D.M. 7 Agosto 2012
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D.M. 7 Agosto 2012
ID 4719 | 05.10.2017
D.M. 7 Agosto 2012
Disposizioni relative alle modalita' di presentazione delle istanze concernenti i procedimenti di prevenzione incendi e alla documentazione da allegare, ai sensi dell'articolo 2, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151.
GU n. 201 del 29 agosto 2012
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A partire dal 27 novembre 2012 le domande per l’avvio di procedimenti di prevenzione incendi dovranno essere conformi al nuovo emendamento che sostituisce il Decreto Ministeriale del 4 maggio 1998, a cui far riferimento esclusivamente per determinare l’importo dei corrispettivi dovuti ai Vigili del Fuoco.
Al fine di garantire l’uniformità delle procedure, nonché la trasparenza e la semplificazione dei procedimenti relativi alla prevenzione incendi dell’attività amministrativa, il Ministero dell’Interno ha approvato le modalità di presentazione, anche attraverso lo sportello unico per le attività produttive (SUAP).
Il provvedimento regolamenta i contenuti e i relativi allegati per ciascuna delle seguenti istanze:
- istanza della valutazione dei progetti;
- segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA);
- attestato di rinnovo periodico di conformità antincendio;
- istanza di deroga;
- istanza di Nulla Osta di Fattibilità (NOF);
- istanza di verifica in corso d’opera;
- istanza di voltura
Il citato D.M. 04/05/1998 è abrogato, eccetto i commi 2 e 3 dell'art. 7 e la tabella di cui all'Allegato 6, che cesseranno di applicarsi con l'adozione del decreto recante i corrispettivi per i servizi di prevenzione incendi effettuati dal Corpo nazionale dei VV.F., previsto dall'art. 2, comma 8, del D.P.R. 151/2011.
ALLEGATO I DOCUMENTAZIONE TECNICA ALLEGATA ALL'ISTANZA DI VALUTAZIONE DEI PROGETTI
La documentazione tecnica di prevenzione incendi attiene alle caratteristiche di sicurezza antincendio delle attivita' soggette ai controlli di prevenzione incendi riportate nell'Allegato I del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n.151 e consente di accertare la loro rispondenza alle vigenti norme o, in mancanza, ai criteri generali di prevenzione incendi. In particolare comprende:
- relazione tecnica;
- elaborati grafici.
A - DOCUMENTAZIONE RELATIVA AD ATTIVITA' NON REGOLATE DA SPECIFICHE DISPOSIZIONI ANTINCENDIO
A.1 RELAZIONE TECNICA
La relazione tecnica evidenzia l'osservanza dei criteri generali di sicurezza antincendio, tramite l'individuazione dei pericoli di incendio, la valutazione dei rischi connessi e la descrizione delle misure di prevenzione e protezione antincendio da attuare per ridurre i rischi.
A.1.1 Individuazione dei pericoli di incendio
La prima parte della relazione contiene l'indicazione di elementi che permettono di individuare i pericoli presenti nell'attivita', quali ad esempio:
- destinazione d'uso (generale e particolare);
- sostanze pericolose e loro modalita' di stoccaggio;
- carico di incendio nei vari compartimenti;
- impianti di processo;
- lavorazioni;
- macchine, apparecchiature ed attrezzi;
- movimentazioni interne;
- impianti tecnologici di servizio;
- aree a rischio specifico.
A.1.2 Descrizione delle condizioni ambientali
La seconda parte della relazione contiene la descrizione delle condizioni ambientali nelle quali i pericoli sono inseriti, al fine di consentire la valutazione del rischio incendio connesso ai pericoli individuati, quali ad esempio:
- condizioni di accessibilita' e viabilita';
- lay-out aziendale (distanziamenti, separazioni, isolamento);
- caratteristiche degli edifici (tipologia edilizia, geometria, volumetria, superfici, altezza, piani interrati, articolazione planovolumetrica, compartimentazione, ecc.);
- aerazione (ventilazione);
- affollamento degli ambienti, con particolare riferimento alla presenza di persone con ridotte od impedite capacita' motorie o sensoriali;
- vie di esodo.
A.1.3 Valutazione qualitativa del rischio incendio
La terza parte della relazione contiene la valutazione qualitativa del livello di rischio incendio, l'indicazione degli obiettivi di sicurezza assunti e l'indicazione delle azioni messe in atto per perseguirli.
A.1.4 Compensazione del rischio incendio (strategia antincendio)
La quarta parte della relazione tecnica contiene la descrizione dei provvedimenti da adottare nei confronti dei pericoli di incendio, delle condizioni ambientali, e la descrizione delle misure preventive e protettive assunte, con particolare riguardo al comportamento al fuoco delle strutture e dei materiali ed ai presidi antincendio, evidenziando le norme tecniche di prodotto e di impianto prese a riferimento. Relativamente agli impianti di protezione attiva la documentazione indica le norme di progettazione seguite, le prestazioni dell'impianto, le sue caratteristiche dimensionali, (quali ad esempio, portate specifiche, pressioni operative, caratteristica e durata dell'alimentazione dell'agente estinguente, ecc..) e quelle dei componenti da impiegare nella sua realizzazione, nonche' l'idoneita' dell'impianto in relazione al rischio di incendio presente nell'attivita'.
