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Decreto 231: le nuove linee guida MOGC Confindustria

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Decreto 231: le nuove linee guida di confindustria per la costruzione dei modelli organizzativi

Vedi Linee guida MOGC Confindustria 2021

All'esito di un ampio e approfondito lavoro di riesame, Confindustria ha completato i lavori di aggiornamento delle Linee Guida per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001.

La nuova versione adegua il precedente testo del 2008 alle novità legislative, giurisprudenziali e della prassi applicativa nel frattempo intervenute, mantenendo la distinzione tra le due Parti, generale e speciale.

In particolare, le principali modifiche e integrazioni della Parte generale riguardano: il nuovo capitolo sui lineamenti della responsabilità da reato e la tabella di sintesi dei reati presupposto; il sistema disciplinare e i meccanismi sanzionatori; l’organismo di vigilanza, con particolare riferimento alla sua composizione; il fenomeno dei gruppi di imprese.

La Parte speciale, dedicata all'approfondimento dei reati presupposto attraverso appositi case study, è stata oggetto di una consistente rivisitazione, volta non soltanto a trattare le nuove fattispecie di reato presupposto, ma anche a introdurre un metodo di analisi schematico e di più facile fruibilità per gli operatori interessati.

Come previsto dallo stesso D. Lgs. n. 231/2001 (art. 6, co. 3), il documento è stato sottoposto al vaglio del Ministero della Giustizia che lo scorso 21 luglio ne ha comunicato l’approvazione definitiva.

Confindustria 2014

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Cassazione Penale, Ord. Sez. 7, ud. 25 settembre 2015 (dep. maggio 2016), n. 21808

ID 2655 | | Visite: 3243 | Cassazione Sicurezza lavoro

Cassazione Penale, Ord. Sez. 7, ud. 25 settembre 2015 (dep. maggio 2016), n. 21808 - Attrezzature di lavoro non conformi. Tardivo pagamento della sanzione amministrativa

1. Il sig. M.I. ricorre per l'annullamento della sentenza del 12/05/2014 del Tribunale di Benevento che l'ha condannato alla pena di tremila euro di ammenda per il reato p. e p. dagli artt. 71 e 87, comma 2, lett. c), d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, per aver omesso di mettere a disposizione dei lavoratori dipendenti attrezzature di lavoro conformi ai requisiti prescritti dall'art. 70, d.lgs. n. 81 del 2008, idonee ai fini della salute e sicurezza e adeguate al lavoro da svolgere (in particolare i torni catalogati T07-T08-T09 non erano dotati di protezione fissa o mobile del pezzo in lavorazione e non erano dotati di protezione dell'organo mobile di lavorazione); fatto contestato come commesso in Calvi il 20/07/2009.

1.1. Con il primo motivo eccepisce la nullità della sentenza per violazione degli artt. 192 e 546, lett. e), cod. proc. pen., non essendo possibile individuare, alla luce - testualmente - "dell'incarto processuale", il criterio adottato nella valutazione della prova.

1.2. Con il secondo eccepisce che il pagamento della sanzione amministrativa è comunque avvenuto, anche se tardivamente.

1.3. Con il terzo motivo eccepisce la manifesta mancanza di motivazione, perché il Tribunale non ha indicato le ragioni di fatto e di diritto che lo hanno indotto ad affermare la sua responsabilità, sotto ogni profilo.

1.4. Con il quarto motivo eccepisce l'incongruità della pena, eccessiva e sproporzionata, avuto riguardo all'aumento per la continuazione la cui determinazione è priva di qualsiasi giustificazione.

2. Il ricorso è inammissibile perché generico e manifestamente infondato.

Esercizi di vendita artifici pirotecnici declassificati "libera vendita"

ID 2629 | | Visite: 10266 | Prevenzione Incendi

Esercizi di vendita di artifici pirotecnici declassificati "libera vendita"

Ministero dell'interno-dip. VVF, Circolare n. 6251 del 18 maggio 2016
DPR 151/11 Allegato I Att. n. 18: Esercizi di vendita di artifici pirotecnici declassificati in "libera vendita" con quantitativi complessivi in vendita e/o deposito superiori a 500 kg.

Alle Direzioni Regionali dei Vigili del Fuoco 
Ai Comandi provinciali dei Vigili del Fuoco

Oggetto
D.P.R. 151/11. Allegato I - Att. n. 18: Esercizi di vendita di artifici pirotecnici declassificati in "libera vendila" con quantitativi complessivi in vendita e/o deposito superiori a 500 kg. comprensivi degli imballaggi.

Giungono a questo Dipartimento richieste di chiarimento in merito agli Esercizi di vendita di artifici pirotecnici declassificati in "libera vendita" con quantitativi complessivi in vendita e/o deposito superiori a 500 kg. comprensivi degli imballaggi riportati al secondo capoverso dell’attività n. 18 dell’Allegato I al D.P.R. 151/11. 

Al riguardo si evidenzia che, a seguito di aggiornamenti normativi derivanti dal recepimento di direttive comunitarie (cfr. D.Lgs. 58/2010, emanato in attuazione alla direttiva 2007/23/CE, D.Lgs. 123/15, emanato in attuazione alla direttiva 2013/29/UE) che hanno comportato modifiche anche al testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (cfr. D.M. 9 agosto 2011, D.M. 26 novembre 2012 e D.M. 4 giugno 2014), non è più possibile lare riferimento ad artifici pirotecnici declassificati in quanto tutti i prodotti esplodenti sono ora classificati.

Tutto ciò premesso - nel richiamare anche quanto rappresentalo in merito dall’Ufficio per gli Affari della Polizia Amministrativa c Sociale del Dipartimento della Pubblica Sicurezza con circolare prot.n. 557/PAS/U/017791/XV.H.8 del 9 dicembre 2015, trasmessa dalla Direzione Centrale per la Prevenzione e la Sicurezza Tecnica con nota DCPREV prot. n. 15373 del 23 dicembre 2015 - si ritiene, per quanto di competenza, che gli articoli pirotecnici in “libera vendita”, di cui all'attività specificata al punto 18 cat. B in argomento, possano attualmente corrispondere alle tipologie indicate dallo stesso D.M. 4 giugno 2014, emanato anche in considerazione del principio di proporzionalità degli adempimenti amministrativi.

IL CAPO DEL CORPO NAZIONALE
DEI VIGILI DEL FUOCO
(GIOMI)

ISO 45001:2016: il draft scaricabile

ID 2165 | | Visite: 48056 | Documenti Sicurezza Enti

ISO 45001:2016: il draft scaricabile

Preparazione alla nuova norma internazionale ISO sui Sistemi di Gestione Salute e Sicurezza sul Lavoro

Il British Standard BS OHSAS 18001:2007, insieme con la guida di riferimento OHSAS 18002, fino ad ora ha fornito le basi per lo sviluppo e il rispetto del sistema di gestione per la salute e la sicurezza sul lavoro riconosicuto a livello internazionale.

OHSAS 18001 è strutturata analogamente agli altri standard internazionali più utilizzati per sistemi di gestione – come ad esempio per la qualità (ISO 9001) e l'ambiente (ISO 14001).

Cambiamenti ed effetti nel 2017 

A seguito della pubblicazione della ISO 45001, è previsto che il British Standard BS OHSAS 18001 del 2007 venga ritirato dal “British Standards Institution” (BSI).

La pubblicazione della ISO 45001 è pianificata nel 2017.

Affinché la ISO 45001 possa essere utilizzata come un criterio per la certificazione, i possessori dello standard devono chiarire quanto segue:

- Coordinamento del ritiro previsto della BS OHSAS 18001 dopo la pubblicazione della nuova ISO 45001
- Prerequisiti per il passaggio di una certificazione in vigore alla nuova ISO 45001: devono essere chiari il tempo necessario e il periodo di transizione.

L'obiettivo è quello di garantire la certificazione senza interruzione di continuità per le organizzazioni che già possiedono certificati OHSAS 18001.

La procedura dovrà essere coordinata e definita tra l'International Standards Organisation (ISO), il British Standards Institution (BSI) e l'International Accreditation Forum (IAF), e dagkli organismi di accreditamento nazionali.

Le aziende che sono certificate BS OHSAS 18001:2007 dovranno cambiare i propri sistemi di gestione per la salute e la sicurezza sul lavoro quando lo IAF confermerà la nuova ISO 45001:2016 come nuovo criterio di certificazione.

Per le aziende già certificate OHSAS 18001, sorgono le seguenti domande:

- Quali cambiamenti si devono attendere nella nuova ISO 45001?
- Che cosa deve essere esaminato durante la transizione alla ISO 45001?

Struttura della ISO 45001:2017


La ISO 45001 avrà la cosiddetta “Struttura di Alto Livello”:

- identica struttura per tutti i sistemi di gestione
- stesso utilizzo di testi e terminologia
- standard più facili da capire
- applicazione più efficiente di sistemi di gestione integrati

I dieci principali paragrafi della ISO 45001:2016

1. Scope
2. Normative references
3. Terms and definitions
4. Context of the organization
5. Leadership
6. Planning
7. Support
8. Operations
9. Performance evaluation
10. Improvement

Cambiamenti di contenuto

Il Draft della nuova ISO 45001 anticipa il possibile contenuto dello standard.

Anche se potrebbero esserci ulteriori cambiamenti prima della pubblicazione della versione finale, il documento di lavoro (attualmente il Draft del 17 Febbraio 2015) offre indicazioni dei cambiamenti che ci saranno per le organizzazioni.

È già chiaro che la nuova ISO 45001, come l'esistente BS OHSAS 18001:2007, continuerà ad essere basata sul modello “Plan-Do-Check-Act”.

Partendo da nuove regole ISO per lo sviluppo degli standard internazionali per sistemi di gestione, un maggior risalto è assegnato al contesto dell'organizzazione.

Il secondo cambiamento atteso riguarda il maggiore ruolo assegnato al top management. La salute e la sicurezza sul lavoro diventeranno aspetti centrali dell'intero sistema di gestione e ciò richiederà un consistente impegno da parte del top management.

Un altro nuovo aspetto sarà che l'organizzazione deve identificare e descrivere chiaramente le opportunità di miglioramento della salute e della sicurezza sul lavoro in un processo a sé stante.
L'integrazione del sistema di gestione OH&S con il sistema di gestione generale ISO viene semplificata dal fatto che la nuova ISO 45001 avrà la stessa struttura degli standard ISO 9001:2015 e ISO 14001:2015.

Fonte: TUV Nord

Update news

Tabella di corrispondenza ISO 45001 e OHSAS 18001

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Allegato riservato ISO DIS 45001 2016 Index.docx
ISO/DIS 45001:2016
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Prodotti omologati antincendio: elenco 31 Dicembre 2015

ID 2622 | | Visite: 16355 | Prevenzione Incendi

Prodotti omologati antincendio: l'elenco al 31 Dicembre 2015

Nella Lettera Circolare del 4 aprile 2016 n.4031 MIT, allegata, è riportato l'elenco dei materiali e prodotti classificati ai fini della reazione al fuoco, delle porte resistenti al fuoco, degli estintori di incendio portatili e carrellati, con atto di omologazione in corso di validità al 31 dicembre 2015.

L'allegato I riporta l'elenco dei materiali e dei prodotti classificati ai fini della reazione al fuoco ai sensi e per gli effetti del D.M. 26 giugno 1984 "Classificazione di reazione al fuoco ed omologazione dei materiali ai fini della prevenzione incendi" (G.U. 25 agosto 1984, n. 234 S.O.).

