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Radiazioni ionizzanti: quadro normativo

ID 2764 | | Visite: 76373 | Decreti Sicurezza lavoro

Radiazioni ionizzanti: quadro normativo

ID 2764 | 08.1.2023 / Normativa allegata

La nuova direttiva quadro 2013/59/EURATOM (occupational, medical, public exposure) dal 6 Febbraio 2018.

Attuazione IT Decreto Legislativo 31 luglio 2020 n. 101 dal 27 Agosto 2020

Update 08.01.2023

Pubblicato nella GU n. 2 del 03.01.2022 il Decreto Legislativo 25 novembre 2022 n. 203 riguardante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, di attuazione della direttiva 2013/59/Euratom, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom e riordino della normativa di settore in attuazione dell'articolo 20, comma 1, lettera a), della legge 4 ottobre 2019, n. 117. Entrata in vigore: 18.01.2023

Update 13.08.2020

Pubblicato sulla GU n.201 del 12.08.2020 - SO n. 29 il Decreto Legislativo 31 luglio 2020 n. 101 Attuazione della direttiva 2013/59/Euratom, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom e riordino della normativa di settore in attuazione dell'articolo 20, comma 1, lettera a), della legge 4 ottobre 2019, n. 117. Entrata in vigore: 27.08.2020

Art. 243 Abrogazioni
1. Alla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogate le seguenti disposizioni: 
a) gli articoli 3, 4 e 5, della legge 31 dicembre 1962 n. 1860
b) il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230 cosi' come modificato dal decreto legislativo n. 241 del 2000, dal decreto legislativo n. 23 del 2009, dal decreto legislativo n. 100 del 2011, dal decreto legislativo n. 185 del 2011, dall'articolo 3 del decreto legislativo n. 45 del 2014 e dall'articolo 2 del decreto legislativo n. 137 del 2017; 
c) il decreto legislativo 26 maggio 2000, n.187
d) il decreto legislativo 6 febbraio 2007, n.52
e) il decreto del Ministro dello sviluppo economico 28 settembre 2011.

Art. 244 Modifiche 
1. L'articolo 180, comma 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e' sostituito dal seguente:  «3. La protezione dei lavoratori dalle radiazioni ionizzanti e' disciplinata, nel rispetto dei principi di cui al titolo I, dalle disposizioni speciali in materia».

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Update 18.12.2019

La Legge di delegazione europea 2018Legge 4 ottobre 2019 n. 117, "Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2018" (GU n.245 del 18-10-2019), all'Art. 20 riporta delega al Governo ad introdurre le modifiche e le integrazioni necessarie al corretto e integrale recepimento della direttiva 2013/59/Euratom:

Art. 20 Principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva 2013/59/Euratom, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom 

1. Nell’esercizio della delega per l’attuazione della direttiva 2013/59/Euratom del Consiglio, del 5 dicembre 2013, il Governo è tenuto a seguire, oltre ai princìpi e criteri direttivi generali di cui all’articolo 1, comma 1, anche i seguenti princìpi e criteri direttivi specifici:

a) introdurre le modifiche e le integrazioni necessarie al corretto e integrale recepimento della direttiva 2013/59/Euratom, anche attraverso l’emanazione di un nuovo testo normativo di riassetto e semplificazione della disciplina di cui al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, ovvero di un testo unico volto al riordino e all’armonizzazione della normativa di settore, con abrogazione espressa delle disposizioni incompatibili e, in particolare, del citato decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, del decreto legislativo 26 maggio 2000, n. 187, e del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 52, assicurando altresì il necessario coordinamento tra le disposizioni oggetto di modifica o integrazione;

b) ferme restando le disposizioni dell’articolo 104 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, prevedere il rafforzamento e l’ottimizzazione della protezione dell’ambiente dagli effetti dannosi delle radiazioni ionizzanti tenendo conto, ai fini della protezione della salute umana nel lungo termine, di criteri ambientali basati su dati scientifici riconosciuti a livello internazionale e richiamati dalla direttiva 2013/59/Euratom;

c) prevedere, a carico degli utilizzatori, dei commercianti e importatori di sorgenti radioattive e dei produttori, detentori, trasportatori e gestori di rifiuti radioattivi, obblighi di registrazione e comunicazione dei dati relativi alla tipologia e quantità di tali sorgenti e rifiuti radioattivi all’Ispettorato nazionale per la sicurezza nucleare e la radioprotezione;

d) provvedere alla razionalizzazione e alla semplificazione delle procedure di autorizzazione per la raccolta e il trasporto di sorgenti e rifiuti radioattivi, introducendo specifiche sanzioni in caso di violazione delle norme di sicurezza nucleare e radioprotezione per il trasporto;

e) prevedere il mantenimento, ove già previste dalla normativa nazionale vigente, delle misure di protezione dei lavoratori e della popolazione più rigorose rispetto alle norme minime stabilite dalla direttiva 2013/59/Euratom;

f) procedere alla revisione, con riferimento alle esposizioni mediche, dei requisiti riguardanti le informazioni ai pazienti, la registrazione e la comunicazione delle dosi dovute alle procedure mediche, l’adozione di livelli di riferimento diagnostici, la gestione delle apparecchiature nonché la disponibilità di dispositivi che segnalino la dose, introducendo altresì una chiara identificazione dei requisiti, dei compiti e delle responsabilità dei professionisti coinvolti, con particolare riferimento al medico, all’odontoiatra o ad altro professionista sanitario titolato a farsi carico della responsabilità clinica per le esposizioni mediche individuali in accordo con i requisiti nazionali;

g) prevedere l’aggiornamento dei requisiti, dei compiti e delle responsabilità delle figure professionali coinvolte nella protezione sanitaria dei lavoratori e della popolazione, anche garantendo coerenza e continuità con le disposizioni del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230;

h) provvedere alla razionalizzazione e alla semplificazione dei procedimenti autorizzativi;

i) nella predisposizione del sistema di controlli, di cui alla direttiva 2013/59/Euratom, garantire i più alti livelli di salute per il personale aeronavigante esposto a radiazioni ionizzanti, comprese quelle cosmiche;

l) provvedere alla revisione e alla razionalizzazione dell’apparato sanzionatorio amministrativo e penale al fine di definire sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive nonché di conseguire una maggior efficacia nella prevenzione delle violazioni;

m) destinare i proventi delle eventuali sanzioni amministrative di nuova istituzione al finanziamento delle attività connesse al miglioramento delle attività dirette alla protezione dell’ambiente, dei lavoratori e della popolazione contro i pericoli derivanti dalle radiazioni ionizzanti;

n) adottare un nuovo Piano nazionale radon che, sulla base di quanto già attuato in Italia e tenendo conto delle altre esperienze di pianificazione in materia, anche realizzate da Stati esteri, recepisca le disposizioni della direttiva 2013/59/Euratom, preveda adeguati strumenti per la sua attuazione, attraverso il coordinamento tra le amministrazioni competenti in relazione ai diversi settori di interesse, e introduca indicatori di efficacia delle azioni pianificate.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati senza modificare l’assetto e la ripartizione delle competenze previste dalla disciplina vigente, previa acquisizione del parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, su proposta dei Ministri per gli affari europei, della salute, dello sviluppo economico, del lavoro e delle politiche sociali e dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, della giustizia, dell’economia e delle finanze, dell’interno e delle infrastrutture e dei trasporti.

Update: 07.04.2019

Nessun aggiornamento sul recepimento della Direttiva quadro generale 2013/59/EURATOM

Update: 07.04.2019

Aggiornato il Testo consolidato del Decreto legislativo n. 230 del 17 marzo 1995 alla Ed. 1.1 2019 (in allegato) Tutte le modifiche e aggiornamenti al D.Lgs. 230/1995 Radiazioni ionizzanti | Consolidato 2019.

Update: 24.03.2019

Nessun aggiornamento sul recepimento della Direttiva quadro generale 2013/59/EURATOM

Update: 05.02.2018

La Direttiva quadro generale 2013/59/EURATOM che modifica in modo rilevante l'assetto normativo della protezione contro il pericolo dall'esposizione radiazioni ionizzanti deve essere recepita dagli stati membri entro il 6 febbraio 2018 con un periodo di transizione di 4 anni dall'entrata in vigore il 6 febbraio 2014, alla data notizia, nessuno schema di recepimento pubblicato da parte dell'Italia.

Direttiva 2013/59/EURATOM
Direttiva 2013/59/EURATOM del Consiglio del 5 dicembre 2013 che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall’esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom.

La direttiva ha come oggetto la protezione congiunta alle esposizioni delle seguenti categorie di soggetti:

- Esposizione dei lavoratori (cap. VI) (occupational exposure)
- Esposizione pazienti e individui procedura diagnostica o terapia medica (cap. VII) (medical exposure)
- Esposizione esclusi dalle esposizioni occupazionali e mediche cap. VIII) (public exposure)

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Decreto Legislativo 31 luglio 2020 n. 101 
Attuazione della direttiva 2013/59/Euratom, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom e riordino della normativa di settore in attuazione dell'articolo 20, comma 1, lettera a), della legge 4 ottobre 2019, n. 117. Entrata in vigore: 27.08.2020

(GU Serie Generale n.201 del 12-08-2020 - Suppl. Ordinario n. 29)

Il decreto è suddiviso in diciassette Titoli:

Il Titolo I “Campo di applicazione e principi generali di protezione delle radiazioni ionizzanti” ( da art. 1 a art. 6).

Gli articoli 1 e 4 declinano le finalità del decreto, riassumendo in modo sistematico le finalità e gli obiettivi della nuova direttiva 2013/59/Euratom e degli atti di recepimento delle direttive che non sono abrogate direttiva 2013/59/Euratom, nonché i principi di giustificazione, di ottimizzazione e di limitazione delle dosi. Con riferimento alla limitazione delle dosi sui luoghi di lavoro, sono previsti limiti in relazione all'età (in particolare, prevedendo che soggetti di età inferiore a 18 anni non possano essere adibiti a lavori che comportino esposizioni alle radiazioni ionizzanti), allo stato di gravidanza e di allattamento, all'esposizione di apprendisti e studenti. Importante novità è rappresentata dall’introduzione di un nuovo e più restrittivo limite di dose equivalente per l’esposizione del cristallino. Norme specifiche sono dettate anche in relazione all'esposizione della popolazione. In generale, con riferimento all'esposizione professionale e a quella della popolazione, i limiti si applicano alla somma delle esposizioni di un lavoratore - o dell'individuo della popolazione - considerando tutte le pratiche autorizzate. Particolare enfasi è attribuita alla giustificazione delle nuove pratiche mediche e nell’ambito dei programmi di screening. Inoltre, ai fini dell’ottimizzazione, gli articoli 5 e 6 disciplinano i vincoli di dose e i livelli di riferimento. Con riferimento nel caso delle alle esposizioni mediche dei pazienti, ai fini dell'ottimizzazione, c’è un rafforzamento del ruolo e responsabilità dello specialista in fisica medica e la definizione e utilizzo di livelli diagnostici di riferimento (LDR). Specifiche prescrizioni sono poi fissate in merito a vincoli di dose per l'esposizione professionale, per l'esposizione della popolazione e per quella medica di assistenti e accompagnatori.

TITOLO I CAMPO DI APPLICAZIONE PRINCIPI GENERALI DI PROTEZIONE DALLE RADIAZIONI IONIZZANTI

ART.1 Finalità e principi del sistema di radioprotezione (direttiva 2013/59/Euratom articoli 1 e 5)

1. Il presente decreto stabilisce norme di sicurezza al fine di proteggere le persone dai pericoli derivanti dalle radiazioni ionizzanti, e disciplina:
a) la protezione sanitaria delle persone soggette a qualsiasi tipo di esposizione;
b) il mantenimento e la promozione del continuo miglioramento della sicurezza nucleare degli impianti nucleari civili;
c) la gestione responsabile e sicura del combustibile nucleare esaurito e dei rifiuti radioattivi;
d) la sorveglianza e il controllo delle spedizioni di rifiuti radioattivi e di combustibile esaurito e materie radioattive.
2. Le disposizioni del presente decreto fissano i requisiti e i regimi di controllo relativi alle diverse situazioni di esposizione.
3. Il sistema di radioprotezione si basa sui principi di giustificazione, ottimizzazione e limitazione delle dosi.
4. In attuazione dei principi di cui al comma 3:
a) gli atti giuridici che consentono lo svolgimento di una pratica garantiscono che il beneficio per i singoli individui o per la collettività sia prevalente rispetto al detrimento sanitario che essa potrebbe causare. Le determinazioni che introducono o modificano una via di esposizione e le determinazioni per le situazioni di esposizione esistenti e di emergenza devono apportare più benefici che svantaggi; 
b) la radioprotezione di individui soggetti a esposizione professionale e del pubblico è ottimizzata allo scopo di mantenere al minimo ragionevolmente ottenibile le dosi individuali, la probabilità dell'esposizione e il numero di individui esposti, tenendo conto dello stato delle conoscenze tecniche e dei fattori economici e sociali. L'ottimizzazione della protezione di individui soggetti a esposizione medica è riferita all'entità delle singole dosi, compatibilmente con il fine medico dell'esposizione. Questo principio si applica non solo in termini di dose efficace ma, ove appropriato, anche in termini di dose equivalente, come misura precauzionale destinata a mantenere le incertezze relative al detrimento sanitario al di sotto della soglia per le reazioni tissutali;
c) nelle situazioni di esposizione pianificata, la somma delle dosi cui è esposto un individuo non può superare i limiti fissati per l'esposizione professionale o del pubblico. Le esposizioni mediche non sono soggette ai limiti di dose prefissati dal presente decreto per i lavoratori e per la popolazione.

ART.2 Ambito di applicazione (direttiva 2013/59/Euratom, articolo 2; decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, articolo 1, commi 1 e 2)

1. Le disposizioni del presente decreto si applicano a qualsiasi situazione di esposizione pianificata, esistente o di emergenza che comporti un rischio da esposizione a radiazioni ionizzanti che non può essere trascurato sia dal punto di vista della radioprotezione sia per quanto riguarda l'ambiente ai fini della protezione della salute umana a lungo termine.
2. In particolare le disposizioni del presente decreto si applicano:
a) alle spedizioni di rifiuti radioattivi, di combustibile esaurito e di materie radioattive, escluse le spedizioni transfrontaliere di rifiuti che contengono soltanto materiale radioattivo di origine naturale non proveniente da pratiche;
b) alla costruzione, all'esercizio e alla disattivazione degli impianti nucleari civili;
c) alla gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi dalla generazione fino allo smaltimento;
d) alla fabbricazione, alla produzione, alla lavorazione, alla manipolazione, allo smaltimento, all'uso, allo stoccaggio, alla detenzione, al trasporto, all'importazione nell'Unione Europea e all'esportazione dall'Unione Europea di materie, materiali e sorgenti radioattivi;
e) alla fabbricazione e al funzionamento di apparecchiature elettriche che emettono radiazioni ionizzanti e contengono componenti funzionanti con una differenza di potenziale superiore a 5 chilovolt (kV);
f) alle attività umane che implicano la presenza di sorgenti di radiazioni naturali, che determinano un significativo aumento dell'esposizione dei lavoratori o di individui della popolazione, in particolare:
1) al funzionamento di aeromobili e veicoli spaziali, in relazione all'esposizione del personale navigante;
2) alla lavorazione di materiali contenenti radionuclidi naturali;
g) all'esposizione dei lavoratori o di individui della popolazione al radon in ambienti chiusi, all'esposizione esterna dovuta ai materiali da costruzione e ai casi di esposizione prolungata dovuta agli effetti di un'emergenza o di un'attività umana del passato;
h) alla preparazione, alla pianificazione della risposta e alla gestione di situazioni di esposizione di emergenza che giustificano misure volte a tutelare la salute di individui della popolazione o di lavoratori;
i) alle esposizioni mediche;
l) alle esposizioni con metodiche per immagini a scopo non medico.
3. Le condizioni per l'applicazione delle disposizioni del presente decreto sono definite negli allegati I e II.
4. Per quanto non diversamente previsto dal presente decreto si applicano le disposizioni del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

ART.3 Esclusione dall'ambito di applicazione (direttiva 2013/59/Euratom articolo 3; decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, articolo 1, comma 1-bis)

1. Sono escluse dal campo di applicazione del presente decreto:
a) l'esposizione al livello di radiazione naturale, risultante dai radionuclidi presenti nell'organismo umano e dalla radiazione cosmica presente al livello del suolo;
b) le esposizioni alla radiazione cosmica durante attività di volo o missioni nello spazio a cui sono esposti gli individui della popolazione o lavoratori non facenti parte dell'equipaggio;
c) l'esposizione, al livello del suolo, ai radionuclidi presenti nella crosta terrestre non perturbata.
2. Ulteriori limiti al campo di applicazione del presente decreto sono stabiliti nei successivi Titoli con specifico riferimento a disposizioni in essi contenute.

ART.4 Giustificazione delle pratiche (direttiva 2013/59/Euratom, articolo 19;decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, articolo 2, commi 1 e 2)

1. Nuovi tipi o nuove classi di pratiche che comportano un'esposizione alle radiazioni ionizzanti debbono essere giustificati, prima di essere adottati.
2. I tipi o le classi di pratiche esistenti sono sottoposti a riesame per quanto concerne gli aspetti di giustificazione ogniqualvolta emergano nuove e importanti prove sulla loro efficacia o sulle loro potenziali conseguenze, ovvero nuove e importanti informazioni su altre tecniche e tecnologie; a tal fine il soggetto che svolge la pratica ne dà comunicazione all'autorità titolare del relativo procedimento.
3. I tipi o le classi di pratiche che comportano esposizioni professionali e del pubblico devono essere giustificate tenendo conto di entrambe le categorie di esposizione.
4. Le pratiche che compo1tano esposizioni mediche devono essere giustificate:
a) come tipo o classe di pratiche, tenendo conto delle esposizioni mediche e, ove pertinente, delle associate esposizioni professionali e del pubblico;
b) a livello di ciascuna esposizione medica individuale, secondo quanto stabilito nel Titolo XIII.

ART.5 Strumenti per l'ottimizzazione: vincoli di dose (direttiva 2013/59/Euratom articolo 6)

1. Ai fini dell'ottimizzazione della protezione sono stabiliti, con modalità specificate nei corrispondenti Titoli, i vincoli di dose.
2. Per l'esposizione professionale, il vincolo di dose è stabilito dall'esercente o dal datore di lavoro come strumento operativo per l'ottimizzazione, sotto la supervisione dell'autorità competente che ha emanato l'atto autorizzatorio o che ha ricevuto la notifica. Nel caso di lavoratori esterni, il vincolo di dose è stabilito congiuntamente dal datore di lavoro del lavoratore esterno e dal!' esercente.
3. Per l'esposizione del pubblico, è fissato il vincolo di dose individuale cui sono esposti gli individui della popolazione in seguito all'impiego pianificato di una specifica sorgente di radiazioni ionizzanti. L'autorità competente provvede affinché i vincoli di dose, considerando la somma delle dosi a cui è esposto il medesimo individuo da tutte le pratiche autorizzate, garantiscono il rispetto del limite di dose.
4. Per l'esposizione medica, i vincoli di dose si applicano solo per quanto riguarda la protezione di assistenti e accompagnatori nonché dei volontari che partecipano alla ricerca medica e biomedica.
5. I vincoli di dose sono stabiliti in termini di dosi individuali efficaci o di dosi equivalenti nell'arco di un determinato periodo di tempo appropriato.

ART.6 Strumenti per l'ottimizzazione: livelli di riferimento (direttiva 2013/59/Euratom articolo 7)

1. Ai fini della ottimizzazione della protezione per le situazioni di esposizione di emergenza e per le situazioni di esposizione esistenti sono utilizzati i livelli di riferimento. L'ottimizzazione della protezione riguarda in via prioritaria le esposizioni al di sopra del livello di riferimento e continua a essere messa in atto al di sotto di detto livello. 

Il Titolo II “Definizioni” ( art. 7)
Il Titolo III si compone di due norme (art. 8 a art. 9) si occupa delle autorità competenti (art. 8) e disciplina le funzioni di vigilanza, precisandone il campo d’azione e le attività (art. 9).
La previsione di cui all’articolo 8 non innova l’assetto ordinamentale delineato dal decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, che riconosce competenti in materia il Ministero dell’ambiente, della tutela del territorio e del mare, della salute, del lavoro e delle politiche sociali e dello sviluppo economico. le Regioni e alle Province. Il suddetto assetto è completato dall’introduzione ad opera del decreto legislativo n 45 del 2014, di un’autorità di regolazione indipendente in materia di sicurezza nucleare e radioprotezione, individuata nell’ISIN.
Coerentemente alla natura di “autority” all’ISIN è riconosciuta una funzione di regolazione e di vigilanza del settore, che svolge in posizione di terzietà rispetto all’esercizio delle pratiche e autonomia e indipendenza di giudizio, mentre le Amministrazioni ministeriali e regionali svolgono compiti di amministrazione attiva, ciascuna nel proprio ambito di competenza.
In ogni caso queste <autorità competenti> per lo svolgimento dei compiti previsti dal decreto devono organizzarsi per garantire l’indipendenza funzionale dai propri uffici e dai privati che svolgono attività nel settore, devono dotarsi di adeguate competente e risorse umane e finanziarie, e non devono intrattenere rapporti di collaborazione o negoziale con soggetti privati che operano nel settore.
Il Titolo IV “Sorgenti naturali di radiazioni ionizzanti”, (da art. 10 a art. 29), reca, rispetto alla legislazione vigente, molteplici innovazioni che si possono riassumere nella previsione relativa all’istituzione del Piano di azione nazionale per il radon, nella determinazione dei nuovi livelli di riferimento per la concentrazione di attività di radon, nell’indicazione dei criteri per l’individuazione
delle aree prioritarie per l’intervento di risanamento da radon, oltre ad altre previsioni di carattere
generale finalizzate a dare una organicità e valenza nazionale alle disposizioni in materia.
Il Titolo IV, è suddiviso in quattro capi:
1. il Capo I, rubricata “Esposizione al Radon”, a sua volta è suddiviso in tre sezioni la Sezione I, rubricata “parte generale”, la Sezione II, rubricata “Esposizione al radon nei luoghi di lavoro” e la Sezione III, rubricata “Protezione dall'esposizione al radon nelle abitazioni”;
2. il Capo II rubricata “Pratiche che comportano l’impiego di materiali contenenti radionuclidi di origine naturale”;
3. il Capo III rubricata “Attività lavorative che comportano l’esposizione alla radiazione cosmica”;
4. il Capo IV ha per oggetto le radiazioni gamma emesse da materiali da costruzione.
Il Titolo V “Lavorazioni minerarie” (da art.30 a art. 35). La materia disciplinata nel presente Titolo non è stata interessata dalla direttiva 2013/59/EURATOM, e, pertanto, le disposizioni che lo compongono, sebbene oggetto di una revisione formale ai fini del loro coordinamento con le nuove previsioni, non sono state modificate nella sostanza, Si segnala, in particolare, che per ragioni di sistematicità la previsione recante la disciplina del titolo abilitativo è stata spostata nel pertinente 
Titolo VII e la previsioni in materia di esposizione dei minatori nel relativo Titolo XI.
Il Titolo VI “Regime giuridico per importazione, produzione, commercio trasporto e detenzione” di materie grezze, materiali o sorgenti radioattivi (da art. 36 a art 45)
Il Titolo VII “Regime autorizzatorio e disposizioni per i rifiuti radioattivi” ( da art. 46 a art. 61) . Il regime regolamentare consiste in qualsiasi forma di controllo o regolamentazione applicati alle attività umane per l'attuazione delle prescrizioni in materia di radioprotezione. Si è scelto di graduare il controllo in ragione della natura e delle caratteristiche delle diverse fattispecie prese in considerazione. In applicazione di questo principio, le pratiche che rientrano nel campo di applicazione del regime regolamentare non espressamente esonerate dallo stesso sono assoggettate a procedura di notifica, mentre per le pratiche che presentano maggiori rischi si richiede un’autorizzazione sotto forma di nulla osta o di registrazione; l’autorizzazione è prevista ad esempio, per la somministrazione intenzionale di sostanze radioattive, il funzionamento e disattivazione di impianti nucleari (attività queste ultime soggette anche a licenza di esercizio), le attività connesse alla gestione di residui radioattivi.
Il Titolo VIII “Particolari disposizioni per le sorgenti sigillate ad alta attività e le sorgenti orfane” ( da art. 62 a art. 75), ed è suddiviso in due Capi: il Capo I è dedicata al controllo delle sorgenti sigillate ad alta attività; e il Capo II che disciplina il controllo delle sorgenti orfane.
Il Titolo IX “Impianti” “( da art. 76 a art. 101) reca la disciplina il regime di autorizzazione e di controllo della sicurezza degli impianti; la materia disciplinata nel presente Titolo non è stata interessata dalla direttiva 2013/59/EURATOM, e, pertanto, le disposizioni che lo compongono, sebbene oggetto di una revisione formale ai fini del loro coordinamento con le nuove previsioni, non sono state modificate nella sostanza.
Il Titolo X “Sicurezza degli impianti nucleari e degli impianti di gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi” ( da art. 102 a art. 105) reca la disciplina la sicurezza degli impianti nucleari e degli impianti di gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi. la materia disciplinata nel presente Titolo non è stata interessata dalla direttiva 2013/59/EURATOM, e, pertanto, le disposizioni che lo compongono, sebbene oggetto di una revisione formale ai fini del loro coordinamento con le nuove previsioni, non sono state modificate nella sostanza.
Il Titolo XI “Esposizione dei lavoratori” (da art. 106 a art. 146) disciplina le garanzie da assicurare ai lavoratori esposti a radiazioni ionizzanti, introducendo due aspetti di novità rispetto alla previgente disciplina: l’estensione dell’ambito di applicazione, che riguarda indistintamente tutti i lavoratori (il precedente articolo 59 conteneva il riferimento ai soli “lavoratori subordinati o ad essi equiparati”), la terzietà del soggetto che effettua i controlli rispetto alla parte che rilascia le autorizzazioni e all’esercente.
Il Titolo XII “Esposizione della popolazione” ( da art. 147 a art 155) riporta le disposizioni connesse con la protezione della popolazione dai rischi derivanti dall’esposizione alle radiazioni ionizzanti derivanti dall’esercizio delle pratiche, in un’ottica di rafforzamento della tutela della salute pubblica.
Il Titolo XIII “Esposizioni mediche” ( da art 156 a art. 171), pur recando disposizioni specifiche sulle esposizioni mediche del tutto coerenti con la previgente disciplina, presenta alcuni elementi di novità ponendo maggiore attenzione su: giustificazione nei programmi di screening; informazione preventiva al paziente sui rischi e benefici dell’esposizione; responsabilità riguardo l’ottimizzazione; definizione di ruoli e responsabilità delle figure professionali; qualità e sicurezza delle attrezzature; sistema di registrazione delle dosi
Il Titolo XIV “Preparazione e risposta alle emergenze” (da art. 172 a art.197) reca disposizioni volte alla gestione dell’emergenza definendo le competenze della Presidenza del Consiglio dei ministri- Dipartimento della protezione civile.
Il Titolo XV “Particolari situazioni di esposizione esistente” ( da art. 198 ad art. 204) reca i principi e le previsioni da applicare in sede di adozione delle misure correttive e protettive da applicare a situazioni di esposizione esistente in circostanze puntualmente definite dalla normativa di riferimento.
Il Titolo XVI “Apparato sanzionatorio”, ( da art. 205 a art.231) si compone di due sezioni: la sezione I Illeciti penali e la Sezione II Illeciti amministrativi.
Il Titolo XVII “Norme transitorie e finali”, introduce un regime transitorio in costanza dell’entrata in vigore del presente decreto.

