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Lettera Circolare Prot. n. P515/4101 sott. 72 E.6 del 24/04/2008

ID 4776 | | Visite: 30229 | Prevenzione Incendi

Lettera Circolare Prot. n. P515/4101 sott. 72 E.6 del 24/04/2008

ID 4776 | Update news 26.12.2023

OGGETTO: Aggiornamento della modulistica di prevenzione incendi da allegare alla domanda di sopralluogo ai fini del rilascio del CPI
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Ai sensi dell'art. 7, comma 6, del D.M. n. 37/2008, per gli impianti eseguiti prima dell'entrata in vigore del suddetto decreto (27/03/2008), net caso in cui la dichiarazione di conformità non sia stata prodotta o non sia più reperibile, tale documento è sostituito da una dichiarazione di rispondenza, resa, eventualmente sui modello CERT.IMP.2008, da un professionista che oltre ad essere iscritto nell'elenco del Ministero dell'Interno di cui alla legge n. 818/84, sia in possesso dei requisiti previsti dallo stesso art 7, comma 6, (iscrizione all'albo professionale per le specifiche competenze tecniche richieste.. aver esercitato la professione, per almeno cinque anni, nel settore impiantistico a cui si
riferisce la dichiarazione).

Nei casi residuali di impianti non disciplinati dal D.M 37/2008 (p.e. impianti per l'evacuazione del fume e del calore) dovrà essere predisposto e consegnato al competente Comando provinciale VVF, il mod. DICH.IMP.2008 net caso sia state redatto il progetto dell 'impianto, ovvero il mod. CERT.IMP.2008 in assenza di detto progetto.

Infine si chiarisce che sebbene il punto 3.3. dell'allegato n al D.M 4 maggio 1998 prevede per gli impianti di utilizzazione, trasporto e distribuzione di fluidi infiammabili, combustibili o comburenti non ricadenti nel campo di applicazione del D.M. n. 37/2008, la presentazione del mod. DICH.IMP.2008 corredato da uno specifico progetto e da eventuali allegati obbligatori, il mod. CERT.IMP.2008 contempla la possibilità, per i casi residuali. di redigere la certificazione anche per detta tipologia di impianti.
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Funi nodi e accessori di sollevamento VVF

ID 4772 | | Visite: 9796 | Documenti Sicurezza Enti

Funi nodi e accessori di sollevamento VVF

L’obbiettivo di questa dispensa è quello di fornire all’allievo le conoscenze di base sui comuni accessori di sollevamento come funi, catene e brache e presentare, nella seconda parte, quei nodi essenziali ed indispensabili, fra le migliaia che esistono, e che realmente possono trovare applicazioni pratiche e diffuse, permettendo di risolvere le più svariate situazioni durante l’attività di soccorso, garantendo al tempo stesso le condizioni standard di sicurezza.

La concezione di sicurezza sul lavoro negli ultimi anni ha subito una notevole evoluzione.

Attorno alla figura del lavoratore ruotano concetti come D.P.I. (dispositivi di protezione individuale), controlli, P.O.S. (procedure operative standard), analisi dei rischi, formazione e informazione etc., rendendo appunto questa figura parte attiva nell’attività di prevenzione degli infortuni, per cui tutte le informazioni contenute in questo documento, si propongono come ulteriore obbiettivo, la sensibilizzazione dell’allievo a questo nuovo tipo di mentalità, senza entrare nel merito della specificità della materia, compito demandato ai corsi specifici (SAF, utilizzo mezzi speciali, ecc…).

INTRODUZIONE
2 CORDE
2.1 Corde in fibra naturale
2.2Corde in fibra sintetica
2.3 Test di autovalutazione n. 1
3 FUNI METALLICHE
3.1 Test di autovalutazione n. 2
4 CATENE
4.1 Test di autovalutazione n. 3
5 TIRANTI DI IMBRACATURA
5.1 BRACHE IN FUNE DI ACCIAIO
5.1.1 Accessori di sollevamento per tiranti in fune di acciaio
5.2 BRACHE DI CATENA
5.2.1 Accessori di sollevamento per tiranti in catena
5.3 BRAGHE SINTETICHE
5.3.1 Brache in poliestere e/o poliammide ad uno e doppio strato con asola protetta
5.4 Test di autovalutazione n. 4
6 OPERAZIONI DI IMBRACATURA E MOVIMENTAZIONE
6.1 Test di autovalutazione n. 4
7 NODI CON CORDE IN CANAPA
7.1 NODI SEMPLICI
7.1.1 Nodo Ordinario
7.1.2 Nodo Savoia  
7.2 NODI DI GIUNZIONE  
7.2.1 Nodo Dritto o Piano
7.2.2 Nodo Dritto con Fibbia
7.2.3 Nodo da Tessitore
7.2.4 Nodo Inglese
7.3 NODI DI ACCORCIAMENTO
7.3.1 Nodo Margherita
7.3.2 Nodo semplice a doppino con Gassa
7.4 NODI DI ANCORAGGIO  
7.4.1 Fibbia Semplice Scorrevole
7.4.2 Fibbia Doppia Scorrevole
7.4.3 Nodo da Muratore
7.4.4 Fibbia Semplice Fissa o Gassa d’Amante
7.4.5 Fibbia Doppia Fissa
7.4.6 Nodo a Paletto
7.4.7 Nodo Galera
7.4.8 Nodo Barcaiolo
7.4.9 Nodo d’Ancora
7.4.10 Nodo da Traino Semplice
7.4.11 Nodo da Traino a Tiro Variabile
7.5 NODI DI SALVATAGGIO
7.5.1 Nodo Milano
7.5.2 Nodo Torino
7.5.3 Imbracatura di Sicurezza
7.5.4 Nodo a Sedia
7.5.5 Legatura addominale con nodo di sicurezza, per ingresso in ambienti pericolosi
 
Ministero dell’Interno
Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile
Direzione Centrale per la Formazione

Cassazione Civile, Sez. Lav., 05 ottobre 2017, n. 23263

ID 4769 | | Visite: 3118 | Cassazione Sicurezza lavoro

Cassazione Civile, Sez. Lav., 05 ottobre 2017, n. 23263 - Se l’assicurazione obbligatoria non interviene è il datore di lavoro a rispondere del danno patito dal lavoratore

La Corte d’Appello di Potenza, in riforma della pronuncia di primo grado, ed in parziale accoglimento delle domande proposte da D.T. , condannava la s.n.c. F.S.T. di T.G. e C. al pagamento della somma di Euro 165.881,60 a titolo di risarcimento del danno biologico e morale risentiti all’esito dell’infortunio sul lavoro verificatosi in data 2/6/1998.

A fondamento del decisum la Corte distrettuale osservava, per quanto in questa sede rileva, che l’evento infortunistico occorso al lavoratore non era ascrivibile ad una sua improvvida iniziativa extra ordinem, bensì ad esclusiva responsabilità datoriale riconducibile alla mancanza di un presidio di sicurezza del macchinario cui era addetto il dipendente ed alla omissione di una doverosa attività di vigilanza sulla organizzazione del lavoro.

La cassazione di tale decisione è domandata da T.G. e Gi. evocati in giudizio in grado di appello - già soci della s.n.c. F.S.T. di T.G. e C. società dichiarata estinta - sulla base di tre motivi.

Resiste con controricorso il D. , il quale ha spiegato ricorso incidentale affidato ad unico motivo, al quale hanno replicato con controricorso, T.G. e Gi..

Entrambe le parti hanno depositato memoria illustrativa ex art.378 c.p.c..

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Allegato riservato Sentenza Civile Sez. L n. 23263 2017.pdf
Cassazione civile Sez. Lav.
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Contaminazione fungina in ambienti indoor: rischi per la salute occupazionale

ID 4748 | | Visite: 4750 | Guide Sicurezza lavoro INAIL

Contaminazione fungina in ambienti indoor: rischi per la salute occupazionale

Fact sheet Inail - 2017

Le problematiche connesse con l’esposizione ad agenti fungini in ambienti indoor sono oggetto di studio da tempo, tuttavia solo recentemente è emersa l’esigenza di approfondire le conoscenze relative alle fonti di inquinamento ambientale e alle patologie ad essi correlate.

Il documento fornisce una panoramica circa le principali sorgenti interne di accumulo e rilascio di tali agenti di rischio, gli effetti sulla salute, le misure di prevenzione e controllo più idonee alla luce della normativa nazionale di riferimento in tema di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro e dell’Accordo Conferenza Stato-Regioni del 7 febbraio 2013.

La normativa nazionale di riferimento (d.lgs. 81/2008) impone l’eliminazione del rischio di esposizione ad agenti biologici o la sua riduzione al più basso livello possibile. Non essendo possibile eliminare la presenza di muffe, è possibile contenerle con idonee misure di prevenzione e controllo quali il mantenimento di adeguati livelli di umidità interna (< 60%), idonea ventilazione e rispetto di norme igieniche generali.

Fondamentali le attività di monitoraggio e ispezione dell’impianto di trattamento aria e dell’edificio finalizzate al mantenimento dell’integrità dell’involucro edilizio e all’individuazione di infiltrazioni di acqua.

In questo contesto l’Accordo Conferenza Stato-Regioni fornisce indicazioni pratiche per la valutazione e gestione dei rischi correlati all’igiene degli impianti HVAC e per la pianificazione degli interventi di manutenzione.

La suddetta valutazione deve essere realizzata attraverso ispezioni visive dell’impianto, finalizzate ad accertare lo stato igienico e la funzionalità dei vari componenti (UTA, condotte, terminali di mandata, torri di raffreddamento) e ispezioni tecniche. Queste ultime devono prevedere campionamenti e/o controlli tecnici sui diversi componenti (misurazioni della portata dell’aria, operazioni di drenaggio e pulizia, controllo dei parametri microclimatici, ecc.) al fine di valutarne l’efficienza, lo stato igienico e di conservazione, individuare le eventuali criticità, le misure da intraprendere e la tempistica con la quale intervenire.

Il documento sottolinea, inoltre, la necessità di disporre di un registro degli interventi effettuati fornendo anche una check list per l’ispezione visiva e indicazioni utili per il monitoraggio microbiologico ambientale.

Di fondamentale importanza l’adozione di idonei DPI (guanti, occhiali di protezione, facciali filtranti, indumenti protettivi) da parte del personale addetto alle attività di manutenzione, pulizia e bonifica unitamente ad adeguata formazione e addestramento.

Fonte: INAIL

Normativa di riferimento:

Cassazione Penale, Sez. 4, 27 settembre 2017, n. 44612

ID 4731 | | Visite: 2742 | Cassazione Sicurezza lavoro

Cassazione Penale, Sez. 4, 27 settembre 2017, n. 44612 - Infortunio mortale di un lavoratore con una pala gommata durante i lavori per la realizzazione di una linea elettrica. Subappalto e delega di funzione

1. Con sentenza del 17.4.2015 (depositata il 23.8.2016) la Corte di appello di Trento, per quanto qui rileva, ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale di Rovereto, quanto alla declaratoria di penale responsabilità degli odierni ricorrenti in ordine ai reati loro rispettivamente ascritti nell'imputazione.

2. La vicenda attiene ad un infortunio avvenuto in Arco il 23.9.2009, nel quale perse la vita K.S., che era alla guida di una piccola pala meccanica a ruote gommate, denominata Bobcat 743, con l'incarico di coprire uno scavo presente sul cantiere stradale: a causa di una errata manovra, il lavoratore precipitò dal ciglio della strada, privo di qualsivoglia protezione o segnalazione, nella scarpata sottostante, riportando lesioni mortali.

Secondo la ricostruzione dei fatti operata dai giudici di merito, il cantiere era stato aperto sulla via Lomego per la realizzazione di opere di costruzione, ricostruzione e manutenzione di linee elettriche in cavo interrato. La SET Distribuzione Energia S.p.a. (d'ora in poi SET) il 24.2.2009 aveva sottoscritto un contratto con cui conferiva appalto ad una A.T.I. - composta da C.E. (Costruzioni Elettriche s.n.c.), C.L.E. (Consorzio Lavoro Energia) e C.T.E. (Consorzio Trentino Energia) - per la realizzazione di detti interventi su impianti di distribuzione di energia elettrica fuori tensione. Nel contratto di appalto C.T.E. indicava come impresa esecutrice la CEIT Impianti s.r.l. (d'ora in poi CEIT), rappresentata da A.DM..

Il contratto di appalto era del tipo c.d. "aperto", nel senso che i lavori non erano specificati individualmente, ma solo per importo complessivo (un milione di euro), con obbligo di intervento a chiamata, per cui SET emetteva un ordine e l'esecutrice CEIT ne organizzava il concreto seguito operativo.

In via Lomego era in corso la posa di tubazioni per l'energia elettrica, per cui occorreva scavare la strada, distendere le condotte, collocare tombini e poi richiudere il tutto. La pala meccanica condotta dal lavoratore deceduto era precipitata a 30 metri di distanza dall'ultimo di tali tombini, il cui tracciato non era ancora stato richiuso con la terra accantonata.

Veniva accertato che la pala meccanica Bobcat precipitata nella scarpata era di proprietà di M.A., titolare della ditta individuale SICIL EDIL. Il lavoratore deceduto era invece un dipendente della CO.GE.T s.r.l., di cui F.D. era procuratore e institore.
In particolare, l'Ispettore del lavoro G.Z., intervenuto un'ora e mezza dopo l'incidente, aveva trovato nel cantiere solo il M.A. ed il F.D., soggetti apparentemente estranei all'esecuzione dei lavori appaltati da SET a CEIT. Se ne era tratta la conclusione, sulla base di ulteriori elementi evidenziati nella sentenza impugnata, che CEIT avesse, senza autorizzazione, subappaltato i lavori alle due ditte sopra menzionate, dissimulando tale contratto con il nolo delle attrezzature della ditta SICIL EDIL. [...]

