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Cassazione Penale Sent. Sez. 4 Num. 20092 | 20 Maggio 2021

ID 13608 | | Visite: 1495 | Cassazione Sicurezza lavoroPermalink: https://www.certifico.com/id/13608

Sentenze cassazione penale

Cassazione Penale Sez. 4 del 20 maggio 2021 n. 20092

Amputazione delle dita con la lama raschiatrice del silos nel mangimificio. Valutazione dei rischi

Penale Sent. Sez. 4 Num. 20092 Anno 2021

Presidente: DOVERE SALVATORE
Relatore: DAWAN DANIELA
Data Udienza: 19/01/2021

Ritenuto in fatto

1. La Corte di appello di Brescia, sostituita la pena inflitta a Z.G. con la multa pari ad euro 15.000,00 e revocato il beneficio della sospensione condizionale della pena, ha nel resto confermato la sentenza pronunciata dal Tribunale di Mantova nei confronti di Z.G., in ordine al reato di cui agli artt. 113, 590 e 583, comma 2, n. 3) cod. pen., perché, in qualità di datore di lavoro e di amministratore unico della "Azienda Agricola Boccalina - Società Agricola s.r.l.", aveva cagionato per colpa generica e per colpa specifica, consistita in violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, al lavoratore G.S. un'amputazione della falange ungueale III dito e sub amputazione II apice II dito mano sinistra. Costui, infatti, dopo aver ricevuto ordine dal coimputato P.G., responsabile dei lavoratori e referente per il mangimificio, saliva sul piano sopraelevato dell'impianto del silos, essendo l'uscita della tramoggia ingolfata dalla farina di orzo, apriva il foro di ispezione, provvisto di coperchio amovibile manualmente, ed introduceva la mano e l'avanbraccio entrando in contatto con la barra interna in movimento (lama raschiatrice), azionata dallo stesso P.G., il quale non si assicurava che il G.S. fosse in condizioni di sicurezza.
2. In particolare, a Z.G. è contestato: di non avere messo a disposizione dei lavoratori attrezzature idonee ai fini della sicurezza e adeguate al lavoro da svolgere, in conformità alle disposizioni legislative di recepimento delle direttive comunitarie e ai requisiti di cui all'allegato V d. lgs. 81/2008, in violazione dell'art. 71, comma 1, d. lgs. 81/2008 (l'apertura della tramoggia era sprovvista di griglia o di altro idoneo riparo che impedisse l'ingresso con la mano; il coperchio amovibile era privo di sistema di bloccaggio collegato con gli organi in movimento della lama interna); di non avere individuato e valutato i rischi insiti nelle operazioni di disintasamento della tubazione e la conseguente mancata predisposizione di idonee misure di sicurezza per i lavoratori addetti (in violazione del disposto di cui all'art. 28, comma 2, sub a), b) e), d. lgs.81/2008); di non avere richiesto e preteso l'osservanza da parte dei singoli lavoratori, in particolare di P.G., delle norme vigenti nonché delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza.