Direttiva 2013/59/EURATOM

Direttiva 2013/59/EURATOM del Consiglio del 5 dicembre 2013 che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall’esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom

Le Direttive di cui alla tabella sono abrogate:

Direttiva EURATOM  Descrizione breve Recepimento
Direttiva 89/618/Euratom Informazione alla popolazione in caso di emergenza D.Lgs. n. 230 del 17 marzo 1995 
Direttiva 90/641/Euratom Protezione dei lavoratori esterne D.Lgs. n. 230 del 17 marzo 1995 
Direttiva 96/29/Euratom Basic Safety Standards D.Lgs. 26 maggio 2000, n. 241
Direttiva 97/43/Euratom Protezione relativa alle esposizioni mediche D.Lgs. n. 187 del 26 maggio 2000 
Direttiva 2003/122/Euratom Controllo delle sorgenti sigillate ad alta attività
e delle sorgenti orfane
D.Lgs. n. 52 del 6 febbraio 2007

In attesa del recepimento della Direttiva 2013/59/EURATOM a seguire il quadro normativo generale per il rischio radiazioni ionizzanti.

NORMATIVA GENERALE NAZIONALE RADIAZIONI IONIZZANTI

Decreto Legislativo 31 luglio 2020 n. 101
Attuazione della direttiva 2013/59/Euratom, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom e riordino della normativa di settore in attuazione dell'articolo 20, comma 1, lettera a), della legge 4 ottobre 2019, n. 117.  (GU Serie Generale n.201 del 12-08-2020 - Suppl. Ordinario n. 29) Entrata in vigore del provvedimento: 27/08/2020

 

Pubblicato nella GU n. 2 del 03.01.2022 il Decreto Legislativo 25 novembre 2022 n. 203 riguardante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, di attuazione della direttiva 2013/59/Euratom, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom e riordino della normativa di settore in attuazione dell'articolo 20, comma 1, lettera a), della legge 4 ottobre 2019, n. 117. Entrata in vigore: 18.01.2023

Art. 243 Abrogazioni Decreto Legislativo 31 luglio 2020 n. 101 

1. Alla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogate le seguenti disposizioni: 
a) gli articoli 3, 4 e 5, della legge 31 dicembre 1962 n. 1860
b) il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230 cosi' come modificato dal decreto legislativo n. 241 del 2000, dal decreto legislativo n. 23 del 2009, dal decreto legislativo n. 100 del 2011, dal decreto legislativo n. 185 del 2011, dall'articolo 3 del decreto legislativo n. 45 del 2014 e dall'articolo 2 del decreto legislativo n. 137 del 2017; 
c) il decreto legislativo 26 maggio 2000, n.187
d) il decreto legislativo 6 febbraio 2007, n.52
e) il decreto del Ministro dello sviluppo economico 28 settembre 2011.

Decreto legislativo n. 230 del 17 marzo 1995 - Abrogato dall'art. 243 del Decreto Legislativo 31 luglio 2020 n. 101 a far data dal 27.08.2020
Attuazione delle direttive Euratom 80/836, 84/467, 84/466, 89/618, 90/641 e 92/3 in materia di radiazioni ionizzanti. (la Direttiva 96/29/Euratom è abrogata dalla Direttiva 2013/59/Euratom dal 06.02.2018 - Data new non recepita)

Decreto legislativo n. 187 del 26 maggio 2000 Abrogato dall'art. 243 del Decreto Legislativo 31 luglio 2020 n. 101 a far data dal 27.08.2020
Attuazione della Direttiva 97/43/Euratom in materia di protezione sanitaria delle persone contro i pericoli delle radiazioni ionizzanti connesse ad esposizioni mediche. (la Direttiva 96/29/Euratom è abrogata dalla Direttiva 2013/59/Euratom dal 06.02.2018 - Data new non recepita)

Decreto legislativo 26 maggio 2000, n. 241 - Abrogato dall'art. 243 del Decreto Legislativo 31 luglio 2020 n. 101 a far data dal 27.08.2020
Attuazione della Direttiva 96/29/Euratom in materia di protezione sanitaria della popolazione e dei lavoratori contro i rischi derivanti dalle radiazioni ionizzanti.  (la Direttiva 96/29/Euratom è abrogata dalla Direttiva 2013/59/Euratom dal 06.02.2018 - Data new non recepita)

Decreto 4 gennaio 2001
Attuazione dell'art. 62, comma 4, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, modificato dal decreto legislativo 26 maggio 2000, n. 241, che stabilisce l'obbligo di notifica o di autorizzazione delle attivita' di datore di lavoro di imprese esterne.

Circolare n. 5/2001 del 08/01/01 del Ministero del lavoro, Direzione Generale Rapporti di lavoro - Div. III, Prot. n. 51/RI relativa all'applicazione del D. Lgs. 241/00. 

Decreto legislativo n. 257 del 9 maggio 2001
Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 26 maggio 2000, n. 241, recante attuazione della direttiva 96/29/Euratom in materia di protezione sanitaria della popolazione e dei lavoratori contro i rischi derivanti dalle radiazioni ionizzanti. (la Direttiva 96/29/Euratom è abrogata dalla Direttiva 2013/59/Euratom dal 06.02.2018 - Data new non recepita)

Decreto 3 ottobre 2001
Decreto di attuazione dell'art. 39, comma 2, del decreto legislativo 26 maggio 2000, n. 241, che stabilisce l'ammontare della spesa per il rilascio dei libretti personali di radioprotezione di cui all'allegato XI del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, come modificato dal decreto legislativo 26 maggio 2000, n. 241.

Decreto legislativo n. 52 del 6 febbraio 2007 - Abrogato dall'art. 243 del Decreto Legislativo 31 luglio 2020 n. 101 a far data dal 27.08.2020
Attuazione della direttiva Direttiva 2003/122/Euratom sul controllo delle sorgenti radioattive sigillate ad alta attività e delle sorgenti orfane. (la Direttiva 2003/122/Euratom è abrogata dalla Direttiva 2013/59/Euratom dal 06.02.2018 - Data new non recepita)

Decreto Legislativo n. 23 del 20 febbraio 2009    
Attuazione della direttiva 2006/117/Euratom, relativa alla sorveglianza e al controllo delle spedizioni di rifiuti radioattivi e di combustibile nucleare esaurito

Decreto legislativo n.100 del 1 giugno 2011
Disposizioni integrative e correttive del D.Lgs 20 febbraio 2009, n. 23, recante attuazione della direttiva 2006/117/Euratom, relativa alla sorveglianza e al controllo delle spedizioni di rifiuti radioattivi e di combustibile nucleare esaurito - sorveglianza radiometrica su materiali o prodotti semilavorati mettalici.

Decreto legislativo n. 45 del 4 marzo 2014
Attuazione della direttiva 2011/70/Euratom, che istituisce un quadro comunitario per la gestione responsabile e sicura del combustibile nucleare esaurito e dei rifiuti radioattivi.

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Legge 18 dicembre 1973 n. 877

ID 11364 | | Visite: 3169 | Decreti Sicurezza lavoro

Legge 18 dicembre 1973 n  877

Legge 18 dicembre 1973 n. 877 

Nuove norme per la tutela del lavoro a domicilio. 

(GU Serie Generale n.5 del 05-01-1974)

In allegato Testo consolidato 2020 con le modifiche apportate dagli atti:

20/12/1980
LEGGE 16 dicembre 1980, n. 858 (in G.U. 20/12/1980, n.348)

04/10/1994 
DECRETO LEGISLATIVO 9 settembre 1994, n. 566 (in G.U. 04/10/1994, n.232)

25/06/2008 
DECRETO-LEGGE 25 giugno 2008, n. 112 (in SO n.152, relativo alla G.U. 25/06/2008, n.147), convertito con modificazioni dalla L. 6 agosto 2008, n. 133 (in S.O. n. 196/L relativo alla G.U. 21/08/2008, n. 195)

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Archivio nazionale dei lavoratori esposti

ID 11354 | | Visite: 5839 | Documenti Riservati Sicurezza

Archivio Nazionale lavoratori esposti

Archivio nazionale dei lavoratori esposti a radiazioni ionizzanti

ID 11354 | 13.08.2020

L'articolo 126 del Decreto Legislativo 31 luglio 2020 n. 101, attuazione della direttiva 2013/59/Euratom, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom e riordino della normativa di settore in attuazione dell'articolo 20, comma 1, lettera a), della legge 4 ottobre 2019, n. 117, istituisce l'archivio nazionale dei lavoratori esposti.

L'istituzione dell'Archivio nazionale dovrà avvenire entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del Decreto Legislativo 31 luglio 2020 n. 101 presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ovvero entro il 23/02/2021.

Successivamente con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della salute, sentiti l’INAIL, l’Istituto Superiore di Sanità, l’ISIN e il Garante per la protezione dei dati personali, verranno stabilite le modalità e i criteri di costituzione, alimentazione e gestione dell’Archivio nazionale.

Archivio

...

Art. 126. Archivio nazionale dei lavoratori esposti (direttiva 59/2013/EURATOM, articolo 44)

1. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito l’Archivio nazionale dei lavoratori esposti.

2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della salute, sentiti l’INAIL, l’Istituto Superiore di Sanità, l’ISIN e il Garante per la protezione dei dati personali, sono stabilite le modalità e i criteri di costituzione, alimentazione e gestione dell’Archivio nazionale di cui al comma 1 nonché le modalità di accesso all’archivio da parte dell’ISIN, delle altre autorità di vigilanza e delle amministrazioni dello Stato interessate per le specifiche finalità istituzionali.

Articolo 44 Accesso ai risultati della sorveglianza individuale

1. Gli Stati membri prescrivono che i risultati della sorveglianza individuale prevista agli articoli 41, 42, 52, 53 e, se deciso dagli Stati membri ai sensi dell'articolo 35, paragrafo 2, all'articolo 54, paragrafo 3:

a) siano messi a disposizione dell'autorità competente, dell'esercente e del datore di lavoro dei lavoratori esterni;
b) siano messi a disposizione del lavoratore interessato a norma del paragrafo 2;
c) siano presentati al servizio di medicina del lavoro affinché ne valuti le ripercussioni per la salute umana secondo quanto previsto all'articolo 45, paragrafo 2;
d) siano trasmessi al sistema di trattamento dei dati per la sorveglianza radiologica individuale istituito dallo Stato membro in conformità alle disposizioni dell'allegato X.

2. Gli Stati membri dispongono che l'esercente o, in caso di lavoratori esterni, il datore di lavoro, consenta ai lavoratori di accedere, a loro richiesta, ai risultati della sorveglianza individuale che li riguarda, compresi i risultati delle misurazioni eventualmente utilizzate per la valutazione di tali risultati, o ai risultati della valutazione delle dosi effettuata in seguito alla sorveglianza del luogo di lavoro.

3. Gli Stati membri stabiliscono le modalità con cui comunicare i risultati della sorveglianza individuale.

4. Il sistema di trattamento dei dati per la sorveglianza radiologica individuale contempla quanto meno le informazioni elencate nell'allegato X, sezione A.

5. In caso di esposizione accidentale, gli Stati membri dispongono che l'esercente comunichi senza indugio alla persona interessata e all'autorità competente i risultati della sorveglianza individuale e delle valutazioni della dose.

6. Gli Stati membri provvedono affinché siano introdotte misure per uno scambio appropriato tra l'esercente o, nel caso di un lavoratore esterno, il datore di lavoro, l'autorità competente, i servizi di medicina del lavoro, gli esperti in radioprotezione o i servizi di dosimetria, di tutte le informazioni relative alle dosi assorbite in precedenza da un lavoratore, al fine di effettuare le visite mediche prima dell'assunzione o della classificazione come lavoratore della categoria A previste dall'articolo 44 e di controllare l'ulteriore esposizione dei lavoratori.

Avvertenza

Il testo dell'articolo 1, comma 3, della legge 24 aprile 2020, n. 27 (Conversione in legge, con  modificazioni, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante misure di potenziamento del Servizio  sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza  epidemiologica da COVID-19. Proroga dei termini  per l'adozione  di  decreti legislativi), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 29 aprile 2020, n. 110, S.O., cosi' recita:

«Art. 1. (Omissis).

3. In considerazione dello  stato  di  emergenza  sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di  patologie  derivanti  da  agenti  virali trasmissibili, dichiarato con la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio  2020, pubblicata  nella Gazzetta Ufficiale n.  26  del  1°  febbraio  2020, i  termini per l'adozione di decreti legislativi con scadenza tra il 10 febbraio 2020 e il 31 agosto 2020, che non siano scaduti alla data di entrata in vigore della presente legge, sono prorogati di tre mesi, decorrenti dalla data di scadenza di ciascuno di essi. I decreti legislativi di cui al primo periodo, il cui termine di adozione sia scaduto alla data di entrata in vigore della presente legge, possono essere adottati entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel rispetto dei principi e criteri direttivi e delle procedure previsti dalle rispettive leggi di delega. (Omissis).».

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COVID-19 | Linee guida riapertura attività Economiche e Produttive Rev. 06 Agosto 2020

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Linee Guida delle attivit  produttive 06 08 2020

COVID-19 | Linee guida riapertura attività Economiche e Produttive Rev. 06 Agosto 2020

06 Agosto 2020

Le modifiche riguardano le seguenti attività: saune, biblioteche, bar e ristorazione, per quest’ultimo settore si prevede, analogamente a quanto già previsto per i circoli ricreativi, la possibilità di giocare a carte.

Vedi la scheda: Linee guida Attività Economiche Produttive e Ricreative Covid-19: tutte le revisioni

La Conferenza ha altresì condiviso una proposta da avanzare al Governo relativa alla partecipazione del pubblico agli eventi sportivi che può essere consentita esclusivamente nei settori degli impianti sportivi nei quali sia possibile assicurare la permanenza presso la postazione seduta assegnata, nel rispetto del distanziamento interpersonale, sia frontalmente che lateralmente, di almeno un metro e, per gli ambienti al chiuso, con obbligo di utilizzo della mascherina a protezione delle vie respiratorie. In ogni caso, tutti gli spettatori devono indossare la mascherina dall’ingresso fino al raggiungimento del posto (per i bambini valgono le norme generali) e comunque ogni qualvolta ci si allontani dallo stesso, incluso il momento del deflusso.

Le presenti schede tecniche contengono indirizzi operativi specifici validi per i singoli settori di attività, finalizzati a fornire uno strumento sintetico e immediato di applicazione delle misure di prevenzione e contenimento di carattere generale, per sostenere un modello di ripresa delle attività economiche e produttive compatibile con la tutela della salute di utenti e lavoratori.

In particolare, in ogni scheda sono integrate le diverse misure di prevenzione e contenimento riconosciute a livello scientifico per contrastare la diffusione del contagio, tra le quali: norme comportamentali, distanziamento sociale e contact tracing.

Le indicazioni in esse contenute si pongono inoltre in continuità con le indicazioni di livello nazionale, in particolare con il protocollo condiviso tra le parti sociali approvato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 26 aprile 2020, nonché con i criteri guida generali di cui ai documenti tecnici prodotti da INAIL e Istituto Superiore di Sanità con il principale obiettivo di ridurre il rischio di contagio per i singoli e per la collettività in tutti i settori produttivi ed economici.

In tale contesto, il sistema aziendale della prevenzione consolidatosi nel tempo secondo l’architettura prevista dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 costituisce la cornice naturale per supportare la gestione integrata del rischio connesso all’attuale pandemia. In ogni caso, solo la partecipazione consapevole e attiva di ogni singolo utente e lavoratore, con pieno senso di responsabilità, potrà risultare determinante, non solo per lo specifico contesto aziendale, ma anche per la collettività.

Infine, è opportuno che le indicazioni operative di cui al presente documento, eventualmente integrate con soluzioni di efficacia superiore, siano adattate ad ogni singola organizzazione, individuando le misure più efficaci in relazione ad ogni singolo contesto locale e le procedure/istruzioni operative per mettere in atto dette misure. Tali procedure/istruzioni operative possono coincidere con procedure/istruzioni operative già adottate, purché opportunamente integrate, così come possono costituire un addendum connesso al contesto emergenziale del documento di valutazione dei rischi redatto ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

Resta inteso che in base all’evoluzione dello scenario epidemiologico le misure indicate potranno essere rimodulate, anche in senso più restrittivo.

Le schede attualmente pubblicate saranno eventualmente integrate con le schede relative a ulteriori settori di attività.

- RISTORAZIONE
- ATTIVITÀ TURISTICHE (stabilimenti balneari e spiagge)
- ATTIVITÀ RICETTIVE
- SERVIZI ALLA PERSONA (acconciatori, estetisti e tatuatori)
- COMMERCIO AL DETTAGLIO
- COMMERCIO AL DETTAGLIO SU AREE PUBBLICHE (mercati e mercatini degli hobbisti)
- UFFICI APERTI AL PUBBLICO
- PISCINE
- PALESTRE
- MANUTENZIONE DEL VERDE
- MUSEI, ARCHIVI E BIBLIOTECHE
- ATTIVITÀ FISICA ALL’APERTO
- NOLEGGIO VEICOLI E ALTRE ATTREZZATURE
- INFORMATORI SCIENTIFICI DEL FARMACO
- AREE GIOCHI PER BAMBINI
- CIRCOLI CULTURALI E RICREATIVI
- FORMAZIONE PROFESSIONALE
- CINEMA E SPETTACOLI DAL VIVO
- PARCHI TEMATICI E DI DIVERTIMENTO
- SAGRE E FIERE LOCALI
- SERVIZI PER L’INFANZIA E L’ADOLESCENZA
- STRUTTURE TERMALI E CENTRI BENESSERE
- PROFESSIONI DELLA MONTAGNA (guide alpine e maestri di sci) e GUIDE TURISTICHE
- CONGRESSI E GRANDI EVENTI FIERISTICI
- SALE SLOT, SALE GIOCHI, SALE BINGO E SALE SCOMMESSE
- DISCOTECHE 

Fonte: CS Regioni

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Circolare INAIL 26 febbraio 2019 n. 6

ID 11320 | | Visite: 2284 | News Sicurezza

Circolare INAIL 26 febbraio 2019 n. 6

Determinazione del Presidente dell’Inail 19 dicembre 2018, n. 527. “Regolamento per il reinserimento e l’integrazione lavorativa delle persone con disabilità da lavoro” in attuazione dell’art. 1, comma 166, legge 23 dicembre 2014, n. 190. Modifiche agli articoli 5, 6 e 9.

Con la determinazione presidenziale 19 dicembre 2018, n. 527 sono state apportate modifiche al “Regolamento per il reinserimento e l’integrazione lavorativa delle persone con disabilità da lavoro”. [...]

Cassazione Penale Sent. Sez. 3 Num. 23506 | 04 Agosto 2020

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Sentenze cassazione penale

Cassazione Penale Sez. 3 del 04 agosto 2020 n. 23506

Infortunio con il miscelatore per granulati plastici privo di adeguata protezione.

Penale Sent. Sez. 3 Num. 23506 Anno 2020
Presidente: RAMACCI LUCA
Relatore: LIBERATI GIOVANNI
Data Udienza: 23/07/2020

Ritenuto in fatto

1. Con sentenza del 15 ottobre 2019 il Tribunale di Como ha condannato A.C.M. alla pena di 3.000,00 euro di ammenda, per aver commesso il reato di cui all'art. 87, comma 2, d.lgs. 81/2008, in relazione agli artt. 70, comma 2, e 71, comma 1, e al punto 6.1 dell'allegato V, del medesimo d.lgs. 81/2008 (per avere, quale socio amministratore della S.n.c. M. Materie Plastiche di M. Giacomo Ezio & C., messo a disposizione dei lavoratori attrezzature non conformi ai requisiti di cui all'art. 70 d.lgs. 81/2008 e non idonee ai fini della salute e della sicurezza; in particolare la zona inferiore della macchina denominata "miscelatore per granulati plastici" era pericolosa in quanto consentiva ai lavoratori il raggiungimento, con gli arti superiori, degli organi lavoratori in moto; fino al 2 settembre 2015).
2. Avverso tale sentenza la A.C.M. ha proposto appello, convertito in ricorso per cassazione trattandosi di sentenza non appellabile, affidato a tre motivi.
2.1. Con il primo motivo ha eccepito la prescrizione del reato contestatole.
Ha esposto che i fatti oggetto della imputazione erano emersi a seguito dell'infortunio sul lavoro occorso a un dipendente, C.L., il 29 maggio 2014, cosicché, dovendo computarsi da tale data il decorso del termine quinquennale di prescrizione della contravvenzione ascrittale, lo stesso doveva ritenersi interamente decorso, anche tenendo conto della circostanza che la società amministrata dalla ricorrente il 18 marzo 2015 aveva ceduto alla S.r.l. Smart Protections il ramo d'azienda (nell'ambito del quale era stata realizzata la condotta contestata), con la conseguenza che il suddetto termine quinquennale sarebbe comunque decorso nel marzo 2020.
2.2. Con un secondo motivo ha lamentato l'erroneità della affermazione della propria responsabilità, in considerazione della imprevedibilità e abnormità della condotta del lavoratore C.L. da cui aveva avuto origine l'accertamento della inidoneità, al fine della sicurezza sul lavoro, della macchina miscelatrice per granulati plastici.
Ha esposto che il lavoratore C.L. aveva prestato la propria attività alle dipendenze della S.n.c. M. Materie Plastiche di M. Giacomo Ezio & C., per il tramite di una agenzia interinale, per oltre due anni, e per tutto tale periodo aveva lavorato utilizzando il macchinario miscelatore oggetto della contestazione; tenuto conto del funzionamento di tale macchinario descritto dai testi escussi (mediante inserimento dall'alto di granulati plastici insieme ad altre sostanze, destinate a essere miscelate nel corpo centrale per poi essere scaricate nella parte inferiore), la cui zona di carico è protetta da un dispositivo di interblocco meccanico, suscettibile di arrestare il funzionamento della macchina in caso di mediante rimozione di una sorta di tappo, l'inserimento da parte del lavoratore delle mani all'interno del canale fino a raggiungere le parti meccaniche, al fine di velocizzare le operazioni di scarico, risultava del tutto improprio, cosicché da tale circostanza non poteva trarsi la conclusione che il macchinario fosse pericoloso; la movimentazione del materiale accumulatosi in eccesso avrebbe potuto essere eseguita, come avevano sempre fatto tutti i lavoratori della M. Materie Plastiche, arrestando il movimento delle lame, anziché inserendo, in maniera del tutto arbitraria e imprevedibile, la mano all'interno del vano di scarico del materiale a macchinario acceso; dall'utilizzo arbitrario e improprio di tale macchinario non avrebbe potuto, dunque, farsi derivare la responsabilità della ricorrente.
2.3. Infine, con un terzo motivo, ha lamentato l'eccessività della pena e il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, per non essere stati adeguatamente considerati la non più giovane età della ricorrente e il corretto adempimento da parte sua dei propri obblighi di garante della sicurezza dei lavoratori, in relazione ai quali si era anche avvalsa di un soggetto terzo specializzato nelle materie della salute e sicurezza dei luoghi di lavoro, la S.a.s. Politecna, che dopo le opportune analisi aveva ritenuto di non valutare il rischio legato al miscelatore di granuli plastici oggetto della contestazione.

