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Con sentenza del 8 giugno 2015 il Tribunale di L'Aquila condannava l'imputato alla ammenda di euro 2000,000, ritenuta la continuazione, perché: a) non ottemperava alla prescrizione secondo cui "il datore di lavoro ed i dirigenti che organizzano e dirigono le attività ad essi conferite, devono fornire ai lavoratori necessari e idonei dispositivi di protezione individuale (ex art.18 co 1 e art 55 co 5 lett d d l.vo n.81/2008); b) poiché non ottemperava alla prescrizione secondo cui "il datore di lavoro provvede affinchè ciascun lavoratore riceva una adeguata informazione sui rischi per la salute e per la sicurezza sul lavoro connessi alla attività della impresa in generale sui rischi specifici cui è esposto in relazione all'attività svolta, (art. 36 co 1 e art.55 co 5 lett c) d.lvo 81/2008) c) poiché non ottemperava alla prescrizione secondo cui il datore di lavoro assicura che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata in materia di salute e di sicurezza anche rispetto alle conoscenze linguistiche (art.37 col e art. 55 co 5 lett c) d.lvo 81/2008)
Fatti commessi in Fossa il 18/04/2013, in cantiere sito località Cerro.
2. Avverso la sentenza ha proposto un'impugnazione qualificata come appello il difensore dell'imputato sul rilievo della mancanza di prove sufficienti alla condanna, chiedendo altresì la declaratoria non punibilità del fatto ex art. 131 bis c.p.

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