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COVID-19 Areazione locali di lavoro e modalità uso impianti di condizionamento

ID 10884 | | Visite: 40891 | Documenti Riservati Sicurezza

COVID 19 Aerazione locali 1 0 2020

COVID-19 Areazione locali di lavoro e modalità uso impianti di condizionamento

ID 10884 | Rev. 1.0 del 1° giugno 2020

Documento completo allegato e Check list sull'areazione locali di lavoro, modalità d'uso degli impianti di condizionamento, frequenza di pulizia e Check list su raccomandazioni operative per ventilatori e altri dispositivi di raffrescamento d’ambiente e personale.

Sono presi in esame i Documenti:

1. Linee guida riapertura attività economiche e produttive CSR Rev. 22 maggio 2020 (Indicazioni ad interim per la prevenzione e gestione degli ambienti indoor in relazione alla trasmissione dell’infezione da virus SARS-CoV-2)
2. Rapporto ISS n. 5/2020 del 23.03.2020 (Indicazioni ad interim per la prevenzione e gestione degli ambienti indoor in relazione alla trasmissione dell’infezione da virus SARS-CoV-2)
3. Rapporto ISS n. 5/2020 del 25.05.2020 (Indicazioni ad interim per la prevenzione e gestione degli ambienti indoor in relazione alla trasmissione dell’infezione da virus SARS-CoV-2) Revisione del Rapporto ISS n. 5/2020 del 25.03.2020
4. Rapporto ISS COVID-19 n. 33/2020 Indicazioni sugli impianti di ventilazione/climatizzazione in strutture comunitarie non sanitarie e in ambienti domestici in relazione alla diffusione del virus SARS-CoV-2 del 25.05.2020
5. Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro 24.04.2020

In particolare nei Documenti 1/2/3 si evincono 2 aspetti di sicurezza COVID-19 inerenti gli impianti di riscaldamento/raffrescamento presenti che negli edifici:

- eliminare, ove è possibile, la funzione di ricircolo dell’aria per evitare l’eventuale trasporto di agenti patogeni nell’aria (batteri, virus, ecc.);
- pulizia periodica, ogni quattro settimane (*) dei filtri dell’aria di ricircolo del fancoil/ventilconvettore.

Attenzione

(*) Nel Rapporto ISS n. 5/2020 del 23.03.2020 la frequenza di pulizia dei filtri era indicata "ogni settimana", con la revisione del Rapporto stesso del 25.05.2020, la frequenza di pulizia dei filtri è indicata "ogni quattro settimane".

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Excursus

Linee guida riapertura attività economiche e produttive CSR Rev. 22 maggio 2020

All'interno delle Linee guida riapertura attività economiche e produttive CSR Rev. 22 maggio 2020 (Indicazioni ad interim per la prevenzione e gestione degli ambienti indoor in relazione alla trasmissione dell’infezione da virus SARS-CoV-2), le indicazioni tecniche fanno riferimento al documento dell’Istituto Superiore di Sanità Rapporto ISS n. 5/2020.
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Uffici aperti al pubblico
Favorire il ricambio d’aria negli ambienti interni. Per gli impianti di condizionamento, è obbligatorio, se tecnicamente possibile, escludere totalmente la funzione di ricircolo dell’aria; se ciò non fosse tecnicamente possibile, vanno rafforzate ulteriormente le misure per il ricambio d’aria naturale e in ogni caso va garantita la pulizia, ad impianto fermo, dei filtri dell’aria di ricircolo per mantenere i livelli di filtrazione/rimozione adeguati, secondo le indicazioni tecniche di cui al documento dell’Istituto Superiore di Sanità.
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Ristorazione
negli edifici dotati di specifici impianti di ventilazione con apporto di aria esterna, tramite ventilazione meccanica controllata, eliminare totalmente la funzione di ricircolo dell’aria
Relativamente agli impianti di riscaldamento/raffrescamento che fanno uso di pompe di calore, fancoil, o termoconvettori, qualora non sia possibile garantire la corretta climatizzazione degli ambienti tenendo fermi gli impianti, pulire in base alle indicazioni fornite dal produttore, ad impianto fermo, i filtri dell’aria di ricircolo per mantenere i livelli di filtrazione/rimozione adeguati. 
- le prese e le griglie di ventilazione devono essere pulite con panni puliti in microfibra inumiditi con acqua e sapone, oppure con alcool etilico al 75%; 
- evitare di utilizzare e spruzzare prodotti per la pulizia detergenti/disinfettanti spray direttamente sui filtri per non inalare sostanze inquinanti, durante il funzionamento.
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Servizi per l'infanzia e l'adolescenza
Per tutti gli spazi al chiuso, favorire il ricambio d’aria negli ambienti interni. Per gli impianti di condizionamento, è obbligatorio, se tecnicamente possibile, escludere totalmente la funzione di ricircolo dell’aria; se ciò non fosse tecnicamente possibile, vanno rafforzate ulteriormente le misure per il ricambio d’aria naturale e in ogni caso va garantita la pulizia, ad impianto fermo, dei filtri dell’aria di ricircolo per mantenere i livelli di filtrazione/rimozione adeguati, secondo le indicazioni tecniche di cui al documento dell’Istituto Superiore di Sanità.

Rapporto ISS COVID-19 del 23/03/2020

Nei diversi edifici e ambienti in cui si svolgono una molteplicità...
...secondo questo schema: 

- Ambienti domestici come le abitazioni in cui interagiscono quotidianamente esclusivamente i nuclei familiari, dove si è obbligati a passare la maggior parte della giornata e dove si svolgono attività lavorative e didattiche a distanza attraverso le tecnologie digitali; 

- Ambienti lavorativi progettati con standard dedicati agli specifici scopi come uffici, strutture sanitarie, banche, poste, farmacie, parafarmacie, supermercati, aeroporti, stazioni e mezzi pubblici in cui interagiscono, per le diverse esigenze, dipendenti, visitatori temporanei, operatori di ditte esterne, clienti, fornitori e viaggiatori.

Misure generali per gli ambienti lavorativi
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Garantire un buon ricambio dell’aria in tutti gli ambienti dove sono presenti postazioni di lavoro e personale aprendo con maggiore frequenza le diverse aperture: finestre e balconi.
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... pulire settimanalmente in base alle indicazioni fornite dal produttore, ad impianto fermo, i filtri dell’aria di ricircolo per mantenere bassi i livelli di filtrazione/rimozione adeguati. La polvere catturata dai filtri rappresenta un ambiente favorevole alla proliferazione di batteri e funghi, e comunque di agenti biologici. Evitare di utilizzare e spruzzare prodotti per la pulizia detergenti/disinfettanti spray direttamente sul filtro per non inalare sostanze inquinanti (es. COV), durante il funzionamento. In questi ambienti sarebbe necessario aprire regolarmente le finestre e balconi per aumentare il ricambio e la diluizione degli inquinanti accumulati nell’aria ricircolata dall’impianto. 

- Pulire le prese e le griglie di ventilazione con...
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- Gli impianti di climatizzazione nei mezzi pubblici devono essere mantenuti attivi e, per aumentare il livello di ricambio/diluizione/rimozione dell’aria, deve essere eliminata totalmente la funzione di ricircolo per evitare l’eventuale trasporto della carica microbica (batteri, virus, ecc.) nell’aria. In questa fase, qualora le condizioni meteo lo permettano, può risultare anche utile aprire tutti i finestrini e le botole del tetto per aumentare ulteriormente il livello di ricambio dell’aria indoor.

Rapporto ISS n. 5/2020 del 25.05.2020

Misure generali per gli ambienti lavorativi

Di seguito si riportano alcuni consigli, azioni e raccomandazioni generali da mettere in atto giornalmente nelle condizioni di emergenza di questa “nuova fase 2” per limitare ogni forma di diffusione del virus SARSCoV-2 che devono far parte di un approccio integrato cautelativo e di mitigazione del rischio (non singole azioni a sé) per il mantenimento di una buona qualità dell’aria indoor negli ambienti di lavoro, quali:

- Garantire un buon...
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- Negli edifici dotati di specifici impianti di ventilazione (Unità di Trattamento d’Aria-UTA, o Unità di Ventilazione Meccanica Controllata-VMC), correttamente progettati...
...

dell’apertura o ingresso dei lavoratori, e proseguire per altre due ore dopo la chiusura/non utilizzo dell’edificio) a prescindere dal numero di lavoratori presenti in ogni ambiente o stanza, mantenendo chiusi gli accessi (porte). Si raccomanda di verificare che nelle vicinanze delle prese e griglie di ventilazione dei terminali, non siamo presenti tendaggi, oggetti e piante, che possano interferire con il corretto funzionamento. Al tal fine si consiglia di programmare una pulizia periodica, ogni quattro settimane, in base alle indicazioni fornite dal produttore ad impianto fermo, dei filtri dell’aria di ricircolo del fancoil/ventilconvettore per mantenere gli adeguati livelli di filtrazione/rimozione. La pulizia dei filtri, il controllo della batteria di scambio termico e le bacinelle di raccolta della condensa possono contribuire a rendere più sicuri gli edifici riducendo la trasmissione delle malattie, compreso il virus SARS-CoV-2.

- Evitare di utilizzare e spruzzare prodotti per la pulizia detergenti/disinfettanti spray direttamente sul filtro per non inalare sostanze inquinanti (es. COV), durante il funzionamento. Prestare particolare attenzione all’uso di tali spray nel caso di personale con problemi respiratori, es. soggetti asmatici. I prodotti per la pulizia/disinfettanti spray devono essere preventivamente approvati dal SPP.

- Pulire le prese e le griglie di ventilazione con panni puliti in microfibra inumiditi con acqua e con i comuni saponi, oppure con una soluzione di alcool etilico con una percentuale minima del 70% v/v asciugando successivamente.

- Dove possibile in questi ambienti sarebbe necessario aprire regolarmente finestre e balconi per aumentare il ricambio e la diluizione degli inquinanti specifici (es. COV, PM10, ecc.), della CO2, degli odori, dell’umidità e del bioaerosol che può trasportare batteri, virus, allergeni, funghi filamentosi (muffe) accumulati nell’aria ricircolata dall’impianto. È preferibile aprire per pochi minuti più volte al giorno, che una sola volta per tempi lunghi. Durante l’apertura delle finestre mantenere chiuse le porte. 

- Nel caso in cui alcuni singoli ambienti o locali di lavoro siano dotati di piccoli impianti autonomi fissi di riscaldamento/raffrescamento (es. climatizzatori a pompe di calore split o climatizzatori aria-acqua) oppure siano...
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- Nel caso in cui in alcuni si voglia dotare gli ambienti con sistemi portatili di depurazione dell’aria (es. con filtri High Efficiency Particulate Air filter (HEPA) o Ultra Low Penetration Air (ULPA) la scelta ottimale del sistema deve tenere in considerazione vista l’ampia variabilità delle prestazioni offerte dai diversi sistemi: la volumetria dell’ambiente, il layout, il tipo di attività svolta, il numero di persone. Nel caso in cui alcuni ambienti siano dotati di ventilatori a soffitto o portatili a pavimento o da tavolo che comportano un significativo movimento dell’aria, si consiglia di porre grande attenzione nell’utilizzo in presenza di più persone. In ogni caso si ricorda di posizionare i ventilatori ad una certa distanza, e mai indirizzarti direttamente sulle persone. Si sconsiglia l’utilizzo di queste apparecchiature in caso di ambienti con la presenza di più di un lavoratore.

È opportuno pertanto:

- Garantire...
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- Nel caso di locali senza finestre (es. archivi, spogliatoi, servizi igienici, ecc.), ma dotati di ventilatori/estrattori questi devono essere mantenuti in funzione per l’intero orario di lavoro per ridurre le concentrazioni nell’aria. I ventilatori andrebbero accesi di nuovo la mattina presto.

- I mezzi pubblici devono essere...
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- Le pulizie quotidiane (*) degli ambienti/aree, devono riguardare le superfici toccate più di frequente (es. porte, maniglie, finestre, vetri, tavoli, interruttori della luce, servizi igienici, rubinetti, lavandini, scrivanie, sedie, maniglie carrello e dei cestini della spesa, maniglie passeggeri, comandi, volante, cinture di sicurezza, maniglie delle portiere, tasti e pulsanti apriporta, tastiere, telecomandi, stampanti). Utilizzare panni, diversi per ciascun tipo di oggetto/superficie, in microfibra inumiditi con acqua e sapone. Si può ridurre ulteriormente il rischio utilizzando subito dopo la pulizia con acqua e sapone una soluzione di alcool etilico con una percentuale minima del 70% v/v o con una soluzione...
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(*) Per pulizie quotidiane/sanificazione si intende: il complesso di procedimenti e operazioni atti a rendere salubre un determinato ambiente mediante le attività di pulizia, di detergenza e/o la successiva disinfezione. Riferimento UNI 10585:1993.
Pulizia/sanificazione e disinfezione possono essere svolte separatamente o essere condotte con un unico processo utilizzando prodotti che hanno duplice azione; è importante rimuovere lo sporco o i residui di sporco che possono contribuire a rendere inefficace l’intero processo. Decreto n. 274 del 7 luglio 1997 Regolamento di attuazione degli articoli 1 e 4 della legge 25 gennaio 1994, n. 82, per la disciplina delle attività di pulizia, di disinfezione, di disinfestazione, di derattizzazione e di sanificazione. 

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Rapporto ISS COVID-19 n. 33/2020 Indicazioni sugli impianti di ventilazione/climatizzazione in strutture comunitarie non sanitarie e in ambienti domestici in relazione alla diffusione del virus SARS-CoV-2

Raccomandazioni operative per la gestione degli impianti

Le seguenti indicazioni sono riferite ad impianti correttamente installati e oggetto di una regolare manutenzione e pulizia, conformi alla normativa vigente in materia, con particolare riguardo a sicurezza e igiene. Impianti obsoleti o vetusti, che non rispettino tali condizioni devono essere oggetto di un’adeguata manutenzione e pulizia prima del loro utilizzo.

Alfine di definire raccomandazioni operative per la gestione degli impianti di climatizzazione, deve essere tenuta in considerazione e valutata una matrice di rischio per la trasmissione di SARS-CoV-2, attraverso tali impianti.

Tale matrice si basa su criteri epidemiologici correlati allo stato di diffusività tra la popolazione del virus (Rt) in una data Regione e sulla tipologia di occupanti gli ambienti climatizzati in riferimento al DM Salute 30/04/2020 (Tabella 8)

Tabella 8. DM Salute 30/04/2020, Allegato.

Tabella 8
*Rt: tasso di contagiosità dopo l’applicazione delle misure atte a contenere il diffondersi della malattia.

Naturalmente deve essere presa in considerazione la possibilità che, nell’ambiente possa esserci la presenza di persone provenienti da altre Regioni/Province Autonome, anche transitoriamente, mentre in genere il riferimento è a:
- Occupanti abituali: persone che utilizzano l’ambiente in modo continuativo per diversi giorni consecutivi (es., impiegato, commessa)
- Occupanti occasionali: persone che utilizzano l’ambiente in modo saltuario o che non hanno utilizzato l’ambiente il giorno precedente (es. cliente di un negozio, partecipante ad una riunione)

Attraverso tali criteri è possibile costruire una matrice di rischio ambientale che, nel rispetto dell’utilizzo di mezzi di barriera o strumenti di protezione individuale ed il mantenimento della distanza fisica, possa tenere conto del grado di rischio in funzione dell’utilizzo dell’ambiente e della potenziale presenza di un soggetto positivo al SARS-CoV-2 (Tabella 9).

Esempi delle modalità di occupazione definite in tabella possono essere, tra gli altri:
1. Ufficio senza presenza di ospiti
2. Ristorante, parrucchiere, sala riunioni, cinema, teatro (zona spettatori)
3. Officina (senza postazioni individuali), cucina di ristorante
4. Negozio con esposizione, bar, atrio/hall, stazione ferroviaria, aeroporto, museo
5. Attività di assistenza medico-sanitaria

Tabella 9. Livello di rischio in ambiente in relazione alla modalità di utilizzo e alla probabilità di presenza di un soggetto positivo al SARS-CoV-2

Tabella 9

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Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro 24.04.2020
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COVID-19 Check list aerazione locali Impianti condizionamento ambienti lavorativi

COVID 19 Check list aerazione locali e pianti di condizionamento

COVID-19 Check list Raccomandazioni operative per ventilatori e altri dispositivi di raffrescamento d’ambiente e personale

Covid 19 Check list 2

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segue in allegato

Certifico Srl - IT Rev. 1.0.2020
©Copia autorizzata Abbonati

Matrice Revisioni

Rev. Data Oggetto Autore
1.0 1.06.2020 - Rapporto ISS n. 33/2020 del 25.05.2020
- COVID-19 Check list Raccomandazioni operative per ventilatori e altri dispositivi di raffrescamento d’ambiente e personale
Certifico Srl
0.0 28.05.2020 --- Certifico Srl


Collegati

Lettera circolare DCPREV Prot. n. 07075 del 27/04/2010

ID 11243 | | Visite: 3097 | Prevenzione Incendi

Lettera circolare DCPREV Prot. n. 07075 del 27/04/2010

Rete nazionale di trasporto dell’energia elettrica. Autorizzazioni ai sensi della legge 23 agosto 2004, n. 239.

Abrogata da: 

Circolare Prot. n. 3300 del 06/03/2019
Rete nazionale di trasporto dell'energia elettrica. Autorizzazioni ai sensi della legge 23 agosto 2004, n. 239.

Vedi:

Linee elettriche aeree   Distanza da attivita  PI

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Allegato riservato Lettera circolare DCPREV prot. n. 07075 del 27.04.2010.pdf
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Emergenza Coronavirus, i contagi sul lavoro denunciati all’Inail

ID 10732 | | Visite: 3325 | News Sicurezza

Emergenza Coronavirus  i contagi sul lavoro denunciati all Inail

Emergenza Coronavirus, i contagi sul lavoro denunciati all’Inail

10732 | 24 Luglio 2020

I Rapporti pubblicati alla data:

6° Rapporto: Scheda tecnica - Denunce da Covid-19 (monitoraggio al 30 giugno 2020)
5° Rapporto: Scheda tecnica - Denunce da Covid-19 (monitoraggio al 15 giugno 2020)
4° Rapporto: Scheda tecnica - Denunce da Covid-19 (monitoraggio al 31 maggio 2020)
3° Rapporto: Scheda tecnica - Denunce da Covid-19 (monitoraggio al 15 maggio 2020)
2° Rapporto: Scheda tecnica - Denunce da Covid-19 (monitoraggio al 4 maggio 2020)
1° Rapporto: Scheda tecnica - Denunce da Covid-19 (monitoraggio al 21 aprile 2020)
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Alla data del 30 giugno le infezioni di origine professionale segnalate all’Istituto sono 965 in più rispetto al monitoraggio precedente. I casi mortali sono 252 (+16), concentrati soprattutto tra gli uomini (82,5%) e nel Nord-Ovest (58,3%), con un’età media dei deceduti di 59 anni

ROMA - I contagi sul lavoro da nuovo Coronavirus rilevati dall’Inail alla data del 30 giugno sono 49.986, 965 in più rispetto al monitoraggio del 15 giugno e pari a circa un quinto delle denunce di infortunio pervenute all’Istituto dall’inizio dell’anno. I casi mortali sono 252 (+16), concentrati soprattutto tra gli uomini (82,5%) e nelle fasce 50-64 anni (69,8%) e over 64 anni (19,5%), con un’età media dei deceduti di 59 anni. Prendendo in considerazione il totale delle infezioni di origine professionale segnalate all’Inail, il rapporto tra i generi si inverte – il 71,6% dei lavoratori contagiati sono donne – e l’età media scende a 47 anni. A fare il punto della situazione è il sesto report nazionale elaborato dalla Consulenza statistico attuariale dell’Istituto, pubblicato oggi insieme alla versione aggiornata delle schede di approfondimento sui casi registrati nelle 19 regioni italiane e nelle due province autonome di Trento e Bolzano, diffuse con cadenza mensile.

Nell'Italia settentrionale più di otto denunce su 10. Dall’analisi territoriale emerge che più di otto denunce su 10 sono concentrate nell’Italia settentrionale: il 56,2% nel Nord-Ovest e il 24,2% nel Nord-Est, seguiti da Centro (11,8%), Sud (5,7%) e Isole (2,1%). Concentrando l’attenzione sui contagi con esito mortale, la percentuale del Nord-Ovest rispetto al totale sale al 58,3%, mentre il Sud, con il 15,1% dei decessi, precede il Nord-Est (13,1%), il Centro (11,9%) e le Isole (1,6%). La Lombardia è la regione più colpita, con oltre un terzo dei casi denunciati (36,1%) e il 44,8% dei decessi. Nel dettaglio, il 30,2% dei 18.032 contagi sul lavoro denunciati nel territorio lombardo riguardano la provincia di Milano, ma con 32 decessi la provincia di Bergamo conferma il primato negativo per i casi mortali, seguita da Milano (22), Brescia (20) e Cremona (16).

Oltre un terzo dei decessi in ambito sanitario. Circa il 99% delle denunce riguarda la gestione assicurativa dell’Industria e servizi, mentre i casi registrati in Agricoltura, nella Navigazione e nella gestione per Conto dello Stato sono circa 600. Rispetto alle attività produttive, il 72,1% del complesso delle infezioni denunciate e il 26,1% dei casi mortali si concentra nel settore della Sanità e assistenza sociale (che comprende ospedali, case di cura e di riposo, istituti, cliniche, policlinici universitari, residenze per anziani e disabili), che insieme al settore degli organismi pubblici preposti alla sanità (Asl) porta all’81,2% la quota dei contagi e al 36,6% quella dei decessi avvenuti in ambito sanitario. Seguono i servizi di vigilanza, pulizia, call center, il settore manifatturiero (addetti alla lavorazione di prodotti chimici, farmaceutici, alimentari), le attività di alloggio e ristorazione, il commercio e il trasporto e magazzinaggio.

Tecnici della salute, medici e operatori socio-assistenziali le categorie più coinvolte. Con il 40,6% dei contagi denunciati, oltre l’83% dei quali relativi a infermieri, la categoria professionale dei tecnici della salute si conferma la più colpita dal virus, seguita dagli operatori socio-sanitari (21,3%), dai medici (10,5%), dagli operatori socio-assistenziali (8,7%) e dal personale non qualificato nei servizi sanitari, come ausiliari, portantini e barellieri (4,7%). L’analisi dei decessi rivela come circa il 40% riguardi personale sanitario e socio-assistenziale. Nel dettaglio, l’11,8% dei casi mortali codificati riguarda i tecnici della salute (il 63% sono infermieri), seguiti dai medici (9,3%), dagli operatori socio-sanitari (8,1%), dagli operatori socio-assistenziali e dal personale non qualificato nei servizi sanitari (4,3% per entrambe le categorie).
 
Fonte: INAIL
 

Decreto 10 luglio 2020

ID 11232 | | Visite: 10967 | Prevenzione Incendi

Decreto 10 Luglio 2020

Decreto 10 luglio 2020 

Norme tecniche di prevenzione incendi per gli edifici sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, aperti al pubblico, destinati a contenere musei, gallerie, esposizioni, mostre, biblioteche e archivi, ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139.

(GU Serie Generale n.183 del 22-07-2020)

Entrata in vigore: 21.08.2020

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Art. 1. Nuove norme tecniche di prevenzione incendi per edifici sottoposti a tutela

1. Sono approvate le norme tecniche di prevenzione incendi per gli edifici sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, aperti al pubblico, destinati a contenere musei, gallerie, esposizioni, mostre, biblioteche e archivi di cui all’allegato 1, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Art. 2. Campo di applicazione

1. Le norme tecniche di cui all’art. 1 si possono applicare agli edifici sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, aperti al pubblico, destinati a contenere musei, gallerie, esposizioni, mostre, biblioteche e archivi, di cui all’allegato I del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, ivi individuate con il numero 72, esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto ovvero a quelle di nuova realizzazione.
2. Le norme tecniche di cui all’art. 1 si possono applicare alle attività di cui al comma 1 in alternativa alle specifiche norme tecniche di prevenzione incendi di cui al decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali di concerto con il Ministro dell’interno 20 maggio 1992, n. 569, e al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1995, n. 418.

Art. 3. Modifiche al decreto del Ministro dell’interno 3 agosto 2015

1. All’art. 2, comma 1, del decreto del Ministro dell’interno 3 agosto 2015, dopo il numero «71;» è aggiunto il seguente: «72, limitatamente agli edifici sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, aperti al pubblico, destinati a contenere musei, gallerie, esposizioni, mostre, biblioteche e archivi;».
2. All’art. 2 -bis , comma 1, del decreto del Ministro dell’interno 3 agosto 2015, dopo la lettera d) è aggiunta la seguente « e) 72, limitatamente agli edifici sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, aperti al pubblico, destinati a contenere musei, gallerie, esposizioni, mostre, biblioteche e archivi.».
3. All’art. 5, comma 1 -bis , del decreto del Ministro dell’interno 3 agosto 2015, dopo la lettera s) , sono aggiunte le seguenti: « t) Regio decreto 7 novembre 1942, n. 1564, recante le “Norme per l’esecuzione, il collaudo e l’esercizio degli impianti tecnici degli edifici di interesse artistico e storico destinati a contenere musei, gallerie, collezioni e oggetti di interesse storico culturale”; u) decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali di concerto con il Ministro dell’interno 20 maggio 1992, n. 569, recante il “Regolamento concernente norme di sicurezza antincendio per gli edifici storici e artistici destinati a musei, gallerie, esposizioni e mostre”; v) decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1995, n. 418, recante il “Regolamento concernente norme di sicurezza antincendio per gli edifici di interesse storico-artistico destinati a biblioteche ed archivi.”».
4. All’allegato 1 del decreto del Ministro dell’interno 3 agosto 2015, nella sezione V «Regole tecniche verticali», è aggiunto il seguente capitolo «V.10 - Musei, gallerie, esposizioni, mostre, biblioteche e archivi», contenente le norme tecniche di prevenzione incendi per gli edifici sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, aperti al pubblico, destinati a contenere musei, gallerie, esposizioni, mostre, biblioteche e archivi, di cui all’art. 1.

Art. 4. Norme finali

1. Il presente decreto entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

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ALLEGATO 1 (ART. 1) REGOLE TECNICHE VERTICALI

Capitolo V.10 Musei, gallerie, esposizioni, mostre, biblioteche e archivi in edifici tutelati
Campo di applicazione
Definizioni
Classificazioni
Valutazione del rischio di incendio
Strategia antincendio
Reazione al fuoco
Resistenza al fuoco
Compartimentazione
Esodo
Gestione della sicurezza antincendio
Controllo dell’incendio
Rivelazione ed allarme
Controllo di fumi e calore
Sicurezza impianti tecnologici

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Collegati:

Modello territoriale di intervento salute e sicurezza aree portuali

ID 11226 | | Visite: 1879 | Guide Sicurezza lavoro INAIL

Aree portuali INAIL 2020

Modello territoriale di intervento salute e sicurezza aree portuali

INAIL, 2020

- Modello territoriale di intervento integrato in materia di salute e sicurezza rivolto alle imprese che operano in aree portuali. Attività di innovazione tecnologica

Sono illustrate le principali famiglie di soluzioni per la gestione e l’esecuzione di attività mirate alla sicurezza in ambito marittimo e portuale. Nella scheda si approfondisce l’uso innovativo del deep learning applicato alle immagini per la valutazione dei flussi di veicoli e persone in aree portuali e l’utilizzo di reti di sensori indossabili per la valutazione del rischio ergonomico da sovraccarico biomeccanico in attività di rizzaggio e derizzaggio rotabili e container.

- Modello territoriale di intervento integrato in materia di salute e sicurezza rivolto alle imprese che operano in aree portuali. Attività di rete

La scheda presenta la ricerca “Salute e sicurezza dei lavoratori nelle aree portuali” e in particolare l’approfondimento del settore marittimo-portuale realizzato con la sperimentazione, in 9 porti, di un modello territoriale di intervento integrato in materia di salute e sicurezza denominato 'piano mirato di prevenzione'.

Il piano coniuga l’azione di assistenza a quella di vigilanza nei riguardi delle imprese per il trasferimento di strumenti metodologici di supporto al processo di valutazione dei rischi. In particolare, si illustrano: le fasi standard dell’intervento, i risultati dell’attività di trasferimento, le azioni per il consolidamento della rete istituzionale, gli indicatori registrati nelle fasi di assistenza, vigilanza e verifica efficacia dei piani mirati di prevenzione.

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Fonte: INAIL

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Criticità delle reti di sicurezza di piccole dimensioni

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Criticit  rete piccole dimensioni

Criticità delle reti di sicurezza di piccole dimensioni

Le reti di sicurezza sono dispositivi di protezione collettiva contro il rischio di caduta dall’alto, il cui utilizzo è sempre più diffuso. Generalmente vengono fabbricate rispettando la norma UNI EN 1263-1: 2015, che prevede delle limitazioni di utilizzo anche per quel che riguarda le dimensioni minime. Il sistema S, in particolare, è la rete di sicurezza con fune sul bordo che incornicia e rinforza la zona perimetrale alla quale vengono collegate le corde di sollevamento e ancoraggio. Ci sono tantissime situazioni di lavoro che richiederebbero l’utilizzo di reti analoghe al sistema S ma con dimensioni non contemplate dalla UNI EN 1263:2015.

Il loro comportamento a seguito della caduta del lavoratore non è molto conosciuto a livello scientifico internazionale; non risulta, dalla documentazione attualmente disponibile, che siano stati effettuati studi specifici. Il fatto che esse siano escluse dal campo di applicazione della UNI EN 1263-1: 2015, testimonia incertezza sulla conoscenza e pone dei dubbi sulla sicurezza del loro impiego. Lo studio, basato su test dinamici di simulazione della caduta, evidenzia alcune criticità e fornisce informazioni sul loro comportamento al fine di consentirne l’utilizzo in sicurezza in determinate condizioni.

Fonte: Inail - Numero 19 Luglio 2020

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Esposizione a metalli

ID 11190 | | Visite: 2811 | News Sicurezza

Esposizione a metalli

Esposizione a metalli - Definizione dei valori di riferimento di cromo e nichel urinari e piombo ematico nella popolazione campana

L'esposizione a metalli pesanti sia essenziali sia tossici è responsabile di numerose patologie di diversa gravità.

Essendo molti metalli ubiquitari, la discriminazione tra esposizione professionale e non professionale diventa compito arduo per i professionisti del settore, agevolato dal confronto tra i dati di monitoraggio biologico dei lavoratori a rischio e i valori di riferimento. Poiché l'inquinamento ambientale e le abitudini di vita variano in base all'area geografica, col presente progetto sono stati definiti i valori di riferimento dei marcatori biologici di piombo, cromo e nichel nella popolazione campana.

...

Fonte: INAIL

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Decreto 16 maggio 1987 n. 246 | Consolidato 2019

ID 7730 | | Visite: 18988 | Prevenzione Incendi

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Decreto 16 maggio 1987 n. 246 | Consolidato 2019

ID 7730 | 07.02.2019 / Ed. 1.0 Febbraio 2019

Riservato Abbonati: Prevenzione incendi, 2X, 3X, 4X, Full, il Testo Consolidato 2019 del DM 246/1987 pdf in Allegato.

D.M. 16 maggio 1987 n. 246 Norme di sicurezza antincendi per gli edifici di civile abitazione (G.U. n. 148 del 27 giugno 1987)

Testo consolidato 2019 tiene conto della modifica di cui al:

D.M. 25 gennaio 2019 | Norme sicurezza antincendi edifici di civile abitazione - Modifiche ed integrazioni all'allegato del decreto 16 maggio 1987, n. 246 concernente norme di sicurezza antincendi per gli edifici di civile abitazione (GU n. 30 del 05-02-2019).

Entra in vigore il 06 Maggio 2019

_________

Art. 1 D.M. 25 gennaio 2019 Modifiche ed integrazioni al decreto del Ministro dell'interno 16 maggio 1987, n. 246

1. E' approvato l'allegato 1 che costituisce parte integrante del presente decreto e che modifica le norme tecniche contenute nell'allegato al decreto del Ministro dell'interno 16 maggio 1987, n. 246, sostituendo il punto «9. Deroghe» e introducendo, dopo il punto 9, il punto «9-bis. Gestione della sicurezza antincendio». 
2. Le disposizioni contenute nell'allegato 1 al presente decreto si applicano agli edifici di civile abitazione di nuova realizzazione ed a quelli esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto secondo le modalita' previste dall'art. 3.


...

Le presenti norme hanno per oggetto i criteri di sicurezza antincendi da applicare agli edifici destinati a civile abitazione, con altezza antincendi uguale o superiore a 12 m. Si fa riferimento ai termini e definizioni generali di cui al decreto ministeriale 30 novembre 1983

D.M. 30 novembre 1983

h: altezza antincendi dell’edificio

...
1.1 - Altezza ai fini antincendi degli edifici civili
Altezza massima misurata dal livello inferiore dell'apertura più alta dell'ultimo piano abitabile e/o agibile, escluse quelle dei vani tecnici, al livello del piano esterno più basso.
..


Altezza antincendio DM 83

Es.: Ha  = Altezza antincendio

D.M. 16 maggio 1987 n. 246
...

2.0. Classificazione

Gli edifici di cui al punto 1 vengono classificati in funzione della loro altezza antincendi secondo quanto indicato nella tabella A:

Tipo di edificio Altezza Antincendi Massima superficie del compartimento (m2) Massima superficie (m2) di competenza di ogni scala per piano Tipo di vani scala e di almeno un vano ascensore Caratteristiche "REI" dei vani scala e ascensore, filtri, porte, elementi di suddivisione tra i compartimenti
a da 12 m a 24 m 8000 500 Nessuna prescrizione 60 (**)
500 Almeno protetto se non sono osservati i requisiti del punto 2.2.1. 60
550 Almeno a prova di fumo interno 60
600 A prova di fumo 60
b da oltre 24 m a 32 m 6000 500 Nessuna prescrizione 60 (**)
500 Almeno a prova di fumo interno se non sono osservati i requisiti del punto 2.2.1. 60
550 Almeno a prova di fumo interno 60
600 A prova di fumo 60
c da oltre 32 m a 54 m 5000 500 Almeno a prova di fumo interno 90
d da oltre 54 m a 80 m 4000 500 Almeno a prova di fumo interno con filtro avente camino di ventilazione di sezione non inferiore 0,36 m2 90
e oltre 80 m 2000 350 (*) Almeno a prova di fumo interno con filtro avente camino di ventilazione di sezione non inferiore a 0,36 m2 120

Tabella A

(*) Con un minimo di 2 scale per ogni edificio. Sulla copertura dell'edificio deve essere prevista una area per l'atterraggio ed il decollo degli elicotteri di soccorso raggiungibile da ogni scala.
(**) Solo per gli elementi di suddivisione tra i compartimenti.

L.P.: Livello di prestazione

9-bis.2 Attribuzione dei L.P.:

Ai fini del presente decreto, i L.P. devono essere attribuiti secondo lo schema di seguito indicato:

L.P. 0 per edifici di tipo a) (altezza antincendi da 12 m a 24 m)
L.P. 1  per edifici di tipo b) e c) (altezza antincendi oltre 24 m a 54 m)
L.P. 2 per edifici di tipo d) (altezza antincendi oltre 54 m fino a 80)
L.P. 3 per edifici di tipo e) (altezza antincendi oltre 80 m)

 - Per gli edifici di altezza antincendi superiore a 24 m, qualora siano presenti attività ricomprese in allegato I al D.P.R. 151/2011, e comunicanti con l’edificio stesso ma ad esso non pertinenti e funzionali (1), dovrà essere adottato un livello di prestazione superiore, indipendentemente dal tipo di comunicazione.

(1) Per attività pertinenti e funzionali all’edificio si intendono, ad esempio, impianti produzione calore, autorimesse, gruppi elettrogeni ecc…

Transitorio 

8. Norme transitorie

Negli edifici esistenti, entro cinque anni dalla data di entrata in vigore delle presenti norme, devono essere attuate le seguenti prescrizioni.

8.0. Comunicazioni.
Negli edifici di tipo "b", "c", "d", "e", sono ammesse le comunicazioni di cui al secondo comma del punto 2.6 attraverso porte RE 30, anche senza disimpegno, filtro a prova di fumo o accesso diretto da spazio scoperto.

8.1. Illuminazione di sicurezza.
Negli edifici di tipo "c", "d", "e", deve essere installato un sistema di illuminazione di sicurezza in conformita' con quanto specificato al punto 5.

8.2. Impianti antincendio.
Negli edifici di tipo "c", "d", "e", devono essere installati impianti antincendio fissi conformi al punto 7. Restano tuttavia validi gli impianti gia' installati a condizione che siano sempre assicurate le prestazioni idrauliche di cui al punto 7.

9. Deroghe (punto sostituito dal DM 25 gennaio 2019 - GU Serie Generale n.30 del 05-02-2019)
Qualora per particolari esigenze di carattere tecnico o di esercizio non fosse possibile attuare qualcuna delle prescrizioni contenute nelle presenti norme potrà essere avanzata istanza di deroga con le procedure di cui all’articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151

9-bis. 3 Misure gestionali in funzione dei L.P.

LP 0

LP 1

LP 2

LP 3

Elaborato Certifico S.r.l. Ed. 1.0 2019

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Cassazione Penale Sent. Sez. 4 Num. 19856 | 02 Luglio 2020

ID 11174 | | Visite: 1929 | Cassazione Sicurezza lavoro

Sentenze cassazione penale

Cassazione Penale, Sez. 4 del 02 luglio 2020, n. 19856

Nesso di causalità tra condotta omissiva del medico competente e decesso del lavoratore: necessario il ragionamento contro - fattuale

Penale Sent. Sez. 4 Num. 19856 Anno 2020

Presidente: CIAMPI FRANCESCO MARIA
Relatore: TORNESI DANIELA RITA
Data Udienza: 21/01/2020

Ritenuto in fatto

1. Con sentenza del 23 maggio 2018 il Tribunale di Como dichiarava C.V., nella qualità di medico del lavoro, responsabile del reato di cui all'art. 590 sexies cod. pen. (così riqualificata l'originaria imputazione di cui all'art. 589 cod. pen.) in danno di A.M. e lo condannava alla pena, condizionalmente sospesa, di anni uno di reclusione. Il C.V. veniva condannato al risarcimento dei danni in favore delle parti civili Omissis M. da liquidarsi in separata sede, con l'attribuzione di una provvisionale di euro 50.000,00 in favore di ciascuna di esse.
1.1. In particolare al predetto imputato, nella qualità di medico del lavoro, era ascritto di aver cagionato, per colpa consistita in negligenza, imperizia ed imprudenza ed inosservanza delle regole che presiedono l'arte medica, la morte di A.M., dipendente della ditta Cappellini con sede in Mariano Comense, avvenuta in data 13 luglio 2014:

- per avere omesso, nel redigere i certificati di idoneità lavorativa del 12 dicembre 2012 e del 12 dicembre 2013, di effettuare un'adeguata valutazione dei risultati degli esami ematochimici del 18 dicembre 2012 e del 16 dicembre 2013 con specifico riferimento alle alterazioni della crasi ematica che presentava evidente leucopenia, lieve anemia, piastrinopania, pancitopenia, linfocitosi con segnali di evidente peggioramento rispetto agli esami precedenti;
- per aver omesso qualunque informazione e comunicazione dell'esito degli esami sopraindicati al diretto interessato e al medico curante, determinando così un ritardo diagnostico della patologia (mielodisplasia) della quale il A.M. era affetto da almeno due anni compromettendo così le possibilità di intervento terapeutico che avrebbero potuto allungarne la durata della sopravvivenza e migliorare la qualità della vita.