Considerato in diritto

1. Il ricorso è inammissibile.
2. Il primo motivo, volto unicamente a far valere l'avvenuto decorso del termine di prescrizione del reato ascritto alla ricorrente successivamente alla pronuncia della sentenza impugnata (trattandosi di reato permanente, consistito nell'aver messo a disposizione dei lavoratori un macchinario privo dei necessari dispositivi di protezione, contestato come commesso fino al 2 settembre 2015 e, comunque, in relazione al quale non risulta che la condotta sia cessata anteriormente alla cessione del ramo d'azienda avvenuta il 18 marzo 2015, con la conseguente decorrenza del termine quinquennale di prescrizione quantomeno da tale data e il suo compimento il 18 marzo 2020, successivamente alla pronuncia della sentenza impugnata), è inammissibile, sia a causa della sua genericità, essendo privo di qualsiasi analisi della condotta così come contestata e della collocazione cronologica della sua cessazione; sia perché non è volto a censurare il provvedimento impugnato o un errore od omissione del primo giudice, ma solamente a far valere un fatto, il decorso di detto termine, successivo alla decisione sfavorevole, e dunque non è riconducibile ad alcuno dei casi di ricorso per cassazione, posto che il giudizio di legittimità è strutturato nella forma della critica vincolata, che richiede cioè la deduzione di uno dei vizi tassativamente previsti dall'art. 606 cod. proc. pen., cosicché la sola deduzione del decorso del tempo e della verificazione della estinzione del reato successivamente al provvedimento impugnato non può essere ritenuto motivo ammissibile di ricorso per cassazione.
3. Il secondo motivo è inammissibile, sia perché è volto a censurare la ricostruzione del fatto e, in particolare, l'accertamento della non conformità del macchinario oggetto della contestazione alle disposizioni volte a salvaguardare la sicurezza dei lavoratori; sia perché è manifestamente infondato.
Mediante la doglianza in esame la ricorrente tende, in modo non consentito nel giudizio di legittimità, nel quale è esclusa la possibilità di una nuova valutazione delle risultanze acquisite, da contrapporre a quella effettuata dal giudice di merito, attraverso una diversa lettura, sia pure anch'essa logica, dei dati processuali, o una diversa ricostruzione storica dei fatti, o un diverso giudizio di rilevanza, o comunque di attendibilità delle fonti di prova (Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970; Sez. 2, n. 7667 del 29/01/2015, Cammarota, Rv. 262575; Sez. 3, n. 12226 del 22/01/2015, G.F.S., non massimata; Sez. 3, n. 40350, del 05/06/2014, e.e. in proc. M.M., non massimata; Sez. 3, n. 13976 del 12/02/2014, P.G., non massimata; Sez. 6, n. 25255 del 14/02/2012, Minervini, Rv. 253099;
Sez. 2, n. 7380 del 11/01/2007, Messina ed altro, Rv. 235716), a censurare, attraverso una rilettura delle deposizioni testimoniali, in ordine alla conformità del macchinario alle disposizioni di sicurezza e alla prassi esistente tra i lavoratori dell'impresa amministrata dalla ricorrente per accedere alle parti meccaniche del macchinario (preceduto sempre dall'arresto delle lame), quanto accertato dal Tribunale in ordine alla non conformità del macchinario in questione alle disposizioni in materia di sicurezza del lavoro.
Al riguardo, infatti, il Tribunale ha evidenziato, sulla base di quanto accertato in occasione del sopralluogo presso lo stabilimento della M. Materie Plastiche a seguito dell'infortunio occorso al lavoratore C.L., che detto macchinario era dotato di un dispositivo di protezione solamente nella parte superiore di carico (in corrispondenza del quale era presente un dispositivo di interblocco meccanico, idoneo ad arrestare il funzionamento della macchina in caso di apertura), ma non anche nella zona di scarico, accessibile al lavoratore anche con il macchinario in funzione, previa rimozione di una sorta di tappo, tanto che il C.L., allo scopo di rimuovere una ostruzione che impediva il funzionamento del macchinario, aveva aperto il canale di scarico mentre il miscelatore era in funzione, riportando un trauma da schiacciamento della mano destra.
Nè è stata, quindi, desunta, in modo logico, la non conformità del macchinario alla prescrizione di cui al punto 6.1. dell'allegato V al d.lgs. 81/2008, secondo cui, nel caso in cui gli elementi mobili di una attrezzatura di lavoro presentino rischi di contatto meccanico che possano causare incidenti, devono essere adottate protezioni o sistemi che impediscano l'accesso alle zone pericolose o che arrestino i movimenti pericolosi prima che sia possibile accedere alle zone in questione.
Tali rilievi, pienamente idonei a giustificare l'affermazione di responsabilità in ordine alla contravvenzione ascritta alla ricorrente, sono da quest'ultima stati censurati sul piano della ricostruzione delle modalità di funzionamento del macchinario e delle prassi esistenti all'interno dell'impresa dalla stessa amministrata, nonostante la piena logicità delle conclusioni cui è pervenuto il Tribunale, coerenti con gli elementi emersi dall'istruttoria, di cui la ricorrente ha proposto una non consentita rivisitazione sul piano del merito.
Le doglianze della ricorrente sono, inoltre, manifestamente infondate, in quanto essa ha allegato l'abnormità e l'imprevedibilità della condotta del lavoratore infortunato, che se può assumere astrattamente rilievo con riferimento all'infortunio (anche se ciò è stato comunque escluso dal Tribunale), è del tutto priva di rilievo di fronte al dato oggettivo della insicurezza del macchinario, di cui la ricorrente era a conoscenza, come emerso da quanto risultante dal documento di valutazione dei rischi richiamato dal Tribunale.
Ne consegue, in definitiva, l'inammissibilità delle doglianze della ricorrente.
4. Il terzo motivo, relativo alla misura della pena e alle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato.
Attraverso la doglianza relativa alla misura della pena la ricorrente ha censurato, in realtà, una valutazione di merito compiuta dal Tribunale che, nel sottolineare sia la gravità della colpa (in considerazione della piena consapevolezza della irregolarità del macchinario e della sua pericolosità), sia la negativa personalità della ricorrente (alla luce dei precedenti penali specifici), ha dato conto in maniera sufficiente degli elementi ritenuti preponderanti tra quelli di cui all'art. 133 cod. pen. per addivenire alla determinazione della pena: tale valutazione non è sindacabile sul piano del merito nel giudizio di legittimità, ed è stata adeguatamente motivata, in quanto la determinazione in concreto della pena costituisce il risultato di una valutazione complessiva e non di un giudizio analitico sui vari elementi offerti dalla legge, cosicché l'obbligo della motivazione deve ritenersi compiutamente osservato quando il giudice, accertata l'irrogazione della pena tra il minimo e il massimo edittale, affermi di ritenerla adeguata o non eccessiva, giacché ciò dimostra che egli ha considerato, sia pure intuitivamente e globalmente, tutti gli aspetti indicati nell'art. 133 cod. pen. ed anche quelli specificamente segnalati con i motivi di appello (sez. 6, n. 10273 del 20.5. 1989 Rv 181825).
La doglianza relativa al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche è manifestamente infondata, in quanto, anche a questo proposito, il Tribunale, con la sottolineatura della negativa personalità dell'imputata, ha dato conto degli elementi, tra quelli di cui all'art. 133 cod. pen., ritenuti di rilevanza decisiva ai fini della connotazione negativa della personalità dell'imputata medesima.
La ratio della disposizione di cui all'art. 62 bis cod. pen. non impone al giudice di merito di esprimere una valutazione circa ogni singola deduzione difensiva, essendo, invece, sufficiente l'indicazione degli elementi di preponderante rilevanza ritenuti ostativi alla concessione delle attenuanti; ne deriva che queste ultime possono essere negate anche soltanto in base alla gravità del fatto o ai precedenti penali dell'imputato, perché in tal modo viene formulato comunque, sia pure implicitamente, un giudizio di particolare gravità della condotta e di disvalore sulla personalità dell'imputato (Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, De Cotiis, Rv. 265826; Sez. 4, n. 23679 del 23/04/2013, Viale, Rv. 256201; Sez. 6, n. 36382 del 04/07/2003, Dell'Anna, Rv. 227142).
L'obbligo della motivazione non è certamente disatteso quando non siano state prese in considerazione tutte le prospettazioni difensive, a condizione però che in una valutazione complessiva il giudice abbia dato la prevalenza a considerazioni di maggior rilievo, disattendendo implicitamente le altre. E la motivazione, fondata sulle sole ragioni preponderanti della decisione non può, purché congrua e non contraddittoria, essere sindacata in cassazione neppure quando difetti di uno specifico apprezzamento per ciascuno dei pretesi fattori attenuanti indicati nell'interesse dell'imputato. Essa, inoltre, può, come nel caso di specie, essere contenuta, implicitamente, nel giudizio di gravità del fatto e nella valutazione negativa della personalità dell'imputato, essendo compresa in tale giudizio l'indicazione delle ragioni ritenute preponderanti per escludere la riconoscibilità di dette attenuanti.
5. Il ricorso deve, in conclusione, essere dichiarato inammissibile, stante la genericità, il contenuto non consentito e la manifesta infondatezza di tutti i motivi cui è stato affidato.
L'inammissibilità originaria del ricorso esclude il rilievo della eventuale prescrizione verificatasi successivamente alla sentenza di secondo grado, giacché detta inammissibilità impedisce la costituzione di un valido rapporto processuale di impugnazione innanzi al giudice di legittimità, e preclude l'apprezzamento di una eventuale causa di estinzione del reato intervenuta successivamente alla decisione impugnata (Sez. un., 22 novembre 2000, n. 32, De Luca, Rv. 217266; conformi, Sez. Un., 2/3/2005, n. 23428, Bracale, Rv 231164 e Sez. Un. 28/2/2008, n. 19601, Niccoli, Rv. 239400; in ultimo Sez. 2, n. 28848 del 8.5.2013, Rv. 256463; Sez. 2, n. 53663 del 20/11/2014, Rasizzi Scalera, Rv. 261616; nonché Sez. U, n. 6903 del 27/05/2016, dep. 14/02/2017, Aiello, Rv. 268966).
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso il 23/7/2020

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Allegato riservato Cassazione Penale Sez. 3 del 04 agosto 2020 n. 23506.pdf
 
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Linee guida attività sterilizzazione protezione collettiva operatore strutture sanitarie

ID 11312 | | Visite: 6419 | Guide Sicurezza lavoro INAIL

Linee guida attivit  sterilizzazione Protezione collettiva operatore sanitario

Linee guida attività sterilizzazione Protezione collettiva operatore strutture sanitarie

Il presente elaborato costituisce l’aggiornamento del precedente documento di Linee Guida sull'attività di sterilizzazione quale protezione collettiva da agenti biologici per l'operatore nelle strutture sanitarie (D.Lgs 626/94), il quale era stato redatto da un apposito gruppo di lavoro interdisciplinare costituito presso l'ISPESL con decreto del Direttore dell'Istituto n. 2638 del 26/02/2001 e diffuso dal Dipartimento di Igiene del Lavoro.

Rispetto all’edizione precedente è stata effettuata una revisione completa del testo alla luce delle nuove disposizioni legislative in materia di prevenzione e protezione dei lavoratori sui luoghi di lavoro e delle norme tecniche di settore.

Le attuali Linee Guida sono state elaborate in considerazione del ruolo di indirizzo dell’ISPESL in materia quale Organismo Tecnico del S.S.N., al fine di offrire alle Regioni, fermo restando la propria competenza in materia di autorizzazione ed accreditamento ed alle strutture sanitarie – ospedaliere, uno strumento di agile consultazione sul tema degli standard di sicurezza e di igiene del lavoro, che evidenziasse in modo completo sia come perseguire livelli ottimali di sicurezza e di salvaguardia della salute degli operatori e di riflesso anche degli utenti, sia come attuare tutti gli adempimenti previsti dalla vigente legislazione, nonché come realizzare importanti requisiti di qualità realmente conseguibili dai presidi nosocomiali che desiderano immettersi nell’ambito dell’ ”eccellenza“.

Al Titolo X del D.Lgs 81/2008 e s.m.i. l’evidenza di tutela, nonché di responsabilità, nel caso dell’operatore sanitario viene rafforzata nell’ Art. 274 “Misure Specifiche per le Strutture Sanitarie e Veterinarie“ dove al comma 2 il Legislatore sottolinea che “……il datore di lavoro definisce e provvede che siano applicate procedure che consentono di manipolare, decontaminare ed eliminare senza rischi per l’operatore e la comunità, i materiali e i rifiuti contaminati“.

Le procedure di disinfezione e la sterilizzazione si identificano quali misure di prevenzione e protezione di tipo collettivo ai sensi del menzionato Titolo X e sono basate sull'utilizzo di metodi chimici e chimico-fisici, per inattivare, distruggere o rimuovere microrganismi patogeni.

Contemporaneamente è doveroso porre altrettanta oculatezza nella scelta di questi composti valutando anche le caratteristiche di tossicità per i soggetti esposti in relazione alle concentrazioni di impiego, conformemente a quanto definito al Titolo IX del suddetto Decreto. Per quanto concerne un procedimento di sterilizzazione è necessario rammentare che qualsiasi materiale, prodotto o strumento è considerato “sterile“ quando è privo di agenti microbici vitali ed il fine di tale processo è quello di rendere inattivi i contaminanti microbiologici. Ne consegue che se si impiega un procedimento che è stato convalidato e si esegue una verifica dell’efficacia regolarmente, nonché un controllo sistematico dell’apparecchiatura, si è nelle condizioni di assolvere gli adempimenti del suddetto Titolo X evitando all’operatore anche la “potenziale esposizione“ ad agenti patogeni nell’ambito della manipolazione di materiali o strumenti di diversa tipologia.

Allo stato attuale si ha disponibilità di apposita normativa tecnica per la validazione e verifica delle procedure di sterilizzazione, inoltre bisogna ricordare come in questi ultimi anni il Dipartimento Igiene del Lavoro abbia emanato diversi pareri tecnici in merito all’impiego di DPI in tale settore e alle apparecchiature e alle attività di disinfezione.

L’obiettivo che ci si pone prevede tra l’altro di assicurare in tutte le possibili condizioni in cui si possa espletare l’attività di sterilizzazione, la quale comporta l’emergere di situazioni di rischio, un livello adeguato di gestione organizzativa che si possa avvalere di supporti tecnologici-strutturali congrui ai bisogni di assistenza dell’utente delle strutture sanitarie in un contesto che non esponga gli operatori ai rischi professionali.

L’elaborazione delle Linee Guida è stata preceduta da un ampia raccolta di dati bibliografici: la letteratura internazionale raccolta è stata osservata in relazione ai criteri prefissati per la valutazione delle pubblicazioni secondo quanto comunemente correlato all’esigenza di privilegiare l’ “Evidence Based Medicine“ (EBM). Particolare attenzione è stata posta nella raccolta e nel rispetto della normativa specifica inerente l’attività di sterilizzazione: nello specifico è stato considerato prevalentemente il DPR 14 gennaio 1997 n.37” Approvazione dell’atto di indirizzo e coordinamento alle Regioni e alle Province Autonome di Trento e Bolzano, in materia di requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi per l’esercizio delle attività sanitarie da parte delle strutture pubbliche e private “, mentre per gli aspetti di igiene e sicurezza sul lavoro si è considerato il D.Lgs 81/’08 e s.m.i.

Gli indirizzi tecnico – scientifici contenuti nel documento per l’attuazione dei disposti normativi e/o per evidenziare le modalità per conseguirne la relativa conformità, hanno considerato i diversi pareri già espressi su specifica richiesta dal Dipartimento Igiene del Lavoro sui temi ed aspetti disciplinari trattati.

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DM 23 Luglio 2020 | Tariffe INAIL sorveglianza sanitaria eccezionale

ID 11302 | | Visite: 3961 | News Sicurezza

Tariffe

DM 23 Luglio 2020 | Tariffe INAIL sorveglianza sanitaria eccezionale

Adottato il decreto che determina la tariffa per le prestazioni di sorveglianza sanitaria eccezionale rese dall’Inail

Il provvedimento, emanato dal Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, è disponibile online e fissa l’importo dei servizi svolti dall’Istituto in favore dei lavoratori maggiormente esposti al rischio di contagio da Covid-19

Ammonta a 50,85 euro l’importo unitario per singola prestazione di sorveglianza sanitaria eccezionale effettuata dall’Inail in favore dei lavoratori maggiormente esposti al rischio di contagio da Covid-19. A stabilirlo è il decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, adottato il 23 luglio scorso, che disciplina l’ambito di applicazione e il versamento della tariffa. Tale importo è versato all’Istituto dai datori di lavoro che richiedono l’effettuazione della sorveglianza sanitaria eccezionale, come previsto dall’articolo 83 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (decreto “Rilancio”). A partire dal 1° luglio 2020 è possibile inoltrare la richiesta di prestazione attraverso l'apposito servizio online “Sorveglianza sanitaria eccezionale”, attivo sul portale dell’Inail.

L’applicazione web per accedere alle prestazioni. L’applicativo informatico costituisce l’unico strumento consentito per l’invio delle richieste di visita medica per sorveglianza sanitaria eccezionale. Il suo utilizzo è consentito ai datori di lavoro in possesso delle credenziali Inail per l’accesso ai servizi on line. Gli utenti non registrati possono acquisire le credenziali tramite Spid, Inps, Carta nazionale dei servizi (Cns) oppure utilizzando l’apposito modulo che può essere inoltrato attraverso i servizi online o consegnato presso le sedi territoriali dell’Istituto. Possono accedere anche i soggetti delegati dal datore di lavoro, allegando il modulo reperibile sul portale istituzionale.

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Fonte: INAIL

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EU-OSHA 2020 | Agenti biologici e malattie professionali

ID 11268 | | Visite: 2694 | Documenti Sicurezza UE

Agenti biologici

EU- OSHA | Agenti biologici e prevenzione delle malattie professionali: panoramica

EU-OSHA Luglio 2020

La presente relazione è il risultato finale di un progetto di ampia portata che è stato commissionato per affrontare l’esposizione agli agenti biologici sul luogo di lavoro e i relativi effetti sulla salute. Lo studio prevede una rassegna della letteratura scientifica, interviste con esperti, sessioni di gruppi tematici e un seminario con le parti interessate.

La relazione presenta una sintesi consolidata dei risultati del progetto nel suo complesso, in base a importanti temi individuati nel corso dell’esame, come i settori problematici, le categorie vulnerabili, i rischi emergenti e i sistemi di monitoraggio adottati nei paesi europei.

Attualmente non esiste un approccio sistematico alla prevenzione dell’esposizione agli agenti biologici sul luogo di lavoro e al riconoscimento dei relativi problemi di salute. Analizzando le attuali conoscenze in merito a questi fattori di rischio, individuando le lacune dei dati e proponendo future opzioni in termini di politiche, la relazione mira a sensibilizzare in merito al problema e a fornire informazioni affidabili e utilizzabili al fine di istituire misure preventive efficaci.

L’esposizione ad agenti biologici sul luogo di lavoro è diffusa e legata a numerosi problemi di salute, tra cui le malattie infettive, le allergie e il cancro. Si stima che, solo nell’UE, ogni anno muoiano 5 000 lavoratori a causa di malattie infettive lavoro-correlate. La nuova relazione dell’EU-OSHA intende sensibilizzare in merito e fornire informazioni affidabili che aiutino a definire efficaci misure preventive.

La ricerca mira a individuare e descrivere le esposizioni principali, mentre la relazione contiene un’analisi approfondita di cinque settori/tipi di occupazione particolarmente a rischio di esposizione:

- settore sanitario
- attività lavorative incentrate sugli animali
- trattamento dei rifiuti e delle acque reflue
- campicoltura
- attività lavorative che prevedono viaggi o contatti con i viaggiatori.

Il progetto si incentra inoltre sui rischi emergenti, compresi i batteri multiresistenti e la maggiore diffusione di agenti infettivi. Ad esempio, l’insorgenza delle epidemie di sindrome respiratoria acuta grave (SARS) e di COVID-19 in Europa è legata al fenomeno della globalizzazione. Il direttore esecutivo dell’EU-OSHA, Christa Sedlatschek, sottolinea l’effetto di tali pandemie sul settore sanitario: «I problemi sanitari globali mettono a dura prova i sistemi sanitari e si rendono necessarie misure urgenti per proteggere i lavoratori dalle malattie infettive, che vadano oltre la fornitura di dispositivi di protezione. La sicurezza e la salute degli operatori sanitari deve essere una priorità in una situazione di emergenza quale la pandemia di COVID-19, che ha evidenziato l’importanza dell’attuazione delle tutele giuridiche esistenti».

Gli esperti intervistati nell’ambito del progetto hanno menzionato la necessità di piani di emergenza che assegnino risorse finanziarie per affrontare eventuali futuri focolai di malattie. Hanno inoltre asserito che le informazioni raccolte tramite le relazioni obbligatorie potrebbero contribuire a individuare i primi segni della diffusione di una malattia.

Esiste un quadro giuridico per proteggere le persone dall’esposizione ad agenti biologici nocivi sul luogo di lavoro, ma è necessario svolgere opera di sensibilizzazione in merito. Per meglio organizzare il modo in cui si affrontano i rischi, è necessario analizzare e registrare l’esposizione ad agenti biologici e i problemi di salute che ne derivano. In quest’ottica la ricerca ha osservato ed esaminato i sistemi di monitoraggio delle malattie e delle esposizioni. Anche fornire maggiore formazione e orientamenti ai datori di lavoro e ai lavoratori contribuirà a garantire una prevenzione più sistematica.

La ricerca mette in evidenza la scarsa consapevolezza riguardo all’esposizione agli agenti biologici in tutti i settori, ad eccezione di quello sanitario e dei laboratori. Inoltre, i giovani, gli addetti alle pulizie e alla manutenzione, i migranti e le donne in gravidanza sono particolarmente a rischio, pertanto è necessario migliorare l’accesso alle informazioni e attuare misure specifiche per proteggere tali categorie.

Gli esempi degli studi dei casi dimostrano quanto sia importante riconoscere i rischi e agire collettivamente per gestirli. Ad esempio, in Finlandia i servizi di medicina del lavoro hanno usato efficacemente i dati sulla sorveglianza sanitaria per interventi mirati relativi alle affezioni polmonari tra gli agricoltori. Le misure introdotte hanno ridotto il numero di casi e hanno aiutato i lavoratori agricoli che avevano già avuto problemi di salute.

La relazione conclude altresì che i settori colpiti da esposizione involontaria necessitano di orientamenti generali e che è fondamentale informare adeguatamente i lavoratori. È essenziale rispettare la gerarchia delle misure di controllo stabilite dalla normativa e dare priorità alle misure di protezione collettive piuttosto che a quelle individuali.

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Fonte: EU-OSHA

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EU-OSHA 07.2020
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Disturbi muscolo-scheletrici nel settore sanitario

ID 11290 | | Visite: 2045 | Documenti Sicurezza UE

Disturbi muscolo scheletrici nel settore sanitario

Disturbi muscolo-scheletrici nel settore sanitario

Nell'Unione europea (UE), il settore sanitario copre circa il 10% dell'occupazione totale, compreso il lavoro negli ospedali, nelle strutture sanitarie e nella cura della casa e della comunità. Più di tre quarti dei lavoratori sono donne. Mentre il settore impiega infermieri, assistenti infermieri, assistenti, medici, terapisti, tecnici, impiegati, impiegati e altri gruppi, il presente il documento di discussione si concentrerà sui gruppi di lavoro più significativi in ​​termini di assistenza ai pazienti (infermieri, assistenti di infermieri e assistenti sociali e sanitari).

Con la prospettiva di un maggiore onere assistenziale a causa di un relativo aumento del numero di anziani in tutta l'UE, unita alla sfida di assumere un numero sufficiente di operatori sanitari è probabile che l'UE soffrirà in futuro di una crescente carenza di operatori sanitari. Come la vita l'aspettativa aumenta nella popolazione, aumenta anche l'età media della forza lavoro.

Con aumento dell'età, capacità di eseguire lavori fisicamente impegnativi, ad es. gestione e trasferimento pazienti diventa sempre più difficile a causa di una perdita naturale della forza muscolare e della forma fisica.

Pertanto, una tripla sfida dovrà affrontare il settore sanitario:

- un maggiore onere assistenziale; 
- sfide di reclutamento; 
- una forza lavoro che invecchia.

Concentrarsi su buone condizioni di lavoro è vitale sia per la reputazione del settore, sia per il capacità di reclutare giovani in questo tipo di istruzione e lavoro e per mantenere il bene capacità lavorativa tra i lavoratori per tutta la vita lavorativa.
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segue in allegato

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EU-OSHA 2020
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Circolare DCPREV 9833 del 22 luglio 2020

ID 11269 | | Visite: 3956 | Prevenzione Incendi

9833

Circolare DCPREV 9833 del 22-07-2020

OGGETTODecreto 10 marzo 2020 - Disposizioni di prevenzione incendi per gli impianti di climatizzazione inseriti nelle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi.

Con l’entrata in vigore del decreto del 10 marzo 2020, lo scorso 18 giugno, si ritiene opportuno evidenziare i principali elementi di novità introdotti dal decreto in argomento.

Il decreto si prefigge di aggiornare le disposizioni tecniche riguardanti gli impianti di climatizzazione e condizionamento previste nelle regole tecniche di prevenzione incendi, in particolare quelle che consentono, per le macchine e apparecchiature facenti parte degli impianti di climatizzazione e condizionamento inserite nelle attività regolamentate dalle predette regole tecniche, la sola possibilità di impiego di fluidi refrigeranti non infiammabili o non infiammabili e non tossici.

In particolare tale disposizione riguarda i seguenti decreti:

- decreto del Ministro dell’Interno 26 agosto 1992 recante “Norme di prevenzione incendi per l’edilizia scolastica”;
decreto del Ministro dell’interno 9 aprile 1994 recante “Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la costruzione e l’esercizio delle attività ricettive turistico - alberghiere” e s.m.i.;
decreto del Ministro dell’interno 19 agosto 1996 recante “Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio dei locali di intrattenimento e di pubblico spettacolo”;
decreto del Ministro dell’interno 18 settembre 2002 recante “Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, ia costruzione e l’esercizio delle strutture sanitarie pubbliche e private” e s.m.i.;
- decreto del Ministro dell’interno 22 febbraio 2006 recante “Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l’esercizio di edifici e/o locali destinati ad uffici”;
decreto del Ministro dell’interno 27 luglio 2010 recante “Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio delle attività commerciali con superficie superiore a 400 mq”.

Per quanto sopra, il decreto 10 marzo 2020:

- consente la possibilità di utilizzo, negli impianti di climatizzazione e condizionamento, di macchine equipaggiate con refrigeranti classificati Al o A2L, superando così il vincolo di utilizzo di soli fluidi non tossici o non infiammabili;
- ribadisce che la progettazione, l’installazione, l’esercizio e la manutenzione degli impianti deve essere fatta a regola d’arte, quindi rispettando le regole e le norme applicabili;
- ribadisce che gli impianti di climatizzazione e condizionamento sono impianti rilevanti ai fini della sicurezza antincendi.

Si chiarisce pertanto che la possibilità dell’impiego di fluidi classificati Al o A2L consente di installare, sempre nel rispetto dei requisiti di sicurezza previsti dalla regola dell’arte (ad esempio: serie delle norme tecniche UNI EN 378), unità interne contenenti anche i predetti fluidi (ci si riferisce in particolare agli impianti ad espansione diretta, tra cui anche gli impianti VRF - Variable Refrigerant Flow).

Nei procedimenti di prevenzione incendi, per le nuove attività, la documentazione tecnica deve comprendere:

- in caso di valutazione del progetto ai fini del rilascio del parere di conformità antincendio, la "specifica dell’impianto", con indicazione del fluido utilizzato e delle caratteristiche di installazione delle macchine, dimostrando il soddisfacimento dei requisiti di sicurezza dell’installazione tecnica in conformità alla regola dell’arte applicabile;
- in caso di segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), la documentazione prevista al punto 3.2 dell’Allegato II del decreto 7 agosto 2012 (dichiarazione di conformità) comprensiva del manuale di uso e manutenzione da inserire nel fascicolo antincendio dell’attività.

Per le attività esistenti, l’eventuale riconversione degli impianti con fluidi Al è considerata modifica non rilevante ai fini della sicurezza antincendio: pertanto, in accordo all’art. 4, comma 8, del decreto 7 agosto 2012, dovrà essere documentata al Comando all’atto della presentazione dell’attestazione di rinnovo periodico di conformità antincendio. A tal fine, alla documentazione del rinnovo dovrà essere allegata la dichiarazione di conformità dell’impianto riconvertito, rendendo, altresì, disponibile il manuale di uso e manutenzione presso la sede dell’attività stessa.

Sempre per le attività esistenti, l’eventuale riconversione degli impianti con fluidi A2L è considerata, invece, una modifica rilevante ai fini della sicurezza antincendio e, nel caso in cui non comporti un aggravio delle preesistenti condizioni di sicurezza, si rimanda alle procedure previste dall’art. 4, comma 7 del decreto 7 agosto 2012. In tal caso, alla documentazione della SCIA dovrà essere allegata, oltre alla dichiarazione di non aggravio delle preesistenti condizioni di sicurezza a firma di tecnico abilitato, la dichiarazione di conformità dell’impianto riconvertito. Anche in questo caso, presso l’attività dovrà essere reso disponibile il manuale di uso e manutenzione dell’impianto stesso.

