Slide background




Decreto MIT n. 226 del 02 giugno 2020

ID 10904 | | Visite: 3011 | News Sicurezza

Decreto MIT n  226 del 02 giugno 2020

Decreto MIT n. 226 del 02 giugno 2020

Aggiornate le Linee guida per il trasporto ferroviario allegate al DPCM 17 maggio 2020

Le modifiche adeguano le linee guida per il contenimento dell’emergenza epidemiologica alla maggiore possibilità di circolazione degli utenti dei trasporti in vista della riapertura degli spostamenti interregionali del 3 giugno.

Nell’ambito dei trasporti ferroviari sono state specificate nuove importanti prescrizioni per i viaggiatori nelle stazioni e a bordo dei convogli.

In tutte le stazioni dell’Alta Velocità vengono introdotti ingressi dedicati ai passeggeri dei treni di AV e degli Intercity per effettuare la misurazione della temperatura corporea prima di salire. Nel caso sia rilevata una temperatura corporea superiore a 37,5°C non sarà consentito l’accesso a bordo del treno.

E’ confermata, all’interno delle stazioni ferroviarie, la presenza di un contingente di volontari della Protezione Civile per la gestione organizzativa dei flussi di viaggiatori, fino al 15 giugno.

L’altra novità riguarda i servizi di ristorazione a bordo che erano stati sospesi: per i treni a media e lunga percorrenza vengono ripristinati con modalità semplificate per evitare il transito dei passeggeri per recarsi al vagone bar. In particolare il servizio è assicurato con la consegna “al posto” di alimenti e bevande in confezione sigillata e monodose, da parte di personale dotato di mascherina e guanti.

Infine viene inserita un nuova prescrizione che riguarda tutti i servizi di trasporto di linea effettuati con veicoli solitamente destinati a taxi o NCC con un massimo di 9 posti: in questo caso si applicano le linee guida relative al trasporto pubblico locale.

______

Art. 1 (Modifiche all’allegato n. 15 del DPCM 17 maggio 2020)

All’allegato 15, Linee guida per l’informazione agli utenti e le modalità organizzative per il contenimento della diffusione del covid-19 in materia di trasporto pubblico, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 maggio 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 126 del 17 maggio 2020, sono apportate le seguenti modificazioni:

Al Capo “SETTORE FERROVIARIO” dell’Allegato tecnico, Sezione “Nelle principali stazioni”:

• Dopo il primo punto “gestione dell’accesso alle stazioni ferroviarie…….in modo da evitare l’incontro di flussi di utenti” è aggiunto il seguente: “garanzia della massima accessibilità alle stazioni ed alle banchine, per ridurre gli affollamenti sia in afflusso che in deflusso”;

Al Capo “SETTORE FERROVIARIO” dell’Allegato tecnico, Sezione “treni a lunga percorrenza (con prenotazione on line)”:

• il Punto 3 “sospensione dei servizi di ristorazione a bordo…” è sostituito dal seguente:
“ E’ possibile usufruire dei servizi di ristorazione/assistenza a bordo treno per i viaggi a media lunga percorrenza con modalità semplificate che evitino il transito dei passeggeri per recarsi al vagone bar. In particolare il servizio è assicurato con la consegna “al posto” di alimenti e bevande in confezione sigillata e monodose, da parte di personale dotato di mascherina e guanti”.
• dopo il punto precedente è inserita la seguente disposizione: “previsione obbligatoria, nelle stazioni di partenza dei treni ad Alta Velocità di ingressi dedicati per l’accesso ai treni AV e agli IC al fine di procedere alla misurazione della temperatura corporea da effettuarsi prima dell’accesso al treno. Nel caso in cui sia rilevata una temperatura corporea superiore a 37,5°C non sarà consentita la salita a bordo treno.”

Dopo il Capo “SERVIZI DI TRASPORTO NON DI LINEA” dell’Allegato tecnico, è aggiunto il seguente:

ALTRI SERVIZI

Per tutti gli altri servizi non di linea, effettuati con autobus o unità di navigazione, ovvero per servizi di linea svolti con veicoli solitamente destinati a taxi o NCC con max 9 posti, si applicano le prescrizioni relative alla stessa tipologia di mezzo di trasporto utilizzato.”.

...

Fonte: MIT

Collegati:

Rapporto ISS COVID-19 n. 33/2020 - Indicazioni impianti di ventilazione/climatizzazione

ID 10889 | | Visite: 8453 | News Sicurezza

Rapporto 33 2020

Rapporto ISS COVID-19 n. 33/2020 - Indicazioni sugli impianti di ventilazione/climatizzazione

Versione del 25 maggio 2020

Rapporto ISS COVID-19 n. 33/2020 - Indicazioni sugli impianti di ventilazione/climatizzazione in strutture comunitarie non sanitarie e in ambienti domestici in relazione alla diffusione del virus SARS-CoV-2.

L’adeguamento alle condizioni contingenti per contrastare la diffusione dell’epidemia di SARS-CoV-2 e per garantire una buona qualità dell’aria degli ambienti indoor necessita di appropriate risposte per il contenimento del rischio di trasmissione del virus.

In questo ambito, nel documento presentato verranno descritti i principali componenti dei sistemi di ventilazione e di climatizzazione che possono favorire la movimentazione dell’aria in ambienti indoor all’interno di strutture comunitarie non sanitarie e di ambienti domestici e verranno altresì fornite raccomandazioni operative per la gestione di questi impianti.

______

Indice
Destinatari del rapporto
Acronimi
Premessa
SARS-CoV-2: persistenza e trasmissione
Sintomatologia clinica ed evoluzione della COVID-19
Sistemi di ventilazione e di climatizzazione
Unità di trattamento aria (UTA)
Ventilconvettori o unità terminali idroniche del tipo fan coil
Climatizzatori ad espansione diretta o del tipo a split
Climatizzatori portatili monoblocco
Cappe aspiranti e a ricircolo
Modalità di contagio aerogeno mediato dagli impianti di climatizzazione e ventilazione
Diffusione all’interno della medesima zona
Diffusione tra zone distinte
Raccomandazioni operative per la gestione degli impianti
Impostazioni di temperatura e umidità in ambiente
Raccomandazioni operative per la ventilazione naturale
Raccomandazioni operative in ambiente domestico
Raccomandazioni operative per ventilatori e altri dispositivi di raffrescamento d’ambiente e personale
Manutenzione degli impianti di ventilazione e condizionamento
Sanificazione di superfici e ambienti interni
Bibliografia

...

Collegati:

Descrizione Livello Dimensione Downloads
Allegato riservato Indicazioni sugli impianti di ventilazione climatizzazione.pdf
Rapporto ISS COVID-19 n. 33/2020
2362 kB 379

Documento CTS Misure contenimento SARS-CoV-2 settore scuola

ID 10887 | | Visite: 9499 | News Sicurezza

Documento CTS Misure contenimento SARS CoV 2 settore scuola

Documento CTS Misure contenimento SARS-CoV-2 settore scuola

Presidenza del Consiglio dei Ministri CTS, 28.05.2020

Misure di contenimento del contagio dal virus SARS-CoV-2 nell’ambito del settore scuola per gli istituti di ogni ordine e grado ai fini dell’apertura del prossimo anno scolastico 

________

IPOTESI DI RIMODULAZIONE DELLE MISURE CONTENITIVE NEL SETTORE SCOLASTICO

Considerazioni di carattere generale

Il Comitato Tecnico Scientifico (CTS), con la finalità di fornire al decisore politico indicazioni utili al contenimento dell'epidemia da SARS-CoV-2, ha introdotto in data 15 maggio i “Criteri generali per i Protocolli di settore” che, pur calati nella specificità di ciascun settore, rappresentano dei criteri guida basati sullo stato delle evidenze epidemiologiche e scientifiche e passibili di aggiornamento in base all'evoluzione del quadro epidemiologico e delle conoscenze.

Il DPCM del 17 maggio “Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19" riporta tali criteri nell’allegato 10 per la realizzazione di protocolli di settore.

Anche per le attività scolastiche, pur in presenza di specificità di contesto, restano validi i principi cardine che hanno caratterizzato le scelte e gli indirizzi tecnici quali:

1. il distanziamento sociale (mantenendo una distanza interpersonale non inferiore al metro);
2. la rigorosa igiene delle mani, personale e degli ambienti;
3. la capacità di controllo e risposta dei servizi sanitari della sanità pubblica territoriale e ospedaliera.

È necessario quindi prevedere specifiche misure di sistema, organizzative, di prevenzione e protezione, igieniche e comunicative declinate nello specifico contesto della scuola, tenendo presente i criteri già individuati dal CTS per i protocolli di settore, anche facendo riferimento ai documenti di indirizzo prodotti da ISS e INAIL:

1. Il rischio di aggregazione e affollamento e la possibilità di prevenirlo in maniera efficace nelle singole realtà e nell'accesso a queste;
2. La prossimità delle persone (es. lavoratori, utenti, ecc.) rispetto a contesti statici (es. persone tutte ferme in postazioni fisse), dinamici (persone in movimento) o misti (contemporanea presenza di persone in posizioni fisse e di altre in movimento);
3. L'effettiva possibilità di mantenere la appropriata mascherina da parte di tutti nei contesti raccomandati;
4. Il rischio connesso alle principali vie di trasmissione (droplet e contatto) in particolare alle contaminazioni da droplet in relazione alle superfici di contatto;
5. La concreta possibilità di accedere alla frequente ed efficace igiene delle mani;
6. L'adeguata aereazione negli ambienti al chiuso;
7. L'adeguata pulizia ed igienizzazione degli ambienti e delle superfici;
8. La disponibilità di una efficace informazione e comunicazione;
9. La capacità di promuovere, monitorare e controllare l'adozione delle misure definendo i conseguenti ruoli.

Ferma restando l’evoluzione epidemiologica che dovrà essere valutata nell’imminenza della riapertura, di seguito vengono proposte misure di mitigazione del rischio coerenti con i criteri sopra riportati.

PROPOSTA DI MISURE DI SISTEMA, ORGANIZZATIVE E DI PREVENZIONE

Misure di sistema

Il rientro in aula degli studenti e l’adozione del necessario distanziamento fisico rappresentano la principale criticità tra le misure proposte in quanto richiedono un’armonizzazione con il tempo scuola (monte ore delle discipline), con le dotazioni organiche di personale e con gli spazi della scuola.

Le caratteristiche sopra evidenziate di un patrimonio edilizio scolastico non sempre adeguato per caratteristiche strutturali e concezione potrebbero non consentire di ospitare contemporaneamente tutta la popolazione scolastica, garantendo le indicazioni di distanziamento.

Ulteriore elemento di criticità risiede nell’insufficienza delle dotazioni organiche del personale della scuola nella previsione di una necessaria ridefinizione della numerosità delle classi per esigenze di distanziamento.

Questi elementi rappresentano senz’altro le principali criticità che richiedono misure di sistema attente e condivise che consentano l’ottimizzazione e il potenziamento delle risorse, degli spazi e adeguate soluzioni organizzative. A riguardo è imprescindibile il coinvolgimento diretto degli Uffici scolastici Regionali, degli Enti locali (Regioni, Città metropolitane, Comuni, Municipi) e delle autonomie scolastiche, nonché delle realtà del territorio quali associazioni, gestori di spazi pubblici e privati, cooperative sociali, etc.

Appare, pertanto, prioritario valorizzare gli investimenti e le risorse finalizzate ad assicurare misure di sicurezza attraverso l’ottimizzazione/implementazione degli spazi, dotazioni organiche adeguate, che siano opportunità di riqualificazione della scuola italiana.

Le difficoltà connesse alla ripresa delle attività scolastiche nell’emergenza da SARS-CoV-2 potrebbero pertanto trasformarsi in occasioni di rilancio del sistema scolastico in un lavoro complessivo di investimenti per azioni coordinate che mettano al centro dell’agenda politica scuola e salute come elementi strategici per il benessere complessivo della persona.

Le indicazioni proposte inoltre potrebbero comportare la necessità di rimodulare alcuni aspetti regolamentari e didattici relativi all’organizzazione scolastica che richiederanno apposite, seppur transitorie, modifiche in capo all’amministrazione scolastica centrale (es. ridefinizione monte ore delle discipline scolastiche, implementazione fondi per il miglioramento dell’offerta formativa, regolamento refezione scolastica, etc.).

Tra le misure di sistema è necessario valutare anche l’eventuale impatto degli spostamenti correlati con la mobilità degli studenti. I dati ISTAT riportati nel “Documento tecnico sull’ipotesi di rimodulazione delle misure contenitive in relazione al trasporto pubblico collettivo terrestre, nell’ottica della ripresa del pendolarismo, nel contesto dell’emergenza da SARS-CoV-2” evidenziano elementi di criticità nelle grandi aree metropolitane, durante le giornate lavorative, nelle fasce orarie di punta del mattino e del pomeriggio, con profili giornalieri confermati anche dall’elaborazione dei dati di telefonia mobile delle principali città italiane.

Pertanto, tra le azioni di sistema si ritiene opportuno valutare, per le scuole secondarie di II grado dei grandi centri urbani, una differenziazione dell’inizio delle lezioni al fine di contribuire alla riduzione del carico sui mezzi di trasporto pubblico nelle fasce orarie di punta (tra le 7:00 e le 8:30).

Misure organizzative, di prevenzione e di protezione

La grande diversità delle realtà scolastiche distribuite nel nostro Paese, con peculiarità in relazione all’ordine di scuola (utenza, programmi educativi, modalità organizzativo-didattiche), alle strutture e infrastrutture scolastiche, alla collocazione geografica, al tessuto sociale, etc., richiedono una riflessione e attenta valutazione specificatamente contestualizzata.

Pertanto, risulta prioritario che ciascuna realtà scolastica proceda ad una mappatura degli spazi destinati a tutte le attività didattiche in rapporto al numero di alunni e di personale al fine di assicurare quanto più possibile la didattica in presenza seppur con possibili rimodulazioni/riduzioni orarie.

La didattica a distanza attuata nei mesi dell’emergenza ha certamente rappresentato una risposta pronta ed efficace delle scuole e ha determinato un’accelerazione di nuove competenze del personale scolastico e degli studenti; nella prospettiva della riapertura delle attività didattiche in presenza la modalità a distanza potrà rappresentare un momento integrativo e non sostitutivo, diversamente applicato e commisurato alle fasce di età degli studenti.

Nel lavoro di mappatura operato preliminarmente dalle singole istituzioni scolastiche sarà, inoltre, necessario valutare tutte le possibili situazioni di assembramento con un’analisi di dettaglio dei punti comuni (es. gestione dei percorsi di entrata, uscita, spostamenti interni alla scuola, orari, ricreazione, refezione, attività motorie, etc.) al fine di definire misure organizzative di prevenzione e protezione atte a mitigare il rischio nel rispetto dei principi di carattere generale sopra declinati, ponendo particolare attenzione anche alle situazioni a rischio di affollamento e aggregazione non strutturata (fuori dal contesto dell’aula).

Misure organizzative generali

La precondizione per la presenza a scuola di studenti e di tutto il personale a vario titolo operante è:

- l’assenza di sintomatologia respiratoria o di temperatura corporea superiore a 37.5°C anche nei tre giorni precedenti;
- non essere stati in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni;
- non essere stati a contatto con persone positive, per quanto di propria conoscenza, negli ultimi 14 giorni.

All’ingresso della scuola NON è necessaria la rilevazione della temperatura corporea.

Chiunque ha sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 37.5°C dovrà restare a casa.

Pertanto si rimanda alla responsabilità individuale rispetto allo stato di salute proprio o dei minori affidati alla responsabilità genitoriale.

Nelle misure organizzative generali della scuola il principio del distanziamento fisico rappresenta un aspetto di prioritaria importanza e di grande complessità.

Saranno da privilegiare tutti i possibili accorgimenti organizzativi al fine di differenziare l’ingresso e l’uscita degli studenti sia attraverso uno scaglionamento orario che rendendo disponibili tutte le vie di accesso, compatibilmente con le caratteristiche strutturali e di sicurezza dell’edificio scolastico, al fine di differenziare e ridurre il carico e il rischio di assembramento.

Si dovrà porre in atto ogni misura organizzativa finalizzata alla prevenzione di assembramenti di persone, sia che siano studenti che personale della scuola, negli spazi scolastici comuni (corridoi, spazi comuni, bagni, sala insegnanti, etc.).

Dovrà essere ridotta al minimo la presenza di genitori o loro delegati nei locali della scuola se non strettamente necessari (es. entrata /uscita scuola dell’infanzia).

Dovrà essere limitato l’utilizzo dei locali della scuola esclusivamente alla realizzazione di attività didattiche.

Il distanziamento fisico richiederà inevitabilmente l’adozione di misure organizzative che potranno impattare sul “modo di fare scuola” e che pertanto dovranno essere pensate e proporzionate all’età degli studenti. Sarà necessaria un’analisi attenta e capillare degli spazi disponibili e delle possibili collaborazioni con il territorio  sulla base di specifici accordi, al fine di aumentare gli spazi didattici complessivi. Altresì sarà necessaria un’analisi attenta della dotazione organica finalizzata alla definizione di eventuali carenze che dovranno trovare risposte nelle misure di sistema.

Il layout delle aule destinate alla didattica andrà rivisto con una rimodulazione dei banchi, dei posti a sedere e degli arredi scolastici, al fine di garantire il distanziamento interpersonale di almeno 1 metro, anche in considerazione dello spazio di movimento.

Anche l’area dinamica di passaggio e di interazione (zona cattedra/lavagna) all’interno dell’aula dovrà avere una superfice adeguata tale da garantire comunque e in ogni caso il distanziamento di almeno 1 metro, anche in considerazione dello spazio di movimento.

Ciascuna istituzione potrà definire, in virtù dell’autonomia scolastica, modalità di alternanza / turnazione / didattica a distanza proporzionate all’età degli alunni e al contesto educativo complessivo. In particolare, per gli ordini di scuola secondaria di I e II grado, al fine di ridurre la concentrazione di alunni negli ambienti scolastici, potranno essere in parte riproposte anche forme di didattica a distanza.

In tutti gli altri locali scolastici destinati alla didattica ivi comprese aula magna, laboratori, teatro, rispetto alla numerosità degli studenti dovrà essere considerato un indice di affollamento tale da garantire il distanziamento interpersonale di almeno 1 metro anche in considerazione delle attività didattiche specifiche proprie degli istituiti tecnici o professionali; per gli Istituti coreutico musicali le attività didattiche che prevedano l’utilizzo di strumenti a fiato o attività corali dovranno essere effettuate garantendo un aumento significativo del distanziamento interpersonale.

Negli spazi comuni, aree di ricreazione, corridoi, dovranno essere previsti percorsi che garantiscano il distanziamento tra le persone, limitando gli assembramenti, anche attraverso apposita segnaletica.

Per lo svolgimento della ricreazione, delle attività motorie e di programmate attività didattiche, ove possibile e compatibilmente con le variabili strutturali, di sicurezza e metereologiche, privilegiarne lo svolgimento all’aperto, valorizzando lo spazio esterno quale occasione alternativa di apprendimento.

Per le attività di educazione fisica, qualora svolte al chiuso (es. palestre), dovrà essere garantita adeguata aerazione e un distanziamento interpersonale di almeno 2 metri (in analogia a quanto disciplinato nell’allegato 17 del DPCM 17 maggio 2020). Nelle prime fasi di riapertura delle scuole sono sconsigliati i giochi di squadra e gli sport di gruppo, mentre sono da privilegiare le attività fisiche sportive individuali che permettano il distanziamento fisico.

Il consumo del pasto a scuola rappresenta un momento di fondamentale importanza sia da un punto di vista educativo, per l'acquisizione di corrette abitudini alimentari, che sanitario in quanto rappresenta un pasto sano ed equilibrato. È pertanto fondamentale preservare il consumo del pasto a scuola garantendo tuttavia soluzioni organizzative che assicurino il distanziamento.

Anche per la refezione le singole realtà scolastiche dovranno identificare soluzioni organizzative ad hoc che consentano di assicurare il necessario distanziamento attraverso la gestione degli spazi (refettorio o altri locali idonei), dei tempi (turnazioni), e in misura residuale attraverso la fornitura del pasto in “lunch box” per il consumo in classe.

I locali scolastici destinati alla didattica dovranno, inoltre, essere dotati di finestre per garantire un ricambio d’aria regolare e sufficiente, favorendo, in ogni caso possibile, l’aerazione naturale. Relativamente agli impianti di condizionamento si rimanda alle specifiche indicazione del documento Rapporto ISS COVID-19 n. 5 del 21 aprile 2020.

Misure igienico-sanitarie

Igiene dell’ambiente

In via preliminare il Dirigente scolastico assicurerà, prima della riapertura della scuola, una pulizia approfondita, ad opera dei collaboratori scolastici, dei locali della scuola destinati alla didattica e non, ivi compresi androne, corridoi, bagni, uffici di segreteria e ogni altro ambiente di utilizzo. Se la scuola è occupata da almeno 7-10 giorni, per riaprire l'area sarà necessaria solo la normale pulizia ordinaria, poiché il virus che causa COVID-19 non si è dimostrato in grado di sopravvivere su superfici più a lungo di questo tempo neppure in condizioni sperimentali.

