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Linee di indirizzo per la gestione dei rischi in modalità smart working

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Linee di indirizzo Smart working

Linee di indirizzo per la gestione dei rischi in modalità smart working

CNI, 03.05.2021

GDL Sicurezza. Attività dei GTT, Gruppi tematici temporanei. GTT 10

L’innovazione del mondo del lavoro, soprattutto in ambito commerciale e industriale, in questo momento è evidente ed è prevedibile che si sviluppi con sempre maggiore intensità nei prossimi anni. Non è tuttavia ancora chiaro in tema di prevenzione quali siano le conseguenze in materia di rischi per salute e la sicurezza per chi opera in modalità smart working.

Relativamente a tali tipologie lavorative il legislatore ha emanato una nuova normativa, la Legge 22 maggio 2017 n.81 "Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato" che in merito allo smart working ha previsto un approccio di vecchio stampo mantenendo totalmente a carico del Datore di Lavoro l’obbligo di garantire verso i lavoratori “agili” tutti gli stessi requisiti di sicurezza previsti presso le sedi di lavoro aziendali, mentre al contrario tale modalità di lavoro spesso si svolge in luoghi di lavoro e in condizioni non controllabili e non monitorabili secondo i vecchi approcci, cioè con una visione diretta o quanto meno una conoscenza approfondita degli ambienti di lavoro - in questa modalità la conoscenza è meno approfondita ed è più alta la probabilità. E’ doveroso inoltre ricordare che nella norma citata il legislatore ha definito “lavoroagile” la modalità smart working evitando l’ormai consolidata abitudine di utilizzare neologismi inglesi.

Si rende pertanto necessario un approfondimento in merito alle caratteristiche specifiche dello smart working e, nei casi correlati, alla contemporanea modalità di lavoro in solitudine, in particolare in relazione ai rischi prevedibili durante lo svolgimento del lavoro in queste modalità e alle necessarie misure di prevenzione e protezione che diventeranno necessarie per poter creare una corretta gestione dei rischi per i lavoratori che operano in ambiti così particolari e che nel futuro ravvicinato diventeranno a grandissima diffusione. E’ importante inoltre sottolineare che il presente documento “Linee di indirizzo” non si estende al tema del lavoro in solitudine quale approfondimento di tale modalità di svolgimento della mansione, ma ne cita la correlazione in considerazione dei casi in cui le due tipologie abbiano aspetti in comune.

La parte iniziale del presente documento ha cercato di fornire maggiore precisione in merito a modalità di lavoro che non sono classificabili propriamente come “lavoro agile”, come ad esempio il “lavoro a distanza” ed il “telelavoro”, dei quali viene presentata una definizione. Il lavoro agile infatti, chiamato all’estero smart working, non viene necessariamente svolto esclusivamente a distanza ma spesso in alternanza tra azienda / spazi comuni non aziendali / altre sedi di aziende clienti / trasferte / sedi private o domestiche, e pertanto non corrispondente alla semplice definizione di lavoro a distanza (all’estero definita remote working).

Questo documento è stato sviluppato come linea di indirizzo in un momento epocale derivante purtroppo da una pandemia che si è rilevata drammatica e certamente di lunga durata che ha comportato, per necessità precauzionali ufficializzate da norme in continua evoluzione, un aumento notevole e imprevisto di lavoratori che operano in modalità a distanza e spesso in condizioni di solitudine.

Purtroppo la scarsa conoscenza della modalità di smart working, o di lavoro agile come è stato definito nella norma italiana vigente, ha altresì generato nelle aziende private e in quelle pubbliche notevoli fraintendimenti causati da una generalizzazione mediatica assolutamente errata, portando spesso a classificare il telelavoro in tale ambito. Obiettivo di questo documento pertanto è anche quello di fornire un’efficace chiave di lettura sulle rispettive definizioni, in modo da rendere più facilmente classificabili le diverse metodologie.

Si è inoltre proceduto ad approfondire le situazioni di lavoro maggiormente diffuse in cui lo smart working e il lavoro in solitudine viene oggi previsto per i lavoratori. Ad esempio nell’ambito di nuove attività operative previste dall’industria 4.0, queste situazioni erano già ben presenti prima della comparizione della pandemia SARS-CoV-2, spesso secondo modalità autonome previste dal lavoro a distanza, o in solitudine, o con approcci temporali e ambientali diversi rispetto agli ambienti lavorativi tradizionali. Oggi non solo è sempre più diffuso l’impiego di attrezzature e strumentazioni che consentono di svolgere le proprie mansioni a distanza, quali ad esempio smartphone, phablet, laptop, i-pad, GPS, droni, ma si stanno moltiplicando anche strumenti di nuova generazione come l’intelligenza artificiale, corobot, chatbot, esoscheletro, ecc.. Tali strumenti sono oggi impiegati dai lavoratori in mansioni diffuse come ad esempio i controlli e il funzionamento di impianti a ciclo continuo, ma le novità trattate si allargano anche a lavorazioni in solitudine, come ad esempio in numerose attività di manutenzione, in lavori di guardiania, di trasporto di materiale, di pulizia degli ambienti, o come il sempre più grande diffondersi dei cosiddetti rider spesso che operano per conto delle società che effettuano consegne a domicilio.

La redazione di questa linea di indirizzo è stata orientata verso l’approfondimento di contenuti come la corretta gestione delle estremamente innovative metodologie di lavoro che dovranno essere tenute in considerazione, dato che ormai è evidente che le nuove tipologie di rischio possono generare criticità derivanti da fattori di rischio non trascurabili. I luoghi di lavoro stanno sempre più frequentemente diventando ambienti privati del singolo lavoratore, spesso non identificabili e altrettanto spesso variabili nel tempo, con conseguente difficile applicazione ad esempio delle procedure di emergenza che richiederanno nuovi approcci. Ma non è stato sufficiente fermarsi a criticità facilmente identificabili come questa, nel documento si è ritenuto di affrontare altri aspetti di difficile gestione delle sorgenti di rischio associabili a queste nuove condizioni di lavoro. Ad esempio si sono considerati aspetti importanti come l’eventuale stress derivante dalla mancanza di spazi di lavoro condivisibili con altre persone o dalla mancanza di rapporti diretti con esse, con al contrario la condivisione di spazi e tempi con i propri famigliari, le interferenze con questi ultimi, la tendenza al procrastinare le scadenze di solito verificabili tramite rapporti diretti in ambito aziendale, oppure al contrario la tendenza a non limitare mai il tempo a disposizione del lavoro per rispettare le scadenze degli obiettivi aziendali. Sotto il profilo più strettamente tecnico gli approfondimenti sono stati diretti anche all’identificazione delle nuove tipologie di dispositivi di protezione disponibili e delle misure di prevenzione e protezione innovative da applicare. Infine ultimo ma non meno importante è il tema relativo alla formazione necessaria per i lavoratori che svolgono il lavoro nelle modalità oggetto di questo studio.

Nel pieno del periodo di pandemia il lavoro a distanza in Italia è improvvisamente balzato da circa 500.000 casi a più di 8 milioni e tale quantità è tuttora in crescita. In pratica il lavoro a distanza (anche se non tutto classificabile come smart working), si è finalmente diffuso in larga scala, anche se in forte ritardo rispetto a molti Paesi sviluppati, come ad esempio il Regno Unito dove nel 2018, pertanto in un periodo pre-pandemico, la percentuale di società che avevano fornito l’opzione del lavoro a distanza per i propri dipendenti era del 94%.1

E’ opportuno che si forniscano corrette indicazioni agli ingegneri e in generale ai tecnici che si occupano di sicurezza in merito alla valutazione dei rischi derivanti dalle nuove modalità di lavoro e proprio questa è la finalità del presente documento. Innanzitutto precisando chiaramente che non ci troviamo davanti ad una situazione caratterizzata da 8 milioni di lavoratori in smart working ma dalla presenza ormai evidente di almeno 8 milioni di lavoratori che operano a distanza spessissimo in modalità di telelavoro, che è ben diversa dal lavoro agile definito e normato dalla Legge 22 maggio 2017 n.81 che costituisce al momento l’unico riferimento applicativo, anche se non sufficiente, per una corretta gestione del rischio.

In tale situazione normativa non è ancora presente un chiaro riferimento ad una corretta gestione del rischio dipendente da numerose variabili come l’orario di lavoro, l’identificazione degli spazi utilizzati, le possibili condivisioni di questi, gli obiettivi da raggiungere, le responsabilità dei soggetti interessati, dal datore di lavoro al lavoratore stesso, dal RSPP al Medico Competente, gli aspetti ergonomici, l’impiego sempre maggiore del videoterminale rispetto al passato, gli aspetti aggregabili al tema delle problematiche psicosociali che possono aumentare, la copertura informatica e gli aspetti correlati alla privacy.

Dato che spesso il coworking è associabile allo smart working, anche se in Italia ancora poco diffuso, si è provveduto infine ad approfondirne le caratteristiche, formulando esempi chiari di modalità così classificabili.

[...] Segue in allegato

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Sommario
Premessa
1. Termini e definizioni
1.1 Smart working
1.2 Lavoro a distanza
1.3 Coworking
1.4 Telelavoro
1.5 Orario di lavoro
1.6 Lavoro in solitudine
1.7 Differenze e rapporti tra smart working, telelavoro
2. Campo di applicazione
2.1 Quando è applicabile la modalità smart working: alcuni esempi
2.2 Caratteristiche della modalità di lavoro in solitudine ed esempi
2.3 Coworking in relazione a smart working e telelavoro
3. Rischi per la salute e la sicurezza per i lavoratori agili
3.1 Differenze tra lavoratori privati e lavoratori PP.AA
3.2 Valutazione del rischio ai sensi del d.lgs.81/08
3.3 Rischi specifici e relative criticità
3.3.1 Ergonomia
3.3.2 Rischio rumore
3.3.3 Rischio da sostanze
3.3.4 Rischio incendio
3.3.5 Sindrome da visione al computer
3.3.6 Esposizione a campi elettromagnetici
3.3.7 Microclima
3.3.8 Boundary tra postazione e abitazione
3.4 Rischi psicosociali e stress lavoro-correlato, web policy e web-etiquet
3.5 Gestione ambientale e smaltimento RAEE e/o dei componenti più critici (es. batterie)
3.6 Sicurezza delle informazioni
4. Strumentazione e caratteristiche luogo di lavoro per smart working
4.1 Strumentazioni ed applicativi
4.2 Caratteristiche minime delle postazioni
4.3 Illuminazione naturale ed artificiale
4.4 Ubicazione e relativa copertura informatica
5. Criticità della gestione delle emergenze
6. Legge 81/2017 “lavoro agile” e proposte di integrazioni e/o modifiche
6.1 Potere di direzione e controllo – vincoli e limiti
6.2 Comportamenti attesi del lavoratore
6.3 Aspetti di difficile applicazione: la verifica posti di lavoro a domicilio
6.4 Tutela del lavoratore
6.5 Contenuti minimi degli accordi in materia di tutela, sicurezza e salute
6.6 Aspetti di formazione ed informazione del lavoratore
7. Conclusioni e obiettivi del documento
ALLEGATI
1- Riferimenti normativi e bibliografia

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Fonte: CNI

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Allegato riservato Linee di indirizzo per la gestione dei rischi in modalità smart working.pdf
CNI Aprile 2021
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Use of rapid antigen detection tests for SARS-CoV-2 in occupational settings

ID 13502 | | Visite: 1153 | News Sicurezza

ECDC 05 May 2021

Considerations on the use of rapid antigen detection (including self-) tests for SARS-CoV-2 in occupational settings

ECDC / EU-OSHA, Rapporto tecnico, 5 maggio 2021

This document outlines the public health considerations for the use of rapid antigen detection tests (RADTs, including self-test RADTs to detect SARS-CoV-2 in individuals in occupational settings in the European Union/European Economic Area (EU/EEA), and provides information on the use of such tests in an occupational safety and health at work context.

This document is not intended to provide recommendations, but to outline the available options for rapid testing to assist public health and occupational safety and health authorities in EU/EEA countries when developing their national guidelines for the prevention of SARS-CoV-2 infection in the workplace, building and consolidating information from previously published ECDC material, including:

- COVID-19 clusters and outbreaks in occupational settings in the EU/EEA and the UK;
- COVID-19 testing strategies and objectives;
- Infection prevention and control and preparedness for COVID-19 in healthcare settings - sixth update;
- Options for the use of rapid antigen tests for COVID-19 in the EU/EEA and the UK; and
- Considerations on the use of self-tests for COVID-19 in the EU/EEA.

In addition, this document provides a status report of policies implemented in an occupational safety and health context in EU/EEA countries, through an online survey distributed to the national Focal Points of the European Agency for Safety and Health at Work (EU-OSHA) in April 2021.

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Fonte: ECDC

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Dati Inail n. 4 Aprile 2021 | Contagi COVID -19 industria alimentare

ID 13484 | | Visite: 2708 | News Sicurezza

Dati INAIL 4 2021

Dati Inail n. 4 Aprile 2021 | Contagi COVID -19 industria alimentare

Covid-19 e industria alimentare, sei contagi su 10 nel trimestre ottobre-dicembre 2020

A questo settore produttivo, che non ha subito chiusure o restrizioni legate all’emergenza sanitaria perché rientra tra quelli considerati essenziali, è dedicato il nuovo numero del periodico statistico Dati Inail, che segnala anche il forte ridimensionamento delle infezioni di origine professionale denunciate nei primi tre mesi di quest’anno

Il nuovo numero di Dati Inail, mensile curato dalla Consulenza statistico attuariale dell’Istituto, è dedicato all’industria alimentare, un ambito produttivo che ha resistito agli effetti depressivi dell’emergenza sanitaria da nuovo Coronavirus perché, rientrando tra quelli considerati essenziali, non ha subito chiusure o restrizioni. Alla data dello scorso 31 marzo, le denunce di infortunio sul lavoro da Covid-19 relative a questo settore, in cui l’Inail ha contato nel 2019 circa 45mila aziende assicurate con quasi 400mila addetti, concentrati per oltre un terzo nella produzione di prodotti da forno e a seguire nell’industria lattiero-casearia, nella lavorazione di carni e nella produzione di altri prodotti alimentari come zucchero, tè e caffè, sono state 1.227, tra cui 10 decessi.

Un terzo delle denunce concentrato in novembre. Dopo il picco rilevato nell’aprile 2020, con poco più del 7% dei contagi sul lavoro da Covid-19 denunciati all’Inail, l’industria alimentare ha toccato il 12% dei casi nel mese di agosto, in corrispondenza di alcuni focolai che hanno interessato, in particolare, la trasformazione delle carni. Diversi studi internazionali, infatti, hanno dimostrato che le condizioni legate a questo tipo di lavorazioni, in particolare la fase di macellazione e sezionamento, hanno favorito l’insorgenza di focolai in impianti di grandi dimensioni. Ad avere l’impatto maggiore è stata però la seconda ondata delle infezioni, che ha raggiunto il suo apice in novembre, nel quale si è concentrato un terzo di tutte le denunce del settore. Circa il 60% dei casi ricade nel trimestre ottobre-dicembre 2020, mentre i primi tre mesi di quest’anno si sono caratterizzati per un forte ridimensionamento del fenomeno.

Poco più della metà dei contagiati sono donne. Considerando le varie tipologie di lavorazione, dall’analisi della Consulenza statistico attuariale emerge che poco meno del 60% dei contagi professionali riguardano l’industria lattiero-casearia, seguita dal’industria della lavorazione delle carni (22%), dalla lavorazione e conservazione di frutta e ortaggi (11%) e dai prodotti da forno (7%). La componente femminile conta il 53,1% delle denunce del comparto, percentuale inferiore rispetto a quanto osservato sul totale delle infezioni di origine professionale (69,3%). L’età media dei contagiati è di 47 anni e la classe di età più colpita è quella compresa tra i 50 e i 64 anni, con il 45,7% dei casi, seguita dalle fasce 35-49 anni (40,8%), under 35 (12,6%) e over 64 (sotto l’1%). Le categorie più colpite sono quelle degli artigiani e operai specializzati delle lavorazioni alimentari e, in particolare, i macellatori, con poco meno di 200 denunce da inizio pandemia.

Nel 2020 gli infortuni sul lavoro in calo del 14% rispetto al -27% del manifatturiero. Allargando l’osservazione all’insieme degli infortuni sul lavoro, nel quinquennio 2015-2019 l’andamento delle denunce è stato moderatamente crescente fino al 2019, quando si è registrato un calo del 2% rispetto all’anno precedente. I primi dati provvisori del 2020, segnato dalla pandemia, indicano una consistente flessione (-14%), con i casi denunciati che si fermano a circa novemila. Si tratta, però, di una flessione molto meno marcata, in termini percentuali, rispetto a tutti gli altri settori del comparto manifatturiero (-27%) che, a differenza dell’industria alimentare, hanno sofferto per le politiche di lockdown. Nel quinquennio per cui sono disponibili informazioni consolidate, in media il 15% delle denunce ha riguardato infortuni “in itinere”, avvenuti cioè nel tragitto di andata e ritorno tra la casa e il luogo di lavoro, il 31% lavoratrici e il 40% la fascia di età 35-49 anni, seguita dagli under 35 (30%), dai 50-64enni (29%) e dagli over 64 (1%). Dal punto di vista territoriale il maggior numero di denunce (42%) è concentrato nel Nord-Est, seguito da Nord-Ovest (29%), Sud (13%), Centro (12%) e Isole (4%).

Nel quinquennio 2015-2019 i casi mortali sono stati 108. I casi mortali denunciati nell’intero quinquennio 2015-2019 nell’industria alimentare sono stati 108, in media 21-22 l’anno. Il dato ancora provvisorio del 2020 supera invece i 30 decessi, un aumento interamente ascrivibile alla letalità della pandemia da Covid-19. Negli anni precedenti circa un terzo delle morti denunciate è avvenuto in itinere e nel 90% dei casi ha riguardato uomini, con la fascia di età 50-64 più coinvolta (38%) rispetto a quelle 35-49 anni (31%) e under 35 (27%). Limitando l’analisi ai soli casi mortali occorsi “in occasione di lavoro”, quattro denunce su dieci hanno interessato lavoratori impegnati nella produzione di prodotti da forno e farinacei, con numeri significativi, anche se molto più bassi, nella lavorazione e conservazione di frutta e ortaggi, in quella della carne e nell’industria lattiero-casearia.

Anche il decremento delle malattie professionali è condizionato dalla pandemia. A minare la salute dei lavoratori si aggiungono poi le malattie professionali. Quelle denunciate nel 2019 sono state 1.472, in aumento del 4% rispetto al 2018, che aveva fatto registrare un incremento analogo rispetto al 2017. Il dato provvisorio del 2020 si ferma invece a un migliaio di casi, una brusca frenata che trova ancora una volta una spiegazione nella pandemia da Covid-19 e nei conseguenti blocchi emergenziali che nel caso delle malattie professionali, caratterizzate da una latenza temporale anche di diversi anni, più che contenere il rischio per la riduzione dell’attività sul luogo di lavoro, hanno agito da deterrente per il ricorso ai presidi medici e agli sportelli di assistenza e tutela dei lavoratori, propedeutici alla gestione delle pratiche.

Il focus sui prodotti fitosanitari. Il nuovo numero del periodico statistico dell’Istituto dedica anche un approfondimento alla corposa legislazione europea che disciplina l’intero ciclo di vita, dall’immissione sul mercato alla definizione dei residui negli alimenti, dei prodotti fitosanitari, pesticidi utilizzati principalmente per mantenere in buona salute le colture e proteggerle da malattie e infestazioni. Nel rapporto più recente dell’Autorità europea per la sicurezza alimentare (Efsa), relativo ai controlli condotti dagli Stati membri sui residui di pesticidi negli alimenti commercializzati nel mercato comunitario, si legge che nel 2019 sono stati analizzati 96.302 campioni, il 96,1% dei quali è risultato nei limiti di legge. Un sottoinsieme di 12.579 campioni, analizzato in base a un programma di controllo coordinato dall’Unione europea, è risultato nei limiti di legge per il 98%, a ulteriore conferma di un livello di tutela della salute dei consumatori complessivamente molto elevato.

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Fonte: INAIL

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Bozza RTV Altre attività in edifici tutelati

ID 13466 | | Visite: 2642 | News Prevenzioni Incendi

Bozza RTV altre attivit  edifici tutelati

Bozza RTV Altre attività in edifici tutelati

ID 13466 | 03.05.2021 / In allegato Bozza RTV

Schema di decreto interministeriale recante “Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi per gli edifici sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n, 42, aperti al pubblico, contenenti una o più attività ricomprese nell’allegato I al decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n.151, ivi individuate con il numero 72, ad esclusione di musei gallerie, esposizioni, mostre, biblioteche e archivi, ai sensi dell’art.15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139.

Il 27 Aprile 2021 L'Italia ha notificato alla Commissione Europea (Notifica 2021/251/I) lo schema di DM - Bozza di RTV  Altre attività in edifici tutelati - e la Commissione potrà produrre osservazioni fino al 28 luglio 2021 (termine dello status quo).

Con il progetto di decreto si definiranno, nell’ambito delle norme tecniche del decreto 3 agosto 2015, le misure tecniche di prevenzione incendi per edifici sottoposti a tutela, aperti al pubblico, contenenti una o più attività ricomprese nell’allegato I al decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n.151, ad esclusione di musei gallerie, esposizioni, mostre, biblioteche e archivi.

Lo stesso si compone di quattro articoli e un allegato, e precisamente:

art. 1: Approva le norme tecniche;
art. 2: Definisce il campo di applicazione;
art. 3: Modifica il decreto 3 agosto 2015;
art. 4: Stabilisce le disposizioni finali;
Allegato: Capitolo V.12 - Altre attività in edifici tutelati

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D.P.R. n. 151/2011 
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Attività n. 72
Edifici sottoposti a tutela ai sensi del d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, aperti al pubblico, destinati a contenere biblioteche ed archivi, musei, gallerie, esposizioni e mostre, nonché qualsiasi altra attività contenuta nel presente Allegato.

Fonte: EU

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Piano di emergenza COVID-19

ID 10822 | | Visite: 18102 | Documenti Riservati Sicurezza

Piano di emergenza COVID 19 Rev  1 1 2021

Piano di emergenza COVID-19

ID 10822 | Rev. 1.1 del 25.04.2021 / Piano in formato .doc/pdf in allegato

Gestione di una persona sintomatica ai sensi del punto 11 del Protocollo d’Intesa tra il Governo e i Sindacati del 06 aprile 2021 che integra il Protocollo del 14 marzo 2020, già integrato dal Protocollo del 24 marzo 2020.

Il Piano di Emergenza COVID-19 (in formato .doc/pdf), illustra l’organizzazione e le azioni da adottare qualora si presentassero, per il proprio personale, situazioni di emergenza contagio dal virus SARS-CoV-2.

Rev. 1.1 del 25 Aprile 2021
Aggiornamento definizione di contatto stretto

Il presente piano ha il duplice scopo di:

- limitare le conseguenze di un evento accidentale che riguardi il personale nelle varie mansioni;
- garantire l’intervento delle autorità competenti;
- nonché, il contenimento ed il contrasto alla diffusione del COVID-19 al fine della necessità primaria della tutela della salute pubblica.

Il presente Piano di Emergenza deve essere portato a conoscenza di tutti i lavoratori e di tutti coloro che accedono in azienda.

Adeguate informazioni dovranno essere fornite al personale di imprese esterne affinché essi siano a conoscenza delle misure generali di sicurezza, con particolare riferimento alle misure igieniche e comportamentali per le malattie a diffusione respiratorie.

All’atto dell’assunzione di nuovo personale, questo sarà opportunamente informato sull’esistenza e sui contenuti del presente Piano e comunque sulle procedure di emergenza da adottare.

Il presente Piano deve essere conservato con cura e diligenza. E’ fatto obbligo a chi ne preleva copia dal luogo dove viene conservato di utilizzarlo con cura e restituirlo dopo la consultazione.

Il presente Piano di Emergenza Generale deve essere tempestivamente aggiornato ogni qualvolta ci fossero significative variazioni.

Riferimenti normativi

Protocollo condiviso di regolazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro del 06.04.2021 che integra il Protocollo condiviso di regolazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro del 14 marzo 2020, così come integrato dal Protocollo condiviso di regolazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro del 24 Aprile 2020.

Decreto-Legge 22 Aprile 2021 n. 52
Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19. (GU n.96 del 22.04.2021) Entrata in vigore del provvedimento: 23/04/2021

D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, "Attuazione dell'art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro".

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Caso sintomatico in azienda

Protocollo condiviso di regolazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro del 06.04.2021 che integra il Protocollo condiviso di regolazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro del 14 marzo 2020, così come integrato dal Protocollo condiviso di regolazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro del 24 Aprile 2020.

11- GESTIONE DI UNA PERSONA SINTOMATICA IN AZIENDA

Nel caso in cui una persona presente in azienda sviluppi febbre (temperatura corporea superiore a 37,5° C) e sintomi di infezione respiratoria o simil-influenzali quali la tosse, lo deve dichiarare immediatamente all’ufficio del personale e si dovrà procedere al suo isolamento in base alle disposizioni dell’autorità sanitaria e a quello degli altri presenti, dai locali; l’azienda procede immediatamente ad avvertire le autorità sanitarie competenti e i numeri di emergenza per il COVID-19 forniti dalla Regione o dal Ministero della salute.

- Il lavoratore, al momento dell’isolamento, deve essere subito dotato - ove già non lo fosse - di mascherina chirurgica.
- L’azienda collabora con le Autorità sanitarie per la definizione degli eventuali “contatti stretti” di una persona presente in azienda che sia stata riscontrata positiva al tampone COVID-19, anche con il coinvolgimento del MC. Ciò al fine di permettere alle autorità di applicare le necessarie e opportune misure di quarantena.

Nel periodo dell’indagine, l’azienda potrà chiedere agli eventuali possibili contatti stretti di lasciare cautelativamente lo stabilimento, secondo le indicazioni dell’Autorità sanitaria.

Nel caso in cui una persona presente in azienda sviluppi febbre e sintomi di infezione respiratoria come la tosse, lo deve dichiarare immediatamente all'ufficio del personale e si dovrà procedere al suo isolamento e a quello degli altri presenti dai locali.

L'azienda avverte immediatamente le autorità sanitarie competenti e i numeri di emergenza per il Covid-19 forniti dalla Regione o dal Ministero della Salute.

L’azienda inoltre collabora per la definizione degli eventuali "contatti stretti".

Ministero della Salute

Il “contatto stretto” (esposizione ad alto rischio) di un caso probabile o confermato è definito come:

- una persona che vive nella stessa casa di un caso COVID-19;
- una persona che ha avuto un contatto fisico diretto con un caso COVID-19 (per esempio la stretta di mano);
- una persona che ha avuto un contatto diretto non protetto con le secrezioni di un caso COVID19 (ad esempio toccare a mani nude fazzoletti di carta usati);
- una persona che ha avuto un contatto diretto (faccia a faccia) con un caso COVID-19, a distanza minore di 2 metri e di almeno 15 minuti;
- una persona che si è trovata in un ambiente chiuso (ad esempio aula, sala riunioni, sala d'attesa dell'ospedale) con un caso COVID-19 in assenza di DPI idonei;
- un operatore sanitario o altra persona che fornisce assistenza diretta ad un caso COVID-19 oppure personale di laboratorio addetto alla manipolazione di campioni di un caso COVID-19 senza l’impiego dei DPI raccomandati o mediante l’utilizzo di DPI non idonei;
- una persona che ha viaggiato seduta in treno, aereo o qualsiasi altro mezzo di trasporto entro due posti in qualsiasi direzione rispetto a un caso COVID-19; sono contatti stretti anche i compagni di viaggio e il personale addetto alla sezione dell’aereo/treno dove il caso indice era seduto.

Gli operatori sanitari, sulla base di valutazioni individuali del rischio, possono ritenere che alcune persone, a prescindere dalla durata e dal setting in cui è avvenuto il contatto, abbiano avuto un'esposizione ad alto rischio.

La corretta procedura viene di seguito presentata.

1. Un lavoratore o fornitore o altro personale esterno, presente in azienda, presenta i sintomi da SARS-CoV-2.

2. L’interessato avverte l’ufficio del personale oppure un Addetto al Primo Soccorso che a loro volta informano dell’accaduto il Responsabile dell’Emergenza (R.S.P.P.) o un suo delegato.

3. Il Responsabile dell’Emergenza informa immediatamente il datore di lavoro, ed in loro assenza le persone specificatamente delegate, dell’accaduto.

4. Un Addetto al Primo Soccorso, munito di mascherina e guanti (presenti nella cassetta di Primo Soccorso):
- ne fornisce una al lavoratore;
- allontana i presenti;
- gli indica di recarsi in un luogo isolato e chiuso all’utenza.

5. Il datore di lavoro informa le Autorità Competenti e il Medico Competente.

Le informazioni da fornire alle Autorità Competenti sono:
- estremi dell’evento
- tipo ed entità del rischio indotto all’esterno
- necessità di invio di determinati soccorsi
- luogo
- nome e funzione interna di chi sta chiamando
- circostanze dell’evento

6. Le Autorità Competenti all’arrivo adottano le misure necessarie al contenimento del contagio, attivando i protocolli stabiliti.

7. Il Responsabile dell’Emergenza, in accordo con il datore di lavoro:

- isola la zona;
- si attiva con gli uffici competenti per la sanificazione delle aree coinvolte (*)
- prende ogni altra decisione conseguente
(*) La circolare n. 5443 Ministero della Salute del 22.02.2020 [...segue allegato]

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Schema 1 - Flow-chart Gestione caso sintomatico COVID-19 in azienda

Flow chart

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Allegati infografici

Immagine 1 – Numero di pubblica utilità

Immagine 1500

Immagine 2 - Numero emergenza sanitaria

Immagine 112

...segue in allegato

Certifico Srl - IT | Rev. 1.1 2021
©PDF/DOC Abbonati

Matrice Revisioni

Rev. Data Oggetto Autore
1.1 25.04.2021 Agg. definizione di contatto stretto Certifico Srl
1.0 23.04.2021 Aggiornamenti normativi:
Protocollo condiviso misure Covid-19 negli ambienti di lavoro | 06.04.2021
Decreto-Legge 22 aprile 2021 n. 52
Certifico Srl
0.0 20.05.2020 --- Certifico Srl

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Nota VVF prot. n. 0005144 del 08 aprile 2021

ID 13442 | | Visite: 3324 | Prevenzione Incendi

Nota VVF 0005144 del 08 aprile 2021

Nota VVF prot. n. 0005144 del 08 aprile 2021

VVF 2021

Oggetto: D.lgs. n. 264/2006 – Attuazione della Direttiva 2004/54/CE in materia di sicurezza per le gallerie della rete stradale transeuropea. Definizione dei requisiti minimi di sicurezza e delle condizioni di appartenenza all’ambito di applicazione del D.lgs. n. 264/2006 nelle gallerie con fornici di differente lunghezza.

Con riferimento all’oggetto, si trasmette la nota del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici Prot. M_INF_n. 3499 del 6 aprile 2021 con la quale sono fornite indicazioni in merito all’individuazione della lunghezza delle gallerie, ai fini dell’applicazione dei requisiti minimi di sicurezza di cui all’allegato 2 del D.lgs. n. 264/2006, con particolare riferimento alle gallerie a due fornici monodirezionali di differente lunghezza.

segue in allegato 

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VVF 2021
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Linee guida Regioni e PA per la riapertura delle attività | 28.04.2021

ID 13434 | | Visite: 6305 | Documenti Sicurezza Enti

Linee guida ripresa 28 04 2021

Linee guida Regioni e PA per la riapertura delle attività | 28.04.2021

ID 13434 | 28.04.2021

Linee guida delle Regioni e delle Province autonome per la riapertura delle attività

La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, nella seduta del 28 aprile, ha approvato le "Linee guida per la ripresa delle attività economiche e sociali" (elaborate con il supporto degli uffici di prevenzione dei Dipartimenti di Sanità pubblica delle Regioni e delle Province autonome).

Le presenti “Linee Guida per la ripresa delle attività economiche e sociali” tengono conto delle disposizioni del decreto-legge n. 52 del 22 aprile 2021 e sono adottate ai sensi dell’articolo 1, comma 14, del decreto-legge n. 33 del 16 maggio 2020.

Sommario

RISTORAZIONE E CERIMONIE
ATTIVITÀ TURISTICHE E RICETTIVE
CINEMA E SPETTACOLI DAL VIVO
PISCINE TERMALI E CENTRI BENESSERE
SERVIZI ALLA PERSONA (acconciatori, estetisti e tatuatori)
COMMERCIO
MUSEI, ARCHIVI E BIBLIOTECHE
PARCHI TEMATICI E DI DIVERTIMENTO
CIRCOLI CULTURALI E RICREATIVI
CONGRESSI E GRANDI EVENTI FIERISTICI

Gli indirizzi operativi contenuti nel precedente documento “Linee Guida per la riapertura delle attività economiche, produttive e ricreative” (prima versione maggio 2020) si sono dimostrati efficaci per favorire l’applicazione delle misure di prevenzione e contenimento nei diversi settori economici trattati, consentendo una ripresa delle attività economiche e ricreative compatibile con la tutela della salute di utenti e lavoratori.

