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Covid-19: le norme e misure per le imprese / Settembre 2022

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Covid 19 le norme e misure per le imprese   Settembre 2022

Covid-19: le norme e misure per le imprese / Settembre 2022

ID 17507 | 03.09.2022 / Documento in allegato

Le principali norme Covid-19 da rispettare per la ripresa delle attività produttive dal 1° Settembre 2022. Si ricorda che il periodo emergenziale è terminato il 31 marzo 2022.

Restano in vigore (in particolare):

- l’Art. 29 bis Obblighi DL tutela contro il rischio di contagio da COVID-19 del DL 8 marzo 2020 n. 23 / Convertito Legge 5 giugno 2020 n. 40.
- l’Art. 1 Misure di contenimento della diffusione del COVID-19 del Decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33 / Convertito Legge 14 luglio 2020 n. 74.

DL 8 marzo 2020 n. 23 / Convertito Legge 5 giugno 2020 n. 40 (Nota 2)

Art. 29-bis. Obblighi dei datori di lavoro per la tutela contro il rischio di contagio da COVID-19

1. Ai fini della tutela contro il rischio di contagio da COVID-19, i datori di lavoro pubblici e privati adempiono all'obbligo di cui all'articolo 2087 del codice civile mediante l'applicazione delle  prescrizioni   contenute nel protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del COVID-19 negli ambienti di lavoro, sottoscritto il 24 aprile 2020 tra il Governo e le  parti  sociali, e successive modificazioni e integrazioni, e negli altri protocolli e linee guida di cui all'articolo 1, comma 14, del Decreto-legge 16 maggio 2020 n. 33, nonche' mediante l'adozione e il mantenimento delle misure  ivi previste.

Qualora non trovino applicazione le predette prescrizioni, rilevano le misure contenute nei protocolli o  accordi di settore stipulati dalle organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale.

Decreto-legge 16 maggio 2020 n. 33 / Convertito Legge 14 luglio 2020 n. 74 (Nota 2)

Art. 1 Misure di contenimento della diffusione del COVID-19

14. Le attivita' economiche, produttive e sociali devono svolgersi nel rispetto dei contenuti di protocolli o  linee guida idone a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in ambiti analoghi, adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali. In assenza di quelli regionali trovano applicazione i protocolli o le linee guida adottati a livello nazionale. Le misure limitative delle attivita' economiche, produttive e  sociali possono essere adottate, nel rispetto dei principi di adeguatezza e proporzionalita', con provvedimenti emanati ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020 o del comma 16.

15. Il mancato rispetto dei contenuti dei protocolli o delle  linee guida, regionali, o, in assenza, nazionali, di cui al  comma 14 che non assicuri adeguati livelli di protezione determina la  sospensione dell'attivita' fino al ripristino delle condizioni di sicurezza.

16. Per garantire lo svolgimento in condizioni di sicurezza delle attivita' economiche, produttive e sociali, le regioni monitorano con cadenza giornaliera l'andamento della situazione epidemiologica  nei propri territori e, in relazione a tale andamento, le  condizioni  di adeguatezza del sistema sanitario regionale. I dati del  monitoraggio sono comunicati giornalmente dalle regioni al Ministero della salute, all'Istituto superiore di sanita' e al  comitato  tecnico-scientifico di cui all'ordinanza del Capo del dipartimento  della protezione civile del 3 febbraio 2020, n.630,e successive  modificazioni. 

In relazione all'andamento della  situazione  epidemiologica  sul territorio, accertato secondo i criteri  stabiliti con decreto del Ministro della salute 30 aprile 2020, pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale n. 112 del 2 maggio 2020, da modificarsi previa  intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti  tra  lo  Stato e le Regioni e le Province autonome di Trento e  di  Bolzano,  nelle  more dell'adozione dei decreti del Presidente del Consiglio  dei  ministri di cui all'articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020, la Regione, informando contestualmente il Ministro della salute, puo' introdurre misure derogatorie restrittive rispetto a quelle  disposte  ai  sensi del medesimo articolo 2, ovvero, nei soli casi e nel rispetto dei criteri previsti dai citati decreti e d'intesa con il Ministro  della salute, anche ampliative.

Nota 1

Ai fini della tutela contro il rischio di contagio da COVID-19, i datori di lavoro pubblici e privati adempiono all'obbligo di cui all'articolo 2087 del codice civile mediante l'applicazione delle prescrizioni contenute nel protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del COVID-19 negli ambienti di lavoro.

Nota 2

Le attivita' economiche, produttive e sociali devono svolgersi nel rispetto dei contenuti di protocolli o  linee guida idone a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in ambiti analoghi, adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali.

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Trasporto pubblico

Normativa / Prassi

Linee guida COVID-19 nel trasporto pubblico 31 Marzo 2022 (Ordinanza 1 aprile 2022) - Valide fino al 31 dicembre 2022
- Decreto-Legge 16 giugno 2022 n. 68 Disposizioni urgenti per la sicurezza e lo sviluppo delle infrastrutture, dei trasporti e della mobilita' sostenibile, nonche' in materia di grandi eventi e per la funzionalita' del Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili. (GU n.139 del 16.06.2022) / convertito Legge 5 agosto 2022 n. 108  (GU n.182 del 05.08.2022 - SO n. 29)
- Decreto-Legge 24 marzo 2022, n. 24 Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza (GU n.70 del 24.03.2022) / convertito Legge 19 maggio 2022 n. 52 (GU n. 119 del 23.05.2022)
- Circolare Min. Salute n. 37615 del 31 Agosto 2022 Aggiornamento delle modalità di gestione dei casi e dei contatti stretti di caso COVID-19
- Circolare Min. della Salute n. 19680 del 30 marzo 2022

Proroga al 30 settembre 2022 dell’obbligo dell’uso delle mascherine Ffp2 sui mezzi pubblici di trasporto esclusi gli aerei.

Attività lavorative 

Normativa / Prassi

- Protocollo condiviso misure Covid-19 negli ambienti di lavoro 30.06.2022 - Eventuale aggiornamento entro il 31 ottobre 2022
- Protocollo sicurezza condiviso Covid-19 cantieri edili 06.05.2022 - Valido fino al 31 dicembre 2022
- Linee guida per la ripresa delle attività economiche e sociali 31 Marzo 2022 (Ordinanza 1° aprile 2022) - Valide fino al 31 dicembre 2022
- Circolare Min. Salute n. 37615 del 31 Agosto 2022 Aggiornamento delle modalità di gestione dei casi e dei contatti stretti di caso COVID-19
- Circolare Min. della Salute n. 19680 del 30 marzo 2022
- Decreto-Legge 16 giugno 2022 n. 68 Disposizioni urgenti per la sicurezza e lo sviluppo delle infrastrutture, dei trasporti e della mobilita' sostenibile, nonche' in materia di grandi eventi e per la funzionalita' del Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili. (GU n.139 del 16.06.2022) / convertito Legge 5 agosto 2022 n. 108  (GU n.182 del 05.08.2022 - SO n. 29)
- Decreto-Legge 24 marzo 2022, n. 24 Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza (GU n.70 del 24.03.2022) / convertito Legge 19 maggio 2022 n. 52 (GU n. 119 del 23.05.2022)

Proroga al 30 settembre 2022 dell’obbligo dell’uso delle mascherine Ffp2 sui mezzi pubblici di trasporto esclusi gli aerei, nelle Rsa e nelle strutture sanitarie.

Protocollo condiviso misure Covid-19 negli ambienti di lavoro 30.06.2022 (eventuale aggiornamento entro il 31 ottobre 2022)

Status disposizioni a Settembre 2022

Informazione

Il datore di lavoro, attraverso le modalità più idonee ed efficaci, informa tutti i lavoratori e chiunque entri nel luogo di lavoro del rischio di contagio da Covid-19 e di una serie di misure precauzionali da adottare, fra le quali:

- la consapevolezza e l’accettazione del fatto di non poter fare ingresso o di poter permanere in azienda e di doverlo dichiarare tempestivamente laddove, anche successivamente all’ingresso, sussistano i sintomi del Covid-19 (in particolare i sintomi di influenza, di alterazione della temperatura);

- l’impegno a rispettare tutte le disposizioni delle Autorità sanitarie e del datore di lavoro nel fare accesso in azienda;

- l’impegno a informare tempestivamente e responsabilmente il datore di lavoro della presenza di qualsiasi sintomo influenzale durante l’espletamento della prestazione lavorativa, avendo cura di rimanere ad adeguata distanza dalle persone presenti.

Il datore di lavoro fornisce un’informazione adeguata sulla base delle mansioni e dei contesti lavorativi, con particolare riferimento al complesso delle misure adottate cui il personale deve attenersi in particolare sul corretto utilizzo dei Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) per contribuire a prevenire ogni possibile forma di diffusione del contagio.

Modalità di ingresso nei luoghi di lavoro

Il personale, prima dell’accesso al luogo di lavoro potrà essere sottoposto al controllo della temperatura corporea. Se tale temperatura risulterà superiore a 37,5°C, non sarà consentito l’accesso ai luoghi di lavoro. Le persone in tale condizione - nel rispetto delle indicazioni riportate in nota - saranno momentaneamente isolate e fornite di mascherina FFP2 ove non ne fossero già dotate, non dovranno recarsi al Pronto Soccorso e/o nelle infermerie di sede, ma dovranno contattare nel più breve tempo possibile il proprio medico curante e seguire le sue indicazioni.

La riammissione al lavoro dopo l’infezione da virus SARS-CoV-2/COVID-19 avverrà secondo le modalità previste dall’art. 4 del decreto legge 24 marzo 2022 n. 24 convertito in legge 19 maggio 2022 n. 52 e dalla circolare del Ministero della salute n. 19680 del 30 marzo 2022.

Qualora, l’autorità sanitaria competente disponga misure aggiuntive specifiche, il datore di lavoro fornirà la massima collaborazione, anche attraverso il medico competente, ove presente.

Vedi: Circolare Min. Salute n. 37615 del 31 Agosto 2022 Aggiornamento delle modalità di gestione dei casi e dei contatti stretti di caso COVID-19

Gestione degli appalti

In caso di lavoratori dipendenti da aziende terze che operano nello stesso sito produttivo (es. manutentori, fornitori, addetti alle pulizie o Vigilanza, etc.) che risultassero positivi al tampone COVID-19, l’appaltatore dovrà informare immediatamente il committente, per il tramite del medico competente laddove presente.

L’azienda committente è tenuta a dare, all’impresa appaltatrice, completa informativa dei contenuti del Protocollo aziendale e deve vigilare affinché i lavoratori della stessa o delle aziende terze che operano a qualunque titolo nel perimetro aziendale, ne rispettino integralmente le disposizioni.

Pulizia e sanificazione in azienda, ricambio dell’aria

Il datore di lavoro assicura la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica dei locali, degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni e di svago, in coerenza con la circolare del Ministero della salute n. 17644 del 22 maggio 2020 e con il Rapporto ISS COVID- 19, n. 12/2021- Raccomandazioni ad interim sulla sanificazione di strutture non sanitarie nell’attuale emergenza COVID-19: ambienti/superfici. Aggiornamento del Rapporto ISS COVID-19 n. 25/2020 (Rapporto ISS COVID-19 n. 19/2021 del 20 maggio 2021).

Nel caso di presenza di una persona con COVID-19 all’interno dei locali aziendali, si procede alla pulizia e sanificazione dei medesimi, secondo le disposizioni della circolare del Ministero della salute n. 5443 del 22 febbraio 2020 nonché alla loro ventilazione.

Occorre garantire la pulizia, a fine turno, e la sanificazione periodica di tastiere, schermi touch e mouse con adeguati detergenti, sia negli uffici che nei reparti produttivi, anche con riferimento alle attrezzature di lavoro di uso promiscuo.

In tutti gli ambienti di lavoro vengono adottate misure che consentono il costante ricambio dell’aria, anche attraverso sistemi di ventilazione meccanica controllata.

Precauzioni igieniche personali

È obbligatorio che le persone presenti nel luogo di lavoro adottino tutte le precauzioni igieniche, in particolare per le mani.

Il datore di lavoro mette a disposizione idonei e sufficienti mezzi detergenti e disinfettanti per le mani, accessibili a tutti i lavoratori anche grazie a specifici dispenser collocati in punti facilmente accessibili.

È raccomandata la frequente pulizia delle mani, con acqua e sapone.

Dispositivi di protezione delle vie respiratorie

Fermi gli obblighi previsti dall’art. 10-quater del decreto legge 22 aprile 2021 n. 52 convertito con modificazioni dalla legge 17 giugno 2021 n. 87, come modificato dall’art. 11, comma 1, del decreto-legge 16 giugno 2022, n. 68, l’uso dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo facciali filtranti FFP2, anche se attualmente obbligatorio solo in alcuni settori (quali, ad esempio, trasporti, sanità), rimane un presidio importante per la tutela della salute dei lavoratori ai fini della prevenzione del contagio nei contesti di lavoro in ambienti chiusi e condivisi da più lavoratori o aperti al pubblico o dove comunque non sia possibile il distanziamento interpersonale di un metro per le specificità delle attività lavorative. A tal fine, il datore di lavoro assicura la disponibilità di FFP2 al fine di consentirne a tutti i lavoratori l’utilizzo.

Inoltre, il datore di lavoro, su specifica indicazione del medico competente o del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, sulla base delle specifiche mansioni e dei contesti lavorativi sopra richiamati, individua particolari gruppi di lavoratori ai quali fornire adeguati dispositivi di protezione individuali (FFP2), che dovranno essere indossati, avendo particolare attenzione ai soggetti fragili. Analoghe misure sono individuate anche nell’ipotesi in cui sia necessario gestire un focolaio infettivo in azienda.

Gestione degli spazi comuni (mensa, spogliatoi, aree fumatori, distributori di bevande e/o snack)

L’accesso agli spazi comuni, comprese le mense aziendali, le aree fumatori e gli spogliatoi è contingentato, con la previsione di una ventilazione continua dei locali e di un tempo ridotto di sosta all’interno di tali spazi.

Occorre provvedere all’organizzazione degli spazi e alla sanificazione degli spogliatoi, per lasciare nella disponibilità dei lavoratori luoghi per il deposito degli indumenti da lavoro e garantire loro idonee condizioni igieniche sanitarie.

Occorre garantire la sanificazione periodica e la pulizia giornaliera, con appositi detergenti, dei locali delle mense, delle tastiere dei distributori di bevande e snack.

Gestione entrata e uscita dei dipendenti

Si favoriscono orari di ingresso/uscita scaglionati in modo da evitare assembramenti nelle zone comuni (ingressi, spogliatoi, sale mensa).

Laddove possibile, occorre dedicare una porta di entrata e una porta di uscita da questi locali e garantire la presenza di detergenti segnalati da apposite indicazioni.

Gestione di una persona sintomatica in azienda

Fermo quanto previsto dall’art. 4 del decreto legge 24 marzo 2022 n. 24 convertito in legge 19 maggio 2022 n. 52, nel caso in cui una persona presente nel luogo di lavoro sviluppi febbre (temperatura corporea superiore a 37,5° C) e sintomi di infezione respiratoria o simil- influenzali quali la tosse, lo deve dichiarare immediatamente al datore di lavoro o all’ufficio del personale e si dovrà procedere al suo isolamento in base alle disposizioni dell’autorità sanitaria.

La persona sintomatica deve essere subito dotata - ove già non lo fosse - di mascherina FFP2.

Sorveglianza Sanitaria/Medico Competente/RLS

È necessario, pur nel rispetto delle misure igieniche raccomandate dal Ministero della salute e secondo quanto previsto dall’OMS, che la sorveglianza sanitaria sia volta al completo ripristino delle visite mediche previste, previa documentata valutazione del medico competente che tiene conto dell’andamento epidemiologico nel territorio di riferimento.

La sorveglianza sanitaria oltre ad intercettare possibili casi e sintomi sospetti del contagio, rappresenta un’occasione sia di informazione e formazione che il medico competente può fornire ai lavoratori in particolare relativamente alle misure di prevenzione e protezione, ivi compresa la disponibilità di specifica profilassi vaccinale anti SARS-CoV-2/Covid-19 e sul corretto utilizzo dei DPI nei casi previsti.

Il medico competente collabora con il datore di lavoro, il RSPP e le RLS/RLST nell’identificazione ed attuazione delle misure volte al contenimento del rischio di contagio da virus SARS-CoV-2/COVID-19.

Il medico competente, ove presente, attua la sorveglianza sanitaria eccezionale ai sensi dell’articolo 83 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, la cui disciplina è attualmente prorogata fino al 31 luglio 2022 ai sensi dell’art. 10 del decreto legge 22 aprile 2021 n. 52 convertito con modificazioni dalla legge 17 giugno 2021 n. 87, ai fini della tutela dei lavoratori fragili secondo le definizioni e modalità di cui alla circolare congiunta del Ministero della salute e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 4 settembre 2020, nel rispetto della riservatezza. A tale citata circolare si rimanda relativamente alla modalità di attuazione della sorveglianza sanitaria eccezionale nei casi in cui non sia nominato il medico competente.

La riammissione al lavoro dopo infezione da virus SARS-CoV-2/COVID-19 avverrà in osservanza delle indicazioni del precedente punto 2. Per il reintegro progressivo dei lavoratori già risultati positivi al tampone con ricovero ospedaliero, il MC effettuerà la visita medica prevista dall’articolo 41, comma 2, lett. e-ter del d.lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni (visita medica precedente alla ripresa del lavoro a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi), al fine di verificare l’idoneità alla mansione - anche per valutare profili specifici di rischiosità - indipendentemente dalla durata dell’assenza per malattia.

Lavoro agile

Pur nel mutato contesto e preso atto del venir meno dell’emergenza pandemica, si ritiene che il lavoro agile rappresenti, anche nella situazione attuale, uno strumento utile per contrastare la diffusione del contagio da Covid-19, soprattutto con riferimento ai lavoratori fragili, maggiormente esposti ai rischi derivanti dalla malattia.

Con il 31 agosto è terminata la fase dello smart working emergenziale, ovvero la possibilità di ricorrere al lavoro agile senza l’accordo individuale previsto dall’art. 19 e 21 della l. n. 81/2017 e con la sola comunicazione semplificata da effettuare al Ministero del Lavoro.

A decorrere dal 1° settembre, la possibilità di ricorrere alla modalità organizzativa del lavoro agile sarà possibile solo in presenza dell’accordo individuale a cui dovrà seguire, entro il 1° novembre prossimo, la comunicazione telematica da effettuarsi secondo quanto previsto dal decreto del Ministero del Lavoro n. 149 dello scorso 26 agosto 2022.

Lavoratori fragili

Il datore di lavoro stabilisce, sentito il medico competente, specifiche misure prevenzionali e organizzative per i lavoratori fragili.

Per i lavoratori fragili il 30 giugno 2022 è scaduto il diritto, in caso di mansioni non compatibili con il lavoro agile, di equiparare il periodo di assenza dal lavoro al ricovero ospedaliero. Per i genitori di figli under 14 è invece scaduto il 31 luglio 2022 il diritto allo smart working a fronte di mansioni che possono essere svolte in modalità agile e a condizione che l'altro genitore lavori e non sia beneficiario di strumenti di sostegno al reddito.

Dal 1° settembre 2022 ritorno al lavoro in presenza a meno di firma di accordi con l’azienda per mantenere almeno una parte di lavoro agile.

A data articolo nessuna proroga per i lavoratori fragili e per i genitori di figli con meno di 14 anni.

Scuola

Le misure di prevenzione di base per la ripresa scolastica sono:

- Permanenza a scuola consentita solo in assenza di sintomi febbrili e solo in assenza di test diagnostico per la ricerca di SARS-CoV-2 positivo;
- Igiene delle mani ed “etichetta respiratoria” (con quest’ultimo termine si intendono in letteratura i corretti comportamenti da mettere in atto per tenere sotto controllo il rischio di trasmissione di microrganismi da persona a persona, quali ad esempio proteggere la bocca e il naso durante starnuti o colpi di tosse utilizzando fazzoletti di carta, ecc.);
- Utilizzo di dispositivi di protezione respiratoria (FFP2) per personale scolastico e alunni che sono a rischio di sviluppare forme severe di COVID-19;
- Sanificazione ordinaria (periodica) e straordinaria in presenza di uno o più casi confermati, secondo le indicazioni del Rapporto ISS COVID-19 n. 12/2021, “Raccomandazioni ad interim sulla sanificazione di strutture non sanitarie nell’attuale emergenza COVID-19: ambienti/superfici. Aggiornamento del Rapporto ISS COVID-19 n. 25/2020 (Rapporto ISS COVID-19 n. 19/2021 del 20 maggio 2021);
- Strumenti per gestione casi sospetti/confermati e contatti;
- Ricambi d’aria frequenti.

Normativa / Prassi

- Decreto-Legge 24 marzo 2022, n. 24 Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza (GU n.70 del 24.03.2022) / convertito Legge 19 maggio 2022 n. 52 (GU n. 119 del 23.05.2022)
- Vademecum Min. Istruzione indicazioni covid-19 per l'avvio dell'anno scolastico 2022/2023
- Linee guida ad interim indicazioni anti covid servizi educativi per l’infanzia 2022/2023
- Linee guida ad interim indicazioni anti covid per la ripresa della scuola 2022/2023 / ISS Rev. 5 agosto 2022
- DPCM 26 luglio 2022 | Linee guida aerazione ambienti scolastici
- Circolare Min. Salute n. 37615 del 31 Agosto 2022 Aggiornamento delle modalità di gestione dei casi e dei contatti stretti di caso COVID-19
- Circolare Min. della Salute n. 19680 del 30 marzo 2022

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Vedi Documento timeline aggiornato Settembre 2022

La gestione Rischio Covid 19 lavoro a cessato stato emergenza   Sintesi Sett  2022
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Protocolli/Misure COVID-19: Status

ID 11501 | | Visite: 25963 | Documenti Riservati Sicurezza

Protocolli   misure covid 19   Settembre 2022

Protocolli/ Misure COVID-19: Status / Update Rev. 10.0 del 03 settembre 2022

ID 11501 | Rev. 10.0 del 03.09.2022 / Documenti di lavoro completi allegati
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Update Rev. 10.0 del 03.09.2022

Status dei Protocolli e delle misure Covid-19 condivisi tra le parti sociali/Linee guida/Misure alla data (il DPCM 02 Marzo 2021 è cessato il 31.03.2022), aggiornati:

(4) Protocollo condiviso misure Covid-19 negli ambienti di lavoro 30.06.2022 (eventuale aggiornamento entro il 31 ottobre 2022)
(5) Protocollo sicurezza condiviso Covid-19 cantieri edili 06.05.2022 (Ordinanza 9 maggio 2022) - Valido fino al 31 dicembre 2022
(6) Linee guida COVID-19 nel trasporto pubblico 31 Marzo 2022 (Ordinanza 1 aprile 2022) - Valide fino al 31 dicembre 2022
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Update Rev. 9.0 del 14.11.2021

Status dei Protocolli e delle misure Covid-19 condivisi tra le parti sociali/Linee guida/Misure inseriti come allegati nei DPCM pubblicati (a partire dal DPCM 26 Aprile 2020 - ultimo DPCM pubblicato DPCM 02 Marzo 2021, le cui misure sono state prorogate dal Decreto-Legge 22 Aprile 2021 n. 52).

Con il DPCM 02 Marzo 2021 confermati 25 Protocolli e aggiunti 3 nuovi:

26. Spettacoli dal vivo
27. Cinema
28. Protocollo imbarco navi

(! Rev. 9.0) Con Ordinanza Ministero della Salute12 Novembre 2021 - Aggiornato il Protocollo contenimento della diffusione del COVID-19 trasporto e logistica (allegato 14 del Dpcm del 2 marzo 2021).

(! Rev. 8.0) Con Ordinanza Ministero della Salute e MLPS del 21 Maggio 2021 - Contenimento della diffusione del virus Sars-Cov-2, tutte le attività produttive industriali e commerciali devono svolgersi nel rispetto del Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro fra il Governo e le parti sociali, sottoscritto dal Governo e dalle parti sociali il 6 aprile 2021, che costituisce parte integrante della presente ordinanza il protocollo aggiorna e sostituisce il documento recante «Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro fra il Governo e le parti sociali», di cui all’articolo 4, comma 1, e relativo allegato 12 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 marzo 2021, come richiamato dall’articolo 16 del decreto-legge 18 maggio 2021, n. 65.

(! Rev. 8.0) Con Ordinanza Ministero della Salute del 29 Maggio 2021 - Aggiornate e sostituite le «Linee guida per la riapertura delle Attività economiche, produttive e ricreative», di cui all’allegato 9 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 marzo 2021, come richiamato dall’articolo 16 del decreto-legge 18 maggio 2021, n. 65 con le Linee guida delle Regioni e delle Province autonome per la riapertura delle attività 28 Maggio 2021.

I Protocolli/Misure e loro modifiche inseriti/e nei DPCM sono stati indicati in 3 stati:

1. Inserito: Inserito nel DPCM come allegato
2. Confermato: Confermato nel DPCM seguente come allegato
3. Sostituito: Sostituito nel DPCM per modifiche/integrazioni seguente come allegato

...

Protocollo condiviso Covid 19

n.  Protocollo/Misura Data DPCM 26.04.2020 DPCM 17.05.2020 // DPCM
24.10.2020
DPCM
03.11.2020
DPCM
03.12.2020
DPCM 
14.01.2021
 
DPCM 02.03.2021 DPCM 02.03.2021
cessato
In vigore al 03.09.2022

01 Protocollo con la Conferenza Episcopale Italiana circa la ripresa delle
celebrazioni con il popolo
07.05.2020 --- Inserito //
Confermato Confermato Confermato Confermato Confermato --- ---
02 Protocollo con le Comunità ebraiche italiane 14.05.2020 --- Inserito //
Confermato Confermato Confermato Confermato Confermato --- ---
03 Protocollo con le Chiese Protestanti, Evangeliche, Anglicane 14.05.2020 --- Inserito // Confermato Confermato Confermato Confermato Confermato --- ---
04 Protocollo con le Comunità ortodosse 14.05.2020 --- Inserito // Confermato Confermato Confermato Confermato Confermato --- ---
05 Protocollo con le Comunità Induista, Buddista
(Unione Buddista e Soka Gakkai), Baha’i e Sikh 
14.05.2020 --- Inserito //
Confermato Confermato Confermato Confermato Confermato --- ---
06 Protocollo con le Comunità Islamiche 14.05.2020  --- Inserito //
Confermato Confermato Confermato Confermato Confermato --- ---
07 Protocollo con la Comunità della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli ultimi giorni 14.05.2020 --- Inserito // Confermato Confermato Confermato Confermato Confermato --- ---
08  Linee guida per la gestione in sicurezza di opportunità
organizzate di socialità e gioco per bambini ed adolescenti
nella fase 2 dell’emergenza covid-19
17.05.2020 --- Inserito // Confermato Confermato Confermato Confermato Confermato --- ---
09  Linee guida per la riapertura delle attività economiche
e produttive della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome dell’08 ottobre 2020
 

08.10.2020

(2)
28.05.2021 

--- --- // Confermato Confermato Confermato Confermato Sostituito (2) --- ---
10 Criteri per Protocolli di settore elaborati dal Comitato
tecnico-scientifico in data 15 maggio 2020
15.05.2020 --- Inserito // Confermato Confermato Confermato Confermato Confermato --- ---
11 Misure per gli esercizi commerciali  26.04.2020 Inserito  Confermato // Confermato Confermato Confermato Confermato Confermato --- ---
12 Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure
per il contrasto e il contenimento della diffusione
del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro fra il Governo e le parti sociali 

24.04.2020

(1) 
06.04.2021

(4)
30.06.2022

Inserito Confermato // Confermato Confermato Confermato Confermato

Sostituito (1)

---

(4)
30.06.2022

13 Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nei cantieri 

24.04.2020

(5)
30.06.2022

Inserito Confermato // Confermato Confermato Confermato Confermato Confermato --- (5)
30.06.2022
14 Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento
della diffusione del COVID-19 nel settore del trasporto e della logistica

20.03.2020

(3)
12.11.2021 

Inserito Sostituito  // Confermato Confermato Confermato Confermato Sostituito (3) --- ---
15 Linee guida per l’informazione agli utenti e le modalità organizzative per il contenimento della diffusione del covid-19 in materia di trasporto pubblico 20.03.2020

(6)
03.09.2022
Inserito Sostituito  // Confermato Confermato Confermato Confermato Confermato --- (6)
03.09.2022
16 Linee guida per il trasporto scolastico dedicato 29.08.2020 --- --- // Confermato Confermato Confermato Confermato Confermato --- ---
17 Misure per la gestione dell’emergenza epidemiologica
da COVID-19 a bordo delle navi da crociera
07.08.2020 --- --- // Confermato Confermato Confermato  Confermato Confermato --- ---
18 Linee guida concernenti la completa ripresa delle
ordinarie attività nelle istituzioni della formazione
superiore per l’anno accademico 2020/21
07.08.2020  ---  --- // Confermato Confermato Confermato Confermato Confermato --- ---
19 Misure igienico-sanitarie 17.05.2020  --- Inserito // Confermato Confermato Confermato Confermato Confermato --- ---
20 Spostamenti da e per l’estero 07.09.2020  ---  --- // Confermato Confermato Sostituito Sostituito Confermato --- ---
21 Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai
di SARS-CoV-2 nelle scuole e nei servizi educati vi dell'infanzia
28.08.2020  ---  --- // Confermato Confermato Confermato Confermato Confermato --- ---
22

Protocollo per la gestione di casi confermati
e sospetti di covid-19 nelle aule universitarie

28.08.2020  ---  --- // Confermato Confermato Confermato Confermato Confermato --- ---
23

Commercio al dettaglio (Attivita' non sospese)

03.11.2020 --- --- // --- Inserito Confermato Confermato Confermato --- ---
24

Servizi per la persona
(Attivita' non sospese)

03.11.2020 --- --- // --- Inserito Confermato Confermato Confermato --- ---
25

Prevenzione e risposta a COVID- 19 strategia e pianificazione nella fase di transizione per il periodo autunno invernale

09.10.2020 --- --- // --- Inserito Confermato Confermato Confermato --- ---
26

Spettacoli dal vivo

                Inserito --- ---
27 Cinema                 Inserito --- ---
28 Protocollo per raggiungere una nave per l’imbarco, per la libera uscita e per lasciare una nave per il rimpatrio                 Inserito --- ---

Note

(1) Con Ordinanza Ministero della Salute e MLPS del 21 Maggio 2021 - Contenimento della diffusione del virus Sars-Cov-2, tutte le attività produttive industriali e commerciali devono svolgersi nel rispetto del Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro fra il Governo e le parti sociali, sottoscritto dal Governo e dalle parti sociali il 6 aprile 2021, che costituisce parte integrante della presente ordinanza il protocollo aggiorna e sostituisce il documento recante «Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro fra il Governo e le parti sociali», di cui all’articolo 4, comma 1, e relativo allegato 12 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 marzo 2021, come richiamato dall’articolo 16 del decreto-legge 18 maggio 2021, n. 65.

(2) Con Ordinanza Ministero della Salute del 29 Maggio 2021 - Aggiornate e sostituite le «Linee guida per la riapertura delle Attività economiche, produttive e ricreative», di cui all’allegato 9 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 marzo 2021, come richiamato dall’articolo 16 del decreto-legge 18 maggio 2021, n. 65 con le Linee guida delle Regioni e delle Province autonome per la riapertura delle attività 28 Maggio 2021.

(3) Con Ordinanza Ministero della Salute12 Novembre 2021 - Aggiornato il Protocollo contenimento della diffusione del COVID-19 trasporto e logistica (allegato 14 del Dpcm del 2 marzo 2021).