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Fonte: VVF

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Circolare DCPREV 9962 del 24 luglio 2020

ID 11265 | | Visite: 6369 | Prevenzione Incendi

Resistenza al fuoco   Chiarimenti soluzioni alternative S 2 Codice

Circolare DCPREV 9962 del 24 luglio 2020 | Chiarimenti soluzioni alternative di resistenza al fuoco S.2 Codice

Ministero dell'Interno, Dip. VV.F., circ. 24 luglio 2020, prot. n. 9962 - Decreto 3 agosto 2015 e s.m.i. - Capitolo S.2 - Implementazione di soluzioni alternative di resistenza al fuoco. Chiarimenti e indirizzi applicativi

OGGETTO: Decreto 3 agosto 2015 e s.m.i. - Capitolo S.2 - Implementazione di soluzioni alternative di resistenza al fuoco. Chiarimenti e indirizzi applicativi.

In riscontro a taluni quesiti pervenuti per la corretta implementazione di soluzioni progettuali alternative e per la valutazione delle prestazioni di resistenza al fuoco delle strutture con le metodologie previste al Capitolo S.2 dal decreto 3 agosto 2015 così come modificato dal decreto 18 ottobre 2019, si forniscono, di seguito, alcuni chiarimenti e indirizzi applicativi per i casi maggiormente significativi.

A. Utilizzo di curve naturali per la verifica di elementi strutturali non protetti. In questo caso devono essere sempre considerate le sollecitazioni indirette che si generano per deformazioni o espansioni, imposte o impedite, durante l’esposizione alle curve naturali d’incendio, così come indicato al punto S.2.8.1, salvo i casi in cui è riconoscibile a priori che esse siano trascurabili o favorevoli; le sollecitazioni indirette vengono normalmente portate in conto nelle modellazioni termo-strutturali dell’intera struttura o di sottostrutture significative, mentre ciò non avviene nei modelli analitici su singoli elementi che, per tale motivo, non sono applicabili (vedasi punto S.2.8.1) con incendi naturali, ad eccezione dei casi in cui è riconoscibile a priori che esse siano trascurabili o favorevoli.

B. Utilizzo di curve naturali per la verifica di elementi strutturali con protettivi (ad es. vernici intumescenti, intonaci protettivi, lastre, ecc.). Sono in corso diverse attività di ricerca, sia nell’industria e sia nel mondo accademico, finalizzate a verificare se e come si potrà procedere alle verifiche di elementi protetti esposti ad incendi naturali; ad oggi, oltre a tenere conto delle considerazioni riportate nel punto precedente, ciò non è possibile per i seguenti motivi:
- essendo i protettivi certificati sperimentalmente con curve nominali, i cui esiti sono sintetizzati nei relativi rapporti di valutazione, non è possibile certificare in alcun modo le proprietà , di aderenza e di comportamento di un protettivo a temperature ed a gradienti differenti da quelli di una curva nominale, che, contrariamente a quelle naturali, è strettamente crescente;
- inoltre, non è noto il comportamento (aderenza e variazione delle proprietà fisiche e chimiche con la temperatura) dei protettivi in fase di raffreddamento (fattore necessario ed ineludibile quando la verifica della resistenza al fuoco viene effettuata con esposizione alla curva naturale di incendio).

C. Durata degli incendi naturali. Spesso, in maniera errata, si confondono la durata di un incendio naturale con la classe di resistenza al fuoco; quest’ultima è riferita unicamente a curve nominali (vedasi la definizione di classe al punto G.1.12), mentre la durata degli incendi naturali non ha alcuna relazione con la classe e dipende, invece, dal livello di prestazione, come di seguito esplicitato:
- per il livello I sarà necessario procedere alle analisi termo-strutturali fino al collasso della struttura o, in assenza, fino alla durata da stabilire in funzione di quanto contenuto al punto M.2.5;
- per il livello II vale quanto contenuto al punto precedente, fatto salvo che sarà necessario dimostrare che la struttura non collassi fino ad un tempo pari a: max(RSET+ 100%RSET, 15 minuti}, ai sensi del punto S.2.4.7;
- per il livello III è sempre necessario effettuare analisi termo-strutturali per una durata da stabilire in funzione di quanto contenuto nel punto M.2.5, al fine di verificare il mantenimento della capacità portante in caso d’incendio per l’intera sua durata;
- per i livelli IV e V vale quanto riportato al punto precedente, fermo restando che le analisi termo-strutturali saranno finalizzate a verificare non solo il mantenimento della capacità portante in caso d’incendio per l’intera sua durata, ma anche il non superamento dei limiti stabiliti (in funzione del livello di prestazione) su deformazioni e spostamenti.

D. Omissione di verifiche sugli elementi strutturali. Spesso si omettono le verifiche di capacità portante sulle strutture e sugli elementi che le compongono, a seguito di sola analisi sulle temperature raggiunte nei compartimenti ritenute, senza alcuna giustificazione, non in grado di compromettere le strutture interessate dal cimento termico considerato; si rappresenta che, ad oggi, le attuali normative nazionali di settore non prevedono valori limite di temperature dei gas caldi o delle fiamme d’incendio o delle temperature e gradienti negli elementi strutturali al di sotto dei quali è possibile omettere le verifiche strutturali in termini di resistenza (fino al livello di prestazione III) e di deformabilità (livelli di prestazione IV e V); pertanto, in linea generale, è sempre necessario procedere alle verifiche termo-strutturali, utilizzando come dati di ingresso termico i risultati di output (in termini di temperature o flussi termici o altre grandezze rappresentative) delle analisi quantitative degli scenari d’incendio di progetto e come combinazione dei carichi quella prevista per le azioni eccezionali di cui alle vigenti NTC.

E. Utilizzo di sistemi o impianti a disponibilità superiore. È noto che il D.M. 18/10/2019 ha introdotto, al punto M. 1.8, il seguente periodo: “Qualora i sistemi di protezione attiva siano considerati ai fini della riduzione della potenza termica rilasciata dall’incendio RHR(t) (capitolo M.2) o comunque contribuiscano a mitigare gli effetti dell’incendio, devono essere installati sistemi a disponibilità superiore."-, ciò rappresenta, di sicuro, un’importante possibilità progettuale, ma non esime il professionista antincendio da una valutazione del rischio specifica, sempre di tipo quantitativo, mediante un’analisi di sicurezza funzionale, che stabilisca in maniera tecnicamente e professionalmente valida la caratteristica di disponibilità superiore del sistema o impianto (tenendo conto sia della parte impiantistica che di quella manutentiva e della gestione degli stati degradati), nonché da una valutazione del rischio complessiva, ai fini della corretta individuazione degli scenari d’incendio di progetto per la resistenza al fuoco; solo a valle di tali prime valutazioni, di una successiva analisi in termini previsionali o di conseguenze, nonché di riferimenti sperimentali consolidati in cui sono state misurate le effettive riduzioni di potenza termica dovute al sistema o impianto, sarà possibile stabilire se uno scenario in cui è considerato il contributo di tali sistemi o impianti possa essere ritenuto adeguato.

F. Collasso implosivo sulle strutture in condizioni d’incendio. In alcuni casi sono state tratte conclusioni semplicistiche ed affrettate in merito al collasso implosivo con riferimento ad analisi su singoli elementi basate sulla sola resistenza, anche di singole membrature, senza individuare l’effettivo meccanismo di collasso in condizioni d’incendio in termini cinematici; ciò può portare a soluzioni non corrette dal punto di vista tecnico. Pertanto, le relative valutazioni in tale complesso ambito devono essere fondate su una corretta, seppur molto complessa, analisi termo-strutturale, nella quale il cimento termico sia stato correttamente valutato in termini di scenari d’incendio di progetto, tenendo conto delle fondamentali preliminari e conseguenti misure gestionali, e valutando, altresì, anche lo stato di sollecitazione e di deformazione al variare di gradienti termici negli elementi in funzione del tempo, in modo da definire il cinematismo di collasso e dimostrare che, nelle condizioni di incendio considerate, esso sia implosivo o meno.

G. Omissione di verifiche ad incendi localizzati. Molto spesso, finanche nelle soluzioni conformi (punto S.2.9), non vengono correttamente considerate le distribuzioni di materiale combustibile localizzate in un compartimento, che normalmente determinano prestazioni superiori rispetto a quelle valutate sul quantitativo considerato, se inteso come distribuito sull’intera superficie lorda del compartimento; pertanto, nell’individuazione degli scenari d’incendio di progetto (così come nella progettazione con soluzioni conformi) è assolutamente necessario tenere conto di tali distribuzioni localizzate di materiale combustibile, che sono tra l’altro molto ricorrenti, al fine di addivenire ad una corretta progettazione strutturale antincendio.

L’attuazione degli indirizzi indicati nella presente nota consente la corretta implementazione delle soluzioni progettuali alternative per la resistenza al fuoco delle strutture (capitolo S.2).

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Fonte: VVF

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Circ. DCPREV 9910 del 23-07-2020 | Linee guida esplosivi Ed. 2020

ID 11259 | | Visite: 3141 | Prevenzione Incendi

Linne guida esplosivi

Circolare DCPREV 9910 del 23-07-2020 | Linee guida esplosivi Ed. 2020

Circolare DCPREV 9910 del 23-07-2020 - recante informazioni sulla normativa per il riconoscimento e la classificazione degli esplosivi

Normativa per il riconoscimento e la classificazione degli esplosivi sotto forma di Linee guida del Dipartimento della Pubblica Sicurezza per l'applicazione delle normative vigenti in materia - Edizione 2020.

Le Linee guida 2020 si compongono di 16 paragrafi e 9 allegati.

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Fonte: VVF

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Allegato riservato Circolare DCPREV 9910 del 23-07-2020.pdf
 
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COVID-19 Areazione locali di lavoro e modalità uso impianti di condizionamento

ID 10884 | | Visite: 40891 | Documenti Riservati Sicurezza

COVID 19 Aerazione locali 1 0 2020

COVID-19 Areazione locali di lavoro e modalità uso impianti di condizionamento

ID 10884 | Rev. 1.0 del 1° giugno 2020

Documento completo allegato e Check list sull'areazione locali di lavoro, modalità d'uso degli impianti di condizionamento, frequenza di pulizia e Check list su raccomandazioni operative per ventilatori e altri dispositivi di raffrescamento d’ambiente e personale.

Sono presi in esame i Documenti:

1. Linee guida riapertura attività economiche e produttive CSR Rev. 22 maggio 2020 (Indicazioni ad interim per la prevenzione e gestione degli ambienti indoor in relazione alla trasmissione dell’infezione da virus SARS-CoV-2)
2. Rapporto ISS n. 5/2020 del 23.03.2020 (Indicazioni ad interim per la prevenzione e gestione degli ambienti indoor in relazione alla trasmissione dell’infezione da virus SARS-CoV-2)
3. Rapporto ISS n. 5/2020 del 25.05.2020 (Indicazioni ad interim per la prevenzione e gestione degli ambienti indoor in relazione alla trasmissione dell’infezione da virus SARS-CoV-2) Revisione del Rapporto ISS n. 5/2020 del 25.03.2020
4. Rapporto ISS COVID-19 n. 33/2020 Indicazioni sugli impianti di ventilazione/climatizzazione in strutture comunitarie non sanitarie e in ambienti domestici in relazione alla diffusione del virus SARS-CoV-2 del 25.05.2020
5. Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro 24.04.2020

In particolare nei Documenti 1/2/3 si evincono 2 aspetti di sicurezza COVID-19 inerenti gli impianti di riscaldamento/raffrescamento presenti che negli edifici:

- eliminare, ove è possibile, la funzione di ricircolo dell’aria per evitare l’eventuale trasporto di agenti patogeni nell’aria (batteri, virus, ecc.);
- pulizia periodica, ogni quattro settimane (*) dei filtri dell’aria di ricircolo del fancoil/ventilconvettore.

Attenzione

(*) Nel Rapporto ISS n. 5/2020 del 23.03.2020 la frequenza di pulizia dei filtri era indicata "ogni settimana", con la revisione del Rapporto stesso del 25.05.2020, la frequenza di pulizia dei filtri è indicata "ogni quattro settimane".

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Excursus

Linee guida riapertura attività economiche e produttive CSR Rev. 22 maggio 2020

All'interno delle Linee guida riapertura attività economiche e produttive CSR Rev. 22 maggio 2020 (Indicazioni ad interim per la prevenzione e gestione degli ambienti indoor in relazione alla trasmissione dell’infezione da virus SARS-CoV-2), le indicazioni tecniche fanno riferimento al documento dell’Istituto Superiore di Sanità Rapporto ISS n. 5/2020.
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Uffici aperti al pubblico
Favorire il ricambio d’aria negli ambienti interni. Per gli impianti di condizionamento, è obbligatorio, se tecnicamente possibile, escludere totalmente la funzione di ricircolo dell’aria; se ciò non fosse tecnicamente possibile, vanno rafforzate ulteriormente le misure per il ricambio d’aria naturale e in ogni caso va garantita la pulizia, ad impianto fermo, dei filtri dell’aria di ricircolo per mantenere i livelli di filtrazione/rimozione adeguati, secondo le indicazioni tecniche di cui al documento dell’Istituto Superiore di Sanità.
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Ristorazione
negli edifici dotati di specifici impianti di ventilazione con apporto di aria esterna, tramite ventilazione meccanica controllata, eliminare totalmente la funzione di ricircolo dell’aria
Relativamente agli impianti di riscaldamento/raffrescamento che fanno uso di pompe di calore, fancoil, o termoconvettori, qualora non sia possibile garantire la corretta climatizzazione degli ambienti tenendo fermi gli impianti, pulire in base alle indicazioni fornite dal produttore, ad impianto fermo, i filtri dell’aria di ricircolo per mantenere i livelli di filtrazione/rimozione adeguati. 
- le prese e le griglie di ventilazione devono essere pulite con panni puliti in microfibra inumiditi con acqua e sapone, oppure con alcool etilico al 75%; 
- evitare di utilizzare e spruzzare prodotti per la pulizia detergenti/disinfettanti spray direttamente sui filtri per non inalare sostanze inquinanti, durante il funzionamento.
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Servizi per l'infanzia e l'adolescenza
Per tutti gli spazi al chiuso, favorire il ricambio d’aria negli ambienti interni. Per gli impianti di condizionamento, è obbligatorio, se tecnicamente possibile, escludere totalmente la funzione di ricircolo dell’aria; se ciò non fosse tecnicamente possibile, vanno rafforzate ulteriormente le misure per il ricambio d’aria naturale e in ogni caso va garantita la pulizia, ad impianto fermo, dei filtri dell’aria di ricircolo per mantenere i livelli di filtrazione/rimozione adeguati, secondo le indicazioni tecniche di cui al documento dell’Istituto Superiore di Sanità.

Rapporto ISS COVID-19 del 23/03/2020

Nei diversi edifici e ambienti in cui si svolgono una molteplicità...
...secondo questo schema: 

- Ambienti domestici come le abitazioni in cui interagiscono quotidianamente esclusivamente i nuclei familiari, dove si è obbligati a passare la maggior parte della giornata e dove si svolgono attività lavorative e didattiche a distanza attraverso le tecnologie digitali; 

- Ambienti lavorativi progettati con standard dedicati agli specifici scopi come uffici, strutture sanitarie, banche, poste, farmacie, parafarmacie, supermercati, aeroporti, stazioni e mezzi pubblici in cui interagiscono, per le diverse esigenze, dipendenti, visitatori temporanei, operatori di ditte esterne, clienti, fornitori e viaggiatori.

Misure generali per gli ambienti lavorativi
...
Garantire un buon ricambio dell’aria in tutti gli ambienti dove sono presenti postazioni di lavoro e personale aprendo con maggiore frequenza le diverse aperture: finestre e balconi.
...

... pulire settimanalmente in base alle indicazioni fornite dal produttore, ad impianto fermo, i filtri dell’aria di ricircolo per mantenere bassi i livelli di filtrazione/rimozione adeguati. La polvere catturata dai filtri rappresenta un ambiente favorevole alla proliferazione di batteri e funghi, e comunque di agenti biologici. Evitare di utilizzare e spruzzare prodotti per la pulizia detergenti/disinfettanti spray direttamente sul filtro per non inalare sostanze inquinanti (es. COV), durante il funzionamento. In questi ambienti sarebbe necessario aprire regolarmente le finestre e balconi per aumentare il ricambio e la diluizione degli inquinanti accumulati nell’aria ricircolata dall’impianto. 

- Pulire le prese e le griglie di ventilazione con...
....

- Gli impianti di climatizzazione nei mezzi pubblici devono essere mantenuti attivi e, per aumentare il livello di ricambio/diluizione/rimozione dell’aria, deve essere eliminata totalmente la funzione di ricircolo per evitare l’eventuale trasporto della carica microbica (batteri, virus, ecc.) nell’aria. In questa fase, qualora le condizioni meteo lo permettano, può risultare anche utile aprire tutti i finestrini e le botole del tetto per aumentare ulteriormente il livello di ricambio dell’aria indoor.

Rapporto ISS n. 5/2020 del 25.05.2020

Misure generali per gli ambienti lavorativi

Di seguito si riportano alcuni consigli, azioni e raccomandazioni generali da mettere in atto giornalmente nelle condizioni di emergenza di questa “nuova fase 2” per limitare ogni forma di diffusione del virus SARSCoV-2 che devono far parte di un approccio integrato cautelativo e di mitigazione del rischio (non singole azioni a sé) per il mantenimento di una buona qualità dell’aria indoor negli ambienti di lavoro, quali:

- Garantire un buon...
...

- Negli edifici dotati di specifici impianti di ventilazione (Unità di Trattamento d’Aria-UTA, o Unità di Ventilazione Meccanica Controllata-VMC), correttamente progettati...
...

dell’apertura o ingresso dei lavoratori, e proseguire per altre due ore dopo la chiusura/non utilizzo dell’edificio) a prescindere dal numero di lavoratori presenti in ogni ambiente o stanza, mantenendo chiusi gli accessi (porte). Si raccomanda di verificare che nelle vicinanze delle prese e griglie di ventilazione dei terminali, non siamo presenti tendaggi, oggetti e piante, che possano interferire con il corretto funzionamento. Al tal fine si consiglia di programmare una pulizia periodica, ogni quattro settimane, in base alle indicazioni fornite dal produttore ad impianto fermo, dei filtri dell’aria di ricircolo del fancoil/ventilconvettore per mantenere gli adeguati livelli di filtrazione/rimozione. La pulizia dei filtri, il controllo della batteria di scambio termico e le bacinelle di raccolta della condensa possono contribuire a rendere più sicuri gli edifici riducendo la trasmissione delle malattie, compreso il virus SARS-CoV-2.

- Evitare di utilizzare e spruzzare prodotti per la pulizia detergenti/disinfettanti spray direttamente sul filtro per non inalare sostanze inquinanti (es. COV), durante il funzionamento. Prestare particolare attenzione all’uso di tali spray nel caso di personale con problemi respiratori, es. soggetti asmatici. I prodotti per la pulizia/disinfettanti spray devono essere preventivamente approvati dal SPP.

- Pulire le prese e le griglie di ventilazione con panni puliti in microfibra inumiditi con acqua e con i comuni saponi, oppure con una soluzione di alcool etilico con una percentuale minima del 70% v/v asciugando successivamente.

- Dove possibile in questi ambienti sarebbe necessario aprire regolarmente finestre e balconi per aumentare il ricambio e la diluizione degli inquinanti specifici (es. COV, PM10, ecc.), della CO2, degli odori, dell’umidità e del bioaerosol che può trasportare batteri, virus, allergeni, funghi filamentosi (muffe) accumulati nell’aria ricircolata dall’impianto. È preferibile aprire per pochi minuti più volte al giorno, che una sola volta per tempi lunghi. Durante l’apertura delle finestre mantenere chiuse le porte. 

- Nel caso in cui alcuni singoli ambienti o locali di lavoro siano dotati di piccoli impianti autonomi fissi di riscaldamento/raffrescamento (es. climatizzatori a pompe di calore split o climatizzatori aria-acqua) oppure siano...
...

- Nel caso in cui in alcuni si voglia dotare gli ambienti con sistemi portatili di depurazione dell’aria (es. con filtri High Efficiency Particulate Air filter (HEPA) o Ultra Low Penetration Air (ULPA) la scelta ottimale del sistema deve tenere in considerazione vista l’ampia variabilità delle prestazioni offerte dai diversi sistemi: la volumetria dell’ambiente, il layout, il tipo di attività svolta, il numero di persone. Nel caso in cui alcuni ambienti siano dotati di ventilatori a soffitto o portatili a pavimento o da tavolo che comportano un significativo movimento dell’aria, si consiglia di porre grande attenzione nell’utilizzo in presenza di più persone. In ogni caso si ricorda di posizionare i ventilatori ad una certa distanza, e mai indirizzarti direttamente sulle persone. Si sconsiglia l’utilizzo di queste apparecchiature in caso di ambienti con la presenza di più di un lavoratore.

È opportuno pertanto:

- Garantire...
...

- Nel caso di locali senza finestre (es. archivi, spogliatoi, servizi igienici, ecc.), ma dotati di ventilatori/estrattori questi devono essere mantenuti in funzione per l’intero orario di lavoro per ridurre le concentrazioni nell’aria. I ventilatori andrebbero accesi di nuovo la mattina presto.

- I mezzi pubblici devono essere...
...

- Le pulizie quotidiane (*) degli ambienti/aree, devono riguardare le superfici toccate più di frequente (es. porte, maniglie, finestre, vetri, tavoli, interruttori della luce, servizi igienici, rubinetti, lavandini, scrivanie, sedie, maniglie carrello e dei cestini della spesa, maniglie passeggeri, comandi, volante, cinture di sicurezza, maniglie delle portiere, tasti e pulsanti apriporta, tastiere, telecomandi, stampanti). Utilizzare panni, diversi per ciascun tipo di oggetto/superficie, in microfibra inumiditi con acqua e sapone. Si può ridurre ulteriormente il rischio utilizzando subito dopo la pulizia con acqua e sapone una soluzione di alcool etilico con una percentuale minima del 70% v/v o con una soluzione...
...

(*) Per pulizie quotidiane/sanificazione si intende: il complesso di procedimenti e operazioni atti a rendere salubre un determinato ambiente mediante le attività di pulizia, di detergenza e/o la successiva disinfezione. Riferimento UNI 10585:1993.
Pulizia/sanificazione e disinfezione possono essere svolte separatamente o essere condotte con un unico processo utilizzando prodotti che hanno duplice azione; è importante rimuovere lo sporco o i residui di sporco che possono contribuire a rendere inefficace l’intero processo. Decreto n. 274 del 7 luglio 1997 Regolamento di attuazione degli articoli 1 e 4 della legge 25 gennaio 1994, n. 82, per la disciplina delle attività di pulizia, di disinfezione, di disinfestazione, di derattizzazione e di sanificazione. 

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Rapporto ISS COVID-19 n. 33/2020 Indicazioni sugli impianti di ventilazione/climatizzazione in strutture comunitarie non sanitarie e in ambienti domestici in relazione alla diffusione del virus SARS-CoV-2

Raccomandazioni operative per la gestione degli impianti

Le seguenti indicazioni sono riferite ad impianti correttamente installati e oggetto di una regolare manutenzione e pulizia, conformi alla normativa vigente in materia, con particolare riguardo a sicurezza e igiene. Impianti obsoleti o vetusti, che non rispettino tali condizioni devono essere oggetto di un’adeguata manutenzione e pulizia prima del loro utilizzo.

Alfine di definire raccomandazioni operative per la gestione degli impianti di climatizzazione, deve essere tenuta in considerazione e valutata una matrice di rischio per la trasmissione di SARS-CoV-2, attraverso tali impianti.

Tale matrice si basa su criteri epidemiologici correlati allo stato di diffusività tra la popolazione del virus (Rt) in una data Regione e sulla tipologia di occupanti gli ambienti climatizzati in riferimento al DM Salute 30/04/2020 (Tabella 8)

Tabella 8. DM Salute 30/04/2020, Allegato.

Tabella 8
*Rt: tasso di contagiosità dopo l’applicazione delle misure atte a contenere il diffondersi della malattia.

Naturalmente deve essere presa in considerazione la possibilità che, nell’ambiente possa esserci la presenza di persone provenienti da altre Regioni/Province Autonome, anche transitoriamente, mentre in genere il riferimento è a:
- Occupanti abituali: persone che utilizzano l’ambiente in modo continuativo per diversi giorni consecutivi (es., impiegato, commessa)
- Occupanti occasionali: persone che utilizzano l’ambiente in modo saltuario o che non hanno utilizzato l’ambiente il giorno precedente (es. cliente di un negozio, partecipante ad una riunione)

Attraverso tali criteri è possibile costruire una matrice di rischio ambientale che, nel rispetto dell’utilizzo di mezzi di barriera o strumenti di protezione individuale ed il mantenimento della distanza fisica, possa tenere conto del grado di rischio in funzione dell’utilizzo dell’ambiente e della potenziale presenza di un soggetto positivo al SARS-CoV-2 (Tabella 9).

Esempi delle modalità di occupazione definite in tabella possono essere, tra gli altri:
1. Ufficio senza presenza di ospiti
2. Ristorante, parrucchiere, sala riunioni, cinema, teatro (zona spettatori)
3. Officina (senza postazioni individuali), cucina di ristorante
4. Negozio con esposizione, bar, atrio/hall, stazione ferroviaria, aeroporto, museo
5. Attività di assistenza medico-sanitaria

Tabella 9. Livello di rischio in ambiente in relazione alla modalità di utilizzo e alla probabilità di presenza di un soggetto positivo al SARS-CoV-2

Tabella 9

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Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro 24.04.2020
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COVID-19 Check list aerazione locali Impianti condizionamento ambienti lavorativi

COVID 19 Check list aerazione locali e pianti di condizionamento

COVID-19 Check list Raccomandazioni operative per ventilatori e altri dispositivi di raffrescamento d’ambiente e personale

Covid 19 Check list 2

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segue in allegato

Certifico Srl - IT Rev. 1.0.2020
©Copia autorizzata Abbonati

Matrice Revisioni

Rev. Data Oggetto Autore
1.0 1.06.2020 - Rapporto ISS n. 33/2020 del 25.05.2020
- COVID-19 Check list Raccomandazioni operative per ventilatori e altri dispositivi di raffrescamento d’ambiente e personale
Certifico Srl
0.0 28.05.2020 --- Certifico Srl


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Lettera circolare DCPREV Prot. n. 07075 del 27/04/2010

ID 11243 | | Visite: 3097 | Prevenzione Incendi

Lettera circolare DCPREV Prot. n. 07075 del 27/04/2010

Rete nazionale di trasporto dell’energia elettrica. Autorizzazioni ai sensi della legge 23 agosto 2004, n. 239.