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Allegato riservato Cassazione Penale, Sez. 4, 27 settembre 2017, n. 44612.pdf
Cassazione Penale, Sez. 4
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Linee guida di prevenzione incendi attività di frantoio oleario - oleificio

ID 4725 | | Visite: 21545 | Prevenzione Incendi

Linee guida di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio delle attività di frantoio oleario - oleificio.

Nota VVF prot. n. 12622 del 26-09-2017 relativa alle linee guida per i depositi di olio vegetale

I depositi di olio di oliva vergine costituiscono un'attivita soggetta al controllo dei vigili del fuoco in quanto, per quantitativi di olio maggiori di 1 m3, sono ascrivibili al p.to 12 dell' Allegato I del DPR 151/11.

Con l'obiettivo di fornire un supporto concreto alle imprese del settore, indicando gli elementi indispensabili per assicurare il corretto adempimento degli obblighi in materia di prevenzione degli incendi, sono state predisposte le "Linee guida di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio delle attività di frantoio oleario- oleificio", che vengono trasmesse in allegato alla presente nota.

Il documento predisposto è il frutto della collaborazione tra Associazioni di categoria (F.O.O.I. - Filiera Olivicola Olearia Italiana) ed Uffici della Direzione centrale per la prevenzione e la sicurezza tecnica e mette in comune, tra tutti gli attori della prevenzione incendi (titolari delle attività, tecnici antincendio, Comandi locali dei VVF), le best-practices da adottare per la messa a norma dei depositi di olio di oliva.

In particolare, basandosi su misure di carattere prescrittivo dettate anche dall'esperienza maturata nell'ambito dell'espletamento dell'attivita di prevenzione incendi per queste specifiche attività, le suddette Linee guida rappresentano, per ogni fase del processo produttivo dei soli oli di oliva vergini ottenuti dal mero procedimento meccanico, un mezzo per individuare un insieme di misure di prevenzione e di protezione, passiva ed attiva, finalizzate al contrasto del rischio di incendio nell'ambito della progettazione, costruzione ed esercizio delle attivita di frantoio oleario-oleificio con deposito di olio d'oliva vergine.

Nell'esprimere la convinzione che, con la redazione di questo documento, si forniscano le indicazioni per garantire un adeguato livello di sicurezza per i frantoi oleari-oleifici, si ritiene altresì necessario evidenziare che:

- le Linee guida non rappresentano una regola tecnica di prevenzione incendi: pertanto non hanno carattere di "cogenza", rna costituiscono un utile indirizzo per i titolari delle attività e per i progettisti che potranno fare riferimento ai contenuti delle stesse per l'individuazione delle misure di prevenzione e protezione antincendi;

- nulla è mutato in relazione alla classificazione (prevista dall'Allegato I del DPR 151/2011) e all'istruttoria di prevenzione incendi per le attività in questione, che dovra comunque segue le procedure previste dal DM 7/8/2012 e dal relativo Allegato I (Documentazione relativa ad attivita non regolate da specifiche disposizioni antincendio).

Fonte:
VVF
Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco

Collegati:

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Allegato riservato Linee_guida_olio_vegetale.pdf
VVF 2017
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NIA VVF - Investigazioni

ID 4726 | | Visite: 9723 | Prevenzione Incendi


NIA VVF - Investigazioni

L'applicazione "NIA VVF - Investigazioni", fornisce un pratico riferimento, rispetto alle attività investigative da svolgere in caso d'incendio ed esplosione, così come descritte dall'NFPA 921 "Guide for Fire and Explosion Investigations".

L'uso dello smartphone, consente già dalle prime fasi d'intervento, la raccolta e la registrazione di dati per le successive fasi investigative.

L'applicazione del tutto gratuita, contiene una linea guida sull'elenco delle attività investigative da svolgere in caso d'incendio, nonché l'indicazione dell'ordine sequenziale con cui le stesse attività devono essere svolte. L'App in fase di primo avvio, prevede la possibilità di creare specifiche cartelle di lavoro, ciascuna identificata attraverso un breve nominativo, un campo note per la descrizione dell'oggetto dell'investigazione e la località dello scenario d'incendio. Quest'ultima può essere acquisita attraverso la funzione GPS dello smartphone.

Per ciascuna cartella di lavoro, l'App consente l'acquisizione di dati investigativi, attraverso l'attivazione di specifiche funzioni, quali:

- funzione fotografica: attiva la fotocamera dello smartphone per eseguire un rilievo fotografico della scena d'intervento;

- funzione video: attiva la fotocamera dello smartphone in modalità video per l'esecuzione di un rilievo video della scena d'intervento;

- funzione audio: attiva il microfono dello smartphone per la registrazione audio a supporto di annotazioni di servizio, raccolta di testimonianze, etc.;

- funzione pdf: attiva la ricerca ed il download di file in formato pdf contenuti nell'archivio dello smartphone (eventualmente acquisiti attraverso altre applicazioni quali E-mail, WhatsApp, o altro).

L'App consente l'archiviazione dei file media nell'ambito delle singole cartelle di lavoro, per la loro consultazione oltre che per l'eventuale aggiunta di ulteriore documentazione nel corso dello svolgimento dell'attività investigativa.

Si segnala anche che, alcuni modelli di smartphone potrebbero richiedere l'installazione dell'applicazione gratuita "ES Gestore File", scaricabile da play store per la navigazione nell'archivio dei file contenuti nello smartphone.

Per installare l'App NIA VVF - Investigazioni seguire le seguenti istruzioni:

- Accedere all'Android Market o Play Store dallo smartphone o tablet tramite l'applicazione predefinita.

- Ricercare l'applicazione dei VVF con parola chiave "NIA VVF - Investigazioni" per accedere all'App.

- Cliccare sul tasto "Installa" e poi "Accetta e scarica".

L'App sarà disponibile nella lista delle App installate.

Fonte: http://www.vigilfuoco.it/aspx/page.aspx?IdPage=10047

Download App NIA VVF

Prevenzione Incendi e Direttive di Prodotto CE

ID 4718 | | Visite: 9074 | Prevenzione Incendi

Prevenzione Incendi e Direttive di Prodotto CE

Informativa Direzione Centrale MI 2006

L'evoluzione della normazione tecnica europea, a seguito dell’emanazione ed implementazione di numerose direttive comunitarie di “prodotto”, ha comportato ripercussioni anche ai fini di un corretto espletamento del servizio istituzionale di prevenzione incendi.

Con la Lettera Circolare Prot. DCPST n. 6651 del 22.08.2006 la Direzione Centrale MI trasmetteva una informativa con indicazioni applicative  delle direttive 90/396/CEE “Gas”, 94/9/CE “ATEX”, 97/23/CE “PED”, 98/37/CE e 2006/42/CE “Macchine”, 95/16/CE “Ascensori” in relazione alla Prevenzione Incendi (vedi nota sulle Nuove Direttive UE 2014/2016).

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Disposizioni comunitarie riguardanti la sicurezza in caso d’incendio.

L’evoluzione della normazione tecnica europea ed italiana, a seguito dell’emanazione ed implementazione di numerose direttive comunitarie di “prodotto”, comporta ripercussioni anche ai fini di un corretto espletamento del servizio istituzionale di prevenzione incendi.

Al riguardo, si ritiene opportuno fornire alle strutture del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, a seguito anche di quesiti che pervengono dalle sedi territoriali, le seguenti informazioni sulle direttive in oggetto che completano le conoscenze ordinariamente utilizzate.

L’allegato 1 concerne la direttiva 90/396/CEE “Gas” (sostituita dalla Direttiva 009/142/CE);
L’allegato 2 si riferisce alla direttiva 94/9/CE “ATEX” (sostituita dalla Direttiva 2014/34/UE)
L’allegato 3 esamina la direttiva 97/23/CE “PED” (sostituita dalla Direttiva 014/68/UE);
L’allegato 4 presenta le direttive 89/392/CE, 98/37/CE e 2006/42/CE “Macchine”;
L’allegato 5 prende in considerazione la direttiva 95/16/CE “Ascensori” (sostituita dalla Direttiva 2014/33/UE).

Negli allegati sono stati diversamente evidenziati gli aspetti più inerenti l’attività propria delle strutture territoriali del Corpo e quelli più legati all’attività della Direzione Centrale per la Prevenzione e la Sicurezza Tecnica o comunque di approfondimento. Un paragrafo conclusivo in ciascun allegato contiene le indicazioni necessarie per la congruenza con i procedimenti di prevenzione incendi.

Per facilitare la lettura si è ritenuto opportuno allegare, al termine del documento (Allegato 6), l’elenco sintetico delle voci che caratterizzano la normazione tecnica e la marcatura CE dei prodotti, già fornito con la Lett. Circ. prot. n. 5714 del 4 luglio 2006, integrato con la ulteriore definizione di norma europea.

Relazione con nuove Direttive UE 2014/2016

Si attendono eventuali note di chiarimento in relazione alle nuove Direttive UE in vigore dal 2016

Nota DCPREV prot. n. 6959 del 21/5/2013

ID 4714 | | Visite: 11779 | Prevenzione Incendi

Rinvii al D M  16 02 1982 da RTV

Nota DCPREV prot. n. 6959 del 21/5/2013 

Rinvii al D.M. 16/02/1982 effettuati da regole tecniche di prevenzione incendi.

Si fa riferimento alla prima problematica sollevata nella nota in indirizzo indicata concernente la sorte dei richiami alle attività elencate nel D.M. 16 febbraio 1982, contenuti nelle vigenti regole tecniche di prevenzione incendi. 

Al riguardo si ritiene che il richiamo dei numeri identificativi delle attività elencate nel D.M. 16 febbraio 1982, presente nelle vigenti regole tecniche, sottenda un giudizio tecnico relativo al rischio antincendio rappresentato dalle stesse attività. Pertanto, si è dell'avviso che nell'applicare le specifiche regole tecniche si debba continuare ad operare il rinvio alle declaratorie delle attività del D.M. 16 febbraio 1982, anche se abrogato. 

Per i casi di richiamo generico alle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi ai sensi del D.M. 16 febbraio 1982, presente nelle regole tecniche di prevenzione incendi, si ritiene necessario verificare, caso per caso, se è possibile applicare il principio sopra espresso. Ciò in quanto si tratta pur sempre di un rinvio, all'interno di una regola tecnici, che sottende, come sopra evidenziato, una espressione di valutazione di pericolosità antincendio.

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Allegato riservato Nota DCPREV prot. n. 6959 del 21.05.2013.pdf
VVF 2013
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Focus EN 689: Valutazione del Rischio chimico

ID 2765 | | Visite: 18427 | Documenti Riservati Sicurezza

Focus EN 689: Valutazione del Rischio chimico

ID 2765 | 03.06.2024 - Attenzione norma sostituita da Ed. 2029

La norma EN 689:1997 è la principale norma tecnica di riferimento per la valutazione del rischio chimico nei luoghi di lavoro.

Vedi Documento EN 689 Ed. 2019

La EN 689 è una delle metodiche standardizzate per la misurazione degli agenti contenute nell’allegato ALLEGATO XLI del D.Lgs.81/08-Titolo IX art.225 c.2.
...

Art. 225 c.2
Salvo che possa dimostrare con altri mezzi il conseguimento di un adeguato livello di prevenzione e di protezione, il datore di lavoro, periodicamente ed ogni qualvolta sono modificate le condizioni che possono influire sull’esposizione, provvede ad effettuare la misurazione degli agenti che possono presentare un rischio per la salute, con metodiche standardizzate di cui è riportato un elenco meramente indicativo nell'ALLEGATO XLI o in loro assenza, con metodiche appropriate e con particolare riferimento ai valori limite di esposizione professionale e per periodi rappresentativi dell’esposizione in termini spazio temporali. 

ALLEGATO XLI: Metodiche standardizzate di misurazione degli agenti:

UNI EN 481:1994
UNI EN 482:1998
UNI EN 689:1998
UNI EN 1070:1999
UNI 1231:1999
UNI EN 1232:1999
UNI EN 1540:2001
UNI EN 1219:2001
...

Nell’ambito della valutazione del rischio chimico all’interno di un’azienda, l’analisi dell’esposizione alle sostanze contenute nell’aria è sempre molto difficoltosa.

All’interno delle aziende, difatti, esistono diverse attività lavorative, diversi processi che impiegano, o possono impiegare, sostanze chimiche potenzialmente pericolose per inalazione. Può essere molto complesso, inoltre, analizzare la velocità di emissione, i tempi di emissione, la distanza dalle fonti di emissione, in relazione all’effettiva esposizione dei lavoratori.

La EN 689 indica strategie e metodologie per misurare la concentrazione degli agenti chimici, mettere in rapporto l’esposizione inalatoria degli operatori con i valori limite di riferimento e consentire il confronto dei dati nel tempo, definendo la periodicità delle misure.

1. STRATEGIA

La norma identifica una chiara procedura di analisi basata su una strategia che comprende due fasi:

Prima fase
- Valutazione dell’esposizione professionale (OEA): l’esposizione viene confrontata con il valore limite;

Seconda fase
- Misurazioni periodiche (PM) per controllare regolarmente se le condizioni di esposizione sono cambiate.

La valutazione dell’esposizione si applica per la prima valutazione e viene ripetuta dopo una qualsiasi modifica consistente delle condizioni operative.

1.1 VALUTAZIONE INIZIALE

L’analisi parte dalla preparazione di un elenco di tutte le sostanze, preparati, agenti chimici presenti in azienda e dall’analisi delle varie fasi lavorative attraverso l’esame delle mansioni degli operatori, delle fonti di emissione, degli impianti di aerazione presenti, ecc…

L’analisi iniziale porta ad una valutazione iniziale (Fig. 1), nella quale devono essere considerati tutti i fattori che possano determinare la presenza o meno di agenti chimici in atmosfera. Se la presenza può essere esclusa, si può direttamente passare alla redazione di un resoconto finale, altrimenti, sarà necessario approfondire la problematica con una valutazione di base o con un’analisi dettagliata.