Pertanto, in continuità con le precedenti Linee Guida, delle quali è stata mantenuta l’impostazione quale strumento sintetico e di immediata applicazione, gli indirizzi in esse contenuti sono stati integrati con alcuni nuovi elementi conoscitivi, legati all’evoluzione dello scenario epidemiologico e delle misure di prevenzione adottate, anche in un’ottica di semplificazione. In particolare, si è ritenuto più utile rimarcare le misure di prevenzione sicuramente efficaci, in luogo di misure che, pur diffusamente adottate, non aggiungono elementi di maggiore sicurezza.

La stessa finalità di semplificazione è stata tradotta nell’accorpamento dei molteplici settori economici e ricreativi in macro-aree, affini per profilo di rischio o per attività.

Si evidenzia che il presente documento individua i principi di carattere generale per contrastare la diffusione del contagio, quali norme igieniche e comportamentali, utilizzo dei dispositivi di protezione, distanziamento e contact tracing. Rientra nelle prerogative di associazioni di categoria e altri soggetti rappresentativi redigere ulteriori protocolli attuativi di dettaglio ed eventualmente più restrittivi, purché nel rispetto di tali principi generali, la cui attuazione deve essere garantita e soggetta a verifiche puntuali effettuate dalle competenti autorità locali.

I settori di cui al presente documento sono stati individuati sia perché rappresentano le attività maggiormente penalizzate dal meccanismo delle chiusure in base allo scenario, sia perché costituiscono settori in cui il rispetto delle misure previste è più concretamente realizzabile e controllabile rispetto alla pubblica via e ai comportamenti negativi (assembramenti) che vi si registrano.

Resta inteso, infine, che in base all’evoluzione dello scenario epidemiologico le misure indicate potranno essere rimodulate, anche in senso più restrittivo. Si evidenzia, altresì, che nella fase attuale nelle quale la campagna vaccinale è in corso e non risulta ancora raggiunta una copertura adeguata della popolazione, in considerazione delle indicazioni scientifiche internazionali che non escludono la possibilità che il soggetto vaccinato possa contagiarsi, pur senza sviluppare la malattia, e diffondere il contagio, si ritiene che allo stato attuale il possesso e la presentazione di certificazioni vaccinali non sostituisca il rispetto delle misure di prevenzione e contrasto della diffusione del contagio quali ad esempio il distanziamento interpersonale, l’utilizzo della mascherina, l’igienizzazione della mani e delle superfici.

...

Fonte: Regioni

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ISO/FDIS 45003 | Guidelines for managing psychosocial risks

ID 13433 | | Visite: 3089 | News Sicurezza

Draft   ISO 45003 2020

ISO/FDIS 45003 | Guidelines for managing psychosocial risks

Update 08.06.2021

ISO 45003:2021

Pubblicata da ISO  Giugno 2021 la norma ISO 45003:2021 Occupational health and safety management — Psychological health and safety at work — Guidelines for managing psychosocial risks

ISO/FDIS 45003: 2020 Occupational health and safety management - Psychological health and safety at work - Guidelines for managing psychosocial risks

Preview ISO/FDIS 45003:2020 attached

This document gives guidelines for managing psychosocial risk within an occupational health and safety (OH&S) management system based on ISO 45001.

It enables organizations to prevent work-related injury and ill health of their workers and other interested parties, and to promote well-being at work.

It is applicable to organizations of all sizes and in all sectors, for the development, implementation, maintenance and continual improvement of healthy and safe workplaces.

NOTE When the term "worker" is used in this document, worker representatives, where they exist, are always implied.

_____

Publication Date: 5 March 2021
Status: Active
Figura

The new standard provides guidance on how organisations can manage workplace psychological risk by identifying the primary risk factors and determining what would improve the working environment.

ISO 45003 provides guidance on the following:

- The identification of conditions, circumstances and workplace demands that have the potential to impair the psychological health and well-being of workers
- How to identify the primary risk factors and assess them to determine what changes are required to improve the working environment
- Control measures to manage work-related hazards and manage psychosocial risk within an OH&S management system.

Specifically, Clause 6.1 of the draft ISO 45003 standard indicates that organisations should identify hazards of a psychosocial nature including:

- Aspects of how work is organized (e.g. job control, job demands, work pace, etc.)
- Social factors at work (e.g. work-life balance, bullying, harassment, etc.)
- Work environment, equipment and hazardous tasks

The draft standard provides plenty of more examples and detail of the above types of psychosocial hazards. It also gives guidance on how to identify and assess these psychosocial risks. The standard also addresses support issues including a specific clause on confidentiality of personal information.

...

Fonte: ISO

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Lettera Circolare prot. 805 del 09.06.2005

ID 13427 | | Visite: 3052 | Prevenzione Incendi

Lettera Circolare Min  Interno prot  805 del 09 06 2005

Lettera Circolare Min. Interno prot. 805 del 09.06.2005

D.M. 18 settembre 2002 - Uso bombole di ossigeno per necessità terapeutiche.

Pervengono da più parti richieste di chiarimenti in ordine alla detenzione e all’impiego di bombole di ossigeno per uso terapeutico all’interno delle strutture sanitarie in relazione a quanto previsto al riguardo dalla specifica regola tecnica di prevenzione incendi di cui al D.M. 18 settembre 2002, sia per le strutture sanitarie di nuova costruzione che per quelle esistenti.

La predetta normativa, infatti, nel prescrivere che la distribuzione dei gas medicali deve essere realizzata mediante impianto centralizzato, mantiene il silenzio sulla possibilità di utilizzo di detti gas in bombole per le nuove strutture, contemplandone invece la possibilità d’uso per le strutture esistenti, nel rispetto di alcune condizioni e limitazioni, e ciò in quanto il sistema di approvvigionamento e distribuzione mediante bombole è, in atto, il solo disponibile per gran parte delle vecchie strutture. La formulazione del testo normativo sembrerebbe pertanto indurre ad interpretarne il contenuto nel senso di un assoluto divieto a detenere ed utilizzare bombole di ossigeno presso le nuove strutture sanitarie.

Tale interpretazione starebbe ingenerando, presso responsabili ed operatori del settore sanitario, perplessità e preoccupazioni se si ha riguardo a comuni e ricorrenti contesti di intervento terapeutico che richiedono necessariamente il ricorso a contenitori mobili di ossigeno. Premesso quanto sopra, si chiarisce che la tipologia di impianto prevista dalla regola tecnica di prevenzione incendi attiene al primario sistema di distribuzione di gas medicali, con ciò significando che gli impianti di tipo centralizzato, così come prescritto dalla norma, per intrinseche caratteristiche di affidabilità confermate nel tempo dall’esperienza, conferiscono e garantiscono maggiori condizioni di sicurezza.

Ciò non esclude, tuttavia, la possibilità di utilizzo di bombole di ossigeno per contingenti necessità terapeutiche connesse, per esempio, al trasferimento di degenti da un reparto all’altro della struttura sanitaria, o a particolari patologie che ne richiedono l’impiego (un caso tipico di riferimento potrebbe essere la patologia da insufficienza respiratoria di tipo cronico che, nella pratica medica, al fine di consentire autonomia motoria al paziente, viene affrontata mediante uso di una apparecchiatura trasportabile a tracolla denominata “stroller”).

Confermata, pertanto, la possibilità di utilizzo di contenitori mobili di ossigeno per le esigenze terapeutiche sopra descritte, sia presso le nuove che presso le strutture sanitarie esistenti, corre al riguardo l’obbligo di richiamare l’attenzione degli operatori sanitari sulla necessità che vengano comunque adottate le opportune misure cautelative in relazione alle specifiche circostanze di impiego delle bombole stesse.

Per quanto riguarda le apparecchiature denominate “stroller”, si soggiunge che oltre all’adozione di ogni utile misura cautelativa correlata ai momenti d’uso, le operazioni di ricarica devono essere effettuate da personale specializzato al di fuori della struttura ospedaliera o in appositi locali di quest’ultima purché compresi nelle sole aree tipo B, secondo la classificazione delle aree dettata dalla norma.

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Certificazione verde COVID-19 | Note

ID 13378 | | Visite: 9420 | News Sicurezza

Certificazione verde

Certificazione verde COVID-19 | Note

ID 13378 | Update 26.04.2021 / Documento completo in allegato

Alla luce della pubblicazione in GU n. 96 del 22.04.2021 del DL 22 Aprile 2021 n. 52, si forniscono di seguito brevi note, riguardanti la certificazione verde COVID-19 (di cui all’art. 9 ed all’Allegato 1).

____

Cosa sono le certificazioni verdi?

Certificazioni comprovanti lo stato di avvenuta vaccinazione contro il SARS-CoV-2 o guarigione dall’infezione da SARS-CoV-2, ovvero l’effettuazione di un test molecolare o antigenico rapido con risultato negativo al virus SARSCoV-2.

Cosa consentono?

Gli spostamenti in entrata e in uscita dai territori delle Regioni e delle Province autonome collocati in zona arancione o rossa sono consentiti ai soggetti muniti delle certificazioni verdi.

Cosa attestano?

Una delle seguenti condizioni

1. avvenuta vaccinazione anti-SARS-CoV-2, al termine del prescritto ciclo;

2. avvenuta guarigione da COVID-19, con contestuale cessazione dell’isolamento prescritto in seguito ad infezione da SARS-CoV-2, disposta in ottemperanza ai criteri stabiliti con le circolari del Ministero della salute;

3. effettuazione di test antigenico rapido o molecolare con esito negativo al virus SARS-CoV2.

Requisiti certificazione verde

1. Certificazione verde Covid-19 di avvenuta vaccinazione

Formato Cartaceo o digitale
Validità 6 mesi
Richiesta Soggetto interessato
Soggetto che la rilascia  Struttura sanitaria che effettua la vaccinazione e contestualmente alla stessa, al termine del prescritto ciclo, e reca indicazione del numero di dosi somministrate rispetto al numero di dosi previste per l’interessato. Contestualmente al rilascio, la predetta struttura sanitaria, anche per il tramite dei sistemi informativi regionali, provvede a rendere disponibile detta certificazione nel fascicolo sanitario elettronico dell’interessato. (N)

Contenuti minimi Cognome e nome
name: surname(s) and forename(s);
Data di nascita
date of birth;
Malattia o agente bersaglio: COVID 19
disease or agent targeted: COVID-19;
Tipo di Vaccino
vaccine/prophylaxis;
Prodotto medico vaccinale (codice AIC e denominazione del vaccino)
vaccine medicinal product
Produttore o titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio del vaccino
vaccine marketing authorization holder or manufacturer;
Numero della dose effettuata e numero totale di dosi previste per l’intestatario del
certificato
number in a series of vaccinations/doses and the overall number of doses in the series;
Data dell’ultima somministrazione effettuata;
date of vaccination, indicating the date of the latest dose received;
Stato membro di vaccinazione
Member State of vaccination;
Struttura che detiene il certificato
certificate issuer;
Identificativo univoco del certificato
a unique certificate identifier.

(NColoro che abbiano già completato il ciclo di vaccinazione alla data di entrata in vigore del DL COVID, laddove non abbiano ricevuto alcuna forma di certificazione al momento della somministrazione del vaccino, possono richiedere la medesima alla struttura che ha erogato il trattamento sanitario ovvero alla Regione o alla Provincia autonoma in cui ha sede la struttura stessa.

2. Certificazione verde Covid-19 di guarigione

Formato Cartaceo o digitale
Validità 6 mesi
Richiesta Soggetto interessato
Soggetto che la rilascia  Struttura presso la quale è avvenuto il ricovero del paziente affetto da COVID-19, ovvero, per i pazienti non ricoverati, dai medici di medicina generale e dai pediatri di libera scelta, ed è resa disponibile nel fascicolo sanitario elettronico dell’interessato. La certificazione di cui al presente comma cessa di avere validità qualora, nel periodo di vigenza semestrale, l’interessato venga identificato come caso accertato positivo al SARS-CoV-2. Le certificazioni di guarigione rilasciate precedentemente alla data di entrata in vigore del presente decreto sono valide per sei mesi a decorrere dalla data indicata nella certificazione, salvo che il soggetto venga nuovamente identificato come caso accertato positivo al SARS-CoV-2.
Contenuti minimi Cognome e nome
name: surname(s) and forename(s);
Data di nascita
date of birth;
Malattia o agente bersaglio che ha colpito il cittadino: Covid-19
disease or agent the citizen has recovered from: COVID-19
Data del primo test positivo
date of first positive test result;
Stato membro in cui è stata certificata l’avvenuta guarigione
Member State of test;
Struttura che ha rilasciato il certificato
certificate issuer;
Validità del certificato dal .. al:
certificate valid from…until;
Identificativo univoco del certificato
a unique certificate identifier.

3. Certificazione verde Covid-19 di test antigenico rapido o molecolare con esito negativo

Formato Cartaceo o digitale
Validità 48 ore
Richiesta Soggetto interessato
Soggetto che la rilascia  Strutture sanitarie pubbliche, private autorizzate e accreditate e dalle farmacie che svolgono il test molecolare e/o il test antigenico rapido, ovvero dai medici di medicina generale o pediatri di libera scelta.
Contenuti minimi

Cognome e nome
name: surname(s) and forename(s);
Data di nascita
date of birth;
Malattia o agente bersaglio: COVID 19
disease or agent targeted: COVID-19;
Tipologia di test effettuato
the type of test;
Nome del test
test name
Produttore del test
test manufacturer
Data e orario della raccolta del campione del test
date and time of the test sample collection;
Data e orario del risultato del test
date and time of the test result production
Risultato del test
result of the test;
Centro o struttura in cui è stato effettuato il test
testing center or facility;
Stato membro in cui è effettuato il test
Member State of test;
Struttura che detiene il certificato
certificate issuer;
Identificativo univoco del certificato
a unique certificate identifier.

Equivalenza Certificazioni verdi

Le certificazioni verdi rilasciate in conformità al diritto vigente negli Stati membri dell’Unione europea sono riconosciute come equivalenti a quelle disciplinate dal DL COVID.

Le certificazioni rilasciate in uno Stato terzo a seguito di una vaccinazione riconosciuta nell’Unione europea e validate da uno Stato membro dell’Unione, sono riconosciute come equivalenti a quelle disciplinate dal DL COVID.

Le disposizioni di cui DL COVID sono applicabili in ambito nazionale fino alla data di entrata in vigore degli atti delegati per l’attuazione delle disposizioni di cui al regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio su un quadro per il rilascio, la verifica e l'accettazione di certificazioni interoperabili relativi alla vaccinazione, ai test e alla guarigione per agevolare la libera circolazione all’interno dell’Unione Europea durante la pandemia di COVID-19 che abiliteranno l’attivazione della Piattaforma Nazionale PN-DGC per l’emissione del DGC-Digital Green Certificate interoperabile a livello europeo.

Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato di concerto con i Ministri della salute, dell’innovazione tecnologica e dell’economia e delle finanze, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, sono individuate le specifiche tecniche per assicurare l’interoperabilità delle certificazioni verdi Covid-19 e la piattaforma nazionale per il DGC, nonché tra questa e le analoghe piattaforme istituite negli altri Stati membri dell’Unione europea, tramite il Gateway europeo.

Vedere articolo: https://www.certifico.com/news/274-news/13133-covid-19-digital-green-certificates

Con il medesimo decreto sono stabilite le misure per assicurare la protezione dei dati personali contenuti nelle certificazioni e la struttura dell'identificativo univoco delle certificazioni verdi Covid-19 e del codice a barre interoperabile che consente di verificare l’autenticità, la validità e l’integrità delle stesse.

Sanzioni

Salvo che il fatto costituisca reato diverso da quello di cui all'articolo 650 del codice penale, le violazioni delle disposizioni del Capo I, ovvero dei provvedimenti e delle ordinanze adottati in attuazione del presente decreto, sono punite ai sensi dell’articolo 2 del decreto-legge n. 33 del 2020.

Se alcuno dei fatti previsti dagli articoli 476, 477, 479, 480, 481, 482, 489, anche se relativi ai documenti informatici di cui all’articolo 491- bis, del codice penale, ha ad oggetto le certificazioni verdi Covid-19 di cui all’articolo 10, comma 2, si applicano le pene stabilite nei detti articoli, aumentate di un terzo.

Se la certificazione verdi Covid-19 contraffatta o alterata è utilizzata per svolgere attività o compiere spostamenti vietati ai sensi del DL COVID, si applicano anche le relative sanzioni amministrative previste dall’articolo 4 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19.

[...]

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Allegato riservato Certificazione verde COVID-19 Note Rev. 00 2021.pdf
Certifico Srl - Rev. 0.0 2021
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INPS messaggio 23 aprile 2021 n. 1667

ID 13405 | | Visite: 3062 | News Sicurezza

INPS messaggio 23 aprile 2021 n  1667

INPS messaggio 23 aprile 2021 n. 1667

Tutele ex art. 26 dl n. 18/2020 convertito con modificazioni dalla l n. 27/2020 per i lavoratori dipendenti del settore privato aventi diritto alla tutela previdenziale della malattia e per i lavoratori “fragili”. 

OGGETTO: Tutele di cui all’articolo 26 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, per i lavoratori dipendenti del settore privato aventi diritto alla tutela previdenziale della malattia e per i lavoratori “fragili”. Novità introdotte dal decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41. Chiarimenti operativi

Premessa

Con il messaggio n. 171 del 15 gennaio 2021 sono state illustrate le novità introdotte dalla legge 30 dicembre 2020, n. 178 (legge di bilancio 2021), in merito alle tutele di cui all’articolo 26 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, nei confronti dei lavoratori sottoposti a provvedimenti di quarantena con sorveglianza attiva o di permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva (comma 1) e di quelli ritenuti particolarmente a rischio per specifiche patologie, cosiddetti “fragili” (commi 2 e 2-bis).

Con il comma 1, lettera a), dell’articolo 15, rubricato “Misure a sostegno dei lavoratori in condizione di fragilità”, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41 (c.d. decreto Sostegni), il legislatore è nuovamente intervenuto sulle tutele in favore dei lavoratori “fragili”, di cui al citato articolo 26 del decreto-legge n. 18/2020, estendendo fino al 30 giugno 2021 l’equiparazione del periodo di assenza dal lavoro a degenza ospedaliera (secondo quanto previsto al comma 2 dell’articolo 26) e precisando che la tutela è riconosciuta al lavoratore laddove la prestazione lavorativa non possa essere resa in modalità di lavoro agile ai sensi del comma 2-bis dell’articolo 26.

Al tempo stesso, ha stabilito che il suddetto periodo, che attiene alla disciplina del rapporto di lavoro, non deve essere computato ai fini del termine massimo previsto per il comporto, sulla base degli specifici contratti di riferimento.

Per quanto attiene al limite di durata della tutela previdenziale da parte dell’INPS, si ribadiscono le indicazioni già fornite, da ultimo, con il citato messaggio n. 171/2021, circa il diritto al riconoscimento della prestazione economica entro i limiti del periodo massimo indennizzabile previsto dalla normativa vigente per la specifica qualifica e il settore di appartenenza del lavoratore.

L’articolo 15 del decreto-legge n. 41/2021 non apporta modifiche in merito al riconoscimento della tutela dell’equiparazione a malattia dei periodi trascorsi dai lavoratori sottoposti a provvedimenti di quarantena con sorveglianza attiva o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva.

Con la norma in esame, infine, il legislatore non ha provveduto ulteriori stanziamenti rispetto a quelli già previsti per le tutele di cui all’articolo 26 del decreto-legge n. 18/2020.

Alla luce delle suddette modifiche normative e delle indicazioni ricevute dai Ministeri vigilanti, si forniscono, con il presente messaggio, istruzioni operative per il riconoscimento delle tutele di cui all’articolo 26 del decreto-legge n. 18/2020 nei confronti dei lavoratori dipendenti del settore privato aventi diritto alla tutela previdenziale della malattia riconosciuta dall’INPS.

1. Tutela per i lavoratori “fragili”

In merito all’estensione temporale della tutela di cui al comma 2 del citato articolo 26, si ricorda che - come precisato nel citato messaggio n. 171/2021 - mentre per il 2020 il termine inizialmente previsto era stato prorogato fino al 15 ottobre 2020 (ai sensi dell’articolo 26 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126), per il 2021, l’articolo 1, comma 481, della legge n. 178/2020, ha disposto l’applicazione delle disposizioni in favore dei lavoratori “fragili” (commi 2 e 2-bis) per il periodo dal 1° gennaio 2021 al 28 febbraio 2021.

Al riguardo, l’articolo 15 del decreto-legge n. 41/2021, dispone al comma 1 che: “All'articolo 26, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 2, al primo periodo, le parole «Fino al 15 ottobre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «Fino al 30 giugno 2021, laddove la prestazione lavorativa non possa essere resa in modalità agile ai sensi del comma 2-bis,»”.

Ne consegue che viene estesa la suddetta tutela fino al 31 dicembre 2020 e, per l’anno in corso, fino alla data del 30 giugno 2021.

Al comma 2-bis del novellato articolo 26, viene confermato che i lavoratori “fragili” svolgono di norma la prestazione lavorativa in modalità agile, anche attraverso l'adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi vigenti, o lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale anche da remoto.

Sulla base del nuovo quadro normativo, l’Istituto procederà quindi al riconoscimento della tutela ai lavoratori “fragili” del settore privato assicurati per la malattia, dal 17 marzo 2020 al 31 dicembre 2020 e dal 1° gennaio 2021 al 30 giugno 2021, compatibilmente con la disponibilità e nei limiti delle risorse finanziarie assegnate, secondo la specifica disciplina di riferimento per la categoria lavorativa e il settore di appartenenza.

2. Tutela della quarantena

In merito alla tutela della quarantena, per il 2021, la legge n. 178/2020 ha disciplinato aspetti relativi alla certificazione medica, eliminando, con il comma 484 dell’articolo 1, a decorrere dal 1° gennaio 2021, l’obbligo per il medico curante di indicare gli estremi del provvedimento che ha dato origine alla stessa, precedentemente previsto al comma 3 dell’articolo 26 del decreto-legge n. 18/2020 (come già illustrato nel citato messaggio n. 171/2021).

Per gli eventi afferenti al 2020, invece, è sorta la necessità di approfondire gli aspetti legati alla certificazione medica pervenuta all’Istituto, considerato che, come già illustrato nel messaggio n. 2584/2020, il legislatore ha in un primo tempo previsto, per poter accedere alla tutela della quarantena, la trasmissione di apposito certificato di malattia redatto dal medico curante con l’indicazione degli estremi del provvedimento emesso dall’operatore di sanità pubblica (con l’unica eccezione riferita ai certificati redatti nel periodo precedente al 17 marzo 2020).

Tuttavia, sono emerse, già dalla prima applicazione della norma, molteplici difficoltà da parte dei medici curanti nel reperire le informazioni relative al provvedimento dell’operatore di sanità pubblica, stante la numerosità degli eventi gestiti dalle Aziende Sanitarie Locali (AA.SS.LL.) ai fini del tracciamento dei contagi, specie nelle fasi più critiche dell’emergenza sanitaria.

L’Istituto ha quindi fornito apposite indicazioni, con riferimento agli assicurati aventi diritto alla tutela della malattia, allo scopo di acquisire gli elementi necessari per il riconoscimento della prestazione mediante opportuni scambi informativi con i soggetti coinvolti (lavoratori, medici e AA.SS.LL.).

In tale contesto, alcune Regioni hanno anche adottato ordinanze e deliberazioni di Giunta regionale per affidare esplicitamente ai medici di famiglia la competenza alla disposizione dell’isolamento per quarantena dei lavoratori, equiparando la certificazione prodotta dagli stessi al provvedimento dell’operatore di sanità pubblica.

La situazione di criticità sopra descritta, che ha comportato effetti considerevoli sulla gestione del processo di riconoscimento della tutela in questione, è stata opportunamente rappresentata ai Ministeri competenti per ricevere le necessarie indicazioni.

Con la pubblicazione della legge n. 178/2020 è stato stabilito, come sopra anticipato, che il medico redattore del certificato, a decorrere dal 1° gennaio 2021, non è più tenuto a indicare “gli estremi del provvedimento che ha dato origine alla quarantena con sorveglianza attiva o alla permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva”, agevolando, in tal modo, la trattazione dei certificati prodotti nell’anno in corso.

Successivamente, il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali ha fornito le indicazioni richieste precisando sia che le misure organizzative sopra richiamate adottate da diverse Regioni possono considerarsi valide, ai fini dell’attuazione del comma 3 dell’articolo 26 in argomento, sia che è possibile sanare le certificazioni carenti di provvedimento, nella presunzione che le stesse siano state redatte dai medici curanti sulla base di indicazioni anche informali delle AA.SS.LL. o a fronte di accertamento circa l’esito positivo a tampone molecolare o test rapido.

Tenuto conto, quindi, del quadro normativo vigente e degli indirizzi forniti dal Ministero vigilante, per la gestione dei certificati giacenti pervenuti nel corso del 2020, le Strutture territorialmente competenti procederanno al riconoscimento della tutela della quarantena con sorveglianza attiva o permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva in tutti i casi in cui sia stato prodotto un certificato di malattia attestante la quarantena, anche laddove non sia stato possibile reperire alcuna indicazione riguardo al provvedimento dell’operatore di sanità pubblica, con l’eccezione evidentemente di quei certificati nei quali la diagnosi riportata è espressamente riferita a “ordinanza dell’autorità amministrativa locale” (come già precisato nel messaggio n. 3653/2020).

3. Stanziamenti previsti per le tutele di cui all’articolo 26 del decreto-legge n. 18/2020 e gestione delle autorizzazioni per l’anno 2020

Per quanto attiene agli stanziamenti afferenti alle tutele in argomento, di cui all’articolo 26 del decreto-legge n. 18/2020, il legislatore ha disposto un limite di spesa pari per l’anno 2020 - a seguito dei diversi adeguamenti intervenuti nel corso del medesimo anno - a complessivi 663,1 milioni di euro.

Con la legge n. 178/2020 (cfr. l’art. 1, comma 482) è stato poi stabilito uno stanziamento di bilancio pari a 282,1 milioni di euro per l’anno 2021 esclusivamente per la tutela dei lavoratori “fragili”, non prevedendo finanziamenti per le ulteriori tutele.

Al riguardo, i Ministeri vigilanti hanno precisato che le misure di cui all’articolo 26 sono configurate a tetto di spesa e pertanto cessano di produrre effetti al raggiungimento degli importi stanziati.

Ne consegue che l’Istituto provvederà, secondo le indicazioni ricevute, per l’anno 2020, al riconoscimento delle indennità economiche per le tutele di cui al citato articolo 26,entro i limiti di spesa sopra richiamati.

Con riferimento all’anno 2021, posto il riconoscimento della tutela ai lavoratori “fragili” fino al raggiungimento degli importi stanziati come sopra riportati, per le ulteriori tutele di cui all’articolo 26 si fa riserva di fornire successive indicazioni a seguito dell’eventuale rifinanziamento dei relativi oneri. Resta inteso che la malattia sarà comunque tutelata secondo gli strumenti ordinari previsti dall’ordinamento.

Con appositi messaggi operativi, saranno impartite le necessarie istruzioni amministrative e procedurali alle Strutture dell’INPS territorialmente competenti.

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Fonte: INPS

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Malprof | Le malattie professionali nel settore agricoltura

ID 13391 | | Visite: 2395 | Guide Sicurezza lavoro INAIL

MALPROF scheda 6 2021

Malprof | Le malattie professionali nel settore agricoltura

INAIL, 2021

La scheda approfondisce la tematica delle tecnopatie nel settore dell’agricoltura, realtà particolarmente complessa in cui operano grandi imprese agricole e piccole unità produttive, anche familiari.

Il settore è caratterizzato dai lavoratori stagionali italiani e stranieri, talora irregolari e non sempre adeguatamente addestrati. I fattori di rischio presenti sono, oltre ai classici rischi da agenti chimici, fisici e da agenti climatici, anche i rischi biomeccanici, gli irritanti/allergeni e la radiazione solare. Per la prevenzione, si ritiene di dover agire su due fronti: aumentare la consapevolezza dei soggetti coinvolti nel sistema di prevenzione e sviluppare tecniche di produzione e un’organizzazione del lavoro adeguate.

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Fonte: INAIL

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Covid-19 | Contagi sul lavoro denunciati all’INAIL: Schede regionali 31 Marzo 2021

ID 13390 | | Visite: 1503 | News Sicurezza

Infortuni COVID19 31 03 2021

Covid-19 | Contagi sul lavoro denunciati all’INAIL: Schede regionali 31 Marzo 2021

INAIL, 23.04.2021

Covid-19, i contagi sul lavoro sono 165mila. Più di sei su 10 denunciati nell’ultimo semestre

Nel 15esimo report nazionale elaborato dalla Consulenza statistico attuariale dell’Inail, pubblicato oggi insieme alle schede di approfondimento regionali, il quadro delle infezioni di origine professionale aggiornato alla data del 31 marzo. L’incremento rispetto al mese precedente è di 8.762 casi (+5,6%). I decessi sono 551 (+52 rispetto a febbraio), concentrati soprattutto nel trimestre marzo-maggio 2020

I contagi sul lavoro da Covid-19 denunciati all’Inail dall’inizio della pandemia alla data dello scorso 31 marzo sono 165.528, pari a circa un quarto del complesso delle denunce di infortunio sul lavoro pervenute dal gennaio 2020 e al 4,6% del totale dei contagiati nazionali comunicati dall’Istituto superiore di sanità (Iss) alla stessa data. Rispetto alle 156.766 infezioni di origine professionale rilevate alla fine di febbraio, l’incremento è di 8.762 casi (+5,6%), di cui 3.522 riferiti a marzo, 1.605 a febbraio e 1.136 a gennaio di quest’anno, 1.089 a dicembre, 860 a novembre e 413 a ottobre 2020, e i restanti 137 agli altri mesi dell’anno scorso. Il consolidamento dei dati permette, infatti, di acquisire informazioni non disponibili nelle rilevazioni precedenti.

L’incidenza della “seconda ondata” è più del doppio della prima. Come emerge dal 15esimo report nazionale elaborato dalla Consulenza statistico attuariale dell’Inail, pubblicato oggi insieme alla versione aggiornata delle schede di approfondimento regionali, la “seconda ondata” di contagi, i cui effetti sono proseguiti anche nel 2021, soprattutto a gennaio e in misura più contenuta a febbraio e marzo, ha avuto un impatto più intenso della prima anche in ambito lavorativo. Con 109.487 contagi denunciati, il periodo ottobre 2020-marzo 2021 incide, infatti, per il 66,1% sul totale delle denunce di infortunio da Covid-19, più del doppio rispetto alle 50.699 del trimestre marzo-maggio 2020 (30,6%). Anche prendendo in considerazione solo i primi tre mesi della “seconda ondata”, quelli più critici di ottobre-dicembre 2020, la percentuale dei contagi (53,5%) è comunque superiore.

Nell’aprile 2020 gli stessi morti degli ultimi sei mesi. I casi mortali da Covid-19 denunciati all’Istituto alla data del 31 marzo sono 551, circa un terzo del totale dei decessi sul lavoro segnalati all’Istituto dal gennaio 2020, con un’incidenza dello 0,5% rispetto al totale dei deceduti nazionali da nuovo Coronavirus registrati dall’Iss alla stessa data. Rispetto ai 499 casi rilevati dal monitoraggio mensile precedente, i morti sono 52 in più, di cui 11 a marzo, sei a febbraio e 10 a gennaio 2021, cinque a dicembre e 12 a novembre dello scorso anno, mentre i restanti otto sono riconducibili ai mesi precedenti. A differenza del complesso dei contagi, per i decessi è la “prima ondata” della pandemia ad avere avuto un impatto più significativo della seconda: il 62,8% dei casi mortali, infatti, è stato denunciato all’Inail nel trimestre marzo-maggio 2020 (il 34,7% nel solo mese di aprile) contro il 34,8% del semestre ottobre 2020-marzo 2021.

L’identikit dei lavoratori contagiati per genere, età e nazionalità. L’82,8% dei morti sono uomini, ma la maggioranza dei contagi (69,3%) riguarda le donne. La quota delle lavoratrici supera quella dei lavoratori in tutte le regioni a eccezione della Sicilia e della Campania, con incidenze pari rispettivamente al 46,5% e al 45,0%, e della Calabria, dove si riscontra una parità tra i generi (50%). L’età media dei contagiati dall’inizio dell’epidemia è di 46 anni per entrambi i sessi e sale a 59 anni per i decessi (59 per gli uomini e 57 per le donne). Quasi i tre quarti dei casi mortali (72,0%) riguardano la classe 50-64 anni. Seguono le fasce over 64 anni (18,9%), 35-49 anni (8,2%) e under 35 anni (0,9%). L’86,1% delle denunce riguarda lavoratori italiani. Il restante 13,9% sono stranieri, concentrati soprattutto tra i lavoratori rumeni (pari al 21,0% dei contagiati stranieri), peruviani (13,0%), albanesi (8,1%), moldavi (4,5%) ed ecuadoriani (4,2%). Nove morti su 10 sono italiani (90,4%), mentre le comunità straniere con più casi mortali sono quelle peruviana (con il 17,0% dei decessi dei lavoratori stranieri), albanese e rumena (11,3% per entrambe).

