Decreto 16 maggio 1987 n. 246 | Consolidato 2019
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Decreto 16 maggio 1987 n. 246 | Consolidato 2019
ID 7730 | 07.02.2019 / Ed. 1.0 Febbraio 2019
Riservato Abbonati: Prevenzione incendi, 2X, 3X, 4X, Full, il Testo Consolidato 2019 del DM 246/1987 pdf in Allegato.
D.M. 16 maggio 1987 n. 246 Norme di sicurezza antincendi per gli edifici di civile abitazione (G.U. n. 148 del 27 giugno 1987)
Testo consolidato 2019 tiene conto della modifica di cui al:
D.M. 25 gennaio 2019 | Norme sicurezza antincendi edifici di civile abitazione - Modifiche ed integrazioni all'allegato del decreto 16 maggio 1987, n. 246 concernente norme di sicurezza antincendi per gli edifici di civile abitazione (GU n. 30 del 05-02-2019).
Entra in vigore il 06 Maggio 2019
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1. E' approvato l'allegato 1 che costituisce parte integrante del presente decreto e che modifica le norme tecniche contenute nell'allegato al decreto del Ministro dell'interno 16 maggio 1987, n. 246, sostituendo il punto «9. Deroghe» e introducendo, dopo il punto 9, il punto «9-bis. Gestione della sicurezza antincendio».
2. Le disposizioni contenute nell'allegato 1 al presente decreto si applicano agli edifici di civile abitazione di nuova realizzazione ed a quelli esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto secondo le modalita' previste dall'art. 3.
...
h: altezza antincendi dell’edificio
...
1.1 - Altezza ai fini antincendi degli edifici civili
Altezza massima misurata dal livello inferiore dell'apertura più alta dell'ultimo piano abitabile e/o agibile, escluse quelle dei vani tecnici, al livello del piano esterno più basso.
..
Es.: Ha = Altezza antincendio
...
2.0. Classificazione
Gli edifici di cui al punto 1 vengono classificati in funzione della loro altezza antincendi secondo quanto indicato nella tabella A:
Tipo di edificio | Altezza Antincendi | Massima superficie del compartimento (m2) | Massima superficie (m2) di competenza di ogni scala per piano | Tipo di vani scala e di almeno un vano ascensore | Caratteristiche "REI" dei vani scala e ascensore, filtri, porte, elementi di suddivisione tra i compartimenti |
a | da 12 m a 24 m | 8000 | 500 | Nessuna prescrizione | 60 (**) |
500 | Almeno protetto se non sono osservati i requisiti del punto 2.2.1. | 60 | |||
550 | Almeno a prova di fumo interno | 60 | |||
600 | A prova di fumo | 60 | |||
b | da oltre 24 m a 32 m | 6000 | 500 | Nessuna prescrizione | 60 (**) |
500 | Almeno a prova di fumo interno se non sono osservati i requisiti del punto 2.2.1. | 60 | |||
550 | Almeno a prova di fumo interno | 60 | |||
600 | A prova di fumo | 60 | |||
c | da oltre 32 m a 54 m | 5000 | 500 | Almeno a prova di fumo interno | 90 |
d | da oltre 54 m a 80 m | 4000 | 500 | Almeno a prova di fumo interno con filtro avente camino di ventilazione di sezione non inferiore 0,36 m2 | 90 |
e | oltre 80 m | 2000 | 350 (*) | Almeno a prova di fumo interno con filtro avente camino di ventilazione di sezione non inferiore a 0,36 m2 | 120 |
Tabella A
(*) Con un minimo di 2 scale per ogni edificio. Sulla copertura dell'edificio deve essere prevista una area per l'atterraggio ed il decollo degli elicotteri di soccorso raggiungibile da ogni scala.
(**) Solo per gli elementi di suddivisione tra i compartimenti.
L.P.: Livello di prestazione
9-bis.2 Attribuzione dei L.P.:
Ai fini del presente decreto, i L.P. devono essere attribuiti secondo lo schema di seguito indicato:
L.P. 0 | per edifici di tipo a) | (altezza antincendi da 12 m a 24 m) |
L.P. 1 | per edifici di tipo b) e c) | (altezza antincendi oltre 24 m a 54 m) |
L.P. 2 | per edifici di tipo d) | (altezza antincendi oltre 54 m fino a 80) |
L.P. 3 | per edifici di tipo e) | (altezza antincendi oltre 80 m) |
- Per gli edifici di altezza antincendi superiore a 24 m, qualora siano presenti attività ricomprese in allegato I al D.P.R. 151/2011, e comunicanti con l’edificio stesso ma ad esso non pertinenti e funzionali (1), dovrà essere adottato un livello di prestazione superiore, indipendentemente dal tipo di comunicazione.
(1) Per attività pertinenti e funzionali all’edificio si intendono, ad esempio, impianti produzione calore, autorimesse, gruppi elettrogeni ecc…
Transitorio
8. Norme transitorie
Negli edifici esistenti, entro cinque anni dalla data di entrata in vigore delle presenti norme, devono essere attuate le seguenti prescrizioni.
8.0. Comunicazioni.
Negli edifici di tipo "b", "c", "d", "e", sono ammesse le comunicazioni di cui al secondo comma del punto 2.6 attraverso porte RE 30, anche senza disimpegno, filtro a prova di fumo o accesso diretto da spazio scoperto.
8.1. Illuminazione di sicurezza.
Negli edifici di tipo "c", "d", "e", deve essere installato un sistema di illuminazione di sicurezza in conformita' con quanto specificato al punto 5.
8.2. Impianti antincendio.
Negli edifici di tipo "c", "d", "e", devono essere installati impianti antincendio fissi conformi al punto 7. Restano tuttavia validi gli impianti gia' installati a condizione che siano sempre assicurate le prestazioni idrauliche di cui al punto 7.
9. Deroghe (punto sostituito dal DM 25 gennaio 2019 - GU Serie Generale n.30 del 05-02-2019)
Qualora per particolari esigenze di carattere tecnico o di esercizio non fosse possibile attuare qualcuna delle prescrizioni contenute nelle presenti norme potrà essere avanzata istanza di deroga con le procedure di cui all’articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151.
9-bis. 3 Misure gestionali in funzione dei L.P.
Elaborato Certifico S.r.l. Ed. 1.0 2019
Collegati:
D.M. 16 maggio 1987 n. 246
Edifici civili: raccolta di quesiti e chiarimenti VFF
Prevenzione incendi edifici civili: la bozza di RT 2018
Decreto Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151
D.M. 16 febbraio 1982
Requisiti di sicurezza antincendio delle facciate negli edifici civili
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Decreto 16 maggio 1987 n. 246 Certifico Ed. Febbraio 2019.pdf Certifico S.r.l. Ed. 1.0 2019 |
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