Fig. 1 Valutazione iniziale

1.2 VALUTAZIONE DI BASE

L’analisi di base (Fig. 2) consiste nel reperire quante più informazioni possibili sulla presenza, ad esempio, di misurazioni precedenti, di misurazioni effettuate su impianti simili o per processi simili, di calcoli basati su dati quantitativi. In caso di informazioni insufficienti, sarà necessario affidarsi a delle misurazioni da effettuare sul posto di lavoro per poi passare ad un’analisi dettagliata che, su dati certi, stabilisca se l’esposizione è prossima al valore limite.



Fig. 2 Valutazione di base

2. CONFRONTO VALORI LIMITE

Possono essere utilizzati diversi tipi di schemi per il confronto con i valori limite, ma qualunque venga utilizzato dovrà portare ad una delle seguenti conclusioni:

A. L’ESPOSIZIONE SUPERA IL VALORE LIMITE
B. L’ESPOSIZIONE È BEN AL DI SOTTO DEL VALORE LIMITE
C. LE ESPOSIZIONI NON RIENTRANO NÉ NELLA CATEGORIA A NÉ NELLA CATEGORIA B

CATEGORIA A: è obbligatorio porre rimedio alla situazione che determina un’esposizione così alta. A seguito dell’applicazioni di idonei provvedimenti sarà necessario ripetere la valutazione.

CATEGORIA B:  è necessario ripetere la valutazione con una certa regolarità per verificare che la condizione venga mantenuta, ma non sono necessarie misurazioni periodiche.

CATEGORIA C: obbligatorie misurazioni periodiche.

EN 689:1997
Atmosfera nell’ambiente di lavoro. Guida alla valutazione dell’esposizione per inalazione a composti chimici ai fini del confronto con i valori limite e strategia di misurazione. 


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D.M. 24 maggio 2002

ID 4705 | | Visite: 8845 | Prevenzione Incendi

D M  24 maggio 2002

D.M. 24 maggio 2002

Norme di prevenzione degli incendi e di progettazione, costruzione ed esercizio degli impianti di distribuzione stradale di gas naturale per autotrazione.
 
GU n. 131 del 06.06.2002
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La sicurezza nelle organizzazioni attraverso manager resilienti

ID 4702 | | Visite: 5125 | Guide Sicurezza lavoro INAIL

Promuovere la sicurezza nelle organizzazioni attraverso manager resilienti

INAIL - Quaderno n. 14 Settembre 2017

I tradizionali sistemi di gestione della sicurezza non risultano più sufficienti in caso di pericoli non conosciuti o non previsti.

Bisogna ricorrere alla capacità di resistenza degli individui a fatti imprevisti che, mutuando dall’ambito ingegneristico, in psicologia e sociologia viene detta “resilienza”.

Il quaderno intende rispondere alla necessità di alcune organizzazioni di affiancare alla gestione della sicurezza lo sviluppo della resilienza per reagire agli imprevisti, gestire pericoli non noti, affrontare emergenze superiori a quelle pianificate.

Presenta l’analisi dei possibili comportamenti basati sulla capacità di un individuo di reagire adeguatamente a un imprevisto che mini la sicurezza, e determina schemi di comunicazione e collaborazione tra diversi livelli, dall’operaio al dirigente, sulla base dei quali il singolo o il gruppo possano intervenire evitando l’accadimento di incidenti o riducendone le conseguenze.
Il presente contributo è il risultato del progetto di ricerca “Promoting safety through resilient organization managers” (Promuovere la resilienza attraverso dirigenti di organizzazione resilienti), finanziato da Inail con il bando transnazionale SAF€RA 2014 (SAF€RA grant agreement n. 291812).

L’iniziativa SAF€RA nasceva da una azione ERANET svoltasi nel periodo 2012-2015 nell’ambito del settimo programma quadro della ricerca europea, con il fine di promuovere la collaborazione transnazionale ed interdisciplinare per portare dinamismo nell’ambito della ricerca sulla sicurezza industriale.

Dal 2015 SAF€RA è diventato un consorzio permanente che promuove annualmente bandi di ricerca su argomenti di comune interesse ed innovativi rispetto alla tematica. Al consorzio partecipano i principali enti europei che gestiscono programmi di ricerca nell’ambito della sicurezza del lavoro nel settore industriale.

La tematica del bando 2014 era stata, appunto, quella dei fattori umani ed organizzativi, inclusa la resilienza, nella gestione della sicurezza industriale. Ai fattori umani ed organizzativi la ricerca dell’istituto ha dato da sempre un’attenzione particolare che ha portato negli anni allo sviluppo di sistemi di gestione della sicurezza del lavoro, ai quali viene riconosciuta particolare rilevanza attraverso vari meccanismi premianti ormai consolidati. Il sistema di gestione della sicurezza è anche il fulcro della prevenzione del pericolo d’incidente rilevante, come definito dal d.lgs. 105/2015 noto col nome di Seveso III.

...

Indice degli argomenti
Premessa
1. La resilienza, da risorsa individuale a proprietà organizzativa
1.1 La resilienza individuale
1.1.1 Hardiness e resilienza
1.1.2 Resilienza e stress
1.1.3 Resilienza e promozione della salute
1.2 La resilienza organizzativa
1.2.1 La Resilience Engineering
1.2.2 La matrice della Resilienza
1.2.3 Il ciclo della resilienza
1.2.4 Modi diversi di essere resilienti
1.2.5 La Matrice della Resilienza nei diversi modelli di sicurezza
1.2.6 NTS e resilienza
2. Un modello integrato di NTS per la resilienza
2.1 Le NTS dei manager resilienti
2.1.1 Mindfulness
2.1.2 Sharing
2.1.3 Coping
2.1.4 Implementing
2.1.5 Anchoring
2.5 Definizione di un intervento formativo per manager resilienti
2.5.1 Profilo operativo del manager resiliente
2.5.2 Obiettivi di apprendimento per la formazione del manager resiliente
2.6 Conclusioni
2.6.1 Trasferimento al sistema della sicurezza del lavoro
Riferimenti bibliografici
Glossario dei termini inglesi (in ordine di apparizione nel testo) e loro significato

Fonte: INAIL

Cassazione Civile, Sez. Lav., 14 settembre 2017, n. 21326

ID 4695 | | Visite: 2685 | Cassazione Sicurezza lavoro

Cassazione Civile, Sez. Lav., 14 settembre 2017, n. 21326 - Accertamento della esposizione ad amianto

La Corte d'Appello di Venezia con sentenza 721/2011 ha rigettato l'appello di M.R. più altri tre litisconsorti avverso la sentenza di primo grado che aveva respinto per prescrizione quinquennale la loro domanda diretta ad ottenere la condanna dell'Inail al risarcimento del danno conseguito per aver erroneamente certificato in sede di accertamento tecnico la mancata esposizione qualificata ad amianto, successivamente accertata in giudizio nei confronti dell'Inps, ai fini dei benefici contributivi di cui all'articolo 13 comma 8 legge 257/1992.

A fondamento della decisione, la Corte d'Appello, pur affermando che il diritto al risarcimento non si fosse prescritto, respingeva invece nel merito la domanda ritenendo insussistente la colpa dell'Inail in sede di certificazione della esposizione, non avendo i ricorrenti dedotto specifici elementi dai quali desumere che l'accertamento amministrativo fosse stato compiuto in modo negligente, trascurando colposamente rilevanti elementi di valutazioni esistenti all'epoca in cui tali accertamenti sono stati eseguiti . Contro la sentenza ricorrono i lavoratori con tre motivi, ai quali resiste l'INAIL con controricorso.

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Cassazione civile Sez. Lav.
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Linee guida per il coordinatore della sicurezza in fase di progettazione

ID 4687 | | Visite: 11175 | Documenti Sicurezza Enti

Linee guida per il coordinatore della sicurezza in fase di progettazione

CNI 27/09/2017

La linea guida per il Coordinatore della Sicurezza in fase di Progettazione (CSP) è il frutto di un lungo lavoro del Gdl, che ha avuto come riferimento base un documento elaborato dalla Federazione degli Ordini degli lngegneri dell'Emilia Romagna, sviluppatosi successivamente attraverso un confronto serrato e continuo con numerosi interlocutori esperti della materia, dai responsabili degli organi di vigilanza di alcune ASL regionali coinvolti nella fase iniziale, agli ingegneri della sicurezza di numerosi Ordini provinciali, nonchè di Federazioni e Consulte regionali.

II documento finale, approvato dal Consiglio Nazionale lngegneri nella seduta del 06/09/2017, si pone come utile strumento per l'esercizio della funzione di coordinatore in fase di progettazione, prima nel suo genere a diffusione nazionale.

L'obiettivo della "linea guida" è di fornire all'ingegnere, ed eventualmente a tutti i professionisti della sicurezza che si occupano della gestione dei cantieri, un valido supporto nell'ambito dell'esercizio della propria funzione, nel pieno rispetto degli obblighi previsti dall'art. 92 del D.Lgs. 81/2008, ma anche in veste di ausilio finalizzato all'innalzamento della qualità della prestazione, nell'ottica di un ruolo di "alta vigilanza" evidenziato con sempre maggiore frequenza dagli orientamenti più recenti della giurisprudenza.

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Estratto:

Nel corso degli anni molto spesso sono state analizzate le criticità del ruolo del coordinatore in fase di esecuzione dell’opera (CSE), come peraltro fatto nel lavoro interfederazione delle Federazioni Regionali Ordini degli Ingegneri della regione Emilia Romagna e Toscana relativamente alle linee guida del CSE, successivamente rielaborate dal CNI e integrate attraverso la condivisione di essi con gli Ordini Provinciali di tutto il Paese.

Tuttavia sul ruolo del coordinatore per la progettazione (in seguito CSP) non si è forse dibattuto a sufficienza, sottovalutando spesso il fondamentale momento del “progettare” la sicurezza, e dell’importanza che questo riveste nel raggiungimento dell’obbiettivo di garantire la salute e sicurezza dei lavoratori nei cantieri temporanei o mobili, come previsto dalla Direttiva Europea da cui discende il vigente D. LGS. 81/08 e s.m.i. (di seguito D81).

L’affidamento dell’incarico, che nella pratica (specialmente nei cantieri privati) è molto spesso tardivo e non contestuale a quello di progettazione dell’opera, porta ad uno svilimento del ruolo professionale del CSP ed a una “mera” redazione del Piano di Sicurezza e Coordinamento (di seguito PSC) e del Fascicolo dell’Opera (di seguito FO) senza che il CSP possa intervenire in modo efficace all’atto delle scelte progettuali.

L’attività del CSP, è dunque trattata nel presente documento cercando di evidenziare il fatto che durante lo svolgimento dei suoi compiti, debba necessariamente essere in sinergia sia con il progettista che con il committente/Responsabile dei Lavori (di seguito RL) e deve interagire con essi in modo che la realizzazione dell’opera e la sua successiva manutenzione avvengano nel pieno rispetto della normativa in materia di salute e sicurezza dei lavoratori. Nel seguito sono riportati, a titolo di promemoria, gli obblighi di legge che riguardano la figura del CSP e poi a seguire le azioni consigliate legate all’attività di coordinamento in fase di progettazione dell’opera, esse sono state riportate in un ordine tale da evidenziare come il PSC ed il FO siano in risultato conclusivo dell’attività di progettazione del CSP.

Obblighi normativi a carico del coordinatore per la progettazione (art. 90 del D81):

Durante la progettazione dell’opera e comunque prima della richiesta di presentazione delle offerte, il CSP deve:

a) Redigere il Piano di Sicurezza e Coordinamento (P.S.C.) di cui all’art. 100, comma1 i cui i contenuti minimi sono specificati nell’allegato XV;

b) Predisporre il Fascicolo adattato alle caratteristiche dell’opera (F.O.) i cui contenuti sono stabilitinell’Allegato XVI contenente le informazioni utili ai fini della prevenzione e della protezione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, tenendo conto delle specifiche norme di buona tecnica e dell’allegato II al documento UE 26 maggio 1993. Il fascicolo non è predisposto nel caso di lavori di manutenzione ordinaria di cui all’articolo 3, comma 1, lettera a) del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380

c) Eseguire una valutazione del rischio relativa alla presenza di ordigni bellici inesplosi rinvenibili durante le attività di scavo (vedi anche rif. Interpello n. 14 del 2015 Commissione Consultiva);

d) Coordinare l’applicazione delle disposizioni di cui all’art. 90, comma 1 del D.Lgs 81/08, ovvero ““Il committente o il responsabile dei lavori, nelle fasi di progettazione dell’opera, si attiene ai principi e alle misure generali di tutela di cui all’articolo 15, in particolare: a) al momento delle scelte architettoniche, tecniche ed organizzative, onde pianificare i vari lavori o fasi di lavoro che si svolgeranno simultaneamente o successivamente; b) all'atto della previsione della durata di realizzazione di questi vari lavori o fasi di lavoro.

Fonte: Consiglio Nazionale degli Ingegneri

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Linee guida CNI 2017
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Il rischio di esposizione a Legionella spp. in ambienti di vita e di lavoro

ID 4683 | | Visite: 8451 | Guide Sicurezza lavoro INAIL

Il rischio di esposizione a Legionella spp. in ambienti di vita e di lavoro

La legionellosi continua ad essere una patologia poco conosciuta, soprattutto in ambito occupazionale.

Il factsheet intende promuovere la valutazione del rischio di esposizione a Legionella spp., attraverso la conoscenza delle potenziali fonti di esposizione al batterio.

Fornisce inoltre indicazioni operative per la prevenzione e la gestione del rischio in ambito occupazionale, in considerazione della vigente normativa in materia di igiene e sicurezza (d.lgs. 81/2008 e s.m.i) e dell’emanazione delle recenti ‘Linee guida nazionali per la prevenzione e il controllo della legionellosi’ (Accordo Conferenza Stato-Regioni del 7 maggio 2015).