(4) Protocollo condiviso misure Covid-19 negli ambienti di lavoro 30.06.2022 (eventuale aggiornamento entro il 31 ottobre 2022)

(5) Protocollo sicurezza condiviso Covid-19 cantieri edili 06.05.2022 (Ordinanza 9 maggio 2022) - Valido fino al 31 dicembre 2022

(6) Linee guida COVID-19 nel trasporto pubblico 31 Marzo 2022 (Ordinanza 1 aprile 2022) - Valide fino al 31 dicembre 2022

Lettura consolidata degli allegati dei DPCM 24 Ottobre 2020 / DPCM 3 Dicembre 2020 / DPCM 14 Gennaio 2021DPCM 02 Marzo 2021 (cessato) 

Allegato 1 Protocollo con la Conferenza Episcopale Italiana circa la ripresa delle celebrazioni con il popolo (DPCM 24 Ottobre 2020)
Allegato 2 Protocollo con le Comunità ebraiche italiane ( DPCM 24 Ottobre 2020)
Allegato 3 Protocollo con le Chiese Protestanti, Evangeliche, Anglicane ( DPCM 24 Ottobre 2020)
Allegato 4 Protocollo con le Comunità ortodosse ( DPCM 18 Ottobre 2020)
Allegato 5 Protocollo con le Comunità Induista, Buddista (Unione Buddista e Soka Gakkai), Baha’i e Sikh (DPCM 24 Ottobre 2020)
Allegato 6 Protocollo con le Comunità Islamiche (DPCM 24 Ottobre 2020)
Allegato 7 Protocollo con la Comunità della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli ultimi giorni (DPCM 24 Ottobre 2020)
Allegato 8 Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le politiche della famiglia Linee guida per la gestione in sicurezza di opportunità organizzate di socialità e gioco per bambini e adolescenti nella fase 2 dell'emergenza COVID-19 (DPCM 24 Ottobre 2020)
Allegato 9 Linee guida per la riapertura delle attività economiche e produttive della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome dell’11 giugno 2020 (DPCM 02 Marzo 2021)
Allegato 10 Criteri per Protocolli di settore elaborati dal Comitato tecnico-scientifico in data 15 maggio 2020 (DPCM 24 Ottobre 2020)
Allegato 11 Misure per gli esercizi commerciali (DPCM 24 Ottobre 2020)
Allegato 12 Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro fra il Governo e le parti sociali (DPCM 02 Marzo 2021)
Allegato 13 Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nei cantieri (DPCM 24 Ottobre 2020)
Allegato 14 Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nel settore del trasporto e della logistica (DPCM 24 Ottobre 2020)
Allegato 15 Linee guida per l’informazione agli utenti e le modalità organizzative per il contenimento della diffusione del covid-19 in materia di trasporto pubblico (DPCM 24 Ottobre 2020)
Allegato 16 Linee guida per il trasporto scolastico dedicato (DPCM 24 Ottobre 2020)
Allegato 17 Misure per la gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 a bordo delle navi da crociera (DPCM 24 Ottobre 2020)
Allegato 18 Linee guida concernenti la completa ripresa delle ordinarie attività nelle istituzioni della formazione superiore per l’anno accademico 2020/21 (DPCM 24 Ottobre 2020)
Allegato 19 Misure igienico-sanitarie (DPCM 24 Ottobre 2020)
Allegato 20 Spostamenti da e per l’estero. (DPCM 14 Gennaio 2021)
Allegato 21 Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS-CoV-2 nelle scuole e nei servizi educati vi dell'infanzia (DPCM 24 Ottobre 2020)
Allegato 22 Protocollo per la gestione di casi confermati e sospetti di covid-19 nelle aule universitarie (DPCM 24 Ottobre 2020)
Allegato 23 Commercio al dettaglio (Attivita' non sospese) (DPCM 03 novembre 2020)
Allegato 24 Servizi per la persona (Attivita' non sospese) (DPCM 03 novembre 2020)
Allegato 25 Prevenzione e risposta a COVID- 19 strategia e pianificazione nella fase di transizione per il periodo autunno invernale (DPCM 03 novembre 2020)
Allegato 26 Spettacoli dal vivo (DPCM 02 Marzo 2021)
Allegato 27 Cinema (DPCM 02 Marzo 2021)
Allegato 28 Protocollo per raggiungere una nave per l’imbarco, per la libera uscita e per lasciare una nave per il rimpatrio(DPCM 02 Marzo 2021)

Segue in allegato

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Matrice Revisioni

Rev. Data Oggetto Autore
10.0 03.09.2022 Inserita Nota (4):
Protocollo condiviso misure Covid-19 negli ambienti di lavoro 30.06.2022
Inserita Nota (5):
Protocollo sicurezza condiviso Covid-19 cantieri edili 06.05.2022
Inserita Nota (6):
Linee guida COVID-19 nel trasporto pubblico 31 Marzo 2022
Certifico Srl
9.0 14.11.2021 Inserita Nota (3):
- Protocollo contenimento della diffusione del COVID-19 trasporto e logistica 12 novembre 2021
Certifico Srl
8.0 30.05.2021 Inserite Nota (1) e (2):
Protocollo condiviso misure covid-19 negli ambienti di lavoro | 06.04.2021
Linee guida delle Regioni e delle Province autonome riapertura attività 28 Maggio 2021
Certifico Srl
7.0 09.03.2021 DPCM 02 Marzo 2021 Certifico Srl
6.0 17.01.2020 DPCM 14 Gennaio 2021 Certifico Srl
5.0 04.12.2020 DPCM 3 Dicembre 2020 Certifico Srl
4.0 03.11.2020 DPCM 03 novembre 2020 Certifico Srl
3.0 28.10.2020 DPCM 18 Ottobre 2020 Certifico Srl
2.0 19.10.2020 DPCM 18 Ottobre 2020 Certifico Srl
1.0 13.10.2020 DPCM 13 Ottobre 2020 Certifico Srl
0.0 07.09.2020 DPCM 07.09.2020 Certifico Srl

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Allegato riservato DPCM 13 ottobre 2020 Allegati consolidati.pdf
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D.P.R. 17 Giugno 2022 n. 121

ID 17505 | | Visite: 3070 | News Prevenzioni Incendi

D.P.R. 17 Giugno 2022 n. 121 / Accordo sindacale personale non direttivo e non dirigente VVF

Recepimento dell'accordo sindacale per il personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, per il triennio 2019-2021. 

(GU n.191 del 17.08.2022 - SO n. 33)

Entrata in vigore del provvedimento: 01/09/2022

Collegati

Direttiva 2004/40/CE

ID 17499 | | Visite: 1215 | Legislazione Sicurezza UE

Direttiva 2004/40/CE

Direttiva 2004/40/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sulle prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (campi elettromagnetici) (Diciottesima direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1 della direttiva 89/391/CEE)

(OJ L 159, 30.4.2004)

Abrogata da: Direttiva 2013/35/UE

Collegati

Legge 20 maggio 1970 n. 300

ID 5667 | | Visite: 23989 | Decreti Sicurezza lavoro

Legge 20 maggio 1970 n  300 Ed  2022

Legge 20 maggio 1970 n. 300 / Statuto dei lavoratoriConsolidato 09.2022

ID 5667 | 01.09.2022 / In allegato

Legge 20 maggio 1970 n. 300

Norme sulla tutela della liberta' e dignita' dei lavoratori, della liberta' sindacale e dell'attivita' sindacale, nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento. (GU n.131 del 27.05.1970)
________

Testo consolidato 2022 Legge 20 maggio 1970 n. 300 Statuto dei lavoratori 

Disponibile il testo dello Statuto dei lavoratori | Consolidato 2022, direttamente dal nostro sito, in formato PDF, copiabile/stampabile riservato Abbonati sicurezza 

Statuto dei lavoratori Cover

Aggiornamenti modifiche/abrogazioni all'atto:

DECRETO-LEGGE 2 marzo 1974, n. 30 (in G.U. 04/03/1974, n.59), convertito, con modificazioni, dalla L. 16 aprile 1974, n. 114 (in G.U. 02/05/1974, n. 113)
LEGGE 8 novembre 1977, n. 847 (in G.U. 28/11/1977, n.324)
LEGGE 9 dicembre 1977, n. 903 (in G.U. 17/12/1977, n.343)
La LEGGE 13 agosto 1979, n. 384 (in G.U. 20/08/1979, n.227)
Corte costituzionale, con sentenza 29 novembre 1982, n. 204 (in G.U. 09/12/1982 n. 338)
LEGGE 27 dicembre 1985, n. 816 (in G.U. 10/01/1986, n.7)
Corte costituzionale, sentenza 26 marzo 1987, n. 96 (in G.U. 08/04/1987 n. 15)
Corte costituzionale, sentenza 18 luglio 1989, n. 427 (in G.U. 02/08/1989 n. 31)
LEGGE 11 maggio 1990, n. 108 (in G.U. 11/05/1990, n.108)
LEGGE 12 giugno 1990, n. 146 (in G.U. 14/06/1990, n.137)
Corte costituzionale, con sentenza 17 gennaio 1991, n. 41 (in G.U. 06/02/1991 n. 6)
LEGGE 23 luglio 1991, n. 223 (in SO n.43, relativo alla G.U. 27/07/1991, n.175)
Corte costituzionale, con sentenza 11 luglio 1991, n. 364 (in G.U. 31/07/1991 n. 30)
DECRETO-LEGGE 11 luglio 1992, n. 333 (in G.U. 11/07/1992, n.162) , convertito con modificazioni dalla L. 8 agosto 1992, n. 359 (in G.U. 13/8/1992, n. 190)
LEGGE 23 dicembre 1994, n. 724 (in SO n.174, relativo alla G.U. 30/12/1994, n.304)
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 luglio 1995, n. 312 (in G.U. 29/07/1995, n.176)
Corte costituzionale, con sentenza 1 giugno 1998, n. 226 (in G.U. 24/06/1998 n. 25)
LEGGE 11 aprile 2000, n. 83 (in G.U. 11/04/2000, n.85)
DECRETO LEGISLATIVO 19 dicembre 2002, n. 297 (in G.U. 15/01/2003, n.11)
DECRETO LEGISLATIVO 30 giugno 2003, n. 196 (in SO n.123, relativo alla G.U. 29/07/2003, n.174)
DECRETO LEGISLATIVO 9 luglio 2003, n. 216 (in G.U. 13/08/2003, n.187)
DECRETO-LEGGE 31 dicembre 2007, n. 248 (in G.U. 31/12/2007, n.302), convertito con modificazioni dalla L. 28 febbraio 2008, n. 31 (in S.O. n. 47, relativo alla G.U. 29/2/2008, n. 51)
LEGGE 28 giugno 2012, n. 92 (in SO n.136, relativo alla G.U. 03/07/2012, n.153)
Corte costituzionale, con sentenza 3 luglio 2013, n. 231 (in G.U. 31/07/2013 n. 31)
DECRETO LEGISLATIVO 14 settembre 2015, n. 151 (in SO n.53, relativo alla G.U. 23/09/2015, n.221)
DECRETO LEGISLATIVO 24 settembre 2016, n. 185 (in G.U. 07/10/2016, n.235) - Testo consolidato 1.0 2018
Corte costituzionale, con sentenza 24 febbraio 2021, n. 59 (in G.U. 07/04/2021 n. 14) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'art. 18, comma 7.
LEGGE 23 dicembre 2021, n. 238 (in G.U. 17/01/2022, n.12)
La Corte costituzionale, con sentenza 7 aprile 2022, n. 125 (in G.U. 25/05/2022 n. 21) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'art. 18, comma 7. - Testo consolidato 2.0 2022

__________

Elaborato Certifico S.r.l. - IT | 2022

Ed. 2.0 del 01.09.2022
Formato: pdf
Pagine: +18
Autore: Ing. Marco Maccarelli
Editore: Certifico s.r.l. 
Lingue: Italiano 
ISBN:  978-88-98550-95-1
Abbonati: Sicurezza/2X/3X/4X/Full

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Quaderno di formazione per la sicurezza del lavoro nei locali macchine a bordo delle navi

ID 17488 | | Visite: 1677 | Documenti Sicurezza Enti

Quaderno di formazione per la sicurezza del lavoro nei locali macchine a bordo delle navi

Quaderno di formazione per la sicurezza del lavoro nei locali macchine a bordo delle navi

ID 17488 | 31.08.2022

Il "Quaderno di formazione per la sicurezza di macchina" fornisce protocolli comportamentali grazie ai quali è possibile ridurre al minimo il rischio di infortuni in uno degli ambienti di lavoro più sensibili della nave, dove è richiesta la massima attenzione e competenza.

Il “Quaderno di formazione per la sicurezza sul lavoro nei locali macchine di bordo” è stato strutturato individuando, per ogni ipotesi di rischio tipizzato, le modalità di specifica prevenzione per evitare di incorrere nell’infortunio e, nell’ipotesi di manifestazione dell’evento, descrivendo le principali tecniche di primo soccorso.

Molti sono i rischi che deve affrontare il personale di macchina, e tra i più importanti ricordiamo:

- il rischio elettrico;
- il rischio di incendio ed esplosione;
- il rischio chimico dovuto alla presenza di sostanze irritanti e radianti;
- il rischio rumore;
- il rischio legato al microclima.

... segue in allegato

Fonte: IPSEMA (ora INAIL)

Collegati

Quaderno formazione sicurezza lavoro personale di coperta

ID 17486 | | Visite: 1323 | Documenti Sicurezza Enti

Quaderno formazione sicurezza lavoro personale di coperta

Quaderno di formazione per la sicurezza del lavoro del personale di coperta IPSEMA

Questo quarto quaderno dell’IPSEMA in materia di prevenzione per la sicurezza del lavoro marittimo, consolida il ruolo dell’Istituto e ne espande la missione.

Si tratta di una obiettiva valutazione dettata dai contenuti del quaderno dedicato al lavoro dei marittimi in coperta: un ambiente lavorativo così variegato da moltiplicare la tipologia dei possibili rischi.

E, come ogni strumento di formazione per una cultura di base, il quaderno non omette di riprendere taluni degli argomenti presenti in precedenti,specifiche pubblicazioni dell’Istituto dedicate ad altre tipologie di lavoro marittimo.

Questo consente di costruire una visione d’insieme nella quale inserire la duplice specificità di quest’ultimo strumento formativo: la prima è quella riguardante la prevenzione dei molteplici rischi che si corrono in coperta (qualche esempio: il picchettaggio e la pitturazione dello scafo e le lavorazioni al suo esterno, gli attacchi della pirateria, gli accessi a bordo e quelli dai boccaporti alle stive,gli ancoraggi ed i rimorchi, la guardia sul ponte di comando, le operazioni con gli elicotteri); la seconda propone ed affronta un tema nuovo: il differenziarsi dei rischi con nuove tipologie che, aggiungendosi a quelle riguardanti ciascuna specificità lavorativa a bordo,guardano anche ai pericoli aggiuntivi insiti in alcune delle navi specializzate e dedite al trasporto di particolari merci (dalle portacontainers, alle petroliere,alle gasiere, alle portarinfuse, alle chimichiere, alle Ro-Ro).
...
segue in allegato

Collegati

DL comunicazione MLPS nominativi e dati lavoratori smart working dal 1° settembre 2022

ID 17400 | | Visite: 3108 | News Sicurezza

Art  41 bis L  122 2022

DL comunicazione MLPS nominativi e dati lavoratori smart working dal 1° settembre 2022 (Art. 41 bis L. 122/2022)

ID 17400 | Rev. 2.0 del 29.08.2022 / Modello pubblicato: Decreto Ministeriale n.149 del 22 agosto 2022

Comunicazione entro il 1° novembre 2022

Con la Nota MLPS 26.08.2022 il termine entro il quale effettuare la comunicazione è stabilito al 1° novembre 2022.

Con l'articolo 41 bis della Legge 4 agosto 2022 n. 122, conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 giugno 2022 n. 73, in GU n.193 del 19.08.2022, viene disposto che dal 1° settembre 2022, i datori di lavoro dovranno comunicare, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, i nominativi dei lavoratori e la data di inizio e di cessazione delle prestazioni di lavoro in modalità agile, secondo le modalità individuate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

Le aziende non dovranno comunicare l’accordo individuale al Ministero del Lavoro, fermo restando l’obbligo di stipula dello stesso (sulla base delle disposizioni previste dagli artt. 19 e 21 della Legge n. 81/2017 e dai contratti collettivi).

In caso di mancata comunicazione sarà applicata una sanzione amministrativa da 100 a 500 euro per ogni lavoratore interessato.

Obbligo comunicazione DL al MLPS nominativi lavoratori agili dal 1 settembre 2022

Fig. 1 - Obbligo comunicazione DL al MLPS nominativi lavoratori /data di inizio e di cessazione lavoro agile

...

Legge 4 agosto 2022 n. 122

Art. 41-bis. Semplificazione degli obblighi di comunicazione e assicurazione obbligatoria per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali

1. All’articolo 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Con decorrenza dal 1° settembre 2022, il datore di lavoro comunica in via telematica al Ministero del lavoro e delle politiche sociali i nominativi dei lavoratori e la data di inizio e di cessazione delle prestazioni di lavoro in modalità agile, secondo le modalità individuate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali. I dati di cui al primo periodo sono resi disponibili all’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro con le modalità previste dal codice dell’amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. In caso di mancata comunicazione secondo le modalità previste dal decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di cui al primo periodo, si applica la sanzione prevista dall’articolo 19, comma 3, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276»;

b) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Obblighi di comunicazione e assicurazione obbligatoria per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali».

...

Legge 22 maggio 2017 n. 81 

Art. 23 (Obblighi di comunicazione e assicurazione obbligatoria per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali) (come modificato dall'art. 41-bis della Legge 4 agosto 2022 n. 122

1. Con decorrenza dal 1° settembre 2022, il datore di lavoro comunica in via telematica al Ministero del lavoro e delle politiche sociali i nominativi dei lavoratori e la data di inizio e di cessazione delle prestazioni di lavoro in modalità agile, secondo le modalità individuate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali. I dati di cui al primo periodo sono resi disponibili all’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro con le modalità previste dal codice dell’amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. In caso di mancata comunicazione secondo le modalità previste dal decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di cui al primo periodo, si applica la sanzione prevista dall’articolo 19, comma 3, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.

2. Il lavoratore ha diritto alla tutela contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dipendenti da rischi connessi alla prestazione lavorativa resa all’esterno dei locali aziendali.

3. Il lavoratore ha diritto alla tutela contro gli infortuni sul lavoro occorsi durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di abitazione a quello prescelto per lo svolgimento della prestazione lavorativa all’esterno dei locali aziendali, nei limiti e alle condizioni di cui al terzo comma dell’articolo 2 del testo unico delle disposizioni per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e successive modificazioni, quando la scelta del luogo della prestazione sia dettata da esigenze connesse alla prestazione stessa o dalla necessità del lavoratore di conciliare le esigenze di vita con quelle lavorative e risponda a criteri di ragionevolezza
...

...
segue in allegato

Vedi Modello DM n. 149/2022

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2.0 29.08.2022 Nota MLPS 26.08.2022 Certifico Srl
1.0 22.08.2022 DM n.149 del 22 agosto 2022 Certifico Srl
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Nota MLPS 26.08.2022 - Lavoro agile: comunicazione telematica entro 1° novembre 2022

ID 17469 | | Visite: 2413 | News Sicurezza

Nota MLPS 26 08 2022

Nota MLPS 26.08.2022 - Lavoro agile: comunicazione telematica entro il 1° novembre 2022 / Prorogato 01 Dicembre 2022

ID 17469 | 29.08.2022 / In allegato Nota

Update  25.10.2022 / Termine prorogato 01 Dicembre 2022

Il ministero del Lavoro e delle Politiche sociali comunica che, al fine di consentire ai soggetti obbligati e abilitati di effettuare le comunicazioni di lavoro agile secondo le modalità definite dal Decreto Ministeriale n. 149 del 22 agosto 2022, per assolvere agli obblighi di comunicazione previsti dall'art. 23, primo comma, della Legge n. 81/2017 (come modificato dall'articolo 41 bis del Decreto Legge. n. 73/2022, convertito con modificazioni in Legge 4 agosto 2022, n. 122) il termine per l'adempimento fissato al 1° novembre si intende differito al 1° dicembre 2022. 

Vedi NOTA MLPS del 25.10.2022

Con il D.M. n. 149 del 22 agosto 2022 - e relativi allegati - sono state definite le modalità per assolvere agli obblighi di comunicazione delle informazioni relative all'accordo di lavoro agile ai sensi dell'articolo 23, comma 1, della Legge 22 maggio 2017, n. 81, come recentemente modificato dall'articolo 41-bis del Decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73 convertito dalla Legge 4 agosto 2022, n. 122.

A tal fine, per tutti i datori di lavoro interessati - pubblici e privati - sarà disponibile dal 1° settembre l'apposito modulo attraverso il portale Servizi Lavoro, accessibile tramite autenticazione SPID e CIE.

Si ricorda che tale adempimento è previsto, a decorrere dal 1° settembre 2022, solo nel caso di nuovi accordi di lavoro agile o qualora si intenda procedere a modifiche (ivi comprese proroghe) di precedenti accordi. Restano valide le comunicazioni già effettuate secondo le modalità della disciplina previgente, come disposto dal comma 3 dell'articolo 1 del citato Decreto ministeriale.

Per quanto attiene al termine entro cui effettuare questo adempimento, occorre considerare che lo stesso si riferisce a una mera trasformazione della modalità di svolgimento della prestazione lavorativa. Pertanto, nella logica di favorire la semplificazione degli obblighi per i datori di lavoro, la relativa comunicazione andrà effettuata entro il termine di cinque giorni, ai sensi dell'articolo 4-bis, comma 5, del Decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, con le conseguenze sanzionatorie di cui all'articolo 19, comma 3, del Decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, espressamente richiamato nel nuovo comma 1, ultimo periodo, dell'articolo 23 della Legge 22 maggio 2017, n. 81.

La piena operatività della nuova procedura richiede, tra l'altro, anche l'adeguamento dei sistemi informatici dei datori di lavoro relativamente all'utilizzo dei servizi Rest di invio delle comunicazioni, che presuppongono il colloquio dei sistemi informatici del datore di lavoro con quelli del Ministero e che rappresentano una modalità alternativa all'uso dell'applicativo web sopraindicato.

Per tali ragioni, in fase di prima applicazione delle nuove modalità, l'obbligo della comunicazione potrà essere assolto entro il 1° novembre 2022.

...

Fonte: MLPS

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Accordo n. 153/CSR del 25 luglio 2012

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Accordo n  153 CSR del 25 luglio 2012

Accordo n. 153/CSR del 25 luglio 2012 / Adeguamento e linee applicative degli accordi formazione sicurezza 21 dicembre 2011

Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sul documento proposto dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali recante «Adeguamento e linee applicative degli accordi ex articolo 34, comma 2 e 37, comma 2 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni e integrazioni».

Repertorio atti n. 153/CSR del 25 luglio 2012 (GU n. 192 del 18 agosto 2012) 

Accordo n. 221/CSR del 21 dicembre 2011
Accordo n. 223/CSR del 21 dicembre 2011

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Accordo n. 221/CSR del 21 dicembre 2011

ID 17460 | | Visite: 8784 | Legislazione Sicurezza

Accordo 221 CSR del 21 dicembre 2011

Accordo n. 221/CSR del 21 dicembre 2011 / Formazione sicurezza Lavoratori / Dirigenti / Preposti

Accordo tra il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro della salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano per la formazione dei lavoratori, ai sensi dell’articolo 37, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

Repertorio atti n. 221/CSR del 21 dicembre 2011 (G.U. 11 gennaio 2012, n. 8) 

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Sostanze tossiche per la riproduzione (reprotossiche): inserimento nel TUSSL

ID 16781 | | Visite: 8316 | Documenti Riservati Sicurezza

Sostanze reprotossiche   Inserimento nel TUSSL

Sostanze tossiche per la riproduzione (reprotossiche): inserimento nel TUSSL

ID 16781 | 05.06.2022 / Documento completo allegato

Con la Direttiva (UE) 2022/431 (GU L 88/1 del 16.03.2022), entrata in vigore il 05.04.2022 / da adottare entro il 05.04.2024 (modifica al D.Lgs. 81/2008), le sostanze tossiche per la riproduzione (sostanze reprotossiche), sono inserite nella Direttiva agenti cancerogeni lavoro (direttiva 2004/37/CE Protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un’esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro).

Tossicità per la riproduzione (*) 

Il termine «tossicità per la riproduzione» designa gli effetti nocivi sulla funzione sessuale e sulla fertilità degli uomini e delle donne adulti, nonché sullo sviluppo della progenie, che si manifestano dopo l'esposizione a una sostanza o miscela.

Le definizioni riportate di seguito riprendono, con adattamenti, quelle che figurano nel documento IPCS/EHC n. 255, Principles for Evaluating Health Risks to Reproduction Associated with Exposure to Chemicals (Principi per la valutazione dei rischi sanitari per la riproduzione associati all'esposizione a sostanze chimiche).

(*) Definizione estratta da Regolamento (CE) n. 1272/2008 (CLP).

La Direttiva (UE) 2022/431 modifica la direttiva 2004/37/CE ed introduce, in particolare, i commi b-bis, b ter), b quater)... all'articolo 2. Definizioni.

Direttiva 2004/37/CE
...

Articolo 2 Definizioni

Ai fini della presente direttiva si intende per:

a) agente cancerogeno:
i) sostanza o miscela che corrisponde ai criteri di classificazione come sostanza cancerogena di categoria 1 A o 1 B di cui all’allegato I del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio;
ii) sostanza, miscela o procedimento menzionati all’allegato I della presente direttiva, nonché sostanza o miscela liberate nel corso di un processo e menzionate nello stesso allegato;

b) agente mutageno: sostanza o miscela corrispondente ai criteri di classificazione come agente mutageno di cellule germinali di categoria 1 A o 1B di cui all’allegato I del regolamento (CE) n. 1272/2008;

b bis) «sostanza tossica per la riproduzione»: sostanza o miscela che corrisponde ai criteri di classificazione come sostanza tossica per la riproduzione di categoria 1A o 1B di cui all’allegato I del regolamento (CE) n. 1272/2008;

b ter) «sostanza tossica per la riproduzione priva di soglia»: una sostanza tossica per la riproduzione per la quale non esiste un livello di esposizione sicuro per la salute dei lavoratori e che è identificata come tale nella colonna «Osservazioni» dell’allegato III;

b quater) «sostanza tossica per la riproduzione con valore soglia»: una sostanza tossica per la riproduzione per la quale esiste un livello di esposizione sicuro al di sotto del quale non vi sono rischi per la salute dei lavoratori e che è identificata come tale nella colonna «Osservazioni» dell’allegato III;

c) «valore limite»: se non altrimenti specificato, la media ponderata in funzione del tempo del limite di concentrazione di un agente cancerogeno, mutageno o di una sostanza tossica per la riproduzione nell’aria entro la zona di respirazione di un lavoratore in relazione a un periodo di riferimento determinato stabilito all’allegato III;

d) «valore limite biologico»: il limite della concentrazione nell’adeguato mezzo biologico del relativo agente, di un suo metabolita, o di un indicatore di effetto;

e) «sorveglianza sanitaria»: la valutazione dello stato di salute di un singolo lavoratore in funzione dell’esposizione a specifici agenti cancerogeni, mutageni o sostanze tossiche per la riproduzione durante il lavoro.
...
Vedi direttiva 2004/37/CE

 

Classificazione sostanza reprotossica

Come già avviene per gli agenti cancerogeni e mutageni, le sostanze reprotossiche lavoro corrispondono ai criteri di classificazione delle sostanze reprotossiche di cui all’allegato I del regolamento (CE) n. 1272/2008 (CLP).

Sostanze reprotossiche   Inserimento nel TUSSL Fig  1

Fig. 1 - Sostanze reprotossiche / Classificazione “lavoro” ai sensi CLP

Sostanze reprotossiche   Inserimento nel TUSSL Fig  2

Fig. 2 - Individuazione sostanza reprotossica nel TUSSL

Etichette e avvertenze del pericolo sostanze reprotossiche (CLP)

Le sostanze reprotossiche ai sensi del CLP riportano l’etichetta seguente:

Siostanza reprotossica

Le avvertenze di pericolo sono:

Sostanze reprotossiche   Inserimento nel TUSSL Tab  1

Regolamento (CE) n. 1272/2008 (CLP)
...

Allegato III

3.7. Tossicità per la riproduzione

3.7.1. Definizioni e considerazioni generali

3.7.1.1. Il termine «tossicità per la riproduzione» designa gli effetti nocivi sulla funzione sessuale e sulla fertilità degli uomini e delle donne adulti, nonché sullo sviluppo della progenie, che si manifestano dopo l'esposizione a una sostanza o miscela.

Le definizioni riportate di seguito riprendono, con adattamenti, quelle che figurano nel documento IPCS/EHC n. 255, Principles for Evaluating Health Risks to Reproduction Associated with Exposure to Chemicals (Principi per la valutazione dei rischi sanitari per la riproduzione associati all'esposizione a sostanze chimiche).

Ai fini della classificazione, gli effetti genetici ereditari osservati nella progenie sono trattati nella sezione 3.5 (Mutagenicità sulle cellule germinali), poiché nell'attuale sistema di classificazione si ritiene più appropriato inserirli nella classe di pericolo della mutagenicità sulle cellule germinali.
...

3.7.2. Criteri di classificazione delle sostanze

3.7.2.1. Classi di pericolo

3.7.2.1.1. Le sostanze classificate per la tossicità per la riproduzione sono suddivise in due categorie. In ciascuna categoria gli effetti sulla funzione sessuale e sulla fertilità e gli effetti sullo sviluppo sono considerati distintamente. Inoltre, gli effetti sull’allattamento costituiscono una categoria di pericolo distinta.

Tabella 3.7.1 (a) Categorie di pericolo per le sostanze tossiche per la riproduzione

Sostanze reprotossiche   Inserimento nel TUSSL Tab  2

...

Sostanze reprotossiche   Inserimento nel TUSSL Tab  3

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Manifestazioni pubbliche: Normativa e Piano Safety e Security

ID 6377 | | Visite: 191187 | Documenti Riservati Sicurezza

Manifestazioni pubbliche   Normativa e Piano Safety e Security

Manifestazioni pubbliche: Normativa e Piano di Safety e Security / Aggiornamento Luglio 2021

ID 6377 | Documento completo allegato (ultimo aggiornamento: Rev. 4.0 del. 20.07.2021)

Prodotto Piano di Safety e Security Manifestazioni pubbliche

Piano di Safety e Security Manifestazioni pubbliche

Nel nuovo Prodotto 2021 Piano di Safety e Security Manifestazioni pubbliche disponibile i file doc per l'elaborazione del Piano.

Documento completo Riservato Abbonati in allegato - Raccolta di disposizioni su riunioni, manifestazioni pubbliche, intrattenimento, pubblico spettacolo e Modello linee guida organizzazione e gestione pubblici spettacoli (Ministero dell’Interno)

Raccolta di disposizioni su riunioni, manifestazioni pubbliche, intrattenimento, pubblico spettacolo, ecc. con particolare riferimento a quelle emanate a seguito degli incidenti accaduti in Piazza San Carlo a Torino in occasione della proiezione della finale di Champions League, volte ad assicurare lo svolgimento delle manifestazioni pubbliche in sicurezza per gli aspetti attinenti sia alla “security” sia alla “safety”, anche in relazione al pericolo derivante dalla minaccia terroristica.

Update 20 Luglio 2021

Accordo CSR n. 91 del 5 agosto 2014

Valutazione rischio sanitario / Soccorso sanitario / Algoritmo di Maurer

Update 17 Dicembre 2019

Requisiti di installazione di bagni mobili chimici negli eventi estratto dal UNI EN 16194:2012

Update 23 Agosto 2019

Decreto 13 agosto 2019 

Nuovo Regolamento Steward impianti sportivi

Il Decreto 13 agosto 2019 (GU n. 197 del 23.08.2019) stabilisce i requisiti, le modalità di selezione e la formazione del personale incaricato dei servizi di controllo dei titoli di accesso agli impianti sportivi ove si svolgono competizioni calcistiche "steward", di accoglienza e instradamento degli spettatori e di verifica del rispetto del regolamento d’uso degli impianti medesimi e le modalità di collaborazione con le forze dell’ordine. Istituito il libretto professionale personale dello "steward".

Decreto 13 agosto 2019 | MIT

Modifica del decreto 8 agosto 2007, recante «Organizzazione e servizio degli steward negli impianti sportivi».

(GU n.197 del 23-08-2019)

Update 09 Agosto 2019

Legge 8 agosto 2019 n. 77 

Legge sicurezza Bis

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 giugno 2019, n. 53, recante disposizioni urgenti in materia di ordine e sicurezza pubblica. 

(GU n.186 del 09-08-2019) 

Update 28 Giugno 2019

Organizzazione e servizio degli steward negli impianti sportivi

Schema di decreto del Ministro dell'interno: 

Atto Governo n. 093 - 28.06.2019

Update 27 Giugno 2019

Jova Beach Party - misure di sicurezza

Si forniscono con le presenti indicazioni finalizzate ad uniformare e a supportare i Comandi nella definizione delle misure di sicurezza antincendio per la manifestazione in oggetto, nell'ambito delle commissioni di vigilanza sui locali di pubblico, dei comitati per l'ordine e la sicurezza pubblica e degli altri eventuali tavoli tecnici attivati in sede locale.

VVF

Update 21 Giugno 2019

Decreto Sicurezza bis

Pubblicato nella GU Serie Generale n.138 del 14-06-2019 il c.d. "Decreto Sicurezza bis" - D.L. 53/2019, recante modifiche alla legge 22 maggio 1975, n. 152 "Disposizioni a tutela dell'ordine pubblico" ed alla legge 13 dicembre 1989, n. 401 "Interventi nel settore del giuoco e delle scommesse clandestini e tutela della correttezza nello svolgimento di manifestazioni sportive"

Art. 6 D.L. 53/2019 Modifiche alla legge 22 maggio 1975, n. 152 

1. 
Alla legge 22 maggio 1975, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni: 

a) all’articolo 5: 
1) al secondo comma, la parola «Il» è sostituita dalle seguenti: «Nei casi di cui al primo periodo del comma precedente, il»;
2) dopo il secondo comma è inserito il seguente: «Qualora il fatto è commesso in occasione delle manifestazioni previste dal primo comma, il contravventore è punito con l’arresto da due a tre anni e con l’ammenda da 2.000 a 6.000 euro.»; 

b) dopo l’articolo 5 è aggiunto il seguente: «Art. 5 -bis - 1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato e fuori dai casi di cui agli articoli 6 -bis e 6 -ter della legge 13 dicembre 1989, n. 401, chiunque, nel corso di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico, lancia o utilizza illegittimamente, in modo da creare un concreto pericolo per l’incolumità delle persone o l’integrità delle cose, razzi, bengala, fuochi artificiali, petardi, strumenti per l’emissione di fumo o di gas visibile o in grado di nebulizzare gas contenenti principi attivi urticanti, ovvero bastoni, mazze, oggetti contundenti o, comunque, atti a offendere, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.»
...

Art. 13. D.L. 53/2019 Misure per il contrasto di fenomeni di violenza connessi a manifestazioni sportive 

1. Alla legge 13 dicembre 1989, n. 401, sono apportate le seguenti modificazioni: 
a) all’articolo 6: 1) il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Il questore può disporre il divieto di accesso ai luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive specificamente indicate, nonché a quelli, specificamente indicati, interessati alla sosta, al transito o al trasporto di coloro che partecipano o assistono alle manifestazioni medesime, nei confronti di: 
a) coloro che risultino denunciati per aver preso parte attiva a episodi di violenza su persone o cose in occasione o a causa di manifestazioni sportive, o che nelle medesime circostanze abbiano incitato, inneggiato o indotto alla violenza; 
b) coloro che, sulla base di elementi di fatto, risultino avere tenuto, anche all’estero, sia singolarmente che in gruppo, una condotta evidentemente finalizzata alla partecipazione attiva a episodi di violenza, di minaccia o di intimidazione, tali da porre in pericolo la sicurezza pubblica o da creare turbative per l’ordine pubblico nelle medesime circostanze di cui alla lettera a); 
c) coloro che risultino denunciati o condannati, anche con sentenza non definitiva, nel corso dei cinque anni precedenti per alcuno dei reati di cui all’articolo 4, primo e secondo comma, della legge 18 aprile 1975, n. 110, all’articolo 5 della legge 22 maggio 1975, n. 152, all’articolo 2, comma 2, del decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205, agli articoli 6 -bis , commi 1 e 2, e 6 -ter della presente legge, per il reato di cui all’articolo 2 -bis del decreto legge 8 febbraio 2007, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2007, n. 41, o per alcuno dei delitti contro l’ordine pubblico o dei delitti di comune pericolo mediante violenza, di cui al libro secondo, titoli V e VI, capo I, del codice penale o per il delitto di cui all’articolo 588 dello stesso codice, ovvero per alcuno dei delitti di cui all’articolo 380, comma 2, lettere f) e h), del codice di procedura penale, anche se il fatto non è stato commesso in occasione o a causa di manifestazioni sportive; 
d) ai soggetti di cui all’articolo 4, comma 1, lettera d), del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, anche se la condotta non è stata posta in essere in occasione o a causa di manifestazioni sportive.»; 

Update 04 Dicembre 2018

UNI EN 13200-8:2017

Pubblicato il Documento UNI EN 13200-X Progettazione Sicurezza eventi pubblici, elaborato sulle norma UNI EN 13200-8:2017 Installazioni per spettatori - Parte 8: Gestione della sicurezza, facente parte della serie UNI EN 13200-X sulla Progettazione sicurezza delle manifestazioni pubbliche.

