Vademecum bombole GPL
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Vademecum bombole trasportabili GPL / Update Rev. 2.0 2024
ID 3545 | Rev. 2.0 del 10.04.2024 / Vademecum completo in allegato
Tutta la disciplina Tecnico/Normativa Direttiva TPED | ADR | UNI
Il Documento allegato, intende fornire un quadro di riferimento trasversale per la sicurezza delle bombole trasportabili di GPL, rientranti in:
- Direttiva TPED (Direttiva 2010/35/UE);
- Accordo ADR;
- Norme UNI specifiche.
- Aggiornamento ADR 2023
- Aggiornamento norme tecniche
La Direttiva 2010/35/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 giugno 2010, direttiva TPED (Trasportable Pressure Equipment Directive), emanata al fine di accrescere la sicurezza delle attrezzature a pressione trasportabili, omologate per il trasporto su strada e ferrovia delle merci pericolose, si applica ai:
- Contenitori (bombole, tubi, fusti a pressione, recipienti criogenici, incastellature di bombole) e alle
- Cisterne (comprese le cisterne smontabili, i contenitori-cisterna, i serbatoi o contenitori per batterie di veicoli o di vagoni batteria, i serbatoi dei veicoli-cisterna) per il trasporto di gas della classe 2, esclusi i gas o gli oggetti con codici di classificazione contenenti le cifre 6 e 7, nonché per il trasporto delle sostanze pericolose di altre classi indicate nell'allegato I della Direttiva 2008/68/CE.
In particolare, l’ambito di applicazione riguarda le:
attrezzature a pressione trasportabili (bombole, pacchi bombole, tubi, recipienti criogenici, ...)
- di nuova fabbricazione, sulle quali è prevista una verifica per l'immissione sul mercato,
- già in esercizio e recanti i marchi di conformità pi ed epsilon sulle quali sono previste ispezioni periodiche, ispezioni intermedie e verifiche straordinarie,
- già in esercizio e sprovviste dei marchi di conformità per le quali è prevista una rivalutazione della conformità, e le
cisterne, veicoli/vagoni batteria, contenitori per gas a elementi multipli (MEGC), i loro rubinetti e altri accessori
- di nuova fabbricazione, sui quali è prevista una verifica per l'immissione sul mercato,
- già in esercizio e recanti il marchio di conformità
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3.1 Conformità delle attrezzature a pressione trasportabili e relativa valutazione
Le attrezzature a pressione trasportabili di cui all’articolo 1, paragrafo 2, lettera a), devono soddisfare i requisiti relativi alla valutazione della conformità, alle ispezioni periodiche, alle ispezioni intermedie e alle verifiche straordinarie stabiliti negli allegati della direttiva 2008/68/CE e nei capi III e IV della direttiva TPED.
Tali attrezzature sono soggette alle ispezioni periodiche, alle ispezioni intermedie e alle verifiche straordinarie in conformità degli allegati della direttiva 2008/68/CE e dei requisiti di cui ai capi III e IV della direttiva 2010/35/UE.
Le parti rimovibili delle attrezzature a pressione trasportabili ricaricabili possono essere oggetto di una valutazione della conformità separata.
(*) ADR Capitolo 6.2
Prescrizioni relative alla costruzione dei recipienti a pressione, Generatori di aerosol, recipienti di piccola capacità contenenti gas (cartucce di gas) e cartucce per pila a combustibile contenente un gas liquefatto infiammabile, e alle prove che devono subire.
...
4. Marchio π
Il marchio π è apposto solo dal fabbricante o, nei casi di rivalutazione della conformità, secondo le indicazioni di cui all’allegato III.
Per le bombole per gas precedentemente conformi alle direttive 84/525/CEE, 84/526/CEE o 84/527/CEE, il marchio π i è apposto dall’organismo notificato o sotto la sua vigilanza.
2. Il marchio π è apposto solo sulle attrezzature a pressione trasportabili che:
a) soddisfano i requisiti di valutazione della conformità di cui agli allegati della direttiva 2008/68/CE e alla direttiva TPED;
o
b) soddisfano i requisiti di rivalutazione della conformità.
Apponendo o facendo apporre il marchio π, il fabbricante indica che si assume la responsabilità della conformità delle attrezzature a pressione trasportabili a tutti i requisiti applicabili stabiliti negli allegati della direttiva 2008/68/CE e nella direttiva TPED.
È vietata l’apposizione sulle attrezzature a pressione trasportabili di marchi, segni e iscrizioni che possano indurre in errore i terzi circa il significato del marchio π o la forma dello stesso ed ogni altro marchio è apposto sulle attrezzature a pressione trasportabili in modo da non compromettere la visibilità, la leggibilità e il significato del marchio π.
Le parti delle attrezzature a pressione trasportabili ricaricabili con una funzione diretta di sicurezza recano il marchio π.
Il marchio π è costituito dal simbolo seguente:
...
5. Trasporto bombole GPL - ADR
I GAS di PETROLIO LIQUEFATTI (GPL) sono miscele di idrocarburi consistenti essenzialmente in propano e butano.
I GPL, a temperatura ambiente e a pressione atmosferica, si presentano sotto forma di gas ma possono essere agevolmente liquefatti sottoponendoli a moderate pressioni. Sotto forma di liquidi i GPL possono essere facilmente immagazzinati, manipolati e trasportati in recipienti a pressione quali cisterne ferroviarie o stradali e resi fruibili con modalità economicamente convenienti nei luoghi di utilizzo domestici o industriali, in bombole e piccoli serbatoi di varie dimensioni. Il gas petrolio liquido (GPL) deriva dall’elaborazione naturale del gas e dal raffinamento del petrolio greggio.
