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Relazione annuale INAIL 2016

ID 4280 | | Visite: 5178 | Guide Sicurezza lavoro INAIL

Relazione annuale INAIL 2016

05 Luglio 2017

Relazione del Presidente

1. I dati dell’Inail, infortuni e malattie professionali
2. Sintesi del bilancio, attività e realizzazioni
3. Quattro intenzioni (guardando al futuro)

Relazione del Presidente - Appendice statistica

1. Analisi della numerosità degli infortuni
2. Analisi della numerosità delle malattie professionali

...

I dati dell’Inail su infortuni e malattie professionali

Nel 2016 sono state censite dall’Inail circa 3 milioni e 760 mila posizioni assicurative (territoriali), con una minima riduzione (dello 0,4%) rispetto al 2015.
Al 31 dicembre erano in essere 745 mila rendite, per inabilità permanente e ai superstiti (l’1,95% in meno rispetto al 2015); le rendite per inabilità di nuova costituzione sono circa 17 mila.

Infortuni

Sono state registrate poco meno di 642 mila denunce di infortuni accaduti nel 2016; non si è avuto scostamento significativo rispetto al 2015 (+0,66%); sono circa il 14% in meno rispetto al 2012. Gli infortuni riconosciuti sul lavoro sono poco più di 419 mila, di cui circa il 19% “fuori dell’azienda” (cioè “con mezzo di trasporto” o “in itinere”). Il dato “fuori azienda” è rilevante per la valutazione accurata delle politiche e delle azioni di prevenzione.
Delle 1.104 denunce di infortunio mortale (erano 1.286 nel 2015, 1.364 nel 2012) gli infortuni accertati “sul lavoro” sono 618 (di cui 332, il 54% “fuori dell’azienda”): anche se i 34 casi ancora in istruttoria fossero tutti riconosciuti “sul lavoro” si avrebbe una diminuzione del 12,7% rispetto al 2015 e di circa il 25% rispetto al 2012.
Gli infortuni sul lavoro hanno causato circa 11 milioni di giornate di inabilità, con costo a carico dell’Inail; in media 84 giorni per infortuni che hanno provocato menomazione, circa 21 giorni in assenza di menomazione.

Malattie professionali

Le denunce di malattia sono state circa 60 mila (circa mille e 300 in più rispetto al 2015), con un aumento di circa il 30% rispetto al 2012. Ne è stata riconosciuta la causa professionale al 33%, il 4% è ancora “in istruttoria”. Il 64 % delle denunce è per malattie del sistema osteomuscolare.
È importante ribadire che le denunce riguardano le malattie e non i soggetti ammalati, che sono circa 45 mila; di cui circa il 37% per causa professionale riconosciuta. Sono stati poco più di 1.400 i lavoratori con malattia asbesto-correlata.
I lavoratori deceduti nel 2016 con riconoscimento di malattia professionale sono stati 1.297 (il 32,2% in meno rispetto al 2012), di cui 357 per silicosi/asbestosi (l’88% è con età al decesso maggiore di 74 anni, il 71% con età maggiore di 79 anni).

Fonte: INAIL

Decreto 13 luglio 2011

ID 4275 | | Visite: 10641 | Prevenzione Incendi

Decreto 13 luglio 2011

Decreto 13 luglio 2011

Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la installazione di motori a combustione interna accoppiati a macchina generatrice elettrica o ad altra macchina operatrice e di unità di cogenerazione a servizio di attività civili, industriali, agricole, artigianali, commerciali e di servizi.

(GU n. 169 del 22.07.2011)

Normativa previgente

Tale tipologie di impianti è stata regolata per lungo tempo dalla Circolare ministeriale 31/08/78 n° 31, modificata dalla Circolare ministeriale 08/07/03 n° 12. Con la lettera circolare 28/07/90 n° 13148/4188 sono state poi previste delle misure alternative per le deroghe. Tali norme sono state sostituite dal DM 22 ottobre 2007 che ha riesaminato le problematiche specifiche, anche alla luce delle direttive europee. Infine, tale ultimo decreto, è stato sostituito dal DM 13/07/2011, oggi in vigore, che regolamenta anche i gruppi di cogenerazione che sono stati richiamati fra quelli assoggettabili ai controlli di prevenzione incendi nella nuova attività. Il decreto contempla pure le misure di prevenzione incendi per i gruppi con potenza inferiore a 25 kW, non soggetti a controllo da parte dei VV.F.. Esse dovranno essere adottate sotto la responsabilità del titolare e del progettista.

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ebook Codice Prevenzione Incendi (RTO)

Decreto Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151

Elenco Attività soggette visite Prevenzione Incendi D.P.R. 151/2011

Note Attività n. 49 del DPR n. 151/2011

Attività soggette alle visite e ai controlli di Prevenzione Incendi (D.P.R. 151/2011)

Attività n. 49 Gruppi per la produzione di energia elettrica sussidiaria con motori endotermici ed impianti di cogenerazione di potenza complessiva superiore a 25 kW.

Vedi Documento

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Manuale operativo di radioprotezione nelle attività a scopo medico

ID 4272 | | Visite: 7086 | Documenti Sicurezza Enti

Manuale operativo di radioprotezione nelle attività a scopo medico

ISPESL - AIRP

Il presente manuale è stato concepito per fornire uno strumento di lavoro a coloro che si occupano di radioprotezione in campo sanitario.

Il presente documento si propone come base operativa per gli adempimenti di radioprotezione introdotti dalle integrazioni e dalle modifiche apportate al D.Lgs. 230/95.

L’obiettivo è quello di fornire alle figure professionali coinvolte negli obblighi di legge del suddetto decreto uno strumento utile in quanto derivante dalle esperienze operative maturate nel corso degli ultimi anni.

Di seguito si troveranno indicazioni sugli adempimenti formali da soddisfare e una proposta sulle modalità di valutazione della dose agli operatori nelle attività svolte a scopo medico.

Si precisa che quanto riportato si riferisce a condizioni di normale svolgimento del lavoro per le attività più consuete in ambito sanitario.

Particolare attenzione è stata posta alla classificazione del personale, alla valutazione delle dosi, alla definizione dei livelli operativi e al monitoraggio. Sono invece dati solo dei brevi cenni riassuntivi sulle altre problematiche di radioprotezione.

In appendice sono riportate alcune tabelle utili sia per gli adempimenti formali che per l’esecuzione di valutazioni pratiche. In particolare sono schematizzati nelle prime
pagine dell’appendice gli adempimenti formali da soddisfare con rimandi a tabelle riportanti i pertinenti limiti e a modelli di comunicazione comprendenti l’elenco della documentazione richiesta.

...

Indice
Introduzione
Condizioni di applicazione delle disposizioni del decreto per le materie radioattive e per le macchine radiogene
Pratiche con materie radioattive
Pratiche con macchine radiogene
Esposizioni da attivitá lavorative con particolari sorgenti naturali di radiazioni
Obblighi degli esercenti ed eventuali azioni da intraprendere
Comunicazione preventiva di pratiche, altre comunicazioni e condizioni di esenzione
Materie radioattive
Apparecchi contenenti materie radioattive
Apparecchi elettrici e tubi catodici
Materiali contaminati
Modalità per l’effettuazione delle comunicazioni preventive
Obblighi conseguenti la comunicazione preventiva di pratica
Regime giuridico per importazione, produzione, commercio, trasporto e detenzione
Regime autorizzativo
Condizioni per l’esenzione
Condizioni per la classificazione in Categoria A o B
Modalità per la procedura di istanza del nulla osta all’impiego
Obblighi, rinnovi, variazioni e comunicazioni conseguenti la concessione del nulla osta
Provvedimenti autorizzativi per l’impiego di sorgenti mobili
Autorizzazione ministeriale all’impiego di sorgenti radioattive
Obblighi delle figure professionali coinvolte nella radioprotezione
Obblighi del datore di lavoro
Obblighi dei datori di lavoro, dirigenti e preposti
Obblighi dell’esperto qualificato
Obblighi del medico autorizzato/competente
Adempimenti nei confronti dei lavoratori
Documentazione di radioprotezione
Libretto personale di radioprotezione per il lavoratore di impresa esterna o lavoratore autonomo
Registro delle valutazioni
Scheda dosimetrica
Documento sanitario personale
Protezione sanitaria della popolazione
Interventi
Valutazione del rischio e classificazione
Definizioni e limiti di dose
Modalità di classificazione
Modalità di valutazione
Modalità di valutazione per le macchine radiogene
Modalità di valutazione per sorgenti sigillate e non sigillate
Valutazioni nelle attività sanitarie
Valutazioni in caso di esposizioni accidentali ed incidenti
Impostazione dei livelli di protezione
Limiti derivati per irradiazione esterna
Limiti derivati per attività con sorgenti non sigillate
Adozione dei Livelli di riferimento e dei Livelli di riferimento derivati
Attività con sorgenti sigillate e macchine radiogene
Attività con sorgenti non sigillate
Monitoraggio dei lavoratori e dell’ambiente
Monitoraggio ambientale dell’irradiazione esterna
Monitoraggio ambientale della contaminazione superficiale
Monitoraggio ambientale della contaminazione aerea
Monitoraggio individuale della contaminazione interna
Monitoraggio della contaminazione della cute
Sensibilità di monitoraggio
Appendici
Schema riassuntivo degli adempimenti per le materie radioattive (attività sanitarie)
Schema riassuntivo degli adempimenti per le macchine radiogene (attività sanitarie)
Tabella I - Caratteristiche fisiche dei radionuclidi di comune impiego nelle attività sanitarie
Tabella II - Caratteristiche utili per la valutazione dell’irradiazione esterna per i radionuclidi di comune impiego nelle attività sanitarie
Tabella III - Caratteristiche di assorbimento e attenuazione dei radionuclidi di comune impiego nelle attività sanitarie
Tabella IV – Ratei di dose a varie distanze e vari tempi dalla somministrazione da persona adulta sottoposta ad indagini di Medicina Nucleare
Tabella V - Attenuazioni tipiche per fascio RX, generatore trifase, filtrazione 3 mm Al, anodo in W
Tabella VI - Output tipici
Tabella VII – Ratei di dose (H) su fascio primario all’ingresso ed
all’uscita del paziente con DFP = 60 cm
Tabella VIII – Ratei di dose (H*(10)) da radiazione diffusa dal paziente a 1 m dall’asse del fascio
Tabella IX - Coefficienti di conversione tra grandezze operative, grandezze dosimetriche e kerma in aria
Tabella X – Indirizzi utili, Organismi centrali
Tabella XI – Indirizzi utili (da riportare), Organismi locali

ISPESL - AIRP Luglio 2003

Fonte: INAIL

Circolare 25 gennaio 2011

ID 4267 | | Visite: 6796 | Circolari Sicurezza lavoro

25 gennaio 2011

Oggetto: Lettera circolare in ordine alla approvazione degli Orientamenti pratici per la determinazione delle esposizioni sporadiche e di debole intensità (ESEDI) all'amianto nell'ambito delle attività previste dall'art. 249 commi 2 e 4, del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 come modificato e integrato dal D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106

In attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 249 comma 2, del D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 come modificato e integrato dal D.lgs. 3 agosto 2009, n. 106, la Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro di cui all'articolo 6 del medesimo provvedimento ha approvato, alla riunione del 15 dicembre 2010, i seguenti orientamenti pratici per la determinazione delle Esposizioni Sporadiche E di Debole Intensità (ESEDI) all'amianto.

Orientamenti pratici per la determinazione delle esposizioni sporadiche e di debole intensità (ESEDI) all'amianto nell'ambito delle attività previste dall'art. 249 comma 2 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 come modificato e integrato dal D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106

Considerando che:

- l'amianto e una sostanza cancerogena classificata in categoria 1 secondo i criteri dell 'Unione Europea per la classificazione delle sostanze pericolose;
- anche per le attività Esposizioni sporadiche e di debole intensità all'amianto (di seguito denominate ESEDI) il datore di lavoro ha l'obbligo di rispettare quanto disposto dal Titolo IX, Capo III del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 come modificato e integrato dal D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106 (chiamato in seguito D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.), ad eccezione di quanta previsto dall'art. 249, comma 2;
- le attività di smaltimento e rimozione dell'amianto e di bonifica delle aree interessate devono essere effettuate da imprese iscritte all'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali di cui all'art. 212 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale ";
- le aziende iscritte alla categoria 10 dell'Albo nazionale dei gestori ambientali non possono usufruire delle facilitazioni previste dall 'art. 249, comma 2 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.;
- le linee guida dell 'Organizzazione Mondiale della Sanità (denominata di seguito OMS) per la qualità dell'aria in Europa (WHO, 2000) evidenziano che un'esposizione continuativa per l'intera vita della popolazione generale a I FIL (una fibra per litro) di amianto, misurata mediante microscopia elettronica a scansione (SEM), comporta un eccesso di rischio cancerogeno compreso tra 1 e 100 casi per milione di esposti;
- il parametro migliore per definire le esposizioni sporadiche e di debole intensità e la dose cumulata annua, riferita a uno scenario di esposizione professionale (1920 ore annue: 240 giornate lavorative di 8 ore ciascuna);
- le stime di rischio indicate dall'OMS, sulla base delle quali e stato elaborato il presente documento, garantiscono una adeguata protezione della salute;
- per determinare quali attività lavorative possano rientrare nelle definizioni di "ESEDI" si devono verificare le condizioni di sporadicità dell' attività svolta sulla base della frequenza degli interventi compiuti e di contestuale debole intensità dei livelli di esposizione inalatoria del singolo lavoratore o dei lavoratori, ivi compresi quelli di cui all'art. 21 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., nelle diverse attività svolte in presenza di amianto.

Fatto salvo:

- quanto disposto dalla Normativa vigente in materia di cessazione dell'impiego dell'amianto e smaltimento dei rifiuti;
- che anche perle attivita lavorative "ESEDI", l'obbligo peril datore di lavoro di indicare chiaramente nella documentazione relativa alla valutazione del rischio di cui agli artt. 28 e 29 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i., che lavoratori ben identificati possano essere adibiti ad attività lavorative conformi alle definizioni "ESEDI".

