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Sentenza CC Sez. lavoro, n. 30271 del 14.10.2022

ID 17878 | | Visite: 1326 | Cassazione Sicurezza lavoro

Sentenza CC Sez. lavoro, n. 30271 del 14.10.2022

ID 17878 | 19.10.2022 / In allegato

Costituisce giusta causa di licenziamento - in quanto integrante una negligenza gravissima, lesiva del vincolo fiduciario che deve sorreggere il rapporto di lavoro - la condotta dell’autista che aveva causato un tamponamento, poiché utilizzava una chat telefonica, mentre si trovava alla guida di un mezzo aziendale.

La segnaletica temporanea per cantieri stradali

ID 17863 | | Visite: 2351 | Guide Sicurezza lavoro INAIL

La segnaletica temporanea per cantieri stradali

La segnaletica temporanea per cantieri stradali / INAIL 2022

ID 17863 | 17.10.2022 / In allegato Fact Sheet INAIL

La proposta rappresenta una panoramica sulla segnaletica temporanea per cantieri stradali.

Un’analisi di oltre 800 incidenti con almeno un pedone ferito che lavorava sulla carreggiata, ha evidenziato carenze nella segnaletica nel 60% dei casi. La difficoltà del conducente del veicolo nel percepire l’anomalia nella carreggiata e adeguare la velocità allo stato dei luoghi, può essere ridotta grazie alla segnaletica temporanea, che si associa a minor tasso di incidenti, lesioni gravi e mortali. Il focus intende evidenziare gli aspetti salienti del segnalamento temporaneo stradale, atto a informare, guidare e convincere gli utenti a tenere comportamenti adeguati alle anomalie stradali.

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Fonte: INAIL

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INAIL 2022
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Modello istanza di autorizzazione deroga VLE EMC - Art. 212 TUS

ID 17758 | | Visite: 2477 | Documenti Riservati Sicurezza

Modello istanza di autorizzazione deroga VLE EMC   Art  212 TUS

Modello di istanza di autorizzazione alla deroga ai VLE EMC lavoro (art. 212 TUS) - Allegato I Decreto 30 Settembre 2022

ID 17758 | 04.10.2022 / In allegato Modello formato .doc

In allegato Modello di istanza di autorizzazione alla deroga ai Valori Limite di Esposizione (VLE) a campi elettromagnetici lavoro ai sensi dell’articolo 212 decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in formato .doc / compilabile, come riportato nell’allegato I del Decreto 30 Settembre 2022.

Il datore di lavoro trasmette istanza di autorizzazione, esclusivamente per via telematica, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali - Direzione generale per la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo. ).

L’istanza di autorizzazione alla deroga deve contenere i seguenti elementi:

a) generalità, codice fiscale e domicilio del richiedente; qualora si tratti di società devono essere indicati la denominazione o la ragione sociale, il codice fiscale e la sede legale;
b) descrizione dell’attività lavorativa/processo produttivo oggetto della richiesta di deroga;
c) l'ubicazione dei locali e delle aree destinati all’attività lavorativa/processo produttivo di cui al punto b;
d) risultanze della valutazione del rischio effettuata conformemente all’articolo 209decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 dalle quali risulti dimostrato che i VLE sarebbero superati per le attività lavorative/processi produttivi di cui al punto b, con indicazione dei gruppi omogenei dei lavoratori esposti;
e) le misure tecnico-organizzative messe in atto per limitare l’esposizione dei lavoratori, tenuto conto dello stato dell’arte;
f) le circostanze che giustificano debitamente il superamento dei VLE per i gruppi omogenei di lavoratori di cui al punto d;
g) le caratteristiche del luogo di lavoro, delle attrezzature di lavoro e delle attività lavorative nonché il numero dei lavoratori coinvolti;
h) dimostrazione da parte del datore di lavoro che i lavoratori sono sempre protetti contro gli effetti nocivi per la salute e i rischi per la sicurezza, avvalendosi in particolare di norme e orientamenti comparabili, più specifici e riconosciuti a livello internazionale;
i) nel caso di installazione, controllo, uso, sviluppo, manutenzione degli apparati di risonanza magnetica (RM) per i pazienti nel settore sanitario o della ricerca correlata, il datore di lavoro dimostra che i lavoratori sono sempre protetti dagli effetti nocivi per la salute e dai rischi per la sicurezza, assicurando in particolare che siano seguite le istruzioni per l’uso in condizioni di sicurezza fornite dal fabbricante ai sensi del Regolamento (UE) 2017/745 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 5 aprile 2017 relativo ai dispositivi medici, che modifica la direttiva 2001/83/CE, il regolamento (CE) n. 178/2002 e il regolamento (CE) n. 1223/2009 e che abroga le direttive 90/385/CEE e 93/42/CEE del Consiglio;
j) modalità di attuazione della sorveglianza sanitaria da effettuare nel caso di concessione della deroga;
k) dimostrazione da parte del datore di lavoro che i gruppi omogeni di lavoratori di cui al punto d sono debitamente formati sul significato del superamento dei VLE, sulle modalità di riconoscimento e segnalazione di sintomi riconducibili all’esposizione e sulle misure di tutela da adottarsi di cui al punto h;
l) dimostrazione da parte del datore di lavoro di aver posto in essere adeguate procedure circa la comunicazione, da parte dei lavoratori, dell’insorgenza di fattori di suscettibilità individuale e la conseguente informativa al medico competente.

La documentazione tecnica deve essere firmata, per la parte di competenza, dal RSPP.

La variazione dei dati comunicati deve essere preventivamente comunicata al Ministero del lavoro e delle politiche sociali - Direzione generale per la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo. ).

Qualora nel provvedimento di rilascio della deroga siano state inserite specifiche prescrizioni in merito alle modalità di esercizio dell’attività lavorativa/processo produttivo, il datore di lavoro deve inviare al Ministero del lavoro e delle politiche sociali - Direzione generale per la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo. ) un piano delle misure da attuare comprendente le relative valutazioni di sicurezza e protezione.

Fatte salve le limitazioni espressamente indicate nell’atto di rilascio, la deroga ha validità per un massimo di quattro anni salvo rinnovi di cui all’articolo 4 del Decreto 30 Settembre 2022.

Qualora non si intenda più avvalersi della deroga deve essere data comunicazione al Ministero del lavoro e delle politiche sociali - Direzione generale per la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo. ).

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Decreto legislativo n. 81 del 2008

Art. 208 comma 1 - Valori limite di esposizione e valori di azione

1. Le grandezze fisiche relative all'esposizione ai campi elettromagnetici sono indicate nell'allegato XXXVI, parte I. I VLE relativi agli effetti sanitari, i VLE relativi agli effetti sensoriali e i VA sono riportati nell'allegato XXXVI, parti II e III.

[...]

Art. 212 - Deroghe

Nota (1)

1. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero della salute, può autorizzare, su richiesta del datore di lavoro e in presenza di specifiche circostanze documentate e soltanto per il periodo in cui rimangono tali, deroghe al rispetto dei VLE di cui all'articolo 208, comma 1, secondo criteri e modalità da definirsi con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della salute, da adottarsi entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. Il datore di lavoro informa il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza della richiesta di deroga.

2. L'autorizzazione delle deroghe di cui al comma 1 è subordinata al rispetto delle seguenti condizioni:

a) dalla valutazione del rischio effettuata conformemente all'articolo 209 risulti dimostrato che i VLE sono superati;
b) tenuto conto dello stato dell'arte, risultano applicate tutte le misure tecnico-organizzative;
c) le circostanze giustificano debitamente il superamento dei VLE;
d) si è tenuto conto delle caratteristiche del luogo di lavoro, delle attrezzature di lavoro e delle pratiche di lavoro;
e) il datore di lavoro dimostra che i lavoratori sono sempre protetti contro gli effetti nocivi per la salute e i rischi per la sicurezza, avvalendosi in particolare di norme e orientamenti comparabili, più specifici e riconosciuti a livello internazionale;
f) nel caso di installazione, controllo, uso, sviluppo e manutenzione degli apparati di Risonanza magnetica (RM) per i pazienti nel settore sanitario o della ricerca correlata, il datore di lavoro dimostra che i lavoratori sono sempre protetti dagli effetti nocivi per la salute e dai rischi per la sicurezza, assicurando in particolare che siano seguite le istruzioni per l'uso in condizioni di sicurezza fornite dal fabbricante ai sensi del decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 46, e successive modificazioni, concernente "Attuazione della direttiva 93/42/CEE, concernente i dispositivi medici."

Nota
(1) Articolo così sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. h del decreto legislativo 1 agosto 2016, n. 159

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Decreto MLPS 11 ottobre 2022 n. 171

ID 17832 | | Visite: 4436 | Decreti Sicurezza lavoro

Decreto 11 ottobre 2022 n  171

Decreto MLPS 11 ottobre 2022 n. 171 / Istituzione Repertorio nazionale degli organismi paritetici

ID 17832 | 13.10.2022 / In allegato Decreto n. 171/2022

Adottato il Decreto dell'11 ottobre 2022, n. 171 del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali che, in attuazione dell’articolo 51, comma 1-bis, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, istituisce il Repertorio nazionale degli organismi paritetici definendone i criteri identificativi per l’iscrizione. 

Comunicato GU 21.10.2022
Istituzione del repertorio nazionale degli organismi paritetici e criteri identificativi per l'iscrizione (GU n.247 del 21.10.2022)

Decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81

Art. 51 - Organismi paritetici

1. A livello territoriale sono costituiti gli organismi paritetici di cui all'articolo 2, comma 1, lettera ee).

1-bis. Il Ministero del lavoro delle politiche sociali istituisce il repertorio degli organismi paritetici, previa definizione dei criteri identificativi, sentite le associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale per il settore di appartenenza, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione (*).

(*)
- L'articolo 13 co. 1 del Decreto-Legge 21 ottobre 2021 n. 146 Misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili (in GU n.252 del 21.10.2021) ha inserito il comma 1- bis e sostituito il comma 8-bis.
- Modifiche apportate dalla Legge 17 dicembre 2021 n. 215 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 ottobre 2021 n. 146, recante misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili. (GU n.301 del 20.12.2021).
[...]

Decreto dell'11 ottobre 2022 n. 171

Articolo 1 (Istituzione del Repertorio nazionale degli organismi paritetici)

1. In attuazione dell'articolo 51, comma 1 bis, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e istituito presso ii Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Direzione generale per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro, ii Repertorio nazionale degli organismi paritetici (di seguito Repertorio) di cui all'articolo 2, comma 1, lett. ee), del medesimo decreto legislativo.

2. Il Repertorio e pubblicato sul sito web istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Articolo 2 (Criteri identificativi per l'iscrizione nel Repertorio nazionale degli organismi paritetici)

1. Ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lett. ee), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, gli organismi paritetici sono costituiti per iniziativa di una o più associazioni sia dei datori di lavoro che dei lavoratori, comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

2. Per l'iscrizione nel Repertorio di cui all'articolo 1 del presente decreto, l'organismo paritetico deve possedere i seguenti requisiti:
a) essere costituito da almeno una o più associazioni sindacali dei datori di lavoro ed una o più associazioni dei lavoratori firmatarie, purché non per mera adesione, di almeno un contratto collettivo nazionale di lavoro applicato dalle aziende del sistema di riferimento dell'organismo paritetico.
b) essere costituito da associazioni sindacali datoriali e dei lavoratori la cui rappresentatività, ai sensi del comma 1, è valutata sulla base dei seguenti requisiti:
i) la presenza di sedi in almeno la metà delle province del territorio nazionale, distribuite tra nord, centro, sud e isole;
ii) la consistenza numerica degli iscritti al singolo sindacato;
iii) il numero complessivo dei CCNL sottoscritti;
iv) i maggiori indici pubblici percentuali del numero dei lavoratori cui viene applicato ii CCNL dalle aziende del sistema di riferimento dell'organismo paritetico, ove disponibili.
c) essere prima istanza di riferimento in merito a controversie sorte sulla applicazione dei diritti di rappresentanza, informazione e formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
d) svolgere nei confronti dei propri RLS e RLST funzioni di supporto per l'esercizio della loro attività, nell'ambito del settore e del territorio di riferimento;
e) svolgere attività di assistenza ai datori di lavoro nell'individuazione di soluzioni tecniche e organizzative dirette a garantire e migliorare la tutela della salute e sicurezza sul lavoro.

3. La costituzione e l'attività di cui al precedente comma 2 devono risultare dalla stipula di un accordo nazionale e dallo Statuto dell'organismo paritetico.

Articolo 3 (Domanda di iscrizione al Repertorio nazionale degli organismi paritetici)

1. Ai fini dell'iscrizione nel Repertorio di cui all'articolo 1, gli organismi paritetici in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2 presentano domanda di iscrizione, esclusivamente tramite posta elettronica certificata, alla Direzione generale per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro (Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo. ), allegando:
a) una copia dell'atto costitutivo;
b) una copia dello Statuto;
c) una copia del regolamento;
d) un elenco dettagliato delle sedi in cui operano;
e) l'autorizzazione al trattamento dei dati trasmessi;
f) una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del legale rappresentante, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, al fine di dimostrare ii possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 2, lettere a) e b).

Articolo 4 (Iscrizione e cancellazione dal Repertorio nazionale degli organismi paritetici)

1. L'iscrizione nel Repertorio nazionale degli organismi paritetici e disposta, entro 90 giorni dalla presentazione dell'istanza, con decreto del Direttore generale per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro.

2. L'iscrizione e subordinata al previo parere obbligatorio, in ordine alla rappresentatività dell'organismo paritetico richiedente e al possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1 e comma 2, lettere a), b), c), della Direzione generale dei rapporti di lavoro e delle relazioni industriali, da rendersi entro 60 giorni dalla data della trasmissione della documentazione da parte della Direzione generale per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro.

3. Gli organismi paritetici iscritti nel Repertorio sono tenuti a comunicare ogni variazione intervenuta successivamente all'iscrizione che possa determinare ii venir meno dei requisiti identificativi di cui all'articolo 2 e la conseguente cancellazione dal Repertorio.

4. Al fine di assicurare la verifica periodica dei requisiti necessari per l'iscrizione nel Repertorio, ogni tre anni, a decorrere dalla data di iscrizione, gli organismi paritetici dovranno inviare alla Direzione generale per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del legale rappresentante, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, volta a confermare la sussistenza dei requisiti che hanno consentito l'iscrizione nel Repertorio.

5. La cancellazione dal Repertorio e disposta con decreto del Direttore generale per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro previo parere obbligatorio della Direzione genera le dei rapporti di lavoro e delle relazioni industriali in caso di cancellazione dovuta al venir meno di requisiti su cui si è espressa per l'iscrizione nel Repertorio la competente Direzione genera le dei rapporti di lavoro e delle relazioni industriali.

Articolo 5 (Efficacia dell'iscrizione nel Repertorio nazionale degli organismi paritetici)

1. L'iscrizione nel Repertorio nazionale degli organismi paritetici attesta la sussistenza dei requisiti identificativi di cui al precedente articolo 2, comma 2, del presente decreto e consente lo svolgimento dei compiti e delle attivita di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

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Fonte: MLPS

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Avviso pubblico di finanziamento interventi formativi a contenuto prevenzionale

ID 17828 | | Visite: 1254 | News Sicurezza

Avviso pubblico di finanziamento interventi formativi

Avviso pubblico di finanziamento di interventi formativi e aggiornamenti tematici a contenuto prevenzionale

INAIL, Comunicato (G.U. 12 ottobre 2022 n. 239)

L'Inail pubblica avvisi pubblici regionali/provinciali rivolti ai soggetti proponenti di cui alle tipologie di seguito descritte, al fine di diffondere ed implementare la cultura della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro nell'intero territorio nazionale. L'erogazione delle attività formative verrà garantita da organismi formativi a livello regionale/provinciale in possesso dei requisiti specificati negli avvisi regionali/provinciali.

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1. Obiettivo.

Realizzare ed erogare interventi formativi relativi ad aggiornamenti tematici a contenuto prevenzionale destinati a soggetti coinvolti nel sistema della prevenzione.

2. Modalità di attuazione e normativa.

Gli avvisi pubblici regionali/provinciali trovano riferimento nelle disposizioni di cui all'art. 9 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché nel disposto dell'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni.
La selezione delle domande di finanziamento presentate è effettuata con procedura valutativa a sportello di cui all'art. 5 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123.
La selezione delle proposte progettuali ammissibili sarà effettuata secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande, fino ad esaurimento delle risorse disponibili.

3. Soggetti destinatari.

I destinatari delle attività formative sono:
- rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza territoriale;
- rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza di sito produttivo;
- responsabili dei servizi di prevenzione e protezione;
- lavoratori.

4. Soggetti proponenti.

Possono presentare domanda di partecipazione i seguenti soggetti proponenti, in forma singola o in aggregazione, ubicati nel territorio regionale/provinciale:
a) soggetti formatori già accreditati alla data di presentazione della domanda nella regione in cui si svolge il progetto formativo, in conformità ai modelli di accreditamento definiti dalle regioni e province autonome ai sensi dell'intesa sancita in data 20 marzo 2008 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 23 gennaio 2009;
b) organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e organizzazioni sindacali dei lavoratori, quali articolazioni a livello territoriale di quelle già rappresentate a livello nazionale nell'ambito della Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro di cui all'art. 6 del decreto legislativo n. 81/2008 (decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 4 febbraio 2021), che potranno partecipare all'avviso pubblico per lo svolgimento di attività formative direttamente o avvalendosi di strutture formative di loro diretta ed esclusiva emanazione, o anche per il tramite di società controllate dalle predette organizzazioni (ai sensi dell'art. 2359 del codice civile, comma 1, punto 1), ad esclusione delle associazioni e federazioni ad esse aderenti;
c) ordini e collegi professionali limitatamente ai propri iscritti;
d) organismi paritetici di cui all'art. 2, comma 1, lettera ee) del decreto legislativo n. 81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni.

5. Progetti ammessi al finanziamento.

Sono ammissibili al finanziamento esclusivamente i progetti che si articolano sulla base del catalogo delle offerte formative e delle condizioni e dei requisiti indicati negli avvisi pubblici regionali/provinciali.

6. Risorse finanziarie.

L'entità delle risorse previste è pari a euro 13.957.710,00 (euro tredicimilioninovecentocinquantasettemilasettecentodieci/00). L'importo complessivo è ripartito in budget regionali/provinciali. Di tale ripartizione è data evidenza nell'allegato «Avviso pubblico formazione 2022 - Risorse economiche», che costituisce parte integrante degli avvisi pubblici regionali/provinciali pubblicati sul sito web istituzionale dell'Inail (www.inail.it).

7. Importo ammesso al finanziamento.

In esito alla verifica positiva della fase istruttoria, ai progetti di formazione sarà riconosciuto un contributo finanziario, variabile in funzione del numero dei partecipanti e delle ore di formazione in cui si articolano, di importo orario predeterminato.
Tale importo, nel caso di iniziative realizzate in modalità in presenza, è pari ad euro 20,00 per ora per partecipante; nel caso di iniziative attuate in modalità remota, videoconferenza sincrona, l'importo riconosciuto è pari ad euro 15,00 per ora per partecipante.
Possono essere presentate proposte progettuali per interventi formativi di importo complessivo compreso tra un minimo di euro 20.000,00 (euro ventimila/00) ed un massimo di euro 140.000,00 (euro centoquarantamila/00) in ragione del numero dei soggetti partecipanti, della durata degli interventi e della modalità di svolgimento scelta.

8. Modalità per la presentazione delle domande.

Le domande di finanziamento andranno inoltrate, esclusivamente in via telematica, previa autenticazione tramite SPID/CIE/CNS, mediante l'accesso ai servizi on-line disponibile sul portale dell'Istituto all'indirizzo: www.inail.it - secondo le modalità indicate negli avvisi regionali/provinciali.
Le date e gli orari dell'apertura e della chiusura dello sportello informatico per la fase di registrazione dei proponenti e per la compilazione e invio della domanda on-line, saranno pubblicati sul sito www.inail.it nella sezione dedicata all'avviso pubblico formazione 2022.

9. Pubblicità.

Il presente estratto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sui principali quotidiani nazionali al fine di consentire la massima diffusione delle opportunità di partecipazione per l'ottenimento dei finanziamenti in oggetto.
Gli avvisi regionali/provinciali con i relativi allegati sono pubblicati sul sito internet dell'Inail all'indirizzo: www.inail.it nella sezione Attività/Prevenzione e sicurezza/Agevolazioni e finanziamenti/Finanziamenti per la sicurezza/Avviso pubblico formazione 2022.

10. Punti di contatto.

Per informazioni ed assistenza sul presente avviso è possibile fare riferimento al numero telefonico 06.6001 del contact center Inail. Il servizio è disponibile sia da rete fissa sia da rete mobile, secondo il piano tariffario del gestore telefonico di ciascun utente.

È anche possibile rivolgersi al servizio Inail Risponde, nella sezione Supporto del sito: www.inail.it (https://www.inail.it/cs/internet/supporto/inail-risponde.html).

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Il Progetto Worklimate e la piattaforma previsionale di allerta rischio calore

ID 17819 | | Visite: 1828 | Guide Sicurezza lavoro INAIL

Il Progetto Worklimate e la piattaforma previsionale di allerta rischio calore

Il Progetto Worklimate e la piattaforma previsionale di allerta rischio calore

ID 17819 | 12.10.2022 / In allegato Fact sheet INAIL 2022

Il Progetto Worklimate e la piattaforma previsionale di allerta per la valutazione dei rischi legati all’esposizione ad alte temperature in ambito occupazionale

Il tema del cambiamento climatico e dell’impatto sulla salute è di crescente rilevanza in relazione agli scenari di previsione meteo-climatica dei prossimi anni ed all’incremento della intensità e frequenza delle ondate di calore.

Il Progetto Worklimate e la piattaforma previsionale di allerta per la valutazione dei rischi legati all’esposizione ad alte temperature in ambito occupazionale

L’esposizione occupazionale prolungata ad alte temperature può causare una perdita di attenzione ed una minore capacità di reagire agli eventi imprevisti, determinando un rischio di infortunio soprattutto in settori come l’edilizia e l’agricoltura.

Il sistema previsionale WORKLIMATE rappresenta uno strumento di orientamento a disposizione dei singoli lavoratori, delle autorità di sanità pubblica e degli operatori della prevenzione per valutare, monitorare e contrastare l’esposizione occupazionale ad alte temperature.

