Slide background




Decreto 21 febbraio 2017

ID 3706 | | Visite: 28128 | Prevenzione IncendiPermalink: https://www.certifico.com/id/3706

Decreto 21 febbraio 2017

Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi per le attività di autorimessa.

Il presente Decreto aggiunge al Decreto 3 Agosto 2015 (Codice Unico di Prevenzione Incendi), una nuova parte alla Sezione V di Regole tecniche verticali.

Update 06 Marzo 2020

Pubblicato il Decreto 14 Febbraio 2020 sostituisce integralmente il Decreto 21 febbraio 2017 e la Sezione V.6 Autorimesse del Codice
Aggiornamento della sezione V dell'allegato 1 al decreto 3 agosto 2015, concernente l'approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi. (GU Serie Generale n.57 del 06-03-2020).

 

Art. 1. Nuove norme tecniche di prevenzione incendi per le attività di autorimessa

1. Sono approvate le norme tecniche di prevenzione incendi per le attività di autorimessa di cui all’allegato 1, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Art. 2. Campo di applicazione

1. Le norme tecniche di cui all’art. 1 si possono applicare alle attività di autorimessa di superficie complessiva coperta superiore a 300 m2 di cui all'allegato I del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, ivi individuate con il numero 75, esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto ovvero per quelle di nuova realizzazione.

2. Le norme tecniche di cui all’art. 1 si possono applicare alle attività di cui al comma 1 in alternativa alle specifiche norme tecniche di prevenzione incendi di cui al decreto del Ministro dell’interno del 1° febbraio 1986 e al decreto del Ministro dell’interno del 22 novembre 2002.

Art. 3. Modifiche al decreto del Ministro dell’interno 3 agosto 2015 e successive modificazioni

1. All’allegato 1 del decreto del Ministro dell’interno 3 agosto 2015, nella sezione V «Regole tecniche verticali», è aggiunto il seguente capitolo «V.6 - Attività di autorimessa», contenente le norme tecniche di prevenzione incendi per le attività di autorimessa di cui all’art. 1.
2. All’art. 1, comma 2, del decreto del Ministro dell’interno 3 agosto 2015, dopo la lettera n) , sono aggiunte le seguenti lettere: «o) decreto del Ministro dell’interno 1° febbraio 1986 recante “Norme di sicurezza antincendi per la costruzione e l’esercizio delle autorimesse e simili”;
p) decreto del Ministro dell’interno 22 novembre 2002 recante “Disposizioni in materia di parcamento di autoveicoli alimentati a gas di petrolio liquefatto all’interno di autorimesse in relazione al sistema di sicurezza dell’impianto”».
3. All’art. 2, comma 1, del decreto del Ministro dell’interno 3 agosto 2015, dopo il numero «75» sono eliminate le parole «limitatamente ai depositi di mezzi rotabili e ai locali adibiti al ricovero di natanti e aeromobili».

Art. 4. Norme finali
1. Il presente decreto entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta.

Entra in vigore: 03.04.2017

GU n. 52 del 03.03.2017
_________________________________________________________________________________________________


Le possibili strade per la progettazione antincendio


__________________________________________________________________________________________________

Vedi Codice di Prevenzione Incendi RTO II

Collegati

DescrizioneLinguaDimensioneDownloads
Scarica questo file (Decreto 21 febbraio 2017.pdf)Decreto 21 febbraio 2017
Prevenzione incendi autorimesse
IT1754 kB4694

Tags: Prevenzione Incendi

Ultimi archiviati Sicurezza

Apr 13, 2025 34

Circolare MS n. 56 del 13 maggio 1983

Circolare MS n. 56 del 13 maggio 1983 ID 23812 | 13.04.2025 / In allegato Rinnovo dell'iscrizione negli elenchi nominativi degli esperti qualificati e dei medici autorizzati ai sensi dell'art. 24 dei decreto del Presidente della Repubblica 12 dicembre 1972, n. 1150. (GU n.176 del 29.06.1983) Leggi tutto
Apr 13, 2025 33

Circolare MLPS n. 17 del 10 Febbraio 1984

Circolare MLPS n. 17 del 10 Febbraio 1984 ID 23811 | 13.04.2025 / In allegato Art. 253 D.P.R. 27 aprile 1955, n. 547 Valvole di sicurezza per cannelli per saldatura ossiacetilenica L'art. 253 del D.P.R. 27 aprile 1955, n. 547 recante la disciplina generale in materia di prevenzione degli infortuni… Leggi tutto
Apr 13, 2025 72

Decreto ministeriale 13 luglio 1965

Decreto ministeriale 13 luglio 1965 ID 23810 | 13.04.2025 Approvazione dei modelli dei verbali per l'esercizio dei compiti di verifica da parte dell'Ente nazionale prevenzione infortuni delle installazioni e dei dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche e degli impianti di messa a… Leggi tutto
Apr 13, 2025 66

Legge 22 marzo 1908 n. 105

Legge 22 marzo 1908 n. 105 ID 23809 | 13.04.2025 / In allegato testo nativo Concernente abolizione del lavoro notturno nell'industria della panificazione e delle pasticcierie. Entrata in vigore del provvedimento: 19/04/1908 Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008) (GU n.80 del… Leggi tutto
Apr 13, 2025 69

Circolare MLPS n. 61 del 4 Giugno 1981

Circolare MLPS n. 61 del 4 Giugno 1981 ID 23808 | 13.04.2025 Applicazione della circolare n. 46 del 12 giugno 1979 concernente la normativa tecnica per la prevenzione dei rischi da ammine aromatiche nelle industrie. Leggi tutto
Apr 13, 2025 33

Circolare ML n. 46 del 12 giugno 1979

Circolare ML n. 46 del 12 giugno 1979 ID 23807 | 13.04.2025 / In allegato Ministero del Lavoro circolare 12 giugno 1979 n. 46 Normativa tecnica generale per la prevenzione dei rischi da ammine aromatiche nelle industrie. Data di promulgazione: 12/06/1979 I rischi sempre più gravi, sia per la… Leggi tutto
Apr 13, 2025 32

Circolare ML n. 562 del 1° agosto 1962

Circolare ML n. 562 del 1° agosto 1962 ID 23806 | 13.04.2025 / In allegato Ministero del Lavoro circolare 1° agosto 1962, n. 562 Uso del benzolo nelle attività lavorative. Data di promulgazione: 01/08/1962 Si sono dovuti lamentare, negli ultimi tempi, numerosi gravi casi di infortuni collettivi per… Leggi tutto

Più letti Sicurezza