Le operazioni di pulizia dovranno essere effettuate quotidianamente secondo le indicazioni dell’ISS previste nella Circolare del Ministero della Salute “Indicazioni per l’attuazione di misure contenitive del contagio da SARS-CoV-2 attraverso procedure di sanificazione di strutture non sanitarie (superfici, ambienti interni) e abbigliamento” in particolare nella sezione “Attività di sanificazione in ambiente chiuso” di cui un estratto è in Allegato 1. Nello stesso allegato è riportato un estratto con i principi attivi indicati per le varie superfici tratto da Rapporto ISS COVID-19 n. 19/2020 - “Raccomandazioni ad interim sui disinfettanti nell’attuale emergenza COVID-19: presidi medico-chirurgici e biocidi. Versione del 25 aprile 2020” A riguardo si precisa che per sanificazione si intende l’insieme dei procedimenti e operazioni atti ad igienizzare determinati ambienti e mezzi mediante l’attività di pulizia e di disinfezione. Poiché la scuola è una forma di comunità che potrebbe generare focolai epidemici in presenza di un caso, a causa della possibile trasmissione per contatto, la pulizia con detergente neutro di superfici in locali generali, in presenza di una situazione epidemiologica con sostenuta circolazione del virus, andrebbe integrata con la disinfezione attraverso prodotti con azione virucida. Nella sanificazione si dovrà porre particolare attenzione alle superfici più toccate quali maniglie e barre delle porte, delle finestre, sedie e braccioli, tavoli/banchi/cattedre, interruttori della luce, corrimano, rubinetti dell’acqua, pulsanti dell’ascensore, distributori automatici di cibi e bevande, ecc.

Qualora vengano usato prodotti disinfettanti, e qualora la struttura educativa ospiti bambini al di sotto dei 6 anni, si raccomanda di fare seguire alla disinfezione anche la fase di risciacquo soprattutto per gli oggetti, come i giocattoli, che potrebbero essere portati in bocca dai bambini.

I servizi igienici sono dei punti di particolare criticità nella prevenzione del rischio. Pertanto dovrà essere posta particolare attenzione alle misure già poste in essere dalle scuole per la pulizia giornaliera dei servizi igienici con prodotti specifici. In tali locali, se dotati di finestre, queste devono rimanere sempre aperte; se privi di finestre, gli estrattori di aria devono essere mantenuti in funzione per l’intero orario scolastico.

Igiene personale

È necessario rendere disponibili prodotti igienizzanti (dispenser di soluzione idroalcolica) o a base di altri principi attivi (purché il prodotto riporti il numero di registrazione o autorizzazione del Ministero della Salute)  per l’igiene delle mani per gli studenti e il personale della scuola, in più punti dell’edificio scolastico e, in particolare, in ciascuna aula per permettere l’igiene delle mani all’ingresso in classe, favorendo comunque in via prioritaria il lavaggio delle mani con acqua e sapone neutro.

La scuola garantirà giornalmente al personale la mascherina chirurgica, che dovrà essere indossata per la permanenza nei locali scolastici.

Gli alunni dovranno indossare per l’intera permanenza nei locali scolastici una mascherina chirurgica o di comunità di propria dotazione, fatte salve le dovute eccezioni (ad es. attività fisica, pausa pasto); si definiscono mascherine di comunità “mascherine monouso o mascherine lavabili, anche auto-prodotte, in materiali multistrato idonei a fornire un’adeguata barriera e, al contempo, che garantiscano comfort e respirabilità, forma e aderenza adeguate che permettano di coprire dal mento al di sopra del naso” come disciplinato dai commi 2 e 3, art. 3 del DPCM 17 maggio 2020. Al riguardo va precisato che, in coerenza con tale norma, “non sono soggetti all'obbligo i bambini al di sotto dei sei anni, nonché i soggetti con forme di disabilità non compatibili con l'uso continuativo della mascherina ovvero i soggetti che interagiscono con i predetti.”

Non sono necessari ulteriori dispositivi di protezione.

Anche per tutto il personale non docente, negli spazi comuni dovranno essere garantite le stesse norme di distanziamento di almeno 1 metro, indossando altresì la mascherina chirurgica.

Va identificata una idonea procedura per l’accoglienza e isolamento di eventuali soggetti (studenti o altro personale scolastico) che dovessero manifestare una sintomatologia respiratoria e febbre. In tale evenienza il soggetto dovrà essere dotato immediatamente di mascherina chirurgica qualora dotato di mascherina di comunità e dovrà essere attivata l’assistenza necessaria secondo le indicazioni dell’autorità sanitaria locale.

Indicazioni per gli studenti con disabilità

Nel rispetto delle indicazioni sul distanziamento fisico, la gestione degli alunni con disabilità certificata dovrà essere pianificata anche in riferimento alla numerosità, alla tipologia di disabilità, alle risorse professionali specificatamente dedicate, garantendo in via prioritaria la didattica in presenza.

Si ricorda che, in coerenza con il DPCM 17 maggio sopra riportato, non sono soggetti all'obbligo di utilizzo della mascherina gli studenti con forme di disabilità non compatibili con l'uso continuativo della mascherina.

Per l’assistenza di studenti con disabilità certificata, non essendo sempre possibile garantire il distanziamento fisico dallo studente, potrà essere previsto per il personale l’utilizzo di ulteriori dispositivi. Nello specifico in questi casi il lavoratore potrà usare unitamente alla mascherina chirurgica, fatto salvo i casi sopra menzionati, guanti in nitrile e dispositivi di protezione per occhi, viso e mucose. Nell’applicazione delle misure di prevenzione e protezione si dovrà necessariamente tener conto delle diverse disabilità presenti.

Indicazioni per la scuola dell’infanzia

Nella scuola dell’infanzia il distanziamento fisico presenta criticità più marcate che dovranno richiedere particolari accorgimenti sia organizzativi che nel comportamento del personale. Occorre in tal caso assicurare indicazioni e risorse addizionali circa la pulizia assidua delle superfici, il lavaggio frequente delle mani, criteri di riduzione del numero degli alunni contemporaneamente presenti in classe. Relativamente alla numerosità del gruppo classe, trattandosi per caratteristiche evolutive e metodologie didattiche di un contesto dinamico, è opportuno prevedere un affollamento ulteriormente ridotto rispetto ai criteri applicati nel contesto di classi di ordine superiore.

Gli alunni della scuola dell’infanzia NON dovranno indossare la mascherina, come peraltro già previsto per i minori di 6 anni di età. Pertanto, non essendo sempre possibile garantire il distanziamento fisico dall’alunno, potrà essere previsto per il personale l’utilizzo di ulteriori dispositivi (es. guanti in nitrile e dispositivi di protezione per occhi, viso e mucose) oltre la consueta mascherina chirurgica.

MISURE SPECIFICHE PER I LAVORATORI

In riferimento all’adozione di misure specifiche per i lavoratori nell’ottica del contenimento del contagio da SARS-CoV-2 e di tutela dei lavoratori “fragili” si rimanda a quanto indicato:

Si rammenta il D.Lgs 81/08 e s.m.i. (all’art. 2 c.1 lett. a) equipara al lavoratore “l’allievo degli istituti di istruzione […] e il partecipante ai corsi di formazione professionale nei quali si faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici, […] limitatamente ai periodi in cui l’allievo sia effettivamente applicato alla strumentazioni o ai laboratori in questione”. Pertanto, oltre a quanto già previsto dal summenzionato D.Lgs. 81/08 e s.m.i. per i lavoratori della scuola e per gli allievi equiparati, per alcuni indirizzi di studio (ad es. istituti professionali, istituti tecnici), sia durante l’attività pratica/tirocinio, sia nel contesto di eventuali esperienze di alternanza scuola-lavoro, sarà necessario fare riferimento alle indicazioni e alle misure di prevenzione e protezione riportate nei protocolli di settore (ad es. ristorazione, acconciatori ed estetisti).

In riferimento a particolari dispositivi di protezione individuale per il contenimento del rischio da SARS-CoV2 è opportuno impartire un’informativa mirata, anche in collaborazione con le figure della prevenzione di cui al D. Lgs 81/08 e s.m.i. con particolare riferimento alle norme igieniche da rispettare, alla corretta procedura per indossare la mascherina chirurgica, nonché all’utilizzo e alla vestizione/svestizione dei dispositivi di protezione individuale, ove previsti.

INDICAZIONI DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE

È necessario predisporre iniziative di informazione sulle misure di prevenzione e protezione adottate: il Dirigente Scolastico assicurerà adeguata comunicazione efficace alle famiglie, agli studenti, al personale scolastico, in modalità telematica (sito web scuola o webinar dedicati) e anche su cartellonistica, o altro supporto fisico, ben visibile all’ingresso della scuola e nei principali ambienti, da realizzare tutto o in parte prima dell’inizio dell’anno scolastico.

Sarà utile prevedere una attività formativa specifica in presenza al rientro per gli alunni rapportata all’età degli allievi e alla presenza di eventuali disabilità e/o disturbi di apprendimento finalizzata alla valorizzazione dei comportamenti.

Favorire, almeno nella prima fase, l’acquisizione di comportamenti attraverso un coinvolgimento diretto degli studenti nella realizzazione di iniziative per la prevenzione e la protezione (es. realizzazione di cartellonistica, valorizzazione degli spazi, condivisione di idee, etc.) anche proponendo campagne informative interne all’Istituto con la partecipazione proattiva di studenti e famiglie.

Sarà utile estendere le azioni di informazione e formazione anche ai famigliari degli allievi perché assumano un comportamento proattivo per il contenimento del rischio di trasmissione del contagio.

Si suggerisce di organizzare apposite esercitazioni per tutto il personale della scuola senza gli studenti al fine di prendere meglio dimestichezza con le misure di prevenzione e protezione e acquisirne la tecnicalità.

È importante sottolineare che le misure di prevenzione e protezione indicate contano sul senso di responsabilità di tutti nel rispetto delle misure igieniche e del distanziamento e sulla collaborazione attiva di studenti e famiglie nel continuare a mettere in pratica i comportamenti previsti per il contrasto alla diffusione dell’epidemia.

Si riporta di seguito una proposta di “Cinque Regole” per promuovere campagne di comunicazione sul rientro a scuola in sicurezza.

LE CINQUE REGOLE PER IL RIENTRO A SCUOLA IN SICUREZZA

Torniamo a scuola più consapevoli e responsabili: insieme possiamo proteggerci tutti

1. Se hai sintomi di infezioni respiratorie acute (febbre, tosse, raffreddore) parlane subito con i genitori e NON venire a scuola.
2. Quando sei a scuola indossa una mascherina, anche di stoffa, per la protezione del naso e della bocca.
3. Segui le indicazioni degli insegnanti e rispetta la segnaletica.
4. Mantieni sempre la distanza di 1 metro, evita gli assembramenti (soprattutto in entrata e uscita) e il contatto fisico con i compagni.
5. Lava frequentemente le mani o usa gli appositi dispenser per tenerle pulite; evita di toccarti il viso e la mascherina.

____

Collegati:

Decreto Legislativo 11 maggio 2020 n. 39

ID 10883 | | Visite: 2779 | Decreti Sicurezza lavoro

Decreto Legislativo 11 maggio 2020 n  39

Decreto Legislativo 11 maggio 2020 n. 39

Attuazione della direttiva (UE) 2017/159 del Consiglio, del 19 dicembre 2016, attuativa dell'accordo relativo all'attuazione della Convenzione sul lavoro nel settore della pesca del 2007 dell'Organizzazione internazionale del lavoro, concluso il 21 maggio 2012, tra la Confederazione generale delle cooperative agricole nell'Unione europea (COGECA), la Federazione europea dei lavoratori dei trasporti e l'Associazione delle organizzazioni nazionali delle imprese di pesca dell'Unione europea.

(GU Serie Generale n.136 del 28-05-2020)

Entrata in vigore del provvedimento: 12/06/2020

...

Art. 1. Autorità competente

1. Ai fini del presente decreto, si intende per autorità competente di cui all’articolo 1, lettera c) dell’Accordo sull’attuazione della Convenzione sul lavoro nel settore della pesca del 2007 dell’Organizzazione internazionale del lavoro, allegato alla direttiva (UE) 2017/159 del Consiglio, del 19 dicembre 2016, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il Ministero della salute e il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali.

______

Collegati:

COVID-19 | Linee guida riapertura attività Economiche e Produttive Rev. 25.05.2020

ID 10871 | | Visite: 10784 | Documenti Sicurezza Enti

Linee guida integrazione 25 05 2020

COVID-19 | Linee guida riapertura attività Economiche e Produttive Rev. 25 Maggio 2020

CSR, 25 maggio 2020

La Conferenza delle Regioni del 25 maggio ha aggiornato e integrato le Linee Guida delle attività produttive per riaprire in sicurezza anche altri settori.

Sono state approvate le Linee Guida per le riaperture di cure termali e centri benessere, guide turistiche e professioni montagna, e sono state aggiornate quelle per ristorazione, strutture turistiche ricettive e all’aria aperta, piscine e rifugi alpini.

La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome ha approvato, con il supporto degli uffici di prevenzione dei Dipartimenti di Sanità pubblica e all’unanimità (ai sensi dell’art. 1 comma 14 del decreto-legge n. 33/2020) l’aggiornamento e l’integrazione alle “Linee guida per la riapertura delle Attività Economiche e Produttive”.

In particolare sono state aggiunte le schede relative ai settori:

Ed integrate le schede dei seguenti settori:

I testi si aggiungono a quelli delle:

Linee di indirizzo riapertura Attività Economiche, Produttive e Ricreative del 16.05.2020 e

COVID-19 | Linee guida riapertura attività Economiche e Produttive Rev. 22.05.2020

Fonte: CS Regioni

Collegati:

Nuovo coronavirus SARS-CoV-2 | Linee guida trasporto passeggeri

ID 10864 | | Visite: 2684 | Documenti Sicurezza Enti

Linee guida trasporto passeggeri

Nuovo coronavirus SARS-CoV-2 | Linee guida trasporto passeggeri

22.05.2020 - Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome

Il 14 marzo 2020 è stato adottato il Protocollo di regolamentazione per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID 19 negli ambienti di lavoro (d’ora in poi Protocollo), relativo a tutti i settori produttivi e successivamente in data 20 marzo 2020 il protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del Covid 19 negli ambienti di nel settore dei trasporti e della logistica. Le presenti linee guida stabiliscono le modalità di informazione agli utenti nonché le misure organizzative da attuare nelle stazioni, negli aeroporti e nei porti, al fine di consentire il passaggio alla successiva fase del contenimento del contagio, che prevede la riapertura scaglionata delle attività industriali, commerciali e di libera circolazione delle merci e delle persone.

Si premette che la tutela dei passeggeri che ne beneficiano non è indipendente dall’adozione di altre misure di carattere generale, definibili quali “misure di sistema”. Si richiamano, di seguito, le principali misure, fatta salva la possibilità per le Regioni e Province autonome di introdurre diverse prescrizioni in ragione delle diverse condizioni territoriali e logistiche, nonché delle rispettive dotazioni di parco mezzi.

Misure “di sistema”

L’articolazione dell’orario di lavoro differenziato con ampie finestre di inizio e fine di attività lavorativa è importante per modulare la mobilità dei lavoratori e prevenire conseguentemente i rischi di aggregazione connessi alla mobilità dei cittadini. Anche la differenziazione e il prolungamento degli orari di apertura degli uffici, degli esercizi commerciali, dei servizi pubblici e delle scuole di ogni ordine e grado, queste ultime mediante intese con il MIUR e, a livello territoriale, con gli Uffici Scolastici Regionali, al fine di un necessario coordinamento delle singole autonomie scolastiche, nonché, rispetto al singolo settore economico, la rotazione del personale dipendente presente in sede, sono, altresì, un utile possibile approccio preventivo, incoraggiando al tempo stesso forme alternative di mobilità sostenibile. Tale approccio è alla base delle presenti linee guida. Tali misure vanno modulate in relazione alle esigenze del territorio e al bacino di utenza di riferimento, avendo come riferimento quantitativo la necessità di ridurre in modo consistente i picchi di utilizzo del trasporto pubblico collettivo presenti nel periodo antecedente l’emergenza sanitaria e il lockdown.

La responsabilità individuale di tutti gli utenti dei servizi di trasporto pubblico rimane un punto essenziale per garantire il distanziamento interpersonale, l’attuazione di corrette misure igieniche, nonché per prevenire comportamenti che possono aumentare il rischio di contagio. Una chiara e semplice comunicazione in ogni contesto (stazioni ferroviarie, metropolitane, aeroporti, stazioni autobus, mezzi di trasporto, etc.), mediante pannelli ad informazione mobile, è un punto essenziale per comunicare le necessarie regole comportamentali nell’utilizzo dei mezzi di trasporto.

a) Misure di carattere generale per il contenimento del contagio da covid-19

Si richiama, altresì, il rispetto delle sotto elencate disposizioni, valide per tutte le modalità di trasporto:

La sanificazione e l’igienizzazione dei locali, dei mezzi di trasporto e dei mezzi di lavoro deve riguardare tutte le parti frequentate da viaggiatori e/o lavoratori ed essere effettuata con le modalità definite dalle specifiche circolari del Ministero della Salute e dell’Istituto Superiore di Sanità;
• Nelle stazioni ferroviarie, nelle autostazioni, negli aeroporti, nei porti e sui mezzi di trasporto a lunga percorrenza è necessario installare dispenser contenenti soluzioni disinfettanti ad uso dei passeggeri.
• All’ingresso e nella permanenza nei luoghi di accesso al sistema del trasporto pubblico (stazioni ferroviarie, autostazioni, fermate bus ecc.) e all’interno dei mezzi, è obbligatorio indossare una mascherina, anche di stoffa, per la protezione del naso e della bocca.
• E’ necessario incentivare la vendita di biglietti con sistemi telematici.
• Nelle stazioni o nei luoghi di acquisto dei biglietti è opportuno installare punti vendita e distributori di dispositivi di sicurezza.
• Vanno previste misure per la gestione dei passeggeri e degli operatori nel caso in cui sia accertata una temperatura corporea superiore a 37,5° C.
• Vanno adottati sistemi di informazione e di divulgazione, nei luoghi di transito dell’utenza, relativi al corretto uso dei dispositivi di protezione individuale, nonché sui comportamenti che la stessa utenza è obbligata a tenere all’interno delle stazioni e autostazioni, degli aeroporti, dei porti e dei luoghi di attesa, nella fase di salita e discesa dal mezzo di trasporto e durante il trasporto medesimo.
• Vanno adottati interventi gestionali, ove necessari, di regolamentazione degli accessi alle principali stazioni e autostazioni, agli aeroporti, e ai porti al fine di evitare affollamenti e ogni possibile occasione di contatto, garantendo il rispetto della distanza interpersonale minima di un metro.
• Vanno adottate misure organizzative, con predisposizione di specifici piani operativi, finalizzate a limitare ogni possibile occasione di contatto nella fase di salita e di discesa dal mezzo di trasporto, negli spostamenti all’interno delle principali stazioni e autostazioni, degli aeroporti e dei porti, nelle aree destinate alla sosta dei passeggeri e durante l’attesa del mezzo di trasporto, garantendo il rispetto della distanza interpersonale minima di un metro, escludendo da tale limitazione i minori accompagnati e le persone disabili (o PRM) se accompagnati da persona che vive nella stessa unità abitativa. Per le persone disabili (o PRM) non accompagnati da persona che vive nella stessa unità abitativa, dovrà essere predisposta un’adeguata organizzazione del servizio per garantire la fruibilità dello stesso servizio, garantendo la sicurezza sanitaria.
• Sui mezzi di trasporto è opportuno al fine di perseguire una migliore e funzionale capienza dei mezzi di trasporto pubblico e ottimizzare gli spazi, fermo restando l’obbligo di indossare una mascherina di protezione, procedere anche alla utilizzazione in verticale delle sedute. Tale modalità, ove realizzabile, consentirà, escludendo un posizionamento c.d. faccia a faccia di ridurre la distanza interpersonale di un metro con un maggiore indice di riempimento dei mezzi.
• Il distanziamento di un metro non è necessario nel caso si tratti di persone che vivono nella stessa unità abitativa.
• Al fine di aumentare l’indice di riempimento dei mezzi di trasporto, dovrà essere valutata, dopo adeguata sperimentazione, la possibilità dell’installazione di separazioni removibili tipo plexiglass o altro materiale idoneo tra i sedili che non comportino modifiche strutturali sulle disposizioni inerenti la sicurezza;
• Realizzare, ove strutturalmente possibile, anche con specifici interventi tecnici, la massima areazione naturale dei mezzi di trasporto.

b) Raccomandazioni per tutti gli utenti dei servizi di trasporto pubblico

• Non usare il trasporto pubblico se hai sintomi di infezioni respiratorie acute (febbre, tosse, raffreddore)
• Acquistare, ove possibile, i biglietti in formato elettronico, on line o tramite app
• Seguire la segnaletica e i percorsi indicati all’interno delle stazioni o alle fermate mantenendo sempre la distanza di almeno un metro dalle altre persone
• Utilizzare le porte di accesso ai mezzi indicate per la salita e la discesa, rispettando sempre la distanza interpersonale di sicurezza di un metro
• Sedersi solo nei posti consentiti mantenendo il distanziamento dagli altri occupanti
• Evitare di avvicinarsi o di chiedere informazioni al conducente
• Nel corso del viaggio, igienizzare frequentemente le mani ed evitare di toccarsi il viso

______

ALLEGATO TECNICO – SINGOLE MODALITA’ DI TRASPORTO
SETTORE AEREO
SETTORE MARITTIMO E PORTUALE
SETTORE TRASPORTO PUBBLICO LOCALE AUTOMOBILISTICO, LACUALE, LAGUNARE, COSTIERO E FERROVIE NON
INTERCONNESSE ALLA RETE NAZIONALE
SETTORE DEL TRASPORTO PUBBLICO FUNIVIARIO (FUNIVIE, FUNICOLARI E SEGGIOVIE)
SETTORE FERROVIARIO
SERVIZI DI TRASPORTO NON DI LINEA (Taxi e Noleggio con conducente)

...

Fonte: Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome

Collegati:

Utilizzo in sicurezza della spettroscopia NMR

ID 10858 | | Visite: 2978 | Guide Sicurezza lavoro INAIL

Utilizzo in sicurezza spettroscopia NMR

Utilizzo in sicurezza della spettroscopia NMR - Valutazione del rischio e indicazioni operative

INAIL, 25.05.2020

Il documento intende proporsi come punto di riferimento nel settore della gestione in sicurezza degli spettrometri NMR utilizzati sia nei laboratori di ricerca scientifica che in ambito industriale.

