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Gestione degli incidenti procedura per la segnalazione dei Near Miss

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Gestione incidenti segnalzione near miss

Gestione degli incidenti procedura per la segnalazione dei Near Miss

INAIL, 2021

La procedura di gestione degli incidenti rappresenta un momento essenziale nella implementazione di un sistema di gestione della salute e della sicurezza nell’ambiente di lavoro al fine di ottenere informazioni essenziali alla progettazione di misure di prevenzione e di protezione da adottare per la risoluzione delle non conformità. Ha lo scopo di definire nel dettaglio il flusso di comunicazione della segnalazione di incidente fino alla sua risoluzione, in un’ottica di partecipazione e coinvolgimento.

La procedura di gestione degli incidenti qui proposta, che rappresenta un momento essenziale nella implementazione di un sistema di gestione della salute e della sicurezza nell’ambiente di lavoro al fine di ottenere informazioni essenziali alla progettazione di misure di prevenzione e di protezione da adottare per la risoluzione delle non conformità rilevate, fornirà gli elementi per:

- identificare, raccogliere ed analizzare gli incidenti verificatisi in occasione di lavoro e relativi al personale, agli appaltatori ed ai subappaltatori all’interno dei luoghi di lavoro su cui l’azienda ha responsabilità giuridica tramite modulistica appropriata;
- valutare le situazioni di non conformità o di criticità organizzative, tecniche,
procedurali o comportamentali che precedono gli incidenti;
- individuare ed applicare le adeguate misure correttive e preventive;
- garantire un’opportuna comunicazione biunivoca e assicurare un’immediata risposta alla segnalazione (feedback) in fase iniziale, di lavorazione sullo stato di avanzamento e trattazione della segnalazione, dell’esito finale.

La procedura ha lo scopo di definire nel dettaglio il flusso di comunicazione della segnalazione di incidente fino alla sua risoluzione, in un’ottica di partecipazione e coinvolgimento.

Saranno indicati compiti e responsabilità per ognuna delle fasi di gestione degli incidenti:

- redazione/registrazione/archiviazione
- coinvolgimento
- verifica
- approvazione
- attuazione.

La procedura è basata sulle esperienze delle aziende associate ad Utilitalia ma è applicabile ad una qualsiasi altra attività o settore.

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Indice
INTRODUZIONE
1. SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE
2. NORMATIVE E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO
3. DEFINIZIONI
4. GESTIONE DEL PROCESSO DI SEGNALAZIONE, REGISTRAZIONE E COMUNICAZIONE DI INCIDENTI
4.1 Le figure ed i gruppi coinvolti nel flusso di comunicazione
4.2 Modalità operative e di comunicazione
4.3 Modalità operative e di comunicazione nei cantieri edili
4.4 Verifica dell’applicazione e dell’efficacia della risoluzione
5. MODULISTICA
6. FORMAZIONE DEL PERSONALE
7.1 IMPIEGO DEI DATI A FINI STATISTICI
E DI PREVENZIONE: INFOR.MO
7. Il modello Infor.Mo per la ricostruzione delle dinamiche
7.2 Definizioni
7.3 Rappresentazione grafica del mancato infortunio (near miss) e dell’infortunio
7.4 Near miss a variazione di energia
7.5 Near miss a variazione di interfaccia
7.6 Infortunio a variazione di energia
7.7 Infortunio a variazione di interfaccia
7.8 Applicazione del metodo: il software
8. CONCLUSIONI

Fonte: INAIL

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INAIL 2021
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Linee guida Regioni e PA per la riapertura delle attività | 28.05.2021

ID 13659 | | Visite: 6001 | News Sicurezza

Linee guida riaperture 28 05 2021

Linee guida Regioni e PA per la riapertura delle attività | 28.05.2021

ID 13659 | 28.05.2021

Linee guida delle Regioni e delle Province autonome per la riapertura delle attività

Le presenti “Linee Guida per la ripresa delle attività economiche e sociali” tengono conto delle disposizioni del decreto-legge n. 52 del 22 aprile 2021, del decreto-legge n. 65 del 18 maggio 2021 e sono adottate ai sensi dell’articolo 1, comma 14, del decreto-legge n. 33 del 16 maggio 2020.

Gli indirizzi operativi contenuti nel precedente documento “Linee guida per la ripresa delle attività economiche e sociali” (prima versione maggio 2020) si sono dimostrati efficaci per favorire l’applicazione delle misure di prevenzione e contenimento nei diversi settori economici trattati, consentendo una ripresa delle attività economiche e ricreative compatibile con la tutela della salute di utenti e lavoratori.

Anche in Italia, uno straordinario contributo al contenimento della diffusione di SARS-CoV-2 e alla prevenzione dello sviluppo di casi gravi, oltre che dei decessi, è offerto dalla campagna di vaccinazione anti-COVID19, che, allo stato attuale, si caratterizza per adesione volontaria e offerta gratuita. Un’elevata adesione alla campagna vaccinale, favorita da adeguata promozione della stessa, determinerà le condizioni immunitarie di protezione dallo sviluppo di patologia grave e d’infezione sia dei lavoratori, sia degli utenti delle attività di cui al presente documento, contribuendo a evitare che si ripresentino le condizioni che hanno portato alle diverse restrizioni nel corso degli ultimi 15-16 mesi.

In continuità con le precedenti Linee Guida, delle quali è stata mantenuta l’impostazione quale strumento sintetico e di immediata applicazione, gli indirizzi in esse contenuti sono stati integrati con alcuni nuovi elementi conoscitivi, legati all’evoluzione dello scenario epidemiologico e delle misure di prevenzione adottate, anche in un’ottica di semplificazione. In particolare, si è ritenuto più utile rimarcare le misure di prevenzione sicuramente efficaci, in luogo di misure che, pur diffusamente adottate, non aggiungono elementi di maggiore sicurezza.

La stessa finalità di semplificazione è stata tradotta nell’accorpamento dei molteplici settori economici e ricreativi in macro-aree, affini per profilo di rischio o per attività.

Si evidenzia che il presente documento individua i principi di carattere generale per contrastare la diffusione del contagio, quali norme igieniche e comportamentali, utilizzo dei dispositivi di protezione, distanziamento e contact tracing. Rientra nelle prerogative di associazioni di categoria e altri soggetti rappresentativi redigere ulteriori protocolli attuativi di dettaglio ed eventualmente più restrittivi, purché nel rispetto di tali principi generali, la cui attuazione deve essere garantita e soggetta a verifiche puntuali effettuate dalle competenti autorità locali.

I settori di cui al presente documento sono stati individuati sia perché rappresentano le attività maggiormente penalizzate dal meccanismo delle chiusure in base allo scenario, sia perché costituiscono settori in cui il rispetto delle misure previste è più concretamente realizzabile e controllabile rispetto alla pubblica via e ai comportamenti negativi (assembramenti) che vi si registrano.

Per tutte le attività di cui al presente documento devono essere usati da parte dei lavoratori dispositivi di protezione delle vie aeree finalizzati alla protezione dal contagio e deve essere obbligatoria la frequente pulizia e igienizzazione delle mani. Resta inteso che devono essere usati, da parte dei lavoratori, i dispositivi di protezione individuale previsti in base ai rischi specifici della mansione, in adempimento agli obblighi di cui al Decreto Legislativo n. 81 del 2008.

Resta inteso, infine, che in base all’evoluzione dello scenario epidemiologico le misure indicate potranno essere rimodulate, anche in senso più restrittivo. Sono fatte salve, inoltre, disposizioni normative nazionali successive all’adozione delle presenti linee guida che intervengono a modifica degli attuali obblighi igienico-sanitari e comportamentali. Si evidenzia, altresì, che nella fase attuale nelle quale la campagna vaccinale è in corso e non risulta ancora raggiunta una copertura adeguata della popolazione, in considerazione delle indicazioni scientifiche internazionali che non escludono la possibilità che il soggetto vaccinato possa contagiarsi, pur senza sviluppare la malattia, e diffondere il contagio, si ritiene che allo stato attuale il possesso e la presentazione di certificazioni vaccinali non sostituisca il rispetto delle misure di prevenzione e contrasto della diffusione del contagio quali ad esempio il distanziamento interpersonale, l’utilizzo della mascherina, l’igienizzazione della mani e delle superfici.
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SOMMARIO

RISTORAZIONE E CERIMONIE
ATTIVITÀ TURISTICHE E RICETTIVE
CINEMA E SPETTACOLI DAL VIVO
PISCINE TERMALI E CENTRI BENESSERE
SERVIZI ALLA PERSONA
COMMERCIO
MUSEI, ARCHIVI, BIBLIOTECHE E LUOGHI DELLA CULTURA
PARCHI TEMATICI E DI DIVERTIMENTO
CIRCOLI CULTURALI E RICREATIVI
CONGRESSI E GRANDI EVENTI FIERISTICI
SALE GIOCHI, SALE SCOMMESSE, SALE BINGO E CASINO’
SAGRE E FIERE LOCALI
CORSI DI FORMAZIONE

Fonte: Regioni

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Linee guida Regioni e PA per la riapertura delle attività 28.05.2021
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Attività antincendio boschivo (AIB) stagione estiva 2021

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AIB stagione estiva 2021

Attività antincendio boschivo (AIB) stagione estiva 2021

Comunicato Presidenza del Consiglio dei Ministri  (GU n.126 del 28.05.2021)

L'art. 1, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2005, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 26 luglio 2005, n. 152, individua i tempi di svolgimento delle attività antincendio boschivo nel periodo estivo che, per la prossima stagione avranno inizio il 15 giugno e termine il 30 settembre 2021.

In vista della stagione estiva 2021, per una più efficace azione di contrasto agli incendi boschivi e di interfaccia, nonché ai rischi conseguenti, ritengo doveroso condividere con le SS.LL. delle considerazioni che scaturiscono da quanto registrato in questi ultimi anni e in particolare dall’andamento della campagna antincendio boschivo 2020 che ha visto la concomitante presenza di fenomeni incendiari e la gestione dell’emergenza COVID-19.

L’andamento della campagna antincendio boschivo estiva 2020 è stato per gran parte del periodo in linea con quanto accaduto nel 2019, fatta eccezione per una recrudescenza del fenomeno che si è avuta nella coda della campagna. Nonostante questa persistenza, l’intensità e la localizzazione degli eventi ha impegnato il sistema antincendio boschivo in tutte le sue componenti sia regionali che nazionali, senza, tuttavia, metterne in crisi la capacità di risposta operativa.

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Reazione al fuoco

ID 13627 | | Visite: 4694 | Guide Sicurezza lavoro INAIL

Reazione al fuoco

Reazione al fuoco Codice Prevenzione Incendi (Misura S.1)

INAIL, Maggio 2021 / Focus sulla misura S.1 del Codice di prevenzione incendi

Il Cap. S.1 del Codice è dedicato alla reazione al fuoco. La reazione al fuoco è una misura antincendio di protezione passiva che manifesta i suoi effetti nella fase di prima propagazione dell'incendio, con l'obiettivo di limitare l'innesco dei materiali e la propagazione stessa dell'incendio. Essa, pertanto, si riferisce al comportamento al fuoco dei materiali nelle effettive condizioni di applicazione, con particolare riguardo al grado di partecipazione all'incendio che essi mostrano in condizioni standardizzate di prova.

Il presente quaderno della collana è dedicato all'approfondimento applicativo della misura S.1 Reazione al fuoco del Codice di prevenzione incendi.

La reazione al fuoco è una misura antincendio di protezione passiva che manifesta i suoi effetti nella fase di prima propagazione dell'incendio, con l'obiettivo di limitare l'innesco dei materiali e la propagazione stessa dell'incendio.

Essa, pertanto, si riferisce al comportamento al fuoco dei materiali nelle effettive condizioni di applicazione, con particolare riguardo al grado di partecipazione all'incendio che essi mostrano in condizioni standardizzate di prova.

La reazione al fuoco è una caratteristica dei prodotti o elementi che viene convenzionalmente espressa in classi sulla base di prove sperimentali.

I parametri che determinano la classe di reazione al fuoco sono valutati con prove di laboratorio eseguite in conformità a norme tecniche di riferimento.

Nelle norme tecniche di prova sono descritti il modello di fuoco, l'apparecchiatura di prova, le procedure di esecuzione della prova e gli elementi che simulano gli scenari di riferimento per la valutazione della partecipazione al fuoco del prodotto o materiale sottoposto a prova.

Atteso inoltre, che il Codice ha introdotto, nell'ambito della misura antincendio reazione al fuoco, di cui al Cap. S.1, e con riferimento alle soluzioni conformi prospettate per i livelli di prestazione II, III, IV ivi previsti, la richiesta di prestazione di reazione al fuoco anche per i cavi elettrici o di segnalazione, qualora le condutture non siano incassati in materiali incombustibili, emerge la necessità, per il professionista antincendio di comprendere anche il sistema di classificazione europea di reazione al fuoco per i cavi elettrici, descritto nella norma EN 50575:2014+A1:2016 ed elaborata anch'essa a supporto del secondo requisito essenziale (Sicurezza in caso di incendio) del Regolamento CE (UE) n. 305/2011 CPR relativo ai prodotti da costruzione.

Giova al riguardo osservare che il sistema di classificazione europea di reazione al fuoco per i cavi elettrici è regolato dalla EN 13501-6, che prevede metodi di prova e di classificazione diversi da quelli previsti per gli altri prodotti da costruzione di cui alla norma EN 13501-1.

La pubblicazione è stata redatta con riferimento alla versione aggiornata del Codice ai sensi del d.m. 18 ottobre 2019 recante modifiche all'allegato 1 al d.m. 3 agosto 2015, recante "Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi, ai sensi dell'art. 15 del d.lgs. 8 marzo 2006, n. 139" per quanto riguarda la RTO e al d.m. 14 febbraio 2020 per quanto riguarda le RTV riguardanti Uffici, Attività ricettive, Attività scolastiche e Attività commerciali, al d.m. 15 maggio 2020 per quanto riguarda la RTV sulle Autorimesse, al d.m. 6 aprile 2020 per quanto riguarda la RTV sugli Asili nido, al d.m. 10 luglio 2020 per quanto riguarda la RTV su Musei, gallerie, esposizioni, mostre, biblioteche e archivi in edifici tutelati, alle bozze di RTV approvate nel corso delle riunioni del Comitato Centrale Tecnico Scientifico di prevenzione incendi del Ministero dell'interno per quanto riguarda le Strutture sanitarie, gli Edifici di civile abitazione, lo Stoccaggio e trattamento dei rifiuti e gli Edifici tutelati (punto 72 del d.p.r. 1 agosto 2011, n. 151) ad esclusione di biblioteche, archivi, musei, gallerie, mostre.

La pubblicazione contiene esempi di progettazione di alcune attività, redatti focalizzando l'attenzione sulla misura S.1, in relazione alla quale sono state applicate sia soluzioni conformi che una o più soluzioni alternative, anche applicando i metodi suggeriti dal Codice.

In particolare, dopo un doveroso richiamo delle regolamentazioni sopra citate limitatamente alla misura S.1, i casi studio riguardano:

- un edificio storico adibito ad attività scolastica;
- un edificio storico adibito ad attività uffici aperti al pubblico;
- un edificio adibito ad attività commerciale;
- un edificio storico adibito ad attività ricettiva turistico - alberghiera;
- un edificio storico adibito ad attività commerciale;
- un edificio adibito ad asilo nido.

Da ultimo, si segnala che in Appendice, al fine della comprensione del significato delle classi di reazione al fuoco, è riportata la descrizione del sistema di classificazione di reazione al fuoco di cui alle norme EN 13501-1, a supporto del requisito essenziale "Sicurezza in caso di incendio" del Regolamento CE (UE) n. 305/2011 relativo ai prodotti da costruzione ed EN 13501-6 per i cavi elettrici.

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Fonte: INAIL / VVF / CNI

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INAIL 2021
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Cassazione Penale Sent. Sez. 4 Num. 20416 | 24 Maggio 2021

ID 13651 | | Visite: 2250 | Cassazione Sicurezza lavoro

Sentenze cassazione penale

Cassazione Penale Sez. 4 del 24 maggio 2021 n. 20416

Reato di epidemia colposa da Covid 19 nella casa di riposo. Non sussiste nesso di causalità tra l'omessa integrazione del DVR con il rischio biologico e la diffusione del virus

Penale Sent. Sez. 4 Num. 20416 Anno 2021
Presidente: FUMU GIACOMO
Relatore: CENCI DANIELE
Data Udienza: 04/03/2021

Ritenuto in fatto

1. Il Tribunale per il riesame di Catania, adito ai sensi dell'art. 324 cod. proc. pen., il 18 giugno - 30 luglio 2020 ha annullato il decreto di sequestro preventivo (e di convalida del sequestro di urgenza adottato dal P.M. il 12 maggio 2020) della casa di riposo "Don Bosco" di Caltagirone, emesso il 14-15 maggio 2020 dal G.i.p. del Tribunale di Caltagirone nei confronti di G.L., indagato per epidemia colposa (artt. 438-452 cod. pen.) e per violazioni in materia di salute e di sicurezza del lavoro (artt. 65, 68 e 271 del d. lgs. 9 aprile 2008, n. 81), fatti ipotizzati come commessi tra il 22 aprile ed il 5 maggio 2020.
2. G.L. risulta essere il legale rappresentante della società cooperativa sociale che gestisce la casa di riposo "Don Bosco" di Caltagirone, oggetto di accertamenti da parte dei Carabinieri compendiati nelle note del 4, del 5, del 7 e dell'11 maggio 2020, che hanno segnalato, tra l'altro, la omessa doverosa integrazione del documento di valutazione dei rischi con le procedure previste dal D.P.C.M. 24 aprile 2020 e l'omesso aggiornamento dello stesso.
3. Ricorre per la cassazione dell'ordinanza il Procuratore della Repubblica del Tribunale di Caltagirone, affidandosi a due motivi con i quali denunzia violazione di legge.
3.1. Con il primo motivo lamenta violazione degli artt. 438 e 452 cod. pen.
Rammenta che il Tribunale ha ritenuto che il reato di epidemia colposa postuli necessariamente una condotta commissiva a forma vincolata, di per sé incompatibile con la responsabilità a titolo di omissione e, quindi, con il disposto dell'art 40, comma 2, cod. pen., che si riferisce solo ai reati a forma libera.
Secondo il P.M., invece, l'inciso "mediante la diffusione di germi patogeni" di cui all'art. 438 cod. pen. non rappresenta una peculiare modalità di realizzazione della condotta ma specifica il tipo di evento che la norma penale punisce in caso di verificazione: la fattispecie di cui agli artt. 438-452 cod. pen., per ragioni sia testuali che sistematiche, non esige una condotta commissiva a forma vincolata e, di per sé, non è incompatibile con una responsabilità di tipo omissivo.
In tal senso - sottolinea il ricorrente - si è pronunziata la Corte di cassazione nella motivazione della sentenza di Sez. 1, n. 48014 del 30/10/2019, P., Rv. 277791-01.
Prosegue così il ricorso: «Orbene, il COVID-19 è una malattia infettiva ad alto tasso di contagiosità (tanto da essere stata dichiarata "pandemia"), che, diffondendosi con elevata rapidità per via aerea e/o tramite contatto con superfici contaminate, desta un notevole allarme sociale e correlativo pericolo per un numero indeterminato di persone, propria a casa della sua capacità di propagazione. Pertanto, alla luce delle superiori considerazioni, anche la mancata integrazione e/o l'omesso aggiornamento del Documento di Valutazione dei Rischi rispetto al rischio biologico in generale, e a quello da COVID-19 in particolare, costituiscono condotte che integrano gli estremi della fattispecie incriminatrice di cu agli artt. 438 e 452 c.p., a fronte della loro efficienza causale a cagionare un'epidemia a titolo colposo, come del resto si è verificato nel caso di specie, ove numerosi anziani (oggi deceduti) e lavoratori dipendenti sono risultati positivi al virus» (così alla pp. 3-4).
3.2. Con l'ulteriore motivo il ricorrente censura la violazione degli artt. 324, comma 7, 309, comma 9, e 321 cod. proc. pen., nella parte in cui il sindacato giurisdizionale non si è limitato ad accertare la possibilità di sussumere la fattispecie concreta in una delle figure di reato prospettate dal Pubblico Ministero (comprese quelle concernenti le violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro) ma si è spinto, eccedendo - si ritiene - i poteri al Tribunale spettanti, a sindacare la concreta fondatezza dell'ipotesi accusatoria.
Si chiede, dunque, l'annullamento dell'ordinanza impugnata.
4. Il P.G. della Corte di cassazione nelle conclusioni scritte del 15 febbraio 2021 (ex art. 23, comma 8, del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, nella I. 18 dicembre 2020, n. 176) ha chiesto il rigetto del ricorso.
5. Con ampia memoria, con allegati, in data 16 febbraio 2021 la difesa di G.L. ha chiesto rigettarsi il ricorso del P.M., per manifesta infondatezza dello stesso.

Considerato in diritto

1. Va premesso che il ricorso è tempestivo: infatti l'ordinanza impugnata risulta comunicata il 12 agosto 2020 al P.M., la cui impugnazione è stata depositata nella Cancelleria del Tribunale il 15 settembre 2020, quindi nei termini (a decorrere dal 1° settembre 2020): si applica, infatti, in materia di sequestri la generale disposizione di cui all'art. 585, comma 1, lett. a), cod. proc. pen. in tema di impugnabilità dei provvedimenti emessi in camera di consiglio (come precisato già da Sez. U, n. 5 del 20/04/1994, Iorizzi, Rv. 197701, e costantemente seguito dalle Sezioni semplici, sino alla recente Sez. 3, n. 13737 del 15/11/2018, dep. 2019, Ficarra, Rv. 275190).
2. Nel merito, il ricorso è infondato, per le seguenti ragioni.
2.1. Quanto al primo motivo, con il quale il ricorrente contesta l'affermazione dei giudici di merito secondo cui il reato contestato "evoca necessariamente una condotta commissiva a forma vincolata di per sé incompatibile con una responsabilità a titolo di omissione e, quindi, con il disposto dell'art. 40, comma secondo, c.p., riferibile esclusivamente alle fattispecie a forma libera" (pp. 3-4 dell'ordinanza impugnata), osserva il Collegio quanto segue.
L'ordinanza del Tribunale richiama espressamente il recente precedente di legittimità secondo il quale «In tema di delitto di epidemia colposa, non è configurabile la responsabilità a titolo di omissione in quanto l'art. 438 cod. pen., con la locuzione "mediante la diffusione di germi patogeni", richiede una condotta commissiva a forma vincolata, incompatibile con il disposto dell'art. 40, comma secondo, cod. pen., riferibile esclusivamente alle fattispecie a forma libera» (Sez. 4, n. 9133 del 12/12/2017, dep. 2018, Giacomelli, Rv. 272261, v. specc. punti nn. 2., 2.1., 2.2. e 2.3., pp. 13-14, del "ritenuto in diritto").
Non conferente, invece, poiché relativo a fatto del tutto diverso, il precedente di Sez. 1, n. 48014 del 30/10/2019, P., Rv. 277791, richiamato sia nel ricorso che nella memoria difensiva.
In ogni caso, l'ordinanza giustifica la decisione di annullamento con una "doppia motivazione" con la quale il ricorrente non si confronta.
Infatti, dopo avere affermato la inconfigurabilità in diritto (pp. 3-4), il Tribunale afferma che, «In ogni caso, ritiene il Collegio che, anche a voler aderire all'orientamento minoritario della dottrina e della giurisprudenza che qualificano il reato di epidemia colposa nella categoria dei c.d. "reati a mezzo vincolato" e come tali compatibili di essere convertiti, mediante la clausola di equivalenza di cui all'art. 40, secondo comma, c.p., in illeciti omissivi impropri, nel decreto di sequestro preventivo disposto in via d'urgenza il 12.05.2020 dal p.m. ex art. 321, comma 3 bis, c.p.p. e nel successivo decreto di sequestro preventivo disposto dal Gip di Caltagirone, ex art. 321 c.p.p., il 14.05.2020, non vengono dedotti né illustrati gli elementi e le ragioni logico-giuridiche in base ai quali la condotta omissiva ascritta all'indagato sia causalmente collegabile alla successiva diffusione del virus da Covid-19 tra i pazienti ed il personale dalla casa di riposo diretta dal ricorrente [...] Il Tribunale ritiene che, in applicazione delle teoria condizionalistica orientata secondo il modello della sussunzione sotto leggi scientifiche, in assenza di qualsivoglia accertamento circa l'eventuale connessione tra l'omissione contestata al ricorrente e la seguente diffusione del virus non sia possibile ravvisare, nel caso de quo, la sussistenza del nesso di causalità tra detta omissione e la diffusione del virus all'interno della casa di riposo. Ed invero, alla stregua del giudizio controfattuale, ipotizzando come realizzata la condotta doverosa ed omessa dall'indagato, non è possibile desumere "con alto grado di credibilità logica o credibilità razionale" che la diffusione/contrazione del virus Covid-19 nei pazienti e nei dipendenti della casa di riposo sarebbe venuta meno. Non è da escludere, infatti, che qualora l'indagato avesse integrato il documento di valutazione dei rischi e valutato il rischio biologico, ex art. 27 D. lgs. 81/2008, la propagazione del virus sarebbe comunque avvenuta per fattori causali alternativi (come ad esempio per la mancata osservanza delle prescrizioni impartite nel DPCM per le case di riposo quali di indossare le mascherine protettive, del distanziamento o dell'isolamento dei pazienti già affetti da covid, ovvero a causa del ritardo negli esiti del tampone). Quanto accertato, dunque, non è sufficiente a far ritenere, in termini di qualificata probabilità richiesta in questa sede, la ricorrenza del fumus della fattispecie di epidemia colposa» (così alle pp. 4-5 del provvedimento impugnato).
Si tratta, con ogni evidenza, di motivazione esistente, non incongrua e non illogica, di per sé non sindacabile in sede di legittimità.
2.2. Quanto, poi, al secondo motivo di impugnazione, secondo il quale il Tribunale non si sarebbe limitato a verificare il fumus boni iuris, ma sarebbe entrato nel merito delle accuse, si rinviene adeguata risposta alla p. 2 dell'ordinanza impugnata, che richiama precedenti di legittimità pertinenti, in linea con il principio di diritto puntualizzato, tra le altre:
da Sez. 26, n. 18183 del 23/11/2017, dep. 2018, Polifroni e altro, Rv. 272927-01, secondo cui «Nella valutazione del "fumus commissi delicti", quale presupposto del sequestro preventivo, il giudice deve verificare la sussistenza di un concreto quadro indiziario, non potendosi limitare alla semplice verifica astratta della corretta qualificazione giuridica dei fatti prospettati dall'accusa»;
da Sez. 6, n. 49478 del 21/10/2015, P.M. in proc. Macchione, Rv. 265433- 01, secondo cui «Ai fini dell'emissione del sequestro preventivo il giudice deve valutare la sussistenza in concreto del "fumus commissi delicti" attraverso una verifica puntuale e coerente delle risultanze processuali, tenendo nel debito conto le contestazioni difensive sull'esistenza della fattispecie dedotta, all'esito della quale possa sussumere la fattispecie concreta in quella legale e valutare la plausibilità di un giudizio prognostico in merito alla probabile condanna dell'imputato»;
e da Sez. 4, n. 15448 del 14/03/2012, Vecchione Rv. 253508-01, secondo cui «Nel sequestro preventivo la verifica del giudice del riesame, ancorché non debba tradursi nel sindacato sulla concreta fondatezza dell'accusa, deve, tuttavia, accertare la possibilità di sussumere il fatto in una determinata ipotesi di reato; pertanto, ai fini dell'individuazione del "fumus commissi delicti", non è sufficiente la mera "postulazione" dell'esistenza del reato, da parte del pubblico ministero, in quanto il giudice del riesame nella motivazione dell'ordinanza deve rappresentare in modo puntuale e coerente le concrete risultanze processuali e la situazione emergente dagli elementi forniti dalle parti e dimostrare la congruenza dell'ipotesi di reato prospettata rispetto ai fatti cui si riferisce la misura cautelare reale sottoposta al suo esame» .
Nello stesso senso, tra le numerose altre decisioni di legittimità conformi, si richiamano Sez. 5, n. 49596 del 16/09/2014, Armento, Rv. 261677; Sez. 5, n.28515 del 21/05/2014, Ciampani ed altri, Rv. 260921; Sez. 3, n. 26197 del 05/05/2010, Bressan, Rv. 247694; Sez. 5, n. 37695 del 15/07/2008, Cecchi Gori e altro, Rv. 241632; Sez. 4, n. 10979 del 29/01/2007, Veronese, Rv. 236193.
Occorre, infine, convenire con il difensore dell'indagato G.L., allorquando osserva (alla p. 3 della memoria del 16 febbraio 2021) che il sequestro è stato disposto solo in relazione al reato di epidemia colposa, come risulta testualmente dal contenuto di p. 1 del decreto del G.i.p. di Caltagirone del 14-15 maggio 2020 (v. pp. 197-198 degli atti trasmessi dal P.M . al Tribunale per il riesame).
3. Consegue il rigetto dell'impugnazione.
Nulla per le spese, essendo il ricorrente Parte pubblica.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.
Così deciso il 04/03/2021

