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Tabella di corrispondenza ISO 45001 e OHSAS 18001

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Tabella di corrispondenza ISO/DIS 45001:2016 / OHSAS 18001

Notizia seguita, allegati Documenti di Lavoro (C-Documenti)

Dopo la bocciatura del primo Draft ISO/DIS 45001 nel 2016 è stata rivista la timeline per la pubblicazione del nuovo Standards ISO 45001, ripresa dei lavori del nuovo DIS (inchiesta pubblica) a Marzo 2017, a seguire il Final Draft (FDIS) e ISO finale previsto Dicembre 2017 / Febbraio 2018(*).

ISO/DIS 45001:2016
Occupational health and safety management systems - Requirements with guidance for use

Il British Standard BS OHSAS 18001:2007, insieme con la guida di riferimento OHSAS 18002, fino ad ora ha fornito le basi per lo sviluppo e il rispetto del sistema di gestione per la salute e la sicurezza sul lavoro riconosciuto a livello internazionale. 

OHSAS 18001 è strutturata analogamente agli altri standard internazionali più utilizzati per sistemi di gestione - come ad esempio per la qualità (ISO 9001) e l'ambiente (ISO 14001).

Cambiamenti ed effetti nel 2018

A seguito della pubblicazione della ISO 45001, è previsto che il British Standard BS OHSAS 18001 del 2007 venga ritirato dal “British Standards Institution” (BSI). 

La pubblicazione della ISO 45001:2017 è pianificata per Dicembre 2017 / Febbraio 2018.

Le aziende che sono certificate BS OHSAS 18001:2007 dovranno cambiare i propri sistemi di gestione per la salute e la sicurezza sul lavoro quando lo IAF confermerà la nuova ISO 45001 come nuovo criterio di certificazione, con periodo di transizione previsto di 3 anni dalla pubblicazione del nuovo Standard.

La nuova ISO 45001 avrà la stessa struttura di ISO 9001:2015 e ISO 14001:2015. 

La nuova timeline di sviluppo dello standard ISO 45001:



(*) Fonte ISO - Notizia seguita

ISO/CD 45001 Occupational health and safety management systems - Annex A

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Indice ISO 45001 (ISO/DIS 45001 12 maggio 2016)
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Tabella di corrispondenza ISO 45001 (ISO/DIS 45001:2016) con OHSAS 18001
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Cassazione Civile, Sez. Lav., 15 marzo 2017, n. 6771

ID 3790 | | Visite: 3465 | Cassazione Sicurezza lavoro

Cassazione Civile, Sez. Lav., 15 marzo 2017, n. 6771 - Mansioni incompatibili con lo stato di salute della lavoratrice: diritto di chiedere l’accertamento della compatibilità attraverso la sorveglianza sanitaria

Con ricorso al Tribunale di Urbino, C.C. esponeva di essere stata avviata al lavoro ex lege n. 68/99 e di essere stata assunta dalla D.M.M. s.p.a. in data 2.4.03 come operaia addetta all’imballaggio di accessori di metallo; lamentava di essere stata adibita, nel corso degli anni, anche a mansioni diverse e non compatibili con le sue condizioni di salute (epilessia focale ed esiti di intervento per sindrome del tunnel carpale); che i sanitari le prescrissero un periodo di assoluto riposo dal 18.11.10 al 13.12.10, periodo poi prorogato, sulla base di certificazione sanitaria, sino al 29.3.11; di essersi subito dopo messa a disposizione dell’azienda, chiedendo la visita del medico competente, visita che le fu tuttavia negata in quanto le mansioni espletate non erano soggette alla sorveglianza sanitaria di cui all’art. 41 del d.lgs n. 81/2008, con conseguente valutazione della sua assenza dal lavoro come ingiustificata. Esponeva che un iniziale procedimento disciplinare venne archiviato dall’azienda, che tuttavia non le corrispose più la retribuzione. Chiedeva dunque la riammissione in servizio con le mansioni di operaia addetta all’imballaggio, con condanna della società al pagamento delle retribuzioni ed al versamento dei contributi previdenziali sin dal 30.3.11.

Il Tribunale accoglieva le domande, condannando peraltro la società alla riammissione in servizio previa verifica sanitaria dell’idoneità alla mansione. Avverso tale sentenza proponeva appello la società; resisteva la lavoratrice. Con sentenza depositata il 22 gennaio 2013, la Corte d’appello di Ancona riformava la decisione impugnata, rigettando l’originaria domanda della lavoratrice. Per la cassazione di tale sentenza propone ricorso quest’ultima, affidato a cinque motivi.

Resiste la società con controricorso.

 

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Cassazione civile Sez. Lav.
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Study on workers’ health protection risk crystalline silica

ID 3785 | | Visite: 3723 | Documenti Sicurezza UE

Study on workers’ health protection risk crystalline silica

Study on the implementation of the autonomous agreement on workers’ health protection through the good handling and use of crystalline silica and products containing it.

Crystalline silica is a material that is naturally abundant and raw materials and products containing crystalline silica are used in a wide variety of industries. Concerns have been raised about the health impact of exposure to respirable crystalline silica (RCS) which can be released during extraction or production processes. The European Commission’s Scientific Committee for Occupational Exposure Limits (SCOEL1 ) has argued that ‘the main effects in humans of the inhalation of RCS are silicosis.

There is sufficient information to conclude that the relative lung cancer risk is increased in persons with silicosis […].

Therefore, preventing the onset of silicosis will also reduce the cancer risk. Since a clear threshold for silicosis development cannot be identified, any reduction of exposure will reduce the risk of silicosis’. There are currently no occupational exposure limits (OEL) for RCS at EU level.

On 2 March 2004, the European Commission consulted the EU social partner (in line with Art.154 TFEU) regarding the opinion on a possible revision of Directive 90/394/EEC (the Carcinogens Directive) as regards, in particular, the OEL list. Following a six-month period of negotiation, on 25 April 2006, a multi-sectoral Agreement on Workers Health Protection through the Good Handling and Use of Crystalline Silica and Products containing it was signed, the first of its kind, which brought together social partners from 14 different sectors. Importantly, this does not include the construction sector, where the risk of exposure to RCS is greatest.

The objectives of the Agreement are:

- Protection of the health of employees and other individuals occupationally exposed at the workplace to respirable crystalline silica from materials / products / raw materials containing crystalline silica;
- Minimising exposure to respirable crystalline silica at the workplace by applying the Good Practices stipulated herein in order to prevent, eliminate or reduce occupational health risks related to respirable crystalline silica and;
- Increasing the knowledge about potential health effects of respirable crystalline silica and about relevant Good Practices. Study objectives The objective of this study was to provide the Commission with an assessment of the implementation of the Agreement. As stated in the Terms of Reference and announced in the Commission Communication on social dialogue2 , the Commission intends to undertake an independent monitoring of the Agreement aimed at assessing the contribution of this instrument towards achieving the Union’s objectives. The main purpose of this assignment therefore was to:
- Assess the implementation of the Agreement
- Assess the role of the signatories and their affiliated members as well as the actions undertaken by them, in the framework of the procedures and practices specific to management and labour, and of the Member States in the field of OSH
- Assess the impact of the Agreement on national regulations/legislations (if applicable)
- Collect background information and data on exposure levels at company, industry, sector and country level at the time the Agreement was signed and today
Analyse the reporting system put in place by the signatories and their national affiliated members and by national public authorities where possible

The study covered the EEA countries and aims to inform the assessment, follow-up and reporting of the implementation of the Agreement carried out by the Commission.

European Commission 2016

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EU 2016
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Circolare MLPS n. 42/2010

ID 3774 | | Visite: 7388 | Circolari Sicurezza lavoro

Circolare MLPS n. 42/2010

Salute e sicurezza nei luoghi di lavoro: lavori in ambienti sospetti di inquinamento. Iniziative relative agli appalti aventi a oggetto attività manutentive e di pulizia che espongono i lavoratori al rischio di asfissia o di intossicazione dovuta ad esalazione di sostanze tossiche o nocive

MLPS 29.12.2010

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Cassazione Penale, Sez. 4, 10 marzo 2017, n. 11693

ID 3763 | | Visite: 3237 | Cassazione Sicurezza lavoro

Cassazione Penale, Sez. 4, 10 marzo 2017, n. 11693 - Macchina non sicura e amputazione del polpastrello dell'operaio. Responsabilità di un dirigente con delega in materia di sicurezza

1. Il 20 febbraio 2015 la Corte di appello di Trento ha integralmente confermato la sentenza del Tribunale di Rovereto del 15 ottobre 2013 con la quale M.C. è stato ritenuto colpevole del reato di lesioni colpose gravi nei confronti di S.T., con violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni, fatto contestato come commesso il 6 ottobre 2010.

2. I giudici di merito hanno ritenuto che l'imputato, dirigente con delega per la gestione della sicurezza e della salute negli ambienti di lavoro della ditta "S. Trent Italia S.p.a", avendo messo a disposizione del lavorare dipendente della ditta S.T. un macchinario di essiccazione dei fanghi, al servizio di depuratore, che non era sicuro, in quanto i relativi comandi erano posti in posizione tale da non consentire all'operatore di controllare l'assenza di persone in prossimità di zone pericolose ed anche in quanto era possibile accedere alle pale della retrovalvole con gli sportelli di ispezione aperti, causava al dipendente lesioni consistite nell'amputazione del polpastrello del primo dito della mano destra: in particolare, S.T., che era intento ad eseguire sul motore dell'impianto la pulizie del ciclone, delle pale della retrovalvola, inseriva nel macchinario la mano destra che impugnava una pistola ad aria compressa, per effettuare la rimozione del fango incrostato nell'impianto di essiccazione dei fanghi e, urtando contro la fotovalvola, che, contrariamente alle istruzioni operative, era in movimento, aveva subito, appunto, l'imputazione traumatica del primo polpastrello della mano destra.

3. Ricorre per la cassazione della sentenza impugnata M.C., che si affida a due motivi con i quali deduce violazione di legge e difetto motivazionale.

3.1. Denunzia, in primo luogo, che la condanna sarebbe intervenuta per un fatto diverso da quello contestato, in quanto, mentre nel capo di accusa si legge che i comandi erano posti in posizione tale da non consentire all'operatore di controllare l'assenza di persone in prossimità di zone pericolose ed era possibile accedere alle pale della retrovalvole con gli sportelli di ispezione aperti, invece l'affermazione di penale responsabilità sarebbe fondata sulla mancanza di un sistema che impedisse l'apertura dello sportello per la manutenzione durante il funzionamento dell'impianto e che non consentisse l'avvio degli organi meccanici interni se non dopo la chiusura dello sportello.

3.2. Censura inoltre mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, evidenziando che la Corte territoriale ha ritenuto che è pur vero che il POS prevedeva il divieto espresso di accesso alle parti in movimento senza avere prima spento il macchinario ma che la mancanza di un sistema di sicurezza di tipo oggettivo consentì che si potesse, comunque, agire disattendendo la regola: in ciò consisterebbe, ad avviso del ricorrente, contraddittorietà tra premessa e conclusione del ragionamento giudiziale.

Si evidenzia, in ogni caso, che la vittima era dipendente formato ed esperto, a conoscenza del POS aziendale, addetto alle mansioni da due anni, e che il corretto svolgimento da parte dello stesso dell'operazione, mediante impiego di pistola ad aria con beccuccio, di cui era munito, avrebbe evitata l'infortunio.

Si sottolinea che l'esistenza di una prassi di tolleranza aziendale di comportamenti scorretti deriverebbe da una mera supposizione, sfornita di elementi oggettivi di riscontro, dell'ispettore del lavoro escusso come teste.

Erroneo sarebbe, poi, attribuire complessiva credibilità alla versione del lavoratore infortunato, espressamente ritenuto (alla p. 7 della sentenza impugnata) dalla stessa Corte territoriale poco credibile.

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Cassazione Penale, Sez. 4
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Manuale formazione antincendio - INAIL

ID 609 | | Visite: 20371 | Guide Sicurezza lavoro INAIL



Manuale formazione antincendio - INAIL

Il manuale analizza i criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell’emergenza nei luoghi di lavoro, offrendo una vasta panoramica inerente la classificazione dei fuochi e tecniche di estinzione, il controllo e la manutenzione degli impianti antincendio, la pianificazione e l’organizzazione delle emergenze.

Il documento è utile ai tecnici impegnati nel settore della sicurezza e dell’antincendio, ai datori di lavoro, ai responsabili del servizio di prevenzione e protezione ed ai responsabili dei lavoratori per la sicurezza.

Può essere efficacemente utilizzato, inoltre, anche come strumento per la formazione degli addetti alle squadre antincendio.

Il nuovo Regolamento per la disciplina dei procedimenti di Prevenzione Incendi
Il 22 settembre 2011 è stato pubblicato sulla G.U. il DPR 1 agosto 2011 n. 151, riguardante lo schema di regolamento per la disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione incendi.

Il nuovo regolamento, recependo quanto previsto dalla legge del 30 luglio 2010, n. 122 in materia di snellimento dell’attività amministrativa, individua le attività soggette alla disciplina della prevenzione incendi ed opera una sostanziale semplificazione relativamente agli adempimenti da parte dei soggetti interessati.

Edizione maggio 2013 a cura di
Raffaele Sabatino INAIL, Dipartimento Processi Organizzativi, SPP Ricerca
con la collaborazione di
Massimo Giuffrida INAIL, Dipartimento Tecnologie di Sicurezza
prima edizione 2008 a cura di Marcello Tambone

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Allegato riservato Formazione antincendio ISPESL 2008.pdf
ISPESL 2008
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INAIL 2013
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Cassazione Penale, Sez. 4, 02 marzo 2017, n. 10265

ID 3734 | | Visite: 3116 | Cassazione Sicurezza lavoro

Cassazione Penale, Sez. 4, 02 marzo 2017, n. 10265 - Macchina spazzolatrice e rischio trascinamento. Nessun comportamento abnorme della vittima se il sistema di sicurezza approntato dal datore di lavoro presenta evidenti criticità

"In tema di infortuni sul lavoro, non integra il "comportamento abnorme" idoneo a escludere il nesso di causalità tra la condotta omissiva del datore di lavoro e l'evento lesivo o mortale patito dal lavoratore il compimento da parte di quest'ultimo di un'operazione che, seppure inutile e imprudente, non risulta eccentrica rispetto alle mansioni a lui specificamente assegnate nell'ambito del ciclo produttivo."

"Non è configurabile la responsabilità ovvero la corresponsabilità del lavoratore per l'infortunio occorsogli allorquando il sistema della sicurezza approntato dal datore di lavoro presenti delle evidenti criticità, atteso che le disposizioni antinfortunistiche perseguono il fine di tutelare il lavoratore anche dagli infortuni derivanti da una sua eventuale colpa, dovendo il datore di lavoro dominare ed evitare l'instaurarsi da parte degli stessi destinatari delle direttive di sicurezza di prassi di lavoro non corrette e, per tale ragione, foriere di pericoli (in tali termini si confronti Sez. 4, n. 22813 del 21/4/2015; Palazzolo, Rv. 263497)."