2. Con sentenza del 12 febbraio 2019 la Corte di Appello di Milano, in parziale riforma della pronuncia di primo grado, concesse le attenuanti generiche, ha ridotto la pena a mesi otto di reclusione.

3. Secondo la ricostruzione operata dai giudici di merito il C.V. è incorso in un errore diagnostico per non avere correttamente valutato, per colpa, la gravità del quadro clinico emergente dalle visite periodiche eseguite negli anni 2012 e 2013 e, in particolare, dagli esami ematochimici da cui risultava una grave forma di leucopenia e di piastrinopenia con inversione della formula leucocitaria, e, conseguentemente, per non avere comunicato al lavoratore e al medico curante la situazione allarmante sul suo stato di salute che di lì a poco si sarebbe manifestata, in forma conclamata, nella malattia (mielodisplasia) che ne ha cagionato la morte, il cui ritardo diagnostico ha compromesso la possibilità di un intervento terapeutico che gli avrebbe quantomeno procrastinato l'esito infausto.

Viene rimproverato al C.V., in presenza del predetto quadro clinico, di avere sottovalutato le condizioni del lavoratore, quanto meno pre - patologiche, che imponevano lo svolgimento di ulteriori accertamenti sanitari e di non avere espresso un giudizio di inidoneità al lavoro.

4. C.V., a mezzo del difensore di fiducia, ricorre per cassazione avverso la predetta sentenza lamentando, con un unico motivo, il vizio motivazionale e l'inosservanza e/o erronea applicazione di legge.
Nel contestare la sussistenza dei profili di condotta colposa addebitati a suo carico, sostiene la correttezza del suo operato per essersi accertato dello stato di salute di A.M., nell'ambito dei compiti al medesimo assegnati, in relazione alla sua qualifica di medico competente, e di avere correttamente formulato i giudizi di idoneità al lavoro tenendo conto delle mansioni che gli risultavano anche da quanto riferitogli direttamente dal datore di lavoro (ovvero, di addetto alle operazioni di banco, montaggio di cassetti, assemblaggio ed imballaggio). Sottolinea di essersi premurato di avere riferito al A.M. di rivolgersi al medico curante per effettuare ulteriori accertamenti clinici. Rappresenta che la Corte distrettuale non ha tenuto conto delle risultanze istruttorie del giudizio di primo grado che escludevano la sussistenza del nesso di causalità tra la condotta tenuta dall'imputato e l'evento morte. Afferma che non gli è imputabile alcun errore diagnostico per non avere riscontrato la displasia midollare da cui era affetto il lavoratore (malattia ematologica e non oncologica), i cui sintomi si erano manifestati solo alla fine del mese di aprile 2014.
Rileva l'erroneità del giudizio controfattuale operato nella sentenza impugnata che risulta contrastante con le risultanze processuali.
Sottolinea, infine, quanto al trattamento sanzionatorio, che la Corte distrettuale gli ha concesso le attenuanti generiche in relazione all'avvenuto versamento della provvisionale in favore delle parti civili (il che non può essere considerato quale ammissione di responsabilità) e non per i motivi invocati nell'atto di appello ove veniva chiesto di valutare il grave comportamento doloso tenuto dalla persona offesa ai fini dell'applicazione delle circostanze di cui all'art. 62 n. 5 cod. pen.
4.1. Conclude chiedendo, in via principale, l'annullamento della sentenza senza rinvio con conseguente assoluzione di C.V. dal reato contestatogli e con rigetto della costituzione di parte civile, con ogni conseguenza di legge, o in subordine con l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Milano.

Considerato in diritto

1. Il ricorso è fondato nei termini che seguono.
2. Le questioni sottoposte all'esame del Collegio impongono di procedere all'esatta delimitazione del ruolo assegnato al medico competente nell'ambito dell'organizzazione aziendale.

Tale figura professionale ha fatto la sua comparsa nel nostro ordinamento con l'art. 33 del d.P.R. n. 303 del 1956 per essere poi delineata ulteriormente dagli artt. 95 - 98 del d.P.R. n. 320 del 1956 concernente l'assistenza relativa a lavoratori esposti a sostanze tossiche o infettanti o che risultassero comunque nocive. In seguito con l'art. 2 d.P.R. n. 962 del 1982 e con l'art. 15 d.lgs. n. 277 del 1991 il predetto obbligo di sorveglianza sanitaria veniva esteso a tutte le aziende che esponevano i lavoratori ad agenti chimici, fisici e biologici durante il lavoro. Con il d.lgs. n. 626 del 1994 (artt. 3 e 7) il legislatore ha stabilito la generalizzazione di tali attività in tutte le aziende c.d. a rischio.
Il d.lgs. n. 81/2008 ha stabilito una ancora più organica disciplina normativa dei garanti della sicurezza sul lavoro, ivi compreso il medico competente, quale collaboratore che coadiuva l'imprenditore nell'esercizio dei suoi obblighi prevenzionali, in quanto portatore di qualificate cognizioni tecniche e, dunque, nell'ambito di un rapporto di natura privata e, al contempo, con un ruolo contraddistinto da connotati di natura pubblicistica in quanto è tenuto ad operare con imparzialità nell'ottica esclusiva della tutela dell'integrità fisica dei lavoratori.
Anche a seguito della riforma avvenuta con il d.lgs. n. 106/2009 i compiti del medico competente si suddividono essenzialmente in tre categorie:

a) i compiti c.d. professionali costituiti essenzialmente dal dovere di effettuare la sorveglianza sanitaria, ovvero l'insieme degli atti medici finalizzati alla tutela dello stato di salute dei lavoratori, in relazione all'ambiente di lavoro, ai fattori di rischio professionale e alle modalità di svolgimento dell'attività lavorativa.

b) i compiti c.d. collaborativi rappresentati dal dovere di cooperare con il datore di lavoro alla programmazione del controllo dell'esposizione dei lavoratori ai rischi. La partecipazione del medico competente alla fase di valutazione dei rischi aziendali garantisce allo stesso un'approfondita conoscenza dell'organizzazione dei processi lavorativi e gli consente, conseguentemente, di fissare adeguate misure di prevenzione ed efficaci protocolli sanitari; nell'ambito di tale attività occorre un suo coinvolgimento, da parte del datore di lavoro, anche nella redazione del documento di valutazione dei rischi e nella agevole individuazione delle possibili cause di eventuali disturbi riferiti dal lavoratore;

c) i compiti c.d. informativi consistenti: - nel dovere primario di informare i lavoratori sul significato della sorveglianza sanitaria e, nel caso di esposizione ad agenti con effetti a lungo termine, sulla necessità di sottoporsi ad accertamenti sanitari anche dopo la cessazione dell'attività; - nel dovere di fornire, a richiesta, informazioni analoghe ai rappresentanti per la sicurezza dei lavoratori; - nel dovere di esprimere per iscritto, in occasione delle riunioni di cui all'art. 35 (riunioni periodiche, obbligatorie nelle aziende con più di 15 dipendenti aventi ad oggetto il tema della sicurezza), al datore di lavoro, ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, i risultati anonimi collettivi della sorveglianza sanitaria effettuata e fornisce indicazioni sul significato di detti risultati ai fini della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico - fisica dei lavoratori.
2.1. Tra gli obblighi ex lege incombenti sul medico competente risulta di fondamentale rilievo la programmazione e lo svolgimento della sorveglianza sanitaria attraverso protocolli sanitari, calibrati sui rischi specifici, tenendo conto degli indirizzi scientifici più avanzati e dello stato generale di salute del lavoratore (cfr. artt. 38 e segg. del d.lgs. n. 81/2008).

In particolare la ratio sottesa all'art. 41 del predetto decreto legislativo è quella di prevenire qualunque forma morbosa provocata dal lavoro ed è mirata alla formulazione di un giudizio di idoneità alle mansioni specifiche che tenga conto di tutte le caratteristiche psico - fisiche del lavoratore confrontate con il peculiare contesto ambientale.
In tale ottica la predetta disposizione impone, tra l'altro:

-la visita medica preventiva intesa a constatare l'assenza di controindicazioni al lavoro cui il lavoratore è destinato in relazione alla mansione specifica;
-la visita medica periodica per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica, stabilita di norma, in una volta l'anno, ma che può assumere cadenza diversa stabilita dal medico competente in funzione della valutazione del rischio; l'organo di vigilanza, con provvedimento motivato, può disporre contenuti e periodicità della sorveglianza sanitaria differenti rispetto a quelli indicati dal medico competente;
-la visita medica, su richiesta del lavoratore, al di fuori dai controlli periodici, qualora sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi professionali o alle sue condizioni di salute, suscettibili di peggioramento a causa dell'attività lavorativa svolta, al fine di esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica;
-la visita medica in occasione del cambio della mansione onde verificare l'idoneità alla mansione specifica;
-la visita medica alla cessazione del rapporto di lavoro nei casi previsti dalla normativa vigente. Tali visite devono essere svolte secondo i canoni classici della semeiotica, della raccolta approfondita dell'anamnesi, di un attento e mirato esame obiettivo e con lo svolgimento degli esami clinici e biologici ritenuti necessari. Inoltre, per alcuni rischi lavorativi, regolamentati da apposite leggi, esistono protocolli diagnostici minimi obbligatori, comunque implementabili a giudizio del medico competente. Per la maggioranza dei rischi, invece, la scelta di accertamenti complementari è lasciata alla valutazione del medico cui spetta di non trascurare l'esecuzione delle indagini utili per una diagnosi precoce, anche in periodo preclinico, di eventuali malattie professionali, e, nel contempo, constatare il permanere delle condizioni di sopportabilità del rischio.

All'esito il medico competente esprime uno dei seguenti giudizi relativi alla mansione specifica:
a)idoneità; b) idoneità parziale, temporanea o permanente, con prescrizioni o limitazioni c) inidoneità temporanea; d) inidoneità permanente.

Avverso tali giudizi è ammesso ricorso, entro trenta giorni, all'organo di vigilanza territorialmente competente che dispone, dopo eventuali ulteriori accertamenti, la conferma, la modifica o la revoca del giudizio stesso.
2.2. L'art. 58 del d.lgs. n. 81/2008 delinea il quadro generale delle sanzioni, penali ed amministrative, che si pongono a presidio e a completamento della complessa disciplina delle attribuzioni e funzioni proprie del medico competente.
Fatta eccezione per l'illecito commissivo introdotto dal d.lgs. n. 106/2009 (ovvero l'effettuazione di sorveglianza sanitaria per accertare stati di gravidanza o negli altri casi stabiliti dalla legge) gli illeciti contravvenzionali previsti da tale disposizione sono di pura omissione in quanto puniscono il mancato assolvimento dei singoli obblighi gravanti sul medico e previsti dal correlato art. 25.
2.3. Oltre che di tali reati propri, il medico competente risponde, nella qualità di titolare di un'autonoma posizione di garanzia, delle fattispecie di evento che risultano di volta in volta integrate dall'omissione colposa delle regole cautelari poste a presidio della salvaguardia del bene giuridico - salute dei lavoratori - sui luoghi di lavoro, direttamente riconducibili alla sua specifica funzione di controllo delle fonti di pericolo istituzionalmente attribuitagli dall'ordinamento giuridico.
3. Tanto premesso, va anzitutto evidenziato, in punto di fatto, che, per quanto emerge dalle sentenze di merito, il C.V. aveva provveduto a consegnare i risultati delle analisi cliniche e in particolare degli esami ematologici al A.M. consigliandogli di recarsi dal medico curante per ulteriori approfondimenti diagnostici mentre quest'ultimo non aveva dato alcun seguito a tali indicazioni. E' opportuno precisare che non è prevista, al riguardo, alcuna interlocuzione diretta da parte del medico competente nei confronti del medico curante del lavoratore, cosicchè nessun rimprovero a tale titolo può essergli addebitato.
3.1. Ciò posto, il ragionamento sviluppato dalla Corte distrettuale e posto a fondamento della statuizione di condanna risulta affetto sia dal vizio di violazione di legge che dalle dedotte inconferenze motivazionali.
Ed invero, non risulta adeguatamente sviluppato il tema volto a verificare se, nello svolgimento delle visite periodiche eseguite dal C.V. negli anni 2012 e 2013 nei confronti del A.M., sulla base delle effettive conoscenze, sia cliniche che di lavoro, o, comunque, di quelle conoscibili, e nella correlata formulazione dei relativi giudizi di idoneità alle mansioni specifiche, sia ravvisabile, a suo carico, la sussistenza di una condotta colposa tenuto conto dei doveri cautelari attribuitigli dall'ordinamento giuridico in ragione della sua specifica posizione di garanzia rivestita.
Va in ogni caso considerato che il presupposto della rimproverabilità soggettiva nei confronti dell'imputato implica la prevedibilità dell'evento che va compiuta ex ante, riportandosi al momento in cui la condotta è stata posta in essere avendo riguardo anche alla potenziale idoneità della stessa a dar vita ad una situazione di danno e riferendosi alla concreta capacità del soggetto di uniformarsi alla regola cautelare, da commisurare al parametro del modello dell'homo eiusdem professionis et condicionis, arricchito dalle eventuali maggiori conoscenze da parte dell'agente concreto (Sez. 4, n. 53455 del 15/11/2018, Rv. 274500).
Inoltre, a fronte di una condotta attiva indiziata di colpa che abbia cagionato un certo evento, occorre, poi, operare il giudizio controfattuale, ovvero chiedersi se, in caso di c.d. comportamento alternativo lecito, l'evento che ne è derivato si sarebbe verificato ugualmente e ne rappresenti la concretizzazione del rischio.
Le argomentazioni sviluppate dai giudici di merito al riguardo sono meramente congetturali, illogiche ed inconferenti: il Tribunale di Como ha affermato testualmente che "l'imputato avrebbe dovuto...non dare la piena idoneità lavorativa, non solo perché con una patologia così grave non si comprende come possa essere idoneo al lavoro" ed inoltre "così facendo avrebbe costretto il lavoratore a intraprendere i dovuti accertamenti diagnostici" mentre la Corte di appello ha sottolineato che il giudizio di idoneità lavorativa lo avrebbe indotto a riferire alla moglie che "era tutto a posto".
Si rammenta, inoltre, che nelle ipotesi di omicidio o di lesioni colpose in campo medico, il ragionamento contro - fattuale, condotto sulla base di una generalizzata regola di esperienza o di una legge scientifica, universale o statistica, deve essere svolto dal giudice tenendo conto della specifica attività che sia stata specificamente richiesta al sanitario (diagnostica, terapeutica, di vigilanza o di controllo) e che si assume idonea, se realizzata, a scongiurare o ritardare l'evento lesivo, come in concreto verificatosi, con altro grado di credibilità razionale (Sez. 4, n. 30649 del 13/06/2014, Rv. 262239). Sussiste, pertanto, il nesso di causalità tra la condotta omissiva tenuta dal medico e il decesso del paziente allorquando risulti accertato che la condotta doverosa avrebbe inciso positivamente sulla sopravvivenza del paziente nel senso che l'evento non si sarebbe verificato ovvero si sarebbe verificato in epoca posteriore, rallentando significativamente il decorso della malattia, o con minore intensità lesiva (Sez. 4, n. 18573 del 14/02/2013, Rv. 256338).
4. Alla stregua di quanto sopra esposto la sentenza impugnata va annullata con rinvio per nuovo esame ad altra sezione della Corte d'appello di Milano.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo esame ad altra sezione della Corte d'appello di Milano.
Così deciso il 21/01/2020

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Allegato riservato Penale Sent. Sez. 4 Num. 19856 Anno 2020.pdf
 
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Linee di indirizzo riapertura Attività Economiche, Produttive e Ricreative | 09.07.2020

ID 11173 | | Visite: 3472 | Documenti Sicurezza Enti

Cover 09 07 2020

Nuovo coronavirus SARS-CoV-2 - Linee guida per la riapertura delle Attività Economiche, Produttive e Ricreative

Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, 9 luglio 2020

SCOPO E PRINCIPI GENERALI

Le presenti schede tecniche contengono indirizzi operativi specifici validi per i singoli settori di attività, finalizzati a fornire uno strumento sintetico e immediato di applicazione delle misure di prevenzione e contenimento di carattere generale, per sostenere un modello di ripresa delle attività economiche e produttive compatibile con la tutela della salute di utenti e lavoratori.

In particolare, in ogni scheda sono integrate le diverse misure di prevenzione e contenimento riconosciute a livello scientifico per contrastare la diffusione del contagio, tra le quali: norme comportamentali, distanziamento sociale e contact tracing.

Le indicazioni in esse contenute si pongono inoltre in continuità con le indicazioni di livello nazionale, in particolare con il protocollo condiviso tra le parti sociali approvato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 26 aprile 2020, nonché con i criteri guida generali di cui ai documenti tecnici prodotti da INAIL e Istituto Superiore di Sanità con il principale obiettivo di ridurre il rischio di contagio per i singoli e per la collettività in tutti i settori produttivi ed economici.

In tale contesto, il sistema aziendale della prevenzione consolidatosi nel tempo secondo l'architettura prevista dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 costituisce la cornice naturale per supportare la gestione integrata del rischio connesso all'attuale pandemia. In ogni caso, solo la partecipazione consapevole e attiva di ogni singolo utente e lavoratore, con pieno senso di responsabilità, potrà risultare determinante, non solo per lo specifico contesto aziendale, ma anche per la collettività.

Infine, è opportuno che le indicazioni operative di cui al presente documento, eventualmente integrate con soluzioni di efficacia superiore, siano adattate ad ogni singola organizzazione, individuando le misure più efficaci in relazione ad ogni singolo contesto locale e le procedure/istruzioni operative per mettere in atto dette misure. Tali procedure/istruzioni operative possono coincidere con procedure/istruzioni operative già adottate, purché opportunamente integrate, così come possono costituire

un addendum connesso al contesto emergenziale del documento di valutazione dei rischi redatto ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
Resta inteso che in base all'evoluzione dello scenario epidemiologico le misure indicate potranno essere rimodulate, anche in senso più restrittivo.

Le schede attualmente pubblicate saranno eventualmente integrate con le schede relative a ulteriori settori di attività.

SCHEDE TECNICHE

- RISTORAZIONE
- ATTIVITÀ TURISTICHE (stabilimenti balneari e spiagge)
- ATTIVITÀ RICETTIVE
- SERVIZI ALLA PERSONA (acconciatori, estetisti e tatuatori)
- COMMERCIO AL DETTAGLIO
- COMMERCIO AL DETTAGLIO SU AREE PUBBLICHE (mercati e mercatini degli hobbisti)
- UFFICI APERTI AL PUBBLICO
- PISCINE
- PALESTRE
- MANUTENZIONE DEL VERDE
- MUSEI, ARCHIVI E BIBLIOTECHE
- ATTIVITÀ FISICA ALL'APERTO
- NOLEGGIO VEICOLI E ALTRE ATTREZZATURE
- INFORMATORI SCIENTIFICI DEL FARMACO
- AREE GIOCHI PER BAMBINI
- CIRCOLI CULTURALI E RICREATIVI
- FORMAZIONE PROFESSIONALE
- CINEMA E SPETTACOLI DAL VIVO
- PARCHI TEMATICI E DI DIVERTIMENTO
- SAGRE E FIERE LOCALI
- SERVIZI PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA
- STRUTTURE TERMALI E CENTRI BENESSERE
- PROFESSIONI DELLA MONTAGNA (guide alpine e maestri di sci) e GUIDE TURISTICHE
- CONGRESSI E GRANDI EVENTI FIERISTICI
- SALE SLOT, SALE GIOCHI, SALE BINGO E SALE SCOMMESSE
- DISCOTECHE

Tutte le indicazioni riportate nelle singole schede tematiche devono intendersi come integrazioni alle raccomandazioni di distanziamento sociale e igienico-comportamentali finalizzate a contrastare la diffusione di SARS-CoV-2 in tutti i contesti di vita sociale. A tal proposito, relativamente all'utilizzo dei guanti monouso, in considerazione del rischio aggiuntivo derivante da un loro errato impiego, si ritiene di privilegiare la rigorosa e frequente igiene delle mani con acqua e sapone, soluzione idro-alcolica o altri prodotti igienizzanti, sia per clienti/visitatori/utenti, sia per i lavoratori (fatti salvi, per questi ultimi, tutti i casi di rischio specifico associato alla mansione).
Per tutte le procedure di pulizia e disinfezione, di aerazione degli ambienti e di gestione dei rifiuti si rimanda alle indicazioni contenute nei seguenti rapporti (dei quali resta inteso che va considerata l'ultima versione disponibile): Rapporto ISS COVID-19 n. 19/2020 “Raccomandazioni ad interim sui disinfettanti nell'attuale emergenza COVID-19: presidi medico chirurgici e biocidi”; Rapporto ISS COVID-19 n. 5/2020 “Indicazioni ad interim per la prevenzione e gestione degli ambienti indoor in relazione alla trasmissione dell'infezione da virus SARS-CoV-2”; Rapporto ISS COVID-19 n. 3/2020 “Indicazione ad interim per la gestione dei rifiuti urbani in relazione alla trasmissione dell'infezione da virus SARS-CoV-2”; Rapporto ISS COVID-19 n. 21/2020 “Guida per la prevenzione della contaminazione da Legionella negli impianti idrici di strutture turistico-ricettive e altri edifici ad uso civile e industriale non utilizzato durante la pandemia COVID-19”.

RISTORAZIONE*
Le presenti indicazioni si applicano per ogni tipo di esercizio di somministrazione di pasti e bevande, quali ristoranti, trattorie, pizzerie, self-service, bar, pub, pasticcerie, gelaterie, rosticcerie (anche se collocati nell'ambito delle attività ricettive, all'interno di stabilimenti balneari e nei centri commerciali), nonché per l'attività di catering (in tal caso, se la somministrazione di alimenti avviene all'interno di una organizzazione aziendale terza, sarà necessario inoltre rispettare le misure di prevenzione disposte da tale organizzazione).
Predisporre una adeguata informazione sulle misure di prevenzione, comprensibile anche per i clienti di altra nazionalità.
Potrà essere rilevata la temperatura corporea, impedendo l'accesso in caso di temperatura > 37,5 °C.
È necessario rendere disponibili prodotti per l'igienizzazione delle mani per i clienti e per il personale anche in più punti del locale, in particolare all'entrata e in prossimità dei servizi igienici, che dovranno essere puliti più volte al giorno.
È consentita la messa a disposizione, possibilmente in più copie, di riviste, quotidiani e materiale informativo a favore dell'utenza per un uso comune, da consultare previa igienizzazione delle mani.
Negli esercizi che dispongono di posti a sedere privilegiare l'accesso tramite prenotazione, mantenere l'elenco dei soggetti che hanno prenotato, per un periodo di 14 giorni. In tali attività non possono essere presenti all'interno del locale più clienti di quanti siano i posti a sedere.
Negli esercizi che non dispongono di posti a sedere, consentire l'ingresso ad un numero limitato di clienti per volta, in base alle caratteristiche dei singoli locali, in modo da assicurare il mantenimento di almeno 1 metro di separazione tra le sedute.
Laddove possibile, privilegiare l'utilizzo degli spazi esterni (giardini, terrazze, plateatici), sempre nel rispetto del distanziamento di almeno 1 metro.
I tavoli devono essere disposti in modo da assicurare il mantenimento di almeno 1 metro di separazione tra i clienti, ad eccezione delle persone che in base alle disposizioni vigenti non siano soggetti al distanziamento interpersonale. Detto ultimo aspetto afferisce alla responsabilità individuale. Tale distanza può essere ridotta solo ricorrendo a barriere fisiche tra i diversi tavoli adeguate a prevenire il contagio tramite droplet.
La consumazione al banco è consentita solo se può essere assicurata la distanza interpersonale di almeno 1 metro tra i clienti, ad eccezione delle persone che in base alle disposizioni vigenti non siano soggetti al distanziamento interpersonale. Detto ultimo aspetto afferisce alla responsabilità individuale.
È possibile organizzare una modalità a buffet mediante somministrazione da parte di personale incaricato, escludendo la possibilità per i clienti di toccare quanto esposto e prevedendo in ogni caso, per clienti e personale, l'obbligo del mantenimento della distanza e l'obbligo dell'utilizzo della mascherina a protezione delle vie respiratorie. La modalità self-service può essere eventualmente consentita per buffet realizzati esclusivamente con prodotti confezionati in monodose. In particolare, la distribuzione degli alimenti dovrà avvenire con modalità organizzative che evitino la formazione di assembramenti anche attraverso una riorganizzazione degli spazi in relazione alla dimensione dei locali; dovranno essere altresì valutate idonee misure (es. segnaletica a terra, barriere, ecc.) per garantire il distanziamento interpersonale di almeno un metro durante la fila per l'accesso al buffet.
Il personale di servizio a contatto con i clienti deve utilizzare la mascherina e deve procedere ad una frequente igiene delle mani con prodotti igienizzanti (prima di ogni servizio al tavolo).
Favorire il ricambio d'aria negli ambienti interni. In ragione dell'affollamento e del tempo di permanenza degli occupanti, dovrà essere verificata l'efficacia degli impianti al fine di garantire l'adeguatezza delle portate di aria esterna secondo le normative vigenti. In ogni caso, l'affollamento deve essere correlato alle portate effettive di aria esterna. Per gli impianti di condizionamento, è obbligatorio, se tecnicamente possibile, escludere totalmente la funzione di ricircolo dell'aria. In ogni caso vanno rafforzate ulteriormente le misure per il ricambio d'aria naturale e/o attraverso l'impianto, e va garantita la pulizia, ad impianto fermo, dei filtri dell'aria di ricircolo per mantenere i livelli di filtrazione/rimozione adeguati. Se tecnicamente possibile, va aumentata la capacità filtrante del ricircolo, sostituendo i filtri esistenti con filtri di classe superiore, garantendo il mantenimento delle portate. Nei servizi igienici va mantenuto in funzione continuata l'estrattore d'aria.
La postazione dedicata alla cassa può essere dotata di barriere fisiche (es. schermi); in alternativa il personale deve indossare la mascherina e avere a disposizione gel igienizzante per le mani. In ogni caso, favorire modalità di pagamento elettroniche, possibilmente al tavolo.
I clienti dovranno indossare la mascherina tutte le volte che non sono seduti al tavolo.
Al termine di ogni servizio al tavolo andranno previste tutte le consuete misure di pulizia e disinfezione delle superfici, evitando il più possibile utensili e contenitori riutilizzabili se non disinfettabili (saliere, oliere, ecc). Per i menù favorire la consultazione online sul proprio cellulare, o predisporre menù in stampa plastificata, e quindi disinfettabile dopo l'uso, oppure cartacei a perdere.

CERIMONIE
Nel rispetto delle misure di carattere generale sopra riportate e dei protocolli adottati per lo svolgimento dei riti (religiosi e civili), le seguenti indicazioni integrative costituiscono indirizzi specifici per i banchetti nell'ambito delle cerimonie (es. matrimoni) ed eventi analoghi (es. congressi).
- Predisporre una adeguata informazione sulle misure di prevenzione da rispettare durante l'evento.
- Mantenere l'elenco dei partecipanti per un periodo di 14 giorni.
- Riorganizzare gli spazi, per garantire l'accesso alla sede dell'evento in modo ordinato, al fine di evitare assembramenti di persone e di assicurare il mantenimento di almeno 1 metro di separazione tra gli utenti. Se possibile organizzare percorsi separati per l'entrata e per l'uscita.
- I tavoli devono essere disposti in modo da assicurare il mantenimento di almeno 1 metro di separazione tra gli ospiti, ad eccezione delle persone che in base alle disposizioni vigenti non siano soggetti al distanziamento interpersonale. Detto ultimo aspetto afferisce alla responsabilità individuale.
- Laddove possibile, privilegiare l'utilizzo degli spazi esterni (es. giardini, terrazze), sempre nel rispetto del distanziamento di almeno 1 metro.
- Assicurare adeguata pulizia e disinfezione degli ambienti interni e delle eventuali attrezzature prima di ogni utilizzo.
- Gli ospiti dovranno indossare la mascherina negli ambienti interni (quando non sono seduti al tavolo) e negli ambienti esterni (qualora non sia possibile rispettare la distanza di almeno 1 metro). Il personale di servizio a contatto con gli ospiti deve utilizzare la mascherina e deve procedere ad una frequente igiene delle mani con prodotti igienizzanti.
- È possibile organizzare una modalità a buffet mediante somministrazione da parte di personale incaricato, escludendo la possibilità per gli ospiti di toccare quanto esposto e prevedendo in ogni caso, per ospiti e personale, l'obbligo del mantenimento della distanza e l'obbligo dell'utilizzo della mascherina a protezione delle vie respiratorie. La modalità self-service può essere eventualmente consentita per buffet realizzati esclusivamente con prodotti confezionati in monodose. In particolare, la distribuzione degli alimenti dovrà avvenire con modalità organizzative che evitino la formazione di assembramenti anche attraverso una riorganizzazione degli spazi in relazione alla dimensione dei locali; dovranno essere altresì valutate idonee misure (es. segnaletica a terra, barriere, ecc.) per garantire il distanziamento interpersonale di almeno un metro durante la fila per l'accesso al buffet.
- Per eventuali esibizioni musicali da parte di professionisti, si rimanda alle indicazioni contenute nella scheda specifica. In ogni caso devono essere evitate attività e occasioni di aggregazione che non consentano il mantenimento della distanza interpersonale di almeno 1 metro.
* La Regione Campania ritiene che la distanza di un metro vada calcolata dal tavolo.

ATTIVITÀ TURISTICHE (stabilimenti balneari e spiagge)
Le presenti indicazioni si applicano agli stabilimenti balneari, alle spiagge attrezzate e alle spiagge libere.
- Predisporre una adeguata informazione sulle misure di prevenzione, comprensibile anche per i clienti di altra nazionalità. Si promuove, a tal proposito, l'accompagnamento all'ombrellone da parte di personale dello stabilimento adeguatamente preparato (steward di spiaggia) che illustri ai clienti le misure di prevenzione da rispettare.
- È necessario rendere disponibili prodotti per l'igiene delle mani per i clienti e per il personale in più punti dell'impianto
- Privilegiare l'accesso agli stabilimenti tramite prenotazione e mantenere l'elenco delle presenze per un periodo di 14 gg.
- Potrà essere rilevata la temperatura corporea, impedendo l'accesso in caso di temperatura > 37,5 °C.
- La postazione dedicata alla cassa può essere dotata di barriere fisiche (es. schermi); in alternativa il personale deve indossare la mascherina e avere a disposizione prodotti igienizzanti per l'igiene delle mani. In ogni caso, favorire modalità di pagamento elettroniche, eventualmente in fase di prenotazione.
- Riorganizzare gli spazi, per garantire l'accesso allo stabilimento in modo ordinato, al fine di evitare assembramenti di persone e di assicurare il mantenimento di almeno 1 metro di separazione tra gli utenti, ad eccezione delle persone che in base alle disposizioni vigenti non siano soggette al distanziamento interpersonale; detto ultimo aspetto afferisce alla responsabilità individuale. Se possibile organizzare percorsi separati per l'entrata e per l'uscita.
- Favorire, per quanto possibile, l'ampliamento delle zone d'ombra per prevenire gli assembramenti, soprattutto durante le ore più calde.
- Assicurare un distanziamento tra gli ombrelloni (o altri sistemi di ombreggio) in modo da garantire una superficie di almeno 10 m2 per ogni ombrellone, indipendentemente dalla modalità di allestimento della spiaggia (per file orizzontali o a rombo).
- Tra le attrezzature di spiaggia (lettini, sedie a sdraio), quando non posizionate nel posto ombrellone, deve essere garantita una distanza di almeno 1,5 m.
- Regolare e frequente pulizia e disinfezione delle aree comuni, spogliatoi, cabine, docce, servizi igienici, etc., comunque assicurata dopo la chiusura dell'impianto.
- Le attrezzature come ad es. lettini, sedie a sdraio, ombrelloni etc. vanno disinfettati ad ogni cambio di persona o nucleo famigliare, e in ogni caso ad ogni fine giornata.
- Per quanto riguarda le spiagge libere, si ribadisce l'importanza dell'informazione e della responsabilizzazione individuale da parte degli avventori nell'adozione di comportamenti rispettosi delle misure di prevenzione. Al fine di assicurare il rispetto della distanza di sicurezza di almeno 1 metro tra le persone e gli interventi di pulizia e disinfezione dei servizi eventualmente presenti si suggerisce la presenza di un addetto alla sorveglianza. Anche il posizionamento degli ombrelloni dovrà rispettare le indicazioni sopra riportate.
- È da vietare la pratica di attività ludico-sportive di gruppo che possono dar luogo ad assembramenti.
- Gli sport individuali che si svolgono abitualmente in spiaggia (es. racchettoni) o in acqua (es. nuoto, surf, windsurf, kitesurf) possono essere regolarmente praticati, nel rispetto delle misure di distanziamento interpersonale. Diversamente, per gli sport di squadra (es. beach-volley, beach-soccer) sarà necessario rispettare le disposizioni delle istituzioni competenti.

ATTIVITÀ RICETTIVE
Le presenti indicazioni si applicano alle strutture ricettive alberghiere ed extralberghiere, agli alloggi in agriturismo, alle locazioni brevi, alle strutture turistico-ricettive all'aria aperta, ai rifugi alpini ed escursionistici e agli ostelli della gioventù. Tali indicazioni inoltre vanno integrate, in funzione dello specifico contesto, con quelle relative a ristorazione, balneazione, piscine, palestre, strutture termali e centri benessere.

INDICAZIONI DI CARATTERE GENERALE
Le seguenti indicazioni generali sono valide per tutte le strutture ricettive; eventuali indirizzi specifici sono riportati nelle rispettive sezioni.
- Predisporre una adeguata informazione sulle misure di prevenzione, comprensibile anche per i clienti di altra nazionalità, sia mediante l'ausilio di apposita segnaletica e cartellonistica e/o sistemi audio-video, sia ricorrendo a eventuale personale addetto, incaricato di monitorare e promuovere il rispetto delle misure di prevenzione facendo anche riferimento al senso di responsabilità del visitatore stesso.
- Potrà essere rilevata la temperatura corporea, impedendo l'accesso in caso di temperatura > 37,5 °C.
- Promuovere e facilitare il rispetto della distanza interpersonale di almeno 1 metro e favorire la differenziazione dei percorsi all'interno delle strutture, con particolare attenzione alle zone di ingresso e uscita. Si suggerisce, a tal proposito, di affiggere dei cartelli informativi e/o di delimitare gli spazi (ad esempio, con adesivi da attaccare sul pavimento, palline, nastri segnapercorso, ecc.).
- Il distanziamento interpersonale non si applica ai membri dello stesso gruppo familiare o di conviventi, né alle persone che occupano la medesima camera o lo stesso ambiente per il pernottamento, né alle persone che in base alle disposizioni vigenti non sono soggetti al distanziamento interpersonale (detto ultimo aspetto afferisce alla responsabilità individuale).
- La postazione dedicata alla reception e alla cassa può essere dotata di barriere fisiche (es. schermi); in alternativa, il personale dovrà indossare la mascherina in tutte le occasioni di contatto con gli utenti. In ogni caso, favorire modalità di pagamento elettroniche e gestione delle prenotazioni online, con sistemi automatizzati di check-in e check-out ove possibile. Resta fermo l'obbligo di provvedere al riconoscimento dell'ospite in presenza, prima di effettuare la comunicazione all'autorità di pubblica sicurezza.
- Mantenere l'elenco dei soggetti alloggiati per un periodo di 14 giorni: tale adempimento si considera assolto con la notifica alloggiati all'autorità di pubblica sicurezza. In caso di utilizzo da parte dei soggetti alloggiati di servizi accessori (es. piscina, ristorante, centro benessere, etc.) non è necessario ripetere la registrazione.
- L'addetto al servizio di ricevimento deve provvedere, alla fine di ogni turno di lavoro, a pulizia e disinfezione del piano di lavoro e delle attrezzature utilizzate.
- Gli ospiti devono sempre indossare la mascherina nelle aree comuni chiuse. Negli ambienti comuni all'aperto, la mascherina deve essere indossata quando non sia possibile rispettare la distanza di almeno 1 metro, mentre il personale dipendente è tenuto sempre all'utilizzo della mascherina in presenza dei clienti e comunque in ogni circostanza in cui non sia possibile garantire la distanza interpersonale di almeno un metro.
È necessario rendere disponibili prodotti per l'igienizzazione delle mani in varie postazioni all'interno della struttura, promuovendone l'utilizzo frequente da parte dei clienti e del personale. È consentita la messa a disposizione, possibilmente in più copie, di riviste, quotidiani e materiale informativo a favore dell'utenza per un uso comune, da consultare previa igienizzazione delle mani.
Ogni oggetto fornito in uso dalla struttura all'ospite, dovrà essere disinfettato prima della consegna all'ospite.
L'utilizzo degli ascensori dev'essere tale da consentire il rispetto della distanza interpersonale, pur con la mascherina, prevedendo eventuali deroghe in caso di componenti dello stesso nucleo familiare, conviventi e persone che occupano la stessa camera o lo stesso ambiente per il pernottamento, e per le persone che in base alle disposizioni vigenti non sono soggetti al distanziamento interpersonale (detto ultimo aspetto afferisce alla responsabilità individuale).
Garantire la frequente pulizia e disinfezione di tutti gli ambienti e locali, con particolare attenzione alle aree comuni e alle superfici toccate con maggiore frequenza (corrimano, interruttori della luce, pulsanti degli ascensori, maniglie di porte e finestre, ecc.).
Favorire il ricambio d'aria negli ambienti interni. In ragione dell'affollamento e del tempo di permanenza degli occupanti, dovrà essere verificata l'efficacia degli impianti al fine di garantire l'adeguatezza delle portate di aria esterna secondo le normative vigenti. In ogni caso, l'affollamento deve essere correlato alle portate effettive di aria esterna. Per gli impianti di condizionamento, è obbligatorio, se tecnicamente possibile, escludere totalmente la funzione di ricircolo dell'aria. In ogni caso vanno rafforzate ulteriormente le misure per il ricambio d'aria naturale e/o attraverso l'impianto, e va garantita la pulizia, ad impianto fermo, dei filtri dell'aria di ricircolo per mantenere i livelli di filtrazione/rimozione adeguati. Se tecnicamente possibile, va aumentata la capacità filtrante del ricircolo, sostituendo i filtri esistenti con filtri di classe superiore, garantendo il mantenimento delle portate. Nei servizi igienici va mantenuto in funzione continuata l'estrattore d'aria.
Inibire l'accesso ad ambienti altamente caldo-umidi (es. bagno turco) e alla sauna. Potrà essere consentito l'accesso a tali strutture solo se inserite come servizio nelle camere per gli ospiti o mediante prenotazione con uso esclusivo, purché sia garantita aerazione, pulizia e disinfezione prima di ogni ulteriore utilizzo.