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Manuale delle Operazioni della Componente aerea VVF

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Manuale organizzazione operativa componente aerea del corpo nazionale dei vigili del fuoco

Manuale delle Operazioni della Componente aerea VVF

Edizione Aprile 2019

Manuale dell’organizzazione operativa della componente aerea del Corpo nazionale dei vigili del fuoco

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Fonte: VVF

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Aprile 2019
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Modelli Incarichi e Deleghe funzioni D.Lgs. 81/08

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Modelli di Lettere di Incarico e di Deleghe di funzioni D.Lgs. 81/08

Update 13.03.2019

Modelli relativi a Comunicazioni di incarico soggetti interessati sicurezza (Art. 2 e 18) e Deleghe di funzioni ( Art. 16) del D. Lgs. 81/2008

Soggetti Sicurezza

I Soggetti interessati Sicurezza principali sono:

Art. 2 D.Lgs 81/2008 Definizioni
---

datore di lavoro: il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l'assetto dell'organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell'organizzazione stessa o dell'unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa. Nelle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per datore di lavoro si intende il dirigente al quale spettano i poteri di gestione, ovvero il funzionario non avente qualifica dirigenziale, nei soli casi in cui quest'ultimo sia preposto ad un ufficio avente autonomia gestionale, individuato dall'organo di vertice delle singole amministrazioni tenendo conto dell'ubicazione e dell'ambito funzionale degli uffici nei quali viene svolta l'attività, e dotato di autonomi poteri decisionali e di spesa. In caso di omessa individuazione, o di individuazione non conforme ai criteri sopra indicati, il datore di lavoro coincide con l'organo di vertice medesimo;

dirigente: persona che, in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, attua le direttive del datore di lavoro organizzando l'attività lavorativa e vigilando su di essa;

preposto: persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa;

responsabile del servizio di prevenzione e protezione: persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all'articolo 32 designata dal datore di lavoro, a cui risponde, per coordinare il servizio di prevenzione e protezione dai rischi;

addetto al servizio di prevenzione e protezione: persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all'articolo 32, facente parte del servizio di cui alla lettera l);

medico competente: medico in possesso di uno dei titoli e dei requisiti formativi e professionali di cui all'articolo 38, che collabora, secondo quanto previsto all'articolo 29, comma 1, con il datore di lavoro ai fini della valutazione dei rischi ed è nominato dallo stesso per effettuare la sorveglianza sanitaria e per tutti gli altri compiti di cui al presente decreto;

rappresentante dei lavoratori per la sicurezza: persona eletta o designata per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro;

Nonché:

Art. 18 Obblighi del datore di lavoro e del dirigente

1. Il datore di lavoro, che esercita le attività di cui all'articolo 3, e i dirigenti, che organizzano e dirigono le stesse attività secondo le attribuzioni e competenze ad essi conferite, devono:
...
b) designare preventivamente i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza;

Delega di funzioni

L’art. 16 del D.Lgs. n. 81/2008 individua i requisiti essenziali affinché la delega di funzioni possa ritenersi efficace. Detti requisiti sono sia relativi all'atto sia relativi al contenuto.

Art. 16. Delega di funzioni

1. La delega di funzioni da parte del datore di lavoro, ove non espressamente esclusa, è ammessa con i seguenti limiti e condizioni:
a) che essa risulti da atto scritto recante data certa;
b) che il delegato possegga tutti i requisiti di professionalità ed esperienza richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate;
c) che essa attribuisca al delegato tutti i poteri di organizzazione, gestione e controllo richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate;
d) che essa attribuisca al delegato l'autonomia di spesa necessaria allo svolgimento delle funzioni delegate;
e) che la delega sia accettata dal delegato per iscritto.

2. Alla delega di cui al comma 1 deve essere data adeguata e tempestiva pubblicità.

3. La delega di funzioni non esclude l'obbligo di vigilanza in capo al datore di lavoro in ordine al corretto espletamento da parte del delegato delle funzioni trasferite. L'obbligo di cui al primo periodo si intende assolto in caso di adozione ed efficace attuazione del modello di verifica e controllo di cui all'articolo 30, comma 4.

3-bis. Il soggetto delegato può, a sua volta, previa intesa con il datore di lavoro delegare specifiche funzioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro alle medesime condizioni di cui ai commi 1 e 2.
La delega di funzioni di cui al primo periodo non esclude l'obbligo di vigilanza in capo al delegante in ordine al corretto espletamento delle funzioni trasferite. Il soggetto al quale sia stata conferita la delega di cui al presente comma non può, a sua volta, delegare le funzioni delegate.

1. Aspetto formale della delega 

Sul piano formale, è necessario che sussista:

  1. atto di delega scritto recante data certa;
  2. accettazione per iscritto del delegato;
  3. adeguata e tempestiva pubblicità della delega.

2. Aspetto sostanziale della delega 

Sul piano sostanziale, occorre che la delega sia effettuata nei seguenti termini:

  1. a soggetto delegato in possesso di requisiti di professionalità ed esperienza richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate;
  2. con attribuzione di tutti i poteri di organizzazione, gestione e controllo richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate;
  3. con attribuzione dell’autonomia di spesa necessaria allo svolgimento delle funzioni delegate.

3. Giurisprudenza

Sentenza Sez. 4, n. 38425 del 22 novembre 2006
"...L'atto di delega deve essere espresso, inequivoco e certo e deve investire persona tecnicamente capace, dotata delle necessarie cognizioni tecniche e dei relativi poteri decisionali e di intervento, che abbia accettato lo specifico incarico, fermo comunque l'obbligo per il datore di lavoro di vigilare e di controllare che il delegato usi, poi, concretamente la delega, secondo quanto la legge prescrive..."

Sentenza Sez. 4,  n. 41352 del 25 settembre 2018
"...E' noto e pacifico che non è sufficiente (né lo era sotto il vigore della normativa prevenzionistica dell'epoca) il conferimento di una delega in materia di sicurezza sul lavoro per esimere il delegante da responsabilità: ciò in base al fondamentale principio secondo cui il datore di lavoro, quale responsabile della sicurezza, ha l'obbligo non solo di predisporre le misure antinfortunistiche, ma anche di sorvegliare continuamente sulla loro adozione da parte degli eventuali preposti e dei lavoratori, in quanto, in virtù della generale disposizione di cui all' art. 2087 cod. civ., egli é costituito garante dell'incolumità fisica dei prestatori di lavoro..."

Modelli:

01. Lettere di incarico per l'intero complesso aziendale
02. Lettera di incarico per preposto
03. Lettera di incarico per RSPP
04. Lettera di incarico per addetti antincendio/primo soccorso
05. Lettera di incarico per medico competente
06. Lettera di incarico per ASPP
07. Lettera di incarico per dirigente/direttore di cantiere
08. Lettera di incarico per preposti di cantiere
09. Lettera di incarico per dirigente/direttore di cantiere
10. Lettera di incarico per preposti (impresa affidataria)
11. Delega per l'intero complesso aziendale
12. Delega per singolo cantiere
13. Delega per singolo cantiere impresa affidataria

Attenzione
I modelli formato .docx devono essere adattati in relazione alla singola esigenza incarico/delega.

Certifico Srl - 2017 IT (su Fonte ANCE)

Circolare MLPS 19 maggio 2011 n. 11398

ID 13636 | | Visite: 2342 | Circolari Sicurezza lavoro

Circolare MLPS 19 maggio 2011 n. 11398 

Chiarimenti in merito alle modifiche all'articolo 38, comma 1 del D. Lgs. n. 81/2008, introdotte dal D. Lgs, n. 106/2009

In relazione ai numerosi quesiti pervenuti alla scrivente, riguardanti la possibilità per i medici competenti ex articolo 38, comma 1, lettera d-bis), del D. Lgs. n. 81/2008 di esercitare la propria attività in ambito civile, si ritiene di dover chiarire alcuni aspetti della norma di cui trattasi.

Il decreto legislativo 3 agosto 2009 n. 106, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 180 del 5 agosto 2009 recante: “ Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81 in materia della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”, ha modificato l'articolo 38 (Titoli e requisiti dei medici competenti), comma 1 del predetto decreto n. 81/2008, introducendo la lettera d-bis), la cui specifica dizione è: “con esclusivo riferimento al ruolo dei sanitari delle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri, della Polizia di Stato e della Guardia di Finanza, svolgimento di attività di medico nel settore del lavoro per almeno quattro anni”.

La ratio di tale modifica è stata quella di sanare situazioni di potenziale criticità in materia di salute e sicurezza sul lavoro presenti nelle Forze Armate e nella Polizia di Stato in relazione alle attività dei medici militari, come si evince chiaramente dalla Relazione di accompagnamento al D. Lgs. n. 106/2009,che recita testualmente: "...omissis... L'emendamento all'articolo 38 serve a consentire ai medici operanti presso le Forze Armate e la Polizia di Stato di continuare a svolgere le funzioni di medico competente - come oggi è loro consentito ex lege (v. articolo 44, comma 1, lettera d), d.lgs. 5 ottobre 2000, n. 334) - qualora in possesso di una esperienza professionale specifica almeno quadriennale.".

La volontà del Legislatore risulta chiaramente diretta ad individuare una disciplina peculiare, applicabile unicamente alle aree "riservate" ai medici delle Forze Armate e della Polizia di Stato senza che in ragione di tale previsione - la quale ha valore di eccezione - possa configurarsi un regime diversificato della disciplina di ordine generale relativa al possesso dei titoli e, per quanto qui interessa, ai requisiti necessari per l'ammissione agli esami per l'iscrizione nell'elenco nominativo dei medici autorizzati alla sorveglianza sanitaria ex D. Lgs. n. 230/95 e successive modifiche e integrazioni.

Pertanto, in condivisione con il Ministero della Salute - Dipartimento della Prevenzione e della Comunicazione, Direzione Generale della Prevenzione - Ufficio II, sulla base delle prescrizioni dell'art. 44 del D.Lgs. n. 334/2000 e delle motivazioni contenute nella Relazione d'accompagnamento al D. Lgs, n. 106/2009, che circoscrivono l'ambito di attività dei medici di cui all'articolo 38, comma 1, lettera d-bis), all'interno delle Amministrazioni di appartenenza, si ritiene che tali sanitari, ove non in possesso dei titoli e dei requisiti richiesti dalla normativa di riferimento generale, non possono essere ammessi a sostenere gli esami di abilitazione per l'iscrizione nell'elenco nominativo dei medici autorizzati alla radioprotezione, istituito presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

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Fonte: MLPS

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Nota MLPS 27 novembre 2013 n. 20791

ID 13634 | | Visite: 1430 | Circolari Sicurezza lavoro

Nota MLPS 27 novembre 2013 n. 20791 

Nozione di “trasferimento” ex art. 37, comma 4, lett. b), D.Lgs. 81/2008 e ss. mm. ii.

È pervenuta a questo Ufficio una richiesta di parere in merito alla necessità di provvedere alla formazione, ex art. 37, comma 4, lett. b), D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., di lavoratori che siano stati meramente trasferiti da un servizio all'altro (reparto o ufficio) della medesima azienda, mantenendo la medesima qualifica. Al riguardo si forniscono a codesti Uffici alcune indicazioni.

L'art. 37, c. 4, lett. b) citato recita: “La formazione e, ove previsto, l'addestramento specifico devono avvenire in occasione: ... b) dei trasferimento o cambiamento di mansioni”.

Dalla lettura dell'art. 37 emerge che i casi nei quali è previsto l'obbligo formativo (costituzione del rapporto di lavoro o inizio dell'utilizzazione qualora si tratti di somministrazione di lavoro; trasferimento o cambiamento di mansioni; introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie, di nuove sostanze e preparati pericolosi) si caratterizzano per una sostanziale variazione dei rischi cui potenzialmente potrebbe essere esposto il lavoratore in relazione al suo inserimento nell’organizzazione lavorativa dell'azienda ed alle caratteristiche che contraddistinguono le competenze acquisite dal lavoratore medesimo, tali da richiedere un adeguamento formativo.

Posto che il discrimine del citato articolo 37, comma 4, lett. b) del D.Lgs. 81/2008 attiene non già alla variazione di qualifica bensì alla variazione di mansione e/o al trasferimento, il presente parere si riferisce al trasferimento del lavoratore da un servizio all'altro della medesima azienda indipendentemente dal riferimento alla qualifica contrattualmente individuata.

Nell'ottica sopra rappresentata, le fattispecie del trasferimento e del mutamento di mansioni debbono essere intese in senso analogamente orientato. Ad avviso della scrivente, la fattispecie del trasferimento assume autonoma rilevanza ai fini degli obblighi formativi nel senso più ampio sopra descritto, in una lettura dell’art. 37, comma 4. D.Lgs. 81/2008 che presupponga una adeguata valutazione dei rischi specifici.

La necessità di integrare la formazione del lavoratore nel caso in cui lo stesso venga trasferito nell'ambito della stessa azienda andrà dunque valutata in considerazione della prestazione di lavoro nel nuovo servizio (reparto o ufficio) al quale è trasferito, che potrebbe esporre il lavoratore a rischi sui quali non è stato precedentemente formato (ad es. nuove procedure operative e di emergenza da seguire), avendo riferimento anche al luogo in cui essa è ubicata (ad es. in caso di differenze sostanziali della nuova postazione di lavoro e delle relative dotazioni, e di variazione delle vie e delle uscite di emergenza).

In sintesi, qualora il lavoratore, pur mantenendo la medesima qualifica, venga destinato a mansioni diverse da quelle precedentemente svolte, dovrà essere sottoposto ad una formazione specifica. Nel caso in cui, invece, il lavoratore venga trasferito ad altro reparto/ufficio della stessa unità produttiva, pur svolgendo le stesse mansioni, il datore di lavoro dovrà considerare l'opportunità di programmare gli eventuali aggiornamenti formativi necessari tenendo conto, anche sulla scorta del documento di valutazione dei rischi, della sussistenza di effettive e concrete esigenze di adeguamento del patrimonio formativo del dipendente.

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Fonte: MLPS

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CEI EN 50499:2020 | Valutazione esposizione campi elettromagnetici

ID 12590 | | Visite: 14376 | Documenti Riservati Sicurezza

CEI EN 50499 2020

CEI EN 50499:2020 | Valutazione esposizione campi elettromagnetici

ID 12590 | 15.01.2021 / Documento e Rapporti di valutazione

La norma CEI EN 50499:2020 fornisce una procedura generale per la valutazione dell'esposizione dei lavoratori a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici nei luoghi di lavoro al fine di determinare la conformità ai valori limite di esposizione e/o ai livelli di azione come indicato nella Direttiva Europea 2013/35/EU con lo scopo di proteggere i lavoratori dai rischi per la loro salute e sicurezza derivanti o che potrebbero derivare dall'esposizione a campi elettromagnetici (da 0 Hz a 300 GHz) durante il loro lavoro.

Lo scopo della norma è di specificare come eseguire una valutazione iniziale dei livelli di esposizione dei lavoratori ai campi elettromagnetici (CEM), includendo, se necessario, una valutazione specifica di tali livelli mediante calcoli e/o misure, e di determinare se sia necessario effettuare una dettagliata analisi del rischio di esposizione ai campi elettromagnetici. Tale norma può essere utilizzata dai datori di lavoro per la valutazione del rischio e, ove richiesto, per la misurazione e/o il calcolo dell'esposizione dei lavoratori.

La norma consente di effettuare una prima valutazione che, in funzione dei risultati, potrà essere esaustiva oppure potrà richiedere ulteriori analisi e approfondimenti, anche avvalendosi di altre norme per lo specifico luogo di lavoro. È previsto che gli utenti di questa norma consultino la legislazione nazionale al fine di identificare le normative e i regolamenti nazionali che possono introdurre requisiti aggiuntivi non coperti dalla norma stessa.

CEI EN 50499:2020 “Procedura per la valutazione dell'esposizione dei lavoratori ai campi elettromagnetici”

Data pubblicazione: 01.11.2020

Identica a: EN 50499:2019

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Rischio EMC D.Lgs. 81/08

Con il recepimento in Italia della Direttiva 2013/35/UE mediante il Decreto Legislativo 1 agosto 2016, n. 159 sono state apportate delle modifiche al Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 inerente il rischio EMC lavoro.

Direttiva 2013/35/UE del Parlamento Europeo e del 26 giugno 2013 sulle disposizioni minime di sicurezza e di salute relative all’esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (campi elettromagnetici) (ventesima direttiva particolare ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE) e che abroga la direttiva 2004/40/CE.

1. La presente direttiva, che è la ventesima direttiva particolare ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE, stabilisce prescrizioni minime di protezione dei lavoratori contro i rischi per la loro salute e la loro sicurezza che derivano, o possono derivare, dall’esposizione ai campi elettromagnetici durante il lavoro.

2. L’ambito di applicazione della presente direttiva include tutti gli effetti biofisici diretti e gli effetti indiretti noti, provocati dai campi elettromagnetici.

3. I valori limite di esposizione (VLE) stabiliti nella presente direttiva riguardano soltanto le relazioni scientificamente accertate tra effetti biofisici diretti a breve termine ed esposizione ai campi elettromagnetici.

4. L’ambito di applicazione della presente direttiva non include le ipotesi di effetti a lungo termine. La Commissione tiene sotto osservazione i più recenti sviluppi scientifici. Qualora emergano dati scientifici accertati in merito agli effetti a lungo termine ipotizzati, la Commissione valuta un’adeguata risposta politica, compresa, se del caso, la presentazione di una proposta legislativa che riguardi tali effetti. Mediante la relazione sull’attuazione pratica della presente direttiva di cui all’articolo 15, la Commissione tiene informati il Parlamento europeo e il Consiglio in materia.

5. La presente direttiva non riguarda i rischi derivanti dal contatto con conduttori sotto tensione. 6. Fatte salve le disposizioni più rigorose o più specifiche contenute nella presente direttiva, la direttiva 89/391/CEE continua ad applicarsi integralmente all’intero settore di cui al paragrafo 1.

Con il recepimento in Italia della Direttiva 2013/35/UE mediante il Decreto Legislativo 1 agosto 2016, n. 159 sono state apportate delle modifiche al Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 inerente il rischio EMC lavoro.[/panel]

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Principi di valutazione del rischio

Prima di iniziare la propria valutazione il Datore di Lavoro dovrà redigere un elenco dettagliato di tutte le apparecchiature che possono emettere campi elettromagnetici presenti sul luogo di lavoro. Nei luoghi di lavoro spesso sono presenti molte attrezzature che non producono campi elettromagnetici con valori superiori ai limiti di esposizione della popolazione e per tali attrezzature non sarà necessaria nessuna valutazione. Nella tabella seguente sono elencati alcuni luoghi di lavoro con attrezzature conformi a priori per i quali, salvo la presenza di lavoratori particolarmente sensibili all’esposizione a campi elettromagnetici, non è necessaria nessuna valutazione.

Tabella 1

Tabella 1 – Luoghi di lavoro e attrezzature conformi a priori

_________

Nel valutare la conformità delle apparecchiature, è possibile utilizzare la procedura di zonizzazione descritta nell'Allegato E della CEI EN 50499:2020.

Figura 0

Fig. 0 – Processo di zonizzazione

Zona 0 è l’area nella quale i livelli di esposizione sono conformi ai valori limite di esposizione per la popolazione, oppure nella quale tutte le apparecchiature in essa presenti sono comprese nella Tab. 1.

Zona 1a è l’area in cui le esposizioni possono superare i valori limite di esposizione per la popolazione, ma sono conformi a i livelli di azione inferiori o ai VLE relativi agli effetti sensoriali, ove applicabili. 

Zona 1b è l’area nella quale le esposizioni sono conformi ai livelli di azione superiori o ai VLE relativi agli effetti sanitari, ma possono superare i VLE relativi agli effetti sensoriali o i LA inferiori applicabili. Potrebbe essere necessario adottare misure di controllo per garantire che qualsiasi superamento dei VLE relativi agli effetti sensoriali sia sempre solo temporaneo. In caso di superamento dei livelli di azione inferiori per il campo elettrico, dovrebbero essere adottate le misure di protezione specificate all'art. 5, par. 6, della Direttiva 2013/35/UE.

Zona 2 è l’area nella quale le esposizioni possono essere superiori ai VLE relativi agli effetti sanitari e si devono adottare misure correttive per ridurre l’esposizione, ovvero per limitare o vietare l’accesso.

