Istruzione operativa INAIL 22 luglio 2020
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Istruzione operativa INAIL 22 luglio 2020
Reinserimento e integrazione lavorativa delle persone con disabilità da lavoro. Rimborso del 60% della retribuzione. Istruzioni operative.
L’articolo 1, comma 533, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 ha introdotto una nuova misura di sostegno al reinserimento lavorativo prevedendo che la retribuzione corrisposta dal datore di lavoro alla persona con disabilità da lavoro destinataria di un progetto di reinserimento mirato alla conservazione del posto di lavoro che alla cessazione dello stato di inabilità temporanea assoluta non possa attendere al lavoro senza la realizzazione degli interventi individuati nell’ambito del predetto progetto è rimborsata dall’Inail al datore di lavoro nella misura del 60 per cento di quanto effettivamente corrisposto. […]
Le retribuzioni rimborsabili sono quelle corrisposte dalla data di manifestazione della volontà da parte del datore di lavoro e del lavoratore di attivare il progetto e fino alla realizzazione degli interventi in esso individuati e, comunque, per un periodo non superiore ad un anno. Ai fini dell’attuazione del dettato normativo, con la circolare 26 febbraio 2019, n. 6, sono stati definiti i passaggi procedimentali dalla domanda di rimborso fino alla corresponsione dell’importo richiesto prevedendo che:
- il diritto al rimborso decorre, nel caso di progetto elaborato dall’équipe multidisciplinare, dalla data in cui il datore di lavoro e il lavoratore hanno reso le dichiarazioni di cui al paragrafo 6.1 della circolare 30 dicembre 2016, n. 51 e, nel caso di progetto proposto dal datore di lavoro, dalla data in cui il progetto stesso è stato presentato all’Istituto, ferme restando la valutazione da parte dell’équipe multidisciplinare di I livello della Sede competente per domicilio del lavoratore(1) e la successiva approvazione da parte della Direzione regionale(2);
- al fine di ottenere il rimborso, il datore di lavoro deve trasmettere all’Istituto le buste paga relative ai mesi oggetto del rimborso stesso, attestanti le retribuzioni effettivamente corrisposte.
Con la presente nota – ad integrazione di quanto contenuto nella predetta circolare - si forniscono istruzioni operative in merito alla corresponsione dell’importo spettante al datore di lavoro, alla registrazione della misura nel Registro nazionale degli aiuti di Stato e alla gestione della stessa nell’ambito delle attività di monitoraggio.
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(1) Cfr. la circolare 26 febbraio 2019, n. 6, paragrafo 2.
(2) Al riguardo, la circolare 26 febbraio 2019, n. 6, al paragrafo 2, stabilisce che “Per tutti i successivi adempimenti trova applicazione quanto previsto dalla circolare Inail 30 dicembre 2016, n. 51”.
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