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Slides linee guida funzione pubblica-salute verifica certificazione verde PA

ID 14735 | | Visite: 2114 | News Sicurezza

Slides verifica green pass PA

Slides linee guida funzione pubblica-salute verifica certificazione verde PA

ID 14735 | 12.10.2021 / Slides in allegato

Con il decreto legge 127/2021 l’obbligo di green pass è stato esteso, a decorrere dal 15 ottobre, a tutti i lavoratori pubblici e privati. I ministri per la Pubblica amministrazione, Renato Brunetta, e della Salute, Roberto Speranza, ai sensi dell’articolo 1, comma 5, del Dl, hanno messo a punto le linee guida operative per fornire alle amministrazioni pubbliche italiane le indicazioni per un omogeneo svolgimento delle attività di verifica e controllo del possesso del green pass. Il Presidente del Consiglio, Mario Draghi, ha infine firmato il 12 ottobre il Dpcm per la loro adozione.

In allegato Slide illustrative dei contenuti delle linee guida in materia di condotta delle pubbliche amministrazioni per l’applicazione della disciplina in materia di obbligo di possesso e di esibizione della certificazione verde covid-19 da parte del personale

Indice slides

- Obbligo di green pass: contenuto ed esclusioni
- Modalità e soggetti preposti al controllo
- Controlli manuali, automatizzati e a campione
- Flessibilità degli orari di ingresso e di uscita
- Trasporti

"Con le linee guida sul green pass, adottate oggi dal Presidente Draghi con Dpcm, e con il mio decreto sul rientro in presenza, si completa la cornice per garantire dal 15 ottobre il ritorno della Pubblica amministrazione alla sua piena operatività, a partire dagli sportelli e dal back office. Grazie alle vaccinazioni l’Italia recupera una nuova normalità, fatta di relazione, innovazione ed efficienza dei servizi a cittadini e imprese. Il rinnovo dei contratti, le assunzioni e la definizione dei Piani integrati di attività e organizzazione (Piao) saranno altra linfa per rafforzare la capacità amministrativa e concretizzare il percorso di riforme e di investimenti avviato con il Pnrr”.

È quanto sottolinea il Ministro per la Pubblica amministrazione, Renato Brunetta, dopo che il Presidente del Consiglio, Mario Draghi, ha firmato il decreto di adozione delle “Linee guida in materia di condotta delle pubbliche amministrazioni per l’applicazione della disciplina in materia di obbligo di possesso e di esibizione della certificazione verde Covid-19 da parte del personale”, su proposta del Ministro Brunetta e del Ministro della Salute, Roberto Speranza.

Le linee guida, previste dal decreto legge 127/2021 e validate dalla Conferenza Unificata del 7 ottobre, chiariscono che l’obbligo di possedere ed esibire il green pass come condizione per il primo accesso al luogo di lavoro riguarderà dal 15 ottobre non soltanto tutti i dipendenti pubblici, con la sola eccezione degli esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica, ma anche tutti coloro che accedono alle strutture pubbliche per svolgere qualsiasi attività, dai corrieri ai baristi degli spacci interni. L’obbligo non si applicherà, invece, agli utenti dei servizi.

Ogni ente sarà autonomo nell’organizzare i controlli. Le amministrazioni potranno avvalersi di diverse nuove funzionalità, così come della app “VerificaC19” già disponibile gratuitamente sulle principali piattaforme.

Sulla base dell’articolo 3 del decreto legge 139/2021 dell’8 ottobre, inoltre, in caso di richiesta da parte del datore di lavoro derivante da specifiche esigenze organizzative, i lavoratori saranno tenuti a comunicare il possesso del green pass con un preavviso necessario a soddisfare la necessità di un’efficace programmazione del lavoro. Se si dovesse prospettare una interruzione di servizio essenziale, il Sindaco o il datore di lavoro per le altre amministrazioni potrà prevedere d’urgenza convenzioni tra enti o ricorrere alla mobilità.

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Fonte: Dipartimento della funzione pubblica

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Renaloccam. Sistema di monitoraggio delle neoplasie a bassa frazione eziologica

ID 14721 | | Visite: 1897 | Guide Sicurezza lavoro INAIL

Renaloccam 2021

Renaloccam. Il sistema di monitoraggio delle neoplasie a bassa frazione eziologica - Manuale operativo

ID 14721 | 11.10.2021 / In allegato Manuale e schede

INAIL, 2021

“La monografia presenta i risultati dell’attività scientifica frutto dell’Accordo di collaborazione fra Inail e Istituto per lo Studio, la Prevenzione e la Rete Oncologica di Firenze finalizzata all’attuazione del sistema di monitoraggio per la sorveglianza epidemiologica dei tumori professionali a bassa frazione eziologica previsto dall’art.244 del d.lgs. 81/2008 e s.m.i. .

Il materiale in esso contenuto rappresenta il testo di riferimento per i Centri Operativi Regionali (COR-TP) e gli operatori dei Servizi per la prevenzione e la sicurezza negli ambienti di lavoro (SPSAL) per la raccolta dell’anamnesi e dell’eziologia finalizzata all’identificazione del caso e l’accertamento dell’origine professionale”.

Il d.lgs. 81/2008, in attuazione dell’art. 1 della l. 123/2007, ha riordinato il quadro normativo di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

In particolare per i temi della sorveglianza epidemiologica e della registrazione dei tumori di origine professionale, la norma prevede all’art. 244 l’istituzione di un Registro nazionale dei casi di neoplasia di sospetta origine professionale presso l’Inail, con un ruolo centrale delle Regioni e Province autonome attraverso i Centri operativi regionali (COR) nell’identificazione dei casi e nella definizione delle circostanze di esposizione professionale coinvolte nell’eziologia.

All’Inail sono assegnati i ruoli di destinatario dei flussi e di ente di riferimento per l’intero sistema nazionale.

Il Registro nazionale dei casi di neoplasia di sospetta origine professionale si articola in tre sezioni:

- Registro nazionale dei mesoteliomi (ReNaM);
- Registro nazionale dei tumori nasali e sinusali (ReNaTuNS);
- Registro nazionale delle neoplasie a bassa frazione eziologica (ReNaLOCCAM).

I registri dei tumori professionali ad alta frazione eziologica (ReNaM e ReNaTuNS) hanno iniziato la loro attività già da qualche anno e il flusso per la rilevazione dei dati è ormai consolidato. La ricerca attiva dei tumori professionali a bassa frazione eziologica, invece, presenta difficoltà ad avviarsi a causa della componente eziologica professionale più bassa rispetto ai mesoteliomi e ai tumori naso-sinusali e al gettito complessivo di casi per anno molto rilevante (tumori del polmone, della vescica, della laringe, leucemie e linfomi, oltre ai carcinomi cutanei e ai melanomi) [1,2].

L’obiettivo di questo manuale è standardizzare le procedure del flusso informativo che comprende la raccolta dei dati e la stima dei rischi per sede neoplastica e comparto lavorativo, e l’approfondimento delle occasioni di esposizione. Tale approfondimento, momento fondamentale per la definizione del caso, prevede la scelta di criteri per la selezione dei casi da analizzare, la raccolta di informazioni aggiuntive acquisite mediante apposita intervista, la definizione dell’esposizione per l’accertamento dell’origine professionale.

Questo volume intende rappresentare un testo di riferimento per i Centri operativi regionali (COR-TP) che si accingono ad avviare metodi di ricerca attiva per l’identificazione dei casi di tumore a bassa frazione eziologica utilizzando i risultati prodotti con il metodo noto in letteratura come OCCAM (OCcupational CAncer Monitoring).

Saranno presentati il funzionamento del sistema di monitoraggio dall’acquisizione dei dati, l’analisi dei rischi per sede e comparto fino all’approfondimento dei profili di esposizione.

Verrà reso disponibile agli operatori dei Servizi per la prevenzione e la sicurezza negli ambienti di lavoro (SPSAL), che svolgono un ruolo determinante nel quadro della sorveglianza epidemiologica delle neoplasie professionali e lavoro-correlate, del materiale tecnico come questionari per la raccolta dell’anamnesi e dell’eziologia per facilitare la loro attività di recupero attivo dei ‘tumori professionali perduti’.

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Indice

Presentazione
Introduzione
Il sistema di monitoraggio dei rischi oncogeni occupazionali
Il progetto OCCAM
Le fonti di dati
Le schede di dimissione ospedaliera
I registri tumori di popolazione
Gli archivi dei decessi per causa
L’anagrafe sanitaria degli assistiti
Gli archivi contributivi dell’Inps
I limiti delle fonti dati
La selezione dei casi
La selezione dei controlli
L’acquisizione delle storie lavorative e la stima della potenziale esposizione
La base dello studio e la stima del rischio relativo
La trasmissione al COR-TP delle storie lavorative
Indicazioni per gli approfondimenti dei risultati dell’analisi statistica
La preparazione e la gestione dell’intervista
La somministrazione dei questionari
Il questionario generale per il monitoraggio dei tumori
Le schede specifiche per comparto/mansione per l’approfondimento dei profili di esposizione professionale
Criteri per la definizione e la codifica dell’esposizione agli agenti cancerogeni coinvolti
Criteri di definizione dell’esposizione
Conclusioni
Appendici
Appendice I - Protocollo di acquisizione dei dati sanitari e di popolazione secondo il metodo OCCAM
Appendice II - Settori lavorativi classificati in potenzialmente esposti e potenzialmente non esposti secondo il metodo OCCAM
Appendice III - Lettera di invito a partecipare al sistema di monitoraggio dei rischi oncogeni
Appendice IV - Il disagio psicologico nei pazienti oncologici
Appendice V - Questionario generale per il monitoraggio dei tumori professionali
Appendice VI - Questionari di approfondimento dei profili di esposizione professionale per comparto e/o mansione
Appendice VII - Elenco schede per comparto da utilizzare per la definizione del profilo di esposizione
Appendice VIII - Attribuzione dell’esposizione ai principali sospetti agenti causali per sede neoplastica secondo la Iarc (categorie 1 e 2A) e Inail (lista I e II)
Appendice IX - Modello di segnalazione del tumore professionale dal COR-TP all’Inail (Art. 244 del d.lgs. 81/2008)
Appendice X - I Centri operativi regionali (COR-TP) del Registro nazionale dei tumori a più bassa frazione eziologica
Appendice XI - La creatività dei ragazzi e la ricerca scientifica al servizio della prevenzione dei tumori professionali
Allegati
Allegato 1 - Il d.lgs. 81/2008, art. 244
Allegato 2 - Convenzione Inail-Inps 2019 - 2021 per la trasmissione dei dati di cui all’art. 244 del d.lgs. 81/2008 e successive modificazioni e integrazioni
Riferimenti
Bibliografia
Sitografia
Riferimenti normativi

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In allegato

0. Renaloccam. Il sistema di monitoraggio delle neoplasie a bassa frazione eziologica - Manuale operativo
1. Agricoltura e allevamento animale
2. Benzinai
3. Calzature e relative parti e accessori
4. Cantieristica navale
5. Ceramica
6. Chimica di base
7. Concia
8. Costruzione, riparazione, demolizione di materiale rotabile ferroviario
9. Edilizia
10. Elettricisti
11. Esercizio ferroviario
12. Forestali
13. Galvanica
14. Gomma - compresa la gomma termoplastica
15. Impiegati
16. Industria – questionario professionale generale
17. Industria del vetro
18. Industria tipografica
19. Lavanderia
20.Lavoro in attività sanitarie, infermieri, medici e altri addetti alla sanità
21. Orafi
22. Parrucchieri, estetiste
23. Pelletterie
24. Plastica - compreso il poliuretano – PU
25. Portuali
26. Preparazione e cottura dei cibi
27. Produzione di pasta di cellulosa, carta e cartone
28. Siderurgia - fonderie di prima fusione
29. Siderurgia - fonderie di seconda fusione
30. Tessile
31. Trasporti - compresi i rappresentanti o i viaggiatori di commercio
32. Trattoristi

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Fonte: INAIL

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Direttiva n. 90/679/CEE

ID 14717 | | Visite: 1115 | Legislazione Sicurezza UE

Direttiva n. 90/679/CEE

Direttiva n. 90/679/CEE del Consiglio, del 26 novembre 1990, relativa alla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti biologici durante il lavoro (settima direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1 della direttiva 89/391/CEE)

(GU n. L 374 del 31 dicembre 1990)

Abrogata da: Direttiva 2009/104/CE

Recepita da: Decreto Legislativo 19 settembre 1994 n. 626

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Convenzione ILO C181 del 03 giugno 1997

ID 14714 | | Visite: 1276 | Convenzioni ILO

Convenzione ILO C181 del 03 giugno 1997

 ID 14714 | 09.10.2021

Convenzione ILO C181 Agenzie per l’impiego private, 1997.

Ginevra, 03 giugno 1997

La Conferenza generale dell’Organizzazione internazionale del Lavoro, convocata a Ginevra dal Consiglio di amministrazione dell’Ufficio internazionale del Lavoro e ivi riunitasi il 3 giugno 1997 nella sua ottantacinquesima sessione; Notando le disposizioni della Convenzione sugli uffici di collocamento a pagamento (riveduta), 1949; Consapevole dell’importanza della flessibilità nel funzionamento dei mercati del lavoro; Ricordando che la Conferenza internazionale del Lavoro, nella sua ottantunesima sessione del 1994, ha ritenuto che l’Organizzazione internazionale del Lavoro dovesse procedere alla revisione della Convenzione sugli uffici di collocamento a pagamento (riveduta), del 1949; Considerando il diverso contesto in cui le agenzie per l’impiego private operano, rispetto alle condizioni prevalenti al momento dell’adozione della summenzionata convenzione ; Riconoscendo il ruolo che può essere svolto dalle agenzie per l’impiego private, ai fini di un buon funzionamento del mercato del lavoro; Ricordando la necessità di proteggere i lavoratori contro gli abusi; Riconoscendo la necessità di garantire la libertà sindacale e di promuovere la contrattazione collettiva ed il dialogo sociale in quanto elementi indispensabili per le buone relazioni professionali; Notando le disposizioni della Convenzione sul servizio dell’impiego, 1948; Ricordando le disposizioni della Convenzione sul lavoro forzato, 1930, della Convenzione sulle libertà sindacali e la protezione del diritto sindacale, 1948, della Convenzione sul diritto d’organizzazione e di contrattazione collettiva, 1949, della Convenzione relativa alla discriminazione (impiego e occupazione), 1958, della Convenzione sulla politica dell’impiego, 1964, della Convenzione sull’età minima, 1973, della Convenzione sulla promozione dell’impiego e la protezione contro la disoccupazione, 1988, nonché le disposizioni relative al reclutamento ed al collocamento della Convenzione sui lavoratori migranti (riveduta), 1949, e quelle della Convenzione sui lavoratori migranti (disposizioni complementari), 1975; Avendo deciso di adottare svariate proposte relative alla revisione della Convenzione sugli uffici di collocamento a pagamento (riveduta) del 1949, questione che costituisce il quarto punto all’ordine del giorno della sessione; Avendo deciso che tali proposte avranno forma di convenzione internazionale; adotta, oggi diciannove giugno millenovecentonovantasette, la convenzione in appresso, che sarà denominata Convenzione sulle agenzie per l’impiego private, 1997.

Articolo 1
1. Ai fini della presente convenzione, l’espressione «agenzia d’impiego privata» indica ogni persona fisica o morale, indipendente dalle autorità pubbliche, che fornisce uno o più dei seguenti servizi relativi al mercato del lavoro:
a) servizi volti ad abbinare le offerte e le domande d’impiego senza tuttavia che l’agenzia d’impiego privata divenga parte delle relazioni di lavoro che potrebbero derivarne;
b) servizi consistenti nell’assumere lavoratori allo scopo di metterli a disposizione di una terza persona fisica o morale (di seguito designata «impresa utilizzatrice») che stabilisce i loro compiti e ne sorveglia l’esecuzione;
c) altri servizi relativi alla ricerca di lavoro, determinati dall’autorità competente previa consultazione delle organizzazioni di datori di lavoro e di lavoratori più rappresentative, come ad esempio la fornitura d’informazioni, senza tuttavia che ciò implichi l’abbinamento di un’offerta e di una domanda specifiche.
2. Ai fini della presente convenzione, il termine «lavoratori» include i richiedenti di lavoro.
3. Ai fini della presente convenzione, l’espressione «elaborazione di dati personali relativi ai lavoratori» indica la raccolta, lo stoccaggio, la combinazione e la comunicazione di dati personali, o ogni altro uso che potrebbe essere fatto di qualsiasi informazione relativa ad un lavoratore identificato o identificabile.

Articolo 2
1. La presente convenzione si applica a tutte le agenzie per l’impiego private.
2. La presente convenzione si applica a tutte le categorie di lavoratori ed a tutti i rami dell’attività economica, ma non al reclutamento ed al collocamento della gente di mare.
3. Fra gli obiettivi della presente convenzione vi è quello di consentire alle agenzie per l’impiego private di operare, e quello di proteggere, nell’ambito delle sue disposizioni, i lavoratori che si avvalgono dei servizi di dette agenzie.
4. Previa consultazione delle organizzazioni più rappresentative di datori di lavoro e di lavoratori interessati, un Membro può:
a) vietare, in determinate circostanze, alle agenzie per l’impiego private di trattare con talune categorie di lavoratori o in taluni rami dell’attività economica al fine di fornire uno o più dei servizi di cui all’articolo l, paragrafo 1;
b) escludere, in determinate circostanze, i lavoratori di alcuni rami dell’attività economica o di settori di questi ultimi, dalla portata di applicazione della convenzione o di alcune sue disposizioni, a condizione che ai lavoratori interessati sia assicurata ad altro titolo un’adeguata protezione.
5. Ogni Membro che ratifica la convenzione deve indicare nei suoi rapporti, ai sensi dell’articolo 22 della Costituzione dell’Organizzazione internazionale del Lavoro, gli eventuali divieti o esclusioni che esso applica in forza del paragrafo 4 di cui sopra, ed esplicitarne i motivi.

Articolo 3
1. Lo statuto giuridico delle agenzie per l’impiego private sarà determinato in conformità alla legislazione ed alla prassi nazionale e previa consultazione delle organizzazioni di datori di lavoro e di lavoratori più rappresentative.
2. Ogni Membro deve determinare per le agenzie per l’impiego private, per mezzo della concessione di licenze o di abilitazioni, le condizioni di esercizio delle loro attività, salvo quando tali condizioni siano in altro modo regolamentate dalla legislazione e dalla prassi nazionali.

Articolo 4
Devono essere presi provvedimenti per garantire che i lavoratori reclutati dalle agenzie per l’impiego private e che forniscono i servizi di cui all’articolo 1 non siano privati del loro diritto alla libertà sindacale ed alla negoziazione collettiva.

Articolo 5
1. Al fine di promuovere la parità di opportunità e di trattamento in materia di accesso all’impiego ed alle varie professioni, ogni Membro deve accertarsi che le agenzie per l’impiego private non facciano subire ai lavoratori discriminazioni basate sulla razza, il colore, il sesso, la religione, l’opinione politica, l’ascendenza nazionale, l’origine sociale o ogni altra forma di discriminazione coperta dalla legislazione e dalle prassi nazionali, come l’età e l’invalidità.
2. Il paragrafo 1 di cui sopra non sarà messo in opera in modo da vietare alle agenzie per l’impiego private di fornire determinati servizi o di realizzare programmi volti, in modo particolare, ad aiutare i lavoratori più sfavoriti nelle loro attività di ricerca di lavoro.

Articolo 6
L’elaborazione dei dati personali relativi ai lavoratori, da parte delle agenzie per l’impiego private, deve:
a) essere effettuato in condizioni tali da proteggere questi dati e rispettare la vita privata dei lavoratori, in conformità alla legislazione ed alla prassi nazionale;
b) limitarsi alle questioni relative alle qualifiche ed all’esperienza professionale dei lavoratori, e ad ogni altra informazione direttamente pertinente.

Articolo 7
1. Le agenzie per l’impiego private non devono far pagare ai lavoratori, direttamente o indirettamente, spese o altri costi.
2. Nell’interesse dei lavoratori, l’autorità competente, previa consultazione delle organizzazioni di datori di lavoro e di lavoratori maggiormente rappresentative, può autorizzare deroghe alle disposizioni del paragrafo 1 di cui sopra per alcune categorie di lavoratori, e per servizi specificamente identificati, forniti dalle agenzie per l’impiego private.
3. Ogni Membro che avrà autorizzato deroghe ai sensi del paragrafo 2 di cui sopra dovrà, nei suoi rapporti a titolo dell’articolo 22 della Costituzione dell’Organizzazione internazionale del Lavoro, fornire informazioni su tali deroghe ed esplicitarne i motivi.

Articolo 8
1. Ogni Membro deve, previa consultazione delle organizzazioni di datori di lavoro e di lavoratori più rappresentative, prendere tutti i provvedimenti necessari ed appropriati nei limiti della sua giurisdizione e, se del caso, in collaborazione con altri Membri, per fare in modo che i lavoratori migranti reclutati o collocati sul suo territorio da agenzie per l’impiego private beneficino di un’adeguata protezione, e per impedire abusi nei loro confronti. Tali misure devono comportare leggi o regolamenti prevedenti sanzioni, compresa l’interdizione di agenzie per l’impiego private che praticano abusi e prassi fraudolente.
2. Quando i lavoratori sono reclutati in un paese per lavorare in un altro paese, i Membri interessati devono prevedere di concludere accordi bilaterali per prevenire abusi e prassi fraudolente in materia di reclutamento, di collocamento e d’impiego.

Articolo 9
Ogni Membro deve prendere misure per accertare che il lavoro minorile non sia né utilizzato né fornito da agenzie per l’impiego private.

Articolo 10
L’autorità competente deve fare in modo che vi siano meccanismi e procedure appropriate che prevedono, se del caso, la partecipazione delle organizzazioni di datori di lavoro e di lavoratori più rappresentative, ai fini dell’istruttoria di querele e dell’esame di allegazioni di abusi e prassi fraudolente concernenti le attività delle agenzie per l’impiego private.

Articolo 11
Ogni Membro deve prendere le misure necessarie in conformità alla legislazione ed alla prassi nazionale per garantire un’adeguata protezione ai lavoratori ingaggiati dalle agenzie per l’impiego private di cui al paragrafo 1 b) dell’articolo 1 in materia di:
a) libertà sindacali;
b) negoziazione collettiva;
c) minimi salariali;
d) orari, durata del lavoro ed altre condizioni di lavoro;
e) prestazioni istituzionali di sicurezza sociale;
f) accesso alla formazione;
g) igiene e sicurezza sul lavoro;
h) risarcimento in caso d’infortuni sul lavoro o di malattie professionali;
i) indennizzo in caso d’insolvenza e protezione dei crediti dei lavoratori;
j) protezione e prestazioni di maternità, protezione e prestazioni parentali.

Articolo 12
Ogni Membro deve determinare e ripartire in conformità alla legislazione ed alla prassi nazionale, le rispettive responsabilità delle agenzie per l’impiego private che forniscono i servizi di cui al paragrafo l b) dell’articolo 1 e delle imprese utilizzatrici in materia di:
a) negoziazione collettiva;
b) minimi salariali;
c) orari, durata del lavoro ed altre condizioni di lavoro;
d) prestazioni istituzionali di sicurezza sociale;
e) accesso alla formazione;
f) protezione nel settore della sicurezza e della salute sul lavoro;
g) risarcimento in caso d’infortuni sul lavoro o di malattie professionali;
h) indennizzo in caso d’insolvenza e garanzia dei crediti dei lavoratori;
i) protezione e prestazioni di maternità, protezione e prestazioni parentali.

Articolo 13
1. Ogni Membro deve, in conformità alla legislazione ed alla prassi nazionale, e previa consultazione delle organizzazioni di datori di lavoro e di lavoratori più rappresentative, definire, stabilire e rivedere regolarmente le condizioni atte a promuovere la cooperazione fra il servizio pubblico dell’impiego e le agenzie per l’impiego private.
2. Le condizioni di cui al paragrafo 1 precedente si basano sul principio che spetta alle autorità pubbliche di decidere, in ultima analisi, su:
a) la formulazione di una politica del mercato del lavoro;
b) l’utilizzazione ed il controllo dell’uso di fondi pubblici destinati all’attuazione di questa politica.
3. Le agenzie per l’impiego private devono, ad intervalli determinati dalle autorità competenti, fornire a queste ultime le informazioni richieste, in debita considerazione del carattere riservato di tali informazioni:
a) per consentire alle autorità competenti di conoscere la struttura e le attività delle agenzie per l’impiego private in conformità alle condizioni ed alle prassi nazionali;
b) per fini statistici.
4. L’autorità competente deve compilare tali informazioni e, ad intervalli regolari, renderle disponibili al pubblico.

Articolo 14
1. Le disposizioni della presente convenzione devono essere applicate per via legislativa o con ogni altro mezzo conforme alla prassi nazionale, quali decisioni di giustizia, lodi arbitrati, o convenzioni collettive.
2. Spetta all’Ispettorato del lavoro o ad altre autorità pubbliche competenti il controllo dell’applicazione delle disposizioni di attuazione della presente convenzione.
3. In caso d’infrazione alle norme della presente convenzione, devono essere previste ed effettivamente applicate adeguate misure punitive, comprese se del caso le sanzioni.

Articolo 15
La presente convenzione non pregiudica disposizioni più favorevoli, applicabili ai sensi di altre convenzioni internazionali del lavoro ai lavoratori reclutati, collocati o impiegati dalle agenzie per l’impiego private.

Articolo 16
La presente convenzione modifica la Convenzione sugli uffici di collocamento a pagamento (riveduta), 1949, e la Convenzione sugli uffici di collocamento a pagamento,1933.

Articolo 17
Le ratifiche formali della presente convenzione saranno comunicate al Direttore generale dell’Ufficio internazionale del Lavoro e da lui registrate.

Articolo 18
1. La presente convenzione è vincolante solo per i Membri dell’Organizzazione internazionale del Lavoro, la cui ratifica è stata registrata dal Direttore generale dell’Ufficio internazionale del Lavoro.
2. Essa entrerà in vigore dodici mesi dopo che le ratifiche di due Membri saranno state registrate dal Direttore generale.
3. In seguito, tale convenzione entrerà in vigore per ciascun Membro dodici mesi dopo la data in cui la sua ratifica è stata registrata.

Articolo 19
1. Ogni Membro che ha ratificato la presente convenzione può denunciarla allo scadere di un periodo di dieci anni dopo la data di entrata in vigore iniziale della Convenzione, mediante un atto comunicato al Direttore generale dell’Ufficio internazionale del Lavoro e da lui registrato. La denuncia avrà effetto non prima di un anno dopo la sua registrazione.
2. Ogni Membro che ha ratificato la presente convenzione e che, nell’anno successivo alla scadenza del periodo decennale di cui nel paragrafo precedente, non si avvale della facoltà di denuncia prevista dal presente articolo, sarà vincolato per un nuovo periodo di dieci anni, e successivamente potrà denunciare la presente convenzione alla scadenza di ogni periodo decennale, alle condizioni previste nel presente articolo.

Articolo 20
1. Il Direttore generale dell’Ufficio internazionale del Lavoro notificherà a tutti i Membri dell’Organizzazione internazionale del Lavoro la registrazione di tutte le ratifiche e di tutti gli atti che gli saranno comunicati dai Membri dell’Organizzazione.
2. Nel notificare ai Membri dell’Organizzazione la registrazione della seconda ratifica comunicatagli, il Direttore generale richiamerà l’attenzione dei Membri dell’Organizzazione sulla data in cui la presente convenzione entrerà in vigore.

Articolo 21
Il Direttore generale dell’Ufficio internazionale del Lavoro comunicherà al Segretario generale delle Nazioni Unite, a fini di registrazione in conformità all’articolo 102 dello Statuto delle Nazioni Unite, informazioni complete riguardo ad ogni ratifica ed atto di denuncia che avrà registrato in conformità agli articoli precedenti.

Articolo 22
Ogni qualvolta lo ritenga necessario, il Consiglio di amministrazione dell’Ufficio internazionale del Lavoro presenterà alla Conferenza generale un rapporto sull’applicazione della presente convenzione ed esaminerà se sia il caso di iscrivere all’ordine del giorno della Conferenza la questione della sua revisione totale o parziale.

Articolo 23
1. Se la Conferenza adotta una nuova convenzione che rivede in tutto o in parte la presente convenzione, e salvo se la nuova convenzione dispone diversamente:
a) la ratifica da parte di un Membro della nuova convenzione riveduta comporterà ipso jure, nonostante l’articolo 19 di cui sopra, l’immediata denuncia della presente convenzione, a patto che la nuova convenzione riveduta sia entrata in vigore;
b) a decorrere dalla data dell’entrata in vigore della nuova convenzione riveduta, la presente convenzione cesserà di essere aperta alla ratifica dei Membri.
2. La presente convenzione rimarrà in ogni caso in vigore nella sua forma e tenore per i Membri che l’hanno ratificata e che non ratificano la Convenzione riveduta.

Articolo 24
Il testo francese e il testo inglese della presente convenzione faranno ugualmente fede.

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Versione non ufficiale
Fonte e Ratifica: G.U. 02/02/2000, n. 26, «Estratti, sunti e comunicati»
Entrata in vigore: 10 Maggio 2000

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Allegato riservato Convenzione ILO C181 del 03 giugno 1997.pdf
ILO 1997
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Valutazione rischio MMC ripetitivi ISO 11228-3 OCRA | Dettagliata

ID 8462 | | Visite: 25324 | Documenti Riservati Sicurezza

Valutazione OCRA dettagliata 00 2019

Valutazione rischio MMC ripetitivi ISO 11228-3 OCRA | Dettagliata

ID 8462 | 28.05.2019

Documento sulla Valutazione del rischio di movimento dei carichi (ripetitivi) Valutazione dettagliata del rischio, che “deve” essere effettuata in accordo con la norma ISO 11228-3 in quanto norma di cui all’All. XXXIII del D.Lgs. 81/2008, da considerarsi tra quelle previste dall’Art. 168 c. 3 come criteri di riferimento per gli obblighi del DL per il rischio MMC.

In questo secondo documento, è illustrata la Procedura di Valutazione dettagliata del rischio MMC, da utilizzare nel caso di "non accettabilità" della Valutazione semplice, in accordo con la norma UNI ISO 11228-3 (Valutazione dettagliata UNI ISO 11228-3 Appendice C)

Download Documento VR MMC ISO 11228 OCRA | Dettagliata Preview

Il presente documento (di 61 pagine) risulta essere così strutturato:

Premessa
1. Indice OCRA
1.1 Fase 1
1.2 Fase 2
1.2.1 Formula generale
1.2.2 Determinazione dell’RTA
1.2.3 Determinazione del moltiplicatore per la forma FM
1.2.4 Determinazione del moltiplicatore per la postura (e per i movimenti), PM
1.2.5 Determinazione del moltiplicatore per la ripetitività, ReM
1.2.6 Determinazione del moltiplicatore per i fattori complementari, AM
1.2.7 Determinazione del numero di riferimento parziale, nRPA
1.2.7.1 Analisi monocompito
1.2.7.2 Analisi multicompito
1.2.8 Determinazione del moltiplicatore per il periodo di recupero, RcM
1.2.9 Determinazione del moltiplicatore per la durata, tM
1.3 Fase 3
2. Identificazione delle azioni tecniche
2.1 Esempi di identificazione e conteggio
2.1.1 Esempio 1 - Prendere e posizionare
2.1.2 Esempio 2 - Prendere e posizionare con trasferimento dalla mano sinistra alla destra e controllo visivo.
2.1.3 Esempio 3 – Prelievo, trasporto e posizionamento del carico
2.1.4 Esempio 4 – Uso ciclico di un utensile con azioni identiche e ripetute
2.1.5 Esempio 5 - Azioni tecniche non eseguite in ogni ciclo
3. Determinazione dei livelli di forza
3.1 Procedura 1 - Approccio biomeccanico basato sulle distribuzioni delle capacita di forza del gruppo
3.2 Procedura 2 – Approccio psicofisico usando la scala di Borg CR-10
4. Analisi della postura, dei tipi di movimento e della loro ripetitività
5. Definizione e quantificazione dei fattori di rischio complementari
6. Associazione dell'indice OCRA con gli UL-WMSD -Classificazione dei risultati e dei modelli di previsione
7. Esempi di applicazione dell’analisi OCRA e riduzione del rischio conseguente
7.1 Esempio 1 a
7.2 Esempio 1 b - Riduzione del rischio ottimizzando la distribuzione delle pause
7.3 Esempio 1 c - Riduzione del rischio migliorando le posture
7.4 Esempio 2 a - Analisi del compito
7.5 Esempio 2 b - Aumento della durata del ciclo considerando l'esempio 2 a
7.6 Esempio 2 c - Riduzione delle azioni tecniche a partire dall’esempio 2 a
Fonti

D.Lgs. 81/2008

Art. 168. Obblighi del datore di lavoro

3. Le norme tecniche costituiscono criteri di riferimento per le finalità del presente articolo e dell'allegato XXXIII, ove applicabili. Negli altri casi si può fare riferimento alle buone prassi e alle linee guida.

ALLEGATO XXXIII MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI

RIFERIMENTI A NORME TECNICHE
Le norme tecniche della serie ISO 11228 (parti 1-2-3) relative alle attività di movimentazione manuale (sollevamento, trasporto, traino, spinta, movimentazione di carichi leggeri ad alta frequenza) sono da considerarsi tra quelle previste all'articolo 168, comma 3.
...

UNI ISO 11228-3:2009
Ergonomia - Movimentazione manuale 
Parte 3: Movimentazione di bassi carichi ad alta frequenza

La norma stabilisce le raccomandazioni ergonomiche per compiti lavorativi ripetitivi che implicano la  movimentazione manuale di bassi carichi ad alta frequenza. La norma fornisce una guida sull'identificazione e valutazione dei fattori di rischio comunemente associati alla movimentazione di bassi carichi ad alta frequenza, consentendo di conseguenza la valutazione dei relativi rischi per la salute per la popolazione lavorativa.

Excursus

Introduzione

La movimentazione di carichi leggeri ad alta frequenza (lavoro ripetitivo) può causare dolore e affaticamento, che possono portare a disordini muscolo-scheletrici, riduzione della produttività e peggioramento del coordinamento della postura e dei movimenti. Quest'ultimo fattore può aumentare il rischio di errori e determinare di conseguenza un abbassamento della qualità e situazioni di pericolo. Una buona progettazione ergonomica e una corretta organizzazione del lavoro sono requisiti base per evitare gli effetti avversi menzionati.

I fattori di rischio nel lavoro ripetitivo includono la frequenza delle azioni, la durata dell'esposizione, le posture e il movimento dei segmenti del corpo, le forze richieste dal lavoro, l'organizzazione del lavoro, il controllo del lavoro, le esigenze connesse ai risultati del lavoro (per esempio qualità, precisione del compito) e il livello di addestramento/abilità. Ulteriori fattori possono includere fattori ambientali quali clima, rumore, vibrazioni e illuminazione.

Le raccomandazioni fornite dalla presente parte della ISO 11228-3 si basano sulle evidenze scientifiche disponibili concernenti la fisiologia e l'epidemiologia del lavoro manuale. La conoscenza è, comunque, limitata e le linee guida suggerite sono soggette a variazioni in base ai risultati delle future ricerche.

La norma definisce le raccomandazioni ergonomiche per compiti di lavoro ripetitivi che 'coinvolgono la movimentazione manuale di carichi leggeri ad alta frequenza. Fornisce una guida all'identificazione e alla valutazione dei fattori di rischio comunemente associati alla movimentazione di carichi leggeri ad alta frequenza, consentendo pertanto la valutazione dei rischi per la salute della popolazione lavorativa. Le raccomandazioni si applicano alla popolazione lavorativa adulta e sono destinate a fornire una ragionevole protezione a quasi tutti gli adulti in buona salute. Le raccomandazioni concernenti i rischi per la salute e le misure di controllo si basano in larga parte su studi sperimentali relativi al carico muscolo-scheletrico, al disagio/dolore e alla resistenza/affaticamento correlati ai metodi di lavoro. Per la valutazione delle posture lavorative, fare riferimento alla ISO 11226.

Valutazione del rischio

Generalità

Quando la movimentazione ripetitiva è inevitabile, si dovrebbe adottare un approccio in quattro fasi in conformità alla ISO Guide 51 e alla ISO 14121, che prevede sia la valutazione del rischio sia la riduzione del rischio. Le quattro fasi riguardano l'identificazione del pericolo, la stima del rischio la valutazione del rischio e la riduzione del rischio.

La procedura illustrata nella figura 1 dovrebbe essere adottata quando si esegue una valutazione del rischio dei compiti implicanti la movimentazione manuale di carichi leggeri ad alta frequenza.

ISO 11228 3 OCRA Valutazione dei rischi

Figura 1 -  Procedura di Valutazione del rischio

L’appendice C, fornisce tutte le informazioni rilevanti per l'applicazione del metodo OCRA (Occupational Repetitive action) in conformità con questa parte della ISO 11228, per la valutazione dettagliata del rischio.

I punti da C.2 a C.5 descrivono in dettaglio, fase per fase, in che modo si determina l'indice OCRA; il punto C.6 fornisce i mezzi per la determinazione delle azioni tecniche per la fase 1; i punti C.7, C.8 e C.9 spiegano, rispettivamente, come determinare i livelli di forza, analizzare le posture e i movimenti e identificare e valutare i differenti fattori e i relativi moltiplicatori applicati nella fase 2; il punto C.1 fornisce informazioni in merito ai criteri adottati per la classificazione dell'indice OCRA (fase 3) oltre ai modelli di previsione della prevalenza prevista di persone affette (PA) da una o più UL-WMSD; mentre il punto C.11 fornisce esempi applicativi dell'uso del metodo OCRA per la valutazione dei compiti ripetitivi.

...

Indice OCRA

L’indice OCRA è il rapporto tra il numero delle azioni tecniche effettive (ATA), eseguite durante un turno di lavoro e il numero di azioni tecniche di riferimento (RTA) per ciascun arto superiore, specificatamente determinate nello scenario in esame:

Indice OCRA

Dove:
nATA è il numero complessivo di ATA nel turno;
nRTA è il numero di RTA nel turno
La procedura in tre fasi per la determinazione dell’indice è descritta nel dettaglio nei punti da C.3 a C.5.

...

Fase 3 (Punto C.5 Appendice C)

Ottenere l'indice di rischio secondo l'indice OCRA confrontando, per ogni arto superiore, il numero di ATA eseguite durante un turno di lavoro (ottenuto nella fase 1) e il numero di RTA (determinato nella fase 2) usando l'equazione (C.1). Quindi usare il prospetto C.5 per valutare il rischio e determinare le conseguenti azioni necessarie.

Prospetto C 5

 I "valori critici" dell'indice OCRA riferiti nel prospetto C.5 dovrebbero essere utilizzati come ausilio per un migliore inquadramento della valutazione del rischio e per guidare ogni azione preventiva conseguente con maggiore efficacia, piuttosto che essere trattati come valori rigidi che dividono i risultati tra "rischio" e "nessun rischio". Per esempio, sebbene sia teoricamente corretto affermare che un valore dell'indice OCRA pari a 3,4 rappresenti un rischio incerto, e che un valore dell'indice OCRA di 3,6 rappresenti un rischio definito, e egualmente corretto affermare che la differenza tra questi due valori e trascurabile e che l'utilizzatore dovrebbe prestare attenzione alle tendenze evidenziate dai risultati OCRA (usando anche i metodi di previsione forniti).

Identificazione delle azioni tecniche

Le azioni tecniche, TA, implicano attività muscolo-scheletriche degli arti superiori. Non dovrebbero essere identificate dal movimento di una singola articolazione, ma piuttosto con un movimento complesso che coinvolge una o più articolazioni e segmenti nel completamento di una semplice operazione lavorativa. I metodi di analisi dei compiti generalmente utilizzati in ambito industriale identificano i movimenti elementari di una specifica operazione per determinare il tempo necessario per portarla a termine. I due metodi più comuni, trattati nei riferimenti sono:

- analisi cronometrica, e

- sistemi a tempo predeterminato, PTS, quali MTA (analisi del tempo di movimento), MTS (sistema del tempo di movimento), WF (fattore di lavoro), i sistemi di misurazione tempi e metodi MTM 1, MTM 2, MTM 3, MTM V, MTM MEK e MTM UAS e MODA PTS (sistemi di analisi modulare a tempo predeterminato).

Le azioni tecniche sono simili (anche se non identiche) agli elementi presi in considerazione nei metodi di analisi dei compiti elencati qui sopra. Quindi, questi sono più facilmente riconosciuti dai tecnici dato che la loro identificazione e i metodi di analisi dei compiti puntano entrambi alla descrizione dei movimenti tecnici eseguiti dall'operatore per completare un ciclo di lavoro.

Il prospetto C.6 fornisce i criteri per l'identificazione delle azioni come azioni tecniche.

Prospetto C 6

...segue in allegato

...

Analisi della postura, dei tipi di movimento e della loro ripetitività

Le posture e i movimenti degli arti superiori durante i compiti ripetitivi sono di fondamentale importanza nel contribuire al rischio dei diversi disordini muscolo-scheletrici. Nella letteratura tecnica vi e ampio accordo per quanto riguarda il danno potenziale derivante da posture e movimenti incongrui di ogni articolazione, da posture mantenute per lungo tempo (anche se non estreme), e da movimenti specifici, ripetitivi dei vari segmenti. L'analisi delle posture e dei movimenti e focalizzata su ciascun singolo segmento degli arti superiori (mano, polso, gomito, spalla) ed e mirata al controllo della presenza e delle modalità temporali (frequenza, durata) nel ciclo delle posture statiche e dei movimenti dinamici che coinvolgono ciascuno dei segmenti/articolazioni considerati. La descrizione può essere più o meno analitica ma deve considerare almeno:

a) azioni tecniche che richiedono posture o movimenti di un singolo segmento oltre un livello critico di escursione angolare (il livello critico di escursione angolare può essere determinato secondo i criteri disponibili nella letteratura);
b) azioni tecniche che coinvolgono posture statiche e/o i movimenti che, anche in escursioni angolari accettabili, sono mantenute o ripetute nello stesso modo (ripetitività), e
c) la durata, espressa come frazione della durata del ciclo/compito, di ciascuna delle condizioni a) e b).

La combinazione di questi fattori descrittivi (postura/tempo) conduce alla classificazione dello sforzo per ciascun segmento preso in considerazione.

Per identificare i cosiddetti livelli critici di escursione angolare (posture e movimenti incongrui), si dovrebbe fare riferimento a ISO 11226 e, se necessario, a dati e proposte disponibili nella letteratura sono abbastanza convergenti, sebbene differenti nel livello di dettaglio analitico (inclusione/esclusione di alcuni tipi di movimento, valori di escursione critica dei movimenti principali, ecc.).

Una descrizione accurata della postura e dei movimenti può inoltre essere considerata un elemento predittivo per le patologie specifiche degli arti superiori, che possono essere previsti per i lavoratori esposti alla presenza di altri elementi di rischio (frequenza, forza, durata, ecc.).

La descrizione/valutazione delle posture e dei movimenti deve essere effettuata su un ciclo rappresentativo per ciascuno dei compiti ripetitivi esaminati. Ciò implica la descrizione della durata delle posture e/o dei movimenti dei quattro principali segmenti anatomici (sia destro sia sinistro):

- postura e movimenti del braccio in relazione alla spalla (flessione, estensione, abduzione);
- movimenti del gomito (flessioni-estensioni, pronosupinazioni dell'avambraccio);
- posture e movimenti del polso (flessioni-estensioni, deviazioni radio-ulnari);
- posture e movimenti della mano (principalmente i tipi di presa).