L'allegato II riporta l'elenco delle porte resistenti al fuoco omologate ai sensi e per gli effetti dei: 

D.M. 27 gennaio 1999 "Resistenza al fuoco di porte ed altri elementi di chiusura" (G. U. 24 febbraio 1999 n. 45 S.O.);
D.M. 20 aprile 2001 "Utilizzazione di porte resistenti al fuoco di grandi dimensioni" (G. U. del 4 maggio 2001 n. 102 S.O.);
D.M. 21 Giugno 2004 "Norme tecniche e procedurali per la classificazione di resistenza al fuoco ed omologazione di parte ed altri elementi di chiusura" (G.U. del 5 luglio 2004 n.155S.O.).

L'allegato III riporta, invece, l'elenco degli estintori carrellati di incendio omologati ai sensi e per gli effetti del D.M. 6 marzo 1992 "Norme tecniche e procedurali per la classificazione della capacità estinguente e per l'omologazione degli estintori carrellati di incendio" (G. U. del 19 marzo 1992, n. 66 S.O.).

L'allegato IV riporta infine, l'elenco degli estintori portatili di incendio omologati ai sensi e per gli effetti del D.M. 7 gennaio 2005 "Norme tecniche e procedurali per la classificazione ed omologazione di estintori portatili di incendio" (GU del 4 febbraio 2005, n.28).

Circolare Ministeriale n.4031 del 04/04/2016 
Elenco dei materiali e prodotti classificati ai fini della reazione al fuoco, delle porte resistenti al fuoco, degli estintori di incendio portatili e carrellati con atto di omologazione in corso di validità al 31 dicembre 2015.

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Domande e risposte sulla sicurezza nei luoghi di lavoro

ID 2611 | | Visite: 45831 | Documenti Sicurezza ASL



Domande e risposte sulla sicurezza nei luoghi di lavoro

I quesiti e le risposte sulla sicurezza nei luoghi di lavoro elaborati negli anni 2014/2015/2016 Regione Piemonte

La pubblicazione “Domande e risposte sulla sicurezza nei luoghi di lavoro”, è costituita da una selezione dei quesiti più rilevanti pervenuti al servizio SPreSAL regione Piemonte e sono ordinati in base ad argomenti omogenei, viene inserita annualmente nella sezione dedicata alla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro del sito web della Regione Piemonte.

Le risposte ai quesiti, che possono essere immediate o differite nel tempo in base alla loro complessità e alla necessità di consultazione della normativa, sono formulate da un Gruppo
di lavoro, coordinato dal Settore Prevenzione e veterinaria della Regione Piemonte e composto da operatori degli SPreSAL delle ASL Torino 1, Torino 3, Torino 5, Alessandria, Cuneo 1 e Novara. Le richieste più complesse sono, di norma, discusse e concordate in riunioni del gruppo di lavoro, che si tengono una volta al mese, salvo la necessità di consultare figure professionali specifiche.

Nel presente lavoro sono stati inseriti alcuni quesiti pervenuti al servizio regionale INFO.SICURI nel 2013/2014/2015, che sono stati selezionati in base ai seguenti criteri:

- utilità del quesito per una utenza più ampia,
- eliminazione dei quesiti troppo specifici e riferiti a casi singoli di natura non generale e risposte contenenti indicazioni utili per i servizi di vigilanza.

I quesiti selezionati sono stati suddivisi in base ai seguenti argomenti:

- Gestione generale della sicurezza,
- Luoghi di lavoro,
- Formazione,
- Sorveglianza sanitaria,
- Attrezzature di lavoro,
- Emergenze,
- Cantieri,
- Agenti fisici,
- Sostanze pericolose.

Regione Piemonte

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Allegato riservato Quesiti Sicurezza lavoro 81 2008 Ed. 2016.pdf
Regione Piemonte - Ed. 2016
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Allegato riservato Quesiti Sicurezza lavoro 81 2008 Ed. 2015.pdf
Regione Piemonte - Ed. 2015
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Regione Piemonte - Ed. 2014
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Cassazione Penale, Sez. 4, ud. 20 aprile 2016 (dep. maggio 2016), n. 19171

ID 2584 | | Visite: 4003 | Cassazione Sicurezza lavoro

Cassazione Penale, Sez. 4, ud. 20 aprile 2016 (dep. maggio 2016), n. 19171 - Infortunio mortale e colpa cosciente: consapevole alterazione del sistema di sicurezza della macchina. Responsabilità del direttore di stabilimento e del caporeparto

1. Con sentenza n. 433/14 del 26/03/2014, la Corte di Appello di Trieste confermava la sentenza del Tribunale di Pordenone del 18 ottobre 2012, appellata da P.D. e C.L., con la quale gli imputati erano stati condannati, concesse a entrambi le attenuanti generiche equivalenti alla contestata aggravante, alla pena di anni uno di reclusione ciascuno in relazione al reato di cui agli arti. 113, 589, comma 2, c.p..

2. Avverso tale sentenza, propongono ricorso per cassazione P.D. e C.L., a mezzo del proprio difensore, lamentando entrambi (in sintesi giusta il disposto di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. c.p.p.):

I) inosservanza e/o erronea applicazione della legge penale e delle norme processuali - manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione - mancanza della motivazione - ex art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e) c.p.p.. Contestano la motivazione in ordine alla mancata la concessione delle attenuanti generiche prevalenti sulla contestata aggravante e la valutazione della gravità del reato ex art. 133 c.p., con conseguente impossibilità di declaratoria di estinzione del reato medesimo, per prescrizione;
II) travisamento del fatto - Contradittoria ed illogica motivazione - errata applicazione di norme sostanziali e processuali della legge penale - ex art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e) c.p.p.. Contestano la motivazione in ordine all'affermazione che il macchinario fosse pericoloso perché era stato permesso l'accesso, alterando il meccanismo di inibizione alla porta del box ove era contenuto, previsto dal manuale d'uso mentre non è stata mai accertata la dinamica dell'infortunio.

Direttiva 2003/88/CE

ID 2577 | | Visite: 6915 | Legislazione Sicurezza UE

Direttiva 2003/88/CE

Direttiva 2003/88/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro

(GU L 299 del 18.11.2003)

Articolo 27 Abrogazione (direttiva 93/104/CE)

1. La direttiva 93/104/CE (come modificata dalla direttiva di cui all'allegato I, parte A) è abrogata, fatti salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di recepimento di cui all'allegato I, parte B.

2. I riferimenti alla direttiva abrogata si intendono fatti alla presente direttiva e si leggono secondo la tavola di concordanza di cui all'allegato II.

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Cancer risks in the workplace: better regulation, stronger protection

ID 2566 | | Visite: 4481 | Documenti Sicurezza Enti

Cancer risks in the workplace: better regulation, stronger protection

In the context of the announced revision of the directive on carcinogenic substances, this publication reviews the limitations of the existing legislation and outlines the priorities for its reform.

It considers the key aspects of this issue:

  • the setting of threshold limit values for workplace exposure
  • the risks these substances pose to reproduction
  • the relation between the employment legislation on protection for workers and the dictates of the market

This publication puts forward a comprehensive approach which presents an alternative as part of the agenda for ‘better regulation’.

ETUI 2016

 

 

Prevenzione Incendi: istituto della Deroga

ID 2559 | | Visite: 8652 | Prevenzione Incendi

Deroghe di prevenzione incendi: chiarimenti dal Dipartimento VV.F.

Circolare prot. n. 3277 del 16 mar 2016 - Chiarimenti sulle procedure di deroga

L'istituto della deroga alle norme di prevenzione incendi scaturisce dalla necessità di temperare la rigidità delle norme prescrittive, spiega il Dipartimento VVF e condizione necessaria per presentare istanza di deroga è, pertanto, l'esistenza di una regola tecnica di prevenzione incendi emanata dal Ministro dell'Interno, non potendosi attivare tale istituto in presenza di linee guida, guide tecniche o linee di indirizzo.

Il Codice di Prevenzione Incendi (DM 3 agosto 2015) riguarda le attività di cui all'allegato I del decreto del DPR n.151/2011 individuate con i numeri: 9; 14; da 27 a 40; da 42 a 47; da 50 a 54; 56; 57; 63; 64;70; 75, limitatamente ai depositi di mezzi rotabili e ai locali adibiti al ricovero di natanti e aeromobili.

Per tali attività in precedenza non normate, cioè prive di una specifica regola tecnica di prevenzione incendi, l'emanazione del D.M. 3 agosto 2015 ha reso possibile l'attivazione del procedimento di deroga.

Ferma restando la libertà del professionista di individuare le misure tecniche che ritiene di adottare a compensazione del rischio derivante dall'impossibilità di ottemperare ad alcune disposizioni, il Dipartimento fissa le seguenti indicazioni per l'utilizzo della deroga:

- Per le attività rientranti nel campo di applicazione del D.M. 03/08/2015: il ricorso all'istituto della deroga è codificato al capitolo G.2.5.4.3 dell'allegato 1;
- Per le attività regolamentate da specifica regola tecnica non rientrante nel campo di applicazione del D.M. 03/08/2015: l'adozione delle singole misure previste nel D.M. 03/08/2015 non assicura automaticamente l'accoglimento dell'istanza di deroga in quanto le norme tecniche ivi riportate fanno parte di strategie organiche ai fini della sicurezza antincendio, che è assicurata solo con una applicazione integrale delle stesse;
- per le attività non regolamentate da specifiche regole tecniche di prevenzione incendi: non è consentito il ricorso all'istituto della deroga;
- per le attività regolamentate da specifica regola tecnica e rientranti anche nel campo di applicazione del D.M. 03/08/2015 ( ad es. scuole, che hanno Regola tecnica nel D.M. 26/08/1992, per la quale è in corso di emanazione una specifica Regola Tecnica Verticale):
i VVF riportano un caso specifico.

Quello del titolare dell'attività scolastica che nel progetto di adeguamento o di nuova realizzazione, voglia utilizzare le norme contenute nel D.M. 26/08/1992 e per alcune di tali misure, e voglia far ricorso all'istituto della deroga utilizzando singoli capitoli dell'allegato 1 al D.M. 03/08/2015.

A questi, secondo il Dipartimento VVF, non è assicurato l'automatico accoglimento dell'istanza in quanto le norme tecniche ivi riportate fanno parte di strategie organiche ai fini della sicurezza antincendio che sono assicurate solo con una applicazione integrale delle stesse.
 
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Allegato riservato Circolare 3272 del 16 Marzo 2016.pdf
Istituto della
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Linee guida rischi Fibre Artificiali Vetrose (FAV)

ID 1510 | | Visite: 18282 | Decreti Sicurezza lavoro

Linee guida rischi Fibre Artificiali Vetrose (FAV)

ID 1510 | 01.05.2016 / In allegato

Conferenza Stato-Regioni del 25.03.2015
Intesa sulle Linee guida per l’applicazione della normativa inerente i rischi di esposizioni e le misure di prevenzione per la tutela della salute alle fibre artificiali vetrose (FAV). (SALUTE) Intesa, ai sensi dell’articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131.  

