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Cassazione Penale Sent. Sez. 3 Num. 17174 | 06 Giugno 2020

ID 11127 | | Visite: 1826 | Cassazione Sicurezza lavoro

Sentenze cassazione penale

Cassazione Penale Sez. 3 del 06 giugno 2020, n. 17174

Irregolarità nel comparto "gestione rifiuti": delega di funzioni

Penale Sent. Sez. 3 Num. 17174 Anno 2020
Presidente: RAMACCI LUCA
Relatore: ZUNICA FABIO
Data Udienza: 03/03/2020 

Ritenuto in fatto

1. Con sentenza dell'8 novembre 2018, il Tribunale di Cuneo, all'esito di rito abbreviato, assolveva, per non aver commesso il fatto, G.C., R.C., S.G. e A.D. dal reato di cui agli art. 110, 40 comma 2 cod. pen. e 29 quattuordecies comma 3 lett. B del d.lgs. n. 152 del 2006, a loro contestato perché, quali soci e amministratori della "Amambiente service s.r.l.", società avente a oggetto il trattamento e lo smaltimento di rifiuti anche pericolosi, venendo meno ai doveri connessi con la carica ricoperta o agendo d'accordo tra loro e in concorso con il direttore tecnico e amministratore D.P., la cui posizione è stata separata, non impedivano che non venissero osservate, nello svolgimento dell'attività aziendale, le prescrizioni della autorizzazione integrata ambientale, di cui al provvedimento SUAP 1799 del Comune di Lagnasco del 21 maggio 2015, con particolare riferimento alle indicazioni sulle modalità di stoccaggio nella sede aziendale delle varie partite di rifiuti speciali trattati, situazione ritenuta, nella prospettazione accusatoria, macroscopica e di immediata percezione; in Lagnasco il 29 luglio 2016.
2. Avverso la sentenza del Tribunale piemontese, hanno proposto ricorso per cassazione sia il Sostituto Procuratore generale presso la Corte di appello di Torino che il Sostituto Procuratore delle Repubblica presso il Tribunale di Cuneo.
I due motivi dei rispettivi ricorsi possono essere esposti congiuntamente, stante la perfetta coincidenza delle questioni sollevate.
2.1. Con il primo motivo, i Procuratori ricorrenti deducono la violazione dell'art. 16 del d.lgs. n. 81 del 2008, osservando, dopo un'ampia disamina dell'istituto della delega di funzioni, che, nell'ambito di una struttura aziendale impegnata, come sua unica attività, nel trattamento dei rifiuti nelle sue varie forme, una delega di competenze esclusive per "ambiente" e "rifiuti", non poteva che riguardare i rifiuti prodotti dalla società al di fuori della catena produttiva di raccolta, stoccaggio e trattamento, oggetto dell'attività aziendale rimessa a tutti gli amministratori, perché, diversamente ragionando, la "delega" del 9 ottobre 2010 si tradurrebbe in una modifica statutaria con esautorazione dei poteri di tutti gli altri componenti del consiglio di amministrazione, mentre invece le modalità operative delle fasi di raccolta, trasporto, stoccaggio e lavorazione dei rifiuti di terzi rientrano nell'oggetto sociale e rappresentano l'attività assegnata a tutti componenti del consiglio di amministrazione, come previsto dallo statuto.
2.2. Con il secondo motivo, oggetto di doglianza è l'illogicità e il difetto della motivazione della sentenza impugnata, evidenziandosi che, con una delibera del consiglio di amministrazione, non era possibile modificare lo statuto sociale, in cui è previsto che l'attuazione dell'oggetto sociale e l'amministrazione funzionale alla realizzazione degli scopi sociali sono rimesse a tutti i componenti del C.D.A.
In ogni caso, per poter avere effetti esimenti in favore degli altri amministratori, la delega avrebbe dovuto essere prevista in termini più specifici e dettagliati, risolvendosi una delega generica in una sostanziale modifica statutaria.
In tal senso, il coinvolgimento di tutta la componente dirigenziale nell'elevazione delle contestazioni era scaturito non dall'intento di attribuire "oggettivamente" una responsabilità a chiunque avesse poteri dirigenziali all'interno dell'azienda, ma dalla constatazione che il mancato impiego di risorse qualificate per un controllo costante delle fasi di scarico e stoccaggio dei rifiuti rispetto a quanto indicato nell'autorizzazione, co'n conseguente e rilevante risparmio di risorse economiche, rispondeva a una ben precisa "politica aziendale", ascrivibile ex art. 2392 cod. civ. a tutti gli amministratori, i cui obblighi normativi di controllo non possono essere esclusi da una delega generalizzata come quella rilasciata in favore di D.P., permanendo in capo a ciascuno dei componenti del consiglio di amministrazione l'obbligo di vigilanza di cui all'art. 16 del d. lgs. n. 81 del 2008.
2.3. . In data 29 gennaio 2020, la difesa degli imputati ha depositato una memoria difensiva, con cui ha chiesto il rigetto dei ricorsi, osservando che la delega rilasciata in favore del socio-amministratore D.P. doveva essere ritenuta valida ed efficace, risultando il delegato iscritto nell'albo dei gestori ambientali, essendosi occupato per oltre 20 anni e con risultati apprezzabili della gestione dei rifiuti nel territorio della Provincia di Cuneo, essendo invero l'unico tra gli amministratori della società ad essere in possesso di adeguate competenze. Ciò posto, la difesa evidenzia che le violazioni della normativa ambientali erano del tutto microscopiche, essendo ricollegabile la non corretta collocazione dei rifiuti a un refuso del software gestionale nell'indicazione sulle etichette dei rifiuti dei relativi reparti di stoccaggio, ciò per sole 5 unità su 130 tipologie di rifiuti trattati e senza che venisse provocato alcun danno all'ambiente, tanto è vero che, per adempiere alla prescrizione, è stato sufficiente correggere il refuso del sistema informatico, ricollocando le 5 tipologie di rifiuto nel corretto settore di stoccaggio. I controlli degli altri amministratori sono stati pertanto impediti dalla modesta entità della violazione e dal tecnicismo della materia, occupandosi ciascun altro amministratore di compiti specifici e diversi da quelli demandati a D.P., per cui alcun comportamento alternativo poteva ritenersi ragionevolmente esigibile.
Dunque, come correttamente sostenuto nella sentenza impugnata, agli imputati non era possibile muovere alcun rimprovero, tanto più che l'attività svolta da "Amambiente" in base all'oggetto sociale non era solo quella delegata a D.P., ma comprendeva altri compiti, esercitati dagli altri amministratori, per cui la delega di funzioni non aveva determinato alcuna modifica dello statuto sociale.

Considerato in diritto

I ricorsi sono infondati.
1. Prima di soffermarsi sulle doglianze articolate nei ricorsi, si ritiene utile una breve premessa ricostruttiva, al fine di inquadrare i fatti di causa.
Dunque, a seguito di taluni controlli eseguiti dall'Arpa Piemonte presso la sede della società "Amambiente service s.r.l.", con sede in Lagnasco, impegnata nel trattamento, trasporto, stoccaggio e smaltimento di rifiuti di ogni genere e nella intermediazione e commercio di rifiuti con e senza detenzione, emergevano talune irregolarità nel comparto "gestione rifiuti", riguardanti lo stoccaggio anomalo e illegale di quantitativi di rifiuti di varia natura; in particolare, venivano accertate delle difformità rispetto a talune prescrizioni imposte con l'autorizzazione integrata ambientale, rilasciata dal Comune di Lagnasco con atto del 21 maggio 2015, con particolare riferimento all'errata classificazione e all'accumulo di determinati rifiuti. Tale condotta è stata in primo luogo attribuita dall'Arpa a uno solo dei soci amministratori, D.P., destinatario di una delega di funzioni, attribuitagli con delibera del consiglio di amministrazione del 9 ottobre 2010: D.P., la cui posizione è stata separata, optava per la procedura estintiva di cui agli art. 318 bis ss. del d. lgs. n. 152 del 2006, mentre nel frattempo l'originaria contestazione, avente ad oggetto il reato di cui agli art. 110, 40 comma 2 cod. pen. e 29 quattuordecies comma 3 lett. B del d.lgs. n. 152 del 2006, veniva estesa anche ai restanti componenti del consiglio di amministrazione della società, ovvero G.C., R.C., S.G. e A.D..
Costoro, tuttavia, sono stati assolti dal Tribunale "per non aver commesso il fatto", ritenendosi valida la delega di funzioni rilasciata in favore di D.P. e comunque escludendosi profili di responsabilità in capo agli odierni ricorrenti.
2. Orbene, l'impostazione seguita dal Tribunale appare immune da censure. Al riguardo occorre innanzitutto premettere che, pur essendo l'istituto della delega di funzioni espressamente disciplinato con riferimento alla prevenzione nei luoghi di lavoro (art. 16 ss. del d. lgs. n. 81 del 2008), tuttavia tale previsione è stata ritenuta operante anche in altri settori, come ad esempio in tema di osservanza degli obblighi previdenziali e assistenziali (Sez. 3, n. 31421 del 27/03/2018, Rv. 273758), in relazione alla disciplina penale dei prodotti alimentari (Sez. 3, n. 46710 del 17/10/2013, Rv. 257860) e in materia ambientale (Sez. 3, n. 27862 del 21/05/2015, Rv. 264197), essendosi ogni volta precisato che, in ognuno di questi settori, al fine di giustificare l'esonero da responsabilità dei soggetti deleganti, resta ovviamente ferma la necessità di verificare l'esistenza dei requisiti di validità della delega, occorrendo cioè, oltre la forma scritta, che il soggetto delegato possegga tutti i requisiti di professionalità richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate e che al delegato sia attribuita l'autonomia di spesa necessaria allo svolgimento delle funzioni delegate, essendo altresì necessario che la delega abbia un contenuto specifico rispetto ai settori di competenza delegati.
Orbene, nel caso di specie, deve escludersi che la valutazione del Tribunale sulla validità della delega rilasciata in favore di D.P. presenti vizi di legittimità rilevabili in questa sede, essendo stato evidenziato nella sentenza impugnata, in modo pertinente, che, con la delibera del 9 ottobre 2010, sono state attribuite a D.P., persona dotata di adeguate capacità tecniche nel settore ambientale, autonomia di firma e di spesa e indipendenza gestionale e funzionale, con poteri di rappresentanza dinanzi a enti pubblici e privati per le necessarie incombenze.
I requisiti di cui all'art. 16 del d. lgs. n. 81 del 2008 sono stati dunque ritenuti ragionevolmente sussistenti, essendo stata assicurata peraltro idonea pubblicità alla delega, decisa in seno a una valida assemblea del consiglio di amministrazione e risultante anche dalle visure societarie della Camera di commercio.
Né appaiono fondate le censure di genericità sollevate dai ricorrenti, posto che i compiti assegnati a D.P. sono stati sufficientemente specificati ("tutte le attività intese a fare attuazione e adempimento alle norme previste in materia di igiene e sicurezza sul lavoro, privacy, gestione del personale dipendente, prevenzione incendi, tutela dell'ambiente in particolare la gestione dei rifiuti"), non essendo decisiva l'obiezione secondo cui la materia dei rifiuti rientrava nell'oggetto sociale, comprendendo questo anche le attività di intermediazione e commercio di rifiuti, tanto è vero che, nel medesimo verbale del 9 ottobre 2010, sono state attribuite agli altri componenti del consiglio di amministrazione diverse funzioni, di tipo commerciale e amministrativo, in ragione delle distinte professionali di ciascuno. In tal senso deve quindi ritenersi che l'assegnazione delle varie deleghe abbia comportato non una modifica dello statuto societario, ma solo una legittima distribuzione dei compiti tra i soggetti coinvolti nell'amministrazione della società.
3. Ciò posto, rimane da affrontare un ultimo punto, ovvero quello relativo all'assolvimento degli oneri di vigilanza da parte dei soggetti deleganti.
A tal proposito deve osservarsi che, se è senz'altro corretta l'affermazione dei ricorrenti secondo cui l'attribuzione della delega di funzioni non fa venir meno il dovere di controllo del delegante sul corretto espletamento delle funzioni conferite, come del resto previsto espressamente dal comma 3 del citato art. 16, tuttavia, nel caso di specie, non è stata comprovata la "culpa in vigilando" degli imputati. Ed invero la sentenza impugnata non ha trascurato di affrontare questo profilo, evidenziando al riguardo, con un apprezzamento fattuale non sindacabile in questa sede, che le violazioni oggetto di contestazione pur attenendo a materie inerenti l'oggetto dell'attività di impresa, hanno però riguardato aspetti del tutto marginali e specifici, quali modeste difformità rispetto alle prescrizioni dell'autorizzazione integrata ambientale, non riconducibili a una preventiva "politica aziendale".
Tale valutazione appare invero coerente con il tenore dell'imputazione, dove sono descritte talune irregolarità nelle modalità di stoccaggio di rifiuti, che ben possono ricondursi a iniziative estemporanee e comunque temporalmente circoscritte.
Ne consegue che, in mancanza di prove sia rispetto all'esistenza di una comune strategia aziendale nelle modalità di trattamento dei rifiuti, sia in ordine all'eventuale natura macroscopica delle violazioni accertate, non può ritenersi né che gli imputati abbiano concorso con dolo nelle violazioni ascrivibili al soggetto da loro delegato, né che siano venuti colposamente meno ai loro doveri di controllo rispetto all'operato di D.P., non essendo stata peraltro delineata adeguatamente, sia nella contestazione che nei ricorsi, la condotta che gli imputati avrebbero dovuto attuare al fine di impedire l'inosservanza delle prescrizioni.
3. Alla luce di tali considerazioni, non essendo ravvisabili nell'apparato motivazionale della sentenza impugnata lacune o incongruenze argomentative, non vi è spazio per l'accoglimento dei ricorsi, di cui pertanto si impone il rigetto.

P.Q.M.