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Cassazione Penale, Sez. 4
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Codice di Prevenzioni Incendi applicazioni strutture acciaio

ID 3730 | | Visite: 4069 | Documenti Sicurezza VVF

 

Il “codice di prevenzione incendi” le applicazioni possibili per le strutture in acciaio

La maggiore sfida per il progettista offerta dal DM 03/08/2015 è il ricorso alla modellazione diretta dell’incendio in caso di soluzioni alternative.

Il settore è assolutamente nuovo per i progettisti strutturali ma offre numerose opportunità di progettazioni più spinte in quanto meglio rispondenti agli effettivi, possibili, scenari di incendio. La semplificazione normativa aiuterà sicuramente a dirigersi verso questo nuovo settore ancora poco esplorato in Italia a differenza di quanto già si fa da anni all’estero. Le strutture in acciaio, attualmente poco impiegate in Italia anche per i pesanti vincoli imposti dalle normative antincendio tradizionali, potranno avere un nuovo impulso grazie al DM 03/08/2015 solo se accompagnate da un aggiornamento tecnico e culturale dei progettisti.

Il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco ha recentemente predisposto il Codice di Prevenzione Incendi: un documento normativo aderente alle più moderne metodiche in materia antincendio. Il Codice, suddiviso in capitoli dedicati alle misure di prevenzione e protezione dagli incendi, dedica due di essi alla resistenza al fuoco delle strutture ed alla compartimentazione antincendio ed offre ai progettisti numerose nuove possibilità di ricorrere alla Fire Safety Engineering (FSE) per affrontare e risolvere i più complessi problemi di ingegneria strutturale in caso di manufatti esposti al rischio di incendio.

Il presente articolo ha per obiettivo l’illustrazione dei punti normativi più innovativi del nuovo documento normativo con particolare riferimento alle costruzioni in acciai

VVF - Promozioneacciaio 2016

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VVF 2016
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Decreto 21 febbraio 2017

ID 3706 | | Visite: 26578 | Prevenzione Incendi

Decreto 21 febbraio 2017

Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi per le attività di autorimessa.

Il presente Decreto aggiunge al Decreto 3 Agosto 2015 (Codice Unico di Prevenzione Incendi), una nuova parte alla Sezione V di Regole tecniche verticali.

Update 06 Marzo 2020

Pubblicato il Decreto 14 Febbraio 2020 sostituisce integralmente il Decreto 21 febbraio 2017 e la Sezione V.6 Autorimesse del Codice
Aggiornamento della sezione V dell'allegato 1 al decreto 3 agosto 2015, concernente l'approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi. (GU Serie Generale n.57 del 06-03-2020).

 

Art. 1. Nuove norme tecniche di prevenzione incendi per le attività di autorimessa

1. Sono approvate le norme tecniche di prevenzione incendi per le attività di autorimessa di cui all’allegato 1, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Art. 2. Campo di applicazione

1. Le norme tecniche di cui all’art. 1 si possono applicare alle attività di autorimessa di superficie complessiva coperta superiore a 300 m2 di cui all'allegato I del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, ivi individuate con il numero 75, esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto ovvero per quelle di nuova realizzazione.

2. Le norme tecniche di cui all’art. 1 si possono applicare alle attività di cui al comma 1 in alternativa alle specifiche norme tecniche di prevenzione incendi di cui al decreto del Ministro dell’interno del 1° febbraio 1986 e al decreto del Ministro dell’interno del 22 novembre 2002.

Art. 3. Modifiche al decreto del Ministro dell’interno 3 agosto 2015 e successive modificazioni

1. All’allegato 1 del decreto del Ministro dell’interno 3 agosto 2015, nella sezione V «Regole tecniche verticali», è aggiunto il seguente capitolo «V.6 - Attività di autorimessa», contenente le norme tecniche di prevenzione incendi per le attività di autorimessa di cui all’art. 1.
2. All’art. 1, comma 2, del decreto del Ministro dell’interno 3 agosto 2015, dopo la lettera n) , sono aggiunte le seguenti lettere: «o) decreto del Ministro dell’interno 1° febbraio 1986 recante “Norme di sicurezza antincendi per la costruzione e l’esercizio delle autorimesse e simili”;
p) decreto del Ministro dell’interno 22 novembre 2002 recante “Disposizioni in materia di parcamento di autoveicoli alimentati a gas di petrolio liquefatto all’interno di autorimesse in relazione al sistema di sicurezza dell’impianto”».
3. All’art. 2, comma 1, del decreto del Ministro dell’interno 3 agosto 2015, dopo il numero «75» sono eliminate le parole «limitatamente ai depositi di mezzi rotabili e ai locali adibiti al ricovero di natanti e aeromobili».

Art. 4. Norme finali
1. Il presente decreto entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta.

Entra in vigore: 03.04.2017

GU n. 52 del 03.03.2017
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Le possibili strade per la progettazione antincendio


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Vedi Codice di Prevenzione Incendi RTO II

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Cassazione Civile, Sez. 6, 27 febbraio 2017, n. 4970

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Cassazione Civile, Sez. 6, 27 febbraio 2017, n. 4970 - Caduta dall'alto durante le operazioni di disboscamento. Nessuna responsabilità per il datore di lavoro che adotta tutte le misure possibili

Va rilevato (cfr. Cass. 5.8.2010 n. 18278) che l'art. 2087 cod. civ. non configura un'ipotesi di responsabilità oggettiva, in quanto la responsabilità del datore di lavoro va collegata alla violazione degli obblighi di comportamento imposti da norme di legge o suggeriti dalle conoscenze sperimentali o tecniche del momento.

La Corte territoriale, con motivazione corretta sotto il profilo giuridico e congruamente articolata, ha ritenuto che non potesse configurarsi una responsabilità civile a carico del datore di lavoro sotto il duplice profilo della osservanza dell’art. 116 comma 1 del D.Lgs 81/08 quanto all’impiego per il lavoro in quota di due funi ancorate separatamente (con osservanza delle prescrizioni imposte dalle linee guida del Ministero esplicative delle stesse disposizioni del citato art. 116 d. lgs) e dell’apprestamento di una adeguata istruzione del lavoratore in ordine ai rischi, comprovato dall’attestato di frequenza ad un corso e della consegna al lavoratore del POS (Piano Operativo di Sicurezza) dallo stesso sottoscritto, nonché dell’avvenuto addestramento tecnico pratico.

Le suddette considerazioni reggono alle censure formulate dal ricorrente nel secondo e nel terzo motivo, sol che si consideri che la diligenza richiesta è, come detto, esclusivamente quella esigibile per essere l'infortunio ricollegabile ad un comportamento colpevole del datore di lavoro, alla violazione di un obbligo di sicurezza e alla mancata predisposizione di misure idonee a prevenire ragioni di danno per i propri dipendenti. Così, come non può accollarsi al datore di lavoro l'obbligo di garantire un ambiente di lavoro a "rischio zero" quando di per sè il rischio di una lavorazione o di una attrezzatura non sia eliminabile, egualmente non può pretendersi l'adozione di accorgimenti per fronteggiare evenienze infortunistiche ragionevolmente impensabili.

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Allegato riservato Cassazione Civile, Sez. 6, 27 febbraio 2017, n. 4970.pdf
Cassazione civile, Sez. 6
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Salute e sicurezza nel settore delle energie rinnovabili

ID 3691 | | Visite: 5040 | Guide Sicurezza lavoro INAIL

Salute e sicurezza nel settore delle energie rinnovabili

Proposte e riflessioni per una politica condivisa di tutela della salute e sicurezza nel settore delle energie rinnovabili

Secondo un rapporto pubblicato nel 2015 dall’Irena sono 7,7 milioni le persone impiegate in tutto il mondo nel settore delle energie rinnovabili. Questa stima comprende sia i lavoratori direttamente impiegati lungo la filiera delle diverse tecnologie esaminate (occupazione diretta), sia l’occupazione indotta da queste attività sugli altri settori (occupazione indiretta). In particolare, l’industria del solare fotovoltaico impiega il maggior numero di persone, con 2,5 milioni di posti di lavoro, seguita dai biocombustibili liquidi con 1,8 milioni di posti di lavoro, e dall’energia eolica, che ha superato 1 milione di posti di lavoro. In Europa gli occupati nel settore delle rinnovabili, nel 2013, sono risultati pari a 1,2 milioni, in leggero calo rispetto al 2012 (-6%). Il Vecchio continente negli ultimi anni ha risentito delle difficoltà della filiera industriale del fotovoltaico (ormai dominato dalle imprese asiatiche), ma rimane comunque leader in una delle tecnologie emergenti delle rinnovabili, quella dell’eolico marino (offshore).

A livello nazionale, nel 2013 gli occupati nel settore delle energie rinnovabili sono stati circa 64.000. Il fotovoltaico è quello che genera le maggiori ricadute occupazionali, pari al 39% del totale (circa 24.900 occupati). Seconde per numero di occupazione generata sono le bioenergie; queste ultime impiegano 13.800 addetti circa, il 22% degli occupati. Seguono il settore eolico che conta circa 5.300 addetti, pari all’8% dell’occupazione complessiva e il mini idroelettrico e geotermia che contano rispettivamente 3.200 e 1.100 occupati circa, ovvero il 7% delle ricadute occupazionali complessive. Tuttavia l’espansione del mercato dei green jobs se da una parte può rappresentare un’opportunità sul piano occupazionale, dall’altra comporta la necessità, sempre più pressante, di affrontare in modo appropriato la questione della tutela della salute e sicurezza dei lavoratori. L’innovatività delle tecnologie e dei materiali utilizzati e dei processi produttivi adottati nella ecoindustria, infatti, hanno determinato e possono ancora determinare l’emersione di nuovi profili di rischio per la salute e sicurezza dei lavoratori, che per essere affrontati in modo adeguato richiedono l’adozione di misure mirate.

Il lavoro condotto da Inail si è concentrato esclusivamente sul settore delle energie rinnovabili, dato che si tratta del settore industriale più importante della green economy relativamente al profilo occupazionale e alle prospettive di sviluppo, nonché sul suo legame con l’innovazione tecnologica e sulle conseguenti implicazioni sul piano dei rischi nuovi ed emergenti per la salute e la sicurezza dei lavoratori. Per ciascuna delle fonti di energia rinnovabile (eolico, solare termico, solare fotovoltaico, biomasse, geotermico ed idroelettrico) sono state analizzate le diverse fasi del ciclo produttivo, ovvero: le attività di ricerca e sviluppo, produzione, installazione, manutenzione e smaltimento delle tecnologie.

INAIL 2017

Valutazione del Rischio Chimico 2015 Regione Piemonte - doc

ID 1602 | | Visite: 17205 | Documenti Riservati Sicurezza



Valutazione del Rischio Chimico 2015

Il Modello della Regione Piemonte - formato doc

D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e smi - Titolo IX Capo I

L’attuale modello di valutazione, partendo dal dettato normativo, fornisce indicazioni da utilizzare esclusivamente durante la valutazione dei rischi derivanti dallo svolgimento del “normale” processo produttivo per quanto riguarda gli aspetti legati alla salute dei lavoratori; non sono quindi comprese tutte quelle situazioni che accidentalmente possono verificarsi durante l’attività lavorativa (infortuni, incendi,  esplosioni,  ecc.)  che  rientrano  nel  capitolo  della  valutazione  del  rischio  chimico  per  la sicurezza e che saranno oggetto di un successivo atto di indirizzo.

Si tratta quindi di un modello valutativo che, partendo da dati di tipo qualitativo/semi-quantitativo, permette un approccio - in parte empirico - in grado di stratificare il rischio da esposizione ad agenti chimici.

Si precisa che le presenti indicazioni NON si applicano ai rischi derivanti dall’esposizione a sostanze cancerogene e mutagene. 

Ed. 2015

Aggiornamento 2017

Il documento (approvato con DD 563 del 20/09/2016) sostituisce la versione precedente (DD n. 847 del 29/10/2013 e DD n. 84 del 5/02/2014), riprende la metodologia per renderla più chiara e fruibile e definisce una nuova denominazione “Al.Pi.Ris.Ch” (al precedente InfoRisch) per identificare il modello piemontese. Il documento potrà subire nel tempo ulteriori successive revisioni:

Al.Pi.Ris.Ch.: il nuovo modello Valutazione rischio chimico - RP

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Diagramma
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Ed. 2015 - Modello Regione Piemonte
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Cassazione Penale, Sez. 4, 20 febbraio 2017, n. 8119

ID 3672 | | Visite: 3613 | Cassazione Sicurezza lavoro

Cassazione Penale, Sez. 4, 20 febbraio 2017, n. 8119 - Infortunio del dipendente comunale e assenza del DUVRI. Il datore di lavoro nella pubblica amministrazione

... L'art. 2, comma 1, lettera b), D.Lgs. n. 81/2008 afferma che nelle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (fra cui rientrano le Amministrazioni comunali), per datore di lavoro si intende il dirigente al quale spettano i poteri di gestione, ovvero il funzionario non avente qualifica dirigenziale, nei soli casi in cui quest'ultimo sia preposto ad un ufficio avente autonomia gestionale, individuato dall'organo di vertice delle singole amministrazioni tenendo conto dell'ubicazione e dell'ambito funzionale degli uffici nei quali viene svolta l'attività, e dotato di autonomi poteri decisionali e di spesa.

Nella specie (ossia nell'ambito del modello organizzativo tipizzato dalla legge con riguardo all'amministrazione comunale), l'imputato era stato individuato, con uno specifico atto, quale soggetto cui erano state conferite funzioni specifiche comprensive dell'esercizio di poteri decisionali e di spesa e assumeva perciò, ope legis, la corrispondente posizione datoriale.

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Cassazione Penale, Sez. 4
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Circolare - 24/12/2013 - n. 45 - Attrezzature di lavoro

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Circolare - 24/12/2013 - n. 45 - Attrezzature di lavoro

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Direzione generale delle relazioni industriali e dei rapporti di lavoro
già Direzione generale della tutela delle condizioni di lavoro
Divisione VI

CIRCOLARE N. 45/2013

Roma, 24 dicembre 2013

OGGETTO: Accordo 22 febbraio 2012 "Accordo ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano concernente l'individuazione delle attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori, nonché le modalità per il riconoscimento di tale abilitazione, i soggetti formatori, la durata, gli indirizzi e di requisiti minimi di validità della formazione, in attuazione dell'articolo 73, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche e integrazioni" - Differimento del "termine per l'entrata in vigore dell'obbligo dell'abilitazione all'uso delle macchine agricole", di cui all'Accordo 22 febbraio 2012, n. 53 tra il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in attuazione di quanto disposto dall'articolo 45-bis, comma 2 della Legge di conversione 9 agosto 2013, n. 98 - Chiarimenti.