Il settore del trasporto e magazzinaggio al secondo posto per numero di decessi. Tra le attività produttive, il settore della sanità e assistenza sociale – che comprende ospedali, case di cura e di riposo, istituti, cliniche e policlinici universitari, residenze per anziani e disabili – è al primo posto con il 67,5% dei contagi denunciati e il 27,4% dei casi mortali codificati, seguito dall’amministrazione pubblica (attività degli organismi preposti alla sanità – Asl – e amministratori regionali, provinciali e comunali), con il 9,2% dei contagi e il 9,6% dei casi mortali. Gli altri settori più colpiti sono il noleggio e servizi di supporto alle imprese (vigilanza, pulizia e call center), il manifatturiero (addetti alla lavorazione di prodotti chimici e farmaceutici, stampa, industria alimentare), le attività dei servizi di alloggio e ristorazione, il trasporto e magazzinaggio, al secondo posto per numero di decessi con il 13,2% del totale, le altre attività di servizi (pompe funebri, lavanderia, riparazione di computer e di beni alla persona, parrucchieri, centri benessere…), il commercio all’ingrosso e al dettaglio e le attività professionali, scientifiche e tecniche (consulenti del lavoro, della logistica aziendale, di direzione aziendale).

Effetto vaccini: nell’ultimo bimestre la sanità e assistenza sociale sotto la soglia del 50%. Rispetto al trend osservato nella “seconda ondata” dei contagi, nei mesi di febbraio e marzo emerge un’inversione di tendenza. Limitando l’analisi alle denunce presentate nell’ultimo bimestre, infatti, la sanità e assistenza sociale scende sotto la soglia del 50% dei casi codificati, riposizionandosi sugli stessi livelli del periodo estivo, grazie probabilmente all’efficacia delle vaccinazioni, che hanno coinvolto in via prioritaria il personale sanitario. Altri settori produttivi – come i trasporti, i servizi di alloggio e ristorazione, il commercio e i servizi di informazione e comunicazione, che nel bimestre febbraio-marzo 2021 raccolgono complessivamente circa il 20% delle denunce – registrano invece un incremento delle infezioni lavoro-correlate.

La categoria più colpita dall’inizio della pandemia è quella dei tecnici della salute. Prendendo in considerazione la professione dei lavoratori contagiati, circa un terzo delle morti riguarda il personale sanitario e socio-assistenziale. La categoria dei tecnici della salute, in particolare, è quella più colpita, con il 38,5% dei casi denunciati, l’82,7% dei quali relativi a infermieri, e l’11,4% dei decessi codificati (il 67,7% infermieri). Seguono gli operatori socio-sanitari con il 19,0% delle denunce (e il 5,2% dei decessi), i medici con l’8,8% (6,8% dei decessi), gli operatori socio-assistenziali con il 7,2% (2,8% dei decessi) e il personale non qualificato nei servizi sanitari (ausiliario, portantino, barelliere) con il 4,8% (4,1% dei decessi). Tra le altre professioni spiccano gli impiegati amministrativi, con il 4,2% delle denunce e l’11,1% dei casi mortali, gli addetti ai servizi di pulizia, i conduttori di veicoli e i direttori e dirigenti amministrativi e sanitari.

L’andamento per professione e mese di accadimento. Dividendo il periodo di osservazione in tre intervalli – fase di “lockdown” (fino a maggio 2020 compreso), fase “post lockdown” (da giugno a settembre 2020) e fase di “seconda ondata” dei contagi (ottobre 2020-marzo 2021) – per le professioni sanitarie si osserva una progressiva riduzione dell’incidenza dei casi tra le prime due fasi e una risalita nella terza. In particolare la categoria dei tecnici della salute, composta prevalentemente da infermieri, è passata dal 39,2% del primo periodo al 23,4% del quadrimestre giugno-settembre, per poi ritornare al 38,7% nell’ultimo semestre, in calo comunque da febbraio 2021. Analogo andamento per i medici, scesi dal 10,1% della fase di “lockdown” al 5,5% di quella “post lockdown” per poi registrare l’8,3% nella “seconda ondata”, con un decremento nell’ultimo bimestre. Con la ripresa delle attività dopo il lockdown, altre professioni hanno visto invece aumentare l’incidenza dei contagi tra le prime due fasi e registrato una riduzione nella terza. È il caso, per esempio, degli esercenti e addetti nelle attività di ristorazione (passati dallo 0,6% del primo periodo al 3,7% di giugno-settembre, fino allo 0,7% tra ottobre e marzo), degli addetti ai servizi di sicurezza, vigilanza e custodia (dallo 0,6% all’1,6% e poi allo 0,9%) o degli artigiani e operai specializzati delle lavorazioni alimentari (dallo 0,2% al 4,3% fino allo 0,1%). Per queste professioni si registra tuttavia un incremento nel primo trimestre del 2021.

Gli aumenti percentuali maggiori nelle province di Siena, Udine, Lecce e Salerno. L’analisi territoriale evidenzia una distribuzione delle denunce del 44,0% nel Nord-Ovest (prima la Lombardia con il 26,0%), del 24,5% nel Nord-Est (Veneto 10,7%), del 14,7% al Centro (Lazio 6,3%), del 12,3% al Sud (Campania 5,5%) e del 4,5% nelle Isole (Sicilia 3,0%). Le province con il maggior numero di contagi denunciati da inizio pandemia sono Milano (9,9%), Torino (7,2%), Roma (4,9%), Napoli (3,8%), Brescia e Varese (2,6%), Verona (2,5%) e Genova (2,4%). Torino è la provincia che registra il maggior numero di contagi professionali accaduti nell’ultimo mese di rilevazione, seguita da Roma, Milano, Napoli, Cuneo, Genova e Varese. Le province che in marzo hanno registrato gli incrementi percentuali maggiori rispetto a febbraio sono, però, quelle di Siena (+19,4%), Udine (+17,3%), Lecce (+16,0%), Salerno (+15,6%), Crotone (+14,9%), Frosinone (+13,3%) e Bologna (+12,0%).

In Lombardia quasi un terzo dei casi mortali. Con il 44,5% dei decessi denunciati, al Nord-Ovest spetta anche il primato negativo dei casi mortali (prima la Lombardia con il 31,8%). Seguono il Sud con il 23,2% (Campania 11,1%), il Centro con il 15,8% (Lazio 8,9%), il Nord-Est con il 12,0% (Emilia Romagna 7,3%) e le Isole con il 4,5% (Sicilia 4,2%). Tra le province la più colpita è quella di Bergamo (8,7%), che precede Milano (8,3%), Napoli e Roma (7,1% per entrambe), Brescia (4,9%), Torino (3,8%), Cremona (3,4%), Genova e Parma (2,9% ciascuna).

Fonte: INAIL

Rpt vademecum 2021 misure sicurezza COVID-19 studi professionali

ID 13379 | | Visite: 3107 | News Sicurezza

RPT vademecum misure di sicurezza

Rpt vademecum 2021 misure sicurezza COVID-19 studi professionali

RPT, Circolare n. 10 2021

Dalla Rete delle professioni tecniche arriva una sintesi utile a fornire ai professionisti le principali raccomandazioni contenute nell’ultimo “Protocollo condiviso di aggiornamento delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2/COVID-19 negli ambienti di lavoro”, che aggiorna e rinnova i precedenti accordi, tenendo conto dei provvedimenti adottati. Parimenti è stato firmato anche il “Protocollo nazionale per la realizzazione dei piani aziendali finalizzati all’attivazione di punti straordinari di vaccinazione anti SARS-CoV-2/Covid-19 nei luoghi di lavoro”, al fine di contribuire alla rapida realizzazione del Piano vaccinale anti SARS-CoV-2/Covid-19. L’obiettivo è appunto quello di fornire delle prime indicazioni per le loro applicazioni negli studi professionali e nelle attività presso cui operano i professionisti nell’ambito della sicurezza sul lavoro.

Proprio sulla base degli aggiornamenti dei Protocolli di Aprile 2021, si ritiene utile che i professionisti valutino nei propri contesti lavorativi l’aggiornamento delle procedure e\o protocolli e\o valutazioni adottate.

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Linee elettriche aeree: le distanze dalle attività PI

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 Linee elettriche aeree   Distanza da attivita  PI

Linee elettriche aeree: le distanze dalle attività PI

ID 11241 | 25.07.2020 | Documento completo allegato

Documento quadro tecnico/normativo con illustrazioni, sulle distanze di sicurezza delle linee elettriche aeree (elettrodotti), da Attività soggette a Prevenzione Incendi. La Lettera Circolare DCPREV  n° 3300 del 06/03/19 è di riferimento, in questo ambito, per i procedimenti autorizzativi per gli elettrodotti di nuova costruzione in prossimità di attività soggette PI.

La Lettera Circolare DCPREV  n° 3300 del 06/03/19 detta il procedimento unico di autorizzazione per gli elettrodotti di nuova costruzione, e prevede all'Allegato 2, una "Dichiarazione a firma di tecnico abilitato ai sensi del DM 7/08/2012, attestante il rispetto delle distanze di sicurezza dell'elettrodotto da elementi sensibili".

La Lettera Circolare DCPREV  n° 3300 del 06/03/19 che ha sostituito:

- La lettera circolare DCPREV prot. n. 07075 del 27/04/2010
- La lettera circolare DCPREV prot. n. 10925 del 15/07/2010

aggiorna le indicazioni, sugli aspetti relativi alla prevenzione incendi, per il rilascio del parere del Ministero dell'interno relativo ai procedimenti autorizzativi della rete nazionale di trasporto dell'energia elettrica. 

Nel documento e’ riportato inoltre il:

Chiarimento n.° 0010085-770/032101.01.15.01A4RI Quesito. Insediamenti industriali sottostanti linee elettriche ad alta tensione.

che precisa quali debbano essere le distanze delle attività di PI dalle linee elettriche aeree.
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Procedure autorizzative 
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Allegato 1 
Elenco delle norme di prevenzione incendi che stabiliscono distanze di sicurezza da elettrodotti aerei

OLI MINERALI

Decreto Ministero dell'interno 31 luglio 1934(GU n. 228 del 28 settembre 1934) recante “Approvazione delle norme di sicurezza per la lavorazione, l'immagazzinamento, l'impiego o la vendita di oli minerali per il trasporto degli oli stessi.”

Titolo III — "Impianti elettrici", paragrafo 2, lettera b) Linee aeree: "È vietato passare con linee aeree superiormente ai locali nei quali si travasano o si trovano liquidi infiammabili; ovvero sulle autorimesse; come pure sui serbatoi fuori terra e sui relativi bacini di contenimento.

paragrafo 29 "Linee di trasporto di energia elettrica": "Sopra gli stabilimenti e i depositi (comprese le zone di protezione) non devono passare linee elettriche ad alta tensione. Le linee a bassa tensione (per illuminazione, per forza motrice, ecc.) devono diventare sotterranee all'entrata del recinto".

Circolare n. 10 del 10 febbraio 1969 "Distributori stradali di carburanti"

Punto 9.2 — L'attraversamento di tali aree con linee di trasporto di energia elettrica può essere consentito a condizione che i punti di rifornimento (colonnine distributrici) ed i punti di travaso (pozzetto dei serbatoi interrati) non risultino sottostanti a linee elettriche ad alta tensione e distino dalla proiezione orizzontale di queste non meno di 6 m. Le distanze vanno misurate orizzontalmente dalla proiezione verticale a terra del conduttore più vicino ai bordi rispettivamente delle colonnine e dei chiusini dei pozzetti dei serbatoi interrati.

Distanza distributiori di carburante da linee aeree

Decreto Ministero dell'interno 22 novembre 2017 (G.U. n. 285 del 06/12/2017) recante “Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per l’installazione e l’esercizio di contenitori-distributori, ad uso privato, per l’erogazione di carburante liquido di categoria C.”

5. Distanze di sicurezza.

d) proiezione verticale di linee elettriche che superano i seguenti limiti: 1000 V efficaci per corrente alternata, 1500 V per corrente continua: 6 m.

GPL

Decreto Ministero dell'interno 13 ottobre 1994 recante “Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione la costruzione, l'installazione e l'esercizio dei depositi di GPL in serbatoi, fissi di capacità complessiva superiore a 5 m3 e/o in recipienti mobili di capacità complessiva superiore a 5.000 kg.”

4.2.4 Tra gli elementi pericolosi e linee elettriche aeree deve essere osservata una distanza in proiezione di 20 m per tensioni superiori a 1 kV fino a 30 kV. Per tensioni superiori a 30 kV la distanza L, in metri, in funzione della tensione U, in kV, è data dalla formula: L = 20 + 0.1 (U-30).

Nella fascia di rispetto di metri 3 + 0.1xU dalla proiezione in piano delle linee elettriche con tensione oltre 1 kV, non devono sorgere fabbricati di alcun genere. Nel caso di linee aeree aventi tensione fino a 1 kV devono essere rispettate le distanze di protezione di cui al punto 4.4.

Distanza depositi GPL da linee aeree

Decreto Ministero dell'interno 14 maggio 2004 (G.U. n. 120 del 24 maggio 2004) recante “Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per l'installazione e l'esercizio dei depositi di GPL con capacità complessiva non superiore a 13 m3”

Per i depositi di GPL in serbatoi fissi di capacità complessiva fino a 13 m3, non adibiti ad uso commerciale si applicano, invece delle prescrizioni del DM 13 ottobre 1994, quelle del DM 14 maggio 2004; in particolare per le linee elettriche aeree:

Titolo III — Elementi pericolosi e relative distanze di sicurezza:

7. Distanze di sicurezza

Rispetto agli elementi pericolosi del deposito indicati al punto 6 (serbatoio, punto di riempimento, gruppo multivalvole e tutti gli organi di intercettazione controllo con pressione di esercizio superiore a 1,5 bar):
(...)
d) proiezione verticale di linee ad alta tensione: 15 m.

GPL: IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE STRADALE

DPR 340 del 24 ottobre 2003 (Gu n. 282 del 4 dicembre 2003) recante “Regolamento recante disciplina per la sicurezza degli impianti di distribuzione stradale di GPL per autotrazione”

Allegato A - Titolo II - punto 13.2 - Distanze di sicurezza esterne

i) tra gli elementi pericolosi dell'impianto (serbatoi, punti di riempimento, pompe adibite all'erogazione di GPL, pompe e/o compressori adibiti al riempimento dei serbatoi fissi, apparecchi di distribuzione a semplice o doppia erogazione) e le linee elettriche aeree, con valori di tensione maggiori di 400 V efficaci per corrente alternata e di 600 V per corrente continua, deve essere osservata una distanza, misurata in proiezione, di 15 m.

Distanza distributiori GPL da linee aeree

METANO

Decreto Ministero dell'interno 3 febbraio 2016 (GU n.35 del 12-2-2016) recante “Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio dei depositi di gas naturale con densità non superiore a 0,8 e dei depositi di biogas, anche se di densita' superiore a 0,8.

2.9. Distanze di sicurezza (..omissis..)

L'area occupata dai serbatoi e quella circostante, definita dall'applicazione delle distanze di protezione di cui al successivo punto, non deve essere attraversata da linee elettriche aeree; le linee elettriche con tensione superiore a 30 kV devono distare in pianta almeno 50 m e quelle con tensione superiore a 1 kV e fino a 30 kV almeno 20 m dal perimetro della proiezione in pianta del serbatoio più vicino.

Distanza depositi metano da linee aeree

3.8. Distanze di sicurezza (..omissis..)

I depositi, i box e l'area di sosta dei veicoli adibiti al trasporto di gas naturale devono rispettare le seguenti distanze dalle linee elettriche aeree:

- 30 m, per le linee con tensione superiore a 30 kV;
- 15 m, per le linee con tensione superiore a 1 kV e fino a 30 kV.

Le linee elettriche aeree di tensione non superiore a 1kV non possono comunque attraversare le aree occupate dagli elementi pericolosi di cui sopra.

- 4.1 Alimentazione diretta e continuativa della rete da veicolo per trasporto di gas naturale con pressione massima di esercizio di 65 bar (6,5 Mpa)
(..omissis..)

Il veicolo in sosta deve rispettare le seguenti distanze:
(..omissis..)
- distanza dalle linee elettriche aeree con tensione superiore a 30 kV: 30 m;
- distanza dalle linee elettriche aeree con tensione superiore a 1 kV e fino a 30 kV: 15 m.

Le linee elettriche aeree di tensione non superiore a 1kV non possono comunque attraversare l'area occupata dal veicolo.

4.3 Forniture temporanee di emergenza effettuate con veicoli adibiti al trasporto del gas naturale (..omissis..)

Le linee elettriche aeree non possono attraversare l'area di ingombro dei veicoli adibiti al trasporto del gas naturale, degli impianti di preriscaldo, decompressione, degli sfiati dei dispositivi di scarico e dell'eventuale impianto di odorizzazione. Per le linee elettriche con tensione superiore a 1 kV, gli elementi di cui sopra devono essere posizionati ad una distanza di 5 m dalla proiezione verticale del conduttore più vicino.

5.2 Operazioni di scarico dai veicoli adibiti al trasporto di gas naturale nei depositi fissi di 1ª, 2ª e 3ª categoria (..omissis..)

Il veicolo in sosta deve rispettare le seguenti distanze:
(..omissis..)
- distanza dalle linee elettriche aeree con tensione superiore a 30 kV: 30 m;
- distanza dalle linee elettriche aeree con tensione superiore a 1 kV e fino a 30 kV: 15 m.

Le linee elettriche aeree di tensione non superiore a 1kV non possono comunque attraversare l'area occupata dal veicolo.

Decreto Ministero dello sviluppo economico 16 aprile 2008 (Supplemento ordinario n. 115 alla GU n. 107 dell'8 maggio 2008) recante “Regola tecnica per la progettazione costruzione, collaudo, esercizio e sorveglianza delle opere e dei sistemi di distribuzione e di linee dirette del gas naturale con densità non superiore a 0,8.”

3.4.1.6.3. Distanze di sicurezza

Le distanze di sicurezza devono essere conformi a quanto riportato dalle norme indicate nel paragrafo 3.4.2

Decreto Ministero dello sviluppo economico 17 aprile 2008 (Supplemento ordinario n. 115 alla GU n. 107 dell'8 maggio 2008) recante “Regola tecnica per la progettazione, costruzione, collaudo, esercizio e sorveglianza delle opere e degli impianti di trasporto di gas naturale con densità non superiore a 0,8.”

2.6 Distanze da linee elettriche

Tra condotte interrate ed i sostegni con i relativi dispersori per messa a terra delle linee elettriche devono essere rispettate le distanze minime fissate dal decreto del Ministero dei lavori pubblici 21 marzo 1988, n. 449 e successive modifiche.

I punti di linea, gli impianti e le centrali di compressione non possono essere ubicati al di sotto di linee elettriche aeree. La distanza fra condotte aeree o apparati e di dispositivi fuori terra appartenenti a punti di linea e impianti, non può essere inferiore all'altezza dei conduttori sul terreno come da decreto del Ministero dei lavori pubblici 21 marzo 1988, n. 449 e successive modifiche. Gli sfiati degli eventuali dispositivi di scarico devono comunque essere posizionati ad almeno 20 m dalla proiezione verticale del conduttore più vicino.

Per le linee elettriche aeree con tensione di esercizio maggiore di 30 kV occorre verificare le eventuali interferenze elettromagnetiche sulla condotta in modo da prevedere eventualmente l'esecuzione di opere di protezione a difesa di tensioni indotte.

La distanza fra linee elettriche interrate, senza protezione meccanica, e condotte interrate, non drenate, non deve essere inferiore a 0,5 m sia nel caso di attraversamenti che di parallelismi. Tale distanza può essere eccezionalmente ridotta a 0,3 m quando venga interposto un elemento separatore non metallico (per esempio lastre di calcestruzzo o di materiale isolante rigido). Nel caso degli attraversamenti non si devono avere giunti sui cavi di energia a distanza inferiore ad un metro dal punto di incrocio a meno che non venga interposto un elemento separatore non metallico. Qualora le linee elettriche siano contenute in un manufatto di protezione valgono le prescrizioni del punto 2.7.

Non devono mai essere disposti nello stesso manufatto di protezione cavi di energia e condotte per il trasporto di gas.

Decreto Ministero dell'interno 24 maggio 2002 (G.U. n. 131 del 16 giugno 2002) recante “Norme di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio degli impianti di distribuzione stradale di gas naturale per autotrazione”

Titolo III — Distanze di sicurezza

Tra gli elementi pericolosi dell'impianto e le linee elettriche aeree, con valori di tensione maggiori di 400 V efficaci per corrente alternata e di 600 V per corrente continua, deve essere osservata, rispetto alla proiezione in pianta, una distanza di 15 m. I piazzali dell'impianto non devono comunque essere attraversati da linee elettriche aeree con valori di tensione superiori a quelli sopra indicati.

IDROGENO

Decreto Ministeriale 23 ottobre 2018 (G.U. n. 257 del 5-11-2018) recante Regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio degli impianti di distribuzione di idrogeno per autotrazione.”

3.1 lett. C) Altre distanze di sicurezza. (omissis)

Tra gli elementi pericolosi dell'impianto e le linee elettriche aeree, con valori di tensione maggiori di 1000 V efficaci per corrente alternata e di 1500 V per corrente continua, deve essere osservata, rispetto alla proiezione in pianta, una distanza di 45 m.

I piazzali dell'impianto non devono comunque essere attraversati da linee elettriche aeree con valori di tensione superiori a quelli sopra indicati.

Circolare M.I. 99 del 15 ottobre 1964 recante “Contenitori di ossigeno liquido. Tank ed evaporatori freddi per uso industriale.”

Installazione e stoccaggio

La installazione deve essere tale che recipienti e attrezzatura relativa siano protetti da linee elettriche.

SOLUZIONI IDROALCOLICHE

Decreto Ministero dell'interno 18 maggio 1995 (Supplemento ordinario alla GU n. 133 del 9 giugno 1995) recante “Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione, ed esercizio dei depositi di soluzioni idroalcoliche”

6. Distanza da linee elettriche aeree

Tra gli elementi pericolosi del deposito e la proiezione verticale di linee elettriche aeree devono essere osservate distanze non inferiori a:

7 m per tensioni superiori a 1 kV e non superiori a 30 kV;

al valore dato dalla formula: L = 7 + 0,05 U ove L è espresso in metri e la tensione U in kV, per tensioni superiori a 30 kV.

Le linee elettriche aeree a tensione inferiore a 1 kV devono osservare, dagli elementi pericolosi del deposito le distanze di protezione (5 m, si vedano i precedenti punti 4.2.2, 4.3.2, 5.3 2, 5.4.2).

SOSTANZE ESPLOSIVE

Regio Decreto 6 maggio 1940 n. 635
Regolamento per l'esecuzione del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza

Allegato B — Capitolo X: sicurezza contro gli incendi Sicurezza contro cariche elettriche atmosferiche

Cataste di proiettili anche carichi non è necessario siano collegate a terra; occorrerà, però, che esse siano disposte a conveniente distanza (non minore di m. 20) da linee elettriche

ALTRE NORME NAZIONALI DI CARATTERE GENERALE SUGLI ELETTRODOTTI

Decreto interministeriale 21 marzo 1988, n. 449 (G.U. n. 79 del 5 aprile 1988) recante “Approvazione delle norme tecniche per la progettazione, l'esecuzione e l'esercizio delle linee elettriche aeree esterne (G.U. 5 aprile 1988 n. 79)”

D.P.C.M. 8 Luglio 2003 50 Hz (Gu n. 200 del 29 agosto 2003) recante “Fissazione dei limiti di esposizione dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni ai campi elettrici e magnetici alla frequenza di rete (50 Hz) generati dagli elettrodotti”

Decreto direttoriale 29 maggio 2008 (Supplemento ordinario n. 160 alla Gu n. 156 del 5 luglio 2008) recante “Approvazione della metodologia di calcolo per la determinazione delle fasce di rispetto per gli elettrodotti.”

Allegato 2
Dichiarazione a firma di tecnico abilitato ai sensi del DM 7/08/2012, attestante il rispetto delle distanze di sicurezza dell'elettrodotto da elementi sensibili

Attività soggetta al controllo VVF

Norma di riferimento

Distanza minima prescritta dalla norma o altre prescrizioni

Deposito di oli minerali

DM 31 luglio 1934 e s.m.i., articolo 28 e 29

Divieto di passaggio di linee elettriche aerei al di sopra di locali di travaso o detenzione oli minerali, autorimesse, ecc.

L'elettrodotto aereo non passa al di sopra di locali di travaso o detenzione di oli minerali, autorimesse, ecc.

 

Contenitori-distributori, ad uso privato, per l’erogazione di carburante liquido di categoria C.

 

DM 22 novembre 2017

 

5.1. I contenitori-distributori devono osservare le seguenti distanze minime di sicurezza esterne ed interne da:

d) proiezione verticale di linee elettriche che superano i seguenti limiti: 1000 V efficaci per corrente alternata, 1500 V per corrente continua:

..... 6 m.

 

Deposito GPL in serbatoi fissi di capacità > 5 m3 e/o in recipienti mobili di capacità complessiva superiore a 5.000 kg

 

DM 13 ottobre 1994

Tra gli elementi pericolosi e linee elettriche aeree deve essere osservata una distanza in proiezione di 20 m per tensioni superiori a 1 kV fino a 30 kV. Per tensioni superiori a 30 kV la distanza, in metri, in funzione della tensione U, in kV, è data dalla formula: L = 20 + 0,1 (U-30).

Nella fascia di rispetto di metri 3+0,1 U dalla proiezione in piano delle linee elettriche con tensione oltre 1 kV, non devono sorgere fabbricati di alcun genere. Nel caso di linee aeree aventi tensione fino a 1 kV devono essere rispettate le distanze di protezione di cui al punto 4.4.

...
Chiarimento n.° 0010085-770/032101.01.15.01A4RI 

Quesito. Insediamenti industriali sottostanti linee elettriche ad alta tensione.

OGGETTO: Quesito. Insediamenti industriali sottostanti linee elettriche ad alta tensione.
...

Segue in allegato

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Prevenzione incendi e disabilità

ID 7308 | | Visite: 8700 | Prevenzione Incendi

 Spazio calmo

Prevenzione incendi e disabilità

ID 7308 | 19.04.2021

Raccolta delle principali disposizioni concernenti la prevenzione incendi e la sicurezza delle persone con disabilità coordinati con chiarimenti e commenti a cura dell’autore.

− Principali riferimenti normativi riguardanti il problema della disabilità.
− Prescrizioni di rilevanza nella gestione dell’emergenza in presenza di persone disabili.
− Termini e definizioni di prevenzione incendi utili in presenza di persone con disabilità.
− Circolare N° 4 del 1 marzo 2002 "Linee guida per la valutazione della sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro ove siano presenti persone disabili".
− Il soccorso alle persone disabili: indicazioni per la gestione dell’emergenza - Opuscolo VVF
− Lettera Circolare prot. n. P880/4122 sott. 54/3C del 18 agosto 2006 “La sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro ove siano presenti persone disabili: strumento di verifica e controllo (check-list)”.
− Presenza di persone diversamente abili nelle attività regolate da normativa verticale. Sistema di vie di uscita. Quesito (Chiarimento) PROT. n° 4975 032101 01 4108 022 047
 
VVF 2018

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Linea guida per le prestazioni di ingegneria antincendio | CNI 2021

ID 13505 | | Visite: 4319 | News Prevenzioni Incendi

Linee guida Ingegneria antincendio

Linea guida per le prestazioni di ingegneria antincendio | CNI 2021

CNI, 05.05.2021 - Documento aggiornato e software applicativo.

Aggiornamento della "Linea guida per le prestazioni di ingegneria antincendio", elaborata dal Gdl Sicurezza CNI (Gruppo Tematico Temporaneo GTT 4), unitamente al software per il calcolo automatico del “valore di riferimento”.

Per la determinazione dell’impegno professionale relativo alle prestazioni in materia di sicurezza antincendio, il gruppo di lavoro GTT.4 del CNI ha formulato la presente linea guida, liberamente derivata da uno studio prodotto dalla Consulta Regionale degli Ordini Ingegneri della Lombardia (CROIL).

Il valore di riferimento calcolato con la presente linea guida può corrispondere al numero di ore equivalenti necessario per l’espletamento delle attività professionali; tale valore di riferimento è comprensivo sia degli oneri connessi all’assunzione della responsabilità del professionista, sia degli oneri accessori e delle spese.

La modulazione (maggiorazione o riduzione) dei parametri ricavati dalla presente linea guida potrà essere demandata alla stima del costo orario della prestazione.

La presente linea guida comprende le prestazioni che possono essere conferite ad un ingegnere nella disciplina della sicurezza antincendio, suddividendole in tre fasi:

FASE 1 Progetto di Prevenzione Incendi
FASE 2 Assistenza alla direzione lavori e adempimenti per la Segnalazione Certificata di Inizio Attività ai fini Antincendio (SCIA)
FASE 3 Adempimenti per l’Attestazione di Rinnovo Periodico di Conformità Antincendio

La presente linea guida, utilizzabile sia dai committenti che dai professionisti, quantifica i parametri corrispondenti all’impegno professionale e specifica le prestazioni di ingegneria antincendio che il committente può richiedere al professionista.

La presente linea guida è quindi da intendersi come utile riferimento per il professionista antincendio, che potrà comunque adottare altre forme di stima discrezionale.

...

Fonte: CNI

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Nota VVF n. 6413 del 30.04.2021

ID 13504 | | Visite: 3205 | News Prevenzioni Incendi

SCIA parziale attivit  sanitarie

Nota VVF n. 6413 del 30.04.2021 | SCIA parziale e attestazione di rinnovo periodico attività sanitarie

SCIA parziale e attestazione di rinnovo periodico nelle attività sanitarie

Strutture sanitarie (con ricovero ospedaliero e/o residenziale a ciclo continuativo e/o diurno), case di riposo con oltre 25 posti letto; Strutture sanitarie (con assistenza specialistica in regime ambulatoriale), di superficie > 500 m2.

...

OGGETTO: Strutture sanitarie di cui al decreto del Ministero dell’interno 19 marzo 2015. Segnalazione certificata di inizio attività parziale e attestazione di rinnovo periodico di conformità antincendio. Quesito.

In riscontro al quesito formulato con la nota a margine indicata, si rappresenta, preliminarmente, che l’art. 2 del D.M. 19 marzo 2015 e s.m.i. ha definito un percorso di adeguamento progressivo alle misure di prevenzione incendi per le strutture sanitarie attraverso fasi successive intermedie, per ognuna delle quali deve essere raggiunto un determinato livello di completamento degli interventi previsti.

Alla luce di quanto sopra indicato e del quadro normativo vigente, si ritiene che per la cosiddetta ”SCIA parziale” non debba essere presentata l’attestazione di rinnovo periodico di cui all’art. 5 del D.P.R. 151/2011, in quanto la presentazione della SCIA parziale riferita alla fase successiva di adeguamento alla normativa tecnica di prevenzione incendi, di fatto, assorbe all’obbligo del rinnovo della SCIA precedente. Si rammenta che, allo stato attuale, il D.M. 19 marzo 2015 prevede che la presentazione della SCIA relativa a ciascuna fase successiva di adeguamento alla normativa tecnica debba avvenire entro un termine inferiore ai cinque anni.

Nel caso delle strutture sanitarie che, per l’adeguamento alla specifica normativa tecnica abbiano optato per le procedure ricomprese all’art. 5, comma 2 del D.M. 19 marzo 2015 e s.m.i., in considerazione dell’assenza di fasi intermedie, si ritiene che resti fermo l’obbligo di presentazione dell’attestazione di rinnovo periodico della conformità antincendio entro cinque anni dalla presentazione della relativa SCIA.

[...] Segue in allegato

Fonte: VVF

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Malprof Malattie della pelle: analisi per comparti economici e professioni

ID 13474 | | Visite: 2652 | Guide Sicurezza lavoro INAIL

Malprof scheda 7 2021

Malprof Malattie della pelle: analisi per comparti economici e professioni dei lavoratori

INAIL, Scheda 7 - 2021

La scheda sulle malattie della pelle segue il format della Collana Malprof che, dopo aver inquadrato il problema a livello internazionale (e specialmente europeo) e circostanziato la situazione italiana, analizza le differenze tra i settori economici o tra le professioni in termini di nessi di causa con le patologie considerate.

Risultano più colpite le lavoratrici giovani, ma ciò dipende soprattutto dalla breve latenza di queste malattie e dalle professioni più a rischio, svolte principalmente dalle donne (infermiere, parrucchiere, estetiste, addette alle pulizie), che originano vari tipi di dermatiti da contatto. L’adozione dei principi basilari della prevenzione potrebbe arginare il fenomeno.

Le malattie della pelle in cui l’attività lavorativa svolge un ruolo causale risultano di particolare interesse a causa degli effetti sulla salute e del loro costo economico e sociale.

