RAPEX Report 32 del 09/08/2019 N. 22 A12/1202/19 Germania

RAPEX: Rapid Alert System for Non-Food Consumer Products
Report 32 del 09/08/2019 N. 22 A12/1202/19 Germania
Approfondimento tecnico: Tappeto da bagno
Il prodotto, di marca sconosciuta, art. 70206 e 70207, è stato sottoposto alle procedure di richiamo presso i consumatori e ritiro dal mercato perché non conforme al Regolamento (CE) n . 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006 concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il Regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la Direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE.
Il tessuto contiene coloranti azoici che rilasciano l'ammina benzidina aromatica (concentrazione misurata fino a 1664 mg/kg).
Quando il prodotto è a contatto diretto e prolungato con la pelle, le ammine aromatiche possono essere assorbite dalla pelle. Le ammine aromatiche possono causare cancro, mutazioni cellulari e influire sulla riproduzione.
Regolamento (CE) n . 1907/2006
Allegato XVII
Restrizioni in materia di fabbricazione, immissione su mercato e uso di talune sostanze, miscele e articoli pericolosi
43. Coloranti azoici
1. I coloranti azoici che, per scissione di uno o più gruppi azoici, possono rilasciare una o più delle ammine aromatiche elencate nell’appendice 8 in concentrazioni rivelabili, cioè superiori a 30 mg/kg (0,003 % in peso) negli articoli o nelle parti colorate degli stessi, secondo i metodi di prova riportati nell’appendice 10, non vanno utilizzati in articoli tessili e di cuoio che potrebbero entrare in contatto diretto e prolungato con la pelle o la cavità orale umana, quali ad esempio:
- capi d’abbigliamento, biancheria da letto, asciugamani, capelli posticci, parrucche, cappelli, pannolini ed altri articoli sanitari, sacchi a pelo,
- calzature, guanti, cinturini per orologi, borse, portamonete/portafogli, cartelle porta documenti, coprisedie, borse portate attorno al collo,
- giocattoli tessili o in cuoio o comportanti parti tessili o di cuoio,
- filati e tessuti destinati al consumatore finale.
2. Inoltre, gli articoli tessili e in cuoio di cui al paragrafo 1 possono essere immessi sul mercato solo se conformi alle prescrizioni ivi contenute.
3. I coloranti azoici elencati nell’appendice 9, «lista dei coloranti azoici» non possono essere immessi sul mercato o utilizzati per la colorazione di articoli tessili e in cuoio come sostanze o in miscele in concentrazioni superiori allo 0,1 % in peso.
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RAPEX Report 32 del 09_08_2019 N. 22 A12_1202_19 Germania.pdf Tappeto da bagno |
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Norme armonizzate Direttiva 2014/30/UE EMC
Norme armonizzate Direttiva 2014/30/UE EMC / Giugno 2022
ID 8887 | Elenco Norme armonizzate Direttiva EMC 2014/30/UE a Giugno 2022
Elenco consolidato Norme armonizzate a Giugno2022
Dal 1° dicembre 2018 i riferimenti delle norme armonizzate sono pubblicati e ritirati dalla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea non più come "Comunicazioni della Commissione" ma mediante "Decisioni di esecuzione della Commissione" (Vedasi Com.(2018) 764 EC).
I riferimenti pubblicati ai sensi della direttiva 2014/30/UE sono contenuti nelle:
1. Comunicazione della Commissione nell'ambito dell'applicazione della direttiva 2014/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio concernente l’armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla compatibilità elettromagnetica. (2018/C 246/01) – (GU C 246/1 del 13.07.2018).
2. Decisione di esecuzione (UE) 2019/1326 della Commissione del 5 agosto 2019 relativa alle norme armonizzate per la compatibilità elettromagnetica elaborate a sostegno della direttiva 2014/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio(GU L 189/71 del 15.07.2019)
3. Decisione di esecuzione (UE) 2020/660 della Commissione del 15 maggio 2020 che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2019/1326 per quanto riguarda la compatibilità elettromagnetica dei contattori elettromeccanici e degli avviatori motore, dei dispositivi di spegnimento dell'arco, dei quadri di distribuzione destinati ad essere utilizzati da persone comuni e camion industriali. (GU L 155/16 del 18.05.2020)
4. Decisione di esecuzione (UE) 2020/1630 della Commissione del 3 novembre 2020 che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2019/1326 per quanto riguarda la compatibilità elettromagnetica di apparecchi industriali, scientifici e medicali, elettrodomestici, utensili elettrici e apparecchi similari, apparecchiature elettriche di illuminazione e apparecchiature similari, apparecchiature multimediali, apparecchiature a bassa tensione. (GU L 366/17 del 04.11.2020)
5. Decisione di esecuzione (UE) 2021/455 della Commissione del 15 marzo 2021 che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2019/1326 per quanto riguarda le norme armonizzate sulla compatibilità elettromagnetica dei dispositivi per circuiti di comando, degli elementi di manovra e delle apparecchiature multimediali. (GU L 89/17 del 16.3.2021)
6. Decisione di esecuzione (UE) 2022/622 della Commissione del 7 aprile 2022 che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2019/1326 per quanto riguarda le norme armonizzate per la compatibilità elettromagnetica degli apparati per la misura dell’energia elettrica e degli interruttori per installazioni domestiche e similari. (GU L 115/85 del 13.4.2022)
7. Decisione di esecuzione (UE) 2022/910 della Commissione del 9 giugno 2022 che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2019/1326 relativa alle norme armonizzate per la compatibilità elettromagnetica delle apparecchiature a bassa tensione: interruttori di manovra, sezionatori, interruttori di manovra-sezionatori e unità combinate con fusibili e degli alimentatori esterni per telefoni mobili. (GU L 157/70 del 10.6.2022).
e devono essere letti insieme, tenendo conto che l'ultima decisione modifica alcuni riferimenti pubblicati nella comunicazione e nelle decisioni precedenti pubblicate.
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Certifico Srl - IT | Rev. 5.0 2022
©Copia autorizzata Abbonati
Vedi la nuova sezione 2019/2020/2021/2022 "Norme armonizzate click"
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Elenco consolidato Norme armonizzate direttiva 2014/30/UE EMC al 10 Giugno 2022
(consolidato con la Comunicazione del 13 Luglio 2018 (2018/C 2019/04), la Decisione di esecuzione (UE) 2019/1326 del 06.08.2019, la Decisione di esecuzione (UE) 2020/660 del 18.05.2020, la Decisione di esecuzione (UE) 2020/1630 del 04.11.2020), la Decisione di esecuzione (UE) 2021/455 del 16.03.2021, la Decisione di esecuzione (UE) 2022/622 del 13.04.2022 e la Decisione di esecuzione (UE) 2022/910 del 10 giugno 2022)
OEN (1) |
Riferimento e titolo della norma (e documento di riferimento) |
Prima pubblicazione GU |
Riferimento della norma sostituita |
Data di cessazione della presunzione di conformità della norma sostituita Nota 1 |
Decisione di esecuzione Nota 4 |
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(1) |
(2) |
(3) |
(4) |
(5) |
(6) |
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CEN |
EN 617:2001+A1:2010 Impianti e sistemi di trasporto continuo - Requisiti di sicurezza e compatibilità elettromagnetica (CEM) per gli impianti di immagazzinamento di prodotti sfusi in sili, serbatoi, recipienti e tramogge |
13.5.2016 |
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CEN |
EN 618:2002+A1:2010 Apparecchiature e sistemi di movimentazione continua - Requisiti di sicurezza e compatibilità elettromagnetica per le apparecchiature di movimentazione meccanica di materiale sfuso, esclusi trasportatori a nastro fissi |
13.5.2016 |
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CEN |
EN 619:2002+A1:2010 Apparecchiature e sistemi di movimentazione continua - Requisiti di sicurezza e compatibilità elettromagnetica per le apparecchiature di movimentazione meccanica di carichi unitari |
13.5.2016 |
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CEN |
EN 620:2002+A1:2010 Apparecchiature e sistemi di movimentazione continua - Requisiti di sicurezza e compatibilità elettromagnetica per trasportatori a nastro fissi per materiale sfuso
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13.5.2016 |
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CEN |
EN 1155:1997 Accessori per serramenti - Dispositivi elettro- magnetici fermoporta per porte girevoli - Requisiti e metodi di prova |
13.5.2016 |
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EN 1155:1997/A1:2002 |
13.5.2016 |
Nota 3 |
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CEN |
EN 12015:2014 Compatibilità elettromagnetica - Norma per famiglia di prodotti per ascensori, scale mobili e marciapiedi mobili - Emissione
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13.5.2016 |
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CEN |
EN 12016:2013 Compatibilità elettromagnetica - Norma per famiglia di prodotti per ascensori, scale mobili e marciapiedi mobili - Immunità |
13.5.2016 |
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CEN |
EN 12895:2015 Carrelli industriali - Compatibilità elettromagnetica |
13.07.2018 |
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Con la Dec. Esec. (UE) 2020/660 la norma è ritirata dal: 18.11.2021 |
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CEN |
EN 12895: 2015 + A1: 2019 Carrelli industriali - Compatibilità elettromagnetica
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18.05.2020 |
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Con la Dec. Esec. (UE) 2020/660 la norma è pubblicata dal: 18.05.2020 |
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CEN |
EN 13241-1:2003+A1:2011 Porte e cancelli industriali, commerciali e da garage - Norma di prodotto - Parte 1: Prodotti senza caratteristiche di resistenza al fuoco o controllo del fumo |
13.5.2016 |
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CEN |
EN 13309:2010 Macchine per costruzioni - Compatibilità elettromagnetica delle macchine con alimentazione interna elettrica |
13.5.2016 |
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Con la Dec. Esec. (UE) 2019/1326 la norma è ritirata il: 30.06.2021 |
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CEN |
EN ISO 13766-1:2018
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06.08.2019 |
