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Legge 28 aprile 2015 n. 58

ID 4743 | | Visite: 4357 | Sicurezza nuclearePermalink: https://www.certifico.com/id/4743

Legge 28 aprile 2015 n. 58

Ratifica ed esecuzione degli Emendamenti alla Convenzione sulla protezione fisica dei materiali nucleari del 3 marzo 1980, adottati a Vienna l’8 luglio 2005, e norme di adeguamento dell’ordinamento interno

Ratifica IT 1982

Legge 7 agosto 1982 n. 704

Ratifica ed esecuzione della convenzione sulla protezione fisica dei materiali nucleari, con allegati, aperta alla firma a Vienna ed a New York il 3 marzo 1980. (GU n.277 del 07.10.1982 - S.O.)

Art. 1. Autorizzazione alla ratifica

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare gli Emendamenti alla Convenzione sulla protezione fisica dei materiali nucleari del 3 marzo 1980, adottati a Vienna l’8 luglio 2005, di seguito denominata «Convenzione».

Art. 5. Scenari di riferimento e piani di protezione fisica

1. Il Ministero dell’interno definisce gli scenari di riferimento per la predisposizione dei piani di protezione fisica dandone comunicazione al Ministero dello sviluppo economico, al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e dell’autorità di cui all’articolo 4, comma 2.

2. I requisiti di protezione fisica passiva e le modalità di redazione dei relativi piani sono stabiliti con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’interno e con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta dell’autorità di cui all’articolo 4, comma 2, della presente legge.

Art. 6. Protezione fisica delle materie e delle installazioni nucleari

1. L’esercente di un’installazione nucleare deve essere munito di nulla osta per la protezione fisica passiva, rilasciato dal Ministero dello sviluppo economico, previo parere del Ministero dell’interno, del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e dell’autorità di cui all’articolo 4, comma 2, che formulano eventuali prescrizioni.

2. Ai fini del rilascio del nulla osta di cui al comma 1, l’esercente presenta al Ministero dello sviluppo economico un piano di protezione fisica.

3. Nel caso di trasporto di materie nucleari, il vettore autorizzato deve essere munito di un attestato di protezione fisica passiva rilasciato dal Ministero dello sviluppo economico, previo parere obbligatorio dell’autorità di cui all’articolo 4, comma 2. Copia dell’attestato è trasmessa al Ministero dell’interno, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare. Ai fini del rilascio dell’attestato, il trasportatore autorizzato presenta un piano di protezione fisica.

4. Sulla base del piano di protezione fisica, il Ministero dell’interno stabilisce il livello di protezione fisica attiva necessario e, in caso di trasporto, autorizza il relativo programma di trasporto.

Art. 7. Recupero e messa in sicurezza delle materie nucleari

1. Il Ministero dell’interno, anche a seguito delle comunicazioni previste dall’articolo 25 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, coordina gli interventi e predispone,
sentito il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, un piano d’intervento per il recupero e la messa in sicurezza di materie nucleari, fermi restando gli obblighi di informazione alla popolazione sui rischi e sul comportamento da adottare in caso di emergenza.

Art. 8. Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale

1. Dopo l’articolo 433 del codice penale è inserito il seguente:
«Art. 433 -bis (Attentato alla sicurezza delle installazioni nucleari) . - Chiunque attenta alla sicurezza delle installazioni nucleari ovvero degli impianti, dei luoghi o dei mezzi adibiti alla produzione, alla conservazione o al trasporto di materie nucleari è punito, qualora dal fatto derivi pericolo per la pubblica incolumità, con la reclusione da quattro a otto anni.
Se dal fatto deriva un disastro, la pena è della reclusione da cinque a venti anni».

2. All’articolo 33 -bis , comma 1, lettera c) , del codice di procedura penale, dopo le parole: «433, terzo comma,» sono inserite le seguenti: «433 -bis , secondo comma,».

Art. 9. Inosservanza delle disposizioni e delle prescrizioni contenute nelle autorizzazioni

1. Ferma restando l’applicazione delle norme sanzionatorie di cui all’articolo 10, comma 1, in caso di inosservanza delle disposizioni contenute nelle autorizzazioni, l’autorità di cui all’articolo 4, comma 2, formula specifiche prescrizioni al fi ne di ripristinare le condizioni ivi previste, comunicando tempestivamente al Ministero dello sviluppo economico, al Ministero dell’interno e al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare le inosservanze riscontrate e le prescrizioni impartite.

2. Nel caso di mancato adempimento delle prescrizioni di cui al comma 1, il Ministero dello sviluppo economico, acquisite le eventuali giustifi cazioni del titolare del provvedimento autorizzativo, d’intesa con il Ministero dell’interno, su segnalazione dell’autorità di cui all’articolo 4, comma 2, dispone la sospensione del provvedimento autorizzativo.

3. Nel caso di gravi e reiterate inosservanze, il Ministero dello sviluppo economico revoca l’autorizzazione, d’intesa con il Ministero dell’interno e con il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, previo parere obbligatorio dell’autorità di cui all’articolo 4, comma 2.

4. Nei provvedimenti di sospensione o revoca devono essere indicate, ove necessario, le disposizioni per garantire la protezione fi sica delle materie, la sicurezza nucleare, la protezione sanitaria dei lavoratori, della popolazione e dell’ambiente.

Art. 10. Sanzioni amministrative per l’inosservanza delle disposizioni e delle prescrizioni contenute nelle autorizzazioni

1. Salvo che il fatto costituisca reato, il titolare di un’autorizzazione che non rispetti le disposizioni ivi contenute è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 20.000. Il mancato rispetto delle prescrizioni di cui all’articolo 9 è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 8.000 a euro 50.000. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta uffi ciale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
______

GU n.109 del 13.05.2015

Entrata in vigore del provvedimento: 28/05/2015

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