Per semplificare l'analisi delle posture e dei movimenti, perché l'azione sia definita come "impegnativa", e necessario verificare che, durante il movimento, il segmento/articolazione abbia un'escursione con un angolo maggiore del 40% - 50% della massima escursione angolare (o una posizione incongrua per la presa con la mano).

Un alto impegno articolare è quantificato con punteggi differenti estrapolati da dati sulla percezione soggettiva dell'impegno della articolazione.

Quando si studiano le posture e i movimenti della spalla, è necessario menzionare uno studio che mostra la presenza di un rischio aumentato di disordini a carico della spalla quando il braccio e mosso o mantenuto più o meno a livello della spalla (elevazione estrema) per più del 10% della durata del ciclo.

Per quanto riguarda i tipi di presa considerati, alcuni di essi (pinza, presa palmare, presa a uncino, presa ristretta) sono considerati meno favorevoli della presa di forza, e sono quindi classificati come implicanti un impegno medio/elevato.

Le figure che seguono illustrano i principali movimenti delle articolazioni degli arti superiori (vedere figura C.6 e figura C.7) e, per la mano, i diversi tipi di presa (vedere figura C.8).

Nata Il prospetto C.2 riepiloga i gradi oltre il 40% - 50% della massima escursione articolare.

La valutazione della postura implica le seguenti cinque fasi operative.

a) Descrivere le posture e/o i movimenti, separatamente per le articolazioni destra e sinistra.

b) Stabilire se esiste un impegno articolare in un'area "a rischio" (posture e/o movimenti incongrui), e definire la sua durata all'interno del ciclo:

- 1/10 dal 10% al 24% della durata del ciclo;
- 1 /3 dal 25% al 50% della durata del ciclo;
- 2/3 dal 51% al 80% della durata del ciclo;
- 3/3 più dell'80% della durata del ciclo.

c) Trovare il corrispondente moltiplicatore per la postura, PM (vedere prospetto C.2).

d) Stabilire la presenza della ripetitività di certi movimenti; questa può essere individuata con precisione osservando la presenza di azioni tecniche o di gruppi di azioni tecniche uguali per almeno il 50% della durata del ciclo, oppure la presenza di posizioni statiche mantenute per almeno il 50% della durata del ciclo, o ancora per una durata molto breve del ciclo (meno di 15 s ma ovviamente caratterizzati dalla presenza di azioni degli arti superiori).

e) Considerare il corrispondente moltiplicatore per la ripetitività corrispondente, ReM.

Prospetto C 6

... segue in allegato


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Nota INL prot. n. 1507 del 6 ottobre 2021

ID 14702 | | Visite: 1514 | News Sicurezza

Nota INL prot. n. 1507 del 6 ottobre 2021 - modifica alla disciplina del subappalto

Oggetto: modifica alla disciplina del subappalto - art. 49 D.L. n. 77/2021 (conv. da L. n. 108/2021) - indicazioni operative.

Il D.L. n. 77/2021 (conv. da L. n. 108/2021) ha introdotto, con l’art. 49, modifiche alla regolamentazione del subappalto in ambito pubblico.

Più in particolare si richiama l’attenzione su quanto previsto dal comma 1 lett. b) punto 2 dell’art. 49 che ha modificato il comma 14 dell’art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016, introducendo un periodo ai sensi del quale “il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa l'applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell'oggetto sociale del contraente principale”.

In altri termini, alle condizioni previste dal nuovo comma 14, è stata introdotta una misura di garanzia per i lavoratori dipendenti del subappaltatore che svolgano determinate attività in ragione dell’appalto. Precisamente, le attività oggetto di subappalto devono essere ricomprese nell’oggetto dell’appalto, secondo quanto previsto nel capitolato e non essere, quindi, marginali o meramente accessorie rispetto all’opera o al servizio complessivamente appaltato, oppure far parte della categoria prevalente ossia, come previsto dall’art. 3 comma 1 lett. oo-bis), “la categoria di lavori, generale o specializzata, di importo più elevato fra le categorie costituenti l'intervento e indicate nei documenti di gara”. In questo ultimo caso, tuttavia, le lavorazioni devo essere incluse nell’oggetto sociale del contraente principale.

Ricorrendo le predette condizioni la norma assicura quindi, ai lavoratori in questione, trattamenti economici e normativi non inferiori a quelli che avrebbe riconosciuto l’appaltatore/subappaltante al proprio personale dipendente in ragione del CCNL dal medesimo applicato.
In relazione a quanto sopra, d’intesa con l’Ufficio legislativo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali che si è espresso con nota prot. n. 8344 del 28 settembre u.s., si rappresenta quanto segue.

Preliminarmente va considerato che tale disposizione va letta in stretta connessione con quanto stabilito dall’art. 30, comma 4, del medesimo D.Lgs. n. 50/2016, in tema di principi per l'aggiudicazione e l'esecuzione di appalti e concessioni, secondo il quale “al personale impiegato nei lavori, servizi e forniture oggetto di appalti pubblici e concessioni è applicato il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto o della concessione svolta dall'impresa anche in maniera prevalente”.

In proposito il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con nota prot. n. 14775 del 26 luglio 2016, nel richiamare quanto previsto dal citato art. 30, comma 4, ha ripreso il contenuto del parere ANAC n. 6 del 4 febbraio 2015, il quale pone l’attenzione sull’oggetto dell’affidamento e non sulle tipologie di attività esercitate eventualmente dall’operatore economico. In altre parole, ciò che conta è essenzialmente l’oggetto del contratto di appalto ed è ad esso che occorre riportarsi nella selezione del CCNL.

A riguardo anche il Consiglio di Stato, sezione III - da ultimo con sentenza 25/02/2020, n. 1406 - ha affermato che l'art. 30, comma 4, del D.Lgs. n. 50 del 2016, “nell'imporre l'applicazione al personale impiegato nel servizio oggetto di gara un contratto collettivo (in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro, nonché) "strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto", intende riferirsi al contratto che meglio regola le prestazioni cui si riconnette la singola commessa pubblica e che dovranno essere rese dalla categoria dei lavoratori impiegati nell'espletamento del servizio, ad esse riferendosi secondo un criterio di prossimità contenutistica”.

Allo stesso modo sempre il Consiglio di Stato, con decisione n. 5574/2019, aveva previsto che, in materia di appalti pubblici, “la scelta del contratto collettivo da applicare rientra dunque nelle prerogative di organizzazione dell’imprenditore e nella libertà negoziale delle parti, con il limite però che esso risulti coerente con l’oggetto dell’appalto (in termini Cons. Stato, V, 1° marzo 2017, n. 932; V, 12 maggio 2016, n. 1901; III, 10 febbraio 2016, n. 589)”.

Individuato il contratto collettivo di riferimento, applicato dal contraente principale nei termini sopra chiariti, va quindi verificata la ricorrenza delle condizioni normative stabilite dal comma 14 dell’art. 105, sopra illustrate. Ove ne sia riscontrata la ricorrenza il subappaltatore ha l’obbligo di “riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale” in relazione alle medesime attività lavorative.

Tanto premesso si ritiene che, laddove nell’ambito dell’attività di vigilanza si riscontrino, in relazione ai singoli istituti retributivi o normativi (es. ferie, permessi, orario di lavoro, disciplina delle tipologie contrattuali), condizioni inferiori rispetto a quelle previste dal CCNL applicato dall’appaltatore, sia possibile adottare provvedimento di disposizione ex art. 14 D.Lgs. n. 124/2004 inteso a far adeguare il trattamento da corrispondere per tutto il periodo di impiego nell’esecuzione del subappalto.

L’adeguamento retributivo naturalmente comporta una rideterminazione dell’imponibile ai fini contributivi che dà luogo ai conseguenti recuperi.

Va infine ricordato che sui differenziali retributivi e contributivi non corrisposti si consolida il regime di responsabilità solidale, di cui agli artt. 29 D.Lgs. n. 276/2003 e 1676 c.c., espressamente richiamato dal comma 8 dello stesso art. 105.

...

Fonte: INL

Collegati

Decreto 2 settembre 2021

ID 14679 | | Visite: 37437 | Prevenzione Incendi

Decreto 2 settembre 2021

Decreto 2 settembre 2021 - Decreto GSA / Gestione Sicurezza Antincendio luoghi di lavoro

ID 14679 | 04.10.2021 / Testo PDF in allegato

Criteri per la gestione dei luoghi di lavoro in esercizio ed in emergenza e caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio, ai sensi dell'articolo 46, comma 3, lettera a), punto 4 e lettera b) del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

(GU n.237 del 04.10.2021)

Entrata in vigore: 04.10.2022

Dal 04.10.2022 sono abrogati l’art. 3, comma 1, lettera f) e gli articoli 5, 6 e 7 del decreto del Ministro dell’interno 10 marzo 1998.

Vedi Circolare esplicativa Min. Interno Decreto GSA 19 Ottobre 2021

Vedi Nota VVF prot. 6 dicembre 2023 n. 18291

_________

Art. 1. Campo di applicazione

1. Il presente decreto stabilisce i criteri per la gestione in esercizio ed in emergenza della sicurezza antincendio, in attuazione dell’art. 46, comma 3, lettera a) punto 4 e lettera b) del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
2. Il presente decreto si applica alle attività che si svolgono nei luoghi di lavoro come definiti dall’art. 62 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
3. Per le attività che si svolgono nei cantieri temporanei o mobili di cui al titolo IV del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e per le attività di cui al decreto legislativo 26 giugno 2015, n. 105, le disposizioni di cui al presente decreto si applicano limitatamente alle prescrizioni di cui agli articoli 4, 5 e 6.

Art. 2. Gestione della sicurezza antincendio in esercizio ed in emergenza

1. Il datore di lavoro adotta le misure di gestione della sicurezza antincendio in esercizio ed in emergenza, in funzione dei fattori di rischio incendio presenti presso la propria attività, secondo i criteri indicati negli allegati I e II, che costituiscono parte integrante del presente decreto.
2. Nei casi sottoelencati il datore di lavoro predispone un piano di emergenza in cui sono riportate le misure di gestione della sicurezza antincendio in emergenza di cui al comma 1:
- luoghi di lavoro ove sono occupati almeno dieci lavoratori;
- luoghi di lavoro aperti al pubblico caratterizzati dalla presenza contemporanea di più di cinquanta persone, indipendentemente dal numero dei lavoratori;
- luoghi di lavoro che rientrano nell’allegato I al decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151.
3. Nel piano di emergenza sono, altresì, riportati i nominativi dei lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi, lotta antincendio e di gestione delle emergenze, o quello del datore di lavoro, nei casi di cui all’art. 34 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
4. Per i luoghi di lavoro che non rientrano in nessuno dei casi indicati al comma 2, il datore di lavoro non è obbligato a redigere il piano di emergenza, ferma restando la necessità di adottare misure organizzative e gestionali da attuare in caso di incendio; tali misure sono riportate nel documento di valutazione dei rischi o nel documento redatto sulla base delle procedure standardizzate di cui all’art. 29, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

Art. 3. Informazione e formazione dei lavoratori

1. Il datore di lavoro adotta le misure finalizzate a fornire ai lavoratori una adeguata informazione e formazione sui rischi di incendio secondo i criteri di cui all’allegato I, in funzione dei fattori di rischio incendio presenti presso la propria attività.

Art. 4. Designazione degli addetti al servizio antincendio

1. All’esito della valutazione dei rischi d’incendio e sulla base delle misure di gestione della sicurezza antincendio in esercizio ed in emergenza, ivi incluso il piano di emergenza, laddove previsto, il datore di lavoro designa i lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze, di seguito chiamati «addetti al servizio antincendio», ai sensi dell’art. 18, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, o se stesso nei casi previsti dall’art. 34 del medesimo decreto.
2. I lavoratori designati frequentano i corsi di formazione e di aggiornamento di cui all’art. 5 del presente decreto.

Art. 5. Formazione ed aggiornamento degli addetti alla prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione dell’emergenza

1. Conformemente a quanto stabilito dall’art. 37, comma 9, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, il datore di lavoro assicura la formazione degli addetti al servizio antincendio, secondo quanto previsto nell’allegato III, che costituisce parte integrante del presente decreto.
2. Per le attività di cui all’allegato IV, che costituisce parte integrante del presente decreto, gli addetti al servizio antincendio conseguono l’attestato di idoneità tecnica di cui all’art. 3 del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 512.
3. Fermo restando quanto previsto al comma 2, se il datore di lavoro ritiene necessario comprovare l’idoneità tecnica del personale esaminato con apposita attestazione, la stessa è acquisita secondo le procedure di cui all’art. 3 del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 512.
4. Conformemente a quanto stabilito dall’art. 43, comma 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, il personale del Ministero della difesa «addetto al servizio antincendio» può assolvere l’obbligo di formazione e di idoneità tecnica di cui ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo attraverso la formazione specifica e il superamento delle specifiche prove di accertamento tecnico svolti presso gli istituti di formazione o le scuole della propria amministrazione.
5. Gli addetti al servizio antincendio frequentano specifici corsi di aggiornamento con cadenza almeno quinquennale, secondo quanto previsto nell’allegato III.
6. Oltre che dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco, i corsi di cui al presente articolo possono essere svolti anche da soggetti, pubblici o privati, tenuti ad avvalersi di docenti in possesso dei requisiti di cui all’art. 6.
7. I corsi di cui al presente articolo possono anche essere svolti direttamente dal datore di lavoro, ove il medesimo abbia i requisiti di cui all’art. 6, oppure avvalendosi di lavoratori dell’azienda in possesso dei medesimi requisiti.

Art. 6. Requisiti dei docenti

1. I docenti dei corsi di formazione ed aggiornamento degli addetti antincendio sono abilitati ad effettuare le docenze se in possesso dei requisiti di seguito indicati.
2. I docenti della parte teorica e della parte pratica devono aver conseguito almeno il diploma di scuola secondaria di secondo grado ed essere in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti:
a) documentata esperienza di almeno novanta ore come docenti in materia antincendio, sia in ambito teorico che in ambito pratico, alla data di entrata in vigore del presente decreto;
b) avere frequentato con esito positivo un corso di formazione per docenti teorico/pratici di tipo A erogato dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ai sensi dell’art. 26 -bis del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, secondo le modalità definite nell’allegato V, che costituisce parte integrante del presente decreto;
c) essere iscritti negli elenchi del Ministero dell’interno di cui all’art. 16, comma 4, del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139 e aver frequentato, con esito positivo, un corso di formazione per docenti di cui al comma 5, lettera b) del presente articolo, limitatamente al modulo 10 di esercitazioni pratiche;
d) rientrare tra il personale cessato dal servizio nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco, che ha prestato servizio per almeno dieci anni nei ruoli operativi dei dirigenti e dei direttivi, dei direttivi aggiunti, degli ispettori antincendi nonché dei corrispondenti ruoli speciali ad esaurimento.
3. I docenti della sola parte teorica devono aver conseguito almeno il diploma di scuola secondaria di secondo grado ed essere in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti: documentata esperienza di almeno novanta ore come docenti in materia antincendio, in ambito teorico, alla data di entrata in vigore del presente decreto; avere frequentato con esito positivo un corso di formazione di tipo B per docenti teorici erogato dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ai sensi dell’art. 26 -bis del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, secondo le modalità definite nell’allegato V, che costituisce parte integrante del presente decreto; iscrizione negli elenchi del Ministero dell’interno di cui all’art. 16, comma 4, del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139; rientrare tra il personale cessato dal servizio nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco, che ha prestato servizio per almeno dieci anni nei ruoli operativi dei dirigenti e dei direttivi, dei direttivi aggiunti, degli ispettori antincendi nonché dei corrispondenti ruoli speciali ad esaurimento.
4. Alla data di entrata in vigore del presente decreto, si ritengono qualificati i docenti che possiedono una documentata esperienza come formatori in materia teorica antincendio di almeno cinque anni con un minimo di quattrocento ore all’anno di docenza.
5. I docenti della sola parte pratica devono essere in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti:
a) documentata esperienza di almeno novanta ore come docenti in materia antincendio, in ambito pratico, svolte alla data di entrata in vigore del presente decreto;
b) avere frequentato con esito positivo un corso di formazione di tipo C per docenti pratici erogato dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ai sensi dell’art. 26 -bis del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, secondo le modalità definite all’allegato V;
c) rientrare tra il personale cessato dal servizio nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco, che ha prestato servizio nel ruolo dei capi reparto e dei capi squadra per almeno dieci anni.
6. I docenti frequentano specifici corsi di aggiornamento con cadenza almeno quinquennale, secondo quanto previsto nell’allegato V.
7. I docenti esibiscono, su richiesta dell’organo di vigilanza, la documentazione attestante i requisiti di cui al presente articolo o dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

Art. 7. Disposizioni transitorie e finali

1. I corsi di cui all’art. 5, già programmati con i contenuti dell’allegato IX del decreto del Ministro dell’interno di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale del 10 marzo 1998, sono considerati validi se svolti entro sei mesi dall’entrata in vigore del presente decreto.
2. Fatti salvi gli obblighi di informazione, formazione e aggiornamento in capo al datore di lavoro in occasione di variazioni normative, il primo aggiornamento degli addetti al servizio antincendio dovrà avvenire entro cinque anni dalla data di svolgimento dell’ultima attività di formazione o aggiornamento. Se, alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono trascorsi più di cinque anni dalla data di svolgimento delle ultime attività di formazione o aggiornamento, l’obbligo di aggiornamento è ottemperato con la frequenza di un corso di aggiornamento entro dodici mesi dall’entrata in vigore del decreto stesso.
3. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogati l’art. 3, comma 1, lettera f) e gli articoli 5, 6 e 7 del decreto del Ministro dell’interno 10 marzo 1998.

Art. 8. Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore un anno dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

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Allegati

Allegato I GESTIONE DELLA SICUREZZA ANTINCENDIO IN ESERCIZIO
Allegato II GESTIONE DELLA SICUREZZA ANTINCENDIO IN EMERGENZA
Allegato III CORSI DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO ANTINCENDIO PER ADDETTI AL SERVIZIO ANTINCENDIO
Allegato IV IDONEITA' TECNICA DEGLI ADDETTI AL SERVIZIO ANTINCENDIO
Allegato V CORSI DI FORMAZIONE E DI AGGIORNAMENTO DEI DOCENTI DEI CORSI ANTINCENDI

Allegato I GESTIONE DELLA SICUREZZA ANTINCENDIO IN ESERCIZIO

(Articolo 2, comma 1)

1.1 . Generalità
1. È obbligo del datore di lavoro fornire ai lavoratori un’adeguata informazione e formazione sui principi di base della prevenzione incendi e sulle azioni da attuare in presenza di un incendio, secondo le indicazioni riportate nel presente allegato.
2. Tutti i lavoratori esposti a rischi di incendio o di esplosione correlati al posto di lavoro, in relazione al livello di rischio a cui la mansione espone il lavoratore, devono ricevere una specifica ed adeguata formazione antincendio da parte del datore di lavoro.

1.2 Informazione e formazione antincendio
1. L’informazione e la formazione antincendio dei lavoratori deve essere effettuata sui seguenti argomenti:
a) i rischi di incendio e di esplosione legati all'attività svolta;
b) i rischi di incendio e di esplosione legati alle specifiche mansioni svolte;
c) le misure di prevenzione e di protezione incendi adottate nel luogo di lavoro con particolare riferimento a:
- osservanza delle misure di prevenzione degli incendi e relativo corretto comportamento negli ambienti di lavoro;
- accorgimenti comportamentali correlati agli scenari di emergenza (ad esempio, in relazione all'uso degli ascensori e delle porte e della connessa modalità di apertura);
d) l’ubicazione delle vie d'esodo;
e) le procedure da adottare in caso di incendio, ed in particolare informazioni inerenti:
- le azioni da attuare in caso di incendio;
- l’azionamento dell’allarme;
- le procedure da attuare all’attivazione dell'allarme e di evacuazione fino al punto di raccolta in luogo sicuro;
- la modalità di chiamata dei vigili del fuoco.
f) i nominativi dei lavoratori incaricati di applicare le misure di prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze e primo soccorso;
g) il nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione.
2. L'informazione e la formazione devono essere basate sulla valutazione dei rischi, devono essere fornite al lavoratore all'atto dell'assunzione ed aggiornate nel caso in cui si verifichi un mutamento della situazione del luogo di lavoro che comporti una variazione della valutazione stessa.
3. L'informazione deve essere fornita e trasmessa in maniera tale che il lavoratore possa apprenderla facilmente. Adeguate e specifiche informazioni devono essere fornite agli addetti alla manutenzione e agli appaltatori per garantire che essi siano a conoscenza delle misure generali di sicurezza antincendio nel luogo di lavoro, delle azioni da adottare in caso di incendio e delle procedure di evacuazione.
4. Nei luoghi di lavoro di piccole dimensioni l'informazione può limitarsi ad avvisi riportati tramite apposita cartellonistica.
5. L'informazione e le istruzioni antincendio possono essere fornite ai lavoratori anche predisponendo avvisi scritti che riportino le azioni essenziali che devono essere attuate in caso di allarme. Tali istruzioni, a cui possono essere aggiunte delle semplici planimetrie indicanti le vie di esodo, devono essere collocate in punti opportuni per essere chiaramente visibili e opportunamente orientate.
6. Qualora ritenuto opportuno, gli avvisi devono essere riportati anche in lingue straniere.
7. La comunicazione deve essere accessibile a tutti, anche attraverso strumenti compatibili con specifiche esigenze dei lavoratori.

1.3 Preparazione all’emergenza
1. Nei luoghi di lavoro ove, ai sensi dell'articolo 2, comma 2 del presente decreto, ricorre l'obbligo della redazione del piano di emergenza connesso con la valutazione dei rischi, i lavoratori devono partecipare ad esercitazioni antincendio con cadenza almeno annuale, a meno di diverse indicazioni contenute nelle specifiche norme e regole tecniche di prevenzione incendi, per l’addestramento inerente le procedure di esodo e di primo intervento. Nei luoghi di lavoro di piccole dimensioni, tali esercitazioni devono prevedere almeno:
- la percorrenza delle vie d'esodo;
- l’identificazione delle porte resistenti al fuoco, ove esistenti;
- l’identificazione della posizione dei dispositivi di allarme;
- l’identificazione dell'ubicazione delle attrezzature di estinzione.
2. L’allarme dato in occasione delle esercitazioni non deve essere realmente indirizzato ai vigili del fuoco.
3. I lavoratori devono partecipare all'esercitazione e, qualora ritenuto opportuno, devono essere coinvolte anche le ulteriori persone presenti normalmente durante l'esercizio dell'attività (ad esempio utenti, pubblico, personale delle ditte di manutenzione, appaltatori).
4. Lo svolgimento delle esercitazioni deve tener conto di eventuali situazioni di notevole affollamento e della presenza di persone con specifiche esigenze.
5. I lavoratori la cui attività è essenziale al mantenimento delle condizioni della sicurezza del luogo di lavoro possono essere esclusi, a rotazione, dalle esercitazioni.
6. Il datore di lavoro dovrà effettuare un’ulteriore esercitazione in caso di:
- adozione di provvedimenti per la risoluzione di gravi carenze emerse nel corso di precedenti esercitazioni;
- incremento significativo del numero dei lavoratori o dell’affollamento (numero di presenze contemporanee);
- modifiche sostanziali al sistema di esodo.
7. Il datore di lavoro deve documentare l’evidenza delle esercitazioni svolte.
8. Se nello stesso edificio coesistono più datori di lavoro, è necessaria la collaborazione e il coordinamento tra i soggetti occupanti l'edificio per la realizzazione delle esercitazioni antincendio.

Allegato II GESTIONE DELLA SICUREZZA ANTINCENDIO IN EMERGENZA.

(Articolo 2, comma 1)

2.1 Generalità
1. In tutti i luoghi di lavoro dove ricorra l’obbligo di cui all’articolo 2, comma 2, del presente decreto, il datore di lavoro predispone e tiene aggiornato un piano di emergenza, che deve contenere:
a) le azioni che i lavoratori devono mettere in atto in caso di incendio;
b) le procedure per l’evacuazione del luogo di lavoro che devono essere attuate dai lavoratori e dalle altre persone presenti;
c) le disposizioni per chiedere l’intervento dei vigili del fuoco e per fornire le necessarie informazioni al loro arrivo;
d) le specifiche misure per assistere le persone con esigenze speciali.
2. Il piano di emergenza deve identificare un adeguato numero di addetti al servizio antincendio incaricati di sovrintendere e attuare le procedure previste. Il numero complessivo di personale designato alla gestione delle emergenze deve essere congruo, in relazione alle turnazioni e alle assenze ordinariamente prevedibili.
3. Il piano di emergenza deve essere aggiornato in occasione di ogni modifica che possa alterare le misure di prevenzione e protezione; l’aggiornamento deve prevedere l’informazione dei lavoratori ed il coinvolgimento degli addetti alla gestione dell’emergenza.

2.2 Contenuti del piano di emergenza
1. I fattori da tenere presenti nella compilazione e da riportare nel piano di emergenza sono:
a) le caratteristiche dei luoghi, con particolare riferimento alle vie di esodo;
b) le modalità di rivelazione e di diffusione dell’allarme incendio;
c) il numero delle persone presenti e la loro ubicazione;
d) i lavoratori esposti a rischi particolari;
e) il numero di addetti all’attuazione ed al controllo del piano nonché all’assistenza per l’evacuazione (addetti alla gestione delle emergenze, dell’evacuazione, della lotta antincendio, del primo soccorso);
f) il livello di informazione e formazione fornito ai lavoratori.
2. Il piano di emergenza deve essere è basato su chiare istruzioni scritte e deve includere:
a) i compiti del personale di servizio incaricato di svolgere specifiche mansioni con riferimento alla sicurezza antincendio, quali, a titolo di esempio: telefonisti, custodi, capi reparto, addetti alla manutenzione, personale di sorveglianza;
b) i compiti del personale cui sono affidate particolari responsabilità in caso di incendio;
c) i provvedimenti necessari per assicurare che tutto il personale sia informato sulle procedure da attuare;
d) le specifiche misure da porre in atto nei confronti di lavoratori esposti a rischi particolari;
e) le specifiche misure per le aree ad elevato rischio di incendio;
f) le procedure per la chiamata dei vigili del fuoco, per informarli al loro arrivo e per fornire la necessaria assistenza durante l’intervento.
3. Il piano deve includere anche una o più planimetrie nelle quali sono riportati almeno:
a) le caratteristiche distributive del luogo, con particolare riferimento alla destinazione delle varie aree, alle vie di esodo ed alle compartimentazioni antincendio;
b) l’ubicazione dei sistemi di sicurezza antincendio, delle attrezzature e degli impianti di estinzione;
c) l'ubicazione degli allarmi e della centrale di controllo;
d) l'ubicazione dell'interruttore generale dell'alimentazione elettrica, delle valvole di intercettazione delle adduzioni idriche, del gas e di altri fluidi tecnici combustibili;
e) l'ubicazione dei locali a rischio specifico;
f) l’ubicazione dei presidi ed ausili di primo soccorso;
g) i soli ascensori utilizzabili in caso di incendio.
4. Per più luoghi di lavoro ubicati nello stesso edificio, ma facenti capo a titolari diversi, i piani di emergenza devono essere coordinati.
5. In attuazione delle previsioni di specifiche norme e regole tecniche o per adottare più efficaci misure di gestione dell’emergenza in esito alla valutazione dei rischi, potrà essere predisposto un apposito centro di gestione delle emergenze.
6. È necessario evidenziare che gli ascensori non devono essere utilizzati per l’esodo, salvo che siano stati appositamente realizzati per tale scopo.

3 Assistenza alle persone con esigenze speciali in caso di incendio
1. Il datore di lavoro deve individuare le necessità particolari delle persone con esigenze speciali e ne tiene conto nella progettazione e realizzazione delle misure di sicurezza antincendio, nonché nella redazione delle procedure di evacuazione dal luogo di lavoro.
2. Occorre, altresì, considerare le altre persone con esigenze speciali che possono avere accesso nel luogo di lavoro, quali ad esempio le persone anziane, le donne in stato di gravidanza, le persone con disabilità temporanee ed i bambini.
3. Nel predisporre il piano di emergenza, il datore di lavoro deve prevedere una adeguata assistenza alle persone con esigenze speciali, indicando misure di supporto alle persone con ridotte capacità sensoriali o motorie, tra le quali adeguate modalità di diffusione dell'allarme, attraverso dispositivi sensoriali (luci, scritte luminose, dispositivi a vibrazione) e messaggi da altoparlanti (ad esempio con sistema EVAC).
Nota: Utile riferimento è la norma UNI EN 17210 - Accessibilità e fruibilità dell'ambiente costruito - Requisiti funzionali

4 Misure semplificate per la gestione dell’emergenza
1. Per gli esercizi aperti al pubblico ove sono occupati meno di 10 lavoratori e caratterizzati dalla presenza contemporanea di più di 50 persone, ad esclusione di quelli inseriti in attività soggette ai controlli di prevenzione incendi e in edifici complessi caratterizzati da presenza di affollamento, il datore di lavoro può predisporre misure semplificate per la gestione dell’emergenza, costituite dalla planimetria prevista dal punto 2.2, numero 3) e da indicazioni schematiche contenenti tutti gli elementi previsti dai punti 2.2, numeri 1 e 2.

Allegato III CORSI DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO ANTINCENDIO PER ADDETTI AL SERVIZIO ANTINCENDIO

(Articolo 5, comma 1)

3.1 Generalità
1. Tutti i lavoratori che svolgono incarichi relativi alla prevenzione incendi, lotta antincendi o gestione delle emergenze devono ricevere una specifica formazione antincendio e svolgere specifici aggiornamenti, i cui contenuti minimi sono riportati nel presente allegato.

3.2 Corsi di formazione e aggiornamento antincendio
3.2.1 Generalità
1. I contenuti minimi dei corsi di formazione e dei corsi di aggiornamento antincendio per addetti al servizio antincendio devono essere correlati al livello di rischio dell’attività così come individuato dal datore di lavoro e sulla base degli indirizzi riportati di seguito.
2. L’attività di formazione ed aggiornamento, limitatamente alla parte teorica, può utilizzare metodologie di apprendimento innovative, anche in modalità FAD (formazione a distanza) di tipo sincrono e con ricorso a linguaggi multimediali che consentano l’impiego degli strumenti informatici quali canali di divulgazione dei contenuti formativi.
3. I contenuti previsti nel presente allegato possono essere oggetto di adeguata integrazione in relazione a specifiche situazioni di rischio.
4. Ai fini dell’organizzazione delle attività formative sono individuati tre gruppi di percorsi formativi in funzione della complessità dell’attività e del livello di rischio.

3.2.2 Attività di livello 3
1. Ricadono in tale fattispecie almeno le seguenti attività:
a) stabilimenti di “soglia inferiore” e di “soglia superiore” come definiti all'articolo 3, comma 1, lettere b) e c) del decreto legislativo 26 giugno 2015, n. 105;
b) fabbriche e depositi di esplosivi;
c) centrali termoelettriche;
d) impianti di estrazione di oli minerali e gas combustibili;
e) impianti e laboratori nucleari;
f) depositi al chiuso di materiali combustibili aventi superficie superiore a 20.000 m²;
g) attività commerciali ed espositive con superficie aperta al pubblico superiore a 10.000 m²;
h) aerostazioni, stazioni ferroviarie, stazioni marittime con superficie coperta accessibileal pubblico superiore a 5.000 m²; metropolitane in tutto o in parte sotterranee;
i) interporti con superficie superiore a 20.000 m²;
j) alberghi con oltre 200 posti letto;
k) strutture sanitarie che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero oresidenziale a ciclo continuativo o diurno; case di riposo per anziani;
l) scuole di ogni ordine e grado con oltre 1.000 persone presenti;
m) uffici con oltre 1.000 persone presenti;
n) cantieri temporanei o mobili in sotterraneo per la costruzione, manutenzione e riparazione di gallerie, caverne, pozzi ed opere simili di lunghezza superiore a 50 metri;
o) cantieri temporanei o mobili ove si impiegano esplosivi;
p) stabilimenti ed impianti che effettuano stoccaggio di rifiuti, ai sensi dell’articolo 183, comma 1, lettera aa) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonché operazioni di trattamento di rifiuti, ai sensi dell’articolo 183, comma 1, lettera s) del medesimo decreto legislativo; sono esclusi i rifiuti inerti come definiti dall’articolo 2, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36.
2. I corsi di formazione e i corsi di aggiornamento per gli addetti operanti nelle sopra riportate attività devono essere basati sui contenuti e la durata riportati nei punti 3.2.5 e 3.2.6 per i corsi di tipo 3 (FOR o AGG).

3.2.3 Attività di livello 2
1. Ricadono in tale fattispecie almeno le seguenti attività:
a) i luoghi di lavoro compresi nell'allegato I al decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, con esclusione delle attività di livello 3;
b) i cantieri temporanei e mobili ove si detengono ed impiegano sostanze infiammabili e si fa uso di fiamme libere, esclusi quelli interamente all’aperto.
2. I corsi di formazione e i corsi di aggiornamento per gli addetti operanti nelle sopra riportate attività devono essere basati sui contenuti e la durata riportati nei punti 3.2.5 e 3.2.6 per i corsi di tipo 2 (FOR o AGG).

3.2.4 Attività di livello 1
1. Rientrano in tale categoria di attività quelle non presenti nelle fattispecie indicate ai precedenti punti e dove, in generale, le sostanze presenti e le condizioni di esercizio offrono scarsa possibilità di sviluppo di focolai e ove non sussistono probabilità di propagazione delle fiamme.
2. I corsi di formazione e i corsi di aggiornamento per gli addetti operanti nelle sovrariportate attività devono essere basati sui contenuti e le durate riportati nei punti 3.2.5 e 3.2.6 per i corsi di tipo 1 (FOR o AGG).

3.2.5 Contenuti minimi dei corsi di formazione
3.2.6 Contenuti minimi dei corsi di aggiornamento

Allegato IV IDONEITÀ TECNICA DEGLI ADDETTI AL SERVIZIO ANTINCENDIO

(Articolo 5, comma 2)

4.1 Idoneità tecnica
1. Si riporta l'elenco dei luoghi di lavoro ove si svolgono attività per le quali, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, è previsto che i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze, conseguano l'attestato di idoneità tecnica di cui all'articolo 3 del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 512:
a) stabilimenti di “soglia inferiore” e di “soglia superiore” come definiti all’articolo 3, comma 1,lettere b) e c) del decreto legislativo 26 giugno 2015, n. 105;
b) fabbriche e depositi di esplosivi;
c) centrali termoelettriche;
d) impianti di estrazione di oli minerali e gas combustibili;
e) impianti e laboratori nucleari;
f) depositi al chiuso di materiali combustibili aventi superficie superiore a 10.000 m²;
g) attività commerciali e/o espositive con superficie aperta al pubblico superiore a 5.000 m²;
h) aerostazioni, stazioni ferroviarie, stazioni marittime con superficie coperta accessibile al pubblico superiore a 5.000 m²; metropolitane in tutto o in parte sotterranee;
i) interporti con superficie superiore a 20.000 m²;
j) alberghi con oltre 100 posti letto; campeggi, villaggi turistici e simili con capacità ricettiva superiore a 400 persone;
k) strutture sanitarie che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero o residenziale a ciclo continuativo o diurno; case di riposo per anziani;
l) scuole di ogni ordine e grado con oltre 300 persone presenti;
m) uffici con oltre 500 persone presenti;
n) locali di spettacolo e trattenimento con capienza superiore a 100 posti;
o) edifici sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, aperti al pubblico, destinati a contenere biblioteche ed archivi, musei, gallerie, esposizioni e mostre con superficie aperta a pubblico superiore a 1.000 m²;
p) cantieri temporanei o mobili in sotterraneo per la costruzione, manutenzione e riparazione di gallerie, caverne, pozzi ed opere simili di lunghezza superiore a 50 metri;
q) cantieri temporanei o mobili ove si impiegano esplosivi;
r) stabilimenti ed impianti che effettuano stoccaggio di rifiuti, ai sensi dell’articolo 183, comma 1, lettera aa) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. nonché operazioni di trattamento di rifiuti, ai sensi dell’articolo 183, comma 1) del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36. (*) 

(*) Nota VVF prot. 6 dicembre 2023 n. 18291 Allegato IV del decreto 2 settembre 2021 - Refuso

Allegato V CORSI DI FORMAZIONE E DI AGGIORNAMENTO DEI DOCENTI DEI CORSI ANTINCENDIO

(Articolo 6)

5.1 Inquadramento didattico
1. Il corso di formazione per docenti, di tipo A, della durata minima di 60 ore, di cui 16 ore per la formazione della parte pratica, è articolato in 10 moduli, non modificabili per numero ed argomenti, indicati in tabella 5.1.
2. Il corso si conclude con l’esame finale il cui superamento abilita all’erogazione dei moduli teorici e pratici indicati nell’allegato III.
3. È possibile acquisire le abilitazioni parziali:
- all’erogazione dei soli moduli teorici di cui all’allegato III previa frequenza del corso di tipo B e superamento di un apposito esame finale;
- all’erogazione dei soli moduli pratici di cui all’allegato III previa frequenza del corso di tipo C e superamento di un apposito esame finale.
4. In relazione agli argomenti trattati è previsto un test di verifica di apprendimento per tutti i moduli, a carattere didattico e non valutativo, ad eccezione del primo che riveste carattere introduttivo.
5. Resta ferma la facoltà, in relazione a specifiche esigenze, di inserire ulteriori argomenti o approfondire quelli previsti nei singoli moduli, anche con durata complessiva maggiore.
6. La frequenza delle lezioni ha carattere obbligatorio e non possono, pertanto, essere ammessi a sostenere l'esame finale i discenti che abbiano maturato una quota di assenze superiore al 10% delle ore complessive di durata del corso stesso. Per i richiedenti, ai fini del raggiungimento del monte ore minimo per l'ammissione all'esame finale, può essere prevista, prima dell'esame, l’erogazione di moduli didattici di recupero.

5.2 Abilitazione alla erogazione dei corsi
1. L’abilitazione all’erogazione dei corsi di cui all’allegato III, per i moduli teorici e i moduli pratici, si consegue a seguito di frequenza del corso di formazione di tipo A della durata minima di 60 ore e il superamento del relativo esame finale.
2. L’abilitazione all’erogazione dei corsi di cui all’allegato III, limitatamente alla parte teorica, si consegue a seguito di frequenza del corso di formazione di tipo B, costituito dai primi 9 moduli del corso di formazione (durata 48 ore) e il superamento di un apposito esame finale.
3. L’abilitazione all’erogazione dei corsi di cui all’allegato III, limitatamente alla parte pratica, si consegue a seguito di frequenza di un corso di formazione di tipo C della durata minima di 28 ore e superamento di un apposito esame finale. Il corso di formazione di tipo C per l’abilitazione all’erogazione dei soli moduli pratici costituisce un segmento formativo specifico per gli aspiranti docenti della sola parte pratica. Pertanto, non è consentita la frequenza parziale del corso completo di 60 ore.

5.3 Contenuti minimi del corso
1. Per ciascun modulo viene indicato di seguito il numero minimo delle lezioni in cui lo stesso deve essere articolato, con gli argomenti da sviluppare per ciascuna lezione.

Tabella 5.1

[*] La durata dei moduli afferenti al corso di tipo C è riportata tra parentesi quadre

5.4 Esami di fine corso
5.4.1 Esame di fine corso per l’abilitazione all’erogazione sia dei moduli teorici sia dei moduli pratici.
1. L’esame di fine corso è articolato in una prova scritta, consistente in un questionario di 50 domande a risposta multipla (3 possibili risposte), da effettuare in un tempo massimo di 60 minuti, in una prova orale alla quale sono ammessi i candidati che hanno risposto positivamente ad almeno 35 domande della prova scritta ed in una prova pratica. Per i professionisti antincendio che hanno frequentato solo il modulo 10, ai sensi dell’articolo 6, comma 2, lettera c), del presente decreto, l’esame è limitato alla sola prova pratica.
2. Il candidato che non risponde positivamente ad almeno 35 domande, oppure non supera la prova orale o la prova pratica, può ripetere l’esame dopo un periodo non inferiore ad un mese.
3. In caso di ulteriore esito negativo il candidato deve frequentare un nuovo corso.
5.4.2 Esame di fine corso per l’abilitazione all’erogazione dei soli moduli teorici
1. L’esame di fine corso è articolato in una prova scritta consistente in un questionario di 50 domande a risposta multipla (3 possibili risposte), da effettuare in un tempo massimo di 60 minuti, in una prova orale alla quale sono ammessi i candidati che abbiano risposto positivamente ad almeno 35 domande della prova scritta.
2. Il candidato che non risponde positivamente ad almeno 35 domande, oppure non supera la prova orale, può ripetere l’esame dopo un periodo pari ad almeno non inferiore ad un mese.
3. In caso di ulteriore esito negativo il candidato deve frequentare un nuovo corso.
5.4.3 Esame di fine corso per l’abilitazione all’erogazione dei soli moduli pratici
1. L’esame di fine corso è articolato in una prova scritta consistente in un questionario di 15 domande a risposta multipla (3 possibili risposte), da effettuare in un tempo massimo di 20 minuti, in una prova orale alla quale sono ammessi i candidati che hanno risposto positivamente ad almeno 10 domande della prova scritta ed in una prova pratica.
2. Il candidato che non risponde positivamente ad almeno 10 domande, oppure non supera la prova orale o la prova pratica, può ripetere l’esame dopo un periodo pari ad almeno non inferiore ad un
mese.
3. In caso di ulteriore esito negativo il candidato deve frequentare un nuovo corso.
5.5 Aggiornamento dei docenti
1. Ai sensi dell’articolo 6 del decreto, per il mantenimento della qualifica di formatore, i docenti devono effettuare corsi di aggiornamento in materia di prevenzione incendi nei luoghi di lavoro nell'arco di cinque anni dalla data di rilascio dell’attestato di formatore, o dalla data di entrata in vigore del presente decreto per i docenti in possesso di esperienza nel settore, nei termini di cui all’articolo 6, comma 2, lettera a).
2. L’aggiornamento quinquennale dei docenti abilitati all’erogazione dei moduli teorici e dei moduli pratici ha durata di almeno 16 ore, di cui 4 ore riservate alla parte pratica.
3. L’aggiornamento quinquennale dei docenti abilitati all’erogazione dei soli moduli teorici ha durata di almeno 12 ore.
4. L’aggiornamento quinquennale dei docenti abilitati all’erogazione dei soli moduli pratici ha durata di almeno 8 ore, di cui 4 ore della parte pratica.
5. La partecipazione a moduli di corsi di base, a corsi e seminari di aggiornamento di cui al decreto del Ministro dell’interno 5 agosto 2011, è valida quale attività di aggiornamento dei docenti, limitatamente alla sola parte teorica.
6. È consentito l’utilizzo di metodologie di insegnamento innovative per l’attività di aggiornamento, limitatamente alla parte teorica, anche con modalità FAD (formazione a distanza) e con ricorso a linguaggi multimediali che consentano l’impiego degli strumenti informatici quali canali di divulgazione dei contenuti formativi.

Collegati

Convenzione ILO C167 del 01 giugno 1988

ID 14673 | | Visite: 1401 | Convenzioni ILO

Convenzione ILO C167 del 01 giugno 1988

ID 14673 | 03.10.2021

Convenzione ILO C167 Igiene e sicurezza nelle costruzioni, 1988.