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Fonte: INAIL

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Linee guida in caso di rischio nucleare o radiologico

ID 17816 | | Visite: 1333 | Documenti Sicurezza Enti

Linee guida in caso di rischio nucleare o radiologico

Linee guida in caso di rischio nucleare o radiologico

ID 17816 | 11.10.2022 / In allegato documento tecnico

Il Dipartimento della Protezione Civile ha diffuso il documento tecnico nel quale vengono definiti i contenuti dell’informazione preventiva alla popolazione per le emergenze radiologiche e nucleari.

Il documento fornisce indicazioni riguardanti il ruolo dei vari attori coinvolti in caso di emergenza nucleare o radiologica (tra tutti, i Comuni) e indica quali debbano essere i contenuti minimi dell’informazione alla popolazione in caso di necessità, quali i provvedimenti di protezione sanitaria applicabili e i comportamenti da adottare.

Il lavoro comprende i contenuti tecnico-scientifici sul rischio radiologico e nucleare utili per le Autorità, i soccorritori e la popolazione potenzialmente esposta ed è articolato in due parti:

Parte A - Informazione preventiva
Parte B - Informazione in emergenza

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Fonte: ANCI

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Nota INL prot. n. 2015 del 10 ottobre 2022

ID 17809 | | Visite: 915 | News Sicurezza

Nota INL prot. n. 2015 del 10 ottobre 2022

ID | 11.10.2022 / In allegato Nota INL

Nota INL prot. n. 2015 del 10 ottobre 2022 - D.M. n. 205/2021 - comunicazioni UNIRETE - impresa di riferimento per le comunicazioni

Sono pervenute a questa Direzione richieste di chiarimento in ordine possibilità per un’impresa retista, individuata nell’ambito di un contratto di rete quale impresa referente per le comunicazioni dei rapporti di lavoro in codatorialità – ai sensi dell’art. 2, comma 2, D.M. n. 205/2021 - di effettuare le comunicazioni telematiche mediante la modulistica UNIRETE, pur non essendo essa stessa co-datore.

Al riguardo, come confermato dalla competente Direzione generale dell’innovazione tecnologica, delle risorse strumentali e della comunicazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con nota prot. n. 6595 del 6 ottobre 2022, si rappresenta quanto segue.

Il D.M. n. 205/2021 ha individuato due distinti soggetti che vengono coinvolti in occasione delle comunicazioni inerenti i rapporti di lavoro in codatorialità.

Il primo è rappresentato dall’impresa referente per le comunicazioni, ossia un’impresa appartenente alla rete la quale, ai sensi del citato art. 2, comma 2, viene individuata nell’ambito del contratto di rete per effettuare le comunicazioni previste per i rapporti in codatorialità.

Il secondo soggetto è l’impresa retista alla quale, ai sensi dell’art. 3, comma 1, del D.M. n. 205/2021, sarà imputato, sotto il profilo dell’inquadramento previdenziale e assicurativo, il lavoratore assunto. Tale impresa, come chiarito con nota prot. n. 315 del 22 febbraio 2022, ha la “responsabilità di gestione degli adempimenti contributivi ed assicurativi quali la trasmissione dei flussi UniEmens, le registrazioni sul LUL (cfr. art. 3, comma 3, del D.M.), l’inserimento del lavoratore nell’autoliquidazione annuale INAIL”.

Oltre a queste due figure vi sono, poi, tutte le imprese appartenenti alla rete che assumeranno il ruolo di co-datore rispetto al rapporto di lavoro oggetto di comunicazione telematica.

Dal punto di vista normativo si ritiene non vi siano ragioni che impediscano al soggetto referente per le comunicazioni di effettuare gli adempimenti comunicativi per conto delle altre imprese retiste, pur non rivestendo contemporaneamente anche il ruolo di co-datore dello specifico rapporto.

Del resto, il ruolo di referente per le comunicazioni non implica un’assunzione specifica di obblighi e di diritti inerenti il singolo rapporto ma unicamente l’onere di effettuare le comunicazioni telematiche per conto della rete.

Dal punto di vista tecnico va precisato che l’attuale modello UNIRETE prevede un’apposita sezione “1a codatori”, nella quale devono essere riportati i dati identificativi di tutti i co-datori (datori di lavoro co-obbligati) e deve essere indicato, tra questi ultimi, mediante apposito “flag”, il co-datore di lavoro di riferimento ai fini previdenziali e assicurativi.

Pertanto, nel caso in cui l’impresa referente per le comunicazioni non sia anche co-datore, essa dovrà semplicemente limitarsi a compilare le schede relative ai co-datori; laddove, invece, sia anche co-datore, dovrà necessariamente inserire i propri dati anche nella sezione relativa ai co-datori.

Infine, va ulteriormente precisato che tra i soggetti che possono essere individuati ai sensi dell’art. 2, comma 2, del D.M. n. 205/2021 quali referenti per le comunicazioni telematiche, si ritiene possa rientrare anche la c.d. rete soggetto, risultando giuridicamente autonoma e distinta rispetto alle imprese retiste, in quanto dotata di personalità giuridica propria.

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Fonte: INL

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Linee di indirizzo per la prevenzione della diffusione della Legionella

ID 17788 | | Visite: 1783 | Documenti Sicurezza Enti

Linee di indirizzo prevenzione diffusione legionella

Linee di indirizzo per la prevenzione della diffusione della Legionella / CIIP 20 febbraio 2020

ID 17788 | 09.10.2022 / Linee di indirizzo in allegato

Negli ultimi anni si è assistito ad un rilevante aumento dei casi: + 25% nel giro di 2-3 anni. L’aumento potrebbe essere solo in parte "reale aumento dei malati" e molto invece imputabile all’aumento delle diagnosi corrette e al maggior rispetto dell’obbligo di segnalazione.

Da diversi anni il numero di casi di origine nosocomiale è praticamente stabile ed anche abbastanza stabile quello di origine associata ai viaggi. Questi due importanti risultati sono verosimilmente dovuti ai controlli preventivi nelle aree tradizionalmente più sensibili.

Un contributo alla prevenzione dei casi in ambienti nosocomiali è stato sicuramente dato dall’applicazione del D.Lgs. 81/08 che impone al datore di lavoro la valutazione di tutti i rischi potenzialmente presenti negli ambienti di lavoro, compreso il rischio da esposizione ad agenti biologici (Titolo X). L’allegato XLVI al D.Lgs. 81/08 in una scala da 1 a 4 classifica la Legionella in classe 2: agente che può causare malattie in soggetti umani e costituire un rischio per i lavoratori; è poco probabile che si propaghi nella comunità; sono di norma disponibili efficaci misure profilattiche o terapeutiche.

Le misure di prevenzione generali, che comprendono misure tecniche, organizzative e procedurali, sono indicate nell’art. 272; misure specifiche sono previste per le strutture sanitarie e veterinarie (art. 274-allegato XLVII), per i laboratori e gli stabulari (art. 275-allegato XLVII), per i processi industriali (art. 276-allegato XLVIII) e in caso di incidenti che possono provocare dispersione nell’ambiente (art. 277). Le misure di prevenzione collettiva che devono essere attuate a protezione dei lavoratori devono egualmente tutelare i pazienti ricoverati nelle strutture sanitarie.

Ricordiamo che oltre ai lavoratori delle strutture sanitarie possono essere esposti al rischio specifico i lavoratori addetti alla manutenzione dei sistemi di condizionamento dell’aria o di fornitura di acqua, in piscine natatorie nonché dentisti, addetti ai servizi di autolavaggio, addetti al trattamento delle acque di scarico in diverse industrie (es. pasta, carta), personale ferroviario e addetti alla manutenzione dei treni per disinfezione, riparazione e pulizia del sistema idraulico.

Negli ultimi anni l'ambiente di esposizione comunitario risulta largamente la prima causa di esposizione e di contagio.

Si tratta di casi dovuti a particelle di acqua aerodisperse, contenenti batteri, provenienti da torri di raffreddamento o condensatori evaporativi o sezioni di umidificazione delle unità di trattamento dell'aria ed anche dalla contaminazione di impianti di acqua potabile, apparecchi sanitari, fontane e umidificatori ultrasonici

Se si vuole incidere sulla riduzione dei casi o quantomeno impedirne l’aumento, a fianco della continua attenzione nei settori tradizionali occorre una rinnovata attenzione sui settori sinora lasciati unicamente alla gestione di rimedio e non di prevenzione. A questo proposito riteniamo indispensabile che in ogni regione venga istituito il catasto delle torri di raffreddamento ad umido e dei condensatori evaporativi, con il contributo dei comuni che, tramite specifiche ordinanze, dovranno provvedere alla raccolta dei dati del proprio territorio su modulistica predisposta dalla Regione, invitando al contempo i gestori di tali impianti alle corrette pratiche di manutenzione e di gestione. Alcune Regioni hanno già provveduto in tal senso con apposita normativa.

[...] Segue in allegato

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Il 20 febbraio 2020 è stato pubblicato il documento Linee di indirizzo per la prevenzione della diffusione della Legionella, prodotto dal Gruppo di Lavoro CIIP coordinato da Francesca Romana d'Ambrosio (AiCARR) e composto da Luisa Biazzi (ANPEQ), Norberto Canciani (Ambiente & lavoro), Susanna Cantoni (CIIP), Luca Alberto Piterà (AiCARR-cocoordinatore), Katia Razzini (UNPISI), Francesco Santi (AIAS)

Ha collaborato alla redazione Enrico Cigada.Il 20 febbraio 2020 è stato pubblicato il documento Linee di indirizzo per la prevenzione della diffusione della Legionella, prodotto dal Gruppo di Lavoro CIIP coordinato da Francesca Romana d'Ambrosio (AiCARR) e composto da Luisa Biazzi (ANPEQ), Norberto Canciani (Ambiente & lavoro), Susanna Cantoni (CIIP), Luca Alberto Piterà (AiCARR-cocoordinatore), Katia Razzini (UNPISI), Francesco Santi (AIAS)

Ha collaborato alla redazione Enrico Cigada.

Indice

1. Il contesto

2. Gli impianti e la Legionella
2.1 Generalità
2.2 Le criticità degli impianti e la loro soluzione
2.2.1 Sistemi di umidificazione negli impianti HVAC
2.2.2 Reti e impianti ad acqua potabile fredda e calda
2.3 - Descrizione delle tecniche di trattamento dell’acqua
2.3.1 - Trattamenti Fisici
2.3.2 - Trattamenti Chimici
2.4 - Torri evaporative

3. Analisi critica delle Linee Guida del Ministero della Salute del 2015

4. La legislazione
4.1 La legislazione nazionale
4.2 La legislazione regionale

Bibliografia Appendice A Casi di studio

1 Edificio direzionale multiutenza
2 Industria alimentare
3 Stabilimento metalmeccanico
4 Analisi situazione in 205 condomini
5 Struttura sanitaria

...

Fonte: CIIP

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Vademecum i dispositivi di protezione individuale VVF

ID 17785 | | Visite: 2385 | Documenti Sicurezza VVF

Vademecum i dispositivi di protezione individuale VVF

Vademecum i dispositivi di protezione individuale VVF

ID 17785 | 07.10.2022 / Documento in allegato VVF 05.2021  - Ufficio politiche di tutela sicurezza sul lavoro del personale del Corpo

Il presente documento è stato elaborato per fornire uno strumento di informazione al personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.

L’informazione sui Dispositivi di Protezione Individuale (DPI), oltre ad essere un obbligo del datore di lavoro ed un diritto/dovere di tutto il personale, costituisce un efficace contributo alla diffusione della cultura della sicurezza.

La trattazione degli argomenti è stata impostata con riferimento al D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, al D.M. 21 agosto 2019 n. 127, al regolamento di servizio D.P.R. 28 febbraio 2012 n. 64, alle circolari emanate dal Corpo Nazionale e alle sentenze giuridiche emesse in materia di sicurezza e salute dei lavoratori.

Il presente lavoro integra gli altri vademecum redatti dall’Ufficio per le politiche di tutela della sicurezza sul lavoro del personale del Corpo e sviluppai seguenti argomenti: le figure di garanzia nell’uso dei DPI; la valutazione dei rischi e la scelta dei DPI per il personale operativo VV.F.; l’uso, il controllo, la manutenzione e la verifica dei DPI assegnati al personale operativo VV.F.

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Indice

1. Premessa
2. Quadro normativo di riferimento e obblighi delle figure di garanzia
3. Valutazione e scelta dei DPI
3.1 Classificazione dei DPI ai sensi del Nuovo Regolamento (UE) 2016/425
3.2 Valutazione dei rischi e scelta dei DPI
3.3 DPI e Documento di Valutazione dei Rischi DVR
4. Uso, controllo, manutenzione e verifica dei DPI
4.1 Conservazione dei DPI
4.2. L'obbligo di manutenzione dei DPI
5. Approfondimenti Giurisprudenziali e di dottrina
Bibliografia

L’intento di questa pubblicazione è quello di sensibilizzare tutti gli attori della sicurezza al fine di fornire maggiori informazioni in materia di diritti, doveri e responsabilità nell’uso dei DPI.

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Cassazione Penale Sent. Sez. 4 Num. 36785 | 29 Settembre 2022

ID 17779 | | Visite: 1377 | Cassazione Sicurezza lavoro

Sentenze cassazione penale

Cassazione Penale Sez. 4 del 29 settembre 2022 n. 36785

Infortunio con una "taglierina media" durante il taglio di tubi in ceramica. Macchinario non sicuro e mancato aggiornamento del DVR

Penale Sent. Sez. 4 Num. 36785 Anno 2022
Presidente: DI SALVO EMANUELE
Relatore: DAWAN DANIELA
Data Udienza: 19/04/2022

Ritenuto in fatto

1. La Corte di appello di Torino, in parziale riforma della sentenza del Tribunale della stessa città, per avere valutato in regime di prevalenza le già riconosciute circostanze attenuanti generiche, ha confermato la penale responsabilità di F.M. in ordine al reato di cui all'art. 590, comma 3, cod. pen., in relazione all'art. 583, comma 1, nn. 1 e 2, cod. pen.
2. In particolare, l'imputato è accusato di avere, nella qualità di amministratore delegato della ISOTALCO s.r.l., quindi datore di lavoro di V.R., cagionato alla stessa, per colpa generica e per violazione della normativa in materia di infortuni sul lavoro, lesioni personali gravi, segnatamente una profonda ferita da taglio alla terza falange (falange distale) del dito indice della mano sinistra, con conseguenti lesioni del tendine estensore e di un ramo nervoso del dito, tali da determinare incapacità di attendere alle proprie ordinarie occupazioni per un tempo superiore a sei mesi ed un indebolimento permanente della funzione prensile della mano sinistra. Accadeva che, dopo aver effettuato il taglio di uno spezzone di tubo, la lavoratrice, reagendo al movimento anomalo in avanti del tubo, poneva la mano sinistra a contatto con il disco a taglio, così procurandosi le anzidette lesioni (in Villar Perosa, il 28/10/2014).
3. In base alle dichiarazioni della vittima e alla documentazione acquisita, i Giudici di merito hanno così ricostruito la dinamica dell'infortunio: la persona offesa era addetta, quale operaia specializzata, al taglio dei tubi in ceramica prodotti dall'impresa ISOTALCO s.r.l., azienda presso la quale lavorava da trent'anni. Nello svolgimento della sua attività, utilizzava la macchina denominata "taglierina media", composta da un disco da taglio e da una culla oscillante su cui viene appoggiato un tubo da sezionare in più parti, il quale, dopo essere stato posizionato contro un fermo per ottenere la giusta misura, viene avvicinato manualmente per essere tagliato dalla lama rotante. Una volta completata l'operazione, l'addetta preleva con la mano sinistra la parte appena tagliata e la colloca in una cassetta. L'infortunio si verificava quando la V.R. era giunta all'incirca a metà del taglio di un tubo in più sezioni. Presumibilmente a causa di una maggiore ed inusuale resistenza opposta dal pezzo in lavorazione, la mano sinistra, con cui la donna stava tenendo il pezzo, era scivolata verso il disco in movimento.
4. I giudici del merito avevano fondato la responsabilità dell'imputato sul fatto che era stato dimostrato, con certezza, il mancato adempimento dell'obbligo stabilito dall'art. 71, comma 1, d.lgs. 81/2008, in relazione alla messa a disposizione della lavoratrice di un'attrezzatura da lavoro conforme ai requisiti generali di sicurezza.
5. Avverso la sentenza di appello ricorre il difensore dell'imputato che articola due motivi con cui deduce:
5.1. Contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione per travisamento delle risultanze probatorie e per omessa motivazione: la Corte territoriale sarebbe incorsa in un travisamento delle risultanze probatorie relative alla ricostruzione dell'infortuno, tale da determinare una illogicità manifesta della motivazione in relazione al compendio probatorio acquisito nel contraddittorio delle parti. La sentenza impugnata avrebbe omesso di dare risposta alle deduzioni dell'atto di appello volte a contestare la ricostruita dinamica dei fatti, giacché non sarebbe stato possibile alcun contatto tra la mano della lavoratrice e il disco rotante.
5.2. Erronea applicazione degli artt. 42, 43, 590 cod. pen. e omessa motivazione con riguardo alla configurabilità dell'elemento soggettivo, per quanto attiene alla valutazione della prevedibilità ed evitabilità dell'evento e al principio di affidamento. Si evidenzia che l'imputato aveva fatto affidamento sulle prescrizioni dello Spresal, adeguando la taglierina, nel 2010, secondo le prescrizioni ricevute, e non aveva effettuato interventi ulteriori e diversi sul macchinario anche perché questo risultava del tutto sicuro.
6. Il Procuratore Generale ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.