A seguito di numerosi quesiti pervenuti allo scrivente in merito all'applicazione dell'Accordo 22 febbraio 2012, tenuto conto delle Circolari n. 12/2013 e n. 21/2013 di questo Ministero, nonché del differimento al 22 marzo 2015 "dell'obbligo dell'abilitazione all'uso delle macchine agricole" in attuazione dell'articolo 45-bis, comma 2 della legge 9 agosto 2013, n. 98 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, recante disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia, su conforme parere della Commissione di cui all'Allegato A, punto 11 dello stesso Accordo, e d'intesa con la Direzione Generale per l'Attività Ispettiva, si ritiene opportuno fornire i seguenti chiarimenti applicativi.

1. ATTREZZATURE DI LAVORO PER LE QUALI E DIFFERITO IL TERMINE PER L'ENTRATA IN VIGORE DELL'OBBLIGO DI ABILITAZIONE
Il differimento al 22 marzo 2015 "dell'obbligo dell'abilitazione all'uso delle macchine agricole" da intendersi riferito alle attrezzature di lavoro individuate al punto 1, dell'Allegato A dell'Accordo 22 febbraio 2012 in oggetto utilizzate dai lavoratori del settore agricolo o forestale.

2. RICONOSCIMENTO DEI CORSI EFFETTUATI DI CUI AL PUNTO 9.1 DELL'ACCORDO 22 febbraio 2012
Limitatamente alle sole "macchine agricole" sono riconosciuti i corsi di formazione effettuati fino alla data del 22 marzo 2015 e soddisfacenti i requisiti di cui alle lettere a), b) e c) del punto 9.1 dell'Accordo 22 febbraio 2012. I corsi di cui alle precedenti lettere b) e c) devono essere integrati con il modulo di aggiornamento di cui al punto 6 dell'Accordo 22 febbraio 2012 entro 24 mesi a partire dal 22 marzo 2015.

3. POSSESSO DELL'ESPERIENZA DOCUMENTATA DI CUI AL PUNTO 9.4 DELL'ACCORDO 22 febbraio 2012
L'esperienza documentata almeno pari a due anni deve essere posseduta alla data del 22 marzo 2015 e il conseguente corso di aggiornamento di cui al punto 6 dell'Accordo 22 febbraio 2012 deve essere effettuato entro 5 anni dalla data di pubblicazione del medesimo Accordo, ovvero entro il 13 marzo 2017.

4. TERMINE DI VALIDITÀ DELLA NORMA TRANSITORIA DI CUI AL PUNTO 12 DELL'ACCORDO 22 febbraio 2012
I lavoratori che alla data del 22 marzo 2015 sono incaricati dell'uso delle sole "macchine agricole" devono effettuare gli specifici corsi di formazione teorico pratico entro 24 mesi da detta data.

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Paolo Onelli

Accordo Formazione Stato-Regioni 22 Febbraio 2012

Attenzione: Scadenze prorogate al 31 Dicembre 2017 con il Decreto Milleproroghe 2017

Cassazione Civile, Sez. Lav., 10 febbraio 2017, n. 3630

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Cassazione Civile, Sez. Lav., 10 febbraio 2017, n. 3630 - A casa per un infortunio sul lavoro, aiuta nella rosticceria della moglie: licenziato

1.Con sentenza del 14 ottobre 2013, la Corte d'appello di Genova, in riforma della decisione del giudice di primo grado, rigettò la domanda avanzata da G. M., dipendente della società Poste Italiane s.p.a., nei confronti della predetta società e volta alla declaratoria d'illegittimità del licenziamento per giusta causa intimatogli il 7 gennaio 2011 per aver lavorato nei giorni 22 e 23 ottobre 2010 nella rosticceria della moglie mentre era assente dal lavoro per infortunio.

2. La Corte, premessa la legittimità dell'impiego di agenzie investigative per verificare il comportamento dei lavoratori assenti per malattia, osservava che dalla c.t.u. espletata era emerso che il lavoratore, pure affetto da malattia traumatica, in quei giorni era pressoché guarito ed idoneo alla prestazione lavorativa. Che, pertanto, pur non avendo potuto incidere negativamente sul suo stato di salute la prestazione nella rosticceria, doveva ritenersi che il predetto avesse posto in essere un comportamento che ricade nella previsione dell'art. 54 lett. d) ultimo periodo del c.c.n.l. di settore (laddove questo prevede che il dipendente debba astenersi, in periodo di malattia e infortunio, dallo svolgere attività lavorativa, ancorché non remunerata) e si pone in contrasto con i doveri di cui all'art. 2104 cc. e del codice etico. Rilevava che si trattava di comportamento grave che, incidendo sul dovere fondamentale del dipendente di rendere la prestazione di lavoro, era idoneo a ledere il vincolo fiduciario.

3. Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione il M. con sei motivi. La società resiste con controricorso illustrato con memorie.

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Cassazione civile Sez. Lav.
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Cassazione Penale, Sez. 4, 03 febbraio 2017, n. 5281

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Cassazione Penale, Sez. 4, 03 febbraio 2017, n. 5281 - Responsabilità del committente - capo condominio per la caduta da un ponteggio di un dipendente della ditta aggiudicataria delle opere di rifacimento del prospetto del condominio

1. La Corte di appello di Palermo con la impugnata sentenza, in riforma della sentenza emessa in data 11/4/2014 dal Tribunale di quella città, ha assolto L.M. dall'imputazione di omicidio colposo ai danni di S.S.. L'imputato - quale capo condominio dell'immobile sito a Palermo in via OMISSIS, e, quindi, committente dei lavori per le opere di rifacimento del prospetto del medesimo condominio - era stato ritenuto dal giudice di primo grado responsabile del decesso dello S.S. (dipendente della ditta aggiudicataria dei lavori, che era precipitato a terra dall'altezza del 2° - 3° piano, nell'atto di scendere dal ponteggio metallico montato per la realizzazione delle suddette opere di rifacimento) per aver omesso di attenersi ai principi ed alle misure generali di tutela per consentire l'esecuzione dei lavori in condizioni di sicurezza e in particolare per aver omesso di verificare l'idoneità tecnico professionale dell'impresa appaltatrice.

2. Avverso la sentenza di assoluzione pronunciata dalla Corte di appello di Palermo propongono impugnazione sia le già costituite parti civili S.L., G.G., S.A.e S.R.; sia il PM, su sollecitazione delle suddette parti civili.

3. Le parti civili ricorrenti denunciano violazione di legge e vizio di motivazione laddove la Corte territoriale aveva ritenuto non provata la valida stipulazione di un accordo tra l'imputato e la ditta esecutrice dei lavori (e, dunque, aveva ritenuto non provato che l'imputato avesse mai autorizzato la messa in opera del ponteggio dal quale, poi, sarebbe caduto l'operaio S.S.), nonché laddove la Corte aveva fondato il giudizio assolutorio sull'errata comprensione del senso letterale della memoria illustrativa a firma del teste B.F..

3.1. Sotto il primo profilo, i ricorrenti si dolgono che la Corte ha ritenuto attendibili le deposizioni rese dai testi G.P. e I.R. (che sarebbero state riportate, peraltro sommariamente, senza una autonoma lettura critica), mentre ha ritenuto inattendibili e comunque non ha preso in considerazione le dichiarazioni rese dai testi S.L. e B.F. e C.S.. In particolare, secondo le parti civili ricorrenti, il contratto si era già perfezionato, in quanto il rag. C.S., all'udienza del 27/3/2013, aveva riferito che: il L.M., proprio il giorno dell'infortunio (15 gennaio 2007), si era recato presso il suo studio di consulenza per fare ripartire, sulla base dei millesimi condominiali, la somma pattuita con l'impresa B.F.; e, nell'occasione, su richiesta del L.M., il suo collaboratore S.A. aveva effettuato la ripartizione della spesa tra i condomini, stampando e consegnando al L.M. le ricevute di quietanza da rilasciare ai condomini. In definitiva, i giudici di appello, non avrebbero effettuato alcun vaglio critico sulle principali fonti di accusa e sugli elementi di riscontro che ne confermavano la credibilità e la attendibilità e dunque non si sarebbero misurati con i numerosi punti specifici che avevano fondato il giudizio di colpevolezza espresso dal Tribunale di Palermo.

3.2. Sotto il secondo profilo, i ricorrenti osservano che la Corte territoriale, in diverse parti della motivazione, per sostenere la lacunosità e la contraddittorietà delle dichiarazioni rese dal teste B.F., ha richiamato il 2/6 contenuto della memoria illustrativa, firmata dallo stesso ed acquisita nel corso dell'istruzione dibattimentale. In particolare, nella impugnata sentenza, viene sostenuto due volte (cfr.p. 5) che nella predetta memoria si leggerebbe che il B.F. aveva invitato l'amministratore del condominio a presentare la documentazione necessaria per la formale stipula del contratto, quando invece nella predetta memoria si legge esattamente il contrario (e cioè che il B.F. era stato invitato dall'amministratore a presentare la documentazione necessaria).

4. Il Pubblico Ministero ricorrente denuncia vizio motivazionale, laddove la Corte di appello «in poche stringate paginette» ha dato rilevanza alla documentazione che sarebbe stata richiesta al B.F. al fine della conclusione del contratto, giungendo ad affermare del tutto illogicamente che sarebbe stato il B.F. a richiedere all'amministratore di presentare la documentazione necessaria per la formale stipula del contratto; nonché laddove aveva ritenuto attendibile il teste G.P. (questi, quale condomino, avrebbe potuto temere il proprio coinvolgimento personale nei fatti) ed il teste B.F. (questi, al fine di mantenere buoni rapporti con il condominio, poteva essere stato spinto a rivedere le proprie precedenti dichiarazioni).

5. In vista dell'odierna udienza, tramite difensore, deposita nota l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, chiedendo l'accoglimento dei proposti ricorsi. Secondo l'Istituto, la Corte territoriale, nell'escludere che il L.M. abbia avuto una responsabilità nella causazione del tragico evento, avrebbe disatteso la giurisprudenza di legittimità formatasi in materia di responsabilità civile del committente.

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Cassazione Penale, Sez. 4
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Cassazione Penale, Sez. 4, 20 marzo 2017, n. 13462

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Cassazione Penale, Sez. 4, 20 marzo 2017, n. 13462 - Infortunio con la macchina di confezionamento sottovuoto: sarebbe bastato apporre un riparo a chiusura della fessura

1. M.P. ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, con la quale è stata confermata, in punto di responsabilità, la pronuncia di condanna emessa in primo grado, in ordine al delitto di cui all'art. 590 cod. pen., perché, in qualità di delegato alla sicurezza e all'igiene del lavoro, per colpa consistita in negligenza, imprudenza e imperizia e in violazione dell'art. 35, comma 1, d. lgs. n. 626 del 1994, cagionava alla dipendente B.A., che stava lavorando alla macchina di confezionamento sottovuoto, trauma da schiacciamento del dorso della mano sinistra, con conseguente inabilità per giorni 52. In Villafranca di Verona il 23 novembre 2007.

2. Il ricorrente deduce, con il primo motivo, violazione di legge e vizio di motivazione, poiché l'organo accertatore confonde l'apertura di 20 mm, generata dall'integrazione della macchina Cryovac, con l'apertura che deve avere una protezione in relazione alla distanza dell'organo lavoratore. La Corte d'appello, muovendo dal rilievo che l'imputazione concerne la mancata protezione della fessura che si era formata tra i due piani, individua, a differenza del Tribunale, la regola cautelare rilevante non nella norma tecnica UNI/EN ma nel punto 1.3.7 della Direttiva Macchine, il quale impone che gli elementi mobili della macchina debbano essere disposti in modo tale da evitare rischi. Contraddittoriamente, tuttavia, la Corte d'appello ritiene che la situazione di pericolo sia creata non dalla presenza di elementi mobili, come previsto dalla Direttiva Macchine, ma dall'apertura di 2 cm ubicata proprio davanti alla postazione del lavoratore, che, dunque, poteva venire a contatto con l'apertura, non tenendo conto che, senza quell'apertura, il macchinario non avrebbe potuto operare.

2.1. Non sussiste nemmeno la colpa generica consistente nell'aver omesso di predisporre quelle generali misure tecniche idonee ad evitare un evento certamente prevedibile. E' infatti la stessa lavoratrice a riconoscere che le era stato insegnato che i pezzi in uscita potevano essere prelevati solamente quando il ciclo di lavorazione era terminato e il nastro trasportatore era fermo. I giudici del merito non hanno dato conto di aver valutato la ricostruzione del funzionamento della macchina.

2.2. Manca inoltre, ex art. 41, comma 2, cod. pen., il nesso di causalità, atteso l'intervento di una causa da sola sufficiente a determinare l'evento, consistente nel comportamento tenuto dalla lavoratrice, la quale assunse l'iniziativa di prelevare la confezione dal nastro trasportatore allorché il medesimo era ancora in movimento, in contrasto con gli insegnamenti ricevuti e con le direttive del datore di lavoro e così originando un decorso causale autonomo, eccezionale e imprevedibile. Dagli atti emerge, d'altronde, come l'azienda avesse svolto un'adeguata attività di formazione e informazione dei propri lavoratori, per quanto riguarda sia il funzionamento delle macchine che la prevenzione degli infortuni, tanto che la dipendente era pienamente consapevole della condotta da tenere. Erano stati individuati e valutati tutti i rischi specifici presenti negli ambienti di lavoro ed erano state adottate le cautele più adatte ad eliminare gli stessi.

2.3.Sussiste comunque la causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto, atteso che il ricorrente ha pagato la sanzione amministrativa e ha liquidato alla dipendente la somma di euro 1500, a titolo di risarcimento del danno.

Si chiede pertanto annullamento della sentenza impugnata.

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Cassazione Penale, Sez. 4
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Manuale di Alcologia - ASL brescia

ID 3786 | | Visite: 7762 | Documenti Sicurezza ASL

Manuale di Alcologia - ASL brescia

Il manuale di alcologia prodotto da ASL Brescia rappresenta uno strumento di aggiornamento professionale che aiuti a formare una visione comune dell’approccio all’alcool dipendenza tra gli operatori sanitari conducendo ad un impegno efficace nell’affrontare una delle aree di fragilità più complessa.

Il consumo di alcol rappresenta un importante problema di salute pubblica risultando responsabile in Europa del 3,8% di tutte le morti e del 4,6% degli anni di vita persi a causa di disabilità (Disability-Adjusted Life Years, DALYs) attribuibili all’alcol.

L’Unione Europea (UE) è la regione con il consumo alcolico più alto al mondo, con 11 litri di alcol puro per adulto consumati ogni anno. Secondo il recente rapporto del progetto europeo Alcohol Measures for Public Health Alliance (AMPHORA), nella UE un decesso su 7 per gli uomini e un decesso su 13 per le donne è attribuibile al consumo di alcol.

