Direttiva 80/1107/CEE
Direttiva 80/1107/CEE
Direttiva 80/1107/CEE del Consiglio, del 27 novembre 1980, sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici durante il lavoro
(GU L 327 del 3.12.1980)
Abrogata da: Direttiva 98/24/CEì
Attuazione delle direttive n. 80/1107/CEE, n. 82/605/CEE, n. 83/477/CEE, n. 86/188/CEE e n. 88/642/CEE, in materia di protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici durante il lavoro, a norma dell'art. 7 della legge 30 luglio 1990, n. 212. (GU n.200 del 27-8-1991 - S.O. n. 53)
Collegati
Identification of vulnerable EU regions considering asbestos presence and seismic risk
Identification of vulnerable EU regions considering asbestos presence and seismic risk / JRC 2023
ID 20333 | 05.09.2023
The European Union's building stock is old, heterogeneous and with a progressively slow transformation. In addition, it is energy inefficient, and many existing buildings contain hazardous materials, such as asbestos, placing users’ health in danger. As the building stock ages and deteriorates, the risk of asbestos exposure increases.
Moreover, natural disasters, such as earthquakes, can trigger asbestos fibre release due to damage of the built environment. Building renovation has been singled out in the European Union policies as key initiative to drive energy efficiency in the sector but also to deliver additional benefits such as better indoor conditions and enhanced resilience and structural safety.
The report identifies relevant characteristics to be considered for building stock deep renovation (such as number, age, energy saving potential, asbestos presence, and seismic risk) to unlock the quantification of wider benefits. For the first time, indications on the presence of asbestos in the residential building stock at EU regional NUTS3 level in high seismic risk areas are presented.
The results will inform policy makers on prioritisation of regions in need of renovation that can benefit from deep renovation to ensure safe and healthy indoor environments besides reduced energy consumption. Moreover, it can be used as a tool and give insight to improve emergency response and post-disaster remediation guidelines.
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Asbestos presence in dwellings
The asbestos quantities in residential buildings were estimated following the method introduced in (Maduta et al., 2022) and explained in Section 2.2. The asbestos use was first estimated at country level and disaggregated at regional level employing the national quantities of asbestos use in dwellings and the number of dwellings at regional level, per period of construction. Figure 10 shows the estimated average quantity of asbestos per dwelling at NUTS3 across the EU.
Figure 10. Estimated average quantity of asbestos in the EU dwellings, NUTS3 level (version 2021)
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UNI 10898-3:2007 Sistemi protettivi antincendio intonaco spruzzato
UNI 10898-3:2007 Sistemi protettivi antincendio intonaco spruzzato / Modalità di controllo dell’applicazione
ID 20146 | 17.08.2023 / Documento completo allegato
Documento sui sistemi protettivi antincendio (sistemi isolanti spruzzati), con note tecniche/normative ed estratto norma UNI 10898-3 relativa alle modalità di controllo dell’applicazione. Allegato FT malta antincendio Laterlite/Istituto Giordano (elemento non portante verticale) denominato "Parete intonacata con intonaco tagliafuoco".
Normative Europee per rivestimenti protettivi / Resistenza al fuoco
La pubblicazione del DM 16 Febbraio 2007 - Classificazione di resistenza al fuoco di prodotti ed elementi costruttivi di opere da costruzione ha introdotto precise indicazioni in merito alle modalità di verifica e di determinazione delle prestazioni di resistenza al fuoco degli elementi strutturali, presenti in edifici sede di attività soggette al controllo dei Vigili del Fuoco.
In merito agli intonaci isolanti dedicati all’incremento delle prestazioni di resistenza al fuoco di elementi strutturali, impone la qualificazione esclusivamente attraverso le norme europee serie EN 13381 elencate nella tabella A.3.2 dell’allegato A al DM 16 Febbraio 2007.
Queste norme prevedono procedure standardizzate eseguite su definite tipologie di strutture trattate con diversi spessori di intonaco isolante.
L’analisi numerica dei dati di temperatura al variare del tempo di esposizione al fuoco consente di tradurre i dati in un rapporto di valutazione (Assessment).
Tale documento a disposizione del progettista contiene un abaco prestazionale che in funzione della tipologia di struttura e di quella del protettivo indicherà gli spessori necessari da applicare.
Come risultato delle stesse prove sono disponibili i parametri termo fisici dei prodotti per l’esecuzione delle valutazioni analitiche, a sostituzione dei valori tabulati nelle normative tecniche abrogate. Gli abachi prestazionali, calcolati secondo le norme EN 13381, sono gli unici che il DM 16 Febbraio 2007 consente di utilizzare per la determinazione dei parametri termo-fisici dei sistemi protettivi.
Decreto 3 agosto 2015 e s.m.i. - Capitolo S.2 - Implementazione di soluzioni alternative di resistenza al fuoco. Chiarimenti e indirizzi applicativi.
_______
In riscontro a taluni quesiti pervenuti per la corretta implementazione di soluzioni progettuali alternative e per la valutazione delle prestazioni di resistenza al fuoco delle strutture con le metodologie previste al Capitolo S.2 dal decreto 3 agosto 2015 così come modificato dal decreto 18 ottobre 2019, si forniscono, di seguito, alcuni chiarimenti e indirizzi applicativi per i casi maggiormente significativi.
A. Utilizzo di curve naturali per la verifica di elementi strutturali non protetti. In questo caso devono essere sempre considerate le sollecitazioni indirette che si generano per deformazioni o espansioni, imposte o impedite, durante l’esposizione alle curve naturali d’incendio, così come indicato al punto S.2.8.1, salvo i casi in cui è riconoscibile a priori che esse siano trascurabili o favorevoli; le sollecitazioni indirette vengono normalmente portate in conto nelle modellazioni termo-strutturali dell’intera struttura o di sottostrutture significative, mentre ciò non avviene nei modelli analitici su singoli elementi che, per tale motivo, non sono applicabili (vedasi punto S.2.8.1) con incendi naturali, ad eccezione dei casi in cui è riconoscibile a priori che esse siano trascurabili o favorevoli.
B. Utilizzo di curve naturali per la verifica di elementi strutturali con protettivi (ad es. vernici intumescenti, intonaci protettivi, lastre, ecc.).
Sono in corso diverse attività di ricerca, sia nell’industria e sia nel mondo accademico, finalizzate a verificare se e come si potrà procedere alle verifiche di elementi protetti esposti ad incendi naturali; ad oggi, oltre a tenere conto delle considerazioni riportate nel punto precedente, ciò non è possibile per i seguenti motivi:
- essendo i protettivi certificati sperimentalmente con curve nominali, i cui esiti sono sintetizzati nei relativi rapporti di valutazione, non è possibile certificare in alcun modo le proprietà, di aderenza e di comportamento di un protettivo a temperature ed a gradienti differenti da quelli di una curva nominale, che, contrariamente a quelle naturali, è strettamente crescente;
- inoltre, non è noto il comportamento (aderenza e variazione delle proprietà fisiche e chimiche con la temperatura) dei protettivi in fase di raffreddamento (fattore necessario ed ineludibile quando la verifica della resistenza al fuoco viene effettuata con esposizione alla curva naturale di incendio).
...
Metodi per il dimensionamento dello spessore di intonaco protettivo antincendio
IL professionista antincendio ha a disposizione tre strade per determinare lo spessore di intonaco protettivo di cui al DM 16 Febbraio 2007:
A. Metodo tabellare (Allegato D del DM 16 Febbraio 2007)
B. Metodo sperimentale (Allegato B del DM 16 Febbraio 2007)
C. Metodo analitico (Allegato C del DM 16 Febbraio 2007)
Metodo sperimentale (certificati di laboratorio dell’intonaco) / Metodo C / Esempio
Come visto precedentemente i certificati di laboratorio faranno riferimento a EN 13501-2 e alle norme della serie EN 13381-X (dipendente dall’elemento da proteggere), ad esempio i valori riportati nel certificato di prova per elementi in calcestruzzo (UNI EN 13381-3) possono essere del tipo:
_________
Esempio
Parete in muratura 80 mm (percentuale di foratura 61%) con 10 mm di intonaco normale (criteri EI):
L'elemento non portante verticale denominato "Parete in muratura con intonaco antincendio (15 mm) PM01" è classificato in conformità alle seguenti combinazioni di requisiti prestazionali e classi. Non sono consentite altre classificazioni (non sono consentite altre classificazioni):
L'elemento non portante verticale denominato "Parete in muratura con intonaco antincendio (30 mm)" PM02 è classificato in conformità alle seguenti combinazioni di requisiti prestazionali e classi (non sono consentite altre classificazioni):
[...]
Vedi Documento
UNI 10898-1:2023 Sistemi protettivi antincendio vernici intumescenti
Vedi
...
Le figure coinvolte relativamente alla Prevenzione incendi per l’applicazione dell’intonaco protettivo:
Produttore
- Rapporto di prova / Classificazione UNI EN 13381 (da consegnare al Direttore dei lavori, ecc)
- Scheda prodotto (da consegnare Installatore)
Installatore
- mod DICH.RIV.PROT - 2004 (non più previsto)
Direttore dei lavori / ecc
- mod DICH.PROD. - 2018
Progettista antincendio
- Relazione di calcolo
- mod CERT.REI. - 2023
- mod DICH.PROD. - 2018
- mod DICH.RIV.PROT - 2004 (non più previsto)
- Rapporto di prova / Classificazione UNI EN 13381
La norma stabilisce le modalità di controllo dell’applicazione dei sistemi protettivi antincendio a base di intonaco spruzzato atte a verificarne la conformità alle specifiche di progetto, redatte in funzione dell’elemento da proteggere e del grado di resistenza al fuoco richiesto.
Le prestazioni di un sistema protettivo antincendio a base di intonaco spruzzato, atto a migliorare la resistenza al fuoco degli elementi costruttivi, dipendono dalle caratteristiche dei prodotti, dall’elemento costruttivo, dalle modalità e condizioni di applicazione, nonché dalle proprietà del sistema isolante spruzzato
1 Scopo e campo di applicazione
La presente norma stabilisce le modalità di controllo dell’applicazione di sistemi isolanti spruzzati, atte a verificarne la conformità alle specifiche di progetto.
Il metodo si applica a qualunque sistema isolante spruzzato posato in opera su qualsiasi elemento costruttivo (intonaco spruzzato in aderenza alla superficie dell’elemento costruttivo da trattare o spruzzato su rete di sostegno appositamente fissata sull’elemento costruttivo da proteggere) purché in presenza di una specifica di progetto del sistema protettivo in esame, redatta in funzione degli elementi costruttivi da proteggere e del grado di resistenza al fuoco richiesto.
2 Riferimenti normativi
La presente norma rimanda, mediante riferimenti datati e non, a disposizioni contenute in altre pubblicazioni. Tali riferimenti normativi sono citati nei punti appropriati del testo e sono di seguito elencati. Per quanto riguarda i riferimenti datati, successive modifiche o revisioni apportate a dette pubblicazioni valgono unicamente se introdotte nella presente norma come aggiornamento o revisione. Per i riferimenti non datati, vale l'ultima edizione della pubblicazione alla quale si fa riferimento (compresi gli aggiornamenti).
UNI EN 1015-6 Metodi di prova per malte per opere murarie - Parte 6: Determinazione della massa volumica apparente della malta fresca
UNI EN 1015-10 Metodi di prova per malte per opere murarie - Parte 10: Determinazione della massa volumica apparente della malta indurita essiccata
ASTM E605-93(2006) Standard test methods for thickness and density of sprayed fire-resistive material (SFRM) applied to structural members
[...]
4 Procedura di controllo
4.1 Generalità
Il controllo di conformità alle specifiche di progetto si attua, prima, durante e dopo la posa in opera del sistema isolante spruzzato, con le seguenti verifiche.
4.2 Verifiche sugli elementi costruttivi: controllo della corrispondenza fra la tipologia dell’elemento costruttivo in esame e la famiglia dell’elemento costruttivo indicato nella specifica di progetto, con particolare riguardo alla forma, alla geometria e alla natura del materiale da costruzione che caratterizzano l’elemento da proteggere.
4.3 Verifiche sui supporti: controllo della corrispondenza fra le caratteristiche fisiche del supporto da proteggere e quelle riportate nella specifica di progetto; tale corrispondenza si può desumere, oltre che dalla dichiarazione del posatore, che deve riportare indicazioni precise supportate da opportune evidenze, anche da specifici controlli eseguiti sulla superficie della struttura da proteggere, come per esempio verifica sulla natura e sullo stato fisico del supporto da trattare, verifica sulla natura e sulle caratteristiche fisiche di eventuali trattamenti preliminari da applicare.
4.4 Verifiche sui prodotti prima della posa in opera: controllo della corrispondenza fra parametri identificativi del prodotto (intonaco o rivestimento spruzzato) e quelli indicati nella specifica di progetto; tale corrispondenza si può desumere, oltre che dalla dichiarazione del posatore, che deve riportare l’identificazione dei prodotti supportata da opportune evidenze, da specifici controlli della denominazione commerciale, del numero di lotto di produzione e della data di scadenza (validità) dei prodotti da installare e dalla corrispondenza delle caratteristiche fisiche del prodotto (colore, massa volumica e conducibilità termica).
4.5 Verifiche delle condizioni e modalità di applicazione: controllo della corrispondenza fra le condizioni ambientali e le modalità di applicazione dei prodotti, riscontrate durante la posa in opera del sistema isolante spruzzato in esame e quelle contenute nella specifica di progetto.
Si richiedono le seguenti verifiche: verifiche sulle condizioni e sulle modalità di posa degli eventuali accessori di montaggio (reti di sostegno, chiodi, viti, tasselli, ecc.); opportuni controlli delle condizioni atmosferiche durante l’applicazione dei prodotti costituenti il sistema isolante spruzzato, con particolare riferimento alla temperatura.
4.6 Verifiche delle proprietà del sistema isolante spruzzato: controllo della corrispondenza fra le proprietà del sistema isolante spruzzato (spessore, massa volumica e grado di adesione/coesione) posato in opera e i corrispondenti valori nominali indicati nella specifica di progetto, secondo le procedure descritte nell’appendice A.
4.7 Verifiche degli accessori di montaggio e dei trattamenti di finitura: controllo della corrispondenza fra tipologia, natura e dimensioni minime degli accessori di montaggio impiegati e degli eventuali trattamenti di finitura superficiale applicati e quelli indicati nella specifica di progetto, secondo la procedura descritta nell’appendice A.
5 Criteri di accettabilità
La posa in opera del sistema isolante spruzzato è ritenuta conforme alle specifiche di progetto se risultano positive le verifiche previste al punto 4 e documentate come indicato nel punto 7.
6 Ripristino delle zone danneggiate da controlli distruttivi
Le zone eventualmente danneggiate da controlli distruttivi di qualsiasi tipo devono essere necessariamente riparate, ripristinando gli spessori preesistenti e dandone atto nella relazione di controllo.
7 Relazione di controllo
La relazione di controllo deve indicare la data, il luogo delle verifiche effettuate e il nome del responsabile dei controlli eseguiti.
Con riferimento ai dati indicati nella specifica di progetto, devono essere riportati:
- l’elemento costruttivo in oggetto e la classe di resistenza al fuoco richiesta;
- il numero di metri quadrati di superficie da proteggere, per ciascun elemento costruttivo in esame;
- i parametri identificativi del prodotto costituente il sistema isolante spruzzato indicato, inclusi gli eventuali accessori di montaggio (rete di sostegno, chiodi, tasselli, rinforzi, ecc.) e l’eventuale trattamento di finitura, se previsti;
- i parametri fisici (massa volumica, spessore e grado di adesione/coesione) del sistema isolante spruzzato indicato.
Con riferimento ai controlli eseguiti, in conformità alle indicazioni della presente norma, deve essere riportato quanto segue:
- il numero di elementi controllati;
- iI numero di metri quadrati di superficie trattata;
- i parametri identificativi dell’intonaco spruzzato costituente il sistema isolante spruzzato posato in opera, inclusi gli eventuali accessori di montaggio (rete di sostegno, chiodi, tasselli, rinforzi, ecc.) e l’eventuale trattamento di finitura applicati;
- i valori medi di spessore, massa volumica e grado di adesione/coesione riscontrati, per singolo elemento controllato;
- l’evidenza delle verifiche effettuate sugli accessori di montaggio controllati;
- l’indicazione delle zone di misurazione in cui i valori delle proprietà del sistema isolante spruzzato (spessore, massa volumica e grado di adesione/coesione) siano risultati non conformi alle condizioni di accettabilità espresse al punto A.3.3;
- l’indicazione delle zone di misurazione in cui i controlli sugli accessori di montaggio siano risultati non conformi ai criteri di accettabilità espressi al punto A.4.2. In riferimento alla presente norma, devono inoltre essere indicati:
- i metodi di misurazione utilizzati e la loro corrispondenza (per strumentazione, metodologia di taratura, ecc.) con quelli previsti dalla presente norma;
- le eventuali anomalie riscontrate nell’applicazione della presente norma o nella attuazione delle verifiche previste;
- la corrispondenza fra i dati rilevati e quelli indicati nella specifica di progetto, secondo i criteri di accettabilità definiti ai punti A.3.3 e A.4.2.
[...]
APPENDICE A
Verifiche di spessore, massa volumica e grado di adesione/coesione del sistema isolante spruzzato posato in opera, degli accessori di montaggio impiegati e degli eventuali trattamenti di finitura superficiale applicati
A.1 Generalità
Lo spessore, la massa volumica ed il grado di adesione/coesione del sistema isolante spruzzato posato in opera, la natura e le dimensioni degli accessori di montaggio impiegati e gli eventuali trattamenti di finitura da applicare, sono fattori rilevanti per assicurare le prestazioni al fuoco dell’elemento costruttivo protetto. Pertanto, è necessario disporre di criteri di misurazione delle proprietà del sistema e di modalità di controllo dei vari componenti che costituiscono il sistema isolante spruzzato in esame.
A.2 Zone di misurazione
A.2.1 Generalità
Alcune verifiche di cui al punto A.1 presuppongono necessariamente un certo numero di interventi distruttivi del sistema isolante spruzzato posato in opera. Per limitare il numero e l’estensione delle zone danneggiate, ogni superficie di osservazione deve essere opportunamente individuata, considerando l’esigenza di poter includere, all’interno della medesima zona di misurazione prescelta, tutti i controlli previsti su quel determinato elemento strutturale in esame.
A.2.2 Numero di elementi da controllare
Il numero degli elementi da controllare, scelti casualmente, per ciascun elemento costruttivo e per ciascun spessore del sistema isolante spruzzato indicato nella specifica di progetto, deve essere calcolato secondo la formula seguente:
dove:
n è il numero degli elementi da controllare (se n < 1, controllare almeno un elemento);
S sono i metri quadrati di superficie trattata (per ciascun elemento costruttivo considerato nella specifica di progetto).
A.2.3 Numero delle zone di misurazione
Per ciascun elemento da controllare, individuare una zona di misurazione per effettuare il controllo dei parametri fisici (spessore, massa volumica e grado di adesione/coesione) del sistema isolante spruzzato, secondo quanto indicato al punto A.3.
Nell’ambito della stessa zona di misurazione, se richiesti, perché previsti nella specifica di progetto, possono essere effettuati anche gli eventuali controlli relativi agli accessori di montaggio e ai trattamenti di finitura applicati, secondo quanto rispettivamente indicato al punto A.4.
A.3 Misurazione dei parametri fisici (spessore, massa volumica e grado di adesione/coesione) del sistema isolante spruzzato
A.3.1 Generalità
Definito il numero degli elementi da controllare e scelti gli elementi costruttivi da esaminare, individuare una zona di misurazione su ciascun elemento costruttivo in esame.