Premesso che:

la Commissione Consultiva Permanente per la Salute e la Sicurezza sui Lavoro ha richiesto al Comitato n. 9 istituito dalla Commissione stessa di proporre, come prescritto dall'art. 249, comma 4, orientamenti pratici per la determinazione delle ESEDI, le quali consentono di non applicare gli artt. 250, 251, comma 1, 259 e 260, comma 1 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. a condizione che le attività lavorative che oggettivamente possano essere considerate sporadiche, espongano i lavoratori a concentrazioni molto basse di fibre di amianto, le cui condizioni espositive risultano generare un rischio il cui livello medio e dello stesso ordine di grandezza di quello medio definito accettabile per la popolazione generale, come stabilito dall'OMS (WHO, 2000).

Le attività "ESEDI", di cui all'art.249 comma 2 del D.Lgs. 81 /2008 e s.m.i, vengono identificate nelle attività che vengono effettuate per un massimo di 60 ore l'anno, per non più di 4 ore per singolo intervento e per non più di due interventi al mese, e che corrispondono ad un livello massimo di esposizione a fibre di amianto pari a 10 F/L calcolate rispetto ad un periodo di riferimento di otto ore.

La durata dell'intervento si intende comprensiva del tempo per la pulizia del sito, la messa in sicurezza dei rifiuti e la decontaminazione dell' operatore. All'intervento non devono essere adibiti in modo diretto piu di 3 addetti contemporaneamente e, laddove ciò non sia possibile, il numero dei lavoratori esposti durante l'intervento deve essere limitato al numero più basso possibile.

A titolo indicativo e non esaustivo, nei punti a), b), c) e d) dell' Allegato 1 al presente documento si riporta un primo elenco di attività che, sulla base delle attuali conoscenze e nel rispetto delle limitazioni temporali ed espositive sopra descritte, possono rientrare nelle attivita "ESEDI".

Da quanto su esposto si ritiene che le attività "ESEDI" riportate nell'Allegato 1, possano essere svolte anche da meccanici, idraulici, lattonieri, elettricisti, muratori e operatori, che si trovino nella condizione di svolgere attività con materiali contenenti amianto (MCA) come previsto dall'art. 249, comma 2 del D.Lgs. 8112008 e s.m.i. e che abbiano ricevuto una formazione sufficiente ed adeguata, a intervalli regolari secondo il dettato normativo previsto dall'art. 258 D.Lgs. 81/08 e s.m.i..

Si ritiene utile sottolineare che, in ogni caso, durante l'effettuazione delle attività "ESEDI", dovrà essere assicurato il rispetto delle misure igieniche dell'art. 252 del D .Lgs 81/08 e s.m.i. (Formazione) con particolare riguardo ai Dispositivi di Protezione Individuale (D.P.I.) delle vie respiratorie, che dovranno avere un fattore di protezione operativo non inferiore a 30.

ALLEGATO 1: ELENCO ATTIVITA' "ESEDI"

a) Brevi attività non continuative di manutenzione durante le quali il lavoro viene effettuato solo su materiali non friabili:
1) interventi di manutenzione riguardanti il fissaggio di lastre in MCA compatto in buono stato di conservazione senza intervento traumatico sulle stesse;
2) riparazione di una superficie ridotta (massimo di 10 m2) di lastre o mattonelle in vinil-amianto mediante applicazione di collanti, impregnanti, sigillanti o con limitati riporti di guaine ricoprenti, o prodotti similari;
3) applicazione di prodotti inertizzanti in elementi di impianto contenenti MCA non friabile in buone condizioni (ad es. rivestimenti di tubature );
4) spostamento non traumatico di lastre di MCA compatto non degradate abbandonate a terra, previo trattamento incapsulante;
5) interventi conseguenti alla necessita di ripristinare la funzionalità, limitatamente a superfici ridotte (massimo di 10 m2), di coperture o pannellature in MCA non friabile mediante lastre non contenenti amianto;
6) interventi di manutenzione a parti di impianto (ad eccezione degli impianti frenanti), attrezzature, macchine, motori, ecc., contenenti MCA non friabile, senza azione diretta su MCA;
7) attività di conservazione dell'incapsulamento con ripristino del ricoprente;
8) inserimento, all'interno di canne fumarie in MCA non friabile, di tratti a sezione inferiore senza usura o rimozione di materiale;
9) interventi di emergenza per rottura, su condotte idriche solo finalizzati al ripristino del flusso e che non necessitino l'impiego di attrezzature da taglio con asportazione
di truciolo.

b) Rimozione senza deterioramento di materiali non degradati in cui le fibre di amianto so no fermamente legate ad una matrice:
1) rimozione di vasche e cassoni per acqua, qual ora questi manufatti possano essere rimossi dalla loro sede senza dover ricorrere a rotture degli stessi;
2) rimozione di una superficie limitata (massimo di 10 m2) di mattonelle in vinil-amianto, lastre poste internamente ad edificio o manufatti simili in MCA non friabile, qualora questi manufatti possano essere rimossi dalla loro sede senza dover ricorrere a rotture degli stessi;
3) raccolta di piccoli pezzi (in quantità non superiore all'equivalente di 10 m2) di MCA non friabile, caduto e disperso a seguito di eventi improvvisi ed imprevisti, previo trattamento con incapsulante.

c) Incapsulamento e confinamento di materiali contenenti amianto che si trovano in buono stato:
1) interventi su MCA non friabile in buono stato di conservazione volti alla conservazione stessa del manufatto e/o del materiale ed attuati senza trattamento preliminare;
2) messa in sicurezza di materiale frammentato (in quantità non superiore all'equivalente di 10 m2) , con posa di telo in materiale plastico (ad es. polietilene) sullo stesso e delimitazione dell' area, senza alcun intervento o movimentazione del materiale stesso.

d) Sorveglianza e controllo dell'aria e prelievo dei campioni ai fini dell'individuazione della presenza di amianto in un determinato materiale:

1) campionamento ed analisi di campioni aerei o massivi ed attività di sopralluogo per accertare lo stato di conservazione dei manufatti installati.

Gli elenchi sopra riportati potranno essere periodicamente aggiornati dalla Commissione Consultiva Permanente in base all'evoluzione delle conoscenze.

Bibliografia
WORLD HEALTH ORGANIZATION (WHO). Air Quality Guidelines for Europe.
WHO Regional Publications, European Series, N.91. Regional Office for Europe,
Copenhagen, 2000.

MLPS - DG Lavoro

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D.Lgs. 81/2008

Titolo IX SOSTANZE PERICOLOSE
Capo III Protezione dai rischi connessi all'esposizione all'amianto
...
Art. 249. Valutazione del rischio

1. Nella valutazione di cui all'articolo 28, il datore di lavoro valuta i rischi dovuti alla polvere proveniente dall'amianto e dai materiali contenenti amianto, al fine di stabilire la natura e il grado dell'esposizione e le misure preventive e protettive da attuare.

2. Nei casi di esposizioni sporadiche e di debole intensità e a condizione che risulti chiaramente dalla valutazione dei rischi di cui al comma 1 che il valore limite di esposizione all'amianto non è superato nell'aria dell'ambiente di lavoro, non si applicano gli articoli 250, 251, comma 1, 259 e 260, comma 1, nelle seguenti attività:

a) brevi attività non continuative di manutenzione durante le quali il lavoro viene effettuato solo su materiali non friabili;

b) rimozione senza deterioramento di materiali non degradati in cui le fibre di amianto sono fermamente legate ad una matrice;

c) incapsulamento e confinamento di materiali contenenti amianto che si trovano in buono stato;

d) sorveglianza e controllo dell'aria e prelievo dei campioni ai fini dell'individuazione della presenza di amianto in un determinato materiale.

3. Il datore di lavoro effettua nuovamente la valutazione ogni qualvolta si verifichino modifiche che possono comportare un mutamento significativo dell'esposizione dei lavoratori alla polvere proveniente dall'amianto o dai materiali contenenti amianto.

4. La Commissione consultiva permanente di cui all'articolo 6 provvede a definire orientamenti pratici per la determinazione delle esposizioni sporadiche e di debole intensità, di cui al comma 2.

.....

Art. 254. Valore limite

1. Il valore limite di esposizione per l'amianto è fissato a 0,1 fibre per centimetro cubo di aria, misurato come media ponderata nel tempo di riferimento di otto ore. I datori di lavoro provvedono affinché nessun lavoratore sia esposto a una concentrazione di amianto nell'aria superiore al valore limite.

2. Quando il valore limite fissato al comma l viene superato, il datore di lavoro individua le cause del superamento e adotta il più presto possibile le misure appropriate per ovviare alla situazione.

Il lavoro può proseguire nella zona interessata solo se vengono prese misure adeguate per la protezione dei lavoratori interessati.

3. Per verificare l'efficacia delle misure di cui al comma 2, il datore di lavoro procede immediatamente ad una nuova determinazione della concentrazione di fibre di amianto nell'aria.

4. In ogni caso, se l'esposizione non può essere ridotta con altri mezzi e per rispettare il valore limite è necessario l'uso di un dispositivo di protezione individuale delle vie respiratorie con fattore di protezione operativo tale da garantire tutte le condizioni previste dall'articolo 251, comma 1, lettera b); l'utilizzo dei DPI deve essere intervallato da periodi di riposo adeguati all'impegno fisico richiesto dal lavoro; l'accesso alle aree di riposo deve essere preceduto da idonea decontaminazione di cui all'articolo 256, comma 4, lettera d).

Circolare 10 febbraio 2011 n. 3326

ID 4265 | | Visite: 9281 | Circolari Sicurezza lavoro

Circolare 10 febbraio 2011, n. 3326 - Allegato VI D.Lgs. 81/08

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociale, Circolare 10 febbraio 2011, n. 3326 - Parere della commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro sul concetto di eccezionalità di cui al punto 3.1.4 dell'all. VI, D. Lgs. 81/08.

Oggetto: parere della commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro sul concetto di eccezionalità di cui al punto 3.1.4 dell'allegato VI al decreto legislativo 9 aprile 2008. n. 81, e s.m.i.

La Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e s.m.i., allo scopo di fornire indicazioni utili nel caso di utilizzo, a titolo eccezionale, di attrezzature non progettate a tal fine per il sollevamento di persone, ha approvato, nella seduta del 19 gennaio 2011, il seguente parere sul concetto di eccezionalità. 

Il Direttore Generale

Oggetto: concetto di eccezionalità di cui al punto 3.1.4 dell'allegato VI al decreto legislativo n. 81/2008 e s.m.i.

Allo scopo di chiarire il reale significalo e l'estensione del termine "a titolo eccezionale" nel caso di sollevamento di persone con mezzi non destinati a tale scopo, si ricorda che il punto 3,1.4 dell' allegato VI al decreto legislativo n. 81/08, stabilisce che: " ... omissis ... a titolo eccezionale, possono essere utilizzate per il sollevamento dì persone attrezzature non previste a tal fine a condizione che sì siano prese adeguate misure in materia di sicurezza, conformemente a disposizioni di buona tecnica che prevedono il controllo appropriato dei mezzi impiegati e la registrazione di tale controllo; ... omissis ... "

Al riguardo, considerato che la disposizione in esame è stata introdotta per garantire in concreto valide condizioni di sicurezza ai lavoratori nelle operazioni di sollevamento svolte con attrezzature non previste a tal fine; si ritiene che la stessa possa trovare applicazione nei seguenti casi:

-  quando si tratti di operare in situazioni di emergenza;

- per attività la cui esecuzione immediata è necessaria per prevenire situazioni di pericolo, incidenti imminenti o per organizzare misure di salvataggio;

-  quando per l'effettuazione di determinale operazioni rese necessarie dalla specificità del sito o del contesto lavorativo le attrezzature disponibili o ragionevolmente reperibili sul mercato non garantiscono maggiori condizioni ci sicurezza.

In definitiva, la Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro ritiene sia utile, allo scopo di conferire più agevole applicabilità alla previsione di legge, dare i suddetti chiarimenti circa il reale significato del concetto di "eccezionale" richiamato nell'allegato VI al DLgs. n. 81/08.

Le operazioni di sollevamento persone con attrezzature non specificamente previste, unicamente nei casi indicati, vanno effettuate secondo specifiche procedure di sicurezza che comprendano a valle di una analisi dei rischi, i criteri per la scelta più appropriata delle attrezzature da impiegare, i requisiti delle apparecchiature accessorie da abbinare ad essi, le modalità operative per le varie fasi di lavoro in cui i sistemi così realizzati sono utilizzati nonché quelle per la sorveglianza ed il controllo delle une e delle altre.

MPLS - DG Lavoro

Collegati

Procedure tecniche 18 Aprile 2012 CCP

Cestelli per sollevamento eccezionale di persone: EN 14502-1

Cassazione Civile, Sez. Lav., 27 giugno 2017, n. 15972

ID 4258 | | Visite: 3455 | Cassazione Sicurezza lavoro

Cassazione Civile, Sez. Lav., 27 giugno 2017, n. 15972 - Se le assenze per malattia dipendono dalla nocività del lavoro, il licenziamento del lavoratore non è giustificato

1. La Corte di Appello di Firenze, in riforma della sentenza di primo grado, ha condannato l'Inail a corrispondere a M.F., dipendente della CDL Iride Società Cooperativa a r.l., l'indennità giornaliera per l'inabilità temporanea in relazione al periodo di malattia insorta il 15.3.2010; ha dichiarato l'illegittimità del licenziamento, intimato il 7.2.2011, per superamento del periodo di comporto, dalla CDL Iride ed ha condannato quest'ultima alla reintegrazione nel posto di lavoro ed al pagamento delle retribuzioni maturate dalla data del licenziamento fino alla reintegrazione.

2. La Corte territoriale ha ritenuto che l'appello proposto dal M.F. conteneva specifica indicazione dei motivi di censura e delle richieste correttive della sentenza impugnata ed ha, conseguentemente, rigettato l'eccezione di inammissibilità dell'appello formulata dalla società. Ritenuto provato, sulla scorta delle conclusioni assunte dal CTU, il nesso di causalità tra l'infortunio occorso al M.F. in data 8.2.2010 e la ricaduta, insorta il 15.3.2010, nella malattia a questo conseguita, ha affermato che questa non era computabile nel periodo di comporto e che trovava applicazione l'art. 18 della L. n. 300 del 1970 in quanto l'esclusione della qualità di socio era conseguenza del licenziamento.

3. Avverso tale sentenza CDL Iride Società Cooperativa a r.l. ha proposto ricorso per cassazione affidato a cinque motivi, illustrati da successiva memoria, al quale hanno resistito con controricorso M.F. e l'Inail.