Il gas naturale estratto dalla terra è una miscela di molti gas e liquidi tra cui il metano, noto come "gas naturale", che costituisce circa 90% di questa miscela. Del restante 10%, il 5% è formato da propano ed il resto da altri gas quali butano ed etano.
Il GPL è posto in commercio con i nomi di propano commerciale (miscela C, secondo le classificazioni ADR), di miscela commerciale (miscele A1, B1, B2 e B) e di butano commerciale (miscele A, A01, A02, A0).
Le bombole di GPL piene o vuote sono soggette all'Accordo ADR, per il trasporto di merci pericolose su strada, riportano la seguente classificazione (vedi Report ADR Allegato):
UN 1965 IDROCARBURI GASSOSI IN MISCELA LIQUEFATTA, N.A.S.,
come: MISCELA A, A01, A02, A0, A1, B1, B2, B e C
Per le MISCELE suddette, i seguenti nomi, usati nel commercio, sono ammessi per la designazione della materia:
- Butano, per le MISCELE A, A01, A02 e A0;
- Propano, per la MISCELA C
In base alle classi di pericolo connesso al trasporto il GPL è appartenente alla:
Classe: 2 Gas
Codice di classificazione: 2F infiammabile
Etichette: 2.1
Disposizioni speciali: 274, 392, 583, 652, 674
Istruzione di Imballaggio: P200
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https://www.certificoadr.com/
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5.3 Etichettatura e marcatura dei recipienti per gas
1. Marcatura di omologazione
2. Marcatura di identificazione della materia contenuta
3. Una o più etichette di pericolo a forma di rombo
Legenda etichetta:
a. N° ONU e denominazione del gas
b. composizione del gas o della miscela
c. nome, indirizzo e numero di telefono del fabbricante o del distributore
d. simboli di pericolo e. frasi di rischio
f. consigli di prudenza
g. numero CE per la sostanza singola o indicazione "miscela di gas".
5.4 Pannellatura veicolo
Salvo i casi di esenzione per quantitativi trasportati inferiori ai limiti le unità di trasporto caricate con merci pericolose devono portare esposti e ben visibili pannelli rettangolari di colore arancione (ADR 5.3.2).
Esempi di collocazione pannelli merci trasportate e tipo di veicolo Trasporto di merci pericolose imballate - recipienti o bombole:
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7. Considerazioni conclusive - norme tecniche applicabili
...
UNI EN 16728:2020 Attrezzature e accessori per GPL - Bombole trasportabili ricaricabili per GPL diverse da quelle di acciaio tradizionali saldate e brasate - Ispezione periodica.
...
UNI EN ISO 24431:2017 Bombole per gas - Bombole composite e saldate senza saldatura per gas liquefatti e compressi (escluso l'acetilene) - Controlli durante il riempimento.
...
UNI 7131:2023 Impianti a GPL per uso domestico e similare non alimentati da rete di distribuzione - Progettazione, installazione e messa in servizio
...
UNI EN 12816:2011 Attrezzature e accessori per GPL - Bombole trasportabili e ricaricabili per GPL - Smaltimento
...
1. Premessa
2. Obblighi degli operatori economici
2.1 Obblighi dei fabbricanti
2.2 Obblighi dei rappresentanti autorizzati
2.3 Obblighi dei importatori
2.4 Obblighi dei distributori
2.5 Obblighi dei proprietari
2.6 Casi in cui gli obblighi dei fabbricanti sono applicati agli importatori e ai distributori
3. Conformità delle attrezzature a pressione trasportabili
3.1 Conformità delle attrezzature a pressione trasportabili e relativa valutazione
3.2 Rivalutazione della conformità
4. Marchio π
5. Trasporto bombole GPL - ADR
5.1 Esenzione parziale
5.2 Imballaggio - Recipienti per gas
5.2.1 Istruzioni di imballaggio
5.3 Etichettatura e marcatura dei recipienti per gas
5.4 Pannellatura veicolo
6. Sistemazione durante il trasporto
7. Considerazioni conclusive - norme tecniche applicabili
Bibliografia
_______
Certifico Srl - IT | Rev. 2.0 2024
©Copia autorizzata Abbonati
Matrice Revisioni:
Rev. | Data | Oggetto | Autore |
2.0 | Aprile 2024 |
ADR 2023 |
Certifico Srl |
1.0 | Aprile 2021 | ADR 2021 Aggiornamento norme tecniche |
Certifico Srl |
0.0 | 2017 | -- | Certifico Srl |
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P200 Istruzione di imballaggio ADR 2023.pdf ADR 2023 |
818 kB | 37 | ||
Vademecum Bombole GPL TPED-ADR-UNI Rev. 1.0 2021.pdf Certifico Srl - Rev. 1.0 2021 |
1030 kB | 204 | ||
Istruzione di imballaggio P200 ADR 2021.pdf ADR Sezione 4.2.1 - EGAF 2021 |
1088 kB | 54 | ||
Report Materia ADR 1965 ADR 2021.pdf Tabella A ADR 2021 - Certifico ADR |
51 kB | 57 | ||
Capitolo 6.2 ADR 2021.pdf Capitolo 6.2 ADR 2021 |
704 kB | 58 | ||
Prescrizioni costruzione recipienti pressione ADR Cap 6.2.pdf ADR cap. 6.2 - EGAF 2017 |
481 kB | 312 | ||
Istruzione Imbaggio P200 ADR.pdf ADR Sezione 4.2.1 - EGAF 2017 |
5500 kB | 287 | ||
Report Materia ONU 1965.PDF Tabella A ADR - Certifico ADR |
51 kB | 321 | ||
Vademecum Bombole GPL TPED-ADR-UNI.pdf Certifico Srl - Rev. 0.0 2017 |
1047 kB | 250 |
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