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Direttiva 2011/65/UE RoHS

ID 61 | | Visite: 88113 | Direttiva RoHS IIPermalink: https://www.certifico.com/id/61

Direttiva 2011/65/UE RoHS III / Testo ufficiale consolidato 01.02.2024 / Testo consolidato Certifico Ed. 27.0 2024

ID 0061 | Update 21.05.2024 / Testi consolidati allegati

Testo consolidato Ed. 27.0 del 21 Maggio 2024

Specifica Ed. 27.0 del 21 Maggio 2024:

A. Normativa

Direttiva delegata (UE) 2024/1416 della Commissione, del 13 marzo 2024, che modifica la direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda un’esenzione relativa al cadmio nei punti quantici per il downshift direttamente depositati su chip semiconduttori LED. (GU L 2024/1416 del 21.5.2024). Entrata in vigore: 10.06.2024. Applicazione dal 1° gennaio 2025.

Modifiche:
- Allegato III sostituita la voce 39 a). Inserita nota (N1)
- Allegato III aggiunta la voce 39 b). Inserita nota (N2)

Testo consolidato Ed. 25.0 del 10 Gennaio 2024

Specifica Ed. 25.0 del 10.01.2024

A. Normativa

Direttiva delegata (UE) 2024/232 della Commissione, del 25 ottobre 2023, che modifica la direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’esenzione relativa al cadmio e al piombo nei profili in plastica contenenti cloruro di polivinile rigido recuperato utilizzati per finestre e porte elettriche ed elettroniche. (GU L 2024/232 del 10.01.2024). Entrata in vigore: 30.01.2024. Applicazione a decorrere dal 1° agosto 2024.

Modifica:
- Allegato III aggiunta la voce 46. Inserita nota (N)

Testo consolidato Ufficiale 01.09.2023, data di applicazione della:

Direttiva delegata (UE) 2023/171 della Commissione del 28 ottobre 2022 che modifica, adeguandolo al progresso scientifico e tecnico, l’allegato III della direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’esenzione relativa all’uso del cromo esavalente come agente anticorrosivo nelle pompe di calore ad assorbimento a gas. (GU L 24/33 del 26.1.2023). Applicazione del 1° settembre 2023

Testo consolidato Ed. 23.0 del 24 Luglio 2023

Specifica Ed. 23.0 del 24 Luglio 2023:

A. Normativa
Direttiva delegata (UE) 2023/1526 della Commissione del 16 maggio 2023 che modifica la direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda un’esenzione relativa al piombo come stabilizzatore termico del cloruro di polivinile impiegato come materiale di base nei sensori utilizzati nei dispositivi medico-diagnostici in vitro. (GU L 185/26 del 24.7.2023). Entrata in vigore: 13.08.2023

Modifica:
- Allegato IV punto 41 bis. Inserita nota

Testo consolidato Ufficiale 01.03.2023, data di applicazione della:

Direttiva delegata (UE) 2022/1631 della Commissione del 12 maggio 2022 che modifica, adeguandolo al progresso scientifico e tecnico, l’allegato IV della direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’esenzione riguardante l’uso del piombo sia nei cavi e nei fili superconduttori di ossido di bismuto stronzio calcio e rame sia nelle pertinenti connessioni elettriche (GU L 245/45 del 22.9.2022)

Direttiva delegata (UE) 2022/1632 della Commissione del 12 maggio 2022 che modifica, adeguandolo al progresso scientifico e tecnico, l’allegato IV della direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’esenzione relativa all’uso di piombo in determinati dispositivi diagnostici per la risonanza magnetica per immagini (GU L 245/48 del 22.9.2022)

Testo consolidato Ufficiale 01.10.2022, data di applicazione della:

Direttiva delegata (UE) 2021/647 della Commissione del 15 gennaio 2021 che modifica, adeguandolo al progresso scientifico e tecnico, l’allegato III della direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’esenzione relativa all’uso di determinati composti di piombo e cromo esavalente negli iniziatori elettrici e elettronici di esplosivi per uso civile (professionale) (GU L 133 del 20.4.2021)

Testo consolidato Ed. 22.0 del 12 Luglio 2023

Specifica Ed. 22.0 del 12 Luglio 2023:

