~ 2000 / 2026 ~
// Documenti disponibili n: 47.203
// Documenti scaricati n: 37.826.526
// Documenti disponibili n: 47.203
// Documenti scaricati n: 37.826.526
Il Giudicante ha significativamente osservato che: "la macroscopica omissione dell'osservanza delle norme antinfortunistiche da parte del datore di lavoro, ed in particolare la lapalissiana violazione delle più elementari norme di sicurezza ... consentono di ritenere prevedibile e quindi evitabile anche il rischio dell'imprudenza del V.S.".
D'altra parte, la Corte territoriale ha confermato integralmente la sentenza del giudice di primo grado, osservando: che era risultato provato che il V.S. era salito sulla scala a pioli e che detta scala era sprovvista dei più elementari dispositivi antifortunistici; che dalla visione della foto n. 6 (e dal particolare indicato in quelle immediatamente precedenti circa la mancanza di segni della malta sui pioli dove era posizionato il V.S.) si desumeva che lo stesso si trovasse ad una altezza superiore ai 2 metri (peraltro compatibile con quella della parete da intonacare e con il lavoro già svolto); che il datore di lavoro è responsabile anche degli infortuni ascrivibili a imperizia, negligenza o imprudenza del lavoratore, salvo il caso di assoluta abnormità del comportamento di quest'ultimo (caso che nella specie non ricorreva, essendosi il V.S. limitato ad approfittare di una scala a pioli, non a norma, esistente presso il cantiere, dove era stato chiamato a espletare la sua attività lavorativa).

Ministero dell'Interno
Disposizioni di prevenzione incendi per gli impianti di climatizzazione inseriti nelle attivita' soggette ai controlli di prevenzione incendi.
(GU Serie Gener...

ID 22063 | 14.06.2024
Decreto 7 novembre 2023 Disposizioni relative all'individuazione del datore di lavoro ai fini...

Il Codice della Strada prevede sanzioni per chi conduce veicoli in condizioni psicofisiche alterate conseguenti all’assunzione di sost...
Testata editoriale iscritta al n. 22/2024 del registro periodici della cancelleria del Tribunale di Perugia in data 19.11.2024