Slide background
Slide background




Notifica e valutazione della conformità nei Paesi extra UE

ID 4006 | | Visite: 4784 | Documenti Marcatura CE ENTIPermalink: https://www.certifico.com/id/4006


Notifica e valutazione della conformità nei Paesi extra UE

Sul mercato dell’Unione Europea non è ammesso immettere prodotti non sicuri e non conformi alle basi giuridiche UE del caso. Onde impedire che ciò avvenga la Commissione europea ha stabilito una procedura di valutazione della conformità che, in determinati casi, prevede una prova da parte di un ente indipendente. Ma come funziona tale procedura nei casi in cui a voler immettere dei prodotti sul mercato UE siano fabbricanti di Paesi extra UE? Le disposizioni europee in materia di sicurezza dei prodotti stabiliscono che di regola i fabbricanti debbano provvedere, sotto la propria responsabilità, ad attestare la conformità dei rispettivi prodotti nonché ad apporvi la marcatura CE.

Nel caso di alcuni prodotti, tuttavia, le procedure di valutazione della conformità prevedono una prova da parte di un ente notificato indipendente. Gli organismi di valutazione della conformità vengono nominati (notificati) dagli Stati membri dell’UE e resi noti in un elenco della Commissione UE.

Allo stato attuale, per la totalità dei gruppi di prodotti esistono nell’UE 1429 enti notificati (205 dei quali si trovano in Germania). Le regole in materia di nomina e di requisiti degli enti notificati sono illustrate nella decisione 768/2008/CE, capitolo R4. Detti enti devono essere dei terzi indipendenti, imparziali e in alcun modo legati al prodotto da valutarsi. Non devono p. es. essere coinvolti nella sua ideazione, fabbricazione o commercializzazione. Sono inoltre tenuti a dimostrare di essere tecnicamente competenti e indipendenti dal punto di vista economico. Questi e molti altri requisiti vengono verificati e regolarmente monitorati dalle autorità di notifica. Gli enti notificati sono autorizzati a proporre servizi di valutazione della conformità a qualsiasi operatore economico all’interno e all’esterno dell’UE. I fabbricanti, dal canto loro, hanno la facoltà di scegliere liberamente un organismo di valutazione della conformità.

Notifica e valutazione della conformità in Paesi non facenti parte dell'UE

L‘accordo sullo Spazio economico europeo (SEE) riunisce in un mercato comune interno gli Stati membri dell’UE e gli Stati EFTA (Svizzera esclusa) e garantisce ai Paesi aderenti i medesimi diritti e doveri, anche in fatto di notifica e valutazione della conformità. Altri Paesi (Svizzera, USA, Canada, Australia, Giappone, Nuova Zelanda e Israele) hanno siglato con l'UE un accordo bilaterale. Con i cosiddetti Mutual Recognition Agreements (accordi di riconoscimento reciproco o “ARR”), ai Paesi terzi – anch’essi ovviamente soggetti alle disposizioni giuridiche UE in materia di messa in circolazione di prodotti – viene garantito un accesso semplificato al mercato interno UE.

Questa possibilità potrebbe essere p. es. data anche alla Gran Bretagna dopo la Brexit. Gli ARR disciplinano non da ultimo il riconoscimento delle certificazioni di organismi di valutazione della conformità del Paese esportatore. Con ciò viene meno la necessità di altre valutazioni tecniche o di procedure amministrative all'interno dell'UE. Gli ARR – ciascuno dei quali si riferisce a un determinato gruppo di prodotti – prevedono che l’autorità competente del Paese terzo individui e nomini degli organismi di valutazione della conformità idonei. Criteri e procedure di nomina sono stabiliti all’interno degli ARR e sono il più affini possibile ai criteri valevoli per gli enti notificati degli Stati membri.

Per i fabbricanti di Stati che non aderiscono al SEE e che non hanno siglato alcun ARR con l’UE, laddove sia richiesta una prova da parte di terzi risulta decisamente più complicato importare dei prodotti nel mercato interno europeo. Poiché in questi Stati non vi sono enti notificati, infatti, ai fini della prova i prodotti andrebbero portati all’estero, oppure dovrebbero essere sottoposti a prova in loco da un ente straniero, con tutto il dispendio di risorse che ciò comporta. In questi casi è però anche possibile procedere all’assegnazione di subappalti a società affiliate o subappaltatori (decisione 768/2008/CE, articolo R20).

