Prevenzione incendi edifici civili: la bozza di RT 2018
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Prevenzione incendi edifici civili: la bozza di RT 2018
Bozza di regola tecnica integrativa del D.M. 16 maggio 1987 n. 246 recante esercizio commisurate al livello di rischio ipotizzabile
Pubblicato in GU n.30 del 05-02-2019 il Decreto:
D.M. 25 gennaio 2019 | Norme sicurezza antincendi edifici di civile abitazione
Modifiche ed integrazioni all'allegato del decreto 16 maggio 1987, n. 246 concernente norme di sicurezza antincendi per gli edifici di civile abitazione
Update 26 Aprile 2018
E’ stata approvata, lo scorso 24 aprile, del Comitato centrale tecnico scientifico per la prevenzione incendi, organismo collegiale del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, la bozza di regola tecnica contenente integrativa del D.M. 16 maggio 1987 n. 246 per l’adeguamento alla normativa di prevenzione incendi edifici di civile abitazione con altezza superiore ai 12 m.
Nella bozza, priva ancora della parte introduttiva del prossimo Decreto, sono definite 4 Tabelle (0,1,2,3), che indicano in relazione al Livello di Prestazione L.P. (dipendente dall'altezza dell'edificio a partire da 12 m), compiti e funzioni da attuare da parte del Responsabile attività (già Amministratore) e Occupanti, per la GSA (Gestione della Sicurezza Antincendio).
Per edifici di altezza antincendio h> 80 m, o, indipendentemente da h, se più di 1000 occupanti, è previsto l'obbligo di nomina di un Responsabile della GSA che può coincidere anche con il Responsabile dell'attività.
In allegata la bozza VVF.
1. Definizioni:
Ai fini del presente decreto, si definisce:
- GSA (Gestione della Sicurezza Antincendio): gestionale finalizzate all’esercizio dell’attività fase di emergenza, attraverso l'adozione di una struttura organizzativa che prevede procedure; essa si attua attraverso l’adozione dell’emergenza;
- Misure antincendio preventive: misure tecnico - gestionali, integrative di quelle già previste nelle norme di sicurezza allegate al D.M. 16 maggio 1987 n. 246, che completano la strategia antincendio da adottare per l’attività, al fine di diminuire il rischio incendio;
- L.P.: Livello di prestazione;
- h: altezza antincendi dell’edificio di cui al D.M. 30 novembre 1983.
2. Attribuzione dei L.P.:
Ai fini del presente decreto, i L.P. devono essere attribuiti secondo lo schema di seguito indicato:
L.P. 0 per edifici di tipo a) | altezza antincendi da 12 m a 24 m |
L.P. 1 per edifici di tipo b) e c) | altezza antincendi da 24 m a 54 m |
L.P. 2 per edifici di tipo d) | altezza antincendi da 54 m a 80 m |
L.P. 3 per edifici di tipo e) | altezza antincendi oltre 80 m, o, indipendentemente da h, se più di 1000 occupanti |
Per gli edifici di altezza antincendi superiore a 24 m, attività ricomprese in allegato I al D.P.R. 151/2011, e comunicanti con l’edificio stesso non pertinenti e funzionali (quali ad es. impianti produzione calore, autorimesse, gruppi elettrogeni ecc…), dovrà essere adottato un livello di prestazione superiore, indipendentemente dal tipo di comunicazione.
3. Misure gestionali in funzione dei L.P
3.1 L.P.0 (12 m ≤ h < 24 m)
Nota 0: In attività caratterizzate da promiscuità strutturale, impiantistica, dei sistemi di vie d'esodo ed esercite da responsabili dell'attività diversi, le pianificazione.
Oggetto | Compiti e funzioni |
Responsabile attività / Amministratore |
- identifica le misure - fornisce informazione agli occupanti sulle misure da attuare - espone un foglio informativo riportante divieti e precauzioni da osservare, numeri telefonici per l'attivazione dei servizi di emergenza, nonché le istruzioni per garantire l’esodo in caso d’incendio, come previsto nelle misure da attuare in caso d’incendio; - mantiene in efficienza dei sistemi, dispositivi, attrezzature e delle altre misure antincendio adottate, effettuando verifiche di controllo ed interventi di manutenzione |
Occupanti | In condizioni ordinarie: - osservano le indicazioni sui divieti e precauzioni riportati nel foglio informativo; - non alterano la fruibilità delle vie d'esodo e l’efficacia delle misure di protezione attiva e passiva; In condizioni d'emergenza, attuano quanto previsto nel foglio informativo. |
Misure da attuare in caso d’incendio (Nota 0) | Le misure standard da attuare in caso d’incendio consistono nell’informazione agli occupanti sui comportamenti da tenere: - istruzioni per la chiamata di soccorso e le informazioni da fornire per consentire un efficace soccorso; - azioni da effettuare per la messa in sicurezza di apparecchiature ed impianti; - istruzioni per l’esodo degli occupanti, anche in relazione alla presenza di persone con limitate capacità motorie, ove presenti; - divieto di utilizzo degli ascensori per l'evacuazione in caso di incendio, ad eccezione degli eventuali ascensori antincendio da utilizzare con le modalità di cui al D.M. 15 settembre 2005 |
Nota 0: In attività caratterizzate da promiscuità strutturale, impiantistica, dei sistemi di vie d'esodo ed esercite da responsabili dell'attività diversi, le pianificazioni d'emergenza delle singole attività devono tenere conto di eventuali interferenze o relazioni con le attività limitrofe. In tali attività, devono essere previste planimetrie per gli occupanti indicanti le vie d’esodo, installate in punti opportuni ed essere chiaramente visibili. |
Tabella 0: Misure gestionali per il livello di prestazione 0
3.2. L.P.1 (24 m < h ≤ 54 m)
...
segue in allegato
Collegati:
Edifici civili: raccolta di quesiti e chiarimenti VFF
Decreto Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151
Tags: Prevenzione Incendi