STRUTTURE TURISTICO-RICETTIVE ALL'ARIA APERTA
- Gli ospiti devono sempre utilizzare la mascherina nelle aree comuni chiuse (es. attività commerciali, spazi comuni, servizi igienici), e comunque sempre quando non sia possibile rispettare la distanza interpersonale di almeno un metro (ad eccezione degli appartenenti allo stesso nucleo familiare o dei soggetti che in ogni caso condividano gli ambienti per i pernottamenti). Durante l'attività fisica non è obbligatorio l'uso della mascherina.
- I mezzi mobili di pernottamento degli ospiti (es. tende, roulotte, camper) dovranno essere posizionati all'interno di piazzole delimitate, in modo tale da garantire il rispetto delle misure di distanziamento tra i vari equipaggi, comunque non inferiore a 3 metri tra i 2 ingressi delle unità abitative, qualora frontali. Il distanziamento di almeno 1,5 metri dovrà essere mantenuto anche nel caso di utilizzo di accessori o pertinenze (es. tavoli, sedie, lettini, sedie a sdraio).
- Raccomandazione agli occupanti della piazzola di pulire e disinfettare gli arredi esterni oltre a quelli interni.
- Per i servizi igienici ad uso comune, considerata la peculiarità degli stessi nel contesto di queste strutture, sono introdotti interventi di pulizia da effettuare almeno 2 volte al giorno. In ragione di una maggiore affluenza degli ospiti, nel caso di occupazione superiore al 70% delle piazzole sprovviste di servizi igienici presenti nella struttura (escludendo quindi case mobili, bungalow e piazzole con servizi privati), la pulizia e la disinfezione sarà effettuata almeno 3 volte al giorno.
- L'intervento di manutentori/dipendenti negli appartamenti in presenza degli ospiti dovrà essere effettuato in modo da garantire il distanziamento sociale di almeno un metro.

RIFUGI ALPINI ED ESCURSIONISTICI
- Quando possibile, l'area esterna al rifugio deve essere delimitata, consentendo un accesso regolamentato. In presenza di plateatico (tavoli, panche...) è necessario inserire un cartello che richiami le norme igieniche e le distanze di sicurezza e prevedere percorsi che non permettano l'incrocio delle persone. Per quanto concerne i rifugi d'alta quota (situati oltre i 3000 metri di altitudine), l'area esterna non può essere considerata usufruibile in alcun modo. Pertanto, il rifugista potrà utilizzare come spazi utili soltanto quelli interni al rifugio.
- All'ingresso dell'area deve essere appostato un dispenser con disinfettante per le mani.
- Il gestore all'interno dell'area dovrà invitare gli ospiti al rispetto della distanza sociale di almeno 1 metro e all'utilizzo dei presidi personali, quali mascherine. Il distanziamento non viene applicato per i nuclei familiari, conviventi, persone che condividono la stessa camera, persone che in base alle disposizioni vigenti non sono soggetti al distanziamento interpersonale (detto ultimo aspetto afferisce alla responsabilità individuale).
- É d'obbligo usare tovaglie/tovagliette monouso e procedere alla disinfezione del tavolo e delle sedute prima del riutilizzo dei posti.
- Viene effettuato solo servizio al tavolo o per asporto.
- Una parte dei posti a sedere esterni è riservata alla ristorazione prenotata.
- Nelle aree esterne, quando è prevista una zona dedicata al pranzo al sacco, la medesima deve essere ad accesso limitato. É opportuno, ove possibile, provvedere alla copertura esterna con gazebi, tende, pensiline, limitando così l'eccessiva pressione all'entrata del rifugio.

Accoglienza in rifugio
- L'entrata in rifugio è contingentata in base al numero di persone previsto e si potrà accedere solo utilizzando i dispositivi di sicurezza previsti (mascherina).
- Non può essere effettuato servizio al banco, ma solo al tavolo.
- Ove possibile, è necessario individuare dei percorsi all'interno del rifugio che non consentano l'incrocio tra persone.
- Il pernottamento ed erogazione pasti possono essere forniti preferibilmente su prenotazione e comunque deve essere tenuta registrazione per almeno 14 giorni delle presenze.

Accesso alle aree interne del rifugio
- La movimentazione tra le stanze del rifugio avviene solo utilizzando i dispositivi di sicurezza. È fatto divieto di muoversi nella zona notte dei rifugi con gli scarponi: gli ospiti dovranno indossare ciabatte proprie.
- Nel caso in cui si raggiunga l'occupazione massima prevista dei posti a sedere per la ristorazione all'interno del rifugio, nel rispetto delle distanze di sicurezza, il gestore deve predisporre un cartello in entrata che blocchi l'accesso.
- La pulizia accurata e la disinfezione verrà realizzata almeno 2 volte al giorno. Particolare attenzione andrà dedicata alla pulizia e disinfezione dei servizi igienici, docce e lavabi in comune. In ogni caso dovranno essere consegnati o messi a disposizione dei clienti kit di pulizia e disinfezione per un uso in autonomia preliminare all'utilizzo del servizio.

Camere da letto
- All'ingresso di ogni camera deve essere previsto un dispenser di gel disinfettante.
- Il posto letto deve essere comprensivo di materasso con coprimaterasso in tessuto lavabile, set monouso composto da copri materasso e copri federa monouso, o eventualmente biancheria in tessuto lavabile a 90 °C. Rimane comunque obbligatorio l'utilizzo del sacco a pelo personale.
- Nel caso si vogliano utilizzare le lenzuola monouso, queste dovranno essere aggiuntive rispetto al coprimaterasso e al coprifedera monouso.
- Nelle camere con posti letto destinati ad uso promiscuo, ovvero clienti soggetti al rispetto del distanziamento interpersonale, si dovranno adottare specifiche e più cautelative misure: garantire il distanziamento interpersonale di almeno un metro, con una distanza tra letti di 1,5 metri.

OSTELLI DELLA GIOVENTÙ
- Quando possibile, l'area esterna all'ostello deve essere delimitata, consentendo un accesso regolamentato. In presenza di plateatico (tavoli, panche...) è necessario inserire un cartello che richiami le norme igieniche e le distanze di sicurezza e prevedere percorsi che non permettano l'incrocio delle persone.
- All'ingresso dell'area deve essere appostato un dispenser con disinfettante per le mani.
- Nelle aree esterne, quando è prevista una zona dedicata al pranzo al sacco, la medesima deve essere ad accesso limitato. É opportuno, ove possibile, provvedere alla copertura esterna con gazebi, tende, pensiline, limitando così l'eccessiva pressione all'entrata dell'ostello.

Accoglienza in ostello
- Il pernottamento ed eventuale erogazione pasti possono essere forniti solo su prenotazione obbligatoria; deve essere tenuta registrazione per almeno 14 giorni delle presenze.

Accesso alle aree/servizi comuni
- La movimentazione tra le stanze dell'ostello avviene solo utilizzando i dispositivi di sicurezza. È fatto divieto di muoversi nella zona notte con le proprie scarpe: gli ospiti dovranno indossare ciabatte proprie.
- Nel caso in cui si raggiunga l'occupazione massima prevista dei posti a sedere per la ristorazione all'interno dell'ostello, nel rispetto delle distanze di sicurezza, il gestore deve predisporre un cartello in entrata che blocchi l'accesso.
- Per l'accesso ai servizi igienici e docce della struttura, che dovranno essere puliti più volte al giorno, è necessario rendere disponibili prodotti per l'igienizzazione delle mani.
- Le strutture comuni (bagni, wc, docce, lavandini, lavelli), ove presenti, dovranno essere gestite per rendere possibile l'utilizzo rispettando il distanziamento interpersonale di almeno un metro ed evitare assembramenti.
- La pulizia accurata e la disinfezione verrà realizzata almeno 2 volte al giorno. Particolare attenzione andrà dedicata alla pulizia e disinfezione dei servizi igienici, docce e lavabi in comune. In ogni caso dovranno essere consegnati o messi a disposizione dei clienti kit di pulizia e disinfezione per un uso in autonomia preliminare all'utilizzo del servizio.

Camere da letto
- All'ingresso di ogni camera ad uso promiscuo e priva di servizi igienici deve essere previsto un dispenser di gel disinfettante.
- Il posto letto deve essere comprensivo di materasso con coprimaterasso in tessuto lavabile, set monouso composto da copri materasso e copri federa monouso, o eventualmente biancheria in tessuto lavabile a 90 °C.
- Nel caso si vogliano utilizzare le lenzuola monouso, queste dovranno essere aggiuntive rispetto al coprimaterasso e al coprifedera monouso.
- Nelle camere con posti letto destinati ad uso promiscuo, ovvero clienti soggetti al rispetto del distanziamento interpersonale, si dovranno adottare specifiche e più cautelative misure: garantire il distanziamento interpersonale di almeno un metro, con una distanza tra letti di 1,5 metri.

LOCAZIONI BREVI
- Oltre al rispetto delle indicazioni di carattere generale, si raccomanda, al cambio ospite, l'accurata pulizia e disinfezione di ambienti, arredi, utensili e, laddove fornita, biancheria. Inoltre, a tutela di eventuali persone residenti o soggiornanti nel medesimo stabile nel quale si svolge l'attività di locazione breve, si suggerisce di provvedere con maggiore frequenza ad un'accurata pulizia e disinfezione anche di spazi comuni (es. ascensori, androni, scale, porte, etc). Tale ultima raccomandazione dovrà esser presa in accordo tra i condomini o, laddove presente, dall'Amministratore condominiale.

SERVIZI ALLA PERSONA (acconciatori, estetisti e tatuatori)
Le presenti indicazioni si applicano al settore della cura della persona: servizi degli acconciatori, barbieri, estetisti e tatuatori.
- Predisporre una adeguata informazione sulle misure di prevenzione.
- Consentire l'accesso dei clienti solo tramite prenotazione, mantenere l'elenco delle presenze per un periodo di 14 gg.
- Potrà essere rilevata la temperatura corporea, impedendo l'accesso in caso di temperatura > 37,5 °C.
- La permanenza dei clienti all'interno dei locali è consentita limitatamente al tempo indispensabile all'erogazione del servizio o trattamento. Consentire la presenza contemporanea di un numero limitato di clienti in base alla capienza del locale (vd. punto successivo).
- Riorganizzare gli spazi, per quanto possibile in ragione delle condizioni logistiche e strutturali, per assicurare il mantenimento di almeno 1 metro di separazione sia tra le singole postazioni di lavoro, sia tra i clienti.
- L'area di lavoro, laddove possibile, può essere delimitata da barriere fisiche adeguate a prevenire il contagio tramite droplet.
- Nelle aree del locale, mettere a disposizione prodotti igienizzanti per l'igiene delle mani dei clienti e degli operatori, con la raccomandazione di procedere ad una frequente igiene delle mani. È consentita la messa a disposizione, possibilmente in più copie, di riviste, quotidiani e materiale informativo a favore dell'utenza per un uso comune, da consultare previa igienizzazione delle mani.
- L'operatore e il cliente, per tutto il tempo in cui, per l'espletamento della prestazione, devono mantenere una distanza inferiore a 1 metro devono indossare, compatibilmente con lo specifico servizio, una mascherina a protezione delle vie aeree (fatti salvi, per l'operatore, eventuali dispositivi di protezione individuale ad hoc come la mascherina FFP2 o la visiera protettiva, i guanti, il grembiule monouso, etc., associati a rischi specifici propri della mansione).
- In particolare per i servizi di estetica e per i tatuatori, nell'erogazione della prestazione che richiede una distanza ravvicinata, l'operatore deve indossare la visiera protettiva e mascherina FFP2 senza valvola.
- L'operatore deve procedere ad una frequente igiene delle mani con prodotti igienizzanti (prima e dopo ogni servizio reso al cliente) e utilizzare camici/grembiuli possibilmente monouso per gli estetisti. I guanti devono essere diversificati fra quelli utilizzati nel trattamento da quelli usualmente utilizzati nel contesto ambientale.
- Assicurare una adeguata pulizia e disinfezione delle superfici di lavoro prima di servire un nuovo cliente e una adeguata disinfezione delle attrezzature e accessori. Disinfezione delle postazioni di lavoro dopo ogni cliente. Assicurare regolare pulizia e disinfezione dei servizi igienici.
- Favorire il ricambio d'aria negli ambienti interni. In ragione dell'affollamento e del tempo di permanenza degli occupanti, dovrà essere verificata l'efficacia degli impianti al fine di garantire l'adeguatezza delle portate di aria esterna secondo le normative vigenti. In ogni caso, l'affollamento deve essere correlato alle portate effettive di aria esterna. Per gli impianti di condizionamento, è obbligatorio, se tecnicamente possibile, escludere totalmente la funzione di ricircolo dell'aria. In ogni caso vanno rafforzate ulteriormente le misure per il ricambio d'aria naturale e/o attraverso l'impianto, e va garantita la pulizia, ad impianto fermo, dei filtri dell'aria di ricircolo per mantenere i livelli di filtrazione/rimozione adeguati. Se tecnicamente possibile, va aumentata la capacità filtrante del ricircolo, sostituendo i filtri esistenti con filtri di classe superiore, garantendo il mantenimento delle portate. Nei servizi igienici va mantenuto in funzione continuata l'estrattore d'aria.
- Inibire l'accesso ad ambienti altamente caldo-umidi (es. bagno turco) e alla sauna. Potrà essere consentito l'accesso
a tali strutture solo mediante prenotazione con uso esclusivo, purché sia garantita aerazione, pulizia e disinfezione prima di ogni ulteriore utilizzo.
La postazione dedicata alla cassa può essere dotata di barriere fisiche (es. schermi); in alternativa il personale deve indossare la mascherina e avere a disposizione prodotti igienizzanti per le mani. In ogni caso, favorire modalità di pagamento elettroniche, eventualmente in fase di prenotazione.
Nei centri massaggi e centri abbronzatura, organizzare gli spazi e le attività nelle aree spogliatoi e docce in modo da assicurare le distanze di almeno 1 metro (ad esempio prevedere postazioni d'uso alternate o separate da apposite barriere). In tutti gli spogliatoi o negli spazi dedicati al cambio, gli indumenti e oggetti personali devono essere riposti dentro la borsa personale, anche qualora depositati negli appositi armadietti; si raccomanda di non consentire l'uso promiscuo degli armadietti e di mettere a disposizione sacchetti per riporre i propri effetti personali.
E' consentito praticare massaggi senza guanti, purché l'operatore prima e dopo ogni cliente proceda al lavaggio e alla disinfezione delle mani e dell'avambraccio e comunque, durante il massaggio, non si tocchi mai viso, naso, bocca e occhi. Tale raccomandazione vale anche in caso di utilizzo di guanti monouso.
Il cliente deve utilizzare mascherina a protezione delle vie aeree durante il massaggio.
Il cliente accede alla doccia abbronzante munito di calzari adeguati al contesto.
La doccia abbronzante tra un cliente ed il successivo deve essere adeguatamente aerata ed essere altresì pulita e disinfettata la tastiera di comando.
Sui lettini, abbronzanti e per il massaggio, evitare l'uso promiscuo di oggetti e biancheria: la struttura fornisce al cliente tutto l'occorrente al servizio. Anche tali lettini devono essere puliti e disinfettati tra un cliente e il successivo .
La biancheria deve essere lavata con acqua calda (70-90 °C) e normale detersivo per bucato; in alternativa, lavaggio a bassa temperatura con candeggina o altri prodotti disinfettanti.

COMMERCIO AL DETTAGLIO
Le presenti indicazioni si applicano al settore del commercio al dettaglio.
- Predisporre una adeguata informazione sulle misure di prevenzione.
- In particolar modo per supermercati e centri commerciali, potrà essere rilevata la temperatura corporea, impedendo l'accesso in caso di temperatura > 37,5 °C.
- Prevedere regole di accesso, in base alle caratteristiche dei singoli esercizi, in modo da evitare assembramenti e assicurare il mantenimento di almeno 1 metro di separazione tra i clienti.
- Garantire un'ampia disponibilità e accessibilità a sistemi per l'igiene delle mani con prodotti igienizzanti, promuovendone l'utilizzo frequente da parte dei clienti e degli operatori.
- Nel caso di acquisti con scelta in autonomia e manipolazione del prodotto da parte del cliente, dovrà essere resa obbligatoria la disinfezione delle mani prima della manipolazione della merce. In alternativa, dovranno essere messi a disposizione della clientela guanti monouso da utilizzare obbligatoriamente.
- I clienti devono sempre indossare la mascherina, così come i lavoratori in tutte le occasioni di interazione con i clienti.
- L'addetto alla vendita deve procedere ad una frequente igiene delle mani con prodotti igienizzanti (prima e dopo ogni servizio reso al cliente).
- Assicurare la pulizia e la disinfezione quotidiana delle aree comuni.
- Favorire il ricambio d'aria negli ambienti interni. In ragione dell'affollamento e del tempo di permanenza degli occupanti, dovrà essere verificata l'efficacia degli impianti al fine di garantire l'adeguatezza delle portate di aria esterna secondo le normative vigenti. In ogni caso, l'affollamento deve essere correlato alle portate effettive di aria esterna. Per gli impianti di condizionamento, è obbligatorio, se tecnicamente possibile, escludere totalmente la funzione di ricircolo dell'aria. In ogni caso vanno rafforzate ulteriormente le misure per il ricambio d'aria naturale e/o attraverso l'impianto, e va garantita la pulizia, ad impianto fermo, dei filtri dell'aria di ricircolo per mantenere i livelli di filtrazione/rimozione adeguati. Se tecnicamente possibile, va aumentata la capacità filtrante del ricircolo, sostituendo i filtri esistenti con filtri di classe superiore, garantendo il mantenimento delle portate. Nei servizi igienici va mantenuto in funzione continuata l'estrattore d'aria.
- La postazione dedicata alla cassa può essere dotata di barriere fisiche (es. schermi); in alternativa il personale deve indossare la mascherina e avere a disposizione prodotti igienizzanti per l'igiene delle mani. In ogni caso, favorire modalità di pagamento elettroniche.

COMMERCIO AL DETTAGLIO SU AREE PUBBLICHE (mercati e mercatini degli hobbisti)
Le presenti indicazioni si applicano alle attività di commercio al dettaglio su aree pubbliche che si possono considerare ordinarie per la loro frequenza di svolgimento, la cui regolamentazione è competenza dei Comuni, che devono:
- assicurare, tenendo in considerazione la localizzazione, le caratteristiche degli specifici contesti urbani, logistici e ambientali, la maggiore o minore frequentazione dell'area mercatale, la riorganizzazione degli spazi, anche mediante segnaletica a terra, per consentire l'accesso in modo ordinato e, se del caso, contingentato, al fine di evitare assembramenti di persone e di assicurare il mantenimento di almeno 1 metro di separazione tra gli utenti, ad eccezione dei componenti dello stesso nucleo familiare o conviventi o per le persone che in base alle disposizioni vigenti non siano soggette al distanziamento interpersonale. Detto aspetto afferisce alla responsabilità individuale;
- verificare, mediante adeguati controlli, l'utilizzo di mascherine sia da parte degli operatori che da parte dei clienti, e la messa a disposizione, da parte degli operatori, di prodotti igienizzanti per le mani, in particolare accanto ai sistemi di pagamento;
- assicurare un'adeguata informazione per garantire il distanziamento dei clienti in attesa di entrata: posizionamento all'accesso dei mercati di cartelli almeno in lingua italiana e inglese per informare la clientela sui corretti comportamenti.
- assicurare maggiore distanziamento dei posteggi ed a tal fine, ove necessario e possibile, ampliamento dell'area mercatale;
- individuare un'area di rispetto per ogni posteggio in cui limitare la concentrazione massima di clienti compresenti, nel rispetto della distanza interpersonale di un metro.
Qualora, per ragioni di indisponibilità di ulteriori spazi da destinare all'area mercatale, non sia possibile garantire le prescrizioni di cui agli ultimi due punti, i Comuni potranno contingentare l'ingresso all'area stessa al fine del rispetto della distanza interpersonale di un metro.
Ove ne ricorra l'opportunità, i Comuni potranno altresì valutare di sospendere la vendita di beni usati.

MISURE A CARICO DEL TITOLARE DI POSTEGGIO
- pulizia e disinfezione quotidiana delle attrezzature prima dell'avvio delle operazioni di mercato di vendita;
- è obbligatorio l'uso delle mascherine, mentre l'uso dei guanti può essere sostituito da una igienizzazione frequente delle mani
- messa a disposizione della clientela di prodotti igienizzanti per le mani in ogni banco;
- rispetto del distanziamento interpersonale di almeno un metro.
- Rispetto del distanziamento interpersonale di almeno un metro dagli altri operatori anche nelle operazioni di carico e scarico;
- Nel caso di acquisti con scelta in autonomia e manipolazione del prodotto da parte del cliente, dovrà essere resa obbligatoria la disinfezione delle mani prima della manipolazione della merce. In alternativa, dovranno essere messi a disposizione della clientela guanti monouso da utilizzare obbligatoriamente.
- in caso di vendita di beni usati: pulizia e disinfezione dei capi di abbigliamento e delle calzature prima che siano poste in vendita.


UFFICI APERTI AL PUBBLICO
Le presenti indicazioni si applicano al settore degli uffici, pubblici e privati, degli studi professionali e dei servizi amministrativi che prevedono accesso del pubblico.
- Predisporre una adeguata informazione sulle misure di prevenzione.
- Potrà essere rilevata la temperatura corporea, impedendo l'accesso in caso di temperatura > 37,5 °C.
- Promuovere il contatto con i clienti, laddove possibile, tramite modalità di collegamento a distanza e soluzioni innovative tecnologiche.
- Favorire l'accesso dei clienti solo tramite prenotazione, consentendo la presenza contemporanea di un numero limitato di clienti in base alla capienza del locale (vd. punto successivo).
- Riorganizzare gli spazi, per quanto possibile in ragione delle condizioni logistiche e strutturali, per assicurare il mantenimento di almeno 1 metro di separazione sia tra le singole postazioni di lavoro, sia tra i clienti (ed eventuali accompagnatori) in attesa. Dove questo non può essere garantito dovrà essere utilizzata la mascherina a protezione delle vie aeree.
- L'area di lavoro, laddove possibile, può essere delimitata da barriere fisiche adeguate a prevenire il contagio tramite droplet.
- Nelle aree di attesa, mettere a disposizione prodotti igienizzanti per l'igiene delle mani dei clienti, con la raccomandazione di procedere ad una frequente igiene delle mani È consentita la messa a disposizione, possibilmente in più copie, di riviste, quotidiani e materiale informativo a favore dell'utenza per un uso comune, da consultare previa igienizzazione delle mani.
- L'attività di front office per gli uffici ad alto afflusso di clienti esterni può essere svolta esclusivamente nelle postazioni dedicate e dotate di vetri o pareti di protezione.
- L'operatore deve procedere ad una frequente igiene delle mani con prodotti igienizzanti (prima e dopo ogni servizio reso al cliente).
- Per le riunioni (con utenti interni o esterni) vengono prioritariamente favorite le modalità a distanza; in alternativa, dovrà essere garantito il rispetto del mantenimento della distanza interpersonale di almeno 1 metro e, in caso sia prevista una durata prolungata, anche l'uso della mascherina.
- Assicurare una adeguata pulizia delle superfici di lavoro prima di servire un nuovo cliente e una adeguata disinfezione delle attrezzature.
- Favorire il ricambio d'aria negli ambienti interni. In ragione dell'affollamento e del tempo di permanenza degli occupanti, dovrà essere verificata l'efficacia degli impianti al fine di garantire l'adeguatezza delle portate di aria esterna secondo le normative vigenti. In ogni caso, l'affollamento deve essere correlato alle portate effettive di aria esterna. Per gli impianti di condizionamento, è obbligatorio, se tecnicamente possibile, escludere totalmente la funzione di ricircolo dell'aria. In ogni caso vanno rafforzate ulteriormente le misure per il ricambio d'aria naturale e/o attraverso l'impianto, e va garantita la pulizia, ad impianto fermo, dei filtri dell'aria di ricircolo per mantenere i livelli di filtrazione/rimozione adeguati. Se tecnicamente possibile, va aumentata la capacità filtrante del ricircolo, sostituendo i filtri esistenti con filtri di classe superiore, garantendo il mantenimento delle portate. Nei servizi igienici va mantenuto in funzione continuata l'estrattore d'aria.

PISCINE
Le presenti indicazioni si applicano alle piscine pubbliche e alle piscine finalizzate ad uso collettivo inserite in strutture già adibite in via principale ad altre attività ricettive (es. pubblici esercizi, agrituristiche, camping, etc.) ove sia consentito l'uso natatorio. Sono escluse le piscine ad usi speciali di cura, di riabilitazione e termale, nonché le piscine inserite in parchi tematici o strutture ricettive, balneari o di ristorazione ove non sia consentita l'attività natatoria, alle quali trova applicazione, limitatamente all'indice di affollamento, quanto previsto per le piscine termali nella specifica scheda.
- Predisporre una adeguata informazione sulle misure di prevenzione. I frequentatori devono rispettare rigorosamente le indicazioni impartite dagli istruttori e assistenti ai bagnanti. Il gestore dovrà prevedere opportuna segnaletica, incentivando la divulgazione dei messaggi attraverso monitor e/o maxi-schermi, per facilitare la gestione dei flussi e la sensibilizzazione riguardo i comportamenti, mediante adeguata segnaletica.
- Potrà essere rilevata la temperatura corporea, impedendo l'accesso in caso di temperatura > 37,5 °C.
- Divieto di accesso del pubblico alle tribune. Divieto di manifestazioni, eventi, feste e intrattenimenti.
- Redigere un programma delle attività il più possibile pianificato in modo da dissuadere eventuali condizioni di aggregazioni e da regolamentare i flussi degli spazi di attesa e nelle varie aree per favorire il rispetto del distanziamento sociale di almeno 1 metro, ad eccezione delle persone che in base alle disposizioni vigenti non siano soggette al distanziamento interpersonale; detto ultimo aspetto afferisce alla responsabilità individuale. Se possibile prevedere percorsi divisi per l'ingresso e l'uscita.
- Privilegiare l'accesso agli impianti tramite prenotazione e mantenere l'elenco delle presenze per un periodo di 14 giorni.
- Organizzare gli spazi e le attività nelle aree spogliatoi e docce in modo da assicurare le distanze di almeno 1 metro (ad esempio prevedere postazioni d'uso alternate o separate da apposite barriere).
- Tutti gli indumenti e oggetti personali devono essere riposti dentro la borsa personale, anche qualora depositati negli appositi armadietti; si raccomanda di non consentire l'uso promiscuo degli armadietti e di mettere a disposizione sacchetti per riporre i propri effetti personali.
- Dotare l'impianto/struttura di dispenser con prodotti igienizzanti per l'igiene delle mani dei frequentatori/clienti/ospiti in punti ben visibili all'entrata, prevedendo l'obbligo di frizionarsi le mani già in entrata. Altresì prevedere i dispenser nelle aree di frequente transito, nell'area solarium o in aree strategiche in modo da favorire da parte dei frequentatori l'igiene delle mani
- La densità di affollamento in vasca è calcolata con un indice di 7 mq di superficie di acqua a persona. Per le aree solarium e verdi, assicurare un distanziamento tra gli ombrelloni (o altri sistemi di ombreggio) in modo da garantire una superficie di almeno 10 m2 per ogni ombrellone; tra le attrezzature (lettini, sedie a sdraio), quando non posizionate nel posto ombrellone, deve essere garantita una distanza di almeno 1,5 m. Il gestore pertanto è tenuto, in ragione delle aree a disposizione, a calcolare e a gestire le entrate dei frequentatori nell'impianto in base agli indici sopra riportati.
- Al fine di assicurare un livello di protezione dall'infezione assicurare l'efficacia della filiera dei trattamenti dell'acqua e il limite del parametro cloro attivo libero in vasca compreso tra 1,0 - 1,5 mg/l; cloro combinato < 0,40 mg/l; pH 6.5 - 7.5. Si fa presente che detti limiti devono rigorosamente essere assicurati in presenza di bagnanti. La frequenza dei controlli sul posto dei parametri di cui sopra è non meno di due ore. Dovranno tempestivamente essere adottate tutte le misure di correzione in caso di non conformità, come pure nell'approssimarsi del valore al limite tabellare.
- Prima dell'apertura della vasca dovrà essere confermata l'idoneità dell'acqua alla balneazione a seguito dell'effettuazione delle analisi di tipo chimico e microbiologico dei parametri di cui alla tabella A dell'allegato 1 all'Accordo Stato Regioni e PP.AA. 16.01.2003, effettuate da apposito laboratorio. Le analisi di laboratorio dovranno essere ripetute durante tutta l'apertura della piscina al pubblico a cadenza mensile, salvo necessità sopraggiunte, anche a seguito di eventi occorsi in piscina, che possono prevedere una frequenza più ravvicinata.
- Si rammentano le consuete norme di sicurezza igienica in acqua di piscina: prima di entrare nell'acqua di vasca provvedere ad una accurata doccia saponata su tutto il corpo; è obbligatorio l'uso della cuffia; è vietato sputare, soffiarsi il naso, urinare in acqua; ai bambini molto piccoli far indossare i pannolini contenitivi.
Regolare e frequente pulizia e disinfezione delle aree comuni, spogliatoi, cabine, docce, servizi igienici, cabine, attrezzature (sdraio, sedie, lettini, incluse attrezzature galleggianti, natanti etc.).
Favorire il ricambio d'aria negli ambienti interni. In ragione dell'affollamento e del tempo di permanenza degli occupanti, dovrà essere verificata l'efficacia degli impianti al fine di garantire l'adeguatezza delle portate di aria esterna secondo le normative vigenti. In ogni caso, l'affollamento deve essere correlato alle portate effettive di aria esterna. Per gli impianti di condizionamento, è obbligatorio, se tecnicamente possibile, escludere totalmente la funzione di ricircolo dell'aria. In ogni caso vanno rafforzate ulteriormente le misure per il ricambio d'aria naturale e/o attraverso l'impianto, e va garantita la pulizia, ad impianto fermo, dei filtri dell'aria di ricircolo per mantenere i livelli di filtrazione/rimozione adeguati. Se tecnicamente possibile, va aumentata la capacità filtrante del ricircolo, sostituendo i filtri esistenti con filtri di classe superiore, garantendo il mantenimento delle portate. Nei servizi igienici va mantenuto in funzione continuata l'estrattore d'aria.
Le attrezzature come ad es. lettini, sedie a sdraio, ombrelloni etc. vanno disinfettati ad ogni cambio di persona o nucleo famigliare. Diversamente la disinfezione deve essere garantita ad ogni fine giornata. Evitare l'uso promiscuo di oggetti e biancheria: l'utente dovrà accedere alla piscina munito di tutto l'occorrente.
Le piscine finalizzate a gioco acquatico in virtù della necessità di contrastare la diffusione del virus, vengano convertite in vasche per la balneazione. Qualora il gestore sia in grado di assicurare i requisiti nei termini e nei modi del presente documento, attenzionando il distanziamento sociale, l'indicatore di affollamento in vasca, i limiti dei parametri nell'acqua, sono consentite le vasche torrente, toboga, scivoli morbidi.
Per piscine ad uso collettivo inserite in strutture già adibite in via principale ad altre attività ricettive (es. pubblici esercizi, agrituristiche, camping, etc.) valgono le disposizioni del presente documento, opportunamente vagliate e modulate in relazione al contesto, alla tipologia di piscine, all'afflusso clienti, alle altre attività presenti etc.
Si raccomanda ai genitori/accompagnatori di avere cura di sorvegliare i bambini per il rispetto del distanziamento e delle norme igienico-comportamentali compatibilmente con il loro grado di autonomia e l'età degli stessi.
Le vasche che non consentono il rispetto delle indicazioni suesposte per inefficacia dei trattamenti (es, piscine gonfiabili), mantenimento del disinfettante cloro attivo libero, o le distanze devono essere interdette all'uso. Pertanto si suggerisce particolare rigoroso monitoraggio nei confronti delle vasche per bambini.
Tutte le misure dovranno essere integrate nel documento di autocontrollo in un apposito allegato aggiuntivo dedicato al contrasto dell'infezione da SARS-CoV-2.
Per quanto riguarda le piscine alimentate ad acqua di mare, ove previsto, mantenere la concentrazione di disinfettante nell'acqua, nei limiti raccomandati e nel rispetto delle norme e degli standard internazionali, preferibilmente nei limiti superiori della portata. In alternativa, attivare i trattamenti fisici ai limiti superiori della portata o il massimo ricambio dell'acqua in vasca sulla base della portata massima della captazione.


PALESTRE
Le presenti indicazioni si applicano a enti locali e soggetti pubblici e privati titolari di palestre, comprese le attività fisiche con modalità a corsi (senza contatto fisico interpersonale).
- Predisporre una adeguata informazione sulle tutte le misure di prevenzione da adottare.
- Redigere un programma delle attività il più possibile pianificato (es. con prenotazione) e regolamentare gli accessi in modo da evitare condizioni di assembramento e aggregazioni; mantenere l'elenco delle presenze per un periodo di 14 giorni.
- Potrà essere rilevata la temperatura corporea, impedendo l'accesso in caso di temperatura > 37,5 °C.
- Organizzare gli spazi negli spogliatoi e docce in modo da assicurare le distanze di almeno 1 metro (ad esempio prevedere postazioni d'uso alternate o separate da apposite barriere), anche regolamentando l'accesso agli stessi.
- Regolamentare i flussi, gli spazi di attesa, l'accesso alle diverse aree, il posizionamento di attrezzi e macchine, anche delimitando le zone, al fine di garantire la distanza di sicurezza:
o almeno 1 metro per le persone mentre non svolgono attività fisica,
o almeno 2 metri durante l'attività fisica (con particolare attenzione a quella intensa).
- Dotare l'impianto/struttura di dispenser con prodotti igienizzanti per l'igiene delle mani dei frequentatori/clienti/ospiti in punti ben visibili, prevedendo l'obbligo dell'igiene delle mani all'ingresso e in uscita.
- Dopo l'utilizzo da parte di ogni singolo soggetto, il responsabile della struttura assicura la disinfezione della macchina o degli attrezzi usati.
- Gli attrezzi e le macchine che non possono essere disinfettati non devono essere usati.
- Garantire la frequente pulizia e disinfezione dell'ambiente, di attrezzi e macchine (anche più volte al giorno ad esempio atra un turno di accesso e l'altro), e comunque la disinfezione di spogliatoi (compresi armadietti) a fine giornata.
- Non condividere borracce, bicchieri e bottiglie e non scambiare con altri utenti oggetti quali asciugamani, accappatoi o altro.
- Utilizzare in palestra apposite calzature previste esclusivamente a questo scopo.
- Tutti gli indumenti e oggetti personali devono essere riposti dentro la borsa personale, anche qualora depositati negli appositi armadietti; si raccomanda di non consentire l'uso promiscuo degli armadietti e di mettere a disposizione sacchetti per riporre i propri effetti personali.
- Favorire il ricambio d'aria negli ambienti interni. In ragione dell'affollamento e del tempo di permanenza degli occupanti, dovrà essere verificata l'efficacia degli impianti al fine di garantire l'adeguatezza delle portate di aria esterna secondo le normative vigenti. In ogni caso, l'affollamento deve essere correlato alle portate effettive di aria esterna. Per gli impianti di condizionamento, è obbligatorio, se tecnicamente possibile, escludere totalmente la funzione di ricircolo dell'aria. In ogni caso vanno rafforzate ulteriormente le misure per il ricambio d'aria naturale e/o attraverso l'impianto, e va garantita la pulizia, ad impianto fermo, dei filtri dell'aria di ricircolo per mantenere i livelli di filtrazione/rimozione adeguati. Se tecnicamente possibile, va aumentata la capacità filtrante del ricircolo, sostituendo i filtri esistenti con filtri di classe superiore, garantendo il mantenimento delle portate. Nei servizi igienici va mantenuto in funzione continuata l'estrattore d'aria.
- Tutti gli indumenti e oggetti personali devono essere riposti dentro la borsa personale, anche qualora depositati negli appositi armadietti; si raccomanda di non consentire l'uso promiscuo degli armadietti e di mettere a disposizione sacchetti per riporre i propri effetti personali.


