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Store Certifico


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Store Promo -20% fino al 30 Giugno

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Ticket Promo "CERTIFICO20"
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Store Certifico: Promo -20% fino al 30 Giugno

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Store Promo -20% Giugno

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Certifico 2000/2024


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Promo Store fino al 30 Giugno -20%
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Certifico 2000/2023: Informazione Utile


/ Documenti disponibili: 41.243 *

/ Totale documenti scaricati: 26.999.631 *

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CEM4: certifico machinery directive

Il software per Direttiva macchine

da Marzo 2000

Promo Anniversary 21°
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Store: Promo -25% fino al 31 Gennaio


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Abbonamenti: Promo -20% fino al 31 Dicembre

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Store Certifico: Promo -25% fino all'08 Dicembre


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Store Certifico: Promo -25% fino al 30 Settembre

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Store Certifico: Promo -25% fino al 31 Luglio

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CEM4: Promo -20% fino al 31 Luglio

CEM4 Promo -20% Luglio 2017


Inserisci il ticket Promo CEM4_20 al passo 3 della procedura di acquisto

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CEM4: Promo -20% fino al 31 Ottobre

CEM4 Versioni "COMPLETE" e "SUITE"

sono pacchetti abbinati con altri Prodotti indispensabili per comprendere

e gestire tutti gli obblighi della Direttiva macchine 2006/42/CE

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Certifico DVR

Certifico DVR
€ 460,00 + IVA    

+

Specifiche

978-88-98550-60-9
8.1
2023
docx
Modello
---
IT
cm41

Contattaci 075 5997363  info@certifico.com
Condizioni di acquisto
Promo Certifico Fidelity

  • Certifico DVR

    Ed. 8.1 2023 (10 Maggio 2023)

    Un Prodotto completo, organizzato in formato “Gestione Sicurezza”, per elaborare un Documento di Valutazione dei Rischi in accordo con l’Art. 17/28 del D.Lgs. 81/2008, norme di Buona tecnica, Linee guida INAIL, Enti, con struttura a sezioni e documenti in formato doc rielaborabili.

    Il Prodotto non ha la pretesa di essere esaustivo, ma, intende essere un punto di partenza e di strutturazione per l'elaborazione di un DVR conforme sia al Testo Unico Sicurezza che a norme e guide di riferimento, in un panorama complesso ed articolato del D.Lgs. 81/2008 e dei metodi di valutazione.

    Il Prodotto, ha, come esempio pratico, l'applicazione ad una azienda di grandi dimensioni del settore trasporti, ma è replicabile a tutti i tipi di aziende, con i seguenti metodi valutazione implementati per rischio:

    - ISO/TR 14121-2 (rischi ergonomici/macchine)
    - UNI ISO 11228-1, UNI ISO 11228-2, UNI ISO 11228-3 (rischio MMC)
    - Check list (rischio videoterminali)
    - MoVaRisCh (rischio chimico)
    - Decreto 3 Settembre 2021, DPR 151/2011 (rischio incendio)
    - CEI 11-27 (Rischio elettrico)
    - EN 60079-10-1 | EN 60079-10-2 (rischio ATEX)
    - Check list (rischio ambiente confinati)
    - Linee guida INAIL 2017 (rischio stress-lavoro correlato)
    - Misure (rischi derivanti da rumore e vibrazioni)
    - Generico (rischi da interferenze)
    - Indirizzi CSR (rischio alcol e sostanze stupefacenti)
    - Linee guida INAIL (rischio videoterminali)
    - Spazi confinati - Applicazione generale
    - Rischio EMC portatori di pacemaker
    - Valutazione Rischio elettrico

    Nell’edizione 8.1 sono stati aggiornati tutti i modelli della sezione “SGS 1_Sistema prevenzionistico | Moduli Sicurezza”. Nel dettaglio:

    - Aggiornato Mod. 04 - Nomina medico competente in accordo al Decreto-Legge 4 maggio 2023 n. 48  (Decreto lavoro 2023)
    - Aggiornati tutti i modelli con Appendice Normativa

    Il prodotto è organizzato in formato “Gestione Sicurezza”, in file formato Adobe portfolio, e contiene le seguenti Sezioni/Moduli:

    Indice

    (novità/aggiornamenti in rosso)

    0. Indice
    Guida Stesura DVR
    TUS Obblighi di Valutazione e Documentali
    Valutazione rischio dei manufatti contenenti amianto Algoritmo VERSAR
    Rischio saldatura