_________

Schemi valutazione del rischio

Figura 1

Fig. 1 - Processo di valutazione

Figura 2

Fig. 2 - Processo dettagliato di valutazione per l’esposizione a campi magnetici compresi tra 1 Hz e 10 MHz

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Report per la registrazione del risultato della valutazione

Modulo 1

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Segue in allegato (Documento di lavoro | Rapporti di valutazione)

Fonti
CEI EN 50499:2020
Direttiva Europea 2013/35/EU
D.Lgs. 81/08

Certifico Srl - IT | Rev. 0.0 2021
©Copia autorizzata Abbonati

Matrice Revisioni

Rev. Data Oggetto Autore
0.0 15.01.2021 --- Certifico Srl

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Vademecum Sicurezza Funi di acciaio

ID 3864 | | Visite: 55009 | Documenti Riservati Sicurezza

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Accordo quadro HOSPEEM e FSESP 2010

ID 13625 | | Visite: 1826 | Legislazione Sicurezza UE

Accordo quadro HOSPEEM e FSESP 2010

Accordo quadro, concluso da HOSPEEM e FSESP, in materia di prevenzione delle ferite da taglio o da punta nel settore ospedaliero e sanitario Risoluzione del Parlamento europeo dell'11 febbraio 2010 sulla proposta di direttiva del Consiglio che attua l'accordo quadro, concluso da HOSPEEM e FSESP, in materia di prevenzione delle ferite da taglio o da punta nel settore ospedaliero e sanitario (COM(2009)0577)

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Parere AVCP 27 luglio 2010, n. 48963

ID 13623 | | Visite: 2006 | News Sicurezza

Parere AVCP 27 luglio 2010, n. 48963

Oggetto: Istanza di parere ai sensi del "Regolamento sulla istruttoria dei quesiti giuridici"- Corretta applicazione dell'art. 89, comma 1, lettera i) del D.Lgs. n. 81/2008 - ANCE

In esito a quanto richiesto con nota n. 91- C2V/2010 si comunica che il Consiglio dell'Autorità nell'adunanza del 21 e 22 luglio 2010 ha approvato le seguenti considerazioni.

Al fine di rendere il richiesto parere, sembra opportuno delineare brevemente il quadro normativo di riferimento.

Ai sensi dell'art. 89, comma 1, lett. i), del D.Lgs. n. 81/2008 (come modificato dal D.Lgs. n. 106/2009), l'impresa affidataria è l'"impresa titolare del contratto di appalto con il committente che, nell'esecuzione dell'opera appaltata, può avvalersi di imprese subappaltatrici o di lavoratori autonomi. Nel caso in cui titolare del contratto di appalto sia un consorzio tra imprese che svolga la funzione di promuovere la partecipazione delle imprese aderenti agli appalti pubblici o privati, anche privo di personale deputato alla esecuzione dei lavori, l'impresa, affidataria è l'impresa consorziata assegnataria dei lavori oggetto del contratto di appalto individuata dal consorzio nell'atto di assegnazione dei lavori comunicato al committente o, in caso di pluralità di imprese consorziate assegnatarie di lavori, quella indicata nell'atto di assegnazione del lavori come affidataria, sempre che abbia espressamente accettato tale individuazione"; ai sensi della successiva lettera i-bis) l'impresa esecutrice è l'"impresa che esegue un'opera o parte di essa impegnando proprie risorse umane e materiali" (l'impresa esecutrice svolge i compiti indicati nell'art. 95).
Gli articoli 96 e 97 del D.Lgs. n. 81/2008, individuano i compiti assegnati all'impresa affidataria. In particolare, ai sensi dell'art. 96, "i datori di lavoro delle imprese affidatarie e delle imprese esecutrici, anche nel caso in cui nel cantiere operi una unica impresa, anche familiare o con meno di dieci addetti: a) adottano le misure conformi alle prescrizioni di cui all'allegato XIII [prescrizioni di sicurezza e di salute per la logistica di cantiere]; b) predispongono l'accesso e la recinzione del cantiere con modalità chiaramente visibili e individuabili; c) curano la disposizione o l'accatastamento di materiali o attrezzature in modo da evitarne il crollo o il ribaltamento; d) curano la protezione dei lavoratori contro le influenze atmosferiche che possono compromettere la loro sicurezza e la loro salute; e) curano le condizioni di rimozione dei materiali pericolosi, previo, se del caso, coordinamento con il committente o il responsabile dei lavori; f) curano che lo stoccaggio e l'evacuazione dei detriti e delle macerie avvengano correttamente; g) redigono il piano operativo di sicurezza di cui all'articolo 89, comma 1, lettera h) (...)". A norma dell'art. 97, inoltre, "Il datore di lavoro dell'impresa affidataria verifica le condizioni di sicurezza dei lavori affidati e l'applicazione delle disposizioni e delle prescrizioni del piano di sicurezza e coordinamento (...)" e deve altresì (comma 3) "a) coordinare gli interventi di cui agli articoli 95 e 96; b) verificare la congruenza dei piani operativi di sicurezza (POS) delle imprese esecutrici rispetto al proprio, prima della trasmissione dei suddetti piani operativi di sicurezza al coordinatore per l'esecuzione (...)". Sembra utile sottolineare, altresì, che ai sensi dell'art. 101 del D.Lgs. 81/2008, prima dell'inizio dei lavori, ciascuna impresa esecutrice trasmette il proprio piano operativo di sicurezza all'impresa affidataria, la quale, previa verifica della congruenza rispetto al proprio, lo trasmette al coordinatore per l'esecuzione. L'inizio dei lavori è, dunque, consentito solo all'esito (ovviamente positivo) delle suddette verifiche; ciò al fine di evitare l'avvio dei lavori in cantieri per i quali le imprese esecutrici non abbiano adeguatamente pianificato la sicurezza.
L'art. 159 prevede, infine, specifiche sanzioni in caso di violazione delle suindicate norme.

Dalle disposizioni sopra riportate emerge, dunque, che il legislatore ha assegnato all'impresa affidataria l'importante ruolo di verificare concretamente in cantiere il rispetto delle prescrizioni poste a tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori. Si tratta di compiti di coordinamento e di gestione operativa del cantiere, con controllo del livello di sicurezza in tutte le lavorazioni svolte sia dai propri lavoratori, sia dai subappaltatori.

Con riferimento all'individuazione del soggetto preposto a tali compiti, l'art. 89 del D.Lgs. n. 81/2008, specifica che l'impresa affidataria è l'impresa titolare del contratto di appalto con il committente. Dunque, nel caso in cui l'aggiudicatario di un appalto è un soggetto singolo, quest'ultimo assumerà anche il molo di "impresa affidataria" per l'espletamento dei compiti in materia di sicurezza nel cantiere.
Nel caso in cui l'aggiudicatario dei lavori è un "soggetto plurimo", tale ultima disposizione ai fini dell'individuazione della figura in argomento, non distingue - come rilevato dall'ANCE - tra ATI, consorzi stabili e consorzi ordinari, ma utilizzata un'espressione generica - consorzio tra imprese che svolga la funzione di promuovere la partecipazione delle imprese aderenti agli appalti pubblici o privati.
Tale indicazione sembra invero riferita a tutti i casi di partecipazione in gara e successiva aggiudicazione di soggetti plurimi. Del resto sembrerebbe contrario alle finalità della norma - tesa evidentemente a garantire la sicurezza dei lavoratori in cantiere - limitarne l'applicazione ai soli consorzi e non anche alle ATI che, svolgono - è evidente - il medesimo ruolo (l'esecuzione di lavori).
Si ritiene, dunque, che il riferimento ai "consorzi di imprese", vada interpretato come estensione della disciplina di cui agli articoli 89-96-97 del D.Lgs. n. 81/2008 ai consorzi - stabili ed ordinari - nonché alle ATI.

In tali casi, inoltre, la lettera della norma mostra l'intento del legislatore di individuare un unico soggetto (l'impresa affidataria) deputato all'espletamento dei compiti in materia di sicurezza in cantiere: ex art. 89, infatti, se il titolare del contratto è un consorzio, l'impresa affidatario è la consorziata assegnataria dei lavori, individuata dal consorzio nell'atto di assegnazione dei lavori comunicato al committente; in caso di pluralità di imprese consorziate assegnatane di lavori, quella indicata nell'atto di assegnazione dei lavori come affidataria, previa accettazione.
Sembra, dunque, che la norma richieda lo svolgimento di tale delicato ruolo da patte di un unico soggetto, l'individuazione del quale è peraltro rimessa alla libera determinazione delle parti.
L'ANCE sostiene, al riguardo, che non appare chiaro se ciò valga anche per il consorzio ordinario e per l'ATI o se invece, in tale ultimo caso, il ruolo de quo spetti all'impresa mandataria.
Invero, ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs. n. 163/2006, come noto, la mandataria agisce in nome e per conto delle mandanti nei rapporti con la PA ["al mandatario spetta la rappresentanza esclusiva, anche processuale, dei mandanti nei confronti della stazione appaltante per tutte le operazioni e gli atti di qualsiasi natura dipendenti dall'appalto, anche dopo il collaudo, o atto equivalente, fino alla estinzione di ogni rapporto. La stazione appaltante, tuttavia, può far valere direttamente le responsabilità facenti capo ai mandanti"].
Pertanto, un'interpretazione sistematica delle disposizione del D.Lgs. n. 163/2006 con quelle del D.Lgs. n. 81/2008, conduce a ritenere che nel caso di ATI, il ruolo di "affidataria" dovrebbe essere assunto dall'impresa mandataria.
Sembra deporre in tal senso anche l'art. 118 del D.Lgs. n. 163/2006 che al comma 7 dispone che "(...) L'affidatario è tenuto a curare il coordinamento di tutti i subappaltatori operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani [di sicurezza] redatti dai singoli subappaltatori compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'affidatario. Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo o di consorzio, detto obbligo incombe al mandatario (...)". I compiti di coordinamento assegnati all'aggiudicatario da tale disposizione, che ricalcano (in parte) quelli contemplati nell'art. 97 del D.Lgs. 81/2008 per l'impresa affidatario, sembra confermare che in caso di ATI detto ruolo spetti alla mandataria.

Diverso sembra il caso dei consorzi ordinari per i quali, ancorché disciplinati dalla stessa norma - l'articolo 37 del Codice dei contratti - "non sussiste un rapporto di mandato tra le consorziate per la partecipazione alle gare, poiché è il contratto costitutivo del consorzio che costituisce il vincolo (Cons. Stato sent. n. 5679/2000), né il consorzio partecipa per una o più consorziate ma per tutte le imprese che lo costituiscono, infine il regime della responsabilità solidale è sancito dalla relativa disciplina codicistica" (deliberazione Autorità n. 114/2006). Inoltre "(...) il consorzio possiede una propria struttura attraverso la quale opera ed interagisce con i terzi: spetta quindi all'atto costitutivo stabilire i poteri degli organi del consorzio e determinare a quali soggetti sia attribuita la rappresentanza, ex artt. 2603 e 2612 c.c.; inoltre non è necessario il duplice requisito del conferimento del mandato di rappresentanza e dell'assunzione di responsabilità solidale da parte di tutte le imprese consorziate (previsto per i raggruppamenti), giacché il requisito della rappresentanza è soddisfatto da una specifica clausola statutaria e quello della responsabilità solidale dall'art. 2615 c.c. (...)" (deliberazione cit.).
Dalle caratteristiche sopra, enucleate, sembra dunque derivare che in caso di consorzio ordinario, per il quale non trova applicazione la disciplina del "mandato", l'individuazione, a norma dell'art. 89 del D.Lgs. n. 81/2008, è rimessa alla determinazione del consorzio stesso.
Nel caso di consorzio stabile, infine [come anche rilevato dall'ANCE], ove quest'ultimo abbia partecipato in gara uti singuli e divenuto aggiudicatario, assumerà contestualmente anche il ruolo di impresa affidataria ai fini della sicurezza (in quanto titolare del contratto ex art. 89 D.Lgs. 81/2008), mentre nel caso in cui abbia partecipato in gara per alcune delle imprese consorziate, sarà una di queste ultime - individuata dal consorzio - ad assumere tale ruolo.

Riguardo, infine, al momento dell'individuazione dell'impresa affidataria, posto che l'art. 89 del D.Lgs. 81/2008, si riferisce - a tali fini - all'impresa titolare del contratto o, in caso di consorzi, a quella assegnataria dei lavori oggetto del contratto di appalto o indicata nell'atto di assegnazione dei lavori come affidataria, tali espressioni sembrano escludere il momento di presentazione delle offerte - in sede di gara - per essere più propriamente riferite al momento successivo all'aggiudicazione dei lavori, dunque al momento della stipula del contratto d'appalto, con apposita comunicazione alla stazione appaltante.

Alla luce di quanto sopra, pertanto, si ritiene conclusivamente che l'espressione "consorzi di imprese" contenuta nell'art. 89 del D.Lgs. n. 81/2008, deve essere intesa come riferita a tutti i soggetti con natura plurima, abilitati ai sensi del D.Lgs. 163/2006, alla partecipazione a gare pubbliche ed all'assunzione dei relativi lavori, dunque comprensiva anche delle ATI e delle diverse tipologie di consorzio ivi previste. In tutti tali casi, il legislatore richiede l'individuazione di una unica impresa affidataria ai fini dell'espletamento dei compiti in materia di sicurezza sanciti negli articoli 96 e 97 del D.Lgs. n. 81/2008. Tale individuazione è rimessa alla libera determinazione delle parti - ancorché per le ATI tale ruolo dovrebbe essere svolto dalla mandataria - e deve essere comunicata alla stazione appaltante in sede di stipula del contratto d'appalto.

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2° Elenco soggetti autorizzati per lavori sotto tensione

ID 13620 | | Visite: 1119 | Decreti Sicurezza lavoro

Elenco soggetti autorizzati ad effettuare lavori sotto tensione

Decreto dirigenziale 15 Gennaio 2014

2° elenco, di cui al punto 3.4 dell'allegato I del decreto 4 febbraio 2011, delle aziende autorizzate ad effettuare i lavori sotto tensione di cui all'articolo 82, comma 1, lettera c), del D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e successive

Soggetti autorizzati lavori sotto tensione: gli elenchi pubblicati

Articolo 1

1. A seguito del parere positivo di cui al punto 2.1.a), dell’allegato I, del d.m. 4 febbraio 2011, viene pubblicato l’elenco, di cui al punto 3.4 dell’allegato I del succitato decreto, delle aziende autorizzate ad effettuare i lavori sotto tensione su impianti elettrici alimentati a frequenza industriale a tensione superiore a 1000 V, riportato in allegato, che è parte integrante del presente decreto.

Articolo 2

1. L’iscrizione nell’elenco delle aziende autorizzate di cui all’articolo 1, comma 1, ha validità triennale a decorrere dalla data di autorizzazione.
2. Le aziende autorizzate devono comunicare al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ai sensi del punto 2.1.e), dell’allegato I, del d.m. 4 febbraio 2011, gli incidenti rilevanti o i gravi infortuni rientranti nel campo di applicazione del citato D.M. 04.02.11.

Articolo 3

1. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, per il tramite della Commissione di cui al d.m. 4 febbraio 2011, entro il periodo di validità triennale dell’iscrizione nell’elenco delle aziende autorizzate può procedere al controllo della permanenza dei requisiti, di cui all’allegato II del citato d.m. 4 febbraio 2011, delle suddette aziende autorizzate.
2. Qualsiasi variazione nello stato di diritto o di fatto, che le aziende autorizzate intendono operare, deve essere comunicata al Ministero del lavoro e delle politiche sociali che, su conforme parere della Commissione di cui al d.m. 4 febbraio 2011, si esprimerà circa l’ammissibilità o meno della variazione comunicata.
3. A seguito di gravi inadempienze delle aziende autorizzate, acquisito il parere dalla Commissione di cui al D.M. 04.02.11, l’iscrizione nell’elenco delle aziende autorizzate è sospesa con effetto immediato. Nei casi di particolare gravità si procede alla cancellazione dall’elenco sopra citato.

Articolo 4

L’allegato al Decreto Dirigenziale del 30 maggio 2013 di cui all’articolo 3, comma 1 del d.m. 4 febbraio 2011 contenente l’elenco delle aziende autorizzate, è integralmente sostituito con quello allegato al presente decreto.

1. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, per il tramite della Commissione di cui al d.m. 4 febbraio 2011, entro il periodo di validità triennale dell’iscrizione nell’elenco delle aziende autorizzate può procedere al controllo della permanenza dei requisiti, di cui all’allegato II del citato D.M. 04.02.11, delle suddette aziende autorizzate.
2. Qualsiasi variazione nello stato di diritto o di fatto, che le aziende autorizzate intendono operare, deve essere comunicata al Ministero del lavoro e delle politiche sociali che, su conforme parere della Commissione di cui al d.m. 4 febbraio 2011, si esprimerà circa l’ammissibilità o meno della variazione comunicata.
3. A seguito di gravi inadempienze delle aziende autorizzate, acquisito il parere dalla Commissione di cui al D.M. 04.02.11, l’iscrizione nell’elenco delle aziende autorizzate è sospesa con effetto immediato. Nei casi di particolare gravità si procede alla cancellazione dall’elenco sopra citato.

Fonte: MLPS

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4° Elenco soggetti autorizzati per lavori sotto tensione

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Elenco soggetti autorizzati ad effettuare lavori sotto tensione

Decreto dirigenziale 21 Luglio 2014

4° Elenco, di cui al punto 3.4 dell'allegato I del d.m. 4 febbraio 2011, delle aziende autorizzate ad effettuare i lavori sotto tensione di cui all'articolo 82, comma 1, lettera c), del D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e successive

Soggetti autorizzati lavori sotto tensione: gli elenchi pubblicati

Articolo 1

1. A seguito del parere positivo di cui al punto 2.1, dell’allegato I, del d.m. 4 febbraio 2011, viene pubblicato l’elenco, di cui al punto 3.4 dell’allegato I del succitato decreto, delle aziende autorizzate e dei soggetti formatori per i lavori sotto tensione su impianti elettrici alimentati a frequenza industriale a tensione superiore a 1000 V, riportato m allegato, che è parte integrante del presente decreto.

Articolo 2

1. L’iscrizione nell’elenco delle aziende autorizzate e dei soggetti formatori di cui all’articolo 1, comma 1, ha validità triennale a decorrere dalla data di autorizzazione.
2. Le aziende autorizzate devono comunicare al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ai sensi del punto 2.1.e,), dell’allegato I, del d.m. 4 febbraio 2011, gli incidenti rilevanti o i gravi infortuni rientranti nel campo di applicazione del citato d.m. 4 febbraio 2011.

Articolo 3

1. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, per il tramite della Commissione di cui al d.m. 4 febbraio 2011, entro il periodo di validità triennale dell’iscrizione nell’elenco delle aziende autorizzate e dei soggetti formatori può procedere al controllo della permanenza dei requisiti, di cui agli allegati II e III del citato d.m. 4 febbraio 2011, delle suddette aziende autorizzate e soggetti formatori.
2. Qualsiasi variazione nello stato di diritto o di fatto, che le aziende autorizzate o i soggetti formatori intendono operare, deve essere comunicata al Ministero del lavoro e delle politiche sociali che, su conforme parere della Commissione di cui al D.M. 04.02.11, si esprimerà circa l’ammissibilità o meno della variazione comunicata.
3. A seguito di gravi inadempienze delle aziende autorizzate o dei soggetti formatori, acquisito il parere dalla Commissione di cui al d.m. 4 febbraio 2011, l’iscrizione nell’elenco delle aziende autorizzate o dei soggetti formatori è sospesa con effetto immediato. Nei casi di particolare gravità si procede alla cancellazione dall’elenco sopra citato.

Articolo 4

1. L’allegato al Decreto Dirigenziale del 31 marzo 2014 di cui all’articolo 3, comma 1 del d.m. 4 febbraio 2011 contenente l’elenco delle aziende autorizzate e dei soggetti formatori, è integralmente sostituito con quello allegato al presente decreto.
2. Della pubblicazione del presente decreto sul sito internet del Ministero del lavoro e delle politiche sociali viene fornita notizia a mezzo avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Fonte: MLPS

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Circolare 11 marzo 2013, n. 12

ID 13617 | | Visite: 1512 | Circolari Sicurezza lavoro

Circolare 11 marzo 2013, n. 12

Accordo 22 febbraio 2012 “Accordo ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano concernente l'individuazione delle attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori, nonché le modalità per il riconoscimento di tale abilitazione, i soggetti formatori, la durata, gli indirizzi ed i requisiti minimi di validità della formazione, in attuazione dell'articolo 73, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche e integrazioni” - Chiarimenti

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Infor.MO | Cantieri navali. Analisi infortuni e piano mirato di prevenzione

ID 13677 | | Visite: 1693 | Guide Sicurezza lavoro INAIL

Informo scheda 17 2021

Infor.MO, Cantieri navali. Analisi degli infortuni e piano mirato di prevenzione

INAIL, Scheda 17 2021

La scheda tratta specifiche tematiche di salute e sicurezza legate allo svolgimento del lavoro nella cantieristica navale.

Dopo una panoramica del fenomeno infortunistico nel settore, realizzato attraverso l’analisi dei dati di fonte assicurativa, viene sviluppato un approfondimento delle dinamiche e dei fattori di rischio specifici attraverso le informazioni registrate nella banca dati di InforMo; l’approfondimento riporta anche l’individuazione delle misure di prevenzione e protezione da attuare per la corretta gestione del rischio.

Il quadro informativo si completa con i risultati (soluzioni tecnologiche, miglioramenti organizzativi) ottenuti nel piano mirato di prevenzione realizzato insieme alla Asp di Messina nelle realtà lavorative caratteristiche delle Pmi del comparto.

...

Fonte: INAIL

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CIIP | Formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro

ID 13663 | | Visite: 2245 | Documenti Sicurezza Enti

CIIP 24 05 2021

CIIP | Formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro

CIIP, 24.05.2021

La recente esperienza del COVID ha svelato l’esistenza di un “fabbisogno formativo” diffuso, legato a deficit e arretratezze di natura culturale oltre che scientifica, in tutta la società. A ciò si lega anche l’esigenza di inserire il tema della formazione SSL dentro un più grande disegno strategico di formazione di cui il nostro Paese avrebbe estremo bisogno, per una crescita reale. La formazione del lavoratore a "lavorare bene e in sicurezza", così come quella dei preposti e dirigenti, dei lavoratori autonomi, dei progettisti, dei datori di lavoro, non è qualcosa di diverso dalla formazione di cui c’è necessità ad ogni livello per essere/diventare un Paese migliore, ma anche più "competitivo" (non solo economicamente), più equo, più in salute e anzi ne è (ne dovrebbe essere) una parte imprescindibile.

Se - come sappiamo - la formazione per i lavoratori e per i soggetti aventi ruoli nel mondo del lavoro ha preso in questi anni una strada spesso formale e “burocratica” e non è riuscita a penetrare realmente nella conoscenza e quindi nell’evoluzione “informata” dei soggetti coinvolti, bisogna porsi qualche prospettiva per “cambiare”, tenendo conto di alcuni aspetti di fondo.

Il primo, forse il più importante, è che bisognerebbe modificare in prospettiva il principio della formazione al lavoro sicuro e sano, che ne prevede la divisione temporale e concettuale in due parti: prima si forma al lavoro (quando lo si fa) e poi si danno alcune informazioni integrative su come svolgerlo in sicurezza e salute (quando lo si fa). Bisognerebbe modificare dalle fondamenta questo assunto e cercare sempre di più di accostare/contemporaneizzare la formazione al lavoro e i principi di sicurezza e salute, rendendola tout court formazione al lavoro sicuro e in salute.

Il secondo, da tempo ripetuto, è che il mondo del lavoro è profondamente mutato negli ultimi 20 anni, e sta mutando tuttora sotto vari profili: nel lavoro che si fa, nei rapporti di lavoro che si hanno, nell’instabilità e nella varietà delle mansioni che ogni persona si trova ad espletare nel corso della propria vita, nello svolgimento di attività fuori dalle sedi tradizionali, a volte scollegate da un ambiente di lavoro collettivo. Nel secolo scorso fare bene il saldatore poteva essere il vademecum per un operaio per tutta la sua vita lavorativa: oggi ciò è sempre meno prevalente e abituale; quanto accaduto dal 2020 a causa della pandemia ha introdotto ulteriori variabili con la grande diffusione dello smart working o del lavoro da remoto.

In sostanza, in aderenza alla concezione ergonomica di “sistema lavoro” (unicum inscindibile formato da lavoratore/strumenti di lavoro/ambiente, ove l’ambiente include altri lavoratori o persone presenti e in relazione reciproca), la prospettiva dovrebbe essere di dedicare attenzione non solo all’attività lavorativa ed al luogo in cui la stessa si svolge ma anche al singolo lavoratore, alle sue reali conoscenze ed esperienze e quindi alle sue concrete e specifiche necessità formative.

Il terzo: nel secolo scorso i lavoratori in grande numero - anche se non tutti ma in molti almeno nei luoghi industriali - “lavoravano assieme”, e ciò permetteva evidentemente (o dava la possibilità) di imparare dagli altri, di scambiarsi informazioni e di condividere approcci. Oggi non è più così per moltissimi, il lavoro è individuale, addirittura per molti si svolge “in solitaria” e forse un’attività formativa sarà, per un numero considerevole di soggetti, uno dei pochi momenti in cui gruppi di lavoratori si trovano realmente insieme, nel quale “sperimentare la partecipazione”.

Il quarto, apparentemente tecnico, è che tra i temi utili per approcciare la sicurezza e la salute sul lavoro dovrebbe essere inserita anche la conoscenza delle conseguenze di un lavoro svolto non in sicurezza e con modalità poco favorevoli a scongiurarne la possibile nocività: sarebbe quindi opportuno dedicare un po’ di tempo informativo/formativo a questi aspetti, non solo e non tanto illustrando statistiche sui danni in quella categoria di lavoratori quanto mostrando “plasticamente“ cosa può succedere a chi svolge quelle mansioni e perché accade. Che un’organizzazione del lavoro in tutta la catena gestionale e quindi anche i singoli lavoratori non riconoscano i rischi e non ne siano consapevoli è certamente uno degli aspetti emblematici che stanno alla radice dei fenomeni di danno nei luoghi di lavoro (si può cambiare e qualcuno lo sta già facendo, vedansi esempi come le “storie d’infortunio” o le rappresentazioni di incidenti senza infortunio, esperienze che qua e là meritoriamente si vanno concretizzando).