Rigetta i ricorsi.
Così deciso il 03/03/2020

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UNI/PdR 87:2020 | Attività tipiche SPP art. 33 del D.Lgs. 81/2008

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Prassi 87

UNI/PdR 87:2020 | Attività tipiche SPP art. 33 del D.Lgs. 81/2008

UNI/PdR 87:2020 Servizio prevenzione e protezione - Attività tipiche del servizio di prevenzione e protezione così come previsto dall’art. 33 del D.Lgs. 81/2008

Data entrata in vigore: 01 luglio 2020

La prassi di riferimento fornisce elementi utili al datore di lavoro e, in generale, a tutti i soggetti coinvolti nell’organizzazione e gestione della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, per esplicitare le attività tipiche svolte nell’ambito del servizio di prevenzione e protezione così come previsto dall’art. 33 del D.Lgs. 81/2008.

La figura del Responsabile del Servizio di prevenzione e protezione sul lavoro è diventata ancora più cruciale nel periodo di gestione dell’emergenza sanitaria, e lo sarà ancora di più nei prossimi mesi, in cui è fondamentale non abbassare la guardia nelle misure di contenimento del virus.

La prassi di riferimento costituisce un importante punto di riferimento per il datore di lavoro e per tutti i soggetti coinvolti nella gestione della sicurezza sui luoghi di lavoro in quanto, partendo dal D.Lgs 81/2008, prende in esame tutti i compiti generali del servizio di prevenzione. Tali compiti vanno dall’analisi dei documenti aziendali, alle visite degli ambienti di lavoro e relative macchine e attrezzature; dall’interazione con i soggetti dell’organizzazione aziendale alle relazioni con i soggetti pubblici; dall’impostazione del processo valutativo alla redazione del documento di valutazione dei rischi; dalla progettazione di interventi informativi e formativi alla realizzazione degli stessi.

Si tratta di attività di tipo tecnico, gestionale, organizzativo e relazionale che risultano fondamentali per l’efficacia e l’efficienza dell’azione di prevenzione all’interno dell’organizzazione.

L’impegno e il tempo del Servizio di Prevenzione e Protezione da dedicare allo svolgimento delle attività, dipende da diversi fattori come le dimensioni aziendali, la minore o maggiore complessità organizzativa, la tipologia di rischi presenti in relazione all’attività produttiva svolta dall’organizzazione, il contesto territoriale di riferimento, il livello di conformità alle leggi e regolamenti e la cultura organizzativa.

Se nella prima parte la UNI/PdR 87:2020 individua le aree di intervento, le attività tipiche e i compiti relativi al SPP, nella seconda organizza tali attività in un approccio strutturato per processi che consente un’efficace sistematizzazione.

In una prima fase – quella della pianificazione - vengono identificati gli ambiti di intervento e delle attività tipiche che dovranno essere svolte dal servizio di prevenzione e protezione aziendale sulla base dell’analisi del contesto organizzativo. Nella fase dell’attuazione – che rappresenta il momento in cui si attua ciò che si è pianificato - vengono effettuati i controlli operativi sulle misure di prevenzione e protezione. Una volta verificati i risultati raggiunti, attraverso riesami periodici e valutazioni prestazionali (fase di check) si passa alla fase finale dell’azione in cui, sulla base degli esiti delle verifiche e delle valutazioni prestazionali, vengono identificate le azioni correttive da intraprendere ai fini del miglioramento continuo.

Tale approccio costituisce una modalità particolarmente efficace per organizzare e gestire le attività di un servizio di prevenzione e protezione in modo da creare valore aggiunto per la sicurezza nei luoghi di lavoro, ottimizzando tempi, costi e prestazioni.

...

D.Lgs. 81/2008
...

Art. 33. Compiti del servizio di prevenzione e protezione

1. Il servizio di prevenzione e protezione dai rischi professionali provvede:

a) all'individuazione dei fattori di rischio, alla valutazione dei rischi e all'individuazione delle misure per la sicurezza e la salubrita' degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa vigente sulla base della specifica conoscenza dell'organizzazione aziendale;
b) ad elaborare, per quanto di competenza, le misure preventive e protettive di cui all'articolo 28, comma 2, e i sistemi di controllo di tali misure;
c) ad elaborare le procedure di sicurezza per le varie attivita' aziendali;
d) a proporre i programmi di informazione e formazione dei lavoratori;
e) a partecipare alle consultazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, nonche' alla riunione periodica di cui all'articolo 35;
f) a fornire ai lavoratori le informazioni di cui all'articolo 36.

2. I componenti del servizio di prevenzione e protezione sono tenuti al segreto in ordine ai processi lavorativi di cui vengono a conoscenza nell'esercizio delle funzioni di cui al presente decreto legislativo.

3. Il servizio di prevenzione e protezione e' utilizzato dal datore di lavoro.

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Fonte: UNI

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La prevenzione del disagio termico da DPI delle vie respiratorie

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Report 2 2020

La prevenzione del disagio termico causato dai dispositivi di protezione delle vie respiratorie

PAF, Report 2/2020

Prima della pandemia l’uso dei dispositivi delle vie respiratorie era previsto per un numero limitato di attività professionali. La recente emergenza sanitaria da COVID-19 ha reso obbligatorio o consigliato l'uso dei DPI (maschere) nella maggior parte degli ambienti di lavoro al chiuso o all’aperto.

È da evidenziare che attività lavorative che in assenza di DPI non presentano particolari criticità di natura ergonomica o termica possono diventare critiche sotto tale aspetto, soprattutto per soggetti particolarmente sensibili.
È pertanto indispensabile che l'introduzione di tali dispositivi negli ambienti di lavoro sia sempre accompagnata da un'attenta valutazione dell'accettazione e delle potenziali ricadute sulle condizioni ergonomiche dell'attività lavorativa svolta.

Il report fornisce criteri guida sugli elementi fondamentali da prendere in esame con l’introduzione di DPI facciali (mascherine) nei luoghi di lavoro, con particolare riferimento agli aspetti di criticità legati al disagio termico ed alle condizioni di suscettibilità individuali.

Fonte: PAF

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PAF, Report 2/2020
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Epidemiologia e monitoraggio alcol-correlato 2020

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Rapporto ISTISAN 20 7

Epidemiologia e monitoraggio alcol-correlato 2020

Rapporto ISTISAN 20/7 

Epidemiologia e monitoraggio alcol-correlato in Italia e nelle Regioni. Valutazione dell’Osservatorio Nazionale Alcol sull’impatto del consumo di alcol ai fini dell’implementazione delle attività del Piano Nazionale Alcol e Salute. Rapporto 2020.

Il consumo di alcol è un importante problema di salute pubblica, classificato in Europa come terzo fattore di rischio di malattia e morte prematura dopo il fumo e l’ipertensione arteriosa. L’Osservatorio Nazionale Alcol (ONA) elabora e analizza ogni anno le basi di dati nazionali svolgendo attività di monitoraggio su mandato del Ministero della Salute e in base a quanto previsto dal Piano Statistico Nazionale e alle attività del “SIStema di Monitoraggio Alcol-correlato – SISMA” previste dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 marzo 2017 e dalla recente attivazione in ISS dell’azione centrale SISTIMAL per la valutazione dell’implementazione delle politiche nazionale e regionali sull’alcol che il Ministero della Salute provvede a trasmettere alla World Health Organization (WHO).

L’ONA, sede del WHO Collaborating Centre for Research on Alcohol, è l’organismo indipendente di raccordo tra Ministeri, Presidenza del Consiglio, Commissione Europea e WHO per le attività tecnico-scientifiche di rilievo nazionale, europeo e internazionale. La stesura del presente rapporto è avvenuta in un periodo precedente alla pandemia da nuovo coronavirus e si riferisce prevalentemente a dati del 2018. La sfida futura sarà quella di affrontare la problematica alcol in funzione dei nuovi scenari epidemiologici ridisegnati dall’emergenza COVID-19.

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INDICE
Prefazione
Politiche sull’alcol in Europa
Consumo pro-capite di alcol
Indagine della WHO sui comportamenti degli adolescenti legati al consumo di alcol
Rapporto della WHO sul consumo, sui danni e sull’attuazione di politiche in 30 Paesi europei
(EU+ Norvegia e Svizzera)
Consumi nella popolazione italiana generale
Consumatori di alcol, astemi e astinenti degli ultimi 12 mesi
Consumatori di vino, birra, aperitivi alcolici, amari e superalcolici
Comportamenti a rischio
Consumatori abituali eccedentari
Consumatori fuori pasto
Consumatori binge drinking
Consumatori a rischio (criterio ISS)
Consumi alcolici e modelli di consumo nelle Regioni
Italia nord-occidentale
Piemonte
Valle d’Aosta
Lombardia
Liguria
Italia nord-orientale
Provincia Autonoma di Bolzano
Provincia Autonoma di Trento
Veneto
Friuli-Venezia Giulia
Emilia Romagna
Italia centrale
Toscana
Umbria
Marche
Lazio
Italia meridionale
Abruzzo
Molise
Campania
Puglia
Basilicata
Calabria
Italia insulare
Sicilia
Sardegna
Mortalità per decessi totalmente alcol-attribuibili
Mortalità totalmente alcol-attribuibile per età e genere
Mortalità alcol-attribuibile per regione di residenza
Consumo di alcol tra i giovani
Consumatori di 11-17 anni
Consumatori di 18-20 anni
Consumatori di 21-25 anni
Alcol, giovani e sport: le attività dell’ISS nell’ambito del progetto europeo FYFA
Consumo di alcol tra gli anziani
Consumatori giovani anziani (65-74 anni)
Consumatori anziani (75-84 anni)
Consumatori grandi anziani (≥ 85anni)
Conclusioni
Bibliografia

Fonte: ISS

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Piano scuola 2020-2021

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Piano scuola

Piano scuola 2020-2021

Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione

Nel mese di settembre 2020, le attività scolastiche riprenderanno su tutto il territorio nazionale in presenza nel rispetto delle indicazioni finalizzate alla prevenzione del contagio contenute nel Documento tecnico, elaborato dal Comitato tecnico scientifico (CTS) istituito presso il Dipartimento della Protezione civile recante “ipotesi di rimodulazione delle misure contenitive nel settore scolastico e le modalità di ripresa delle attività didattiche per il prossimo anno scolastico”, approvato in data 28 maggio 2020 e successivamente aggiornato.

La ripresa delle attività deve essere effettuata in un complesso equilibrio tra sicurezza, in termini di contenimento del rischio di contagio, benessere socio emotivo di studenti e lavoratori della scuola, qualità dei contesti e dei processi di apprendimento e rispetto dei diritti costituzionali alla salute e all’istruzione. Centrale, pertanto, sarà il ruolo delle singole scuole, accompagnate dall’Amministrazione centrale e periferica e dagli Enti Locali, nel tradurre le indicazioni nello specifico contesto di azione, al fine di definire soluzioni concrete e realizzabili tenendo in considerazione il complesso scenario di variabili (gradi di istruzione, tipologia di utenti, strutture e infrastrutture disponibili, dotazione organica, caratteristiche del territorio, etc.).

Il Ministero dell’Istruzione promuove e cura un sistema di coordinamento, a livello nazionale e periferico, con gli Enti Locali, le autonomie territoriali, le parti sociali, le istituzioni scolastiche, e tutti gli autori istituzionali coinvolti nell’ambito del sistema di istruzione e formazione.

A livello nazionale, il Ministero proseguirà il proficuo lavoro già avviato in sede di “Cabina di regia COVID-19”, unitamente con Regioni ed Enti locali, al fine di operare un adeguato coordinamento delle azioni su tutto il territorio nazionale.

In ogni Regione, verranno a costituirsi tavoli regionali con gli attori principali del sistema di istruzione, e conferenze dei servizi più a livello comunale o provinciale per rispondere alle criticità delle singole istituzioni scolastiche ubicate nello specifico territorio; tra i temi più sensibili:

- il trasporto scolastico;
- l’assistenza agli alunni con disabilità;
- la reperibilità, ove necessario, di ulteriori spazi oltre gli edifici scolastici nel territorio per assicurare il regolare svolgimento delle attività didattiche.

Valorizzare l’autonomia scolastica

L'autonomia delle singole istituzioni scolastiche viene evidenziata, nelle Linee guida, al fine di organizzare al meglio le attività didattiche, utilizzando forme di flessibilità tra le quali:

- suddividere la classe in più gruppi in base al livello di apprendimento;
- riunire in diversi gruppi, alunni provenienti da diverse classi o diversi anni di corso;
- turni differenziati, in base alle fasce di età degli studenti;
- articolazione modulare del monte ore di ciascuna disciplina; ad esempio una riduzione del monte orario delle singole discipline per poi utilizzare il tempo residuo per attività di recupero e consolidamento delineate nel PAI e PIA;
- utilizzo della DAD come strumento di integrazione della didattica in presenza, per gli studenti della scuola secondaria di secondo grado, ove il contesto, competenze e opportunità tecnologiche lo consentano;
- aggregazione delle diverse discipline in aree o ambiti disciplinari, sulla scia dei dipartimenti disciplinari ed interdisciplinari;
- lezioni anche il Sabato, previa deliberazione degli organi collegiali, consiglio di istituto e collegio docenti.

Patti educativi di comunità tra le scuole e il territorio

Enti locali, istituzioni pubbliche, private, associazioni e le realtà del Terzo settore si impegnano a sottoscrivere convenzioni, specifici accordi, denominati “patti educativi di comunità” tra le scuole e il territorio. Si tratta, ovviamente, di un rafforzamento di tale visione collaborativa tra gli stakeholders in quanto ogni singola scuola nella programmazione dell’offerta formativa (PTOF) attiva, annualmente, i necessari rapporti con le realtà locali:

“Valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e in grado di sviluppare e aumentare l’interazione con le famiglie e con la comunità locale, comprese le organizzazioni del terzo settore e le imprese”. (lett. m, comma 7 art. 1 della Legge 107/2015).

L’obiettivo di tali accordi con il territorio locale è quello di favorire la messa a disposizione di altre strutture o spazi, come parchi, teatri, biblioteche, cinema, al fine di potervi svolgere ulteriori attività didattiche o alternative a quelle tradizionali comunque volte a finalità educative.