Gli elementi da controllare devono essere scelti casualmente fra tutti gli elementi costruttivi protetti con il sistema isolante spruzzato in esame, comprendendo elementi strutturali protetti con il minimo e con il massimo spessore applicato.
Le rilevazioni devono essere distribuite sull’intero elemento da controllare, oppure su una frazione significativa di esso pari a 5 m lineari per gli elementi astiformi, o a 5 m2 per gli elementi piani.
I punti di misurazione devono essere scelti, in base alla famiglia di elementi costruttivi in esame, nelle posizioni indicate nel prospetto A.1, possibilmente alternando simmetricamente i punti di rilevazione, distribuendoli uniformemente su ogni metro lineare degli elementi astiformi, o su ogni metro quadrato degli elementi piani, escludendo le posizioni localizzate a meno di 50 mm da uno spigolo.
Nel caso di elementi costruttivi aventi forma diversa da quelli rappresentati nel prospetto A.1 scomporre la superficie dell’elemento in esame in aree significative caratterizzate da geometrie riconducibili ad una delle cinque famiglie di elementi costruttivi specificata.
prospetto A.1 Punti di misurazione per il controllo
[...]
Relazione di controllo
La relazione di controllo deve indicare la data, il luogo delle verifiche effettuate e il nome del responsabile dei controlli eseguiti.
Con riferimento ai dati indicati nella specifica di progetto, devono essere riportati:
- l’elemento costruttivo in oggetto e la classe di resistenza al fuoco richiesta;
- il numero di metri quadrati di superficie da proteggere, per ciascun elemento costruttivo in esame;
- i parametri identificativi del prodotto costituente il sistema isolante spruzzato indicato, inclusi gli eventuali accessori di montaggio (rete di sostegno, chiodi, tasselli, rinforzi, ecc.) e l’eventuale trattamento di finitura, se previsti;
- i parametri fisici (massa volumica, spessore e grado di adesione/coesione) del sistema isolante spruzzato indicato.
[...]
Immagini applicazione intonaci protettivi antincendio
Spessimetro misurazione intonaco protettivo
ASTM E605
Standard Test Methods for Thicknessa nd Density of SFRM Applied to Structural Members
...
segue in allegato
Certifico Srl - IT | Rev. 0.0 2023
©Copia autorizzata Abbonati
Collegati
UNI 10898-1 Sistemi protettivi antincendio vernici intumescenti
Decreto 16 febbraio 2007
Decreto 9 marzo 2007 / Decreto 16 febbraio 2007 - Resistenza fuoco strutture - VVF Luglio 2022
Descrizione | Livello | Dimensione | Downloads | |
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UNI 10898-3 Sistemi protettivi antincendio intonato spruzzato Rev. 00 2023.pdf Certifico Srl - Rev. 1.0 2023 |
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FT malta protettiva antincendio Istituto Giordano.pdf IG 2012 |
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Legge 23 gennaio 1979 n. 25
Legge 23 gennaio 1979 n. 25
Modifica agli articoli 10 e 29 della legge 26 aprile 1974, n. 191, sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro nei servizi e negli impianti gestiti dall'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.
(GU n.36 del 06.02.1979)
Collegati
Istruzione per la protezione dei cantieri RFI
Istruzione per la protezione dei cantieri RFI
ID 17354 | 18.08.2022
Edizione 1986
Ristampa 2014
Aggiornamenti:
Disposizione di esercizio n° 1 del 15/02/2016
PARTE I
Art. 1. - Linee, stazioni, treni e regimi di esercizio
» 2. - Circolazione dei treni
» 3. - Obblighi comuni del personale in casi di anormalità
» 4. - Comunicazioni telefoniche
» 5. - Servizi inerenti all’esercizio affidati al personale
» 6. - Precauzioni generali da osservare lungo la linea
» 7. - Precauzioni nell’uso delle torce a fiamma rossa
» 8. - Precauzioni contro il pericolo di incendi
» 9. - Accertamento delle infrazioni alle Norme in materia di Polizia, Sicurezza e Regolarità dell’Esercizio delle Ferrovie
PARTE II
Art. 10. - Regimi di esecuzione dei lavori e delle attività di vigilanza e controllo agli effetti della sicurezza
» 11. - Esecuzione dei lavori in regime di interruzione del binario
» 12. – Protezione dei binari adiacenti in alternativa all’interruzione di binario
» 13. - Modalità per l’avvistamento dei treni
» 14. - Norme comuni a tutti i regimi di protezione dei cantieri
» 15. - Soppresso
» 16. - Agenti isolati operanti esclusivamente con mezzi manuali
» 17. - Esecuzione dei lavori su linee percorse da treni a velocità superiore a 160 Km/ora
» 18. - Norme di sicurezza riguardanti la condotta dei lavori
ALLEGATI
All. 1. - Tabella di spegnimento e di accensione dei fanali e delle lanterne per segnalazioni
All. 2. - Norme di esercizio per il collegamento via radio terra-treno, bordo-bordo e terra-terra (telefonia mobile)
All. 3. - Tabella per il calcolo delle distanze di sicurezza
All. 4. - Soppresso
All. 5. - Mod. L.I.E./C.1
All. 6. - Regolamento di attuazione della legge 25/4/1974, n. 191, sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro nei servizi e negli impianti gestiti dalle FS. (D.P.R. 1/6/1979, n. 469)
All. 7. - Disposizioni per l’esercizio sulle linee a doppio binario banalizzate
All.7bis.- Disposizioni per l’esercizio sulle linee a doppio binario banalizzate AC/AV ERTMS/ETCS L2
All. 8. - Mod. MAN.6.05
All. 9. - Soppresso
Collegati
Direttiva (UE) 2016/797
Descrizione | Livello | Dimensione | Downloads | |
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Istruzione Protezione Cantieri RFI Ed. 2014.pdf |
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Circolare Min. Interno n. 11784 del 02.08.2023
Circolare Min. Interno n. 11784 del 02.08.2023
ID 20303 | 01.09.2023
Ai sensi dell’art. 4 del D.lgs. 264/06 e in esito all’attività di sopralluogo svolta congiuntamente al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco nelle gallerie della rete stradale transeuropea, si trasmette, in allegato, il testo del documento contenente le indicazioni tecniche inerenti agli impianti di erogazione idrica delle gallerie in argomento, elaborato, con il coordinamento del C.N.VV.F., da un apposito gruppo di lavoro e approvato dalla Commissione permanente per le gallerie, nell’adunanza dell’11/13 luglio 2023.
...
Collegati
Prevenzione Incendi Gallerie stradali e ferroviarie: Quadro normativo
Descrizione | Livello | Dimensione | Downloads | |
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Circolare Min. Interno n. 11784 del 02.08.2023.pdf |
451 kB | 8 |
Accordo 162/CSR del 1 ottobre 2015
Accordo 162/CSR del 1 ottobre 2015
Intesa sullo schema di decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca e il Ministro dell’economia e delle finanze, che definisce gli standard formativi dell’apprendistato e i criteri generali per la realizzazione dei percorsi di apprendistato in attuazione dell’articolo 46, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.
Intesa, ai sensi dell’articolo 46, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.
Collegati
Supporto per la formazione e il lavoro
Supporto per la formazione e il lavoro (SFL)
ID 20270 | 30.08.2023 / Download scheda completa
Il cosiddetto Decreto Lavoro 2023 (D.L. 4 maggio 2023, n. 48, convertito con modificazioni in legge 3 luglio 2023, n. 85) ha istituito tra gli altri il Supporto per la formazione e il lavoro.
Al fine di favorire l'attivazione nel mondo del lavoro delle persone a rischio di esclusione sociale e lavorativa è istituito, dal primo settembre 2023, il Supporto per la formazione e il lavoro, quale misura di attivazione al lavoro, mediante la partecipazione a progetti di formazione, di qualificazione e riqualificazione professionale, di orientamento, di accompagnamento al lavoro e di politiche attive del lavoro comunque denominate (art. 12 del D.L. Lavoro 2023).
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Rifermenti normativi
Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali dell’8 agosto 2023, recante “Supporto per la formazione e il lavoro” adottato ai sensi dell'art. 4, comma 7, del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48.
Il decreto stabilisce le modalità di attuazione per l’avvio e la messa in esercizio, a decorrere dal primo settembre 2023, del Supporto per la formazione e il lavoro, la nuova misura di attivazione al lavoro finalizzata a favorire l’attivazione nel mondo del lavoro delle persone a rischio di esclusione sociale e lavorativa mediante la partecipazione a misure di politica attiva del lavoro comunque denominate, quali, a titolo esemplificativo, la partecipazione a progetti di formazione, di qualificazione e riqualificazione professionale, di orientamento, di accompagnamento al lavoro, di progetti di servizio civile universale e di progetti utili alla collettività.
La partecipazione, a seguito della stipulazione del patto di servizio personalizzato, alle attività per l'attivazione nel mondo del lavoro determina l'accesso per l'interessato a un beneficio economico, quale indennità di partecipazione alle misure di attivazione lavorativa, pari a un importo mensile di 350 euro. Tale importo è erogato, mediante bonifico mensile da parte dell'INPS, per tutta la durata della misura, entro un limite massimo di 12 mensilità.
....
Nelle misure del Supporto rientrano anche il servizio civile universale ed i progetti utili alla collettività in ambito culturale, sociale, artistico, ambientale, formativo e di tutela dei beni comuni, da svolgere presso il comune di residenza, compatibilmente con le altre attività del beneficiario. Lo svolgimento di tali attività è a titolo gratuito, non è assimilabile a una prestazione di lavoro subordinato o parasubordinato e non comporta comunque l'instaurazione di un rapporto di pubblico impiego con le amministrazioni pubbliche (art. 6, comma 5 bis del D.L. Lavoro 2023).
Il Supporto per la formazione e il lavoro è utilizzabile dai singoli componenti dei nuclei familiari, di età compresa tra 18 e 59 anni, con un valore dell'ISEE familiare non superiore a euro 6.000 annui, che non hanno i requisiti per accedere all'Assegno di inclusione. Il Supporto per la formazione e il lavoro può essere utilizzato anche dai singoli componenti dei nuclei che percepiscono l'Assegno di Inclusione che decidono di partecipare ai percorsi di politiche attive per il lavoro, pur non essendo sottoposti agli obblighi di cui al Percorso personalizzato di inclusione sociale e lavorativa, purché non siano calcolati nella scala di equivalenza di cui all'art. 2, comma 4 del D.L. Lavoro 2023.
Il Supporto per la formazione e il lavoro è incompatibile con il Reddito di cittadinanza e la Pensione di cittadinanza e con ogni altro strumento pubblico di integrazione o di sostegno al reddito per la disoccupazione involontaria.
L'interessato chiede di accedere al Supporto per la formazione e il lavoro con le modalità telematiche previste per l'Assegno di inclusione e con la sottoscrizione, mediante la piattaforma del Sistema informativo per l'inclusione sociale lavorativa (SIISL), del patto di attivazione digitale in cui il beneficiario si impegna a presentarsi alla convocazione del servizio per il lavoro competente per la stipula del patto di servizio. All'esito dell'accettazione della richiesta da parte di INPS e della sottoscrizione del patto di attivazione digitale, il richiedente è convocato presso il servizio per il lavoro competente, per la stipula del patto di servizio personalizzato, dopo la sottoscrizione del patto di attivazione digitale.
Nel patto di servizio personalizzato, sono indicate, quale misura di attivazione al lavoro, almeno tre agenzie per il lavoro o enti autorizzati all'attività di intermediazione individuate dal beneficiario nell'ambito del patto di attivazione digitale. Il patto di servizio personalizzato può prevedere l'adesione ai servizi al lavoro e ai percorsi formativi previsti dal Programma nazionale per la Garanzia occupabilità dei lavoratori (GOL), di cui alla Missione 5, Componente 1, del Piano nazionale di ripresa e resilienza.
La convocazione del richiedente da parte del competente servizio per il lavoro può essere eseguita tramite la piattaforma del SIISL ovvero con altri mezzi, quali messaggistica telefonica o posta elettronica, utilizzando i contatti a tal fine forniti dai beneficiari.
A seguito della stipulazione del patto di servizio, l'interessato, attraverso la piattaforma può ricevere offerte di lavoro e servizi di orientamento e accompagnamento al lavoro, ovvero essere inserito in specifici progetti di formazione erogati da soggetti, pubblici o privati, accreditati alla formazione dai sistemi regionali, da fondi paritetici interprofessionali e da enti bilaterali. L'interessato può autonomamente individuare progetti di formazione, rientranti nel novero di quelli indicati al primo periodo, ai quali essere ammesso e, in tal caso, deve darne immediata comunicazione attraverso la piattaforma.
La partecipazione, a seguito della stipulazione del patto di servizio attraverso la piattaforma del SIISL, alle attività per l'attivazione nel mondo del lavoro determina l'accesso per l'interessato a un beneficio economico, quale indennità di partecipazione alle misure di attivazione lavorativa, pari ad un importo mensile di 350 euro. Tale importo è erogato per tutta la durata della misura, entro un limite massimo di 12 mensilità. Il beneficio economico è erogato mediante bonifico mensile da parte dell'INPS.
L'interessato è tenuto ad aderire alle misure di formazione e di attivazione lavorativa indicate nel patto di servizio personalizzato, dando conferma, almeno ogni 90 giorni, ai servizi competenti, anche in via telematica, della partecipazione a tali attività. In mancanza di conferma, il beneficio è sospeso.
La mancata iscrizione a percorsi di istruzione degli adulti di primo livello o comunque funzionali all'adempimento dell'obbligo di istruzione, ove non già assolto comporta la non erogazione del beneficio, che comunque decorre dall'inizio del percorso formativo, fermo restando il periodo massimo di 12 mesi.
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FAQ
Mi è stata sospesa la misura Rdc, risulto indirizzato al Centro per l’impiego. Che devo fare?
I beneficiari del Rdc che siano stati indirizzati ai Centri per l’impiego in quanto attivabili al lavoro, possono accedere dal 1° settembre al Supporto per la formazione e il lavoro, nel caso i requisiti per l’accesso siano soddisfatti. Se alla data della sospensione sono già stati convocati dai centri per l’impiego e hanno sottoscritto un patto di servizio, ad esempio nell’ambito del Programma GOL, una volta richiesto il suddetto Supporto, potranno ottenere la relativa indennità (350 euro mensili) se è in corso la partecipazione ad una misura di politica attiva del lavoro, quale ad esempio la frequenza di un corso di formazione o l’inserimento in una misura di accompagnamento al lavoro.
Se i beneficiari interessati non sono stati ancora convocati dai centri per l’impiego, potranno richiedere la convocazione ai fini della presa in carico, che avviene mediante un colloquio di valutazione e di indirizzamento nel percorso di politica attiva più appropriato, indicato nel patto di servizio. Sottoscritto il patto di servizio, tali beneficiari sono nella medesima condizione sopra rappresentata e, partecipando a misure di politica attiva, potranno ottenere il Supporto per la formazione e il lavoro.
In casi limitati, a fronte di particolari criticità e fragilità attinenti alla sfera del disagio psico-sociale, rilevate in sede di colloquio, che oggettivamente denotano un bisogno socio-assistenziale e che non consentono l’avvio di un percorso di inserimento lavorativo, il Centro per l’impiego potrà valutare di non proporre la sottoscrizione di un patto di servizio e indirizzare gli interessati ai servizi sociali per la eventuale presa in carico da parte dei medesimi, che darebbe la possibilità di continuare a fruire del Reddito di cittadinanza fino a dicembre 2023. In tal caso, la presa in carico deve avvenire entro il 31 ottobre 2023. Al riguardo la normativa vigente del Reddito di cittadinanza ha stabilito con Accordo in Conferenza Unificata del 23 novembre 2020 – “Principi e criteri per l'identificazione delle condizioni di particolare criticità in relazione alle quali sia difficoltoso l'avvio di un percorso di inserimento al lavoro (art. 4, comma 5 quater del DL 4/2019)”.
Sono stato indirizzato al Centro per l’impiego, per quanto tempo potrò percepire il Reddito di Cittadinanza nel 2023?
Nel 2023 la durata del Reddito di Cittadinanza è di 12 mesi per famiglie con minori, persone con disabilità o persone di età pari o superiore ai 60 anni. Per i restanti nuclei la durata è di 12 mesi solo se risultano presi in carico dai servizi sociali in quanto non attivabili al lavoro. Per tutti gli altri la durata del RdC è di 7 mesi e comunque non oltre il 31 dicembre 2023. Si precisa che la presa in carico da parte dei servizi sociali non è prevista per quei nuclei che presentano solo bisogni di tipo lavorativo, i cui componenti in età attiva sono stati indirizzati ai Centri per l’impiego.
Pertanto, se nel tuo nucleo non sono presenti minori, persone con disabilità come definita ai fini ISEE o persone di età pari o superiore ai 60 anni, potrai percepire solo 7 mensilità nel 2023.
Per quanto tempo potrò percepire il Reddito di Cittadinanza nel 2023?
Nel 2023 la durata del Reddito di Cittadinanza è di 12 mesi per famiglie con minori, persone con disabilità o persone di età pari o superiore ai 60 anni. Per i restanti nuclei la durata è di 12 mesi solo se risultano presi in carico dai servizi sociali in quanto non attivabili al lavoro. Per tutti gli altri la durata del RdC è di 7 mesi e comunque non oltre il 31 dicembre 2023. Per maggiori informazioni recarsi al portale RdC.
Posso continuare a fare domanda per il Reddito di Cittadinanza nel 2023?
Il decreto non pone divieto di presentazione di nuove domande di Reddito di cittadinanza e di domande di rinnovo di Reddito di cittadinanza, fermo restando il limite di sette mesi complessivi di fruizione in corso d’anno per i nuclei in cui non sono presenti minori, persone con disabilità e persone di età pari o superiore ai 60 anni, e che non sono stati presi in carico dai servizi sociali. Per maggiori informazioni recarsi al portale RdC.
Cosa intendete per "presi in carico" dai servizi sociali ai fini del mantenimento della misura?
L’interpretazione corretta di “presi in carico dai servizi sociali in quanto non attivabili al lavoro” ai fini del mantenimento della misura fino a dicembre 2023, fa riferimento alla finalizzazione dell’Analisi Preliminare con esito diverso da “A”, cioè escludendo coloro sono indirizzati ai Centri per l’impiego (CPI). Si ricorda che per famiglie con minori, persone con disabilità o persone di età pari o superiore ai 60 anni nel 2023 la durata del Reddito di Cittadinanza è comunque di 12 mesi, anche se non è avvenuta la presa in carico.
Quali sono i nuclei Rdc che potranno fruire del beneficio anche se non sono stati presi in carico dai servizi sociali?
I nuclei familiari al cui interno vi siano persone con disabilità, come definite ai sensi del regolamento ISEE di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, minorenni o persone con almeno sessant’anni di età, non si applica il limite massimo di sette mensilità, fermo restando il limite di fruizione del beneficio entro il 31 dicembre 2023.
Cosa succede se l’analisi preliminare dei nuclei non attivabili al lavoro non viene finalizzata entro sette mensilità di fruizione del beneficio Rdc?
Decorse sette mensilità di fruizione del Rdc, in assenza della comunicazione a INPS tramite la piattaforma GePI dell’avvenuta presa in carico, l’erogazione del beneficio è sospesa e può essere riattivata, ricomprendendo le mensilità sospese, solo in esito all’avvenuta comunicazione a INPS dell’avvenuta presa in carico del nucleo, fermo restando il termine del 31 ottobre 2023.
Come va comunicata l’avvenuta presa in carico ad INPS?