A livello italiano, la necessità di un sistema formalizzato di monitoraggio alcol-correlato si è consolidata a partire dall’approvazione della Legge 125/2001 che, valorizzando le attività già avviate dal Decreto Ministeriale rivolto alla rilevazione periodica delle attività dei gruppi di lavoro dedicati alla riabilitazione degli alcoldipendenti, richiamava la necessità di provvedere annualmente alla produzione di una relazione annuale del Ministro della Salute sullo stato di avanzamento delle attività previste dalla stessa legge per il contrasto al fenomeno dell’alcoldipendenza in Italia.

Fonte: 

ASL Brescia

Articoli Certifico S.r.l.:

Linee di Indirizzo rischio alcol e stupefacenti lavoro

Rischio alcol e stupefacenti: DVR e Procedura controllo

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ASL Brescia
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Rischi specifici: Istruzioni operative D.Lgs. 81/08 - UNIPD

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Università di Padova - Istruzioni operative attività a rischio specifico.

I rischi specifici sono rischi a cui sono esposti i lavoratoti in particolari mansioni anche in relazione alla specifica tipologia contrattuale.

I rischi specifici sono rischi propri del contesto in cui l’attività viene svolta, ad esempio, i rischi collegati con l’utilizzo di un particolare solvente piuttosto che un altro a seconda del luogo che deve essere pulito, i rischi durante l'uso o la manipolazione di un gas durante una particolare fase di lavoro.

In accordo a quanto previsto dal D.Lgs. 81/08 Art. 28 c. 2 lettera f):

(oggetto della valutazione dei rischi) l'individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a rischi specifici che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione e addestramento.

In accordo a quanto previsto dal D.Lgs. 81/08 Art. 36 c. 2 lettera a):

2. Il datore di lavoro provvede altresì affinché ciascun lavoratore riceva una adeguata informazione:

a) sui rischi specifici cui è esposto in relazione all’attività svolta, le normative di sicurezza e le disposizioni aziendali in materia;
b) sui pericoli connessi all’uso delle sostanze e delle miscele pericolose sulla base delle schede dei dati di sicurezza previste dalla normativa vigente e dalle norme di buona tecnica;
c) sulle misure e le attività di protezione e prevenzione adottate.

A tal scopo l'Università di Padova, data la presenza di rischi specifici per i lavoratori in alcune sue sedi, ha elaborato delle istruzioni operative al fine di fornire le principali indicazioni di sicurezza da adottare per la salvaguardia della salute e sicurezza dei lavoratori.

Istruzioni operative UNIPD:

01. Impiego di sostanze infiammabili;
02. Impiego di gas criogenici;
03. lavoro in ambienti confinati o sospetti d’inquinamento;
04. Attività di ricerca con animali;
05. Attività di ricerca su agenti biologici;
06. Impiego di sostanze chimiche pericolose;
07. Manipolazione di sangue;
08. Impiego di agenti cancerogeni;
09. Impiego di apparecchiature laser;
10. Impiego di sostanze esplosive;
11. Presenza di gas compressi in bombole;
12. Attività di ricerca nanotecnologie;
13. Utilizzo di macchine utensili.

Ultimo aggiornamento Maggio 2013.

UNIPD

D.P.R. 14 settembre 2011 n. 177

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Decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 2011, n. 177

Regolamento recante norme per la qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi operanti in ambienti sospetti di inquinamento o confinanti, a norma dell’articolo 6, comma 8, lettera g), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

(GU 260 del 08.11.2011)

Certificazione dei contratti di lavoro - esclusivamente i contratti di lavoro c.d. "atipici" e non anche i contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato.

Nota INL prot. 7 marzo 2024 n. 1937 - D.P.R. n. 177/2011 problematiche sui luoghi confinati e ambienti sospetti di inquinamento - obbligo di certificazione dei contratti.

Art. 1. Finalità e ambito di applicazione

1. In attesa della definizione di un complessivo sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi, come previsto dagli articoli 6, comma 8, lettera g), e 27 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, il presente regolamento disciplina il sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi destinati ad operare nel settore degli ambienti sospetti di inquinamento o confinati, quale di seguito individuato.

2. Il presente regolamento si applica ai lavori in ambienti sospetti di inquinamento di cui agli articoli 66 e 121 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e negli ambienti confinati di cui all’allegato IV, punto 3, del medesimo decreto legislativo.

3. Le disposizioni di cui agli articoli 2, comma 2, e 3, commi 1 e 2, operano unicamente in caso di affidamento da parte del datore di lavoro di lavori, servizi e forniture all’impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi all’interno della propria azienda o di una singola unità produttiva della stessa, nonché nell’ambito dell’intero ciclo produttivo dell’azienda medesima, sempre che abbia la disponibilità giuridica, a norma dell’articolo 26, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, dei luoghi in cui si svolge l’appalto o la prestazione di lavoro autonomo.

4. Restano altresì applicabili, limitatamente alle fattispecie di cui al comma 3, fino alla data di entrata in vigore della complessiva disciplina del sistema di qualificazione delle imprese di cui all’articolo 6, comma 8, lettera g), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e fermi restando i requisiti generali di qualificazione e le procedure di sicurezza di cui agli articoli 2 e 3, i criteri di verifica della idoneità tecnico-professionale prescritti dall’articolo 26, comma 1, lettera a), del medesimo decreto legislativo.

Art. 2. Qualificazione nel settore degli ambienti sospetti di inquinamento o confinati

1. Qualsiasi attività lavorativa nel settore degli ambienti sospetti di inquinamento o confinati può essere svolta unicamente da imprese o lavoratori autonomi qualificati in ragione del possesso dei seguenti requisiti:

a) integrale applicazione delle vigenti disposizioni in materia di valutazione dei rischi, sorveglianza sanitaria e misure di gestione delle emergenze;

b) integrale e vincolante applicazione anche del comma 2 dell’articolo 21 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, nel caso di imprese familiari e lavoratori autonomi;

c) presenza di personale, in percentuale non inferiore al 30 per cento della forza lavoro, con esperienza almeno triennale relativa a lavori in ambienti sospetti di inquinamento o confinati, assunta con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato ovvero anche con altre tipologie contrattuali o di appalto, a condizione, in questa seconda ipotesi, che i relativi contratti siano stati preventivamente certificati ai sensi del Titolo VIII, Capo I, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. Tale esperienza deve essere necessariamente in possesso dei lavoratori che svolgono le funzioni di preposto;

d) avvenuta effettuazione di attività di informazione e formazione di tutto il personale, ivi compreso il datore di lavoro ove impiegato per attività lavorative in ambienti sospetti di inquinamento o confinati, specificamente mirato alla conoscenza dei fattori di rischio propri di tali attività, oggetto di verifica di apprendimento e aggiornamento. I contenuti e le modalità della formazione di cui al periodo che precede sono individuati, compatibilmente con le previsioni di cui agli articoli 34 e 37 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, entro e non oltre 90 giorni dall’entrata in vigore del presente decreto, con accordo in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentite le parti sociali;

e) possesso di dispositivi di protezione individuale, strumentazione e attrezzature di lavoro idonei alla prevenzione dei rischi propri delle attività lavorative in ambienti sospetti di inquinamento o confinati e avvenuta effettuazione di attività di addestramento all’uso corretto di tali dispositivi, strumentazione e attrezzature, coerentemente con le previsioni di cui agli articoli 66 e 121 e all’allegato IV, punto 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;

f) avvenuta effettuazione di attività di addestramento di tutto il personale impiegato per le attività lavorative in ambienti sospetti di inquinamento o confinati, ivi compreso il datore di lavoro, relativamente alla applicazione di procedure di sicurezza coerenti con le previsioni di cui agli articoli 66 e 121 e dell’allegato IV, punto 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;

g) rispetto delle vigenti previsioni, ove applicabili, in materia di Documento unico di regolarità contributiva;

h) integrale applicazione della parte economica e normativa della contrattazione collettiva di settore, compreso il versamento della contribuzione all’eventuale ente bilaterale di riferimento, ove la prestazione sia di tipo retributivo, con riferimento ai contratti e accordi collettivi di settore sottoscritti da organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

2. In relazione alle attività lavorative in ambienti sospetti di inquinamento o confinati non è ammesso il ricorso a subappalti, se non autorizzati espressamente dal datore di lavoro committente e certificati ai sensi del Titolo VIII, Capo I, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni e integrazioni. Le disposizioni del presente regolamento si applicano anche nei riguardi delle imprese o dei lavoratori autonomi ai quali le lavorazioni vengano subappaltate.

Art. 3. Procedure di sicurezza nel settore degli ambienti sospetti di inquinamento o confinati

1. Prima dell’accesso nei luoghi nei quali devono svolgersi le attività lavorative di cui all’articolo 1, comma 2, tutti i lavoratori impiegati dalla impresa appaltatrice, compreso il datore di lavoro ove impiegato nelle medesime attività, o i lavoratori autonomi devono essere puntualmente e dettagliatamente informati dal datore di lavoro committente sulle caratteristiche dei luoghi in cui sono chiamati ad operare, su tutti i rischi esistenti negli ambienti, ivi compresi quelli derivanti dai precedenti utilizzi degli ambienti di lavoro, e sulle misure di prevenzione e emergenza adottate in relazione alla propria attività. L’attività di cui al precedente periodo va realizzata in un tempo sufficiente e adeguato all’effettivo completamento del trasferimento delle informazioni e, comunque, non inferiore ad un giorno.

2. Il datore di lavoro committente individua un proprio rappresentante, in possesso di adeguate competenze in materia di salute e sicurezza sul lavoro e che abbia comunque svolto le attività di informazione, formazione e addestramento di cui all’articolo 2, comma 1, lettere c) ed f), a conoscenza dei rischi presenti nei luoghi in cui si svolgono le attività lavorative, che vigili in funzione di indirizzo e coordinamento delle attività svolte dai lavoratori impiegati dalla impresa appaltatrice o dai lavoratori autonomi e per limitare il rischio da interferenza di tali lavorazioni con quelle del personale impiegato dal datore di lavoro committente.

3. Durante tutte le fasi delle lavorazioni in ambienti sospetti di inquinamento o confinati deve essere adottata ed efficacemente attuata una procedura di lavoro specificamente diretta a eliminare o, ove impossibile, ridurre al minimo i rischi propri delle attività in ambienti confinati, comprensiva della eventuale fase di soccorso e di coordinamento con il sistema di emergenza del Servizio sanitario nazionale e dei Vigili del Fuoco. Tale procedura potrà corrispondere a una buona prassi, qualora validata dalla Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera v), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

4. Il mancato rispetto delle previsioni di cui al presente regolamento determina il venir meno della qualificazione necessaria per operare, direttamente o indirettamente, nel settore degli ambienti sospetti di inquinamento o confinati. 

...

D. Lgs. 81/2008

Art. 6 c.8
...
g) elaborare i criteri finalizzati alla definizione del sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi di cui all'articolo 27. Il sistema di qualificazione delle imprese è disciplinato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, acquisito il parere della Conferenza per i rapporti permanenti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da emanarsi entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto..
...

Art. 66 ­Lavori in ambienti sospetti di inquinamento

1. È vietato consentire l’accesso dei lavoratori in pozzi neri, fogne, camini, fosse, gallerie e in generale in ambienti e recipienti, condutture, caldaie e simili, ove sia possibile il rilascio di gas deleteri, senza che sia stata previamente accertata l’assenza di pericolo per la vita e l’integrità fisica dei lavoratori medesimi, ovvero senza previo risanamento dell’atmosfera mediante ventilazione o altri mezzi idonei. Quando possa esservi dubbio sulla pericolosità dell’atmosfera, i lavoratori devono essere legati con cintura di sicurezza, vigilati per tutta la durata del lavoro e, ove occorra, forniti di apparecchi di protezione. L’apertura di accesso a detti luoghi deve avere dimensioni tali da poter consentire l’agevole recupero di un lavoratore privo di sensi.

Art. 121 Presenza di gas negli scavi

1. Quando si eseguono lavori entro pozzi, fogne, cunicoli, camini e fosse in genere, devono essere adottate idonee misure contro i pericoli derivanti dalla presenza di gas o vapori tossici, asfissianti, infiammabili o esplosivi, specie in rapporto alla natura geologica del terreno o alla vicinanza di fabbriche, depositi, raffinerie, stazioni di compressione e di decompressione, metanodotti e condutture di gas, che possono dar luogo ad infiltrazione di sostanze pericolose.

2. Quando sia accertata o sia da temere la presenza di gas tossici, asfissianti o la irrespirabilità dell'aria ambiente e non sia possibile assicurare una efficiente aerazione ed una completa bonifica, i lavoratori devono essere provvisti di idonei dispositivi di protezione individuale delle vie respiratore, ed essere muniti di idonei dispositivi di protezione individuale collegati ad un idoneo sistema di salvataggio, che deve essere tenuto all'esterno dal personale addetto alla sorveglianza. Questo deve mantenersi in continuo collegamento con gli operai all'interno ed essere in grado di sollevare prontamente all'esterno il lavoratore colpito dai gas.

3. Possono essere adoperate le maschere respiratorie, in luogo di autorespiratori, solo quando, accertate la natura e la concentrazione dei gas o vapori nocivi o asfissianti, esse offrano garanzia di sicurezza e sempreché sia assicurata una efficace e continua aerazione.

4. Quando si sia accertata la presenza di gas infiammabili o esplosivi, deve provvedersi alla bonifica dell'ambiente mediante idonea ventilazione; deve inoltre vietarsi, anche dopo la bonifica, se siano da temere emanazioni di gas pericolosi, l'uso di apparecchi a fiamma, di corpi incandescenti e di apparecchi comunque suscettibili di provocare fiamme o surriscaldamenti atti ad incendiare il gas.

5. Nei casi previsti dai commi 2, 3 e 4, i lavoratori devono essere abbinati nell'esecuzione dei lavori.

...

Allegato IV
...

3. VASCHE, CANALIZZAZIONI, TUBAZIONI, SERBATOI, RECIPIENTI, SILOS

3.1. Le tubazioni, le canalizzazioni e i recipienti, quali vasche, serbatoi e simili, in cui debbano entrare lavoratori per operazioni di controllo, riparazione, manutenzione o per altri motivi dipendenti dall'esercizio dell'impianto  o dell'apparecchio, devono essere provvisti di aperture di accesso aventi dimensioni tali da poter consentire l'agevole recupero di un lavoratore privo di sensi.

3.2.1. Prima di disporre l'entrata di lavoratori nei luoghi di cui al punto precedente, chi sovraintende ai lavori deve assicurarsi che nell'interno non esistano gas o vapori nocivi o una temperatura dannosa e deve, qualora vi sia pericolo, disporre efficienti lavaggi, ventilazione o altre misure idonee.

