// Documenti disponibili n: 46.200
// Documenti scaricati n: 35.874.885
La Corte d’Appello di Potenza, in riforma della pronuncia di primo grado, ed in parziale accoglimento delle domande proposte da D.T. , condannava la s.n.c. F.S.T. di T.G. e C. al pagamento della somma di Euro 165.881,60 a titolo di risarcimento del danno biologico e morale risentiti all’esito dell’infortunio sul lavoro verificatosi in data 2/6/1998.
A fondamento del decisum la Corte distrettuale osservava, per quanto in questa sede rileva, che l’evento infortunistico occorso al lavoratore non era ascrivibile ad una sua improvvida iniziativa extra ordinem, bensì ad esclusiva responsabilità datoriale riconducibile alla mancanza di un presidio di sicurezza del macchinario cui era addetto il dipendente ed alla omissione di una doverosa attività di vigilanza sulla organizzazione del lavoro.
La cassazione di tale decisione è domandata da T.G. e Gi. evocati in giudizio in grado di appello - già soci della s.n.c. F.S.T. di T.G. e C. società dichiarata estinta - sulla base di tre motivi.
Resiste con controricorso il D. , il quale ha spiegato ricorso incidentale affidato ad unico motivo, al quale hanno replicato con controricorso, T.G. e Gi..
Entrambe le parti hanno depositato memoria illustrativa ex art.378 c.p.c..

ID 7192 | 13.12.2025 / Allegati
Direttiva 2009/148/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009 sulla p...
Attività di vigilanza - Commissioni di programmazione
Premessa
L'art. 3 del protocollo sottoscritto con l'INPS il 21 febbraio u.s. prevede l'istituzione ...

INAIL 2021
L’opuscolo, rivolto ad acconciatori e estetiste, è stato realizzato dall’Inail, in qualità di Focal Point Italia dell’Agenzia e...
Testata editoriale iscritta al n. 22/2024 del registro periodici della cancelleria del Tribunale di Perugia in data 19.11.2024