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Ordinanza Emilia-Romagna del 17.05.2020

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ER 17052020

Ordinanza Emilia-Romagna del 17.05.2020 n. 82

Oggetto: Ulteriore ordinanza ai sensi dell'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in tema di misure per la gestione dell'emergenza sanitaria legata alla diffusione della sindrome da Covid-19

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ORDINA

1. è obbligatorio l’uso delle mascherine nei locali aperti al pubblico. Tale obbligo vige anche nei luoghi all’aperto laddove non sia possibile mantenere il distanziamento di un metro;
2. a decorrere dal 18 maggio 2020, cessano di avere effetto tutte le misure limitative della circolazione all'interno del territorio regionale;
3. a decorrere dal 18 maggio, previa comunicazione congiunta da parte dei Presidenti delle Regioni, dei Presidenti delle Province o dei Sindaci dei Comuni tra loro confinanti ai Prefetti competenti, è ammesso lo spostamento anche al di fuori della Regione Emilia-Romagna, nei limiti della provincia o del comune confinante, da parte di residenti in province o comuni collocati a confine tra Emilia-Romagna e altre Regioni;
4. a decorrere dal 18 maggio 2020 sono consentite le seguenti attività:
- commercio al dettaglio in sede fissa, commercio su aree pubbliche (mercati, posteggi fuori mercato e chioschi) agenzie di servizi (a titolo di esempio, agenzie di viaggio e agenzie immobiliari) nel rispetto delle indicazioni tecniche e operative definite dallo specifico protocollo regionale, allegato n. 1;
- servizi di somministrazione di alimenti e bevande ed attività, anche artigianali, che prevedono l’asporto e il consumo sul posto (a titolo esemplificativo bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) nel rispetto delle indicazioni tecniche e operative definite dallo specifico protocollo regionale, allegato n. 2;
- servizi alla persona (barbieri, parrucchieri centri estetici, centri tatuatori e piercing), nel rispetto delle indicazioni tecniche e operative definite dallo specifico protocollo regionale, allegato n. 3;
- attività ricettive alberghiere, nel rispetto delle indicazioni tecniche e operative definite dallo specifico protocollo regionale allegato n. 4;
- strutture ricettive all’aria aperta, nel rispetto delle indicazioni tecniche e operative definite dallo specifico protocollo regionale, allegato n. 5;
- attività di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura di cui all’articolo 101 del codice dei beni culturali e del paesaggio nel rispetto dei principi contenuti nelle linee guida nazionali;
- tirocini extracurriculari a mercato, laddove il soggetto promotore, quello ospitante e il tirocinante concordino sul riavvio del tirocinio, ferma restando la possibilità di avviare o proseguire il percorso formativo con modalità a distanza; il tirocinio in presenza deve essere svolto, in ogni caso, nel rispetto delle indicazioni tecniche e operative definite nelle linee guida nazionali o nei protocolli regionali previsti per il settore e per lo specifico luogo di lavoro ove si realizza l’attività;
5. a decorrere dal 18 maggio è consentito l’accesso alle spiagge libere e agli arenili;
6. a decorrere dal 18 maggio i servizi di trasporto pubblico dovranno rimodulare l’offerta in considerazione della riapertura di ulteriori attività produttive nel territorio emiliano-romagnolo in funzione delle nuove prescrizioni dettate dall’emergenza:
a. servizio ferroviario regionale: la programmazione dei servizi deve adeguare l’offerta con un servizio a cadenza almeno oraria sulle relazioni principali, attestandosi sul valore del 70% dei servizi effettuati nel periodo pre-emergenza, al fine di soddisfare l’accessibilità e le esigenze di spostamento dei lavoratori negli orari di maggior afflusso e a coloro che operano nelle attività previste dalle disposizioni vigenti;
b. servizio pubblico locale automobilistico: le Agenzie locali per la mobilità, in accordo con le Società di gestione, adeguano i servizi offerti in coerenza con la domanda attesa, almeno con la programmazione estiva, e coordinando nei servizi extraurbani aumenti di servizio per particolari attrattori di poli produttivi, anche attraverso ricognizioni sulla domanda potenziale, al fine di garantire gli spostamenti dei lavoratori nelle ore di punta e di maggior afflusso;
c. la rimodulazione graduale dell’offerta dei servizi ferroviari e automobilistici, sarà costantemente monitorato durante il periodo di attuazione, allo scopo di garantire adeguati livelli di servizio proporzionati alla domanda, anche attesa, e alle necessità di accessibilità dei diversi territori;
d. le Società di trasporto ferroviario e automobilistiche sono tenute all’applicazione di quanto previsto agli Allegati 8 e 9 del DPCM del 26 aprile 2020 e alla Circolare del Ministero della Salute del 29 aprile 2020 avente ad oggetto “Indicazioni per la rimodulazione delle misure contenitive di fase 2 in relazione al trasporto pubblico collettivo terrestre, nell’ottica della ripresa del pendolarismo, nel contesto dell’emergenza da SARS-COV-2”; in particolare, sono tenute:
- alla sanificazione e all'igienizzazione dei locali e dei mezzi di trasporto, che deve essere appropriata e frequente, almeno una volta al giorno, deve riguardare tutte le parti frequentate da viaggiatori e/o lavoratori e deve essere effettuata con le modalità definite dalle specifiche circolari del Ministero della Salute e dell'Istituto Superiore di Sanità;
- alla predisposizione delle necessarie comunicazioni a bordo dei mezzi, anche mediante apposizione di cartelli che indichino le corrette modalità di comportamento dell'utenza;
- ad adottare, per il trasporto pubblico automobilistico, possibili accorgimenti atti alla separazione del posto di guida che ne permettano il distanziamento fisico dai passeggeri per la prevenzione e sicurezza dal contagio;