MANUTENZIONE DEL VERDE
La consegna a domicilio del cliente di piante e fiori per piantumazioni deve avvenire nel rispetto delle indicazioni fornite in relazione al trasporto dei prodotti. Se il personale effettua la consegna del prodotto, vige l'obbligo di mascherina (se non è possibile rispettare la distanza di almeno 1 metro) e di guanti.
Tutte le operazioni di pulizia devono essere effettuate indossando dispositivi di protezione (mascherina, guanti, occhiali) e aerando i locali chiusi, individuando il personale dedicato (lavoratori della stessa azienda o personale esterno).
Le operazioni di pulizia di tutte le superfici (in particolare all'interno dei locali spogliatoi, dei servizi igienici e negli altri luoghi o spazi comuni) dovranno avere cadenza giornaliera utilizzando comuni detergenti; mezzi di trasporto, macchine (trattori con uomo a bordo o senza uomo a bordo, PLE) e attrezzature dovranno avere cadenza giornaliera utilizzando comuni detergenti.
Le operazioni di disinfezione periodica devono interessare spogliatoi, servizi igienici e spazi comuni, comprese le macchine e le attrezzature (PLE, motoseghe, decespugliatori, rasaerba, scale, forbici) con particolare attenzione se a noleggio.
L'azienda dovrà mettere a disposizione idonei mezzi detergenti, dovrà inoltre rendere disponibile all'interno dei locali e degli automezzi utilizzati per raggiungere i cantieri i dispenser di prodotti igienizzanti per le mani.
Deve essere regolamentato l'accesso agli spazi comuni (quali, ad esempio, spogliatoi, zona pausa caffè) limitando il numero delle presenze contemporanee ed il tempo di permanenza, con il rispetto in ogni caso del criterio della distanza di almeno 1 metro fra le persone.
Relativamente alla protezione delle mani, in considerazione del rischio aggiuntivo derivante da un errato impiego di tali dispositivi, si ritiene più protettivo consentire di lavorare senza guanti monouso e disporre il lavaggio frequente delle mani con prodotti igienizzanti secondo opportune procedure aziendali (fatti salvi i casi di rischio specifico associati alla mansione specifica o di probabile contaminazione delle superfici).
Allestimento del cantiere: i lavoratori in tutte le fasi di delimitazione del cantiere, apposizione segnaletica, scarico materiali e attrezzature devono mantenere le distanze di sicurezza. Il distanziamento attraverso l'apposizione di idonea segnaletica e/o recinzione di cantiere deve essere garantito anche nei confronti di committenti e/o cittadini.
Operazioni di potatura o abbattimento alberi: l'operatore alla guida del trattore o macchine semoventi cabinate deve trovarsi da solo, sia durante le fasi di spostamento sia durante le fasi di lavorazione. Evitare se possibile l'uso promiscuo di macchine semoventi cabinate o, preliminarmente, effettuare la pulizia e disinfezione della cabina e delle superfici della macchina. Anche nel caso di uso promiscuo delle attrezzature, ad esempio motoseghe, si consiglia, preliminarmente, la disinfezione delle parti che possono veicolare il contagio.
Attività di sfalcio, piantumazione, creazione e cura di aree verdi: evitare se possibile l'uso promiscuo di trattorini o macchine semoventi quali escavatori, preliminarmente effettuare la pulizia e la disinfezione delle superfici delle attrezzature.

MUSEI, ARCHIVI E BIBLIOTECHE
Le presenti indicazioni si applicano per enti locali e soggetti pubblici e privati titolari di musei, archivi e biblioteche e altri luoghi della cultura.
- Predisporre una adeguata informazione sulle tutte le misure di prevenzione da adottare.
- Definire uno specifico piano di accesso per i visitatori (giorni di apertura, orari, numero massimo visitatori, sistema di prenotazione, etc.) che dovrà essere esposto e comunque comunicato ampiamente (es. canali sociali, sito web, comunicati stampa).
- Potrà essere rilevata la temperatura corporea, impedendo l'accesso in caso di temperatura > 37,5 °C.
- I visitatori devono sempre indossare la mascherina.
- Il personale lavoratore deve indossare la mascherina a protezione delle vie aeree sempre quando in presenza di visitatori e comunque quando non è possibile garantire un distanziamento interpersonale di almeno 1 metro.
- L'area di contatto tra personale e utenza all'ingresso, laddove possibile, può essere delimitata da barriere fisiche adeguate a prevenire il contagio tramite droplet.
- In tutti i locali mettere a disposizione prodotti igienizzanti per l'igiene delle mani.
- Redigere un programma degli accessi pianificato (es. con prenotazione online o telefonica) che preveda il numero massimo di visitatori presenti e regolamentare gli accessi in modo da evitare condizioni di assembramento e aggregazione.
- Quando opportuno, predisporre percorsi ed evidenziare le aree, anche con segnaletica sul pavimento, per favorire il distanziamento interpersonale e che prevedano una separazione tra ingresso e uscito.
- Assicurare una adeguata pulizia e disinfezione delle superfici e degli ambienti, con particolare attenzione a quelle toccate con maggiore frequenza (es. maniglie, interruttori, corrimano, etc.). Assicurare regolare pulizia e disinfezione dei servizi igienici. La pulizia di ambienti ove siano esposti, conservati o stoccati beni culturali, devono essere garantiti con idonee procedure e prodotti
- Favorire il ricambio d'aria negli ambienti interni. In ragione dell'affollamento e del tempo di permanenza degli occupanti, dovrà essere verificata l'efficacia degli impianti al fine di garantire l'adeguatezza delle portate di aria esterna secondo le normative vigenti. In ogni caso, l'affollamento deve essere correlato alle portate effettive di aria esterna. Per gli impianti di condizionamento, è obbligatorio, se tecnicamente possibile, escludere totalmente la funzione di ricircolo dell'aria. In ogni caso vanno rafforzate ulteriormente le misure per il ricambio d'aria naturale e/o attraverso l'impianto, e va garantita la pulizia, ad impianto fermo, dei filtri dell'aria di ricircolo per mantenere i livelli di filtrazione/rimozione adeguati. Se tecnicamente possibile, va aumentata la capacità filtrante del ricircolo, sostituendo i filtri esistenti con filtri di classe superiore, garantendo il mantenimento delle portate. Nei servizi igienici va mantenuto in funzione continuata l'estrattore d'aria.
- L'utilizzo di ascensori, dove possibile, va limitato e riservato a persone con disabilità motoria.
- Nei guardaroba, gli indumenti e oggetti personali devono essere riposti in appositi sacchetti porta abiti e simili.
- Eventuali audioguide o supporti informativi potranno essere utilizzati solo se adeguatamente disinfettati al termine di ogni utilizzo. Favorire l'utilizzo di dispositivi personali per la fruizione delle informazioni.
- Eventuali attività divulgative dovranno tenere conto delle regole di distanziamento sociale e si suggerisce di organizzare le stesse attraverso turni, preventivamente programmati e privilegiando gli spazi aperti.
- Per quanto concerne il trattamento di fondi documentari e collezioni librarie, non potendo essere sottoposti a procedure di disinfezione poiché dannosi per gli stessi, si rimanda alle procedure di stoccaggio in isolamento degli stessi dopo il loro utilizzo.

ATTIVITÀ FISICA ALL'APERTO
Le presenti indicazioni si applicano a tutti gli impianti sportivi dove si pratica attività all'aperto che hanno strutture di servizio al chiuso (reception, deposito attrezzi, sala ricezione, spogliatoi, direzione gara, etc).
- Predisporre una adeguata informazione sulle misure di prevenzione.
- Redigere un programma delle attività il più possibile pianificato in modo da dissuadere eventuali condizioni di aggregazioni regolamentare i flussi degli spazi di attesa e nelle varie aree in modo da evitare assembramenti e garantire il distanziamento interpersonale.
- Potrà essere rilevata la temperatura corporea, impedendo l'accesso in caso di temperatura > 37,5°C.
- Distanziare attrezzi e macchine per garantire gli spazi necessari per il rispetto della distanza di sicurezza delimitando le zone di rispetto e i percorsi con distanza minima fra le persone non inferiore a 1 metro mentre non si svolge attività fisica, se non può essere rispettata bisogna indossare la mascherina. Durante l'attività fisica (con particolare attenzione a quella intensa) è necessario mantenere una separazione di almeno 2 metri.
- Presenza di personale formato per verificare e indirizzare gli utenti al rispetto di tutte le norme igieniche e distanziamento sociale.
- Pulizia e disinfezione dell'ambiente e di attrezzi e macchine al termine di ogni seduta di allenamento individuale
- Gli attrezzi e le macchine che non possono essere disinfettati non devono essere usati.
- Per gli utenti è obbligatoria l'igiene delle mani prima e dopo l'accesso.
- Non condividere borracce, bicchieri e bottiglie e non scambiare con altri utenti oggetti quali asciugamani, accappatoi o altro.
- Fare in modo che ogni praticante possa disporre di prodotti per la disinfezione e in quantità adeguata (in prossimità di ciascuna macchina o set di attrezzi) affinché, prima e dopo ogni esercizio, possa effettuare in autonomia la disinfezione della macchina o degli attrezzi usati.

NOLEGGIO VEICOLI E ALTRE ATTREZZATURE
Le presenti indicazioni si applicano ai servizi di noleggio, pubblici e privati.
- Garantire un'adeguata informazione e sensibilizzazione degli utenti sulle misure igieniche e comportamentali utili a contenere la trasmissione del SARS-CoV-2, anche facendo appello al senso di responsabilità individuale. I messaggi devono essere comprensibili ad eventuali utenti di altra nazionalità e possono essere veicolati attraverso apposita segnaletica e cartellonistica, consegna di informative, promozione e rinforzo del rispetto delle misure igieniche da parte del personale addetto.
- Consentire l'accesso al servizio solo tramite prenotazione, tramite modalità di collegamento a distanza e app dedicate; favorire modalità di pagamento elettronico.
- È raccomandata la rilevazione della temperatura corporea al momento dell'accesso presso la struttura commerciale ove avviene il servizio di noleggio.
- Negli uffici/locali/aree all'aperto, mettere a disposizione prodotti igienizzanti per l'igiene delle mani degli utenti.
- Negli uffici/locali/aree all'aperto evitare assembramenti degli utenti, predisponendo percorsi guidati di distanziamento per assicurare il mantenimento di almeno 1 metro di distanza tra noleggiatore ed utente.
- L'utilizzo di mascherine a protezione delle vie respiratorie è obbligatorio in tutti i locali chiusi accessibili al pubblico e comunque in tutte le occasioni in cui non sia possibile garantire continuativamente il mantenimento della distanza di sicurezza interpersonale, fatte salve le eccezioni previste dalle disposizioni vigenti (bambini di età inferiore a 6 anni, soggetti con disabilità non compatibili con l'uso continuativo della mascherina e soggetti che interagiscono con i predetti).
- Le postazioni di lavoro del personale addetto possono essere delimitate da barriere fisiche adeguate a prevenire il contagio tramite droplet.
- Per quanto riguarda il microclima degli uffici/locali, è fondamentale garantire condizioni di adeguato ricambio dell'aria indoor:
o Garantire una frequente manutenzione/sostituzione dei pacchi filtranti dell'aria in ingresso (eventualmente anche adottando pacchi filtranti più efficienti)
o Relativamente agli impianti di riscaldamento/raffrescamento che fanno uso di pompe di calore, fancoil o termoconvettori, qualora non sia possibile garantire la corretta climatizzazione degli ambienti tenendo fermi gli impianti, pulire in base alle indicazioni fornite dal produttore, ad impianto fermo, i filtri dell'aria di ricircolo per mantenere i livelli di filtrazione/rimozione adeguati.
- Garantire la frequente pulizia di tutti gli ambienti, con regolare disinfezione delle superfici toccate con maggiore frequenza (es. banchi, piani di lavoro, piani d'appoggio, corrimano, interruttori della luce, pulsanti, maniglie ecc.).

NOLEGGIO DI MEZZI DI TRASPORTO
- I gestori assicurano la pulizia dei veicoli e mezzi noleggiati prima di ogni nuova consegna, utilizzando prodotti disinfettanti per le superfici toccate più di frequente (es. volante, leva del cambio, display, manopole, pulsanti, manubri, ecc.).
- Per il servizio di bike sharing e di car sharing dovrà essere garantita l'igienizzazione delle mani dei clienti.

NOLEGGIO DI ALTRE ATTREZZATURE
Tutte le attrezzature devono essere pulite e disinfettate dopo ogni restituzione da parte del noleggiatore.
Si avrà cura di porre particolare attenzione a tutte le superfici che prevedono nell'utilizzo il contatto con le mani (es tastiere, maniglie ecc) o che possono essere a rischio di contaminazione da droplet nel caso in cui l'utente abbia utilizzato lo strumento senza mascherina.
Se lo strumento noleggiato non può essere pulito e disinfettato senza danneggiarlo, l'utente dovrà essere informato che l'utilizzo è possibile solo indossando guanti e mascherina.

INFORMATORI SCIENTIFICI DEL FARMACO
Per tutti gli informatori, si applicano le disposizioni/protocolli della struttura/azienda presso cui si recano per la loro attività.
Il professionista informatore dovrà sempre provvedere ad adeguata igiene delle mani e all'utilizzo della mascherina a protezione delle vie aeree.
Favorire il ricambio d'aria negli ambienti interni al termine dell'incontro.
Dovranno essere privilegiate le attività da remoto e di contatto a distanza.
L'eventuale attività di persona dovrà avvenire sempre previo appuntamento preventivamente concordato, individuando specifici orari per evitare, dove possibile, intersezioni con altri utenti o pazienti anche negli spazi d'attesa.
Dovrà sempre essere rispettata la distanza interpersonale tra informatore e operatore sanitario.
Evitare l'utilizzo promiscuo di oggetti nell'attività informativa.

AREE GIOCHI PER BAMBINI
Le presenti indicazioni si applicano a zone attrezzate con giochi per bambini, presenti all'interno di aree pubbliche e private, comprese quelle all'interno di strutture ricettive e commerciali.
- Predisporre per genitori, bambini, accompagnatori ed eventuale personale una adeguata informazione su tutte le misure di prevenzione da adottare. Prevedere segnaletica, con pittogrammi e affini, idonea ai minori, comprensibile anche ad utenti stranieri, in particolar modo per aree a vocazione turistica.
- Invitare il personale e i genitori all'auto-monitoraggio delle condizioni di salute proprie e del proprio nucleo familiare, ed informarli circa i comportamenti da adottare in caso di comparsa di sintomi sospetti per COVID-19.
- Per bambini e ragazzi devono essere promosse le misure igienico-comportamentali con modalità anche ludiche, compatibilmente con l'età e con il loro grado di autonomia e consapevolezza.
- Riorganizzare gli spazi e la dislocazione delle apparecchiature, per garantire l'accesso in modo ordinato, al fine di evitare assembramenti di persone e di assicurare il mantenimento di almeno 1 metro di separazione tra gli utenti, ad eccezione delle persone che, in base alle disposizioni vigenti, non siano soggette al distanziamento interpersonale; detto ultimo aspetto afferisce alla responsabilità individuale. In caso di presenza di minori che necessitano di accompagnamento consentire l'accesso a un solo accompagnatore per bambino. Se possibile organizzare percorsi separati per l'entrata e per l'uscita.
- La mascherina di protezione delle vie aeree deve essere utilizzata da genitori, accompagnatori ed eventuale personale, e dai bambini e ragazzi sopra i 6 anni di età. Privilegiare mascherine colorate e/o con stampe.
- Mettere a disposizione idonei dispenser di prodotti igienizzanti per la frequente igiene delle mani in tutti gli ambienti, in particolare nei punti di ingresso e di uscita. Questa misura non è obbligatoria per le aree gioco presenti nei parchi pubblici.
- Garantire una approfondita pulizia delle aree e delle attrezzature, preferibilmente giornaliera o con una frequenza adeguata rispetto all'intensità di utilizzo; qualora non sia possibile una adeguata pulizia delle attrezzature, non ne potrà essere consentito l'utilizzo.

SALE GIOCHI
- Riorganizzare gli spazi e la dislocazione delle apparecchiature per garantire l'accesso in modo ordinato, al fine di evitare assembramenti di persone e di assicurare il mantenimento di almeno 1 metro di separazione tra gli utenti, ad eccezione delle persone che, in base alle disposizioni vigenti, non siano soggette al distanziamento interpersonale; detto ultimo aspetto afferisce alla responsabilità individuale. In caso di presenza di minori che necessitano di accompagnamento consentire l'accesso a un solo accompagnatore per bambino.
- Il gestore è tenuto, in ragione delle aree a disposizione, a calcolare e a gestire le entrate dei clienti in tutte le aree (comprese le aree distributori di bevande e/o snack, ecc.) per evitare assembramenti, come indicato al punto precedente.
- Il personale di servizio deve utilizzare la mascherina e deve procedere ad una frequente igienizzazione delle mani.
- La postazione dedicata alla cassa può essere dotata di barriere fisiche (es. schermi); in alternativa il personale deve indossare la mascherina e avere a disposizione gel igienizzante per le mani. In ogni caso, favorire modalità di pagamento elettroniche.
- Dotare il locale di dispenser con soluzioni igienizzanti per l'igiene delle mani dei clienti in punti ben visibili all'entrata, prevedendo l'obbligo di frizionarsi le mani già in entrata. Altresì prevedere la collocazione di dispenser in vari punti del locale in modo da favorire da parte dei frequentatori l'igiene delle mani prima dell'utilizzo di ogni gioco/attrezzatura.
I clienti dovranno indossare la mascherina.
Periodicamente (almeno ogni ora), è necessario assicurare pulizia e disinfezione delle superfici dei giochi a contatto con le mani (pulsantiere, maniglie, ecc).
Le apparecchiature che non possono essere pulite e disinfettate non devono essere usate. Non possono altresì essere usati i giochi a uso collettivo in cui non sia possibile il distanziamento interpersonale di almeno 1 metro.
Favorire il ricambio d'aria negli ambienti interni. In ragione dell'affollamento e del tempo di permanenza degli occupanti, dovrà essere verificata l'efficacia degli impianti al fine di garantire l'adeguatezza delle portate di aria esterna secondo le normative vigenti. In ogni caso, l'affollamento deve essere correlato alle portate effettive di aria esterna. Per gli impianti di condizionamento, è obbligatorio, se tecnicamente possibile, escludere totalmente la funzione di ricircolo dell'aria. In ogni caso vanno rafforzate ulteriormente le misure per il ricambio d'aria naturale e/o attraverso l'impianto, e va garantita la pulizia, ad impianto fermo, dei filtri dell'aria di ricircolo per mantenere i livelli di filtrazione/rimozione adeguati. Se tecnicamente possibile, va aumentata la capacità filtrante del ricircolo, sostituendo i filtri esistenti con filtri di classe superiore, garantendo il mantenimento delle portate. Nei servizi igienici va mantenuto in funzione continuata l'estrattore d'aria.

CIRCOLI CULTURALI E RICREATIVI
Le presenti indicazioni si applicano ai luoghi di ritrovo di associazioni culturali, circoli ricreativi, club, centri di aggregazione sociale, università del tempo libero e della terza età.
- Garantire un'adeguata informazione e sensibilizzazione degli utenti sulle misure igieniche e comportamentali utili a contenere la trasmissione del SARS-CoV-2, anche facendo appello al senso di responsabilità individuale. I messaggi devono essere comprensibili ad eventuali utenti di altra nazionalità e possono essere veicolati attraverso apposita segnaletica e cartellonistica, invio di informative agli iscritti, promozione e rinforzo del rispetto delle misure igieniche da parte del personale addetto.
- Riorganizzare gli spazi, i percorsi e il programma di attività in modo da assicurare il mantenimento della distanza interpersonale di almeno 1 metro (2 metri in caso di attività fisica). Sono fatte salve le eccezioni previste dalle normative vigenti, la cui applicazione afferisce alla responsabilità dei singoli. Potrà essere valutata una diminuzione della capienza massima dei locali.
- Privilegiare, laddove possibile, lo svolgimento di attività all'aria aperta, garantendo comunque il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale.
- Privilegiare attività a piccoli gruppi di persone, garantendo sempre il rispetto della distanza interpersonale anche durante le attività di tipo ludico. Per le attività che prevedono la condivisione di oggetti (es. giochi da tavolo, biliardo, bocce), adottare modalità organizzative tali da ridurre il numero di persone che manipolano gli stessi oggetti, ad esempio predisponendo turni di gioco e squadre a composizione fissa, e obbligare comunque all'uso della mascherina e alla disinfezione delle mani prima di ogni nuovo gioco. In ogni caso, i piani di lavoro, i tavoli da gioco e ogni oggetto fornito in uso agli utenti devono essere disinfettati prima e dopo ciascun turno di utilizzo. Sono consentite le attività ludiche che prevedono l'utilizzo di materiali di cui non sia possibile garantire una puntuale e accurata disinfezione (quali ad esempio carte da gioco), purché siano rigorosamente rispettate le seguenti indicazioni: obbligo di utilizzo di mascherina; igienizzazione frequente delle mani e della superficie di gioco; rispetto della distanza di sicurezza di almeno 1 metro sia tra giocatori dello stesso tavolo sia tra tavoli adiacenti. Nel caso di utilizzo di carte da gioco è consigliata inoltre una frequente sostituzione dei mazzi di carte usati con nuovi mazzi.
- È consentita la messa a disposizione, possibilmente in più copie, di riviste, quotidiani e materiale informativo a favore dell'utenza per un uso comune, da consultare previa igienizzazione delle mani.
- L'utilizzo di mascherine a protezione delle vie respiratorie è obbligatorio in tutti i locali chiusi accessibili al pubblico e comunque in tutte le occasioni in cui non sia possibile garantire continuativamente il mantenimento della distanza di sicurezza interpersonale, fatte salve le eccezioni previste dalle disposizioni vigenti (bambini di età inferiore a 6 anni, soggetti con disabilità non compatibili con l'uso continuativo della mascherina e soggetti che interagiscono con i predetti).
- È necessario mettere a disposizione degli utenti e degli addetti distributori di soluzioni disinfettanti per le mani da dislocare in più punti, in particolare vicino agli ingressi delle stanze. Si ricorda che i guanti non sostituiscono la corretta igiene delle mani e devono essere cambiati frequentemente e comunque ogni volta che si sporcano o si danneggiano. I guanti già utilizzati, una volta rimossi, non devono essere riutilizzati e devono essere smaltiti nei rifiuti indifferenziati.
- Potrà essere rilevata la temperatura corporea all'ingresso, impedendo l'accesso in caso di temperatura > 37,5 °C.
- Mantenere un registro delle presenze giornaliere da conservare per una durata di 14 giorni, garantendo il rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali.
- Le postazioni dedicate al ricevimento degli utenti possono essere dotate di barriere fisiche (es. schermi).
- La disposizione dei posti a sedere dovrà garantire il rispetto della distanza interpersonale di almeno 1 metro, sia frontalmente che lateralmente.
- Garantire la frequente pulizia di tutti gli ambienti e con regolare disinfezione delle superfici toccate con maggiore frequenza (es. banchi, tavoli, piani d'appoggio, corrimano, interruttori della luce, pulsanti, maniglie di porte e finestre, attrezzature, giochi, servizi igienici, docce, spogliatoi ecc.).
- Favorire il ricambio d'aria negli ambienti interni. In ragione dell'affollamento e del tempo di permanenza degli occupanti, dovrà essere verificata l'efficacia degli impianti al fine di garantire l'adeguatezza delle portate di aria esterna secondo le normative vigenti. In ogni caso, l'affollamento deve essere correlato alle portate effettive di aria esterna. Per gli impianti di condizionamento, è obbligatorio, se tecnicamente possibile, escludere totalmente la funzione di ricircolo dell'aria. In ogni caso vanno rafforzate ulteriormente le misure per il ricambio d'aria naturale e/o attraverso l'impianto, e va garantita la pulizia, ad impianto fermo, dei filtri dell'aria di ricircolo per mantenere i livelli di filtrazione/rimozione adeguati. Se tecnicamente possibile, va aumentata la capacità filtrante del ricircolo, sostituendo i filtri esistenti con filtri di classe superiore, garantendo il mantenimento delle portate. Nei servizi igienici va mantenuto in funzione continuata l'estrattore d'aria.
- Per quanto riguarda le misure organizzative e di prevenzione specifiche per le varie tipologie di attività (es. somministrazione di alimenti e bevande, attività motoria e sportiva, attività formative, conferenze, dibattiti, spettacoli) si rimanda alle schede tematiche pertinenti.

FORMAZIONE PROFESSIONALE
Le presenti indicazioni si applicano alle attività formative da realizzare nei diversi contesti (aula, laboratori e imprese) compresi gli esami finali (teorici e/o pratici), le attività di verifica, di accompagnamento, tutoraggio e orientamento in gruppo e individuali tra i quali, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo:
- percorsi di istruzione e formazione professionale anche in modalità duale, finalizzati al conseguimento di qualifica e diploma professionale, sia presso le Scuole della formazione professionale che presso gli Istituti Professionali Statali in regime di sussidiarietà;
- percorsi di formazione superiore nell'ambito del sistema educativo regionale (ITS, Ifts ecc.);
- percorsi di formazione e attività di orientamento per gli inserimenti e il reinserimento lavorativo degli adulti;
- percorsi di educazione degli adulti e formazione permanente;
- percorsi di formazione regolamentata erogati nell'ambito del sistema educativo regionale;
- percorsi di formazione continua erogati nell'ambito del sistema educativo regionale;
- percorsi formativi in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/2008;
- percorsi di formazione linguistica e musicale.
Si precisa che per sistema educativo regionale si intende l'insieme delle attività nelle quali si articola l'offerta formativa regionale, i cui progetti sono stati approvati con decreto direttoriale.
- Predisporre una adeguata informazione sulle misure di prevenzione adottate dalla singola organizzazione, comprensibile anche per gli utenti di altra nazionalità.
- Potrà essere rilevata la temperatura corporea, impedendo l'accesso in aula o alla sede dell'attività formativa in caso di temperatura > 37,5 °C.
- Rendere disponibili prodotti igienizzanti per l'igiene delle mani per utenti e personale anche in più punti degli spazi dedicati all'attività, in particolare all'entrata e in prossimità dei servizi igienici, e promuoverne l'utilizzo frequente.
- Mantenere l'elenco dei soggetti che hanno partecipato alle attività per un periodo di 14 giorni, al fine di consentire alle strutture sanitarie competenti di individuare eventuali contatti.
- Privilegiare, laddove possibile, l'organizzazione delle attività in gruppi il più possibile omogenei (es. utenti frequentanti il medesimo intervento; utenti della stessa azienda) e solo in subordine organizzare attività per gruppo promiscui.
- Nel caso di soggetti minori (età 14-17), il rispetto delle norme di distanziamento e il mantenimento della distanza interpersonale sono obiettivi che possono essere applicati solo compatibilmente con il grado di autonomia e di consapevolezza e in considerazione dell'età degli stessi. Pertanto, sulla base di tali considerazioni, le attività dovranno essere modulate in ogni contesto specifico.
- Laddove possibile, con particolare riferimento alle esercitazioni pratiche, privilegiare l'utilizzo degli spazi esterni.
- Gli spazi destinati all'attività devono essere organizzati in modo da assicurare il mantenimento di almeno 1 metro di separazione tra gli utenti; tale distanza può essere ridotta solo ricorrendo a barriere fisiche adeguate a prevenire il contagio tramite droplet.
- Tutti gli utenti (docenti, discenti, tutor d'aula ecc.), considerata la condivisione prolungata del medesimo ambiente, dovranno indossare la mascherina a protezione delle vie respiratorie per tutta la durata delle attività e procedere ad una frequente igiene delle mani con prodotti igienizzanti. Nel caso dei docenti, è possibile fare ricorso ad una visiera trasparente. Resta inteso che nelle attività pratiche dovranno essere utilizzati, se previsti, gli ordinari dispositivi di protezione individuale associati ai rischi della singola attività.
- Dovrà essere garantita la regolare pulizia e disinfezione degli ambienti, in ogni caso al termine di ogni attività di un gruppo di utenti, con particolare attenzione alle superfici più frequentemente toccate, ai servizi igienici e alle parti comuni (es. aree ristoro, tastiere dei distributori automatici di bevande e snack).
Eventuali strumenti e attrezzature dovranno essere puliti e disinfettati ad ogni cambio di utente; in ogni caso andrà garantita una adeguata disinfezione ad ogni fine giornata. Qualora la specifica attività o attrezzatura preveda l'utilizzo frequente e condiviso da parte di più soggetti (a titolo esemplificativo nel caso di cucine industriali e relative attrezzature specifiche), sarà necessario procedere alla pulizia e disinfezione frequente delle mani o dei guanti.
Favorire il ricambio d'aria negli ambienti interni. In ragione dell'affollamento e del tempo di permanenza degli occupanti, dovrà essere verificata l'efficacia degli impianti al fine di garantire l'adeguatezza delle portate di aria esterna secondo le normative vigenti. In ogni caso, l'affollamento deve essere correlato alle portate effettive di aria esterna. Per gli impianti di condizionamento, è obbligatorio, se tecnicamente possibile, escludere totalmente la funzione di ricircolo dell'aria. In ogni caso vanno rafforzate ulteriormente le misure per il ricambio d'aria naturale e/o attraverso l'impianto, e va garantita la pulizia, ad impianto fermo, dei filtri dell'aria di ricircolo per mantenere i livelli di filtrazione/rimozione adeguati. Se tecnicamente possibile, va aumentata la capacità filtrante del ricircolo, sostituendo i filtri esistenti con filtri di classe superiore, garantendo il mantenimento delle portate. Nei servizi igienici va mantenuto in funzione continuata l'estrattore d'aria.
Per gli allievi in stage presso terzi, si applicano le disposizioni/protocolli della struttura/azienda ospitante. In presenza di più stagisti presso la medesima struttura/azienda e in attuazione di detti protocolli potrà essere necessario articolare le attività di stage secondo turni da concordare con l'allievo, il responsabile dell'azienda/struttura ospitante e/o tutor aziendale.

CINEMA E SPETTACOLI DAL VIVO
Le presenti indicazioni si applicano a sale cinematografiche, teatri, circhi, teatri tenda, arene e spettacoli in genere, anche viaggianti.
- Predisporre una adeguata informazione sulle misure di prevenzione, comprensibile anche per i clienti di altra nazionalità, sia mediante l'ausilio di apposita segnaletica e cartellonistica e/o sistemi audio-video, sia ricorrendo a eventuale personale addetto, incaricato di monitorare e promuovere il rispetto delle misure di prevenzione facendo anche riferimento al senso di responsabilità del visitatore stesso.
- Riorganizzare gli spazi, per garantire l'accesso in modo ordinato, al fine di evitare assembramenti di persone e di assicurare il mantenimento di almeno 1 metro di separazione tra gli utenti, ad eccezione dei componenti dello stesso nucleo familiare o conviventi o per le persone che in base alle disposizioni vigenti non siano soggette al distanziamento interpersonale. Detto aspetto afferisce alla responsabilità individuale. Se possibile organizzare percorsi separati per l'entrata e per l'uscita.
- Non sono tenuti all'obbligo del distanziamento interpersonale i componenti dello stesso nucleo familiare o conviventi o le persone che in base alle disposizioni vigenti non sono soggette a tali disposizioni.
- Privilegiare, se possibile, l'accesso tramite prenotazione e mantenere l'elenco delle presenze per un periodo di 14 gg.
- Potrà essere rilevata la temperatura corporea, impedendo l'accesso in caso di temperatura > 37,5 °C.
- La postazione dedicata alla reception e alla cassa può essere dotata di barriere fisiche (es. schermi); in ogni caso, favorire modalità di pagamento elettroniche.
- È necessario rendere disponibili prodotti per l'igiene delle mani per i clienti e per il personale in più punti dell'impianto in particolare nei punti di ingresso.
- I posti a sedere (comprese, se consentite, postazioni prive di una seduta fisica vera e propria) dovranno prevedere un distanziamento minimo, tra uno spettatore e l'altro, sia frontalmente che lateralmente, di almeno 1 metro. Questa misura non viene applicata per i nuclei familiari, i conviventi e le persone che in base alle disposizioni vigenti non sono soggette al distanziamento interpersonale (detto ultimo aspetto afferisce alla responsabilità individuale). Per questi soggetti vi è la possibilità di sedere accanto, garantendo la distanza fra loro e gli altri spettatori di 1 m, nonché possibilità di ridurre il distanziamento sociale di un metro in presenza di divisori in plexiglass, anche rimovibili, da installare tra un nucleo di spettatori ed un altro.
- L'eventuale interazione tra artisti e pubblico deve garantire il rispetto delle raccomandazioni igienico- comportamentali ed in particolare il distanziamento tra artisti e pubblico di almeno 2 metri.
- Per il personale devono essere utilizzati idonei dispositivi di protezione delle vie aeree negli spazi condivisi e/o a contatto con il pubblico.
- tutti gli spettatori devono indossare la mascherina dall'ingresso fino al raggiungimento del posto (per i bambini valgono le norme generali) e comunque ogni qualvolta ci si allontani dallo stesso, incluso il momento del deflusso.
- Per spettacoli al chiuso, il numero massimo di spettatori è 200, per quelli all'aperto il numero massimo di spettatori è 1000, installando le strutture per lo stazionamento del pubblico nella loro più ampia modulazione. Le Regioni e le Province Autonome possono stabilire un diverso numero massimo di spettatori in considerazione delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi.
- Garantire la frequente pulizia e disinfezione di tutti gli ambienti, locali e attrazioni, con particolare attenzione alle aree comuni e alle superfici toccate con maggiore frequenza (corrimano, interruttori della luce, pulsanti degli ascensori, maniglie di porte e finestre, ecc.).
- Favorire il ricambio d'aria negli ambienti interni. In ragione dell'affollamento e del tempo di permanenza degli occupanti, dovrà essere verificata l'efficacia degli impianti al fine di garantire l'adeguatezza delle portate di aria esterna secondo le normative vigenti. In ogni caso, l'affollamento deve essere correlato alle portate effettive di aria esterna. Per gli impianti di condizionamento, è obbligatorio, se tecnicamente possibile, escludere totalmente la funzione di ricircolo dell'aria. In ogni caso vanno rafforzate ulteriormente le misure per il ricambio d'aria naturale e/o attraverso l'impianto, e va garantita la pulizia, ad impianto fermo, dei filtri dell'aria di ricircolo per mantenere i livelli di filtrazione/rimozione adeguati. Se tecnicamente possibile, va aumentata la capacità filtrante del ricircolo, sostituendo i filtri esistenti con filtri di classe superiore, garantendo il mantenimento delle portate. Nei servizi igienici va mantenuto in funzione continuata l'estrattore d'aria.
Nei guardaroba, gli indumenti e oggetti personali devono essere riposti in appositi sacchetti porta abiti.
Per eventuale servizio di ristorazione, attenersi alla specifica scheda tematica.

PRODUZIONI LIRICHE, SINFONICHE ED ORCHESTRALI E SPETTACOLI MUSICALI
Nel rispetto delle misure di carattere generale sopra riportate, le seguenti indicazioni integrative costituiscono indirizzi specifici per le produzioni liriche e sinfoniche e per gli spettacoli musicali. Si precisa che, nella fase di sospensione degli spettacoli, le presenti indicazioni valgono per le rispettive prove.
- L'entrata e l'uscita dal palco dovrà avvenire indossando la mascherina, che potrà essere tolta durante l'esecuzione della prestazione artistica se sono mantenute le distanze interpersonali, e in maniera ordinata, mantenendo il distanziamento interpersonale, dando precedenza a coloro che dovranno posizionarsi nelle postazioni più lontane dall'accesso (in fase di uscita dal palco, si procederà con l'ordine inverso).
- I Professori d'orchestra dovranno mantenere la distanza interpersonale di almeno 1 metro; per gli strumenti a fiato, la distanza interpersonale minima sarà di 1,5 metri; per il Direttore d'orchestra, la distanza minima con la prima fila dell'orchestra dovrà essere di 2 metri. Tali distanze possono essere ridotte solo ricorrendo a barriere fisiche, anche mobili, adeguate a prevenire il contagio tramite droplet.
- Per gli ottoni, ogni postazione dovrà essere provvista di una vaschetta per la raccolta della condensa, contenente liquido disinfettante.
- I componenti del coro dovranno mantenere una distanza interpersonale laterale di almeno 1 metro e almeno 2 metri tra le eventuali file del coro e dagli altri soggetti presenti sul palco. Tali distanze possono essere ridotte solo ricorrendo a barriere fisiche, anche mobili, adeguate a prevenire il contagio tramite droplet.
- Si dovrà evitare l'uso di spogliatoi promiscui e privilegiare l'arrivo in teatro degli orchestrali già in abito da esecuzione.

PRODUZIONI TEATRALI
Nel rispetto delle misure di carattere generale sopra riportate, le seguenti indicazioni integrative costituiscono indirizzi specifici per il personale impegnato nelle produzioni teatrali e coreutiche (artisti, costumisti, truccatori, regista, assistenti, produttori, tecnici, etc.). Si precisa che, nella fase di sospensione degli spettacoli, le presenti indicazioni valgono per le rispettive prove.
- L'accesso alla struttura che ospita le prove deve avvenire in maniera ordinata, mantenendo il distanziamento interpersonale; lo stesso distanziamento va garantito al termine delle prove in uscita dalla struttura.
- Negli spazi comuni che consentono di accedere ai camerini degli artisti, al laboratorio sartoriale, alla sala/area trucco ed ai locali/aree che ospitano i sistemi di gestione delle luci e dei suoni, all'ufficio di produzione, etc. deve essere mantenuto il distanziamento interpersonale e individuati passaggi che consentano di escludere interferenze.
- L'uso promiscuo dei camerini è da evitare salvo assicurare un adeguato distanziamento interpersonale unito ad una adeguata pulizia delle superfici.
- Il personale (artisti, addetti a lavorazioni presso i laboratori di scenotecnica e sartoria, addetti allestimento e disallestimento della scenografia, etc.) deve indossare la mascherina quando l'attività non consente il rispetto del
distanziamento interpersonale. Questa misura non viene applicata per i nuclei familiari, i conviventi e le persone che in base alle disposizioni vigenti non sono soggette al distanziamento interpersonale (detto ultimo aspetto afferisce alla responsabilità individuale).
- Per la preparazione degli artisti, trucco e acconciatura, si applicano le indicazioni previste per i settori di riferimento; per la vestizione, l'operatore e l'attore per il periodo in cui devono mantenere la distanza inferiore a 1 metro devono indossare una mascherina a protezione delle vie aeree, l'operatore deve indossare anche i guanti.
- Gli oggetti eventualmente utilizzati per la scena devono essere manipolati dagli attori muniti di guanti.
- I costumi di scena dovranno essere individuali; non potranno essere condivisi dai singoli artisti prima di essere stati igienizzati.