A. Normativa

Direttiva delegata (UE) 2023/1437 della Commissione del 4 maggio 2023 che modifica, adeguandolo al progresso scientifico e tecnico, l’allegato IV della direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’esenzione relativa all’uso del mercurio nei trasduttori di pressione di fusione per i reometri capillari a determinate condizioni. (GU L 176/14 dell'11.7.2023). Applicazione: 1° febbraio 2024

Modifica:
- Allegato IV punto 49. Inserita nota

Testo consolidato Ed. 21.0 del 10 Febbraio 2023

Specifica Ed. 21.0 del 10 Febbraio 2023:

A. Normativa

Decreto Legislativo 4 marzo 2014 n. 27 (RoHS III) - Attuazione della direttiva 2011/65/UE sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche. (GU Serie Generale n.62 del 15.03.2014). Testo consolidato 2023 con le modifiche/abrogazioni dal 2014 al 2023, in base alle modifiche disposte da:

Decreto 16 gennaio 2023 - Modifiche all'allegato IV del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 27, concernente l'attuazione della direttiva 2011/65/UE sulla restrizione di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche. (GU n.34 del 10.02.2023). Le disposizioni si applicano a decorrere dal 1° marzo 2023.

Testo consolidato Ed. 20.0 del 26 Gennaio 2023

Specifica Ed. 20.0 del 26 Gennaio 2023:

A. Normativa

Direttiva delegata (UE) 2023/171 della Commissione del 28 ottobre 2022 che modifica, adeguandolo al progresso scientifico e tecnico, l’allegato III della direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’esenzione relativa all’uso del cromo esavalente come agente anticorrosivo nelle pompe di calore ad assorbimento a gas. (GU L 24/33 del 26.1.2023). Le disposizioni si applicano a decorrere dal 1° Settembre 2023

Testo consolidato Ed. 19.0 del 22 Settembre 2022:

Specifica Ed. 19.0 del 22 Settembre 2022:

A. Normativa

Direttiva delegata (UE) 2022/1632 della Commissione del 12 maggio 2022 che modifica, adeguandolo al progresso scientifico e tecnico, l’allegato IV della direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’esenzione relativa all’uso di piombo in determinati dispositivi diagnostici per la risonanza magnetica per immagini. (GU L 245/48 del 22.9.2022). Le disposizioni si applicano a decorrere dal 1° marzo 2023

Direttiva delegata (UE) 2022/1631 della Commissione del 12 maggio 2022 che modifica, adeguandolo al progresso scientifico e tecnico, l’allegato IV della direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’esenzione riguardante l’uso del piombo sia nei cavi e nei fili superconduttori di ossido di bismuto stronzio calcio e rame sia nelle pertinenti connessioni elettriche. (GU L 245/45 del 22.9.2022). Le disposizioni si applicano a decorrere dal 1° marzo 2023

Testo consolidato Ed. 18.0 del 31 Agosto 2022

Specifica Ed. 18.0 del 31 Agosto 2022

A. Normativa

Decreto Legislativo 4 marzo 2014 n. 27 (RoHS III) - Attuazione della direttiva 2011/65/UE sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche. (GU Serie Generale n.62 del 15.03.2014). Testo consolidato 2022 con le modifiche/abrogazioni dal 2014 al 2022, in base alle modifiche disposte da:

Decreto 4 agosto 2022 Modifiche all'allegato III del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 27, concernente l'attuazione della direttiva 2011/65/UE sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche. (GU n.202 del 30.08.2022). Le disposizioni si applicano a decorrere dal 1° ottobre 2022.

Attuazione:
direttiva delegata (UE) 2022/274,
direttiva delegata (UE) 2022/275,
direttiva delegata (UE) 2022/276,
direttiva delegata (UE) 2022/277,
direttiva delegata (UE) 2022/278,
direttiva delegata (UE) 2022/279,
direttiva delegata (UE) 2022/280,
direttiva delegata (UE) 2022/281,
direttiva delegata (UE) 2022/282,
direttiva delegata (UE) 2022/283,
direttiva delegata (UE) 2022/284,
direttiva delegata (UE) 2022/287

Testo consolidato Ed. 17.0 del 24 Febbraio 2022

Specifica Ed. 17.0 del 24 Febbraio 2022:

(Si applicano dal 01 Ottobre 2022)