Se si ragiona in questi termini, il primo passo per un efficace processo educativo trasformativo nella prospettiva di un processo di acquisizione di una vera “cultura della salute e della sicurezza”, che consenta di sviluppare una sensibilizzazione tale da determinare reali e convinti comportamenti virtuosi e coerenti, non può prescindere da un coinvolgimento della scuola che, intervenendo con strumenti adeguati nella fase di formazione generale dell’individuo, offre maggiori garanzie sull’efficacia del processo educativo.

La formazione generale sul tema della salute e sicurezza sul lavoro dovrebbe pertanto essere affidata alle scuole, in particolare a quelle secondarie superiori, provvedendo preliminarmente ad un’adeguata preparazione dei docenti.

Diversa impostazione dovrebbe essere, invece, prevista per la formazione dei professionisti che dovranno occuparsi di prevenzione in modo professionale, quali RSPP/ASPP, Medici del Lavoro, Operatori della prevenzione oppure delle diverse figure che, pur non svolgendo specifica attività professionale su questi temi, dovranno occuparsi di salute e sicurezza sul lavoro con competenze e conoscenze adeguate, quali i datori di lavoro, i dirigenti e i preposti ma anche i Rappresentanti dei lavoratori per la Sicurezza.

In prima istanza appare inderogabile la necessità di interventi sui programmi dei corsi di laurea o di specializzazione proprio al fine formare professionisti con conoscenze e competenze più aderenti alle esigenze dell’attuale panorama del mondo del lavoro.

Per quanto riguarda i percorsi formativi specifici previsti dal D.Lgs. 81/08  e articolati nell’ambito degli Accordi Stato Regioni, l’esperienza delle Associazioni aderenti a CIIP ha messo in evidenza la necessità di razionalizzare e semplificare il quadro normativo con una maggiore attenzione agli obiettivi e alle finalità della formazione.

Un unico testo degli Accordi Stato-Regioni

La regolamentazione della formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro non è unicamente contenuta nel D.Lgs. 81/08  e s.m.i., ma anche in altre fonti di rango legislativo e in una pluralità di altre disposizioni, applicabili di volta in volta a seconda della tipologia di formazione da erogare. Nel corso degli anni, infatti, si è creata, in materia di formazione su salute e sicurezza, una sovrapposizione di norme le quali, per quanto riferite a principi tendenzialmente comuni, recano tra loro significative differenze determinando una complessiva regolamentazione fin troppo intricata ed eterogenea.

Nello specifico, sono attualmente in vigore 7 Accordi Stato-Regioni (anche se in parte ripresi all’interno del D.Lgs. 81/08 ), in molte parti similari ma con differenze interpretative ed organizzative che favoriscono confusione ed incertezze applicative.
Al di là di altri aspetti critici strutturali che saranno trattati nei punti successivi, queste incertezze applicative, come CIIP ha più volte ribadito, hanno favorito il proliferare di proposte formative assolutamente inadeguate con soggetti formatori non qualificati che hanno creato talvolta un mercato parallelo di adempimenti formali e, in alcuni casi, di vendita di attestati di formazione falsi, svilendo questa importante e fondamentale misura di prevenzione.
CIIP ha inviato diverse sollecitazioni agli organismi competenti al fine di proporre una revisione degli Accordi Stato- Regioni e per sollecitare un maggiore controllo sul territorio.

Con l’Accordo Stato-Regioni del 7 luglio del 2016 alcune proposte sono state recepite, ma una mancata completa armonizzazione con gli Accordi precedenti e, soprattutto, le carenze di controlli efficaci, hanno comportato che la situazione non sia affatto migliorata.

Proposte

Il primo intervento essenziale, tenendo fermi i riferimenti alla formazione di cui al D.Lgs. 81/08 , appare la definizione, in un unico contesto documentale, di tutte le disposizioni applicabili alla formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro, favorendo una lettura unitaria e la definizione di corrette procedure per applicare i precetti legislativi da parte degli operatori.

Un Unico testo degli accordi potrebbe contenere indicazioni valide per tutti i percorsi formativi in materia di salute e sicurezza sul lavoro (ad esempio sull’organizzazione della formazione e sulla individuazione dei soggetti formatori), mentre potrebbe articolare con modalità diverse i vari percorsi formativi (RSPP, Lavoratori, Dirigenti, Preposti, Datori di lavoro, Attrezzature, Coordinatori, Ponteggi, Funi, ecc.). In questo ambito dovrebbero essere ricondotte e uniformate le procedure per tutti i corsi di formazione su queste materie (addetti rimozione amianto, lavori in quota, lavori in ambienti confinati, ecc.)

Questo nuovo Unico Accordo dovrebbe essere semplificato nella parte relativa a programmi e durata dei percorsi formativi, evitando eccessive specifiche di contenuti e di tempi, ma fissando piuttosto chiari obiettivi di risultato e ampliando gli indirizzi relativi alle diverse metodologie applicabili alla erogazione di una formazione efficace.
In particolare, per i lavoratori deve essere privilegiata la formazione in azienda (on the job, coaching, action learning ecc.), evitando le esternalizzazioni non necessarie, sviluppando anche le competenze formative interne (da accreditare con modello a parte).

Per quanto riguarda gli aspetti applicativi dell’Accordo nelle diverse Regioni, è indispensabile definire criteri univoci per evitare differenti chiavi interpretative, con particolare riferimento al rilascio di attestati e alle modalità di registrazione dei soggetti formati.

Revisione del sistema di identificazione dei soggetti formatori che possono erogare la formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro

Gli Accordi Stato-Regioni non sono univoci nella individuazione dei soggetti formatori autorizzati ex lege per la erogazione di attività formativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Nell’Accordo del 21/12/2011, relativo alla formazione dei lavoratori, preposti e dirigenti, non vengono indicati i soggetti abilitati ma viene richiamata solamente la possibilità che il Datore di Lavoro svolga il ruolo di soggetto formatore.

Nell’unico elenco riportato nell’Accordo del 7/7/2016 sono ricompresi i soggetti formatori “legittimati” (un elenco che riprende sostanzialmente i diversi soggetti previsti nei vari Accordi) e i soggetti formatori “accreditati” dal sistema regionale. Le procedure per l’avvio dei corsi e per i controlli sono unificate per tutti i soggetti formatori.

Inoltre, in quest’ultimo Accordo si ribadisce che le associazioni datoriali e sindacali nonché gli organismi paritetici (soggetti formatori “legittimati”) possono avvalersi di strutture formative di “loro diretta ed esclusiva emanazione” ma, comunque, queste strutture formative devono essere accreditate secondo i modelli regionali definiti dall’Accordo del 20/3/08.

Nonostante queste precisazioni si assiste a continue violazioni di quanto sopra poiché moltissimi soggetti privati, non qualificati e spesso anche non accreditati, erogano formazione utilizzando semplicemente loghi di associazioni datoriali o sindacali oppure di organismi paritetici compiacenti.

L’indicazione “diretta ed esclusiva emanazione” viene continuamente aggirata con accordi discutibili.

Anche quando queste attività vengono svolte da soggetti accreditati, nonostante sia assodato che l’accreditamento regionale è valido solamente nella Regione dove viene acquisito, si assiste ad attività di formazione effettuate in Regioni differenti da quella dove è avvenuto l’accreditamento, sempre con l’avallo di associazioni datoriali, sindacali o di organismi paritetici compiacenti.

Nel caso della formazione “e-learning”, che può essere organizzata ed erogata solamente dai soggetti formatori indicati nell’Accordo del 7/7/2016 e in tutte le attività di formazione a distanza, il limite del “confine regionale” per i soggetti accreditati viene inevitabilmente ampiamente superato.

L’aggiramento e la violazione di quanto previsto dagli Accordi ha permesso che la formazione su queste materie venisse gestita anche da soggetti senza alcuna competenza verificata.

In molti casi si tratta di soggetti privati sprovvisti di strutture, di attrezzature e di personale competente e qualificato.

La funzione preventiva fondamentale della formazione rischia, di fatto, di essere svuotata e marginalizzata.

Le ampie possibilità di scelta sul mercato e di prezzi concorrenziali portano facilmente le aziende ad acquisire attestati di formazione senza preoccuparsi della bontà e dell’efficacia di tale processo. Peraltro, l’assenza di controlli ha favorito il proliferare anche di truffe con rilascio di attestati falsi. Al momento il problema rilevante sta nell’impossibilità di intervenire con sanzioni su soggetti non autorizzati che svolgono attività di formazione e neppure sui soggetti legittimati, in quanto il D.Lgs. 81/08 non prevede alcun obbligo a carico delle strutture formative, e le Regioni riferiscono di poter agire solo sui soggetti sottoposti al loro controllo (accreditati).

Gli interventi degli organi di controllo delle ASL possono solo essere rivolti al datore di lavoro, con la contestazione di una insufficiente o inadeguata formazione all’interno della propria azienda e, eventualmente, con denunce alla Autorità Giudiziaria per possibili reati quali la truffa o il falso.

Proposte

Per evitare le anomalie sopradescritte è necessario rivedere il sistema per l’individuazione dei soggetti formatori e definire specifiche responsabilità.

Fatta salva l’abilitazione ex lege per i soggetti istituzionali, per tutti gli altri soggetti, comprese le associazione datoriali e sindacali e gli organismi paritetici, deve essere previsto un nuovo sistema di accreditamento unico sull’intero territorio nazionale, specificamente mirato alla formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

Modificando o integrando l’Accordo Stato-Regioni del 23/3/08, che stabilisce i criteri per l’accreditamento regionale, con l’aggiunta, ad esempio, di uno specifico allegato, si potranno definire i criteri per l’accreditamento dei soggetti formatori in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

Nell’Accordo Unico proposto si potrebbe inserire questa nuova indicazione con le precisazioni sotto riportate:

Sono soggetti formatori in materia di salute e sicurezza sul lavoro:
a) Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano, anche mediante le proprie strutture tecniche operanti nel settore della Prevenzione (ASL) e della formazione professionale di diretta emanazione regionale o provinciale
b) Università
c) INAIL
d) Vigili del Fuoco
e) Amministrazione della Difesa
f) Scuola superiore della P.A.
g) Scuole superiori delle singole amministrazioni
h) Enti di formazione accreditati
i) Associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori
j) Organismi paritetici
k) Fondi interprofessionali
l) Ordini e Collegi professionali
I soggetti formatori indicati dalla lettera h) alla lettera l), per poter operare sull’intero territorio nazionale devono essere in possesso di accreditamento regionale, secondo i nuovi modelli di accreditamento fissati a livello nazionale, acquisito presso la Regione dove ha sede la struttura.


Per quanto riguarda le capacità e i contenuti, questi Soggetti Formatori da accreditare dovranno garantire la realizzazione dei percorsi formativi con le modalità seguenti:

- corretta analisi dei fabbisogni formativi individuali e collettivi in base, sì, alla valutazione dei rischi effettivi e potenziali del posto di lavoro ma tenuto conto delle esigenze e delle competenze dei soggetti da formare
- definizione di un percorso formativo coerente con le necessità emerse e con le prescrizioni di legge
- integrazione della formazione su salute e sicurezza sul lavoro con la formazione specifica richiesta dall’attività operativa svolta e dal ruolo del lavoratore nel processo operativo
- verifica con indicatori opportuni della reale efficacia dell’intervento formativo.

Inoltre, sempre ai fini di questa nuova modalità di accreditamento unica nazionale, i soggetti formatori dovranno documentare:
- Bilancio annuale certificato da Revisore dei conti
- Organismo di Vigilanza ex L.231/01
- Elenco docenti e verifica del possesso dei requisiti dei docenti utilizzati
- Verifica del possesso dei requisiti dei docenti istruttori per le attività pratiche
- Conformità alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro
- Messa a disposizione della Regione di tutti gli elementi identificativi del corso, con accesso ai dati anche su supporto informatico
- Eventuali ulteriori certificazioni della qualità del servizio erogato .

In alternativa alla modifica dell’Accordo Stato Regioni del 2008 è possibile procedere estendendo la possibilità di operare sull’intero territorio nazionale a soggetti in possesso di particolari requisiti (vedi elenco sopraindicato), attraverso il combinato disposto delle precisazioni poste in calce al punto 4 dell’art. 32 del D.Lgs. 81/08  e al punto 2 dell’allegato A dell’Accordo Stato Regioni del 7/7/2016.

“Ulteriori soggetti formatori che operano a livello nazionale potranno essere eventualmente individuati in sede di Conferenza Stato Regioni” 

L’altro aspetto fondamentale è rappresentato dalla necessità di rafforzare i controlli.

Nell’ambito del Piano Nazionale dei Controlli effettuati dagli organi di vigilanza è necessario attivare un sistema di controlli più diffuso ed efficace sulla “formazione” che preveda anche sanzioni per i soggetti formatori (sospensione accreditamento, sanzioni amministrative) e sanzioni più gravi per soggetti non autorizzati che svolgono questa attività (sanzioni da individuare). La previsione di un sistema sanzionatorio efficace per i soggetti formatori è considerata una misura essenziale.
Il problema dei soggetti formatori non abilitati che svolgono in modo illecito queste attività può essere affrontato alla radice rendendo operativo il libretto formativo del cittadino previsto dall’art. 2 del D.Lgs. 276/03 e introducendo l’obbligo di riportare

su questo libretto gli esiti dei corsi realizzati, come peraltro previsto dall’art. 37, comma 14, del D.Lgs. 81/08 .

Infatti, sarebbe sufficiente consentire l’accesso ai libretti formativi su piattaforma online solamente ai soggetti autorizzati e, quindi, permettere solamente a loro l’aggiornamento dei libretti formativi.

Considerate le premesse sulla questione fondamentale dell’efficacia dei percorsi formativi è, infine, opportuno evitare confusioni tra il ruolo della formazione e l’attività di informazione che viene attivata nell’ambito della partecipazione a convegni/seminari informativi. Per questo motivo dovrebbe essere vietata l’acquisizione di crediti “formativi” attraverso la partecipazione a questi momenti informativi o, quantomeno, limitata al massimo.

Requisiti dei docenti

Attualmente i requisiti dei docenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro sono stabiliti dal D.I. 6 marzo 2013.

Considerato che il decreto presenta molti punti interpretabili, ad esempio laddove prevede il possesso di laurea coerente con l’oggetto della docenza, sarebbe opportuna una migliore definizione dei requisiti.

Peraltro, la questione delle lauree che danno diritto a svolgere l’attività di docenza senza un momento di verifica della effettiva conoscenza ed esperienza del docente, appare poco coerente con l’obiettivo di consentire questa attività solamente a soggetti preparati adeguatamente e dotati di competenze didattiche.

Si ricorda a tale proposito che in pochissimi corsi di laurea, e tutti molto specifici, sono previsti corsi in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro. E le competenze formative non sono contemplate nei curricula.

Si segnala, infine, che il Decreto non stabilisce le modalità di verifica del possesso dei requisiti (peraltro, non è nemmeno chiarissimo da quando parte l’obbligo di aggiornamento) per cui sarebbe opportuno indicare modalità più precise. 

Proposte

Sulla base di queste osservazioni e considerato quanto già previsto dall’art. 3 del D.I. 6 marzo 2013 (entro il 6 marzo del 2015, la Commissione elabora nuove proposte migliorative) si propone di predisporre un nuovo D.I. che, sulla base dell’esperienza applicativa, possa fornire le precisazioni proposte.

In alternativa si potrebbe predisporre un decreto o una circolare interpretativa condivisa in ambito Commissione consultiva permanente (art. 6 D.Lgs. 81/08 ).

Gli elementi da considerare per il nuovo DI o per il provvedimento interpretativo sono:

• Ridefinire con maggiore chiarezza i requisiti dei docenti prevedendo, comunque, la necessità di partecipare a corsi specifici sulla materia oggetto della docenza;
• Superare la questione delle lauree indicando comunque l’obbligo di formazione specifica e didattica per tutti i futuri formatori (per i laureati si potrà prevedere uno sconto in termini di durata del corso eventualmente differenziato tra laurea breve e laurea magistrale);
• Chiarire da quale momento è acquisita la qualifica di “formatore/docente” e, quindi, da quale data scatta l’obbligo di aggiornamento triennale;
• Chiarire che per poter svolgere attività di docenza nelle tre aree tematiche indicate dal D.I.
(area normativa/giuridica/organizzativa, area rischi tecnici/igienico-sanitari, area relazioni/comunicazioni), è necessario verificare il possesso dei requisiti per ognuna delle tre aree. Ovviamente anche l’aggiornamento triennale dovrà essere previsto per ognuna delle tre aree (il docente abilitato per più aree dovrà svolgere 24 ore di aggiornamento per ognuna delle aree di abilitazione);
• Demandare al soggetto formatore l’onere e la responsabilità di verificare la sussistenza dei requisiti dei docenti e degli istruttori. 

Formazione in modalità e-learning

La formazione in modalità e-learning è utilizzata da tempo dalle scuole, università e dai centri di formazione professionali in molti paesi anche per la preparazione del personale incaricato di operare in ambienti difficili.

Vari centri di formazione di grandi aziende utilizzano la formazione a distanza e altre analoghe modalità (gamification, simulatori, ecc.) per addestrare il personale destinato ad operare con apparecchiature e/o impianti complessi.

La qualità dei corsi di formazione a distanza può essere valutata in base al tipo di tecnologia impiegata, all’efficace interazione tra tutor e discente ed al controllo dell’effettiva partecipazione delle parti interessate.

Ma, come per i corsi in presenza, la qualità didattica dipende anche dalla corrispondenza dei contenuti erogati ai reali fabbisogni formativi del singolo discente, quindi anche da una corretta valutazione del livello di conoscenza/apprendimento del discente al termine del corso, rapportata ad una analoga valutazione iniziale.

Tuttavia, è possibile constatare che la modalità di formazione e-learning è efficace solamente se la materia stimola l’interesse dei partecipanti. Il soggetto che segue con interesse un corso con modalità e-learning si applicherà per raggiungere il massimo risultato. Il soggetto che è obbligato a seguire un corso per cui non ha alcun interesse cercherà in ogni modo di eludere l’obbligo o di risolvere la questione con il minor impegno possibile.

Tuttora la formazione a distanza e, quindi, anche la modalità e-learning presenta facilità di elusione in quanto la verifica del partecipante avviene attraverso la password di accesso.
In questa ottica, considerato che spesso nelle aziende la formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro è considerata un obbligo eccessivo e gravoso, si ritiene che la modalità e-learning non sia efficace.

Prima di procedere consentendo l’applicazione di questa modalità sarebbe opportuna una verifica della effettiva efficacia laddove si è proceduto in tal modo.

L’Accordo Stato-Regioni del 7/7/2016 definisce quando è possibile utilizzare la formazione e-learning, i requisiti e le specifiche per l’attivazione (allegato II).

Il primo punto dell’allegato stabilisce che possono erogare formazione e-learning solamente i soggetti formatori che hanno le medesime caratteristiche di quelli previsti per la formazione in aula (soggetti legittimati o accreditati). Attualmente sul mercato molti soggetti privati senza alcun accreditamento e, soprattutto, senza competenza specifica di formazione d’aula, “vendono” questa formazione a prezzi sempre più concorrenziali.

L’assenza dei requisiti stabiliti dall’allegato sembra una costante così come l’assenza di qualsiasi forma di controllo.

Alle segnalazioni di irregolarità che ricevono, i settori Formazione delle Regioni rispondono precisando che il controllo di loro competenza riguarda solamente i soggetti accreditati.

Come nel caso della formazione d’aula, per i soggetti legittimati e, paradossalmente, per i soggetti senza accreditamento non esiste alcun tipo di controllo sul rispetto dei requisiti e tantomeno sulla bontà dell’operato.

Peraltro, con l’attuale assetto normativo è impossibile impedire l’operato di questo soggetti formatori ne tantomeno procedere con sanzioni efficaci.

Inoltre, anche quando i soggetti erogatori della formazione e-learning sono accreditati, in difformità con quanto previsto dagli Accordi Stato-Regioni, di fatto, svolgono la loro attività per utenti localizzati sull’intero territorio nazionale. L’accreditamento in una regione diventa un lasciapassare per operare in tutte le regioni senza alcun controllo. 

Proposte

Per le considerazioni sopra espresse sarebbe opportuno ridurre al minimo la possibilità di accedere alla formazione e-learning in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

La modalità e-learning dovrebbe essere limitata significativamente anche per i soggetti che si occuperanno di sicurezza professionalmente (RSPP, Coordinatori dell’edilizia, RLS, ecc.) prevedendo che le eventuali parti di corso e-learning siano svolte in modalità blended (con programmi predisposti da soggetti formatori accreditati e approvati dalle Regioni).

Per eventuali corsi svolti completamente in modalità e-learning (es. dirigenti) è opportuno prevedere una verifica dell’apprendimento più efficace, ad esempio, effettuata “in presenza” da soggetti terzi rispetto all’ente erogatore del percorso e-learning (funzionari ASL, commissioni regionali o enti formatori “terzi” appositamente abilitati).

Naturalmente, tutti i soggetti che intendono organizzare i corsi in modalità e-learning dovranno essere accreditati e, quindi, essere organizzati con strutture, personale, attrezzature, ecc., per poter svolgere anche formazione in aula. Si propone di prevedere per questi soggetti formatori l’obbligatorietà di realizzare anche corsi in aula.

Nell’ambito del Nuovo Accordo Unico è opportuno semplificare l’attuale allegato II dell’Accordo Stato-Regioni del 7 luglio 2016 introducendo anche per i soggetti formatori che erogano corsi e-learning l’obbligo di disporre di strutture adeguate per i corsi in aula.

Per evitare l’aggiramento degli obblighi sopradescritti è opportuno che sia vietata la possibilità di operare per conto di altri soggetti legittimati o accreditati.

La piattaforma di ciascun ente accreditato dovrà essere registrata per i controlli della Regione sulla qualità e sulla erogazione dei corsi.

I soggetti formatori accreditati che erogano formazione in modalità e-learning devono poter operare sull’intero territorio nazionale. Occorre definire una procedura unica per l’accreditamento come proposto per tutti i soggetti formatori; l’accreditamento dovrà essere attivato nella Regione dove ha sede il soggetto formatore.

Proprio al fine di valutare la bontà di questa modalità formativa, gli organi di controllo dovrebbero predisporre un protocollo di verifica sulla efficacia della formazione e-learning e avviare controlli sull’erogazione di questi percorsi formativi.

Si ricorda a tale proposito che l’Accordo Stato-Regioni del 7 luglio 2016 prevede la definizione di un nuovo accordo per attivare il monitoraggio e controllo della formazione (vedi punto 12.12 dell’allegato A).

Formazione in modalità videoconferenza sincrona

La videoconferenza è uno strumento formativo che permette di erogare corsi sincroni, alla presenza contemporanea di discenti e docente, tramite una piattaforma informatica che garantisce il monitoraggio dell’attività svolta.

L’equiparazione della modalità videoconferenza all’aula è contenuta nell’Accordo in Conferenza Stato-Regioni del 25 luglio 2012, di integrazione e chiarimento rispetto all’Accordo del 21 dicembre 2011 per la formazione di lavoratori, dirigenti e preposti (attuativo dell’articolo 37, comma 2, del D.Lgs. 81/08 ). In esso, infatti, si prevede espressamente (pagina 55 del documento pubblicato nella Gazzetta Ufficiale) che la “verifica finale” per i corsi debba effettuarsi “in presenza”, specificando che si intende presenza fisica da attuarsi anche per il tramite “videoconferenza”.

Dunque, esiste già un atto ufficiale a valenza normativa in cui viene enunciato il principio per cui la “videoconferenza” è equiparata alla “presenza fisica”, evidentemente perché essa consente di controllare i discenti - per quanto “a distanza” - come se fossero nello stesso ambiente fisico del docente e permette l’interazione tra docente e discente. La ratio della previsione è, quindi, di evidenziare come dal punto di vista concreto la videoconferenza sia modalità diversa da quella in presenza fisica ma ad essa equivalente.

Durante il periodo di emergenza sanitaria da COVID-19 il Gruppo Tecnico Interregionale Salute e Sicurezza nei Luoghi di Lavoro ha elaborato indicazioni sulla formazione a distanza tramite la videoconferenza in modalità sincrona.

Le indicazioni esposte, condivise dai rappresentanti delle diverse regioni, prevedevano che le attività formative organizzate con le modalità della videoconferenza sincrona dovessero ritenersi equiparate a tutti gli effetti alla formazione in presenza e che quindi fossero idonee a soddisfare gli adempimenti formativi in materia di salute e sicurezza.

Diverse Regioni, successivamente alle indicazioni formulate dal gruppo tecnico interregionale “Salute e sicurezza nei luoghi di lavoro”, hanno recepito le indicazioni formulate e permesso lo svolgimento di corsi in materia di salute e sicurezza in tale modalità.