Fonte: INAIL

Lettera Circolare Prot. n. 0007768 del 25.05.2011

ID 4775 | | Visite: 11048 | Prevenzione Incendi

Lettera Circolare Prot. n. 0007768 del 25.05.2011

OGGETTO: Attestazione di idoneità di impianti di gas per utenze civili in esercizio sprovvisti di dichiarazione di conformità prevista dal DM 22 gennaio 2008 n. 37.

Oggetto della presente circolare sono gli impianti per la distribuzione e l'utilizzazione: di gas realizzati prima del 27.3.2008, così come definiti all'articolo 2, comma I, lettera g) del DM 37/2008, sprovvisti di dichiarazione di conformità di cui all'art. 7 comma 6 del DM 37/08.

Per tali impianti il decreto prevede che la dichiarazione di conformità e non reperibile, possa essere sostituita da una dichiarazione di rispondenza resa con le modalità indicate al comma 6 dell'Art. 7.

Tenuto conto che il DM 37/08 non fornisce un preciso modello a cui attenersi per la redazione della «dichiarazione di rispondenza». a differenza di quanto fatto per la «dichiarazione di conformità tramite gli Allegati I e II, al fine di rendere uniforme su territorio nazionale la documentazione da acquisire ai fini del rilascio del Certificato di Prevenzione Incendi è stato predisposto un modello "Dichiarazione di rispondenza" allegato alla presente, elaborato anche dopo uno studio con il Comitato Italiano Gas.

Tale modello verrà utilizzato in luogo del modello CERT.IMP 2008, di cui alla circolare P515/4101 sott. 72/E.6 del 24 aprile 2008, solo nel coso di impianti a gas a servizio di utenze ad uso civile.

Resta inteso che, nel caso in cui l'impianto dovesse essere compreso nell'elenco delle attività soggette ai controlli dei Vigili del fuoco, la dichiarazione dovrà essere sottoscritta da un professionista iscritto negli elenchi del Ministero dell'Interno di cui alla legge 818/84.

Si informa, infine, che i modelli saranno resi disponibili in formato editabile nell'apposita sezione dedicata alla modulistica presente nel portale www.vigilfuoco.it.

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Lettera Circolare Prot. n. 1212 del 23/03/2009

ID 4760 | | Visite: 7757 | Prevenzione Incendi

Lettera Circolare Prot. n. 1212 del 23/03/2009

Impianti elettrici temporanei. Obbligo di dichiarazione di conformità.

Il Decreto 22 gennaio 2008, n. 37 " Regolamento concernente l'attuazione dell'articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge n. 248 del 2 dicembre 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici. (pubblicato su Gazzetta Ufficiale n. 61 del 12 marzo 2008) all'articolo 10 comma 2 riporta testualmente:

" ... Sono esclusi dagli obblighi della relazione del progetto e dell'attestazione e il collaudo le installazioni per apparecchi per usi domestici e la fornitura provvisoria di energia elettrica per gli impianti di cantiere e similari. fermo restando l'obbligo del rilascio della dichiarazione di conformità ... "

Premesso quanto sopra, si ritiene che gli impianti temporanei realizzati ad esempio nelle attività soggette a vigilanza antincendio elencati nel Decreto Ministeriale n. 261 del 22 febbraio 1996 rientrino nella precedente fattispecie debbano pertanto essere muniti di dichiarazione di conformità resa ai sensi del D.M. 22 gennaio 2008 n. 37 (come modificato dal Decreto 19 maggio 2010).

VVF
Direzione Centrale per la Prevenzione e la Sicurezza Tecnica

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Cassazione Penale, Sez. 4, 05 ottobre 2017, n. 45864

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Cassazione Penale, Sez. 4, 05 ottobre 2017, n. 45864 - Infortunio durante l'attività di verifica della tenuta di un serbatoio con aria compressa: mansioni estranee al contratto e pericolose

1. La Corte di Appello di Firenze, con la sentenza in epigrafe, ha confermato la pronuncia di condanna emessa dal Tribunale di Firenze - Sez. Distaccata di Pontassieve nei confronti di B.A. in relazione al reato previsto dall'art.590, commi 1 e 3, cod. pen. per avere cagionato, in qualità di datore di lavoro, lesioni personali a F.B. con violazione di norme in materia di prevenzione di infortuni sul lavoro. In Borgo San Lorenzo in data 8 febbraio 2011.

2. B.A. ricorre per cassazione censurando la sentenza impugnata per violazione dell'art.606, comma 1, lett.c) cod. proc. pen. in relazione agli artt.649 e 669 cod. proc. pen. per essere intervenuta sentenza assolutoria definitiva del Tribunale di Firenze con la quale il ricorrente è stato assolto dall'imputazione per due contravvenzioni costituenti il precetto in cui si è sostanziata l'ipotesi di colpa specifica ascritta al B.A. nel presente procedimento. Con un secondo motivo deduce violazione dell'art.606, comma 1, lett.c) ed e) cod. proc. pen. per avere i giudici di merito tralasciato di considerare o travisato l'elemento dirimente per cui B.A. non era presente quando al lavoratore era stato chiesto di eseguire un'attività esorbitante dalle sue mansioni e dalla sua formazione.

3. Con memoria depositata il 6 settembre 2017 il difensore del ricorrente ha sviluppato ulteriormente i motivi di ricorso.

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Cassazione Civile, Sez. Lav., 04 ottobre 2017, n. 23189

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Cassazione Civile, Sez. Lav., 04 ottobre 2017, n. 23189 - Diminuita integrità psicofisica causata dall'assegnazione a mansioni inferiori al proprio inquadramento professionale. Danno non patrimoniale

La Corte d'Appello di Firenze con sentenza in data 4/11/2011, in riforma della sentenza del Tribunale di Livorno, n.322/2008, ha negato la risarcibilità del danno non economico in favore di R.C., operatore professionale dirigente - livello DS presso l'Asl n. 6 di Livorno, liquidato in primo grado in 75.000 euro oltre accessori, per danno biologico conseguente alla diminuita integrità psicofisica causata dall'assegnazione a mansioni di assistente sanitario - infermiere, inferiori al suo inquadramento professionale.

Il ricorrente, identificando il tratto esclusivo caratterizzante la sua figura professionale con l'impartire ordini al personale, si rifiutava di svolgere ogni altra mansione che non prevedesse tale modalità direttiva, risultando sovente inattivo. Riconosciuto affetto da malattia professionale diagnosticata come "sindrome psicopatologica da costrittività organizzativa sul lavoro" e indennizzato dall'Inail con una rendita pari a euro 81.282,12, aveva dunque chiesto anche un risarcimento a titolo di danno esistenziale, accordatogli dal giudice di prime cure nella misura di euro 75.000 e negatogli dalla Corte d'Appello in toto, in quanto ritenuto non provato, e, in ogni caso già coperto dalla anzidetta rendita Inail già percepita.

La Corte d'Appello ha, pertanto, negato il diritto al risarcimento per danno non economico differenziale, non coperto dall'Istituto assicuratore, non riscontrando in capo all'Asl alcuna responsabilità contrattuale ed extracontrattuale per adibizione del ricorrente a mansioni non adeguate al suo livello d'inquadramento, e ha statuito, altresì, che il rifiuto da parte dell'appellante delle prestazioni richieste dalla datrice non potesse essere ascritto a un'eccezione d'inadempimento contrattuale, ma ingenerasse una vera e propria forma di volontaria autoesclusione, temporaneamente tollerata dalla datrice di lavoro, e, in seguito, ritenuta rilevante sul versante disciplinare.

La Corte territoriale ha ritenuto che il nucleo della qualifica di appartenenza del ricorrente, non fosse esattamente sovrapponibile alla funzione di direzione, ma presentasse una maggiore ricchezza di aspetti, prevedendo anche, disgiuntamente, incarichi unipersonali con compiti di studio, programmazione, organizzazione didattica e della formazione professionale, iniziative di programmazione e proposte, formulazione di piani operativi, inchieste epidemiologiche, raccolta, elaborazione e esposizione di dati statistici.

Sotto il profilo della responsabilità risarcitoria per un presunto demansionamento, la sentenza gravata (specie nei punti 4 e 5) ha escluso del tutto un'imputabilità di condotte lesive in capo all'Asl n. 6 di Livorno per violazione dell'art. 2087 cod. civ.
Avverso siffatta decisione interpone ricorso in Cassazione R.C. affidando le sue ragioni a quattro censure, cui resiste con tempestivo controricorso l'Asl n.6 di Livorno, che propone altresì ricorso incidentale con tre motivi.

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Decreto 22 febbraio 2006

ID 4728 | | Visite: 23452 | Prevenzione Incendi

Decreto 22 febbraio 2006 Prevenzione Incendi uffici

Decreto 22 febbraio 2006

Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l’esercizio di edifici e/o locali destinati ad uffici.

GU n. 51 del 02.03.2006

Attività n. 71 del D.P.R. 151/2011:

N. Attività Categoria
A B C
 71  Aziende ed uffici con oltre 300 persone presenti (1) (2) fino a 500 persone oltre 500 e fino a 800 persone oltre 800 persone

(1) In analogia a quanto chiarito con nota prot. n. P2661/4122/1 sott. 3 del 16-01-1997 per le attività ricettive, le “aziende ed uffici” organizzati in più edifici tra loro separati e non comunicanti, ciascuno con meno di 300 persone presenti, devono osservare le norme di cui D.M. 22/2/2006 per ciascun edificio, in relazione alla classificazione di cui all’art. 2 della regola tecnica. Se l’attività nel suo complesso ha più di 300 persone presenti, la stessa risulta ricompresa nel p.to 71 del DPR 151/2011 e pertanto è soggetta a controllo VVF.

(2) Un complesso edilizio a uso ufficio complessivamente con oltre 300 persone presenti, distribuito su più edifici separati e isolati ciascuno con meno di 300 presenti, facente capo a unico titolare, ricade nel p.to 71 del DPR 151/2011. Qualora invece l’attività fosse costituita da uffici facenti capo a diverse titolarità, dovrà essere verificata la sussistenza dei requisiti di assoggettamento al p.to 73 del DPR 151/2011 secondo le indicazioni fornite con nota 4756 del 09/04/2013 (Nota DCPREV prot. n. 7090 del 22-05-2013).

Decreto 12 Aprile 2019 Eliminazione doppio binario e Att. 71.

Dal 20 Ottobre 2019 entrata in vigore del Decreto 12 Aprile 2019 "Modifiche al Decreto 3 agosto 2015, recante l'approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi, ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139" (GU n.95 del 23-04-2019), le attività di Prevenzione Incendi di nuova realizzazione (Art. 1 c.1) sono obbligate al rispetto del Codice Prevenzione Incendi decreto 3 agosto 2015, salvo attività Art. 2-bis (Modalità applicative alternative), tra cui attività 71

DM 3 agosto 2015 e D.P.R. 151/2011 Tabella di lettura 

Regola Tecnica Verticale Prevenzione Incendi attività d'ufficio RTO

Decreto Ministero dell'Interno 8 giugno 2016
Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi per le attività di ufficio, ai sensi dell’articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139.
(GU n. 145 del 23 Giugno 2016)

La presente regola tecnica verticale reca disposizioni per la Prevenzione Incendi riguardanti edifici o locali adibiti a uffici con oltre 300 persone presenti in accordo con la RTO.



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D.M. 7 Agosto 2012

ID 4719 | | Visite: 65425 | Prevenzione Incendi

D.M. 7 Agosto 2012

ID 4719 | 05.10.2017

D.M. 7 Agosto 2012
Disposizioni relative alle modalita' di presentazione delle istanze concernenti i procedimenti di prevenzione incendi e alla documentazione da allegare, ai sensi dell'articolo 2, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151.

GU n. 201 del 29 agosto 2012
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A partire dal 27 novembre 2012 le domande per l’avvio di procedimenti di prevenzione incendi dovranno essere conformi al nuovo emendamento che sostituisce il Decreto Ministeriale del 4 maggio 1998, a cui far riferimento esclusivamente per determinare l’importo dei corrispettivi dovuti ai Vigili del Fuoco.

Al fine di garantire l’uniformità delle procedure, nonché la trasparenza e la semplificazione dei procedimenti relativi alla prevenzione incendi dell’attività amministrativa, il Ministero dell’Interno ha approvato le modalità di presentazione, anche attraverso lo sportello unico per le attività produttive (SUAP).

Il provvedimento regolamenta i contenuti e i relativi allegati per ciascuna delle seguenti istanze:

- istanza della valutazione dei progetti;
- segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA);
- attestato di rinnovo periodico di conformità antincendio;
- istanza di deroga;
- istanza di Nulla Osta di Fattibilità (NOF);
- istanza di verifica in corso d’opera;
- istanza di voltura

Il citato D.M. 04/05/1998 è abrogato, eccetto i commi 2 e 3 dell'art. 7 e la tabella di cui all'Allegato 6, che cesseranno di applicarsi con l'adozione del decreto recante i corrispettivi per i servizi di prevenzione incendi effettuati dal Corpo nazionale dei VV.F., previsto dall'art. 2, comma 8, del D.P.R. 151/2011.

DM 7 agosto 2012 Allegato I

ALLEGATO I DOCUMENTAZIONE TECNICA ALLEGATA ALL'ISTANZA DI VALUTAZIONE DEI PROGETTI 

La documentazione tecnica di prevenzione incendi attiene alle caratteristiche di sicurezza antincendio delle attivita' soggette ai controlli di prevenzione incendi riportate nell'Allegato I del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n.151 e consente di accertare la loro rispondenza alle vigenti norme o, in mancanza, ai criteri generali di prevenzione incendi. In particolare comprende:

- relazione tecnica;
- elaborati grafici. 

A - DOCUMENTAZIONE RELATIVA AD ATTIVITA' NON REGOLATE DA SPECIFICHE DISPOSIZIONI ANTINCENDIO

A.1 RELAZIONE TECNICA 

La relazione tecnica evidenzia l'osservanza dei criteri generali di sicurezza antincendio, tramite l'individuazione dei pericoli di incendio, la valutazione dei rischi connessi e la descrizione delle misure di prevenzione e protezione antincendio da attuare per ridurre i rischi. 