Ginevra, 01 giugno 1988

La Conferenza generale dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro, Convocata a Ginevra dal Consiglio di Amministrazione dell’Ufficio Internazionale del Lavoro, ed ivi riunitasi il 1° giugno 1988, nella sua settantacinquesima sessione; Prendendo nota delle convenzioni e raccomandazioni internazionali rilevanti, in particolare la Convenzione e la Raccomandazione sulle prescrizioni di sicurezza (edilizia) del 1937; la Raccomandazione sulla collaborazione per la prevenzione degli infortuni (edilizia) del 1937; la Convenzione e la Raccomandazione sulla protezione contro le radiazioni del 1930; la Convenzione e la Raccomandazione sulla protezione delle macchine del 1963; la Convenzione e la Raccomandazione sul peso massimo del 1967; la Convenzione e la Raccomandazione sul cancro professionale del 1974; la Convenzione e la Raccomandazione sull’ambiente di lavoro (inquinamento dell’aria, rumore e vibrazioni) del 1977; la Convenzione e la Raccomandazione sulla sicurezza e la salute dei lavoratori del 1981; la Convenzione e la Raccomandazione sui servizi sanitari sul lavoro del 1985; la Convenzione e la Raccomandazione sull’amianto del 1986, e la Lista delle malattie professionali riveduta nel 1980, annessa alla Convenzione sulle prestazioni in caso di infortuni sul lavoro e di malattie professionali del 1964; Avendo deciso di adottare diverse proposte relative alla sicurezza e alla salute nelle costruzioni, questione che costituisce il quarto punto all’ordine del giorno della sessione; Avendo deciso che tali proposte avrebbero assunto la forma di una convenzione internazionale di revisione della convenzione sulle prescrizioni di sicurezza (edilizia) del 1937, adotta, oggi venti giugno millenovecentoottantotto, la seguente convenzione che verrà denominata Convenzione sulla sicurezza e la salute nelle costruzioni del 1988.

PARTE I - AMBITO DI APPLICAZIONE E DEFINIZIONI

Articolo 1
1. La Convenzione si applica a tutte le attività di costruzione, vale a dire ai lavori edili, al genio civile e ai lavori di montaggio e smontaggio, nell’intero processo, a ogni operazione o a ogni trasporto in un cantiere edile, dalla preparazione del cantiere fino al compimento del progetto.
2. Previa consultazione con le organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori più rappresentative interessate, ove esistano, un Membro che ratifica la convenzione può escludere dall’applicazione della Convenzione o da alcune delle sue disposizioni determinati settori di attività economica o imprese in rapporto ai quali si pongono problemi particolari di una certa importanza, a condizione che vi venga assicurato un ambiente di lavoro sicuro e salubre.
3. La Convenzione si applica ugualmente ai lavoratori indipendenti che la legislazione nazionale potrebbe segnalare.

Articolo 2
Ai fini della Convenzione:
a) il termine “costruzioni” ricopre:
i) il lavoro edile, ivi compresi gli scavi e la costruzione, la trasformazione delle strutture, il rinnovo, la riparazione e la manutenzione (ivi compresi i lavori di pulizia e di tinteggiatura) nonché la demolizione di tutti i tipi di fabbricati o di strutture;
ii) il genio civile, ivi compresi gli scavi e la costruzione, la trasformazione delle strutture, la riparazione, la manutenzione e la demolizione di strutture quali aeroporti, banchine, istallazioni portuali, vie navigabili interne, dighe, argini lungo i corsi d’acqua o i litorali, installazioni per la protezione contro le valanghe, strade e autostrade, ferrovie, ponti, gallerie, viadotti e strutture di pubblica utilità come vie di comunicazioni, drenaggio, raccolta delle acque di scolo e distribuzione di acqua e di energia;
iii) il montaggio e lo smontaggio di fabbricati e di strutture prefabbricate nonché la fabbricazione di elementi prefabbricati nel cantiere edile;
b) l’espressione “cantiere edile” significa ogni cantiere nel quale uno qualsiasi dei lavori o operazioni elencati al punto a) qui sopra viene effettuato;
c) l’espressione “luogo di lavoro” significa ogni luogo nel quale i lavoratori si devono trovare o recare per il loro lavoro e che sono sotto il controllo di un datore di lavoro nel senso del punto
e) qui sotto;
d) il termine “lavoratore” significa ogni persona occupata nelle costruzioni;
e) il termine “datore di lavoro” significa:
i) ogni persona fisica o morale che impiega uno o più lavoratori in un cantiere edile; e,
ii) secondo i casi, ne sia il principale datore di lavoro, il datore di lavoro o il subappaltatore;
f) l’espressione “persona competente” significa una persona in possesso di adeguate qualifiche, quali la formazione e le conoscenze appropriate, l’esperienza e le attitudini sufficienti, per svolgere in modo sicuro il compito specificato. Le autorità competenti possono fissare criteri appropriati per l’individuazione di tali persone nonché precisare i compiti che spettano loro.
g) il termine “impalcatura” significa ogni struttura temporanea, fissa, sospesa o mobile nonché gli elementi che la sostengono, e che serve di supporto a lavoratori e materiali, o che consente l’accesso a tale struttura, escludendo gli apparecchi di sollevamento al senso del punto h) qui sotto;
h) l’espressione “apparecchio di sollevamento” significa ogni apparecchio fisso o mobile che serve a movimentare verso l’alto o verso il basso persone o carichi;
i) l’espressione “accessorio di sollevamento” significa ogni dispositivo per mezzo del quale è possibile fissare un carico ad un apparecchio di sollevamento, senza tuttavia che tale dispositivo sia parte integrante dell’apparecchio né del carico.

PARTE II - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 3
Le organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori più rappresentative interessate devono essere consultate sulle misure da adottare per dare effetto alle disposizioni della Convenzione.

Articolo 4
Ogni Membro che ratifica la Convenzione si deve impegnare ad adottare e a mantenere in vigore una legislazione atta a garantire l’applicazione delle disposizioni della Convenzione, in base ad una valutazione dei rischi esistenti per la sicurezza e la salute.

Articolo 5
1. La legislazione adottata in conformità all’articolo 4 di cui sopra può prevedere che le disposizioni verranno attuate tramite norme tecniche o codici di direttive pratiche o altri mezzi appropriati conformi alle condizioni e alle prassi nazionali.
2. Nell’attuare l’articolo 4 di cui sopra, ogni Membro deve tener in debito conto le norme rilevanti adottate dalle organizzazioni internazionali riconosciute in materia di standardizzazione.

Articolo 6
Verranno adottate delle misure per garantire una cooperazione tra datori di lavoro e lavoratori per la promozione della sicurezza e della salute nei cantieri edili, secondo modalità da definire dalla legislazione nazionale.

Articolo 7
Verrà stipulato dalla legislazione nazionale che i datori di lavoro e i lavoratori indipendenti sono tenuti a conformarsi alle misure prescritte relative alla sicurezza e alla salute sul luogo di lavoro.

Articolo 8
1. Ogni volta che due o più datori di lavoro iniziano simultaneamente lavori su un cantiere:
a) spetterà al principale datore di lavoro, o ad ogni altra persona o organismo avente il controllo effettivo o la responsabilità principale dell’insieme delle attività del cantiere, coordinare le misure prescritte in materia di sicurezza e di salute, e garantire il rispetto di tali misure per quanto compatibili con la legislazione nazionale;
b) per quanto compatibile con la legislazione nazionale, nel caso non sia presente, il principale datore di lavoro, o la persona o l’organismo avente il controllo effettivo o la responsabilità principale dell’insieme delle attività del cantiere, nomina sul posto una persona o un organismo competente che disponga dell’autorità e dei mezzi necessari a garantire, a nome suo, il coordinamento e l’applicazione delle misure previste al punto a) di cui sopra;
c) ogni datore di lavoro rimarrà responsabile dell’applicazione delle misure prescritte per i lavoratori sotto la sua autorità.
2. Ogni volta che datori di lavoro o lavoratori autonomi iniziano simultaneamente dei lavori in un cantiere, avranno l’obbligo di cooperare all’applicazione delle misure di sicurezza e di salute prescritte secondo quanto sarà previsto dalla legislazione nazionale.

Articolo 9
Le persone responsabili dell’ideazione e della pianificazione di un progetto di costruzione terranno conto della sicurezza e della salute dei lavoratori delle costruzioni, in conformità alla legislazione e alla prassi nazionali.

Articolo 10
La legislazione nazionale deve disporre che, in tutti gli ambienti di lavoro, i lavoratori che esercitano un controllo sul materiale e i metodi di lavoro abbiano il diritto e il dovere di contribuire alla sicurezza sul lavoro e di esprimere pareri sui processi di lavoro adottati che possono influire sulla sicurezza e sulla salute.

Articolo 11
La legislazione nazionale deve disporre che i lavoratori hanno l’obbligo di:
a) cooperare il più strettamente possibile con il loro datore di lavoro per l’applicazione delle misure prescritte in materia di salute e di sicurezza;
b) aver ragionevole cura della propria sicurezza e salute, e di quelle delle altre persone che potrebbero subire le conseguenze dei loro atti o omissioni sul lavoro;
c) utilizzare i mezzi a disposizione e non fare cattivo uso dei dispositivi previsti per la propria protezione o quella degli altri;
d) segnalare immediatamente ai loro superiori diretti e al delegato dei lavoratori per la sicurezza, ove esista, ogni situazione che ritengano presentare un rischio e che non siano in grado di fronteggiare adeguatamente da soli;
e) attenersi alle misure prescritte in materia di sicurezza e di salute.

Articolo 12
1. La legislazione nazionale deve disporre che ogni lavoratore avrà il diritto di allontanarsi da un pericolo quando ci sono buone ragioni di pensare che esista un pericolo imminente e grave per la propria sicurezza o salute; e che, inoltre, il lavoratore informerà immediatamente il proprio superiore.
2. In presenza di un pericolo imminente per la sicurezza dei lavoratori, il datore di lavoro deve disporre l’immediata cessazione del lavoro e, se del caso, l’evacuazione.

PARTE III - MISURE DI PREVENZIONE E DI PROTEZIONE

Articolo 13
SICUREZZA SUL LUOGO DI LAVORO
1. Verrà presa ogni precauzione appropriata per garantire che tutti i luoghi di lavoro siano sicuri ed esenti da rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori.
2. Verranno predisposte vie di accesso e di uscita sicure per i luoghi di lavoro; tali mezzi verranno mantenuti in buono stato e segnalati dove opportuno.
3. Verrà presa ogni precauzione opportuna per proteggere da ogni rischio che potrebbe risultare dal cantiere le persone presenti in un cantiere edile o in prossimità di esso.

Articolo 14
IMPALCATURE E SCALE
1. Quando non è possibile eseguire il lavoro in tutta sicurezza sul suolo, o a partire dal suolo o da una parte di un fabbricato o di un’altra struttura permanente, verrà allestita e mantenuta in buono stato una impalcatura appropriata e sicura; in alternativa, verrà fornito ogni altro mezzo atto a rispondere alle stesse esigenze.
2. In assenza di altri accessi sicuri agli ambienti di lavoro sopraelevati, verranno predisposte scale appropriate e di buona qualità. Tali scale verranno debitamente fissate onde evitare ogni movimento inavvertito.
3. Le impalcature e le scale verranno costruite e utilizzate in conformità alla legislazione nazionale.
4. Le impalcature verranno ispezionate da una persona competente nei casi e secondo i tempi previsti dalla legislazione nazionale.

Articolo 15
APPARECCHI E ACCESSORI DI SOLLEVAMENTO
1. Ogni apparecchio di sollevamento e ogni accessorio di sollevamento, ivi compresi i loro elementi costitutivi, fissaggi, ancoraggi e supporti, devono essere:
a) ideati bene e costruiti con materiali di buona qualità, e presentare una robustezza congrua all’uso per il quale sono previsti;
b) installati e adoperati in modo corretto;
c) mantenuti in buono stato di funzionamento;
d) verificati e sottoposti a prove da una persona competente, secondo i tempi e nei casi previsti dalla legislazione nazionale, e i risultati di tali verifiche e prove verranno registrati;
e) adoperati da lavoratori che avranno ricevuto una appropriata formazione, in conformità alla legislazione nazionale.
2. Un apparecchio di sollevamento non potrà movimentare o trasportare persone, a meno di essere costruito, istallato e utilizzato a tale scopo in conformità alla legislazione nazionale, eccetto che per fronteggiare una situazione di emergenza e per evitare un rischio di infortunio grave o mortale, e se risulta inoltre possibile utilizzare l’apparecchio di sollevamento a tale scopo in tutta sicurezza.

Articolo 16
MATERIALE DI TRASPORTO, MEZZI DI MOVIMENTAZIONE TERRA E MATERIALI
1. Ogni veicolo e mezzo di movimentazione terra e materiali devono essere:
a) ideati bene e costruiti tenendo conto, per quanto possibile, dei principi dell’ergonomia;
b) mantenuti in buono stato di funzionamento;
c) utilizzati in modo corretto;
d) adoperati da lavoratori che avranno ricevuto una appropriata formazione, in conformità alla legislazione nazionale.
2. In tutti i cantieri nei quali vengono adoperati veicoli nonché mezzi di movimentazione terra o materiali:
a) verranno predisposte apposite vie di accesso adeguate e sicure;
b) la circolazione verrà organizzata e controllata in modo tale da garantire la sicurezza nell’utilizzo di tali mezzi.

Articolo 17
INSTALLAZIONI, MACCHINE, ATTREZZATURE E STRUMENTI MANUALI
1. Le installazioni, macchine e attrezzature, ivi compresi gli strumenti manuali provvisti o no di motore, devono essere:
a) ideati bene e costruiti tenendo conto, per quanto possibile, dei principi dell’ergonomia;
b) mantenuti in buono stato di funzionamento;
c) adoperati esclusivamente per i lavori per i quali sono stati previsti, a meno che un uso diverso da quello inizialmente previsto non sia stato oggetto di una valutazione completa da parte di una persona competente, con la conclusione che tale uso risulti senza pericolo;
d) adoperati da lavoratori che avranno ricevuto una adeguata formazione.
2. Istruzioni adeguate per un utilizzo sicuro verranno fornite, se opportuno, dal produttore o dal datore di lavoro, in una forma comprensibile per gli utilizzatori.
3. Le installazioni e gli apparecchi sotto pressione verranno verificati e sottoposti a prove da una persona competente, nei casi e secondo i tempi previsti dalla legislazione nazionale.

Articolo 18
LAVORI IN ALTEZZA, IVI COMPRESO SUI TETTI
1. Laddove necessario per evitare un rischio o, nel caso l’altezza o la pendenza della struttura superi i valori fissati dalla legislazione nazionale, verranno adottate delle misure preventive onde evitare la caduta dei lavoratori, delle attrezzature e di altri oggetti o materiali.
2. Nel caso in cui i lavoratori debbano lavorare su un tetto o in prossimità di esso o di ogni altra superficie di materiale fragile, verranno adottate misure preventive onde evitare che i lavoratori camminino inavvertitamente sulla superficie di materiale fragile e cadano.

Articolo 19
SCAVI, POZZI, STERRI, LAVORI SOTTERRANEI E GALLERIE
Si devono prendere precauzioni adeguate relative agli scavi, pozzi, sterri, lavori sotterranei e gallerie:
a) per mezzo di un appropriato puntellamento o in ogni altro modo, per proteggere i lavoratori dai rischi di smottamento, caduta di massi o altri materiali;
b) per ovviare i pericoli legati alla caduta di una persona, di materiali o oggetti, o all’irruzione d’acqua in uno sterro, pozzo, scavo, lavoro sotterraneo o galleria;
c) per garantire una ventilazione sufficiente in tutti gli ambienti di lavoro, in tal modo che l’atmosfera rimanga respirabile e che i fumi, gas, vapori, polveri e altre impurità siano mantenuti a livelli non pericolosi o dannosi per la salute, nei limiti fissati dalla legislazione nazionale;
d) per garantire ai lavoratori un riparo sicuro in caso di incendio o di irruzione d’acqua o di materiali;
e) per proteggere i lavoratori dai rischi provenienti da possibili pericoli sotterranei, in particolare la circolazione di fluidi o la presenza di sacche di gas, tramite investigazioni appropriate a localizzare tali pericoli.

Articolo 20
TURE E CASSONI
1. Le ture e i cassoni devono essere:
a) costruiti bene, con materiali appropriati e solidi, e presentare una resistenza sufficiente;
b) provvisti di un dispositivo sufficiente perché i lavoratori si possano mettere in salvo in caso di irruzione d’acqua o di materiali.
2. La costruzione, il posizionamento, la trasformazione o lo smontaggio di una tura o di un cassone avverranno unicamente sotto la vigilanza di una persona competente.
3. Ogni tura e ogni cassone verranno ispezionati da una persona competente ad intervalli prescritti.

Articolo 21
LAVORO IN ARIA COMPRESSA
1. Il lavoro in aria compressa verrà effettuato esclusivamente in conformità alle disposizioni previste dalla legislazione nazionale.
2. Il lavoro in aria compressa verrà effettuato esclusivamente da lavoratori la cui attitudine fisica a tale lavoro sia stata stabilita da un controllo medico, e in presenza di una persona competente per vigilare lo svolgimento delle operazioni.

Articolo 22
INTELAIATURE E CASSERI
1. Le intelaiature e gli elementi di intelaiatura, i casseri, i supporti temporanei e i puntellamenti verranno montati esclusivamente sotto la vigilanza di una persona competente.
2. Verranno prese precauzioni sufficienti per proteggere i lavoratori dai pericoli provenienti dalla fragilità e dall’instabilità temporanea di una struttura.
3. I casseri, i supporti temporanei e i puntellamenti verranno ideati, costruiti e mantenuti in buono stato, in modo tale da poter sopportare senza rischio tutto il carico cui possono essere sottoposti.

Articolo 23
LAVORO SOPRA UNA SUPERFICIE D’ACQUA
Se un lavoro viene eseguito sopra una superficie d’acqua o in prossimità dell’acqua, vanno adottate delle disposizioni adeguate:
a) per evitare che i lavoratori possano cadere nell’acqua;
b) per procedere al salvataggio di lavoratori in pericolo di annegamento;
c) per fornire mezzi di trasporto sicuri e sufficienti.

Articolo 24
LAVORI DI DEMOLIZIONE
Quando la demolizione di un fabbricato o di una struttura può costituire un pericolo per i lavoratori o il pubblico:
a) verranno adottate precauzioni, metodi e procedure adeguate, ivi compreso la rimozione dei calcinacci o dei residui, in conformità alla legislazione nazionale;
b) i lavori verranno pianificati e intrapresi esclusivamente sotto la vigilanza di una persona competente.

Articolo 25
ILLUMINAZIONE
Verrà garantita una illuminazione sufficiente ed adeguata in ogni luogo di lavoro nonché in ogni altro luogo del cantiere edile dove un lavoratore può avere la necessità di transitare, ricorrendo anche, se necessario ad apparecchi di illuminazione portatili.

Articolo 26
ELETTRICITÀ
1. Tutti i materiali e le installazioni elettriche verranno costruite, montate e mantenute in buono stato da una persona competente, e utilizzate in modo da evitare ogni pericolo.
2. Prima dell’inizio dei lavori di costruzione e durante l’intero svolgimento dei lavori verranno adottate misure adeguate per verificare la presenza di cavi o di apparecchi elettrici sotto tensione al di sotto o al di sopra del cantiere, o nel cantiere stesso, e per evitare che ne possa risultare alcun pericolo per i lavoratori.
3. La posa e la manutenzione dei cavi ed apparecchi elettrici nei cantieri avverrà in conformità alle norme e regole tecniche applicate a livello nazionale.

Articolo 27
ESPLOSIVI
Gli esplosivi si devono conservare, trasportare, movimentare o utilizzare esclusivamente:
a) nelle condizioni prescritte dalla legislazione nazionale;
b) da una persona competente che adotterà le misure necessarie perché i lavoratori o altre persone non siano esposti a rischi di lesione.

Articolo 28
RISCHI PER LA SALUTE
1. Quando un lavoratore può essere esposto ad un rischio chimico, fisico o biologico al punto che la sua salute possa essere messa in pericolo, si devono adottare misure preventive onde evitare tale esposizione.
2. Onde evitare l’esposizione di cui al paragrafo 1 di cui sopra:
a) le sostanze pericolose verranno sostituite da sostanze innocue o meno pericolose ogni volta che ciò risulti possibile; o
b) verranno applicate misure tecniche alla macchina, all’installazione, all’attrezzatura o al procedimento; o
c) se non è possibile conformarsi alle disposizioni dei punti a) e b) di cui sopra, altre misure efficaci verranno prese, quali l’utilizzo di protezione individuale e di indumenti di protezione.
3. Se dei lavoratori devono penetrare in una zona la cui atmosfera potrebbe contenere una sostanza tossica o nociva, o presentare un tenore insufficiente di ossigeno, o ancora, essere infiammabile, si devono prendere misure onde evitare ogni pericolo.
4. I rifiuti non verranno distrutti nel cantiere edile né vi verranno eliminati in un altro modo se ciò potesse essere nocivo per la salute.

Articolo 29
PRECAUZIONI CONTRO L’INCENDIO
1. Il datore di lavoro deve prendere ogni misura appropriata per:
a) evitare il rischio di incendio;
b) combattere rapidamente ed efficacemente ogni principio d’incendio;
c) assicurare l’evacuazione rapida e sicura delle persone.
2. Verranno predisposti mezzi sufficienti ed appropriati per la conservazione dei liquidi, solidi e gas infiammabili.

Articolo 30
EQUIPAGGIAMENTO DI PROTEZIONE INDIVIDUALE E INDUMENTI DI PROTEZIONE
1. Quando non è possibile proteggere altrimenti in modo sufficiente i lavoratori dai rischi di infortuni o di danni alla salute, ivi compresa l’esposizione a condizioni avverse, un equipaggiamento di protezione individuale nonché indumenti di protezione appropriati alla natura del lavoro e dei rischi verranno forniti e mantenuti in buono stato dai datori di lavoro, senza spesa per i lavoratori, in conformità a ciò che può essere previsto dalla legislazione nazionale.
2. Il datore di lavoro fornirà ai lavoratori i mezzi appropriati necessari all’utilizzo dell’equipaggiamento di protezione individuale e verificherà che i lavoratori facciano un uso corretto di tale equipaggiamento.
3. L’equipaggiamento di protezione e gli indumenti di protezione saranno conformi alle norme stabilite dall’autorità competente, tenendo conto, per quanto possibile, dei principi dell’ergonomia.
4. I lavoratori verranno obbligati a fare un uso corretto dell’equipaggiamento di protezione individuale e degli indumenti di protezione messi a loro disposizione, e ne avranno cura.

Articolo 31
PRIMI SOCCORSI
Spetterà al datore di lavoro assicurarsi che i primi soccorsi, ivi compreso il personale formato a tale scopo, possano essere forniti in ogni momento. Verranno prese misure per garantire l’evacuazione per cure mediche dei lavoratori vittime di infortunio o di malattia improvvisa.

Articolo 32
BENESSERE
1. Verrà fornita acqua potabile in quantità sufficiente in ogni cantiere edile o in prossimità di esso.
2. Secondo il numero dei lavoratori e la durata dei lavori, le istallazioni seguenti verranno predisposte e mantenute in buono stato in ogni cantiere edile o in prossimità di esso: a) bagni e istallazioni per permettere ai lavoratori di lavarsi;
b) installazioni che permettano ai lavoratori di cambiarsi, fare asciugare e sistemare i propri vestiti;
c) locali per permettere ai lavoratori di prendere i loro pasti e di ripararsi in caso di interruzione del lavoro per causa di intemperie.
3. Andrebbero previsti bagni e istallazioni per lavarsi separati per i lavoratori e per le lavoratrici.

Articolo 33
INFORMAZIONE E FORMAZIONE
I lavoratori dovrebbero essere, in modo sufficiente ed adeguato:
a) informati sui possibili rischi di infortunio o di danno alla salute ai quali possono essere esposti sul luogo di lavoro;
b) istruiti e formati sui mezzi a loro disposizione per prevenire e controllare tali rischi, e per proteggersi.

Articolo 34
DICHIARAZIONE DEGLI INFORTUNI E DELLE MALATTIE
La legislazione nazionale richiederà che vengano dichiarati all’autorità competente, entro un limite di tempo prescritto, i casi di infortuni sul lavoro e di malattie professionali.

PARTE IV - APPLICAZIONE

Articolo 35
Ogni Membro deve:
a) adottare tutte le misure necessarie, in particolare le sanzioni e le misure correttive appropriate, volte a garantire l’applicazione effettiva delle disposizioni della Convenzione.
b) instaurare i servizi di ispezione adeguati per controllare l’applicazione delle misure da adottare in conformità alle disposizioni della Convenzione, fornendo a tali servizi i mezzi necessari allo svolgimento del loro compito, oppure accertarsi direttamente che l’ispezione appropriata sia stata effettuata.

PARTE V - DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 36
La presente Convenzione modifica la Convenzione concernente le prescrizioni di sicurezza (edilizia) del 1937.

Articolo 37
Le ratifiche formali della presente Convenzione saranno comunicate al Direttore Generale dell’Ufficio Internazionale del Lavoro e da esso registrate.

Articolo 38
1. La presente Convenzione sarà vincolante per i soli Membri dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro la cui ratifica sarà stata registrata dal Direttore Generale dell’Ufficio Internazionale del Lavoro.
2. Essa entrerà in vigore dodici mesi dopo che le ratifiche di due Membri saranno state registrate dal Direttore Generale.
3. In seguito, questa Convenzione entrerà in vigore per ciascun Membro dodici mesi dopo la data di registrazione della ratifica.

Articolo 39
1. Ogni Membro che ha ratificato la presente Convenzione, può denunciarla allo scadere di un periodo di dieci anni dopo la data di entrata in vigore iniziale della Convenzione, mediante un atto comunicato al Direttore Generale dell’Ufficio Internazionale del Lavoro e da quest’ultimo registrato. La denuncia avrà effetto un anno dopo la data di registrazione.
2. Ogni Membro che ha ratificato la presente Convenzione e che, nell’arco di un anno dopo lo scadere del periodo di dieci anni di cui al paragrafo precedente, non si avvale della facoltà di denuncia prevista dal presente articolo sarà vincolato per un nuovo periodo di dieci anni ed in seguito potrà denunciare la presente Convenzione allo scadere di ciascun periodo di dieci anni alle condizioni previste nel presente articolo.

Articolo 40
1. Il Direttore Generale dell’Ufficio Internazionale del Lavoro notificherà a tutti i Membri dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro la registrazione di tutte le ratifiche e di tutti gli atti di denuncia comunicati dai Membri dell’Organizzazione.
2. Nel notificare ai Membri dell’Organizzazione la registrazione della seconda ratifica che gli sarà stata comunicata, il Direttore Generale richiamerà l’attenzione dei Membri dell’Organizzazione sulla data in cui la presente Convenzione entrerà in vigore.

Articolo 41
Il Direttore Generale dell’Ufficio Internazionale del Lavoro, ai fini della registrazione in conformità all’articolo 102 dello Statuto delle Nazioni Unite, comunicherà al Segretario Generale delle Nazioni Unite informazioni complete su tutte le ratifiche e su tutti gli atti di denuncia registrati in conformità agli articoli precedenti.

Articolo 42
Ogniqualvolta lo riterrà necessario, il Consiglio di amministrazione dell’Ufficio Internazionale del Lavoro presenterà alla Conferenza generale un rapporto sull’applicazione della presente Convenzione e considererà se sia il caso di iscrivere all’ordine del giorno della Conferenza la questione della sua revisione totale o parziale.

Articolo 43
1. Qualora la Conferenza adotti una nuova convenzione recante revisione totale o parziale della presente Convenzione, ed a meno che la nuova convenzione non disponga diversamente:
a) la ratifica ad opera di un Membro della nuova convenzione riveduta comporterebbe di diritto, nonostante l’articolo 39 di cui sopra, un’immediata denuncia della presente Convenzione, a condizione che la nuova convenzione riveduta sia entrata in vigore;
b) a decorrere dalla data di entrata in vigore della nuova convenzione riveduta, la presente Convenzione cesserebbe di essere aperta alla ratifica degli Stati membri.
2. La presente Convenzione rimarrà in ogni caso in vigore nella sua forma e tenore per gli Stati membri che l’abbiano ratificata e che non ratificheranno la convenzione riveduta.

Articolo 44
Il testo francese e il testo inglese della presente Convenzione faranno ugualmente fede.

________
Versione non ufficiale
Fonte e Ratifica: ---
Entrata in vigore: 11 Gennaio 1991

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ILO 1988
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Convenzione ILO C164 del 24 settembre 1987

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Convenzione ILO C164 del 24 settembre 1987

ID 14669 | 02.10.2021

Convenzione ILO C164 Protezione della salute e cure mediche (marittimi), 1987.

Ginevra, 24 settembre 1987

La Conferenza generale dell’Organizzazione internazionale del Lavoro, Convocata a Ginevra dal Consiglio di amministrazione dell’Ufficio internazionale del Lavoro, e ivi riunitasi il 24 settembre 1987, nella sua settantaquattresima sessione; Notando le disposizioni della convenzione sull’esame medico dei marittimi, 1946; della convenzione sull’alloggio degli equipaggi (riveduta), 1949; della convenzione sull’alloggio degli equipaggi (disposizioni complementari), 1970; della raccomandazione sulle farmacie di bordo, 1958 ; della raccomandazione sulle consultazioni mediche in mare, 1958 ; e della convenzione e della raccomandazione sulla prevenzione degli infortuni (gente di mare), 1970; Notando i termini della convenzione internazionale del 1978 sulle norme di formazione dei marittimi, di rilascio dei brevetti e di vigilanza per quanto concerne la formazione relativa al soccorso medico in caso d’infortuni o di malattie che possano verificarsi a bordo; Notando che, per il successo dell’azione intrapresa nel campo della tutela della salute e delle cure mediche per i marittimi, occorre che sia mantenuta una stretta cooperazione, nei rispettivi settori, tra l’Organizzazione internazionale del Lavoro, l’Organizzazione marittima internazionale e l’Organizzazione mondiale della Sanità; Notando che le seguenti norme sono state di conseguenza elaborate in cooperazione con l’Organizzazione marittima internazionale e l’Organizzazione mondiale della sanità e che si prevede di proseguire la cooperazione con queste organizzazioni per quanto riguarda l’applicazione di tali norme; Dopo aver deciso di adottare diverse proposte relative alla protezione della sanità ed alle cure mediche per i marittimi, questione che costituisce il quarto punto all’ordine del giorno della sessione; Dopo aver deciso che tali proposte sarebbero formulate in una convenzione internazionale, adotta, oggi otto ottobre millenovecentottantasette, la seguente convenzione che sarà denominata Convenzione sulla protezione della salute e le cure mediche (marittimi), 1987.

Articolo 1
1. La presente convenzione si applica ad ogni bastimento marittimo di proprietà pubblica o privata, immatricolato nel territorio di ogni Membro per il quale la convenzione è in vigore e che è di regola adibito alla navigazione marittima commerciale.
2. L’autorità competente deve applicare le disposizioni della presente convenzione alla pesca marittima commerciale nella misura in cui consideri che ciò si attuabile, dopo aver consultato le organizzazioni rappresentative degli armatori nel settore della pesca e dei pescatori.
3. Qualora esistano dei dubbi sul fatto di sapere se una nave deve essere considerata adibita alla navigazione marittima commerciale o alla pesca marittima commerciale ai fini della presente convenzione, la questione deve essere regolata dall’autorità competente previa consultazione delle organizzazioni interessate di armatori, di marinai e di pescatori.
4. Ai fini della presente convenzione per «marittimi» o «marinaio» s’intendono le persone utilizzate a qualunque titolo a bordo di un bastimento marittimo cui si applica la convenzione.

Articolo 2
Sarà dato effetto alla presente convenzione mediante la legislazione nazionale, convenzioni collettive, regolamenti interni, lodi arbitrali o decisioni giudiziarie o con ogni altro mezzo che si adatti alle condizioni nazionali.

Articolo 3
Ogni Membro deve, tramite la legislazione nazionale, prevedere che gli armatori abbiano la responsabilità di vigilare affinché le navi siano tenute in condizioni sanitarie ed igieniche adeguate.

Articolo 4
Ogni Membro deve vigilare affinché siano adottate misure che assicurino ai marittimi a bordo la protezione della salute nonché cure mediche. Tali misure devono:
a) garantire l’applicazione ai marittimi di ogni disposizione generale relativa alla protezione della salute sul lavoro ed alle cure mediche concernenti i marittimi, nonché di ogni disposizione particolare relativa al lavoro a bordo;
b) mirare ad assicurare ai marittimi la tutela della salute e cure mediche paragonabili per quanto possibile a quelle di cui usufruiscono in genere i lavoratori della terraferma;
c) garantire ai marittimi il diritto a visite mediche senza ritardi nei porti di scalo, qualora ciò sia realizzabile;
d) assicurare che, in conformità alla legislazione ed alla prassi nazionale, le cure mediche e la tutela della salute dei marinai iscritti nel ruolo di equipaggio siano fornite gratuitamente;
e) non limitarsi al trattamento dei marittimi malati o feriti ma includere altresì misure di natura preventiva e rivolgere un’attenzione particolare all’elaborazione di programmi di promozione della salute e dell’istruzione sanitaria affinché i marittimi possano essi stessi contribuire attivamente a ridurre la frequenza delle malattie che possono colpirli.

Articolo 5
1. Ogni nave cui si applica la presente convenzione deve avere una farmacia di bordo.
2. Il contenuto della farmacia di bordo e del materiale medico da conservare a bordo devono essere prescritti dall’autorità competente, tenendo conto di fattori come il tipo di nave, il numero di persone a bordo, nonché la natura, la destinazione e la durata dei viaggi.
3. Per adottare o rivedere le disposizioni nazionali relative al contenuto della farmacia di bordo ed il materiale medico da conservare a bordo, l’autorità competente deve tener conto delle raccomandazioni internazionali in materia, come l’edizione più recente della Guida medica internazionale di bordo e la Lista dei farmaci essenziali pubblicati dall’Organizzazione mondiale della Sanità nonché dei progressi realizzati nelle cognizioni mediche e nei metodi di trattamento approvati.
4. La farmacia di bordo ed il suo contenuto, nonché il materiale medico da conservare a bordo, devono essere mantenuti in maniera adeguata, ed ispezionati ad intervalli regolari, che non superino dodici mesi, da persone responsabili designate dall’autorità competenti che vigileranno sul controllo delle date di perenzione e delle condizioni di conservazione di tutti i medicamenti.
5. L’autorità competente deve vigilare affinché il contenuto della farmacia di bordo sia oggetto di una lista e che abbia etichette riportanti le denominazioni generiche oltre alla denominazione di marca, le date di perenzione e le condizioni di conservazione e che corrisponda alla guida medica utilizzata a livello nazionale.
6. L’autorità competente deve accertarsi che, nel caso in cui un carico classificato come pericoloso non compaia nell’edizione più recente della Guida delle cure mediche di emergenza da somministrare in caso d’infortuni dovuti a merci pericolose, pubblicata dall’Organizzazione marittima internazionale, il capitano, i marittimi, e le altre persone interessate dispongano delle informazioni necessarie sulla natura delle sostanze, i rischi incorsi, le attrezzature necessarie di protezione individuale, le procedure mediche appropriate e gli antidoti specifici. Gli antidoti specifici e le attrezzature di protezione individuale devono trovarsi a bordo allorché merci pericolose sono trasportate.
7. In caso di emergenza, e se un farmaco che è stato prescritto ad un marinaio dal personale medico qualificato non è disponibile nella farmacia di bordo, l’armatore deve prendere tutte le misure necessarie per ottenerlo al più presto.

Articolo 6
1. Ogni nave cui si applica la presente convenzione deve essere provvista di una Guida medica di bordo adottata dall’autorità competente.
2. La Guida medica deve spiegare l’uso del contenuto della farmacia di bordo ed essere concepita in modo da permettere a persone diverse dai medici di fornire cure ai malati o ai feriti a bordo, con o senza consultazione medica via radio o via satellite.
3. Per adottare o rivedere la Guida medica di bordo in uso nel Paese, l’autorità competente deve tenere conto delle raccomandazioni internazionali in materia, compresa l’edizione più recente della Guida medica internazionale di bordo e della Guida delle cure mediche di emergenza da fornire in caso d’infortuni dovuti a merci pericolose. 

Articolo 7
1. L’autorità competente deve assicurare, per mezzo d’intese preliminari, che consultazioni mediche via radio o via satellite, compresa la consulenza di specialisti, siano possibili per le navi in mare ad ogni ora del giorno o della notte.
2. Tali consultazioni mediche, compresa la trasmissione via radio o via satellite di messaggi medici fra una nave e le persone sulla terraferma che forniscono la consulenza, devono essere fornite gratuitamente a tutte le navi, a prescindere dal territorio nel quale sono immatricolate.
3. Al fine di assicurare un uso ottimale delle possibilità di consultazioni mediche via radio o via satellite:
a) tutte le navi cui si applica la presente convenzione e che sono equipaggiate con impianti radio, devono avere a bordo una lista completa delle stazioni radio tramite le quali si possono ottenere consultazioni mediche;
b) tutte le navi cui si applica la presente convenzione e che sono equipaggiate con un sistema di comunicazioni via satellite devono avere a bordo una lista completa delle stazioni costiere terrestri tramite le quali si possono ottenere consultazioni mediche;
c) tali liste devono essere tempestivamente aggiornate ed essere poste sotto la custodia della persona responsabile delle comunicazioni a bordo.
4. I marittimi a bordo che chiedono pareri medici via radio o via satellite devono essere preparati all’utilizzazione della Guida medica di bordo e della parte medica dell’edizione più recente del Codice internazionale dei segnali pubblicato dall’Organizzazione marittima internazionale per essere in grado di comprendere il tipo d’informazioni di cui il medico consultato può necessitare, nonché i consigli che ricevono da quest’ultimo.
5. L’autorità competente deve accertarsi che i medici che forniscono consulenza medica nell’ambito del presente articolo ricevano una formazione adeguata e che siano informati delle condizioni esistenti a bordo delle navi.

Articolo 8
1. Ogni nave cui si applica la presente convenzione, che imbarca cento marinai o più ed effettua normalmente viaggi internazionali di oltre tre giorni, deve avere, fra i membri dell’equipaggio un medico incaricato delle cure mediche.
2. La legislazione nazionale deve determinare, tenuto conto in particolare di fattori come la durata, la natura e le condizioni di viaggio ed il numero dei marinai, quali altre navi devono avere un medico nel loro equipaggio.

Articolo 9
1. Ogni nave cui si applica la presente convenzione e che non ha medici a bordo, deve annoverare nel suo equipaggio una o più persone designate per svolgere, nell’ambito delle loro mansioni regolari, l’incarico delle cure mediche e della somministrazione dei farmaci.
2. Le persone incaricate di fornire cure mediche a bordo e che non sono medici, devono aver seguito con successo dei corsi abilitati dall’autorità competente, di formazione teorica e pratica in materia di cure mediche. Tali corsi devono consistere:
a) per le navi aventi una stazza lorda inferiore a 1 600 tonnellate, che possono di solito avere accesso entro otto ore a cure mediche qualificate e ad attrezzature mediche, in una formazione di base che consenta alle persone interessate di adottare immediatamente misure efficaci in caso d’ infortuni o di malattie suscettibili di verificarsi a bordo e di fare buon uso dei consigli medici via radio o via satellite;
b) per tutte le altri navi, in una formazione medica a più alto livello che comprenda una formazione pratica nel servizio di pronto soccorso o di infortuni di un ospedale qualora ciò sia realizzabile, nonché una formazione in tecniche di sopravvivenza, come la terapia endovenosa; tale formazione deve consentire alle persone interessate di partecipare effettivamente a programmi coordinati di assistenza medica alle navi in mare di assicurare ai malati ed ai feriti un livello di cure mediche soddisfacente durante il periodo nel quale sono suscettibili di rimanere a bordo. Ove possibile, questa formazione deve essere praticata sotto il controllo di un medico che possieda una conoscenza ed una comprensione approfondita dei problemi medici dei marittimi e della loro professione, compresa una conoscenza specializzata dei servizi medici via radio o via satellite.
3. I corsi di cui al presente articolo debbono essere basati sul contenuto dell’edizione più recente della Guida medica internazionale di bordo, della Guida delle cure mediche di emergenza da fornire in caso d’infortuni dovuti a merci pericolose, del Documento destinato a servire da guida. Guida internazionale di formazione marittima pubblicato dall’Organizzazione marittima internazionale, e della parte medica del Codice internazionale dei segnali, nonché di guide nazionali analoghe.
4. Le persone cui si fa riferimento al paragrafo 2 del presente articolo e tutti gli altri marittimi designati dall’autorità competente debbono seguire corsi che consentano loro di mantenere ed accrescere le loro cognizioni e competenze e di essere aggiornati sulle novità, all’incirca ogni cinque anni.
5. Tutti i marittimi devono ricevere durante la loro formazione professionale marittima una preparazione vertente sui provvedimenti da adottare immediatamente in caso d’ infortuni o di altra emergenza medica che si verifichi a bordo.
6. Oltre alla persona o alle persone incaricate delle cure mediche a bordo, uno o più dei membri dell’equipaggio designati devono ricevere una formazione di base in cure mediche, che consenta loro di prendere immediatamente provvedimenti efficaci in caso d’infortuni o di malattie suscettibili di verificarsi a bordo.

Articolo 10
Ogni nave cui si applica la presente convenzione deve, qualora ciò sia attuabile, fornire tutta l’assistenza medica possibile ad altre navi che se del caso la sollecitano.

Articolo 11
1. Un’infermeria autonoma deve essere prevista a bordo di ogni nave che abbia 500 tonnellate o più di stazza lorda, che imbarchi quindici marinai o più ed il cui viaggio sia previsto per una durata superiore a tre giorni. L’autorità competente potrà concedere deroghe a tale disposizione per quanto concerne le navi adibite alla navigazione costiera.
2. Il presente articolo si applicherà, nella misura in cui ciò sarà ragionevole e praticabile, alle navi da 200 a 500 tonnellate di stazza lorda ed ai rimorchiatori.
3. Il presente articolo non si applica alle navi la cui vela è il principale mezzo di propulsione.
4. L’infermeria deve essere situata in modo tale che l’accesso ne sia agevole, che i suoi occupanti siano confortevolmente alloggiati e che possano ricevere in ogni momento, le cure necessarie.
5. L’infermeria deve essere progettata in modo tale da agevolare le consultazioni e le cure di emergenza.
6. L’ingresso, le cuccette, l’illuminazione, la ventilazione, il riscaldamento e l’impianto idraulico devono essere sistemati in modo da assicurare il conforto ed agevolare il trattamento degli occupanti.
7. Il numero di cuccette da installare nell’infermeria deve essere stabilito dall’autorità competente.
8. Gli occupanti dell’infermeria devono disporre, per loro uso esclusivo, di latrine che fanno parte dell’infermeria stessa o che siano situate nell’immediata prossimità di quest’ultima.
9. Deve essere vietata l’utilizzazione dell’infermeria per scopi diversi da quelli medici.

Articolo 12
1. L’autorità competente deve adottare un modello di rapporto medico per i marittimi, ad uso dei medici di bordo, del capitano o delle persone incaricate delle cure mediche a bordo, nonché degli ospedali o dei medici di terraferma.
2. Il modello di rapporto deve essere specificamente elaborato al fine di agevolare lo scambio di informazioni mediche e di informazioni attinenti, relative ai marittimi, fra la nave e la terra, in caso di malattia o d’infortunio.
3. Le informazioni contenute nei rapporti medici devono rimanere riservate e devono essere utilizzate unicamente per agevolare il trattamento dei marittimi.

