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Decreto 19 marzo 2015: regola tecnica prevenzione incendi strutture sanitarie

ID 2010 | | Visite: 44865 | Prevenzione IncendiPermalink: https://www.certifico.com/id/2010

Decreto 19 marzo 2015

ID 2010 | Update 24.02.2023

Decreto 19 marzo 2015
Aggiornamento della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l’esercizio delle strutture sanitarie pubbliche e private di cui al decreto 18 settembre 2002.

(GU n.70 del 25.03.2015)

Update 24.02.2023 | Proroga

Decreto-Legge 29 dicembre 2022 n. 198 / Convertito Legge 24 febbraio 2023, n. 14

Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi

(GU n.303 del 29.12.2022)

Update 28.02.2020 | Proroga

Decreto 20 febbraio 2020 Proroga delle scadenze in materia di prevenzione incendi per le strutture sanitarie, previste dal decreto del Ministro dell'interno del 19 marzo 2015. Entrata in vigore: 29 Febbraio 2020 (GU n.50 del 28.02.2020)

Vedi Documento proroghe - Update 11.2024

_______

Art. 1. Aggiornamento della regola tecnica di prevenzione incendi allegata al decreto del Ministro dell’interno 18 settembre 2002

1. I titoli III e IV della regola tecnica di prevenzione incendi allegata al decreto del Ministro dell’interno 18 settembre 2002 sono integralmente sostituiti rispettivamente dagli Allegati I e II che costituiscono parte integrante del presente decreto.

2. È approvato l’Allegato III che costituisce parte integrante del presente decreto e che integra il decreto del Ministro dell’interno 18 settembre 2002 introducendo il titolo V.

Art. 2. Applicazione delle disposizioni di cui all'Allegato I

1. Le strutture sanitarie che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero ovvero in regime residenziale a ciclo continuativo ovvero diurno, con oltre i 25 posti letto, esistenti alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro dell’interno 18 settembre 2002, che non abbiano completato l’adeguamento alle disposizioni ivi previste, fatti salvi gli obblighi stabiliti dalla vigente legislazione in materia di sicurezza, devono essere adeguate ai requisiti di sicurezza antincendio previsti al titolo III del decreto del Ministro dell’interno 18 settembre 2002, così come modificato dall’allegato I al presente decreto, entro i termini temporali e con le modalità di seguito indicate:

a) Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, gli enti e i privati responsabili delle strutture di cui al presente comma individuate nelle categorie B e C ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 1 agosto 2011, n. 151, richiedono al Comando provinciale dei vigili del fuoco competente per territorio, di seguito denominato Comando, la valutazione del progetto, di cui all’art. 3 del medesimo decreto, relativo al completo adeguamento dell’attività.
...

Entrata in vigore: 24 Aprile 2015

Indirizzi applicativi:  

D.M. 19 marzo 2015 in materia di strutture sanitarie - Indirizzi applicativi.

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Regola tecnica strutture sanitarie
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Tags: Prevenzione Incendi

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