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1. La Corte di Appello di Firenze, con la sentenza in epigrafe, ha confermato la pronuncia di condanna emessa dal Tribunale di Firenze - Sez. Distaccata di Pontassieve nei confronti di B.A. in relazione al reato previsto dall'art.590, commi 1 e 3, cod. pen. per avere cagionato, in qualità di datore di lavoro, lesioni personali a F.B. con violazione di norme in materia di prevenzione di infortuni sul lavoro. In Borgo San Lorenzo in data 8 febbraio 2011.
2. B.A. ricorre per cassazione censurando la sentenza impugnata per violazione dell'art.606, comma 1, lett.c) cod. proc. pen. in relazione agli artt.649 e 669 cod. proc. pen. per essere intervenuta sentenza assolutoria definitiva del Tribunale di Firenze con la quale il ricorrente è stato assolto dall'imputazione per due contravvenzioni costituenti il precetto in cui si è sostanziata l'ipotesi di colpa specifica ascritta al B.A. nel presente procedimento. Con un secondo motivo deduce violazione dell'art.606, comma 1, lett.c) ed e) cod. proc. pen. per avere i giudici di merito tralasciato di considerare o travisato l'elemento dirimente per cui B.A. non era presente quando al lavoratore era stato chiesto di eseguire un'attività esorbitante dalle sue mansioni e dalla sua formazione.
3. Con memoria depositata il 6 settembre 2017 il difensore del ricorrente ha sviluppato ulteriormente i motivi di ricorso.
Disciplina distributori di carburante per autotrazione
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Normativa Regione Umbria
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