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Cestelli per sollevamento eccezionale di persone: EN 14502-1

ID 4264 | | Visite: 45331 | Documenti Riservati SicurezzaPermalink: https://www.certifico.com/id/4264

Cestelli per sollevamento eccezionale di persone | EN 14502-1

Normativa e Requisiti costruttivi previsti da EN 14502-1 (Buona Tecnica)

Il documento illustra la normativa ed i requisiti di cestelli per sollevamento di persone secondo la EN 14502-1 utilizzati con macchine per la quale tale funzione non è prevista, sollevamento che è ammesso “a titolo eccezionale” (p. 3.1.4 Allegato VI D.Lgs. 81/2008). 

Il cestello (o cesta) di cui al documento, è un dispositivo destinato ad essere accoppiato "eccezionalmente" a macchine utilizzate normalmente per il sollevamento materiali, in particolare:

- carrello industriale semovente con operatore a bordo (carrello a forche)
- gru




Gru: macchina a funzionamento discontinuo destinata a sollevare e movimentare nello spazio carichi sospesi mediante gancio o altri dispositivi di presa.
Carrello elevatore a forche: Carrello industriale semovente con operatore a bordo.

Prima di sollevare persone con mezzi non destinati a tale scopo, oltre a verificare l’effettiva sussistenza dei presupposti di eccezionalità, occorre valutare attentamente sia aspetti tecnici (EN 14502-1 -stato di buona tecnica) che procedurali. Nei casi di cui sopra è possibile sollevare persone con macchine non destinate a tale scopo solo se il loro sollevamento avviene mediante mezzi idonei al sollevamento di persone in sicurezza.

E’ assolutamente vietato sollevare persone direttamente su forche, pallet o altri supporti di fortuna. L’impiego di ceste/cestelli per il sollevamento persone su macchine previste per il solo sollevamento materiali richiede che il datore di lavoro valuti i rischi legati al sollevamento persone che i fabbricanti delle macchine destinate al sollevamento materiali non hanno considerato e che, quindi, adotti le relative misure di sicurezza.

Il d.lgs. n. 81/2008 proibisce, infatti, come regola generale, l’uso di una macchina per una funzione per la quale non è stata progettata. Tale uso è, però, ammesso “a titolo eccezionale” nei casi previsti dal parere della commissione consultiva permanente.

Al punto 3.1.4 dell’allegato VI al D. L.vo n. 81/2008 è riportato:

"ALLEGATO VI
DISPOSIZIONI CONCERNENTI L'USO DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO

...
3.1.4 Il sollevamento di persone è permesso soltanto con attrezzature di lavoro e accessori previsti a tal fine.

A titolo eccezionale, possono essere utilizzate per il sollevamento di persone attrezzature non previste a tal fine a condizione che si siano prese adeguate misure in materia di sicurezza, conformemente a disposizioni di buona tecnica che prevedono il controllo appropriato dei mezzi impiegati e la registrazione di tale controllo.
Qualora siano presenti lavoratori a bordo dell'attrezzatura di lavoro adibita al sollevamento di carichi, il posto di comando deve essere occupato in permanenza.
I lavoratori sollevati devono disporre di un mezzo di comunicazione sicuro.
Deve essere assicurata la loro evacuazione in caso di pericolo.(1)(2)"

Sono stati elaborati 2 Documenti da parte della Commissione Consultiva Permanente per la salute e sicurezza sul lavoro su:

(1). sul concetto di eccezionalità di cui al punto 3.1.4 dell’allegato VI al d.lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.i. (Parere 15/SEGR/0003326 del 10 febbraio 2011)
(2). Procedure tecniche da seguire nel caso di sollevamento persone con attrezzature non previste a tal fine (Nota 18 aprile 2012)

Il parere 15/SEGR/0003326 del 10 febbraio 2011 della Commissione Consultiva Permanente per la salute e sicurezza sul lavoro “sul concetto di eccezionalità di cui al punto 3.1.4 dell’allegato VI al d.lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.i.” prevede specifiche procedure di sicurezza che comprendano a valle di una analisi dei rischi, i criteri per la scelta più appropriata delle attrezzature da impiegare, i requisiti delle apparecchiature da abbinare agli stessi, le modalità operative per le varie fasi di lavoro in cui i sistemi così realizzati sono utilizzati nonché quelle per la sorveglianza ed il controllo delle une e delle altre.

Successivamente la stessa Commissione ha approvato il 18 aprile 2012 le “Procedure tecniche da seguire nel caso di sollevamento persone con attrezzature non previste a tal fine” poi recepite con nota del 9 maggio 2012.

Nella definizione di queste procedure operative un utile riferimento è senza dubbio rappresentato dalle norme di buona tecnica come sopra richiamate, che nello specifico sono rappresentate da:

- UNI EN 14502-1:2010 Apparecchi di sollevamento Attrezzatura per il sollevamento di persone - Parte 1: Cestelli sospesi
- ISO 12480-1:1997 Cranes - Safe use Part 1: General - Annex C - Raising or lowering of persons”

Excursus

C. UNI EN 14502-1:2010* Apparecchi di sollevamento Attrezzatura per il sollevamento di persone - Parte 1: Cestelli sospesi

La norma tratta i cestelli sospesi da utilizzare per il sollevamento delle persone con macchinari che non sono progettati per il sollevamento delle persone
L'uso di tali cestelli sospesi non è contemplato dalla Direttiva Macchine 2006/42/CE, ma dai regolamenti applicabili all’utilizzatore.
...
cestello sospeso: configurazione progettata per il sollevamento delle persone mediante un apparecchio di sollevamento

...