Vengono descritte le criticità relative alla presenza di fattori di rischio quali campi elettromagnetici e presenza di fluidi criogenici, proponendo per questi ultimi in particolare un modello di gestione completo per le installazioni di maggiore rilevanza e un modello semplificato per le apparecchiature di dimensioni contenute. L’assenza di una normativa specifica di settore, a differenza di quanto avviene per le applicazioni della risonanza magnetica in ambito medico, non ha fino ad oggi favorito lo sviluppo di una adeguata cultura prevenzionistica che si basi su approcci standardizzati. Nel particolare, la proposta editoriale aggiorna la precedente edizione del 2012 per il sopraggiunto d.lgs. 159/2016.

Sono stati poi valutati gli scenari di rischio in merito alla gestione dei fluidi criogenici di raffreddamento delle apparecchiature, e sono stati infine inseriti i contenuti minimi che un regolamento di sicurezza adottato in un laboratorio NMR dovrebbe contenere: l’obiettivo ultimo è quello di superare le indicazioni sperimentali di 7 anni fa, proponendo una metodologia operativa probabilmente più pratica e spendibile per gli scenari operativi di interesse.

_____

1. Introduzione 
2. La spettrometria NMR
2.1 Descrizione di uno spettrometro NMR
2.2 Le attuali applicazioni della tecnica NMR
2.3 Le apparecchiature NMR installate in Italia e l’attuale livello di sicurezza
3. Le novità in materia di tutela dei lavoratori esposti ai campi elettromagnetici apportate dal d.lgs. 159/2016 che impattano sulle attività che utilizzano spettrometri NMR
3.1 Il ruolo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione e del medico competente
3.2 La valutazione del rischio nei laboratori NMR ospitanti spettrometri ad altissimo campo
3.3 La valutazione del rischio da CEM nei laboratori NMR: proposta di un modello operativo
4. Indicazioni operative di carattere generale per la gestione della sicurezza nei laboratori NMR
4.1 Gli specialisti del rischio
4.1.1 Il responsabile impianto e procedure di utilizzo in ambito NMR (RIPU)
4.1.2 L’Esperto Responsabile per la gestione degli aspetti di sicurezza (ERGAS)
4.2 Classificazione delle zone di rischio
4.2.1 Zona controllata
4.2.2 Zona di rispetto
4.3 Il personale autorizzato ad operare in zona controllata
4.4 Attenzioni particolari relative all’introduzione di materiale ferromagnetico nel laboratorio NMR
5. Soluzioni di sicurezza ottimali in relazione agli impianti
5.1 Le tubazioni di quench per l’evacuazione dell’elio negli spettrometri NMR
5.2 L’utilizzo di sistemi di analisi automatizzati
6. Limitazione delle esposizioni durante le operazioni di tuning
7. Approccio semplificato alla valutazione del rischio per gli spettrometri NMR privi di impianti di evacuazione per gas criogeni
8. Aspetti relativi al rischio incendio
9. Regolamento di sicurezza
9.1 Norme generali di sicurezza
9.2 Norme di sicurezza per i lavoratori
9.2.1 Sorveglianza sanitaria per i lavoratori
9.3 Norme specifiche per il personale addetto alle pulizie
9.4 Norme specifiche per il personale addetto alla manutenzione dell’apparecchiatura NMR
9.5 Norme per l’impiego di sostanze criogene
9.6 Norme specifiche per il personale addetto alle manutenzioni
9.7 Norme di sicurezza per ospiti e visitatori
10. Le emergenze
10.1 Quench del magnete con perdite di elio all’interno del laboratorio NMR
10.2 Allarme ossigeno
10.3 Emergenza incendio
10.4 Black out elettrico
10.5 Incidenti per introduzione di oggetti ferromagnetici
Conclusioni
Bibliografia e sitografia
Riferimenti normativi
Acronimi

...

Fonte: INAIL

Collegati:

Decreto 15 maggio 2020

ID 10838 | | Visite: 16534 | Prevenzione Incendi

Decreto 15 05 2020

Decreto 15 maggio 2020 

Approvazione delle norme tecniche di prevenzione incendi per le attivita' di autorimessa.

(GU Serie Generale n.132 del 23-05-2020)

Entrata in vigore: 19/11/2020

Art. 1. Modifiche all’allegato 1 del decreto del Ministro dell'interno del 3 agosto 2015.

1. È approvato l’allegato I, che costituisce parte integrante del presente decreto, che sostituisce integralmente il capitolo V.6 - Autorimesse della sezione V dell’allegato 1 al decreto del Ministro dell'interno del 3 agosto 2015..

Art. 2. Modifiche all’art. 2 -bis del decreto del Ministro dell'interno del 3 agosto 2015.

1. La lettera « e) 75, con esclusione dei depositi di mezzi rotabili e dei locali adibiti al ricovero di natanti ed aeromobili» dell’elenco delle attività riportato al comma 1 dell’art. 2 -bis del decreto del Ministro dell'interno del 3 agosto 2015. è soppressa.

Art. 3. Norme finali

1. Fatta salva la possibilità di applicare le disposizioni contenute nell’allegato I per l’intera autorimessa, il presente decreto non comporta adeguamenti per le autorimesse che, alla data di entrata in vigore dello stesso, ricadano in uno dei seguenti casi:
a) siano già in regola con almeno uno degli adempimenti previsti agli articoli 3, 4 o 7 del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151;
b) siano state progettate sulla base dei provvedimenti normativi richiamati in premessa, comprovati da atti rilasciati dalle amministrazioni competenti.

2. Sono abrogati il decreto del Ministro dell’interno 1° febbraio 1986 recante «Norme di sicurezza per la costruzione e l’esercizio delle autorimesse e simili» e il decreto del Ministro dell’interno 22 novembre 2002 recante «Disposizioni in materia di parcamento di autoveicoli alimentati a gas di petrolio liquefatto all’interno di autorimesse in relazione al sistema di sicurezza dell’impianto», fatto salvo quanto previsto al comma 3.

3. Per gli interventi di modifica ovvero di ampliamento delle autorimesse esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, si applicano le disposizioni previste dall’art. 2, commi 3 e 4 del decreto del Ministro dell'interno del 3 agosto 2015., come modificato dal decreto del Ministro dell’interno 12 aprile 2019.

4. Il presente decreto entra in vigore il centottantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

____

Collegati:

Protocollo applicativo MIT emergenza diffusione SARS-COV-2

ID 10830 | | Visite: 2638 | News Sicurezza

Protocollo applicativo MIT emergenza diffusione SARS COV 2 del 22 04 2020

Protocollo applicativo MIT emergenza diffusione SARS-COV-2 

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, 22.04.2020

Il protocollo condiviso di regolazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del Virus Covid19 negli ambienti di lavoro, sottoscritto il 14 marzo 2020, il Protocollo di accordo per la prevenzione e la sicurezza dei dipendenti pubblici in ordine all’emergenza sanitaria Covid 19 del 3 aprile 2020, nonché l’analogo protocollo dell’8 aprile 2020 sottoscritti dal Governo con le diverse Organizzazioni sindacali dei livelli e della dirigenza, si pongono l’obiettivo di promuovere orientamenti comuni e condivisi sui piani di sicurezza anti-contagio delle pubbliche amministrazioni e sulle modifiche organizzative e gestionali da introdurre a seguito dell’adozione della modalità di lavoro agile quale modalità ordinaria di lavoro nella pubblica amministrazione.

Il presente protocollo applicativo viene redatto al fine di promuovere nel Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti le misure necessarie per contenere la diffusione del contagio da COVID 19, mettere in sicurezza gli ambienti di lavoro e di accesso al pubblico, garantire la continuità dei servizi all’utenza e nel contempo i livelli retributivi dei lavoratori.

...

Fonte: MIT

Collegati:

Circolare Inail n. 22 del 20 maggio 2020

ID 10815 | | Visite: 4442 | News Sicurezza

Circolare INAIL 20 05 2020

Circolare Inail n. 22 del 20 maggio 2020

Tutela infortunistica nei casi accertati di infezione da coronavirus (SARS-CoV-2) in occasione di lavoro. Decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19” - Articolo 42 comma 2, convertito dalla legge 24 aprile 2020, n. 27. Chiarimenti.

[...] L’Istituto con la circolare 3 aprile 2020, n. 13 ha dato le indicazioni operative, anche in relazione alla prima fase della situazione emergenziale legata alla diffusione pandemica da nuovo Coronavirus (SARS-Cov-2) per la tutela dei lavoratori che hanno contratto l’infezione in occasione di lavoro a seguito dell’entrata in vigore della disposizione di cui all’art. 42, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito, con modificazione, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.

Con la presente circolare, acquisito il parere favorevole del Ministro del lavoro e delle politiche sociali con nota del 20 maggio 2020, prot. 5239, si forniscono delle ulteriori istruzioni operative nonché dei chiarimenti su alcune problematiche sollevate in relazione alla tutela infortunistica degli eventi di contagio. [...]

______

La tutela Inail ai sensi dell’articolo 42, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.

L’art. 42, comma 2, del citato decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, ha anzitutto chiarito che l’infezione da SARS-Cov-2, come accade per tutte le infezioni da agenti biologici se contratte in occasione di lavoro, è tutelata dall’Inail quale infortunio sul lavoro e ciò anche nella situazione eccezionale di pandemia causata da un diffuso rischio di contagio in tutta la popolazione.

Si tratta della riaffermazione di principi vigenti da decenni, come già richiamati dalla circolare 3 aprile 2020, n. 13, nell’ambito della disciplina speciale infortunistica, confermati dalla scienza medico-legale e dalla giurisprudenza di legittimità in materia di patologie causate da agenti biologici.

Le patologie infettive (vale per il COVID-19, così come, per esempio, per l’epatite, la brucellosi, l’AIDS e il tetano) contratte in occasione di lavoro sono da sempre, infatti, inquadrate e trattate come infortunio sul lavoro poiché la causa virulenta viene equiparata alla causa violenta propria dell’infortunio, anche quando i suoi effetti si manifestino dopo un certo tempo.

In secondo luogo la norma dispone che l’indennità per inabilità temporanea assoluta copre anche il periodo di quarantena o di permanenza domiciliare fiduciaria (ovviamente sempre che il contagio sia riconducibile all’attività lavorativa), con la conseguente astensione dal lavoro.

La disposizione, seppure dettata in un momento emergenziale, in realtà ha dato seguito a un principio già affermato dalla giurisprudenza, secondo cui l’impedimento presupposto dall’art. 68 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n.1124 ai fini della attribuzione della indennità di inabilità temporanea assoluta, comprende, oltre alla fisica impossibilità della prestazione lavorativa, anche la sua incompatibilità con le esigenze terapeutiche e di profilassi del lavoratore.

In terzo luogo è stato espressamente previsto che gli oneri degli eventi infortunistici del contagio non incidono sull’oscillazione del tasso medio per andamento infortunistico, ma sono posti carico della gestione assicurativa nel suo complesso, a tariffa immutata, e quindi non comportano maggiori oneri per le imprese.

In altri termini, la scelta operata con il citato articolo 42 è stata quella dell’esclusione totale di qualsiasi incidenza degli infortuni da COVID-19 in occasione di lavoro sulla misura del premio pagato dal singolo datore di lavoro, ciò in quanto tali eventi sono stati a priori ritenuti frutto di fattori di rischio non direttamente e pienamente controllabili dal datore di lavoro al pari degli infortuni in itinere.

In tali ultime fattispecie, infatti, l’Istituto riconosce la tutela assicurativa al lavoratore infortunato nel tragitto casa-lavoro e viceversa, ma al datore di lavoro non viene imputata alcuna conseguenza per l’evento infortunistico. 

L’accertamento dell’infortunio da contagio da SARS-Cov-2

Con la circolare Inail 3 aprile 2020, n. 13 è stato chiarito che la tutela Inail riguarda tutti i lavoratori assicurati con l’Istituto che abbiano contratto il contagio in occasione di lavoro e sono stati richiamati, inoltre, i principi che presiedono all’accertamento dell’infortunio nel caso delle malattie infettive e parassitarie, nelle quali come è noto è difficile o impossibile stabilire il momento contagiante.

In proposito si è fatto riferimento alle linee guida per la trattazione dei casi di malattie infettive e parassitarie di cui alla circolare Inail 23 novembre 1995, n.74.

Dette linee, adottate sulla base di un indirizzo giurisprudenziale consolidato, si basano su due principi fondamentali:

a) deve essere considerata causa violenta di infortunio sul lavoro anche l’azione di fattori microbici e virali che penetrando nell’organismo umano ne determinano l’alterazione dell’equilibrio anatomico-fisiologico, sempre che tale azione, pur se i suoi effetti si manifestino dopo un certo tempo, sia in rapporto con lo svolgimento dell’attività lavorativa;

b) la mancata dimostrazione dell’episodio specifico di penetrazione nell’organismo del fattore patogeno non può ritenersi preclusiva della ammissione alla tutela, essendo giustificato ritenere raggiunta la prova dell’avvenuto contagio per motivi professionali quando, anche attraverso presunzioni, si giunga a stabilire che l’evento infettante si è verificato in relazione con l’attività lavorativa. E perché si abbia una presunzione correttamente applicabile non occorre che i fatti su cui essa si fonda siano tali da far apparire l’esistenza del fatto ignoto come l’unica conseguenza possibile del fatto noto, bastando che il primo possa essere desunto dal secondo come conseguenza ragionevole, probabile e verosimile secondo un criterio di normalità (cosiddetta “presunzione semplice”).

Dai richiamati principi, in forza dei quali si procede alla valutazione dei fatti allegati non può desumersi alcun automatismo ai fini dell’ammissione a tutela dei casi denunciati.

Occorre sempre accertare la sussistenza dei fatti noti, cioè di indizi gravi, precisi e concordanti sui quali deve fondarsi la presunzione semplice di origine professionale, ferma restando la possibilità di prova contraria a carico dell’Istituto.

In altri termini, la presunzione semplice che – si ribadisce- ammette sempre la prova contraria, presuppone comunque l’accertamento rigoroso dei fatti e delle circostanze che facciano fondatamente desumere che il contagio sia avvenuto in occasione di lavoro (le modalità di svolgimento dell’attività lavorativa, le indagini circa i tempi di comparsa delle infezioni, ecc.).

In tale contesto, l’Istituto valuta tutti gli elementi acquisiti d’ufficio, quelli forniti dal lavoratore nonché quelli prodotti dal datore di lavoro, in sede di invio della denuncia d’infortunio contenente tutti gli elementi utili sulle cause e circostanze dell’evento denunciato.

Il riconoscimento dell’origine professionale del contagio, si fonda in conclusione, su un giudizio di ragionevole probabilità ed è totalmente avulso da ogni valutazione in ordine alla imputabilità di eventuali comportamenti omissivi in capo al datore di lavoro che possano essere stati causa del contagio.

Non possono, perciò, confondersi i presupposti per l’erogazione di un indennizzo Inail (basti pensare a un infortunio in “occasione di lavoro” che è indennizzato anche se avvenuto per caso fortuito o per colpa esclusiva del lavoratore), con i presupposti per la responsabilità penale e civile che devono essere rigorosamente accertati con criteri diversi da quelli previsti per il riconoscimento del diritto alle prestazioni assicurative.

In questi, infatti, oltre alla già citata rigorosa prova del nesso di causalità, occorre anche quella dell’imputabilità quantomeno a titolo di colpa della condotta tenuta dal datore di lavoro.

Il riconoscimento cioè del diritto alle prestazioni da parte dell’Istituto non può assumere rilievo per sostenere l’accusa in sede penale, considerata la vigenza del principio di presunzione di innocenza nonché dell’onere della prova a carico del Pubblico Ministero. Così come neanche in sede civile l’ammissione a tutela assicurativa di un evento di contagio potrebbe rilevare ai fini del riconoscimento della responsabilità civile del datore di lavoro, tenuto conto che è sempre necessario l’accertamento della colpa di quest’ultimo nella determinazione dell’evento.

La Corte di Cassazione ha recentemente ribadito che l’articolo 2087 cod. civ. non configura, infatti, un’ipotesi di responsabilità oggettiva, essendone elemento costitutivo la colpa, intesa quale difetto di diligenza nella predisposizione delle misure idonee a prevenire ragioni di danno per il lavoratore.

Né può desumersi dall’indicata disposizione un obbligo assoluto in capo al datore di lavoro di rispettare ogni cautela possibile e diretta ad evitare qualsiasi danno al fine di garantire così un ambiente di lavoro a “rischio zero”, quando di per sé il pericolo di una lavorazione o di un’attrezzatura non sia eliminabile, neanche potendosi ragionevolmente pretendere l’adozione di strumenti atti a fronteggiare qualsiasi evenienza che sia fonte di pericolo per l’integrità psico-fisica del lavoratore, ciò in quanto, ove applicabile, avrebbe come conseguenza l’ascrivbilità al datore di lavoro di qualunque evento lesivo, pur se imprevedibile ed inevitabile […]; non si può automaticamente presupporre, dal semplice verificarsi del danno, l’inadeguatezza delle misure di protezione adottate, ma è necessario, piuttosto, che la lesione del bene tutelato derivi causalmente dalla violazione di determinati obblighi di comportamento imposti dalla legge o suggeriti dalle conoscenze sperimentali o tecniche in relazione al lavoro svolto (Cass. n.3282/2020).

Pertanto la responsabilità del datore di lavoro è ipotizzabile solo in caso di violazione della legge o di obblighi derivanti dalle conoscenze sperimentali o tecniche, che nel caso dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 si possono rinvenire nei protocolli e nelle linee guida governativi e regionali di cui all’articolo 1, comma 14 del decreto legge 16 maggio 2020, n.33.

Il rispetto delle misure di contenimento, se sufficiente a escludere la responsabilità civile del datore di lavoro, non è certo bastevole per invocare la mancata tutela infortunistica nei casi di contagio da Sars-Cov-2, non essendo possibile pretendere negli ambienti di lavoro il rischio zero. Circostanza questa che ancora una volta porta a sottolineare l’indipendenza logico-giuridica del piano assicurativo da quello giudiziario.

Regresso

L’attivazione dell’azione di regresso, non essendo più subordinata alla sentenza penale di condanna dopo l’elisione da parte della Corte Costituzionale della pregiudizialità penale, presuppone, come è noto, la configurabilità del reato perseguibile d’ufficio a carico del datore di lavoro o di altra persona del cui operato egli sia tenuto a rispondere a norma del codice civile.

Pertanto, così come il giudizio di ragionevole probabilità in tema di nesso causale, che presiede al riconoscimento delle prestazioni assicurative in caso di contagio da malattie infettive, non è utilizzabile in sede penale o civile, l’attivazione dell’azione di regresso da parte dell’Istituto non può basarsi sul semplice riconoscimento dell’infezione da SarsCov-2.

La Corte di Cassazione a SS.UU. ha affermato che nel reato colposo omissivo improprio, quale è quello ipotizzabile nella fattispecie, il rapporto di causalità tra omissione ed evento non può ritenersi sussistente sulla base del solo coefficiente di probabilità statistica, ma deve essere verificato alla stregua di un giudizio di alta probabilità logica, sicché esso è configurabile solo se si accerti che, ipotizzandosi come avvenuta l’azione che sarebbe stata doverosa ed esclusa l’interferenza di decorsi causali alternativi, l’evento, con elevato grado di credibilità razionale, non avrebbe avuto luogo…” e che “l’insufficienza, la contraddittorietà e l’incertezza del nesso causale tra condotta ed evento, e cioè il ragionevole dubbio, in base all’evidenza disponibile, sulla reale efficacia condizionante dell’omissione dell’agente rispetto ad altri fattori interagenti nella produzione dell’evento lesivo comportano l’esito assolutorio del giudizio ( Sez. U, n.30328, del 10 luglio 2002-dep 11 settembre 202).

L’attivazione dell’azione di regresso presuppone, inoltre, anche l’imputabilità a titolo, quantomeno, di colpa, della condotta causativa del danno. In assenza di una comprovata violazione, da parte del datore di lavoro, pertanto, delle misure di contenimento del rischio di contagio di cui ai protocolli o alle linee guida di cui all’articolo 1, comma 14, del decreto legge 16 maggio 2020, n.33, sarebbe molto arduo ipotizzare e dimostrare la colpa del datore di lavoro.

Al fine di garantire l’omogeneità della trattazione e una attenta gestione dell’invio delle diffide, le Avvocature territoriali dell’Istituto avranno cura di trasmettere all’Avvocatura generale le pratiche riguardanti possibili azioni di regresso nei casi di infortunio sul lavoro da COVID-19, accompagnate da una breve relazione in ordine alla ricorrenza dei presupposti richiesti.

...

Fonte: INAIL

Collegati:

Ordinanza Emilia-Romagna del 17.05.2020

ID 10799 | | Visite: 3659 | News Sicurezza

ER 17052020

Ordinanza Emilia-Romagna del 17.05.2020 n. 82

Oggetto: Ulteriore ordinanza ai sensi dell'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in tema di misure per la gestione dell'emergenza sanitaria legata alla diffusione della sindrome da Covid-19

...

