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Cassazione Penale Sent. Sez. 4 Num. 23986 | 05 Giugno 2023

ID 19826 | | Visite: 1348 | Cassazione Sicurezza lavoro

Sentenze cassazione penale

Cassazione Penale, Sez. 4, 05 giugno 2023, n. 23986

Amputazione di due dita durante l'utilizzo del macchinario per la produzione della pasta. Mancanza di un presidio idoneo a segregare le parti taglienti

...

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE QUARTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIAMPI Francesco Maria - Presidente -
Dott. FERRANTI Donatella - Consigliere -
Dott. VIGNALE Lucia - Consigliere -
Dott. CAPPELLO Gabriella - rel. Consigliere -
Dott. DAWAN Daniela - Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

A.A. nato a (Omissis);
B.B. nato a (Omissis);

avverso la sentenza del 21/06/2022 della CORTE APPELLO di L'AQUILA;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
svolta la relazione dal Consigliere Dr. CAPPELLO GABRIELLA;
lette le conclusioni del Procuratore generale, in persona del sostituto Dr. CASELLA Giuseppina, con le quali si è chiesto il rigetto.

Ritenuto in fatto

1. La Corte d'appello di L'Aquila ha confermato la sentenza con la quale il Tribunale di Chieti aveva condannato A.A. e B.B., nelle rispettive qualità di dirigente delegato alla sicurezza e amministratore della PASTIFICIO MIGLIANICO Srl , per le lesioni subite dal lavoratore C.C., aggravate dalla violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, cagionate per colpa generica e specifica (violazione dell'art. 71, comma 1, in riferimento al D.Lgs. n. 81 del 2008, art. 6.1).

In particolare, si è contestato ai predetti di aver consentito l'utilizzo del macchinario "Braibanti" per la produzione della pasta lunga, dotato di dispositivo di taglio a due lame, privo di adeguato sistema di protezione atto a evitare il contatto accidentale con le mani dell'operatore, così ponendo le condizioni di pericolo a causa delle quali il C.C., intento alle mansioni lavorative presso detto macchinario, per ripulire il sistema di taglio dall'impasto accumulatosi in eccedenza, entrava in contatto con le lame, procurandosi l'amputazione del IV e del V dito della mano sinistra (in (Omissis)).

2. Gli imputati hanno proposto ricorsi, con unico atto e stesso difensore, formulando quattro motivi.

Con il primo, la difesa ha dedotto violazione di legge e vizio della motivazione con riferimento alla valutazione della normativa di settore e della congruità rispetto ad essa delle misure organizzative adottate. In sentenza difetterebbe un'analisi sulla natura e le caratteristiche del macchinario e dei sistemi di sicurezza da installare per evitare contatti accidentali con ingranaggio in movimento. Si assume che i giudici territoriali non avrebbero effettuato la doverosa verifica delle adottate misure organizzative, intese come complesso delle procedure di produzione e le istruzioni tecniche per l'utilizzo dei macchinari, e neppure accertato se il datore di lavoro avesse preso in considerazione la gestualità del lavoratore in relazione alla singola fase lavorativa. Nella specie, dalla visione del rapporto fotografico emergerebbe che la struttura del macchinario e il posizionamento del c.d. "gruppo" erano tali da garantire la interdizione dell'operatore, la fase lavorativa in questione non richiedendo che il lavoratore si avvicinasse alla macchina. Inoltre, le istruzioni da seguire per la produzione della pasta lunga erano riportate in dettaglio nel doc. n. 4 prodotto dalla difesa, dal suo esame emergendo che il datore di lavoro aveva adottato tutte le misure organizzative di cui al punto 6.5. dell'art. 5, D.Lgs. n. 81 del 2008, richiamato dall'art. 70, comma 2 e dall'art. 71, comma 3.

Con un secondo motivo, ha dedotto analoghi vizi con riferimento alla prevedibilità dell'evento lesivo, in relazione all'area di rischio governata dal titolare della posizione di garanzia. La valutazione del rischio era stata effettuata con riferimento alla lavorazione specifica, il lavoratore non doveva compiere la manovra posta in essere, avendo disatteso le direttive datoriali, in tal modo violando il modello collaborativo che impone anche al lavoratore di contribuire alla sicurezza sui luoghi di lavoro. A tal fine, la Corte territoriale non avrebbe tenuto conto di alcuni elementi fondamentali, quali la circostanza che il DVR prevedeva la teorica lesività delle componenti meccaniche in movimento, che la produzione di pasta lunga non richiedeva la presenza del lavoratore all'interno della zona in cui si trovavano gli ingranaggi in movimento, infine, che il C.C. era un lavoratore esperto. La sua condotta, dunque, non fu esorbitante e imprevedibile secondo la difesa, mentre la Corte d'appello, a fronte della scheda delle istruzioni e delle testimonianze dei lavoratori, compresa la persona offesa, e dell'imputato A.A., tutte concordi nel sostenere che la zona dei coltelli era di difficile accesso e che l'operazione posta in essere dal C.C. esulava dalle mansioni affidategli, avrebbe omesso di valutare correttamente il ciclo produttivo, ritenendo quel rischio connesso alle mansioni affidategli.

Con il terzo motivo, ha dedotto analoghi vizi sempre con riferimento alla causalità alternativa rappresentata dal comportamento esorbitante del C.C., ribadendo l'omessa considerazione di elementi probatori che, viceversa, avrebbero delimitato il rischio da gestire e consentito di accertare la eccentricità della condotta del lavoratore rispetto alla lavorazione specifica. Osserva la difesa che la eliminazione o la riduzione dei rischi può avvenire sia con azioni di natura strutturale (interventi sulle attrezzature) protettiva, ma anche di natura organizzativa e, nella specie, la Corte avrebbe omesso di considerare il DVR e la scheda delle istruzioni per la produzione della pasta lunga.

Ancora una volta, il deducente rileva che la zona coltelli era di difficile accesso; che l'operazione posta in essere dal C.C. non doveva essere effettuata, lo stesso avendo affermato di avere commesso un errore; che gli imputati hanno fatto tutto quanto in loro potere per rendere sicuro il ciclo produttivo; che la macchina era automatica e non aveva bisogno di omologazione, essendo stato costruito prima del 1996.

Infine, con il quarto motivo, la difesa ha dedotto analoghi vizi, questa volta con riferimento alla ritenuta responsabilità della D.D., la quale non ricopriva più, al momento dell'infortunio, la posizione di vertice dell'azienda, rilevando altresì che il A.A. era stato nominato responsabile del servizio di prevenzione e sicurezza.

3. Il Procuratore generale, in persona del sostituto Giuseppina CASELLA, ha depositato conclusioni scritte, con le quali ha chiesto il rigetto.

Diritto

1. I ricorsi sono inammissibili.

2. La Corte territoriale ha richiamato la sentenza appellata e la ricostruzione dei fatti ivi operata alla stregua delle prove dichiarative e documentali acquisite. Nella specie, è incontestato infatti che il C.C. aveva posto in essere una manovra pericolosa: egli aveva, cioè inserito la mano in prossimità delle lame senza interromperne il funzionamento. E' tato poi accertato che il macchinario da impiegarsi nel procedimento di lavorazione della pasta non era dotato di un presidio idoneo a intercludere l'accesso alla zona delle lame in movimento da parte dell'operatore. Era, inoltre, emerso che l'iniziativa scorretta del lavoratore era stata motivata dalla necessità di ripulire il sistema dall'eccedenza di impasto accumulatosi. Ancora, l'organo ispettivo aveva imposto l'installazione di un apposito cancello per impedire l'accesso alla macchina in funzione, la documentazione fotografica avendo dimostrato che, considerata l'altezza, per scavalcare il presidio imposto dall'Ispettorato, sarebbe stata necessaria una scala, con la conseguenza che tale tipo di interdizione avrebbe certamente scongiurato la pericolosa iniziativa del lavoratore.

Quanto, poi, alla D.D., la Corte territoriale ha osservato che la stessa non era più legale rappresentante del pastificio da meno di un mese prima dell'infortunio, con la conseguenza che le omissioni etiologicamente ricollegate all'evento erano da ricondursi anche alla sua condotta, non potendosi ritenere che l'omessa predisposizione dei necessari presidi fosse da addebitare a decisioni assunte in quel non apprezzabile lasso temporale.

3. I motivi sono tutti manifestamente infondati.

La stringatezza della motivazione della sentenza impugnata è ampiamente giustificata dalla chiarezza della ricostruzione fattuale, correttamente valutata dai giudici territoriali alla stregua dei principi più volte affermati da questa Corte di legittimità, con riferimento alla idoneità del comportamento scorretto del lavoratore a interrompere il nesso etiologico tra la condotta contestata e l'evento.

Sul punto, non è ultroneo ricordare, quanto alla cornice normativa di riferimento che, secondo l'art. 71, "Il datore di lavoro mette a disposizione dei lavoratori attrezzature conformi ai requisiti di cui all'articolo precedente, idonee ai fini della salute e della sicurezza e adeguate al lavoro da svolgere o adattate a tali scopi che devono essere utilizzate conformemente alle disposizioni legislative di recepimento delle direttive comunitarie" e che, in base al punto 1 dell'allegato 6, tali attrezzature devono essere installate, disposte e usate in maniera tale da ridurre i rischi per i loro utilizzatori e per le altre persone.

Pertanto, il rischio del quale si discute (quello cioè dell'accessibilità da parte del lavoratore addetto alla produzione della pasta lunga alle parti taglienti in movimento del macchinario specificamente impiegato per detta lavorazione) era certamente governabile da parte datoriale, oltre che assolutamente prevedibile, considerata la tipologia di lavorazione (produzione di pasta) e non essendo stata contestata la possibilità di accumuli di impasto durante la lavorazione stessa.

Inoltre, la ricostruzione dell'addebito riconosciuto in capo ai soggetti chiamati a gestire tale specifico rischio è del tutto corretta in diritto (non essendo state formulate doglianze che aggrediscano la coerenza del ragionamento probatorio con i dati fattuali esposti anche mediante il rinvio alla sentenza appellata e neppure la sua logicità o che ne prospettino una contraddittorietà, vizi peraltro non riscontrabili).

La ricostruzione in diritto è, poi, del tutto coerente con l'orientamento andatosi consolidando nella giurisprudenza di legittimità, in ordine all'efficacia interruttiva del comportamento del lavoratore e sugli obblighi di collaborazione gravanti sul medesimo. Infatti, è certamente vero che - in materia di prevenzione antinfortunistica - si è passati da un modello "iperprotettivo", interamente incentrato sulla figura del datore di lavoro investito di un obbligo di vigilanza assoluta sui lavoratori (non soltanto fornendo i dispositivi di sicurezza idonei, ma anche controllando che di questi i lavoratori facciano un corretto uso, imponendosi contro la loro volontà), a un modello "collaborativo", in cui gli obblighi sono ripartiti tra più soggetti, compresi i lavoratori, in tal senso valorizzando il testo normativo di riferimento (D.Lgs. n. 81 del 2008, art. 20), il quale impone anche ai lavoratori di attenersi alle specifiche disposizioni cautelari e agire con diligenza, prudenza e perizia (sul punto, sez. 4 n. 8883 del 10/2/2016, Santini, Rv. 266073). In altri termini, si è passati, a seguito dell'introduzione del D.Lgs. n. 626 del 1994 e, poi, del T.U. 81/2008, dal principio "dell'ontologica irrilevanza della condotta colposa del lavoratore" al concetto di "area di rischio" (sez. 4, n. 21587 del 23.3.2007, Pelosi, Rv. 236721) che il datore di lavoro è chiamato a valutare in via preventiva.

Tuttavia, da tali principi non possono trarsi le conseguenze in diritto che la difesa, in più passaggi del ricorso, ha inteso trarne. Ciò che va, infatti, fermamente ribadita in questa sede, è la perdurante validità del principio secondo il quale non può esservi alcun esonero di responsabilità all'interno dell'area di rischio, nella quale si colloca l'obbligo datoriale di assicurare condizioni di sicurezza appropriate anche in rapporto a possibili comportamenti trascurati del lavoratore (sez. 4 n. 21587 del 2007, Pelosi, cit.). All'interno dell'area di rischio considerata, quindi, deve ribadirsi il principio per il quale la condotta del lavoratore può ritenersi abnorme e idonea ad escludere il nesso di causalità tra la condotta del datore di lavoro e l'evento lesivo ove sia tale da attivarne uno eccentrico o esorbitante dalla sfera governata dal soggetto titolare della posizione di garanzia (sez. 4 n. 15124 del 13/12/2016, dep. 2017, Gerosa, Rv. 269603; n. 5007 del 28/11/2018, dep. 2019, Musso, Rv. 275017); oppure ove sia stata posta in essere del tutto autonomamente e in un ambito estraneo alle mansioni affidategli e, come tale, al di fuori di ogni prevedibilità da parte del datore di lavoro, oppure vi rientri, ma si sia tradotta in qualcosa che, radicalmente quanto ontologicamente, sia lontano dalle ipotizzabili e, quindi, prevedibili, imprudenti scelte del lavoratore nella esecuzione del lavoro (sez. 4 n. 7188 del 10/1/2018, Bozzi, Rv. 272222).

In ordine, poi, alla prevedibilità, deve pure ricordarsi, alla stregua del diritto vivente, che la necessaria prevedibilità dell'evento - anche sotto il profilo causale - non può riguardare la configurazione dello specifico fatto in tutte le sue più minute articolazioni, ma deve mantenere un certo grado di categorialità, nel senso che deve riferirsi alla classe di eventi in cui si colloca quello oggetto del processo (Sez. U, n. 38343 del 24/4/2014, Espenhahn, Rv. 261106-01) e che essa, in tema di colpa, va valutata avendo riguardo anche alla concreta capacità dell'agente di uniformarsi alla regola cautelare in ragione delle sue specifiche qualità personali (sez. 4, n. 49707 del 4/11/2014, Incorvaia, Rv. 263283; n. 20270 del 6/3/2019, Palmeri, 276238; n. 9745 del 12/11/2020, dep. 2021, Dutu, Rv. 280696).

4. La risposta approntata dalla Corte d'appello alle doglianze formulate con il gravame di merito in ordine all'efficacia interruttiva dell'azione del lavoratore rispetto al nesso causale tra la condotta addebitata e l'evento (reiterate in ricorso) è del tutto allineata con i principi testè richiamati: nella specie, il lavoratore non ha posto in essere una condotta che ha concretizzato un rischio imprevedibile ed eccentrico, come la difesa ha reiteratamente affermato, anche facendo leva sulle ammissioni di errore della stessa persona offesa. Questa, infatti, ha certamente agito nel contesto delle lavorazioni espressamente assegnategli; di esse i gestori del rischio erano pertanto edotti; il C.C. aveva disatteso, per imprudenza e negligenza, le istruzioni disponibili sul corretto utilizzo del macchinario; tale imprudenza/negligenza non può considerarsi di per sè eccentrica o imprevedibile, anche avuto riguardo alla possibilità di accumulo di impasto nei meccanismi; il macchinario era certamente privo di un presidio idoneo a segregare le parti taglienti durante il funzionamento e a prevenirne il contatto con l'operatore; tale evenienza era del tutto prevedibile, siccome riguardante un comportamento imprudente da parte di un lavoratore addetto proprio a quella lavorazione.

5. Infine, quanto alla posizione dell'amministratore delegato, va intanto premesso che il responsabile del servizio di prevenzione e protezione, pur svolgendo all'interno della struttura aziendale un ruolo non gestionale ma di consulenza, ha l'obbligo giuridico di adempiere diligentemente l'incarico affidatogli e di collaborare con il datore di lavoro, individuando i rischi connessi all'attività lavorativa e fornendo le opportune indicazioni tecniche per risolverli, all'occorrenza disincentivando eventuali soluzioni economicamente più convenienti ma rischiose per la sicurezza dei lavoratori, con la conseguenza che, in relazione a tale suo compito, può essere chiamato a rispondere, quale garante, degli eventi che si verifichino per effetto della violazione dei suoi doveri (Sez. U, n. 38343/2014, Espenhahn, cit., Rv. 261107-01; sez. 4, n. 11708 del 21/12/2018, dep. 2019, david, Rv. 275279). In tale contesto, però, il datore di lavoro, avvalendosi della consulenza del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, ha l'obbligo giuridico di analizzare e individuare, secondo la propria esperienza e la migliore evoluzione della scienza tecnica, tutti i fattori di pericolo concretamente presenti all'interno dell'azienda e, all'esito, deve redigere e sottoporre periodicamente ad aggiornamento il documento di valutazione dei rischi previsto dal D.Lgs. n. 81 del 2008, art. 28, all'interno del quale è tenuto a indicare le misure precauzionali e i dispositivi di protezione adottati per tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori (Sez. U, n. 38343/2014, Espenhahn, cit., Rv. 261109-01, in fattispecie in cui la Corte ha confermato il giudizio di colpevolezza dell'amministratore delegato, dei dirigenti aziendali e del responsabile del servizio di prevenzione e protezione per la morte di alcuni dipendenti provocata dalla mancata adozione di efficaci misure antincendio sottovalutate nel documento di valutazione dei rischi).

Ciò posto, va rilevato che la doglianza formulata nell'interesse dell'imputata D.D. si risolve nella ripetitiva prospettazione della impossibilità di ritenerne la posizione di gestore del rischio per il sol fatto che il ruolo datoriale ricoperto era cessato qualche giorno prima dell'infortunio. Tale tema è stato affrontato dalla Corte d'appello con risposta del tutto congrua, avuto riguardo alla natura della violazione riscontrata, inerente cioè alla mancata previsione di un presidio idoneo a scongiurare un rischio governabile. Trattasi di omissione che neppure la difesa ha preteso di ricollegare a un'iniziativa adottata pochi giorni prima dell'infortunio e che va certamente ricondotta alla organizzazione della procedura lavorativa di cui si discute, predisposta allorquando l'imputata ricopriva il ruolo gestionale al quale è collegata la sua responsabilità.

6. Alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero in ordine alla causa di inammissibilità (Corte Cost. n. 186/2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 16 maggio 2023.
Depositato in Cancelleria il 5 giugno 2023

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Allegato riservato Cassazione Penale Sent. Sez. 4 Num. 23986 2023.pdf
 
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Regolamento (CE) n. 1338/2008

ID 19821 | | Visite: 972 | Legislazione Sicurezza UE

Regolamento (CE) n. 1338/2008

ID 19821 | 15.06.2023 / In allegato

Regolamento (CE) n. 1338/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alle statistiche comunitarie in materia di sanità pubblica e di salute e sicurezza sul luogo di lavoro (Testo rilevante ai fini del SEE)

(GU L 354, 31.12.2008)
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Modificato da:

- M1 Regolamento (UE) 2019/1700 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 ottobre 2019 (GU L 261I 1 14.10.2019)

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Decreto 18 maggio 2023

ID 19809 | | Visite: 2250 | Documenti Sicurezza

Decreto 18 maggio 2023   Protocollo Istruzioni uso DAE

Decreto 18 maggio 2023 / Protocollo Istruzioni uso DAE

ID 19809 | 13.06.2023

Decreto 18 maggio 2023 Adozione del protocollo recante «Istruzioni da seguire, in attesa dell'arrivo dei mezzi di soccorso, per le manovre di rianimazione cardiopolmonare di base e per l'uso del defibrillatore semiautomatico e automatico esterno (DAE) nonche', ove possibile, le indicazioni utili a localizzare il DAE piu' vicino al luogo ove si sia verificata l'emergenza».

