~ 2000 / 2026 ~
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Corretta è l’argomentazione secondo cui "il datore di lavoro è tenuto ad effettuare la valutazione dei rischi connessi alla sua azienda e alla sua attività proprio per scoprire e gestire eventuali pericoli occulti o non immediatamente percepibili, e non può aspettare di scoprire tali pericoli con l’infortunio di un dipendente.
Il piano di valutazione dei rischi, infatti, deve essere eseguito da un tecnico specializzato con appositi sopralluoghi, e non facendo rilevare eventuali pericoli ad un dipendente inviato sul posto senza alcun avvertimento e senza alcuna preparazione, come avvenuto in questo caso. Ignorando le condizioni di agibilità del manufatto - come condivisibilmente rilevano i giudici del gravame del merito - il datore di lavoro avrebbe dovuto verificarle di persona o tramite un tecnico appositamente nominato, prima di consentirne l’accesso ai dipendenti. Ovvero avrebbe dovuto impedire del tutto tale accesso, con apposita cartellonistica e chiusura di tutti i punti di ingresso; quindi, valutato il rischio connesso all’utilizzo di quel manufatto, avrebbe dovuto adottare i presidi di sicurezza più opportuni per evitare ai dipendenti inviati ad effettuare controlli o pulizie il rischio di scivolamento o altri rischi."

Oggetto: art. 1, comma 445 lett. d) e f), L. n. 145/2018 – maggiorazioni sanzioni.
Estratto:
Insieme a misure di rilascio di facoltà ass...

ID 22185 | 05.07.2024 / In allegato
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Testata editoriale iscritta al n. 22/2024 del registro periodici della cancelleria del Tribunale di Perugia in data 19.11.2024