    SGS 1_Sistema prevenzionistico | Moduli Sicurezza
    Mod. 00 - Organigramma Gestione Sicurezza
    Mod. 01 - Designazione RSPP interno
    Mod. 02 - Designazione RSPP esterno
    Mod. 03 - Invito alla nomina del RLS
    Mod. 04 - Nomina Medico Competente
    Mod. 05 - Comunicazione Gruppo Pronto Soccorso ad ASL
    Mod. 06 - Comunicazione RSPP Datore di lavoro al RLS
    Mod. 07 - Consultazione RLS
    Mod. 08 - Rinuncia alla nomina del RLS
    Mod. 09 - Riconoscimento nomina RLS
    Mod. 10 - Elenco addetti
    Mod. 11 - Numeri utili emergenza
    Mod. 12 - Verbale di sopralluogo del Medico Competente
    Mod. 13 - Delega Funzioni Sicurezza
    Mod. 14 - Autocertificazione rumore
    Mod. 15 - Omologazione impianto messa a terra
    Mod. 16 - Registro DPI
    Mod. 17 - Elenco macchinari
    Mod. 18 - Elenco sostanze pericolose
    Mod. 19 - Predisposizione Registro Antincendio
    Mod. 20 - Scheda attività di formazione individuale
    Mod. 21 - Verbale riunione periodica
    Mod. 22 - Comunicazione RSPP svolto dal datore di lavoro
    Mod. 23 - Valutazione dei Rischio Incendio
    Mod. 24 - Autocertificazione rischio CEM
    Mod. 25 - Autocertificazione rischio ROA
    Mod. 26 - Autocertificazione rischio vibrazioni
    Mod. 27 - Nomina incarico Preposto sicurezza
    Mod. 28 - Designazione Addetti Antincendio
    Mod. 29 - Designazione Addetti Primo Soccorso

    SGS 3_Formazione e informazione
    Tabella riepilogativa Attivita' Formazione Sicurezza Rev. 5.0 2023
    SGS3.1_Formazione - Carrellisti
    SGS3.2_Formazione – Antincendio
    Formazione antincendio - Slide corsi di formazione Rev. 00 2020
    Formazione ed informazione antincendio 2022 Rev. 00 2022
    SGS3.2.1_Attestati
    SGS3.2.2_Test
    Quesiti risposta multipla
    Quesiti vero falso
    SGS3.3_Formazione – Preposto
    Obbligo formazione Preposto 2022 Novità DL 146 2021 Rev. 0.0 2022
    SGS3.4_Formazione - Accordo Stato Regioni
    Formazione generale sicurezza lavoratori 2021 Rev. 2.0 2021
    Test di verifica Modulo 1 Formazione Generale – Risposte
    Test di verifica Modulo 1 Formazione Generale
    SGS3.5_Formazione - Primo Soccorso
    Formazione addetti primo soccorso 2021 Rev. 0.0 2021
    Risposte Test di verifica Formazione Addetti primo soccorso Rev. 0.0 2021
    Test di verifica Formazione Addetti primo soccorso Rev. 0.0 2021

    SGS 4_Prevenzione incendi emergenza
    SGS4.1_CPI
    SGS4.2 Piano Evacuazione
    SGS 4.2_Piano di emergenza ed evacuazione
    SGS4.3_Prevenzione incendi
    SGS4.4_Registro Antincendio
    SGS 4.4_Registro controlli antincendio

    SGS 5_Strutture - Impianti - Sostanze
    SGS5.1_Imbracature
    SGS5.2_Macchine - Impianti - Attrezzature
    SGS5.2.1_Impianto elettrico
    SGS5.2.2_Apparecchi di sollevamento
    SGS5.2.3_Macchine - Attrezzature
    SGS5.2.3.4_Elenco Macchine Attrezzature
    SGS5.2.4_Centrale termica
    SGS5.2.5_Ascensore
    SGS5.3_Planimetrie
    ISO 23601 2020 Planimetrie per l'emergenza
    SGS5.4_Schede di sicurezza

    SGS 6 _DPI e Sorveglianza sanitaria
    SGS6.1_Registro consegna DPI
    SGS6.2_Documentazione DPI
    SGS6.3_Sorveglianza sanitaria

    SGS 7_Comunicazioni e varie sicurezza
    SGS7.1_Verbali sopralluoghi
    SGS7.2_Comunicazioni
    SGS7.3_Varie