Abrogata da: 

Circolare Prot. n. 3300 del 06/03/2019
Rete nazionale di trasporto dell'energia elettrica. Autorizzazioni ai sensi della legge 23 agosto 2004, n. 239.

Vedi:

Linee elettriche aeree   Distanza da attivita  PI

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D.Lgs. 26 maggio 2000 n. 187

ID 11365 | | Visite: 1842 | Legislazione Sicurezza

D Lgs  26 maggio 2000 n  187

D.Lgs. 26 maggio 2000 n. 187

Attuazione della direttiva 97/43/Euratom in materia di protezione sanitaria delle persone contro i pericoli delle radiazioni ionizzanti connesse ad esposizioni mediche. 

(GU n.157 del 07.07.2000 - Suppl. Ordinario n. 105)

Abrogato dal Decreto Legislativo 31 luglio 2020 n. 101 (dal 27 Agosto 2020)

Testo consolidato allegato in vigore al 17.08.2020 - Abrogato dal Decreto Legislativo 31 luglio 2020 n. 101 (dal 27 Agosto 2020)

26/03/2002
LEGGE 1 marzo 2002, n. 39 (in SO n.54, relativo alla G.U. 26/03/2002, n.72)
26/03/2002

15/11/2003
LEGGE 31 ottobre 2003, n. 306 (in SO n.173, relativo alla G.U. 15/11/2003, n.266)

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Decreto Legislativo 31 luglio 2020 n. 101

ID 11348 | | Visite: 54444 | Legislazione Sicurezza

101 2020

Decreto Legislativo 31 luglio 2020 n. 101

Attuazione della direttiva 2013/59/Euratom, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom e riordino della normativa di settore in attuazione dell'articolo 20, comma 1, lettera a), della legge 4 ottobre 2019, n. 117. 

(GU n.201 del 12-08-2020 - SO n. 29)

Entrata in vigore del provvedimento: 27/08/2020

Update 03.01.2022 / Pubblicato il correttivo 2022

Decreto Legislativo 25 novembre 2022 n. 203 - Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, di attuazione della direttiva 2013/59/Euratom, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom e riordino della normativa di settore in attuazione dell'articolo 20, comma 1, lettera a), della legge 4 ottobre 2019, n. 117.

(GU n. 2 del 03.01.2023)

Entrata in vigore del provvedimento: 18/01/2023

_______

Il decreto è suddiviso in diciassette Titoli:

Il Titolo I “Campo di applicazione e principi generali di protezione delle radiazioni ionizzanti” (da art. 1 a art. 6).

Gli articoli 1 e 4 declinano le finalità del decreto, riassumendo in modo sistematico le finalità e gli obiettivi della nuova direttiva 2013/59/Euratom e degli atti di recepimento delle direttive che non sono abrogate direttiva 2013/59/Euratom, nonché i principi di giustificazione, di ottimizzazione e di limitazione delle dosi. Con riferimento alla limitazione delle dosi sui luoghi di lavoro, sono previsti limiti in relazione all'età (in particolare, prevedendo che soggetti di età inferiore a 18 anni non possano essere adibiti a lavori che comportino esposizioni alle radiazioni ionizzanti), allo stato di gravidanza e di allattamento, all'esposizione di apprendisti e studenti. Importante novità è rappresentata dall’introduzione di un nuovo e più restrittivo limite di dose equivalente per l’esposizione del cristallino. Norme specifiche sono dettate anche in relazione all'esposizione della popolazione. In generale, con riferimento all'esposizione professionale e a quella della popolazione, i limiti si applicano alla somma delle esposizioni di un lavoratore - o dell'individuo della popolazione - considerando tutte le pratiche autorizzate. Particolare enfasi è attribuita alla giustificazione delle nuove pratiche mediche e nell’ambito dei programmi di screening. Inoltre, ai fini dell’ottimizzazione, gli articoli 5 e 6 disciplinano i vincoli di dose e i livelli di riferimento. Con riferimento nel caso delle alle esposizioni mediche dei pazienti, ai fini dell'ottimizzazione, c’è un rafforzamento del ruolo e responsabilità dello specialista in fisica medica e la definizione e utilizzo di livelli diagnostici di riferimento (LDR). Specifiche prescrizioni sono poi fissate in merito a vincoli di dose per l'esposizione professionale, per l'esposizione della popolazione e per quella medica di assistenti e accompagnatori.

TITOLO I CAMPO DI APPLICAZIONE PRINCIPI GENERALI DI PROTEZIONE DALLE RADIAZIONI IONIZZANTI

ART.1 Finalità e principi del sistema di radioprotezione (direttiva 2013/59/Euratom articoli 1 e 5)

1. Il presente decreto stabilisce norme di sicurezza al fine di proteggere le persone dai pericoli derivanti dalle radiazioni ionizzanti, e disciplina:
a) la protezione sanitaria delle persone soggette a qualsiasi tipo di esposizione;
b) il mantenimento e la promozione del continuo miglioramento della sicurezza nucleare degli impianti nucleari civili;
c) la gestione responsabile e sicura del combustibile nucleare esaurito e dei rifiuti radioattivi;
d) la sorveglianza e il controllo delle spedizioni di rifiuti radioattivi e di combustibile esaurito e materie radioattive.
2. Le disposizioni del presente decreto fissano i requisiti e i regimi di controllo relativi alle diverse situazioni di esposizione.
3. Il sistema di radioprotezione si basa sui principi di giustificazione, ottimizzazione e limitazione delle dosi.
4. In attuazione dei principi di cui al comma 3:
a) gli atti giuridici che consentono lo svolgimento di una pratica garantiscono che il beneficio per i singoli individui o per la collettività sia prevalente rispetto al detrimento sanitario che essa potrebbe causare. Le determinazioni che introducono o modificano una via di esposizione e le determinazioni per le situazioni di esposizione esistenti e di emergenza devono apportare più benefici che svantaggi; 
b) la radioprotezione di individui soggetti a esposizione professionale e del pubblico è ottimizzata allo scopo di mantenere al minimo ragionevolmente ottenibile le dosi individuali, la probabilità dell'esposizione e il numero di individui esposti, tenendo conto dello stato delle conoscenze tecniche e dei fattori economici e sociali. L'ottimizzazione della protezione di individui soggetti a esposizione medica è riferita all'entità delle singole dosi, compatibilmente con il fine medico dell'esposizione. Questo principio si applica non solo in termini di dose efficace ma, ove appropriato, anche in termini di dose equivalente, come misura precauzionale destinata a mantenere le incertezze relative al detrimento sanitario al di sotto della soglia per le reazioni tissutali;
c) nelle situazioni di esposizione pianificata, la somma delle dosi cui è esposto un individuo non può superare i limiti fissati per l'esposizione professionale o del pubblico. Le esposizioni mediche non sono soggette ai limiti di dose prefissati dal presente decreto per i lavoratori e per la popolazione.

ART.2 Ambito di applicazione (direttiva 2013/59/Euratom, articolo 2; decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, articolo 1, commi 1 e 2)

1. Le disposizioni del presente decreto si applicano a qualsiasi situazione di esposizione pianificata, esistente o di emergenza che comporti un rischio da esposizione a radiazioni ionizzanti che non può essere trascurato sia dal punto di vista della radioprotezione sia per quanto riguarda l'ambiente ai fini della protezione della salute umana a lungo termine.
2. In particolare le disposizioni del presente decreto si applicano:
a) alle spedizioni di rifiuti radioattivi, di combustibile esaurito e di materie radioattive, escluse le spedizioni transfrontaliere di rifiuti che contengono soltanto materiale radioattivo di origine naturale non proveniente da pratiche;
b) alla costruzione, all'esercizio e alla disattivazione degli impianti nucleari civili;
c) alla gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi dalla generazione fino allo smaltimento;
d) alla fabbricazione, alla produzione, alla lavorazione, alla manipolazione, allo smaltimento, all'uso, allo stoccaggio, alla detenzione, al trasporto, all'importazione nell'Unione Europea e all'esportazione dall'Unione Europea di materie, materiali e sorgenti radioattivi;
e) alla fabbricazione e al funzionamento di apparecchiature elettriche che emettono radiazioni ionizzanti e contengono componenti funzionanti con una differenza di potenziale superiore a 5 chilovolt (kV);
f) alle attività umane che implicano la presenza di sorgenti di radiazioni naturali, che determinano un significativo aumento dell'esposizione dei lavoratori o di individui della popolazione, in particolare:
1) al funzionamento di aeromobili e veicoli spaziali, in relazione all'esposizione del personale navigante;
2) alla lavorazione di materiali contenenti radionuclidi naturali;
g) all'esposizione dei lavoratori o di individui della popolazione al radon in ambienti chiusi, all'esposizione esterna dovuta ai materiali da costruzione e ai casi di esposizione prolungata dovuta agli effetti di un'emergenza o di un'attività umana del passato;
h) alla preparazione, alla pianificazione della risposta e alla gestione di situazioni di esposizione di emergenza che giustificano misure volte a tutelare la salute di individui della popolazione o di lavoratori;
i) alle esposizioni mediche;
l) alle esposizioni con metodiche per immagini a scopo non medico.
3. Le condizioni per l'applicazione delle disposizioni del presente decreto sono definite negli allegati I e II.
4. Per quanto non diversamente previsto dal presente decreto si applicano le disposizioni del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

ART.3 Esclusione dall'ambito di applicazione (direttiva 2013/59/Euratom articolo 3; decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, articolo 1, comma 1-bis)

1. Sono escluse dal campo di applicazione del presente decreto:
a) l'esposizione al livello di radiazione naturale, risultante dai radionuclidi presenti nell'organismo umano e dalla radiazione cosmica presente al livello del suolo;
b) le esposizioni alla radiazione cosmica durante attività di volo o missioni nello spazio a cui sono esposti gli individui della popolazione o lavoratori non facenti parte dell'equipaggio;
c) l'esposizione, al livello del suolo, ai radionuclidi presenti nella crosta terrestre non perturbata.
2. Ulteriori limiti al campo di applicazione del presente decreto sono stabiliti nei successivi Titoli con specifico riferimento a disposizioni in essi contenute.

ART.4 Giustificazione delle pratiche (direttiva 2013/59/Euratom, articolo 19;decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, articolo 2, commi 1 e 2)

1. Nuovi tipi o nuove classi di pratiche che comportano un'esposizione alle radiazioni ionizzanti debbono essere giustificati, prima di essere adottati.
2. I tipi o le classi di pratiche esistenti sono sottoposti a riesame per quanto concerne gli aspetti di giustificazione ogniqualvolta emergano nuove e importanti prove sulla loro efficacia o sulle loro potenziali conseguenze, ovvero nuove e importanti informazioni su altre tecniche e tecnologie; a tal fine il soggetto che svolge la pratica ne dà comunicazione all'autorità titolare del relativo procedimento.
3. I tipi o le classi di pratiche che comportano esposizioni professionali e del pubblico devono essere giustificate tenendo conto di entrambe le categorie di esposizione.
4. Le pratiche che comportano esposizioni mediche devono essere giustificate:
a) come tipo o classe di pratiche, tenendo conto delle esposizioni mediche e, ove pertinente, delle associate esposizioni professionali e del pubblico;
b) a livello di ciascuna esposizione medica individuale, secondo quanto stabilito nel Titolo XIII.

ART.5 Strumenti per l'ottimizzazione: vincoli di dose (direttiva 2013/59/Euratom articolo 6)

1. Ai fini dell'ottimizzazione della protezione sono stabiliti, con modalità specificate nei corrispondenti Titoli, i vincoli di dose.
2. Per l'esposizione professionale, il vincolo di dose è stabilito dall'esercente o dal datore di lavoro come strumento operativo per l'ottimizzazione, sotto la supervisione dell'autorità competente che ha emanato l'atto autorizzatorio o che ha ricevuto la notifica. Nel caso di lavoratori esterni, il vincolo di dose è stabilito congiuntamente dal datore di lavoro del lavoratore esterno e dal!' esercente.
3. Per l'esposizione del pubblico, è fissato il vincolo di dose individuale cui sono esposti gli individui della popolazione in seguito all'impiego pianificato di una specifica sorgente di radiazioni ionizzanti. L'autorità competente provvede affinché i vincoli di dose, considerando la somma delle dosi a cui è esposto il medesimo individuo da tutte le pratiche autorizzate, garantiscono il rispetto del limite di dose.
4. Per l'esposizione medica, i vincoli di dose si applicano solo per quanto riguarda la protezione di assistenti e accompagnatori nonché dei volontari che partecipano alla ricerca medica e biomedica.
5. I vincoli di dose sono stabiliti in termini di dosi individuali efficaci o di dosi equivalenti nell'arco di un determinato periodo di tempo appropriato.

ART.6 Strumenti per l'ottimizzazione: livelli di riferimento (direttiva 2013/59/Euratom articolo 7)

1. Ai fini della ottimizzazione della protezione per le situazioni di esposizione di emergenza e per le situazioni di esposizione esistenti sono utilizzati i livelli di riferimento. L'ottimizzazione della protezione riguarda in via prioritaria le esposizioni al di sopra del livello di riferimento e continua a essere messa in atto al di sotto di detto livello.

Il Titolo II “Definizioni” ( art. 7)
Il Titolo III si compone di due norme (art. 8 a art. 9) si occupa delle autorità competenti (art. 8) e disciplina le funzioni di vigilanza, precisandone il campo d’azione e le attività (art. 9).
La previsione di cui all’articolo 8 non innova l’assetto ordinamentale delineato dal decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, che riconosce competenti in materia il Ministero dell’ambiente, della tutela del territorio e del mare, della salute, del lavoro e delle politiche sociali e dello sviluppo economico. le Regioni e alle Province. Il suddetto assetto è completato dall’introduzione ad opera del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 45, di un’autorità di regolazione indipendente in materia di sicurezza nucleare e radioprotezione, individuata nell’ISIN.
Coerentemente alla natura di “autority” all’ISIN è riconosciuta una funzione di regolazione e di vigilanza del settore, che svolge in posizione di terzietà rispetto all’esercizio delle pratiche e autonomia e indipendenza di giudizio, mentre le Amministrazioni ministeriali e regionali svolgono compiti di amministrazione attiva, ciascuna nel proprio ambito di competenza.
In ogni caso queste <autorità competenti> per lo svolgimento dei compiti previsti dal decreto devono organizzarsi per garantire l’indipendenza funzionale dai propri uffici e dai privati che svolgono attività nel settore, devono dotarsi di adeguate competente e risorse umane e finanziarie, e non devono intrattenere rapporti di collaborazione o negoziale con soggetti privati che operano nel settore.
Il Titolo IV “Sorgenti naturali di radiazioni ionizzanti”, (da art. 10 a art. 29), reca, rispetto alla legislazione vigente, molteplici innovazioni che si possono riassumere nella previsione relativa all’istituzione del Piano di azione nazionale per il radon, nella determinazione dei nuovi livelli di riferimento per la concentrazione di attività di radon, nell’indicazione dei criteri per l’individuazione
delle aree prioritarie per l’intervento di risanamento da radon, oltre ad altre previsioni di carattere
generale finalizzate a dare una organicità e valenza nazionale alle disposizioni in materia.
Il Titolo IV, è suddiviso in quattro capi:
1. il Capo I, rubricata “Esposizione al Radon”, a sua volta è suddiviso in tre sezioni la Sezione I, rubricata “parte generale”, la Sezione II, rubricata “Esposizione al radon nei luoghi di lavoro” e la Sezione III, rubricata “Protezione dall'esposizione al radon nelle abitazioni”;
2. il Capo II rubricata “Pratiche che comportano l’impiego di materiali contenenti radionuclidi di origine naturale”;
3. il Capo III rubricata “Attività lavorative che comportano l’esposizione alla radiazione cosmica”;
4. il Capo IV ha per oggetto le radiazioni gamma emesse da materiali da costruzione.
Il Titolo V “Lavorazioni minerarie” (da art.30 a art. 35). La materia disciplinata nel presente Titolo non è stata interessata dalla direttiva 2013/59/EURATOM, e, pertanto, le disposizioni che lo compongono, sebbene oggetto di una revisione formale ai fini del loro coordinamento con le nuove previsioni, non sono state modificate nella sostanza, Si segnala, in particolare, che per ragioni di sistematicità la previsione recante la disciplina del titolo abilitativo è stata spostata nel pertinente 
Titolo VII e la previsioni in materia di esposizione dei minatori nel relativo Titolo XI.
Il Titolo VI “Regime giuridico per importazione, produzione, commercio trasporto e detenzione” di materie grezze, materiali o sorgenti radioattivi (da art. 36 a art 45)
Il Titolo VII “Regime autorizzatorio e disposizioni per i rifiuti radioattivi” (da art. 46 a art. 61). Il regime regolamentare consiste in qualsiasi forma di controllo o regolamentazione applicati alle attività umane per l'attuazione delle prescrizioni in materia di radioprotezione. Si è scelto di graduare il controllo in ragione della natura e delle caratteristiche delle diverse fattispecie prese in considerazione. In applicazione di questo principio, le pratiche che rientrano nel campo di applicazione del regime regolamentare non espressamente esonerate dallo stesso sono assoggettate a procedura di notifica, mentre per le pratiche che presentano maggiori rischi si richiede un’autorizzazione sotto forma di nulla osta o di registrazione; l’autorizzazione è prevista ad esempio, per la somministrazione intenzionale di sostanze radioattive, il funzionamento e disattivazione di impianti nucleari (attività queste ultime soggette anche a licenza di esercizio), le attività connesse alla gestione di residui radioattivi.
Il Titolo VIII “Particolari disposizioni per le sorgenti sigillate ad alta attività e le sorgenti orfane” (da art. 62 a art. 75), ed è suddiviso in due Capi: il Capo I è dedicata al controllo delle sorgenti sigillate ad alta attività; e il Capo II che disciplina il controllo delle sorgenti orfane.
Il Titolo IX “Impianti” “(da art. 76 a art. 101) reca la disciplina il regime di autorizzazione e di controllo della sicurezza degli impianti; la materia disciplinata nel presente Titolo non è stata interessata dalla direttiva 2013/59/EURATOM, e, pertanto, le disposizioni che lo compongono, sebbene oggetto di una revisione formale ai fini del loro coordinamento con le nuove previsioni, non sono state modificate nella sostanza.
Il Titolo X “Sicurezza degli impianti nucleari e degli impianti di gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi” (da art. 102 a art. 105) reca la disciplina la sicurezza degli impianti nucleari e degli impianti di gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi. la materia disciplinata nel presente Titolo non è stata interessata dalla direttiva 2013/59/EURATOM, e, pertanto, le disposizioni che lo compongono, sebbene oggetto di una revisione formale ai fini del loro coordinamento con le nuove previsioni, non sono state modificate nella sostanza.
Il Titolo XI “Esposizione dei lavoratori” (da art. 106 a art. 146) disciplina le garanzie da assicurare ai lavoratori esposti a radiazioni ionizzanti, introducendo due aspetti di novità rispetto alla previgente disciplina: l’estensione dell’ambito di applicazione, che riguarda indistintamente tutti i lavoratori (il precedente articolo 59 conteneva il riferimento ai soli “lavoratori subordinati o ad essi equiparati”), la terzietà del soggetto che effettua i controlli rispetto alla parte che rilascia le autorizzazioni e all’esercente.
Il Titolo XII “Esposizione della popolazione” (da art. 147 a art 155) riporta le disposizioni connesse con la protezione della popolazione dai rischi derivanti dall’esposizione alle radiazioni ionizzanti derivanti dall’esercizio delle pratiche, in un’ottica di rafforzamento della tutela della salute pubblica.
Il Titolo XIII “Esposizioni mediche” (da art 156 a art. 171), pur recando disposizioni specifiche sulle esposizioni mediche del tutto coerenti con la previgente disciplina, presenta alcuni elementi di novità ponendo maggiore attenzione su: giustificazione nei programmi di screening; informazione preventiva al paziente sui rischi e benefici dell’esposizione; responsabilità riguardo l’ottimizzazione; definizione di ruoli e responsabilità delle figure professionali; qualità e sicurezza delle attrezzature; sistema di registrazione delle dosi
Il Titolo XIV “Preparazione e risposta alle emergenze” (da art. 172 a art.197) reca disposizioni volte alla gestione dell’emergenza definendo le competenze della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della protezione civile.
Il Titolo XV “Particolari situazioni di esposizione esistente” (da art. 198 ad art. 204) reca i principi e le previsioni da applicare in sede di adozione delle misure correttive e protettive da applicare a situazioni di esposizione esistente in circostanze puntualmente definite dalla normativa di riferimento.
Il Titolo XVI “Apparato sanzionatorio”, (da art. 205 a art.231) si compone di due sezioni: la sezione I Illeciti penali e la Sezione II Illeciti amministrativi.
Il Titolo XVII “Norme transitorie e finali”, introduce un regime transitorio in costanza dell’entrata in vigore del presente decreto.

TITOLO XVII DISPOSIZIONI

TRANSITORIE E FINALI

Art. 232. Provvedimenti autorizzativi di cui al Titolo IX del presente decreto (decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, articolo 147).
1. I provvedimenti autorizzativi, le approvazioni, i certificati nonché tutti gli atti già emanati per gli impianti di cui al Titolo VII del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, conservano a tutti gli effetti la loro efficacia.
2. I provvedimenti autorizzativi, le approvazioni, i certificati, nonché tutti gli atti già emanati per gli impianti di cui al Titolo VII del decreto del Presidente della Repubblica del 13 febbraio 1964, n. 185, conservano a tutti gli effetti la loro efficacia.

Art. 233. Regime transitorio per i procedimenti autorizzativi in corso (decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, articolo 148).
1. Per gli impianti nucleari per i quali sia stata inoltrata istanza di disattivazione ai sensi dell’articolo 55, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, in attesa della relativa autorizzazione, possono essere autorizzati, ai sensi delle previgenti disposizioni, particolari operazioni e specifici interventi, ancorché attinenti alla disattivazione, atti a garantire nel modo più efficace la radioprotezione dei lavoratori e della popolazione.

Art. 234. Particolari disposizioni concernenti le comunicazioni preventive di pratiche (decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, articolo 144 -bis).
1. Ferme restando le disposizioni di esonero di cui all’articolo 47, le comunicazioni preventive di pratica effettuate ai sensi dell’articolo 22 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230 sono considerate, a tutti gli effetti, come notifica di pratica di cui all’articolo 46.
2. Coloro che, al momento dell’entrata in vigore del presente decreto, eserciscono una pratica sottoposta a comunicazione preventiva a cui si applicano le previsioni per lo smaltimento in esenzione stabilite ai sensi delle disposizioni precedentemente vigenti, presentano alle amministrazioni procedenti, entro centottanta giorni dall’entrata in vigore del presente decreto, istanza di autorizzazione all’allontanamento secondo le disposizioni di cui all’articolo 54.
3. Fino all’emanazione del provvedimento di autorizzazione di cui al comma 2, l’allontanamento dei materiali ed effluenti è consentito nelle modalità e condizioni previste all’articolo 30, comma 1, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230.
4. Coloro che, alla data dell’entrata in vigore del presente decreto, svolgono un’attività per la quale è già stata effettuata la comunicazione preventiva di cui all’articolo 22 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, provvedono, entro centottanta giorni dall’entrata in vigore del presente decreto, a far effettuare e registrare le valutazioni preventive e in corso di esercizio alle Amministrazioni procedenti, secondo le previsioni di cui all’articolo 151.

Art. 235. Provvedimenti autorizzativi di cui al Titolo VII del presente decreto
1. Coloro che, al momento dell’entrata in vigore del presente decreto sono già in possesso di provvedimenti autorizzativi presentano alle amministrazioni procedenti, entro due anni dall’entrata in vigore del presente decreto, istanza di aggiornamento secondo le norme del presente decreto dei provvedimenti medesimi.
2. Ove i provvedimenti autorizzativi in possesso dei soggetti di cui al comma 1 prevedono il rinnovo, la richiesta di aggiornamento deve essere presentata nei termini previsti per il rinnovo.
3. Le autorità competenti al rilascio dei provvedimenti autorizzativi aggiornati inviano all’ISIN, secondo le modalità indicate nei provvedimenti applicativi di cui all’articolo 52, copia di tali provvedimenti.
4. Fino all’emanazione dei provvedimenti di aggiornamento è consentita la prosecuzione dell’esercizio della pratica, incluso l’allontanamento dei materiali ed effluenti nel rispetto delle modalità, limiti e condizioni stabiliti nel provvedimento autorizzativo rilasciato in precedenza.
5. Coloro che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, svolgono un’attività per la quale è già in corso di validità un provvedimento autorizzativo emesso ai sensi del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, provvedono, entro due anni dall’entrata in vigore del presente decreto, ad inoltrare istanza di aggiornamento secondo le previsioni di cui all’articolo 151.

Art. 236. Guide tecniche (decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, articolo 153)
1. L’ISIN, sentiti gli altri enti ed organismi interessati, può elaborare e diffondere, a mezzo di guide, anche in relazione agli standard internazionali, norme di buona tecnica in materia di sicurezza nucleare e protezione sanitaria.

Art. 237. Specifiche modalità applicative per il trasporto (decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, articolo 156)
1. Fermo restando quanto stabilito all’articolo 1, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri dell’ambiente, della tutela del mare e del territorio, dello sviluppo economico, della salute e dell’interno, sentito l’ISIN, possono essere indicate specifiche modalità di applicazione delle disposizioni del presente decreto alla attività di trasporto di materie radioattive, anche al fine di un’armonizzazione con le norme internazionali in materia.

Art. 238. Specifiche disposizioni per particolari sostanze radioattive (decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, articolo 156 bis)
1. Fermo restando quanto disposto dall’articolo 5 della legge 28 aprile 2015, n. 58, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri dell’interno, dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, della salute e delle infrastrutture e dei trasporti, su proposta dell’Ispettorato nazionale per la sicurezza nucleare e la radioprotezione (ISIN), anche ai fini della prevenzione di atti di terrorismo nucleare, sono stabilite le sostanze radioattive e le opportune misure di protezione delle stesse, da adottare nelle pratiche comportanti l’impiego di dette sostanze, tenendo conto delle raccomandazioni formulate dall’Agenzia internazionale per l’energia atomica.