3.2.2. Colui che sovraintende deve, inoltre, provvedere a far chiudere e bloccare le valvole e gli altri dispositivi dei condotti in comunicazione col recipiente, e a fare intercettare i tratti di tubazione mediante flange cieche o con altri mezzi equivalenti ed a far applicare, sui dispositivi di chiusura o di isolamento, un avviso con l'indicazione del divieto di manovrarli.

3.2.3. I lavoratori che prestano la loro opera all'interno dei luoghi predetti  devono essere assistiti da altro lavoratore, situato all'esterno presso l'apertura di accesso.

3.2.4. Quando la presenza di gas o vapori nocivi non possa escludersi in modo assoluto o quando l'accesso al fondo dei luoghi predetti è disagevole, i lavoratori che vi entrano devono essere muniti di cintura  di  sicurezza con corda di adeguata lunghezza e, se necessario,  di  apparecchi  idonei  a  consentire  la normale respirazione.

3.3. Qualora nei luoghi di cui al punto 3.1. non possa escludersi la presenza anche di gas, vapori o polveri infiammabili od esplosivi, oltre alle misure indicate nell'articolo precedente, si devono adottare cautele atte ad evitare il pericolo di incendio o di esplosione,  quali  la  esclusione di fiamme libere, di corpi incandescenti, di attrezzi di materiale ferroso e di calzature con chiodi. Qualora sia necessario l'impiego di lampade, queste devono essere di sicurezza.

3.4.1. Le vasche, i serbatoi ed i recipienti aperti con i bordi a livello o ad altezza inferiore a cm. 90 dal pavimento o dalla piattaforma di lavoro devono, qualunque sia il liquido o le materie contenute, essere difese, su tutti i lati mediante parapetto di altezza non minore di cm. 90, a parete piena o con almeno due correnti. Il parapetto non è richiesto quando sui bordi delle vasche sia applicata una difesa fino a cm. 90 dal pavimento.

3.4.2. Quando per esigenze della lavorazione o per condizioni di impianto non sia possibile applicare il parapetto di cui al punto 3.4.1., le aperture superiori dei recipienti devono essere provviste di solide coperture o di altre difese atte ad evitare il pericolo di caduta dei lavoratori entro di essi.

3.4.3. Per le canalizzazioni nell'interno degli stabilimenti e dei cantieri e per quelle esterne limitatamente ai tratti che servono da piazzali di lavoro non adibiti ad operazioni di carico e scarico, la difesa di cui al punto 3.4.1. deve avere altezza non minore di un metro.

3.4.4. Quanto previsto ai punti 3.4.1, 3.4.2 e 3.4.3 non si applica quando le vasche, le canalizzazioni, i serbatoi ed i recipienti, hanno una profondità non superiore a metri uno e non contengono liquidi o materie dannose e sempre che siano adottate altre cautele.

3.5. Nei serbatoi, tini, vasche e simili che abbiano una profondità di oltre 2 metri e che non siano provvisti di aperture di accesso al fondo, qualora non sia possibile predisporre la scala fissa per l'accesso al fondo dei suddetti recipienti devono essere usate scale trasportabili, purché provviste di ganci di trattenuta.

3.6.1. Le tubazioni e le canalizzazioni e le relative apparecchiature accessorie ed ausiliarie devono essere costruite e collocate in modo che:

3.6.1.1 in caso di perdite di liquidi o fughe di gas, o di rotture di elementi dell'impianto, non ne derivi danno ai lavoratori;

3.6.1.2 in caso di necessità sia attuabile il massimo e più rapido svuotamento delle loro parti.

3.6.2. Quando esistono più tubazioni o canalizzazioni contenenti liquidi o gas nocivi o pericolosi di diversa natura, esse e le relative apparecchiature devono essere contrassegnate, anche ad opportuni intervalli se si tratta di reti estese, con distinta colorazione, il cui significato deve essere reso noto ai lavoratori mediante tabella esplicativa.

3.7. Le tubazioni e le canalizzazioni chiuse, quando costituiscono una rete estesa o comprendono ramificazioni secondarie, devono essere provviste di dispositivi, quali valvole, rubinetti, saracinesche e paratoie, atti ad effettuare l'isolamento di determinati tratti in caso di necessità.

3.8. I serbatoi tipo silos per materie capaci di sviluppare gas o vapori, esplosivi o nocivi, devono, per garantire la sicurezza dei lavoratori, essere provvisti di appropriati dispositivi o impianti accessori, quali chiusure, impianti di ventilazione, valvole di esplosione.

3.9.1. I serbatoi e le vasche contenenti liquidi o materie tossiche, corrosive o altrimenti pericolose, compresa l'acqua a temperatura ustionante, devono essere provvisti:

3.9.1.1. di chiusure che per i liquidi e materie tossiche devono essere a tenuta ermetica e per gli altri liquidi e materie dannose essere tali da impedire che i lavoratori possano venire a contatto con il contenuto;

3.9.1.2. di tubazioni di scarico di troppo pieno per impedire il rigurgito o traboccamento.

3.9.2. Qualora per esigenze tecniche le disposizioni di cui al punto 3.9.1.1. non siano attuabili, devono adottarsi altre idonee misure di sicurezza.

3.10. I recipienti adibiti al trasporto dei liquidi o materie infiammabili, corrosive, tossiche o comunque dannose devono essere provvisti:

3.10.1. di idonee chiusure per impedire la fuoriuscita del contenuto;

3.10.2. di accessori o dispositivi atti a rendere sicure ed agevoli le operazioni di riempimento e svuotamento;

3.10.3. di accessori di presa, quali maniglie, anelli, impugnature, atti a rendere sicuro ed agevole il loro impiego, in relazione al loro uso particolare;

3.10.4. di involucro protettivo adeguato alla natura del contenuto.

3.11.1. I recipienti di cui al punto 3.10., compresi quelli vuoti già usati, devono essere conservati in posti appositi e separati, con l'indicazione di pieno o vuoto se queste condizioni non sono evidenti.

3.11.2. Quelli vuoti, non destinati ad essere reimpiegati per le stesse materie già contenute, devono, subito dopo l'uso, essere resi innocui mediante appropriati lavaggi a fondo, oppure distrutti adottando le necessarie cautele.

3.11.3. In ogni caso è vietato usare recipienti che abbiano già contenuto liquidi infiammabili o suscettibili di produrre gas o vapori infiammabili, o materie corrosive o tossiche, per usi diversi da quelli originari, senza che si sia provveduto ad una preventiva completa bonifica del loro interno, con la eliminazione di ogni traccia del primitivo contenuto o dei suoi residui o prodotti secondari di trasformazione.

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Cassazione Civile, Sez. Lav., 15 marzo 2017, n. 6773

ID 3762 | | Visite: 3120 | Cassazione Sicurezza lavoro

Cassazione Civile, Sez. Lav., 15 marzo 2017, n. 6773 - Termini di decadenza sostanziale per i lavoratori che non si sono attivati per far valere l'esposizione al rischio amianto

1. La Corte d'appello di Firenze con la sentenza n. 1555 del 2010, in accoglimento dell'appello proposto dall'Inps avverso la sentenza del Tribunale di Grosseto che aveva accertato il diritto di F.B. alla rivalutazione contributiva di cui all'articolo 13 comma 8 della L. n. 257 del 1992 per il periodo di esposizione all’amianto dal 1980 al 1992, dichiarava improponibile la domanda proposta in primo grado dal F.B. e compensava tra le parti le spese processuali del doppio grado.

2. La Corte territoriale argomentava che la rivalutazione contributiva era stata chiesta con domanda amministrativa del 29 dicembre 1995 e la domanda giudiziale era stata presentata solo in data 3 febbraio 2009, quand'era trascorso il termine triennale di decadenza di cui all'art. 47 del d.p.r. n. 639 del 1970, come sostituito dall'art. 4 del d.l. n. 384 del 1992, conv. con modificazioni nella legge n. 438 del 1992. Né poteva valere in senso contrario la presentazione di nuove domande nel 2005 e nel 2008, considerato che l'articolo 47 del d.l. n. 269 del 2003 e l'art. 3 della legge n. 350 del 2003 non avevano introdotto una sorta di remissione in termini, introducendo al contrario specifici termini di decadenza sostanziale per i lavoratori che non si erano attivati per far valere l'esposizione al rischio amianto e così ribadendo le superiori esigenze di interesse pubblico alla definizione di situazioni risalenti nel tempo e di difficile accertamento sul piano fattuale.

3. Per la cassazione della sentenza F.B. ha proposto ricorso, affidato ad un unico articolato motivo, cui hanno resistito con controricorso l'Inps e l'Inail.

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Cassazione civile Sez. Lav.
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MALPROF 2011-2012

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MALPROF 2011-2012

Settimo Rapporto INAIL sulle malattie professionali (biennale)

Il Rapporto Malprof 2011 - 2012 prosegue nella linea tracciata a partire dal biennio precedente, in cui gli approfondimenti regionali vengono preceduti da una sintesi nazionale dei dati. Vengono infatti proposte, per ognuno dei due anni di riferimento, dieci tabelle che forniscono un quadro complessivo sulla sorveglianza delle malattie professionali da parte dei servizi di prevenzione delle Asl.

Il Rapporto, inoltre, presenta una novità riguardante i criteri di ammissibilità nel sistema dei casi segnalati e il conseguente conteggio dei nessi causali. Infatti, considerando le informazioni che accompagnano le segnalazioni, vengono ammesse alla valutazione dell’eventuale nesso di causa sia le segnalazioni con diagnosi affidabile che dubbia (tralasciando quelle che riguardano sintomi e segni) e sono escluse tutte quelle con anamnesi lavorativa inadeguata. La valutazione sull’eventuale nesso di causa è circonstanziata secono quattro modalità (da altamente probabile ad altamente improbabile) laddove il corredo informativo che accompagna la segnalazione è più dettagliato, mentre è espressa con più cautela, secondo due sole modalità (probabile o improbabile), nel caso in cui le informazioni sono parziali ma ancora sufficienti per esprimere un orientamento attendibile sul nesso di causa stesso.

La rilevazione delle malattie professionali, secondo il modello MALPROF, si basa su un flusso dati che dai servizi di prevenzione delle ASL pervengono a Inail Ricerca per costituire una base dati utile sia al monitoraggio delle patologie professionali nel territorio nazionale sia nell’indicare le informazioni utili ai fini prevenzionali, definendo le possibili correlazioni o ‘nessi di causa’ tra l’attività lavorativa svolta (in termini di settori di attività economica e di professione lavorativa) e la patologia professionale.

INAIL 2017

Cassazione Civile, Sez. 3, 07 marzo 2017, n. 5614

ID 3733 | | Visite: 3417 | Cassazione Sicurezza lavoro

Cassazione Civile, Sez. 3, 07 marzo 2017, n. 5614 - Infortunio mortale durante la manovra di aggancio del rimorchio. Assicurazione

I.DP., in proprio e quale rappresentante dei figli minori Omissis e Omissis, anch'ella sia in proprio che n.q. di genitore esercente la potestà sui figli Omissis convenivano in giudizio la società SACI s.r.l. e la Axa ass.ni s.p.a. chiedendo che esse fossero condannate a risarcire loro i danni conseguenti alla morte sul lavoro di D.S., autista della SACI, avvenuta nel 1998 allorché lo stesso rimaneva schiacciato tra un autocarro e un rimorchio mentre stava completando la manovra di aggancio ascrivendo alla società datrice di lavoro la violazione delle misure di sicurezza che avrebbero evitato il verificarsi dell'infortunio.

Il Tribunale rigettava la domanda nei confronti di entrambe le convenute. Riteneva non legittimata passivamente la compagnia di assicurazioni sulla base dell'art. 4 della legge n. 990 del 1969, che esclude che il conducente del veicolo possa considerarsi terzo, e in considerazione del contenuto dell'art. 15 delle condizioni generali di contratto. Nei confronti del datore di lavoro, rigettava la domanda ritenendo che il verificarsi dell'evento fosse riconducibile esclusivamente al comportamento imprudente dello S., che tentava di eseguire la manovra di aggancio tra autocarro e rimorchio sfruttando la pendenza del terreno, sbloccando il sistema frenante del rimorchio, cercando di far scivolare il rimorchio verso la motrice e frapponendosi tra i due mezzi per completare l'aggancio, rimanendone schiacciato. A fronte della rilevanza causale esclusiva di tale comportamento imprudente, il tribunale escludeva l'efficienza causale del fatto che la motrice fosse stata abbinata ad un rimorchio diverso da quello omologato, attesa la inconsistente differenza di misure tra i due mezzi.

La Corte d'Appello de L'Aquila, con la sentenza qui impugnata, accoglieva l'appello dei congiunti della vittima nei confronti della società SACI, condannandola a risarcire i danni, mentre confermava il capo della sentenza di primo grado con il quale si era dichiarato il difetto di legittimazione passiva nei confronti della Axa Ass.ni s.p.a.

Saci s.nc. di A., R. e F. T. propone ricorso per cassazione articolato in tre motivi nei confronti della sentenza n. 1148\2011, depositata dalla Corte d' Appello de L'Aquila in data 29.11.2011, notificata il 29.10.2012, regolarmente depositata in copia notificata. La Axa Ass.ni s.p.a. resiste con controricorso.

Omissis resistono con controricorso contenente anche due motivi di ricorso incidentale.

In relazione al ricorso incidentale degli aventi causa da D. S. ha depositato controricorso AXA.

I ricorrenti incidentali hanno anche depositato memoria.

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Cassazione civile, Sez. 3
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Decreto 3 agosto 2015: Pubblicato il Testo Unico di Prevenzione Incendi (RTO)

ID 1807 | | Visite: 94278 | Prevenzione Incendi

Decreto 3 agosto 2015 - Codice di Prevenzione Incendi / Allegato testi consolidati

ID 1807 | Update news 09.03.2024

Ed. 18.0 Dicembre 2022

Decreto Ministero dell'Interno 22 novembre 2022
Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi per le attivita' di intrattenimento e di spettacolo a carattere pubblico. (GU n. 282 del 02.12.2022). Entrata in vigore: 01.01.2023

Ed. 17.0 Ottobre 2022

Decreto Ministero dell'Interno 14 ottobre 2022
Modifiche al decreto 26 giugno 1984, concernente «Classificazione di reazione al fuoco ed omologazione dei materiali ai fini della prevenzione incendi», al decreto del 10 marzo 2005, concernente «Classi di reazione al fuoco per i prodotti da costruzione da impiegarsi nelle opere per le quali e' prescritto il requisito della sicurezza in caso d'incendio» e al decreto 3 agosto 2015 recante «Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi, ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139».(GU  n.251 del 26.10.2022). Entrata in vigore: 27.10.2022

Ed. 16.0 Maggio 2022

Decreto 19 maggio 2022
Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi per gli edifici di civile abitazione, ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139. (GU n.125 del 30.05.2022). Entrata in vigore: 29.06.2022.