ORDINA

1. è obbligatorio l’uso delle mascherine nei locali aperti al pubblico. Tale obbligo vige anche nei luoghi all’aperto laddove non sia possibile mantenere il distanziamento di un metro;
2. a decorrere dal 18 maggio 2020, cessano di avere effetto tutte le misure limitative della circolazione all'interno del territorio regionale;
3. a decorrere dal 18 maggio, previa comunicazione congiunta da parte dei Presidenti delle Regioni, dei Presidenti delle Province o dei Sindaci dei Comuni tra loro confinanti ai Prefetti competenti, è ammesso lo spostamento anche al di fuori della Regione Emilia-Romagna, nei limiti della provincia o del comune confinante, da parte di residenti in province o comuni collocati a confine tra Emilia-Romagna e altre Regioni;
4. a decorrere dal 18 maggio 2020 sono consentite le seguenti attività:
- commercio al dettaglio in sede fissa, commercio su aree pubbliche (mercati, posteggi fuori mercato e chioschi) agenzie di servizi (a titolo di esempio, agenzie di viaggio e agenzie immobiliari) nel rispetto delle indicazioni tecniche e operative definite dallo specifico protocollo regionale, allegato n. 1;
- servizi di somministrazione di alimenti e bevande ed attività, anche artigianali, che prevedono l’asporto e il consumo sul posto (a titolo esemplificativo bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) nel rispetto delle indicazioni tecniche e operative definite dallo specifico protocollo regionale, allegato n. 2;
- servizi alla persona (barbieri, parrucchieri centri estetici, centri tatuatori e piercing), nel rispetto delle indicazioni tecniche e operative definite dallo specifico protocollo regionale, allegato n. 3;
- attività ricettive alberghiere, nel rispetto delle indicazioni tecniche e operative definite dallo specifico protocollo regionale allegato n. 4;
- strutture ricettive all’aria aperta, nel rispetto delle indicazioni tecniche e operative definite dallo specifico protocollo regionale, allegato n. 5;
- attività di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura di cui all’articolo 101 del codice dei beni culturali e del paesaggio nel rispetto dei principi contenuti nelle linee guida nazionali;
- tirocini extracurriculari a mercato, laddove il soggetto promotore, quello ospitante e il tirocinante concordino sul riavvio del tirocinio, ferma restando la possibilità di avviare o proseguire il percorso formativo con modalità a distanza; il tirocinio in presenza deve essere svolto, in ogni caso, nel rispetto delle indicazioni tecniche e operative definite nelle linee guida nazionali o nei protocolli regionali previsti per il settore e per lo specifico luogo di lavoro ove si realizza l’attività;
5. a decorrere dal 18 maggio è consentito l’accesso alle spiagge libere e agli arenili;
6. a decorrere dal 18 maggio i servizi di trasporto pubblico dovranno rimodulare l’offerta in considerazione della riapertura di ulteriori attività produttive nel territorio emiliano-romagnolo in funzione delle nuove prescrizioni dettate dall’emergenza:
a. servizio ferroviario regionale: la programmazione dei servizi deve adeguare l’offerta con un servizio a cadenza almeno oraria sulle relazioni principali, attestandosi sul valore del 70% dei servizi effettuati nel periodo pre-emergenza, al fine di soddisfare l’accessibilità e le esigenze di spostamento dei lavoratori negli orari di maggior afflusso e a coloro che operano nelle attività previste dalle disposizioni vigenti;
b. servizio pubblico locale automobilistico: le Agenzie locali per la mobilità, in accordo con le Società di gestione, adeguano i servizi offerti in coerenza con la domanda attesa, almeno con la programmazione estiva, e coordinando nei servizi extraurbani aumenti di servizio per particolari attrattori di poli produttivi, anche attraverso ricognizioni sulla domanda potenziale, al fine di garantire gli spostamenti dei lavoratori nelle ore di punta e di maggior afflusso;
c. la rimodulazione graduale dell’offerta dei servizi ferroviari e automobilistici, sarà costantemente monitorato durante il periodo di attuazione, allo scopo di garantire adeguati livelli di servizio proporzionati alla domanda, anche attesa, e alle necessità di accessibilità dei diversi territori;
d. le Società di trasporto ferroviario e automobilistiche sono tenute all’applicazione di quanto previsto agli Allegati 8 e 9 del DPCM del 26 aprile 2020 e alla Circolare del Ministero della Salute del 29 aprile 2020 avente ad oggetto “Indicazioni per la rimodulazione delle misure contenitive di fase 2 in relazione al trasporto pubblico collettivo terrestre, nell’ottica della ripresa del pendolarismo, nel contesto dell’emergenza da SARS-COV-2”; in particolare, sono tenute:
- alla sanificazione e all'igienizzazione dei locali e dei mezzi di trasporto, che deve essere appropriata e frequente, almeno una volta al giorno, deve riguardare tutte le parti frequentate da viaggiatori e/o lavoratori e deve essere effettuata con le modalità definite dalle specifiche circolari del Ministero della Salute e dell'Istituto Superiore di Sanità;
- alla predisposizione delle necessarie comunicazioni a bordo dei mezzi, anche mediante apposizione di cartelli che indichino le corrette modalità di comportamento dell'utenza;
- ad adottare, per il trasporto pubblico automobilistico, possibili accorgimenti atti alla separazione del posto di guida che ne permettano il distanziamento fisico dai passeggeri per la prevenzione e sicurezza dal contagio;
- a prevedere che la salita e la discesa dei passeggeri dal mezzo avvenga secondo flussi separati: la salita da una porta e la discesa dall'altra porta, l’utilizzo di idonei tempi di attesa al fine di evitare contatto tra chi scende e chi sale, anche eventualmente con un'apertura differenziata delle porte; nelle more dell’adeguamento di sicurezza per la postazione di guida, nei mezzi dotati di due porte è consentita la chiusura della porta anteriore, con separati flussi prima in discesa e poi in salita dalla porta posteriore, con idonei tempi di attesa, al fine di garantire il distanziamento fisico; dovrà essere fornita all’utenza la necessaria informazione sulle modalità di esecuzione sia a terra che a bordo bus;
- all’adozione di misure organizzative finalizzate ad evitare affollamenti e a limitare nella fase di salita e di discesa dal mezzo di trasporto, negli spostamenti all'interno delle stazioni, delle autostazioni, nelle aree destinate alla sosta dei passeggeri e durante l'attesa del mezzo di trasporto, ogni possibile occasione di contatto, garantendo il rispetto del distanziamento fisico interpersonale richiesto;
- a garantire sugli autobus un numero massimo di passeggeri, in modo da consentire il rispetto delle norme sulla sicurezza. assicurando al contempo accessibilità e sicurezza anche a persone con difficoltà motorie;
- a confermare la sospensione della vendita a bordo dei titoli di viaggio da parte degli autisti; i passeggeri dovranno preferibilmente dotarsi del titolo di viaggio prima della salita sul mezzo e le società di trasporto, diffondendo opportuna comunicazione, incentivano la vendita di biglietti con sistemi telematici, on-line e self-service; ai fini del contenimento dell’evasione tariffaria sono effettuati i necessari controlli da parte delle società di trasporto con applicazione delle sanzioni amministrative come previste dalla LR 30/98;
e. Servizi di trasporto taxi e non di linea: oltre alle previsioni di carattere generale per tutti i servizi di trasporto pubblico, risulta opportuno che:
- il passeggero non occupi il posto disponibile vicino al conducente;
- sui sedili posteriori, al fine di rispettare le distanze di sicurezza, non siano trasportati, distanziati il più possibile, più di due passeggeri;
- nelle vetture omologate per il trasporto di sei o più passeggeri siano replicati modelli che non prevedano la presenza di più di due passeggeri per ogni fila di sedili, fermo restando l'uso di mascherine;
- le vetture siano dotate di paratie divisorie;
- il conducente indossi dispositivi di protezione individuale;
- i servizi effettuati mediante taxi e noleggio con conducente, a conferma di quanto definito dall’Ordinanza n. 39 del 16 marzo 2020, che sono svolti con modalità atte a garantire la prevenzione del contagio degli operatori e degli utenti, possano essere utilizzati anche per la consegna a domicilio di beni di prima necessità; in questo caso, il servizio comprende il ricevimento dei beni presso il distributore / venditore, il carico e il trasporto sulla vettura e il recapito dei beni al
richiedente il servizio; i Comuni, nell’ambito della propria competenza, possono definire le modalità operative e le tariffe di accesso del servizio ovvero estendere le modalità operative e
le tariffe applicate al trasporto delle persone anche alla modalità di trasporto qui autorizzata;
7. a decorrere dal 25 maggio 2020 sono consentite le seguenti attività:
- stabilimenti balneari, nel rispetto delle indicazioni tecniche e operative definite dallo specifico protocollo regionale, allegato n. 6;
- attività sportiva di base e attività motoria, anche in forma di allenamento collettivo di squadra, svolte presso palestre, piscine, centri e circoli sportivi, pubblici e privati, ovvero presso altre strutture ove si svolgono attività dirette al benessere attraverso l’esercizio fisico, nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza alcun assembramento, previa adozione di specifico protocollo regionale e nel rispetto dei principi contenuti nelle linee guida nazionali;
- attività corsistiche (a titolo di esempio, lingue straniere, musica, fotografia, nautica), previa adozione di specifico protocollo regionale e nel rispetto dei principi contenuti nelle linee guida nazionali, fermo restando quanto previsto nelle disposizioni nazionali in materia di scuola, formazione e autoscuole;
- attività dei centri sociali, dei circoli culturali e ricreativi, nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza alcun assembramento, previa adozione di specifico protocollo regionale e nel rispetto dei principi contenuti nelle linee guida nazionali;
- attività dei parchi tematici, parchi divertimento, e luna park, nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza alcun assembramento, previa adozione di specifico protocollo regionale e nel rispetto dei principi contenuti nelle linee guida nazionali;
- attività ricettive extralberghiere e altre tipologie ricettive, nel rispetto delle norme sul distanziamento sociale e senza alcun assembramento, previa adozione di specifico protocollo regionale; dette strutture possono comunque esercitare l’attività dal 18 maggio 2020 nel rispetto dei principi contenuti nelle linee guida nazionali;
- a decorrere dall’ 8 giugno 2020 sono consentite le attività dei centri estivi e per i minori di età superiore ad anni tre, previa adozione di specifico protocollo regionale e nel rispetto dei principi contenuti nelle linee guida nazionali;
8. le violazioni alla presente ordinanza, applicate ai sensi dell’art. 4 del Decreto Legge n. 19/2020, sono accertate dai soggetti di cui all’articolo 13 della L. n. 689/1981;
9. le disposizioni delle ordinanze approvate con propri precedenti decreti n. 73 del 28 aprile, n. 74 del 30 aprile e n. 75 del 6 maggio 2020 restano in vigore se non in contrasto con quanto disposto con la presente ordinanza;
10.le disposizioni della presente ordinanza entrano in vigore a far data dal 18 maggio 2020;
11.la presente ordinanza è pubblicata integralmente sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna Telematico ed è trasmessa al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro della Salute ed è altresì notificata ai Sindaci e ai Prefetti della Regione.

___

Allegato 1
Protocollo di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS CoV-2 in relazione allo svolgimento in sicurezza DEGLI ESERCIZI DI COMMERCIO AL DETTAGLIO IN SEDE FISSA E DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE in Emilia-Romagna

Allegato 2
Protocollo di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 in relazione allo svolgimento in sicurezza DEGLI ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE ALIMENTI E BEVANDE E ATTIVITA’ DA ASPORTO E CONSUMO SUL POSTO in Emilia-Romagna

Allegato 3
MISURE PER IL CONTRASTO E IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL SARS-CoV-2 Indicazioni per i settori dell’ACCONCIATURA e dell’ESTETICA

Allegato 4
Protocollo di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 in relazione allo svolgimento in sicurezza delle STRUTTURE RICETTIVE ALBERGHIERE in Emilia-Romagna

Allegato 5
Protocollo di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 in relazione allo svolgimento in sicurezza DELLE STRUTTURE RICETTIVE ALL’ARIA APERTA
in Emilia-Romagna

Allegato 6
Protocollo di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 in relazione allo svolgimento in sicurezza DEGLI STABILIMENTI BALNEARI E DELLE SPIAGGE in Emilia-Romagna

...

Fonte: Regione Emilia-Romagna

Collegati:

Siti contaminati da amianto

ID 10797 | | Visite: 2853 | Guide Sicurezza lavoro INAIL

Siti contaminati

Siti contaminati da amianto: misure di sicurezza da adottare a tutela dei lavoratori e degli ambienti di vita

INAIL, 18.05.2020

L’Italia, in passato, è stata tra i maggiori produttori e utilizzatori mondiali di amianto e di Materiali Contenenti Amianto (MCA).

Questi sono stati largamente utilizzati su tutto il territorio nazionale fino agli anni ‘90. La legge 257/92, pur mettendo al bando la loro produzione, importazione e commercializzazione non ne ha vietato l’utilizzo pertanto molti sono i siti nel nostro Paese contaminati da amianto. Il lavoro proposto presenta una sintesi dei dati inerenti il numero dei siti rilevati, una attenta disamina delle misure di prevenzione e protezione da adottare per la loro gestione in sicurezza, evidenziando l’importante contributo Inail a supporto delle pubbliche amministrazioni.

...

Fonte: INAIL

Collegati:

D.Lgs. 231/2001 Responsabilità amministrativa enti | Consolidato 2019

ID 8016 | | Visite: 26855 | Decreti Sicurezza lavoro

Cover 231 2019

D.Lgs. 231/2001 Responsabilità amministrativa enti | Consolidato 2019

Ultima: Ed. 1.5 del 26 Dicembre 2019

D. Lgs 231/2001 Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300.

Il testo consolidato 2019 del Decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 "Responsabilità amministrativa Enti", tiene conto delle modifiche e abrogazioni dal 2001 al 2019.

Attenzione! Vedi testo consolidato ultimo

Disponibile, in allegato, il testo consolidato Riservato Abbonati in formato PDF stampabile/copiabile.

Download Indice Ed. 1.5 del 26 Dicembre 2019

Il testo nativo:

Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 
Disciplina della responsabilita' amministrativa delle persone giuridiche, delle societa' e delle associazioni anche prive di personalita' giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300
(GU n.140 del 19-06-2001)

Aggiornamenti all'atto:

Ed. 1.5 Dicembre 2019

Decreto-Legge 26 ottobre 2019, n. 124 (in G.U. 26/10/2019, n.252), convertito con modificazioni dalla Legge 19 Dicembre 2019 n. 157 (in G.U. 24/12/2019, n. 301)

Decreto-legge 21 settembre 2019 n. 105 (in GU 21/09/2019 n.222), convertito con modificazioni dalla Legge 18 novembre 2019, n. 133 (in GU 20/11/2019 n.272)

Ed. 1.4 Novembre 2019

Decreto-Legge 26 ottobre 2019 n. 124, (in G.U. 26/10/2019, n.252) ha disposto (con l'art. 39, commi 2 e 3) l'introduzione e la modifica dell'art. 25-quinquiesdecies.

Ed. 1.3 Maggio 2019

Legge 3 maggio 2019, n. 39 (in G.U. 16/05/2019, n.113) ha disposto (con l'art. 5, comma 1) l'introduzione dell'art. 25-quaterdecies.

Ed. 1.2 Marzo 2019

Legge 9 gennaio 2019 n. 3  (in G.U. 16/01/2019, n.13) ha disposto (con l'art. 1, comma 9, lettera a)) la modifica dell'art. 13, comma 2, (con l'art. 1, comma 9, lettera b)) la modifica dell'art. 25, commi 1 e 5 e l'introduzione del comma 5-bis all'art. 25 e (con l'art. 1, comma 9, lettera c)) la modifica dell'art. 51, commi 1 e 2.

Ed. 1.1 Dicembre 2017

LEGGE 30 novembre 2017, n. 179 (G.U. 14/12/2017, n. 291) ha disposto (con l'art. 2 comma 1) l'introduzione dei commi 2-bis, 2-ter, 2-quater all'art. 6.

Ed. 1.0 Dicembre 2017

DECRETO LEGGE 25 settembre 2001, n. 350 (G.U. 26/09/2001, n.224) , convertito con modificazioni dalla L. 23 novembre 2001, n. 409 (G.U. 24/11/2001, n. 274)

DECRETO LEGISLATIVO 11 aprile 2002, n. 61 (G.U. 15/04/2002, n.88)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 maggio 2002, n. 115 (G.U. 15/06/2002, n.139 SO n.126)

LEGGE 14 gennaio 2003, n. 7 (G.U. 27/01/2003, n.21)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 novembre 2002, n. 313 (G.U. 13/02/2003, n.36 in SO n.22)

DECRETO 26 giugno 2003, n. 201 (G.U. 04/08/2003, n.179)

LEGGE 11 agosto 2003, n. 228 (G.U. 23/08/2003, n.195)

LEGGE 18 aprile 2005, n. 62 (G.U. 27/04/2005, n.96 SO n.76)

LEGGE 28 dicembre 2005, n. 262 (G.U. 28/12/2005, n.301 SO n.208)

LEGGE 9 gennaio 2006, n. 7 (G.U. 18/01/2006, n.14)

LEGGE 6 febbraio 2006, n. 38 (G.U. 15/02/2006, n.38)

LEGGE 3 agosto 2007, n. 123 (G.U. 10/08/2007, n.185)

DECRETO LEGISLATIVO 21 novembre 2007, n. 231 (G.U. 14/12/2007, n.290 SO n.268)

LEGGE 18 marzo 2008, n. 48 (G.U. 04/04/2008, n.80 in SO n.79)

DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 2008, n. 81 (G.U. 30/04/2008, n.101 SO n.79)

LEGGE 15 luglio 2009, n. 94 (G.U. 24/07/2009, n.170 SO n.128)

LEGGE 23 luglio 2009, n. 99 (G.U. 31/07/2009, n.176 SO n.136)

LEGGE 3 agosto 2009, n. 116 (G.U. 14/08/2009, n.188)

LEGGE 23 dicembre 2009, n. 191 (iG.U. 30/12/2009, n.302 SO n.243)

DECRETO LEGISLATIVO 7 luglio 2011, n. 121 (in G.U. 01/08/2011, n.177)

LEGGE 12 novembre 2011, n. 183 (G.U. 14/11/2011, n.265 SO n.234)

DECRETO LEGISLATIVO 16 luglio 2012, n. 109 (G.U. 25/07/2012, n.172)

LEGGE 6 novembre 2012, n. 190 (G.U. 13/11/2012, n.265)

DECRETO-LEGGE 31 agosto 2013, n. 101 (G.U. 31/08/2013, n.204), convertito con modificazioni dalla L. 30 ottobre 2013, n. 125 (G.U. 30/10/2013, n. 255)

DECRETO LEGISLATIVO 4 marzo 2014, n. 39 (G.U. 22/03/2014, n.68)

LEGGE 15 dicembre 2014, n. 186 (G.U. 17/12/2014, n.292)

LEGGE 22 maggio 2015, n. 68 (G.U. 28/05/2015, n.122)

LEGGE 27 maggio 2015, n. 69 (G.U. 30/05/2015, n.124)

LEGGE 29 ottobre 2016, n. 199 (G.U. 03/11/2016, n.257)

DECRETO LEGISLATIVO 15 marzo 2017, n. 38 (G.U. 30/03/2017, n.75)

LEGGE 17 ottobre 2017, n. 161 (G.U. 04/11/2017, n.258)

LEGGE 20 novembre 2017, n. 167 (G.U. 27/11/2017, n.277)

LEGGE 9 gennaio 2019 n. 3  (G.U. 16/01/2019, n.13)

LEGGE 3 maggio 2019, n. 39 (G.U. 16/05/2019, n.113)

Decreto-legge 21 settembre 2019 n. 105 (in G.U. 21/09/2019 n.222), convertito con modificazioni dalla Legge 18 novembre 2019 n. 133 (in G.U. 20/11/2019 n.272)

Decreto-Legge 26 ottobre 2019, n. 124 (in G.U. 26/10/2019 n.252), convertito con modificazioni dalla Legge 19 Dicembre 2019 n. 157 (in G.U. 24/12/2019 n. 301)

Formato: pdf/epub
Pagine: +120
Edizione: 1.5
Pubblicato: 26/12/2019
Autore: Ing. Marco Maccarelli
Editore: Certifico s.r.l. 
Lingue: Italiano 
ISBN: 978-88-98550-83-8
Abbonati: Sicurezza/2X/3X/4X/Full

Attenzione! Vedi testo consolidato ultimo

Info e acquisto Google Android

Info e acquisto Apple iOS

Descrizione Livello Dimensione Downloads
Allegato riservato D.Lgs. 231 2001 Consolidato 2019 Ed. 1.5 Dicembre 2019.pdf
Certifico Srl - Ed. 1.5 Dicembre 2019
1566 kB 233
Allegato riservato D.Lgs. 231 2001 Consolidato 2019 Ed. 1.4 Novembre 2019.pdf
Certifico Srl - Rev. 1.4 Novembrev2019
1560 kB 104
Allegato riservato D.Lgs. 231 2001 Consolidato 2019 Ed. 1.3 Maggio 2019.pdf
Certifico Srl - Ed. 1.3 Maggio 2019
1641 kB 141
Allegato riservato D.Lgs. 231 2001 Consolidato 2019 Ed. 1.2 Marzo 2019.pdf
Certifico Srl - Ed. 1.2 Marzo 2019
1561 kB 153

Linee di indirizzo riapertura Commercio al dettaglio

ID 10783 | | Visite: 3163 | News Sicurezza

Linee indirizzo attivit  commercio al dettaglio

Linee di indirizzo riapertura Commercio al dettaglio - Schede tecniche 

ID 10783 | 16.05.2020

Schede tecniche estratte dalle Linee di indirizzo riapertura attività economiche, produttive e ricreative della Conferenza Regioni e Province Autonome del 15 maggio 2020.

Le presenti schede tecniche contengono indirizzi operativi, finalizzati a fornire uno strumento sintetico e immediato di applicazione delle misure di prevenzione e contenimento di carattere generale, per sostenere un modello di ripresa delle attività economiche e produttive compatibile con la tutela della salute di utenti e lavoratori.

In particolare, in ogni scheda sono integrate le diverse misure di prevenzione e contenimento riconosciute a livello scientifico per contrastare la diffusione del contagio, tra le quali: norme comportamentali, distanziamento sociale e contact tracing.

Le indicazioni in esse contenute si pongono inoltre in continuità con le indicazioni di livello nazionale, in particolare con il protocollo condiviso tra le parti sociali approvato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 26 aprile 2020, nonché con i criteri guida generali di cui ai documenti tecnici prodotti da INAIL e Istituto Superiore di Sanità con il principale obiettivo di ridurre il rischio di contagio per i singoli e per la collettività in tutti i settori produttivi ed economici.