Il contatto con alcune sostanze chimiche può causare la dermatite da contatto, una reazione infiammatoria caratterizzata da arrossamento della pelle, piccole vescicole, prurito e desquamazione. Le dermatiti da contatto possono essere di tipo irritativo (DIC) quando dovute all’effetto irritante sulla pelle delle sostanze oppure di tipo allergico (DAC) quando determinate dall’attivazione di un meccanismo immunitario. Altre forme particolari sono la dermatite da contatto aerotrasmessa, indotta da sostanze presenti nell’ambiente e trasportate per via aerea, e la fotodermatite da contatto indotta dalla luce solare o artificiale con il concorso di sostanze chimiche. L’orticaria da contatto è invece una reazione caratterizzata da arrossamento, prurito e pomfi a comparsa immediata. Anche alcune forme di acne possono essere di origine professionale causate principalmente dall’esposizione a oli e grassi industriali, catrame e idrocarburi. Inoltre, il contatto con alcune sostanze quali l’arsenico e suoi composti, l’arseniuro di gallio, il catrame di carbone e la pece, il benzo(a)pirene, la fuliggine e il catrame di carbon fossile, può causare tumori della pelle o condizioni che possono portare a questi tumori.

Tra i fattori di rischio fisici che possono provocare malattie della pelle troviamo le radiazioni ionizzanti, come i raggi X, la cui prolungata esposizione a piccole dosi può causare la radiodermite cronica caratterizzata da pelle secca, sottile, con aree di desquamazione, fissurazioni e caduta dei peli. Successivamente, anche dopo 20 - 30 anni, possono insorgere tumori della pelle (epitelioma spinocellulare ed epitelioma basocellulare). L’esposizione lavorativa a radiazioni ultraviolette (UV) è tra i principali fattori di rischio fisico per la pelle. Sono esposti alle UV naturali (luce solare) i lavoratori all’aria aperta e sono esposti alle UV artificiali i lavoratori addetti alla saldatura, uso di lampade UV in medicina e nell’industria, ecc. L’esposizione cronica a UV può causare invecchiamento precoce della pelle (fotoinvecchiamento), sviluppo di pelle ruvida e squamosa (cheratosi solare) e tumori della pelle (epitelioma spinocellulare e meno frequentemente epitelioma basocellulare), non è stato ancora ben stabilito, invece, se le esposizioni professionali a UV abbiano qualcosa a che fare con lo sviluppo del melanoma: i risultati degli studi sono discordanti.

Diversi agenti biologici con cui si può venire in contatto durante alcune attività lavorative, quali attività agricole, zootecniche e sanitarie, possono causare malattie della pelle. Tra le infezioni batteriche ci sono piodermiti, erisipela, tubercolosi cutanea. Tra quelle da funghi si trovano la candidosi alle mani in soggetti che lavorano tenendo le mani all’umido e le dermatofitosi (tinea corporis, pedis, manuum) da contagio diretto e indiretto da animali o da altri esseri umani (malattia professionale di contadini, allevatori di bestiame, veterinari, personale sanitario).

Anche alcune infestazioni da parassiti che interessano la pelle e il cuoio capelluto possono essere di origine professionale, è il caso della scabbia o della pediculosi che possono essere trasmesse per contatto diretto ad esempio tra pazienti infetti o portatori e operatori sanitari.

Dal punto di vista assicurativo, le infezioni della pelle vengono considerate tra le cosiddette malattie-infortunio e vengono annoverate tra gli infortuni sul lavoro.

...

Fonte: INAIL

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Rapporto annuale ispettorato nazionale del lavoro 2020

ID 13454 | | Visite: 2513 | Documenti Sicurezza Organi Istituzionali

Rapporto annuale INL 2020

Rapporto annuale ispettorato nazionale del lavoro 2020

INL, 30 Aprile 2021

L'emergenza pandemica ha profondamente mutato il mondo del lavoro.

Il "Rapporto annuale delle attività di tutela e vigilanza" svolte dall'INL nel 2020 riflette le ragioni delle scelte compiute dall'INL per adattare alla nuova realtà la programmazione e la finalizzazione delle proprie attività.

Il resoconto si presenta con una nuova impostazione finalizzata a favorire analisi riferite ai singoli fenomeni di maggiore irregolarità, ai settori produttivi e alle caratteristiche territoriali.

Nel Rapporto sono rappresentate anche espressioni di tutela del mondo del lavoro diverse dalla vigilanza e viene presentata per la prima volta una analisi di genere delle irregolarità rinvenute.

Senza distogliere l'attenzione dall'essenziale funzione di presidio della legalità che gli è affidata, l'Ispettorato ha inteso orientarne l'esercizio ad una chiave di tutela generale della condizione, della dignità e della sicurezza dei lavoratori, distintiva da un ruolo che vuol essere di accompagnamento di una ripresa del sistema economico-produttivo affrancata per quanto possibile dal rischio, non indifferente, di una attenuazione dei livelli di protezione sociale, di una dilatazione dell'area di alcune irregolarità e di turbative alla leale concorrenza.

Anche l'informazione, la promozione della cultura della legalità e della sicurezza, la capacità di risposta alle sollecitazioni dell'utenza e degli stakeholders assumono in quest'ottica rilievo qualificante della valorizzazione sociale dell'attività di tutela e vigilanza.

I cambiamenti del mondo del lavoro rendono sempre più evidente la necessità che la vigilanza sia guidata da un'efficace attività di intelligence, di analisi e di coordinamento delle componenti ispettive.

L'attività dell'INL è stata selettivamente mirata al contrasto degli illeciti di maggiore complessità e disvalore sociale, il cui spettro spazia dal fronte del lavoro sommerso e dello sfruttamento lavorativo ad altro genere di patologie tipiche che, a pregiudizio delle tutele dei lavoratori, realizzano gravi forme di dumping contrattuale e sociale a mezzo del distorto utilizzo di schemi leciti (ad es. somministrazione, appalti, distacchi, reti aziendali) con quanto ne consegue in tema di danni all'intero sistema di sicurezza sociale.

INDICE

A. SINTESI DEI RISULTATI DELLA VIGILANZA LAVORISTICA, PREVIDENZIALE E ASSICURATIVA
B. DETTAGLIO DELLE ATTIVITA’ DI TUTELA E VIGILANZA INL
1. Prevenzione e promozione della sicurezza e della legalità
2. Richieste di intervento (RI), tutela civilistica e funzione conciliativa: conciliazioni monocratiche (CM), conciliazioni ex art. 410 c.p.c. e diffide accertative (DA)
3. Vigilanza in materia di lavoro e legislazione sociale: settori prioritari d’intervento e relativi risultati
3.1 Nuove ispezioni e altri accertamenti avviati nel 2020
3.2 Ispezioni definite e tasso di irregolarità riscontrato
3.3 Numero lavoratori irregolari e principali violazioni accertate
3.4 Principali fenomeni oggetto di vigilanza nel 2020
3.4.1 Lavoro sommerso
3.4.1.1 Sospensioni dell’attività imprenditoriale (art. 14 del d.lgs. n. 124/2004)
3.4.2 Contrasto al caporalato e allo sfruttamento lavorativo
3.4.3 Illecite esternalizzazioni e interposizioni – elusione della normativa in materia di codatorialità e distacco
3.4.4 Distacco transnazionale
3.4.5 Irregolarità e frodi relative agli ammortizzatori sociali e alle misure di sostegno al reddito
3.4.6 Tutela delle categorie più vulnerabili
3.4.6.1 Extracomunitari privi di permesso di soggiorno
3.4.6.2 Minori
3.4.6.3 Lavoratori diversamente abili
3.4.6.4 Lavoratrici madri e pari opportunità
3.4.7 Tutela dei lavoratori sotto il profilo del rispetto della disciplina dell’orario di lavoro
3.4.8 Corretta qualificazione dei rapporti di lavoro
4. Salute e sicurezza dei lavoratori
5. Vigilanze straordinarie/speciali
5.1 Vigilanza su licenziamenti
5.2 Cooperative di lavoro
5.2.1 Distribuzione territoriale e per settori merceologici
5.2.2 Analisi delle irregolarità
5.3 Vigilanza eventi culturali e di carattere fieristico ed espositivo
6. Rilevanti operazioni di vigilanza e attività di indagine di polizia giudiziaria degli Ispettorati territoriali del lavoro
7. Principali operazioni di polizia giudiziaria del Comando Carabinieri per la tutela del lavoro
8. Attività di accertamento, verifica e azioni di tutela preventiva
8.1 Accertamenti prestazioni previdenziali
8.2 Verifiche protocolli contrasto contagio Covid-19
8.3 Autorizzazione per impianti audiovisivi e altri strumenti di controllo (ex art. 4 legge 300/1970)
8.4 Autorizzazione all’interdizione anticipata o post partum dal lavoro per le lavoratrici madri addette a lavori vietati o pregiudizievoli alla salute della donna e del bambino (ex art. 17, comma 2, lett. b) e c), d.lgs. n. 151/2001 e s.m.i.)
8.5 Convalida di dimissioni o risoluzioni consensuali lavoratrice madre/lavoratore padre (art. 55 d.lgs. 152/2001)
I. LA DIMENSIONE DI GENERE E I DATI DI VIGILANZA
I.I. I dati disponibili
I.II. La “popolazione” dei soggetti irregolari
I.III. Il “lavoro nero”
I.IV. L’illecita interposizione
I.V. L’orario di lavoro
I.VI. La riqualificazione
I.VII. La tutela della genitorialità
I.VIII. La tutela minori
I.IX. Conclusioni
II. ANALISI TERRITORIALE
II.I. Ambiti territoriali di competenza degli Ispettorati interregionali del lavoro (IIL)*
II.II. Tabella di aggregazione Codice sezione ATECO 2007 – Settore produttivo
II.III. Ambito territoriale dell’IIL Nord Ovest
II.IV. Ambito territoriale dell’IIL Nord Est
II.V. Ambito territoriale dell’IIL Centro
II.VI. Ambito territoriale dell’IIL Sud
II.VII. Regione Abruzzo
II.VIII. Regione Basilicata
II.IX. Regione Calabria
II.X. Regione Campania
II.XI. Regione Emilia-Romagna
II.XII. Regione Friuli-Venezia Giulia
II.XIII. Regione Lazio
II.XIV. Regione Liguria
II.XV. Regione Lombardia
II.XVI. Regione Marche
II.XVII. Regione Molise
II.XVIII. Regione Piemonte
II.XIX. Regione Puglia
II.XX. Regione Sardegna
II.XXI. Regione Toscana
II.XXII. Regione Umbria
II.XXIII. Regione Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste
II.XXIV. Regione Veneto

INDICE DELLE TABELLE
Tabella 1. Attività di vigilanza avviata nel 2020
Tabella 2. Ispezioni definite, indice di irregolarità, lavoratori irregolari e in nero, recupero contributi e premi
Tabella 3. Attività di prevenzione e promozione - Distribuzione delle attività nei diversi IIL
Tabella 4. Attività di prevenzione e promozione - Distribuzione regionale delle attività
Tabella 5. Attività di prevenzione e promozione - Distribuzione dei partecipanti nei diversi IIL – 2°semestre 2020
Tabella 6. Distribuzione tra gli IIL delle RI trattate con CM e relativo esito
Tabella 7. Distribuzione regionale delle RI trattate con CM e relativo esito
Tabella 8. Distribuzione delle diffide accertative tra gli IIL
Tabella 9. Distribuzione delle diffide accertative per Regioni
Tabella 10. Distribuzione ed esito delle conciliazioni ex art 410 cpc per IIL
Tabella 11. Distribuzione ed esito delle conciliazioni ex art 410 cpc per Regione
Tabella 12. Schema di aggregazione settore produttivo - sezione ATECO 2007
Tabella 13. Nuove ispezioni e verifiche e accertamenti avviati nel 2020 aggregati per settore produttivo
Tabella 14. Nuove ispezioni, verifiche e accertamenti avviati nel 2020 aggregati per sezione ATECO 2007
Tabella 15. Distribuzione accessi - prevalenza settori produttivi
Tabella 16. Ispezioni definite e indice irregolarità per settore produttivo
Tabella 17. Percentuale irregolarità per settore produttivo - differenza anno 2019 - 2020
Tabella 18. Ispezioni definite e indice irregolarità per sezione ATECO 2007
Tabella 19. Tasso irregolarità riscontrato a livello regionale
Tabella 20. Sezioni ATECO 2007 con più alti tassi di irregolarità riscontrati nelle regioni
Tabella 21. Numero di lavoratori interessati da illeciti e violazioni accertate per settore produttivo
Tabella 22. Numero di lavoratori interessati da illeciti e violazioni accertate per sezione ATECO 2007
Tabella 23. Distribuzione lavoratori interessati da illeciti per settore produttivo
Tabella 24. Distribuzione lavoratori interessati da illeciti per codice sezione Ateco 2007
Tabella 25. Distribuzione interregionale dei lavoratori interessati da illeciti
Tabella 26. Distribuzione regionale dei lavoratori interessati da illeciti
Tabella 27. Provvedimenti di sospensione attività imprenditoriale per settore produttivo
Tabella 28. Illeciti in materia di orario di lavoro - distribuzione interregionale.
Tabella 29. Illeciti in materia di orario di lavoro - distribuzione settore produttivo.
Tabella 30. Incidenza della violazione orario di lavoro - distribuzione territoriale IIL
Tabella 31. Incidenza della violazione orario di lavoro - distribuzione settore produttivo
Tabella 32. Incidenza della violazione orario di lavoro - distribuzione per codice sezione Ateco 2007
Tabella 33. Illeciti in materia di qualificazione dei rapporti di lavoro - distribuzione interregionale
Tabella 34. Illeciti in materia di qualificazione dei rapporti di lavoro - distribuzione per settore produttivo
Tabella 35. Illeciti in materia di qualificazione dei rapporti di lavoro - distribuzione per codice sezione Ateco 2007
Tabella 36. Salute e sicurezza dei lavoratori - distribuzione delle violazioni penali e amministrative negli IIL
Tabella 37. Salute e sicurezza dei lavoratori - distribuzione violazioni penali nei diversi IIL
Tabella 38. Salute e sicurezza dei lavoratori - distribuzione violazioni ostative al rilascio del DURC negli IIL
Tabella 39. Distribuzione delle violazioni penali obblighi generali della struttura aziendale negli IIL
Tabella 40. Distribuzione violazioni penali riscontrate nei cantieri per IIL
Tabella 41. Distribuzione violazioni amministrative riscontrate nei cantieri per IIL
Tabella 42. Distribuzione delle ispezioni avviate nell’anno 2020 per codice sezione Ateco 2007
Tabella 43. Distribuzione territoriale delle ispezioni per IIL
Tabella 44. Incidenza irregolarità rispetto alle ispezioni avviate nell'anno
Tabella 45. Vigilanza Cooperative, rapporto tra Coop irregolari e ispezioni avviate nell'anno 2020 - distribuzione per IIL
Tabella 46. Vigilanza Cooperative, rapporto tra Coop irregolari e ispezioni avviate nell'anno 2020 - distribuzione regionale
Tabella 47. Vigilanza Cooperative, lavoratori irregolari ed "in nero" - distribuzione per IIL
Tabella 48. Vigilanza Cooperative, lavoratori irregolari ed "in nero" - distribuzione regionale
Tabella 49. Vigilanza Cooperative, imponibile previdenziale accertato e diffide accertative emesse - Distribuzione per IIL
Tabella 50. Vigilanza Cooperative, imponibile previdenziale accertato e diffide accertative emesse - Distribuzione regionale.
Tabella 51. Dettaglio verifiche e accertamenti avviati per settore produttivo
Tabella 52. Dettaglio verifiche e accertamenti avviati per codice sezione Ateco 2007
Tabella 53 Riepilogo accertamenti per prestazioni previdenziali avviati nei vari settori produttivi
Tabella 54. Riepilogo accertamenti per prestazioni previdenziali - numero accertamenti per sezioni Ateco 2007 maggiormente interessate
Tabella 55. Riepilogo accertamenti per prestazioni previdenziali avviati per regione
Tabella 56. Provvedimenti autorizzativi sistemi di controllo a distanza
Tabella 57. Provvedimenti di astensione dal lavoro delle lavoratrici madri
Tabella 58. Convalida dimissioni/risoluzioni rapporti di lavoro delle lavoratrici madri/lavoratori padri

...

Fonte: INL

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Cassazione Penale Sent. Sez. 4 Num. 14639 | 20 Aprile 2021

ID 13448 | | Visite: 1850 | Cassazione Sicurezza lavoro

Sentenze cassazione penale

Cassazione Penale Sez. 4 del 20 aprile 2021 n. 14639

Rischio di investimento durante le manovre dei mezzi meccanici. Responsabilità del direttore tecnico di cantiere e dell'escavatorista

Penale Sent. Sez. 4 Num. 14639 Anno 2021
Presidente: CIAMPI FRANCESCO MARIA
Relatore: FERRANTI DONATELLA
Data Udienza: 06/04/2021

Ritenuto in fatto

1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di Appello di Milano, in riforma della sentenza del Tribunale di Monza del 07.05.2018, ha ridotto la pena applicata a S.M., a mesi quattro di reclusione, ha confermato nel resto la sentenza impugnata, ritenendo la responsabilità penale di entrambi gli imputati, S.M. e S.A., in ordine al reato di cui agli artt. 113, 590 comma 1,2 e 3 cod. pen. per aver, per colpa, quale direttore tecnico il primo, del cantiere della società Gruppo Acque con sede in Casoria e il secondo, quale escavatorista dipendente della impresa Acque e servizi s.r.l. di Casoria, nel cantiere stradale sito in Cusano Milanino, cagionato il 6.10.2011, al lavoratore G.G., dipendente delle Acque e Servizi s.r.l. e impiegato presso la ditta Gruppo Acque s.r.l., lesioni personali giudicate guaribili in 90 giorni. A S.M. cl. 75, si contesta la violazione dell'art. 19 lett. I comma a) D.Lvo 81/2008, e in particolare, di non aver fatto rispettare le specifiche norme organizzative e di prevenzione previste nel piano operativo di sicurezza ( POS), incaricando il lavoratore di operare in una zona a rischio investimento ad opera di mezzi in manovra, nella specie dando disposizioni al G.G. di guidare la manovra di avvicinamento del camion Iveco e dell'escavatore, presenti in cantiere del Gruppo acque; a S.A., escavatorista, si contesta di aver operato in violazione dell'art. 20 comma 2 lett. g) D.Lvo 81/2008, perchè alla guida del mezzo meccanico contravveniva alla misure di sicurezza e, mentre il G.G. si trovava a 10 metri dall'escavatore e stava iniziando a guidare la manovra di avvicinamento del camion guidato da B.C., lo investiva con l'escavatore in movimento.
In Cusano Milanino il 6.10.2011
2. L'infortunio, secondo la ricostruzione della Corte territoriale, che riporta puntualmente le risultanze dibattimentali del giudizio di primo grado, avveniva con le seguenti modalità: il cantiere in cui si è verificato l'infortunio si trovava in Cusano Milanino e riguardava la sistemazione della rete idrica mediante l'utilizzo di mezzi di scavo e asportazione di terra, posa delle conduttore e ripristino; il lavoratore infortunato era dipendente della Società Acque e servizi s.r.l. ma in quel periodo era distaccato presso il Gruppo Acque s.r.l. di cui era amministratore S.M. cl. 74, mentre il direttore di cantiere era S.M. cl 75, imputato; il G.G. aveva ricevuto dal direttore di cantiere, che svolgeva anche compiti di fatto di capo cantiere e comunque si occupava dell'organizzazione del lavoro, il compito di tagliare l'asfalto, di pulitura stradale con asportazione dei materiali di risulta, di posa delle tubature, di ripristino del manto stradale, di montaggio delle barriere a protezione delle scavo, della segnaletica oltre che delle luci notturne. La mattina del 6.11.2011 era stato comandato, sempre dallo S., direttore tecnico, di interrompere le sue mansioni e di dirigere le operazioni di manovra di retromarcia del camion Iveco Trakker guidato dal dipendete B.C., che doveva posizionarsi vicino all'escavatore; veniva rassicurato che non vi erano pericoli in quanto l'escavatorista, S.A., sapeva di non doversi muovere e di rimanere fermo fin tanto che la manovra non era stata completata; contrariamente alle previsioni, ad un certo punto, l'escavatore guidato dallo S.A. si era messo in moto, investendo il G.G., che veniva schiacciato dalle ruote della pala gommata.

3. Avverso tale sentenza hanno proposto ricorso per cassazione gli imputati, a mezzo del difensore di fiducia, deducendo i motivi di seguito riportati.
3.1. Per S.A.:
I) Vizio per difetto di motivazione in quanto la sentenza impugnata si limita a fornire una motivazione per relationem, senza valutare le specifiche doglianze del gravame, che riguardavano in particolare il fatto che la responsabilità dell'escavatorista è stata attribuita sulla base di testimonianze dei lavoratori B.C. e M. che hanno assistito solo ad alcune fasi della manovra; senza considerare che l'imputato ha ricevuto un segnale di avvio della manovra di avvicinamento al camion.

II) Vizio per manifesta illogicità della motivazione in punto di scelta della sanzione detentiva in luogo di quella pecuniaria, sulla base di un grado di colpa ritenuto elevato ma indimostrato e di una colpa concorrente della persona offesa non adeguatamente considerata.

3. 2.Per S.M. .
!)Violazione di legge e vizio di motivazione in quanto nessuna responsabilità poteva essere addebitata all'imputato in quanto l'attività di retromarcia dei mezzi era espressamente prevista dal POS, con la indicazione del comportamento che ciascun lavoratore doveva tenere e cioè tenersi a distanza dai mezzi e prestare attenzione alle segnalazioni acustiche. L'infortunio era addebitabile solo allo S.A., operatore addetto allo escavatore e al G.G. stesso, che non avevano prestato l'attenzione dovuta nello svolgimento del lavoro; il preposto e responsabile del corretto svolgimento della manovra doveva considerarsi B.C., indicato quale capo cantiere, il quale era anche l'autista del camion interessato. La Corte territoriale ha confuso e sovrapposto la posizione del direttore tecnico e quella del capo cantiere di fatto, desumendo tale qualifica dalla circostanza che il ricorrente si occupava dell'organizzazione del cantiere e di impartire ordine ai lavoratori, mentre tale compito di vigilare l'esecuzione in concreto della prestazione lavorativa doveva

attribuirsi allo stesso lavoratore o al capo cantiere non certo al dirigente e cioè al direttore tecnico S..
II) Vizio di motivazione in ordine alla concessione delle attenuanti generiche sulle quali la Corte territoriale ha omesso di argomentare in modo esplicito.

4.11 Procuratore generale in sede con requisitoria scritta ha chiesto l'annullamento senza rinvio ai fini penali per essere il reato estinto per prescrizione; rigetto del ricorso agli effetti civili.

Considerato in diritto

1. Va premesso che è pacifica acquisizione della giurisprudenza di questa Suprema Corte che deve essere ritenuto inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che riproducono le medesime ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame, dovendosi gli stessi considerare non specifici. La mancanza di specificità del motivo, infatti, va valutata e ritenuta non solo per la sua genericità, intesa come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, dal momento che quest'ultima non può ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità che conduce, a norma dell'art. 591 comma I, lett. c) cod. proc. pen., alla inammissibilità della impugnazione (in tal senso Sez. 2, n. 29108 del 15.7.2011, Cannavacciuolo non mass.; conf. Sez. 5, n. 28011 del 15.2.2013, Sammarco, rv. 255568; Sez.4, n. 18826 del 9.2.2012, Pezzo, rv. 253849; S ez. 2, n. 19951 del 15.5.2008, Lo Piccolo, rv. 240109; Sez. 4, n. 34270 del 3.7.2007, Scicchitano, rv. 236945; Sez. 1, n. 39598 del 30.9.2004, Burzotta, rv. 230634; Sez.4, n. 15497 del 22.2.2002, Palma, rv. 221693). Ancora di recente, questa Corte di legittimità ha ribadito come sia inammissibile il ricorso per cassazione fondato sugli stessi motivi proposti con l'appello e motivatamente respinti in secondo grado, sia per l'insindacabilità delle valutazioni di merito adeguatamente e logicamente motivate, sia per la genericità delle doglianze che, così prospettate, solo apparentemente denunciano un errore logico o giuridico determinato (Sez. 3, n.44882 del 18.7.2014, Carialo e altri, rv. 260608).

2. Il ricorso di S.M. è manifestamente infondato oltre che generico perciò inammissibile.

2.1. Va innanzitutto ribadito il principio affermato da questa Corte che in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro, il direttore tecnico ed il "capo cantiere" sono titolari di autonome posizioni di garanzia in quanto egualmente destinatari, seppure a distinti livelli di responsabilità, dell'obbligo di dare attuazione alle norme dettate in materia di sicurezza sul lavoro. Ne consegue che la nomina di un "capo cantiere" non implica di per sé il trasferimento a quest'ultimo della sfera di responsabilità propria del direttore tecnico ( Sez. 4, n. 39606 del 28/06/2007 Ud. (dep. 26/10/2007 ) Rv. 237878 - 01 ).

Inoltre, quanto al primo motivo, va evidenziato che i Giudici di merito hanno accertato tramite l'esame documentale e testimoniale dell'Ufficiale di Pg delegato alle indagini dal Pubblico Ministero che il POS e il piano di sicurezza e coordinamento ponevano, con riferimento al rischio specifico derivante dalla presenza delle macchine operatrici, di tenersi a distanza ove fossero in movimento, in particolare, era vietata la presenza di persone in prossimità delle manovre di retromarcia. Si è inoltre accertato, alla luce delle testimonianze acquisite e sostanzialmente non contestate che lo S., direttore tecnico, era responsabile della sicurezza del cantiere e impartiva ordini ai lavoratori, svolgendo di fatto le mansioni di preposto capo-cantiere, tanto è vero che colui che formalmente rivestiva la qualifica di capocantiere, il B.C., secondo le deduzioni difensive, in realtà era addetto alla guida del camion e certo non avrebbe potuto svolgere alcun controllo sulla corretta e sicura esecuzione della manovra da parte degli altri lavoratori che operavano da terra, compreso chi guidava l'escavatore. L'imputato rivestiva la qualifica di direttore tecnico del cantiere ed era dunque titolare di una autonoma posizione di garanzia in considerazione del suo ruolo dirigenziale; inoltre esercitava di fatto anche le funzioni di preposto, sovrintendendo alle attività e quindi svolgendo funzioni di supervisione e controllo sulle attività lavorative concretamente svolte; impartiva ordini e il giorno dell'infortunio fu lui a incaricare il G.G. di sospendere le mansioni che gli erano state attribuite e di dedicarsi alla rischiosa attività di dirigere le manovre di retromarcia del camion mentre era presente l'escavatore.

2.2. Va osservato che le deduzioni in ordine alla dimostrazione del nesso causale sono manifestamente infondate. La sentenza pone in luce da un lato che l'evento fu determinato dalla mancata vigilanza e dal mancato rispetto proprio delle prescrizioni di sicurezza previste dal POS per evitare il rischio di investimento nel cantiere durante le manovre dei mezzi meccanici; e, dall'altro, che l'imputato aveva il compito istituzionale di vigilare sulla sicurezza del cantiere. Da tale valutazione la pronunzia desume l'esistenza, con evidenza, sia della colpa che del nesso causale. Infatti, si desume dal ragionamento probatorio che se lo S.M. avesse esercitato le sue funzioni istituzionali di vigilanza e direzione, nel rispetto delle prescrizioni del POS, le lavorazioni certamente non si sarebbero svolte nel modo deprecato descritto in motivazione: sarebbero state cioè adottate da parte dei lavoratori dipendenti misure precauzionali volte proprio ad evitare il rischio di investimento.

3. Il ricorso di S.A. è generico e manifestamente infondato, perciò inammissibile.
3.1. Quanto al primo motivo, si osserva che nel caso di specie, la Corte d'appello, lungi dall'effettuare una acritica trascrizione, totale o parziale, del testo della motivazione della sentenza di primo grado, o un mero rinvio, dopo aver valutato la sentenza impugnata immune da vizi logici e saldamente ancorata ai risultati probatori acquisiti durante l'esaustiva istruttoria dibattimentale, ha riportato le risultanze considerate essenziali dalla Corte territoriale, ai fini del proprio convincimento, sottolineandone la significazione dimostrativa, sottoponendole ad un penetrante vaglio ed evidenziando come S.A. mentre era in atto la manovra di retromarcia del camion ha messo in moto il mezzo che guidava l'escavatore senza accertarsi della presenza di persone sulla propria traiettoria, contravvenendo la precise disposizioni indicate nel POS oltre che dalle regole di normale prudenza. La Corte d'appello ha dunque dimostrato di avere criticamente esaminato e valutato i contenuti della motivazione della sentenza di primo grado, facendoli propri, all'esito di una accurata analisi.
Del resto, è nota in giurisprudenza la possibilità di procedere all'integrazione delle sentenze di primo e di secondo grado, così da farle confluire in un corpus unico, cui il giudice di legittimità deve fare riferimento (Cass., Sez. 6, n. 26996 del 8-5-2003), a condizione che le due pronunce abbiano adottato criteri omogenei e un apparato logico-argomentativo uniforme (Cass., Sez. 3, n. 10163 del 1-2-2002, Lombardozzi).

4. Quanto al secondo motivo di entrambi i ricorsi, afferente alla tipologia e alla dosimetria della pena, si osserva che la valutazione dei vari elementi per la concessione delle attenuanti generiche- ovvero in ordine al giudizio di comparazione delle circostanze, nonché per quanto riguarda in generale la dosimetria della pena­ rientra nei poteri discrezionali del giudice il cui esercizio se effettuato nel rispetto dei parametri valutativi di cui all'articolo 133 c.p. è censurabile in cassazione solo quando sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico. Ciò che qui deve senz'altro escludersi avendo il giudice motivato la scelta della pena detentiva, con riferimento agli specifici e reiterati precedenti dello S.A. ( fol 9) in relazione alla gravità del fatto; mentre con riferimento a S.M. tenendo presente il grado di colpa e la incensuratezza ha accolto i motivi di appello e ha ridotto di un terzo la pena originariamente irrogata( fol 11).

5. Va, infine, ribadito che l'inammissibilità del ricorso per cassazione preclude la possibilità di rilevare d'ufficio, ai sensi degli artt. 129 e 609 comma secondo, cod. proc. pen., l'estinzione del reato per prescrizione maturata in data successiva alla pronuncia della sentenza di appello, in quanto l'art. 129 cod. proc. pen. non riveste una valenza prioritaria rispetto alla disciplina della inammissibilità, attribuendo al giudice dell'impugnazione un autonomo spazio decisorio svincolato dalle forme e dalle regole che presidiano i diversi segmenti processuali, ma enuncia una regola di giudizio che deve essere adattata alla struttura del processo e che presuppone la proposizione di una valida impugnazione.

6. Alla dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della. somma di euro 3000,00 a favore della Cassa delle ammende come indicato nel dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso il 6.04.2021

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ILO | Anticipate, prepare and respond to crises

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Anticipate, prepare and respond to crises - Invest now in resilient occupational safety and health systems

Report for World Day for Safety and Health at Work 2021

This report examines elements of a strong and resilient OSH system. It provides examples from the COVID-19 pandemic to highlight the way in which OSH systems can build strength following a crisis, enabling them to face unforeseen challenges in the future and protect the safety and health of workers – while supporting the survival and business continuity of enterprises.

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Fonte: ILO

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Nota VVF n. 5865 del 22.04.2021

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Nota VVF n  5865 del 22 04 2021

Nota VVF n. 5865 del 22.04.2021

Oggetto: Macchine elettriche all’aperto all’interno di un’area elettrica chiusa recintata / Metodologia per la determinazione della capacità complessiva del contenuto di liquido isolante combustibile

Quesito in merito all’individuazione del numero di macchine elettriche.

Con riferimento al quesito pervenuto con le note indicate a margine, nel segnalare che codesta Direzione, con nota prot. n 17331 del 21/10/2014, ha ritenuto che, ove l'istanza presentata consenta un'unica azione di verifica della norma di riferimento (come ad esempio per le macchine elettriche in uno stesso locale), il versamento dei diritti debba corrispondere ad un unica attività, si ritiene che il decreto 15 luglio 2014, relativamente all’installazione di più di una macchina elettrica, fornisca la metodologia per la determinazione della capacità complessiva del contenuto di liquido isolante combustibile.

D’altra parte, in aderenza ai principi di proporzionalità e adeguatezza e in ragione della natura e della complessità del servizio richiesto, per l’individuazione del numero di attività presenti si valuterà la concreta indipendenza delle diverse installazioni presenti nell’ambito del sito.

...Segue in allegato

Fonte: VVF

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Cassazione Penale Sent. Sez. 3 Num. 12940 | 06 Aprile 2021

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Sentenze cassazione penale

Cassazione Penale Sez. 3 del 06 aprile 2021, n. 12940

DVR e rischio MMC. Le modalità semplificate di adempimento degli obblighi in materia di VDR non esonerano il datore di lavoro dall'obbligo di predisporre e tenere il relativo documento

Penale Sent. Sez. 3 Num. 12940 Anno 2021

Presidente: ANDREAZZA GASTONE
Relatore: REYNAUD GIANNI FILIPPO
Data Udienza: 12/01/2021

Fatto e diritto

1. Con sentenza del 6 giugno 2019, il Tribunale di Lucca, all'esito del dibattimento celebrato a seguito di opposizione a decreto penale di condanna, ha condannato E.L.C. alla pena di 2.000,00 euro di ammenda per il reato di cui agli artt. 29, primo comma, e 55, comma 1, lett. a), d.lgs. 81 del 2008 per non aver elaborato un congruo documento di valutazione dei rischi (DVR) in relazione, in un cantiere edile, al rischio dovuto alla movimentazione manuale dei carichi, con particolare riguardo agli arti superiori, omettendo di indicare le misure preventive da adottarsi nelle specifiche situazioni.