Il personale interessato, associazioni sportive, musicali, teatrali, artistiche, avrà una responsabilità pari a quella del corpo scolastico in merito alla sorveglianza e vigilanza degli alunni. Sarà quindi fondamentale specificare tale questione nelle convenzioni stipulate tra i vari soggetti operanti.

Naturalmente l’alleanza scuola-famiglia gioca un ruolo decisivo nella buona riuscita degli intenti formativi, didattici, legati all’apprendimento e per quanto concerne una piena consapevolezza del rispetto di tutte le misure previste per il contrasto alla diffusione dell’epidemia: una responsabilità condivisa e collettiva. A tal proposito le scuole potranno aggiornare ed integrare, con le esperienze maturate durante e post Pandemia, il patto educativo di corresponsabilità.

Disabilità e inclusione scolastica

Previste misure potenziate di sicurezza per il personale scolastico, o per i lavoratori facenti parte di associazioni per le persone con disabilità; soprattutto nel momento in cui l’alunno disabile, per questioni sanitarie è impossibilitato all’utilizzo della mascherina. Il personale di assistenza ai disabili potrà utilizzare:

- mascherina chirurgica;
- guanti in nitrile;
- dispositivi di protezione per occhi, viso e mucose.

Formazione

Le scuole polo per la formazione, al fine di non disperdere le competenze acquisite tramite smart working e DAD, incrementeranno corsi di formazione per docenti, ATA in riferimento alle seguenti tematiche: per i docenti e personale educativo:

- metodologie innovative di insegnamento e apprendimento;
- metodologie innovative per l’inclusione scolastica;
- corsi su modelli di didattica interdisciplinare e tecnologie multimediali. per il personale ATA
- lavoro in team e digitalizzazione delle procedure amministrative.

Ulteriori elementi di azione in riferimento allo scenario attuale del contagio

Le scuole dovranno organizzare in maniera funzionale per evitare assembramenti o raggruppamenti:

- gli spazi interni ed esterni;
- gli ingressi e le uscite;
- deflussi e distanziamenti in ogni momento della giornata scolastica;
- quanto detto sopra, vale per tutti: alunni, famiglie, personale scolastico e non.

Il Ministero dell’Istruzione lavora costantemente con le autonomie territoriali per accompagnare tutte le scuole nella gestione delle situazioni più delicate; possibile ulteriore disponibilità di organico aggiuntivo per le istituzioni scolastiche statali.

Viene ribadita l’importanza della possibile sottoscrizione di convenzioni tra l’Ente locale e la singola istituzione scolastica per evidenziare la suddivisione delle competenze specifiche assegnate al primo e alla seconda, fermo restando che sarà possibile, in base alle esigenze della scuola, rivedere e riassegnare le specifiche competenze attribuite, nel rispetto e nei limiti previsti dalla Legge.

Scuola dell’infanzia

L’uso delle mascherine non è previsto per i minori di 6 anni; i dispositivi di protezione per gli adulti a contatto con i bambini, non devono far venir meno la possibilità di essere riconosciuti; il ruolo di rassicurazione e fiducia è fondamentale nella sfera cognitiva degli infanti.

Attività nei laboratori

Oltre all’obbligatoria igienizzazione degli spazi adibiti ai laboratori, è auspicabile:

- sensibilizzare gli alunni ad una maggiore consapevolezza e responsabilità individuale in merito al riassetto della postazione di lavoro, al netto delle complesse operazioni di competenza del personale;
- avviare le attività didattiche che prevedono l’utilizzo dei laboratori, nella scuola secondaria di secondo grado, già nella prima parte del nuovo anno scolastico, al fine di integrare e consolidare gli apprendimenti tecnico-pratici non svolti nell’a.s. 2019-2020, a causa della sospensione delle attività didattiche in presenza.

Refezione scolastica

Una possibile soluzione per evitare l’affollamento dei locali durante il servizio di refezione scolastica è quella di effettuare due o più turni. Le istituzioni scolastiche con la collaborazione dell’Ente locale e della società concessionaria del servizio, garantiranno i servizi di mensa, partendo sempre dalle indicazioni inserite nel Documento tecnico del CTS.

Percorsi per le competenze trasversali e l’Orientamento (PCTO)

Viene evidenziato che le forniture della mascherine e dei DPI (dispositivi di protezione individuali), durante le attività degli studenti – in riferimento ai percorsi per le competenze traversali e l’Orientamento – presso le strutture ospitanti, sono a carico di queste ultime.

Scuola in ospedale, istruzione domiciliare e sezioni carcerarie

Tutti i soggetti coinvolti che elencheremo di seguito, avranno cura di osservare, confrontarsi ed organizzare le attività didattiche nel rispetto dei protocolli di sicurezza e di quanto indicato nel documento tecnico del CTS:

- scuola in ospedale: coordinamento organizzativo tra Dirigente scolastico e Direttore della struttura sanitaria;
- istruzione domiciliare: coordinamento organizzativo tra Dirigente scolastico, famiglia e medico curante;
- sezioni carcerarie: coordinamento organizzativo tra Dirigente scolastico, Coordinatore didattico e Direttore della struttura carceraria.

Piano scolastico per la Didattica digitale integrata

Qualora dovesse esserci una seconda ondata del Coronavirus in Italia, in autunno 2020, potrebbe essere prevista nuovamente la sospensione delle attività didattiche in presenza, quindi la DAD.

Pertanto ogni istituzione scolastica inserirà, a prescindere, nell’aggiornamento annuale del PTOF, il Piano scolastico per la Didattica digitale integrata attraverso il quale le scuole individueranno le modalità per riprogettare l’attività didattica, mettendo a frutto quanto potenziato a livello digitale durante l’emergenza, prestando, inoltre, particolare attenzione alle esigenze e necessità degli alunni BES.

Fondamentale non ripetere le situazioni di svantaggio del recente passato in riferimento alla garanzia del diritto all’istruzione per tutti gli studenti; occorre incentivare la piena partecipazione alle attività della DAD, qualunque sia il loro livello di partenza economico, sociale e culturale.

L’Amministrazione nazionale nell’ottica di un continuo monitoraggio, miglioramento e supporto agli enti territoriali e alle scuole ha attivato e attiverà:

- protocolli con gli Ordini degli Psicologici per la gestione degli effetti emotivi del Lockdown sugli alunni, personale della scuola e sulle famiglie;
- convenzioni con gli Enti di telefonia mobile, per agevolazioni sulle tariffe;
- azioni di supporto acchè gli Enti locali proseguano il completamento dell’infrastruttura che garantisca la copertura di tutto il territorio nazionale con banda larga.

Fonte: Conferenza delle Regioni

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Rapporto ISS COVID-19 n. 52/2020 | Protocollo SARS-CoV-2 università veterinarie

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Rapporto 52 2020

Rapporto ISS COVID-19 n. 52/2020 | Protocollo SARS-CoV-2 università veterinarie

Rapporto ISS COVID-19 n. 52/2020 - Protocollo di gestione dell’emergenza epidemiologica da SARS-CoV-2 nelle strutture veterinarie universitarie.

Versione dell’11 giugno 2020.

La circolazione pandemica di SARS-CoV-2 è legata alla trasmissione da uomo a uomo. Tuttavia, alcune recenti evidenze, sia di natura osservazionale che sperimentale, hanno posto all’attenzione della comunità scientifica e delle autorità sanitarie, il tema della suscettibilità degli animali a SARS-CoV-2. È stato infatti riportato che, occasionalmente, il virus può trasmettersi dall’uomo agli animali e probabilmente anche da animali a uomo.

Il presente rapporto fornisce informazioni e raccomandazioni per medici veterinari, docenti, ricercatori e lavoratori, compresi quelli equiparati, delle strutture veterinarie universitarie italiane, quali ospedali didattici, laboratori e sale settorie, che a vario titolo e ruolo sono coinvolti nelle attività didattica, assistenziale e di ricerca.

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Indice
Destinatari del rapporto
Acronimi
Introduzione
Scopo del rapporto
Considerazioni di carattere generale
Criteri di scelta e utilizzo dei DPI
Come indossare i guanti
Come togliere i guanti
Come indossare, rimuovere e smaltire in modo corretto una mascherina
Quando va indossata la mascherina?
Procedura operativa per le attività lavorative presso gli Ospedali Veterinari Universitari
Norme generali per il personale
Modalità di accesso per il personale
Modalità di utilizzo delle strutture interne da parte del personale
Modalità di accesso per i proprietari/detentori di animali
Norme generali per l’accettazione
Norme per il medico veterinario: piccoli animali
Principi generali
Lavoro NON in presenza del proprietario
Lavoro IN presenza del proprietario
Accettazione del paziente proveniente da nucleo familiare con positività per COVID-19
Raccolta e invio di campioni biologici per indagini di laboratorio
Gestione del paziente con sintomatologia respiratoria o gastroenterica sospetta di infezione da SARS-CoV-2
Accesso alle sale di anestesia, chirurgia e diagnostica per immagini
Principi generali
Indicazioni per il personale veterinario addetto all’anestesia/diagnostica per immagini
Norme per il medico veterinario: grossi animali
Accettazione - Accesso animali
Utilizzo delle cliniche mobili sul territorio – Interventi esterni in azienda
Modalità di accesso per le ditte/fornitori esterni
Sanificazione
Procedura operativa per l’attività lavorativa presso le sale settorie
Modalità operative
Accettazione del cadavere
Stoccaggio temporaneo dei cadaveri
Accesso del personale alle sale settorie
Necroscopie
Processazione e stoccaggio dei campioni che devono lasciare la sala settoria
Smaltimento materiale patologico
Smaltimento o pulizia DPI usati
Pulizia della sala settoria, delle celle frigorifere e dei contenitori
Procedura operativa per i laboratori.

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Allegato riservato Rapporto ISS COVID-19 n. 52 2020.pdf
 
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Gestione dei disturbi muscolo-scheletrici nel settore sanitario

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EU OSHA Discussion paper

Gestione dei disturbi muscolo-scheletrici nel settore sanitario

EU-OSHA, 23.06.2020

Lavori fisicamente impegnativi, come la manipolazione dei pazienti, costituiscono un fattore di rischio significativo per i disturbi muscolo-scheletrici (DMS), rendendoli una preoccupazione diffusa tra gli operatori del settore sanitario, con il mal di schiena e il dolore agli arti superiori tra i problemi comunemente segnalati.

Il documento offre una panoramica dei DMS nei luoghi di lavoro della sanità, esamina i fattori di rischio e affronta interventi efficaci per prevenire, ridurre e gestire i DMS.

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Fonte: EU-OSHA

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Allegato riservato Disturbi muscolo-scheletrici nel settore sanitario.pdf
EU OSHA Discussion Paper 06.2020
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Linee guida prevenzione oncologica cancerogeni occupazionali | RT 2016

ID 11052 | | Visite: 2579 | Documenti Sicurezza ASL

Linee guida di prevenzione oncologica cancerogeni occupazionali RT 2016

Linee guida di prevenzione oncologica Cancerogeni occupazionali: prevenzione ed emersione dei tumori professionali

L'insorgenza di tumori è provocata da fattori ereditari, che non possono essere modificati e da fattori ambientali e comportamentali, che sono potenzialmente modificabili e controllabili.

L'esposizione a cancerogeni nell'ambiente di lavoro in alcuni casi è chiaramente documentabile e documentato, in altri meno.

Il lavoro rientra, comunque, nella complessa rete delle cause dei tumori, come un fattore suscettibile di essere modificato con interventi tecnici, organizzativi e procedurali.

Queste linee guida hanno lo scopo di inquadrare la prevenzione del rischio oncologico occupazionale nell'ambito della prevenzione primaria dei tumori e di favorire la diffusione della cultura della prevenzione del rischio occupazionale.

L'edizione 2016 delle linee guida offre un contributo più ampio al tema della prevenzione e all'emersione dei tumori professionali.
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Segue in allegato

Regione Toscana, 2016

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La prevenzione del rischio UV nelle attività outdoor | App PAF

ID 11048 | | Visite: 2284 | News Sicurezza

App PAF La prevenzione del rischio UV nelle attivit  outdoor

La prevenzione del rischio UV nelle attività outdoor

Questa App fornisce uno strumento finalizzato alla prevenzione e protezione del rischio da esposizione a radiazione ultravioletta solare per le attività lavorative outdoor. La valutazione del rischio si basa sull'indice UV.

L’indice UV è un indice internazionalmente utilizzato per comunicare al pubblico il rischio connesso con l’esposizione alla radiazione ultravioletta (UV) solare. Esso dipende principalmente dall’altezza del sole sull’orizzonte e dalla nuvolosità e pertanto raggiunge i valori massimi nelle ore centrali del giorno con cielo sereno. l’Indice UV è direttamente proporzionale alla irradianza efficace (Watt/m2) della radiazione UV solare rilevata al suolo e conseguentemente al rischio espositivo per occhi e cute del soggetto esposto, in assenza di protezione.

La APP utilizza le previsioni UV index effettuate da Open Weather https://openweathermap.org

All’utente viene richiesto di inserire il nome del comune in cui viene effettuata l’attività all’aperto.

La APP estrae la previsione dell’Indice UV massimo giornaliero per la località selezionata, in condizioni di cielo sereno. Ciò in quanto il valore di Indice UV previsto tenendo conto della nuvolosità può risultare sottostimato nel caso che la nuvolosità risulti minore di quella prevista in particolare per ampie schiarite nelle ore centrali del giorno.

In presenza di superfici molto riflettenti (es. marmo chiaro, sabbia molto bianca, superfici metalliche, superfici verniciate o piastrellate molto chiare etc. ) si possono rilavare valori di Indice UV superiori a quelli previsti per cielo sereno.

La APP richiede pertanto che venga individuata la tipologia di superficie ove si effettua l’attività outdoor e ricalcola l’indice UV massimo giornaliero in relazione all’eventuale incremento fornito dalla superficie riflettente.

Viene inoltre richiesto il tipo di attività lavorativa svolta, al fine di fornire indicazioni di prevenzione specifiche congruenti con la tipologia di attività svolta.