In tale contesto, il sistema aziendale della prevenzione consolidatosi nel tempo secondo l’architettura prevista dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 costituisce la cornice naturale per supportare la gestione integrata del rischio connesso all’attuale pandemia. In ogni caso, solo la partecipazione consapevole e attiva di ogni singolo utente e lavoratore, con pieno senso di responsabilità, potrà risultare determinante, non solo per lo specifico contesto aziendale, ma anche per la collettività.

Infine, è opportuno che le indicazioni operative di cui al presente documento, eventualmente integrate con soluzioni di efficacia superiore, siano adattate ad ogni singola organizzazione, individuando le misure più efficaci in relazione ad ogni singolo contesto locale e le procedure/istruzioni operative per mettere in atto dette misure. Tali procedure/istruzioni operative possono coincidere con procedure/istruzioni operative già adottate, purché opportunamente integrate, così come possono costituire un addendum connesso al contesto emergenziale del documento di valutazione dei rischi redatto ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

Resta inteso che in base all’evoluzione dello scenario epidemiologico le misure indicate potranno essere rimodulate, anche in senso più restrittivo.

...

Scheda tecnica riapertura Commercio al dettaglio

Le presenti indicazioni si applicano al settore del commercio al dettaglio.

- Predisporre una adeguata informazione sulle misure di prevenzione.
- In particolar modo per supermercati e centri commerciali, potrà essere rilevata la temperatura corporea, impedendo l’accesso in caso di temperatura > 37,5 °C.
- Prevedere regole di accesso, in base alle caratteristiche dei singoli esercizi, in modo da evitare assembramenti e assicurare il mantenimento di almeno 1 metro di separazione tra i clienti.
- Garantire un’ampia disponibilità e accessibilità a sistemi per l’igiene delle mani con soluzioni idro-alcoliche, promuovendone l’utilizzo frequente da parte dei clienti e degli operatori.
- In caso di vendita di abbigliamento: dovranno essere messi a disposizione della clientela guanti monouso da utilizzare obbligatoriamente per scegliere in autonomia, toccandola, la merce.
- I clienti devono sempre indossare la mascherina, così come i lavoratori in tutte le occasioni di interazione con i clienti.
- L’addetto alla vendita deve procedere ad una frequente igiene delle mani con soluzioni idro-alcoliche (prima e dopo ogni servizio reso al cliente).
- Assicurare la pulizia e la disinfezione quotidiana delle aree comuni.
- Favorire il ricambio d’aria negli ambienti interni ed escludere totalmente, per gli impianti di condizionamento, la funzione di ricircolo dell’aria.
- La postazione dedicata alla cassa può essere dotata di barriere fisiche (es. schermi); in alternativa il personale deve indossare la mascherina e avere a disposizione gel igienizzante per le mani. In ogni caso, favorire modalità di pagamento elettroniche.

Scheda tecnica riapertura Commercio al dettaglio su aree pubbliche (mercati, fiere e mercatini degli hobbisti)

Misure generali

- Anche attraverso misure che garantiscano il contingentamento degli ingressi e la vigilanza degli accessi, dovrà essere assicurato il rispetto dei punti 1, 4, 5, 6, 7 lett. c) e 8 dell’allegato 5 del DPCM 26 aprile 2020:
- Mantenimento in tutte le attività e le loro fasi del distanziamento interpersonale;
- Accessi regolamentati e scaglionati in funzione degli spazi disponibili, differenziando, ove possibile, i percorsi di entrata e di uscita.
- Ampia disponibilità e accessibilità a sistemi per la disinfezione delle mani. In particolare, detti sistemi devono essere disponibili accanto ai sistemi di pagamento.
- Uso dei guanti "usa e getta" nelle attività di acquisto, particolarmente per l’acquisto di alimenti e bevande.
- Utilizzo di mascherine sia da parte degli operatori che da parte dei clienti, ove non sia possibile assicurata il distanziamento interpersonale di almeno un metro.
- Informazione per garantire il distanziamento dei clienti in attesa di entrata: posizionamento all’accesso dei mercati di cartelli almeno in lingua italiana e inglese per informare la clientela sui corretti comportamenti.

Competenze dei Comuni

- I Comuni, a cui fanno riferimento le funzioni di istituzione, regolazione e gestione dei mercati, delle fiere e dei mercatini degli hobbisti dovranno regolamentare la gestione degli stessi, anche previo apposito accordo con i titolari dei posteggi, individuando le misure più idonee ed efficaci per mitigare il rischio di diffusione dell’epidemia di Covid-19, assicurando il rispetto dei punti 1, 4, 5, 6, 7 lett. c) e 8 dell’allegato 5 del DPCM 26 aprile 2020, sopra elencati nelle misure generali, tenendo in considerazione la loro localizzazione, le caratteristiche degli specifici contesti urbani, logistici e ambientali, la maggiore o minore frequentazione, al fine di evitare assembramenti ed assicurare il distanziamento interpersonale di almeno un metro nell’area mercatale.
- In particolare i Comuni nella propria regolamentazione dovranno prevedere idonee misure logistiche, organizzative e di presidio per garantire accessi scaglionati in relazione agli spazi disponibili per evitare il sovraffollamento dell’area mercatale ed assicurare il distanziamento sociale.
- Al fine di assicurare il distanziamento interpersonale potranno altresì essere valutate ulteriori misure quali:
- Corsie mercatali a senso unico;
- Posizionamento di segnaletica (orizzontale e/o verticale) nelle zone prossimali ai singoli banchi e strutture di vendita per favorire il rispetto del distanziamento;
- Maggiore distanziamento dei posteggi ed a tal fine, ove necessario e possibile, ampliamento dell’area mercatale;
- Individuazione di un’area di rispetto per ogni posteggio in cui limitare la concentrazione massima di clienti compresenti, nel rispetto della distanza interpersonale di un metro.
- Ove ne ricorra l’opportunità i Comuni potranno altresì valutare di sospendere la vendita di beni usati.

Misure a carico del titolare di posteggio:

- pulizia e igienizzazione quotidiana delle attrezzature prima dell’avvio delle operazioni di mercato di vendita;
- è obbligatorio l’uso delle mascherine, mentre l’uso dei guanti può essere sostituito da una igienizzazione frequente delle mani
- messa a disposizione della clientela di prodotti igienizzanti per le mani in ogni banco;
- rispetto del distanziamento interpersonale di almeno un metro.
- Rispetto del distanziamento interpersonale di almeno un metro dagli altri operatori anche nelle operazioni di carico e scarico;
- In caso di vendita di abbigliamento: dovranno essere messi a disposizione della clientela guanti monouso da utilizzare obbligatoriamente per scegliere in autonomia, toccandola, la merce;
- in caso di vendita di beni usati: igienizzazione dei capi di abbigliamento e delle calzature prima che siano poste in vendita.

...

Collegati:

Circolare Inail n. 20 del 13 maggio 2020

ID 10775 | | Visite: 2561 | News Sicurezza

Circolare Inail n  20 del 13 maggio 2020

Circolare Inail n. 20 del 13 maggio 2020

Con la circolare n. 20 del 13 maggio 2020 l’Inail fornisce le istruzioni per ottenere la prestazione del Fondo per le vittime dell’amianto da parte dei malati non professionali o loro eredi, che per il 2020 è stata incrementata da 5.600 a 10mila euro. Chi ne ha beneficiato tra il 2015 e il 2019 può richiedere l’integrazione. Come disposto dal decreto Cura Italia, scadenze e adempimenti sono sospesi fino al primo giugno

La legge n. 8 dello scorso 28 febbraio ha aumentato da 5.600 a 10mila euro la prestazione assistenziale una tantum del Fondo per le vittime dell’amianto in favore dei malati di mesotelioma non professionale che hanno contratto tale patologia nel periodo 2015-2020, o dei loro eredi. Chi ne ha già beneficiato nel periodo compreso tra il 2015 e il 2019, inoltre, può richiedere l’integrazione di 4.400 euro.

Lo chiarisce la circolare Inail n. 20 del 13 maggio 2020, nella quale l’Istituto indica anche modalità e scadenze per presentare l’istanza, tenuto conto della sospensione dei termini legata all’emergenza Coronavirus.

Il decreto legge Cura Italia dello scorso 17 marzo, infatti, ha sospeso il decorso dei termini di decadenza relativi alle richieste di prestazioni erogate dall’Istituto dal 23 febbraio fino al primo giugno 2020.

Modalità di presentazione delle istanze da parte dei malati. I malati, per richiedere la prestazione, devono inviare il modulo 190, tramite raccomandata A/R o posta elettronica certificata (Pec), alla sede territoriale Inail competente per domicilio entro 120 giorni (termine ordinatorio) dalla data di accertamento della patologia, insieme alla documentazione sanitaria che attesta che il soggetto è affetto da mesotelioma, con l’indicazione dell’epoca della prima diagnosi.

Modalità di presentazione delle istanze da parte degli eredi. Gli eredi, invece, devono presentare l’istanza, a pena di decadenza, entro 120 giorni a partire dalla data di entrata in vigore della legge (1° marzo 2020), utilizzando il modulo 190/E. Per i decessi avvenuti dopo tale data, le domande devono essere presentate entro 120 giorni dalla data della morte. Tuttavia, per effetto della sospensione dei termini di decadenza disposta dal decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 (decreto Cura Italia), detti termini sono da intendersi sospesi fino al 1° giugno. Conseguentemente, il termine ultimo di scadenza per la presentazione delle istanze di accesso alle prestazioni da parte degli eredi, per i decessi avvenuti entro il 1° giugno, è il 29 settembre 2020, mentre per i decessi intervenuti dopo tale data, il termine di presentazione dell’istanza da parte degli eredi rimane quello dei 120 giorni dalla data della morte.

Come richiedere l’integrazione. I malati di mesotelioma non professionale o i loro eredi che hanno beneficiato della prestazione di 5.600 euro tra il 2015 e il 2019, hanno 120 giorni di tempo, a partire dalla data di entrata in vigore della legge (1° marzo 2020), a pena di decadenza, per richiedere l’integrazione, utilizzando il modulo 190/I. Lo stesso termine si applica anche alle istanze di integrazione relative a prestazioni ottenute nel periodo successivo al 31 dicembre 2019. Tuttavia, anche per le richieste di integrazione, per effetto della sospensione dei termini di decadenza disposta dal decreto-legge Cura Italia, detti termini sono da intendersi sospesi fino al 1° giugno ed il termine ultimo di scadenza è il 29 settembre 2020.

Disposizioni transitorie per le istanze in corso di istruttoria. Le istanze di accesso alla prestazione in corso di istruttoria alla data di emanazione della presente circolare sono considerate valide ai fini della erogazione del nuovo importo pari a 10.000 euro della prestazione una tantum a favore dei malati di mesotelioma non professionale o dei loro eredi, mentre eventuali istanze prodotte successivamente alla data di emanazione della presente circolare, devono essere regolarizzate, sempre entro i predetti termini decadenziali.

L’esposizione può essere familiare o ambientale. Hanno diritto alla prestazione economica, indipendentemente dalla loro cittadinanza, tutte le persone affette da mesotelioma contratto nel nostro Paese per esposizione familiare o ambientale e i loro eredi. L’esposizione familiare, in particolare, è comprovata se il malato di mesotelioma ha convissuto in Italia in un periodo in cui un familiare era impiegato in una lavorazione che lo esponeva all’amianto. L’esposizione ambientale, invece, è comprovata in caso di residenza sul territorio nazionale in periodi compatibili con l’insorgenza della patologia.

Ai fini del riconoscimento la latenza deve essere di almeno 10 anni. I periodi di esposizione devono essere compatibili con l’insorgenza della malattia, che può avere una latenza molto lunga. Sulla base delle evidenze della letteratura scientifica, ai fini del riconoscimento del beneficio è considerata utile una latenza di almeno 10 anni dall’inizio dell’esposizione all’amianto. Se la documentazione amministrativa e sanitaria allegata all’istanza risulta completa, l’Inail erogherà entro 90 giorni, in un’unica soluzione, la prestazione per il 2020 o l’integrazione per il periodo 2015-2019.

...

Fonte: INAIL

Collegati:

Guida Luoghi di lavoro COVID-19 EU

ID 10736 | | Visite: 6057 | Documenti Sicurezza UE

EU Guida Luoghi di lavoro COVID 19 IT

Covid-19: fare ritorno al luogo di lavoro: Adeguare i luoghi di lavoro e proteggere i lavoratori

I seguenti orientamenti di carattere non vincolante mirano ad aiutare datori di lavoro e lavoratori a mantenere la sicurezza e la salute in un ambiente di lavoro che ha subito notevoli cambiamenti a seguito della pandemia di COVID-19.

Essi forniscono consiglio in merito a:

Valutazione del rischio e misure adeguate
- Riduzione al minimo dell’esposizione a COVID-19
- Ripresa del lavoro dopo un periodo di chiusura
- Gestione di un alto tasso di assenze
- Gestione dei lavoratori in telelavoro da casa

Coinvolgimento dei lavoratori


Attenzione nei confronti dei lavoratori che sono stati malati


Pianificazione e apprendimento per il futuro


Buona informazione


Informazioni per i settori e le occupazioni

Gli orientamenti includono esempi di misure generali che, in base alla situazione lavorativa specifica, possono aiutare i datori di lavoro a realizzare un ambiente lavorativo sicuro e sano adeguato al momento di riprendere le attività.
Il presente documento fornisce link a informazioni pertinenti dell’Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro (EU-OSHA) e include alla fine un elenco di risorse provenienti da vari fornitori e rivolte a diverse industrie e lavori. Si noti che le informazioni contenute in questo orientamento non si riferiscono all’ambiente sanitario, per il quale sono disponibili raccomandazioni specifiche (ad es. del Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie, dell’Organizzazione mondiale della sanità e del Centro per il controllo delle malattie).
Per domande o perplessità specifiche non trattate in questo documento, si consultino le informazioni fornite dagli enti locali, come il servizio sanitario o l’ispettorato del lavoro.
________

Indice
Contesto e campo di applicazione degli orientamenti
Introduzione
Aggiornate la vostra valutazione del rischio e prendete misure adeguate
Coinvolgimento dei lavoratori
Attenzione nei confronti dei lavoratori che sono stati malati
Pianificazione e apprendimento per il futuro
Buona informazione
Settori e occupazioni
Edilizia
Commercio al dettaglio
Alimentare
Trasporti
Servizi di manutenzione e domestici
Tempo libero e attività ricreative
Istruzione
Acconciature
Servizi sanitari e di assistenza
Polizia e carceri
Altri
Raccolte nazionali (non esaustive)

Collegati

Descrizione Livello Dimensione Downloads
Allegato riservato EU Guida Luoghi di lavoro COVID-19_IT.pdf
EU 2020
309 kB 559

Fase COVID- 19 | Indicazioni operative attività odontoiatrica

ID 10893 | | Visite: 2878 | Documenti Sicurezza Enti

Indicazioni operative attivit  odontoiatrica

Indicazioni operative per l'attività odontoiatrica durante la fase 2 della pandemia Covid-19

Ministero della Salute 30.05.2020

Assicurare una ripartenza in sicurezza dell’attività odontoiatrica. Questo lo scopo del documento "Indicazioni operative per l'attività odontoiatrica durante la fase 2 della pandemia Covid-19" realizzato dal Tavolo tecnico di odontoiatria, insediatosi su proposta del Viceministro Sen.Pierpaolo Sileri, composto da Prof. Enrico Gherlone (referente del tavolo tecnico), Prof.ssa Antonella Polimeni, dott. Fausto Fiorile, dott. Raffaele Iandolo, dott. Carlo Ghirlando.

Il documento, validato dal Comitato tecnico scientifico, offre indicazioni cliniche procedurali di riferimento riguardanti gli standard minimi di sicurezza che gli studi odontoiatrici dovranno adottare al fine di ridurre al minimo il rischio di trasmissione di infezione in ambito odontoiatrico, poiché ogni paziente va considerato come potenzialmente contagioso. Come sottolineato dal Prof Gherlone nell'introduzione, l’importante è che non si scenda al di sotto del livello indicato poiché in questo caso non sarà garantita la sicurezza del paziente e degli operatori.

Completano la descrizione delle procedure di sicurezza grafiche, tabelle riassuntive, questionari per il triage telefonico e in studio, esempi operativi di informazione e consenso.

________

INDICE
Capitolo 1. Introduzione
Capitolo 2. Definizione di Caso e Triage
Capitolo 3. I Dispositivi di Protezione Individuale
Capitolo 4. Protocolli Operativi
Capitolo 5. Gestione della sala d’attesa e area amministrativa
Esemplificazioni grafiche e allegati:
Allegato 1
Allegato 2
Allegato 3
Allegato 4
Allegato 5

...

Fonte: Ministero della Salute

Collegati:

Apparecchi di sollevamento materiali di tipo trasferibile

ID 10888 | | Visite: 4131 | Guide Sicurezza lavoro INAIL

Apparecchi di sollevamento

Apparecchi di sollevamento materiali di tipo trasferibile

INAIL, 29.05.2020

ll documento fornisce indicazioni per la gestione tecnico-amministrativa della prima verifica periodica.

Nello specifico il lavoro tratta gli apparecchi di sollevamento di tipo trasferibile, descrivendone le caratteristiche costruttive precipue, l’evoluzione dello stato dell’arte e soprattutto fornendo indicazioni dettagliate per la compilazione della scheda tecnica e la redazione del verbale di verifica periodica.

______

Indice
1. Introduzione
2. Comunicazione di messa in servizio/immatricolazione di un apparecchio di sollevamento di tipo trasferibile
3. Richiesta di prima verifica periodica
4. Campo d’applicazione: gru a torre
4.1 Riferimenti normativi e loro evoluzione nel tempo
4.2 Scheda tecnica gru a torre
4.3 Verbale di prima verifica periodica gru a torre
5. Campo d’applicazione: paranchi e gru a cavalletto per edilizia
5.1 Riferimenti normativi e loro evoluzione nel tempo
5.2 Scheda tecnica paranchi e gru per edilizia
5.3 Verbale di prima verifica periodica paranchi e gru a cavalletto per edilizia
6. Campo d’applicazione: gru derrick
6.1 Scheda tecnica gru derrick
6.2 Verbale di prima verifica periodica gru derrick
Appendice - Liste di controllo
Appendice – Documentazione

Fonte: INAIL 2020

Collegati:

Rapporto ISS COVID-19 n. 5/2020 | Gestione degli ambienti indoor

ID 10474 | | Visite: 11650 | News Sicurezza

Rapporto ISS 5 2020

Rapporto ISS COVID-19 n. 5/2020 | gestione degli ambienti indoor

Rev. Versione del 25 maggio 2020

Indicazioni ad interim per la prevenzione e gestione degli ambienti indoor in relazione alla trasmissione dell’infezione da virus SARS-CoV-2

Rapporto ISS COVID-19 n. 5/2020

Aggiornamento 25 maggio 2020

Rispetto alla versione precedente del 21 aprile 2020: 

- I consigli e le raccomandazioni fornite vogliono facilitare la riprogrammazione e la gestione dei vari spazi e ambienti di lavoro a seguito dell’emanazione delle Linee Guida Nazionali per i principali settori di attività che contengono le indicazioni operative e le differenti misure organizzative da attuare.
- Vengono specificate le nuove procedure da mettere in atto per garantire un buon ricambio dell’aria nei diversi ambienti sulla base del numero di lavoratori (indicazione sul ricambio naturale, sugli impianti di ventilazione meccanica e sulla periodicità della pulizia dei filtri in dotazione agli apparecchi terminali).

Di fronte all’attuale situazione nazionale che ha comportato l’introduzione di provvedimenti di sanità pubblica (tra cui le misure di riduzione dei contatti, la limitazione della circolazione delle persone e di allontanamento dalla propria residenza, domicilio) necessarie per prevenire, impedire e ritardare la diffusione dell’epidemia da SARS-CoV-2, il virus che causa la COVID-19, la qualità dell’aria indoor assume una rilevante importanza nella protezione, tutela e prevenzione della salute dei cittadini e dei lavoratori.

Nei diversi edifici e ambienti in cui si svolgono una molteplicità di attività e funzioni (come le abitazioni, gli uffici, le strutture sanitarie, le farmacie, le parafarmacie, le banche, le poste, i supermercati, gli aeroporti, le stazioni e i mezzi di pubblici) è utile promuovere processi che permettano di acquisire comportamenti e misure di prevenzione della salute. In generale, in ogni condizione, adeguate norme comportamentali rivestono un ruolo importante nel miglioramento della qualità dell’aria indoor e, in relazione al contenimento o rallentamento della trasmissione del SARS-CoV-2, nei diversi gli ambienti, assumono un particolare significato e rilievo.

Nel presente documento vengono considerati due diversi tipi di ambienti indoor che si caratterizzano nell’attuale condizione di emergenza secondo questo schema:

Ambienti domestici come le abitazioni in cui interagiscono quotidianamente esclusivamente i nuclei familiari, dove si è obbligati a passare la maggior parte della giornata e dove si svolgono attività lavorative e didattiche a distanza attraverso le tecnologie digitali;
- Ambienti lavorativi progettati con standard dedicati agli specifici scopi come uffici, strutture sanitarie, banche, poste, farmacie, parafarmacie, supermercati, aeroporti, stazioni e mezzi pubblici in cui interagiscono, per le diverse esigenze, dipendenti, visitatori temporanei, operatori di ditte esterne, clienti, fornitori e viaggiatori.

...

Indice
Acronimi
Introduzione
Misure generali per gli ambienti domestici
Misure generali per gli ambienti lavorativi
Appendice

Fonte: ISS

Collegati:

Descrizione Livello Dimensione Downloads
Allegato riservato Rapporto ISS COVID-19 n. 5 2020 Versione del 25 maggio 2020.pdf
Versione del 25 maggio 2020
2070 kB 240
Allegato riservato Rapporto ISS COVID-19 n. 5 2020.pdf
Versione del 23 marzo 2020
2000 kB 522

Banca dati esposizione silice - Rapporto 2000 - 2019

ID 10880 | | Visite: 2971 | Guide Sicurezza lavoro INAIL

Banca dati esposizione silice   Rapporto 2000   2019

Banca dati esposizione silice - Rapporto 2000 - 2019

INAIL, 28.05.2020

Gli effetti sanitari della silice cristallina e la sua ubiquitarietà rendono attuale il tema dell’esposizione professionale a tele agente di rischio nonostante l’evoluzione degli scenari lavorativi.