Le Fibre Artificiali Vetrose (FAV)" sono un ampio sottogruppo di fibre inorganiche che, con la messa al bando dell'amianto, hanno assunto, per le loro caratteristiche di isolamento termico e acustico, una rilevantissima importanza commerciale, con un largo impiego in svariati settori produttivi, in particolare nei settori dell'edilizia, del tessile e dei prodotti plastici.

Le caratteristiche di isolamento delle FAV risultano particolarmente utili per assicurare importanti risparmi energetici, che possono raggiungere ed anche superare il 70% nel settore dell'edilizia, settore in cui si verifica il maggior consumo di energia per riscaldare o per climatizzare gli ambienti (pari a circa il 40% del consumo totale di energia), superiore a quello stimato nell'ambito dei trasporti o industriale.

L'alto livello di diffusione e utilizzo delle FAV impone, a tutela della salute della popolazione e dei lavoratori, ogni approfondimento utile sulle conoscenze scientifiche più aggiornate relative ai rischi legati alla esposizione a fibre artificiali vetrose, per individuare le necessarie misure di prevenzione da adottare e le corrette modalità di impiego, uso e manutenzione da rispettare.

Repertorio Atti n.: 59/CSR del 25/03/2015

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CSR del 25/03/2015
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Centro protesi Inail: immagini dal passato

ID 2545 | | Visite: 4197 | Guide Sicurezza lavoro INAIL

Centro protesi Inail: immagini dal passato

Il volume realizzato per il cinquantesimo anniversario della fondazione del Centro Protesi Inail di Vigorso di Budrio.

Nel 2011 ricorre il cinquantesimo anniversario della fondazione del Centro Protesi Inail, inaugurato nel 1961, col nome di Officina Ortopedica Inail.

In precedenza, l'edificio storico aveva ospitato il primo Sanatorio antitubercolare della provincia di Bologna. Sorto per iniziativa del medico condotto Ettore Zanardi, con i suoi 110 posti letto, il Sanatorio, fin dagli inizi del '900, offriva le migliori terapie specifiche dal pneumotorace, dalle inalazioni di essenze, all'elioterapia. Finita l'emergenza tubercolosi, nel 1943 l'Inail lo acquistò dall'Opera Pia Ricovero Ospedale di Budrio, per trasferirvi provvisoriamente il centro Traumatologico Ortopedico di Bologna, inagibile per i bombardamenti del capoluogo emiliano.

INAIL 2011

Il Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco e la sicurezza sul lavoro

ID 2537 | | Visite: 11888 | Prevenzione Incendi

Il Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco e la sicurezza sul lavoro

Il decreto legislativo n. 81/2008

Il decreto legislativo 81/2008, meglio noto come Testo Unico sulla sicurezza, è stato emanato in attuazione della legge 123/2007 con la quale il Governo è stato delegato ad adottare "uno o più decreti legislativi per il riassetto e la riforma delle vigenti disposizioni in materia di salute e sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro". Occorre evidenziare, in primo luogo, che gli ambiti di applicazione del T.U. sono tutti i luoghi di lavoro in cui sono presenti lavoratori dipendenti ovvero lavoratori ad essi assimilati (soci lavoratori di società anche di fatto, soci lavoratori di società cooperative, l'allievo degli istituti di istruzione ed universitari e il partecipante ai corsi di formazione professionale nei quali si faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici ecc., i volontari dei vigili del Fuoco e di protezione civile, ecc.).
I principali soggetti che a diverso titolo sono destinatari delle suddette norme sono:

  • datore di lavoro;
  • dirigente;
  • preposto;
  • Addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione (ASPP);
  • Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP);
  • medico competente;
  • lavoratore;
  • Rappresentate dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS).

Il citato decreto legislativo 81/2008, conferma il ruolo centrale che svolge il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco attraverso l'assolvimento di uno dei suoi compiti istituzionali: la prevenzione incendi.

Tale aspetto, peraltro presente anche nelle norme degli anni '50 (DPR 547/55 abrogato dal D.Lgs. 81/2008), viene ribadito dal titolo IV del citato T.U.laddove precisa che i titolari delle "aziende e le lavorazioni nelle quali si producono, si impiegano, si sviluppano o si detengono prodotti infiammabili, incendiabili o esplodenti e che, per dimensioni, ubicazione ed altre ragioni presentano in caso di incendio gravi pericoli per la incolumità dei lavoratori sono soggette, ai fini della prevenzione degli incendi, al controllo del Comando provinciale dei vigili del fuoco competente per territorio ad esclusione delle attività svolte dal Ministero della difesa per le quali lo stesso Ministero provvede ai controlli e all'attuazione di idonee misure a salvaguardia dell'incolumità dei lavoratori" hanno l'obbligo di richiedere al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco competente per territorio il preventivo esame sui progetti e la relativa visita di sopralluogo, rispettivamente, prima di realizzare l'attività e prima di metterla in esercizio.

Il legislatore delegato ha ritenuto così importante il suddetto aspetto prevenzionistico al punto di prevedere sanzioni penali per le eventuali violazioni.

Il Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco e la sicurezza sul lavoro

Le principali attività che impegnano il Corpo nazionale dei vigili del fuoco nel settore della sicurezza possono essere così riassunte:

1. Vigilanza:

L'art. 13 del D.Lgs. 81/2008 prevede che la vigilanza circa l'applicazione della legislazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro sia svolta, per quanto di specifica competenza, dal Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.

In concreto, tale attività è volta a verificare l'attuazione del complesso di norme, contenute nel codice penale ed in leggi speciali, che si prefiggono di:

  • prevenire l'insorgere di incendi nei luoghi di lavoro;
  • prevenire la formazione e l'innesco di miscele esplosive nei luoghi di lavoro;
  • assicurare le condizioni per un rapido e sicuro allontanamento dei lavoratori in caso di pericolo d'incendio e/o esplosione.

2. Polizia amministrativa:

Tale attività riguarda, principalmente, il settore della prevenzione incendi e si concretizza attraverso al controllo obbligatorio da parte dei Vigili del Fuoco di talune attività pericolose per le quali è previsto il Certificato di Prevenzione Incendi (CPI).

3. Formazione:

Tale attività è rivolta essenzialmente ad alcuni dei soggetti destinatari delle norme in materia di sicurezza ed igiene nei luoghi di lavoro tra cui:

  • Responsabili ed addetti al servizio di prevenzione protezione (RSPP e ASPP);
  • Preposti;
  • Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS);
  • Addetti alla lotta antincendio e gestione dell'emergenza (squadra antincendio aziendale).

4. Ulteriore attività di formazione:

È rivolta a figure particolari quali ad esempio gli addetti alla sicurezza in impianti sportivi, i rivenditori di bombole di GPL, gli addetti alle squadre antincendio aziendali all'interno degli stabilimenti a rischio di incidente rilevante, etc..

5. Polizia giudiziaria:

Il personale operativo dei Vigili del Fuoco, nell'ambito delle proprie competenze, svolge le funzioni di polizia giudiziaria in forza dell'art. 8 della legge 1570/41. Tali compiti e funzioni sono stati ribaditi dall'art.16 della legge 13 maggio 1961, n. 469 ed infine confermati dal decreto legislativo 139/2006 recante norme sul "riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco" (art. 6, comma 2).

6. Assistenza alle imprese:

È un'assoluta novità introdotta dall'art. 46 del T.U. dove si prevede, tra le altre cose, la creazione di appositi nuclei specialistici presso le Direzioni Regionali dei Vigili del Fuoco al fine di favorire il miglioramento dei livelli di sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro, le cui modalità attuative sono in corso di definizione.

Manuali per la sicurezza nelle centrali di betonaggio

ID 2502 | | Visite: 6796 | Guide Sicurezza lavoro INAIL

Manuali per la sicurezza nelle centrali di betonaggio

Sono quattro le pubblicazioni dalla collaborazione tra Inail e Atecap (Associazione tecnico-economica del calcestruzzo preconfezionato).

I Manuali - in cui sono indicati i rischi prevalenti, le misure di prevenzione e protezione, generali e specifiche, poste in capo al Datore di lavoro e i comportamenti corretti del lavoratore - sono rivolti alle imprese del Settore che vogliono intraprendere un percorso di miglioramento della conoscenza e delle competenze dei propri lavoratori, operando/agendo sulla sensibilizzazione e sul coinvolgimento a tutti i livelli di responsabilità.

I Vademecum sono dedicati ai lavoratori e specificamente realizzati per promuovere i comportamenti in sicurezza.

INAIL 2016

Manuale per l’autista di autobetoniera



Manuale per l’autista di autobetoniera

Vademecum per l’operatore della centrale di betonaggio
I comportamenti corretti



Vademecum per l’autista di autobetoniera
I comportamenti corretti

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Autovalutazione aziendale per rischio stress e per uso sostanze stupefacenti

ID 1746 | | Visite: 6900 | Documenti Sicurezza Enti



Autovalutazione aziendale per rischio stress e per uso sostanze stupefacenti

Dalla Regione Lombardia, 2 Check list operative relative a:

1. Verifica della corretta applicazione della normativa sullo stress lavoro-correlato
2. Autovalutazione aziendale per accertamento sanitario per uso alcol e sostanze stupefacenti

La checklist rappresenta lo strumento utilizzato dagli operatori del Servizio PSAL durante le attività di vigilanza ed è messa a disposizione delle aziende per una autovalutazione sulla corretta ed efficace applicazione della normativa specifica

Regione Lombardia 
ASL Brescia

Cassazione Penale, Sez. 4, 30 maggio 2016, n. 22701

ID 2669 | | Visite: 3595 | Cassazione Sicurezza lavoro

Cassazione Penale, Sez. 4, 30 maggio 2016, n. 22701 - Lavoratore investito dal mezzo movimentato da terra. Alterazioni alla struttura della macchina (deterioramento di componenti funzionali essenziali) ed eccentriche modalità d'uso

1. Con sentenza resa in data 23/2/2015, la Corte d'appello di Torino - pur modificando il trattamento sanzionatorio inflitto a carico degli imputati, in ragione del riconoscimento, in loro favore, delle circostanze attenuanti generiche - ha confermato la sentenza in data 25/3/2014 con la quale il Tribunale di Cuneo ha condannato G.D., P.P. e G.B.G. alle pene di giustizia, oltre al risarcimento del danno in favore delle parti civili costituite, in relazione al reato di omicidio colposo commesso, in violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, ai danni di R.D'A., in Cairo Montenotte (luogo del fatto del 30/5/2009) e in Savigliano (luogo del decesso), il 20/7/2009.
Agli imputati, nelle rispettive qualità - il P.P. quale presidente del consiglio di amministrazione della ditta Edil Giara s.r.l., il G.B.G. quale amministratore unico della ditta Duegi Prefabbricati s.r.l., e il G.D. quale presidente del consiglio di amministrazione e responsabile tecnico della ditta G.D. s.r.l. - era stata originariamente contestata la violazione dei tradizionali parametri della colpa generica, nonché delle norme di colpa specifica analiticamente richiamate nel capo di imputazione, per non aver impedito a R.D'A., dipendente della Duegi Prefabbricati, l'uso dell'autocarro MAN, targato Omissis, di proprietà della Edil Giara, e da questa concesso in uso alla Duegi Prefabbricati, dalla quale era stato acquistato senza che lo stesso fosse rispondente alla normativa antinfortunistica vigente.
Su tale autocarro infatti era stato installato, dalla ditta G.D., l'apparecchio di sollevamento PAGHERÒ CN I 4660, il cui selettore della presa di forza (per la gru) era allocato alla base del sedile di guida lungo il lato della portiera; tale selettore consentiva l'inserimento accidentale e l'utilizzo anche da terra del sollevatore, con le marce inserite, previo blocco dell'acceleratore a mano, a circa 900/1000 giri al minuto, attraverso l'uso di una scatola metallica.
Nell'occasione di specie, il R.D'A., dopo aver eseguito lo scarico del materiale presente nel cassone dell'autocarro e di quello depositato sul rimorchio parcheggiato nell'aria di cantiere, stazionando a terra in corrispondenza della portiera lato guida, dopo aver collocato la gru in posizione di riposo con rientro nella sede degli stabilizzatori, spostava il selettore dalla modalità 'presa di forza' alla modalità 'forza motrice' (da gru ad autocarro), lasciando i giri del motore invariati e le marce inserite, sicché l'autocarro, spostandosi in avanti di circa 6 metri e mezzo e terminando la corsa contro la recinzione adiacente di un container, investiva lo stesso R.D'A. che, per effetto dell'impatto riportava lesioni personali tali da condurlo al decesso verificatosi alcune settimane dopo il fatto. 