Considerato in diritto

1. Il ricorso è infondato e deve, pertanto, essere rigettato.
2. Va preliminarmente ricordato che l'indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di cassazione essere limitato - per espressa volontà del legislatore - a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo sui vari punti della decisione impugnata, senza possibilità di verificare l'adeguatezza delle argomentazioni di cui il giudice di merito si è avvalso per sostanziare il suo convincimento, o la loro rispondenza alle acquisizioni processuali. L'illogicità della motivazione, come vizio denunciabile, deve essere evidente, cioè di spessore tale da risultare percepibile ictu oculi, dovendo il sindacato di legittimità al riguardo essere limitato a rilievi di macroscopica evidenza, restando ininfluenti le minime incongruenze e considerandosi disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata, purché siano spiegate in modo logico e adeguato le ragioni del convincimento (Sez. U, n. 24 del 24/11/1999 Spina, Rv. 214794 - 01).
Il ricorrente - che è stato condannato in entrambi i giudizi di merito, con motivazione conforme - si duole di un presunto travisamento della prova in relazione alla ricostruzione dell'infortunio operata dai giudici di merito. La doppia conformità della decisione di condanna dell'imputato ha decisivo rilievo con riguardo ai limiti della deducibilità in Cassazione del vizio di travisamento della prova. È pacifico, infatti, nella giurisprudenza di legittimità, che tale vizio possa essere dedotto con il ricorso per cassazione, nel caso di cosiddetta "doppia conforme", soltanto nelle ipotesi in cui il giudice di appello, per rispondere alle critiche contenute nei motivi di gravame, abbia richiamato dati probatori non esaminati dal primo giudice, ovvero quando entrambi i giudici di merito siano incorsi nel medesimo travisamento delle risultanze probatorie acquisite in forma di tale macroscopica o manifesta evidenza da imporre, in termini inequivocabili, il riscontro della non corrispondenza della motivazione di entrambe le sentenze di merito rispetto al compendio probatorio acquisito nel contraddittorio delle parti (ex multis, Sez. 2, n. 5336 del 09/01/2018, Le altro, Rv. 272018 - 01).
Sul punto si è poi, in particolare, affermato che, in tema di motivi di ricorso per cassazione, il vizio di travisamento della prova, desumibile dal testo del provvedimento impugnato o da altri atti del processo specificamente indicati dal ricorrente, è ravvisabile ed efficace solo se l'errore accertato sia idoneo a disarticolare l'intero ragionamento probatorio, rendendo illogica la motivazione per la essenziale forza dimostrativa dell'elemento frainteso o ignorato, fermi restando il limite del devolutum in caso di cosiddetta "doppia conforme" e l'intangibilità della valutazione nel merito del risultato probatorio.
3. Tutto ciò premesso, con riguardo al primo motivo, con cui si contesta la ricostruzione dell'infortunio operata dai giudici di merito, con specifico riguardo all'avvenuto contatto della mano della lavoratrice con l'organo tagliente, il Collegio osserva che, sul punto, la motivazione si appalesa adeguata e congrua. La Corte di appello ha, invero, ricordato che già il primo giudice, in relazione alla asserita (dalla difesa dell'imputato) impossibilità di verificazione di un contatto tra la mano sinistra della lavoratrice e il disco tagliente, era pervenuto, sulla base dell'osservazione dei fotogrammi predisposti dallo stesso consulente tecnico della difesa, alla conclusione che la lavorazione dei pezzi mediante la taglierina implicasse la collocazione di entrambe le mani in prossimità della lama, con conseguente possibilità di entrare accidentalmente in contatto con la stessa in caso di scivolamento, movimenti bruschi o simili. Così come, peraltro, rilevato dagli ispettori in relazione a tutte le taglierine presenti nello stabilimento, rispetto alle quali l'imputato provvedeva ad adempiere alle specifiche prescrizioni imposte, eliminando in conseguenza il rischio di contatto con gli organi deputati al taglio. Con riguardo al primo motivo di ricorso, la Corte di appello ricorda come gli argomenti in cui esso era (ed è anche nel presente ricorso) articolato siano stati ampiamente confutati dal primo giudice che, sulla base delle risultanze istruttorie - rappresentate dal puntuale racconto della persona offesa, confortato dalle valutazioni del consulente tecnico medico legale del pubblico ministero, dott. B. (la cui consulenza è stata acquisita agli atti) e dalla documentazione medica sulla profonda ferita da taglio - ha adeguatamente ricostruito la dinamica dell'infortunio. Il teste M., ufficiale di polizia giudiziaria, in servizio presso lo SPRESAL di Pinerolo, aveva inoltre riferito, continua la sentenza impugnata, che l'utensile di cui era dotata la taglierina era un sottile disco in metallo, con la superficie ricoperta di minuscole particelle diamantate, funzionali alla precisa sezione del pezzo in lavorazione, maneggiato dall'operatrice la quale, come si evince anche dalla documentazione fotografica acquisita, per procedere al taglio, doveva necessariamente avvicinare molto le mani al tagliente organo lavoratore in movimento. Il testimone ha altresì precisato che il tipo di lavorazione cui era addetta la V.R. implicava una serie di movimenti ripetuti in rapida successione, sicché si presentava elevato il rischio di sbagliare leggermente il movimento ed entrare in contatto con l'utensile pericoloso non segregato in modo adeguato: situazione pericolosa che il M. aveva direttamente verificato, nonché corroborata, sostiene la Corte di appello, anche dalle immagini della copiosa documentazione fotografica in atti. Proprio in base alle misure di prevenzione e protezione predisposte dall'imputato, a seguito dei rilievi ispettivi - consistenti nell'installare sulla taglierina dei ripari tubolari lateralmente alla lama in modo da impedire l'avvicinamento delle dita alla lama ... i Giudici di merito hanno tratto il corretto giudizio controfattuale, formulato nel senso che, qualora i ripari o le altre cautele prescritte dalla normativa antinfortunistica, fossero stati installati sulla macchina, il contatto tra le dita della lavoratrice e la parte laterale della lama rotante non si sarebbe verificato.
Osserva poi la Corte del merito che il documento aziendale di valutazione dei rischi, datato 14/05/2009, per quanto attiene alla mansione della signora V.R., non era stato aggiornato e completato in modo tale da comprendere in maniera sufficientemente precisa e dettagliata quanto previsto dalla normativa. La taglierina, infatti, era risalente al 1959 e le varie modifiche di cui era stata oggetto nel corso degli anni erano risultate non idonee a garantire un controllo completo dei rischi residui, qual è quello legato all'accessibilità alla zona dell'organo lavoratore del macchinario.
Ed è esattamente questo il profilo di colpa ascritto all'imputato. Gli assunti difensivi sul mancato contatto della mano della lavoratrice e l'organo tagliante - su cui, peraltro, i giudici di merito hanno fornito congrua ed esaustiva motivazione - appaiono, pertanto, non rilevanti alla luce del dato obiettivo della mancata considerazione, nel documento di valutazione rischi, del rischio specifico afferente alla mansioni specificamente svolte dalla persona offesa e della conseguente mancata predisposizione di quei presidi di sicurezza che avrebbero evitato l'infortunio.
In questo senso, la sentenza impugnata ha fatto buon governo dell'insegnamento, più volte espresso da questa Corte di legittimità per il quale, sul datore di lavoro, grava l'obbligo giuridico di analizzare, secondo la propria esperienza e la migliore evoluzione della scienza tecnica, tutti i fattori di pericolo concretamente presenti all'interno dell'azienda, dovendo, all'esito, redigere e sottoporre ad aggiornamenti periodici il documento di valutazione dei rischi previsto dall'art. 28 del d.lgs. n.81/2008, all'interno del quale è tenuto ad indicare le misure precauzionali e i dispositivi di protezione adottati per tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori (ex multis, Sez. Un. 38343 del 24/04/2014, Espenhahn e altri). Lo strumento della adeguata valutazione dei rischi è un documento che il datore di lavoro deve elaborare con il massimo grado di specificità, restandone egli garante: l'essenzialità di tale documento deriva con evidenza dal fatto che, senza la piena consapevolezza di tutti i rischi per la sicurezza, non è possibile una adeguata politica antinfortunistica (così, Sez. 4, n. 43786 del 13/09/2010, Cozzini e altri). E ciò perché, in tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro, il rapporto di causalità tra la condotta dei responsabili della normativa antinfortunistica e l'evento lesivo non può essere desunto soltanto dall'omessa previsione del rischio nel documento, di cui all'art. 4, comma 2, del d.lgs. 19 settembre 1994, n. 626, dovendo tale rapporto essere accertato in concreto, rapportando gli effetti dell'omissione all'evento che si è concretizzato (Sez. 4, n. 8622 del 04/12/2009, dep. 2010, Giovannini, Rv. 246498 - 01). Facendo applicazione di tali principi di diritto, la Corte di Torino, richiamate le argomentazioni del giudice di prime cure, ha del tutto correttamente affermato che l'imputato, «né all'atto dell'assunzione della posizione di garanzia, né in seguito, risulta essersi fatto carico di prendere contezza dei rischi correlati a quella lavorazione con quel tipo di macchinario, e di aggiornare in conformità il documento di valutazione degli stessi, carente sotto questo specifico profilo e risalente al 2009, epoca in cui l'azienda aveva addirittura un diverso assetto societario, mutato nel 2012».
3.1. Quanto sin qui detto in ordine ai precisi obblighi facenti capo al datore di lavoro costituisce risposta anche al secondo motivo di ricorso. Al riguardo, la sentenza impugnata ha correttamente disatteso le doglianze dedotte sotto il profilo soggettivo « tenuto conto che la precedente visita ispettiva risaliva al lontano 2009 e che, successivamente a quell'accesso, non risulta che il datore di lavoro si sia premurato di procedere ad una nuova valutazione dei rischi, aggiornando il documento di valutazione dei rischi e di adeguare i macchinari in dotazione ai lavoratori, approntando dispositivi di protezione conformi all'evoluzione della scienza tecnica». E, comunque, gli eventuali errori o limiti nella valutazione del rischio, compiuti dall'ispettore dello Spresal quando effettuò la visita nel 2009 - che comportò l'adeguamento, nel 2010, della taglierina alle prescrizioni ricevute -, non esonerano il datore di lavoro dagli obblighi che su di lui specificatamente gravano.
4. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 19 aprile 2022

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Vademecum redazione DVR CNVVF

ID 17759 | | Visite: 4256 | Documenti Sicurezza VVF

Vademecum redazione DVR CNVVF

Vademecum sicurezza nei luoghi di lavoro del CNVVF: Redazione del Documento Valutazione dei Rischi / Dic. 2020

ID 17759 | 04.10.2022 / Documento in allegato VVF 12.2020  - Ufficio politiche di tutela sicurezza sul lavoro del personale del Corpo

Il presente documento è stato elaborato per fornire, ai Datori di Lavoro del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, uno strumento di lavoro per la stesura del DVR.

La trattazione degli argomenti è stata impostata con riferimento al D.Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008 e al Decreto Ministeriale n. 127 del 21 agosto 2019, decreto, quest’ultimo, che riconosce le peculiarità del servizio istituzionale del Dipartimento dei vigili del fuoco.

In particolare, ai sensi dell’art. 17, comma 1, lettera a), del D.Lgs. n. 81/2008, in combinato disposto con l’art.16, comma 1, del D.M. n. 127/2019, l’elaborazione del Documento di Valutazione dei Rischi, o semplicemente DVR, è uno degli obblighi principali del Datore di Lavoro esclusivamente per le sedi ed infrastrutture di competenza. Pertanto, nel presente vademecum sono stati trattati i luoghi di lavoro, per come definiti dal D.Lgs. 81/2008, quali i Comandi Provinciali (sedi centrali e distaccamenti) e le Direzioni Regionali/Interregionali (con reparti volo, centri di formazione ecc.) per fornire degli elementi di spunto per l’elaborazione del DVR esclusivamente per le già menzionate sedi di servizio.

In merito alla valutazione dei rischi da effettuare nelle aree in cui il Corpo Nazionale interviene per soccorso pubblico e/o addestramento, ai sensi dell’art. 16, comma 2, del D.M. n. 127/2019, gli obblighi di cui al D.Lgs. n. 81/2008 si intendono adempiuti adottando uno o più dei seguenti strumenti appositamente predisposti: corsi base di qualificazione e di specializzazione, attività di istruzione e addestrative di aggiornamento, verifica e mantenimento delle qualificazioni professionali acquisite, disposizioni interne, manuali addestrativi e libretti di uso e manutenzione e note informative.

Il presente lavoro integra gli altri vademecum redatti dall’Ufficio per le politiche di tutela della sicurezza sul lavoro del personale del Corpo e sviluppa gli argomenti relativi alla descrizione delle sedi di servizio, dell’organigramma funzionale ai fini della sicurezza, delle macchine, delle attrezzature tecniche, delle metodologie per la valutazione dei rischi presenti, e della scelta delle misure per la mitigazione degli stessi.

Infine nella parte finale del vademecum è stato descritto come redigere il cronoprogramma per il miglioramento della sicurezza nel tempo, dove è necessario riportate: tutte le misure da adottare per la riduzione dei rischi; il soggetto responsabile della verifica dell’attuazione delle stesse; e le misure temporanee compensative da attuare nelle more che vengano realizzati gli interventi individuati per la mitigazione dei rischi. Inoltre, sono state sviluppate delle appendici e delle schede, tipologia check-list, per fornire maggiori strumenti ed approfondimenti per la valutazione dei rischi.

L’intento di questa pubblicazione non è quello di realizzare un DVR definitivo per tutte le sedi di servizio ma di fornire una linea guida da attualizzare e contestualizzare in ciascuna sede del Corpo Nazionale.
_______

INDICE

1. IL DOCUMENTO VALUTAZIONE DEI RISCHI DVR
1.1 Campo di applicazione
1.2 Modalità di elaborazione e revisione del DVR secondo l’articolo 29 del D.Lgs. 81/2008
1.3 Procedimento tecnico per la valutazione dei rischi
1.4 Metodo semi-quantitativo “a matrice”

2. DESCRIZIONE DEI PROCESSI LAVORATIVI

3. INDIVIDUAZIONE E DESCRIZIONE LUOGHI DI LAVORO EX D.LGS. 81/2008

4. INDIVIDUAZIONE E DESCRIZIONE MACCHINE ED ATTREZZATURE

5. IDENTIFICAZIONE DEI FATTORI DI RISCHIO
5.1 Adempimenti sicurezza secondo il D.M. 127/2019
5.2 Valutazione dei rischi nei luoghi di lavoro per come definiti dal D.Lgs. 81/2008
5.2.1 - Rischio dovuto ad atto doloso/terroristico
5.2.2 - Scivolamento
5.2.3 - Caduta
5.2.4 - Crollo di parti strutturali
5.2.5 - Rischio Impianti elettrici, Elettrocuzione, e Scariche atmosferiche
5.2.6 - Rischio Incendio ed Esplosione
5.2.7 - Rischio Malore (primo soccorso sanitario)
5.2.8 - Investimento
5.2.9 - Lesioni
5.2.10 - Intossicazione
5.2.11 - Schiacciamento
5.2.12 - Terremoto
5.2.13 - Materiale Contenente Amianto (MCA) o da fibre artificiali vetrose (FAV)
5.2.14 - Campi elettromagnetici
5.2.15 - Posture Incongrue
5.2.16 - Microclima
5.2.17 - Movimentazione manuale dei carichi (MMC)
5.2.18 - Chimico
5.2.19 - Biologico e COVID-19
5.2.20 - Radiazioni ionizzanti
5.2.21 - Luce e Illuminazione
5.2.22 - Radiazioni ottiche artificiali (ROA) coerenti e non coerenti
5.2.23 - Rumore
5.2.24 - Vibrazioni
5.2.25 - sovraccarico biomeccanico arti superiori (SBAS) – Protocollo OCRA
5.2.26 - Stress Lavoro Correlato (SLC)
5.2.27 – Videoterminali (VdT)
5.2.28 - Rischi legati al consumo di alcool e stupefacenti

6. MISURE DI MITIGAZIONE DEI RISCHI ATTUATE E PROGRAMMATE
6.1 Sorveglianza sanitaria
6.2 Informazione, Formazione, ed Addestramento
6.3 Programma di miglioramento ed adeguamento

7. APPENDICI
7.1 APPENDICE VALUTAZIONE DEL RISCHIO SISMICO
7.2 APPENDICE VALUTAZIONE DEL RISCHIO CHIMICO
7.3 VALUTAZIONE DEL RISCHIO DA ILLUMINAZIONE NON ADEGUATA
7.4 VALUTAZIONE DEL RISCHIO DANNI ALL’APPARATO MUSCOLO-SCHELETRICO: METODO NIOSCH (carico di lavoro fisico e movimentazione manuale dei carichi, immagazzinamento di oggetti)
7.5 APPENDICE VALUTAZIONE DEL RISCHIO DI ESPOSIZIONE DEI LAVORATORI A POSTURE INCONGRUE: METODO OWAS
7.6 APPENDICE VALUTAZIONE DEL RISCHIO VIBRAZIONE
7.7 APPENDICE VALUTAZIONE DEL RISCHIO RUMORE
7.8 APPENDICE VALUTAZIONE DEL RISCHIO ESPOSIZIONE VIDEOTERMINALE VdT

8. SCHEDE - CHECK LIST
...
in allegato

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Registro sorgenti radiazioni ionizzanti: parere Conferenza Regioni

ID 17765 | | Visite: 1040 | Documenti Sicurezza Enti

Registro sorgenti radiazioni ionizzanti

Registro sorgenti radiazioni ionizzanti: parere Conferenza Regioni

ID 17765 | 05.10.2022

04.10.2022 Conferenza delle Regioni e delle Provincie Autonome

La Conferenza delle Regioni nella seduta del 14 settembre ha espresso parere favorevole - condizionato all'accoglimento di alcune proposte di modifica irrinunciabili e ritenute prioritarie - relative al Registro delle sorgenti di radiazioni ionizzanti, all'informazione e formazione dei dirigenti e dei preposti, all'informazione e formazione dei lavoratori.

Si tratta in particolare delle modifiche all’allegato I del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, relativo alla determinazione delle condizioni e modalità di applicazione delle disposizioni del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101 per le pratiche.

Il documento approvato è stato inviato per via telematica alla Conferenza Stato-Regioni per l’accoglimento del parere nell’atto pubblicato.

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Fonte: CSR

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Vademecum I provvedimenti attuativi del DLgs 81/08 CNVVF

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Vademecum I provvedimenti attuativi del DLgs 81 08 CNVVF

Vademecum Sicurezza nei luoghi di lavoro del CNVVF: I provvedimenti attuativi del DLgs 81/08 / Dic. 2020

ID 17762 | 04.10.2022 / Documento in allegato VVF 12.2020  - Ufficio politiche di tutela sicurezza sul lavoro del personale del Corpo

Il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, prevede, all'articolo 3, comma 2, che la disciplina in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro si applichi alle Forze di polizia e, quindi, per quel che interessa in questa sede, anche al Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile e al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, tenendo conto delle effettive particolari esigenze connesse al servizio espletato o alle peculiarità organizzative, individuate con decreti emanati ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

Il D.M. del 21 agosto 2019, n. 127 “Regolamento recante l’applicazione del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, nell’ambito delle articolazioni centrali e periferiche della Polizia di Stato, del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché delle strutture del Ministero dell’interno destinate per finalità istituzionali alle attività degli organi con compiti in materia di ordine e sicurezza pubblica” è volto a dare attuazione alle disposizioni del decreto legislativo n. 81 e a garantire il perseguimento delle finalità ivi indicate, tenendo conto delle particolari e specifiche esigenze connesse all'impiego e alla formazione del personale, le quali trovano fondamento:

- nelle specifiche condizioni di impiego; 
- nella peculiarità delle strutture ove si svolgono le attività prodromiche agli interventi di soccorso;
- nella specificità dell'addestramento e della formazione del personale; − nella manutenzione degli strumenti e dei mezzi operativi; 
- nell'impossibilità di predeterminare le aree di intervento ove sono svolte le attività destinate a salvaguardare la tutela della pubblica incolumità e la preservazione dei beni.

Le predette particolari esigenze discendono, altresì, dalla necessità di assicurare la capacità e la prontezza di impiego del personale, la continuità dei servizi finalizzati al soccorso pubblico e la riservatezza del trattamento dei dati.

Il decreto conserva la distinzione fra aree e strutture di pertinenza del Dipartimento dei Vigili del fuoco e articolazioni centrali e periferiche del Corpo nazionale, operata dal legislatore all'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo n. 81 del 2008 atteso che sia le strutture sia il personale dell’uno non sempre coincidono con quelli dell'altro. Ad esempio, mentre nel Dipartimento dei vigili del fuoco del soccorso pubblico e della difesa civile operano soggetti appartenenti all'amministrazione civile dell'interno, alla carriera prefettizia e allo stesso Corpo nazionale, nelle articolazioni territoriali del Corpo operano solo soggetti appartenenti ai vigili del fuoco.
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PREMESSA
1. INTRODUZIONE
2. IL SISTEMA DEI PROVVEDIMENTI ATTUATIVI
3. VALUTAZIONE DEI RISCHI E LUOGHI DI LAVORO
4. I RIMANDI AI PROVVEDIMENTI ATTUATIVI NEL CORPO DEL D.LGS. 81/08
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segue in allegato

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Allegato riservato Vademecum I provvedimenti attuativi del DLgs 81 08 CNVVF 2020.pdf
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Vademecum manutenzione strutture e impianti edifici CNVVF

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Vademecum manutenzione strutture e impianti edifici CNVVF

Vademecum Sicurezza nei luoghi di lavoro del CNVVF: La manutenzione delle strutture e degli impianti degli edifici / Dic. 2020

ID 17760 | 04.10.2022 / Documento in allegato VVF 12.2020  - Ufficio politiche di tutela sicurezza sul lavoro del personale del Corpo

Premessa

Il Decreto Legislativo del 09 aprile 2008, n. 81, ribadisce i concetti di gestione partecipata della sicurezza nei luoghi di lavoro e quello di approccio alla valutazione della sicurezza di prevenzione, misurato alla realtà lavorativa in esame.

Questi principi presuppongono la partecipazione attiva delle figure della sicurezza che assumono centralità nei sistemi di gestione e necessitano della conoscenza “utile alla identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi in ambiente di lavoro”. Questo presupposto di conoscenza, intrinseco nel D.lgs n. 81/2008, è disciplinato e reso obbligatorio per TUTTE le figure della sicurezza e trova applicabilità anche nel campo della manutenzione delle strutture e degli impianti.

L’attività di manutenzione ha subito significativi mutamenti negli ultimi decenni, evolvendo da un’impostazione tradizionale, che la vedeva sostanzialmente come “riparazione quando si verifica un guasto”, ad una attività caratterizzata dai principi della valutazione, della pianificazione e della gestione.

Periodicità e metodo impongono una particolare attenzione alla formazione ed alle competenze di tutte le figure della sicurezza.

Gli obblighi di manutenzione, quindi, da un lato evidenziano l’esigenza che il datore di lavoro rispetti puntualmente le indicazioni fornite dal decreto legislativo n. 81/2008, garantendo la permanenza nel tempo dei requisiti di sicurezza richiesti per gli ambienti (strutture ed impianti), dall’altro l’assoluta necessita che siano adeguatamente tutelate la salute e la sicurezza degli stessi addetti alle attività di manutenzione.

L’intento di questa pubblicazione è quello di fare emergere i primi elementi necessari a cui ogni datore di lavoro deve ispirarsi per garantire i requisiti del mantenimento delle condizioni di sicurezza attraverso e nella manutenzione.
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1. La manutenzione e la sicurezza nei luoghi di lavoro
2. La manutenzione in sicurezza
3. Le Verifiche e la manutenzione dei luoghi di lavoro
3.1. Premessa
3.2. Luoghi di Lavoro e Aree Riservate
3.3. Luoghi di lavoro ordinari
3.4. Luoghi di lavoro operativi di soccorso e in contesti emergenziali
3.5. Luoghi di lavoro per formazione e addestramento
3.6. Luoghi di lavoro infrastrutture e locali tecnici CNVVF
3.7. La manutenzione dei luoghi di lavoro
3.8. Fascicolo del fabbricato, BIM e manuale di manutenzione
4. Le verifiche e la manutenzione degli impianti
4.1. Premessa
4.2. Manutenzioni periodiche previste legislativamente
4.2.1. Impianti elettrici
4.2.2. Impianti di messa a terra e impianti di protezione contro le scariche atmosferiche
4.2.3. Ascensori (ai sensi del DPR 162/99)
4.2.4. Impianti termici
4.2.5. Gli impianti ed il DM 37/2008
4.3. La manutenzione secondo buona tecnica
5. L’esternalizzazione dei servizi di verifica e di manutenzione
5.1. Premessa
5.2. Impianti di sollevamento quali ascensori e montacarichi
5.2.1. Messa in esercizio dell’impianto ex art.12 del DPR 162/1999 e ss.mm.ii.
5.2.2. Regolari manutenzioni di cui all’art.15 del DPR 162/1999 e ss.mm.ii.
5.2.3. Verifiche periodiche biennali di cui all’art.14 del DPR 162/1999 e ss.mm.ii.
5.2.4. Verifiche straordinarie di cui all’art.15 del DPR 162/1999 e ss.mm.ii.
5.3. Impianti Termici
5.3.1. Il Responsabile dell’impianto
5.3.2. La figura del Terzo responsabile
5.3.3. La figura del manutentore
5.3.4. La figura del Conduttore
5.3.5. Le ispezioni sugli impianti termici ex art. 9 del D.P.R. 74/2013
5.3.6. Il bollino verde
5.3.7. Rapporti di controllo efficienza energetica
5.4. Impianti Elettrici

6. APPENDICE
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Nota INL prot. n. 392 del 4 ottobre 2022

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Nota INL prot  n  392 del 4 ottobre 2022

Nota INL prot. n. 392 del 4 ottobre 2022

Oggetto: vigilanza in materia di lavoro e legislazione sociale - funzioni di polizia giudiziaria - personale dirigenziale.

Si ritiene opportuno fornire chiarimenti sul rilascio della tessera di riconoscimento di cui al decreto 14 novembre 2016 – recante “Adozione del logo dell'Ispettorato nazionale del lavoro e della tessera di riconoscimento del personale ispettivo” (G.U. n. 272 del 21 novembre 2016) - al personale dirigenziale di questo Ispettorato, anche a seguito di specifiche richieste pervenute dal territorio in relazione al ruolo ed alle funzioni esercitate da tale personale in forza della vigente normativa contenuta nel D.Lgs. n. 149/2015 e nel D.P.C.M. 23 febbraio 2016.

Al riguardo, d’intesa con l’Ufficio legislativo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali che si è espresso con nota prot. n. 8578 del 29 settembre 2022, si rappresenta quanto segue.

Va anzitutto ricordato che il rilascio della tessera costituisce atto di riconoscimento delle funzioni ispettive e della connessa qualifica di Ufficiale di Polizia Giudiziaria, rispetto alla quale si richiama l’art. 6, comma 2, del D.Lgs. n. 124/2004 secondo cui “il personale ispettivo (…), nei limiti del servizio cui è destinato e secondo le attribuzioni conferite dalla normativa vigente, opera anche in qualità di Ufficiale di Polizia Giudiziaria”.