Anche il Ministero del Lavoro, con una nota ufficiale (U.0007386.28-04-2020), si è dichiarato favorevole all’utilizzo della modalità della videoconferenza durante il periodo di emergenza da COVID-19, al fine di poter ugualmente svolgere la formazione prevista, ad esclusione della parte pratica dei corsi, in modo da garantire la verifica delle presenze dei soggetti da formare e la piena interazione tra questi ultimi e i docenti (ad esempio assicurando la condivisone del materiale didattico, la possibilità di formulare domande, etc.).

Nella fase post-emergenziale si dovrà obbligatoriamente stare al passo con la nuova organizzazione del lavoro: è cambiato il modo di lavorare, deve cambiare la formazione e deve essere garantito l’uso delle nuove tecnologie.

Proposte

Alla luce di quanto sopra riportato, si ritiene fondamentale che il legislatore intervenga con un chiarimento formale e definitivo che riconosca la modalità della videoconferenza, come un valido strumento per la formazione sincrona, da poter utilizzare anche successivamente al periodo emergenziale, in quanto equiparata a tutti gli effetti all’aula.

Naturalmente, dovranno essere fornite dal legislatore indicazioni chiare relativamente ai seguenti aspetti:
soggetti formatori: saranno i medesimi previsti per le diverse tipologie di corsi in base al D.Lgs. 81/08 e agli Accordi Stato-Regioni;
tipologie di corsi: la videoconferenza dovrà essere consentita limitatamente ai moduli teorici dei corsi in materia di salute e sicurezza, senza alcuna apertura allo svolgimento in videoconferenza delle parti pratiche dei corsi;
requisiti docenti: i docenti dovranno possedere i requisiti di qualificazione del D.I. 6 marzo 2013 ed essere in grado di utilizzare lo strumento informatico. Sarà inoltre utile prevedere la presenza di un tutor in grado di assistere i partecipanti nei problemi di utilizzo della piattaforma.
requisiti piattaforma: la piattaforma dovrà garantire la massima trasparenza relativa alla partecipazione dei discenti in modo tracciato, nonché garantire la massima interattività tra docente e discenti. Ad esempio, dovranno essere previsti i seguenti aspetti che dovrà possedere la piattaforma scelta:
• garantire la tracciabilità in entrata ed uscita dei discenti, con report dettagliato degli accessi e delle disconnessioni (registro presenze);
• garantire la possibilità di utilizzo della webcam e del microfono da parte dei partecipanti;
• garantire l’interattività attraverso l’utilizzo di strumenti come ad esempio, lavagna, sondaggi, chat, suddivisione in sottogruppi di lavoro;
• garantire la condivisione dello schermo per visualizzare i materiali usati dal docente e dai discenti
• garantire la fruizione di verifiche intermedie e finali direttamente compilabili dai partecipanti in modalità on-line.

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Fonte: CIIP

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Ordinanza Ministero della Salute e MLPS del 21 Maggio 2021

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Ordinanza Ministero della Salute e MLPS del 21 Maggio 2021

Ordinanza Ministero della Salute e MLPS del 21 Maggio 2021

Contenimento della diffusione del virus Sars-Cov-2, tutte le attività produttive industriali e commerciali devono svolgersi nel rispetto del «Protocollo condiviso di aggiornamento delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-Cov-2/COVID-19 negli ambienti di lavoro», sottoscritto dal Governo e dalle parti sociali il 6 aprile 2021, che costituisce parte integrante della presente ordinanza

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Art. 1

1. Ai fini del contenimento della diffusione del virus Sars-Cov-2, tutte le attività produttive industriali e commerciali devono svolgersi nel rispetto del «Protocollo condiviso di aggiornamento delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-Cov-2/COVID-19 negli ambienti di lavoro», sottoscritto dal Governo e dalle parti sociali il 6 aprile 2021, che costituisce parte integrante della presente ordinanza.

2. Il protocollo di cui al comma 1 aggiorna e sostituisce il documento recante «Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro fra il Governo e le parti sociali», di cui all’articolo 4, comma 1, e relativo allegato 12 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 marzo 2021, come richiamato dall’articolo 16 del decreto-legge 18 maggio 2021, n. 65.

Art. 2

1. La presente ordinanza produce effetti a decorrere dalla data della sua adozione.

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Fonte: Ministero della Salute

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Autocertificazione rischio vibrazioni inferiore valori di azione

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Autocertificazione rischio vibrazioni inferiori al limite di azione

Autocertificazione rischio vibrazioni inferiore valori di azione

ID 8244 | 25.04.2019 | Modello doc allegato

L'Autocertificazione rischio vibrazioni sui luoghi di lavoro con valore d'azione giornaliero inferiore ai livelli di azione (valutazione senza misurazioni inferiore ai valori di azione) giornalieri, normalizzati a un periodo di riferimento di 8 ore inferiori a:

A(8) = 2,5 m/s2 - Sistema mano braccio | Art. 201 c.1 a2
A(8) = 0,5 m/s2 - Corpo intero | Art. 201 c.1 b2

può essere in effetti un documento previsto dalla norma secondo il principio della "giustificazione" (Art. 181. c.3 del D.Lgs. n. 81/2008 - agenti fisici, tra i quali le vibrazioni), infatti in numerosi casi è ragionevole una autocertificazione sul valore d'azione giornaliero (Art. 201 c.1 a2 e c.1 b2) con la valutazione dell'esposizione di cui all'Art. 202 c.1 e c.2 senza procedere alla misura.

Tale Autocertificazione, rientra sempre in un processo valutativo (giustificato), e dovrà essere sottoscritta dal Datore di Lavoro e da eventuali altri soggetti partecipi alla valutazione ed allegata al Documento di Valutazione dei Rischi di cui Art. 28 c.2.

Ai sensi dell'Art. 181 c.3 il Datore di Lavoro può ritenere che non si debba procedere ad altre valutazoni o misure.

L'autocertificazione può essere "giustificata" in tutte quelle attività che sono prive/trascurabili di sorgenti di vibrazioni. 

Potrebbe essere questo il caso di attività in negozi, uffici, ristoranti, e simili, per le quali risultano assenti, in particolar modo, esposizioni a sorgenti di vibrazioni derivate da macchine (ed escludibili tutte le lettere di cui all'Art. 2012 c.3, 4, 5).

Valutazione senza misurazioni (valori superiori a quelli di azione)

La Valutazione del rischio vibrazioni, può essere effettuta senza misurazioni, anche se prevedibili valori superiori a quelli di azione, infatti all'Art. 202 è riportato che:

"Il livello di esposizione alle vibrazioni meccaniche può essere valutato mediante l'osservazione delle condizioni di lavoro specifiche e il riferimento ad appropriate informazioni sulla probabile entità delle vibrazioni per le attrezzature o i tipi di attrezzature nelle particolari condizioni di uso reperibili presso banche dati dell'ISPESL o delle regioni o, in loro assenza, dalle informazioni fornite in materia dal costruttore delle attrezzature.

Questa operazione va distinta dalla misurazione, che richiede l'impiego di attrezzature specifiche e di una metodologia appropriata e che resta comunque il metodo di riferimento" (si veda Fig. 1).

Autocertificazione rischio vibrazioni inf  limite di azione

Fig. 1 - Valutazione rischio vibrazioni  - Indicativa (Art. 202 c. 2 la valutazione su banche dati, ecc va distinta dalla misurazione, che resta il metodo di riferimento)

No - Non verificati Artt. 181 e 202 c. 2 (assenza BD, scelta del metodo misurazione, altro) quindi effettuare misurazioni.

D.Lgs. n. 81/2008

Titolo VIII
AGENTI FISICI

Capo I
Disposizioni generali
...

Art. 181. Valutazione dei rischi

1. Nell'ambito della valutazione di cui all'articolo 28, il datore di lavoro valuta tutti i rischi derivanti da esposizione ad agenti fisici in modo da identificare e adottare le opportune misure di prevenzione e protezione con particolare riferimento alle norme di buona tecnica ed alle buone prassi.

2. La valutazione dei rischi derivanti da esposizioni ad agenti fisici è programmata ed effettuata, con cadenza almeno quadriennale, da personale qualificato nell'ambito del servizio di prevenzione e protezione in possesso di specifiche conoscenze in materia. La valutazione dei rischi è aggiornata ogni qual volta si verifichino mutamenti che potrebbero renderla obsoleta, ovvero, quando i risultati della sorveglianza sanitaria rendano necessaria la sua revisione. I dati ottenuti dalla valutazione, misurazione e calcolo dei livelli di esposizione costituiscono parte integrante del documento di valutazione del rischio.

3. Il datore di lavoro nella valutazione dei rischi precisa quali misure di prevenzione e protezione devono essere adottate. La valutazione dei rischi è riportata sul documento di valutazione di cui all'articolo 28, essa può includere una giustificazione del datore di lavoro secondo cui la natura e l'entità dei rischi non rendono necessaria una valutazione dei rischi più dettagliata.
...

Capo III
Protezione dei lavoratori dai rischi di esposizione a vibrazioni

Art. 199. Campo di applicazione

1. Il presente capo prescrive le misure per la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori che sono esposti o possono essere esposti a rischi derivanti da vibrazioni meccaniche. Nei riguardi dei soggetti indicati all'articolo 3, comma 2, del presente decreto legislativo le disposizioni del presente capo sono applicate tenuto conto delle particolari esigenze connesse al servizio espletato, quali individuate dai decreti ivi previsti.

Art. 200. Definizioni

1. Ai fini del presente capo, si intende per:

a) vibrazioni trasmesse al sistema mano-braccio: le vibrazioni meccaniche che, se trasmesse al sistema mano-braccio nell'uomo, comportano un rischio per la salute e la sicurezza dei lavoratori, in particolare disturbi vascolari, osteoarticolari, neurologici o muscolari;

b) vibrazioni trasmesse al corpo intero: le vibrazioni meccaniche che, se trasmesse al corpo intero, comportano rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori, in particolare lombalgie e traumi del rachide;

c) esposizione giornaliera a vibrazioni trasmesse al sistema mano-braccio A(8): [ms-2]: valore mediato nel tempo, ponderato in frequenza, delle accelerazioni misurate per una giornata lavorativa nominale di otto ore;

d) esposizione giornaliera a vibrazioni trasmesse al corpo intero A(8): [ms-2]: valore mediato nel tempo, ponderato, delle accelerazioni misurate per una giornata lavorativa nominale di otto ore.

Art. 201. Valori limite di esposizione e valori d'azione

1. Ai fini del presente capo, si definiscono i seguenti valori limite di esposizione e valori di azione.

a) per le vibrazioni trasmesse al sistema mano-braccio:

1) il valore limite di esposizione giornaliero, normalizzato a un periodo di riferimento di 8 ore, è fissato a 5 m/s2; mentre su periodi brevi è pari a 20 m/s2;

2) il valore d'azione giornaliero, normalizzato a un periodo di riferimento di 8 ore, che fa scattare l'azione, è fissato a 2,5 m/s2.

b) per le vibrazioni trasmesse al corpo intero:

1) il valore limite di esposizione giornaliero, normalizzato a un periodo di riferimento di 8 ore, è fissato a 1,0 m/s2; mentre su periodi brevi è pari a 1,5 m/s2;

2) il valore d'azione giornaliero, normalizzato a un periodo di riferimento di 8 ore, è fissato a 0,5 m/s2.

2. Nel caso di variabilità del livello di esposizione giornaliero va considerato il livello giornaliero massimo ricorrente.

Art. 202. Valutazione dei rischi

1. Nell'ambito di quanto previsto dall'articolo 181, il datore di lavoro valuta e, quando necessario, misura, i livelli di vibrazioni meccaniche cui i lavoratori sono esposti.

2. Il livello di esposizione alle vibrazioni meccaniche può essere valutato mediante l'osservazione delle condizioni di lavoro specifiche e il riferimento ad appropriate informazioni sulla probabile entità delle vibrazioni per le attrezzature o i tipi di attrezzature nelle particolari condizioni di uso reperibili presso banche dati dell'ISPESL o delle regioni o, in loro assenza, dalle informazioni fornite in materia dal costruttore delle attrezzature.

Questa operazione va distinta dalla misurazione, che richiede l'impiego di attrezzature specifiche e di una metodologia appropriata e che resta comunque il metodo di riferimento.

3. L'esposizione dei lavoratori alle vibrazioni trasmesse al sistema mano-braccio è valutata o misurata in base alle disposizioni di cui all'allegato XXXV, parte A.

4. L'esposizione dei lavoratori alle vibrazioni trasmesse al corpo intero è valutata o misurata in base alle disposizioni di cui all'allegato XXXV, parte B.

5. Ai fini della valutazione di cui al comma 1, il datore di lavoro tiene conto, in particolare, dei seguenti elementi:

a) il livello, il tipo e la durata dell'esposizione, ivi inclusa ogni esposizione a vibrazioni intermittenti o a urti ripetuti;

b) i valori limite di esposizione e i valori d'azione specificati nell'articolo 201;

c) gli eventuali effetti sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori particolarmente sensibili al rischio con particolare riferimento alle donne in gravidanza e ai minori;

d) gli eventuali effetti indiretti sulla sicurezza e salute dei lavoratori risultanti da interazioni tra le vibrazioni meccaniche, il rumore e l'ambiente di lavoro o altre attrezzature;

e) le informazioni fornite dal costruttore dell'attrezzatura di lavoro;

f) l'esistenza di attrezzature alternative progettate per ridurre i livelli di esposizione alle vibrazioni meccaniche;

g) il prolungamento del periodo di esposizione a vibrazioni trasmesse al corpo intero al di là delle ore lavorative, in locali di cui è responsabile;

h) condizioni di lavoro particolari, come le basse temperature, il bagnato, l'elevata umidità o il sovraccarico biomeccanico degli arti superiori e del rachide;

i) informazioni raccolte dalla sorveglianza sanitaria, comprese, per quanto possibile, quelle reperibili nella letteratura scientifica.

Art. 203. Misure di prevenzione e protezione 

1. Fermo restando quanto previsto nell'articolo 182, in base alla valutazione dei rischi di cui all'articolo 202, quando sono superati i valori d'azione, il datore di lavoro elabora e applica un programma di misure tecniche o organizzative, volte a ridurre al minimo l'esposizione e i rischi che ne conseguono, considerando in particolare quanto segue:

a) altri metodi di lavoro che richiedono una minore esposizione a vibrazioni meccaniche;

b) la scelta di attrezzature di lavoro adeguate concepite nel rispetto dei principi ergonomici e che producono, tenuto conto del lavoro da svolgere, il minor livello possibile di vibrazioni;

c) la fornitura di attrezzature accessorie per ridurre i rischi di lesioni provocate dalle vibrazioni, quali sedili che attenuano efficacemente le vibrazioni trasmesse al corpo intero e maniglie o guanti che attenuano la vibrazione trasmessa al sistema mano-braccio;

d) adeguati programmi di manutenzione delle attrezzature di lavoro, del luogo di lavoro, dei sistemi sul luogo di lavoro e dei DPI;

e) la progettazione e l'organizzazione dei luoghi e dei posti di lavoro;

f) l'adeguata informazione e formazione dei lavoratori sull'uso corretto e sicuro delle attrezzature di lavoro e dei DPI, in modo da ridurre al minimo la loro esposizione a vibrazioni meccaniche;

g) la limitazione della durata e dell'intensità dell'esposizione;

h) l'organizzazione di orari di lavoro appropriati, con adeguati periodi di riposo;

i) la fornitura, ai lavoratori esposti, di indumenti per la protezione dal freddo e dall'umidità.

2. Se, nonostante le misure adottate, il valore limite di esposizione è stato superato, il datore di lavoro prende misure immediate per riportare l'esposizione al di sotto di tale valore, individua le cause del superamento e adatta, di conseguenza, le misure di prevenzione e protezione per evitare un nuovo superamento.

Art. 204. Sorveglianza sanitaria

1. I lavoratori esposti a livelli di vibrazioni superiori ai valori d'azione sono sottoposti alla sorveglianza sanitaria. La sorveglianza viene effettuata periodicamente, di norma una volta l'anno o con periodicità diversa decisa dal medico competente con adeguata motivazione riportata nel documento di valutazione dei rischi e resa nota ai rappresentanti per la sicurezza dei lavoratori in funzione della valutazione del rischio. L'organo di vigilanza, con provvedimento motivato, può disporre contenuti e periodicità della sorveglianza diversi rispetto a quelli forniti dal medico competente.

2. I lavoratori esposti a vibrazioni sono altresì sottoposti alla sorveglianza sanitaria quando, secondo il medico competente, si verificano una o più delle seguenti condizioni: l'esposizione dei lavoratori alle vibrazioni è tale da rendere possibile l'individuazione di un nesso tra l'esposizione in questione e una malattia identificabile o ad effetti nocivi per la salute ed è probabile che la malattia o gli effetti sopraggiungano nelle particolari condizioni di lavoro del lavoratore ed esistono tecniche sperimentate che consentono di individuare la malattia o gli effetti nocivi per la salute.

Art. 205. Deroghe

1. Nei settori della navigazione marittima e aerea, il datore di lavoro, in circostanze debitamente giustificate, può richiedere la deroga, limitatamente al rispetto dei valori limite di esposizione per il corpo intero qualora, tenuto conto della tecnica e delle caratteristiche specifiche dei luoghi di lavoro, non sia possibile rispettare tale valore limite nonostante le misure tecniche e organizzative messe in atto.

2. Nel caso di attività lavorative in cui l'esposizione di un lavoratore a vibrazioni meccaniche è abitualmente inferiore ai valori di azione, ma può occasionalmente superare il valore limite di esposizione, il datore di lavoro può richiedere la deroga al rispetto dei valori limite a condizione che il valore medio dell'esposizione calcolata su un periodo di 40 ore sia inferiore al valore limite di esposizione e dimostri, con elementi probanti, che i rischi derivanti dal tipo di esposizione cui è sottoposto il lavoratore sono inferiori a quelli derivanti dal livello di esposizione corrispondente al valore limite.

3. Le deroghe di cui ai commi 1 e 2 sono concesse, per un periodo massimo di quattro anni, dall'organo di vigilanza territorialmente competente che provvede anche a darne comunicazione, specificando le ragioni e le circostanze che hanno consentito la concessione delle stesse, al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali. Le deroghe sono rinnovabili e possono essere revocate quando vengono meno le circostanze che le hanno giustificate.

4. La concessione delle deroghe di cui ai commi 1 e 2 è condizionata all'intensificazione della sorveglianza sanitaria e da condizioni che garantiscano, tenuto conto delle particolari circostanze, che i rischi derivanti siano ridotti al minimo. Il datore di lavoro assicura l'intensificazione della sorveglianza sanitaria ed il rispetto delle condizioni indicate nelle deroghe.

5. Il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali trasmette ogni quattro anni alla Commissione della Unione europea un prospetto dal quale emergano circostanze e motivi delle deroghe concesse ai sensi del presente articolo.
...

ALLEGATO XXXV

A. Vibrazioni trasmesse al sistema mano-braccio.

1. Valutazione dell'esposizione.
La valutazione del livello di esposizione alle vibrazioni trasmesse al sistema mano-braccio si basa principalmente sul calcolo del valore dell'esposizione giornaliera normalizzato a un periodo di riferimento di 8 ore, A (8), calcolato come radice quadrata della somma dei quadrati  (valore  totale)  dei  valori  quadratici medi delle accelerazioni ponderate in frequenza, determinati sui tre assi ortogonali (a (base) hwx, a (base) hwy, a (base) hwz) conformemente alla norma UNI EN ISO 5349-1 (2004) che viene qui adottata in toto.
Le linee guida per la valutazione delle vibrazioni dell'ISPESL e delle regioni hanno valore di norma di buona tecnica.

2. Misurazione.
Qualora si proceda alla misurazione:
a) i metodi utilizzati possono includere la campionatura, purché sia rappresentativa dell'esposizione di un lavoratore alle vibrazioni meccaniche considerate; i metodi e le apparecchiature utilizzati devono  essere  adattati alle particolari caratteristiche delle vibrazioni meccaniche da misurare, ai fattori ambientali e alle caratteristiche dell'apparecchio di misurazione, conformemente alla norma ISO 5349-2 (2001);
b) nel caso di attrezzature che devono essere tenute con entrambe le mani, la misurazione è eseguita su ogni mano. L'esposizione è determinata facendo riferimento al più alto dei due valori; deve essere inoltre fornita l'informazione relativa all'altra mano.

3. Interferenze.
Le disposizioni dell'articolo 202, comma 5, lettera d), si applicano in particolare nei casi in cui le vibrazioni meccaniche ostacolano il corretto uso manuale dei comandi o la lettura degli indicatori.

4. Rischi indiretti.
Le disposizioni dell'articolo 202, comma 5, lettera d), si applicano in particolare nei casi in cui le vibrazioni meccaniche incidono sulla  stabilità  delle strutture o sulla buona tenuta delle giunzioni.

5. Attrezzature di protezione individuale.
Attrezzature di protezione individuale contro le vibrazioni trasmesse al sistema mano-braccio possono contribuire al programma di misure di cui all'articolo 203, comma 1.

B. Vibrazioni trasmesse al corpo intero.

1. Valutazione dell'esposizione.
La valutazione del livello di esposizione alle vibrazioni si basa sul calcolo dell'esposizione  giornaliera  A  (8)  espressa  come l'accelerazione continua equivalente su 8 ore, calcolata come il più alto dei valori quadratici medi delle accelerazioni ponderate in frequenza,  determinati sui tre assi ortogonali (1,4.a (base) wx, 1,4.a (base) wy, 1.a (base) wz), per un lavoratore seduto o in piedi), conformemente alla norma ISO 2631-1 (1997) che viene qui adottata in toto.
Le linee guida per la valutazione delle vibrazioni dell'ISPESL e delle regioni hanno valore di norma di buona tecnica.
Per  quanto riguarda la navigazione marittima, si prendono in considerazione, ai fini della valutazione degli effetti cronici sulla salute, solo le vibrazioni di frequenza superiore a 1 Hz.

2. Misurazione.
Qualora si proceda alla misurazione, i metodi utilizzati possono includere la campionatura, purché sia rappresentativa dell'esposizione  di  un  lavoratore alle vibrazioni meccaniche considerate.  I  metodi utilizzati devono essere adeguati alle particolari caratteristiche delle vibrazioni meccaniche da misurare, ai fattori ambientali e alle caratteristiche dell'apparecchio di misurazione. I metodi rispondenti a norme di buona tecnica si considerano adeguati a quanto richiesto dal presente punto.

3. Interferenze.
Le disposizioni dell'articolo 202, comma 5, lettera d), si applicano in particolare nei casi in cui le vibrazioni meccaniche ostacolano il corretto uso manuale dei comandi o la lettura degli indicatori.

4. Rischi indiretti.
Le disposizioni dell'articolo 202, comma 5, lettera d), si applicano in particolare nei casi in cui le vibrazioni meccaniche incidono sulla  stabilità  delle strutture o sulla buona tenuta delle giunzioni.

5. Prolungamento dell'esposizione.
Le disposizioni dell'articolo 202, comma 5, lettera g), si applicano in particolare nei casi in cui, data la natura dell'attività' svolta, un lavoratore utilizza locali di riposo e ricreazione messi a disposizione dal datore di lavoro; tranne nei casi di forza maggiore, l'esposizione del corpo intero alle vibrazioni in tali locali deve essere ridotto a un livello compatibile con le funzioni e condizioni di utilizzazione di tali locali.

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Amianto naturale e ambienti di lavoro

ID 13646 | | Visite: 3063 | Guide Sicurezza lavoro INAIL

Amianto naturale e luoghi di lavoro 2021

Amianto naturale e ambienti di lavoro

INAIL, 2021

Nel lavoro si riporta lo stato dell'arte sulla presenza di amianto di originie naturale (NOA - Naturally Occurring Asbestos) in Italia, evidenziando le problematiche gestionali ad esso correlate e formulando le pricipali soluzioni di sicurezza applicabili a scala operativa.

In particolare, si forniscono indicazioni per le attività lavorative di settore, quali l'estrazione e lavorazione di pietre ornamentali e di pietrisco, le bonifiche di siti contaminati da amianto naturale, gli scavi per gallerie stradali e ferroviarie, gli scavi e opere di urbanizzazione, le lavorazioni agrarie e la rimozione e smaltimento/bonifica di ballast.

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Fonte: INAIL

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Circolare VVF del 24 maggio 2021 n. 16865

ID 13644 | | Visite: 2571 | News Prevenzioni Incendi

Circolare VVF del 24 maggio 2021 n. 16865

Oggetto: Linee d’indirizzo per la gestione richieste di soccorso aereo.

Dallo scorso mese di Maggio 2021 è stata riconfermata la presenza presso i Reparti Volo del personale Sommozzatore che si unisce alla consolidata turnazione del personale SAF-2B.

Si ritiene utile fornire alcune indicazioni da utilizzare nel processo decisionale e di coordinamento delle richieste di soccorso per l’ottimale impiego del mezzo aereo e delle sue potenzialità, nonché per stabilire rapidamente la configurazione migliore nell’impiego delle componenti specializzate, in particolare SMZ e SAF-2B.

