Cassazione Penale, Sez. 4, 22 settembre 2017, n. 43843
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Cassazione Penale, Sez. 4, 22 settembre 2017, n. 43843 - Infortunio con una macchina vaglio rotativo. Gesto imprudente del lavoratore rimasto tuttavia nell'ambito del rischio tipico della lavorazione
1. La Corte d'appello di Trento, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Rovereto, appellata da F.S. e G.O., condannati per il reato di cui agli artt. 113, 40 cpv. 590, co. 3 cod. pen. ai danni del lavoratore B.F., ha concesso al primo il beneficio della non menzione, confermando nel resto.
Si è contestato ai predetti di avere cagionato, nella qualità di presidente del consiglio di amministrazione, il primo, e di dirigente, il secondo, della PULISABBIE s.r.l., alla p.o., lavoratore dipendente della predetta società, lesioni consistite nello schiacciamento dell'avambraccio e della mano destra, con incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai 40 giorni, per colpa consistita in imprudenza, negligenza e imperizia, nonché nella violazione degli artt. 71 co. 1 e 71 co. 2 lett. c) d.lgs. 81/2008, avendo il F.S. messo a disposizione dei lavoratori una macchina vaglio rotativo priva della prevista protezione atta ad impedire il rischio di contatto degli operatori, il G.O. omesso di prendere in considerazione, a fronte della mancata protezione, i rischi derivanti dall'impiego del macchinario, facendo sì che il B.F., intervenuto con la mano destra nel tentativo di rimuovere la terra accumulatasi in prossimità del cuscinetto del rullo di trasmissione del nastro trasportatore, fosse trascinato e schiacciato tra il rullo di trasmissione ed il primo cuscinetto guida del nastro superiore (in Dro il 04/05/2012).
2. Avverso la sentenza hanno proposto ricorsi gli imputati a mezzo dello stesso difensore e con separati atti, dal contenuto in buona parte identico.
In particolare, la difesa ha formulato quattro separati motivi per il F.S. e cinque motivi per il G.O..
I primi tre motivi sono di analogo contenuto per entrambi.
Con il primo, la difesa ha dedotto violazione di legge in relazione alla valutazione di non abnormità del comportamento del lavoratore, rilevando che il macchinario era stato predisposto all'uso così come fornito dalla casa produttrice e che i dipendenti avevano ricevuto specifica formazione, anche grazie alla collaborazione di un tecnico della casa produttrice.
Con il secondo, ha dedotto vizio della motivazione, sempre con riferimento alla valutazione dell'incidenza della condotta imprudente del lavoratore sulla produzione dell'evento, trattandosi di condotta neppure necessitata dall'impostazione del macchinario e dal processo di lavorazione.
Con il terzo, ha dedotto violazione di legge in relazione al mancato riconoscimento dell'attenuante del risarcimento del danno, avuto riguardo alla stipula di apposita posizione assicurativa finalizzata a coprire i danni da attività pericolosa, evidenziando che il mancato tempestivo risarcimento era da imputarsi al comportamento del terzo, compagnia assicuratrice, che aveva osteggiato il risarcimento in assenza di sentenza di condanna.
Sotto altro profilo, il deducente ha rilevato che, nel giudizio d'appello, erano stati versati complessivi euro 50.000,00, pari all'importo liquidato a titolo di provvisionale, quanto agli ulteriori danni dovendosi tener conto di quelli versati e versandi da parte dell'INAIL.
Con il quarto motivo (quinto per il G.O.), la difesa ha dedotto violazione di legge e vizio della motivazione in relazione alla quantificazione dell'importo liquidato a titolo di provvisionale, non essendosi la Corte pronunciata sul concorso di colpa del danneggiato.
Infine, quanto all'imputato G.O., la difesa ha dedotto, con il quarto motivo, violazione di legge in relazione al mancato riconoscimento del beneficio della sospensione condizionale della pena, alla luce dell'integrale versamento dell'importo liquidato a titolo di provvisionale.
3. La parte civile ha depositato memoria in data 17 giugno 2017, con la quale ha replicato alle argomentazioni difensive esposte nei motivi dei ricorsi, chiedendo la conferma della impugnata sentenza e producendo documentazione.
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Cassazione Penale, Sez. 4, 22 settembre 2017, n. 43843.pdf Cassazione Penale, Sez. 4 |
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