Il “personale ispettivo” in questione è individuato, secondo il comma 1 della medesima disposizione, in quello operante presso gli Ispettorati interregionali e territoriali del lavoro incaricato di svolgere “le funzioni di vigilanza in materia di lavoro e di legislazione sociale”.

Tale aspetto è fondamentale per sciogliere ogni dubbio sulla questione prospettata. Occorre infatti evidenziare che, in base ai richiamati D.Lgs. n. 149/2015 e D.P.C.M. 23 febbraio 2016, il personale dirigenziale dell’Ispettorato nazionale del lavoro riveste un ruolo assolutamente primario proprio con riferimento alle “funzioni di vigilanza”.

A titolo esemplificativo, basti pensare che al personale dirigenziale è affidato il compito di coordinare sul piano operativo tutta l’attività di vigilanza in materia di lavoro e legislazione sociale, “definendo periodicamente, anche attraverso strumentazioni informatiche, la programmazione dell’attività del personale ispettivo dell’Ispettorato, dell’INPS e dell’INAIL” (art. 17, comma 4, D.P.C.M. 23 febbraio 2016) e di provvedere alla “definizione dei programmi ispettivi periodici” dei Nuclei Carabinieri anche per il tramite del funzionario responsabile delle strutture di coordinamento della vigilanza (art. 16, comma 2, D.P.C.M. 23 febbraio 2016); senza contare le disposizioni di rango primario che stabiliscono come il personale dell’Arma dei Carabinieri che opera presso gli Ispettorati interregionali e territoriali è tenuto a svolgere la propria attività in dipendenza funzionale dei “dirigenti” delle rispettive strutture territoriali di questa Agenzia (art. 6, comma 4, D.Lgs. n. 149/2015).

Ciò premesso, la competente Direzione centrale identità professionale, pianificazione e organizzazione provvederà, in relazione al personale dirigenziale che ne sia ancora sprovvisto, alla assegnazione della tessera di riconoscimento di cui in premessa, quale documento attestante la qualifica rivestita ed i connessi poteri e responsabilità dettate dalla vigente normativa.

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Fonte: INL

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Circolare INAIL n. 39 del 18 ottobre 2022

ID 17868 | | Visite: 1947 | Circolari Sicurezza lavoro

Circolare INAIL n  39 del 18 ottobre 2022

Circolare INAIL n. 39 del 18 ottobre 2022 / Portale Albo Soggetti Abilitati (Portale ASA)

ID 17868 | 18.10.2022 / In allegato Circolare INAIL

Con circolare n. 39 del 18 ottobre 2022 si comunica che a decorrere dal 21 ottobre 2022 è disponibile l’applicativo Portale ASA che consente ai soggetti abilitati di cui al DM 11 aprile 2011:

- l’iscrizione in modalità telematica agli albi regionali gestiti da Inail per l’effettuazione in delega delle prime verifiche periodiche;
- la gestione della propria anagrafica e della matrice delle competenze;
- l’inserimento delle verifiche periodiche effettuate.
 
Sono inoltre presenti le funzioni di monitoraggio e controllo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, delle Asl e delle Arpa che possono consultare autonomamente e in tempo reale le verifiche caricate sul sistema dai soggetti abilitati.
 
Si può accedere all’applicativo tramite Spid/Cns/Cie dal portale Inail.
 
Fonte: INAIL
 
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Cassazione Penale Sent. Sez. 4 Num. 34943 | 21 Settembre 2022

ID 17846 | | Visite: 1385 | Cassazione Sicurezza lavoro

Sentenze cassazione penale

Cassazione Penale Sez. 4 del 21 Settembre 2022 n. 34943

Infortunio durante le prove di taglio della mozzarella e responsabilità di un RSPP. Ambito di operatività della delega di funzioni. Responsabilità amministrativa dell'ente

Penale Sent. Sez. 4 Num. 34943 Anno 2022
Presidente: DOVERE SALVATORE
Relatore: BELLINI UGO
Data Udienza: 24/05/2022

Ritenuto in fatto

1.Con sentenza in data 9 Giugno 2016 il Tribunale di Modena riconosceva R. Pier Luigi colpevole del reato di lesioni colpose gravissime ai danni di Y. H. e lo condannava alla pena di giustizia. Al R., in qualità di delegato alla sicurezza della ditta I. s.r.l. era contestato di avere messo a disposizione dei lavoratori nel reparto “cucina formaggi” una macchina, utilizzata per il taglio di pezzature di formaggio, denominata REX Schnellkutter RK 125, pericolosa per l’incolumità dei lavoratori, in quanto priva di dispositivi meccanici o elettronici che impedissero alle mani dei lavoratori l’accesso alle parti taglienti in movimento dell’apparato; era pertanto allo stesso addebitato di non avere adottato alcuna misura idonea ad eliminare i predetti rischi (art.71 comma 1 e 18 comma 1 lett. 2) D. Lgs. 81/2008, nonché di non avere adottato provvedimenti organizzativi tali da limitare l’impiego di tale macchina al personale appositamente addestrato. Ne era conseguito che la Y., priva di formazione nell’uso del predetto macchinario e nonostante la pericolosità dello stesso, invitata ad operare per eseguire prove di taglio della mozzarella per pizze, veniva in contatto con le lame rotanti dell’apparato, ancora in movimento pur dopo l’azionamento del comando di arresto, procurandosi l’amputazione della prima falange del secondo e del terzo dito della mano destra e la sub-amputazione della seconda falange del primo dito della mano destra con lesioni da cui era derivata una malattia superiore a quaranta giorni e l’indebolimento permanente dell’organo della prensione.

2. I. s.r.l. era riconosciuta responsabile dell’illecito amministrativo di cui all’art.25 septies comma 3 D. Lgs. 231/2001 in relazione al delitto di cui sopra, in quanto commesso da soggetto – il R. appunto – che rivestiva la qualifica di rappresentanza e di amministrazione dell’ente e a vantaggio e nell’interesse del medesimo. Veniva disposta altresì la confisca del profitto del reato, determinato nell’importo di euro diecimila.

3. La Corte di Appello di Bologna con sentenza in data 13 Novembre 2020 dichiarava non doversi procedere nei confronti di R. Pier Luigi per essere il reato estinto per intervenuta prescrizione, mentre confermava le statuizioni emesse nei confronti dell’ente ritenuto responsabile.

La Corte di Appello di Bologna, esclusa la evidenza della prova ai fini della pronuncia di una sentenza assolutoria nei confronti del R. ai sensi dell’art. 129 comma 2 cod. pen., esaminava le doglianze articolate dalla ditta I. s.r.l. volte a escludere i dedotti profili di responsabilità dell’ente per insussistenza del reato presupposto.

Rilevava il giudice distrettuale che risultavano ravvisabili entrambi i profili di colpa specifica contestati al R., quale delegato alla sicurezza di I., sia per avere omesso di adottare provvedimenti organizzativi idonei a impedire ai dipendenti della I., quale era la Y., l’accesso all’area di lavoro, destinata a reparto di lavorazione, peraltro appaltato ad una cooperativa dotata di proprio personale.

Infatti, a fronte di tollerate prassi di promiscua utilizzazione di tali dipendenti nella lavorazione, venivano ravvisate l’assenza di idonea formazione e qualifica degli stessi nell’impiego dei macchinari e l’assenza di interventi volti ad ovviare alle carenze tecniche riscontrate sul predetto macchinario dall’ispettore del lavoro della ASL.

3.1 Quanto al primo profilo la Corte di appello evidenziava che l’istruttoria dibattimentale aveva consentito di accertare che l’impiego della macchina da parte della persona offesa non era il risultato di una imprevedibile ed autonoma iniziativa della dipendente, la quale al contrario risultava avere ricevuto uno specifico incarico in tale senso, e che la condotta di questa non presentava i caratteri dell’abnormità e della esorbitanza rispetto al compito affidato, ma costituiva solo il risultato di una non adeguata formazione e della carenza organizzativa di cui all’addebito colposo.

3.2 Quanto al secondo profilo, la mancanza predisposizione di presidi di sicurezza della macchina, con esposizione del lavoratore al rischio di infortunio a causa dell’assenza di un sistema di bloccaggio delle lame o di distanziamento tra operatore e apparato, costituiva una specifica inosservanza agli obblighi gravanti sul responsabile per la sicurezza, il quale era venuto meno all’obbligo di adeguamento tecnico dei macchinari alle esigenze di sicurezza, anche a favore dei lavoratori idoneamente formati, a nulla rilevando la riconosciuta conformità della macchina alla normativa CE, che non esonerava il responsabile della sicurezza dagli obblighi di aggiornamento delle misure di prevenzione e alle modifiche organizzative volte alla salvaguardia della sicurezza e della salute sul luogo di lavoro.

A tale proposito la corte territoriale escludeva che in ordine alla titolarità dei suddetti obblighi potesse incidere la circostanza che il reparto in cui si era verificato l’infortunio fosse stato dato in appalto ad una cooperativa, in quanto le carenze organizzative che avevano dato luogo all’evento erano immediatamente percepibili e riferibili alla organizzazione aziendale di I. s.r.I., e specificamente segnalate dai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza in occasione di una riunione in data 21 Maggio 2010 con riferimento alla gestione dei rischi determinati da interferenze lavorative.

4. Quanto alla contestata riferibilità della responsabilità dell’infortunio a soggetto investito di posizione apicale dell’ente, ai sensi dell’art. 5 comma 1 lett. a) D. Lgs. 231/2001, la Corte di appello evidenziava che il R. era stato investito, mediante procura speciale, del potere di compiere scelte decisionali in piena autonomia in materia di sicurezza, esclusa ogni ingerenza dell’organo amministrativo e dotato di mezzi finanziari per l’adempimento dei compiti stessi, nei limiti dell’importo di euro 25.000 e pertanto esso accentrava poteri gestionali e di spesa che gli conferivano una veste di soggetto posto al vertice dell’azienda, tantochè aveva sottoscritto il Documento di Valutazione dei Rischi in qualità di datore di lavoro. Non risultava pertanto applicabile l’art. 7 D. Lgs. Citato che escludeva la responsabilità dell’ente in presenza di adozione ed attuazione, da parte di questo, di un modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire reati quali quello verificatosi, in quanto tale esimente rileva soltanto in ipotesi di fatti commessi da soggetti sottoposti alla direzione o alla vigilanza di una delle figure indicate dal precedente art. 5.

5. Il giudice distrettuale confermava la sentenza impugnata pure nella parte in cui aveva ravvisato la ricorrenza di un interesse o vantaggio di I. s.r.l. alla base della condotta tenuta dal R. la quale risultava ispirata dal duplice intento di pervenire ad un risparmio di spesa, corrispondente alla eliminazione dei costi necessari per la messa in sicurezza della macchina e per la predisposizione di presidi tecnici e organizzativi volti a precludere l’ingresso dei dipendenti I. nel reparto appaltato, ed inoltre di massimizzare la produzione sulla base di una “duttilità organizzativa”, che si manifestava nel consentire ai dipendenti di muoversi liberamente tra i reparti nonostante l’assenza di adeguata formazione.

6. Legittima doveva poi ritenersi la confisca disposta ai sensi dell’art. 19 D. Lgs. 231/2001 pari all’importo di euro diecimila euro parametrato, in termini prudenziali, al presumibile costo per eseguire interventi di messa in sicurezza del macchinario (braccetto distanziatore), di informazione e di segnaletica sui luoghi di lavoro e al vantaggio conseguito dall’ente nella massimizzazione della produzione.

7. Quanto al trattamento sanzionatorio, assumeva che lo stesso non potesse essere ulteriormente ridimensionato laddove, già ridotto della metà ai sensi dell’art. 12 comma 2 lett. b) D. Lgs. 231/2001 in presenza di modello organizzativo e preventivo con costituzione di organo di vigilanza, non poteva trovare integrale applicazione il suddetto comma 2 per non essere stata data la prova dell’integrale risarcimento prima del giudizio, non potendo lo stesso presumersi sulla base dell’intervenuta revoca della costituzione di parte civile.

8. Avverso la suddetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione la difesa di I. s.r.l. articolando quattro motivi di doglianza.

8.1 Con una prima articolazione deduce violazione degli art. 40 comma 2, 41 comma e 590 cod. pen. in relazione agli art. 1871 D. Lgs. 81/2008 in relazione alla ritenuta sussistenza del reato presupposto di lesioni colpose; violazione degli art. 187, 192, 530, 533 e 546 cod. proc. pen. che ha comportato un difetto motivazionale nonché violazione degli art.25 septies e 66 D. Lgs. 231/2001.

8.1.1 In particolare il ricorrente lamenta una erronea valutazione dei principi in materia di causalità della colpa sulla base degli elementi acquisiti all’esito dell’istruttoria dibattimentale in relazione alle fasi della lavorazione che avevano preceduto l’evento lesivo. Non era stato in particolare esplorato se il responsabile della sicurezza, prosciolto per intervenuta prescrizione e, a cascata, l’ente, potessero prevedere, a fronte delle regole cautelari che si assumevano violate e quindi porre rimedio, ad un rischio ulteriore e diverso da quello governato dalla regola cautelare, rappresentato dalla utilizzazione della macchina in termini e secondo modalità non conformi all’impiego ordinario e cioè attraverso un suo sottoutilizzo, per la minore quantità del prodotto alimentare caricato, tale da consentire il contatto tra la mano dell’operatore e le lame in movimento. In sostanza i giudici di merito si erano limitati a ravvisare il rapporto di causalità materiale e a accertare l’inosservanza di una regola cautelare, ma avevano del tutto omesso di esplorare il profilo della causalità della colpa e cioè se l’evento realizzatosi costituisse la normale conseguenza, secondo principi di prevedibilità e di evitabilità, della regola cautelare asseritamente disattesa e tale profilo di criticità, già agitato nei motivi di appello, non aveva avuto alcuna risposta in quanto la Corte di appello si era limitata a riscontrare la pericolosità della macchina e la inosservanza degli obblighi organizzativi nella suddivisione del lavoro ovvero a impiegare formule stereotipate per sostenere che il responsabile della sicurezza aveva la possibilità di intervenire per colmare i difetti endemici del macchinario. Si assume che il giudice distrettuale aveva omesso di considerare che tutti gli elementi acquisiti deponevano per una soluzione differente rispetto a quella offerta in sentenza, in presenza di macchinario dotato di certificazione CE il quale, oltre tutto, risultava prodotto e commercializzato dall’azienda che lo aveva realizzato senza che fossero mai stati denunciati incidenti nell’utilizzo. Sotto questo profilo denuncia violazione di legge anche in relazione al principio dell’oltre ogni ragionevole dubbio in presenza di elementi incerti, non univoci e inadeguati ai fini dell’affermazione di responsabilità del prevenuto.

8.1.2 Quanto al secondo profilo di colpa specifica concernente le carenze organizzative, consistente nel non avere il responsabile della sicurezza segregato il luogo di lavoro in modo da escludere interferenze lavorative dei lavoratori di I. s.r.I., il ricorrente denuncia una erronea rappresentazione del panorama testimoniale tradottasi in una sottovalutazione, se non nel travisamento della prova in relazione a quanto riferito dai testi C., A., B. e Y., attraverso una sistematica opera di amputazione delle emergenze istruttorie in grado di disarticolare la coerenza del ragionamento probatorio. Deduce poi travisamento della prova nella parte in cui i giudici di merito avevano riconosciuto una prassi, tollerata dai vertici aziendali, consistita nel consentire anche al personale di I. s.r.l. l’accesso all’area ove si svolgevano le operazioni date in appalto, atteso che dalle emergenze istruttorie non era affatto risultata tale prassi, essendo emerso che solo in una occasione la dipendente infortunata aveva utilizzato la macchina per lo sminuzzamento di cipolle e del resto risultava del tutto ignoto se tale circostanza, elevata a prassi dai giudici di merito, era conosciuta dal datore di lavoro, che solo in questo caso sarebbe stato chiamato a rispondere per non averla eliminata.

8.2. Con un secondo motivo di ricorso deduce violazione dell’art.5 lett. a), 7 comma 2 e 66 D. Lgs. n.81/2008 con riferimento al riconoscimento dell’imputato R. quale figura apicale, come presupposto per il riconoscimento della responsabilità dell’ente I.; violazione degli art. 187, 192, 530, 533 e 546 cod. proc. pen. che ha comportato anche un difetto motivazionale e un travisamento della prova.

8.2.1 Secondo il ricorrente l’argomento sviluppato dalla Corte di Appello in base al quale il R. era titolare di autonomia gestionale e decisionale fondate su una procura speciale che lo aveva investito di poteri del tutto assimilabili a quelli del legale rappresentante dell’ente si scontra invero con le previsioni del documento (allegato per l’autosufficienza del ricorso), da cui risultava che il soggetto delegato era un dipendente della società, che la delega veniva meno in ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro, che i poteri oggetto di delega erano confinati in un ambito specifico e ausiliario (al settore della sicurezza sul luogo di lavoro), che il delegato era tenuto a riferire al mandante ed era assistito da un potere di spesa limitato, che la delega risultava conferita con procura speciale e non generale. Nel denunciare pertanto la incoerenza tra il valore probatorio assegnato dai giudici di merito al conferimento della procura al R. rispetto a quanto risultante dal contenuto del documento, e nel minimizzare il dato della sottoscrizione del DVR da parte del R. quale delegato alla sicurezza, rappresentava come la figura del RSPP, se da un lato poteva concorrere con quella datoriale nell’ambito della responsabilità penale per fatto illecito con riferimento all’inosservanza degli obblighi sugli stessi rispettivamente gravanti, non poteva essere confusa con quella apicale, titolare di effettivi poteri gestionali come prospettato dal giudice di appello, ai fini della configurazione della responsabilità dell’ente ai sensi dell’art.5 lett. a) D. Lgs. 231/2001 risultando pacifico, per costante giurisprudenza sul punto, che il delegato alla sicurezza nella protezione e prevenzione degli infortuni costituisce una figura ausiliaria e consultiva rispetto a quella gestionale, di talchè la sua azione avrebbe dovuto essere ricondotta alla ipotesi di cui all’art.5 lett. b) stesso testo, e cioè ai soggetti sottoposti al controllo e alla direzione di un soggetto apicale. Ciò avrebbe ricondotto la fattispecie nell’alveo dell’art. 7 comma 2 D. Lgs. 231/2001 essendo pacifico che l’ente, prima dell’infortunio aveva adottato ed attuato un adeguato sistema di gestione e controllo, con conseguente esclusione della responsabilità a carico dell’ente.

8.3 Con un terzo motivo di ricorso la società ricorrente deduce violazione dell’art. 5 comma 1, 25 septies e 66 D. Lgs. 81/2008; violazione degli art. 187, 192, 530, 533 e 546 cod. proc. pen. che ha comportato anche un difetto motivazionale nella parte in cui viene definito l’interesse o il vantaggio in capo all’ente I., quale ulteriore presupposto per la definizione della responsabilità del medesimo. In particolare rileva che nelle sentenze di merito la ricorrenza di un interesse e di un vantaggio per la ditta ricorrente risultava un accadimento meramente asserito, così come nell’imputazione, legato alla circostanza di fatto che il macchinario era stato impiegato nell’interesse della società, sebbene non a pieno regime, ma nessun argomento era stato esposto per individuare l’effettivo risparmio di spesa realizzato, per accertare che esso fosse stato determinato dalla sistematica inosservanza di regole cautelari; né era stato affermato che, alternativamente, l’interesse era stato integrato dalla deliberata strategia imprenditoriale di sottrarsi agli obblighi concernenti la sicurezza sul lavoro in un’ottica di massimizzazione della produzione, ovvero di contenimento dei costi, piuttosto che da una sottovalutazione dei rischi stessi. L’episodicità della fattispecie si poneva in contrasto con la tensione finalistica a ottenere un risparmio di spesa sui sistemi di prevenzione.

8.4 Con un quarto motivo di ricorso si deduce violazione di legge e vizio motivazionale in ordine al trattamento sanzionatorio e alla previsione della confisca dell’ipotizzato profitto, ai sensi dell’art. 19 D. Lgs. 231/2001, interpretato come risparmio di spesa, nonché della misura del profitto confiscabile e difetto di motivazione con riferimento alla misura del trattamento sanzionatorio in quanto in contrasto con massima di esperienza.

Sotto un primo profilo la ricorrente contesta il ragionamento dei giudici di merito che hanno ravvisato il profitto nel risparmio di spesa consistito nei costi necessari a dotare il macchinario e il luogo di lavoro di dispositivi e di segnali idonei ad assicurare la sicurezza della macchina e la segregazione dell’area di lavoro da interferenze con dipendenti non abilitati.

Nel richiamare giurisprudenza del giudice di legittimità evidenzia che il profitto non può corrispondere al risparmio di spesa conseguito ma deve consistere in un concreto vantaggio economico di derivazione diretta dal fatto reato, dall’attuale contenuto patrimoniale e di segno positivo, così da non potere esaurirsi in un vantaggio futuro, in quanto eventuale o atteso ma non ancora concretizzatosi nel patrimonio. Assume che la definizione di profitto non può essere ricondotta a quella di vantaggio, definizione ben più ampia, che poi, nella specie, rappresenta una condizione per riconoscere la responsabilità dell’ente, mentre al profitto viene ricondotto un profilo sanzionatorio, e pertanto necessita di una stima puntuale.

Lamenta ancora come i giudici di merito siano pervenuti ad una dosimetria della sanzione in termini del tutto perplessi e presuntivi, sganciati da elementi di obiettiva valutazione. Contesta altresì la determinazione della misura della sanzione amministrativa per il fatto di non avere considerato l’intervenuto risarcimento del danno in favore della persona offesa, da ritenersi implicito in ragione della intervenuta revoca della costituzione.

