Slide background




Cassazione Civile, Sez. Lav., 09 giugno 2017, n. 14468

ID 4184 | | Visite: 4294 | Cassazione Sicurezza lavoroPermalink: https://www.certifico.com/id/4184

Cassazione Civile, Sez. Lav., 09 giugno 2017, n. 14468 - Infortunio con il trapano a colonna. Onere della prova. La marcatura CE non esonera da responsabilità il DL

Il lavoratore che agisca nei confronti del datore di lavoro per il risarcimento integrale del danno patito a seguito di infortunio sul lavoro ha l'onere di provare il fatto costituente l'inadempimento e il nesso di causalità materiale tra l'inadempimento e il danno, ma non anche la colpa del datore di lavoro, nei cui confronti opera la presunzione posta dall'art. 1218 cod. civ., il superamento della quale comporta la prova di aver adottato tutte le cautele necessarie ad evitare il danno, in relazione alle specificità del caso ossia al tipo di operazione effettuata ed ai rischi intrinseci alla stessa, potendo al riguardo non risultare sufficiente la mera osservanza delle misure di protezione individuale imposte dalla legge.

... Ai fini della configurabilità della responsabilità del datore di lavoro per l'infortunio subito dal dipendente o per la tecnopatia contratta, grava su quest'ultimo l'onere di provare la sussistenza del rapporto di lavoro, dell'infortunio o della malattia ed il nesso causale tra l'utilizzazione del macchinario o la nocività dell'ambiente di lavoro e l'evento dannoso, e grava sul datore di lavoro l'onere di dimostrare di aver rispettato le norme specificamente stabilite in relazione all'attività svolta nonché di aver adottato, ex art. 2087 cod. civ., tutte le misure necessarie per tutelare l'integrità del lavoratore, vigilando altresì sulla loro osservanza...

Quanto alle certificazioni, si può ricordare che la giurisprudenza penale di legittimità (Cass., n. 54480 del 2016, n. 3626 del 2016) secondo il consolidato insegnamento della Corte di legittimità, ha affermato che il datore di lavoro, quale responsabile della sicurezza dell'ambiente di lavoro, è tenuto ad accertare la corrispondenza ai requisiti di legge dei macchinari utilizzati, e risponde dell'infortunio occorso a un dipendente a causa della mancanza di tali requisiti, senza che la presenza sul macchinario della marchiatura di conformità CE o l'affidamento riposto nella notorietà e nella competenza tecnica del costruttore, valgano a esonerarlo dalla sua responsabilità.

Descrizione Livello Dimensione Downloads
Allegato riservato Cassazione Civile, Sez. Lav., 09 giugno 2017, n. 14468.pdf
Cassazione civile Sez. Lav.
195 kB 13

Tags: Sicurezza lavoro Rischio attrezzature lavoro

Articoli correlati

Ultimi archiviati Sicurezza

Dati INAIL n  6 2025
Lug 11, 2025 44

Dati INAIL n. 6/2025 / Dinamica e struttura del mercato del lavoro - 2024

Dati INAIL n. 6/2025 / Dinamica e struttura del mercato del lavoro - 2024 ID 24270 | 11.07.2025 / In allegato Dati INAIL n. 6/2025Dinamica e struttura del mercato del lavoro - 2024: infortuni sul lavoro in calo per i lavoratori e in aumento per gli studenti - Le morti sul lavoro in Italia nel 2024… Leggi tutto
Circolare INAIL 04 luglio 2025 n  40
Lug 07, 2025 414

Circolare INAIL 04 luglio 2025 n. 40

Circolare INAIL 04 luglio 2025 n. 40 / Ciclo-fattorini delle piattaforme digitali ID 24233 | 07.07.2025 / In allegato Circolare INAIL 04 luglio 2025 n. 40Tutela del lavoro mediante piattaforme digitali. Circolare ministeriale 18 aprile 2025, n. 9 riguardante “Classificazione e tutele del lavoro dei… Leggi tutto

Più letti Sicurezza