La norma specifica le caratteristiche generali di gestione della sicurezza nelle installazioni per spettatori. Essa specifica la configurazione e la pianificazione della gestione, il criterio per mantenere questa programmazione prima, durante e dopo ogni evento.

Update 20 Luglio 2018

Manifestazione pubbliche: Linee guida 2018

Manifestazione pubbliche: Linee guida 2018

Direttiva del Capo di Gabinetto del Ministero dell'Interno 18 luglio 2018 - Modelli organizzativi e procedurali per garantire alti livelli di sicurezza in occasione di manifestazioni pubbliche (in allegato)

19/07/2018 - Pubblicata la Direttiva del Capo di Gabinetto del Ministero dell'Interno, Matteo Piantedosi, contenente le nuove Linee guida per l'individuazione delle misure di contenimento del rischio in manifestazioni pubbliche con peculiari condizioni di criticità.

"A distanza di quasi un anno dall'emanazione delle direttive con le quali sono state impartite indicazioni in merito alle misure di safety da adottare in occasione di pubbliche manifestazioni ed eventi di pubblico spettacolo, è emersa la necessità, sulla base del monitoraggio degli esitpani applicativi e dal confronto con gli enti esponenziali delle realtà territoriali, di una rivisitazione e di una reductio ad unum delle precedenti linee di indirizzo. Tanto, allo scopo di consentire l'individuazione di più efficaci strategie operative a salvaguardia dell'incolumità e della sicurezza dei partecipanti, nel rispetto delle tradizioni storico-culturali e del patrimonio economico-sociale delle collettività locali....."

Recentemente, il sindaco di Napoli e delegato dell’Anci alla sicurezza, Luigi de Magistris, aveva sollecitato un tavolo nazionale e un fondo dedicato per permettere ai sindaci di gestire le manifestazioni pubbliche nei Comuni ed "evitare il rischio che non si organizzino eventi per timore di cadere in responsabilità penali. Su questo l'Anci farà squadra e porterà le sue proposte al governo; delle scelte collettivizzate che scongiurino di permettere solo a Comuni ricchi di organizzare eventi. La cultura deve essere democratica e per promuoverla le norme vanno interpretate con il buon senso...".

Linee guida Safety manifestazioni pubbliche Luglio 2018

A distanza di quasi un anno dall'emanazione delle direttive con le quali sono state impartite indicazioni in merito alle misure di Safety da adottare in occasione di pubbliche manifestazioni ed eventi di pubblico spettacolo, è emersa la necessità, sulla base del monitoraggio degli esiti applicativi del confronto con gli enti esponenziali delle realtà territoriali, di una rivisitazione di una reductio ad unum delle precedenti linee di indirizzo.

Le Line guida allegate alla Circolare del 18 luglio 2018 recanti Linea guida per l'individuazione delle misure di contenimento del rischio in manifestazioni pubbliche con peculiari condizioni di criticitità" sostituiscono le linee guida già allegate alla circolare del 28 luglio 2017.

Vedi allegato

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Premessa

Il Modello linee guida organizzazione e gestione pubblici spettacoli (Ministero dell’Interno 2018) vuole essere uno strumento di ausilio agli organizzatori di pubblici spettacoli per effettuare una prima valutazione sui livelli di rischio della manifestazione  (alto, medio, basso), in relazione a ciascuno di essi suggerendo come calibrare, in termini di safety, le misure di mitigazione. Le misure di safety dovranno poi interfacciarsi e coordinarsi con quelle fissate dagli organi di polizia a tutela dell'ordine pubblico, ed è sul loro equilibrio complessivo che si fonda l'efficacia del modello organizzativo in discussione. In tale logica è ben possibile nel singolo caso che specifiche misure di ordine pubblico, anche modulate in loco in relazione al concreto evolversi della manifestazione, possano contribuire a mitigare ulteriormente il livello di rischio residuo.

Per eventi classificabili come manifestazioni pubbliche il Comitato Ordine e Sicurezza Pubblica valuta le misure di safety e security da adottare per l’evento. Tali misure sono definite sulla base delle nuove circolari emanate a seguito dei fatti di Torino. Tale Comitato dovrà essere integrato dalla presenza del Comandante Provinciale dei Vigili del Fuoco per la definizione delle misure di safety.

Le circolari:

Circolare del Direttore Generale della Pubblica Sicurezza  n 555/0001991/2017/1 del 7 giugno 2017 (Gabrielli)
Disposizioni per il governo e la gestione delle pubbliche manifestazioni

Circolare del Capo Dipartimento dei Vigili del fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile del n. 11464 19 giugno 2017
Manifestazioni pubbliche. Indicazioni di carattere tecnico in merito a misure di safety.

Lettera Circolare del Capo del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuocon. 9925  del 20 luglio 2017
Manifestazioni organizzate in aree di libero accesso al pubblico. Indicazioni operative.

La Circolare del Capo di Gabinetto del Ministero dell’Interno n. 11001/110(10) del 28 luglio 2017 (Morcone)
Modelli organizzativi per garantire alti livelli di sicurezza in occasione di manifestazioni pubbliche. Direttiva. 

Manifestazioni pubbliche ed eventi di pubblico spettacolo

Gli eventi di pubblico spettacolo rappresentano un sottoinsieme delle manifestazioni pubbliche per le quali viene posta storicamente una maggiore attenzione per la definizione delle misure di safety e security. Di contro le manifestazioni pubbliche, che non rientrano nella classificazione di eventi di pubblico spettacolo, sono state oggetto di particolare attenzione dopo gli eventi di Torino avvenuti nell'estate 2017.

Manifestazioni pubbliche 00

Per eventi di pubblico spettacolo si applicano le norme del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, pertanto l’autorizzazione dell’evento (per affollamenti al di sopra delle 200 persone) avverrà previa acquisizione del parere della Commissione comunale o provinciale di Pubblico Spettacolo. Il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco partecipa ai lavori della Commissione. Tali attività sono normate dalle regole tecniche di prevenzioni incendi e possono essere altresì soggette al controllo del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco sulla base delle soglie definite nel DPR 151/2011.


- T.U.L.P.S. - Regio Decreto 18 Giugno 1931 n. 773 Articoli 68, 69, 80

Articolo 68
Senza licenza del questore non si possono dare in luogo pubblico o aperto o esposto al pubblico, accademie, feste da ballo, corse di cavalli, ne' altri simili spettacoli o trattenimenti, e non si possono aprire o esercitare circoli, scuole di ballo e sale pubbliche di audizione. ((Per eventi fino ad un massimo di 200 partecipanti e che si' svolgono entro le ore 24 del giorno di inizio, la licenza e' sostituita dal(Art. 67 T. U. 1926). Senza licenza del questore non si possono dare in luogo pubblico o aperto o esposto al pubblico, accademie, feste da ballo, corse di cavalli, ne' altri simili spettacoli o trattenimenti, e non si possono aprire o esercitare circoli, scuole di ballo e sale pubbliche di audizione. ((Per eventi fino ad un massimo di 200 partecipanti e che si' svolgono entro le ore 24 del giorno di inizio, la licenza e' sostituita dalla segnalazione certificata di inizio attivita' di cui all'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, presentata allo sportello unico per le attivita' produttive o ufficio analogo.

Articolo 69
Senza licenza dell'autorita' locale di pubblica sicurezza e' vietato dare, anche temporaneamente, per mestiere, pubblici trattenimenti, esporre alla pubblica vista rarita', persone, animali, gabinetti ottici o altri oggetti di curiosita', ovvero dare audizioni all'aperto. Per eventi fino ad un massimo di 200 partecipanti e che si svolgono entro le ore 24 del giorno di inizio, la licenza e' sostituita dalla segnalazione certificata di inizio attivita' di cui all'articolo 19 della legge n. 241 del 1990, presentata allo sportello unico per le attivita' produttive o ufficio analogo.

Articolo 80
L'autorita' di pubblica sicurezza non puo' concedere la licenza per l'apertura di un teatro o di un luogo di pubblico spettacolo, prima di aver fatto verificare da una commissione tecnica la solidita' e la sicurezza dell'edificio e l'esistenza di uscite pienamente adatte a sgombrarlo prontamente nel caso di incendio. Le spese dell'ispezione e quelle per i servizi di prevenzione contro gli incendi sono a carico di chi domanda la licenza.

- Regolamento di attuazione del T.U.L.P.S. - Regio Decreto 6 Maggio 1940 n. 635 Articoli 141,142,………..148

Articolo 141
Per l'applicazione dell'articolo 80 della legge sono istituite commissioni di vigilanza aventi i seguenti compiti:
a) esprimere il parere sui progetti di nuovi teatri e di altri locali o impianti di pubblico spettacolo e trattenimento, o di sostanziali modificazioni a quelli esistenti;
b) verificare le condizioni di solidita', di sicurezza e di igiene dei locali stessi o degli impianti ed indicare le misure e le cautele ritenute necessarie sia nell'interesse dell'igiene che della prevenzione degli infortuni;
c) accertare la conformita' alle disposizioni vigenti e la visibilita' delle scritte e degli avvisi per il pubblico prescritti per la sicurezza e per l'incolumita' pubblica;
d) accertare, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 8 gennaio 1998, n. 3, anche avvalendosi di personale tecnico di altre amministrazioni pubbliche, gli aspetti tecnici di sicurezza e di igiene al fine della iscrizione nell'elenco di cui all'articolo 4 della legge 18 marzo 1968, n. 337;
e) controllare con frequenza che vengano osservate le norme e le cautele imposte e che i meccanismi di sicurezza funzionino regolarmente, suggerendo all'autorita' competente gli eventuali provvedimenti.
Per i locali e gli impianti con capienza complessiva pari o inferiore a 200 persone il parere, le verifiche e gli accertamenti di cui al primo comma sono sostituiti, ferme restando le disposizioni sanitarie vigenti, da una relazione tecnica di un professionista iscritto nell'albo degli ingegneri o nell'albo degli architetti o nell'albo dei periti industriali o nell'albo dei geometri che attesta la rispondenza del locale o dell'impianto alle regole tecniche stabilite con decreto del Ministro dell'interno. Salvo quanto previsto dagli articoli 141-bis e 142 per l'esercizio dei controlli di cui al primo comma, lettera e), e salvo che la natura dei luoghi in cui sono installati gli allestimenti temporanei richiedano una specifica verifica delle condizioni di sicurezza, non occorre una nuova verifica per gli allestimenti temporanei che si ripetono periodicamente, per i quali la commissione provinciale di cui all'articolo 142, nella stessa provincia, o quella comunale di cui all'articolo 141-bis, nello stesso comune, abbia gia' concesso l'agibilita' in data non anteriore a due anni.

Articolo 142
Relativamente ai locali o agli impianti indicati nel presente articolo e quando la commissione comunale non e' istituita o le sue funzioni non sono esercitate in forma associata, ai compiti di cui al primo comma dell'articolo 141 provvede la commissione provinciale di vigilanza. La commissione provinciale di vigilanza e' nominata ogni tre anni dal prefetto ed e' composta:
a) dal prefetto o dal vice prefetto con funzioni vicarie, che la presiede;
b) dal questore o dal vice questore con funzioni vicarie;
c) dal sindaco del comune in cui si trova o deve essere realizzato il locale o impianto o da un suo delegato;
d) dal dirigente medico dell'organo sanitario pubblico di base competente per territorio o da un medico dallo stesso delegato;
e) da un ingegnere dell'organismo che, per disposizione regionale, svolge le funzioni del genio civile;
ìf) dal comandante provinciale dei Vigili del fuoco o suo delegato;
g) da un esperto in elettrotecnica. Possono essere aggregati, ove occorra, uno o piu' esperti in acustica o in altra disciplina tecnica, in relazione alle dotazioni tecnologiche del locale o impianto da verificare.
Possono altresi' far parte, su loro richiesta, un rappresentante degli esercenti locali di pubblico spettacolo e un rappresentante delle organizzazioni sindacali dei lavoratori designati dalle rispettive organizzazioni territoriali, tra persone dotate di comprovata e specifica qualificazione professionale. Per ogni componente possono essere previsti uno o piu' supplenti, anche al fine di istituire, all'occorrenza, due o piu' sezioni della commissione provinciale. Relativamente alla composizione delle sezioni, ferma restando la facolta' di avvalersi di supplenti, il questore puo' delegare un ufficiale di pubblica sicurezza appartenente all'ufficio o comando di polizia competente per territorio e l'ingegnere con funzioni del genio civile puo' essere sostituito dal dirigente dell'ufficio tecnico comunale o da un suo delegato. Il parere della commissione o della sezione e' dato per iscritto e deve essere adottato con l'intervento di tutti i componenti. Si osservano le disposizioni dei commi quarto e settimo dell'articolo 141-bis.
Per l'esercizio del controllo di cui all'articolo 141, primo comma, lettera e), la commissione provinciale puo' delegare il sindaco o altro rappresentante del comune in cui trovasi il locale o impianto da visitare, che provvede avvalendosi del personale specificamente indicato dall'ottavo comma dell'articolo 141-bis. Fuori dei casi di cui al comma precedente e di cui all'articolo 141, secondo e terzo comma, la verifica da parte della commissione provinciale di cui al presente articolo e' sempre prescritta: a) nella composizione di cui al primo comma, eventualmente integrata con gli esperti di cui al secondo comma, per i locali cinematografici o teatrali e per gli spettacoli viaggianti di capienza superiore a 1.300 spettatori e per gli altri locali o gli impianti con capienza superiore a 5.000 spettatori;
b) con l'integrazione di cui all'articolo 141-bis, terzo comma, per i parchi di divertimento e per le attrezzature da divertimento meccaniche o elettromeccaniche che comportano sollecitazioni fisiche degli spettatori o del pubblico partecipante ai giochi superiori ai livelli indicati con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della sanita'.

Articolo 143
Il progetto per la costruzione o la sostanziale rinnovazione di un teatro o di un locale di pubblico spettacolo deve essere presentato al Prefetto per l'approvazione. Il Prefetto decide sentita la Commissione di vigilanza e osservate le norme dei Regi decreti-legge 3 febbraio 1936-XIV, n. 419, e 10 settembre 1936-XIV, n. 1916.

Articolo 144
Sono a carico del conduttore del locale destinato a pubblico spettacolo le spese per la prima ispezione e per le eventuali ispezioni straordinarie richieste dall'autorita' o dall'interessato. Nessun compenso e' invece dovuto ai membri della Commissione per la vigilanza da esercitarsi a norma dell'articolo 141, primo comma, lettera e) del presente regolamento.

Articolo 145
Tutte le uscite dei locali di pubblico spettacolo devono essere, durante la rappresentazione, libere da impedimenti e aperte, oppure chiuse in modo che ognuno possa aprirne agevolmente le porte. Le porte devono essere costruite in modo da poter essere aperte verso l'esterno o, nei casi in cui sia ammesso dalla Commissione provinciale di vigilanza, in ambo i sensi (a vento).

Art. 146 e 147 Articoli abrogati dal D.lgs. 23 aprile 1998, n. 134

Articolo 148
Il funzionario e gli agenti di P. S. incaricati del servizio di sorveglianza sui locali di pubblico spettacolo devono verificare ripetutamente, durante la rappresentazione, l'osservanza della disposizione contenuta nell'art. 145, nonche' di tutte le altre prescritte dal presente regolamento, dal regolamento prefettizio di cui all'art. 84 della legge e dalla licenza.

Ministero dell’Interno Decreto Ministeriale 18 Marzo 1996 Norma di sicurezza per la costruzione e l’esercizio degli impianti sportivi

Ministero dell’Interno Decreto Ministeriale 19 Agosto 1996 Regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione ed esercizio dei Locali di Trattenimento e di Pubblico Spettacolo

Ministero dell’Interno Decreto Ministeriale 22 Febbraio 1996 n° 261 Norme sui servizi di vigilanza antincendio da parte dei Vigili del fuoco sui luoghi di spettacolo e trattenimento

Modelli organizzativi per garantire alti livelli di sicurezza in occasione di manifestazioni pubbliche

In data 28 luglio 2017, il prefetto Morcone – Capo di Gabinetto del Ministro dell’Interno – ha inviato una specifica direttiva alle Prefetture proprio per garantire alti livelli di sicurezza in occasione di manifestazioni pubbliche.

Lo scopo della direttiva è quello dell’analisi delle varie manifestazioni al fine di affrontare il tema della “gestione” delle stesse in un’ottica di sicurezza integrata, dove i profili di Security e Safety assumono identico rilievo.

La “Direttiva Morcone” nel riprendere nella sostanza le Circolari del Capo della Polizia e del Capo Dipartimento dei Vigili del Fuoco, distingue gli aspetti procedurali per le:

1. Riunioni e manifestazioni in luogo pubblico (ex art. 18 del TULPS, per le quali è previsto un onere di preavviso al Questore)
2. Manifestazioni di pubblico spettacolo (ex art. 68 del TULPS (per le quali è previsto il rilascio di una licenza da parte del Sindaco previo parere tecnico della Commissione provinciale o comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo)

Al fine di costruire il modello organizzativo evocato dalle nuove direttive il ruolo iniziale è ricoperto dagli uffici del Comune che ricevono l’istanza di autorizzazione alla realizzazione della manifestazione e, sulla scorta della valutazione compiuta dagli organizzatori, definiscono le misure da approntarsi, supportati ove necessario, in funzione collaborativa, dai referenti delle forze dell’ordine presenti in loco. Per l’effettuazione della valutazione del rischio e per adottare i provvedimenti di safety necessari alla manifestazione, la Direttiva fornisce agli organizzatori uno strumento speditivo da cui scaturisce la calibrazione delle misure di mitigazione prescritte.

Per la classificazione del Rischio della manifestazione si è preso come riferimento l’accordo tra il Ministro della Salute, le Regioni e le provincie autonome di Trento e Bolzano del 5 agosto 2014 (Accordo CSR n. 91 del 5 agosto 2014 - Utilizzato per la Valutazione del rischio sanitario / Soccorso sanitario - vedi a seguire), rispetto al quale sono stati attualizzati alcuni parametri di Safety (rispetto al Soccorso sanitario) riferendosi ad eventi/manifestazioni così definibili: Eventi programmati che richiamano un rilevante afflusso di persone ai fini: Sportivi, ricreativi, sociali, politici, religiosi.

1. Linea Guida Morcone

Accadimenti di Torino, Piazza San Carlo

I recenti accadimenti di Torino, Piazza San Carlo, hanno evidenziato come le suggestioni derivanti dal delicato clima internazionale e/o situazioni di panico comunque provocate, amplificate anche da stati di coscienza eventualmente alterati dall'assunzione, ave non prevenuta, di sostanze alcoliche e/o stupefacenti, possano ridurre notevolmente la resilienza di una folla di fronte a fatti imprevisti e/o normalmente imprevedibili.

Per tali motivi con due distinte direttive emanate dal Capo della Polizia e dal Capo Dipartimento dei Vigili del fuoco, sono stati qualificati gli aspetti di safety, intesi quali misure a tutela della pubblica incolumità e quelli di security, a salvaguardia invece dell'ordine e della sicurezza pubblica che devono essere attenzionati al fine di migliorare i processi di governo e gestione delle manifestazioni pubbliche.

Entrambi gli aspetti devono necessariamente integrarsi tra loro, partendo da una base informativa fornita dai singoli organizzatori, al momento in cui inoltrano l'istanza e/o la comunicazione per la realizzazione delle manifestazioni.

Il presente documento rappresenta uno strumento speditivo di ausilio agli organizzatori per effettuare una prima valutazione sui livelli di rischio della manifestazione a farsi (alto, medio, basso), in relazione a ciascuno di essi suggerendo come calibrare, in termini di safety, le misure di mitigazione prescritte dalle direttive sopracennate.

Ciò nella consapevolezza che per nessun evento il rischio potrà mai equipararsi allo zero, per cui le misure di mitigazione proposte prevedono la riduzione del rischio fino ad un livello residuo normalmente considerato accettabile, ferma restando un'alea che è e resta imponderabile.

Le misure di safety dovranno poi interfacciarsi e coordinarsi con quelle fissate dagli organi di polizia a tutela dell'ordine pubblico, ed è sul loro equilibrio complessivo che si gioca l'efficacia del modello
organizzativo in discussione. In tale logica è ben possibile nel singolo caso che specifiche misure di ordine pubblico, anche modulate in loco in relazione al concreto evolversi della manifestazione, possano contribuire a mitigare ulteriormente il livello di rischio residuo.

Nella costruzione del modello organizzativo evocato dalle nuove direttive il ruolo iniziale è ricoperto quindi dagli uffici del Comune che ricevono l'istanza di autorizzazione alla realizzazione della manifestazione e, sulla scorta della valutazione compiuta dagli organizzatori, definiscono le misure da approntarsi, supportati ave necessario, in funzione collaborativa , dai referenti delle forze dell'ordine presenti in loco. Nel caso in cui ricorrano i presupposti prescritti dalla legge, un ulteriore vaglio sarà rimesso alla Commissione comunale o provinciale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo; laddove poi si prospettino condizioni particolari, che richiedano un quid pluris in termini di misure precauzionali potrà richiedersi l'analisi e la valutazione in sede di Comitato Provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica.

Va evidenziato altresì che poiché sono in corso di elaborazione ulteriori direttive da parte del Dipartimento dei Vigili del Fuoco il presente documento viene varato in via sperimentale ed è suscettibile di tutte le integrazioni e gli aggiustamenti che dovessero rendersi necessari, all'esito della sua concreta applicazione e/o della sopravvenienza di ulteriori indicazioni operative diramate dagli organi centrali.

Passando all'esame nel dettaglio del presente documento la prima parte, come sopra accennato, riguarda la classificazione del rischio delle manifestazioni.

L'impostazione è quella classica dell'analisi dei rischi in cui si cerca di attribuire un peso a quegli aspetti che possono influenzare:

1. la probabilità di accadimento di un evento;
2. la sua potenziale magnitudo

La classificazione del rischio pertanto è determinata dall'attribuzione di un indice numerico alle variabili legate all'evento, alle caratteristiche dell'area ed alla tipologia di pubblico/spettatori, così come stimate dagli organizzatori.

A valle di tale classificazione scaturiscono, per ciascun livello di rischio, specifiche misure di mitigazione.

Classificazione degli eventi e/o manifestazioni

Per la classificazione del livello di rischio ci si è riferiti all'accordo tra il Ministero della Salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 5 Agosto 2014 - Accordo CSR n. 91 del 5 agosto 2014 (utilizzato per la Valutazione del Rischio sanitario - Vedi a seguire).

Rispetto a tale documento sono stati attualizzati alcuni parametri relativi alle esigenze di safety, rispetto al soccorso sanitario riferendosi ad eventi e/o manifestazioni così definibili: Programmati e/o organizzati che richiamano un rilevante afflusso di persone ai fini sportivi, ricreativi, sociali, politici, religiosi, organizzati da privati, organizzazioni/associazioni, istituzioni pubbliche.

L'identificazione del livello di rischio, in fase iniziale, può essere calcolata dall'organizzatore dell'evento applicando i punteggi di cui alla tabella di classificazione.

In base al risultato ottenuto è quindi possibile ottenere il livello di rischio ed il relativo punteggio. Per manifestazioni con affollamento superiore a 10.000 persone, la valutazione tabellare non è necessaria in quanto l'evento rientra, comunque, tra quelli con profilo di rischio elevato

Per manifestazioni con affollamento superiore a 10.000 persone, la valutazione tabellare non è necessaria in quanto l'evento rientra, comunque, tra quelli con profilo di rischio elevato

LIVELLO DI RISCHIO PUNTEGGIO
basso <15
medio 15÷25
elevato >30

TABELLA PER LA CLASSIFICAZIONE DEL RISCHIO ("SAFETY")

VARIABILI LEGATE ALL'EVENTO
Periodicità dell'evento Punteggio
Annualmente 1
Mensilmente 2
Tutti i giorni 3
Occasionalmente/all'improvviso 4
Tipologia di evento Punteggio
Religioso 1
Sportivo 1
Intrattenimento 2
Politico, sociale 4
Concerto pop/rock 4
Altre variabili (più scelte) Punteggio
Prevista vendita/consumo di alcool 1
Possibile consumo di droghe 1
Presenza di categorie deboli (bambini, anziani, disabili) 1
Evento ampiamente pubblicizzato dai media 1
Presenza di figure politiche-religiose 1
Possibili difficoltà nella viabilità 1
Presenza di tensioni socio-politiche 1
Durata (da considerare i tempi di ingresso/uscita) Punteggio
minore 12 ore 1
da 12h a 3 giorni 2
>3 giorni 3
Luogo (più scelte) Punteggio
In città 1
In periferia/paesi o piccoli centri urbani 2
In ambiente acquatico (lago, fiume, mare, piscina) 2
Altro (montano, impervio, ambiente rurale) 2
All'aperto 2
Localizzato e ben definito 1
Esteso >1 campo di calcio 2
Non delimitato da recinzioni 1
Delimitato da recinzioni 2
Presenza di scale in entrata e/o uscita 2
Recinzioni temporanee 3
Ponteggio temporaneo, palco, coperture 3
Logistica dell'area (più scelte) Punteggio                                                                            
Servizi igienici disponibili -1
Disponibilità d'acqua -1
Punto di ristoro -1
Difficoltosa accessibilità mezzi di soccorso VVF +1
Buona accessibilità mezzi di soccorso VVF 1
SUBTOTALE A  

VARIABILI LEGATE AL PUBBLICO
Stima dei partecipanti Punteggio
0-200 1
201-1000 3
1001-5000 7
5001-10.000 10
>10.000 Le manifestazioni con oltre 10.000 persone
sono da considerarsi sempre a rischio elevato
Età media dei partecipanti Punteggio
25-65 1
inferiore a 25 superiore a 65 2
Densità partecipanti/mq Punteggio
Bassa <0,7 persone/mq -1
Medio bassa (da 0,7 a 1,2 persone/mq) 2
Medio Alta 1,2 ÷2 persone/mq 2
Condizione dei partecipanti Punteggio
Rilassato 1
Eccitato 2
Aggressivo 3
Posizione dei partecipanti Punteggio
Seduti 1
In parte seduti 2
In piedi 3
SUBTOTALE B  
TOTALE  

STRUTTURA DEL SISTEMA DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO


CARTELLA 1. RIFERIMENTO NORMATIVO
CARTELLA 2. REQUISITI DI ACCESSO ALL'AREA
CARTELLA 3. PERCORSI SEPARATI DI ACCESSO ALL'AREA E DI DEFLUSSO
CARTELLA 4. CAPIENZA DELL'AREA DELLA MANIFESTAZIONE
CARTELLA 5. SUDDIVISIONE DELLA ZONA SPETTATORI IN SETTORI
CARTELLA 6. PROTEZIONE ANTINCENDIO
CARTELLA 7. GESTIONE DELL'EMERGENZA- PIANO DI EMERGENZA
CARTELLA 8. OPERATORI DI SICUREZZA

CARTELLA 1. RIFERIMENTO NORMATIVO

Decreto Ministeriale del 19 agosto 1996
Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio del locali di intrattenimento e di pubblico spettacolo

Decreto Ministeriale del 18 marzo 1996
Norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi

Decreto Ministeriale del 10 marzo 1998
Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro

Circolare dei Capo della Polizia n° 555/OP/0001991/2017/1 dei 7.6.2017

Circolare del Capo Dipartimento dei Vigili del Fuoco n° 11464 del 19.6.2017

CARTELLA 2. REQUISITI DI ACCESSO ALL'AREA

- Accessibilità mezzi di soccorso

larghezza: 3,50 m.
altezza libera: 4.00 m,
raggio di volta: 13 m.
pendenza: non superiore al 10%
resistenza al carico: almeno 20 t ( 8 sull'asse anteriore e 12 sull'asse posteriore)

- Individuazione delle aree di ammassamento per i mezzi di soccorso

Oltre ai requisiti di accesso all'area su citati, per quanto possibile, dovrà essere individuata una viabilità dedicata ai mezzi di soccorso che consenta di raggiungere l'area della manifestazione senza interferire con i flussi in esodo delle persone.

MANIFESTAZIONE CON PROFILO RISCHIO BASSO

Devono essere assicurati i requisiti di accessibilità dei mezzi di soccorso su citati ad una distanza dagli accessi alla manifestazione non superiore a 50 metri.

MANIFESTAZIONE CON PROFILO RISCHIO MEDIO

Devono essere assicurati i requisiti di accessibilità dei mezzi di soccorso su citati all'interno dell'area della manifestazione se questa è all'aperto.

MANIFESTAZIONE CON PROFILO RISCHIO ELEVATO

Deve essere assicurato l'accesso dei mezzi di soccorso all'Interno dell'area della manifestazione.
Nella zona adiacente l'area dell'evento dovranno altresì essere individuate delie aree di ammassamento dei mezzi dì soccorso per la gestione operativa di scenari incidentali configurabili come maxi emergenze.

CARTELLA 3. PERCORSI SEPARATI DI ACCESSO ALL'AREA E DI DEFLUSSO

MANIFESTAZIONE CON PROFILO DI RISCHIO BASSO.

Considerata la modesta entità dell'evento in termini di affollamento si ritiene che tale requisito non debba costituire un adempimento cogente.

MANIFESTAZIONE CON PROFILO RISCHIO MEDIO- ELEVATO.

Luoghi e strutture all'aperto di tipo permanente.

L'ipotesi di prevedere una differenziazione tra i percorsi di accesso e quelli di deflusso può essere percorribile quando tale possibilità è già stata prevista nella fase di progettazione del luogo o struttura e, pertanto, non potrà essere adottata all'occorrenza qualora ciò comporti una modifica del sistema preordinato di vie d'esodo dell'attività.

Luoghi all'aperto occasionalmente utilizzati per manifestazioni aperte al pubblico

La differenziazione tra i percorsi di accesso e quelli di deflusso è percorribile previa vantazione delle caratteristiche delle vie d'allontanamento dall'area. A tal fine, qualora la viabilità adiacente l'area della manifestazione lo consenta, si potrà valutare l'opportunità di creare sulla medesima direttrice flussi in ingresso e in uscita separati tra loro.

Pur tuttavia, in caso d'emergenza che comporti l'allontanamento delle persone dall'area, si dovranno rendere disponibili per l'esodo anche i varchi utilizzati come ingressi alla manifestazione, sempreché questi ultimi non siano stati allestiti per attività di pre-filtraggio e controllo con barriere frangifolla, finalizzate ad evitare la forzatura degli ingressi.

Al riguardo si dovrà tenere conto dell'esigenza dì segnalare la presenza di ostacoli non immediatamente visibili in caso di aree affollate soprattutto quando questi sono a ridosso dei varchi di allontanamento. A tal fine si potrà far ricorso oltre alla segnaletica di sicurezza di tipo ordinario conforme al D. Lgs 81/08 anche a sistemi dì segnalazione gonfiabili di tipo luminoso, per manifestazioni in orario serale, indicanti sia eventuali barriere non rimovibili che l'ubicazione dei varchi di esodo. Tali sistemi di segnalazione dovranno essere posizionati ad un'altezza tale da poter essere visibili da ogni punto dell'area della manifestazione.
...

2. Valutazione del rischio sanitario / Algoritmo di Maurer
 
 
Accordo sancito dalla Conferenza Unificata in data 5 agosto 2014 (Rep. Atti n. 91) tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano e le Autonomie locali sul documento recante “Linee d’indirizzo sull’organizzazione dei soccorsi sanitari negli eventi e nelle manifestazioni programmate” 
...
 
3. Installazione eventi Bagni mobili UNI EN 16194
....

[...] Segue in allegato
 

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Min Interno 2018
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Modello SUAP FVG
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VVF
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Capo della Polizia
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Allegato riservato Circolare VVF n. 11464 del 19.6.2017.pdf
VVF 2017
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Nota Ministero dell’Interno VVF n. 16761 del 10 agosto 2022

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Nota Ministero dell’Interno VVF n. 16761 del 10 agosto 2022

Oggetto: Fabbisogni per integratori a favore del personale operativo impegnato in particolari condizioni di lavoro per interventi di lunga durata ed esposizione ad alte temperature.

In riferimento alla tematica in oggetto, in aggiornamento a quanto indicato nella circolare dell’Ufficio Sanitario prot. 1480/5601 del 05/05/2008, considerati i contenuti di alcune note di pari argomento emanate dalle Direzioni regionali, si forniscono le seguenti linee guida informative e procedurali al fine di attuare l’adeguata pianificazione e la tutela dei fabbisogni derivanti dall’impiego del personale operativo in scenari di soccorso tecnico urgente caratterizzati da esposizione prolungata ad alte temperature.

L’attuale abnorme rialzo delle temperature di questa stagione estiva, verosimilmente destinato a ripetersi negli anni a seguire, combinato all’elevato numero di incendi boschivi che insistono nella stessa stagione, rende perentoria la stima dell’impatto che lo stress termico può determinare sulle condizioni di salute dei vigili del fuoco, laddove siano chiamati a svolgere l’attività lavorativa in condizioni climatiche estreme, utilizzando dispositivi di protezione individuale che non consentono un’adeguata traspirazione e dispersione del calore.

Occorre pertanto estendere, in primo luogo, una adeguata informazione e formazione del personale sulle conseguenze anche gravi per la salute che possono derivare dall’attività fisica intensa e prolungata in condizioni di temperature elevate, senza attuare adeguate misure di prevenzione. Dal punto di vista fisiopatologico, questo tipo di attività può condizionare uno squilibrio idroelettrolitico i cui segni e sintomi sono molteplici e possono condurre, in abbinamento all’ipertermia, ad una vera e propria urgenza medica, il colpo di calore.