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Contenitori-distributori mobili carburanti liquidi 9000 lt

ID 3298 | | Visite: 33315 | Prevenzione Incendi

La disciplina dei contenitori-distributori mobili carburanti liquidi 9000 lt

Update 06.12.2017: 

Pubblicato il Decreto 22 Novembre 2017
Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per l’installazione e l’esercizio di contenitori-distributori, ad uso privato, per l’erogazione di carburante liquido di categoria C.

Sono abrogati:

a) decreto del Ministro dell’interno del 19 marzo 1990 recante «Norme per il rifornimento di carburanti, a mezzo di contenitori-distributori mobili, per macchine in uso presso aziende agricole, cave e cantieri;
b) decreto del Ministro dell’interno del 12 settembre 2003 recante «Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per l’installazione e l’esercizio di depositi di gasolio per autotrazione ad uso privato, di capacità geometrica non superiore a 9 m3, in contenitori-distributori rimovibili per il rifornimento di automezzi destinati all’attività di autotrasporto;
c) art. 5, comma 4 del decreto del Ministro dell’interno del 27 gennaio 2006 recante «Requisiti degli apparecchi, sistemi di protezione e dispositivi utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva, ai sensi della direttiva n. 94/9/CE, presenti nelle attività soggette ai controlli antincendio.

Il Punto sulla disciplina normativa in ordine alla Prevenzione Incendi dei contenitori-distributori mobili di carburanti liquidi C cap. 9000 lt.

L'installazione dei contenitori-distributori mobili è relativa al rifornimento di:

a) Rifornimento di macchine ed automezzi non circolanti su strada

Il D.M. 19 marzo 1990 disciplina l'installazione dei contenitori-distributori mobili ad uso privato, per liquidi di categoria C, con capienza non superiore a 9000 litri, esclusivamente per il rifornimento di macchine ed automezzi all'interno di aziende agricole, di cave per estrazione di materiali e di cantieri stradali, ferroviari e edili.

La lettera circolare M.I. prot. P322/4133 sott.170 del 9 marzo 1998, ha stabilito che l'installazione delle apparecchiature in argomento può essere consentita anche presso altre attività produttive, diverse da quelle sopra indicate, esclusivamente per il rifornimento di macchine operatrici non targate e non circolanti su strada.

Per tale tipologia di impiego, i predetti contenitori-distributori mobili, ancorché provvisti di dispositivo per l'erogazione e fatta salva la loro rispondenza a quanto prescritto dal citato DM 19 marzo 1990, sono da considerarsi come semplici depositi di carburanti e come tali soggetti ai controlli di prevenzione incendi ex attività n.12 allegato l al DPR 151/2011, qualora di capacità
geometrica complessiva superiore a 1 m3.

Si evidenzia inoltre che a seguito dell'emanazione del DPR 151/2011, le previsioni del telegramma N. 4113/170 del 11/04/1990 e della nota prot. n.2640 del 25/02/2011, sono da ritenersi superate e pertanto i contenitori distributori mobili in uso presso aziende agricole, cave e cantieri sono soggetti ai controlli di prevenzione incendi, puntualizzando che, nel caso di attività esistenti alla data del 22/9/2011, il titolare dell'attività deve espletare i relativi adempimenti entro il 7 ottobre 2014 (rif. combinato art. 11 comma 4 DPR 151/2011 e art. 38 Legge 9 agosto 2013, n. 98).

b) Rifornimento di automezzi destinati all'attività di autotrasporto

Il D.M. 12 settembre 2003 disciplina l'installazione e l'esercizio dei depositi di gasolio per autotrazione ad uso privato, di capacità geometrica non superiore a 9 m3 in contenitori­ distributori rimovibili per il rifornimento di automezzi destinati alle imprese di autotrasporto intendendo come tali quelle iscritte alla Camera di Commercio, con oggetto sociale l'attività di autotrasporto, che contemporaneamente siano, per quanto concerne:

- il settore del trasporto merci: imprese iscritte all'Albo degli autotrasportatori conto terzi;
- il settore del trasporto persone: imprese abilitate allo svolgimento del servizio di linea, noleggio con conducente e taxi.

Tali installazione sono soggette ai controlli di prevenzione incendi in quanto individuate al punto 13 dell'allegato 1 al DPR 151/2011.

Per entrambi i tipi di installazione si specifica quanto segue:

- per "capacità geometrica complessiva" si intende il volume geometrico interno del contenitore-distributore rimovibile significando che ad esempio, un contenitore­ distributore avente volume geometrico di 6 m3 è soggetto ai controlli di prevenzione incendi anche se in esso è depositato meno di 1 m3 di carburante;
- il gasolio con temperatura di infiammabilità T > 55 - 56°C nei contenitori-distributori rimovibili per autotrazione è ammissibile in considerazione del fatto che il D.M. 31 luglio 1934 prevede che anche - i liquidi caratterizzati da un punto di infiammabilità inferiore a 65°, ma non sotto i 55°, con una frazione del distillato non maggiore del 2%, a 150°C, possano essere classificati liquidi di categoria C e quindi equiparati, dal punto di vista del rischio incendio e dei relativi sistemi di sicurezza, ai liquidi combustibili aventi un punto di infiammabilità superiore a 65°C.
Pertanto, ai fini dell'assoggettabilità ai controlli di prevenzione incendi, il gasolio, pur avendo temperatura di infiammabilità inferiore ai 65°C, viene considerato quale liquido di categoria C ex DM 31/7/1934.

Da ultimo, come chiarito con nota della Direzione Centrale per la Prevenzione e la Sicurezza tecnica prot. P1202/4113 sott.170/B del 31/3/2008, l'utilizzo dei contenitori-distributori rimovibili per attività diverse da quelle sopra indicate non è consentito e pertanto dovrà farsi ricorso a impianti di distribuzione carburante di tipo tradizionale, disciplinati dal DM 31/7/1934 e s.m.i.

Legge 11 agosto 2014, n. 116

La Legge 11 agosto 2014, n. 116 recante "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto‐ legge 24 giugno 2014, n. 91, recante disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea".

L'Art. 1  ‐  bis "Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni" del suddetto atto normativo dispone, tra l'altro:

"1. Ai fini dell'applicazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, gli imprenditori agricoli che utilizzano depositi di prodotti petroliferi di capienza non superiore a 6 metri cubi, anche muniti di erogatore, ai sensi dell'articolo 14, commi 13 ‐bis e 13 ‐ ter , del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, non sono tenuti agli adempimenti previsti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151. " Resta immutato il quadro normativo in materia nelle restanti fattispecie.

Nel seguito si riporta una tabella riassuntiva degli adempimenti in materia.

Attività Normativa di riferimento Mezzi riforniti Adempimenti di prevenzione incendi
Azienda agricola, cave o cantiere ovvero altra attività produttiva.

DM 19/03/1990 "Norme per il rifornimento di carburanti, a mezzo di contenitori-distributori mobili, per macchine in uso presso aziende agricole, cave e cantieri"

Legge 11 agosto 2014, n. 116 recante
"Conversione in legge, con modificazioni,
del decreto‐ legge 24 giugno 2014, n. 91,
recante disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea". 

Mezzi non targati e non circolanti su strada

Presentazione della Segnalazione Certificata di Inizio Attività per attività 12.a del DPR 151/2011 per capacità geometrica complessiva superiore a 1 m3 e fino a 9 m3.

n.b.:per le attività esistenti al 22/09/2011 presso aziende agricole,cave e cantieri, il termine per la presentazione della SCIA è il ottobre 2014


I depositi di prodotti petroliferi di capienza non superiore a 6 metri cubi, anche muniti di erogatore non soggetti a DPR 151/2011

Autotrasporto merci per conto terzi, autotrasporto persone in servizio di linea o taxi,noleggio con conducente

n.b.:Le ditte devono essere iscritte alla Camera di Commercio come ditte di autotrasporto 

DM 12/09/2003 "Regola tecnica di prevenzione incendi per l'installazione e l'esercizio di depositi di gasolio per autotrazione ad uso privato,di capacità geometrica non superiore a 9 m3   in contenitori-distributori rimovibili per il rifornimento di automezzi destinati all'attività di autotrasporto"

Automezzi targati circolanti su strada

Attività n.13.a del DPR 151/2011 per capacità geometrica complessiva superiore a 1 m3 e fino a 9 m3


VVF Alessandria 10.02.2014

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VVF 2015
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Decreto Legislativo 17 marzo 1995 n. 230

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DLgs 230 1995 Radiazioni ionizzzanti

Decreto Legislativo 17 marzo 1995, n. 230  - Abrogato da Decreto Legislativo 31 luglio 2020 n. 101

Attuazione delle direttive 80/836, 84/467, 84/466, 89/618, 90/641 e 92/3 in materia di radiazioni ionizzanti. 

(Attuazione delle direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 2006/117/Euratom in materia di radiazioni ionizzanti, 2009/71/Euratom in materia di sicurezza nucleare degli impianti nucleari e 2011/70/Euratom in materia di gestione sicura del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi derivanti da attivita' civili).(*)

(*) Titolo così modificato dal Decreto Legislativo 26 maggio 2000, n. 241

(GU n.136 del 13.06.1995 - S.O. n. 74)

Abrogato dal Decreto Legislativo 31 luglio 2020 n. 101 (dal 27 Agosto 2020)

Disponibile il testo consolidato, del D.Lgs. 230/1995 in formato PDF:

- allegato all'articolo
- allegato all'articolo "Radiazioni ionizzanti: quadro normativo"
ebook dedicato al D.Lgs. 230/1995 Ed. 2018 
ebook dedicato al D.Lgs. 230/1995 Ed. 2019

Modifiche e rettifiche:

Decreto Legislativo 17 marzo 1995, n. 230  
Attuazione delle direttive 80/836, 84/467, 84/466, 89/618, 90/641 e 92/3 in materia di radiazioni ionizzanti. 
(GU n.136 del 13-06-1995 - Suppl. Ordinario n. 74)

Decreto Legislativo 26 maggio 2000, n. 241
Attuazione della direttiva 96/29/EURATOM in materia di protezione sanitaria della popolazione e dei lavoratori contro i rischi derivanti dalle radiazioni ionizzanti
(GU n. 203 del 31-03-2000 - Supplemento Ordinario n. 140)

D. Lgs. 9 maggio 2001, n. 257
Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 26 maggio 2000, n. 241, recante attuazione della direttiva 96/29/Euratom in materia di protezione sanitaria della popolazione e dei lavoratori contro i rischi derivanti dalle radiazioni ionizzanti
(GU n.153 del 04-07-2001)

Avviso relativo al decreto legislativo 26 maggio 2000, n. 241, recante: Attuazione della direttiva 96/29/EURATOM in materia di  protezione sanitaria della popolazione e dei lavoratori contro i rischi derivanti dalle radiazioni ionizzanti.
(Decreto legislativo pubblicato nel supplemento ordinario n. 140/L alla Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 203 del 31 agosto 2000).
(GU n.69 del 22-03-2001)

Comunicato relativo al decreto legislativo 26 maggio 2000, n. 241, recante: Attuazione della direttiva 96/29/EURATOM in materia di protezione sanitaria della popolazione e dei lavoratori contro i rischi derivanti dalle radiazioni ionizzanti.
(
Decreto Legislativo pubblicato nel supplemento ordinario n. 140/L alla Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 203 del 31 agosto 2000).
(GU n.69 del 22-03-2001)

Tutto il quadro normativo radiazioni ionizzanti

Modifiche al Decreto nel 2018 (?)

Il D.Lgs. 230/1995 sarà modificato per l'entrata in vigore della direttiva 2013/59/Euratom che modifica il modo rilevante il quadro normativo delle radiazioni ionizzanti.

La direttiva 2013/59/Euratom deve recepita nell’ordinamento nazionale, entro il 6 febbraio 2018.

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Nota prot. n. 8482 del 21.06. 2017

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Nota prot. n. 8482 del 21.06.2017

Impianti odorizzazione gas naturale presso impianto REMI

Dipartimento dei Vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile
Direzione centrale per la prevenzione e la sicurezza tecnica ufficio per la prevenzione incendi e rischio industriale

Oggetto: Indicazioni procedimentali inerenti la realizzazione di impianti di odorizzazione del gas naturale presso gli impianti di ricezione, prima riduzione e misura in cabina di proprietà dei clienti finali.

La Società SNAM Rete Gas ha presentato una specifica relazione tecnica relativa alla valutazione del rischio di incendio aggiuntivo per un impianto di ricezione, prima riduzione e misura di gas naturale in cabina (impianto REMI - attività ricompresa al punto 2 dell'Allegato I al del D.P.R.151/11) a seguito della realizzazione, nell'ambito dello stesso, di un impianto di odorizzazione.

Dall'esame della documentazione, si ritiene, anche su conforme parere del Comitato Tecnico Scientifico per la prevenzione incendi, che la realizzazione di un impianto di odorizzazione di gas naturale presso un impianto REMI in cabina, possa essere considerata una modifica che non comporta aggravio delle preesistenti condizioni di sicurezza e soggetta agli adempimenti di cui all'art. 4, comma 7, del D.M. 7 agosto 2012, qualora siano verificate tutte le condizioni e prescrizioni riportate nel seguente allegato tecnico.

Fonte: Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco

Normativa correlata:

DECRETO PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° AGOSTO 2011 , N. 151

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Cassazione Civile, Sez. 6, 15 giugno 2017, n. 14920

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Cassazione Civile, Sez. 6, 15 giugno 2017, n. 14920 - Calcolo della percentuale di danno biologico

«Nel caso di danni composti, vale a dire comprensivi di più menomazioni, la valutazione non potrà essere il risultato della somma delle singole menomazioni tabellate. In tali casi, infatti, si dovrà procedere a stima complessiva del danno con riferimento all'entità del pregiudizio effettivo dell'apparato e/o della funzione interessata dalle menomazioni».

1. l'Inail ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza della Corte d'appello di Catanzaro che ha confermato la sentenza del Tribunale di Lamezia Terme, nella parte in cui aveva condannato l'istituto a corrispondere in favore di I.R.D.S. l'indennizzo in capitale previsto dall'articolo 13 del d.lgs. n. 38 del 2000 nella misura corrispondente al grado di inabilità del 7% per l'infortunio verificatosi in data 25/2/2009.