(GU n.136 del 13.06.2023)

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Art. 1. Protocollo

1. È adottato il protocollo allegato recante «le istruzioni da seguire, in attesa dell’arrivo dei mezzi di soccorso, per le manovre di rianimazione cardiopolmonare di base e per l’uso del DAE nonché, ove possibile, le indicazioni utili a localizzare il DAE più vicino al luogo ove si sia verificata l’emergenza» che «le centrali operative del sistema di emergenza sanitaria “118” sono tenute a fornire durante le chiamate di emergenza, nonché, ove possibile, le indicazioni utili a localizzare il DAE più vicino al luogo ove si sia verificata l’emergenza» in ottemperanza alle disposizioni dell’art. 7, comma 3 della legge 4 agosto 2021, n. 116.

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Decreto Direttoriale n.73 del 12 giugno 2023

ID 19800 | | Visite: 578 | Decreti Sicurezza lavoro

DD n 73 del 12 giugno 2023

Decreto Direttoriale n.73 del 12 giugno 2023 / Iscrizione Ente Bilaterale Bresciano del Commercio e dei Servizi nel RNOP

ID 19800 | 13.06.2023

Decreto Direttoriale n.73 del 12 giugno 2023 - Iscrizione dell’Ente Bilaterale Bresciano del Commercio e dei Servizi nel Repertorio nazionale degli organismi paritetici di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 11 ottobre 2022, n. 171

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Articolo 1 (Iscrizione nel Repertorio nazionale degli organismi paritetici)

1. L’ “Ente Bilaterale Bresciano del Commercio e dei Servizi”, con sede in Brescia, Via Giuseppe Bertolotti, 1 è iscritto al numero 13 del Repertorio nazionale degli organismi paritetici, con decorrenza dalla data del presente decreto direttoriale, ai sensi dell’articolo 4, comma 1, Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali 11 ottobre 2022, n. 171.

Articolo 2 (Obblighi successivi all’iscrizione nel Repertorio nazionale degli organismi paritetici)

1. Ai sensi dell’articolo 4, comma 3, Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali 11 ottobre 2022, n. 171, l’“Ente Bilaterale Bresciano del Commercio e dei Servizi” è tenuto a comunicare ogni variazione intervenuta successivamente all’iscrizione che possa determinare il venir meno dei requisiti identificativi di cui all’articolo 2 del citato Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali 11 ottobre 2022, n. 171 e la conseguente cancellazione dal Repertorio.

2.  Ai sensi dell’articolo 4, comma 4, Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali 11 ottobre 2022, n. 171,  al fine di assicurare la verifica periodica dei requisiti necessari per l’iscrizione nel Repertorio, ogni tre anni, a decorrere dalla data di iscrizione, l’ “Ente Bilaterale Bresciano del Commercio e dei Servizi” deve inviare alla Direzione generale per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del legale rappresentante, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, volta a confermare la sussistenza dei requisiti che hanno consentito l’iscrizione nel Repertorio. 

Articolo 3 (Efficacia dell’iscrizione nel Repertorio nazionale degli organismi paritetici)

1. L’iscrizione nel Repertorio nazionale degli organismi paritetici attesta la sussistenza dei requisiti identificativi di cui all’articolo 2, comma 2, decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 11 ottobre 2022, n. 171 e consente lo svolgimento dei compiti e delle attività di cui all’articolo 51decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

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Decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81

Art. 51 - Organismi paritetici

1. A livello territoriale sono costituiti gli organismi paritetici di cui all'articolo 2, comma 1, lettera ee).

1-bis. Il Ministero del lavoro delle politiche sociali istituisce il repertorio degli organismi paritetici, previa definizione dei criteri identificativi, sentite le associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale per il settore di appartenenza, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione (*).

(*)
- L'articolo 13 co. 1 del Decreto-Legge 21 ottobre 2021 n. 146 Misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili (in GU n.252 del 21.10.2021) ha inserito il comma 1- bis e sostituito il comma 8-bis.
- Modifiche apportate dalla Legge 17 dicembre 2021 n. 215 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 ottobre 2021 n. 146, recante misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili. (GU n.301 del 20.12.2021).
[...]

Fonte: MLPS

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Analisi dei rischi apparecchiature delle centrali idroelettriche

ID 19798 | | Visite: 1078 | Guide Sicurezza lavoro INAIL

Analisi dei rischi e problematiche gestionali connesse alle apparecchiature delle centrali idroelettriche

Analisi dei rischi e problematiche gestionali connesse alle apparecchiature delle centrali idroelettriche

ID 19798 | 12.06.2023

Nell’ambito del Piano delle attività di Ricerca Inail per il triennio 2022-2024 il laboratorio V del Dipartimento innovazioni tecnologiche e sicurezza degli impianti, prodotti e insediamenti an-tropici (Dit), in collaborazione con la Unità Operativa Territoriale di Avellino, sta sviluppando un approfondimento sulla valutazione dei rischi a cui sono esposti i lavoratori delle centrali idroelettriche.

Concordemente con i dati statistici nel quinquennio 2017-2021, i primi dati emersi dal lavoro confermano la prevalenza di eventi infortunistici conseguenti ad impatti che provocano lussazioni, fratture ed altri traumi agli arti ed alla colonna vertebrale e per le malattie professionali una prevalenza di patologie a carico del sistema osteoarticolare, di malattie oncologiche e del sistema uditivo e del sistema respiratorio.

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Fonte: INAIL

Decreto Direttoriale n.70 dell'08 giugno 2023

ID 19774 | | Visite: 873 | Decreti Sicurezza lavoro

Decreto Direttoriale n 70 dell 08 giugno 2023

Decreto Direttoriale n.70 dell'08 giugno 2023 / Iscrizione Formedil nel Repertorio nazionale degli organismi paritetici 

ID 19774 | 08.06.2023

Decreto Direttoriale n.70 dell'08 giugno 2023 - Iscrizione di Formedil - Ente unico formazione e sicurezza nel Repertorio nazionale degli organismi paritetici di cui al Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali 11 ottobre 2022, n. 171
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Integrazione/Modificazione d.d. n. 70/2023:

Decreto direttoriale MLPS n. 120 dell'11 ottobre 2023

Articolo 1 (Iscrizione nel Repertorio nazionale degli organismi paritetici)

1. "Formedil - Ente unico formazione e sicurezza", con sede legale in Roma, Via G.A. Guattani n. 24, è iscritto al numero 11 del Repertorio nazionale degli organismi paritetici, con decorrenza dalla data del presente decreto direttoriale, ai sensi dell’articolo 4, comma 1, Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali 11 ottobre 2022, n. 171.

Articolo 2 (Obblighi successivi all’iscrizione nel Repertorio nazionale degli organismi paritetici)

1. Ai sensi dell’articolo 4, comma 3, Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali 11 ottobre 2022, n. 171, "Formedil - Ente unico formazione e sicurezza" è tenuto a comunicare ogni variazione intervenuta successivamente all’iscrizione che possa determinare il venir meno dei requisiti identificativi di cui all’articolo 2 del citato Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali 11 ottobre 2022, n. 171 e la conseguente cancellazione dal Repertorio.

2. Ai sensi dell’articolo 4, comma 4, Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali 11 ottobre 2022, n. 171, al fine di assicurare la verifica periodica dei requisiti necessari per l’iscrizione nel Repertorio, ogni tre anni, a decorrere dalla data di iscrizione, "Formedil - Ente unico formazione e sicurezza" deve inviare alla Direzione generale per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del legale rappresentante, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, volta a confermare la sussistenza dei requisiti che hanno consentito l’iscrizione nel Repertorio.

Articolo 3 (Efficacia dell’iscrizione nel Repertorio nazionale degli organismi paritetici)

1. L’iscrizione nel Repertorio nazionale degli organismi paritetici attesta la sussistenza dei requisiti identificativi di cui all’articolo 2, comma 2, decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 11 ottobre 2022, n. 171 e consente lo svolgimento dei compiti e delle attività di cui all’articolo 51decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
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Decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81

Art. 51 - Organismi paritetici

1. A livello territoriale sono costituiti gli organismi paritetici di cui all'articolo 2, comma 1, lettera ee).

1-bis. Il Ministero del lavoro delle politiche sociali istituisce il repertorio degli organismi paritetici, previa definizione dei criteri identificativi, sentite le associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale per il settore di appartenenza, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione (*).

(*)
- L'articolo 13 co. 1 del Decreto-Legge 21 ottobre 2021 n. 146 Misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili (in GU n.252 del 21.10.2021) ha inserito il comma 1- bis e sostituito il comma 8-bis.
- Modifiche apportate dalla Legge 17 dicembre 2021 n. 215 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 ottobre 2021 n. 146, recante misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili. (GU n.301 del 20.12.2021).
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Fonte: MLPS

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Decreto Direttoriale n. 68 del 07 giugno 2023

ID 19767 | | Visite: 628 | Decreti Sicurezza lavoro

Decreto Direttoriale n  68 del 07 giugno 2023

Decreto Direttoriale n.68 del 07 giugno 2023 / Iscrizione dell’Organismo Paritetico Nazionale “O.P.NA.S.P.” 

ID 19767 | 08.06.2023

Decreto Direttoriale n. 68 del 07 giugno 2023 - Iscrizione dell’Organismo Paritetico Nazionale Settore Privato in sigla “O.P.NA.S.P.” nel Repertorio nazionale degli organismi paritetici di cui al Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali 11 ottobre 2022, n. 171

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Articolo 1 (Iscrizione nel Repertorio nazionale degli organismi paritetici)

1. 1. L’“Organismo Paritetico Nazionale Settore Privato in sigla “O.P.NA.S.P.” (da qui in poi “O.P.NA.S.P.”), con sede legale in Roma, Via del Consolato n. 6, è iscritto al numero 10  del Repertorio nazionale degli organismi paritetici, con decorrenza dalla data del presente decreto direttoriale, ai sensi dell’articolo 4, comma 1, Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali 11 ottobre 2022, n. 171.

Articolo 2 (Obblighi successivi all’iscrizione nel Repertorio nazionale degli organismi paritetici)

1. Ai sensi dell’articolo 4, comma 3, Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali 11 ottobre 2022, n. 171, l’“O.P.NA.S.P.” è tenuto a comunicare ogni variazione intervenuta successivamente all’iscrizione che possa determinare il venir meno dei requisiti identificativi di cui all’articolo 2 del citato decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 171 del 2022 e la conseguente cancellazione dal Repertorio.

2. Ai sensi dell’articolo 4, comma 4, Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali 11 ottobre 2022, n. 171, al fine di assicurare la verifica periodica dei requisiti necessari per l’iscrizione nel Repertorio, ogni tre anni, a decorrere dalla data di iscrizione, l’ “O.P.NA.S.P.” deve inviare alla Direzione generale per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del legale rappresentante, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, volta a confermare la sussistenza dei requisiti che hanno consentito l’iscrizione nel Repertorio.

Articolo 3 (Efficacia dell’iscrizione nel Repertorio nazionale degli organismi paritetici)

1. L’iscrizione nel Repertorio nazionale degli organismi paritetici attesta la sussistenza dei requisiti identificativi di cui all’articolo 2, comma 2, decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 11 ottobre 2022, n. 171 e consente lo svolgimento dei compiti e delle attività di cui all’articolo 51decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

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Decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81

Art. 51 - Organismi paritetici

1. A livello territoriale sono costituiti gli organismi paritetici di cui all'articolo 2, comma 1, lettera ee).

1-bis. Il Ministero del lavoro delle politiche sociali istituisce il repertorio degli organismi paritetici, previa definizione dei criteri identificativi, sentite le associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale per il settore di appartenenza, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione (*).

(*)
- L'articolo 13 co. 1 del Decreto-Legge 21 ottobre 2021 n. 146 Misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili (in GU n.252 del 21.10.2021) ha inserito il comma 1- bis e sostituito il comma 8-bis.
- Modifiche apportate dalla Legge 17 dicembre 2021 n. 215 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 ottobre 2021 n. 146, recante misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili. (GU n.301 del 20.12.2021).
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Fonte: MLPS

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Minimum health for the protection of mental health in the workplace

ID 19761 | | Visite: 437 | Documenti Sicurezza UE

Minimum health and safety requirements

Minimum health and safety requirements for the protection of mental health in the workplace

ID | 07.06.2023

The study focuses on the analysis of national legislation and best practices across the EU Member States that address health and safety requirements for the protection of mental health at work.

The study reveals that efforts at EU and national level are currently insufficient to protect employees from psychosocial risks. EU-level legislation on work-related psychosocial risks is therefore needed to set the minimum health and safety requirements for mental health at work. This would compel Member States to take action to protect employees and to ensure minimum standards and equality across the EU.

This document was provided by the Policy Department for Economic, Scientific and Quality of Life Policies at the request of the European Parliament's Committee on Employment and Social Affairs (EMPL).

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Fonte: European Parliament

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Disabilità e lavoro: il paradigma della sclerosi multipla

ID 19744 | | Visite: 1260 | Guide Sicurezza lavoro INAIL

Disabilit  e lavoro   il paradigma della sclerosi multipla

Disabilità e lavoro: il paradigma della sclerosi multipla

ID 19744 | 05.06.2023

Il monografico nasce dall’obiettivo 3 “Sclerosi multipla e lavoro: contributo all’implementazione delle conoscenze per favorire un approccio integrato alla tutela della SSL del lavoratore con SM” del progetto Azione centrale CCM 2019 “Lavoro: politiche e interventi di prevenzione mirati e strategie di work life balance tra differenze di genere, reinserimento lavorativo e invecchiamento della popolazione”.

A partire da un excursus su norme antidiscriminatorie e di tutela di diritti esigibili e dalle caratteristiche epidemiologiche, cliniche, terapeutiche e riabilitative della SM, nonché bisogni sanitari e di inclusione sociale - vuole contribuire anche ad evidenziare aspetti di tutela della Ssl in presenza di lavoratori con disabilità, fornendo diversi spunti di riflessione utili per auspicabili future implementazioni delle policy.

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Fonte: INAIL

Illustrazioni delle dinamiche infortunistiche in cava | INAIL 2023

ID 19637 | | Visite: 1824 | Guide Sicurezza lavoro INAIL

Illustrazioni delle dinamiche infortunistiche in cava

Illustrazioni delle dinamiche infortunistiche in cava. Dall'analisi alla prevenzione

ID 19637 | 16.05.2023 / In allegato Opuscolo INAIL 2023

Lo scopo del prodotto editoriale è quello di proporre una riflessione in chiave prevenzionale tramite l'analisi delle dinamiche degli infortuni gravi e mortali accaduti nel comparto estrattivo delle Alpi Apuane.

Gli infortuni nel settore estrattivo delle cave a cielo aperto risultano ad oggi ancora una criticità rappresentando un importante problema per gli elevati costi umani, sociali ed economici. Il lavoro ha portato ad una prima pubblicazione nel 2019 e nel corso del 2023 ASL Toscana Nord, lnail e Comitati paritetici per il marmo di Massa Carrara e di Lucca hanno deciso di aggiornare tale lavoro analizzando 11 nuovi infortuni gravi e mortali accaduti nel comparto negli ultimi anni e introducendo anche le linee di indirizzo che nel frattempo la Regione ha validato ai fini prevenzionali inerenti le modalità esecutive delle varie fasi lavorative presenti in cava e che determinano le maggiori criticità in materia di infortuni. Il progetto rientra nelle attività previste dalla delibera della Regione Toscana 151 del 1.3.2016 "Piano strategico regionale 2016-2020 per la sicurezza del lavoro" e in particolare dalla delibera della Regione Toscana 458 del 17.5.2016 "Piano straordinario per la sicurezza nella lavorazione del marmo nel distretto apuo-versiliese".

Dal punto di vista prevenzionale, infatti , la tutela dei lavoratori, obiettivo primario nella mission dell'Istituto, ha come presupposto fondamentale la comprensione delle dinamiche causali degli infortuni e l'adozione di adeguate misure di tutela dei lavoratori.

Nel contesto attuale emerge sempre più frequentemente come la condivisione delle informazioni produca una sinergia funzionale alla prevenzione degli infortuni, rappresentando altresì uno strumento potenzialmente in grado di prevenire il reiterarsi di situazioni pericolose, causa di incidente.

L'obiettivo è quello si sensibilizzare tutti gli addetti ai lavori sui rischi di infortunio, in particolar modo coloro che giornalmente sono maggiormente esposti rafforzando la cultura della sicurezza per migliorare l'ambiente di lavoro "cava".

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Fonte: INAIL

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Secondo documento di consenso sulla sorveglianza sanitaria

ID 19715 | | Visite: 1127 | Documenti Sicurezza Enti

Secondo documento di consenso sulla sorveglianza sanitaria

Secondo documento di consenso sulla sorveglianza sanitaria Maggio 2023

ID 19715 | 30.05.2023 / Documento in allegato

Nel maggio 2023 il Gruppo di Lavoro CIIP Sorveglianza Sanitaria ha aggiornato il "Documento di consenso sulla sorveglianza sanitaria" prodotto nel febbraio 2020.

Il GdL Sorveglianza Sanitaria comprende Medici Competenti, Medici del Lavoro e Psicologi che operano sia nelle imprese che nei servizi pubblici di prevenzione e vigilanza. Dal confronto fra le diverse professionalità nasce questo 2° documento di consenso, che vuole mettere a fuoco le nuove necessità, opportunità e criticità per una nuova medicina del lavoro e un nuovo ruolo del medico Competente.

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1. Lo scenario dei rischi e dei danni da lavoro.