Android app store

Precauzioni da adottare
La APP individua le precauzioni da adottare in relazione alla tipologia di lavoro svolto, determinate in in base al valore massimo giornaliero di Indice UV previsto, tenendo conto anche della riflessione del suolo.

Fonte: PAF

Circolare Min. Salute n. 21463 del 18 giugno 2020

ID 11042 | | Visite: 14945 | News Sicurezza

Circolare del Ministero della Salute n  21463

Circolare del Ministero della Salute n. 21463 del 18 giugno 2020

18 Giugno 2020

Oggetto: Modalità attuative della quarantena per i contatti stretti dei casi COVID-19, in particolari contesti di riferimento, quali l’attività agonistica di squadra professionista.

Sulla base del nuovo quadro epidemiologico e delle conseguenti disposte riaperture, questa Direzione generale ha emanato la Circolare n. 18584 del 29 maggio 2020, aggiornando gli strumenti messi in atto per contrastare l’epidemia COVID-19 in corso, con particolare riferimento alla individuazione delle modalità e delle regole di comportamento da seguire durante la quarantena, nonché a rafforzare il sistema di ricerca e di gestione dei contatti (contact tracing), anche alla luce delle nuove tecnologie.

Come risulta dal verbale del 12 giugno 2020, n. 88 il Comitato tecnico scientifico, nominato con ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 630 del 3 febbraio 2020, si è espresso relativamente alle proposte della “Federazione Italiana Giuoco calcio. Integrazione Protocolli Sanitari” circa l’individuazione di misure precauzionali alternative e\o aggiuntive applicabili a casi specifici come quello dell’attività agonistica di squadra.

A tal proposito, si rammenta che lo scopo della attività richiamate in premessa, restano, anche nello specifico contesto del gioco agonistico di squadra, quello di identificare e gestire i contatti dei casi probabili o confermati COVID-19 nonché di individuare e isolare rapidamente i casi secondari, per poter intervenire e interrompere la catena di trasmissione.

Questo obiettivo viene raggiunto attraverso le seguenti azioni:

- identificare rapidamente i contatti di un caso probabile o confermato COVID-19;
- fornire ai contatti, come sopra identificati, le informazioni sulla patologia, sulla quarantena, sulle corrette misure di igiene respiratoria e delle mani, e indicazioni su cosa fare in caso di manifestazione dei sintomi;
- provvedere tempestivamente all’esecuzione di test diagnostici nei contatti che sviluppano sintomi.

La ricerca dei contatti contribuisce inoltre ad una migliore comprensione dell'epidemiologia dell’infezione da SARS-CoV-2.

Il Dipartimento di prevenzione, in presenza di un caso positivo, fornisce informazioni e indicazioni chiare, anche per iscritto, sulle misure precauzionali da attuare ed eventuale documentazione informativa generale sull’infezione da SARS-CoV-2, comprese le modalità di trasmissione, gli interventi di profilassi necessari (sorveglianza attiva, quarantena, ecc.), le istruzioni sulle misure da attuare in caso di comparsa di sintomatologia e la descrizione dei possibili sintomi clinici.

In particolare, l'operatore di sanità pubblica del Dipartimento di Prevenzione territorialmente competente:

- provvede, nei confronti dei contatti stretti, alla prescrizione della quarantena per 14 giorni successivi all'ultima esposizione, e informa il Medico di Medicina Generale o il Pediatra di Libera Scelta da cui il contatto è assistito anche ai fini dell’eventuale certificazione INPS (circolare INPS HERMES 25 febbraio 2020 0000716 del 25 febbraio 2020). In caso di necessità di certificazione ai fini INPS per l’assenza dal lavoro, procede a rilasciare una dichiarazione indirizzata all’INPS, al datore di lavoro e al medico di medicina generale o al pediatra di libera scelta in cui si dichiara che per motivi di sanità pubblica il contatto è stato posto in quarantena precauzionale, specificandone la data di inizio e fine;
- per quanto riguarda l’attività agonistica di squadra professionista, nel caso in cui risulti positivo un giocatore ne dispone l’isolamento ed applica la quarantena dei componenti del gruppo squadra che hanno avuto contatti stretti con un caso confermato. Il Dipartimento di prevenzione può prevedere che, alla luce del citato parere del 12 giugno 2020 n. 88 del Comitato tecnico scientifico nominato con ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 630 del 3 febbraio 2020, alla quarantena dei contatti stretti possa far seguito, per tutto il “gruppo squadra”, l’esecuzione del test, con oneri a carico delle società sportive, per la ricerca dell’RNA virale, il giorno della gara programmata, successiva all’accertamento del caso confermato di soggetto Covid-19 positivo, in modo da ottenere i risultati dell’ultimo tampone entro 4 ore e consentire l’accesso allo stadio e la disputa della gara solo ai soggetti risultati negativi al test molecolare. Al termine della gara, i componenti del “gruppo squadra” devono riprendere il periodo di quarantena fino al termine previsto, sotto sorveglianza attiva quotidiana da parte dell'operatore di sanità pubblica del Dipartimento di Prevenzione territorialmente competente, fermi gli obblighi sanciti dalla circolare di questa direzione generale del 29 maggio 2020.

Fonte: Ministero della Salute

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Decreto 12 luglio 2007 n. 155

ID 11033 | | Visite: 2865 | Decreti Sicurezza lavoro

Decreto 12 luglio 2007 n. 155

Regolamento attuativo dell'articolo 70, comma 9, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626. Registri e cartelle sanitarie dei lavoratori esposti durante il lavoro ad agenti cancerogeni. 

(GU n.217 del 18-09-2007)

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Nota MLPS 0007216 del 24.04.2020

ID 11029 | | Visite: 2466 | News Sicurezza

Differimento dei termini per la consegna dei documenti sanitari

Nota MLPS 0007216 del 24.04.2020

Differimento dei termini per la consegna dei documenti sanitari ai sensi dell’articolo 90, comma 4, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230.

Il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, all’articolo 90, comma 4, prevede che “Il medico addetto alla sorveglianza medica provvede entro sei mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro o dalla cessazione dell'attività di impresa comportante esposizioni alle radiazioni ionizzanti a consegnare i predetti documenti sanitari personali unitamente ai documenti di cui all'articolo 81, comma 1, lettere d) ed e) all'ISPESL (oggi INAIL), che assicurerà la loro conservazione […]” nel rispetto dei termini e delle modalità previste dal medesimo articolo 90.

In considerazione dell’attuale situazione emergenziale, che ha determinato l’adozione di misure straordinarie sull’intero territorio nazionale per il contenimento della diffusione del virus da COVID-19, acquisito anche il parere dell’Ufficio Legislativo di questo Ministero, si ritiene che il termine di sei mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro o dalla cessazione dell’attività di impresa comportante esposizioni alle radiazioni ionizzanti, entro il quale il medico addetto alla sorveglianza medica debba provvedere alla consegna della documentazione sanitaria, possa essere eccezionalmente differito.

Tanto premesso, si comunica che in via eccezionale la consegna dei documenti sanitari che, ai sensi del predetto articolo 90, comma 4, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, avrebbe dovuto essere effettuata entro la data del 23 febbraio 2020 - o in scadenze successive ad essa - potrà essere ugualmente effettuata entro la data del 31 luglio 2020.

D.Lgs 17 marzo 1995 n. 230
...
Art. 90 Documento sanitario personale

1. Per ogni lavoratore esposto il medico addetto alla sorveglianza medica deve istituire, tenere aggiornato e conservare un documento sanitario personale in cui sono compresi:

a) i dati raccolti nella visita preventiva e nelle visite mediche periodiche, straordinarie ed in occasione della sorveglianza medica eccezionale;
b) la destinazione lavorativa, i rischi ad essi connessi e i successivi mutamenti;
c) le dosi ricevute dal lavoratore, derivanti sia da esposizioni normali, sia da esposizioni accidentali o di emergenza ovvero soggette ad autorizzazione speciale, utilizzando i dati trasmessi dall'esperto qualificato.

2. I lavoratori hanno diritto ad accedere ai risultati delle valutazioni di dose, delle introduzioni e degli esami medici e radiotossicologici, nonche' ai risultati delle valutazioni di idoneita', che li riguardano, e di ricevere, dietro loro richiesta, copia della relativa documentazione. Copia del documento sanitario personale deve essere consegnata dal medico all'interessato alla cessazione del rapporto di lavoro.

3. Il documento sanitario personale deve essere conservato sino alla data in cui il lavoratore compie o avrebbe compiuto il settantacinquesimo anno di eta', ed in ogni caso per almeno trenta anni dopo la cessazione del lavoro comportante esposizione alle radiazioni ionizzanti.

4. Il medico addetto alla sorveglianza medica provvede entro sei mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro o dalla cessazione dell'attivita' di impresa comportante esposizioni alle radiazioni ionizzanti a consegnare i predetti documenti sanitari personali unitamente ai documenti di cui all'articolo 81, comma 1, lettere d) ed e) all'ISPESL, che assicurera' la loro conservazione nel rispetto dei termini e delle modalita' previste nel presente articolo. Su richiesta motivata del medico e valutate le circostanze dei singoli casi, l'Ispettorato medico centrale del lavoro puo' concedere proroga ai predetti termini di consegna. 

5. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentiti l'ANPA e l'ISPESL, sono determinate particolari modalita' di tenuta e di conservazione della predetta documentazione e approvati i modelli della stessa, anche per i casi di esposizione contemporanea alle radiazioni ionizzanti e ad altri fattori di rischio.
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Carrelli semoventi a braccio telescopico

ID 11022 | | Visite: 2639 | Guide Sicurezza lavoro INAIL

Carrelli semoventi

Carrelli semoventi a braccio telescopico

Istruzioni per la prima verifica periodica ai sensi del d.m. 11 aprile 2011

Il documento fornisce indicazioni per la gestione tecnico-amministrativa della prima verifica periodica.

Nello specifico, il lavoro tratta i carrelli semoventi a braccio telescopico descrivendone le caratteristiche costruttive precipue, l'evoluzione dello stato dell'arte e soprattutto fornendo indicazioni dettagliate per la compilazione della scheda tecnica e la redazione del verbale di verifica periodica.

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Indice
1. Introduzione
2. Comunicazione di messa in servizio/immatricolazione di un apparecchio di sollevamento di tipo trasferibile
3. Richiesta di prima verifica periodica
4. Campo d’applicazione: carrelli semoventi a braccio telescopico
4.1 Riferimenti normativi e loro evoluzione nel tempo
4.2 Scheda tecnica carrello semovente a braccio telescopico
4.3 Verbale di prima verifica periodica carrello semovente
a braccio telescopico
Appendice - Liste di controllo
Appendice – Documentazione

Fonte: INAIL 2020

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Lavoro agile in situazioni emergenziali

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Lavoro agile

Lavoro agile in situazioni emergenziali

INAIL, 16.06.2020

Lavoro agile in situazioni emergenziali - Applicazione di un modello “ibrido” tra lavoro agile e telelavoro

Il lavoro a distanza è stato uno degli strumenti individuati dal governo come ausilio indispensabile nella realizzazione delle misure di contenimento, nel contesto della pandemia generata dal COVID-19.

L’esperienza diffusa del lavoro agile, attuata con modalità straordinarie nella “pratica” emergenziale, ha concorso a una notevole diminuzione del rischio di esposizione al virus per una fascia estesa della popolazione ma ha anche costituito uno scenario nuovo in cui pensare il lavoro, anche in contesti in cui non era ipotizzabile la trasformazione a distanza delle modalità e delle forme dei rapporti di lavoro in relazione a tempo, luogo, strumenti dell’attività lavorativa.

...

Fonte: INAIL

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Osservazioni e proposte 27.4.20 CSBCP - MIBACT

ID 10994 | | Visite: 2222 | Documenti Riservati Sicurezza

Osservazioni e proposte emergenza sanitaria e ripresa   MIBACT

Osservazioni e proposte sull'emergenza sanitaria e ripresa - MIBACT

27.4.20 CSBCP

Il Consiglio Superiore dei beni culturali e paesaggistici, sulla base della discussione avutasi nella seduta del 27 aprile 2020, rassegna al Ministro le seguenti osservazioni e proposte riguardo agli interventi che ritiene necessari nell’emergenza sanitaria e per la ripresa.

Innanzitutto, il Consiglio esprime apprezzamento e gratitudine al Ministro, ai suoi uffici, ai direttori e a tutto il personale del Ministero e degli Istituti culturali per l’impegno profuso nella fase emergenziale al fine di far proseguire le attività culturali, nel rispetto delle limitazioni imposte dalle norme.

Tutti hanno collaborato a che la cultura non si fermasse. Sono emerse, tuttavia, problematiche e difficoltà assai serie nell’attuale fase; e appare problematica e difficile la ripresa.

Occorrono, dunque, indicazioni precise sul come procedere nel breve periodo, così come appare anche opportuno porsi interrogativi e formulare proposte sulle prospettive di medio-lungo periodo.

Il Consiglio intende, a tal fine, esprimere il proprio avviso.

MIBACT
Consiglio Superiore Beni Culturali e Paesaggistici

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Allegato riservato Osservazioni e proposte 27.4.20 CSBCP - MIBACT.pdf
MIBACT - 27.04.2020
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Linee di indirizzo sicurezza e salute cantieri opere pubbliche COVID-19

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Linee di indirizzo sicurezza e salute cantieri opere pubbliche COVID 19

Linee di indirizzo sicurezza e salute cantieri opere pubbliche COVID-19

Linee di indirizzo sicurezza e salute nei cantieri di opere pubbliche in emergenza COVID-19 – Prime indicazioni operative

Le linee d'indirizzo, approvate dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome nella seduta del 18 giugno 2020, elaborate nell’ambito di ITACA, sono il frutto del contributo di esperti regionali, con la fattiva collaborazione delle istituzioni pubbliche competenti, degli ordini e collegi professionali e delle parti sociali. Il documento, in particolare, è stato elaborato e condiviso nell'ambito di diversi tavoli tecnici: GdL "Sicurezza appalti", GdL "Capitolati e Prezzari", e GdL "Contratti pubblici". Si tratta di un utile strumento finalizzato a coadiuvare il committente pubblico nella gestione del cantiere a fronte dell’emergenza sanitaria, con l’obiettivo di garantire la salute e la sicurezza dei lavoratori, nel rispetto della disciplina di settore, nonché dei provvedimenti normativi, delle circolari e dei protocolli siglati durante l’emergenza Covid-19.