2. L'istituto deduce la violazione e falsa applicazione dell'articolo 13 commi 2 e 3 del d.lgs n. 38 del 2000 e del d.m. 25/7/2000 di approvazione delle tabelle delle menomazioni. Lamenta che la Corte d'appello, e prima ancora il Tribunale, abbiano recepito le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, che aveva riconosciuto la percentuale di danno biologico del 7% quale risultante dalla somma aritmetica delle percentuali relative a due menomazioni riscontrate, applicate per analogia e proporzionalità, ovvero il 2% per la voce 238 e il 5% per la voce 259, maggiorando la percentuale prevista per la seconda voce (che prevede una percentuale sino al 3%), anziché applicare il criterio secondo il quale in caso di danni composti, la valutazione non può essere il risultato della somma delle singole menomazioni tabellate, dovendosi procedere alla stima complessiva del danno con riferimento all'entità del pregiudizio effettivo dell'apparato e o della funzione interessata dalle menomazioni. Tale valutazione complessiva avrebbe determinato un risultato contenuto nella percentuale del 6%, già riconosciuta in sede amministrativa.

3. I.R.D.S. è rimasta intimata.

4. Il Collegio ha autorizzato la redazione della motivazione in forma semplificata.

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Cassazione civile, Sez. 6
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MoVaRisCh 2017

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MoVaRisCh 2017
Modello Valutazione Rischio Chimico

Il presente documento è stato elaborato in formato doc dal Modello ufficiale MoVaRisCh (Regione Toscana - Regione Emilia Romagna - Regione Lombardia).

Il Modello MoVaRisCh è riconosciuto quale strumento di approccio valido alla Valutazione del rischio chimico.

E' una modalità di analisi che attraverso un percorso semplice consente di effettuare la valutazione del rischio chimico per la salute dei lavoratori secondo quanto previsto dall'articolo 223 del D.Lgs. 81/08.

Il modello va inteso come un percorso di “facilitazione” atto a consentire, soprattutto alle piccole e medie imprese, ma anche a quelle grandi la classificazione al di sopra o al di sotto della soglia del rischio IRRILEVANTE PER LA SALUTE.

Nell’uso degli agenti cancerogeni e/o mutageni, in cui ovviamente non si applica il concetto di RISCHIO IRRILEVANTE PER LA SALUTE ed in presenza di rischio da agenti chimici pericolosi per la salute dei lavoratori esposti al di sopra della soglia del RISCHIO IRRILEVANTE PER LA SALUTE, la possibile sostituzione è una misura di tutela cogente, la cui inosservanza (artt. 225 e 235 del D.Lgs.81/08) rappresenta un’inadempienza sanzionata precisamente con la ammenda (2.740,00 a 7.014,40 Euro) alternativa all’arresto (3-6 mesi) dall’art. 262 comma 2. lettera a) del D.Lgs.81/08.

Elaborato Certifico Srl - 2016

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Certifico Srl - 2016
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Cassazione Penale, Sez. 3, 14 giugno 2017, n. 29556

ID 4183 | | Visite: 3348 | Cassazione Sicurezza lavoro

Cassazione Penale, Sez. 3, 14 giugno 2017, n. 29556 - DPI e necessaria formazione e informazione ai lavoratori. Applicabilità dell'art. 131 bis cod. pen.

Con sentenza del 8 giugno 2015 il Tribunale di L'Aquila condannava l'imputato alla ammenda di euro 2000,000, ritenuta la continuazione, perché: a) non ottemperava alla prescrizione secondo cui "il datore di lavoro ed i dirigenti che organizzano e dirigono le attività ad essi conferite, devono fornire ai lavoratori necessari e idonei dispositivi di protezione individuale (ex art.18 co 1 e art 55 co 5 lett d d l.vo n.81/2008); b) poiché non ottemperava alla prescrizione secondo cui "il datore di lavoro provvede affinchè ciascun lavoratore riceva una adeguata informazione sui rischi per la salute e per la sicurezza sul lavoro connessi alla attività della impresa in generale sui rischi specifici cui è esposto in relazione all'attività svolta, (art. 36 co 1 e art.55 co 5 lett c) d.lvo 81/2008) c) poiché non ottemperava alla prescrizione secondo cui il datore di lavoro assicura che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata in materia di salute e di sicurezza anche rispetto alle conoscenze linguistiche (art.37 col e art. 55 co 5 lett c) d.lvo 81/2008)

Fatti commessi in Fossa il 18/04/2013, in cantiere sito località Cerro.

2. Avverso la sentenza ha proposto un'impugnazione qualificata come appello il difensore dell'imputato sul rilievo della mancanza di prove sufficienti alla condanna, chiedendo altresì la declaratoria non punibilità del fatto ex art. 131 bis c.p.

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Cassazione Penale, Sez. 3
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Palchi per spettacoli ed eventi similari: Stato dell’arte

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Palchi per spettacoli ed eventi similari: Stato dell’arte

Palchi per spettacoli ed eventi similari - Leggi, norme e guide. Stato dell’arte in Italia, Inghilterra e USA

La pubblicazione riguarda il particolare settore dei palchi per pubblico spettacolo. Trae origine da una ricerca del Dit che ha esaminato gli strumenti tecnici disponibili riguardanti le opere temporanee e le attrezzature da impiegare nella produzione e nella realizzazione di spettacoli ed eventi simili con particolare riguardo alla progettazione, al montaggio e smontaggio, all’allestimento delle opere stesse in sicurezza.

L’obiettivo prefissato è stato individuare e fornire informazioni provenienti dal contesto nazionale e internazionale, utili agli operatori di settore italiani, pubblici e privati, facendo il punto su leggi, norme e guide in Italia, Inghilterra e USA.

La ricerca non ha la pretesa di essere esaustiva, in un settore estremamente complesso come quello dei palchi, ma può considerarsi il punto di partenza di un cammino che ha come finalità il miglioramento della sicurezza con l’auspicio che nel nostro Paese si potrà in futuro tener conto, contestualizzandoli alla realtà legislativa nazionale, anche dei documenti inglesi e americani che propongono dei modelli certamente più coordinati con il contesto del settore rispetto a quelli italiani.

Il 12 dicembre 2011 a Trieste e il 5 marzo 2012 a Reggio Calabria, durante l’allestimento dei concerti rispettivamente di Jovanotti e Laura Pausini, persero la vita due giovani lavoratori, Francesco Pinna e Matteo Armellini.

Gli eventi luttuosi misero in evidenza il potenziale rischio presente nelle attività di montaggio, smontaggio e allestimento delle opere temporanee impiegate in occasione di spettacoli, ma anche di mostre, manifestazioni fieristiche, culturali e simili.

Prontamente, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali istituì un gruppo di lavoro per fornire, in un documento, degli strumenti pratici applicabili a tutte le suddette attività di montaggio e smontaggio di opere temporanee, compreso il loro allestimento e disallestimento con impianti audio, luci, scenotecnici ecc.. Il gruppo di lavoro, formato da rappresentanti dello stesso Ministero, dell’Inail e del Coordinamento tecnico interregionale della prevenzione nei luoghi di lavoro, cominciò la stesura degli ‘Indirizzi tecnico-operativi per l’allestimento e la gestione delle opere temporanee e delle attrezzature da impiegare nella produzione e realizzazione di spettacoli musicali, cinematografici, teatrali e di intrattenimento’.

L’attività di redazione degli ‘Indirizzi’ proseguì fino alla pubblicazione del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69 (cosiddetto ‘Decreto del fare’), coordinato con la legge di conversione 8 agosto 2013, n. 98, recante ‘Disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia’.

Con tale decreto gli ‘spettacoli musicali, cinematografici e teatrali e le manifestazioni fieristiche’ furono inseriti nel campo di applicazione del titolo IV ‘Cantieri temporanei o mobili’ del d.lgs 81/08 e s.m.i., tenendo conto delle particolari esigenze connesse allo svolgimento delle relative attività, che dovevano essere individuate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro della salute, sentita la Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro, da adottarsi entro il 31 dicembre 2013.

Il gruppo dovette interrompere la stesura degli ‘Indirizzi’, visto che veniva incaricato della redazione del decreto in questione il futuro ‘Decreto interministeriale 22 luglio 2014’, noto anche come ‘Decreto palchi e fiere,’ e che prendeva in considerazione sia gli ‘spettacoli musicali, cinematografici e teatrali’ che le ‘manifestazioni fieristiche’. Successivamente, allo scopo di fornire chiarimenti sul decreto 22/7/2014, veniva pubblicata dal Ministero del lavoro, su conforme parere dello stesso gruppo di lavoro, la circolare n. 35 del 24 dicembre 2014 contenente le ‘Istruzioni operative tecnico-organizzative per l’allestimento e la gestione delle opere temporanee e delle attrezzature da impiegare nella produzione e realizzazione di spettacoli musicali, cinematografici, teatrali e di manifestazioni fieristiche alla luce del Decreto interministeriale 22 luglio 2014’. Il gruppo di lavoro riprese, quindi, la stesura degli ‘Indirizzi’ non ancora pubblicati. L’emanazione del decreto e della circolare, andava dunque a colmare lacune e incertezze riguardanti le attività fin qui descritte con particolare riguardo alla progettazione, al montaggio e allo smontaggio, all’allestimento delle stesse in sicurezza che tenessero conto delle particolari esigenze del contesto operativo.

INAIL
Giugno 2017

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Segheria sicura - Opuscolo informativo per Lavoratori delle aziende di prima lavorazione del legno

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Segheria sicura - Opuscolo informativo per Lavoratori delle aziende di prima lavorazione del legno

INAIL 2017

Nuova edizione dell’opuscolo informativo, dal taglio sintetico e di immediato recepimento, destinato ai Lavoratori delle aziende di prima lavorazione del legno (segherie)

Questo opuscolo, che costituisce una riedizione rispetto al 2012, è rivolto ai lavoratori operanti nel settore della prima lavorazione del legno (segheria).

Vengono qui descritte le modalità per svolgere l'attività in tutta sicurezza; in particolare, l'attenzione è focalizzata sulle principali macchine presenti in una segheria (segatronchi, scortecciatrice, intestatrice, refendino, multilame e refilatrice) nonché su un rischio trasversale a tutto il ciclo produttivo: l'esposizione a polveri di legno duro.

I contenuti, caratterizzati da un taglio essenziale ma immediato, sono focalizzati sui fattori di rischio cruciali (infortunistici, organizzativi, igienico - ambientali), che possono incontrarsi nell’ambito di ciascuna fase, nonché sulle modalità per svolgere il lavoro in sicurezza.

Un’attenzione particolare è rivolta all’utilizzo delle seguenti macchine:

- Segatronchi
- Scortecciatrice
- Intestatrice
- Sega a refendino
- Multilame (gatter)
- Refilatrice.

Si prende in considerazione, infine, un rischio comune a più fasi lavorative, vale a dire l’esposizione a polveri di legno.

...

Indice:

Introduzione
Scarico dei tronchi
Scortecciatura dei tronchi
Intestazione dei tronchi
Taglio dei tronchi con segatronchi
Taglio delle tavole di legno con sega a refendino
Taglio delle tavole con multilame (gatter)
Taglio delle tavole con refilatrice
Scorniciatura dei semilavorati
Accatastamento ed essiccazione dei prodotti tagliati
Movimentazione dei prodotti finiti
Manutenzione dei macchinari
Esposizione a polveri di legno
Bibliografia

Fonte: INAIL

Cassazione Penale, Sez. 4, 06 giugno 2017, n. 27994

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Cassazione Penale, Sez. 4, 06 giugno 2017, n. 27994 - Rischio da interferenza tra conducenti e carrellisti: rischio di investimento del conducente nel corso delle operazioni di scarico. Infortunio mortale

1. La Corte di Appello di Brescia con la sentenza impugnata, in riforma della sentenza assolutoria del Tribunale di Bergamo, riconosceva T.A. e T.D. colpevoli del reato di omicidio colposo ai danni del lavoratore B.G. e, con il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche equivalenti alla contestata circostanza aggravante, li condannava alla pena di nove mesi di reclusione ciascuno.

1.2 Agli imputati, T.A. legale rappresentante della ditta K., azienda titolare del deposito in cui si era verificato l'infortunio mortale e affidataria delle opere di logistica e di scarico, e T.D., legale rappresentante della Ku. s.p.a., impresa di autotrasporto, datrice di lavoro del dipendente infortunato mortalmente, veniva contestato di avere omesso di cooperare alla attuazione delle misure di prevenzione e di protezione dei rischi cui sono esposti i lavoratori e in particolare gli autisti che operavano nel deposito della K. in Madone tanto che si era realizzata una interferenza sul luogo di lavoro tra F.V., alla guida del carrello elevatore cui erano demandati i compiti di scarico del mezzo di trasporto e B.G., conducente dell'autoarticolato da scaricare, che era sceso a terra per agevolare l'attività di scarico rimuovendo il telone del rimorchio.

2. Il giudice di appello da un lato, sovvertendo le considerazioni del giudice di primo grado, escludeva profili di eccezionalità e di abnormità nella prestazione lavorativa del carrellista F.V. il quale, con manovra del tutto improvvisa e repentina, era andato a operare nell'area ove si trovava il conducente sceso dall'autocarro; dall'altra parte era a ravvisare a carico di entrambi gli imputati, che pure si dovevano rappresentare e comunque si erano rappresentati lo specifico rischio di infortuni, un grave difetto di cooperazione e di coordinamento nella predisposizione di un piano di sicurezza idoneo a evitare interferenze sul luogo di lavoro, come quella che aveva portato all'investimento del lavoratore, laddove le stesse prescrizioni provenienti dalla struttura organizzativa unitaria che gestiva la sicurezza, rimetteva ai lavoratori la gestione di siffatta delicata fase di lavoro.

3. Avverso detta sentenza proponeva ricorso per cassazione la difesa di entrambi gli imputati, prospettando cinque motivi di ricorso.

3.1 Con un primo motivo di ricorso la difesa degli imputati si doleva di violazione di legge per errata applicazione dell'art.41 cod.pen., laddove era stata esclusa la interruzione del rapporto di causalità in ragione dell'imprevedibile e abnorme operato del carrellista investitore.

3.2 Con un secondo motivo rilevava erronea applicazione delle norme relative al profilo di garanzia del datore di lavoro laddove dalle risultanze processuali risultavano adeguatamente e specificamente precisati e resi cogenti gli obblighi precauzionali in capo ad entrambi i soggetti la cui condotta lavorativa aveva concretizzato il rischio interferenziale.