La moderna medicina del lavoro si è sempre occupata del binomio lavoro-persona, cioè dei rischi e dei fattori lavorativi che sono correlati alla salute delle persone che lavorano, attraverso la prevenzione primaria (cioè la riduzione dei rischi) e la sorveglianza sanitaria. Tuttavia, le caratteristiche del lavoro e i problemi di salute correlati sono profondamente mutati nel tempo. Oggi molti rischi tradizionali sono quasi scomparsi o si sono fortemente ridotti, mentre hanno maggior rilievo le basse esposizioni, i rischi psicosociali e quelli correlati alla disergonomia e all’organizzazione del lavoro. Siamo al cospetto di rischi emergenti legati alle nuove tecnologie e forme di lavoro (nanotecnologie, smart working, digitalizzazione del lavoro, ecc.) e ai cambiamenti climatici. Questi inediti fattori di nocività possono impattare sulla salute e la sicurezza di alcune categorie di lavoratori in modo diretto (ad esempio, nel settore dell’agricoltura, delle costruzioni, dei trasporti ed in generale nei lavori outdoor) o in modo indiretto, attraverso un aumento dell’inquinamento dell’aria o alla comparsa di nuove malattie infettive trasmesse dagli animali all’uomo (zoonosi), grazie alla presenza di nuovi serbatoi e vettori alle nostre latitudini. Vi sono inoltre fenomeni sociali come l’immigrazione, nuove forme contrattuali di lavoro, l’invecchiamento della popolazione lavorativa e l’ingresso sempre più massiccio delle donne nel mondo del lavoro; tutti elementi, questi, che oggi rientrano a pieno titolo nella valutazione dei rischi.

La prevenzione primaria, pertanto, non può limitarsi più al controllo dei rischi tradizionali, ma deve tener conto di molteplici fattori che influenzano il benessere e la salute dei lavoratori. Oggi non è più sufficiente tenere i rischi al di sotto del valore limite per proteggere la salute dei lavoratori e mantenere la piena idoneità alla mansione. Parimenti la sorveglianza sanitaria non può più limitarsi alla prevenzione delle sole tecnopatie, incentrandosi sugli effetti precoci dell’esposizione lavorativa, ma deve riguardare anche le malattie correlate al lavoro, le patologie di origine extralavorativa che possono aggravarsi con il lavoro, le condizioni di fragilità e di suscettibilità individuale e l’invecchiamento. L’esperienza del COVID-19 ci ha poi insegnato come non sia facile definire il confine tra fattori di rischio lavorativi e rischi generici che possono essere aggravati dall’attività lavorativa e dalla suscettibilità individuale del lavoratore.

2. Nuovi concetti di salute, di prevenzione e di ambienti di lavoro sani e sicuri.

Il dibattito cominciato nel 2009 alla conferenza dell’AIA sulla nuova definizione di salute ben rappresenta lo scenario di cui stiamo parlando. La proposta avanzata in quella sede e ripresa successivamente da altri esperti è quella di sostituire la definizione di salute come “stato di completo benessere fisico, mentale e sociale e non solamente assenza di malattia o infermità” (definizione ripresa anche dal D.Lgs. 81/2008) con il concetto di “capacità di adattarsi e autogestirsi”. Questa definizione meglio descrive una situazione in cui non esistono persone “sane” o “malate”, ma la malattia consiste nella difficoltà ad adattarsi all’ambiente di vita e di lavoro, in rapporto alle proprie condizioni di salute. Persone che convivono per molti anni con patologie croniche, o che, a causa dell’invecchiamento, inevitabilmente non godono di uno stato di completo benessere, possono comunque vivere una vita dignitosa ed essere ben integrate nel loro ambiente di lavoro, se vengono rispettate condizioni di lavoro ergonomiche con il costante impegno, in un’ottica antropocentrica, di adattare il lavoro all’uomo o, meglio, di realizzare interventi di progettazione universale (o di ergonomia di prevenzione).

Oggi l’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) definisce gli ambienti di lavoro sani, sicuri e resilienti, come i luoghi dove le persone possono lavorare

- senza ammalarsi o subire infortuni a causa del lavoro,
- avendo l’opportunità di migliorare la propria salute fisica e mentale e il benessere sociale,
- rispettando l’ambiente e trovando protezione in caso di emergenze che interessano la comunità.

D’altra parte, l’approccio del NIOSH definito “Total Worker Health” ci ha insegnato che molte condizioni patologiche tradizionalmente ritenute non correlate al lavoro possono invece essere aggravate dai rischi lavorativi: le malattie metaboliche, i disordini alimentari, i disturbi del sonno, le malattie cardiovascolari, la depressione e le malattie mentali. Parimenti molti fattori lavorativi, tradizionalmente non considerati rischi professionali (o solo in parte considerati nell’ambito della valutazione dello stress lavoro correlato), possono avere un impatto significativo sulla salute delle persone, come l’orario, la distanza e il pendolarismo, la flessibilità e la conciliazione vita-lavoro, la retribuzione, le relazioni interpersonali, la formazione culturale, ecc.

3. I vari aspetti dell’idoneità lavorativa

In medicina del lavoro nella valutazione dell’idoneità alla mansione specifica si considera:

- se il lavoratore ha la capacità/abilità per svolgere i compiti della mansione per cui deve essere formulato il giudizio di idoneità;
- se il lavoratore può ammalarsi ovvero se le sue condizioni di salute possono aggravarsi a causa del lavoro svolto;
- se le condizioni del lavoratore limitano o impediscono di svolgere i compiti della mansione;
- se le condizioni del lavoratore possono aumentare il rischio infortunistico sul lavoro;
- se le condizioni del lavoratore possono essere causa di un rischio per la sicurezza di terzi (ad esempio, colleghi, utenti, ecc.) o possono determinare un rischio per la comunità.

Come già evidenziato nel documento di consenso CIIP sulla sorveglianza sanitaria del 2020, non tutti questi aspetti sono stati affidati dal legislatore italiano al medico competente o lo sono stati solo per alcuni ambiti specifici (come, ad esempio, la valutazione dello stato di alcol dipendenza e dell’assunzione di sostanze psicotrope o stupefacenti).

4. Dall’accomodamento ragionevole alla progettazione universale.

Tutti i lavoratori che non possono svolgere appieno la propria attività lavorativa per motivi di salute hanno diritto a un accomodamento ragionevole. Questo riguarda sia le persone affette da invalidità civile o del lavoro certificate, sia i lavoratori giudicati inidonei alla mansione specifica, parzialmente o totalmente, dal medico competente, sia in generale le persone fragili.

L’accomodamento ragionevole non è semplicemente garantire lavoro e retribuzioni alle persone con disabilità o altri problemi di salute che limitano le capacità lavorative. È invece un processo di adattamento del lavoro alle persone affinché la loro patologia non sia di impedimento all’esprimere competenze e professionalità ed è una misura antidiscriminazione. In questo senso costituisce un passo avanti rispetto al giudizio di idoneità che tradizionalmente contiene solo indicazioni per limitare i rischi. Come recita il preambolo della Direttiva 2000/78/CE, implica “l’adozione di misure appropriate, ossia misure efficaci e pratiche destinate a sistemare il luogo di lavoro in funzione dell'handicap, ad esempio sistemando i locali o adattando le attrezzature, i ritmi di lavoro, la ripartizione dei compiti o fornendo mezzi di formazione o di inquadramento.”

L’accomodamento ragionevole non riguarda quindi solo le misure di prevenzione dei rischi lavorativi tradizionali, ma anche fattori generalmente estranei al giudizio di idoneità, come quelli legati all’organizzazione del lavoro. Per tale ragione, si tratta di un processo che richiede un’azione integrata di medico competente, servizio di prevenzione e protezione e gestione delle risorse umane, con il coinvolgimento dell’intera linea aziendale.

Se pensiamo allo stigma che colpisce i lavoratori inidonei in alcune aziende, alla medicina del lavoro difensiva, alle frequenti incongruenze tra protocollo di sorveglianza sanitaria e documento di valutazione dei rischi, come anche tra reali situazioni lavorative e prescrizioni del giudizio di idoneità (espresso dal medico competente ovvero riformulato dopo il ricorso all’organo di vigilanza), ci rendiamo conto di quanta strada ci sia ancora da fare per un approccio condiviso tra tutti gli stakeholder occupazionali.

Perseguire l’obiettivo di indurre il datore di lavoro a progettare e realizzare, nell’ottica della ergonomia di prevenzione, ambienti di lavoro (fisici e organizzativi) salubri, sicuri e adatti a ogni lavoratore, sì da rendere il lavoro inclusivo, è senza dubbio lo snodo culturale a cui tendere.

5. La promozione della salute.

Sotto l’etichetta di promozione della salute troviamo oggi una molteplicità di iniziative attuate dalle aziende come benefit, strumenti per favorire l’engagement dei lavoratori, o per accedere a benefici fiscali, alla norma premiale INAIL, ecc. Le iniziative spaziano da offerte di check up (più o meno mirati per genere, età, patologia), a campagne informative e di sensibilizzazione, a offerte di opportunità per l’attività fisica, la disassuefazione dal fumo e da altre dipendenze, la mindfulness, ecc. Si tratta di iniziative comunque lodevoli, delle quali, tuttavia, mancano spesso valutazioni di costo-efficacia.

L’invecchiamento, l’evoluzione delle malattie croniche, la concomitanza di patologie e disturbi extra lavorativi, portano inevitabilmente ad una riduzione delle capacità lavorative necessarie per lo svolgimento della mansione. Sebbene, attraverso la gestione dei rischi, la sorveglianza sanitaria e l’accomodamento ragionevole, la richiesta lavorativa possa essere ridotta e adeguata alla persona, è altrettanto importante cercare di aumentare le risorse individuali del lavoratore, migliorando le condizioni di salute, in modo da contenere il gap tra le richieste lavorative e le risorse disponibili. In questo senso il luogo di lavoro diventa un luogo che promuove salute.

Per tale ragione, occorre condurre a monte un’analisi dei problemi socio-sanitari della popolazione lavorativa e della loro possibile inter-relazione con i fattori di rischio occupazionali; come ad esempio il maggior rischio di sindrome dismetabolica nei lavoratori turnisti e comportamenti alimentari. Su queste basi si possono definire i programmi di promozione della salute, la cui efficacia deve essere valutata sia con indicatori di gradimento e di adesione, sia con indicatori di risultato.

6. I limiti della normativa attuale.

Il D.Lgs. 81/2008 ha fissato per la prima volta in una norma di legge “i principii della medicina del lavoro”, prefigurando anche molti dei temi qui dibattuti: il codice etico ICOH, la responsabilità sociale, la promozione della salute, la tutela dei soggetti fragili. Tuttavia, anche per la sua impostazione cogente, penalmente sanzionata, la norma appare oggi per molti aspetti inadeguata rispetto alle tematiche evidenziate. Da un lato, infatti, costringe il medico competente a compiti e procedure rigidamente definite, a volte poco utili ai fini di una reale tutela della salute dei lavoratori (si pensi alla sorveglianza sanitaria dei videoterminalisti, alle periodicità fissate per legge, alle visite da rientro, alla tassatività dei controlli per abuso di alcol e sostanze stupefacenti), dall’altro lo limita nella possibilità di occuparsi dei problemi e dei rischi effettivi. Tutto questo rischia di togliere valore alla medicina del lavoro trasformandola in un visitificio che fabbrica giudizi di inidoneità rendendo problematico il bilanciamento del diritto alla salute con il diritto al lavoro delle persone affette da problemi di salute cronici.

Già nel documento di consenso CIIP del 2020 abbiamo dato indicazioni in merito alle finalità e al campo di applicazione della sorveglianza sanitaria. È tempo, tuttavia, di introdurre dei chiarimenti interpretativi univoci, ovvero opportune modifiche per adeguare la norma alle attuali problematiche, in particolare per le seguenti criticità:

- sorveglianza sanitaria dei rischi non previsti da specifiche norme di legge, anche alla luce del recente DL 4 maggio 2023 n. 48
- ruolo del medico competente in relazioni ai vari aspetti dell’idoneità lavorativa (capacità di svolgere il compito, sicurezza e salute di terzi…)
- conflitti tra art. 41 del D.Lgs. 81/2008 e art. 5 della L. 300/1970
- sovrapposizioni e interazioni tra medico competente e commissioni medico-legali per accertamenti di specifiche idoneità (es. trasporti)
- tutela dei soggetti fragili
- prerogative, diritti, responsabilità e procedure per l’accomodamento ragionevole
- abuso di alcol e sostanze stupefacenti, alcoldipendenza e tossicodipendenza
- rischi generici aggravati (clima, viaggi, pandemia)
- nuove modalità di lavoro (smart working, robotizzazione, IOT)
- collaborazione con altre professionalità in relazione a particolari problematiche da affrontare (es. salute mentale)

7. Ritorno al futuro.

La medicina del lavoro si è sempre occupata del binomio lavoro-persona. Alla luce della rapida evoluzione del mondo del lavoro e della incidenza di nuovi determinanti di salute, il binomio va ripensato in un’ottica di total workers health e di one health, contestualizzando il lavoratore anche nel suo ambiente urbano, sociale e familiare.

Va in primo luogo ribadito che la sorveglianza sanitaria, pur essendo un compito ineludibile ed esclusivo, non è l'unico e forse nemmeno il più importante del medico competente, che rappresenta il consulente globale per la salute in azienda, impegnato soprattutto nella prevenzione primaria, attraverso la collaborazione con il datore di lavoro per la valutazione e gestione dei rischi e il supporto per il problem solving di situazione critiche individuali. Tuttavia, la prevenzione primaria non può più riguardare solo i rischi lavorativi, ma anche i determinanti di salute presenti dentro e fuori l’ambiente di lavoro, ivi compresi i rischi generici aggravati e i fattori organizzativi del lavoro che hanno comunque effetti sulla salute e sul benessere.

La sorveglianza sanitaria dei lavoratori non riguarda più solo le malattie da lavoro o correlate al lavoro, ma anche le patologie di origine extralavorativa che con il lavoro possono aggravarsi, le malattie correlate a stili di vita che sono tuttavia in gran parte indotti dal lavoro, le disabilità e le fragilità.

La valutazione dell’idoneità riguarda il complesso delle condizioni che determinano l’idoneità lavorativa. La progettazione di ambienti di lavoro salubri, sicuri e adatti a ogni lavoratore, e, nel caso di sopraggiunte peculiari disabilità, l’accomodamento ragionevole inteso come adattamento del lavoro all’individuo rappresentano strategie indispensabili per mantenere il più possibile le persone in un lavoro proficuo che valorizza le loro esperienze e competenze.

L’obiettivo di salute da perseguire è duplice: da quello più tradizionale di evitare che le persone si ammalino a causa del lavoro, a quello di migliorare la loro salute e il benessere al fine di assicurare la piena e duratura partecipazione al lavoro e alla vita sociale.

Ciò significa identificare tutti i più comuni problemi di salute dei lavoratori con particolare riguardo a quelli che hanno conseguenze sull’idoneità, sulle capacità lavorative e sul benessere. Tali problemi sono riconducibili a:

- Rischi lavorativi (per i quali sia prevista o meno una sorveglianza sanitaria di legge)
- Abitudini e stili di vita, anche legati a culture e a condizioni di vita diverse (si pensi solo ai lavoratori immigrati)
- Condizioni di lavoro che influenzano anche gli stili di vita (orario, distanza, mobilità, interfaccia famiglia-lavoro, ecc.)
- Caratteristiche di età, genere, formazione culturale della popolazione lavorativa, specifica tipologia contrattuale
- Elementi culturali con particolare riguardo alla conoscenza della lingua italiana

Sulla base di questa analisi andrebbero identificati gli obiettivi di salute da raggiungere attraverso un complesso di azioni (gestione dei rischi, sorveglianza sanitaria, accomodamento ragionevole e promozione della salute) che coinvolgano le diverse funzioni aziendali e una sinergia con le reti territoriali del Servizio sanitario (medici di medicina generale e dipartimenti di sanità pubblica). La sinergia dovrebbe essere ricercata anche con altre istituzioni, in particolare i Comuni, per i vari aspetti come trasporti, aiuti alle lavoratrici per la gestione dei figli e degli anziani, dei lavori domestici, ecc., realizzando concretamente alcuni obbiettivi della responsabilità sociale delle imprese.

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Fonte: CIIP

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CIIP Maggio 2023
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Elenco delle professioni sanitarie

ID 19011 | | Visite: 2391 | News Sicurezza

Elenco delle professioni sanitarie

Elenco delle professioni sanitarie / Principali riferimenti normativi

ID 19011 | 20.02.2023 / Scheda allegata

Lo Stato italiano riconosce attualmente 30 professioni sanitarie per l’esercizio delle quali è obbligatoria l’iscrizione ai rispettivi Ordini professionali.

Si tratta di circa 1.500.000 professionisti che operano in strutture pubbliche e private.

Esistono gli Ordini professionali per:

- Medici chirurghi e Odontoiatri
- Veterinari
- Farmacisti
- Psicologi
- Chimici e Fisici
- Biologi
- Professioni infermieristiche
- Ostetriche
- Fisioterapisti
- Tecnici sanitari di Radiologia medica e delle Professioni Sanitarie Tecniche, della Riabilitazione e della Prevenzione.

Gli Ordini promuovono l'autonomia delle professioni sanitarie, la qualità delle prestazioni, i principi etici dell'esercizio professionale indicati nei codici deontologici, per garantire la salute delle persone.

Nel sistema sanitario operano anche le Arti Ausiliarie delle Professioni sanitarie e gli Operatori di interesse sanitario.

In Italia possono esercitare l’attività sanitaria anche i cittadini italiani e stranieri che abbiano conseguito la qualifica professionale all’estero, previo riconoscimento da parte del ministero della Salute.

I cittadini italiani possono esercitare l’attività sanitaria all’estero, previo riconoscimento della loro qualifica da parte dell’Autorità competente del Paese ove intendono lavorare.

Il ministero della Salute riconosce ai fini concorsuali e pensionistici l’attività sanitaria svolta all’estero in regime di dipendenza.

Tutti i soggetti che operano nel sistema sanitario devono continuare a formarsi durante tutta la loro vita lavorativa attraverso il sistema di formazione continua in medicina ECM.

Chiunque esercita l’attività sanitaria abusivamente è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 10.000 a 50.000 euro. È prevista anche la confisca di tutto quanto sia servito a commettere il reato.

Elenco delle professioni sanitarie

Le professioni sanitarie riconosciute dal Ministero della Salute sono le seguenti:

PROFESSIONI SANITARIE

Professione

Principali rif. normativi

Farmacista

D. Lgs. 08.08.1991, n. 258 (G.U. 16.08.1991, n. 191)

Medico chirurgo

D. Lgs. 17.08.1999, n. 368 (G.U. 23.10.1999, n. 250, S.O.)

Odontoiatra

Legge 24.07.1985 n. 409 (G.U.13.08.195, n. 190, S.O.)

