Cassazione Civile, Sez. 6, 15 giugno 2017, n. 14920
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Cassazione Civile, Sez. 6, 15 giugno 2017, n. 14920 - Calcolo della percentuale di danno biologico
«Nel caso di danni composti, vale a dire comprensivi di più menomazioni, la valutazione non potrà essere il risultato della somma delle singole menomazioni tabellate. In tali casi, infatti, si dovrà procedere a stima complessiva del danno con riferimento all'entità del pregiudizio effettivo dell'apparato e/o della funzione interessata dalle menomazioni».
1. l'Inail ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza della Corte d'appello di Catanzaro che ha confermato la sentenza del Tribunale di Lamezia Terme, nella parte in cui aveva condannato l'istituto a corrispondere in favore di I.R.D.S. l'indennizzo in capitale previsto dall'articolo 13 del d.lgs. n. 38 del 2000 nella misura corrispondente al grado di inabilità del 7% per l'infortunio verificatosi in data 25/2/2009.
2. L'istituto deduce la violazione e falsa applicazione dell'articolo 13 commi 2 e 3 del d.lgs n. 38 del 2000 e del d.m. 25/7/2000 di approvazione delle tabelle delle menomazioni. Lamenta che la Corte d'appello, e prima ancora il Tribunale, abbiano recepito le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, che aveva riconosciuto la percentuale di danno biologico del 7% quale risultante dalla somma aritmetica delle percentuali relative a due menomazioni riscontrate, applicate per analogia e proporzionalità, ovvero il 2% per la voce 238 e il 5% per la voce 259, maggiorando la percentuale prevista per la seconda voce (che prevede una percentuale sino al 3%), anziché applicare il criterio secondo il quale in caso di danni composti, la valutazione non può essere il risultato della somma delle singole menomazioni tabellate, dovendosi procedere alla stima complessiva del danno con riferimento all'entità del pregiudizio effettivo dell'apparato e o della funzione interessata dalle menomazioni. Tale valutazione complessiva avrebbe determinato un risultato contenuto nella percentuale del 6%, già riconosciuta in sede amministrativa.
3. I.R.D.S. è rimasta intimata.
4. Il Collegio ha autorizzato la redazione della motivazione in forma semplificata.
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Cassazione Civile, Sez. 6, 15 giugno 2017, n. 14920.pdf Cassazione civile, Sez. 6 |
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