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1. La Corte di Appello di Firenze, in riforma della sentenza di primo grado, ha condannato l'Inail a corrispondere a M.F., dipendente della CDL Iride Società Cooperativa a r.l., l'indennità giornaliera per l'inabilità temporanea in relazione al periodo di malattia insorta il 15.3.2010; ha dichiarato l'illegittimità del licenziamento, intimato il 7.2.2011, per superamento del periodo di comporto, dalla CDL Iride ed ha condannato quest'ultima alla reintegrazione nel posto di lavoro ed al pagamento delle retribuzioni maturate dalla data del licenziamento fino alla reintegrazione.
2. La Corte territoriale ha ritenuto che l'appello proposto dal M.F. conteneva specifica indicazione dei motivi di censura e delle richieste correttive della sentenza impugnata ed ha, conseguentemente, rigettato l'eccezione di inammissibilità dell'appello formulata dalla società. Ritenuto provato, sulla scorta delle conclusioni assunte dal CTU, il nesso di causalità tra l'infortunio occorso al M.F. in data 8.2.2010 e la ricaduta, insorta il 15.3.2010, nella malattia a questo conseguita, ha affermato che questa non era computabile nel periodo di comporto e che trovava applicazione l'art. 18 della L. n. 300 del 1970 in quanto l'esclusione della qualità di socio era conseguenza del licenziamento.
3. Avverso tale sentenza CDL Iride Società Cooperativa a r.l. ha proposto ricorso per cassazione affidato a cinque motivi, illustrati da successiva memoria, al quale hanno resistito con controricorso M.F. e l'Inail.
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