Articolo 13
1. I Membri per i quali la convenzione è in vigore debbono cooperare gli uni con gli altri al fine di promuovere la tutela della salute dei marittimi e le cure mediche a bordo delle navi.
2. Tale cooperazione potrebbe avere come fine, quello di:
a) sviluppare e coordinare gli sforzi di ricerca e di salvataggio ed organizzare una rapida assistenza ed evacuazione in mare, in caso di malattie o di infortunio grave a bordo di una nave, in particolare mediante la trasmissione di segnalazioni periodiche sulla posizione delle navi ai centri di coordinamento delle operazioni di salvataggio ed ai servizi di emergenza via elicottero, in conformità alle disposizioni della Convenzione internazionale del 1979 sulla ricerca ed il salvataggio dei marittimi, nonché con il Manuale di ricerca e di salvataggio ad uso delle navi di commercio e con il Manuale di ricerca e di salvataggio dell’OMI, elaborati dall’Organizzazione marittima internazionale;
b) utilizzare in maniera ottimale le navi da pesca che dispongono di un medico, nonché le navi stazionate in mare, che possono fornire servizi ospedalieri e mezzi di salvataggio;
c) elaborare ed aggiornare tempestivamente una lista internazionale di medici e di istituti medici disponibili in tutto il mondo per assicurare cure mediche di emergenza ai marittimi;
d) sbarcare i marittimi in un porto in vista di un trattamento d’emergenza;
e) rimpatriare i marittimi ricoverati all’estero non appena ciò sia possibile, in conformità con il parere dei medici che trattano il caso, e tenendo conto dei desideri e delle necessità del marinaio;
f) adottare disposizioni volte a fornire un’assistenza personale ai marittimi durante il loro rimpatrio, in conformità con il parere medico dei medici che trattano il caso e tenendo conto dei desideri e delle necessità del marinaio;
g) fare il possibile per istituire centri sanitari per i marittimi. Tali centri sarebbero incaricati di:
i) svolgere ricerche sulla salute, il trattamento medico e le cure sanitarie preventive per i marittimi
ii) prevedere per il personale medico e per il personale sanitario una formazione in materia di medicina marittima.
h) radunare e valutare statistiche relative agli infortuni sul lavoro, alle malattie professionali ed ai decessi dei marittimi ed integrarle nel sistema nazionale di statistiche sugli infortuni sul lavoro, sulle malattie professionali e sui decessi, relative ad altre categorie di lavoratori, armonizzandole con tale sistema.
i) organizzare scambi internazionali di informazioni tecniche e di materiale pedagogico e di personale insegnante, nonché corsi di formazione, seminari e gruppi di lavoro internazionali;
j) assicurare a tutti i marittimi i servizi sanitari ed i servizi medici, curativi e preventivi che siano loro specificamente destinati nei porti, oppure mettere a loro disposizione servizi generali medici sanitari e di rieducazione;
k) prendere disposizioni al fine di rimpatriare al più presto il corpo o le ceneri dei marittimi deceduti, in conformità con i desideri dei loro parenti più vicini.
3. La cooperazione internazionale nel settore della tutela della salute e delle cure mediche dei marittimi deve essere basata su accordi bilaterali o multilaterali o su consultazioni fra i Membri.

Articolo 14
Le ratifiche formali della presente convenzione saranno comunicate al Direttore generale dell’Ufficio internazionale del Lavoro e saranno registrate da quest’ultimo.

Articolo 15
1. La presente convenzione sarà vincolante solo per i Membri dell’Organizzazione internazionale del Lavoro la cui ratifica sarà stata registrata dal Direttore generale.
2. Essa entrerà in vigore dodici mesi dopo la registrazione, ad opera del Direttore generale, delle ratifiche di due Stati membri.
3. Successivamente la presente convenzione entrerà in vigore per ciascun Membro dodici mesi dopo la data di registrazione della sua ratifica.

Articolo 16
1. Ogni Membro che ha ratificato la presente convenzione potrà denunciarla allo scadere di un periodo di dieci anni successivo alla data di entrata in vigore iniziale, mediante un atto trasmesso al Direttore generale dell’Ufficio internazionale del Lavoro e da quest’ultimo registrato. La denuncia avrà effetto non prima di un anno dopo la sua registrazione.
2. Ogni Membro che ha ratificato la presente convenzione e che, entro l’anno successivo alla scadenza del decennio di cui al paragrafo precedente, non ha esercitato il diritto di denuncia previsto nel presente articolo, rimarrà vincolato per un nuovo periodo di dieci anni, e successivamente a questo periodo, potrà denunciare la presente convenzione allo scadere di ogni decennio, alle condizioni previste nel presente articolo.

Articolo 17
1. Il Direttore generale dell’Ufficio internazionale del Lavoro notificherà a tutti i Membri dell’Organizzazione internazionale del Lavoro la registrazione di ogni ratifica e denuncia comunicatagli dai Membri dell’Organizzazione.
2. Al momento della notifica ai Membri dell’Organizzazione della seconda ratifica trasmessagli, il Direttore generale richiamerà l’attenzione dei Membri dell’Organizzazione sulla data in cui la presente convenzione entrerà in vigore.

Articolo 18
Il Direttore generale dell’Ufficio internazionale del Lavoro comunicherà al Segretario generale delle Nazioni Unite informazioni complete su tutte le ratifiche e su tutti gli atti di denuncia registrati conformemente alle disposizioni dei precedenti articoli, ai fini della relativa registrazione conformemente all’articolo 102 dello Statuto delle Nazioni Unite. 

Articolo 19
Ogni qualvolta lo giudicherà necessario, il Consiglio di amministrazione dell’Ufficio internazionale del Lavoro sottoporrà alla Conferenza generale un rapporto sull’attuazione della presente convenzione ed esaminerà l’opportunità di iscrivere all’ordine del giorno della Conferenza la questione della sua revisione totale o parziale.

Articolo 20
1. Qualora la Conferenza adotti una nuova convenzione comportante modifiche totali o parziali della presente convenzione, ed a meno che la nuova convenzione non disponga diversamente:
a) la ratifica da parte di un Membro della nuova convenzione riveduta comporterà ipso iure, nonostante l’articolo 16 precedente, la denuncia immediata della presente convenzione, a condizione che la nuova convenzione riveduta sia entrata in vigore;
b) a decorrere dalla data di entrata in vigore della nuova convenzione riveduta, la presente convenzione cesserà di essere aperta alla ratifica dei Membri.
2. La presente convenzione rimarrà in ogni caso in vigore nella sua forma e tenore per i Membri che l’abbiano ratificata, e che non ratifichino la Convenzione riveduta.

Articolo 21
Il testo francese e il testo inglese della presente convenzione faranno ugualmente fede.

________
Versione non ufficiale
Fonte e Ratifica: ---
Entrata in vigore: 11 Gennaio 1991

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Allegato riservato Convenzione ILO C164 del 24 settembre 1987.pdf
ILO 1987
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Metodologie innovative per la valutazione del rischio biomeccanico

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Metodologie innovative per la valutazione del rischio biomeccanico

Metodologie innovative per la valutazione del rischio biomeccanico” è il primo di una serie di fact sheet realizzati dal Laboratorio di Ergonomia e Fisiologia del DiMEILA nell’ambito della Campagna europea EU-OSHA 2020-2022 “Alleggeriamo il carico!” e presenta le nuove metodologie di valutazione del rischio biomeccanico - Sistemi optoelettronici, Sensori inerziali (Intertial Measurement Units, IMUs) ed Elettromiografia di superficie (EMGs) - quantitative, oggettivabili e ripetibili che permettono di identificare il rischio anche nei moderni scenari lavorativi dove si sta sempre più diffondendo l’utilizzo di esoscheletri da parte dei lavoratori e la condivisione degli spazi lavorativi con i cobot.

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Fonte: INAIL

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Convenzione ILO C159 del 01 giugno 1983

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Convenzione ILO C159 del 01 giugno 1983

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Convenzione ILO C159 Reinserimento professionale e occupazione (persone disabili), 1983.

Ginevra, 01 giugno 1983

La Conferenza generale dell’Organizzazione internazionale del Lavoro, Convocata a Ginevra dal Consiglio di Amministrazione dell’Ufficio internazionale del Lavoro, e ivi riunitasi il 1° giugno 1983 nella sua sessantanovesima sessione; Tenendo presente le norme internazionali esistenti contenute nella raccomandazione relativa all’abilitazione e al reinserimento professionale (degli invalidi) 1955, e nella raccomandazione sulla valorizzazione delle risorse umane, 1975; Notando che, a seguito dell’adozione della raccomandazione relativa all’abilitazione e al reinserimento professionale (degli invalidi) nel 1955, sono notevolmente mutati sia il modo di considerare le necessità di reinserimento, sia il settore d’intervento e l’organizzazione dei servizi di reinserimento, nonché la legislazione e le consuetudini di vari Paesi membri relative ai temi di cui alla suddetta raccomandazione; Considerando che l’Assemblea Generale delle Nazioni Unite ha proclamato il 1981 Anno internazionale delle persone disabili, con il tema «completa partecipazione ed uguaglianza» e che un programma di azione mondiale, di vasta portata, relativo alle persone disabili, deve elaborare misure efficaci a livello sia internazionale che nazionale, al fine di realizzare obiettivi di piena partecipazione delle persone disabili alla vita sociale e allo sviluppo, nonché obiettivi di «uguaglianza»; Considerando che, a seguito di tali mutamenti è opportuno adottare nuove norme internazionali in materia, che tengano conto in particolare della necessità di assicurare a tutte le categorie di persone disabili, uguali opportunità e trattamento, nelle zone sia rurali che urbane, affinché esse possano svolgere un impiego ed inserirsi nella collettività; Avendo deciso di adottare alcune proposte relative al reinserimento professionale, quarto punto all’ordine del giorno della sessione; Avendo deciso che tali proposte assumeranno la forma di una convenzione internazionale; adotta, oggi venti giugno millenovecentoottantatre, la convenzione seguente, che sarà denominata Convenzione sul reinserimento professionale e l’occupazione (persone disabili), 1983. 

PARTE I - DEFINIZIONI E CAMPO DI APPLICAZIONE

Articolo 1
1. Ai fini della presente convenzione, l’espressione «persona disabile» indica qualsiasi persona le cui prospettive di reperire e di conservare un impiego adeguato, nonché di progredire professionalmente, sono notevolmente ridotte a causa di un handicap fisico o mentale debitamente riconosciuto.
2. Ai fini della presente convenzione, ogni Membro dovrà considerare che lo scopo del reinserimento professionale è di consentire alle persone disabili di ottenere e di conservare un impiego adeguato, e di progredire professionalmente, e pertanto di facilitare il loro inserimento o il loro reinserimento nella società.
3. Ogni Membro dovrà applicare le disposizioni della presente convenzione mediante misure adeguate alle condizioni del proprio Paese e conformi elle consuetudini ivi vigenti.
4. Le disposizioni della presente convenzione si applicano a tutte le categorie di persone disabili. 

PARTE II - PRINCIPI DELLE POLITICHE DI REINSERIMENTO PROFESSIONALE E DI OCCUPAZIONE PER LE PERSONE DISABILI

Articolo 2
Ciascun Membro dovrà, conformemente alle condizioni ed alla consuetudine del proprio Paese, e secondo le sue possibilità, formulare, realizzare e rivedere periodicamente una politica nazionale relativa al reinserimento professionale e all’occupazione delle persone disabili.

Articolo 3
La suddetta politica dovrà avere lo scopo di garantire che misure adeguate di reinserimento professionale siano accessibili a tutte le categorie di persone disabili e promuovere le possibilità d’impiego delle persone disabili sul mercato libero del lavoro.

Articolo 4
La suddetta politica dovrà essere fondata sul principio dell’uguaglianza delle opportunità per i lavoratori disabili e i lavoratori in generale. Dovrà essere rispetta la uguaglianza di opportunità e di trattamento fra i lavoratori e le lavoratrici disabili. Speciali disposizioni miranti a garantire una effettiva uguaglianza di opportunità e di trattamento fra i lavoratori disabili e gli altri lavoratori non dovranno essere considerate come discriminatorie rispetto a questi ultimi.

Articolo 5
Le organizzazioni rappresentative dei lavoratori e dei datori di lavoro dovranno essere consultate in merito alla realizzazione della suddetta politica, ivi inclusi i provvedimenti che devono essere adottati per promuovere la cooperazione ed il coordinamento tra le istituzioni pubbliche e private che si occupano del reinserimento professionale. Dovranno altresì essere consultate le organizzazioni rappresentative costituite de persone disabili o che si occupano di dette persone.

PARTE III - MISURE DA ADOTTARE A LIVELLO NAZIONALE PER LO SVILUPPO DEI SERVIZI DI REINSERIMENTO PROFESSIONALE E D’IMPIEGO PER LE PERSONE DISABILI

Articolo 6
Ciascun Membro dovrà, mediante la propria legislazione nazionale o qualsiasi altro metodo conforme alle consuetudini ed alle condizioni nazionali, adottare ogni provvedimento necessario ad applicare gli articoli 2, 3, 4 e 5 della presente convenzione.

Articolo 7
Le autorità competenti dovranno adottare provvedimenti al fine di fornire e valutare servizi di orientamento professionale, di formazione professionale, di collocamento, di impiego e altri servizi connessi destinati a consentire alle persone disabili di ottenere e conservare un impiego e di progredire professionalmente; i servizi esistenti per i lavoratori in genere dovranno, ogni qualvolta ciò sia possibile ed opportuno, essere utilizzati con gli adattamenti necessari.

Articolo 8
Dovranno essere adottati provvedimenti per promuovere la creazione e lo sviluppo di servizi di reinserimento professionale e d’impiego per persone disabili nelle zone rurali e nelle collettività isolate.

Articolo 9
Ciascun Membro dovrà fare tutto il possibile per assicurare che siano istruiti e messi a disposizione degli interessati consiglieri esperti in materia di reinserimento, come pure altro personale adeguatamente qualificato, incaricato dell’orientamento professionale, della formazione professionale, del collocamento e dell’impiego delle persone disabili.

PARTE IV -DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 10
Le ratifiche formali della presente convenzione verranno comunicate al Direttore generale dell’Ufficio internazionale del Lavoro e da lui registrate. 

Articolo 11
1. La presente convenzione sarà vincolante solo per i Membri dell’Organizzazione internazionale del Lavoro la cui ratifica sia stata registrata dal Direttore generale.
2. Essa entrerà in vigore dodici mesi dopo che le ratifiche di due Membri saranno state registrate del Direttore generale.
3. Successivamente la presente convenzione entrerà in vigore, per ciascun Membro, dodici mesi dopo La data di registrazione della sua ratifica.

Articolo 12
1. Ciascun Membro che abbia ratificato la presente convenzione potrà denunciarla allo scadere di un periodo di dieci anni dopo la data di entrata in vigore della convenzione, mediante un atto inviato al Direttore generale dell’Ufficio internazionale del Lavoro e da lui registrato. La denuncia avrà effetto un anno dopo la sua registrazione.
2. Ciascun Membro che abbia ratificato la presente convenzione e che, entro il termine di un anno successivo allo scadere del decennio di cui al precedente paragrafo, non si avvalga della facoltà di denuncia prevista dal presente articolo, sarà vincolato per un altro periodo di dieci anni, e potrà in seguito denunciare la presente convenzione allo scadere di ogni decennio alle condizioni previste dal presente articolo.

Articolo 13
1. Il Direttore generale dell’Ufficio internazionale del Lavoro notificherà a tutti i Membri dell’Organizzazione internazionale del Lavoro la registrazione di ogni ratifica e denuncia trasmessagli dai Membri dell’Organizzazione.
2. Notificando ai Membri dell’Organizzazione la registrazione delle seconda ratifica che gli sarà stata trasmessa, il Direttore generale richiamerà l’attenzione dei Membri dell’Organizzazione sulla data in cui la presente convenzione entrerà in vigore.

Articolo 14
Il Direttore generale dell’Organizzazione internazionale del Lavoro comunicherà al Segretario generale delle Nazioni Unite, ai fini della registrazione, in conformità all’articolo 102 dello Statuto delle Nazioni Unite, informazioni complete riguardo ad ogni ratifica e atto di denuncia che egli avrà registrato in conformità ai precedenti articoli.

Articolo 15
Ogni qualvolta lo riterrà necessario, il Consiglio di amministrazione dell’Ufficio internazionale del Lavoro presenterà alla Conferenza generale un rapporto sull’applicazione della presente convenzione ed esaminerà l’opportunità di iscrivere all’ordine del giorno della Conferenza il problema della sua revisione totale o parziale.

Articolo 16
1. Qualora la Conferenza adotti una nuova convenzione che comporti una revisione totale o parziale della presente convenzione, e a meno che la nuova convenzione non disponga altrimenti:
a) la ratifica, da parte di un Membro, della nuova convenzione riveduta determinerà ipso jure, nonostante il summenzionato articolo 12, l’immediata denuncia della presente convenzione, a condizione che la nuova convenzione riveduta sia entrata in vigore;
b) a partire dalla data di entrata in vigore della nuova convenzione riveduta, la presente convenzione cesserà di essere aperta alla ratifica da parte dei Membri.
2. La presente convenzione rimarrà comunque in vigore nella sua forma e contenuto per tutti i Membri che l’avranno ratificata e che non ratificheranno la convenzione riveduta.

Articolo 17
Il testo francese e il testo inglese della presente convenzione faranno ugualmente fede.

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Versione non ufficiale
Fonte e Ratifica: ---
Entrata in vigore: 20 Giugno 1985

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Allegato riservato Convenzione ILO C159 del 01 giugno 1983.pdf
ILO 1983
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Dati INAIL - Agosto 2021

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Dati INAIL   Agosto 2021

Dati INAIL - Agosto 2021

Il periodico curato dalla Consulenza statistico attuariale fotografa la situazione di oltre sette milioni e mezzo di studenti nel primo anno della pandemia da Covid-19. Nel 2020 negli istituti pubblici statali di ogni ordine e grado le denunce sono calate del 70% rispetto all’anno precedente

L’emergenza sanitaria da Covid-19 ha condizionato pesantemente anche l’andamento degli infortuni degli studenti. Quelli delle scuole pubbliche statali, infatti, nel 2020 hanno registrato un calo delle denunce di infortunio del 70% rispetto al 2019, da 78.875 a 23.509. A segnalarlo è il nuovo numero del mensile Dati Inail, curato dalla Consulenza statistico attuariale (Csa) dell’Istituto, che nel mese del ritorno in classe di oltre sette milioni e mezzo di alunni, insieme a quasi 684mila docenti a cui se ne aggiungono altri 152mila di sostegno, fotografa quella che è stata la situazione tra i banchi nel primo anno della pandemia.

Tutelate le attività di laboratorio, di educazione motoria e in alternanza scuola-lavoro. Gli studenti delle scuole statali di ogni ordine e grado godono della copertura assicurativa Inail, erogata mediante la gestione diretta per conto dello Stato, solo per gli infortuni avvenuti nel corso delle attività di laboratorio e di educazione motoria, durante i viaggi di integrazione della preparazione di indirizzo e nelle esperienze di scuola-lavoro. Gli infortuni degli studenti in itinere, ovvero quelli occorsi durante il tragitto di andata e ritorno tra la casa e la scuola non sono invece tutelati, così come quelli che si verificano durante il percorso dall’abitazione a quello in cui si svolge l’esperienza di lavoro. Sono invece tutelati quelli che si verificano tra la scuola e il luogo in cui lo studente svolge l’esperienza di lavoro, che è considerato prolungamento dell’esercitazione pratica, scientifica o di lavoro e quindi riconducibile all’attività protetta svolta durante tale esperienza.

La copertura assicurativa include anche la didattica a distanza. Anche la didattica a distanza (DaD), che per esigenze sanitarie l’anno scorso si è imposta come forma di insegnamento privilegiata per molti studenti, è tutelata dall’Istituto come le esperienze tecnico-scientifiche o le esercitazioni pratiche e di lavoro effettuate “in presenza”, in quanto prevede l’utilizzo da parte di studenti e insegnanti di dispositivi elettronici che costituiscono, di per sé, fonti di esposizione al rischio, come avviene per esempio per l’apprendimento di lingue straniere attraverso l’utilizzo di macchine elettriche, già coperte dall’assicurazione Inail.

Quasi sette casi su 10 concentrati nei due mesi in presenza di gennaio e febbraio. Analizzando il fenomeno infortunistico su base mensile emerge, comunque, che nei mesi del 2020 in cui la scuola è stata interessata dalla DaD gli infortuni degli studenti hanno subito un brusco calo. Il 68%, pari a 15.927 casi, si è verificato infatti nei soli mesi di gennaio e febbraio, caratterizzati dalla didattica in presenza, mentre quelli denunciati nel periodo da marzo a giugno, mesi in cui le lezioni sono state svolte a distanza, sono stati poco più del 2%. Rispetto al 2019 per il solo mese di gennaio 2020 si è registrato un lieve incremento del 2,7% (da 8.093 a 8.313 casi), mentre a partire da febbraio è iniziata una diminuzione che, tra marzo e giugno, è stata mediamente del 98,7%.

In Lombardia, Emilia Romagna e Veneto il numero maggiore di denunce. A livello territoriale, con 5.061 casi la Lombardia è la regione con il più alto numero di infortuni tra gli alunni, pari a oltre un quinto (21,5%) del complesso delle denunce, seguita da Emilia Romagna (2.824 casi) e Veneto (2.508), rispettivamente con il 12,0% e 10,7% del totale. Gli infortuni degli studenti sono in genere di lieve entità e non danno luogo a un riconoscimento. Per questo motivo quelli definiti positivamente nel 2020 risultano essere poco più del 48%. Circa l’89% dei casi definiti positivamente, al netto dei non classificati, ha come sede della lesione gli arti superiori e inferiori, e in particolare mano (30,7%), caviglia (22,8%), polso (13,2%) e ginocchio (9,8%).

Conoscere i pittogrammi per riconoscere il rischio. I concetti di salute, rischio, sicurezza e protezione sono spesso lontani dall’esperienza scolastica, ma andrebbero assimilati in giovane età per essere sviluppati da adulti, sia nella vita personale che in quella lavorativa. Per questo è opportuno far comprendere agli studenti quali sono i comportamenti e le azioni da mettere in atto per la sicurezza propria e altrui, anche insegnando a individuare i pericoli attraverso un processo di valutazione del rischio. Un esempio in questo senso è rappresentato dall’uso di sostanze e miscele chimiche, il cui impiego è sicuro se usate correttamente. Occorre infatti essere consapevoli delle conseguenze negative per la salute, la sicurezza e l’ambiente a cui questi prodotti espongono se utilizzati in modo inappropriato. Di qui l’importanza di saper riconoscere il significato dei pittogrammi che si trovano sulle etichette dei prodotti chimici e ne descrivono i pericoli associati (esplosività, infiammabilità, corrosività, tossicità, ecc.). I pittogrammi e il loro significato sono riprodotti anche all’interno di Dati Inail.

I risultati dell’indagine annuale di customer satisfaction. Nella sezione dedicata al “Mondo Inail”, il periodico statistico dell’Istituto si sofferma anche sui risultati dell’ultima indagine di customer satisfaction, condotta annualmente per misurare il grado di soddisfazione degli utenti rispetto alle prestazioni assicurative, economiche sanitarie e ai servizi generali erogati dalle sedi. Al netto delle difficoltà legate al contesto emergenziale, che ha ridotto sensibilmente il livello di partecipazione all’indagine di lavoratori e aziende, su una scala di valori da 1 a 4 il giudizio medio ottenuto dall’Inail per il 2020 è pari a 3,25. Il dato non è però confrontabile con gli anni precedenti per effetto dei cambiamenti apportati al contenuto del questionario e alla metodologia con cui è stato erogato.

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Fonte: INAIL

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COVID-19: Formazione lavoratori

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COVID   Formazione Lavoratori

COVID-19: Formazione lavoratori

ID 10731 | Rev. 2.0 2021 del 23 Settembre 2021

Presentazione pptx n. 55 slides e test verifica apprendimento (formato .doc/pdf)

Il documento (pptx modificabile), è strutturato per risultare un utile strumento per fornire un'adeguata informazione e formazione dei lavoratori, con particolare riferimento al complesso delle misure, adottate in base ai protocolli anti-contagio, individuati aggiornati al DPCM 02 Marzo 2021 ed al Decreto-Legge 22 aprile 2021 n. 52.

Rev. 2.0 2021 del 23 Settembre 2021

1. Aggiunte 8 nuove slides riguardanti misure aziendali emergenza COVID-19 quali:
- Green pass (n. 7 slides)
- Riammissione al lavoro (n. 1 slide)
Modifica 4 slides riguardanti misure aziendali emergenza COVID-19 quali:
- Riammissione al lavoro

2. Aggiornati i riferimenti normativi:
Decreto-Legge 22 aprile 2021 n. 52 (GU n.96 del 22.04.2021)
Decreto-Legge 21 settembre 2021 n. 127 (GU n.226 del 21.09.2021)

3. Aggiornato test di verifica apprendimento

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PROTOCOLLO CONDIVISO DI REGOLAMENTAZIONE PER IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL COVID – 19 del 06 Aprile 2021

1-INFORMAZIONE

L’azienda, attraverso le modalità più idonee ed efficaci, informa tutti i lavoratori e chiunque entri in azienda circa le disposizioni delle Autorità, consegnando e/o affiggendo all’ingresso e nei luoghi maggiormente visibili dei locali aziendali, appositi depliants informativi.

In particolare, le informazioni riguardano:

- l’obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (oltre 37.5°) o altri sintomi influenzali e di chiamare il proprio medico di famiglia e l’autorità sanitaria

- la consapevolezza e l’accettazione del fatto di non poter fare ingresso o di poter permanere in azienda e di doverlo dichiarare tempestivamente laddove, anche successivamente all’ingresso, sussistano le condizioni di pericolo (sintomi di influenza, temperatura, provenienza da zone a rischio o contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, etc) in cui i provvedimenti dell’Autorità impongono di informare il medico di famiglia e l’Autorità sanitaria e di rimanere al proprio domicilio

- l’impegno a rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del datore di lavoro nel fare accesso in azienda (in particolare, mantenere la distanza di sicurezza, osservare le regole di igiene delle mani e tenere comportamenti corretti sul piano dell’igiene)

- l’impegno a informare tempestivamente e responsabilmente il datore di lavoro della presenza di qualsiasi sintomo influenzale durante l’espletamento della prestazione lavorativa, avendo cura di rimanere ad adeguata distanza dalle persone presenti

L’azienda fornisce una informazione adeguata sulla base delle mansioni e dei contesti lavorativi, con particolare riferimento al complesso delle misure adottate cui il personale deve attenersi in particolare sul corretto utilizzo dei DPI per contribuire a prevenire ogni possibile forma di diffusione di contagio.

Laddove il presente Protocollo fa riferimento all’uso della mascherina chirurgica, è fatta salva l’ipotesi che, per i rischi presenti nella mansione specifica, siano già previsti strumenti di protezione individuale di tutela di tipo superiore (facciali filtranti FFP2 o FFP3) o di diversa tipologia.

Certifico Srl - IT | Rev. 2.0 2021
©Copia autorizzata Abbonati

Matrice Revisioni

Rev. Data Oggetto Autore
2.0 23.09.2021 Aggiunte 8 nuove slides
Aggiornati i riferimenti normativi
Certifico Srl
1.0 08.04.2021 Aggiunte 7 nuove slides
Aggiornati i riferimenti normativi
Certifico Srl
0.0 08.05.2020 --- Certifico Srl

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Confindustria - Nota di Aggiornamento settembre 2021: Estensione green pass

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Nota confindustria settembre 2021

Confindustria - Nota di Aggiornamento settembre 2021: Estensione green pass

L’estensione del Green pass al lavoro privato Commento al decreto-legge 127/2021

Abstract

Il decreto-legge 127/2021 estende l’obbligo del green pass al mondo del lavoro, come richiesto da Confindustria quale presupposto fondamentale della tutela della salute pubblica e della ripresa economica.

La nota si sofferma sugli aspetti maggiormente rilevanti per il settore privato e cerca di dare prime indicazioni operative, tenuto conto della imminente entrata in vigore dell’obbligo (15 ottobre 2021) e del carattere decisivo del possesso del green pass nella tutela della salute.

Lo svolgimento dell’attività in sicurezza presuppone anche l’organizzazione di un sistema di controllo efficace del possesso della certificazione verde.

A questo fine, appare essenziale anche una forte ed ulteriore azione di sensibilizzazione da parte dell’impresa verso i lavoratori sui possibili risvolti negativi della mancata attivazione di quei comportamenti (vaccinazione, in primo luogo) che, assicurando la tutela della salute pubblica, danno diritto al documento.

Sommario
Abstract
Premessa
L’obbligo del green pass: i soggetti destinatari
Le esenzioni
Il coordinamento con le altre norme (Dl 44/2021 e 52/2021, come modificati dal Dl 122/2021)
Le verifiche
Le sanzioni
Le modalità del controllo (approfondimento)
Alcune considerazioni in materia di protezione dei dati personali
L’attività di sensibilizzazione

Premessa
Il Dl 21 settembre 2021, n. 127, intervenendo sul Dl 52/2021, estende ulteriormente l’ambito di applicazione dell’obbligo di certificazione verde COVID-19, c.d. green pass, al mondo del lavoro pubblico e privato. Le nuove disposizioni devono essere coordinate con il recente Dl 122/2021, che già coinvolgeva (es. per gli appalti negli istituti di istruzione, nelle Università, nelle strutture residenziali, sociosanitarie e socioassistenziali) l’attività lavorativa.

Dato il particolare interesse per l’estensione dell’obbligo di green pass ai lavoratori del settore privato, si commenta prevalentemente l’art. 3 del Dl 127/2021, che ha introdotto l’art. 9-septies nel Dl 52/2021, con riferimenti alla disciplina per il pubblico impiego laddove rilevanti (nuovo art. 9-quinquies del Dl 52/2021).
Confindustria, con lo stesso spirito che ha animato la condivisione dei Protocolli di sicurezza anti COVID-19 e di vaccinazione, aveva chiesto con forza al Governo di prevedere l’utilizzo del green pass per l’accesso nei luoghi di lavoro quale misura di tutela della salute pubblica essenziale per la ripresa economica.

Ora la disposizione è stata emanata a tutela di cittadini, datori di lavoro e lavoratori: si deve, quindi, passare ad una fase attuativa, fondata sullo sforzo di tutti (in primis, datori di lavoro e lavoratori), soprattutto nelle attività di sensibilizzazione e controllo, che ne garantisca la piena efficacia.

Tale nota costituisce un primo commento al Dl 127/2021 e vuole costituire una guida alla lettura di questa importante fase che vede, ancora una volta, imprese e lavoratori uniti nel garantire la sicurezza nei luoghi di lavoro. Ulteriori chiarimenti a quesiti, modifiche o
integrazioni potranno intervenire successivamente, anche alla luce di interventi e interpretazioni ministeriali e governativi.

Alla presente nota di commento, seguiranno delle linee guida, che saranno diffuse al Sistema successivamente alla emanazione di quelle previste per il pubblico impiego, al fine di acquisire eventuali elementi che dovessero risultare utili anche nel settore privato.

Confindustria sta, inoltre, organizzando un webinar, per offrire al Sistema un momento di confronto sugli aspetti regolatori ed applicativi e sulle questioni fin qui riscontrate.

L’obbligo del green pass: i soggetti destinatari

L’art. 3 del Dl 127/2021 inserisce l’art. 9-septies nel Dl 52/2021, che disciplina l’impiego delle certificazioni verdi COVID-19 nel settore privato.

Per effetto di tale disposizione, dal 15 ottobre al 31 dicembre, termine dello stato di emergenza, sono obbligati, per accedere al luogo nel quale svolgono l’attività lavorativa, ad avere ed esibire il green pass:

- tutti i lavoratori del settore privato;
- i soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato nei luoghi di lavoro afferenti al settore privato, anche sulla base di contratti esterni, ivi compresi i lavoratori autonomi ed i collaboratori non dipendenti.

Sul piano sostanziale, non ha senso escludere i lavoratori impiegati con contratti differenti da quello di lavoro subordinato, in quanto essi introducono il medesimo rischio e ne sono assoggettati al pari dei lavoratori dipendenti, per cui il riferimento al controllo da parte del proprio datore di lavoro è solamente eventuale (ossia quando vi sia un datore di lavoro), restando comunque dovuto quello del datore di lavoro “ospitante” presso il quale l’attività è eseguita.

Per quanto riguarda la somministrazione, posto che il possesso del green pass è un requisito di legge, si ritiene che sia onere del somministratore assicurarsi, per poter adempiere al proprio obbligo contrattuale verso l’utilizzatore, che il lavoratore sarà sempre in possesso dei requisiti per l’esecuzione della prestazione lavorativa. L’eventuale impossibilità di assicurarsi la prestazione del lavoratore da parte dell’utilizzatore potrà, quindi, essere fonte di responsabilità contrattuale per l’agenzia di somministrazione. Onere dell’utilizzatore sarà, invece, quello di verificare il possesso e l’esibizione del green pass da parte del lavoratore.

Le esenzioni

L’obbligo di essere in possesso ed esibire il green pass non si applica ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute (v. approfondimento successivo).

Il coordinamento con le altre norme (Dl 44/2021 e 52/2021, come modificati dal Dl 122/2021).

Sul piano del coordinamento con le misure vigenti, la nuova norma fa salve le disposizioni relative all’accesso, per motivi di lavoro:

- alle istituzioni scolastiche, educative, di formazione ed universitarie (art. 9-ter, 9-ter.1 e 9-ter.2 del Dl 52/2021): obbligo di green pass fino al 31 dicembre 2021;
- alle strutture residenziali, sociosanitarie e socioassistenziali (art. 4-bis del Dl 44/2021): obbligo di vaccinazione dal 10 ottobre 2021 al 31 dicembre 2021;
- per i dipendenti privati che esercitano le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario di cui all'art. 1, co. 2 della legge 1° febbraio 2006, n. 43, che svolgono la loro attività nelle strutture sanitarie, sociosanitarie e socioassistenziali, pubbliche e private, nelle farmacie, nelle parafarmacie e negli studi professionali (art. 4 del Dl 44/2021): obbligo di vaccinazione fino al 31 dicembre 2021.

Questo comporta che il datore di lavoro, secondo le norme oggi in vigore, debba verificare l’assolvimento dell’obbligo vaccinale da parte dei propri lavoratori nelle ipotesi in cui il lavoratore dipenda da struttura sanitaria (in genere) ovvero vi si debba recare per svolgere la propria prestazione lavorativa¹. Si ricorda che, per i lavoratori impiegati in strutture residenziali, socioassistenziali e sociosanitarie, le modalità di controllo dell’assolvimento dell’obbligo vaccinale verranno definite con un apposito DPCM.

Le verifiche

L’obbligo di verifica del possesso di green pass è posto in capo al datore di lavoro dei dipendenti ed anche al datore di lavoro dei soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato nei luoghi di cui al comma 1, anche sulla base di contratti esterni ed ai soggetti da questo formalmente individuati (comma 5) (v. sopra).

Quanto alle modalità operative per l’organizzazione delle verifiche, esse devono essere definite entro il 15 ottobre (quindi, prima dell’entrata in vigore della disposizione) dal datore di lavoro: la norma non fa alcun riferimento ad obblighi di informazione, comunicazione e, men che meno, di condivisione sindacale e prescinde totalmente dal Protocollo di sicurezza anti-COVID19 e dal Comitato previsto dall’art. 13 del Protocollo 14 marzo 2020.

Questo, ovviamente, non preclude la possibilità che le modalità organizzative vengano inserite nel Protocollo aziendale (ricordando, tuttavia, che si tratta di prescrizioni cogenti sulle quali non appare consentita alcuna valutazione).

In merito alle modalità delle verifiche², esse potranno essere svolte (v. approfondimento successivo):

- “anche a campione”;
- prevedendo prioritariamente, ove possibile, che tali controlli siano effettuati al momento dell’accesso ai luoghi di lavoro: quindi potranno essere anche successivi all’ingresso e nel corso dell’attività lavorativa;
- individuando con apposito atto formale i soggetti incaricati delle verifiche.

Per la verifica del certificato, si seguono esclusivamente le modalità indicate dal DPCM del 17 giugno 2021. In particolare, la verifica de green pass può essere effettuata mediante la scansione del c.d. QR code apposto sullo stesso, utilizzando esclusivamente la App “VerificaC19”. Le attività di verifica devono limitarsi al controllo dell’autenticità, validità e integrità della certificazione e non possono comportare, in alcun caso, la raccolta dei dati dell'intestatario. Pertanto, non è consentito accedere alle informazioni in merito ai presupposti - vaccino, guarigione dal COVID-19 o tampone - che hanno determinato il rilascio della certificazione, né alla relativa scadenza e non è consentito richiedere copia delle certificazioni da controllare ovvero controllate.

Per le certificazioni di esenzione si fa riferimento alla circolare 4 agosto del 2021 del Ministero della salute. Tale certificazione contiene: i) i dati identificativi del soggetto interessato (nome, cognome, data di nascita); ii) la dicitura: “soggetto esente alla vaccinazione anti SARS-CoV-2. Certificazione valida per consentire l’accesso ai servizi e attività di cui al comma 1, art. 3 del decreto-legge 23 luglio 2021, n 105”; iii) la data di fine di validità della certificazione; iv) i dati relativi al Servizio vaccinale della Aziende ed Enti del Servizio Sanitario Regionale; v) il timbro e la firma del medico certificatore (anche digitale); vi) il numero di iscrizione all’ordine o il codice fiscale del medico certificatore. Nelle more dell'adozione di un apposito DPCM volto a individuare le specifiche per trattare e verificare in modalità digitale le certificazioni di esenzione, possono essere utilizzate le certificazioni rilasciate in formato cartaceo.

Le sanzioni
I commi da 6 a 10 del nuovo art. 9-septies del Dl 52/2021 regolano il regime sanzionatorio, che può essere così schematizzato.

Norma violata

Violazione

Controllo

Sanzione

Sanzioni disciplinari o licenziamento

Durata

Art. 9septies comma 6

Comunicazione (deve ritenersi: prima dell’accesso) di non essere in possesso della certificazione verde COVID- 19

Datore di lavoro o

suo formale delegato

Assenza ingiustificata

Sospensione della

retribuzione e di ogni altro

compenso o

emolumento,

comunque denominato

Escluso

Fino alla

presentazione della certificazione verde COVID-19 e,

comunque, non oltre il 31 dicembre 2021

Art. 9septies comma 6

Mancato possesso della certificazione al momento dell’accesso al luogo di lavoro

 

Datore di lavoro o suo formale delegato

 

Assenza ingiustificata

Sospensione (non facoltativa) dalla prestazione lavorativa

Sospensione della retribuzione e di ogni altro compenso o emolumento, comunque denominato

 Escluso  

Fino alla presentazione della certificazione verde COVID-19 e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2021

Art.

9septies, comma 7

 

Imprese con meno di 15 "dipendenti" (non si parla di lavoratori, quindi il riferimento è al rapporto di lavoro subordinato): mancata presentazione del certificato per 5 giorni

 

Datore di lavoro o suo formale delegato

 

Assenza ingiustificata per i primi cinque giorni

Sospensione facoltativa per ulteriori dieci giorni, rinnovabili per una volta

  Per la durata corrispondente a quella del contratto di lavoro stipulato per la sostituzione, comunque per un periodo non superiore a dieci giorni

Art. 9septies comma 8

Accesso di lavoratori nei luoghi di lavoro in violazione dell’obbligo di possesso prestazione di green pass

Datore di lavoro o suo formale delegato

Sanzione amministrativa da 600 a 1.500 euro (articolo 4, commi 1, 3, 5 e 9, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35)

In caso di reiterata violazione, la sanzione amministrativa è raddoppiata e quella accessoria è applicata nella misura massima. Irrogata dal Prefetto su segnalazione (trasmissione degli atti relativi alla violazione) da parte dei soggetti incaricati dell’accertamento

Restano ferme le conseguenze disciplinari secondo i rispettivi ordinamenti di settore.  

Art. 9septies comma 4

Mancato controllo da

parte del datore di lavoro (comma 4)

   

Sanzione amministrativa da 400 a 1.000 euro (articolo 4, commi 1, 3, 5 e 9, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35)

In caso di reiterata violazione, la sanzione amministrativa è raddoppiata e

quella accessoria è

applicata nella

misura massima.

Irrogata dal Prefetto su segnalazione (trasmissione degli atti relativi alla violazione) da parte dei soggetti incaricati dell’accertamento

   
 Art. 9 septies comma 5  

Mancata adozione delle misure organizzative di cui al comma 5 nel termine previsto (15 ottobre 2021)

   

Sanzione amministrativa da 400 a 1.000 euro (articolo 4, commi 1, 3, 5 e 9, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35)

In caso di reiterata

violazione, la sanzione amministrativa è raddoppiata e

quella accessoria è

applicata nella

misura massima.

Irrogata dal Prefetto su segnalazione (trasmissione degli atti relativi alla violazione) da parte dei soggetti incaricati dell’accertamento

   

L’apparato sanzionatorio, così schematizzato, suscita alcuni dubbi interpretativi ed applicativi sui quali appare opportuno soffermarsi.

a) Laddove la norma commina una sanzione amministrativa (che presuppone l’ingresso nel luogo di lavoro), si applica anche la qualificazione della giornata come assenza ingiustificata dalla prestazione lavorativa? Per quanto la norma non sia chiara, prevedendo due diversi regimi sanzionatori, il divieto generale di fare accesso al luogo di lavoro senza green pass valido supera tale perplessità: l’interpretazione sistematica dei commi 6 e 8 porta a ritenere insostenibile una soluzione che legittimi la permanenza in azienda dei lavoratori privi di green pass.
b) La qualificazione come assenza ingiustificata (e non come sospensione, come indicato nelle bozze del provvedimento) impone al lavoratore di presentarsi tutti i giorni in azienda? Sì. Mentre la sospensione legittima una ipotetica posizione di attesa da parte del lavoratore, per qualificare la presentazione senza green pass come assenza ingiustificata il lavoratore deve necessariamente presentarsi in azienda.
c) Il soggetto chiamato a verificare il possesso del green pass deve seguire una procedura di controllo previamente predisposta che consenta di comprovare il mancato possesso del certificato verde: la procedura e la sua formalizzazione ex ante sono necessarie in ogni caso, per le verifiche all’ingresso e per quelle all’interno. Il soggetto chiamato a verificare, soprattutto se dovrà poi effettuare la trasmissione degli atti al Prefetto, dovrà poter predisporre una documentazione probatoria che consenta di dimostrare gli elementi a fondamento della contestazione (es. strumento della verifica, orario, luogo, evidenza della mancanza di green pass nel senso di mancata esibizione, identificazione del lavoratore, eventuali motivazioni evidenziate dal lavoratore, verifica della validità del green pass). Quanto al controllo dell’identità del lavoratore, fermo quanto previsto dall’art. 13, co. 4 del DPCM 17 giugno 2017 e dalla circolare del Ministero dell’interno del 10 agosto 2021, si ritiene che, all’interno del luogo di lavoro, il datore debba e possa (anche per motivi di sicurezza) conoscere pienamente l’identità dei lavoratori e di chiunque sia presente, per cui è sempre legittimato a chiedere, in caso di dubbio, la corrispondenza tra il documento di identità e il dato contenuto nel green pass.
Quanto alla trasmissione degli atti al Prefetto in caso di accesso senza green pass, va evidenziato che il datore di lavoro è il primo ad accertare e contestare (comma 8) e, quindi, deve informare la Prefettura per il seguito sanzionatorio di competenza di quest’ultima. Anche perché la formulazione della norma è in termini generali (“i soggetti incaricati dell’accertamento e della contestazione delle violazioni di cui al medesimo comma 9 trasmettono al Prefetto gli atti relativi alla violazione”), che non escludono espressamente il datore di lavoro (anzi è uno degli incaricati dal legislatore di accertare e contestare disciplinarmente nel caso del comma 8). Peraltro, l’indicazione nel comma 10 di chi deve comunicare sembra escludere il riferimento alle norme generali.
d) Per le imprese che occupano meno di 15 dipendenti. In queste aziende, date le ridotte dimensioni e la difficoltà di sostituzione con personale interno, a fronte della mancata presentazione del green pass per cinque giorni consecutivi (nei quali il lavoratore è comunque considerato assente ingiustificato e sospeso senza retribuzione), il datore può assumere in sostituzione del lavoratore assente un'altra risorsa. In questo caso, se dopo il quinto giorno perdura l’inerzia del dipendente quanto alla adozione del green pass, il datore di lavoro, avendo assunto altra persona, può ulteriormente sospendere il dipendente (anche laddove questi avesse recuperato il green pass) per un massimo di ulteriori dieci giorni, rinnovabili una sola volta. Questo meccanismo vale fino al 31 dicembre 2021. La misura sospensiva consente alla piccola impresa di assumere un sostituto e non dover recedere da tale contratto anticipatamente per il rientro del dipendente. Diversamente opinando (es. assenza di sospensione da lavoro e retribuzione) la norma legittimerebbe lo svolgimento di attività lavorativa senza green pass oppure il pagamento di una retribuzione senza la prestazione lavorativa, aspetto, quest’ultimo, che solamente una norma espressa potrebbe disporre, al di là della sua accettabilità sul piano giuridico e contrattuale.