Direttiva delegata (UE) 2022/274 della Commissione, del 13 dicembre 2021, che modifica, adeguandolo al progresso scientifico e tecnico, l'allegato III della direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'esenzione relativa all'uso del mercurio in lampade fluorescenti a catodo freddo e lampade fluorescenti con elettrodo esterno per usi speciali (GU L 43/25 del 24.2.2022)
Direttiva delegata (UE) 2022/275 della Commissione, del 13 dicembre 2021, che modifica, adeguandolo al progresso scientifico e tecnico, l'allegato III della direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'esenzione relativa all'uso del mercurio in altre lampade a sodio ad alta pressione (vapore) per usi generali di illuminazione (GU L 43/29 del 24.2.2022)
Direttiva delegata (UE) 2022/276 della Commissione, del 13 dicembre 2021, che modifica, adattandolo al progresso tecnico e scientifico, l’allegato III della direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda un’esenzione relativa all’uso di mercurio nelle lampade fluorescenti ad attacco singolo (compatte) per usi generali di illuminazione (GU L 43/32 del 24.2.2022)
Direttiva delegata (UE) 2022/277 della Commissione, del 13 dicembre 2021, che modifica, adattandolo al progresso tecnico e scientifico, l’allegato III della direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda un’esenzione relativa all’uso di mercurio nelle lampade fluorescenti ad attacco singolo (compatte) per usi generali di illuminazione < 30 W aventi una durata di vita di almeno 20 000 ore (GU L 43/35 del 24.2.2022)
Direttiva delegata (UE) 2022/278 della Commissione, del 13 dicembre 2021, che modifica, adeguandolo al progresso scientifico e tecnico, l’allegato III della direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda un’esenzione relativa all’uso del mercurio nelle lampade ad alogenuri metallici (GU L 43/38 del 24.2.2022)
Direttiva delegata (UE) 2022/279 della Commissione, del 13 dicembre 2021, che modifica, adeguandolo al progresso scientifico e tecnico, l’allegato III della direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’esenzione relativa all’uso del mercurio in altre lampade a scarica per usi speciali (GU L 43/41 del 24.2.2022)
Direttiva delegata (UE) 2022/280 della Commissione, del 13 dicembre 2021, che modifica, adeguandolo al progresso scientifico e tecnico, l’allegato III della direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’esenzione relativa all’uso del mercurio in altre lampade a scarica a bassa pressione (GU L 4344 del 24.2.2022)
Direttiva delegata (UE) 2022/281 della Commissione, del 13 dicembre 2021, che modifica, adattandolo al progresso tecnico e scientifico, l’allegato III della direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda un’esenzione relativa all’uso di mercurio nelle lampade fluorescenti ad attacco singolo (compatte) per usi speciali (GU L 43/47 del 24.2.2022)
Direttiva delegata (UE) 2022/282 della Commissione, del 13 dicembre 2021, che modifica, adattandolo al progresso tecnico e scientifico, l’allegato III della direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda un’esenzione relativa all’uso di mercurio nelle lampade non lineari trifosforo (GU L 43/51 del 24.2.2022)
Direttiva delegata (UE) 2022/283 della Commissione, del 13 dicembre 2021, che modifica, adeguandolo al progresso scientifico e tecnico, l’allegato III della direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’esenzione relativa all’uso del mercurio in lampade a sodio ad alta pressione (vapore) con un indice di resa cromatica migliorato per usi generali di illuminazione (GU L 43/54 del 24.2.2022)
Direttiva delegata (UE) 2022/284 della Commissione, del 16 dicembre 2021, che modifica, adeguandolo al progresso scientifico e tecnico, l’allegato III della direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’esenzione relativa all’uso del mercurio in lampade fluorescenti lineari ad attacco doppio per usi generali di illuminazione (GU L 43/57 del 24.2.2022)
Direttiva delegata (UE) 2022/287 della Commissione, del 13 dicembre 2021, che modifica, adeguandolo al progresso scientifico e tecnico, l'allegato III della direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'esenzione relativa all'uso del mercurio in lampade fluorescenti per altri usi generali di illuminazione e usi speciali (GU L 43 /64del 24.2.2022)

Testo consolidato Ed. 16.0 del 16 Febbraio 2022

Specifica Ed. 16.0 del 16 Febbraio 2022:

A. Normativa

Decreto Legislativo 4 marzo 2014 n. 27 (RoHS III) - Attuazione della direttiva 2011/65/UE sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche. (GU Serie Generale n.62 del 15-03-2014). Testo consolidato 2022 con le modifiche/abrogazioni dal 2014 al 2022, in base alle modifiche disposte da:
Decreto 28 dicembre 2021 Attuazione delle direttive delegate della Commissione europea (UE) 2021/1978, (UE) 2021/1979 e (UE) 2021/1980, dell'11 agosto 2021, di modifica dell'allegato IV del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 27, sulla restrizione di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche (ROHS II), in GU n. 38 del 15.02.2022.
Le disposizioni si applicano a decorrere dal 21 luglio 2021.