Veterinario

Legge 08.11.1984, n. 750 (G.U. 10.11.1984, n. 310)

Biologo

L. 24.05.1967, n. 396
L. 11.01.2018, n.3, art. 9 - (G.U. 31.01.2018, n. 25)
Decreto 23/03/2018 Ordinamento professione di biologo (G.U. 06.06.2018, n. 129)

Fisico

L. 11.01.2018, n.3, art. 8 - (G.U. 31.01.2018, n. 25)
Decreto 23/03/2018, Ordinamento professioni di chimico e fisico (G.U. 05.062.018, n. 128)

Chimico

R.D. 1.03.1928, n. 842
L. 11.01.2018, n.3, art. 8 - (G.U. 31.01.2018, n. 25)
Decreto 23/03/2018, Ordinamento professioni di chimico e fisico (G.U. 05.062018, n. 128)

Psicologo

L. 18.02.1989, n. 56 - (G.U. 24.02.1989, n.46).
L. 11.01.2018, n.3, art. 9 - (G.U. 31.01.2018, n. 25)
Decreto 23/03/2018 Ordinamento professione di psicologo ( G.U. 04.06.2018, n. 127)

Altri riferimenti normativi:

- T.U. delle leggi sanitarie del 1934
- D.Lgs. C.P.S. 13.09.1946 e s.m.i.
- D.M. 16.03.2007, Determinazione delle classi di laurea magistrale, (G. U. 09.07.2007 n.155)
- Direttiva  2005/36/CE e s.m.
- Legge 1 febbraio 2006, n. 43
- D.Lgs. 09.11.2007, n. 206 e s.m.i.
- L. 11.01.2018, n.3

... Segue in allegato

Fonte: Ministero della Salute

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Guida per una consapevole alimentazione

ID 19697 | | Visite: 1162 | Guide Sicurezza lavoro INAIL

Guida per una consapevole alimentazione

Guida per una consapevole alimentazione - Mi proteggo mangiando

ID 19697 | 26.05.2023 / In allegato

L’idea di pubblicare una guida per una più consapevole alimentazione, con la prospettiva di tutelarsi mangiando, è nata sia sotto la spinta di offrire ai lavoratori un contributo alla riflessione su alcuni degli aspetti psicologici che incidono sull’assunzione del cibo, e sia per essere uno strumento utile di promozione della salute.

Questa guida quindi condurrà il lettore a conoscersi meglio attraverso la riflessione e l’autovalutazione rispetto alle personali abitudini alimentari. In definitiva si tratta di uno strumento che potrà essere usato come un “diario di bordo” a cinque tappe per giungere nel porto dell’alimentazione consapevole.

Inail 2023

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Sistemi e tecnologie sicurezza movimentazione, contenimento e trattenimento bovini

ID 19694 | | Visite: 761 | Guide Sicurezza lavoro INAIL

Sistemi e tecnologie di sicurezza per la movimentazione, il contenimento e il trattenimento dei bovini

Negli allevamenti bovini i lavoratori sono esposti ad una vasta gamma di rischi d'infortuni a causa della elevata dotazione di strutture, attrezzature, machine ed impianti di cui normalmente queste aziende dispongono.

Inoltre, la maggior parte degli infortuni sono causati  dal contatto con gli stessi bovini per la loro elevata mole e per il loro comportamento non sempre prevedibile.

In considerazione dei diversi tipi di intervento che gli allevatori si trovano ad eseguire sugli animali (mungitura, fecondazione artificiale, vaccinazioni, trattamenti antiparassitari, taglio e cura degli unghioni, assistenza al parto…) è necessario che le attrezzature ed  i sistemi di movimentazione e contenzione degli animali siano atte a limitare i rischi d'infortuni da contatto tra uomo e animale ed possano agevolare e velocizzare tali interventi.

11° Elenco soggetti autorizzati per lavori sotto tensione

ID 19692 | | Visite: 1679 | Decreti Sicurezza lavoro

11  Elenco soggetti autorizzati per lavori sotto tensione

11° Elenco soggetti autorizzati per lavori sotto tensione

ID 19692 | 26.05.2023 / In allegato

Decreto Direttoriale n.62 del 26 maggio 2023

Adozione degli elenchi, di cui al punto 3.4 dell'Allegato I del d.m. 4 febbraio 2011, dei soggetti abilitati per l'effettuazione dei lavori sotto tensione e dei soggetti formatori ai sensi dell'art. 82, comma 2, del D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni

Soggetti autorizzati lavori sotto tensione: gli elenchi pubblicati

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Articolo 1

1. Sulla base del parere espresso dalla Commissione di cui al d.m. 4 febbraio 2011, l'iscrizione della Società E- Distribuzione S.p.A. nell'elenco delle aziende autorizzate all’effettuazione dei lavori sotto tensione è rinnovata, ai sensi del punto 1.3.1 dell’allegato II al D.M. 4.2.2011, per tre anni decorrenti dalla data di scadenza della relativa iscrizione risultante dal decreto 1° agosto 2022, n. 63;

Articolo 2

1. Sulla base dei pareri espressi dalla Commissione di cui al d.m. 4 febbraio 2011, l'iscrizione delle Società E- Distribuzione S.p.A. e Terna Rete per l’Italia S.p.A. nell’elenco dei soggetti formatori per i lavoratori impiegati nei lavori sotto tensione è rinnovata, ai sensi del punto 4.3.1 dell’allegato III al d.m. 4 febbraio 2011, per tre anni decorrenti dalla data di scadenza della relativa iscrizione risultante dal decreto 1° agosto 2022, n. 63;

Articolo 3

1. Le aziende autorizzate devono comunicare al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ai sensi del punto 2.1. e), dell’allegato I del d.m. 4 febbraio 2011, gli incidenti rilevanti o i gravi infortuni rientranti nel campo di applicazione del citato d.m. 4 febbraio 2011.
2. Qualsiasi variazione nello stato di fatto o di diritto che le aziende autorizzate o i soggetti formatori intendono operare, deve essere tempestivamente comunicata al Ministero del lavoro e delle politiche sociali che, previo parere della Commissione di cui al d.m. 4 febbraio 2011, si esprime in merito alla variazione comunicata.
3. A seguito di gravi inadempienze delle aziende autorizzate o dei soggetti formatori, acquisito il parere della Commissione di cui al d.m. 4 febbraio 2011, con decreto del Direttore Generale della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Direttore Generale della prevenzione del Ministero della salute, è disposta l’immediata sospensione dell’iscrizione nell’elenco delle aziende autorizzate o dei soggetti formatori. Nei casi di particolare gravità si procede alla cancellazione dai medesimi elenchi.
4. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, per il tramite della Commissione di cui al d.m. 4 febbraio 2011, entro il periodo di validità triennale dell’iscrizione nell’elenco delle aziende autorizzate e dei soggetti formatori ha facoltà di procedere al controllo della permanenza dei requisiti, di cui agli allegati II e III del citato d.m. 4 febbraio 2011, in capo alle medesime aziende.

Articolo 4

1. In attuazione di quanto disposto agli articoli 1 e 2 del presente decreto, è adottato l’elenco aggiornato delle aziende autorizzate all’effettuazione dei lavori sotto tensione su impianti alimentati a frequenza industriale a tensione superiore a 1000V e dei soggetti formatori dei lavoratori impiegati per i lavori sotto tensione, allegato al presente decreto. Tale elenco sostituisce integralmente l’elenco adottato con decreto direttoriale 1° agosto 2022, n. 63 citato in premessa.

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Fonte: MLPS

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European Statistic of Accidents at Work (ESAW)

ID 19824 | | Visite: 1550 | Documenti Sicurezza UE

European Statistics on Accidents at Work  ESAW  Ed  2013 EN

European Statistic of Accidents at Work (ESAW) / Summary methodology

ID 19824 | 15.06.23 / In allegato

In attachment:
-  European Statistic of Accidents at Work (ESAW) Ed. 2013 EN

-  European Statistic of Accidents at Work (ESAW) Ed. 2001 IT

1. Introduction

The Framework Directive 89/391/EEC on measures to encourage improvements in the safety and health of workers at work introduced the obligation for employers to keep a list of occupational accidents resulting in a worker being unfit for work for more than three days, and, in accordance with national laws and/or practices, to draw up reports on occupational accidents suffered by their workers (Article 9(1), paragraphs c) and d)). On this basis, the European Statistics on Accidents at Work (ESAW) project was launched in 1990, to harmonise data on accidents at work for all accidents resulting in more than three days’ absence from work.

In 2001, ‘European Statistics on Accidents at Work - Methodology’, was published by Eurostat and DG Employment and social affairs, setting out work on methodology since 1990. This document summarises and updates the ESAW methodology published in 2001.

Its main purpose is to provide a clear, correct, up-to-date description and references. It is not intended to provide guidelines for the structure of data files to be sent to Eurostat.

2. Legal context

Regulation (EC) No 1338/2008 of the European Parliament and of the Council of 16 December 2008 on Community statistics on public health and health and safety at work (3 ) (hereafter referred to as Framework Regulation), sets out obligations to supply statistics on accidents at work to the Commission (Eurostat) in Article 2 and Annex IV.

The harmonised and common micro-data set to be provided on accidents at work cover the following subjects: 

- characteristics of the injured person
- characteristics of the injury, including severity (days lost)
- characteristics of the enterprise including economic activity
- characteristics of the workplace
- characteristics of the accident, including the sequence of event characterising the causes and circumstances of the accident. Statistics are to be provided ‘annually’, and submitted ‘not later than 18 months after the end of the reference year’.

The Implementing Commission Regulation (EU) No 349/2011 (hereafter referred to as ESAW Regulation) adopted on 11 April 2011 implements the Framework Regulation as regards statistics on accidents at work, sets up the variables, definitions and classifications of the subjects listed above and the breakdown of characteristics.

Article 4 of the ESAW Regulation also specifies that Member States have to send Eurostat an annual verification and update of the metadata together with the data.
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Quesiti Sicurezza MLPS D.Lgs. 81/2008 Istanza di Interpello n. 3/2023

ID 19797 | | Visite: 1955 | Interpelli Sicurezza lavoro

Quesiti Sicurezza MLPS D.Lgs. 81/2008 / Istanza di Interpello n.3 del 12 Giugno 2023

ID 19797 | 12.06.2023  / In allegato

Decreto Direttoriale del 28 settembre 2011
Con Decreto Direttoriale del 28 settembre 2011 è stata istituita la Commissione per gli interpelli prevista dall’articolo 12 comma 2 del Testo Unico in materia di salute e sicurezza nel lavoro (Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81) ed è stato attivato l’indirizzo di posta elettronica Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo. .

I quesiti di ordine generale sull'applicazione della normativa in materia di salute e sicurezza del lavoro possono essere inoltrati alla Commissione per gli interpelli, esclusivamente tramite posta elettronica, dagli organismi associativi a rilevanza nazionale degli enti territoriali e gli enti pubblici nazionali, nonché dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e dai consigli nazionali degli ordini o collegi professionali.

Le istanze di interpello trasmesse da soggetti non appartenenti alle categorie indicate o privi dei requisiti di generalità non potranno essere istruite. Non saranno pertanto istruiti i quesiti trasmessi, ad esempio, da studi professionali, associazioni territoriali dei lavoratori o dei datori di lavoro, Regioni, Province e Comuni.

Le indicazioni fornite nelle risposte ai quesiti costituiscono criteri interpretativi e direttivi per l’esercizio delle attività di vigilanza. Prima di inoltrare l’istanza si prega di verificare:

- che il quesito, concernente l’interpretazione della normativa in materia di salute e sicurezza del lavoro sia di carattere generale e non attenga a problematiche aziendali specifiche;
- che il soggetto firmatario rientri nelle categorie indicate. 

Nuovo Interpello del 12 Giugno 2023 (n. 3/2023):

12/06/2023 - n. 03/2023 Destinatario: Regione autonoma della Sardegna
Art. 12d.lgs. n. 81/2008 e smi - in ordine alle ore di frequenza obbligatoria per i partecipanti ai corsi di formazione per Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS), di cui all’art. 37, co. 11, del d.lgs. n. 81/2008. Seduta della Commissione del 29 maggio 2023.

Oggetto: art. 12, d.gs. n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni -  “Ore di frequenza obbligatoria corsi di formazione per Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS)"

La Regione autonoma della Sardegna – Assessorato dell’igiene e sanità e dell’assistenza sociale, ha avanzato istanza di interpello per conoscere il parere di questa Commissione, in merito: “all’obbligo di frequenza, per i partecipanti ai corsi di formazione per RLS, del 100% delle ore minime stabilite dall’art. 37 d.lgs. n. 81/2008 c. 11: La durata minima dei corsi è di 32 ore iniziali” e, in particolare: “(…) se la frequenza al corso di formazione obbligatoria per RLS deve rispettare pedissequamente quanto previsto dalla norma senza ammettere alcuna assenza, o se, per similitudine con i corsi di formazione per altre figure della sicurezza, può essere ammessa l’assenza del 10% rispetto alla durata minima del corso di 32 ore stabilita dal d.lgs. n. 81/2008”.

Al riguardo, premesso che:

- l’articolo 37, del decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008, rubricato “Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti”, al comma 1, prevede che: “Il datore di lavoro assicura che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata in materia di salute e sicurezza, anche rispetto alle conoscenze linguistiche, con particolare riferimento a:
a) concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione, organizzazione della prevenzione aziendale, diritti e doveri dei vari soggetti aziendali, organi di vigilanza, controllo, assistenza;
b) rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione caratteristici del settore o comparto di appartenenza dell'azienda”;

- il citato articolo 37, al comma 10, precisa che: “Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ha diritto ad una formazione particolare in materia di salute e sicurezza concernente i rischi specifici esistenti negli ambiti in cui esercita la propria rappresentanza, tale da assicurargli adeguate competenze sulle principali tecniche di controllo e prevenzione dei rischi stessi”;

- il predetto articolo 37, al comma 11 dispone, altresì, che: “Le modalità, la durata e i contenuti specifici della formazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza sono stabiliti in sede di contrattazione collettiva nazionale (…)”, nel rispetto dei contenuti minimi previsti dallo stesso articolo. La menzionata norma precisa che: “La durata minima dei corsi é di 32 ore iniziali, di cui 12 sui rischi specifici presenti in azienda e le conseguenti misure di prevenzione e protezione adottate, con verifica di apprendimento. La contrattazione collettiva nazionale disciplina le modalità dell'obbligo di aggiornamento periodico, la cui durata non può essere inferiore a 4 ore annue per le imprese che occupano dai 15 ai 50 lavoratori e a 8 ore annue per le imprese che occupano più di 50 lavoratori”;

- il successivo comma 12 del richiamato articolo 37, chiarisce che: “La formazione dei lavoratori e quella dei loro rappresentanti deve avvenire, in collaborazione con gli organismi paritetici, ove presenti nel settore e nel territorio in cui si svolge l'attività del datore di lavoro, durante l'orario di lavoro e non può comportare oneri economici a carico dei lavoratori”

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Allegato riservato Interpello TUS n. 3 2023.pdf
 
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Sistemi intelligenti di monitoraggio digitale per la SSL

ID 19805 | | Visite: 445 | Documenti Sicurezza UE

Sistemi intelligenti di monitoraggio digitale per la SSL

Sistemi intelligenti di monitoraggio digitale per la salute e la sicurezza sul lavoro: attuazione sul luogo di lavoro

ID 19805 | 13.06.2023

I nuovi sistemi digitali di monitoraggio della SSL non possono semplicemente sostituire le procedure esistenti in tale ambito; un’efficace introduzione dei suddetti sistemi dipende da una corretta attuazione, compresa la fornitura di risorse di sostegno sul luogo di lavoro (codici di prassi, documenti di orientamento/manuali, materiali di formazione e di marketing e studi di casi).

Il presente documento strategico contiene raccomandazioni sulle condizioni quadro che consentono alle imprese di attuare e integrare efficacemente i sistemi digitali di monitoraggio della SSL sul luogo di lavoro.

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Fonte: EU-OSHA

Decreto Direttoriale n.72 del 12 giugno 2023

ID 19799 | | Visite: 600 | Decreti Sicurezza lavoro

Decreto Direttoriale n 72 del 12 giugno 2023 

Decreto Direttoriale n.72 del 12 giugno 2023 / Iscrizione Ente Bilaterale Bresciano del Turismo nel RNOP

ID 19799 | 13.06.2023

Decreto Direttoriale n.72 del 12 giugno 2023 - Iscrizione dell’Ente Bilaterale Bresciano del Turismo nel Repertorio nazionale degli organismi paritetici di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 11 ottobre 2022, n. 171

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Articolo 1 (Iscrizione nel Repertorio nazionale degli organismi paritetici)

1. L’ “Ente Bilaterale Bresciano del Turismo”, con sede legale in Brescia, Via Giuseppe Bertolotti, 1, è iscritto al numero 14 del Repertorio nazionale degli organismi paritetici, con decorrenza dalla data del presente decreto direttoriale, ai sensi dell’articolo 4, comma 1, Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali 11 ottobre 2022, n. 171.

Articolo 2 (Obblighi successivi all’iscrizione nel Repertorio nazionale degli organismi paritetici)

1. Ai sensi dell’articolo 4, comma 3, Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali 11 ottobre 2022, n. 171, l’“Ente Bilaterale Bresciano del Turismo” è tenuto a comunicare ogni variazione intervenuta successivamente all’iscrizione che possa determinare il venir meno dei requisiti identificativi di cui all’articolo 2 del citato decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 171 del 2022 e la conseguente cancellazione dal Repertorio.
2. Ai sensi dell’articolo 4, comma 4, Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali 11 ottobre 2022, n. 171, al fine di assicurare la verifica periodica dei requisiti necessari per l’iscrizione nel Repertorio, ogni tre anni, a decorrere dalla data di iscrizione, l’ “Ente Bilaterale Bresciano del Turismo” deve inviare alla Direzione generale per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del legale rappresentante, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, volta a confermare la sussistenza dei requisiti che hanno consentito l’iscrizione nel Repertorio.

Articolo 3 (Efficacia dell’iscrizione nel Repertorio nazionale degli organismi paritetici)

1. L’iscrizione nel Repertorio nazionale degli organismi paritetici attesta la sussistenza dei requisiti identificativi di cui all’articolo 2, comma 2, decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 11 ottobre 2022, n. 171 e consente lo svolgimento dei compiti e delle attività di cui all’articolo 51decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

______

Decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81

Art. 51 - Organismi paritetici

1. A livello territoriale sono costituiti gli organismi paritetici di cui all'articolo 2, comma 1, lettera ee).

1-bis. Il Ministero del lavoro delle politiche sociali istituisce il repertorio degli organismi paritetici, previa definizione dei criteri identificativi, sentite le associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale per il settore di appartenenza, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione (*).