PRODUZIONI DI DANZA
Oltre alle misure di carattere generale e a quelle previste per le produzioni teatrali, data la specificità delle attività di danza, si ritiene di precisare ulteriori misure per questa disciplina.
Premesso che le principali misure di prevenzione del contagio (distanziamento, l'igiene delle mani e delle superfici e la prevenzione della dispersione di droplets tramite l'utilizzo di mascherine e visiere) sono di difficile attuazione nella pratica della danza, devono essere prese in considerazione anche altre misure di mitigazione, definite dalle singole compagnie e mutuate dai protocolli per gli allenamenti sportivi messi a punto per lo sportivo professionista di squadra, a cui la categoria “danzatori” può considerarsi assimilabile.
In generale, gli allenamenti/spettacoli di una compagnia di danza si svolgono solitamente in una struttura apposita (la sala prove o il palcoscenico) assimilabile ad una palestra.
In particolare, vanno attuate:
- la riduzione del numero totale delle persone (compresi eventuali accompagnatori) presenti nel sito, anche tramite turni;
- la riorganizzazione delle attività e la formazione sulle stesse, ricorrendo anche a strumenti di collegamento a distanza;
- l'obbligo, per i danzatori, quando non direttamente impegnati in allenamento/spettacolo, di mantenere la distanza di almeno 1 metro tra loro e gli altri operatori presenti e di indossare la mascherina.


PARCHI TEMATICI E DI DIVERTIMENTO
Le presenti indicazioni si applicano a parchi divertimenti permanenti (giostre) e spettacoli viaggianti (luna park), parchi tematici, parchi acquatici, parchi avventura, parchi zoologici (faunistici, acquatici ecc.) e ad altri eventuali contesti di intrattenimento in cui sia previsto un ruolo interattivo dell'utente con attrezzature e spazi.
- Predisporre una adeguata informazione sulle misure di prevenzione, comprensibile anche per i clienti di altra nazionalità, sia mediante l'ausilio di apposita segnaletica e cartellonistica e/o sistemi audio-video, sia ricorrendo a eventuale personale addetto, incaricato di monitorare e promuovere il rispetto delle misure di prevenzione facendo anche riferimento al senso di responsabilità del visitatore stesso.
- Garantire, se possibile, un sistema di prenotazione, pagamento tickets e compilazione di modulistica preferibilmente on line al fine di evitare prevedibili assembramenti, e nel rispetto della privacy mantenere se possibile un registro delle presenze per una durata di 14 giorni. Potranno essere valutate l'apertura anticipata della biglietteria ed una diminuzione della capienza massima per garantire un minore affollamento in funzione dell'obbligo di assicurare il distanziamento interpersonale. La postazione dedicata alla cassa, laddove non già dotata di barriere fisiche (es. schermi), dovrà essere eventualmente adeguata. Prevedere percorsi obbligati di accesso e uscita dalle aree/attrazioni e, ove possibile, modificare i tornelli o sbarre di ingresso ed uscita per permetterne l'apertura senza l'uso delle mani.
- Potrà essere rilevata la temperatura corporea, soprattutto nei parchi dove è previsto l'afflusso contemporaneo di molte persone, impedendo l'accesso in caso di temperatura > 37,5 °C.
- È necessario rendere disponibili prodotti per l'igiene delle mani per gli utenti e per il personale in più punti delle aree, prevedendo l'obbligo di utilizzo da parte degli utenti prima dell'accesso ed all'uscita di ogni area, attrazione, biglietteria, servizi igienici, ecc. Per i parchi acquatici si ribadiscono le disposizioni già rese obbligatorie dalle norme igienico-sanitarie delle piscine.
- Riorganizzare gli spazi per garantire l'accesso in modo ordinato, al fine di evitare assembramenti di persone (anche nelle code di accesso alle singole aree/attrazioni) e di assicurare il mantenimento di almeno 1 metro di separazione tra gli utenti, ad eccezione dei componenti dello stesso nucleo familiare o conviventi o per le persone che in base alle disposizioni vigenti non siano soggette al distanziamento interpersonale. Detto aspetto afferisce alla responsabilità individuale. Potrà essere valutata la fornitura di braccialetti con colori/numerazioni distinti in base al nucleo familiare, o altre misure di pari efficacia. Qualora venga praticata attività fisica (es. nei parchi avventura) la distanza interpersonale durante l'attività dovrà essere di almeno 2 metri.
- Garantire l'occupazione di eventuali posti a sedere delle attrazioni in modo da favorire il distanziamento minimo di almeno 1 metro, salvo nuclei familiari. Con particolare riferimento alle attrezzature dei parchi acquatici, utilizzare gommoni/mezzi galleggianti singoli ove possibile; per i gommoni multipli consentirne l'utilizzo a nuclei familiari o conviventi.
- In considerazione del contesto, tutti i visitatori devono indossare la mascherina a protezione delle vie aeree (per i bambini valgono le norme generali); tale obbligo si applica anche agli operatori addetti alle attività a contatto con il pubblico (in base al tipo di mansione svolta, sarà cura del datore di lavoro dotare i lavoratori di specifici dispositivi di protezione individuale). Le indicazioni per i visitatori di cui al presente punto non si applicano ai parchi acquatici. Si ricorda che i guanti non sostituiscono la corretta igiene delle mani e devono essere ricambiati ogni volta che si sporcano ed eliminati correttamente nei rifiuti indifferenziati. Non devono essere riutilizzati.
- Garantire la regolare e frequente pulizia e disinfezione delle aree comuni, spogliatoi, cabine, docce, servizi igienici, e attrazioni etc., comunque associata a disinfezione dopo la chiusura al pubblico.
- Favorire il ricambio d'aria negli ambienti interni. In ragione dell'affollamento e del tempo di permanenza degli occupanti, dovrà essere verificata l'efficacia degli impianti al fine di garantire l'adeguatezza delle portate di aria esterna secondo le normative vigenti. In ogni caso, l'affollamento deve essere correlato alle portate effettive di aria esterna. Per gli impianti di condizionamento, è obbligatorio, se tecnicamente possibile, escludere totalmente la funzione di ricircolo dell'aria. In ogni caso vanno rafforzate ulteriormente le misure per il ricambio d'aria naturale e/o attraverso l'impianto, e va garantita la pulizia, ad impianto fermo, dei filtri dell'aria di ricircolo per mantenere i livelli di filtrazione/rimozione adeguati. Se tecnicamente possibile, va aumentata la capacità filtrante del ricircolo, sostituendo i filtri esistenti con filtri di classe superiore, garantendo il mantenimento delle portate. Nei servizi igienici va mantenuto in funzione continuata l'estrattore d'aria.
- Le attrezzature (es. lettini, sedie a sdraio, gonfiabili, mute, audioguide etc.), gli armadietti, ecc. vanno disinfettati ad ogni cambio di persona o nucleo familiare, e comunque ad ogni fine giornata.
- Con particolare riferimento ai parchi avventura si applicano le linee guida generali secondo le disposizioni di legge in materia di impianti sportivi. Prima di indossare i dispositivi di sicurezza (cinghie, caschi, ecc.) il cliente deve disinfettare accuratamente le mani. Le imbragature di sicurezza vanno indossate evitando contatto con la cute scoperta, quindi il cliente deve avere un abbigliamento idoneo. Particolare attenzione andrà dedicata alla pulizia e disinfezione dei caschetti di protezione a noleggio: dopo ogni utilizzo il caschetto, prima di essere reso disponibile per un nuovo noleggio, deve essere oggetto di detersione (con sapone neutro e risciacquo) e successiva disinfezione con disinfettante PT1 adatto al contatto con la cute (sono indicati prodotti a base di ipoclorito di sodio 0,05% o alcool etilico 70%). Il disinfettante deve essere lasciato agire per un periodo di almeno 10 minuti.
- Per i servizi di ristorazione, di vendita di oggetti (es. merchandising/souvenir, bookshop), per eventuali spettacoli nonché per le piscine, aree solarium attenersi alle specifiche schede tematiche.

SAGRE E FIERE LOCALI
Le presenti indicazioni si applicano a sagre, fiere e altri eventi e manifestazioni locali assimilabili.
- Predisporre una adeguata informazione sulle misure di prevenzione, comprensibile anche per i clienti di altra nazionalità, sia mediante l'ausilio di apposita segnaletica e cartellonistica e/o sistemi audio-video, sia ricorrendo a eventuale personale addetto, incaricato di monitorare e promuovere il rispetto delle misure di prevenzione facendo anche riferimento al senso di responsabilità del visitatore stesso.
- Riorganizzare gli spazi, anche mediante segnaletica a terra, per consentire l'accesso in modo ordinato e, se del caso, contingentato, al fine di evitare assembramenti di persone e di assicurare il mantenimento di almeno 1 metro di separazione tra gli utenti, ad eccezione dei componenti dello stesso nucleo familiare o conviventi o per le persone che in base alle disposizioni vigenti non siano soggette al distanziamento interpersonale. Detto aspetto afferisce alla responsabilità individuale. Se possibile organizzare percorsi separati per l'entrata e per l'uscita.
- Potrà essere rilevata la temperatura corporea, impedendo l'accesso in caso di temperatura > 37,5 °C.
- Negli spazi espositivi specificatamente dedicati alle manifestazioni fieristiche (sia ambienti chiusi, sia aperti), la postazione dedicata alla reception e alla cassa può essere dotata di barriere fisiche (es. schermi); in ogni caso, favorire modalità di pagamento elettronico e gestione delle prenotazioni online, e se possibile mantenere un registro delle presenze per una durata di 14 giorni.
- È necessario rendere disponibili prodotti disinfettanti per i clienti e per il personale in più punti dell'impianto, in particolare nei punti di ingresso e di pagamento.
- Nel caso di acquisti con scelta in autonomia e manipolazione del prodotto da parte del cliente, dovrà essere resa obbligatoria la disinfezione delle mani prima della manipolazione della merce. In alternativa, dovranno essere messi a disposizione della clientela guanti monouso da utilizzare obbligatoriamente.
- Se presenti, eventuali posti a sedere dovranno prevedere un distanziamento minimo tra le sedute di almeno un metro o tale da garantire il mantenimento della distanza interpersonale di almeno un metro.
- In considerazione del contesto, tutti i visitatori devono indossare la mascherina a protezione delle vie aeree (per i bambini valgono le norme generali); tale obbligo si applica anche agli operatori addetti alle attività a contatto con il pubblico.
- Garantire la frequente pulizia e disinfezione di tutti gli ambienti, attrezzature e locali, con particolare attenzione alle aree comuni e alle superfici toccate con maggiore frequenza (corrimano, interruttori della luce, pulsanti degli ascensori, maniglie di porte e finestre, ecc.).
- Favorire il ricambio d'aria negli ambienti interni. In ragione dell'affollamento e del tempo di permanenza degli occupanti, dovrà essere verificata l'efficacia degli impianti al fine di garantire l'adeguatezza delle portate di aria esterna secondo le normative vigenti. In ogni caso, l'affollamento deve essere correlato alle portate effettive di aria esterna. Per gli impianti di condizionamento, è obbligatorio, se tecnicamente possibile, escludere totalmente la funzione di ricircolo dell'aria. In ogni caso vanno rafforzate ulteriormente le misure per il ricambio d'aria naturale e/o attraverso l'impianto, e va garantita la pulizia, ad impianto fermo, dei filtri dell'aria di ricircolo per mantenere i livelli di filtrazione/rimozione adeguati. Se tecnicamente possibile, va aumentata la capacità filtrante del ricircolo, sostituendo i filtri esistenti con filtri di classe superiore, garantendo il mantenimento delle portate. Nei servizi igienici va mantenuto in funzione continuata l'estrattore d'aria.
- Per eventuali ulteriori servizi erogati all'interno di tali contesti (es. bar, ristorazione) attenersi alla relativa scheda tematica specifica.

SERVIZI PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA
Le presenti indicazioni si applicano a tutte le opportunità organizzate di socialità e gioco, a carattere diurno, per bambini ed adolescenti.
- Predisporre per genitori, bambini e personale una adeguata informazione su tutte le misure di prevenzione da adottare. Prevedere segnaletica, con pittogrammi e affini, idonea ai minori.
- Sottoscrivere un accordo tra l'ente gestore, il personale e i genitori coinvolti per il rispetto delle regole di gestione dei servizi finalizzate al contrasto della diffusione del virus.
- Non è prevista approvazione della proposta organizzativa dei centri da parte delle Aziende Sanitarie Locali. Inoltre, non sono previste certificazioni dello stato di salute da parte del Pediatra per l'ammissione al centro.
- Dovrà essere garantita una zona di accoglienza oltre la quale non sarà consentito l'accesso a genitori e accompagnatori.
- L'accesso alla struttura dovrà prevedere un'organizzazione anche su turni che eviti assembramenti di genitori e accompagnatori all'esterno della struttura stessa.
- Si raccomanda la rilevazione quotidiana della temperatura corporea per tutti gli operatori e i bambini. In caso di T>37.5 °C il soggetto dovrà essere allontanato. È preferibile che gli accompagnatori abbiano un'età inferiore a 60 anni, a tutela della loro salute.
- Invitare il personale e i genitori all'auto-monitoraggio delle condizioni di salute proprie e del proprio nucleo familiare, ed informarli circa i comportamenti da adottare in caso di comparsa di sintomi sospetti per COVID-19.
- Si raccomanda un rapporto tra personale e minori di 1:5 per bambini da 0 a 5 anni, di 1:7 per bambini da 6 a 11 anni
e di 1:10 per ragazzi da 12 a 17 anni.
- La composizione dei gruppi di bambini deve essere il più possibile stabile nel tempo e dovranno essere evitate attività di intersezione tra gruppi diversi, mantenendo, inoltre, lo stesso personale a contatto con lo stesso gruppo di minori.
- Privilegiare attività che possano ridurre contatti prolungati, in particolare in ambienti chiusi, a maggior rischio di eventuale contagio. Favorire sempre, ove possibile, l'attività all'aperto.
- Per bambini e ragazzi devono essere promosse le misure igienico-comportamentali con modalità anche ludiche, compatibilmente con l'età e con il loro grado di autonomia e consapevolezza.
- La mascherina di protezione delle vie aeree deve essere utilizzata sempre da tutto il personale, mentre per i bambini
e ragazzi sopra i 6 anni di età quando non è possibile rispettare il distanziamento fisico di almeno 1 metro. Privilegiare mascherine colorate e/o con stampe.
- Mettere a disposizione idonei dispenser di prodotti igienizzanti per la frequente igiene delle mani in tutti gli ambienti, in particolare nei punti di ingresso e di uscita.
- I giochi dovranno essere ad utilizzo esclusivo di un singolo gruppo, salvo disinfezione prima dello scambio.
- Garantire una approfondita pulizia giornaliera degli ambienti con detergente neutro e disinfezione con particolare attenzione ai servizi igienici e le superfici toccate più frequentemente.
- Favorire il ricambio d'aria negli ambienti interni. In ragione dell'affollamento e del tempo di permanenza degli occupanti, dovrà essere verificata l'efficacia degli impianti al fine di garantire l'adeguatezza delle portate di aria esterna secondo le normative vigenti. In ogni caso, l'affollamento deve essere correlato alle portate effettive di aria esterna. Per gli impianti di condizionamento, è obbligatorio, se tecnicamente possibile, escludere totalmente la funzione di ricircolo dell'aria. In ogni caso vanno rafforzate ulteriormente le misure per il ricambio d'aria naturale e/o attraverso l'impianto, e va garantita la pulizia, ad impianto fermo, dei filtri dell'aria di ricircolo per mantenere i livelli di filtrazione/rimozione adeguati. Se tecnicamente possibile, va aumentata la capacità filtrante del ricircolo, sostituendo i filtri esistenti con filtri di classe superiore, garantendo il mantenimento delle portate. Nei servizi igienici va mantenuto in funzione continuata l'estrattore d'aria.


CAMPI ESTIVI
Le presenti indicazioni si applicano ai servizi dedicati ad infanzia e adolescenza che prevedono il pernottamento di bambini e/o operatori presso il servizio stesso (es. campi scout, campi estivi, etc.). Si rimanda a tutte le indicazioni relative ai servizi per l'infanzia per la parte di carattere generale.
- Predisporre per genitori, bambini e personale una adeguata informazione su tutte le misure di prevenzione da adottare, con particolare attenzione alle aree comuni dedicate anche al pernottamento. Prevedere segnaletica, con pittogrammi e affini, idonea ai minori.
- Come previsto per tutti i servizi dedicati all'infanzia e adolescenza, si ribadisce l'importanza di sottoscrivere un accordo tra l'ente gestore, il personale e i genitori coinvolti per il rispetto delle regole di gestione dei servizi finalizzate al contrasto della diffusione del virus. In considerazione della tipologia di attività, compatibilmente con l'età e con il grado di autonomia dei minori, devono essere adeguatamente informati e sensibilizzati gli stessi al rispetto delle raccomandazioni igienico-comportamentali.
- Favorire, al momento dell'accompagnamento dei minori prima della partenza, un'organizzazione che evita gli assembramenti di genitori e accompagnatori. Al momento della consegna del minore, dovrà essere rilevata la temperatura corporea: in caso di febbre T>37,5 °C del genitore/accompagnatore il minore non potrà partire, così come in presenza di eventuale sintomatologia febbrile o respiratorio del minore o di un membro del nucleo familiare (tale ultimo aspetto rimanda alla responsabilità individuale dei genitori e rientra nell'accordo di cui sopra).
- Prevedere, anche in questi contesti, la rilevazione quotidiana della temperatura corporea per tutti gli operatori e bambini. In caso di T>37.5 °C il soggetto dovrà essere isolato rispetto agli altri bambini e personale, assistere il malato utilizzando idonei dispositivi di protezione, attivandosi per una valutazione medica e il rientro presso il proprio domicilio in accordo con il genitore.
- Prevedere, come previsto per tutti i servizi per infanzia e adolescenza, la composizione dei gruppi di bambini il più possibile stabile nel tempo, evitando attività di intersezione tra gruppi diversi, mantenendo, inoltre, lo stesso personale a contatto con lo stesso gruppo di minori. Il rapporto tra personale e minori è lo stesso indicato per i servizi per l'infanzia e adolescenza.
- Le aree comuni, dove possibile, devono essere riorganizzate per favorire il rispetto della distanza interpersonale raccomandata. E' necessario promuovere e facilitare il rispetto di tale misura in particolare negli ambienti chiusi, e favorire la differenziazione dei percorsi all'interno delle strutture, con particolare attenzione alle zone di ingresso e uscita delle aree comuni. Si suggerisce, a tal proposito, di affiggere dei cartelli informativi e/o di delimitare gli spazi (ad esempio, con adesivi da attaccare sul pavimento, palline, nastri segnapercorso, ecc.), responsabilizzando e coinvolgendo bambini e ragazzi compatibilmente alla loro età e al grado di autonomia.
- L'organizzazione delle camere deve consentire il rispetto della distanza interpersonale in particolare garantendo una distanza di almeno 1,5 m tra i letti (o 1 m fino a 11 anni di età). I letti e la relativa biancheria devono essere ad uso singolo.
- Le camerate per il pernottamento non possono prevedere un numero di bambini superiore a quello previsto dalla composizione dei gruppi stessi e non possono essere condivise da gruppi diversi.
- Per quanto riguarda i bagni, ad uso collettivo, si raccomanda di prevedere un'organizzazione anche su turni in base agli spazi, che eviti gli assembramenti ed in particolare l'intersezione tra gruppi diversi.
- L'organizzazione di tutte le attività deve rispettare le indicazioni relative ai gruppi, al rapporto con il personale previsti per i servizi dell'infanzia, inclusa la condivisione degli spazi comuni (camere da letto, spazi refettorio, bagni, etc.), evitando le attività e le occasioni di intersezione.
Gli spazi per il pasto devono prevedere tavoli disposti in modo da assicurare il mantenimento di almeno 1 metro di separazione tra le persone (ad eccezione delle persone che in base alle disposizioni vigenti non siano soggetti al distanziamento interpersonale).
Per l'utilizzo della mascherina a protezione delle vie aeree, si rimanda alle indicazioni della scheda tematica relativa ai servizi dell'infanzia e adolescenza.

STRUTTURE TERMALI E CENTRI BENESSERE
Le presenti indicazioni si applicano alle strutture termali e ai centri benessere, anche inseriti all'interno di strutture ricettive, e alle diverse attività praticabili in tali strutture (collettive e individuali) quali: fangoterapia, fango- balneoterapia, balneoterapia (vasca singola o piscina), irrigazioni vaginali, cicli di cura della sordità rinogena (insufflazioni), prestazioni idrotermali rivolte a pazienti affetti da vasculopatie periferiche, cure inalatorie (inalazioni, nebulizzazioni, aerosol, humages), terapia idropinica, cicli di cura della riabilitazione neuromotoria e della rieducazione motoria del motuleso e della riabilitazione della funzione respiratoria, prestazioni di antroterapia (grotte e stufe), trattamenti accessori (massoterapia, idromassaggio, sauna, bagno turco).
Prima della riapertura dei centri e dell'erogazione delle prestazioni termali, è necessario eseguire adeguate opere di prevenzione e controllo del rischio di contaminazione del sistema idrico (es. contaminazione da Legionella).
Le presenti indicazioni vanno integrate, in funzione dello specifico contesto, con quelle relative alle piscine, alle strutture ricettive e ai servizi alla persona.

INDICAZIONI DI CARATTERE GENERALE
- Garantire un'adeguata informazione e sensibilizzazione degli utenti sulle misure igieniche e comportamentali utili a contenere la trasmissione del SARS-CoV-2, anche facendo appello al senso di responsabilità individuale, e coinvolgendo, se presenti, il Direttore Sanitario e/o il Medico Termalista. I messaggi devono essere comprensibili ad eventuali utenti di altra nazionalità e possono essere veicolati attraverso apposita segnaletica e cartellonistica, consegna di informative, promozione e rinforzo del rispetto delle misure igieniche da parte del personale addetto.
- Prima dell'accesso alle strutture termali o centri benessere, potrà essere rilevata la temperatura corporea, impedendo l'accesso in caso di temperatura > 37,5 °C. Per i pazienti, la misurazione viene effettuata nel corso della visita medica di accettazione.
- Redigere un programma il più possibile pianificato delle attività per prevenire eventuali condizioni di aggregazioni e regolamentare i flussi negli spazi comuni, di attesa e nelle varie aree del centro per favorire il rispetto del distanziamento interpersonale di almeno 1 metro (ad eccezione delle persone che in base alle disposizioni vigenti non siano soggette al distanziamento interpersonale; detto ultimo aspetto afferisce alla responsabilità individuale). Se possibile prevedere percorsi divisi per l'ingresso e l'uscita.
- Privilegiare l'accesso alle strutture e ai singoli servizi tramite prenotazione e mantenere l'elenco delle presenze per un periodo di 14 giorni.
- Dotare l'impianto/struttura di dispenser con prodotti igienizzanti per l'igiene delle mani dei frequentatori/clienti/ospiti in punti ben visibili all'entrata e in aree strategiche per favorirne il loro utilizzo, prevedendo l'obbligo di frizionarsi le mani all'ingresso. È consentita la messa a disposizione, possibilmente in più copie, di riviste, quotidiani e materiale informativo a favore dell'utenza per un uso comune, da consultare previa igienizzazione delle mani.
- La postazione dedicata alla cassa e alla reception può essere dotata di barriere fisiche (es. schermi); in alternativa il personale deve indossare la mascherina e avere a disposizione prodotti igienizzanti per le mani. In ogni caso, favorire modalità di pagamento elettroniche, eventualmente in fase di prenotazione. L'addetto al servizio di ricevimento deve provvedere, alla fine di ogni turno di lavoro, alla pulizia del piano di lavoro e delle attrezzature check-in e check-out ove possibile.
- Gli ospiti devono sempre indossare la mascherina nelle aree comuni al chiuso, mentre il personale è tenuto all'utilizzo della mascherina sempre in presenza dei clienti e comunque in ogni circostanza in cui non sia possibile garantire la distanza interpersonale di almeno un metro.
- Organizzare gli spazi e le attività nelle aree spogliatoi e docce in modo da assicurare le distanze di almeno 1 metro (ad esempio prevedere postazioni d'uso alternate o separate da apposite barriere). In tutti gli spogliatoi o negli spazi dedicati al cambio, gli indumenti e oggetti personali devono essere riposti dentro la borsa personale, anche qualora depositati negli appositi armadietti; si raccomanda di non consentire l'uso promiscuo degli armadietti e di mettere a disposizione sacchetti per riporre i propri effetti personali.
- Per i servizi termali che lo richiedono in base alle normative vigenti, in sede di visita medica di ammissione alle cure, porre particolare attenzione ad eventuale sintomatologia sospetta per COVID-19. Per le visite mediche e le visite specialistiche eventualmente effettuate all'interno delle strutture termali si rimanda alle indicazioni per l'erogazione in sicurezza delle prestazioni sanitarie.
- Regolamentare la disposizione delle attrezzature (sedie a sdraio, lettino) attraverso percorsi dedicati in modo da garantire la distanza di almeno 1,5 metri tra le attrezzature e favorire un distanziamento interpersonale di almeno 1 metro tra persone non appartenenti allo stesso nucleo familiare o conviventi. Le attrezzature vanno disinfettate ad ogni cambio di persona o nucleo familiare. In ogni caso, la disinfezione deve essere garantita ad ogni fine giornata.
- Evitare l'uso promiscuo di oggetti e biancheria: l'utente dovrà accedere al servizio munito di tutto l'occorrente, preferibilmente fornito dalla stessa struttura. Per tutte le attività nei diversi contesti prevedere sempre l'utilizzo del telo personale per le sedute.
- Dovrà essere perseguito il maggiore distanziamento possibile tra eventuali ombrelloni previsti per il solarium e per le distese dedicate e, comunque, nel rispetto del limite minimo di distanza tra ombrelloni della stessa fila e tra file che garantisca una superficie minima ad ombrellone di 10 mq a paletto. In caso di utilizzo di altri sistemi di ombreggio andranno comunque garantite aree di distanziamento equivalenti a quelle garantite dal posizionamento degli ombrelloni.
- Si rammentano le consuete norme di sicurezza igienica in acqua di piscina e nel centro benessere, cosi come prima di ogni trattamento alla persona: prima di entrare provvedere ad una accurata doccia saponata su tutto il corpo.
- Regolare e frequente pulizia e disinfezione delle aree comuni, spogliatoi, cabine, docce, servizi igienici, attrezzature (sdraio, sedie, lettini, incluse attrezzature galleggianti), con particolare attenzione ad oggetti e superfici toccate con più frequenza (es. maniglie, interruttori, corrimano, etc.).
- Provvedere ad adeguata formazione del personale della struttura.
- Per le attività di ristorazione si rimanda alla scheda tematica specifica. Non è consentito comunque il consumo di alimenti negli ambienti termali o del centro benessere che non consentano un servizio corrispondente a quello previsto per le attività di ristorazione.
- Favorire il ricambio d'aria negli ambienti interni. In ragione dell'affollamento e del tempo di permanenza degli occupanti, dovrà essere verificata l'efficacia degli impianti al fine di garantire l'adeguatezza delle portate di aria esterna secondo le normative vigenti. In ogni caso, l'affollamento deve essere correlato alle portate effettive di aria esterna. Per gli impianti di condizionamento, è obbligatorio, se tecnicamente possibile, escludere totalmente la funzione di ricircolo dell'aria. In ogni caso vanno rafforzate ulteriormente le misure per il ricambio d'aria naturale e/o attraverso l'impianto, e va garantita la pulizia, ad impianto fermo, dei filtri dell'aria di ricircolo per mantenere i livelli di filtrazione/rimozione adeguati. Se tecnicamente possibile, va aumentata la capacità filtrante del ricircolo, sostituendo i filtri esistenti con filtri di classe superiore, garantendo il mantenimento delle portate. Nei servizi igienici va mantenuto in funzione continuata l'estrattore d'aria.

TRATTAMENTI ALLA PERSONA (es. fango-balneoterapia, massoterapia)
- L'operatore e il cliente, per tutto il tempo in cui, per l'espletamento della prestazione, devono mantenere una distanza inferiore a 1 metro devono indossare, compatibilmente con lo specifico servizio, una mascherina a protezione delle vie aeree (fatti salvi, per l'operatore, eventuali dispositivi di protezione individuale aggiuntivi associati a rischi specifici propri della mansione). In particolare per i servizi che richiedono una distanza ravvicinata, l'operatore deve indossare la visiera protettiva e mascherina FFP2 senza valvola.
- L'operatore deve procedere ad una frequente igiene delle mani e comunque sempre prima e dopo ogni servizio reso al cliente; per ogni servizio deve utilizzare camici/grembiuli possibilmente monouso. I guanti devono essere diversificati fra quelli utilizzati nel trattamento da quelli usualmente utilizzati nel contesto ambientale.
- E' consentito praticare massaggi senza guanti, purchè l'operatore prima e dopo ogni cliente proceda al lavaggio e alla disinfezione delle mani e dell'avambraccio e comunque, durante il massaggio, non si tocchi mai viso, naso, bocca e occhi. Tale raccomandazione vale anche in caso di utilizzo di guanti monouso.
- Per tutti i trattamenti personali e comunque per la fangoterapia è raccomandato l'uso di teli monouso. I lettini, così come le superfici ed eventuali oggetti non monouso, devono essere puliti e disinfettati al termine del trattamento.
- La stanza/ambiente adibito al trattamento deve essere ad uso singolo o comunque del nucleo familiare o di conviventi che accedono al servizio (ad eccezione dei trattamenti inalatori, di cui ai punti seguenti). Le stanze/ambienti ad uso collettivo devono comunque essere di dimensioni tali da garantire il mantenimento costante della distanza interpersonale di almeno 1 metro sia tra i clienti che tra il personale durante tutte le attività erogate.
- Tra un trattamento e l'altro, areare i locali, garantire pulizia e disinfezione di superfici e ambienti, con particolare attenzione a quelle toccate con maggiore frequenza (es. maniglie, interruttori, corrimano, etc.).
- Il cliente deve utilizzare mascherina a protezione delle vie aeree durante il trattamento (tranne nella doccia di annettamento e nel caso di applicazione del fango sul viso) e provvedere a corretta igiene delle mani prima di accedere e al termine del trattamento.

PISCINE TERMALI
- Prevedere piano di contingentamento degli accessi alle piscine con particolare attenzione agli ambienti interni e agli spazi chiusi. Prevedere, dove possibile, percorsi obbligati di accesso e uscita dalle piscine e dalle aree verdi per favorire il distanziamento.
- La densità di affollamento in vasca è calcolata con un indice di 7 mq di superficie di acqua a persona per le piscine dove le dimensioni e le regole dell'impianto consentono l'attività natatoria; qualora non sia consentita l'attività natatoria, è sufficiente calcolare un indice di 4 mq di superficie di acqua a persona. Il gestore pertanto è tenuto, in ragione delle aree a disposizione, a calcolare e a gestire le entrate dei frequentatori nell'impianto.
- Favorire le piscine esterne per le attività collettive (es. acquabike, acquagym) e limitare l'utilizzo di spazi interni. Durante le attività collettive, limitare il numero di partecipanti al fine di garantire il distanziamento interpersonale di almeno 2 metri, con particolare attenzione a quelle che prevedono attività fisica più intensa. Negli ambienti interni, attendere almeno 1 ora tra un'attività collettiva e la seguente, arieggiando adeguatamente il locale.
- Le vasche o le zone idromassaggio che non possono rispettare le superfici di acqua per persona come al punto precedente dovranno essere utilizzate da un solo bagnante, fatta eccezione per appartenenti allo stesso nucleo familiare o conviventi, persone che occupano la stessa camera o che in base alle disposizioni vigenti non siano soggetti al distanziamento interpersonale. Detto ultimo aspetto afferisce alla responsabilità individuale.
- L'attività di idrokinesiterapia deve essere effettuata quanto più possibile in vasche dedicate, che permettano all'operatore di indicare i movimenti al paziente rimanendo fuori dall'acqua, ad eccezione dei casi in cui la presenza dell'operatore in acqua sia indispensabile (es. assistenza ad un paziente disabile). In tal caso, se possibile, l'operatore e il cliente devono indossare la mascherina per la protezione delle vie respiratorie. Al termine di ogni seduta, eventuali strumenti devono essere disinfettati.
- Ove previsto, mantenere la concentrazione di disinfettante nell'acqua, nei limiti raccomandati e nel rispetto delle norme e degli standard internazionali, preferibilmente nei limiti superiori della portata. In alternativa, attivare i trattamenti fisici ai limiti superiori della portata o il massimo ricambio dell'acqua in vasca sulla base della portata massima della captazione.

CENTRI BENESSERE
- Prevedere il contingentamento degli accessi nei locali per mantenere il distanziamento interpersonale di almeno 2 metri in tutti gli ambienti chiusi, salvo gli appartenenti allo stesso nucleo familiare, conviventi, persone che occupano la stessa camera o che in base alle disposizioni vigenti non siano soggetti al distanziamento interpersonale. Detto ultimo aspetto afferisce alla responsabilità individuale.
- Inibire l'accesso ad ambienti altamente caldo-umidi (es. bagno turco) e alla sauna. Potrà essere consentito l'accesso a tali strutture solo mediante prenotazione con uso esclusivo, purché sia garantita aerazione, pulizia e disinfezione prima di ogni ulteriore utilizzo.
- Per i clienti, uso della mascherina obbligatorio nelle zone interne di attesa e comunque secondo le indicazioni esposte dalla struttura.

TRATTAMENTI INALATORI
- Relativamente alle terapie inalatorie ricomprese nei LEA, finalizzate al trattamento di patologie otorinolaringoiatriche e respiratorie e che siano individuali, gli stabilimenti dovranno garantire, oltre ad un'anamnesi molto accurata e specifica relativamente alla presenza di sintomi COVID-19 correlati ed eventuali contatti noti con casi di COVID-19, le seguenti misure:
o tutte le terapie siano effettuate nel rispetto delle distanze interpersonali (da garantire anche con l'occupazione alterna delle postazioni).
o le postazioni vengano sanificate accuratamente tra l'erogazione della prestazione a un paziente e il successivo, definendo protocolli di verifica dell'efficacia della sanificazione.
o i locali devono essere dotati di efficiente ricambio d'aria, come previsto dalla vigente normativa e dalle indicazioni in materia dell'ISS, al fine di garantire sia la circolazione dell'aria che gli opportuni ricambi.
- Sono inibiti i trattamenti inalatori in forma collettiva, l'antroterapia in stufa o grotta, le inalazioni a getto di vapore, a meno che lo stabilimento disponga di postazioni singole isolate e si provveda alla sanificazione completa dell'ambiente fra un paziente e il successivo.

PROFESSIONI DELLA MONTAGNA (guide alpine e maestri di sci) e GUIDE TURISTICHE
PROFESSIONI DELLA MONTAGNA (guide alpine e maestri di sci)
- Prima dell'inizio delle attività giornaliere i partecipanti ai corsi di abilitazione tecnica all'esercizio della professione ed aggiornamento professionale potrà essere rilevata la temperatura.
- Predisporre una adeguata informazione sulle misure di prevenzione, comprensibile anche per gli utenti di altra nazionalità.
- Svolgimento dell'attività con piccoli gruppi di partecipanti.
- Lavaggio o disinfezione frequente delle mani.
- Divieto di scambio di cibo e bevande.
- Redigere un programma delle attività il più possibile pianificato ovvero con prenotazione; mantenere l'elenco delle presenze per un periodo di 14 giorni.
- Divieto di scambio di abbigliamento ed attrezzature (es. imbragatura, casco, picozza, maschera, occhiali, sci, bastoncini).
- Divieto di scambio di dispositivi accessori di sicurezza utilizzati (radio, attrezzatura ARVA, sciolina).
- Uso di magnesite liquida a base alcoolica nelle arrampicate.
- Disinfezione delle attrezzature secondo le indicazioni dei costruttori.
- Rispetto del distanziamento interpersonale di almeno due metri e del divieto di assembramento.

GUIDE TURISTICHE
Nel rispetto delle misure di carattere generale per Musei, archivi e biblioteche, si riportano le seguenti indicazioni integrative specifiche.
- Uso mascherina per guida e per i partecipanti.
- Ricorso frequente all'igiene delle mani.
- Rispetto delle regole di distanziamento e del divieto di assembramento.
- Predisporre una adeguata informazione sulle tutte le misure di prevenzione da adottare.
- Redigere un programma delle attività il più possibile pianificato ovvero con prenotazione; mantenere l'elenco delle presenze per un periodo di 14 giorni.
- Organizzare l'attività con piccoli gruppi di partecipanti.
- Eventuali audioguide o supporti informativi potranno essere utilizzati solo se adeguatamente disinfettati al termine di ogni utilizzo.
- Favorire l'utilizzo di dispositivi personali per la fruizione delle informazioni.
- La disponibilità di depliant e altro informativo cartaceo è subordinato all'invio on line ai partecipanti prima dell'avvio dell'iniziativa turistica.