A.1.1 Individuazione dei pericoli di incendio 
La prima parte della relazione contiene l'indicazione di elementi che permettono di individuare i pericoli presenti nell'attivita', quali ad esempio: 
- destinazione d'uso (generale e particolare); 
- sostanze pericolose e loro modalita' di stoccaggio; 
- carico di incendio nei vari compartimenti; 
- impianti di processo; 
- lavorazioni; 
- macchine, apparecchiature ed attrezzi; 
- movimentazioni interne; 
- impianti tecnologici di servizio; 
- aree a rischio specifico. 

A.1.2 Descrizione delle condizioni ambientali 
La seconda parte della relazione contiene la descrizione delle condizioni ambientali nelle quali i pericoli sono inseriti, al fine di consentire la valutazione del rischio incendio connesso ai pericoli individuati, quali ad esempio: 
- condizioni di accessibilita' e viabilita';
 - lay-out aziendale (distanziamenti, separazioni, isolamento); 
- caratteristiche degli edifici (tipologia edilizia, geometria, volumetria, superfici, altezza, piani interrati, articolazione planovolumetrica, compartimentazione, ecc.); 
- aerazione (ventilazione); 
- affollamento degli ambienti, con particolare riferimento alla presenza di persone con ridotte od impedite capacita' motorie o sensoriali; 
- vie di esodo. 

A.1.3 Valutazione qualitativa del rischio incendio 
La terza parte della relazione contiene la valutazione qualitativa del livello di rischio incendio, l'indicazione degli obiettivi di sicurezza assunti e l'indicazione delle azioni messe in atto per perseguirli.

A.1.4 Compensazione del rischio incendio (strategia antincendio) 
La quarta parte della relazione tecnica contiene la descrizione dei provvedimenti da adottare nei confronti dei pericoli di incendio, delle condizioni ambientali, e la descrizione delle misure preventive e protettive assunte, con particolare riguardo al comportamento al fuoco delle strutture e dei materiali ed ai presidi antincendio, evidenziando le norme tecniche di prodotto e di impianto prese a riferimento. Relativamente agli impianti di protezione attiva la documentazione indica le norme di progettazione seguite, le prestazioni dell'impianto, le sue caratteristiche dimensionali, (quali ad esempio, portate specifiche, pressioni operative, caratteristica e durata dell'alimentazione dell'agente estinguente, ecc..) e quelle dei componenti da impiegare nella sua realizzazione, nonche' l'idoneita' dell'impianto in relazione al rischio di incendio presente nell'attivita'. 

A.1.5 Gestione dell'emergenza 
Nell'ultima parte della relazione sono indicati, in via generale, gli elementi strategici della pianificazione dell'emergenza che dimostrino la perseguibilita' dell'obiettivo della mitigazione del rischio residuo attraverso una efficiente organizzazione e gestione aziendale. 

A.2 ELABORATI GRAFICI 
Gli elaborati grafici comprendono: 
a) planimetria generale in scala (da 1:2000 a 1:200), a seconda delle dimensioni dell'insediamento, dalla quale risultino: 
- l'ubicazione delle attivita'; 
- le condizioni di accessibilita' all'area e di viabilita' al contorno, gli accessi pedonali e carrabili; 
- le distanze di sicurezza esterne; 
- le risorse idriche della zona (idranti esterni, corsi d'acqua, acquedotti e riserve idriche); 
- gli impianti tecnologici esterni (cabine elettriche, elettrodotti, rete gas, impianti di distribuzione gas tecnici); 
- l'ubicazione degli elementi e dei dispositivi caratteristici del funzionamento degli impianti di protezione antincendio e degli organi di manovra in emergenza degli impianti tecnologici; 
- quanto altro ritenuto utile per una descrizione complessiva dell'attivita' ai fini antincendio, del contesto territoriale in cui l'attivita' si inserisce ed ogni altro utile riferimento per le squadre di soccorso in caso di intervento. 
b) piante in scala da 1:50 a 1:200, a seconda della dimensione dell'edificio o locale dell'attivita', relative a ciascun piano, recanti l'indicazione degli elementi caratterizzanti il rischio di incendio e le misure di sicurezza e protezione riportate nella relazione tecnica quali, in particolare: 
- la destinazione d'uso ai fini antincendio di ogni locale con indicazione delle sostanze pericolose presenti, dei macchinari ed impianti esistenti e rilevanti ai fini antincendio; 
- l'indicazione dei percorsi di esodo, con il verso di apertura delle porte, i corridoi, i vani scala, gli ascensori, nonche' le relative dimensioni; 
- le attrezzature mobili di estinzione e gli impianti di protezione antincendio, se previsti; 
- l'illuminazione di sicurezza. 
c) sezioni ed eventuali prospetti degli edifici, in scala adeguata; 

B - DOCUMENTAZIONE RELATIVA AD ATTIVITA' REGOLATE DA SPECIFICHE DISPOSIZIONI ANTINCENDI 

B.1 RELAZIONE TECNICA 
La relazione tecnica puo' limitarsi a dimostrare l'osservanza delle specifiche disposizioni tecniche di prevenzione incendi. 

B.2 ELABORATI GRAFICI 
Gli elaborati grafici comprendono i medesimi elementi richiesti al punto A.2. 

C - MODIFICHE DI ATTIVITA' ESISTENTI 
In caso di modifiche di attivita' esistenti, gli elaborati grafici relativi alla planimetria generale devono riguardare l'intero complesso, mentre la restante documentazione progettuale di cui ai precedenti punti, potra' essere limitata alla sola parte oggetto degli interventi di modifica.

DM 3 agosto 2015

Art. 1. Approvazione e modalità applicative delle norme tecniche di prevenzione incendi

1. Sono approvate, ai sensi dell’articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, le norme tecniche di prevenzione incendi di cui all’allegato 1, che costituisce parte integrante del presente decreto.
...
Art. 5. Disposizioni finali

1. Ai fini dell’applicazione delle norme tecniche di cui all’articolo 1, restano valide:

a) le disposizioni di cui al decreto del Ministro dell’interno 7 agosto 2012 relativamente alla documentazione tecnica da allegare alle istanze di cui decreto del Presidente della Repubblica 1 agosto 2011, n. 151. La medesima documentazione tecnica deve includere le informazioni indicate nelle norme tecniche di cui al presente decreto;

b) le disposizioni di cui all’articolo 11, comma 3, del decreto del Ministro dell’interno 7 agosto 2012 e quelle degli articoli 3, comma 3, 4, comma 2, e 6, comma 4, del decreto del Ministro dell’interno 9 maggio 2007, relative alla determinazione degli importi dei corrispettivi dovuti per i servizi resi dai Comandi provinciali dei vigili del fuoco.

2. Per le attività di cui all’articolo 2 in possesso del certificato di prevenzione incendi ovvero in regola con gli obblighi previsti agli articoli 3, 4 e 7 del decreto del Presidente della Repubblica 1 agosto 2011, n. 151, il presente decreto non comporta adempimenti.

Collegati

D.M. 16 febbraio 1982

ID 4717 | | Visite: 29736 | Prevenzione Incendi

D M  16 febbraio 1982

D.M. 16 febbraio 1982

Modificazioni del decreto ministeriale 27 settembre 1965, concernente la determinazione delle attività soggette alle visite di prevenzione incendi.

(GU n. 98 del 9 aprile 1982)

Emanato ai sensi dell'Art. 4. della Legge 26 luglio 1965 n. 966

Art. 4
I depositi e le industrie pericolose soggetti alle visite ed ai controlli di prevenzione incendi, nonché la perio­dicità delle visite, sono determinati con decreto del ministro per l'interno, di concerto con il ministro per l'industria e commercio, in relazione alle esigenze tec­niche di sicurezza degli impianti.
Indipendentemente dalla periodicità stabilita con H provvedimento di cui al precedente comma, l'obbligo di richiedere le visite ed i controlli ricorre: quando ci sono modifiche di lavorazione o di strutture; nei casi di nuova destinazione dei locali o di variazioni qualitative e quantitative delle sostanze pericolose esistenti negli stabilimenti o depositi, e ogni qualvolta vengano a mu­tare le condizioni di sicurezza precedentemente accer­tate.
Il Comando provinciale dei vigili del fuoco, eseguiti i controlli e accertata la rispondenza degli impianti alle prescrizioni di sicurezza, rilascia un "certificato di prevenzione" che ba validità pari alla periodicità delle visite.
...



Modificato da: Decreto 27 marzo 1985

Abrogato da: Decreto Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151

Tabella di equiparazione DPR 151/2011 e DM 16.02.1982

Collegati

Decreto Legislativo 21 aprile 2011, n. 67 - Lavori usuranti

ID 1769 | | Visite: 73333 | Decreti Sicurezza lavoro

Decreto Legislativo 21 aprile 2011 , n. 67 | Consolidato 2921 (Ris. Abbonati)

Accesso anticipato al pensionamento per gli addetti alle lavorazioni particolarmente faticose e pesanti, a norma dell'articolo 1 della legge 4 novembre 2010, n. 183. (GU n.108 del 11 Maggio 2011)

Update 19.03.2021

In allegato testo consolidato Marzo 2021 (riservato abbonati sicurezza) con le modifiche apportate da:

06/12/2011
DECRETO-LEGGE 6 dicembre 2011, n. 201 (in SO n.251, relativo alla G.U. 06/12/2011, n.284) convertito con modificazioni dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214 (in S.O. n. 276, relativo alla G.U. 27/12/2011 n. 300)

29/12/2014
LEGGE 23 dicembre 2014, n. 190 (in SO n.99, relativo alla G.U. 29/12/2014, n.300)

30/12/2015
LEGGE 28 dicembre 2015, n. 208 (in SO n.70, relativo alla G.U. 30/12/2015, n.302)

21/12/2016
LEGGE 11 dicembre 2016, n. 232 (in SO n.57, relativo alla G.U. 21/12/2016, n.297)

Update 26.02.2018

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 26 febbraio 2018 il Decreto del Ministero del Lavoro 5 febbraio 2018 che, all’Allegato A, specifica le professioni richiamate dall’Allegato B della Legge di Bilancio 2018, ai sensi delle previsioni contenute nell’art. 1, co. 153, della L. n. 205/2017.

Il decreto contiene il nuovo elenco dei lavori gravosi e usuranti, estendendo così la platea dei lavoratori non interessati dall’innalzamento dell’età pensionabile dovuto all’adeguamento alla speranza di vita.

L'Allegato elenca:

gli operai dell’industria estrattiva, dell’edilizia e della manutenzione degli edifici;
i conduttori di gru o di macchinari per la perforazione nelle costruzioni;
i conciatori di pelle o pellicce;
i conduttori di convogli ferroviari o personale viaggiante;
i conduttori di mezzi pesanti e camion;
il personale delle professioni sanitarie infermieristiche ed ostetriche ospedaliere con lavoro organizzato in turni;
gli addetti all’assistenza personale di persone in condizioni di non autosufficienza;
gli insegnanti dell’infanzia ed educatori degli asili nido
i facchini, addetti allo spostamento merci e assimilati;
il personale non qualificato addetto ai servizi di pulizia di uffici ed esercizi commerciali;
gli operatori ecologici e altri raccoglitori e separatori di rifiuti;
gli operai nell’agricoltura, zootecnica e pesca;
i pescatori della pesca costiera, in acque interne, in alto mare, dipendenti o soci di cooperative;
i siderurgici di prima e seconda fusione e lavoratori del vetro addetti a lavori ad alte temperature non già ricompresi tra i lavori usuranti di cui al D.Lgs. n. 67/2011;
i marittimi imbarcanti a bordo e personale viaggiante dei trasporti marini ed acque interne.

Update 03.10.2017

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 231 del 03-10-2017, il Decreto 20 Settembre 2017, modifica del decreto 20 settembre 2011, concernente l'accesso anticipato al pensionamento per gli addetti alle lavorazioni particolarmente faticose e pesanti.
Il decreto pubblicato modifica gli articoli 2, 4, 5, 6 e 8 del Decreto 20 settembre 2011 e sostituisce la tabella A del decreto 20 settembre 2011.

Comunicazione annuale dei lavoratori entro il 31 Marzo.

I lavoratori coinvolti da questo tipo di lavorazioni particolarmente faticose e pesanti possono accedere al pensionamento anticipato con le modalità indicate nel Decreto 20 settembre 2011, così come modificato dal Decreto 20 settembre 2017.

Le lavorazioni oggetto di questo beneficio sono i lavori usuranti di cui all'art. 2 del Decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale del 19 maggio 1999.

Perché ciò possa essere possibile, la legge ha disciplinato una serie di comunicazioni obbligatorie a carico del lavoratore e del datore di lavoro.
Inoltre ha disciplinato le modalità e le tempistiche con le quali tali comunicazioni devono essere presentate al fine di velocizzare e rendere più efficiente il procedimento.

Qui di seguito sono elencate le varie categorie di lavori usuranti:

- lavori in galleria, cava o miniera – tutte le mansioni svolte in sotterraneo dagli addetti con carattere di prevalenza e continuità;
- lavori in cassoni ad aria compressa;
- lavori svolti dai palombari;
- lavori ad alte temperature;
- lavorazione del vetro cavo;
- lavori espletati in spazi ristretti - con carattere di prevalenza e continuità, in particolare le attività di costruzione, riparazione e manutenzione navale e le mansioni svolte continuativamente all'interno di spazi ristretti, come intercapedini, pozzetti, doppi fondi, di bordo o di grandi blocchi strutture;
- lavori di asportazione dell'amianto;
- Lavori notturni (indicati all’articolo 1 del decreto legislativo 8 aprile 2003 n.66).

