DVR Rischio rumore | vibrazioni
Modello Documento di valutazione dell’esposizione personale dei lavoratori a rumore e vibrazioni
Rev. 0.0 2019 - Formato doc
Titolo VIII, Capo II e Capo III D.Lgs 81/2008
Il presente documento ha per oggetto la determinazione del rischio di esposizione ad agenti fisici nei luoghi di lavoro, relativamente all’agente fisico rumore e vibrazioni, secondo quanto prescritto da D.Lgs 81/2008 “Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro” - TITOLO VIII, CAPO II e CAPO III.
Il D.Lgs 81/2008, in base al livello di esposizione giornaliera agli agenti fisici, impone l’obbligo di attivare determinate misure ed interventi per ridurre al minimo il rischio per gli addetti.
La relazione consta di due parti, una prima parte di sintesi della valutazione del rischio ed una seconda contenente i dettagli tecnici della stessa. La valutazione è stata condotta, nel caso di specie, in un'azienda la cui attività consiste nel trasporto su strada di olii minerali e carburanti.
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Obblighi del datore di lavoro - Adempimenti di legge in relazione al livello di esposizione rilevato
Esposizione al rumore
- Lavoratori esposti a valori inferiori ai V.I.A. (LEX ≤ 80 dBA e/o P Peak
CLASSE DI RISCHIO BASSA
Il datore di lavoro non è soggetto a obblighi specifici nei confronti del rischio di esposizione al rumore.
- Lavoratori esposti a valori uguali o superiori ai V.I.A. (80 < dBA LEX ≤ 85 dBA e/o 135 dBC ≤ P Peak < 137 dBC)
CLASSE DI RISCHIO MEDIA
Il datore di lavoro ha i seguenti obblighi:
1) mette a disposizione dei lavoratori idonei dispositivi di protezione individuale dell'udito;
2) garantisce che i lavoratori vengano informati e formati in relazione ai rischi provenienti dall'esposizione al rumore, con particolare riferimento agli argomenti riportati al par. 8 (Informazione e formazione ex Art. 195 del D. Lgs. 81/2008);
3) estende la sorveglianza sanitaria di cui all'articolo Titolo I, Capo 3, Sezione V del D.Lgs 81/2008 su richiesta dei lavoratori o qualora il medico competente ne conferma l'opportunità.
- Lavoratori esposti a valori uguali o superiori ai V.S.A. (85 dBA < LEX ≤ 87 dBA e/o137 dBC ≤ P Peak < 140 dBC)
CLASSE DI RISCHIO ALTA
Il datore di lavoro ha i seguenti obblighi:
1) elabora ed applica un programma di misure tecniche e organizzative volte a ridurre l'esposizione al rumore, come riportato al successivo paragrafo 8;
2) esige che i lavoratori utilizzino i dispositivi di protezione individuale dell'udito da lui messi a disposizione;
3) indica, mediante appositi segnali i luoghi di lavoro dove i lavoratori possono essere esposti ad un rumore al di sopra dei valori superiori di azione. Dette aree sono inoltre delimitate e l'accesso alle stesse è limitato;
4) sottopone i lavoratori esposti alla sorveglianza sanitaria di cui all'articolo Titolo I, Capo 3, Sezione V del D.Lgs 81/2008;
5) garantisce che i lavoratori vengano informati e formati in relazione ai rischi provenienti dall'esposizione al rumore, con particolare riferimento agli argomenti riportati in Informazione e formazione dei lavoratori Art. 195 del D. Lgs. 81/2008.
- Lavoratori esposti a valori uguali o superiori ai V.L.E. (LEX ≥87 dBA e/o P Peak ≥140 dBC)
Fermo restando l’obbligo del non superamento dei valori limite di esposizione, se, nonostante l’adozione delle misure di prevenzione e protezione, si individuano esposizioni superiori a detti valori, il datore di lavoro:
a) adotta misure immediate per riportare l’esposizione al di sotto dei valori limite di esposizione;
b) individua le cause dell’esposizione eccessiva;
c) modifica le misure di protezione e di prevenzione per evitare che la situazione si ripeta.
Esposizione a vibrazioni al sistema mano braccio
- Lavoratori esposti a livelli di vibrazione inferiori al valore di azione giornaliero (A(8) < 2,5 m/s2)
CLASSE DI RISCHIO BASSA
Il datore di lavoro non è soggetto a obblighi specifici.