I servizi sociali entro il termine di sette mesi e comunque non oltre il 31 ottobre 2023, comunicano all’INPS l’avvenuta presa in carico per il tramite della piattaforma GePI. A tale fine dalla piattaforma GePI vengono estratti e inviati all’INPS i dati relativi ai nuclei familiari per i quali risulta finalizzata l’analisi preliminare, che non siano indirizzati ai Centri per l’impiego (esito diverso da A).
Coloro che sono stati presi in carico dai servizi sociali entro il settimo mese di fruizione del beneficio, con comunicazione comunque entro 31 ottobre 2023, continueranno a ricevere il Reddito di Cittadinanza? Fino a quando?
Sì, le famiglie prese in carico (anche se prive di componenti minori, persone con disabilità e persone di età pari o superiore ai 60 anni) riceveranno il Reddito di Cittadinanza fino al 31 dicembre 2023 e nel 2024 potranno richiedere il supporto per la formazione e il lavoro (SFL) per massimo 12 mesi non rinnovabili, se con ISEE non superiore a 6.000 euro.
Cosa succede a coloro che non sono stati presi in carico dai servizi sociali entro il settimo mese di fruizione del beneficio (o comunque entro il mese di ottobre 2023) e che hanno un ISEE non superiori a 6.000 euro?
I singoli componenti di età compresa tra 18 e 59 anni, a partire dal 1° settembre 2023 possono richiedere il Supporto per la formazione e il lavoro (SFL) e ricevono una indennità nel caso di partecipazione a progetti di formazione, di qualificazione e riqualificazione professionale, di orientamento, di accompagnamento al lavoro e di politiche attive del lavoro comunque denominate. Nelle misure del Supporto per la formazione e il lavoro rientrano il servizio civile universale e i progetti utili alla collettività. Nel 2024 ricevono il Supporto per la formazione e il lavoro (SFL) per massimo 12 mesi non rinnovabili. Per accedere al beneficio non devono avere i requisiti per richiedere l’assegno di inclusione (ADI) o, se appartenenti a nucleo beneficiari ADI, devono risultare esclusi dalla scala di equivalenza usata per calcolare il beneficio spettante e dagli obblighi di attivazione dell’ADI. Devono inoltre soddisfare requisiti economici e patrimoniali tra cui ISEE che non supera 6000 euro e reddito familiare che non supera 6000 euro moltiplicati per la scala di equivalenza ISEE. Si ricorda che per famiglie con minori, persone con disabilità o persone di età pari o superiore ai 60 anni nel 2023 la durata del Reddito di Cittadinanza è comunque di 12 mesi, anche se non è avvenuta la presa in carico.
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Fonte: MLPS
Collegati
Decreto 20 maggio 2015
Decreto 20 maggio 2015 / Consolidato Decreto 29 Agosto 2023
ID 10122 | Update news 29.08.2023 / In allegato testo consolidato
Decreto 20 maggio 2015
Revisione generale periodica delle macchine agricole ed operatrici, ai sensi degli articoli 111 e 114 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
(G.U. n. 149 del 30 giugno 2015)
1. Decreto-Legge 30 dicembre 2021, n. 228 (Milleproroghe 2022) con l'Art. 11 c. 5-ter modifica le scadenze di tabella 1)
2. Il Decreto 20 maggio 2015 è stato modificato dal Decreto 28 Febbraio 2019
Testo Decreto 20 maggio 2015 come modificato dal Decreto 28 Febbraio 2019 (modifiche in rosso)
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Art. 1 Revisione generale delle macchine agricole
1. E' disposta la revisione generale, con periodicità di cinque anni, delle macchine agricole, di cui all'art. 57 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, di seguito specificate:
a) trattori agricoli così come definiti nella direttiva n. 2003/37/CE del 26 maggio 2003 e successive modificazioni ed integrazioni;
b) macchine agricole operatrici semoventi a due o più assi;
c) rimorchi agricoli aventi massa complessiva a pieno carico superiore a 1,5 tonnellate e con massa complessiva inferiore a 1,5 tonnellate, se le dimensioni d'ingombro superano i 4,00 metri di lunghezza e 2,00 metri di larghezza.
Art. 2 Revisione generale delle macchine operatrici
1. E' disposta la revisione generale, con periodicità di cinque anni, delle macchine operatrici, di cui all'art. 58 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, di seguito specificate:
a) macchine impiegate per la costruzione e la manutenzione di opere civili o delle infrastrutture stradali o per il ripristino del traffico;
b) macchine sgombraneve, spartineve o ausiliarie, quali spanditrici di sabbia e simili;
c) carrelli, quali veicoli destinati alla movimentazione di cose.
Art. 3 Visita di revisione per i veicoli di cui all'articolo 111 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285
1. Per tutti i veicoli, per i quali sia disposta la revisione ai sensi dell'art. 111 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, non presentati a revisione e che continuano a circolare dopo le rispettive scadenze, si applicano le sanzioni di cui al comma 6 del medesimo art. 111.
2. Qualora la visita di revisione abbia avuto esito sfavorevole, senza che il veicolo sia stato per ciò escluso dalla circolazione, il veicolo stesso può continuare a circolare anche oltre la scadenza per esso prevista ma, in ogni caso, non oltre un mese dalla data di annotazione sulla carta di circolazione dell'esito dell'avvenuto controllo tecnico. Sulla carta di circolazione e' apposto il timbro «Revisione ripetere - Da ripresentare a nuova visita entro un mese», consentendo così al veicolo di continuare nel frattempo a circolare, sempre che si sia provveduto al ripristino della prescritta efficienza e ferma restando l'applicazione delle sanzioni di legge per l'eventuale riscontrata mancanza, inefficienza o deficienza dei dispositivi prescritti.
3. Allorché le anormalità ed i difetti riscontrati risultino tali da compromettere la sicurezza della circolazione stradale, sulla carta di circolazione e' apposto il timbro «Revisione ripetere - Veicolo sospeso dalla circolazione fino a nuova visita con esito favorevole. Può circolare solo per essere condotto in officina». Tale timbro vale quale foglio di via per recarsi in officina nel corso della giornata stessa in cui il timbro e' stato apposto, nell'osservanza delle eventuali ulteriori prescrizioni ivi indicate.
4. Per i veicoli di cui all'art. 1 e' consentita la circolazione anche oltre i termini di scadenza per essi prescritti, in presenza di prenotazione effettuata entro detti termini, fino alla data fissata per la presentazione a visita e prova, senza che siano applicabili le sanzioni di cui al comma 1. Tale agevolazione non e' consentita qualora la carta di circolazione sia stata revocata, sospesa o ritirata con provvedimento ancora operante. Eventuali prenotazioni, avanzate dopo la scadenza dei termini sopra citati, possono essere annotate sulla domanda di revisione; esse comunque sono inefficaci ai fini del consenso alla circolazione, permettendo soltanto che il veicolo sia condotto alla visita di revisione, con le limitazioni atte a garantire la sicurezza della circolazione e la sicurezza del lavoro nel giorno per il quale la visita stessa risulti prenotata.
5. Per le macchine agricole immatricolate in data antecedente al 1° gennaio 2009, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con proprio decreto, stabilisce procedure semplificate di aggiornamento dei documenti di circolazione.
Art. 4 Visita di revisione per i veicoli di cui all'articolo 114 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285
1. Per tutti i veicoli, per i quali sia disposta la revisione ai sensi dell'art. 114 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, non presentati a revisione e che continuano a circolare dopo le rispettive scadenze, si applicano le sanzioni di cui al comma 7 del medesimo art. 114.
2. Qualora la visita di revisione abbia avuto esito sfavorevole, senza che il veicolo sia stato per ciò escluso dalla circolazione stradale, il veicolo stesso può continuare a circolare anche oltre la scadenza per esso prevista, ma in ogni caso non oltre un mese dalla data di annotazione sulla carta di circolazione dell'esito dell'avvenuto controllo tecnico. Sulla carta di circolazione e' apposto il timbro «Revisione ripetere - Da ripresentare a nuova visita entro un mese», consentendo così al veicolo di continuare nel frattempo a circolare, sempre che si sia provveduto al ripristino della prescritta efficienza e ferma restando l'applicazione delle sanzioni di legge per l'eventuale riscontrata mancanza, inefficienza o deficienza dei dispositivi prescritti.
3. Allorché le anormalità ed i difetti riscontrati risultino tali da compromettere la sicurezza della circolazione stradale, sulla carta di circolazione e' apposto il timbro «Revisione ripetere - Veicolo sospeso dalla circolazione fino a nuova visita con esito favorevole. Può circolare solo per essere condotto in officina». Tale timbro vale quale foglio di via per recarsi in officina nel corso della giornata stessa in cui il timbro e' stato apposto, nell'osservanza delle eventuali ulteriori prescrizioni ivi indicate.
4. Per i veicoli di cui all'art. 2 e' consentita la circolazione anche oltre i termini di scadenza per essi prescritti, in presenza di prenotazione effettuata entro detti termini, fino alla data fissata per la presentazione a visita e prova, senza che siano applicabili le sanzioni di cui al comma 1. Tale agevolazione non e' consentita qualora la carta di circolazione sia stata revocata, sospesa o ritirata con provvedimento ancora operante. Eventuali prenotazioni, avanzate dopo la scadenza dei termini sopra citati, possono essere annotate sulla domanda di revisione; esse comunque sono inefficaci ai fini del consenso alla circolazione, permettendo soltanto che il veicolo sia condotto alla visita di revisione, con le limitazioni atte a garantire la sicurezza della circolazione nel giorno per il quale la visita stessa risulti prenotata.
Art. 5 Modalità di esecuzione della revisione
1. Le modalità di esecuzione della revisione, ai fini della sicurezza della circolazione stradale, sono definite con il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, nel rispetto dei criteri di cui all'art. 80 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, con la possibilità di effettuare tale revisione mediante unità mobili.
2. Con riferimento ai requisiti minimi di sicurezza, si applicano le disposizioni di cui all'art. 295 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495.
Art. 6 Revisione delle macchine agricole ed operatrici in circolazione
1. Le macchine agricole, di cui di cui all’art. 1, e le macchine operatrici, di cui all’art. 2, sono sottoposte alla revisione generale a far data dal 31 dicembre 2015 e successivamente ogni cinque anni, entro il mese corrispondente alla prima immatricolazione, secondo l'anno stabilito nella tabella in Allegato 1 al presente decreto.
2. Le macchine agricole, di cui all'art. 1, comma 1, lettere b) e c), sono sottoposte alla revisione generale a far data dal 31 dicembre 2017.
3. Le macchine operatrici, di cui all'art. 2 sono sottoposte alla revisione generale a far data dal 31 dicembre 2018.
Art. 7 Formazione professionale per il conseguimento dell'abilitazione all'uso delle macchine agricole
1. I criteri, le modalità ed i contenuti della formazione professionale per il conseguimento dell'abilitazione all'uso delle macchine agricole, in attuazione di quanto disposto dall'art. 73 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni e integrazioni, sono stabiliti con l'Accordo del 22 febbraio 2012, Repertorio atti n. 53/CSR, sancito dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano e parte integrante del presente decreto.
Roma, 20 maggio 2015
Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti Delrio
Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali Martina
Registrato alla Corte dei conti il 4 giugno 2015 Ufficio controllo atti Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, registro n. 1, foglio n. 1994
_______
(1) Allegato 1 Tabella modificata dall'Art. 11 c. 5-ter del Decreto-Legge 30 dicembre 2021, n. 228 (Milleproroghe 2022)
Macchine agricole e macchine operatrici |
Tempi |
Veicoli immatricolati entro il 31 dicembre 1983 |
Revisione entro il 31 dicembre 2022 |
Veicoli immatricolati dal 1° gennaio 1984 al 31 dicembre 1996 |
Revisione entro il 31 dicembre 2023 |
Veicoli immatricolati dal 1° gennaio 1997 al 31 dicembre 2019 |
Revisione entro il dicembre 2024 |
Veicoli immatricolati dopo il 1° gennaio 2020 |
Revisione al quinto anno entro la fine del mese di prima immatricolazione |
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Allegato 1 (Tabella modificata da Decreto 28 Febbraio 2019 / sostituita da (1))
Macchine agricole e macchine operatrici |
Tempi |
Veicoli immatricolati entro il 31 dicembre 1983 |
Revisione entro il 30 giugno 2021 |
Veicoli immatricolati dal 1° gennaio 1984 al 31 dicembre 1995 |
Revisione entro il 30 giugno 2022 |
Veicoli immatricolati dal 1° gennaio 1996 al 31 dicembre 2018 |
Revisione entro il 30 giugno 2023 |
Veicoli immatricolati dopo il 1° gennaio 2019 |
Revisione al quinto anno entro la fine del mese di prima immatricolazione |
...
Matrice revisioni
Rev. | Data | Oggetto | Autore |
1.0 | 29.08.2023 | Decreto-Legge 30 dicembre 2021, n. 228 | Certifico Srl |
0.0 | 26.06.2023 | Decreto 28 Febbraio 2019 | Certifico Srl |
Collegati:
Decreto 28 Febbraio 2019
Revisione generale macchine agricole e macchine operatrici: Tabella scadenze
D.Lgs 285/1992 | Codice della Strada
Descrizione | Livello | Dimensione | Downloads | |
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Decreto 20 maggio 2015 modificato DL n. 228 2021 (Milleproroghe 2022).pdf Certifico Srl - Rev. 1.0 2023 |
182 kB | 4 | |
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Decreto 20 maggio 2015 è modificato Decreto 28 Febbraio 2019.pdf Certifico Srl - Rev. 0.0 2022 |
170 kB | 14 |
GESTIS: Database OEL sostanze chimiche IFA
GESTIS: Valori limite internazionali agenti chimici (Limiti di esposizione professionale, OEL) / disponibile app Apple iOS e Google Android
ID 20189 | 16.08.2023 / Disponibile anche in app - Download Scheda
Il database contiene una raccolta di valori limite di esposizione professionale di sostanze pericolose estratte da 35 elenchi di 29 paesi: vari stati europei, Australia, Canada (Ontario e Québec), Israele, Giappone, Nuova Zelanda, Singapore, Sud Africa, Corea del Sud, Repubblica Popolare di Cina, Turchia e Stati Uniti. Sono elencati i valori limite di 2.332 sostanze (aggiornato Luglio 2023). L'Italia è presente con l'Università di Padova.
I nomi chimici delle sostanze sono stati adottati dalla nomenclatura utilizzata nelle fonti originali per i valori limite nazionali. Pertanto, per il recupero delle sostanze, si raccomanda vivamente l'uso dei numeri CAS.
Il database delle sostanze GESTIS contiene informazioni per la manipolazione sicura di sostanze pericolose e altre sostanze chimiche sul posto di lavoro, ad es. effetti sulla salute, misure di protezione necessarie e simili in caso di pericolo (incluso pronto soccorso). Inoltre, all'utente vengono offerte informazioni su importanti proprietà fisiche e chimiche, nonché su regolamenti speciali, ad esempio classificazione ed etichettatura GHS secondo il regolamento CLP (pittogrammi, frasi H, frasi P). Le informazioni disponibili riguardano circa 8.800 sostanze.
I dati vengono aggiornati immediatamente dopo la pubblicazione di nuovi regolamenti ufficiali o dopo l'emissione di nuovi risultati scientifici.
Download app:
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QR code for Apple iOS app Scan the QR code or search for GESTIS in Apple Store |
QR code for Google Android app Scan the QR code or search for GESTIS in Google-Play |
Versione web:
https://limitvalue.ifa.dguv.de/
Database sostanze GESIS
Il database completo delle sostanze GESTIS è un insieme di dati basato sul web con dettagli su ca. 8.000 sostanze chimiche.
Il presente database è stato elaborato in collaborazione con esperti di:
Austria: Allgemeine Unfallversicherungsanstalt (AUVA)
Australia: safe work australia
Belgium: Belgian Society for Occupational Hygiene
Canada, Québec: Institut de recherche Robert Sauvé en santé et en sécurité du travail (IRSST)
The People's Republic of China: Chinese Standard committee of public health, subcommittee for occupational safety
Danmark: Eurofins Danmark A/S
Finnland: Finnish Institute of Occupational Health – FIOH
France: Institut National de Recherche et de Sécurité (INRS)
Germany: Permanent Senate Commission for the Investigation of Health Hazards of Chemical Compounds in the Work Area at Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG)
Great Britain: Health and Safety Laboratory (HSL)
Hungary: Nemzeti Munkaügyi Hivatal (NFSZ)
Israel: Israel Institute for Occupational Safety and Hygiene (IIOSH)
Italy: University of Padova, Dept. of Cardiac, Thoracic, Vascular Sciences and Public Health
Japan: National Institute of Occupational Safety and Health, Japan (JNIOSH) and Japan Society for Occupational Health (JSOH)
The Netherlands: National Institute for Public Health and the Environment and Cosanta B.V. – Stoffenmanager®
New Zealand: Worksafe
Norway: Yrkeshygiene.no
Poland: Nofer Institute of Occupational Medicine (NIOM)
Romania: Ministerul Muncii și Justiției Sociale
Singapore: Workplace Safety and Health Institute (WSH)
South Africa:Department: Employment and Labour, Republic of South Africa and University of Pretoria: Environmental and Occupational Health Track
South Africa, Mining Sector:- Department: Mineral Resources and Energy, Republic of South Africa and University of Pretoria: Environmental and Occupational Health Track
South Korea: Korea Occupational Safety and Health Agency (KOSHA)
Spain: Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo (INSST)
Sweden: Institute for Applied Environmental Research, Air Pollution Laboratory (ITM)
Switzerland: Schweizerische Unfallversicherungsanstalt (suva)
USA: National Institute for Occupational Safety and Health (NIOSH)
Il database delle sostanze GESTIS è gestito dall'Institut für Arbeitsschutz der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung (IFA, Istituto per la sicurezza e la salute sul lavoro dell'assicurazione sociale tedesca contro gli infortuni).
Fonte: IFA (Institut für Auslandsbeziehungen der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung)
Linea guida visite di controllo SCIA D.P.R. 151/2011
Linea guida visite di controllo SCIA D.P.R. 151/2011
Linea guida per le visite di controllo delle SCIA ai sensi del D.P.R. 151/2011
Il presente lavoro rappresenta una linea d’indirizzo per le visite di controllo delle SCIA presentate ai sensi del D.P.R. 151/2011, per attività soggette progettate sia con l’applicazione del decreto del Ministero dell’Interno 3 agosto 2015 e s.m.i. (c.d. “Codice di Prevenzione Incendi”) che con disposizioni di prevenzione incendi tradizionali.
Il lavoro è finalizzato al raggiungimento degli obiettivi nel seguito elencati, nell’ottica di garantire la sicurezza della vita umana, l’incolumità delle persone e la tutela dei beni e dell’ambiente in condizioni di incendio:
- Migliorare, da parte del personale VV.F. incaricato, l’uniformità nell’analisi della documentazione presentata dal titolare dell’attività e dai progettisti;
- Incrementare la sistematicità dello svolgimento della visita di controllo da parte del personale VV.F.;
- Aumentare la trasparenza dei procedimenti di prevenzione incendi;
- Eventualmente, permettere un’auto-valutazione da parte dei titolari delle attività e dei progettisti in preparazione alla visita di controllo da parte del personale VV.F.
In generale, la progettazione antincendio è declinata attraverso diverse possibili misure (1) di prevenzione, protezione attiva e passiva e gestionali quali:
- la reazione al fuoco,
- la resistenza al fuoco,
- la compartimentazione,
- l’esodo,
- la gestione della sicurezza antincendi,
- i dispositivi e gli impianti per il controllo degli incendi,
- la rivelazione ed allarme,
- il controllo di fumi e calore,
- misure tese a consentire l’operatività antincendio,
- la sicurezza degli impianti tecnologici e di servizio.