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Con la Dec. Esec. (UE) 2019/1326 la norma è pubblicata il: 06.08.2019 |
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CEN |
EN 14010:2003+A1:2009 Sicurezza del macchinario - Attrezzatura per i parcheggi automatici per veicoli a motore - Requisiti di sicurezza e di compatibilità elettro- magnetica (EMC) per le fasi di progettazione, fabbricazione, montaggio e messa in servizio
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13.5.2016 |
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CEN |
EN ISO 14982:2009 Macchine agricole e forestali - Compatibilità elettromagnetica - Metodi di prova e criteri di accettazione (ISO 14982:1998) |
13.5.2016 |
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CEN |
EN 16361:2013+A1:2016 Porte pedonali motorizzate - Norma di prodotto, caratteristiche prestazionali - Porte pedonali, diverse da quelle a battente, inizialmente progettate per installazioni motorizzate |
13.07.2018 |
EN 16361:2013 Nota 2.1 |
30.11.2018 |
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Cenelec |
EN 50065-1:2011 Trasmissione di segnali su reti elettriche a bassa tensione nella gamma di frequenza da 3 a 148,5 kHz - Parte 1: Prescrizioni generali, bande di frequenza e disturbi elettromagnetici
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13.5.2016 |
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Cenelec |
EN 50065-2-1:2003 Trasmissione di segnali su reti elettriche a bassa tensione nella gamma di frequenza da 3 kHz a 148,5 kHz - Parte 2-1: Requisiti di immunità per dispositivi e sistemi per la comunicazione sulle reti elettriche operanti nel campo di frequenza da 95 kHz a 148,5 kHz e previsti per l'uso in ambiente residenziale, commerciale e dell'industria leggera |
13.5.2016 |
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EN 50065-2-1:2003/A1:2005 |
13.5.2016 |
Nota 3 |
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EN 50065-2-1:2003/AC:2003 |
13.5.2016 |
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Cenelec |
EN 50065-2-2:2003 Trasmissione di segnali su reti elettriche a bassa tensione nella gamma di frequenza da 3 a 148,5 kHz - Parte 2-2: Prescrizioni di immunità per apparecchi e sistemi di comunicazione nella gamma di frequenza da 95 a 148,5 kHz e utilizzati in ambienti industriali |
13.5.2016 |
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EN 50065-2-2:2003/A1:2005 |
13.5.2016 |
Nota 3 |
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EN 50065-2-2:2003/A1:2005/AC:2006 |
13.5.2016 |
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EN 50065-2-2:2003/AC:2003 |
13.5.2016 |
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Cenelec |
EN 50065-2-3:2003 Trasmissione di segnali su reti elettriche a bassa tensione nella gamma di frequenza da 3 a 148,5 kHz - Parte 2-3: Prescrizioni di immunità per apparecchi e sistemi di comunicazione nella gamma di frequenza da 3 a 95 kHz e utilizzati da fornitori e distributori di energia |
13.5.2016 |
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EN 50065-2-3:2003/A1:2005 |
13.5.2016 |
Nota 3 |
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EN 50065-2-3:2003/AC:2003 |
13.5.2016 |
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Cenelec |
EN 50083-2:2012 Impianti di distribuzione via cavo per segnali televisivi, sonori e servizi interattivi - Parte 2: Compatibilità elettromagnetica per le apparecchiature |
13.5.2016 |
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EN 50083-2:2012/A1:2015 |
13.5.2016 |
Nota 3 |
14.9.2018 |
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Cenelec |
EN 50121-1:2006 Applicazioni ferroviarie, tranviarie, filoviarie e metropolitane - Compatibilità elettromagnetica - Parte 1: Generalità |
12.8.2016 |
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EN 50121-1:2006/AC:2008 |
12.8.2016 |
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Cenelec |
EN 50121-2:2006 Applicazioni ferroviarie, tranviarie, filoviarie e metropolitane - Compatibilità elettromagnetica - Parte 2: Emissione dell'intero sistema ferroviario verso l'ambiente esterno |
12.8.2016 |
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EN 50121-2:2006/AC:2008 |
12.8.2016 |
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Cenelec |
EN 50121-3-1:2017 Applicazioni ferroviarie, tranviarie, filoviarie e metropolitane - Compatibilità elettromagnetica - Parte 3-1: Materiale rotabile - Treno e veicolo completo
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13.07.2018 |
EN 50121-3-1:2006 EN 50121-3-1:2006/ AC:2008 Nota 2.1 |
30.11.2018 |
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Cenelec |
EN 50121-3-2:2016 Applicazioni ferroviarie, tranviarie, filoviarie e metropolitane - Compatibilità elettromagneti- ca-Parte3-2:Materialerotabile-Apparec- chiature |
13.07.2018 |
EN 50121-3-2:2006 EN 50121-3-2:2006/ AC:2008 Nota 2.1 |
30.11.2018 |
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Cenelec |
EN 50121-4:2016 Applicazioni ferroviarie, tranviarie, filoviarie e metropolitane - Compatibilità elettromagnetica - Parte 4: Emissione ed immunità delle apparecchiature di segnalamento e telecomunicazioni |
13.07.2018 |
EN 50121-4:2006 EN 50121-4:2006/ AC:2008 Nota 2.1 |
30.11.2018 |
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Cenelec |
EN 50121-5:2017 Applicazioni ferroviarie, tranviarie, filoviarie e metropolitane - Compatibilità elettromagnetica - Parte 5: Emissioni ed immunità di apparecchi e impianti fissi di alimentazione
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13.07.2018 |
EN 50121-5:2006 EN 50121-5:2006/ AC:2008 Nota 2.1 |
30.11.2018 |
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Cenelec |
EN 50130-4:2011 Sistemi d’allarme - Parte 4: Compatibilità elettromagnetica - Norma per famiglia di prodotto: Requisiti di immunità per componenti di sistemi antincendio, antintrusione e di allarme personale |
13.5.2016 |
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Cenelec |
EN 50148:1995 Tassametri elettronici |
13.5.2016 |
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Cenelec |
EN 50270:2015 Compatibilità Elettromagnetica - Apparecchi elettrici per la rilevazione e la misura di gas combustibili, gas tossici e ossigeno
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13.07.2018 |
EN 50270:2006 Nota 2.1 |
30.11.2018 |
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EN 50270:2015/AC:2016-08 |
13.07.2018 |
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Cenelec |
EN 50293:2012 Compatibilità elettromagnetica - Sistemi semaforici per la circolazione stradale |
13.5.2016 |
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Cenelec |
EN 50370-1:2005 Compatibilità elettromagnetica (EMC) - Norma di famiglia di prodotti per le macchine utensili - Parte 1: Emissione |
13.5.2016 |
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Cenelec |
EN 50370-2:2003 Compatibilità elettromagnetica (EMC) - Norma di famiglia di prodotti per le macchine utensili - Parte 2: Immunità |
13.5.2016 |
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Cenelec |
EN 50412-2-1:2005 Requisiti di immunità per apparati e sistemi per comunicazioni su linee di energia usati in installazioni a bassa tensione nell'intervallo di frequenza da 1,6 MHz a 30 MHz - Parte 1: Ambiente residenziale, commerciale e industriale |
13.5.2016 |
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EN 50412-2-1:2005/AC:2009 |
13.5.2016 |
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Cenelec |
EN 50428:2005 Apparecchi di comando non automatici per installazione elettrica fissa per uso domestico e similare - Norma Collaterale - Apparecchi di comando non automatici e relativi accessori per uso in sistemi elettronici per la casa e l'edificio (HBES) |
13.5.2016 |
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EN 50428:2005/A1:2007 |
13.5.2016 |
Nota 3 |
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EN 50428:2005/A2:2009 |
13.5.2016 |
Nota 3 |
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Cenelec |
EN 50470-1:2006 Apparati per la misura dell'energia elettrica (c.a.) - Parte 1: Prescrizioni generali, prove e condizioni di prova - Apparato di misura (indici di classe A, B e C) |
13.5.2016 |
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Cenelec |
EN 50490:2008 Impianti elettrici per l'illuminazione e la segnalazione degli aeroporti ed eliporti - Requisiti tecnici per i sistemi di controllo e monitoraggio degli aiuti visivi luminosi - Unità di comando selettivo e monitoraggio delle singole luci |
13.5.2016 |
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Cenelec |
EN 50491-5-1:2010 Requisiti generali per i sistemi elettronici per la casa e l'edificio (HBES) e sistemi di automazione e comando di edifici (BACS) - Parte 5-1: Prescrizioni, condizioni e allestimento di prova per la compatibilità elettromagnetica (EMC) |
13.5.2016 |
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Cenelec |
EN 50491-5-2:2010 Requisiti generali per i sistemi elettronici per la casa e l'edificio (HBES) e sistemi di automazione e comando di edifici (BACS) - Parte 5-2: Prescrizioni di compatibilità elettromagnetica (EMC) per apparati HBES/BACS utilizzati negli ambienti residenziali, commerciali e dell'industria leggera |
13.5.2016 |
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Cenelec |
EN 50491-5-3:2010 Requisiti generali per i sistemi elettronici per la casa e l'edificio (HBES) e sistemi di automazione e comando di edifici (BACS) - Parte 5-3: Prescrizioni di compatibilità elettromagnetica (EMC) per apparati HBES/BACS utilizzati negli ambienti industriali |
13.5.2016 |
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Cenelec |
EN 50498:2010 Compatibilità Elettromagnetica (EMC) - Norma di famiglia di prodotto per le apparecchiature elettroniche destinate all'installazione post vendita su veicoli |
13.5.2016 |
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Cenelec |
EN 50512:2009 Impianti elettrici per l'illuminazione e la segnalazione degli aeroporti ed eliporti - Sistemi avanzati di guida aeromobili al parcheggio
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13.5.2016 |
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Cenelec |
EN 50529-1:2010 Norma EMC di rete - Parte 1: Reti di telecomunicazione cablate in doppino telefonico |
13.5.2016
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Cenelec |
EN 50529-2:2010 Norma EMC di rete - Parte 2: Reti di telecomunicazione cablate in cavo coassiale |