(*)
- L'articolo 13 co. 1 del Decreto-Legge 21 ottobre 2021 n. 146 Misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili (in GU n.252 del 21.10.2021) ha inserito il comma 1- bis e sostituito il comma 8-bis.
- Modifiche apportate dalla Legge 17 dicembre 2021 n. 215 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 ottobre 2021 n. 146, recante misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili. (GU n.301 del 20.12.2021).
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Fonte: MLPS

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Decreto Direttoriale n.71 dell'08 giugno 2023

ID 19775 | | Visite: 904 | Decreti Sicurezza lavoro

Decreto Direttoriale n 71 dell 08 giugno 2023

Decreto Direttoriale n.71 dell'08 giugno 2023 / Iscrizione OPNA nel Repertorio nazionale degli organismi paritetici 

ID 19775 | 09.06.2023

Decreto Direttoriale n.71 dell'08 giugno 2023 - Iscrizione dell’Organismo Paritetico Nazionale per l’Artigianato (OPNA) nel Repertorio nazionale degli organismi paritetici di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 11 ottobre 2022, n. 171

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Decreto Direttoriale n.71 dell'08 giugno 2023

Articolo 1 (Iscrizione nel Repertorio nazionale degli organismi paritetici)

1. L’ “Organismo Paritetico Nazionale per l’Artigianato (OPNA)”, con sede legale in Roma, via di Santa Croce in Gerusalemme n. 63, è iscritto al numero 12 del Repertorio nazionale degli organismi paritetici, con decorrenza dalla data del presente decreto direttoriale, ai sensi dell’articolo 4, comma 1, Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali 11 ottobre 2022, n. 171.

Articolo 2 (Obblighi successivi all’iscrizione nel Repertorio nazionale degli organismi paritetici)

1. Ai sensi dell’articolo 4, comma 3, decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 11 ottobre 2022, n. 171, l’“Organismo Paritetico Nazionale per l’Artigianato (OPNA)” è tenuto a comunicare ogni variazione intervenuta successivamente all’iscrizione che possa determinare il venir meno dei requisiti identificativi di cui all’articolo 2 del citato Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali 11 ottobre 2022, n. 171 e la conseguente cancellazione dal Repertorio.
2. Ai sensi dell’articolo 4, comma 4, decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 11 ottobre 2022, n. 171, al fine di assicurare la verifica periodica dei requisiti necessari per l’iscrizione nel Repertorio, ogni tre anni, a decorrere dalla data di iscrizione, l’ “Organismo Paritetico Nazionale per l’Artigianato (OPNA)” deve inviare alla Direzione generale per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del legale rappresentante, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, volta a confermare la sussistenza dei requisiti che hanno consentito l’iscrizione nel Repertorio.

Articolo 3 (Efficacia dell’iscrizione nel Repertorio nazionale degli organismi paritetici)

1. L’iscrizione nel Repertorio nazionale degli organismi paritetici attesta la sussistenza dei requisiti identificativi di cui all’articolo 2, comma 2, decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 11 ottobre 2022, n. 171 e consente lo svolgimento dei compiti e delle attività di cui all’articolo 51decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

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Decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81

Art. 51 - Organismi paritetici

1. A livello territoriale sono costituiti gli organismi paritetici di cui all'articolo 2, comma 1, lettera ee).

1-bis. Il Ministero del lavoro delle politiche sociali istituisce il repertorio degli organismi paritetici, previa definizione dei criteri identificativi, sentite le associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale per il settore di appartenenza, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione (*).

(*)
- L'articolo 13 co. 1 del Decreto-Legge 21 ottobre 2021 n. 146 Misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili (in GU n.252 del 21.10.2021) ha inserito il comma 1- bis e sostituito il comma 8-bis.
- Modifiche apportate dalla Legge 17 dicembre 2021 n. 215 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 ottobre 2021 n. 146, recante misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili. (GU n.301 del 20.12.2021).
[...]

Fonte: MLPS

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Dati INAIL 5/2023 - Andamento degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali

ID 19768 | | Visite: 1583 | Documenti Sicurezza Enti

Dati INAIL 5 2023

Dati INAIL 5/2023 - Andamento degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali

ID | 08.06.2023

Salute e sicurezza sul lavoro, industria manifatturiera

Dopo il forte calo del 2020, nel 2021 le denunce di infortunio sul lavoro nell’industria manifatturiera, che si contraddistingue per la varietà e complessità di attività svolte, sono aumentate del 17,1%, rimanendo comunque su livelli inferiori rispetto al triennio 2017-2019. Nello stesso periodo i decessi hanno fatto registrare una contrazione di 40 denunce, ma sul dato del 2020 hanno pesato molto di più le morti legate alle infezioni da Covid-19 di origine professionale. Le 208 vittime del 2021, infatti, sono in linea con il dato medio del triennio pre-pandemia.

Gli addetti sono 3,7 milioni. A fare il punto della situazione di questo settore produttivo, che nel 2021 dava lavoro a un numero medio di 3,7 milioni di addetti, di cui soltanto poco meno di 800mila (il 21% del totale) impiegati presso imprese con meno di 10 dipendenti, è il nuovo numero del periodico Dati Inail, curato dalla Consulenza statistico attuariale dell’Istituto, che sottolinea la forte vocazione all’export delle nostre imprese manifatturiere, che quest’anno esporteranno per la prima volta più del 50% del proprio fatturato complessivo, e il ruolo leader che spesso esercitano a livello europeo o mondiale, investendo in innovazione tecnologica e ricerca scientifica per rimanere competitive sui mercati globali.

L’incremento dei casi ha interessato quasi tutte le attività. L’aumento delle denunce di infortunio rilevato nel 2021 ha interessato tutte le attività a eccezione della fabbricazione di prodotti farmaceutici (-10,3%) e dell’industria del tabacco (-19,4%). Le attività nelle quali si contano più infortuni e casi mortali sono la fabbricazione di prodotti in metallo (22% delle denunce e 23% dei decessi di tutto il manifatturiero) e la fabbricazione dei macchinari (13% per entrambi). Gli infortunati sono prevalentemente uomini (85%), con differenze significative, però, tra i vari comparti: nell’abbigliamento sono meno di un terzo, nella farmaceutica circa il 60%, mentre sono la quasi totalità – più di nove casi su 10 – nella metallurgia e, in generale, nelle industrie che lavorano minerali e metalli.

Nell’ultimo quinquennio in crescita l’età degli infortunati. Nel 2021 poco più di tre infortunati su 10 avevano più di 49 anni, percentuale che sale al 54% se si considerano i casi mortali. Le lavoratrici infortunate sono generalmente più anziane. Quelle con più di 49 anni rappresentano infatti il 35,7%, mentre tra gli uomini la stessa classe di età è pari al 30,1% del totale. Dall’analisi dei dati emerge anche il progressivo invecchiamento degli infortunati, più marcato per le lavoratrici rispetto ai lavoratori: nel quinquennio 2017-2021 la quota di ultra 49enni cresce di quattro punti percentuali per le donne e di due punti nel caso degli uomini. Oltre i tre quarti delle denunce sono concentrate nel Nord del Paese, il 14% nel Centro e circa il 10% nel Meridione, mentre per i decessi scende la quota del Nord (65%) e sono più elevate quelle del Centro (17%) e del Sud e Isole (18%).

Le tecnopatie verso i livelli pre-pandemia. Per quanto riguarda le malattie professionali, le più frequenti nel settore manifatturiero sono quelle a carico del tessuto muscolare e del tessuto connettivo, che colpiscono in prevalenza i maschi: considerando le sole patologie definite positivamente, nel 2021 sono state 2.402 su un totale di 3.958 casi. Seguono, con 754 casi in totale, le malattie del sistema nervoso, che vedono maggiormente interessate le donne (393 denunce). Nel quinquennio 2017-2021 l’andamento delle denunce è stato in crescita fino al 2020, quando il forte shock dovuto alla pandemia si è tradotto in un calo del 26,4% rispetto al 2019, da 10.891 a 8.018 casi. Nel 2021, invece, con la ripresa delle attività, le patologie lavoro-correlate denunciate sono state 10.083, in crescita del 25,8% rispetto all’anno precedente.

Quasi un terzo delle malattie nella fabbricazione di prodotti in metallo e nelle industrie alimentari. Nello stesso quinquennio risulta evidente come la fabbricazione di prodotti in metallo e le industrie alimentari, raccolgano oltre il 30% delle denunce, registrando rispettivamente il 15,9% e il 14,3% del totale. Insieme alla fabbricazione di macchinari e apparecchiature (8,2%), alla fabbricazione di altri prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi (7,2%) e alla fabbricazione di altri mezzi di trasporto (6,6%) si supera il 50% del complesso delle tecnopatie denunciate all’Inail nel periodo preso in considerazione.

Il 71,4% delle patologie denunciate riguarda il personale maschile. In ottica di genere, l’intero settore manifatturiero registra un numero di denunce decisamente più elevato da parte dei maschi. Nel 2021, su un totale di 10.083 malattie, il 71,4% è stato riportato dai lavoratori, mentre per le femmine la quota è stata del 28,6%. Queste proporzioni rimangono pressoché invariate lungo tutto l’arco del quinquennio, ma in alcune particolari lavorazioni, svolte prevalentemente da personale femminile, il rapporto tra i generi si inverte. Nella confezione di articoli di abbigliamento - confezione di articoli in pelle e pelliccia, per esempio, su un totale di 352 casi denunciati nel 2021 ben 311, pari all’88,4%, hanno interessato le lavoratrici.

Il rischio cancerogeno nella lavorazione del legno. Dopo l’analisi dell’andamento infortunistico e tecnopatico, il nuovo numero di Dati Inail dedica anche un approfondimento al rischio connesso alla dispersione nell’aria delle polveri di legno duro, classificate dalla Iarc (International Agency for Research on Cancer) come cancerogeni certi per l’uomo. Gli oneri legati alle misurazioni da effettuare nell’ambito di monitoraggi ambientali sono particolarmente elevati per le aziende artigiane e per le micro, piccole e medie imprese che si dedicano alle attività di prima e seconda lavorazione del legno. Di qui l’impegno dell’Istituto in approfondimenti igienistico-industriali e monitoraggi ambientali per individuare soluzioni e misure di prevenzione e protezione atte a mitigare i livelli di rischio, dando la precedenza alle aziende artigiane e alle imprese di dimensioni più piccole.

Dai bandi Isi allo sconto sul premio un sostegno alle aziende che investono in prevenzione. Le misure di tipo tecnico, organizzativo e procedurale adottate per la prevenzione del rischio cancerogeno costituiscono anche un baluardo per il contenimento dei pericoli che derivano dall’utilizzo di molti prodotti chimici di largo impiego nel settore del legno come colle, impregnanti e vernici, che possono costituire un serio pericolo per la salute se non impiegati con le dovute precauzioni. Per la riduzione del rischio chimico, i bandi Isi dell’Inail sostengono finanziariamente l’acquisto di impianti e sistemi di aspirazione. Le aziende che installano sistemi di aspirazione dell’aria, per la riduzione della concentrazione di agenti chimici pericolosi e/o di agenti cancerogeni o mutageni presenti nei luoghi di lavoro, possono inoltre ottenere lo sconto per prevenzione sul premio assicurativo.

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Fonte: INAIL

40° Elenco dei soggetti abilitati per l'effettuazione delle verifiche periodiche

ID 19763 | | Visite: 1729 | Decreti Sicurezza lavoro

40° Elenco dei soggetti abilitati per l'effettuazione delle verifiche periodiche / DD MLPS n. 69 del 07 Giugno 2023

ID 19763 | 07.06.2023

Elenco dei soggetti abilitati per l'effettuazione delle verifiche periodiche

Pubblicato il Decreto Direttoriale n. 69 del 07 Giugno 2023

Con il Decreto Direttoriale n. 69 del 07 Giugno 2023, è stato adottato il quarantesimo elenco, di cui al punto 3.7 dell'Allegato III del d.i. 11 aprile 2011, dei soggetti abilitati per l'effettuazione delle verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro ai sensi dell'art. 71, comma 11, del Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni.

Elenco dei soggetti abilitati all’effettuazione delle verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro, di cui all’Allegato VII del Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81

Il suddetto decreto è composto da sette articoli:

Articolo 1 (Variazione delle abilitazioni)
Articolo 2 (Rinnovo delle iscrizioni nell'elenco dei soggetti abilitati)
Articolo 3 (Iscrizione nell’elenco dei soggetti abilitati)
Articolo 4 (Proroga delle iscrizioni nell’elenco dei soggetti abilitati)
Articolo 5 (cancellazione dall’elenco dei soggetti abilitati)
Articolo 6 (Elenco dei soggetti abilitati)
Articolo 7 (Obblighi dei soggetti abilitati)

Fonte: MPLS

Tutti gli elenchi pubblicati
D.M. 11 aprile 2011 Verifica impianti e attrezzature
Consulta il database dei Soggetti abilitati 

Vedi Documento Procedure verifiche attrezzature di lavoro

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Decreto Direttoriale n.64 del 05 giugno 2023

ID 19745 | | Visite: 912 | Decreti Sicurezza lavoro

Decreto Direttoriale n 64 del 05 giugno 2023

Decreto Direttoriale n.64 del 05 giugno 2023 

ID 19745 | 05.06.2023

Decreto Direttoriale n. 64 del 05 giugno 2023 - Iscrizione dell’ENTE BILATERALE fra ASCOM Parma e FILCAMS-CGIL/FISASCAT-CISL/UILTuCS-UIL di Parma per il settore commercio - E.B.C. PARMA - nel Repertorio nazionale degli organismi paritetici di cui al Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali 11 ottobre 2022, n. 171

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Articolo 1 (Iscrizione nel Repertorio nazionale degli organismi paritetici)

1. L’“ENTE BILATERALE fra ASCOM Parma e FILCAMS-CGIL/FISASCAT-CISL/UILTuCS-UIL di Parma per il settore commercio in forma abbreviata denominato anche E.B.C. PARMA” (da qui in poi “E.B.C. PARMA”), con sede legale in Parma, Via Abbeveratoia n. 63/A, è iscritto al numero 9 del Repertorio nazionale degli organismi paritetici, con decorrenza dalla data del presente decreto direttoriale, ai sensi dell’articolo 4, comma 1, Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali 11 ottobre 2022, n. 171.

Articolo 2 (Obblighi successivi all’iscrizione nel Repertorio nazionale degli organismi paritetici)

1. Ai sensi dell’articolo 4, comma 3, Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali 11 ottobre 2022, n. 171, l’“E.B.C. PARMA” è tenuto a comunicare ogni variazione intervenuta successivamente all’iscrizione che possa determinare il venir meno dei requisiti identificativi di cui all’articolo 2 del citato Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali 11 ottobre 2022, n. 171 e la conseguente cancellazione dal Repertorio.

2. Ai sensi dell’articolo 4, comma 4, Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali 11 ottobre 2022, n. 171, al fine di assicurare la verifica periodica dei requisiti necessari per l’iscrizione nel Repertorio, ogni tre anni, a decorrere dalla data di iscrizione, l’ “E.B.C. PARMA” deve inviare alla Direzione generale per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del legale rappresentante, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, volta a confermare la sussistenza dei requisiti che hanno consentito l’iscrizione nel Repertorio.

Articolo 3 (Efficacia dell’iscrizione nel Repertorio nazionale degli organismi paritetici)

1. L’iscrizione nel Repertorio nazionale degli organismi paritetici attesta la sussistenza dei requisiti identificativi di cui all’articolo 2, comma 2, decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 11 ottobre 2022, n. 171 e consente lo svolgimento dei compiti e delle attività di cui all’articolo 51decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

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Decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81

Art. 51 - Organismi paritetici

1. A livello territoriale sono costituiti gli organismi paritetici di cui all'articolo 2, comma 1, lettera ee).

1-bis. Il Ministero del lavoro delle politiche sociali istituisce il repertorio degli organismi paritetici, previa definizione dei criteri identificativi, sentite le associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale per il settore di appartenenza, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione (*).

(*)
- L'articolo 13 co. 1 del Decreto-Legge 21 ottobre 2021 n. 146 Misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili (in GU n.252 del 21.10.2021) ha inserito il comma 1- bis e sostituito il comma 8-bis.
- Modifiche apportate dalla Legge 17 dicembre 2021 n. 215 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 ottobre 2021 n. 146, recante misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili. (GU n.301 del 20.12.2021).
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Fonte: MLPS

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Circolare INAIL n. 23 del 1° giugno 2023

ID 19746 | | Visite: 1895 | Documenti Sicurezza Enti

Circolare INAIL n  23 del 1 giugno 2023

Circolare INAIL n. 23 del 1° giugno 2023 / Tutela degli eventi lesivi accaduti a RLS/RLST

ID 19746 | 05.06.2023 / Circolare in allegato

Circolare INAIL n. 23 del 1° giugno 2023 - Tutela degli eventi lesivi accaduti a rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza aziendali o di unità produttiva, territoriali e di sito produttivo in occasione dell’esercizio delle loro attribuzioni.

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Quadro normativo

- Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124: “Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali”, articoli 1, 2, 4, e 9.
- Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81: “Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”. Articolo 2, comma 1, lettera i) e articoli 47-52.

Premessa

In considerazione dei dubbi rappresentati da alcune Strutture in merito alla tutelabilità degli infortuni eventualmente accaduti a Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, aziendali o di unità produttiva, territoriali e di sito produttivo, acquisito l’assenso dell’Ufficio legislativo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, si forniscono i relativi chiarimenti.

A. Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, obbligo assicurativo e occasione di lavoro

Il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 definisce all’articolo 2, comma 1, lettera i), il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza come la persona eletta o designata per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro.

I rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza sono figure fondamentali del sistema di gestione della prevenzione nei luoghi di lavoro previsto dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, che ne regolamenta ruolo e funzioni agli articoli da 47 a 52.

L’articolo 47 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 stabilisce, infatti, che il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è istituito a livello territoriale o di comparto, aziendale e di sito produttivo ed è eletto o designato in tutte le aziende o unità produttive.

Il numero dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza è stabilito in sede di contrattazione collettiva, fermo restando che la legge ne prevede in ogni caso il numero minimo in rapporto al numero dei lavoratori presenti nell’azienda o nell’unità produttiva.

Sono, altresì, stabilite in sede di contrattazione collettiva le modalità di designazione o di elezione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza nonchè il tempo di lavoro retribuito e gli strumenti per l'espletamento delle funzioni.

L’articolo 50, comma 1, del predetto decreto definisce le attribuzioni del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e ne indica analiticamente le funzioni, riconoscendogli essenzialmente quelle di consultazione e di controllo sulle attività poste in essere dal datore di lavoro in merito alla sicurezza e salute dei propri lavoratori.