2. Avverso la sentenza, a mezzo del difensore di fiducia, l'imputato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo l'inosservanza o erronea applicazione degli artt. 29, comma 1, 28, comma 2, lett. a), e 168, comma 3, d.lgs. n. 81 del 2008, nonché il vizio di motivazione.
Si lamenta, in particolare, che, cercando anche di ottemperare alle prescrizioni impartite dall'organo di vigilanza, l'imputato aveva fatto redigere il DVR da un geometra, con l'ausilio del medico competente, e che esso era conforme alle prescrizioni di legge, in particolare, trattandosi di azienda che occupa sino a dieci dipendenti, alle procedure standardizzate di cui all'art. 6, comma 8, lett. f), d.lgs. 81/2008 ed alle prescrizioni previste dal medesimo decreto, e dall'allegato XXXIII, con riguardo alla movimentazione manuale dei carichi. Non essendovi norme tecniche particolari da applicarsi, era necessario fare riferimento alle "buone prassi" e alle "linee-guida" definite all'art. 2, comma 1, lett. v) e z), d.lgs. 81/2008.

3. Il ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato in diritto e proposto per motivi generici e concernenti la valutazione del fatto, non deducibili in sede di legittimità.
3.1. Quanto al primo aspetto, deve rilevarsi come, secondo il consolidato orientamento di questa Corte, in tema di prevenzione degli infortuni, il datore di lavoro, avvalendosi della consulenza del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, ha l'obbligo giuridico di analizzare ed individuare, secondo la propria esperienza e la migliore evoluzione della scienza tecnica, tutti i fattori di pericolo concretamente presenti all'interno dell'azienda e, all'esito, deve redigere e sottoporre periodicamente ad aggiornamento il documento di valutazione dei rischi previsto dall'art. 28 del d.lgs. n. 81 del 2008, all'interno del quale è tenuto a indicare le misure precauzionali e i dispositivi di protezione adottati per tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori (Sez. U, n. 38343 del 24/04/2014, Espenhahn e aa., Rv. 261109; Sez. 4, n. 20129 del 10/03/2016, Serafica e a., Rv. 267253). Il conferimento a terzi della delega relativa alla redazione del suddetto documento non esonera il datore di lavoro dall'obbligo di verificarne l'adeguatezza e l'efficacia (Sez. 4, n. 27295 del 02/12/2016, dep. 2017, Furlan, Rv. 270355).
Il reato previsto dall'art. 29, quinto comma, d.lgs. 81 del 2008 - che si pone in continuità normativa con la previsione di cui all'art. 4, comma secondo, del d.lgs. 19 settembre 1994, n. 626 - punisce l'omessa elaborazione del documento di valutazione dei rischi per la sicurezza e salute dei lavoratori da parte del datore di lavoro anche con riguardo alle aziende che occupino fino a dieci addetti, in quanto le modalità semplificate di adempimento degli obblighi in materia di valutazione dei rischi, previste per tali aziende, non esonerano il datore di lavoro dall'obbligo di predisporre e tenere il predetto documento (Sez. 3, n. 23968 del 03/03/2011, La Carrubba, Rv. 250375). Anche in queste ipotesi, le modalità pur semplificate di adempimento dell'obbligo di valutazione richiedono l'individuazione degli specifici pericoli cui i lavoratori sono sottoposti e la specificazione delle misure di prevenzione da adottarsi (cfr. Sez. 3, n. 4063 del 04/10/2007, dep. 2008, Franzoni, Rv. 238539). A norma dell'art. 28, comma 2, lett. a) e b) d.lgs. 81 del 2008, il contenuto qualificante e minimo del DVR deve quantomeno contemplare «una relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante l'attività lavorativa» - ed i criteri di semplicità, brevità e comprensibilità che la disposizione richiama non possono andare a discapito della completezza e dell'idoneità quale strumento operativo di pianificazione degli interventi aziendali e di prevenzione - e «l'indicazione delle misure di prevenzione e di protezione attuate e dei dispositivi di protezione individuali adottati».
3.2. La sentenza impugnata, con valutazione di merito qui non sindacabile, attesta che il DVR, pur dopo le prescrizioni impartite dall'organo di vigilanza per ovviare alla ancor più marcata inadeguatezza di un originario documento esibito, si limitava ad elencare del tutto genericamente i fattori di rischio concernenti la movimentazione manuale dei carichi, senza specificare gli interventi atti a ridurre od eliminare gli stessi, sì che l'adempimento normativo era privo di qualsiasi concreta portata.
Le doglianze mosse dal ricorrente si limitano a contestare tale valutazione, che, tuttavia, ha evidente natura di merito e non può essere sindacata in questa sede.
Del tutto generica, poi, è l'allegazione circa il fatto che sarebbero state seguite le procedure standardizzate di cui all'art. 6, comma 8, lett. f), d.lgs. 81/2008, non risultando ciò dalla sentenza impugnata e non avendo il ricorrente contestato il travisamento della prova, né allegato quali sarebbero state le procedure standard approvate dalla Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro nella specie osservate.

4. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso, tenuto conto della sentenza Corte cost. 13 giugno 2000, n. 186 e rilevato che nella presente fattispecie non sussistono elementi per ritenere che la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., oltre all'onere del pagamento delle spese del procedimento anche quello del versamento in favore della Cassa delle Ammende della somma equitativamente fissata in Euro 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso il 12 gennaio 2021.

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Rapporto ISS COVID-19 n. 9/2021 - Indicazioni negli hospice

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Rapporto 9 2021

Rapporto ISS COVID-19 n. 9/2021 - Indicazioni negli hospice

Rapporto ISS COVID-19 n. 9/2021 - Indicazioni per la prevenzione delle infezioni da SARS-CoV-2 negli hospice e nelle cure palliative domiciliari.

Aggiornamento del Rapporto ISS COVID-19 n. 62/2020. Versione del 21 aprile 2021

Il presente documento propone indicazioni per la prevenzione e la gestione delle infezioni da SARS-CoV-2 negli hospice e nelle cure palliative domiciliari. Queste strutture si collocano nell'ambito dell'assistenza sociosanitaria territoriale e come tali rappresentano realtà assistenziali per le quali è necessario prevedere misure organizzative in grado di far fronte all’emergenza COVID-19.

Il documento fornisce indicazioni su come regolamentare l’accesso dei visitatori nelle strutture, sulla gestione gli assistiti, sui controlli cui sottoporre il personale sanitario, sulla comunicazione tra l’assistito e la famiglia e sulla gestione complessiva delle strutture hospice in corso di pandemia. Specifiche indicazioni sono fornite per le strutture di hospice pediatrico e per le cure palliative domiciliari.
...

Fonte: ISS

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COVID-19 | Faq Governo DL 52/2021

ID 13411 | | Visite: 4544 | News Sicurezza

Faq covid 19 DL 52 2021

COVID-19 | Faq Governo DPCM DL 52/2021

ID 13411 | 26.04.2021 / Documento completo in allegato

Domande frequenti sulle misure specifiche adottate dal Governo

Il decreto-legge 22 aprile 2021, n.52 ha disposto l’applicazione di misure per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19.

In base a tali disposizioni e alle ordinanze del Ministro della Salute, si applicano le misure previste:

per la zona gialla: alle regioni Abruzzo, Campania, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Toscana, Umbria e Veneto e alle province autonome di Bolzano e di Trento
per la zona arancione: alle regioni Basilicata, Calabria, Puglia, Sicilia e Valle d'Aosta;
per la zona area rossa alla regione Sardegna.

Mappa cromatica Zone livello-rischio al 26.04.2021

Colori 26 04 2021

In calce all'articolo file pdf Riservato Abbonati contenente tutte le Faq Governo misure decreto-legge 22 aprile 2021, n.52 

Area gialla

PUBBLICI ESERCIZI, ATTIVITÀ COMMERCIALI, RISTORAZIONE E STRUTTURE RICETTIVE

A quali regole devono attenersi i commercianti, che svolgono attività diverse da quelle di ristorazione, e i gestori degli esercizi commerciali al dettaglio che sono aperti?

Non sono previste limitazioni alle categorie di beni vendibili. Nelle giornate festive e prefestive sono chiusi gli esercizi commerciali presenti all'interno dei centri commerciali e dei mercati, a eccezione delle farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, punti vendita di generi alimentari, tabacchi ed edicole.
Le attività commerciali al dettaglio si svolgono comunque a condizione che sia assicurato, oltre alla distanza interpersonale di almeno un metro, che gli ingressi avvengano in modo dilazionato e che venga impedito di sostare all'interno dei locali più del tempo necessario all'acquisto dei beni.
Inoltre, le attività aperte devono rispettare i protocolli o le linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in ambiti analoghi. Fra queste vi è il mantenimento, in tutte le attività, del distanziamento interpersonale e la pulizia e l’igiene ambientale almeno due volte al giorno e in funzione dell’orario di apertura, nonché la garanzia di adeguata aereazione naturale e ricambio d'aria. È inoltre obbligatorio far rispettare le altre misure anti-contagio, come l’ingresso uno alla volta negli esercizi di vicinato (fino a 40 metri quadrati), oltre a un massimo di due operatori e l’accesso regolamentato e scaglionato, in proporzione alla relativa superficie aperta al pubblico, nelle medie e grandi strutture di vendita, differenziando, ove possibile, percorsi di entrata e di uscita. A tal fine, è obbligatorio esporre un cartello che indichi il numero massimo di persone che possono essere contemporaneamente presenti all’interno dei locali. Infine, è previsto l’uso obbligatorio di mascherine e guanti per i lavoratori e quello del gel per disinfettare le mani e dei guanti monouso, particolarmente negli esercizi di vendita di generi alimentari e bevande, da mettere a disposizione in prossimità delle casse e dei sistemi di pagamento, nonché, ove possibile, individuare percorsi diversi per entrate e uscite.

ATTIVITA' CULTURALI, EVENTI, CERIMONIE, RIUNIONI

Cosa prevede il decreto per lo svolgimento delle funzioni religiose?

Le funzioni religiose con la partecipazione di persone si possono svolgere, purché nel rispetto dei protocolli sottoscritti dal Governo con le rispettive confessioni.

Sono consentite le tumulazioni e le sepolture?

Sì, sono consentite rispettando la distanza interpersonale di un metro tra le persone che vi assistono ed evitando ogni forma di assembramento.

È consentito svolgere assemblee condominiali in presenza?

Sì. È fortemente consigliato svolgere la riunione dell’assemblea in modalità a distanza. Laddove ciò non sia possibile, per lo svolgimento in presenza occorre rispettare le disposizioni in materia di distanziamento sociale e uso dei dispositivi di protezione individuale.

Cosa prevede il decreto per le manifestazioni?

Lo svolgimento delle manifestazioni pubbliche è consentito soltanto in forma statica e a condizione che, nel corso di esse, siano osservate le distanze sociali prescritte e le altre misure di contenimento.

UFFICI PUBBLICI

Le attività da rendere in presenza possono essere attivate dal cittadino su appuntamento telefonico?

Sì. Nella direttiva n. 2/2020 del Ministro per la pubblica amministrazione si evidenzia che le attività di ricevimento del pubblico o di erogazione diretta dei servizi al pubblico, fermo restando quanto detto nella stessa direttiva relativamente alle attività indifferibili, sono prioritariamente garantite con modalità telematica o comunque con modalità tali da escludere o limitare la presenza fisica negli uffici (ad es. appuntamento telefonico o assistenza virtuale). Nei casi in cui il servizio non possa essere reso con le predette modalità, gli accessi nei suddetti uffici devono essere scaglionati, anche mediante prenotazioni di appuntamenti, e deve essere assicurata la frequente aerazione dei locali. Le amministrazioni curano che venga effettuata un’accurata disinfezione delle superfici e degli ambienti e che sia mantenuta un’adeguata distanza tra gli operatori pubblici e l’utenza.

VIOLAZIONI E SANZIONI

In caso di accertamento di una violazione alle disposizioni che non ritengo motivato, come posso far valere le mie ragioni?

La valutazione circa la sussistenza di motivi giustificativi, e in particolare quelli per le situazioni di necessità, rispetto alle variegate situazioni che possono verificarsi in ciascuna vicenda concreta, resta rimessa all’Autorità competente indicata dall’articolo 4, comma 3, del Decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 (che, per le violazioni delle prescrizioni dei Dpcm, è di norma il Prefetto del luogo dove la violazione è stata accertata). Il cittadino che non condivida il verbale di accertamento di violazione redatto dall’agente operante può pertanto fare pervenire scritti e documenti difensivi al Prefetto, secondo quanto previsto dagli artt. 18 e seguenti della Legge 24 novembre 1981, n. 689.

SPOSTAMENTI

Cosa si intende con i termini “residenza”, “domicilio” e “abitazione”?

- Residenza. La residenza è definita giuridicamente come il luogo in cui la persona ha la dimora abituale. La residenza risulta dai registri anagrafici ed è quindi conoscibile in modo preciso e verificabile in ogni momento.
- Domicilio. Il domicilio è definito giuridicamente come il luogo in cui una persona ha stabilito la sede principale dei suoi affari e interessi. Il domicilio può essere diverso dalla propria residenza.
- Abitazione. Il concetto di abitazione non ha una precisa definizione tecnico-giuridica. Ai fini dell’applicazione dei provvedimenti anti-Covid, dunque, l’abitazione va individuata come il luogo dove si abita di fatto, con una certa continuità e stabilità (quindi per periodi continuativi, anche se limitati, durante l’anno) o con abituale periodicità e frequenza (per esempio in alcuni giorni della settimana per motivi di lavoro, di studio o per altre esigenze). Merita evidenziarsi che sia il Decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2 che il Dpcm del 14 gennaio 2021 non hanno reiterato l’esclusione delle cd. seconde case (abitazioni non principali) ubicate fuori regione dal novero delle proprie abitazioni cui è sempre consentito il rientro. 
Per il rientro nelle abitazioni non principali, si veda la specifica FAQ sulle cd. seconde case.

Se si va a casa di parenti o amici, nel rispetto dei limiti e degli orari previsti dalla normativa, si deve comunque rispettare il cosiddetto “coprifuoco”?

O si può rientrare alla propria residenza, domicilio o abitazione in qualsiasi momento? Il rientro a casa dopo essere andati a trovare amici o parenti deve sempre avvenire tra le 5.00 e le 22.00.

Come posso sapere se uno dei miei spostamenti rientra tra quelli ammissibili per “motivi di necessità”?La valutazione circa l’eventuale sussistenza di motivi di necessità, in ciascuna vicenda concreta, rispetto alle variegate situazioni che possono verificarsi, resta rimessa all’Autorità competente indicata dall’articolo 4, comma 3, del Decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 (che, per le violazioni delle prescrizioni dei Dpcm, è di norma il Prefetto del luogo dove la violazione è stata accertata). Il cittadino che non condivida il verbale di accertamento di violazione redatto dall’agente operante può pertanto fare pervenire scritti e documenti difensivi al Prefetto, secondo quanto previsto dagli artt. 18 e seguenti della Legge 24 novembre 1981, n. 689.

Posso andare ad assistere un parente o un amico non autosufficienti?

Sì, è una condizione di necessità e quindi non sono previsti limiti orari. Nel caso si tratti di persone anziane o già affette da altre malattie, ricordate però che sono categorie più vulnerabili e quindi cercate di proteggerle dai contatti il più possibile.

Chi è sottoposto alle misure della quarantena o dell’isolamento, si può spostare?

No, è previsto il “divieto assoluto” di uscire di casa per chi è sottoposto alla misura dell’isolamento, essendo risultato positivo al virus, o della quarantena precauzionale qualora sia stato identificato come contatto stretto di caso COVID-19. In tale ultimo caso è consentito uscire, utilizzando un mezzo privato, esclusivamente al fine di effettuare gli accertamenti diagnostici prescritti dal medico, evitando i contatti con altre persone e osservando scrupolosamente tutte le misure precauzionali, tra cui l’obbligo di indossare la mascherina.

Ci sono limitazioni negli spostamenti per chi ha sintomi da infezione respiratoria e febbre superiore a 37,5?

Sì, soggetti con sintomatologia da infezione respiratoria e febbre (maggiore di 37,5° C) devono contattare il proprio medico curante e rimanere presso il proprio domicilio, evitando i contatti sociali e limitando al massimo anche quelli con i propri conviventi.

Cosa significa “comprovate esigenze lavorative”?

I lavoratori autonomi come faranno a dimostrare le “comprovate esigenze lavorative”? È sempre possibile uscire per andare al lavoro, anche se è consigliato lavorare a distanza, ove possibile, o prendere ferie o congedi. “Comprovate” significa che si deve essere in grado di dimostrare che si sta andando (o tornando) al (dal) lavoro, anche tramite l’autodichiarazione di cui alla FAQ specifica o con ogni altro mezzo di prova, la cui non veridicità costituisce reato. In caso di controllo, si dovrà dichiarare la propria necessità lavorativa. Sarà cura poi delle Autorità verificare la veridicità della dichiarazione resa con l’adozione delle conseguenti sanzioni in caso di false dichiarazioni.

Posso usare l’automobile con persone non conviventi? 

Sì, purché siano rispettate le stesse misure di precauzione previste per il trasporto non di linea: ossia con la presenza del solo guidatore nella parte anteriore della vettura e di due passeggeri al massimo per ciascuna ulteriore fila di sedili posteriori, con obbligo per tutti i passeggeri di indossare la mascherina. L’obbligo di indossare la mascherina può essere derogato nella sola ipotesi in cui la vettura risulti dotata di un separatore fisico (plexiglas) fra la fila anteriore e posteriore della macchina, essendo in tale caso ammessa la presenza del solo guidatore nella fila anteriore e di un solo passeggero per la fila posteriore.

Per i cittadini stranieri vigono le stesse limitazioni agli spostamenti che vigono per gli italiani? 

Sì, le restrizioni sono valide per tutte le persone presenti sul territorio italiano, a prescindere dalla loro nazionalità. Per gli spostamenti da e per l’estero, oltre a tali restrizioni, si è altresì soggetti alle specifiche disposizioni relative a ciascuno Stato estero, reperibili sul sito istituzionale del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale.

È possibile spostarsi tra diversi Comuni e/o Regioni per partecipare alle esequie di parenti stretti? 

È possibile partecipare alle cerimonie religiose con le dovute misure organizzative e di prevenzione e sicurezza, volte a contenere i possibili contagi e nel rispetto dei protocolli sottoscritti dal Governo e dalle relative confessioni. La partecipazione a funerali di parenti stretti (per tali potendosi ragionevolmente ritenere almeno quelli fino entro il secondo grado) o di unico parente rimasto, sempre nel rispetto di tutte le misure di prevenzione e sicurezza, costituisce causa di necessità per spostamenti, anche tra aree territoriali a diverso rischio e con discipline differenziate per il contrasto e il contenimento dell'emergenza da Covid-19.

Devo effettuare uno spostamento giustificato dai motivi previsti dal decreto, ma non avendo la possibilità di disporre ovvero di condurre un mezzo privato, posso farmi accompagnare da qualcun altro?

Sì. Nel caso in cui non si disponga di un mezzo privato ovvero non si abbia la patente di guida o non si sia autosufficienti o si abbia un altro impedimento, è consentito farsi accompagnare da un famigliare (preferibilmente convivente) o una persona incaricata di tale trasporto da e verso la propria abitazione, anche tenuto conto dell’esigenza di limitare quanto più possibile l’utilizzo di mezzi pubblici e comunque nel rispetto di quanto previsto per l'utilizzo dei mezzi privati. Laddove l’accompagnatore e l’accompagnato non siano conviventi devono indossare entrambi un idoneo dispositivo di protezione individuale. Nel rispetto di tali condizioni, anche lo spostamento dell’accompagnatore è giustificato. Resta inteso che la giustificazione di tutti gli spostamenti ammessi, così come la condizione di convivenza tra gli occupanti il veicolo, in caso di eventuali controlli, possono essere fornite nelle forme e con le modalità dell’autodichiarazione e, ove l’agente operante ne faccia richiesta (la condizione di convivenza esime dal rispetto della distanza).

ATTIVITÀ PRODUTTIVE, PROFESSIONALI E SERVIZI

È obbligatorio utilizzare strumenti di protezione individuale per i professionisti in studio?

Sì, l’obbligo sussiste nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private, e quindi anche negli studi professionali, ad eccezione dei casi in cui l’attività si svolga individualmente e sia garantita in modo continuativo la condizione di isolamento rispetto a persone non conviventi.
Ove l’attività professionale comporti comunque un contatto diretto e ravvicinato con soggetti non conviventi o lo svolgimento in ambienti di facile accesso dall’esterno o aperti al pubblico, e non sia possibile rispettare in modo continuativo la distanza interpersonale di almeno un metro, occorre sempre utilizzare gli strumenti di protezione individuale, nel rispetto anche delle altre prescrizioni previste dai protocolli di sicurezza anti-contagio.

MASCHERINE (DISPOSITIVI DI PROTEZIONE DELLE VIE RESPIRATORIE)

Quando e dove si deve indossare la mascherina?

I dispositivi di protezione delle vie respiratorie (meglio conosciuti come mascherine) devono essere obbligatoriamente indossati sia quando si è all’aperto, sia quando si è al chiuso in luoghi diversi dalla propria abitazione, fatta eccezione per i casi in cui è garantito l’isolamento continuativo da ogni persona non convivente.
L’obbligo non è previsto per:
- bambini sotto i 6 anni di età;
- persone che, per la loro invalidità o patologia, non possono indossare la mascherina;
- operatori o persone che, per assistere una persona esente dall’obbligo, non possono a loro volta indossare la mascherina (per esempio: chi debba interloquire nella L.I.S. con persona non udente).
Inoltre, non è obbligatorio indossare la mascherina, sia all’aperto che al chiuso:
- mentre si effettua l’attività sportiva;
- mentre si mangia o si beve, nei luoghi e negli orari in cui è consentito;
- quando si sta da soli o esclusivamente con i propri conviventi.
Per quanto riguarda lo svolgimento dell’attività lavorativa e delle attività scolastiche, la mascherina è obbligatoria nelle situazioni previste dagli specifici protocolli di settore.
È comunque fortemente raccomandato l'uso delle mascherine anche all'interno delle abitazioni private, in presenza di persone non conviventi.

È obbligatorio usare uno specifico tipo di mascherina?

No. È fatto obbligo sull'intero territorio nazionale di avere sempre con sé dispositivi di protezione delle vie respiratorie e di indossarli nelle situazioni previste. A tali fini, possono essere utilizzate anche mascherine “di comunità”, monouso, lavabili, eventualmente autoprodotte, purché siano in materiali multistrato idonei a fornire una adeguata barriera e, al contempo, garantiscano comfort e respirabilità, forma e aderenza adeguate a coprire il volto, dal mento fino al di sopra del naso.

LAVORO

Il datore di lavoro pubblico o privato è tenuto a fornire a tutti i lavoratori la strumentazione necessaria a svolgere la prestazione lavorativa in modalità agile?

No. Se l’amministrazione pubblica o il datore di lavoro privato non può fornire la strumentazione necessaria, il lavoratore può comunque avvalersi dei propri supporti informatici per svolgere la prestazione lavorativa in modalità agile. Tuttavia, l’Amministrazione (o il datore di lavoro privato) è tenuta ad adottare le misure organizzative e gestionali atte ad agevolare lo svolgimento delle prestazioni lavorative in modalità agile.

È possibile attivare iniziative di aggiornamento e di formazione in modalità agile?

Sì. È possibile promuovere percorsi informativi e formativi in modalità agile a distanza.

Il “Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro fra il Governo e le parti sociali”, si applica soltanto nel privato o anche alla Pubblica Amministrazione?

Il Protocollo si applica ai soli soggetti privati.

Area arancione

PUBBLICI ESERCIZI, ATTIVITÀ COMMERCIALI, RISTORAZIONE E STRUTTURE RICETTIVE

Nella mia area sono aperti ristoranti, pizzerie, pasticcerie e altre attività di ristorazione? È consentito il consumo di cibi e bevande al loro interno? 

In quest'area è sempre vietato consumare cibi e bevande all’interno dei ristoranti e delle altre attività di ristorazione (compresi bar, pasticcerie, gelaterie etc.) e nelle loro adiacenze.
Dalle 5.00 alle 22.00 è consentita la vendita con asporto di cibi e bevande, come segue:
- dalle 5.00 alle 18.00, senza restrizioni;
- dalle 18.00 alle 22.00, è vietata ai soggetti che svolgono come attività prevalente quella di bar senza cucina (e altri esercizi simili - codice ATECO 56.3).
La consegna a domicilio è consentita senza limiti di orario, ma deve comunque avvenire nel rispetto delle norme sul confezionamento e sulla consegna dei prodotti.
È consentita, senza limiti di orario, anche la consumazione di cibi e bevande all’interno degli alberghi e delle altre attività ricettive, per i soli clienti ivi alloggiati.

È consentito entrare o restare all’interno di bar, ristoranti e degli altri locali adibiti alla ristorazione (pub, gelaterie, pasticcerie…), se è sospeso il consumo di cibi al loro interno?

Nelle aree o negli orari in cui è sospeso il consumo di cibi e bevande all’interno dei locali (si veda la faq precedente), l’ingresso e la permanenza negli stessi da parte dei clienti sono consentiti esclusivamente per il tempo strettamente necessario ad acquistare i prodotti per asporto e sempre nel rispetto delle misure di prevenzione del contagio. Non sono comunque consentiti gli assembramenti né il consumo in prossimità dei locali.

Negli orari o nelle aree in cui è consentito esclusivamente l’asporto di cibi e bevande, è consentito ai clienti l’uso dei servizi igienici delle attività di bar o ristorazione?

Nelle aree o negli orari in cui è sospeso il consumo di cibi e bevande all’interno dei locali (si vedano FAQ precedenti), l’uso dei servizi igienici posti all’interno dei bar e dei ristoranti non può essere consentito, salvo casi di assoluta necessità.

Sono sospese le attività di somministrazione di alimenti e bevande e di ristorazione svolte da centri culturali, centri sociali e centri ricreativi a favore del proprio corpo associativo?

La sospensione di attività di centri culturali, centri sociali e centri ricreativi include anche la sospensione delle attività interne di somministrazione di alimenti e bevande e di ristorazione a favore del proprio corpo associativo, trattandosi di una attività subordinata e collaterale rispetto a quella principale. È fatta eccezione per le attività di somministrazione di alimenti e bevande delle associazioni che rientrano tra gli enti del Terzo settore, disciplinati dal relativo Codice (decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117). In questi casi, l’attività di somministrazione può proseguire, purché nel rispetto delle condizioni e dei protocolli di sicurezza stabiliti dalla normativa vigente per le attività analoghe e in modo da evitare qualsiasi forma di assembramento, anche occasionale, o qualsiasi forma di aggregazione per le finalità legate all’attività principale delle associazioni stesse.

La possibilità di continuare ad erogare oltre le ore 18 i servizi di ristorazione previsti per gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande siti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situate lungo le autostrade vale anche per esercizi siti in altre strade extraurbane o secondarie a lunga percorrenza?

No, possono restare aperti oltre le ore 18 solo gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande siti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situate lungo le autostrade, negli ospedali e negli aeroporti, con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro.

La sospensione delle attività di ristorazione disposta in questa zona, si applica anche ai ristoranti negli alberghi con riferimento ai clienti ivi alloggiati? È possibile per i clienti degli alberghi consumare i pasti presso ristoranti esterni convenzionati?

I ristoranti degli alberghi sono aperti per i clienti che vi alloggiano, anche in questa zona.
Quindi è consentita (senza limiti di orario) la ristorazione solo all’interno dell’albergo o della struttura ricettiva in cui si è alloggiati. Qualora manchi tale servizio all’interno del proprio albergo o della propria struttura ricettiva il cliente potrà avvalersi di una ristorazione mediante asporto o mediante consegna “a domicilio” (eventualmente organizzata dall’albergo), nei limiti di orario consentiti, con consumazione in albergo.

Il trasporto, la consegna e il montaggio di mobili rientrano nella comprovata esigenza lavorativa che giustifica gli spostamenti?

Sì, rientrano fra le esigenze lavorative.

Si possono consegnare e montare i mobili o gli oggetti acquistati prima dell'introduzione delle restrizioni al commercio?

Sì, le vendite di mobili avvenute in negozio prima delle restrizioni, che non si fossero ancora concluse con la consegna e il montaggio, possono assimilarsi alle vendite a distanza.

A quali regole devono attenersi i commercianti, che svolgono attività diverse da quelle di ristorazione, e i gestori degli esercizi commerciali al dettaglio che sono aperti?

Non sono previste limitazioni alle categorie di beni vendibili. Nelle giornate festive e prefestive sono chiusi gli esercizi commerciali presenti all'interno dei centri commerciali e dei mercati, a eccezione delle farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, lavanderie e tintorie, punti vendita di generi alimentari, di prodotti agricoli e florovivaistici, tabacchi, edicole e librerie.
Le attività commerciali al dettaglio si svolgono comunque a condizione che sia assicurato, oltre alla distanza interpersonale di almeno un metro, che gli ingressi avvengano in modo dilazionato e che venga impedito di sostare all'interno dei locali più del tempo necessario all'acquisto dei beni.
Inoltre, le attività aperte devono rispettare i protocolli o le linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in ambiti analoghi. Fra queste misure vi è il mantenimento, in tutte le attività, del distanziamento interpersonale, la pulizia e l’igiene ambientale almeno due volte al giorno e in funzione dell’orario di apertura, nonché la garanzia di adeguata aereazione naturale e ricambio d'aria. È inoltre obbligatorio far rispettare le altre misure anti-contagio, come l’ingresso uno alla volta negli esercizi di vicinato (fino a 40 metri quadrati), oltre a un massimo di due operatori e l’accesso regolamentato e scaglionato, in proporzione alla relativa superficie aperta al pubblico, nelle medie e grandi strutture di vendita, differenziando, ove possibile, percorsi di entrata e di uscita. A tal fine, è obbligatorio esporre un cartello che indichi il numero massimo di persone che possono essere contemporaneamente presenti all’interno dei locali. Infine, è previsto l’uso obbligatorio di mascherine e guanti per i lavoratori e quello del gel per disinfettare le mani e dei guanti monouso, particolarmente negli esercizi di vendita di generi alimentari e bevande, da mettere a disposizione in prossimità delle casse e dei sistemi di pagamento, nonché, ove possibile, individuare percorsi diversi per entrate e uscite.

È consentito raggiungere le concessionarie di autoveicoli per effettuare assistenza del veicolo, acquistare un veicolo, consegnare un veicolo da rottamare, fare test drive, ecc.?

Sì.

È possibile effettuare consegne di prodotti, alimentari e non, anche fuori dal Comune in cui si trova il punto vendita? 

Sì, è possibile effettuare consegne anche fuori dal proprio Comune, trattandosi di ragioni lavorative.

Devo acquistare un bene durevole (ad esempio un'automobile, una cucina, una cameretta, una scrivania, etc.) di una certa marca che non è disponibile nel mio Comune. Posso recarmi in un altro Comune per fare i miei acquisti?

Sì, laddove il proprio Comune non disponga di appositi punti vendita o nel caso in cui un Comune contiguo al proprio presenti una disponibilità di punti vendita necessari alle proprie esigenze, lo spostamento è consentito, entro tali limiti, che dovranno essere autocertificati.

ATTIVITA' CULTURALI, EVENTI, CERIMONIE, RIUNIONI

Cosa è previsto per i musei e gli altri luoghi della cultura?

Il servizio di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura (di cui all'articolo 101 del Codice dei beni culturali e del paesaggio) è sospeso, ad eccezione delle biblioteche dove i relativi servizi sono offerti su prenotazione e degli archivi, fermo restando il rispetto delle misure di contenimento dell'emergenza epidemica.

Nei teatri, sale da concerto o altri luoghi analoghi è possibile organizzare spettacoli in assenza di pubblico, per es. da trasmettere in streaming?

È possibile utilizzare gli spazi come ambienti per riprese cinematografiche e audiovisive? Sì. Sono sospesi gli spettacoli dal vivo con presenza di pubblico. Resta invece confermata la possibilità di organizzare spettacoli da trasmettere in streaming o di utilizzare gli spazi come ambienti per riprese cinematografiche e audiovisive, nel rispetto delle misure di sicurezza previste per tali attività.

Le trasmissioni televisive, in diretta o registrate, possono svolgersi in presenza di pubblico (comparse, figuranti, ospiti)?

Sì, in quanto alle trasmissioni televisive non si applica il divieto previsto per gli spettacoli, perché la presenza di pubblico in studio rappresenta soltanto un elemento “coreografico” o comunque strettamente funzionale alla trasmissione. Deve essere comunque sempre garantito il rispetto delle prescrizioni sanitarie, nonché quelle in materia di distanziamento interpersonale sia fra il pubblico o gli ospiti, sia fra il personale artistico e il pubblico o gli ospiti medesimi. Qualora, per ragioni di produzione, non fosse possibile garantire continuativamente la distanza interpersonale di almeno un metro tra il pubblico e il personale artistico, sarebbe in ogni caso obbligatorio indossare la mascherina. Per quanto concerne le modalità lavorative del personale artistico, si rinvia ai relativi protocolli professionali e alle relative interpretazioni dei ministeri di settore.