Considerato in diritto

1. Il ricorso deve essere accolto nei limiti di cui in motivazione. Il ricorso investe tutti i profili di imputazione all’ente della responsabilità amministrativa da reato, sia in relazione allo stesso presupposto che giustifica la responsabilità dell’ente e cioè la commissione di un reato presupposto; sia con riferimento alla ricorrenza dell'”interesse” e del “vantaggio” che delimitano ai sensi dell’art. 5 comma 1 D.Lgs. 8 Giugno 2001 n.231, dal punto di vista finalistico ed obiettivo, l’ambito della responsabilità dell’ente, costituendone condizioni di operatività; sia con riferimento alla posizione assunta dall’imputato del reato presupposto R. P. all’interno della compagine sociale, che si assume apicale, laddove il diverso ruolo ipotizzato dalla difesa (art. 5 cit. comma 1 lett.b) precluderebbe la responsabilità dell’ente ai sensi dell’art.7 commi 1 e 2 D. Lgs. 231/2001. Viene poi contestata la legittimità della confisca disposta dai giudici di merito ai sensi dell’art.19 stessa normativa e la misura del trattamento sanzionatorio.

2. Va ulteriormente premesso che nel procedimento in oggetto la veste di R. P., Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione all’interno della società I. s.p.a. e all’uopo delegato dall’organo amministrativo alla gestione della sicurezza sul luogo di lavoro, è duplice in quanto da un lato egli è stato giudicato quale imputato del reato di lesioni personali gravi ai danni della persona offesa, rimasta infortunata nell’utilizzo di un macchinario, in dotazione alla società I., ritenuto inadeguato e pericoloso e dall’altra egli viene in considerazione quale soggetto apicale della suddetta ditta, terminale gestionale ed operativo, in grado di riversare gli effetti del proprio operato, sostanzialmente omissivo, nella sfera giuridica dell’ente, secondo il meccanismo delineato dall’art. 5 comma 1 lett. a) D. Lgs. 231/2001. La precisazione si impone in quanto, risultando dato pacifico del giudizio che la società I., ancor prima dell’infortunio si era dotata di un modello organizzativo, di gestione e controllo idoneo a prevenire reati della specie di quello occorso, non avrebbe potuto essere riconosciuta la responsabilità dell’ente in relazione ai reati commessi da persone diverse da quelle apicali, indicate dall’art. 5 comma 1 lett. b) testo citato, in quanto sarebbe venuta meno l’inosservanza agli obblighi di direzione e vigilanza, secondo quanto disposto dall’art.6 commi 1, 2 e 3 D. Lgs. 231/2001 in presenza di modello organizzativo adottato ed efficacemente attuato.

3. Il primo motivo di ricorso, che attiene alla commissione del reato presupposto (lesioni colpose gravi ai danni di una dipendente della società I. s.p.a.) è infondato e deve essere rigettato. A tale proposito va evidenziato che, nonostante il proscioglimento di R. P. dal reato ascritto per intervenuta estinzione del reato per sopravvenuta maturazione del termine prescrizionale il giudice, ai sensi dell’art. 8, comma 1, lett. b) D. Lgs. 231/2001, deve procedere all’accertamento autonomo della responsabilità amministrativa della persona giuridica nel cui interesse e nel cui vantaggio l’illecito fu commesso che, però, non può prescindere da una verifica, quantomeno incidentale, della sussistenza del fatto di reato (sez.4, n.22468 del 18/04/2018, Eurocos s.n.c., Rv.273399), semprechè risultino integrati i presupposti di cui agli art. 5, 6, 7 e 8 del medesimo decreto (n.38363 del 23/05/2018, Consorzio Melinda SCA, Rv.274320).

3.1 All’accertamento della responsabilità penale del R. il giudice di appello è pervenuto con un articolato motivazionale che non si presta alle censure articolate dal ricorrente con il primo motivo di doglianza. In particolare la Corte di Appello ha posto in rilievo l’inosservanza del R., quale Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione e quale soggetto delegato dal datore di lavoro al settore della sicurezza sul luogo di lavoro, agli obblighi di adeguamento – aggiornamento tecnico del macchinario ritenuto pericoloso dai tecnici dell’ASL e dall’ispettore del lavoro e di adeguata segregazione dell’area di lavoro da possibili interferenze da parte di dipendenti di I. non autorizzati ad accedervi.

3.2 Peraltro il ricorrente non contrasta la motivazione della sentenza impugnata in relazione al fatto che al R. siano state attribuite carenze tecniche ed organizzative che si risolvono nella inosservanza delle regole cautelari contestate, né lamenta l’individuazione nell’imputato del soggetto designato al governo del rischio che le regole cautelari codificate erano dirette a prevenire, ma si duole della mancata esplorazione della causalità della colpa, assumendo l’imprevedibilità della condotta della lavoratrice e l’impiego di modalità di lavorazione del tutto eccentriche rispetto agli usuali standard quantitativi di prodotto da utilizzare, che avrebbero consentito alla macchina di operare correttamente.

3.3 La censura è manifestamente infondata in quanto generica, argomentata in fatto e del tutto priva di confronto con gli argomenti delle sentenze di merito e in particolare di quella impugnata, che hanno in primo luogo evidenziato che la dipendente non solo non avrebbe dovuto trovarsi nell’area destinata al taglio di prodotti alimentari da impiegare nel confezionamento delle pizze, area appaltata ad un soggetto terzo, ma che il tema della delimitazione della suddetta area di lavoro da interferenze di dipendenti estranei a quello specifico ciclo produttivo era stato segnalato dai Rappresentanti dei lavoratori della Sicurezza in una specifica riunione e che pertanto le “omesse cautele tecniche ed organizzative, che hanno avuto una concreta incidenza eziologica nell’evento non solo erano attribuibili direttamente all’organizzazione aziendale della I. s.r.l., ma la situazione di pericolo era immediatamente percepibile da parte del R.”, il quale era l’interlocutore diretto delle maestranze sul tema della sicurezza, nonché il soggetto tenuto a individuare le carenze tecniche degli strumenti di lavoro e a esplorare i rischi di interferenza all’interno dei locali deputati alla lavorazione degli alimenti e a porvi rimedio nei limiti del proprio mandato.

3.4 Invero il giudizio sulla causalità della colpa presuppone un’attenta verifica, tramite un giudizio controfattuale ipotetico, della valenza impeditiva del comportamento alternativo lecito ovvero, nel caso in specie, se il rispetto della regola cautelare, concernente la puntuale verifica delle condizioni di sicurezza sul luogo di intervento e la puntuale sorveglianza della corretta esecuzione della procedura di lavoro sarebbe stata in grado di scongiurare, con apprezzabile probabilità, l’evento dannoso (sez.4, n.7783 del 11/02/2016, P.C. in proc.Montaguti, Rv.266356; n. 34375 del 30/05/2017, Fumarulo, Rv.270823; n.9705 del 15/12/2021, Pazzoni Brunello, Rv.282855).

3.4.1 La Corte di appello non si è sottratta a tale compito e il giudizio espresso sul punto risulta congruamente motivato e privo di manifesta illogicità e contraddizione, tenuto conto della accertata prevedibilità dell’evento in capo al R. e della esigibilità da parte di questi di una opera di verifica e di controllo che, in relazione alla postazione di lavoro, doveva escludere il rischio di interferenze lavorative da parte di lavoratori, estranei al ciclo produttivo, non adeguatamente formati sulle tecniche di lavoro; laddove la lavoratrice non solo aveva avuto libero accesso all’area riservata agli addetti ma era stata espressamente incaricata da un preposto di eseguire una prova di taglio di un formaggio; da cui l’inferenza, del tutto corretta dal punto di vista logico, che ricorrevano prassi di promiscuità lavorativa tra differenti ambiti della realtà aziendale, tollerate dall’azienda, che il R. avrebbe dovuto recidere.

3.5 Quanto poi alle carenze tecniche del macchinario, riconosciute dal personale ASL e dall’ispettore del lavoro, che non interrompeva il movimento delle lame nonostante la disattivazione del ciclo, la Corte di Appello di Bologna ha evidenziato con argomenti del tutto logici la irrilevanza della circostanza che la macchina fosse dotata di marchio di conformità CE e che la produzione della stessa fosse proseguita nel corso degli anni con caratteristiche similari, in quanto gli obblighi di verifica, di manutenzione, di aggiornamento e di adeguamento dei mezzi di produzione da parte del datore di lavoro e per esso del responsabile delegato alla sicurezza, con autonomia gestionale e potere di spesa, avrebbero imposto di individuare e di eliminare le fonti di pericolo per i lavoratori dipendenti destinati all’impiego della macchina e di adottare nell’impresa tutti i più moderni strumenti che la tecnologia offre per garantire la sicurezza dei lavoratori (sez.4, n.22249 del 13/03/2014, Enne, Rv.259229; n.1184 del 3/10/2018, Motta Pelli s.r.l., Rv.275114; n.41147 del 27/20/2014, Favaretto, Rv.282065).

3.7 Correttamente poi e con argomenti del tutto plausibili e privi di illogicità e contraddittorietà la Corte di Appello ha escluso che il R. avesse adeguatamente adempiuto ad un’adeguata opera di promozione e di informazione sulla necessità di tenere separate le aree di lavoro e in particolare quella in cui operavano le maestranze della ditta sub-appaltatrice addette alla preparazione degli ingredienti l evidenziando che l’evento lesivo non era la conseguenza di una solitaria, estemporanea e imprevedibile iniziativa della persona offesa, sfuggita al controllo degli altri addetti, ma frutto di una preordinata fase lavorativa, in quanto la Y. si era portata nell’area lavorazione formaggi, che le avrebbe dovuto essere interdetta, per eseguire una prova di taglio unitamente ad un preposto che l’aveva all’uopo incaricata. Le stesse modalità del fatto, unitamente alla circostanza che la persona offesa aveva fatto accesso alla cucina interdetta in almeno un’altra circostanza, inducevano i giudici di merito a ritenere che, contrariamente a quanto riferito da alcuni testimoni, non vi era stata alcuna opera di informazione da parte del R. sulla necessità di evitare interferenze lavorative nell’area dedicata alla preparazione degli alimenti, o che comunque la stessa, priva di adeguata pubblicità, era risultata del tutto inidonea a fronte di prassi elusive talmente eclatanti e plateali da non potere essere ignorate dal delegato alla sicurezza. La motivazione così articolata risulta priva di salti logici e coerente con le emergenze processuali e non si presta ad essere censurata nel presente giudizio di legittimità neppure con riferimento al travisamento della prova denunciato dalla ricorrente nell’ultima parte del primo motivo di ricorso, trattandosi di argomento privo del carattere di decisività, tenuto conto degli argomenti utilizzati dalla corte territoriale per riconoscere che l’accesso nei locali interdetti di maestranze non abilitate di I. s.r.l. fosse tutt’altro che occasionale ed estemporaneo e la duttilità lavorativa fosse il risultato di una prassi lavorativa tollerata, se non incentivata dal datore di lavoro, e non contrastata dal delegato alla sicurezza.

3.9 Quanto ai profili causali, pure agitati dalla parte ricorrente nel denunciare la condotta abnorme e imprevedibile della persona offesa, depone per la esclusione della interruzione del rapporto di causalità, in costanza della imprudente condotta del lavoratore, la giurisprudenza che esclude la responsabilità del lavoratore nella causazione dell’infortunio quando, come nella specie, il sistema di sicurezza apprestato dal datore di lavoro presenti delle evidenti criticità (sez.4, 17/01/2017, Meda, Rv.269255; 10/10/2013, Rovaldi, Rv. 259313; n.22044 del 2/05/2012, Goracci non massimata; 7/02/2012, Pugliese, Rv.252373; n.21511 del 15/04/2010, Di Vita, n.m.). Le disposizioni di sicurezza perseguono infatti il fine di tutelare il lavoratore anche dagli infortuni derivanti da sua colpa, onde l’area di rischio da gestire comprende il rispetto della normativa prevenzionale che si impone ai lavoratori, dovendo il datore di lavoro impedire l’instaurarsi, da parte degli stessi destinatari delle direttive di sicurezza, di prassi di lavoro non corrette e, come tali, latrici di possibili rischi per la sicurezza e la incolumità dei lavoratori (sez.4, 13/11/2011 Galante, n.m.; sez.4, n.22813 del 21/05/2015, Palazzolo, Rv.269437). Invero, quanto alla dedotta condotta imprudente o incauta del lavoratore, è stato evidenziato dal S.C. che la colpa del lavoratore eventualmente concorrente con la violazione della normativa antinfortunistica addebitata ai soggetti tenuti ad osservarne le disposizioni non esime questi ultimi dalle proprie responsabilità, poiché l’esistenza del rapporto di causalità tra la violazione e l’evento-morte o lesioni del lavoratore che ne sia conseguito può essere esclusa unicamente nei casi in cui sia provato che il comportamento del lavoratore fu abnorme, e che proprio questa abnormità abbia dato causa all’evento quando, per la sua stranezza ed imprevedibilità, non sia neppure collegato al segmento di lavorazione impegnato; in tema di causalità, la colpa del lavoratore, concorrente con la violazione della normativa antinfortunistica ascritta al datore di lavoro ovvero al destinatario dell’obbligo di adottare le misure di prevenzione, esime questi ultimi dalle loro responsabilità solo allorquando il comportamento anomalo del primo sia assolutamente estraneo al processo produttivo o alle mansioni attribuite, risolvendosi in un comportamento del tutto esorbitante ed imprevedibile rispetto al lavoro posto in essere, ontologicamente avulso da ogni ipotizzabile intervento e prevedibile scelta del lavoratore (vedi sez.4, 23292 del 28/04/2011, Millo, Rv.250709; n.16397 del 5/03/2015, Guida, Rv.263386), ipotesi nella specie neppure prospettata nel motivo di ricorso, in quanto la stessa era stata sostanzialmente autorizzata, se non incaricata di procedere alla lavorazione da parte di un preposto che si era poi allontanato pure nella consapevolezza che la Y., priva di esperienza e formazione, non avrebbe neppure dovuto accedere all’area riservata.

Il motivo deve pertanto essere disatteso.

4. Infondato è anche il terzo motivo di ricorso, con il quale si assume l’omessa considerazione, nell’accertamento dell’interesse o del vantaggio per l’ente, che la inosservanza di regole cautelari avrebbe potuto dipendere dalla mera sottovalutazione dei rischi e non da una scelta aziendale di trascurare cautele doverose. Assume il ricorrente che da un lato la motivazione della sentenza impugnata ha del tutto trascurato di valutare la ricorrenza dell’interesse per la società di contravvenire le regole cautelari sotto la specie di una deliberata inosservanza al fine di conseguirne un ritorno patrimoniale consistito nel contenimento dei costi o nel risparmio di spesa mentre, in relazione al vantaggio, contrasta gli argomenti sviluppati dai giudici di merito assumendo che gli stessi risultavano individuati ex post sulla base dell’evento realizzatosi ma che in concreto nessun effettivo vantaggio si era realizzato, stante l’irrilevanza in termini economici degli effetti di tale inosservanza.

La censura non coglie nel segno atteso che il giudice distrettuale ha fornito adeguato riscontro alle censure concernenti la ricorrenza dell’interesse e del vantaggio dell’ente al mancato rispetto di cautele doverose imposte dalla disciplina prevenzionistica, evidenziando da un lato che non si era in presenza di inosservanze occasionali o dettate da una sottovalutazione dei rischi connessi al mancato rispetto di disciplina prevenzionistica ma afferenti a snodi fondamentali della gestione della sicurezza, inerendo alla verifica della sicurezza degli strumenti di lavoro ed alla mancata corretta segregazione dell’area luogo di lavoro da interferenze da parte lavoratori privi di idonea abilitazione ad operare in tale contesto, e dall’altro individuando una duplice componente del vantaggio economico conseguito in termini di risparmio di spesa (costi da sostenere per mettere in sicurezza il macchinario sminuzzatore, costi per la segregazione dell’area di lavoro), nella prospettiva di una maggiore produttività o duttilità lavorativa, con riduzione dei tempi di lavoro. Sotto questo aspetto pertanto la motivazione delle decisioni dei giudici di merito, che risultano saldarsi in un filo logico unitario, appaiono del tutto conformi alla giurisprudenza di legittimità, peraltro richiamata dalla stessa parte ricorrente secondo la quale la responsabilità dell’ente è configurabile qualora l’autore del reato abbia violato sistematicamente le norme infortunistiche, ricavandone oggettivamente un qualche vantaggio per l’ente sotto forma di risparmio di spesa o di massimizzazione della produzione, indipendentemente dalla volontà di ottenere il vantaggio stesso (sez.4, n.38363 del 23/05/2018, Consorzio Melinda s.c.a., Rv.274320; n.2544 del 17/12/2015, Gastoldi, Rv.28065). Né nella specie appare corretto invocare la giurisprudenza di legittimità secondo la quale, quando l’inosservanza delle regole cautelari sia occasionale e il vantaggio per l’ente sia esiguo, la prova della prevalenza delle esigenze della produzione e del profitto deve essere fornita in termini rigorosi (sez.4, n.22256 del 3/03/2021, Canzonetti, Rv.281276-02), laddove nella specie i giudici di merito hanno esplicitato con motivazione congrua e priva di evidenti contraddittorietà ed illogicità che il risparmio di spesa fu tutt’altro che trascurabile soprattutto in relazione ai costi di segregazione dell’area di lavoro e degli accorgimenti tecnici che sarebbero valsi a rendere il complesso macchinario privo di pericoli in ragione della prosecuzione del movimento delle lame (mediante un braccetto distanziatore).

5. Deve invece ritenersi fondato il secondo motivo di ricorso con il quale viene dedotta violazione di legge e difetto di motivazione, anche sotto il profilo del travisamento della prova in ordine al riconoscimento in capo a R.P., R.S.P.P. di I. e soggetto delegato alla gestione della sicurezza sul lavoro, di una posizione apicale all’interno della compagine societario.

5.1 La sentenza impugnata ha ritenuto che l’imputato R., pure a fronte degli argomenti sviluppati nei motivi di impugnazione da parte della società I., non rivestiva soltanto la qualifica di dipendente della società sottoposto alla direzione e alla vigilanza degli organi gestionali e rappresentativi di questa, ma, in virtù del ruolo e dei poteri conferiti, era dotato di autonomia gestionale e di poteri rappresentativi dell’ente quantomeno nel settore della sicurezza sul luogo di lavoro in relazione al quale la delega era stata conferita.

5.2 Prevede l’art.5 comma 1 lett. a) D. Lgs. 231/2001 che la società è responsabile per i reati commessi “da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, amministrazione o di direzione dell’ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da persone che esercitano anche di fatto, la gestione o il controllo dello stesso”.

Argomenta il giudice di appello che “sebbene normalmente il R.S.P.P. sia un mero ausiliario del datore di lavoro, nel caso in specie il R. era stato investito, mediante specifica procura speciale (v.art. 67, all. n.7) di compiere scelte decisionali in piena autonomia in materia di sicurezza, esclusa ogni ingerenza dell’organo amministrativo dell’azienda e con diretta disponibilità di mezzi necessari per l’adempimento dei compiti stessi: dunque, il R. aveva una vera e propria autonomia gestionale e di spesa (seppure nel limite di euro 25.000) che consente di equiparare la figura del R. a quella di soggetto in posizione apicale, oltre ad avere veri e propri poteri di rappresentanza, come si evince dal fatto che aveva firmato il Documento di Valutazione dei Rischi (cfr. aff.145, al1.8), in qualità di datore di lavoro oltre che di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione”; per tale ragione “sussiste il rapporto di immedesimazione organica, stante la riconducibilità del R. alle figure indicate dall’art. 5 del D. Lgs. 231/2001 comma 1 lett. a) a causa delle funzioni concretamente svolte da quest’ultimo in virtù dell’apposita delega di funzioni” (Corte di Appello di Bologna a pag.17).

5.3 In sostanza il giudice di appello, ribadendo quanto riconosciuto nella motivazione della sentenza di primo grado, ha ritenuto che il conferimento di una ampia delega in via esclusiva nel settore della sicurezza sul lavoro, con autonomia gestionale in materia di sicurezza sul luogo di lavoro e potere di spesa circoscritto all’importo di euro 25.000 sia sufficiente a comprendere il delegato nel novero delle figure apicali indicate dalla norma, in quanto aveva posto il delegato in una posizione di sovraordinazione assimilabile a quelle ivi specificamente contemplate (amministrazione, rappresentanza e direzione dell’ente ovvero di una unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale).

6. Il giudizio è figlio di una errata interpretazione dell’art. 5 comma 1 lett. a) D. Lgs. 231/2001.

6.1 In primo luogo va rilevato che, come evidenziato da S.U. n.38343 del 24/04/2014 Espenhahn, Rv.26112-01, il sistema normativo introdotto dal D. Lgs. 231/2001, coniugando i tratti dell’ordinamento penale e di quello amministrativo, configura un tertium genus di responsabilità, compatibile con i principi costituzionale di responsabilità per fatto proprio e di colpevolezza, fondato sul principio di legalità in ordine ai criteri di imputazione della responsabilità dell’ente e delle sanzioni applicabili (art. 2) e con specifica individuazione dei soggetti in grado di determinare la responsabilità dell’ente in virtù dei reati da essi commessi (art. 5). Il principio di stretta legalità richiamato impone una verifica puntuale dei tratti della fattispecie produttiva di responsabilità che, nella specie, ha nella relazione tra gli autori dei reati e l’ente un presupposto indefettibile dell’imputazione all’ente degli effetti del loro operato.

6.2 II decreto 231/01 distingue i soggetti apicali da coloro che a questi sono sottoposti (art. 5). Rammentato che la responsabilità dell’ente trova giustificazione in una colpa di organizzazione, ovvero in un deficit dell’organizzazione che si pone quale causa del reato, l’operato dei soggetti apicali è ritenuto ex se espressivo di una colpa di organizzazione. Pertanto, l’adozione e la efficace attuazione di un idoneo modello di organizzazione e gestione, unite alla elusione fraudolenta del medesimo (ma sono note le difficoltà di dare un ruolo a tale dato nel caso di reato colposo di evento) ha la funzione di dimostrare che, nonostante la compenetrazione tra operato dell’apicale ed ente, il reato commesso dal primo non è attribuibile al secondo. Per i soggetti sottoposti all’altrui direzione e controllo, il legislatore ha ritenuto non operante un tale meccanismo di trasposizione e pertanto ha individuato un diverso fattore di riconduzione del reato all’ente, rappresentato dalla violazione degli obblighi di direzione e di controllo facenti capo alla figura apicale. Tale violazione ha la funzione di assicurare che il reato del sottoposto metta radici nella colpa di organizzazione dell’ente; tanto che ove sia stato adottato un idoneo modello di organizzazione e gestione e lo stesso sia stato anche efficacemente attuato, la violazione degli obblighi di controllo e di gestione perde la sua valenza indiziaria e degrada a fatto dell’apicale non espressivo della colpa di organizzazione dell’ente.