Sono previsti specifici diritti all’informazione, alla formazione, alla partecipazione e al controllo, tutti funzionali a realizzare la partecipazione attiva al sistema di valutazione e prevenzione dei rischi dell’ambiente di lavoro in cui opera il rappresentante dei lavoratori della sicurezza e a rendere effettivo lo svolgimento delle sue funzioni.

Il comma 2 dell’articolo 50 stabilisce, inoltre, che il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza deve disporre del tempo necessario allo svolgimento dell'incarico senza perdita di retribuzione, nonchè dei mezzi e degli spazi necessari per l'esercizio delle funzioni e delle facoltà riconosciutegli e non può subire pregiudizio alcuno a causa dello svolgimento della propria attività.

Nei suoi confronti si applicano le stesse tutele previste dalla legge per le rappresentanze sindacali.

Inoltre, le modalità per l’esercizio delle sue funzioni sono stabilite in sede di contrattazione collettiva nazionale.

Dal punto di vista assicurativo rileva, in particolare, il diritto del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza di accedere ai luoghi di lavoro in cui si svolgono le lavorazioni, che può evidentemente anche essere diverso da quello in cui opera normalmente in qualità di lavoratore.

Trattandosi di figure necessarie nell’ambito del sistema di gestione della prevenzione nei luoghi di lavoro, l’attività esercitata dai rappresentanti dei lavoratori della sicurezza è assimilabile all’attività lavorativa in quanto mira al conseguimento degli interessi di entrambe le parti del rapporto di lavoro svolgendo attività di supporto al datore di lavoro nella promozione degli interventi atti a garantire la salute e sicurezza nell’ambito dell’azienda.

L’attività esercitata dai rappresentanti dei lavoratori della sicurezza, infatti, risponde anche all’interesse del datore di lavoro a che l’attività produttiva sia svolta attuando e migliorando la salute e la sicurezza nel luogo di lavoro, finalità alla quale i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza concorrono, anche in funzione di controllo, attraverso la loro partecipazione attiva e necessaria al sistema di gestione della prevenzione nell’azienda e nell’unità produttiva.

Pertanto, per quanto riguarda l’obbligo assicurativo, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è sempre assicurato contro gli infortuni e le malattie professionali, con oneri a carico del datore di lavoro, ai sensi degli articoli 1 e 4 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, in presenza dei requisiti oggettivi e soggettivi previsti per l’assicurazione obbligatoria di tutti i lavoratori.

Per quanto riguarda la tutelabilità degli infortuni occorsi a rappresentanti dei lavoratori della sicurezza in occasione dell’esercizio delle loro attribuzioni, in assenza di una espressa e specifica previsione normativa, sono sorti dubbi in merito all’ambito di operatività della tutela assicurativa, posto che l’articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 richiede che l’evento lesivo sia avvenuto in occasione di lavoro, vale a dire sia riferibile all’attività lavorativa.

L’occasione di lavoro, come noto, delimita l’ambito oggettivo della tutela assicurativa e richiede il nesso di riferibilità funzionale del fatto all'attività di lavoro.

Al riguardo si precisa che gli eventi lesivi accaduti ai rappresentanti dei lavoratori della sicurezza di azienda o di unità produttiva che occorrono nello svolgimento delle loro funzioni o a esse strumentalmente collegati, sono da considerarsi infortuni avvenuti in occasione di lavoro e quindi sono compresi nella tutela assicurativa.

Da quanto sopra consegue la tutelabilità degli infortuni accaduti in occasione dell’attività di rappresentante dei lavoratori della sicurezza, con applicazione dei principi generali in materia di assicurazione obbligatoria, che escludono la tutela soltanto se, nel caso concreto, si accerti l’assenza dell’occasione di lavoro, vale a dire che l’evento è riferibile al cosiddetto “rischio elettivo” del lavoratore.

Secondo la giurisprudenza consolidata della Cassazione civile è definito rischio elettivo, riferito al comportamento del lavoratore, tutto ciò che sia estraneo e non attinente all’attività lavorativa e dovuto ad una scelta arbitraria di questi, nel senso che esso sia la conseguenza di un rischio collegato ad un comportamento volontario, volto a soddisfare esigenze meramente personali e, comunque, indipendente dall’attività lavorativa, cioè di rischio generato da un’attività che non abbia rapporto con lo svolgimento dell’attività lavorativa o che esorbiti in modo irrazionale dai limiti di essa.

Analoghi concetti applica la giurisprudenza della Cassazione penale ai fini dell’esonero da responsabilità del datore di lavoro in materia di sicurezza sul lavoro.

Va, tuttavia, rilevato che la tutela apprestata ai rappresentanti dei lavoratori per la salute e sicurezza che sovente vengono scelti tra i rappresentanti sindacali, va riconosciuta esclusivamente per la peculiarità delle funzioni svolte e non contrasta con i principi consolidati della giurisprudenza costituzionale e di legittimità in materia di infortuni occorsi ai sindacalisti che di seguito si riassumono.

Occorre precisare, infatti, che la funzione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza è da tenere del tutto distinta da quella dei lavoratori che svolgono l’attività sindacale nell’azienda, quali per esempio i componenti delle RSU, che hanno diritto a fruire di permessi sindacali per lo svolgimento della loro attività.

Con riguardo agli eventi lesivi occorsi a lavoratori in permesso sindacale, infatti, la Corte Costituzionale ha escluso la tutela assicurativa dell’Inail con l’ordinanza n. 136 del 24 aprile 2003, con cui ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell’articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 in riferimento agli articoli 3 e 38 della Costituzione.

La Corte ha argomentato che la situazione del sindacalista in permesso sindacale si connota per il suo marcato carattere di episodicità e occasionalità che non altera la continuità della prestazione lavorativa del dipendente e del correlato obbligo retributivo del datore di lavoro e pertanto non è assimilabile a quella dei lavoratori in aspettativa sindacale, ai quali la copertura assicurativa contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali è stata invece estesa per effetto della sentenza della Corte Costituzionale n. 171 del 2002, con oneri a carico delle organizzazioni sindacali per conto delle quali i lavoratori in aspettativa sindacale svolgono le attività previste dall’articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.

Va, infine, precisato che con la sentenza n. 13882 del 7 luglio 2016, la Cassazione civile sezione lavoro ha riconosciuto la tutela di un infortunio in itinere accaduto a un lavoratore in permesso sindacale retribuito mentre si recava nel cantiere dove alloggiava di ritorno da una riunione sindacale.

Va, tuttavia, precisato che nel caso specifico i giudici di merito avevano accertato che la riunione era stata promossa dal datore di lavoro, presso la propria sede, e aveva a oggetto l'organizzazione dell'attività lavorativa e, pertanto, la circostanza che il lavoratore vi avesse partecipato fruendo di un permesso sindacale retribuito, con assoggettamento della erogazione ricevuta ai fini Inail quale elemento retributivo imponibile, è stato considerato irrilevante, dovendosi piuttosto considerare l’infortunio avvenuto in occasione di lavoro.

In merito la Cassazione, ha precisato che i lavoratori che svolgano attività sindacale come RSA, RSU o come dirigenti sindacali non in aspettativa, rimangono pur sempre (in quanto esposti al rischio) assicurati ex artt. 4 e 9 cit. (del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124) e soltanto si pone per essi il problema di verificare in concreto - come nel caso di specie - l'ambito di operatività della stessa tutela assicurativa di base; ovvero di accertare se il fatto sia avvenuto o meno "in occasione di lavoro" secondo il dettato del DPR n. 1124, art. 2. Il quale, giusta la consolidata giurisprudenza di questa Corte (su cui da ultimo Cass. Sez. L. 7313/2016; Sez. L, Sentenza n. 6 del 05/01/2015; Sez. L, Sentenza n. 12779 del 23/07/2012), rimanda ad un ampio criterio di riferibilità al lavoro, con il solo limite del rischio elettivo.

Ai fini dell’indennizzabilità degli infortuni occorsi ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, sarà necessario accertare se l’evento sia ricollegabile anche strumentalmente all’attività tipica di rappresentante per la salute e sicurezza, cioè a un’attività inerente e funzionale all’interesse dei lavoratori e della parte datoriale, con la conseguenza che, ove l’infortunio si verifichi in occasione della fruizione di un permesso per l’espletamento di un’attività propriamente sindacale, l’infortunio non potrà essere ammesso a tutela.

B. Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale

In assenza del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, l’articolo 48 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 prevede il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale, che esercita le competenze del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza di cui all'articolo 50 e i termini e con le modalità ivi previste con riferimento a tutte le aziende o unità produttive del territorio o del comparto di competenza nelle quali non sia stato eletto o designato il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.

Le modalità di elezione o designazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale sono individuate dagli accordi collettivi nazionali, interconfederali o di categoria, stipulati dalle associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e in mancanza di questi accordi sono individuate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentite le predette associazioni.

Il comma 8 del citato articolo 49 stabilisce che L'esercizio delle funzioni di rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale è incompatibile con l'esercizio di altre funzioni sindacali operative.

In sintesi, al Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale sono riferite le stesse attribuzioni del Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza di azienda o unità produttiva ma le funzioni sono esercitate con riguardo a più aziende o unità produttive presenti sul medesimo territorio o nel medesimo comparto, qualora nelle stesse non sia stato appunto eletto o designato il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.

Poiché per espressa previsione normativa il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale esercita le medesime funzioni del Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza di azienda o unità produttiva, eventuali eventi lesivi accaduti in occasione dell’esercizio delle relative attribuzioni sono compresi nella tutela assicurativa in quanto riferibili all’attività lavorativa, con il solo limite del rischio elettivo.

Ai fini assicurativi si rileva, inoltre, che il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale può essere esposto anche a rischi diversi da quelli propri dell’ambiente lavorativo aziendale nei quali opera come lavoratore subordinato.

Infatti, in base all’articolo 48, comma 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, per l'esercizio delle proprie attribuzioni egli accede ai luoghi di lavoro nel rispetto delle modalità e del termine di preavviso individuati dagli accordi collettivi nazionali, interconfederali o di categoria, stipulati dalle associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, fermo restando che Il termine di preavviso non opera in caso di infortunio grave e che in tale ultima ipotesi l'accesso avviene previa segnalazione all'organismo paritetico.

C. Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza di sito produttivo

L’articolo 49 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, ha previsto, infine, il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza di sito produttivo, che deve essere individuato, su loro iniziativa, tra i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza delle aziende operanti nel medesimo sito produttivo e con le modalità stabilite nella contrattazione collettiva, nei contesti caratterizzati dalla compresenza di più aziende o cantieri, e precisamente nei porti, nei centri intermodali di trasporto, negli impianti siderurgici, nei cantieri con almeno 30.000 uomini-giorno e nei contesti produttivi con complesse problematiche legate alla interferenza delle lavorazioni e da un numero complessivo di addetti mediamente operanti nell'area superiore a 500.

La contrattazione collettiva stabilisce, altresì, le modalità secondo cui il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza di sito produttivo esercita le attribuzioni di cui all'articolo 50 in tutte le aziende o cantieri del sito produttivo in cui non vi siano rappresentanti per la sicurezza e, in più, realizza il coordinamento tra i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza del medesimo sito.

Eventuali eventi lesivi accaduti ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza di sito produttivo in occasione dell’esercizio delle attribuzioni di cui all'articolo 50 ovvero nello svolgimento dell’attività di coordinamento a essi specificatamente affidata dalla legge sono compresi nella tutela assicurativa in quanto riferibili all’attività lavorativa, con il solo limite del rischio elettivo.

La particolarità dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza di sito produttivo consiste nella circostanza che essi concorrono, attraverso l’esercizio delle loro funzioni, all’attuazione e al miglioramento della sicurezza dell’intero sito produttivo ove operano, sito caratterizzato da maggiori e specifici rischi per la sicurezza dei lavoratori in virtù delle peculiari caratteristiche dell’ambiente di lavoro complessivamente considerato.

In tal senso il loro contributo alla sicurezza è funzionale all’interesse di tutti i datori di lavoro operanti nel sito produttivo a che l’attività produttiva esercitata da ciascuno di essi si esplichi in condizioni di sicurezza.

D. Precisazioni sul rischio assicurato e sull’oscillazione del tasso medio della posizione assicurativa per andamento infortunistico

Tutti i rappresentanti della sicurezza sopra descritti, essendo lavoratori dipendenti operanti in una determinata impresa, sono assicurati dal datore di lavoro alle voci della vigente tariffa ordinaria dipendenti, individuate operando la classificazione delle lavorazioni principali esercitate dal medesimo datore di lavoro secondo le vigenti modalità di applicazione.

In sostanza il rischio assicurato derivante dalle lavorazioni principali comprende anche quello connesso all’esercizio delle attribuzioni previste per legge in capo ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza aziendale o di unità produttiva, territoriali e di sito produttivo⁶, senza necessità di classificare autonomamente l’attività in discorso.

Gli eventi lesivi eventualmente occorsi ai predetti rappresentanti dei lavoratori sono considerati ai fini dell’oscillazione del tasso medio per andamento infortunistico della posizione assicurativa territoriale di cui è titolare il datore di lavoro, ai sensi degli articoli 19 e seguenti delle vigenti modalità di applicazione delle tariffe dei premi.

Quanto sopra anche nel caso che l’evento lesivo accada al Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale in una delle aziende o unità produttive del territorio o del comparto di competenza per le quali esercita le sue attribuzioni, oppure accada al Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza di sito produttivo nell’ambito del medesimo sito.

Tenuto conto dell’interesse dei datori di lavoro alla effettiva e piena operatività del sistema di gestione della prevenzione in tutti i luoghi di lavoro non sussistono ragioni per ipotizzare l’esclusione degli eventi lesivi in discorso dall’andamento infortunistico aziendale, peraltro non prevista da alcuna disposizione.

Gli unici due casi di esclusione finora applicati riguardano, infatti, gli infortuni in itinere (in base alle vigenti modalità di applicazione delle tariffe dei premi nell’industria) e gli infortuni da infezione da coronavirus (SARS- CoV-2) in occasione di lavoro.

Nel primo caso l’esclusione è giustificata dal fatto che gli infortuni occorsi alle persone assicurate durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di abitazione a quello di lavoro, durante il normale percorso che collega due luoghi di lavoro se il lavoratore ha più rapporti di lavoro e, qualora non sia presente un servizio di mensa aziendale, durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di lavoro a quello di consumazione abituale dei pasti, sono conseguenza del cosiddetto rischio da circolazione stradale, per il quale la Cassazione ha parlato di rischio ambientale, quale situazione ambientale fluida, caratterizzata dal rischio derivante anche dagli altri veicoli, condotti da terzi utenti della strada rispetto al lavoratore tutelato.

Nel secondo, l’esclusione è stata operata dal legislatore in virtù dell’estrema contagiosità dell’infezione e della grave e particolare situazione causata dalla pandemia.

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Fonte: INAIL

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Decreto 22 maggio 2023

ID 19738 | | Visite: 1203 | News Sicurezza

Decreto 22 maggio 2023 

ID 19738 | 03.06.2023

Decreto 22 maggio 2023 Individuazione del percorso professionale marittimo di direttore di macchina su navi con apparato motore principale inferiore a 750 kw ed equipollenze con i titoli professionali di macchina della navigazione interna.

(GU n.128 del 03.06.2023)

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Il presente decreto istituisce il titolo professionale marittimo di direttore di macchina su navi con apparato motore principale inferiore a 750 kw e ne determina i relativi requisiti.

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Calcolo OEL Solventi idrocarburici e ossigenati con metodo RCP

ID 16642 | | Visite: 2978 | Documenti Riservati Sicurezza

Calcolo OEL Solventi   Metodo RCP

Calcolo OEL Solventi idrocarburici e ossigenati con metodo RCP (Reciprocal Calculation Procedure)

ID 16642 | 14.05.2022 / Documento completo allegato

Note, Documenti e tools (metodo RCP) per il calcolo del livello di esposizione occupazionale (OEL) a solventi idrocarburici e ossigenati.

La definizione dei limiti di esposizione occupazionale OEL per i solventi idrocarburici è impegnativa poiché questo tipo di solventi ha composizioni di idrocarburi complesse e variabili. Ciò significa che il lavoratore inalerà non solo uno ma molti tipi di idrocarburi dal solvente contemporaneamente. Alcuni di questi idrocarburi sono ben caratterizzati e hanno i propri OEL, ma per altri le informazioni possono essere limitate. Pertanto, è fondamentale definire un OEL che tenga conto di tutti i tipi rilevanti di idrocarburi e fornisca una consulenza professionale coerente.

Le sostanze solventi a base di idrocarburi sono generalmente derivate dal petrolio come materia prima e contengono una o più classi di idrocarburi (per esempio alcani lineari, ramificati o ciclici e idrocarburi aromatici).

I Solventi

I solventi sono assolutamente essenziali per un efficace funzionamento di molti prodotti.

Ogni giorno traiamo vantaggi dall’esistenza di una vasta ed eterogenea gamma di solventi, ciascuno con proprietà uniche.

I solventi servono a sciogliere altre sostanze.

Tuttavia un solvente non si sceglie soltanto osservando se una sostanza si scioglie o meno in esso (capacità solvente), ma anche tenendo conto della velocità di evaporazione, del punto di ebollizione, della viscosità, della tensione superficiale e di molti altri fattori che hanno effetto sulle migliaia di processi industriali che necessitano solventi.

I fattori da considerare, così come i differenti materiali da sciogliere, sono talmente numerosi che richiedono la disponibilità di una vasta gamma di solventi.

In molti processi produttivi le richieste sono complesse e le esigenze possono variare durante il processo stesso. Ad esempio, per ottenere una superficie perfettamente lucida, potrebbe essere necessario avere inizialmente a disposizione un solvente che evapori rapidamente, mentre la fase successiva ne richiederà uno che evapori molto più lentamente.

Prestazioni personalizzate di questo tipo possono essere ottenute mescolando insieme sostanze differenti appartenenti alla famiglia dei solventi.

LA FAMIGLIA DEI SOLVENTI OSSIGENATI ED IDROCARBURI

La classificazione chimica dei solventi si basa sulla loro struttura chimica.

I solventi idrocarburici sono molecole contenenti soltanto atomi di idrogeno e di carbonio. I solventi ossigenati contengono atomi di idrogeno, carbonio e ossigeno

La maggior parte dei solventi è prodotta partendo dal petrolio. Il processo produttivo è altamente integrato nel funzionamento di una raffineria di petrolio o di uno stabilimento produttivo petrolchimico. Almeno il 10% dei solventi è prodotto utilizzando altre materie prime (gas naturale, carbone o biomassa).

La maggior parte dei solventi idrocarburici è separata nella raffineria mediante distillazione per essere quindi ulteriormente trattata e purificata.