Cosa prevede il decreto per lo svolgimento delle funzioni religiose?

Le funzioni religiose con la partecipazione di persone si possono svolgere, purché nel rispetto dei protocolli sottoscritti dal Governo con le rispettive confessioni.

Sono consentite le tumulazioni e le sepolture?

Sì, sono consentite rispettando la distanza interpersonale di un metro tra le persone che vi assistono ed evitando ogni forma di assembramento.

È consentito svolgere assemblee condominiali in presenza?

Sì. È fortemente consigliato svolgere la riunione dell’assemblea in modalità a distanza. Laddove ciò non sia possibile, per lo svolgimento in presenza occorre rispettare le disposizioni in materia di distanziamento sociale e uso dei dispositivi di protezione individuale.

Nella nozione delle fiere, vietate dai provvedimenti in vigore, rientrano anche manifestazioni locali con prevalente carattere commerciale?

Sì, tali manifestazioni, anche a carattere commerciale di natura fieristica ma realizzate fuori dell’ordinaria attività commerciale in spazi dedicati ad attività stabile o periodica di mercato, sono da assimilare alle fiere e sono quindi vietate.

Cosa prevede il decreto per le manifestazioni?

Lo svolgimento delle manifestazioni pubbliche è consentito soltanto in forma statica e a condizione che, nel corso di esse, siano osservate le distanze sociali prescritte e le altre misure di contenimento.

Si possono svolgere eventi e competizioni in ambito sportivo?

Per lo svolgimento degli eventi e delle competizioni in ambito sportivo si consiglia di consultare l’apposita sezione sul sito del Dipartimento per lo sport. Sono in ogni caso vietate tutte le gare, le competizioni e tutte le attività connesse agli sport di contatto di carattere amatoriale.

È consentita la presenza di pubblico agli eventi e alle competizioni in ambito sportivo?

La sospensione delle prove concorsuali pubbliche e private preselettive e scritte si estende anche alle prove orali?

No. Nel caso di procedure di esame orali che comportino la convocazione in presenza in unica sede di candidati provenienti da tutto il Paese andrà preferibilmente disposta la sospensione nelle more di un superamento dei limiti posti agli spostamenti tra aree regionali dalle vigenti disposizioni restrittive volte a fronteggiare l’emergenza epidemica. Altrimenti, le eventuali prove orali in presenza, motivate da ragioni di urgenza, dovranno sempre svolgersi con numero ristretto e programmato di ingressi, uso di dispositivi di protezione individuale e nel rispetto della distanza di sicurezza tra tutte le persone che vi partecipano e che vi assistono e, a tal fine, le prove di più candidati andranno adeguatamente scaglionate nel tempo.

ATTIVITÀ MOTORIA O SPORTIVA

È possibile praticare l’attività venatoria?

Sì, ma solo nell’ambito del proprio Comune.

È possibile andare in palestra/piscina o in altre strutture sportive per fare attività motoria/sportiva? Le attività di palestre, piscine, centri natatori, centri benessere e centri termali sono sospese, fatta eccezione per l'erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza per le attività riabilitative o terapeutiche e per gli allenamenti degli atleti, professionisti e non professionisti, che devono partecipare a competizioni ed eventi riconosciuti di rilevanza nazionale con provvedimento del CONI o del CIP.
È consentito recarsi presso centri e circoli sportivi, pubblici e privati, del proprio Comune o, in assenza di tali strutture, in Comuni limitrofi, per svolgere esclusivamente all'aperto l’attività sportiva di base, nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza alcun assembramento, in conformità con le linee guida emanate dall'Ufficio per lo sport, sentita la Federazione medico sportiva italiana (FMSI), con la prescrizione che è interdetto l'uso di spogliatoi interni a detti circoli.

È possibile praticare sport di contatto?

No, lo svolgimento degli sport di contatto, definiti nell’apposito decreto del Ministro dello sport sono sospesi. Sono inoltre vietate tutte le gare, le competizioni e tutte le attività connesse agli sport di contatto di carattere amatoriale.
Tuttavia, è consentito svolgere all’aperto e a livello individuale i relativi allenamenti e le attività individuate con il suddetto decreto del ministro dello sport del 13 ottobre 2020, nonché gli allenamenti per sport di squadra, che potranno svolgersi in forma individuale, all’aperto e nel rispetto del distanziamento.

È possibile recarsi in un altro Comune al solo scopo di fare lì attività sportiva?

In alternativa, è possibile varcare i confini comunali mentre si pratica l’attività sportiva (per esempio correndo o valicando un monte), per concluderla comunque all’interno del proprio Comune? È possibile recarsi in un altro Comune, dalle 5.00 alle 22.00, per fare attività sportiva solo qualora questa non sia disponibile nel proprio Comune (per esempio, nel caso in cui non ci siano campi da tennis), purché si trovi nella stessa Regione o Provincia autonoma. Inoltre è possibile, nello svolgimento di un’attività sportiva che comporti uno spostamento (per esempio la corsa o la bicicletta), entrare in un altro Comune, purché tale spostamento resti funzionale unicamente all’attività sportiva stessa e la destinazione finale coincida con il Comune di partenza. Si ricorda inoltre che, ai sensi del Dpcm, per i comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti è equiparata al territorio comunale la fascia territoriale circostante, fino a una distanza di 30 km dai relativi confini.
Si ricorda che, durante lo svolgimento dell’attività sportiva, è sempre necessario mantenere la distanza di almeno 2 metri dalle altre persone.

UFFICI PUBBLICI

Le attività da rendere in presenza possono essere attivate dal cittadino su appuntamento telefonico?

Sì. Nella direttiva n. 2/2020 del Ministro per la pubblica amministrazione si evidenzia che le attività di ricevimento del pubblico o di erogazione diretta dei servizi al pubblico, fermo restando quanto detto nella stessa direttiva relativamente alle attività indifferibili, sono prioritariamente garantite con modalità telematica o comunque con modalità tali da escludere o limitare la presenza fisica negli uffici (ad es. appuntamento telefonico o assistenza virtuale). Nei casi in cui il servizio non possa essere reso con le predette modalità, gli accessi nei suddetti uffici devono essere scaglionati, anche mediante prenotazioni di appuntamenti, e deve essere assicurata la frequente aerazione dei locali. Le amministrazioni curano che venga effettuata un’accurata disinfezione delle superfici e degli ambienti e che sia mantenuta un’adeguata distanza tra gli operatori pubblici e l’utenza.

VIOLAZIONI E SANZIONI

In caso di accertamento di una violazione alle disposizioni che non ritengo motivato, come posso far valere le mie ragioni?

La valutazione circa la sussistenza di motivi giustificativi, e in particolare quelli per le situazioni di necessità, rispetto alle variegate situazioni che possono verificarsi in ciascuna vicenda concreta, resta rimessa all’Autorità competente indicata dall’articolo 4, comma 3, del Decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 (che, per le violazioni delle prescrizioni dei Dpcm, è di norma il Prefetto del luogo dove la violazione è stata accertata). Il cittadino che non condivida il verbale di accertamento di violazione redatto dall’agente operante può pertanto fare pervenire scritti e documenti difensivi al Prefetto, secondo quanto previsto dagli artt. 18 e seguenti della Legge 24 novembre 1981, n. 689.

SPOSTAMENTI

Cosa si intende con i termini “residenza”, “domicilio” e “abitazione”?

- Residenza. La residenza è definita giuridicamente come il luogo in cui la persona ha la dimora abituale. La residenza risulta dai registri anagrafici ed è quindi conoscibile in modo preciso e verificabile in ogni momento.
- Domicilio. Il domicilio è definito giuridicamente come il luogo in cui una persona ha stabilito la sede principale dei suoi affari e interessi. Il domicilio può essere diverso dalla propria residenza.
- Abitazione. Il concetto di abitazione non ha una precisa definizione tecnico-giuridica. Ai fini dell’applicazione dei provvedimenti anti-Covid, dunque, l’abitazione va individuata come il luogo dove si abita di fatto, con una certa continuità e stabilità (quindi per periodi continuativi, anche se limitati, durante l’anno) o con abituale periodicità e frequenza (per esempio in alcuni giorni della settimana per motivi di lavoro, di studio o per altre esigenze). Merita evidenziarsi che sia il Decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2 che il Dpcm del 14 gennaio 2021 non hanno reiterato l’esclusione delle cd. seconde case (abitazioni non principali) ubicate fuori regione dal novero delle proprie abitazioni cui è sempre consentito il rientro. 
Per il rientro nelle abitazioni non principali, si veda la specifica FAQ sulle cd. seconde case.

Se si va a casa di parenti o amici, nel rispetto dei limiti e degli orari previsti dalla normativa, si deve comunque rispettare il cosiddetto “coprifuoco”?

O si può rientrare alla propria residenza, domicilio o abitazione in qualsiasi momento? Il rientro a casa dopo essere andati a trovare amici o parenti deve sempre avvenire tra le 5.00 e le 22.00.

Come posso sapere se uno dei miei spostamenti rientra tra quelli ammissibili per “motivi di necessità”?

La valutazione circa l’eventuale sussistenza di motivi di necessità, in ciascuna vicenda concreta, rispetto alle variegate situazioni che possono verificarsi, resta rimessa all’Autorità competente indicata dall’articolo 4, comma 3, del Decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 (che, per le violazioni delle prescrizioni dei Dpcm, è di norma il Prefetto del luogo dove la violazione è stata accertata). Il cittadino che non condivida il verbale di accertamento di violazione redatto dall’agente operante può pertanto fare pervenire scritti e documenti difensivi al Prefetto, secondo quanto previsto dagli artt. 18 e seguenti della Legge 24 novembre 1981, n. 689.

Gli spostamenti devono essere giustificati in qualche modo? È necessario produrre un’autodichiarazione? 

Dalle 5 alle 22 non è necessario motivare gli spostamenti all’interno del proprio Comune. Per spostamenti verso altri Comuni, nonché dalle 22 alle 5 anche all’interno del proprio Comune, si deve essere sempre in grado di dimostrare che lo spostamento rientra tra quelli consentiti. Si ricorda poi che sono consentiti gli spostamenti dai comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti e per una distanza non superiore a 30 chilometri dai relativi confini, con esclusione in ogni caso degli spostamenti verso i capoluoghi di provincia.
Sarà possibile attestare la legittimità dello spostamento anche mediante autodichiarazione, che potrà essere resa su moduli prestampati già in dotazione alle forze di polizia statali e alle polizie locali. La veridicità delle autodichiarazioni sarà oggetto di controlli successivi e l’accertata falsità di quanto dichiarato costituisce reato. La giustificazione del motivo di lavoro può essere comprovata anche esibendo, per esempio, adeguata documentazione fornita dal datore di lavoro (tesserini o simili) idonea a dimostrare la condizione dichiarata.

Posso andare ad assistere un parente o un amico non autosufficienti? 

Sì, è una condizione di necessità e quindi non sono previsti limiti orari. Nel caso si tratti di persone anziane o già affette da altre malattie, ricordate però che sono categorie più vulnerabili e quindi cercate di proteggerle dai contatti il più possibile.

È possibile spostarsi per accompagnare i propri figli dai nonni o per andarli a riprendere all'inizio o al termine della giornata di lavoro?

È possibile ma fortemente sconsigliato, perché gli anziani sono tra le categorie più esposte al contagio da COVID-19 e devono quindi evitare il più possibile i contatti con altre persone. Pertanto, questo spostamento è ammesso solo in caso di estrema necessità, se entrambi i genitori sono impossibilitati a tenere i figli con sé per ragioni di forza maggiore. In tale caso i genitori possono accompagnare i bambini dai nonni, percorrendo il tragitto strettamente necessario per raggiungerli e recarsi sul luogo di lavoro, oppure per andare a riprendere i bambini al ritorno. Ove possibile, è assolutamente da preferire che i figli rimangano a casa con uno dei due genitori che usufruiscono di modalità di lavoro agile o di congedi.

Chi è sottoposto alle misure della quarantena o dell’isolamento, si può spostare?

No, è previsto il “divieto assoluto” di uscire di casa per chi è sottoposto alla misura dell’isolamento, essendo risultato positivo al virus, o della quarantena precauzionale qualora sia stato identificato come contatto stretto di caso COVID-19. In tale ultimo caso è consentito uscire, utilizzando un mezzo privato, esclusivamente al fine di effettuare gli accertamenti diagnostici prescritti dal medico, evitando i contatti con altre persone e osservando scrupolosamente tutte le misure precauzionali, tra cui l’obbligo di indossare la mascherina.

Ci sono limitazioni negli spostamenti per chi ha sintomi da infezione respiratoria e febbre superiore a 37,5?

Sì, soggetti con sintomatologia da infezione respiratoria e febbre (maggiore di 37,5° C) devono contattare il proprio medico curante e rimanere presso il proprio domicilio, evitando i contatti sociali e limitando al massimo anche quelli con i propri conviventi.

Posso fare la spesa in un comune diverso da quello in cui abito? 

Gli spostamenti verso Comuni diversi da quello in cui si abita sono vietati, salvo che per specifiche esigenze o necessità.
Fare la spesa rientra sempre fra le cause giustificative degli spostamenti. Laddove quindi il proprio Comune non disponga di punti vendita o nel caso in cui un Comune contiguo al proprio presenti una disponibilità, anche in termini di maggiore convenienza economica, di punti vendita necessari alle proprie esigenze, lo spostamento è consentito, entro tali limiti, che dovranno essere autocertificati.

Si può uscire per acquistare beni diversi da quelli alimentari? 

Sì, non sono previste limitazioni alle categorie di prodotti acquistabili.

Sono un volontario della protezione civile: posso spostarmi dal comune in cui attualmente mi trovo per prestare la mia attività nell'ambito della gestione dell'emergenza?

Sì, il divieto di spostarsi dal comune in cui ci si trova non riguarda coloro che svolgono attività di volontariato nell'ambito del Servizio nazionale di protezione civile o che siano comunque impegnati come volontari per fronteggiare l'emergenza sanitaria in corso (ad es., i volontari della Croce Rossa Italiana).

Sono un volontario della protezione civile, conduco un’unità cinofila regolarmente iscritta e con essa svolgo attività in emergenza: posso spostarmi dal Comune in cui attualmente mi trovo per effettuare l’addestramento del cane ai fini del mantenimento della capacità operativa?

Sì, l’addestramento di unità cinofile per lo svolgimento di attività in emergenza rientra tra le attività consentite in quanto funzionale ad assicurarne il mantenimento della capacità operativa nell’ambito del Servizio nazionale di Protezione civile; rimane salva la necessità di effettuare tale attività all’aperto senza il contatto diretto fra le persone, nel rispetto del distanziamento fisico e della normativa vigente. In questa zona, sarà necessario che l’addestramento avvenga laddove possibile all’interno del territorio comunale.

Sono un volontario di un’associazione che svolge attività di accudimento e assistenza di animali, anche ai fini delle procedure di preaffido. Posso spostarmi dal mio Comune per prestare la mia attività? 

Sì. Gli spostamenti che si riconnettono ad attività assistenziali svolte nell’ambito di un’associazione di volontariato sono consentiti e possono essere motivati adducendo a causa giustificativa l’espletamento del servizio di volontariato sociale.

Cosa significa “comprovate esigenze lavorative”?

I lavoratori autonomi come faranno a dimostrare le “comprovate esigenze lavorative”?È sempre possibile uscire per andare al lavoro, anche se è consigliato lavorare a distanza, ove possibile, o prendere ferie o congedi. “Comprovate” significa che si deve essere in grado di dimostrare che si sta andando (o tornando) al (dal) lavoro, anche tramite l’autodichiarazione di cui alla FAQ n. 2 o con ogni altro mezzo di prova, la cui non veridicità costituisce reato. In caso di controllo, si dovrà dichiarare la propria necessità lavorativa. Sarà cura poi delle Autorità verificare la veridicità della dichiarazione resa con l’adozione delle conseguenti sanzioni in caso di false dichiarazioni.

Sono una guida turistica che effettua visite guidate all’aperto per gruppi turistici. Posso continuare a svolgere la mia attività? 

L’attività di guida turistica all’aperto è sottoposta alla disciplina generale in tema di limitazioni agli spostamenti. Pertanto, essa è consentita in questa zona, restando all’interno del proprio Comune. Lo svolgimento di visite turistiche guidate non è invece consentito in area rossa, essendo in quest’ultima previsto il divieto di spostamenti non giustificati da comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute. Nei casi in cui è consentita, l’attività dovrà svolgersi con modalità tali da assicurare il rispetto del divieto di assembramento e nel rispetto delle vigenti norme in materia di utilizzo dei dispositivi di protezione individuale, distanziamento interpersonale e divieto di assembramenti.

È possibile spostarsi tra regioni per fare un atto pubblico notarile di compravendita?

Sì, lo spostamento è configurabile come spostamento per ragioni di necessità se l’immobile ad esempio si trova in una regione diversa da quella in cui si vive.

Ci si può spostare per andare in chiesa o negli altri luoghi di culto? 

Sì, dalle 5 alle 22.

L’accesso a parchi e giardini pubblici è consentito? 

È possibile raggiungere parchi e giardini pubblici all’interno del proprio Comune o, in assenza di questi, quelli in un Comune limitrofo più vicini a casa, salvo diverse specifiche disposizioni delle autorità locali, a condizione del rigoroso rispetto del divieto di assembramento.
È consentito, altresì, l’accesso dei minori, anche assieme ai familiari o altre persone abitualmente conviventi o deputate alla loro cura, ad aree gioco all’interno di parchi, ville e giardini pubblici, per svolgere attività ludica o ricreativa all’aperto nel rispetto delle linee guida del Dipartimento per le politiche della famiglia.
Tra i parchi e i giardini pubblici rientrano anche i parchi e i giardini aperti gratuitamente al pubblico, afferenti a musei e ad altri istituti e luoghi della cultura.
Resta inteso che la giustificazione degli spostamenti ammessi fuori dal proprio Comune, in caso di eventuali controlli, può essere fornita nelle forme e con le modalità dell’autocertificazione.

Posso utilizzare la bicicletta? 

È possibile utilizzare la bicicletta per tutti gli spostamenti consentiti, mantenendo la distanza di almeno un metro dalle altre persone. È inoltre consentito utilizzarla dalle 5 alle 22 per svolgere attività motoria all’aperto, sempre nel rispetto del distanziamento di almeno un metro, e per svolgere attività sportiva, nel qual caso il distanziamento deve essere di 2 metri.

Posso usare l’automobile con persone non conviventi? 

Sì, purché siano rispettate le stesse misure di precauzione previste per il trasporto non di linea: ossia con la presenza del solo guidatore nella parte anteriore della vettura e di due passeggeri al massimo per ciascuna ulteriore fila di sedili posteriori, con obbligo per tutti i passeggeri di indossare la mascherina. L’obbligo di indossare la mascherina può essere derogato nella sola ipotesi in cui la vettura risulti dotata di un separatore fisico (plexiglas) fra la fila anteriore e posteriore della macchina, essendo in tale caso ammessa la presenza del solo guidatore nella fila anteriore e di un solo passeggero per la fila posteriore.

È consentito, anche al di fuori del Comune ovvero della Regione di residenza, lo svolgimento di attività lavorativa su superfici agricole, anche di limitate dimensioni, adibite alle produzioni per autoconsumo, non adiacenti a prima od altra abitazione?

Sì, la cura dei terreni ai fini di autoproduzione, anche personale e non commerciale, integra il presupposto delle esigenze lavorative. Quindi la coltivazione del terreno per uso agricolo e l’attività diretta alla produzione per autoconsumo (quale ad. esempio quella di raccolta delle olive, conferimento al frantoio e successiva spremitura) sono consentite, a condizione che il soggetto interessato attesti, con autodichiarazione completa di tutte le necessarie indicazioni per la relativa verifica, il possesso di tale superficie agricola produttiva e che essa sia effettivamente adibita ai predetti fini, con indicazione del percorso più breve per il raggiungimento del sito.

Per i cittadini stranieri vigono le stesse limitazioni agli spostamenti che vigono per gli italiani? 

Sì, le restrizioni sono valide per tutte le persone presenti sul territorio italiano, a prescindere dalla loro nazionalità. Per gli spostamenti da e per l’estero, oltre a tali restrizioni, si è altresì soggetti alle specifiche disposizioni relative a ciascuno Stato estero, reperibili sul sito istituzionale del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale.

È possibile spostarsi tra diversi Comuni e/o Regioni per partecipare alle esequie di parenti stretti? 

È possibile partecipare alle cerimonie religiose con le dovute misure organizzative e di prevenzione e sicurezza, volte a contenere i possibili contagi e nel rispetto dei protocolli sottoscritti dal Governo e dalle relative confessioni. La partecipazione a funerali di parenti stretti (per tali potendosi ragionevolmente ritenere almeno quelli fino entro il secondo grado) o di unico parente rimasto, sempre nel rispetto di tutte le misure di prevenzione e sicurezza, costituisce causa di necessità per spostamenti, anche tra aree territoriali a diverso rischio e con discipline differenziate per il contrasto e il contenimento dell'emergenza da Covid-19.

Devo effettuare uno spostamento giustificato dai motivi previsti dal decreto, ma non avendo la possibilità di disporre ovvero di condurre un mezzo privato, posso farmi accompagnare da qualcun altro?

Sì. Nel caso in cui non si disponga di un mezzo privato ovvero non si abbia la patente di guida o non si sia autosufficienti o si abbia un altro impedimento, è consentito farsi accompagnare da un famigliare (preferibilmente convivente) o una persona incaricata di tale trasporto da e verso la propria abitazione, anche tenuto conto dell’esigenza di limitare quanto più possibile l’utilizzo di mezzi pubblici e comunque nel rispetto di quanto previsto per l'utilizzo dei mezzi privati. Laddove l’accompagnatore e l’accompagnato non siano conviventi devono indossare entrambi un idoneo dispositivo di protezione individuale. Nel rispetto di tali condizioni, anche lo spostamento dell’accompagnatore è giustificato. Resta inteso che la giustificazione di tutti gli spostamenti ammessi, così come la condizione di convivenza tra gli occupanti il veicolo, in caso di eventuali controlli, possono essere fornite nelle forme e con le modalità dell’autodichiarazione e, ove l’agente operante ne faccia richiesta (la condizione di convivenza esime dal rispetto della distanza).

ATTIVITÀ PRODUTTIVE, PROFESSIONALI E SERVIZI

È obbligatorio utilizzare strumenti di protezione individuale per i professionisti in studio?

Sì, l’obbligo sussiste nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private, e quindi anche negli studi professionali, ad eccezione dei casi in cui l’attività si svolga individualmente e sia garantita in modo continuativo la condizione di isolamento rispetto a persone non conviventi.
Ove l’attività professionale comporti comunque un contatto diretto e ravvicinato con soggetti non conviventi o lo svolgimento in ambienti di facile accesso dall’esterno o aperti al pubblico, e non sia possibile rispettare in modo continuativo la distanza interpersonale di almeno un metro, occorre sempre utilizzare gli strumenti di protezione individuale, nel rispetto anche delle altre prescrizioni previste dai protocolli di sicurezza anti-contagio.

È possibile spostarsi da un Comune a un altro per andare a vedere degli immobili da acquistare o prendere in affitto?

Sì. È permesso effettuare un sopralluogo presso un immobile da acquistare o locare. Tuttavia le visite degli agenti immobiliari con i clienti presso le abitazioni da locare o acquistare potranno avere luogo solo con l’utilizzo, da parte dell’agente immobiliare e dei visitatori, delle mascherine e dei guanti monouso e mantenendo in ogni momento la distanza interpersonale di almeno un metro e, preferibilmente, quando le abitazioni siano disabitate.

SCUOLA, UNIVERSITÀ E ISTITUZIONI DI ALTA FORMAZIONE

Cosa è previsto nella mia zona per le attività scolastiche e gli asili nido? 

In questa zona, dal 7 al 30 aprile 2021, è assicurato in presenza lo svolgimento:
-  dei servizi educativi per l'infanzia (nidi e micronidi, sezioni primavera e servizi integrativi quali spazi gioco, centri per bambini e famiglie, servizi educativi in contesto domiciliare comunque denominati e gestiti);
-  dell’attività scolastica e didattica della scuola dell'infanzia (materna);
- dell’attività scolastica e didattica della scuola primaria (elementari);
-  dell’attività scolastica e didattica della scuola secondaria di primo grado (scuole medie).
Nello stesso periodo, le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado (licei, istituti tecnici etc.) garantiscono l’attività didattica in presenza ad almeno il 50 per cento, e fino a un massimo del 75 per cento, della popolazione studentesca, mentre la restante parte si avvale della didattica a distanza. Resta sempre garantita la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario l’uso di laboratori o per mantenere una relazione educativa che realizzi l’effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali, garantendo comunque il collegamento telematico con gli alunni della classe che sono in didattica digitale integrata.

Nelle scuole è obbligatorio per studenti e insegnanti l’uso della mascherina?

Sì, è obbligatorio l'uso di dispositivi di protezione delle vie respiratorie salvo che per i bambini di età inferiore ai sei anni e per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso dei predetti dispositivi.

Quali attività possono essere svolte nelle Università? 

Le Università, sentito il Comitato universitario regionale di riferimento, predispongono, in base all’andamento del quadro epidemiologico, piani di organizzazione della didattica e delle attività curriculari, da svolgersi a distanza o in presenza, che tengono conto delle esigenze formative e dell’evoluzione del quadro pandemico territoriale e delle corrispondenti esigenze di sicurezza sanitaria nel rispetto delle linee guida del Ministero dell’università e della ricerca, nonché sulla base del protocollo per la gestione di casi confermati e sospetti di COVID-19.

Si possono svolgere tirocini, attività di laboratorio sperimentale o didattico o esercitazioni? 

Tali attività, in quanto rientranti tra quelle curriculari, possono essere svolte in presenza laddove previste dai piani di organizzazione della didattica e delle attività curriculari predisposti dai singoli atenei, sentito il Comitato universitario regionale; resta fermo che, laddove previste, esse dovranno svolgersi nel rispetto dei protocolli, specificamente dedicati alle università.

Le biblioteche universitarie restano aperte? 

Le biblioteche universitarie, al pari dei laboratori e delle altre strutture che erogano servizi indispensabili agli studenti, continuano ad assicurarli laddove previsto dai piani di organizzazione della didattica e delle attività curriculari predisposti dai singoli atenei, sentito il Comitato universitario regionale, sempre nel rispetto dei protocolli specificamente dedicati alle università.

Quali attività possono essere svolte presso le Istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM)? 

Ferme restando le attività che devono necessariamente svolgersi in presenza, alle Istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni introdotte per le università, relative ai piani di organizzazione della didattica e delle attività curriculari, da svolgersi a distanza o in presenza, che tengono conto delle esigenze formative e dell’evoluzione del quadro pandemico territoriale e delle corrispondenti esigenze di sicurezza sanitaria, nel rispetto delle linee guida del Ministero dell’università e della ricerca, nonché sulla base del protocollo per la gestione di casi confermati e sospetti di COVID-19.

Si possono tenere le sessioni d’esame e le sedute di laurea?

Sì, potranno essere svolte in presenza nel rispetto delle “Linee guida concernenti la completa ripresa delle ordinarie attività nelle istituzioni della formazione superiore per l’anno accademico 2020-2021” e, comunque, con le modalità previste dai piani di organizzazione della didattica e delle attività curriculari, adottati dagli atenei, sentito il Comitato universitario regionale di riferimento. Nel caso in cui non possa essere assicurato il rispetto delle citate linee guida, ovvero in tutti gli altri casi in cui non si renda possibile la presenza degli studenti, i piani di organizzazione della didattica dispongono il ricorso alle modalità a distanza, nel qual caso dovranno comunque essere assicurate le misure necessarie a garantire la prescritta pubblicità degli esami.

MASCHERINE (DISPOSITIVI DI PROTEZIONE DELLE VIE RESPIRATORIE)

Quando e dove si deve indossare la mascherina? 

I dispositivi di protezione delle vie respiratorie (meglio conosciuti come mascherine) devono essere obbligatoriamente indossati sia quando si è all’aperto, sia quando si è al chiuso in luoghi diversi dalla propria abitazione, fatta eccezione per i casi in cui è garantito l’isolamento continuativo da ogni persona non convivente.
L’obbligo non è previsto per:
- bambini sotto i 6 anni di età;
- persone che, per la loro invalidità o patologia, non possono indossare la mascherina;
- operatori o persone che, per assistere una persona esente dall’obbligo, non possono a loro volta indossare la mascherina (per esempio: chi debba interloquire nella L.I.S. con persona non udente).
Inoltre, non è obbligatorio indossare la mascherina, sia all’aperto che al chiuso:
- mentre si effettua l’attività sportiva;
- mentre si mangia o si beve, nei luoghi e negli orari in cui è consentito;
- quando si sta da soli o esclusivamente con i propri conviventi.
Per quanto riguarda lo svolgimento dell’attività lavorativa e delle attività scolastiche, la mascherina è obbligatoria nelle situazioni previste dagli specifici protocolli di settore.
È comunque fortemente raccomandato l'uso delle mascherine anche all'interno delle abitazioni private, in presenza di persone non conviventi.

È obbligatorio usare uno specifico tipo di mascherina? 

No. È fatto obbligo sull'intero territorio nazionale di avere sempre con sé dispositivi di protezione delle vie respiratorie e di indossarli nelle situazioni previste. A tali fini, possono essere utilizzate anche mascherine “di comunità”, monouso, lavabili, eventualmente autoprodotte, purché siano in materiali multistrato idonei a fornire una adeguata barriera e, al contempo, garantiscano comfort e respirabilità, forma e aderenza adeguate a coprire il volto, dal mento fino al di sopra del naso.

LAVORO

Il datore di lavoro pubblico o privato è tenuto a fornire a tutti i lavoratori la strumentazione necessaria a svolgere la prestazione lavorativa in modalità agile?

No. Se l’amministrazione pubblica o il datore di lavoro privato non può fornire la strumentazione necessaria, il lavoratore può comunque avvalersi dei propri supporti informatici per svolgere la prestazione lavorativa in modalità agile. Tuttavia, l’Amministrazione (o il datore di lavoro privato) è tenuta ad adottare le misure organizzative e gestionali atte ad agevolare lo svolgimento delle prestazioni lavorative in modalità agile.

È possibile attivare iniziative di aggiornamento e di formazione in modalità agile?

Sì. È possibile promuovere percorsi informativi e formativi in modalità agile a distanza.

Il “Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro fra il Governo e le parti sociali”, si applica soltanto nel privato o anche alla Pubblica Amministrazione?

Il Protocollo si applica ai soli soggetti privati.

AREA rossa

PUBBLICI ESERCIZI, ATTIVITÀ COMMERCIALI, RISTORAZIONE E STRUTTURE RICETTIVE

Nella mia area sono aperti ristoranti, pizzerie, pasticcerie e altre attività di ristorazione?

È consentito il consumo di cibi e bevande al loro interno? In quest'area è sempre vietato consumare cibi e bevande all’interno dei ristoranti e delle altre attività di ristorazione (compresi bar, pasticcerie, gelaterie etc.) e nelle loro adiacenze.
Dalle 5.00 alle 22.00 è consentita la vendita con asporto di cibi e bevande, come segue:
- dalle 5.00 alle 18.00, senza restrizioni;
- dalle 18.00 alle 22.00, è vietata ai soggetti che svolgono come attività prevalente quella di bar senza cucina (e altri esercizi simili - codice ATECO 56.3).
La consegna a domicilio è consentita senza limiti di orario, ma deve comunque avvenire nel rispetto delle norme sul confezionamento e sulla consegna dei prodotti.
È consentita, senza limiti di orario, anche la consumazione di cibi e bevande all’interno degli alberghi e delle altre attività ricettive, per i soli clienti ivi alloggiati.

È consentito entrare o restare all’interno di bar, ristoranti e degli altri locali adibiti alla ristorazione (pub, gelaterie, pasticcerie…), se è sospeso il consumo di cibi al loro interno?

Nelle aree o negli orari in cui è sospeso il consumo di cibi e bevande all’interno dei locali (si veda la faq precedente), l’ingresso e la permanenza negli stessi da parte dei clienti sono consentiti esclusivamente per il tempo strettamente necessario ad acquistare i prodotti per asporto e sempre nel rispetto delle misure di prevenzione del contagio. Non sono comunque consentiti gli assembramenti né il consumo in prossimità dei locali.

Negli orari o nelle aree in cui è consentito esclusivamente l’asporto di cibi e bevande, è consentito ai clienti l’uso dei servizi igienici delle attività di bar o ristorazione?

Nelle aree o negli orari in cui è sospeso il consumo di cibi e bevande all’interno dei locali (si vedano FAQ precedenti), l’uso dei servizi igienici posti all’interno dei bar e dei ristoranti non può essere consentito, salvo casi di assoluta necessità.

Sono sospese le attività di somministrazione di alimenti e bevande e di ristorazione svolte da centri culturali, centri sociali e centri ricreativi a favore del proprio corpo associativo?