Ed. 15.0 Aprile 2022

Decreto 30 marzo 2022
Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi per le chiusure d'ambito degli edifici civili, ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139.(GU n.83 dell'08.04.2022). 
Entrata in vigore: 07.07.2022

Ed. 14.1 Marzo 2022

Correzione: inserito paragrafo S.5.7.7 Unità gestionale GSA

Ed. 14.0 Dicembre 2021

Decreto 24 novembre 2021
Modifiche all'allegato 1 del decreto del Ministro dell'interno del 3 agosto 2015, concernente l'approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi. (GU n.287 del 02.12.2021). Entrata in vigore: 01.01.2022

Ed. 13.0 Ottobre 2021

Decreto 14 ottobre 2021
Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi per gli edifici sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, aperti al pubblico, contenenti una o piu' attivita' ricomprese nell'allegato I al decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, ivi individuate con il numero 72, ad esclusione di musei gallerie, esposizioni, mostre, biblioteche e archivi, ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139
(GU n.255 del 25.10.2021)
Entrata in vigore: 24.11.2021

Ed. 12.0 Aprile 2021

Decreto 29 marzo 2021
Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi per le strutture sanitarie.
(GU n.85 del 09.04.2021). 
Entrata in vigore: 09/05/2021

Ed. 11.0 Luglio 2020

Decreto 10 luglio 2020
Norme tecniche di prevenzione incendi per gli edifici sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, aperti al pubblico, destinati a contenere musei, gallerie, esposizioni, mostre, biblioteche e archivi, ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139.
(GU Serie Generale n.183 del 22-07-2020). 
Entrata in vigore: 21.08.2020

Ed. 10.0 Luglio 2020

Decreto Ministero dell'Interno 15 maggio 2020
Approvazione delle norme tecniche di prevenzione incendi per le attivita' di autorimessa.
(GU Serie Generale n.132 del 23-05-2020). 
Entrata in vigore: 19.11.2020

Ed. 9.0 Aprile 2020

Decreto 6 aprile 2020
Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi per gli asili nido, ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139 e modifiche alla sezione V dell'allegato 1 al decreto del Ministro dell'interno del 3 agosto 2015.
(GU Serie Generale n.98 del 14-04-2020) 
Entrata in vigore: 29.04.2020

Ed. 8.0 Marzo 2020

Decreto Ministero dell'Interno 14 febbraio 2020 
Aggiornamento della sezione V dell'allegato 1 al decreto 3 agosto 2015, concernente l'approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi. 
(GU Serie Generale n.57 del 06-03-2020)
Entrata in vigore: 05.04.2020

Ed. 7.0 Novembre 2019

Il Codice è stato aggiornato con il Decreto Ministero dell'Interno 18 ottobre 2019 Modifiche all'allegato 1 al decreto del Ministro dell'interno 3 agosto 2015, recante «Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi, ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139».
(GU n.256 del 31-10-2019 - S.O. n. 41)

_______

Il 20 agosto 2015 è pubblicato il nuovo Testo Unico di Prevenzione Incendi "Regola Tecnica Orizzontale" (RTO), aggiornato il 31 ottobre 2019, come soprariportato, dal Decreto Ministero dell'Interno 18 ottobre 2019.

Entrata in vigore: 18 Novembre 2015, in allegato i testi consolidati aggiornati con l'uscita delle RTV indicate in calce.

Decreto del Ministero dell'Interno 3 agosto 2015:
Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi, ai sensi dell’articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139
(GU n.192 del 20 Agosto 2015 - S.O n. 51)

Espletata la procedura di informazione alla Commissione Europea ai sensi della direttiva n. 98/34/CE, come modificata dalla direttiva n. 98/48/CE, (Codice di Prevenzione Incendi: Bozza Dicembre 2014) pubblicato in nuovo Testo Unico di Prevenzione Incendi.

Il decreto si compone di cinque articoli e di un allegato tecnico:

Art. 1. Approvazione e modalità applicative delle norme tecniche di prevenzione incendi

1. Sono approvate, ai sensi dell’articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, le norme tecniche di prevenzione incendi di cui all’allegato 1, che costituisce parte integrante del presente decreto.

2. (Comma abrogato dal Decreto del Ministero dell'interno 12 Aprile 2019).

Art. 2. Campo di applicazione e modalità applicative (Articolo così sostituito dal Decreto del Ministero dell'interno 12 Aprile 2019)

1. Le norme tecniche di cui all’art. 1, comma 1, si applicano alla progettazione, alla realizzazione e all’esercizio delle attività di cui all’allegato I del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, individuate con i numeri: 9; 14; da 19 a 40; da 42 a 47; da 50 a 54; 56; 57; 63; 64; 66, ad esclusione delle strutture turistico-ricettive all’aria aperta e dei rifugi alpini; 67, ad esclusione degli asili nido; da 69 a 71; 73; 75; 76. Sono fatte salve le modalità applicative alternative di cui all’art. 2 -bis .

2. Le norme tecniche di cui all’art. 1, comma 1, si applicano alle attività di cui al comma 1 di nuova realizzazione.

3. Per gli interventi di modifica ovvero di ampliamento alle attività di cui al comma 1, esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, le norme tecniche di cui all’art. 1, comma 1, si applicano a condizione che le misure di sicurezza antincendio esistenti, nella parte dell’attività non interessata dall’intervento, siano compatibili con gli interventi da realizzare.

4. Per gli interventi di modifica o di ampliamento delle attività esistenti di cui al comma 1, non rientranti nei casi di cui al comma 3, si continuano ad applicare le specifiche norme tecniche di prevenzione incendi di cui all’art. 5 comma 1 -bis e, per quanto non disciplinato dalle stesse, i criteri tecnici di prevenzione incendi di cui all’art. 15, comma 3, del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139. Nei casi previsti dal presente comma, è fatta salva, altresì, la possibilità per il responsabile dell’attività di applicare le disposizioni di cui all’art. 1, comma 1, all’intera attività.

5. Le norme tecniche di cui all’art. 1, comma 1, possono essere di riferimento per la progettazione, la realizzazione e l’esercizio delle attività che non rientrano nei limiti di assoggettabilità previsti nell’allegato I del decreto del Presidente della Repubblica 1 agosto 2011, n. 151, o che non siano elencate nel medesimo allegato.

Art. 2 -bis. Modalità applicative alternative (Articolo introdotto dal Decreto del Ministero dell'interno 12 Aprile 2019)

1. In alternativa alle norme tecniche di cui all’art. 1, comma 1, è fatta salva la possibilità di applicare le norme tecniche indicate all’art. 5, comma 1 -bis, per le seguenti attività, così come individuate ai punti di cui all’allegato I del decreto del Presidente della Repubblica 1 agosto 2011, n. 151:

a) 66, ad esclusione delle strutture turistico-ricettive all’aria aperta e dei rifugi alpini;
b) 67;
b-bis) 68; (lettera aggiunta dal Decreto 29 Marzo 2021 - ndr)
c) 69, limitatamente alle attività commerciali ove sia prevista la vendita e l’esposizione di beni;
d) 71;
e) 72, limitatamente agli edifici sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, aperti al pubblico, destinati a contenere musei, gallerie, esposizioni, mostre, biblioteche e archivi;
e) lettera soppressa dal Decreto Ministero dell'Interno 15 maggio 2020.

Art. 3. Impiego dei prodotti per uso antincendio

1. I prodotti per uso antincendio, impiegati nel campo di applicazione del presente decreto, devono essere:

a) identificati univocamente sotto la responsabilità del produttore, secondo le procedure applicabili;
b) qualificati in relazione alle prestazioni richieste e all’uso previsto;
c) accettati dal responsabile dell’attività, ovvero dal responsabile dell’esecuzione dei lavori mediante acquisizione e verifica della documentazione di identificazione e qualificazione.

2. L’impiego dei prodotti per uso antincendio è consentito se gli stessi sono utilizzati conformemente all’uso previsto, sono rispondenti alle prestazioni richieste dal presente decreto e se:

a) sono conformi alle disposizioni comunitarie applicabili;
b) sono conformi, qualora non ricadenti nel campo di applicazione di disposizioni comunitarie, alle apposite disposizioni nazionali applicabili, già sottoposte con esito positivo alla procedura di informazione di cui alla direttiva 98/34/CE e successive modifiche, che prevedono apposita omologazione per la commercializzazione sul territorio italiano e a tal fine il mutuo riconoscimento;
c) qualora non contemplati nelle lettere a) e b), sono legittimamente commercializzati in uno degli Stati della Unione europea o in Turchia in virtù di specifici accordi internazionali stipulati con l’Unione europea, ovvero legalmente fabbricati in uno degli Stati firmatari dell’Associazione europea di libero scambio (EFTA), parte contraente dell’accordo sullo spazio economico europeo (SEE), per l’impiego nelle stesse condizioni che permettono di garantire un livello di protezione, ai fini della sicurezza dall’incendio, equivalente a quello previsto nelle norme tecniche allegate al presente decreto.

3. L’equivalenza del livello di protezione, garantito dai prodotti per uso antincendio di cui al comma 2, è valutata, ove necessario, dal Ministero dell’interno applicando le procedure previste dal Regolamento (CE) n. 764/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008.

Art. 4. Monitoraggio

1. La Direzione centrale per la prevenzione e la sicurezza tecnica, del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, del Ministero dell’interno, provvede al monitoraggio dell’applicazione delle norme tecniche di cui all’articolo 1.

Art. 5. Disposizioni finali

1. Ai fini dell’applicazione delle norme tecniche di cui all’articolo 1, restano valide:

a) le disposizioni di cui al decreto del Ministro dell’interno 7 agosto 2012 relativamente alla documentazione tecnica da allegare alle istanze di cui decreto del Presidente della Repubblica 1 agosto 2011, n. 151. La medesima documentazione tecnica deve includere le informazioni indicate nelle norme tecniche di cui al presente decreto;
b) le disposizioni di cui all’articolo 11, comma 3, del decreto del Ministro dell’interno 7 agosto 2012 e quelle degli articoli 3, comma 3, 4, comma 2, e 6, comma 4, del decreto del Ministro dell’interno 9 maggio 2007, relative alla determinazione degli importi dei corrispettivi dovuti per i servizi resi dai Comandi provinciali dei vigili del fuoco.

1-bis. Alle attività per le quali vengono applicate le norme tecniche di cui all’art. 1, comma 1, non si applicano le seguenti:

a) decreto del 30 novembre 1983 recante «Termini, definizioni generali e simboli grafici di prevenzione incendi e successive modificazioni»;
b) decreto del 31 marzo 2003 recante «Requisiti di reazione al fuoco dei materiali costituenti le condotte di distribuzione e ripresa dell’aria degli impianti di condizionamento e ventilazione»;
c) decreto del 3 novembre 2004 recante «disposizioni relative all’installazione ed alla manutenzione dei dispositivi per l’apertura delle porte installate lungo le vie di esodo, relativamente alla sicurezza in caso di incendio»;
d) decreto del 15 marzo 2005 recante «Requisiti di reazione al fuoco dei prodotti da costruzione installati in attività disciplinate da specifiche disposizioni tecniche di prevenzione incendi in base al sistema di classificazione europeo»;
e) decreto del 15 settembre 2005 recante «Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per i vani degli impianti di sollevamento ubicati nelle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi;
f) decreto del 16 febbraio 2007, recante «Classificazione di resistenza al fuoco di prodotti ed elementi costruttivi di opere da costruzione»;
g) decreto del 9 marzo 2007, recante «Prestazioni di resistenza al fuoco delle costruzioni nelle attività soggette al controllo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco»;
h) decreto del 20 dicembre 2012 recante «Regola tecnica di prevenzione incendi per gli impianti di protezione attiva contro l’incendio installati nelle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi»; 
i) decreto del Ministro dell’interno 22 febbraio 2006 recante «Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e esercizio di edifici e/o locali destinati ad uffici»;
l) decreto del Ministro dell’interno 9 aprile 1994 recante «Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la costruzione e l’esercizio delle attività ricettive turistico-alberghiere»;
m) decreto del Ministro dell’interno 6 ottobre 2003 recante «Approvazione della regola tecnica recante l’aggiornamento delle disposizioni di prevenzione incendi per le attività ricettive turistico-alberghiere esistenti di cui al decreto 9 aprile 1994»;
n) decreto del Ministro dell’interno 14 luglio 2015 recante «Disposizioni di prevenzione incendi per le attività ricettive turistico-alberghiere con numero di posti letto superiore a 25 e fino a 50»;
o) decreto del Ministro dell’interno 1° febbraio 1986 recante «Norme di sicurezza antincendi per la costruzione e l’esercizio delle autorimesse e simili»;
p) decreto del Ministro dell’interno 22 novembre 2002 recante «Disposizioni in materia di parcamento di autoveicoli alimentati a gas di petrolio liquefatto all’interno di autorimesse in relazione al sistema di sicurezza dell’impianto;
q) decreto del Ministro dell’interno 26 agosto 1992 recante «Norme di prevenzione incendi nell’edilizia scolastica e successive integrazioni»;
r) decreto del Ministro dell’interno 27 luglio 2010 recante «Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio delle attività commerciali con superficie superiore a 400 mq»; (comma introdotto dal Decreto del Ministero dell'interno 12 Aprile 2019)
s) decreto del Ministro dell’interno 16 luglio 2014 recante “Regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio degli asili nido”
t) Regio decreto 7 novembre 1942, n. 1564, recante le “Norme per l’esecuzione, il collaudo e l’esercizio degli impianti tecnici degli edifici di interesse artistico e storico destinati a contenere musei, gallerie, collezioni e oggetti di interesse storico culturale”;
u) decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali di concerto con il Ministro dell’interno 20 maggio 1992, n. 569, recante il “Regolamento concernente norme di sicurezza antincendio per gli edifici storici e artistici destinati a musei, gallerie, esposizioni e mostre”;
v) decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1995, n. 418, recante il “Regolamento concernente norme di sicurezza antincendio per gli edifici di interesse storico-artistico destinati a biblioteche ed archivi.
z) decreto del Ministro dell’interno 18 settembre 2002 recante «Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l’esercizio delle strutture sanitarie pubbliche e private.

2. Per le attività di cui all’articolo 2 in possesso del certificato di prevenzione incendi ovvero in regola con gli obblighi previsti agli articoli 3, 4 e 7 del decreto del Presidente della Repubblica 1 agosto 2011, n. 151, il presente decreto non comporta adempimenti. (comma sostituito dal Decreto del Ministero dell'interno 12 Aprile 2019)

3. Il presente decreto entra in vigore il novantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.


________

L’allegato è strutturato in quattro sezioni:

Sezione G - Generalità, con i principi fondamentali per la progettazione della sicurezza antincendio, applicabili indistintamente alle diverse attività;
Sezione S - Strategia antincendio, contiene le misure antincendio di prevenzione, protezione e gestionali applicabili alle diverse attività, per comporre la strategia antincendio al fine di ridurre il rischio di incendio;
Sezione V - Regole Tecniche Verticali (RTV), contiene le regole tecniche di prevenzione incendi applicabili a specifiche attività o ad ambiti di esse, le cui misure tecniche previste sono complementari o integrative a quelle generali previste nella sezione “Strategia antincendio”. Tale sezione sarà nel tempo implementata con le regole tecniche riferite ad ulteriori attività;
Sezione M - Metodi, con la descrizione delle metodologie progettuali.