I primi segnali della disidratazione si manifestano con senso di sete, secchezza della bocca e delle mucose, contrazione della diuresi (urine concentrate). Quando il grado di disidratazione progredisce, insorge tachicardia (aumento della frequenza dei battiti cardiaci), ipotensione (riduzione della pressione arteriosa), riduzione della performance muscolare e insorgenza di crampi muscolari, letargia. Nel colpo di calore conclamato si verifica grave ipertermia (elevazione della temperatura corporea prossima ai 40-42°C), riduzione della pressione arteriosa (con sintomi di spossatezza, senso di svenimento e giramenti di testa), nausea e vomito, crampi muscolari, alterazione dello stato mentale (iniziale confusione, letargia sino alla perdita di coscienza, alle convulsioni e al coma).

L’amministrazione persegue le finalità di tutela della salute del personale e svolge pertanto un’attività di sorveglianza sanitaria periodica, finalizzata ad escludere la sussistenza di controindicazioni in atto allo svolgimento dell’attività di soccorso tecnico urgente del personale operativo vigile del fuoco; tuttavia, considerato l’aumento dell’età media del personale, non si può escludere la coesistenza di patologie che di per sé non sono ostative all’attività di soccorso tecnico urgente in modo assoluto ma che, anche in relazione alla terapia assunta, possono aggravare le conseguenze sulla salute a seguito di lavoro in ambienti surriscaldati. Tra queste, le più comuni sono le patologie della tiroide in trattamento sostitutivo con ormoni tiroidei, il diabete mellito in trattamento, l’ipertensione arteriosa in trattamento; per tale motivo, è importante che il singolo operatore nel contesto della sorveglianza sanitaria renda nota la sussistenza di tali condizioni alla componente sanitaria, che dovrà attentamente valutare la compatibilità del rischio clinico con le peculiarità del servizio d’istituto e, in caso di idoneità, dispensare le adeguate misure informative e preventive sul rischio specifico in argomento.

È prassi consolidata nell’ambito extralavorativo, a seguito di attività fisica condotta in condizioni climatiche caratterizzate da caldo eccessivo, l’assunzione di bevande energetiche di uso sportivo. Al riguardo, si informa che è controindicato l’utilizzo in condizioni di stress termico delle bevande energetiche di uso comune, considerato il contenuto di edulcoranti (la cui azione iperinsulinemica può correlarsi a rischio ipoglicemico), l’apporto di calorie in eccesso, il contenuto di sostanze eccitanti come caffeina in quantità elevata (possibile interferenza sul sistema nervoso con irritabilità, agitazione, irrequietezza, tachicardia) e, nel complesso, la non corretta gestione dello stato di idratazione.

Anche gli integratori idrosalini non vanno considerati semplici bevande, né possono sostituire l’integrazione con acqua minerale, che resta il cardine della reidratazione corporea; pertanto, anche il loro consumo deve essere limitato a casi di effettiva necessità.

In condizioni non estreme, per il reintegro dei sali minerali persi nel meccanismo di acclimatazione, è sufficiente quindi assicurare l’apporto di una dieta varia (con il corretto contributo alimentare di frutta e verdura) e l’adeguata idratazione.

Difatti, il caposaldo della prevenzione delle patologie da calore è rappresentato dalla idratazione con acqua minerale, non addizionata di CO2, da assumere in quantità adeguate già prima di iniziare il lavoro, al fine di evitare uno stress precoce del sistema cardiovascolare e assicurare il mantenimento dell’idratazione in costanza di attività.

L’utilizzo degli integratori idrosalini è giustificato laddove lo scenario operativo, peculiarmente assimilabile ad intervento antincendio, per la complessità e vastità necessiti di un prolungato intervento in condizioni avverse, con sforzo intenso perdurante più ore correlato ad abnorme sudorazione dell’operatore.

Si elencano di seguito, in sintesi, le misure preventive più opportune per evitare la disidratazione e l’insorgenza della patologia da calore:

- Prima dell’inizio del turno di lavoro evitare sforzi fisici, permanere in ambiente fresco (climatizzato) e assumere bevande fresche in quantità sufficiente, comunque mai inferiore a 1,5-2 litri di acqua al giorno.
- Consumare pasti leggeri ad intervalli regolari con adeguato introito di frutta e verdura fresca e limitando l’assunzione di caffè che, in quantità elevate, aumenta la disidratazione.
- Evitare il consumo di bevande energetiche.
- Durante lo sforzo fisico in condizioni di elevato stress termico aumentare l’apporto idrico assumendo 250 ml di acqua ogni 15/20 minuti, per un totale di 1.000 ml (1 litro) di acqua ogni ora; non superare mai la quantità di 1,5 litri di acqua l’ora perché questo provocherebbe una diluizione del sodio corporeo. Garantire, nel contesto ordinario, un approvvigionamento medio di acqua di 2.500 ml (2,5 litri) al giorno per persona e, per il personale operante in specifici interventi caratterizzati da temperature molto elevate e sforzo fisico intenso e prolungato nel tempo, adeguare l’approvvigionamento idrico alle prescrizioni sopracitate, fino a 10 litri al giorno per persona.
- Assumere integratori salini (potassio aspartato e magnesio aspartato - Polase ® o altro equivalente), osservando la corretta posologia e diluizione, anche in relazione a possibili controindicazioni correlate allo stato di salute, solo a seguito di sudorazione profusa e protratta, sforzo fisico intenso e segni clinici di disidratazione, sempre e comunque in abbinamento al reintegro corporeo di acqua minerale.
- Prevedere, ove il contesto di intervento lo consenta, pause di 10/15 minuti lontano dalla zona ad elevato stress termico ogni 45 minuti circa di attività.
- Nell’ipotesi di lavoratori che osservano una restrizione idrica per motivi religiosi, laddove la mansione di lavoro non consenta di evitare l’eccessiva esposizione al calore, dovrà essere assicurato l’apporto idrico fino a due litri di acqua prima dell’alba e due litri di acqua dopo il tramonto.

Tutto ciò descritto a titolo informativo e formativo, si rappresenta alle SS.LL. la necessità di adottare le necessarie attività di programmazione della spesa e razionalizzazione del fabbisogno, che per quanto riguarda l’approvvigionamento di acqua minerale ed integratori di sali minerali è da ascrivere al capitolo di spesa 1951 p.g., denominato “Viveri occorrenti alle mense obbligatorie di servizio per il personale di ruolo e volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Acquisto di generi d’integrazione e conforto per il personale predetto che si trovi in speciali condizioni di servizio. Spese per i servizi di mensa”.

Si precisa, al riguardo, che la spesa per l’acquisto di tali generi d’integrazione non può essere ascritta al capitolo di spesa 1982 p.g. 1, denominato “Spese per il funzionamento delle sale mediche del Corpo nazionale dei vigili del fuoco”, specificamente destinato alle spese per il funzionamento delle sale mediche.

Si confida nella più ampia diramazione dei contenuti delle presenti disposizioni a tutto il personale e nella corretta ed omogenea dispensazione dei generi di integrazione al personale effettivamente operante in scenari di intervento di lunga durata e con esposizione ad alte temperature.

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Fonte: VVF

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Gestione Rischio Covid-19 lavoro a cessato stato di emergenza

ID 16272 | | Visite: 21306 | Documenti Riservati Sicurezza

La gestione Rischio Covid 19 lavoro a cessato stato emergenza   Sintesi Sett  2022

La gestione del Rischio Covid-19 lavoro dopo la cessazione dello stato di emergenza / dal 1° settembre 2022

ID 16272 | Rev. 1.0 del 03.09.2022 / Documento completo allegato

Il Documento timeline sintetizza norme e procedure per la gestione del rischio Covid-19 sui luoghi di lavoro:

- Nella Rev. 1.0 del 03 Settembre 2022 (Misure al 1° Settembre 2022)
- Nella Rev. 0.0 del 30 Marzo 2022 (Misure al 1° Aprile 2022)

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Rev. 1.0 del 03.09.2022

Cosa fare in azienda per il rischio Covid-19 dal 1° Settembre 2022: il Documento sintetizza le norme e le procedure per la gestione del rischio Covid-19 dal 1° Settembre 2022.

Premessa

Sintesi delle norme Covid-19 generali e specifiche per:
- Trasporto pubblico
- Attività lavorative 
- Scuola

Trasporto pubblico

Normativa / Prassi

Linee guida COVID-19 nel trasporto pubblico 31 Marzo 2022 (Ordinanza 1 aprile 2022) - Valide fino al 31 dicembre 2022
Decreto-Legge 16 giugno 2022 n. 68 Disposizioni urgenti per la sicurezza e lo sviluppo delle infrastrutture, dei trasporti e della mobilita' sostenibile, nonche' in materia di grandi eventi e per la funzionalita' del Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili. (GU n.139 del 16.06.2022) / convertito Legge 5 agosto 2022 n. 108  (GU n.182 del 05.08.2022 - SO n. 29)
Decreto-Legge 24 marzo 2022, n. 24 Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza (GU n.70 del 24.03.2022) / convertito Legge 19 maggio 2022 n. 52 (GU n. 119 del 23.05.2022)
Circolare Min. Salute n. 37615 del 31 Agosto 2022 Aggiornamento delle modalità di gestione dei casi e dei contatti stretti di caso COVID-19
Circolare Min. della Salute n. 19680 del 30 marzo 2022

Proroga al 30 settembre 2022 dell’obbligo dell’uso delle mascherine Ffp2 sui mezzi pubblici di trasporto esclusi gli aerei.

Attività lavorative 

Normativa / Prassi

Protocollo condiviso misure Covid-19 negli ambienti di lavoro 30.06.2022 (eventuale aggiornamento entro il 31 ottobre 2022)
Protocollo sicurezza condiviso Covid-19 cantieri edili 06.05.2022 (Ordinanza 9 maggio 2022) Valido fino al 31 dicembre 2022
Linee guida per la ripresa delle attività economiche e sociali 31 Marzo 2022 (Ordinanza 1° aprile 2022) - Valide fino al 31 dicembre 2022
Circolare Min. Salute n. 37615 del 31 Agosto 2022 Aggiornamento delle modalità di gestione dei casi e dei contatti stretti di caso COVID-19
Circolare Min. della Salute n. 19680 del 30 marzo 2022
Decreto-Legge 16 giugno 2022 n. 68 Disposizioni urgenti per la sicurezza e lo sviluppo delle infrastrutture, dei trasporti e della mobilita' sostenibile, nonche' in materia di grandi eventi e per la funzionalita' del Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili. (GU n.139 del 16.06.2022) / convertito Legge 5 agosto 2022 n. 108  (GU n.182 del 05.08.2022 - SO n. 29)
Decreto-Legge 24 marzo 2022, n. 24 Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza (GU n.70 del 24.03.2022) / convertito Legge 19 maggio 2022 n. 52 (GU n. 119 del 23.05.2022)

Proroga al 30 settembre 2022 dell’obbligo dell’uso delle mascherine Ffp2 sui mezzi pubblici di trasporto esclusi gli aerei, nelle Rsa e nelle strutture sanitarie.
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Vedi Documento specifico Settembre 2022

Covid 19 le norme e misure per le imprese   Settembre 2022
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Rev. 0.0 del 30.03.2022

Cosa fare in azienda per il rischio Covid-19 dal 1° Aprile: il Documento sintetizza le norme e le procedure per la gestione del rischio Covid-19 lavoro dopo la cessazione dello stato di emergenza il 31 marzo 2022.

Premessa

- Il 31 Marzo 2022 cessa lo stato emergenza Covid-19;
- Dal 1° Aprile 2022 cessano gli effetti del DPCM 02 marzo 2021 (DPCM protocolli);
- Dal 1° Aprile 2022 è necessario solo il green pass base per accedere ai luoghi di lavoro;
- Dal 1° aprile 2022 è abolito il sistema della classificazione regionale a colori;
- Dal 1° Maggio 2022 non sarà più necessario il green pass per accedere ai luoghi di lavoro.

Le proroghe del DPCM 02 marzo 2021

DPCM 2 Marzo 2021 valido fino 6 Aprile 2021, le cui misure sono state prorogate:
- dal 7 al 30 Aprile 2021 dal DL 1 Aprile 2021 n. 44 (GU n.79 del 01.04.2021) ed ulteriormente prorogate
- dal 1° Maggio al 31 Luglio 2021 dal DL 22 Aprile 2021 n. 52 (GU n.96 del 22.04.2021)
- dal 1° Agosto al 31 Dicembre 2021 dal DL 23 luglio 2021 n. 105 (GU n.175 del 23.07.2021)
- dal 1° Gennaio al 31 Marzo 2022 dal DL 24 Dicembre 2021 n. 221 (GU n.305 del 24.12.2021) (Art. 18).

Accesso al luogo di lavoro dopo il 31 marzo 2022 (vedi Fig. 1)

Dal 1° aprile sarà possibile per tutti, compresi gli over 50, accedere ai luoghi di lavoro con il Green Pass Base per il quale dal 1° maggio verrà eliminato l’obbligo.

Fino al 31 dicembre 2022 resta l’obbligo vaccinale con la sospensione dal lavoro per gli esercenti le professioni sanitarie e i lavoratori negli ospedali e nelle RSA; fino alla stessa data rimane il green pass per visitatori in RSA, hospice e reparti di degenza degli ospedali.
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Fig. 1 Accesso al luogo di lavoro – timeline (escluso RSA / Ospedali)

Restano in vigore (in particolare):

- l’Art. 29 bis Obblighi DL tutela contro il rischio di contagio da COVID-19 del DL 8 marzo 2020 n. 23 / Convertito Legge 5 giugno 2020 n. 40.
- l’Art. 1 Misure di contenimento della diffusione del COVID-19 del Decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33 / Convertito Legge 14 luglio 2020 n. 74.

DL 8 marzo 2020 n. 23 / Convertito Legge 5 giugno 2020 n. 40 (Nota 2)

Art. 29-bis. Obblighi dei datori di lavoro per la tutela contro il rischio di contagio da COVID-19

1. Ai fini della tutela contro il rischio di contagio da COVID-19, i datori di lavoro pubblici e privati adempiono all'obbligo di cui all'articolo 2087 del codice civile mediante l'applicazione delle  prescrizioni   contenute nel protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del COVID-19 negli ambienti di lavoro, sottoscritto il 24 aprile 2020 tra il Governo e le  parti  sociali, e successive modificazioni e integrazioni, e negli altri protocolli e linee guida di cui all'articolo 1, comma 14, del Decreto-legge 16 maggio 2020 n. 33, nonche' mediante l'adozione e il mantenimento  delle  misure  ivi previste.

Qualora non trovino applicazione le predette prescrizioni, rilevano le misure contenute nei protocolli o  accordi di settore stipulati dalle organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale.

Decreto-legge 16 maggio 2020 n. 33 / Convertito Legge 14 luglio 2020 n. 74 (Nota 2)

Art. 1 Misure di contenimento della diffusione del COVID-19

14. Le attivita' economiche, produttive e sociali devono svolgersi nel rispetto dei contenuti di protocolli o  linee guida idone a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in ambiti analoghi, adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali. In assenza di quelli regionali trovano applicazione i protocolli o le linee guida adottati a livello nazionale. Le misure limitative delle attivita' economiche, produttive e  sociali possono essere adottate, nel rispetto dei principi di adeguatezza e proporzionalita', con provvedimenti emanati ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020 o del comma 16.

15. Il mancato rispetto dei contenuti dei protocolli o delle  linee guida, regionali, o, in assenza, nazionali, di cui al  comma 14 che non assicuri adeguati livelli di protezione determina la  sospensione dell'attivita' fino al ripristino delle condizioni di sicurezza.

16. Per garantire lo svolgimento in condizioni di sicurezza delle attivita' economiche, produttive e sociali, le regioni monitorano con cadenza giornaliera l'andamento della situazione epidemiologica  nei propri territori e, in relazione a tale andamento, le  condizioni  di adeguatezza del sistema sanitario regionale. I dati del  monitoraggio sono comunicati giornalmente dalle regioni al Ministero della salute, all'Istituto superiore di sanita' e al  comitato  tecnico-scientifico di cui all'ordinanza del Capo del dipartimento  della protezione civile del 3 febbraio 2020, n.630,e successive  modificazioni. 

In relazione all'andamento della  situazione  epidemiologica  sul territorio, accertato secondo i criteri  stabiliti con decreto del Ministro della salute 30 aprile 2020, pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale n. 112 del 2 maggio 2020, da modificarsi previa  intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti  tra  lo  Stato e le Regioni e le Province autonome di Trento e  di  Bolzano,  nelle  more dell'adozione dei decreti del Presidente del Consiglio  dei  ministri di cui all'articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020, la Regione, informando contestualmente il Ministro della salute, puo' introdurre misure derogatorie restrittive rispetto a quelle  disposte  ai  sensi del medesimo articolo 2, ovvero, nei soli casi e nel rispetto dei criteri previsti dai citati decreti e d'intesa con il Ministro  della salute, anche ampliative.

Nota 1

Ai fini della tutela contro il rischio di contagio da COVID-19, i datori di lavoro pubblici e privati adempiono all'obbligo di cui all'articolo 2087 del codice civile mediante l'applicazione delle prescrizioni contenute nel protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del COVID-19 negli ambienti di lavoro.

Nota 2

Le attivita' economiche, produttive e sociali devono svolgersi nel rispetto dei contenuti di protocolli o  linee guida idone a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in ambiti analoghi, adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali.

1. Il Protocollo sicurezza condiviso misure Covid-19 negli ambienti di lavoro

Il Protocollo sicurezza condiviso misure Covid-19 negli ambienti di lavoro, ha avuto questa evoluzione/aggiornamenti

a. Protocollo sicurezza condiviso misure Covid-19 negli ambienti di lavoro 14 marzo 2020
b. Protocollo sicurezza condiviso misure Covid-19 negli ambienti di lavoro 24 aprile 2020
c. Protocollo sicurezza condiviso misure Covid-19 negli ambienti di lavoro 06 aprile 2021

Tutti i Protocolli:

d. Protocolli sicurezza settoriali

2. Il Documento tecnico INAIL 23 Aprile 2020

Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione del 23 Aprile 2020.
...
Il sistema di prevenzione nazionale ed aziendale realizzatosi nel tempo, con il consolidamento dell’assetto normativo operato dal D.Lgs 81/08 e s.m.i., offre la naturale infrastruttura per l’adozione di un approccio integrato alla valutazione e gestione del rischio connesso all’attuale emergenza pandemica.

Nell’ottica di un approccio partecipato ed integrato all’attuazione delle procedure individuate, è imprescindibile il coinvolgimento di tutte le figure della prevenzione aziendale, medico competente, RSPP, RLS/RLST, nel coadiuvare il datore di lavoro in un puntuale monitoraggio dell’attuazione attenta e responsabile delle suddette misure, rilevando che solo la partecipazione consapevole ed attiva dei lavoratori potrà esitare in risultati efficaci con importanti ripercussioni positive anche all’esterno del setting lavorativo.

C’è la necessità di adottare una serie di azioni che vanno ad integrare il documento di valutazione dei rischi (DVR) atte a prevenire il rischio di infezione SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro contribuendo, altresì, alla prevenzione della diffusione dell’epidemia.
...

3. Il Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81

Il datore di lavoro ai sensi degli Artt. 17 e 28 del D.Lgs 81/08 è tenuto alla valutazione di "tutti i rischi durante l'attività lavorativa".

D.Lgs 81/08

Art. 28 Oggetto della valutazione dei rischi
...
c1. lett a) una relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante l'attività lavorativa. 
...
Art. 266. Campo di applicazione

1. Le norme del presente titolo si applicano a tutte le attività lavorative nelle quali vi è rischio di esposizione ad agenti biologici.

Il rischio biologico è disciplinato per i lavoratori dal Titolo X del D. Lgs. 81/08.

Ai sensi del Titolo X s’intende per:

a) agente biologico: qualsiasi microrganismo anche se geneticamente modificato, coltura cellulare ed endoparassita umano che potrebbe provocare infezioni, allergie o intossicazioni;
b) microrganismo: qualsiasi entità microbiologica, cellulare o meno, in grado di riprodursi o trasferire materiale genetico;
c) coltura cellulare: il risultato della crescita in vitro di cellule.

Una valutazione del rischio specifico per COVID-19 è obbligatoria per tutte le fattispecie in cui il rischio legato all’attività sia diverso da quello della popolazione generale.La specifica valutazione per il rischio da agenti biologici (COVID-19) è prevista dal Titolo X.

Nell’ambiente di lavoro, il lavoratore è tenuto ad esempio a contatto con fornitori/clienti, a viaggi di lavoro, a interazione con soggetti potenzialmente infetti ecc. Tali interazioni nell’ambiente di lavoro modificano potenzialmente il livello di rischio COVID-19 nel luogo di lavoro.

Si applica quindi il Titolo X sugli agenti biologici e i disposti generali del titolo I del D.Lgs. 81/08

Importante

Si fa presente che con Direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020 (GU L 279/54 del 31.10.2019), la:

- Sindrome respiratoria acuta grave da coronavirus 2 (SARS-CoV-2)

è inserita nell’elenco degli Agenti biologi (Virus) della direttiva 2000/54/CE Direttiva generale agenti biologici lavoro, che è recepita nel D.Lgs. 81/08.

4. ISO/PAS 45005:2020

ISO/PAS 45005:2020

General guidelines for safe working during covid-19 pandemic

Questo documento fornisce linee guida per le organizzazioni su come gestire i rischi derivanti da COVID-19 per proteggere la salute, la sicurezza dei lavoratori.

E' applicabile alle organizzazioni di tutte le dimensioni e settori, comprese quelle che:

a) hanno operato durante la pandemia;
b) riprendono o prevedono di riprendere le attività a seguito di chiusura totale o parziale;
c) stanno rioccupando luoghi di lavoro che sono stati completamente o parzialmente chiusi;
d) sono nuovi e prevedono di operare per la prima volta.
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5. Come gestire il rischio (SARS-CoV-2) in azienda dal 1° Aprile 2022 

In tutte le attività lavorative e non gli obblighi di Valutazione dei rischi (tra cui SARS-CoV-2) sono previsti dall’Art. 28 del D.Lgs. 81/2008.

Il Processo di Valutazione dei Rischi COVID-19 lavoro può essere così schematizzato:

Fig  2 Schema VR rischio Covid 19 lavoro

Fig. 2 - Schema VR rischio Covid-19 lavoro

(*) Scegliere il metodo adeguato
- L'EU OSHSA ha precisato nel Documento COVID-19 EU-OHCA guidance for the workplace, che “le misure contro il COVID-9 dovrebbero essere incluse nella valutazione del rischio sul luogo di lavoro che copre tutti i rischi, compresi quelli causati da agenti biologici, come stabilito dalla legislazione nazionale e dell'UE in materia di salute e sicurezza sul lavoro”.
- L'OSHA US nella Guidance on Preparing Workplaces for COVID-19, ha strutturato una stima del rischio a livelli per diversi tipi di attività.

(**) Tutti i Protocolli sicurezza settoriali

(***) Possono includere altre misure fuori dai protocolli, quali green pass base (obbligo fino al 30 Aprile 2022) vaccinazioni, ecc (misure attuate dopo la VR).
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Tutti i Protocolli Sicurezza Covid-19

Tutti i Protocolli sicurezza settoriali
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segue in allegato

Certifico Srl - IT | Rev. 1.0 2022
©Copia autorizzata Abbonati 

Matrice Revisioni

Rev. Data Oggetto Autore
1.0 03.09.2022 Norme in vigore al 30 Settembre 2022 Certifio Srl
0.0 31.03.2022 Norme in vigore al 1° Aprile 2022 Certifio Srl

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Circolare MIMS n. 48 del 1° settembre 2022

ID 17506 | | Visite: 1472 | Circolari Sicurezza lavoro

Circolare MIMS n  48 del 1  settembre 2022

Circolare MIMS n. 48 del 1° settembre 2022

Corsi di addestramento base ed avanzato per le operazioni del carico delle navi cisterna adibite al trasporto di gas liquefatti, di prodotti chimici o prodotti petroliferi.

Questo Comando generale, nell’esercizio delle proprie funzioni relative all’addestramento del personale navigante - di cui al D.P.C.M. n. 190/2020 come modificato dal D.P.C.M. n. 115/2021 - ha istituto, con decreti in data 1° aprile 2016, i Corsi di addestramento base ed avanzato per le operazioni del carico delle navi cisterna adibite al trasporto di gas liquefatti.

In tale contesto, la Federazione Italiana Armatori di Rimorchiatori ha presentato un quesito relativo all’addestramento del personale navigante che presta servizio su un rimorchiatore con propulsione LNG - conforme all’IGF Code - ma che esercisce come “spintore” di una “barge” che trasporta, prevalentemente per attività di bunkeraggio, gas naturale liquefatto. In particolare, il quesito tende a comprendere quale sia la certificazione di cui debba essere in possesso l’equipaggio del rimorchiatore che andrà ad operare sulla “barge” quando in esercizio.

Premesso quanto sopra e fermo restando la necessaria certificazione statutaria di cui devono essere in possesso le due unità - trattata separatamente - per quanto attiene invece allo specifico quesito, un analogo scenario normativo - che può costituire la base per orientare la risposta all’interrogativo in premessa - è quello disciplinato dalla Regola 24, lettera b) del Regolamento per prevenire gli abbordi in mare ove si legge: Quando una nave che spinge ed una nave che viene spinta in avanti sono rigidamente connesse in una unità composta, devono essere considerate come una unica nave a propulsione meccanica e devono mostrare i fanali prescritti dalla Regola 23.

Nel caso in esame, quindi, il rimorchiatore connesso alla “barge” deve essere considerato come unità composta e ciò ancor più nella considerazione che il rimorchiatore fornisce, tra l’altro, servizi essenziali per le operazioni commerciali; l’equipaggio del rimorchiatore, quindi, per eseguire le operazioni di caricazione e discarica di LNG dalla “barge”, deve essere in possesso della certificazione di cui ai decreti citati in premessa e specificatamente Corsi di addestramento base ed avanzato per le operazioni del carico delle navi cisterna adibite al trasporto di gas liquefatti.

Qualora, invece, la barge trasporti prodotti chimici o prodotti petroliferi, l’equipaggio del rimorchiatore, deve essere in possesso della certificazione prevista dai Corsi di addestramento di base ed avanzato per le operazioni del carico delle navi cisterna adibite al trasporto di prodotti chimici o prodotti petroliferi.

In tale contesto va evidenziata la “specialità” della fattispecie rappresentata. In particolare, la circostanza che tale tipologia di rimorchiatori è equipaggiata con propulsione cicloidale che - costituita da un impianto in cui propulsione e controllo di direzione sono racchiuse in un’unica unità - richiede una specifica e non comune esperienza dei Comandanti e Primi Ufficiali di Coperta, così come per Direttori e Primi Ufficiali di macchina diversa da quella maturata dal personale navigante sulle navi tradizionali (propulsione e timone).

A tal riguardo, valutata l’attuale normativa e quanto già posto in essere per i decreti IGF si ritiene - per quanto attiene ai corsi avanzati per le operazioni del carico delle navi cisterna adibite al trasporto di gas liquefatti, di prodotti chimici e di prodotti petroliferi - che il requisito di cui:

- all’articolo 2, comma 1., lettera b) possa essere considerato soddisfatto mediante la sorveglianza durante la fase di costruzione ed allestimento dell’unità “composta”, commissioning degli impianti e relative attività operative effettuate in cantiere. In questo caso sarà cura del Proprietario/Armatore/Società di gestione fornire evidenza documentale di avvenuta familiarizzazione del personale con gli impianti e le operazioni connesse attraverso il costruttore dell’impianto (maker) e del cantiere. Nella fase di esercizio, il requisito si ritiene soddisfatto, qualora l’unità “composta” abbia una stazza superiore a 3000 GT e vengano rispettati i criteri previsti all’articolo 2, comma 1., lettera b) dei relativi decreti. Al fine di dimostrare che l’imbarco dell’equipaggio è avvenuto sull’unità composta, il proprietario/armatore/Società di gestione dovrà fornirne evidenza mediante estratto del giornale nautico - parte II.

- all’articolo 5, comma 2., possa essere considerato soddisfatto - ai fini del rinnovo - attraverso l’imbarco di almeno 3 (tre) mesi sulla nave “composta” che abbia una stazza superiore a 3000 GT e vengano rispettati i criteri previsti all’articolo 5, comma 2. dei relativi decreti. Al fine di dimostrare che l’imbarco dell’equipaggio è avvenuto sull’unità composta, il proprietario/armatore/Società di gestione dovrà fornirne evidenza mediante estratto del giornale nautico - parte II.

Quanto sopra, fermo restando la frequenza di eventuali, ulteriori corsi preordinati all’imbarco sul rimorchiatore (1) indipendentemente se lo stesso operi quale unità singola o composta.

_______

(1) A titolo di esempio, se il rimorchiatore:
- è propulso con GNL o altro combustibile con basso punto di infiammabilità, l’equipaggio dovrà conseguire anche i corsi di cui al decreto 16 novembre 2017;
- opera in acque polari, l’equipaggio dovrà conseguire anche i corsi di cui al decreto 5 giugno 2018.

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D.P.R. 17 Giugno 2022 n. 120

ID 17502 | | Visite: 2314 | News Prevenzioni Incendi

D.P.R. 17 Giugno 2022 n. 120 / Accordo sindacale personale direttivo e dirigente VVF

Recepimento dell’accordo sindacale per il personale direttivo e dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, per il triennio 2019-2021.

G.U. n. 191 del 17.08.2022 S.O. n. 33
_________

Art. 1. Ambito di applicazione e durata

1. Ai sensi dell’articolo 228 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, il presente decreto disciplina gli aspetti giuridici del rapporto di impiego, gli incrementi retributivi del trattamento economico fisso e continuativo e gli istituti retributivi del trattamento economico accessorio del personale direttivo e dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco per il triennio 2019-2021.

2. Dopo un periodo di vacanza contrattuale pari a tre mesi dalla scadenza del periodo contrattuale di cui al comma 1, al personale di cui al medesimo comma 1 è riconosciuta, a partire dal mese successivo, una anticipazione dei benefici complessivi che saranno attribuiti dall’accordo relativo al triennio 2022-2024, pari al trenta per cento dell’indice dei prezzi al consumo armonizzato, al netto della dinamica dei prezzi dei beni energetici importati, applicato ai parametri stipendiali vigenti. Dopo ulteriori tre mesi di vacanza contrattuale, detto importo è pari al cinquanta per cento del predetto indice e cessa di essere erogato dalla decorrenza degli effetti economici previsti dal decreto del Presidente della Repubblica di recepimento del suddetto accordo. La predetta anticipazione è comunque riconosciuta entro i limiti previsti dalla legge di bilancio in sede di definizione delle risorse contrattuali.

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Cassazione Penale Sent. Sez. 4 Num. 30814 | 09 Agosto 2022

ID 17498 | | Visite: 1029 | Cassazione Sicurezza lavoro

Sentenze cassazione penale

Cassazione Penale Sez. 4 del 09 agosto 2022 n. 30814

Arresto cardiocircolatorio da folgorazione. Eccentricità del rischio attivato dal lavoratore e individuazione dell'area di rischio gestita dal datore

Penale Sent. Sez. 4 Num. 30814 Anno 2022
Presidente: DOVERE SALVATORE
Relatore: ANTEZZA FABIO
Data Udienza: 11/05/2022

Ritenuto in fatto

1. La Corte d'appello di Palermo con la pronuncia indicata in epigrafe, assolvendo l'imputato per insussistenza dei fatti, ha riformato la sentenza con la quale L.N.G. è stato condannato dal G.u.p. del Tribunale di Termini Imerese, all'esito di giudizio abbreviato, con riferimento al delitto di omicidio colposo del lavoratore I.F. , di cui all'art. 589, comma 2, c.p. (capo a), nonché in ordine a contravvenzioni in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. Tale ultimo riferimento in particolare è alle fattispecie previste dall'art. 5, lett. c, D.Lgs. n. 9 aprile 2008, n. 81, in relazione agli artt. 183637 dello stesso decreto (capo b), nonché dagli artt. 81 c.p. e 87, commi 1 e 2, D.Lgs. n. 81 del 2008, in relazione agli artt. 80, commi 1, 2 e 3, 71, comma 7, 77, comma 3, 82, comma 1, e 83, comma 1, dello stesso decreto (capo c).

2. L'imputazione di cui al capo a) ha ad oggetto l'omicidio colposo del lavoratore I.F. deceduto per arresto cardiocircolatorio da folgorazione verificatosi durante il suo tentativo di riparare i cavi elettrici da lui tranciati, con la benna dell'escavatore, nell'atto di eseguire lavori di scavo presso un piazzale dell'azienda agricola nella titolarità dell'imputato. Si è in particolare trattato di una linea elettrica interrata, priva di dispositivi di protezione (interruttore automatico di protezione dalle sovracorrenti e interruttore magnetotermico differenziale, c.d. "salvavita") volta a condurre elettricità da un contatore posto a una distanza di oltre 400 metri al quadro elettrico di distribuzione per alimentare le utenze dell'adiacente immobile adibito a abitazione, sito in prossimità dell'area di scavo.

Nel dettaglio, è stato contestato a L.N.G. , in qualità di datore lavoro della persona offesa e proprietario dell'azienda agricola, l'omicidio di cui innanzi per negligenza, imprudenza, imperizia e comunque in violazione di norme di legge, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (sostanzialmente fonti delle imputazioni di cui ai capi b e c). L'addebito è stato formulato in termini di colpa consistita nell'incaricare I.F. dell'esecuzione di lavori di scavo con escavatore su area di pertinenza della propria azienda, in prossimità di linea elettrica trifase (da 400 V e 15KW) in tensione interrata superficialmente, in assenza di adeguata formazione e informazione del lavoratore sui rischi specifici cui era esposto in relazione all'attività svolta, nonché di adeguati formazione e addestramento in rapporto alla sicurezza relativamente alle condizioni di impiego del mezzo e alle situazioni anomale prevedibili. A ciò l'imputazione aggiunge il rimprovero a titolo di colpa per aver il datore di lavoro omesso di informare il lavoratore sui rischi cui era esposto durante l'attività, di fornirgli i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale e comunque di aver mantenuto in esercizio presso la suddetta proprietà l'indicato impianto elettrico trifase in mancanza dei dispositivi di protezione obbligatori.

3. Il giudice di primo grado, in sede di giudizio abbreviato subordinato a integrazione probatoria, ha ritenuto accertata la responsabilità di L.N.G. , sostanzialmente nei termini di cui all'imputazione, condannandolo per i reati allo stesso ascritti oltre che al risarcimento dei danni, con provvisionale, in favore delle parti civili C.M.A. , I.R. , I.A. e I.A. (rispettivamente, moglie, la prima, e figli della persona offesa).