L’integrazione di ogni misura risulta fondamentale per la costruzione della strategia antincendio finalizzata al raggiungimento degli obiettivi primari: la gestione della sicurezza antincendio (GSA) rappresenta, quindi, una misura di essenziale importanza, in quanto consente di verificare se, durante l’esercizio dell’attività, tutte le altre misure antincendio siano applicate e mantenute in efficienza secondo le indicazioni progettuali. Il panorama normativo regolato dal D.P.R. 151/2011 individua nei tecnici abilitati e nei professionisti antincendio le figure professionali incaricate di asseverare il pieno rispetto della normativa antincendio vigente delle attività da essi progettate e valutate.
La Pubblica Amministrazione, rappresentata nello specifico dal Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, ha il compito di intervenire con i controlli sul campo solo dopo che i tecnici abilitati ed i professionisti antincendio abbiano completato il loro lavoro asseverandolo con la dovuta Segnalazione Certificata di Inizio Attività (c.d. SCIA VVF o semplicemente SCIA).
Il sopralluogo del personale VVF è effettuato ai sensi dell’art. 4 del D.P.R. 151/2011 nei confronti degli incendi di natura non dolosa. Esso viene condotto alla luce del proprio bagaglio di esperienze, dato anche dal settore interventistico in campo antincendio, ed è mirato, nei limiti del tempo disponibile compatibile con una corretta azione amministrativa, alla verifica della strategia di sicurezza prevista in fase progettuale, attraverso un controllo, a campione e parziale, di singoli aspetti di prevenzione incendi.
A tal fine, il modus operandi proposto nel presente lavoro potrà operativamente portare a semplici test quali, ad esempio, l’azionamento di un naspo o di un idrante, l’attivazione di uno o più rivelatori etc, verificandone il funzionamento e la corretta attivazione delle azioni connesse (impianti di sicurezza collegati, incarichi agli addetti al servizio antincendio etc).
Questa guida non ha la pretesa di essere esaustiva di tutte le casistiche riscontrabili in fase di sopralluogo di verifica, ma definisce i casi più comuni e diffusi senza essere eccessivamente di dettaglio. Casistiche particolari o situazioni specifiche dovranno essere affrontate in modo diverso, integrando ed approfondendo quanto riportato nel presente documento.
...
segue in allegato
VVF 2018
(1) In caso di applicazione del Codice di Prevenzione Incendi, ci si riferisce alle misure antincendio, da S1 a S10;
Collegati
Elenco Attività soggette visite Prevenzione Incendi D.P.R. 151/2011
Decreto 3 agosto 2015: Pubblicato il Testo Unico di Prevenzione Incendi (RTO)
ebook Codice Prevenzione Incendi (RTO)
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Linea guida VVF visite controllo SCIA.pdf VVF 2018 |
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Valutazione del rischio fulminazione
Valutazione del rischio fulminazione: Timeline normativa / Rev. Maggio 2023
ID 7449 | Rev. 3.0 del 03 Maggio 2023 / Documento completo allegato
La Valutazione rischio fulminazione, dal 1° Giugno 2020 a seguito dell'abrogazione della CEI 81-30 deve essere effettuata in accordo con CEI EN 62305-2 (CEI 81-10/2), e CEI EN IEC 62858 (CEI 81-31). I valori di NG (valutazione della densità di fulminazione al suolo - Ground flash density) sono ottenuti da sistemi di rilevazione fulmini (LLS), Vedi CEI ProDis, superando, quindi, quanto era previsto dalla CEI 81-3 (abrogata nel 2014), norma in base alla quale l'Italia era suddivisa in 3 tipologie di aree a seconda della densità annua di fulmini al suolo per km2.
Excursus
L'articolo 80 del D.Lgs 81/08 obbliga il Datore di Lavoro a prendere "le misure necessarie affinché i lavoratori siano salvaguardati dai tutti i rischi di natura elettrica connessi all’impiego dei materiali, delle apparecchiature e degli impianti elettrici messi a loro disposizione ed, in particolare, da quelli derivanti da...fulminazione diretta ed indiretta".
A questo obbligo si assolve facendo eseguire un'analisi del rischio da scariche atmosferiche, a seguito del quale si evidenzia la necessità o meno della realizzazione di un parafulmine (LPS esterno) o di protezioni elettriche integrative (LPS interno).
Nei luoghi di lavoro la valutazione del rischio di fulminazione, deve essere eseguita come richiesto dal D.Lgs 81/08 (artt. 17 e 84) e secondo la norma CEI EN 62305-2, in vigore dal 1 marzo 2013.
Con l'abrogazione nel 2014 della CEI 81-3:1999 Valori medi del numero dei fulmini a terra per anno e per chilometro quadrato dei Comuni d’Italia, in ordine alfabetico, di fatto si sono obbligati i datori di lavoro, ai sensi dell’art. 84 del D.Lgs 81/08, ad una revisione delle valutazioni del rischio fulminazione fatte, ed adeguarle alla CEI EN 62305-2, CEI 81-30 (abrogata dal 1° giugno 2020), CEI EN IEC 62858 (CEI 81-31) e CEI 81-29.
Inoltre anche Valutazioni correlate, tra le quali la Valutazione del rischio esplosioni di cui all'Art. 294 del D.Lgs 81/08 dovrebbero essere rianalizzate.
La soluzione efficace contro gli effetti delle fulminazioni consiste sia nella protezione esterna mediante parafulmine (LPS esterno), sia in quella interna (LPS interno), secondo la Norme della serie CEI EN 62305-X (class. CEI 81-10/X).
Lo scopo dell‘LPS interno è di evitare differenze di potenziale tra i vari punti dell‘impianto, mediante l‘equipotenzialità sistematica di tutti i corpi metallici e dei conduttori attivi tramite scaricatori.
L‘inserzione di SPD nei diversi sistemi di distribuzione deve tenere però conto delle misure adottate per la protezione dai contatti indiretti delle persone e delle esigenze di garantire, per quanto possibile, la continuità d‘esercizio. Si fa presente che nelle reti TT, per raggiungere un‘adeguata sicurezza è comunemente diffuso il relè differenziale, ma con l‘inserzione di SPD spesso si verificano aperture intempestive che non garantiscono più la continuità d‘esercizio.
Timeline normativa
1984 - CEI 81-1 - Protezione di strutture contro i fulmini (non in vigore) (1)
1996 - CEI 81-4 - Valutazione del rischio dovuto al fulmine (non in vigore)
1999 - CEI 81-3 - Valori medi del numero dei fulmini a terra per anno e per chilometro quadrato dei Comuni d’Italia, in ordine alfabetico (abrogata) (1)
2006 - EN 62305-X, che subisce la prima modifica con la Variante V1 (non in vigore) (1)
2008 - EN 62305-X;V1 (non in vigore) (1)
2013 - EN 62305-1 (CEI 81-10/1) Protezione contro i fulmini. Principi generali.
Contiene le informazioni relative al pericolo da fulmine, alle caratteristiche del fulmine ed ai parametri significativi per la simulazione degli effetti prodotti dai fulmini. (in vigore)
2013 - EN 62305-2 (CEI 81-10/2) Protezione contro i fulmini. Valutazione del rischio.
La valutazione si basa su un'analisi dei rischi stessi al fine di stabilire per prima cosa la necessità di protezione contro i fulmini. Viene stabilita la misura di protezione ottimale dal punto di vista tecnico ed economico. Infine viene determinato il rischio residuo rimanente. (in vigore)
2013 - EN 62305-3 (CEI 81-10/3) Protezione contro i fulmini. Danno materiale alle strutture e pericolo per le persone.
Tratta della protezione di edifici e persone dai danni materiai e dal pericolo di morte, che potrebbero essere causate dall'effetto della corrente di fulmine oppure da scariche pericolose. (in vigore)
2013 - EN 62305-4 (CEI 81-10/4) Protezione contro i fulmini. Impianti elettrici ed elettronici nelle strutture.
Tratta la protezione degli edifici contenenti sistemi elettrici ed elettronici dagli effetti dei disturbi elettromagnetici (LEMP) prodotti dai fulmini. (in vigore)
2013 - EN 62305-X EC per ragioni legate a regole CENELEC furono eliminate le note di chiarimento della norma CEI 81-10 (EN 62305) introdotte dal Comitato Nazionale 81 con l’emissione di quattro fascicoli Errata Corrige (EC). (in vigore)
2013 - CEI 81-2 - Guida per la verifica delle misure di protezione contro i fulmini.
Indirizzata principalmente ai professionisti del settore verifiche su impianti di protezione contro le scariche atmosferiche, dove sono descritte le attività necessarie per effettuare verifiche riprendendo e rielaborando quanto già contenuto nella CEI 81-10/3 (EN 62305-3). (in vigore)
2013 - CEI 81-28 - Guida alla protezione contro i fulmini degli impianti fotovoltaici
La guida ha lo scopo di indicare “quando, dove e come sono necessarie misure di protezione per la protezione dei campi fotovoltaici sia connessi alla rete elettrica del distributore (con esclusione dei campi stand-alone), sia installati su edifici (su coperture, facciate, parapetti, frangisole, ecc.) sia su serre, pergole, tettoie, pensiline, barriere acustiche e strutture temporanee”. (in vigore)
2014 - CEI 81-29 - Linee guida per l’applicazione delle Norme CEI EN 62305 e CEI 81-30 (abrogata dal 1° Maggio 2020)
La presente Guida Tecnica fornisce informazioni supplementari per il corretto utilizzo in ambito nazionale delle Norme CEI EN 62305 con l'ausilio di:
- note esplicative ai corrispondenti articoli della Norma Europea; in particolare si segnalano i seguenti punti: "Nodo" "Densità di fulmini a terra" "Tensione indotta" e "Punto caldo";
- informazioni supplementari su specifici argomenti non completamente sviluppati dalla Norma Europea, quali: "Frequenza di danno e perdite economiche" e "Perdite di vite umane".
La presente Guida deve essere utilizzata congiuntamente alla serie di Norme CEI EN 62305:2013.
2014 - CEI 81-3;Ab
Il presente fascicolo informa dell'abrogazione della Guida CEI 81-3:1999 a partire dal 30 giugno 2014.
E' stata abrogata, quindi, dal 30 giugno 2014, la Guida CEI 81-3:1999 Valori medi del numero dei fulmini a terra per anno e per chilometro quadrato dei Comuni d’Italia, in ordine alfabetico; ciò di fatto ha obbligato tutti i datori di lavoro, ai sensi degli Artt. 84 e 293 del D.Lgs 81/08, ad una revisione delle valutazioni del rischio fatte (Valutazione rischio fulminazione Art. 84 e la Valutazione rischio ATEX Art. 293, correlata al rischio fulminazione), anche se aggiornate all’ultima edizione (la seconda 2013) della CEI EN 62305-2”.
Con l’abrogazione della norma CEI 81-3 “il valore di NG (già Nt) è passato dall’essere un dato avente valenza normativa ad un dato senza alcuna valenza normativa; determinando, che "la responsabilità dello stesso grava unicamente sul tecnico che lo assume”. La guida CEI 81-3:1999 sarà sostituita dalla norma armonizzata CEI EN 62858:2016.
2014 - CEI 81-30 Protezione contro i fulmini - Reti di localizzazione fulmini (LLS) - Linee guida per l’impiego di sistemi LLS per l’individuazione dei valori di NG. (Abrogata dal 1° giugno 2020)
La presente Linea Guida individua le caratteristiche delle reti LLS, citate nella Norma CEI EN 62305-2:2013, affinchè i dati ottenuti da queste reti possano essere utilizzate nell'analisi del rischio prevista nella citata CEI EN.
Le raccomandazioni della presente Guida sono applicabili alle reti LLS, indipendentemente dalla tecnologia utilizzata per la strumentazione, quali:
- efficienza di rilevamento della rete LLS;
- precisione di localizzazione del punto di impatto;
- qualità dei dati misurati;
- discriminazione dei fulmini nube - suolo (CG) e nube - nube (CC);
e alle modalità di elaborazione dei dati, quali:
- numerosità del campione trattato;
- dimensioni dell'area minima di calcolo in cui ricadono i dati da elaborare;
- durata minima del periodo di rilevamento dati.
2016 - CEI EN 62858 (81-31) Densità di fulminazione. Reti di localizzazione fulmini (LLS) - Principi generali (applicabile fino al 13-11-2022)
La Norma descrive le misure per considerare affidabili e omogenei i valori di NG ottenuti dai sistemi di rilevazione fulmini (LLS) nei vari Paesi; nella norma sono considerati solo i parametri specifici per la valutazione del rischio. La Norma viene pubblicata dal CEI nella sola lingua inglese in quanto particolarmente mirata a settori specialistici.
2019 - CEI 64-12 Guida per l'esecuzione dell'impianto di terra negli edifici per uso residenziale e terziario
Questo fascicolo fornisce informazioni relative alla realizzazione degli impianti di terra negli edifici ad usoresidenziale e per terziario.La Guida è stata preparata con lo scopo di indicare agli operatori edili e ai committenti i notevoli vantaggieconomici e tecnici che si possono ottenere con un tempestivo e coordinato intervento degli operatorielettrici prima e durante la costruzione delle opere edili (per es. utilizzando gli scavi delle armaturemetalliche del calcestruzzo armato prima del getto di cemento) e di fornire agli operatori elettriciinformazioni utili per realizzare correttamente i vari interventi.
La Guida in oggetto sostituisce completamente la Guida CEI 64-12:2009-09.
2020 - CEI 81-29 - Linee Guida per l’applicazione delle Norme CEI EN 62305 (in vigore dal 1° Maggio 2020)
2020 - CEI 80-30 Protezione contro i fulmini - Reti di localizzazione fulmini (LLS) - Linee guida per l’impiego di sistemi LLS per l’individuazione dei valori di NG. (abrogata dal 1° giugno 2020)
2020 - CEI EN IEC 62858:2020 (CEI 81-31) Densità di fulminazione. Reti di localizzazione fulmini (LLS) - Principi generali
Questa Norma tratta delle misure necessarie per rendere affidabili ed omogenei i valori di NG e NSG ottenuti da una rete di localizzazione dei fulmini (LLS). Nella Norma sono considerati solo i parametri rilevanti ai fini della valutazione del rischio.
La Norma in oggetto sostituisce completamente la Norma CEI EN 62858:2016-07, che rimane applicabile fino al 13-11-2022.
Questa Norma viene pubblicata dal CEI nella sola lingua inglese in quanto particolarmente mirata a settori specialistici.
La presente Norma recepisce il testo originale inglese della Pubblicazione IEC.
(*) La EN IEC 62858 (2020) (CEI 81-31) sostituisce completamente la Norma CEI EN 62858:2016, che è rimasta applicabile fino al 13-11-2022.
Fig. 1 - Norme da applicare per la VR fulminazione
...
(1) Norme ad oggi abrogate - Riferimento prima edizione
https://prodis.ceinorme.it/
segue
...
Matrice Revisioni
Rev. | Data | Oggetto | Autore |
3.0 | 05.2023 | Aggiornato intero Documento | Certifico Srl |
2.0 | 10.2020 | CEI 81-29 - Aggiornata CEI 81-30 - Abrogazione CEI EN IEC 62858 - Nuova |
Certifico Srl |
1.0 | 03.2019 | CEI 64-12:2019 | Certifico Srl |
0.0 | 12.2018 | --- | Certifico Srl |
Certifico Srl - IT | Rev. 2.0 2020
© Copia autorizzata Abbonati
Collegati
Norme della serie CEI EN 62305-X
CEI 81-29
Rischio fulmini: quando occorre la Valutazione
Impianti protezione scariche atmosferiche - Valutazione del rischio e verifiche
CEI 64-12: Guida esecuzione impianto di terra edifici residenziale e terziario
D.Lgs. 81/2008 Testo Unico Salute e Sicurezza Lavoro
CEI 81-30
CEI EN IEC 62858:2020 (CEI 81-31)
Descrizione | Livello | Dimensione | Downloads | |
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Valutazione rischio fulminazione - Timeline normativa Rev. 3.0 2023.pdf Certifico Srl - Rev. 3.0 2023 |
268 kB | 526 | |
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Valutazione rischio fulminazione - Timeline normativa Rev. 2.0 2020.pdf Certifico Srl - Rev. 2.0 2020 |
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Valutazione rischio fulminazione - Timeline normativa Rev. 1.0 2019.pdf Certifico Srl - Rev. 1.0 2019 |
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Valutazione rischio fulminazione - Timeline normativa Rev. 0.0 2019.pdf Certifico Srl - Rev. 0.0 2019 |
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Decreto ministeriale n. 111 dell'11 agosto 2023
Decreto ministeriale n. 111 dell'11 agosto 2023
ID 20193 | 18.08.2023
Decreto ministeriale n. 111 dell'11 agosto 2023 - Ricostituzione de della Commissione scientifica per l’elaborazione e la revisione periodica dell’elenco e delle tabelle delle malattie professionali
...
Articolo 1 (Composizione della Commissione scientifica per l’elaborazione e la revisione periodica dell’elenco e delle tabelle delle malattie professionali)
1. La Commissione scientifica per l’elaborazione e la revisione periodica dell’elenco delle malattie professionali di cui all’articolo 139 e delle tabelle di cui agli articoli 3 e 211 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, presso l’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), in attesa della designazione del rappresentante del Ministero della salute, per la quale interverrà altro provvedimento ad integrazione del presente, è composta dai seguenti membri:
- il Direttore della Direzione generale per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro o un funzionario dallo stesso delegato
in rappresentanza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali
- dott.ssa Nicoletta CARBONI
in rappresentanza del Ministero dell’economia e delle finanze
- dott. Andrea CAVALLI
in rappresentanza dell’INPS
- dott. Patrizio ROSSI
- dott. Bruno SAMÀ
- dott.ssa Benedetta PERSECHINO
- dott. Pasquale Antonio DI PALMA
in rappresentanza dell’INAIL
- dott. Aldo ROSANO
in rappresentanza dell’Istituto Nazionale per l’Analisi delle Politiche Pubbliche (INAPP)
- dott.ssa Maria ALESSANDRELLI
in rappresentanza dell’Istituto Superiore di Sanità
- dott.ssa Stefania LA GRUTTA
in rappresentanza del Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR)
- dott. Luigi VIMERCATI
in rappresentanza delle Aziende sanitarie locali (ASL) su designazione della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano
2. La Commissione si riunisce almeno una volta al mese su convocazione del Presidente, il quale viene eletto tra i suoi componenti nella prima seduta. In caso di assenza o impossibilità del Presidente, le funzioni vicarie sono assunte dal membro della Commissione delegato dal Presidente stesso.
3. Per la validità delle sedute è richiesta la presenza della maggioranza dei componenti e le relative deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei partecipanti alle sedute stesse. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.
4. L’avviso di convocazione, contenente l’ordine del giorno e la documentazione ritenuta necessaria, deve essere spedito, con raccomandata o altro mezzo equipollente, ai componenti della Commissione almeno otto giorni prima di quello fissato per la seduta. In via eccezionale, in caso di urgenza, il termine per la spedizione dell’avviso è di tre giorni.
5. I verbali di riunione della Commissione sono firmati dal Presidente e dal segretario, il quale deve essere scelto tra il personale dell’Istituto ai sensi dell’articolo 2, comma 2, del presente decreto.
Articolo 2 (Funzionamento)
1. Per l’espletamento delle sue attività la Commissione può avvalersi della collaborazione di Istituti ed Enti di ricerca ed ha accesso al registro nazionale di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto legislativo n. 38 del 2000.
2. La Commissione opera avvalendosi della struttura e del personale dell’INAIL, cui fanno carico le spese di funzionamento della medesima Commissione.
