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Cassazione Penale, Sez. 4, ud. 24.02.2016 (dep. marzo), n. 12700

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Cassazione Penale, Sez. 4, ud. 24.02.2016 (dep. marzo), n. 12700 - Infortunio con la macchina perforatrice: non è stata la macchina in sé a determinare i danni ma gli accessori montati sulla stessa e la mancanza di separazione degli organi in movimento

1. La Corte d'Appello di Milano ha confermato la sentenza del Tribunale di Como, appellata dall'imputato T.W., con la quale il predetto era stato condannato per il reato di lesioni colpose aggravate, n.q. di datore di lavoro, ai danni del dipendente C.S..

2. La vicenda riguarda un infortunio sul lavoro accaduto in un cantiere privato. Si trattava, in particolare, di un giardino nel quale la ditta Erba Fondazioni s.r.l., della quale era titolare l'imputato, doveva realizzare una perforazione del terreno e l'impianto di alcuni pali finalizzati alla successiva installazione di una recinzione. Per effettuare il lavoro, era stata utilizzata una macchina perforatrice fornita da altra ditta che l'aveva noleggiata "a freddo", senza fornire né l'operatore, né gli accessori, né gli ulteriori attrezzi di completamento finalizzati allo scopo specifico.

Nella specie, la perforatrice era di limitate dimensioni, il cantiere di modesta grandezza e sullo stesso non vi era ampio spazio di manovra.
L'addetto alla perforazione era il dipendente C.S. il quale, per la profondità del foro e per il tipo di terreno, aveva utilizzato delle "prolunghe" e cioè degli strumenti di raccordo che erano stati ritenuti anomali da tutti i consulenti ascoltati, poiché il loro utilizzo aveva determinato la compresenza di due trascinatori, in luogo dell'unico normalmente utilizzato, con una duplicazione ritenuta non funzionale rispetto al lavoro da svolgere, rivelatasi poi determinante nella causazione dell'incidente che era avvenuto proprio a causa di quel meccanismo.

L'infortunio non avveniva, infatti, durante le fasi di lavorazione o manutenzione in senso proprio, ma successivamente, allorché il lavoratore, per evitare che i residui di terra presenti sul vicino muretto potessero nuovamente cadere all'interno dei fori già praticati con la perforatrice, decideva di ripulire il muretto con l'aria compressa, mentre l'utensile ruotante del macchinario era in azione, dando le spalle ad esso e spostandosi all'indietro.
Così facendo, il lavoratore non si era avveduto del fatto che il voluminoso braccio della giacca a vento indossata veniva agganciato dal trascinatore citato, così rimanendo a sua volta trascinato dalla macchina, riportando lesioni gravissime (tra cui, l'amputazione del braccio sinistro, a seguito delle trombosi createsi nonostante gli interventi chirurgici ai quali veniva sottoposto, e un danno permanente alla vista per una trombosi verificatasi in prossimità dell'occhio sinistro).

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Cassazione Penale, Sez. 4
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Tags: Sicurezza lavoro Rischio attrezzature lavoro

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