Slide background
Slide background




Cavi elettrici: obbligo marcatura CE Regolamento CPR dal 1° Luglio 2017

ID 3089 | | Visite: 100522 | Documenti Marcatura CE ENTIPermalink: https://www.certifico.com/id/3089

Cavi elettrici: marcatura CE in accordo con il Regolamento CPR (UE) 305/2011 dal 1° Luglio 2017

Con la pubblicazione della norma EN 50575, nell'elenco delle norme armonizzate per il Regolamento CPR 305/2011, Com. 2016/C 209/03, anche i cavi elettrici, soggetti già a marcatura CE per la Direttiva Bassa Tensione 2014/35/UE, dovranno essere marcati CE anche ai sensi del Regolamento CPR.

La Commissione Europea, all’interno delle caratteristiche considerate rilevanti ai fini della sicurezza delle costruzioni (7 requisiti*), ha deciso di considerare per i cavi la Reazione e la Resistenza al Fuoco, riconoscendo l’importanza del loro comportamento ed il loro ruolo in caso di incendio. 

Il Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR) è in vigore per tutti gli Stati dell’UE dal 1° Luglio 2013, nella Comunicazione della Commissione 2016/C 209/03 del 10 Giugno 2016, le tempistiche sono:

Data di entrata in vigore della norma in quanto norma armonizzata: 10.6.2016 
Data di scadenza del periodo di coesistenza: 1.7.2017

Dal 10 Giugno 2016, gli Organismi di certificazione potranno essere notificati (diventando Organismi Notificati) e successivamente potranno rilasciare i certificati di Costanza delle Prestazione o effettuare i test di laboratorio per consentire l’apposizione della marcatura CE e l’emissione della Dichiarazione di Prestazione (DoP).

Fino al 1° Luglio 2017, sussisterà un periodo di coesistenza, durante il quale produttori e importatori potranno immettere sul mercato indifferentemente cavi che rispettano o meno il Regolamento CPR.

Dopo questo periodo (1 anno) la marcatura CE e la Dichiarazione di Performance saranno obbligatorie per tutti i cavi per costruzione immessi sul mercato, anche nel caso non esistano ancora le prescrizioni in merito al loro utilizzo da parte delle autorità italiane.

Dopo il 1° Luglio 2017: I cavi non marcati CE potranno comunque essere utilizzati:
- in applicazioni differenti da edifici ed opere di ingegneria civile;
- al di fuori dell’Unione Europea (export).

EN 50575:2014
Cavi di energia, comando e comunicazioni
Cavi per applicazioni generali nei lavori di costruzione soggetti a prescrizioni di reazione al fuoco

In allegato all'articolo la Guida AICE sulla marcatura CE dei cavi:

I CAVI E IL REGOLAMENTO PRODOTTI DA COSTRUZIONE - CPR UE 305/11: Raccomandazioni dell’Industria Italiana di Cavi e Conduttori Elettrici

Anche il rilascio di sostanze nocive è tra le prestazioni ritenute rilevanti per i cavi, nonostante al momento non siano stati stabiliti livelli minimi prestazionali in quanto i cavi nel loro normale utilizzo non rilasciano sostanze nocive.

I cavi sono classificati in 7 classi di Reazione al Fuoco:

- Aca,
- B1ca,
- B2ca,
- Cca,
- Dca,
- Eca,
- Fca

identificate dal pedice “ca” (cable) in funzione delle loro prestazioni decrescenti.
Ogni classe prevede soglie minime per il rilascio di calore e la propagazione della fiamma. Oltre a questa classificazione principale, le autorità europee hanno regolamentato anche l’uso dei seguenti parametri aggiuntivi:

a = acidità che definisce la pericolosità dei fumi per le persone e la corrosività per le cose. Varia da a1 a a3
s = opacità dei fumi. Varia da s1 a s3
d = gocciolamento di particelle incandescenti che possono propagare l’incendio. Varia da d0 a d2.

Rimangono esclusi al momento dalla classificazione di comportamento al fuoco i cavi Resistenti al Fuoco in quanto le norme per questa gamma di prodotti sono ancora in fase di elaborazione.

È compito degli Stati Membri definire la classe di reazione al fuoco relativa all’ambiente di installazione.

..segue

* I 7 requisiti di base delle opere di costruzione per una durata di servizio economicamente adeguata sono relativi a:
1) resistenza meccanica e stabilità
2) sicurezza in caso di incendio
3) igiene, salute e ambiente
4) sicurezza e accessibilità nell’uso
5) protezione contro il rumore
6) risparmio energetico e ritenzione del calore
7) uso sostenibile delle risorse naturali

AICE Settembre 2016

Collegati

Vedi il Focus: Cavi elettrici Marcatura CE

Focus Certifico 64-8;V4

Regolamento Prodotti da Costruzione (UE) 305/2011 - CPR

Tutte le comunicazioni norme armonizzate Regolamento (UE) CPR 305/2011

CEI 64-8 Variante V4: Allineamento CPR

DescrizioneLinguaDimensioneDownloads
Scarica questo file (Cavi elettrici marcatura CE AICE 2016.pdf)Cavi elettrici marcatura CE
AICE 2016
IT802 kB13439

Tags: Marcatura CE Regolamento CPR

Ultimi archiviati Marcatura CE

Dic 13, 2024 52

Regolamento delegato (UE) 2024/3173

Regolamento delegato (UE) 2024/3173 ID 23106 | 13.12.2024 Regolamento delegato (UE) 2024/3173 della Commissione, del 27 agosto 2024, che integra il regolamento (UE) 2023/988 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’accesso al sistema di allarme rapido Safety Gate e il suo… Leggi tutto
Regolamento di esecuzione  UE  2024 2958 Indicatori di risultato
Dic 02, 2024 137

Regolamento di esecuzione (UE) 2024/2958

Regolamento di esecuzione (UE) 2024/2958 / Indicatori di risultato Regolamento Sicurezza Generale dei Prodotti (GSPR) ID 23047 | 02.12.2024 Regolamento di esecuzione (UE) 2024/2958 della Commissione del 29 novembre 2024 che stabilisce gli indicatori di risultato rilevanti ai fini del regolamento… Leggi tutto
Ott 29, 2024 162

Decisione (UE) 2024/2779

Decisione (UE) 2024/2779 ID 22821 | 29.10.2024 Decisione (UE) 2024/2779 della Commissione, del 24 ottobre 2024, che istituisce il gruppo di esperti sulla progettazione ecocompatibile dei prodotti sostenibili e sull’etichettatura energetica (forum sulla progettazione ecocompatibile) (GU L 2024/2779… Leggi tutto

Più letti Marcatura CE

Nov 08, 2024 118257

Regolamento Prodotti da Costruzione (UE) 305/2011 - CPR

Regolamento CPR (UE) 305/2011 Regolamento (UE) N. 305/2011 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 marzo 2011 che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e che abroga la direttiva 89/106/CEE del Consiglio (Testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 88/10… Leggi tutto