3.3 Con un terzo motivo deduceva errata applicazione della legge penale in relazioni ai profili di colpa specifica ascritti, atteso che il datore di lavoro K. aveva predisposto adeguati strumenti di formazione e informazione dei dipendenti, realizzando la segnaletica stradale ai fini dell'ordinato svolgimento dell'attività lavorativa di scarico del mezzo di trasporto e dettando le regole da seguire da parte degli operatori in una brochure informativa.

3.4 Con un quarto motivo deduceva la erronea applicazione della legge anche in relazione al riconosciuto difetto di cooperazione nella gestione del rischio interferenziale, in presenza di apposito organismo (K. Safety Team) operativo e votato a coordinare e a prevenire i rischi cui erano esposti i lavoratori, ove la ditta K. era priva di autonomia nella gestione della sicurezza, mentre era la società Nestlè, maggiore azionista della stessa, a tracciare i principi di indirizzo, indicando le regole e la loro attuazione.

3.5 Con un quinto motivo di ricorso deduceva vizio motivazionale in relazione alla dedotta inammissibilità dell'appello del pubblico ministero in ordine alla posizione di T.D., stante l'assoluta genericità dei motivi di impugnazione.

In data 18.1.2016 depositava memoria difensiva la difesa delle parti civili M.N. in proprio e quale esercente la responsabilità sul minore B.N. la quale confutava le singole ragioni di doglianza avanzate dalla difesa del ricorrente rappresentando la coerenza logica giuridica della motivazione della sentenza impugnata prospettando la inammissibilità di tutte le ragioni di doglianza.

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Cassazione Penale, Sez. 4
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Apparecchiature di risonanza magnetica

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Apparecchiature di risonanza magnetica

Caratterizzazione delle apparecchiature di risonanza magnetica installate in Italia

Il presente documento intende proporsi quale studio approfondito e sistematico relativo al campione rappresentato dalle apparecchiature di risonanza magnetica installate a scopo medico sul territorio nazionale.

Le informazioni e le statistiche evidenziate al lettore sono correlate alla banca dati Inail, strumento operativo essenziale per l’esercizio delle prerogative ispettive in capo all’Istituto sin dal 1994.

...

Introduzione
Il regime autorizzativo delle apparecchiature RM: categorizzazione  dei tomografi e novità introdotte dall’art. 21-bis della legge 7 agosto 2016, n. 160
Censimento delle apparecchiature RM alla data del 31 dicembre 2015
L’età media dei tomografi installati in Italia
La vita media dei tomografi utilizzati in Italia
L’esperto responsabile della sicurezza dell’impianto
Conclusioni
Allegato 1 - Il programma di gestione della banca dati
Allegato 2 - La comunicazione di avvenuta installazione di un tomografo RM
Allegato 3 - Verbale di ispezione

L’applicazione della normativa attualmente vigente in materia di autorizzazione all’installazione ed uso di apparecchiature diagnostiche a risonanza magnetica (vedi Allegato 1), consente all’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (Inail), per il tramite della sezione di supporto tecnico al SSn in materia di radiazioni del Dipartimento di medicina, epidemiologia, igiene del lavoro e ambientale, di espletare:

- istruttorie finalizzate all’espressione - da parte dell’Istituto - del parere di competenza al Ministero della salute per le richieste di installazione ed uso di apparecchiature a risonanza magnetica (RM) con campo magnetico superiore a 4 tesla (2 tesla fino al 21 agosto 2016);

- accertamenti ispettivi presso tutti i siti di installazione delle apparecchiature RM presenti sul territorio nazionale, al fine di verificarne la conformità agli standard di sicurezza vigenti per legge (vedi Allegato 2).

L’atto che formalmalmente consente alla sezione sopra introdotta di venire a conoscenza delle nuove installazioni presenti sul territorio nazionale è la comunicazione di avvenuta installazione che ogni struttura sanitaria, preventivamente autorizzata ai sensi di legge, è tenuta a produrre agli organismi competenti ai sensi del d.m. 02/08/1991.

Con tale comunicazione la struttura sanitaria fornisce agli organismi di vigilanza tutte le informazioni sulle caratteristiche strutturali, tecnologiche e organizzative specifiche del proprio sito RM, consentendo all’Istituto la pianificazione e il successivo espletamento dell’attività ispettiva, nonché la strutturazione - dal 2010 del tutto informatizzata - di un ingente quantitativo di dati ed informazioni relativi ai singoli siti RM. Il database che ne è risultato, e nel quale confluiscono anche tutti i dati sull’attività ispettiva sopra introdotta, rappresenta, nei fatti, una risorsa unica nel suo genere, aggiornata in tempo reale, ricca di dati ed informazioni concernenti la caratterizzazione relativa all’utilizzo, in Italia, di questa tecnologia diagnostica che risulta in costante forte sviluppo.

L’art. 21-bis della legge 7 agosto 2016, n. 160, abrogando esplicitamente alcuni comma del d.p.r. 542/1994 e prevedendo espressamente per i tomografi RM con valore di campo statico di induzione magnetica non superiore a 4 tesla l’autorizzazione all’installazione da parte della regione o della provincia autonoma, ha rimosso il limite che vincolava l’utilizzo di apparecchiature RM con campo magnetico superiore a 2 tesla solo all’interno di istituti di ricerca e per lo studio di applicazioni RM innovative, permettendo quindi l’utilizzo delle apparecchiature RM con campo magnetico fino a 4 tesla nella routine diagnostica, riallineando pertanto la normativa italiana al contesto internazionale più evoluto.

Di conseguenza, alla luce del recente intervento normativo, l’installazione e l’utilizzo dei tomografi RM è soggetto alle seguenti tre tipologie di regimi autorizzativi:

1. apparecchiature non soggette ad autorizzazione, ai sensi dell’art. 3 del d.p.r. 542/1994;
2. apparecchiature soggette all’autorizzazione all’installazione da parte della regione o della provincia autonoma, ai sensi dell’art. 21-bis comma 2 della l. 160/2016;
3. apparecchiature soggette all’autorizzazione all’installazione e all’uso da parte del Ministero della salute, sentiti il Consiglio superiore di sanità, l’Istituto superiore di sanità e l’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, ai sensi dell’art. 21-bis comma 3 della l. 160/2016.

La prima categoria di tomografi RM, non soggetti ad autorizzazione ed installabili presso tutte le strutture sanitarie pubbliche e private, comprese quelle non dotate del servizio di radiologia diagnostica, è costituita dalle apparecchiature settoriali, dedicate, cioè, agli arti, utilizzanti elettromagneti e/o magneti permanenti e misti, con valori di campo statico di induzione magnetica non superiori a 0,5 tesla. I tomografi installati come settoriali, ovvero ai sensi dell’art. 3 del d.p.r. 542/94, non sono oggetto di questa pubblicazione.

La seconda categoria delle apparecchiature RM, la cui installazione è soggetta ad autorizzazione regionale o della provincia autonoma, allo stato attuale comprende tutti i tomografi RM a superconduttore (anche se dedicati agli arti o alla testa) e, indipendentemente dal tipo di magnete utilizzato per generare il campo magnetico, tutte le apparecchiature RM di tipo total body, ovvero non dedicate ad un uso esclusivo sugli arti, purché, in entrambi i casi, abbiano un valore di campo magnetico statico di induzione magnetica non superiore a 4 tesla.

Della terza categoria delle apparecchiature RM, quelle con valore di campo magnetico statico di induzione magnetica superiore a 4 tesla, soggette ad autorizzazione ministeriale all’installazione e all’uso, installabili solo presso grandi complessi di ricerca e studio di alto livello scientifico, quali università ed enti di ricerca, policlinici, istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, ai fini della validazione clinica di metodologie di RM innovative, è al momento presente un solo tomografo nel territorio nazionale.

Ciò premesso, è opportuno chiarire preliminarmente al lettore che al momento la banca dati Inail, sulla base della quale è stato compiuto il censimento illustrato nel presente lavoro, e che ha come data di riferimento quella del 31 dicembre 2015, è ancora strutturata per categorizzare le apparecchiature rispetto a quanto sancito dalla normativa che è stata di riferimento fino al 20 agosto 2016, e quindi avendo come valore di riferimento discriminante fra applicazioni di routine diagnostica ed applicazione di ricerca quello di 2 tesla anziché il 4.

Stante quanto sopra ciò evidenziato, ovvero la presenza di un unico tomografo installato ed operante sopra 4 tesla (7 tesla), ciò di fatto non inficia le valutazioni che i dati del censimento fanno emergere. A tale proposito, è anzi intenzione della sezione di supporto tecnico al SSn titolare della banca dati, di mantenere questo tipo di strutturazione della banca dati, al fine di poter valutare quella che si rivelerà nel tempo l’eventuale corsa all’installazione del 3 tesla che di certo caratterizzerà - in particolare - molti centri che al momento sono ancora proprietari di tomografi da 1,5 tesla e che, con l’evoluzione normativa testé illustrata, saranno orientati - per motivi fondamentalmente connessi al miglioramento delle immagini ed alla minimizzazione della durata dell’esame diagnostico - ad aggiornare la tecnologia in loro possesso, perseguendo un innalzamento del campo magnetico statico del tomografo RM da un valore inferiore a 3 tesla (nella maggior parte dei casi, da 1,5 tesla) ad un valore di 3 tesla.

Preme evidenziare che l’accesso al database è rigidamente regolamentato sulla base di specifiche procedure di Istituto che garantiscono la massima riservatezza in merito al trattamento dei dati sensibili: quanto periodicamente pubblicato dall’Inail ha esclusivamente finalità statistiche, e solo eventualmente gli organi di vigilanza territoriali possono, su richiesta motivata, accedere alle informazioni di dettaglio.

INAIL 2017

Lista di controllo accessori di sollevamento

ID 4279 | | Visite: 9329 | Documenti Sicurezza Enti

Lista di controllo accessori di sollevamento - ATS Brianza

Dalle statistiche emerge che, in Regione Lombardia e in particolare in Brianza, la maggior parte degli incidenti connessi all’uso in sicurezza delle attrezzature di lavoro destinate al sollevamento avviene nel comparto industria.

Dall’attività ispettiva effettuata nel 2015, presso il territorio di questo organo di vigilanza, è emerso che nel 45% delle aziende controllate, afferenti al comparto industria, sono state riscontrate criticità relative agli accessori di sollevamento. In particolare, le criticità riscontrate riguardano la:

- mancata esecuzione dei controlli e registrazione degli stessi;
- qualifica degli operatori addetti all’esecuzione di tali controlli;
- mancata formazione ed addestramento dei lavoratori incaricati all’uso delle citate attrezzature.

Inoltre, nel corso del 2015, la maggior parte degli stakeholders, afferenti al comparto industria, coinvolti in una rilevazione di gradimento sulle attività di “Assistenza alle imprese”, ha palesato il bisogno di informazioni connesse all’uso in sicurezza degli accessori di sollevamento

Nel comparto industria vengono impiegati diversi accessori di sollevamento e le differenti tipologie utilizzate dipendono principalmente dalla massa del carico, dalla forma e dal materiale dello stesso carico. Comunque è da rilevare che, indipendentemente dal tipo di industria, i rischi derivanti da un utilizzo non corretto e che possono provocare gravi incidenti possono essere così sintetizzati:

- caduta dei carichi ;
- uso improprio dell’attrezzatura di lavoro;
- perdita accidentale di stabilità del carico:

Questo documento è stato pensato per aiutare il Datore di Lavoro ad effettuare una Valutazione dei Rischi e quindi individuare i problemi e le relative soluzioni possibili

Fonte: ATS Brianza

Delibera 27 giugno 2017

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Delibera 27 giugno 2017

Proroga del termine di cui all’articolo 6 della deliberazione del 4 dicembre 2013, recante «Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali, con particolare riguardo al sistema della tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro».

G.U. n. 153 del 03.07.2017

Air Quality Guidelines for Europe - WHO 2000

ID 4268 | | Visite: 6193 | Documenti Sicurezza Enti

Air Quality Guidelines for Europe - WHO 2000

The primary aim of these guidelines is to provide a basis for protecting public health from adverse effects of air pollution and for eliminating, or reducing to a minimum, those contaminants of air that are known or likely to be hazardous to human health and wellbeing. In the present context, guidelines are not restricted to a numerical value below which exposure for a given period of time does not constitute a significant health risk; they also include any kind of recommendation or guidance in the relevant field.

The guidelines are intended to provide background information and guidance to governments in making risk management decisions, particularly in setting standards, but their use is not restricted to this. They also provide information for all who deal with air pollution. The guidelines may be used in planning processes and various kinds of management decisions at community
or regional level.

When guideline values are indicated, this does not necessarily mean that they should be used as the starting point for producing general countrywide standards, monitored by a comprehensive network of control stations. In the case of some pollutants, guideline values may be of use mainly for carrying out local control measures around point sources. To aid in this process, information on major sources of pollutants has been provided.

....

World Health Organization
Regional Office for Europe
Copenhagen

WHO Regional Publications, European Series, No. 91

Procedure tecniche 18 Aprile 2012 CCP

ID 4266 | | Visite: 8579 | Circolari Sicurezza lavoro

Procedure sollevamento persone con attrezzature non previste a tal fine

Commissione Consultiva Permanente, 18 aprile 2012

Procedure tecniche da seguire nel caso di sollevamento persone con attrezzature non previste a tal fine

INDICE
1. Premessa
2. Scopo della procedura e campo di applicazione
3. Definizioni
4. Indicazioni tecnico-procedurali
4.1 Gru
4.2 Carrello elevatore

1. PREMESSA

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con la Lettera circolare del 10 febbraio 2011, ha reso note le indicazioni della Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro, di cui all’articolo 6 del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e s.m.i., che nella seduta del 19 gennaio 2011 ha approvato un parere sul concetto di “eccezionalità” di cui al punto 3.1.4 dell'allegato VI al D.Lgs. n. 81/2008, relativo al sollevamento di persone con attrezzature di lavoro non previste a tal fine, allegato.
A seguito dell’emanazione del citato parere, si è ritenuto opportuno individuare specifiche procedure operative di sicurezza di tali attrezzature al fine di garantirne la sicurezza nell’uso, sempre unicamente nei casi già indicati dalla Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro. Esse costituiscono indicazioni di natura non vincolante per gli operatori, finalizzate a fornire ai medesimi indicazioni circa le modalità operative relative all’utilizzo delle attrezzature nei casi in questione.