6.3 Vi è quindi una importante implicazione nella qualità della persona fisica autrice del reato: ove si tratti di uno dei soggetti indicati dalla lettera a) dell’art. 5 del decreto 231, l’adozione e la efficace attuazione di idoneo MOG non è sufficiente ad escludere la responsabilità dell’ente, ancora occorrendo che esso sia stato fraudolentemente eluso. Nel caso di soggetto sottoposto, secondo la nozione ricavabile dall’art. 5 lett. b) del decreto, l’adozione e l’efficace attuazione di idoneo MOG è di per sé sufficiente ad escludere la responsabilità dell’ente, anche quando il reato sia stato reso possibile dalla violazione degli obblighi di direzione e controllo gravanti sui soggetti apicali.

6.4 In tale distinzione risulta evidente la scelta del legislatore di porre su un diverso piano le due categorie di soggetti in grado di impegnare la responsabilità amministrativa dell’ente, laddove la prima si sostanzia nell’ente stesso, la seconda è in grado di impegnare l’ente soltanto quando concorra un difetto di gestione e di controllo ascrivibile all’ente nelle sue diramazioni apicali e manchi il modello organizzativo suddetto. In presenza del principio di autonomia della responsabilità dell’ente rispetto a quella penale della persona fisica che ha commesso il reato presupposto, non risulta necessario il definitivo e completo accertamento della responsabilità penale individuale, essendo sufficiente un mero accertamento incidentale (sez.4, n.38363 del 23/05/2018, Consorzio Melinda, Rv.274320-03), ma è indispensabile una puntuale individuazione della categoria, tra quelle indicate, agli art. 6 e 7 D. Lgs. 231/2001, a cui appartenga l’autore del fatto (sez.6, n.28299 del 10/11/2015, Bonomelli, Rv.267048-01).

6.5 Ai fini di tale verifica deve essere attentamente esaminato il dato letterale della disposizione (art. 5, comma 1 lett. a), la quale non è rivolta ad individuare le posizioni apicali del settore lavoristico (datore di lavoro, dirigente, preposto), bensì a indicare, in termini generali e omnicomprensivi la massima espressione di rappresentanza e di gestione dell’ente-persona giuridica la cui responsabilità è determinata dalla commissione dei reati presupposto.

7. In primo luogo il principio di legalità che informa anche il sistema di accertamento della responsabilità degli enti impone al giudice di attenersi alla precisa dizione della norma senza indulgere ad interpretazioni analogiche o estensive e quando la norma non sia chiara di attenersi alla interpretazione giurisprudenziale vigente, e ad evitare interpretazioni in malam partem.

7.1 Se la nozione di rappresentanza evoca, sotto il profilo sostanziale e processuale, un insieme di poteri in forza dei quali l’organo esprime all’esterno la volontà dell’ente in relazione agli atti che rientrano nell’esercizio delle sue funzioni ed essa costituisce, indipendentemente dal conferimento di specifiche procure (di cui oltre), una conseguenza del ruolo dallo stesso rivestito all’interno della compagine, in quanto strumentale al perseguimento dei fini dell’ente, le nozioni di amministrazione e di direzione dell’ente o di una singola unità organizzativa richiamano, seppure sotto il profilo funzionale, la struttura stessa dell’ente evocando la massima espressione dei poteri di indirizzo, di elaborazione delle scelte strategiche, della organizzazione aziendale, della assunzione delle decisioni e dei deliberati attraverso i quali l’ente persegue le proprie finalità.

7.2 La direzione implica, di regola, un atto di prepositura con la quale il dirigente viene indirizzato all’intera organizzazione aziendale ovvero ad una branca o settore autonomo di essa e viene investito di attribuzioni che, per ampiezza e per i poteri di iniziativa e di discrezionalità che comportano, pure nel rispetto delle direttive programmatiche dell’ente, il potere di imprimere un indirizzo o un orientamento al governo complessivo dell’azienda assumendo la corrispondente responsabilità ad alto livello.

7.3 Le stesse decisioni di merito escludono che una delle funzioni apicali sopra indicate possa essere riconosciuta al R. in ragione dalle mansioni di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione che gli erano state espressamente attribuite nell’organigramma aziendale. Come è noto, il responsabile del servizio di prevenzione e protezione assume una funzione di ausilio diretta a supportare e non a sostituire il datore di lavoro nella individuazione dei fattori di rischio nella lavorazione, nella scelta delle procedure di sicurezza e nelle pratiche di informazione di formazione dei dipendenti (sez.4, n.50605 del 5/04/2013, Porcu, Rv. 258125; n.27420 del 20/05/2008 Verderosa, Rv.240886). Per tale motivo, la sua nomina non vale a sollevare il datore di lavoro e i dirigenti dalle rispettive responsabilità in tema di violazione degli obblighi dettati per la prevenzione degli infortuni sul lavoro (sez.4, n.24958 del 26/04/2017, Rescio, Rv. 270286 -01). Orbene, se al RSPP viene riconosciuta una funzione di ausilio al datore di lavoro, appare evidente che una prestazione di collaborazione resa in ragione del rapporto di ausiliarietà e di subordinazione al datore di lavoro, non può essere ricondotta ad alcuna delle figure comprese nella categoria delle persone dotate di veste apicale, come delineata dall’art. 5 comma 1 lett. a) D. Lgs.vo 231/2001.

8. Invero l’attenzione dei giudici di merito si è appuntata anche sui poteri attribuiti al R. sulla base di una delega prepositurale da parte del datore di lavoro, da cui è stata tratta l’inferenza che il R. abbia accentrato nel suo agire funzioni gestionali e rappresentative nel settore della sicurezza del lavoro; in sostanza hanno riconosciuto che egli fosse un datore di lavoro, secondo la definizione che ne dà l’art. 2, lett. b) d. lgs. 81/2008, laddove menziona “il soggetto che, secondo il tipo e l’assetto dell’organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell’organizzazione stessa o dell’unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa” Sebbene con differenti argomenti e sfumature il giudice di primo grado e la Corte di Appello di Bologna, nell’interpretare il contenuto delle delega di funzioni assegnate al R. mediante procura speciale, hanno rimarcato l’autonomia gestionale (piena autonomia di scelta decisionale) per l’assolvimento dei compiti assegnati, l’esclusività della delega, il riconoscimento di un potere di spesa (così come riterrà necessario) nei limiti previsti (euro 25.000) e, ai fini della rappresentanza, il fatto che il R. avesse sottoscritto il DVR anche quale datore di lavoro. Da tali elementi hanno ritenuto che il trasferimento di poteri così ampi, assistiti da autonomia operativa e gestionale la mancanza di interferenze (esclusa ogni ingerenza dell’organo amministrativo dell’azienda) avesse rideterminato il conferimento di una posizione verticistica, assimilabile a quella di un dirigente che, pure sottoposto al potere di vigilanza e condizionato dal potere di revoca della investitura da parte dell’amministrazione é comunque posto in una posizione sovraordinata e indipendente nell’ambito di uno specifico settore al pari di un direttore tecnico o di stabilimento.

8.1 Una siffatta interpretazione stride peraltro con il dettato dell’art. 5 comma 1 lett. a) D. Lgs. 231/2001 e non appare neppure rispettosa del complessivo articolato contenuto nella procura con la quale è stata realizzata la delega di poteri, come riportata per stralci nelle sentenze di merito e come allegata nella sua interezza, per l’autosufficienza, dalla difesa della parte ricorrente.

8.2 La norma fa espresso richiamo alla persona che assume funzioni di “direzione dell’ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale”, così da porsi innanzi tutto la questione, non esplorata compiutamente dai giudici di merito, della ricorrenza di un trasferimento di una posizione apicale in relazione al complesso aziendale o ad una singola ripartizione organizzativa dello stesso, mediante una delega di funzioni che comprenda soltanto un ambito circoscritto di poteri in un settore determinato del complesso aziendale come quello della sicurezza sul luogo di lavoro. A tale proposito la legge ammette che gli obblighi prevenzionistici gravanti sul datore di lavoro possano essere trasferiti ad un delegato (salvo quelli espressamente indicati come non delegabili dall’art. 17 d. lgs. 81/2008), ma ciò determina l’attribuzione di un ben definito novero di competenze e non l’intera gestione aziendale (cfr. sez. U, n.38343 del 24/4/2014, PG e PC – Espnenhahn, Rv. 261108-01), né la preposizione, in guisa di datore di lavoro, ad una unità produttiva.

8.3 A tal ultimo proposito è opportuno rimarcare che non può riconoscersi rilievo decisivo al conferimento mediante atto di delega di specifiche attribuzioni per lo svolgimento di una funzione determinata, anche se nevralgica dell’azienda (come quella prevenzionistica, attinente alla prevenzione e protezione dei lavoratori dai rischi implicati dal processo produttivo e al rispetto delle misure di sicurezza adottate sul luogo di lavoro), per fare assurgere il delegato a soggetto in posizione di amministrazione o di direzione dell’ente o di una sua unità produttiva, secondo la previsione del citato art. 5 lett. a). Ciò in quanto il delegato rimane sottoposto al più ampio potere del delegante, che viene esercitato anche sotto forma di vigilanza; il delegato inoltre è tenuto a rapportarsi e a riferire al delegante (nella specie il datore di lavoro amministratore della società) ai fini dell’adozione di quelle misure di prevenzione o di protezione che sfuggano al suo potere di gestione o di spesa.

A tale proposito la Suprema Corte di Cassazione a S.U. ha avuto modo di rimarcare che “è diffusa l’opinione (e la si rinviene spesso negli atti giudiziari) che i poteri e le responsabilità del dirigente e del preposto nascano necessariamente da una delega. Al contrario, le figure dei garanti hanno una originaria sfera di responsabilità che non ha bisogno di deleghe per essere operante, ma deriva direttamente dall’investitura o dal fatto. La delega è invece qualcosa di diverso: essa, nei limiti in cui è consentita dalla legge, opera la traslazione dal delegante al delegato di poteri e responsabilità che sono proprie del delegante medesimo. Questi, per così dire, si libera di poteri e responsabilità che vengono assunti a titolo derivativo dal delegato. La delega, quindi, determina la riscrittura della mappa dei poteri e delle responsabilità. Residua, in ogni caso, tra l’altro, come l’art. 16 del T.U. ha chiarito, un obbligo di vigilanza “alta” a carico del delegante (S.U. n.38343 del 24/04/2014, Espenhahn, in motivazione). E' sempre il datore di lavoro poi ad assumere la responsabilità in ordine alla valutazione dei rischi e all’adozione del Documento di Valutazione dei Rischi (sez.4, n.27295 del 2/12/2016, Furlan, Rv.270355 laddove la valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del documento viene espressamente riconosciuta come attività non delegabile da parte del datore di lavoro.

9. Va poi evidenziato che il cumulare i ruoli di responsabile del servizio di prevenzione e protezione e di ‘delegato alla sicurezza’ non fa per ciò solo assumere il ruolo di chi gestisce o dirige l’ente o una ripartizione rilevante di essa come indicata dalla norma; con la conseguenza che i giudici di merito, nella verifica delle condizioni per l’affermazione della responsabilità dell’ente I., avrebbero dovuto accertare se al R. fosse stata riconosciuto in origine, ovvero attribuito con delega, un complessivo assetto di poteri tali da definirne la veste apicale nel senso delineato dall’art. 5 lett. a) cit, non limitandosi a considerare se all’esercizio delle specifiche funzioni delegate fossero stati assicurati i correlati poteri, di per sé implicanti una certa misura di indipendenza gestionale, di organizzazione e controllo, e di autonomia di spesa, necessaria ma anche limitata allo svolgimento delle funzioni delegate; si tratta di poteri che costituiscono nulla più che le premesse dell’esercizio della delega, ai sensi dell’art. 16 comma 1 lett. c) D. Lgs. 81/2008, e dell’esonero di responsabilità del datore di lavoro, ma non indici della ricorrenza di una posizione apicale in capo al delegato.

10. Il principale vizio della sentenza impugnata è pertanto quello di avere operato una sorta di equiparazione tra “il potere di compiere scelte decisionali in piena autonomia in materia di sicurezza” ed il riconoscimento di una veste apicale, secondo la previsione dell’art. 5 lett. a) d. lgs. 231/01; laddove la piena autonomia di decisione costituisce il presupposto di operatività della delega di funzioni in materia di prevenzione sul lavoro, ma non implica il riconoscimento di poteri di amministrazione, di gestione e di rappresentanza che coinvolgono l’ente nel suo complesso ovvero una articolazione organizzativa dello stesso.

Né può affermarsi fondatamente che tale delega determini nel delegato una relazione di immedesimazione organica, sì da riferire al R. le funzioni gestorie richieste dal citato art. 5 lett. a), come ritenuto dal giudice di appello quale ineluttabile conseguenza della procura.

11. Sul punto pertanto coglie nel senso il secondo motivo di ricorso della difesa di I. il quale nel mettere in rilievo la illogicità di una tale equiparazione, ha al contempo segnalato una serie di riferimenti, pure contenuti nella delega, che avrebbero dovuto essere considerati ai fini di una compiuta ricostruzione del panorama probatorio nell’attribuzione della veste apicale in capo al R., quali la ricorrenza di una procura speciale, limitata a un circoscritto ambito operativo, e non generale, l’obbligo in capo al delegato di riferire al proprio mandante e il riconoscimento di un limite di spesa (euro 5.000) di cui andava valutata la compatibilità con l’assolvimento di compiti che si assume possiedano rilevanza gestionale o direttiva almeno di una unità produttiva. Certamente era onere del giudice di appello provvedere a saggiare la portata indiziaria degli elementi sopra indicati e confrontarli con gli ulteriori indici considerati, e non già limitarsi a fondare il proprio ragionamento probatorio sull’unico suggestivo, ma non contestualizzato, argomento dell’autonomia decisionale in materia di sicurezza conferita al delegato, elemento certamente idoneo a determinare tutt’al più il trasferimento della funzione prevenzionistica, nel rispetto di quanto indicato dall’art.16 D. Lgs. 81/2008, ma da solo insufficiente a fare emergere i caratteri della sovraordinazione apicale.

12. Manifestamente contraddittorio, se non frutto di travisamento è poi l’argomento secondo il quale la sottoscrizione del DVR da parte del RSPP delegato alla sicurezza, è indice di esercizio di poteri rappresentativi, laddove, come sopra evidenziato, la valutazione dei rischi collegati alla prestazione di lavoro è compito non delegabile del datore di lavoro. La Corte di appello avrebbe dovuto dimostrare preliminarmente che il R. era stato costituito datore di lavoro; il che non è stato.

12.1 Va peraltro evidenziato che il documento di valutazione dei rischi è stato sottoscritto dal R. nella sua qualità di RSPP e quindi quale collaboratore ausiliario del datore di lavoro; sicché è manifestamente illogico fare perno su tale circostanza per dedurne, come assume la sentenza impugnata, che il R. abbia esercitato, quantomeno di fatto, un potere proprio dell’organo decisionale.

13. In conclusione nel pronunciare l’annullamento della sentenza impugnata limitatamente al punto concernente la individuazione nel R. di una delle figure apicali contemplate dall’art.5 comma 1 lett.a) D.Lgs. n.231/2001, deve essere affermato che la disciplina in esame ha portata generale e si riferisce a tutti i soggetti giuridici, con o senza personalità giuridica indicati dall’art. 1 del suddetto testo normativo; che ai fini della individuazione delle persone dotate di funzioni di rappresentanza, di gestione e di direzione dell’ente e di una unità organizzativa provvista di autonomia finanziaria, non può prescindersi dai criteri identificativi fissati dagli istituti dell’ordinamento giuridico generale e non quelli di un particolare settore come quello lavoristico, ivi compresi gli strumenti deputati alla costituzione ovvero al trasferimento di funzioni da soggetti verticistici, quali la procura.

13.1 A tale fine non può costituire elemento sintomatico della costituzione di una posizione verticistica ovvero direzionale lo strumento delineato dall’art.16 D.Lsv. 81/2008 che attiene al diverso ambito della delega di funzioni nel settore della prevenzione dei rischi in ambito lavorativo, che non determina il trasferimento della funzione datoriale, nella sua accezione gestionale e di indirizzo, né di regola, la costituzione di una posizione verticistica, ma risulta strutturato per sollevare il datore di lavoro da singoli incombenti in materia di sicurezza nel limitato ambito delle funzioni trasferite.

14. Infondato risulta anche il quarto motivo di ricorso. L’apprezzabile sforzo argomentativo della difesa di I., volto a contrastare la definizione fornita dalla Corte di Appello di Bologna di profitto del reato, derivante dai delitti colposi di evento quale quello contestato al R., e di isolare le nozioni di vantaggio per l’ente, quale presupposto oggettivo della responsabilità amministrativa e quella di profitto, ponendo in rilievo il carattere potenziale, eventuale, astratto ed illiquido del primo, mentre il profitto ai fini della confisca, avendo natura sanzionatoria, dovrebbe risultare certo, quantificabile, concreto e corrispondente ad un effettivo incremento patrimoniale, si scontra con la ampia e articolata disamina della materia contenuta nella sentenza a Sezioni Unite 38343 del 34/04/2014, Espenhahn, in relazione al profitto confiscabile nei reati colposi di evento contenuta da pag.207 a 210 della motivazione e Massimata con Rv.261117. Dopo avere passato in rassegna la giurisprudenza di legittimità a S.U. che si era occupata della confisca sanzionatoria in ipotesi di responsabilità amministrativa degli enti e, in modo particolarmente diffuso & Sezioni Unite n.26654 del 2/07/2008, Fisia Impianti s.p.a. la quale ha identificato il profitto quale vantaggio economico ricavato in via immediata e diretta dal reato, ha inteso approfondire la questione della misura e della portata del vantaggio economico con particolare riferimento al delitto colposo da cui derivi un evento dannoso. Sul punto ha affermato che “il profitto del reato a cui fa riferimento il primo comma dell’art. 240 cod. pen. va identificato col vantaggio economico ricavato in via immediata e diretta dal reato e si contrappone al “prodotto” e al “prezzo” del reato. L’andamento estensivo della giurisprudenza è d’altra parte in linea con la strategia internazionale, che in maniera sempre più esponenziale, affida alla confisca dei “proventi del reato”, intesi in senso sempre più ampio e onnicomprensivo, il ruolo di contrasto alla criminalità economica e a quella organizzata e, a tal fine, elabora strumenti funzionali alla promozione dell’armonizzazione delle legislazioni nazionali in materia. Tale generale ordine di idee deve essere ripreso ed ampliato. ‘E da rimarcare che l’idea di profitto non può non essere conformata in guisa che sia coerente con le caratteristiche della fattispecie cui si riferisce. Si è visto che, per ciò che riguarda i reati colposi di evento, l’imputazione oggettiva dell’illecito all’ente si fonda sull’interesse o vantaggio riferito alla condotta e non all’evento. Orbene, con riguardo ad una condotta che reca la violazione di una disciplina prevenzionistica, posta in essere per corrispondere ad istanze aziendali, l’idea di profitto si collega con naturalezza ad una situazione in cui l’ente trae da tale violazione un vantaggio che si concreta, tipicamente, nella mancata adozione di qualche oneroso accorgimento di natura cautelare, o nello svolgimento di una attività in una condizione che risulta economicamente favorevole, anche se meno sicura di quanto dovuto. Qui si concreta il vantaggio che costituisce il nucleo essenziale dell’idea normativa di profitto. Dunque non erra per nulla la Corte di merito quando individua il profitto, come minimo, nel risparmio di spesa inerente all’impianto di spegnimento; oltre che nella prosecuzione dell’attività funzionale alla strategia aziendale ma non conforme ai canoni di sicurezza”.

14.1 Deve pertanto ritenersi legittima la soluzione adottata dai giudici di merito relativamente alla disposta confisca, in ragione degli argomenti e del contenuto della sentenza a sezioni unite richiamata, che ha avuto proprio lo scopo di delineare, con riferimento alla responsabilità amministrativa degli enti, l’ambito interpretativo della nozione di profitto del reato rispetto all’istituto della confisca di cui agli art. 9 comma 1 lett.c) e 19 comma 1 D.Lgs. n.231/2001 con specifico riferimento ai delitti colposi di danno, in cui l’omissione delle cautele prevenzionistiche determina, di regola, un vantaggio economico per l’autore del reato e, a cascata, a favore dell’ente, che si manifesta in un “risparmio di spesa”, che i giudici di merito hanno determinato sulla base di dati tutt’altro che congetturali, ma parametrati ai costi di adeguamento del macchinario e di segnalazione e di pubblicità e, presuntivamente, ai vantaggi correlati alla duttilità dell’organizzazione aziendale nell’accesso ai macchinari.

14.3 Infondata è altresì la censura concernente la misura del trattamento sanzionatorio, che si assume dovere essere ulteriormente ridotto ai sensi dell’art.12 comma 3 D.Lgs. n.231/2001 avendo il giudice di appello logicamente evidenziato come non sia risultata agli atti del giudizio la prova positiva dell’intervenuto integrale risarcimento del danno alla persona offesa prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, dimostrazione che non poteva essere fornita mediante la allegazione della intervenuta revoca della costituzione della parte civile.

15. In conclusione la sentenza impugnata deve essere annullata nei limiti di cui in motivazione con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di Appello di Bologna.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di Appello di Bologna.

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Allegato riservato Penale Sent. Sez. 4 Num. 34943 Anno 2022.pdf
 
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Decreto Direttoriale n. 83 del 12 ottobre 2022

ID 17830 | | Visite: 1382 | Decreti Sicurezza lavoro

Decreto Direttoriale n  83 del 12 ottobre 2022

Decreto Direttoriale MLPS n. 83 del 12 ottobre 2022

ID 17830 | 13.10.2022 / In allegato Decreto Direttoriale

Aggiornamento della composizione del Gruppo tecnico ponteggi

...

Articolo 1 (Aggiornamento della composizione del Gruppo di lavoro tecnico con funzioni consultive per l’esame della documentazione relativa al rilascio delle autorizzazioni di cui all’articolo 131, decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)

1. L’arch. Davide Geoffrey Svampa e il Sig. Calogero Vitale sono nominati componenti in seno al Gruppo di lavoro tecnico con funzioni consultive per l’esame della documentazione relativa al rilascio delle autorizzazioni di cui all’articolo 131, decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in rappresentanza dell’INAIL, in sostituzione dell’ing. Raffaele Sabatino e del sig. Carlo Ratti.