Regola Tecnica Orizzontale (RTO): regola tecnica di prevenzione incendi applicabile a tutte le attività.

Regola Tecnica Verticale (RTV): regola tecnica di prevenzione incendi applicabile a specifiche attività o ad ambiti di esse.

La Regola Tecnica Orizzontale (RTO) individua i criteri e metodi che consentono di determinare le misure di sicurezza antincendio per tutte le attività soggette al controllo del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, il Decreto coordina la RTO e le RTV, quest'ultime saranno integrate nel tempo.

Il T.U.P.I. (Testo Unico di Prevenzione Incendi) ha una valenza per le attività prive di Regola Tecnica Verticale (RTV) per le quali si rimanda ai D.M. specifici. 

Esso è applicabile comunque alle:

- Nuove Attività;
- Attività esistenti.

Il "Codice di Prevenzione Incendi", è suddiviso in 4 Sezioni:

G - Generalità (termini, definizioni; progettazione antincendio; determinazione profili di rischio); “RTO” 
S - Strategia antincendio (misure antincendio, da reazione al fuoco a sicurezza impianti tecnologici); “RTO”
V - Regole tecniche verticali (Aree a rischio specifico, atmosfere esplosive; vani ascensori); “RTV” 
M - Metodi (ingegneria sicurezza antincendio, scenari progettazione prestazionale, salvaguardia vita). “FSE” 

La Sezione G è la parte più generale del codice ove sono forniti i vari termini e definizioni ai fini di una uniforme applicazione, le metodologie di progettazione della sicurezza antincendio finalizzate al raggiungimento degli obiettivi primari della prevenzione incendi nonché sono definiti i profili di rischio delle attività e i metodi per la determinazione. 

Nella Sezione S sono indicati per ognuna delle 10 misure antincendio (strumenti di prevenzione, protezione e gestionali per la riduzione del rischio d’incendio), i criteri per l’attribuzione dei livelli di prestazione (I, II, III, IV, …) e la scelta delle soluzioni progettuali. Per ogni livello di prestazione sono specificate soluzioni conformi e eventuali soluzioni alternative. 

Le RTV (Regole tecniche verticali) sono disposizioni normative applicabili a una specifica attività. Negli ultimi anni sono state emanate moltissime regole tecniche di prevenzione incendi per varie attività, con trattazioni a volte non uniformi di argomenti simili. L’applicazione delle RTV presuppone l’applicazione dell’intero Codice di prevenzione incendi, del quale sono parte integrante. Servono a caratterizzare meglio una specifica attività fornendo ulteriori indicazioni rispetto a quelle già previste dal Codice. 

La Sezione M tratta dell’Ingegneria della sicurezza antincendio, definita (ISO/TR 13387): Applicazione di principi ingegneristici, regole e giudizi esperti basati sulla valutazione scientifica del fenomeno della combustione, degli effetti dell'incendio e del comportamento umano, finalizzati alla tutela della vita umana, protezione beni e ambiente, alla quantificazione dei rischi d’incendio e relativi effetti e alla valutazione analitica delle misure antincendio ottimali, necessarie a limitare, entro livelli prestabiliti, le conseguenze dell'incendio. 
Con la FSE (Fire Safety Engineering) è possibile effettuare una valutazione quantitativa del livello di sicurezza antincendio.

Entrata in vigore: 18 Novembre 2015

Notifica Commissione Europea: http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/tris/en/index.cfm/search/?trisaction=search.detail&year=2014&num=641&mLang=IT 
_________________________________________________________________________________________________

Le possibili strade per la progettazione antincendio
(Non esaustiva - vedi Decreto 12 Aprile 2019)

Tipologia di attività

Progettazione di nuove attività

Progettazione di modifiche/ampliamenti di attività esistenti

 

 

 

Attività soggette

Senza RTV

Solo codice per:
9; 14; da 19 a 40; da 42 a 47; da 50 a 54; 56; 57; 63; 64; 66, ad esclusione delle strutture turistico-ricettive all’aria aperta e dei rifugi alpini; da 67 a 71; 72, limitatamente agli edifici sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, aperti al pubblico, destinati a contenere musei, gallerie, esposizioni, mostre, biblioteche e archivi; 73; 75; 76.

- Codice

- Se il Codice non è compatibile con l'esistente, allora regole tradizionali oppure applicazione del codice all'intera attività

 

Con RTV

Si può scegliere tra:

- Codice

- Regole tradizionali

Attività non soggette

Il Codice può essere applicato come riferimento con esonero dall'applicazione delle regale tradizionali.

__________________________________________________________________________________________________

Collegati

Aggiornato da (allegate versioni aggiornate):
___________

Ed. 18.0 Dicembre 2022

Decreto Ministero dell'Interno 22 novembre 2022
Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi per le attivita' di intrattenimento e di spettacolo a carattere pubblico. (GU n. 282 del 02.12.2022). 
Entrata in vigore: 01.01.2023

Ed. 17.0 Ottobre 2022

Decreto Ministero dell'Interno 14 ottobre 2022
Modifiche al decreto 26 giugno 1984, concernente «Classificazione di reazione al fuoco ed omologazione dei materiali ai fini della prevenzione incendi», al decreto del 10 marzo 2005, concernente «Classi di reazione al fuoco per i prodotti da costruzione da impiegarsi nelle opere per le quali e' prescritto il requisito della sicurezza in caso d'incendio» e al decreto 3 agosto 2015 recante «Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi, ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139».(GU  n.251 del 26.10.2022). 
Entrata in vigore: 27.10.2022

Ed. 16.0 Maggio 2022

Decreto 19 maggio 2022
Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi per gli edifici di civile abitazione, ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139. (GU n.125 del 30.05.2022). 
Entrata in vigore: 29.06.2022.

Ed. 15.0 Aprile 2022

Decreto 30 marzo 2022
Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi per le chiusure d'ambito degli edifici civili, ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139.(GU n.83 dell'08.04.2022). 
Entrata in vigore: 07.07.2022

Ed. 14.1 Marzo 2022

Correzione: inserito paragrafo S.5.7.7 Unità gestionale GSA

Ed. 14.0 Dicembre 2021

Decreto 24 novembre 2021
Modifiche all'allegato 1 del decreto del Ministro dell'interno del 3 agosto 2015, concernente l'approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi. (GU n.287 del 02.12.2021). 
Entrata in vigore: 01.01.2022

Ed. 13.0 Ottobre 2021

Decreto 14 ottobre 2021
Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi per gli edifici sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, aperti al pubblico, contenenti una o piu' attivita' ricomprese nell'allegato I al decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, ivi individuate con il numero 72, ad esclusione di musei gallerie, esposizioni, mostre, biblioteche e archivi, ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139
(GU n.255 del 25.10.2021)
Entrata in vigore: 24.11.2021

Ed. 12.0 Aprile 2021

Decreto 29 marzo 2021
Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi per le strutture sanitarie.
(GU n.85 del 09.04.2021). 
Entrata in vigore 09.05.2021

Ed. 11.0 Luglio 2020

Decreto 10 luglio 2020
Norme tecniche di prevenzione incendi per gli edifici sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, aperti al pubblico, destinati a contenere musei, gallerie, esposizioni, mostre, biblioteche e archivi, ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139. 
(GU Serie Generale n.183 del 22-07-2020). 
Entrata in vigore: 21.08.2020

Ed. 10.0 Luglio 2020

Decreto Ministero dell'Interno 15 maggio 2020
Approvazione delle norme tecniche di prevenzione incendi per le attivita' di autorimessa. 
(GU Serie Generale n.132 del 23-05-2020). 
Entrata in vigore: 19.11.2020

Ed. 9.0 Aprile 2020

Decreto 6 aprile 2020
Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi per gli asili nido, ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139 e modifiche alla sezione V dell'allegato 1 al decreto del Ministro dell'interno del 3 agosto 2015
(GU Serie Generale n.98 del 14-04-2020) 
Entrata in vigore: 29.04.2020

Ed. 8.0 Marzo 2020

Decreto Ministero dell'Interno 14 febbraio 2020 
Aggiornamento della sezione V dell'allegato 1 al decreto 3 agosto 2015, concernente l'approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi.
(GU Serie Generale n.57 del 06-03-2020)
Entrata in vigore: 05.04.2020

Ed. 7.0 Novembre 2019 | RTO II

Decreto Ministero dell'Interno del 18 Ottobre 2019 
Modifiche all'allegato 1 al decreto del Ministro dell'interno 3 agosto 2015, recante «Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi, ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139».
(GU n.256 del 31-10-2019 - SO n. 41).
Entrata in vigore: 01.11.2019

Ed. 6.1 Aprile 2019:

Decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011 n. 151 
Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, a norma dell’articolo 49, comma 4 -quater , del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

Nell'ultima parte dell'ebook, è riportato il D.P.R. 151/2011, al fine di facilitare la lettura di applicabilità del DM 3 agosto 2015 alle attività del D.P.R, a seguito dell'emanazione del Decreto 12 aprile 2019 (operante l'eliminazione del doppio binario).

Ed. 6.0 Aprile 2019:

Decreto 12 aprile 2019
Modifiche al decreto 3 agosto 2015, recante l'approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi, ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139 (GU n.95 del 23-04-2019)

Ed. 5.0 Dicembre 2018:

Decreto 23 Novembre 2018 (Attività n. 69 D.P.R. 151/2011)
Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi per le attività commerciali, ove sia prevista la vendita e l’esposizione di beni, con superficie lorda superiore a 400 mq, comprensiva di servizi, depositi e spazi comuni coperti, ai sensi dell’articolo 15, del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139 - modifiche al decreto 3 agosto 2015. 
(GU n. 281 del 03 dicembre 2018)

Ed. 4.0 Settembre 2017:

- Decreto del Ministero dell'Interno 7 Agosto 2017 (Attività n. 67 D.P.R. 151/2011)
Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi per le attività scolastiche, ai sensi dell’art. 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139.
(G.U. n. 197 del 24 agosto 2017)

Ed. 3.0 Marzo 2017:

Decreto del Ministero dell'interno 21 febbraio 2017 (Attività n. 75 D.P.R. 151/2011) 
Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi per le attività di autorimessa.
(GU n. 52 del 3 Marzo 2017)

Ed. 2.0 Agosto 2016


Decreto del Ministero dell'Interno 8 giugno 2016 (Attività n. 71 D.P.R. 151/2011)
Modifiche al decreto del Ministro dell'interno 3 agosto 2015 e s.m. di cui all'art. 3 del Decreto del Ministero dell'interno 8 giugno 2016 "Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi per le attività di ufficio, ai sensi dell'articolo 15 del Decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139". 
(GU n. 145 del 23 Giugno 2016)

Decreto del Ministero dell'Interno 9 agosto 2016 (Attività n. 66 D.P.R. 151/2011)
Modifiche al decreto del Ministro dell'interno 3 agosto 2015 e s.m. di cui all'art. 3 del Decreto del Ministero dell'interno 9 agosto 2016 "Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi per le attività ricettive turistico - alberghiere, ai sensi dell'articolo 15 del Decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139".
(GU 193 del 23 Agosto 2016)

In allegato all'Articolo il Testo aggiornato con le modifiche introdotte (riservato Abbonati Prevenzione Incendi)

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Codice Prevenzione Incendi RTO II 2019

Codice Prevenzione Incendi | RTO II

Decreto del Ministero dell'Interno 3 agosto 2015:
Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi, ai sensi dell’articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139.

Testo aggiornato con il  Decreto Ministero dell'Interno del 18 Ottobre 2019 "Modifiche all'allegato 1 al decreto del Ministro dell'interno 3 agosto 2015, recante «Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi, ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139". 
(GU n.256 del 31-10-2019 - SO n. 41).

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Categoria: Ingegneria 
Autore: Ing. M. Maccarelli
Editore: Certifico s.r.l. 
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Cassazione Penale, Sez. 4, 27 febbraio 2017, n. 9405

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Cassazione Penale, Sez. 4, 27 febbraio 2017, n. 9405 - Lavori di catramatura con una lancia termica e rischio incendio: la condotta dell'agente-modello

... "L'agente-modello, nell'accingersi a eseguire un'attività caratterizzata da rischi, deve considerarne in termini generali i possibili sviluppi dannosi e usare tutti gli accorgimenti necessari per eliminare o quanto meno ridurre, nei limiti del possibile, il rischio."

La Corte dorica ha fatto buon governo di tali principi, rilevando che l'imputato, avendo deciso di eseguire lavori che implicavano l'utilizzo di una lancia termica, oltretutto a contatto con materiali facilmente infiammabili, ben poteva e doveva rappresentarsi i possibili rischi connessi a tale attività e rendersi conto, perciò, della necessità di munirsi di estintori fin dall'inizio delle lavorazioni; invece, le rudimentali modalità di spegnimento del focolaio iniziale (con i piedi, dopo avere strappato il pezzo d'ondulina che aveva preso fuoco) non potevano certo rassicurare in ordine al totale e definitivo spegnimento delle fiamme, né - soprattutto - in ordine all'impedimento dell'innesco di possibili focolai, eventualmente anche occulti.

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Rapporto annuale Ispettorato Nazionale del Lavoro 2016

ID 3698 | | Visite: 5186 | Documenti Sicurezza Organi Istituzionali

Rapporto annuale Ispettorato Nazionale del Lavoro 2016

1 marzo 2017

Nel Rapporto sono illustrati i risultati dell’attività di vigilanza complessivamente svolta nel corso dell’anno 2016 dal personale ispettivo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, compresi i militari dei Nuclei Carabinieri Ispettorato del Lavoro e dei Gruppi Carabinieri per la Tutela del Lavoro, dell’INPS e dell’INAIL.

Di seguito una sintesi dei dati contenuti nel rapporto consultabile sul sito del Ministero e su www.ispettorato.gov.it 

Il rapporto evidenzia, a livello generale, un numero di aziende ispezionate pari a n. 191.614, rispetto alle quali è emerge un tasso di irregolarità complessivo del 63%.

Tale imponente azione di contrasto degli illeciti sostanziali ha prodotto un totale di contributi e premi evasi recuperanti di € 1.101.105.790, a fronte di un bacino complessivo di 120.738 aziende irregolari sul totale delle aziende ispezionate.

MONITORAGGIO ATTIVITÀ DI VIGILANZA ANNO 2016 ​ ​ ​ ​ ​
DATI NAZIONALI ​ ​ ​ ​ ​
Organo di controllo Aziende ispezionate Aziende irregolari N. lavoratori irregolari N. lavoratori totalmente in nero Recupero contributi e premi evasi
MLPS 141.920 80.316 88.865 43.048 108.162.298
INPS 28.818 22.138 39.372 14.051 918.035.814
INAIL 20.876 18.284 57.790 5.007 74.907.678
TOTALE  191.614 120.738 186.027 62.106 1.101.105.790

Approfondendo l'analisi dei risultati delle attività di vigilanza svolte dagli ispettori del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, si osserva come siano stati conseguiti risultati positivisia in termini quantitativi che qualitativi.