L’impiego del personale SMZ è prioritario e va previsto per imbarcazioni capovolte o affondate, anche parzialmente e in ogni situazione in cui è necessaria (o è prevedibile) l’attività di soccorso subacquea. Per tutti gli altri possibili scenari l’impiego del personale SAF-2B risponde alle esigenze operative del soccorso aereo.

Le possibili manovre con gli elicotteri con le componenti SMZ e SAF-2B sono regolamentate esclusivamente dal Manuale delle Operazioni della Componente aerea VVF (OM Ed. 2019) e successive revisioni. Si ricorda che, ogni disposizione precedente o in contrasto, è stata abrogata dall’emanazione dello stesso.

Il Capo Equipaggio, a cui è demandata la determinazione di fattibilità della missione richiesta, valuta, acquisita ogni utile informazione con il supporto della SOCAV, la composizione dell’equipaggio di soccorso sulla base di quanto sopra esposto.

A tal riguardo si precisa anche che, al fine di non penalizzare le prestazioni dell’aeromobile e la Sicurezza del Volo nonché l’efficacia delle stesse operazioni di soccorso, la possibilità di imbarcare entrambe le componenti (SAF-2B / SMZ) deve esser considerata come residuale e non obbligatoria, che il Capo Equipaggio potrà accettare solo dopo attenta valutazione delle performance disponibili.

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Fonte: VVF

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DVR Rumore | Vibrazioni

ID 6836 | | Visite: 37529 | Documenti Riservati Sicurezza

dvr rumore vibrazioni

Documento di valutazione dell’esposizione personale dei lavoratori a rumore e vibrazioni

D.Lgs. n. 81/2008 Titolo VIII, Capo II e Capo III

20.09.2018 - Rev. 0.0 2019 Formato PDF Abbonati Sicurezza, per il formato DOC vedi:

Maggiori Info e acquisto Documento formato doc 

Il Documento allegato ha per oggetto la determinazione del rischio di esposizione ad agenti fisici nei luoghi di lavoro, relativamente all’agente fisico rumore e vibrazioni, secondo quanto prescritto dal D.Lgs. n. 81/2008 “Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro” - TITOLO VIII, CAPO II e CAPO III.

Il DLgs 81/2008, in base al livello di esposizione giornaliera agli agenti fisici, impone l’obbligo di attivare determinate misure ed interventi per ridurre al minimo il rischio per gli addetti.

La relazione consta di due parti, una prima parte di sintesi della valutazione del rischio ed una seconda contenente i dettagli tecnici della stessa. La valutazione è stata condotta, nel caso di specie, in un'azienda la cui attività consiste nel trasporto su strada di olii minerali e carburanti.

...

Fonti normative e prassi di riferimenti:

- Decreto Legislativo 81 del 9/04/2008 “Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro” e s.s.m.
Decreto Legislativo 4 dicembre 1992, n. 475 “Attuazione della direttiva 89/686/CEE del Consiglio del 21 dicembre 1989 in materia di ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relativa ai dispositivi di protezione individuale”;
- Regolamento (UE) 2016/425 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016 sui dispositivi di protezione individuale e che abroga la direttiva 89/686/CEE del Consiglio (GUUE L 81/51 del 31.03.2016)
Decreto legislativo 81/2008 sulla prevenzione e protezione dai rischi dovuti all’esposizione agli agenti fisici nei luoghi di lavoro.
Indicazioni operative a cura di Coordinamento tecnico per la sicurezza nei luoghi di lavoro delle regioni e delle province autonome, in collaborazione con ISPESL (Rev. 03: approvata il 13/02/2014 – con aggiornamenti legislativi e normativi al 2013)
Linee Guida INAIL 2015 "La valutazione del rischio rumore"
- Norma ISO 1999 (1990) “Acoustics: Determination of occupational noise exposure and estimation of noise – induced hearing impairment”
- Norma UNI EN ISO 9612 (2011) “Acustica - Determinazione dell'esposizione al rumore negli ambienti di lavoro - Metodo tecnico progettuale”
- Norma UNI 9432 (2011) “Acustica - Determinazione del livello di esposizione personale al rumore nell'ambiente di lavoro”
- Norma UNI EN 458 (2005) “Protettori dell'udito - Raccomandazioni per la selezione, l'uso, la cura e la manutenzione - Documento guida”
- Norma UNI EN ISO 4869-2 (1998) “Acustica - Protettori auricolari – Stima dei livelli di pressione sonora ponderati A quando i protettori auricolari sono indossati”
- Norma UNI EN 12096 (1999) "Dichiarazione e verifica dei valori di emissione vibratoria"
- Norma UNI EN ISO 5349-1 (2004) “Vibrazioni meccaniche - Misurazione e valutazione dell'esposizione dell'uomo alle vibrazioni trasmesse alla mano - Parte 1: Requisiti generali".
- Norma UNI EN ISO 5349-2 (2004) “Vibrazioni meccaniche - Misurazione e valutazione dell'esposizione dell'uomo alle vibrazioni trasmesse alla mano - Parte 2: Guida pratica per la misurazione al posto di lavoro”
- Norma UNI EN 14253 (2008) “Vibrazioni meccaniche - Misurazione e calcolo della esposizione alle vibrazioni trasmesse all'intero corpo al fine di tutelare la salute dell'operatore - Guida pratica”
- Norma UNI CEN/TR 15172-2 (2008): Vibrazioni al corpo Intero: Linee guida per la riduzione del rischio da vibrazione: Parte 2: Misure di prevenzione sul posto di lavoro
- Norma UNI ISO 2631-1 (2014) "Valutazione dell’esposizione dell’uomo alle vibrazioni trasmesse al corpo intero. Parte 1: Requisiti generali";
Banca Dati Vibrazioni P.A.F. in collaborazione con INAIL
- Banca Dati Vibrazioni CPT Torino
- Lettera circolare del 30 giugno 2011 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali “L’aggiornamento della Banca dati CPT Torino”
- UNI 9432 & UNI EN ISO 9612 - Ultimo Round di P. Lenzuni [INAIL], Atti del convegno dBA Incontri 2012, Modena 2012 - Analisi delle caratteristiche degli otoprotettori ai fini dell’individuazione del dpi uditivo ottimale nel settore della manutenzione del verde”, C. Preti, A. Calvo S. Pelti, R.Deboli; Atti 41° Convegno Nazionale AIA, Pisa, 17-19 giugno 2014
- Proposta di metodo di calcolo dell'esposizione a Rumore in applicazione dell'art.6, comma 8, lettera f, del DLgs.81/2008 funzionale alla valutazione del rischio rumore elaborato da Portale Agenti Fisici 1

________

Obblighi del datore di lavoro - Adempimenti di legge in relazione al livello di esposizione rilevato

Scheda riepilogativa 1.

Esposizione rumore

Scheda riepilogativa 2.

Esposizione vibtrazioni mano braccio

Scheda riepilogativa 3.

Esposizione vibrazioni corpo intero

...

Di seguito l'indice del documento:

Parte 1: SINTESI VALUTAZIONE DEL RISCHIO
1. Descrizione dell’attività lavorativa e del luogo di lavoro
2. Valutazione del livello di esposizione
2.1 Rumore
2.1.1 Valori d’azione e valori limite di esposizione
2.2 Vibrazioni Mano Braccio
2.2.1 Valori d’azione e valori limite di esposizione
2.3 Vibrazioni Corpo Intero
2.3.1 Valori d’azione e valori limite di esposizione
3. Quadri sinottici
4. Obblighi del datore di lavoro
4.1 Esposizione al rumore
4.1.1 Lavoratori esposti a valori inferiori ai V.I.A. (LEX ≤ 80 dBA e/o P Peak <135 dBC)
4.1.2 Lavoratori esposti a valori uguali o superiori ai V.I.A. (80 < dBA LEX ≤ 85 dBA e/o 135 dBC ≤ P Peak < 137 dBC)
4.1.3 Lavoratori esposti a valori uguali o superiori ai V.S.A. (85 dBA < LEX ≤ 87 dBA e/o137 dBC ≤ P Peak < 140 dBC)
4.1.4 Lavoratori esposti a valori uguali o superiori ai V.L.E. (LEX ≥87 dBA e/o P Peak ≥140 dBC)
4.2 Esposizione a vibrazioni al sistema mano braccio
4.2.1 Lavoratori esposti a livelli di vibrazione inferiori al valore di azione giornaliero (A(8) < 2,5 m/s2)
4.2.2 Lavoratori esposti a livelli di vibrazione superiori al valore di azione giornaliero ma inferiori al valore limite (2,5 m/s2<A(8) < 5 m/s2)
4.2.3 Lavoratori esposti a livelli di vibrazione superiori al valore limite di esposizione giornaliero e / o su periodi brevi (A(8) > 5 m/s2)
4.3 Esposizione a vibrazioni al corpo intero
4.3.1 Lavoratori esposti a livelli di vibrazione inferiori al valore di azione giornaliero (A(8) < 0,5 m/s2)
4.3.2 Lavoratori esposti a livelli di vibrazione superiori al valore di azione giornaliero ma inferiori al valore limite (0,5 m/s2 < A(8) < 1,0 m/s2)
4.3.3 Lavoratori esposti a livelli di vibrazione superiori al valore limite di esposizione giornaliero e / o su periodi brevi (A(8) > 1 m/s2)
5. Uso dei D.P.I. e segnaletica
6. Misure di prevenzione e protezione
6.1 Rumore
6.2 Vibrazioni
7. Informazione e formazione
8. Periodicità della valutazione del rischio

Parte 2: ALLEGATI E DETTAGLI TECNICI

ALLEGATO 1. Riferimenti normativi
1.1 Rumore
1.2 Vibrazioni
ALLEGATO 2. Banche dati
2.1 Rumore
2.2 Vibrazioni
2.2.1 Valori Dichiarati dal produttore
2.2.2 Valori rilevati in campo
ALLEGATO 3. Misure fonometriche
3.1 Strumentazione di misura
3.2 Certificati di taratura
3.3 Grandezze acustiche rilevate
3.4 Sintesi dei rilievi fonometrici
ALLEGATO 4. Misurazioni vibrometriche
4.1 Strumentazione di misura
4.2 Certificati di taratura
4.3 Sistema mano – braccio
4.3.1 Grandezze rilevate
4.3.2 Sintesi dei rilievi
4.4 Corpo intero
4.4.1 Grandezze rilevate
4.4.2 Sintesi dei rilievi
ALLEGATO 5. Valutazione dell’incertezza
5.1 Rumore
5.2 Vibrazioni
ALLEGATO 6. presenza di Rischi Potenzianti
6.1 Presenza di vibrazioni
6.2 Sostanze ototossiche
6.3 Lavoratori particolarmente sensibili al rumore
6.4 Altri effetti indiretti
ALLEGATO 7. D.P.I
7.1 Rumore
7.2 Vibrazioni
ALLEGATO 8. Schede di valutazione del rischio rumore
8.1 G.O. 1: ADDETTO AL TRASPORTO
ALLEGATO 9. Schede di valutazione del rischio vibrazioni
9.1 Schede di valutazione del rischio per il sistema mano braccio
9.2 Schede di valutazione del rischio per il corpo intero
9.3 C.I. 1 - ADDETTO AL TRASPORTO
9.3.1 Schede di valutazione del rischio per il corpo intero
9.3.2 Schede di valutazione del rischio per il sistema mano braccio
ALLEGATO 10. Report di misura delle vibrazioni indotte al corpo intero
Fonti

Si rappresenta che tale relazione è stata originariamente stilata da:
Ing. Stefania Primieri - Tecnico competente in acustica ambientale inserito nell’elenco della Regione dell’Umbria
Ing. Deborah Minciaroni Minelli - Tecnico competente in acustica ambientale inserito nell’elenco della Regione dell’Umbria.

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Nota MLPS 8 giugno 2015 n. 9483

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Nota MLPS 8 giugno 2015 n. 9483

Quesiti su Organismi paritetici

In riscontro alla nota su richiamata, con cui codesto Ufficio ha chiesto alla scrivente di comunicare quali provvedimenti si debbano adottare nei confronti del datore di lavoro che dimostri di aver fatto ricorso, nell'adempimento degli obblighi formativi di cui al d.lgs. n. 81/2008, ad organismi paritetici non in possesso dei requisiti normativi, si rappresenta quanto segue.

L'art. 37, comma 1, del d.lgs. n. 81/2008 stabilisce l'obbligo, in capo al datore di lavoro, di assicurare “che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata in materia di salute e sicurezza [...]”.

Al successivo comma 12, il legislatore ha previsto che la suddetta formazione debba avvenire durante l'orario di lavoro e senza oneri economici a carico dei lavoratori, “in collaborazione con gli organismi paritetici, ove presenti nel settore e nel territorio in cui si svolge l'attività del datore di lavoro”.

Di conseguenza, il datore di lavoro è tenuto a chiedere la collaborazione degli organismi, costituiti da una o più associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative, firmatarie del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro applicato dall'azienda, in possesso dei requisiti di legge appena richiamati, qualora sussistano contestualmente entrambe le condizioni individuate ex art. 37, co. 12. d.lgs. n. 81/2008: che l'organismo paritetico sia presente nel settore di riferimento (ad es.: edilizia) e nel territorio in cui si svolge l'attività del datore di lavoro (cfr. circ. n. 20/2011 e Accordo Stato Regioni del 25/07 2012).

Il citato Accordo del 25/07/2012 ha specificato che tale “collaborazione” non impone necessariamente al datore di lavoro di effettuare la formazione con gli organismi paritetici quanto, piuttosto, di mettere i medesimi a conoscenza della volontà di svolgere una attività formativa.

La suddetta richiesta di collaborazione va trasmessa agli organismi paritetici, così come definiti dall'art. 2. co. 1, lett. ee), del d.lgs. n. 81/2008 ovvero “organismi costituiti a iniziativa di una o più associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. [...]”, richiedendo, tale formulazione letterale, che entrambe le parti siano comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

Pertanto, laddove in sede ispettiva si riscontri la carenza dei requisiti previsti dalla citata norma in termini di rappresentatività sul piano nazionale per una o entrambe le associazioni stipulanti, si deve disconoscere la sua qualità di “Organismo paritetico”.

Nel settore dell’edilizia, la circolare n. 13/2012 individua le organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative a livello nazionale. Di conseguenza “solo gli organismi bilaterali costituiti a iniziativa di una o più associazioni dei datori di lavoro o dei prestatori di lavoro firmatarie di tali contratti possano definirsi “organismi paritetici” ai sensi del citato art. 2 e quindi legittimati a svolgere l'attività di formazione, in collaborazione con i datori di lavoro, così come previsto dall’art. 37 del T.U. in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro

Pertanto, eventuali altri enti bilaterali costituiti da organizzazioni sindacali e datoriali non in possesso degli indicati requisiti normativi non possono definirsi organismi paritetici ai sensi della previsione normativa del T.U. e. conseguentemente, non possono svolgere l’attività di formazione dei lavoratori e delle loro rappresentanze ai sensi della disposizione di cui al citato art. 37 del Testo Unico (cfr. circ. n. 13/2012).

È pertanto fatto obbligo al datore di lavoro verificare il possesso dei requisiti, previsti dal d.lgs. n. 81/2008, da parte dell'Organismo paritetico.

Fermo restando quanto sopra ai fini della legittimazione all’attività formativa, è tuttavia opportuno precisare che il legislatore non ha previsto alcuna sanzione per la mancata osservanza del comma 12 dell'art. 37 cit.

Alcuni Uffici, tuttavia, applicano all'ipotesi di formazione impartita dal datore di lavoro senza la collaborazione di un organismo paritetico la sanzione per la violazione dell'art. 37, comma 1, del d.lgs. n. 81/2008 ritenendo la formazione “non sufficiente ed adeguata”.

Tuttavia, si ritiene che i termini di adeguatezza e sufficienza della formazione non debbano tanto accertarsi in base all'attuazione e/o alle modalità del rapporto collaborativo con gli organismi paritetici, ove presenti, quanto piuttosto in relazione al rispetto di quanto previsto nell'accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011.

Di conseguenza, laddove un datore di lavoro eroghi una formazione senza la collaborazione di un organismo paritetico non può essere sanzionato, anche per i principi di legalità, tassatività e ragionevolezza, in base al combinato disposto dei commi 1 e 12 del citato art. 37 d.lgs. n. 81/2008, ritenendo che la formazione sia “non sufficiente ed adeguata”.

...

Fonte: MLPS

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Decreto Sostegni | Disposizioni sicurezza gallerie della rete stradale

ID 13632 | | Visite: 2977 | News Prevenzioni Incendi

Disposizioni sicurezza gallerie della rete stradale

Decreto Sostegni | Disposizioni sicurezza gallerie della rete stradale

ID 13632 | 26.05.2021

La legge 21 maggio 2021 n. 69, conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41 "Decreto sostegni", pubblicata nella GU n. 120 del 21 maggio 2021 SO n. 21, all'articolo 30 sexies contiene disposizioni in materia di sicurezza per le gallerie della rete stradale. Le disposizioni apportano modifiche al decreto legislativo 5 ottobre 2006 n. 264 - attuazione della direttiva 2004/54/CE in materia di sicurezza per le gallerie della rete stradale transeuropea (GU n. 235 del 9 ottobre 2006 - SO n.195).

Art. 30 - sexies Proroga del Commissario straordinario per la sicurezza del sistema idrico del Gran Sasso e disposizioni in materia di sicurezza per le gallerie della rete stradale

1. In relazione alla necessità di garantire la continuità operativa anche in relazione alle difficoltà connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19, al comma 1 dell’articolo 4 -ter del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, le parole: «fino al 31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 30 giugno 2023».
2. Per le finalità di cui al presente articolo, la dotazione della contabilità speciale intestata al Commissario straordinario di cui all’articolo 4 -ter del citato l decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32 è incrementata di 500.000 euro per l’anno 2022.
3. Agli oneri derivanti dall’attuazione dei commi 1 e 2, pari a 1.350.000 euro per l’anno 2022 e a 675.000 euro per l’anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

4. Al decreto legislativo 5 ottobre 2006, n. 264, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 4:

1) al comma 2, il primo periodo è sostituito dal seguente: «La Commissione è composta dal Presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici o da un suo delegato, che la presiede, da sette esperti tecnici designati dal Presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici, da due rappresentanti del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili designati dal Ministro, da un rappresentante dell’Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali, da tre rappresentanti del Ministero dell’interno designati dal Ministro e scelti, rispettivamente, tra il personale della Polizia stradale, del Dipartimento per gli affari interni e territoriali e del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, da un rappresentante del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, da un magistrato amministrativo, da un magistrato contabile e da un avvocato dello Stato, designati secondo le modalità individuate dagli ordinamenti di rispettiva appartenenza»;

2) dopo il comma 11 è aggiunto il seguente:
«11 -bis . Per l’attuazione dei propri compiti e funzioni, la Commissione può promuovere attività di studio, ricerca e sperimentazione, anche di natura prototipale, in materia di sicurezza delle gallerie»;

b) dopo l’articolo 10 sono inseriti i seguenti:
«Art. 10 -bis (Disciplina del processo di adeguamento delle gallerie aperte al traffico ai requisiti minimi di sicurezza di cui all’articolo 3) . - 1. Al fine di assicurare un tempestivo ed efficiente processo di adeguamento ai requisiti minimi di sicurezza di cui all’articolo 3 delle gallerie aperte al traffico, per le quali, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, non è stata richiesta la messa in servizio secondo la procedura prevista dall’allegato 4, i Gestori, entro il 31 dicembre 2021, trasmettono, per ciascuna galleria, il progetto della sicurezza alla Commissione, corredato del relativo cronoprogramma di esecuzione dei lavori.

2. Per le gallerie stradali oggetto dell’estensione della rete transeuropea dei trasporti (TEN-T), come definita dal regolamento (UE) n. 1315/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2013, i Gestori trasmettono alla Commissione, per ciascuna galleria, entro il 30 giugno 2023, il progetto della sicurezza, corredato del relativo cronoprogramma di esecuzione dei lavori.

3. Il livello di definizione tecnica degli interventi strutturali e impiantistici previsti dal progetto della sicurezza di cui ai commi 1 e 2 deve essere almeno quello di un progetto definitivo ai sensi dell’articolo 23 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e comunque tale da:

a) individuare gli aspetti qualitativi e quantitativi degli interventi previsti, gli aspetti geometrico-spaziali e i requisiti prestazionali di opere e impianti;
b) consentire la valutazione dell’idoneità delle specifiche scelte progettuali adottate, in relazione ai requisiti minimi di sicurezza di cui all’allegato 2.

4. Entro sessanta giorni dalla presentazione da parte del Gestore del progetto della sicurezza, la Commissione procede alla sua valutazione e all’eventuale approvazione, anche mediante la formulazione di specifiche prescrizioni.

5. In relazione al progetto della sicurezza approvato, il Gestore, eseguiti i lavori di adeguamento, trasmette la richiesta di messa in servizio, secondo la procedura prevista dall’allegato 4, entro il 31 dicembre 2025 o, per le gallerie stradali di cui al comma 2, entro il 30 giugno 2027.

6. In relazione alla richiesta di messa in servizio di cui al comma 5, la Commissione, previa visita di sopralluogo alla galleria, entro sessanta giorni dalla presentazione da parte del Gestore, autorizza la messa in servizio della galleria impartendo, ove necessario, specifici prescrizioni e adempimenti, anche mediante eventuali limitazioni all’esercizio.

7. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione e fino alla richiesta di messa in servizio di cui al comma 5, i Gestori, allo scopo di consentire alla Commissione e al Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili il controllo delle attività finalizzate all’adeguamento ai requisiti di cui all’articolo 3, nonché dell’attuazione delle misure di sicurezza temporanee minime di cui all’articolo 10 -ter , trasmettono un rapporto semestrale di monitoraggio entro il 31 gennaio e il 31 luglio di ogni anno.

8. Il rapporto semestrale di monitoraggio contiene:
a) lo stato di avanzamento delle attività relative al processo di adeguamento delle gallerie alle misure di sicurezza di cui all’articolo 3, che evidenzi l’avanzamento effettivo delle attività rispetto a quello programmato nel progetto della sicurezza di cui ai commi l e 2 del presente articolo;
b) le risultanze del monitoraggio funzionale delle gallerie svolto mediante adeguati sistemi di controllo, anche alla luce dell’adozione delle misure di sicurezza temporanee minime di cui all’articolo 10 -ter ;
c) le eventuali variazioni nell’adozione delle misure di sicurezza temporanee minime di cui all’articolo 10 -ter , alla luce della progressiva realizzazione e del collaudo delle opere e degli impianti;
d) una dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante del Gestore ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, dal Responsabile della sicurezza e dall’esperto qualificato di cui al punto 2.3 dell’allegato 4, relativa alla corretta adozione e alla perdurante idoneità, sotto il profilo della sicurezza, delle misure di sicurezza temporanee minime di cui all’articolo 10 -ter.

9. In caso di ritardi nel processo di adeguamento delle gallerie ai requisiti di cui all’articolo 3, la Commissione può proporre alle prefetture – uffici territoriali del Governo competenti di adottare le necessarie azioni e misure correttive. In caso di mancata presentazione della richiesta di messa in servizio di cui al comma 5, le prefetture – uffici territoriali del Governo possono disporre sospensioni dell’esercizio, con indicazione di eventuali percorsi alternativi, o ulteriori limitazioni dell’esercizio rispetto a quelle eventualmente disposte ai sensi dell’articolo 10 -ter.

10. Le informazioni concernenti, in particolare, il cronoprogramma delle opere ed in generale l’avanzamento fisico, finanziario e procedurale delle stesse sono desunte dal sistema di monitoraggio di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229.

Art. 10 -ter (Disciplina transitoria del processo di adeguamento delle gallerie aperte al traffico ai requisiti minimi di sicurezza di cui all’articolo 3) . – 1. Fino al rilascio dell’autorizzazione alla messa in servizio di cui all’articolo 10 -bis , comma 6, il Gestore provvede ad adottare, per ciascuna galleria aperta al traffico, le misure di sicurezza temporanee minime.

2. Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 4, comma 10, la Commissione può disporre ulteriori limitazioni dell’esercizio nei casi di:
a) inadempienza alle misure di sicurezza temporanee minime, accertata a seguito di visita ispettiva di cui agli articoli 11 e 12;
b) omessa trasmissione o trasmissione incompleta delle dichiarazioni relative all’adozione delle misure di sicurezza temporanee minime ovvero delle dichiarazioni relative ai rapporti semestrali di monitoraggio di cui all’articolo 10 -bis , comma 8»;
c) all’articolo 16:

1) dopo il comma l è inserito il seguente:

«1 -bis . È soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da centomila euro a trecentomila euro il Gestore che ometta di adempiere agli obblighi di cui all’articolo 10 -bis , comma 5, entro i termini ivi previsti»;
2) dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:

«5 -bis . Con decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definite le modalità per l’attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1, 1 -bis , 2 e 3».

5. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili si provvede all’aggiornamento e all’adeguamento degli allegati al decreto legislativo 5 ottobre 2006, n. 264, in conformità a quanto previsto dal comma 4.