3. La Corte territoriale, nel confermare la dichiarazione di responsabilità espressa dal primo giudice, ha evidenziato l'assoluta normalità e frequenza per i lavoratori di salire sulla scala al piano sopraelevato del silos quando la farina dell'orzo non scendeva, anche solo per l'operazione di battitura con il martello di gomma, operazione che, in caso di insuccesso, veniva sostituita dalla diretta apertura del tappo della tubazione della fariniera, con conseguente ispezione visiva e, talvolta, di disintasamento manuale. Si trattava, quindi, a detta del giudice di secondo grado, di condotta prevedibile il cui rischio non era stato, tuttavia, contemplato nel DVR. Aveva, in conseguenza, escluso che la condotta del lavoratore infortunato potesse essere considerata abnorme.
4. Avverso la sentenza di appello ricorre l'imputato, a mezzo del difensore il quale articola cinque motivi con cui deduce:
4.1 Contraddittorietà della motivazione circa la ritenuta "assoluta normalità" dell'operazione di battitura del silos e l'utilizzo della scala cimiteriale. Di siffatta "assoluta normalità" non vi é, tuttavia, traccia in atti. Lo stesso Tribunale si era limitato ad evidenziare come la manovra di "disintasamento manuale" fosse stata effettuata per la prima volta da G.S. in occasione dell'infortunio, dal collega K. ben tre anni prima e dal collega Sc. l'anno prima, sottolineando come gli ultimi due, al pari dell'infortunato, avessero effettuato l'operazione sempre e unicamente su indicazione del P.G.. La Corte territoriale non ha tenuto in conto la doglianza, prospettata nell'atto di appello, relativa alla mancata valutazione (da parte del primo giudice) delle testimonianze del preposto R., del responsabile sanitario dott. B. e del responsabile del servizio prevenzione e protezione R.. Né da queste testimonianze, non valorizzate dalla Corte di appello, né comunque dalle altre, si sarebbe potuto dedurre che l'impaccamento del silos fosse una circostanza "assolutamente normale", risultando questa, al contrario, una evenienza eccezionale e rara. Quanto al DVR, esso non prevedeva e non poteva prevedere il rischio in parola, in quanto lo stesso non era prevedibile giacché il foro di ispezione, oltre a svilupparsi in altezza ad una distanza di oltre tre metri dal piano, e quindi ad una distanza definita sicura dalle norme UNI EN 294, non doveva e non poteva essere utilizzato dagli operai generici. E non era prevedibile anche perché non aveva altra utilità diversa da quella di consentire la visione delle pale interne al silos. Ciò spiega perché il rischio di contatto con le parti rotanti interne fosse dal DVR contemplato solo in caso di attività di manutenzione.
4.2. Omessa motivazione circa la conoscenza, in capo al datore di lavoro, di una prassi che comportasse l'apertura del tappo di ispezione e il contatto con gli organi in movimento. La Corte territoriale deduce dall' asserita "assoluta normalità" dell'operazione di accesso al foro di ispezione, la conoscenza di questa prassi da parte dell'imputato, senza fornire elementi probatori certi e oggettivi o elementi di carattere logico che ne dimostrino la conoscenza o la conoscibilità. Occorre, infatti, tra l'altro, ricordare che il preposto R. ha riferito di non esserne affatto informato (di talché non può averla segnalata al datore di lavoro).

