Il Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco e la sicurezza sul lavoro
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Il Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco e la sicurezza sul lavoro
Il decreto legislativo n. 81/2008
Il decreto legislativo 81/2008, meglio noto come Testo Unico sulla sicurezza, è stato emanato in attuazione della legge 123/2007 con la quale il Governo è stato delegato ad adottare "uno o più decreti legislativi per il riassetto e la riforma delle vigenti disposizioni in materia di salute e sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro". Occorre evidenziare, in primo luogo, che gli ambiti di applicazione del T.U. sono tutti i luoghi di lavoro in cui sono presenti lavoratori dipendenti ovvero lavoratori ad essi assimilati (soci lavoratori di società anche di fatto, soci lavoratori di società cooperative, l'allievo degli istituti di istruzione ed universitari e il partecipante ai corsi di formazione professionale nei quali si faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici ecc., i volontari dei vigili del Fuoco e di protezione civile, ecc.).
I principali soggetti che a diverso titolo sono destinatari delle suddette norme sono:
- datore di lavoro;
- dirigente;
- preposto;
- Addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione (ASPP);
- Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP);
- medico competente;
- lavoratore;
- Rappresentate dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS).
Il citato decreto legislativo 81/2008, conferma il ruolo centrale che svolge il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco attraverso l'assolvimento di uno dei suoi compiti istituzionali: la prevenzione incendi.
Tale aspetto, peraltro presente anche nelle norme degli anni '50 (DPR 547/55 abrogato dal D.Lgs. 81/2008), viene ribadito dal titolo IV del citato T.U.laddove precisa che i titolari delle "aziende e le lavorazioni nelle quali si producono, si impiegano, si sviluppano o si detengono prodotti infiammabili, incendiabili o esplodenti e che, per dimensioni, ubicazione ed altre ragioni presentano in caso di incendio gravi pericoli per la incolumità dei lavoratori sono soggette, ai fini della prevenzione degli incendi, al controllo del Comando provinciale dei vigili del fuoco competente per territorio ad esclusione delle attività svolte dal Ministero della difesa per le quali lo stesso Ministero provvede ai controlli e all'attuazione di idonee misure a salvaguardia dell'incolumità dei lavoratori" hanno l'obbligo di richiedere al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco competente per territorio il preventivo esame sui progetti e la relativa visita di sopralluogo, rispettivamente, prima di realizzare l'attività e prima di metterla in esercizio.
Il legislatore delegato ha ritenuto così importante il suddetto aspetto prevenzionistico al punto di prevedere sanzioni penali per le eventuali violazioni.
Il Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco e la sicurezza sul lavoro
Le principali attività che impegnano il Corpo nazionale dei vigili del fuoco nel settore della sicurezza possono essere così riassunte:
1. Vigilanza:
L'art. 13 del D.Lgs. 81/2008 prevede che la vigilanza circa l'applicazione della legislazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro sia svolta, per quanto di specifica competenza, dal Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.
In concreto, tale attività è volta a verificare l'attuazione del complesso di norme, contenute nel codice penale ed in leggi speciali, che si prefiggono di:
- prevenire l'insorgere di incendi nei luoghi di lavoro;
- prevenire la formazione e l'innesco di miscele esplosive nei luoghi di lavoro;
- assicurare le condizioni per un rapido e sicuro allontanamento dei lavoratori in caso di pericolo d'incendio e/o esplosione.
2. Polizia amministrativa:
Tale attività riguarda, principalmente, il settore della prevenzione incendi e si concretizza attraverso al controllo obbligatorio da parte dei Vigili del Fuoco di talune attività pericolose per le quali è previsto il Certificato di Prevenzione Incendi (CPI).
3. Formazione:
Tale attività è rivolta essenzialmente ad alcuni dei soggetti destinatari delle norme in materia di sicurezza ed igiene nei luoghi di lavoro tra cui:
- Responsabili ed addetti al servizio di prevenzione protezione (RSPP e ASPP);
- Preposti;
- Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS);
- Addetti alla lotta antincendio e gestione dell'emergenza (squadra antincendio aziendale).
4. Ulteriore attività di formazione:
È rivolta a figure particolari quali ad esempio gli addetti alla sicurezza in impianti sportivi, i rivenditori di bombole di GPL, gli addetti alle squadre antincendio aziendali all'interno degli stabilimenti a rischio di incidente rilevante, etc..
5. Polizia giudiziaria:
Il personale operativo dei Vigili del Fuoco, nell'ambito delle proprie competenze, svolge le funzioni di polizia giudiziaria in forza dell'art. 8 della legge 1570/41. Tali compiti e funzioni sono stati ribaditi dall'art.16 della legge 13 maggio 1961, n. 469 ed infine confermati dal decreto legislativo 139/2006 recante norme sul "riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco" (art. 6, comma 2).
6. Assistenza alle imprese:
È un'assoluta novità introdotta dall'art. 46 del T.U. dove si prevede, tra le altre cose, la creazione di appositi nuclei specialistici presso le Direzioni Regionali dei Vigili del Fuoco al fine di favorire il miglioramento dei livelli di sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro, le cui modalità attuative sono in corso di definizione.
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