La Banca dati esposizione silice, realizzata dalla Contarp in collaborazione con la Direzione centrale organizzazione digitale, raccoglie i dati di oltre 8000 campioni prelevati nei monitoraggi effettuati dall’Inail in tutta Italia dal 2000 al 2019. Il Rapporto presenta i risultati delle misurazioni sull’esposizione a silice cristallina e a polvere respirabile, descritti per attività e mansione, con elaborazioni statistiche utili per valutare il rischio nelle aziende, per l’implementazione di buone prassi e per studi epidemiologici.

Fonte: INAIL

Collegati:

Decreto Legislativo 22 aprile 2020 n. 37

ID 10870 | | Visite: 4314 | News Sicurezza

Decreto Legislativo 22 aprile 2020 n  37

Decreto Legislativo 22 aprile 2020 n. 37

Attuazione della direttiva (UE) 2017/2110 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 novembre 2017, relativa ad un sistema di ispezioni per l'esercizio in condizioni di sicurezza di navi ro-ro da passeggeri e di unita' veloci da passeggeri adibite a servizi di linea e che modifica la direttiva 2009/16/CE e abroga la direttiva 1999/35/CE del Consiglio.

(GU Serie Generale n.134 del 26-05-2020)

Entrata in vigore del provvedimento: 10/06/2020

Collegati:

 

Direttive Sociali lavoro: DPI, Agenti chimici e biologici 2019

ID 9412 | | Visite: 6063 | News Sicurezza

Nuove dirtettive sociali lavoro 11 2019

Direttive Sociali lavoro: Aggiornamento DPI, Agenti chimici e biologici 2019

ID 9412 | 26.05.2020

In allegato o alla pagina Direttive sociali lavoro, Documento completo PDF Riservato Abbonati Sicurezza delle Direttive sociali lavoro recepite e non aggiornate alla data. Dopo il login quale Abbonato scarica il file PDF in calce all'articolo.

Quadro sinottico Direttive sociali lavoro UE

Direttive sociali lavoro

Download Tavola sinottica Direttive sociali lavoro UE

Download Quadro sinottico Preview

Elenco delle Direttive sociali pubblicate e non ancora recepite IT alla data:

- Direttiva (UE) 2017/2398:  Agenti cancerogeni | Direttiva 2004/37/CE VI Direttiva sociale particolare
- Direttiva (UE) 2019/130:  Agenti cancerogeni | Direttiva 2004/37/CE VI Direttiva sociale particolare
- Direttiva (UE) 2019/983:  Agenti cancerogeni | Direttiva 2004/37/CE VI Direttiva sociale particolare
- Direttiva (UE) 2017/164Agenti chimici | Direttiva 98/24/CE XIV Direttiva sociale particolare (R)
- Direttiva (UE) 2019/1831: Agenti chimiciDirettiva 98/24/CE XIV Direttiva sociale particolare
Direttiva (UE) 2019/1832DPI |  Direttiva 89/656/CEE III Direttiva sociale particolare
Direttiva (UE) 2019/1833: Agenti biologiciDirettiva 2000/54/CE VII Direttiva sociale particolare

(R) Recepita con il Decreto interministeriale 02 Maggio 2020

Si tratta di un aggiornamento tecnico, le Direttive una volta recepite, andranno a modificare il D.Lgs. 81/2008 ai Titoli:

- IX Sostanze pericolose
- III Uso delle attrezzature di lavoro e dei DPI

- X Esposizione ad agenti biologici

In Dettaglio:


Direttiva (UE) 2017/2398

Direttiva (UE) 2017/2398 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2017 che modifica la direttiva 2004/37/CE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un’esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro

GUUE L 345/87 del 27.12.2017

Entrata in vigore: 16.01.2018

Da recepire entro il 17 gennaio 2020

Info e Download


Direttiva (UE) 2019/130

Direttiva (UE) 2019/130 del Parlamento Europeo e del Consiglio e del 16 gennaio 2019 che modifica la direttiva 2004/37/CE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro

GU L 30/112 del 31.01.2019

Entrata in vigore: 20.02.2019

Da recepire entro il 20 febbraio 2021

Info e Download



Direttiva (UE) 2019/983

Direttiva (UE) 2019/983 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, che modifica la direttiva 2004/37/CE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un’esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro

GU L 164/23 del 20 giugno 2019

Entrata in vigore: 10.07.2019

Da recepire entro il 20 maggio 2021

Info e Download


Direttiva (UE) 2017/164

Direttiva (UE) 2017/164 della Commissione del 31 gennaio 2017 che definisce un quarto elenco di valori indicativi di esposizione professionale in attuazione della direttiva 98/24/CE del Consiglio e che modifica le direttive 91/322/CEE, 2000/39/CE e 2009/161/UE della Commissione (XIV Direttiva particolare).

GU 27/118 del 01.02.2017

Recepita con il Decreto interministeriale 02 Maggio 2020

Info e download

 

Valori indicativi di esposizione professionale agenti chimici
Direttiva (UE) 2019/1831

Direttiva (UE) 2019/1831 della Commissione del 24 ottobre 2019 che definisce un quinto elenco di valori limite indicativi di esposizione professionale in attuazione della direttiva 98/24/CE del Consiglio e che modifica la Direttiva 2000/39/CE della Commissione

GU L 279/31  del 31.10.2019

Entrata in vigore: 20.11.2019

Da recepire entro il 20 maggio 2021

Info e Download



Direttiva (UE) 2019/1832

Direttiva (UE) 2019/1832 della Commissione del 24 ottobre 2019 recante modifica degli allegati I, II e III della direttiva 89/656/CEE del Consiglio per quanto riguarda adeguamenti di carattere strettamente tecnico

GU L 279/35 del 31.10.2019

Entrata in vigore: 20.11.2019

Da recepire entro il 20 novembre 2021

Info e Download


Direttiva UE 2019 1833
Direttiva (UE) 2019/1833

Direttiva (UE) 2019/1833 della Commissione del 24 ottobre 2019 che modifica gli allegati I, III, V e VI della direttiva 2000/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli adattamenti di ordine strettamente tecnico

GU L 279/54 del 31.10.2019 

Entrata in vigore: 20 Novembre 2019

Da recepire entro il 20 novembre 2021

Info e Download

Tutte le Direttive sociali lavorio | Update 2020

Matrice Revisioni

Rev. Data Oggetto Autore
1.0 26.05.2020 Direttiva (UE) 2017/164:  Agenti chimici | Direttiva 98/24/CE XIV DP
Recepita con il Decreto interministeriale 02 Maggio 2020
Certifico Srl
0.0 02.11.2019 --- Certifico Srl

Certifico Srl - IT | Rev. 00.2020
©Copia autorizzata Abbonati

Collegati

Descrizione Livello Dimensione Downloads
Allegato riservato Direttive sociali Update Rev. 00 2020.pdf
Certifico S.r.l. Rev. 00.2020
760 kB 8
Allegato riservato Direttive sociali Update Rev. 00 2019.pdf
Certifico S.r.l. Rev. 00 2019
755 kB 22

COVID-19 | Linee guida riapertura attività Economiche e Produttive Rev. 22.05.2020

ID 10854 | | Visite: 10858 | Documenti Sicurezza Enti

Linee guida integrazione 22 05 2020

COVID-19 | Linee guida riapertura attività Economiche e Produttive Rev. 22 Maggio 2020

22 maggio 2020

Aggiornamento e Integrazione 22 maggio 2020 delle Linee guida per la riapertura delle Attività Economiche e Produttive del 15 Maggio 2020. In particolare nella Rev. 22 maggio 2020 sono aggiunte 12 nuove schede settoriali (vedi sotto).

La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome ha approvato, con il supporto degli uffici di prevenzione dei Dipartimenti di Sanità pubblica e all’unanimità (ai sensi dell’art. 1 comma 14 del decreto-legge n. 33/2020) l’aggiornamento e l’integrazione alle “Linee guida per la riapertura delle Attività Economiche e Produttive”.

In particolare sono state aggiunte le schede relative ai settori:

I testi si aggiungono a quelli delle Linee di indirizzo riapertura Attività Economiche, Produttive e Ricreative del 16.05.2020, resi noti in precedenza (ristorazione; attività turistiche, stabilimenti balneari e spiagge ; strutture ricettive; servizi alla persona - acconciatori, estetisti e tatuatori; commercio al dettaglio; commercio al dettaglio su aree pubbliche (mercati e mercatini degli hobbisti; uffici aperti al pubblico; piscine; palestre; manutenzione del verde; musei, archivi e biblioteche).

Fonte: CS Regioni

Collegati:

Linee guida accesso sportelli, operazioni su veicoli ed esami patente

ID 10829 | | Visite: 3204 | Documenti Sicurezza

Linee guida accesso sportelli

Linee guida accesso sportelli, operazioni su veicoli ed esami patente

Decreto Ministero dei Trasporti - 20/05/2020 - n. 178 - Linee guida per accesso agli sportelli

OGGETTO: Linee guida per l'accesso ai servizi (sportello), operazioni tecniche sui veicoli ed esami di patente.

LINEE GUIDA PER L’ACCESSO AI SERVIZI (SPORTELLO), OPERAZIONI TECNICHE SUI VEICOLI ED ESAMI DI PATENTE

Si premette che l’articolo 1, commi 13 e 14, del D.L. 16 maggio 2020, n. 33 prevede che le attività formative siano svolte con modalità definite con provvedimento adottato ai sensi dell’articolo 2 del D.L. n. 19/2020 (vale a dire con DPCM) e che le attività economiche, produttive e sociali debbano svolgersi nel rispetto dei contenuti di protocolli o linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento.

Infatti, il DPCM 17 maggio 2020 all’articolo 1, comma 1, lettera q), nel prevedere che i corsi abilitanti e le prove teoriche e pratiche effettuate dagli uffici della motorizzazione civile e dalle autoscuole possano riprendere a decorrere dal 20 maggio 2020, statuisce che ciò debba avvenire “secondo le modalità individuate nelle linee guida adottate dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti”.

Le presenti linee guida costituiscono attuazione del citato articolo 1, comma 1, lettera q) e dettano le nuove modalità di svolgimento delle attività sopra individuate, atte a garantire - nel quadro delle regole sanitarie adottate - la tutela della salute degli utenti e del personale delle autoscuole e delle motorizzazioni civili.

Le presenti linee guida muovono dal recepimento di tutti i protocolli e le circolari adottate in materia di mitigazione del contagio da Covid-19, ai vari livelli di concertazione e competenza. In particolare:

1. Circolare 14915 del 29 aprile 2020 della Direzione Generale Prevenzione Sanitaria del Ministero della Salute recante: “Indicazioni operative relative alle attività del medico competente nel contesto delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2 negli ambienti di lavoro e nella collettività.”
2. “Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro”, sottoscritto in data 26/04/2020 dal Governo con le parti sociali;
3. “Protocollo applicativo – Emergenza legata alla diffusione del virus Covid-19”, sottoscritto dal M.I.T. con le OO.SS. nazionali in data 22/04/2020;
4. “Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione” prodotto e diffuso da INAIL nel mese di Aprile 2020.

I citati documenti e le prescrizioni in essi contenute, che si intendono qui integralmente richiamate, costituiscono parte integrante delle presenti linee guida che si pongono l’ulteriore obiettivo di specializzarne l’adozione in ragione delle peculiarità delle funzioni esercitate per esclusiva di legge dagli Uffici Motorizzazione Civile (UMC) e dai Centri Prova Autoveicoli (CPA).

La progressiva riapertura delle attività comporta, inevitabilmente, un’interazione tra i dipendenti del MIT e l’utenza esterna; interazione che dovrà essere, per quanto possibile, limitata e “protetta” al fine di contemperare al meglio le esigenze di tutela della salute dei cittadini/utenti ecittadini/dipendenti, con la necessità “sociale” di erogazione dei servizi in esclusiva di legge.

Scopo del presente documento è quindi quello di definire linee guida operative per l’accesso ai servizi, le operazioni tecniche di revisione e collaudo e le attività d’esame, ad uso dei dipendenti di UMC e CPA e di tutta l'utenza, professionale e non, che effettua operazioni sia presso gli Uffici che presso le proprie sedi, finalizzate a garantire il rispetto delle condizioni di sicurezza e minimizzare il rischio contagio da COVID-19.
Le presenti Linee Guida sono valide per la durata dell’emergenza sanitaria in corso, salvo che non intervengano fattori o circostanze diverse che ne impongano l’integrazione o l’aggiornamento.

INDIRIZZI GENERALI

1. Pulizia: è indispensabile adeguare i contratti di pulizia in essere alle specifiche esigenze del momento. È necessario un vero salto di qualità in materia di health safety environment. La pulizia di tutti gli ambienti, ed in particolare di bagni, scrivanie, maniglie, telefoni, etc., deve essere condotta frequentemente e con cura e profondità. Con altrettanta frequenza, attenzione e cura andrà effettuata la sanificazione degli impianti di climatizzazione al servizio di tutti gli ambienti dell’ufficio, sia di quelli ad uso esclusivo dei dipendenti, sia di quelli ad uso promiscuo (aule esami, area sportelli, etc.). Si raccomanda l’inibizione di ogni funzione di ricircolo nell’utilizzo degli impianti di climatizzazione. Si raccomanda ancora di individuare una specifica figura tra i dipendenti dell’Ufficio cui affidare la responsabilità del controllo sistematico delle condizioni igieniche di tutti gli ambienti con potere di intervento presso il fornitore del servizio per i necessari interventi correttivi. La completa igienizzazione approfondita dei locali dell’Ufficio, ove accede il pesonale/utente, va condotta almeno ogni settimana. Nel caso si dovesse riscontrare la presenza di una persona affetta da covid, si dovrà procedere alla sanificazione dei locali, secondo le disposizioni della circolare n. 5443 del 22 febbraio 2020 del Ministero della Salute.
2. DPI: non deve essere consentito l’accesso a qualsiasi area dell’Ufficio a dipendenti e/o utenti che non indossino correttamente (coprendo integralmente naso e bocca), se ricorre il caso, una mascherina di una delle seguenti tipologie: chirurgica, FFP2 senza valvola, FFP3 senza valvola o, in caso di indisponibilità di queste, di comunità o autoprodotte. Deve essere sempre disponibile al personale e agli utenti liquido o gel disinfettante. È utile anche la disponibilità di guanti monouso da utilizzarsi per specifiche operazioni manuali quando non sia prontamente disponibile il gel disinfettante (che è certamente da preferire all’utilizzo dei guanti). Gli Uffici dovranno avere nella propria disponibilità idonei dispositivi per la rapida misurazione della temperatura corporea di tutte le persone che, a qualsiasi titolo, intendano accedere ai locali dell’Ufficio stesso. Le modalità e le forme di inibizione dell’accesso alle persone (dipendenti e/o utenti) che presentino una temperatura corporea rilevata superiore a 37.5 °C, dovranno avvenire secondo le vigenti disposizioni di legge sull’argomento.
3. Regole di comportamento: rigoroso distanziamento tra le persone, assenza di contatto fisico, lavaggio accurato o disinfezione frequente delle mani, divieto assoluto di assembramento anche in ambiente aperto. Le regole di comportamento e le rigorose regole di accesso agli Uffici devono essere pubblicate e via via aggiornate sul web.

VALUTAZIONE DEL LIVELLO DI RISCHIO E INTERVENTI DI CARATTERE GENERALE

Il Titolo X del D. Lgs. 81/2008 si occupa del rischio biologico, inteso come rischio di esposizione ad agenti biologici. Per agente biologico si intende “qualsiasi microrganismo anche se geneticamente modificato, coltura cellulare ed endoparassita umano che potrebbe provocare infezioni, allergie o intossicazioni.”

Per la fattispecie, si definisce l’agente biologico COVID-19 come un agente biologico del gruppo 4, ovvero un agente biologico che può provocare malattie gravi in soggetti umani, che costituisce un serio rischio per i lavoratori e può presentare un elevato rischio di propagazione nella comunità, per il quale non sono disponibili, di norma, efficaci misure profilattiche o terapeutiche. Nella fattispecie, il COVID-19 rappresenta un rischio biologico generico, che coinvolge tutti gli ambienti di lavoro e in generale tutti i luoghi frequentati dall’uomo.

Presso l’Amministrazione, non vi è né uso deliberato, né potenziale esposizione ad agenti biologici così come previsto all’interno del Titolo X del D.Lgs. 81/2008.

La presenza di rischio biologico in questa attività è del tutto sovrapponibile al rischio “sociale” di tutte le persone che frequentano luoghi aperti al pubblico.

Un impiegato dell’Amministrazione non ha un rischio incrementato di ammalarsi andando in ufficio più di quanto lo abbia frequentando altri luoghi pubblici.

In accordo con il “PROTOCOLLO OPERATIVO COVID 19 - GESTIONE DEL RISCHIO DI CONTAGIO”, la valutazione del livello di rischio sul protocollo COVID-19 ha indicato, sulla base di esperienze analoghe e della letteratura sul tema, un livello di rischio pari a 6, ottenuto come prodotto della probabilità 3 (probabilità medio-alta) e del danno 2 (danni generalmente reversibili all’organismo infettato).

Anche la valutazione del rischio, ai sensi del Documento tecnico INAIL di cui al punto 4 dell’introduzione, perviene ad un risultato analogo.

Secondo tale documento, il rischio di contagio per i lavoratori incaricati delle operazioni tecniche è influenzato dalle seguenti tre variabili:

1. Esposizione: probabilità di venire in contatto con fonti di contagio nello svolgimento delle specifiche attività lavorative (probabilità media nel caso di specie);
2. Prossimità: le caratteristiche intrinseche di svolgimento del lavoro che non permettono un sufficiente distanziamento sociale per parte del tempo di lavoro o per la quasi totalità (nello scenario pre-COVID si può ipotizzare un lavoro che prevede compiti condivisi in prossimità con altri per parte non predominante del tempo, quindi un rischio medio-alto);
3. Aggregazione: la tipologia di lavoro che prevede il contatto con altri soggetti oltre ai lavoratori dell’azienda (fattore rilevante nel caso di specie, quantificabile in un incremento del 15%).

[...Segue in allegato]

Fonte: MIT

Collegati:

Descrizione Livello Dimensione Downloads
Allegato riservato Decreto Ministero dei Trasporti n. 178 2020.pdf
Linee guida accesso sportelli, operazioni su veicoli ed esami patente
906 kB 12

Indicazioni prevenzione del rischio Legionella nei riuniti odontoiatrici

ID 10817 | | Visite: 6744 | Documenti Sicurezza Organi Istituzionali

Rapporto ISS 27 2020

Indicazioni prevenzione del rischio Legionella nei riuniti odontoiatrici

Rapporto ISS COVID-19 n. 27/2020 - Indicazioni per la prevenzione del rischio Legionella nei riuniti odontoiatrici durante la pandemia da COVID-19. Versione del 17 maggio 2020

Questo documento fornisce indicazioni specifiche per contenere il potenziale rischio di trasmissione di infezione da Legionella legato all’acqua contenuta nei riuniti odontoiatrici alla luce dell’emergenza COVID-19.

In questo periodo, infatti, la considerevole riduzione dell’erogazione delle prestazioni odontoiatriche con conseguente fermo tecnico di molti riuniti, ha favorito il ristagno dell’acqua e la conseguente formazione di biofilm con una maggiore proliferazione di microrganismi ad esso associato, portando ad un innalzamento del rischio di infezione da Legionella.

Il documento si ispira alle linee guida nazionali per la prevenzione e il controllo della legionellosi e in accordo con il DL.vo 81/2008 e i dettami del DM 14 giugno 2017 i inerente ai piani di sicurezza dell’acqua e al documento dell’ESCMID Study Group for Legionella Infections (ESGLI).

______

Indice
Destinatari del rapporto
Acronimi
Definizione
Introduzione
Punti chiave da ricordare nella prevenzione e nel controllo della contaminazione da Legionella
Controllo del riunito odontoiatrico
Azioni da intraprendere per il controllo ordinario
Azioni da intraprendere per il controllo straordinario in conseguenza della ridotta o assente attività lavorativa
Messa fuori servizio del riunito odontoiatrico
Riattivazione del riunito odontoiatrico
Sistemi di depurazione ad osmosi inversa
Ricerca di Legionella
Registro degli interventi effettuati
Nota bene
Bibliografia

Fonte: ISS

Collegati:

 

Procura BG n. 1104 del 13.05.2020

ID 10801 | | Visite: 3824 | News Sicurezza

Procura BG   Protocolli sicurezza e violazione prescrizioni D Lgs  81 2008

Procura della Repubblica presso il Tribunale di BERGAMO - Prot. 13/05/2020.0001104

13 maggio 2020 | Testo completo allegato

Nelle misure di contenimento contenute nel Protocolli possono essere violate le prescrizioni del D.Lgs. 81/2008.

Con il D.L. 19/2020 che enuncia nell'incipit dell'Art. 4 "salvo che il fatto non costituisca reato", il Governo ha previsto la possibilità che un datore di lavoro (o altro soggetto aziendale con posizione di garanzia) commetta un fatto che viola una misura contenuta in uno dei protocolli e che, al contempo, consista in un illecito di natura penale, ossia in un reato.

Nel qual caso, egli sarà denunciato alla Procura della Repubblica e si aprirà un procedimento penale nei suoi confronti, mentre non sarà applicata la sanzione amministrativa, né quella principale pecuniaria né quella accessoria. Vista la finalità di prevenzione generale cui è ispirata la ratio della normativa in materia di sicurezza e igiene del lavoro, si ritiene consigliabile reperire, nelle misure di contenimento contenute nel Protocollo condiviso o negli altri due protocolli, i precetti che corrispondono alle norme del D.Lgs. 81/2008.