2. SCOPO DELLA PROCEDURA E CAMPO DI APPLICAZIONE

Il D.Lgs. n. 81/2008 proibisce, come regola generale, l’uso di una macchina per una funzione per la quale non è stata progettata. Tale uso è, però, ammesso “a titolo eccezionale” nei casi previsti dal citato parere della commissione consultiva permanente, a condizione che vengano prese adeguate misure di sicurezza conformemente a disposizioni di buona tecnica.
Si rende, quindi, necessario fornire specifiche procedure di sicurezza esclusivamente nel caso di sollevamento di persone con attrezzature non assemblate con la macchina di sollevamento.
Il presente documento si propone, pertanto, di offrire una guida per il datore di lavoro che debba ricorrere, esclusivamente nei casi indicati dalla Commissione Consultiva Permanente, al sollevamento eccezionale con gru o carrelli elevatori e di esso potranno tener conto gli organi vigilanza territoriali, limitatamente ai fini di cui al citato parere sul concetto di eccezionalità, allegato.
Le uniche attrezzature oggetto del presente documento sono le attrezzature per il sollevamento di persone (piattaforme, gabbie, cestelli ecc.) che non sono assemblate con la macchina di sollevamento materiali, ma sono semplicemente sollevate dalla macchina stessa come se fossero una parte integrante del carico, sospese al gancio di una gru (fig. 1) o posizionate sulle forche di un carrello (fig. 2).

Figura 1  Figura 2


3. DEFINIZIONI

NOTA: si ribadisce che le attrezzature non assemblate con la macchina di sollevamento utilizzate con macchine progettate per il sollevamento di materiali allo scopo di sollevare persone sono esplicitamente escluse dal campo di applicazione della Direttiva macchine n. 2006/42/CE (D.Lgs. n. 17/2010) non configurandosi:
1) come “attrezzature intercambiabili” in quanto non modificano la destinazione d’uso della macchina, ai sensi dell’articolo 2, comma 2, lettera b) della Direttiva macchine n. 2006/42/CE (D.Lgs. n. 17/2010, articolo 2, comma 2, lettera b)).
2) come “accessori di sollevamento” essendo parte integrante del carico ai sensi dell’art. 2 - comma 2 - lettera d) della Direttiva macchine 2006/42/CE (D.Lgs. 17/2010 - art. 2 - comma 2 - lettera d)).

Per quanto sopra questa tipologia di attrezzature per il sollevamento di persone non può recare la marcatura CE.

Esclusivamente ai fini del presente documento sono adottate le seguenti definizioni:

Cesta/ cestello: dispositivo destinato ad essere accoppiato a macchine per il sollevamento materiali (carrello industriale semovente con operatore a bordo e gru) al fine di sollevare eccezionalmente persone.
Gru: macchina a funzionamento discontinuo destinata a sollevare e movimentare nello spazio carichi sospesi mediante gancio o altri dispositivi di presa.
Carrello elevatore a forche: Carrello industriale semovente con operatore a bordo.

4. INDICAZIONI TECNICO-PROCEDURALI

Prima di sollevare persone con mezzi non destinati a tale scopo, oltre a verificare l’effettiva sussistenza dei presupposti di eccezionalità di cui al parere, allegato, occorre valutare attentamente sia aspetti tecnici che procedurali, di seguito trattati distintamente per carrelli e per gru.
Nei casi di cui sopra è possibile sollevare persone con macchine non destinate a tale scopo solo se il loro sollevamento avviene mediante mezzi idonei al sollevamento di persone in sicurezza. E’ assolutamente vietato sollevare persone direttamente su forche, pallet o altri supporti di fortuna.
L’impiego di ceste/cestelli per il sollevamento persone su macchine previste per il solo sollevamento materiali richiede che il datore di lavoro valuti i rischi legati al sollevamento persone che i fabbricanti delle macchine destinate al sollevamento materiali non hanno considerato e che, quindi, adotti le relative misure di sicurezza.
In particolare, i principali aspetti che devono essere presi in considerazione, come meglio dettagliati nei paragrafi successivi, dal datore di lavoro che si accinge ad impiegare eccezionalmente questa tipologia di attrezzature di lavoro sono i seguenti:

Caratteristiche delle attrezzature di lavoro
- stabilità, resistenza e portata del sistema in relazione alla nuova configurazione di carico e al collegamento tra cesta/cestello e la macchina di sollevamento;
- accesso alla cesta/cestello.
- stato di manutenzione e conservazione dell’attrezzatura di lavoro
- corretta installazione della cesta/cestello;
- protezione contro il rischio di contatto con organi mobili

Ambiente di lavoro
- idoneità del sito in cui si deve operare (livellamento, condizioni e stabilità del suolo, adeguata visibilità etc.);
- delimitazione della zona di intervento e divieto d’accesso al personale non coinvolto.
- condizioni atmosferiche; al riguardo, occorre individuare i parametri ambientali limite per l'operatività (velocità del vento etc…);
- individuazione e controllo delle possibili cause di interferenza fra strutture fisse e cesta/cestello durante i movimenti;
- rispetto delle distanze di sicurezza dalle strutture fisse;
- predisposizione di misure idonee a prevenire la caduta di oggetti.

Personale e modalità di utilizzo delle attrezzature di lavoro
- individuare la configurazione adatta all’intervento da svolgere (ad es. scegliere il carrello o la gru e la cesta/cestello adatti in considerazione delle altezze da raggiungere e del numero di persone coinvolte);
- mettere a disposizione dispositivi di protezione individuale, con particolare attenzione a quelli contro le cadute dall’alto;
- recupero dell’operatore in caso di guasto, malfunzionamento etc.;
- nomina di un sovraintendente alle operazioni o di un capo manovra;
- impiego di personale specificamente formato ed addestrato;
- garanzia di assistenza continua terra-bordo con possibilità di agevole comunicazione;
- utilizzo di messaggi codificati per la comunicazione (segnaletica vocale/gestuale) di sicurezza terra- bordo e viceversa;
- limitazione della velocità di sollevamento.

4.1 GRU
Utili indicazioni si possono trovare nelle norme tecniche ISO 12480-1 e nelle norme UNI EN 14502-1, cui si rimanda per tutto quanto non evidenziato nel presente documento. Le suddette norme, la cui applicazione si ricorda essere a carattere volontario, rappresentano lo stato dell’arte e sono un valido strumento di carattere tecnico-procedurale.
Allo scopo di offrire uno strumento operativo, si riportano di seguito i contenuti maggiormente rilevanti delle norme appena citate, ai fini del presente documento.
Le persone debbono trovare posto su piattaforme appositamente progettate o cestelli provvisti di mezzi adatti ad evitare cadute di persone o attrezzature.
Tali mezzi devono essere attrezzati in modo tale da evitare che la cesta o il cestello appesi al gancio vadano in rotazione o ribaltamento. La cesta/cestello dovrebbe essere chiaramente e permanentemente marcato con l’indicazione del peso e del numero di persone che può trasportare in sicurezza.
La cesta o il cestello dovrebbero essere ispezionati prima dell’uso in modo da essere sicuri che siano ancora in condizioni di sicurezza per trasportare persone. Una registrazione di tutte le ispezioni deve essere mantenuta sulla macchina.

Si riportano di seguito le prescrizioni operative per un uso sicuro tratte dalla norma ISO 12480 Allegato C

Equipaggiamento gru
La gru dovrà essere equipaggiata con:
- limitatore di sollevamento;
- freno automatico tale che quando i comandi sono rilasciati, il funzionamento si arresta (comando a uomo presente);
- discesa del carico motorizzata (discesa solo a motore innestato). Nota che il sollevamento e
l’abbassamento delle persone è permesso solo con gru con limitatore di carico nominale;
- per operazioni sotto il livello del terreno deve esser previsto un limitatore di discesa.

Procedure speciali
Le seguenti procedure speciali dovrebbero essere seguite quando vengono sollevate persone.
- La persona specificatamente responsabile della supervisione del lavoro da compiere, determina il modo meno pericoloso per eseguire il lavoro o accede all’area e autorizza l’attività. La persona responsabile ha il compito di descrivere l’operazione ed i suoi tempi di attuazione. La relazione una volta approvata dal responsabile sarà conservata agli atti.
- Il sollevamento ed il mantenimento in quota devono essere fatti in sicurezza sotto la direzione di una persona appositamente designata.
- Una riunione in presenza del gruista, del preposto e del personale che deve essere sollevato e mantenuto in
quota ed i supervisori responsabili del lavoro, deve essere tenuta per analizzare le procedure che devono essere seguite non escludendo quelle procedure per l’ingresso e l’uscita del personale nella cesta o nel cestello e per identificare l’area nella quale il personale entra o esce.
- Il gruista ed il preposto dovranno effettuare una prova di sollevamento con una massa equivalente a quella che deve essere sollevata, applicata alla cesta o al cestello per verificarne il funzionamento.
- Le comunicazioni tra il gruista, il preposto ed i lavoratori che sono sollevati devono essere sempre mantenute.
- Quando dalla cesta o dal cestello deve essere eseguita una saldatura, l’elettrodo dovrà essere protetto dal contatto con i componenti metallici della cesta o del cestello
- Il personale sollevato o mantenuto dovrà usare cinture di sicurezza collegate a punti di aggancio predisposti.
- Gli operatori devono rimanere ai posti di comando quando la cesta o il cestello sono occupati.
- Il movimento della cesta o del cestello che trasporta il personale dovrà essere fatto in maniera cauta e controllata senza movimenti bruschi della gru. La velocità di salita o discesa non deve superare 0,5 m/s.
- Una gru mobile non deve spostarsi mentre il personale è nella cesta o nel cestello.
- Il personale che viene sollevato o già in posizione, dovrà rimanere in contatto visivo o in comunicazione con l’operatore o il segnalatore.
- La massa totale del carico sospeso (personale incluso) dovrà essere inferiore al 50% della portata nominale della gru nelle normali condizioni d’ uso. La gru deve avere una portata nominale di almeno 1000 kg.
- La cesta o il cestello devono essere usate solo per il personale, le loro attrezzature e per materiale sufficiente ad effettuare il loro lavoro. Non è possibile usare la cesta o il cestello per il trasporto materiali.
- Il personale deve mantenere tutte le parti del corpo all’interno della cesta o cestello sospeso durante il
sollevamento, l’abbassamento e il posizionamento. Il personale non può sostare o lavorare sul corrimano o sul fermapiedi della cesta o cestello.
- Se la cesta o il cestello non può ritornare al suolo dovrebbe essere fissata alla struttura della gru prima che il personale entri o esca.
- La cesta o il cestello non dovrebbe essere usata per venti superiori a 7 m/s o in presenza di tempo perturbato, neve, ghiaccio, nevischio o altre condizioni di tempo avverso i cui effetti possono incidere sulla sicurezza del personale.
- Dopo l’agganciamento della cesta o del cestello e prima che il personale possa compiere qualsiasi lavoro, dovranno essere provati tutti i dispositivi di sicurezza.

4.2. CARRELLI
Pur non essendo, ad oggi, disponibili norme specifiche sulle problematiche in esame si ritiene utile, in analogia a quanto fatto per le gru, riportare le seguenti indicazioni.
Per l’uso di ceste montate su carrelli non esistono norme tecniche o documenti condivisi a cui fare riferimento, ma solo indicazioni che vari Paesi europei hanno fornito a livello nazionale. Pertanto, al fine di un utilizzo in massima sicurezza e coerentemente rispetto a quanto previsto al punto 4 (INDICAZIONI TECNICO-PROCEDURALI) del presente documento, bisogna valutare la sicurezza dell’accoppiamento carrello-cesta. Inoltre, occorre verificare che la portata, complessiva, di funzionamento non debba superare la metà della portata nominale del carrello prevista dal costruttore.

Allegato
Parere CCP 18 aprile 2012

Parere della commissione Consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro inerente concetto di eccezionalità di cui al punto 3.1.4 dell’allegato VI al decreto legislativo n. 81/2008 e successive modificazioni e integrazioni.

Allo scopo di chiarire il reale significato e l’estensione del termine “ a titolo eccezionale” nel caso di sollevamento di persone con mezzi non destinati a tale scopo, si ricorda che il punto 3.1.4 dell’allegato VI al decreto legislativo n. 81/08, stabilisce che: “ … omissis … a titolo eccezionale, possono essere utilizzate per il sollevamento di persone attrezzature non previste a tal fine a condizione che si siano prese adeguate misure in materia di sicurezza, conformemente a disposizioni di buona tecnica che prevedono il controllo appropriato dei mezzi impiegati e la registrazione di tale controllo; … omissis …”.

Al riguardo, considerato che la disposizione in esame è stata introdotta per garantire in concreto valide condizioni di sicurezza ai lavoratori nelle operazioni di sollevamento svolte con attrezzature non previste a tal fine; si ritiene che la stessa possa trovare applicazione nei seguenti casi:

- quando si tratti di operare in situazioni di emergenza;
- per attività la cui esecuzione immediata è necessaria per prevenire situazioni di pericolo, incidenti imminenti o per organizzare misure di salvataggio;
- quando per l’effettuazione di determinate operazioni rese necessarie dalla specificità del sito o del contesto lavorativo le attrezzature disponibili o ragionevolmente reperibili sul mercato non garantiscono maggiori condizioni di sicurezza.

In definitiva, la commissione ritiene sia utile, allo scopo di conferire più agevole applicabilità alla previsione di legge, dare i suddetti chiarimenti circa il reale significato del concetto di “eccezionale” richiamato nell’allegato VI al D.Lgs. n. 81/08.

Le operazioni di sollevamento persone con attrezzature non specificamente previste, unicamente nei casi indicati, vanno effettuate secondo specifiche procedure di sicurezza che comprendano a valle di una analisi dei rischi, i criteri per la scelta più appropriata delle attrezzature da impiegare, i requisiti delle apparecchiature accessorie da abbinare ad essi, le modalità operative per le varie fasi di lavoro in cui i sistemi così realizzati sono utilizzati nonché quelle per la sorveglianza ed il controllo delle une e delle altre.

Collegati

Uso eccezionale di attrezzature di sollevamento materiali

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Uso eccezionale di attrezzature di sollevamento materiali

Modalità operative per l’accesso degli operatori alla stiva delle navi

INAIL 2017

Il documento fornisce criteri di carattere generale in base ai quali condurre una corretta valutazione e riduzione dei rischi relativamente alla fase di accesso degli operatori alla stiva per le normali attività, operazioni id manutenzione o in casi di emergenza.

In particolare, il lavoro analizza i casi in cui, per indisponibilità di mezzi specifici e per le peculiarità dell’ambiente di lavoro, è necessario  per il sollevamento di persone il ricorso eccezionale ad attrezzature non previste a tale fine ovvero utilizzate per il sollevamento di cose dalla banchina.