2. Avverso la sentenza d'appello, a mezzo dei rispettivi difensori, hanno proposto ricorso per cassazione tutti e tre gli imputati.

3. G.D. (titolare della ditta responsabile dell'installazione dell'apparecchiatura di sollevamento sull'autocarro oggetto d'esame) propone ricorso sulla base di tre articolati motivi d'impugnazione.

Agenti cancerogeni lavoro: in arrivo nuovi limiti esposizione

ID 2638 | | Visite: 7000 | Legislazione Sicurezza UE

La Commissione propone una protezione rafforzata dei lavoratori dalle sostanze chimiche cancerogene

Update 20.06.2019

In GUUE L 164/112 del 20.06.2019 pubblicata la:

Direttiva (UE) 2019/983 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, che modifica la direttiva 2004/37/CE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un’esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro

GU L 164/23 del 20 giugno 2019

Entrata in vigore: 10.07.2019

Update 20.02.2019

In GUUE L 30/112 del 31.02.2019 pubblicata la:

Direttiva (UE) 2019/130 del Parlamento Europeo e del Consiglio e del 16 gennaio 2019 che modifica la direttiva 2004/37/CE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro

GU L 30/112 del 31.01.2019

Entrata in vigore: 20.02.2019

Update 27.12.2017

In GUUE L 345/87 del 27.12.2017 pubblicata la:

Direttiva (UE) 2017/2398 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2017 che modifica la direttiva 2004/37/CE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un’esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro 

Entrata in vigore: 16.01.2018
_________

Bruxelles, le 13 maggio 2016

Il cancro costituisce la prima causa di mortalità professionale nell'UE (53% del totale) e di conseguenza il principale fattore di rischio per la salute dei lavoratori nell'Unione europea.

Come sono attualmente protetti i lavoratori nel quadro della legislazione UE?

I principi per la protezione dei lavoratori dagli agenti cancerogeni sono stabiliti, a livello di UE, dalla direttiva quadro generale in materia di salute e sicurezza sul lavoro (89/391/CEE) e dalle direttive che disciplinano specificamente i rischi chimici (in particolare la direttiva sugli agenti chimici e la direttiva sugli agenti cancerogeni o mutageni).

In base alla direttiva quadro i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori devono essere eliminati o ridotti al minimo. La direttiva sugli agenti cancerogeni o mutageni detta una serie di disposizioni concrete riguardanti specificamente gli agenti chimici cancerogeni.

I datori di lavoro devono individuare e valutare i rischi per i lavoratori derivanti dall'esposizione a specifici agenti cancerogeni e mutageni e devono prevenire l'esposizione in presenza di rischi. Se possibile, le sostanze cancerogene dovrebbero essere sostituite con prodotti alternativi meno pericolosi; altrimenti, nella misura in cui ciò sia fattibile sotto il profilo tecnico, la fabbricazione e l'utilizzo degli agenti cancerogeni dovrebbero avvenire in un sistema chiuso per evitare l'esposizione dei lavoratori. Se anche questo è impossibile, bisogna comunque ridurre al minimo l'esposizione dei lavoratori.

L'assenza di limiti nazionali di esposizione professionale (OEL) per alcuni agenti cancerogeni e la fissazione di limiti elevati per altri determinano non solo una protezione inadeguata dei lavoratori dell'UE, ma anche conseguenze negative per il mercato interno. Si vengono a creare situazioni in cui possono godere di un indebito vantaggio competitivo le imprese situate negli Stati membri che applicano livelli meno rigorosi (assenza di limiti di esposizione professionale oppure limiti di esposizione professionale elevati che consentono una maggiore esposizione dei lavoratori). La diversità dei limiti nazionali di esposizione professionale può creare incertezza su quali siano le norme adeguate di gestione del rischio.

Da un punto di vista più generale, i limiti di esposizione professionale servono quindi a promuovere la coerenza attraverso la realizzazione di pari condizioni di concorrenza per tutti gli utilizzatori e la definizione di un obiettivo comune per i datori di lavoro, i lavoratori e le autorità preposte ai controlli. La proposta si traduce pertanto in un sistema più efficiente di protezione della salute dei lavoratori nel mercato unico.

In base alla direttiva sugli agenti cancerogeni o mutageni, gli Stati membri possono adottare valori limite nazionali più bassi (quindi più rigorosi) rispetto a quelli dell'UE, in linea con l'obiettivo ultimo della direttiva che punta a ridurre al minimo l'esposizione. 

Come viene modificata la direttiva sugli agenti cancerogeni o mutageni dalla proposta della Commissione?

In base al contributo fornito da scienziati, datori di lavoro, lavoratori, rappresentanti degli Stati membri e ispettori del lavoro, la Commissione ha proposto valori limite per 13 agenti chimici contenuti in un elenco di agenti chimici individuati come prioritari nel corso della consultazione. Per i restanti agenti chimici, per i quali occorre un'ulteriore analisi, una proposta relativa alla fissazione di valori limite verrà presentata entro la fine del 2016.

segue allegato

Collegati:

Guida Operativa Lavori in Ambienti Confinati

ID 656 | | Visite: 13865 | Documenti Sicurezza Enti


Guida Operativa Lavori in Ambienti Confinati

Istruzioni Operative per Lavori in Ambienti Confinati

La presente Istruzione Operativa (in sigla I.O.) ha lo scopo di uniformare i comportamenti degli addetti all'effettuazione di lavori in ambienti confinati, definendo i criteri principali che regolamentano tali attività, secondo le attribuzioni e le prescrizioni definite dalla normativa attualmente vigente.

Inoltre, la presente I.O. vuole fornire indicazioni per l’individuazione, la valutazione e la gestione dei rischi legati alla presenza di sostanze pericolose non sufficientemente conosciute o non prontamente identificabili in ambienti confinati.

Fonte:
Regione Lombardia
ASL Bergamo
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ASL
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Cassazione Penale, Sez. 4, 16 maggio 2016, n. 20129

ID 2624 | | Visite: 4546 | Cassazione Sicurezza lavoro

Cassazione Penale, Sez. 4, 16 maggio 2016, n. 20129 - Operazioni di travaso di preparati pericolosi e altamente infiammabili: sversamento di notevole quantità di vernice da una cisterna sospesa sulle forche di un carrello elevatore non antideflagrante

1. Il Tribunale di Alessandria affermava la responsabilità di S.G., Direttore Generale della divisione alluminio della Compagnia Italiana Alluminio s.p.a. e di F.L., Direttore Responsabile dello stabilimento di Spinetta Marengo, per l'omicidio colposo ai danni del dipendente I.A.M.M. e per le lesioni colpose subite dai dipendenti B.H., B.M. e B.C., e li condannava, in solido con il responsabile civile CO. s.p.a., al risarcimento dei danni ed alla rifusione delle spese in favore delle parti civili - eredi dell'operaio deceduto, B.H., CGIL Camera del Lavoro di Alessandria e FIOM CGIL Provinciale di Alessandria - a ciascuna delle quali assegnava anche una provvisionale immediatamente esecutiva.

2. La Corte di Appello di Torino, in parziale riforma della pronuncia, riduceva le pene inflitte agli imputati, concedeva a entrambi il beneficio della non menzione della condanna (la sospensione condizionale era stata già disposta), revocava le statuizioni civili riguardanti le associazioni sindacali, e provvedeva in ordine alle ulteriori spese del grado.

3. Secondo i giudici di merito la morte dell'operaio era avvenuta durante le operazioni di travaso di preparati pericolosi e altamente infiammabili, effettuate nel reparto laccatura del citato stabilimento. Era accaduto che da una cisterna sospesa sulle forche di un carrello elevatore non antideflagrante era fuoriuscita una cospicua quantità di vernice per la rottura della valvola di scarico che andava collegata ad un tubo per il travaso; la vernice aveva investito prima l'I.A.M.M.  e poi gli altri dipendenti intervenuti in suo aiuto; a un certo punto, dopo che il B.H. si era allontanato perché completamente ricoperto di vernice, tutti gli altri avevano deciso di spostare il carrello con il suo carico per poter raccogliere l'ulteriore sversamento di vernice in altro contenitore poggiato a terra nelle vicinanze; questo movimento, data la presenza di vapori depositatisi a terra per lo spandimento della vernice, aveva innescato un incendio di grandi proporzioni dovuto alla presenza all'interno dello stabilimento anche di altre sostanze infiammabili; tutti gli operai avevano subito gravi ustioni e l'I.A.M.M., investito dalle fiamme sul 90% del corpo, non era riuscito a salvarsi.

Quesiti Sicurezza MLPS D.Lgs. 81/2008 Istanze Interpello 12 Maggio 2016

ID 2613 | | Visite: 4941 | Interpelli Sicurezza lavoro



Quesiti Sicurezza MLPS D.Lgs. 81/2008 Istanze di Interpello 12 Maggio 2016

Decreto Direttoriale del 28 settembre 2011
Con Decreto Direttoriale del 28 settembre 2011 è stata istituita la Commissione per gli interpelli prevista dall’articolo 12 comma 2 del Testo Unico in materia di salute e sicurezza nel lavoro (Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81) ed è stato attivato l’indirizzo di posta elettronica Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo. .

I quesiti di ordine generale sull'applicazione della normativa in materia di salute e sicurezza del lavoro possono essere inoltrati alla Commissione per gli interpelli, esclusivamente tramite posta elettronica, dagli organismi associativi a rilevanza nazionale degli enti territoriali e gli enti pubblici nazionali, nonché dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e dai consigli nazionali degli ordini o collegi professionali.

Le istanze di interpello trasmesse da soggetti non appartenenti alle categorie indicate o privi dei requisiti di generalità non potranno essere istruite. Non saranno pertanto istruiti i quesiti trasmessi, ad esempio, da studi professionali, associazioni territoriali dei lavoratori o dei datori di lavoro, Regioni, Province e Comuni.

Le indicazioni fornite nelle risposte ai quesiti costituiscono criteri interpretativi e direttivi per l’esercizio delle attività di vigilanza. Prima di inoltrare l’istanza si prega di verificare:

- che il quesito, concernente l’interpretazione della normativa in materia di salute e sicurezza del lavoro sia di carattere generale e non attenga a problematiche aziendali specifiche;
- che il soggetto firmatario rientri nelle categorie indicate. 