- Lavoratori esposti a livelli di vibrazione superiori al valore di azione giornaliero ma inferiori al valore limite (2,5 m/s2<A(8) < 5 m/s2)
CLASSE DI RISCHIO MEDIA
Il datore di lavoro ha i seguenti obblighi:
1) individua le cause del superamento;
2) elabora ed applica un programma di misure tecniche e organizzative volte a ridurre l'esposizione alle vibrazioni, come riportato al successivo paragrafo 8.4;
3) esige che i lavoratori utilizzino i dispositivi di protezione individuale da lui messi a disposizione;
4) sottopone i lavoratori esposti alla sorveglianza sanitaria (art. 204 D.Lgs 81/2008): la sorveglianza sanitaria può essere estesa, a giudizio del medico competente, anche per gli esposti a valori inferiore di azione, quando si verificano una o più delle seguenti condizioni:
- che vi sia un possibile nesso causale tra l’esposizione a vibrazioni e la malattia o gli effetti nocivi,
- che gli effetti nocivi possano sopraggiungere nelle condizioni di lavoro.
5) garantisce che i lavoratori vengano informati e formati in relazione ai rischi provenienti dall'esposizione alle vibrazioni.
- Lavoratori esposti a livelli di vibrazione superiori al valore limite di esposizione giornaliero e / o su periodi brevi (A(8) > 5 m/s2)
CLASSE DI RISCHIO ALTA
Fermo restando l’obbligo del non superamento dei valori limite di esposizione, se si individuano esposizioni superiori a detti valori, il datore di lavoro:
a) adotta misure immediate per riportare l’esposizione al di sotto dei valori limite di esposizione;
b) individua le cause dell’esposizione eccessiva;
c) modifica le misure di protezione e di prevenzione per evitare che la situazione si ripeta
Esposizione a vibrazioni al corpo intero
- Lavoratori esposti a livelli di vibrazione inferiori al valore di azione giornaliero (A(8) < 0,5 m/s2)
CLASSE DI RISCHIO BASSA
Il datore di lavoro non è soggetto a obblighi specifici.
- Lavoratori esposti a livelli di vibrazione superiori al valore di azione giornaliero ma inferiori al valore limite (0,5 m/s2 < A(8) < 1,0 m/s2)
CLASSE DI RISCHIO MEDIA
Il datore di lavoro ha i seguenti obblighi:
1) individua le cause del superamento;
2) elabora ed applica un programma di misure tecniche e organizzative volte a ridurre l'esposizione alle vibrazioni, come riportato al successivo paragrafo 7.3.2;
3) forma e informa i lavoratori sul rischio specific
4) sottopone i lavoratori esposti alla sorveglianza sanitaria (art. 204 D.Lgs 81/2008): la sorveglianza sanitaria può essere estesa, a giudizio del medico competente, anche per gli esposti a valori inferiore di azione, quando si verificano una o più delle seguenti condizioni:
5) che vi sia un possibile nesso causale tra l’esposizione a vibrazioni e la malattia o gli effetti nocivi, che gli effetti nocivi possano sopraggiungere nelle condizioni di lavoro. garantisce che i lavoratori vengano informati e formati in relazione ai rischi provenienti dall'esposizione alle vibrazioni.
- Lavoratori esposti a livelli di vibrazione superiori al valore limite di esposizione giornaliero e / o su periodi brevi (A(8) > 1 m/s2)
CLASSE DI RISCHIO ALTA
Fermo restando l’obbligo del non superamento dei valori limite di esposizione, se si individuano esposizioni superiori a detti valori, il datore di lavoro:
a) adotta misure immediate per riportare l’esposizione al di sotto dei valori limite di esposizione;
b) individua le cause dell’esposizione eccessiva;
c) modifica le misure di protezione e di prevenzione per evitare che la situazione si ripeta.