4. La Corte d'appello di Palermo ha disposto perizia che ha evidenziato il mancato rispetto da parte dell'impianto elettrico del relativo progetto e l'assenza dei requisiti minimi di sicurezza previsti dalle norme CEI (Comitato Elettrico Italiano). Il giudice d'appello è comunque pervenuto a una sentenza d'assoluzione ritenendo, in termini esplicitamente difformi dagli esiti della perizia, meramente probabile la realizzazione di un cortocircuito e, comunque che un interruttore magnetotermico, se presente, non avrebbe operato l'interruzione del circuito in tempo utile. A ciò è stata infine aggiunta l'interruzione del nesso causale in ragione della condotta "abnorme" del lavoratore in quanto tale da attivare un rischio eccentrico e esorbitante dalla sfera di rischio governata dal soggetto titolare della "posizione di garanzia".

5. Avverso la prefata sentenza le tre costituite parti civili hanno proposto ricorso congiunto per cassazione, tramite il loro difensore di fiducia, articolando un unico motivo complesso, di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173, comma 1, disp. att. c.p.p..

5.1. Con il ricorso, in relazione all'art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p., si deducono vizi motivazionali dovuti anche al mancato confronto con la sentenza di primo grado e il travisamento di elementi di fatto con conseguente manifesta illogicità della motivazione.

5.2. Per i ricorrenti il ragionamento della Corte territoriale circa la mera probabilità della verificazione di un cortocircuito, per effetto del contatto tra i conduttori rimasti senza isolamento e la benna dell'escavatore che li ha danneggiati, che avrebbe comportato l'attivazione dell'interruttore magnetotermico, se fosse stato presente, si fonderebbe sul travisamento del contenuto dell'annotazione di polizia giudiziaria del 1 settembre 2014 avente ad oggetto gli accertamenti eseguiti nell'immediatezza dei fatti. Da essa, in particolare, emergerebbe il danneggiamento del cavo multipolare e, in particolare, la rottura dell'isolante del conduttore nero e il troncamento del conduttore marrone, con evidenti bruciature alle due estremità. Ne conseguirebbe il travisamento dei fatti nell'aver invece la Corte territoriale ritenuto che il cavo, sebbene danneggiato, sarebbe rimasto all'interno del tubo non venendo a contatto con la benna dell'escavatore. L'esposizione dei due conduttori danneggiati, invece, a detta dei ricorrenti, avrebbe dovuto condurre a ritenere certo il cortocircuito, almeno bifase, già in atto al momento del contatto di I. con i conduttori, come confermato dal passaggio della corrente secondo l'accertato percorso "mano-mano" e non "mano-piede".

5.3. È altresì prospettato il travisamento dei fatti anche con riferimento all'apparato argomentativo della sentenza volto a escludere che, pur volendo ritenere come avvenuto un cortocircuito, l'interruttore magnetotermico sarebbe intervenuto in tempo evitando la folgorazione. Oggetto di travisamento sarebbe in particolare la corrente di cortocircuito in quanto ritenuta dalla Corte pari a circa 95 A, dato, quest'ultimo, che non sarebbe emerso dagli atti processuali, comprese le relazioni del perito e del consulente nonché le relative dichiarazioni. Lo stesso consulente avrebbe poi valutato la corrente di cortocircuito come essere stata nella specie di entità superiore, in particolare pari a 180 A (pag. 10 e 11 della relazione depositata all'udienza del 12 novembre 2019), mentre il perito avrebbe sostenuto che la detta corrente di cortocircuito si sarebbe addirittura attestata a un valore circa due o tre volte superiore rispetto a quello indicato dal consulente della difesa (a seconda della tipologia di cortocircuito, bifase o trifase).

5.4. Al travisamento inerente alla determinazione della corrente di cortocircuito si sarebbe nella specie aggiunto quello relativo alla tipologia di interruttore magnetotermico. La Corte, difatti, ponendo a base la relazione del consulente dell'imputato, avrebbe sostenuto che, comunque, l'interruttore, qualora vi fosse stato, non sarebbe intervenuto in tempo utile in quanto avrebbe dovuto avere una corrente nominale pari a 50 A. Per i ricorrenti l'apparato motivazionale di cui innanzi avrebbe finito con il travisare la prova con riferimento particolare al progetto dell'ingegnere Bellavia, circa la messa in sicurezza dell'impianto mai effettuata, che prevedeva un interruttore di 0,03 A (ovvero 30 mA), valore ribadito anche dal funzionario (omissis) (escusso all'udienza del 14 ottobre 2016). Parimenti travisato sarebbe stato sul punto anche l'esame del perito il quale, sempre all'udienza del 14 febbraio 2016, avrebbe precisato che l'impianto per essere messo in sicurezza avrebbe dovuto prevedere un interruttore dimensionato alla sua tipologia e quindi tale da intervenire, in caso di cortocircuito, in pochi millisecondi, così disalimentando l'impianto e evitando il decesso.

5.5. Travisamento vi sarebbe stato anche con riferimento agli elementi probatori inerenti all'attività che I. era stato incaricato di eseguire, dalla Corte identificati nella mera sostituzione di un pezzo meccanico dell'escavatore. Oggetto del travisamento sarebbero in particolare le stesse dichiarazioni spontanee rese dall'imputato il 27 agosto 2014 (per le quali la persona offesa "avrebbe dovuto fare anche una apertura di pista") oltre che quelle rese il 25 agosto 2014 dall'altro lavoratore, Ha., per le quali I. avrebbe iniziato a eseguire lavori di pulizia del terreno nei pressi dell'abitazione dell'azienda (volti all'eliminazione di radici di piante di carciofo).

5.6. Il vizio motivazionale di cui innanzi avrebbe quindi, da un lato, inficiato la motivazione della sentenza impugnata circa la ritenuta insussistenza della necessità di interrare la tubazione contenente il cavo multipolare sotto tensione a almeno 0,5 m, trattandosi di luogo non adibito a solo parcheggio bensì a movimentazione di macchina agricole. D'altro canto, il prospettato travisamento avrebbe viziato l'apparato motivazionale inerente alla ritenuta efficacia interruttiva del nesso causale invece ascritta dalla Corte territoriale al comportamento considerato "abnorme" del lavoratore.

6. In sede di discussione orale le parti hanno concluso come riportato in epigrafe.

Considerato in diritto

1. Il ricorso è ammissibile, differentemente da quanto sostenuto dalla difesa dell'imputato in apertura della propria discussione, attingendo esso il capo relativo alla revoca delle statuizioni civili.

Invero, ai sensi dell'art. 576, c.p.p., l'impugnazione della parte civile avverso la sentenza di proscioglimento, ovviamente consentita ai soli effetti della responsabilità civile e, dunque, per il relativo capo, non richiede una specifica indicazione in tal senso (ex plurimis: Sez. U, n. 6509 del 20/12/2012, dep. 2013, Colucci, Rv. 254130-01, ribadita anche da Sez. 6, n. 14586 del 02/02/2021, Pozza, in motivazione). Pertanto, il ricorso avanzato dalle parti civili, con il quale si contesta la pronuncia assolutoria con riferimento all'omicidio colposo, deve intendersi nella specie esteso alla correlata e consequenziale revoca delle statuizioni civili contenute nella sentenza di primo grado e inerenti al risarcimento dei relativi danni ai prossimi congiunti C.M.A. , I.R. , I.A. e I.A. (rispettivamente, moglie, la prima, e figli della persona offesa).

2. Il motivo unico di ricorso è fondato nei termini di seguito specificati. L'iter logico-giuridico sotteso alla statuizione impugnata si mostra difatti inadeguato rispetto all'apparato motivazionale di primo grado, supportato da un proprio originale punto di vista scientifico non sorretto da basi sufficientemente chiare, in termini di nesso di causalità, oltre che non rispettoso dei principi governanti la materia in merito all'interruzione del nesso eziologico in ragione dell'eccentricità del rischio introdotto nella serie degli accadimenti dalla condotta del lavoratore.

3. In considerazione delle critiche prospettate dai ricorrenti, necessita muovere dall'iter logico-giuridico della sentenza di primo grado per poi verificare la sussistenza dei prospettati vizi motivazionali della sentenza d'appello e la censurata violazione dei principi governanti la materia.

3.1. Il giudice di primo grado, in sede di giudizio abbreviato subordinato ad integrazione probatoria, ha ritenuto accertata la responsabilità di L.N.G. , sostanzialmente nei termini di cui all'imputazione. Il relativo giudizio si è in particolare fondato anche sulle dichiarazioni rese dall'imputato, da altro lavoratore, dai tecnici Enel oltre che sui rilievi dei funzionari (omissis) (struttura di prevenzione e sicurezza degli ambienti di lavoro) e sull'escussione del consulente tecnico della difesa (con conseguente acquisizione della relativa relazione). Il G.u.p., peraltro, non ha dubitato della sussistenza nella specie di un rapporto di lavoro subordinato con il titolare dell'azienda agricola, in ragione delle funzioni in concreto esercitate, di I.F. (che, all'epoca dei fatti, "risultava dipendente di SIS s.c.p.a. in qualità di operaio specializzato di 4 livello, elettricista impiantista di cantiere").

3.2. Escluso che il lavoratore avesse nella specie solo sostituito un pezzo meccanico dell'escavatore, il primo giudice ha accertato l'esecuzione da parte di I. dell'evidenziata attività di scavo, causa del danneggiamento dei conduttori, ritenendola probabilmente finalizzata a interrare meglio la conduttura. Il G.u.p. ha individuato la causa della morte dal complesso degli elementi probatori evidenzianti anche la presenza di una cassetta di lavoro di proprietà di I. , in prossimità del quadro elettrico vicino all'immobile, e di alcuni morsetti e rotoli di nastro isolante nei pressi dei cavi danneggiati e del rinvenuto corpo privo di vita del lavoratore. Si è trattato, in particolare, dell'arresto cardiocircolatorio da folgorazione determinato da contatto diretto con i conduttori danneggiati in quel momento in tensione. Evento verificatosi non durante l'esecuzione dell'attività di scavo, in quanto "non correlabile all'utilizzo dell'escavatore", bensì durante il tentativo di I. di riparare i cavi elettrici, di una "linea sotto tensione", da lui tranciati con la benna dell'escavatore, come peraltro ritenuto confermato anche dai segni evidenti del c.d. "marchio elettrico" rinvenuti sul primo e sul secondo dito di entrambe le mani della persona offesa.

3.3. Ricostruite nei termini di cui innanzi tanto la dinamica del sinistro quanto le cause del decesso del lavoratore, il giudice di primo grado ha poi ritenuto sussistenti in capo all'imputato gli addebiti a titolo di colpa consistita non solo in negligenza, imprudenza e imperizia ma anche nella violazione delle norme cautelari specificatamente contestate ai capi b) e c), causa del verificarsi dell'evento che la loro previsione mirava a scongiurare.

Il datore di lavoro, in particolare, per il giudice di primo grado, "era tenuto:

- ai sensi di quanto disposto dal D.Lgs. n. 81 del 2008 art. 18, ed in considerazione dei rischi connessi all'attività che I.F. doveva svolgere, sia quale escavatorista sia quale elettricista, a fornire allo stesso I. i necessari ed idonei dispositivi di protezione individuale: I.F. al momento dell'infortunio non risultava invece indossare nè scarpe antinfortunistiche nè specifici dispositivi di protezione individuale e protezione degli specifici rischi di natura elettrica;

- ai sensi di quanto disposto dagli artt. 36 e 37 cit. dec., ad informare I.F. circa i rischi generali dell'attività aziendale e quelli specifici cui era esposto in ordine all'attività svolta, e le principali figure coinvolte nel contesto della prevenzione e protezione;

- ai sensi di quanto disposto dagli artt. 18 e 71 cit. dec., a scegliere un'attrezzatura di lavoro idonea, alla luce delle condizioni e delle caratteristiche del lavoro da svolgere e dei rischi presenti nell'ambiente di lavoro all'interno del quale I. doveva lavorare, e derivanti dall'impiego della stessa attrezzatura, nel caso di specie l'escavatore meccanico che operava in un'area in cui vi era una linea elettrica in tensione interrata solo superficialmente;

- ai sensi di quanto di sposto dagli artt. 18, 71 e 73 cit. dec., ad adoperarsi affinché I.F. ricevesse adeguata formazione ed addestramento per l'utilizzo dell'escavatore meccanico a cingolo Fai e per i lavori di manutenzione e di riparazione che avrebbe dovuto effettuare;

- ai sensi di quanto disposto dagli artt. 18 e 82 cit. dec., a vigilare affinché I.F. non svolgesse alcun tipo di lavoro sotto tensione;

- ai sensi di quanto disposto dagli artt. 18 e 83 cit. dec., a vigilare affinché I.F. non manovrasse l'escavatore meccanico in zona a rischio per la presenza di linee elettriche interrate solo superficialmente".

3.4. Le colpose omissioni di cui innanzi sono state altresì ritenute aventi diretta incidenza causale sulla morte di I.F. essendo volte le violate norme cautelari a prevenire eventi del tipo di quello verificatosi. L'infortunio mortale, ha proseguito il G.u.p., di certo non sarebbe occorso se l'imputato avesse adeguatamente formato e informato il lavoratore circa i rischi specifici cui era esposto in relazione all'attività che avrebbe dovuto svolgere, al mezzo utilizzato e alla presenza di linee elettriche in tensione interrate solo superficialmente.

3.5. La condotta colposa del lavoratore non è stata inoltre ritenuta anomala e imprevedibile al punto tale da assurgere a causa sopravvenuta da sola sufficiente a produrre l'evento. La condotta di I.F. , in particolare, non è stata considerata "abnorme", alla stregua dell'elaborazione della giurisprudenza di legittimità sul punto, in quanto riconducibile all'area di rischio propria della lavorazione svolta. Essendo l'infortunio derivato dalla totale assenza di misure di prevenzione, infine, non è stata dal G.u.p. riconosciuta efficacia causale, idonea a escludere profili di responsabilità in capo al datore di lavoro, al comportamento del lavoratore che ha dato occasione all'evento essendo esso riconducibile alla mancanza o inidoneità di quelle cautele che, se adottate, avrebbero neutralizzato il rischio di tale comportamento.

4. La Corte d'appello di Palermo, nel giudizio all'esito del quale è stata riformata la sentenza di condanna, ha disposto perizia la quale, per quanto emerge dalla stessa statuizione impugnata, ha evidenziato il mancato rispetto da parte dell'impianto elettrico del relativo progetto e l'assenza dei requisiti minimi di sicurezza previsti dalle norme CEI (Comitato Elettrico Italiano).

4.1. In particolare, non era presente un interruttore magnetotermico a protezione della linea di collegamento, tra il punto di consegna e il quadro di manovra dell'elettropompa, per il caso di eventuali cortocircuiti o sovraccarichi. L'interruttore generale dell'impianto avrebbe dovuto essere di tipo magnetotermico differenziale, al fine di assicurare una protezione adeguata da contatti diretti e indiretti all'utente utilizzatore del quadro di comando dell'elettropompa. Sarebbe stato altresì opportuno mantenere un interruttore generale magnetotermico posto immediatamente a valle del contatore e un quadro elettrico a monte del quadro di comando dell'elettropompa. In assenza di un interruttore differenziale a monte del quadro di manovra dell'elettropompa, per quanto si legge nella sentenza d'appello, anche se vi fosse stato il collegamento all'impianto di terra, non sarebbe stato evitato, in caso di guasto, un contatto indiretto all'utilizzatore. Sollecitato in merito al contenuto della nota n. 1640 del 6 ottobre 2014 (omissis) , il perito, come evidenziato in sentenza, ha chiarito che in essa si pone in evidenza che la vittima avrebbe danneggiato la conduttura durante i lavori di scavo così estirpando il cavo principale di alimentazione della cassetta di derivazione sottostante al quadro. Tale evento avrebbe quindi causato un cortocircuito (in forza del contatto delle anime delle fasi) che avrebbe dovuto far intervenire il sistema di protezione, in particolare l'insussistente interruttore magnetotermico a monte del guasto. Sicché, I. , nel procedere alla riparazione avrebbe toccato i due conduttori e sarebbe stato così attraversato da una corrente elettrica (con percorso mano-mano). Il perito ha quindi concluso, come chiarisce la stessa sentenza d'appello, nel senso per cui il detto dispositivo se fosse stato installato avrebbe garantito la protezione dell'utente da sovraccarichi, cortocircuiti, contatti diretti e indiretti (per quanto si legge da pag. 5 della sentenza d'appello). Sempre sollecitato sul punto, l'escusso tecnico ha precisato che l'attività di riparazione del guasto della conduttura in esame non rientra nelle casistiche dei "lavori sotto tensione", in ragione della possibilità di sezionare la linea prima di eseguire l'intervento senza causare danno alla ditta, con quanto ne consegue in termini di assenza della necessità di adozione delle relative specifiche misure di protezione (redazione di una procedura di esecuzione, fornitura dei dispositivi di protezione individuale e dell'attrezzatura necessaria per eseguire in piena sicurezza l'intervento). Considerando che il luogo del sinistro era adibito a piazzale antistante all'abitazione, il tecnico ha infine concluso indicando in 0.5 m la doverosa profondità minima di interramento della specifica tubazione (tubazione 450).

5. Evidenziati nei termini di cui innanzi gli esiti della perizia, la Corte territoriale ha invece esplicitamente concluso in termini differenti in assenza di un adeguato confronto con la sentenza di primo grado e senza dare atto del dibattito sul punto da parte degli altri esperti, in particolare dei tecnici (omissis) , le cui opinioni, al pari di quelle del perito, sono state totalmente tralasciate, finendo così con l'elaborare un proprio originale punto di vista scientifico.

5.1. Tale metodo di analisi delle problematiche causali non può essere condiviso, mostra aspetti di illogicità e, soprattutto, non è conforme alle enunciazioni metodologiche offerte nella materia dalla giurisprudenza della Suprema Corte, che in questa sede si intendono ribadire (ex plurimis, Sez. 4, n. 18933 del 27/02/2014, Negroni, Rv. 262139-01, e le successive in senso conforme tra cui Sez. 4, n. 22022 del 22/02/2018, Tupini, Rv. 273586-01).

Il giudice di merito, pur trovandosi davanti a temi scientifici di rilievo ai fini dell'accertamento nel nesso causale, di fronte a opinioni differenti, è pervenuto a produrre un proprio, autoreferenziale, incontrollabile discorso scientifico.

5.2. Per il giudice d'appello il danneggiamento del cavo è certamente avvenuto per effetto di uno sforzo a trazione, avendo la benna dell'escavatore estirpato il cavo principale di alimentazione della cassetta di derivazione, come emergerebbe anche dai rilevati danni causati a quest'ultima, ma il verificarsi del cortocircuito sarebbe rimasto nell'ambito della mera probabilità.

La Corte territoriale, nonostante gli esiti della perizia, ha difatti ritenuto "molto più plausibile" che il cavo elettrico sia stato danneggiato a causa dello sforzo a trazione rimanendo all'interno del tubo e così non entrando in contatto con la benna dell'escavatore. Essendo i conduttori strettamente appaiati, peraltro, sarebbero stati all'evidenza recisi anche gli altri, ha proseguito la sentenza impugnata per poi evidenziare che, in ragione dell'interruzione del conduttore in corrispondenza del tratto in cui era avvenuto il danneggiamento, non essendo in tensione il cavo di fase non avrebbe potuto partecipare all'eventuale instaurarsi del cortocircuito, essendo il relativo circuito aperto.

5.2.1. Il cortocircuito ipotizzato dal perito, in ragione del sapere scientifico dallo stesso esplicitato, è stato quindi ritenuto dal giudice di merito "meramente probabile" all'esito di un proprio e originale punto di vista scientifico non sorretto da basi sufficientemente chiare e con motivazione che mostra nei termini di cui innanzi la propria contraddittorietà. Quest'ultima emerge in particolare laddove la stessa Corte territoriale, dopo aver ritenuto meramente probabile il cortocircuito, ha sul punto concluso considerando, peraltro sempre apoditticamente, "al più probabile che un interruttore magnetotermico sarebbe intervenuto all'istante del danneggiamento del cavo, interrompendo l'alimentazione". Così argomentando la sentenza mostra di non considerare i dedotti profili inerenti al nesso causale tra la mancata interruzione dell'alimentazione e l'evento verificatosi per l'essere stato l'impianto in tensione al momento dell'intervento su di esso del lavoratore.

5.3. Il descritto errore metodologico si mostra maggiormente pregnante nella parte in cui il giudice d'appello ha effettuato un ulteriore chiarimento, dopo aver premesso quanto innanzi circa il probabile non verificarsi del cortocircuito che, se realizzato, avrebbe comportato l'interruzione dell'alimentazione dell'impianto.

5.3.1. La Corte d'appello ha difatti precisato che, pur volendo ipotizzare il verificarsi di un cortocircuito per effetto del danneggiamento del cavo, in ogni caso, un eventuale interruttore magnetotermico non avrebbe certamente operato l'apertura del circuito e la "disalimentazione" dello stesso, atteso che il tempo d'intervento sarebbe stato certamente superiore all'istantaneo contatto reciproco tra le fasi o con la benna metallica. Si argomenta ciò in ragione della distanza tra il punto di fornitura dell'energia (la nicchia del contatore Enel) e il punto ove si è verificato il sinistro (pari a circa 500 metri) nonché della sezione dei cavi (16 mmq), con conseguente corrente di cortocircuito valutata in circa 95 A. Quest'ultima, quindi, avrebbe determinato l'azionamento dell'interruttore automatico in tempi approssimativamente compresi tra qualche decina di secondo e circa 200 secondi, con la conseguenza che il cortocircuito ipotizzato, attribuito dal perito al contatto tra i diversi conduttori di fase, si sarebbe concluso prima dell'intervento dell'interruttore magnetotermico, donde, per la Corte territoriale, la non decisività della cautela al fine di impedire l'evento. Il tempo d'intervento dell'interruttore sarebbe stato certamente superiore all'istantaneo contatto reciproco tra le fasi o con la benna metallica dell'escavatore. Un eventuale interruttore differenziale a protezione della linea di alimentazione che si dipartiva a valle della derivazione e alimentava il quadro elettrico in plastica di cui era dotata la casa, ha proseguito la Corte, non è previsto dalla normativa CEI ("CEI 64-8, p.t. 7, art. 705.413"), in ragione dell'insussistenza lungo la linea e a valle della stessa di "masse" (essendo il "quadro abitazione" in plastica) e comunque non avrebbe impedito l'evento essendosi trattato di contatto diretto con le mani di due fasi. Sul punto si fa specifico riferimento alla norma CEI 64-8, parte 4, per la quale l'uso di interruttori differenziali non è riconosciuta quale misura completa contro i contatti diretti, anche perché non permette di evitare gli infortuni provocati dal contatto simultaneo con due parti attive del circuito che si trovino a potenziali differenti. Quanto all'interramento del conduttore, poi, il giudice d'appello ha evidenziato che la norma CEI 64-8 (paragrafo 705) prevede la profondità minima di 0,5 m solo con riferimento alle aree delle strutture adibite a uso agricolo, dove i veicoli e le macchine mobili sono movimentate, ma non nelle aree, come quella interessata dal sinistro, adibite a parcheggio per le vetture.

5.3.2. Nell'escludere che l'interruttore magnetotermico sarebbe intervenuto in tempo evitando la folgorazione, la Corte territoriale mostra di aver elaborato, nella specie, un proprio originale punto di vista scientifico non solo non sorretto da basi sufficientemente chiare ma finanche in contrasto con altre emergenze processuali, totalmente non considerate.

La Corte difatti ritiene la corrente di cortocircuito nella specie pari a circa 95 A senza chiarire da quale atto processuale tale dato sarebbe emerso nè l'eventuale dibattito tecnico-scientifico tra gli esperti dal quale sarebbe invece emerso, per quanto evidenziato dai ricorrenti con specifico riferimento alle relazioni tecniche in atti, un dato superiore anche di due o tre volte rispetto a quello ritenuto in sentenza.

Parimenti dicasi con riferimento alla tipologia di interruttore magnetotermico previsto per lo specifico impianto che, per la Corte territoriale, se inserito, non avrebbe comunque impedito l'evento.

In questo caso l'apparato motivazionale non si confronta con il progetto tecnico predisposto, e mai attuato dall'imputato, per mettere in sicurezza l'impianto e con i chiarimenti sul punto forniti dal perito circa la necessità di installazione di un interruttore che, se correttamente dimensionato, sarebbe intervenuto in pochi millisecondi nel disattivare l'impianto.

I prospettati vizi motivazionali sono fondati anche circa la non ritenuta necessità di un interramento del conduttore a una profondità minima di 0,5 m.

La Corte argomenta difatti ritenendo l'area interessata dal sinistro non adibita a uso agricolo contraddicendosi nella parte in cui, invece, nella dinamica del sinistro fa un chiaro riferimento alla movimentazione in tale area dell'escavatore (macchina agricola) con il quale il lavoratore ha danneggiato i cavi elettrici.

6. La sentenza impugnata, ancora una volta non confrontandosi adeguatamente con la statuizione di primo grado, ha infine erroneamente applicato i principi in tema di interruzione del nesso causale tra condotta del "gestore del rischio" e evento, in ragione dell'"eccentricità del rischio" determinato della condotta del lavoratore, già sanciti dalla giurisprudenza di legittimità e in questa sede ulteriormente ribaditi, La Corte d'appello ha rilevato difatti che, comunque, la condotta colposa del lavoratore (peraltro operaio specializzato) il quale, senza essersi assicurato che il circuito non fosse alimentato, ha proceduto, d'iniziativa, alla riparazione dei cavi, è stata "abnorme" in quanto tale, nella specie, da attivare un rischio eccentrico e esorbitante dalla sfera di rischio governata dal soggetto titolare della "posizione di garanzia" nel caso di specie. Muovendo dalla circostanza per la quale l'incarico affidato dal datore di lavoro alla persona offesa riguardava solo operazioni meccaniche sull'escavatore, il giudice di merito ha ritenuto interrotto il nesso causale avendo la condotta del lavoratore innescato un rischio nuovo o comunque radicalmente esorbitante rispetto a quello determinato dalla condotta del soggetto agente.

6.2. Rileva dunque nella specie la tematica dell'eccentricità del rischio, attivato dal lavoratore, quale indice di una causa interruttiva del nesso eziologico tra la condotta colposa del datore di lavoro e l'evento.

6.3. Secondo la giurisprudenza consolidata di legittimità, il datore di lavoro, destinatario delle norme antinfortunistiche, è esonerato da responsabilità quando il comportamento del lavoratore, rientrante nelle mansioni che gli sono proprie, sia abnorme, dovendo definirsi tale il comportamento imprudente del lavoratore che sia consistito in qualcosa di radicalmente, ontologicamente, lontano dalle ipotizzabili e, quindi, prevedibili, imprudenti scelte del lavoratore nella esecuzione del lavoro (ex plurimis: Sez. 4, n. 7188 del 10/01/2018, Bozzi, Rv. 272222-01; Sez. 4, n. 7267 del 10/11/2009, dep. 2010, Iglina, Rv. 246695-01).

Affinché la condotta colposa del lavoratore possa ritenersi abnorme e idonea a escludere il nesso di causalità tra la condotta del datore di lavoro e l'evento lesivo, si è precisato, è necessario non tanto che essa sia imprevedibile, quanto, piuttosto, che sia tale da attivare un rischio eccentrico o esorbitante dalla sfera di rischio governata dal soggetto sul quale ricade la relativa gestione (ex plurimis: Sez. 4, n. 5794 del 26/01/2021, Chierichetti, Rv. 280914-01; Sez. 4, n. 15124 del 13/12/2016, dep. 2017, Gerosa, Rv. 269603-01; ma si veda anche Sez. 4, n. 7955 del 10/10/2013, dep. 2014, Rovaldi, RV. 249313-01). Perché possa ritenersi che il comportamento negligente, imprudente e imperito del lavoratore, pur tenuto in esplicazione delle mansioni allo stesso affidate, costituisca concretizzazione di un "rischio eccentrico", è necessario poi che il gestore del rischio abbia posto in essere anche le cautele che sono finalizzate proprio alla disciplina e al governo del rischio di comportamento imprudente, così che, solo in questo caso, l'evento verificatosi potrà essere ricondotto alla negligenza del lavoratore, piuttosto che al comportamento del gestore del rischio (Sez. 4, n. 27871 del 20/03/2019, Simeone, Rv. 276242-01).

In linea di principio, la condotta colposa del lavoratore infortunato non assurge a causa sopravvenuta da sola sufficiente a produrre l'evento quando sia comunque riconducibile all'area di rischio proprio della lavorazione svolta e, di conseguenza, il datore di lavoro è esonerato da responsabilità solo quando il comportamento del lavoratore e le sue conseguenze presentino i caratteri dell'eccezionalità, dell'abnormità, dell'esorbitanza rispetto al procedimento lavorativo e alle direttive di organizzazione ricevute (Sez. 4, n. 25532 del 23/05/2007, Montanino, Rv. 236991-01; Sez. 4, n. 21587 del 23/03/2007, Pelosi, Rv. 236721-01). A quanto innanzi è stato però aggiunto, sempre in tema di rilevanza esclusiva del comportamento del lavoratore, che può essere considerato abnorme ai fini causali anche il comportamento che rientri nelle mansioni che sono proprie del lavoratore ma che sia consistito in qualcosa di radicalmente e ontologicamente lontano dalle ipotizzabili e quindi prevedibili, imprudenti scelte del lavoratore nella esecuzione del lavoro (Sez. 4, n 15124/2016, dep. 2017, Gerosa, cit.; Sez. 4, n. 5007 del 28/11/2018, dep. 2019, Musso, Rv. 275017-01).

Partendo dal presupposto che ciò che viene rimproverato al datore di lavoro è la mancata adozione di condotte atte a prevenire il rischio di infortuni, la condotta esorbitante e colposa del lavoratore, idonea a escludere il nesso causale, non è stata considerata quindi solo quella esorbitante dalle mansioni affidate al lavoratore, ma anche quella che, nell'ambito delle stesse, abbia attivato un rischio eccentrico o esorbitante dalla sfera di rischio governata dal soggetto su cui grava la relativa gestione (sul punto, Sez. 4, n. 33976 del 17/03/2021, Vigo, Rv. 281748-01).

È stato infine precisato che, qualora l'evento sia riconducibile alla violazione di una molteplicità di disposizioni in materia di prevenzione e sicurezza del lavoro, il comportamento del lavoratore che abbia disapplicato elementari norme di sicurezza non può considerarsi eccentrico o esorbitante dall'area di rischio propria del titolare della posizione di garanzia, in quanto l'inesistenza di qualsiasi forma di tutela determina un ampliamento della stessa sfera di rischio fino a ricomprendervi atti il cui prodursi dipende dall'inerzia del datore di lavoro (Sez. 4, n. 15174 del 13/12/2017, dep. 2018, Spina, Rv. 273247-01).

7. Premessa la richiamata elaborazione giurisprudenziale sul punto e proseguendo sulla scia delle riflessioni giuridiche di cui innanzi, occorre focalizzare il concetto di "rischio eccentrico", introdotto dalla condotta del lavoratore, rispetto all'ambito gestorio affidato al soggetto della cui responsabilità si controverte.

Gli enunciati di legittimità di cui al paragrafo precedente esprimono difatti lo sforzo di identificazione di un'area di rischio dalla quale risulti estromesso quello del comportamento negligente del lavoratore, fissando condizioni che tradizionalmente si rinvengono nella imprevedibilità o nell'eccezionalità.

La più recente giurisprudenza alla quale il Collegio intende dare continuità, inseritasi nell'evoluzione innanzi descritta, suggerisce di abbandonare il criterio della imprevedibilità del comportamento del lavoratore nella verifica della relazione causale tra condotta del reo e evento, ponendosi i due concetti su piani distinti, perché ciò che davvero rileva è che tale comportamento attivi un rischio eccentrico o, se si vuole, esorbitante dalla sfera di rischio governata dal soggetto al quale viene attribuito l'evento (per tutte, Sez. U, n. 38343 del 24/04/2014, Espenhahn, in motivazione; si vedano altresì per la successiva applicazione e elaborazione del principio, ex plurimis: Sez. 4, n. 15124 del 13/12/2016, dep. 2017, Gerosa, Rv. 269603, anche in motivazione; Sez. 4, n. 27871 del 20/03/2019, Simeone, Rv. 276242, anche in motivazione; Sez. 4, n. 22034 del 12/04/2018, Addezio, Rv. 273589, anche in motivazione; Sez. 4, n. 43350 del 05/10/2021, Mara, Rv. 282241, anche in motivazione).

7.1. Ne consegue dunque la necessità di individuare l'"area di rischio" oggetto di gestione al fine di accertarne l'eventuale eccentricità rispetto a essa del rischio attivato dalla condotta del lavoratore inseritasi nella seriazione causale.

7.2. In linea di principio, va premesso che l'intera normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro risente del principio, di matrice Eurounitaria, per cui sicurezza significa, anzitutto, prevenzione e quindi non è oggi immaginabile un sistema di sicurezza del lavoro che non sia incentrato sul concetto di rischio. Il dovere principale che la normativa italiana impone ai datori di lavoro, ai dirigenti, ai committenti, ai preposti e, in definitiva, a tutti coloro che si definiscono "garanti" e più in, più in generale, ai "gestori del rischio", è, dunque, quello di organizzare un sistema atto a prevenire efficacemente gli infortuni. Per far ciò è indispensabile individuare i rischi presenti sul luogo di lavoro e, caso per caso, quale sia stato il rischio in cui si sia concretizzato l'evento ai danni del lavoratore (cfr., Sez. 4, n. 43350/2021, Mara, cit., in motivazione, che individua la matrice sovranazionale di cui innanzi nelle Direttive, che avevano già trovato attuazione con il D.Lgs. n. 626 del 1994:

89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE, 90/679/CEE, 93/88/CEE, 95/63/CE, 97/42/CE, 98/24/CE, 99/38/CE, 99/92/CE, 2001/45/CE e 2003/10/CE, 2003/18/CE e 2004/40/CE che avevano già trovato attuazione con D.Lgs. n. 19 settembre 1994, n. 626).