RoHS III

Con la Direttiva delegata (UE) 2015/863(si applica dal 22 luglio 2019) si è giunti alla III integrazione della restrizione dell’uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche (RoHS III).

Vedi il testo consolidato 2023

Direttiva 2011/65/UE del Parlamento e del Consiglio dell’8 giugno 2011 sulla restrizione dell’uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche - RoHS II

GU L 174 del 1.7.2011
______

La Direttiva 2011/65/CE (RoHS 2) istituisce norme riguardanti la restrizione all’uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE) al fine di contribuire alla tutela della salute umana e dell’ambiente, compresi il recupero e lo smaltimento ecologicamente corretti dei rifiuti di AEE.

Rispetto alla RoHS 1 (Direttiva 2002/95/CE) la RoHS2 si presenta come una direttiva a sé stante (e non più interconnessa alla Diretiva RAEE): rispetto alla precedente formulazione sono stati eliminati i collegamenti alla RAEE, ad esempio per quanto riguarda l’elenco delle apparecchiature incluse nel campo di applicazione, il quale viene invece definito all’allegato I della nuova direttiva. 

Il campo di applicazione della nuova direttiva è sostanzialmente ampliato con l’aggiunta di una nuova categoria che include tutte le AEE non coperte da alcuna delle altre 10 categorie.

Categorie di AEE disciplinate dalla RoHS 2:

- Grandi elettrodomestici
- Piccoli elettrodomestici
- Apparecchiature informatiche e per telecomunicazioni
- Apparecchiature di consumo
- Apparecchiature di illuminazione
- Strumenti elettrici ed elettronici
- Giocattoli e apparecchiature per il tempo libero e per lo sport
- Dispositivi medici
- Strumenti di monitoraggio e controllo, compresi gli strumenti di monitoraggio e controllo industriali
- Distributori automatici
- Altre AEE non comprese nelle categorie sopra elencate (open scope)

Sostanze con restrizioni d’uso e valori delle concentrazioni massime tollerate per peso nei materiali omogenei:

- Piombo (0,1 %)
- Mercurio (0,1 %)
- Cadmio (0,01 %)
- Cromo esavalente (0,1 %)
- Bifenili polibromurati (PBB) (0,1 %)
- Eteri di difenile polibromurato (PBDE) (0,1 %)
- Ftalato di bis(2-etilesile) (DEHP) (0,1%) | Aggiunta da Direttiva delegata (UE) 2015/863 | ROHS III
- Benzilbutilftalato (BBP) (0,1%) | Aggiunta da Direttiva Delegata delegata (UE) 2015/863 | ROHS III
- Dibutilftalato (DBP) (0,1%) | Aggiunta da Direttiva delegata (UE) 2015/863 | ROHS III
- Diisobutilftalato (DIBP) (0,1%) | New RoHS III | Aggiunta da Direttiva delegata (UE) 2015/863 | ROHS III

Definizioni:

1) «apparecchiature elettriche ed elettroniche» o «AEE», le apparecchiature che dipendono, per un corretto funzionamento, da correnti elettriche o campi elettromagnetici e le apparecchiature di generazione, trasferimento e misura di tali correnti e campi e progettate per essere usate con una tensione non superiore a 1 000 volt per la corrente alternata e a 1 500 volt per la corrente continua;

2) ai fini del punto 1, «che dipendono», in relazione alle AEE, indica il fatto che le apparecchiature necessitano di correnti elettriche o di campi elettromagnetici per espletare almeno una delle funzioni previste;

3) «utensili industriali fissi di grandi dimensioni», un insieme di grandi dimensioni di macchine, apparecchiature e/o componenti, che funzionano congiuntamente per un’applicazione specifica, installati e disinstallati in maniera permanente da professionisti in un determinato luogo e utilizzati e gestiti da professionisti presso un impianto di produzione industriale o un centro di ricerca e sviluppo;