Pertanto, in caso di inadempimento alle misure contenute in uno dei protocolli e, contemporaneamente, di violazione ad una delle norme del D.Lgs. 81/2008, andrà applicata la procedura di cui all'art. 301 del D.Lgs. 81/2008 e conseguentemente le disposizioni di cui agli artt. 20 e seguenti del D.Lgs. 758/1994, impartendo al trasgressore la prescrizione volta alla regolarizzazione della situazione antigiuridica.

_______

Oggetto: indicazioni operative per la verifica dell'applicazione dei protocolli condivisi di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento del virus Covid-19 ex art. 2 comma 6 DPCM 26.04.2020.

Preso atto della riapertura di numerose attività produttive, con il presente documento si intendono offrire indicazioni operative agli Organi di Vigilanza deputati alla verifica dell'applicazione del Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro non sanitari ai sensi del DPCM del 26.04.2020.

Come è noto, l'epidemia provocata dal virus COVID-19 ha reso necessaria la produzione di numerosi provvedimenti di varia natura, il primo dei quali è consistito nella delibera del Consiglio dei Ministri del 31.01.2020, con cui è stato dichiarato, fino al 31.07.2020, lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili. Dopo una prima fase emergenziale, in cui si sono succeduti alcuni decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, è stato emesso il Decreto Legge n.19 del 25.03.2020, con cui è stata prevista l'adozione di misure temporanee di contenimento dei rischi sanitari derivanti dalla diffusione del virus COVID-19.

L'art. 2 del DPCM 26.04.2020 rubricato "misure di contenimento del contagio per lo svolgimento in sicurezza delle attività produttive industriali e commerciali" riguarda anche la gestione degli aspetti di sicurezza ed igiene del lavoro, in particolare va segnalata la previsione contenuta nel comma 6 di codesto articolo, secondo cui le imprese le cui attività non sono sospese rispettano i contenuti del Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro sottoscritto il 24.04.2020 tra il Governo e le parti sociali di cui all'allegato 6, nonché, per i rispettivi ambiti di competenza, il Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nei cantieri, sottoscritto il 24.04.2020, di cui all'allegato 7 e il protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nel settore del trasporto e della logistica sottoscritto il 20.03.2020, di cui all'allegato 8.

Il primo dei tre protocolli ha valenza generale e costituisce la seconda versione di un analogo protocollo, concluso il 14.03.2020 ed aggiornato con alcune integrazioni.

Si deve sottolineare che, in sede di Premessa, i sottoscrittori dci Protocollo del 24 Aprile (d'ora in poi "Protocollo condiviso") hanno precisato espressamente che esso "contiene linee guida condivise tra le Parli sociali", cosa diversa dalle "norme tecniche" o "buone prassi" di cui all'art. 2 lett. u), v) del D.Lgs. 81/2008.

Altrettanto chiara e la finalità del Protocollo condiviso, che è quella di 'fornire indicazioni operative finalizzale a incrementare, negli ambienti di lavoro non sanitari, l'efficacia delle misure precauzionali di contenimento adottale per contrastare l'epidemia di COVID-19.

Il COVID-19 rappresenta un rischio biologico generico, per il quale occorre adottare misure uguali per tutta la popolazione. Il presente protocollo contiene, quindi, misure che seguono la logica della precauzione e seguono e attuano le prescrizioni del legislatore e le indicazioni dell'Autorità sanitaria.

Le parti contraenti hanno stabilito che le imprese adottano il Protocollo condiviso all'interno dei proprio luoghi di lavoro applicando, oltre a quanto previsto dal DPCM 26.04.2020, le ulteriori misure di precauzione elencate per punti nel Protocollo stesso, "da integrare con altre equivalenti o più incisive secondo le peculiarità della propria organizzazione, previa consultazione delle rappresentanze sindacali aziendali, per tutelare la salute delle presone presenti ali 'interno dell 'azienda e garantire la salubrità dell 'ambiente di lavoro ".

Premesso il quadro normativo, si affronta la questione della natura dei contenuti del Protocollo condiviso e delle sanzioni previste in caso di loro inosservanza.

Il Governo, mediante il D.L. 19/2020, ha attribuito il potere di individuare le misure di contenimento al Presidente del Consiglio dei Ministri, che l'ha esercitato con l'emanazione dei Decreti 10 Aprile e 26 Aprile 2020, nei quali sono state espressamente individuate tali misure: esse, poiché previste dal D.L. 19/2020 ed emanate in attuazione di esso, presentano natura normativa.

Secondo quanto previsto dall'art. 2 del DPCM 26.04.2020 tutte le imprese, a far data dal 04.05.2020, devono osservare i contenuti del Protocollo condiviso; in aggiunta, le imprese che operano nell'edilizia e quelle dei settori del trasporto e della logistica rispettano anche le misure inserite nei rispettivi protocolli. L'art. 2 c.10, nel fare espressa menzione dei contenuti dei tre protocolli, attribuisce alle misure in essi contenute la natura delle misure di contenimento, ossia la natura normativa. Poiché i contenuti dei tre protocolli sono misure di contenimento, la loro violazione, al pari dell'inosservanza di qualsiasi altra misura di contenimento, comporta l'applicazione delle sanzioni individuate dal D.L. 19/2020, precisamente dall'art. 4 rubricalo "Sanzioni e Controlli". 

La procedura per l'irrogazione delle sanzioni previste dall'art. 4, c. 1 e 2, del D.L. 19/2020 è quella prevista dalla Legge 689/1981, pertanto sanzioni di natura amministrativa immediatamente applicabili, ma prive del potere di prescrivere l'adozione di misure organizzative e gestionali che produrrebbero il virtuoso effetto dell'adeguamento dei luoghi di lavoro alle precauzioni anti-contagio indicate nei protocolli e, quindi, il miglioramento delle condizioni di sicurezza e di igiene allo scopo di ridurre il fattore di rischio Covid-19.

Tuttavia visto l'incipit dell'art. 4 del D.L. 19/2020 che enuncia "salvo che il fatto non costituisca reato", il Governo ha previsto la possibilità che un datore di lavoro (o altro soggetto aziendale con posizione di garanzia) commetta un fatto che viola una misura contenuta in uno dei protocolli e che, al contempo, consista in un illecito di natura penale, ossia in un reato.

Nel qual caso, egli sarà denunciato alla Procura della Repubblica e si aprirà un procedimento penale nei suoi confronti, mentre non sarà applicata la sanzione amministrativa, né quella principale pecuniaria né quella accessoria. Vista la finalità di prevenzione generale cui è ispirata la ratio della normativa in materia di sicurezza e igiene del lavoro, si ritiene consigliabile reperire, nelle misure di contenimento contenute nel Protocollo condiviso o negli altri due protocolli, i precetti che corrispondono alle norme del D.Lgs. 81/2008.

Pertanto, in caso di inadempimento alle misure contenute in uno dei protocolli e, contemporaneamente, di violazione ad una delle norme del D.Lgs. 81/2008, andrà applicata la procedura di cui all'art. 301 del D.Lgs. 81/2008 e conseguentemente le disposizioni di cui agli artt. 20 e seguenti del D.Lgs. 758/1994, impartendo al trasgressore la prescrizione volta alla regolarizzazione della situazione antigiuridica.

Prendendo perciò in analisi le misure previste dal Protocollo condiviso, a solo scopo esemplificativo al:

- punto 1 "INFORMAZIONE" si propone di contestare al datore di lavoro/dirigente la violazione dell'art. 36 c. 2 let. a): per non aver provveduto affinché ciascun lavoratore ricevesse una adeguata informazione sui rischi specifici cui è esposto in relazione all'attività svolta, le normative di sicurezza e le disposizioni aziendali in materia;

- punto 4 "PULIZIA E SANIFICAZIONE IN AZIENDA" si propone di contestare al datore di lavoro/dirigente la violazione dell'art. 63 c. 1, in combinato disposto con l'art. 64 c. 1 lett. d) e l'All IV punto 1.1.6.: per non aver mantenuto puliti i locali di lavoro, facendo eseguire la pulizia;

- punto 5 "PRECAUZIONI IGIENICHE PERSONALI" si propone di contestare al datore di lavoro/dirigente la violazione dell'art. 18 C. 1 let. f): per non aver richiesto l'osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti, nonché delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza e di igiene del lavoro;

- punto 6 "DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE" si propone di contestare al datore di lavoro/dirigente, in caso di mancata fornitura dei DPI previsti dal Protocollo condiviso, la violazione dell'art. 18 c. 1 let. d): per non aver fornito ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale, sentito il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il medico competente, ove presente.

Infine si ricorda, con specifico riferimento alle mascherine chirurgiche, che il Governo ha previsto una apposita norma avente forza di legge, secondo cui: "..Per contenere il diffondersi del virus COVI D-19, fino al termine dello stato di emergenza di cui alla delibera del Consiglio del ministri in data 31 gennaio 2020, sull'intero territorio nazionale, per i lavoratori che nello svolgimento della loro attività sono oggettivamente impossibilitati a mantenere la distanza interpersonale di un metro, sono considerati dispositivi di protezione individuale (DPI), di cui all'articolo 74, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, le mascherine chirurgiche reperibili in commercio, il cui uso è disciplinato dall'articolo 34 comma 3, del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9" (articolo 16, c. 1, D.L. n. 19 del 25.03.2020).

Per le violazioni riguardanti i DPI si rammenta anche il Capo II "uso dei dispositivi di protezione individuale" del D.Lgs. 81/2008 il quale delinea dall'art. 74 al 79 l'obbligo di uso, i requisiti, gli obblighi del datore di lavoro, gli obblighi dei lavoratori e i criteri per l'individuazione e l'uso dei DPI.

Si rimane a disposizione per qualsiasi chiarimento e si ringrazia per la collaborazione.

Collegati

Circolare INL 13 maggio 2020 n. 156

ID 10798 | | Visite: 4456 | Documenti Sicurezza Enti

Circolare INL 13 maggio 2020 n  156

Circolare INL 13 maggio 2020 n. 156

Oggetto: Riapertura dei cantieri edili-Vigilanza e verifiche misure anticontagio.

Come noto, l'art. 2 del Dpcm del 26 aprile u.s. consente la ripresa dell'attività edilizia condizionandone la non sospensione al rispetto del Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro fra il Governo e le parti sociali" sottoscritto il 24 aprile 2020 (allegato 6, di seguito "protocollo condiviso") e al "Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nei cantieri" (allegato 7, di seguito "protocollo cantieri") sottoscritto nella medesima data, prevedendo espressamente che "La mancata attuazione dei protocolli che non assicuri adeguati livelli di protezione determina la sospensione dell'attività fino al ripristino delle condizioni di sicurezza".

Al fine di garantire adeguati livelli di protezione ai lavoratori e garantire la salubrità dell'ambiente di lavoro e contenere la diffusione del Covid-19, le imprese edili adottano le misure previste nel Protocollo cantieri da integrare eventualmente con altre equivalenti o più incisive secondo la tipologia, la localizzazione e le caratteristiche del cantiere e ferme restando le norme previste dai decreti governativi.

In occasione delle linee guida operative allegate a nota INL prot. n. 167 del 4 maggio 2020 si è già avuto modo di evidenziare che il "Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nei cantieri... contiene misure che seguono la logica della precauzione e seguono e attuano le prescrizioni del legislatore e le indicazioni dell'Autorità sanitaria, al fine di consentire alle imprese edili di riprendere la propria attività ferma restando la garanzia dell'applicazione di tutte quelle misure necessarie a salvaguardare l'incolumità degli addetti.

Il punto 10 evidenzia "che rimangono, comunque, ferme le funzioni ispettive... dell'Agenzia unica per le ispezioni del lavoro, Ispettorato Nazionale del Lavoro..." così come definite dall'art. 13, comma 2, del d.lgs. n. 81/2008. Con riferimento alla riapertura dei cantieri edili dovrà procedersi alla consueta programmazione ispettiva senza alcuna limitazione di mandato. In occasione della consueta vigilanza nei cantieri andrà, altresì, verificato lo stato di attuazione delle misure previste dal citato protocollo. La programmazione delle ispezioni terrà conto, come di consueto delle esigenze di coordinamento con le ASL e privilegerà le attività riferite ad appalti pubblici o comunque i cantieri di dimensioni medio/grandi".

Con la presente nota si forniscono, quindi, ulteriori indicazioni in merito alla vigilanza nel settore edile e alle contestuali verifiche in merito alle misure adottate in relazione alle previsioni del protocollo cantieri.

Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nei cantieri

Il protocollo cantieri fa integrale rinvio alle previsioni del protocollo condiviso e contiene specificazioni di settore, con l'obiettivo di fornire indicazioni operative finalizzate a incrementare nei cantieri l'efficacia delle misure precauzionali di contenimento adottate per contrastare l'epidemia di Covid -19.

Le misure previste nel protocollo cantieri si estendono ai titolari del cantiere e a tutti i subappaltatori e subfornitori presenti nel medesimo cantiere.

Le premesse del protocollo cantieri, tra altro, evidenziano la necessità:

- di rispettare il distanziamento sociale, anche attraverso una rimodulazione degli spazi di lavoro, compatibilmente con la natura dei processi produttivi e con le dimensioni dei cantieri;
- di integrare, ove presente, il Piano di sicurezza e coordinamento;
- che i committenti, attraverso le figure preposte, assicurino la vigilanza sull'adozione delle misure anticontagio;

Si sottolinea l'importanza che in tale fase riveste il ruolo e la costante presenza in cantiere dei soggetti preposti alla sovrintendenza e verifica della puntuale adozione delle misure anticontagio e si segnala che, in ausilio a tali funzioni, le associazioni datoriali di categoria stanno sviluppando apposite applicazioni volte ad agevolare le misure organizzative volte al contenimento del contagio.

Attività di informazione, prevenzione, promozione e assistenza

Si richiamano le indicazioni fornite sub punto 1 dell'allegato "B" alla citata nota INL del 4 maggio, in merito alla necessità, nel corso della cd. fase 2, di implementare e valorizzare adeguatamente l'attività di informazione, prevenzione e promozione della sicurezza e della legalità nei luoghi di lavoro, cui fa riferimento l'art. 8 del d.lgs. n. 124/2004.

Tenuto conto del settore d'intervento, deve richiamarsi anche l'art. 10 del d.lgs. n. 81/2008, il quale prevede la possibilità di sviluppare attività di informazione e assistenza in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, in particolare nei confronti delle imprese artigiane, delle piccole e medie imprese e delle rispettive associazioni datoriali, fermo restando il divieto di attività di consulenza di cui all'art. 13, comma 5.

Tali attività saranno sviluppate, con evidente distinzione dall'esercizio delle funzioni di vigilanza, nell'ambito di necessarie collaborazioni con le altre istituzioni coinvolte nelle iniziative per il contrasto della diffusione del Covid-19, in particolare INAIL e ASL, e con le associazioni sindacali, gli organismi paritetici, le università e gli ordini professionali, nei cui riguardi vanno implementate le sinergie in essere nei singoli contesti territoriali.

L'attività di informazione e promozione dovrà essere funzionale alla valorizzazione delle "buone prassi", anche attraverso la predisposizione di materiale divulgativo e di strumenti e metodologie di autoanalisi delle singole aziende.

L'attività di informazione, promozione e assistenza potrà essere richiesta anche dai Comitati previsti dal punto 10 del protocollo cantieri.

Vigilanza in materia di salute e sicurezza e verifiche protocollo cantieri

Con nota INL prot. n. 167 del 4 maggio 2020, come premesso, sono state fornite prime indicazioni in merito alla riattivazione delle fruizioni di vigilanza di cui all'art. 13, comma 2, del d.lgs. 81/2008 nel settore delle costruzioni edili o di genio civile.

Risultano richiamate, altresì, le previsioni dell'art. 9 del Dpcm 26 aprile 2020 ("Il prefetto si avvale delle forze di polizia.. .e, per la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, dell'ispettorato nazionale del lavoro e del comando carabinieri per la tutela del lavoro...") e del punto 10 del protocollo cantieri ("Si evidenzia che rimangono, comunque, ferme le funzioni ispettive.. .dell'Agenzia unica per le ispezioni del lavoro... ").

Ne derivano rinnovate esigenze di coordinamento, atteso che al quadro del coordinamento territoriale di cui all'art. 7 del d.lgs. n. 81/2008, che caratterizza la consueta attività di vigilanza sull'applicazione della legislazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, si affianca anche l'apporto che i prefetti possono richiedere alle articolazioni territoriali dell'ispettorato Nazionale del lavoro, nell'ambito delle competenze che gli sono riconosciute dal legislatore, anche ai fini delle verifiche in merito all'attuazione delle misure precauzionali anticontagio definite dai protocolli intervenuti tra Governo e Parti sociali.

Tenuto conto, quindi, di tale duplice esigenza di coordinamento, nel settore edile l'attività di vigilanza si svilupperà nella consueta modalità integrata, ordinaria e tecnica, cui si affiancherà costantemente anche la verifica delle misure definite in relazione al protocollo cantieri.

A tal fine il medesimo accesso in cantiere, anche al fine del monitoraggio, risulterà oggetto di distinta programmazione in SGIL in coerenza alle diverse finalità (consueta programmazione vigilanza ordinaria e tecnica e contestuale programmazione della verifica delle misure anticontagio utilizzando l'apposita voce SGIL "Programmazione accertamenti COVID-19").

La programmazione degli accessi in cantiere risulterà, altresì, orientata in ragione delle seguenti priorità/modalità d'intervento:

- in fase di coordinamento andrà privilegiata la costituzione di unità d'intervento che vedano il contestuale impiego di agenti di pubblica sicurezza e di personale di altre strutture con specifica competenza;
- tale composizione integrata è funzionale ad assicurare, in sede di vigilanza e contestuale verifica delle misure anticontagio, l'apporto specialistico, le qualifiche e le relative potestà sanzionatone dei diversi componenti;
- per quanto riguarda la costituzione dei nuclei che vedano la presenza del personale ispettivo, si avrà cura di evidenziare le vincolanti indicazioni operative adottate dall'ispettorato Nazionale del lavoro nonché le relazioni istituzionali in essere con il Comando Carabinieri per la tutela del lavoro e con i NIL;
- come da intese con il suddetto Comando, che assicurerà i necessari raccordi, andranno sviluppate efficaci sinergie con le articolazioni territoriali dell'Arma in merito alla pianificazione degli interventi e alla selezione degli obiettivi, favorendone lo sviluppo congiunto attraverso la costituzione di nuclei integrati che vedano la presenza di ispettori del lavoro e militari dell'arma appartenenti ai NIL o alle suddette articolazioni;
- va assicurata prioritaria definizione delle procedure pendenti, attraverso la programmazione dei sopralluoghi di rivisita finalizzati all'accertamento del rispetto delle prescrizioni impartite in occasione dell'accesso al cantiere. In ragione del blocco delle attività e della recente riapertura dei cantieri sarà comunque necessario, in occasione della rivisita, procedere altresì alla verifica delle misure anticontagio e quindi della complessiva riorganizzazione del cantiere;
- nella selezione degli obiettivi dovranno contemperarsi le esigenze di verificare nei riguardi del maggior numero possibile di lavoratori l'adozione del protocollo cantieri, con quelle connesse ad assicurare la vigilanza nei riguardi delle realtà in cui si registrano statisticamente tassi più elevati di infortuni sul lavoro;
- la vigilanza in materia di salute e sicurezza nei cantieri edili seguirà come di consueto l'impianto sanzionatorio definito dal Titolo XII del d.lgs. n. 81/2008 (artt. 301 e seguenti) e quindi troveranno applicazione, a cura del personale ispettivo, le disposizioni in materia di prescrizione ed estinzione del reato di cui agli articoli 20, e seguenti, del d.lgs. n. 758/1994 nelle modalità condivise con le locali Procure della Repubblica;
- Al riguardo devono evidenziarsi le previsioni dell'art. 16 del decreto legge n. 18/2020, convertito con legge n. 27 del 24 aprile 2020, ("Per contenere il diffondersi del virus COVID-19, fino al termine dello stato di emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020, sull'intero territorio nazionale, per i lavoratori che nello svolgimento della loro attività sono oggettivamente impossibilitati a mantenere la distanza interpersonale di un metro, sono considerati dispositivi di protezione individuale (DPI), di cui all'articolo 74, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, le mascherine chirurgiche reperibili in commercio, il cui uso è disciplinato dall'articolo 34, comma 3, del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9."). Ne deriva che la mancata consegna al lavoratore integra, per il datore di lavoro o il dirigente, la violazione di cui all'art. 18, comma 1, lett. d, del d.lgs. n. 81/2008, punita penalmente ai sensi dell'art. 55, comma 5, lett. d, del medesimo decreto, mentre la mancata utilizzazione della mascherina da parte del lavoratore integra la trasgressione di cui all'art. 20, comma 2, lett. d, del d.lgs. n. 81/2008, sanzionata penalmente ai sensi dell'art. 59, comma 1, lett. a, dello stesso decreto;
in ausilio alle contestuali verifiche delle misure anticontagio definite in attuazione del protocollo cantieri, si richiamano le indicazioni fornite con le citate note INL e si fornisce ulteriore check list dedicata ai cantieri (Allegato A). La check list allegata andrà intestata e compilata con riferimento ad ogni soggetto riconducibile al singolo cantiere in ragione degù aspetti che ad esso competono, barrando le voci che non lo riguardano. Tenuto conto del necessario coordinamento con le ASL e della carenza di ispettori tecnici che caratterizza alcune sedi, la check list in questione potrà essere oggetto degli adeguamenti necessari, previa validazione degli IIL che, a loro volta, avranno cura di notiziare la scrivente;
- nel merito all'apparato sanzionatorio riferito alla mancata osservanza delle misure anticontagio definite dal protocollo cantieri si richiamano integralmente le indicazioni fornite con le note in riferimento che riconducono esclusivamente agli agenti di pubblica sicurezza la competenza sanzionatoria definita dall'art. 4 del decreto legge n. 19/2020.