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Di seguito l'indice del documento:
Parte 1: SINTESI VALUTAZIONE DEL RISCHIO
1. Descrizione dell’attività lavorativa e del luogo di lavoro
2. Valutazione del livello di esposizione
2.1 Rumore
2.1.1 Valori d’azione e valori limite di esposizione
2.2 Vibrazioni Mano Braccio
2.2.1 Valori d’azione e valori limite di esposizione
2.3 Vibrazioni Corpo Intero
2.3.1 Valori d’azione e valori limite di esposizione
3. Quadri sinottici
4. Obblighi del datore di lavoro
4.1 Esposizione al rumore
4.1.1 Lavoratori esposti a valori inferiori ai V.I.A. (LEX ≤ 80 dBA e/o P Peak 4.1.2 Lavoratori esposti a valori uguali o superiori ai V.I.A. (80 < dBA LEX ≤ 85 dBA e/o 135 dBC ≤ P Peak < 137 dBC)
4.1.3 Lavoratori esposti a valori uguali o superiori ai V.S.A. (85 dBA < LEX ≤ 87 dBA e/o137 dBC ≤ P Peak < 140 dBC)
4.1.4 Lavoratori esposti a valori uguali o superiori ai V.L.E. (LEX ≥87 dBA e/o P Peak ≥140 dBC)
4.2 Esposizione a vibrazioni al sistema mano braccio
4.2.1 Lavoratori esposti a livelli di vibrazione inferiori al valore di azione giornaliero (A(8) < 2,5 m/s2)
4.2.2 Lavoratori esposti a livelli di vibrazione superiori al valore di azione giornaliero ma inferiori al valore limite (2,5 m/s2<A(8) < 5 m/s2)
4.2.3 Lavoratori esposti a livelli di vibrazione superiori al valore limite di esposizione giornaliero e / o su periodi brevi (A(8) > 5 m/s2)
4.3 Esposizione a vibrazioni al corpo intero
4.3.1 Lavoratori esposti a livelli di vibrazione inferiori al valore di azione giornaliero (A(8) < 0,5 m/s2)
4.3.2 Lavoratori esposti a livelli di vibrazione superiori al valore di azione giornaliero ma inferiori al valore limite (0,5 m/s2 < A(8) < 1,0 m/s2)
4.3.3 Lavoratori esposti a livelli di vibrazione superiori al valore limite di esposizione giornaliero e / o su periodi brevi (A(8) > 1 m/s2)
5. Uso dei D.P.I. e segnaletica
6. Misure di prevenzione e protezione
6.1 Rumore
6.2 Vibrazioni
7. Informazione e formazione
8. Periodicità della valutazione del rischio
Parte 2: ALLEGATI E DETTAGLI TECNICI
ALLEGATO 1. Riferimenti normativi
1.1 Rumore
1.2 Vibrazioni
ALLEGATO 2. Banche dati
2.1 Rumore
2.2 Vibrazioni
2.2.1 Valori Dichiarati dal produttore
2.2.2 Valori rilevati in campo
ALLEGATO 3. Misure fonometriche
3.1 Strumentazione di misura
3.2 Certificati di taratura
3.3 Grandezze acustiche rilevate
3.4 Sintesi dei rilievi fonometrici
ALLEGATO 4. Misurazioni vibrometriche
4.1 Strumentazione di misura
4.2 Certificati di taratura
4.3 Sistema mano – braccio
4.3.1 Grandezze rilevate
4.3.2 Sintesi dei rilievi
4.4 Corpo intero
4.4.1 Grandezze rilevate
4.4.2 Sintesi dei rilievi
ALLEGATO 5. Valutazione dell’incertezza
5.1 Rumore
5.2 Vibrazioni
ALLEGATO 6. presenza di Rischi Potenzianti
6.1 Presenza di vibrazioni
6.2 Sostanze ototossiche
6.3 Lavoratori particolarmente sensibili al rumore
6.4 Altri effetti indiretti
ALLEGATO 7. D.P.I
7.1 Rumore
7.2 Vibrazioni
ALLEGATO 8. Schede di valutazione del rischio rumore
8.1 G.O. 1: ADDETTO AL TRASPORTO
ALLEGATO 9. Schede di valutazione del rischio vibrazioni
9.1 Schede di valutazione del rischio per il sistema mano braccio
9.2 Schede di valutazione del rischio per il corpo intero
9.3 C.I. 1 - ADDETTO AL TRASPORTO
9.3.1 Schede di valutazione del rischio per il corpo intero
9.3.2 Schede di valutazione del rischio per il sistema mano braccio
ALLEGATO 10. Report di misura delle vibrazioni indotte al corpo intero
Fonti
Si rappresenta che tale relazione è stata stilata dall' Ing. Stefania Primieri - Tecnico competente in acustica ambientale inserito nell’elenco della Regione dell’Umbria e dall' Ing. Deborah Minciaroni Minelli - Tecnico competente in acustica ambientale inserito nell’elenco della Regione dell’Umbria.
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