Art. 239. Disposizioni transitorie per i rifiuti radioattivi
1. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto interministeriale del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministro dello sviluppo economico, il decreto interministeriale del 7 agosto 2015, di classificazione dei rifiuti radioattivi, emanato ai sensi dell’articolo 5 del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 45 è adeguato alle disposizioni del presente decreto.
2. Sino all’adozione delle disposizioni di cui al comma 1, rimane valida la classificazione dei rifiuti di cui al decreto interministeriale del 7 agosto 2015, emanato ai sensi dell’articolo 5 del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 45.

Art. 240. Disposizioni transitorie in materia di abilitazione di esperto di radioprotezione
1. La disposizione di cui all’articolo 129, comma 2, lettera c), relativa all’abilitazione di terzo grado sanitario è applicabile decorsi diciotto mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 241. Disposizioni transitorie in materia di registrazione dei dati sulle sorgenti di radiazioni ionizzanti e sui rifiuti radioattivi.
1. L’ISIN rende operativo il sistema di registrazione dei dati sulle sorgenti di radiazioni ionizzanti e sui rifiuti radioattivi entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, dandone comunicazione mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
2. I detentori provvedono alla registrazione entro novanta giorni dalla data di pubblicazione della comunicazione di cui al comma 1.

Art. 242. Disposizioni particolari per il Ministero della difesa (direttiva 2013/59/EURATOM, articoli. 1, 2; decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, articolo 162).
1. Per particolari esigenze connesse con i compiti istituzionali delle Forze armate in tempo di pace, le disposizioni del presente decreto si applicano alle attività dell’Amministrazione della difesa, secondo quanto previsto dall’articolo 185 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, dagli articoli da 265 a 271 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90 e dalla disciplina tecnica ivi richiamata. I rinvii alle disposizioni del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230 contenuti nelle disposizioni di cui al precedente periodo s’intendono riferiti alle corrispondenti disposizioni del presente decreto.
2. Entro 120 giorni dall’entrata in vigore del presente decreto sono emanate le disposizioni necessarie ad adeguare il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90 e la disciplina tecnica ivi richiamata alle norme del presente decreto.
3. I rifiuti radioattivi, a bassa e media attività, derivanti da attività industriali, di ricerca e medico-sanitarie e dalla pregressa gestione di impianti nucleari, dei comandi e degli enti dell’Amministrazione della difesa confluiscono, a titolo definitivo, nel deposito nazionale secondo le modalità previste dalle norme vigenti. Le funzioni ispettive sul processo di trattamento, di condizionamento e di stoccaggio sono eseguite presso la dedicata area del Centro interforze per gli studi e le applicazioni militari (CISAM), dall’ISIN secondo le modalità di cui all’articolo 9. 

Abrogazioni

Art. 243 Abrogazioni

1. Alla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogate le seguenti disposizioni: 
a) gli articoli 3, 4 e 5, della legge 31 dicembre 1962 n. 1860
b) il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230 cosi' come modificato dal decreto legislativo n. 241 del 2000, dal decreto legislativo n. 23 del 2009, dal decreto legislativo n. 100 del 2011, dal decreto legislativo n. 185 del 2011, dall'articolo 3 del decreto legislativo n. 45 del 2014 e dall'articolo 2 del decreto legislativo n. 137 del 2017; 
c) il decreto legislativo 26 maggio 2000, n.187
d) il decreto legislativo 6 febbraio 2007, n.52
e) il decreto del Ministro dello sviluppo economico 28 settembre 2011.

Art. 244 Modifiche 
1. L'articolo 180, comma 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e' sostituito dal seguente:  «3. La protezione dei lavoratori dalle radiazioni ionizzanti e' disciplinata, nel rispetto dei principi di cui al titolo I, dalle disposizioni speciali in materia».

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COVID-19 | Linee guida tutela della salute nelle residenze universitarie

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Residenze universitarie

COVID-19 |  Linee guida tutela della salute nelle residenze universitarie

Conferenza Regioni Province autonome, Linee guida per la tutela della salute nelle residenze universitarie (20/154/CR10b/C9), 6 agosto 2020

Linee guida di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus covid- 19 nelle residenze universitarie italiane

Il presente documento, proposto dalla presidenza dell'Associazione Nazionale degli Organismi per il diritto allo studio Universitario (ANDISU) in collaborazione con gli Enti associati, discusso in sede tecnica e in sede politica nella IX Commissione della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, integrato e modificato a seguito delle indicazioni del Gruppo di lavoro Covid 19 - Fase 2 - e approvato dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome nella seduta del 6 agosto 2020, ha lo scopo proporre alcune linee guida nazionali in coerenza delle quali costruire i singoli “protocolli anti-covid” da adottare nelle diverse residenze regionali.

In vista della graduale riapertura delle attività didattiche universitarie, il documento fornisce i suggerimenti principali da seguire per il rientro nelle residenze da parte degli utenti.

È importante sottolineare che le residenze universitarie, sparse su tutto il territorio nazionale, sono sensibilmente differenti tra loro.

A causa di tali differenze, il presente documento deve essere considerato come uno strumento di base dal quale partire al fine di redigere un protocollo in grado di limitare la diffusione dell'infezione da Covid-19 all'interno delle stesse.

Inoltre, essendo la diffusione della pandemia non omogenea sul territorio nazionale, tutti i protocolli adottati dovranno ragionevolmente tenere in considerazione i regolamenti e le ordinanze locali.

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Premessa
Informazione
Precauzioni igieniche personali
Modalità di accesso, rientro e recupero dei beni in seguito all'uscita degli utenti dalle residenze
Accesso alle residenze
Uscite dalle residenze
Modalità d'uso delle camere e/o del posto letto in singola o in doppia
Pulizia e disinfezione nelle camere
Spazi comuni
Prescrizioni per l'uso degli ascensori e montacarichi per disabili
Organizzazione del servizio mensa
Rifiuti
Comportamenti in caso di interventi di manutenzione
Interventi di pulizia e disinfezione degli ambienti comuni e degli ambienti riservati agli assegnatari
Pulizia e disinfezione degli impianti di areazione negli ambienti comuni e negli ambienti riservati agli assegnatari
Gestione di una Persona Sintomatica
Sanzioni
NOTE INFORMATIVE

Fonte: Conferenza Regioni Province autonome

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Circolare INAIL 30 dicembre 2016 n. 51

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Circolare INAIL 30 dicembre 2016 n. 51

Regolamento per il reinserimento e l’integrazione lavorativa delle persone con disabilità da lavoro. Legge 23 dicembre 2014, n.190, articolo 1, comma 166.

[...] l’articolo 1, comma 166, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 [...] individua coerentemente l’Inail tra i soggetti costitutivi della rete dei servizi per le politiche del lavoro in relazione alle competenze in materia di reinserimento e di integrazione lavorativa delle persone con disabilità da lavoro.

Al fine di realizzare un primo significativo passo nell’iter di attuazione delle disposizioni contenute nell’articolo 1, con determina del Presidente dell’Inail dell’11 luglio 2016 n. 258 è stato approvato il “Regolamento per il reinserimento e l’integrazione lavorativa delle persone con disabilità da lavoro” (denominato di seguito “Regolamento”).

Con la presente circolare si forniscono elementi a chiarimento e supporto di quanto contenuto nel citato Regolamento ai fini della sua omogenea applicazione. [...]

Istruzione operativa INAIL 22 luglio 2020

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Istruzione operativa INAIL 22 luglio 2020

Istruzione operativa INAIL 22 luglio 2020

Reinserimento e integrazione lavorativa delle persone con disabilità da lavoro. Rimborso del 60% della retribuzione. Istruzioni operative.

L’articolo 1, comma 533, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 ha introdotto una nuova misura di sostegno al reinserimento lavorativo prevedendo che la retribuzione corrisposta dal datore di lavoro alla persona con disabilità da lavoro destinataria di un progetto di reinserimento mirato alla conservazione del posto di lavoro che alla cessazione dello stato di inabilità temporanea assoluta non possa attendere al lavoro senza la realizzazione degli interventi individuati nell’ambito del predetto progetto è rimborsata dall’Inail al datore di lavoro nella misura del 60 per cento di quanto effettivamente corrisposto. […]

Le retribuzioni rimborsabili sono quelle corrisposte dalla data di manifestazione della volontà da parte del datore di lavoro e del lavoratore di attivare il progetto e fino alla realizzazione degli interventi in esso individuati e, comunque, per un periodo non superiore ad un anno. Ai fini dell’attuazione del dettato normativo, con la circolare 26 febbraio 2019, n. 6, sono stati definiti i passaggi procedimentali dalla domanda di rimborso fino alla corresponsione dell’importo richiesto prevedendo che:

- il diritto al rimborso decorre, nel caso di progetto elaborato dall’équipe multidisciplinare, dalla data in cui il datore di lavoro e il lavoratore hanno reso le dichiarazioni di cui al paragrafo 6.1 della circolare 30 dicembre 2016, n. 51 e, nel caso di progetto proposto dal datore di lavoro, dalla data in cui il progetto stesso è stato presentato all’Istituto, ferme restando la valutazione da parte dell’équipe multidisciplinare di I livello della Sede competente per domicilio del lavoratore(1) e la successiva approvazione da parte della Direzione regionale(2);

- al fine di ottenere il rimborso, il datore di lavoro deve trasmettere all’Istituto le buste paga relative ai mesi oggetto del rimborso stesso, attestanti le retribuzioni effettivamente corrisposte.

Con la presente nota – ad integrazione di quanto contenuto nella predetta circolare - si forniscono istruzioni operative in merito alla corresponsione dell’importo spettante al datore di lavoro, alla registrazione della misura nel Registro nazionale degli aiuti di Stato e alla gestione della stessa nell’ambito delle attività di monitoraggio.
...
(1) Cfr. la circolare 26 febbraio 2019, n. 6, paragrafo 2.
(2) Al riguardo, la circolare 26 febbraio 2019, n. 6, al paragrafo 2, stabilisce che “Per tutti i successivi adempimenti trova applicazione quanto previsto dalla circolare Inail 30 dicembre 2016, n. 51”.
...
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COVID-19: Protocollo d'intesa avvio anno scolastico

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Covid19

COVID-19: Protocollo d'intesa avvio anno scolastico

06.08.2020 - Decreto 6 agosto 2020 n. 87

Protocollo d'intesa per garantire l'avvio dell'anno scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza per il contenimento della diffusione di COVID 19

Tenuto conto dell'esigenza di condividere con le OO.SS. le linee operative per garantire il regolare avvio dell'anno scolastico nelle istituzioni scolastiche ed educative su tutto il territorio nazionale, in osservanza delle misure precauzionali di contenimento e contrasto del rischio di epidemia di COVID-19;
Considerata la necessità di tutelare la salute della comunità scolastica coinvolta (dirigenti, docenti, personale A.T.A., studenti e famiglie) durante lo svolgimento delle attività in presenza presso le sedi delle istituzioni scolastiche;
Visto il Protocollo d'intesa tra il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e il Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri sottoscritto in data 15 novembre 2018;
Visto il Protocollo d'Intesa “Linee operative per garantire il regolare svolgimento degli Esami conclusivi di Stato 2019/2020”, sottoscritto tra il Ministero e le OO.SS. in data 15 maggio 2020; visti il “Documento tecnico sull'ipotesi di rimodulazione delle misure contenitive nel settore scolastico”, trasmesso dal CTS - Dipartimento della protezione civile in data 28 maggio 2020 e il Verbale n. 90 della seduta del CTS del 22 giugno 2020 (che si allegano alla presente Intesa);
Visto il Documento per la pianificazione delle attività scolastiche educative e formative in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione per l'anno scolastico 2020-2021, adottato con decreto del Ministro Prot. n. 39 del 26 giugno 2020;
Visto il documento “Quesiti del Ministero dell'Istruzione relativi all'inizio del nuovo anno scolastico”, trasmesso dal CTS - Dipartimento della protezione civile in data 7 luglio 2020, (che si allega alla presente Intesa);
Visto il Protocollo quadro “Rientro in sicurezza”, sottoscritto il 24 luglio 2020 dal Ministro per la Pubblica Amministrazione e dalle Organizzazioni sindacali;
Visto l'art. 83 della Legge 77/2020 in materia di “Sorveglianza sanitaria eccezionale” che resta in vigore fino alla data di cessazione dello stato di emergenza;
Visto l'articolo 87, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, come modificato dalla Legge 27/2020 che stabilisce che «Il periodo trascorso in malattia o in quarantena con sorveglianza attiva, o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva, dai dipendenti delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dovuta al COVID-19, è equiparato al periodo di ricovero ospedaliero»;
Visto il Decreto Ministeriale n° 80 del 3 agosto 2020 relativo all'adozione del “Documento di indirizzo per l'orientamento per la ripresa delle attività in presenza dei servizi educativi e delle scuole dell'Infanzia”;
Visto l'art. 231bis della Legge 77/2020 recante “Misure per la ripresa dell'attività didattica in presenza”;

Si conviene quanto segue

Il Ministero, fermo restando quanto stabilito nel DM n° 80 del 3 agosto 2020, si impegna a promuovere, sostenere e monitorare l'attuazione delle prescrizioni contenute nel presente Protocollo, in tutte le istituzioni scolastiche del sistema nazionale d'istruzione, nel periodo di vigenza dello stato di emergenza per pandemia da COVID-19, a.s. 2020/2021.
Per dare piena attuazione alle indicazioni sanitarie, contenute nel “Documento tecnico sull'ipotesi di rimodulazione delle misure contenitive nel settore scolastico”, trasmesso dal Comitato Tecnico Scientifico istituito presso il Dipartimento per la Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri (di seguito CTS) in data 28 maggio 2020 e alle indicazioni impartite con successivi atti del CTS medesimo, saranno attivate le relazioni sindacali previste dalle disposizioni vigenti, ivi compreso l'art. 22 del CCNL in relazione agli ambiti di competenza.

A tal fine il Ministero si impegna ad attivare, attraverso il Dipartimento per le Risorse umane, finanziarie e strumentali:

a) un servizio dedicato di help desk per le istituzioni scolastiche, per richiedere assistenza via web, prenotazioni di chiamata e contattare il numero verde 800903080 attivo dal 24 agosto, dal lunedì al sabato, dalle 9:00 alle 13:00 e dalle 14:00 alle 18:00, con funzioni di front office, al fine di raccogliere quesiti e segnalazioni sull'applicazione delle misure di sicurezza e fornire assistenza e supporto operativo anche di carattere amministrativo;
b) un Tavolo nazionale permanente composto da rappresentanti del Ministero dell'Istruzione, del Ministero della Salute e delle OO.SS. firmatarie del presente Protocollo, con funzioni di gestione condivisa relativa al confronto sull'attuazione del Documento tecnico scientifico presso le istituzioni scolastiche. Al tavolo saranno riportate, con cadenza periodica, le questioni di maggiore interesse e le criticità pervenute al Ministero tramite il servizio di help desk o tramite richieste dei Direttori generali o dei dirigenti preposti agli Uffici Scolastici Regionali o direttamente dalle Organizzazioni sindacali. Il Tavolo nazionale formula pareri, indicazioni e linee di coordinamento agli UU.SS.RR., nonché definisce e attua il confronto con le OO.SS. firmatarie del presente Protocollo di cui all'art. 22 comma 8, lettera a) del CCNL del Comparto e all'art. 5, comma 3, del CCNL dell'Area Istruzione e ricerca. Il Tavolo nazionale permanente, allo scopo di assicurare che le attività scolastiche si svolgano in osservanza delle misure di sicurezza previste anche in relazione, in ogni singola Regione, all'andamento dei contagi, può valutare di richiedere al Ministero della Salute l'indicazione di eventuali e ulteriori misure proporzionate all'evolversi della situazione epidemiologica e volte ad assicurare la piena ed effettiva tutela della salute degli studenti e di tutto il personale scolastico coinvolto;
c) un Tavolo di lavoro permanente presso ogni USR, di cui fanno parte rappresentanti dell'USR designati dallo stesso Direttore, delle OO.SS. del settore scuola firmatarie del presente Protocollo, degli enti locali, dei Servizi di igiene epidemiologica e della Protezione Civile operanti sul territorio. Detti Tavoli svolgono una funzione di raccordo con il Tavolo nazionale permanente e le istituzioni scolastiche, fornendo soluzioni concrete alle problematiche segnalate dalle singole istituzioni scolastiche, anche avvalendosi degli uffici di ambito territoriale;
d) incontri tra il Ministero e le OO.SS in ordine all'attuazione della presente intesa almeno una volta al mese e comunque a richiesta anche di una delle parti, condivisa da almeno tre OO.SS.

Il Ministero, inoltre, provvederà a:

a) invitare le istituzioni scolastiche a comunicare alle famiglie, agli studenti interessati e ai lavoratori della scuola, tramite i canali di diffusione ordinariamente utilizzati, le determinazioni finali sulle procedure di contenimento del rischio di contagio;
b) monitorare costantemente, attraverso gli UU.SS.RR., l'utilizzo delle risorse assegnate e finalizzate alla piena attuazione del Documento tecnico scientifico nonché ad integrarle in caso di necessità, fornendo apposita informativa in merito alle OO.SS.;
c) fornire supporto per la formazione, anche in modalità on-line, sull'uso dei DPI, sui contenuti del Documento tecnico scientifico, sulle modalità di svolgimento del servizio prevedendo anche tutorial informativi rivolti al personale e alle famiglie;
d) fornire, per il tramite della Direzione Generale per le risorse umane e finanziarie, assistenza amministrativa e contabile a tutte le istituzioni scolastiche circa l'utilizzo delle risorse erogate per finalità coerenti con la gestione della situazione straordinaria di emergenza sanitaria;
e) attivare la collaborazione istituzionale con il Ministero della Salute, il Commissario straordinario e l'Autorità garante per la protezione dei dati personali, affinché si dia l'opportunità di svolgere test diagnostici per tutto il personale del sistema scolastico statale e paritario, incluso il personale supplente, in concomitanza con l'inizio delle attività didattiche e nel corso dell'anno, nonché di effettuare test a campione per la popolazione studentesca con cadenza periodica. A tal fine, il Ministero fornisce specifiche indicazioni in relazione alle modalità per l'accesso ai test medesimi per il personale scolastico, sia di ruolo che supplente.
Saranno adottati i criteri di:
I. volontarietà di adesione al test;
II. gratuità dello stesso per l'utenza;
III. svolgimento dei test presso le strutture di medicina di base e non presso le istituzioni scolastiche;
f) richiedere al Commissario straordinario di provvedere, secondo le indicazioni all'uso vigenti, alla fornitura di mascherine per il personale scolastico e per gli studenti in condizione di lavoratore, di gel disinfettanti presso le sedi delle istituzioni scolastiche, nonché di ulteriori DPI previsti per i docenti di sostegno;
g) fornire al Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo il quadro di esigenze di spazi aggiuntivi per lo svolgimento della attività scolastica al fine di individuare possibili soluzioni logistiche in luoghi quali musei, teatri o biblioteche o archivi statali, da mettere a disposizione delle singole istituzioni scolastiche;
h) fornire ai gestori delle scuole paritarie, per il tramite degli Uffici Scolastici Regionali, il quadro delle esigenze di spazi aggiuntivi per lo svolgimento della attività scolastica delle istituzioni scolastiche statali, richiedendo agli stessi di mettere a disposizione gratuitamente quelli eventualmente necessari;
i) fornire tempestivamente ulteriori approfondimenti sugli alunni con disabilità con particolare riferimento allo sviluppo del concetto di “accomodamento ragionevole e sull'utilizzo dei docenti di sostegno e degli assistenti in relazione al distanziamento previsto con gli allievi”;
j) richiedere al Ministero della Salute di garantire e di rafforzare il collegamento istituzionale tra le istituzioni scolastiche e le strutture sanitarie pubbliche di riferimento con la creazione di una rete di referenti COVID-19 presso i Dipartimenti di Prevenzione per gruppi d'Istituti nella gestione dei casi sospetti all'interno delle scuole;
k) prevedere una procedura standardizzata da seguire per la gestione e la segnalazione alla ASL di sospetti casi COVID-19. A tale riguardo si prende atto che, presso l'Istituto Superiore di Sanità, è attivo un tavolo di lavoro per la redazione di un apposito documento operativo per il monitoraggio e il controllo SARS-CoV-2, la cui emanazione è prevista entro la metà del mese di agosto 2020, che contenga le modalità nazionali di risposta a potenziali focolai da COVID-19 dopo la riapertura delle scuole. Si prevedono output di tipo formativo e informativo;
l) prevedere l'individuazione, in tutte le scuole, del medico competente che effettui la sorveglianza sanitaria di cui all'art. 41 del D.Lgs. 81/2008 nonché la “sorveglianza sanitaria eccezionale” di cui all'art. 83 del DL 19 maggio 2020, n. 34 e sua legge di conversione del 17 luglio 2020, n. 77, per i cosiddetti “lavoratori fragili” che ne fanno richiesta (a mezzo certificato del MMG);
m) attuare e fornire tempestivamente, comunque entro l'inizio del prossimo anno scolastico, indicazioni precise in ordine alle misure da adottare nei confronti dei cosiddetti “lavoratori fragili” nelle istituzioni scolastiche attivando una collaborazione con il Ministero della Salute, il Ministero del Lavoro e il Ministero per la Pubblica amministrazione, con il coinvolgimento delle OOSS;
n) definire e attuare il confronto con le OO.SS. firmatarie del CCNL 2016/2018, come previsto dall'art. 22, c. 8, lettera a) del CCNL del Comparto e all'art. 5, comma 3, del CCNL dell'Area Istruzione e Ricerca.

Inoltre, il Ministro dell'Istruzione e le Organizzazioni sindacali, nei limiti di propria competenza e nel rispetto della normativa vigente, in considerazione dell'attuale stato di rischio per SARS- CoV-2, convengono:

1. sulla necessità che ciascuna istituzione scolastica proceda, con il coinvolgimento del relativo responsabile del servizio prevenzione e protezione e del medico competente e nel rispetto delle competenze del RLS, ad integrare il documento di valutazione rischi di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
2. sull'importanza che venga garantita a tutti i livelli dell'amministrazione l'opportuna informazione e formazione sulle procedure di cui al presente protocollo;
3. sull'esigenza di garantire modalità di comunicazione e confronto con le rappresentanze sindacali, gli RLS e gli RSSP, sui punti del presente protocollo, al fine di condividere informazioni e azioni volte a contemperare la necessità di tutela del personale e della comunità scolastica, con quella di garantire l'erogazione di servizi pubblici essenziali e indifferibili.

***

Misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 nelle scuole del sistema nazionale di istruzione

Tenuto conto della normativa vigente in materia di contrasto alla diffusione del Virus COVID- 19 si ritiene essenziale richiamare le principali disposizioni generali di natura sanitaria, condivise con il Ministero della Salute ed il CTS a livello nazionale, per agevolare i Dirigenti scolastici nell'adozione delle misure organizzative di sicurezza specifiche anti-contagio da COVID-19, fermo restando quanto previsto dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al personale del Comparto istruzione e ricerca in materia di relazioni sindacali.
Il COVID-19 rappresenta un rischio biologico generico, per il quale occorre adottare misure uguali per tutta la popolazione, che seguano la logica della precauzione ed attuino le prescrizioni del legislatore e le indicazioni dell'Autorità sanitaria.

Si stabilisce che:

- ogni istituto scolastico dà attuazione delle indicazioni fornite dal CTS per il settore scolastico e delle linee guida stabilite a livello nazionale, secondo le specificità e le singole esigenze connesse alla peculiarità del territorio e dell'organizzazione delle attività, al fine di tutelare la salute delle persone presenti all'interno degli istituti e garantire la salubrità degli ambienti;
- il Dirigente scolastico (che esercita le funzioni di datore di lavoro nelle scuole statali, ovvero, per le scuole paritarie, il Datore di lavoro), per prevenire la diffusione del Virus, è tenuto a informare attraverso una un'apposita comunicazione rivolta a tutto il personale, gli studenti e le famiglie degli alunni sulle regole fondamentali di igiene che devono essere adottate in tutti gli ambienti della scuola;
- il Dirigente scolastico dovrà inoltre informare chiunque entri nei locali dell'Istituto circa le disposizioni delle Autorità anche utilizzando gli strumenti digitali disponibili.
In particolare, le informazioni riguardano:
- l'obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di temperatura oltre i 37.5° o altri sintomi simil-influenzali e di chiamare il proprio medico di famiglia e l'autorità sanitaria;
- il divieto di fare ingresso o di poter permanere nei locali scolastici laddove, anche successivamente all'ingresso, sussistano le condizioni di pericolo (sintomi simil-influenzali, temperatura oltre 37.5°, provenienza da zone a rischio o contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, etc.) stabilite dalle Autorità sanitarie competenti;
- l'obbligo di rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del Dirigente scolastico (in particolare, mantenere il distanziamento fisico di un metro, osservare le regole di igiene delle mani e tenere comportamenti corretti sul piano dell'igiene);
la formazione e l'aggiornamento in materia di Didattica digitale integrata e COVID, nonché l'obbligo di redigere un nuovo patto di corresponsabilità educativa per la collaborazione attiva tra Scuola e Famiglia, rafforzatasi con la recente esperienza della didattica a distanza;
l'obbligo per ciascun lavoratore di informare tempestivamente il Dirigente scolastico o un suo delegato della presenza di qualsiasi sintomo influenzale durante l'espletamento della propria prestazione lavorativa o della presenza di sintomi negli studenti presenti all'interno dell'istituto.

1. Disposizioni relative alle modalità di ingresso/uscita

Le istituzioni scolastiche con opportuna segnaletica e con una campagna di sensibilizzazione ed informazione comunicano comunità scolastica le regole da rispettare per evitare assembramenti. Nel caso di file per l'entrata e l'uscita dall'edificio scolastico, occorre provvedere alla loro ordinata regolamentazione al fine di garantire l'osservanza delle norme sul distanziamento sociale.
Ogni scuola dovrà disciplinare le modalità che regolano tali momenti in modo da integrare il regolamento di istituto, con l'eventuale previsione, ove lo si ritenga opportuno, di ingressi ed uscite ad orari scaglionati, anche utilizzando accessi alternativi.
L'eventuale ingresso del personale e degli studenti già risultati positivi all'infezione da COVID-19 deve essere preceduto da una preventiva comunicazione avente ad oggetto la certificazione medica da cui risulti la “avvenuta negativizzazione” del tampone secondo le modalità previste e rilasciata dal dipartimento di prevenzione territoriale di competenza.
Va ridotto l'accesso ai visitatori, i quali, comunque, dovranno sottostare a tutte le regole previste nel Regolamento di istituto e/o nell'apposito disciplinare interno adottato dal Dirigente scolastico, sentiti l'RSPP di istituto e il medico competente ed ispirato ai seguenti criteri di massima:
- ordinario ricorso alle comunicazioni a distanza;
- limitazione degli accessi ai casi di effettiva necessità amministrativo-gestionale ed operativa, possibilmente previa prenotazione e relativa programmazione;
- regolare registrazione dei visitatori ammessi, con indicazione, per ciascuno di essi, dei dati anagrafici (nome, cognome, data di nascita, luogo di residenza), dei relativi recapiti telefonici, nonché della data di accesso e del tempo di permanenza;
- differenziazione dei percorsi interni e dei punti di ingresso e i punti di uscita dalla struttura;
- predisposizione di adeguata segnaletica orizzontale sul distanziamento necessario e sui percorsi da effettuare;
- pulizia approfondita e aerazione frequente e adeguata degli spazi;
- accesso alla struttura attraverso l'accompagnamento da parte di un solo genitore o di persona maggiorenne delegata dai genitori o da chi esercita la responsabilità genitoriale, nel rispetto delle regole generali di prevenzione dal contagio, incluso l'uso della mascherina durante tutta la permanenza all'interno della struttura.