- a prevedere che la salita e la discesa dei passeggeri dal mezzo avvenga secondo flussi separati: la salita da una porta e la discesa dall'altra porta, l’utilizzo di idonei tempi di attesa al fine di evitare contatto tra chi scende e chi sale, anche eventualmente con un'apertura differenziata delle porte; nelle more dell’adeguamento di sicurezza per la postazione di guida, nei mezzi dotati di due porte è consentita la chiusura della porta anteriore, con separati flussi prima in discesa e poi in salita dalla porta posteriore, con idonei tempi di attesa, al fine di garantire il distanziamento fisico; dovrà essere fornita all’utenza la necessaria informazione sulle modalità di esecuzione sia a terra che a bordo bus;
- all’adozione di misure organizzative finalizzate ad evitare affollamenti e a limitare nella fase di salita e di discesa dal mezzo di trasporto, negli spostamenti all'interno delle stazioni, delle autostazioni, nelle aree destinate alla sosta dei passeggeri e durante l'attesa del mezzo di trasporto, ogni possibile occasione di contatto, garantendo il rispetto del distanziamento fisico interpersonale richiesto;
- a garantire sugli autobus un numero massimo di passeggeri, in modo da consentire il rispetto delle norme sulla sicurezza. assicurando al contempo accessibilità e sicurezza anche a persone con difficoltà motorie;
- a confermare la sospensione della vendita a bordo dei titoli di viaggio da parte degli autisti; i passeggeri dovranno preferibilmente dotarsi del titolo di viaggio prima della salita sul mezzo e le società di trasporto, diffondendo opportuna comunicazione, incentivano la vendita di biglietti con sistemi telematici, on-line e self-service; ai fini del contenimento dell’evasione tariffaria sono effettuati i necessari controlli da parte delle società di trasporto con applicazione delle sanzioni amministrative come previste dalla LR 30/98;
e. Servizi di trasporto taxi e non di linea: oltre alle previsioni di carattere generale per tutti i servizi di trasporto pubblico, risulta opportuno che:
- il passeggero non occupi il posto disponibile vicino al conducente;
- sui sedili posteriori, al fine di rispettare le distanze di sicurezza, non siano trasportati, distanziati il più possibile, più di due passeggeri;
- nelle vetture omologate per il trasporto di sei o più passeggeri siano replicati modelli che non prevedano la presenza di più di due passeggeri per ogni fila di sedili, fermo restando l'uso di mascherine;
- le vetture siano dotate di paratie divisorie;
- il conducente indossi dispositivi di protezione individuale;
- i servizi effettuati mediante taxi e noleggio con conducente, a conferma di quanto definito dall’Ordinanza n. 39 del 16 marzo 2020, che sono svolti con modalità atte a garantire la prevenzione del contagio degli operatori e degli utenti, possano essere utilizzati anche per la consegna a domicilio di beni di prima necessità; in questo caso, il servizio comprende il ricevimento dei beni presso il distributore / venditore, il carico e il trasporto sulla vettura e il recapito dei beni al
richiedente il servizio; i Comuni, nell’ambito della propria competenza, possono definire le modalità operative e le tariffe di accesso del servizio ovvero estendere le modalità operative e
le tariffe applicate al trasporto delle persone anche alla modalità di trasporto qui autorizzata;
7. a decorrere dal 25 maggio 2020 sono consentite le seguenti attività:
- stabilimenti balneari, nel rispetto delle indicazioni tecniche e operative definite dallo specifico protocollo regionale, allegato n. 6;
- attività sportiva di base e attività motoria, anche in forma di allenamento collettivo di squadra, svolte presso palestre, piscine, centri e circoli sportivi, pubblici e privati, ovvero presso altre strutture ove si svolgono attività dirette al benessere attraverso l’esercizio fisico, nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza alcun assembramento, previa adozione di specifico protocollo regionale e nel rispetto dei principi contenuti nelle linee guida nazionali;
- attività corsistiche (a titolo di esempio, lingue straniere, musica, fotografia, nautica), previa adozione di specifico protocollo regionale e nel rispetto dei principi contenuti nelle linee guida nazionali, fermo restando quanto previsto nelle disposizioni nazionali in materia di scuola, formazione e autoscuole;
- attività dei centri sociali, dei circoli culturali e ricreativi, nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza alcun assembramento, previa adozione di specifico protocollo regionale e nel rispetto dei principi contenuti nelle linee guida nazionali;
- attività dei parchi tematici, parchi divertimento, e luna park, nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza alcun assembramento, previa adozione di specifico protocollo regionale e nel rispetto dei principi contenuti nelle linee guida nazionali;
- attività ricettive extralberghiere e altre tipologie ricettive, nel rispetto delle norme sul distanziamento sociale e senza alcun assembramento, previa adozione di specifico protocollo regionale; dette strutture possono comunque esercitare l’attività dal 18 maggio 2020 nel rispetto dei principi contenuti nelle linee guida nazionali;
- a decorrere dall’ 8 giugno 2020 sono consentite le attività dei centri estivi e per i minori di età superiore ad anni tre, previa adozione di specifico protocollo regionale e nel rispetto dei principi contenuti nelle linee guida nazionali;
8. le violazioni alla presente ordinanza, applicate ai sensi dell’art. 4 del Decreto Legge n. 19/2020, sono accertate dai soggetti di cui all’articolo 13 della L. n. 689/1981;
9. le disposizioni delle ordinanze approvate con propri precedenti decreti n. 73 del 28 aprile, n. 74 del 30 aprile e n. 75 del 6 maggio 2020 restano in vigore se non in contrasto con quanto disposto con la presente ordinanza;
10.le disposizioni della presente ordinanza entrano in vigore a far data dal 18 maggio 2020;
11.la presente ordinanza è pubblicata integralmente sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna Telematico ed è trasmessa al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro della Salute ed è altresì notificata ai Sindaci e ai Prefetti della Regione.