Le presenti linee di indirizzo, recanti “SICUREZZA E SALUTE NEI CANTIERI DI OPERE PUBBLICHE IN EMERGENZA COVID-19: prime indicazioni operative” elaborate nell’ambito di ITACA, Istituto per l’innovazione e la trasparenza degli appalti e la compatibilità ambientale, organo tecnico delle Conferenza delle Regioni e delle Province autonome in materia di contratti pubblici, sono il frutto del prezioso contributo di esperti delle regioni, con la fattiva collaborazione delle istituzioni pubbliche competenti, degli ordini e collegi professionali e delle parti sociali.

Il documento è stato approvato dalla Commissione infrastrutture, mobilità e governo del territorio il 16 giugno 2020 e dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome nella seduta del 18 giugno 2020.

Si tratta di linee di indirizzo finalizzate soprattutto a coadiuvare il committente pubblico nella gestione del cantiere a fronte dell’emergenza COVID-19, con l’obiettivo di garantire la salute e la sicurezza dei soggetti presenti in cantiere, nel rispetto della disciplina di settore, nonché dei provvedimenti normativi, delle circolari e dei protocolli siglati durante l’emergenza covid19.

Il presente documento si articola in due parti:

- una prima parte, ricognitiva, contenente prime indicazioni in materia di sicurezza e salute nei cantieri, così come definite dalla vigente normativa
- una seconda parte, che contiene un elenco voci delle misure “antiCOVID-19” utile riferimento per le pubbliche amministrazioni committenti, per la stima dei costi e degli oneri per la sicurezza nei cantieri.

Non può essere sottaciuto che, stante la natura eccezionale ed assolutamente generalizzata dell’emergenza epidemiologica, tale da coinvolgere in maniera concomitante e simultanea tutte le attività produttive del territorio nazionale, comprese per l’appunto quelle tipiche del cantiere, ogni soggetto coinvolto sia pubblico che privato si è trovato in breve tempo nelle condizioni di un’insolita quanto drammatica esposizione finanziaria, insistendo essa  contemporaneamente su tutto il novero delle proprie commesse e, quindi, su tutti i cantieri posti sul territorio nazionale.

La Conferenza, sia con la sua attività istituzionale, sia tramite ITACA; si sta impegnando profusamente nel fornire ai committenti pubblici, ad imprese e lavoratori, indicazioni operative nel rispetto delle regole che, ci si augura, possano essere chiare e uniformi nel territorio nazionale ed evitare disomogeneità, dumping sociale e dubbi interpretativi che potrebbero renderne difficile l'osservanza.

Nell’ottica di garantire la salute e sicurezza dei lavoratori si collocano, peraltro, alcune delle indicazioni contemplate nelle presenti linee di indirizzo fra cui le tematiche afferenti maggiori costi connessi all’adeguamento e all’integrazione del PSC, in ragione delle misure di contenimento e prevenzione del COVID-19, i costi e gli oneri aziendali della sicurezza, nonché l’utilizzo di taluni strumenti contrattuali idonei a consentire la prosecuzione dell’appalto in condizioni di sicurezza e di sostenibilità economica.

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Fonte: Conferenza delle Regioni e delle Province autonome 
ITACA

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Allegato riservato Linee di indirizzo sicurezza e salute cantieri opere pubbliche COVID-19.pdf
Conferenza delle Regioni e delle Province autonome 18.06.2020
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Provvedimento 26 gennaio 2006

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Provvedimento 26 gennaio 2006

Update 7 luglio 2016

Accordo aggiornato dalla Conferenza Stato-Regioni Repertorio atti n. 128/CSR del 7 luglio 2016

Accordo tra il Governo e le regioni e province autonome, attuativo dell'articolo 2, commi 2, 3, 4 e 5, del decreto legislativo 23 giugno 2003, n. 195, che integra il decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, in materia di prevenzione e protezione dei lavoratori sui luoghi di lavoro. (Atto n. 2407).

(GU n.37 del 14-02-2006)
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LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO

Nell'odierna seduta del 26 gennaio 2006:

Premesso che:

il decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, come integrato dal decreto legislativo 23 giugno 2003, n. 195 - nel recare disposizioni per l'individuazione delle capacita' e dei requisiti professionali richiesti agli addetti ed ai responsabili dei servizi di prevenzione e protezione dei lavoratori, a norma dell'articolo 21 della legge 1° marzo 2002, n. 39 - all'art. 8-bis:

quanto ai responsabili dei servizi di prevenzione e protezione dei lavoratori (RSPP) e agli addetti ai servizi di prevenzione e protezione dei lavoratori (ASPP) sui luoghi di lavoro, interni o esterni, dispone il possesso di capacita' adeguate alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attivita' lavorative (comma 1);

quanto ai requisiti professionali, prevede che i responsabili e gli addetti di cui al comma 1, debbano essere in possesso di un titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore ed essere, inoltre, in possesso di un attestato di frequenza a specifici corsi di formazione, con verifica dell'apprendimento, demandando a questa Conferenza l'individuazione degli indirizzi ed i requisiti minimi dei corsi stessi (comma 2);

quanto allo svolgimento di detti corsi, individua esattamente i soggetti deputati alla loro organizzazione (regioni e province autonome, universita', ISPESL, INAIL, Istituto italiano di medicina sociale, Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, Amministrazione della difesa, Scuola superiore della pubblica amministrazione, associazioni sindacali dei datori di lavoro o dei lavoratori o organismi paritetici), dando facolta' a questa Conferenza di individuare altri soggetti (comma 3);

per lo svolgimento della funzione di responsabile del servizio prevenzione e protezione, oltre ai requisiti di cui al comma 2, richiede il possesso di un attestato di frequenza, con verifica dell'apprendimento, a specifici corsi di formazione in materia di prevenzione e protezione dei rischi, anche di natura ergonomica e psico-sociale, di organizzazione e gestione delle attivita' tecnico-amministrative e di tecniche di comunicazione in azienda e di relazioni sindacali (comma 4);

dispone, con cadenza almeno quinquennale, sia per i responsabili, che per gli addetti di cui al citato comma 1, l'obbligo di frequenza di corsi di aggiornamento, demandandone gli indirizzi a questa Conferenza (comma 5);

Visto il testo del presente accordo, allegato sub 1, predisposto congiuntamente dai rappresentanti delle regioni e delle province autonome e dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con l'apporto delle Amministrazioni centrali interessate, come da ultimo perfezionato con il recepimento delle precisazioni richieste dalle regioni con lettera in data 28 ottobre 2005;

Visto l'art. 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

Considerato che nel corso dell'odierna seduta di questa Conferenza i presidenti delle regioni e delle province autonome hanno espresso il loro positivo avviso, ai fini del perfezionamento dell'accordo, nel testo allegato sub 1, parte integrante del presente atto; Acquisito l'assenso del Governo;

Sancisce accordo tra il Governo e le regioni e le province autonome nei termini di cui all'allegato sub 1, parte integrante del presente atto.

Roma, 26 gennaio 2006
Il presidente: La Loggia Il segretario: Carpino

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Gestione dei lavoratori fragili: Sorveglianza sanitaria

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Gestione lavoratori fragili

Gestione dei lavoratori fragili: Sorveglianza sanitaria

Approfondimento-tecnico MIUR 2020

In condizioni ordinarie la sorveglianza sanitaria dei lavoratori e i compiti del medico competente sono definiti dal D. Lgs 81/08.

L’attuale emergenza epidemiologica e la necessità di contrastare la diffusione del virus SARS-CoV-2 nella popolazione (e quindi anche tra i lavoratori) ha posto il mondo del lavoro di fronte a una situazione inedita che ha richiesto interventi anche normativi che si sono andati precisando con l’evoluzione delle conoscenze e le necessità.

Fra questi aspetti di novità il tema della persona “fragile”, del ritorno al lavoro delle persone che sono state contagiate o malate, della collaborazione con le autorità sanitarie nei percorsi di accertamento di casi e contatti, coinvolgono i datori di lavoro, i lavoratori e il medico competente. Il Protocollo Condiviso di regolamentazione firmato il 14 marzo dalle parti sociali, in accordo con il Governo, per tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori dal possibile contagio da nuovo coronavirus e garantire la salubrità dell’ambiente di lavoro, integrato il 24 aprile ed inserito come allegato 12 nel DPCM 17 maggio 2020, assegna al Medico Competente il ruolo di segnalare al Datore di Lavoro eventuali fragilità ed eventuali patologie attuali o pregresse, per definire l’idoneità del lavoratore alla mansione.

DEFINIZIONE DI FRAGILITA’
La produzione normativa e tecnica di questi mesi ha posto attenzione dapprima alla “persona fragile” e successivamente al “lavoratore fragile”:

persona fragile”: portatore di patologie attuali o pregresse che la rendono suscettibile di conseguenze particolarmente gravi in caso di contagio, anche detti ipersuscettibili; Una generica definizione può essere rintracciata nel DPCM 08/03/2020 e successivi fino al DPCM 26/04/2020 che all’art. 3, comma 1, lett b) prevede che “sia fatta espressa raccomandazione a tutte le persone anziane o affette da patologie croniche o con multi morbilità o con stati di immunodepressione congenita o acquisita, di evitare di uscire dalla propria abitazione o dimora fuori dai casi di stretta necessità”;

lavoratore fragile”: l’ambito di applicazione è quello delle patologie gravi, come circoscritto dal D.L. 17 marzo 2020 n.18, poi ripreso dalla Legge 24 aprile 2020 n. 27 in conversione del DL appena citato e, successivamente, dal DL 19 maggio 2020  n. 34 che prolunga il periodo di fruizione della tutela fino al 31 luglio 2020. Viene definito come “il lavoratore in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nonché per i lavoratori in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico-legali, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, ai sensi dell’articolo 3, comma 1, della medesima legge 5 febbraio 1992, n. 104”.

Per questi lavoratori è previsto un periodo di assenza dal servizio che è equiparato al ricovero, prescritto dalle competenti autorità sanitarie, nonché dal medico di assistenza primaria che ha in carico il soggetto, sulla base documentata del riconoscimento di disabilità o delle certificazioni dei competenti organi medico-legali di cui sopra, i cui riferimenti sono riportati, per le verifiche di competenza, nel medesimo certificato. In modo più specifico la condizione di immunodepressione è affrontata nella Circolare del Ministero della Salute n. 7942 del 27/03/2020 dove si suggerisce di attivare per questi lavoratori, per quanto possibile, condizioni di lavoro a distanza, di evitare assolutamente attività lavorative in ambienti affollati e comunque di mantenere una distanza di un metro (meglio due) con uso di mascherina e corrette norme igieniche.

Altro riferimento a condizioni di fragilità si trova nella Circolare del Ministero della Salute n. 14915 del 29/04/2020 “Indicazioni operative relative alle attività del medico competente nel contesto delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2 negli ambienti di lavoro e nella collettività.”
...
segue in allegato

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Coronavirus Sorveglianza sanitaria eccezionale nei luoghi di lavoro

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Coronavirus Sorveglianza sanitaria eccezionale nei luoghi di lavoro

Coronavirus e fase 2: prevista una sorveglianza sanitaria eccezionale nei luoghi di lavoro

INAIL, 30.06.2020

Secondo quanto disposto dal decreto “Rilancio”, la misura dovrà essere assicurata dai datori di lavoro pubblici e privati ai lavoratori maggiormente esposti e potrà essere fornita anche dall’Inail. A breve dall’Istituto un’app per richiederla telematicamente

Fino al termine dell’emergenza sanitaria in corso, i datori di lavoro del settore pubblico e di quello privato dovranno garantire la sorveglianza sanitaria eccezionale dei lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio da virus SARS–CoV-2. A disporlo è l’art.83 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (decreto “Rilancio”). In particolare, per i datori che non sono tenuti alla nomina del medico competente, e ferma restando la possibilità di nominarne uno per il periodo emergenziale, la sorveglianza potrà essere richiesta anche ai servizi territoriali dell’Inail, che provvederanno con i propri medici del lavoro.

Dall’Inail un’applicazione web per richiedere la sorveglianza sanitaria. Nelle more dell’emanazione della legge di conversione del succitato decreto e del decreto interministeriale per la definizione della tariffa per tali prestazioni l’Istituto, a partire dal prossimo 1° luglio renderà disponibile, il nuovo servizio “Sorveglianza Sanitaria Eccezionale” che consentirà ai datori di lavoro interessati e ai loro delegati di inoltrare telematicamente la richiesta di visita medica per sorveglianza sanitaria eccezionale alla struttura territoriale Inail competente, individuata in base al domicilio del lavoratore.

L’applicativo informatico costituisce l’unico strumento consentito per l’invio delle richieste di visita medica per sorveglianza sanitaria eccezionale dei lavoratori maggiormente esposti al rischio di contagio.

Eventuali richieste già inoltrate prima del previsto 1° luglio, dovranno essere riformulate attraverso l’inserimento dei dati nel citato applicativo informatico.

Come accedere all’applicativo. L’utilizzo dell’applicativo sarà consentito ai datori di lavoro già in possesso delle credenziali Inail per l’accesso ai servizi on line. Gli utenti non registrati potranno farlo con le credenziali Spid, Cns o con Pin Inps oppure registrandosi sul portale istituzionale dell’Istituto con il percorso >Accedi ai servizi on line >Registrazione >Utente con credenziali dispositive. Al nuovo servizio telematico potranno accedere anche i soggetti delegati dal datore di lavoro. In tal caso sarà obbligatorio, allegare, l’atto di delega, debitamente sottoscritto del datore di lavoro accompagnato dal relativo documento di riconoscimento, scaricabile dal portale istituzionale www.inail.it > Attività > Prevenzione e sicurezza> Sorveglianza Sanitaria Eccezionale.