2. Disposizioni relative a pulizia e igienizzazione di luoghi e attrezzature

È necessario assicurare la pulizia giornaliera e la igienizzazione periodica di tutti gli ambienti predisponendo un cronoprogramma ben definito, da documentare attraverso un registro regolarmente aggiornato.
Nel piano di pulizia occorre includere almeno:
- gli ambienti di lavoro e le aule;
- le palestre;
- le aree comuni;
- le aree ristoro e mensa;
- i servizi igienici e gli spogliatoi;
- le attrezzature e postazioni di lavoro o laboratorio ad uso promiscuo;
- materiale didattico e ludico;
- le superfici comuni ad alta frequenza di contatto (es. pulsantiere, passamano).
L'attività di igienizzazione dei luoghi e delle attrezzature dovrà essere effettuata secondo quanto previsto dal cronoprogramma o, in maniera puntuale ed a necessità, in caso di presenza di persona con sintomi o confermata positività al virus. In questo secondo caso, per la pulizia e la igienizzazione, occorre tener conto di quanto indicato nella Circolare 5443 del Ministero della Salute del 22/02/2020. Inoltre, è necessario disporre la pulizia approfondita di tutti gli istituti scolastici, avendo cura di sottoporre alla procedura straordinaria qualsiasi ambiente di lavoro, servizio e passaggio.
In tal senso, le istituzioni scolastiche provvederanno a:
- assicurare quotidianamente le operazioni di pulizia previste dal rapporto ISS COVID-19, n. 19/2020;
- utilizzare materiale detergente, con azione virucida, come previsto dall'allegato 1 del documento CTS del 28/05/20;
- garantire la adeguata aerazione di tutti i locali, mantenendo costantemente (o il più possibile) aperti gli infissi esterni dei servizi igienici. Si consiglia che questi ultimi vengano sottoposti a pulizia almeno due volte al giorno, eventualmente anche con immissione di liquidi a potere virucida negli scarichi fognari delle toilette;
- sottoporre a regolare detergenza le superfici e gli oggetti (inclusi giocattoli, attrezzi da palestra e laboratorio, utensili vari...) destinati all'uso degli alunni.

3. Disposizioni relative a igiene personale e dispositivi di protezione individuale

È obbligatorio per chiunque entri negli ambienti scolastici, adottare precauzioni igieniche e l'utilizzo di mascherina. Il CTS si esprimerà nell'ultima settimana di agosto in ordine all'obbligo di utilizzo di mascherina da parte degli studenti.
I DPI utilizzati devono corrispondere a quelli previsti dalla valutazione del rischio e dai documenti del CTS per le diverse attività svolte all'interno delle istituzioni scolastiche e in base alle fasce di età dei soggetti coinvolti.
Nella scuola deve essere indicata la modalità di dismissione dei dispositivi di protezione individuale non più utilizzabili, che dovranno essere smaltiti secondo le modalità previste dalla normativa vigente.
Per il personale impegnato con bambini con disabilità, si potrà prevedere l'utilizzo di ulteriori dispositivi di protezione individuale (nello specifico, il lavoratore potrà usare, unitamente alla mascherina, guanti e dispositivi di protezione per occhi, viso e mucose). Nell'applicazione delle misure di prevenzione e protezione si dovrà necessariamente tener conto della tipologia di disabilità e delle ulteriori eventuali indicazioni impartite dalla famiglia dell'alunno/studente o dal medico.

4. Disposizioni relative alla gestione di spazi comuni

L'accesso agli spazi comuni deve essere contingentato, con la previsione di una ventilazione adeguata dei locali, per un tempo limitato allo stretto necessario e con il mantenimento della distanza di sicurezza.
Pertanto il dirigente scolastico valuta l'opportunità di rimodulare le attività didattiche nelle aule, eventualmente alternando le presenze degli studenti con lezioni da remoto, in modalità didattica digitale integrata.
L'utilizzo delle aule dedicate al personale docente (cd aule professori) è consentito nel rispetto del distanziamento fisico e delle eventuali altre disposizioni dettate dall'autorità sanitaria locale. Anche l'utilizzo dei locali adibiti a mensa scolastica è consentito nel rispetto delle regole del distanziamento fisico, eventualmente prevedendo, ove necessario, anche l'erogazione dei pasti per fasce orarie differenziate. La somministrazione del pasto deve prevedere la distribuzione in mono-porzioni, in vaschette separate unitariamente a posate, bicchiere e tovagliolo monouso e possibilmente compostabile.
Per quanto riguarda le aree di distribuzione di bevande e snack, il Dirigente scolastico ne indica le modalità di utilizzo, eventualmente anche nel Regolamento di Istituto, al fine di evitare il rischio di assembramento e il mancato rispetto del distanziamento fisico.

5. Uso dei locali esterni all'istituto scolastico

Qualora le attività didattiche siano realizzate in locali esterni all'Istituto Scolastico, gli Enti locali e/o i titolari della locazione, devono certificare l'idoneità, in termini di sicurezza, di detti locali. Con specifica convenzione devono essere definite le responsabilità delle pulizie e della sorveglianza di detti locali e dei piani di sicurezza.

6. Supporto psicologico

L'attenzione alla salute e il supporto psicologico per il personale scolastico e per gli studenti rappresenta una misura di prevenzione precauzionale indispensabile per una corretta gestione dell'anno scolastico.
Sulla base di una Convenzione tra Ministero dell'Istruzione e il Consiglio Nazionale Ordine degli Psicologi, si promuove un sostegno psicologico per fronteggiare situazioni di insicurezza, stress, ansia dovuta ad eccessiva responsabilità, timore di contagio, rientro al lavoro in “presenza”, difficoltà di concentrazione, situazione di isolamento vissuta.
A tale scopo si suggerisce:
- il rafforzamento degli spazi di condivisione e di alleanza tra Scuola e Famiglia, anche a distanza;
- il ricorso ad azioni di supporto psicologico in grado di gestire sportelli di ascolto e di coadiuvare le attività del personale scolastico nella applicazione di metodologie didattiche innovative (in presenza e a distanza) e nella gestione degli alunni con disabilità e di quelli con DSA o con disturbi evolutivi specifici o altri bisogni educativi speciali, per i quali non sono previsti insegnanti specializzati di sostegno.
Il supporto psicologico sarà coordinato dagli Uffici Scolastici Regionali e dagli Ordini degli Psicologi regionali e potrà essere fornito, anche mediante accordi e collaborazioni tra istituzioni scolastiche, attraverso specifici colloqui con professionisti abilitati alla professione psicologica e psicoterapeutica, effettuati in presenza o a distanza, nel rispetto delle autorizzazioni previste e comunque senza alcun intervento di tipo clinico.

7. Disposizioni relative alla gestione di una persona sintomatica all'interno dell'istituto scolastico

Nel caso in cui una persona presente nella scuola sviluppi febbre e/o sintomi di infezione respiratoria quali la tosse, si dovrà procedere al suo isolamento in base alle disposizioni dell'autorità sanitaria contenute nel Documento tecnico, aggiornamento del 22 giugno u.s., alla sezione “Misure di controllo territoriale” che, in coerenza con quanto già individuato nel “Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro” del 24 aprile 2020 (punto 11 - Gestione di una persona sintomatica in azienda), ha individuato la procedura da adottare nel contesto scolastico. Si riporta di seguito la disposizione: “Misure di controllo territoriale - In caso di comparsa a scuola in un operatore o in uno studente di sintomi suggestivi di una diagnosi di infezione da SARS-CoV-2, il CTS sottolinea che la persona interessata dovrà essere immediatamente isolata e dotata di mascherina chirurgica, e si dovrà provvedere al ritorno, quanto prima possibile, al proprio domicilio, per poi seguire il percorso già previsto dalla norma vigente per la gestione di qualsiasi caso sospetto. Per i casi confermati le azioni successive saranno definite dal Dipartimento di prevenzione territoriale competente, sia per le misure quarantenarie da adottare previste dalla norma, sia per la riammissione a scuola secondo l'iter procedurale altrettanto chiaramente normato. La presenza di un caso confermato necessiterà l'attivazione da parte della scuola di un monitoraggio attento da avviare in stretto raccordo con il Dipartimento di prevenzione locale al fine di identificare precocemente la comparsa di possibili altri casi che possano prefigurare l'insorgenza di un focolaio epidemico. In tale situazione, l'autorità sanitaria competente potrà valutare tutte le misure ritenute idonee. Questa misura è di primaria importanza per garantire una risposta rapida in caso di peggioramento della situazione con ricerca attiva di contatti che possano interessare l'ambito scolastico. Sarebbe opportuno, a tal proposito, prevedere, nell'ambito dei Dipartimenti di prevenzione territoriali, un referente per l'ambito scolastico che possa raccordarsi con i dirigenti scolastici al fine di un efficace contact tracing e risposta immediata in caso di criticità”.
Gli esercenti la potestà genitoriale, in caso di studenti adeguatamente e prontamente informati, si raccorderanno con il medico di medicina generale o pediatra di libera scelta per quanto di competenza. Nel contesto delle iniziative di informazione rivolte agli alunni, genitori e personale scolastico sulle misure di prevenzione e protezione adottate, si ravvisa l'opportunità di ribadire la responsabilità individuale e genitoriale.
Il predetto Documento tecnico ha indicato l'opportunità di prevedere, nell'ambito dei Dipartimenti di prevenzione territoriali, un referente per l'ambito scolastico che possa raccordarsi con i dirigenti scolastici al fine di un efficace contact tracing e di una risposta immediata in caso di criticità. Pertanto, occorre evidenziare che viene istituito un sistema di raccordo tra sistema scolastico e sistema sanitario nazionale quale misura innovativa di grande rilievo, soprattutto nel contesto emergenziale in atto, per supportare le Istituzioni scolastiche nella realizzazione dei compiti assegnati per l'effettuazione di un anno scolastico in piena sicurezza. Il predetto sistema di monitoraggio e di allerta precoce attivato sul territorio nazionale consentirà di individuare situazioni locali meritevoli di misure di contenimento della diffusione epidemica, che potranno interessare specifiche realtà scolastiche locali, a tutela della salute dei lavoratori e degli studenti.

8. Disposizioni relative a sorveglianza sanitaria, medico competente, RLS

Il medico competente collabora con Dirigente Scolastico e con il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS) nell'integrare e proporre tutte le misure di regolamentazione legate al Covid-19. In particolare, cura la sorveglianza sanitaria rispettando le misure igieniche contenute nelle indicazioni del Ministero della Salute; riguardo le modalità di effettuazione della sorveglianza sanitaria di cui all'art. 41 del D.Lgs. 81/2008, nonché sul ruolo del medico competente, si rimanda alla nota n. 14915 del Ministero della Salute del 29 aprile 2020.
In merito alla sorveglianza sanitaria eccezionale, come previsto dall'art. 83 del DL 34/2020 convertito nella legge n. 77/2020, la stessa è assicurata:
a. attraverso il medico competente se già nominato per la sorveglianza sanitaria ex art. 41 del D.Lgs. 81/2008;
b. attraverso un medico competente ad hoc nominato, per il periodo emergenziale, anche, ad esempio, prevedendo di consorziare più istituti scolastici;
c. attraverso la richiesta ai servizi territoriali dell'INAIL, che vi provvedono con propri medici del lavoro
Il mancato completamento dell'aggiornamento della formazione professionale e/o abilitante entro i termini previsti, per tutto il personale scolastico addetto alle emergenze, in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, dovuto all'emergenza in corso e quindi per causa di forza maggiore, ove previsto dalla legislazione vigente, non comporta l'impossibilità a continuare lo svolgimento dello specifico ruolo (a titolo esemplificativo: l'addetto all'emergenza/antincendio, al primo soccorso).
Al rientro degli alunni dovrà essere presa in considerazione la presenza di “soggetti fragili” esposti a un rischio potenzialmente maggiore nei confronti dell'infezione da COVID-19.
Le specifiche situazioni degli alunni in condizioni di fragilità saranno valutate in raccordo con il Dipartimento di prevenzione territoriale ed il pediatra/medico di famiglia, fermo restando l'obbligo per la famiglia stessa di rappresentare tale condizione alla scuola in forma scritta e documentata.

9. Costituzione di una commissione

Al fine di monitorare l'applicazione delle misure descritte, in ogni Istituzione Scolastica, il Dirigente Scolastico valuterà la costituzione di una commissione, anche con il coinvolgimento dei soggetti coinvolti nelle iniziative per il contrasto della diffusione del COVID-19. Tale commissione sarà presieduta dal Dirigente Scolastico.

10. Disposizioni finali

Gli USR e l'Amministrazione centrale assicurano il necessario supporto ai dirigenti delle istituzioni scolastiche nell'individuazione delle soluzioni idonee a garantire l'applicazione delle misure di sicurezza ed il necessario raccordo con le istituzioni locali e territoriali.
Qualora il dirigente scolastico ravvisi delle criticità nell'applicare le misure di sicurezza stabilite dallo specifico protocollo nazionale di sicurezza per la scuola ne dà tempestiva comunicazione all'Ufficio Scolastico Regionale di riferimento anche al fine di favorire il raccordo con tutte le istituzioni competenti sul territorio.

***

Le parti inoltre convengono:

- sulla necessità che la rimodulazione dell'unità oraria secondo le modalità previste dal Regolamento sull'autonomia delle istituzioni scolastiche come deliberate dagli Organi collegiali non si traduca in una diminuzione del diritto all'istruzione per gli alunni;
- sull'esigenza di avviare, nelle modalità, nei termini e secondo i criteri previsti dal quadro normativo vigente, entro l'inizio del prossimo anno scolastico, la contrattazione nazionale presso il Ministero dell'Istruzione al fine di regolare il rapporto di lavoro svolto in modalità agile da parte del personale amministrativo tecnico e ausiliario;
- sull'importanza di avviare, entro l'inizio del prossimo anno scolastico, la contrattazione nazionale presso il Ministero dell'Istruzione al fine di attuare l'articolo 2, comma 3-ter del decreto legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2020, n. 41;
- sull'impegno da parte del Ministero dell'Istruzione a superare, con riferimento anche all'utilizzo dell'organico aggiuntivo da emergenza COVID, entro l'inizio delle lezioni, i vincoli normativi che ostacolano la sostituzione del personale docente e Ata assente, al fine di evitare lo smembramento delle classi, la mancata assistenza durante le attività laboratoriali e l'insufficiente vigilanza degli spazi;
- sulla necessità di procedere all'approfondimento del fenomeno relativo al “personale in condizioni di fragilità”, al fine di individuare eventuali modalità e procedure di carattere nazionale oggetto di confronto con le OO.SS, nell'ambito dell'“accomodamento ragionevole” previsto dal Protocollo Nazionale di Sicurezza del 24 aprile 2020;
- sull'impegno a lavorare ai fini dell'incremento delle risorse destinate al sistema nazionale di istruzione e formazione, con investimenti che consentano di intervenire sul fenomeno del sovraffollamento delle classi e a una revisione ragionata dei parametri del DPR 81/2009;
- garantire, anche in sede di reclutamento, la necessaria continuità didattica, con particolare attenzione all'insegnamento di sostegno.

Roma, 6 agosto 2020

Letto, approvato, sottoscritto

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Manifestazioni fieristiche - Linee di indirizzo per la gestione SSL

ID 11304 | | Visite: 2564 | Guide Sicurezza lavoro INAIL

Fiere SSL

Manifestazioni fieristiche - Linee di indirizzo per la gestione della Salute e Sicurezza sul lavoro

Le presenti Linee di indirizzo intendono illustrare le relazioni tra i soggetti giuridici indicati nel “Decreto Palchi e fiere” e dettagliarne i relativi ruoli recependo le migliori prassi operative messe in atto nel nostro paese nelle fasi di allestimento e disallestimento di manifestazioni fieristiche allo scopo di gestire al meglio i suddetti rischi.

La complessità e l’interconnessione delle attività che coinvolgono l’allestimento e il disallestimento di stand all’interno di quartieri fieristici hanno indotto negli ultimi anni ad una seria riflessione sui rischi per la salute e per la sicurezza di quanti vi operano. I rischi connessi alla gestione degli eventi fieristici sono caratterizzati da particolari esigenze come gli stretti vincoli temporali concessi per il completamento dei lavori, la presenza contemporanea di numerose imprese e di lavoratori di diverse nazionalità e la necessità di operare in spazi ristretti per la realizzazione di stand in aree contigue all’interno dello stesso Quartiere fieristico.

Le presenti Linee di indirizzo intendono illustrare le relazioni tra i soggetti giuridici indicati nel “Decreto Palchi e fiere” e dettagliarne i relativi ruoli recependo le migliori prassi operative messe in atto nel nostro paese nelle fasi di allestimento e disallestimento di manifestazioni fieristiche allo scopo di gestire al meglio i suddetti rischi. Il punto di partenza imprescindibile da cui si traccia la linea di miglioramento che il presente elaborato intende proporre è rappresentato dall’assoluto rispetto delle prescrizioni legislative vigenti in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori.

Le Linee di indirizzo hanno carattere volontario: le aziende associate ad Asal, Cfi ed Aefi cui sono rivolte hanno quindi facoltà di aderire o meno alle stesse. Inoltre, esse saranno soggette, ove necessario, a future variazioni in relazione ad eventuali aggiornamenti normativi, tecnici e contrattuali.

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Fonte: INAIL

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Lettera Circolare Prot. n. 0014005 del 26.10.2011

ID 6615 | | Visite: 5763 | Prevenzione Incendi

Prevenzione Incendi luoghi di lavoro

Lettera Circolare Prot. n. 0014005 del 26.10.2011

(ndr) La competenza dei controlli VVF è esercitata in ogni ambito in cui si palesi un rischio di incendio e/o di esplosione sia che l'attività rientri nel D.P.R 151/2011 che in qualsiasi altro luogo di lavoro.

OGGETTO: Prevenzione incendi e vigilanza in materia di sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro. 

La presente lettera circolare approfondisce gli aspetti inerenti le competenze del Corpo Nazionale dei Vigili dei Fuoco in tema di vigilanza e controllo in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro e detta atti di indirizzo utili al fine di creare un corretto rapporto tra tutti i soggetti istituzionali coinvolti, alla luce della normativa vigente.

Si ritiene fondamentale, in questo senso, potenziare ii circuito virtuoso tra le diverse funzioni istituzionali cui il personale VV.F. è chiamato ad attendere, in modo da reinvestire proficuamente ii patrimonio di esperienze in materia di soccorso tecnico urgente nell'ambito del sistema dei controlli di competenza del Corpo Nazionale.

A tale proposito, si ribadisce l'importanza di assicurare particolare attenzione all'assolvimento degli specifici doveri e responsabilità in materia di polizia giudiziaria.

Pare opportuno, al riguardo, riportare ii contenuto dell'articolo 16, comma 2, del d.lgs. n. 139/2006, ai sensi del quale "Resta fermo quanto previsto dalle prescrizioni in materia di prevenzione incendi a carico dei soggetti responsabili delle attività ed a carico dei soggetti responsabili dei progetti e della documentazione tecnica richiesta" e, conseguentemente, l'obbligo di informativa all'autorità giudiziaria nell'ipotesi di riscontro di dichiarazioni mendaci - come peraltro confermato dal novellato art. 19 della legge n. 241/1990 - nonché agli ordini professionali competenti nel caso di attestazioni rese da professionisti abilitati.

Per tali iniziative e, ove necessario, per quelle che vengono intraprese in virtù della titolarità di specifiche responsabilità in materia di vigilanza nei luoghi di lavoro, le SS.LL. vorranno proseguire, ciascuno nel proprio ambito, l'opera di confronto con gli uffici delle Procure competenti per ii territorio di pertinenza.

Ciò premesso, si evidenziano, di seguito, alcuni aspetti tecnico-procedimentali cui riferirsi per un corretto svolgimento dell'attività di vigilanza e controllo in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro.

Attività di vigilanza

Gli articoli 16, 19 e 20 del d.lgs. n. 139/2006 attribuiscono al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco compiti di polizia amministrativa e giudiziaria nell'esercizio della vigilanza sui rischi di incendio ed esplosione in relazione alle attività, costruzioni, impianti, apparecchiature e prodotti.
Si chiarisce, pertanto, che la competenza in materia di controlli finalizzati alla sicurezza antincendio deve essere esercitata dal Corpo Nazionale in ogni ambito in cui si palesi un rischio di incendio e/o di esplosione e non solo con riferimento alle attività indicate nell' Allegato I al D.P.R. n.151/2011, potendo il personale del Corpo, di iniziativa o su segnalazione, intervenire anche in tutti i luoghi di lavoro in cui siano presenti i predetti rischi.

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segue in allegato

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Covid-19 - Gestione dello stress e prevenzione del burnout

ID 11298 | | Visite: 4424 | Guide Sicurezza lavoro INAIL

Covid 19   Gestione dello stress e prevenzione del burnout

Covid-19 - Gestione dello stress e prevenzione del burnout

INAIL | Update 03.08.2020

Strumenti operativi destinati ai servizi di sostegno psicologico che saranno attivati nelle strutture sanitarie.

1. un documento operativo che sintetizza i passaggi salienti di tale procedura; (qui il Documento singolo del 3 aprile 2020)
2. una scheda di triage psicologico, strumento utile per la conduzione dei colloqui psicologici e per il monitoraggio nel tempo;
3. una guida di supporto alla compilazione della scheda di triage.

A marzo 2020 l’Organizzazione mondiale della sanità (Oms) ha dichiarato lo stato di pandemia da Corona virus disease (Covid-19) e l’Italia, ad oggi, risulta uno dei paesi maggiormente colpiti dal virus Sars-Cov2.

Tra le categorie professionali, gli operatori sanitari, in particolare, sono identificabili come i lavoratori a maggior rischio di esposizione al virus e il loro impegno in prima linea nella gestione dell’emergenza sanitaria comporta un crescente sovraccarico operativo ed emotivo.

La situazione di emergenza espone il personale sanitario a una serie di fattori di rischio specifici e legati alla cura del paziente contagiato, ma anche a cambiamenti sostanziali nel lavoro per quanto riguarda gli aspetti organizzativi, relazionali e relativi alla sicurezza, che contribuiscono all’accrescimento di stress psico-fisico.

Il prolungarsi nel tempo dell’emergenza sanitaria può portare ad un aumento di pressione e paura e comportare una cronicizzazione dello stress legato al lavoro, che, se prolungato nel tempo e accompagnato da elevata intensità, può determinare un esaurimento delle risorse psicologiche e in alcuni casi favorire l’emergenza del burn-out.

È chiara e rilevante, pertanto, l’attualità del tema della tutela della salute degli operatori sanitari in relazione all’emergenza Covid-19, più nello specifico riguardo alla salute mentale.

Il Dipartimento di medicina epidemiologia e igiene del lavoro e ambientale (Dimeila) dell’Inail e il Consiglio nazionale dell’ordine degli psicologi (Cnop) hanno avviato una collaborazione, finalizzata a identificare gli strumenti metodologici utili a fornire supporto agli operatori sanitari nella gestione dello stress e del malessere crescente legato all’emergenza.

Oggetto dell’iniziativa congiunta è la promozione di una procedura nazionale che fornisca indicazioni utili all’attivazione, a livello locale, di task force di psicologi nelle strutture sanitarie. Lo scopo è promuovere lo sviluppo di servizi di supporto e sostegno psicologico e psicosociale da remoto in tutte le aziende sanitarie locali, fornendo indicazioni utili per lo sviluppo e strumenti operativi

Il target di riferimento dei servizi che saranno attivati sono tutti gli operatori sanitari che, a qualunque titolo, si trovano a fronteggiare l’emergenza e operano in contesti sanitari in cui può verificarsi un’esposizione al virus Sars-CoV-2.

Sono disponibili i documenti realizzati nell’ambito di tale iniziativa nazionale. Nello specifico è stato sviluppato un pieghevole dal titolo “Gestione dello stress e prevenzione del burn-out negli operatori sanitari nell’emergenza Covid-19” che illustra l’iniziativa promossa da Inail, in collaborazione con il Cnop, e riporta le indicazioni procedurali e gli strumenti utili per gli interventi sul territorio.

Tale documento è accompagnato da strumenti operativi destinati ai servizi di sostegno psicologico che saranno attivati nelle strutture sanitarie. In particolare:

1. un documento operativo che sintetizza i passaggi salienti di tale procedura; (qui il Documento singolo del 3 aprile 2020)
2. una scheda di triage psicologico, strumento utile per la conduzione dei colloqui psicologici e per il monitoraggio nel tempo;
3. una guida di supporto alla compilazione della scheda di triage.

Per informazioni e contatti: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo.
 

Studi di casi sul lavoro disturbi muscoloscheletrici cronici

ID 11288 | | Visite: 2153 | Documenti Sicurezza UE

Analysis case studies chronic MSDs

Analisi di studi di casi sul lavoro con disturbi muscoloscheletrici cronici (DMS)

ID 11288 | EU-OSHA 2020

In allegato:

1. Analisi di studi di casi sul lavoro con disturbi muscoloscheletrici cronici (EN)
2. Analisi di studi di casi sul lavoro con disturbi muscoloscheletrici cronici - Sintesi (EN)

Questa relazione presenta otto studi di casi riguardanti persone affette da disturbi muscoloscheletrici (DMS) cronici che sono tornate al lavoro con successo dopo il congedo di malattia o hanno continuato a lavorare con i DMS. L’obiettivo degli studi è esaminare le esperienze di questi lavoratori (assunti da varie aziende e attivi in diversi settori e paesi europei) per individuare buone pratiche.