Nuovi Interpelli pubblicati il 12 Maggio 2016:

12/05/2016 - n. 10/2016 Confindustria
Istanza: art. 12, d.lgs. n. 81/2008 e smei - risposta al quesito relativo all’ambito di applicazione della normativa in tema di gestione dell’amianto negli edifici, con riferimento alla Legge 27 marzo 1992 n. 257 ed al DM 6 settembre 1994

12/05/2016 - n. 09/2016 Utilitalia
Istanza: art. 12, d.lgs. n. 81/2008 e smei - risposta al quesito relativo alla valutazione dei rischi da agenti chimici presenti sul luogo di lavoro.

12/05/2016 - n. 08/2016 Fondazione Rubes Triva
Istanza: art. 12, d.lgs. n. 81/2008 e smei - risposta al quesito relativo alla corretta interpretazione all’obbligo della sorveglianza sanitaria di cui all’art. 41 del d.lgs. n. 81/2008.

12/05/2016 - n. 07/2016 Federazione Sindacale Italiana dei Tecnici e Coordinatori della Sicurezza
Istanza: art. 12, d.lgs. n. 81/2008 e smei - risposta al quesito relativo alle modalità con le quali assicurare l’attuazione degli obblighi in capo al datore di lavoro ai sensi dell’art. 100, co 6-bis, del d.lgs. n. 81/2008.

12/05/2016 - n. 06/2016 OR.S.A.
Istanza: art. 12, d.lgs. n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni - risposta al quesito relativo al riposo giornaliero minimo da garantire al personale mobile nell’arco di 24 ore secondo le disposizioni del d.lgs. n. 66/2003.

12/05/2016 - n. 05/2016 Federazione Nazionale dei collegi degli infermieri professionali assistenti sanitari e vigilatrici d’infanzia
Istanza: art. 12, d.lgs. n. 81/2008 e smei - risposta al quesito relativo all’applicazione del d.lgs. n. 81/2008 agli studi associati degli infermieri.

Fonte: MLPS
Elaborato: Certifico Srl - IT
Formato: Adobe portfolio

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Radioprotezione in medicina - ICRP

ID 2592 | | Visite: 6135 | Documenti Sicurezza Enti

Radioprotezione in Medicina

Questa Pubblicazione è stata preparata in supporto alle Raccomandazioni 2007 della Commissione per quanto riguarda l'esposizione medica di pazienti, compresi coloro che se ne prendono cura e che prestano loro assistenza, e dei volontari nella ricerca biomedica.

Si occupa della corretta applicazione a questi individui dei principi fondamentali (giustificazione, ottimizzazione della protezione, e applicazione dei limiti di dose) delle Raccomandazioni 2007 della Commissione.

Per quanto riguarda l'esposizione medica di pazienti, non è opportuno applicare limiti o vincoli di dose, poiché tali limitazioni in molti casi arrecherebbero più danni che vantaggi. Spesso sussistono condizioni mediche croniche, gravi, o perfino mortali, concorrenti che sono più determinanti dell'esposizione alle radiazioni.

L'enfasi ricade poi sulla giustificazione delle procedure mediche e sull'ottimizzazione della protezione dalle radiazioni.

Nelle procedure diagnostiche e interventistiche, la giustificazione delle procedure (per uno scopo definito e per un singolo paziente) e la gestione della dose al paziente, proporzionata agli scopi medici, sono i meccanismi adatti per evitare un'esposizione alle radiazioni inutile o improduttiva. L'uso di attrezzature che facilitino la gestione della dose al paziente e livelli diagnostici di riferimento derivati in relazione all'appropriato livello nazionale, regionale, o locale sono probabilmente i metodi più efficaci.

Nella radioterapia, la prevenzione di incidenti è una questione di primaria importanza.

Per quanto riguarda le persone che prestano assistenza o si prendono cura dei pazienti, e i volontari nella ricerca biomedica, è appropriato applicare i vincoli di dose.

Durante l'ultimo decennio, la Commissione ha pubblicato una serie di documenti che hanno fornito una guida dettagliata in relazione alla protezione dalle radiazioni e alla sicurezza nelle applicazioni sanitarie delle radiazioni ionizzanti. Ciascuna delle pubblicazioni si è occupata di un argomento specifico definito dal tipo di sorgente delle radiazioni e dalla disciplina sanitaria per la quale la sorgente è applicata, ed è stata scritta con l'intenzione di comunicare direttamente con i medici coinvolti e con il personale sanitario di supporto. Questa pubblicazione rafforza quei consigli.

La realizzazione di questa pubblicazione è stata autorizzata dalla Commissione Internazionale per la Protezione Radiologica (ICRP)

Traduzione della ICRP Publication 105 “Radiological Protection in Medicine”
a cura del Comitato Internazionale AIRP, Roma, 14 dicembre 2009, ISBN 978-88-88648-16-3

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Allegato riservato Radioprotezione in medicina ICRP.pdf
ICRP 2009
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La gestione elemento umano nelle organizzazioni per la salute e sicurezza sul lavoro

ID 2582 | | Visite: 4831 | Guide Sicurezza lavoro INAIL

La gestione dell’elemento umano nelle organizzazioni per la salute e sicurezza sul lavoro

La letteratura e la legislazione nazionale ed internazionale riconoscono all’approccio sistemico alla gestione della Salute e della Sicurezza sul Lavoro (SSL) la potenzialità di ridurre gli infortuni e le malattie professionali, oltre che di sostenere la competitività delle organizzazioni.

I Sistemi di Gestione della Salute e Sicurezza sul Lavoro SGSL) conformi agli standard più diffusi, come le BS OHSAS 18001 o le Linee Guida Uni-Inail, indicano un percorso doneo per realizzare la tutela dei lavoratori integrandola con la gestione complessiva del lavoro delle organizzazioni.

I SGSL, tesi al miglioramento continuo, comportano la necessità di allineare la struttura organizzativa aziendale, intesa come insieme di poteri e responsabilità, con le responsabilità e gli obblighi di salute e sicurezza in attuazione di quanto richiesto dalla legislazione. Gli standard citati così come le migliori prassi gestionali quali ad esempio gli “8 principi della qualità” riportati nella ISO 9000/2015, indicano come elemento fondamentale per il successo gestionale il coinvolgimento e la partecipazione del personale, peraltro in linea con quanto disciplinato dalla legislazione nazionale e comunitaria.

Edizioni: Inail 2016

Pubblicata la nuova ISO 9001:2015 (Edizione 2015)

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INAIL 2016
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Cassazione Penale, Sez. 4, ud. 7 gennaio 2016 (dep. maggio 2016), n. 18200

ID 2567 | | Visite: 4223 | Cassazione Sicurezza lavoro

Cassazione Penale, Sez. 4, ud. 7 gennaio 2016 (dep. maggio 2016), n. 18200 - Triplice morte in luogo confinato durante le operazioni di bonifica: responsabilità

1. Nel primo pomeriggio del 26 maggio 2009 all'interno della raffineria gestita dalla S. s.p.a. a Sarroch, L.S., B.M. e D.M., dipendenti della ditta COMESA a.r.l., alla quale erano stati commissionati - tra gli altri - lavori di bonifica dell'impianto denominato MHC1, decedevano per asfissia da ridotta concentrazione di ossigeno in ambiente confinato dopo essere entrati nel serbatoio di accumulo D106, parte integrante del predetto impianto.

Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di Appello di Cagliari ha parzialmente riformato la pronuncia emessa all'esito di rito abbreviato dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Cagliari nei confronti di S.D., G.A.M., G.G., A.A., L.F. e della S. s.p.a. La Corte territoriale, a fronte della condanna dello S.D., del G.G. e del L.F., giudicati responsabili di aver cagionato con condotte cooperanti e per colpa il triplice omicidio, ha riconosciuto ai primi due imputati l'attenuante del risarcimento del danno e quindi ridotto la pena originariamente inflitta, determinandola in un anno e otto mesi di reclusione ciascuno, ed ha confermato ogni altra statuizione e quindi integralmente la condanna del L.F., quale corresponsabile delle morti, e le assoluzioni del G.A.M., dell'A.A. e della S. s.p.a.

EMC lavoro e portatori di pacemaker: indicazioni normative

ID 2565 | | Visite: 39201 | Documenti Riservati Sicurezza

EMC lavoro e portatori di pacemaker (PMK): indicazioni normative generali Valutazione rischio EMC lavoro.

1. La Valutazione Rischio EMC lavoro portatori DMIA/PMK

Norme e documenti di riferimento per la Valutazione del rischio EMC per i lavoratori portatori di Dispositivi Medici Impiantabili Attivi (DMIA) e Pacemaker (PMK).

Vedi il Documento tecnico di approfondimento per la procedura di valutazione EMC lavoro portatori PMK in riferimento alle norme EN 50527-1 e EN 50527-2-1:

Maggiori Info e acquisto Documento


Le Valutazioni previste dalla nuova Direttiva "sociale" 2013/35/UE" EMC (20a particolare) sono da ponderare con la Direttiva di "Prodotto" Dispositivi medici impiantatili attivi 90/385/CEE (Direttiva CE) per quanto concerne le informazioni del dispositivo CE e limiti di immunità.

E' prossimo il Decreto di attuazione della Direttiva EMC lavoro 2013/35/UE (link allo schema di decreto)

Altresì, sono state emanate dalla Commissione europea delle linee guida sulla valutazione del Rischio EMC lavoro relativamente alla suddetta direttiva (Link alle Guide).

Relativamente ai campi elettromagnetici, con la formulazione adottata dal legislatore all’articolo 306 del Testo Unico prima e l’emanazione della Direttiva 2013/35/UE (che ha abrogato la Direttiva 2004/40/CE cui è ispirata l’attuale formulazione del Capo IV) poi, l’entrata in vigore di questo Capo dovrebbe avvenire (con un testo diverso dall'attuale in quanto sostanzialmente allineato proprio alla Direttiva 2013/35/UE) entro il 01/07/2016.

La figura seguente, estratta dalla Guida EMC della Commissione, offre una panoramica dei principali articoli della direttiva relativa ai campi elettromagnetici pertinenti per i datori di lavoro e illustra il modo in cui interagiscono tra loro.

2. Lavoratori  e DMIA/PMK 
 
I lavoratori portatori di dispositivi medici o protesi impiantate DMIA devono essere considerati lavoratori particolarmente sensibili al rischio EMC, secondo la definizione dell'art.183 del TUS.

I Dispositivi medici impiantabili attivi DMIA sono normati dalla Direttiva di Prodotto Direttiva 90/385/CEE, (Direttiva che prevede la marcatura CE) che definisce:
 
Dispositivo medico impiantabile attivo:
qualsiasi dispositivo medico attivo destinato ad essere impiantato interamente o parzialmente mediante intervento chirurgico o medico nel corpo umano o mediante intervento medico in un orifizio naturale e destinato a restarvi dopo l'intervento, es:

- pacemaker (PMK)
- defibrillatori (ICD)
- impianti cocleari
- stimolatori neurali
 
I fabbricanti di questi dispositivi sono tenuti a garantire che i loro prodotti siano quanto più immuni alle interferenze e devono essere controllati periodicamente per verificare l’intensità di campo cui potrebbero essere esposti in tutti gli ambienti, anche quindi negli ambienti di lavoro.