Fonte: MLPS
Collegati
Occupational safety and health in the future of forestry work
Occupational safety and health in the future of forestry work
ID 20172 | 14.08.2023
Climate change, demographic transitions, technological developments and innovation are megatrends affecting forestry work. As the conditions of forestry work change, so does the nature of the work-related risks. Despite efforts and improvements made over the past few decades, forests continue to be one of the most hazardous industrial workplaces, with those working in forests exposed to considerable occupational safety and health (OSH) risks as well as to a high incidence of occupational accidents and work-related diseases.
This report identifies trends and opportunities as well as challenges to promote safe and healthy working conditions in the forest sector. It contributes to understanding the importance of decent and sustainable work in forestry, with the objective of informing the design and implementation of policies and training programmes to advance a just transition in forestry following the framework of the 2030 Agenda for Sustainable Development, particularly Sustainable Development Goals 8 on decent work and economic growth and 15 on life on land.
Fonte: UNECE
Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231
Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231 / Consolidato Agosto 2023
Disciplina della responsabilita' amministrativa delle persone giuridiche, delle societa' e delle associazioni anche prive di personalita' giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300.
(GU Serie Generale n.140 del 19-06-2001)
Entrata in vigore del decreto: 4-7-2001
Il Testo consolidato
D.Lgs. 231/2001 Responsabilità amministrativa enti | Consolidato 2023
D. Lgs 231/2001 Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300.
Il testo consolidato del Decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 23 "Responsabilità amministrativa Enti", tiene conto delle modifiche e abrogazioni dal 2001 al 2022.
Maggiori info e download
Descrizione | Livello | Dimensione | Downloads | |
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D.Lgs. 231 2001 Consolidato 2023 Ed. 7.0 Agosto 2023.pdf Certifico Srl - Ed. 7.0 2023 |
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D.Lgs. 231 2001 Consolidato 2023 Ed. 6.0 Marzo 2023.pdf Certifico Srl - Ed. 6.0 2023 |
1283 kB | 13 | |
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D.Lgs. 231 2001 Consolidato 2023 Ed. 5.0 Marzo 2023.pdf Certifico Srl - Ed. 5.0 2023 |
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D.Lgs. 231 2001 Consolidato 2023 Ed. 4.0 Gennaio 2023.pdf Certifico Srl - Ed. 4.0 2023 |
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D.Lgs. 231 2001 Consolidato 2022 Ed. 3.0 Marzo 2022.pdf Certifico Srl - Ed. 3.0 2022 |
1314 kB | 19 | |
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D.Lgs. 231 2001 Consolidato 2021 Ed. 2.1 Dicembre 2021.pdf Certifico Srl - Ed. 2.1 2021 |
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D.Lgs. 231 2001 Consolidato 2020 Ed. 2.0 Novembre 2020.pdf Certifico Srl - Ed. 2.0 2020 |
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D.Lgs. 231 2001 Consolidato 2019 Ed. 1.5 Dicembre 2019.pdf Certifico Srl - Ed. 1.5 2019 |
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Direttiva 2001/23/CE
Direttiva 2001/23/CE
Direttiva 2001/23/CE del Consiglio, del 12 marzo 2001, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimenti di imprese, di stabilimenti o di parti di imprese o di stabilimenti
(GU L 82 del 22.3.2001)
Modificata da:
- M1 Direttiva (UE) 2015/1794 del Parlamento europeo e del Consiglio del 6 ottobre 2015 (GU L 263 1 8.10.2015)
Direttiva 83/477/CEE
Direttiva 83/477/CEE
Direttiva 83/477/CEE del Consiglio del 19 settembre 1983 sulla protezione dei lavoratori contro i rischi connessi con un'esposizione all'amianto durante il lavoro (seconda direttiva particolare ai sensi dell'articolo 8 della direttiva 80/1107/CEE)
(GU L 263 del 24.9.1983)
Abrogata da: Direttiva 2009/148/CE
Attuazione delle direttive n. 80/1107/CEE, n. 82/605/CEE, n. 83/477/CEE, n. 86/188/CEE e n. 88/642/CEE, in materia di protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici durante il lavoro, a norma dell'art. 7 della legge 30 luglio 1990, n. 212. (GU n.200 del 27-8-1991 - S.O. n. 53)
Collegati
Aderenza agli standard di sicurezza in risonanza magnetica
Aderenza agli standard di sicurezza in risonanza magnetica
ID 20340 | 05.09.2023 / In allegato
Aderenza agli standard di sicurezza in risonanza magnetica: percorso di autovalutazione dedicato alle strutture sanitarie
Con questo documento si propone un percorso di autovalutazione alle strutture sanitarie e a tutti gli addetti al settore coinvolti nell’uso clinico delle apparecchiature di risonanza magnetica mettendo a disposizione una check list di controlli da effettuare per verificare la corretta installazione e il mantenimento delle condizioni di corretta operatività delle apparecchiature in conformità ai vigenti standard di sicurezza.
Il documento vuole rappresentare un elemento di supporto anche per gli organi di vigilanza locali demandati all’azione di controllo.
...
Fonte: INAIL
Collegati
Apparecchiature di risonanza magnetica
Censimento apparecchiature di risonanza magnetica al 31.12.2021
Decreto 10 agosto 2018
Decreto 14 gennaio 2021
D.P.R. 8 agosto 1994 n. 542
Bagni chimici: requisiti di installazione/uso per Eventi e Cantieri
Bagni chimici: requisiti di installazione/uso per Eventi e Cantieri
ID 9708 | 15.12.2019
Il Documento allegato, estratto dal UNI EN 16194:2012, fornisce i requisiti di installazione di bagni mobili chimici, negli eventi, cantieri, altro. Sono riportati, inoltre, i requisiti di utilizzazione.
Bagni mobili non collegati alla rete fognaria - Requisiti per i prodotti ed i servizi necessari per l’utilizzo di bagni mobili e relativi prodotti sanitari
La presente norma è la versione ufficiale della norma europea EN 16194 (edizione febbraio 2012). La norma si applica ai bagni mobili (esclusi i bagni a secco) non collegati alla rete fognaria. Essa specifica i requisiti per i servizi relativi all'installazione dei bagni mobili e i requisiti pertinenti ai bagni mobili e ai prodotti sanitari, tenendo conto di fattori quali igiene, salute e sicurezza. Essa specifica i requisiti di qualità minimi relativi ai bagni mobili e ai prodotti sanitari e correlati inoltre alle misure di pulizia richieste, al numero di bagni mobili da fornire, alle ubicazioni nonché agli intervalli di pulizia e smaltimento.
Definizione
Tipologie di installazione
tipo B: missioni militari;
tipo C: opere di soccorso nei casi di disastri naturali;
tipo D: cantieri;
tipo E: settore agricolo, per esempio, per i raccolti;
tipo F: cantieristica industriale, per esempio porti, raffinerie, centrali elettriche; tipo G: commercio, per esempio stand di vendita portatili;
tipo H: aree pubbliche, parchi e parcheggi;
tipo I: spiagge;
tipo J: piste da sci.
Frequenza di utilizzo
a) frequenza di utilizzo: ogni utilizzatore può necessitare del bagno mobile una volta ogni 4 h;
b) numero massimo di utilizzi per ogni bagno mobile tra un intervento di pulizia e il successivo: 100.
Installazione presso i cantieri (tipo D), nel settore agricolo (tipo E) e industriale (tipo F)
Numero di utilizzatori/bagni mobili
N° di utilizzatori | N° di bagni mobili |
da 1 a 10 | 1 |
da 11 a 20 | 2 |
Oltre 20 | Un bagno mobile in più ogni 10 utilizzatori addizionali |
Il bagno mobile deve essere pulito almeno dopo 5 giorni lavorativi da 8 h ciascuno.
Oltre al personale del cliente, il gruppo di utilizzatori comprende il personale dei subappaltatori.
Per gli eventi aperti al pubblico, la UNI EN 16194 recepisce la tabella predisposta dall’associazione americana PSAI (Portable Sanitation Associated International) che definisce il numero minimo di bagni da dislocare in funzione del numero di utilizzatori attesi e della durata dell’evento.
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Bagni chimici - Requisiti di installazione e uso per Eventi e Cantieri Rev. 0.0 2019.pdf Certifico S.r.l. Rev. 00 2019 |
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La strage sui binari di Brandizzo del 30 agosto 2023
La strage sui binari di Brandizzo del 30 agosto 2023
ID 20307 | 02.09.2023 / Notizia seguita
Nella notte tra il 30 e il 31 agosto 2023 alla stazione di Brandizzo, alle porte di Torino, cinque operai dell’azienda appaltatrice di Rfi, Sigifer di Borgo Vercelli, sono stati investiti da un convoglio fuori servizio, in fase di spostamento da Alessandria a Torino, mentre svolgevano alcuni lavori di manutenzione sui binari.
Tale genere di interventi di manutenzione, che nello specifico riguardavano il cosiddetto armamento (binari, traverse, massicciata) dovevano essere svolti in assenza di circolazione dei treni. Il cantiere poteva essere attivato, soltanto dopo che, il responsabile della squadra operativa del cantiere, in questo caso dell’Impresa, aveva ricevuto il nulla osta formale ad operare, in esito all’interruzione concessa, da parte del personale abilitato di RFI.
Sul binario 1 della Milano-Torino alla stazione di Brandizzo, al momento dell'incidente, le persone al lavoro erano sette: i cinque investiti e uccisi più il capocantiere e l’agente di scorta e tecnico manutentore, ovvero l’uomo che il committente dei lavori (in questo caso Rete ferroviaria italiana) è obbligata ad affiancare ai lavoratori che hanno in appalto il cantiere, sopravvissuti al disastro.
"Sono emerse gravi violazioni della procedura di sicurezza al momento dell'incidente", ha spiegato il procuratore capo di Ivrea, Gabriella Viglione. Talmente gravi che, sebbene il fascicolo sia stato aperto per disastro e omicidio colposo, gli inquirenti non escludono si arrivi a ipotizzare il dolo eventuale.
"Gli accertamenti proseguono per verificare se può essere considerata sicura la procedura complessiva. Quanto accaduto ha reso palese che il meccanismo di garanzia non era sufficiente a tutelare un lavoro così delicato in una sede pericolosa come quella dei binari ferroviari", ha sottolineato il procuratore.
Il dolo eventuale è la più grave delle fattispecie di reato che si possano ricondurre alle violazioni sulle procedure di sicurezza sul lavoro. Implica infatti che gli eventi che si sono verificati fossero prevedibili e che sia stato accettato il rischio che ciò potesse succedere.
La procura di Ivrea ha iscritto sul registro degli indagati le prime due persone per il disastro ferroviario, ovvero l'addetto di Rfi al cantiere in cui lavoravano le vittime e il capocantiere della Sigifer e collega delle cinque vittime.
Non a caso i loro nomi sono stati i primi iscritti sul registro degli indagati, in quanto spetta a loro dare il via libera agli operai per l’apertura del cantiere. Ma per farlo devono avere la certezza che sia stata autorizzata l’interruzione programmata oraria (sospensione dei treni in transito lungo una linea che prevede la presenza di operai al lavoro): un documento che - a seguire la procedura corretta - il dirigente della centrale operativa manda al responsabile dell’ufficio movimenti e che l’ufficio movimenti comunica con una telefonata all’agente di scorta.
È stato emesso il documento? La risposta è no. O almeno: gli inquirenti non ne hanno trovato traccia. E allora perché è stato dato il via libera agli operai che quella notte dovevano sostituire un tratto di rotaia? E poi il loro intervento era previsto fra mezzanotte e le due. E perché hanno cominciato a lavorare anzitempo? Sì, perché la squadra è arrivata in stazione che erano più o meno le 23. Il tempo di prepararsi, di scaricare e preparare l’attrezzatura, e alle 23.40 (circa) è stato detto agli operai: potete andare.
Li ha autorizzati il tecnico di scorta di Rfi, ma per farlo avrebbe dovuto non soltanto avere l’ok telefonico da Chivasso - cioè la conferma che era in corso l’interruzione programmata - ma anche compilare e firmare un modulo specifico per l’inizio dei lavori. Modulo che doveva compilare e firmare anche l’altro sopravvissuto, il caposquadra. In Procura però tutto ciò non risulta, non è stato né compilato né firmato alcun modulo da nessuno dei due. Vero è che il capocantiere e il tecnico di scorta avrebbero lavorato tutti e due accanto ai colleghi poi investiti dal treno. Non rispettare la procedure metteva a repentaglio anche le loro vite. Perché farlo? Una delle ipotesi d’indagine è che il 30 agosto, a Brandizzo, siano entrare in scena le «regole» non scritte delle consuetudini scorrette, a scapito della sicurezza. Per esempio aprire il cantiere perché tanto Chivasso prima o poi avrebbe dato il via libera che si aspettava.
C’è una telefonata, agli atti, che potrebbe chiarire molto sul fronte delle responsabilità. È una chiamata registrata fra l’uomo di scorta di Rfi e il responsabile dell’Ufficio movimenti di Chivasso. È stato il tecnico di scorta di Rfi a rivelare agli inquirenti che fra lui e l’Ufficio movimenti c’era stato più di un contatto. Non sappiamo che cosa si siano detti i due, se il tecnico scorta di Rfi sollecitava Chivasso per sapere dell’interruzione della linea o altro. Sappiamo però che nell’ultima telefonata si sente prima il rumore dei lavori, poi il frastuono del treno piombato sul binario 1 a cento all’ora e infine le urla disperate.
Il fattore ritardo. Il treno - un locomotore più 11 carrozze vuote - viaggiava infatti con 20-25 minuti di ritardo sulla tabella di marcia. Il tecnico di scorta di Rfi avrebbe dichiarato a verbale che lui sapeva, sì, del transito di quel treno ma, appunto, secondo i suoi calcoli era già passato mentre gli operai erano sui binari al lavoro. Ma lei lo ha visto passare?, gli hanno chiesto. La risposta è stata "no, non l’ho visto". Forse c’è proprio la convinzione del transito mai avvenuto alla base della decisione di mandare gli operai sulle rotaie.
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Fonte: Corriere della Sera / ANSA / RFI
Collegati
UNI EN 16704-X: norme di sicurezza per i lavori in prossimità dei binari ferroviari
Circolare ANSFISA prot. n. 44844 del 26.07.2023
Circolare ANSFISA prot. n. 44844 del 26.07.2023
ID 20304 | 01.09.2023
Decreto legislativo 264/06 “Attuazione della direttiva 2004/54/CE in materia di sicurezza per le gallerie della rete stradale transeuropea”. Indicazioni tecniche inerenti agli impianti di erogazione idrica.
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Ai sensi dell’art. 4 del D.lgs. 264/06 e in esito all’attività di sopralluogo svolta congiuntamente al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco nelle gallerie della rete stradale transeuropea, si trasmette, in allegato, il testo del documento contenente le indicazioni tecniche inerenti agli impianti di erogazione idrica delle gallerie in argomento, elaborato, con il coordinamento del C.N.VV.F., da un apposito gruppo di lavoro e approvato dalla Commissione permanente per le gallerie, nell’adunanza dell’11/13 luglio 2023.
Decreto legislativo 5 ottobre 2006, n. 264.
Attuazione della Direttiva 2004/54/CE in materia di sicurezza per le gallerie della rete stradale transeuropea. Indicazioni tecniche inerenti agli impianti di erogazione idrica in galleria. Documento del Gruppo di lavoro approvato nella seduta del 11/13 luglio 2023.
1. Premessa
Nell’ambito dell’attività della Commissione e in particolare, in ragione di quanto emerso nel corso dei sopralluoghi, delle attività ispettive e delle istruttorie sulla documentazione di sicurezza presentata dai gestori, è emersa la necessità di fornire indicazioni tecniche inerenti alle modalità di realizzazione degli impianti idrici per l’estinzione degli incendi in galleria.
A premessa, si richiama, in particolare, il capo 2.11 dell’Allegato 2 del D.lgs. 264/2006, che riporta testualmente: “Deve essere prevista l’erogazione idrica per tutte le gallerie. Vicino ai portali e all’interno delle gallerie devono essere disponibili idranti a intervalli non superiori a 250 m. Se l’erogazione idrica non è disponibile, è obbligatorio verificare che sia assicurato in altro modo un approvvigionamento idrico sufficiente”.
Atteso quanto sopra, l’apposito gruppo di lavoro promosso dalla Commissione permanente per le gallerie, nominato con nota n. 31678 del 01 giugno 2023 e coordinato dalla Direzione centrale per la prevenzione e la sicurezza tecnica del Dipartimento dei Vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, ha elaborato il presente documento sottoposto all’approvazione della Commissione permanente per le gallerie che ha favorevolmente deliberato in merito, nel corso dell’adunanza in data 11/13 luglio 2023.
In particolare, all’interno delle gallerie i punti di erogazione dell’estinguente (preferibilmente naspi UNI DN 35) devono essere installati a vista, in appositi alloggiamenti e al di sopra del marciapiede (o della banchina non carrabile) e devono essere facilmente individuabili anche attraverso adeguata segnalazione. I già menzionati punti di erogazione e le restanti parti dell’impianto idrico antincendio, compresa la condotta idrica che alimenta i punti di erogazione interni ed esterni alla galleria, devono essere protetti da urti accidentali di veicoli in svio e dal fuoco.
Inoltre, in caso di impianti “ad umido”, gli stessi devono essere protetti dal gelo mediante l’adozione di opportune soluzioni tecniche o gestionali, in maniera da poter esser sempre disponibili in caso di emergenza. In tal senso la condotta idrica principale dell’impianto deve essere sempre protetta, mediante idoneo sistema o procedura ovvero interrata.
Tra i punti di erogazione vanno necessariamente annoverati gli idranti soprassuolo da collocarsi agli imbocchi della galleria, che risultano utili al rifornimento dei mezzi di soccorso in caso di emergenza, che dovranno possedere caratteristiche prestazionali adatte allo scopo cui sono preposti, ed essere dotati di attacchi di tipo standardizzato secondo le regole dell’arte nazionali applicabili per tali tipi di idranti.
Con specifico riferimento all’interno della galleria, devono essere disponibili naspi UNI DN 35 o, in alternativa, idranti UNI DN 45, posizionati soprassuolo ad intervalli non superiori a 250 metri, posizionati in maniera tale da potere raggiungere con il getto ogni punto dell’area da proteggere, ovvero con corredo di tubazioni, o con attrezzaggio di tubazione flessibile di lunghezza idonea al raggiungimento dei punti dell’area da proteggere.
Per le gallerie bidirezionali i punti di erogazione costituiti da Naspi UNI DN 35 ovvero da idranti UNI DN 45 soprassuolo, devono essere disponibili su entrambi i lati della galleria, a quinconce, mantenendo, per quanto possibile, la stessa inter-distanza per lato. La rete di alimentazione dev’essere preferibilmente realizzata ad anello. Le presenti prescrizioni hanno valore ai fini della gestione degli eventi e il relativo impiego integra le valutazioni relative alla progettazione prestazionale degli impianti.
2. Applicazione delle indicazioni tecniche
Per le gallerie la cui progettazione non risulti ancora approvata l’impianto di erogazione idrica dovrà tenere conto di quanto sopra riportato. Pertanto, saranno considerati idonei ai fini della sicurezza antincendio gli impianti caratterizzati da:
- punti di erogazione idrica di tipo naspo UNI DN 35 o UNI DN 45 ad un’interdistanza massima di 250 metri, e comunque in posizione tale da poter raggiungere con il getto ogni punto dell’area da proteggere; ù
- punti di erogazione idrica all’interno della galleria installati a vista sul lato destro della carreggiata, sopra il marciapiede, o sopra la banchina non carrabile;
- punti di erogazione dell’impianto protetti dal danneggiamento da urti accidentali dei veicoli in svio oltre che, nel caso di impianto “ad umido”, dal gelo e dal fuoco mediante l’adozione di opportune soluzioni tecniche o gestionali finalizzate a garantire la pronta disponibilità dell’erogazione di estinguente in caso di emergenza.