4) «impianto fisso di grandi dimensioni», una combinazione su larga scala di apparecchi di vario tipo ed eventualmente di altri dispositivi, che sono assemblati e installati da professionisti, destinati ad essere utilizzati in modo permanente in un luogo prestabilito e apposito e disinstallati da professionisti;

5) «cavi», tutti i cavi con una tensione nominale inferiore ai 250 volt che servono da collegamento o da prolunga per collegare le AEE alla presa elettrica o per collegare tra di loro una o più AEE;

6) «fabbricante», qualsiasi persona fisica o giuridica che fabbrica un’AEE, oppure che la fa progettare o fabbricare e la commercializza apponendovi il proprio nome o marchio;

7) «mandatario», qualsiasi persona fisica o giuridica stabilita nell’Unione che abbia ricevuto da un fabbricante un mandato scritto che la autorizza ad agire per suo conto in relazione a determinate attività;

8) «distributore», qualsiasi persona fisica o giuridica nella catena di fornitura, diversa dal fabbricante o dall’importatore, che mette a disposizione un’AEE sul mercato;

9) «importatore», qualsiasi persona fisica o giuridica stabilita nell’Unione che immetta sul mercato dell’Unione un’AEE originaria di un paese terzo;

10) «operatori economici», il fabbricante, il mandatario, l’importatore e il distributore;

11) «messa a disposizione sul mercato», qualsiasi fornitura di un’AEE per la distribuzione, il consumo o l’uso sul mercato dell’Unione nel corso di un’attività commerciale, a titolo oneroso o gratuito;

12) «immissione sul mercato», la prima messa a disposizione di un’AEE sul mercato dell’Unione;

13) «norma armonizzata», una norma adottata da uno degli organismi europei di normalizzazione elencati nell’allegato I della direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998, che prevede una procedura d’informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell’informazione (1), sulla base di una richiesta presentata dalla Commissione conformemente all’articolo 6 di tale direttiva;

14) «specificazione tecnica», un documento che prescrive i requisiti tecnici che un prodotto, un processo o un servizio devono soddisfare;

15) «marcatura CE», una marcatura mediante cui il fabbricante indica che il prodotto è conforme ai requisiti applicabili stabiliti dalla normativa dell’Unione di armonizzazione che ne prevede l’apposizione;

16) «valutazione della conformità», la procedura atta a dimostrare se le prescrizioni della presente direttiva in materia di AEE siano state rispettate;

17) «vigilanza del mercato», le attività svolte e i provvedimenti adottati dalle autorità pubbliche per garantire che le AEE siano conformi ai requisiti stabiliti nella presente direttiva e non pregiudichino la salute, la sicurezza o qualsiasi altro aspetto della tutela del pubblico interesse;

18) «richiamo», qualsiasi provvedimento volto ad ottenere la restituzione di un prodotto che è già stato messo a disposizione dell’utilizzatore finale;

19) «ritiro», qualsiasi provvedimento volto a impedire la messa a disposizione sul mercato di un prodotto nella catena di fornitura;

20) «materiale omogeneo», un materiale di composizione uniforme o un materiale costituito dalla combinazione di più materiali che non può essere diviso o separato in materiali diversi mediante azioni meccaniche come lo svitamento, il taglio, la frantumazione, la molatura e processi abrasivi;

21) «dispositivo medico», un dispositivo medico ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 93/42/CEE e che è anche un’AEE;

22) «dispositivo medico-diagnostico in vitro», un dispositivo medico-diagnostico in vitro ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 98/79/CE;

23) «dispositivo medico impiantabile attivo», qualsiasi dispositivo medico impiantabile attivo ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 2, lettera c), della direttiva 90/385/CEE del Consiglio, del 20 giugno 1990, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai dispositivi medici impiantabili attivi (2);

24) «strumenti di monitoraggio e controllo industriali», strumenti di monitoraggio e controllo destinati esclusivamente ad uso industriale o professionale;

25) «disponibilità di un sostituto», la capacità di un sostituto di essere fabbricato e consegnato entro un ragionevole lasso di tempo rispetto al tempo necessario per la fabbricazione e la dis-tribuzione delle sostanze di cui all’allegato II;

26) «affidabilità di un sostituto», la probabilità che un’AEE che utilizza un sostituto esegua una funzione richiesta senza guasti, in determinate condizioni, per un determinato periodo di tempo;