13.5.2016 |
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Cenelec |
EN 50550:2011 Dispositivi di protezione contro le sovratensioni a frequenza di rete per applicazioni domestiche e similari (POP) |
13.5.2016 |
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EN 50550:2011/AC:2012
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13.5.2016 |
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EN 50550:2011/A1:2014 |
13.5.2016 |
Nota 3 |
28.7.2017 |
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Cenelec |
EN 50557:2011 Prescrizioni per dispositivi di richiusura automatica per interruttori automatici, interruttori differenziali con o senza sganciatori di sovracorrente per usi domestici e similari |
13.5.2016 |
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Con la Dec. Esec. (UE) 2019/1326 la norma è ritirata il: 17.01.2021
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Cenelec |
EN 50561-1:2013 Apparecchiature per comunicazione su linee di alimentazione «PLC» utilizzate in installazioni a bassa tensione - Caratteristiche di radiodisturbo - Limiti e metodi di misura - Parte 1: apparecchiature per uso domestico |
13.5.2016 |
EN 55022:2010 EN 55032:2012 Nota 2.3 |
9.10.2016 |
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Cenelec |
EN 55011:2009 Apparecchi industriali, scientifici e medicali (ISM) - Caratteristiche di radiodisturbo - Limiti e metodi di misura CISPR 11:2009 (Modificata) |
13.5.2016 |
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Con la Dec. Esec. UE 2020/1630 la norma è ritirata il: 04.05.2022
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EN 55011:2009/A1:2010 CISPR 11:2009/A1:2010 |
13.5.2016 |
Nota 3 |
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Cenelec |
EN 55011:2016 |
04.11.2020 |
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Con la Dec. Esec. UE 2020/1630 la norma è pubblicata
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|
Cenelec |
EN 55012:2007 Veicoli, imbarcazioni e motori a combustione interna - Caratteristiche di radiodisturbo - Limitiemetodidimisuraperlaprotezionedei ricevitori non montati abordo CISPR 12:2007 |
13.5.2016 |
|
|
|
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EN 55012:2007/A1:2009 CISPR 12:2007/A1:2009 |
13.5.2016 |
Nota 3 |
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|
||
Cenelec |
EN 55014-1:2006 Compatibilità elettromagnetica - Prescrizioni per gli elettrodomestici, gli utensili elettrici e gli apparecchi similari - Parte 1: Emissione CISPR 14-1:2005 |
13.5.2016 |
|
|
Con la Dec. Esec. UE 2020/1630 la norma è ritirata il: 04.05.2022
|
|
EN 55014-1:2006/A1:2009 CISPR 14-1:2005/A1:2008 |
13.5.2016 |
Nota 3 |
|
|
||
EN 55014-1:2006/A2:2011 CISPR 14-1:2005/A2:2011 |
13.5.2016 |
Nota 3 |
|
|
||
Cenelec |
EN 55014-1:2017 |
04.11.2020 |
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Con la Dec. Esec. UE 2020/1630 la norma è pubblicata
|
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Cenelec |
EN 55014-2:1997 Compatibilità elettromagnetica - Requisiti di immunità per gli elettrodomestici, gli utensili elettrici e gli apparecchi similari - Parte 1: Immunità - Norma di famiglia di prodotti CISPR 14-2:1997 |
12.8.2016 |
|
|
|
|
EN 55014-2:1997/A1:2001 CISPR 14-2:1997/A1:2001
|
12.8.2016 |
Nota 3 |
|
|
||
EN 55014-2:1997/A2:2008 CISPR 14-2:1997/A2:2008
|
12.8.2016 |
Nota 3 |
|
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||
EN 55014-2:1997/AC:1997 |
12.8.2016 |
|
|
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Cenelec |
EN 55015:2013 Limiti e metodi di misura delle caratteristiche di radiodisturbo delle apparecchiature elettriche di illuminazione e apparecchiature similari CISPR 15:2013 + IS1:2013 + IS2:2013 |
13.5.2016 |
EN 55015:2006 + A1:2007 + A2:2009 Nota 2.1 |
12.6.2016 |
Con la Dec. Esec. UE 2020/1630 la norma è ritirata il: 04.05.2022
|
|
Cenelec |
EN IEC 55015:2019 |
04.11.2020 |
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Con la Dec. Esec. UE 2020/1630 la norma è pubblicata
|
|
Cenelec |
EN 55024:2010 Apparecchiature per la tecnologia dell'informazione - Caratteristiche di immunità - Limiti e metodi di misura CISPR 24:2010 |
13.5.2016 |
|
|
Con la Dec. Esec. (UE) 2021/455 la norma è ritirata dal: |
|
Cenelec |
EN 55032:2012 Compatibilità elettromagnetica delle apparecchiature multimediali - Prescrizioni di Emissione CISPR 32:2012 |
12.8.2016 |
EN 55022:2010 EN 55103-1:2009 + A1:2012 Nota 2.2 |
5.3.2017 |
Con la Dec. Esec. UE 2020/1630 la norma è ritirata il: 04.05.2022
|
|
EN 55032:2012/AC:2013 |
12.8.2016 |
|
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|
||
EN 55032:2015 |
04.11.2020 |
|
|
Con la Dec. Esec. UE 2020/1630 la norma è pubblicata
|
||
Cenelec |
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16.03.2021 |
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|
Con la Dec. Esec. (UE) 2021/455 la norma è pubblicata il: |
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Cenelec |
EN 55103-1:2009 Compatibilità elettromagnetica - Norme di famiglie di prodotto per apparecchi audio, video, audiovisivi e di comando di luci da intrattenimento per uso professionale - Parte 1: Emissione
|
12.8.2016 |
|
|
Con la Dec. Esec. (UE) 2020/660 la norma è ritirata dal: |
|
EN 55103-1:2009/A1:2012 |
12.8.2016 |
Nota 3 |
|
|
||
Cenelec |
EN 55103-2:2009 Compatibilità elettromagnetica - Norme di famiglie di prodotto per apparecchi audio, video, audiovisivi e di comando di luci da intrattenimento per uso professionale - Parte 2: Immunità |
13.5.2016 |
|
|
Con la Dec. Esec. (UE) 2021/455 la norma è ritirata dal: |
|
Cenelec |
EN 60034-1:2010 Macchine elettriche rotanti - Parte 1: Caratteristiche nominali e di funzionamento IEC 60034-1:2010 (Modificata) |
13.5.2016 |
|
|
|
|
EN 60034-1:2010/AC:2010 |
13.5.2016 |
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Cenelec |
EN 60204-31:2013 Sicurezza del macchinario - Equipaggiamento elettrico delle macchine - Parte 31: Prescrizioni particolari per macchine per cucire, unità e sistemi IEC 60204-31:2013 |
13.5.2016 |
EN 60204-31:1998 Nota 2.1 |
28.5.2016 |
|
|
Cenelec |
EN 60255-26:2013 Relè di misura e dispositivi di protezione - Parte 26: Requisiti di compatibilità elettromagnetica IEC 60255-26:2013 |
13.5.2016 |
|
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EN 60255-26:2013/AC:2013 |
13.5.2016 |
|
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Cenelec |
EN 60669-2-1:2004 Apparecchi di comando non automatici per installazione elettrica fissa per uso domestico e similare - Parte 2-1: Prescrizioni particolari - Interruttori elettronici IEC 60669-2-1:2002 (Modificata) + IS1:2011 + IS2:2012 |
13.5.2016 |
|
|
|
|
EN 60669-2-1:2004/A1:2009 IEC 60669-2-1:2002/A1:2008 (Modificata) |
13.5.2016 |
Nota 3 |
|
|
||
EN 60669-2-1:2004/A12:2010 |
13.5.2016 |
Nota 3 |
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EN 60669-2-1:2004/AC:2007 |
13.5.2016 |
|
|
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Cenelec |
EN 60730-1:2011 Dispositivi elettrici automatici di comando per uso domestico e similare - Parte 1: Norme generali IEC 60730-1:2010 (Modificata) |
13.5.2016 |
EN 60730-1:2000 + A12:2003 + A13:2004 + A14:2005 + A16:2007 + A1:2004 + A2:2008 Nota 2.1 |
28.6.2016 |
|
|
Cenelec |
EN 60730-2-5:2002 Dispositivi elettrici automatici di comando per uso domestico e similare - Parte 2: Prescrizioni particolari per i sistemi elettrici automatici di comando di bruciatori IEC 60730-2-5:2000 (Modificata) |
12.8.2016 |
|
|
|
|
EN 60730-2-5:2002/A11:2005 |
12.8.2016 |
|
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||
EN 60730-2-5:2002/A1:2004 IEC 60730-2-5:2000/A1:2004 (Modificata) |
12.8.2016 |
|
|
|
||
EN 60730-2-5:2002/A2:2010 IEC 60730-2-5:2000/A2:2008 (Modificata) |
12.8.2016 |
Nota 3 |
|
|
||
Cenelec |
EN 60730-2-6:2008 Dispositivi elettrici automatici di comando per uso domestico e similare - Parte 2: Norme particolari per dispositivi elettrici automatici di comando sensibili alla pressione, comprese le prescrizioni meccaniche IEC 60730-2-6:2007 (Modificata) |
12.8.2016 |
|
|
|
|
Cenelec |
EN 60730-2-7:2010 Dispositivi elettrici automatici di comando per uso domestico e similare - Parte 2: Norme particolari per temporizzatori ed interruttori a tempo IEC 60730-2-7:2008 (Modificata) |
13.5.2016 |
|
|
|
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EN 60730-2-7:2010/AC:2011 |
13.5.2016 |
|
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Cenelec |
EN 60730-2-8:2002 Dispositivi elettrici automatici di comando per uso domestico e similare - Parte 2: Norme particolari per le valvole idrauliche ad aziona- mento elettrico, comprese le prescrizioni meccaniche IEC 60730-2-8:2000 (Modificata) |
13.5.2016 |
|
|
|
|
EN 60730-2-8:2002/A1:2003 IEC 60730-2-8:2000/A1:2002 (Modificata) |
13.5.2016 |
Nota 3 |
|
|
||
Cenelec |
EN 60730-2-9:2010 Dispositivi elettrici automatici di comando per uso domestico e similare - Parte 2: Norme particolari per dispositivi di comando termosensibili IEC 60730-2-9:2008 (Modificata) |
13.5.2016 |
|
|
|
|
Cenelec |
EN 60730-2-14:1997 Dispositivi elettrici automatici di comando per uso domestico e similare - Parte 2-14: Norme particolari per attuatori elettrici IEC 60730-2-14:1995 (Modificata) |
13.5.2016 |
|
|
|
|
EN 60730-2-14:1997/A1:2001 IEC 60730-2-14:1995/A1:2001 |
13.5.2016 |
Nota 3 |
|
|
||
Cenelec |
EN 60730-2-15:2010 Dispositivi elettrici automatici di comando per uso domestico e similare - Parte 2: Prescrizioni particolari per i dispositivi elettrici automatici di comando rivelatori del livello di acqua del tipo flottante o ad elettrodo utilizzati nella costruzione delle caldaie IEC 60730-2-15:2008 (Modificata) |
13.5.2016 |
|
|
|
|
Cenelec |
EN 60870-2-1:1996 Sistemi ed apparecchiature di telecontrollo - Parte 2: Condizioni di funzionamento - Sezione 1: Condizioni ambientali e di alimentazione IEC 60870-2-1:1995 |
13.5.2016 |
|
|
|
|
Cenelec |
EN 60945:2002 Apparecchiature e sistemi di navigazione marittima e di radiocomunicazione - Prescrizioni generali - Metodi di prova e risultati delle prove richieste IEC 60945:2002 |
13.5.2016 |
|
|
|
|
Cenelec |
EN 60947-1:2007 Apparecchiature a bassa tensione - Parte 1: Regole generali IEC 60947-1:2007 |
13.5.2016 |
|
|
|
|
EN 60947-1:2007/A1:2011 IEC 60947-1:2007/A1:2010 |
13.5.2016 |
Nota 3 |
|
|
||
EN 60947-1:2007/A2:2014 IEC 60947-1:2007/A2:2014 |
13.5.2016 |
Nota 3 |
14.10.2017 |
|
||
Cenelec |