Alcuni sono sintetizzati a partire da olefine. I solventi idrocarburi, classificati in sottogruppi in base al tipo di “scheletro di carbonio” delle loro molecole, danno origine alle famiglie dei solventi alifatici, aromatici e paraffinici.

I solventi ossigenati sono prodotti mediante reazioni chimiche a partire da olefine (derivate da petrolio o gas naturale) e danno origine ai seguenti sottogruppi: alcoli, chetoni, esteri, eteri, esteri glicolici ed esteri etere glicolici. Questa brochure vi offre solo qualche esempio sul modo in cui i solventi possono essere utilizzati a vantaggio dei consumatori; in realtà, esistono migliaia di altre applicazioni.

FAMIGLIE / Solventi rappresentativi

SOLVENTI OSSIGENATI

ALCOLI
Isopropilico
Butanolo
Etanolo

ETERI
Etere dietilico

ESTERI
Acetato di etile
Acetato isopropilico
Acetato di butile

CHETONI
Acetone
MEK (Metiletilchetone)
MIBK (Metilisobutilchetone)

ETERI GLICOLICI
Metossipropanolo
Glicole butilico

ESTERI ETERI GLICOLICI
Metossi propil acetato
Acetato blutilglicole

SOLVENTI IDROCARBURI

AROMATICI
Toluene
Xilene
C9-C10 aromatico

ALIFATICI
Acquaragia
Idrocarburi dearomatizzati
Frazioni leggere (es. esano)

PARAFFINICI
n-Paraffina
Isoparaffina

...

Schema Solventi idrocarburi

Solventi idrocarburi / Schema

La differenza fra i diversi tipi di solventi a base di idrocarburi è data principalmente dalle rispettive classi di idrocarburi e dalla distribuzione delle lunghezze delle relative catene di carbonio. La distribuzione della lunghezza della catena di carbonio varia a seconda dell'intervallo mirato di distillazione del prodotto finale. Le lunghezze delle catene di carbonio dei solventi a base di idrocarburi generalmente sono dei tagli stretti delle lunghezze degli idrocarburi superiori a C5 e inferiori a C20. Data la variabilità della composizione dei materiali di partenza, molti solventi a base di idrocarburi rientrano nella definizione di sostanza UVCB (Substances of Unknown or Variable Composition, Complex Reaction Products and Biological Materials).

Sostanze UVCB

L'acronimo UVCB indica sostanze di composizione sconosciuta o variabile, prodotti di una reazione complessa o materiali biologici. Le sostanze UVBC sono formate da molti costituenti diversi, alcuni dei quali possono essere ignoti. La composizione può essere variabile o difficile da prevedere.

Spesso le sostanze UVCB non sono completamente identificabili; pertanto è necessario fornire una descrizione del processo di fabbricazione e altri tipi di informazioni, come l'intervallo di ebollizione.

In generale, la denominazione di una sostanza UVCB è formata da una combinazione delle denominazioni delle materie prime e del processo.

Sostanze UVCB

Le sostanze UVBC sono formate da molti costituenti diversi, alcuni dei quali possono essere ignoti. La composizione può essere variabile o difficile da prevedere.
_________

Il processo principale per la trasformazione del petrolio come materia prima in sostanze solventi a base di idrocarburi è la combinazione di diverse fasi di lavorazione, fra cui la distillazione di tali materie, l'idrodesolforazione, l'idrogenazione pesante o media e, infine, una distillazione e uno stripping dei componenti leggeri.

I limiti di esposizione occupazionale (OEL) sono essenziali per la protezione dei lavoratori dai rischi per la salute e la sicurezza dovuti all'esposizione a sostanze pericolose nell'aria.

Un OEL è un limite superiore alla concentrazione nell'aria accettabile di una sostanza pericolosa nell'aria del posto di lavoro per una particolare sostanza o gruppo di sostanze a cui i lavoratori possono essere esposti durante la loro vita lavorativa (per 8 ore al giorno, 5 giorni alla settimana, per 40 anni) senza sviluppare effetti negativi sulla salute.

Da oltre 60 anni, le organizzazioni di regolamentazione in tutto il mondo definiscono OELS. Nell'UE, la Commissione europea è incaricata di definire gli OEL a seguito di una valutazione scientifica e di un processo di consultazione, mentre in alcuni Stati membri può essere in atto una procedura separata.

Le informazioni sugli OEL esistenti per le sostanze HSPA (Hydrocarbon Solvent Producers Association) e OSPA (Oxigenated olvent Producers Association) sono disponibili nei documenti (allegati):

- Solventi idrocarburici registrati in REACH / Dati
- Solventi ossigenati registrati in REACH / Dati

I solventi idrocarburici: un caso particolare

La definizione dei limiti di esposizione professionale per i solventi idrocarburici è impegnativa poiché questo tipo di solventi ha composizioni di idrocarburi complesse e variabili. Ciò significa che il lavoratore inalerà non solo uno ma molti tipi di idrocarburi dal solvente contemporaneamente. Alcuni di questi idrocarburi sono ben caratterizzati e hanno i propri OEL, ma per altri le informazioni possono essere limitate. Pertanto, è fondamentale definire un OEL che tenga conto di tutti i tipi rilevanti di idrocarburi e fornisca una consulenza professionale coerente.

È necessario un approccio che consenta di calcolare un OEL univoco per ciascun solvente idrocarburico, sulla base di informazioni compositive relativamente semplici. Inoltre, non è sempre possibile identificare tutti i componenti dei solventi idrocarburici e la maggior parte dei dati tossicologici esistenti si riferisce a solventi idrocarburici rappresentativi piuttosto che ai loro singoli componenti.

L'approccio Reciprocal Calculation Procedure (RCP) è stato sviluppato dai produttori di solventi per idrocarburi negli Stati Uniti e in Europa, che raggruppa tutti gli idrocarburi con proprietà fisiche, chimiche e tossicologiche simili e assegna loro un Valore Guida di Gruppo o GGV (Group Guidance Value) che copre gli OEL esistenti di idrocarburi rappresentativi all'interno di un gruppo. L'utilizzo di questi valori GGV nel calcolo dell'RCP garantisce che gli idrocarburi in quel gruppo non superino i propri OEL individuali. In pratica ciò significa misurare un singolo OEL che riflette la composizione idrocarburica del solvente.

Ciascun GGV è supportato da una serie di studi tossicologici che includono effetti acuti sul sistema nervoso centrale che confermano che alcuni costituenti idrocarburici possono essere raggruppati in tre GGV e li distinguono dai valori specifici della sostanza o SSV.

Demo RCP:

Fonte: ESIG (European Solvents Industry Group)

GESTIS di IFA

l'applicazione web sulle sostanze pericolose dell'assicurazione sociale tedesca contro gli infortuni, è un database completo per le sostanze chimiche, che include tutti gli OEL esistenti. Include i rispettivi OEL esistenti.

Info e link pdf allegato.

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Richiami al TUS nel Codice dei contratti pubblici 2023

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Richiami al TUS nel Codice dei contratti pubblici 2023

Richiami al TUS nel Codice dei contratti pubblici 2023

ID 19365 | 04.04.2023 / Documento completo in allegato

Pubblicato nella GU n.77 del 31.03.2023 - S.O. n. 12 il Decreto Legislativo 31 marzo 2023 n. 36 Codice dei contratti pubblici in attuazione dell’articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici, in vigore dal 1° aprile 2023.

Le nuove disposizioni saranno operative in tre fasi:

- il 1° aprile è prevista la vigenza della norma,
- il 1 luglio l'operatività,
- il 1° gennaio 2024 la digitalizzazione degli appalti.

Il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50è abrogato dal 1° luglio 2023.

Di seguito si illustrano gli articoli e gli allegati del codice dei contratti pubblici 2023 nei quali sono richiamati i riferimenti al testo unico salute e sicurezza 81/2008.

Tabella di raccordo Richiami TUS nel Codice Appalti 2023

Richiami al TUS nel Codice dei contratti pubblici 2023   Tabella di raccordo

...

Dlgs 31 marzo 2023 n. 36

Art. 94 comma 5 Cause di esclusione automatica

5. Sono altresì esclusi:

a) l'operatore economico destinatario della sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c), del  decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, o di altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica  amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile  2008, n. 81.

Decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231

Art. 9. Sanzioni amministrative

1. Le sanzioni per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato sono:
a) la sanzione pecuniaria;
b) le sanzioni interdittive;
c) la confisca;
d) la pubblicazione della sentenza.

2. Le sanzioni interdittive sono:
a) l'interdizione dall'esercizio dell'attivita';
b) la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
c) il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
d) l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli gia' concessi;
e) il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81

Art. 14 - Provvedimenti degli organi di vigilanza per il contrasto del lavoro irregolare e per la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori

1. Ferme restando le attribuzioni previste dagli articoli 20 e 21, del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758, al fine di far cessare il pericolo per la salute (9) e la sicurezza dei lavoratori, nonché di contrastare il lavoro irregolare, l'Ispettorato nazionale del lavoro adotta un provvedimento di sospensione, quando riscontra che almeno il 10 per cento dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro risulti occupato, al momento dell'accesso ispettivo, senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro ovvero inquadrato come lavoratori autonomi occasionali in assenza delle condizioni richieste dalla normativa (9), nonché, a prescindere dal settore di intervento, in caso di gravi violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza del lavoro di cui all'Allegato I. Con riferimento all’attività dei lavoratori autonomi occasionali, fatte salve le attività autonome occasionali intermediate dalle piattaforme digitali di cui al decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n.  233 (15), al fine di svolgere attività di monitoraggio e di contrastare forme elusive nell’utilizzo di tale tipologia contrattuale, l’avvio dell’attività dei suddetti lavoratori è oggetto di preventiva comunicazione all’Ispettorato territoriale del lavoro competente per territorio, da parte del committente, mediante modalità informatiche. (10) (11) (15)
Si applicano le modalità operative di cui all’articolo 15, comma 3, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81. In caso di violazione degli obblighi di cui al secondo periodo si applica la sanzione amministrativa da euro 500 a euro 2.500 in relazione a ciascun lavoratore autonomo occasionale per cui è stata omessa o ritardata la comunicazione. Non si applica la procedura di diffida di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124 (9). Il provvedimento di sospensione è adottato in relazione alla parte dell'attività imprenditoriale interessata dalle violazioni o, alternativamente, dell'attività lavorati a prestata dai lavoratori interessati dalle violazioni di cui ai numeri 3 e 6 dell'Allegato I. Unitamente al provvedimento di sospensione l'Ispettorato nazionale del lavoro può imporre specifiche misure atte a far cessare il pericolo per la sicurezza o per la salute dei lavoratori durante il lavoro. 

2. Per tutto il periodo di sospensione è fatto divieto all’impresa di contrattare con la pubblica amministrazione e con le stazioni appaltanti, come definite dal codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (9). A tal fine il provvedimento di sospensione è comunicato all’ Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) e al Ministero (9) infrastrutture e della mobilità sostenibili, per gli aspetti di rispettiva competenza al fine dell'adozione da parte del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili del provvedimento interdittivo. Il datore di lavoro è tenuto a corrispondere la retribuzione e a versare i relativi contributi ai lavoratori interessati dall’effetto del provvedimento di sospensione. (9)

3. L'Ispettorato nazionale del lavoro adotta i provvedimenti di cui al comma 1 per il tramite del proprio personale ispettivo nell'immediatezza degli accertamenti nonché, su segnalazione di altre amministrazioni, entro sette giorni dal ricevimento del relativo verbale.

4. I provvedimenti di cui al comma 1, per le ipotesi di lavoro irregolare, non trovano applicazione nel caso in cui il lavoratore risulti l'unico occupato dall'impresa. In ogni caso di sospensione, gli effetti della stessa possono essere fatti decorrere dalle ore dodici del giorno lavorativo successivo ovvero dalla cessazione dell'attività lavorativa in corso che non può essere interrotta, salvo che non si riscontrino situazioni di pericolo imminente o di grave rischio per la salute dei lavoratori o dei terzi o per la pubblica incolumità. (17)

5. Ai provvedimenti di cui al presente articolo (9) si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

6. Limitatamente ai provvedimenti adottati in occasione dell'accertamento delle violazioni in materia di prevenzione incendi, provvede il Comando provinciale dei vigili del fuoco territorialmente competente. Ove gli organi di vigilanza o le altre amministrazioni pubbliche rilevino possibili violazioni in materia di prevenzione incendi, ne danno segnalazione al competente Comando provinciale dei vigili del fuoco, il quale procede ai sensi delle disposizioni del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139.

7. In materia di prevenzione incendi, in ragione della competenza esclusiva del Corpo nazionale dei vigili del fuoco prevista dall'articolo 46 del presente decreto, si applicano (9) le disposizioni di cui agli articoli 16, 19 e 20 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139.

8. I poteri di cui al comma 1 spettano anche ai servizi ispettivi delle aziende sanitarie locali nell'ambito di accertamenti in materia di tutela della salute e della sicurezza del lavoro.

9. È condizione per la revoca del provvedimento da parte dell'amministrazione che lo ha adottato:

a) la regolarizzazione dei lavoratori non risultanti dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria anche sotto il profilo degli adempimenti in materia di salute e sicurezza;
b) l'accertamento del ripristino delle regolari condizioni di lavoro nelle ipotesi di violazioni della disciplina in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro;
c) la rimozione delle conseguenze pericolose delle violazioni nelle ipotesi di cui all'Allegato I;
d) nelle ipotesi di lavoro irregolare, il pagamento di una somma aggiuntiva pari a 2.500 euro qualora siano impiegati (9) fino a cinque lavoratori irregolari e pari a 5.000 euro qualora siano impiegati più di cinque lavoratori irregolari;
e) nelle ipotesi di cui all'Allegato I, il pagamento di una somma aggiuntiva di importo pari a quanto indicato nello stesso Allegato I con riferimento a ciascuna fattispecie.

10. Le somme aggiuntive di cui alle lettere d) ed e) del comma 9 (9) sono raddoppiate nelle ipotesi in cui, nei cinque anni precedenti alla adozione del provvedimento, la medesima impresa sia stata destinataria di un provvedimento di sospensione.

11. Su istanza di parte, fermo restando il rispetto delle condizioni di cui al comma 9, la revoca è altresì concessa subordinatamente al pagamento del venti per cento della somma aggiuntiva dovuta. L'importo residuo, maggiorato del cinque per cento, è versato entro sei mesi dalla data di presentazione dell'istanza di revoca.
In caso di mancato versamento o di versamento parziale dell'importo residuo entro detto termine, il provvedimento di accoglimento dell'istanza di cui al presente comma costituisce titolo esecutivo per l'importo non versato. 

12. È comunque fatta salva l'applicazione delle sanzioni penali, civili e amministrative vigenti.

13. Ferma restando la destinazione della percentuale prevista dall'articolo 14, comma 1, lettera d) , del decreto legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, l'importo delle somme aggiuntive di cui al comma 9, lettere d) ed e) , integra, in funzione dell'amministrazione che ha adottato i provvedimenti di cui al comma 1, il bilancio dell'Ispettorato nazionale del lavoro o l'apposito capitolo regionale ed è utilizzato per finanziare l'attività di prevenzione nei luoghi di lavoro svolta dall'Ispettorato nazionale del lavoro o dai dipartimenti di prevenzione delle AA.SS.LL.

14. Avverso i provvedimenti di cui al comma 1 adottati per l'impiego di lavoratori senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro è ammesso ricorso, entro 30 giorni, all'Ispettorato interregionale del lavoro territorialmente competente, il quale si pronuncia nel termine di 30 giorni dalla notifica del ricorso. Decorso inutilmente tale ultimo termine il provvedimento di sospensione perde efficacia (9).

15. Il datore di lavoro che non ottempera al provvedimento di sospensione di cui al presente articolo è punito con l'arresto fino a sei mesi nelle ipotesi di sospensione per le violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da 2.500 a 6.400 euro nelle ipotesi di sospensione per lavoro irregolare.

16. L'emissione del decreto di archiviazione per l'estinzione delle contravvenzioni, accertate ai sensi del comma 1, a seguito della conclusione della procedura di prescrizione prevista dagli articoli 20 e 21, del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758, comporta la decadenza dei provvedimenti di cui al comma 1 fermo restando, ai fini della verifica dell'ottemperanza alla prescrizione, anche il pagamento delle somme aggiuntive di cui al comma 9, lettera d).

Note
(1) La Corte Costituzionale, con sentenza 2-5 novembre 2010, n. 310 (in G.U. 1a s.s. 10/11/2010, n. 45) ha dichiarato l'illegittimità costituzionale "dell'articolo 14, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e di sicurezza nei luoghi di lavoro), come sostituito dall'articolo 11, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 3 agosto 2009 n. 106 (Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro), nella parte in cui, stabilendo che ai provvedimenti di sospensione dell'attività imprenditoriale previsti dalla citata norma non si applicano le disposizioni di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), esclude l'applicazione ai medesimi provvedimenti dell'articolo 3, comma 1, della legge n. 241 del 1990".

(2) Il decreto legge 23 dicembre 2013 n. 145, (art. 14, comma 1, lett. a) stabilisce che "l'importo delle sanzioni amministrative di cui all'articolo 3 del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73, nonché delle somme aggiuntive di cui all'articolo 14, comma 4, lettera c), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, è aumentato del 30%"
(3) La legge 21 febbraio 2014 n. 9, che converte con modificazioni il decreto legge 23 dicembre 2013 n. 145, sostituisce l'art. 14 dello stesso dl. n. 145/2013 stabilendo che le "somme aggiuntive di cui all'articolo 14, comma 4, lettera c), e comma 5, lettera b), del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81, e successive modificazioni, è aumentato del 30 per cento."
(4) Comma modificato dall'art. 22, comma 4 lett. a del decreto legislativo 14 settembre 2015 n. 151 - Disposizioni di razionalizzazione e semplificazione delle procedure e degli adempimenti a carico di cittadini e imprese e altre disposizioni in materia di rapporto di lavoro e pari opportunità, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183
(5) Comma modificato dall'art. 22, comma 4 lett. b del decreto legislativo 14 settembre 2015 n. 151 - Disposizioni di razionalizzazione e semplificazione delle procedure e degli adempimenti a carico di cittadini e imprese e altre disposizioni in materia di rapporto di lavoro e pari opportunità, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183
(6) Comma aggiunto dall'art. 22, comma 4 lett. c del decreto legislativo 14 settembre 2015 n. 151 - Disposizioni di razionalizzazione e semplificazione delle procedure e degli adempimenti a carico di cittadini e imprese e altre disposizioni in materia di rapporto di lavoro e pari opportunità, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183
(7) Articolo completamente sostituito dall'articolo 13 co. 1 del Decreto-Legge 21 ottobre 2021 n. 146 Misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili (GU n.252 del 21.10.2021)
(8) Circolare INL n. 3 del 9 novembre 2021 - Nuovo provvedimento di sospensione ex art. 14 D.Lgs. n. 81/2008 - prime indicazioni.
(9) Modifiche apportate dalla Legge 17 dicembre 2021 n. 215 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 ottobre 2021 n. 146, recante misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili. (GU n.301 del 20.12.2021)
(10) Nota INL 11 gennaio 2022 n. 29 - Art. 13, decreto-legge 21 ottobre 2021 n. 146 conv. da Legge 17 dicembre 2021 n. 215 - obbligo di comunicazione dei lavoratori autonomi occasionali.
(11) Nota INL 27 gennaio n. 109 - Obbligo comunicazione INL lavoratori autonomi occasionali - ulteriori chiarimenti
(12) Nota INL 2 febbraio 2022 n. 151 - Richiesta parere su condizioni di revoca del provvedimento di sospensione ex art. 14 D.Lgs. n. 81/2008.
(13) Nota INL 1 marzo 2022 n. 393 - Obbligo comunicazione INL lavoratori autonomi occasionali - ulteriori chiarimenti
(14) Nota INL 28 marzo 2022 n. 573 - Comunicazione lavoratori autonomi occasionali - termine periodo transitorio
(15) Modifiche apportate dall'Art. 12-sexies della Legge 20 maggio 2022 n. 51 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, recante misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina. (GU n.117 del 20.05.2022)
(16) Nota INL 7 giugno 2022 n. 1159 - Art. 14 D.Lgs. n. 81/2008 Provvedimenti di sospensione - Attività non differibili.
(17) Nota INL n. 162 del 24 gennaio 2023 - Provvedimento di sospensione e microimpresa

Articolo 114 Comma 1 Comma 1 Direzione dei lavori e dell’esecuzione dei contratti.

