Circolare Min. Salute n. 21463 del 18 giugno 2020
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Circolare del Ministero della Salute n. 21463 del 18 giugno 2020
18 Giugno 2020
Oggetto: Modalità attuative della quarantena per i contatti stretti dei casi COVID-19, in particolari contesti di riferimento, quali l’attività agonistica di squadra professionista.
Sulla base del nuovo quadro epidemiologico e delle conseguenti disposte riaperture, questa Direzione generale ha emanato la Circolare n. 18584 del 29 maggio 2020, aggiornando gli strumenti messi in atto per contrastare l’epidemia COVID-19 in corso, con particolare riferimento alla individuazione delle modalità e delle regole di comportamento da seguire durante la quarantena, nonché a rafforzare il sistema di ricerca e di gestione dei contatti (contact tracing), anche alla luce delle nuove tecnologie.
Come risulta dal verbale del 12 giugno 2020, n. 88 il Comitato tecnico scientifico, nominato con ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 630 del 3 febbraio 2020, si è espresso relativamente alle proposte della “Federazione Italiana Giuoco calcio. Integrazione Protocolli Sanitari” circa l’individuazione di misure precauzionali alternative e\o aggiuntive applicabili a casi specifici come quello dell’attività agonistica di squadra.
A tal proposito, si rammenta che lo scopo della attività richiamate in premessa, restano, anche nello specifico contesto del gioco agonistico di squadra, quello di identificare e gestire i contatti dei casi probabili o confermati COVID-19 nonché di individuare e isolare rapidamente i casi secondari, per poter intervenire e interrompere la catena di trasmissione.
Questo obiettivo viene raggiunto attraverso le seguenti azioni:
- fornire ai contatti, come sopra identificati, le informazioni sulla patologia, sulla quarantena, sulle corrette misure di igiene respiratoria e delle mani, e indicazioni su cosa fare in caso di manifestazione dei sintomi;
- provvedere tempestivamente all’esecuzione di test diagnostici nei contatti che sviluppano sintomi.
La ricerca dei contatti contribuisce inoltre ad una migliore comprensione dell'epidemiologia dell’infezione da SARS-CoV-2.
Il Dipartimento di prevenzione, in presenza di un caso positivo, fornisce informazioni e indicazioni chiare, anche per iscritto, sulle misure precauzionali da attuare ed eventuale documentazione informativa generale sull’infezione da SARS-CoV-2, comprese le modalità di trasmissione, gli interventi di profilassi necessari (sorveglianza attiva, quarantena, ecc.), le istruzioni sulle misure da attuare in caso di comparsa di sintomatologia e la descrizione dei possibili sintomi clinici.
In particolare, l'operatore di sanità pubblica del Dipartimento di Prevenzione territorialmente competente:
- per quanto riguarda l’attività agonistica di squadra professionista, nel caso in cui risulti positivo un giocatore ne dispone l’isolamento ed applica la quarantena dei componenti del gruppo squadra che hanno avuto contatti stretti con un caso confermato. Il Dipartimento di prevenzione può prevedere che, alla luce del citato parere del 12 giugno 2020 n. 88 del Comitato tecnico scientifico nominato con ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 630 del 3 febbraio 2020, alla quarantena dei contatti stretti possa far seguito, per tutto il “gruppo squadra”, l’esecuzione del test, con oneri a carico delle società sportive, per la ricerca dell’RNA virale, il giorno della gara programmata, successiva all’accertamento del caso confermato di soggetto Covid-19 positivo, in modo da ottenere i risultati dell’ultimo tampone entro 4 ore e consentire l’accesso allo stadio e la disputa della gara solo ai soggetti risultati negativi al test molecolare. Al termine della gara, i componenti del “gruppo squadra” devono riprendere il periodo di quarantena fino al termine previsto, sotto sorveglianza attiva quotidiana da parte dell'operatore di sanità pubblica del Dipartimento di Prevenzione territorialmente competente, fermi gli obblighi sanciti dalla circolare di questa direzione generale del 29 maggio 2020.
Fonte: Ministero della Salute
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