CONGRESSI E GRANDI EVENTI FIERISTICI
Le presenti indicazioni si applicano a: convegni, congressi, grandi eventi fieristici, convention aziendali ed eventi ad essi assimilabili.
Tali indicazioni vanno integrate, in funzione dello specifico contesto, con quelle relative alla ristorazione (con particolare riferimento alle modalità di somministrazione a buffet).
- Il numero massimo dei partecipanti all'evento dovrà essere valutato dagli organizzatori in base alla capienza degli spazi individuati, per poter ridurre l'affollamento e assicurare il distanziamento interpersonale.
- Riorganizzare gli spazi, per garantire l'accesso in modo ordinato, al fine di evitare assembramenti di persone e di assicurare il mantenimento di almeno 1 metro di separazione tra gli utenti, ad eccezione delle persone che in base alle disposizioni vigenti non siano soggette al distanziamento interpersonale. Detto aspetto afferisce alla responsabilità individuale. Se possibile organizzare percorsi separati per l'entrata e per l'uscita.
- Predisporre una adeguata informazione sulle misure di prevenzione, comprensibile anche per i clienti di altra nazionalità, sia mediante l'ausilio di apposita segnaletica e cartellonistica e/o sistemi audio-video, sia ricorrendo a eventuale personale addetto, incaricato di monitorare e promuovere il rispetto delle misure di prevenzione facendo anche riferimento al senso di responsabilità del visitatore stesso.
- Promuovere l'utilizzo di tecnologie digitali al fine di automatizzare i processi organizzativi e partecipativi (es. sistema di prenotazione, pagamento tickets, compilazione di modulistica, stampa di sistemi di riconoscimento, sistema di registrazione degli ingressi, effettuazione di test valutativi e di gradimento, consegna attestati di partecipazione) al fine di evitare prevedibili assembramenti, e nel rispetto della privacy mantenere un registro delle presenze per una durata di 14 giorni. La postazione dedicata alla segreteria e accoglienza, laddove non già dotata di barriere fisiche (es. schermi), dovrà essere eventualmente adeguata. Consentire l'accesso solo agli utenti correttamente registrati.
- Potrà essere rilevata la temperatura corporea, impedendo l'accesso in caso di temperatura > 37,5 °C.
- Nei guardaroba, gli indumenti e oggetti personali devono essere riposti in appositi sacchetti porta abiti.
- È necessario rendere disponibili prodotti per l'igiene delle mani per gli utenti e per il personale in più punti delle aree (es. biglietteria, sale, aule, servizi igienici, etc.), e promuoverne l'utilizzo frequente.
- Nelle sale convegno, garantire l'occupazione dei posti a sedere in modo da favorire il distanziamento minimo di almeno 1 metro; tale distanza può essere ridotta solo ricorrendo a barriere fisiche adeguate a prevenire il contagio tramite droplet. Il tavolo dei relatori e il podio per le presentazioni dovranno essere riorganizzati in modo da consentire una distanza di sicurezza che consenta a relatori/moderatori di intervenire senza l'uso della mascherina.
- I dispositivi e le attrezzature a disposizione di relatori, moderatori e uditori (es. microfoni, tastiere, mouse, puntatori laser, etc) devono essere disinfettati prima dell'utilizzo iniziale verificando che siano disconnessi dal collegamento elettrico. Successivamente devono essere protetti da possibili contaminazioni da una pellicola per uso alimentare o clinico da sostituire possibilmente ad ogni utilizzatore.
- Tutti gli uditori e il personale addetto all'assistenza (es. personale dedicato all'accettazione, personale tecnico, tutor d'aula), considerata la condivisione prolungata del medesimo ambiente, dovranno indossare la mascherina a protezione delle vie respiratorie per tutta la durata delle attività e procedere ad una frequente igiene delle mani con soluzioni igienizzanti.
- Nelle aree poster, riorganizzare gli spazi in modo da favorire il rispetto del distanziamento interpersonale, valutando il contingentamento degli accessi, e promuovere la fruizione in remoto del materiale da parte dei partecipanti. Eventuali materiali informativi e scientifici potranno essere resi disponibili preferibilmente in espositori con modalità self-service (cui il visitatore accede previa igienizzazione delle mani) o ricorrendo a sistemi digitali.
- Nelle aree espositive, riorganizzare gli spazi tra le aree dei singoli espositori in modo da favorire il rispetto del distanziamento interpersonale, valutando il contingentamento degli accessi ai singoli stand. Eventuali materiali informativi, promozionali, gadget potranno essere resi disponibili preferibilmente in espositori con modalità self-service (cui il visitatore accede previa igienizzazione delle mani) o ricorrendo a sistemi digitali.
Dovrà essere garantita la regolare pulizia e disinfezione degli ambienti, in ogni caso al termine di ogni attività di un gruppo di utenti, con particolare attenzione alle superfici più frequentemente toccate, ai servizi igienici e alle parti comuni (es. aree ristoro, tastiere dei distributori automatici di bevande e snack).
Favorire il ricambio d'aria negli ambienti interni. In ragione dell'affollamento e del tempo di permanenza degli occupanti, dovrà essere verificata l'efficacia degli impianti al fine di garantire l'adeguatezza delle portate di aria esterna secondo le normative vigenti. In ogni caso, l'affollamento deve essere correlato alle portate effettive di aria esterna. Per gli impianti di condizionamento, è obbligatorio, se tecnicamente possibile, escludere totalmente la funzione di ricircolo dell'aria. In ogni caso vanno rafforzate ulteriormente le misure per il ricambio d'aria naturale e/o attraverso l'impianto, e va garantita la pulizia, ad impianto fermo, dei filtri dell'aria di ricircolo per mantenere i livelli di filtrazione/rimozione adeguati. Se tecnicamente possibile, va aumentata la capacità filtrante del ricircolo, sostituendo i filtri esistenti con filtri di classe superiore, garantendo il mantenimento delle portate. Nei servizi igienici va mantenuto in funzione continuata l'estrattore d'aria.

SALE SLOT, SALE GIOCHI, SALE BINGO E SALE SCOMMESSE
Le presenti indicazioni si applicano a sale slot, sale giochi, sale bingo e sale scommesse; per quanto riguarda attività complementari (e. ristorazione) si fa riferimento ai protocolli specifici.
- Predisporre una adeguata informazione sulle misure di prevenzione, comprensibile anche per i clienti di altra nazionalità, sia mediante l'ausilio di apposita segnaletica e cartellonistica e/o sistemi audio-video, sia ricorrendo a eventuale personale addetto, incaricato di monitorare e promuovere il rispetto delle misure di prevenzione facendo anche riferimento al senso di responsabilità del visitatore stesso.
- Potrà essere rilevata la temperatura corporea, impedendo l'accesso in caso di temperatura > 37,5 °C.
- Riorganizzare gli spazi e la dislocazione delle apparecchiature (giochi, terminali ed apparecchi VLT/AWP, tavoli del bingo, ecc.) per garantire l'accesso in modo ordinato, al fine di evitare assembramenti di persone e di assicurare il mantenimento di almeno 1 metro di separazione tra gli utenti, ad eccezione delle persone che, in base alle disposizioni vigenti, non siano soggette al distanziamento interpersonale; detto ultimo aspetto afferisce alla responsabilità individuale. In caso di presenza di minori che necessitano di accompagnamento consentire l'accesso a un solo accompagnatore per bambino. Se possibile organizzare percorsi separati per l'entrata e per l'uscita.
- Il gestore è tenuto, in ragione delle aree a disposizione, a calcolare e a gestire le entrate dei clienti in tutte le aree (comprese le aree distributori di bevande e/o snack, aree fumatori, ecc.) per evitare assembramenti, come indicato al punto precedente.
- Laddove possibile, privilegiare l'utilizzo degli spazi esterni (giardini, terrazze, plateatici), sempre nel rispetto del distanziamento di almeno 1 metro.
- Il personale di servizio deve utilizzare la mascherina e deve procedere ad una frequente igienizzazione delle mani.
- La postazione dedicata alla cassa può essere dotata di barriere fisiche (es. schermi); in alternativa il personale deve indossare la mascherina e avere a disposizione gel igienizzante per le mani. In ogni caso, favorire modalità di pagamento elettroniche.
- Dotare il locale di dispenser con soluzioni igienizzanti per l'igiene delle mani dei clienti in punti ben visibili all'entrata, prevedendo l'obbligo di frizionarsi le mani già in entrata. Altresì prevedere la collocazione di dispenser in vari punti del locale in modo da favorire da parte dei frequentatori l'igiene delle mani prima dell'utilizzo di ogni gioco/attrezzatura.
- I clienti dovranno indossare la mascherina negli ambienti al chiuso e all'esterno tutte le volte che non è possibile rispettare la distanza interpersonale di 1 metro.
- Periodicamente (almeno ogni ora), è necessario assicurare pulizia e disinfezione delle superfici dei giochi a contatto con le mani (pulsantiere, maniglie, ecc).
- Le apparecchiature che non possono essere pulite e disinfettate non devono essere usate. Non possono altresì essere usati i giochi a uso collettivo in cui non sia possibile il distanziamento interpersonale di almeno 1 metro.
- Favorire il ricambio d'aria negli ambienti interni. In ragione dell'affollamento e del tempo di permanenza degli occupanti, dovrà essere verificata l'efficacia degli impianti al fine di garantire l'adeguatezza delle portate di aria esterna secondo le normative vigenti. In ogni caso, l'affollamento deve essere correlato alle portate effettive di aria esterna. Per gli impianti di condizionamento, è obbligatorio, se tecnicamente possibile, escludere totalmente la funzione di ricircolo dell'aria. In ogni caso vanno rafforzate ulteriormente le misure per il ricambio d'aria naturale e/o attraverso l'impianto, e va garantita la pulizia, ad impianto fermo, dei filtri dell'aria di ricircolo per mantenere i livelli di filtrazione/rimozione adeguati. Se tecnicamente possibile, va aumentata la capacità filtrante del ricircolo, sostituendo i filtri esistenti con filtri di classe superiore, garantendo il mantenimento delle portate. Nei servizi igienici va mantenuto in funzione continuata l'estrattore d'aria.

DISCOTECHE
Le presenti indicazioni si applicano alle discoteche e ad altri locali assimilabili destinati all'intrattenimento (in particolar modo serale e notturno). Per eventuali servizi complementari (es. ristorazione, produzioni musicali, spettacoli, etc.) attenersi alle specifiche schede tematiche.
- Predisporre una adeguata informazione sulle misure di prevenzione, comprensibile anche per i clienti di altra nazionalità, sia mediante l'ausilio di apposita segnaletica e cartellonistica e/o sistemi audio-video, sia ricorrendo a eventuale personale addetto, incaricato di monitorare e promuovere il rispetto delle misure di prevenzione facendo anche riferimento al senso di responsabilità del visitatore stesso.
- Riorganizzare gli spazi, per garantire l'accesso in modo ordinato, al fine di evitare assembramenti di persone. Al solo fine di definire la capienza massima del locale, garantire almeno 1 metro tra gli utenti e almeno 2 metri tra gli utenti che accedono alla pista da ballo. Se possibile organizzare percorsi separati per l'entrata e per l'uscita.
- Prevedere un numero di addetti alla sorveglianza del rispetto del distanziamento interpersonale adeguato rispetto alla capienza del locale, come sopra stabilita. A tal fine si promuove l'utilizzo di contapersone per monitorare gli accessi.
- Garantire, se possibile, un sistema di prenotazione, pagamento tickets e compilazione di modulistica preferibilmente on line al fine di evitare prevedibili assembramenti, e nel rispetto della privacy mantenere se possibile un registro delle presenze per una durata di 14 giorni.
- Potrà essere rilevata la temperatura corporea, impedendo l'accesso in caso di temperatura > 37,5 °C.
- La postazione dedicata alla cassa, laddove non già dotata di barriere fisiche (es. schermi), dovrà essere eventualmente adeguata. In ogni caso, favorire modalità di pagamento elettroniche.
- Nei guardaroba, gli indumenti e oggetti personali devono essere riposti in appositi sacchetti porta abiti.
- È necessario rendere disponibili prodotti per l'igiene delle mani per gli utenti e per il personale in più punti delle aree, prevedendo l'obbligo di utilizzo da parte degli utenti prima dell'accesso ed all'uscita di ogni area dedicata al ballo, alla ristorazione, ai servizi igienici, ecc.
- Con riferimento all'attività del ballo, tale attività in questa fase può essere consentita esclusivamente negli spazi esterni (es. giardini, terrazze, etc.).
- Gli utenti dovranno indossare la mascherina negli ambienti al chiuso e all'esterno tutte le volte che non è possibile rispettare la distanza interpersonale di 1 metro. Il personale di servizio deve utilizzare la mascherina e deve procedere ad una frequente igienizzazione delle mani.
- Nel rispetto delle indicazioni generali contenute nella scheda dedicata alla ristorazione, nel caso delle discoteche non è consentita la consumazione di bevande al banco. Inoltre, la somministrazione delle bevande può avvenire esclusivamente qualora sia possibile assicurare il mantenimento rigoroso della distanza interpersonale di almeno 1 metro tra i clienti, che dovranno accedere al banco in modalità ordinata e, se del caso, contingentata.
- I tavoli e le sedute devono essere disposti in modo da assicurare il mantenimento di almeno 1 metro di separazione tra i clienti, ad eccezione delle persone che in base alle disposizioni vigenti non siano soggetti al distanziamento interpersonale. Detto ultimo aspetto afferisce alla responsabilità individuale. Tale distanza può essere ridotta solo ricorrendo a barriere fisiche tra i diversi tavoli adeguate a prevenire il contagio tramite droplet.
- Ogni oggetto fornito agli utenti (es. apribottiglie, secchielli per il ghiaccio, etc.), dovrà essere disinfettato prima della consegna.
- Favorire il ricambio d'aria negli ambienti interni. In ragione dell'affollamento e del tempo di permanenza degli occupanti, dovrà essere verificata l'efficacia degli impianti al fine di garantire l'adeguatezza delle portate di aria esterna secondo le normative vigenti. In ogni caso, l'affollamento deve essere correlato alle portate effettive di aria esterna. Per gli impianti di condizionamento, è obbligatorio, se tecnicamente possibile, escludere totalmente la funzione di ricircolo dell'aria. In ogni caso vanno rafforzate ulteriormente le misure per il ricambio d'aria naturale e/o attraverso l'impianto, e va garantita la pulizia, ad impianto fermo, dei filtri dell'aria di ricircolo per mantenere i livelli di filtrazione/rimozione adeguati. Se tecnicamente possibile, va aumentata la capacità filtrante del ricircolo, sostituendo i filtri esistenti con filtri di classe superiore, garantendo il mantenimento delle portate. Nei servizi igienici va mantenuto in funzione continuata l'estrattore d'aria.
- Nel caso di attività complementari che prevedono la condivisione di oggetti (es. giochi da tavolo, biliardo), adottare modalità organizzative tali da ridurre il numero di persone che manipolano gli stessi oggetti e obbligare comunque all'uso della mascherina e alla disinfezione delle mani prima di ogni nuovo gioco. In ogni caso, i piani di lavoro, i tavoli da gioco e ogni oggetto fornito in uso agli utenti devono essere disinfettati prima e dopo ciascun turno di utilizzo. È vietato l'utilizzo di strumenti di gioco per i quali non è possibile il mantenimento della distanza personale di almeno 1 metro (es. calciobalilla). Sono consentite le attività ludiche che prevedono l'utilizzo di materiali di cui non sia possibile garantire una puntuale e accurata disinfezione (quali ad esempio carte da gioco), purché siano rigorosamente rispettate le seguenti indicazioni: obbligo di utilizzo di mascherina; igienizzazione frequente delle mani e della superficie di gioco; rispetto della distanza di sicurezza di almeno 1 metro sia tra giocatori dello stesso tavolo sia tra tavoli adiacenti. Nel caso di utilizzo di carte da gioco è consigliata inoltre una frequente sostituzione dei mazzi di carte usati con nuovi mazzi.
- Garantire la regolare e frequente pulizia e disinfezione delle superfici, con particolare riguardo per le superfici maggiormente toccate dagli utenti e i servizi igienici.

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Nota VVF prot. n. 8827 del 04 luglio 2020

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Nota VV 04 07 2020

Nota VVF prot. n. 8827 del 04 luglio 2020

Chiarimento sulla possibilità di rivalutare l'entità del servizio di vigilanza antincendio in precedenza deliberato

Oggetto: affollamento in locale di pubblico spettacolo - quesito

In riscontro al quesito pervenuto con la nota a margine indicata, si evidenzia, preliminarmente, che la capienza del locale di pubblico spettacolo viene comunque stabilita dalla competente Commissione di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo, di cui all'art. 141 del Regolamento del T.U.L.P.S., sulla base delle normative vigenti, anche di natura igienico sanitaria.

In linea con le indicazioni fornite con circolare D.C.PREV. prot. n. 8380 del 25 giugno 2020 relativa ai servizi di vigilanza antincendio presso gli impianti sportivi, si ritiene che, anche per il caso prospettato dal Comando VF di Venezia, si possa procedere, nell'ambito della Commissione di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo, ad una rivalutazione dell'entità dei servizi di vigilanza antincendio in precedenza deliberati, in funzione dello stato e della natura del locale, dei nuovi affollamenti massimi consentiti dalle disposizioni di carattere sanitario e delle misure tecnico gestionali adottate dal responsabile dell'attività per il controllo del numero degli occupanti.

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Fonte: VVF

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Dati INAIL Giugno 2020

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Dati INAIL giugno 2020

Dati INAIL Giugno 2020

ID 11155 | 07.07.2020

Covid-19, nel nuovo Dati Inail l’impatto della pandemia su trend infortunistico e mercato del lavoro

Nell’istantanea scattata dal mensile curato dalla Consulenza statistico attuariale dell’Istituto, il punto della situazione sull’emergenza da nuovo Coronavirus e sulle sue ripercussioni senza precedenti a livello economico e sanitario

ROMA - Dal ruolo svolto dall’Istituto nella gestione dell’emergenza alle diverse tipologie di maschere e mascherine per il contenimento dei contagi, il nuovo numero del periodico statistico Dati Inail è interamente dedicato alla pandemia da Covid-19 e alle sue ricadute su economia, mercato del lavoro e andamento infortunistico. Dalla fotografia scattata dalla Consulenza statistico attuariale emerge, in particolare, che il totale degli infortuni sul lavoro denunciati all’Inail tra l’inizio dell’anno e il 15 giugno, data dell’ultima rilevazione sui contagi da nuovo Coronavirus di origine professionale, ha presentato, rispetto allo stesso periodo del 2019, una flessione pari a circa il 25%.

L’effetto lockdown sulla riduzione delle denunce di infortunio. A influenzare il trend sono i cali registrati tra marzo e maggio, con una riduzione di circa 60mila infortuni denunciati rispetto allo stesso trimestre del 2019 (-35,4%), causata soprattutto della sospensione su tutto il territorio nazionale di ogni attività produttiva considerata non necessaria. Lo stop a molte attività in settori importanti per la nostra economia, infatti, ha determinato l’assenza di un elevato numero di lavoratori sul posto di lavoro e sulle strade, con conseguente diminuzione del rischio di infortunio. Al netto delle denunce di infezione sul lavoro da Covid-19, la riduzione degli infortuni tra gennaio e il 15 giugno sarebbe stata pari a circa il 40%, misura che ad oggi rappresenta una stima dell’effetto lockdown.

Nel primo trimestre il Pil in calo del 4,7%. Il blocco delle attività ha penalizzato in misura maggiore le micro (3-9 addetti) e piccole (10-49 addetti) imprese, che da sole hanno rappresentato più del 70% del totale delle chiusure, creando un’incertezza senza precedenti che ha avuto effetti immediati anche sulla produzione. Secondo i dati Istat di contabilità nazionale, infatti, nel primo trimestre dell’anno il Pil ha registrato una contrazione del 4,7%. Da una rilevazione condotta dall’Istituto di statistica, che ha interessato un campione di circa 90mila imprese appartenenti ai settori dell’industria, del commercio e dei servizi, che producono quasi il 90% del valore aggiunto nazionale, è emerso che nella fase di lockdown il 45% delle aziende ha interrotto la propria attività senza riprenderla prima del 4 maggio. Oltre il 70% delle imprese intervistate in questo studio ha dichiarato una riduzione del fatturato nel bimestre marzo-aprile 2020 rispetto allo stesso periodo del 2019.

Al 15 giugno denunciati 49mila contagi e 236 decessi. Tra aprile e giugno l’Inail ha diffuso i primi cinque Report dedicati al fenomeno delle infezioni sul lavoro da Covid-19, con aggiornamento dei dati rispettivamente al 21 aprile, al 4 maggio, al 15 maggio, al 31 maggio e al 15 giugno. Al 21 aprile sono stati rilevati 28 mila contagi (di cui 98 con esito mortale), alla data del 4 maggio i contagi denunciati sono risultati essere 37mila (129), salendo poi a 43mila (171) alla rilevazione del 15 maggio, a 47mila (208) al 31 maggio e a 49mila (236) al 15 giugno. Oltre la metà (26.025 casi, pari al 53,1%) delle 49.021 denunce presentate all’Istituto, riguarda contagi sul lavoro avvenuti nel mese di marzo, il 36,8% (18.054) in aprile, il 7,6% (3.730) in maggio, lo 0,8% (410) nei primi 15 giorni di giugno e il restante 1,6% nel mese di febbraio. Per le denunce con esito mortale, dei 236 decessi registrati al 15 giugno, 89 (pari al 37,7%) sono riferibili a lavoratori deceduti a causa del contagio nel mese di marzo, 136 (57,6%) in aprile, 10 (4,2%) in maggio, mentre solo un caso ricade nei primi 15 giorni di giugno.

Tre casi su quattro riguardano gli operatori sanitari. Prendendo in considerazione le professioni svolte dai lavoratori contagiati, codificate secondo la classificazione Istat-CP2011, tre denunce su quattro hanno riguardato operatori sanitari: il 40,9% tecnici della salute (prevalentemente infermieri), il 21,3% operatori sociosanitari del “personale qualificato nei servizi sanitari e sociali”, il 10,7% medici (internisti, cardiologi e anestesisti-rianimatori più di altri) e quasi il 5% ausiliari ospedalieri, inservienti in case di riposo, barellieri del “personale non qualificato nei servizi di istruzione e sanitari”. A questi operatori sanitari si aggiunge la quota significativa di denunce (8,5%) degli operatori socio-assistenziali, operanti normalmente in strutture sanitarie e di assistenza. Tra le 236 denunce di contagio con esito mortale l’incidenza del personale sanitario e socio-assistenziale è pari invece al 40%. Come per gli infortuni in complesso, i più colpiti sono i tecnici della salute (per lo più infermieri), con il 12,8% dei casi codificati, e i medici, con il 9,9%, cui seguono gli operatori socio-sanitari (7,8%), gli operatori socio-assistenziali e gli specialisti nelle scienze della vita (tossicologi e farmacologi), con il 4,2% per entrambe le categorie, mentre il personale non qualificato nei servizi sanitari (ausiliari, portantini, barellieri) pesa per il 3,5%.

Milano e Bergamo le province più colpite. A livello territoriale, le province più colpite risultano essere quelle di Milano, per gli infortuni in complesso, e di Bergamo, per i decessi. Con 5.316 denunce, infatti, la provincia di Milano ha registrato il 10,8% di tutte le denunce di contagio sul lavoro da Covid-19 presentate all’Inail al 15 giugno, mentre i 30 casi mortali della provincia di Bergamo corrispondono al 12,7% del totale dei decessi. La Lombardia, con quattro province tra le prime cinque per numero di infezioni di origine professionale – oltre a Milano, Brescia (2.719 casi), Bergamo (2.351) e Cremona (1.368) – conferma il suo primato negativo tra le regioni, con il 36% delle denunce complessive e il 43,2% dei casi mortali. Un terzo dei decessi, inoltre, riguarda le stesse quattro province. Quella di Bergamo, infatti, è seguita da Milano (22 casi), Brescia e Cremona (14 per entrambe).

I giovani più esposti alle conseguenze economiche del virus. Se dal punto di vista sanitario sono le fasce di età più elevate dei lavoratori a essere maggiormente vulnerabili al virus – l’età media dei contagiati è di 47 anni e sale a 59 per i decessi – i giovani sono più esposti alle conseguenze economiche della pandemia, partendo dall’interruzione dell’istruzione e della formazione, passando per la perdita dell’occupazione e del reddito, per arrivare alle maggiori difficoltà che potranno incontrare nel prossimo futuro per trovare un impiego. Nel momento in cui è iniziata la crisi, i giovani lavoratori impiegati a livello globale nei settori più colpiti erano 178 milioni, pari a oltre il 40% di quelli occupati nel mondo. Secondo un recente sondaggio globale sui lavori formali per i giovani dell’Organizzazione internazionale del lavoro, oltre un intervistato su sei ha smesso di lavorare dall’inizio della crisi e, tra quelli che sono rimasti in servizio, l’orario di lavoro è diminuito del 23%.
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segue in allegato
 

Linea guida sulle caratteristiche dimensionali delle autorimesse

ID 11136 | | Visite: 5932 | Prevenzione Incendi

Linee guida autorimesse

Linea guida sulle caratteristiche dimensionali delle autorimesse

Rete Professioni Tecniche 2020

Con il D.M. 15/05/2020 “Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi per le attività di autorimessa”, è stata emanata la RTV redatta secondo le nuove metodologie di progettazione introdotte dal DM 03/08/2015 e s.m.i.. La RTV sulle autorimesse deve essere utilizzata per la progettazione delle attività individuate al numero 75, di cui all’Allegato I del DPR 151/2011, sia per quelle di nuova costruzione sia per le esistenti.

La nuova RTV, nello spirito del D.M 03/08/2015 e s.m.i., è basata sull'individuazione dei profili di rischio finalizzati a definire una precisa strategia antincendio. Nella regola tecnica approvata, rispetto alle norme tecniche preesistenti, sono stati eliminati quegli elementi prescrittivi di “architettura tecnica”, che hanno determinato spesso un largo utilizzo dell’istituto della deroga, come geometrie delle rampe e larghezza delle corsie di manovra, ma che non hanno influenza sull’individuazione dei profili di rischio, né sulle misure di prevenzione e protezione antincendio finalizzate alla limitazione del rischio incendio.

Premesso quanto sopra, tenuto conto che talune indicazioni geometriche erano riportate nella regola tecnica prescrittiva (DM 01 febbraio 1986), al fine di fornire utili elementi ai progettisti che devono oggi avvalersi delle nuove metodologie di progettazione di cui al D.M. 15/05/2020, di seguito sono riportati criteri e valori di buona progettazione, in particolare per le autorimesse pubbliche, destinate ad “autovetture ordinarie”, non utilizzabili e non vincolanti ai fini delle valutazioni e dei controlli di prevenzione incendi.

Si evidenzia che nella redazione delle presenti indicazioni sono stati considerati gli ingombri medi delle autovetture ordinarie, che attualmente sono maggiormente presenti sul mercato.

La presente linea guida contiene indicazioni valide per tutte le autorimesse, indipendentemente dalla loro assoggettabilità al controllo da parte dei Vigili del Fuoco (Allegati 1 del DPR 151/2011).

...Segue in allegato

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Rete Professioni Tecniche 2020
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Contaminazione da micotossine in ambito agro-zootecnico

ID 11130 | | Visite: 2541 | Guide Sicurezza lavoro INAIL

Contaminazione da micotossine

Contaminazione da micotossine in ambito agro-zootecnico

INAIL, 2020

L’opuscolo è il prodotto finale di una manifestazione d’interesse voluta da Inail, Direzione regionale Campania, e il Dipartimento di medicina veterinaria e produzioni animali dell'Università di Napoli, Federico II.

I micromiceti e le micotossine (metaboliti fungini tossici), sono contaminanti naturali rinvenibili frequentemente nei prodotti dell’agricoltura. Essi possono costituire un’importante causa o concausa determinante l’insorgenza o la progressione di patologie respiratorie (sindrome da polveri organiche tossiche, effetti irritativi, tosse, asma, bronchiti croniche, neoplasie). I soggetti maggiormente esposti sono tutti i lavoratori che a vario titolo maneggiano i prodotti di origine agricola anche provenienti, attraverso mezzi di trasporto, da vari paesi del mondo.

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Indice
1. Le micotossine
2. Analisi del settore agro-zootenico
2.1 Analisi del comparto produttivo in Italia e Campania
2.2 Analisi del riscontro di infortuni nei lavoratori del comparto agro-zootecnico con particolare riferimento all’incidenza di patologie respiratorie
3. Micotossine e micotossicosi
3.1 Fattori di crescita dei micromiceti e di sintesi delle micotossine, fonti
3.2 Tossicocinetica delle micotossine e principali micotossicosi di interesse medico e medico-veterinario
3.3 Buone pratiche agricole per la prevenzione e la riduzione della contaminazione da micotossine nei cereali
4. Le micotossicosi nel lavoratore del settore agro-zootecnico
4.1 Effetti tossici derivanti dall’esposizione per via inalatoria a micromiceti e micotossine
4.2 Esposizione alle micotossine e ai micromiceti del lavoratore nel settore agro-zootecnico
5. Misure di prevenzione per limitare l’esposizione dei lavoratori del settore agro-zootecnico alle micotossine e ai micromiceti
5.1 Attività che generano polveri 
5.2 Condizioni di lavoro che riducono la formazione di polveri: uso dei DPI per limitare l’esposizione dei lavoratori del comparto agro-zootecnico alle micotossine
5.3 Dispositivi di protezione individuale delle vie respiratorie
5.4 Misure di protezione e prevenzione da adottare in base alle attività
6. Conclusioni
7. Bibliografia
7.1 Riferimenti scientifici
7.2 Immagini

Fonte: INAIL

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Cassazione Penale Sent. Sez. 3 Num. 17174 | 06 Giugno 2020

ID 11127 | | Visite: 1826 | Cassazione Sicurezza lavoro

Sentenze cassazione penale

Cassazione Penale Sez. 3 del 06 giugno 2020, n. 17174

Irregolarità nel comparto "gestione rifiuti": delega di funzioni

Penale Sent. Sez. 3 Num. 17174 Anno 2020
Presidente: RAMACCI LUCA
Relatore: ZUNICA FABIO
Data Udienza: 03/03/2020 

Ritenuto in fatto

1. Con sentenza dell'8 novembre 2018, il Tribunale di Cuneo, all'esito di rito abbreviato, assolveva, per non aver commesso il fatto, G.C., R.C., S.G. e A.D. dal reato di cui agli art. 110, 40 comma 2 cod. pen. e 29 quattuordecies comma 3 lett. B del d.lgs. n. 152 del 2006, a loro contestato perché, quali soci e amministratori della "Amambiente service s.r.l.", società avente a oggetto il trattamento e lo smaltimento di rifiuti anche pericolosi, venendo meno ai doveri connessi con la carica ricoperta o agendo d'accordo tra loro e in concorso con il direttore tecnico e amministratore D.P., la cui posizione è stata separata, non impedivano che non venissero osservate, nello svolgimento dell'attività aziendale, le prescrizioni della autorizzazione integrata ambientale, di cui al provvedimento SUAP 1799 del Comune di Lagnasco del 21 maggio 2015, con particolare riferimento alle indicazioni sulle modalità di stoccaggio nella sede aziendale delle varie partite di rifiuti speciali trattati, situazione ritenuta, nella prospettazione accusatoria, macroscopica e di immediata percezione; in Lagnasco il 29 luglio 2016.
2. Avverso la sentenza del Tribunale piemontese, hanno proposto ricorso per cassazione sia il Sostituto Procuratore generale presso la Corte di appello di Torino che il Sostituto Procuratore delle Repubblica presso il Tribunale di Cuneo.
I due motivi dei rispettivi ricorsi possono essere esposti congiuntamente, stante la perfetta coincidenza delle questioni sollevate.
2.1. Con il primo motivo, i Procuratori ricorrenti deducono la violazione dell'art. 16 del d.lgs. n. 81 del 2008, osservando, dopo un'ampia disamina dell'istituto della delega di funzioni, che, nell'ambito di una struttura aziendale impegnata, come sua unica attività, nel trattamento dei rifiuti nelle sue varie forme, una delega di competenze esclusive per "ambiente" e "rifiuti", non poteva che riguardare i rifiuti prodotti dalla società al di fuori della catena produttiva di raccolta, stoccaggio e trattamento, oggetto dell'attività aziendale rimessa a tutti gli amministratori, perché, diversamente ragionando, la "delega" del 9 ottobre 2010 si tradurrebbe in una modifica statutaria con esautorazione dei poteri di tutti gli altri componenti del consiglio di amministrazione, mentre invece le modalità operative delle fasi di raccolta, trasporto, stoccaggio e lavorazione dei rifiuti di terzi rientrano nell'oggetto sociale e rappresentano l'attività assegnata a tutti componenti del consiglio di amministrazione, come previsto dallo statuto.
2.2. Con il secondo motivo, oggetto di doglianza è l'illogicità e il difetto della motivazione della sentenza impugnata, evidenziandosi che, con una delibera del consiglio di amministrazione, non era possibile modificare lo statuto sociale, in cui è previsto che l'attuazione dell'oggetto sociale e l'amministrazione funzionale alla realizzazione degli scopi sociali sono rimesse a tutti i componenti del C.D.A.
In ogni caso, per poter avere effetti esimenti in favore degli altri amministratori, la delega avrebbe dovuto essere prevista in termini più specifici e dettagliati, risolvendosi una delega generica in una sostanziale modifica statutaria.
In tal senso, il coinvolgimento di tutta la componente dirigenziale nell'elevazione delle contestazioni era scaturito non dall'intento di attribuire "oggettivamente" una responsabilità a chiunque avesse poteri dirigenziali all'interno dell'azienda, ma dalla constatazione che il mancato impiego di risorse qualificate per un controllo costante delle fasi di scarico e stoccaggio dei rifiuti rispetto a quanto indicato nell'autorizzazione, co'n conseguente e rilevante risparmio di risorse economiche, rispondeva a una ben precisa "politica aziendale", ascrivibile ex art. 2392 cod. civ. a tutti gli amministratori, i cui obblighi normativi di controllo non possono essere esclusi da una delega generalizzata come quella rilasciata in favore di D.P., permanendo in capo a ciascuno dei componenti del consiglio di amministrazione l'obbligo di vigilanza di cui all'art. 16 del d. lgs. n. 81 del 2008.
2.3. . In data 29 gennaio 2020, la difesa degli imputati ha depositato una memoria difensiva, con cui ha chiesto il rigetto dei ricorsi, osservando che la delega rilasciata in favore del socio-amministratore D.P. doveva essere ritenuta valida ed efficace, risultando il delegato iscritto nell'albo dei gestori ambientali, essendosi occupato per oltre 20 anni e con risultati apprezzabili della gestione dei rifiuti nel territorio della Provincia di Cuneo, essendo invero l'unico tra gli amministratori della società ad essere in possesso di adeguate competenze. Ciò posto, la difesa evidenzia che le violazioni della normativa ambientali erano del tutto microscopiche, essendo ricollegabile la non corretta collocazione dei rifiuti a un refuso del software gestionale nell'indicazione sulle etichette dei rifiuti dei relativi reparti di stoccaggio, ciò per sole 5 unità su 130 tipologie di rifiuti trattati e senza che venisse provocato alcun danno all'ambiente, tanto è vero che, per adempiere alla prescrizione, è stato sufficiente correggere il refuso del sistema informatico, ricollocando le 5 tipologie di rifiuto nel corretto settore di stoccaggio. I controlli degli altri amministratori sono stati pertanto impediti dalla modesta entità della violazione e dal tecnicismo della materia, occupandosi ciascun altro amministratore di compiti specifici e diversi da quelli demandati a D.P., per cui alcun comportamento alternativo poteva ritenersi ragionevolmente esigibile.
Dunque, come correttamente sostenuto nella sentenza impugnata, agli imputati non era possibile muovere alcun rimprovero, tanto più che l'attività svolta da "Amambiente" in base all'oggetto sociale non era solo quella delegata a D.P., ma comprendeva altri compiti, esercitati dagli altri amministratori, per cui la delega di funzioni non aveva determinato alcuna modifica dello statuto sociale.

Considerato in diritto

I ricorsi sono infondati.
1. Prima di soffermarsi sulle doglianze articolate nei ricorsi, si ritiene utile una breve premessa ricostruttiva, al fine di inquadrare i fatti di causa.
Dunque, a seguito di taluni controlli eseguiti dall'Arpa Piemonte presso la sede della società "Amambiente service s.r.l.", con sede in Lagnasco, impegnata nel trattamento, trasporto, stoccaggio e smaltimento di rifiuti di ogni genere e nella intermediazione e commercio di rifiuti con e senza detenzione, emergevano talune irregolarità nel comparto "gestione rifiuti", riguardanti lo stoccaggio anomalo e illegale di quantitativi di rifiuti di varia natura; in particolare, venivano accertate delle difformità rispetto a talune prescrizioni imposte con l'autorizzazione integrata ambientale, rilasciata dal Comune di Lagnasco con atto del 21 maggio 2015, con particolare riferimento all'errata classificazione e all'accumulo di determinati rifiuti. Tale condotta è stata in primo luogo attribuita dall'Arpa a uno solo dei soci amministratori, D.P., destinatario di una delega di funzioni, attribuitagli con delibera del consiglio di amministrazione del 9 ottobre 2010: D.P., la cui posizione è stata separata, optava per la procedura estintiva di cui agli art. 318 bis ss. del d. lgs. n. 152 del 2006, mentre nel frattempo l'originaria contestazione, avente ad oggetto il reato di cui agli art. 110, 40 comma 2 cod. pen. e 29 quattuordecies comma 3 lett. B del d.lgs. n. 152 del 2006, veniva estesa anche ai restanti componenti del consiglio di amministrazione della società, ovvero G.C., R.C., S.G. e A.D..
Costoro, tuttavia, sono stati assolti dal Tribunale "per non aver commesso il fatto", ritenendosi valida la delega di funzioni rilasciata in favore di D.P. e comunque escludendosi profili di responsabilità in capo agli odierni ricorrenti.
2. Orbene, l'impostazione seguita dal Tribunale appare immune da censure. Al riguardo occorre innanzitutto premettere che, pur essendo l'istituto della delega di funzioni espressamente disciplinato con riferimento alla prevenzione nei luoghi di lavoro (art. 16 ss. del d. lgs. n. 81 del 2008), tuttavia tale previsione è stata ritenuta operante anche in altri settori, come ad esempio in tema di osservanza degli obblighi previdenziali e assistenziali (Sez. 3, n. 31421 del 27/03/2018, Rv. 273758), in relazione alla disciplina penale dei prodotti alimentari (Sez. 3, n. 46710 del 17/10/2013, Rv. 257860) e in materia ambientale (Sez. 3, n. 27862 del 21/05/2015, Rv. 264197), essendosi ogni volta precisato che, in ognuno di questi settori, al fine di giustificare l'esonero da responsabilità dei soggetti deleganti, resta ovviamente ferma la necessità di verificare l'esistenza dei requisiti di validità della delega, occorrendo cioè, oltre la forma scritta, che il soggetto delegato possegga tutti i requisiti di professionalità richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate e che al delegato sia attribuita l'autonomia di spesa necessaria allo svolgimento delle funzioni delegate, essendo altresì necessario che la delega abbia un contenuto specifico rispetto ai settori di competenza delegati.
Orbene, nel caso di specie, deve escludersi che la valutazione del Tribunale sulla validità della delega rilasciata in favore di D.P. presenti vizi di legittimità rilevabili in questa sede, essendo stato evidenziato nella sentenza impugnata, in modo pertinente, che, con la delibera del 9 ottobre 2010, sono state attribuite a D.P., persona dotata di adeguate capacità tecniche nel settore ambientale, autonomia di firma e di spesa e indipendenza gestionale e funzionale, con poteri di rappresentanza dinanzi a enti pubblici e privati per le necessarie incombenze.
I requisiti di cui all'art. 16 del d. lgs. n. 81 del 2008 sono stati dunque ritenuti ragionevolmente sussistenti, essendo stata assicurata peraltro idonea pubblicità alla delega, decisa in seno a una valida assemblea del consiglio di amministrazione e risultante anche dalle visure societarie della Camera di commercio.
Né appaiono fondate le censure di genericità sollevate dai ricorrenti, posto che i compiti assegnati a D.P. sono stati sufficientemente specificati ("tutte le attività intese a fare attuazione e adempimento alle norme previste in materia di igiene e sicurezza sul lavoro, privacy, gestione del personale dipendente, prevenzione incendi, tutela dell'ambiente in particolare la gestione dei rifiuti"), non essendo decisiva l'obiezione secondo cui la materia dei rifiuti rientrava nell'oggetto sociale, comprendendo questo anche le attività di intermediazione e commercio di rifiuti, tanto è vero che, nel medesimo verbale del 9 ottobre 2010, sono state attribuite agli altri componenti del consiglio di amministrazione diverse funzioni, di tipo commerciale e amministrativo, in ragione delle distinte professionali di ciascuno. In tal senso deve quindi ritenersi che l'assegnazione delle varie deleghe abbia comportato non una modifica dello statuto societario, ma solo una legittima distribuzione dei compiti tra i soggetti coinvolti nell'amministrazione della società.
3. Ciò posto, rimane da affrontare un ultimo punto, ovvero quello relativo all'assolvimento degli oneri di vigilanza da parte dei soggetti deleganti.
A tal proposito deve osservarsi che, se è senz'altro corretta l'affermazione dei ricorrenti secondo cui l'attribuzione della delega di funzioni non fa venir meno il dovere di controllo del delegante sul corretto espletamento delle funzioni conferite, come del resto previsto espressamente dal comma 3 del citato art. 16, tuttavia, nel caso di specie, non è stata comprovata la "culpa in vigilando" degli imputati. Ed invero la sentenza impugnata non ha trascurato di affrontare questo profilo, evidenziando al riguardo, con un apprezzamento fattuale non sindacabile in questa sede, che le violazioni oggetto di contestazione pur attenendo a materie inerenti l'oggetto dell'attività di impresa, hanno però riguardato aspetti del tutto marginali e specifici, quali modeste difformità rispetto alle prescrizioni dell'autorizzazione integrata ambientale, non riconducibili a una preventiva "politica aziendale".
Tale valutazione appare invero coerente con il tenore dell'imputazione, dove sono descritte talune irregolarità nelle modalità di stoccaggio di rifiuti, che ben possono ricondursi a iniziative estemporanee e comunque temporalmente circoscritte.
Ne consegue che, in mancanza di prove sia rispetto all'esistenza di una comune strategia aziendale nelle modalità di trattamento dei rifiuti, sia in ordine all'eventuale natura macroscopica delle violazioni accertate, non può ritenersi né che gli imputati abbiano concorso con dolo nelle violazioni ascrivibili al soggetto da loro delegato, né che siano venuti colposamente meno ai loro doveri di controllo rispetto all'operato di D.P., non essendo stata peraltro delineata adeguatamente, sia nella contestazione che nei ricorsi, la condotta che gli imputati avrebbero dovuto attuare al fine di impedire l'inosservanza delle prescrizioni.
3. Alla luce di tali considerazioni, non essendo ravvisabili nell'apparato motivazionale della sentenza impugnata lacune o incongruenze argomentative, non vi è spazio per l'accoglimento dei ricorsi, di cui pertanto si impone il rigetto.