Un intervento precoce, l’aiuto dei dirigenti e dei colleghi e una comunicazione aperta sono alcuni dei fattori di successo evidenziati dai presenti studi. Spesso sono bastati provvedimenti semplici per consentire alle persone di continuare a lavorare. L’analisi si occupa inoltre della trasferibilità degli interventi ad altre organizzazioni e dei vantaggi che si ottengono trattenendo lavoratori di provata esperienza.

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Progettazione della misura esodo

ID 11267 | | Visite: 4606 | News Prevenzioni Incendi

Esodo

Progettazione della misura esodo

Il 'Codice di prevenzione incendi', nella sezione S 'Strategia antincendio', prevede dieci capitoli dedicati alle misure di riduzione del rischio di incendio.

Il capitolo S.4 del Codice è dedicato all'esodo. Con il Codice è stato introdotto in Italia un nuovo modello per l'esodo, reimpostando la valutazione dei requisiti necessari per le vie di fuga su standard allineati a quelli europei.

Il quaderno contiene alcune applicazioni inerenti la progettazione del sistema di esodo, la cui finalità è di assicurare che gli occupanti dell'attività possano raggiungere o permanere in un luogo sicuro, a prescindere dall'intervento dei Vigili del fuoco.

La progettazione della sicurezza antincendio nelle attività soggette alle visite ed i controlli dei Vigili del Fuoco e, in generale, nei luoghi di lavoro, al fine di ridurre l’insorgenza di un incendio e di limitarne le conseguenze, è sancita dal d.p.r. 1 agosto 2011 n. 151 per le attività soggette, mentre nei luoghi di lavoro è prescritta dall’art. 17 del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. (Testo unico per la sicurezza).

Le suddette misure, che si basano sulla preliminare valutazione del rischio incendio, possono essere individuate a partire da un approccio progettuale di tipo prescrittivo o di tipo prestazionale.

Si ribadisce che tali obblighi valgono anche in attività che non sono luoghi di lavoro in virtù del d.lgs. 139 dell’8 marzo 2006 e s.m.i..

La progettazione antincendio, nel rispetto della normativa vigente in materia, può essere effettuata elaborando soluzioni tecniche flessibili e aderenti alle specifiche caratteristiche ed esigenze delle attività soggette al controllo di prevenzione incendi (metodo prestazionale).

In questo contesto si inserisce il Codice di prevenzione incendi (Co.P.I.) il quale, senza effettuare uno strappo rispetto al passato, si propone come promotore del cambiamento, privilegiando l’approccio prestazionale, in grado di garantire standard di sicurezza antincendio elevati mediante un insieme di soluzioni progettuali, sia conformi che alternative.

In sostanza, il Codice rappresenta uno strumento finalizzato all'ottenimento degli obiettivi di sicurezza antincendio, caratterizzato da un linguaggio allineato con gli standard internazionali. La strategia antincendio in esso rappresentata, in dipendenza dei livelli di prestazione scelti, garantisce i prefissati obiettivi di sicurezza, mediante diverse soluzioni progettuali, grazie alla compresenza ed all’apporto delle varie misure antincendio.

Si segnala che il d.m. 12 aprile 2019, modificando il d.m. 3 agosto 2015, prevede l'eliminazione del cosiddetto “doppio binario” per la progettazione antincendio delle attività soggette al controllo da parte dei VV.F.; in particolare sono stati introdotti due elementi:

- l'ampliamento del campo di applicazione del Codice (sono state inserite alcune nuove attività dell'allegato I al d.p.r. 1 agosto 2011 n. 151);
- l'obbligatorietà dell'utilizzo del Codice per la progettazione delle attività non normate, in luogo dei "criteri tecnici di prevenzione incendi".

In definitiva, risultano 42 le attività soggette comprese nel citato allegato 1, per le quali la Regola Tecnica Orizzontale (RTO) del Codice rappresenta l'unico riferimento progettuale possibile.

Peraltro, è recentemente entrato in vigore il d.m. 18 ottobre 2019, Modifiche all'allegato 1 al decreto del Ministro dell'interno 3 agosto 2015, recante «Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi, ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139». (19A06608) (GU Serie Generale n. 256 del 31 ottobre 2019 - Suppl. Ordinario n. 41).

Le motivazioni di tale revisione si leggono in premessa all’articolato:

Ritenuto necessario proseguire il percorso di aggiornamento delle vigenti disposizioni tecniche in materia di prevenzione incendi sulla base dei più aggiornati standard internazionali;
Ravvisata l'opportunità', in ragione dell'entità delle modifiche apportate, di sostituire integralmente alcune sezioni dell'allegato 1 al decreto del Ministro dell'interno del 3 agosto 2015, anche per favorire una più immediata lettura del testo.

Da ultimo si segnala la pubblicazione del d.m. 14 febbraio 20201 recante “Aggiornamento della sezione V dell’allegato 1 al decreto 3 agosto 2015, concernente l’approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi”. (20A01155) (GU Serie Generale n. 57 del 6 marzo 2020), che aggiorna le cinque RTV finora pubblicate permettendo un completo allineamento con le modifiche introdotte dal d.m. 18 ottobre 2019.

In realtà le “nuove” RTV non riportano alcuna variazione sostanziale, eccettuata la correzione di un refuso nella tab. V.4-4 della RTV V.4 Uffici e dell’esplicitazione di qualche allineamento con la nuova versione del Codice (es.: par. V.5.4.4 della RTV V.5 Attività ricettive turistico-alberghiere); anche per questo motivo, nel prosieguo della pubblicazione, si continuerà a menzionare i decreti originari afferenti alla pubblicazione delle RTV.

Già nel 2016 il Consiglio Nazionale Ingegneri aveva curato la realizzazione di un primo sondaggio per testare la conoscenza ed il reale utilizzo del Codice di prevenzione incendi.

In quell’occasione il sondaggio vide coinvolti più di 2000 ingegneri - il 6,3% “professionisti antincendio” allora iscritti negli elenchi del Ministero dell’Interno - in merito al ricorso al Codice come metodo di progettazione per i progetti e le richieste di deroghe.

I risultati, pubblicati dal CNI sul proprio sito (www.tuttoingegnere.it) il 17 ottobre 2016, evidenziarono un notevole interesse verso le nuove potenzialità introdotte dal Codice ma, allo stesso tempo, un utilizzo non ancora sufficientemente diffuso dello stesso: oltre il 62% dei progettisti, infatti, pur avendo frequentato corsi di formazione incentrati sull’utilizzo del Codice, non aveva ancora provato ad utilizzarlo.

I professionisti che dichiaravano di averlo adottato non avevano fatto ricorso alle cosiddette soluzioni alternative.

Probabilmente, a causa della percepita complessità dello strumento normativo e conseguente aumento della responsabilità, al Codice era stato preferito il più “consolidato” metodo prescrittivo.

Ora, a quasi 4 anni dalla sua entrata in vigore, il Codice è stato oggetto di un nuovo sondaggio che ha analizzato tutti gli elementi riconosciuti critici nonché il grado di applicabilità e di conoscenza. L’indagine ha coinvolto quasi cinquemila ingegneri, esclusivamente professionisti antincendio iscritti all’Albo, che hanno risposto alle domande del sondaggio in forma anonima.

L’iniziativa è stata curata dal Centro Studi del Consiglio Nazionale degli Ingegneri, con il supporto del gruppo di lavoro sicurezza e prevenzione incendi del CNI.

I risultati del sondaggio confermano l’accoglimento favorevole del Codice di prevenzione incendi e delle sue potenzialità da parte dei professionisti, anche se si conferma il ritardo nell’assimilazione dei nuovi metodi e la difficoltà ad interiorizzare il cambiamento di approccio progettuale.

Gran parte degli intervistati restituisce ancora sentimenti di incertezza e timore sulle responsabilità stessi.

Sicuramente l’attività di miglioramento delle normative di settore relativamente agli aspetti di chiarezza ed uniformità favorirebbe la riduzione della percezione del “rischio professionale”.

A conclusione del secondo sondaggio emerge che gli ambiti soggetti ad ampio margine di miglioramento sono le capacità comunicative e propositive dei progettisti nei confronti del committente e soprattutto la qualità dell’offerta formativa e di aggiornamento periodico da parte degli Ordini.

La Direzione Centrale Prevenzione e Sicurezza Tecnica del C.N.VV.F. ha effettuato un’analisi statistica sull’applicazione del Codice grazie all’attività di monitoraggio sui dati acquisiti dalle Direzioni Regionali dei VV.F..

Il periodo di riferimento è dalla data di entrata in vigore del Codice (18 novembre 2015) al 31 gennaio 2018.

L’analisi ha restituito i seguenti elementi:

- incremento di attività di progettazione con il Codice (da 54 progetti/mese nei primi due anni e mezzo dall’entrata in vigore del Codice a 86 progetti/mese nell’ultimo anno disponibile);
- applicazione del Codice non uniforme sul territorio nazionale (complessivamente il 60% dei progetti è stato presentato nelle regioni del centro-nord Italia - Piemonte, Lombardia, Veneto, Emilia Romagna e Toscana);
- utilizzo quasi esclusivo di soluzioni conformi;
- costanza del numero di progetti con soluzione conforme (indice di appropriatezza delle soluzioni tecniche associate ad un dato livello di prestazione);
- ricorso a soluzioni alternative per aspetti strutturali (resistenza al fuoco e compartimentazione) e per l’esodo;
- 82% delle pratiche è stato evaso con esito positivo (favorevole o favorevole condizionato).

L’attività di monitoraggio ha evidenziato che, per incrementare l’applicazione del Codice è necessario ampliare il numero delle attività progettabili con il ricorso all’approccio RTO/RTV e, quindi, emanare altre RTV per specifiche attività.

Tenuto conto dei risultati delle indagini condotte, al fine quindi di illustrare le potenzialità del Codice e di fornire degli strumenti esplicativi, incentrati su esempi pratici di progettazione, che sembrano rappresentare un’esigenza particolarmente sentita dai professionisti del settore, è stata attivata una collaborazione tra il Dipartimento di Ingegneria Chimica Materiali Ambiente - Facoltà di Ingegneria Civile e Industriale - Università di Roma “Sapienza”, il Dipartimento innovazioni tecnologiche e sicurezza degli impianti, prodotti e insediamenti antropici - Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro e il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco (C.N.VV.F.).

Saranno quindi sviluppati, secondo l’approccio e con gli obiettivi sopra evidenziati, una serie di compendi riguardanti, fondamentalmente, le dieci misure della strategia antincendio presenti nel Codice. La presente pubblicazione si occupa delle tematiche relative alla misura S.4 Esodo.

I risultati di tale attività potranno costituire, negli intenti dei promotori dell’attività di ricerca, uno strumento di supporto nella progettazione e gestione della sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro e uno spunto di riflessione per i professionisti antincendio e, anche a scopo didattico, un ausilio pratico per gli studenti interessati alla formazione specialistica in materia di progettazione antincendio.

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Fonte: INAIL 2020

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Sistema di gestione SSL per le aziende dei servizi idrici, ambientali, energetici e funerari

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SSL

Sistema di gestione SSL per le aziende dei servizi idrici, ambientali, energetici e funerari

INAIL, 2020

L’adesione delle aziende del settore dei servizi idrici, ambientali, energetici e funerari alle presenti Linee di indirizzo si concretizza nell’implementazione di un sistema di gestione della salute e della sicurezza sul lavoro (SGSL) ad esse conforme.

Le Linee di indirizzo per l’implementazione di un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro per le aziende dei servizi idrici, ambientali, energetici e funerari (SGSL-U) hanno carattere volontario; la loro finalità è di fornire indicazioni operative per strutturare un sistema organico di gestione, inserito nell’operatività aziendale complessiva, utile a pianificare miglioramenti progressivi delle prestazioni nella salute e sicurezza dei lavoratori (SSL).

Il punto di partenza imprescindibile da cui si traccia la linea di miglioramento è rappresentato dal rispetto delle leggi in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

Le Linee di indirizzo SGSL-U sono state redatte in conformità alla norma internazionale UNI ISO 45001:2018, avendo anche cura di assicurare una congruenza di contenuti anche con le Linee guida per un sistema di gestione per la salute e sicurezza sul lavoro (SGSL) pubblicate dall’UNI nel 2001.

L’adesione è da considerarsi, in virtù delle disposizioni legislative e regolamentari e ai sensi delle modalità di applicazione della tariffa dei premi Inail, un intervento rilevante nel campo della salute e sicurezza sul lavoro, da cui consegue la possibilità per l’azienda di richiedere all’Inail la riduzione del premio assicurativo nei modi e nella misura previsti e nel rispetto dei requisiti previsti dal Modulo di domanda predisposto dall’Inail per la specifica annualità.

Le aziende possono definire se applicare il SGSL nella loro interezza o se è limitato a loro parti specifiche (vedi p.to 4.3), stabilendo anche di estendere il sistema in fasi successive. Tuttavia, per una maggiore efficacia prevenzionale, sarebbe auspicabile che il SGSL riguardasse le attività aziendali nel loro complesso.

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Fonte: INAIL

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Cassazione Penale Sez. 4 del 04 maggio 2015 n. 18439

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Sentenze cassazione penale

Cassazione Penale Sez. 4 del 04 maggio 2015 n. 18439

Infortunio con la macchina "Calandra Bridge". Il dispositivo di sicurezza che provoca l'arresto dei rulli compressori ma non anche la contemporanea inversione del loro moto non è a norma

Fatto

-1- Con sentenza del 12 aprile 2010, il Gup del Tribunale di Macerata ha dichiarato L.L., legale rappresentante della "D. s.p.a.", che svolgeva l'attività di produzione di fondi per calzature, colpevole del reato di lesioni colpose gravi, commesse in pregiudizio del dipendente B.R., rimasto vittima di un infortunio mentre operava sulla macchina denominata "Calandra Bridge", e lo ha condannato, applicata la diminuente del rito abbreviato, alla pena di due mesi di reclusione ed al risarcimento del danno in favore della persona offesa, costituitasi parte civile.
Era accaduto che, mentre il B.R. operava sulla macchina denominata "Calandra Bridge" -utilizzata per assottigliare tramite rulli in acciaio matasse di gomma che venivano inserite dall'operatore all'interno del macchinario fino a che le stesse non avessero raggiunto lo spessore stabilito - la mano sinistra dell'operaio era stata trascinata all'interno dei due rulli della calandra e schiacciata. L'infortunio, a seguito del quale il lavoratore ha subito l'amputazione della falange distale del 3,4,5 dito della mano sinistra, si è verificato benché il B.R. avesse prontamente azionato la barra di protezione presente sul lato posteriore della macchina. Tale meccanismo, invero, aveva bloccato i rulli ma non ne aveva provocato il distanziamento né l'inversione di marcia, tanto che per liberare la mano rimasta intrappolata era dovuto intervenire un compagno di lavoro, S.D., che aveva azionato un tasto del quadro comandi posto nella parte anteriore della macchina.
-2- Dell'infortunio è stato ritenuto responsabile il L.L. per avere, nella qualità di legale rappresentante della "D. s.p.a.", per colpa generica e specifica, quest'ultima individuata nella violazione dell'art. 133 co. 2 del d.p.r. n. 547/55, cagionato le lesioni patite dal lavoratore, non avendo adottato tutte le misure tecniche necessarie ai fini di un utilizzo in sicurezza della macchina.
Secondo il tribunale, che ha richiamato i giudizi espressi dagli ispettori dell'Asur, la macchina in questione non presentava i requisiti di sicurezza previsti dalla normativa in materia poiché, sebbene munita di una barra di sicurezza la cui attivazione provocava l'arresto dei rulli, mancava di un dispositivo capace di determinare, oltre al blocco dei rulli, la contemporanea inversione del loro moto. Il tribunale, quindi, ha disatteso la tesi difensiva secondo la quale la calandra era munita di un ulteriore sistema di sicurezza che provocava tale inversione; meccanismo che era stata introdotto dopo analogo infortunio verificatosi nell'anno 1997. Ove anche tale dispositivo fosse stato presente al momento dell'infortunio, ha sostenuto il primo giudice, esso non aveva evidentemente funzionato se il B.R. non era riuscito a liberare la mano rimasta incastrata tra i rulli fino all'intervento del S.D..
-3- Impugnata dall'imputato, tale decisione è stata confermata dalla Corte d'Appello di Ancona, in punto di affermazione della responsabilità, con sentenza del 14 febbraio 2013 che ha tuttavia rideterminato la pena inflitta dal primo giudice in euro 1000,00 di multa.
-4- Propone il L.L. ricorso per cassazione, con il quale denuncia il vizio di violazione di legge, in relazione all'art. 133 del d.p.r. n. 547/55 ed agli artt. 175 e 445 cod. proc. pen., per erronea interpretazione della norma, ed in relazione al diniego del beneficio della non menzione della condanna.
Con riferimento al primo motivo di doglianza, il ricorrente osserva che l'assunto della corte territoriale, secondo il quale la calandra non era fornita del dispositivo che, oltre a bloccare i rulli, ne invertiva il moto, era del tutto erroneo perché in contrasto con il contenuto della documentazione acquisita al fascicolo, che attesta la presenza di tale dispositivo fin dal 1997, e con le stesse dichiarazioni del teste S.D.. I giudici del gravame sarebbero, quindi, incorsi in un duplice errore: l'uno in fatto, laddove hanno negato la presenza del dispositivo in questione, l'altro in diritto, laddove hanno sostenuto la necessità della presenza di un dispositivo automatico di blocco del movimento dei cilindri che dovesse attivarsi pur senza l'intervento manuale dell'operatore. Considerazione che il ricorrente ritiene del tutto arbitraria e non correlata alla realtà, laddove si vorrebbe che la macchina fosse dotata di tanta sensibilità da distinguere il materiale sottoposto a compressione e da bloccarsi automaticamente quando le dita di una mano dovessero accidentalmente finire nell'ingranaggio.
Quanto al secondo motivo di doglianza, osserva il ricorrente che la precedente condanna richiamata dal giudice del gravame per negare il beneficio della non menzione, riguarda una sentenza di patteggiamento risalente al 16.2.95, divenuta irrevocabile il 3.4.95. Precedente che l'esponente ritiene non ostativo atteso che, secondo il disposto dell'art. 445 cod. proc. pen., essendo stata irrogata una pena non superiore a due anni (soli o congiunti a pena pecuniaria), il trascorrere di cinque anni (per i delitti) senza che l'imputato ne commetta un altro, come nel caso di specie, determina l'estinzione del reato e di ogni effetto penale.

Diritto

Il ricorso è infondato.
-1- In punto di responsabilità, ambedue i giudici di merito hanno osservato che, seppur era vero che la calandra sulla quale operava il B.R. era stata dotata, dopo un analogo infortunio occorso nel 1997 ad altro lavoratore, di un dispositivo di sicurezza, era anche vero che tale dispositivo si limitava a provocare l'arresto dei rulli compressori della macchina, non anche la contemporanea inversione del loro moto, che avrebbe consentito l'immediata liberazione della mano del lavoratore. Hanno aggiunto gli stessi giudici che l'assenza del dispositivo di inversione del moto doveva ritenersi accertata, non solo dalle dichiarazioni del teste S.D., compagno di lavoro dell'operaio infortunato, il quale aveva riferito che il sistema di sicurezza prevedeva l'immediato arresto del moto della calandra, non anche l'inversione del moto dei rulli, ma anche con quanto concretamente accaduto al lavoratore, che non è riuscito a liberare la mano perché i rulli non hanno invertito il senso di marcia né si sono adeguatamente distanziati tra loro, talché solo grazie all'intervento del S.D., che aveva azionato altro dispositivo posto sul quadro comandi, è stato possibile liberare la mano del B.R..
La macchina in questione, dunque, hanno correttamente concluso gli stessi giudici, non era fornita dei dispositivi di sicurezza previsti dalla normativa vigente, correttamente citata dai giudici, che prevede che le calandre come quella sulla quale lavorava il B.R. debbano essere fornite di un congegno che, oltre ad arrestare i rulli, ne inverta il movimento, proprio per consentire la liberazione di un arto dell'operatore che sia rimasto intrappolato.
Nel caso di specie, il meccanismo di inversione non esisteva, ovvero, hanno ancora sostenuto, in termini residuali, i giudici del merito, non era funzionante.
Di qui, la conferma della responsabilità dell'imputato, che il ricorrente contesta riproponendo considerazioni già poste all'esame della corte territoriale e dalla stessa ritenute infondate alla stregua di argomentazioni, del tutto coerenti sul piano logico, rispettose della normativa di riferimento, che non meritano alcuna censura.
-2- Infondato è anche il secondo motivo di ricorso.
Il beneficio della non menzione della condanna, di cui all'art. 175 cod. pen., è, come è noto, fondato sul principio dell'emenda e tende a favorire il recupero del soggetto, sicché la concessione dello stesso è rimessa all'apprezzamento discrezionale del giudice che, tuttavia, deve indicare le ragioni del rigetto o dell'accoglimento del beneficio stesso.
Orbene, nel caso di specie la corte territoriale ha sostanzialmente ribadito, sia pure con argomentazioni evidentemente correlate alle ragioni esposte nei motivi d'appello, il negativo giudizio prognostico espresso dal primo giudice, il quale, nel negare il beneficio, ha evidenziato il concreto grado di colpa che aveva caratterizzato la condotta dell'imputato, oltre ai precedenti penali -che il ricorrente segnala come unico e riferito a vicenda definita con sentenza di patteggiamento-. Giudizio che, sebbene sinteticamente argomentato, rivela il percorso argomentativo attraverso il quale il giudice ha dato conto del corretto esercizio del potere discrezionale che la legge gli riconosce in detta materia.
Il ricorso deve essere, dunque, rigettato ed il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 2 dicembre 2014.

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Chiarimento Prot. n. 001008 del 25.07.2011

ID 11244 | | Visite: 3729 | Prevenzione Incendi

Chiarimento Prot. n. 001008 del 25.07.2011

OGGETTO: Quesito. Insediamenti industriali sottostanti linee elettriche ad alta tensione.

La lettera circolare n° 7075 del 27/04/2010 (abrogata) stabilisce una procedura per l’espressione del parere del Ministero dell’Interno nell’ambito del procedimento unico di autorizzazione per gli elettrodotti di nuova costruzione. Nel caso in esame si tratta invece di una progettazione di un nuovo insediamento in prossimità di una linea elettrica già presente nel territorio.

Per tale attività, soggetta al D.M. 16.02.1982, non sono definite, nella normativa tecnica antincendio, distanze di sicurezza rispetto agli elettrodotti. Sulla questione tuttavia risulta essere in vigore il Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici, di concerto con il Ministero dell’Interno, Trasporti, Industria, Commercio ed Artigianato, n° 449 del 21.03.1988 (aggiornato dal D.M. 16.01.1991), che stabilisce tra l’altro le altezze e le distanze di rispetto dei conduttori dai fabbricati al fine di prevenire il rischio di scarica. Inoltre, relativamente agli aspetti sanitario-ambientati legati all’esposizione ai campi elettromagnetici, la Legge 22 Febbraio 2001, n.36, assieme ai suoi decreti attuativi (D.P.C.M. 8 Luglio 2003 e D.M. 29 Maggio 2008), si pone l’obiettivo di assicurare la tutela delta salute dei lavoratori, delle lavoratrici e della popolazione dagli effetti dell’esposizione a determinati livelli di campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici. Pertanto, ribadendo quanto citato nella precedente nota DCPREV n° 3670 del 04.03.2010, si ritiene che, per quanto di competenza, l’espressione del parere positivo sulla nuova attività sia subordinata alla verifica dell’osservanza delle distanze di rispetto dai fabbricati regolamentata dall’art. 2.1.08 del DM 16.01.1991. (1)

Per quanto riguarda gli aspetti sanitario-ambientali si segnala che la Legge 22 febbraio 2001 all’art. 14 attribuisce alle amministrazioni comunali e provinciali le funzioni di controllo e vigilanza sanitaria in merito all’esposizione a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, con il supporto delle ARPA. Si segnala infine che, in merito allo studio dell’interazione fra elettrodotti e attività soggette ai controlli di prevenzione incendi, la Scrivente Direzione sta istituendo un gruppo di lavoro che approfondirà la tematica.

I risultati del lavoro verranno illustrati al Comitato Centrale Tecnico Scientifico di Prevenzione Incendi.

...

(1) Si riporta quanto espresso al p. 2.1.08 del DM 16.01.01991: “2.1.08 - Distanze di rispetto dai fabbricati. I conduttori delle linee di classe zero e prima devono essere inaccessibili dai fabbricati senza l’aiuto di mezzi speciali o senza deliberato proposito. Tenuto conto sia del rischio di scarica che dei possibili effetti provocati dall’esposizione ai campi elettrici e magnetici, i conduttori delle linee di classe seconda e terza, nelle condizioni indicate nell’ipotesi 3) di 2.2.04, non devono avere alcun punto a distanza dai fabbricati minore di (3 + 0.010 U) m, con catenaria verticale e di (1,5 + 0,006 U) m, col minimo di 2 m, con catenaria supposta inclinata di 30° sulla verticale. Inoltre i conduttori delle linee di classe seconda e terza con U < 300 kV, nelle condizioni di cui sopra e con catenaria verticale, non devono avere un’altezza su terrazzi e tetti piani minore di 4 m, mentre per i conduttori delle linee di terza classe con U > 300 kV la medesima altezza non può essere inferiore a quella prescritta da 2.1.05-b). Nessuna distanza è richiesta per i cavi aerei.”.

Vedi:

Linee elettriche aeree   Distanza da attivita  PI

 

segue in allegato

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Lettera circolare DCPREV prot. n. 10925 del 15/07/2010

ID 11242 | | Visite: 2876 | Prevenzione Incendi

Lettera circolare DCPREV prot. n. 10925 del 15/07/2010

Abrogata da: 

Circolare Prot. n. 3300 del 06/03/2019
Rete nazionale di trasporto dell'energia elettrica. Autorizzazioni ai sensi della legge 23 agosto 2004, n. 239.

OGGETTO: Rete nazionale di trasporto dell’energia elettrica. Autorizzazioni ai sensi della legge 23 agosto 2004, n.239. Importo del versamento per l’esame progetto.

Ad integrazione della Lettera Circolare prot. 7075 del 27 aprile 2010, si chiarisce quanto segue.

L’importo del versamento a carico del proponente per l’esame progetto è pari a 176 euro, in analogia ad attività il cui esame richiede un impegno similare.

Qualora il progetto comprenda attività di cui al DM 16/02/1982 (ad esempio gruppi elettrogeni), il relativo importo per l’esame progetto andrà sommato.

L’importo andrà versato alla Tesoreria Provinciale dello Stato competente per territorio, il relativo numero di conto corrente postale può essere richiesto presso gli Uffici Prevenzione dei Comandi Provinciali VVF o essere rintracciato sul sito www.vigilfuoco.it , sezione “Prevenzione incendi on-line”
...
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