Il “lavoratore notturno” è chi svolge almeno parte del suo orario di lavoro o almeno tre ore del suo tempo di lavoro giornaliero (secondo le norme definite dai contratti collettivi di lavoro) durante il “periodo notturno”, cioè un periodo di almeno sette ore consecutive comprendenti l'intervallo tra la mezzanotte e le cinque del mattino. Secondo lo stesso decreto legislativo, in difetto di disciplina collettiva è considerato lavoratore notturno qualsiasi lavoratore che svolga lavoro notturno per un minimo di ottanta giorni lavorativi all'anno (in caso di lavoro a tempo parziale il limite minimo è riproporzionato).
Il lavoro notturno è considerato usurante se organizzato in turni (almeno sei ore in cui è compresa la fascia indicata come “periodo notturno”) o se il lavoro è svolto in modo ordinario in periodi notturni (per almeno tre ore). [per approfondimenti vedi Lavoro notturno: Quadro Normativo e Sicurezza]

- Lavorazioni svolte da addetti alla cosiddetta “linea catena” (così come indicate all’art. 1, comma 1 lettera c del decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67 ed elencate nell'allegato 1 dello stesso decreto):

- - Prodotti dolciari, additivi per bevande e altri alimenti;
- - Lavorazione e trasformazione delle resine sintetiche e dei materiali polimerici termoplastici e termoindurenti; produzione di articoli finiti, etc.
- - Macchine per cucire e macchine rimagliatrici per uso industriale e domestico;
- - Costruzione di autoveicoli e di rimorchi;
- - Apparecchi termici: di produzione di vapore, di riscaldamento, di refrigerazione, di condizionamento;
- - Elettrodomestici;
- - Altri strumenti e apparecchi;
- - Confezione con tessuti di articoli per abbigliamento ed accessori; etc.
- - Confezione di calzature in qualsiasi materiale, anche limitatamente a singole fasi del ciclo produttivo;

- Conducenti di veicoli, di capienza complessiva non inferiore a 9 posti, adibiti a servizio pubblico di trasporto collettivo (art. 1, comma 1 lettera d del decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67)

Le attività di lavori usuranti dovranno essere prestate in un periodo di tempo pari almeno a sette anni, compreso l'anno di maturazione dei requisiti, negli ultimi dieci anni di attività lavorativa, per le pensioni aventi decorrenza entro il 31 dicembre 2017, o da almeno la metà della vita lavorativa complessiva, per le pensioni con decorrenza dal 1° gennaio 2018 (sono considerati solo i periodi effettivamente prestati).

Come detto in precedenza, la normativa prevede una serie di adempimenti anche per il lavoratore per poter accedere al beneficio; dovrà infatti presentare, presso l'ente previdenziale al quale è iscritto, una domanda corredata di copia dei documenti previsti dalla normativa vigente al momento dello svolgimento delle attività usuranti e dagli elementi di prova in data certa da cui emerga la sussistenza dei requisiti necessari per il godimento del beneficio anticipato con riferimento sia alla qualità delle attività svolte sia ai necessari  periodi di espletamento sia alla dimensione e all'assetto organizzativo dell'azienda riferibili a:

- Prospetto paga;
- Libro matricola, registro di impresa ovvero LUL;
- Libretto di lavoro;
- Contratto di lavoro individuale indicando anche il CCNL, territoriale, aziendale e il livello di inquadramento;
- Ordini di servizio, schemi di turnazione del personale, registri delle presenze ed eventuali atti di affidamento di incarichi o mansioni;
- Documentazione medico - sanitaria;
- Comunicazioni per il lavoro notturno;
- Comunicazioni per linee a catena;
- Carta di qualificazione del conducente e certificato di idoneità alla guida;
- Documento di valutazione del rischio previsto dalla vigente normativa in materia di sicurezza sul lavoro;
- Comunicazioni di assunzione;
- Dichiarazione di assunzione;
- Altra documentazione equipollente;

L'istanza presentata, per certificare i lavori usuranti, deve inoltre indicare la volontà di avvalersi di tale beneficio pensionistico, i periodi per i quali è stata svolta ciascuna delle attività lavorative interessate e la corrispondente documentazione minima necessaria indicata nella tabella A allegata al Decreto 20 settembre 2011 così come sostituita dalla tabella A del decreto 20 settembre 2017.

Successivamente, è l'Ente previdenziale che, una vola completate le attività di verifica, comunica al  lavoratore l'esito della domanda; se l'esito è positivo, l'Ente dovrà comunicare la prima decorrenza utile al trattamento pensionistico, la quale è subordinata alla presentazione della domanda di pensionamento dell'interessato ai fini della verifica dell'integrazione dei requisiti previsti.

Nel caso in cui le domande presentate e accolte superino il budget finanziario previsto dal Decreto, la decorrenza del trattamento pensionistico sarà differita con i criteri di priorità in ragione della maturazione dei requisiti agevolati. Nel caso di parità, si guarda la data di presentazione della domanda. Altre comunicazioni obbligatorie sono a carico del datore di lavoro.

Per completezza, vediamo quali sono i soggetti abilitati dal Ministero del Lavoro ad effettuare le comunicazioni:

- Datori di lavoro privati, quando effettuino direttamente le comunicazioni;
- Le imprese utilizzatrici, con riguardo a lavoratori somministrati, impegnati nel lavoro a catena e nel lavoro notturno;
- I consulenti del lavoro e gli altri soggetti abilitati dall'art. 1 della L. n. 12/1979;
- Gli altri soggetti abilitati dalle disposizioni di legge alla gestione e amministrazione del personale dipendente del settore agricolo in relazione ad imprese che abbiano conferito a loro un incarico di direzione, amministrazione o gestione.

Le comunicazioni a carico del datore per lavori usuranti, possono essere sintetizzate in:

- Comunicazioni di monitoraggio annuale dei lavoratori impegnati in mansioni usuranti (per il D.M. 19 Maggio 1999 lavoro notturno, a catena e conduzione di veicoli adibiti al servizio pubblico); la compilazione dovrà avvenire entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento (Nota direttoriale del 28 novembre 2011)

- Comunicazioni di cui all'art. 5, commi 1 e 2 del D.Lgs n. 67/2011 con periodicità annuale: l'esecuzione di lavoro notturno svolto in modo continuativo o compreso in regolari turni periodici; entro 30 giorni dal loro inizio per lo svolgimento delle lavorazioni a catena.

Sono previste sanzioni amministrative in caso di inadempimento. La norma prevede il pagamento di una sanzione da € 500,00 a € 1.500,00 per ciascuna inosservanza. Le sanzioni sono diffidabili.

Da ricordare che il datore di lavoro che svolge lavorazioni rientranti nella categoria del lavori usuranti, è tenuto ad effettuare comunicazione attraverso il modello LAV_US presente su sito del Ministero e sul sito www.cliclavoro.gov.it.

http://www.cliclavoro.gov.it/Aziende/Adempimenti/Pagine/Lavori-usuranti.aspx

https://www.inps.it/portale/default.aspx?itemdir=9652

Per procedere all'invio sarà necessario un pre - accreditamento con un'autocertificazione del possesso dei prerequisiti.

Ecco la procedura:
- Compilare un modulo on - line con i propri dati ed inviarlo. La ricevuta stampabile sarà inviata via mail all'indirizzo indicato nel campo "referente";
- Il Ministero in pochi giorni invierà una mail di richiesta di documentazione allo stesso indirizzo. In caso di mancata ricezione di tale mail, sarà necessario scrivere ad Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo. ;
- Indicare al numero di fax indicato nella mail una copia firmata del documento di identità di chi effettua l'accreditamento.

Ricevute le credenziali, si potrà accedere al sistema e compilare il modello LAV_US nella pagina: https://www.co.lavoro.gov.it/modulolavus/.

Vi è anche la possibilità di avere un archivio con tutti i moduli inviati.

Decreto Legislativo 21 aprile 2011, n. 67
Accesso anticipato al pensionamento per gli addetti alle lavorazioni particolarmente faticose e pesanti, a norma dell'articolo 1 della legge 4 novembre 201, n. 183.

Decreto Legislativo 8 aprile 2003, n. 66
Attuazione delle direttive 93/104/CE e 2000/34/CE concernenti taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro

Decreto 19 maggio 1999
Criteri di individuazione delle mansioni usuranti

DECRETO 20 settembre 2011
Accesso anticipato al pensionamento per gli addetti alle lavorazioni particolarmente faticose e pesanti.

Decreto 20 settembre 2017
Modifica del decreto 20 settembre 2011, concernente l'accesso anticipato al pensionamento per gli addetti alle lavorazioni particolarmente faticose e pesanti.

Vademecum sui Lavori Usuranti - UIL

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Decreto MLPS 20 settembre 2017

ID 4709 | | Visite: 10535 | Decreti Sicurezza lavoro

Decreto 20 settembre 2017

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

Modifica del decreto 20 settembre 2011, concernente l'accesso anticipato al pensionamento per gli addetti alle lavorazioni particolarmente faticose e pesanti.

Art. 1. Modifiche al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 20 settembre 2011

1. Al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, 20 settembre 2011, di cui alle premesse, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’art. 2, comma 1, le parole: «e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali» sono sostituite dalle seguenti: «e dell’Ispettorato nazionale del lavoro»;

b) all’art. 4, comma 1, le parole: «ed entro il 30 ottobre di ciascun anno in riferimento alla lettera b) » sono sostituite dalle seguenti: «, entro il 30 ottobre di ciascuno degli anni 2012, 2013, 2014, 2015 e 2016, in riferimento alla lettera b) , entro il 30 ottobre 2017 in riferimento alla lettera b -bis ) ed entro il 30 novembre di ciascun anno precedente a quello di maturazione dei requisiti agevolati in riferimento alla lettera b -ter )»;

c) all’art. 5, comma 1, le parole: «Ministero del lavoro e delle politiche sociali» sono sostituite dalle seguenti: «Ispettorato nazionale del lavoro»;

d) all’art. 6:

1) al comma 1, le parole: «alla Direzione provinciale del lavoro» sono sostituite dalle seguenti: «all’Ispettorato territoriale del lavoro»;

2) al comma 3, le parole: «il Ministero del lavoro e delle politiche sociali» sono sostituite dalle seguenti: «l’Ispettorato nazionale del lavoro»;

e) all’art. 8, comma 2, le parole: «dell’INPDAP e dell’ENPALS» sono sostituite dalle seguenti: «dell’INPS».

2. La tabella A allegata al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 20 settembre 2011 è sostituita dalla tabella A allegata al presente decreto.

TABELLA A

Documentazione minima da presentare ai fini della procedibilità della domanda di accesso al beneficio

LAVORATORI DIPENDENTI DA DATORI DI LAVORO PRIVATI
Lavorazioni faticose e pesanti di cui all'art. 1, comma 1, del D.lgs. 67/2011


Documenti che devono attestare la sussistenza del rapporto di lavoro per tutto il periodo di cui all'art. 1, comma 2, del D. lgs. n. 67/2011

Documenti che devono attestare l'adibizione alle attività per tutto il periodo
di cui all'art. 1,comma 2, del D. lgs. n. 67/2011

Ulteriore documentazione necessaria
a) lavoratori impegnati in mansioni particolarmente usuranti (art. 2
D.M. 19 maggio 1999)

Rapporti di lavoro instaurati prima dell'11 gennaio
2008:
ALMENO UNO DEI SEGUENTI DOCUMENTI:
- libro matricola
- libro unico del lavoro
- libretto di lavoro
- ruolo di equipaggio
- comunicazione al Centro per l'impiego di
assunzione/cessazione/variazione rapporto di lavoro
Rapporti di lavoro instaurati a partire dall'11
gennaio 2008:
NESSUN DOCUMENTO

  Contratto di lavoro individuale con l'indicazione
dell'inquadramento e delle mansioni del lavoratore

b1) lavoratori a turni, di cui all'art. 1, comma 2, lettera g), D lgs. N.
66/2003, che prestano la loro attività nel periodo notturno come
definito alla lettera d) del predetto comma 2, per almeno 6 ore per
un numero minimo di giorni lavorativi all'anno non inferiore a 78
per coloro che maturano i requisiti per l'accesso anticipato nel
priodo compreso tra il 1° luglio 2008 e il 30 giugno 2009 e non
inferiore a 64 per coloro che maturano i requisiti per l'accesso
anticipato dal 1° luglio 2009

Rapporti di lavoro instaurati prima dell'11 gennaio
2008:
ALMENO UNO DEI SEGUENTI DOCUMENTI:
- libro matricola
- libro unico del lavoro
- libretto di lavoro
- ruolo di equipaggio
- comunicazione al Centro per l'impiego di
assunzione/cessazione/variazione rapporto di lavoro
Rapporti di lavoro instaurati a partire dall'11
gennaio 2008:
NESSUN DOCUMENTO