Le modalità del controllo (approfondimento)

In prima battuta ed in vista della elaborazione delle citate linee guida (anche sulla base delle indicazioni eventualmente offerte per il pubblico impiego), si evidenziano alcuni temi da tener presenti nell’elaborare le modalità delle verifiche.

La disposizione, nel prevedere l’obbligo di verifica, rimette al datore di lavoro l’obbligo (sanzionato in via amministrativa) di elaborare, entro il 15 ottobre 2021, le modalità di tale processo.

In secondo luogo, la norma non richiama mai il Protocollo, per cui non sembra che siano richiesti (ma non siano nemmeno preclusi) né la sua modifica, né il coinvolgimento del Comitato da esso previsto.

a) Il controllo a campione.
Per quanto il controllo, secondo la norma, possa essere anche a campione, riteniamo opportuno sollecitare una particolare attenzione a tale eventuale scelta, in quanto questa modalità - per quanto evidentemente semplificativa degli adempimenti - non sembra pienamente coerente con né con l’obbligo generalizzato e sanzionato di possesso del green pass, né con la logica sostanziale e prevenzionale di impedire a chiunque sia privo di certificato di fare ingresso in azienda.
b) Il momento del controllo
Il controllo dovrebbe essere adottato “preferibilmente”, quindi non necessariamente, all’ingresso. Un controllo diffuso all’ingresso risponde sicuramente alle finalità sostanziali, mentre una verifica randomica durante l’attività non consente di assicurare né che in azienda non siano presenti lavoratori senza green pass, né di impedire efficacemente la diffusione del virus.
Il controllo (anche a campione) successivo all’ingresso nel luogo di lavoro rischia anche di generare contenziosi a causa del differente trattamento sanzionatorio, in quanto si potrebbe ritenere che la scelta possa essere discriminatoria: un lavoratore controllato durante il lavoro che non ha il certificato, oltre alla sanzione amministrativa, potrebbe essere licenziato (restano, infatti, in vigore le sanzioni contrattuali), mentre se lo stesso controllo fosse stato adottato all’ingresso vi sarebbe solamente la sospensione dalla retribuzione, con preclusione di ogni sanzione disciplinare, soprattutto di natura estintiva del rapporto di lavoro.
c) Conseguenze operative della mancata presentazione del certificato
Il lavoratore che comunichi di non possedere il green pass o che non possa fare ingresso in azienda per mancanza del certificato viene considerato assente ingiustificato fino alla sua presentazione in azienda con un documento valido. Ciò impone al datore di datore di registrare e gestire l’assenza del lavoratore e il controllo del rientro con green pass valido. Si ritiene che la comunicazione da parte del lavoratore del mancato possesso di green pass debba in ogni caso precedere l’ingresso in azienda (sul punto, v. anche approfondimento successivo), dal momento che, dopo l’ingresso in assenza di certificato, egli è già sanzionabile.
Il fatto che il datore di lavoro sia chiamato, a pena di sanzione amministrativa, a stabilire le modalità del controllo rende dunque necessario organizzare il controllo prevedendone formalmente le procedure e la documentazione per giustificare adeguatamente la comunicazione della violazione al Prefetto. Questo impone di regolare adeguatamente e formalmente la procedura, gli strumenti adottati, i riferimenti all’identità dei soggetti controllati, la formalizzazione del soggetto addetto al controllo (la previsione che debbano sempre in due sembra costituire una tutela per la dimostrazione della correttezza dell’operato di fronte ad eventuali contestazioni), la tracciatura formale della verifica negativa.
d) Casistica
a. Lavoratore che si reca direttamente nel luogo della prestazione di lavoro e non in azienda
Si verifica spesso l’ipotesi del lavoratore che si reca non in azienda ma direttamente nel luogo ove deve rendere la prestazione. In questo caso, il controllo deve essere operato dal titolare della struttura presso la quale egli si reca (art. 9-septies, co. 2) o anche, nell’ipotesi di trasferta mediante mezzi di trasporto pubblico ultraregionale, dal vettore. In questi casi si ritiene che, per effetto del controllo che dà esito negativo, il datore di lavoro debba imporre un obbligo contrattuale di immediata comunicazione. Esso potrebbe, ad esempio, fondarsi sulla previsione di un obbligo contrattuale di comunicazione da parte del committente (es. mancato accesso nel luogo di svolgimento della prestazione) o dello stesso lavoratore (es. mancato accesso al treno) al datore di lavoro del prestatore non ammesso al lavoro ovvero colto senza certificato all’interno del luogo di lavoro. Teoricamente, lo stesso modello potrebbe essere adottato anche per i lavoratori in trasferta all’estero.
b. Il lavoro in turni
Altra ipotesi riguarda il lavoro in turni, anche notturni. In questa situazione, sembra opportuno che il controllo sia affidato al personale della vigilanza (dal momento che, se si esegue attività lavorativa, detto personale debba sempre essere presente in azienda).
c. Individuazione del perimetro aziendale
Altra questione riguarda il concetto di accesso nei luoghi in cui è svolta l’attività lavorativa, ossia se debba intendersi il perimetro aziendale esterno ovvero l’accesso all’interno dei luoghi della produzione. Premesso che si tratta di una valutazione legata all’organizzazione di ciascuna azienda, il rischio viene introdotto nel momento in cui si entra nei luoghi accessibili alla comunità lavorativa. La norma non fa alcun riferimento ai luoghi al chiuso: si pensi, quindi, al cantiere edile ovvero all’azienda che dispone, all’interno del recinto aziendale ma al di fuori del perimetro produttivo, luoghi per il deposito di materiali o ambiti ai quali accedono i fornitori esterni. Ne consegue che sembra opportuno dare una accezione estensiva alla nozione di luogo di lavoro.
d. Sistemi di controllo del green pass collegati/integrati a quelli di rilevazione delle presenze
Come anticipato, alla verifica del green pass si provvede mediante scansione del QR Code e senza raccogliere/registrare alcuna informazione inerente alla certificazione. Sotto il profilo giuridico, un sistema di verifiche dei green pass collegato/integrato con quelli di rilevazione delle presenze deve assicurare la mancata registrazione dei dati della certificazione.
e. Eventuali contenziosi sul titolo che consente il rilascio del green pass per l’accesso al luogo di lavoro
Quanto ai documenti che legittimano l’accesso, al momento attuale essi possono essere solamente due: il green pass (emesso per una delle tre causali note, vaccinazione, guarigione e tampone negativo) o il certificato di esenzione (regolato dalla circolare 4 agosto 2021 del Ministero della salute).
In particolare, a supporto dell’eventuale adozione di tamponi in situazioni di emergenza al fine di consentire l’accesso al luogo di lavoro, si evidenzia che il tampone che legittima il rilascio del green pass è (Dl 52/2021, art. 9, co. 1, lett. d) il “test antigenico rapido: test basato sull'individuazione di proteine virali (antigeni) mediante immunodosaggio a flusso laterale, riconosciuto dall'autorità sanitaria ed effettuato da operatori sanitari o da altri soggetti reputati idonei dal Ministero della salute”.
La legge 16 settembre 2021, n. 126, nel convertire, con modificazioni, il Dl 105/2021, ha introdotto l’ulteriore modalità di esecuzione del tampone molecolare “su campione salivare e nel rispetto dei criteri stabiliti con circolare del Ministero della salute, con esito negativo al virus SARS-CoV-2”.
Inoltre, si ricorda che la certificazione verde COVID-19 rilasciata sulla base del tampone ex art. 9, co. 2, lett. c) del Dl 52/2021, ha una validità di quarantotto ore dall'esecuzione del test ed è prodotta, su richiesta dell'interessato, in formato cartaceo o digitale, dalle strutture sanitarie pubbliche, da quelle private autorizzate o accreditate e dalle farmacie che svolgono i test, ovvero dai medici di medicina generale o pediatri di libera scelta.
Si ricorda, da ultimo, che la legge 16 settembre 2021, n. 126, nel convertire, con modificazioni, il Dl 105/2021, ha, tra l’altro, esteso la durata del green pass “vaccinale” a 12 mesi.
f. L’onere economico del tampone
La norma, prevedendo il divieto di accesso nel luogo di lavoro senza green pass valido, pone evidentemente a carico del soggetto obbligato l’onere economico della esecuzione del tampone, posto quale requisito di legge per l’accesso al lavoro.
Assumerlo a carico dell’azienda, al di là dell’onere, sarebbe incongruente con la scelta della vaccinazione quale strumento di precauzione e di natura sociale.
A questo proposito, si ricorda che la più recente giurisprudenza ha precisato che, nell’ottica del legislatore la presentazione del test in sostituzione del certificato comprovante l’avvenuta gratuita vaccinazione costituisce una facoltà rispettosa del diritto del ricorrente a non sottoporsi a vaccinazione ed è stata prevista nell’esclusivo interesse di quest’ultimo, e, conseguentemente, ad una sommaria delibazione, non appare irrazionale che il costo del tampone venga a gravare sul soggetto che voglia beneficiare di tale alternativa³.
g. Il green pass è obbligatorio anche per prestazioni lavorative brevi? Sì. La norma non consente distinzioni, né quanto alla durata della prestazione, né per quanto riguarda il fatto che il luogo è frequentato da persone senza green pass. Quindi, qualsiasi lavoratore si rechi in luoghi presso i quali eseguire la prestazione lavorativa, deve essere controllato tanto dal datore di lavoro titolare del rapporto di lavoro, quanto del datore di lavoro titolare del luogo nel quale viene svolta la prestazione, benché di breve durata. Si faccia il caso del trasportatore che si reca in un supermercato per il deposito della merce, dove gli utenti evidentemente non sono obbligati ad avere il green pass. Ovviamente il trasportatore deve possedere un green pass, che deve essere stato controllato dal datore di lavoro titolare del rapporto di lavoro e dal titolare dell’esercizio presso il quale verrà svolta l’attività di consegna.
h. L’obbligo di possesso del green pass vale anche per i lavoratori stranieri che, ai fini dell’accesso in Italia, non sono tenuti al possesso del green pass? Sì, in quanto la norma dispone, senza eccezioni, l’obbligo del possesso del green pass. Si consiglia, quindi, di informare il mittente del nuovo requisito legale posto dal Dl 127/2021.
i. Il possesso del green pass è necessario solamente per lo svolgimento di attività lavorativa e non per altri motivi. Quindi, nel caso di accesso di personale per motivi diversi dal lavoro, non è richiesto alcun documento.
j. Modalità del controllo a campione. La norma consente di svolgere verifiche secondo le modalità ritenute più opportune da parte del datore di lavoro. Quindi, i controlli potranno anche essere svolti a campione (in alternativa al controllo assiduo e di massa), come anche sommarsi: tuttavia, in presenza del primo, condurre all’interno il controllo a campione non sembra aver senso. La sanzione dipende, quindi, da quando viene esercitato il controllo: prima dell’accesso (assenza ingiustificata senza sanzioni disciplinari e licenziamento) e dopo l’accesso (sanzione amministrativa e disciplinare).
k. Formazione e green pass. L’attività formativa è svolta in orario di lavoro, per cui sembra difficile ritenere che il lavoratore che partecipa ad un corso di formazione non debba avere il green pass e questo non debba essere controllato (dal datore di lavoro, se il lavoratore fa accesso in azienda) ovvero dal titolare della struttura presso la quale si svolge il corso (con comunicazione dal datore di lavoro dell’eventuale carenza del green pass). Per i seminari, laddove non si tengano in azienda, se esso costituisce parte della giornata lavorativa, può valere lo stesso principio della formazione; non così se la partecipazione al seminario non costituisce orario di lavoro ovvero la formazione è a distanza ed il lavoratore non fa accesso ad alcun luogo di lavoro restando presso il proprio domicilio.
l. Attività associative e, in senso ampio, lavorative. Se l’attività viene esercitata in orario di lavoro (es. rappresentante sindacale, lavoratore), deve ritenersi che, trattandosi di attività lavorativa, sia richiesto il controllo del possesso del green pass.

Alcune considerazioni in materia di protezione dei dati personali

Le attività di verifica del green pass o della certificazione di esenzione comportano un trattamento di dati personali, che deve svolgersi ai sensi della normativa privacy e secondo le modalità di cui al DPCM 17 giugno 2021. Come evidenziato dal Garante privacy, il trattamento funzionale alla verifica del green pass non necessita di alcuna autorizzazione da parte della stessa Autorità; inoltre, se condotto conformemente alla disciplina su richiamata e nel rispetto delle norme in materia di protezione dei dati personali (e in primo luogo del principio di minimizzazione) non può ... comportare l’integrazione degli estremi di alcun illecito, né tantomeno l’irrogazione delle sanzioni da parte del Garante⁴.
In sede di verifica della certificazione (green pass o di esenzione), le informazioni oggetto di trattamento sono:
1. le generalità del lavoratore, nonché la validità, l’integrità e l’autenticità del certificato verde ovvero le predette informazioni in merito allo stato di soggetto esente da vaccinazione anti COVID-19;
2. le generalità del lavoratore e il mancato possesso di un green pass.

Il trattamento si concretizza nella consultazione/presa visione delle citate informazioni (analoga alla presa visione della temperatura) e non è consentita, in alcun caso, la raccolta dei dati dell'intestatario della certificazione in qualunque forma⁵.

Pertanto, ai fini dell’organizzazione dei controlli, non è possibile acquisire dal lavoratore, né preventivamente, né ex post, la certificazione in corso di validità ovvero dichiarazioni in ordine alla tipologia e alla scadenza della stessa. Sulla questione, si è di recente espresso anche il Garante privacy che, con riferimento all’utilizzo del green pass nelle palestre, ha evidenziato come l’acquisizione di copia della certificazione verde e la registrazione della relativa scadenza, sebbene volte ad agevolare lo svolgimento dei controlli, frustr[ino] gli obiettivi di bilanciamento tra privacy, tutela della salute e riapertura del Paese che si sono perseguiti con il Green Pass giacché mett[ono] in circolazione una quantità di dati personali superiori a quelli necessari e, soprattutto, ne determina[no] la raccolta e la moltiplicazione in una serie di banche dati diversamente sicure. Inoltre, nel suo utilizzo normale e legale il Green Pass è neutro rispetto alle circostanze che ne hanno determinato l’emissione. Pertanto, sebbene finalizzata ad agevolare i controlli - sia per gestori, che per i clienti - la condotta viola la normativa di riferimento⁶.

Tuttavia, in un’ottica organizzativa, non solo delle verifiche dei green pass, ma più in generale dell’attività di impresa (es. gestione turni, trasferte, sostituzioni) e, comunque, nell’ambito delle procedure che il datore di lavoro dovrà definire per disciplinare le modalità di svolgimento dei controlli, sembrerebbe consentito al datore di lavoro di richiedere al lavoratore di comunicare preventivamente, con riferimento a uno specifico periodo di interesse (es. settimana/mensilità presa in considerazione per l’organizzazione ordinaria dei turni ovvero di una specifica trasferta), se non sarà in possesso della certificazione richiesta per l’accesso ai luoghi di lavoro.

Tale richiesta sembrerebbe compatibile con l’impianto della nuova norma che, infatti, al comma 6 prevede tra i presupposti per l’assenza ingiustificata la comunicazione da parte del lavoratore di non essere in possesso di un green pass (ovvero di una certificazione di esenzione). È ragionevole ritenere che tale comunicazione del lavoratore sia preliminare rispetto al momento di accesso ai luoghi di lavoro (il citato comma 6, ai fini dell’assenza ingiustificata, contempla anche e in via alternativa il caso del lavoratore sprovvisto di green pass al momento dell’accesso al luogo di lavoro) e che, pertanto non sia precluso al datore di lavoro di prevederla espressamente nella procedura sullo svolgimento dei controlli come una fase specifica della stessa e riferirla a un determinato periodo di interesse da individuarsi in relazione alle caratteristiche organizzative dell’impresa (es. settimana/mensilità presa in considerazione per l’organizzazione ordinaria dei turni ovvero di una specifica trasferta).

Ovviamente tale comunicazione non esonera il datore di lavoro dal controllare i lavoratori che accedono ai luoghi di lavoro, né tantomeno pregiudica il lavoratore che l’ha effettuata dal presentare in qualsiasi momento la certificazione necessaria.

Analogamente, potrebbe considerarsi consentito al datore di lavoro di chiedere ai lavoratori di comunicare preventivamente, sempre con riferimento a uno specifico periodo di interesse, se saranno in possesso di un di un green pass (ovvero di una certificazione di esenzione) da controllare all’occorrenza. Tale comunicazione, da disciplinarsi nella procedura sullo svolgimento dei controlli, comporterebbe per il datore di lavoro un trattamento di dati non sensibili (possesso di una certificazione valida, senza indicazione della scadenza, né dei presupposti che ne avranno determinato il rilascio), che potrebbe basarsi ex art. 6, par. 1, lett. f) del Regolamento n. 679/2016 (GDPR) sul legittimo interesse del datore di lavoro di organizzare l’attività d’impresa (fermo il diritto dell’interessato di opporsi a tale trattamento).

Anche in tal caso, resterebbe comunque fermo l’obbligo del datore di lavoro di effettuare i controlli delle certificazioni prodotte dai lavoratori, nonché la possibilità del lavoratore di comunicare il mancato possesso del green pass ovvero di non esibirlo al momento dell’accesso al luogo di lavoro. Per quanto riguarda la richiesta del possesso del green pass ai fini dell’assunzione (es. in edilizia vengono stipulati contratti di lavoro riferiti allo specifico appalto; il datore di lavoro che occupa meno di 15 dipendenti può assumere in sostituzione del lavoratore senza green pass), si ritiene che - trattandosi di un requisito di legge per l’accesso nel luogo di lavoro - il datore di lavoro potrebbe in astratto condizionare l’assunzione al possesso del certificato.

Tuttavia, anche in questo caso, valgono le considerazioni sopra svolte e, al contempo, si pongono le limitazioni inerenti alla privacy già evidenziate.

L’attività di sensibilizzazione

Il mancato possesso del green pass valido o la mancata verifica importano, ora, sanzioni gravi per il lavoratore e per l’impresa.

Inoltre, i limiti inerenti alla privacy ricadono sulla gestione della forzata assenza del lavoratore mediante sostituzioni con lavoratori in possesso di valido green pass.

Tale circostanza può incidere sulla sicurezza (es. assenza di lavoratori componenti di nuclei di emergenza), sulle responsabilità contrattuali (es. mancato rispetto dei termini di un appalto), sugli oneri a carico del datore di lavoro (es. sostituzione del lavoratore assente), sulle conseguenze a carico del lavoratore (es. licenziamento per chi è colto all’interno del luogo di lavoro privo del certificato), sulla complessiva organizzazione del datore di lavoro (es. organizzazione di trasferte all’estero e pianificazione di attività a medio-lungo termine).

A fronte di tali rilevanti criticità, sembra opportuno che l’azienda, nell’adottare le modalità per la verifica del possesso del green pass, attui, ancora una volta, una intensa campagna di sensibilizzazione, evidenziando come il mancato possesso del certificato valido rischi di incidere sulla vita aziendale, oltre che sulla posizione dei singoli lavoratori.

È evidente che ogni comportamento che dovesse recare danno all’impresa, incidendo negativamente sull’organizzazione o sulla possibilità per l’azienda di far fronte ai propri obblighi contrattuali, legittima in ogni caso la reazione aziendale sul piano della richiesta del risarcimento dei danni.

Si pensi alle seguenti evenienze, alle conseguenze della sospensione ed alla impossibilità di gestire adeguatamente l’attività imprenditoriale:
- lavoratore adibito a mansioni per la tutela della sicurezza (es. nucleo antincendio, impianti a rischio di incidente rilevante, nucleo per la gestione dell’emergenza);
- lavoratore specializzato impegnato in appalti/commesse/ordini per le quali è essenziale la sua specializzazione/presenza (magari con attività legata al possesso di permesso, autorizzazione, licenza, etc.);
- lavoratore impegnato in trasferta che non può partire;
- lavoratore da assumere/assunto in edilizia per lo specifico appalto;
- a causa dell’impossibilità di conoscere la durata della validità del certificato, impossibilità per l’impresa di programmare lavori, sostituzioni, trasferte;
- difficoltà di organizzare l’attività con personale sostitutivo (es. contratti a termine, somministrazione);
- lavoratori adibiti a servizi pubblici essenziali (rapporto con la normativa speciale);
- ritardo nell’adempimento verso il committente (con risarcimento danni per ritardo o per effetti indiretti - blocco o ritardi altre attività);
- programmazione di lavori a lungo termine (organizzazione lavori in Paesi lontani) o interventi d’emergenza.

[...] Segue in allegato

Fonte: Confindustria

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Decreto 1 settembre 2021

ID 14615 | | Visite: 38712 | Prevenzione Incendi

Decreto 1 settembre 2021

Decreto 1 settembre 2021 / Nuovo "Decreto controlli" PI / Proroga qualificazione tecnici al 25 Settembre 2024

ID 14615 | 11.09.2023 / Update news

Criteri generali per il controllo e la manutenzione degli impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio, ai sensi dell'articolo 46, comma 3, lettera a), punto 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

(GU n.230 del 25.09.2021)

Update 11.09.2023 / 2a proroga

Pubblicato in GU n.212 dell'11.09.2023 il Decreto 31 agosto 2023 Modifica al decreto 1° settembre 2021, recante: «Criteri generali per il controllo e la manutenzione degli impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio, ai sensi dell'articolo 46, comma 3, lettera a), punto 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81».

Art. 6 c. 1-bis del decreto del Ministro dell’interno 1° settembre 2021, le parole «25 settembre 2023» sono sostituite dalle parole «25 settembre 2024»

Update 24.09.2023 / 1a proroga

Pubblicato in GU n.224 del 24.09.2022 il Decreto Ministero dell'Interno del 15 settembre 2022  - Modifiche al decreto 1° settembre 2021, recante: «Criteri generali per il controllo e la manutenzione degli impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio, ai sensi dell'articolo 46, comma 3, lettera a), punto 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81»

Art. 6 c. 1-bis - Le disposizioni di cui all'Art. 4. relative alla qualificazione dei tecnici manutentori entrano in vigore a decorrere dal 25 settembre 2023.

Vedi Circolare esplicativa Min. Interno Decreto Controlli PI 6 Ottobre 2021

Dal 25.09.2022, sono abrogati l’articolo 3, comma 1, lettera e), l’articolo 4 e l’allegato VI del decreto del Ministro dell’interno del 10 marzo 1998.

Art. 1 Definizioni

1. Ai fini del presente decreto si definiscono:
a) manutenzione: operazione o intervento finalizzato a mantenere in efficienza ed in buono stato, impianti, attrezzature e altri sistemi di sicurezza antincendio;
b) tecnico manutentore qualificato: persona fisica in possesso dei requisiti tecnico-professionali di cui all’allegato II, che costituisce parte integrante del presente decreto;
c) qualifica: risultato formale di un processo di valutazione e convalida, ottenuto quando l’amministrazione competente determina che i risultati dell’apprendimento conseguiti da una persona corrispondono a standard definiti;
d) controllo periodico: insieme di operazioni da effettuarsi con frequenza non superiore a quella indicata da disposizioni, norme, specifiche tecniche o manuali d’uso
e manutenzione per verificare la completa e corretta funzionalità di impianti, attrezzature e altri sistemi di sicurezza antincendio;
e) sorveglianza: insieme di controlli visivi atti a verificare, nel tempo che intercorre tra due controlli periodici, che gli impianti, le attrezzature e gli altri sistemi di sicurezza antincendio siano nelle normali condizioni operative, siano correttamente fruibili e non presentino danni materiali evidenti. La sorveglianza può essere effettuata dai lavoratori normalmente presenti dopo aver ricevuto adeguate istruzioni.

Art. 2. Campo di applicazione

1. Il presente decreto stabilisce, in attuazione dell’articolo 46, comma 3, lettera a) punto 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, i criteri generali per il controllo e la manutenzione degli impianti, delle attrezzature e degli altri sistemi di sicurezza antincendio.

Art. 3. Controlli e manutenzione degli impianti e delle attrezzature antincendio

1. Gli interventi di manutenzione e i controlli sugli impianti, le attrezzature e gli altri sistemi di sicurezza antincendio sono eseguiti e registrati nel rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti, secondo la regola dell’arte, in accordo alle norme tecniche applicabili emanate dagli organismi di normazione nazionali o internazionali e delle istruzioni fornite dal fabbricante e dall’installatore, secondo i criteri indicati nell’Allegato I, che costituisce parte integrante del presente decreto.
2. L’applicazione della normazione tecnica volontaria, come le norme ISO, IEC, EN, CEI, UNI, conferisce presunzione di conformità, ma rimane volontaria e non obbligatoria, a meno che non sia resa cogente da altre disposizioni.
3. Il datore di lavoro attua gli interventi di cui al comma 1, anche attraverso il modello di organizzazione e gestione di cui all’articolo 30 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

Art. 4. Qualificazione dei tecnici manutentori

1. Gli interventi di manutenzione e i controlli sugli impianti e le attrezzature e le altre misure di sicurezza antincendio sono eseguiti da tecnici manutentori qualificati.
2. Le modalità di qualificazione del tecnico manutentore sono stabilite nell’Allegato II del presente decreto, che costituisce parte integrante del presente decreto.
3. La qualifica di tecnico manutentore qualificato sugli impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio è valida su tutto il territorio nazionale.

Art. 5. Abrogazioni

1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono abrogati l’articolo 3, comma 1, lettera e), l’articolo 4 e l’allegato VI del decreto del Ministro dell’interno del 10 marzo 1998.

Art. 6. Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore un anno dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

1-bis. Le disposizioni previste all'art. 4 relative alla qualificazione dei tecnici manutentori entrano in vigore a decorrere dal 25 settembre 2024. (N)(N1)
...

Note
(N) Comma aggiunto dal Decreto Ministero dell'Interno del 15 settembre 2022
(N1) 
Comma modificato dal Decreto Ministero dell'Interno 31 agosto 2023 (proroga decorrenza da 25 settembre 2023 a 25 settembre 2024)
...

ALLEGATO I (Art. 3, comma 1)
CRITERI GENERALI PER MANUTENZIONE, CONTROLLO PERIODICO E SORVEGLIANZA DI IMPIANTI, ATTREZZATURE ED ALTRI SISTEMI DI SICUREZZA ANTINCENDIO

ALLEGATO II (Art. 4, comma 2)

QUALIFICAZIONE DEI MANUTENTORI DI IMPIANTI, ATTREZZATURE E ALTRI SISTEMI DI SICUREZZA ANTINCENDIO
...

Vedi Testo consolidato 2023 (modifiche DM 1 Settembre 2023)

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Allegato riservato Decreto 1 settembre 2021 - Consolidato 2023 Ed. 2.0 2023.pdf
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Certifico S.r.l. - Ed. 1.0 2022
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Decreto M.I. 20 dicembre 2012: Regola Tecnica PI Impianti Protezione Attiva

ID 1624 | | Visite: 38615 | Prevenzione Incendi

Decreto 20 12 2012

Decreto M. I. 20 dicembre 2012: Regola Tecnica PI Impianti Protezione Attiva

ID 1624 | Update 27.09.2021 / Testo coordinato al 27.09.2021

Decreto del M.I. 20 dicembre 2012, recante "Regola tecnica di prevenzione incendi per gli impianti di protezione attiva contro l'incendio installati nelle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi".

Definizioni
Il presente decreto disciplina la progettazione, la costruzione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti di protezione attiva contro l'incendio, così come definiti nella regola tecnica di cui all'articolo 5 e di seguito denominati "impianti", installati nelle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi, qualora previsti da specifiche regole tecniche in materia o richiesti dai Comandi provinciali dei vigili del fuoco nell'ambito dei procedimenti di prevenzione incendi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, fatto salvo quanto stabilito dall'articolo 2.

Campo di applicazione
Le disposizioni del presente decreto si applicano agli impianti di cui all'articolo 1 di nuova costruzione ed a quelli esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, nel caso essi siano oggetto di interventi comportanti la loro modifica sostanziale, così come definita nella regola tecnica di cui all'articolo 5.

Il presente decreto entra in vigore il novantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

(G.U. n. 3 del 4 gennaio 2013)

Update 27.09.2021
Testo coordinato DM 20/12/2012 a seguito della pubblicazione in GU del Decreto 1 settembre 2021 Criteri generali per il controllo e la manutenzione degli impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio, ai sensi dell'articolo 46, comma 3, lettera a), punto 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. (GU n.230 del 25.09.2021) Entrata in vigore: 25.09.2022

Stato normativo alla data del DM 20 dicembre 2012

Diverse nome di prevenzione incendi, relative ad attività specifiche, riportano le caratteristiche degli impianti di protezione attiva antincendio (idranti, sprinkler, rivelatori di fumo, EFC, ecc) da adottarsi per le nuove attività. Per alcune di esse, le più datate, le caratteristiche previste non fanno riferimento a norme considerabili a regola d’arte.

Il DM 20 dicembre 2012 riporta, per le norme specifiche antincendio relative ad attività soggette a controllo, le misure a regola d’arte debbano rispettare gli impianti idrici antincendio.

Tale aspetto non è stato previsto come modifica ai decreti per cui, la lettura del solo decreto potrebbe comportare una errata progettazione di tali impianti.

Le attività per quali il decreto determina la norma e le caratteristiche degli impianti idrici antincendio sono:

1. per le reti idranti:
- scuole (DM 26.8.1992)
- edifici civile abitazione (DM 16.5.1987 n. 246)
- autorimesse (DM 1.2.1986)
- strutture sanitarie (DM 18.9.2002)
- uffici (DM 22.2.2006)
- locali di pubblico spettacolo (DM 19.8.1996)
- impianti sportivi (DM 18.3.1996)
- attività ricettive (DM 9.4.1994)

2. per gli impianti sprinkler:
- autorimesse (DM 1.2.1986)
- attività ricettive (DM 9.4.1994)
- strutture sanitarie (DM 18.9.2002)
- uffici (DM 22.2.2006)
- locali di pubblico spettacolo (DM 19.8.1996)
- impianti sportivi (DM 18.3.1996)
- scuole (DM 26.8.1992)

Il decreto determina, all’art. 2, anche le attività che non rientrano nel campo di applicazione dello stesso e per i quali devono essere adottate le caratteristiche degli impianti riportati nei singoli decreti specifici antincendio.

Con la pubblicazione del DM 01/09/2021 si è completato l’aspetto relativo al controllo e manutenzione delle attrezzature, degli impianti e dei sistemi di sicurezza antincendio.

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Comunicazione COM(2004) 62

ID 14727 | | Visite: 1596 | Legislazione Sicurezza UE

Comunicazione COM(2004) 62

Comunicazione della commissione al parlamento europeo, al consiglio, al comitato economico e sociale europeo e al comitato delle regioni  sull’attuazione pratica delle disposizioni delle direttive concernenti la salute e la sicurezza sul lavoro 89/391 (direttiva quadro), 89/654 (luoghi di lavoro), 89/655 (attrezzature di lavoro), 89/656 (attrezzature di protezione individuale), 90/269 (movimentazione manuale di carichi) e 90/270 (attrezzature munite di videoterminale)

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Direttiva n. 90/394/CEE

ID 14718 | | Visite: 1228 | Legislazione Sicurezza UE

Direttiva n. 90/394/CEE

Direttiva n. 90/394/CEE del Consiglio, del 28 giugno 1990, sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni durante il lavoro (sesta direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1 della direttiva 89/391/CEE

(GU n. L 196 del 26 luglio 1990)

Abrogata da: Direttiva 2004/37/CE

Recepita da: Decreto Legislativo 19 settembre 1994 n. 626

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Direttiva n. 89/655/CEE

ID 14716 | | Visite: 3790 | Legislazione Sicurezza UE

Direttiva n. 89/655/CEE

Direttiva n. 655/89/CEE del Consiglio, del 30 novembre 1989, relativa ai requisiti minimi di sicurezza e di salute per l'uso delle attrezzature di lavoro da parte dei lavoratori durante il lavoro (seconda direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1 della direttiva 391/89/CEE) 

(GU n. L 393 del 30 dicembre 1989)

Abrogata da: Direttiva 2009/104/CE

Recepita da: Decreto Legislativo 19 settembre 1994 n. 626

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Convenzione ILO C175 del 07 giugno 1994

ID 14713 | | Visite: 1032 | Convenzioni ILO

Convenzione ILO C175 del 07 giugno 1994

ID 14713 | 09.10.2021

Convenzione ILO C175 Lavoro a tempo parziale, 1994.

Ginevra, 07 giugno 1994

La Conferenza Generale dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro, Convocata a Ginevra dal Consiglio di Amministrazione dell’Ufficio Internazionale del Lavoro, ed ivi riunitasi il 7 giugno 1994, nella sua ottantunesima sessione; Prendendo nota della pertinenza, per i lavoratori a tempo parziale, delle disposizioni della Convenzione sull’uguaglianza di remunerazione del 1951, della Convenzione sulla discriminazione (impiego e professione) del 1958, e della Convenzione e della Raccomandazione sui lavoratori aventi responsabilità familiari del 1981; Prendendo nota inoltre della pertinenza, per tali lavoratori, della Convenzione sulla promozione dell’occupazione e la protezione contro la disoccupazione del 1988, e della Raccomandazione sulla politica dell’occupazione (disposizioni complementari) del 1984; Riconoscendo l’importanza, per l’insieme dei lavoratori, di un impiego produttivo e liberamente scelto, l’importanza del lavoro a tempo parziale per l’economia, la necessità per le politiche dell’occupazione di prendere in conto il ruolo del lavoro a tempo parziale nella creazione di ulteriori opportunità di occupazione e la necessità di garantire la protezione dei lavoratori a tempo parziale per quanto riguarda l’accesso all’occupazione, le condizioni di lavoro e la sicurezza sociale; Avendo deciso di adottare diverse proposte relative al lavoro a tempo parziale, questione che costituisce il quarto punto all’ordine del giorno della sessione; Avendo deciso che tali proposte avrebbero assunto la forma di una convenzione internazionale, adotta, oggi ventiquattro giugno millenovecentonovantaquattro, la seguente convenzione che verrà denominata Convenzione sul lavoro a tempo parziale del 1994.

Articolo 1
Ai fini della presente Convenzione:
a) l’espressione “lavoratore a tempo parziale” significa un lavoratore dipendente il cui tempo di lavoro normale è inferiore a quello dei lavoratori a tempo pieno in una situazione comparabile;
b) la durata normale del lavoro di cui al punto a) di cui sopra può essere calcolata su base settimanale o come media su un periodo di impiego predefinito;
c) l’espressione “lavoratore a tempo pieno in una situazione comparabile” si riferisce ad un lavoratore a tempo pieno:
i) che ha lo stesso tipo di relazione di impiego;
ii) che svolge lo stesso tipo di lavoro o un tipo di lavoro simile, o che esercita lo stesso tipo di professione o un tipo di professione simile;
iii) e che è impiegato nello stesso stabilimento o, in assenza di lavoratori a tempo pieno in una situazione comparabile in tale stabilimento, nella stessa impresa o, in assenza di lavoratori a tempo pieno in una situazione comparabile in tale impresa, nello stesso settore di attività che il lavoratore a tempo parziale in questione;
d) i lavoratori a tempo pieno interessati dal lavoro a orario ridotto, cioè da una riduzione collettiva e temporanea del tempo di lavoro per motivi economici, tecnici o strutturali, non vengono considerati come lavoratori a tempo parziale.

Articolo 2
La presente Convenzione non pregiudica disposizioni più favorevoli applicabili ai lavoratori a tempo parziale in virtù di altre convenzioni internazionali del lavoro.

Articolo 3
1. La presente Convenzione si applica a tutti i lavoratori a tempo parziale, essendo inteso che un Membro potrà, previa consultazione con le organizzazioni rappresentative dei datori di lavoro e dei lavoratori interessate, escludere totalmente o parzialmente dalla propria sfera di applicazione alcune limitate categorie di lavoratori o di stabilimenti quando l’applicazione della Convenzione a queste categorie susciterebbe problemi speciali di natura sostanziale.
2. Ogni Membro che ratifica la presente Convenzione e si avvale della possibilità offerta al paragrafo precedente deve, nei suoi rapporti sull’applicazione della convenzione presentati a titolo dell’articolo 22 della Costituzione dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro, indicare ogni categoria particolare di lavoratori o di stabilimenti così esclusa, ed i motivi per i quali tale esclusione è stata giudicata necessaria.

Articolo 4
Vanno adottate misure per garantire ai lavoratori a tempo parziale la stessa protezione di quella di cui godono i lavoratori a tempo pieno in una situazione comparabile, relativamente:
a) al diritto di organizzazione, al diritto di contrattazione collettiva e di agire in qualità di rappresentante dei lavoratori;
b) alla sicurezza e alla salute sul lavoro;
c) alla discriminazione in materia di impiego e di professione.

Articolo 5
Vanno adottate misure appropriate alla legislazione e alla prassi nazionali per garantire che i lavoratori a tempo parziale non percepiscano, dal solo fatto di lavorare a tempo parziale, un salario di base, calcolato proporzionalmente su base oraria, di rendimento o a cottimo, inferiore al salario di base, calcolato secondo lo stesso metodo, dei lavoratori a tempo pieno in una situazione comparabile.

Articolo 6
I sistemi legali di sicurezza sociale legati all’esercizio di una attività professionale devono essere adattati in tal modo che i lavoratori a tempo parziale beneficino di condizioni equivalenti a quelle dei lavoratori a tempo pieno in una situazione comparabile; tali condizioni potranno essere determinate in proporzione al tempo di lavoro, ai contributi o ai guadagni, o secondo altri metodi conformi alla legislazione e alla prassi nazionali.

Articolo 7
Vanno adottate misure per garantire ai lavoratori a tempo parziale condizioni equivalenti a quelle dei lavoratori a tempo pieno in una situazione comparabile relativamente:
a) alla protezione della maternità;
b) alla cessazione del rapporto di lavoro;
c) ai congedi annuali pagati e ai giorni di ferie pagati;
d) ai congedi di malattia, essendo inteso che le prestazioni in denaro potranno essere determinate in proporzione al tempo di lavoro o dei guadagni.

Articolo 8
1. I lavoratori a tempo parziale il cui tempo di lavoro o i cui guadagni siano inferiori ad un minimo prefissato potranno essere esclusi, da un Membro:
a) dalla sfera di applicazione di uno qualsiasi dei sistemi legali di sicurezza sociale di cui all’articolo 6, salvo per le prestazioni in caso di infortunio sul lavoro e di malattia professionale;
b) dalla sfera di applicazione di una qualsiasi delle misure adottate nei casi di cui all’articolo 7, ad eccezione delle misure di protezione della maternità diverse da quelle previste dai sistemi legali di sicurezza sociale.
2. I minimi menzionati al paragrafo 1 devono essere sufficientemente bassi per non escludere una proporzione indebitamente alta di lavoratori a tempo parziale.
3. Un Membro che si avvale della possibilità prevista al paragrafo 1 di cui sopra deve:
a) rivedere periodicamente i minimi in vigore;
b) precisare, nei suoi rapporti sull’applicazione della Convenzione presentati a titolo dell’articolo 22 della Costituzione dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro, i minimi in vigore e i loro motivi, e indicare se viene considerata la possibilità di estendere progressivamente la protezione ai lavoratori esclusi.
4. Le organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori più rappresentative devono essere consultate per quanto riguarda la fissazione, il riesame e la revisione dei minimi di cui al presente articolo.

Articolo 9
1. Vanno adottate misure per facilitare l’accesso al lavoro a tempo parziale produttivo e liberamente scelto che risponda ai bisogni sia dei datori di lavoro sia dei lavoratori, sotto riserva che la protezione di cui agli articolo 4 a 7 di cui sopra venga garantita.
2. Tali misure devono includere:
a) il riesame delle disposizioni della legislazione suscettibili di impedire o scoraggiare il ricorso al lavoro a tempo parziale o la sua accettazione;
b) l’utilizzo dei servizi per l’impiego, ove esistano, per identificare e far conoscere le possibilità di lavoro a tempo parziale nel corso delle loro attività di formazione e di collocamento;
c) una attenzione particolare, nel quadro delle politiche dell’occupazione, ai bisogni e alle preferenze di gruppi specifici quali i disoccupati, i lavoratori con responsabilità familiari, i lavoratori anziani, i lavoratori disabili e i lavoratori che studiano o sono in corso di formazione.
3. Tali misure possono anche includere ricerche e diffusione di informazioni sulla misura in cui il lavoro a tempo parziale risponda agli obiettivi economici e sociali dei datori di lavoro e dei lavoratori.

Articolo 10
Nei casi appropriati, vanno adottate misure volte a garantire che il trasferimento da un lavoro a tempo pieno ad un lavoro a tempo parziale o vice versa avvenga su base volontaria, in conformità alla legislazione e alla prassi nazionali.

Articolo 11
Le disposizioni della presente Convenzione devono essere attuate per mezzo della legislazione, salvo nei casi in cui tali disposizioni vengono attuate tramite convenzioni collettive o ogni altro mezzo conforme alla prassi nazionale. Le organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori più rappresentative devono essere consultate prima dell’adozione di tale legislazione.

Articolo 12
Le ratifiche formali della presente Convenzione saranno comunicate al Direttore Generale dell’Ufficio Internazionale del Lavoro e da esso registrate.

Articolo 13
1. La presente Convenzione sarà vincolante per i soli Membri dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro la cui ratifica sarà stata registrata dal Direttore Generale dell’Ufficio Internazionale del Lavoro.
2. Essa entrerà in vigore dodici mesi dopo che le ratifiche di due Membri saranno state registrate dal Direttore Generale.
3. In seguito, questa convenzione entrerà in vigore per ciascun Membro dodici mesi dopo la data di registrazione della ratifica.

Articolo 14
1. Ogni Membro che ha ratificato la presente Convenzione, può denunciarla allo scadere di un periodo di dieci anni dopo la data di entrata in vigore iniziale della Convenzione, mediante un atto comunicato al Direttore Generale dell’Ufficio Internazionale del Lavoro e da quest’ultimo registrato.
2. Ogni Membro che ha ratificato la presente Convenzione e che, nell’arco di un anno dopo lo scadere del periodo di dieci anni di cui al paragrafo precedente, non si avvale della facoltà di denuncia prevista dal presente articolo sarà vincolato per un nuovo periodo di dieci anni ed in seguito potrà denunciare la presente Convenzione allo scadere di ciascun periodo di dieci anni alle condizioni previste nel presente articolo.