Per le gallerie esistenti e già con autorizzazione alla messa in servizio, previa verifica, l’impianto di erogazione idrica già presente, dovrà essere adeguato, assicurando almeno le sopra descritte caratteristiche.
Nelle more degli adeguamenti, i gestori sono tenuti ad adottare idonee misure compensative per la prevenzione e la mitigazione del rischio incendi tra quelle già indicate nell’Allegato 4 ter del D.lgs. 264/06 come modificato dal DM 12.07.2021.
3. Ulteriori precisazioni di ordine tecnico
In ogni caso l’impianto idrico antincendio all’interno della galleria, sia per gli impianti esistenti che per i nuovi, potrà essere considerato idoneo a garantire l’attuazione delle procedure di emergenza, qualora consenta l’erogazione, in ogni punto di una portata minima di 240 l/min.
Gli idranti soprassuolo collocati agli imbocchi della galleria per potere consentire il rifornimento degli automezzi di soccorso devono comunque garantire una prestazione minima di 300 l/min con una pressione residua non inferiore a 0,4 MPa.
Si specifica, inoltre, che per “erogazione idrica” debba intendersi l’alimentazione dell’impianto, costituita da riserva d’acqua ed eventuale sistema di pompaggio (a water supply, secondo la Direttiva 54/2004/CE) per l’alimentazione della rete collegata ai punti di erogazione interna ed esterna, con affidabilità analoga a quella di una alimentazione di tipo singolo superiore come definita dal DM 20.12.2012 (possibilmente ad anello).
Laddove questa riserva d’acqua non sia disponibile è obbligatorio verificare che sia assicurato in altro modo un approvvigionamento idrico sufficiente per l’alimentazione della rete con il richiesto grado di affidabilità (continuità di erogazione e disponibilità di alimentazione in ogni tempo).
Il dimensionamento dell’alimentazione deve essere effettuato tenendo conto di dover garantire le prestazioni richieste ai punti di erogazione come sopra descritte per almeno 2 ore.
Per le gallerie esistenti e già in servizio, previa verifica, l’alimentazione idrica dovrà essere adeguata, assicurando una continuità di funzionamento per il tempo sopra riportato.
Inoltre, si segnala che la documentazione relativa all’impianto di erogazione idrica dovrà essere corredata, tra l’altro, di tutti i dettagli tecnici della rete di distribuzione idrica, delle caratteristiche della riserva idrica nonché delle modalità di approvvigionamento idrico per l’alimentazione della rete.
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Collegati
Decreto 12 luglio 2021
Prevenzione Incendi Gallerie stradali e ferroviarie: Quadro normativo
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Circolare ANSFISA prot. n. 44844 del 26.07.2023 .pdf |
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Decreto 1° agosto 2023
Decreto 1° agosto 2023 / Registro nazionale tumori
ID 20298 | 31.08.2023
Decreto 1° agosto 2023 - Registro nazionale tumori.
(GU n.203 del 31.08.2023)
...
Art. 1. Definizioni
1. Ai fini del presente decreto, si intende per:
a) «Registro nazionale tumori» (di seguito, anche Registro o Registro tumori): l’archivio, alimentato in maniera sistematica e continuativa, contenente i dati personali anagrafici e sanitari di una popolazione, relativi a casi diagnosticati di neoplasia, per le finalità previste dall’art. 2, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 marzo 2017, organizzati ed elaborati secondo i modi previsti dal presente decreto;
b) «casi diagnosticati di neoplasia» (tumore, cancro, malattia oncologica, lesioni precancerose): malattia a carattere evolutivo, come descritta dai codici 140-239 della Classificazione internazionale delle malattie e cause di morte IX Revisione ovvero dai codici C00-C97 e D00-D48 della Classificazione internazionale delle malattie e cause di morte, X edizione, OMS, 1992, ovvero tutte le lesioni comprese nelle diverse edizioni e revisioni della Classificazione internazionale delle malattie per l’oncologia (ICD-O);
c) «centro di riferimento regionale»: ente o struttura individuata dalla regione e dotata delle necessarie competenze che garantisce il perseguimento delle finalità di programmazione sanitaria, di verifica della qualità delle cure, di valutazione dell’assistenza sanitaria, di prevenzione, di ricerca scientifica in ambito medico, biomedico ed epidemiologico, nonché delle finalità di diagnosi, cura e riabilitazione nel rispetto delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali.
Art. 2. Oggetto
1. In attuazione dell’art. 12, commi 10, 13 e 14, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, nonché dell’art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 marzo 2017, il presente decreto definisce i tipi di dati trattati, con specifico riferimento a quelli rientranti nelle categorie particolari di dati personali ai sensi dell’art. 9, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, le operazioni eseguibili, i soggetti che possono trattare i dati medesimi, nonché le misure appropriate e specifiche per tutelare i diritti degli interessati.
Art. 3. Finalità specifiche del trattamento di dati
1. La realizzazione del Registro nazionale tumori ha come scopo la produzione di informazioni, omogenee e standardizzate, in ordine all’incidenza, alla sopravvivenza e alla prevalenza dei tumori per sede, sesso, età, nonché ad ogni altra variabile di interesse per:
a) monitorare e valutare i dati relativi all’accesso, alla qualità delle attività diagnostiche e terapeutiche e agli esiti delle prestazioni dei servizi di prevenzione, diagnosi e cura nonché i dati relativi alla qualità dell’assistenza e della riabilitazione psico-fisica e sociale e alla sopravvivenza dei pazienti, per le finalità di cui all’art. 1, comma 2, lettere a) e l) del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 marzo 2017;
b) identificare e monitorare i gruppi ad alto rischio, per le finalità di cui all’art. 1, comma 2, lettere a), f) e m) del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 marzo 2017;
c) svolgere ricerca scientifica medica, biomedica ed epidemiologica e in particolare svolgere studi epidemiologici sui fattori di rischio di tumori e sugli esiti, per le finalità di cui all’art. 1, comma 2, lettere a) e m) del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 marzo 2017;
d) adeguare la programmazione degli interventi volti a migliorare lo stato sanitario della popolazione e dell’ambiente di lavoro, nonché la pianificazione sanitaria, per le finalità di cui all’art. 1, comma 2, lettere a), f) e l) del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 marzo 2017;
e) semplificare le procedure di scambio dati, facilitare la trasmissione degli stessi e loro tutela, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lettera k) del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 marzo 2017.
2. Il Ministero della salute, anche in collaborazione con università, enti e istituti di ricerca e società scientifiche, nonché con ricercatori che operano nell’ambito di università, enti ed istituti di ricerca e società scientifiche, può utilizzare i dati contenuti nei registri per svolgere studi in campo medico, biomedico ed epidemiologico, previa adozione di idonee misure di pseudonimizzazione e svolgimento e pubblicazione della valutazione di impatto ai sensi degli articoli 35 e 36 del regolamento (UE) 2016/679, secondo quanto previsto dall’art. 110 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e nel rispetto delle regole deontologiche per trattamenti a fini statistici o di ricerca scientifica, di cui all’allegato A.4 del medesimo decreto legislativo n. 196 del 2003.
Art. 4. Realizzazione, gestione operativa e sviluppo evolutivo del Registro nazionale tumori e rapporto con i registri regionali e delle province autonome.
1. La realizzazione, la gestione operativa e lo sviluppo evolutivo del Registro nazionale tumori, istituito presso il Ministero della salute con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 marzo 2017, sono effettuati dal Ministero della salute, e specificamente dalla Direzione generale competente in materia di sistema informativo e statistico-sanitario, sentita, per i profili sanitari, la Direzione generale competente in materia di prevenzione sanitaria.
2. Presso il Ministero della salute è istituito, in qualità di responsabile del trattamento, un comitato tecnico scientifico di supporto al Governo del Registro, costituito da esperti di comprovata e pluriennale esperienza negli ambiti della registrazione dei tumori, epidemiologico, oncologico e sanità pubblica, con funzioni di consulenza scientifica, valutazione tecnica e supporto alla programmazione.
3. Le regioni e le province autonome realizzano il Registro tumori di rilevanza regionale, tenendo conto dei registri tumori di popolazione già operanti, secondo criteri di qualità definiti dagli standard di accreditamento nazionali e internazionali, di cui all’art. 1, comma 5, lettera
a) della legge 22 marzo 2019, n. 29, in conformità alle previsioni del presente decreto e identificando il Centro di riferimento regionale e i responsabili organizzativi, scientifici e del trattamento dati.
4. Entro centottanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, le regioni e le province autonome comunicano al Ministero della salute il Centro di riferimento regionale individuato, specificandone le caratteristiche e le modalità organizzative, nonché l’avvenuta istituzione del Registro tumori di rilevanza regionale.
Art. 5. Titolare del trattamento dei dati e accesso ai dati
1. Titolare del trattamento dei dati contenuti nel Registro nazionale tumori è il Ministero della salute.
2. Per il perseguimento delle finalità di cui all’art. 3 le unità organizzative, specificamente individuate, della Direzione generale competente in materia di prevenzione sanitaria e della Direzione generale competente in materia di sistema informativo e statistico-sanitario del Ministero della salute, nel rispetto dei principi di responsabilizzazione e minimizzazione del dato, in ragione delle finalità di volta in volta specificamente perseguite, hanno accesso ai dati personali degli assistiti presenti nel Registro nazionale tumori, secondo le modalità definite nel disciplinare tecnico di cui all’art. 6. Gli incaricati del trattamento devono sottostare alle regole del segreto professionale stabilite dal titolare del trattamento dei dati.
3. I soggetti di cui al comma 2 trattano i dati personali che i Centri di riferimento regionali e delle province autonome trasmettono al Ministero della salute utilizzando tecniche di pseudonimizzazione del codice dell’assistito con le modalità riportate nel disciplinare tecnico di cui all’art. 6, che non consentono l’identificazione diretta dell’interessato. I dati personali sono archiviati previa separazione dei dati anagrafici da quelli relativi alla salute. I dati relativi alla salute sono trattati con tecniche crittografiche in modo da renderli temporaneamente inintelligibili anche a chi è autorizzato ad accedervi.
4. I Centri di riferimento regionali e delle province autonome, nonché le unità organizzative delle regioni e province autonome competenti, come individuati da provvedimenti regionali e provinciali, hanno accesso ai dati, in forma aggregata, relativi ai residenti nella propria regione o provincia autonoma e ai residenti nelle altre regioni e province autonome raccolti nel Registro nazionale, a fini comparativi, per le finalità di cui all’art. 3 del presente decreto.
Art. 6. Disciplinare tecnico
1. Le indicazioni, le modalità tecniche di trattamento dei dati e le misure tecniche e organizzative per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio sono contenute nel disciplinare tecnico di cui all’allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto.
Art. 7. Tipi di dati personali trattati
1. Nel Registro sono raccolti solo i dati che sono adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto al perseguimento delle finalità previste nel presente decreto, i quali vengono trattati e conservati in conformità alle previsioni contenute nel regolamento (UE) 2016/679 e a quelle nazionali vigenti e nel rispetto anche delle misure di sicurezza riportate nel disciplinare tecnico di cui all’allegato A.
2. Per il perseguimento delle finalità di cui all’art. 3, vengono trattati dati personali relativi alla salute, riferiti a casi diagnosticati di neoplasia, di cui all’art. 1, comma 1, lettera b), trasmessi dai Centri di riferimento regionali sulla base dei dati individuali relativi a:
a) diagnosi di ammissione e dimissione, relative a ricoveri e a prestazioni diagnostico-terapeutiche;
b) modalità di dimissione relative ai ricoveri;
c) anamnesi;
d) interventi chirurgici e procedure diagnostiche e terapeutiche, ivi compresi gli screening oncologici;
e) indagini e analisi cliniche e strumentali e i trattamenti eseguiti;
f) referti anatomo-patologici con indicazione della sede, morfologia, grado di differenziazione e comportamento biologico, comprese le indagini biomolecolari atte a definire la prognosi della neoplasia;
g) tecniche di definizione diagnostica;
h) data e causa di morte e condizioni morbose rilevanti per il decesso.
Art. 8. Fonti dei dati
1. Il Registro nazionale tumori viene alimentato dai registri delle regioni e delle province autonome istituiti anche in coerenza con il documento delle Regioni 18/79/CR7c/C7 del 21 maggio 2018, recante «Schema di deliberazione per l’adozione del regolamento recante norme per il funzionamento del registro tumori della regione/provincia autonoma».
2. I Centri di riferimento regionali e delle province autonome acquisiscono i dati di cui all’art. 7, indipendentemente dalla residenza del soggetto, dalle seguenti fonti:
2.1. archivio regionale/provinciale delle Schede di dimissioni ospedaliere (SDO), contenenti diagnosi di tumore o relative ai soggetti iscritti o da iscrivere nel Registro tumori regionale, al fine di individuare nuovi casi non registrati ovvero, ove necessario, verificare i dati già inseriti nel Registro medesimo.
2.2. archivi delle aziende sanitarie, degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) e delle strutture sanitarie pubbliche, private accreditate e private autorizzate, limitatamente alle informazioni ivi contenute correlate alle patologie tumorali, al fine di implementare il Registro con riferimento ai casi segnalati ed aggiornare il Registro tumori con l’inserimento di eventuali ulteriori casi, in particolare da:
a) archivi delle schede di morte relativamente ai soggetti con diagnosi di neoplasia definita dal Registro tumori e ai soggetti con neoplasia come causa di morte o condizione morbosa rilevante per il decesso;
b) archivi delle cartelle cliniche;
c) archivi di anatomia patologica;
d) archivi di laboratorio, di radiodiagnostica e delle scienze omiche;
e) archivi delle prestazioni ambulatoriali;
f) archivi delle prescrizioni farmaceutiche;
g) archivi delle esenzioni ticket per patologia oncologica;
h) archivi delle protesi di interesse oncologico;
i) archivi delle prestazioni di riabilitazione di interesse oncologico;
l) archivio delle vaccinazioni di interesse oncologico;
m) lettere di dimissioni ospedaliere e relazioni cliniche.
3. Ogni Centro di riferimento regionale verifica la regione di residenza degli assistiti i cui dati risultino nelle fonti di cui al comma 2 attraverso i servizi messi a disposizione dall’Anagrafe nazionale assistiti, e, per la popolazione che risiede nella regione, inserisce i dati di cui all’art. 7 nel Registro tumori di rilevanza regionale e, per gli assistiti residenti in altre regioni o province autonome, trasmette i dati rilevati al Centro di riferimento della regione o provincia autonoma di residenza dell’assistito.
Art. 9. Alimentazione del Registro nazionale tumori
1. A decorrere dal termine per l’istituzione dei registri regionali, stabilito dall’art. 4, il Registro nazionale tumori è alimentato, con invio massivo dei dati di cui all’art. 7 e con cadenza annuale, dai Centri di riferimento regionali e delle province autonome, con i dati dei registri regionali relativi alla popolazione residente, attraverso un sistema di codifica che non consente l’identificazione diretta degli interessati.
2. I Centri di riferimento regionali e delle province autonome trasmettono i dati nel rispetto delle modalità tecniche specificate dal disciplinare tecnico di cui all’art. 6.
Art. 10. Trasmissione dei dati tra i Centri di riferimento regionali e delle province autonome
1. Per il perseguimento delle finalità di cui all’art. 3, ciascun Centro di riferimento regionale e delle province autonome fornisce ai Centri di riferimento delle regioni e province autonome di assistenza, anche su richiesta degli stessi, le informazioni concernenti le prestazioni sanitarie di cui all’art. 7, relative alle persone residenti nella propria regione o provincia autonoma.
2. Le informazioni di cui al comma 1 vengono trasmesse con modalità tecniche che assicurano adeguati livelli di sicurezza, in coerenza con quanto previsto dal disciplinare tecnico di cui all’art. 6.
Art. 11. Diffusione delle informazioni
1. Il Ministero della salute, in qualità di titolare del trattamento dei dati contenuti nel Registro nazionale tumori, per le finalità di cui all’art. 3, può diffondere, anche mediante pubblicazione, dati soltanto in forma aggregata ovvero secondo modalità che non rendano identificabili gli interessati neppure tramite dati identificativi indiretti.
Art. 12. Misure di sicurezza
1. Il Ministero della salute, in qualità di titolare del trattamento dei dati contenuti nel Registro nazionale tumori, adotta le misure tecniche e organizzative per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, individuate nel disciplinare tecnico di cui all’art. 6.
2. La sicurezza dei dati trattati dal Registro nazionale tumori deve essere garantita per tutte le attività di trattamento dei dati, mediante l’adozione degli opportuni accorgimenti volti a preservare i medesimi dati da rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta.
Art. 13. Periodo di conservazione e diritti degli interessati
1. Agli interessati è garantito l’esercizio dei diritti di cui agli articoli da 15 a 22 del regolamento (UE) 2016/679, nei limiti consentiti dalla normativa vigente.
2. I dati personali presenti nel Registro nazionale tumori sono cancellati trascorsi centoventi anni dal decesso dell’interessato.
3. Nel caso in cui l’evento decesso dell’interessato non sia tracciato nel Registro nazionale tumori, i dati personali in esso presenti sono comunque cancellati trascorsi centocinquant’anni dal loro inserimento nel Registro stesso.
Art. 14. Violazione dei dati
1. Il Ministero della salute è tenuto a comunicare al Garante per la protezione dei dati personali, senza ingiustificato ritardo, tutte le violazioni dei dati contenuti nel Registro che presentino un rischio per i diritti e le libertà delle persone fisiche, ai sensi e per gli effetti degli articoli 33 e 34 del regolamento (UE) 2016/679.
Art. 15. Copertura finanziaria
1. Dall’attuazione del presente decreto non devono derivare maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dal presente decreto con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
Art. 16. Entrata in vigore
1. Il presente decreto è trasmesso ai competenti organi di controllo ed è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
_________
ALLEGATO A
Disciplinare tecnico del Registro nazionale tumori
Indice
1. Introduzione
2. Definizioni
3. I soggetti
4. Descrizione del sistema informativo
4.1 Caratteristiche infrastrutturali
4.1.1 Gestione dei supporti di memorizzazione
4.1.2 Misure idonee a garantire la continuità del servizio
4.1.3 Misure idonee a garantire la protezione dei dati
4.1.4 Tracciatura delle operazioni effettuate sul sistema
4.1.5 Conservazione dei dati
4.2 Sistema di autenticazione e autorizzazione degli utenti
4.2.1 Fase 1 - Abilitazione alla piattaforma
4.2.2 Fase 2 - Abilitazione ai servizi
4.2.3 Regole speciali per l’abilitazione ai servizi che prevedono l’accesso a dati riferiti ai singoli assistiti
4.3 Modalità di trasmissione dei dati
4.3.1 Sistema pubblico di connettività
4.3.2 Garanzie per la sicurezza della trasmissione dei flussi informativi
4.3.3 Standard tecnologici per la predisposizione dei dati
4.4 Servizi di analisi
5. Garanzie per la sicurezza della trasmissione dei dati tra Centri di riferimento regionali
6. Contenuti informativi
Tracciato A - scheda paziente
Tracciato B - scheda caso (tumore)
Tracciato C - scheda variabili aggiuntive al caso
Tracciato D - popolazione di riferimento (allegare ad ogni invio)
[...]