...

1. Premessa
2. Scopo e campo di applicazione
3. Definizioni
4. Riferimenti normativi
5. Attività portuali
5.1. Operazioni e servizi portuali
5.2 Tipologia di merci (con particolare riguardo alle aree ASISC)
6. Valutazione e riduzione dei pericoli e dei rischi
6.1. Indicazioni sulla valutazione dei rischi delle operazioni
di carico/scarico in stiva
6.1.1. Lavori svolti in ambienti sospetti d'inquinamento (ASISC)
6.1.2. Identificazione dei pericoli 14
6.2. Indicazioni sulla valutazione dei rischi dell’operazione di accesso  in stiva secondo le modalità attuali
6.2.1. Valutazione dei rischi
6.2.2. Identificazione dei rischi
6.3. Accesso attraverso l’utilizzo di cestelli sospesi
6.3.1. Valutazione dei rischi nell’utilizzo dei cestelli sospesi
6.3.2. Identificazione dei principali pericoli
7. Soluzioni tecniche
7.1. Premessa
7.2. Introduzione
7.3. Cestelli sospesi - UNI EN 14502-1:2010
7.3.1 Manuale d'istruzioni dei cestelli sospesi
7.3.2 Targhe
7.4. Apparecchi di sollevamento - ISO 4306:2007 22
7.5. Uso sicuro apparecchi di sollevamento - ISO 12480-1:1997  Allegato C
8. Soluzioni organizzative
8.1. Condizioni di esercizio ordinario e manutenzione
8.2. Operazioni in ambienti sospetti d'inquinamento o spazi chiusi
8.3. Procedure di lavoro
8.4. Formazione e addestramento
8.5. Permesso di lavoro
8.6. Procedure di emergenza
Appendici

Fonte: Inail

Cassazione Penale, Sez. 4, 31 maggio 2017, n. 27310

ID 4257 | | Visite: 2933 | Cassazione Sicurezza lavoro

Cassazione Penale, Sez. 4, 31 maggio 2017, n. 27310 - Lavoratore interinale si infortuna con un macchinario. Quando la delega di funzione porta all'assoluzione del datore di lavoro per non aver commesso il fatto

1. La Corte di appello di Bologna con la impugnata sentenza ha integralmente confermato la sentenza 16/7/2014 con la quale il Tribunale di quella città aveva ritenuto A.F. responsabile del reato di lesioni gravi (schiacciamento della mano destra con prognosi superiore a 40 giorni) commesso in danno del lavoratore DL.V., con violazione degli artt. 37 e 71 d. Lgs. n. 81/2008, in Calderara di Reno in data 23 settembre 2008; e lo aveva condannato alla pena (condizionalmente sospesa) di mesi 1 di reclusione, nonché al risarcimento del danno in favore della parte civile da liquidarsi in giudizio separato, con assegnazione di una provvisionale quantificata in complessivi euro 50.000.

Era accaduto che, nelle coordinate spazio temporali indicate in imputazione, il DL.V. - lavoratore interinale della P. Spa, della quale A.F. era Consigliere delegato con poteri di amministrazione - mentre lavorava ad una macchina di raffreddamento di pezzi di lavorazione, era rimasto con la mano incastrata tra lo stampo superiore e quello inferiore riportando le lesioni sopra richiamate.

2. Avverso la sentenza della Corte territoriale, tramite difensore di fiducia, propone ricorso l'imputato, denunciando violazione di legge e vizio di motivazione in punto di ritenuta non operatività della delega di funzioni conferita al F. prima del verificarsi dell'Infortunio in contestazione.

In sintesi, secondo il ricorrente, la Corte sarebbe incorsa nei vizi denunciati laddove: a) aveva valutato troppo breve il lasso di tempo di operatività della delega, ma non aveva considerato la maturata esperienza aziendale del Delegato e la competenza del F. in materia antinfortunistica, competenza acquisita nella precedentemente ricoperta funzione aziendale; in definitiva, resterebbe non spiegato perché sarebbero stati pochi 2 mesi, per un soggetto esperto e conoscitore della specifica realtà aziendale; b) aveva ritenuto carente la reale autonomia di spesa del F., sol perché l'interessato aveva, fino ad allora, effettuato solo spese di non particolare importo.

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Cassazione Penale, Sez. 4
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Linee guida sicurezza installazione trasporto turbine eoliche - FEM

ID 154 | | Visite: 15207 | Documenti Sicurezza Enti


Linea guida
Aspetti legati alla sicurezza nell’installazione e nel trasporto delle turbine eoliche

Update 2017

Questo documento intende informare i gruisti, i progettisti ed anche le aziende produttrici di gru relativamente alle tematiche di sicurezza che si presentano durante la fase d’installazione delle turbine eoliche ed in particolare sulle influenze del vento su di un’autogru sul luogo di lavoro. 

Il terzo capitolo è un’introduzione ai principi base dei carichi eolici come ed es. quelli coperti dallo Standard Europeo per le gru mobili, EN 13000. 

Indicheremo in seguito come si può eseguire il calcolo dei carichi eolici ed infine casi particolari di carico, come nelle situazioni in cui si devono erigere delle turbine eoliche. Allo stesso modo specificheremo quali informazioni sono richieste. 

Il presente documento non ha la pretesa di essere esaustivo ed è complementare alle istruzioni per il funzionamento della gru in questione. In quanto tale il seguente testo non sostituisce le istruzioni di funzionamento e le tabelle di carico per la gru in oggetto. 

L’obiettivo è quello di creare una maggiore sensibilità sulle modalità di lavoro con impianti pesanti mediante la pubblicazione di questo documento. Con il presente testo la FEM offre l’esperienza di tutti i produttori che appartengono all’associazione. 

FEM
Fédération Européenne de la Manutention 
Gruppo prodotti gru e sistemi di sollevamento

FEM document 5.016 04/2013
FEM document 5.016 04/2017

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FEM - Ed. 2 April 2013
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Manuale CE 2017 Network per la protezione delle infrastrutture critiche

ID 4247 | | Visite: 3937 | Documenti Sicurezza UE

Manuale CE 2017 Network per la protezione delle infrastrutture critiche

European Reference Network for Critical Infrastructure Protection

ERNCIP Handbook 2017 edition

La rete ERNCIP è stata istituita per migliorare la protezione delle infrastrutture critiche nell'UE. La Rete di Riferimento Europea per la Protezione delle Infrastrutture Critiche (ERNCIP) opera quindi in stretta collaborazione con tutti i tipi di soggetti interessati al CIP, concentrandosi in particolare sulle soluzioni di sicurezza tecnica.

Questo manuale si propone di contribuire alla diffusione delle attività e dei risultati di ERNCIP. Si intende che il documento sia aggiornato e rilasciato dall'ufficio ERNCIP in primavera ogni anno.

Le informazioni fornite saranno aggiornate a partire dalla fine dell'anno civile precedente, vale a dire in questo caso al 31 dicembre 2016.

La relazione riassume i risultati di tutti i gruppi tematici ERNCIP, fornendo un modo conveniente per accedere alle informazioni su qualsiasi specifica di interesse coperto da ERNCIP.

Il rapporto descrive anche le attività del gruppo tematico attualmente in corso, per consentire agli esperti di settore e agli operatori dell'infrastruttura critica di individuare aree di ricerca in corso che potrebbero essere interessate ad assistere.
...

Contenuti
Astratto
Ringraziamenti
1. Introduzione
1.1 Scopo del manuale ERNCIP
1.2 Descrizione di ERNCIP
1.3 Sintesi dei gruppi tematici attivi
2. Gruppi tematici attualmente attivi ERNCIP
2.1 Gruppo tematico - Individuazione di esplosivi e armi in posizioni sicure (DEWSL)
2.2 Gruppo tematico - Rischi chimici e biologici per l'acqua potabile
2.3 Gruppo tematico - Minacce radiologiche e nucleari all'infrastruttura critica
2.4 Gruppo tematico - Resistenza delle strutture agli effetti esplosivi (Protezione degli edifici)
2.5 Gruppo tematico - Rilevazione degli agenti chimici e biologici aerospaziali
2.6 Gruppo tematico - Quadro Europeo per la certificazione della sicurezza informatica (IACS) (ICCF)
2.7 Gruppo tematico - Recinzione virtuale estesa - utilizzo di tecnologie biometriche e di videosorveglianza
3. Gruppi Tematici ERNCIP completati
3.1 Gruppo tematico - Sicurezza aeronautica (AVSEC)
3.2 Gruppo tematico - Apparecchi di rilevazione degli esplosivi (non aviazione) (DEMON)
3.3 Gruppo tematico - Sorveglianza video per la sicurezza dell'infrastruttura critica
3.4 Gruppo tematico - Biometria applicata per la sicurezza dell'infrastruttura critica
4. Inventario ERNCIP dei laboratori
4.1 Descrizione
4.2 Risultati
4.3 Come i laboratori possono partecipare
4.4 Come gli utenti possono accedere alle informazioni
5. Altre attività ERNCIP
5.1 Gruppo ERPCIP di esperti CIP dell'UE
5.2 Comitato accademico ERNCIP
5.3 Workshop operatori ERNCIP
5.4 Conferenze intersettoriali ERNCIP
5.5 CIPRNet
5.6 IMPROVER
Abbreviazioni e definizioni

Fonte: Commissione europea

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Cassazione Penale, Sez. 3, 13 giugno 2017, n. 29238

ID 4219 | | Visite: 4089 | Cassazione Sicurezza lavoro

Cassazione Penale, Sez. 3, 13 giugno 2017, n. 29238 - Luoghi di lavoro idonei e macchinari non protetti. Regolarizzazione della prescrizione

1. Il procuratore della Repubblica presso il tribunale di Asti ricorre per cassazione Impugnando la sentenza indicata in epigrafe con la quale il tribunale ha assolto, per non aver commesso il fatto, D.C. dal reato previsto dagli articoli 64, comma 1, lettera a), e 68, lettera b), del decreto legislativo 8 aprile 2008, n. 81 perché, quale datore di lavoro della ditta "I.F.M. Srl", esercente attività di lavorazione di materiali lapidei con quarzo e suoi agglomerati, non predisponeva che i locali di lavoro rispondessero ai requisiti previsti dall'articolo 63 del decreto legislativo n. 81 del 2008 in riferimento a quanto disposto dall'allegato IV dello stesso decreto e dichiarava non doversi procedere in ordine al capo b) essendo estinto per intervenuta oblazione il reato previsto dagli articoli 71, comma 4, e 87, comma 1, decreto legislativo n. 81 del 2008 perché l'Imputato, nella qualità di cui al capo a), non prendeva le misure necessarie per l'uso in sicurezza della macchina rifilatrice SCM modello Si350N prodotta nell'anno 2004, in quanto l'organo lavoratore, costituito dalla lama in rotazione, era sprovvisto della cuffia di protezione.

Entrambi i reati accertati in sede di sopralluogo in Asti in data 2 agosto 2013.

2. Per l'annullamento dell'impugnata sentenza il ricorrente affida il ricorso a due motivi, qui enunciati ai sensi dell'articolo 173 delle disposizioni di attuazione al codice di procedura penale nei limiti strettamente necessari per la motivazione.

2.1. Con il primo motivo, il ricorrente denuncia l'inosservanza o l'erronea applicazione della legge penale (articolo 606, comma 1, lettera b), del codice di procedura penale).

Sostiene che il tribunale ha assolto l'imputato dal reato di cui al capo a) sul presupposto che, alla data del 19 maggio 2014 quale termine ultimo di adempimento delle prescrizioni impartite dai funzionari della Asl, l'imputato risultava già dimesso dalla carica di amministratore, cessata in data 20 marzo 2014, con la conseguenza che l'obbligo penalmente sanzionato facesse capo a soggetto diverso dall'imputato.

Tuttavia, così opinando, il tribunale avrebbe confuso, secondo il ricorrente, due profili: da un lato, la responsabilità per il reato già commesso ed accertato a seguito del sopralluogo avvenuto in data 2 agosto 2013 e, dall'altro lato, la possibilità di estinguere detto illecito mediante il ricorso alla procedura di cui al decreto n. 758 del 1994, incorrendo pertanto nel vizio di violazione di legge denunciato perché, alla data del termine di scadenza dell'adempimento delle prescrizioni impartite, il reato era già consumato da parte dell'imputato, con la conseguenza che, a seguito della cessazione della carica di amministratore intervenuta medio tempore, egli non poteva esclusivamente giovarsi della causa di estinzione del reato di cui al citato decreto del 1994, senza che ciò potesse incidere sulla responsabilità in ordine al reato originariamente contestato.

2.2. Con il secondo motivo, il ricorrente parimenti deduce l'inosservanza o l'erronea applicazione della legge penale (articolo 606, comma 1, lettera b), del codice di procedura penale).

Assume che, con riferimento al reato di cui al capo b), l'imputato sarebbe stato illegittimamente ammesso all'oblazione, ai sensi dell'articolo 162-bis del codice penale, nonostante che tale disposizione rinvìi alle ipotesi di cui all'articolo 99, comma 4, del codice penale per escludere l'ammissione al beneficio, posto che la recidiva reiterata è ostativa all'applicazione dell'oblazione facoltativa.

Né rileverebbe il fatto che, alla luce delle modifiche apportate all'articolo 99 del codice penale dalla legge n. 251 del 2005, la recidiva non è più configurabile con riferimento alle contravvenzioni, quale quella per cui si procede, perché comunque sarebbe sufficiente, pur in mancanza di pronunce di legittimità al riguardo, la mera cognizione giudiziale della sussistenza dello status di recidivo reiterato per integrare, anche nei confronti dei reati contravvenzionali, la preclusione all'ammissione all'oblazione facoltativa, di cui all'articolo 162bis del codice penale.

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Cassazione Penale, Sez. 3
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Report Adeguamenti Pressa idraulica TUS Allegato V

ID 1757 | | Visite: 13353 | Documenti Riservati Sicurezza

Report Adeguamenti Pressa idraulica TUS Allegato V

Un modello di Report semplificato per l'adeguamento di una pressa idraulica al Testo Unico Sicurezza Allegato V.

Pericolo schiacciamento

Sono illustrate 3 possibili soluzioni per evitare lo schiacciamento dell'utensile:

A. Limitare la corsa fino ad un massimo di 6 mm e chiudere l’utensile;
B. Protezione mobile (senza ritenuta) con barra sensibile;
C. Barriera immateriale.