    SGS 8_Riunioni Sicurezza

    SGS 9_Ditte esterne
    SGS9.1_DUVRI
    0. Indice
    1. DUVRI - Art. 26 co.3 D.lgs 81 2008
    2. Procedura per la valutazione e gestione delle Interferenze
    3. Diagramma di flusso
    4. Scheda 1 - Committente
    5. Scheda 2 - Scheda autocertificazione
    6. Scheda 2 bis - Contratto di concessione di uso a freddo
    7. Scheda 3 - Operatore Economico
    8. Scheda 4 - Verbale della riunione preliminare periodica di sopralluogo, valutazione e cooperazione
    9. Scheda 5 - Elaborazione del DUVRI
    SGS9.2_POS
    Modello POS compilabile - Rev. 3.0 2023

    SGS 2_Valutazione dei rischi
    SGS2.1_Introduzione
    SGS2.1.1_Relazione introduttiva
    SGS2.2_Metodi
    SGS2.2.1_Introduzione valutazione dei rischi
    SGS2.2.2_Criteri adottati per la valutazione dei rischi
    SGS2.3_Valutazione dei rischi
    SGS2.3.1_Premessa
    SGS2.3.2_Modulo autista
    SGS2.3.3_Modulo addetto officina
    SGS2.3.4_Modulo responsabile officina
    SGS2.3.5_Modulo addetto ai carichi
    SGS2.3.6_Modulo addetto uffici
    SGS2.3.7_Analisi fattori di rischio
    SGS2.3.7_ALLEGATO I (RISCHIO STRESS LAVORO CORRELATO)
    SGS2.3.7_ALLEGATO II (RISCHIO INCENDIO)
    SGS2.3.7_ALLEGATO III (RISCHIO ATEX)
    SGS2.3.7_ALLEGATO IV (RISCHIO CHIMICO)
    SGS2.3.7_ALLEGATO V (RISCHIO RUMORE E VIBRAZIONI)
    SGS2.3.7_ALLEGATO VI (RISCHIO SPAZI CONFINATI)
    SGS2.3.7_ALLEGATO VII (RISCHIO ALCOL E STUPEFACENTI)
    SGS2.3.7_ALLEGATO VIII (RISCHIO VIDEOTERMINALI)
    SGS2.3.7_ALLEGATO IX Valutazione rischio MMC ripetitivi ISO 11228-3 OCRA Semplice
    SGS2.3.7_ALLEGATO X Valutazione rischio MMC ripetitivi ISO 11228-3 OCRA Dettagliata
    SGS2.3.7_ALLEGATO XI Metodo valutazione Traino Spinta - Snook Ciriello
    SGS2.3.7_ALLEGATO XII Spazi confinati - Applicazione generale
    SGS2.3.7_ALLEGATO XIII Rischio EMC portatori di pacemaker
    SGS2.3.7_ALLEGATO XIV Valutazione Rischio elettrico
    SGS2.4_Procedure
    SGS2.4.1_INTRODUZIONE PROCEDURE
    SGS2.4.2_PROCEDURE GENERALI COD.P1
    SGS2.4.3_AUTOMEZZI CON SERBATOIO COD.P2
    SGS2.4.4_AUTOMEZZI CON SERBATOIO RIBALTABILE COD.P3
    SGS2.4.5_AUTOMEZZI CON CASSONE E VASCA COD.P4
    SGS2.4.6_AUTOMEZZI CON SPONDA IDRAULICA E TRASPALLET COD.P5
    SGS2.4.7_TRASPORTO RIFIUTI COD.P6
    SGS2.4.8_SALUTE E SICUREZZA IN OFFICINA COD.P7
    SGS2.4.9_CARRELLI ELEVATORI COD.P8
    SGS2.4.10_AUTOMEZZI CON CONTAINER COD.P9
    SGS2.4.11_USO SISTEMA ANTICADUTA COD. P10
    SGS2.4.12_CINGHIE DI ANCORAGGIO COD. P11
    SGS2.4.13_TRASPORTO NASTRI COD. P12
    SGS2.5_DPI
    SGS2.6_Piano di miglioramento
    SGS2.7_Nota finale – Revisioni

    ACQUISTO ONLINE

    Se acquisti online, hai a disposizione gli aggiornamenti rilasciati per 1 anno dalla data di acquisto.
    I nostri prodotti in formato software, acquistati online, a seguito di aggiornamenti relativi sia a nuove funzionalità/contenuti introdotti che ad evoluzioni normative, sono resi disponibili ai Clienti nell'ultima Release di uscita nella propria Area Riservata.
    Comunicazioni dirette previste al riguardo.