È proprio dal concetto di rischio che la giurisprudenza di legittimità (Sez. U, n. 38343 del 24/04/2014, Espenhahn, cit.) ha desunto i concetti di "garante", e in termini più generali di "gestore del rischio", in quanto l'obbligo di proteggere il lavoratore dai rischi spetta a colui che riveste una determinata qualifica, che ha un determinato ruolo, che deve garantire l'integrità del lavoratore dai rischi che corre nello svolgimento delle sue mansioni, e il concetto di "area di rischio": è "gestore del rischio" colui il quale ha il potere di gestire un determinato rischio e che, d'altro canto, risponde a condizione che l'infortunio possa ricondursi all'area del rischio che è chiamato a gestire (sul punto si veda Sez. 4, n. 43350/2021, Mara, cit.).

Gli strumenti ricostruttivi offerti dai concetti di "area di rischio" e "gestore del rischio", come chiarito da Sez. 4, n. 15124/2017, Gerosa, cit., permettono di avvicinarsi alla fenomenologia del reato colposo con qualche maggiore chanches di afferrarne la sfuggente sostanza, fusione di fatto e valore, come altri ma più di tanti istituti del diritto penale.

Di qui la necessità assoluta e pregiudiziale di identificare con precisione il rischio e la sua estensione, che non si misura sulla sola ascissa dell'obbligo (di diligenza) ma anche sull'ordinata della regola (cautelare). La responsabilità per colpa, infatti, non fonda unicamente sulla titolarità di una posizione gestoria del rischio (sulla quale Sez. U, n. 38343/2014, Espenhahn, in motivazione) ma presuppone l'esistenza - e la necessità di dare applicazione nel caso concreto a delle regole aventi specifica funzione cautelare, perché esse indicano quali misure devono essere adottate per impedire che l'evento temuto si verifichi (cfr., Sez. 4, n. 15124/2017, Gerosa, cit., che in motivazione fa esplicito richiamo a Sez. 4, n. 12478 del 19/11/2015, dep. 2016, Barbieri, Rv. 267813). Dovere di diligenza e regola cautelare si integrano definendo nel dettaglio il concreto e specifico comportamento doveroso; ciò assicura che non si venga chiamati a rispondere penalmente per la sola titolarità della posizione e pertanto a titolo di responsabilità oggettiva (sez. 4, n. 14915 del 19.2.2019, Arrigoni, n. m.).

È dalla integrazione di obbligo di diligenza e regola cautelare che risulta dunque definita l'"area di rischio", altrimenti ridotta alla mera titolarità della posizione gestoria. Ben si comprende, quindi, come il connettersi dell'evento verificatosi a un rischio esorbitante da quell'area escluda ogni addebito del fatto a chi è preposto a governare proprio (e solo) tale "area di rischio" (Sez. 4, n. 15124/2017, Gerosa, cit., in motivazione).

7.3. Orbene, al fine di individuare, nella materia che ci occupa,l'"area di rischio", al di fuori dalla quale il rischio attivato diventa eccentrico, occorre muovere dalle principali disposizioni di cui al Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro (D.Lgs. n. 81 del 2008).

Esse difatti consentono di argomentare nel senso per cui la delimitazione, nella singola fattispecie, del rischio oggetto di valutazione e misura, quindi da gestire, necessiti di una sua identificazione in termini astratti, quale rischio tipologico, e successiva considerazione con riferimento alla concreta attività svolta dal lavoratore e alle condizioni di contesto della relativa esecuzione, quindi al rischio in concreto determinatosi in ragione dell'attività lavorativa svolta (rientrante o meno nelle specifiche mansioni attribuite al lavoratore).

Senza pretese di esaustività sul punto, è possibile muovere dall'art. 6 T.U.

Collocata nel capo relativo ai principi comuni, tale disposizione istituisce e disciplina la Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro, con il compito, tra gli altri, di promuovere, proprio in relazione alla valutazione dei rischi (di cui all'art. 28 T.U.) e alla predisposizione delle misure di prevenzione, la considerazione della "differenza di genere" e di elaborare criteri di qualificazione della figura del formatore per la salute e sicurezza sul lavoro, anche tenendo conto delle "peculiarità dei settori di riferimento" (comma 8, rispettivamente, lett. I ed m-bis).

Suggeriscono una valutazione che, muovendo da una individuazione astratta del rischio tipologico, passi poi a una considerazione dell'area di rischio da gestire con riferimento alla concreta attività svolta dal lavoratore e alle condizioni di contesto della relativa esecuzione anche le principali norme in tema di gestione della prevenzione nei luoghi di lavoro, in termini tanto di misure di tutela e obblighi del gestore quanto di valutazione dei rischi.

Tra le misure generali di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro, in particolare, l'art. 15 T.U. colloca non solo la valutazione di tutti i rischi per la salute e sicurezza ma anche l'allontanamento del lavoratore dall'esposizione al rischio per motivi sanitari, "inerenti alla sua persona", e l'adibizione, ove possibile, a altra mansione (comma 1, rispettivamente, lett. a ed m).

Non deve altresì ignorarsi che l'art. 18, comma 1, lett. c), T.U., come in precedenza l'art. 4, comma 5, lett. c), D.Lgs. n. 626 del 1994, dispone che il datore di lavoro e i dirigenti "nell'affidare i compiti ai lavoratori" devono "tenere conto delle capacità e delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e alla sicurezza".

Si tratta, come precisato dalla Suprema Corte, di previsione che guarda, in primo luogo, all'assegnazione delle mansioni in via preventiva e generale ma alla quale non sfugge anche la quotidiana replica del conferimento di compiti al lavoratore da parte del datore di lavoro. Diverse le ipotizzabili modalità di adempimento degli obblighi ma comune l'obiettivo di assicurare che il lavoratore sia in condizioni che permettano lo svolgimento in sicurezza dell'attività lavorativa (cfr., Sez. 4, n. 38129 del 13/06/2013, De Luca, Rv. 256417, in motivazione, essa, pur facendo ancora riferimento al concetto di imprevedibilità della condotta del lavoratore in quanto antecedente alla svolta segnata da Sez. U, n. 38343/2014, Espenhahn, ha argomentato dall'art. 18 T.U., oltre che dal successivo art. 28, per ritenere che la condizione di ubriachezza del lavoratore sul luogo di lavoro non sia circostanza eccezionale e quindi imprevedibile da parte del datore di lavoro, con l'ulteriore effetto della riconducibilità al medesimo dell'infortunio occorso pur in presenza di uno stato di ebbrezza alcolica del lavoratore rimasto vittima del sinistro, essendo indiscutibile - nella specie - la mancata chiusura, con la griglia in dotazione, della botola ove era precipitato il lavoratore nello svolgimento dell'attività).

Spunti di riflessione in merito alla questione in esame, conducenti verso l'indicato approccio valutativo dell'"area di rischio", non mancano nell'art. 28 T.U. in materia di valutazione dei rischi, attività del datore di lavoro non delegabile (ex art. 17 T.U.).

La valutazione dei rischi, alla quale consegue l'elaborazione del documento di valutazione rischi, come precisa il comma 1, deve difatti riguardare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti "gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari", tra cui anche quelli collegati allo stress lavoro-correlato, e "quelli riguardanti le lavoratrici in stato di gravidanza", nonché "quelli connessi alle differenze di genere, all'età, alla provenienza da altri Paesi e quelli connessi alla specifica tipologia contrattuale attraverso cui viene resa la prestazione di lavoro".

Il relativo documento (di valutazione rischi), redato a conclusione della valutazione di cui innanzi, come dispone il comma 2 del citato art. 28, deve contenere una relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante l'attività lavorativa. In essa devono essere specificati i criteri adottati per la valutazione stessa con l'individuazione però "delle mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a rischi specifici che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione e addestramento".

La rilevanza in concreto dell'attività svolta dal lavoratore e delle condizioni di contesto della relativa esecuzione emerge altresì dall'attenzione che il T.U. pone rispetto al contesto, che potrebbe definirsi dinamico-evolutivo, con riferimento al quale necessita individuare l'area di rischio da gestire.

L'art. 29, comma 3, T.U., difatti, nel disciplinarne le modalità di effettuazione, prevede che la valutazione dei rischi debba essere immediatamente rielaborata, con conseguente rielaborazione del relativo documento di valutazione dei rischi, in occasione di modifiche del processo produttivo o della organizzazione del lavoro, significative ai fini della salute e sicurezza dei lavoratori, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica, della prevenzione o della protezione o a seguito di infortuni ovvero quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenzino la necessità.

7.3.1. Ne consegue il seguente principio di diritto: "La condotta colposa del lavoratore è idonea a interrompere il nesso di causalità tra condotta e evento se tale da determinare un "rischio eccentrico" in quanto esorbitante dall'area di rischio" governata dal soggetto sul quale ricade la relativa gestione. La delimitazione, nella singola fattispecie, del rischio oggetto di valutazione e misura, quindi da gestire, necessita di una sua identificazione in termini astratti, quale rischio tipologico, e successiva considerazione con riferimento alla concreta attività svolta dal lavoratore e alle condizioni di contesto della relativa esecuzione, quindi al rischio in concreto determinatosi in ragione dell'attività lavorativa (rientrante o meno nelle specifiche mansioni attribuite)".

8. Orbene, la Corte territoriale non si è attenuta al principio di cui innanzi.

La sentenza impugnata ha difatti ritenuto il nesso eziologico, tra la condotta del datore di lavoro ("gestore del rischio") e l'evento, interrotto in ragione della mera equazione per cui all'esecuzione di attività non rientrante nelle specifiche mansioni del lavoratore consegue l'eccentricità del rischio, avendo I.F. eseguito, d'iniziativa e senza specifico incarico, la riparazione dei cavi elettrici da lui stesso danneggiati durante l'espletamento di altra attività.

Così argomentando, però, il giudice di merito si è arrestato alla sfera della identificazione astratta dell'"area di rischio" da gestire, quale rischio tipologico, senza passare alla successiva considerazione e valutazione con riferimento alla concreta attività svolta dal lavoratore e alle condizioni di contesto della relativa esecuzione, quindi al rischio in concreto determinatosi in ragione dell'attività lavorativa.

Operando nei termini di cui innanzi la Corte d'appello ha altresì trascurato di valutare l'eventuale eccentricità del rischio con riferimento al caso concreto, compresi gli specifici rapporti tra il gestore del rischio e il lavoratore infortunato. Non è stato considerato, in particolare, se a I. , in altre circostanze, sia stata richiesta dal gestore del rischio l'esecuzione di altra attività lavorativa rispetto a quella rientrante nelle proprie mansioni o se si sia trattato di lavoratore conosciuto dall'imputato come essere avvezzo alla risoluzione di problemi o inconvenienti verificati nell'espletamento della propria attività lavorativa, nella contestualità del loro manifestarsi e senza specifico incarico.

Il vizio della sentenza impugnata è nella specie particolarmente significativo in considerazione di circostanze emergenti dal processo ma non valutate dalla Corte territoriale tra le quali l'essere la persona offesa assunta da (altra) società, specializzata proprio nel campo della realizzazione di impianti elettrici, e l'aver espletato, per l'imputato, attività lavorativa senza formale assunzione volta alla riparazione dell'escavatore e all'esecuzione di opere di scavo (peraltro dal giudice di primo grado ritenute probabilmente volte proprio al migliore interramento dei conduttori).

La sentenza impugnata ha tralasciato altresì di considerare, al fine della valutazione dell'eccentricità del rischio nei termini innanzi chiariti, i dati, invece emergenti dalla sentenza di primo grado e mai avversati, della presenza di una cassetta di lavoro, di proprietà dello stesso lavoratore I. , in prossimità del quadro elettrico posto vicino all'immobile nonché della presenza di alcuni morsetti e rotoli di nastro isolante nei pressi dei cavi danneggiati e, quindi, del corpo privo di vita del lavoratore.

9. In conclusione, la sentenza impugnata (dalle sole parti civili), deve essere annullata, agli effetti civili, con rinvio per nuovo giudizio al giudice civile competente per valore in grado d'appello, cui è rimessa anche la liquidazione delle spese tra le parti per questo grado di legittimità.

1. Il ricorso è ammissibile, differentemente da quanto sostenuto dalla difesa dell'imputato in apertura della propria discussione, attingendo esso il capo relativo alla revoca delle statuizioni civili.

Invero, ai sensi dell'art. 576, c.p.p., l'impugnazione della parte civile avverso la sentenza di proscioglimento, ovviamente consentita ai soli effetti della responsabilità civile e, dunque, per il relativo capo, non richiede una specifica indicazione in tal senso (ex plurimis: Sez. U, n. 6509 del 20/12/2012, dep. 2013, Colucci, Rv. 254130-01, ribadita anche da Sez. 6, n. 14586 del 02/02/2021, Pozza, in motivazione). Pertanto, il ricorso avanzato dalle parti civili, con il quale si contesta la pronuncia assolutoria con riferimento all'omicidio colposo, deve intendersi nella specie esteso alla correlata e consequenziale revoca delle statuizioni civili contenute nella sentenza di primo grado e inerenti al risarcimento dei relativi danni ai prossimi congiunti C.M.A. , I.R. , I.A. e I.A. (rispettivamente, moglie, la prima, e figli della persona offesa).

2. Il motivo unico di ricorso è fondato nei termini di seguito specificati. L'iter logico-giuridico sotteso alla statuizione impugnata si mostra difatti inadeguato rispetto all'apparato motivazionale di primo grado, supportato da un proprio originale punto di vista scientifico non sorretto da basi sufficientemente chiare, in termini di nesso di causalità, oltre che non rispettoso dei principi governanti la materia in merito all'interruzione del nesso eziologico in ragione dell'eccentricità del rischio introdotto nella serie degli accadimenti dalla condotta del lavoratore.

3. In considerazione delle critiche prospettate dai ricorrenti, necessita muovere dall'iter logico-giuridico della sentenza di primo grado per poi verificare la sussistenza dei prospettati vizi motivazionali della sentenza d'appello e la censurata violazione dei principi governanti la materia.

3.1. Il giudice di primo grado, in sede di giudizio abbreviato subordinato ad integrazione probatoria, ha ritenuto accertata la responsabilità di L.N.G. , sostanzialmente nei termini di cui all'imputazione. Il relativo giudizio si è in particolare fondato anche sulle dichiarazioni rese dall'imputato, da altro lavoratore, dai tecnici Enel oltre che sui rilievi dei funzionari (omissis) (struttura di prevenzione e sicurezza degli ambienti di lavoro) e sull'escussione del consulente tecnico della difesa (con conseguente acquisizione della relativa relazione). Il G.u.p., peraltro, non ha dubitato della sussistenza nella specie di un rapporto di lavoro subordinato con il titolare dell'azienda agricola, in ragione delle funzioni in concreto esercitate, di I.F. (che, all'epoca dei fatti, "risultava dipendente di SIS s.c.p.a. in qualità di operaio specializzato di 4 livello, elettricista impiantista di cantiere").

3.2. Escluso che il lavoratore avesse nella specie solo sostituito un pezzo meccanico dell'escavatore, il primo giudice ha accertato l'esecuzione da parte di I. dell'evidenziata attività di scavo, causa del danneggiamento dei conduttori, ritenendola probabilmente finalizzata a interrare meglio la conduttura. Il G.u.p. ha individuato la causa della morte dal complesso degli elementi probatori evidenzianti anche la presenza di una cassetta di lavoro di proprietà di I. , in prossimità del quadro elettrico vicino all'immobile, e di alcuni morsetti e rotoli di nastro isolante nei pressi dei cavi danneggiati e del rinvenuto corpo privo di vita del lavoratore. Si è trattato, in particolare, dell'arresto cardiocircolatorio da folgorazione determinato da contatto diretto con i conduttori danneggiati in quel momento in tensione. Evento verificatosi non durante l'esecuzione dell'attività di scavo, in quanto "non correlabile all'utilizzo dell'escavatore", bensì durante il tentativo di I. di riparare i cavi elettrici, di una "linea sotto tensione", da lui tranciati con la benna dell'escavatore, come peraltro ritenuto confermato anche dai segni evidenti del c.d. "marchio elettrico" rinvenuti sul primo e sul secondo dito di entrambe le mani della persona offesa.

3.3. Ricostruite nei termini di cui innanzi tanto la dinamica del sinistro quanto le cause del decesso del lavoratore, il giudice di primo grado ha poi ritenuto sussistenti in capo all'imputato gli addebiti a titolo di colpa consistita non solo in negligenza, imprudenza e imperizia ma anche nella violazione delle norme cautelari specificatamente contestate ai capi b) e c), causa del verificarsi dell'evento che la loro previsione mirava a scongiurare.

Il datore di lavoro, in particolare, per il giudice di primo grado, "era tenuto:

- ai sensi di quanto disposto dal D.Lgs. n. 81 del 2008 art. 18, ed in considerazione dei rischi connessi all'attività che I.F. doveva svolgere, sia quale escavatorista sia quale elettricista, a fornire allo stesso I. i necessari ed idonei dispositivi di protezione individuale: I.F. al momento dell'infortunio non risultava invece indossare nè scarpe antinfortunistiche nè specifici dispositivi di protezione individuale e protezione degli specifici rischi di natura elettrica;

- ai sensi di quanto disposto dagli artt. 36 e 37 cit. dec., ad informare I.F. circa i rischi generali dell'attività aziendale e quelli specifici cui era esposto in ordine all'attività svolta, e le principali figure coinvolte nel contesto della prevenzione e protezione;

- ai sensi di quanto disposto dagli artt. 18 e 71 cit. dec., a scegliere un'attrezzatura di lavoro idonea, alla luce delle condizioni e delle caratteristiche del lavoro da svolgere e dei rischi presenti nell'ambiente di lavoro all'interno del quale I. doveva lavorare, e derivanti dall'impiego della stessa attrezzatura, nel caso di specie l'escavatore meccanico che operava in un'area in cui vi era una linea elettrica in tensione interrata solo superficialmente;

- ai sensi di quanto di sposto dagli artt. 18, 71 e 73 cit. dec., ad adoperarsi affinché I.F. ricevesse adeguata formazione ed addestramento per l'utilizzo dell'escavatore meccanico a cingolo Fai e per i lavori di manutenzione e di riparazione che avrebbe dovuto effettuare;

- ai sensi di quanto disposto dagli artt. 18 e 82 cit. dec., a vigilare affinché I.F. non svolgesse alcun tipo di lavoro sotto tensione;

- ai sensi di quanto disposto dagli artt. 18 e 83 cit. dec., a vigilare affinché I.F. non manovrasse l'escavatore meccanico in zona a rischio per la presenza di linee elettriche interrate solo superficialmente".

3.4. Le colpose omissioni di cui innanzi sono state altresì ritenute aventi diretta incidenza causale sulla morte di I.F. essendo volte le violate norme cautelari a prevenire eventi del tipo di quello verificatosi. L'infortunio mortale, ha proseguito il G.u.p., di certo non sarebbe occorso se l'imputato avesse adeguatamente formato e informato il lavoratore circa i rischi specifici cui era esposto in relazione all'attività che avrebbe dovuto svolgere, al mezzo utilizzato e alla presenza di linee elettriche in tensione interrate solo superficialmente.

3.5. La condotta colposa del lavoratore non è stata inoltre ritenuta anomala e imprevedibile al punto tale da assurgere a causa sopravvenuta da sola sufficiente a produrre l'evento. La condotta di I.F. , in particolare, non è stata considerata "abnorme", alla stregua dell'elaborazione della giurisprudenza di legittimità sul punto, in quanto riconducibile all'area di rischio propria della lavorazione svolta. Essendo l'infortunio derivato dalla totale assenza di misure di prevenzione, infine, non è stata dal G.u.p. riconosciuta efficacia causale, idonea a escludere profili di responsabilità in capo al datore di lavoro, al comportamento del lavoratore che ha dato occasione all'evento essendo esso riconducibile alla mancanza o inidoneità di quelle cautele che, se adottate, avrebbero neutralizzato il rischio di tale comportamento.

4. La Corte d'appello di Palermo, nel giudizio all'esito del quale è stata riformata la sentenza di condanna, ha disposto perizia la quale, per quanto emerge dalla stessa statuizione impugnata, ha evidenziato il mancato rispetto da parte dell'impianto elettrico del relativo progetto e l'assenza dei requisiti minimi di sicurezza previsti dalle norme CEI (Comitato Elettrico Italiano).

4.1. In particolare, non era presente un interruttore magnetotermico a protezione della linea di collegamento, tra il punto di consegna e il quadro di manovra dell'elettropompa, per il caso di eventuali cortocircuiti o sovraccarichi. L'interruttore generale dell'impianto avrebbe dovuto essere di tipo magnetotermico differenziale, al fine di assicurare una protezione adeguata da contatti diretti e indiretti all'utente utilizzatore del quadro di comando dell'elettropompa. Sarebbe stato altresì opportuno mantenere un interruttore generale magnetotermico posto immediatamente a valle del contatore e un quadro elettrico a monte del quadro di comando dell'elettropompa. In assenza di un interruttore differenziale a monte del quadro di manovra dell'elettropompa, per quanto si legge nella sentenza d'appello, anche se vi fosse stato il collegamento all'impianto di terra, non sarebbe stato evitato, in caso di guasto, un contatto indiretto all'utilizzatore. Sollecitato in merito al contenuto della nota n. 1640 del 6 ottobre 2014 (omissis) , il perito, come evidenziato in sentenza, ha chiarito che in essa si pone in evidenza che la vittima avrebbe danneggiato la conduttura durante i lavori di scavo così estirpando il cavo principale di alimentazione della cassetta di derivazione sottostante al quadro. Tale evento avrebbe quindi causato un cortocircuito (in forza del contatto delle anime delle fasi) che avrebbe dovuto far intervenire il sistema di protezione, in particolare l'insussistente interruttore magnetotermico a monte del guasto. Sicché, I. , nel procedere alla riparazione avrebbe toccato i due conduttori e sarebbe stato così attraversato da una corrente elettrica (con percorso mano-mano). Il perito ha quindi concluso, come chiarisce la stessa sentenza d'appello, nel senso per cui il detto dispositivo se fosse stato installato avrebbe garantito la protezione dell'utente da sovraccarichi, cortocircuiti, contatti diretti e indiretti (per quanto si legge da pag. 5 della sentenza d'appello). Sempre sollecitato sul punto, l'escusso tecnico ha precisato che l'attività di riparazione del guasto della conduttura in esame non rientra nelle casistiche dei "lavori sotto tensione", in ragione della possibilità di sezionare la linea prima di eseguire l'intervento senza causare danno alla ditta, con quanto ne consegue in termini di assenza della necessità di adozione delle relative specifiche misure di protezione (redazione di una procedura di esecuzione, fornitura dei dispositivi di protezione individuale e dell'attrezzatura necessaria per eseguire in piena sicurezza l'intervento). Considerando che il luogo del sinistro era adibito a piazzale antistante all'abitazione, il tecnico ha infine concluso indicando in 0.5 m la doverosa profondità minima di interramento della specifica tubazione (tubazione 450).

5. Evidenziati nei termini di cui innanzi gli esiti della perizia, la Corte territoriale ha invece esplicitamente concluso in termini differenti in assenza di un adeguato confronto con la sentenza di primo grado e senza dare atto del dibattito sul punto da parte degli altri esperti, in particolare dei tecnici (omissis) , le cui opinioni, al pari di quelle del perito, sono state totalmente tralasciate, finendo così con l'elaborare un proprio originale punto di vista scientifico.

5.1. Tale metodo di analisi delle problematiche causali non può essere condiviso, mostra aspetti di illogicità e, soprattutto, non è conforme alle enunciazioni metodologiche offerte nella materia dalla giurisprudenza della Suprema Corte, che in questa sede si intendono ribadire (ex plurimis, Sez. 4, n. 18933 del 27/02/2014, Negroni, Rv. 262139-01, e le successive in senso conforme tra cui Sez. 4, n. 22022 del 22/02/2018, Tupini, Rv. 273586-01).

Il giudice di merito, pur trovandosi davanti a temi scientifici di rilievo ai fini dell'accertamento nel nesso causale, di fronte a opinioni differenti, è pervenuto a produrre un proprio, autoreferenziale, incontrollabile discorso scientifico.

5.2. Per il giudice d'appello il danneggiamento del cavo è certamente avvenuto per effetto di uno sforzo a trazione, avendo la benna dell'escavatore estirpato il cavo principale di alimentazione della cassetta di derivazione, come emergerebbe anche dai rilevati danni causati a quest'ultima, ma il verificarsi del cortocircuito sarebbe rimasto nell'ambito della mera probabilità.

La Corte territoriale, nonostante gli esiti della perizia, ha difatti ritenuto "molto più plausibile" che il cavo elettrico sia stato danneggiato a causa dello sforzo a trazione rimanendo all'interno del tubo e così non entrando in contatto con la benna dell'escavatore. Essendo i conduttori strettamente appaiati, peraltro, sarebbero stati all'evidenza recisi anche gli altri, ha proseguito la sentenza impugnata per poi evidenziare che, in ragione dell'interruzione del conduttore in corrispondenza del tratto in cui era avvenuto il danneggiamento, non essendo in tensione il cavo di fase non avrebbe potuto partecipare all'eventuale instaurarsi del cortocircuito, essendo il relativo circuito aperto.

5.2.1. Il cortocircuito ipotizzato dal perito, in ragione del sapere scientifico dallo stesso esplicitato, è stato quindi ritenuto dal giudice di merito "meramente probabile" all'esito di un proprio e originale punto di vista scientifico non sorretto da basi sufficientemente chiare e con motivazione che mostra nei termini di cui innanzi la propria contraddittorietà. Quest'ultima emerge in particolare laddove la stessa Corte territoriale, dopo aver ritenuto meramente probabile il cortocircuito, ha sul punto concluso considerando, peraltro sempre apoditticamente, "al più probabile che un interruttore magnetotermico sarebbe intervenuto all'istante del danneggiamento del cavo, interrompendo l'alimentazione". Così argomentando la sentenza mostra di non considerare i dedotti profili inerenti al nesso causale tra la mancata interruzione dell'alimentazione e l'evento verificatosi per l'essere stato l'impianto in tensione al momento dell'intervento su di esso del lavoratore.

5.3. Il descritto errore metodologico si mostra maggiormente pregnante nella parte in cui il giudice d'appello ha effettuato un ulteriore chiarimento, dopo aver premesso quanto innanzi circa il probabile non verificarsi del cortocircuito che, se realizzato, avrebbe comportato l'interruzione dell'alimentazione dell'impianto.

5.3.1. La Corte d'appello ha difatti precisato che, pur volendo ipotizzare il verificarsi di un cortocircuito per effetto del danneggiamento del cavo, in ogni caso, un eventuale interruttore magnetotermico non avrebbe certamente operato l'apertura del circuito e la "disalimentazione" dello stesso, atteso che il tempo d'intervento sarebbe stato certamente superiore all'istantaneo contatto reciproco tra le fasi o con la benna metallica. Si argomenta ciò in ragione della distanza tra il punto di fornitura dell'energia (la nicchia del contatore Enel) e il punto ove si è verificato il sinistro (pari a circa 500 metri) nonché della sezione dei cavi (16 mmq), con conseguente corrente di cortocircuito valutata in circa 95 A. Quest'ultima, quindi, avrebbe determinato l'azionamento dell'interruttore automatico in tempi approssimativamente compresi tra qualche decina di secondo e circa 200 secondi, con la conseguenza che il cortocircuito ipotizzato, attribuito dal perito al contatto tra i diversi conduttori di fase, si sarebbe concluso prima dell'intervento dell'interruttore magnetotermico, donde, per la Corte territoriale, la non decisività della cautela al fine di impedire l'evento. Il tempo d'intervento dell'interruttore sarebbe stato certamente superiore all'istantaneo contatto reciproco tra le fasi o con la benna metallica dell'escavatore. Un eventuale interruttore differenziale a protezione della linea di alimentazione che si dipartiva a valle della derivazione e alimentava il quadro elettrico in plastica di cui era dotata la casa, ha proseguito la Corte, non è previsto dalla normativa CEI ("CEI 64-8, p.t. 7, art. 705.413"), in ragione dell'insussistenza lungo la linea e a valle della stessa di "masse" (essendo il "quadro abitazione" in plastica) e comunque non avrebbe impedito l'evento essendosi trattato di contatto diretto con le mani di due fasi. Sul punto si fa specifico riferimento alla norma CEI 64-8, parte 4, per la quale l'uso di interruttori differenziali non è riconosciuta quale misura completa contro i contatti diretti, anche perché non permette di evitare gli infortuni provocati dal contatto simultaneo con due parti attive del circuito che si trovino a potenziali differenti. Quanto all'interramento del conduttore, poi, il giudice d'appello ha evidenziato che la norma CEI 64-8 (paragrafo 705) prevede la profondità minima di 0,5 m solo con riferimento alle aree delle strutture adibite a uso agricolo, dove i veicoli e le macchine mobili sono movimentate, ma non nelle aree, come quella interessata dal sinistro, adibite a parcheggio per le vetture.

5.3.2. Nell'escludere che l'interruttore magnetotermico sarebbe intervenuto in tempo evitando la folgorazione, la Corte territoriale mostra di aver elaborato, nella specie, un proprio originale punto di vista scientifico non solo non sorretto da basi sufficientemente chiare ma finanche in contrasto con altre emergenze processuali, totalmente non considerate.

La Corte difatti ritiene la corrente di cortocircuito nella specie pari a circa 95 A senza chiarire da quale atto processuale tale dato sarebbe emerso nè l'eventuale dibattito tecnico-scientifico tra gli esperti dal quale sarebbe invece emerso, per quanto evidenziato dai ricorrenti con specifico riferimento alle relazioni tecniche in atti, un dato superiore anche di due o tre volte rispetto a quello ritenuto in sentenza.

Parimenti dicasi con riferimento alla tipologia di interruttore magnetotermico previsto per lo specifico impianto che, per la Corte territoriale, se inserito, non avrebbe comunque impedito l'evento.

In questo caso l'apparato motivazionale non si confronta con il progetto tecnico predisposto, e mai attuato dall'imputato, per mettere in sicurezza l'impianto e con i chiarimenti sul punto forniti dal perito circa la necessità di installazione di un interruttore che, se correttamente dimensionato, sarebbe intervenuto in pochi millisecondi nel disattivare l'impianto.

I prospettati vizi motivazionali sono fondati anche circa la non ritenuta necessità di un interramento del conduttore a una profondità minima di 0,5 m.

La Corte argomenta difatti ritenendo l'area interessata dal sinistro non adibita a uso agricolo contraddicendosi nella parte in cui, invece, nella dinamica del sinistro fa un chiaro riferimento alla movimentazione in tale area dell'escavatore (macchina agricola) con il quale il lavoratore ha danneggiato i cavi elettrici.

6. La sentenza impugnata, ancora una volta non confrontandosi adeguatamente con la statuizione di primo grado, ha infine erroneamente applicato i principi in tema di interruzione del nesso causale tra condotta del "gestore del rischio" e evento, in ragione dell'"eccentricità del rischio" determinato della condotta del lavoratore, già sanciti dalla giurisprudenza di legittimità e in questa sede ulteriormente ribaditi, La Corte d'appello ha rilevato difatti che, comunque, la condotta colposa del lavoratore (peraltro operaio specializzato) il quale, senza essersi assicurato che il circuito non fosse alimentato, ha proceduto, d'iniziativa, alla riparazione dei cavi, è stata "abnorme" in quanto tale, nella specie, da attivare un rischio eccentrico e esorbitante dalla sfera di rischio governata dal soggetto titolare della "posizione di garanzia" nel caso di specie. Muovendo dalla circostanza per la quale l'incarico affidato dal datore di lavoro alla persona offesa riguardava solo operazioni meccaniche sull'escavatore, il giudice di merito ha ritenuto interrotto il nesso causale avendo la condotta del lavoratore innescato un rischio nuovo o comunque radicalmente esorbitante rispetto a quello determinato dalla condotta del soggetto agente.

6.2. Rileva dunque nella specie la tematica dell'eccentricità del rischio, attivato dal lavoratore, quale indice di una causa interruttiva del nesso eziologico tra la condotta colposa del datore di lavoro e l'evento.

6.3. Secondo la giurisprudenza consolidata di legittimità, il datore di lavoro, destinatario delle norme antinfortunistiche, è esonerato da responsabilità quando il comportamento del lavoratore, rientrante nelle mansioni che gli sono proprie, sia abnorme, dovendo definirsi tale il comportamento imprudente del lavoratore che sia consistito in qualcosa di radicalmente, ontologicamente, lontano dalle ipotizzabili e, quindi, prevedibili, imprudenti scelte del lavoratore nella esecuzione del lavoro (ex plurimis: Sez. 4, n. 7188 del 10/01/2018, Bozzi, Rv. 272222-01; Sez. 4, n. 7267 del 10/11/2009, dep. 2010, Iglina, Rv. 246695-01).

Affinché la condotta colposa del lavoratore possa ritenersi abnorme e idonea a escludere il nesso di causalità tra la condotta del datore di lavoro e l'evento lesivo, si è precisato, è necessario non tanto che essa sia imprevedibile, quanto, piuttosto, che sia tale da attivare un rischio eccentrico o esorbitante dalla sfera di rischio governata dal soggetto sul quale ricade la relativa gestione (ex plurimis: Sez. 4, n. 5794 del 26/01/2021, Chierichetti, Rv. 280914-01; Sez. 4, n. 15124 del 13/12/2016, dep. 2017, Gerosa, Rv. 269603-01; ma si veda anche Sez. 4, n. 7955 del 10/10/2013, dep. 2014, Rovaldi, RV. 249313-01). Perché possa ritenersi che il comportamento negligente, imprudente e imperito del lavoratore, pur tenuto in esplicazione delle mansioni allo stesso affidate, costituisca concretizzazione di un "rischio eccentrico", è necessario poi che il gestore del rischio abbia posto in essere anche le cautele che sono finalizzate proprio alla disciplina e al governo del rischio di comportamento imprudente, così che, solo in questo caso, l'evento verificatosi potrà essere ricondotto alla negligenza del lavoratore, piuttosto che al comportamento del gestore del rischio (Sez. 4, n. 27871 del 20/03/2019, Simeone, Rv. 276242-01).