...omissis...
5.6.1

1. Le presse, le trance e le macchine simili debbono essere munite di ripari dispositivi atti ad evitare che le mani o altre parti del corpo dei lavoratori siano offese dal punzone o da altri organi mobili lavoratori.

2. Tali ripari o dispositivi, a seconda del tipo della macchina o delle esigenze della lavorazione, possono essere costituiti da:
a) schermi fissi che permettono il passaggio dei materiali nella zona di lavoro pericolosa, ma non quello delle mani del lavoratore;
b) schermi mobili di completa protezione della zona pericolosa, che non consentano il movimento del punzone se non quando sono nella posizione di chiusura;
c) apparecchi scansamano comandati automaticamente dagli organi mobili della macchina;
d) dispositivi che impediscano la discesa del punzone quando le mani o altre parti del corpo dei lavoratori si trovino in posizione di pericolo.

I dispositivi di sicurezza consistenti nel comando obbligato della macchina per mezzo di due organi da manovrarsi contemporaneamente con ambo le mani, possono essere ritenuti sufficienti soltanto nel caso che alla macchina sia addetto un solo lavoratore. I suddetti ripari e dispositivi di sicurezza possono essere omessi quando la macchina sia provvista di apparecchi automatici o semi[…]”

Certifico S.r.l. Rev. 00 2017

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Certifico Srl - Rev. 0.0 2017
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Cassazione Civile, Sez. Lav., 09 giugno 2017, n. 14468

ID 4184 | | Visite: 3846 | Cassazione Sicurezza lavoro

Cassazione Civile, Sez. Lav., 09 giugno 2017, n. 14468 - Infortunio con il trapano a colonna. Onere della prova. La marcatura CE non esonera da responsabilità il DL

Il lavoratore che agisca nei confronti del datore di lavoro per il risarcimento integrale del danno patito a seguito di infortunio sul lavoro ha l'onere di provare il fatto costituente l'inadempimento e il nesso di causalità materiale tra l'inadempimento e il danno, ma non anche la colpa del datore di lavoro, nei cui confronti opera la presunzione posta dall'art. 1218 cod. civ., il superamento della quale comporta la prova di aver adottato tutte le cautele necessarie ad evitare il danno, in relazione alle specificità del caso ossia al tipo di operazione effettuata ed ai rischi intrinseci alla stessa, potendo al riguardo non risultare sufficiente la mera osservanza delle misure di protezione individuale imposte dalla legge.

... Ai fini della configurabilità della responsabilità del datore di lavoro per l'infortunio subito dal dipendente o per la tecnopatia contratta, grava su quest'ultimo l'onere di provare la sussistenza del rapporto di lavoro, dell'infortunio o della malattia ed il nesso causale tra l'utilizzazione del macchinario o la nocività dell'ambiente di lavoro e l'evento dannoso, e grava sul datore di lavoro l'onere di dimostrare di aver rispettato le norme specificamente stabilite in relazione all'attività svolta nonché di aver adottato, ex art. 2087 cod. civ., tutte le misure necessarie per tutelare l'integrità del lavoratore, vigilando altresì sulla loro osservanza...

Quanto alle certificazioni, si può ricordare che la giurisprudenza penale di legittimità (Cass., n. 54480 del 2016, n. 3626 del 2016) secondo il consolidato insegnamento della Corte di legittimità, ha affermato che il datore di lavoro, quale responsabile della sicurezza dell'ambiente di lavoro, è tenuto ad accertare la corrispondenza ai requisiti di legge dei macchinari utilizzati, e risponde dell'infortunio occorso a un dipendente a causa della mancanza di tali requisiti, senza che la presenza sul macchinario della marchiatura di conformità CE o l'affidamento riposto nella notorietà e nella competenza tecnica del costruttore, valgano a esonerarlo dalla sua responsabilità.

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Cassazione civile Sez. Lav.
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Check list Obblighi Datore di Lavoro D.Lgs. 81/2008

ID 3797 | | Visite: 16700 | Documenti Riservati Sicurezza

Check list Obblighi Datore di Lavoro (DL) D.Lgs. 81/2008

Documento che sintetizza in forma check list (70 punti), gli Obblighi “generali” del Datore di Lavoro ai sensi del D.lgs. 81/2008, con:

- Parte normativa;
- Descrizione breve;
- Modalità;
- Check di controllo.

L'intento del Documento è dare evidenza formale sintetica degli Obblighi in carico al Datore di Lavoro per il D.Lgs. 81/2008, gli obblighi stessi possono essere delegati, nelle modalità e nei i termini degli Artt. 16 e 17 (Deleghe).

Art. 18 Obbligo normativo Descrizione breve Modalità Check P.to
a) nominare il medico competente per l'effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti dal presente decreto legislativo. Nomina MC     01
...        
e) prendere le misure appropriate affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni e specifico addestramento accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico; Fornire Istruzioni per i lavoratori che accedono a zone con rischio grave e specifico     08
Prendere misure adeguato addestramento per i lavoratori che accedono a zone con rischio grave e specifico     09
...        
v) nelle unità produttive con più di 15 lavoratori, convocare la riunione periodica di cui all'articolo 35; Convocare la riunione periodica almeno una volta all'anno nelle unità produttive > 15 lavoratori     43
....        
Art. 2 l.l Definizioni
Persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all'articolo 32 designata dal datore di lavoro, a cui risponde, per coordinare il servizio di prevenzione e protezione dai rischi;
Obbligo designazione RSPP     61


Gli Obblighi indicati hanno carattere esaustivo se controllati in generale, si fa riferimento per l’elaborazione del presente documento ai seguenti Articoli del D.Lgs. 81/2008:

Art. 2. Definizioni
Art. 16. Delega di funzioni
Art. 17. Obblighi del datore di lavoro non delegabili
Art. 18. Obblighi del datore di lavoro e del dirigente
Art. 19. Obblighi del preposto
Art. 20. Obblighi dei lavoratori
Art. 22. Obblighi dei progettisti
Art. 23. Obblighi dei fabbricanti e dei fornitori
Art. 24. Obblighi degli installatori
Art. 25. Obblighi del medico competente
Art. 29. Modalità di effettuazione della valutazione dei rischi
Art. 31. Servizio di prevenzione e protezione
Art. 33. Compiti del servizio di prevenzione e protezione
Art. 34. Svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti di prevenzione e protezione dai rischi
Art. 50. Attribuzioni del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza

Elaborato Certifico Srl Rev. 00 2017

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Certifico Srl - Rev. 0.0 2017
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Analisi della contaminazione microbiologica degli ambienti di lavoro

ID 4159 | | Visite: 5010 | Guide Sicurezza lavoro INAIL

Analisi della contaminazione microbiologica degli ambienti di lavoro. Valutazione della qualità del dato analitico nel conteggio microbico su piastra e nelle prestazioni dell’operatore

INAIL 2017 Quaderno di Ricerca 13 - giugno 2017

La procedura si applica alla fase analitica del conteggio delle colonie batteriche e fungine su piastra Petri per la stima indiretta dell’entità dell’esposizione dei lavoratori ad agenti biologici.

La procedura qui documentata rappresenta il risultato ultimo di un’attività sperimentale pluriennale, condotta in collaborazione tra due Consulenze tecniche dell’Istituto (la Contarp, Consulenza tecnica accertamento rischi e prevenzione,  e la Csa, Consulenza statistico attuariale), finalizzata al miglioramento delle prestazioni di laboratorio e della qualità dei dati analitici prodotti nell’attività di accertamento del rischio biologico condotta dalle Unità operative della Contarp.

L’esigenza di verificare il livello di qualità delle prestazioni di un laboratorio che effettua attività di prova, dal campionamento all’analisi ed emissione della relativa certificazione,è di primaria importanza per assicurare la qualità dei dati analitici. Nel campo dell’igiene del lavoro, in particolare, ciò consente di acquisire misure di esposizione agli agenti di rischio biologici, chimici e fisici affidabili e rappresentative. La norma internazionale di riferimento per i laboratori che intendano operare “in qualità” è la UNI CEI EN ISO/IEC 17025:2005 “Requisiti generali per la competenza dei laboratori di prova e di taratura”. In accordo a tale norma, tutti i fattori che possono influire sul risultato di una prova debbono essere opportunamente individuati e sottoposti a costante controllo.

Questo Quaderno presenta la procedura statistico-operativa messa a punto, in ambito Inail, per valutare la qualità del dato analitico e le prestazioni del personale tecnico deputato all’effettuazione di indagini ambientali finalizzate all’accertamento dei livelli di esposizione dei lavoratori ad agenti biologici. Nel processo analitico microbiologico basato su metodi colturali la “lettura” dei campioni - ovvero l’osservazione macroscopica delle piastre Petri al termine dell’incubazione per il conteggio del numero di colonie cresciute - rappresenta un fattore critico, da sottoporre a controllo. La procedura si applica alla fase analitica del conteggio delle colonie batteriche e fungine su piastra Petri. Tale fase consente di quantificare i livelli di contaminazione microbica degli ambienti di lavoro in esame, per la stima indiretta dell’entità dell’esposizione dei lavoratori ad agenti biologici. La procedura documentata in questo Quaderno rappresenta il risultato ultimo di un’attività sperimentale pluriennale, condotta in collaborazione tra due Consulenze Tecniche dell’Istituto, finalizzata al miglioramento delle prestazioni di laboratorio e della qualità dei dati analitici prodotti nell’attività di accertamento del rischio biologico condotta dalle Unità operative della Contarp (Consulenza Tecnica Accertamento Rischi e Prevenzione).

Le diverse fasi cronologiche in cui si è sviluppata tale attività sono tracciate nel primo capitolo del Quaderno. Esse sono state, comunque, oggetto di pubblicazioni edite da Inail, riportate in bibliografia [Inail-005, 010, 011, 015; Gi-015] e consultabili anche on line, che testimoniano il percorso metodologico compiuto, la sua applicazione sul campo ed i risultati conseguiti nel tempo.

Dopo una preliminare presentazione dei fattori che concorrono in generale alla qualità del dato analitico nelle attività di un laboratorio di prova, oggetto dei primi due capitoli del Quaderno, si entra nel merito della struttura della procedura messa a punto. Essa prevede l’effettuazione di circuiti di laboratorio, con cadenza annuale, cui partecipa il personale tecnico interessato all’attività di prova in esame. Segue la descrizione degli elementi della procedura, sia per gli aspetti operativi (attività di laboratorio) che di analisi statistica dei risultati analitici e gestione delle non conformità riscontrabili.

Fonte: INAIL

Cassazione Civile, Sez. Lav., 29 maggio 2017, n. 13469

ID 4152 | | Visite: 3503 | Cassazione Sicurezza lavoro

Cassazione Civile, Sez. Lav., 29 maggio 2017, n. 13469 - Prova dell'origine lavorativa delle patologie

Con ricorso al Tribunale di Benevento del 5.5.2004 L.LR. agiva nei confronti dell'INAIL per il riconoscimento della natura professionale delle malattie denunziate all'ente assicurativo— riconducibili alle attività di coltivatore diretto e successivamente alle mansioni di dipendente delle FERROVIE DELLO STATO e poi di BANCA INTESA spa - e per la condanna dell'INAIL alla costituzione della rendita o al pagamento dell'indennizzo, in relazione al grado di invalidità accertato.

Il Tribunale, all'esito della ctu, rigettava la domanda.

La Corte d'appello di Napoli, con sentenza del 2-6.7.2010 (nr. 5220/2010), rigettava l'appello del L.LR., ritenendo non provata l'origine lavorativa delle patologie in conformità alle conclusioni del ctu nominato nel primo grado.

Riteneva non persuasive le considerazioni del consulente di parte, che non aveva allegato argomentazioni specifiche e convincenti per individuare un elemento di connessione delle malattie con la attività lavorativa.

Ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza L.LR., articolando due motivi.

Ha resistito l'INAIL con controricorso.

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Cassazione civile Sez. Lav.
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La riparazione delle scaffalature con raddrizzamento dei montanti

ID 4134 | | Visite: 5566 | Documenti Sicurezza Enti

La riparazione delle scaffalature mediante raddrizzamento dei montanti danneggiati

Il presente documento è stato scritto con il contributo di tutte le Associazioni Nazionali di Costruttori di Scaffalature Industriali Europee ed è stato pubblicato ufficialmente da ERF European Racking Federation.

In particolare, l’associazione italiana AISEM/Scaffalature CISI ha dato il suo contributo tecnico e scientifico alla stesura del presente documento, e ha deciso di diffonderne la traduzione italiana per la tutela e la salvaguardia della salute e delle proprietà dell’utilizzatore finale dei sistemi di scaffalature industriali, condividendo in tutto e per tutto quanto esposto.


AISEM/Scaffalature

Elenco medici competenti: chiarimenti e procedure

ID 4121 | | Visite: 5559 | Documenti Sicurezza Organi Istituzionali

 

Elenco medici competenti: chiarimenti e procedure

Ministero dell Salute Circolare 1° giugno 2017 (DGPRE 0017041 01.06.2017)

Il Ministero della salute ha emanato la circolare 1° giugno 2017 che fornisce chiarimenti su alcuni aspetti relativi ai medici iscritti all’elenco nazionale dei medici competenti (art. 38, comma 4 del decreto legislativo n. 81 del 2008).

Come tutte le figure professionali, il medico che fornisce la consulenza di medico competente è obbligato a tenersi costantemente aggiornato, non solo per ciò che è strettamente legato alla professione medica ma anche rispetto ai principi derivanti dalla giurisprudenza che regolamenta la sicurezza sul lavoro, materia questa sempre delicata e soggetta a continue modifiche.

I medici in possesso dei titoli e requisiti previsti dalla normativa vigente, possono iscriversi all’elenco nazionale dei medici competenti, tenuto e aggiornato (decreto ministeriale 4 marzo 2009), presso l'Ufficio II della Direzione Generale della prevenzione sanitaria del Ministero della salute.

Sono pervenuti al Ministero numerosi quesiti sui seguenti  aspetti, in particolare:

- natura dell’elenco nazionale medici competenti;
- scadenza ECM triennio formativo 2014-2016;
- controlli;
- aggiornamento posizione ECM da parte del medico competente;
- cancellazioni/reinscrizioni.

Fonte: Ministero della Salute

Normativa di riferimento:

CODICE UNICO SICUREZZA

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