In allegato Modello di delega datore di lavoro (Mod. 06 SSE delega).

Fonte: INAIL

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Valutazione del rischio chimico EN 482:2015

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EN 482 Valutazione rischio chimico

Valutazione del rischio chimico - Norma UNI EN 482:2015

ID 7591 | 30.06.2019 / Vedi Documento aggiornato UNI EN 482:2021

Documento aggiornato UNI EN 482:2021

Il Documento è basato sulla Edizione della UNI EN 482 (Ed. 2015), vedi il nuovo documento elaborato sulla UNI EN 482 (Ed. 2021).

Vedi Documento UNI EN 482 Ed. 2021

La norma UNI EN 482:2015 - Esposizione negli ambienti di lavoro - Requisiti generali riguardanti le prestazioni delle procedure per la misura degli agenti chimici, specifica i requisiti generali riguardanti le prestazioni delle procedure per la determinazione della concentrazione degli agenti chimici nell’atmosfera degli ambienti di lavoro, come richiesto da Chemical Agents Directive 98/24/EC.

Update 16.04.2021
 
Norma sostituita dall'Edizione 2021: UNI EN 482:2021

La norma EN 482 è una delle metodiche standardizzate per la misurazione degli agenti contenute nell’ALLEGATO XLI del D.Lgs.81/08 -Titolo IX art.225 c.2. del D.Lgs. n. 81/2008.

Art. 225 comma 2:

D.Lgs. n. 81/2008
...
Art. 225 
...
2. Salvo che possa dimostrare con altri mezzi il conseguimento di un adeguato livello di prevenzione e di protezione, il datore di lavoro, periodicamente ed ogni qualvolta sono modificate le condizioni che possono influire sull'esposizione, provvede ad effettuare la misurazione degli agenti che possono presentare un rischio per la salute, con metodiche standardizzate di cui e' riportato un elenco meramente indicativo nell'allegato XLI o in loro assenza, con metodiche appropriate e con particolare riferimento ai valori limite di esposizione professionale e per periodi rappresentativi dell'esposizione in termini spazio temporali.

Articolo 237 comma d (cancerogeni):

D.Lgs. n. 81/2008
...
Articolo 237
...
d) provvede alla misurazione di agenti cancerogeni o mutageni per verificare l'efficacia delle misure di cui alla lettera c) e per individuare precocemente le esposizioni anomale causate da un evento non prevedibile o da un incidente, con metodi di campionatura e di misurazione conformi alle indicazioni dell'allegato XLI del presente decreto legislativo;

ALLEGATO XLI: Metodiche standardizzate di misurazione degli agenti:

UNI EN 481:1994
UNI EN 482:1998
UNI EN 689:1998
UNI EN 1070:1999
UNI 1231:1999
UNI EN 1232:1999
UNI EN 1540:2001
UNI EN 1219:2001

http://store.uni.com/catalogo/index.php/uni-en-482-2015.html

______

Excursus

Lo scopo consiste nello specificare i requisiti generali da applicare a tutti gli step delle procedure di misura (campionamento, analisi, analisi diretta) indipendentemente:

- dalla forma fisica dell’agente chimico (gas, vapore, particolato aerodisperso)
- dal metodo di campionamento
- dal metodo di analisi utilizzato.

Alcuni ulteriori requisiti, specifici di sostanze o strumenti sono specificati in norme addizionali.

Classificazione delle misure basata sulla strategia di misura riportata nella UNI EN 689

 Misure di screening di concentrazioni medie ponderate:

- Informazioni “grezze” sui livelli di esposizione

 Misure di screening di variazioni di concentrazione nel tempo e nello spazio

 Misure per il confronto con il VL e misure periodiche:

- Misure in zona respiratoria a incertezza nota;
- Verificare se le condizioni sono cambiate e se le misure di controllo sono ancora efficaci

Misure di screening di concentrazioni medie ponderate (valutazione iniziale OEA 689/97)

- Identificare pericoli potenziali per la salute.
- Stimare il rischio per la salute sulla base della gravità del danno e la probabilità che si verifichi.
- Determinare se l’esposizione è significativamente inferiore o superiore al VL.

Misure di screening di variazioni di concentrazione nel tempo e nello spazio

a) Fornire informazioni sul pattern della concentrazione dell’agente chimico aerodisperso
b) Identificare localizzazioni e periodi di elevata esposizione
c) Fornire informazioni sulla localizzazione e l’intensità delle sorgenti di emissione
d) Stimare l’efficacia della ventilazione o di altre misure tecniche

Requisiti prestazionali per le procedure di misura

a) Dipendono dall’uso delle misure (purpose)
b) Sono meno stringenti per le misure di screening
c) Sono analoghe per le misure eseguite ai fini del confronto con il VL e per le misure periodiche

[...]

Requisiti prestazionali per le misure per il confronto con il VL e le misure periodiche

a) Non ambiguità

b) Selettività

c) Tempo di mediazione

- Corrisponde al tempo di campionamento che dovrebbe essere inferiore o uguale al periodo a cui è riferito il VL

d) Range di misura

- per misure di lungo periodo deve coprire al minimo concentrazioni comprese tra 1/10 e il doppio del VL
- per misure di breve periodo deve coprire al minimo concentrazioni comprese tra ½ e il doppio del VL

e) Incertezza estesa

EN 482 Incertezza

Misura del flusso della pompa

rotametro

ROTAMETRI

FLUSSIMETRI DI MASSA

FLUSSIMETRI A BOLLA

FLUSSIMETRI A PISTONE

FLUSSIMETRI CON TUBO VENTURI

L’incertezza deriva da:

- Calibrazione del flussimetro (non random e ricavabile dal certificato)
- Lettura del flussimetro (random, valutato da misure ripetute in condizioni di ripetibilità)
- Correzione del flusso alle condizioni ambientali

ESEMPI DI INCERTEZZE DELLA MISURAZIONE DEL FLUSSO

EN 482 Range

[...]

Estratto norma

5.2 Screening measurements of time weighted average concentration

The measurement procedures shall have:
a) adequate selectivity for the chemical agent (see 4.2),
b) averaging time less than or equal to the limit value reference period,
c) measuring ra ge that includes the limit value, and
d) expanded uncertainty that is fit for purpose (see 4.2).

5.3 Screening measurements of variation of concentration in time and/or space

The measuring procedures shall have:
a) adequate selectivity for the chemical agent (see 4.3),
b) short averaging time (for variation of concentration in time ≤ 5 min; for variation of concentration in space ≤ 15 min),
c) measuring range that is fit for purpose (see 4.3), and
d) expanded uncertainty that is fit for purpose (see 4.3).

5.4 Measurements for comparison with limit values and periodic measurements

5.4.1 Unambiguity

A measuring procedure shall produce an unambiguous result for the concentration of the chemical agent being measured in the specified measuring range, i.e. an analytically determined value shall correspond to one concentration only.

5.4.2 Selectivity

The measuring procedure shall contain appropriate information about the nature and magnitude of any interference.

NOTE Selectivity requirements vary from case to case, depending on what is known in advance about the workplace air. If the identity of all contaminants present is not known in advance then the measuring procedure will need to have a high selectivity. If the identity of all contaminants is known prior to measurement and there are no interferents present, then it might be possible to use a measurement procedure with a low selectivity.

Procedures for measuring chemical agents present as airborne particles shall prescribe a method for sampling the particle size fraction, as defined in EN 481, for which the limit value for the chemical agent is set.
If different limit values are set for different species of a chemical agent, then the measuring procedure shall determine the individual species concerned.

5.4.3 Averaging time

The averaging time is equal to the sampling time, which shall be less than or equal to the limit value reference period.

5.4.4 Measuring range

The measuring range of the procedure or instrument shall cover at least the' concentrat ions from 0,1 times to 2 times the limit value for long-term measurements, and from 0,5 times to 2 times the limit value for short-term measurements.

NOTE For limit values see reference.

4.5  Expanded uncertainty

The requirements for expanded uncertainty are given in Table.

Table 1 - Expanded uncertainty requirements for measurements for comparison with limit values and periodic measurements

reference period

measuring range

relative expanded uncertainty

relative expanded uncertainty

(mixtures of airborne particles and vapour)

 

short-term (e.g. 15 min)

0,5 times to 2 times limit value

≤50%

≤50%

long-term

0,1 times to< 0,5 times limit value

≤50%

≤50%

long-term

0,5 times to 2 times limit value

≤30%

≤50%

NOTE    Variation of exposure to chemical agents in the workplace can be significantly greater than  indicated by the uncertainty of a single measurement calculated according to this European Standard. This is due to the temporal and spatial variability of workplace exposure.

5.4.6 Chemical agents with low limit values

In exceptional cases, the limit value of a chemical agent can be so low that at present no measuring procedure is available which meets the requirements given in 5.4.4 and 5.4.5. Until a measuring procedure which fulfils these requirements is available, a measuring procedure should be used whose performance is closest to the specified requirements.

NOTE A list of published measuring procedures is available from GESTIS Analytical methods database (11] which is updated regularly. These measuring procedures are rated according to their compliance with this European Standard and EN 838, EN 1076, EN 13890 and EN 13936.

...
segue in allegato

Fonte: UNI

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Ministero della Salute circ. 23 giugno 2020 prot. n. 21859

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Ministero della Salute circ  23 giugno 2020 prot  n  21859

Ministero della Salute circ. 23 giugno 2020 prot. n. 21859

Oggetto: Indicazioni emergenziali per il contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nelle operazioni di primo soccorso e per la formazione in sicurezza dei soccorritori – Aggiornamento

Il presente documento sostituisce quello pubblicato lo scorso 5 giugno (prot. n. 19334), del quale rappresenta un aggiornamento necessario alla luce di nuovi ed importanti lavori scientifici nel frattempo pubblicati; esso tiene inoltre conto dei commenti pervenuti ed elimina alcuni refusi.

Le patologie cardiache sono responsabili del 35% di tutti i decessi e i casi di morte cardiaca improvvisa in Italia sono stimati tra 50.000 e 70.000 per anno; la sopravvivenza in questi casi potrebbe triplicare se venissero prontamente eseguite le manovre di Rianimazione Cardiopolmonare (RCP). Tra i casi che necessitano di RCP merita particolare menzione anche l'annegamento, che conta circa 400.000 decessi l'anno in tutto il mondo e circa 400 in Italia. La riduzione di questi numeri implica uno sforzo notevole da parte delle Istituzioni (Ministero della Salute e Associazioni di settore), attraverso l'analisi dei fattori di rischio e l'adozione delle più moderne strategie di contrasto, compresa l'attività di prevenzione, formazione ed intervento.
A tal proposito, l'attuale pandemia da SARS-CoV-2 ha innalzato il livello di pericolosità per tutti i soccorritori (laici e sanitari) a causa della possibilità di contagio tramite la produzione di droplets e aerosol durante le manovre di RCP. L'OMS, infatti, ha considerato tali manovre salvavita - PURE SE INDISPENDABILI E DA EFFETTUARE SENZA CONDIZIONAMENTI - come a potenziale rischio di contaminazione virale per i soccorritori che le eseguono E IN QUANTO TALI DA EFFETUARE CON SPECIFICHE PRECAUZIONI.

Per tale motivo è stato necessario apportare delle modifiche ad interim ai protocolli di rianimazione (BLS- D: Basic Life Support and Defibrillation) universalmente riconosciuti.

Le raccomandazioni contenute nel documento allegato prendono in considerazione le linee guida ad interim elaborate dalle principali società scientifiche nazionali, europee e internazionali e intendono pertanto fornire i più recenti aggiornamenti diretti a prevenire il diffondersi del contagio nell'esecuzione delle procedure di RCP.

Il documento è essenzialmente focalizzato su tre punti:

- il soccorso balneare,
- le indicazioni sul soccorso e sulle manovre di rianimazione cardiopolmonare extra ospedalieri per soccorritori “laici”,
- la formazione in sicurezza dei soccorritori ai fini del rilascio della certificazione BLS-D.

...Segue in allegato

Fonte: Ministero della Salute

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D.Lgs. n. 44/2020 Agenti cancerogeni: in vigore da oggi 24 Giugno 2020

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D Lgs  n  44 2020 Agenti cancerogeni   in vigore da oggi 24 Giugno 2020

D.Lgs. n. 44/2020 Agenti cancerogeni: in vigore da oggi 24 Giugno 2020

ID 11059 | 24 Giugno 2020

Entra in vigore oggi, 24 Giugno 2020, il D.Lgs. 1° giugno 2020  n. 44 Agenti cancerogeni, a seguire i Documenti d'interesse aggiornati.

D.Lgs. 1° giugno 2020  n. 44
Attuazione della direttiva (UE) 2017/2398 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, che modifica la direttiva 2004/37/CE del Consiglio, relativa alla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro. (GU n.145 del 09-06-2020)

Il D.Lgs. n. 44/2020 attuazione della direttiva (UE) 2017/2398 introduce:

- 1 nuovo processo nell'Allegato XLII del D.Lgs. 81/2008;
- 11 nuovi agenti cancerogeni con VLE nell'allegato XLIII 
del D.Lgs. 81/2008.

Modifica:

- il c. 6 dell'Art. 242 Sorveglianza sanitaria Sez. III del Titolo IX Capo II Protezione da agenti cancerogeni e mutageni del D.Lgs. 81/2008.

Elenco di sostanze, miscele e processi (Allegato XLII):

- Lavori comportanti esposizione a polvere di silice cristallina respirabile generata da un procedimento di lavorazione.

Agenti cancerogeni introdotti con Valore limite di esposizione professionale (Allegato XLIII):

- Composti di cromo VI
- Fibre ceramiche refrattarie
- Polvere di silice cristallina respirabile
- Ossido di etilene
- 1,2-Epossipropano
- Acrilammide
- 2-Nitropropano
- o-Toluidina
- 1,3-Butadiene
- Idrazina
- Bromoetilene.