4.3. Contraddittorietà della motivazione, rispetto agli elementi di prova raccolti, con riferimento al carattere eccentrico della condotta attuata dall'infortunato e dal preposto e conseguente interruzione del nesso causale. P.G., in particolare, ha introdotto nell'ordinaria gestione del silos un rischio del tutto estraneo a tale attività. Z.G., peraltro, aveva fatto affidamento sulla corretta collaborazione di un lavoratore esperto come P.G..
4.4. Mancanza e contraddittorietà della motivazione con riferimento al diniego del riconoscimento delle attenuanti generiche. Deve, infatti, escludersi, per le ragioni dianzi esposte, che la colpa ascritta all'imputato possa essere qualificata grave o rilevante.
4.5. Carenza di motivazione circa l'indicazione dei parametri utilizzati per la determinazione della pena. La Corte territoriale non ha specificato in che cosa consisterebbe la "gravità della condotta" dell'imputato né ha accennato alla sua capacità a delinquere.
5. In data 11/01/21 è pervenuta in cancelleria memoria di replica del difensore.

Considerato in diritto

1. Il ricorso è destituito di fondamento e deve, pertanto, essere rigettato.
2. Quanto ai primi due motivi, occorre precisare che la prassi reputata dalla Corte territoriale come «assolutamente normale» non era, come si legge nella sentenza impugnata, quella comportante l'accesso al foro di ispezione, con l'introduzione di un bastone ovvero di un braccio, bensì quella per la quale i lavoratori salivano sulla scala anche solo per l'operazione di battitura con il martello di gomma. Questa «talvolta non aveva successo, tanto che allora si procedeva direttamente all'apertura del tappo della tubazione della fariniera e alle conseguenti operazioni di ispezione visiva ma anche di disintasamento manuale». Si evince, dunque, dal testo letterale della sentenza che, mentre la mera manovra di battitura del silos con il martello di gomma rientrava nella normalità, la manovra di accesso all'interno del silos aveva luogo solo "talvolta", in caso di inefficacia della prima manovra. Detti assunti non contraddicono affatto le dichiarazioni dei testimoni, di cui il ricorrente assume la mancata considerazione da parte dei giudici di merito, atteso che gli stessi hanno manifestato soltanto la eccezionalità dell'intervento "manuale", ma non di quello con il martello di gomma. Il fatto che la manovra di "disintasamento manuale" fosse stata effettuata per la prima volta da G.S. in occasione dell'infortunio e dai colleghi K. e SC. (rispettivamente tre anni prima e l'anno prima) non può certo dirsi configurare una prassi ordinaria nello svolgimento della manovra di disintasamento del silos.
Sgomberato il campo dall’equivoco sulla prassi “assolutamente normale”, la questione si pone, come correttamente afferma la Corte territoriale, sotto il profilo della prevedibilità che i dipendenti non riuscissero a disintasare il tubo del silos con la semplice battitura dall'esterno e che cercassero, quindi, di risolvere il problema in altro modo, come appunto avvenuto con il lavoratore infortunato. Il giudice di secondo grado ha, pertanto, desunto la prevedibilità dell'evento lesivo e, quindi, la colpa dell'imputato per non averlo impedito, non in base alla frequenza degli interventi connotati da modalità analoghe a quelle poste in essere dal G., ma dall'elevata ricorrenza dell’intasamento che avrebbe dovuto indurre il prevenuto a rappresentarsi che i suoi dipendenti, qualora la pratica di battitura esterna non fosse andata a buon fine, sarebbero potuti ricorrere ad altre, più pericolose, manovre. Circostanza, quest'ultima, desumibile anche dalle caratteristiche del silos in questione il quale presentava un tappo di tubazione <<facilmente raggiungibile e immediatamente apribile senza utilizzo di alcun particolare utensile, con possibilità di accesso diretto alle lame in movimento, in quanto priva dei suddetti meccanismi di sicurezza».
Evidenzia la sentenza impugnata che tale rischio non era contemplato nel DVR, che appariva generico, né era stata prevista una procedura per provvedere al disintasamento delle tubazioni del silos e alla risoluzione dei relativi problemi di impaccamento delle farine, se pur occasionali, cosi lasciando che i dipendenti li risolvessero a loro modo. Al riguardo, la sentenza impugnata evidenzia che il DVR conteneva mere enunciazioni di principio, ripetitive di norme di legge, senza alcuna analisi approfondita dei rischi insiti nelle attrezzature effettivamente presenti in azienda (come il silos su cui si infortunò G. che era dotato di lama raschiatrice e di foro di ispezione privo di protezione) e delle modalità per eliminarli in via preventiva o quantomeno ridurli al minimo. Sul punto, la Corte territoriale ha, correttamente, ricordato come l'obbligo di valutazione del rischio gravi, ai sensi dell’art. 17, lett. a) d.lgs. 81/2008, unicamente sul datore di lavoro, soggetto esclusivo cui spetta il dovere di verificare quali pericoli comporti l'attività che egli organizza e per il cui svolgimento si avvale dei lavoratori, tanto che il conferimento a terzi della delega relativa alla redazione del documento di valutazione dei rischi, non lo esonera dall'obbligo di verificarne l'adeguatezza e l'efficacia, di informare i lavoratori dei rischi connessi ai lavori in esecuzione e di fornire loro una formazione sufficiente ed adeguata in materia di sicurezza e salute, con particolare riferimento al proprio posto di lavoro e alle proprie mansioni (Sez. 4, n. 22147 del 11/O2/2016, Morini, Rv. 266859).