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Modello Autocertificazione rischio ROA | Giustificata

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Autocertificazione Rischio ROA

Modello Autocertificazione rischio ROA | Giustificata

ID 9451 | 08.11.2019

Modello di Autocertificazione rischio Radiazioni Ottiche Artificiali (ROA) nelle condizioni per cui la valutazione del rischio può concludersi con la “giustificazione” (Autocertificazione), in quanto la natura e l’entità dei rischi non rendono necessaria una valutazione "dettagliata" - Capo V del Titolo VIII del D.Lgs.81/2008 – Radiazioni Ottiche Artificiali (ROA).

Costituisce esperienza condivisa che talune sorgenti di radiazioni ottiche, nelle corrette condizioni d’impiego, non danno luogo ad esposizioni tali da presentare rischi per la salute e la sicurezza. In questi casi è giustificato non dover procedere ad una valutazione del rischio più dettagliata.

Richiamato che inizialmente occorre sempre individuare (censire) ogni sorgente di radiazione ottica artificiale, il termine “giustificazione” riportato dal legislatore nell’art.181, comma 3, si riferisce a tutte quelle situazioni espositive per le quali non è necessario effettuare un approfondimento della valutazione ricorrendo in particolare a misurazioni. L'approfondimento della valutazione è necessario, comunque, in tutti quei casi di esposizione a ROA i cui effetti negativi non possono essere ragionevolmente esclusi.

Tale "Autocertificazione", rientra sempre in un processo valutativo (giustificato), dovrà essere sottoscritta dal Datore di Lavoro e da eventuali altri soggetti partecipi alla valutazione ed allegata al Documento di Valutazione dei Rischi di cui Art. 28 c.2. (Fig. 1).

Se ai sensi dell'Art. 181 c.3 il Datore di Lavoro può ritenere che non si debba procedere alle prescrizioni dell'Art. 216, la Valutazione del rischio ROA “dettagliata” (misurata/calcolata) può non essere effettuata.

Flusso VR ROA

Fig. 1 Valutazione rischio ROA

Il "Principio giustificativo" del Titolo VIII D.Lgs. 81/2008

D.Lgs. 81/2008
...
Titolo VIII AGENTI FISICI
Capo I Disposizioni generali
... Art. 181. Valutazione dei rischi

1. Nell'ambito della valutazione di cui all'articolo 28, il datore di lavoro valuta tutti i rischi derivanti da esposizione ad agenti fisici in modo da identificare e adottare le opportune misure di prevenzione e protezione con particolare riferimento alle norme di buona tecnica ed alle buone prassi.

2. La valutazione dei rischi derivanti da esposizioni ad agenti fisici è programmata ed effettuata, con cadenza almeno quadriennale, da personale qualificato nell'ambito del servizio di prevenzione e protezione in possesso di specifiche conoscenze in materia. La valutazione dei rischi è aggiornata ogni qual volta si verifichino mutamenti che potrebbero renderla obsoleta, ovvero, quando i risultati della sorveglianza sanitaria rendano necessaria la sua revisione. I dati ottenuti dalla valutazione, misurazione e calcolo dei livelli di esposizione costituiscono parte integrante del documento di valutazione del rischio.

3. Il datore di lavoro nella valutazione dei rischi precisa quali misure di prevenzione e protezione devono essere adottate. La valutazione dei rischi è riportata sul documento di valutazione di cui all'articolo 28, essa può includere una giustificazione del datore di lavoro secondo cui la natura e l'entità dei rischi non rendono necessaria una valutazione dei rischi più dettagliata.

Sono giustificabili tutte le apparecchiature che emettono radiazione ottica non coerente classificate nella categoria 0 secondo lo standard UNI EN 12198:2009), così come le lampade e i sistemi di lampade, anche a LED, classificate nel gruppo “Esente” dalla norma CEI EN 62471:2009.
Esempio di sorgenti di gruppo “Esente” sono l’illuminazione standard per uso domestico e di ufficio, i monitor dei computer, i display, le fotocopiatrici, le lampade e i cartelli di segnalazione luminosa. Sorgenti analoghe, anche in assenza della suddetta classificazione, nelle corrette condizioni di impiego si possono “giustificare”.

Sono giustificabili anche tutte le apparecchiature che emettono radiazione ottica non coerente indicate dalle “Non-binding guide to good practice for implementing Directive 2006/25/EC” della Health Protection Agency nelle condizioni specificate dalle linee guida stesse (Vedi Tabelle seguenti 1 e 2).
 
Sorgenti sicure
Illuminazione fluorescente montata a soffitto con diffusori sopra le lampade
Schermi di computer o simili
Illuminazione fluorescente compatta montata a soffitto
Proiettore fluorescente compatto
Trappole per insetti UVA
Proiettore alogeno al tungsteno montato a soffitto
Illuminazione specifica per la zona di lavoro con lampada al tungsteno (incluse le lampadine a spettro solare)
Lampade al tungsteno montate a soffitto
Lampade al tungsteno montate a soffitto
Fotocopiatrici
Attrezzatura di presentazione con lavagna interattiva
Indicatori a LED
Assistenti digitali personali
Freccia, stop, retromarcia e antinebbia
Lampade per flash fotografici
Riscaldatori radianti sospesi a gas
Illuminazione stradale
 
Tabella 1: Sorgenti che producono esposizioni insignificanti e che possono essere considerate “sicure”.
 

Sorgenti
Condizioni di utilizzo sicuro
Illuminazione fluorescente montata a soffitto senza diffusori sopra le lampade
Sicura con livelli normali di illuminazione da lavoro (≈ 600 lux)
Proiettori ad alogenuro metallico/al mercurio ad alta pressione
Sicuri se la copertura frontale di vetro è integra e non si trova nella linea di vista.
Proiettori da tavolo
Sicuri se non si guarda il fascio
Luce nera UVA a bassa pressione
Sicura se non si trova nella linea di vista
Qualsiasi dispositivo laser di «classe 1» (secondo la norma EN 60825-1)
Sicuro se la copertura è integra. Potrebbe non essere sicuro se la copertura viene rimossa
Qualsiasi prodotto del «gruppo esente» (secondo la norma EN 62471)
Sicuro se non si trova nella linea di vista. Potrebbe non essere sicuro se la copertura viene rimossa
Proiettori dei veicoli
Sicuri se si evita lo sguardo prolungato diretto intra-fascio
 
Tabella 2: Sorgenti che possono essere considerate sicure in determinate condizioni
 
Tutte le sorgenti che emettono radiazione laser classificate nelle classi 1 e 2 (attenzione: non 1M e 2M, ma neppure le apparecchiature di classe 1 o 2 che contengono sorgenti classe superiore secondo lo standard IEC 60825-1 sono giustificabili.

Per le altre sorgenti occorrerà effettuare una valutazione del rischio più approfondita.
_______

FAQ ufficiali e Norma

 
5) Sul Capo V del Titolo VIII del DLgs.81/2008 – Radiazioni Ottiche Artificiali (ROA)

5.01 - Come ci si deve comportare in caso di lavorazioni che espongono al rischio di radiazioni ottiche naturali?
5.02 - Cosa sono e dove sono presenti, sono prodotte o vengono utilizzate le ROA nei luoghi di lavoro?
5.03 - Da quando il Capo V del Titolo VIII del DLgs.81/2008 è pienamente in vigore?
5.04 - Quali sono i rischi per la salute e la sicurezza che si vogliono prevenire?
5.05 - Quali caratteristiche deve avere il “personale adeguatamente qualificato” che effettua la valutazione del rischio?
5.06 - Come si può effettuare la valutazione del rischio di esposizione alle ROA?
5.07 - Quali sono le condizioni nelle quali la valutazione del rischio può concludersi con la “giustificazione” secondo cui la natura e l’entità dei rischi non rendono necessaria una valutazione più dettagliata?
5.08 - È disponibile un elenco di situazioni lavorative che devono essere certamente valutate?
5.09 - Quali fonti sono utilizzabili per la valutazione del rischio ? 5.10 - Come gestire la valutazione del rischio per i soggetti particolarmente sensibili?
5.11 - In quali casi e con quali modalità i fabbricanti sono tenuti a fornire informazioni sui livelli di emissione di ROA?
5.12 - Ai fini della valutazione del rischio, è sempre necessario misurare e/o calcolare?
5.13 - Come si effettua la valutazione dei livelli di esposizione senza eseguire misure?
5.14 - Come si effettua la valutazione dei livelli di esposizione eseguendo misure?
5.15 - Quali sono le specifiche indicazioni per le misurazioni di esposizioni a sorgenti pulsate di radiazioni coerenti e non coerenti?
5.16 - Come interpretare i valori limite presenti nelle Tabelle dell’Allegato XXXVII del DLgs.81/2008?
5.17 - Quali sono le tipologie degli strumenti di misura e qual è la periodicità della taratura?
5.18 - Quali misure tecniche e organizzative adottare all’esito della valutazione?
5.19 - Quali sono i criteri di scelta dei DPI per la protezione degli occhi e del viso da radiazioni ottiche?
5.20 - Alla luce delle indicazioni del Capo V, Titolo VIII, DLgs.81/2008 come deve essere strutturata e che cosa deve riportare la Relazione Tecnica?
5.21 - Quando far partire la informazione / formazione?
5.22 - Quali sono i contenuti della informazione e formazione dei lavoratori?
5.23 - Quando è necessario far partire la sorveglianza sanitaria?
5.24 - Quali sono i soggetti particolarmente sensibili al rischio?
5.25 - Qual è il ruolo della segnaletica e della delimitazione delle aree?
5.26 - Quali sono le ricadute della legislazione sulla prevenzione e protezione dai rischi delle ROA sui DUVRI e sui PSC/POS?
5.27 - Quali sono le norme principali citate in questo documento?

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...
 
5.06 – Come si può effettuare la valutazione del rischio di esposizione alle ROA?

Per effettuare la valutazione del rischio di esposizione alle ROA lo schema di flusso consigliato è il seguente:
- Conoscenza delle sorgenti: è necessario preliminarmente censire le sorgenti ROA (attenzione a non limitarsi a consultare inventari spesso non correttamente aggiornati) ed acquisirne i dati forniti dai fabbricanti o, in loro assenza, da documenti tecnici o lavori presenti in Letteratura che trattano sorgenti analoghe. Utilizzare, ove disponibile, la classificazione delle sorgenti secondo le norme tecniche specifiche o la conformità a standard tecnici, può consentire la “giustificazione” che permette di non effettuare una valutazione approfondita del rischio in quanto trascurabile (vedi Punto 5.07), ovvero di stabilire direttamente (senza effettuare misurazioni - vedi Punto 5.13) il superamento o meno dei valori limite.
- Conoscenza delle modalità espositive: tutte le attività che comportano o possono comportare l’impiego di sorgenti ROA devono essere censite e conosciute a fondo; in particolare devono essere individuate le tipologie di sorgenti, le modalità di impiego ed i luoghi in cui sono operanti, acquisendo, se possibile, i “layout” o le planimetrie dove sono installate le sorgenti. Per potere valutare i lavoratori a rischio e la loro effettiva esposizione è importante acquisire anche i tempi, le distanze e le modalità di esposizione per le sorgenti non coerenti, mentre per quelle laser è importante verificare anche eventuali riflessioni
- Esecuzione di misure: nel caso non siano disponibili i dati del fabbricante o non vi siano riferimenti a standard tecnici specifici, è necessario effettuare delle misure strumentali secondo le indicazioni fornite da norme tecniche specifiche (vedi Punti 5.14 e 5.15). Le misure devono essere eseguite con strumentazione adeguatamente tarata, dotata di caratteristiche idonee ai parametri da rilevare (vedi Punto 5.17).
- Esecuzione di calcoli: partendo dai dati forniti dal fabbricante, dai dati di letteratura o dai valori misurati, mediante appositi calcoli si ottengono le grandezze necessarie al confronto con i valori limite (es.: dall’irradianza spettrale fornita dal costruttore o misurata, si stima l’irradianza efficace).
- Confronto con i valori limite: i risultati acquisiti dalle fasi precedenti (dai dati dei produttori, dai dati di bibliografia, da misure strumentali o da calcoli) devono essere confrontati con i valori limite previsti nell’Allegato XXXVII del DLgs.81/2008 per stabilire il possibile superamento o meno di tali valori. Utili riferimenti per la conduzione della valutazione del rischio da ROA non coerenti sono presenti nell’allegato A delle norme UNI EN 14255-1 e UNI EN 14255-2. Tale approccio può essere esteso alla valutazione del rischio da radiazioni laser che ha valido riferimento anche nella norma CEI EN 60825-1 e nelle guide per l’utilizzatore (CEI 76 fascicolo 3849R e fascicolo 3850R per le varie applicazioni) e nella norma CEI 76-6 (identica alla IEC 60825-8:2006) fascicolo 12150E sulle problematiche nelle applicazioni mediche. 

5.07 - Quali sono le condizioni nelle quali la valutazione del rischio può concludersi con la “giustificazione” secondo cui la natura e l’entità dei rischi non rendono necessaria una valutazione più dettagliata?

Costituisce esperienza condivisa che talune sorgenti di radiazioni ottiche, nelle corrette condizioni d’impiego, non danno luogo ad esposizioni tali da presentare rischi per la salute e la sicurezza. In questi casi è giustificato non dover procedere ad una valutazione del rischio più dettagliata. Richiamato che inizialmente occorre sempre individuare (censire) ogni sorgente di radiazione ottica artificiale (vedi Punto 5.06), il termine “giustificazione” riportato dal legislatore nell’art.181, comma 3, si riferisce a tutte quelle situazioni espositive per le quali non è necessario effettuare un approfondimento della valutazione. D’altra parte l’approfondimento della valutazione è necessario in tutti quei casi di esposizione a ROA i cui effetti negativi non possono essere ragionevolmente esclusi. Sono giustificabili tutte le apparecchiature che emettono radiazione ottica non coerente classificate nella categoria 0 secondo lo standard UNI EN 12198-1:2009, così come le lampade e i sistemi di lampade, anche a LED, classificate nel gruppo “Esente” dalla norma CEI EN 62471:2009. Esempio di sorgenti di gruppo “Esente” sono l’illuminazione standard per uso domestico e di ufficio, i monitor dei computer, i display, le fotocopiatrici, le lampade e i cartelli di segnalazione luminosa. Sorgenti analoghe, anche in assenza della suddetta classificazione, nelle corrette condizioni di impiego si possono “giustificare”.
UNI EN 12198-1:2009
Sicurezza del macchinario - Valutazione e riduzione dei rischi generati dalle radiazioni emesse dal macchinario - Parte 1: Principi generali
...
REQUISITI
7.Classficazione delle macchine in base ai livelli di emissione di radiazìoni

In funzione del livello di emissione di radiazioni, il fabbricante deve assegnare alla macchina una categoria di emissione di radiazioni. In conformità al prospetto 2, sono considerate tre categorie.

La relazione fra il livello di emissione di radiazioni e la categoria di emissione di radiazioni è definita nell'appendice B per ogni tipo di radiazione.

Categoria Restrizioni e misure di protezione Informazioni e addestramento
0 Nessuna restrizione Nessuna informazione necessaria
1 Restrizioni: possono essere necessarie limitazione dell'accesso e misure di protezione Informazioni su pericoli, rischi ed effetti secondari
2 Restrizioni speciali e misure di protezione sono essenziali Informazioni su pericoli, rischi ed effetti secondari; addestramento può essere necessario

Prospetto 2 - Classificazione delle macchine in base ai livelli di emissione di radiazioni

L'assegnazione della categoria di emissione di radiazioni deve essere effettuata per le fasi di messa a punto, di funzionamento e di pulizia relative all'utilizzo della macchina.

Questo deve essere eseguito per tutti i tipi di emissioni di radiazioni. Il fabbricante deve prendere in considerazione che le emissioni di radiazioni possono variare con il cambiamento delle condizioni ambientali o operative e dei cicli di lavoro della macchina. La categoria complessiva per la macchina è quella con il numero più alto fra le categorie determinate per tutti i diversi tipi di emissione di radiazioni durante le fasi di messa a punto, funzionamento e pulizia relative all'utilizzo della macchina

D.Lgs. 81/2008
...
Titolo VIII AGENTI FISICI

Capo V
Protezione dei lavoratori dai rischi di esposizione a radiazioni ottiche artificiali

Art. 213. Campo di applicazione

1. Il presente capo stabilisce prescrizioni minime di protezione dei lavoratori contro i rischi per la salute e la sicurezza che possono derivare, dall'esposizione alle radiazioni ottiche artificiali durante il lavoro con particolare riguardo ai rischi dovuti agli effetti nocivi sugli occhi e sulla cute.

Art. 214. Definizioni

1. Agli effetti delle disposizioni del presente capo si intendono per:

a) radiazioni ottiche: tutte le radiazioni elettromagnetiche nella gamma di lunghezza d'onda compresa tra 100 ¯Fm e 1 mm. Lo spettro delle radiazioni ottiche si suddivide in radiazioni ultraviolette, radiazioni visibili e radiazioni infrarosse:

1) radiazioni ultraviolette: radiazioni ottiche a lunghezza d'onda compresa tra 100 e 400 nm. La banda degli ultravioletti è suddivisa in UVA (315-400 nm), UVB (280-315 nm) e UVC (100-280 nm);

2) radiazioni visibili : radiazioni ottiche a lunghezza d'onda compresa tra 380 e 780 nm;

3) radiazioni infrarosse: radiazioni ottiche a lunghezza d'onda compresa tra 780 nm e 1 mm. La regione degli infrarossi è suddivisa in IRA (780-1400 nm), IRB (1400-3000 nm) e IRC (3000 nm-1 mm);
b) laser (amplificazione di luce mediante emissione stimolata di radiazione): qualsiasi dispositivo al quale si possa far produrre o amplificare le radiazioni elettromagnetiche nella gamma di lunghezze d'onda delle radiazioni ottiche, soprattutto mediante il processo di emissione stimolata controllata;
c) radiazione laser: radiazione ottica prodotta da un laser;
d) radiazione non coerente: qualsiasi radiazione ottica diversa dalla radiazione laser;
e) valori limite di esposizione: limiti di esposizione alle radiazioni ottiche che sono basati direttamente sugli effetti sulla salute accertati e su considerazioni biologiche. Il rispetto di questi limiti garantisce che i lavoratori esposti a sorgenti artificiali di radiazioni ottiche siano protetti contro tutti gli effetti nocivi sugli occhi e sulla cute conosciuti;
f) irradianza (E) o densità di potenza: la potenza radiante incidente per unità di area su una superficie espressa in watt su metro quadrato (W m-2);
g) esposizione radiante (H): integrale nel tempo dell'irradianza espresso in joule su metro quadrato (J m-2);
h) radianza (L): il flusso radiante o la potenza per unità d'angolo solido per unità di superficie, espressa in watt su metro quadrato su steradiante (W m-2 sr-1);
i) livello: la combinazione di irradianza, esposizione radiante e radianza alle quali è esposto un lavoratore.

Art. 215. Valori limite di esposizione

1. I valori limite di esposizione per le radiazioni incoerenti sono riportati nell'allegato XXXVII, parte I.

2. I valori limite di esposizione per le radiazioni laser sono riportati nell'allegato XXXVII, parte II.

Art. 216. Identificazione dell'esposizione e valutazione dei rischi

1. Nell'ambito della valutazione dei rischi di cui all'articolo 181, il datore di lavoro valuta e, quando necessario, misura e/o calcola i livelli delle radiazioni ottiche a cui possono essere esposti i lavoratori. La metodologia seguita nella valutazione, nella misurazione e/o nel calcolo rispetta le norme della Commissione elettrotecnica internazionale (IEC), per quanto riguarda le radiazioni laser, le raccomandazioni della Commissione internazionale per l'illuminazione (CIE) e del Comitato europeo di normazione (CEN) per quanto riguarda le radiazioni incoerenti. Nelle situazioni di esposizione che esulano dalle suddette norme e raccomandazioni, fino a quando non saranno disponibili norme e raccomandazioni adeguate dell'Unione europea, il datore di lavoro adotta le buone prassi individuate od emanate dalla Commissione consultiva permanente per la prevenzione degli infortuni e per l'igiene del lavoro o, in subordine, linee guida nazionali o internazionali scientificamente fondate. In tutti i casi di esposizione, la valutazione tiene conto dei dati indicati dai fabbricanti delle attrezzature, se contemplate da pertinenti direttive comunitarie di prodotto.

2. Il datore di lavoro, in occasione della valutazione dei rischi, presta particolare attenzione ai seguenti elementi:

a) il livello, la gamma di lunghezze d'onda e la durata dell'esposizione a sorgenti artificiali di radiazioni ottiche;
b) i valori limite di esposizione di cui all'articolo 215;
c) qualsiasi effetto sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori appartenenti a gruppi particolarmente sensibili al rischio;
d) qualsiasi eventuale effetto sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori risultante dalle interazioni sul posto di lavoro tra le radiazioni ottiche e le sostanze chimiche foto-sensibilizzanti;
e) qualsiasi effetto indiretto come l'accecamento temporaneo, le esplosioni o il fuoco;
f) l'esistenza di attrezzature di lavoro alternative progettate per ridurre i livelli di esposizione alle radiazioni ottiche artificiali;
g) la disponibilità di azioni di risanamento volte a minimizzare i livelli di esposizione alle radiazioni ottiche;
h) per quanto possibile, informazioni adeguate raccolte nel corso della sorveglianza sanitaria, comprese le informazioni pubblicate;
i) sorgenti multiple di esposizione alle radiazioni ottiche artificiali;
l) una classificazione dei laser stabilita conformemente alla pertinente norma IEC e, in relazione a tutte le sorgenti artificiali che possono arrecare danni simili a quelli di un laser della classe 3B o 4, tutte le classificazioni analoghe;
m) le informazioni fornite dai fabbricanti delle sorgenti di radiazioni ottiche e delle relative attrezzature di lavoro in conformità delle pertinenti direttive comunitarie.

3. Il datore di lavoro nel documento di valutazione dei rischi deve precisare le misure adottate previste dagli articoli 217 e 218.

Art. 217. Disposizioni miranti ad eliminare o a ridurre i rischi

1. Se la valutazione dei rischi di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), mette in evidenza che i valori limite d'esposizione possono essere superati, il datore di lavoro definisce e attua un programma d'azione che comprende misure tecniche e/o organizzative destinate ad evitare che l'esposizione superi i valori limite, tenendo conto in particolare:

a) di altri metodi di lavoro che comportano una minore esposizione alle radiazioni ottiche;
b) della scelta di attrezzature che emettano meno radiazioni ottiche, tenuto conto del lavoro da svolgere;
c) delle misure tecniche per ridurre l'emissione delle radiazioni ottiche, incluso, quando necessario, l'uso di dispositivi di sicurezza, schermatura o analoghi meccanismi di protezione della salute;
d) degli opportuni programmi di manutenzione delle attrezzature di lavoro, dei luoghi e delle postazioni di lavoro;
e) della progettazione e della struttura dei luoghi e delle postazioni di lavoro;
f) della limitazione della durata e del livello dell'esposizione;
g) della disponibilità di adeguati dispositivi di protezione individuale;
h) delle istruzioni del fabbricante delle attrezzature.

2. In base alla valutazione dei rischi di cui all'articolo 216, i luoghi di lavoro in cui i lavoratori potrebbero essere esposti a livelli di radiazioni ottiche che superino i valori limite di esposizione devono essere indicati con un'apposita segnaletica.

Dette aree sono inoltre identificate e l'accesso alle stesse è limitato, laddove ciò sia tecnicamente possibile.

3. Il datore di lavoro adatta le misure di cui al presente articolo alle esigenze dei lavoratori appartenenti a gruppi particolarmente sensibili al rischio.

Art. 218. Sorveglianza sanitaria

1. La sorveglianza sanitaria viene effettuata periodicamente, di norma una volta l'anno o con periodicità inferiore decisa dal medico competente con particolare riguardo ai lavoratori particolarmente sensibili al rischio, tenuto conto dei risultati della valutazione dei rischi trasmessi dal datore di lavoro. La sorveglianza sanitaria è effettuata con l'obiettivo di prevenire e scoprire tempestivamente effetti negativi per la salute, nonché prevenire effetti a lungo termine negativi per la salute e rischi di malattie croniche derivanti dall'esposizione a radiazioni ottiche.

2. Fermo restando il rispetto di quanto stabilito dall'articolo 182 e di quanto previsto al comma 1, sono tempestivamente sottoposti a controllo medico i lavoratori per i quali è stata rilevata un'esposizione superiore ai valori limite di cui all'articolo 215.

3. Laddove i valori limite sono superati, oppure sono identificati effetti nocivi sulla salute:

a) il medico o altra persona debitamente qualificata comunica al lavoratore i risultati che lo riguardano. Il lavoratore riceve in particolare le informazioni e i pareri relativi al controllo sanitario cui dovrebbe sottoporsi dopo la fine dell'esposizione;

b) il datore di lavoro è informato di tutti i dati significativi emersi dalla sorveglianza sanitaria tenendo conto del segreto professionale.