27) «pezzo di ricambio», una parte distinta di un’AEE che può sostituire una parte di un’AEE. L’AEE non può funzionare come previsto in assenza di tale parte. La funzionalità dell’AEE è ristabilita o è potenziata quando la parte è sostituita da un pezzo di ricambio;

28) «macchine mobili non stradali destinate ad esclusivo uso professionale», le macchine dotate di una fonte di alimentazione a bordo il cui funzionamento richiede mobilità o movimento continuo o semicontinuo, durante il lavoro, tra una serie di postazioni di lavoro fisse e sono destinate ad esclusivo uso professionale.

Modifiche:

M1 - Direttiva delegata 2012/50/UE della Commissione del 10 ottobre 2012
M2 - Direttiva delegata 2012/51/UE della Commissione del 10 ottobre 2012
M3 - Direttiva delegata 2014/1/UE della Commissione, del 18 ottobre 2013
M4 - Direttiva delegata 2014/2/UE della Commissione, del 18 ottobre 2013
M5 - Direttiva delegata 2014/3/UE della Commissione, del 18 ottobre 2013
M6 - Direttiva delegata 2014/4/UE della Commissione, del 18 ottobre 2013
M7 - Direttiva delegata 2014/5/UE della Commissione, del 18 ottobre 2013
M8 - Direttiva delegata 2014/6/UE della Commissione, del 18 ottobre 2013
M9 - Direttiva delegata 2014/7/UE della Commissione, del 18 ottobre 2013
M10 - Direttiva delegata 2014/8/UE della Commissione, del 18 ottobre 2013
M11 - Direttiva delegata 2014/9/UE della Commissione, del 18 ottobre 2013
M12 - Direttiva delegata 2014/10/UE della Commissione, del 18 ottobre 2013
M13 - Direttiva delegata 2014/11/UE della Commissione, del 18 ottobre 2013
M14 - Direttiva delegata 2014/12/UE della Commissione, del 18 ottobre 2013
M15 - Direttiva delegata 2014/13/UE della Commissione, del 18 ottobre 2013
M16 - Direttiva delegata 2014/14/UE della Commissione, del 18 ottobre 2013
M17 - Direttiva delegata 2014/15/UE della Commissione, del 18 ottobre 2013
M18 - Direttiva delegata 2014/16/UE della Commissione, del 18 ottobre 2013
M19 - Direttiva delegata 2014/69/UE della Commissione, del 13 marzo 2014
M20 - Direttiva delegata 2014/70/UE della Commissione, del 13 marzo 2014
M21 - Direttiva delegata 2014/71/UE della Commissione, del 13 marzo 2014
M22 - Direttiva delegata 2014/72/UE della Commissione, del 13 marzo 2014
M23 - Direttiva delegata 2014/73/UE della Commissione, del 13 marzo 2014
M24 - Direttiva delegata 2014/74/UE della Commissione, del 13 marzo 2014
M25 - Direttiva delegata 2014/75/UE della Commissione, del 13 marzo 2014
M26 - Direttiva delegata 2014/76/UE della Commissione, del 13 marzo 2014
M27 - Direttiva delegata (UE) 2015/573 della Commissione del 30 gennaio 2015
M28 - Direttiva delegata (UE) 2015/574 della Commissione del 30 gennaio 2015
M29 - Direttiva delegata (UE) 2015/863 della Commissione del 31 marzo 2015 (GU L 137/11 4.6.2015) - Si applica dal: 22 luglio 2019 - RoHS III (modifica All. II)
M30 - Direttiva delegata (UE) 2016/585 della Commissione del 12 febbraio 2016 (GU L 101 12 16.4.2016)
M31 - Direttiva delegata (UE) 2016/1028 della Commissione del 19 aprile 2016 (GU L 168 del 25.6.2016) - Si applica dal: 20 luglio 2016
M32 - Direttiva delegata (UE) 2016/1029 della Commissione del 19 aprile 2016 (GU L 168 del 25.6.2016) - Si applica dal: 20 luglio 2016
M33 - Direttiva delegata (UE) 2017/1009 della Commissione del 13 marzo 2017 (GU L 153/21 del 16.6.2017) - Si applica dal: 6 luglio 2018
M34 - Direttiva delegata (UE) 2017/1010 della Commissione del 13 marzo 2017 (GU L 153/23 del 16.06.2017) - Si applica dal: 6 luglio 2018