La colpa del ricorrente é stata, pertanto, individuata nel non aver colmato un vuoto di previsione delle modalità di risoluzione dei problemi di accorpamento e/o inceppamento della farina, in presenza di macchinari pericolosi, in quanto non dotati di mezzi di protezione efficaci.
Sono estensibili al caso in esame i principi più volte espressi in sede di legittimità, discendenti dalle generali previsioni in materia prevenzionistica (artt. 15 e 28 d.lgs. 81/08), in base ai quali il soggetto investito di qualifica datoriale è tenuto a valutare tutti i rischi presenti nei luoghi di lavoro nei quali sono chiamati ad operare i dipendenti e ad adottare tutte le cautele per la loro eliminazione mediante appropriate misure. Deve, altresì, aggiungersi che, secondo l'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità, il datore di lavoro deve vigilare al fine di impedire che si instaurino prassi contra legem, foriere di pericolo per i lavoratori. Le prassi diffuse in un'impresa o anche in un determinato ambito imprenditoriale, infatti, non possono superare le prescrizioni legali, in quanto non hanno natura normativa e, seppure assurgessero a vere e proprie consuetudini, resterebbero norme di rango inferiore (Sez. 4, n. 26294 del 14/03/2018, Fassero Gamba, Rv. 272960, secondo cui, in tema di prevenzione infortuni sul lavoro il datore di lavoro deve controllare che il preposto, nell'esercizio dei compiti di vigilanza affidatigli, si attenga alle disposizioni di legge e a quelle, eventualmente in aggiunta, impartitegli). Ne consegue che, qualora nell'esercizio dell'attività lavorativa sul posto di lavoro si instauri, con il consenso del preposto, una prassi contra legem, foriera di pericoli per gli addetti, il datore di lavoro o il dirigente, ove l'infortunio si verifichi, non può utilmente scagionarsi assumendo di non essere stato a conoscenza della illegittima prassi, tale ignoranza costituendolo, di per sé, in colpa per l'inosservanza al dovere di vigilare sul comportamento del preposto, da lui delegato a far rispettare le norme antinfortunistiche.
3. Il terzo motivo di ricorso, che adduce l'interruzione del nesso causale in ragione dell'eccentricità della condotta del lavoratore, è infondato. Nel caso di specie, la Corte territoriale rileva che la condotta, pur certamente imprudente del lavoratore, di infilare la mano all'interno dell'apertura, ove aveva appena sentito un rumore di vibrazione, non si configura come abnorme e/o eccentrica delle mansioni a lui affidate, in quanto volta a risolvere quel problema di intasamento in relazione al quale gli era stato ordinato dal capo P.G. di battere la tubazione del silos, di toglierne il tappo e «di risolvere direttamente il problema, magari con modalità meno rischiose - come ad esempio con l'utilizzo di un bastone...». Si tratta dunque, continua la Corte di merito, di condotta non anomala e prevedibile in quanto volta a far proseguire la discesa della farina per il nutrimento dei suini dell'azienda agricola, in assenza si ripete, di specifica previsione e disciplina delle modalità di risoluzione di tali ricorrenti problemi da parte del datore di lavoro Z.G.. È questa una conclusione conforme al consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità a mente del quale il comportamento del lavoratore può essere ritenuto abnorme - e dunque tale da interrompere il nesso di condizionamento - allorquando sia consistito in una condotta radicalmente, ontologicamente, lontana dalle ipotizzabili, e quindi prevedibili, scelte, anche imprudenti, del lavoratore, nell'esecuzione del lavoro (In questo senso, ex multis, Sez. 4, n. 7188 del 10/01/2018, Bozzi, Rv. 272222; Sez. 4, n. 7955 del 10/10/2013, dep. 2014, Rovaldi, Rv. 259313). È, dunque, abnorme soltanto il comportamento del lavoratore che, per la sua stranezza e imprevedibilità, si ponga al di fuori di ogni possibilità di controllo da parte dei soggetti preposti all'applicazione delle misure di prevenzione contro gli infortuni sul lavoro. Tale non è il comportamento del lavoratore che abbia compiuto un'operazione comunque rientrante, oltre che nelle sue attribuzioni, nel segmento di lavoro o che abbia espletato un incombente che, anche se inutile ed imprudente, non risulti eccentrico rispetto alle mansioni a lui specificamente assegnate, nell'ambito del ciclo produttivo.
