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3° Elenco, di cui al punto 3.4 dell'allegato I del d.m. 4 febbraio 2011, delle aziende autorizzate ad effettuare i lavori sotto tensione di cui all'articolo 82, comma 1, lettera c), del D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e successive
Soggetti autorizzati lavori sotto tensione: gli elenchi pubblicati
Articolo 1
1. A seguito del parere positivo di cui al punto 2.1, dell’allegato 1, del D.M. 04.02.11, viene pubblicato l’elenco, di cui al punto 3.4 dell’allegato I del succitato decreto, delle aziende autorizzate e dei soggetti formatori per i lavori sotto tensione su impianti elettrici alimentati a frequenza industriale a tensione superiore a 1000 V, riportato in allegato, che è parte integrante del presente decreto.
Articolo 2
1. L’iscrizione nell’elenco delle aziende autorizzate e dei soggetti formatori di cui all’articolo 1, comma 1, ha validità triennale a decorrere dalla data di autorizzazione.
2. Le aziende autorizzate devono comunicare al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ai sensi del punto 2.1.e), dell’allegato I, del D.M. 04.02.11, gli incidenti rilevanti o i gravi infortuni rientranti nel campo di applicazione del citato D.M. 04.02.11.
Articolo 3
1. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, per il tramite della Commissione di cui al D.M. 04.02.11, entro il periodo di validità triennale dell’iscrizione nell’elenco delle aziende autorizzate e dei soggetti formatori può procedere al controllo della permanenza dei requisiti, di cui agli allegati II e III del citato D.M. 04.02.11, delle suddette aziende autorizzate e soggetti formatori.
2. Qualsiasi variazione nello stato di diritto o di fatto, che le aziende autorizzate o i soggetti formatori intendono operare, deve essere comunicata al Ministero del lavoro e delle politiche sociali che, su conforme parere della Commissione di cui al D.M. 04.02.11, si esprimerà circa l’ammissibilità o meno della variazione comunicata.
3. A seguito di gravi inadempienze delle aziende autorizzate o dei soggetti formatori, acquisito il parere dalla Commissione di cui al D.M. 04.02.11, l’iscrizione nell’elenco delle aziende autorizzate o dei soggetti formatori è sospesa con effetto immediato. Nei casi di particolare gravità si procede alla cancellazione dall’elenco sopra citato.
Articolo 4
1. L’allegato al Decreto Dirigenziale del 15 gennaio 2014 di cui all’articolo 3, comma 1 del D.M. 04.02.11 contenente l’elenco delle aziende autorizzate, è integralmente sostituito con quello allegato al presente decreto.
2. Della pubblicazione del presente decreto sul sito internet del Ministero del lavoro e delle politiche sociali viene fornita notizia a mezzo avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Fonte: MLPS
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