EN 60947-2:2006 Apparecchiature a bassa tensione - Parte 2: Interruttori automatici IEC 60947-2:2006 |
13.5.2016 |
|
|
|
|
EN 60947-2:2006/A1:2009 IEC 60947-2:2006/A1:2009 |
13.5.2016 |
Nota 3 |
|
|
||
EN 60947-2:2006/A2:2013 IEC 60947-2:2006/A2:2013 |
13.5.2016 |
Nota 3 |
|
|
||
Cenelec |
EN IEC 60947-3:2021 Apparecchiature a bassa tensione - Parte 3: Interruttori di manovra, sezionatori, interruttori di manovra-sezionatori e unità combinate con fusibil |
10.06.2022 |
|
|
Con la Dec. Esec. (UE) 2022/910 la norma è pubblicata dal: 10.06.2022 |
|
Cenelec |
EN 60947-3:2009 Apparecchiatura a bassa tensione - Parte 3: Interruttori di manovra, sezionatori, interruttori di manovra-sezionatori e unità combinate con fusibili IEC 60947-3:2008 |
13.5.2016 |
|
|
Con la Dec. Esec. (UE) 2022/910 la norma è ritirata dal: 10.12.2023 |
|
EN 60947-3:2009/A1:2012 IEC 60947-3:2008/A1:2012 |
13.5.2016 |
Nota 3 |
|
|
||
Cenelec |
EN 60947-4-1:2010 Apparecchiature a bassa tensione - Parte 4: Contattori e avviatori - Sezione 1 - Contattori e avviatori elettromeccanici IEC 60947-4-1:2009 |
13.5.2016 |
|
|
|
|
EN 60947-4-1:2010/A1:2012 IEC 60947-4-1:2009/A1:2012 |
13.5.2016 |
Nota 3 |
|
|
||
Cenelec |
EN IEC 60947-4-1: 2019 Apparecchiature e quadri di comando a bassa tensione - Parte 4-1: Contattori e avviatori motore - Contattori elettromeccanici e avviatori motore
|
18.05.2020 |
|
|
Con la Dec. Esec. (UE) 2020/660 la norma è pubblicata dal: 18.05.2020 |
|
Cenelec |
EN IEC 60947-9-1: 2019 Apparecchiature e quadri di comando a bassa tensione - Parte 9-1: Sistemi attivi di mitigazione dei guasti ad arco - Dispositivi di spegnimento dell'arco
|
18.05.2020 |
|
|
Con la Dec. Esec. (UE) 2020/660 la norma è pubblicata dal: 18.05.2020 |
|
Cenelec |
EN 60947-4-2:2012 Apparecchiature a bassa tensione - Parte 4-2: Contattori e avviatori - Regolatori e avviatori a semiconduttori in c.a. IEC 60947-4-2:2011 |
13.5.2016 |
|
|
|
|
Cenelec |
EN 60947-4-3:2014 Apparecchiature a bassa tensione - Parte 4-3: Contattori e avviatori - Regolatori a semiconduttori in c.a. e contattori per carichi diversi da motori IEC 60947-4-3:2014 |
13.5.2016 |
EN 60947-4-3:2000 + A1:2006 + A2:2011 Nota 2.1 |
11.6.2017 |
|
|
Cenelec |
EN 60947-5-1:2004 Apparecchiature a bassa tensione - Parte 5-1: Dispositivi per circuiti di comando ed elementi di manovra - Dispositivi elettromeccanici per circuiti di comando IEC 60947-5-1:2003 |
13.5.2016 |
|
|
|
|
EN 60947-5-1:2004/A1:2009 IEC 60947-5-1:2003/A1:2009 |
13.5.2016 |
Nota 3 |
|
|
||
EN 60947-5-1:2004/AC:2004 |
13.5.2016 |
|
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|
||
EN 60947-5-1:2004/AC:2005 |
13.5.2016 |
|
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|
||
Cenelec |
EN 60947-5-2:2007 Apparecchiature a bassa tensione - Parte 5-2: Dispositivi per circuiti di comando ed elementi di manovra - Interruttori di prossimità IEC 60947-5-2:2007 |
13.5.2016 |
|
|
Con la Dec. Esec. (UE) 2021/455 la norma è ritirata dal: |
|
EN 60947-5-2:2007/A1:2012 IEC 60947-5-2:2007/A1:2012 |
13.5.2016 |
Nota 3 |
|
Con la Dec. Esec. (UE) 2021/455 la norma è ritirata dal: |
||
Cenelec |
EN IEC 60947-5-2:2020 Apparecchiature a bassa tensione - Parte 5-2: Dispositivi per circuiti di comando ed elementi di manovra - Interruttori di prossimità |
16.03.2021 |
|
|
Con la Dec. Esec. (UE) 2021/455 la norma è pubblicata |
|
Cenelec |
EN 60947-5-3:1999 Apparecchiature a bassa tensione - Parte 5-3: Dispositivi per circuiti di comando ed elementi di manovra - Prescrizioni per dispositivi di prossimità a comportamento definito in condizioni di guasto IEC 60947-5-3:1999
|
13.5.2016 |
|
|
|
|
EN 60947-5-3:1999/A1:2005 IEC 60947-5-3:1999/A1:2005 |
13.5.2016 |
Nota 3 |
|
|
||
Cenelec |
EN 60947-5-6:2000 Apparecchiature a bassa tensione - Parte 5-6: Dispositivi per circuiti di comando ed elementi di manovra - Interfaccia in corrente continua per sensori di prossimità e amplificatori di manovra (NAMUR) IEC 60947-5-6:1999 |
13.5.2016 |
|
|
|
|
Cenelec |
EN 60947-5-7:2003 Apparecchiature a bassa tensione - Parte 5-7: Dispositivi per circuiti di comando ed elementi di manovra - Prescrizioni per dispositivi di prossimità con uscita analogica IEC 60947-5-7:2003 |
13.5.2016 |
|
|
|
|
Cenelec |
EN 60947-5-9:2007 Apparecchiature a bassa tensione - Parte 5-9: Dispositivi per circuiti di comando ed elementi di manovra - Sensori di portata IEC 60947-5-9:2006 |
13.5.2016 |
|
|
|
|
Cenelec |
EN 60947-6-1:2005 Apparecchiature a bassa tensione - Parte 6-1: Apparecchiature a funzioni multiple - Apparecchiature di commutazione IEC 60947-6-1:2005 |
13.5.2016 |
|
|
|
|
EN 60947-6-1:2005/A1:2014 IEC 60947-6-1:2005/A1:2013 |
13.5.2016 |
Nota 3 |
17.1.2017 |
|
||
Cenelec |
EN 60947-6-2:2003 Apparecchiature a bassa tensione - Parte 6-2: Apparecchiatura a funzioni multiple - Apparecchi integrati di manovra e protezione (ACP) IEC 60947-6-2:2002 |
13.5.2016 |
|
|
|
|
EN 60947-6-2:2003/A1:2007 IEC 60947-6-2:2002/A1:2007 |
13.5.2016 |
Nota 3 |
|
|
||
Cenelec |
EN 60947-8:2003 Apparecchiature a bassa tensione - Parte 8: Unità di comando per protezione termica incorporata (CTP) in macchine elettriche rotanti IEC 60947-8:2003 |
13.5.2016 |
|
|
|
|
EN 60947-8:2003/A1:2006 IEC 60947-8:2003/A1:2006 |
13.5.2016 |
Nota 3 |
|
|
||
EN 60947-8:2003/A2:2012 IEC 60947-8:2003/A2:2011 |
13.5.2016 |
Nota 3 |
|
|
||
Cenelec |
EN 60974-10:2014 Apparecchiatura per saldatura ad arco - Parte 10: Prescrizioni per la compatibilità elettromagnetica (EMC) IEC 60974-10:2014 |
13.5.2016 |
EN 60974-10:2007 Nota 2.1 |
13.3.2017 |
|
|
Cenelec |
EN 61000-3-2:2014 Compatibilità elettromagnetica (EMC) - Parte 3- 2: Limiti - Limiti per le emissioni di corrente armonica (apparecchiature con corrente di ingresso <= 16 A per fase) IEC 61000-3-2:2014 |
13.5.2016 |
EN 61000-3-2:2006 + A1:2009 + A2:2009 Nota 2.1 |
30.6.2017 |
|
|
Cenelec |
EN 61000-3-3:2013 Compatibilità elettromagnetica (EMC) - Parte 3- 3: Limiti - Limitazione delle variazioni di tensioni, fluttuazioni di tensione e del flicker in sistemi di alimentazione in bassa tensione per apparecchiature con corrente nominale <= 16 A per fase e non soggette ad allacciamento su condizione IEC 61000-3-3:2013 |
13.5.2016 |
EN 61000-3-3:2008 Nota 2.1 |
18.6.2016 |
|
|
Cenelec |
EN 61000-3-11:2000 Compatibilità elettromagnetica (EMC) - Parte 3: Limiti - Sezione 11: Limitazione delle variazioni di tensione, delle fluttuazioni di tensione e del flicker in sistemi di alimentazione pubblici a bassa tensione per apparecchiature con correnti nominali <= 75 A e soggetti ad allacciamento su condizione IEC 61000-3-11:2000 |
13.5.2016 |
|
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|
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Cenelec |
EN 61000-3-12:2011 Compatibilità elettromagnetica (EMC) - Parte 3- 12: Limiti - Limiti per le correnti armoniche prodotte da apparecchiature collegate alla rete pubblica a bassa tensione aventi correnti di ingresso > 16 A e <= 75 A per fase IEC 61000-3-12:2011 + IS1:2012 |
13.5.2016 |
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Cenelec |
EN 61000-6-1:2007 Compatibilità elettromagnetica (EMC) - Parte 6- 1: Norme generiche - Immunità per gli ambienti residenziali, commerciali e dell'industria leggera IEC 61000-6-1:2005 |
13.5.2016 |
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|
Cenelec |
EN 61000-6-2:2005 Compatibilità elettromagnetica (EMC) - Parte 6- 2: Norme generiche - Immunità per gli ambienti industriali IEC 61000-6-2:2005 |
13.5.2016 |
|
|
|
|
EN 61000-6-2:2005/AC:2005 |
13.5.2016 |
|
|
|
||
Cenelec |
EN 61000-6-3:2007 Compatibilità elettromagnetica (EMC) - Parte 6- 3: Norme generiche - Emissione per gli ambienti residenziali, commerciali e dell'industria leggera IEC 61000-6-3:2006 |
13.5.2016 |
|
|
|
|
EN 61000-6-3:2007/A1:2011/AC:2012 |
13.5.2016 |
|
|
|
||
EN 61000-6-3:2007/A1:2011 IEC 61000-6-3:2006/A1:2010 |
13.5.2016 |
Nota 3 |
|
|
||
Cenelec |
EN 61000-6-4:2007 Compatibilità elettromagnetica (EMC) - Parte 6- 4: Norme generiche - Emissione per gli ambienti industriali IEC 61000-6-4:2006 |
13.5.2016 |
|
|
|
|
EN 61000-6-4:2007/A1:2011 IEC 61000-6-4:2006/A1:2010 |
13.5.2016 |
Nota 3 |
|
|
||
Cenelec |
EN 61000-6-5:2015 Compatibilità elettromagnetica (EMC) - Parte 6- 5: Norme generiche - Immunità per apparecchiature utilizzate in ambienti di centrali e stazioni elettriche
|
13.07.2018 |
|
|
Con la Dec. Esec. (UE) 2019/1326 la norma è ritirata il: 31.01.2020
|
|
EN 61000-6-5:2015/AC:2018-01 |
||||||
Cenelec |
EN 61008-1:2012 Interruttori differenziali senza sganciatori di sovracorrente incorporati per installazioni domestiche e similari - Parte 1: Prescrizioni generali IEC 61008-1:2010 (Modificata)
|
13.5.2016 |
EN 61008-1:2004 + A11:2007 + A12:2009 + A13:2012 Nota 2.1 |
18.6.2017 |
|
|
EN 61008-1:2012/A1:2014 IEC 61008-1:2010/A1:2012 (Modificata) |
13.5.2016 |
Nota 3 |
4.8.2017 |
|
||
Cenelec |
EN 61009-1:2012 Interruttori differenziali con sganciatori di sovra- corrente incorporati per installazioni domestiche e similari - Parte 1: Prescrizioni generali IEC 61009-1:2010 (Modificata) |
13.5.2016 |
EN 61009-1:2004 + A11:2008 + A12:2009 + A13:2009 + A14:2012 Nota 2.1 |
18.6.2017 |
Con Dec. di esec. (UE) 2022/622 è ritirata dal 13.10.2023 |
|
Cenelec |
EN 61009-1:2012 Interruttori differenziali con sganciatori di sovracorrente incorporati per installazioni domestiche e similari - parte 1: Prescrizioni generali EN 61009-1:2012/A13:2021 |
13.04.2022 |
|
|
Con Dec. di esec. (UE) 2022/622 è pubblicata |
|
Cenelec |
EN IEC 61058-1:2018 |
06.08.2019 |
|
|
Con la Dec. Esec. (UE) 2019/1326 la norma è pubblicata il: |
|
Cenelec |
EN 61131-2:2007 Controllori programmabili - Parte 2: Specificazioni e prove delle apparecchiature IEC 61131-2:2007 |
13.5.2016 |
|
|
|
|
Cenelec |
EN 61204-3:2000 Dispositivi di alimentazione a bassa tensione con uscita in corrente continua - Parte 3: Compatibilità Elettromagnetica (EMC) IEC 61204-3:2000 |
13.5.2016 |
|
|
|
|
Cenelec |
EN 61326-1:2013 Apparecchi elettrici di misura, controllo e laboratorio - Prescrizioni di compatibilità elettromagnetica - Parte 1: Prescrizioni generali IEC 61326-1:2012 |
13.5.2016 |
|
|
|
|
Cenelec |
EN 61326-2-1:2013 Apparecchi elettrici di misura, controllo e laboratorio - Prescrizioni di compatibilità elettromagnetica - Parte 2-1: Prescrizioni particolari - Configurazioni di prova, condizioni di esercizio e criteri di prestazione per apparecchiature di prova e di misura sensibili destinate ad applicazioni non protette per l'EMC IEC 61326-2-1:2012 |