1. L’esecuzione dei contratti aventi ad oggetto lavori, servizi o forniture è diretta dal RUP, che controlla i  livelli di qualità delle prestazioni. Il RUP, nella fase dell'esecuzione, si avvale del direttore dell'esecuzione del  contratto o del direttore dei lavori, del coordinatore in materia di salute e di sicurezza durante l'esecuzione  previsto dal decreto legislativo 9 aprile  2008, n. 81, nonché del collaudatore oppure della commissione di  collaudo o del verificatore della conformità e accerta il corretto ed effettivo svolgimento delle funzioni ad  ognuno affidate.

Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81

Art. 89 - Definizioni

1. Agli effetti delle disposizioni di cui al presente capo si intendono per:

[…]

e) coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la progettazione dell'opera, di seguito denominato coordinatore per la progettazione: soggetto incaricato, dal committente o dal responsabile dei lavori, dell'esecuzione dei compiti di cui all'articolo 91;

f) coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la realizzazione dell'opera, di seguito denominato coordinatore per l'esecuzione dei lavori: soggetto incaricato, dal committente o dal responsabile dei lavori, dell'esecuzione dei compiti di cui all'articolo 92, che non può essere il datore di lavoro delle imprese affidatarie ed esecutrici o un suo dipendente o il responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP) da lui designato. Le incompatibilità di cui al precedente periodo non operano in caso di coincidenza fra committente e impresa esecutrice;.

...Segue in allegato

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Circolare MLPS n. 13 del 27 giugno 2017

ID 19695 | | Visite: 598 | Circolari Sicurezza lavoro

Circolare MLPS n. 13 del 27 giugno 2017

Trattamento di mobilità in deroga per i lavoratori che operino in un'area di crisi industriale complessa riconosciuta ai sensi dell’art. 27 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134. Art. 53-ter del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96.

Decreto 17 luglio 2014

ID 7855 | | Visite: 11311 | Prevenzione Incendi

Regola tecnica di prevenzione incendi Aerostazione

Decreto 17 luglio 2014 / Consolidato 04.2023

Regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio delle attivita' di aerostazioni con superficie coperta accessibile al pubblico superiore a 5.000 m².

(GU n.173 del 28-07-2014)

Decreto-Legge 16 luglio 2020, n. 76 convertito Legge 11 settembre 2020 n. 120

Art. 45 - bis Proroga dei termini per gli adeguamenti antincendio nelle aerostazioni

1. Al fine di semplificare, nonché di far fronte all’impatto delle misure di contenimento correlate all’emergenza sanitaria da COVID-19 sul settore del trasporto aereo, limitatamente alle aerostazioni che si siano già adeguate ai requisiti di sicurezza antincendio nei termini di cui all’articolo 6, comma 1, lettera a), del decreto del Ministro dell’interno 17 luglio 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 173 del 28 luglio 2014, il termine temporale di cui alla lettera b) del citato articolo 6, comma 1, è prorogato al 7 ottobre 2021 e il termine temporale di cui alla lettera c) dello stesso articolo 6, comma 1, è prorogato al 7 ottobre 2023.

Vedi Nota

Decreto Legge 30 dicembre 2016 n. 244

Art. 5 Proroga di termini in materie di competenza del Ministero dell'interno
...

11-ter. All'articolo 38, comma 2, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, e successive modificazioni, le parole: "entro il 7 ottobre 2016" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 7 ottobre 2017".

D.L. 31 dicembre 2014 n. 192

Art. 4

2-bis. All'articolo 38, comma 2, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, le parole: "entro tre anni dalla data di entrata in vigore dello stesso" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 7 ottobre 2016".

Decreto-Legge 21 giugno 2013, n. 69

Art. 38 (Disposizioni in materia di prevenzione incendi)

1. Gli enti e i privati di cui all'articolo 11, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica l° agosto 2011, n. 151, sono esentati dalla presentazione dell'istanza preliminare di cui all'articolo 3 del citato decreto qualora gia' in possesso di atti abilitativi riguardanti anche la sussistenza dei requisiti di sicurezza antincendio, rilasciati dalle competenti autorita'.

2. Fermo restando quanto previsto al comma 1, i soggetti di cui al medesimo comma presentano l'istanza preliminare di cui all'articolo 3 e l'istanza di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 151 del 2011 entro il 7 ottobre 2016.

Decreto 17 settembre 2014 Proroga termini

Art. 1 
...entrata in vigore del decreto del Ministro dell'interno 6 agosto 2014 e' differita al 19 marzo 2015

Att. 78 del DPR 1° agosto 2011, n. 151

Aerostazioni, stazioni ferroviarie, stazioni marittime, con superficie coperta accessibile al pubblico superiore a 5.000 m2; metropolitane in tutto o in parte sotterranee. 

N.

ATTIVITÀ

(DPR 151/2011)

CATEGORIA

A

B

C

78

Aerostazioni, stazioni ferroviarie, stazioni marittime, con superficie coperta accessibile al pubblico superiore a 5.000 m2; metropolitane in tutto o in parte sotterranee.

 

 

Tutti

Equiparazione con le attività di cui all’allegato ex DM 16/02/82

--

Non presente nell’allegato al DM 16/02/82 in quanto attività di nuova istituzione

Tale attività viene equiparata, ai soli fini della determinazione degli oneri relativi alle prestazioni del Corpo Nazionale dei vigili del fuoco, all’attività 87 dell’allegato al DM 16/02/82.

Per tale attività sono stati pubblicati dei decreti, anche procedurali, che di seguito si riportano.

Le ferrovie godono, per le attività che, pur essendo comprese fra quelle soggette a controllo da parte dei VV.F., sono però attinenti all’esercizio ferroviario, di una particolarità rispetto alle altre aziende, che è quella di essere soggette a controllo di prevenzione incendi solo per quanto riguarda l’aspetto esame progetto ma non per quello legato al sopralluogo (art. 33 della legge 26 aprile 1974, ribadito dal chiarimento del 22 giugno 1999).

Tale peculiarità non dovrebbe però più esservi per le attività in argomento di nuova istituzione.

Oltre al decreto sulle metropolitane del Ministero dei Trasporti, DM 11/01/1988, sono stati emanati il DM 17/07/2014, relativo alle aerostazioni, il DM 18/07/2014, relativo agli interporti ed il DM 21/10/2015, del Ministero dell'Interno, relativo alle metropolitane.

Si riportano ancora alcune norme riferite, più che alle misure di prevenzione incendi delle superfici delle aerostazioni accessibili al pubblico, agli aspetti antincendi relativi alle aree di movimentazione dei velivoli, comunque obbligatorie.

Argomenti

Normativa principale

 - Stazioni ferroviarie e metropolitane

 

 

 

 -  Aerostazioni

  - Interporti

 -  DM 11/01/1988: Norme di prevenzione degli incendi nelle metropolitane

 - DM 21/10/2015: Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio delle metropolitane.

  -  DM 26/10/2007, n. 238: Regolamento recante norme per la sicurezza antincendio negli eliporti ed elisuperfici.

  - DM 17/07/2014: Regola tecnica  di  prevenzione  incendi  per  la  progettazione,  la costruzione  e  l’esercizio  delle  attività  di  aerostazioni   con superficie coperta accessibile al  pubblico  superiore  a  5.000  m2.

  - DM 18/07/2014: Regola tecnica  di  prevenzione  incendi  per  la  progettazione,  la costruzione e l’esercizio degli interporti, con superficie  superiore a 20.000 m2, e alle relative attività affidatarie.

  

AEROSTAZIONI  

DATA

NORMA

ARGOMENTO

01/02/2006

DM 01/02/06

Norme di attuazione della L. 2 aprile 1968, n. 518, concernente la liberalizzazione dell’uso delle aree di atterraggio

26/10/2007

DM 26/10/07, n° 238

Regolamento recante norme per la sicurezza antincendio negli eliporti ed elisuperfici.

04/11/2008

CHIARIMENTO 04/11/08, n° 2064 Class.3405/B-B

Chiarimenti al DM 238/07. (Relativamente a: 1): comma 2, art. 6: “la quantità di liquido schiumogeno da prevedersi a bordo del veicolo …”; 2): “Tabella E” allegata al decreto: “fune di sicurezza di diametro 5 cm.”; 3): primo rigo comma 3, art. 8: dizione “...... .non possono essere.....,”. N.d.R.)

30/06/2011

DM 30/06/11

Disposizioni da osservarsi durante il rifornimento di carburante agli aeromobili.

23/09/2011

DM 23/09/11

Determinazione delle dotazioni minime di personale addetto, di mezzi, di attrezzature e di sostanze estinguenti da destinare  all’attività di  soccorso  e  lotta  antincendio, negli  aeroporti  di  aviazione generale e nelle aviosuperfici.

17/07/2014

DM 17/07/14

Regola tecnica  di  prevenzione  incendi  per  la  progettazione,  la costruzione  e  l’esercizio  delle  attività  di  aerostazioni   con superficie coperta accessibile al  pubblico  superiore  a  5.000  m2.

06/08/2014

DM 06/08/14

Disposizioni sul servizio di salvataggio e antincendio negli aeroporti ove tale servizio non è assicurato dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco e negli eliporti e sul presidio di primo intervento di soccorso e lotta antincendio negli aeroporti di aviazione generale, nelle aviosuperfici e nelle elisuperfici.

17/09/2014

DM 17/09/14

Differimento del termine di entrata in vigore del  decreto  6  agosto 2014 recante: “Disposizioni sul servizio di salvataggio e antincendio negli aeroporti  ove  tale  servizio  non  è  assicurato  dal  Corpo nazionale dei vigili del fuoco e negli eliporti  e  sul  presidio  di primo intervento di soccorso e lotta antincendio negli  aeroporti  di aviazione  generale,  nelle  aviosuperfici  e  nelle   elisuperfici”.

15/06/2015

DM 15/06/15

Decreto 15 giugno 2015 Disposizioni integrative al decreto 6  agosto  2014  in  materia  di «Disposizioni  sul  servizio  di  salvataggio  e  antincendio   negli aeroporti ove tale servizio non è assicurato dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco e negli eliporti e sul presidio di primo  intervento di  soccorso  e  lotta  antincendio  negli  aeroporti  di   aviazione generale, nelle aviosuperfici e nelle elisuperfici».

31/03/2020

CHIARIMENTO 31/03/20, n° 4882

Attività 78 dell’Allegato I al DPR 151- Documentazione da allegare alla SCIA - Risposta quesito

Collegati

Accordo CSR n. 91 del 5 agosto 2014

ID 14082 | | Visite: 10790 | Documenti Riservati Sicurezza

Accordo CSR n  91 del 5 agosto 2014 Soccorsi manifestazioni

Accordo CSR n. 91 del 5 agosto 2014 / Soccorsi manifestazioni / Algoritmo di Maurer

ID 14082 | 20.07.2021 / In allegato testo nativo PDF ed elaborato DOCX

Linee di indirizzo sull'organizzazione dei soccorsi sanitari negli eventi e nelle manifestazioni programmate (comprensivo degli allegati A1 e A2, parti integranti del documento stesso). 

Valutazione del rischio sanitario: Algoritmo di Maurer

Indicazioni per la predisposizione e la valutazione de/la pianificazione a cura del Servizio di Emergenza Territoriale 118.

Documento integrato in Manifestazioni pubbliche - Normativa e Piano Safety e Security

Il Documento è integrato nel Documento Piano Safety e Security:

Manifestazioni pubbliche - Normativa e Piano Safety e Security

...

“Linee di indirizzo sull’organizzazione sanitaria negli eventi e nelle manifestazioni programmate”.

Premessa

L’organizzazione di eventi e manifestazioni di qualsiasi tipologia e connotazione, soprattutto qualora gli stessi richiamino un rilevante afflusso di persone, deve essere programmata e realizzata con il prioritario obiettivo di garantire il massimo livello di sicurezza possibile per chi partecipa, per chi assiste e per chi è coinvolto a qualsiasi titolo, anche solo perché presente casualmente nell’area interessata.

La normativa vigente prevede l’obbligo di informare e/o di richiedere l’autorizzazione allo svolgimento degli eventi/manifestazioni alle competenti Autorità, espressamente individuate nel Questore, quale Autorità di Pubblica sicurezza, e nel Sindaco o nel Prefetto, a cui fanno capo le Commissioni di Vigilanza dei luoghi di pubblico spettacolo, rispettivamente, comunali e provinciali.

In attuazione di quanto previsto dal DPR 27 marzo 1992 e dall’Atto di Intesa Stato Regioni dell’11/4/1996, il Servizio di Emergenza Territoriale 118 ha assunto la competenza esclusiva in materia di coordinamento e di gestione degli interventi di soccorso sanitario territoriale, nonché di trasporto dei pazienti alle strutture della rete ospedaliera.

Le Regioni e le PPAA, a loro volta, hanno predisposto e compiutamente attivato l’organizzazione territoriale dell’emergenza e urgenza sanitaria.
Anche in occasione di eventi/manifestazioni programmate deve essere preventivamente pianificata e messa a disposizione un’organizzazione totalmente sinergica con l’ordinaria organizzazione del Servizio di Emergenza Territoriale 118, finalizzata a garantire livelli di assistenza non inferiori a quelli che vengono assicurati alla popolazione nelle situazioni ordinarie.

Riguardo agli oneri di detta pianificazione, risultano a carico del Servizio Sanitario Nazionale (SSN):

- gli interventi di soccorso primario,
- il coordinamento e la gestione degli interventi stessi,
- le risorse necessarie alla gestione di eventi intercorrenti (maxiemergenza o evento NBCR).

Non risultano a carico del SSN le risorse aggiuntive che vengono previste dall’Ente organizzatore autonomamente per interventi di soccorso correlati allo specifico ed estemporaneo contesto nel quale l'evento/manifestazione si svolge.

Gli oneri di tale organizzazione preventiva devono essere a carico dell’organizzatore stesso, in analogia a quanto già da tempo previsto per i Servizi di prevenzione incendi. Fanno eccezione a questa regola le manifestazioni di cui al successivo punto 1, lettera b): in tali eventi la predisposizione del soccorso sanitario di emergenza e urgenza compete ed è a carico del Servizio di Emergenza Territoriale 118, anche attraverso l’integrazione con le Istituzioni preposte a garantire la sicurezza e l’ordine pubblico nonché con il sistema di Protezione Civile regionale.

Affinché in occasione degli eventi/manifestazioni organizzati possano essere garantiti a tutti i soggetti presenti, partecipanti o spettatori, livelli di assistenza non inferiori a quelli che vengono assicurati alla popolazione nelle situazioni ordinarie, vengono di seguito definite le modalità che devono guidare le Regioni nel disciplinare l’attività di pianificazione dell’organizzazione dei soccorsi sanitari dedicati all’evento e/o manifestazione.

1. Classificazione degli eventi e/o manifestazioni

Gli eventi e/o manifestazioni si distinguono, rispetto alla pianificazione, in: a) programmati e/o organizzati che richiamano un rilevante afflusso di persone a fini sportivi, ricreativi, sociali, politici, religiosi, organizzati da privati, Organizzazioni/Associazioni, Istituzioni pubbliche; b) non programmati e non organizzati, che richiamano spontaneamente e in un breve lasso di tempo un rilevante afflusso di persone in un luogo pubblico o aperto al pubblico (es. raduni spontanei e improvvisi nelle piazze o nelle pubbliche vie, funerali di personalità, sommosse). Gli eventi/manifestazioni di cui sopra, in relazione al livello di rischio, ovvero alla probabilità di avere necessità di soccorso sanitario, possono essere classificati in base alle seguenti variabili:

- tipologia dell’evento
- caratteristiche del luogo
- affluenza di pubblico

Nel caso degli eventi di cui al precedente punto a) l’’identificazione del livello di rischio può, in fase iniziale, essere calcolata dallo stesso organizzatore dell’evento applicando i punteggi riportati nella

“Tabella per il calcolo del livello di rischio da compilare a cura dell’organizzatore dell’evento/manifestazione” (allegato A1).

Nel caso invece degli eventi di cui al precedente punto b), che per loro caratteristica sono non organizzati e, talvolta, imprevedibili e improvvisi, il livello di rischio non può essere preventivamente calcolato: se ritenuto utile e ci fosse un tempo minimo di preavviso/informazione del rispetto all’evento, è facoltà delle Istituzioni deputate all’ordine e alla sicurezza pubblica valutare la possibilità di utilizzare la classificazione allegata per dimensionare l’eventuale supporto da mettere a disposizione.

In base al risultato ottenuto è quindi possibile ottenere il livello di rischio ed il relativo punteggio:

Livello di rischio e punteggio

...

Allegato A1

Tabella: Calcolo del livello di rischio.

Da compilare a cura dell’organizzatore dell’evento/manifestazione

Calcolo del livello di rischio

...

Allegato A2

Tabella: Algoritmo di Maurer

Indicazioni per la predisposizione e la valutazione della pianificazione a cura del Servizio di Emergenza Territoriale 118.

Algoritmo Maurer

...
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