2. L'ing. Rita Neola è nominata componente effettivo in seno al Gruppo di lavoro tecnico con funzioni consultive per l’esame della documentazione relativa al rilascio delle autorizzazioni di cui all’articolo 131, decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in rappresentanza dell’INL, in sostituzione dell’ing. Costantino Caruso.

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WHO - ILO | Mental health at work: policy brief

ID 17823 | | Visite: 1307 | Documenti Sicurezza

WHO   ILO   Mental health at work policy brief

WHO - ILO | Mental health at work: policy brief

ID 17823 | 12.10.2022

Il lavoro può essere un fattore protettivo per la salute mentale, ma può anche contribuire a potenziali danni. 

Tutti i lavoratori hanno diritto a un ambiente di lavoro sicuro e salubre. Il Mental Health at work: policy brief , sviluppato congiuntamente dall'OMS e dall'Organizzazione internazionale del lavoro, fornisce un quadro pragmatico per l'attuazione delle raccomandazioni delle linee guida dell'OMS sulla salute mentale sul lavoro. 

Questo documento programmatico fornisce azioni per i governi, i datori di lavoro, le organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori, la società civile e i pianificatori dei servizi sanitari per prevenire le condizioni di salute mentale legate al lavoro, proteggere e promuovere la salute mentale sul lavoro e sostenere i lavoratori con condizioni di salute mentale.

[...]

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Accordo Stato-Regioni del 27 luglio 2022

ID 17815 | | Visite: 11617 | Documenti Sicurezza

Accordo Stato Regioni del 27 luglio 2022

Accordo Stato-Regioni del 27 luglio 2022 / Indicazioni operative attività di controllo e vigilanza D.Lgs. 81/2008

ID 17815 | 11.10.2022 / Accordo in allegato (Rep. Atti n. 142 /CSR del 27 luglio 2022)

Accordo, ai sensi degli articoli 2, comma 1, lettera b) e 4, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sulle “Indicazioni operative per le attività di controllo e vigilanza ai sensi dell’art.13 del decreto legislativo 81/2008, come modificato dal decreto legge 21 ottobre 2021, n.146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n.215, recante le Misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili”. (Rep. Atti n. 142/CSR del 27 luglio 2022)

E' molto importante in quanto:

- è un accordo sancito dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri;
- stabilisce regole per il coordinamento nella programmazione e nell'attività delle Regioni/ASL e dell'INL;
- stabilisce che le circolari con indirizzi operativi e procedurali siano emanati congiuntamente da INL e Regioni;
- impegna il Ministero Salute a percorsi di formazione sia per ASL che per INL.
_______

Art. 13 Vigilanza decreto legislativo 81/2008

1. La vigilanza sull'applicazione della legislazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro è svolta dalla Azienda Sanitaria Locale competente per territorio, dall'Ispettorato nazionale del lavoro (3) e, per quanto di specifica competenza, dal Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, nonché per il settore minerario, fino all'effettiva attuazione del trasferimento di competenze da adottarsi ai sensi del Decreto Legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, dal Ministero dello sviluppo economico, e per le industrie estrattive di seconda categoria e le acque minerali e termali dalle Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano. Le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono alle finalità del presente articolo, nell'ambito delle proprie competenze, secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti.

1-bis. Nei luoghi di lavoro delle Forze armate, delle Forze di polizia e dei vigili del fuoco la vigilanza sulla applicazione della legislazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro è svolta esclusivamente dai servizi sanitari e tecnici istituiti presso le predette amministrazioni. (2)

2. Comma abrogato dal Decreto-Legge 21 ottobre 2021 n. 146 (in GU n.252 del 21.10.2021).

3. In attesa del complessivo riordino delle competenze in tema di vigilanza sull'applicazione della legislazione in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, restano ferme le competenze in materia di salute e sicurezza dei lavoratori attribuite alle autorità marittime a bordo delle navi ed in ambito portuale, agli uffici di sanità aerea e marittima, alle autorità portuali ed aeroportuali, per quanto riguarda la sicurezza dei lavoratori a bordo di navi e di aeromobili ed in ambito portuale ed aeroportuale nonché ai servizi sanitari e tecnici istituiti per le Forze armate e per le Forze di polizia e per i Vigili del fuoco; i predetti servizi sono competenti altresì per le aree riservate o operative e per quelle che presentano analoghe esigenze da individuarsi, anche per quel che riguarda le modalità di attuazione, con decreto del Ministro competente, di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale e della salute. L'Amministrazione della giustizia può avvalersi dei servizi istituiti per le Forze armate e di polizia, anche mediante convenzione con i rispettivi Ministeri, nonché dei servizi istituiti con riferimento alle strutture penitenziarie. (1) (2)

4. La vigilanza di cui al presente articolo è esercitata nel rispetto del coordinamento di cui agli articoli 5 e 7. A livello provinciale, nell'ambito della programmazione regionale realizzata ai sensi dell'articolo 7, le aziende sanitarie locali e l'Ispettorato nazionale del lavoro promuovono e coordinano sul piano operativo l'attività di vigilanza esercitata da tutti gli organi di cui al presente articolo. Sono adottate le conseguenti modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 dicembre 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 31 del 6 febbraio 2008. (4)

5. Il personale delle pubbliche amministrazioni, assegnato agli uffici che svolgono attività di vigilanza, non può prestare, ad alcun titolo e in alcuna parte del territorio nazionale, attività di consulenza.

6. L'importo delle somme che l'ASL e l'Ispettorato nazionale del lavoro (3), in qualità di organo di vigilanza, ammettono (4) a pagare in sede amministrativa ai sensi dell'articolo 21, comma 2, primo periodo, del Decreto Legislativo 19 dicembre 1994, n. 758, integra rispettivamente, l'apposito capitolo regionale e il bilancio dell'Ispettorato nazionale del lavoro (3) per finanziare l'attività di prevenzione nei luoghi di lavoro svolta dai dipartimenti di prevenzione delle AA.SS.LL e dall'Ispettorato. (3)

7. È fatto salvo quanto previsto dall'articolo 64 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303, con riferimento agli organi di vigilanza competenti, come individuati dal presente decreto.

7-bis. L'Ispettorato nazionale del lavoro è tenuto a presentare, entro il 30 giugno di ogni anno al Ministro del lavoro e delle politiche sociali per la trasmissione al Parlamento, una relazione analitica sull'attività svolta in materia di prevenzione e contrasto del lavoro irregolare e che dia conto dei risultati conseguiti nei diversi settori produttivi e delle prospettive di sviluppo, programmazione ed efficacia dell'attività di vigilanza nei luoghi di lavoro. (3)

(Note)
(1) Decreto Legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, art. 44, comma 1 lett. d, come novellato dal decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95
(2) Ministero dell'interno, Decreto Interministeriale 21 agosto 2019, n. 127 - Regolamento recante l'applicazione del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, nell'ambito delle articolazioni centrali e periferiche della Polizia di Stato, del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché delle strutture del Ministero dell'interno destinate per finalità istituzionali alle attività degli organi con compiti in materia di ordine e sicurezza pubblica.
(3) L'articolo 13 co. 1 del Decreto-Legge 21 ottobre 2021 n. 146 Misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili (in GU n.252 del 21.10.2021) ha modificato i comma 1 e 6, abrogato il comma 2, sostituito il comma 4 ed aggiunto il comma 7-bis.
(4) Modifiche apportate dalla Legge 17 dicembre 2021 n. 215 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 ottobre 2021 n. 146, recante misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili. (GU n.301 del 20.12.2021).

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Nota INL prot. n. 2016 del 10 ottobre 2022

ID 17810 | | Visite: 793 | News Sicurezza

Nota INL prot. n. 2016 del 10 ottobre 2022

ID 17810 | 11.10.2022 / In allegato Nota INL

Nota prot. n. 2016 del 10 ottobre 2022 - ricorsi ex art. 16 del D.Lgs. n. 124/2004 - competenza a decidere

Sono pervenute alla scrivente richieste di chiarimenti in merito alla individuazione dell’Ispettorato territorialmente competente a decidere sui ricorsi proposti ai sensi dell’art. 16 del D.Lgs. n. 124/20044 avverso atti di accertamento adottati “…dagli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria…” ex art. 13, comma 7, del D.Lgs. cit., segnatamente riguardo a fattispecie in cui gli accertamenti abbiano interessato un datore di lavoro che occupa personale impegnato in ambiti provinciali anche diversi rispetto a quello di competenza dell’organo ispettivo.

Al riguardo occorre dunque chiarire che, rispetto ai ricorsi in questione, occorre privilegiare un criterio che valorizzi la trattazione unitaria del ricorso dinnanzi al Direttore dell’Ispettorato territoriale del lavoro nel cui ambito territoriale sia stato adottato l’atto di accertamento da parte dell’organo ispettivo.

Si ritiene dunque opportuno richiamare, confermandole, le istruzioni fornite con lett. circ. 29 dicembre 2016 nelle parti in cui è stato evidenziato, in relazione alla individuazione del soggetto cui presentare ricorso, che “salvo diverse modalità organizzative che potranno essere adottate dopo una prima fase di monitoraggio sulla quantità dei ricorsi presentati, gli stessi vanno inoltrati alla sede dell’Ispettorato territoriale del lavoro nel cui ambito territoriale è stato adottato l’atto di accertamento da impugnare.”

Giova peraltro ricordare come anche nella nota del Ministero del lavoro e delle politiche sociali prot. n. 14773 del 26 luglio 2016 era stato citato l’orientamento della Cassazione (v. da ultimo Cass. sent. n. 17466/2021, nonché n. 27202/2011) che indicava il luogo dell’accertamento quale criterio unificante per l’individuazione dell’ufficio ricevente “quando il luogo di commissione, in quanto ricadente in plurime circoscrizioni territoriali, non è idoneo a determinare una specifica competenza”.

Ciò premesso, depongono conclusivamente per l’attribuzione della competenza sul gravame ex art. 16 cit. in favore dell’Ispettorato nel cui ambito provinciale operi l’organo che abbia adottato l’atto di accertamento, tenuto conto altresì delle seguenti ragioni:

- la necessità di assicurare la corretta gestione del ricorso in termini di completezza istruttoria e coerenza decisoria concernenti vicende ispettive confluite in un unico verbale di accertamento laddove, di contro, la frammentazione del gravame minerebbe in radice l’unitarietà delle valutazioni;
- l’esigenza di garantire, in un’ottica di trasparente e leale interlocuzione con il soggetto sanzionato, che quest’ultimo sia posto nella condizione di avvalersi con pienezza della tutela impugnatoria riconosciutagli dall’art. 16 cit., a tal fine evitando che lo stesso sia gravato dall’incombente dell’individuazione, di volta in volta, dell’Ispettorato competente a decidere sul gravame (recte sulla parte del ricorso correlata alle singole posizioni lavorative confluite nell’unico atto di accertamento).

Resta inteso che, qualora il ricorso amministrativo sia stato definito con provvedimento, totale o parziale, di rigetto (espresso o implicito), una volta riscontrato il mancato pagamento delle sanzioni nei termini di legge, l’organo accertatore, cui andrà comunicato l’esito del gravame, provvederà a sua volta a trasmettere il rapporto a tutti gli Ispettorati competenti ad emettere le ordinanze-ingiunzioni di pertinenza.

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Fonte: INL

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DPR 19 luglio 2022 n. 148

ID 17804 | | Visite: 2423 | Decreti Sicurezza lavoro

DPR 19 luglio 2022 n  148

DPR 19 luglio 2022 n. 148 / Modifiche DPR 435/1991

ID 17804 | 10.10.2022

Regolamento recante modifiche al regolamento per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435.

(GU n.237 del 10.10.2022)

Entrata in vigore del provvedimento: 25/10/2022

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Codice di Prevenzione Incendi in ambito BIM

ID 17787 | | Visite: 1844 | News Prevenzioni Incendi

Codice di Prevenzione Incendi in ambito BIM

Codice di Prevenzione Incendi in ambito BIM

ID 17787 | Nota CNVVF 27 settembre 2022

Il CNVVF in aiuto ai progettisti per l'utilizzo del Codice nella progettazione antincendio in ambito BIM

Nell’ambito del rinnovamento e semplificazione della normativa di Prevenzione Incendi, avviata con la pubblicazione del DM 3.8.2015 - Codice di Prevenzione Incendi – il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, dopo aver pubblicato la traduzione in lingua inglese dello stesso Codice per consentirne l’utilizzo in ambito internazionale e negli applicativi informatici, ha iniziato, agli inizi del 2019, un progetto di digitalizzazione del Codice di Prevenzione Incendi per consentire ai professionisti di integrare gli elaborati predisposti con metodologia BIM con la progettazione antincendio.

Tale metodologia – building information modeling – utilizzata oggi in diversi ambiti professionali per la progettazione e costruzione di edifici e impianti, è stata resa obbligatoria per la progettazione di tutte le opere sopra il milione di Euro dal 2025 (DM 312/2021).

Il progetto, denominato BIM-FDC (Fire Digital Check), è finalizzato ad automatizzare la validazione dei progetti di Prevenzione Incendi elaborati con il Codice, limitatamente alle soluzioni conformi, anche se è molto ambizioso e prevede ulteriori applicazioni con l’utilizzo dell’intelligenza artificiale e della realtà aumentata immersiva.

Per poter costruire tale programma di validazione era però necessario predisporre delle schede che rendessero compatibili le definizioni del Codice con il linguaggio IFC su cui si basano le applicazioni BIM.

Il CNVVF ha terminato e verificato tale predisposizione e procederà alla sua pubblicazione nelle prossime settimane sul proprio sito web. Con dette schede i progettisti avranno una base per poter inserire nei loro progetti BIM i parametri necessari ad estrarre i documenti per predisporre una pratica di prevenzione incendi. 

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Fire safety in warehouses

ID 17781 | | Visite: 1429 | Prevenzione Incendi

Fire safety in warehouses

Fire safety in warehouses

CFPA E Guideline No 35: 2017 F

This guideline concerns storage premises, both large and small. The measures concern not only owners, tenants and staff who administer and operate warehouses, but also the local population who may be affected by a serious fire in their immediate neighborhood.

It is intended that the contents will help to prevent fires from occurring and minimize the impact of any incident that does take place.

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Fonte: CFPA Europe

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CFPA E Guideline No 35: 2017 F
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Valutazione rischio amianto Algoritmo VERSAR

ID 16738 | | Visite: 10560 | Documenti Riservati Sicurezza

Algoritmo Valutazione rischio MCA VERSAR

Valutazione rischio dei manufatti contenenti amianto Algoritmo VERSAR

ID 16738 | 29.05.2022 / Modello allegato doc e Modello scheda originale 1987 / altro

VERSAR: algoritmo per la valutazione dei manufatti contenenti amianto, sia friabili che compatti, presenti all’interno di edifici - Metodo bidimensiomale

Sviluppato da Versar Inc. (Springfield, Virginia) nel 1987, è un sistema di valutazione del rischio MCA negli edifici, basato su un modello bidimensionale, per la definizione delle Priorità di intervento.

Successivamente il metodo è stato adottato dall’E.P.A. (United States Environmental Protection Agency).

Il livello di rischio (Priorità di intervento) viene dato da un algoritmo bidimensionale nel quale sono valutati separatamente gli indicatori delle condizioni del materiale (Fattori di Danno) da quelli relativi all’esposizione degli individui (Fattori di Esposizione):

- fattori di danno (danno fisico, danno da acqua, tipo di materiale, contenuto % di amianto, potenzialità di contatto ecc.) (Valori da 1 a 28)
e
- fattori di esposizione (friabilità, estensione superfici, ventilazione, attività, pavimenti, barriere ecc.). (Valori da 5 a 43)

A ciascun parametro viene attribuito un punteggio stabilito in modo da limitare la variabilità dovuta alla soggettività del rilevatore. Danno ed esposizione determinano diversi range di pericolo, in funzione dei quali variano gli interventi da mettere in atto. La valutazione deve essere condotta distintamente per ciascun locale o area con caratteristiche omogenee dell’edificio esaminato.

Algoritmo di calcolo

1. FATTORI DI DANNO (rappresentati da 6 parametri)

1  Fattori di danno Algoritmo VERSAR

2. FATTORI DI ESPOSIZIONE (rappresentati da 9 parametri)

2 Fattori di esposizione Algoritmo VERSAR

Si riporta la tabella dei punteggi assegnati per ogni parametro ed il punteggio finale si ottiene sommando tutti i punteggi dei parametri afferenti rispettivamente agli indicatori di danno ed esposizione. La coppia di valori così ottenuta individua un punto, sul piano cartesiano, che ricade in una delle 6 aree di appartenenza.

Priorità d'intervento

A ciascuna area corrisponde una diversa azione:

Algoritmo di Versar   Priorita  intervento

Priorita  d intevento VERSAR

 

Fig. 1 Priorità d’intervento Algoritmo VERSAR

(Asbestos Hazard Management Guidebook to abatement. Technomic Publishing Co. Lancaster, 1987) / Non occupational Asbestos Exposure
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Vedi:

Algoritmi valutazione stato di conservazione MCA

segue in allegato

Elaborato
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ANMIL: il 9 ottobre 2022 celebra la 72a Giornata Nazionale per le Vittime degli Incidenti sul Lavoro

ID 17768 | | Visite: 3469 | News Sicurezza

Immagine ufficiale Giornata

ANMIL: il 9 ottobre 2022 celebra la 72a Giornata Nazionale per le Vittime degli Incidenti sul Lavoro

ID 17768 | 05.10.2022

Per le vittime di incidenti sul lavoro sotto l’alto patronato del presidente della repubblica e il patrocinio della rai puntando sui giovani e la loro sicurezza.

Roma, 5 ottobre 2022 – Si celebra il prossimo 9 ottobre la 72ª Giornata Nazionale per le Vittime degli Incidenti sul Lavoro con manifestazioni organizzate dall’ANMIL in tutta Italia, sotto l’Alto Patronato del Presidente della Repubblica e con il Patrocinio della Rai, che ha inteso garantire il pieno sostegno delle testate giornalistiche, per sottolineare quanto sia importante mettere la sicurezza sul lavoro al primo posto, la cui mancanza è causa di infortuni e malattie professionali sempre evitabili e prevedibili. Oggi, come ieri, non è accettabile morire di lavoro ma dai numeri che emergono dagli Open Data INAIL sembra che nulla cambi nonostante la tecnologia, la consapevolezza e le norme stringenti.

La manifestazione principale quest’anno si svolgerà a Fiume Veneto (PN), nell’azienda Claber S.p.a. (in allegato il programma della manifestazione nazionale e per quelli locali vi invitiamo a contattarci o a consultare le pagine delle SEDI territoriali sul sito www.anmil.it), e sarà rivolta in particolare ai giovani, come Lorenzo Parelli, che hanno perso la vita durante il PCTO, ovvero il periodo di stage in azienda nel corso dell’anno scolastico, ma anche a tutte le persone che in questi anni ci hanno lasciato per la mancata sicurezza in ambito lavorativo e a confrontarsi sul tema con le massime autorità nazionali, regionali e territoriali.

“Nonostante la grave recrudescenza del fenomeno infortunistico che grava sul Paese, ad oggi la sicurezza nei luoghi di lavoro non riceve la giusta considerazione, che dovrebbe invece rappresentare una priorità – dichiara il Presidente nazionale ANMIL Zoello Forni – e questa manifestazione sarà l’occasione per sensibilizzare sul tema le forze politiche appena elette a governare il Paese, stimolando riflessioni e assunzioni di un impegno per il futuro, al fine di attuare un programma di interventi che tenga conto di proposte concrete come le nostre per arginare morti e infortuni sul lavoro e malattie professionali”.

In coerenza con la tematica che quest’anno è stata lanciata per la Giornata – ovvero la Scuola della Testimonianza ANMIL e la figura del Testimonial/Formatore attraverso la quale l’Associazione sensibilizza efficacemente studenti e lavoratori negli incontri che svolge continuamente nelle scuole e nelle aziende – l’ANMIL ha realizzato uno spot di 30 secondi di forte impatto e che, nella sua semplicità, vede protagonisti due nostri testimonial del dramma degli infortuni sul lavoro.

Messo gratuitamente a disposizione di chiunque voglia sostenere tale campagna, il link per vederlo e scaricarlo è:

La Rai, Sky e La7 lo manderanno in onda a ridosso della Giornata.

I giornalisti che vorranno accreditarsi all’evento nazionale dovranno scrivere all’indirizzo Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo. .

Allegati al Comunicato

- Programma giornata
- Scheda ANMIL
- Storia Giornata e Direttive

Fonte: ANMIL

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Vademecum Norme e Standard Covid-19 CNVVF

ID 17763 | | Visite: 1725 | Documenti Sicurezza VVF

Vademecum Norme Standard Covid 19 CNVVF

Vademecum Sicurezza nei luoghi di lavoro del CNVVF: Norme e Standard Covid-19 / Dic. 2020

ID 17762 | 04.10.2022 / Documento in allegato VVF 12.2020  - Ufficio politiche di tutela sicurezza sul lavoro del personale del Corpo

Il Decreto Legislativo del 09 aprile 2008, n. 81, ribadisce i concetti di gestione partecipata della sicurezza nei luoghi di lavoro e quello di approccio alla valutazione della sicurezza di prevenzione, misurato alla realtà lavorativa in esame.

Questi principi presuppongono la partecipazione attiva delle figure della sicurezza che assumono centralità nei sistemi di gestione e necessitano della conoscenza “utile alla identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi in ambiente di lavoro”.

Questo presupposto di conoscenza, intrinseco nel D.lgs n. 81/2008, è disciplinato e reso obbligatorio e per TUTTE le figure della sicurezza e per loro sono previsti percorsi specifici di formazione, informazione ed addestramento.

Il datore di lavoro deve valutare tutti i rischi assumendo un parametro di riferimento sia per l’analisi dei pericoli sia per la definizione delle misure di cautela da adottare e queste attività rivestono una notevole importanza al fine del funzionamento dei sistemi di gestione e presuppongono un’organizzazione attenta, dedicata e non trascurabile. Il presente lavoro è stato articolato in paragrafi in cui da una parte si descrive il principio della normazione sintetica nel D.lgs. 81/2008 ed il ruolo delle norme e standard di buona tecnica, dall’altra si procede con l’elencazione delle norme pertinenti il COVID-19 liberamente consultabili sui siti di UNI ed ISO.