È d'uopo, ancora una volta, rammentare che compito del titolare della posizione di garanzia è di evitare che si verifichino eventi lesivi dell'incolumità fisica intrinsecamente connaturati all'esercizio di talune attività lavorative, anche nell'ipotesi in cui siffatti rischi siano conseguenti ad eventuali negligenze, imprudenze e disattenzioni dei lavoratori subordinati, la cui incolumità deve essere protetta con appropriate cautele. Ne deriva che il titolare della posizione di garanzia è tenuto a valutare i rischi e a prevenirli e la sua condotta non è scriminata da eventuali responsabilità dei lavoratori (Sez. 4, n. 22622 del 29/04/2008, Barzagli e altro, Rv. 240161). Da ciò consegue che non può essere ravvisata, nel caso di specie, alcuna interruzione del nesso causale, giacché l'operatività dell'art. 41, comma 2, cod. pen. è circoscritta ai casi in cui la causa sopravvenuta inneschi un rischio nuovo e del tutto incongruo rispetto al rischio originario, attivato dalla prima condotta.
4. Infondata è la censura relativa al diniego delle circostanze attenuanti generiche. Al riguardo, occorre ricordare che la ravvisabilità di elementi rilevanti ai fini dell'art. 62-bis cod. pen. è oggetto di un giudizio di merito e può essere esclusa dal giudice con motivazione non sindacabile in sede di legittimità, purché non contraddittoria e congrua (Sez. 6, n. 42688 del 24/09/2008, Caridi e altri, Rv. 242419). Si è anche affermato che «ai fini della concessione o del diniego delle circostanze attenuanti generiche il giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall'art. 133 cod. pen., quello che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio, sicché anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all'entità del reato ed alle modalità di esecuzione di esso può essere sufficiente in tal senso» (Sez. 2, n. 3609 del 18/01/2011, Sermone, Rv. 249163).
Nel caso di specie, la sentenza impugnata valorizza, al fine di escludere il riconoscimento delle invocate circostanze di cui all'art. 62-bis cod. pen., più elementi in ordine ai quali la motivazione si presenta del tutto congrua e, pertanto, incensurabile. Tra questi, il «rilevante grado della colpa», tenuto altresì conto che l'imputato era poco presente in azienda e ben a conoscenza della lunga assenza, in quel periodo, del preposto e RSPP, Giuliano R., tanto che, a fine giugno 2012, era stato nominato un altro RSPP, R.; la rilevanza della lesione cagionata al lavoratore, attesa l'importanza della prensione della mano per un operaio. Ha poi evidenziato l'assenza di elementi positivi valutabili ai fini del riconoscimento delle invocate attenuanti generiche, tale non potendo considerarsi, in forza dello stesso disposto normativo dell'art. 62-bis, ultimo comma, cod. pen., l'incensuratezza del prevenuto, l'osservanza delle prescrizioni impartite dall'ASL (obbligatoria per la prosecuzione dell'attività) e l'avvenuto risarcimento del danno già «ampiamente valutati dal primo giudice per la concessione della relativa circostanza attenuante equivalente alle aggravanti».
5. Per quel che riguarda, infine, le censure afferenti al trattamento sanzionatorio, si deve rilevare che, in osservanza dei criteri direttivi fissati dall'art. 133 cod. pen., la Corte territoriale ha attribuito rilievo preponderante alla anzidetta gravità della colpa dell'imputato. Peraltro, ai fini della giustificazione del potere discrezionale riconosciuto al giudice nella determinazione della pena, è sufficiente l'indicazione degli elementi reputati decisivi nella scelta compiuta, senza che sia necessario valutare analiticamente tutte le circostanze rilevanti, in positivo o in negativo (cfr. Sez. 2, n. 19907 del 19/02/2009, Abruzzese e altri, Rv. 244880, la quale ha stabilito che il giudice d'appello può trascurare le deduzioni contenute nei motivi dell'impugnazione in ordine alla determinazione della pena e alla mancata concessione delle attenuanti generiche quando abbia individuato, tra i criteri di cui all'art. 133 cod. pen., quelli che nel caso concreto possano assumere una rilevanza decisiva per connotare negativamente la personalità dell'imputato). Deve, inoltre, osservarsi che la sostituzione della pena detentiva con quella pecuniaria è stata operata sulla base della richiesta del difensore e che, in relazione alla predetta conversione, non vi sono margini di discrezionalità, essendo il ragguaglio determinato dall'art. 135 cod. pen.
6. In conclusione, si impone il rigetto del ricorso, cui segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 19 gennaio 2021

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