Slide background




Cassazione Civile, Sez. 6, 15 giugno 2017, n. 14920

ID 4218 | | Visite: 4717 | Cassazione Sicurezza lavoroPermalink: https://www.certifico.com/id/4218

Cassazione Civile, Sez. 6, 15 giugno 2017, n. 14920 - Calcolo della percentuale di danno biologico

«Nel caso di danni composti, vale a dire comprensivi di più menomazioni, la valutazione non potrà essere il risultato della somma delle singole menomazioni tabellate. In tali casi, infatti, si dovrà procedere a stima complessiva del danno con riferimento all'entità del pregiudizio effettivo dell'apparato e/o della funzione interessata dalle menomazioni».

1. l'Inail ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza della Corte d'appello di Catanzaro che ha confermato la sentenza del Tribunale di Lamezia Terme, nella parte in cui aveva condannato l'istituto a corrispondere in favore di I.R.D.S. l'indennizzo in capitale previsto dall'articolo 13 del d.lgs. n. 38 del 2000 nella misura corrispondente al grado di inabilità del 7% per l'infortunio verificatosi in data 25/2/2009.

2. L'istituto deduce la violazione e falsa applicazione dell'articolo 13 commi 2 e 3 del d.lgs n. 38 del 2000 e del d.m. 25/7/2000 di approvazione delle tabelle delle menomazioni. Lamenta che la Corte d'appello, e prima ancora il Tribunale, abbiano recepito le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, che aveva riconosciuto la percentuale di danno biologico del 7% quale risultante dalla somma aritmetica delle percentuali relative a due menomazioni riscontrate, applicate per analogia e proporzionalità, ovvero il 2% per la voce 238 e il 5% per la voce 259, maggiorando la percentuale prevista per la seconda voce (che prevede una percentuale sino al 3%), anziché applicare il criterio secondo il quale in caso di danni composti, la valutazione non può essere il risultato della somma delle singole menomazioni tabellate, dovendosi procedere alla stima complessiva del danno con riferimento all'entità del pregiudizio effettivo dell'apparato e o della funzione interessata dalle menomazioni. Tale valutazione complessiva avrebbe determinato un risultato contenuto nella percentuale del 6%, già riconosciuta in sede amministrativa.

3. I.R.D.S. è rimasta intimata.

4. Il Collegio ha autorizzato la redazione della motivazione in forma semplificata.

Descrizione Livello Dimensione Downloads
Allegato riservato Cassazione Civile, Sez. 6, 15 giugno 2017, n. 14920.pdf
Cassazione civile, Sez. 6
187 kB 4

Tags: Sicurezza lavoro Rischio biologico

Articoli correlati

Ultimi archiviati Sicurezza

Dati INAIL n  11 2024   Focus settore costruzioni
Dic 12, 2024 54

Dati INAIL n. 11/2024 - Focus settore costruzioni

Dati INAIL n. 11/2024 - Focus settore costruzioni ID 23099 | 12.12.2024 / In allegato Costruzioni: un settore in espansione - Costruzioni: settore trainante dell’economia ma sempre rischioso - I dati confermano la crescita delle malattie professionali nelle costruzioni - L’influenza del fattore… Leggi tutto
DPCM 23 ottobre 2024
Dic 05, 2024 139

DPCM 23 ottobre 2024

DPCM 23 ottobre 2024 / Programma pluriennale diffusione defibrillatori semiautomatici e automatici ID 23064 | 05.12.2024 Disposizioni in materia di utilizzo dei defibrillatori semiautomatici e automatici. (GU n.285 del 05.12.2024)________ Art. 1 Programma pluriennale per la diffusione e… Leggi tutto

Più letti Sicurezza