Slide background




Cassazione Civile, Sez. Lav., 09 giugno 2017, n. 14468

ID 4184 | | Visite: 4101 | Cassazione Sicurezza lavoroPermalink: https://www.certifico.com/id/4184

Cassazione Civile, Sez. Lav., 09 giugno 2017, n. 14468 - Infortunio con il trapano a colonna. Onere della prova. La marcatura CE non esonera da responsabilità il DL

Il lavoratore che agisca nei confronti del datore di lavoro per il risarcimento integrale del danno patito a seguito di infortunio sul lavoro ha l'onere di provare il fatto costituente l'inadempimento e il nesso di causalità materiale tra l'inadempimento e il danno, ma non anche la colpa del datore di lavoro, nei cui confronti opera la presunzione posta dall'art. 1218 cod. civ., il superamento della quale comporta la prova di aver adottato tutte le cautele necessarie ad evitare il danno, in relazione alle specificità del caso ossia al tipo di operazione effettuata ed ai rischi intrinseci alla stessa, potendo al riguardo non risultare sufficiente la mera osservanza delle misure di protezione individuale imposte dalla legge.

... Ai fini della configurabilità della responsabilità del datore di lavoro per l'infortunio subito dal dipendente o per la tecnopatia contratta, grava su quest'ultimo l'onere di provare la sussistenza del rapporto di lavoro, dell'infortunio o della malattia ed il nesso causale tra l'utilizzazione del macchinario o la nocività dell'ambiente di lavoro e l'evento dannoso, e grava sul datore di lavoro l'onere di dimostrare di aver rispettato le norme specificamente stabilite in relazione all'attività svolta nonché di aver adottato, ex art. 2087 cod. civ., tutte le misure necessarie per tutelare l'integrità del lavoratore, vigilando altresì sulla loro osservanza...

Quanto alle certificazioni, si può ricordare che la giurisprudenza penale di legittimità (Cass., n. 54480 del 2016, n. 3626 del 2016) secondo il consolidato insegnamento della Corte di legittimità, ha affermato che il datore di lavoro, quale responsabile della sicurezza dell'ambiente di lavoro, è tenuto ad accertare la corrispondenza ai requisiti di legge dei macchinari utilizzati, e risponde dell'infortunio occorso a un dipendente a causa della mancanza di tali requisiti, senza che la presenza sul macchinario della marchiatura di conformità CE o l'affidamento riposto nella notorietà e nella competenza tecnica del costruttore, valgano a esonerarlo dalla sua responsabilità.

Descrizione Livello Dimensione Downloads
Allegato riservato Cassazione Civile, Sez. Lav., 09 giugno 2017, n. 14468.pdf
Cassazione civile Sez. Lav.
195 kB 13

Tags: Sicurezza lavoro Rischio attrezzature lavoro

Articoli correlati

Ultimi archiviati Sicurezza

Dati Inail n  1 2025   I primi dati sugli infortuni 2024
Feb 12, 2025 389

Dati Inail n. 1/2025 - I primi dati sugli infortuni 2024

Dati Inail n. 1/2025 - I primi dati sugli infortuni 2024 ID 23450 | 12.02.2025 / In allegato Il periodico curato dalla Consulenza statistico attuariale dell’Istituto esamina l’andamento infortunistico e tecnopatico nell’anno appena concluso. L’approccio adottato è in linea con la nuova impostazione… Leggi tutto
ESENER 2024
Feb 09, 2025 136

Fourth European Survey of Enterprises on New and Emerging Risks

First findings of the Fourth European Survey of Enterprises on New and Emerging Risks (ESENER 2024) ID 23432 | 09.02.2025 This report presents the first findings of the Fourth European Survey of Enterprises on New and Emerging Risks (ESENER 2024). Over 41.000 establishments across all size classes… Leggi tutto

Più letti Sicurezza