13.5.2016 |
|
|
|
|
Cenelec |
EN 61326-2-2:2013 Apparecchi elettrici di misura, controllo e laboratorio -Prescrizioni di compatibilità elettromagnetica - Parte 2-2: Prescrizioni particolari - Configurazioni di prova, condizioni di funzionamento e criteri di prestazione per gli apparecchi portatili di prova, di misura e di monitoraggio usati nei sistemi di distribuzione a bassa tensione IEC 61326-2-2:2012 |
13.5.2016 |
|
|
|
|
Cenelec |
EN 61326-2-3:2013 Apparecchi elettrici di misura, controllo e laboratorio - Prescrizioni di compatibilità elettromagnetica - Parte 2-3: Prescrizioni particolari - Configurazione di prova, condizioni di funzionamento e criteri di prestazione per i trasduttori con condizionamento dei segnali integrato o remoto IEC 61326-2-3:2012 |
13.5.2016 |
|
|
|
|
Cenelec |
EN 61326-2-4:2013 Apparecchi elettrici di misura, controllo e laboratorio - Prescrizioni di compatibilità elettromagnetica - Parte 2-4: Prescrizioni particolari - Configurazioni di prova, condizioni di funzionamento e criteri di prestazione per i dispositivi di monitoraggio dell'isolamento con- formi alla IEC 61557-8 e per le apparecchiature di localizzazione dei difetti di isolamento conformi alla IEC 61557-9 IEC 61326-2-4:2012 |
13.5.2016 |
|
|
|
|
Cenelec |
EN 61326-2-5:2013 Apparecchi elettrici di misura, controllo e laboratorio - Prescrizioni di compatibilità elettromagnetica - Parte 2-5: Prescrizioni particolari - Configurazioni di prova, condizioni di funzionamento e criteri di prestazione per i dispositivi con interfacce di bus di campo conformi alla IEC 61748-1 IEC 61326-2-5:2012 |
13.5.2016 |
|
|
|
|
Cenelec |
EN 61439-1:2011 Apparecchiature assiemate di protezione e di manovra per bassa tensione (quadri BT) - Parte 1: Regole generali IEC 61439-1:2011 |
13.5.2016 |
|
|
|
(1) OEN: Organizzazione europea di normazione:
- CEN: Rue de la Science 23, 1040 Bruxelles, tel. +32 2 55008 11; fax +32 2 550 0819 (http://www.cen.eu)
- CENELEC: Rue de la Science 23, 1040 Bruxelles, tel. +32 2 55008 11; fax +32 2 550 0819 (http://www.cenelec.eu)
- ETSI: 650, route des Lucioles, 06921 Sophia Antipolis, tel. +33 492 944200; fax +33 493 654716 (http://www.etsi.eu)
Nota 1: in genere la data di cessazione della presunzione di conformità coincide con la data di ritiro («dow»), fissata dall’organizzazione europea di normazione, ma è bene richiamare l’attenzione di coloro che utilizzano queste norme sul fatto che in alcuni casi eccezionali può avvenire diversamente.
Nota 2.1: la norma nuova (o modificata) ha lo stesso campo di applicazione della norma sostituita. Alla data stabilita, la norma sostituita cessa di dare la presunzione di conformità ai requisiti essenziali e agli altri requisiti previsti dalla normativa pertinente dell'Unione.
Nota 2.2: la nuova norma ha un campo di applicazione più ampio delle norme sostituite. Alla data stabilita le norme sostituite cessano di dare la presunzione di conformità ai requisiti essenziali e agli altri requisiti previsti dalla normativa pertinente dell'Unione.
Nota 2.3: la nuova norma ha un campo di applicazione più limitato rispetto alla norma sostituita. Alla data stabilita la norma (parzialmente) sostituita cessa di dare la presunzione di conformità ai requisiti essenziali e agli altri requisiti previsti dalla normativa pertinente dell'Unione per quei prodotti o servizi che rientrano nel campo di applicazione della nuova norma. La presunzione di conformità ai requisiti essenziali e agli altri requisiti previsti dalla normativa pertinente dell'Unione per i prodotti o servizi che rientrano ancora nel campo di applicazione della norma (parzialmente) sostituita, ma non nel campo di applicazione della nuova norma, rimane inalterata.
Nota 3: In caso di modifiche, la Norma cui si fa riferimento è la EN CCCCC:YYYY, comprensiva delle sue precedenti eventuali modifiche, e la nuova modifica citata. La norma sostituita perciò consiste nella EN CCCCC:YYYY e nelle sue precedenti eventuali modifiche, ma senza la nuova modifica citata. Alla data stabilita, la norma sostituita cessa di fornire la presunzione di conformità ai requisiti essenziali e agli altri requisiti previsti dalla normativa pertinente dell'Unione.
Nota 4: Dal 1° dicembre 2018 i riferimenti delle norme armonizzate sono pubblicati e ritirati dalla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea non più come "Comunicazioni della Commissione" ma mediante "Decisioni di esecuzione della Commissione" e devono essere letti insieme, tenendo conto che la decisione modifica alcuni riferimenti pubblicati nella comunicazione. (Vedasi Com.(2018) 764 EC).
NOTA:
- Ogni informazione relativa alla disponibilità delle norme può essere ottenuta o presso le organizzazioni europee di normazione o presso gli organismi nazionali di normazione il cui l'elenco è pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea conformemente all'articolo 27 del regolamento (UE) n. 1025/2012 (1).
- Le norme armonizzate sono adottate dalle organizzazioni europee di normazione in lingua inglese (il CEN e il Cenelec pubblicano norme anche in francese e tedesco). Successivamente i titoli delle norme armonizzate sono tradotti in tutte le altre lingue ufficiali richieste dell'Unione europea dagli organismi nazionali di normazione. La Commissione europea non è responsabile della correttezza dei titoli presentati per la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale.
- La pubblicazione dei riferimenti alle rettifiche «…/AC:YYYY» avviene a solo scopo di informazione. Una rettifica elimina errori di stampa, linguistici o simili nel testo di una norma e può riferirsi a una o più versioni linguistiche (inglese, francese e/o tedesco) di una norma adottata da un'organizzazione europea di normazione.
- La pubblicazione dei riferimenti nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea non implica che le norme siano disponibili in tutte le lingue ufficiali dell'Unione.
- Il presente elenco sostituisce tutti gli elenchi precedenti pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. La Commissione europea assicura l'aggiornamento del presente elenco.
- Per ulteriori informazioni sulle norme armonizzate o altre norme europee, consultare il seguente indirizzo Internet: http://ec.europa.eu/growth/single-market/european-standards/harmonised-standards/index_en.htm
...
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673 kB | 32 | |
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Elenco consolidato Norme armonizzate EMC Agosto 2019.pdf Certifico Srl - Rev. 0.0 2019 |
399 kB | 59 |
Acciai inossidabili Macchine alimentari e MOCA
Acciai inossidabili Macchine alimentari e MOCA 2019
ID 8878 | 04.08.2019
Elenco degli acciai inossidabili per materiali a contatto con alimenti (elenco completo in allegato) d’interesse per:
Direttiva 2006/42/CE (RESS 2 - macchine alimentari)
Regolamento (CE) n. 1935/2004 (MOCA EU)
D.M. 21 marzo 1973 (MOCA IT)
Acciai secondo UNI EN 10088-1:2014/ AISI / ASTM
Ciascun tipo di acciaio viene indicato con la sigla che ne caratterizza la composizione chimica secondo la norma UNI EN 10088-1:2014 e/o la classificazione della American Iron and Steel Institute (manuale AISI Agosto 1985) e/o le specifiche tecniche della American Society for Testing and Materials (ASTM) e/o le designazioni dell’Unified Numbering System (UNS).
Acciai con l’analisi chimica di colata
Acciai inossidabili individuati con l’analisi chimica di colata, in assenza di sigle previste dalle norme europee o internazionali.
[box-note]Direttiva 2006/42/CE
…
Allegato I
…
2.1. MACCHINE ALIMENTARI E MACCHINE PER PRODOTTI COSMETICI O FARMACEUTICI
2.1.1. Considerazioni generali
Le macchine destinate ad essere utilizzate per prodotti alimentari o per prodotti cosmetici o farmaceutici devono essere progettate e costruite in modo da evitare qualsiasi rischio di infezione, di malattia e di contagio.
Vanno osservati i seguenti requisiti:
a) i materiali a contatto o che possono venire a contatto con prodotti alimentari, cosmetici o farmaceutici devono essere conformi alle direttive in materia. La macchina deve essere progettata e costruita in modo tale che detti materiali possano essere puliti prima di ogni utilizzazione; se questo non è possibile devono essere utilizzati elementi monouso;
b) tutte le superfici a contatto con i prodotti alimentari, cosmetici o farmaceutici ad eccezione di quelle degli elementi monouso devono:
- essere lisce e prive di rugosità o spazi in cui possono fermarsi materie organiche. Lo stesso requisito va rispettato per i collegamenti fra le superfici,
- essere progettate e costruite in modo da ridurre al minimo le sporgenze, i bordi e gli angoli,
- poter essere pulite e disinfettate facilmente, se del caso, dopo aver asportato le parti facilmente smontabili; gli angoli interni devono essere raccordati con raggi tali da consentire una pulizia completa;
c) i liquidi e i gas aerosol provenienti da prodotti alimentari, cosmetici o farmaceutici e dai prodotti di pulizia, di disinfezione e di risciacquatura devono poter defluire completamente verso l'esterno della macchina (se possibile in una posizione "pulizia");
d) la macchina deve essere progettata e costruita al fine di evitare l'ingresso di sostanze o di esseri vivi, in particolare insetti o accumuli di materie organiche, in zone impossibili da pulire;
e) la macchina deve essere progettata e costruita in modo che i prodotti ausiliari pericolosi per la salute, inclusi i lubrificanti, non possano entrare in contatto con i prodotti alimentari, cosmetici o farmaceutici. All'occorrenza, la macchina deve essere progettata e costruita per permettere di verificare regolarmente il rispetto di questo requisito.
2.1.2. Istruzioni
Le istruzioni delle macchine alimentari e delle macchine destinate ad essere utilizzate per prodotti cosmetici o farmaceutici devono indicare i prodotti e i metodi raccomandati per la pulizia, la disinfezione e la risciacquatura non solo delle parti facilmente accessibili ma anche delle parti alle quali è impossibile o sconsigliato accedere.[/box-note]
Acciai secondo UNI EN 10088-1:2014/ AISI / ASTM
Ciascun tipo di acciaio viene indicato con la sigla che ne caratterizza la composizione chimica secondo la norma UNI EN 10088-1:2014 e/o la classificazione della American Iron and Steel Institute (manuale AISI Agosto 1985) e/o le specifiche tecniche della American Society for Testing and Materials (ASTM) e/o le designazioni dell’Unified Numbering System (UNS).