M35 - Direttiva delegata (UE) 2017/1011 della Commissione del 15 marzo 2017 (GU L 153/25 del 16.06.2017) - Si applica dal: 6 luglio 2018
M36 - Direttiva delegata (UE) 2017/1975 della Commissione del 7 agosto 2017  (GU L 281/29 del 31.10.2017)
M37 - Direttiva (UE) 2017/2102 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 novembre 2017 (GU L 305/08 del 21.11.2017) Si applica dal: 22 luglio 2019
M38 - Direttiva delegata (UE) 2018/736 della Commissione del 27 febbraio 2018 - in applicazione dal 1° luglio 2019.
M39 - Direttiva delegata (UE) 2018/737 della Commissione del 27 febbraio 2018 - in applicazione dal 1° luglio 2019.
M40 - Direttiva delegata (UE) 2018/738 della Commissione del 27 febbraio 2018 - in applicazione dal 1° luglio 2019.
M41 - Direttiva delegata (UE) 2018/739 della Commissione del 1° marzo 2018 - in applicazione dal 1° luglio 2019.
M42 - Direttiva delegata (UE) 2018/740 della Commissione del 1° marzo 2018 - in applicazione dal 1° luglio 2019.
M43 - Direttiva delegata (UE) 2018/741 della Commissione del 1° marzo 2018 - in applicazione dal 1° luglio 2019.
M44 - Direttiva delegata (UE) 2018/742 della Commissione del 1° marzo 2018 - in applicazione dal 1° luglio 2019.
M45 - Direttiva delegata (UE) 2019/169 della Commissione del 16 novembre 2018 - in applicazione dal 1° marzo 2020.
M46 - Direttiva delegata (UE) 2019/170 della Commissione del 16 novembre 2018 - in applicazione dal 1° marzo 2020.
M47 - Direttiva delegata (UE) 2019/171 della Commissione del 16 novembre 2018 - in applicazione dal 1° marzo 2020.
M48 - Direttiva delegata (UE) 2019/172 della Commissione del 16 novembre 2018 - in applicazione dal 1° marzo 2020.
M49 - Direttiva delegata (UE) 2019/173 della Commissione del 16 novembre 2018 - in applicazione dal 1° marzo 2020.
M50 - Direttiva delegata (UE) 2019/174 della Commissione del 16 novembre 2018 - in applicazione dal 1° marzo 2020.
M51 - Direttiva delegata (UE) 2019/175 della Commissione del 16 novembre 2018 - in applicazione dal 1° marzo 2020.
M52 - Direttiva delegata (UE) 2019/176 della Commissione del 16 novembre 2018 - in applicazione dal 1° marzo 2020.
M53 - Direttiva delegata (UE) 2019/177 della Commissione del 16 novembre 2018 - in applicazione dal 1° marzo 2020.
M54 - Direttiva delegata (UE) 2019/178 della Commissione del 16 novembre 2018 - in applicazione dal 1° marzo 2020.
M55 - Direttiva delegata (UE) 2019/1845 della Commissione dell’8 agosto 2019 - in applicazione dal 1°maggio 2020.
M56 - Direttiva delegata (UE) 2019/1846 della Commissione dell’8 agosto 2019 - in applicazione dal 1°maggio 2020.
M57 - Direttiva delegata (UE) 2020/360 della Commissione del 17 dicembre 2019 - in applicazione dal 1° aprile 2021.
M58 - Direttiva delegata (UE) 2020/361 della Commissione del 17 dicembre 2019 - in applicazione dal 1° aprile 2021.
M59 - Direttiva delegata (UE) 2020/364 della Commissione del 17 dicembre 2019 - in applicazione dal 1° settembre 2020.
M60 - Direttiva delegata (UE) 2020/365 della Commissione del 17 dicembre 2019 - in applicazione dal 1° aprile 2021.
M61 - Direttiva delegata (UE) 2020/366 della Commissione del 17 dicembre 2019 - in applicazione dal 1° aprile 2021.
M62 - Direttiva delegata (UE) 2021/647 della Commissione del 15 gennaio 2021 - in applicazione dal 1° novembre 2021. - Testo consolidato 01.11.2021
M63 - Direttiva delegata (UE) 2021/884 della Commissione dell’8 marzo 2021 - in applicazione dal 1° luglio 2022. 