Collegati
Legge 22 marzo 2019 n. 29
DPCM 3 Marzo 2017 Sistemi di sorveglianza sanitaria e registri
Decreto 24 aprile 2013 DAE Società sportive | Consolidato
Decreto Ministero della Salute 24 aprile 2013 / Consolidato 08.2023
ID 20170 | Ed. 1.0 del 13 Agosto 2023
Decreto Ministero della Salute del 24 aprile 2013
Disciplina della certificazione dell’attività sportiva non agonistica e amatoriale e linee guida sulla dotazione e l’utilizzo di defibrillatori semiautomatici e automatici e di eventuali altri dispositivi salvavita nelle competizioni e negli allenamenti
(GU 20 luglio 2013 n. 169)
Disponibile Decreto Ministero della Salute 24 aprile 2013 | Consolidato, direttamente dal nostro sito, in formato PDF, copiabile/stampabile riservato Abbonati Sicurezza.
Il decreto, al fine di salvaguardare la salute dei cittadini che praticano un’attività sportiva non agonistica o amatoriale, dispone garanzie sanitarie mediante l’obbligo di idonea certificazione medica, nonché linee guida per l’effettuazione di controlli sanitari sui praticanti e per la dotazione e l’impiego, da parte delle società sportive sia professionistiche sia dilettantistiche, di defibrillatori semiautomatici e automatici (DAE) e di eventuali altri dispositivi salvavita nelle competizioni e negli allenamenti.
Il Decreto 7 aprile 2023 (in GU n.186 del 10.08.2023) ha sostituito il titolo del DM "Disciplina della certificazione dell'attività sportiva non agonistica e amatoriale e linee guida sulla dotazione e l'utilizzo di defibrillatori semiautomatici e di eventuali altri dispositivi salvavita" con il seguente: "Disciplina della certificazione dell’attività sportiva non agonistica e amatoriale e linee guida sulla dotazione e l’utilizzo di defibrillatori semiautomatici e automatici e di eventuali altri dispositivi salvavita nelle competizioni e negli allenamenti".
Il Testo consolidato, disponibile in calce all'articolo, contiene tutte le modifiche/abrogazioni dal 2013 al 2023.
- Testo consolidato 2023 del Decreto Ministero della Salute del 24 aprile 2013 (in GU 20 luglio 2013 n. 169), contenente le modifiche disposte dal Decreto 7 aprile 2023 - Indicazioni sull'utilizzo dei defribillatori semiautomatici e automatici esterni (DAE) da parte di societa' sportive che usufruiscono di impianti sportivi pubblici (in GU n.186 del 10.08.2023).
Modifiche:
Articolo 1. Inserita nota (N)
Articolo 5. Inserite note (N) e (N1)
Allegato E. Inserta nota (N)
...
Formato: pdf
Pagine: +30
Ed.: 1.0
Pubblicato: 13/08/2023
Autore: Ing. Marco Maccarelli
Editore: Certifico s.r.l.
Lingue: Italiano
Abbonati: Sicurezza lavoro/Ambiente-Sicurezza/3x/4X/Full/Full plus
Collegati
Decreto 7 aprile 2023
Defibrillatori per il settore sportivo dilettantistico
Descrizione | Livello | Dimensione | Downloads | |
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DM 24 aprile 2023 - Testo consolidato Ed. 1.0 2023.pdf Certifico Srl - Ed. 1.0 Agosto 2023 |
2980 kB | 96 |
Decreto 8 agosto 2023
Decreto 8 agosto 2023
ID 20265 | 29.08.2023
Decreto 8 agosto 2023 Segnale sonoro di cui al comma 5-ter dell'articolo 110 del decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435, per le navi lagunari di lunghezza inferiore a 25 metri.
(GU n.201 del 29.08.2023)
...
Art. 1. Finalità
1. Il presente decreto disciplina le caratteristiche del segnale sonoro ai sensi e per gli effetti dell’art. 27 del decreto del Presidente della Repubblica 19 luglio 2022, n. 148 che modifica ed integra l’art, 110 decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435.
Art. 2. Caratteristiche del segnale sonoro
1. Le caratteristiche minime del segnale sonoro di cui all’art. 110, comma 5 -ter del decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435 per le navi lagunari di lunghezza inferiore a 25 metri sono le seguenti:
a) segnale elettromagnetico - tono basso;
b) livello sonoro 110 db;
c) temperatura di utilizzo tra -20 °C e +50 °C;
d) resistenza alla corrosione maggiore di 480 ore;
e) umidità relativa di esercizio tra 30% e 80%;
f) continuo per almeno tre minuti.
...
Collegati
Vademecum illustrato DPI
Vademecum illustrato DPI / Caratteristiche tecniche e indicazioni per l’utilizzo / SPP PO S. Orsola BO
ID 12785 | 28.08.2023 / In allegato
Caratteristiche e utilizzo
Uso
- Normativa
- Criteri di scelta D.M. 2 maggio 2001
Costruzione
- Normativa
- Norme tecniche
Descrizione | Livello | Dimensione | Downloads | |
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Vademecum illustrato DPI.pdf ER 2018 |
3415 kB | 180 |
Linee indirizzo protezione lavoratori dal calore
Linee di indirizzo per la protezione dei lavoratori dagli effetti del calore / RT Giugno 2023 - PAF Agosto 2023
ID 20242 | 26.08.2027 / RT Giugno 2023 / Pubblicato PAF agosto 2023
Il PAF -Portale Agenti Fisici- pubblica le linee di indirizzo adottate dalla Regione Toscana per la prevenzione dello stress termico da caldo a protezione dei lavoratori.
_______
Informazioni sui fattori che ne determinano l’insorgenza e come intervenire
Tenuto conto delle elevate temperature estive, la Regione Toscana invita tutte le associazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro, ad adottare le linee di indirizzo qui pubblicate al fine di proteggere i lavoratori dai rischi causati dal calore, con la raccomandazione di seguirle anche per tutti i lavoratori stagionali.
Le linee di indirizzo contengono disposizioni utili a prevenire malori dovuti al caldo, forniscono informazioni sui fattori che ne determinano l’insorgenza e su come intervenire per contrastare i malesseri psico-fisici che ne possono conseguire.
Si tratta di misure di tutela fondamentali da applicare in tutte le lavorazioni all’aperto e in quelle che avvengono in ambienti chiusi non climatizzati, ove le condizioni termiche siano influenzate dalle condizioni meteoclimatiche esterne.
Nelle documento sono indicate in particolare le azioni per mitigare i rischi causati dalle elevate temperature, quali:
- rendere disponibili e accessibili acqua e aree ombreggiate per le pause
- favorire l’acclimatazione dei lavoratori aumentando gradualmente i carichi di lavoro e l'esposizione al calore e favorendo l’effettuazione di frequenti pause per l'approvvigionamento di acqua e il riposo all'ombra
- la revisione dell’organizzazione dei turni di lavoro, riprogrammando ad esempio le attività che non sono prioritarie e che sono da condursi all'aperto nei giorni con condizioni meteoclimatiche più favorevoli o pianificando le attività più impegnative dal punto di vista fisico durante i momenti più freschi della giornata
- l’attenzione agli indumenti da lavoro forniti§
- la necessità di fornire ai lavoratori adeguata formazione e informazione.
L’aggiornamento del documento, per il 2023, è stato fatto in collaborazione con il CNR - Centro di Bioclimatologia - Università di Firenze e con INAIL - Laboratorio di Epidemiologia occupazionale e ambientale)
Regione Toscana AOOGRT/PD Prot. 0260739 Data 05/06/2023
Il Portale Agenti Fisici è realizzato dal Laboratorio di Sanità Pubblica dell'Azienda Sanitaria USL Toscana Sud Est (ex Azienda USL 7 Siena) con la collaborazione dell’INAIL e dell’Azienda USL di Modena, al fine di mettere a disposizione uno strumento informativo che orienti gli attori aziendali della sicurezza e gli operatori della prevenzione ad una risposta corretta ai fini della prevenzione e protezione da AGENTI FISICI in tutti i comparti lavorativi. Il Portale è in corso di sviluppo e aggiornamento continuo grazie ad un accordo di collaborazione fra Regione Toscana ed INAIL nell’ambito del Piano delle Attività di Ricerca Istituzionale dell’INAIL. L'utente dovrà consultare i documenti di "Guida all'utilizzo della Banca Dati" per ogni singolo Agente Fisico al fine di poter utilizzare in maniera appropriata i dati in essa contenuti. Si declina qualsiasi responsabilità derivante da un utilizzo improprio dei dati e delle informazioni contenute nelle Banche Dati e nel Portale.
Collegati
Bollettini sulle ondate di calore
Il Progetto Worklimate e la piattaforma previsionale di allerta rischio calore
Linee di indirizzo su ondate di calore e inquinamento atmosferico
"Indice di calore": Misura del rischio da calore
Guida informativa per la gestione del rischio caldo
Worklimate | Esposizione occupazionale al caldo
Descrizione | Livello | Dimensione | Downloads | |
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Linee indirizzo protezione lavoratori calore RT 2023.pdf RT 2023 |
947 kB | 160 | |
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Linee indirizzo protezione lavoratori calore - Autovalutazione RT 2023.pdf RT 2023 |
130 kB | 105 |
Registro antincendio locali di pubblico spettacolo
Registro antincendio locali di pubblico spettacolo / Marzo 2022
ID 15960 | 06.03.2022 / Documento completo e Modello registro allegato
Documento e Modello di Registro antincendio per locali di pubblico spettacolo è strutturato raffrontando le definizioni, la GSA e quanto previsto dalla RTV DM 19 agosto 1996 (Att. 65 Prevenzione Incendi) e la norma di riferimento per gli impianti elettrici nei locali di pubblico spettacolo CEI 64-8/7 752 (2021).
E’ presente una tavola di controllo per l’identificazione del tipo di luoghi di pubblico spettacolo e applicabilità o meno della RTV di cui al DM 19 agosto 1996 (Att. 65 Prevenzione Incendi).
I Luoghi di pubblico spettacolo ai sensi della CEI 64-8/7 752 hanno una definizione più ampia.
Inoltre, di riferimento per l'elaborazione del Registro antincendio, anche quanto previsto dal Decreto 1° Settembre 2021 (cd Decreto Controlli) per i luoghi di lavoro.
Definizione di locali/luoghi di pubblico spettacolo
Registro antincendio
Il Registro antincendio è costituito da 4 Parti:
A. GSA
B. GSA / Controlli generali
C. Controlli impianti elettrici
D. Schede manutenzione impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio
Le parti A e B sono previste e strutturate se l’attività rientra nel campo di applicazione del DM 19 agosto 1996 (Att. 65 Prevenzione Incendi).
La Parte C è strutturata per gli impianti elettrici nei luoghi di pubblico spettacolo ai sensi della CEI 64-8/7 752 che hanno una definizione più ampia.
Nella parte D, a carattere non esaustivo e da adeguare alla manifestazione, sono presenti check list strutturate secondo la seguente tabella 1 - Impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio / Norme UNI.
Di riferimento parte la D anche quanto previsto dal Decreto 1° Settembre 2021 (cd Decreto Controlli) per i luoghi di lavoro.
Impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio | Norme e specifiche tecniche (TS) per verifica, controllo, manutenzione |
Estintori | UNI 9994-1 |
Reti di idranti | UNI 10779, UNI EN 671-3, UNI EN 12845 |
Impianti sprinkler | UNI EN 12845 |
Impianti di rivelazione e allarme incendio (IRAI) | UNI 11224 |
Sistemi di allarme vocale per scopi d'emergenza (EVAC) | UNI ISO 7240-19 o UNI CEN/TS 54-32 |
Sistemi di evacuazione fumo e calore | UNI 9494-3 |
Sistemi a pressione differenziale | UNI EN 12101-6 |
Sistemi a polvere | UNI EN 12416-2 |
Sistemi a schiuma | UNI EN 13565-2 |
Sistemi spray ad acqua | UNI CEN/TS 14816 |
Sistemi ad acqua nebulizzata (water mist) | UNI EN 14972-1 |
Sistema estinguente ad aerosol condensato | UNI EN 15276-2 |
Sistemi a riduzione di ossigeno | UNI EN 16750 |
Porte e finestre apribili resistenti al fuoco | UNI 11473 |
Sistemi di spegnimento ad estinguente gassoso | UNI 11280 Serie delle norme UNI EN 15004 |
Tabella 1: Possibili norme e specifiche tecniche (TS) per verifica, controllo e manutenzione di impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio.
...
Parte A. GSA
Parte B. GSA / Controlli generali
Parte C. Controlli impianti elettrici
L’esercizio, la manutenzione e la sorveglianza dell’impianto elettrico di un luogo per pubblico spettacolo devono essere affidati a persona addestrata, appartenente al personale autorizzato, coadiuvata, nel caso di impianti importanti, da uno o più aiutanti, uno dei quali sia in grado di sostituirla in caso di necessità.
Una persona addestrata, appartenente al personale autorizzato, deve essere sempre presente nel locale durante le prove e gli spettacoli. Essa deve provvedere a che, prima dell’ammissione del pubblico e fino a quando tutti gli spettatori abbiano abbandonato il locale, sia accesa una parte sufficiente dell’illuminazione.
...
Parte D. Controlli periodici e prove (manutentore esterno)
...
Modello di Registro antincendio locali di pubblico spettacolo
segue in allegato
Certifico Srl - IT | Rev. 0.0 2022
©Copia autorizzata Abbonati
Collegati
Attività pubblico spettacolo: Quadro normativo PI
D.M. 19 Agosto 1996
Regio Decreto 18 giugno 1931 n. 773
Decreto Presidente della Repubblica 1° agosto 2011 n. 151
CEI 64-8 Ed. 8a: News
Impianti elettrici luoghi di pubblico spettacolo
Linee guida PI Locali di Pubblico Spettacolo VVF
Decreto 1 settembre 2021
Descrizione | Livello | Dimensione | Downloads | |
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Registro antincendio locali di pubblico spettacolo Rev. 00 2022.pdf Certifico S.r.l. Rev. 0.0 2022 |
683 kB | 149 | |
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Modello Registro antincendio locali di pubblico spettacolo Rev. 00 2022.docx Certifico S.r.l. Rev. 0.0 2022 |
232 kB | 132 |
Check list luoghi di lavoro a basso rischio di incendio - Decreto 3 settembre 2021
Check list / antincendio Luoghi di lavoro a basso rischio di incendio - Decreto 3 settembre 2021
ID 16318 | 05.04.2022 / In allegato check list in formato pdf/.doc
La check-list è stata organizzata considerando le disposizioni dell’Allegato I Decreto 3 settembre 2021, riguardante i criteri generali di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio per luoghi di lavoro a basso rischio di incendio.
Domande e note interessano le seguenti voci:
A. Valutazione rischio incendio
B. Strategia antincendio
C. Compartimentazione
D. Esodo
E. Gestione della Sicurezza Antincendio (GSA)
F. Controllo dell'incendio
G. Rivelazione e allarme
H. Controllo di fumi e calore
I. Operatività antincendio
L. Sicurezza degli impianti tecnologici e di servizio.
_________
Decreto 3 settembre 2021 Criteri generali di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio per luoghi di lavoro, ai sensi dell'articolo 46, comma 3, lettera a), punti 1 e 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. (GU n.259 del 29.10.2021). Entrata in vigore: 29.10.2022
Art. 1. Oggetto e campo di applicazione 1. Il presente decreto stabilisce, in attuazione dell’art. 46, comma 3, lettera a), punti 1 e 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, i criteri generali atti ad individuare le misure intese ad evitare l’insorgere di un incendio ed a limitarne le conseguenze qualora esso si verifichi, nonché le misure precauzionali di esercizio. Art. 2. Valutazione dei rischi di incendio 1. La valutazione dei rischi di incendio e la conseguente definizione delle misure di prevenzione, di protezione e gestionali per la riduzione del rischio di incendio costituiscono parte specifica del documento di cui all’art. 17, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. Art. 3. Criteri di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio 1. Le regole tecniche di prevenzione incendi stabiliscono i criteri di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio per i luoghi di lavoro per i quali risultano applicabili. Art. 4. Disposizioni transitorie e finali 1. Per i luoghi di lavoro esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, l’adeguamento alle disposizioni di cui al presente decreto viene attuato nei casi indicati nell’art. 29, comma 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. Art. 5. Entrata in vigore 1. Il presente decreto entra in vigore un anno dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
2. Il presente decreto si applica alle attività che si svolgono nei luoghi di lavoro come definiti dall’art. 62 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, ad esclusione delle attività che si svolgono nei cantieri temporanei o mobili di cui al titolo IV del medesimo decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
2. La valutazione dei rischi di incendio è effettuata in conformità ai criteri indicati nell’art. 3 e deve essere coerente e complementare con la valutazione del rischio esplosione, ove richiesta, in ottemperanza al titolo XI, «Protezione da atmosfere esplosive», del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
2. Per i luoghi di lavoro a basso rischio di incendio, così come definiti al punto 1, comma 2, dell’allegato I, che costituisce parte integrante del presente decreto, i criteri di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio sono riportati nel medesimo allegato.
3. Per i luoghi di lavoro non ricadenti nei commi 1 e 2, i criteri di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio sono quelli riportati nel decreto del Ministro dell’interno 3 agosto 2015.
4. Per i luoghi di lavoro di cui al comma 2, i criteri di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio possono essere quelli riportati nel decreto del Ministro dell’interno 3 agosto 2015.
2. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto è abrogato il decreto del Ministro dell’interno del 10 marzo 1998.
Sono considerati luoghi di lavoro a basso rischio d'incendio quelli ubicati in attività non soggette e non dotate di specifica regola tecnica verticale e con tutti i seguenti requisiti aggiuntivi:
- con superficie lorda complessiva: ≤1000 m2
- con piani situati a quota compresa tra -5m e 24 m;
- ove non si detengono o trattano materiali combustibili in quantità significative;
- ove non si detengono o trattano sostanze o miscele pericolose in quantità significative;
- ove non si effettuano lavorazioni pericolose ai fini dell'incendio.
L'allegato I fa esplicito riferimento al Codice di prevenzione incendi nel richiamarne termini, definizioni e simboli grafici del capitolo G.1 e, seguendone la stessa impostazione, richiede una specifica valutazione del rischio d'incendio in relazione alla complessità del luogo di lavoro, comprensiva degli elementi minimi individuati al paragrafo 3 dell'allegato.
Il cardine del Decreto Minicodice è l'art. 3, che fornisce indicazioni per individuare i criteri di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio da applicare nello specifico luogo di lavoro.
Sono previsti 4 casi, ognuno dei quali descritto in uno dei 4 commi che costituiscono l'articolo:
1. in generale "le regole tecniche di prevenzione incendi stabiliscono i criteri di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio per i luoghi di lavoro per i quali risultano applicabili";
2. per i luoghi di lavoro a basso rischio di incendio, definiti nell' allegato I, si applica l'allegato I stesso;
3 per i luoghi di lavoro che non ricadono nei commi 1 e 2 i criteri di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio sono quelli contenuti nel Decreto del Ministero dell'Interno del 3 agosto 2015 e s.m.i.;
4. il comma 4 fa salva la possibilità, anche per i luoghi di lavoro a basso rischio di incendio, di applicare il DM 3 agosto 2015.
Il decreto individua un unico quadro di regole tecniche applicabili ai luoghi di lavoro, corrispondente e congruente con la normativa di prevenzione incendi e completo rispetto a tutte le casistiche che si possono presentare. Tale assunto, già evidente dal testo dell'articolo 2 (il decreto si applica a tutti i luoghi di lavoro tranne i cantieri) è rafforzato dalle indicazioni dell'art. 3 che conducono il datore di lavoro all'individuazione degli specifici criteri da applicare nella progettazione, realizzazione e esercizio della sicurezza antincendio (a seconda dei casi: regole tecniche di prevenzione incendi, DM 3 agosto 2015 e s.m.i., allegato I del decreto stesso).