Att. Tabella non completa (elenco completo in allegato)
UNI EN 10088-1 |
AISI/ASTM |
UNS |
Note |
||
Designazione numerica |
Designazione alfanumerica |
||||
1.4373 |
X12CrMnNiN 18-9-5 |
AISI |
202 |
S20200 |
|
---- |
---- |
--- |
--- |
---- |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
|
— |
— |
AISI |
303Se |
S30323 |
|
1.4306 |
X2CrNi 19-11 |
AISI |
304L |
S30403 |
|
1.4307 |
X2CrNi 18-9 |
|
|||
1.4303 |
X4CrNi 18-12 |
AISI |
305 |
S30500 |
|
— |
— |
AISI |
308 |
S30800 |
|
1.4401 |
X5CrNiMo 17-12-2 |
AISI |
316 |
S31600 |
|
1.4436 |
X3CrNiMo 17-13-3 |
|
|||
1.4404 |
X2CrNiMo 17-12-2 |
AISI |
316L |
S31603 |
|
1.4432 |
X2CrNiMo 17-12-3 |
|
|||
|
|
AISI |
316N |
S31651 |
|
1.4571 |
X6CrNiMoTi 17-12-2 |
ASTM |
Type 316Ti |
S31635 |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
|
1.4006 |
X12Cr 13 |
AISI |
410 |
S41000 |
|
— |
— |
AISI |
414 |
S41400 |
|
1.4005 |
X12CrS 13 |
AISI |
416 |
S41600 |
|
1.4021 |
X20Cr 13 |
AISI |
420 |
S42000 |
|
1.4028 |
X30Cr 13 |
|
|||
1.4031 |
X39Cr 13 |
|
|||
1.4016 |
X6Cr 17 |
AISI |
430 |
S43000 |
|
1.4105 |
X6CrMoS 17 |
AISI |
430F |
S43020 |
|
1.4057 |
X17CrNi 16-2 |
AISI |
431 |
S43100 |
|
1.4125 |
X105CrMo 17 |
AISI |
440C |
S44004 |
(*) |
1.4542 |
X5CrNiCuNb 16-4 |
ASTM |
Type 630 |
S17400 |
|
1.4462 |
X2CrNiMoN 22-5-3 |
— |
— |
S31803 |
(**) |
1.4590 |
X2CrNbZr 17 |
— |
— |
— |
(**) |
1.4362 |
X2CrNiN 23-4 |
— |
— |
S32304 |
|
|
|
— |
— |
S32101 |
|
1.4510 |
X3CrTi 17 |
— |
— |
— |
|
1.4509 |
X2CrTiNb 18 |
— |
— |
S43940 S43932 |
|
1.4521 |
X2CrMoTi 18-2 |
AISI |
444 |
S44400 |
|
|
|
ASTM |
|
S44500 |
|
|
|
|
|
S82441 |
|
|
|
AISI |
440A |
S44002 |
(***) |
1.4876 |
X10NiCrAlTi 32-21 |
ASTM |
Type 800 |
N08800 |
(****) |
1.4526 |
X6CrMoNb17-1 |
ASTM |
Type 436 |
S43600 |
|
1.4598 |
|
AISI |
316LK |
|
(#) |
1.4611 |
X2CrTi 21 |
— |
— |
— |
|
1.4613 |
X2CrTi 24 |
— |
— |
— |
|
1.4618 |
X9CrMnNiCu 17-8-5-2 |
— |
— |
— |
|
1.4547 |
X1CrNiMoCuN 20-18-7 |
|
|
S31254 |
|
|
X2CrNiMnMoCuN 21-3-1-1 |
|
|
S82031 |
|
|
X2CrMnNiMoCuN 20-3-1-1 |
|
|
S82012 |
|
|
X2CrNiMoN 21-9-1 |
ASTM |
|
S31655 |
|
(* ) Per materiali destinati a contatto momentaneo a temperatura ambiente per alimenti per i quali sono previste prove di migrazione con simulanti A e D.L’idoneità al contatto alimentare deve essere accertata mediante prove in acqua distillata e in olio d’oliva a 40°C per 30 minuti; tre attacchi successivi con determinazione della migrazione globale e specifica di cromo, nichel e manganese sul liquido di cessione proveniente dal terzo attacco.
(**) A condizione che gli oggetti fabbricati con l’acciaio in questione siano destinati esclusivamente: ad uso ripetuto di breve durata a caldo o a temperatura ambiente;
ad uso prolungato a temperatura ambiente limitatamente agli alimenti per i quali sono previste prove di migrazione con il simulante D. In tal caso l’idoneità al contatto alimentare deve essere accertata mediante prove in olio di oliva a 40°C per 10 giorni.
(***) A condizione che gli oggetti fabbricati con l’acciaio in questione siano destinati esclusivamente per la manifattura di coltelleria ed oggetti da taglio. L’idoneità al contatto alimentare deve essere accertata mediante prova in acqua distillata a 100°C per 3 giorni.
(****) A condizione che gli oggetti fabbricati con l’acciaio in questione siano destinati esclusivamente per la manifattura di resistenze corazzate per diverse tipologie di distributori automatici di bevande. L’idoneità al contatto alimentare deve essere accertata mediante prova in acqua distillata a 100°C per 3 giorni.
(#) A condizione che gli oggetti fabbricati con l’acciaio in questione siano destinati esclusivamente alla realizzazione di parti di componenti di valvole a contatto con acqua.
...
segue in allegato
Certifico SRl - IT | Rev. 00 2019
©Copia Autorizzata Abbonati
Collegati
[box-note]D.M. 21 Marzo 1973 MOCA IT | Consolidato 2019
Decreto Ministeriale del 21 marzo 1973
Modello Dichiarazione MOCA acciaio inox
Direttiva macchine 2006/42/CE[/box-note]
Descrizione | Livello | Dimensione | Downloads | |
---|---|---|---|---|
![]() |
Acciai inossidabili per Macchine alimentari e MOCA Rev. 00 2019.pdf Certifico S.r.l. Rev. 00 2019 |
216 kB | 206 |
FAQs related to Regulation (EU) 2019/1009
FAQs related to Regulation (EU) 2019/1009 | Ed.October 2024
ID 8863 | 10.10.2024 / Update Edition October 2024
FAQs related to Regulation (EU) 2019/1009 on fertilising products (the ‘Fertilising Products Regulation’)
...
1. What is a fertilising product?
A fertilising product is a substance, mixture, micro-organism or any other material which:
- is applied on plants or their rhizosphere or on mushrooms or their mycosphere,
- or constitutes the rhizosphere or mycosphere, either on its own or mixed with another material,
- and has as a purpose to provide plants or mushrooms with nutrient or improve their nutrition efficiency.
Fertilising products include fertilisers (which provide plants with nutrients), but also other categories of products (such as inhibitors, liming materials or growing media).
For more details on the products concerned, see the question “What is a product function category?”.
2. What is an EU fertilising product?
An EU fertilising product is a fertilising product which is CE marked when made available on the market.
A manufacturer is allowed to CE mark a fertilising product only if it:
- meets the requirements for the relevant product function category;
- meets the requirements for the relevant component material category or categories; and
- is labelled in accordance with the labelling requirements set out in the new rules.
3. Can manufacturers still place on the market fertilising products under national legislation?
Yes. Once the new rules of the Fertilising Products Regulation apply, as of 15 July 2022, the manufacturers have the possibility to choose between two options:
- Either to apply the Fertilising Products Regulation and affix the CE mark to their products; thus, these products move freely in the single market, or
- To follow the rules set at national level in one Member State and, if they intend to place their products on the market in another Member State, they have to follow the mutual recognition rules.
[...] segue in allegato
[panel]Contents
Abbreviations:
1. The scope of the FPR
1.1 What is a fertilising product?
1.2 What is an EU fertilising product?
1.3 Does the FPR cover fertilising products containing substances or microorganisms which have a pesticide effect, such as copper compounds or calcium cyanamide?
1.4 Are organic fertilisers in the meaning of the ABPR covered by the FPR?
1.5 Is an organic fertiliser or an organic soil improver as set out in the FPR allowed to be used in organic farming production?
1.6 Does the FPR cover fertilising products for seed treatment?
1.7 Does the POPs Regulation apply to EU fertilising products?
1.8 Do waste rules apply to EU fertilising products or to their component materials? When does a component material recovered from waste reach end-of-waste status?
1.9 Does the FPR change the rules concerning the use of processed manure under the Nitrates Directive?
2. Optional harmonisation
2.1 Does the FPR replace the existing national legislations? Can fertilising products still be placed on the market based on national legislation alone?
2.2 If the fertilising product meets the requirements of national legislation, can the manufacturer indicate reference to national legislation on the label of the CE marked fertilising product?
3. Manufacturers
3.1 The obligation to keep the declaration of conformity and the technical documentation for 5 years after placing the product on the market
3.1.1 As of which date is this period of 5 years calculated for a production series of identical products?
3.1.2 How can manufacturers prove that a product was placed on the market more than 5 years ago?
3.2 What are the obligations of manufacturers when they believe that one of their products poses a risk?
3.3 A company repackages fertilising products already marketed by the original manufacturer, and gives them its own name and logo and then sells on the market. Is this company always considered a manufacturer for the purpose of the FPR? If so, how can it obtain information about the design and production process to carry out the relevant conformity assessment procedure?
3.4 What traceability elements do manufacturers have to include on the packaging?
4. Distributors
4.1 Does the FPR change the obligations of distributors comparing to the current rules?
5. Notified Bodies 16
5.1 What is a notified body?
5.2 What conditions does a conformity assessment body have to fulfil in order to become a notified body under the FPR? Can a private entity be a notified body?
5.3 What procedure does a conformity assessment body have to follow to ask the notification under the FPR? 16
5.4 Does a conformity assessment body have to be able to perform conformity assessment for all types of EU fertilising products in order to become a notified body?
5.5 When a notified body subcontracts the services of a laboratory, does this laboratory have to be accredited for standard 17025?
5.6 How does the Commission ensure the coordination and cooperation between notified bodied for the purposes of the FPR?
5.7 Do manufacturers have to revert to a notified body established in the same EU country where they are registered or where they produce the products?
6. Transitional period
6.1 When will the FPR start to apply?
6.2 After 16 July 2022, is an economic operator allowed to make available on the market products designated ‘EC Fertilisers’ under Regulation (EC) No 2003/2003?
6.3 Is it only distributors that are allowed, after 16 July 2022, to make available on the market products designated ‘EC fertilisers’ under Regulation (EC) No 2003/2003?
6.4 How can an economic operator prove that fertilisers designated ‘EC Fertilisers’ have been placed on the market before 16 July 2022?
6.5 Are manufacturers allowed to start the conformity assessment of their products before the application date of the FPR?
6.6 Can manufacturers use packaging, formerly used for EC Fertilisers placed on the market under Regulation 2003/2003, for EU fertilising products placed on the market in accordance with FPR after 16 July 2022?