Gli accessi in questione, infine, dovranno conformarsi alle misure precauzionali già definite con nota INL prot. n. 6419 del 7 aprile 2020 nonché svilupparsi con modalità che assicurino l'adeguatezza dei tempi massimi di permanenza in cantiere.

...

Fonte: INL

Collegati:

Fase 2bis: linee guida Mit per il trasporto nautico e la balneazione

ID 10792 | | Visite: 2950 | News Sicurezza

Linee guida Mit per il trasporto nautico e la balneazione

Fase 2bis: linee guida Mit per il trasporto nautico e la balneazione

MIT, 17.05.2020

In vista della graduale ripresa delle attività nautiche e al fine di disciplinare l’afflusso dei passeggeri nei porti nazionali in concomitanza anche con la stagione balneare, il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti ha predisposto una serie di specifiche linee guida volte a regolamentare i principali settori delle attività sportive e ricreative connesse alla navigazione, in particolare:

GESTIONE STAZIONI MARITTIME E PORTUALI

Queste le indicazioni da rispettare nei luoghi a diffusa frequentazione come le stazioni marittime, i terminal crociere e le banchine di imbarco e sbarco dei passeggeri:

- uso di cartellonistica plurilingue o di “QR Code” informativi
- promozione di sistemi on-line di prenotazione ed acquisto biglietti
- accessi contingentati e programmati con percorsi obbligati
- distanza sociale di 1 metro
- installazione di un adeguato numero di distributori di disinfettante
- appropriata sanificazione degli ambienti di transito e delle superfici esposte al contatto
- potenziamento del personale preposto ai servizi di vigilanza, accoglienza e informazione dell’utenza

NAVIGAZIONE DA DIPORTO

Nelle attività da diporto la responsabilità individuale degli utenti resta l’elemento essenziale per rendere efficaci le misure di distanziamento sociale quali:

- evitare contatti ravvicinati
- adeguata sanificazione degli ambienti
- distanza interpersonale di almeno un metro
- protezione del naso e della bocca per i passeggeri
- Disciplina delle attività con unità da diporto private

A bordo di unità da diporto private valgono le stesse regole delle unità abitative. La misura primaria resta il “distanziamento sociale” di almeno un metro a meno che le persone presenti a bordo non vivano nella stessa unità abitativa.

Anche i congiunti, se non conviventi, devono rispettare il distanziamento sociale di una persona per ogni metro lineare dell’imbarcazione. Obbligatoria anche la dotazione di dispositivi di protezione individuale per i passeggeri e l’uso di igienizzante per le superfici.

Disciplina unità da diporto ad uso commerciale

Il numero massimo di persone trasportabili sarà stabilito sulla base della capienza dell’unità e sulla possibilità di attuare le misure di distanziamento sociale previste con la limitazione dei titoli di viaggio acquistabili e la predisposizione di dissuasori alla seduta (1 mt di distanza).

Obbligatoria la dotazione a bordo di dispositivi di protezione individuale per ciascun occupante ed igienizzante per superfici.

Rimane l’obbligo di attenersi alla normativa per gli spostamenti nella Regione e tra le Regioni e il rispetto delle normative internazionali anti-contagio durante la navigazione fuori dalle acque territoriali nazionali.

Per le società che svolgono, in forma commerciale, attività legate al diporto o allo svolgimento di attività acquatiche (escursioni, diving, noleggio e locazione unità da diporto, pesca turismo etc…), potenziati i servizi di pulizia delle imbarcazioni e degli altri locali aziendali (biglietterie, magazzini). 

La locazione dell’unità da diporto

Alle unità da diporto in locazione si applicano le stesse norme di prevenzione previste per le imbarcazioni private.

Sono consentiti alloggi nella stessa cabina a persone che vivono nella stessa unità abitativa.

Il locatore è tenuto a sanificare, anche in caso di utilizzo ad ore dell’imbarcazione, tutti i locali - compresi quelli motori e servizi - così come dovrà dotarsi di adeguate provviste di prodotti igienizzanti oltre a cartellonistica informativa, redatta in più lingue, per sensibilizzare il locatario ed i suoi ospiti sulla necessarie misure igieniche da adottare.

Nel caso di ingaggio di uno skipper da parte del locatario, si applicheranno le disposizioni previste nel noleggio per l’equipaggio.

Il noleggio dell’unità da diporto

Per quanto concerne il noleggiante/armatore valgono gli stessi obblighi previsti per il locatore: sanificazione ad ogni utilizzo di tutti i locali dell’imbarcazione.

Per quanto concerne l’equipaggio, obbligo di utilizzo di mascherine e guanti e di ogni altro dispositivo di protezione in funzione della tipologia dell’unità in particolare, durante le operazioni di ormeggio, disormeggio, bunkeraggio ed eventuale rimorchio.

Per l’equipaggio inoltre, trattandosi di soggetti chiamati, in alcuni casi, ad effettuare manovre di primo soccorso (come nel caso del Comandante per il quale è obbligatorio il corso di primo soccorso elementare e BLS), dovrebbe essere previsto l’obbligo di sottoposizione preventiva (prima dell’imbarco) e periodica al test di positività al CoVid-19, il cui esito dovrà essere custodito a bordo. E’ comunque prevista la misurazione obbligatoria della temperatura dei membri dell’equipaggio con cadenza giornaliera.

L’equipaggio dovrà avere cura inoltre di impedire l’accesso a bordo ad estranei durante la sosta in porto o in marina.

Chi vive nella stessa unità abitativa potrà condividere l’alloggio in cabina.

Per gli ospiti valgono le regole generali sul distanziamento sociale e sulle misure di prevenzione interpersonali, ovvero una persona ogni metro di lunghezza lineare dell’unità, compresi i membri di equipaggio, a meno che gli ospiti presenti non vivano insieme.

Porti turistici e Marine

I gestori di porti turistici devono dotarsi di appositi cartelli informativi, in italiano ed in inglese, sulle misure comportamentali da rispettare, l’uso dei dispositivi di protezione individuale, l’installazione di dispenser di igienizzante sui pontili, la limitazione degli spostamenti, i divieti di assembramenti e il rispetto del distanziamento sociale.

Navigazione e norme di sistema

Rimane l’obbligo di attenersi alla normativa per gli spostamenti nella Regione e tra le Regioni e il rispetto delle normative internazionali anti-contagio durante la navigazione fuori dalle acque territoriali nazionali.

GESTIONE DEI CENTRI DIVING E DELLE ATTIVITÀ SUBACQUEE SPORTIVE-RICREATIVE

- fortemente raccomandata la dotazione di appositi sistemi informatici per le iscrizioni on-line ai corsi nonché per la prenotazione delle uscite e partecipazione alle immersioni
- all’interno dei locali valgono le regole generali sull’igiene e profilassi nonché quelle sulle misure di distanziamento sociale e sugli accessi contingentati
- screening delle condizioni di salute e della temperatura per gli utenti del Centro e accesso vietato in caso di temperatura superiore a 37,5° o sintomi riconducibili alle patologie afferenti l’epidemia in atto; ogni utente dovrà compilare apposita autocertificazione sull’assenza di tali sintomatologie, nonché la dichiarazione di non essere stato a contatto stretto con soggetti in situazione di contagio nota
- adeguata informazione agli utenti sulle misure di prevenzione adottate, il distanziamento sociale e la sistematica sanificazione dei locali
- è preferibile che ogni partecipante alle immersioni utilizzi la propria attrezzatura che i responsabili del Centro Diving o gli istruttori dovranno verificare oltre a dover garantire l’adozione di opportune precauzioni per evitare il contatto diretto con le attrezzature e la loro possibile contaminazione. Gli utenti sprovvisti dell’attrezzatura, potranno noleggiarla presso il Centro purché preventivamente sanificata. Il centro dovrà adeguare l’organizzazione delle uscite in funzione di questo e limitare, se - necessario, il numero di immersioni quotidiane
- l’attrezzatura, sanificata e non, andrà custodita in spazi dedicati e distinti e dovrà essere opportunamente “segregata” in involucri chiusi, una volta sanificata.

Misure da adottare su barche e gommoni da immersione

- a bordo, distanza sociale di almeno 1 metro tra le persone, utilizzo generalizzato di guanti e mascherine e sistemi di igienizzazione delle mani
- posti a sedere assegnati e spostamenti a bordo consentiti solo per motivi di assoluta necessità e nel rispetto delle misure minime di distanziamento sociale
- inibito l’uso di contenitori d’acqua comuni per il risciacquo delle maschere che dovrà essere assicurato dal responsabile del Centro diving con misure alternative per evitare la contaminazione delle attrezzature
- sistemi di controllo di sicurezza pre-immersione alternativi al cosiddetto “Buddy Check”, ossia al “controllo del compagno d’immersione” e procedure alternative alla condivisione di gas in caso di emergenza, quale ad esempio l’utilizzo di una o più - - fonti d’aria alternative, in funzione del numero dei partecipanti all’immersione, correttamente igienizzata e sanificata prima dell’immersione
- procedure di igiene e DPI per la gestione della ricarica delle bombole e/o dei rebreather
- dispositivi per evitare il contatto diretto in caso di primo soccorso o manovre di rianimazione
- procedure operative e piani di emergenza aggiornati a cura del responsabile del Centro diving

LINEE GUIDA SUL SERVIZIO DEGLI ASSISTENTI BAGNANTI

- rispetto delle regole generali di prevenzione, igiene e profilassi
- in qualità di “operatori di primo soccorso”, sottoposizione preventiva (prima dell’assunzione in servizio) e periodica obbligatoria al test di controllo della positività al CoVid-19 (tampone o test sierologico) per tutti gli assistenti bagnanti
- ogni assistente bagnanti deve essere informato sui rischi di esposizione al contagio e l’uso di apposite attrezzature che ne riducano il rischio in caso di manovre di primo soccorso e rianimazione
- necessarie dotazioni di sicurezza, individuali e personali, e di primo soccorso con dispositivi anticontagio
- sanificazione quotidiana delle postazioni di salvataggio e delle relative dotazioni e attrezzature a cura del datore di lavoro

...

Fonte: MIT

Collegati:

Fondo per le vittime dell’amianto 2020

ID 10784 | | Visite: 3559 | Guide Sicurezza lavoro INAIL

Fondo vittime amianto 2020

Fondo per le vittime dell’amianto 2020

INAIL, 15.05.2020

Istituito presso l’Inail, il Fondo garantisce un ulteriore indennizzo economico ai titolari di rendite per malattie professionali correlate all’amianto e, in caso di morte, ai loro eredi. Dal 2015 i benefici sono stati estesi ai malati di mesotelioma non professionale.

Ai malati di mesotelioma per esposizione familiare o ambientale spetta una prestazione assistenziale una tantum di importo fisso pari a 10mila euro dal 1° gennaio 2015, da corrispondere su istanza dell’interessato, o in caso di decesso, dei suoi eredi.

Tutti coloro che hanno beneficiato della prestazione nella misura di 5.600 euro nel periodo 2015-2019 possono chiedere l’integrazione. Nel pieghevole le indicazioni utili per presentare le istanze, alle quali deve essere allegata adeguata documentazione sanitaria, e i nuovi termini da rispettare, in seguito alla sospensione dei termini di decadenza disposta dal decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 (decreto Cura Italia).

...

Fonte: INAIL

Collegati:

Linee di indirizzo riapertura Attività Economiche, Produttive e Ricreative

ID 10782 | | Visite: 24556 | Documenti Sicurezza Enti

Linee indirizzo riaperture

Linee di indirizzo riapertura Attività Economiche, Produttive e Ricreative

Conferenza delle Regioni e delle Province autonome

15.05.2020 Testo finale e condiviso

Le presenti schede tecniche contengono indirizzi operativi specifici validi per i singoli settori di attività, finalizzati a fornire uno strumento sintetico e immediato di applicazione delle misure di prevenzione e contenimento di carattere generale, per sostenere un modello di ripresa delle attività economiche e produttive compatibile con la tutela della salute di utenti e lavoratori.

In particolare, in ogni scheda sono integrate le diverse misure di prevenzione e contenimento riconosciute a livello scientifico per contrastare la diffusione del contagio, tra le quali: norme comportamentali, distanziamento sociale e contact tracing.

Le indicazioni in esse contenute si pongono inoltre in continuità con le indicazioni di livello nazionale, in particolare con il protocollo condiviso tra le parti sociali approvato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 26 aprile 2020, nonché con i criteri guida generali di cui ai documenti tecnici prodotti da INAIL e Istituto Superiore di Sanità con il principale obiettivo di ridurre il rischio di contagio per i singoli e per la collettività in tutti i settori produttivi ed economici.

In tale contesto, il sistema aziendale della prevenzione consolidatosi nel tempo secondo l’architettura prevista dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 costituisce la cornice naturale per supportare la gestione integrata del rischio connesso all’attuale pandemia. In ogni caso, solo la partecipazione consapevole e attiva di ogni singolo utente e lavoratore, con pieno senso di responsabilità, potrà risultare determinante, non solo per lo specifico contesto aziendale, ma anche per la collettività.

Infine, è opportuno che le indicazioni operative di cui al presente documento, eventualmente integrate con soluzioni di efficacia superiore, siano adattate ad ogni singola organizzazione, individuando le misure più efficaci in relazione ad ogni singolo contesto locale e le procedure/istruzioni operative per mettere in atto dette misure. Tali procedure/istruzioni operative possono coincidere con procedure/istruzioni operative già adottate, purché opportunamente integrate, così come possono costituire un addendum connesso al contesto emergenziale del documento di valutazione dei rischi redatto ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

Resta inteso che in base all’evoluzione dello scenario epidemiologico le misure indicate potranno essere rimodulate, anche in senso più restrittivo.

Le schede attualmente redatte saranno eventualmente integrate con le schede relative a ulteriori settori di attività.

...

Schede tecniche

Si riportano nelle sezioni successive le schede tematiche relative ai principali settori di attività, redatte tenendo in considerazione le priorità condivise.

Tutte le indicazioni riportate nelle singole schede tematiche devono intendersi come integrazioni alle raccomandazioni di distanziamento sociale e igienico-comportamentali finalizzate a contrastare la diffusione di SARS-CoV-2 in tutti i contesti di vita sociale.

Per tutte le procedure di pulizia, disinfezione e sanificazione, di aerazione degli ambienti e di gestione dei rifiuti si rimanda alle indicazioni contenute rispettivamente: nel Rapporto ISS COVID-19 n. 19/2020 “Raccomandazioni ad interim sui disinfettanti nell’attuale emergenza COVID-19: presidi medico chirurgici e biocidi”, nel Rapporto ISS COVID-19 n. 5/2020 “Indicazioni ad interim per la prevenzione e gestione degli ambienti indoor in relazione alla trasmissione dell’infezione da virus SARS-CoV-2”, e nel Rapporto ISS COVID-19 n. 3/2020 “Indicazione ad interim per la gestione dei rifiuti urbani in relazione alla trasmissione dell’infezione da virus SARS-CoV-2”, e nel Rapporto ISS COVID-19 n. 21/2020 “Guida per la prevenzione della contaminazione da Legionella negli impianti idrici di strutture turistico-ricettive e altri edifici ad uso civile e industriale non utilizzato durante la pandemia COVID-19”.

...

Collegati:

Comunicato Stampa INAIL 15.05.2020 - Infortunio sul lavoro per Covid-19

ID 10774 | | Visite: 3196 | News Sicurezza

Comunicato Stampa INAIL 15 05 2020

Comunicato Stampa INAIL 15.05.2020 - Infortunio sul lavoro per Covid-19

L’infortunio sul lavoro per Covid-19 non è collegato alla responsabilità penale e civile del datore di lavoro

Il datore di lavoro risponde penalmente e civilmente delle infezioni di origine professionale solo se viene accertata la propria responsabilità per dolo o per colpa.

ROMA - In riferimento al dibattito in corso sui profili di responsabilità civile e penale del datore di lavoro per le infezioni da Covid-19 dei lavoratori per motivi professionali, è utile precisare che dal riconoscimento come infortunio sul lavoro non discende automaticamente l’accertamento della responsabilità civile o penale in capo al datore di lavoro.

Sono diversi i presupposti per l’erogazione di un indennizzo Inail per la tutela relativa agli infortuni sul lavoro e quelli per il riconoscimento della responsabilità civile e penale del datore di lavoro che non abbia rispettato le norme a tutela della salute e sicurezza sul lavoro. Queste responsabilità devono essere rigorosamente accertate, attraverso la prova del dolo o della colpa del datore di lavoro, con criteri totalmente diversi da quelli previsti per il riconoscimento del diritto alle prestazioni assicurative Inail.

Pertanto, il riconoscimento dell’infortunio da parte dell’Istituto non assume alcun rilievo per sostenere l’accusa in sede penale, considerata la vigenza in tale ambito del principio di presunzione di innocenza nonché dell’onere della prova a carico del pubblico ministero. E neanche in sede civile il riconoscimento della tutela infortunistica rileva ai fini del riconoscimento della responsabilità civile del datore di lavoro, tenuto conto che è sempre necessario l’accertamento della colpa di quest’ultimo per aver causato l’evento dannoso.

Al riguardo, si deve ritenere che la molteplicità delle modalità del contagio e la mutevolezza delle prescrizioni da adottare sui luoghi di lavoro, oggetto di continuo aggiornamento da parte delle autorità in relazione all’andamento epidemiologico, rendano peraltro estremamente difficile la configurabilità della responsabilità civile e penale dei datori di lavoro.

Fonte: INAIL

...

Collegati:

Decreto interministeriale 02 Maggio 2020

ID 10771 | | Visite: 11267 | Decreti Sicurezza lavoro

D I  02 05 2020

Decreto interministeriale 02 Maggio 2020

4° elenco valori indicativi di esposizione professionale per gli agenti chimici - Modifica TUS

(GU Serie Generale n.128 del 19-05-2020)

Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali e Il Ministro della Salute

VISTO il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni, recante "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro";
VISTO, in particolare, l'articolo 232, del predetto decreto legislativo n. 81 del 2008;
VISTA la direttiva 2017/164/UE della Commissione del 31 gennaio 2017, che definisce un quarto elenco di valori indicativi di esposizione professionale in attuazione della direttiva 98/24/CE del Consiglio e che modifica la direttiva 91/322/CEE, 2000/39/CE e 2009/161/UE della Commissione;
SENTITO il Ministro dello sviluppo economico;
SENTITO il Comitato consultivo per la determinazione e l'aggiornamento dei valori limite di esposizione professionale e dei valori limite biologici relativi agli agenti chimici, di cui all'articolo 232, comma 1, del decreto legislativo n. 81 del 2008;
SENTITE le Parti sociali nell'incontro del 17 luglio 2019;
VISTA l'intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, acquisita nella riunione del 17 ottobre 2019;
RITENUTO necessario procedere alla sostituzione dell’Allegato XXXVIII al decreto legislativo n. 81 del 2008, aggiornandone il contenuto in conformità con le disposizioni contenute nelle citate direttive

Articolo 1

1. In attuazione della direttiva 2017/164/UE della Commissione del 31 gennaio 2017, che definisce un quarto elenco di valori indicativi di esposizione professionale per gli agenti chimici in attuazione della direttiva 98/24/CE del Consiglio e che modifica la direttiva 91/322/CEE2000/39/CE2009/161/UE della Commissione, l'Allegato XXXVIII al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni è sostituito dall'elenco allegato al presente decreto, che riporta i nuovi valori indicativi di esposizione professionale per gli agenti chimici.

Articolo 2

1. Per le sole attività sotterranee in miniera e in galleria, i valori limite per il monossido di azoto, il biossido di azoto e il monossido di carbonio si applicano dal 22 agosto 2023.
2. Dall'applicazione del presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Il presente decreto è pubblicato sul sito internet istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali all'indirizzo www.lavoro.gov.it - sezione pubblicità legale e ne viene dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
...

Collegati:

Descrizione Livello Dimensione Downloads
Allegato riservato Elenco Agenti chimici esposizione professionale Allegato XXXVIII - In vigore al 13.05.2020.pdf
Certifico S.r.l. Rev. 00 2020
542 kB 30

Ultimi archiviati Sicurezza

Le molestie e le vittime e contesto
Lug 02, 2024 80

Report ISTAT Le molestie e le vittime (2022-2023)

Report ISTAT Le molestie e le vittime e contesto - Anno 2022-2023 ID 22159 | 02.07.2024 / In allegato Nel 2022-2023 si stima che il 13,5% delle donne di 15-70 anni, che lavorano o hanno lavorato, abbia subito molestie sul lavoro a sfondo sessuale nel corso dell’intera vita (soprattutto le più… Leggi tutto
Giu 30, 2024 108

Decreto 18 giugno 2024

Decreto 18 giugno 2024 ID 22148 | 30.06.2024 Decreto 18 giugno 2024 Procedure per il rilascio dell'autorizzazione allo svolgimento dei corsi di addestramento per il personale marittimo. (GU n.151 del 29.06.2024) ... Art. 1. Finalità e ambito di applicazione 1. Il presente decreto disciplina i… Leggi tutto
Piano Triennale della Formazione INL
Giu 27, 2024 108

Piano Triennale della Formazione INL | 2024-2025-2026

Piano Triennale della Formazione INL | 2024-2025-2026 ID 22132 | 27.06.2024 / In allegato Il presente Piano Triennale della Formazione (PTF) 2024-2026 costituisce il principale strumento di pianificazione, programmazione e governo della formazione del personale nel quale vengono rappresentate le… Leggi tutto
Giu 26, 2024 140

Decreto n. 43 del 21 giugno 2024

Decreto n. 43 del 21 giugno 2024 / Componenti task force “Lavoro sommerso” ID 22125 | 26.06.2024 / In allegato Con Decreto n. 43 del 21 giugno 2024, il Direttore generale INL Paolo Pennesi ha provveduto alla nomina dei componenti della Task force "Lavoro sommerso", istituita con il D.M. 50/2024.… Leggi tutto

Più letti Sicurezza