(5) REQUISITI DI SICUREZZA E/O ALLE MISURE DI PROTEZIONE

(5.1) Requisiti generali
(5.1.1) I cestelli sospesi devono essere conformi ai requisiti di sicurezza e/o alle misure di protezione seguenti (5.1.2) I cestelli sospesi devono essere fabbricati da materiale specificato come non combustibile
(5.1.3) Le parti del cestello sospeso destinate alla sosta delle persone devono avere un'altezza libera minima di 2 m.
(5.1.4) Quando il cestello sospeso è progettato per essere utilizzato in situazioni in cui la caduta di oggetti può rappresentare un pericolo, il cestello deve essere provvisto di un tetto. Qualsiasi apertura nel tetto del cestello deve avere dimensioni che non consentano il passaggio di una sfera di 20 mm.
Come minimo, il tetto di un cestello deve essere in grado di resistere all'urto di una sfera di acciaio di 7 kg di peso, che cade da un'altezza di 2 m, senza deformazioni plastiche maggiori di 50 mm.
(5.1.5) I cestelli sospesi devono essere protetti contro la corrosione

(5.2) Calcoli della resistenza
Quando si calcola il carico nominale del cestello sospeso, per ogni persona si deve considerare un peso di almeno 80 kg più almeno 40 kg di attrezzatura. Il carico considerato deve essere aumentato di un fattore di almeno 2 quando utilizzato nel calcolo di progettazione.

...
Esempi di cestelli sospesi e di accessori di sollevamento del carico flessibili sono illustrati nelle figure da 1 a 3.

Figura 1 Cestello sospeso di lunghezza minore o uguale a 2 m
...


Figura 3 Cestello sospeso con un’unica sospensione
...

(5.3.3 ) Per le estremità delle funi si deve utilizzare quanto segue:
a) asole impalmate con radancia secondo EN 13411-2; o
b) asole con manicotti con radancia secondo EN 13411-3 I morsetti per funi non devono essere utilizzati come estremità delle funi Le radance devono essere costruite secondo EN 13411-1.

(5.4) Pavimento
(5.4.1) Il pavimento del cestello deve essere fissato all’intelaiatura mediante saldatura o qualsiasi altro mezzo ugualmente efficace (per esempio imbullonato).
...

(5.4.6) Uno spazio libero per i piedi in conformità alla figura 4 deve essere disponibile sotto il bordo esterno del cestello per evitare il pericolo di schiacciamento

Figura 4 Luce minima per i piedi

(5.5) Inclinazione I cestelli sospesi devono essere progettati in modo tale che, se un carico pari a 1,5 volte il carico nominale è applicato nella posizione peggiore sul pavimento, qualsiasi inclinazione risultante non deve essere maggiore di 20°.

(5.6) Ripari laterali

(5.6.1) I cestelli sospesi devono avere su ciascun lato una protezione laterale e un corrimano a scomparsa.
...

(5.6.2) Se il cestello sospeso è dotato di montanti angolari rigidi fino ad un’altezza di almeno 2 m, ogni lato del cestello deve avere:

a) una protezione laterale con le caratteristiche seguenti:
1) essere costituita da un involucro fino ad un’altezza minima di 0,5 m in modo da impedire il passaggio a una sfera di 20 mm;
2) la sommità dell’involucro deve essere dotata di un corrimano;
3) se il corrimano è a meno di 0,75 m sopra il pavimento, un altro corrimano deve essere previsto a un'altezza compresa tra 0,75 m e 1 m;

b) un corrimano con un diametro di almeno 16 mm e non maggiore di 40 mm. Per non schiacciare le mani, deve essere collocato a 1,1 m sopra il pavimento e da 0,075 m a 0,1 m all’interno della protezione laterale (vedere figura 6);

c) il commando deve essere in grado di sopportare carichi concentrati di 500 N per persona, a intervalli di 0,5 m nelle posizioni meno favorevoli e nella direzione meno favorevole, senza una deformazione permanente.

Legenda
1. Montante angolare
2. Corrimano
3. Protezione laterale
4. Pavimento Dimensioni in metri



Figura 6
Protezione laterale por cestelli con montante angolare

(5.7) Accesso e uscita
(5.7.1) L'accesso e l'uscita dal cestello devono essere in conformità alla EN 13586 (tipo 1).
...

Metodi da utilizzare per verificare la conformità ai requisiti e/o alle misure di protezione


...

(7) MANUALE D’ISTRUZIONI

(7.2) Informazioni per l’utilizzatore
...
(7.3) Informazioni per l’operatore dell’apparecchio di sollevamento
...
(7.4) Informazioni per il personale nel cestello

(8) MARCATURA
I cestelli sospesi devono essere provvisti di una targhetta marcata in modo durevole con le informazioni seguenti e collocata in una posizione visibile:

a) nome e indirizzo del fabbricante o del fornitore;
b) anno di costruzione;
c) tipo;
d) numero di identificazione;
e) peso proprio del cestello sospeso;
f) carico nominale del cestello sospeso e numero massimo di persone consentite al suo interno.

I cestelli sospesi utilizzati sugli apparecchi di sollevamento devono essere verniciati con un colore ben visibile.

Fonti:
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Circolare 10 febbraio 2011, n. 3326. "Parere della commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro sul concetto di eccezionalità di cui al punto 3.1.4 dell'Allegato VI al decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81, e s.m.i."

Commissione Consultiva Permanente, 18 aprile 2012 - Procedure tecniche da seguire nel caso di sollevamento persone con attrezzature non previste a tal fine

UNI EN 14502-1:2010 Apparecchi di sollevamento - Attrezzatura per il sollevamento di persone - Parte 1: Cestelli sospesi
http://store.uni.com/magento-1.4.0.1/index.php/uni-en-14502-1-2010.html

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