3. Norme tecniche di riferimento DMIA/PMK

Oltre alle norme armonizzate per la Direttiva di Prodotto 90/385/CEE (DMIA-Employee):

- EN 45502-2-1:2003 (armonizzata DMIA)
Dispositivi medici impiantabili attivi - Parte 2-1: Requisiti particolari per dispositivi medici im- piantabili attivi destinati al trattamento della bradiaritmia (stimolatori cardici).
http://webstore.ceinorme.it/webstorecopertina.aspx?ID=7457&PR=NO

- EN 45502-2-2:2008 (armonizzata DMIA)
Dispositivi medici impiantabili attivi - Parte 2-2: Requisiti particolari per dispositivi medici im- piantati attivi destinati al trattamento della tachicardia (inclusi i defibrillatori impiantabili).
http://shop.bsigroup.com/ProductDetail/?pid=000000000030205021
 
il CENELEC ha affrontato il problema dell'esposizione ai campi elettromagnetici dei lavoratori con dispositivi medici impiantabili attivi e ha pubblicato i seguenti standard relativi a DMIA e PMK (recepiti CEI):

- EN 50527-1:2013: Procedura per la valutazione dell'esposizione ai campi elettromagnetici dei lavoratori con dispositivi medici impiantabili attivi. Parte 1: Generalità;
http://webstore.ceinorme.it/webstorecopertina.aspx?ID=11150&PR=NO

- EN 50527-2-1:2013: Procedura per la valutazione dell'esposizione ai campi elettromagnetici dei lavoratori con dispositivi medici impiantabili attivi Parte 1: Valutazione specifica per lavoratori con stimolatore cardiaco (pacemaker).
http://webstore.ceinorme.it/webstorecopertina.aspx?ID=12717&PR=NO

4. Le norme per la procedura valutazione EMC (DMIA/PMK)

EN 50527-1:2013
Procedura per la valutazione dell'esposizione ai campi elettromagnetici dei lavoratori con dispositivi medici impiantabili attivi. Parte 1: Generalità

Il principale obiettivo di questa Norma è di descrivere come possa essere eseguita una valutazione del rischio per un lavoratore portatore di uno o più dispositivi medici impiantabili attivi (DMIA) ed esposto a campi elettromagnetici.

Un primo passo consiste in un'analisi dei rischi semplificata, seguita, se necessario, da una più approfondita valutazione del rischio.

EN 50527-2-1:2013
Procedura per la valutazione dell'esposizione ai campi elettromagnetici dei lavoratori con dispositivi medici impiantabili attivi - Parte 1: Valutazione specifica per lavoratori con stimolatore cardiaco (pacemaker).

Questa Norma definisce le procedure per la specifica valutazione richiamata nell'allegato A della EN 50127-1 per i lavoratori con pacemaker impiantato (PMK).

Essa rende disponibili diversi approcci per la valutazione del rischio, così che si possa utilizzare l'approccio più adatto. Se il lavoratore dispone di ulteriori impianti, questi devono essere valutati separatamente. 

Lo scopo della valutazione specifica PMK è di determinare il rischio di esposizione ai campi elettromagnetici sul luogo di lavoro per i lavoratori con pacemaker (DMIA/PMK). 

La valutazione include la valutazione di probabilità di effetti clinici significativi e prende in considerazione esposizioni di breve e di lunga durata nell'ambito di specifiche aree di lavoro.

L'intervallo di frequenze qui considerato va da 0 Hz a 3 GHz, con motivazioni che possono essere dedotte dal documento ANSI/AAMI PC69:2007.
https://standards.aami.org/kws/public/projects/project/details?project_id=50
 
Questa Norma non copre i rischi derivanti da correnti di contatto per i lavoratori portatori di pacemaker. 

La Norma EN 50527-2-1 deve essere utilizzata congiuntamente alla Norma EN 50527-1.

Scopo di queste norme è quello di fornire una procedura di valutazione del rischio derivante dall'esposizione ai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici in un luogo di lavoro per i lavoratori con uno o più dispositivi medici impiantabili attivi (DMIA) ed in particolare di pacemaker (PMK).

Esse specificano le modalità di esecuzione di una valutazione generale del rischio e come determinare se, a seguito di questa, sia necessario effettuare una ulteriore valutazione più dettagliata.

5. Valutazione EMC/PMK

Come detto, un gruppo di lavoratori particolarmente a rischio EMC è quello dei portatori di dispositivi medici impiantabili attivi (DMIA/PMK), dato che i campi elettromagnetici di forte entità possono interferire con il normale funzionamento dei dispositivi impiantabili attivi.

La valutazione del rischio per i lavoratori portatori di dispositivi medici impiantate sarà quindi del tutto specifica e prescinderà dal mero rispetto di valori di azione e limiti di esposizione, avvalendosi peraltro della collaborazione del medico competente, anche sulla base delle informazioni fornite dal medico o struttura curante o fabbricante sulla natura e caratteristiche del dispositivo (livelli di immunità, tipologia di malfunzionamento) o protesi.

I valori di azione prescritti dall'attuale Allegato XXXVI del DLgs.81/2008 sono stati infatti fissati al fine di prevenire gli effetti noti dell'esposizione su soggetti sani. 
 
Come specificato in generale dalla CEI EN 50527-1, la valutazione del rischio si basa sul presupposto che i DMIA debbano funzionare senza alcuna influenza fino al superamento dei livelli di riferimento per la popolazione della 1999/519/CE (con l'eccezione dei campi magnetici statici) quando i DMIA sono stati impiantati e programmati conformemente alle buone pratiche mediche.

La Valutazione del rischio, pertanto, verifica sia i campi superiori a tali livelli presenti sul luogo di lavoro, sia i lavoratori con DMIA soggetti a livelli di immunità inferiori a causa di motivi clinici.

Di conseguenza un’intensità di campo inferiore ai livelli di riferimento fissati nella raccomandazione 1999/519/CE del Consiglio non dovrebbe incidere negativamente sul funzionamento di tali dispositivi. Un’intensità di campo superiore a tali livelli di riferimento in prossimità del dispositivo o dei suoi sensori (se presenti) può però causare una disfunzione, comportando un rischio per chi lo indossa.

Alcune delle situazioni di lavoro possano dar luogo a forti campi elettromagnetici, ma in molti casi tali campi sono estremamente circoscritti. Il rischio può quindi essere controllato assicurando che il campo di forte entità non venga generato nelle immediate vicinanze del dispositivo.

Per esempio, il campo generato da un telefono cellulare potrebbe interferire con un pacemaker se viene tenuto vicino al dispositivo. Ciononostante le persone che portano stimolatori cardiaci possono far uso di telefoni cellulari senza correre rischi. Devono semplicemente cercare di tenere il cellulare lontano dal torace.

Nella colonna 3 della tabella 3.2 allegata sono elencate situazioni in cui è richiesta una valutazione specifica per i lavoratori portatori di dispositivi impiantabili attivi, in quanto nelle immediate vicinanze del dispositivo o dei suoi sensori (se presenti) potrebbero generarsi forti campi elettromagnetici.

Da tale valutazione risulta spesso che il lavoratore deve semplicemente seguire le istruzioni fornitegli dai medici che gli hanno applicato il dispositivo. Nel caso in cui lavoratori o altri portatori di dispositivi impiantabili attivi abbiano accesso al luogo di lavoro, il datore di lavoro dovrà verificare se sia richiesta una valutazione più dettagliata.

A tale riguardo va notato che per una serie di attività lavorative elencate nella tabella 3.2 viene fatta una distinzione tra le situazioni in cui una persona svolge personalmente un’attività e quelle in cui l’attività avviene sul luogo di lavoro.

In una situazione di questo tipo è improbabile che un campo di forte entità venga generato nelle immediate vicinanze del dispositivo impiantato e quindi in genere non è richiesta alcuna valutazione. Alcune situazioni (per esempio la fusione a induzione) generano campi molto forti. In questi casi l’area in cui i livelli di riferimento della raccomandazione 1999/519/CE del Consiglio possono venire superati sarà generalmente molto più ampia. 

Prescrizioni complementari per la valutazione dell'esposizione relativamente a DMIA particolari sono indicate nelle pertinenti norme quale ad esempio la CEI EN 50527-2-1, specifica per i portatori di pacemaker.

Allo stato dell'arte, informazioni utili sui livelli di sicurezza per soggetti portatori di dispositivimedici o protesi sono reperibili nelle linee guida ICNIRP sui campi magnetici statici (2009); sul documento dell' ACGIH (American Conference of Government Industrial Hygienist) "2013 TLVsand BEIs" in riferimento ai campi a 50 Hz. 

Informazione utili sono anche contenute nel rapporto ISTISAN 01/21: "Immunità elettromagnetica dei pacemaker alle stazioni radio base per telefonia GSM: distanze di sicurezza sulla base di normative attuali", basate su un progetto di norma sviluppato in Germania dal DIN (E DIN VDE 0848-3-1 del 1999).

In particolare, la maggior parte degli stimolatori cardiaci può presentare disturbi e malfunzionamenti per campi magnetici statici superiori a 0,5 mT. (Verifica)

Vi sono inoltre anche altri sistemi elettronici di uso crescente, come protesi auricolari elettroniche, pompe per insulina, protesi attive, che possono risultare suscettibili ad induzioni magnetiche di pochi millitesla.

A partire da campi statici dell'ordine di 3-5 mT possono inoltre essere indotti spostamenti e torsioni di schegge interne al corpo umano o impianti ferromagnetici, con conseguente grave rischio per la salute e l'incolumità del soggetto esposto. Per quel che riguarda i campi a frequenza di rete (50 Hz), l'ACGIH raccomanda che i soggetti portatori di dispositivi attivi non siano esposti a livelli superiori a 1 kV/m per il campo elettrico, e 100 mT per il campo magnetico.

ANSI/AAMI PC69:2007 - Active implantable medical devices - Electromagnetic compatibility - EMC test protocols for implantable cardiac pacemakers and implantable cardioverter defibrillators
https://standards.aami.org/kws/public/projects/project/details?project_id=179

Vedi il Documento tecnico di approfondimento per la procedura di valutazione EMC lavoro portatori PMK in riferimento alle norme EN 50527-1 e EN 50527-2-1:

Maggiori Info e acquisto Documento

N.B.: I riferimenti normativi menzionati del TUS, subiranno delle variazioni all'entrata in vigore del decreto di attuazione della direttiva 2013/35/UE.

Schema Decreto EMC Lavoro 2016

Direttiva 2013/35/UE: EMC lavoro

Guida implementazione nuova direttiva 2013/35/UE EMC lavoro

Guida implementazione nuova direttiva 2013/35/UE EMC lavoro

ID 2082 | | Visite: 13788 | Documenti Sicurezza UE

Guida non vincolante per l'implementazione della direttiva 2013/35/UE sui campi elettromagnetici

La guida è stata preparata per aiutare i datori di lavoro, in particolare delle piccole e medie imprese, per l'applicazione della Direttiva Campi elettromagnetici (EMC Lavoro) Direttiva 2013/35/UE.

La Direttiva 89/391/CEE è la Direttiva quadro concernente l'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro nell'UE.

La Direttiva 2013/35/UE EMC lavoro è la 20a direttiva particolare ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 1, per il rischio campi elettromagnetici sui luoghi di lavoro.