P.Q.M.

Rigetta i ricorsi.
Così deciso il 03/03/2020

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Allegato riservato Penale Sent. Sez. 3 Num. 17174 Anno 2020.pdf
 
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UNI/PdR 87:2020 | Attività tipiche SPP art. 33 del D.Lgs. 81/2008

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Prassi 87

UNI/PdR 87:2020 | Attività tipiche SPP art. 33 del D.Lgs. 81/2008

UNI/PdR 87:2020 Servizio prevenzione e protezione - Attività tipiche del servizio di prevenzione e protezione così come previsto dall’art. 33 del D.Lgs. 81/2008

Data entrata in vigore: 01 luglio 2020

La prassi di riferimento fornisce elementi utili al datore di lavoro e, in generale, a tutti i soggetti coinvolti nell’organizzazione e gestione della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, per esplicitare le attività tipiche svolte nell’ambito del servizio di prevenzione e protezione così come previsto dall’art. 33 del D.Lgs. 81/2008.

La figura del Responsabile del Servizio di prevenzione e protezione sul lavoro è diventata ancora più cruciale nel periodo di gestione dell’emergenza sanitaria, e lo sarà ancora di più nei prossimi mesi, in cui è fondamentale non abbassare la guardia nelle misure di contenimento del virus.

La prassi di riferimento costituisce un importante punto di riferimento per il datore di lavoro e per tutti i soggetti coinvolti nella gestione della sicurezza sui luoghi di lavoro in quanto, partendo dal D.Lgs 81/2008, prende in esame tutti i compiti generali del servizio di prevenzione. Tali compiti vanno dall’analisi dei documenti aziendali, alle visite degli ambienti di lavoro e relative macchine e attrezzature; dall’interazione con i soggetti dell’organizzazione aziendale alle relazioni con i soggetti pubblici; dall’impostazione del processo valutativo alla redazione del documento di valutazione dei rischi; dalla progettazione di interventi informativi e formativi alla realizzazione degli stessi.

Si tratta di attività di tipo tecnico, gestionale, organizzativo e relazionale che risultano fondamentali per l’efficacia e l’efficienza dell’azione di prevenzione all’interno dell’organizzazione.

L’impegno e il tempo del Servizio di Prevenzione e Protezione da dedicare allo svolgimento delle attività, dipende da diversi fattori come le dimensioni aziendali, la minore o maggiore complessità organizzativa, la tipologia di rischi presenti in relazione all’attività produttiva svolta dall’organizzazione, il contesto territoriale di riferimento, il livello di conformità alle leggi e regolamenti e la cultura organizzativa.

Se nella prima parte la UNI/PdR 87:2020 individua le aree di intervento, le attività tipiche e i compiti relativi al SPP, nella seconda organizza tali attività in un approccio strutturato per processi che consente un’efficace sistematizzazione.

In una prima fase – quella della pianificazione - vengono identificati gli ambiti di intervento e delle attività tipiche che dovranno essere svolte dal servizio di prevenzione e protezione aziendale sulla base dell’analisi del contesto organizzativo. Nella fase dell’attuazione – che rappresenta il momento in cui si attua ciò che si è pianificato - vengono effettuati i controlli operativi sulle misure di prevenzione e protezione. Una volta verificati i risultati raggiunti, attraverso riesami periodici e valutazioni prestazionali (fase di check) si passa alla fase finale dell’azione in cui, sulla base degli esiti delle verifiche e delle valutazioni prestazionali, vengono identificate le azioni correttive da intraprendere ai fini del miglioramento continuo.

Tale approccio costituisce una modalità particolarmente efficace per organizzare e gestire le attività di un servizio di prevenzione e protezione in modo da creare valore aggiunto per la sicurezza nei luoghi di lavoro, ottimizzando tempi, costi e prestazioni.

...

D.Lgs. 81/2008
...

Art. 33. Compiti del servizio di prevenzione e protezione

1. Il servizio di prevenzione e protezione dai rischi professionali provvede:

a) all'individuazione dei fattori di rischio, alla valutazione dei rischi e all'individuazione delle misure per la sicurezza e la salubrita' degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa vigente sulla base della specifica conoscenza dell'organizzazione aziendale;
b) ad elaborare, per quanto di competenza, le misure preventive e protettive di cui all'articolo 28, comma 2, e i sistemi di controllo di tali misure;
c) ad elaborare le procedure di sicurezza per le varie attivita' aziendali;
d) a proporre i programmi di informazione e formazione dei lavoratori;
e) a partecipare alle consultazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, nonche' alla riunione periodica di cui all'articolo 35;
f) a fornire ai lavoratori le informazioni di cui all'articolo 36.

2. I componenti del servizio di prevenzione e protezione sono tenuti al segreto in ordine ai processi lavorativi di cui vengono a conoscenza nell'esercizio delle funzioni di cui al presente decreto legislativo.

3. Il servizio di prevenzione e protezione e' utilizzato dal datore di lavoro.

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Fonte: UNI

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Chiarimento Prot. n. 001008 del 25.07.2011

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Chiarimento Prot. n. 001008 del 25.07.2011

OGGETTO: Quesito. Insediamenti industriali sottostanti linee elettriche ad alta tensione.

La lettera circolare n° 7075 del 27/04/2010 (abrogata) stabilisce una procedura per l’espressione del parere del Ministero dell’Interno nell’ambito del procedimento unico di autorizzazione per gli elettrodotti di nuova costruzione. Nel caso in esame si tratta invece di una progettazione di un nuovo insediamento in prossimità di una linea elettrica già presente nel territorio.

Per tale attività, soggetta al D.M. 16.02.1982, non sono definite, nella normativa tecnica antincendio, distanze di sicurezza rispetto agli elettrodotti. Sulla questione tuttavia risulta essere in vigore il Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici, di concerto con il Ministero dell’Interno, Trasporti, Industria, Commercio ed Artigianato, n° 449 del 21.03.1988 (aggiornato dal D.M. 16.01.1991), che stabilisce tra l’altro le altezze e le distanze di rispetto dei conduttori dai fabbricati al fine di prevenire il rischio di scarica. Inoltre, relativamente agli aspetti sanitario-ambientati legati all’esposizione ai campi elettromagnetici, la Legge 22 Febbraio 2001, n.36, assieme ai suoi decreti attuativi (D.P.C.M. 8 Luglio 2003 e D.M. 29 Maggio 2008), si pone l’obiettivo di assicurare la tutela delta salute dei lavoratori, delle lavoratrici e della popolazione dagli effetti dell’esposizione a determinati livelli di campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici. Pertanto, ribadendo quanto citato nella precedente nota DCPREV n° 3670 del 04.03.2010, si ritiene che, per quanto di competenza, l’espressione del parere positivo sulla nuova attività sia subordinata alla verifica dell’osservanza delle distanze di rispetto dai fabbricati regolamentata dall’art. 2.1.08 del DM 16.01.1991. (1)

Per quanto riguarda gli aspetti sanitario-ambientali si segnala che la Legge 22 febbraio 2001 all’art. 14 attribuisce alle amministrazioni comunali e provinciali le funzioni di controllo e vigilanza sanitaria in merito all’esposizione a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, con il supporto delle ARPA. Si segnala infine che, in merito allo studio dell’interazione fra elettrodotti e attività soggette ai controlli di prevenzione incendi, la Scrivente Direzione sta istituendo un gruppo di lavoro che approfondirà la tematica.

I risultati del lavoro verranno illustrati al Comitato Centrale Tecnico Scientifico di Prevenzione Incendi.

...

(1) Si riporta quanto espresso al p. 2.1.08 del DM 16.01.01991: “2.1.08 - Distanze di rispetto dai fabbricati. I conduttori delle linee di classe zero e prima devono essere inaccessibili dai fabbricati senza l’aiuto di mezzi speciali o senza deliberato proposito. Tenuto conto sia del rischio di scarica che dei possibili effetti provocati dall’esposizione ai campi elettrici e magnetici, i conduttori delle linee di classe seconda e terza, nelle condizioni indicate nell’ipotesi 3) di 2.2.04, non devono avere alcun punto a distanza dai fabbricati minore di (3 + 0.010 U) m, con catenaria verticale e di (1,5 + 0,006 U) m, col minimo di 2 m, con catenaria supposta inclinata di 30° sulla verticale. Inoltre i conduttori delle linee di classe seconda e terza con U < 300 kV, nelle condizioni di cui sopra e con catenaria verticale, non devono avere un’altezza su terrazzi e tetti piani minore di 4 m, mentre per i conduttori delle linee di terza classe con U > 300 kV la medesima altezza non può essere inferiore a quella prescritta da 2.1.05-b). Nessuna distanza è richiesta per i cavi aerei.”.

Vedi:

Linee elettriche aeree   Distanza da attivita  PI

 

segue in allegato

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Allegato riservato Chiarimento n. 0010085 del 25 luglio 2011.pdf
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Lettera circolare DCPREV prot. n. 10925 del 15/07/2010

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Lettera circolare DCPREV prot. n. 10925 del 15/07/2010

Abrogata da: 

Circolare Prot. n. 3300 del 06/03/2019
Rete nazionale di trasporto dell'energia elettrica. Autorizzazioni ai sensi della legge 23 agosto 2004, n. 239.

OGGETTO: Rete nazionale di trasporto dell’energia elettrica. Autorizzazioni ai sensi della legge 23 agosto 2004, n.239. Importo del versamento per l’esame progetto.

Ad integrazione della Lettera Circolare prot. 7075 del 27 aprile 2010, si chiarisce quanto segue.

L’importo del versamento a carico del proponente per l’esame progetto è pari a 176 euro, in analogia ad attività il cui esame richiede un impegno similare.

Qualora il progetto comprenda attività di cui al DM 16/02/1982 (ad esempio gruppi elettrogeni), il relativo importo per l’esame progetto andrà sommato.

L’importo andrà versato alla Tesoreria Provinciale dello Stato competente per territorio, il relativo numero di conto corrente postale può essere richiesto presso gli Uffici Prevenzione dei Comandi Provinciali VVF o essere rintracciato sul sito www.vigilfuoco.it , sezione “Prevenzione incendi on-line”
...
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Allegato riservato Lettera circolare DCPREV prot. n. 10925 del 15.07.2010.pdf
VVF 2010
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COVID-19: Linee Guida CE mobilità dei lavoratori stagionali

ID 11234 | | Visite: 1878 | News Sicurezza

Linee guida stagionali

COVID-19: nuove Linee Guida della Commissione europea in materia di mobilità dei lavoratori stagionali

MLPS, 22 luglio 2020

​Nel contesto della pandemia da COVID-19, la Commissione europea fornisce nuove e specifiche indicazioni agli Stati membri per promuovere appropriate misure di tutela nei confronti dei lavoratori stagionali che siano cittadini dell'UE o di paesi terzi. Il documento fornisce una guida alle autorità nazionali e alle parti sociali per garantire la mobilità dei lavoratori stagionali nella tutela dei diritti per la salute e la sicurezza.

In determinati periodi dell'anno alcuni settori dell'economia europea, in particolare il settore agroalimentare e quello del turismo, dipendono dal contributo dei lavoratori stagionali provenienti da altri Stati membri o dai paesi terzi. Molto spesso questi lavoratori conservano la loro residenza principale nel paese di origine e si trasferiscono temporaneamente in uno Stato membro per svolgervi un'attività soggetta al ritmo delle stagioni.

I lavoratori stagionali transfrontalieri godono di un'ampia serie di diritti, che possono variare a seconda che si tratti di cittadini dell'Unione o di paesi terzi. A causa della natura temporanea del loro lavoro e delle particolari circostanze in cui lo svolgono, essi possono però essere maggiormente esposti a condizioni di vita e di lavoro precarie. La pandemia di COVID-19 ha reso più visibili queste condizioni e le ha talvolta aggravate. Ha anche mostrato che questi problemi possono in alcuni casi portare a un'ulteriore diffusione di malattie infettive e aumentare il rischio di cluster di COVID-19.

I presenti orientamenti riguardano sia i lavoratori stagionali che sono cittadini dell'UE sia i lavoratori stagionali nell'UE che sono cittadini di paesi terzi e, salvo diversa indicazione, le misure illustrate nel seguito si riferiscono a entrambi i gruppi.

_____

Fonte: MLPS

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Casseforme - Quaderno Tecnico

ID 11229 | | Visite: 2205 | Guide Sicurezza lavoro INAIL

casseforme

Casseforme - Quaderno Tecnico

Obiettivo dei Quaderni Tecnici per i cantieri temporanei o mobili è accrescere il livello di sicurezza nei cantieri temporanei o mobili.

Forniscono informative basate su leggi, circolari, norme tecniche specifiche e linee guida utili a individuare e perfezionare metodologie operative per il miglioramento delle misure di prevenzione contro i rischi professionali.

I Quaderni sono rivolti a coloro che operano nell’ambito dei cantieri temporanei o mobili rappresentando un agile strumento sia per l’informazione e la formazione dei lavoratori sia per il miglioramento dell’organizzazione delle piccole e medie imprese.

...

Indice

1. Denominazione
2. Documenti di riferimento
3. Cosa sono
4. Destinazione d’uso
5. Classificazione
6. Tipologie
7. Marcatura
8. Indicazioni essenziali per la scelta, il montaggio, l’uso, la trasformazione, lo smontaggio
8.1 Scelta
8.2 Montaggio
8.3 Uso
8.4 Trasformazione
8.5 Smontaggio
9. Indicazioni essenziali di manutenzione
10. FAQ (Frequently asked questions)
Riferimenti nel d.lgs. 81/08

Fonte: INAIL

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Gruppi frigoriferi ad assorbimento - Modalità di installazione

ID 11225 | | Visite: 3869 | Prevenzione Incendi

Gruppi frigoriferi ad assorbimento   Modalit  di installazione

Gruppi frigoriferi ad assorbimento - Modalità di installazione

Nota dipvvf. DCPREV.REGISTRO UFFICIALE.U.0009105.08-07-2020

In riscontro al quesito inviato, relativo alla possibilità di installazione di gruppi frigoriferi ad assorbimento all'interno dei locali dove sono installati gli impianti di produzione calore, si premette che i decreti e le relative regole tecniche richiamate anche dal quesito stesso, anche se genericamente, vietano espressamente tale installazione.

Le stesse regole tecniche forniscono, per i gruppi frigoriferi, le modalità di installazione ammesse, l'aerazione necessaria e le tipologie di fluidi frigorigeni utilizzabili (si rammenta che, in relazione a tale ultimo punto, il DM 10 marzo 2020 ha recentemente aggiornato le tipologie di fluidi consentite). Sono inoltre riportati espressi divieti di modalità di installazione per i gruppi refrigeratori che utilizzano soluzioni acquose di ammoniaca e particolari disposizioni per le centrali frigorifere destinate a contenere gruppi termorefrigeratori ad assorbimento, a fiamma diretta.

Il recente DM 8 novembre 2019, che ha aggiornato le disposizioni di sicurezza antincendi per gli impianti per la produzione di calore alimentati a combustibile gassoso, tuttavia, ammette entro i locali di istallazione dell'impianto di produzione del calore la presenza di eventuali apparecchi o dispositivi destinati a funzioni complementari o ausiliarie del medesimo impianto.

Tanto sopra premesso, in considerazione della tipicità dei gruppi frigoriferi ad assorbimento che, per la produzione di acqua refrigerata, basano il loro funzionamento un ciclo ad assorbimento impiegando l'acqua quale refrigerante e una soluzione di acqua e bromuro di litio come assorbente, si ritiene che la loro istallazione all'interno dei locali destinati ad impianti per la produzione del calore, in attività disciplinate da specifiche regole tecniche di prevenzione incendi, possa essere utilmente valutata attraverso la documentazione tecnica integrata dalla valutazione del rischio aggiuntivo secondo il procedimento di deroga di cui all'art. 7 del DPR 151/2011 e con le modalità dell'art. 6 del DM 7 agosto 2012.

... Segue in allegato

Fonte: VVF

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Relazione annuale Inail 2019

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Relazione annuale INAIL 2019

Relazione annuale Inail 2019

Nel 2019 infortuni mortali in calo, aumentano le malattie professionali denunciate

I dati sull’andamento infortunistico e i risultati più rilevanti ottenuti sui fronti della ricerca, della prevenzione, della riabilitazione e degli investimenti, sono stati illustrati al presidente della Camera dei deputati e alla ministra del Lavoro e delle Politiche sociali dal presidente dell’Istituto, Franco Bettoni, che ha richiamato tutti gli attori istituzionali, le parti sociali, il mondo produttivo e la società civile a un impegno straordinario per fare della sicurezza sul lavoro una vera priorità sociale

ROMA - Nel corso di un incontro che si è svolto oggi pomeriggio, 14 luglio 2020, a Roma, presso la Sala del Cavaliere di Palazzo Montecitorio, il presidente dell’Inail, Franco Bettoni, accompagnato dal vicepresidente Paolo Lazzara, dai consiglieri di amministrazione Teresa Armato, Cesare Damiano e Francesca Maione, e dal direttore generale Giuseppe Lucibello, ha presentato al presidente della Camera dei deputati, Roberto Fico, e alla ministra del Lavoro e delle Politiche sociali, Nunzia Catalfo, la Relazione annuale sui dati relativi all’andamento degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali nel 2019, sul bilancio dell’Istituto e sui risultati più rilevanti ottenuti nell’ambito della ricerca, delle politiche in materia di prevenzione, cura e riabilitazione, e degli investimenti, con una premessa dedicata alle numerose iniziative promosse dall’Inail negli ultimi mesi per fronteggiare l’emergenza da nuovo Coronavirus.

INFORTUNI SUL LAVORO

Gli infortuni sul lavoro denunciati all’Istituto nel 2019 sono stati 644.803, un numero sostanzialmente stabile rispetto al 2018 (-0,09%). Gli infortuni riconosciuti “sul lavoro” sono 405.538, di cui circa il 18,6% avvenuti “fuori dell’azienda” (cioè in occasione di lavoro “con mezzo di trasporto” e “in itinere”, nel percorso di andata e ritorno tra la casa e il luogo di lavoro).

Le denunce di infortunio sul lavoro con esito mortale sono state 1.156, in calo dell’8,5% rispetto al 2018. I decessi accertati “sul lavoro” dall’Istituto sono 628, il 17,2% in meno rispetto al 2018, di cui 362, pari al 57,6%, occorsi “fuori dell’azienda” (52 casi sono ancora in istruttoria).

“Per contrastare il dramma degli incidenti sul lavoro – ha sottolineato Bettoni – sono necessarie azioni sinergiche, determinate e responsabili da parte di tutti gli attori istituzionali, le parti sociali, il mondo produttivo e la società civile. Proseguire nel cammino tracciato è irrinunciabile, ma non ancora sufficiente. Per fare della sicurezza una vera priorità sociale e attuare finalmente un deciso cambio di passo occorre richiedere a tutti un impegno straordinario e, soprattutto, prestare ascolto ai numerosi e autorevoli richiami del Capo dello Stato”.

MALATTIE PROFESSIONALI

I dati del 2019 confermano il progressivo incremento delle denunce di malattia professionale che ha caratterizzato l’ultimo decennio, in seguito alle campagne di sensibilizzazione sulla tutela assicurativa e agli interventi normativi che hanno ampliato l’elenco delle patologie che godono della presunzione legale di origine lavorativa.

Le 61.201 malattie denunciate nel 2019 sono il 2,9% in più rispetto all’anno precedente e oltre il 40% in più rispetto al 2010. È stata riconosciuta la causa professionale al 36,7%, mentre il 2,7% dei casi è ancora in istruttoria.

Le denunce riguardano le malattie e non i soggetti ammalati, che sono circa 43.700, il 40,3% dei quali per causa professionale riconosciuta. I lavoratori con patologia asbesto-correlata sono stati poco più di 1.500, quelli deceduti nel 2019 con riconoscimento di malattia professionale 1.018 (il 24,6% in meno rispetto all’anno precedente), di cui 212 per silicosi/asbestosi.

POSIZIONI ASSICURATIVE E RENDITE

Nel 2019 l’Inail ha censito circa 3.769.000 posizioni assicurative territoriali, con un lieve aumento (+0,8%) rispetto al 2018. Al 31 dicembre erano in essere 692.198 rendite per inabilità permanente e ai superstiti (-2,37% rispetto al 2018). Le rendite per inabilità e ai superstiti di nuova costituzione sono complessivamente circa 17.400.

Le prestazioni aggiuntive alla rendita a carico del Fondo vittime dell’amianto hanno comportato una spesa di circa 49 milioni di euro. La prestazione una tantum a favore dei malati di mesotelioma di origine non professionale è stata pari a circa 2,2 milioni di euro. Per il 2020 l’importo di quest’ultima prestazione è stato elevato da 5.600 a 10mila euro. Chi ne ha già beneficiato nel periodo compreso tra il 2015 e il 2019, inoltre, può richiedere l’integrazione di 4.400 euro.

INTERVENTI A SOSTEGNO DEI LAVORATORI

Nel 2019 sono state fornite circa 7,6 milioni di prestazioni sanitarie, l’83% richieste a seguito di infortuni sul lavoro e il 17% per malattia professionale. Le prestazioni per “prime cure” erogate presso i 120 ambulatori dell’Inail sono state 675mila. Le prestazioni riabilitative effettuate dal Centro Protesi di Vigorso di Budrio, con le filiali di Roma e Lamezia Terme, dal Centro di riabilitazione motoria di Volterra e dagli 11 centri di fisiochinesiterapia attivi in cinque regioni ammontano a oltre 218mila.

Il Centro Protesi e le sue filiali, in particolare, hanno erogato complessivamente 10.671 prestazioni di assistenza protesica a favore di 5.979 assistiti: 4.208 infortunati sul lavoro e 1.771 tra assistiti dal Servizio sanitario nazionale (Ssn) e privati. A queste si aggiungono 18.300 prestazioni per la fornitura di ausili per la cura e igiene personale, per l’informatica, per la mobilità e la domotica, che hanno interessato 9.182 assistiti.

È proseguita inoltre l’attività di coinvolgimento delle Regioni per l’erogazione di prestazioni riabilitative, integrative rispetto a quelle garantite dal Ssn, in favore dei disabili da lavoro, in attuazione dell’accordo quadro del 2012. Grazie alle convenzioni attuative stipulate, nel 2019 sono state erogate 485.315 prestazioni integrative riabilitative a circa 18mila assistiti.

A gennaio di quest’anno, per effetto della legge n. 128 del 2 novembre 2019, la copertura assicurativa Inail è stata estesa ai rider, i ciclofattorini delle imprese di “delivery” addetti alle consegne a domicilio, che ora possono fruire delle prestazioni previste in caso di infortunio sul lavoro, anche di lieve entità, o di malattia professionale. È stata inoltre attivata la polizza per i beneficiari del reddito di cittadinanza, impegnati in progetti utili alla collettività. Il premio per il 2019, pari a 90 centesimi al giorno, è a carico dei Comuni.

La legge di bilancio 2019 ha migliorato anche le prestazioni economiche che spettano agli assistiti Inail. Nel corso dell’anno è stata applicata la nuova tabella per l’indennizzo del danno biologico in capitale, che si applica agli eventi verificatisi a partire dal primo gennaio per i quali sia stata accertata una menomazione dell’integrità psico-fisica di grado compreso tra il 6% e il 15%. Di conseguenza, il valore degli importi dei relativi indennizzi ha registrato un aumento del 40%.

Le modifiche apportate dal quadro normativo e regolamentare in tema di reinserimento socio-lavorativo di infortunati e tecnopatici hanno incentivato gli interventi per la conservazione del posto di lavoro o l’inserimento in una nuova occupazione, evidenziando l’efficacia delle misure di semplificazione e delle iniziative di sensibilizzazione messe in campo dall’Istituto. Si registra, infatti, un costante incremento sia dei progetti personalizzati presi in carico dall’Inail – 153 nel triennio e 76 nel 2019 – sia delle risorse impegnate, passate da soli 44mila euro nel 2018 a oltre 2,2 milioni nel 2019.

INTERVENTI A SOSTEGNO DELLE AZIENDE

Il 2019 è stato l’anno di concreta applicazione delle nuove tariffe dei premi per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, aggiornate dopo vent’anni per essere adeguate ai profondi cambiamenti avvenuti nel mondo del lavoro. L’operazione ha comportato un abbattimento dei tassi medi del 32,72% e un minor onere per le imprese stimato, a regime, in 1.700 milioni di euro annui, superando così di circa 500 milioni la riduzione lineare applicata fino al 2019, prevista dalla legge di stabilità 2014.

In attesa del completamento della revisione tariffaria, per le sole gestioni premi speciali e settore agricoltura, non ancora interessate dall’aggiornamento, è stata applicata la riduzione del 15,24% dei premi e contributi dovuti dalle imprese, prevista dalla legge di stabilità 2014.

Per quanto riguarda l’impegno delle aziende nell’attività di mitigazione dei rischi negli ambienti di lavoro, nel 2019 si sono avute circa 28.500 istanze di riduzione del tasso di tariffa per meriti di prevenzione, con una riduzione del premio per le imprese virtuose di circa 140 milioni di euro. In settembre è stata inoltre disposta la riduzione del 7,38% del premio dovuto per il 2019 a favore delle circa 300mila imprese artigiane che non hanno denunciato infortuni nel biennio 2017-2018, a cui sono stati destinati 27 milioni di euro. Altre riduzioni del premio hanno riguardato la pesca e la navigazione.

Nel frattempo è proseguito il piano per co-finanziare, con incentivi a fondo perduto fino al 65% del costo complessivo, i progetti per la sicurezza promossi dalle imprese. Grazie alle prime nove edizioni del bando Isi sono stati realizzati quasi 32mila progetti, presentati soprattutto da micro e piccole aziende con meno di 15 dipendenti.

ATTIVITÀ DI CONTROLLO DEL RAPPORTO ASSICURATIVO

Nel 2019 è proseguita l’azione di controllo amministrativo dell’Inail, per la verifica di congruità nella corresponsione dei premi di assicurazione e il contrasto all’evasione. Delle 15.503 aziende controllate, l’89,22% sono risultate irregolari. I lavoratori regolarizzati in seguito ai controlli sono stati 49.827 (+16% rispetto al 2018), di cui 45.455 irregolari e 4.372 “in nero”.

Sono state inoltre accertate retribuzioni imponibili evase per circa 3,1 miliardi di euro e richiesti premi per circa 50 milioni di euro. Le indagini ispettive relative a infortuni mortali, gravi, in itinere e a malattie professionali sono state circa 2.800. I risultati raggiunti confermano l’efficacia della procedura informatica di “business intelligence” e il grande lavoro svolto dai 269 ispettori dell’Istituto (erano 284 nel 2018).

RICERCA

Nel primo anno del piano delle attività di ricerca 2019-2021 è stata consolidata la strategia della rete scientifica di eccellenza, attraverso il modello della ricerca in collaborazione che si concretizza, in massima parte, con i progetti attivati con il bando competitivo Bric, giunto alla quarta edizione. Si sono conclusi, in particolare, tutti i 62 progetti approvati con l’edizione del 2016. Parallelamente sono stati avviati i 14 progetti scelti con il bando del 2018 e lo scorso dicembre è terminata la procedura del bando Bric 2019, con l’affidamento di 64 nuovi progetti. In complesso negli ultimi quattro anni sono stati attivati progetti in partenariato per un totale di circa 35,8 milioni di euro.

Nel frattempo prosegue la sinergia con università ed enti di ricerca, confermata e rafforzata attraverso l’approvazione, alla fine del 2019, dei progetti di ricerca in campo protesico e riabilitativo che sfruttano le potenzialità offerte dalla robotica. In questo ambito, alle collaborazioni ormai consolidate con l’Istituto italiano di tecnologia, la Scuola superiore Sant’Anna di Pisa, l’Università Campus Bio-Medico di Roma, il Cnr, il Politecnico di Milano e l’Istituto ortopedico Rizzoli di Bologna, si sono aggiunti nuovi rapporti di partenariato.

In dicembre il Centro Protesi Inail ha stipulato un contratto di ricerca con la Northwestern University di Chicago, finalizzato a sviluppare studi comparativi su tecniche idrostatiche per la realizzazione di invasature di protesi. Il progetto è finanziato dal Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti con due milioni e mezzo di euro.

L’Istituto svolge anche un ruolo di primo piano per il raggiungimento delle finalità dei “competence center”, costituiti nel 2018 dal Ministero dello Sviluppo economico in attuazione del piano nazionale Industria 4.0, per agevolare il trasferimento tecnologico verso le micro, piccole e medie imprese italiane e colmare il gap informativo/formativo tra soluzioni digitali disponibili e mancanza di adeguate professionalità dei lavoratori.

L’Inail, già partner pubblico di Artes 4.0, Made e Cyber 4.0, dedicati rispettivamente agli ambiti della robotica, del settore manifatturiero e della sicurezza informatica, nel marzo di quest’anno ha aderito formalmente anche al centro di competenza Start 4.0 condotto dal Cnr e dall’Università di Genova, per la sicurezza e ottimizzazione di infrastrutture strategiche come porti, trasporti, energia e settore idrico.

INVESTIMENTI

Nell’ambito della pianificazione triennale, le attività di investimento sono state intense e rilevanti anche nel 2019.

Continua l’impegno a sostegno dei piani di edilizia scolastica, con uno stanziamento complessivo di 650 milioni di euro. Con i piani di investimento adottati a partire dal triennio 2014-2016, l’Inail ha messo in campo una strategia articolata e ad ampio raggio, contribuendo alla messa in sicurezza e alla riqualificazione del patrimonio immobiliare scolastico. Il mondo della scuola, infatti, rappresenta per l’Istituto uno degli ambiti privilegiati di intervento per promuovere e diffondere la cultura della sicurezza e il valore della prevenzione, facendo leva sulla formazione e il coinvolgimento delle nuove generazioni.

Per la realizzazione di scuole innovative dal punto di vista architettonico, tecnologico, dell’efficienza energetica e della sicurezza strutturale e antisismica, nel 2019 è stata avviata l’istruttoria per tutti i 56 interventi selezionati dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (Miur). Sulla base della pianificazione presentata dagli enti locali coinvolti, nel corso del triennio 2020-2022 si dovrebbe giungere alla consegna e all’approvazione dei progetti esecutivi necessari per appaltare le opere. Per quanto riguarda “i poli per l’infanzia”, invece, sono 38 le iniziative segnalate all’Inail dal Miur e inserite nel relativo programma di attuazione.

Nel frattempo continua il percorso di realizzazione delle iniziative immobiliari a elevata utilità sociale inserite nei piani triennali di investimento dell’Istituto, nell’ambito del programma di interventi avviato con la legge di bilancio 2015. Nel 2019, in particolare, sono stati avviati due cantieri per la costruzione di una nuova scuola secondaria a Vaprio d’Adda, in provincia di Milano, e per la realizzazione di una casa di riposo nel Comune di Pederobba, in provincia di Treviso. È proseguita, inoltre, l’istruttoria delle 33 iniziative ancora attive.

Sui 49 interventi urgenti di edilizia sanitaria individuati come valutabili dall’Inail con decreto del presidente del Consiglio del 24 dicembre 2018, circa la metà delle aziende ospedaliere e sanitarie interessate ha presentato la documentazione propedeutica alla realizzazione dell’investimento.

Per quanto riguarda gli investimenti in forma indiretta, proseguono le attività connesse alla partecipazione dell’Inail ai fondi di investimento immobiliari chiusi “i3-core”, “i3-Inail” e “i3-Università”, gestiti da Invimit Sgr Spa. Nel corso del 2019 è stato attivato il procedimento per un ulteriore conferimento di 11 immobili al fondo “i-3Inail”, mediante la sottoscrizione di 30 quote per l’importo complessivo di circa 17,3 milioni di euro. Continuano anche gli investimenti nel Fondo QuattroR, con contributi per circa 25 milioni di euro.

RISULTATI FINANZIARI ED ECONOMICI

I dati del preconsuntivo 2019 mostrano che l’Istituto ha avuto entrate di competenza per 9 miliardi e 833 milioni di euro, pari a circa 749 milioni in meno rispetto al 2018. Le uscite di competenza si sono attestate a 8 miliardi e 626 milioni, con prestazioni istituzionali in diminuzione di circa il 2%. Sono positivi il risultato finanziario e il risultato economico. Le riserve tecniche sono pari a circa 34 miliardi e 100 milioni, coperte per oltre il 91% da liquidità versata alla Tesoreria dello Stato, senza remunerazione.

PROSPETTIVE E IMPEGNI PER IL FUTURO

Per il prossimo futuro sono quattro gli impegni più importanti, per rilevanza strategica, indicati dal presidente dell’Inail: il completamento della revisione tariffaria, il miglioramento delle prestazioni economiche, l’ulteriore rafforzamento delle azioni finalizzate al reinserimento socio-lavorativo e l’estensione della tutela dell’Istituto ai soggetti non assicurati.

“Dopo la recente introduzione dell’obbligo assicurativo per i rider – ha sottolineato Bettoni a questo proposito – bisogna estendere la stessa protezione agli oltre tre milioni e mezzo di lavoratori che tuttora non possono accedere a rendite o indennizzi in caso di infortunio o malattia professionale. La sentenza della Cassazione dello scorso gennaio, che ha riconosciuto la possibilità di applicare tutele rafforzate anche alle forme di lavoro di nuovo profilo che si collocano tra subordinazione e autonomia, la rende un’ipotesi concretamente percorribile”.

“Questo tema, che l’emergenza sanitaria da Covid-19 ha purtroppo riportato in primo piano, non è più rinviabile e va affrontato a livello complessivo – ha aggiunto – L’Inail, per quanto gli compete, è pronto come sempre a fare la sua parte. Siamo infatti in grado di garantire una definizione dei profili tariffari in tempi brevi, oltre a disporre delle necessarie risorse finanziarie”.

Per rendere concrete queste intenzioni e portare a termine le altre iniziative destinate a lavoratori e imprese, l’auspicio del presidente Bettoni è che “l’attuale sistema di vincoli normativi, che continua a incidere sulle potenzialità operative dell’Istituto e sulla sua autonomia, possa essere superato, consentendo all’Inail di attingere a una parte dei 31 miliardi accantonati nel corso degli anni presso la Tesoreria dello Stato”.

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List of recommended health-based biological limit values (BLVs)

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List of recommended health based biological limit values  BLVs

List of recommended health-based biological limit values (BLVs)

List of recommended health-based biological limit values (BLVs) and biological guidance values (BGVs) Scientific Committee on Occupational Exposure Limits (SCOEL)* 

Biological monitoring Under certain circumstances biological monitoring offers advantages over air monitoring in assessing risk to health, e.g. for substances with a significant skin uptake. For such compounds, biological monitoring may be preferable, if suitable methods are available. SCOEL evaluates the need to recommend biological monitoring for particular substances on a case-by-case basis and recommends biological values based on the currently available scientific data. Health-based biological limit values (BLVs) Biological limit values (BLVs) are reference values for evaluating potential health risks in the practice of occupational health.

A BLV is a guideline for the control of such risks and should not be used for other purposes. Due to biological variability, an individual’s measurement may exceed the BLV without incurring an increased health risk. If, however, the biological levels persistently exceed the BLV, or if the majority of measurements obtained from a group of workers at the same workplace exceed the BLV, the cause of the excessive values must be investigated and proper action taken to reduce the exposure.

Exposure equivalent to the BLV generally do not affect the health adversely, when attained regularly under workplace conditions, except in cases of hypersensitivity. In the first instance, BLVs represent the levels of determinants which are most likely to be observed in specimens collected from a worker exposed to the chemical in question exclusively by inhalation at the level of the occupational exposure limit (OEL).