Articolo 15
1. Il Direttore Generale dell’Ufficio Internazionale del Lavoro notificherà a tutti i Membri dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro la registrazione di tutte le ratifiche e di tutti gli atti di denuncia comunicati dai Membri dell’Organizzazione.
2. Nel notificare ai Membri dell’Organizzazione la registrazione della seconda ratifica che gli sarà stata comunicata, il Direttore Generale richiamerà l’attenzione dei Membri dell’Organizzazione sulla data in cui la presente Convenzione entrerà in vigore.

Articolo 16
Il Direttore Generale dell’Ufficio Internazionale del Lavoro, ai fini della registrazione in conformità all’articolo 102 dello Statuto delle Nazioni Unite, comunicherà al Segretario Generale delle Nazioni Unite informazioni complete su tutte le ratifiche e su tutti gli atti di denuncia registrati in conformità agli articoli precedenti.

Articolo 17
Ogni qualvolta lo riterrà necessario, il Consiglio di amministrazione dell’Ufficio Internazionale del Lavoro presenterà alla Conferenza generale un rapporto sull’applicazione della presente Convenzione e considererà se sia il caso di iscrivere all’ordine del giorno della Conferenza la questione della sua revisione totale o parziale.

Articolo 18
1. Qualora la Conferenza adotti una nuova convenzione che comporti la revisione totale o parziale della presente Convenzione, ed a meno che la nuova convenzione non disponga diversamente:
a) la ratifica ad opera di un Membro della nuova convenzione riveduta comporterebbe di diritto, nonostante l’articolo 14 di cui sopra, un’immediata denuncia della presente Convenzione, a condizione che la nuova convenzione riveduta sia entrata in vigore;
b) a decorrere dalla data di entrata in vigore della nuova convenzione riveduta, la presente Convenzione cesserebbe di essere aperta alla ratifica dei Membri.
2. La presente Convenzione rimarrà in ogni caso in vigore nella sua forma e tenore per i Membri che l’abbiano ratificata e che non ratificheranno la convenzione riveduta.

Articolo 19
Il testo francese e il testo inglese della presente Convenzione faranno ugualmente fede.

________
Versione non ufficiale
Fonte e Ratifica: ---
Entrata in vigore: 28 Febbraio 1998

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ILO 1994
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Lettera Circolare Prot. n° P1113/4101 del 31 luglio 1998

ID 14703 | | Visite: 1775 | Prevenzione Incendi

Lettera Circolare Prot. N° P1113/4101 sott. 72/E Roma, 31 luglio 1998

Roma, 31 luglio 1998

OGGETTO: Titolare dell’attività soggetta a rilascio del certificato di prevenzione incendi non coincidente con il gestore della stessa.

Chiarimenti sugli adempimenti procedurali di prevenzione incendi. Pervengono a questo Ufficio quesiti in merito ai casi in cui il titolare dell’attività soggetta al rilascio del certificato di prevenzione incendi non coincide con il gestore della stessa, in quanto trattasi di soggetti diversi, con rapporti regolati da contratti.

Al riguardo, per quanto attiene gli adempimenti procedurali previsti dal D.P.R. n. 37 del 1998 e dal successivo decreto ministeriale 4 maggio 1998, si ritiene opportuno fornire i seguenti chiarimenti. Il titolare dell’attività, che normalmente coincide con il titolare dell’autorizzazione amministrativa prevista dalle specifiche normative per l’esercizio dell’attività medesima, è il soggetto tenuto a richiedere al Comando provinciale dei Vigili del Fuoco il certificato di prevenzione incendi, nelle forme stabilite dai citati provvedimenti.

Nel caso indicato in premessa, alcuni obblighi gestionali di cui all’articolo 5 del D.P.R. n. 37 del 1998 possono essere affidati, sulla base di specifici accordi contrattuali, al gestore: in tale circostanza il titolare dell’attività dovrà specificare nelle dichiarazioni di cui agli allegati III e IV al D.M. 4.5.1998, quali obblighi, tra quelli previsti dall’articolo 5 del D.P.R. n. 37 del 1998, ricadono sul titolare medesimo e quali sul gestore, allegando al riguardo apposita dichiarazione di quest’ultimo attestante l’assunzione delle connesse responsabilità e l’attuazione dei relativi obblighi.

Gli impianti di distribuzione carburanti per autotrazione costituiscono, tra le attività di cui al D.M. 16.2.1982, quelle ove ricorre più diffusamente la circostanza oggetto della presente disposizione.

Collegati

Adeguamenti Prevenzione Incendi in scadenza il 07 Ottobre 2021

ID 14695 | | Visite: 3533 | News Prevenzioni Incendi

Adeguamenti Prevenzione antincendio in scadenza il 07 Ottobre 2021

Adeguamenti Prevenzione Incendi in scadenza il 07 Ottobre 2021

ID 14695 | 06.10.2021 / Download Scheda PDF allegata

In scadenza per il 07 ottobre 2021 l'adeguamento antincendio relativamente a:

- macchine elettriche (trasformatori elettrici) - decreto del Ministero dell'Interno 15 luglio 2014;

- aerostazioni - decreto del Ministro dell''interno 17 luglio 2014;

- campeggi e villaggi turistici - decreto del Ministero dell'Interno 28 febbraio 2014;

Inoltre scade sempre il 07 Ottobre 2021 il rinnovo della conformità antincendio delle attività "una tantum".

Download Scheda Scadenze PI - 07 Ottobre 2021

_________

Adeguamento antincendio Trasformatori elettrici 

Il 7 ottobre 2021 scade il termine per l’adeguamento antincendio delle macchine elettriche (trasformatori elettrici), stabilito dall’art. 6, comma 1 lettera b) del decreto del Ministero dell'Interno 15 luglio 2014.

I lavori di adeguamento riguardano i seguenti aspetti:

- macchine elettriche installate all'aperto: distanze di sicurezza;
- macchine elettriche installate in locali esterni: ubicazione, accessi, e sistemi di ventilazione;
- macchine elettriche installate in locali inseriti nella volumetria di un fabbricato destinato ad altro uso: accesso, comunicazioni, sistemi di ventilazione e porte;
- installazioni poste in edifici a particolare rischio incendio: accesso, comunicazione, sistemi di ventilazione e porte.

Vedi: Macchine elettriche fisse esistenti: adeguamento PI entro il 7 ottobre 2021 e 2023

Macchine elettriche fisse esistenti adeguamento antincendio

Adeguamento antincendio aerostazioni

Il 7 ottobre 2021 scade il termine per l'adeguamento antincendio delle aerostazioni, stabilito dall'art. 6 comma 1 lettera b) del decreto del Ministro dell''interno 17 luglio 2014 (modificato dall'articolo 45-bis della legge 11 settembre 2020, n. 120).

I lavori di adeguamento riguardano la lunghezza dei percorsi di esodo, impianti di climatizzazione, illuminazione di sicurezza, mezzi ed impianti di estinzione degli incendi, impianti di rivelazione, segnalazione e allarme, organizzazione e gestione della sicurezza antincendio.

Entro il 7 ottobre 2021 dovrà essere presentata la segnalazione certificata di inizio attività, ai sensi dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, relativa ai lavori di adeguamento effettuati.

Vedi: Decreto semplificazioni 2020: Proroga termini adeguamento antincendio aerostazioni

Prevenzione Incendi aerostazioni   Timeline proroghe DM 17 luglio 2020

Adeguamento antincendio campeggi e villaggi turistici

Il 7 ottobre 2021 scade il termine per l'adeguamento antincendio dei campeggi e dei villaggi turistici, secondo la proroga stabilita dall'art. 11-duodecies del la legge 17 giugno 2021, n. 87, di conversione del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52 (decreto riaperture).

I lavori di adeguamento riguardano le caratteristiche dell'area, le caratteristiche costruttive, le attività accessorie ed i servizi tecnologici indicati ai punti 11, 12, 14 e 15 del decreto del Ministero dell'Interno 28 febbraio 2014.

La proroga al 7 ottobre 2021 è prevista solamente per i campeggi ed i villaggi turistici che hanno già attuato gli adempimenti indicati dall'articolo 6, comma 1, lettera b), e comma 2, lettera b) del decreto.

Vedi: Decreto 28 febbraio 2014

DM 28 febbraio 2014

Rinnovo della conformità antincendio Attività "una tantum" DM 16 febbraio 1982 (abrogato dal DPR 151/2011) entro 07 Ottobre 2021

Tra le attività con scadenze “una tantum”, elencate all’allegato 1 del DPR 151/2011 rientrano:

6 - reti di trasporto e di distribuzione di gas infiammabili, compresi quelli di origine petrolifera o chimica, con esclusione delle reti di distribuzione e dei relativi impianti con pressione di esercizio non superiore a 0,5 MPa
7 - centrali di produzione di idrocarburi liquidi e gassosi e di stoccaggio sotterraneo di gas naturale, piattaforme fisse e strutture fisse assimilabili, di perforazione e/o produzione di idrocarburi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1979, n. 886 ed al decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 624
8 - oleodotti con diametro superiore a 100 mm
64 - centri informatici di elaborazione e/o archiviazione dati con oltre 25 addetti
71 - aziende ed uffici con oltre 300 persone presenti
72 - edifici sottoposti a tutela ai sensi del d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, aperti al pubblico, destinati a contenere biblioteche ed archivi, musei, gallerie, esposizioni e mostre, nonché qualsiasi altra attività contenuta nel presente Allegato
77- edifici destinati ad uso civile con altezza antincendio superiore a 24 m

Vedi: CPI Attività "una tantum" DM 16 febbraio 1982: rinnovo entro il 07.10.2021

CPI Attivit   una tantum  del DM d m 16 febbraio 1982 rinnovo entro il 07 10 2021

Collegati

Convenzione ILO C170 del 06 giugno 1990

ID 14674 | | Visite: 1417 | Convenzioni ILO

Convenzione ILO C170 del 06 giugno 1990

ID 14674 | 03.10.2021

Convenzione ILO C170 Prodotti chimici, 1990.

Ginevra, 06 giugno 1990

La Conferenza generale dell’Organizzazione internazionale del Lavoro, convocata a Ginevra dal Consiglio d’amministrazione dell’Ufficio internazionale del Lavoro e ivi riunitasi il 6 giugno 1990 nella sua settantasettesima sessione; Notando le convenzioni e le raccomandazioni internazionali del lavoro pertinenti, ed in particolare la convenzione e la raccomandazione sul benzene del 1971; la convenzione e la raccomandazione sul cancro professionale del 1974; la convenzione e la raccomandazione sull’ambiente di lavoro (inquinamento dell’aria, rumore e vibrazioni) del 1977; la convenzione e la raccomandazione sulla sicurezza e la salute dei lavoratori del 1981; la convenzione e la raccomandazione sui servizi sanitari sul lavoro del 1985; la convenzione e la raccomandazione sull’amianto del 1986 e la lista delle malattie professionali, allegata alla convenzione sulle prestazioni in casi d’incidenti sul lavoro e di malattie professionali del 1964, come emendata nel 1980; Notando che la protezione dei lavoratori contro gli effetti nocivi dei prodotti chimici rafforza altresì la protezione del pubblico e dell’ambiente; Notando che l’accesso alle informazioni concernenti i prodotti chimici utilizzati sul loro posto di lavoro corrisponde ad un bisogno e costituisce un diritto dei lavoratori ; Considerando essenziale il fatto di prevenire le malattie e le lesioni professionali dovute ai prodotti chimici, o di ridurne l’incidenza:
a) accertandosi che tutti i prodotti chimici siano oggetto di una valutazione per determinare i pericoli che presentano;
b) rendendo disponibile ai datori di lavoro un sistema tale da consentire di ottenere dai fornitori informazioni sui prodotti chimici utilizzati sul lavoro, affinché possano realizzare efficaci programmi di protezione dei lavoratori contro i pericoli connessi ai prodotti chimici;
c) fornendo ai lavoratori informazioni riguardo ai prodotti chimici utilizzati sul posto di lavoro ed adeguate misure preventive in modo che possano partecipare efficacemente ai programmi di protezione;
d) istituendo i principi di tali programmi al fine di garantire la sicurezza nell’impiego dei prodotti chimici;
Facendo riferimento alla necessità di una cooperazione nell’ambito del Programma internazionale sulla sicurezza delle sostanze chimiche fra l’Organizzazione internazionale del Lavoro, il Programma delle Nazioni Unite per l’Ambiente, l’Organizzazione mondiale della sanità, come pure con l’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’Alimentazione e l’Agricoltura, e l’Organizzazione delle Nazioni Unite per lo Sviluppo industriale e rilevando gli strumenti, i codici e le guide pertinenti promulgate da queste organizzazioni; Dopo aver deciso di adottare svariate proposte relative alla sicurezza d’impiego delle sostanze chimiche sul lavoro, questione che costituisce il quinto punto all’ordine del giorno della sessione; Dopo aver deciso che tali proposte avranno la forma di una convenzione internazionale, adotta, oggi venticinque giugno millenovecentonovanta, la seguente convenzione che sarà denominata Convenzione sui prodotti chimici, 1990.

PARTE I - AMBITO DI APPLICAZIONE E DEFINIZIONI

Articolo 1
1. La presente convenzione si applica a tutti i rami dell’attività economica in cui si utilizzano prodotti chimici.
2. Previa consultazione delle organizzazioni interessate maggiormente rappresentative dei datori di lavoro e dei lavoratori e sulla base di una valutazione dei pericoli in oggetto nonché delle misure di protezione da realizzare, l’autorità competente di un Membro che ratifica la convenzione:
a) potrà escludere dall’applicazione della convenzione o da talune sue disposizioni determinati rami dell’attività economica, imprese o prodotti speciali:
i) quando si pongano particolari problemi di sufficiente rilevanza;
ii) quando la protezione concessa ai sensi della legislazione e della prassi nazionale non è nell’insieme inferiore a quella che risulterebbe dall’applicazione integrale delle norme della convenzione;
b) dovrà stabilire disposizioni speciali al fine di proteggere le informazioni riservate la cui divulgazione ad un concorrente sarebbe di natura tale da nuocere alle attività di un datore di lavoro, sempre che la sicurezza e la salute dei lavoratori non siano per questo fatto messe a repentaglio.
3. La convenzione non si applica agli articoli i quali, in condizioni di utilizzazione normali o ragionevolmente prevedibili non comportano l’esposizione dei lavoratori ad un prodotto chimico pericoloso.
4. La convenzione non si applica agli organismi naturali, ma si applica ai prodotti chimici che ne derivano.

Articolo 2
Ai fini della convenzione:
a) i termini «prodotti chimici» si applicano agli elementi ed ai composti chimici ed ai loro miscugli, a prescindere se sono naturali o sintetici;
b) il termine «prodotto chimico pericoloso» comprende ogni prodotto chimico classificato come pericoloso in conformità all’articolo 6, o per il quale esistono informazioni pertinenti indicanti che questo prodotto è pericoloso;
c) i termini «utilizzazione dei prodotti chimici sul lavoro» significano ogni attività professionale la quale potrebbe esporre un lavoratore ad un prodotto chimico ivi compreso:
i) la produzione di prodotti chimici;
ii) la manipolazione di prodotti chimici;
iii) lo stoccaggio dei prodotti chimici;
iv) il trasporto dei prodotti chimici;
v) l’eliminazione e lo smaltimento dei rifiuti di prodotti chimici;
vi) l’emissione di prodotti chimici risultanti da attività professionali;
vii) la manutenzione la riparazione e la pulizia del materiale e dei recipienti utilizzati per prodotti chimici;
d) i termini «rami di attività economica» si applicano a tutti i settori in cui i lavoratori sono utilizzati, compresa la funzione pubblica;
e) il termine «articolo» indica qualsiasi oggetto fabbricato in vista di ottenere una determinata forma o configurazione o che si presenta nella sua forma naturale e la cui utilizzazione in tali forme è connessa in tutto o in parte alla sua forma o configurazione.
f) i termini «rappresentanti dei lavoratori» designano persone riconosciute in quanto tali dalla legislazione o dalla prassi nazionale, secondo la convenzione concernente i rappresentanti dei lavoratori, 1971.

PARTE II - PRINCIPI GENERALI

Articolo 3
Le organizzazioni interessate e maggiormente rappresentative dei datori di lavoro e dei lavoratori devono essere consultate sulle misure da adottare per dare effetto alle disposizioni della convenzione.

Articolo 4
Alla luce delle condizioni e delle prassi nazionali, ed in consultazione con le organizzazioni interessate maggiormente rappresentative di datori di lavoro e di lavoratori, ciascun membro deve elaborare, applicare e rivedere periodicamente una politica coerente di sicurezza per l’impiego di prodotti chimici sul lavoro.

Articolo 5
L’autorità competente deve potere, ove ciò sia giustificato da motivi di sicurezza e di salute, vietare o limitare l’uso di alcuni prodotti chimici pericolosi o esigere una notifica nonché un’autorizzazione preliminare per l’utilizzazione di questi prodotti.

PARTE III - CLASSIFICA E MISURE RELATIVE

Articolo 6
SISTEMI DI CLASSIFICA
1. Specifici sistemi e criteri appropriati per classificare tutti i prodotti chimici secondo il loro grado e tipo di pericolo fisico e per la salute, nonché per determinare la pertinenza delle informazioni richieste al fine di stabilire se siano pericolosi, devono essere istituiti dall’autorità competente o da un ente abilitato o riconosciuto dall’autorità competente in conformità alle norme nazionali o internazionali.
2. Le proprietà pericolose dei miscugli formati da due o più prodotti chimici possono essere determinate con metodi di valutazione che si basano sul pericolo proprio di ciascuno dei prodotti chimici che fanno parte di tali miscugli.
3. Per quanto concerne il trasporto, questi sistemi e criteri devono tener conto delle Raccomandazioni delle Nazioni Unite sul trasporto delle merci pericolose.
4. I sistemi di classificazione e la loro applicazione saranno progressivamente ampliati.

Articolo 7
ETICHETTATURA E MARCATURA
1. Tutti i prodotti chimici devono essere contrassegnati in modo da consentire la loro identificazione.
2. I prodotti chimici pericolosi devono inoltre essere etichettati in modo da fornire informazioni sostanziali riguardo alla loro classifica, i pericoli che presentano e le precauzioni da prendere in materia di sicurezza, e l’etichetta deve essere agevolmente comprensibile per i lavoratori.
3. (1) Le prescrizioni per la marcatura o l’etichettatura dei prodotti chimici di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo devono essere stabilite da un’autorità competente o da un ente abilitato o riconosciuto dall’autorità competente, conformemente alle norme nazionali o internazionali. (2) Per quanto concerne il trasporto, queste prescrizioni devono tener conto delle Raccomandazioni delle Nazioni Unite sul trasporto di merci pericolose.

Articolo 8
SCHEDE DEI DATI DI SICUREZZA
1. Per i prodotti chimici pericolosi devono essere fornite ai datori di lavoro schede di dati di sicurezza comprendenti informazioni essenziali e particolareggiate sull’identificazione dei prodotti, i loro fornitori, la loro classifica, i pericoli che presentano, le precauzioni di sicurezza e le procedure di emergenza.
2. I criteri applicabili alla predisposizione dalle schede di dati di sicurezza devono essere stabiliti dall’autorità competente, o da un ente abilitato o riconosciuto dall’autorità competente in conformità alle norme nazionali o internazionali.
3. La denominazione chimica o usuale utilizzata per l’identificazione del prodotto chimico sulla scheda dei dati di sicurezza, deve essere la stessa di quella utilizzata sull’etichetta.

Articolo 9
RESPONSABILITÀ DEI FORNITORI
1. Ogni fornitore di prodotti chimici, sia che si tratti di un fabbricante, di un importatore o di un distributore, deve accertarsi che:
a) tali prodotti siano classificati in conformità all’articolo 6, sulla base delle conoscenze relative alle loro proprietà e di una ricerca delle informazioni disponibili, o che siano valutati conformemente al paragrafo 3 in appresso:
b) tali prodotti siano contrassegnati in modo da consentirne l’identificazione conformemente all’articolo 7, paragrafo 1;
c) i prodotti chimici pericolosi siano etichettati conformemente all’articolo 7, paragrafo 2;
d) per i prodotti chimici pericolosi, siano predisposte schede di dati di sicurezza da fornire ai datori di lavoro, in conformità all’articolo 8, paragrafo 1;
2. Ogni fornitore di prodotti chimici pericolosi deve accertarsi che siano predisposte etichette e schede rivedute dei dati di sicurezza e che siano fornite ai datori di lavoro, secondo una metodologia conforme alla legislazione ed alla prassi nazionale, ogni qualvolta nuove informazioni rilevanti per la sicurezza e la salute siano disponibili.
3. Ogni fornitore di prodotti chimici che non sono già stati classificati conformemente all’articolo 6, deve identificare i prodotti chimici che fornisce e valutare le loro proprietà sulla base delle informazioni disponibili, al fine di determinare se si tratta di prodotti chimici pericolosi.

PARTE IV - DOVERI DEGLI IMPRENDITORI

Articolo 10
IDENTIFICAZIONE
1. I datori di lavoro devono accertarsi che tutti i prodotti chimici utilizzati sul lavoro siano etichettati o contrassegnati come previsto all’articolo 7 e che le schede con i dati di sicurezza siano state fornite come previste all’articolo 8, e che siano disponibili per i lavoratori e per i loro rappresentanti.
2. Quando i datori di lavoro ricevono prodotti chimici che non sono stati etichettati o contrassegnati come previsto all’articolo 7, o per i quali le schede dei dati di sicurezza non sono state fornite come previsto all’articolo 8, essi devono procurarsi le informazioni rilevanti presso il fornitore o ogni altra fonte ragionevolmente accessibile e non devono utilizzare questi prodotti chimici prima di avere ottenuto le suddette informazioni.
3. I datori di lavoro devono accertarsi che siano utilizzati solo i prodotti classificati conformemente all’articolo 6, o identificati e valutati conformemente all’articolo 9, paragrafo 3, e che siano etichettati o contrassegnati conformemente all’articolo 7, e che tutte le precauzioni richieste siano adottate al momento del loro impiego.
4. I datori di lavoro devono conservare uno schedario dei prodotti chimici pericolosi utilizzati sul luogo di lavoro, che rinvia alle schede appropriate dei dati di sicurezza. Questo schedario deve essere accessibile a tutti i lavoratori interessati ed ai loro rappresentanti.

Articolo 11
TRASFERIMENTO DEI PRODOTTI CHIMICI
I datori di lavoro devono accertarsi che, quando dei prodotti chimici sono travasati in altri recipienti o apparecchiature, il contenuto sia indicato, in modo da informare i lavoratori sull’identificazione di questi prodotti chimici, sui pericoli che la loro utilizzazione comporta e su tutte le precauzioni da prendere ai fini della sicurezza.

Articolo 12
ESPOSIZIONE
I datori di lavoro devono:
a) fare in modo che i lavoratori non siano esposti ai prodotti chimici al di là dei limiti dell’esposizione o degli altri criteri di esposizione per la valutazione o il controllo dell’ambiente di lavoro, stabiliti dall’autorità competente o da un ente approvato o riconosciuto dall’autorità competente, conformemente alle norme nazionali o internazionali;
b) valutare l’esposizione dei lavoratori ai prodotti chimici pericolosi;
c) sorvegliare e registrare l’esposizione dei lavoratori ai prodotti chimici pericolosi, quando ciò è necessario per garantire la loro sicurezza e tutelare la loro salute, se l’autorità competente lo prescrive;
d) accertarsi che i dati relativi alla sorveglianza dell’ambiente di lavoro e dell’esposizione dei lavoratori che utilizzano prodotti chimici pericolosi siano conservati per il periodo stabilito dall’autorità competente e siano accessibili a tali lavoratori ed ai loro rappresentanti.

Articolo 13
CONTROLLO OPERATIVO
1. I datori di lavoro devono valutare i rischi derivanti dall’utilizzazione dei prodotti chimici sul lavoro e devono garantire la protezione dei lavoratori rispetto a tali rischi, ricorrendo a mezzi appropriati ed in particolare:
a) selezionando prodotti chimici che eliminano o riducono al minimo i rischi;
b) selezionando tecniche che eliminano o riducono i rischi al minimo;
c) applicando adeguate misure di prevenzione tecnica;
d) adottando sistemi e prassi di lavoro che eliminano o riducono al minimo i rischi.
e) adottando adeguate misure d’igiene sul lavoro;
f) quando le misure di cui sopra non sono sufficienti, distribuendo e mantenendo in modo adeguato, senza spese per i lavoratori, un equipaggiamento ed indumenti di protezione individuale, vigilando sulla loro utilizzazione.
2. I datori di lavoro devono:
a) limitare l’esposizione ai prodotti chimici pericolosi, in modo da proteggere la sicurezza e la salute dei lavoratori;
b) fornire un pronto soccorso;
c) prendere provvedimenti per far fronte alle emergenze.

Articolo 14
ELIMINAZIONE
I prodotti chimici pericolosi divenuti inservibili ed i recipienti che sono stati vuotati ma che possono contenere residui di prodotti chimici pericolosi, devono essere manipolati o eliminati in modo da eliminare o ridurre al minimo i rischi per la sicurezza e la salute, nonché per l’ambiente, conformemente alla legislazione ed alla prassi nazionale.

Articolo 15
INFORMAZIONE E FORMAZIONE
I datori di lavoro devono:
a) informare i lavoratori sui pericoli connessi all’esposizione ai prodotti chimici utilizzati sui luoghi di lavoro;
b) insegnare ai lavoratori il modo per ottenere ed utilizzare le informazioni fornite dalle etichette e dalle schede dei dati di sicurezza;
c) utilizzare le schede di dati di sicurezza, nonché qualsiasi informazione specifica relativa al luogo di lavoro, al fine di predisporre, se del caso in forma scritta, istruzioni destinate ai lavoratori;
d) garantire ai lavoratori una formazione continua riguardo alla prassi ed alle procedure da seguire per la sicurezza nell’impiego dei prodotti chimici sul lavoro.

Articolo 16
COOPERAZIONE
Nell’adempiere alle loro responsabilità, i datori di lavoro devono cooperare il più strettamente possibile con i lavoratori o con i loro rappresentanti per quanto concerne la sicurezza nell’impiego dei prodotti chimici sul lavoro.

PARTE V - DOVERI DEI LAVORATORI

Articolo 17
1. I lavoratori devono collaborare il più strettamente possibile con i loro datori di lavoro nell’esecuzione delle responsabilità che incombono a questi ultimi, e rispettare tutte le procedure e prassi relative alla sicurezza nell’impiego dei prodotti chimici sul lavoro.
2. I lavoratori devono prendere ogni provvedimento ragionevole al fine di eliminare, o ridurre al minimo, per sé stessi e per gli altri, i pericoli collegati all’impiego di prodotti chimici sul lavoro.

PARTE VI - DIRITTI DEI LAVORATORI E DEI LORO RAPPRESENTANTI

Articolo 18
1. I lavoratori devono avere il diritto di allontanarsi da un pericolo derivante dall’uso di prodotti chimici, quando hanno ragionevoli motivi di ritenere che esiste un rischio grave ed imminente per la loro sicurezza o per la loro salute, e dovranno segnalare senza indugio questo rischio al loro superiore.
2. I lavoratori che si allontanano da un pericolo conformemente alle disposizioni del paragrafo precedente, o che esercitano ogni altro diritto a titolo della convenzione, devono essere al riparo di conseguenze ingiustificate.
3. I lavoratori interessati ed i loro rappresentanti devono avere il diritto di ottenere:
a) informazioni sull’identificazione dei prodotti chimici utilizzati sul lavoro, sulle proprietà pericolose di tali prodotti, sulle misure precauzionali da prendere, sull’istruzione e la formazione;
b) l’informazione che figura sulle etichette e sulle marcature;
c) le schede di dati di sicurezza;
d) ogni altra informazione da conservare ai sensi della presente convenzione.
4. Se la divulgazione ad un concorrente, della specifica identificazione del componente di un miscuglio chimico potrebbe pregiudicare le attività del datore di lavoro, quest’ultimo può, fornendo l’informazione prevista al paragrafo 3, proteggere tale identificazione con ogni mezzo abilitato dall’autorità competente, conformemente all’articolo 1 (2) b).

PARTE VII - RESPONSABILITÀ DEGLI STATI ESPORTATORI

Articolo 19
Quando, in uno Stato membro esportatore, l’impiego di prodotti chimici pericolosi è totalmente o parzialmente vietato per ragioni di sicurezza e di salute sul lavoro, tale Stato deve rendere noto questo fatto, nonché le relative ragioni, ad ogni paese verso il quale esso esporta.

PARTE VIII - DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 20
Le ratifiche formali della presente convenzione saranno comunicate al Direttore generale dell’Ufficio internazionale del Lavoro, il quale provvederà a farle registrare.

Articolo 21
1. La presente convenzione sarà vincolante solo per i Membri dell’Organizzazione internazionale del Lavoro la cui ratifica sia stata registrata dal Direttore generale.
2. Essa entrerà in vigore dodici mesi dopo che le ratifiche di due Membri saranno state registrate dal Direttore generale.
3. In seguito, questa convenzione entrerà in vigore per ciascun Membro dodici mesi dopo la data in cui la sua ratifica è stata registrata.

Articolo 22
1. Ogni Membro che ha ratificato la presente convenzione, può denunciarla allo scadere di un periodo di dieci anni successivo alla data di entrata in vigore iniziale della convenzione, mediante un atto comunicato al Direttore generale dell’Ufficio internazionale del Lavoro e da quest’ultimo registrato. La denuncia avrà effetto non prima di un anno dopo essere stata registrata.
2. Ogni Membro che ha ratificato la presente convenzione e che, nel termine di un anno dopo la scadenza del periodo di dieci anni menzionato al al paragrafo precedente, non si è avvalso del diritto di denuncia previsto nel presente articolo, rimarrà vincolato per un ulteriore periodo di dieci anni, e, in seguito, potrà denunciare la presente convenzione allo scadere di ciascun periodo di dieci anni, alle condizioni previste nel presente articolo.

Articolo 23
1. Il Direttore generale dell’Ufficio internazionale del Lavoro notificherà a tutti i Membri dell’Organizzazione internazionale del Lavoro la registrazione di tutte le ratifiche e di tutte le denuncie che gli verranno comunicate dai Membri dell’Organizzazione.
2. Nel notificare ai Membri dell’Organizzazione la registrazione della seconda ratifica che gli sarà stata comunicata, il Direttore generale richiamerà l’attenzione dei Membri dell’Organizzazione sulla data in cui la presente convenzione entrerà in vigore.

Articolo 24
Il Direttore generale dell’Ufficio internazionale del Lavoro comunicherà al Segretario generale delle Nazioni Unite, ai fini della registrazione, informazioni complete riguardo a tutte le ratifiche ed a tutti gli atti di denuncia che avrà registrato conformemente alle disposizioni degli articoli precedenti, ai fini della relativa registrazione conformemente all’articolo 102 dello Statuto delle Nazioni Unite.

Articolo 25
Ogni qualvolta lo giudicherà necessario, il Consiglio di amministrazione dell’Ufficio internazionale del Lavoro sottoporrà alla Conferenza generale un rapporto sull’attuazione della presente convenzione ed esaminerà se sia il caso d’iscrivere all’ordine del giorno della Conferenza la questione della sua revisione totale o parziale.

Articolo 26
1. Qualora la Conferenza adotti una nuova convenzione comportante modifiche totali o parziali della presente convenzione, e a meno che la nuova convenzione non disponga diversamente:
a) la ratifica, ad opera i un Membro, della nuova convenzione riveduta comporterà ipso iure, nonostante l’articolo 22 precedente, la denuncia immediata della presente convenzione, purché la nuova convenzione di revisione sia entrata in vigore;
b) a decorrere dalla data di entrata in vigore della nuova convenzione di revisione, la presente convenzione cesserà di essere aperta alla ratifica dei Membri.
La presente convenzione rimarrà in ogni caso in vigore nella sua forma e tenore per i Membri che l’hanno ratificata, e che non ratificherebbero la convenzione di revisione.

Articolo 27
Il testo francese e il testo inglese della presente convenzione faranno ugualmente fede.

________
Versione non ufficiale
Fonte e Ratifica: ---
Entrata in vigore: 04 Novembre 1993

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Requisiti ergonomici per il lavoro di ufficio con videoterminali (VDT)

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Requisiti ergonomici VDT

Requisiti ergonomici per il lavoro di ufficio con videoterminali (VDT)

ID 13577 | Rev. 0.0 del 19.05.2021 / Documento completo allegato

Documento di analisi dei principi ergonomici che si applicano per la progettazione e l’approvvigionamento di apparecchiature per postazioni di lavoro da ufficio che utilizzano videoterminali.

In accordo all’Art. 174 del Titolo VII del D.Lgs. 81/08, il Datore di Lavoro ha l’obbligo di analizzare i posti di lavoro che utilizzano videoterminali con particolare riguardo:

a) ai rischi per la vista e per gli occhi;
b) ai problemi legati alla postura ed all'affaticamento fisico o mentale;
c) alle condizioni ergonomiche e di igiene ambientale.

I requisiti minimi per i posti di lavoro che utilizzano videoterminali sono indicati all'allegato XXXIV del D.Lgs. 81/08. Altre importanti indicazioni sono riportate nelle seguenti norme tecniche:

UNI EN ISO 9241-1:2003
Requisiti ergonomici per il lavoro di ufficio con videoterminali (VDT) - Introduzione generale.

UNI EN ISO 9241-4:2002
Requisiti ergonomici per il lavoro di ufficio con videoterminali (VDT) - Requisiti della tastiera.

UNI EN ISO 9241-5:2001
Requisiti ergonomici per il lavoro di ufficio con videoterminali (VDT) - Requisiti posturali e per la configurazione del posto di lavoro.

UNI EN ISO 9241-6:2001
Requisiti ergonomici per il lavoro di ufficio con videoterminali (VDT) - Guida sull’ambiente di lavoro.

UNI EN ISO 9241-9:2001
Requisiti ergonomici per il lavoro di ufficio con videoterminali (VDT) - Requisiti per i dispositivi di immissione dei dati diversi dalle tastiere.

UNI EN ISO 9241-11:2018
Ergonomia dell'interazione uomo-sistema - Parte 11: Usabilità: Definizioni e concetti.

UNI EN ISO 9241-13:2002
Requisiti ergonomici per il lavoro di ufficio con videoterminali (VDT) - Guida per l’utente.

UNI EN ISO 9241-14:2002
Requisiti ergonomici per il lavoro di ufficio con videoterminali (VDT) - Menu dialogici.

UNI EN ISO 9241-15:1999
Requisiti ergonomici per il lavoro di ufficio con videoterminali (VDT) - Comandi dialogici.

UNI EN ISO 9241-16:2001
Requisiti ergonomici per il lavoro di ufficio con videoterminali (VDT) - Dialoghi per manipolazione diretta.

UNI EN 29241-2:1994
Requisiti ergonomici per il lavoro di ufficio con videoterminali (VDT). Guida ai requisiti dei compiti.

D.Lgs. 81/08 | Titolo VII Attrezzature munite di videoterminali

Art. 172 - Campo di applicazione

1. Le norme del presente titolo si applicano alle attività lavorative che comportano l'uso di attrezzature munite di videoterminali.

2. Le norme del presente titolo non si applicano ai lavoratori addetti:
a) ai posti di guida di veicoli o macchine;
b) ai sistemi informatici montati a bordo di un mezzo di trasporto;
c) ai sistemi informatici destinati in modo prioritario all'utilizzazione da parte del pubblico;
d) alle macchine calcolatrici, ai registratori di cassa e a tutte le attrezzature munite di un piccolo dispositivo di visualizzazione dei dati o delle misure, necessario all'uso diretto di tale attrezzatura;
e) alle macchine di videoscrittura senza schermo separato.

Art. 173 - Definizioni

1. Ai fini del presente decreto legislativo si intende per:

a) videoterminale: uno schermo alfanumerico o grafico a prescindere dal tipo di procedimento di visualizzazione utilizzato;
b) posto di lavoro: l'insieme che comprende le attrezzature munite di videoterminale, eventualmente con tastiera ovvero altro sistema di immissione dati, incluso il mouse, il software per l'interfaccia uomo-macchina, gli accessori opzionali, le apparecchiature connesse, comprendenti l'unità a dischi, il telefono, il modem, la stampante, il supporto per i documenti, la sedia, il piano di lavoro, nonché l'ambiente di lavoro immediatamente circostante;
c) lavoratore: il lavoratore che utilizza un'attrezzatura munita di videoterminali, in modo sistematico o abituale, per venti ore settimanali, dedotte le interruzioni di cui all'articolo 175.

Art. 174 - Obblighi del datore di lavoro

1. Il datore di lavoro, all'atto della valutazione del rischio di cui all'articolo 28, analizza i posti di lavoro con particolare riguardo:

a) ai rischi per la vista e per gli occhi;
b) ai problemi legati alla postura ed all'affaticamento fisico o mentale;
c) alle condizioni ergonomiche e di igiene ambientale.

2. Il datore di lavoro adotta le misure appropriate per ovviare ai rischi riscontrati in base alle valutazioni di cui al comma 1, tenendo conto della somma ovvero della combinazione della incidenza dei rischi riscontrati.

3. Il datore di lavoro organizza e predispone i posti di lavoro di cui all'articolo 173, in conformità ai requisiti minimi di cui all'allegato XXXIV.

Art. 175 - Svolgimento quotidiano del lavoro

1. Il lavoratore, ha diritto ad una interruzione della sua attività mediante pause ovvero cambiamento di attività.

2. Le modalità di tali interruzioni sono stabilite dalla contrattazione collettiva anche aziendale.

3. In assenza di una disposizione contrattuale riguardante l'interruzione di cui al comma 1, il lavoratore comunque ha diritto ad una pausa di quindici minuti ogni centoventi minuti di applicazione continuativa al videoterminale.
4. Le modalità e la durata delle interruzioni possono essere stabilite temporaneamente a livello individuale ove il medico competente ne evidenzi la necessità.

5. È comunque esclusa la cumulabilità delle interruzioni all'inizio ed al termine dell'orario di lavoro.

6. Nel computo dei tempi di interruzione non sono compresi i tempi di attesa della risposta da parte del sistema elettronico, che sono considerati, a tutti gli effetti, tempo di lavoro, ove il lavoratore non possa abbandonare il posto di lavoro.

7. La pausa è considerata a tutti gli effetti parte integrante dell'orario di lavoro e, come tale, non è riassorbibile all'interno di accordi che prevedono la riduzione dell'orario complessivo di lavoro.

Art. 176 - Sorveglianza sanitaria

1. I lavoratori sono sottoposti alla sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41, con particolare riferimento:

a) ai rischi per la vista e per gli occhi;
b) ai rischi per l'apparato muscolo-scheletrico.

2. Sulla base delle risultanze degli accertamenti di cui al comma 1 i lavoratori vengono classificati ai sensi dell'articolo 41 comma 6.

3. Salvi i casi particolari che richiedono una frequenza diversa stabilita dal medico competente, la periodicità delle visite di controllo è biennale per i lavoratori classificati come idonei con prescrizioni o limitazioni e per i lavoratori che abbiano compiuto il cinquantesimo anno di età; quinquennale negli altri casi.

4. Per i casi di inidoneità temporanea il medico competente stabilisce il termine per la successiva visita di idoneità.

5. Il lavoratore è sottoposto a visita di controllo per i rischi di cui al comma 1 a sua richiesta, secondo le modalità previste all'articolo 41, comma 2, lettera c).

6. Il datore di lavoro fornisce a sue spese ai lavoratori i dispositivi speciali di correzione visiva, in funzione dell'attività svolta, quando l'esito delle visite di cui ai commi 1, 3 e 4 ne evidenzi la necessità e non sia possibile utilizzare i dispositivi normali di correzione.

Art. 177 - Informazione e formazione

1. In ottemperanza a quanto previsto in via generale dall'articolo 18, comma 1, lettera l), il datore di lavoro:

a) fornisce ai lavoratori informazioni, in particolare per quanto riguarda:

1) le misure applicabili al posto di lavoro, in base all'analisi dello stesso di cui all'articolo 174;
2) le modalità di svolgimento dell'attività;
3) la protezione degli occhi e della vista;

b) assicura ai lavoratori una formazione adeguata in particolare in ordine a quanto indicato al comma 1, lettera a).

Art. 178 - Sanzioni a carico del datore di lavoro e del dirigente

1. Il datore di lavoro ed il dirigente sono puniti:

a) con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da 2.500 fino a 6.400 euro per la violazione degli articoli 174, comma 2 e 3, 175, commi 1 e 3, e 176, commi 1, 3, 5;
b) con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da 750 a 4.000 euro per la violazione degli articoli 176, comma 6, e 177.

2. La violazione di più precetti riconducibili alla categoria omogenea di requisiti di sicurezza relativi alle attrezzature munite di videoterminale di cui all'allegato XXXIV, punti 1, 2 e 3 è considerata una unica violazione ed è punita con la pena prevista dal comma 1, lettera a). L'organo di vigilanza è tenuto a precisare in ogni caso, in sede di contestazione, i diversi precetti violati.

Art. 179 - Sanzioni a carico del preposto

Articolo abrogato dal D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106.

[...]

Estratto EN ISO 9241-5:1999

EN ISO 9241-5:1999 Titolo : Requisiti ergonomici per il lavoro di ufficio con videoterminali (VDT) - Requisiti posturali e per la configurazione del posto di lavoro

Data entrata in vigore: 24 marzo 1999

Recepita in Italia con la UNI EN ISO 9241-4:2001 il 30 settembre 2001

5 Requisiti e raccomandazioni di progettazione

5.1 Generalità

Il presente punto contiene requisiti e raccomandazioni per la configurazione di stazioni VDT che facilitano il comfort e l'efficienza del lavoro. I punti 5.2 e 5.7 identificano i parametri destinati a permettere di accogliere un singolo utente in termini di requisiti prestazionali, spazio per il corpo, posture accettabili e preferite nonché comfort.

I principali fattori per determinare le sistemazioni adeguate all'interno di una stazione di lavoro sono la seduta e la superficie di lavoro, l'angolo della linea di visione, l'altezza della superficie di lavoro e della tastiera, lo spazio per le ginocchia, l'inclinazione dell'avambraccio e l'altezza del gomito.

I mobili, le apparecchiature e l'ambiente di lavoro possono essere progettati per un impiego in posizione seduta o in piedi e con un'alternanza tra le due posizioni. Le stazioni di lavoro devono essere in grado di supportare numerosi compiti (lettura a video, inserimento a tastiera, impiego di un dispositivo di inserimento diverso dalla tastiera, scrittura, ecc.), esse dovrebbero essere progettate tenendo conto di tali funzioni. La filosofia adottata nella presente parte della ISO 9241 si basa sul fatto che l'organizzazione del lavoro e il suo contenuto nonché la progettazione dei mobili dovrebbero favorire il movimento dell'utente. Ciò significa che sono ridotti al minimo i momenti di lavoro in postura seduta statica e che possono essere effettuate regolazioni volontarie più o meno continue della postura.

[...]

5.2.3 Posture in piedi e sedute/in piedi

La postura in piedi è raccomandata quando può essere alternata a una postura seduta.

Ciò si può ottenere se il posto di lavoro comprende stazioni di lavoro o superfici di lavoro per posture in piedi e sedute oppure con una stazione di lavoro regolabile in grado di ospitare la stessa persona sia in piedi sia seduta (vedere figura 3).

Per sedie utilizzate in stazioni di lavoro con posizioni sedute/in piedi gli aspetti relativi alla stabilità riguardano sia la posizione seduta sia quella in piedi.

Fig  1

Legenda
1 Orizzontale
Questa postura serve solo per scopi progettuali, ma non rappresenta la postura ottimale per un lavoro sedentario!

Figura 1 Postura progettuale di riferimento per posizione seduta

[...]

