Informazione tecnica HSE / 25 ° anno
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La Corte d'appello di Roma ha rigettato l'impugnazione di C.M.C. avverso la sentenza del Tribunale di Tivoli che le aveva respinto la domanda proposta nei confronti delI'Inail per l'accertamento dei postumi invalidanti permanenti, pari almeno al 6%, per l'infortunio occorsole il 27.11.2003 e per il conseguimento dell'indennizzo in capitale per il danno biologico subito.
La Corte di merito ha spiegato che non si era avuta la prova che le lesioni denunziate fossero la conseguenza di un trauma verificatosi durante la prestazione lavorativa.
Per la cassazione della sentenza ricorre la C.M.C. con un unico motivo, illustrato da memoria ai sensi dell'art. 378 c.p.c.
Resiste con controricorso l'Inail.
Circolare n. 46 dell'11 luglio 2000 Verifiche di sicurezza dei ponteggi metallici fissi di cui all’art. 30 del D.P.R. 7 gennaio 1956, n. 164
Estratto
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