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Allegato 1
Protocollo di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS CoV-2 in relazione allo svolgimento in sicurezza DEGLI ESERCIZI DI COMMERCIO AL DETTAGLIO IN SEDE FISSA E DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE in Emilia-Romagna

Allegato 2
Protocollo di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 in relazione allo svolgimento in sicurezza DEGLI ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE ALIMENTI E BEVANDE E ATTIVITA’ DA ASPORTO E CONSUMO SUL POSTO in Emilia-Romagna

Allegato 3
MISURE PER IL CONTRASTO E IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL SARS-CoV-2 Indicazioni per i settori dell’ACCONCIATURA e dell’ESTETICA

Allegato 4
Protocollo di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 in relazione allo svolgimento in sicurezza delle STRUTTURE RICETTIVE ALBERGHIERE in Emilia-Romagna

Allegato 5
Protocollo di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 in relazione allo svolgimento in sicurezza DELLE STRUTTURE RICETTIVE ALL’ARIA APERTA
in Emilia-Romagna

Allegato 6
Protocollo di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 in relazione allo svolgimento in sicurezza DEGLI STABILIMENTI BALNEARI E DELLE SPIAGGE in Emilia-Romagna

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Fonte: Regione Emilia-Romagna

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Tags: Sicurezza lavoro Coronavirus

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