5.5.5 Braccioli

Per compiti speciali e per movimenti durante l'interruzione del lavoro, i braccioli possono fornire un supporto ai muscoli del collo e delle spalle e possono aiutare l'utente ad alzarsi e sedersi. Per braccioli con altezza e larghezza regolabili, la gamma dovrebbe coprire l'intervallo tra il 5° percentile femminile e il 95° percentile maschile della popolazione utilizzatrice prevista. Se forniti, i braccioli

a) non dovrebbero limitare la postura di lavoro al VDT preferita dall'utente; se ostacolano l'utente, essi dovrebbero poter essere regolabili o rimovibili;
b) non dovrebbero limitare la facilità d'accesso alla stazione di lavoro; in particolare l'altezza non dovrebbe impedire alla sedia da lavoro di infilarsi sotto la superficie di lavoro.

Fig  5

Figura 5 Supporto per cambiamenti posturali mediante movimento dello schienale e del piano di seduta

[...]

APPENDICE A Dati antropometrici necessari per il progetto e la scelta delle stazioni di lavoro

A.1 Selezione di un insieme di dati antropometrici

Per selezionare una fonte di dati antropometrici è importante sapere come sono stati ricavati e quali fattori regolano la loro rilevanza per l'uso richiesto.

Nel contesto delle norme internazionali è importante che l'insieme di dati antropometrici scelto rifletta adeguatamente le dimensioni e le forme del corpo della popolazione utilizzatrice prevista.

Se i dati antropometrici sono stati raccolti da un piccolo numero (per esempio un campione di meno di 000 individui) o da un gruppo di persone molto specifico, probabilmente non sono adatti per l'uso in progetti per un pubblico generico. Sono tuttavia disponibili numerose serie di dati che permettono di evitare questi problemi o perché raccolti dacampioni molto ampi o perché estrapolati da campioni più piccoli per mezzo di sofisticatetecniche statistiche e quindi rappresentativi. Pertanto, i dati utilizzati nella progettazione dei mobili dovrebbero essere scelti per essere rappresentativi di un gruppo strettamente correlato al gruppo per il quale si sta progettando e preferibilmente da un campione ampio. Per quanto riguarda la progettazione dei mobili, tale campione dovrebbe essere costituito dalla popolazione adulta. Nella definizione di "adulto" si deve tenere conto del fatto che i giovani non sono completamente cresciuti fino all'età di 21 anni; è quindi necessario includere un intervallo di età tra 16 e 65 perché si adatti alla popolazione attiva.

I dati antropometrici sono solitamente separati in base al sesso e alle fasce di età. Ciò può risultare estremamente utile se la progettazione è specifica per utenti di un solo sesso o di una determinata fascia d'età. Tuttavia, se ciò non interessa, è possibile combinare i dati dei diversi gruppi.

Gran parte dei dati antropometrici è stata raccolta da soggetti nudi o pressoché nudi per cui occorre tenere conto di una certa tolleranza per gli indumenti. Alcune fonti di dati, invece, comprendono già la tolleranza per gli indumenti su certe dimensioni; è quindi estremamente importante leggere attentamente le informazioni fornite con i dati prima di utilizzarli. Il prospetto A.1 illustra alcuni indicatori utili sul tipo di tolleranza.

Un'altra tolleranza che si trova spesso nei dati antropometrici è il fattore "slump" (slump = stare rilassato): si tratta di una correzione apportata ai dati raccolti da persone che adottano la classica postura "da manichino" o eretta. La convenzione "slump" è quindi un tentativo di simulare posizioni più naturali. I dati che indicano chiaramente che è stato incluso un fattore "slump" sono da preferirsi per applicazioni quali la progettazione di mobili.

Prospetto A 1

Prospetto A.1 Indumenti e relative tolleranze

Gli indumenti e le relative tolleranze per altre dimensioni sono minime per gli indumenti al coperto con intervalli di temperatura moderati.

Come illustra la figura A.1, ai fini della progettazione delle stazioni di lavoro devono essere prese in considerazione solo poche dimensioni esterne del corpo che sono però di primaria importanza. Le definizioni sono ricavate dalla ISO 7250. Per ciascuna dimensione indicata, viene riportata la lettera corrispondente nella figura A.1.

Fig  A1

Legenda
a) Altezza dell’estremità inferiore della scapola
b) Altezza dell’occhio, postura assisa
c) Altezza della spalla, postura assisa
d) Altezza del gomito, postura assisa
e) Spessore della coscia, postura assisa
f) Altezza dei glutei dal piano di seduta
g) Altezza poplitea, postura assisa
h) Lunghezza gluteo-ginocchio
i) Lunghezza gluteo-poplitea
k) Profondità gluteo-addominale, postura assisa
l) Larghezza da gomito a gomito
m) Larghezza tra i fianchi
n) Altezza dell’occhio, postura eretta
o) Altezza del gomito, postura eretta

Figura A.1 Dimensioni antropometriche importanti per la determinazione del progetto di stazioni VDT con operatore seduto e in piedi

[...] segue in allegato

Fonti
D.Lgs. 81/08
EN ISO 9241-5:1999

Certifico Srl - IT | Rev. 0.0 2021 
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Matrice Revisioni:

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0.0 19.05.2021 -- Certifico Srl

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Convenzione ILO C160 del 07 giugno 1985

ID 14668 | | Visite: 1095 | Convenzioni ILO

Convenzione ILO C160 del 07 giugno 1985

ID 14668 | 02.10.2021

Convenzione ILO C160 Statistiche del lavoro, 1985.

Ginevra, 07 giugno 1985

La Conferenza generale dell’Organizzazione internazionale del Lavoro, Convocata a Ginevra dal Consiglio di amministrazione dell’Ufficio internazionale del Lavoro, e ivi riunitasi il 7 giugno 1985, nella sua settantunesima sessione; Avendo deciso di adottare varie proposte relative alla revisione della Convenzione (n. 63) sulle statistiche dei salari e degli orari di lavoro, 1938, questione che costituisce il quinto punto all’ordine del giorno della sessione; Considerando che tali proposte dovrebbero assumere la forma di una convenzione internazionale, adotta, oggi venticinque giugno millenovecentottantacinque, la seguente convenzione, la quale sarà denominata Convenzione sulle statistiche del lavoro, 1985.

I - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1
Ciascun Membro che ratifica la presente convenzione si impegna a raccogliere, compilare e pubblicare con regolarità, statistiche di base del lavoro le quali dovranno, in considerazione delle sue risorse, includere gradualmente i seguenti settori:
a) popolazione attiva, impiego, disoccupazione se opportuno, e, qualora possibile, sottooccupazione apparente;
b) struttura e ripartizione della popolazione attiva, al fine di poter procedere ad analisi approfondite e disporre di dati di base;
c) guadagni medi e durata media del lavoro (ore effettivamente lavorate o ore retribuite) e, se opportuno, i tassi salariali riferiti al tempo e alla durata normale del lavoro;
d) struttura e ripartizione dei salari;
e) costo della mano d’opera;
f) indici dei prezzi al consumo;
g) le spese domestiche e, se opportuno, le spese delle famiglie nonché, se possibile, i redditi domestici o, se del caso, i redditi delle famiglie;
h) le lesioni professionali e, per quanto possibile, le malattie professionali;
i) le conflittualità di lavoro.

Articolo 2
Nell’elaborare o rivedere i concetti, le definizioni e la metodologia utilizzata per la raccolta, la compilazione e la pubblicazione delle statistiche richieste ai sensi della presente convenzione, i Membri debbono tener conto delle norme e delle più recenti direttive stabilite sotto gli auspici della Organizzazione internazionale del Lavoro.

Articolo 3
Nell’elaborare o rivedere i concetti, le definizioni e la metodologia utilizzate per la raccolta, la compilazione e la pubblicazione delle statistiche richieste in virtù della presente convenzione, debbono essere consultate le organizzazioni rappresentative dei datori di lavoro dei lavoratori, qualora esistano, al fine di prendere in considerazione le loro esigenze e di assicurare la loro collaborazione.

Articolo 4
Non vi è alcunché nella presente convenzione che imponga l’obbligo di pubblicare o di rivelare dati che comporterebbero in qualunque modo divulgazione di informazioni relative ad una unità statistica individuale come una persona, un nucleo familiare, un ente o una azienda.

Articolo 5
Ciascun Membro che ratifica la presente convenzione si impegna a comunicare all’Ufficio internazionale del Lavoro, non appena ciò sia possibile, le statistiche compilate e pubblicate in virtù della Convenzione, e le informazioni relative alla loro pubblicazione, in particolare:
a) informazioni relative ai mezzi di divulgazione utilizzati (titoli e numeri di riferimento nel caso di pubblicazioni stampate o descrizioni equivalenti nel caso di dati divulgati sotto ogni altra forma);
b) le date o i periodi più recenti ai quali sono disponibili i vari tipi di statistiche, nonché le date della loro pubblicazione o divulgazione.

Articolo 6
Descrizioni dettagliate delle fonti, dei concetti, delle definizioni e della metodologia utilizzate per la raccolta e la compilazione delle statistiche ai sensi della presente convenzione, debbono essere:
a) elaborate e aggiornate al fine di rispecchiare mutamenti significativi;
b) comunicate all’Ufficio internazionale del Lavoro non appena possibile;
c) pubblicate dall’ente nazionale competente.

II - STATISTICHE DI BASE DEL LAVORO

Articolo 7
Debbono essere compilate, in maniera da fornire una rappresentazione globale del paese statistiche correnti sulla popolazione attiva, il lavoro, la disoccupazione se opportuno e, ove possibile, la sotto-occupazione apparente.

Articolo 8
Al fine di poter procedere ad analisi approfondite e disporre di dati di base, debbono essere compilate statistiche sulla struttura e sulla ripartizione della popolazione attiva, in maniera da fornire una rappresentazione globale del paese.

Articolo 9
1. Debbono essere compilate per tutte le categorie importanti di salariati, e per tutti i settori di rilievo dell’attività economica, statistiche correnti sui guadagni medi e la durata media del lavoro (ore effettivamente lavorate o ore retribuite), in maniera da rappresentare la globalità del paese.
2. Qualora ciò sia opportuno, dovranno essere compilate statistiche sui tassi salariali riferiti ai tempi ed alla durata normale del lavoro relative a professioni o a gruppi di professione importanti, appartenenti a settori di rilievo dell’attività economica, in maniera da fornire una rappresentazione globale del paese.

Articolo 10
Debbono essere compilate statistiche sulla struttura e sulla ripartizione dei salari riguardo a settori di rilievo dell’attività economica.

Articolo 11
Debbono essere compilate statistiche sul costo della mano d’opera per i settori di rilievo dell’attività economica. Dette statistiche debbono, ove possibile, essere compatibili con i dati sull’impiego e la durata del lavoro (ore effettivamente lavorate o ore retribuite) relativi allo stesso settore.

Articolo 12
Debbono essere elaborati indici di prezzi al consumo per misurare le variazioni nel tempo dei prezzi di articoli rappresentativi degli usi di consumo di gruppi significativi della popolazione, o della popolazione nel suo insieme.

Articolo 13
Debbono essere compilate, per i nuclei familiari privati o famiglie di ogni categoria e dimensione, statistiche concernenti le spese domestiche o, se opportuno, le spese delle famiglie, e, se possibile, i redditi domestici o, se opportuno, i redditi delle famiglie, in maniera da fornire una rappresentazione globale del paese.

Articolo 14
1. Debbono essere compilate statistiche sulle lesioni professionali, in maniera da fornire una rappresentazione globale del paese, se possibile per tutti i settori dell’attività economica.
2. Debbono essere compilate, per quanto possibile, e in maniera da fornire una rappresentazione globale del paese, statistiche sulle malattie professionali per tutti i settori dell’attività economica.

Articolo 15
Debbono essere compilate statistiche sui conflitti di lavoro in modo da fornire una rappresentazione globale del paese, se possibile, per tutti i settori dell’attività economica.

III - ACCETTAZIONE DEGLI OBBLIGHI

Articolo 16
1. Ciascun Membro che ratifica la presente convenzione deve accettare, in virtù degli obblighi generali di cui alla Parte I, gli obblighi derivanti dalla convenzione riguardo ad uno o più degli articoli della Parte II.
2. Ciascun Membro deve specificare, nella propria ratifica, l’articolo o gli articoli della Parte II, per i quali accetta gli obblighi derivanti dalla presente convenzione.
3. Ciascun Membro che ha ratificato la presente convenzione può in seguito notificare al Direttore generale dell’Ufficio internazionale del Lavoro che accetta gli obblighi derivanti dalla convenzione per quanto concerne uno o più degli articoli della Parte II che non sono già stati specificati nella sua ratifica ; dette notifiche avranno valore di ratifica a decorrere dalla data della loro comunicazione.
4. Ciascun Membro che ha ratificato la presente convenzione deve esporre nei rapporti sulla applicazione della Convenzione che presenterà ai sensi dell’articolo 22 della Costituzione dell’Organizzazione internazionale del Lavoro, quanto previsto dalla sua legislazione e prassi nazionale nei confronti dei settori considerati dagli articoli della Parte II, riguardo ai quali non ha accettato gli obblighi derivanti dalla convenzione, precisando in quale misura siano state attuate, o ci si proponga di attuare, le disposizioni della convenzione concernenti tali settori.

Articolo 17
1. Ciascun Membro, può, in un primo tempo, limitare il campo di applicazione delle statistiche di cui all’articolo o agli articoli della Parte II, per i quali esso ha accettato gli obblighi derivanti dalla presente convenzione, a talune categorie di lavoratori, taluni settori dell’economia, taluni rami dell’attività economica, o talune regioni geografiche.
2. Ciascun Membro il quale limiti il campo di applicazione delle sue statistiche, in applicazione del paragrafo 1 di cui sopra, deve indicare, nel primo rapporto sull’applicazione dell’Organizzazione internazionale del Lavoro, l’articolo o gli articoli della Parte II cui si applica la suddetta limitazione, precisando la natura e le ragioni di detta limitazione della sua applicazione ; nei suoi successivi rapporti esso dovrà esporre i progressi che sono stati realizzati, o che si propone di realizzare al fine di includere altre categorie di lavoratori, settori dell’economia, rami dell’attività economica e regioni geografiche.
3. Dopo aver consultato le organizzazioni rappresentative interessate dei datori di lavoro e dei lavoratori, ciascun Membro può, ogni anno, in una dichiarazione comunicata al Direttore generale dell’Ufficio internazionale del Lavoro nel mese successivo alla data di entrata in vigore iniziale della convenzione, apporre ulteriori limitazioni di natura tecnica al campo di applicazione delle statistiche di cui all’articolo o agli articoli della Parte II per i quali ha accettato gli obblighi derivanti dalla convenzione. Le suddette dichiarazioni avranno effetto un anno dopo la loro registrazione.Ogni Membro il quale inserisca tali limitazioni, dovrà fornire, nei suoi rapporti sull’applicazione della Convenzione, che presenterà ai sensi dell’articolo 22 della Costituzione dell’Organizzazione internazionale del Lavoro, i dettagli di cui al paragrafo 2 del presente articolo.

Articolo 18
La presente convenzione modifica la convenzione sulle statistiche dei salari e degli orari di lavoro, 1938.

IV - DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 19
Le ratifiche formali della presente convenzione saranno comunicate al Direttore generale dell’Ufficio internazionale del Lavoro per la registrazione.

Articolo 20
1. La presente convenzione sarà vincolante solo per quei Membri dell’Organizzazione internazionale del Lavoro, la cui ratifica sarà stata registrata dal Direttore generale.
2. Essa entrerà in vigore dodici mesi dopo la registrazione, da parte del Direttore generale, delle ratifiche di due Stati membri.
3. In seguito, la presente convenzione entrerà in vigore, per ciascun Membro, dodici mesi dopo la data di registrazione della sua ratifica.

Articolo 21
1. Ciascun membro che abbia ratificato la presente convenzione, può denunciarla allo scadere di un periodo di dieci anni successivo alla data di entrata in vigore iniziale della Convenzione, mediante un atto inviato al Direttore generale dell’Ufficio internazionale del Lavoro e da esso registrato. La denuncia avrà effetto soltanto un anno dopo la data di registrazione.
2. Ciascun Membro, il quale abbia ratificato la presente convenzione, e che, entro l’anno successivo alla scadenza del decennio di cui al paragrafo precedente, non si sia avvalso della facoltà di denuncia prevista al presente articolo, sarà vincolato per un ulteriore periodo di dieci anni e, successivamente, potrà denunciare la presente convenzione allo scadere di ogni decennio alle condizioni previste dal presente articolo.
3. Dopo aver consultato le organizzazioni rappresentative interessate dei datori di lavoro e dei lavoratori, ogni Membro che abbia ratificato la presente convenzione può, allo scadere di un periodo di cinque anni dopo la data di entrata in vigore iniziale della convenzione, mediante una dichiarazione inviata al Direttore generale dell’Ufficio internazionale del Lavoro, ritirare la propria accettazione degli obblighi derivanti dalla convenzione riguardo a uno o più articoli della Parte II, sempre che mantenga la sua accettazione di tali obblighi per quanto riguarda almeno uno di tali articoli. Detta dichiarazione avrà effetto soltanto un anno dopo la sua data di registrazione.
4. Ogni Membro il quale abbia ratificato la presente convenzione e che, entro l’anno successivo allo scadere del periodo di cinque anni di cui al paragrafo 3 di cui sopra, non si sia avvalso della facoltà prevista nel suddetto paragrafo, sarà vincolato dagli articoli della Parte II, in virtù dei quali esso ha accettato gli obblighi derivanti dalla convenzione per un nuovo periodo di cinque anni e, successivamente, potrà ritirare la sua accettazione di tali obblighi allo scadere di ogni quinquennio, alle condizioni stabilite al presente articolo.

Articolo 22
1. Il Direttore generale dell’Ufficio internazionale del Lavoro notificherà a tutti i Membri della Organizzazione internazionale del Lavoro, la registrazione di tutte le ratifiche e denuncie che gli saranno state comunicate dai Membri dell’Organizzazione.
2. Nel notificare ai Membri dell’Organizzazione la registrazione della seconda ratifica che gli sarà stata comunicata, il Direttore generale richiamerà l’attenzione dei Membri dell’Organizzazione sulla data alla quale la presente convenzione entrerà in vigore.

Articolo 23
Il Direttore generale dell’Ufficio internazionale del Lavoro comunicherà al Segretario generale delle Nazioni Unite, ai fini della registrazione, in conformità con l’articolo 102 dello Statuto delle Nazioni Unite, informazioni complete riguardo a tutte le ratifiche ed atti di denuncia da esso registrate in conformità con gli articoli precedenti.

Articolo 24
Ogni qualvolta lo giudichi necessario, il Consiglio di amministrazione dell’Ufficio internazionale del Lavoro sottoporrà alla Conferenza generale un rapporto sull’applicazione della presente convenzione ed esaminerà l’opportunità di iscrivere all’ordine del giorno della Conferenza la questione della sua revisione totale o parziale.

Articolo 25
1. Qualora la Conferenza adotti una nuova convenzione che modifica in tutto o in parte la presente convenzione, ed a meno che la nuova convenzione non disponga altrimenti:
a) la ratifica da parte di un Membro della nuova convenzione modificata comporterà di pieno diritto, nonostante quanto previsto all’articolo 21 di cui sopra, la denuncia immediata della presente convenzione, subordinatamente al fatto che la nuova convenzione modificata sia entrata in vigore;
b) a decorrere dalla data dell’entrata in vigore della nuova convenzione riveduta, la presente convenzione cesserà di essere aperta alla ratifica dei Membri.
2. La presente convenzione rimarrà in ogni caso in vigore nella sua forma e contenuto per i Membri che l’abbiano ratificata e che non abbiano ratificato la convenzione riveduta.

Articolo 26
Il testo francese e il testo inglese della presente convenzione faranno ugualmente fede.

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Versione non ufficiale
Fonte e Ratifica: Legge 08 Maggio 1989
Entrata in vigore: 24 Aprile 1988

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Allegato riservato Convenzione ILO C160 del 07 giugno 1985.pdf
ILO 1985
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Circolare MLPS n. 12 del 30 Settembre 2021

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Circolare MLPS n. 12 del 30 Settembre 2021

Oggetto: Decreto del Presidente del consiglio dei ministri del 23 settembre 2021.

Si fa seguito alla Circolare n. 11 del 15.09.2021, tenuto conto del DPCM del 23.09.2021 secondo cui “A decorrere dal 15 ottobre 2021 la modalità ordinaria di svolgimento della prestazione nelle amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, è quella svolta in presenza (…)”. Pertanto, considerato che nei prossimi giorni il Dipartimento della Funzione Pubblica adotterà le necessarie linee guida, finalizzate a delineare una cornice omogenea di condotta delle pubbliche amministrazioni, in aderenza alle quali potrà organizzarsi il progressivo rientro in presenza in questa Amministrazione, saranno fornite prossimamente a tutti i CDR le opportune indicazioni operative.

Si comunica altresì che nel medesimo, breve arco temporale, saranno diffuse le opportune informazioni per il regolare accesso alle sedi previo possesso ed esibizione della certificazione verde COVID-19 (green pass), in osservanza delle disposizioni di cui al decreto legge 21 settembre 2021, n.127

Nel frattempo, resta ferma la condizione della regolare continuità dell’erogazione dei servizi rivolti ai cittadini e alle imprese, secondo i principi di efficienza e di efficacia dell’azione amministrativa, nel rispetto delle vigenti prescrizioni in materia di tutela della salute e di contenimento del rischio epidemiologico.

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Fonte: MLPS

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Civa: online nuovo servizio per il rilascio dell’esonero dalla conduzione abilitata dei generatori di vapore

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Civa: online il nuovo servizio per il rilascio dell’esonero dalla conduzione abilitata dei generatori di vapore

Dal 1° ottobre 2021 è attivo il nuovo servizio online per il rilascio dell’esonero dalla conduzione abilitata di generatori di vapore (decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 7 agosto 2020).

Il nuovo servizio online “Esonero dalla conduzione abilitata per generatori di vapore già immatricolati” consente ai legali rappresentanti o loro delegati (consulente per le attrezzature e impianti, installatore, ecc.) di richiedere all’Inail l’esonero alla conduzione abilitata per i generatori di vapore già in esercizio, attraverso il sistema informatico Civa.

Per i generatori di vapore nuovi l’esonero è richiedibile attraverso il sistema informatico Civa in fase di dichiarazione/verifica di messa in servizio.

Il servizio è accessibile dagli utenti abilitati ai servizi online e, per il suo utilizzo, è disponibile il manuale aggiornato di Civa.

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Fonte: INAIL

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Decreto 7 Agosto 2020

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Decreto 7 agosto 2020

Decreto 7 agosto 2020 / Decreto MLPS n. 94 del 7 agosto 2020

Abilitazione alla conduzione di generatori di vapore. 

(GU n.242 del 30.09.2020)

Entrata in vigore: 30 settembre 2021

Abrogazione 

Il Decreto 7 agosto 2020 abroga dal 30 settembre 2021 il precedete decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 1° marzo 1974 (GU n. 99 del 16 aprile 1974).

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Art. 1. Patentino di abilitazione

1. I patentini di abilitazione alla conduzione di generatori di vapore sono articolati in quattro gradi:
a) il patentino di 1° grado abilita alla conduzione di generatori di vapore di qualsiasi tipo e di qualsiasi superficie;
b) il patentino di 2° grado abilita alla conduzione di generatori di vapore di qualsiasi tipo, aventi una producibilità fino a 20 t/h di vapore;
c) il patentino di 3° grado abilita alla conduzione di generatori di vapore di qualsiasi tipo, aventi una producibilità fino a 3 t/h di vapore;
d) il patentino di 4° grado abilita alla conduzione di generatori di vapore di qualsiasi tipo, aventi una producibilità fino a 1 t/h di vapore.
2. Il titolare del patentino di cui al comma 1, al fine della conduzione del generatore di vapore, deve essere idoneo alla mansione specifica ai sensi dell’art. 41 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. Salvi i casi particolari che richiedono una frequenza diversa stabilita dal medico competente, la periodicità della visita medica di controllo viene stabilita in una volta ogni cinque anni, ridotti a due anni per i soggetti che abbiano compiuto il sessantesimo anno di età.
3. All’atto di affidamento dell’incarico di conduzione del generatore di vapore, l’utilizzatore acquisisce copia del patentino e copia del giudizio di idoneità specifica alla mansione in corso di validità.
4. Per i generatori di vapore di cui all’allegato III, l’utilizzatore può richiedere l’esonero dalla conduzione abilitata secondo le modalità previste nel medesimo allegato.
5. I generatori di vapore di piccola potenzialità, per i quali il prodotto della pressione ammissibile (PS) in bar per la capacità totale (V) in litri è tale che PS x V ≤ 300 bar x litri e PS ≤ 10 bar, nonché i generatori aventi V≤ 25 litri e PS ≤ 32 bar, sono esclusi dal campo di applicazione del presente decreto, fermo restando che la loro conduzione deve in ogni caso essere affidata a persona che abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia stata giudicata idonea alla mansione specifica ai sensi dell’art. 41 del decreto legislativo n. 81 del 2008.

Art. 2. Determinazione della producibilità

1. Il valore della producibilità del generatore da prendere in considerazione ai fini dei gradi stabiliti dall’art. 1 è quello della producibilità massima continua dichiarata dal costruttore.
2. Se il valore di cui al comma 1 non è specificato, sono stabiliti i seguenti limiti:
a) il patentino di 4° grado è valido per la conduzione di generatori di vapore aventi superficie di riscaldamento non superiore a 30 m²;
b) il patentino di 3° grado è valido per la conduzione di generatori di vapore aventi una superficie di riscaldamento non superiore a 100 m²;
c) il patentino di 2° grado è valido per la conduzione di generatori di vapore aventi superfici di riscaldamento non superiore a 500 m²;
d) il patentino di 1° grado è valido per la conduzione di generatori di vapore senza alcuna limitazione.

Art. 3. Modalità e requisiti per il rilascio dei patentini di abilitazione

1. I patentini di abilitazione sono rilasciati, previo superamento dell’esame di cui all’art. 8, dall’Ispettorato territoriale del lavoro competente.
2. Per l’ammissione all’esame di abilitazione il candidato deve aver compiuto il diciottesimo anno di età entro la data di scadenza del bando.
3. Il candidato presenta all’Ispettorato territoriale del lavoro nella cui circoscrizione ha luogo la sessione di esami, indipendentemente dalla propria provincia di residenza, apposita domanda di partecipazione, nella quale dichiara il grado di abilitazione che intende conseguire, secondo le modalità stabilite dall’Ispettorato nazionale del lavoro.
4. Il patentino di abilitazione ha validità fino al compimento del settantesimo anno di età. Tale disposizione si applica anche ai patentini già rilasciati alla data di pubblicazione del presente decreto.

Art. 4. Requisiti di accesso ai corsi di formazione

1. Ai fini dell’ammissione all’esame di abilitazione di cui all’art. 8, il candidato deve frequentare appositi corsi di formazione teorico-pratica i cui contenuti, durata e modalità di svolgimento sono indicati nell’allegato II.
2. Possono essere ammessi al corso di formazione propedeutico all’esame di abilitazione di 1° grado i candidati in possesso di un patentino di 2° grado rilasciato da almeno un anno o in possesso di uno dei seguenti titoli di studio:
a) laurea in ingegneria o laurea in chimica o chimica industriale ottenute ai sensi del regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652;
b) laurea magistrale in una delle seguenti classi: LM20, LM-21, LM-22, LM-25, LM-29 LM-30, LM-33, LM34, LM-53, LM-54 e LM-71 di cui al decreto del Ministro dell’università e della ricerca del 16 marzo 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 9 luglio 2007, n. 157 ovvero laurea specialistica conseguita nelle seguenti classi: 25S, 26S, 27S, 29S, 32S, 33S, 36S, 37S, 61S, 62S, 81S di cui al decreto del Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica del 28 novembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 23 gennaio 2001, n. 18;
c) laurea, conseguita nelle seguenti classi: L9, L27, L28 di cui al decreto del Ministro dell’università e della ricerca del 16 marzo 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 6 luglio 2007, n. 155 ovvero laurea conseguita nelle seguenti classi: 10, 21, 22 e 25 di cui al decreto del Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica del 4 agosto 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 19 ottobre 2000, n. 245;
d) diploma di istituto tecnico nautico - sezione macchinisti o di istituto tecnico industriale (ITIS) limitatamente alle specializzazioni: fisica industriale, industrie metalmeccaniche, industria navalmeccanica, meccanica, meccanica di precisione, termotecnica o di diploma di maturità professionale (IPSIA), riconosciuto ad essi equipollente.
3. Possono essere ammessi al corso di formazione propedeutico all’esame di abilitazione di 2° grado i candidati in possesso di un patentino di 3° grado rilasciato da almeno un anno o in possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado.
4. Possono essere ammessi al corso di formazione propedeutico all’esame di abilitazione di 3° grado i candidati in possesso un patentino di 4° grado da almeno un anno o in possesso dei seguenti titoli di studio ovvero professionali:
a) se minori di anni 18, la qualifica triennale di cui al sistema di Istruzione e Formazione professionale (IeFP), che attesta l’adempimento del diritto-dovere all’istruzione e alla formazione di cui all’art. 2, comma 1, lettera c) della legge 28 marzo 2003, n. 53;
b) se maggiori di anni 18, diploma di scuola secondaria di primo grado e l’assolvimento dell’obbligo di istruzione.
5. Possono essere ammessi al corso di formazione propedeutico all’esame di abilitazione di 4° grado i candidati in possesso dei seguenti titoli di studio ovvero professionali:
a) se minori di anni 18, la qualifica triennale di cui al sistema di Istruzione e Formazione professionale (IeFP), che attesta l’adempimento del diritto-dovere all’istruzione e alla formazione di cui all’art. 2, comma 1, lettera c) della legge n. 53 del 2003;
b) se maggiori di anni 18, diploma di scuola secondaria di primo grado e l’assolvimento dell’obbligo di istruzione.

Art. 5. Validità del corso pratico

1. La parte pratica del corso di cui all’art. 4, comma 1, è valida per la partecipazione ad una sola sessione di esami.
2. Qualora durante lo svolgimento della parte pratica del corso si verifichino variazioni riguardanti il generatore di vapore o il formatore, le stesse devono essere riportate nella documentazione relativa al corso da parte del soggetto formatore.
3. Per tutti i gradi di abilitazione, ai fini della validità della parte pratica, tra la data di completamento del corso e quella di presentazione della domanda di esame non deve intercorrere un periodo di tempo superiore ad un anno.
4. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sentito l’Ispettorato nazionale del lavoro, può riconoscere, ai fini del conseguimento della parte pratica del corso, il periodo compiuto all’estero nella conduzione di generatori di vapore. Tale periodo di servizio e l’indicazione della producibilità massima continua o, in mancanza, della superficie di riscaldamento del generatore di vapore devono risultare dalla documentazione rilasciata da un’autorità competente in un altro Stato membro, designata ai sensi delle disposizioni legislative, regolamentari o amministrative di tale Stato membro, ai sensi del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206.

Art. 6. Corso pratico e formazione supplementare

1. In caso di mancato superamento dell’esame di cui all’art. 8, ferma restando la validità della parte teorica del corso già seguito, il candidato per essere ammesso ad altra sessione di esami deve frequentare un corso supplementare di carattere pratico. La durata di tale corso è equivalente alla metà della durata della parte pratica del corso prescritto per il tipo di abilitazione che si intende conseguire.
2. Il corso supplementare deve essere effettuato secondo le modalità previste nell’allegato II al presente decreto.

[...]

Art. 8. Esami di abilitazione

1. Gli esami per il conseguimento dell’abilitazione alla conduzione di generatori di vapore sono svolti nei mesi e nelle sedi indicati nell’allegato I al presente decreto.
2. Il direttore dell’Ispettorato territoriale del lavoro competente stabilisce le date degli esami secondo il calendario di cui all’allegato I e le pubblica sul sito internet istituzionale.
3. Gli esami di abilitazione consistono in prove finalizzate a valutare l’acquisizione, da parte del candidato, delle necessarie conoscenze teorico-pratiche per la conduzione dei generatori di vapore, da effettuarsi su un generatore di vapore soggetto all’obbligo di conduzione ai sensi del presente decreto.
4. Per ciascuna seduta d’esame è redatto apposito verbale dal quale risulta l’esito della valutazione dei singoli candidati, riportando in particolare per ciascun candidato non ammesso le motivazioni dell’esclusione. Il verbale è trasmesso dalla commissione al direttore dell’Ispettorato territoriale del lavoro competente.
5. Gli elenchi dei candidati abilitati al relativo grado sono pubblicati mediante affissione all’esterno del locale degli esami e sul sito istituzionale internet dell’Ispettorato territoriale del lavoro competente.

[...]

Art. 11. Disposizioni transitorie e finali

1. Le sessioni di esame già pubblicate prima della data di entrata in vigore del presente decreto, restano disciplinate dal decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 1° marzo 1974, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 16 aprile 1974, n. 99.
2. Le disposizioni del presente decreto, ad esclusione di quella di cui all’art. 3, comma 4, entrano in vigore decorsi dodici mesi dalla data di pubblicazione.
3. Gli allegati I, II e III sono parte integrante del presente decreto. L’allegato I è modificato con decreto del direttore generale dei rapporti di lavoro e delle relazioni industriali del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sentito il Capo dell’Ispettorato nazionale del lavoro.
4. L’attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica ed è assicurata con le risorse finanziarie, umane e strumentali già previste a legislazione vigente.
5. Decorsi dodici mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto, è abrogato il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 1° marzo 1974, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 16 aprile 1974, n. 99.

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Collegati:

Testo coordinato VVF del DM 10 marzo 1998 - Settembre 2021

ID 14627 | | Visite: 6062 | Prevenzione Incendi

Testo coordinato VVF   DM 10 03 1998   2021

Testo coordinato VVF del DM 10 marzo 1998 - Settembre 2021

ID 14627 | 27.09.2021 / In allegato Testo coordinato

Testo coordinato del DM 10 marzo 1998 Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell’emergenza nei luoghi di lavoro

Vedi: Testo coordinato VVF del DM 10 marzo 1998 - Ottobre 2021

La prevenzione incendi applicata alle attività con presenza di lavoratori implica dei risvolti penali; tale aspetto fu già messo in evidenza con l’allora vigente DPR 547/55 che è stato in parte modificato dal D. Lgs 626/94 a sua volta sostituito dal D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 (Testo Unico sulla sicurezza).

Tali decreto si occupa della sicurezza e della salute del lavoratore sul posto di lavoro sotto tutti gli aspetti. Per quanto riguarda la parte legata alla sicurezza contro gli incendi è stato emanato il DM 10/03/98, come previsto dall’art. 13 del D. Lgs 626/94, ripreso dal D. Lgs 81/08.

Con l’entrata in vigore del D. Lgs. 81/08 sono stati abrogati il DPR 27/04/55, n° 547, il D. Lgs. 19/09/94, n° 626 ed il D. Lgs. 14/08/96, n° 493.

È opportuno ricordare che il DM 10 marzo 1998, seppur legato al D. Lgs 626/94, rimane punto di riferimento per le attività soggette al controllo di prevenzione incendi per quelle attività prive di norma specifica.

È importate notare che l’elenco allegato al DPR 151/2011 sostituisce il DPR 689/59 richiamato dal D. Lgs 81/08 (p. 4.4.2 dell’allegato IV), in merito alle attività con obbligo preventivo di richiesta di parere i conformità e di sopralluogo per le quali, l’omissione di tali richieste, comporta una sanzione penale.

Con la pubblicazione del DM 01/09/2021 si è completato l’aspetto relativo al controllo e manutenzione delle attrezzature, degli impianti e dei sistemi di sicurezza antincendio.

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Testo coordinato DM 10/03/98 - Settembre 2021

INDICE
Stato normativo
DM 10 marzo 1998
Allegato I - Linee guida per la valutazione dei rischi di incendio nei luoghi di lavoro
Allegato II - Misure intese a ridurre la probabilità di insorgenza degli incendi
Allegato III - Misure relative alle vie di uscita in caso di incendio
Allegato IV - Misure per la rivelazione e l’allarme in caso di incendio
Allegato V - Attrezzature ed impianti di estinzione degli incendi
Allegato VI - Controlli e manutenzione sulle misure di protezione antincendio
Allegato VII - Informazione e formazione antincendio
Allegato VIII - Pianificazione delle procedure da attuare in caso di incendio
Allegato IX - Contenuti minimi dei corsi di formazione per addetti alla prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze, in relazione al livello di rischio dell’attività
Allegato X - Luoghi di lavoro ove si svolgono attività previste dall’art. 6, comma 3
Note al DM 10/03/1998
DM 01 settembre 2021
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Decreto 1 settembre 2021

Decreto 1 settembre 2021

Criteri generali per il controllo e la manutenzione degli impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio, ai sensi dell'articolo 46, comma 3, lettera a), punto 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81(GU n.230 del 25.09.2021)

Entrata in vigore: 25.09.2022

Dal 25.09.2022, sono abrogati l’articolo 3, comma 1, lettera e), l’articolo 4 e l’allegato VI del decreto del Ministro dell’interno del 10 marzo 1998.

Fonte: VVF

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VVF - 27 Settembre 2021
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Decreto 27 marzo 1985

ID 14629 | | Visite: 2683 | Prevenzione Incendi

Decreto 27 marzo 1985

Modificazioni al D.M. del 16 febbraio 1982, contenente l’elenco dei depositi e industrie pericolosi soggetti alle visite e controllo di prevenzione incendi.

