Slide background




Cassazione Penale, Sez. 4, ud. 24.02.2016 (dep. marzo), n. 12700

ID 2447 | | Visite: 3633 | Cassazione Sicurezza lavoroPermalink: https://www.certifico.com/id/2447

Cassazione Penale, Sez. 4, ud. 24.02.2016 (dep. marzo), n. 12700 - Infortunio con la macchina perforatrice: non è stata la macchina in sé a determinare i danni ma gli accessori montati sulla stessa e la mancanza di separazione degli organi in movimento

1. La Corte d'Appello di Milano ha confermato la sentenza del Tribunale di Como, appellata dall'imputato T.W., con la quale il predetto era stato condannato per il reato di lesioni colpose aggravate, n.q. di datore di lavoro, ai danni del dipendente C.S..

2. La vicenda riguarda un infortunio sul lavoro accaduto in un cantiere privato. Si trattava, in particolare, di un giardino nel quale la ditta Erba Fondazioni s.r.l., della quale era titolare l'imputato, doveva realizzare una perforazione del terreno e l'impianto di alcuni pali finalizzati alla successiva installazione di una recinzione. Per effettuare il lavoro, era stata utilizzata una macchina perforatrice fornita da altra ditta che l'aveva noleggiata "a freddo", senza fornire né l'operatore, né gli accessori, né gli ulteriori attrezzi di completamento finalizzati allo scopo specifico.

Nella specie, la perforatrice era di limitate dimensioni, il cantiere di modesta grandezza e sullo stesso non vi era ampio spazio di manovra.
L'addetto alla perforazione era il dipendente C.S. il quale, per la profondità del foro e per il tipo di terreno, aveva utilizzato delle "prolunghe" e cioè degli strumenti di raccordo che erano stati ritenuti anomali da tutti i consulenti ascoltati, poiché il loro utilizzo aveva determinato la compresenza di due trascinatori, in luogo dell'unico normalmente utilizzato, con una duplicazione ritenuta non funzionale rispetto al lavoro da svolgere, rivelatasi poi determinante nella causazione dell'incidente che era avvenuto proprio a causa di quel meccanismo.

L'infortunio non avveniva, infatti, durante le fasi di lavorazione o manutenzione in senso proprio, ma successivamente, allorché il lavoratore, per evitare che i residui di terra presenti sul vicino muretto potessero nuovamente cadere all'interno dei fori già praticati con la perforatrice, decideva di ripulire il muretto con l'aria compressa, mentre l'utensile ruotante del macchinario era in azione, dando le spalle ad esso e spostandosi all'indietro.
Così facendo, il lavoratore non si era avveduto del fatto che il voluminoso braccio della giacca a vento indossata veniva agganciato dal trascinatore citato, così rimanendo a sua volta trascinato dalla macchina, riportando lesioni gravissime (tra cui, l'amputazione del braccio sinistro, a seguito delle trombosi createsi nonostante gli interventi chirurgici ai quali veniva sottoposto, e un danno permanente alla vista per una trombosi verificatasi in prossimità dell'occhio sinistro).

DescrizioneLinguaDimensioneDownloads
Scarica questo file (n. 12700 del 24 febbraio 2016.pdf)n. 12700 del 24 febbraio 2016
Cassazione Penale, Sez. 4
IT244 kB856

Tags: Sicurezza lavoro Rischio attrezzature lavoro

Articoli correlati

Ultimi archiviati Sicurezza

ESENER 2024
Feb 09, 2025 70

Fourth European Survey of Enterprises on New and Emerging Risks

First findings of the Fourth European Survey of Enterprises on New and Emerging Risks (ESENER 2024) ID 23432 | 09.02.2025 This report presents the first findings of the Fourth European Survey of Enterprises on New and Emerging Risks (ESENER 2024). Over 41.000 establishments across all size classes… Leggi tutto
Dati INAIL 12 2024   Una panoramica sul mondo della sanit
Feb 05, 2025 122

Dati INAIL 12/2024 - Una panoramica sul mondo della sanità

Dati INAIL 12/2024 - Una panoramica sul mondo della sanità ID 23408 | 05.02.2025 / In allegato Dati INAIL Dicembre 2024 - Una panoramica sul mondo della sanità- Sanità: il chi, il quando e il come degli infortuni sul lavoro- La violenza verso gli esercenti le professioni sanitarie: aspetti… Leggi tutto
Strategia EU OSHA 2025 2034
Gen 28, 2025 144

Strategia EU-OSHA 2025-2034

Strategia EU-OSHA 2025-2034 ID 23369 | 28.01.2025 / In allegato La strategia dell'EU-OSHA definisce le priorità dell'Agenzia per gli anni 2025-2034 con una visione chiara: proteggere la sicurezza e la salute dei lavoratori informando le politiche, sostenendo la prevenzione dei rischi, aumentando la… Leggi tutto
Cassazione Penale Sez  4 del 23 gennaio 2025 n  2762
Gen 28, 2025 214

Cassazione Penale Sez. 4 del 23 gennaio 2025 n. 2762

Cassazione Penale Sez. 4 del 23 gennaio 2025 n. 2762 / Infortunio mortale durante la pulizia di un silo ID 23368 | 28.01.2025 / In allegato Cassazione Penale Sez. 4 del 23 gennaio 2025 n. 2762 Infortunio mortale durante la pulizia di un silo atto alla raccolta di segatura ... Cassazione Penale Sez.… Leggi tutto
The impact on risk prevention of AI worker management systems
Gen 27, 2025 173

EU-OSHA 2025: AI e gestione dei lavoratori

AI e gestione dei lavoratori: utile la partecipazione contro i rischi psicosociali / EU-OSHA 2025 ID 23364 | 27.01.2025 / In allegato Un recente studio dell’Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro (Eu-Osha) analizza l’impatto sui rischi psicosociali dei sistemi di gestione dei… Leggi tutto

Più letti Sicurezza