M64 - Direttiva delegata (UE) 2021/1978 della Commissione dell'11 agosto 2021 - in applicazione dal 21 Luglio 2021.
M65 - Direttiva delegata (UE) 2021/1979 della Commissione dell'11 agosto 2021 - in applicazione dal 21 Luglio 2021.
M66 - Direttiva delegata (UE) 2021/1980 della Commissione dell'11 agosto 2021 - in applicazione dal 21 Luglio 2021. - Testo consolidato 01.07.2022
M67 - Direttiva delegata (UE) 2022/274 della Commissione, del 13 dicembre 2021 - in applicazione dal 1° Ottobre 2022. - Testo consolidato 01.10.2022
M68 - Direttiva delegata (UE) 2022/275 della Commissione, del 13 dicembre 2021 - in applicazione dal 1° Ottobre 2022. - Testo consolidato 01.10.2022
M69 - Direttiva delegata (UE) 2022/276 della Commissione, del 13 dicembre 2021 - in applicazione dal 1° Ottobre 2022. - Testo consolidato 01.10.2022
M70 - Direttiva delegata (UE) 2022/277 della Commissione, del 13 dicembre 2021 - in applicazione dal 1° Ottobre 2022. - Testo consolidato 01.10.2022
M71 - Direttiva delegata (UE) 2022/278 della Commissione, del 13 dicembre 2021 - in applicazione dal 1° Ottobre 2022. - Testo consolidato 01.10.2022
M72 - Direttiva delegata (UE) 2022/279 della Commissione, del 13 dicembre 2021 - in applicazione dal 1° Ottobre 2022. - Testo consolidato 01.10.2022
M73 - Direttiva delegata (UE) 2022/280 della Commissione, del 13 dicembre 2021 - in applicazione dal 1° Ottobre 2022. - Testo consolidato 01.10.2022
M74 - Direttiva delegata (UE) 2022/281 della Commissione, del 13 dicembre 2021 - in applicazione dal 1° Ottobre 2022. - Testo consolidato 01.10.2022
M75  - Direttiva delegata (UE) 2022/282 della Commissione, del 13 dicembre 2021 - in applicazione dal 1° Ottobre 2022. - Testo consolidato 01.10.2022
M76 - Direttiva delegata (UE) 2022/283 della Commissione, del 13 dicembre 2021 - in applicazione dal 1° Ottobre 2022. - Testo consolidato 01.10.2022
M77 - Direttiva delegata (UE) 2022/284 della Commissione, del 16 dicembre 2021 - in applicazione dal 1° Ottobre 2022. - Testo consolidato 01.10.2022
M78 - Direttiva delegata (UE) 2022/287 della Commissione, del 13 dicembre 2021 - in applicazione dal 1° Ottobre 2022. - Testo consolidato 01.10.2022
M79 - Direttiva delegata (UE) 2022/1631 della Commissione del 12 maggio 2022 - in applicazione dal 1° Marzo 2023. - Testo consolidato 01.03.2023
M80 - Direttiva delegata (UE) 2022/1632 della Commissione del 12 maggio 2022 - in applicazione dal 1° Marzo 2023. - Testo consolidato 01.03.2023
M81 - Direttiva delegata (UE) 2023/171 della Commissione del 28 ottobre 2022 - in applicazione dal 1° Settembre 2023 - Testo consolidato 01.09.2023
M82  - Direttiva delegata (UE) 2023/1437 della Commissione del 4 maggio 2023 - in applicazione dal 1° Febbraio 2024 - Testo consolidato 01.02.2024
M83   - Direttiva delegata (UE) 2023/1526 della Commissione del 16 maggio 2023 (GU L 185/26 del 24.7.2023) - Testo consolidato 01.02.2024
---   - Direttiva delegata (UE) 2024/232 della Commissione del 25 ottobre 2023 - in applicazione dal 1° Agosto 2024. [...]
---   - Direttiva delegata (UE) 2024/1416 della Commissione del 13 marzo 2024 - in applicazione dal 1° Gennaio 2025 [...]

Rettifiche:

- Rettifica della direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2011
Rettifica della direttiva delegata (UE) 2017/1975 della Commissione del 7 agosto 2017 (GU L 285/32 del 01.11.2017)
Rettifica della direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2011 (GU L 268/77 del 22.10.2019)
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