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Esperienza di lavoro agile: impatti sul benessere e le condizioni di lavoro

ID 13626 | | Visite: 2197 | News Sicurezza

LAvoro agile INAIL 2021

Esperienza di lavoro agile: impatti sul benessere e le condizioni di lavoro

INAIL, 2021

L’esperienza di lavoro agile, gli impatti sul benessere e le condizioni di lavoro: i risultati del caso studio longitudinale condotto in Inail

La diffusione del lavoro agile ha avuto un notevole incremento con l’avvento della pandemia, configurandosi anche come un’efficace misura di contenimento del contagio.

Questo contributo illustra i risultati del caso studio condotto dal Dipartimento di Medicina, Epidemiologia e Igiene del Lavoro ed Ambientale (Dimeila) all’interno del “Progetto pilota lavoro agile in Inail”, promosso nel 2019 dalla Direzione centrale risorse umane (Dcru). Tali risultati offrono spunti di riflessione in questo momento di grande cambiamento al fine di identificare le opportunità ed eventuali limiti dell’applicazione del lavoro agile, nell’ottica della tutela della salute e del benessere dei lavoratori.

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Fonte: INAIL

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Circolare MLPS 29 ottobre 2009, n. 30

ID 13624 | | Visite: 1140 | Circolari Sicurezza lavoro

Circolare MLPS 29 ottobre 2009, n. 30

Applicazione delle disposizioni dell'articolo 90, comma 11, decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modifiche e integrazioni

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1° Elenco soggetti autorizzati per lavori sotto tensione

ID 13619 | | Visite: 1309 | Decreti Sicurezza lavoro

Elenco soggetti autorizzati ad effettuare lavori sotto tensione

Decreto dirigenziale 30 maggio 2013

1° elenco, di cui al punto 3.4 dell'allegato I del decreto 4 febbraio 2011, delle aziende autorizzate ad effettuare i lavori sotto tensione di cui all'articolo 82, comma 1, lettera c), del D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e successive.

Soggetti autorizzati lavori sotto tensione: gli elenchi pubblicati

Articolo 1

1. A seguito del parere positivo di cui al punto 2.1.a), dell’allegato I, del d.m. 4 febbraio 2011, viene pubblicato l’elenco, di cui al punto 3.4 dell’allegato I del succitato decreto, delle aziende autorizzate ad effettuare i lavori sotto tensione su impianti elettrici alimentati a frequenza industriale a tensione superiore a 1000 V, riportato in allegato, che è parte integrante del presente decreto.

Articolo 2

1. L’iscrizione nell’elenco delle aziende autorizzate di cui all’articolo 1, comma 1, ha validità triennale a decorrere dalla data di autorizzazione.
2. Le aziende autorizzate devono comunicare al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ai sensi del punto 2.1.e), dell’allegato I, del d.m. 4 febbraio 2011, gli incidenti rilevanti o i gravi infortuni rientranti nel campo di applicazione del citatod.m. 4 febbraio 2011.

Articolo 3

1. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, per il tramite della Commissione di cui al d.m. 4 febbraio 2011, entro il periodo di validità triennale dell’iscrizione nell’elenco delle aziende autorizzate può procedere al controllo della permanenza dei requisiti, di cui all’allegato II del citato D.M. 04.02.11, delle suddette aziende autorizzate.
2. Qualsiasi variazione nello stato di diritto o di fatto, che le aziende autorizzate intendono operare, deve essere comunicata al Ministero del lavoro e delle politiche sociali che, su conforme parere della Commissione di cui al d.m. 4 febbraio 2011, si esprimerà circa l’ammissibilità o meno della variazione comunicata.
3. A seguito di gravi inadempienze delle aziende autorizzate, acquisito il parere dalla Commissione di cui al D.M. 04.02.11, l’iscrizione nell’elenco delle aziende autorizzate è sospesa con effetto immediato. Nei casi di particolare gravità si procede alla cancellazione dall’elenco sopra citato.

Fonte: MLPS

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3° Elenco soggetti autorizzati per lavori sotto tensione

ID 13621 | | Visite: 1341 | Decreti Sicurezza lavoro

Elenco soggetti autorizzati ad effettuare lavori sotto tensione

Decreto dirigenziale 31 marzo 2014

3° Elenco, di cui al punto 3.4 dell'allegato I del d.m. 4 febbraio 2011, delle aziende autorizzate ad effettuare i lavori sotto tensione di cui all'articolo 82, comma 1, lettera c), del D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e successive

Soggetti autorizzati lavori sotto tensione: gli elenchi pubblicati

Articolo 1

1. A seguito del parere positivo di cui al punto 2.1, dell’allegato 1, del D.M. 04.02.11, viene pubblicato l’elenco, di cui al punto 3.4 dell’allegato I del succitato decreto, delle aziende autorizzate e dei soggetti formatori per i lavori sotto tensione su impianti elettrici alimentati a frequenza industriale a tensione superiore a 1000 V, riportato in allegato, che è parte integrante del presente decreto.

Articolo 2

1. L’iscrizione nell’elenco delle aziende autorizzate e dei soggetti formatori di cui all’articolo 1, comma 1, ha validità triennale a decorrere dalla data di autorizzazione.
2. Le aziende autorizzate devono comunicare al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ai sensi del punto 2.1.e), dell’allegato I, del D.M. 04.02.11, gli incidenti rilevanti o i gravi infortuni rientranti nel campo di applicazione del citato D.M. 04.02.11.

Articolo 3

1. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, per il tramite della Commissione di cui al D.M. 04.02.11, entro il periodo di validità triennale dell’iscrizione nell’elenco delle aziende autorizzate e dei soggetti formatori può procedere al controllo della permanenza dei requisiti, di cui agli allegati II e III del citato D.M. 04.02.11, delle suddette aziende autorizzate e soggetti formatori.
2. Qualsiasi variazione nello stato di diritto o di fatto, che le aziende autorizzate o i soggetti formatori intendono operare, deve essere comunicata al Ministero del lavoro e delle politiche sociali che, su conforme parere della Commissione di cui al D.M. 04.02.11, si esprimerà circa l’ammissibilità o meno della variazione comunicata.
3. A seguito di gravi inadempienze delle aziende autorizzate o dei soggetti formatori, acquisito il parere dalla Commissione di cui al D.M. 04.02.11, l’iscrizione nell’elenco delle aziende autorizzate o dei soggetti formatori è sospesa con effetto immediato. Nei casi di particolare gravità si procede alla cancellazione dall’elenco sopra citato.

Articolo 4

1. L’allegato al Decreto Dirigenziale del 15 gennaio 2014 di cui all’articolo 3, comma 1 del D.M. 04.02.11 contenente l’elenco delle aziende autorizzate, è integralmente sostituito con quello allegato al presente decreto.
2. Della pubblicazione del presente decreto sul sito internet del Ministero del lavoro e delle politiche sociali viene fornita notizia a mezzo avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Fonte: MLPS

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Circolare 21 Giugno 2013 n. 21

ID 13618 | | Visite: 1294 | Circolari Sicurezza lavoro

Circolare 21 Giugno 2013 n. 21

Accordo 22 febbraio 2012 "Accordo ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano concernente l'individuazione delle attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori, nonché le modalità per il riconoscimento di tale abilitazione, i soggetti formatori, la durata, gli indirizzi ed i requisiti minimi di validità della formazione, in attuazione dell'articolo 73, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche e integrazioni "- Chiarimenti.

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Tutti i Decreti Elenchi soggetti abilitati verifiche periodiche attrezzature

ID 13614 | | Visite: 1588 | News Sicurezza

Tutti i Decreti Elenchi soggetti abilitati verifiche periodiche attrezzature / Estratto TUSSL / Link

ID 13614 | 23.05.2021 / Download

Il Decreto 11 aprile 2011 - Disciplina delle modalità di effettuazione delle verifiche periodiche di cui all'All. VII del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, nonché i criteri per l'abilitazione dei soggetti di cui all'articolo 71, comma 13, del medesimo decreto legislativo

D.Lgs. 81/2008 Art. 71 - Obblighi del datore di lavoro

1. Il datore di lavoro mette a disposizione dei lavoratori attrezzature conformi ai requisiti di cui all'articolo precedente, idonee ai fini della salute e sicurezza e adeguate al lavoro da svolgere o adattate a tali scopi che devono essere utilizzate conformemente alle disposizioni legislative di recepimento delle direttive comunitarie.

2. All'atto della scelta delle attrezzature di lavoro, il datore di lavoro prende in considerazione:

a) le condizioni e le caratteristiche specifiche del lavoro da svolgere;

b) i rischi presenti nell'ambiente di lavoro;

c) i rischi derivanti dall'impiego delle attrezzature stesse;

d) i rischi derivanti da interferenze con le altre attrezzature già in uso.

3. Il datore di lavoro, al fine di ridurre al minimo i rischi connessi all'uso delle attrezzature di lavoro e per impedire che dette attrezzature possano essere utilizzate per operazioni e secondo condizioni per le quali non sono adatte, adotta adeguate misure tecniche ed organizzative, tra le quali quelle dell'allegato VI.

4. Il datore di lavoro prende le misure necessarie affinché:

a) le attrezzature di lavoro siano:

1) installate ed utilizzate in conformità alle istruzioni d'uso;

2) oggetto di idonea manutenzione al fine di garantire nel tempo la permanenza dei requisiti di sicurezza di cui all'articolo 70 e siano corredate, ove necessario, da apposite istruzioni d'uso e libretto di manutenzione;

3) assoggettate alle misure di aggiornamento dei requisiti minimi di sicurezza stabilite con specifico provvedimento regolamentare adottato in relazione alle prescrizioni di cui all'articolo 18, comma 1, lettera z);

b) siano curati la tenuta e l'aggiornamento del registro di controllo delle attrezzature di lavoro per cui lo stesso è previsto.

5. Le modifiche apportate alle macchine quali definite all'articolo 1, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 459, per migliorarne le condizioni di sicurezza in rapporto alle previsioni del comma 1, ovvero del comma 4, lettera a), numero 3), non configurano immissione sul mercato ai sensi dell'articolo 1, comma 3, secondo periodo, sempre che non comportino modifiche delle modalità di utilizzo e delle prestazioni previste dal costruttore.

6. Il datore di lavoro prende le misure necessarie affinché il posto di lavoro e la posizione dei lavoratori durante l'uso delle attrezzature presentino requisiti di sicurezza e rispondano ai principi dell'ergonomia.

7. Qualora le attrezzature richiedano per il loro impiego conoscenze o responsabilità particolari in relazione ai loro rischi specifici, il datore di lavoro prende le misure necessarie affinché:

a) l'uso dell'attrezzatura di lavoro sia riservato ai lavoratori allo scopo incaricati che abbiano ricevuto una informazioneformazione ed addestramento adeguati;

b) in caso di riparazione, di trasformazione o manutenzione, i lavoratori interessati siano qualificati in maniera specifica per svolgere detti compiti.

8. Fermo restando quanto disposto al comma 4, il datore di lavoro, secondo le indicazioni fornite dai fabbricanti ovvero, in assenza di queste, dalle pertinenti norme tecniche o dalle buone prassi o da linee guida, provvede affinché:

a) le attrezzature di lavoro la cui sicurezza dipende dalle condizioni di installazione siano sottoposte a un controllo iniziale (dopo l'installazione e prima della messa in esercizio) e ad un controllo dopo ogni montaggio in un nuovo cantiere o in una nuova località di impianto, al fine di assicurarne l'installazione corretta e il buon funzionamento;

b) le attrezzature soggette a influssi che possono provocare deterioramenti suscettibili di dare origine a situazioni pericolose siano sottoposte:

1. ad interventi di controllo periodici, secondo frequenze stabilite in base alle indicazioni fornite dai fabbricanti, ovvero dalle norme di buona tecnica, o in assenza di queste ultime, desumibili dai codici di buona prassi;

2. ad interventi di controllo straordinari al fine di garantire il mantenimento di buone condizioni di sicurezza, ogni volta che intervengano eventi eccezionali che possano avere conseguenze pregiudizievoli per la sicurezza delle attrezzature di lavoro, quali riparazioni, trasformazioni, incidenti, fenomeni naturali o periodi prolungati di inattività;

c) Gli interventi di controllo di cui alle lettere a) e b) sono volti ad assicurare il buono stato di conservazione e l'efficienza a fini di sicurezza delle attrezzature di lavoro e devono essere effettuati da persona competente.

9. I risultati dei controlli di cui al comma 8 devono essere riportati per iscritto e, almeno quelli relativi agli ultimi tre anni, devono essere conservati e tenuti a disposizione degli organi di vigilanza.

10. Qualora le attrezzature di lavoro di cui al comma 8 siano usate al di fuori della sede dell'unità produttiva devono essere accompagnate da un documento attestante l'esecuzione dell'ultimo controllo con esito positivo.

11. Oltre a quanto previsto dal comma 8, il datore di lavoro sottopone le attrezzature di lavoro riportate nell’allegato VII a verifiche periodiche volte a valutarne l’effettivo stato di conservazione e di efficienza ai fini di sicurezza, con la frequenza indicata nel medesimo allegato. Per la prima verifica il datore di lavoro si avvale dell’INAIL, che vi provvede nel termine di quarantacinque giorni dalla richiesta. (11) Una volta decorso inutilmente il termine di quarantacinque giorni sopra indicato, il datore di lavoro può avvalersi, a propria scelta, di altri soggetti pubblici o privati abilitati secondo le modalità di cui al comma 13. Le successive verifiche sono effettuate su libera scelta del datore di lavoro dalle ASL o, ove ciò sia previsto con legge regionale, dall’ARPA, o da soggetti pubblici o privati abilitati che vi provvedono secondo le modalità di cui al comma 13. Per l’effettuazione delle verifiche l’INAIL può avvalersi del supporto di soggetti pubblici o privati abilitati. I verbali redatti all’esito delle verifiche di cui al presente comma devono essere conservati e tenuti a disposizione dell’organo di vigilanza. Le verifiche di cui al presente comma sono effettuate a titolo oneroso e le spese per la loro effettuazione sono poste a carico del datore di lavoro. (2)(14)

12. Per l'effettuazione delle verifiche di cui al comma 11, le ASL e l'ISPESL possono avvalersi del supporto di soggetti pubblici o privati abilitati. I soggetti privati abilitati acquistano la qualifica di incaricati di pubblico servizio e rispondono direttamente alla struttura pubblica titolare della funzione. (8)(9)

13. Le modalità di effettuazione delle verifiche periodiche di cui all'allegato VII, nonché i criteri per l'abilitazione dei soggetti pubblici o privati di cui al comma precedente sono stabiliti con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali e del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottarsi entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto. (0)(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(12)(13)(15)

13-bis. Al fine di garantire la continuità e l'efficienza dei servizi di soccorso pubblico e di prevenzione ed estinzione degli incendi, il Corpo nazionale dei vigili del fuoco può effettuare direttamente le verifiche periodiche di cui al comma 11, relativamente alle attrezzature riportate nell'allegato VII di cui dispone a titolo di proprietà o comodato d'uso. Il Corpo nazionale dei vigili del fuoco provvede a tali adempimenti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. (10)

14. Con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, Regioni e province autonome di Trento e di Bolzano e sentita la Commissione consultiva di cui all'articolo 6, vengono apportate le modifiche all'allegato VII relativamente all'elenco delle attrezzature di lavoro da sottoporre alle verifiche di cui al comma 11.

Note
(1) Nota MLPS 24 maggio 2010, n. A00-09/00 02941/10 - Impiego dell'argano ausiliario nelle macchine perforatrici ed apparecchiature di palificazione
(2) Decreto 11 aprile 2011 - Disciplina delle modalità di effettuazione delle verifiche periodiche di cui all'All. VII del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, nonché i criteri per l'abilitazione dei soggetti di cui all'articolo 71, comma 13, del medesimo decreto legislativo
(3) Decreto 22 luglio 2011 - Proroga dell'entrata in vigore del D.M. 11 aprile 2011 recante disciplina delle modalità di effettuazione delle verifiche periodiche di cui all'All. VII del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, nonché criteri per l'abilitazione dei soggetti di cui all'articolo 71, comma 13, del medesimo decreto legislativo
(4) Decreto 20 gennaio 2012 - Differimento dell'entrata in vigore del decreto 11 aprile 2011, recante: Disciplina delle modalità di effettuazione delle verifiche periodiche di cui all'All. VII del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, nonché i criteri per l'abilitazione dei soggetti di cui all'art. 71, comma 13, del medesimo decreto legislativo
(5) Circolare MLPS 25 maggio 2012, n. 11 - D.M. 11 aprile 2011 concernente la Disciplina delle modalità di effettuazione delle verifiche periodiche di cui all'All. VII del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, nonché i criteri per l’abilitazione dei soggetti di cui all’articolo 71, comma 13, del medesimo decreto legislativo - Chiarimenti.
(6) Circolare MLPS 13 agosto 2012, n. 23 - D.M. 11 aprile 2011 concernente la Disciplina delle modalità di effettuazione delle verifiche periodiche di cui all’All. VII del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. nonché i criteri per l’abilitazione dei soggetti di cui all’articolo 71, comma 13, del medesimo decreto legislativo - Chiarimenti.
(7) Circolare MLPS 5 marzo 2013, n. 9 - D.M. 11 aprile 2011 concernente la “Disciplina delle modalità di effettuazione delle verifiche periodiche di cui all’All. VII del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, nonché i criteri per l’abilitazione dei soggetti di cui all’articolo 71, comma 13, del medesimo decreto legislativo” - Chiarimenti.
(8) Decreto Legge 21 giugno 2013, n. 69 - Disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia, all'art. 32, c. 1, lett. f dispone la sostituzione dei commi 11 e 12.
(9) Comma modificato dalla legge 9 agosto 2013, n. 98 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, recante disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia
(10) Comma inserito dal decreto legge 14 agosto 2013, n. 93 - Disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonché in tema di protezione civile e di commissariamento delle province, convertito con modificazioni con legge 15 ottobre 2013, n. 119
(11) Comma modificato dall'art. 7, comma 9 quinquies del decreto legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito con modifiche dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125
(12) Circolare MLPS 29 luglio 2015, n. 22 - Chiarimenti concernenti il D.M. 11 aprile 2011, “Disciplina delle modalità di effettuazione delle verifiche periodiche di cui all’All. VII del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i., nonché i criteri per l’abilitazione dei soggetti di cui all'articolo 71, comma 13, del medesimo decreto legislativo”
(13) Decreto Direttoriale MLPS 17 maggio 2017, n. 35 - Verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro, rinnovo provvisorio
(14) Decreto Legislativo 29 maggio 2017, n. 97  - Art. 7, comma 4.
(15) Decreto Direttoriale MLPS 09 Settembre 2020, n. 53 - Ricostituzione della Commissione per l’esame della documentazione per l’iscrizione nell’elenco dei soggetti abilitati di cui all’Allegato III del Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro della Salute e il Ministro dello Sviluppo Economico dell’11 aprile 2011 - Verifiche periodiche
______

(0) Elenchi Soggetti abilitati verifiche periodiche

Decreto Dirigenziale MLPS 21 maggio 2012 - Primo Elenco dei soggetti abilitati per l’effettuazione delle verifiche periodiche di cui all’art. 71, comma 11, del Decreto Legislativo n. 81/2008 e s.m.i.
Decreto Dirigenziale MLPS 30 luglio 2012 - Secondo Elenco dei soggetti abilitati per l’effettuazione delle verifiche periodiche di cui all’art. 71, comma 11, del Decreto Legislativo n. 81/2008 e s.m.i.
Decreto Dirigenziale MLPS 19 settembre 2012 - Terzo Elenco dei soggetti abilitati per l’effettuazione delle verifiche periodiche di cui all’art. 71, comma 11, del Decreto Legislativo n. 81/2008 e s.m.i.
Decreto Dirigenziale MLPS 19 dicembre 2012 - Quarto elenco dei soggetti abilitati per l’effettuazione delle verifiche periodiche di cui all’art. 71, comma 11, del Decreto Legislativo n. 81/2008 e s.m.i.
Decreto Dirigenziale MLPS 24 aprile 2013 - Quinto elenco dei soggetti abilitati per l’effettuazione delle verifiche periodiche di cui all’art. 71, comma 11, del Decreto Legislativo n. 81/2008 e s.m.i.
Decreto Dirigenziale MLPS 31 luglio 2013 - Sesto elenco dei soggetti abilitati per l’effettuazione delle verifiche periodiche di cui all’art. 71, comma 11, del Decreto Legislativo n. 81/2008 e s.m.i.
Decreto Dirigenziale MLPS del 22 gennaio 2014 - Settimo elenco dei soggetti abilitati per l’effettuazione delle verifiche periodiche di cui all’art. 71, comma 11, del Decreto Legislativo n. 81/2008 e s.m.i.
Decreto Dirigenziale MLPS 27 maggio 2014 - Ottavo elenco dei soggetti abilitati per l’effettuazione delle verifiche periodiche di cui all’art. 71, comma 11, del Decreto Legislativo n. 81/2008 e s.m.i.
Decreto Dirigenziale MLPS 29 settembre 2014 - Nono elenco dei soggetti abilitati per l’effettuazione delle verifiche periodiche di cui all’art. 71, comma 11, del Decreto Legislativo n. 81/2008 e s.m.i.
Decreto Dirigenziale MLPS 20 gennaio 2015 - Decimo elenco dei soggetti abilitati per l’effettuazione delle verifiche periodiche di cui all’art. 71, comma 11, del Decreto Legislativo n. 81/2008 e s.m.i.
Decreto Dirigenziale MLPS 22 settembre 2015 - Decimo elenco dei soggetti abilitati per l’effettuazione delle verifiche periodiche di cui all’art. 71, comma 11, del Decreto Legislativo n. 81/2008 e s.m.i.
Decreto Dirigenziale MLPS 18 marzo 2016 - Dodicesimo elenco dei soggetti abilitati per l’effettuazione delle verifiche periodiche di cui all’art. 71, comma 11, del Decreto Legislativo n. 81/2008 e s.m.i.
Decreto Dirigenziale MLPS 9 Settembre 2016 - Tredicesimo elenco dei soggetti abilitati per l’effettuazione delle verifiche periodiche di cui all’art. 71, comma 11, del Decreto Legislativo n. 81/2008 e s.m.i.
Decreto Direttoriale MLPS 20 Settembre 2017, n. 78  - Quattordicesimo elenco dei soggetti abilitati per l’effettuazione delle verifiche periodiche di cui all’art. 71, comma 11, del Decreto Legislativo n. 81/2008 e s.m.i.
Decreto Direttoriale MLPS 1° Dicembre 2017, n. 101 - Quindicesimo elenco dei soggetti abilitati per l’effettuazione delle verifiche periodiche di cui all’art. 71, comma 11, del Decreto Legislativo n. 81/2008 e s.m.i.
Decreto Direttoriale MLPS 16 gennaio 2018, n. 3 - Sedicesimo elenco dei soggetti abilitati per l’effettuazione delle verifiche periodiche di cui all’art. 71, comma 11, del Decreto Legislativo n. 81/2008 e s.m.i.
Decreto Direttoriale MLPS 14 febbraio 2018, n. 12 - Diciassettesimo elenco dei soggetti abilitati per l’effettuazione delle verifiche periodiche di cui all’art. 71, comma 11, del Decreto Legislativo n. 81/2008 e s.m.i.
Decreto Direttoriale MLPS 22 maggio 2018, n. 51 - Diciottesimo elenco dei soggetti abilitati per l’effettuazione delle verifiche periodiche di cui all’art. 71, comma 11, del Decreto Legislativo n. 81/2008 e s.m.i.
Decreto Direttoriale MLPS 10 agosto 2018, n. 72 - Diciannovesimo elenco dei soggetti abilitati per l’effettuazione delle verifiche periodiche di cui all’art. 71, comma 11, del Decreto Legislativo n. 81/2008 e s.m.i.
Decreto Direttoriale MLPS 23 novembre 2018. n. 89 - Ventesimo elenco dei soggetti abilitati per l’effettuazione delle verifiche periodiche di cui all’art. 71, comma 11, del Decreto Legislativo n. 81/2008 e s.m.i.
Decreto Direttoriale MLPS 25 febbraio 2019. n. 8 - Ventunesimo elenco dei soggetti abilitati per l’effettuazione delle verifiche periodiche di cui all’art. 71, comma 11, del Decreto Legislativo n. 81/2008 e s.m.i.
Decreto Direttoriale MLPS 18 settembre 2019, n. 57 - Ventiduesimo elenco dei soggetti abilitati per l’effettuazione delle verifiche periodiche di cui all’art. 71, comma 11, del Decreto Legislativo n. 81/2008 e s.m.i.
Decreto Direttoriale MLPS 14 febbraio 2020, n. 6 - Ventitreesimo elenco dei soggetti abilitati per l’effettuazione delle verifiche periodiche di cui all’art. 71, comma 11, del Decreto Legislativo n. 81/2008 e s.m.i.
Decreto Direttoriale MLPS 08 Marzo, n. 16 - Ventiquattresimo dei soggetti abilitati per l’effettuazione delle verifiche periodiche di cui all’art. 71, comma 11, del Decreto Legislativo n. 81/2008 e s.m.i.
Decreto Direttoriale MLPS 17 maggio 2021, n. 36 - Venticinquesimo dei soggetti abilitati per l’effettuazione delle verifiche periodiche di cui all’art. 71, comma 11, del Decreto Legislativo n. 81/2008 e s.m.i.

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