(GU 26 aprile 1985 n. 98)

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Cassazione Penale Sent. Sez. 4 Num. 35058 | 23 settembre 2021

ID 14624 | | Visite: 1362 | Cassazione Sicurezza lavoro

Sentenze cassazione penale

Cassazione Penale, Sez. 4, 23 settembre 2021, n. 35058

Infortunio con un tornio. Il comportamento di un lavoratore chiamato ad utilizzare un macchinario senza essere stato preventivamente formato non può essere considerato esorbitante

Penale Sent. Sez. 4 Num. 35058 Anno 2021
Presidente: FUMU GIACOMO
Relatore: DAWAN DANIELA
Data Udienza: 16/02/2021

Fatto e diritto

1. La Corte di appello di Brescia, ha parzialmente riformato la sentenza pronunciata dal Tribunale di Bergamo nei confronti di S.F.C., per aver riconosciuto la circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 6 cod. pen. e, conseguentemente, ridotto la pena, confermando nel resto.
2. L'imputato è stato chiamato a rispondere del delitto di cui agli artt. 113, 590, commi 1,2 e 3 in relazione all'art. 583, comma 1, n. 1, cod. pen., perché, in qualità di legale rappresentante della S. Tech s.r.l., e dunque di datore di lavoro, per colpa generica nonché per inosservanza di norme in materia di igiene e sicurezza sul lavoro, cagionava a P.G. dipendente dell'anzidetta società, lesioni personali ("trauma torace- addominale con rottura splenica e frattura dell'omero sinistro"), dalle quali derivava una malattia superiore a quaranta giorni.
All'imputato veniva originariamente contestato di aver messo a disposizione dei lavoratori il tornio parallelo di tipo manuale tipo DANIA 245x 2000, matricola 210134, privo di microinterruttore atto ad impedire l'apertura dello schermo protettivo durante il ciclo di lavorazione e dotato, inoltre, di schermo di scarsa consistenza - inidoneo ad offrire adeguata e completa protezione in caso di proiezione di una massa importante violentemente espulsa dal tornio - ed opaco al punto da rendere difficile, per il lavoratore, operare a protezione abbassata; di aver omesso di adottare adeguate misure tecniche ed organizzative atte a garantire l'utilizzo corretto del macchinario, ossia che lo stesso fosse utilizzato a lavorare pezzi di dimensioni non eccessive, in particolare per scongiurare il rischio di proiezione di oggetti; di aver omesso di fornire al lavoratore infortunato adeguata formazione ed informazione specifica sull'uso della macchina, in maniera tale da porlo in condizione di valutare l'inadeguatezza della stessa per eseguire le lavorazioni richieste. Con la conseguenza che, mentre il lavoratore utilizzava il predetto tornio, il pezzo cilindrico in acciaio in lavorazione - a causa della rottura di schianto della griffa n. 3 del mandrino autocentrante, per eccesso di sforzo determinato dal montaggio di un pezzo di diametro eccessivo e dal concomitante contatto accidentale dell'utensile sul pezzo in lavorazione - si liberava dal mandrino, proiettandosi verso il lavoratore procurandogli le lesioni sopra descritte.
3. L'affermazione di responsabilità dell'imputato si è unicamente fondata sul profilo di colpa specifica relativo alla mancata formazione ed informazione del lavoratore infortunato sull'utilizzo dell'anzidetto tornio, in violazione dell'art. 73, comma 1, d.lgs. 81/2008.
4. Avverso la sentenza di appello ricorre l'imputato, a mezzo del difensore, sollevando tre motivi con cui deduce:
4.1. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 71, 73 d.lgs. 81/2008 quali profili di colpa specifica del contestato reato: diversamente da quanto assume la Corte territoriale, le risultanze dell'istruttoria dibattimentale hanno evidenziato che il dipendente P.G. era perfettamente formato ed in grado di usare correttamente il tornio in questione. La Corte di appello ha omesso di valorizzare il fatto che la teste a carico L. della ASL aveva confermato come l'infortunato fosse un lavoratore esperto nell'utilizzo di questi macchinari. L'impugnata sentenza appare illogica e contraddittoria anche laddove adombra una costante prassi scorretta nell'uso delle macchine tornitrici all'interno dell'azienda: se l'utilizzo scorretto di griffe, tornio e misura dei pezzi in lavorazione fosse stato costante, infatti, vi sarebbero state più rotture che invece non si sono verificate. L'affermazione, contenuta in sentenza, secondo cui la persona offesa non aveva a disposizione schemi operativi o strumenti per misurare i diametri dei pezzi in lavorazione, è frutto di una deduzione sfornita di riscontri.
4.2. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 40 e 41 cod. pen., laddove la Corte del merito esclude che la condotta del P.G. sia stata esorbitante. Costui, tornitore esperto e come tale assunto, non solo ha errato nella scelta del tornio per compiere l'operazione ma ha anche proceduto in maniera errata ad agganciare il pezzo alle griffe. Si è trattato, pertanto, di condotta abnorme ad interrompere il nesso di causa tra azione ed evento del reato;
4.3. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 69 cod. pen. con riferimento al mancato riconoscimento della prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sulle contestate aggravanti.
5. Il ricorso è inammissibile in quanto manifestamente infondato.
6. Fornire adeguata formazione ai lavoratori è uno degli obblighi principali gravanti sul datore di lavoro e, in generale, sui soggetti preposti alla sicurezza del lavoro (Sez. 4, n. 8163 del 13/02/2020, Lena Livio, Rv. 278603; Sez. 4, n. 49593 del 14/06/2018, T., Rv. 274042). Costituisce assunto pacifico in giurisprudenza che il datore di lavoro risponda dell'infortunio occorso al lavoratore, in caso di violazione degli obblighi, di portata generale, relativi alla valutazione dei rischi presenti nei luoghi di lavoro nei quali siano chiamati ad operare i dipendenti, e della formazione dei lavoratori in ordine ai rischi connessi alle mansioni, anche in correlazione al luogo in cui devono essere svolte (Sez. 4, n. 45808 del 27/06/2017, Catrambone ed altro, Rv. 271079). È, infatti, tramite l'adempimento di tale obbligo che il datore di lavoro rende edotti i lavoratori dei rischi specifici cui essi sono esposti (Sez. 4, n. 11112 del 29/11/2011, P.C. in proc. Bortoli, Rv. 252729). Ove non adempia a tale fondamentale obbligo, egli sarà chiamato a rispondere dell'infortunio occorso al lavoratore, laddove l'omessa formazione possa dirsi causalmente legata alla verificazione dell'evento. Né può venire in soccorso del datore di lavoro l'eventuale comportamento imprudente posto in essere dal lavoratore non adeguatamente formato. Il datore di lavoro che non adempia ai predetti obblighi di informazione e formazione, gravanti su di lui e sui suoi delegati, risponde, infatti, a titolo di colpa specifica, dell'infortunio dipeso dalla negligenza del lavoratore il quale, nell'espletamento delle proprie mansioni, ponga in essere condotte imprudenti, trattandosi di conseguenza diretta e prevedibile della inadempienza degli obblighi formativi (Sez. 4, n. 39765 del 19/05/2015, Vallani, Rv. 265178). Si è poi ulteriormente specificato che l'obbligo di informazione e formazione dei dipendenti non è escluso né è surrogabile dal personale bagaglio di conoscenza del lavoratore, formatosi per effetto di una lunga esperienza operativa, o per il travaso di conoscenza che comunemente si realizza nella collaborazione tra lavoratori, anche posti in relazione gerarchica tra di loro (Sez. 4, n. 22147 del 11/02/ 2016, Marini, Rv. 266860). Ciò in quanto l'apprendimento insorgente da fatto del lavoratore medesimo e la socializzazione delle esperienze e della prassi di lavoro non si identificano e tanto meno valgono a surrogare le attività di informazione e di formazione prevista dalla legge e gravanti sul datore di lavoro (Sez. 4, n. 21242 del 12/02/2014, Nogherot, Rv. 259219).
7. La Corte territoriale ha poi illustrato, in maniera adeguata, come la carenza di formazione ed informazione di P.G., risultata con evidenza dall'istruttoria dibattimentale, abbia rappresentato l'esclusiva ragione della verificazione dell'incidente. Al riguardo ricorda che l'infortunato, nel corso della sua deposizione, aveva spiegato che, per i pezzi cilindrici di quella dimensione - ossia di diametro eccessivo rispetto alla compatibilità con il tornio-, egli era solito usare, «perché così gli era stato insegnato», il tornio a controllo numerico (che è "una macchina più grossa che prende anche pezzi più grossi"), per la prima fase di lavorazione ed il torno Dania per la finitura; e che non aveva a disposizione le cartelle con i diametri e "visto che gli era sempre stato detto di farlo lì, l'aveva sempre fatto così...". Gli era sempre stato insegnato che "fino a che prendeva due o tre denti il tornio era sicuro". Aveva, altresì, riferito di aver frequentato una scuola professionale ma che, uscito da quella, non sapeva neanche che cosa fosse un tornio, avendolo appreso durante la sua attività alla ditta A.. La Corte territoriale evidenzia, poi, che analoghe indicazioni erano state fornite dal capo officina, D.C., il quale confermava che la procedura usuale di lavorazione di pezzi di quel tipo prevedeva, in una prima fase, l'utilizzo del tornio a controllo numerico e, per la fase dell'intestatura", il passaggio al tornio tradizionale, ossia il tornio Dania sul quale si verificava l'infortunio o uno di più recente fabbricazione ma con identiche caratteristiche, senza che fosse ravvisata alcuna anomalia nella procedura seguita dalla persona offesa. La scelta tra i due torni a disposizione, poi, dipendeva da quale dei due fosse libero. Dal che la sentenza impugnata congruamente desume che anche il capo officina dava «prova di non essere minimamente informato sui limiti di utilizzo del tornio Dania, sulla necessità di verificare preventivamente il diametro del pezzo e sull'opportunità, segnalata dal consulente della difesa, di servirsi di un set di griffe diverse in modo da adattare il mandrino alle dimensioni del pezzo da rifinire».
8. Quanto sinora richiamato sul valore, in termini di effettiva sicurezza, della funzione di formazione del lavoratore conduce a ritenere manifestamente infondato anche il secondo motivo concernente la pretesa abnormità del comportamento della persona offesa. Sul punto, occorre ricordare come la giurisprudenza di questa Corte sia assolutamente costante nel ritenere che la colpa del lavoratore, concorrente con la violazione della normativa antinfortunistica ascritta al datore di lavoro ovvero al destinatario dell'obbligo di adottare le misure di prevenzione, esime questi ultimi dalle loro responsabilità allorquando il comportamento anomalo del primo sia assolutamente estraneo al processo produttivo o alle mansioni attribuite, risolvendosi in un comportamento del tutto esorbitante ed imprevedibile rispetto al lavoro posto in essere, ontologicamente avulso da ogni ipotizzabile intervento e prevedibile scelta del lavoratore (Sez. 4, n. 16397 del 05/03/2015, Guida, Rv. 263386). Si è, in particolare, precisato che, per potersi parlare di abnormità del comportamento del lavoratore, è necessario che esso sia tale da attivare un rischio eccentrico o esorbitante dalla sfera di rischio governata dal soggetto titolare della posizione di garanzia (Sez. 4, n. 5794 del 26/01/2021, Chierichetti Federica Micaela, Rv. 280914; Sez. 4, n. 7188 del 10/01/2018, Bozzi, Rv. 272222; Sez. 4, n. 15124 del 13/12/2016, dep. 2017, Gerosa e altri, Rv. 269603). Niente di tutto ciò è riscontrabile nel caso di specie, nel quale il rischio concretizzatosi nell'evento non può certo dirsi esorbitante o diverso rispetto a quello connesso al compito affidato al lavoratore. Sul punto la Corte di appello ricorda come il comportamento del P.G., chiamato ad eseguire un'operazione per la quale non era stato adeguatamente formato e, in particolare, ad utilizzare un macchinario senza essere stato preventivamente informato dei suoi limiti di utilizzo, non possa essere considerato esorbitante essendo, invece, esso il risultato della carenza di istruzione, potendo esso essere considerato eccezionale o abnorme solo se egli avesse deciso di agire impropriamente pur disponendo di tutte le informazioni necessarie. E così, conseguentemente, afferma che di fronte «all'accertata carenza di formazione specifica del lavoratore, resa palese dal contenuto del suo esame e dalle parole del suo capo officina... è irrilevante stabilire se effettivamente tra gli altri torni presenti in azienda ve ne fossero di più adatti per svolgere quella lavorazione... o se P.G., giacché non adeguatamente formato ed erroneamente convinto che due o tre griffe fossero sufficienti a scongiurare il distacco del pezzo, abbia scelto il set di griffe meno adatto». La sentenza impugnata non trascura poi la circostanza che sullo stesso tornio, non molto tempo prima, si era verificata un'analoga rottura delle griffe.
9. Manifestamente infondato, infine, si appalesa altresì il terzo motivo di ricorso, relativo al giudizio di bilanciamento delle circostanze. Premesso che le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra circostanze aggravanti e circostanze attenuanti sono censurabili in Cassazione soltanto nell'ipotesi in cui siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 2, n. 46343 del 26/10/2016, Montesano e altro, Rv. 268473), nell'ipotesi in esame, la Corte di merito, alla medesima stregua del giudice di primo grado, ha escluso la prevalenza delle attenuanti generiche evidenziando il grado della colpa e, soprattutto, l'entità delle lesioni patite dalla persona offesa che ne hanno determinato un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni di oltre sei mesi. L'istruttoria dibattimentale, si legge nell'impugnata sentenza, ha rivelato poi un elevato grado di approssimazione all'interno della S. Tech s.r.l., sia in materia di formazione dei lavoratori, con specifico riferimento all'utilizzo delle singole attrezzature per le varie lavorazioni, dei rischi da esso derivanti e dei pericoli di un erroneo impiego dei macchinari e dei dispositivi di sicurezza, sia con riferimento alle procedure da seguire per le diverse lavorazioni e i diversi pezzi.
Si tratta di motivazione congrua e corretta in diritto e, pertanto, immune dai vizi denunciati.
6. All'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro duemila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro duemila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 16 febbraio 2021

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Convenzione ILO C152 del 06 giugno 1979

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Convenzione ILO C152 del 06 giugno 1979

ID 14620 | 26.09.2021

Convenzione ILO C152 Sicurezza ed igiene nelle operazioni portuali, 1979.

Ginevra, 06 giugno 1979

La Conferenza generale dell’Organizzazione internazionale del Lavoro, Convocata dal Consiglio d’amministrazione dell’Ufficio internazionale del Lavoro e riunitasi a Ginevra il 6 giugno 1979, nella sua sessantacinquesima sessione; Preso atto delle disposizioni delle convenzioni e raccomandazioni internazionali pertinenti e in particolare di quelle della convenzione sull’indicazione del peso sui grossi colli trasportati per via d’acqua, 1929, della convenzione sulla protezione dei macchinari, 1963, e della convenzione sull’ambiente di lavoro (inquinamento atmosferico, rumore e vibrazioni), 1977; Ritenuto di adottare varie proposte riguardanti il riesame della convenzione (n. 32) sulla protezione dei portuali contro gli infortuni (riveduta), 1932, questione riportata nel punto quarto dell’ordine del giorno della sessione; Deciso che tali proposte si concretino nella forma di una convenzione internazionale, adotta, oggi venticinque giugno millenovecentosettantanove, la convenzione seguente che sarà denominata Convenzione sulla sicurezza e l’igiene nelle operazioni portuali, 1979.

PARTE I - CAMPO DI APPLICAZIONE E DEFINIZIONI

Articolo 1
L’espressione «operazioni portuali» si riferisce, ai fini della presente convenzione, congiuntamente o separatamente, alle operazioni di carico e scarico di qualsiasi nave e a tutte le operazioni connesse; la definizione di queste operazioni dovrà essere stabilita dalla legislazione o pratica nazionali. Le organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori interessate dovranno essere consultate al momento dell’elaborazione o riesame di detta definizione o comunque esserne coinvolte.

Articolo 2
1. Qualora le operazioni portuali vengano effettuate in un luogo a traffico irregolare o limitato a navi di basso tonnellaggio, o movimentazioni portuali relative a pescherecci ovvero a determinate categorie di pescherecci, ogni Membro può accordare deroghe per tutte o determinate disposizioni della presente convenzione a condizione che:
a) i lavori vengano eseguiti in condizioni di sicurezza;
b) la competente autorità si sia assicurata, dopo consultazioni con le organizzazioni dei datori di lavoro e lavoratori interessate, che la deroga può essere accordata ragionevolmente, tenuto conto di tutte le circostanze.
2. Alcune esigenze particolari della parte III della presente convenzione possono essere modificate se, dopo consultazioni con le organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori interessate, la competente autorità si sia accertata che dette modifiche garantiscano vantaggi equivalenti e che, nel suo insieme, la tutela così assicurata non è inferiore a quella risultante dall’applicazione integrale delle disposizioni della presente convenzione.
3. Le deroghe totali o parziali di cui al paragrafo 1 del presente articolo, le modifiche importanti di cui al paragrafo 2 ed i motivi che le hanno motivate dovranno essere specificati nelle relazioni sull’applicazione della convenzione presentate ai sensi dell’articolo 22 della Costituzione dell’Organizzazione internazionale del Lavoro.

Articolo 3
Ai fini della presente convenzione:
a) con il termine «lavoratore» si intende qualsiasi persona che svolga operazioni portuali;
b) con l’espressione «persona competente» si intende qualsiasi persona che possiede le conoscenze e l’esperienza richieste per il compimento di una o più funzioni specifiche ed accettabile in quanto tale dalla competente autorità;
c) con l’espressione «persona responsabile» si intende qualsiasi persona designata dal datore di lavoro, dal comandante della nave oppure dal proprietario di questa, a seconda dei casi, per assicurare l’esecuzione di una o più funzioni specifiche e che possieda conoscenze ed esperienza sufficienti nonché l’autorità necessaria per poter assolvere convenientemente la o le proprie funzioni;
d) con l’espressione «persona autorizzata» si intende qualsiasi persona autorizzata dal datore di lavoro, dal comandante della nave o da persona responsabile, ad assolvere uno o più incarichi specifici e che possiede le conoscenze tecniche e l’esperienza necessarie;
e) l’espressione «attrezzatura di sollevamento» si riferisce a tutte le attrezzature di operazioni portuali, fisse o mobili, utilizzate a terra o a bordo della nave per sospendere, sollevare o calare carichi ovvero per trasferirli da un luogo all’altro sospesi o sollevati, ivi compresi i convogliatori a nastro azionati da forza motrice;
f) l’espressione «accessori di operazioni portuali» si riferisce a qualsiasi accessorio per mezzo del quale un carico può essere fissato ad una attrezzatura di sollevamento, ma che non fa parte integrante dell’attrezzatura o del carico;
g) il termine «accesso» comprende anche la nozione di uscita; il termine «nave» si riferisce a navi, imbarcazioni, pescherecci, chiatte, alleggi e navi-chiatte di qualsiasi categoria, escluse le navi da guerra.

PARTE II - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 4
1. La legislazione nazionale dovrà prescrivere in materia di operazioni portuali, delle misure conformi alle disposizioni della parte III della presente convenzione riguardo a:
a) sistemazione e manutenzione dei luoghi di lavoro e dei materiali e il ricorso a metodi di lavoro che possano offrire garanzie di sicurezza e salubrità;
b) sistemazione e manutenzione, in tutti i luoghi di lavoro, di mezzi di accesso che garantiscano la sicurezza dei lavoratori;
c) informazione, formazione e controllo indispensabili per garantire la protezione dei lavoratori contro i rischi di infortunio o contro i rischi per la salute derivanti dal loro lavoro o intervenuti nel corso di questo ultimo;
d) messa a disposizione dei lavoratori di qualsiasi attrezzatura per la protezione individuale, tuta di protezione e mezzo di salvataggio che potranno essere ragionevolmente richiesti nel caso in cui non si possano prevenire in altro modo i rischi d’infortunio o i rischi per la salute;
e) predisposizione e manutenzione di adeguati e sufficienti mezzi di pronto soccorso e salvataggio;
f) elaborazione ed istituzione di adeguati processi concepiti per far fronte a qualsiasi eventuale situazione d’emergenza.
2. Le misure da adottare per l’applicazione della presente convenzione dovranno riguardare:
a) le prescrizioni generali relative alla costruzione, attrezzatura e manutenzione degli impianti portuali e altri luoghi dove si effettuino operazioni portuali;
b) la lotta contro gli incendi, le esplosioni e la loro prevenzione;
c) mezzi sicuri di accesso alle navi, stive, piattaforme, materiali ed attrezzature di sollevamento;
d) il trasporto dei lavoratori;
e) l’apertura e chiusura dei boccaporti, la protezione dei boccaporti ed il lavoro nelle stive;
f) la costruzione, manutenzione ed utilizzazione delle attrezzature di sollevamento e di operazioni portuali;
g) la costruzione, manutenzione ed utilizzazione delle piattaforme;
h) l’attrezzatura e l’utilizzazione degli alberi di caricamento;
i) il controllo, l’esame, l’ispezione e la certificazione, in caso di necessità, delle attrezzature di sollevamento, degli accessori di operazioni portuali (comprese le catene e i cavi) delle brache e degli altri dispositivi di sollevamento facenti parte integrante del carico;
j) le operazioni portuali dei diversi tipi di carico;
k) l’accatastamento ed il deposito delle merci;
l) le sostanze pericolose e gli altri rischi dell’ambiente di lavoro;
m) l’equipaggiamento per la protezione individuale e le tute di protezione;
n) gli impianti sanitari, i servizi e le sale di riposo;
o) la sorveglianza medica;
p) il pronto soccorso e i mezzi di salvataggio;
q) l’organizzazione della sicurezza e dell’igiene;
r) la formazione dei lavoratori;
s) la denuncia e l’inchiesta in caso d’infortunio sul lavoro e di malattia professionale.
3. L’applicazione pratica delle prescrizioni derivanti dal paragrafo 1 del presente articolo dovrà essere assicurata da o comunque basarsi su norme tecniche o raccolte di direttive pratiche approvate dalla competente autorità, o altri metodi appropriati compatibili con la pratica e le condizioni nazionali.

Articolo 5
1. La legislazione nazionale farà assumere alle persone appropriate – datori di lavoro, proprietari, comandanti o qualsiasi altra persona, a seconda dei casi – la responsabilità di applicare le misure contemplate nel paragrafo 1 dell’articolo 4.
2. Nel caso in cui più datori di lavoro svolgano simultaneamente delle attività sul medesimo luogo di lavoro, essi hanno il dovere di collaborare per l’applicazione delle prescritte misure senza che si limiti la responsabilità personale del datore di lavoro per la salute e la sicurezza dei lavoratori da lui impiegati. L’autorità competente prescriverà espressamente le procedure generali regolanti le suddette collaborazioni, nei casi appropriati.

Articolo 6
1. Si adotteranno misure affinché i lavoratori:
a) siano tenuti a non ostacolare indebitamente il funzionamento di un dispositivo di sicurezza concepito per la loro tutela o quella di altre persone, o comunque a non utilizzarlo non correttamente;
b) prendano opportunamente cura della loro sicurezza e di quella di altre persone che possano essere danneggiate dal loro comportamento od omissione nel lavoro;
c) segnalino tempestivamente al loro diretto superiore qualsiasi situazione che pensano possa presentare un rischio al quale essi non sono in grado di rimediare allo scopo di permettere l’adozione di misure di correzione.
2. I lavoratori dovranno avere il diritto, in qualsiasi luogo di lavoro, di contribuire alla sicurezza del lavoro nei limiti del controllo che essi possono esercitare sui materiali ed i metodi di lavoro e di esprimere opinioni che vertano sulla sicurezza dei processi di lavoro adottati. Nella misura in cui ciò è appropriato e conforme alla legislazione ed alla pratica nazionali, tale diritto verrà esercitato a mezzo di comitati per la sicurezza e l’igiene creati ai sensi dell’articolo 37 della presente convenzione.

Articolo 7
1. Per l’applicazione delle disposizioni della presente convenzione, per via della legislazione nazionale o per altra opportuna via conforme alla pratica e condizioni nazionali, la competente autorità dovrà consultarsi con le organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori interessate.
2. Una stretta collaborazione tra datori di lavoro e lavoratori o loro rappresentanti dovrà essere istituita per l’applicazione delle misure contemplate nel paragrafo 1 dell’articolo 4.

PARTE III - MISURE TECNICHE

Articolo 8
Nel caso in cui un luogo di lavoro presenti dei rischi per la sicurezza o la salute, dovranno essere adottate efficaci misure (recinzione, segnalazione od altri adeguati mezzi, compreso, se necessario, l’arresto del lavoro) allo scopo di tutelare i lavoratori fino ad eliminazione di tali rischi.

Articolo 9
1. Tutti i luoghi nei quali si effettuano operazioni portuali e tutte le vie di accesso a tali luoghi dovranno essere adeguatamente e sufficientemente illuminati.
2. Qualsiasi ostacolo che possa rappresentare un rischio per lo spostamento di una attrezzatura di sollevamento, di un veicolo o di una persona dovrà - se non può essere eliminato per ragioni d’ordine pratico - essere adeguatamente e visibilmente segnalato e, se necessario, sufficientemente illuminato.

Articolo 10
1. Tutte le superfici utilizzate per la circolazione dei veicoli o l’accatastamento dei prodotti o merci dovranno essere predisposte a tali scopi e si dovrà assicurarne la manutenzione.
2. Le operazioni di accatastamento, stivaggio, disaccatastamento o distivaggio dei prodotti e delle merci dovranno essere eseguite in modo ordinato e con le dovute precauzioni, tenuto conto della natura e dell’imballaggio dei prodotti o merci.

Articolo 11
1. Corridoi di sufficiente larghezza dovranno essere disposti per permettere la sicura utilizzazione dei veicoli e delle attrezzature di movimentazione.
2. Corridoi ad uso specifico dei pedoni dovranno essere disposti qualora ciò si riveli necessario e di possibile realizzazione; tali corridoi dovranno essere di larghezza sufficiente e, nella misura del possibile, separati dai corridoi utilizzati dai veicoli.

Articolo 12
Appropriati e sufficienti dispositivi antincendio dovranno essere disposti per essere utilizzati nei luoghi dove si effettuano operazioni portuali.

Articolo 13
1. Tutte le parti pericolose delle macchine dovranno essere efficacemente protette a meno che non siano disposte o sistemate in modo da offrire la stessa sicurezza come se fossero efficacemente protette.
2. Efficaci misure dovranno essere adottate allo scopo di interrompere tempestivamente se necessario, in caso di emergenza, l’erogazione d’energia di ogni macchina.
3. Quando bisogna effettuare su una macchina dei lavori di pulizia, manutenzione o riparazione che comportano rischi per le persone, la macchina dovrà essere fermata prima di procedere ai lavori e bisognerà prendere delle adeguate misure atte a garantire la rimessa in funzione della macchina solo al termine di tali lavori; resta inteso che una persona responsabile potrà rimetterla in funzione per un controllo o collaudo ai quali non sarebbe possibile procedere con la macchina non in funzione.
4. Solamente una persona autorizzata potrà:
a) rimuovere uno schermo protettore per esigenze di lavoro;
b) rimuovere un dispositivo di sicurezza o disattivarlo per poter procedere alla pulizia, controllo o riparazione.
5. Bisognerà prendere le dovute precauzioni in caso di rimozione dello schermo protettore; questo dovrà essere rimesso non appena possibile.
6. Nel caso in cui si rimuova o disattivi un dispositivo di sicurezza questo dovrà essere rimesso a posto o riattivato non appena possibile, inoltre, dovranno adottarsi misure affinché l’impianto in questione non venga rimesso in funzione intempestivamente o che non venga utilizzato finché il dispositivo di sicurezza non sia stato rimesso a posto o riattivato.
7. Ai fini del presente articolo, il termine «macchina» comprende qualsiasi attrezzatura di sollevamento, pannello di stiva meccanico o apparecchio azionato da forza motrice.

Articolo 14
Qualsiasi materiale e impianto elettrico dovrà essere costruito, sistemato, utilizzato e mantenuto in modo da prevenire qualsiasi pericolo ed essere conforme alle norme stabilite dalla competente autorità.

Articolo 15
Quando una nave viene caricata o scaricata da bordo a bordo con un’altra nave o da bordo in banchina, adeguati mezzi di accesso alla nave atti a garantire la sicurezza e correttamente installati ed assicurati dovranno essere predisposti e tenuti a disposizione.

Articolo 16
1. Nel caso in cui si debba provvedere al trasporto per acqua dei lavoratori su una nave od in altri luoghi ed al loro ritorno, si dovranno prevedere adeguate misure per garantire la sicurezza del loro imbarco, trasporto e sbarco; si dovranno specificare le condizioni richieste per le imbarcazioni adibite a tale scopo.
2. Nel caso in cui si debba provvedere al trasporto per terra dei lavoratori verso un luogo di lavoro o al loro ritorno, i mezzi di trasporto messi a disposizione dal datore di lavoro dovranno offrire garanzie di sicurezza.

Articolo 17
1. L’accesso alla stiva o al ponte merci dovrà essere assicurato:
a) da una scala fissa o, quando ciò si riveli irrealizzabile, da una scala a pioli fissa, da una galloccia o da dei gradini scavati di adeguate dimensioni, di sufficiente resistenza e di costruzione appropriata;
b) da qualsiasi altro mezzo accettabile per la competente autorità.
2 Nella misura del ragionevole e realizzabile, i mezzi di accesso specificati nel presente articolo dovranno essere separati dalla zona dei boccaporti.
3. I lavoratori non dovranno utilizzare né essere obbligati ad utilizzare mezzi di accesso alla stiva o al ponte merci diversi da quelli specificati nel presente articolo.

Articolo 18
1. Nessun pannello di stiva né baglio dovrà essere utilizzato, a meno che non sia di solida costruzione, abbia una resistenza adeguata all’uso a cui è destinato e sia mantenuto in buono stato.
2. I pannelli di stiva manovrati a mezzo di una attrezzatura di sollevamento dovranno essere forniti di appropriati attacchi e facilmente accessibili per il fissaggio delle brache o di qualsiasi altro accessorio.
3. I pannelli di stiva e i bagli non intercambiabili dovranno essere segnalati in modo chiaro per indicare i boccaporti ai quali appartengono e la loro posizione rispetto a questi.
4. Solamente una persona autorizzata (possibilmente un membro dell’equipaggio) potrà aprire o chiudere i pannelli di stiva azionati da forza motrice; questi non dovranno essere aperti o chiusi fin tanto che la manovra presenti pericolo per qualsiasi persona.
5. Le disposizioni di cui al paragrafo 4 dovranno essere applicate, mutatis mutandis, agli impianti di bordo azionati da forza motrice quali: porta disposta nello scafo, rampa, ponte garage retrattile, o altro analogo dispositivo.

Articolo 19
1. Si prenderanno adeguate misure per proteggere qualsiasi apertura che possa comportare rischi di caduta dei lavoratori o dei veicoli su un ponte od interponte dove i lavoratori sono tenuti a svolgere le loro mansioni.
2. Tutti i boccaporti sprovvisti di battenti di adeguata altezza e resistenza dovranno essere chiusi o, se non vengono utilizzati, bisognerà rimettere a posto i parapetti salvo che si tratti di interruzioni di lavoro di breve durata; una persona responsabile sarà incaricata di controllare che tali misure vengano eseguite.

Articolo 20
1. Bisognerà adottare tutte le misure necessarie per garantire la sicurezza ai lavoratori delle stive e dell’interponte merci della nave qualora si utilizzino veicoli a motore o si effettuino operazioni di carico o scarico a mezzo di apparecchi a motore.
2. I pannelli di stiva e i bagli non dovranno essere tolti o rimessi a posto durante il corso dei lavori effettuati nella stiva situata sotto il boccaporto. Prima di procedere ad operazioni di carico o scarico, i pannelli di stiva ed i bagli non convenientemente disposti dovranno essere rimossi.
3. Una ventilazione sufficiente dovrà essere assicurata nella stiva o interponte merci con circolazione di aria fresca per prevenire rischi per la salute dovuti al fumo dei motori a combustione interna o da altre fonti.
4. Adeguate disposizioni, compresi mezzi sicuri di evacuazione, per la tutela delle persone dovranno essere previste qualora si effettuino operazioni di carico o scarico di merci senza imballaggio in una stiva od interponte o qualora un lavoratore sia chiamato a svolgere mansioni in una tramoggia a bordo.

Articolo 21
1. Qualsiasi attrezzatura di sollevamento, accessorio di operazione portuale e braca o dispositivo di sollevamento facente parte integrante di un carico dovrà essere:
a) di progettazione e costruzione accurata, di resistenza rispondente all’uso a cui è destinato, in buono stato di manutenzione e, per quanto riguarda l’attrezzatura di sollevamento è richiesta la corretta sistemazione;
b) utilizzato in modo corretto e sicuro; in particolare non dovrà sopportare pesi superiori alla portata massima di utilizzo, salvo che si tratti di controlli regolamentari effettuati sotto la direzione di una persona competente.

Articolo 22
1. Tutte le attrezzature di sollevamento e gli accessori di operazioni portuali dovranno essere sottoposti a controlli eseguiti conformemente alla legislazione nazionale da persona competente prima di essere messi in funzione per la prima volta e dopo che qualsiasi modifica o riparazione importante sia stata effettuata su una parte che possa coinvolgere la sicurezza.
2. Le attrezzature di sollevamento facenti parte dell’attrezzatura di una nave saranno sottoposte ad ulteriori controlli almeno una volta ogni cinque anni.
3. Le attrezzature di sollevamento di banchina saranno sottoposte ad ulteriori controlli agli intervalli prescritti dalla competente autorità.
4. Al termine di ogni controllo dell’attrezzatura di sollevamento o dell’accessorio di operazione portuale eseguita in conformità alle disposizioni del presente articolo, l’attrezzatura o l’accessorio sarà sottoposto ad approfonditi esami e dovrà essere certificato dalla persona che avrà effettuato il controllo. 

Articolo 23
1. Nonostante le disposizioni dell’articolo 22, tutte le attrezzature di sollevamento e gli accessori di qualsiasi operazione portuale dovranno essere periodicamente ed approfonditamente esaminati e certificati da persona competente; tali esami dovranno effettuarsi almeno una volta l’anno.
2. Ai fini del paragrafo 4 dell’articolo 22 e del paragrafo 1 del presente articolo, si intende per esame approfondito un esame visivo particolareggiato effettuato da persona competente, completato, se necessario, da altri mezzi o misure appropriate allo scopo di pervenire a delle conclusioni fondate in quanto a sicurezza della attrezzatura di sollevamento o dell’accessorio di operazione portuale preso in esame.

Articolo 24
1. Tutti gli accessori di operazioni portuali dovranno essere regolarmente ispezionati prima della loro utilizzazione; resta inteso che le brache perse o eliminabili non dovranno essere riutilizzate. Nei carichi preimbracati, le brache dovranno essere ispezionate tutte le volte che l’operazione si riveli realizzabile e ragionevole.
2. Ai fini del paragrafo 1 del presente articolo, si intende per ispezione un esame visivo effettuato da persona competente per stabilire se, nella misura in cui ciò possa essere determinato in tale maniera, l’utilizzazione dell’accessorio o braca può essere continuata senza alcun rischio.

Articolo 25
1. Processi verbali debitamente autenticati, che constatino una sufficiente presunta sicurezza di funzionamento delle attrezzature di sollevamento e degli accessori di operazioni portuali considerati, dovranno essere tenuti, a terra o a bordo, a seconda dei casi ; dovranno precisare : la portata massima di utilizzo, la data e l’esito dei controlli, gli esami approfonditi e le ispezioni menzionate negli articoli 22, 23 e 24; resta inteso che, nel caso di ispezione, menzionata al paragrafo 1 dell’articolo 24, il processo verbale dovrà essere redatto solamente qualora l’ispezione abbia individuato un difetto.
2. Un registro delle attrezzature di sollevamento e degli accessori di operazioni portuali dovrà essere tenuto in conformità alle prescrizioni della competente autorità, tenuto conto del modello raccomandato dall’Ufficio internazionale del Lavoro.
3. Il registro dovrà comprendere i certificati rilasciati o riconosciuti dalla competente autorità o delle copie certificate conformi ai detti certificati, stabiliti nel modo prescritto dalla competente autorità tenuto conto dei modelli raccomandati dall’Ufficio internazionale del Lavoro per quanto riguarda, a seconda dei casi, il controllo, l’esame approfondito o l’ispezione delle attrezzature di sollevamento e degli accessori di operazioni portuali.

Articolo 26
1. In vista di assicurare il reciproco riconoscimento delle disposizioni adottate dai Membri ratificanti della presente convenzione per quanto riguarda il controllo, l’esame approfondito, la ispezione e la compilazione dei certificati relativi alle attrezzature di sollevamento ed agli accessori di operazioni portuali facenti parte dell’attrezzatura di una nave e i relativi processi verbali:
a) la competente autorità di qualsiasi Membro che ha ratificato la convenzione dovrà designare o comunque riconoscere in qualunque altro modo delle persone od istituzioni nazionali od internazionali competenti incaricate di effettuare i controlli e gli esami approfonditi od altre attività connesse, in condizioni tali che queste persone o istituzioni non continuino ad essere designate o riconosciute solamente qualora svolgano le loro funzioni in modo soddisfacente;
b) qualsiasi Membro ratificante la convenzione dovrà accettare o riconoscere le persone od istituzioni designate o altrimenti riconosciute ai sensi del capoverso a) del presente articolo o dovrà concludere degli accordi di reciprocità per quanto riguarda l’accettazione od il riconoscimento, con riserva, in ambedue i casi, che dette persone od istituzioni svolgano le loro funzioni in modo soddisfacente.
2. Nessuna attrezzatura di sollevamento, accessorio di operazioni portuali od altra attrezzatura di operazioni portuali dovrà essere utilizzata se:
a) la competente autorità non è convinta in base ad un certificato di controllo o di esame oppure ad un processo verbale autenticato, a seconda dei casi, che il controllo, l’esame o la ispezione necessaria sia stata effettuata in conformità alle disposizioni della presente convenzione;
b) la competente autorità giudica che l’utilizzazione dell’attrezzatura o accessorio non offre sufficienti garanzie di sicurezza.
3. Il paragrafo 2 del presente articolo non dovrà essere applicato in modo da causare ritardo nel carico o scarico della nave per quanto l’attrezzatura utilizzata possa o no soddisfare la competente autorità.

Articolo 27
1. Tutte le attrezzature di sollevamento (ad eccezione dell’albero di caricamento della nave) aventi una sola portata massima di utilizzo e tutti gli accessori di operazioni portuali dovranno portare in modo chiaro l’indicazione della loro portata massima di utilizzo apposta a mezzo di un punzone o qualora ciò non fosse possibile ricorrendo ad altri mezzi.
2. Tutte le attrezzature di sollevamento (ad eccezione dell’albero di caricamento della nave) aventi più di una portata massima di utilizzo dovranno essere attrezzate con efficaci dispositivi che permettano al conducente di determinare la portata massima in tutte le condizioni di utilizzo.
3. Tutti gli alberi di caricamento della nave (ad eccezione degli alberi gru) dovranno portare, in modo chiaro, l’indicazione delle portate massime di utilizzo applicabili qualora l’albero di caricamento venga usato:
a) da solo;
b) con una puleggia inferiore;
c) insieme ad un altro albero di caricamento, in tutte le possibili posizioni della puleggia.

Articolo 28
Tutte le navi dovranno avere a bordo i piani di allestimento e tutti gli altri documenti necessari per permettere il corretto allestimento degli alberi di caricamento e dei loro accessori.

Articolo 29
Le piattaforme di carico e gli altri dispositivi analoghi destinati a contenere o sopportare carichi dovranno essere di solida costruzione, di sufficiente resistenza e privi di qualsiasi difetto visibile tali di renderne pericoloso l’uso.

Articolo 30
I carichi non dovranno essere sollevati né calati se non imbracati od altrimenti fissati alla attrezzatura di sollevamento in modo da offrire garanzia di sicurezza.

Articolo 31
1. La sistemazione dei terminali per i contenitori e l’organizzazione del lavoro in tali terminali dovranno essere congegnati in modo da garantire, entro i limiti del possibile e del realizzabile, la sicurezza dei lavoratori.
2. Le navi trasportatrici di contenitori dovranno essere attrezzate con mezzi che garantiscano la sicurezza dei lavoratori addetti alle operazioni di imbracatura dei contenitori.

Articolo 32
1. I carichi pericolosi dovranno essere, nelle operazioni portuali, imballati, marcati ed etichettati, stivati od accatastati in conformità alle disposizioni dei regolamenti internazionali applicabili al trasporto delle merci pericolose via acqua e alla movimentazione delle merci pericolose nei porti.
2. Le sostanze pericolose potranno essere, nelle operazioni portuali, stivate od accatastate solamente se imballate, marcate ed etichettate in conformità ai regolamenti internazionali applicabili al trasporto di tali sostanze.
3. Qualora recipienti o contenitori che racchiudono sostanze pericolose siano rotti o danneggiati al punto da coinvolgere la sicurezza dei lavoratori, le operazioni di movimentazione portuale, eccetto quelle necessarie per eliminare il pericolo, dovranno essere interrotte nella zona minacciata ed i lavoratori dovranno stare al riparo fino ad eliminazione del pericolo.
4. Adeguate misure dovranno essere adottate per prevenire la esposizione dei lavoratori a sostanze od agenti tossici o nocivi o ad ambienti insufficientemente ossigenati o che presentino rischi di esplosione.
5. Qualora i lavoratori siano chiamati a entrare in aree chiuse nelle quali possono trovarsi sostanze tossiche o nocive o nelle quali si può manifestare una carenza di ossigeno, adeguate misure dovranno essere adottate per prevenire i rischi d’infortunio e rischi per la salute.

Articolo 33
Si dovranno prendere le dovute precauzioni per tutelare i lavoratori dagli effetti pericolosi di eccessivo rumore sui luoghi di lavoro.

Articolo 34
1. Qualora non si possa assicurare in altro modo una adeguata protezione contro i rischi di infortunio o rischi per la salute, i lavoratori dovranno servirsi di un’attrezzatura per la protezione individuale e di tute di protezione che essi potranno richiedere per poter svolgere le loro mansioni in sicurezza e saranno tenuti a fame buon uso.
2. I lavoratori saranno tenuti a prendere cura di tali attrezzature per la protezione individuale e tute di protezione.
3. Le attrezzature per la protezione individuale e le tute di protezione dovranno essere convenientemente conservate dal datore di lavoro.

Articolo 35
In previsione d’infortuni, mezzi adeguati, ivi compreso un personale qualificato, dovranno essere facilmente disponibili per salvare qualsiasi persona in pericolo, prestare i primi soccorsi ed evacuare i feriti nei limiti del possibile e del ragionevole senza aggravare il loro stato.

Articolo 36
1. Ogni Membro dovrà stabilire, per via legislativa o per altra via conforme alla pratica e condizioni nazionali dopo consultazioni con le organizzazioni dei datori di lavoro e lavoratori interessate:
a) i rischi professionali per i quali conviene prevedere un esame medico preliminare o degli esami medici periodici o i due tipi di esami;
b) tenuto conto della natura e grado dei rischi e delle particolari circostanze, l’intervallo massimo al quale devono essere effettuati gli esami periodici;
c) nel caso di lavoratori esposti a particolari rischi professionali per la salute, la portata degli esami specialistici considerati necessari;
d) le opportune misure per effettuare un servizio di medicina del lavoro per i lavoratori.
2. Gli esami medici e specialistici effettuati ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo non potranno comportare alcuna spesa per i lavoratori.
3. Le constatazioni sorte nel corso degli esami medici e specialistici avranno carattere confidenziale.

Articolo 37
1. Comitati di sicurezza e d’igiene in cui siano rappresentati i datori di lavoro ed i lavoratori dovranno essere istituiti in tutti i porti che dispongano di un elevato numero di lavoratori. Se opportuno, tali comitati verranno istituiti anche negli altri porti.
2. Il funzionamento, la composizione e le funzioni dei comitati dovranno essere stabiliti per legge o in altra forma adeguata conforme alla pratica e alle condizioni nazionali dopo consultazioni con le organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori interessate e tenuto conto delle condizioni locali.

Articolo 38
1. Nessun lavoratore dovrà essere incaricato di eseguire operazioni portuali senza avere prima ricevuto istruzioni e formazione sufficienti sui rischi potenziali inerenti al suo lavoro e sulle principali precauzioni da prendere.
2. Solamente le persone dai diciotto anni di età in su e che possiedano le attitudini e la esperienza necessarie o le persone in corso di formazione convenientemente inquadrate potranno manovrare le attrezzature di sollevamento e le altre attrezzature di operazioni portuali.

Articolo 39
Per contribuire alla prevenzione degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali, dovranno essere adottate misure affinché tali fatti siano denunciati all’autorità competente e, se necessario, siano oggetto di inchiesta.

Articolo 40
In conformità alla legislazione o prassi nazionali, impianti sanitari e servizi appropriati e convenientemente mantenuti dovranno essere previsti in numero sufficiente in tutte le banchine ed a ragionevole distanza dai luoghi di lavoro dove ciò sia praticamente fattibile.

PARTE IV - APPLICAZIONE

Articolo 41
Ogni Membro ratificante la presente convenzione dovrà:
a) precisare gli obblighi in materia di sicurezza ed igiene del lavoro delle persone od enti coinvolti nelle operazioni portuali;
b) adottare le necessarie misure, e in particolare prevedere opportune sanzioni per assicurare la applicazione delle disposizioni della presente convenzione;
c) incaricare adeguati servizi di ispezione per il controllo sulla applicazione delle misure da adottare conformemente alle disposizioni della presente convenzione o verificare che vengano eseguite adeguate ispezioni.

Articolo 42
1. La legislazione nazionale dovrà prescrivere i termini entro i quali le disposizioni della presente convenzione diventeranno applicabili in materia di:
a) costruzione o attrezzatura delle navi;
b) costruzione o attrezzatura di tutti gli apparecchi di sollevamento o di operazioni portuali situati sulla banchina;
c) costruzione di qualsiasi accessorio di operazioni portuali.
2. I termini prescritti in conformità al paragrafo 1 del presente articolo non dovranno superare i quattro anni a partire dalla data di ratifica della presente convenzione.

PARTE V - DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 43
La presente convenzione è una revisione della convenzione sulla protezione dei portuali contro gli infortuni, 1929, e della convenzione sulla protezione dei portuali contro gli infortuni (riveduta), 1932.

Articolo 44
Le ratifiche formali della presente convenzione verranno comunicate al Direttore generale dell’Ufficio internazionale del Lavoro che provvederà alla registrazione.

Articolo 45
1. La presente convenzione vincola solo i Membri dell’Organizzazione internazionale del Lavoro la cui ratifica sia stata registrata dal Direttore generale.
2. La presente convenzione entrerà in vigore dodici mesi dopo la registrazione, effettuata dal Direttore generale, delle ratifiche di due Membri.
3. La presente convenzione successivamente entrerà in vigore per ogni Membro dopo dodici mesi dalla data di registrazione della sua ratifica.

Articolo 46
1. Ciascun Membro che abbia ratificato la presente convenzione può, allo scadere di un periodo di dieci anni dopo la data dell’entrata in vigore iniziale della convenzione, denunciare la convenzione nel suo insieme o per una o più categorie dei rischi contemplati dall’articolo 2 precedente, mediante un atto comunicato al Direttore generale dell’Ufficio internazionale del Lavoro e da lui registrato. La denuncia avrà efficacia un anno dopo la data di registrazione.
2. Ogni Membro che abbia ratificato la presente convenzione e che, nel periodo di un anno dopo la scadenza del termine di dieci anni di cui al precedente paragrafo, non si avvalga della facoltà di denuncia prevista dal presente articolo, sarà vincolato per un nuovo periodo di dieci anni e, in seguito, potrà denunciare la presente convenzione alla scadenza di ciascun periodo di dieci anni alle condizioni previste dal presente articolo.

Articolo 47
1. Il Direttore generale dell’Ufficio internazionale del Lavoro notificherà ad ogni Membro dell’Organizzazione internazionale del Lavoro la registrazione di tutte le ratifiche e le denunce che gli verranno comunicate dai Membri dell’Organizzazione.
2. Il Direttore generale, con la notifica della registrazione della seconda ratifica comunicatagli, richiamerà l’attenzione dei Membri della Organizzazione sulla data di entrata in vigore della presente convenzione.

Articolo 48
1. Il Direttore generale dell’Ufficio internazionale del Lavoro, ai fini della registrazione di cui all’articolo 102 dello Statuto delle Nazioni Unite, comunicherà al Segretario generale delle Nazioni Unite esaurienti informazioni su tutte le ratifiche e denunce da lui registrate conformemente ai precedenti articoli.

Articolo 49
Il Consiglio d’amministrazione dell’Ufficio internazionale del Lavoro, ogni volta che lo riterrà necessario, presenterà alla Conferenza generale una relazione sull’applicazione della presente convenzione ed esaminerà, se del caso, l’iscrizione all’ordine del giorno della Conferenza della questione della totale o parziale revisione della convenzione stessa. 

Articolo 50
1. Nel caso in cui la Conferenza adotti una nuova convenzione sulla revisione totale o parziale della presente convenzione e, a meno che la nuova convenzione disponga altrimenti:
a) la ratifica, da parte di un Membro, della nuova convenzione sulla revisione comporta di pieno diritto, nonostante l’articolo 46 di cui sopra, la denuncia immediata della presente convenzione con riserva che la nuova convenzione sulla revisione sia entrata in vigore;
b) con l’entrata in vigore della nuova convenzione sulla revisione, la presente cessa di essere aperta alla ratifica dei Membri.
2. La presente convenzione rimane comunque in vigore nella sua forma e tenore per coloro che l’hanno ratificata e non intendano ratificare la convenzione sulla revisione.

Articolo 51
Il testo francese e il testo inglese della presente convenzione faranno ugualmente fede.

________
Versione non ufficiale
Fonte e Ratifica: Legge 19 Novembre 1984, n. 862
Entrata in vigore: 05 Dicembre 1981

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