Molte delle attività svolte nei luoghi di lavoro danno luogo a campi elettromagnetici, in particolare l'uso di apparecchiature elettriche e dispositivi di comunicazione.

Per aiutare i datori di lavoro nell'effettuare una prima Valutazione dei Rischi EMC dei luoghi di lavoro, la guida presenta, in particolare, una tabella di situazioni di lavoro comuni e situazioni che richiedono valutazioni specifiche per i lavoratori con impianti attivi e altri lavoratori particolarmente a rischio.

La Direttiva EMC lavoro dovrà essere recepita dagli Stati membri entro il 1° Luglio 2016.

La Guida è strutturata in 3 Volumi:

Volume 1: Supporto per la valutazione dei rischi e misure di protezione o di prevenzione supplementari; (IT/EN) 30 Dicembre 2015

Volume 2: Dodici casi di studio per la valutazioni dei rischi e le relative misure di prevenzione e protezione attuate; (IT/EN) 30 Dicembre 2015

Volume 3: Guida specifica per PMI (IT/EN) 10 Dicembre 2015

Lingue: IT/EN
Commissione Europea 2015
 
 
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Cassazione Penale, Sez. 4, ud. 5 aprile 2016, n. 17003

ID 2546 | | Visite: 4102 | Cassazione Sicurezza lavoro

Cassazione Penale, Sez. 4, ud. 5 aprile 2016, n. 17003 - Infortunio mortale con un escavatore: inidoneità del mezzo a lavorare con la pendenza presente nella scarpata

1. La Corte d'appello di Catanzaro, 1 sezione penale, con sentenza resa il 14 gennaio 2015 confermava la condanna emessa dal Tribunale di Paola in data 17 ottobre 2013 nei confronti di S.R., quale imputato del reato p. e p. dall'art. 589, comma 2, cod.pen., commesso in San Lucido il 19 maggio 2008 e a lui ascritto in cooperazione colposa con C. e A. R., nelle rispettive qualità indicate in rubrica e da loro ricoperte all'interno della S.R. & R. C. s.n.c., in danno del dipendente F.C..

Oggetto dell'addebito é un lavoro di scavo meccanico commissionato al F.C. in assenza delle necessarie condizioni di sicurezza: il F.C. veniva incaricato di eseguire lo scavo con un escavatore su un terreno in pendio, sebbene il manuale d'uso della macchina e le etichette di pericolo avvisassero del rischio nell'utilizzo dell'escavatore con pendenze superiori al 15%; agli imputati era contestata l'inosservanza del combinato disposto degli artt. 35, comma 4, e 89, comma 2 lettera a) del D.Lgs. 626/1994 e dell'art. 2087 cod.civ.; in specie, viene loro addebitato di avere dato il suddetto incarico al dipendente pur a fronte del rischio che ciò comportava e di avere omesso di vigilare circa il mantenimento delle condizioni di sicurezza, lasciando che il F.C. omettesse di allacciare le cinture di sicurezza; in tal modo, allorché l'escavatore si ribaltava, il F.C. veniva sbalzato fuori dal mezzo meccanico e decedeva.

2. Avverso la prefata sentenza ricorre S.R. a mezzo del suo difensore di fiducia. Il ricorso, a premessa del quale v'é ampia narrativa sullo svolgimento del processo nelle fasi antecedenti, é articolato in due motivi di doglianza.

2.1. Con il primo motivo si duole il ricorrente della violazione della legge penale in riferimento alla censurata applicazione del principio di responsabilità oggettiva, escluso nella materia penalistica, e al riconoscimento del nesso di causalità fra la condotta del ricorrente e l'evento mortale, nesso che l'esponente ritiene insussistente.

2.2. Con il secondo motivo di ricorso, articolato sotto il profilo del vizio di motivazione, viene nuovamente contestata l'assenza del nesso di causalità, ravvisato dalla Corte di merito a carico del ricorrente, sebbene questi non fosse presente sul posto e l'ordine di eseguire il lavoro era stato dato al F.C. non già da lui, bensì dal preposto. 

Decreto 19 marzo 2015: regola tecnica prevenzione incendi strutture sanitarie

ID 2010 | | Visite: 43102 | Prevenzione Incendi

Decreto 19 marzo 2015

Aggiornamento della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l’esercizio delle strutture sanitarie pubbliche e private di cui al decreto 18 settembre 2002.

(GU n.70 del 25-03-2015)

Update 28.02.2020 | Proroga

Decreto 20 febbraio 2020 Proroga delle scadenze in materia di prevenzione incendi per le strutture sanitarie, previste dal decreto del Ministro dell'interno del 19 marzo 2015. Entrata in vigore: 29 Febbraio 2020 (GU n.50 del 28-02-2020)

_______

Art. 1. Aggiornamento della regola tecnica di prevenzione incendi allegata al decreto del Ministro dell’interno 18 settembre 2002
1. I titoli III e IV della regola tecnica di prevenzione incendi allegata al decreto del Ministro dell’interno 18 settembre 2002 sono integralmente sostituiti rispettivamente dagli Allegati I e II che costituiscono parte integrante del presente decreto.

2. È approvato l’Allegato III che costituisce parte integrante del presente decreto e che integra il decreto del Ministro dell’interno 18 settembre 2002 introducendo il titolo V.

Art. 2. Applicazione delle disposizioni di cui all'Allegato I
1. Le strutture sanitarie che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero ovvero in regime residenziale a ciclo continuativo ovvero diurno, con oltre i 25 posti letto, esistenti alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro dell’interno 18 settembre 2002, che non abbiano completato l’adeguamento alle disposizioni ivi previste, fatti salvi gli obblighi stabiliti dalla vigente legislazione in materia di sicurezza, devono essere adeguate ai requisiti di sicurezza antincendio previsti al titolo III del decreto del Ministro dell’interno 18 settembre 2002, così come modificato dall’allegato I al presente decreto, entro i termini temporali e con le modalità di seguito indicate:

a) Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, gli enti e i privati responsabili delle strutture di cui al presente comma individuate nelle categorie B e C ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 1 agosto 2011, n. 151, richiedono al Comando provinciale dei vigili del fuoco competente per territorio, di seguito denominato Comando, la valutazione del progetto, di cui all’art. 3 del medesimo decreto, relativo al completo adeguamento dell’attività.
...

Prima entrata in vigore: 24 Aprile 2016

Indirizzi applicativi:  D.M. 19 marzo 2015 in materia di strutture sanitarie - Indirizzi applicativi.

Collegati

Cassazione Penale, Sez. 4, ud. 09 febbraio 2016 (deposito marzo 2016), n. 12683

ID 2531 | | Visite: 3912 | Cassazione Sicurezza lavoro

Cassazione Penale, Sez. 4, ud. 09 febbraio 2016 (deposito marzo 2016), n. 12683 - Caduta da una scala di legno a pioli. Lavori ad un'altezza superiore ai due metri in assenza di idonee protezioni

Il Giudicante ha significativamente osservato che: "la macroscopica omissione dell'osservanza delle norme antinfortunistiche da parte del datore di lavoro, ed in particolare la lapalissiana violazione delle più elementari norme di sicurezza ... consentono di ritenere prevedibile e quindi evitabile anche il rischio dell'imprudenza del V.S.".

D'altra parte, la Corte territoriale ha confermato integralmente la sentenza del giudice di primo grado, osservando: che era risultato provato che il V.S. era salito sulla scala a pioli e che detta scala era sprovvista dei più elementari dispositivi antifortunistici; che dalla visione della foto n. 6 (e dal particolare indicato in quelle immediatamente precedenti circa la mancanza di segni della malta sui pioli dove era posizionato il V.S.) si desumeva che lo stesso si trovasse ad una altezza superiore ai 2 metri (peraltro compatibile con quella della parete da intonacare e con il lavoro già svolto); che il datore di lavoro è responsabile anche degli infortuni ascrivibili a imperizia, negligenza o imprudenza del lavoratore, salvo il caso di assoluta abnormità del comportamento di quest'ultimo (caso che nella specie non ricorreva, essendosi il V.S. limitato ad approfittare di una scala a pioli, non a norma, esistente presso il cantiere, dove era stato chiamato a espletare la sua attività lavorativa).

Cassazione Penale, Sez. 4, 22 marzo 2016, n. 12257

ID 2494 | | Visite: 4337 | Cassazione Sicurezza lavoro

Cassazione Penale, Sez. 4, 22 marzo 2016, n. 12257 - Il datore di lavoro è tenuto ad effettuare la valutazione dei rischi proprio per scoprire e gestire eventuali pericoli occulti o non immediatamente percepibili

Corretta è l’argomentazione secondo cui "il datore di lavoro è tenuto ad effettuare la valutazione dei rischi connessi alla sua azienda e alla sua attività proprio per scoprire e gestire eventuali pericoli occulti o non immediatamente percepibili, e non può aspettare di scoprire tali pericoli con l’infortunio di un dipendente.

Il piano di valutazione dei rischi, infatti, deve essere eseguito da un tecnico specializzato con appositi sopralluoghi, e non facendo rilevare eventuali pericoli ad un dipendente inviato sul posto senza alcun avvertimento e senza alcuna preparazione, come avvenuto in questo caso. Ignorando le condizioni di agibilità del manufatto - come condivisibilmente rilevano i giudici del gravame del merito - il datore di lavoro avrebbe dovuto verificarle di persona o tramite un tecnico appositamente nominato, prima di consentirne l’accesso ai dipendenti. Ovvero avrebbe dovuto impedire del tutto tale accesso, con apposita cartellonistica e chiusura di tutti i punti di ingresso; quindi, valutato il rischio connesso all’utilizzo di quel manufatto, avrebbe dovuto adottare i presidi di sicurezza più opportuni per evitare ai dipendenti inviati ad effettuare controlli o pulizie il rischio di scivolamento o altri rischi."

Decreti 1° aprile 2016: Addestramento obbligatorio personale marittimo

ID 2487 | | Visite: 8872 | Decreti Sicurezza lavoro

Decreti 1° aprile 2016 Capitanerie di porto (MIT)

Sono 6 i Decreti per l'addestramento obbligatorio (base, avanzato, antincendio) del personale marittimo per il carico di navi adibite al trasporto di prodotti petroliferi, prodotti chimici e gas liquefatti.

1. Addestramento di base - Personale marittimo
Con i primi 2 Decreti sono definiti i requisiti dell’addestramento di base per il personale marittimo assegnato a specifici compiti e responsabilità correlati al carico e agli impianti del carico, a bordo di navi cisterna adibite al trasporto di:

- prodotti petroliferi e di prodotti chimici;
- gas liquefatti;

in conformità a quanto previsto nella regola V/1-2 paragrafo 1 dell’annesso alla Convenzione STCW 78 nella sua versione aggiornata e alla sezione A-V/1-2, paragrafo 1, del relativo codice STCW.

I Decreti prevedono che personale marittimo consegua un addestramento di base con esame delle competenze, prima di essere assegnato a specifici compiti assumendo responsabilità connesse alle operazioni di carico ed alla tenuta dei relativi impianti a bordo di navi adibite al trasporto di tali prodotti.

Navi cisterna adibite al trasporto di prodotti petroliferi e di prodotti chimici

L’addestramento di base si consegue alternativamente mediante:

a) la frequenza di corso di addestramento;
b) effettuando un periodo di non meno di tre mesi consecutivi di navigazione, nell’ultimo anno, su navi superiori alle 3000 GT, adibite al trasporto di prodotti petroliferi e/o chimici, durante i quali il marittimo abbia effettuato un addestramento.

