~ 2000 / 2026 ~
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l giudizio trae origine dal decesso di P.S., artigiano posatore di lastre contenenti amianto, avvenuto il 10 marzo 1996 per un mesotelioma pleurico.
Assumendo che la malattia fosse stata contratta a causa della sua attività professionale, la vedova L.M. ha agito per ottenere il risarcimento dei danni, sia a titolo ereditario che in proprio, nei confronti di due imprese per conto delle quali il P.S. aveva eseguito lavorazioni, la Edilfibro S.p.A. e la Cielle Prefabbricati S.p.A..
La domanda è stata rigettata dal Tribunale di Voghera, che ha ritenuto non provata la responsabilità delle convenute.
La Corte di Appello di Milano, in riforma della decisione dì primo grado, la ha invece parzialmente accolta. Ha ritenuto sussistente la responsabilità di entrambe le società per la morte del P.S., ma insufficiente l'allegazione e la prova dei danni non patrimoniali subiti dalla vittima, e ha quindi liquidato in favore dell'attrice esclusivamente il danno non patrimoniale da questa subito in proprio. Ricorre Edilfibro S.p.A., sulla base di cinque motivi.
Resistono con controricorso la L.M. e la Cielle Prefabbricati S.p.A., già in liquidazione e in concordato preventivo (e dichiarata fallita in corso di giudizio), la quale propone ricorso incidentale sulla base di quattro motivi, ai quale resiste la L.M. con ulteriore controricorso.
La società ricorrente Edilfibro S.p.A. e la controricorrente L.M. hanno depositato memorie ai sensi dell'art. 378 c.p.c..
La Corte:
- rigetta il ricorso principale e quello incidentale;
- condanna sta la ricorrente principale che la ricorrente incidentale a pagare le spese del presente giudizio in favore della controricorrente L.M., liquidandole, per ciascuna di esse, in complessivi € 6.000,00, di cui € 200,00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori di legge.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte sia della ricorrente principale che della ricorrente incidentale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 -bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Roma, in data 23 febbraio 2016.

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