La sospensione di attività di centri culturali, centri sociali e centri ricreativi include anche la sospensione delle attività interne di somministrazione di alimenti e bevande e di ristorazione a favore del proprio corpo associativo, trattandosi di una attività subordinata e collaterale rispetto a quella principale. È fatta eccezione per le attività di somministrazione di alimenti e bevande delle associazioni che rientrano tra gli enti del Terzo settore, disciplinati dal relativo Codice (decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117). In questi casi, l’attività di somministrazione può proseguire, purché nel rispetto delle condizioni e dei protocolli di sicurezza stabiliti dalla normativa vigente per le attività analoghe e in modo da evitare qualsiasi forma di assembramento, anche occasionale, o qualsiasi forma di aggregazione per le finalità legate all’attività principale delle associazioni stesse.

La possibilità di continuare ad erogare oltre le ore 18 i servizi di ristorazione previsti per gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande siti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situate lungo le autostrade vale anche per esercizi siti in altre strade extraurbane o secondarie a lunga percorrenza?

No, possono restare aperti oltre le ore 18 solo gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande siti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situate lungo le autostrade, negli ospedali e negli aeroporti, con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro.

La sospensione delle attività di ristorazione disposta in questa zona, si applica anche ai ristoranti negli alberghi con riferimento ai clienti ivi alloggiati?

È possibile per i clienti degli alberghi consumare i pasti presso ristoranti esterni convenzionati?I ristoranti degli alberghi sono aperti per i clienti che vi alloggiano, anche in questa zona.
Quindi è consentita (senza limiti di orario) la ristorazione solo all’interno dell’albergo o della struttura ricettiva in cui si è alloggiati. Qualora manchi tale servizio all’interno del proprio albergo o della propria struttura ricettiva il cliente potrà avvalersi di una ristorazione mediante asporto o mediante consegna “a domicilio” (eventualmente organizzata dall’albergo), nei limiti di orario consentiti, con consumazione in albergo.

Le attività commerciali che vendono generi alimentari o beni di prima necessità (cioè quelli previsti dall’allegato 23 del Dpcm) e che quindi rimangono aperte, possono consentire ai clienti l’acquisto anche di beni non inclusi nel predetto allegato?

No, è consentita la vendita dei soli beni inclusi nell'allegato. Pertanto, il responsabile di ogni attività commerciale, comunque denominata (ipermercato, supermercato, discount, minimercato, altri esercizi non specializzati di alimentari vari) può esercitare esclusivamente l’attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità ed è, quindi, tenuto a organizzare gli spazi in modo da precludere ai clienti l’accesso a scaffali o corsie in cui siano riposti beni diversi da quelli alimentari e di prima necessità. Nel caso in cui ciò non sia possibile, devono essere rimossi dagli scaffali i prodotti la cui vendita non è consentita. Tale regola vale per qualunque giorno di apertura, feriale, prefestivo o festivo. Nei casi in cui l'allegato preveda la possibilità di vendita di determinati beni "in esercizi specializzati", la stessa è da intendersi consentita anche nelle altre strutture di vendita che rimangono aperte, purché nel rispetto delle prescrizioni già richiamate nella presente faq e dei protocolli di settore.

Nelle zone rosse i negozi e gli altri esercizi di commercio al dettaglio che vendono prodotti diversi da quelli alimentari o di prima necessità (cioè quelli previsti dall’allegato 23 del Dpcm e che quindi sono temporaneamente chiusi al pubblico, possono proseguire le vendite effettuando consegne a domicilio?Sì, è consentita la consegna dei prodotti a domicilio, nel rispetto dei requisiti igienico sanitari sia per il confezionamento che per il trasporto, ma con vendita a distanza senza riapertura del locale.
Chi organizza le attività di consegna a domicilio - lo stesso esercente o una cd. piattaforma - deve evitare che al momento della consegna ci siano contatti personali a distanza inferiore a un metro.

Il trasporto, la consegna e il montaggio di mobili rientrano nella comprovata esigenza lavorativa che giustifica gli spostamenti?

Sì, rientrano fra le esigenze lavorative.

Si possono consegnare e montare i mobili o gli oggetti acquistati prima dell'introduzione delle restrizioni al commercio?

Sì, le vendite di mobili avvenute in negozio prima delle restrizioni, che non si fossero ancora concluse con la consegna e il montaggio, possono assimilarsi alle vendite a distanza.

A quali regole devono attenersi i commercianti, che svolgono attività diverse da quelle di ristorazione, e i gestori degli esercizi commerciali al dettaglio che sono aperti? 

Sono sospese le attività di commercio al dettaglio, fatta eccezione per la vendita di generi alimentari e di prima necessità individuati nell'allegato 23. La vendita dei beni consentiti può avvenire sia negli esercizi “di vicinato” (piccoli negozi) sia nelle medie e grandi strutture di vendita, anche all’interno dei centri commerciali, purché sia consentito l'accesso esclusivamente agli esercizi o alle parti degli esercizi che vendono i beni consentiti. Restano ferme le chiusure previste per i centri commerciali nei giorni festivi e prefestivi.
Sono chiusi i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari, prodotti agricoli e florovivaistici.
Restano aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie e le parafarmacie.
Le predette attività commerciali al dettaglio di cui all'allegato 23 si svolgono comunque a condizione che sia assicurato, oltre alla distanza interpersonale di almeno un metro, che gli ingressi avvengano in modo dilazionato e che venga impedito di sostare all'interno dei locali più del tempo necessario all'acquisto dei beni.
Inoltre, le attività aperte devono rispettare i protocolli o le linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in ambiti analoghi. Fra queste misure vi è il mantenimento, in tutte le attività, del distanziamento interpersonale e la pulizia e l’igiene ambientale almeno due volte al giorno e in funzione dell’orario di apertura, nonché la garanzia di adeguata aereazione naturale e ricambio d'aria. È inoltre obbligatorio far rispettare le altre misure anti-contagio, come l’ingresso uno alla volta negli esercizi di vicinato (fino a 40 metri quadrati), oltre a un massimo di due operatori e l’accesso regolamentato e scaglionato, in proporzione alla relativa superficie aperta al pubblico, nelle medie e grandi strutture di vendita, differenziando, ove possibile, percorsi di entrata e di uscita. A tal fine, è obbligatorio esporre un cartello che indichi il numero massimo di persone che possono essere contemporaneamente presenti all’interno dei locali. Infine, è previsto l’uso obbligatorio di mascherine e guanti per i lavoratori e quello del gel per disinfettare le mani e dei guanti monouso, particolarmente negli esercizi di vendita di generi alimentari e bevande, da mettere a disposizione in prossimità delle casse e dei sistemi di pagamento, nonché, ove possibile, individuare percorsi diversi per entrate e uscite.

È consentita la vendita al dettaglio di articoli per la prima infanzia?

Sì, è ammessa la vendita al dettaglio di articoli per la prima infanzia (quali ad esempio carrozzine, passeggini, seggiolini per auto, lettini), poiché si tratta di prodotti essenziali, al pari delle confezioni e calzature per bambini e neonati, dei giochi e dei giocattoli, e l'acquisto di detti beni si configura in termini di necessità.
Il responsabile di ogni attività commerciale, può esercitare esclusivamente l’attività di vendita di prodotti sopra indicati ed è, quindi, tenuto a organizzare gli spazi in modo da precludere ai clienti l’accesso a scaffali o corsie in cui siano riposti beni diversi da quelli suddetti. Nel caso in cui ciò non sia possibile, devono essere rimossi dagli scaffali i prodotti la cui vendita non è consentita.

Cosa si intende per abbigliamento per bambino?

Deve considerarsi abbigliamento ogni tipo di indumento necessario per vestire un minore di età non superiore ai 16 anni, incluse quindi anche le calzature.

I negozi che vendono abbigliamento o calzature sia per adulti che per bambini possono restare aperti per la sola vendita di prodotti per bambini, chiudendo le altre aree del negozio, esattamente come già avviene per supermercati e ipermercati?

Sì, è possibile, limitando la vendita ai soli prodotti di abbigliamento per bambini (vedi relativa FAQ). Pertanto il responsabile dell’attività commerciale è tenuto a organizzare gli spazi in modo da consentire ai clienti l’accesso esclusivamente agli scaffali che vendono tale tipologia di prodotti (allegato 23 al Dpcm). Nel caso in cui ciò non sia possibile, devono essere rimossi dagli scaffali i prodotti la cui vendita non è consentita.

Le attività commerciali o di servizi alla persona indicate negli allegati 23 e 24 del Dpcm possono stare aperte nei festivi e prefestivi se non si trovano all’interno dei centri commerciali?

La chiusura nei giorni prefestivi riguarda gli esercizi commerciali presenti all'interno dei centri commerciali e dei mercati. Pertanto le attività di vendita individuate nell’allegato 23, nonché quelle relative a servizi alla persona indicati nell’allegato 24 del Dpcm, sono consentite in ogni giorno della settimana se non sono situate all’interno dei centri commerciali.
Restano comunque aperti, nei giorni festivi e prefestivi, all’interno dei centri commerciali, farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, punti vendita di generi alimentari, tabacchi ed edicole.

È consentito raggiungere le concessionarie di autoveicoli per effettuare assistenza del veicolo, acquistare un veicolo, consegnare un veicolo da rottamare, fare test drive, ecc.?

 Sì, gli esercizi in questione sono autorizzati a restare aperti in quanto considerati essenziali e l'acquisto dei beni e servizi da esse erogati si configura in termini di necessità.

Per i negozi al dettaglio soggetti a chiusura, il venditore può accedere al punto vendita per effettuare consegne a domicilio a seguito di ordine on line e/o telefonico?

Sì, il venditore può accedere al punto vendita per effettuare consegne a domicilio.

Le attività di commercio al dettaglio non indicate nell’allegato 23 del Dpcm possono accettare ordini telefonici o da internet e consegnare i propri prodotti a domicilio, con partenza della merce e scontrino allegato dal punto vendita, anche se chiuso al pubblico?

Sì, è consentita la consegna dei prodotti a domicilio, nel rispetto dei requisiti igienico sanitari sia per il confezionamento che per il trasporto, ma con vendita a distanza senza riapertura del locale. Chi organizza le attività di consegna a domicilio - lo stesso esercente o una cd. piattaforma - deve evitare che al momento della consegna ci siano contatti personali a distanza inferiore a un metro.

Sono il titolare di un’azienda che effettua attività di vendita a domicilio, su appuntamento, di opere editoriali (libri, riviste, periodici). Posso continuare a svolgere la mia attività?

Sì. Il commercio al dettaglio degli articoli di cui all’allegato 23 del Dpcm è consentito anche nella forma della vendita diretta presso il domicilio del consumatore privato, previo appuntamento e nel rispetto delle misure igienico-sanitarie concernenti l’uso della mascherina e il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro.

È possibile effettuare consegne di prodotti, alimentari e non, anche fuori dal Comune in cui si trova il punto vendita?

Sì, è possibile effettuare consegne anche fuori dal proprio Comune, trattandosi di ragioni lavorative.

ATTIVITA' CULTURALI, EVENTI, CERIMONIE, RIUNIONI

Cosa è previsto per i musei e gli altri luoghi della cultura?

Il servizio di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura (di cui all'articolo 101 del Codice dei beni culturali e del paesaggio) è sospeso, ad eccezione delle biblioteche dove i relativi servizi sono offerti su prenotazione e degli archivi, fermo restando il rispetto delle misure di contenimento dell'emergenza epidemica.

Nei teatri, sale da concerto o altri luoghi analoghi è possibile organizzare spettacoli in assenza di pubblico, per es. da trasmettere in streaming?

È possibile utilizzare gli spazi come ambienti per riprese cinematografiche e audiovisive? Sì. Sono sospesi gli spettacoli dal vivo con presenza di pubblico. Resta invece confermata la possibilità di organizzare spettacoli da trasmettere in streaming o di utilizzare gli spazi come ambienti per riprese cinematografiche e audiovisive, nel rispetto delle misure di sicurezza previste per tali attività.

Le trasmissioni televisive, in diretta o registrate, possono svolgersi in presenza di pubblico (comparse, figuranti, ospiti)?

Sì, in quanto alle trasmissioni televisive non si applica il divieto previsto per gli spettacoli, perché la presenza di pubblico in studio rappresenta soltanto un elemento “coreografico” o comunque strettamente funzionale alla trasmissione. Deve essere comunque sempre garantito il rispetto delle prescrizioni sanitarie, nonché quelle in materia di distanziamento interpersonale sia fra il pubblico o gli ospiti, sia fra il personale artistico e il pubblico o gli ospiti medesimi. Qualora, per ragioni di produzione, non fosse possibile garantire continuativamente la distanza interpersonale di almeno un metro tra il pubblico e il personale artistico, sarebbe in ogni caso obbligatorio indossare la mascherina. Per quanto concerne le modalità lavorative del personale artistico, si rinvia ai relativi protocolli professionali e alle relative interpretazioni dei ministeri di settore.

Cosa prevede il decreto per lo svolgimento delle funzioni religiose?

Le funzioni religiose con la partecipazione di persone si possono svolgere, purché nel rispetto dei protocolli sottoscritti dal Governo con le rispettive confessioni.

Sono consentite le tumulazioni e le sepolture?

Sì, sono consentite rispettando la distanza interpersonale di un metro tra le persone che vi assistono ed evitando ogni forma di assembramento.

È consentito svolgere assemblee condominiali in presenza?

Sì. È fortemente consigliato svolgere la riunione dell’assemblea in modalità a distanza. Laddove ciò non sia possibile, per lo svolgimento in presenza occorre rispettare le disposizioni in materia di distanziamento sociale e uso dei dispositivi di protezione individuale.

Nella nozione delle fiere, vietate dai provvedimenti in vigore, rientrano anche manifestazioni locali con prevalente carattere commerciale?

Sì, tali manifestazioni, anche a carattere commerciale di natura fieristica ma realizzate fuori dell’ordinaria attività commerciale in spazi dedicati ad attività stabile o periodica di mercato, sono da assimilare alle fiere e sono quindi vietate.

Cosa prevede il decreto per le manifestazioni?

Lo svolgimento delle manifestazioni pubbliche è consentito soltanto in forma statica e a condizione che, nel corso di esse, siano osservate le distanze sociali prescritte e le altre misure di contenimento.

Si possono svolgere eventi e competizioni in ambito sportivo?

Per lo svolgimento degli eventi e delle competizioni in ambito sportivo si consiglia di consultare l’apposita sezione sul sito del Dipartimento per lo sport. Sono in ogni caso vietate tutte le gare, le competizioni e tutte le attività connesse agli sport di contatto di carattere amatoriale.

È consentita la presenza di pubblico agli eventi e alle competizioni in ambito sportivo?

La sospensione delle prove concorsuali pubbliche e private preselettive e scritte si estende anche alle prove orali?

No. Nel caso di procedure di esame orali che comportino la convocazione in presenza in unica sede di candidati provenienti da tutto il Paese andrà preferibilmente disposta la sospensione nelle more di un superamento dei limiti posti agli spostamenti tra aree regionali dalle vigenti disposizioni restrittive volte a fronteggiare l’emergenza epidemica. Altrimenti, le eventuali prove orali in presenza, motivate da ragioni di urgenza, dovranno sempre svolgersi con numero ristretto e programmato di ingressi, uso di dispositivi di protezione individuale e nel rispetto della distanza di sicurezza tra tutte le persone che vi partecipano e che vi assistono e, a tal fine, le prove di più candidati andranno adeguatamente scaglionate nel tempo.

ATTIVITÀ MOTORIA O SPORTIVA

È possibile praticare l’attività venatoria?

No. 

È possibile andare in palestra/piscina o in altre strutture sportive per fare attività motoria/sportiva? Le attività di palestre, piscine, centri natatori, centri benessere e centri termali sono sospese, fatta eccezione per l'erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza per le attività riabilitative o terapeutiche e per gli allenamenti degli atleti, professionisti e non professionisti, che devono partecipare a competizioni ed eventi riconosciuti di rilevanza nazionale con provvedimento del CONI o del CIP.
Allo stesso modo, sono sospese l'attività sportiva di base e l'attività motoria in genere presso centri e circoli sportivi, pubblici e privati, sia all’aperto che al chiuso.

È possibile praticare sport di contatto?

No, lo svolgimento degli sport di contatto, definiti nell’apposito decreto del Ministro dello sport sono sospesi. Sono inoltre vietate tutte le gare, le competizioni e tutte le attività connesse agli sport di contatto di carattere amatoriale.
Tuttavia, è consentito svolgere all’aperto e a livello individuale i relativi allenamenti e le attività individuate con il suddetto decreto del ministro dello sport del 13 ottobre 2020, nonché gli allenamenti per sport di squadra, che potranno svolgersi in forma individuale, all’aperto e nel rispetto del distanziamento.

È consentito fare attività motoria? 

L’attività motoria all’aperto è consentita solo se è svolta individualmente e in prossimità della propria abitazione. È obbligatorio rispettare la distanza di almeno un metro da ogni altra persona e indossare dispositivi di protezione individuale. Sono sempre vietati gli assembramenti. 

È possibile recarsi in un altro Comune al solo scopo di fare lì attività sportiva?

In alternativa, è possibile varcare i confini comunali mentre si pratica l’attività sportiva (per esempio correndo o valicando un monte), per concluderla comunque all’interno del proprio Comune? Nell’area rossa è consentito svolgere l'attività sportiva esclusivamente nell’ambito del territorio del proprio Comune, dalle 5.00 alle 22.00, in forma individuale e all'aperto, mantenendo la distanza interpersonale di due metri. È tuttavia possibile, nello svolgimento di un’attività sportiva che comporti uno spostamento (per esempio la corsa o la bicicletta), entrare in un altro Comune, purché tale spostamento resti funzionale unicamente all’attività sportiva stessa e la destinazione finale coincida con il Comune di partenza.

UFFICI PUBBLICI

Le attività da rendere in presenza possono essere attivate dal cittadino su appuntamento telefonico?

Sì. Nella direttiva n. 2/2020 del Ministro per la pubblica amministrazione si evidenzia che le attività di ricevimento del pubblico o di erogazione diretta dei servizi al pubblico, fermo restando quanto detto nella stessa direttiva relativamente alle attività indifferibili, sono prioritariamente garantite con modalità telematica o comunque con modalità tali da escludere o limitare la presenza fisica negli uffici (ad es. appuntamento telefonico o assistenza virtuale). Nei casi in cui il servizio non possa essere reso con le predette modalità, gli accessi nei suddetti uffici devono essere scaglionati, anche mediante prenotazioni di appuntamenti, e deve essere assicurata la frequente aerazione dei locali. Le amministrazioni curano che venga effettuata un’accurata disinfezione delle superfici e degli ambienti e che sia mantenuta un’adeguata distanza tra gli operatori pubblici e l’utenza.

VIOLAZIONI E SANZIONI

In caso di accertamento di una violazione alle disposizioni che non ritengo motivato, come posso far valere le mie ragioni?

La valutazione circa la sussistenza di motivi giustificativi, e in particolare quelli per le situazioni di necessità, rispetto alle variegate situazioni che possono verificarsi in ciascuna vicenda concreta, resta rimessa all’Autorità competente indicata dall’articolo 4, comma 3, del Decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 (che, per le violazioni delle prescrizioni dei Dpcm, è di norma il Prefetto del luogo dove la violazione è stata accertata). Il cittadino che non condivida il verbale di accertamento di violazione redatto dall’agente operante può pertanto fare pervenire scritti e documenti difensivi al Prefetto, secondo quanto previsto dagli artt. 18 e seguenti della Legge 24 novembre 1981, n. 689.

SPOSTAMENTI

Cosa si intende con i termini “residenza”, “domicilio” e “abitazione”?

- Residenza. La residenza è definita giuridicamente come il luogo in cui la persona ha la dimora abituale. La residenza risulta dai registri anagrafici ed è quindi conoscibile in modo preciso e verificabile in ogni momento.
- Domicilio. Il domicilio è definito giuridicamente come il luogo in cui una persona ha stabilito la sede principale dei suoi affari e interessi. Il domicilio può essere diverso dalla propria residenza.
- Abitazione. Il concetto di abitazione non ha una precisa definizione tecnico-giuridica. Ai fini dell’applicazione dei provvedimenti anti-Covid, dunque, l’abitazione va individuata come il luogo dove si abita di fatto, con una certa continuità e stabilità (quindi per periodi continuativi, anche se limitati, durante l’anno) o con abituale periodicità e frequenza (per esempio in alcuni giorni della settimana per motivi di lavoro, di studio o per altre esigenze). Merita evidenziarsi che sia il Decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2 che il Dpcm del 14 gennaio 2021 non hanno reiterato l’esclusione delle cd. seconde case (abitazioni non principali) ubicate fuori regione dal novero delle proprie abitazioni cui è sempre consentito il rientro.
Per il rientro nelle abitazioni non principali, si veda la specifica FAQ sulle cd. seconde case.

Come posso sapere se uno dei miei spostamenti rientra tra quelli ammissibili per “motivi di necessità”?

La valutazione circa l’eventuale sussistenza di motivi di necessità, in ciascuna vicenda concreta, rispetto alle variegate situazioni che possono verificarsi, resta rimessa all’Autorità competente indicata dall’articolo 4, comma 3, del Decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 (che, per le violazioni delle prescrizioni dei Dpcm, è di norma il Prefetto del luogo dove la violazione è stata accertata). Il cittadino che non condivida il verbale di accertamento di violazione redatto dall’agente operante può pertanto fare pervenire scritti e documenti difensivi al Prefetto, secondo quanto previsto dagli artt. 18 e seguenti della Legge 24 novembre 1981, n. 689.

Gli spostamenti devono essere giustificati in qualche modo?

È necessario produrre un’autodichiarazione? Si deve essere sempre in grado di dimostrare che lo spostamento rientra tra quelli consentiti, anche mediante autodichiarazione che potrà essere resa su moduli prestampati già in dotazione alle forze di polizia statali e alle polizie locali. La veridicità delle autodichiarazioni sarà oggetto di controlli successivi e l’accertata falsità di quanto dichiarato costituisce reato. La giustificazione del motivo di lavoro può essere comprovata anche esibendo, per esempio, adeguata documentazione fornita dal datore di lavoro (tesserini o simili) idonea a dimostrare la condizione dichiarata. 

Posso andare ad assistere un parente o un amico non autosufficienti? 

Sì, è una condizione di necessità. Nel caso si tratti di persone anziane o già affette da altre malattie, ricordate però che sono categorie più vulnerabili e quindi cercate di proteggerle dai contatti il più possibile.

È possibile spostarsi per accompagnare i propri figli dai nonni o per andarli a riprendere all'inizio o al termine della giornata di lavoro?

È possibile ma fortemente sconsigliato, perché gli anziani sono tra le categorie più esposte al contagio da COVID-19 e devono quindi evitare il più possibile i contatti con altre persone. Pertanto, questo spostamento è ammesso solo in caso di estrema necessità, se entrambi i genitori sono impossibilitati a tenere i figli con sé per ragioni di forza maggiore. In tale caso i genitori possono accompagnare i bambini dai nonni, percorrendo il tragitto strettamente necessario per raggiungerli e recarsi sul luogo di lavoro, oppure per andare a riprendere i bambini al ritorno. Ove possibile, è assolutamente da preferire che i figli rimangano a casa con uno dei due genitori che usufruiscono di modalità di lavoro agile o di congedi.

Sono consentiti gli spostamenti per fare visita alle persone detenute in carcere? 

Gli spostamenti per fare visita alle persone detenute in carcere sono sempre vietati, non potendo ritenere che tali spostamenti siano giustificati da ragioni di necessità o da motivi di salute. In tali casi i colloqui possono perciò svolgersi esclusivamente in modalità a distanza, ai sensi dell’art. 221, comma 10, del Decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, come sostituito dalla Legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77, che consente i colloqui a distanza mediante apparecchiature e collegamenti di cui dispone l'amministrazione penitenziaria e minorile o mediante corrispondenza telefonica, anche oltre i limiti stabiliti dalle norme dell’ordinamento penitenziario.

Sono consentiti gli spostamenti per fare visita alle persone ricoverate in una struttura detentiva a carattere ospedaliero? 

Fermo quanto esposto nella FAQ relativa con riferimento alla possibilità di spostamenti per far visita alle persone detenute, per quelle ricoverate in una struttura detentiva a carattere ospedaliero sussiste l’ulteriore limitazione per cui l’accesso in dette strutture detentive ospedaliere da parte dei parenti di pazienti ivi ristretti è consentito solo nei casi e con le modalità individuati dalla Direzione sanitaria della struttura stessa, per cui occorre preventivamente informarsi presso la Direzione per sapere se l’accesso sia o meno consentito e, in caso affermativo, a quali condizioni.

Chi è sottoposto alle misure della quarantena o dell’isolamento, si può spostare?

No, è previsto il “divieto assoluto” di uscire di casa per chi è sottoposto alla misura dell’isolamento, essendo risultato positivo al virus, o della quarantena precauzionale qualora sia stato identificato come contatto stretto di caso COVID-19. In tale ultimo caso è consentito uscire, utilizzando un mezzo privato, esclusivamente al fine di effettuare gli accertamenti diagnostici prescritti dal medico, evitando i contatti con altre persone e osservando scrupolosamente tutte le misure precauzionali, tra cui l’obbligo di indossare la mascherina.

Ci sono limitazioni negli spostamenti per chi ha sintomi da infezione respiratoria e febbre superiore a 37,5?

Sì, soggetti con sintomatologia da infezione respiratoria e febbre (maggiore di 37,5° C) devono contattare il proprio medico curante e rimanere presso il proprio domicilio, evitando i contatti sociali e limitando al massimo anche quelli con i propri conviventi.

Posso fare la spesa in un Comune diverso da quello in cui abito? 

Gli spostamenti verso Comuni diversi da quello in cui si abita sono vietati, salvo che per specifiche esigenze o necessità. 
Fare la spesa rientra sempre fra le cause giustificative degli spostamenti. Laddove quindi il proprio Comune non disponga di punti vendita o nel caso in cui un Comune contiguo al proprio presenti una disponibilità, anche in termini di maggiore convenienza economica, di punti vendita necessari alle proprie esigenze, lo spostamento è consentito, entro tali limiti, che dovranno essere autocertificati.

Si può uscire per acquistare beni diversi da quelli alimentari? 

Sì, ma solo per acquistare prodotti rientranti nelle categorie espressamente previste.

Cosa significa “comprovate esigenze lavorative”? I lavoratori autonomi come faranno a dimostrare le “comprovate esigenze lavorative”?

È sempre possibile uscire per andare al lavoro, anche se è consigliato lavorare a distanza, ove possibile, o prendere ferie o congedi. “Comprovate” significa che si deve essere in grado di dimostrare che si sta andando (o tornando) al (dal) lavoro, anche tramite l’autodichiarazione di cui alla FAQ specifica o con ogni altro mezzo di prova, la cui non veridicità costituisce reato. In caso di controllo, si dovrà dichiarare la propria necessità lavorativa. Sarà cura poi delle Autorità verificare la veridicità della dichiarazione resa con l’adozione delle conseguenti sanzioni in caso di false dichiarazioni.

Sono una guida turistica che effettua visite guidate all’aperto per gruppi turistici. Posso continuare a svolgere la mia attività? 

L’attività di guida turistica all’aperto è sottoposta alla disciplina generale in tema di limitazioni agli spostamenti. Pertanto, essa è consentita in area gialla e arancione, nell’osservanza delle restrizioni alla circolazione rispettivamente dettate per i territori classificati in tali aree. Lo svolgimento di visite turistiche guidate non è invece consentito in area rossa, essendo in quest’ultima previsto il divieto di spostamenti non giustificati da comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute. Nei casi in cui è consentita, l’attività dovrà svolgersi con modalità tali da assicurare il rispetto del divieto di assembramento e nel rispetto delle vigenti norme in materia di utilizzo dei dispositivi di protezione individuale, distanziamento interpersonale e divieto di assembramenti.

È possibile spostarsi tra regioni per fare un atto pubblico notarile di compravendita?

Sì, lo spostamento è configurabile come spostamento per ragioni di necessità se l’immobile ad esempio si trova in una regione diversa da quella in cui si vive.

Ci si può spostare per andare in chiesa o negli altri luoghi di culto? 

È possibile raggiungere il luogo di culto più vicino a casa, intendendo tale spostamento per quanto possibile nelle prossimità della propria abitazione. Infatti, l’accesso ai luoghi di culto è consentito, purché si evitino assembramenti e si assicuri tra i frequentatori la distanza non inferiore a un metro. Possono essere altresì raggiunti i luoghi di culto in occasione degli spostamenti comunque consentiti, cioè quelli determinati da comprovate esigenze lavorative o da necessità, e che si trovino lungo il percorso già previsto, in modo che, in caso di controllo da parte delle forze dell'ordine, si possa esibire o rendere la autodichiarazione prevista per lo spostamento lavorativo o di necessità. È altresì consentito partecipare alle funzioni religiose, nei limiti e nel rispetto degli specifici protocolli.

È possibile uscire di casa per gettare i rifiuti? 

Sì, seguendo le normali regole già in vigore in ogni comune. Allo stesso modo, proseguono le attività di raccolta, gestione e smaltimento dei rifiuti.

Posso uscire con il mio animale da compagnia? 

Sì, per le sue esigenze fisiologiche, ma senza assembramenti e mantenendo la distanza di almeno un metro da altre persone.

Si possono portare gli animali domestici dal veterinario?

Sì, per esigenze urgenti. I controlli di routine devono essere rinviati.

Si può uscire per fare una passeggiata? 

Le passeggiate sono ammesse, in quanto attività motoria, esclusivamente in prossimità della propria abitazione. Sono chiaramente ammesse, inoltre, nel caso siano motivate per compiere gli altri spostamenti consentiti (andare al lavoro, motivi di salute o necessità). Per esempio, è giustificato da ragioni di necessità spostarsi per fare la spesa, per acquistare giornali, per andare in farmacia, o comunque per acquistare beni necessari per la vita quotidiana. Resta inteso che la giustificazione di tutti gli spostamenti ammessi, in caso di eventuali controlli, può essere fornita nelle forme e con le modalità dell’autocertificazione. In ogni caso, tutti gli spostamenti sono soggetti al divieto generale di assembramento, e quindi dell’obbligo di rispettare la distanza di sicurezza minima di 1 metro fra le persone. Resta comunque consentita la passeggiata, al fine di accompagnare i minori o le persone non completamente autosufficienti, senza che sia in questo caso necessario il rispetto della distanza di un metro.

È consentito fare attività motoria? 

L’attività motoria all’aperto è consentita solo se è svolta individualmente e in prossimità della propria abitazione. È obbligatorio rispettare la distanza di almeno un metro da ogni altra persona e indossare dispositivi di protezione individuale. Sono sempre vietati gli assembramenti. 

È possibile recarsi in un altro Comune al solo scopo di fare lì attività sportiva?

In alternativa, è possibile varcare i confini comunali mentre si pratica l’attività sportiva (per esempio correndo o valicando un monte), per concluderla comunque all’interno del proprio Comune? Nell’area rossa è consentito svolgere l'attività sportiva esclusivamente nell’ambito del territorio del proprio Comune, dalle 5.00 alle 22.00, in forma individuale e all'aperto, mantenendo la distanza interpersonale di due metri. È tuttavia possibile, nello svolgimento di un’attività sportiva che comporti uno spostamento (per esempio la corsa o la bicicletta), entrare in un altro Comune, purché tale spostamento resti funzionale unicamente all’attività sportiva stessa e la destinazione finale coincida con il Comune di partenza.

L’accesso a parchi e giardini pubblici è consentito? 

Sì, salvo diverse specifiche disposizioni delle autorità locali, a condizione del rigoroso rispetto del divieto di assembramento e comunque in prossimità della propria abitazione.È consentito, altresì, l’accesso dei minori, anche assieme ai familiari o altre persone abitualmente conviventi o deputate alla loro cura, ad aree gioco all’interno di parchi, ville e giardini pubblici, per svolgere attività ludica o ricreativa all’aperto nel rispetto delle linee guida del Dipartimento per le politiche della famiglia.Tra i parchi e i giardini pubblici rientrano anche i parchi e i giardini aperti gratuitamente al pubblico, afferenti a musei e ad altri istituti e luoghi della cultura.Resta inteso che la giustificazione di tutti gli spostamenti ammessi, in caso di eventuali controlli, può essere fornita nelle forme e con le modalità dell’autocertificazione.

Posso utilizzare la bicicletta?

L’uso della bicicletta è consentito per raggiungere la sede di lavoro, il luogo di residenza o i negozi che vendono generi alimentari o di prima necessità. È inoltre consentito utilizzare la bicicletta per svolgere attività motoria all’aperto nella prossimità di casa propria, mantenendo la distanza interpersonale di almeno un metro, o per effettuare attività sportiva, mantenendo la distanza interpersonale di almeno due metri.

Posso usare l’automobile con persone non conviventi? 

Sì, purché siano rispettate le stesse misure di precauzione previste per il trasporto non di linea: ossia con la presenza del solo guidatore nella parte anteriore della vettura e di due passeggeri al massimo per ciascuna ulteriore fila di sedili posteriori, con obbligo per tutti i passeggeri di indossare la mascherina. L’obbligo di indossare la mascherina può essere derogato nella sola ipotesi in cui la vettura risulti dotata di un separatore fisico (plexiglas) fra la fila anteriore e posteriore della macchina, essendo in tale caso ammessa la presenza del solo guidatore nella fila anteriore e di un solo passeggero per la fila posteriore.