In linea di principio, la condotta colposa del lavoratore infortunato non assurge a causa sopravvenuta da sola sufficiente a produrre l'evento quando sia comunque riconducibile all'area di rischio proprio della lavorazione svolta e, di conseguenza, il datore di lavoro è esonerato da responsabilità solo quando il comportamento del lavoratore e le sue conseguenze presentino i caratteri dell'eccezionalità, dell'abnormità, dell'esorbitanza rispetto al procedimento lavorativo e alle direttive di organizzazione ricevute (Sez. 4, n. 25532 del 23/05/2007, Montanino, Rv. 236991-01; Sez. 4, n. 21587 del 23/03/2007, Pelosi, Rv. 236721-01). A quanto innanzi è stato però aggiunto, sempre in tema di rilevanza esclusiva del comportamento del lavoratore, che può essere considerato abnorme ai fini causali anche il comportamento che rientri nelle mansioni che sono proprie del lavoratore ma che sia consistito in qualcosa di radicalmente e ontologicamente lontano dalle ipotizzabili e quindi prevedibili, imprudenti scelte del lavoratore nella esecuzione del lavoro (Sez. 4, n 15124/2016, dep. 2017, Gerosa, cit.; Sez. 4, n. 5007 del 28/11/2018, dep. 2019, Musso, Rv. 275017-01).

Partendo dal presupposto che ciò che viene rimproverato al datore di lavoro è la mancata adozione di condotte atte a prevenire il rischio di infortuni, la condotta esorbitante e colposa del lavoratore, idonea a escludere il nesso causale, non è stata considerata quindi solo quella esorbitante dalle mansioni affidate al lavoratore, ma anche quella che, nell'ambito delle stesse, abbia attivato un rischio eccentrico o esorbitante dalla sfera di rischio governata dal soggetto su cui grava la relativa gestione (sul punto, Sez. 4, n. 33976 del 17/03/2021, Vigo, Rv. 281748-01).

È stato infine precisato che, qualora l'evento sia riconducibile alla violazione di una molteplicità di disposizioni in materia di prevenzione e sicurezza del lavoro, il comportamento del lavoratore che abbia disapplicato elementari norme di sicurezza non può considerarsi eccentrico o esorbitante dall'area di rischio propria del titolare della posizione di garanzia, in quanto l'inesistenza di qualsiasi forma di tutela determina un ampliamento della stessa sfera di rischio fino a ricomprendervi atti il cui prodursi dipende dall'inerzia del datore di lavoro (Sez. 4, n. 15174 del 13/12/2017, dep. 2018, Spina, Rv. 273247-01).

7. Premessa la richiamata elaborazione giurisprudenziale sul punto e proseguendo sulla scia delle riflessioni giuridiche di cui innanzi, occorre focalizzare il concetto di "rischio eccentrico", introdotto dalla condotta del lavoratore, rispetto all'ambito gestorio affidato al soggetto della cui responsabilità si controverte.

Gli enunciati di legittimità di cui al paragrafo precedente esprimono difatti lo sforzo di identificazione di un'area di rischio dalla quale risulti estromesso quello del comportamento negligente del lavoratore, fissando condizioni che tradizionalmente si rinvengono nella imprevedibilità o nell'eccezionalità.

La più recente giurisprudenza alla quale il Collegio intende dare continuità, inseritasi nell'evoluzione innanzi descritta, suggerisce di abbandonare il criterio della imprevedibilità del comportamento del lavoratore nella verifica della relazione causale tra condotta del reo e evento, ponendosi i due concetti su piani distinti, perché ciò che davvero rileva è che tale comportamento attivi un rischio eccentrico o, se si vuole, esorbitante dalla sfera di rischio governata dal soggetto al quale viene attribuito l'evento (per tutte, Sez. U, n. 38343 del 24/04/2014, Espenhahn, in motivazione; si vedano altresì per la successiva applicazione e elaborazione del principio, ex plurimis: Sez. 4, n. 15124 del 13/12/2016, dep. 2017, Gerosa, Rv. 269603, anche in motivazione; Sez. 4, n. 27871 del 20/03/2019, Simeone, Rv. 276242, anche in motivazione; Sez. 4, n. 22034 del 12/04/2018, Addezio, Rv. 273589, anche in motivazione; Sez. 4, n. 43350 del 05/10/2021, Mara, Rv. 282241, anche in motivazione).

7.1. Ne consegue dunque la necessità di individuare l'"area di rischio" oggetto di gestione al fine di accertarne l'eventuale eccentricità rispetto a essa del rischio attivato dalla condotta del lavoratore inseritasi nella seriazione causale.

7.2. In linea di principio, va premesso che l'intera normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro risente del principio, di matrice Eurounitaria, per cui sicurezza significa, anzitutto, prevenzione e quindi non è oggi immaginabile un sistema di sicurezza del lavoro che non sia incentrato sul concetto di rischio. Il dovere principale che la normativa italiana impone ai datori di lavoro, ai dirigenti, ai committenti, ai preposti e, in definitiva, a tutti coloro che si definiscono "garanti" e più in, più in generale, ai "gestori del rischio", è, dunque, quello di organizzare un sistema atto a prevenire efficacemente gli infortuni. Per far ciò è indispensabile individuare i rischi presenti sul luogo di lavoro e, caso per caso, quale sia stato il rischio in cui si sia concretizzato l'evento ai danni del lavoratore (cfr., Sez. 4, n. 43350/2021, Mara, cit., in motivazione, che individua la matrice sovranazionale di cui innanzi nelle Direttive, che avevano già trovato attuazione con il D.Lgs. n. 626 del 1994:

89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE, 90/679/CEE, 93/88/CEE, 95/63/CE, 97/42/CE, 98/24/CE, 99/38/CE, 99/92/CE, 2001/45/CE e 2003/10/CE, 2003/18/CE e 2004/40/CE che avevano già trovato attuazione con D.Lgs. n. 19 settembre 1994, n. 626).


È proprio dal concetto di rischio che la giurisprudenza di legittimità (Sez. U, n. 38343 del 24/04/2014, Espenhahn, cit.) ha desunto i concetti di "garante", e in termini più generali di "gestore del rischio", in quanto l'obbligo di proteggere il lavoratore dai rischi spetta a colui che riveste una determinata qualifica, che ha un determinato ruolo, che deve garantire l'integrità del lavoratore dai rischi che corre nello svolgimento delle sue mansioni, e il concetto di "area di rischio": è "gestore del rischio" colui il quale ha il potere di gestire un determinato rischio e che, d'altro canto, risponde a condizione che l'infortunio possa ricondursi all'area del rischio che è chiamato a gestire (sul punto si veda Sez. 4, n. 43350/2021, Mara, cit.).

Gli strumenti ricostruttivi offerti dai concetti di "area di rischio" e "gestore del rischio", come chiarito da Sez. 4, n. 15124/2017, Gerosa, cit., permettono di avvicinarsi alla fenomenologia del reato colposo con qualche maggiore chanches di afferrarne la sfuggente sostanza, fusione di fatto e valore, come altri ma più di tanti istituti del diritto penale.

Di qui la necessità assoluta e pregiudiziale di identificare con precisione il rischio e la sua estensione, che non si misura sulla sola ascissa dell'obbligo (di diligenza) ma anche sull'ordinata della regola (cautelare). La responsabilità per colpa, infatti, non fonda unicamente sulla titolarità di una posizione gestoria del rischio (sulla quale Sez. U, n. 38343/2014, Espenhahn, in motivazione) ma presuppone l'esistenza - e la necessità di dare applicazione nel caso concreto a delle regole aventi specifica funzione cautelare, perché esse indicano quali misure devono essere adottate per impedire che l'evento temuto si verifichi (cfr., Sez. 4, n. 15124/2017, Gerosa, cit., che in motivazione fa esplicito richiamo a Sez. 4, n. 12478 del 19/11/2015, dep. 2016, Barbieri, Rv. 267813). Dovere di diligenza e regola cautelare si integrano definendo nel dettaglio il concreto e specifico comportamento doveroso; ciò assicura che non si venga chiamati a rispondere penalmente per la sola titolarità della posizione e pertanto a titolo di responsabilità oggettiva (sez. 4, n. 14915 del 19.2.2019, Arrigoni, n. m.).

È dalla integrazione di obbligo di diligenza e regola cautelare che risulta dunque definita l'"area di rischio", altrimenti ridotta alla mera titolarità della posizione gestoria. Ben si comprende, quindi, come il connettersi dell'evento verificatosi a un rischio esorbitante da quell'area escluda ogni addebito del fatto a chi è preposto a governare proprio (e solo) tale "area di rischio" (Sez. 4, n. 15124/2017, Gerosa, cit., in motivazione).

7.3. Orbene, al fine di individuare, nella materia che ci occupa,l'"area di rischio", al di fuori dalla quale il rischio attivato diventa eccentrico, occorre muovere dalle principali disposizioni di cui al Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro (D.Lgs. n. 81 del 2008).

Esse difatti consentono di argomentare nel senso per cui la delimitazione, nella singola fattispecie, del rischio oggetto di valutazione e misura, quindi da gestire, necessiti di una sua identificazione in termini astratti, quale rischio tipologico, e successiva considerazione con riferimento alla concreta attività svolta dal lavoratore e alle condizioni di contesto della relativa esecuzione, quindi al rischio in concreto determinatosi in ragione dell'attività lavorativa svolta (rientrante o meno nelle specifiche mansioni attribuite al lavoratore).

Senza pretese di esaustività sul punto, è possibile muovere dall'art. 6 T.U.

Collocata nel capo relativo ai principi comuni, tale disposizione istituisce e disciplina la Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro, con il compito, tra gli altri, di promuovere, proprio in relazione alla valutazione dei rischi (di cui all'art. 28 T.U.) e alla predisposizione delle misure di prevenzione, la considerazione della "differenza di genere" e di elaborare criteri di qualificazione della figura del formatore per la salute e sicurezza sul lavoro, anche tenendo conto delle "peculiarità dei settori di riferimento" (comma 8, rispettivamente, lett. I ed m-bis).

Suggeriscono una valutazione che, muovendo da una individuazione astratta del rischio tipologico, passi poi a una considerazione dell'area di rischio da gestire con riferimento alla concreta attività svolta dal lavoratore e alle condizioni di contesto della relativa esecuzione anche le principali norme in tema di gestione della prevenzione nei luoghi di lavoro, in termini tanto di misure di tutela e obblighi del gestore quanto di valutazione dei rischi.

Tra le misure generali di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro, in particolare, l'art. 15 T.U. colloca non solo la valutazione di tutti i rischi per la salute e sicurezza ma anche l'allontanamento del lavoratore dall'esposizione al rischio per motivi sanitari, "inerenti alla sua persona", e l'adibizione, ove possibile, a altra mansione (comma 1, rispettivamente, lett. a ed m).

Non deve altresì ignorarsi che l'art. 18, comma 1, lett. c), T.U., come in precedenza l'art. 4, comma 5, lett. c), D.Lgs. n. 626 del 1994, dispone che il datore di lavoro e i dirigenti "nell'affidare i compiti ai lavoratori" devono "tenere conto delle capacità e delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e alla sicurezza".

Si tratta, come precisato dalla Suprema Corte, di previsione che guarda, in primo luogo, all'assegnazione delle mansioni in via preventiva e generale ma alla quale non sfugge anche la quotidiana replica del conferimento di compiti al lavoratore da parte del datore di lavoro. Diverse le ipotizzabili modalità di adempimento degli obblighi ma comune l'obiettivo di assicurare che il lavoratore sia in condizioni che permettano lo svolgimento in sicurezza dell'attività lavorativa (cfr., Sez. 4, n. 38129 del 13/06/2013, De Luca, Rv. 256417, in motivazione, essa, pur facendo ancora riferimento al concetto di imprevedibilità della condotta del lavoratore in quanto antecedente alla svolta segnata da Sez. U, n. 38343/2014, Espenhahn, ha argomentato dall'art. 18 T.U., oltre che dal successivo art. 28, per ritenere che la condizione di ubriachezza del lavoratore sul luogo di lavoro non sia circostanza eccezionale e quindi imprevedibile da parte del datore di lavoro, con l'ulteriore effetto della riconducibilità al medesimo dell'infortunio occorso pur in presenza di uno stato di ebbrezza alcolica del lavoratore rimasto vittima del sinistro, essendo indiscutibile - nella specie - la mancata chiusura, con la griglia in dotazione, della botola ove era precipitato il lavoratore nello svolgimento dell'attività).

Spunti di riflessione in merito alla questione in esame, conducenti verso l'indicato approccio valutativo dell'"area di rischio", non mancano nell'art. 28 T.U. in materia di valutazione dei rischi, attività del datore di lavoro non delegabile (ex art. 17 T.U.).

La valutazione dei rischi, alla quale consegue l'elaborazione del documento di valutazione rischi, come precisa il comma 1, deve difatti riguardare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti "gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari", tra cui anche quelli collegati allo stress lavoro-correlato, e "quelli riguardanti le lavoratrici in stato di gravidanza", nonché "quelli connessi alle differenze di genere, all'età, alla provenienza da altri Paesi e quelli connessi alla specifica tipologia contrattuale attraverso cui viene resa la prestazione di lavoro".

Il relativo documento (di valutazione rischi), redato a conclusione della valutazione di cui innanzi, come dispone il comma 2 del citato art. 28, deve contenere una relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante l'attività lavorativa. In essa devono essere specificati i criteri adottati per la valutazione stessa con l'individuazione però "delle mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a rischi specifici che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione e addestramento".

La rilevanza in concreto dell'attività svolta dal lavoratore e delle condizioni di contesto della relativa esecuzione emerge altresì dall'attenzione che il T.U. pone rispetto al contesto, che potrebbe definirsi dinamico-evolutivo, con riferimento al quale necessita individuare l'area di rischio da gestire.

L'art. 29, comma 3, T.U., difatti, nel disciplinarne le modalità di effettuazione, prevede che la valutazione dei rischi debba essere immediatamente rielaborata, con conseguente rielaborazione del relativo documento di valutazione dei rischi, in occasione di modifiche del processo produttivo o della organizzazione del lavoro, significative ai fini della salute e sicurezza dei lavoratori, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica, della prevenzione o della protezione o a seguito di infortuni ovvero quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenzino la necessità.

7.3.1. Ne consegue il seguente principio di diritto: "La condotta colposa del lavoratore è idonea a interrompere il nesso di causalità tra condotta e evento se tale da determinare un "rischio eccentrico" in quanto esorbitante dall'area di rischio" governata dal soggetto sul quale ricade la relativa gestione. La delimitazione, nella singola fattispecie, del rischio oggetto di valutazione e misura, quindi da gestire, necessita di una sua identificazione in termini astratti, quale rischio tipologico, e successiva considerazione con riferimento alla concreta attività svolta dal lavoratore e alle condizioni di contesto della relativa esecuzione, quindi al rischio in concreto determinatosi in ragione dell'attività lavorativa (rientrante o meno nelle specifiche mansioni attribuite)".

8. Orbene, la Corte territoriale non si è attenuta al principio di cui innanzi.

La sentenza impugnata ha difatti ritenuto il nesso eziologico, tra la condotta del datore di lavoro ("gestore del rischio") e l'evento, interrotto in ragione della mera equazione per cui all'esecuzione di attività non rientrante nelle specifiche mansioni del lavoratore consegue l'eccentricità del rischio, avendo I.F. eseguito, d'iniziativa e senza specifico incarico, la riparazione dei cavi elettrici da lui stesso danneggiati durante l'espletamento di altra attività.

Così argomentando, però, il giudice di merito si è arrestato alla sfera della identificazione astratta dell'"area di rischio" da gestire, quale rischio tipologico, senza passare alla successiva considerazione e valutazione con riferimento alla concreta attività svolta dal lavoratore e alle condizioni di contesto della relativa esecuzione, quindi al rischio in concreto determinatosi in ragione dell'attività lavorativa.

Operando nei termini di cui innanzi la Corte d'appello ha altresì trascurato di valutare l'eventuale eccentricità del rischio con riferimento al caso concreto, compresi gli specifici rapporti tra il gestore del rischio e il lavoratore infortunato. Non è stato considerato, in particolare, se a I. , in altre circostanze, sia stata richiesta dal gestore del rischio l'esecuzione di altra attività lavorativa rispetto a quella rientrante nelle proprie mansioni o se si sia trattato di lavoratore conosciuto dall'imputato come essere avvezzo alla risoluzione di problemi o inconvenienti verificati nell'espletamento della propria attività lavorativa, nella contestualità del loro manifestarsi e senza specifico incarico.

Il vizio della sentenza impugnata è nella specie particolarmente significativo in considerazione di circostanze emergenti dal processo ma non valutate dalla Corte territoriale tra le quali l'essere la persona offesa assunta da (altra) società, specializzata proprio nel campo della realizzazione di impianti elettrici, e l'aver espletato, per l'imputato, attività lavorativa senza formale assunzione volta alla riparazione dell'escavatore e all'esecuzione di opere di scavo (peraltro dal giudice di primo grado ritenute probabilmente volte proprio al migliore interramento dei conduttori).

La sentenza impugnata ha tralasciato altresì di considerare, al fine della valutazione dell'eccentricità del rischio nei termini innanzi chiariti, i dati, invece emergenti dalla sentenza di primo grado e mai avversati, della presenza di una cassetta di lavoro, di proprietà dello stesso lavoratore I. , in prossimità del quadro elettrico posto vicino all'immobile nonché della presenza di alcuni morsetti e rotoli di nastro isolante nei pressi dei cavi danneggiati e, quindi, del corpo privo di vita del lavoratore.

9. In conclusione, la sentenza impugnata (dalle sole parti civili), deve essere annullata, agli effetti civili, con rinvio per nuovo giudizio al giudice civile competente per valore in grado d'appello, cui è rimessa anche la liquidazione delle spese tra le parti per questo grado di legittimità.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente, agli effetti civili, con rinvio per nuovo giudizio al giudice civile competente per valore in grado d'appello, cui rimette anche la liquidazione delle spese tra le parti per questo grado di legittimità.

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Allegato riservato Penale Sent. Sez. 4 Num. 30814 Anno 2022.pdf
 
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Quaderno di formazione per la sicurezza sul lavoro a bordo delle navi - vibrazioni meccaniche e radiazioni

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 Quaderno di formazione per la sicurezza sul lavoro a bordo delle navi   vibrazioni meccaniche e radiazioni

Quaderno di formazione per la sicurezza sul lavoro a bordo delle navi - vibrazioni meccaniche e radiazioni

ID 17489 | 31.08.2022

Il quaderno si inserisce nelle misure necessarie al raggiungimento dell'obiettivo principale dell'IPSEMA: la erogazione delle prestazioni
alla gente di mare a seguito di infortuni o di malattie professionali che l’hanno colpita.

È stato possibile realizzare l’Analisi dei rischi da agenti fisici nel lavoro marittimo: vibrazioni meccaniche e radiazioni ottiche e che è destinata non ai lavoratori ma agli addetti ai lavori (per esempio i progettisti ed i costruttori navali, ai quali il documento sarà inviato, i “medici competenti” ed i “medici legali”), grazie a due fattori: quelli “umani”, costituiti dall’apporto di elevate conoscenze scientifiche e specifiche come quelle degli ingegneri dell’Insean, l’Istituto Nazionale per Studi ed Esperienze di Architettura Navale e di risorse professionali interne all’Ipsema, tutte coordinate dal suo più elevato dirigente in materia di prevenzione, il Dottor Agatino Cariola.

le vibrazioni meccaniche possono provocare vari tipi di disturbi, principalmente muscolo-scheletrici, specie se accompagnate da sovraccarico meccanico e posture incongrue, e concorrere a stati di stanchezza e spossatezza con conseguente calo di attenzione (fattore che può favorire il determinarsi di eventi infortunistici).

Tra gli effetti dell’esposizione a radiazioni luminose vanno segnalati, oltre alle lesioni cutanee, possibili danni al cristallino (ad esempio l’insorgere di
cataratta) e alla retina.

 

... segue in allegato

 

Fonte: IPSEMA (ora INAIL)

 

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Quaderno di formazione per la sicurezza sul lavoro in cucina a bordo delle navi

ID 17487 | | Visite: 1835 | Documenti Sicurezza Enti

Quaderno di formazione per la sicurezza sul lavoro in cucina a bordo delle navi

Quaderno di formazione per la sicurezza sul lavoro in cucina a bordo delle navi

ID 17487 | 31.08.2022

Il “Quaderno di formazione per la sicurezza sul lavoro in cucina“, si inserisce in una serie di iniziative editoriali che l’IPSEMA intende promuovere con il fine di sensibilizzare tutti i soggetti istituzionali deputati alla prevenzione degli incidenti sul lavoro.

Il DL 271/99 prevede corsi di formazione ed aggiornamento dei lavoratori marittimi in materia di igiene e sicurezza del lavoro a bordo delle navi mercantili e da pesca, tenendo presente quanto indicato in merito dalle convenzioni internazionali di settore. 

Quando si parla dei lavori di bordo, si citano in genere come esempi i lavori del personale di coperta e di macchina, ma quasi mai quelli di cucina, come se questo lavoro fosse immune da pericoli.

I cuochi di bordo lavorano a bordo delle navi e quindi condividono molti rischi comuni al resto dell’equipaggio: caduta fuori bordo ed annegamento, scivoloni e inciampi sul ponte, cadute dalle scale o cadute in mare scendendo lo scalandrone, costante mancanza di un piano stabile sotto i piedi, lunghe separazioni da casa e dagli amici, brevi soste nei porti, ecc.

Mentre lavorano in cucina, essa è spesso di spazio limitato e rolla e beccheggia con la nave. I cuochi possono soffrire di ustioni e scottature, possono avere le dita e le mani tagliate fino ad arrivare ai casi estremi in cui vengono amputate da coltelli, altri oggetti taglienti e da alcuni macchinari di cucina.

Il lavoro del cuoco di bordo è fisicamente difficoltoso: esso comporta continui e vigorosi movimenti, stare in piedi per lunghi periodi di tempo, spostare grossi pesi – mentre cercano di stare in equilibrio sul pavimento ondeggiante della cucina. Tutto questo può risultare in dolori ed altri problemi alle mani, alle braccia, alle gambe, la schiena ed altre parti del corpo.

I cuochi di bordo trattano il cibo e l’ acqua che può diventare contaminato. Questo può minacciare la salute, la capacità lavorativa e in casi estremi anche la vita dei cuochi e degli altri membri dell’ equipaggio.

... segue in allegato

Fonte: IPSEMA (ora INAIL)

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Decreto 9 agosto 2022

ID 17485 | | Visite: 2920 | Decreti Sicurezza lavoro

Decreto 9 agosto 2022

Decreto 9 agosto 2022 / Requisiti di iscrizione, modalità formazione e aggiornamento: esperti di radioprotezione (ER)

ID 17485 | 31.08.2022 / Decreto allegato

Decreto del 9 agosto 2022 del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministro della Salute che, in attuazione dell’articolo 129, comma 4, del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, disciplina i requisiti di iscrizione all'elenco degli esperti di radioprotezione, le modalità di formazione, le modalità di svolgimento dell'esame e l'aggiornamento professionale.

Entrata in vigore: 1° gennaio 2023

(*) Modifiche: Decreto interministeriale 06 Febbraio 2024 Modifica dell'articolo 13, comma 1

Art. 1  Modifica dell'articolo 13, comma 1 del decreto interministeriale 9 agosto 2022

L'articolo 13 comma 1 del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della salute 9 agosto 2022, è modificato come segue:
"Gli esperti di radioprotezione devono effettuare corsi specifici di aggiornamento professionale organizzati dalle università, dall'ISIN, dall'INAIL, dall'ISS, dagli albi professionali, da enti e istituiti nazionali di ricerca nel settore delle radiazioni ionizzanti o associazioni di categoria professionale degli esperti di radioprotezione nonché dalle associazioni a carattere scientifico e professionale con statuto avente ad oggetto la protezione dalle radiazioni ionizzanti come materie di interesse, che rilasciano i relativi attestati, della durata minima di 60 ore, ogni tre anni o i corrispondenti crediti formativi universitari".

...

Decreto Legislativo 31 Luglio 2020 n. 101

Art. 129. comma 4 Abilitazione degli esperti di radioprotezione: elenco nominativo

[...]
4. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della salute, sentiti il Ministro dell’università e della ricerca, l’ISIN, l’ISS e l’INAIL, da emanarsi entro 18 mesi dall’entrata in vigore del presente decreto, sono disciplinati i requisiti di iscrizione all’elenco, le modalità di formazione, le modalità di svolgimento dell’esame e l’aggiornamento professionale degli esperti di radioprotezione, nel rispetto dei seguenti criteri:
a) indicazione, per ciascun grado per il quale il candidato esperto in radioprotezione intende ottenere l’iscrizione, dei titoli di studio universitario occorrenti;
b) previsione di una formazione post-universitaria corrispondente almeno al master di primo livello per il primo grado e almeno al master di secondo livello per il secondo e il terzo grado ovvero ad una scuola di specializzazione per tutti i gradi, che contempli anche un tirocinio pratico della durata minima di 20, 40 e 60 giorni lavorativi rispettivamente per il primo, il secondo e il terzo grado;
c) previsione dei contenuti tecnico-scientifici della prova di esame fermo restando che la stessa dovrà contemplare anche la risoluzione di un caso pratico;
d) aggiornamento professionale assicurato mediante corsi tenuti da istituti universitari, dagli Albi professionali o dalle associazioni di categoria della durata minima di 100 ore ogni tre anni o corrispondenti crediti formativi universitari;
e) previsione dell’impossibilità dell’iscrizione nell’elenco per chi abbia riportata una condanna per reati contro la pubblica amministrazione e contro la fede pubblica, fermo restando che possono essere iscritti a detto elenco coloro che godono dei diritti politici e che non risultano interdetti;
f) indicazione degli obblighi informativi dei soggetti presso i quali il tirocinio è svolto;
g) indicazione delle modalità di presentazione della domanda di iscrizione nell’elenco e della modalità secondo cui avviene l’iscrizione e delle cause di cancellazione dall’elenco;
h) previsione della composizione della commissione di esame con designazione dei suoi componenti nelle seguenti proporzioni:
1) due componenti designati dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
2) un componente designato dal Ministero della salute;
3) un componente designato dall’Istituto superiore di sanità;
4) un componente designato dall’INAIL;
5) un componente designato dal Ministero dell’Università;
6) due componenti designati dall’ISIN;
fermo il ruolo del presidente in capo ad uno dei componenti designati dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
i) definizione dei compiti della commissione preposta a deliberare sull’iscrizione nell’elenco, fermo restando che alla stessa spetta di esprimere proposte e pareri in merito alla sospensione e alla cancellazione dagli elenchi;
l) individuazione nella sede del Ministero del lavoro e delle politiche sociali in Roma del luogo di svolgimento degli esami finalizzati ad ottenere l’iscrizione;
m) annualità della sessione d’esami ed equiparazione a rinuncia della mancata presentazione del candidato all’esame nella data stabilita.

________

Articolo 1 (Oggetto e finalità)

1. In attuazione dell'articolo 129, comma 4, del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, il presente decreto disciplina i requisiti di iscrizione all'elenco degli esperti di radioprotezione incaricati della sorveglianza fisica secondo quanto stabilito dalle disposizioni vigenti in materia di protezione dai rischi derivanti dalle radiazioni ionizzanti, nonché le modalità di formazione, le modalità di svolgimento dell'esame e l'aggiornamento professionale.
2. L'elenco degli esperti di radioprotezione contiene, per ciascuno degli iscritti, il nome e il cognome, il luogo e la data di nascita, il codice fiscale, la data ed il numero di iscrizione.

Articolo 2 (Requisiti per l'iscrizione)

1. All'elenco degli esperti di radioprotezione di cui all'articolo 1 possono essere iscritti, previa domanda da presentare al Ministero del lavoro e delle politiche sociali - Direzione generale per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro, coloro che:
a) siano cittadini italiani o di Stati membri dell'unione Europea. Possono altresì essere iscritti i familiari dei cittadini italiani non aventi la cittadinanza di uno Stato membro dell'unione Europea, che siano tuttavia titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente; ovvero i cittadini di Paesi terzi che siano titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria;
b) godano dei diritti politici e che non abbiano riportato una condanna per reati contro la pubblica amministrazione e contro la fede pubblica, e che non risultino essere stati interdetti;
c) siano in possesso dei titoli di studio e delle attestazioni previste dall'articolo 8;
d) siano dichiarati abilitati allo svolgimento dei compiti di sorveglianza fisica della radioprotezione dalla competente commissione di cui all'articolo 3;
e) non siano stati cancellati dall'elenco degli esperti di radioprotezione negli ultimi cinque anni.

Articolo 3 (Commissione per l'iscrizione nell'elenco degli esperti di radioprotezione)

1. Presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali - Direzione generale per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro, è istituita la commissione per l'iscrizione nell'elenco degli esperti di radioprotezione.
2. La Commissione è composta da laureati esperti in materia di sorveglianza fisica della protezione dalle radiazioni ionizzanti, di cui:
a) due componenti designati dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di cui uno con funzione di presidente;
b) un componente designato dal Ministero della salute;
c) un componente designato dal Ministero dell'università e della ricerca tra i professori universitari di ruolo;
d) un componente designato dall'istituto superiore di sanità (ISS);
e) un componente designato dall'istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL); 
f) due componenti designati dall'ispettorato nazionale per la sicurezza nucleare e la radioprotezione (ISIN).
3. Le funzioni di segreteria della commissione sono assicurate dal personale della Direzione generale per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
4. I componenti della commissione, nominati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, durano in carica cinque anni e possono essere riconfermati. Per ogni componente effettivo è nominato un supplente.

Articolo 4 (Compiti della commissione)

1. La commissione di cui all'articolo 3, all'esito della valutazione nel merito tecnico e scientifico, adotta le deliberazioni relative all'abilitazione per l'iscrizione nell'elenco degli esperti di radioprotezione anche in base alla verifica della validità e idoneità della documentazione esibita dagli interessati ai fini dell'abilitazione.
2. La commissione esprime proposte o pareri nel merito della sospensione e della cancellazione dall'elenco e sottopone all'esame di abilitazione i richiedenti che vi siano stati ammessi.
3. Le deliberazioni della commissione sono valide in presenza della metà più uno dei componenti e sono adottate a maggioranza dei presenti. In caso di parità dei voti prevale il voto del presidente.
4. Le deliberazioni della commissione sono definitive.

Articolo 5 (Accertamento della capacità tecnica e professionale)

1. L'abilitazione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d), è conseguita dal richiedente all'esito del superamento di un esame i cui contenuti sono definiti agli articoli 9,10,11 e 12.
2. In base all'esito dell'esame di cui al comma 1, il richiedente viene considerato "abilitato" o "non abilitato".

Articolo 6 (Modalità per l'ammissione e lo svolgimento dell'esame di abilitazione)

1. Con la domanda di ammissione all'esame di abilitazione per l'iscrizione nell'elenco degli esperti di radioprotezione, da presentare al Ministero del lavoro e delle politiche sociali - Direzione generale per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro, secondo le modalità individuate con decreto del Direttore generale per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro e pubblicato sul sito istituzionale del Ministero, il candidato deve dimostrare il possesso, anche nei modi e nelle forme stabilite dalla normativa vigente, di tutti i requisiti previsti dall'articolo 2, lettere a), b) ed e) e dei titoli di studio e professionali indicati alla lettera c), nonché di aver provveduto al pagamento della tassa d'esame, da versare per ciascuna sessione. Alla domanda di ammissione all'esame è allegato il certificato del master che riporti l'effettuazione del tirocinio di cui all'articolo 8 comma 2.
2. Le sessioni d'esame si svolgono con cadenza annuale e vengono ammessi i candidati che abbiano presentato domanda entro il 31 dicembre del precedente anno solare.
3. Gli esami di abilitazione si svolgono a Roma e la sede e la data di convocazione sono comunicate agli interessati almeno quindici giorni prima dello svolgimento delle prove. In presenza di particolari e comprovate esigenze, con decreto del Direttore generale per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro, pubblicato sul sito istituzionale del Ministero, possono essere stabilite modalità telematiche per lo svolgimento dell'esame di abilitazione.
4. La mancata presentazione, per qualunque motivo, all'esame di abilitazione è considerata come rinuncia.
5. L'esame di abilitazione per l'accertamento del possesso da parte del richiedente dei requisiti di preparazione verte sulle materie ed argomenti relativi alle attribuzioni e compiti dell'esperto di radioprotezione ed indicate ai successivi articoli 9, 10, 11 e 12 e deve contemplare anche la risoluzione di un caso pratico.

Articolo 7 (Iscrizione nell' elenco)

1. Coloro che sono stati dichiarati abilitati dalla commissione di cui all'articolo 3 possono essere iscritti nell'elenco previa domanda, in bollo, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali - Direzione generale per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro, secondo le modalità individuate con decreto del Direttore generale per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro e pubblicato sul sito istituzionale del Ministero, nonché previo pagamento della tassa di concessione governativa nella misura prevista dalle disposizioni vigenti.

Articolo 8 (Titoli di studio e professionali per l'ammissione all'esame di abilitazione)

1. Per l'ammissione all'esame di abilitazione per l'iscrizione nell'elenco nominativo degli esperti di radioprotezione è richiesto:
a) per l'abilitazione di primo grado:
1. almeno laurea triennale in fisica, o in chimica, o in chimica industriale o in ingegneria;
2. almeno master di primo livello in materia di radiazioni ionizzanti;
b) per l'abilitazione di secondo grado:
1. laurea, vecchio ordinamento, magistrale o specialistica in fisica, o in chimica, o in chimica industriale o in ingegneria;
2. master di secondo livello in materia di radiazioni ionizzanti o scuola di specializzazione in fisica medica;
c) per l'abilitazione di terzo grado sanitario:
1. laurea, vecchio ordinamento, magistrale o specialistica in fisica, o in chimica o in chimica industriale o in ingegneria;
2. master di secondo livello in materia di radiazioni ionizzanti o scuola di specializzazione in fisica medica;
d) per l'abilitazione di terzo grado:
1. laurea magistrale (o vecchio ordinamento) in fisica, o in chimica o in chimica industriale o in ingegneria;
2. master di secondo livello in materia di radiazioni ionizzanti.
2. Il master di primo livello di cui alla lettera a) deve comprendere un tirocinio di almeno 20 giorni lavorativi relativo a sorgenti per le quali è richiesta l'abilitazione al primo grado. Il master di secondo livello di cui alle lettere b), c) e d) deve comprendere un tirocinio della durata minima di 40, 60 e 80 giorni lavorativi rispettivamente per il secondo grado, il terzo grado sanitario e il terzo grado relativo alle sorgenti per le quali è richiesta l'abilitazione. Il tirocinio di grado superiore include il tirocinio di grado inferiore.