Questa regola fa sì che degli enti notificati dall'UE possano assegnare degli incarichi a organismi di valutazione della conformità in qualsiasi altro Paese. L’ente notificato delegante deve assicurarsi che il subappaltatore soddisfi i requisiti UE in materia di enti notificati. Deve inoltre informare l’autorità di notifica circa questa procedura e si assume piena responsabilità dell’incarico. Il cliente deve acconsentire al subappalto. Il vantaggio di cui gode è evidente: non dovrà adoperarsi affinché i suoi prodotti vengano sottoposti a prova al di fuori del Paese.

Cathrin Nimmesgern
Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo.

Articoli correlati

Decisione 768/2008/CE

DescrizioneLinguaDimensioneDownloads
Scarica questo file (KANBrief numero 1_17.pdf)Notifica e valutazione della conformità nei Paesi extra UE
KANBrief numero 1/17
IT843 kB906

Tags: Marcatura CE Nuovo approccio

Ultimi archiviati Marcatura CE

Mar 20, 2023 41

Decreto 6 ottobre 2020

Decreto 6 ottobre 2020 Esclusione della pubblicita' dei profilattici dall'autorizzazione del Ministero della salute. (GU n.284 del 14.11.2020) [box-warning]Abrogato da: Decreto 26 gennaio 2023 Individuazione delle fattispecie di pubblicita' di dispositivi medici che non necessitano di… Leggi tutto
Mar 20, 2023 39

Decreto 23 febbraio 2006

Decreto 23 febbraio 2006 Pubblicita' dei dispositivi medici. (GU n.93 del 21.04.2006)
Abrogato da: Decreto 26 gennaio 2023 Individuazione delle fattispecie di pubblicita' di dispositivi medici che non necessitano di autorizzazione ministeriale. (GU n.66 del 18.03.2023)
Leggi tutto
Regolamento  UE  2023 607
Mar 20, 2023 186

Regolamento (UE) 2023/607

Regolamento (UE) 2023/607 / Modifica Reg. Dispositivi medici e DMD vitro ID 19258 | 20.03.2023 Regolamento (UE) 2023/607 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 marzo 2023 che modifica i regolamenti (UE) 2017/745 e (UE) 2017/746 per quanto riguarda le disposizioni transitorie per determinati… Leggi tutto
Regolamento delegato  2023 503
Mar 08, 2023 119

Regolamento delegato (UE) 2023/503

Regolamento delegato (UE) 2023/503 / Modifica Regolamento DMD Vitro ID 19171 | 08.03.2023 Regolamento delegato (UE) 2023/503 della Commissione del 1° dicembre 2022 che modifica il regolamento (UE) 2017/746 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la frequenza delle nuove e… Leggi tutto
Regolamento delegato  2023 502
Mar 08, 2023 177

Regolamento delegato (UE) 2023/502

Regolamento delegato (UE) 2023/502 / Modifica Regolamento Dispositivi medici ID 19170 | 08.03.2023 Regolamento delegato (UE) 2023/502 della Commissione del 1° dicembre 2022 che modifica il regolamento (UE) 2017/745 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la frequenza delle nuove… Leggi tutto
Feb 24, 2023 109

Decreto 29 settembre 2003

Decreto 29 settembre 2003 Individuazione delle funzioni e compiti degli uffici speciali per i trasporti ad impianti fissi (USTIF). (GU n.280 del 02.12.2003) Leggi tutto
Feb 24, 2023 92

Decreto 5 dicembre 2003 n. 392

Decreto 5 dicembre 2003 n. 392 Regolamento concernente modifica dell'articolo 7 del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 4 agosto 1998, n. 400, recante norme per le funicolari aeree e terrestri in servizio pubblico destinati al trasporto di persone. (GU n.40 del… Leggi tutto
Feb 24, 2023 80

Decreto 2 gennaio 1985

Decreto 2 gennaio 1985 Norme regolamentari in materia di varianti costruttive, di adeguamenti tecnici e di revisioni periodiche per i servizi di pubblico trasporto effettuati con impianti funicolari aerei e terrestri (GU n. 26 del 31.01.1985) Leggi tutto

Più letti Marcatura CE