TUTTI I SEGUENTI DOCUMENTI:
- prospetto di paga con indicazione delle
maggiorazioni per lavoro notturno;
- contratto di lavoro individuale indicante
anche il contratto collettivo nazionale,
territoriale, aziendale e il livello di
inquadramento
 
b2) al di fuori dei casi di cui al b1), lavoratori che prestano la loro
attività per lameno tre ore nell'intervallo tra la mezzanotte e le cinque
del mattino di cui all'art. 1, comma 2, lettera d), del D. Lgs. 66/2003,
per periodo di lavoro di durata pari all'intero anno lavorativo
Rapporti di lavoro instaurati prima dell'11 gennaio
2008:
ALMENO UNO DEI SEGUENTI DOCUMENTI:
- libro matricola
- libro unico del lavoro
- libretto di lavoro
- ruolo di equipaggio
- comunicazione al Centro per l'impiego di
assunzione/cessazione/variazione rapporto di lavoro
Rapporti di lavoro instaurati a partire dall'11
gennaio 2008:
NESSUN DOCUMENTO *
TUTTI I SEGUENTI DOCUMENTI:
- prospetto di paga con indicazione delle
maggiorazioni per lavoro notturno;
- contratto di lavoro individuale indicante
anche il contratto collettivo nazionale,
territoriale, aziendale e il livello di
inquadramento
 
c) lavoratori alle dipendenze di imprese per le quali operano le voci di
tariffa per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro di cui
all'elenco n. 1 contenuto nell'allegato 1 del D. Lgs. n. 67/2011, cui si
applicano criteri per l'organizzazione del lavoro previsti dall'art. 2100
c.c., impegnati all'interno di un processo produttivo in serie,
contraddistinto da un ritmo determinato da misurazione di tempi
di produzione con mansioni organizzate in sequenze di postazioni,
che svolgano attività caratterizzate dalla ripetizione costante dello
stesso ciclo lavorativo su parti staccate di un prodotto finale, che si
spostano a flusso continuo o a scatti con cadenze brevi determinate
dall'organizzazione del lavoro o dalla tecnologia, con esclusione degli
addetti a lavorazioni collaterali a linee di produzione, alla
manutenzione, al rifornimento materiali, ad attività di regolazione o
controllo computerizzato delle linee di produzione e al controllo di
qualità
Rapporti di lavoro instaurati prima dell'11 gennaio
2008:
ALMENO UNO DEI SEGUENTI DOCUMENTI:
- libro matricola
- libro unico del lavoro
- libretto di lavoro
- ruolo di equipaggio
- comunicazione al Centro per l'impiego di
assunzione/cessazione/variazione rapporto di lavoro
Rapporti di lavoro instaurati a partire dall'11
gennaio 2008
NESSUN DOCUMENTO*
  Contratto di lavoro individuale con l'indicazione
dell'inquadramento e delle mansioni del lavoratore
d) conducenti di veicoli, di capienza complessiva non inferiore a 9
posti, adibiti al servizio pubblico di trasporto collettivo

Rapporti di lavoro instaurati prima dell'11 gennaio
2008:
ALMENO UNO DEI SEGUENTI DOCUMENTI:
- libro matricola
- libro unico del lavoro
- libretto di lavoro
Rapporti di lavoro instaurati a partire dall'11
gennaio 2008:
NESSUN DOCUMENTO

ALMENO UNO DEI SEGUENTI DOCUMENTI:
- libro matricola -
libro unico del lavoro -
libretto di lavoro

 

 *Le informazioni sono deducibili dal Sistema delle Comunicazioni Obbligatorie.

LAVORATORI DIPENDENTI DA DATORI DELLE PP. AA.
Lavorazioni faticose e pesanti di cui all'art. 1, comma 1, del D.lgs.
67/2011
Documenti
a) lavoratori impegnati in mansioni particolarmente usuranti (art. 2
D.M. 19 maggio 1999)
Certificazione rilasciata dal datore di lavoro pubblico attestante:
a) lo svolgimento e la durata delle attività svolte con mansioni particolarmente usuranti con allegata documentazione di cui alla lettera e) del D. Lgs. N.
67/2011 o altra equipollente di cui alla lettera o);
b) il servizio complessivamente svolto presso le pubbliche amministrazioni e le relative retribuzioni percepite
b1) lavoratori a turni, di cui all'art. 1, comma 2, lettera g), D lgs. N.
66/2003, che prestano la loro attività nel periodo notturno come
definito alla lettera d) del predetto comma 2, per almeno 6 ore per
un numero minimo di giorni lavorativi all'anno non inferiore a 78
per coloro che maturano i requisiti per l'accesso anticipato nel
priodo compreso tra il 1° luglio 2008 e il 30 giugno 2009 e non
inferiore a 64 per coloro che maturano i requisiti per l'accesso
anticipato dal 1° luglio 2009
Certificazione rilasciata dal datore di lavoro pubblico attestante:
a) lo svolgimento e la durata delle attività svolte con mansioni particolarmente usuranti con allegata documentazione di cui alla lettera e) del D. Lgs. N.
67/2011 o altra equipollente di cui alla lettera o);
b) il servizio complessivamente svolto presso le pubbliche amministrazioni e le relative retribuzioni percepite
b2) al di fuori dei casi di cui al b1), lavoratori che prestano la loro
attività per lameno tre ore nell'intervallo tra la mezzanotte e le cinque
del mattino di cui all'art. 1, comma 2, lettera d), del D. Lgs. 66/2003,
per periodo di lavoro di durata pari all'intero anno lavorativo
Certificazione rilasciata dal datore di lavoro pubblico attestante:
a) lo svolgimento e la durata delle attività svolte per almeno tre ore nell'intervallo tra la mezzanotte e le cinque del mattino per periodi di lavoro di durata pa
all'intero anno lavorativo con allegata documentazione di cui alla lettera e) del D. Lgs. n. 67/2011 o altra equipollente di cui alla lettera o);
b) il servizio complessivamente svolto presso le pubbliche amministrazioni e le relative retribuzioni percepite
d) conducenti di veicoli, di capienza complessiva non inferiore a 9
posti, adibiti al servizio pubblico di trasporto collettivo
Certificazione rilasciata dal datore di lavoro pubblico attestante:
a) lo svolgimento e la durata delle attività svolte come conducente di veicoli di capienza complessiva non inferiore a 9 posti, adibiti a servizio pubblico di
trasporto collettivo con allegata documentazione di cui alla lettera e) del D. Lgs. n. 67/2011 o altra equipollente di cui alla lettera o);
b) il servizio complessivamente svolto presso le pubbliche amministrazioni e le relative retribuzioni percepite

GU Serie Generale n.231 del 03 ottobre 2017

___________

Articoli del Decreto 20 settembre 2011 così come modificati dal decreto 20 settembre 2017

Art. 2. Procedimento accertativo
1. L’istruttoria delle domande trasmesse ai sensi dell’art. 1 del presente decreto è svolta dalla sede territorialmente competente dell’ente previdenziale presso il quale il lavoratore è iscritto. Per la verifica dei requisiti necessari per accedere al beneficio ed in relazione alle singole istanze, detto ente può avvalersi di rappresentanti di altri enti previdenziali e assicurativi e dell’Ispettorato nazionale del lavoro nonché della collaborazione, sulla base di specifiche intese, di rappresentanti delle aziende sanitarie locali o di altri enti pubblici.
2. Con conferenza di servizi indetta ai sensi dell’art. 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, è fornita agli enti previdenziali interessati, ove necessario, ogni indicazione per la specifi cazione dei criteri da seguire nell’espletamento del procedimento accertativo, con particolare riferimento all’accertamento delle attività di cui all’art. 1, comma 1, lettera c) , del decreto legislativo e del rispetto dei requisiti quantitativi di lavoro indicati all’art. 1, commi 1, lettera b) , 2 e 6 del medesimo decreto legislativo.

Art. 4. Comunicazioni dell’ente previdenziale
1. In esito alla domanda di accesso al beneficio di cui all’art. 2, comma 1, del decreto legislativo, l’ente previdenziale comunica al lavoratore interessato entro il 31 dicembre 2011 in riferimento alla lettera a) del predetto comma 1, entro il 30 ottobre di ciascuno degli anni 2012, 2013, 2014, 2015 e 2016, in riferimento alla lettera b) , entro il 30 ottobre 2017 in riferimento alla lettera b -bis ) ed entro il 30 novembre di ciascun anno precedente a quello di maturazione dei requisiti agevolati in riferimento alla lettera b -ter) del medesimo comma 1:
a) l’accoglimento della domanda, con indicazione della prima decorrenza utile, qualora sia accertato il possesso dei requisiti relativi allo svolgimento delle lavorazioni faticose e pesanti e sia verificata la sussistenza della relativa copertura finanziaria;
b) l’accertamento del possesso dei requisiti relativi allo svolgimento delle lavorazioni faticose e pesanti, con differimento della decorrenza del trattamento pensionistico in ragione dell’insuffi ciente copertura fi nanziaria; in tal caso, la prima data utile per l’accesso al pensionamento viene indicata con successiva comunicazione in esito al monitoraggio di cui all’art. 3;
c) il rigetto della domanda, qualora non sia accertato il possesso dei requisiti relativi allo svolgimento delle lavorazioni faticose e pesanti.

Art. 5. Verifiche ispettive
1. L’espletamento dell’attività di verifica di cui all’art. 4, comma 1, lettera d) , del decreto legislativo è svolta, sulla base di intese a livello territoriale tra enti previdenziali e Ispettorato nazionale del lavoro, sulle istanze individuate dalle predette amministrazioni in relazione alla complessità dell’istruttoria.

Art. 6. Modalità di rilevazione e comunicazione
1. Con riferimento alle attività lavorative svolte a decorrere dall’anno 2011, il datore di lavoro comunica in via telematica all’Ispettorato territoriale del lavoro e all’ente previdenziale interessato, attraverso la compilazione di un unico modello disponibile sul sito istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali:
a) ai fini di cui all’art. 2, comma 5, del decreto legislativo, con periodicità almeno annuale, il periodo o i periodi nei quali ogni dipendente ha svolto le lavorazioni di cui all’art. 1, comma 1, lettere da a) a d) , del decreto legislativo; in caso di svolgimento di lavoro notturno ai sensi della lettera b) del predetto comma 1, detta comunicazione deve indicare, per ogni dipendente, il numero dei giorni di lavoro rientranti in tale tipologia e può valere anche ai fini di cui alla lettera b) , numero l, del presente comma;
b) ai fini di cui all’art. 5, commi 1 e 2, del decreto legislativo:
1) con periodicità annuale, l’esecuzione di lavoro notturno svolto in modo continuativo o compreso in regolari turni periodici;
2) entro trenta giorni dall’inizio, lo svolgimento delle lavorazioni indicate dall’art. 1, comma 1, lettera c) , del decreto legislativo.
2. In caso di omissione delle comunicazioni di cui al comma 1, lettera b), si applica quanto previsto dall’art. 5, comma 3, del decreto legislativo.
3. Modalità diverse di esecuzione degli adempimenti di cui al comma 1 possono essere introdotte con apposite convenzioni tra l’Ispettorato nazionale del lavoro e gli enti previdenziali interessati.

Art. 8. Ricorsi amministrativi
1. In relazione alle istanze di accesso al benefi cio dichiarate procedibili ma escluse comunque dal beneficio, il lavoratore può promuovere, esclusivamente per motivi di merito ed entro trenta giorni dalla comunicazione di esclusione, ricorso al Comitato regionale per i rapporti di lavoro di cui all’art. 17 del decreto legislativo del 23 aprile 2004, n. 124. Decorso inutilmente il termine di novanta giorni previsto per la sua decisione il ricorso si intende respinto.
2. Ai fini di cui al comma 1, i Comitati regionali per i rapporti di lavoro sono integrati da rappresentanti con qualifica dirigenziale dell’INPS qualora, sulla base delle valutazioni del presidente dello stesso Comitato, tale integrazione si riveli necessaria in relazione allo specifico ricorso.
3. Ai rappresentanti designati ai sensi del comma 2, non spetta alcun compenso, rimborso spese o indennità di missione.

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Decreto 11 settembre 2008

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Decreto 11 settembre 2008

Modifiche ed integrazioni al decreto del Ministro dell'interno 24 maggio 2002, recante norme di prevenzione degli incendi e di progettazione, costruzione ed esercizio degli impianti di distribuzione stradale di gas naturale per autotrazione.

GU n. 232 del 3 Ottobre 2008

In blu le modifiche

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...
Art. 1. Modifiche ed integrazioni all’allegato del decreto ministeriale 24 maggio 2002

1. Al fine di consentire il rifornimento con modalità self-service degli autoveicoli alimentati a gas naturale e disciplinare le modalità di erogazione multiprodotto di carburanti liquidi e gassosi, all’allegato al decreto del Ministro dell’interno 24 maggio 2002, come sostituito dal decreto del Ministro dell’interno 28 giugno 2002, sono apportate le modifiche e le integrazioni indicate nell’allegato 1 che fa parte integrante del presente decreto.
...

Allegato 1 MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALL'ALLEGATO AL DECRETO DEL MINISTRO DELL’INTERNO 24 MAGGIO 2002

...
4.1.2 Rifornimento.
Il rifornimento degli autoveicoli deve essere eseguito da personale addetto all’impianto, salvo nel caso in cui venga utilizzato un apparecchio di distribuzione automatico, adatto per il funzionamento in modalità self-service.
...

TITOLO IV Norme di esercizio

4.1. Generalità.
Nell'esercizio degli impianti di distribuzione stradale di gas naturale per autotrazione devono essere osservati, oltre agli obblighi di cui all'art. 5, commi 1 e 2, del decreto del Presidente della Repubblica
12 gennaio 1998, n. 37, e alle disposizioni riportate nel decreto ministeriale 10 marzo 1998, le prescrizioni specificate nei punti seguenti.

Il responsabile dell'attività è normalmente individuato nel titolare dell'autorizzazione amministrativa prevista per l'esercizio dell'impianto, tuttavia alcuni obblighi gestionali possono essere affidati, sulla base di specifici accordi contrattuali, al gestore. In tale circostanza il titolare dell'attività dovrà comunicare, al competente Comando provinciale dei Vigili del fuoco, quali obblighi ricadono sul titolare medesimo e quali sul gestore, allegando al riguardo apposita dichiarazione di quest'ultimo attestante l'assunzione delle connesse responsabilità e l'attuazione dei relativi obblighi.

4.1.1. Sorveglianza dell'esercizio.
L'esercizio è ammesso solo sotto sorveglianza di una o più persone formalmente designate al controllo dell'esercizio stesso e che abbiano una conoscenza della conduzione dell'impianto, dei pericoli e degli inconvenienti che possono derivare dai prodotti utilizzati o stoccati.