Articolo 9 (Contenuto dell'esame per l'abilitazione di primo grado)

1. Il candidato deve dimostrare di possedere un'adeguata conoscenza in materia di:
a) fisica nucleare e fisica atomica di base;
b) tipologia di decadimenti radioattivi;
c) biologia di base;
d) natura e proprietà della radiazione elettromagnetica ionizzante, modalità di interazione con la materia;
e) caratteristiche di funzionamento delle apparecchiature emittenti raggi X, parametri radioprotezionistici, carico di lavoro, barriere primarie e secondarie, loro progettazione e verifica;
f) tipi e usi delle sorgenti RX: attrezzature sanitarie per diagnostica e terapia, industriali, per la ricerca scientifica (es. cristallografia);
g) programmi di controllo e garanzia della qualità nelle attività che comportano l'impiego di apparecchiature per radiologia endorale con tensione inferiore a 70 kV;
h) problemi specifici del controllo delle esposizioni del personale e del pubblico in ambito sanitario;
i) grandezze e unità di misura;
l) rilevazione e dosimetria dei raggi X: principi teorici, teoria della cavità, metodi e strumenti di misura (incluse le incertezze e i limiti di rilevazione), loro taratura e collaudo;
m) dosimetria personale per esposizione a raggi X, dosimetri e principi di funzionamento;
n) effetti biologici delle radiazioni ionizzanti e fondamenti delle norme di radioprotezione (epidemiologia, ipotesi lineare degli effetti stocastici, effetti deterministici);
o) principi ICRP: giustificazione, ottimizzazione, limitazione delle dosi;
p) raccomandazioni/convenzioni internazionali;
q) disposizioni legislative nazionali e comunitarie e normative tecniche sulla tutela contro il rischio da radiazioni ionizzanti;
r) protezione della popolazione: concetto di individuo rappresentativo;
s) valutazione e riduzione dei rischi;
t) monitoraggio delle zone classificate;
u) norme operative e pianificazione per le emergenze;
v) procedure di emergenza;
w) analisi degli infortuni passati;
aa) organizzazione della radioprotezione: ruolo degli esperti di radioprotezione, cultura in materia di salute e sicurezza del lavoro, in particolare nell'ambito delle radiazioni ionizzanti (importanza del comportamento umano), abilità a comunicare e a formare (capacità di stimolare negli altri la cultura della sicurezza e a trasferire competenza specifica), registrazione (sorgenti, dosi, eventi anomali), permessi ed altre autorizzazioni, classificazione delle zone, classificazione dei lavoratori, controlli di qualità per sorgenti ad uso non medico (fatte salve le attrezzature endorali con tensione inferiore a 70 kV) che richiedono il primo grado di abilitazione, relazioni con gli esercenti.

Articolo 10 (Contenuto dell'esame per l'abilitazione di secondo grado)

1. Il candidato deve dimostrare di possedere un'adeguata conoscenza, oltre che degli argomenti indicati all'articolo 9, anche in materia di:
a) argomenti di cui all'articolo 9 riferiti alle sostanze radioattive;
b) rilevazione e misura dei raggi X e gamma di energia fino a 10 MeV;
c) interazione delle particelle elementari cariche con la materia;
d) rilevazione e misure di flusso delle particelle elementari cariche, dose assorbita;
e) tipi di sorgenti: sigillate, non sigillate, acceleratori di elettroni con energia fino a 10 MeV;
f) principali impieghi delle sostanze radioattive nell'industria, nella ricerca scientifica e nella medicina;
g) pratiche ed interventi (inclusa la radiazione naturale, in specie il radon);
h) controllo delle emissioni e impatto ambientale delle stesse;
i) manipolazione di materie radioattive, progettazione di laboratori e reparti per impieghi medici, industriali e nella ricerca scientifica, contaminazione superficiale degli ambienti, contaminazione esterna ed interna dell'individuo esposto, sistemi di rilevazione e misura per i singoli radioisotopi, inclusi i radionuclidi di origine naturale (in particolare radon e toron);
l) dosimetria interna (inclusa la dosimetria per radionuclidi specifici, molecole complesse ecc.);
m) calcolo della dose efficace per contaminazione interna, inclusa la dose da radionuclidi naturali;
n) problemi speciali di decontaminazione;
o) contenimento e filtrazione;
p) fisiologia specifica dell'inalazione e dell'ingestione;
q) misure di protezione contro l'incorporazione;
r) rischi legati alla produzione ed all'uso di isotopi;
s) uso delle sorgenti sigillate nell'industria: controllo dell'accesso in località periferiche, trasporto, esposizione accidentale dei lavoratori non addetti all'uso delle sorgenti, corretta manipolazione, rischi potenziali, esempi di incidenti che si sono verificati;
t) rischi specifici associati alla radioattività naturale;
u) azioni di rimedio per ridurre le esposizioni nelle attività lavorative con le materie radioattive naturali di cui al Titolo IV del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101;
v) caratterizzazione radiologica dei materiali;
z) bonifica e rilascio condizionato e incondizionato;
aa) gestione dei rifiuti e principi per l'eliminazione degli stessi;
bb) trasporto di materiali radioattivi;
cc) cenni sulla radiazione neutronica;
dd) controlli di qualità per sorgenti non mediche che richiedono il secondo grado di abilitazione.

Articolo 11 (Contenuto dell'esame per l'abilitazione di terzo grado sanitario)

1. Il candidato deve dimostrare di possedere un'adeguata conoscenza, oltre che degli argomenti indicati agli articoli 9 e 10, anche in materia di:
a) rilevatori di neutroni, dosimetria neutronica individuale, caratteristiche e modalità;
b) fisica degli acceleratori;
c) caratterizzazione radiologica dei materiali per gli aspetti di competenza;
d) bonifica e rilascio incondizionato per gli aspetti di competenza;
e) problematiche radioprotezionistiche connesse alla progettazione, all'esercizio e alla disattivazione di acceleratori di elettroni con potenziale di accelerazione superiore a 10 MV a scopo medico;
f) problematiche radioprotezionistiche connesse alla progettazione, all'esercizio e alla disattivazione di ciclotroni impiegati per la produzione di radioisotopi da impiegarsi a scopo medico;
g) problematiche radioprotezionistiche connesse alla progettazione, all'esercizio e alla disattivazione di acceleratori di adroni o ioni utilizzati a scopo medico;
h) problematiche connesse alla gestione delle emergenze radiologiche relative alle sorgenti di cui ai tre punti precedenti.

Articolo 12 (Contenuto dell'esame per l'abilitazione di terzo grado)

1. Il candidato deve dimostrare di possedere un'adeguata conoscenza, oltre che degli argomenti indicati agli articoli 9,10 e 11, anche in materia di:
a) processo e prodotti di fissione e di fusione;
b) ingegneria dei reattori;
c) fabbricazione del combustibile, problemi di misurazione associati agli elementi di alto numero atomico;
d) trattamento del combustibile: chimica del processo, telemanipolazione, problemi specifici dello stoccaggio del combustibile e della gestione dei residui;
e) criticità;
f) misura e rilevazione dei flussi di neutroni, spettrometria, principi e strumenti di misura;
g) misura e rilevazione di particelle ad energia elevata;
h) dosimetria dei raggi cosmici;
i) dosimetria neutronica individuale, caratteristiche e modalità;
l) radioprotezione nel campo dell'irradiazione neutronica, progettazione di barriere;
m) radioprotezione legata alle installazioni basate sul processo di fusione;
h) caratteristiche di installazione e di funzionamento, con particolare riferimento al rischio da radiazioni ionizzanti, delle sorgenti emittenti neutroni;
o) caratteristiche di installazione, autorizzazione e gestione, con riferimento al rischio da radiazioni ionizzanti, degli impianti di cui all'articolo 7, comma 1, numeri 16, 63, 66, 67, 68, 69 e 116, del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, e di cui al medesimo articolo 7, comma 1, numeri 62 e 64 che operino presso impianti nucleari di cui al capo IX del predetto decreto legislativo n. 101 del 2020; 
p) caratterizzazione radiologica dei materiali nelle installazioni e negli impianti non ricompresi nei gradi inferiori;
q) bonifica e rilascio condizionato e incondizionato nelle installazioni e negli impianti non ricompresi nei gradi inferiori;
r) situazioni di emergenza nucleare;
s) controllo di qualità per sorgenti ad uso non medico che richiedono il terzo grado di abilitazione.

Articolo 13 (Aggiornamento professionale)

1. Gli esperti di radioprotezione devono effettuare corsi specifici di aggiornamento professionale organizzati dalle università, dall'ISIN, dall'INAIL, dall'ISS, dagli Albi professionali, da enti e istituti nazionali di ricerca nel settore delle radiazioni ionizzanti o dalle associazioni di categoria professionale degli esperti di radioprotezione nonché dalle associazioni a carattere scientifico e professionale con statuto avente ad oggetto la protezione dalle radiazioni ionizzanti come materie di interesse, che rilasciano i relativi attestati, della durata minima di 100 ore ogni tre anni o corrispondenti crediti formativi universitari. (*)
1 bis. Gli esperti di radioprotezione devono documentare l'aggiornamento professionale trasmettendo gli attestati di partecipazione ai corsi di cui al comma 1 al Ministero del Lavoro e delle politiche sociali -Direzione generale per la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.
2. Le attività di docenza svolte da esperti di radioprotezione per i corsi di aggiornamento di cui al comma 1 e per i master di cui all'articolo 8, valgono come aggiornamento professionale nella misura di quattro ore di aggiornamento per ogni ora di docenza.

(*) Modifica: Decreto interministeriale 06 Febbraio 2024 Modifica dell'articolo 13, comma 1

Articolo 14 (Cancellazioni e sospensione)

1. La cancellazione dall'elenco degli esperti di radioprotezione si determina:
a) per disposizione del Ministro del lavoro e delle politiche sociali ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101;
b) in caso di esercizio dell'attività durante i periodi di sospensione;
c) su domanda dell'iscritto;
d) in caso di iscrizione ad un grado superiore.
2. La sospensione dagli elenchi nominativi degli esperti di radioprotezione è disposta su segnalazione degli organi di vigilanza ai sensi dell'articolo 143 del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101.  

Articolo 15 (Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore a partire dal 1° gennaio 2023.
2. Fino all'entrata in vigore del presente decreto si applica la disciplina di cui all'allegato XXI del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101.

...

Fonte: MLPS
________

Vedi Documento: Esperto di radioprotezione

Esperto radioprotezione

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Indici di frequenza inabilità permanente INAIL

ID 17467 | | Visite: 12392 | News Sicurezza

Indici di frequenza inabilit  permanente INAIL

Indici di frequenza inabilità permanente INAIL

ID 17467 | 29.08.2022 / In allegato

Elenco, per gruppo di tariffa, degli indici di frequenza degli infortuni in Italia che hanno avuto come conseguenza una inabilità permanente (in GU n. 1992 del 17.08.2004).

Il comunicato del Ministero del Welfare contenente gli indici infortunistici di inabilità permanente in Italia per gruppo di tariffa relativi alla media dell'ultimo triennio disponibile è stato pubblicato sulla G.U. n. 192 del 17 agosto 2004 per l’attuazione dell’art.1, comma primo, del Decreto Ministeriale n. 388 del 15 luglio 2003 (G.U. n. 27 del 3 febbraio 2004) rettificato (G.U. n. 103 del 4 maggio 2004) in materia di pronto soccorso aziendale

Codici di Tariffa InailInabilità Permanente
 
1100 Lavorazioni meccanico-agricole 10,84
1200 Mattazione e macellazione - Pesca 6,41
1400 Produzione di alimenti 3,57
2100 Chimica, plastica e gomma 2,76
2200 Carta e poligrafia 2,73
2300 Pelli e cuoi 2,97
3100 Costruzioni edili 8,60
3200 Costruzioni idrauliche 9,12
3300 Strade e ferrovie 7,55
3400 Linee e condotte urbane 9,67
3500 Fondazioni speciali 12,39
3600 Impianti 5,43
4100 Energia elettrica 2,20
4200 Comunicazioni 2,07
4300 Gasdotti e oleodotti 2,16
4400 Impianti acqua e vapore 4,11
5100 Prima lavorazione legname 7,95
5200 Falegnameria e restauro 7,18
5300 Materiali affini al legno 5,02
6100 Metallurgia 5,74
6200 Metalmeccanica 4,48
6300 Macchine 3,32
6400 Mezzi di trasporto 3,91
6500 Strumenti e apparecchi 1,57
7100 Geologia e mineraria 8,40
7200 Lavorazione delle rocce 6,55
7300 Lavorazione del vetro 4,65
8100 Lavorazioni tessili 2,40
8200 Confezioni 1,40
9100 Trasporti 4,93
9200 Facchinaggio 15,99
9300 Magazzini 3,32
0100 Attività commerciali 2,36
0200 Turismo e ristorazione 2,54
0300 Sanità e servizi sociali 1,28
0400 Pulizie e nettezza urbana 5,57
0500 Cinema e spettacoli 2,94
0600 Istruzione e ricerca 1,11
0700 Uffici e altre attività 0,72

(*) Per 1000 addetti. - Media ultimo triennio disponibile

Decreto Ministeriale n.149 del 22 agosto 2022

ID 17419 | | Visite: 8564 | News Sicurezza

DM n 149 del 22 agosto 2022

DM n.149 del 22 agosto 2022 / Modello comunicazione accordo lavoro agile

ID 17419 | 22.08.2022 / In allegato DM, Modello e Istruzioni

Modello comunicazione informazioni lavoratori accordo individuale lavoro agile da trasmettere MLPS - Articolo 23 comma 1 L. n. 81/2017 previsto dall'Art. 41 bis Legge 4 agosto 2022 n. 122.
_________

Articolo 1

1. In attuazione dell’articolo 23, comma 1, della legge 22 maggio 2017, n. 81 e successive modificazioni, è adottato il modello concernente le informazioni relative all’accordo di lavoro agile di cui all’allegato 1 al presente decreto, da trasmettere con le modalità telematiche di cui all’allegato 2, che costituiscono parte integrante del presente decreto.

2. Il modulo di cui all’allegato 1 è messo a disposizione dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali attraverso il portale dei servizi on-line, accessibile tramite autenticazione SPID e CIE, https://servizi.lavoro.gov.it.

3. Restano valide le comunicazioni già effettuate secondo le modalità della disciplina previgente.

Articolo 2

1. Ai sensi di quanto previsto all’articolo 19, comma 1, della legge 22 maggio 2017, n. 81, il datore di lavoro conserva l’accordo individuale per un periodo di cinque anni dalla sottoscrizione.

2. Le disposizioni del presente decreto si applicano agli accordi individuali stipulati o modificati a decorrere dalla data del 1° settembre 2022 (ed entro il 1° novembre 2022 Nota MLPS 26.08.2022 / ndr).

...

Articolo 41 bis Legge 4 agosto 2022 n. 122

Con l'articolo 41 bis della Legge 4 agosto 2022 n. 122, conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 giugno 2022 n. 73, in GU n.193 del 19.08.2022, viene disposto che dal 1° settembre 2022, i datori di lavoro dovranno comunicare, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, i nominativi dei lavoratori e la data di inizio e di cessazione delle prestazioni di lavoro in modalità agile, secondo le modalità individuate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali n.149 del 22 agosto 2022.

Le aziende non dovranno comunicare l’accordo individuale al Ministero del Lavoro, fermo restando l’obbligo di stipula dello stesso (sulla base delle disposizioni previste dagli artt. 19 e 21 della Legge n. 81/2017 e dai contratti collettivi).

In caso di mancata comunicazione sarà applicata una sanzione amministrativa da 100 a 500 euro per ogni lavoratore interessato.

Accordo lavoro agile   Figura 1

Fig. - Obbligo comunicazione DL al MLPS nominativi lavoratori /data di inizio e di cessazione lavoro agile

[...]

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Accordo n. 223/CSR del 21 dicembre 2011

ID 17461 | | Visite: 3200 | Legislazione Sicurezza

Accordo n  223 CSR del 21 dicembre 2011

Accordo n. 223/CSR del 21 dicembre 2011 / Formazione sicurezza Datore di Lavoro RSPP

Accordo tra il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro della salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sui corsi di formazione per lo svolgimento diretto, da parte del datore di lavoro, dei compiti di prevenzione e protezione dai rischi, ai sensi dell’articolo 34, commi 2 e 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

Repertorio atti n. 223/CSR del 21 dicembre 2011 (G.U. 11 gennaio 2012, n. 8)

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Legge n. 52/2022: Formazione sicurezza presenza/FAD fino emanazione Accordo formazione armonizzato

ID 16699 | | Visite: 7028 | News Sicurezza

Legge n  52 2022 Formazione sicurezza presenza FAD fino Accordo formazione Rev  00 2022

Legge n. 52/2022: Formazione sicurezza  in presenza/FAD fino emanazione Accordo formazione armonizzato (previsto entro il 30.06.2022)

ID 16699 | 23.05.2022 / Documento allegato

Nella Legge 19 maggio 2022, n. 52 di conversione del decreto-legge 24 marzo 2022 n. 24 la Formazione ìn accordo con l'Art. 37 c. 2, nelle more dell'emanazione del nuovo accordo sulla formazione sicurezza "armonizzato", previsto per il 30 giugno 2022, può essere svolta in modalità presenza o FAD, salvo in quelle in cui sia previsto un addestramento o una prova pratica.

Legge 19 maggio 2022, n. 52
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 marzo 2022 n. 24, recante disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza. (GU n.119 del 23-05-2022)
...

Articolo 9-bis. (Disciplina della formazione obbligatoria in materia di salute e sicurezza sul lavoro)

1. Nelle more dell'adozione dell'accordo di cui all'articolo 37, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, la formazione obbligatoria in materia di salute e sicurezza sul lavoro può essere erogata sia con la modalità in presenza sia con la modalità a distanza, attraverso la metodologia della videoconferenza in modalità sincrona, tranne che per le attività formative per le quali siano previsti dalla legge e da accordi adottati in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano un addestramento o una prova pratica, che devono svolgersi obbligatoriamente in presenza.

Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
...

Art. 37 - Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti

1. Il datore di lavoro assicura che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata in materia di salute e sicurezza, anche rispetto alle conoscenze linguistiche, con particolare riferimento a:

a) concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione, organizzazione della prevenzione aziendale, diritti e doveri dei vari soggetti aziendali, organi di vigilanza, controllo, assistenza;
b) rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione caratteristici del settore o comparto di appartenenza dell'azienda.

2. La durata, i contenuti minimi e le modalità della formazione di cui al comma 1 sono definiti mediante accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adottato, previa consultazione delle parti sociali, entro il termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo. Entro il 30 giugno 2022, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adotta un accordo nel quale provvede all’accorpamento, alla rivisitazione e alla modifica degli accordi attuativi del presente decreto in materia di formazione, in modo da garantire:

a) l’individuazione della durata, dei contenuti minimi e delle modalità della formazione obbligatoria a carico del datore di lavoro;
b) l’individuazione delle modalità della verifica finale di apprendimento obbligatoria per i discenti di tutti i percorsi formativi e di aggiornamento obbligatori in materia di salute e sicurezza sul lavoro e delle modalità delle verifiche di efficacia della formazione durante lo svolgimento della prestazione lavorativa. (1)
...

(1) Ultimo periodo inserito dalla Legge 17 dicembre 2021 n. 215 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 ottobre 2021 n. 146, recante misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili. (GU n.301 del 20.12.2021).

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Allegato riservato Legge n. 52 2022 Formazione sicurezza presenza-FAD fino Accordo formazione Rev. 00 2022.pdf
Certifico Srl - Rev. 0.0 2022
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Manuale informativo Laboratori Rischio Chimico

ID 17455 | | Visite: 2016 | Documenti Sicurezza Enti

Manuale informativo Laboratori Rischio Chimico 2015

Rischio chimico: Manuale informativo per la tutela della salute del personale dei laboratori di ricerca

ID 17455 | 26.08.2022 / INAIL

L’impiego di sostanze chimiche nei laboratori di ricerca coinvolge figure professionali diverse, con preparazione non sempre specifica (tirocinanti, tesisti, specializzandi).

Le sostanze chimiche possono essere fonte di pericolo ed i relativi rischi devono essere controllati in modo da aumentare la qualità e la sicurezza delle attività di laboratorio.

Gli effetti sulla salute che possono verificarsi a seguito di eventi espositivi sono i più diversi, fortemente condizionati dal tipo di agente chimico con cui si viene in contatto e dalle condizioni di esposizione che si realizzano; l’utilizzo di sostanze e miscele in questo particolare contesto lavorativo porta l’operatore a contatto con volumi comunemente ridotti di sostanze con pericolosità diverse, che sono spesso adoperate in miscela, realizzando, così, esposizioni ad agenti multipli ma a basse dosi.

Lo scopo del presente opuscolo è fornire al personale addetto ai laboratori una guida rapida e di facile consultazione per identificare e controllare il rischio chimico.

Quanto qui riportato non esaurisce l’argomento e non sostituisce la conoscenza del D.Lgs. 81/2008, per il quale esiste un obbligo formativo dei lavoratori, ed ai sensi del quale i rischi specifici di ciascun laboratorio saranno identificati nel documento di valutazione del rischio.

In particolare le sostanze pericolose sono trattate al Titolo IX, che illustra al Capo I la “protezione da agenti chimici” e al Capo II la “protezione da agenti cancerogeni e mutageni”. Per alcune sostanze esistono inoltre dei valori limite di esposizione professionale e dei divieti che è necessario conoscere e rispettare (Allegati XXXVIII, XXXIX e XL).
...
segue in allegato

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Allegato riservato Manuale informativo Laboratori Rischio Chimico 2015.pdf
INAIL 2015
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Quesiti Sicurezza MLPS D.Lgs. 81/2008 Istanza di Interpello n. 1/2022

ID 17442 | | Visite: 1950 | Interpelli Sicurezza lavoro

Quesiti Sicurezza MLPS D.Lgs. 81/2008 Istanza di Interpello n. 1 del 19 Luglio 2022

Decreto Direttoriale del 28 settembre 2011
Con Decreto Direttoriale del 28 settembre 2011 è stata istituita la Commissione per gli interpelli prevista dall’articolo 12 comma 2 del Testo Unico in materia di salute e sicurezza nel lavoro (Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81) ed è stato attivato l’indirizzo di posta elettronica Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo. .

I quesiti di ordine generale sull'applicazione della normativa in materia di salute e sicurezza del lavoro possono essere inoltrati alla Commissione per gli interpelli, esclusivamente tramite posta elettronica, dagli organismi associativi a rilevanza nazionale degli enti territoriali e gli enti pubblici nazionali, nonché dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e dai consigli nazionali degli ordini o collegi professionali.

Le istanze di interpello trasmesse da soggetti non appartenenti alle categorie indicate o privi dei requisiti di generalità non potranno essere istruite. Non saranno pertanto istruiti i quesiti trasmessi, ad esempio, da studi professionali, associazioni territoriali dei lavoratori o dei datori di lavoro, Regioni, Province e Comuni.

Le indicazioni fornite nelle risposte ai quesiti costituiscono criteri interpretativi e direttivi per l’esercizio delle attività di vigilanza. Prima di inoltrare l’istanza si prega di verificare:

- che il quesito, concernente l’interpretazione della normativa in materia di salute e sicurezza del lavoro sia di carattere generale e non attenga a problematiche aziendali specifiche;
- che il soggetto firmatario rientri nelle categorie indicate. 

Nuovo Interpello del 19 Luglio 2022 (n. 1/2022):

19/07/2022 - n. 01/2022 Destinatario: Associazione sindacale CIMO (Sindacato dei medici)
Art. 12d.lgs. n. 81/2008 e smi - “Applicazione art. 35 (riunione periodica) comma 1 D.Lgs. n. 81/2008".

Oggetto: art. 12, d.gs. n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni -  ““Applicazione art. 35 (riunione periodica) comma 1 D.Lgs. n. 81/2008""

L’Associazione sindacale CIMO (Sindacato dei medici) ha formulato istanza di interpello per conoscere il parere di questa Commissione in merito al seguente quesito: “qualora il datore di lavoro, anche per il tramite del Servizio di Prevenzione e Protezione, abbia individuato un medico competente coordinatore ai sensi dell’art. 39 co. 6 D.Lgs. n. 81/2008, alla riunione periodica di cui all’art. 35 chi deve essere invitato? Il solo medico competente coordinatore ovvero tutti i medici competenti?”

Al riguardo, premesso che:

- l’articolo 25 del D.Lgs. n. 81/2008, rubricato “Obblighi del medico competente”, al comma 1, lettera i) prevede che il medico competente, tra l’altro, “comunica per iscritto, in occasione delle riunioni di cui all’articolo 35, al datore di lavoro, al responsabile del servizio di prevenzione protezione dai rischi, ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, i risultati anonimi collettivi della sorveglianza sanitaria effettuata e fornisce indicazioni sul significato di detti risultati ai fini della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori”;

- l’articolo 35 del citato D.Lgs. n. 81/2008, rubricato “Riunione periodica”, al comma 1, dispone che “Nelle aziende e nelle unità produttive che occupano più di 15 lavoratori, il datore di lavoro, direttamente o tramite il servizio di prevenzione e protezione dai rischi, indice almeno una volta all’anno una riunione cui partecipano:
a) il datore di lavoro o un suo rappresentante;
b) il responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi;
c) il medico competente, ove nominato;
d) il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza”;

- il medesimo articolo 35, al comma 2, prevede che “Nel corso della riunione il datore di lavoro sottopone all'esame dei partecipanti:
a) il documento di valutazione dei rischi;
b) l’andamento degli infortuni e delle malattie professionali e della sorveglianza sanitaria;
c) i criteri di scelta, le caratteristiche tecniche e l’efficacia dei dispositivi di protezione individuale;
d) i programmi di informazione e formazione dei dirigenti, dei preposti e dei lavoratori ai fini della sicurezza e della protezione della loro salute”;

- il citato articolo 35, al comma 3, statuisce che “Nel corso della riunione possono essere individuati:
a) codici di comportamento e buone prassi per prevenire i rischi di infortuni e di malattie professionali;
b) obiettivi di miglioramento della sicurezza complessiva sulla base delle linee guida per un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro”;

- l’articolo 39 del D.Lgs. n. 81/2008, rubricato “Svolgimento dell'attività di medico competente”, al comma 4, stabilisce che “Il datore di lavoro assicura al medico competente le condizioni necessarie per lo svolgimento di tutti i suoi compiti garantendone l'autonomia ”;

- il citato articolo 39 del D.Lgs. n. 81/2008, al comma 6, dispone che "Nei casi di aziende con più unità produttive, nei casi di gruppi d’imprese nonché qualora la valutazione dei rischi ne evidenzi la necessità, il datore di lavoro può nominare più medici competenti individuando tra essi un medico con funzioni di coordinamento"

...

Consulta tutti gli Interpelli

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Allegato riservato Interpello MLPS 1 2022.pdf
 
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IARC: esposizione professionale dei vigili del fuoco classificata cancerogena per l’uomo

ID 17130 | | Visite: 1925 | News Sicurezza

IARC esposizione professionale dei vigili del fuoco classificata come cancerogena per l uomo

IARC: esposizione professionale dei vigili del fuoco classificata come "cancerogena per l’uomo" gruppo 1

ID 17130 | 21.07.2022 / In allegato Comunicato stampa IARC 317

L'Agenzia internazionale per la ricerca sul cancro (IARC), l'agenzia per il cancro dell'Organizzazione mondiale della sanità (OMS), ha valutato la cancerogenicità dell'esposizione professionale dei vigili del fuoco.

Un gruppo di lavoro di 25 esperti internazionali, tra cui 3 specialisti invitati, provenienti da 8 paesi è stato convocato dal programma IARC Monographs per un incontro a Lione il 1° luglio 2022.

Dopo aver esaminato a fondo la letteratura scientifica disponibile, il Gruppo di lavoro ha classificato l'esposizione professionale dei vigili del fuoco come cancerogeno per l'uomo (Gruppo 1), sulla base di prove sufficienti per il cancro nell'uomo.

Una sintesi delle valutazioni finali è stata pubblicata online The Lancet Oncology. La valutazione dettagliata sarà pubblicata nel 2023 come Volume 132 delle Monografie IARC.

...

Infografica

IARC Monographs vol  132

...

Fonte: IARC

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Safe Use of Ladders and Stepladders: A brief guide

ID 17427 | | Visite: 1321 | Documenti Riservati Sicurezza

ID 17427 Safe Use of Ladders and Stepladders A brief guide

Safe Use of Ladders and Stepladders: A brief guide

ID 17427 | 23.08.2022

This guidance is for employers on the simple, sensible precautions they should take to keep people safe when using portable leaning ladders and stepladders in the workplace.

It will also be useful for employees and their representatives. Following this guidance helps you to comply with health and safety law, but you are free to take other action.

The law calls for a sensible, proportionate approach to managing risk. Further guidance on how to decide whether a ladder is the right type of equipment for a particular task is also provided in Working at height: A brief guide (see Further reading).

References to ladders in this leaflet, unless otherwise indicated, are to types of portable leaning ladders and stepladders, and the guidance applies to both. More specific requirements that apply only to a certain type of ladder are covered in detail under the relevant headings.

Guidance document LA455

[...]

Leaning ladders

When using a leaning ladder to carry out a task:

- only carry light materials and tools – read the manufacturer’s labels on the ladder and assess the risks;
- don’t overreach – make sure your belt buckle (or navel) stays within the stiles;
- make sure the ladder is long enough or high enough for the task;
- don’t overload the ladder – consider your weight and the equipment or materials you are carrying before working at height;
- check the pictogram or label on the ladder for any advisory information;
- make sure the ladder angle is at 75° – you should use the 1-in-4 rule (ie one unit out for every four units up – see Figure 1).

ID 17427 Figure 1

Figure 1 Ladder showing the correct 1 in 4 angle

- always grip the ladder and face the ladder rungs while climbing or descending – don’t slide down the stiles;
- don’t try to move or extend the ladder while standing on the rungs;
- don’t work off the top three rungs, and try to make sure that the ladder extends at least 1 m (three rungs) above where you are working;
- don’t stand ladders on movable objects, such as pallets, bricks, lift trucks, tower scaffolds, excavator buckets, vans or mobile elevating work platforms;
- avoid holding items when climbing (consider using a tool belt);
- don’t work within 6 m horizontally of any overhead power line, unless it has been made dead or it is protected with insulation. Use a non-conductive ladder (eg fibreglass or timber) for any electrical work;
- maintain three points of contact when climbing and wherever possible at the work position – see Figures 2 and 3.

ID 17427 Figure 2

Figure 2 Correct – user maintaining three points of contact

ID 17427 Figure 3

Figure 3 Incorrect – overreaching and not maintaining three points of contact

[...] segue in allegato

Fonte: HSE Health and Safety Executive
Ladder Association

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Allegato riservato LA455 Safe Use of Ladders and Stepladders A brief guide.pdf
Ladder association July 2021
1856 kB 16

Circolare VVF Prot. 17161 del 18 agosto 2022

ID 17420 | | Visite: 2260 | Prevenzione Incendi

Circolare VVF Prot. 17161 del 18 agosto 2022 / Circolare illustrativa elmo Elmo Operativo Multifunzione (EOM)

ID 17420 | 22.08.2022

Trasmissione nota della Direzione Centrale per l’Emergenza, il Soccorso Tecnico e l'Antincendio Boschivo del 18 agosto 2022. - Circolare illustrativa elmo EOM.
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Tra i dispositivi di protezione individuale in uso al personale operativo, l’elmo assume una grande rilevanza, sia per la vasta gamma di rischi che copre (cadute, colpi, urti, schermatura, ecc.), sia per il forte potere simbolico ed evocativo che riveste nell’immaginario comune.

Focalizzando l’attenzione sugli aspetti di carattere tecnico e funzionale propri dell’elmo, si sottolinea come la protezione della testa rappresenti una delle parti del corpo più esposte e vulnerabili.

Vista l’esposizione e la vulnerabilità di questa parte del corpo l’impianto normativo e regolamentare, in gran parte costituito da norme comunitarie in continua evoluzione, pone in maniera puntuale l’attenzione su questo specifico DPI anche perché spesso deve integrarsi perfettamente con altri dispositivi di protezione come: maschere pieno facciali, cuffie, visiere, sistemi di comunicazione integrati, ecc.

In generale, i requisiti prestazionali richiesti ad un elmo da intervento per VV.F. sono il frutto di una valutazione del rischio che tenga conto dei pericoli reali e potenziali presenti e dell’esposizione a questi ultimi nel tempo e nello spazio. Pertanto, in ragione dell’esistenza di rischi diversificati, è possibile disporre di più tipologie di elmi per i VV.F. indicati, ad esempio, per:
- lotta all’incendio;
- servizi tecnici;
- interventi speleo alpino fluviali;
- interventi in ambienti acquatici.

In determinati casi alcuni dei rischi presenti possono essere contenuti contemporaneamente con il medesimo DPI e, nel caso del CNVVF, l’utilizzo dell’elmo VFR EVO e delle sue precedenti versioni ha dato modo di poter affrontare in generale tutte le tipologie di rischio sopra elencate ed in modo particolarmente efficiente almeno le prime due. Questo può avvenire perché le caratteristiche tecniche e funzionali richieste ad un elmo VF, come ad esempio la resistenza meccanica, la resistenza termica la confortevolezza, permettono di assicurare una buona risposta nei confronti di più rischi.

Ad oggi, l’evoluzione ed ulteriore specializzazione del Corpo in settori e contesti operativi diversificati, ha suggerito e consentito di conformare, in maniera specifica, l’elmo ai pericoli e ai rischi presenti, mantenendo un’adeguata attenzione alla confortevolezza del DPI, così come alla resistenza meccanica e termica.

L’elmo multifunzione EOM, di recente assegnazione a tutto il personale operativo del CNVVF, tiene conto dell’esigenza/richiesta di “modellazione” del DPI “elmo” sul rischio specifico individuato.

Come meglio evidenziato di seguito, l’elmo EOM mutua la tecnologia e la filosofia progettuale dell’elmo VFR EVO, tenendo in debito conto, grazie ad una maggiore leggerezza, oltre alle esigenze di sicurezza, anche di quelle ergonomiche e di salute del lavoratore (rif. Art. 76, c.2a del TUSL); naturalmente tale approccio progettuale comporta la riduzione di alcune prestazioni che ne precludono l’idoneità ad una serie di rischi, pur mantenendo la conformità al disposto normativo vigente in quanto “… adattati all'utilizzatore secondo le sue necessità” (rif. Art. 76, c.2d del TUSL).
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