Navi cisterna adibite al trasporto di gas liquefatti

a) la frequenza di corso di addestramento;
b) tre mesi consecutivi di navigazione, nell'ultimo anno, su navi adibite al trasporto di gas liquefatti, durante i quali il marittimo abbia effettuato un addestramento con le modalità di cui all’art. 5 del presente decreto.

___________________

2. Addestramento avanzato -  Comandanti, Direttori di Macchina, Primi ufficiali di Coperta e di Macchina e altro personale marittimo
Con altri 3 Decreti sono definiti i requisiti dell’addestramento avanzato obbligatorio per i Comandanti, i Direttori di Macchina, Primi ufficiali di Coperta e di Macchina e altro personale marittimo con una diretta responsabilità per le operazioni di carico, discarica, controllo durante il trasporto, movimentazione del carico, pulizia delle cisterne o altre operazioni relative al carico, a bordo di nave cisterna adibita al trasporto di:

2.1 Prodotti chimici, in conformità a quanto previsto nella regola V/1-1, paragrafo 5 dell’annesso alla Convenzione STCW ’78 nella sua versione aggiornata e nella sezione A-V/1-1, paragrafo 3, del relativo codice STCW.
2.2 Prodotti petroliferi (oil tanker), in conformità a quanto previsto nella regola V/1-1, paragrafo 3 dell’annesso alla Convenzione STCW 78 nella sua versione aggiornata e nella sezione A-V/1-1, paragrafo 2, del relativo codice STCW.
2.3 Gas Liquefatti, in conformità a quanto previsto nella regola V/1-2, paragrafo 3 dell’annesso alla Convenzione STCW’78 nella sua versione aggiornata e nella sezione A-V/1-2, paragrafo 2, del relativo codice STCW.

I Decreti prevedono che per il conseguimento dell’addestramento avanzato ogni candidato è tenuto a dimostrare il soddisfacimento dei seguenti requisiti:

2.1.1 Navi cisterna adibite al trasporto Prodotti chimici

a) essere in possesso della certificazione relativa all'addestramento di base per le operazioni del carico delle navi cisterna adibite al trasporto di prodotti petroliferi e di prodotti chimici;
b) aver effettuato, dopo il conseguimento della certificazione di cui alla lettera a) almeno tre mesi consecutivi di navigazione su navi cisterna superiori alle 3000 GT, adibite al trasporto di prodotti chimici, durante i quali il marittimo abbia partecipato ad almeno una operazione di caricazione e una di discarica attestata dal Comando di bordo secondo il modello in allegato A; e
c) aver frequentato con esito positivo il corso di addestramento di cui al successivo art. 3 del presente decreto.

2.1.2 Navi cisterna adibite al trasporto di Prodotti petroliferi

a) essere in possesso della certificazione relativa all’addestramento di base per le operazioni del carico delle navi cisterna adibite al trasporto di prodotti petroliferi e di prodotti chimici;
b) aver effettuato, dopo il conseguimento della certificazione di cui alla lettera a), almeno tre mesi consecutivi di navigazione su navi cisterna superiori alle 3000 GT, adibite al trasporto di prodotti petroliferi, durante i quali il marittimo abbia partecipato ad almeno una operazione di caricazione e una di discarica attestata dal Comando di bordo secondo il modello in allegato A; e
c) aver frequentato con esito positivo il corso di addestramento di cui al successivo articolo 3 del presente decreto.

2.1.3 Navi cisterna adibite al trasporto di Gas Liquefatti

a) essere in possesso della certificazione relativa all'addestramento di base per le operazioni del carico delle navi cisterna adibite al trasporto di gas liquefatti; e
b) aver effettuato, dopo il conseguimento della certificazione di cui alla lettera a) almeno tre mesi consecutivi di navigazione su navi cisterna adibite al trasporto di gas liquefatti, durante i quali il marittimo abbia partecipato ad almeno tre operazioni di caricazione e tre di discarica attestate dal Comando di bordo secondo il modello in allegato A; e
c) aver frequentato con esito positivo il corso di addestramento di cui al successivo art. 3 del presente decreto.

___________________

3. Modalità di aggiornamento del corso antincendio avanzato

L'ultimo decreto definisce le modalità di aggiornamento del corso di addestramento antincendio avanzato di cui al decreto 4 aprile 1987 e successive modifiche ed
integrazioni, in conformità alla regola VI/3 dell’annesso della Convenzione STCW’ 78 nella sua versione aggiornata ed alla sezione A-VI/3 del relativo codice.

3.1 Modalità di rinnovo
Il corso di addestramento antincendio avanzato ha validità quinquennale e si rinnova per ulteriori cinque anni alle seguenti condizioni:

a) aver effettuato almeno un anno di navigazione su navi soggette all’applicazione della Convenzione STCW;
b) aver superato il corso di aggiornamento (refresher training) di cui al successivo articolo 3 commi 1., 2. e 3.; e
c) aver effettuato, a bordo, gli addestramenti di cui al successivo articolo 3 comma 4.

Decreto 1° Aprile 2016
Istituzione del corso di addestramento di base per le operazioni del carico delle navi cisterna adibite al trasporto di prodotti petroliferi e di prodotti chimici.

Decreto 1° Aprile 2016

Istituzione del corso di addestramento di base per le operazioni del carico delle navi cisterna adibite al trasporto di gas liquefatti.

Decreto 1° Aprile 2016
Istituzione del corso di addestramento avanzato per le operazioni del carico delle navi cisterna adibite al trasporto di prodotti chimici.

Decreto 1° Aprile 2016
Istituzione del corso di addestramento avanzato per le operazioni del carico delle navi cisterna adibite al trasporto di prodotti petroliferi.


Decreto 1° Aprile 2016
Istituzione del corso di addestramento avanzato per le operazioni del carico delle navi cisterna adibite al trasporto di gas liquefatti.

DECRETO 1° aprile 2016
Modalità di aggiornamento del corso antincendio avanzato.

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
GU Serie generale - n. 84 del 11 aprile 2016
GU Serie generale - n. 85 del 12 aprile 2016
GU Serie generale - n. 85 del 13 aprile 2016

http://www.guardiacostiera.gov.it/normativa-e-documentazione/Pages/personale%20marittimo.aspx

Rischio asfalfatori: indagine ATS Brescia, Bergamo, Milano

ID 2480 | | Visite: 5399 | Documenti Sicurezza ASL

Rischio asfalfatori: indagine ATS Brescia, Bergamo, Milano

Risultati dell'indagine sulla esposizione a idrocarburi policiclici aromatici (IPA) durante le opere di asfaltatura

L’asfalto è un “conglomerato bituminoso”, ovvero una miscela (naturale o artificiale) di bitume ed elementi litici di varia granulometria (materiale inorganico inerte).

Uno dei principali fattori di rischio per i lavoratori addetti alle opere di asfaltatura è rappresentato dall’esposizione ad agenti chimici e cancerogeni, principalmente gli idrocarburi policiclici aromatici.

Gli idrocarburi policiclici aromatici (IPA) sono inquinanti ubiquitari ambientali che derivano da processi pirolitici ed includono numerose sostanze chimiche con due o più anelli benzenici (benzo[a]pirene, benzo[a]antracene, dibenzo[a,h]antracene, ecc.) (IARC, 1998; IARC, 2002; IARC 2010; IARC 2012).

Gli IPA sono contenuti anche nei fumi di bitume, un legante di origine naturale proveniente dalla lavorazione del petrolio, utilizzato, in miscela con materiali inerti, nella produzione di asfalto stradale (miscela di bitume, presente in percentuale variabile dal 4 al 10% in peso, ghiaia e sabbia).

Il tipo di greggio di partenza ed il processo lavorativo utilizzato possono influenzare notevolmente le caratteristiche del bitume e la sua composizione chimica, in particolare il contenuto in idrocarburi policiclici aromatici. La possibilità che gli IPA si formino in quantità consistente è alta quando il bitume stesso viene riscaldato a temperature troppo elevate (> 160°C): passando da 160°C a 250°C infatti, la quantità di fumi emessa è circa otto volte superiore.

La temperatura di riscaldamento del conglomerato bituminoso influenza anche la qualità dei fumi: temperature più basse, dell’ordine di 130-150°C, determinano la maggior formazione di IPA a 3- 4 anelli di carbonio mentre i fumi ottenuti a temperature più elevate hanno un contenuto superiore di IPA a 5 o più anelli (CONCAWE, 1992; Brandt et al., 1985; Lange et al., 2007). I fumi prodotti dal riscaldamento del bitume sono costituiti da vapori e particolato aeriforme. Una quantità importante degli IPA si trova inclusa proprio nel materiale particolato. L’esposizione a miscele di IPA si realizza sia per via inalatoria che transdermica e si può verificare sia in ambito lavorativo che extra-lavorativo: dal fumo di tabacco, dall’aria degli ambienti urbani (in particolare in vicinanza di strade ad alta intensità di traffico o vicino a complessi industriali), dall’acqua e dall’assunzione di cibi, soprattutto cotti alla brace (Buckley and Lioy, 1992; IARC, 2015).

L'Agenzia Internazionale per la Ricerca sul Cancro (IARC) ha associato cancerogenicità certa alle emissioni degli autoveicoli con motori Diesel (Gruppo 1) e possibile per i motori a benzina (Gruppo 2B) (IARC, 1989). La cancerogenicità di alcune miscele di IPA è nota da decenni (IARC, 1987). La recente classificazione della IARC, relativa all'esposizione occupazionale durante i lavori di applicazione del bitume, ha inserito le emissioni da esso derivanti nel gruppo 2B (cancerogeno possibile per l'uomo), mentre l’American Conference of Governmental Industrial Hygienists (ACGIH) classifica il bitume nel gruppo A4 (non classificabile come cancerogeno per l’uomo).

Resta tuttavia critica la possibilità di definire in modo univoco la possibile relazione fra lo sviluppo di neoplasie nell’uomo e l’esposizione, professionale e non, a IPA. In campo occupazionale, gli aspetti critici riguardano soprattutto la difficoltà nel caratterizzare esattamente la composizione delle miscele di IPA, nel distinguere gli effetti determinanti del singolo composto e nel paragonare i risultati di diversi studi anche in medesimi settori industriali, per le differenze quali-quantitative dell’esposizione a IPA. L'esposizione a differenti cancerogeni nel particolato inalato negli ambienti di lavoro e la presenza ubiquitaria fanno sì che si riscontrino difficoltà anche nella comparazione fra lavoratori esposti e popolazione non esposta.

Tra gli organi bersaglio dell’esposizione agli IPA cancerogeni è da tempo segnalato l’apparato polmonare. Per quanto concerne il rischio di tumore polmonare, diversi studi epidemiologici hanno indagato la possibile relazione fra neoplasia ed esposizione ad idrocarburi policiclici aromatici, confermando tali aspetti critici (Burstyn et al., 2003; Butler et al., 2001; Chiazze et al., 1991; Partanen et al.,1994; Randem et al., 2004)

...segue

Dipartimento di Igiene e Prevenzione Sanitaria
Servizio Prevenzione e Sicurezza negli ambienti di lavoro delle ATS di Brescia, Bergamo, Milano

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ATS Brescia, Bergamo, Milano - 2016
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