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Linee guida per la valutazione del rischio da ordigni bellici inesplosi

ID 4115 | | Visite: 9608 | Documenti Sicurezza EntiPermalink: https://www.certifico.com/id/4115

Linee guida per la valutazione del rischio da ordigni bellici inesplosi

ID 4115 | Update news 08.06.2024

Allegate:
- Linee Guida Rev. 2018
- Linee Guida Rev. 2017

Linee guida per il CSP relative alla valutazione del rischio di rinvenimento di ordigni bellici inesplosi e valutazione del rischio in caso di esplosione.

Il documento, che recepisce quanto previsto dal Titolo IV del D.Lgs.81/2008 e s.m.i come modificato dalla Legge 1 ottobre 2012 n. 177, introduce un insieme di raccomandazioni sviluppate sulla base delle conoscenze disponibili, ed è redatto allo scopo di rendere appropriato, e con elevati standard di qualità, l'approccio e il comportamento del Coordinatore della Sicurezza in fase di Progettazione (CSP) , che è investito, a partire dal 26 giugno 2016, dell'obbligo di valutare il rischio di rinvenimento di Ordigni Bellici Inesplosi (OBI) .

Le linee guida rappresentano pertanto la base di partenza per progettare le più adeguate misure di prevenzione e protezione in analogia all'adozione di approcci, comportamenti e "modus operandi" commisurati agli scenari di rischio prevedibili.

Le attività di indagine per il rinvenimento di tali ordigni inesplosi, in caso di realizzazione di scavi, a lungo lasciate allo spirito di iniziativa dei soggetti interessati, è stata disciplinata, sotto il profilo della sicurezza sul lavoro, con la promulgazione, da parte del Parlamento, della Legge 1 ottobre 2012, n. 177 recante “Modifiche al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di sicurezza sul lavoro per la bonifica degli ordigni bellici” ( G.U. n. 244 del 18 ottobre 2012). Dal 26 giugno 2016, con l’entrata in vigore di tutte le modifiche al testo unico sulla sicurezza, introdotte con la citata Legge 177, i principali riferimenti normativi sono i seguenti articoli dell’81/08:

- art. 28 comma 1 (Oggetto della valutazione dei rischi);
- art. 91 (Obblighi del coordinatore per la progettazione);
-  art. 100 comma 1 (Piano di Sicurezza e Coordinamento) 
-  art. 104 - (Modalità attuative di particolari obblighi)
- allegato XI (Elenco dei lavori comportanti rischi particolari per i lavoratori)
- allegato XV 2.2.3. (Contenuti del piano di sicurezza e coordinamento) Le modifiche a tali articoli, riportate in appendice 1, riguardano sostanzialmente le seguenti novità:
a) Obbligo diretto a carico del CSP (Coordinatore per la Sicurezza in fase di Progettazione) di eseguire la valutazione del rischio di rinvenimento di ordigni bellici inesplosi e valutazione del rischio di esplosione derivante dall’innesco accidentale di un ordigno bellico inesploso rinvenuto durante le attività di scavo;
b) Definizione da parte del Ministero della Difesa di direttive tecniche per la messa in sicurezza (bonifica bellica);
c) Predisposizione da parte del Ministero Difesa di un nuovo sistema di qualificazione per imprese specializzate nella bonifica bellica (in sostituzione dell’ex Albo A. F. A., soppresso in precedenza.).

A tali riferimenti bisogna affiancare, per la bonifica delle aree: il disciplinare tecnico per l’esecuzione del servizio di Bonifica Bellica Sistematica Terrestre (agg. 2015), e la direttiva n. 001/B.TER./2015 della Direzione dei Lavori e del Demanio, che definiscono il procedimento tecnico-amministrativo inerente “il rilascio del parere vincolante, la sorveglianza, la verifica di conformità relativi al servizio di bonifica bellica sistematica terrestre da ordigni bellici esplosivi residuati bellici eseguita, a scopo precauzionale, da soggetti interessati a norma dell’art. 22 del D.Lgs. 15 marzo 2010 n.66 - come modificato dal D.Lgs. 24 febbraio 2012 n.20”.

Mentre per l’identificazione e la qualificazione delle imprese specializzate in bonifiche da ordigni bellici: il D.M. 11 maggio 2015, n.82 – “Regolamento per la definizione dei criteri per l’accertamento dell’idoneità delle imprese ai fini dell’iscrizione all’albo delle imprese specializzate in bonifiche da ordigni inesplosi residuati bellici, ai sensi dell’art.1 c.2 della legge 177/2011”.

In ultimo si ricorda l’interpello n. 14 del MLPS del 29 dicembre 2015 che ha per oggetto la "Risposta al quesito in merito alla bonifica preventiva degli ordigni bellici".

1 - Premessa
2 - Riferimenti normativi
3 - Campo di applicazione
4 - Le figure coinvolte: ruoli e responsabilità
5 - Contenuti minimi del PSC
6 - Analisi preliminari: storica, documentale e strumentale
7 - Costi della sicurezza

CNI Aprile 2017

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Tags: Sicurezza lavoro Rischi specifici

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