A.1.5 Gestione dell'emergenza
Nell'ultima parte della relazione sono indicati, in via generale, gli elementi strategici della pianificazione dell'emergenza che dimostrino la perseguibilita' dell'obiettivo della mitigazione del rischio residuo attraverso una efficiente organizzazione e gestione aziendale.
A.2 ELABORATI GRAFICI
Gli elaborati grafici comprendono:
a) planimetria generale in scala (da 1:2000 a 1:200), a seconda delle dimensioni dell'insediamento, dalla quale risultino:
- l'ubicazione delle attivita';
- le condizioni di accessibilita' all'area e di viabilita' al contorno, gli accessi pedonali e carrabili;
- le distanze di sicurezza esterne;
- le risorse idriche della zona (idranti esterni, corsi d'acqua, acquedotti e riserve idriche);
- gli impianti tecnologici esterni (cabine elettriche, elettrodotti, rete gas, impianti di distribuzione gas tecnici);
- l'ubicazione degli elementi e dei dispositivi caratteristici del funzionamento degli impianti di protezione antincendio e degli organi di manovra in emergenza degli impianti tecnologici;
- quanto altro ritenuto utile per una descrizione complessiva dell'attivita' ai fini antincendio, del contesto territoriale in cui l'attivita' si inserisce ed ogni altro utile riferimento per le squadre di soccorso in caso di intervento.
b) piante in scala da 1:50 a 1:200, a seconda della dimensione dell'edificio o locale dell'attivita', relative a ciascun piano, recanti l'indicazione degli elementi caratterizzanti il rischio di incendio e le misure di sicurezza e protezione riportate nella relazione tecnica quali, in particolare:
- la destinazione d'uso ai fini antincendio di ogni locale con indicazione delle sostanze pericolose presenti, dei macchinari ed impianti esistenti e rilevanti ai fini antincendio;
- l'indicazione dei percorsi di esodo, con il verso di apertura delle porte, i corridoi, i vani scala, gli ascensori, nonche' le relative dimensioni;
- le attrezzature mobili di estinzione e gli impianti di protezione antincendio, se previsti;
- l'illuminazione di sicurezza.
c) sezioni ed eventuali prospetti degli edifici, in scala adeguata;
B - DOCUMENTAZIONE RELATIVA AD ATTIVITA' REGOLATE DA SPECIFICHE DISPOSIZIONI ANTINCENDI
B.1 RELAZIONE TECNICA
La relazione tecnica puo' limitarsi a dimostrare l'osservanza delle specifiche disposizioni tecniche di prevenzione incendi.
B.2 ELABORATI GRAFICI
Gli elaborati grafici comprendono i medesimi elementi richiesti al punto A.2.
C - MODIFICHE DI ATTIVITA' ESISTENTI
In caso di modifiche di attivita' esistenti, gli elaborati grafici relativi alla planimetria generale devono riguardare l'intero complesso, mentre la restante documentazione progettuale di cui ai precedenti punti, potra' essere limitata alla sola parte oggetto degli interventi di modifica.
Art. 1. Approvazione e modalità applicative delle norme tecniche di prevenzione incendi
1. Sono approvate, ai sensi dell’articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, le norme tecniche di prevenzione incendi di cui all’allegato 1, che costituisce parte integrante del presente decreto.
...
Art. 5. Disposizioni finali
1. Ai fini dell’applicazione delle norme tecniche di cui all’articolo 1, restano valide:
a) le disposizioni di cui al decreto del Ministro dell’interno 7 agosto 2012 relativamente alla documentazione tecnica da allegare alle istanze di cui decreto del Presidente della Repubblica 1 agosto 2011, n. 151. La medesima documentazione tecnica deve includere le informazioni indicate nelle norme tecniche di cui al presente decreto;
b) le disposizioni di cui all’articolo 11, comma 3, del decreto del Ministro dell’interno 7 agosto 2012 e quelle degli articoli 3, comma 3, 4, comma 2, e 6, comma 4, del decreto del Ministro dell’interno 9 maggio 2007, relative alla determinazione degli importi dei corrispettivi dovuti per i servizi resi dai Comandi provinciali dei vigili del fuoco.
2. Per le attività di cui all’articolo 2 in possesso del certificato di prevenzione incendi ovvero in regola con gli obblighi previsti agli articoli 3, 4 e 7 del decreto del Presidente della Repubblica 1 agosto 2011, n. 151, il presente decreto non comporta adempimenti.
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