  • Certifico DVR

    Ed. 8.1 2023 (10 Maggio 2023)

    D.Lgs. 81/2008 Testo Unico Sicurezza a Salute sul Lavoro

    Articolo 28 - Oggetto della valutazione dei rischi

    1. La valutazione di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), anche nella scelta delle attrezzature di lavoro e delle sostanze o dei miscele chimiche (7) impiegati, nonché nella sistemazione dei luoghi di lavoro, deve riguardare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, tra cui anche quelli collegati allo stress lavoro-correlato, secondo i contenuti dell'accordo europeo dell'8 ottobre 2004, e quelli riguardanti le lavoratrici in stato di gravidanza, secondo quanto previsto dal Decreto Legislativo 26 marzo 2001 n. 151

    Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternita' e della paternita', a norma dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53.

    (GU .96 del 26-04-2001 - S.O. n. 93)

    Vedi Decreto

    " data-original-title="Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 151">decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, nonché quelli connessi alle differenze di genere, all'età, alla provenienza da altri Paesi e quelli connessi alla specifica tipologia contrattuale attraverso cui viene resa la prestazione di lavoro e i rischi derivanti dal possibile rinvenimento di ordigni bellici inesplosi nei cantieri temporanei o mobili, come definiti dall'articolo 89, comma 1, lettera a), del presente decreto, interessati da attività di scavo. 

    1-bis. La valutazione dello stress lavoro-correlato di cui al comma 1 è effettuata nel rispetto delle indicazioni di cui all'articolo 6, comma 8, lettera m-quater), e il relativo obbligo decorre dalla elaborazione delle predette indicazioni e comunque, anche in difetto di tale elaborazione, a fare data dal 1° agosto 2010

    2. Il documento di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), redatto a conclusione della valutazione, può essere tenuto, nel rispetto delle previsioni di cui all'articolo 53, su supporto informatico e deve essere munito anche tramite le procedure applicabili ai supporti informatici di cui all'articolo 53, di data certa o attestata dalla sottoscrizione del documento medesimo da parte del datore di lavoro, nonché, ai soli fini della prova della data, dalla sottoscrizione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale e del medico competente, ove nominato, e contenere:
    a) una relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante l'attività lavorativa, nella quale siano specificati i criteri adottati per la valutazione stessa. La scelta dei criteri di redazione del documento è rimessa al datore di lavoro, che vi provvede con criteri di semplicità, brevità e comprensibilità, in modo da garantirne la completezza e l'idoneità quale strumento operativo di pianificazione degli interventi aziendali e di prevenzione;
    b) l'indicazione delle misure di prevenzione e di protezione attuate e dei dispositivi di protezione individuali adottati, a seguito della valutazione di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a);
    c) il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza;
    d) l'individuazione delle procedure per l'attuazione delle misure da realizzare, nonché dei ruoli dell'organizzazione aziendale che vi debbono provvedere, a cui devono essere assegnati unicamente soggetti in possesso di adeguate competenze e poteri;
    e) l'indicazione del nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o di quello territoriale e del medico competente che ha partecipato alla valutazione del rischio;
    f) l'individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a rischi specifici che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione e addestramento.

    3. Il contenuto del documento di cui al comma 2 deve altresì rispettare le indicazioni previste dalle specifiche norme sulla valutazione dei rischi contenute nei successivi titoli del presente decreto.

    3-bis. In caso di costituzione di nuova impresa, il datore di lavoro è tenuto ad effettuare immediatamente la valutazione dei rischi elaborando il relativo documento entro novanta giorni dalla data di inizio della propria attività. 
    Anche in caso di costituzione di nuova impresa, il datore di lavoro deve comunque dare immediata evidenza, attraverso idonea documentazione, dell'adempimento degli obblighi di cui al comma 2, lettere b), c), d), e) e f), e al comma 3, e immediata comunicazione al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. A tale documentazione accede, su richiesta, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.

    3-ter. Ai fini della valutazione di cui al comma 1, l'Inail, anche in collaborazione con le aziende sanitarie locali per il tramite del Coordinamento Tecnico delle Regioni e i soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera ee), rende disponibili al datore di lavoro strumenti tecnici e specialistici per la riduzione dei livelli di rischio. L'Inail e le aziende sanitarie locali svolgono la predetta attività con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.


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