La trattazione degli argomenti è stata impostata sui principi di gestione della sicurezza del D.lgs n. 81/2008 ed integrati con la disciplina in materia di salute e sicurezza per il personale del CNVVF dettata dal Decreto Ministeriale del 21 agosto 2019, n. 127, decreto, quest’ultimo, che riconosce le peculiarità del servizio istituzionale ed organizzative del Dipartimento dei vigili del fuoco. L’intento di questa pubblicazione è quello di fare emergere la necessità di consultare le norme di buona tecnica e quanta attenzione hanno riposto sulla pandemia gli enti di normazione quali UNI ed ISO rendendo le loro pubblicazioni pertinenti la pandemia liberamente consultabili direttamente dai loro siti istituzionali.
...

PREMESSA
1. INTRODUZIONE
2. LA NORMAZIONE SINTETICA
3. LE NORME E GLI STANDARD MESSI A DISPOSIZIONE DAGLI ENTI NORMATORI
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segue in allegato

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Allegato riservato Vademecum Norme e Standard Covid-19 CNVVF 2020.pdf
CNVVF 2020
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Vademecum redazione DUVRI CNVVF

ID 17761 | | Visite: 2125 | Documenti Sicurezza VVF

Vademecum redazione DUVRI CNVVF

Vademecum Sicurezza nei luoghi di lavoro del CNVVF: Redazione del Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (D.U.V.R.I) / Dic. 2020

ID 17760 | 04.10.2022 / Documento in allegato VVF 12.2020  - Ufficio politiche di tutela sicurezza sul lavoro del personale del Corpo

l datore di lavoro (DL) committente che affida attività lavorative a ditte esterne, ai sensi dell'articolo 26 del D.Lgs. 81/2008, ha l'obbligo di promuovere la cooperazione e il coordinamento delle attività svolte da soggetti terzi, elaborando un unico documento di valutazione dei rischi interferenti (DUVRI) per attuare le necessarie misure di prevenzione e protezione e garantendo così la sicurezza dei lavoratori.

Nella gestione delle sedi del C.N.VV.F. sono preventivabili dei rischi da interferenza quando alcuni servizi sono appaltati a ditte esterne (ad esempio servizio di pulizia e mensa), per cui il datore di lavoro deve promuovere un’attività di cooperazione e di coordinamento con le diverse figure responsabili.

Si evidenzia che anche quando le situazioni di contingenza dovute allo stato emergenziale non prevedano, o non consentano, un’immediata formalizzazione della stipula contrattuale tra le parti, è necessario comunque effettuare detta valutazione dei rischi di interferenza e formalizzarla in maniera certa e documentata.

La valutazione dei rischi da interferenza è basata sulle valutazioni condotte, preliminarmente, dal committente e dall’appaltatore nella redazione delle valutazioni dei rischi specifici propri dell’attività lavorativa.

Il documento unico di valutazione dei rischi lavorativi derivanti da interferenze deve essere allegato a tutti i contratti d’appalto, d’opera e di somministrazione di servizi interni, affidati dal datore di lavoro committente e deve contenere:

1. i dati relativi all'attività dell'azienda committente, nonché delle imprese appaltatrici, compresa l'individuazione delle figure responsabili in materia di sicurezza e prevenzione e protezione;
2. la descrizione dell'attività oggetto degli appalti o contratti d'opera presi in considerazione;
3. l'individuazione dei luoghi di lavoro ove si svolgono le attività in appalto o contratto d'opera;
4. la metodologia adottata per la valutazione;
5. l'individuazione dei pericoli interferenziali e la valutazione dei relativi rischi per la sicurezza e la salute ai quali vengono esposti i lavoratori;
6. le misure di prevenzione e di protezione (di cooperazione e coordinamento), nonché l'identificazione dei soggetti, ovvero dei ruoli dell’organizzazione aziendale, obbligati a metterle in atto.

Il DUVRI deve essere redatto quando all'interno dell'area dove si svolgono le attività di lavoro riconducibili al datore di lavoro committente (nel caso specifico nel campo base allestito in occasione di interventi in emergenza) sono in essere dei contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione di servizi che comportino la presenza di imprese operanti, anche quando non si ravvisano particolari rischi da interferenza.

NON è necessario procedere alla redazione del DUVRI nei seguenti casi:

a) forniture di materiali o attrezzature;
b) lavori e servizi la cui durata non sia superiore ai due giorni e che non comportino rischi derivanti dalla presenza di agenti cancerogeni, biologici, atmosfere esplosive o dalla presenza dei rischi particolari di cui all’allegato XI del D.lgs. 81/08 e s.m.i.;
c)) servizi per i quali non è prevista l’esecuzione in luoghi nella giuridica disponibilità del Datore di Lavoro committente;
d) servizi di natura intellettuale, ad esempio: software, direzione lavori, collaudi, ecc.. (anche effettuati nel campo base).
...
________

1. INTRODUZIONE
2. CRITERI UTILIZZATI PER LA VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZA
3. MODALITÀ D’IMPLEMENTAZIONE E CONTROLLO DELL’ATTUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE INDIVIDUATE
4. ELENCO DEI SERVIZI RESI ALL’INTERNO DELLA SEDE DA DITTE ESTERNE AL CNVVF
5. AREE DI LAVORO, ATTIVITA’ DI LAVORO, RISCHI SPECIFICI E MISURE DI EMERGENZA
6. RISCHI SPECIFICI PRESENTI
7. Norme generali di sicurezza e misure di emergenza adottate
8. VERIFICA ATTIVITA’ INTERFERENZIALI
9. RIUNIONE DI COORDINAMENTO
ALLEGATO: FORMAT DUVRI
...

segue in allegato

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CNVVF 2020
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Decreto 30 settembre 2022

ID 17757 | | Visite: 3747 | Decreti Sicurezza lavoro

Decreto 30 settembre 2022

Decreto 30 settembre 2022  / Deroghe rispetto dei VLE art. 212 TUS Rischio EMC lavoro

ID 17757 | 04.10.2022 / Decreto in allegato

MLPS 04 ottobre 2022 - ​Adottato il Decreto del 30 settembre 2022 del ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il ministro della Salute, che, in attuazione dell’articolo 212 del decreto legislativo n. 81 del 2008, definisce criteri e modalità per le autorizzazioni alle deroghe al rispetto dei Valori Limite di Esposizione (VLE) di cui all'articolo 208, comma 1, del citato decreto legislativo n. 81 del 2008.

Vedi Modello di istanza di autorizzazione deroga VLE EMC formato .doc / compilabile

_________

Decreto 30 settembre 2022 

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministero della salute

VISTO il decreto legislativo 1° agosto 2016, n. 159, recante “Attuazione della direttiva 2013/35/UE sulle disposizioni minime di sicurezza e di salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (campi elettromagnetici) e che abroga la direttiva 2004/40/CE”;

VISTO il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante “Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”;

VISTO in particolare, l’articolo 212 del citato decreto legislativo n. 81 del 2008, il cui comma 1 dispone “Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero della salute, può autorizzare, su richiesta del datore di lavoro e in presenza di specifiche circostanze documentate e soltanto per il periodo in cui rimangono tali, deroghe al rispetto dei VLE di cui all'articolo 208, comma 1, secondo criteri e modalità da definirsi con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della salute …omissis…”

DECRETA

Articolo 1 (Finalità)

1. Il presente decreto individua, ai sensi dell’articolo 212, decreto legislativo n. 81 del 2008, i criteri e le modalità di autorizzazione delle deroghe al rispetto dei valori limite di esposizione (VLE) di cui all’articolo 208, comma 1 del medesimo decreto legislativo n. 81 del 2008, relative alle attività comportanti le esposizioni ai campi elettromagnetici.
2. Ai fini del presente decreto valgono le definizioni contenute nel decreto legislativo n. 81 del 2008 e, in particolare, quelle contenute nel titolo VIII, Capi I e IV.


Articolo 2 (Modalità di richiesta dell’autorizzazione alla deroga)

1. Il datore di lavoro trasmette istanza di autorizzazione secondo il modello riportato nell’allegato I al presente decreto, esclusivamente per via telematica, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali - Direzione generale per la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo. ).
2. La richiesta è formulata nel rispetto delle indicazioni di cui all’allegato II del presente decreto.

Articolo 3 (Tavolo tecnico istituzionale e istruttoria tecnica)

1. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali convoca, entro trenta giorni dalla ricezione della istanza, un tavolo tecnico istituzionale per l’istruttoria tecnica della documentazione trasmessa a corredo dell’istanza di autorizzazione alla deroga.
2. Il tavolo tecnico istituzionale, di cui al precedente comma 1, è composto da un rappresentante del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, un rappresentante del Ministero della salute, un rappresentante del coordinamento tecnico delle regioni e da n. 4 esperti, di cui n. 2 individuati dall’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) e n. 2 dall’Istituto superiore di sanità (ISS).
3. Il tavolo tecnico istituzionale, entro sessanta giorni dalla convocazione, formula un parere che tiene conto delle condizioni previste dall’articolo 212, comma 2, decreto legislativo n. 81 del 2008, e nel quale sono indicate la durata e le condizioni della deroga.
4. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali chiede, anche su segnalazione del tavolo tecnico istituzionale, ogni altra informazione, chiarimento tecnico e integrazione documentale necessari a supporto dell’istanza di autorizzazione alla deroga o per il mantenimento della stessa.

Articolo 4 (Modalità di rilascio e rinnovo dell’autorizzazione alla deroga)

1. Sulla base del parere favorevole del tavolo tecnico istituzionale, con decreto delle Direzioni generali competenti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del Ministero della salute è adottato il provvedimento di autorizzazione alla deroga al rispetto dei VLE.
2. Il decreto di autorizzazione alla deroga è trasmesso al datore di lavoro richiedente e agli organi di vigilanza competenti per territorio.
3. Le medesime modalità previste per l’autorizzazione alla deroga si applicano anche per la richiesta di rinnovo dell’autorizzazione.

Articolo 5 (Verifiche e controlli)

1. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e il Ministero della salute possono chiedere in qualsiasi momento agli organi di vigilanza di effettuare sopralluoghi per la verifica delle condizioni in base alle quali è stata concessa l’autorizzazione alla deroga.
2. Qualora l’organo di vigilanza verifichi il venir meno delle condizioni per le quali è stata rilasciata l’autorizzazione alla deroga ne dà tempestiva e motivata comunicazione alle amministrazioni che hanno rilasciato l’autorizzazione.
3. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e il Ministero della salute, sulla base della comunicazione di cui al precedente comma 2 del presente articolo, provvedono alla revoca dell’autorizzazione medesima.

Articolo 6 (Sorveglianza)

1. Qualora nel corso del periodo di validità della deroga, il medico competente riscontri effetti nocivi sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori riconducibili al superamento dei VLE oggetto di deroga, ne dà tempestiva comunicazione al datore di lavoro, che provvede a sospendere con immediatezza l’applicazione della deroga, informando le amministrazioni che hanno rilasciato l’autorizzazione.
2. A seguito della segnalazione del datore di lavoro di cui al precedente comma 1, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, al fine di verificare la sussistenza delle condizioni previste per il mantenimento dell’autorizzazione alla deroga, convoca per l’acquisizione di apposito parere il tavolo tecnico istituzionale di cui all’articolo 3, comma 1 del presente decreto.
3. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e il Ministero della salute, sulla base del parere di cui al precedente comma 2 del presente articolo, provvedono all’eventuale revoca dell’autorizzazione medesima.

ALLEGATO I
Modello di istanza di autorizzazione alla deroga ai valori limite di esposizione (VLE) ai sensi dell’articolo 212, comma 2, decreto legislativo n. 81 del 2008

ALLEGATO II
Richiesta di autorizzazione alla deroga e ulteriori disposizioni

...

Decreto legislativo n. 81 del 2008

Art. 208 comma 1 - Valori limite di esposizione e valori di azione

1. Le grandezze fisiche relative all'esposizione ai campi elettromagnetici sono indicate nell'allegato XXXVI, parte I. I VLE relativi agli effetti sanitari, i VLE relativi agli effetti sensoriali e i VA sono riportati nell'allegato XXXVI, parti II e III.

[...]

Art. 212 - Deroghe

Nota (1)

1. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero della salute, può autorizzare, su richiesta del datore di lavoro e in presenza di specifiche circostanze documentate e soltanto per il periodo in cui rimangono tali, deroghe al rispetto dei VLE di cui all'articolo 208, comma 1, secondo criteri e modalità da definirsi con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della salute, da adottarsi entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. Il datore di lavoro informa il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza della richiesta di deroga.

2. L'autorizzazione delle deroghe di cui al comma 1 è subordinata al rispetto delle seguenti condizioni:

a) dalla valutazione del rischio effettuata conformemente all'articolo 209 risulti dimostrato che i VLE sono superati;
b) tenuto conto dello stato dell'arte, risultano applicate tutte le misure tecnico-organizzative;
c) le circostanze giustificano debitamente il superamento dei VLE;
d) si è tenuto conto delle caratteristiche del luogo di lavoro, delle attrezzature di lavoro e delle pratiche di lavoro;
e) il datore di lavoro dimostra che i lavoratori sono sempre protetti contro gli effetti nocivi per la salute e i rischi per la sicurezza, avvalendosi in particolare di norme e orientamenti comparabili, più specifici e riconosciuti a livello internazionale;
f) nel caso di installazione, controllo, uso, sviluppo e manutenzione degli apparati di Risonanza magnetica (RM) per i pazienti nel settore sanitario o della ricerca correlata, il datore di lavoro dimostra che i lavoratori sono sempre protetti dagli effetti nocivi per la salute e dai rischi per la sicurezza, assicurando in particolare che siano seguite le istruzioni per l'uso in condizioni di sicurezza fornite dal fabbricante ai sensi del decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 46, e successive modificazioni, concernente "Attuazione della direttiva 93/42/CEE, concernente i dispositivi medici."

Note
(1) Articolo così sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. h del decreto legislativo 1 agosto 2016, n. 159

Fonte: MLPS

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DPCM 23 febbraio 2016

ID 17752 | | Visite: 1679 | News Sicurezza

DPCM 23 febbraio 2016

Disposizioni per l’organizzazione delle risorse umane e strumentali per il funzionamento dell’Ispettorato

...

Articolo 1 (Funzioni e struttura organizzativa)

1. L’Agenzia unica per le ispezioni del lavoro, denominata “Ispettorato nazionale del lavoro”, di seguito “Ispettorato”, esercita le funzioni di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 149, di seguito denominato “decreto istitutivo”, nonché quelle già previste dall’articolo 10, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 febbraio 2014, n. 121, e, in particolare:
a) il coordinamento delle attività di verifica ispettiva svolte dai soggetti che effettuano vigilanza in materia di tutela dei rapporti di lavoro, dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali e di legislazione sociale nel settore pubblico e privato, con riferimento all'attività ordinaria e straordinaria, ivi inclusa l'attività di monitoraggio;
b) la programmazione e il monitoraggio dell’attività di vigilanza in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro relativamente a cantieri edili, radiazioni ionizzanti, impianti ferroviari e verifica periodica degli ascensori e montacarichi ubicati nelle aziende industriali;
c) la definizione degli obiettivi quantitativi e qualitativi delle verifiche e il monitoraggio della loro realizzazione;
d) la gestione, la formazione e l’aggiornamento del personale ispettivo e del personale del Comando dei Carabinieri per la tutela del lavoro;
e) l’attività di segreteria della Commissione centrale di coordinamento dell'attività di vigilanza ai sensi dell’articolo 3 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124;
f) il supporto tecnico-giuridico alle strutture ispettive in ordine ai profili applicativi e interpretativi della disciplina in materia di lavoro e legislazione sociale;
g) il coordinamento delle attività di prevenzione e promozione della legalità svolte presso enti, datori di lavoro e associazioni finalizzate al contrasto del lavoro sommerso ed irregolare ai sensi dell’articolo 8 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124;
h) la gestione del contenzioso giudiziale in ordine ai provvedimenti connessi all'attività ispettiva e il coordinamento del Centro studi attività ispettiva;
i) il coordinamento delle attività di vigilanza in materia di trasporti su strada, dei controlli previsti dalle norme di recepimento delle direttive di prodotto e la gestione delle vigilanze speciali effettuate sul territorio nazionale;
j) fattività di studio e analisi relative ai fenomeni di lavoro sommerso ed irregolare, la mappatura dei rischi, al fine di orientare l'attività di vigilanza sul fenomeno del lavoro irregolare e dell'evasione contributiva.
2. Restano attribuite al Ministero del lavoro e delle politiche sociali le funzioni di gestione dell'istituto del “diritto di interpello” di cui all’articolo 9 del decreto legislativo 23 aprile 2004. n. 124, e delle relazioni con organismi internazionali.
3. L’Ispettorato si articola in un ufficio centrale, con sede in Roma, in 4 uffici interregionali, denominati “ispettorati interregionali del lavoro”, di seguito “ispettorati interregionali” e in 74 uffici territoriali denominati “ispettorati territoriali del lavoro”, di seguito “ispettorati territoriali”. Gli ispettorati interregionali e territoriali rappresentano posti di funzione dirigenziale di livello non generale.
4. Per l’Ispettorato trova applicazione il piano di razionalizzazione di cui all'articolo 2, comma 222- quater, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di cui si tiene conto anche in relazione al trasferimento delle risorse di cui al successivo articolo 23.

Articolo 2 (Organi e strutture centrali di vertice)

1. Sono organi dell’Ispettorato: il direttore, il consiglio di amministrazione e il collegio dei revisori, che esercitano le attribuzioni loro demandate dal decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 149, e dallo statuto. Il direttore è anche denominato “capo dell’Ispettorato”.
2. Presso l’ufficio centrale con sede in Roma sono costituite le seguenti strutture di vertice:
a) “Direzione centrale vigilanza, affari legali e contenzioso”, che svolge le seguenti attività:
1) coordina su tutto il territorio nazionale, sulla base di direttive emanate dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali di cui all’articolo 2, comma 2, del decreto istitutivo, la vigilanza in materia di lavoro, contribuzione e assicurazione obbligatoria, nonché legislazione sociale, ivi compresa la vigilanza in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, nei limiti delle competenze già attribuite al personale ispettivo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, e gli accertamenti in materia di riconoscimento del diritto a prestazioni per infortuni su lavoro e malattie professionali, della esposizione al rischio nelle malattie professionali, delle caratteristiche dei vari cicli produttivi ai fini della applicazione della tariffa dei premi;
2) predispone circolari interpretative in materia ispettiva e sanzionatoria, nonché direttive operative rivolte al personale ispettivo;
3) predispone gli obiettivi quantitativi e qualitativi delle verifiche, ed effettua il monitoraggio sulla loro realizzazione;
4) cura le rilevazioni statistiche dell’attività di vigilanza, predisponendo specifici rapporti periodici;
5) assicura il supporto tecnico giuridico per la formazione e l'aggiornamento del personale ispettivo, ivi compreso il personale ispettivo di INPS e INAIL, nonché del personale adibito alla attività di contenzioso;
6) coordina le attività di prevenzione e promozione su questioni di ordine generale presso enti, datori di lavoro e associazioni, finalizzate al rispetto della normativa in materia lavoristica e previdenziale, ai sensi dell’articolo 8 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124;
7) coordina il contenzioso sui provvedimenti connessi all’attività ispettiva;
8) coordina le vigilanze speciali effettuate sul territorio nazionale, anche attraverso appositi gruppi di lavoro specializzati, ivi comprese le attività di vigilanza sui rapporti di lavoro nel settore dei trasporti su strada e i controlli previsti dalle norme di recepimento delle direttive di prodotto;
9) assicura il supporto tecnico giuridico necessario all’implementazione dei sistemi informatici ad uso del personale ispettivo;
10) cura gli adempimenti amministrativi della Commissione centrale di coordinamento dell'attività di vigilanza di cui all’articolo 3 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124;
11) svolge gli adempimenti relativi al ciclo della performance con riferimento alla direzione centrale;
12) collabora con la Direzione centrale risorse umane, bilancio e affari generali nella gestione delle risorse relative allo svolgimento e incentivazione dell’attività di vigilanza;
b) “Direzione centrale risorse umane, bilancio e affari generali”, che svolge le seguenti attività:
1) cura i servizi generali di funzionamento, la logistica e i servizi informatici, e coordina le attività di prevenzione in materia di salute e sicurezza nelle sedi dell’Ispettorato;
2) cura le politiche del personale, ne gestisce il reclutamento e la formazione e organizza l’ufficio procedimenti disciplinari;
3) svolge gli adempimenti necessari per la corresponsione del trattamento economico fondamentale e accessorio del personale in servizio all’Ispettorato;
4) cura la valutazione e le politiche premiami della performance dei dirigenti e del personale delle aree funzionali;
5) gestisce la contrattazione integrativa e le relazioni sindacali;
6) cura le attività in materia di pianificazione, programmazione e gestione del bilancio, il controllo di gestione e i fabbisogni finanziari e strumentali dell’Ispettorato:
7) programma gli acquisti di beni e servizi per le sedi dell’Ispettorato, attua le relative procedure e gestisce l'ufficio del consegnatario della sede centrale avvalendosi, per i sistemi informatici di cui alla lettera a) n. 9, del supporto tecnico della Direzione centrale vigilanza, affari legali e contenzioso;
8) gestisce il contenzioso relativo alla gestione del personale, anche con riferimento al recupero del danno erariale;
9) cura i rapporti con l'Organismo indipendente di valutazione individuato ai sensi dell’articolo 5, comma 4, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 149, e con il Comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni (CUG); 
10) svolge gli adempimenti relativi al ciclo del performance con riferimento al personale della direzione centrale, nonché al personale degli ispettorati interregionali e territoriali;
11) svolge ogni ulteriore attività non espressamente demandata alla Direzione centrale vigilanza, affari legali e contenzioso.
3. Le direzioni centrali sono posti di funzione dirigenziale di livello generale.
4. La Direzione centrale vigilanza, affari legali e contenzioso e la Direzione centrale risorse umane, bilancio e affari generali sono articolate, rispettivamente, in 4 e in 5 unità organizzative denominate “uffici”, con a capo ciascuna un dirigente di livello non generale.
5. Il direttore, ricopre f incarico di responsabile della prevenzione della corruzione ai sensi della legge 6 novembre 2012, n. 190, e svolge le funzioni di responsabile per la trasparenza ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. Il direttore centrale della Direzione centrale risorse umane, bilancio e affari generali è responsabile del coordinamento funzionale di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

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