Inoltre il comma 3 dell'art. 3 supera, per i luoghi di lavoro, l'art. 2 comma 1 del Decreto del Ministero dell'Interno del 3 agosto 2015 e s.m.i., estendendone il campo di applicazione a tutti i luoghi di lavoro non dotati di regole tecniche, e, in particolare, a tutti i luoghi di lavoro che com prendono attività soggette ai controlli di prevenzione incendi.
...
Check list antincendio / Luoghi di lavoro a basso rischio di incendio - Decreto 3 settembre 2021
Le possibili risposte (terza colonna, voce “verifica”) sono: NO, quando la domanda non risulta soddisfatta SI, quando la domanda risulta soddisfatta NP, quando la domanda non risulta pertinente con l’ambiente considerato. Nel caso in cui i requisiti considerati non siano riscontrati positivamente, viene proposta una possibile soluzione di supporto alla pianificazione delle integrazioni (edilizie ed impiantistiche) che si rendono necessarie.
[...] Segue in allegato
Certifico Srl - IT | Rev. 0.0 2022 / DOC/PDF
©Copia autorizzata Abbonati
Collegati
Luoghi a basso rischio in caso di incendio / Classificazione
Testo coordinato VVF del DM 10 marzo 1998 - Ottobre 2021
Testo coordinato VVF del DM 10 marzo 1998 - Settembre 2021
Decreto 1 settembre 2021
Decreto 2 settembre 2021
D.M. 10 marzo 1998
Decreto Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151
D.Lgs. 81/2008 Testo Unico Salute e Sicurezza Lavoro
Descrizione | Livello | Dimensione | Downloads | |
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Check list antincendio luoghi di lavoro basso rischio di incendio Rev. 0.0 2022.docx Certifico Srl - Rev. 0.0 2022 |
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Check list antincendio luoghi di lavoro basso rischio di incendio Rev. 0.0 2022.pdf Certifico Srl - Rev. 0.0 2022 |
356 kB | 423 |
D.M. 2 maggio 2001
D.M. 2 maggio 2001 / Criteri individuazione e uso DPI - Confermata validità dal DL n. 146/2021 - da aggiornare norme UNI più recenti
ID 5927 | 09.08.2023 / In allegato
Decreto 2 maggio 2001
Criteri per l’individuazione e l’uso dei dispositivi di protezione individuale (DPI)
(GU n.209 del 08.09.2001 - SO n. 226)
La Legge 215/2021 di conversione del decreto legge 21 ottobre 2021, n. 146, ha modificato il comma 2-bis dell’art. 79 del D.Lgs. 81/08 aggiungendo alla fine del comma il periodo “aggiornato con le edizioni delle norme UNI più recenti” Infatti: la Legge 215/2021 di conversione del decreto legge 21 ottobre 2021, n. 146, ha modificato l’art. 79 del D.Lgs. 81/08 modifica il comma 2-bis che riporta: Art. 79 - Criteri per l'individuazione e l'uso 2. Con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sentita la Commissione consultiva permanente di cui all'articolo 6, tenendo conto della natura, dell'attività e dei fattori specifici di rischio sono indicati: a) i criteri per l'individuazione e l'uso dei DPI; b) le circostanze e le situazioni in cui, ferme restando le priorità delle misure di protezione collettiva, si rende necessario l'impiego dei DPI. 2-bis Fino alla adozione del decreto di cui al comma 2 restano ferme le disposizioni di cui al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale in data 2 maggio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 126 del 1 giugno 2001, aggiornato con le edizioni delle norme UNI più recenti. (1) (1) periodo “aggiornato con le edizioni delle norme UNI più recenti” aggiunto dalla Legge 215/2021. Il comma 2-bis introduce l’obbligo per il datore di lavoro, per quanto riguarda scelta, uso e manutenzione dei DPI, di fare riferimento anche a quanto previsto dalle norme tecniche UNI più recenti (che, comunque, indipendentemente da quanto novellato, l'applicazione delle norme è, in generale, Buona Tecnica per il rispetto di requisiti di sicurezza).
...
Nel D.M. 2 maggio 2001 all'Art. 3, è previsto aggiornamento degli allegati del decreto in relazione al progresso tecnologico.
...
Art. 3
1. Con successivi decreti del Ministero del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentita la Commissione consultiva permanente per la prevenzione degli infortuni e l'igiene del lavoro, si provvederà all'indicazione dei criteri per l'individuazione e l'uso di altre tipologie di DPI nonché all'aggiornamento degli allegati del presente decreto in relazione al progresso tecnologico.
Le norme riportate nel D.M. 2 maggio 2001 costituiscono il riferimento di buona tecnica.
Nella tabella seguente riporta le norme principali del Decreto riportate in premessa(*) e le attuali in vigore:
Norme principali nel D.M. 2 maggio 2001 |
Titolo |
Norme attuali |
Titolo |
UNI EN 458:1995 |
Protettori auricolari. Raccomandazioni per la selezione, l'uso, la cura e la manutenzione. Documento di guida. |
UNI EN 458:2016 |
Protettori dell'udito - Raccomandazioni per la selezione, l'uso, la cura e la manutenzione - Documento guida |
UNI 10720:1998 |
Guida alla scelta e all’uso degli apparecchi di protezione delle vie respiratorie. |
UNI EN 529:2006 |
Dispositivi di protezione delle vie respiratorie - Raccomandazioni per la selezione, l'uso, la cura e la manutenzione - Documento guida |
UNI EN 169:1993 |
Protezione personale degli occhi. Filtri per la saldatura e tecniche connesse. Requisiti di trasmissione e utilizzazioni raccomandate |
UNI EN ISO 16321-1:2022 |
Protezione degli occhi e del viso per uso professionale - Parte 1: Requisiti generali |
UNI EN 170:1993 |
Protezione personale degli occhi. Filtri ultravioletti. Requisiti di trasmissione e utilizzazioni raccomandate |
UNI EN ISO 16321-1:2022 |
Protezione degli occhi e del viso per uso professionale - Parte 1: Requisiti generali |
UNI EN 171:1993 |
Protezione personale degli occhi. Filtri infrarossi. Requisiti di trasmissione e utilizzazioni raccomandate |
UNI EN ISO 16321-1:2022 |
Protezione degli occhi e del viso per uso professionale - Parte 1: Requisiti generali |
UNI 9609:1990 |
Indumenti protettivi da agenti chimici solidi, liquidi e gassosi pericolosi. Raccomandazioni per la selezione, l’uso e la manutenzione. |
Ritirata senza sostituzione |
(*)
UNI EN 458 (1995) DPI per la protezione dell'udito
UNI 10720 (1998) concernente DPI per la protezione delle vie respiratorie;
UNI EN 169 (1993), UNI EN 170 (1993), UNI EN 171 (1993) concernenti DPI per la protezione degli occhi;
UNI 9609 (1990) concernente DPI relativi ad indumenti protettivi da agenti chimici
______
Articolo 1
1. Sono approvati i criteri per l'individuazione e l'uso di DPI relativi:
a) alla protezione dell'udito, come riportati nell'allegato 1 del presente decreto;
b) alla protezione delle vie respiratorie, come riportati nell'allegato 2 del presente decreto;
c) alla protezione degli occhi:
i) filtri per saldatura e tecniche connesse,
ii) filtri per radiazioni ultraviolette,
iii) filtri per radiazioni infrarosse, come riportati nell'allegato 3 del presente decreto;
d) a indumenti protettivi da agenti chimici, come riportati nell'allegato 4 del presente decreto.
Articolo 2
1. I criteri per l'individuazione e l'uso di DPI, diversi da quelli approvati al precedente articolo 1, devono garantire un livello di sicurezza equivalente.
Articolo 3
1. Con successivi decreti del Ministero del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentita la Commissione consultiva permanente per la prevenzione degli infortuni e l'igiene del lavoro, si provvederà all'indicazione dei criteri per l'individuazione e l'uso di altre tipologie di DPI nonché all'aggiornamento degli allegati del presente decreto in relazione al progresso tecnologico.
________
ALLEGATO 1
0. Introduzione
1. Scopo e campo di applicazione
2. Riferimenti normativi
3. Definizioni
4. Classificazione
5. Selezione
6. Uso
7. Cura e manutenzione
Figure
Appendice A - Metodi di valutazione dell’attenuazione sonora di un protettore auricolare relativa ad un livello di pressione acustica continua equivalente ponderata A
Appendice B - Metodi di valutazione dell’attenuazione sonora di un protettore auricolare rispetto al livello di pressione acustica di picco
Appendice C - (Informativa)
ALLEGATO 2
0. Introduzione
1. Scopo e campo di applicazione
2. Riferimenti normativi
3. Definizioni
4. Misure generali per il contenimento degli inquinanti ambientali e l'utilizzo degli APVR
5. Criteri di scelta
5.1 - Valutazioni generali
5.2 - Protezione offerta dai diversi apparecchi
6. Descrizione degli apparecchi e limitazioni di impiego
6.1 - Respiratori a filtro
6.2 - Respiratori isolanti
7. Uso
7.1 - Generalita'
7.2 - Durata di impiego
7.3 - Adattamento del facciale ed accettabilita' dell'apparecchio da parte di chi lo indossa
7.4 - Informazione, formazione e addestramento in materia di protezione delle vie respiratorie
8. Documentazione, immagazzinamento e manutenzione degli APVR
8.1 - Generalita'
8.2 - Mantenimento della documentazione
8.3 - Immagazzinamento
8.4 - Manutenzione
8.5 - Riempimento delle bombole di aria compressa
8.6 - Riempimento delle bombole di ossigeno
8.7 - Controlli da parte del responsabile degli APVR
8.8 - Controlli specialistici
9. Frequenza della manutenzione e dei controlli
10. Indicazioni operative per la scelta degli APVR 90
10.1 - Premessa
10.2 - Scelta dell'APVR
Appendice A - Elenco delle norme europee sugli APVR (Informativa)
ALLEGATO 3 (*)
i) UNI EN 169 (1993) - Filtri per la saldatura e tecniche connesse. Requisiti di trasmissione e utilizzazioni raccomandate
0. Guida per la selezione e l'uso
1. Generalita'
1.1 - Numeri di graduazione da utilizzare per la saldatura e saldo-brasatura a gas
1.2 - Numeri di graduazione da utilizzare in ossitaglio
1.3 - Numeri di graduazione da utilizzare per il taglio al plasma a getto
1.4 - Numeri di graduazione da utilizzare per la saldatura o per il taglio al plasma ad arco elettrico
1.5 - Numeri di graduazione dei filtri da utilizzare per gli aiuto saldatori
2. Osservazioni
ii) UNI EN 170 (1993) - Filtri ultravioletti. Requisiti di trasmissione e utilizzazioni raccomandate
0. Guida per la selezione e l'uso
iii) UNI EN 171 (1993) - Filtri infrarossi. Requisiti di trasmissione e utilizzazioni raccomandate
0. Guida per la selezione e l'uso
ALLEGATO 4 (*)
1. Scopo e campo di applicazione
2. Definizioni
3. Effetto di agenti chimici sul corpo
4. Accertamento di rischio
5. Indumenti protettivi
6. Selezione
7. Altri pericoli
8. Uso e manutenzione
Appendice
(*) I richiami di norme tecniche effettuati nel testo costituiscono soltanto un riferimento bibliografico atto ad indicare la fonte di quanto affermato: per la comprensione del testo stesso non è generalmente necessaria la loro consultazione; ove ciò risultasse invece necessario, viene riportato in nota il punto o i punti specifici della norma richiamata.
Vademecum DPI Protettori dell’udito
Vademecum illustrato DPI
UNI 11719:2018
Vademecum illustrato | Scelta APVR
Regolamento (UE) 475/2016
D.Lgs. 81/2008
Decreto Legislativo n. 475 del 4 dicembre 1992
Norme armonizzate Regolamento (UE) 2016/425 DPI
Regolamento DPI | Regolamento (UE) 2016/425
www.tussl.it
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Strategia nazionale prevenzione annegamenti e incidenti in acque di balneazione: primo rapporto
Strategia nazionale prevenzione annegamenti e incidenti in acque di balneazione: primo rapporto 2023
ID 20171 | 14.08.2023 / In allegato
Rapporto ISTISAN 23/15 - Osservatorio per lo sviluppo di una strategia nazionale di prevenzione degli annegamenti e incidenti in acque di balneazione: primo rapporto
Questo è il primo rapporto dell’Osservatorio per lo sviluppo di una strategia nazionale di prevenzione degli annegamenti e incidenti in acque di balneazione istituito dal Ministero della Salute con il coordinamento dell’Istituto Superiore di Sanità.
Contiene l’analisi delle principali criticità della problematica (spiagge libere, pericoli intrinseci delle spiagge, carenze normative) e formula proposte per la mitigazione del rischio fornite da esperti del settore, membri dell’Osservatorio. Il rapporto è incentrato sugli annegamenti lungo i litorali marittimi, ma riporta anche una prima analisi di questi incidenti nelle acque interne.
Esamina il ruolo del servizio di sorveglianza e salvataggio nelle spiagge italiane e descrive la fisiopatologia dell’annegamento.
...
Fonte: ISTISAN
Direttiva 77/187/CEE
Direttiva 77/187/CEE
Direttiva 77/187/CEE del Consiglio, del 14 febbraio 1977, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri relative al mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimenti di imprese, di stabilimenti o di parti di stabilimenti
(GU L 61 del 5.3.1977)
Abrogata da: Direttiva 2001/23/CE
Art. 47 della Legge 29 dicembre 1990 n. 428
Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee. (Legge comunitaria per il 1990). (GU n.10 del 12.01.1991 - SO n. 2)
Decreto Legislativo 13 ottobre 2005 n. 217
Decreto Legislativo 13 ottobre 2005 n. 217 / Ordinamento Corpo nazionale VVF - Consolidato 08.2023
Ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco a norma dell'articolo 2 della legge 30 settembre 2004, n. 252.
(GU n.249 del 25.10.2005 - S.O. n. 170)
Entrata in vigore del decreto: 9-11-2005
_______
In allegato Testo consolidato riservato Abbonati.
Modifiche:
DECRETO 8 maggio 2006, n. 222 (in G.U. 28/06/2006, n.148)
DECRETO LEGISLATIVO 27 ottobre 2009, n. 150 (in SO n.197, relativo alla G.U. 31/10/2009, n.254)
DECRETO-LEGGE 13 maggio 2011, n. 70 (in G.U. 13/05/2011, n.110) , convertito con modificazioni dalla L. 12 luglio 2011, n. 106 (in G.U. 12/07/2011, n. 160)
LEGGE 12 novembre 2011, n. 183 (in SO n.234, relativo alla G.U. 14/11/2011, n.265)
DECRETO-LEGGE 20 giugno 2012, n. 79 (in G.U. 20/06/2012, n.142) convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 131 (in G.U. 09/08/2012, n. 185)
DECRETO-LEGGE 24 giugno 2014, n. 90 (in G.U. 24/06/2014, n.144), convertito con modificazioni dalla L. 11 agosto 2014, n. 114 (in S.O. n. 70, relativo alla G.U. 18/8/2014, n. 190)
DECRETO-LEGGE 31 dicembre 2014, n. 192 (in G.U. 31/12/2014, n.302), convertito con modificazioni dalla L. 27 febbraio 2015, n. 11 (in G.U. 28/02/2015, n. 49)
DECRETO 30 aprile 2015, n. 103 (in G.U. 10/07/2015, n.158)
DECRETO-LEGGE 24 giugno 2016, n. 113 (in G.U. 24/06/2016, n.146), convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2016, n. 160 (in G.U. 20/08/2016, n. 194)
DECRETO LEGISLATIVO 29 maggio 2017, n. 97 (in G.U. 23/06/2017, n.144)
LEGGE 27 dicembre 2017, n. 205 (in SO n.62, relativo alla G.U. 29/12/2017, n.302) - Testo consolidato 2018
DECRETO LEGISLATIVO 6 ottobre 2018, n. 127 (in SO n.52, relativo alla G.U. 06/11/2018, n.258)
LEGGE 30 dicembre 2018, n. 145 (in SO n.62, relativo alla G.U. 31/12/2018, n.302)
DECRETO-LEGGE 14 giugno 2019, n. 53 (in G.U. 14/06/2019, n.138) convertito con modificazioni dalla L. 8 agosto 2019, n. 77 (in G.U. 9/08/2019, n. 186)
LEGGE 8 agosto 2019, n. 77 (in G.U. 09/08/2019, n.186)
DECRETO-LEGGE 21 settembre 2019, n. 104 (in G.U. 21/09/2019, n.222) convertito con modificazioni dalla L. 18 novembre 2019, n. 132 (in G.U. 20/11/2019, n. 272)
LEGGE 18 novembre 2019, n. 132 (in G.U. 20/11/2019, n.272)
LEGGE 27 dicembre 2019, n. 160 (in SO n.45, relativo alla G.U. 30/12/2019, n.304)
DECRETO-LEGGE 19 maggio 2020, n. 34 (in SO n.21, relativo alla G.U. 19/05/2020, n.128) convertito con modificazioni dalla L. 17 luglio 2020, n. 77 (in S.O. n. 25, relativo alla G.U. 18/07/2020, n. 180)
DECRETO-LEGGE 16 luglio 2020, n. 76 (in SO n.24, relativo alla G.U. 16/07/2020, n.178) convertito con modificazioni dalla L. 11 settembre 2020, n. 120 (in S.O. n. 33, relativo alla G.U. 14/09/2020, n. 228)
LEGGE 17 luglio 2020, n. 77 (in SO n.25, relativo alla G.U. 18/07/2020, n.180).
LEGGE 11 settembre 2020, n. 120 (in SO n.33, relativo alla G.U. 14/09/2020, n.228)
LEGGE 30 dicembre 2020, n. 178 (in SO n.46, relativo alla G.U. 30/12/2020, n.322)
DECRETO-LEGGE 8 settembre 2021, n. 120 (in G.U. 09/09/2021, n.216) convertito con modificazioni dalla L. 8 novembre 2021, n. 155 (in G.U. 08/11/2021, n. 266)
LEGGE 8 novembre 2021, n. 155 (in G.U. 08/11/2021, n.266)
DECRETO-LEGGE 21 marzo 2022, n. 21 (in G.U. 21/03/2022, n.67)
DECRETO-LEGGE 30 aprile 2022, n. 36 (in G.U. 30/04/2022, n.100) convertito con modificazioni dalla L. 29 giugno 2022, n. 79 (in G.U. 29/06/2022, n. 150)
LEGGE 29 giugno 2022, n. 79 (in G.U. 29/06/2022, n.150)
DECRETO-LEGGE 9 agosto 2022, n. 115 (in G.U. 09/08/2022, n.185) convertito con modificazioni dalla L. 21 settembre 2022, n. 142 (in G.U. 21/09/2022, n. 221)
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 giugno 2022, n. 120 (in SO n.33, relativo alla G.U. 17/08/2022, n.191)
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 giugno 2022, n. 121 (in SO n.33, relativo alla G.U. 17/08/2022, n.191)
LEGGE 21 settembre 2022, n. 142 (in G.U. 21/09/2022, n.221)
DECRETO-LEGGE 24 febbraio 2023, n. 13 (in G.U. 24/02/2023, n.47)
DECRETO-LEGGE 22 aprile 2023, n. 44 (in G.U. 22/04/2023, n.95)
DECRETO-LEGGE 13 giugno 2023, n. 69 (in G.U. 13/06/2023, n.136)
DECRETO-LEGGE 22 giugno 2023, n. 75 (in G.U. 22/06/2023, n.144) - Testo consolidato 08.2023