6.7 Can manufacturers place blends of EC Fertilisers, where the EC fertilisers are produced in accordance with Regulation 2003/2003 before 16 July 2022, on the market after 16 July 2022 with “EC fertiliser” mentioned on the blend?
6.8 Can bulk EC Fertilisers, placed on the market in accordance with Regulation 2003/2003 before 16 July 2022, be packaged and supplied further with “EC fertiliser” mentioned on the package after that date?
6.9 If an EC fertilizer was marketed with a trade name under Regulation (EC) No 2003/2003, is it possible to maintain this trade name for an EU fertilising product placed on the market after 16 July 2022 in accordance with FPR?
6.10 Can a product produced after 16 July 2022 in accordance with the rules of Regulation (EC) No 2003/2003, which does not comply with the rules of FPR, be placed on the market in the EU? 21
7. Annex I to the FPR – Product Function Categories (PFCs)
7.1 What is the product function category of an EU fertilising product?
7.2 When a product could comply with different product function categories in the FPR, is the manufacturer free to choose the product function for that EU fertilising product?
7.3 May an EU fertilising product belong to two product function categories at the same time?
7.4 What is the maximum content of organic carbon (Corg) that an inorganic fertiliser may contain?
7.5 How to categorise an inorganic fertiliser that contains only secondary nutrients?
7.6 Do ‘nutrients of solely biological origin’ include nutrients from bioidentical, but synthesised amino acids?
7.7 May manufacturers place on the market organo-mineral or inorganic phosphate fertilisers that do not comply with the solubility requirements of mineral fertilisers?
7.8 Can a micronutrient solution fertiliser contain just one form of a straight micronutrient inorganic fertiliser?
7.9 How to classify products with inhibitors?
7.10 How to prove compliance with the requirement for bioavailable nickel, inorganic arsenic or hexavalent chromium?
7.11 What is a fertilising product blend?
7.12 What are the obligations of a blender under the FPR?
7.13 Can a fertilising product blend contain another fertilising product blend?
7.14 Is a blender of two EU fertilising products allowed to place the blend on the market without the CE mark, under national rules?
7.15 When should the requirements for pathogens in fertilising product blends be checked? What are the consequences of regrowth of pathogens in normal conditions during storage or in the distribution chain?
8. Annex II to the FPR – Component Material Categories (CMCs)
8.1 What may EU fertilising products contain/consist of?
8.2 How does a manufacturer demonstrate that the product placed on the market consists ‘solely’ of CMCs? Is the manufacturer required to produce a list of all CMCs present in the final product indicating the % of each one?
8.3 Does CMC 1 apply to plants?
8.4 Do substances, which annual market volume is below one tonne, have to be registered under REACH with a Chemical Safety Report for the purpose of the FPR?
8.5 How to register substances under REACH for the purpose of the FPR?
8.6 Who has to register under REACH?
8.7 Do substances already registered, exported and then imported into the EU have to be registered if used in EU fertilising products?
8.8 What is a biodegradable or soluble polymer (CMCs 1 or 11)?
8.9 If raw materials taken from earth/ground are used as raw material and remain in unreacted form in the fertilising product, then is it necessary to do a REACH registration for that material for the purpose of compliance with CMC 1?
8.10 If a material belonging to CMC 1 is produced through intentional chemical reaction between two chemical substances (‘precursors’), at which point in the manufacturing process must the chemical substance(s) comply with the requirements of the FPR? Is it the precursors or the reaction product that need to correspond with such requirements?
8.11 Does the obligation for REACH registration in CMC 1 apply for preservative agents incorporated in fertilising products that are already approved under the Biocidal Products Regulation?
8.12 Do technical additives belonging to, for instance, CMC 1, have to be REACH registered with a dossier containing a chemical safety report covering the use as fertilising products, given that they are not themselves fertilising products?
8.13 Is it possible for the manufacturers of EU fertilising products to rely on the REACH registration done by other operators for a recovered substance?
8.14 A substance or mixture belonging to CMC 1 may contain detectable traces of unreacted ingredients or processing agents. Should these impurities be separately considered as components of the final composition of fertilising product?
8.15 How to comply with the REACH registration obligations in case of substances which evolve over time?
8.16 Can ammonium sulphate as a by-product from caprolactam or coke oven production be classified as a component material belonging to CMC 1 (Virgin material substances and mixtures)?
8.17 Does CMC 2 cover micro-algae?
8.18 How to treat impurities in CMCs 2, 3, 4, 5, 7, 8 and 9, where no REACH registration is required?
8.19 Can a component material belonging to CMC 2 be waste or by-product?
8.20 Can manufacturers use blue green algae (cyanobacteria) in EU fertilising products?
8.21 Does the CMC 2 (Plants, plant parts or plant extracts) include the seaweed extracted with alkaline solution?
8.22 Is it possible to place on the market in an EU country, EU fertilising products containing compost or digestate even if the compost or digestate therein do not meet the national end-of waste criteria?
8.23 Are manufacturers allowed to use plant/plant parts grown for the production of biogas in compost or digestate other than fresh crop digestate? 38
8.24 What post-processes are allowed for digestate (CMCs 4 and 5)?
8.25 Do ‘living or dead organisms’ as input materials in CMCs 3 and 5 cover bio-refinery outputs?
8.26 Are manufacturers allowed to use derived products from animal by-products, such as processed manure, in EU fertilising products?
8.27 What do sewage sludge, industrial sludge and dredging sludge mean?
8.28 Can microbial plant biostimulants contain other component materials than those belonging to CMC 7?
8.29 Are high purity materials out of off-gases generated by manure derived products within the scope of the Animal by-products Regulation?
9. Annex III – Labelling requirements
9.1 Can a manufacturer use green or any other coloured pictogram to provide product information on the label of an EU fertilising product?
9.2 Does the obligation to declare on the label all ingredients above 5% mean also that the manufacturer should consider only ingredients above 5% when performing the conformity assessment procedure?
9.3 How should a manufacturer label the nutrients content of a fertilising product blend if the content of some forms of the nutrients vary over time, like in the case of blending a growing medium with an inorganic fertiliser?
9.4 Are manufacturers allowed to declare nutrients content in a plant biostimulant?
9.5 What has to be included in the use instructions of inhibitors?
9.6 How to declare the nutrients content in blends composed of a fertiliser and a plant biostimulant?
9.7 When nitrogen is not a declared nutrient, but is present above the 0,5 limit in a fertiliser, what are the forms of nitrogen which have to be declared?
9.8 What is the purpose of the maximum residue limits (MRL) labelling requirement and when is it applicable?
9.9 Where can manufacturers find information on maximum residues limits?
9.10 How should chelating and complexing agents be labelled?
9.11 What tolerance applies when declaring the total nitrogen in organo-mineral and inorganic macronutrient fertilisers?
9.12 What tolerances apply to a fertilising product blend?
10. Annex IV - Conformity assessment
10.1 What conformity assessment procedure do the manufacturers have to follow?
10.2 Can national authorities require that Module D1 is used for a fertilising product that only requires Module A, e.g., an organic fertiliser?
10.3 Can conformity assessment be done even if harmonised standards are not adopted?
10.4 Is there a list of approved laboratories to check the conformity with various requirements, such as contaminant content?
10.5 If a manufacturer subcontracts certain parts of the production process to other company, using the original production process of the manufacturer, is it necessary to do a different conformity assessment?
10.6 What do manufacturers test during conformity assessment procedure in Module D1 for materials recovered from waste?
10.7 What do notified bodies test during audits of a quality assurance system in Module D1 for component materials recovered from waste?
10.8 What must manufacturers check during the conformity assessment of a blend?
10.9 What conformity assessment procedure is to be followed for a blend containing an ammonium nitrate fertiliser of high nitrogen content?
10.10 Who performs the conformity assessment in case the product is produced by a manufacturer from a third country and imported in the EU?
10.11 What is expected by ‘adequate analysis and assessment of the risk(s) to be included in the technical documentation’?
10.12 Does technical documentation have to be physically available for the inspection, or can it be accessible through digital means?
10.13 How should the manufacturer perform the conformity assessment of component materials belonging to, for instance, CMC 1, bought from third parties and provide information about their origin or manufacturing?
10.14 What does the technical documentation of a blend has to contain?
10.15 For ammonium nitrate fertilisers of high nitrogen content, does the manufacturer or the notified body perform the detonation resistance test and the oil retention test?
10.16 What does ‘Modules B + C’ mean?
10.17 What is an EU-type certificate issued by a notified body and what is its expiry date?
10.18 What does Module D1 mean?
10.19 How can manufacturers comply with the requirements in Module D1 if they buy the component materials (compost for instance) and do not produce them themselves?
10.20 The reports of what types of accidents or incidents should be included in the quality management documentation in Module D1? [/panel]
Collegati:
[box-note]Regolamento (UE) 2019/1009[/box-note]
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Dispositivi medici: Guida e Informative regolamenti MD 2020 e IVD 2022
Dispositivi medici: Guida e Informative regolamenti MD 2020 e IVD 2022 | EC 2019
ID 8839 | 27.07.2019
Dispositivi medici: Guida e Informative regolamenti MD 2020 e IVD 2022
Allegati:
- Guida breve
- CAMD Transition Sub Group FAQ - MDR Transitional provisions V. 1.0
- CAMD Transition Sub Group FAQ - IVDR Transitional provisions V.1.0
- Scheda informativa Operatori Sanitari e Istituzioni sanitarie
- Scheda informativa Stati non UE ed SEE MD e IVD
- Scheda informativa Mandatari - Importatori - Distributori MD e IVD
- Infografica Timeline MD e IVD IT
I dispositivi medici forniscono un contributo essenziale all'assistenza sanitaria nell'UE a beneficio dei cittadini europei. Da cerotti adesivi a scanner a raggi X, protesi dentarie alle articolazioni dell'anca e dispositivi diagnostici in vitro che monitorano il diabete o identificano le infezioni; i dispositivi medici sono fondamentali per diagnosticare, prevenire, monitorare e curare le malattie e superare le disabilità. Sono anche importanti per l'economia, fornendo 110 miliardi di euro di vendite e 675.000 posti di lavoro in Europa. L'UE è un esportatore di rilievo in questo settore.
Il nuovo regolamento sui dispositivi medici Regolamento (UE) 2017/745 (MDR) e il regolamento sui dispositivi medico-diagnostici in vitro Regolamento (UE) 2017/746 (IVDR) allineano la legislazione dell'UE ai progressi tecnici, ai cambiamenti medico-scentifici e ai progressi di fabbricazione.
I nuovi regolamenti creeranno un quadro normativo solido, trasparente e sostenibile, riconosciuto a livello internazionale, che migliorerà la sicurezza clinica e creerà un accesso equo al mercato per i produttori.
A differenza delle direttive, i regolamenti non devono essere recepiti nella legislazione nazionale. L'MDR e l'IVDR limiteranno pertanto le discrepanze nell'interpretazione nel mercato dell'UE.
Quadro normativo
I 2 regolamenti stabiliscono un quadro legislativo dell'UE moderno e più solido per garantire una migliore protezione della salute pubblica e della sicurezza dei pazienti. Questo, a sua volta, aumenterà la fiducia nel settore dei dispositivi medici.