Seguirà sviluppo di Documenti sui nuovi Agenti cancerogeni introdotti.

Documenti d'interesse realizzati / aggiornati:

Classificazione sostanze cancerogene e mutagene

 

Registro di esposizione ad agenti cancerogeni: Quando e come

 

Modello Informativo del MC al lavoratore sulla sorveglianza sanitaria agenti cancerogeni

 

Rischio silice: quadro normativo e documenti

 

Rischio cromo VI nei fumi di saldatura acciaio inox

...
segue in allegato

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Exposure to carcinogens and work-related cancer: A review of assessment methods

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Exposur to carcinogens and work related cancer   A review of assessment methods EU OSHA 2014

Exposure to carcinogens and work-related cancer: A review of assessment methods

Occupational cancer is a problem that needs to be tackled across the European Union (EU). Estimates of the recent and future burden of occupational diseases indicate that occupational cancer is still a problem and will remain so in the future as a result of exposure of workers to carcinogens. The goals to which this review aims to contribute are to:

- describe occupational exposure to carcinogens and cancer-causing or -promoting working conditions at European, national and workplace levels;
- evaluate existing sources of information, identify major knowledge gaps and describe some new approaches needed to assess and prevent occupational cancer risks;
- describe occupational cancer prevention measures at European, national and workplace levels; and
- make some recommendations for filling in gaps in relevant knowledge needed to prevent effectively future risks of occupational cancer.

The report looks into relevant occupational factors: chemical, physical and biological exposures, as well as other possibly carcinogenic working environment conditions (such as shift and night work). It also examines opportunities to identify new causes or promoters of cancer.

The issue of vulnerable groups of workers (for example women, young workers, workers experiencing high exposure to carcinogens, workers in precarious conditions) is addressed. Less attention will be paid to topics that have been reviewed in detail elsewhere, such as the burden of disease, recognition of and compensation for occupational cancers (which are covered in statistical data collection by Eurostat through the European Occupational Disease Statistics), and the working capacity of cancer patients (although reference is made to some reports on return to work).

The target groups the report is aimed at are occupational safety and health (OSH) researchers and policy-makers, including social partners. It may also be useful to OSH prevention stakeholders for priority setting, and to those who deal with workplace risk assessment.
...

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EU OSHA 2014

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Atti XXV Congresso Nazioneale AIRM: Radiazioni e tumori

ID 11051 | | Visite: 2362 | Documenti Sicurezza Enti

Atti del XXV Congresso Nazionale 2017 Radiazioni e tumori

Atti del XXV Congresso Nazionale AIRM: Radiazioni e tumori

Il tema dell’induzione oncogena da parte delle radiazioni ionizzanti, alla ribalta a partire dagli anni ‘60 del secolo scorso a seguito delle prime osservazioni sui sopravvissuti alle esplosioni atomiche giapponesi, è divenuto successivamente centrale nella radioprotezione tanto da determinare la “creazione”, a partire dalla ICRP 26/1977, di una grandezza radioprotezionistica specifica (la dose efficace).

Esattamente trenta anni dopo lo “storico” VIII Congresso Nazionale, tenutosi ad Ischia nel 1987 con il medesimo titolo, AIRM ha voluto dedicare il XXV Congresso Nazionale, tenutosi a Verona nel giugno 2017, al tema ormai nodale nelle attività di radioprotezione. Il programma scientifico del Congresso, ampio ed articolato, ha affrontato così il tema delle neoplasie, partendo dalla descrizione del fenomeno sia da un punto di vista epidemiologico che clinico, con particolare riferimento agli organi ed apparati maggiormente radiosensibili. I relatori hanno poi analizzato i meccanismi biologici elementari alla base dell’insorgenza delle neoplasie.

Una sessione specifica è stata dedicata alle neoplasie indotte dall’esposizione a NIR, per fornire ai partecipanti le necessarie ed aggiornate informazioni su un tema spesso oggetto di controversie. Un argomento cui è stata dedicata particolare attenzione è quello della gestione del lavoratore affetto da neoplasia nell’ambito della sorveglianza medica della radioprotezione, con approfondimenti sui criteri operativi da adottare sia in fase preventiva che di riammissione al lavoro dopo guarigione clinica. L’ultima sessione ha riguardato il tema della “Probabilità di Causa”, illustrando il metodo e i criteri di applicazione non solo ai fini del riconoscimento dell’eventuale origine professionale della patologia neoplastica, ma anche come strumento di cui il medico di radioprotezione può avvalersi ai fini clinico-preventivi per l’espressione del giudizio di idoneità.
...
segue in allegato

AIRM - 2018

AIRM

L'AIRM (Associazione Italiana di Radioprotezione Medica) è una associazione di carattere scientifico e professionale, fondata nel 1977 che riunisce i medici italiani svolgono attività di tutela della salute degli esposti a radiazioni ionizzanti e non ionizzanti.

È un’Associazione volontaria senza fini di lucro che promuove lo sviluppo delle conoscenze del settore e coordina, sostiene e tutela – senza finalità sindacali – l’attività professionale nel campo della protezione sanitaria contro le radiazioni ionizzanti e non ionizzanti, con particolare riguardo ai compiti affidati ai sensi della legge (D.lgs 230/95) al medico autorizzato.

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IARM 2018
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Decreto 9 giugno 2020

ID 11046 | | Visite: 4204 | Prevenzione Incendi

Decreto 9 giugno 2020

Decreto 9 giugno 2020

Modifica alla tabella A allegata al decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139.

(GU n.156 del 22-06-2020)

IL MINISTRO DELL'INTERNO
di concerto con IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Visto il decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, recante «Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'art. 11 della legge 29 luglio 2003, n. 229»;

Visto, in particolare, l'art. 26, comma 3 del decreto legislativo n. 139 del 2006, in base al quale con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito l'Ente nazionale per l'aviazione civile, sono apportate le modificazioni all'elencazione degli aeroporti individuati nella tabella A allegata al medesimo decreto legislativo;

Vista la nota n. 98474/PRE del 23 agosto 2019, con la quale l'Ente nazionale per l'aviazione civile ha chiesto l'inserimento dell'Aeroporto di Forli', a cui e' attribuita la VII categoria ICAO, nella tabella A allegata al decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139;

Decreta:

Art. 1 Modifica alla tabella A allegata al decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139 

1. Ai fini del servizio di salvataggio e soccorso antincendio negli aeroporti, l'Aeroporto di Forli' e' inserito nella tabella A allegata al decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139.

Roma, 9 giugno 2020
Il Ministro dell'interno Lamorgese

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Sicurezza, lavoro, innovazione e apprendimento

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Fact sheet INAIL

Sicurezza, lavoro, innovazione e apprendimento

Fact sheet INAIL 19.06.2020

La scheda informativa inquadra l’uso critico delle nuove tecnologie di connessione nel campo dell’apprendimento e della sensibilizzazione degli studenti in materia di sicurezza sul lavoro.

Propone riferimenti in materia di comunicazione social, dispositivi di protezione e normativa attinente, utili ai docenti per progettualità scolastiche sull’argomento.

Le nuove tecnologie sono al centro di Industria 4.0 e alimentano un dibattito mondiale in merito all’impatto socio-economico che il cambiamento, da esse generato, determinerà nelle logiche di produzione e occupazionali. In particolare è in atto un ripensamento di alcuni aspetti della sicurezza sul lavoro, nel circoscrivere i rischi emergenti degli ambienti di lavoro e di vita, sempre più integrati nella virtualità.

Nello scenario tratteggiato, le tecnologie di nuova generazione richiedono necessariamente nuove competenze tecniche, acquisibili attraverso la combinazione di sistemi informali, formali e non formali, che identifichino nella rete nuovi spazi di sperimentazione, di apprendimento e produzione, in un’ottica laboratoriale. La scheda offre strumenti per sperimentare la sicurezza in un ambiente di apprendimento virtuale, che coinvolge mezzi complessi, tecnologie e contenuti di rete, così da comprenderli, utilizzarli in tutte le potenzialità e colti nella criticità che comportano dal punto di vista normativo.

Fonte: INAIL

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La responsabilità amministrativa degli enti ai tempi del COVID-19

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La responsabilit  amministrativa ai tempi del Covid 19

La responsabilità amministrativa degli enti ai tempi del COVID-19

Position Paper Confindustria, Giugno 2020

L’emergenza epidemiologica da COVID-19 ha coinvolto in modo significativo le imprese, chiamate, tra le altre cose, ad adattare la propria struttura organizzativa e il modo di gestire le prestazioni lavorative al fine di garantire la tutela della salute dei propri lavoratori.

Tra i molteplici aspetti di interesse, essa suggerisce una riflessione sui rischi che le imprese sono chiamate a gestire e, in particolare, per quanto qui di interesse, sul tema della responsabilità amministrativa degli enti ex decreto legislativo n. 231/2001 (di seguito anche “Decreto 231”).

In quest’ottica, il presente contributo offre prime indicazioni riguardo al profilo dell’adeguatezza dei Modelli organizzativi adottati ai sensi del Decreto 231 per far fronte ai rischi connessi all’emergenza, ai connessi obblighi per il datore di lavoro e la struttura aziendale, nonché al delicato ruolo dell’Organismo di vigilanza nell’attuale contesto.

Rischi diretti e indiretti

Con riferimento al tema della responsabilità 231 dell’impresa, occorre considerare che il COVID19 determina o amplifica alcuni potenziali profili di rischio che, per chiarezza espositiva, possono essere distinti in due tipologie: indiretti e diretti. Il tema è affrontato nel seguito.

Rischi indiretti

L’epidemia può rappresentare un’ulteriore “occasione” di commissione di alcune fattispecie di reato già incluse all’interno del catalogo dei reati presupposto della disciplina 231 ma, in sé considerate, non strettamente connesse alla gestione del rischio COVID-19 in ambito aziendale e, per questo, riconducibili a un perimetro che potremmo definire di rischi indiretti. Infatti, per far fronte all’emergenza, le imprese si sono attrezzate impostando modalità di lavoro e organizzative in molti casi diverse da quelle ordinarie e hanno dovuto ricorrere a strumenti o far fronte ad adempimenti spesso inediti.

Ciò può incrementare il rischio di configurazione di alcuni reati rilevanti in chiave 231. Il riferimento è, ad esempio, alle seguenti fattispecie di reato:

corruzione tra privati, corruzione e altri reati contro la PA: la situazione di crisi generalizzata, nonché la necessità da parte delle imprese di recuperare i profitti non conseguiti nel periodo dell’emergenza, potrebbe comportare una maggior esposizione al rischio teorico di condotte corruttive, sia verso Pubblici Ufficiali o Incaricati di Pubblico Servizio, sia verso soggetti privati. Inoltre, il complesso delle disposizioni normative e delle misure messe in campo dalle Istituzioni per far fronte all’epidemia potrebbe aver determinato un più intenso rapporto delle imprese con gli Enti pubblici, di volta in volta competenti (es. Ministero del Lavoro, Regioni, Prefetture, Forze di polizia, INPS, Ispettorato del Lavoro, ASL), con conseguente maggior esposizione al rischio di commissione dei reati contro la PA. Il riferimento è, a titolo di esempio, alla necessità per molte imprese di accedere agli ammortizzatori sociali introdotti per gestire i livelli occupazionali durante l’emergenza sanitaria; alla possibilità di partecipare a gare semplificate per la fornitura di DPI; alle dichiarazioni e certificazioni attestanti il possesso delle condizioni richieste dai vari provvedimenti normativi per la prosecuzione dell’attività produttiva;
- capolarato e impiego di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare: le difficoltà legate alla prosecuzione dell’attività produttiva durante l’emergenza può aver determinato un maggior rischio di utilizzo e impiego irregolare dei lavoratori;
- reati contro l’industria e il commercio: la necessità di procurarsi determinate categorie di beni indispensabili per la prosecuzione dell’attività produttiva in questa fase emergenziale può aver determinato una maggiore esposizione al rischio di commettere illeciti contro l’industria e il commercio;
- ricettazione, riciclaggio e autoriciclaggio: le difficoltà in termini di disponibilità di risorse finanziarie, che può essere stata acuita dall’emergenza sanitaria, può aver determinato una maggior esposizione al rischio di condotte illecite riconducibili ai reati di ricettazione e riciclaggio;
- reati di criminalità organizzata: l’emergenza può aver determinato difficoltà finanziarie e questo può astrattamente esporre le imprese a un maggior rischio di infiltrazioni criminali, ad esempio per il reperimento di finanziamenti o per il ricorso a subappalti a basso costo;
- reati informatici e violazioni in materia di diritto d’autore: l’ampio e generalizzato ricorso allo smart working, attivabile in alcuni casi anche mediante l’uso di dispositivi e connessioni di rete personali dei lavoratori, può astrattamente aver determinato un maggior rischio di commissione degli illeciti informatici derivante, ad esempio, da un uso non conforme dei dispositivi e dei software da parte dei singoli utenti. A questo tema, è correlato anche quello dell’astratta maggiore configurabilità di ipotesi di utilizzo improprio di software protetti con connessa violazione delle norme in materia di diritto d’autore, anch’esse rilevanti ai fini della responsabilità amministrativa degli enti.

Tuttavia, occorre evidenziare che l’aggiornamento del Modello 231 non può essere ritenuto come una conseguenza automatica dell’emergenza da COVID-19.

Infatti, i rischi a titolo indiretto sopra citati sono riconducibili a fattispecie di reato già incluse nella disciplina 231 prima dell’emergenza e connotate dal carattere della tendenziale trasversalità alle diverse categorie di imprese, sotto il profilo sia dimensionale, sia merceologico.

Pertanto, si tratta di rischi che le imprese, dotate di un Modello 231, avrebbero già dovuto valutare come rilevanti nell’ambito dell’attività di risk assessment condotta nel processo di adozione del Modello e, rispetto ai quali, dovrebbero aver già adottato, al proprio interno, il complesso di presidi e procedure idonee a prevenirne la configurazione, anche sulla base delle indicazioni fornite nelle Linee guida di Confindustria per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo.