Exceptions are BLVs for substances for which the OELs serve as protection against non-systemic effects (e.g. irritation or respiratory disorders) or for substances which require biological monitoring due to other routes of absorption, in particular the skin. Biological guidance values (BGVs) Where toxicological data cannot support a health-based BLV, a biological guidance value (BGV) might be established. This value represents the upper concentration of the substance or a metabolite of the substance in any appropriate biological medium corresponding to a certain percentile (generally 90 or 95 percentile) in a defined reference population.

If background levels cannot be detected, the BGV may be equivalent to the detection limit of the biomonitoring method, which then is to be specified in the document.

A value exceeding the BGV might help to identify the need for an expert consideration of the working conditions. Unlike BLVs, BGVs are not healthbased and therefore do not set a limit between absence or presence of adverse health effects.

* Lo SCOEL è stato sostituito dal RAC (Risk Assessment Committee dell’ECHA)

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EC 2014
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Circ.CNI n. 589/XIX Sess./2020

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CNI 2020

Circ.CNI n. 589/XIX Sess./2020 

Oggetto: Osservazioni in merito all’Atto del Governo 157 alla luce del D.M. 27 febbraio 2020, n. 60 - GU n. 155 del 20/06/2020

La nota riporta le integrazioni proposte dal Consiglio Nazionale all’Atto del Governo n. 157 relativo allo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2013/59/EURATOM, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti.

Tali proposte di integrazione sono volte ad una armonizzazione con il Decreto Ministeriale 27 febbraio 2020 n.60 (GU n. 155 del 20/06/2020), che istituisce l’elenco nazionale certificato degli ingegneri biomedici e clinici, al fine, tra l’altro, di evitare una disparità di trattamento tra la figura dell’ingegnere biomedico nell’ordinamento italiano rispetto agli altri paesi europei relativamente alle sue competenze.

Il Decreto Ministeriale 27 febbraio 2020 n.60 disciplina altresì le competenze dell’ingegnere biomedico e clinico iscritto nella sezione A dell’elenco nazionale tra cui si annovera: “la pianificazione, la progettazione, lo sviluppo, la direzione lavori, la stima, l'attività di installazione, il collaudo, la gestione, il controllo, la manutenzione, le verifiche e la valutazione di appropriatezza tecnologica di progetti-prodotti-processi, la formazione e l'assistenza all'uso di dispositivi, dispositivi medici e diagnostici in vitro, materiali, processi, macchine ed impianti per la salute”.

Nello svolgimento delle attività su indicate, l'ingegnere biomedico e clinico “è legittimato a operare su dispositivi, materiali, processi, macchine, apparati ed impianti, tecnologie biomediche e a coadiuvare il personale medico, odontoiatrico e sanitario nell'applicazione delle tecnologie a favore del paziente senza compiere specificatamente atti diagnostici, terapeutici o di riabilitazione.”

Tutto ciò premesso, si riportano di seguito alcune osservazioni atte a correttamente ed ulteriormente considerare il ruolo dell’ingegnere biomedico così come delineato nel suddetto DM 27 febbraio 2020 n.60 in relazione all’Atto del Governo 157, soprattutto nell’interesse degli utenti delle attività sanitarie.

Con lettera del Consiglio Nazionale degli Ingegneri, Prot. CNI 4008U-01-06-20- EURATOM, trasmessa in data 01/06/2020, che si riporta in allegato, si trasmettevano le osservazioni e modifiche proposte in relazione all’Atto di Governo 157 al fine di evitare, in primo luogo, una disparità di trattamento tra la figura dell’ingegnere biomedico nel sistema italiano rispetto agli altri paesi europei relativamente alle sue competenze; in secondo luogo, per assicurare il recepimento delle osservazioni trasmesse.

Ciò risulta oggi maggiormente necessario alla luce della definizione delle competenze attribuite dal DM 27 febbraio 2020 n.60 all’ingegnere biomedico che vede quest’ultimo quale professionista deputato allo svolgimento del collaudo, accettazione, controllo e di tutte le operazioni atte a garantire la qualità su tutte le tipologie di apparecchiature (ivi incluse quelle medico-radiologiche oggetto dell’Atto del Governo n. 157).

Al fine di evitare disparità di trattamento e confusione legislativa nelle precise attribuzioni si ribadiscono nuovamente le integrazioni che lo scrivente Consiglio Nazionale degli Ingegneri ha precedentemente avanzato in relazione all’Atto di Governo 157, che già tenevano conto dell’istituzione dell’elenco nazionale certificato degli ingegneri biomedici e clinici (punto 2) congiuntamente alla previsione di una norma transitoria (punto 3) così da poter armonizzare il Decreto Ministeriale 27 febbraio 2020 n.60 con l’emanando provvedimento.

Si riportano di seguito le modifiche proposte all’Atto del Governo n. 157 del 31.01.2020:

• TITOLO II DEFINIZIONI ART.7 – Definizioni Punto 148)

"specialista in fisica medica": laureato in fisica o in ingegneria biomedica in possesso del diploma di specializzazione in fisica medica o fisica sanitaria e, conseguentemente, delle cognizioni, formazione ed esperienza necessarie a operare o a esprimere pareri su questioni riguardanti la fisica delle radiazioni applicata alle esposizioni mediche;

• TITOLO XIII ESPOSIZIONI MEDICHE ART.159 – Responsabilità Comma 11

L'esercizio professionale specialistico della fisica medica è consentito ai laureati in fisica o in ingegneria biomedica, in possesso del diploma di specializzazione in fisica medica, o a esso equipollente ai sensi del decreto del Ministro della Sanità 30 gennaio 1998, iscritti all'albo istituito presso il pertinente Ordine dei chimici e dei fisici o rispettivamente Ordine degli Ingegneri, nonché all’elenco nazionale certificato degli Ingegneri Biomedici e Clinici, con annotazione della specializzazione posseduta.

• TITOLO XIII ESPOSIZIONI MEDICHE ART.159 – Responsabilità Comma 16

I laureati in fisica, chimica e ingegneria, privi di specializzazione, che abbiano esercitato documentata attività di esperto in fisica medica ai sensi dell'articolo 7, comma 5, del decreto legislativo 187 del 2000, possono continuare a esercitare dette attività, previa iscrizione all'albo del pertinente Ordine e comunicazione all'organo di vigilanza competente per tenitorio.

I laureati in ingegneria biomedica, privi di specializzazione, che alla data di entrata in vigore del presente decreto siano in possesso di idonea formazione conseguita tramite master universitari di II livello nelle discipline della fisica medica, possono esercitare dette attività, previa iscrizione all'albo del pertinente Ordine, nonché all’elenco nazionale certificato degli Ingegneri Biomedici e Clinici e comunicazione all'organo di vigilanza competente per territorio.

Tali soggetti documentano all'organo di vigilanza medesimo il periodico aggiornamento professionale, che deve risultare equivalente a quanto previsto per lo specialista in fisica medica all'articolo 162, comma 3.

Alla luce di quanto esposto, si sottolinea l’importanza e la necessità delle proposte di modifica dell’Atto del Governo n. 157 senza le quali si assisterebbe al paradosso per cui l’ingegnere biomedico non sarebbe legittimato ad operare sulle apparecchiature medico-radiologiche al fine di garantirne la qualità assicurando i più alti standard di sicurezza per il paziente, in aperto contrasto con quelle che sono le sue prerogative professionali ed ancor prima il suo peculiare piano di studi, determinando una chiara disparità di trattamento alla luce delle competenze acquisite nel percorso di studi dall’ingegnere biomedico in Italia al pari dei colleghi europei.

Si ritiene altresì necessario il recepimento delle ulteriori osservazioni riportate nella lettera Prot. CNI 4008U-01-06-20-EURATOM, trasmessa in data 01/06/2020, al fine di armonizzare l’intero Atto del Governo 157, tenendo conto della figura dell’Ingegnere e del Consiglio Nazionale degli Ingegneri quali pivot per la garanzia della qualità e della sicurezza del cittadino.

...

Fonte: CNI, 09.07.2020

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D.P.R. 462/2001 | Testo consolidato 2020

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D.P.R. 462/2001 | Testo consolidato 2020

Ed. 1.1 2020 - 01.03.2020

D.P.R. 462/2001 | Testo consolidato 2020 - In allegato Testo consolidato 2020 riservato Abbonati Sicurezza, Sicurezza/Ambiente, 2X, 3X, 4X, Full

Decreto del Presidente della Repubblica 22 Ottobre 2001 n. 462
Regolamento di semplificazione del procedimento per la denuncia di installazioni e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche, di dispositivi di messa a terra di impianti elettrici e di impianti elettrici pericolosi. (GU n. 6 del 22 ottobre 2001)

Ed. 1.1 2020

Il testo consolidato 2020 del Decreto del Presidente della Repubblica 22 Ottobre 2001 n. 462 tiene conto della modifica di cui al:

- Decreto-legge 30 dicembre 2019 n. 162, convertito con modificazioni dalla Legge 28 febbraio 2020 n. 8 (GU n. 51 del 29.2.2020 S.O. n. 10)

Ed. 1.0 2020

Il testo consolidato 2020 del Decreto del Presidente della Repubblica 22 Ottobre 2001 n. 462 tiene conto della modifica di cui al:

Decreto-Legge 30 dicembre 2019, n. 162 Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonche' di innovazione tecnologica. (GU Serie Generale n.305 del 31-12-2019)

...

Il DPR 22 ottobre 2001, n. 462 “Regolamento di semplificazione del procedimento per la denuncia di installazioni e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche, di dispositivi di messa a terra di impianti elettrici e di impianti elettrici pericolosi” (di seguito indicato come DPR 462/01) disciplina i procedimenti relativi alle installazioni e ai dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche, agli impianti elettrici di messa a terra e agli impianti elettrici in luoghi con pericolo di esplosione collocati nei luoghi di lavoro.

Al riguardo, il DPR 462/01 ha previsto l’emanazione di uno o più decreti volti a: dettare disposizioni per adeguare le vigenti prescrizioni in materia di realizzazione degli impianti; individuare i dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche, gli impianti elettrici di messa a terra e gli impianti relativi alle installazioni elettriche in luoghi con pericolo di esplosione.

Il successivo D.Lgs. 9 aprile 2008, n.81 e s.m.i. (di seguito indicato come D.Lgs. 81/2008) che ha abrogato, tra gli altri, il DPR 547/55, ha lasciato ferme le disposizioni del DPR 462/01 in materia di “verifiche periodiche”.

Lo stesso D.Lgs. 81/2008 ha introdotto un ulteriore regime di “controllo” degli impianti elettrici e degli impianti di protezione dalle scariche atmosferiche a carico del datore di lavoro rinviando ad un successivo decreto le modalità ed i criteri per l’effettuazione delle “verifiche” e dei “controlli” sopra richiamati.

Da ultimo si fa presente che la legge 30 luglio 2010, n. 122 di conversione con modificazioni del D.L. 78/2010, ha previsto l'attribuzione all'INAIL di tutte le funzioni già svolte dall'ISPESL tra le quali anche quelle e elative alle attività di verifica degli impianti di cui al DPR 462/01.

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Pagine: +16
Edizione: 1.1 2020
Pubblicato: 01/03/2020
Autore: Ing. Marco Maccarelli
Editore: Certifico s.r.l. 
Lingue: Italiano 

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Attività Sporadiche Esposizione amianto "ESEDI"

ID 4269 | | Visite: 30275 | Documenti Riservati Sicurezza

Attività Sporadiche Esposizione amianto "ESEDI" / Normativa | Individuazione | Elenco

ID 4269 | 02.07.2017

Il Documento illustra le condizioni per definire le attività di esposizione all’amianto “ESEDI” (Esposizioni Sporadiche E di Debole Intensità), previste dal D.Lgs 81/2008 Art. 249 c. 2, per le quali sono esentati determinati obblighi del D.Lgs. 81/2008 relativi all'amianto.

Valore limite per luoghi di lavoro

In generale il valore limite di esposizione per l'amianto è fissato a 100 F/L (0,1 F/cm3), misurato come media ponderata nel tempo di riferimento di otto ore.

Valore limite consigliato per la popolazione

Le linee guida dell’OMS per la qualità dell'aria in Europa (Publications, European Series, N.91 WHO 2000) evidenziano che un'esposizione continuativa per l'intera vita della popolazione generale a 1 F/L (0,001 F/cm3) di amianto, misurata mediante microscopia elettronica a scansione (SEM), comporta un eccesso di rischio cancerogeno compreso tra 1 e 100 casi per milione di esposti.



Le linee guida dell’OMS (Publications, European Series, N.91 WHO 2000) sono prese in considerazione per definire le attività "ESEDI".

In riferimento a all’Art. 249 c.2, la Commissione Consultiva permanente si è espressa come previsto dall'Art. 249 c.4, con la Circolare 25 gennaio 2011, Prot. 15/SEGR/0001940, nella quale, in riferimento ai limiti di concentrazione definiti da Enti tra cui l'OMS (WHO 2000), sono individuati i limiti di concentrazione di una attività da individuare ESEDI e un elenco di possibili attività.

Attività ESEDI - Obblighi Non previsti
Art. 250 Notifica
Art. 251 Misure di prevenzione e protezione
Art. 259 Sorveglianza sanitaria
Art. 260 c.1 Registro di esposizione e cartelle sanitarie e di rischio

Art. 249. Valutazione del rischio

1. Nella valutazione di cui all'articolo 28, il datore di lavoro valuta i rischi dovuti alla polvere proveniente dall'amianto e dai materiali contenenti amianto, al fine di stabilire la natura e il grado dell'esposizione e le misure preventive e protettive da attuare.

2. Nei casi di esposizioni sporadiche e di debole intensità (ESEDI) e a condizione che risulti chiaramente dalla valutazione dei rischi di cui al comma 1 che il valore limite di esposizione all'amianto non è superato nell'aria dell'ambiente di lavoro, non si applicano gli articoli 250 251, comma 1, 259 e 260, comma 1, nelle seguenti attività:

a) brevi attività non continuative di manutenzione durante le quali il lavoro viene effettuato solo su materiali non friabili;

b) rimozione senza deterioramento di materiali non degradati in cui le fibre di amianto sono fermamente legate ad una matrice;

c) incapsulamento e confinamento di materiali contenenti amianto che si trovano in buono stato;

d) sorveglianza e controllo dell'aria e prelievo dei campioni ai fini dell'individuazione della presenza di amianto in un determinato materiale.

3. Il datore di lavoro effettua nuovamente la valutazione ogni qualvolta si verifichino modifiche che possono comportare un mutamento significativo dell'esposizione dei lavoratori alla polvere proveniente dall'amianto o dai materiali contenenti amianto.

4. La Commissione consultiva permanente di cui all'articolo 6 provvede a definire orientamenti pratici per la determinazione delle esposizioni sporadiche e di debole intensità, di cui al comma 2.

Obbligo DVR di segnalazione lavoratori attività ESEDI (D.Lgs. 81/2008 Art. 249 c. 2)

Per le attività lavorative "ESEDI" è previsto l'obbligo per il datore di lavoro di indicare chiaramente nella documentazione relativa alla valutazione del rischio di cui agli artt. 28 e 29 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i., che lavoratori ben identificati possano essere adibiti ad attività lavorative conformi alle definizioni "ESEDI".

Individuazione attività ESEDI (Circolare 25 gennaio 2011, Prot. 15/SEGR/0001940)

Le attività "ESEDI", di cui all'art.249 comma 2 del D.Lgs. 81 /2008 e s.m.i, sono individuate nelle attività che vengono effettuate per un massimo di 60 ore l'anno, per non più di 4 ore per singolo intervento e per non più di due interventi al mese, e che corrispondono ad un livello massimo di esposizione a fibre di amianto pari a 10 F/L (dieci fibra per litro) calcolate rispetto ad un periodo di riferimento di otto ore. 

Stime di rischio indicate dall'OMS di riferimento per ESEDI

 Le linee guida dell'OMS (Publications, European Series, N.91 WHO 2000) per la qualità dell'aria in Europa evidenziano che un'esposizione continuativa per l'intera vita della popolazione generale a 1 F/L (una fibra per litro) di amianto, misurata mediante microscopia elettronica a scansione (SEM), comporta un eccesso di rischio cancerogeno compreso tra 1 e 100 casi per milione di esposti;

Elenco attività ESEDI (Circolare 25 gennaio 2011, Prot. 15/SEGR/0001940)

a) Brevi attività non continuative di manutenzione durante le quali il lavoro viene effettuato solo su materiali non friabili:

1) interventi di manutenzione riguardanti il fissaggio di lastre in MCA compatto in buono stato di conservazione senza intervento traumatico sulle stesse;
2) riparazione di una superficie ridotta (massimo di 10 m2) di lastre o mattonelle in vinil-amianto mediante applicazione di collanti, impregnanti, sigillanti o con limitati riporti di guaine ricoprenti, o prodotti similari;
3) applicazione di prodotti inertizzanti in elementi di impianto contenenti MCA non friabile in buone condizioni (ad es. rivestimenti di tubature);
4) spostamento non traumatico di lastre di MCA compatto non degradate abbandonate a terra, previo trattamento incapsulante;
5) interventi conseguenti alla necessita di ripristinare la funzionalità, limitatamente a superfici ridotte (massimo di 10 m2), di coperture o pannellature in MCA non friabile mediante lastre non contenenti amianto;
6) interventi di manutenzione a parti di impianto (ad eccezione degli impianti frenanti), attrezzature, macchine, motori, ecc., contenenti MCA non friabile, senza azione diretta su MCA;
7) attività di conservazione dell'incapsulamento con ripristino del ricoprente;
8) inserimento, all'interno di canne fumarie in MCA non friabile, di tratti a sezione inferiore senza usura o rimozione di materiale;
9) interventi di emergenza per rottura, su condotte idriche solo finalizzati al ripristino del flusso e che non necessitino l'impiego di attrezzature da taglio con asportazione
di truciolo.

b) Rimozione senza deterioramento di materiali non degradati in cui le fibre di amianto so no fermamente legate ad una matrice:

1) rimozione di vasche e cassoni per acqua, qual ora questi manufatti possano essere rimossi dalla loro sede senza dover ricorrere a rotture degli stessi;
2) rimozione di una superficie limitata (massimo di 10 m2) di mattonelle in vinil-amianto, lastre poste internamente ad edificio o manufatti simili in MCA non friabile, qualora questi manufatti possano essere rimossi dalla loro sede senza dover ricorrere a rotture degli stessi;
3) raccolta di piccoli pezzi (in quantità non superiore all'equivalente di 10 m2) di MCA non friabile, caduto e disperso a seguito di eventi improvvisi ed imprevisti, previo trattamento con incapsulante.

c) Incapsulamento e confinamento di materiali contenenti amianto che si trovano in buono stato:

1) interventi su MCA non friabile in buono stato di conservazione volti alla conservazione stessa del manufatto e/o del materiale ed attuati senza trattamento preliminare;
2) messa in sicurezza di materiale frammentato (in quantità non superiore all'equivalente di 10 m2) , con posa di telo in materiale plastico (ad es. polietilene) sullo stesso e delimitazione dell' area, senza alcun intervento o movimentazione del materiale stesso.

d) Sorveglianza e controllo dell'aria e prelievo dei campioni ai fini dell'individuazione della presenza di amianto in un determinato materiale:

1) campionamento ed analisi di campioni aerei o massivi ed attività di sopralluogo per accertare lo stato di conservazione dei manufatti installati.

Gli elenchi sopra riportati potranno essere periodicamente aggiornati dalla Commissione Consultiva Permanente in base all'evoluzione delle conoscenze.

Bibliografia

D.Lgs 81/2008 Capo III Protezione dai rischi connessi all'esposizione all'amianto

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - Circolare 25 gennaio 2011, Prot. 15/SEGR/0001940 - Lettera circolare in ordine alla approvazione degli Orientamenti pratici per la determinazione delle esposizioni sporadiche e di debole intensità (ESEDI) all'amianto nell'ambito delle attività previste dall'art. 249 commi 2 e 4, del D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 come modificato e integrato dal D.lgs. 3 agosto 2009, n. 106.

WORLD HEALTH ORGANIZATION (WHO). Air Quality Guidelines for Europe.
WHO Regional Publications, European Series, N.91. Regional Office for Europe, Copenhagen, 2000.

Certifico Srl - IT Rev. 00 2017

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Silice cristallina | Banca dati delle misure di esposizione

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Silice cristallina Banca dati delle misure di esposizione

Silice cristallina | Banca dati delle misure di esposizione

INAIL, 07.07.2020

Silice cristallina, disponibile l’applicativo della banca dati delle misure di esposizione

Dopo la pubblicazione del Rapporto scientifico 2000-2019, con questo strumento sarà possibile consultare ed elaborare i dati sui profili di esposizione professionale a silice cristallina, presenti nella Banca dati predisposta dall’Istituto ed aggiornata in continuo con le misurazioni effettuate in occasione di nuovi monitoraggi ambientali

Aumentare le conoscenze sull’esposizione a silice libera cristallina (Slc), sostanza minerale all’origine di malattie professionali come la silicosi, considerata per molto tempo la tecnopatia più importante registrata tra i lavoratori italiani e oggi ancora presente in alcune lavorazioni industriali. Contribuire alla valutazione del rischio e alla realizzazione di piani di prevenzione mirati. Concorrere all’elaborazione di buone prassi, soprattutto nei comparti produttivi più critici.

Mira a questo la Banca dati esposizione silice dell’Inail, strumento di business intelligence messo a punto dalla Consulenza tecnica accertamento rischi e prevenzione (Contarp) e dalla Direzione centrale organizzazione digitale (Dcod), disponibile ora sul portale dell’Istituto e pienamente fruibile, che consentirà di proseguire nello studio di questo rischio professionale attraverso le opportunità offerte dall’innovazione tecnologica.

Nel Rapporto scientifico analizzati i campionamenti dal 2000 a oggi. Questo nuovo impegno consentirà di tenere aggiornato e proseguire il lavoro promosso nel tempo in questo settore dalla Consulenza e confluito recentemente nel Rapporto scientifico 2000-2019, che ha raccolto e analizzato più di 8000 campioni prelevati in molti siti industriali e cantieri in tutta Italia nell’ambito delle attività di accertamento del rischio silicosi condotte dalla Contarp.

Nella Banca dati un report completo delle informazioni a disposizione. La Banca dati esposizione silice è uno strumento di studio, da consultare e interrogare per ottenere informazioni tese a quantificare l’esposizione a silice cristallina nei luoghi di lavoro. Le tabelle e i grafici contenuti, basati sui risultati delle misurazioni, permettono di visualizzare i profili di esposizione professionale a silice per settore produttivo e per mansione lavorativa, elementi essenziali per la valutazione del rischio e l’adozione di misure finalizzate alla riduzione dei livelli di esposizione dei lavoratori alle polveri e alla silice.

Uno strumento in continuo aggiornamento. Oltre alle informazioni già presenti, la Banca dati è alimentata dai nuovi monitoraggi effettuati e inseriti dai professionisti e dai periti della Contarp, e nel futuro potrebbe avvalersi anche del contributo di informazioni fornite da altri enti pubblici operanti nel settore della salute e sicurezza dei lavoratori.

Classificazione delle lavorazioni interessate. Nell’applicazione sono utilizzate due diverse classificazioni delle attività produttive aziendali e delle mansioni dei lavoratori. Esse sono basate rispettivamente sui codici Ateco 2007, così stabiliti da un comitato nazionale coordinato dall’Istat e che costituisce la versione italiana della nomenclatura europea, e sui codici Contarp 2016, definiti dai professionisti della struttura Inail con specifico riferimento all’esposizione a Slc.

Come è articolata l'applicazione. Strutturato in sezioni (panoramica principale, campioni personali, campioni ambientali, campioni massivi, strumenti), l’applicativo permette di visualizzare l’entità dell’esposizione dei lavoratori a Slc e a polveri respirabili a vari livelli di approfondimento. Le concentrazioni di silice e di polveri respirabili sono espresse in termini di medie geometriche, deviazioni standard geometriche e tenori percentuali. Appositi filtri, utilizzabili in tutte le sezioni, consentono di ottenere informazioni selezionate per cadenze temporali, geolocalizzazione, attività lavorative, e per approfondimenti su singoli materiali in lavorazione, consentendo all'utente di raffinare la ricerca, orientandola a specifiche esigenze conoscitive e di studio.

Le informazioni contenute comprendono dati relativi a:

- campioni personali di polveri respirabili, ovvero di campioni prelevati all’altezza delle vie respiratorie del lavoratore e rappresentativi della sua esposizione a polveri nel turno di lavoro;
- campioni ambientali, prelevati assicurando il campionatore su un cavalletto posizionato nell’area di lavoro;
- campioni massivi, che possono rappresentare materie prime, prodotti, rocce in scavo, inerti o anche le polveri sedimentate sulle superfici del luogo di lavoro.

Ogni singolo campione è classificato in base all’attività della ditta, specifica dello stabilimento/cantiere oggetto del campionamento, e alla mansione del lavoratore. Per descrivere l’attività della ditta, sono utilizzati due diversi criteri: classificazione Ateco 2007 delle attività economiche, ampiamente utilizzata dalle aziende e comune a tutti i paesi della Comunità europea, e la nuova classificazione Contarp 2016, costruita specificatamente per descrivere il rischio di esposizione a silice. Questa seconda classificazione contiene anche, per ogni attività, un mansionario realizzato tenendo conto dei compiti del lavoratore assimilabili ai gruppi di esposizione similari previsti dalla normativa tecnica europea.

I valori di esposizione a silice libera cristallina (quarzo) e a polvere respirabile sono rappresentati nei grafici di probabilità indicati dalla norma tecnica e riportati in tabelle che indicano la probabilità di superamento delle principali soglie di rischio descritte in letteratura.

Lo strumento di Business Intelligence permette di filtrare le informazioni in base alla data (anno) e al luogo (regione e provincia) di campionamento, e in relazione al tipo di lavorazione svolta dall’azienda e alla mansione del lavoratore. Tutte le informazioni, le tabelle e i grafici sono liberamente scaricabili in diversi formati, con la possibilità di elaborare le misure anche in proprio, all’esterno dell’applicativo.

https://www.inail.it/sol-cruscottomultidimensionaleinternet/#/noAuth/93

...

Fonte: INAIL

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Professionisti antincendio Dati CNI 06.2020

ID 11149 | | Visite: 3108 | News Prevenzioni Incendi

Professionisti antincendio Dati CNI 06 2020

Professionisti antincendio in regola con l'aggiornamento obbligatorio

Aggiornamento (al 24/06/2020) dei dati sui professionisti antincendio iscritti sulla piattaforma dei Vigili del Fuoco.

Fonte CNI

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Generatori di calore alimentati da combustibile solido, liquido o gassoso

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Generatori di calore

Generatori di calore alimentati da combustibile solido, liquido o gassoso per impianti centrali di riscaldamento

INAIL, 2020

Il documento descrive le fasi di cui si compone l'attività di prima verifica periodica dei generatori di calore alimentati da combustibile solido, liquido o gassoso per impianti centrali di riscaldamento utilizzanti acqua calda sotto pressione con temperatura dell'acqua non superiore alla temperatura di ebollizione alla pressione atmosferica, aventi potenzialità globale dei focolai superiore a 116 kw.

Il lavoro fornisce le indicazioni per la gestione tecnico-amministrativa della verifica, comprensiva delle istruzioni, la compilazione della scheda tecnica e del verbale di prima verifica periodica.

...

Indice
1. Introduzione
2. Campo d’applicazione
3. Comunicazione di messa in servizio/immatricolazione
4. Richiesta di prima verifica periodica
5. Riferimenti normativi
6. Dotazione dei dispositivi di sicurezza protezione e controllo
A. Generalità per tutti gli impianti con vaso di espansione aperto
B. Generalità per tutti gli impianti con vaso di espansione chiuso
C. Impianti con generatori alimentati con combustibili solidi non polverizzati
D. Impianti con scambiatori di calore alimentati sul primario con fluidi a temperatura superiore a 110°C
F. Impianti con generatori di calore modulari
G. Impianti di cogenerazione
H. Impianti a pannelli solari
7. Categorizzazione PED
8. Scheda tecnica
9. Verbale di prima verifica periodica
Appendice - Liste di controllo
Appendice - Documentazione

Fonte: UNI

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La sicurezza nelle tecnologie additive per metalli

ID 11129 | | Visite: 2621 | Guide Sicurezza lavoro INAIL

La sicurezza nelle tecnologie additive metalli

La sicurezza nelle tecnologie additive per metalli

INAIL, 2020

Le tecnologie additive (cosiddette stampanti 3D) si stanno sempre più diffondendo anche nel settore manifatturiero.

Il lavoro pubblicato ha l'obiettivo di fornire un riferimento per l'individuazione e la caratterizzazione dei pericoli specifici presenti nelle attrezzature che adottano la tecnologia Powder Bed Fusion/sintering laser o a fascio di elettroni. Le stampanti 3D inserite in luoghi di lavoro rientrano infatti nel campo di applicazione del d.lgs. 81/08 e s.m.i. che individua, in merito all'uso di attrezzature di lavoro e alla sicurezza dei luoghi di lavoro, specifiche figure e ruoli per l'espletamento di attività volte ad assicurare e mantenere un adeguato livello di sicurezza.

_____

Indice

1. Premessa
2. Introduzione e scopo
3. Campo di applicazione
4. Le tecnologie additive
4.1 Caratteristiche tecniche del powder bed fusion/sintering
4.2 Descrizione del processo per macchine powder bed fusion/sintering laser o EBM
5. Pericoli specifici
5.1 Elementi mobili
5.2 Caduta oggetti
5.3 Radiazioni e campi
5.3.1 Radiazioni ionizzanti
5.3.2 Radiazioni non ionizzanti
5.3.3 Radiazioni ottiche (laser)
5.4 Superfici e materiali caldi
5.5 Incendio e esplosione
5.6 Elettricità statica
5.7 Polveri e gas
5.7.1 Le polveri
5.7.2 Gas inerti
6. Obblighi del fabbricante
6.1 La valutazione dei rischi
6.2 L’immissione sul mercato
6.2.1 La dichiarazione CE di conformità
6.2.2 La marcatura
6.2.3 Le istruzioni
7. Obblighi del datore di lavoro
7.1 La valutazione dei rischi
7.2 Gestione dei rischi
7.2.1 I dispositivi di protezione individuale (DPI)
7.2.2 Informazione, formazione e addestramento
8. Obblighi dei lavoratori
9. Check list
9.1 Check list a supporto dell’utilizzo in sicurezza delle macchine
che adottano TA powder bed fusion/sintering
9.2 Check list pericoli specifici
10. Glossario
11. BIBLIOGRAFIA

...

Fonte: INAIL

Linee di indirizzo sicurezza e salute cantieri opere pubbliche COVID-19

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Linee di indirizzo sicurezza e salute cantieri opere pubbliche COVID 19

Linee di indirizzo sicurezza e salute cantieri opere pubbliche COVID-19

Linee di indirizzo sicurezza e salute nei cantieri di opere pubbliche in emergenza COVID-19 – Prime indicazioni operative

Le linee d'indirizzo, approvate dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome nella seduta del 18 giugno 2020, elaborate nell’ambito di ITACA, sono il frutto del contributo di esperti regionali, con la fattiva collaborazione delle istituzioni pubbliche competenti, degli ordini e collegi professionali e delle parti sociali. Il documento, in particolare, è stato elaborato e condiviso nell'ambito di diversi tavoli tecnici: GdL "Sicurezza appalti", GdL "Capitolati e Prezzari", e GdL "Contratti pubblici". Si tratta di un utile strumento finalizzato a coadiuvare il committente pubblico nella gestione del cantiere a fronte dell’emergenza sanitaria, con l’obiettivo di garantire la salute e la sicurezza dei lavoratori, nel rispetto della disciplina di settore, nonché dei provvedimenti normativi, delle circolari e dei protocolli siglati durante l’emergenza Covid-19.

Le presenti linee di indirizzo, recanti “SICUREZZA E SALUTE NEI CANTIERI DI OPERE PUBBLICHE IN EMERGENZA COVID-19: prime indicazioni operative” elaborate nell’ambito di ITACA, Istituto per l’innovazione e la trasparenza degli appalti e la compatibilità ambientale, organo tecnico delle Conferenza delle Regioni e delle Province autonome in materia di contratti pubblici, sono il frutto del prezioso contributo di esperti delle regioni, con la fattiva collaborazione delle istituzioni pubbliche competenti, degli ordini e collegi professionali e delle parti sociali.

Il documento è stato approvato dalla Commissione infrastrutture, mobilità e governo del territorio il 16 giugno 2020 e dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome nella seduta del 18 giugno 2020.

Si tratta di linee di indirizzo finalizzate soprattutto a coadiuvare il committente pubblico nella gestione del cantiere a fronte dell’emergenza COVID-19, con l’obiettivo di garantire la salute e la sicurezza dei soggetti presenti in cantiere, nel rispetto della disciplina di settore, nonché dei provvedimenti normativi, delle circolari e dei protocolli siglati durante l’emergenza covid19.

Il presente documento si articola in due parti:

- una prima parte, ricognitiva, contenente prime indicazioni in materia di sicurezza e salute nei cantieri, così come definite dalla vigente normativa
- una seconda parte, che contiene un elenco voci delle misure “antiCOVID-19” utile riferimento per le pubbliche amministrazioni committenti, per la stima dei costi e degli oneri per la sicurezza nei cantieri.

Non può essere sottaciuto che, stante la natura eccezionale ed assolutamente generalizzata dell’emergenza epidemiologica, tale da coinvolgere in maniera concomitante e simultanea tutte le attività produttive del territorio nazionale, comprese per l’appunto quelle tipiche del cantiere, ogni soggetto coinvolto sia pubblico che privato si è trovato in breve tempo nelle condizioni di un’insolita quanto drammatica esposizione finanziaria, insistendo essa  contemporaneamente su tutto il novero delle proprie commesse e, quindi, su tutti i cantieri posti sul territorio nazionale.

La Conferenza, sia con la sua attività istituzionale, sia tramite ITACA; si sta impegnando profusamente nel fornire ai committenti pubblici, ad imprese e lavoratori, indicazioni operative nel rispetto delle regole che, ci si augura, possano essere chiare e uniformi nel territorio nazionale ed evitare disomogeneità, dumping sociale e dubbi interpretativi che potrebbero renderne difficile l'osservanza.

Nell’ottica di garantire la salute e sicurezza dei lavoratori si collocano, peraltro, alcune delle indicazioni contemplate nelle presenti linee di indirizzo fra cui le tematiche afferenti maggiori costi connessi all’adeguamento e all’integrazione del PSC, in ragione delle misure di contenimento e prevenzione del COVID-19, i costi e gli oneri aziendali della sicurezza, nonché l’utilizzo di taluni strumenti contrattuali idonei a consentire la prosecuzione dell’appalto in condizioni di sicurezza e di sostenibilità economica.

 ...

Fonte: Conferenza delle Regioni e delle Province autonome 
ITACA

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Allegato riservato Linee di indirizzo sicurezza e salute cantieri opere pubbliche COVID-19.pdf
Conferenza delle Regioni e delle Province autonome 18.06.2020
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Provvedimento 26 gennaio 2006

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Provvedimento 26 gennaio 2006

Update 7 luglio 2016

Accordo aggiornato dalla Conferenza Stato-Regioni Repertorio atti n. 128/CSR del 7 luglio 2016

Accordo tra il Governo e le regioni e province autonome, attuativo dell'articolo 2, commi 2, 3, 4 e 5, del decreto legislativo 23 giugno 2003, n. 195, che integra il decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, in materia di prevenzione e protezione dei lavoratori sui luoghi di lavoro. (Atto n. 2407).

(GU n.37 del 14-02-2006)
_______

LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO

Nell'odierna seduta del 26 gennaio 2006:

Premesso che:

il decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, come integrato dal decreto legislativo 23 giugno 2003, n. 195 - nel recare disposizioni per l'individuazione delle capacita' e dei requisiti professionali richiesti agli addetti ed ai responsabili dei servizi di prevenzione e protezione dei lavoratori, a norma dell'articolo 21 della legge 1° marzo 2002, n. 39 - all'art. 8-bis:

quanto ai responsabili dei servizi di prevenzione e protezione dei lavoratori (RSPP) e agli addetti ai servizi di prevenzione e protezione dei lavoratori (ASPP) sui luoghi di lavoro, interni o esterni, dispone il possesso di capacita' adeguate alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attivita' lavorative (comma 1);

quanto ai requisiti professionali, prevede che i responsabili e gli addetti di cui al comma 1, debbano essere in possesso di un titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore ed essere, inoltre, in possesso di un attestato di frequenza a specifici corsi di formazione, con verifica dell'apprendimento, demandando a questa Conferenza l'individuazione degli indirizzi ed i requisiti minimi dei corsi stessi (comma 2);

quanto allo svolgimento di detti corsi, individua esattamente i soggetti deputati alla loro organizzazione (regioni e province autonome, universita', ISPESL, INAIL, Istituto italiano di medicina sociale, Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, Amministrazione della difesa, Scuola superiore della pubblica amministrazione, associazioni sindacali dei datori di lavoro o dei lavoratori o organismi paritetici), dando facolta' a questa Conferenza di individuare altri soggetti (comma 3);

per lo svolgimento della funzione di responsabile del servizio prevenzione e protezione, oltre ai requisiti di cui al comma 2, richiede il possesso di un attestato di frequenza, con verifica dell'apprendimento, a specifici corsi di formazione in materia di prevenzione e protezione dei rischi, anche di natura ergonomica e psico-sociale, di organizzazione e gestione delle attivita' tecnico-amministrative e di tecniche di comunicazione in azienda e di relazioni sindacali (comma 4);

dispone, con cadenza almeno quinquennale, sia per i responsabili, che per gli addetti di cui al citato comma 1, l'obbligo di frequenza di corsi di aggiornamento, demandandone gli indirizzi a questa Conferenza (comma 5);

Visto il testo del presente accordo, allegato sub 1, predisposto congiuntamente dai rappresentanti delle regioni e delle province autonome e dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con l'apporto delle Amministrazioni centrali interessate, come da ultimo perfezionato con il recepimento delle precisazioni richieste dalle regioni con lettera in data 28 ottobre 2005;

Visto l'art. 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

Considerato che nel corso dell'odierna seduta di questa Conferenza i presidenti delle regioni e delle province autonome hanno espresso il loro positivo avviso, ai fini del perfezionamento dell'accordo, nel testo allegato sub 1, parte integrante del presente atto; Acquisito l'assenso del Governo;

Sancisce accordo tra il Governo e le regioni e le province autonome nei termini di cui all'allegato sub 1, parte integrante del presente atto.

Roma, 26 gennaio 2006
Il presidente: La Loggia Il segretario: Carpino

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