Informazione tecnica HSE / 25 ° anno
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Va rilevato (cfr. Cass. 5.8.2010 n. 18278) che l'art. 2087 cod. civ. non configura un'ipotesi di responsabilità oggettiva, in quanto la responsabilità del datore di lavoro va collegata alla violazione degli obblighi di comportamento imposti da norme di legge o suggeriti dalle conoscenze sperimentali o tecniche del momento.
La Corte territoriale, con motivazione corretta sotto il profilo giuridico e congruamente articolata, ha ritenuto che non potesse configurarsi una responsabilità civile a carico del datore di lavoro sotto il duplice profilo della osservanza dell’art. 116 comma 1 del D.Lgs 81/08 quanto all’impiego per il lavoro in quota di due funi ancorate separatamente (con osservanza delle prescrizioni imposte dalle linee guida del Ministero esplicative delle stesse disposizioni del citato art. 116 d. lgs) e dell’apprestamento di una adeguata istruzione del lavoratore in ordine ai rischi, comprovato dall’attestato di frequenza ad un corso e della consegna al lavoratore del POS (Piano Operativo di Sicurezza) dallo stesso sottoscritto, nonché dell’avvenuto addestramento tecnico pratico.
Le suddette considerazioni reggono alle censure formulate dal ricorrente nel secondo e nel terzo motivo, sol che si consideri che la diligenza richiesta è, come detto, esclusivamente quella esigibile per essere l'infortunio ricollegabile ad un comportamento colpevole del datore di lavoro, alla violazione di un obbligo di sicurezza e alla mancata predisposizione di misure idonee a prevenire ragioni di danno per i propri dipendenti. Così, come non può accollarsi al datore di lavoro l'obbligo di garantire un ambiente di lavoro a "rischio zero" quando di per sè il rischio di una lavorazione o di una attrezzatura non sia eliminabile, egualmente non può pretendersi l'adozione di accorgimenti per fronteggiare evenienze infortunistiche ragionevolmente impensabili.
ID 14364 | 23.08.2021
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