È consentito, anche al di fuori del Comune ovvero della Regione di residenza, lo svolgimento di attività lavorativa su superfici agricole, anche di limitate dimensioni, adibite alle produzioni per autoconsumo, non adiacenti a prima od altra abitazione? 

Sì, la cura dei terreni ai fini di autoproduzione, anche personale e non commerciale, integra il presupposto delle esigenze lavorative. Quindi la coltivazione del terreno per uso agricolo e l’attività diretta alla produzione per autoconsumo (quale ad. esempio quella di raccolta delle olive, conferimento al frantoio e successiva spremitura) sono consentite, a condizione che il soggetto interessato attesti, con autodichiarazione completa di tutte le necessarie indicazioni per la relativa verifica, il possesso di tale superficie agricola produttiva e che essa sia effettivamente adibita ai predetti fini, con indicazione del percorso più breve per il raggiungimento del sito.

Per i cittadini stranieri vigono le stesse limitazioni agli spostamenti che vigono per gli italiani? 

Sì, le restrizioni sono valide per tutte le persone presenti sul territorio italiano, a prescindere dalla loro nazionalità. Per gli spostamenti da e per l’estero, oltre a tali restrizioni, si è altresì soggetti alle specifiche disposizioni relative a ciascuno Stato estero, reperibili sul sito istituzionale del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale.

È possibile spostarsi tra diversi Comuni e/o Regioni per partecipare alle esequie di parenti stretti? 

È possibile partecipare alle cerimonie religiose con le dovute misure organizzative e di prevenzione e sicurezza, volte a contenere i possibili contagi e nel rispetto dei protocolli sottoscritti dal Governo e dalle relative confessioni. La partecipazione a funerali di parenti stretti (per tali potendosi ragionevolmente ritenere almeno quelli fino entro il secondo grado) o di unico parente rimasto, sempre nel rispetto di tutte le misure di prevenzione e sicurezza, costituisce causa di necessità per spostamenti, anche tra aree territoriali a diverso rischio e con discipline differenziate per il contrasto e il contenimento dell'emergenza da Covid-19.

Devo effettuare uno spostamento giustificato dai motivi previsti dal decreto, ma non avendo la possibilità di disporre ovvero di condurre un mezzo privato, posso farmi accompagnare da qualcun altro?

Sì. Nel caso in cui non si disponga di un mezzo privato ovvero non si abbia la patente di guida o non si sia autosufficienti o si abbia un altro impedimento, è consentito farsi accompagnare da un famigliare (preferibilmente convivente) o una persona incaricata di tale trasporto da e verso la propria abitazione, anche tenuto conto dell’esigenza di limitare quanto più possibile l’utilizzo di mezzi pubblici e comunque nel rispetto di quanto previsto per l'utilizzo dei mezzi privati. Laddove l’accompagnatore e l’accompagnato non siano conviventi devono indossare entrambi un idoneo dispositivo di protezione individuale. Nel rispetto di tali condizioni, anche lo spostamento dell’accompagnatore è giustificato. Resta inteso che la giustificazione di tutti gli spostamenti ammessi, così come la condizione di convivenza tra gli occupanti il veicolo, in caso di eventuali controlli, possono essere fornite nelle forme e con le modalità dell’autodichiarazione e, ove l’agente operante ne faccia richiesta (la condizione di convivenza esime dal rispetto della distanza).

ATTIVITÀ PRODUTTIVE, PROFESSIONALI E SERVIZI

È obbligatorio utilizzare strumenti di protezione individuale per i professionisti in studio?

Sì, l’obbligo sussiste nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private, e quindi anche negli studi professionali, ad eccezione dei casi in cui l’attività si svolga individualmente e sia garantita in modo continuativo la condizione di isolamento rispetto a persone non conviventi.
Ove l’attività professionale comporti comunque un contatto diretto e ravvicinato con soggetti non conviventi o lo svolgimento in ambienti di facile accesso dall’esterno o aperti al pubblico, e non sia possibile rispettare in modo continuativo la distanza interpersonale di almeno un metro, occorre sempre utilizzare gli strumenti di protezione individuale, nel rispetto anche delle altre prescrizioni previste dai protocolli di sicurezza anti-contagio.

È possibile spostarsi da un Comune a un altro per andare a vedere degli immobili da acquistare o prendere in affitto?

Sì. È permesso effettuare un sopralluogo presso un immobile da acquistare o locare. Tuttavia le visite degli agenti immobiliari con i clienti presso le abitazioni da locare o acquistare potranno avere luogo solo con l’utilizzo, da parte dell’agente immobiliare e dei visitatori, delle mascherine e dei guanti monouso e mantenendo in ogni momento la distanza interpersonale di almeno un metro e, preferibilmente, quando le abitazioni siano disabitate.

L’attività di dog sitting è consentita dal Dpcm?

Sì, trattandosi di attività lavorativa assimilabile a quella di collaborazione domestica.

SCUOLA, UNIVERSITÀ E ISTITUZIONI DI ALTA FORMAZIONE

Cosa è previsto nella mia zona per le attività scolastiche e gli asili nido? 

In questa zona, dal 7 al 30 aprile 2021, è assicurato in presenza lo svolgimento:
-  dei servizi educativi per l'infanzia (nidi e micronidi, sezioni primavera e servizi integrativi quali spazi gioco, centri per bambini e famiglie, servizi educativi in contesto domiciliare comunque denominati e gestiti);
- dell’attività scolastica e didattica della scuola dell'infanzia (materna);
- dell’attività scolastica e didattica della scuola primaria (elementari);
- dell’attività scolastica e didattica del primo anno della scuola secondaria di primo grado (prima media).
Nello stesso periodo, le attività didattiche del secondo e terzo anno di frequenza della scuola secondaria di primo grado (seconda e terza media) e della scuola secondaria di secondo grado (licei, istituti tecnici etc.) si svolgono esclusivamente in modalità a distanza. Resta sempre garantita la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario l’uso di laboratori o per mantenere una relazione educativa che realizzi l’effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali, garantendo comunque il collegamento telematico con gli alunni della classe che sono in didattica digitale integrata.

Con la riapertura delle scuole fino al primo anno di frequenza della scuola secondaria di primo grado, prevista dal decreto-legge n. 44 del 2021 anche in zona rossa, potranno riprendere anche le attività ad essa correlate (quali, ad esempio, quelle dei sistemi integrativi scolastici comunali, quelle di preaccoglienza, doposcuola e mensa)?

Sì, tali attività debbono ritenersi strettamente connesse con quelle scolastiche curricolari e, laddove sospese, potranno riprendere.

Nelle scuole è obbligatorio per studenti e insegnanti l’uso della mascherina?

Sì, è obbligatorio l'uso di dispositivi di protezione delle vie respiratorie salvo che per i bambini di età inferiore ai sei anni e per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso dei predetti dispositivi.

Quali attività possono essere svolte nelle Università? 

Le attività formative e curriculari si svolgono di norma a distanza. I singoli atenei, in ogni caso, possono individuare – predisponendo, sentito il comitato universitario regionale, propri piani di organizzazione della didattica e delle attività curriculari – le attività didattiche o curriculari che potranno svolgersi in presenza. Resta fermo che tutte le attività eventualmente previste in presenza dovranno svolgersi nel rispetto dei protocolli, specificamente dedicati alle università.

Si possono svolgere tirocini, attività di laboratorio sperimentale o didattico o esercitazioni? 

Tali attività, in quanto rientranti tra quelle curriculari, possono essere svolte in presenza laddove previste dai piani di organizzazione della didattica e delle attività curriculari predisposti dai singoli atenei, sentito il Comitato universitario regionale; resta fermo che, laddove previste, esse dovranno svolgersi nel rispetto dei protocolli, specificamente dedicati alle università.

Le biblioteche universitarie restano aperte?                                                       

Le biblioteche universitarie, al pari dei laboratori e delle altre strutture che erogano servizi indispensabili agli studenti, continuano ad assicurarli laddove previsto dai piani di organizzazione della didattica e delle attività curriculari predisposti dai singoli atenei, sentito il Comitato universitario regionale, sempre nel rispetto dei protocolli specificamente dedicati alle università.

Quali attività possono essere svolte presso le Istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM)? 

Le lezioni di musica, canto, teatro o danza o delle altre attività di tipo artistico presso le Istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) si svolgono di norma a distanza. Possono svolgersi in presenza le attività laboratoriali e quelle individuate dai piani di organizzazione della didattica, adottati sentito il Comitato universitario regionale, in ragione – ad esempio - di inderogabile necessità e urgenza e di impossibilità di programmarne il recupero. Resta fermo che, laddove previste, esse dovranno svolgersi nel rispetto dei protocolli approvati e dei decreti ministeriali dedicati all’AFAM.

Si possono tenere le sessioni d’esame e le sedute di laurea?

Sì, potranno essere svolte in presenza nel rispetto delle “Linee guida concernenti la completa ripresa delle ordinarie attività nelle istituzioni della formazione superiore per l’anno accademico 2020-2021” e, comunque, con le modalità previste dai piani di organizzazione della didattica e delle attività curriculari, adottati dagli atenei, sentito il Comitato universitario regionale di riferimento. Nel caso in cui non possa essere assicurato il rispetto delle citate linee guida, ovvero in tutti gli altri casi in cui non si renda possibile la presenza degli studenti, i piani di organizzazione della didattica dispongono il ricorso alle modalità a distanza, nel qual caso dovranno comunque essere assicurate le misure necessarie a garantire la prescritta pubblicità degli esami.

MASCHERINE (DISPOSITIVI DI PROTEZIONE DELLE VIE RESPIRATORIE)

Quando e dove si deve indossare la mascherina? 

I dispositivi di protezione delle vie respiratorie (meglio conosciuti come mascherine) devono essere obbligatoriamente indossati sia quando si è all’aperto, sia quando si è al chiuso in luoghi diversi dalla propria abitazione, fatta eccezione per i casi in cui è garantito l’isolamento continuativo da ogni persona non convivente.
L’obbligo non è previsto per:
- bambini sotto i 6 anni di età;
- persone che, per la loro invalidità o patologia, non possono indossare la mascherina;
- operatori o persone che, per assistere una persona esente dall’obbligo, non possono a loro volta indossare la mascherina (per esempio: chi debba interloquire nella L.I.S. con persona non udente).
Inoltre, non è obbligatorio indossare la mascherina, sia all’aperto che al chiuso:
- mentre si effettua l’attività sportiva;
- mentre si mangia o si beve, nei luoghi e negli orari in cui è consentito;
- quando si sta da soli o esclusivamente con i propri conviventi.
Per quanto riguarda lo svolgimento dell’attività lavorativa e delle attività scolastiche, la mascherina è obbligatoria nelle situazioni previste dagli specifici protocolli di settore.
È comunque fortemente raccomandato l'uso delle mascherine anche all'interno delle abitazioni private, in presenza di persone non conviventi.

È obbligatorio usare uno specifico tipo di mascherina? 

No. È fatto obbligo sull'intero territorio nazionale di avere sempre con sé dispositivi di protezione delle vie respiratorie e di indossarli nelle situazioni previste. A tali fini, possono essere utilizzate anche mascherine “di comunità”, monouso, lavabili, eventualmente autoprodotte, purché siano in materiali multistrato idonei a fornire una adeguata barriera e, al contempo, garantiscano comfort e respirabilità, forma e aderenza adeguate a coprire il volto, dal mento fino al di sopra del naso.

LAVORO

Il datore di lavoro pubblico o privato è tenuto a fornire a tutti i lavoratori la strumentazione necessaria a svolgere la prestazione lavorativa in modalità agile?

No. Se l’amministrazione pubblica o il datore di lavoro privato non può fornire la strumentazione necessaria, il lavoratore può comunque avvalersi dei propri supporti informatici per svolgere la prestazione lavorativa in modalità agile. Tuttavia, l’Amministrazione (o il datore di lavoro privato) è tenuta ad adottare le misure organizzative e gestionali atte ad agevolare lo svolgimento delle prestazioni lavorative in modalità agile.

È possibile attivare iniziative di aggiornamento e di formazione in modalità agile?

Sì. È possibile promuovere percorsi informativi e formativi in modalità agile a distanza.

Il “Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro fra il Governo e le parti sociali”, si applica soltanto nel privato o anche alla Pubblica Amministrazione?

Il Protocollo si applica ai soli soggetti privati.

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Fonte: Governo

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Allegato riservato COVID-19 Faq Governo DL 52 2021.pdf
Certifico Srl - Rev. 0.0 2021
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MalProf | Le malattie professionali dell'apparato respiratorio

ID 13392 | | Visite: 2573 | Guide Sicurezza lavoro INAIL

MALPROF scheda 5 2021

MalProf | Le malattie professionali dell'apparato respiratorio

INAIL, 2021

Le patologie respiratorie dei lavoratori possono essere direttamente o indirettamente correlate a fattori di rischio professionale di tipo fisico, chimico e biologico.

Le broncopneumopatie che riconoscono fattori e cofattori eziologici professionali sono oggetto di attenzione sia per la loro frequenza sia perché spesso rappresentano un’importante causa di invalidità. Molte sostanze, inoltre, sono irritanti e/o allergizzanti per l’apparato respiratorio, che rappresenta la loro porta di ingresso. Le patologie che più frequentemente si presentano all’osservazione sono le pnemoconiosi, la broncopneumopatia cronica ostruttiva (BPCO), l’asma bronchiale, le alveoliti allergiche estrinseche e i tumori polmonari. Lo studio intende fornire una panoramica dei più recenti dati statistici in Italia sulle malattie professionali dell’apparato respiratorio, definendo ampiezza e distribuzione del fenomeno tra i vari settori lavorativi, per valutare i fattori di rischio ad esse connessi al fine di contribuire nelle scelte di prevenzione.

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Fonte: INAIL

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Infor.MO | Problematiche di sicurezza e dinamiche infortunistiche settore rifiuti

ID 13389 | | Visite: 1426 | Guide Sicurezza lavoro INAIL

Informo 16 2021

Infor.MO | Problematiche di sicurezza e dinamiche infortunistiche nel settore rifiuti

INAIL, Aprile 2021

La scheda presenta l’approfondimento dei dati descrittivi, delle dinamiche e dei fattori causali caratteristici del settore rifiuti registrati nella banca dati di Informo e nelle banche dati Inail.

La scheda ha l’obiettivo di approfondire la conoscenza delle cause degli infortuni mortali del comparto per stimolare l’individuazione di linee di azione efficaci per la riduzione di situazioni di rischio e per il miglioramento della salute e sicurezza, anche attraverso facili indicazioni sulle misure di prevenzione e protezione da attuare.

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Fonte: INAIL

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Bozza proposte di Linee guida Regioni riaperture

ID 13341 | | Visite: 2953 | News Sicurezza

Bozza di  proposte Linee guida Regioni riaperture 21 04 2021

Bozza proposte di Linee guida Regioni riaperture

ID 13341 | Update 21.04.2021 / In allegato Proposta di Linee guida completa

La Conferenza delle Regioni ha aggiornato le linee guida per la riapertura di alcune attività in condizioni di sicurezza e nel rispetto dei protocolli di prevenzione, da sottoporre al Governo e CTS.

In allegato:

- 21.04.2021 - PROPOSTE PER LA RIAPERTURA
- RISTORAZIONE
- PALESTRE, PISCINE E STRUTTURE TERMALI
- CINEMA E SPETTACOLI DAL VIVO
- ATTIVITÀ TURISTICHE E RICETTIVE
- CONGRESSI E GRANDI EVENTI FIERISTICI

- 15.04.2021 - PROPOSTE PER LA RIAPERTURA
- RISTORAZIONE
- PALESTRE, PISCINE E STRUTTURE TERMALI
- CINEMA E SPETTACOLI DAL VIVO

...

Gli indirizzi operativi contenuti nel documento “Linee Guida per la riapertura delle attività economiche, produttive e ricreative” (prima versione maggio 2020) si sono dimostrati efficaci per favorire l’applicazione delle misure di prevenzione e contenimento nei diversi settori economici trattati, consentendo una ripresa delle attività economiche e ricreative compatibile con la tutela della salute di utenti e lavoratori.

Pertanto si propone, in continuità con le precedenti Linee Guida, di mantenerne l’impostazione quale strumento sintetico e di immediata applicazione e altresì di integrare gli indirizzi in esse contenuti con alcuni nuovi elementi conoscitivi, legati all’evoluzione dello scenario epidemiologico e delle misure di prevenzione adottate, anche in un’ottica di semplificazione. In particolare, si è ritenuto più utile rimarcare le misure di prevenzione sicuramente efficaci, in luogo di misure che, pur diffusamente adottate, non aggiungono elementi di maggiore sicurezza.

La stessa finalità di semplificazione si traduce nella proposta di accorpare i molteplici settori economici e ricreativi in macro-aree, affini per profilo di rischio o per attività.

Si evidenzia che il presente documento individua i principi di carattere generale per contrastare la diffusione del contagio, quali norme igieniche e comportamentali, utilizzo dei dispositivi di protezione, distanziamento e contact tracing. Rientra nelle prerogative di associazioni di categoria e altri soggetti rappresentativi redigere ulteriori protocolli attuativi di dettaglio ed eventualmente più restrittivi, purché nel rispetto di tali principi generali, la cui attuazione deve essere garantita e soggetta a verifiche puntuali effettuate dalle competenti autorità locali.

I primi settori di cui alla presente proposta sono stati individuati sia perché rappresentano le attività maggiormente penalizzate dal meccanismo delle chiusure in base allo scenario, sia perché costituiscono settori in cui il rispetto delle misure previste è più concretamente realizzabile e controllabile rispetto alla pubblica via e ai comportamenti negativi (assembramenti) che vi si registrano.

Resta inteso, infine, che in base all’evoluzione dello scenario epidemiologico le misure indicate potranno essere rimodulate, anche in senso più restrittivo. Si evidenzia, altresì, che nella fase attuale nelle quale la campagna vaccinale è in corso e non risulta ancora raggiunta una copertura adeguata della popolazione, in considerazione delle indicazioni scientifiche internazionali che non escludono la possibilità che il soggetto vaccinato possa contagiarsi, pur senza sviluppare la malattia, e diffondere il contagio, si ritiene che allo stato attuale il possesso e la presentazione di certificazioni vaccinali non sostituisca il rispetto delle misure di prevenzione e contrasto della diffusione del contagio quali ad esempio il distanziamento interpersonale, l’utilizzo della mascherina, l’igienizzazione della mani e delle superfici.

RISTORAZIONE

Le presenti indicazioni si applicano per ogni tipo di esercizio di somministrazione di pasti e bevande, quali ristoranti, trattorie, pizzerie, self-service, bar, pub, pasticcerie, gelaterie, rosticcerie (anche se collocati nell’ambito delle attività ricettive, all’interno di stabilimenti balneari e nei centri commerciali), nonché per l’attività di catering (in tal caso, se la somministrazione di alimenti avviene all’interno di una organizzazione aziendale terza, sarà necessario inoltre rispettare le misure di prevenzione disposte da tale organizzazione).

Le misure di seguito riportate, se rispettate, possono consentire lo svolgimento sia del servizio del pranzo, che della cena. Inoltre tali misure possono consentire il mantenimento del servizio anche in scenari epidemiologici definiti ad alto rischio purché integrate con strategie di screening/testing.

- Predisporre una adeguata informazione sulle misure di prevenzione da rispettare, comprensibile anche per i clienti di altra nazionalità.
- Potrà essere rilevata la temperatura corporea, impedendo l’accesso in caso di temperatura >37,5 °C.
- Rendere disponibili prodotti per l’igienizzazione delle mani per i clienti e per il personale anche in più punti del locale, in particolare all’entrata e in prossimità dei servizi igienici, che dovranno essere puliti più volte al giorno.
- Adottare misure al fine di evitare assembramenti al di fuori del locale e delle sue pertinenze.
- Negli esercizi che somministrano pasti, privilegiare l’accesso tramite prenotazione e mantenere l’elenco dei soggetti che hanno prenotato per un periodo di 14 giorni. E’ comunque consentito l’accesso, anche in assenza di prenotazioni, qualora gli spazi lo consentano, nel rispetto delle misure di prevenzione previste.

In tali attività non possono essere continuativamente presenti all’interno del locale più clienti di quanti siano i posti a sedere;

-  In tutti gli esercizi:
- disporre i tavoli in modo da assicurare il mantenimento di almeno 2 metri di separazione tra i clienti di tavoli diversi negli ambienti al chiuso e di almeno 1 metro di separazione negli ambienti all’aperto (giardini, terrazze, plateatici, dehors), ad eccezione delle persone che in base alle disposizioni vigenti non siano soggetti al distanziamento interpersonale. Detto ultimo aspetto afferisce alla responsabilità individuale. Tali distanze possono essere ridotte solo con barriere fisiche di separazione.
- i clienti dovranno indossare la mascherina a protezione delle vie respiratorie in ogni occasione in cui non sono seduti al tavolo;
- favorire la consultazione online del menu tramite soluzioni digitali, oppure predisporre menu in stampa plastificata, e quindi disinfettabile dopo l’uso, oppure cartacei a perdere;
- al termine di ogni servizio al tavolo, assicurare pulizia e disinfezione delle superfici.
- Negli esercizi che non dispongono di posti a sedere, consentire l’ingresso ad un numero limitato di clienti per volta, in base alle caratteristiche dei singoli locali, in modo da assicurare il mantenimento di almeno 2 metri di separazione.
- Laddove possibile, privilegiare l’utilizzo degli spazi esterni (giardini, terrazze, plateatici, dehors), sempre nel rispetto del distanziamento di almeno 1 metro.
- Per la consumazione al banco assicurare il mantenimento della distanza interpersonale di almeno 2 metri tra i clienti, ad eccezione delle persone che in base alle disposizioni vigenti non siano soggetti al distanziamento interpersonale. Detto ultimo aspetto afferisce alla responsabilità individuale.
- È possibile organizzare una modalità a buffet mediante somministrazione da parte di personale incaricato, escludendo la possibilità per i clienti di toccare quanto esposto e prevedendo in ogni caso, per clienti e personale, l’obbligo del mantenimento della distanza e l’obbligo dell’utilizzo della mascherina a protezione delle vie respiratorie. La modalità self-service può essere eventualmente consentita per buffet realizzati esclusivamente con prodotti confezionati in monodose. In particolare, la distribuzione degli alimenti dovrà avvenire con modalità organizzative che evitino la formazione di assembramenti anche attraverso una riorganizzazione degli spazi in relazione alla dimensione dei locali; dovranno essere altresì valutate idonee misure (es. segnaletica a terra, barriere, ecc.) per garantire il distanziamento interpersonale di almeno un metro durante la fila per l’accesso al buffet.
- Il personale di servizio a contatto con i clienti deve utilizzare la mascherina e deve procedere ad una frequente igiene delle mani con prodotti igienizzanti, prima di ogni servizio al tavolo.
- Mantenere aperte, il più possibile, porte, finestre e vetrate al fine di favorire il ricambio d’aria naturale negli ambienti interni. In ragione dell’affollamento e del tempo di permanenza degli occupanti, dovrà essere verificata l’efficacia degli impianti al fine di garantire l’adeguatezza delle portate di aria esterna secondo le normative vigenti. In ogni caso, l’affollamento deve essere correlato alle portate effettive di aria esterna.
Per gli impianti di condizionamento, è obbligatorio, se tecnicamente possibile, escludere totalmente la funzione di ricircolo dell’aria. In ogni caso vanno rafforzate ulteriormente le misure per il ricambio d’aria naturale e/o attraverso l’impianto, e va garantita la pulizia, ad impianto fermo, dei filtri dell’aria di ricircolo per mantenere i livelli di filtrazione/rimozione adeguati. Se tecnicamente possibile, va aumentata la capacità filtrante del ricircolo, sostituendo i filtri esistenti con filtri di classe superiore, garantendo il mantenimento delle portate. Nei servizi igienici va mantenuto in funzione continuata l’estrattore d’aria.
- La postazione dedicata alla cassa può essere dotata di barriere fisiche (es. schermi); in alternativa il personale deve indossare la mascherina e avere a disposizione gel igienizzante per le mani. In ogni caso, favorire modalità di pagamento elettroniche, possibilmente al tavolo.
- Sono consentite le attività ludiche che prevedono l'utilizzo di materiali di cui non sia possibile garantire una puntuale e accurata disinfezione (quali ad esempio carte da gioco), purché siano rigorosamente rispettate le seguenti indicazioni: obbligo di utilizzo di mascherina; igienizzazione frequente delle mani e della superficie di gioco; rispetto della distanza di sicurezza di almeno 1 metro tra giocatori dello stesso tavolo e almeno 2 metri tra tavoli adiacenti. Nel caso di utilizzo di carte da gioco è consigliata inoltre una frequente sostituzione dei mazzi di carte usati con nuovi mazzi.

PALESTRE

[...]

PISCINE PER L'ATTIVITA' NATATORIA

[...]

STRUTTURE TERMALI

Le presenti indicazioni si applicano alle strutture termali e ai centri benessere, anche inseriti all’interno di strutture ricettive, e alle diverse attività praticabili in tali strutture (collettive e individuali) quali: fangoterapia, fango-balneoterapia, balneoterapia (vasca singola o piscina), irrigazioni vaginali, cicli di cura della sordità rinogena (insufflazioni), prestazioni idrotermali rivolte a pazienti affetti da vasculopatie periferiche, cure inalatorie (inalazioni, nebulizzazioni, aerosol, humages), terapia idropinica, cicli di cura della riabilitazione neuromotoria e della rieducazione motoria del motuleso e della riabilitazione della funzione respiratoria, prestazioni di antroterapia (grotte e stufe). Le presenti indicazioni vanno integrate, in funzione dello specifico contesto, con quelle relative alle piscine per l’attività natatoria e ai servizi di ristorazione. Prima della riapertura dei centri e dell’erogazione delle prestazioni termali, è necessario eseguire adeguate
opere di prevenzione e controllo del rischio di contaminazione del sistema idrico (es. contaminazione da Legionella).
[....]

CINEMA E SPETTACOLI DAL VIVO
[...]
PRODUZIONI LIRICHE, SINFONICHE ED ORCHESTRALI E SPETTACOLI MUSICALI
[...]
PRODUZIONI DI DANZA
[...]

Segue in allegato

_______

Collegati

Check list verifica "Protocollo anticontagio" INL

ID 10707 | | Visite: 13519 | Documenti Riservati Sicurezza

INL Check list verifiche anticontagio 2021

Check list verifica "Protocollo anticontagio" INL

ID 10707 | Rev. 1.0 del 14.04.2021 / In allegato Check list .doc

Check list delle verifiche da effettuare a fini ispettivi INL (Nota 09 Aprile 2021 - Aggiorn. Nota 20 Aprile 2020).

Il 6 aprile 2021 è stato sottoscritto tra Governo e Parti Sociali il "Protocollo condiviso di aggiornamento delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARSCoV- 2/COVID-19 negli ambienti di lavoro" che ha aggiornato e innovato i precedenti Protocolli del 14 marzo e 24 aprile 2020.

Rev. 1.0 2021
- Check list aggiornata alla Nota INL 9 aprile 2021 prot. n. 2181

I profili di novità - recepiti nella check list allegata (aggiornamento della precedente Nota n. 149 del 20 Aprile 2020) - attengono in particolare al ruolo e ai compiti del medico competente; alla previsione dell'incremento di tutte le forme di lavoro da remoto e non solo del c.d. lavoro agile e alle indicazioni sulle modalità di formazione continua dei lavoratori. Ulteriori specifiche sono state introdotte relativamente alle caratteristiche tecniche dei dispositivi di protezione individuale delle vie aeree.

Si conferma che la mancata attuazione del Protocollo che non assicuri adeguati livelli di protezione, determina la sospensione dell'attività fino al ripristino delle condizioni di sicurezza.

In particolare all'Allegato 1 è stabilita una check list delle verifiche da effettuare a fini ispettivi INL.

Documento tecnico INAIL rimodulazione misure SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro
...
Il sistema di prevenzione nazionale ed aziendale realizzatosi nel tempo, con il consolidamento dell’assetto normativo operato dal D. Lgs 81/08 e s.m.i., offre la naturale infrastruttura per l’adozione di un approccio integrato alla valutazione e gestione del rischio connesso all’attuale emergenza pandemica. 

Nell’ottica di un approccio partecipato ed integrato all’attuazione delle procedure individuate, è imprescindibile il coinvolgimento di tutte le figure della prevenzione aziendale, medico competente, RSPP, RLS/RLST, nel coadiuvare il datore di lavoro in un puntuale monitoraggio dell’attuazione attenta e responsabile delle suddette misure, rilevando che solo la partecipazione consapevole ed attiva dei lavoratori potrà esitare in risultati efficaci con importanti ripercussioni positive anche all’esterno del setting lavorativo. 

C’è la necessità di adottare una serie di azioni che vanno ad integrare il documento di valutazione dei rischi (DVR) atte a prevenire il rischio di infezione SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro contribuendo, altresì, alla prevenzione della diffusione dell’epidemia.

Tali misure posso essere cosi classificate: 

- Misure organizzative 
- Misure di prevenzione e protezione 
- Misure specifiche per la prevenzione dell’attivazione di focolai epidemici
...

Certifico Srl - IT | Rev. 1.0 2021 / DOC
©Copia autorizzata Abbonati

Matrice Revisioni:

Rev. Data Oggetto Autore
1.0 14 Aprile 2021 Nota INL 9 aprile 2021 prot. n. 2181 Certifico Srl
0.0 05 Maggio 2020 -- Certifico Srl

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Fact sheet INAIL 2021 Ambienti confinati e/o sospetti di inquinamento e assimilabili

ID 13373 | | Visite: 4228 | Guide Sicurezza lavoro INAIL

Fact sheet 2021   Ambienti confinati

Fact sheet INAIL 2021 Ambienti confinati e/o sospetti di inquinamento e assimilabili

INAIL 2021

Pubblicate dall'INAIL tre Fact sheet riguardanti gli Ambienti confinati e/o sospetti di inquinamento e assimilabili, nello specifico:

Ambienti confinati e/o sospetti di inquinamento e assimilabili - Aspetti legislativi e caratterizzazione

La scheda informativa raccoglie gli aspetti legislativi attinenti agli ambienti confinati e/o sospetti di inquinamento e assimilabili e approfondisce gli aspetti utili alla loro caratterizzazione.

Ambienti confinati e/o sospetti di inquinamento e assimilabili - Prodotti di ricerca dell’istituto

La scheda informativa presenta le principali attività di sperimentazione e ricerca svolte dal Laboratorio Macchine e Attrezzature di lavoro del Dit dell'Inail, nell'ambito degli ambienti confinati e/o sospetti di inquinamento e assimilabili.

Ambienti confinati e/o sospetti di inquinamento e assimilabili - Formazione in aula e addestramento in campo

La scheda informativa presenta la prima esperienza formativa e di addestramento in campo per i lavoratori e i rappresentanti del datore di lavoro committente che operano in ambienti confinati e/o sospetti di inquinamento e assimilabili, relativa al progetto sperimentale di formazione esperienziale elaborato dal Laboratorio Macchine e Attrezzature di lavoro del Dit dell'Inail.

...

Fonte: INAIL

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CISL Guida aggiornata Protocollo aziendale anti-contagio del 06.04.2021

ID 13339 | | Visite: 3564 | News Sicurezza

CISL Guida aggiornata Protocollo aziendale anti contagio del 06 04 2021

CISL Guida aggiornata Protocollo aziendale anti-contagio del 06.04.2021

CISL Guida aggiornata e rinnovata per la revisione del Protocollo aziendale anti-contagio sulla base dei contenuti del recente Protocollo del 6 aprile 2021, aprile 2021

Nel rispetto di quanto aggiornato e rinnovato, mediante la sottoscrizione del Protocollo condiviso, avvenuta il 6 aprile u.s., in merito alle misure di contrasto e di contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2/COVID-19 negli ambienti di lavoro, già previste con il Protocollo condiviso, siglato il 14 marzo 2020 e, successivamente, integrato il 24 aprile 2020, si indicano gli interventi principali di revisione da realizzare nei riguardi del Protocollo aziendale anti-contagio, ad oggi adottato in ogni realtà lavorativa.

Su rinnovato invito del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro della salute, che hanno promosso un nuovo confronto tra le Parti sociali (già sottoscrittrici dei precedenti protocolli), in continuità con quanto disposto nelll’art.1, co.1, nr.9, del DPCM del 11 marzo 2020, è stato raggiunto, quale frutto di un confronto costruttivo e grazie al supporto tecnico-scientifico dell’INAIL, un nuovo rilevante ed utile risultato.

Confermando le misure ancora adeguate e rispondenti alle disposizioni normative vigenti, aggiornando ed integrando quelle risultate superate, per effetto di quanto accaduto negli ultimi dodici mesi, proseguendo la pandemia e, pertanto, perdurando lo stato emergenziale, è stato definitivamente varato il “nuovo” Protocollo condiviso, alla luce del quale questa guida è stata redatta.

[...] In allegato Guida aggiornata

Fonte: CISL

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