Più in particolare, sotto il profilo quantitativo, rispetto al dato globale di n. 191.614 aziende ispezionate, si distingue il numero di accessi pari a n. 141.920 effettuati dal solo personale ispettivo operante presso le strutture territoriali del Ministero (oggi confluite nell'INL), dato che – sebbene inferiore rispetto al 2015 (-2,73%) – va letto in relazione ad una fisiologica diminuzione del numero di unità ispettive a disposizione (2.818 unità nel 2016 rispetto a 2.897 unità nel 2015) e che comunque evidenzia un superamento di circa il 7% del numero degli accessi effettuati rispetto a quelli programmati all'inizio dell'anno di riferimento (n. 132.500).

Inoltre, il numero di aziende ispezionate nell'anno 2016 dagli ispettori del lavoro (MLPS) e dai militari dell'Arma dei Carabinieri rappresenta una significativa percentuale, pari a oltre il 74%, delle verifiche complessivamente svolte dal personale ispettivo degli ex Uffici territoriali del Ministero del lavoro, dell'INPS e dell'INAIL. Un dato positivo che evidenzia, infatti, un incremento di circa 4 punti percentuali rispetto all'anno 2015.

A ciò va aggiunto che il personale ispettivo del Ministero ha altresì assicurato lo svolgimento di n. 8.152 accertamenti in materia di Cassa Integrazione Guadagni, anche in deroga, di contratti di solidarietà e di patronati.

Va inoltre evidenziato che su 132.942 accertamenti definiti nell'anno 2016 (a fronte di un numero complessivo di aziende ispezionate pari a n. 141.920), in n. 80.316 casi sono stati contestati illeciti in materia di lavoro e legislazione sociale o di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

Pertanto, sul totale delle pratiche ispettive lavorate nel corso dell'anno, più del 60% è risultatairregolare: tale percentuale presenta un leggere aumento (+0,12 punti percentuali) rispetto al tasso di irregolarità riscontrato nel 2015.

Il numero dei lavoratori irregolari, accertati in occasione delle verifiche ispettive effettuate dal solo personale ispettivo operante presso le strutture territoriali del Ministero, è in deciso aumento rispetto all'anno 2015, con 88.865 lavoratori irregolari accertati (a fronte di n. 78.298 nel 2015: +13,5%).  Tra questi, oltre il 48% sono risultati lavoratori in nero.

Fonte: GOV

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Vademecum “Conoscere l'amianto” FVG 2017

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Vademecum “Conoscere l'amianto” FVG 2017

Il testo presentato il 22 Febbraio 2017, nella sede della Giunta regionale è frutto di una collaborazione tra Inail Friuli Venezia Giulia, Regione autonoma, direzioni Ambiente e Salute, Azienda per l'assistenza sanitaria FVG, Università di Trieste, unità clinica operativa Medicina del Lavoro e Centro regionale amianto e Commissione regionale amianto.

Il Friuli Venezia Giulia è la regione italiana percentualmente più colpita dal problema amianto, presente in quantità pari a un milione di tonnellate rispetto a una rilevazione complessiva di 32 milioni di tonnellate a livello nazionale.  Accanto all’impatto ambientale vi è quello della salute dei lavoratori: 20 i decessi e 198 casi accertati di malattie professionali asbesto-correlate nel 2015 con un trend ascendente nell’ultimo quinquennio come è stato rilevato nel corso della presentazione del vademecum “Conoscere l'amianto” svoltasi il 22 febbraio a Trieste.

“Conoscere l'amianto”, ha affermato il presidente della Commissione regionale amianto, Fernando Della Ricca, è un opuscolo dettagliato che fa da sintesi per trattare l'argomento amianto in maniera oggettiva, evitando che la disinformazione crei eccessi di preoccupazione.

L’opuscolo ha come destinatario la cittadinanza e il target specifico dei medici di medicina generale quale elemento strategico per veicolare le informazioni ai cittadini.
"Per il 2017” ha evidenziato l'assessore all'Ambiente del Friuli Venezia Giulia, Sara Vito “abbiamo stanziato 1,3 milioni di euro per il risanamento di luoghi pubblici, privati famigliari e aziendali".

Alla disponibilità della Regione, ha ricordato il Direttore regionale Inail FVG, Fabio Lo Faro, si aggiungono le risorse economiche che l’Inail mette a disposizione tramite i finanziamenti ISI per l'eliminazione dell'amianto in ambienti di lavoro: oltre 1,5 milioni di euro distribuiti con il bando 2015 e 1.137.000 euro messi a disposizione dal bando 2016 (con domande a partire dal 19 aprile 2017).

Il vademecum  è costituito da 20 pagine di testo suddivise in tre sezioni (Amianto cos'è, Sorveglianza sanitaria e Informazioni utili), l’opuscolo ha una tiratura inziale di 7mila copie che saranno distribuite nelle strutture pubbliche, recapitate a tutti i medici di medicina generale e distribuiti presso le sedi regionali dell'Inail.
L’opuscolo è scaricabile anche nei siti web delle istituzioni coinvolte.

Regione FVG 2017

Cassazione Civile, Sez. Lav., 17 febbraio 2017, n. 4277

ID 3673 | | Visite: 3132 | Cassazione Sicurezza lavoro

Cassazione Civile, Sez. Lav., 17 febbraio 2017, n. 4277 - Pagamento del gasolio, attività agricola e investimento mortale. Istituto della reciprocanza

1. M.B., titolare di un'azienda agricola in Dorzano, il giorno 11/4/2007, fu investito in Moncalieri da un autoveicolo mentre, a piedi, stava recandosi a pagare una fattura di acquisto di gasolio per conto del figlio Ma.B., titolare di altra azienda agricola. Dall'investimento conseguì la sua morte.

2. O.P., coniuge ed erede del M.B., convenne in giudizio dinanzi al Tribunale di Torino l'Inail, chiedendo che le fossero riconosciute le prestazioni previste per legge ai superstiti, sul presupposto che il coniuge collaborava personalmente nell'azienda agricola del figlio a titolo di reciprocanza gratuita e che l'infortunio in itinere si era verificato mentre stava prestando tale collaborazione.

3. Il Tribunale rigettò la domanda e la decisione, con sentenza pubblicata il 14 ottobre 2010, è stata confermata dalla Corte d'appello di Torino. A fondamento della decisione la Corte ha affermato che l'infortunio si era verificato nell'adempimento di un dovere o di un interesse personale dell'agricoltore, e non invece nello svolgimento dell'attività agricola, da intendersi come attività funzionalmente collegata al lavoro agricolo, per la quale solo sussiste la tutela assicurativa contro gli infortuni sul lavoro, a norma degli artt. 205 e 208 d.P.R. n. 1124/1965. Ha poi aggiunto che non sussistono i presupposti della reciprocanza, come disciplinata dall'alt. 2139 c.c., la quale, sotto l'aspetto previdenziale e assicurativo, comporta che l'attività di scambio deve ricollegarsi al fondo in maniera sostanziale e funzionale, nel senso che si deve trattare di prestazioni agricole reciproche, con la conseguenza che non è sufficiente che lo scambio avvenga tra una prestazione agricola e una prestazione di genere diverso. Ha infine condannato la ricorrente appellante al pagamento delle spese del giudizio d'appello.

4. Contro la sentenza, la O.P. propone ricorso per cassazione sulla base di tre motivi, illustrati da memoria, cui resiste l'INAIL con controricorso.

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Cassazione civile Sez. Lav.
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Linea guida OT24 riduzione premio INAIL 2017

ID 3311 | | Visite: 13851 | Guide Sicurezza lavoro INAIL

Linea guida OT24 riduzione premio INAIL 2017

07.12.2016

Pubblicata la guida per la compilazione della domanda per la riduzione del tasso medio di tariffa dopo il primo biennio di attività Art. 24 delle Modalità di applicazione delle Tariffe dei premi (d.m. 12/12/2000 e successive modificazioni).

La domanda di riduzione deve essere presentata esclusivamente in modalità telematica attraverso la sezione Servizi Online presente sul sito www.inail.it entro il termine del 28 febbraio 2017

Allegati i modelli da utilizzare per oscillazione del tasso OT/24 anno 2017.

Modello OT/24 anno 2017

Modello OT/24 anno 2018

Le Fibre Artificiali Vetrose (FAV)

ID 3247 | | Visite: 24904 | Conferenza Stato-Regioni

Le Fibre Artificiali Vetrose (FAV)

Nella seduta del 10 novembre 2016, la Conferenza Stato/Regioni, su proposta del Ministero della Salute, ha approvato l’aggiornamento del documento “Le Fibre Artificiali Vetrose (FAV) - Linee guida per l’applicazione della normativa inerente ai rischi di esposizioni e le misure di prevenzione per la tutela della salute”.

L’aggiornamento del documento, originariamente approvato il 25 marzo 2015, si è reso necessario per recepire le novità introdotte dalle modifiche al Regolamento CLP e dal Regolamento n. 1357/2014 che ha modificato le regole per l’attribuzione del codice CER ai rifiuti.

Il testo risultante conferma il ruolo delle Note Q e R del Regolamento CLP: è sufficiente la conformità ad una sola delle due affinché le fibre siano classificate non pericolose:

- Nota Q: la fibra ha superato con successo un test di bio-solubilità
- Nota R: la fibra ha un diametro medio ponderato (DLG-2ES) superiore a 6 micron

La novità più importante delle nuove Linee Guida riguarda le modalità per l’attribuzione del codice CER ai rifiuti costituiti da FAV.

L’identificazione del corretto codice (17.06.03*, rifiuto pericoloso, o 17.06.04, rifiuto non pericoloso), segue ora i medesimi criteri contenuti nel Regolamento CLP: se la fibra è conforme alla Nota Q o R, il rifiuto avrà codice CER 17.06.04 (rifiuto non pericoloso), altrimenti avrà codice CER 17.06.03* (rifiuto pericoloso).

A tal riguardo, una novità importante introdotta dalla nuove Linee Guida è che la Nota R dovrà essere verificata analiticamente, mentre la Nota Q dovrà essere verificata per via documentale, essendo sufficiente quanto contenuto nelle schede sicurezza che accompagnano i prodotti in lana minerale.

Le nuove Linee Guida confermano altresì che per l’istallazione e la rimozione di FAV conformi alla Nota Q o R è sufficiente l’applicazione delle norme base di prudenza: indumenti da lavoro, mascherina protettiva usa e getta, guanti, eventuali occhiali protettivi.

Per le FAV classificate pericolose, invece, sono necessarie maggiori precauzioni.

Allegata sintesi FIVRA

Linee guida per l’applicazione della normativa inerente ai rischi di esposizioni e le misure di prevenzione per la tutela della salute Approvate dalla Conferenza Stato/Regioni, su proposta del Ministero della Salute, nella seduta del 25 marzo 2015 ed aggiornate nella seduta del 10 novembre 2016.

Fonte: FIVRA

Linee guida rischi Fibre Artificiali Vetrose (FAV)

Cassazione Penale, Sez. 4, 13 febbraio 2017, n. 6604

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Cassazione Penale, Sez. 4, 13 febbraio 2017, n. 6604 - Terremoto a L'Aquila e crollo della Casa dello studente. Respinto il ricorso degli ingegneri e architetti che avevano provveduto alla ristrutturazione

Depositate il 13 febbraio 2017 le conclusioni della Corte di Cassazione sulla tragica vicenda della ormai nota "Casa dello Studente" a l'Aquila.

La Corte respinge i ricorsi e conferma le condanne a quattro anni di reclusione per gli ingegneri B.D.P., P.C. e T.R., e a due anni e sei mesi per P.S., il presidente della Commissione collaudo dell'Azienda per il diritto agli studi universitari.

La figura del progettista, ove si inserisca in una situazione in cui altri siano già intervenuti, è tenuta ad informarsi circa i pregressi interventi e, se del caso, a proporre o ad effettuare i necessari adeguamenti: è questo il principio di diritto affermato dalla Suprema Corte esaminando quanto è successo alla Casa dello studente, un principio applicabile a tutti i disastri, come quello di Rigopiano, nei quali un evento naturale fa da detonatore a grossi errori di progettazione.

Gli imputati hanno infatti trascurato che la casa dello studente era stata trasformata da edificio destinato, negli anni '60, ad abitazioni private, in una vera e propria struttura alberghiera e, come tale, completamente stravolta rispetto all'originaria destinazione d'uso.

Dunque è chiaro che non è loro addebitabile la realizzazione della variazione, avvenuta molti anni prima, ma è altrettanto chiaro che tale situazione non andava ignorata.

La Cassazione, in diversi punti, afferma poi che la zona in questione è zona considerata a rischio sismico almeno dal 1965 e proprio per questo il sisma del 6 aprile non è stato nè imprevedibile nè eccezionale.

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Allegato riservato Cassazione Penale, Sez. 4, 13 febbraio 2017, n. 6604.pdf
Cassazione Penale, Sez. 4
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Cassazione Civile, Sez. Lav., 07 febbraio 2017, n. 3184

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Cassazione Civile, Sez. Lav., 07 febbraio 2017, n. 3184 - Illegittimo mutamento di mansioni e mobbing. Ricorso inammissibile

H.ER. proponeva appello avverso la sentenza del Tribunale di Forlì con cui vennero rigettate le sue domande dirette al risarcimento dei danni non patrimoniali subiti per effetto di una serie di condotte illegittime e vessatorie datoriali, con conseguente annullamento delle dimissioni da lui rassegnate per giusta causa l'11.7.06 e condanna della società cooperativa agricola a r.l. 'Omissis' al pagamento dell'indennità sostitutiva del preavviso. Assumeva il ricorrente di aver subito un illegittimo mutamento di mansioni (da addetto alle pulizie alla macellazione dei polli), peraltro avvenuto al rientro di un permesso non retribuito per recarsi in Marocco ed in contrasto con l'art. 2087 c.c., non avendo l'azienda ottemperato alle prescrizioni mediche limitative dell'idoneità del lavoratore alle nuove mansioni. In tali condotte il ricorrente ravvisava anche un 'mobbing' da parte della datrice di lavoro. Resisteva la Cooperativa.

Con sentenza depositata il 9 gennaio 2014, la Corte d'appello di Bologna respingeva il gravame, ritenendo non provate le domande alla luce delle risultanze processuali, già in tal senso valutate dal Tribunale.

Per la cassazione di tale sentenza propone ricorso il lavoratore, affidato a tredici motivi.

Resiste la società cooperativa con controricorso, poi illustrato con memoria.

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Cassazione civile Sez. Lav.
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