Diverso evidentemente il discorso per quelle imprese che non avevano provveduto a mappare tali rischi e che potrebbero essere chiamate a un’implementazione del Modello in tale direzione.

Dunque, al netto di tale ultima ipotesi, le imprese dotate di un Modello 231 dovrebbero essere già in possesso dei presidi necessari a far fronte ai rischi indiretti per i quali l’emergenza sanitaria, come visto, può rappresentare un’ulteriore occasione di commissione. Al riguardo, può essere valutata, caso per caso, l’opportunità di rafforzare le procedure, adeguandone l’applicazione, ove necessario, per allinearle ai diversi contesti organizzativi determinatisi in occasione del COVID-19.

In questo contesto, ciò che l’emergenza determina invece in capo alle imprese è la necessità che i vertici aziendali e l’Organismo di Vigilanza assicurino e verifichino, nell’esercizio delle rispettive prerogative, l’effettiva implementazione dei presidi e dei protocolli previsti nel Modello, come più diffusamente argomentato nel prosieguo di questo documento (v. infra).

[...] Segue in allegato

Fonte: Confindustria

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Vademecum delle macchine scenotecniche

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Vademecum macchine scenotecniche

Vademecum delle macchine scenotecniche

Il documento fornisce indicazioni tecniche concernenti la sicurezza delle principali tipologie di macchine per la realizzazione delle opere temporanee e dell’allestimento scenotecnico.

Il comma 2-bis dell’articolo 88 del d.lgs. 81/2008, come modificato dalla legge 98/2013 di conversione del d.l. 69/2013, ha stabilito che le misure disposte dal titolo IV dello stesso decreto per la salute e sicurezza nei cantieri temporanei o mobili si applicano agli spettacoli musicali, cinematografici e teatrali e alle manifestazioni fieristiche tenendo conto delle particolari esigenze connesse allo svolgimento delle relative attività, individuate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della salute, sentita la Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro.

Tale decreto, pubblicato sulla G.U. n. 183 dell’8 agosto 2014, è il decreto interministeriale recante “Disposizioni che si applicano agli spettacoli musicali, cinematografici e teatrali e alle manifestazioni fieristiche tenendo conto delle particolari esigenze connesse allo svolgimento delle relative attività” del 22 luglio 2014, che ha esteso al comparto dell’organizzazione dei grandi eventi di spettacolo le disposizioni in materia di prevenzione previste dal titolo IV del “Testo unico per la sicurezza” per i cantieri temporanei o mobili.

Il decreto contiene le misure per la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori adibiti alle attività di montaggio e smontaggio di opere temporanee, compreso il loro allestimento e disallestimento con impianti audio, luci e scenotecnici, realizzate per spettacoli musicali, cinematografici e teatrali, nonché alle attività di approntamento e smantellamento di strutture allestitive, tendostrutture, o opere temporanee per manifestazioni fieristiche.

Successivamente il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha pubblicato la Circolare n. 35 del 24 dicembre 2014 con le “Istruzioni operative tecnico–organizzative per l’allestimento e la gestione delle opere temporanee e delle attrezzature da impiegare nella produzione e realizzazione di spettacoli musicali, cinematografici, teatrali e di manifestazioni fieristiche alla luce del Decreto interministeriale 22 luglio 2014”.

La circolare fornisce chiarimenti sulle modalità di applicazione della normativa sulla sicurezza sul lavoro negli spettacoli introdotta dal Decreto del 22 luglio 2014, e, seguendo i capi e gli articoli del decreto stesso, ne descrive e illustra l’azione e le richieste.

Con riferimento alle attività di pubblico spettacolo si deve tenere in considerazione anche la competenza del Ministero dell’Interno-Dipartimento dei Vigili del fuoco, del Soccorso pubblico e della Difesa civile. In particolare, nel contesto trattato nel presente documento, trova applicazione la lettera circolare n. 1689 del 1 aprile 2011, emanata dallo stesso Ministero.

Alle attrezzature scenotecniche, in particolare alle macchine scenotecniche, si applica inoltre il titolo III del d.lgs. 81/2008, relativo all’uso delle attrezzature di lavoro. L’applicazione di tale  titolo presenta però delle peculiarità legate allo specifico settore, caratterizzato dalle esigenze già individuate dal citato decreto interministeriale.

Nell’ambito del protocollo d’intesa si è ritenuto pertanto utile approfondire i principali aspetti legati alla gestione delle macchine scenotecniche attraverso un vademecum espressamente dedicato ad esse.

...

Fonte: INAIL 2020

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Formazione in materia di salute e sicurezza in emergenza COVID-19

ID 11001 | | Visite: 6398 | News Sicurezza

Formazione SSL

Formazione in materia di salute e sicurezza in emergenza COVID-19

ID 11001 | 16.06.2020

Nuova FAQ Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali | COVID 19, riguardante la formazione in materia di salute e sicurezza.
________

Nei casi in cui non sia possibile attivare modalità di videoconferenza sincrona per lo svolgimento della formazione obbligatoria in materia di salute e sicurezza sul lavoro, oppure quando deve essere svolta la parte pratica dei corsi obbligatori, a quali condizioni è possibile realizzare specifiche attività formative in presenza?

Come già chiarito da questo Ministero, la formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro riveste carattere di particolare importanza, anche in relazione a specifici obblighi previsti dalla normativa di settore.

Pertanto, con la ripresa delle attività produttive, nei casi in cui non vi siano oggettivamente le condizioni per attivare modalità in videoconferenza sincrona per svolgere la formazione obbligatoria in materia di salute e sicurezza sul lavoro, ovvero quando sia necessario svolgere sessioni obbligatorie pratiche dei corsi di formazione, è possibile svolgere attività formativa in presenza, a condizione che siano adottate idonee misure di contenimento del rischio di contagio, quali ad esempio:

- utilizzo di locali dotati di adeguata areazione;
- distanziamento fisico di almeno 1 metro;
- utilizzo della mascherina chirurgica;
- accessibilità all'igiene frequente delle mani;
- garanzia dell'igiene delle superfici; in particolare in presenza di utilizzo di macchine o attrezzature di lavoro, adeguata igienizzazione e disinfezione tra un utilizzo e l'altro secondo le specifiche indicazioni emanate dall'Istituto Superiore di Sanità.

Tali indicazioni trovano altresì applicazione per la formazione obbligatoria in materia di salute e sicurezza rivolta alle figure della prevenzione. Anche in tali casi rimane da preferire, in questa fase, la modalità a distanza di "videoconferenza in modalità sincrona" anziché la formazione "in presenza", fatta eccezione per i moduli formativi che espressamente prevedono l'addestramento pratico, come per gli addetti al primo soccorso in azienda.

Anche in questi casi, che richiedono lo svolgimento di attività formative "in presenza", sarà necessario il pieno rispetto di tutte le misure di contenimento del rischio indicate in precedenza.

Tali indicazioni sono state confermate dal Comitato Tecnico Scientifico operante presso il Dipartimento della Protezione Civile, che - nella riunione del 28 maggio 2020 - si è espresso su uno specifico quesito del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con il parere allegato.

Fonte: MLPS

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Allegato riservato Stralcio-Verbale-82-del-28052020-formazione-lavoro.pdf
 
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EU - OSHA 2020 | Disturbi muscolo scheletrici lavoro-correlati

ID 11002 | | Visite: 2211 | Documenti Sicurezza UE

DMS 2020

EU - OSHA 2020 | Disturbi muscolo scheletrici lavoro-correlati

Disturbi muscolo-scheletrici lavoro-correlati: dalla ricerca alla prassi. Quali insegnamenti si possono trarre?

Malgrado numerose iniziative finalizzate a prevenire i disordini muscoloscheletrici (DMS), la loro diffusione nell’UE permane elevata. La presente relazione riassume i risultati di un progetto di larga scala volto a esplorare le ragioni alla base di questo fenomeno e a identificare le carenze sia a livello politico sia nell’attuazione di misure efficaci sul luogo di lavoro.

Il progetto si articola in tre fili conduttori: una rassegna esplorativa della letteratura, un’analisi di 142 iniziative di politica nazionale e uno studio di ricerca qualitativa inteso a individuare come i DMS sono affrontati nei luoghi di lavoro nella pratica.

Unendo le conclusioni di questi tre fili conduttori, la relazione individua barriere e fattori di successo per affrontare i DMS lavoro-correlati e fornisce una serie di raccomandazioni, sia a livello politico, sia applicabili al luogo di lavoro.

...

Fonte: EU OSHA

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Allegato riservato Work-related musculoskeletal disorders from research to practice.pdf
EU OSHA 2020
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COVID-19 | Linee guida riapertura attività Economiche e Produttive Rev. 11 Giugno 2020

ID 10987 | | Visite: 4596 | Documenti Sicurezza Enti

Linee Guida delle attivit  produttive 11 giugno 2020

COVID-19 | Linee guida riapertura attività Economiche e Produttive Rev. 11 Giugno 2020

11 giugno 2020

Le presenti schede tecniche contengono indirizzi operativi specifici validi per i singoli settori di attività, finalizzati a fornire uno strumento sintetico e immediato di applicazione delle misure di prevenzione e contenimento di carattere generale, per sostenere un modello di ripresa delle attività economiche e produttive compatibile con la tutela della salute di utenti e lavoratori.

In particolare, in ogni scheda sono integrate le diverse misure di prevenzione e contenimento riconosciute a livello scientifico per contrastare la diffusione del contagio, tra le quali: norme comportamentali, distanziamento sociale e contact tracing.

Le indicazioni in esse contenute si pongono inoltre in continuità con le indicazioni di livello nazionale, in particolare con il protocollo condiviso tra le parti sociali approvato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 26 aprile 2020, nonché con i criteri guida generali di cui ai documenti tecnici prodotti da INAIL e Istituto Superiore di Sanità con il principale obiettivo di ridurre il rischio di contagio per i singoli e per la collettività in tutti i settori produttivi ed
economici.

In tale contesto, il sistema aziendale della prevenzione consolidatosi nel tempo secondo l’architettura prevista dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 costituisce la cornice naturale per supportare la gestione integrata del rischio connesso all’attuale pandemia. In ogni caso, solo la partecipazione consapevole e attiva di ogni singolo utente e lavoratore, con pieno senso di responsabilità, potrà risultare determinante, non solo per lo specifico contesto aziendale, ma anche per la collettività.

Infine, è opportuno che le indicazioni operative di cui al presente documento, eventualmente integrate con soluzioni di efficacia superiore, siano adattate ad ogni singola organizzazione, individuando le misure più efficaci in relazione ad ogni singolo contesto locale e le procedure/istruzioni operative per mettere in atto dette misure. Tali procedure/istruzioni operative possono coincidere con procedure/istruzioni operative già adottate, purché opportunamente integrate, così come possono costituire un addendum connesso al contesto emergenziale del documento di valutazione dei rischi redatto ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

Resta inteso che in base all’evoluzione dello scenario epidemiologico le misure indicate potranno essere rimodulate, anche in senso più restrittivo.

Le schede attualmente pubblicate saranno eventualmente integrate con le schede relative a ulteriori settori di attività.

RISTORAZIONE
ATTIVITÀ TURISTICHE (stabilimenti balneari e spiagge)
ATTIVITÀ RICETTIVE
SERVIZI ALLA PERSONA (acconciatori, estetisti e tatuatori)
COMMERCIO AL DETTAGLIO
COMMERCIO AL DETTAGLIO SU AREE PUBBLICHE (mercati e mercatini degli hobbisti)
UFFICI APERTI AL PUBBLICO
PISCINE
PALESTRE
MANUTENZIONE DEL VERDE
MUSEI, ARCHIVI E BIBLIOTECHE
ATTIVITÀ FISICA ALL’APERTO
NOLEGGIO VEICOLI E ALTRE ATTREZZATURE
INFORMATORI SCIENTIFICI DEL FARMACO
AREE GIOCHI PER BAMBINI
CIRCOLI CULTURALI E RICREATIVI
FORMAZIONE PROFESSIONALE
CINEMA E SPETTACOLI DAL VIVO
PARCHI TEMATICI E DI DIVERTIMENTO
SAGRE E FIERE LOCALI
STRUTTURE TERMALI E CENTRI BENESSERE

Tutte le indicazioni riportate nelle singole schede tematiche devono intendersi come integrazioni alle raccomandazioni di distanziamento sociale e igienico-comportamentali finalizzate a contrastare la diffusione di SARS-CoV-2 in tutti i contesti di vita sociale. A tal proposito, relativamente all’utilizzo dei guanti monouso, in considerazione del rischio aggiuntivo derivante da un loro errato impiego, si ritiene di privilegiare la rigorosa e frequente igiene delle mani con acqua e sapone, soluzione idro-alcolica o altri prodotti igienizzanti, sia per clienti/visitatori/utenti, sia per i lavoratori (fatti salvi, per questi ultimi, tutti i casi di rischio specifico associato alla mansione).

Per tutte le procedure di pulizia e disinfezione, di aerazione degli ambienti e di gestione dei rifiuti si rimanda alle indicazioni contenute nei seguenti rapporti (dei quali resta inteso che va considerata l’ultima versione disponibile):
Rapporto ISS COVID-19 n. 19/2020 “Raccomandazioni ad interim sui disinfettanti nell’attuale emergenza COVID-19: presidi medico chirurgici e biocidi”;
Rapporto ISS COVID-19 n. 5/2020 “Indicazioni ad interim per la prevenzione e gestione degli ambienti indoor in relazione alla trasmissione dell’infezione da virus SARS-CoV-2”;
Rapporto ISS COVID- 19 n. 3/2020 “Indicazione ad interim per la gestione dei rifiuti urbani in relazione alla trasmissione dell’infezione da virus SARS-CoV-2”;
Rapporto ISS COVID-19 n. 21/2020 “Guida per la prevenzione della contaminazione da Legionella negli impianti idrici di strutture turistico-ricettive e altri edifici ad uso civile e industriale non utilizzato durante la pandemia COVID-19”.

Fonte: CS Regioni

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