4.1.2. Rifornimento.
Il rifornimento degli autoveicoli deve essere eseguito da personale addetto all'impianto.

4.2. Operazione di erogazione.
Durante le operazioni di erogazione e di normale esercizio dell'impianto il personale addetto deve osservare e far osservare le seguenti prescrizioni:
a) posizionare almeno un estintore, pronto all'uso, in dotazione all'impianto, nelle vicinanze dell'apparecchio di distribuzione e a portata di mano;
b) accertarsi che i motori degli autoveicoli da rifornire siano spenti;
c) durante le operazioni di erogazione, rispettare e far rispettare il divieto di fumare, anche a bordo del veicolo e comunque impedire che vengano accese o fatte circolare fiamme libere entro il raggio di almeno 6 metri dal perimetro degli apparecchi di distribuzione;
d) è vietato il rifornimento di recipienti mobili con gli erogatori dedicati al rifornimento dei veicoli.

4.3. Prescrizioni generali di emergenza.
Il personale addetto all'impianto deve:
a) essere edotto sulle norme contenute nel presente allegato, sul regolamento interno di sicurezza e sul piano di emergenza predisposto;
b) intervenire immediatamente in caso di incendio o di pericolo agendo sui dispositivi e sulle attrezzature di emergenza in dotazione all'impianto, nonchè impedire, attraverso segnalazioni, sbarramenti ed ogni altro mezzo idoneo, che altri veicoli o persone accedano all'impianto, ed avvisare i servizi di soccorso.

4.4. Documenti tecnici
Presso l'impianto devono essere disponibili i seguenti documenti:
a) un manuale operativo contenente le istruzioni per l'esercizio dell'impianto;
b) uno schema di flusso semplificato degli impianti di misura, compressione e distribuzione del gas naturale per autotrazione;
c) una planimetria riportante l'ubicazione degli impianti e delle attrezzature antincendio, nonchè l'indicazione delle aree protette dai singoli impianti antincendio;
d) gli schemi degli impianti elettrici, di segnalazione e allarme.

4.5 Segnaletica di sicurezza
Devono osservarsi le vigenti disposizioni sulla segnaletica di sicurezza di cui al decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 493 (S.O.G.U. n. 223 del 23 settembre 1996). Inoltre nell'ambito dell'impianto ed in posizione ben visibile deve essere esposta idonea cartellonistica riproducente uno schema di flusso dell'impianto gas ed una planimetria dell'impianto di distribuzione.

In particolare devono essere affisse istruzioni per gli addetti inerenti:

a) il comportamento da tenere in caso di emergenza;
b) la posizione dei dispositivi di sicurezza;
c) le manovre da eseguire per mettere in sicurezza l'impianto come, ad esempio, l'azionamento dei pulsanti di emergenza e il funzionamento dei presidi antincendio;
d) nella zona di rifornimento, devono essere posti dei cartelli indicanti che il veicolo può essere messo in moto soltanto dopo che la pistola di erogazione è stata disinserita da parte dell'addetto al
rifornimento.
In prossimità degli apparecchi di distribuzione idonea cartellonistica dovrà indicare le prescrizioni e i divieti per gli automobilisti.

In prossimita' dell’apparecchio di distribuzione automatico di tipo self-service deve essere presente la segnaletica che riporti chiaramente le seguenti avvertenze e limitazioni:

- che il prodotto distribuito e' gas naturale compresso (metano);
- che il rifornimento con modalita' self-service e' consentito solo se il veicolo e' dotato di connettore di tipo unificato ISO 14469 ubicato all’esterno del vano motore in posizione ben visibile e facilmente accessibile; in mancanza dei suddetti requisiti il veicolo non puo' essere rifornito;
- che nell’area, nel raggio di 6 metri dal perimetro dell’apparecchio di distribuzione, e' vietato:

- - utilizzare apparati non adeguatamente protetti dal rischio d’innesco, ivi compresi i telefoni cellulari;
- - fumare, anche a bordo del veicolo;
- - accendere o far circolare fiamme libere;
- - il divieto di riempire recipienti mobili (bombole).

Inoltre l’utente deve essere opportunamente guidato nelle operazioni di rifornimento da apposita segnaletica collocata in posizione ben visibile contenente le informazioni di cui al successivo punto
4.7.1.

4.6. Chiamata di soccorso
I servizi di soccorso (Vigili del fuoco, servizio di assistenza tecnica, ecc.) devono poter essere avvertiti in caso di urgenza tramite rete telefonica fissa. La procedura di chiamata deve essere chiaramente
indicata a fianco di ciascun apparecchio telefonico dal quale questa sia possibile.

4.7. Funzionamento in modalità self-service
E' consentito il rifornimento in modalità  self-service, nel rispetto delle prescrizioni contenute nella presente regola tecnica, unicamente nell’ambito degli impianti di distribuzione stradale di gas naturale
per autotrazione.
E' consentito il funzionamento in modalita' self-service solo se presso l’impianto e' presente un addetto in grado di intervenire con cognizione di causa e tempestivamente in caso di emergenza. A tal
fine l’addetto deve seguire un corso antincendio per attivita' a rischio di incendio elevato ai sensi del decreto ministeriale 10 marzo 1998 e acquisire la perfetta conoscenza del piano di emergenza e delle relative modalita' di intervento per mettere in sicurezza l’impianto.
In assenza di tali requisiti, il rifornimento self-service e' vietato e deve essere materialmente impedito.

L’addetto deve verificare che il veicolo sia in possesso dei requisiti per l’accesso al servizio self-service, compresi gli aspetti relativi alla validita' delle bombole installate.

4.7.1 Istruzioni per gli utenti del distributore self-service.
In prossimita' degli apparecchi di distribuzione, idonea cartellonistica deve indicare le seguenti istruzioni che l’utente e' tenuto a rispettare:
- per ogni informazione relativa all’operazione di erogazione,
- contattare il personale addetto attraverso il previsto sistema di segnalazione;
- in caso di necessita' premere il pulsante di emergenza;
- prima del rifornimento, spegnere il motore e azionare il freno di stazionamento;
- rimuovere il cappuccio antipolvere dal connettore di rifornimento del veicolo;
- collegare correttamente la pistola di erogazione al connettore di rifornimento del veicolo;
- azionare il dispositivo che comanda l’erogazione del gas ed accertarsi che il rifornimento avvenga regolarmente;
- al completamento dell’operazione di rifornimento, scollegare con cautela la pistola di erogazione dal connettore di rifornimento del veicolo;
- riporre la pistola di erogazione nella posizione corretta nell’apposito alloggiamento sull’erogatore;
- riposizionare il cappuccio antipolvere sul connettore di rifornimento del veicolo.

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RFId (Radio-Frequency Identification) in applicazioni di sicurezza 2016

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RFId (Radio-Frequency Identification) in applicazioni di sicurezza 2016

I sistemi RFId (Radio-Frequency Identification) consentono il riconoscimento a distanza e sono costituiti da tag, da collegare agli oggetti da riconoscere, e da un reader che ricava informazioni utili interrogando i tag.

In virtù di tale loro funzionamento permettono soluzioni innovative per raggiungere taluni degli obiettivi di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro richiesti dal Testo unico.

I sistemi RFId in applicazioni di sicurezza possono essere utili come:

Uso come blocco di sicurezza aggiuntivo
Uso come interblocco di sicurezza
Uso come chiave di accesso ad un cantiere
Uso per la localizzazione dei lavoratori
Uso come DPI aggiuntivo
Uso come inventario di sicurezza
Rilevazione dei parametri ambientali

In applicazioni mediche come:

Braccialetti RFId per l’identificazione e la localizzazione dei pazienti
Sistemi per la localizzazione di apparecchiature, pazienti e personale sanitario
Tracciamento dei ferri chirurgici in sala operatoria
Utilizzo di dispositivi attivi
Uso per applicazioni di telemetria

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Cassazione Penale, Sez. 4, 22 settembre 2017, n. 43843

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Cassazione Penale, Sez. 4, 22 settembre 2017, n. 43843 - Infortunio con una macchina vaglio rotativo. Gesto imprudente del lavoratore rimasto tuttavia nell'ambito del rischio tipico della lavorazione

1. La Corte d'appello di Trento, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Rovereto, appellata da F.S. e G.O., condannati per il reato di cui agli artt. 113, 40 cpv. 590, co. 3 cod. pen. ai danni del lavoratore B.F., ha concesso al primo il beneficio della non menzione, confermando nel resto.

Si è contestato ai predetti di avere cagionato, nella qualità di presidente del consiglio di amministrazione, il primo, e di dirigente, il secondo, della PULISABBIE s.r.l., alla p.o., lavoratore dipendente della predetta società, lesioni consistite nello schiacciamento dell'avambraccio e della mano destra, con incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai 40 giorni, per colpa consistita in imprudenza, negligenza e imperizia, nonché nella violazione degli artt. 71 co. 1 e 71 co. 2 lett. c) d.lgs. 81/2008, avendo il F.S. messo a disposizione dei lavoratori una macchina vaglio rotativo priva della prevista protezione atta ad impedire il rischio di contatto degli operatori, il G.O. omesso di prendere in considerazione, a fronte della mancata protezione, i rischi derivanti dall'impiego del macchinario, facendo sì che il B.F., intervenuto con la mano destra nel tentativo di rimuovere la terra accumulatasi in prossimità del cuscinetto del rullo di trasmissione del nastro trasportatore, fosse trascinato e schiacciato tra il rullo di trasmissione ed il primo cuscinetto guida del nastro superiore (in Dro il 04/05/2012).

2. Avverso la sentenza hanno proposto ricorsi gli imputati a mezzo dello stesso difensore e con separati atti, dal contenuto in buona parte identico.

In particolare, la difesa ha formulato quattro separati motivi per il F.S. e cinque motivi per il G.O..

I primi tre motivi sono di analogo contenuto per entrambi.

Con il primo, la difesa ha dedotto violazione di legge in relazione alla valutazione di non abnormità del comportamento del lavoratore, rilevando che il macchinario era stato predisposto all'uso così come fornito dalla casa produttrice e che i dipendenti avevano ricevuto specifica formazione, anche grazie alla collaborazione di un tecnico della casa produttrice.

Con il secondo, ha dedotto vizio della motivazione, sempre con riferimento alla valutazione dell'incidenza della condotta imprudente del lavoratore sulla produzione dell'evento, trattandosi di condotta neppure necessitata dall'impostazione del macchinario e dal processo di lavorazione.

Con il terzo, ha dedotto violazione di legge in relazione al mancato riconoscimento dell'attenuante del risarcimento del danno, avuto riguardo alla stipula di apposita posizione assicurativa finalizzata a coprire i danni da attività pericolosa, evidenziando che il mancato tempestivo risarcimento era da imputarsi al comportamento del terzo, compagnia assicuratrice, che aveva osteggiato il risarcimento in assenza di sentenza di condanna.

Sotto altro profilo, il deducente ha rilevato che, nel giudizio d'appello, erano stati versati complessivi euro 50.000,00, pari all'importo liquidato a titolo di provvisionale, quanto agli ulteriori danni dovendosi tener conto di quelli versati e versandi da parte dell'INAIL.

Con il quarto motivo (quinto per il G.O.), la difesa ha dedotto violazione di legge e vizio della motivazione in relazione alla quantificazione dell'importo liquidato a titolo di provvisionale, non essendosi la Corte pronunciata sul concorso di colpa del danneggiato.

Infine, quanto all'imputato G.O., la difesa ha dedotto, con il quarto motivo, violazione di legge in relazione al mancato riconoscimento del beneficio della sospensione condizionale della pena, alla luce dell'integrale versamento dell'importo liquidato a titolo di provvisionale.

3. La parte civile ha depositato memoria in data 17 giugno 2017, con la quale ha replicato alle argomentazioni difensive esposte nei motivi dei ricorsi, chiedendo la conferma della impugnata sentenza e producendo documentazione.

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Allegato riservato Cassazione Penale, Sez. 4, 22 settembre 2017, n. 43843.pdf
Cassazione Penale, Sez. 4
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Amianto naturale: le pietre verdi calabresi

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Amianto naturale: le pietre verdi calabresi

Gli affioramenti ofiolitici presenti nella regione Calabria possono costituire un potenziale rischio per la salute umana.

Il factsheet intende rendere edotta la popolazione e i lavoratori che vivono nel territorio calabrese sui rischi a cui sono soggetti per la presenza di affioramenti naturali e di cave di pietra verde. Gli ofioliti possono costituire una sorgente di esposizione a fibre di amianto nell’ambiente circostante.

Vengono fornite indicazioni operative per la prevenzione e la gestione del rischio in presenza di amianto naturale evidenziando le attività lavorative che risultano più pericolose, come l’estrazione del materiale e la lavorazione dello stesso.

Fonte: INAIL

Il campionamento di legionella nei bioaerosol: un brevetto Inail

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Il campionamento di legionella nei bioaerosol: un brevetto Inail

Il fatcsheet riporta la descrizione di un sistema di gorgogliamento per il campionamento dell’aria nei luoghi di lavoro, ideato e brevettato dall’Inail.

Il  sistema consente di campionare selettivamente i microrganismi di interesse con l’utilizzo di anticorpi specifici, permettendo di concentrare grandi volumi di aria in piccole quantità di sospensione.

Il rilevamento della contaminazione microbica nelle matrici ambientali e più in generale in luoghi e ambienti di lavoro e di vita, è importante per la salvaguardia dello stato di igiene e di salute della popolazione.

Esistono numerose tecniche per rilevare i microrganismi patogeni come la Legionella, nelle matrici ambientali. In quest’ambito la metodica maggiormente utilizzata è quella colturale, dopo un campionamento di acqua in bottiglie o di aria in gorgogliatori e/o piastre. Tali metodi pur permettendo l’isolamento e la quantizzazione dei microorganismi presentano una serie di svantaggi.

L’importanza di un campionamento selettivo e rapido permette di ridurre al minimo gli svantaggi analitici, come per esempio la presenza di altri microrganismi o la presenza di cellule vitali ma non coltivabili (VBNC) che non possono essere rilevati mediante i metodi colturali classici. Se invece vengono utilizzati metodi molecolari, bisogna tener conto della presenza di potenziali inibitori.

Fonte: INAIL

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