Direttive attuali sui dispositivi medici
I dispositivi medici all'interno dell'UE sono attualmente regolati da 3 direttive:
Direttiva 90/385/CEE del Consiglio relativa ai dispositivi medici impiantabili attivi (AIMDD) (1990)
Direttiva 93/42/CEE del Consiglio relativa ai dispositivi medici (MDD) (1993)
Direttiva 98/79/CE del Consiglio relativa ai dispositivi medico-diagnostici in vitro (IVDMD) (1998)
Nuovi regolamenti sui dispositivi medici
Il 5 aprile 2017 sono state adottati 2 i due Regolamenti:
Regolamento (UE) 2017/745 (MDR)
Regolamento (UE) 2017/746 (IVDR)
Sono entrati in vigore il 25 maggio 2017 e sostituiranno progressivamente le direttive esistenti. Le nuove normative saranno pienamente applicabili nel maggio 2020 (2021)* per i dispositivi medici e nel maggio 2022 per i dispositivi medico-diagnostici in vitro.
[box-warning]*Proroga applicazione
Pubblicato il Regolamento (UE) 2020/561 che rinvia di un anno l'applicazione del Regolamento (UE) 2017/745 al 26 maggio 2021[/box-warning]
La Commissione ha accolto con favore l'adozione di questi regolamenti, che istituiscono un quadro legislativo dell'UE più moderno e solido e garantisce una migliore protezione della salute pubblica e della sicurezza dei pazienti. Ciò a sua volta aumenterà la fiducia nel nostro settore dei dispositivi medici.
Come previsto dall'attuale regime normativo, i produttori di dispositivi medici hanno la responsabilità primaria di marcare CE i loro prodotti per il mercato europeo. Ora, devono gestire la modifica per ottenere la marcatura CE sui loro prodotti ai sensi del nuovo regolamento.
L'MDR ha gli stessi requisiti di base delle 2 direttive precedenti. È generalmente più rigoroso delle direttive, in particolare in termini di classi di rischio e supervisione fornita dagli organismi notificati
(NB). Vi è inoltre una maggiore attenzione all'approccio della sicurezza durante il ciclo di vita, sostenuto da dati clinici e monitoraggio post-mercato ("vigilanza" e "sorveglianza post-mercato").
I produttori devono rispettare l'MDR entro maggio 2021. È importante iniziare la transizione il prima possibile. Il regolamento prevede disposizioni transitorie se è necessario più tempo a causa di:
- elevato numero di dispositivi sul mercato
- possibili ritardi nelle revisioni da parte degli organismi notificati per l'elevato numero di dispositivi da gestire
- necessità di interpretare alcune disposizioni del regolamento
Un avvio anticipato è particolarmente importante a causa della pressione attesa sugli organismi notificati durante il periodo di transizione. E' opportuno contattare al più presto ai NB scelti e verificare se intendono presentare domanda di designazione ai sensi del nuovo regolamento, compreso il campo di applicazione che intendono coprire e quando ritengono che saranno pronti.
Di seguito è possibile trovare informazioni di aiuto a per conformarsi al Regolamento come la scheda informativa e la guida passo-passo per i produttori di MD, che include informazioni e collegamenti da terze parti come le Autorità Competenti per i Dispositivi Medici (CAMD). E' opportuno elaborare un piano d'azione e iniziare a prepararsi per essere pronti in tempo per il MDR.
Come previsto dall'attuale regime normativo, i produttori di dispositivi medico-diagnostici in vitro hanno la responsabilità di marcare CE i loro prodotti per il mercato europeo. Ora, devono gestire la modifica per ottenere la marcatura CE sui loro prodotti ai sensi del nuovo regolamento.
L'IVDR ha gli stessi requisiti di base della direttiva precedente. È generalmente più rigoroso della direttiva, soprattutto in termini di classi di rischio e di supervisione fornita dagli organismi notificati (NB). Vi è inoltre una maggiore enfasi su un approccio alla sicurezza del ciclo di vita, supportato da dati clinici e monitoraggio post-mercato ("vigilanza" e "sorveglianza post-mercato").
I produttori devono rispettare l'IVDR entro maggio 2022. È importante iniziare la transizione il prima possibile. Il regolamento prevede disposizioni transitorie se è necessario più tempo a causa del
- elevato numero di dispositivi sul mercato
- possibili ritardi nelle revisioni da parte degli organismi notificati per l'elevato numero di dispositivi da gestire
- necessità di interpretare alcune disposizioni del regolamento
Un avvio anticipato è particolarmente importante a causa della pressione attesa sugli organismi notificati durante il periodo di transizione. E' opportuno contattare al più presto ai NB scelti e verificare se intendono presentare domanda di designazione ai sensi del nuovo regolamento, compreso il campo di applicazione che intendono coprire e quando ritengono che saranno pronti.
E' opportuno elaborare un piano d'azione e iniziare a prepararsi per essere pronti in tempo per l'IVDR
Il nuovo MDR copre alcuni dispositivi senza uno scopo medico previsto. Questi sono simili ai dispositivi medici nel funzionamento e nel profilo di rischio. L'allegato XVI del regolamento contiene l'elenco del gruppo di dispositivi in questione. La Commissione adotterà specifiche comuni per la gestione dei rischi e, ove necessario, la valutazione clinica in materia di sicurezza. Se un dispositivo ha uno scopo medico e non medico, deve soddisfare i requisiti per i dispositivi, nonché senza uno scopo medico previsto.
[box-note]Regolamento (UE) 2017/745
...
Allegato XVI Elenco dei gruppi di prodotti che non hanno una destinazione d'uso medica di cui all'articolo 1, paragrafo 2
1. Lenti a contatto o altri elementi destinati a essere introdotti nel o sull'occhio.
2. Prodotti destinati a essere introdotti totalmente o parzialmente nel corpo umano mediante strumenti invasivi di tipo chirurgico allo scopo di modificare l'anatomia o per la fissazione di parti del corpo a eccezione dei prodotti per tatuaggi e piercing.
3. Sostanze, associazioni di sostanze o elementi destinati a essere utilizzati per filling facciali o altri filling cutanei o per le mucose attraverso iniezione sottocutanea, sottomucosa o intradermica, eccetto quelli per i tatuaggi.
4. Apparecchiature destinate a essere utilizzate per ridurre, rimuovere o distruggere il tessuto adiposo, quali apparecchiature per la liposuzione, lipolisi o lipoplastica.
5. Apparecchiature che emettono radiazioni elettromagnetiche ad alta intensità (ad esempio infrarossi, luce visibile e ultravioletti) destinate a essere utilizzate sul corpo umano, comprese fonti coerenti e non coerenti, monocromatiche e ad ampio spettro, come laser e apparecchiature a luce pulsata ad alta intensità per fotoringiovanimento cutaneo, tatuaggio o epilazione o altro trattamento dermico.
6. Attrezzature destinate alla stimolazione cerebrale che applicano correnti elettriche o campi magnetici o elettromagnetici che attraversano il cranio per modificare l'attività neuronale del cervello.[/box-note]
L'approvvigionamento di MD e IVD
Il sistema di approvvigionamento dovrebbe essere consapevole del fatto che i prodotti certificati ai sensi delle Direttive e i prodotti certificati ai sensi del Regolamento avranno coesistenza sul mercato fino al maggio 2025. Durante questo periodo entrambi i tipi di certificazione avranno lo stesso status ai sensi della legge e nessuna discriminazione nelle gare pubbliche.
Per evitare distorsioni del mercato e consentire una transizione agevole dalle direttive ai regolamenti, sono previste diverse disposizioni transitorie nei regolamenti, poiché i nuovi regolamenti richiedono la designazione di organismi notificati e introducono requisiti più rigorosi per i produttori, in particolare in termini di valutazione clinica.
Anche dopo il periodo transitorio e in determinate condizioni, i produttori possono continuare a immettere sul mercato fino al maggio 2024 prodotti conformi alle direttive e i distributori possono continuare a renderli disponibili o metterli in servizio fino al maggio 2025.
I regolamenti chiariscono le rispettive responsabilità dei rappresentanti autorizzati, importatori e distributori, nonché i compiti che potrebbero essere delegati dal produttore legale al rappresentante autorizzato.
I regolamenti enfatizzano un approccio alla sicurezza del ciclo di vita, aggiungendo requisiti per le prove cliniche pre-mercato e rafforzando il monitoraggio post-mercato ("vigilanza" e "sorveglianza post-mercato").
UDI ed EUDAMED
I regolamenti introducono inoltre un sistema di identificazione dei dispositivi univoci (UDI) per consentire l'identificazione dei dispositivi medici e facilitarne la tracciabilità. Inoltre, EUDAMED - il nuovo database europeo per dispositivi medici e dispositivi medico- diagnostici in vitro - svolgerà un ruolo centrale nel rendere ampiamente disponibili i dati di base e nel riferire e rintracciare gli incidenti.
Le autorità competenti in un paese non appartenente all'Unione Europea / Spazio economico europeo devono rendere i produttori esportatori di MD e IVD, verso l'UE, consapevoli dei nuovi regolamenti, dei loro obblighi e dei tempi di transizione.
E' opportuno inoltre informare tutti gli importatori di dispositivi dall'UE delle disposizioni per il passaggio dalle direttive ai regolamenti.
Chiaramente è opportuno informare le istituzioni sanitarie, i fornitori di dispositivi e i funzionari doganali. Tali soggetti devono essere consapevoli dei cambiamenti e in particolare del fatto che alcuni dispositivi conformi alla direttiva rimarranno sul mercato fino al 2025 e coesisteranno con i dispositivi conformi al regolamento. Durante questo periodo saranno ugualmente validi i certificati validi rilasciati dagli organismi notificati e i certificati validi di vendita gratuita consegnati ai sensi delle direttive e dei regolamenti.
Nessuna discriminazione dovrebbe essere fatta nell'approvvigionamento di dispositivi conformi alle direttive o ai regolamenti.
Le istituzioni sanitarie che ricondizionano dispositivi monouso, dovranno conformarti all'articolo 17 del Regolamento (UE) 2017/745. Il regolamento aggiunge condizioni rigorose per il ricondizionamento dei dispositivi medici monouso e pone la piena responsabilità del prodotto sul ricondizionatore. Inoltre, il ricondizionamento può avvenire solo se autorizzato dalla legislazione nazionale e conformemente alle disposizioni del MDR. Alcuni paesi dell'UE potrebbero avere disposizioni più severe o addirittura vietare il ricondizionamento.
I ricondizionatori devono assumersi tutte le responsabilità del produttore originale che non sarà più menzionato sull'etichetta (ma continuerà ad apparire nelle Istruzioni per l'uso).
[box-note]Regolamento (UE) 2017/745
...
Articolo 17. Dispositivi monouso e loro ricondizionamento
1. Il ricondizionamento e l'ulteriore utilizzo dei dispositivi monouso è autorizzato solo se consentito dal diritto nazionale e solo a norma del presente articolo.
2. Una persona fisica o giuridica che ricondiziona un dispositivo monouso per renderlo adatto a un ulteriore utilizzo nell'Unione è considerata il fabbricante del dispositivo ricondizionato e assume gli obblighi imposti ai fabbricanti dal presente regolamento, ivi compresi gli obblighi connessi alla tracciabilità del dispositivo ricondizionato, conformemente al capo III del presente regolamento. Il ricondizionatore del dispositivo è considerato un produttore ai fini dell'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 85/374/CEE.
...[/box-note]
Operatori sanitari e istituti sanitari
Gli Operatori sanitari devono essere consapevoli che i regolamenti sono più rigorosi delle direttive: in generale mantengono i requisiti esistenti e ne aggiungono di nuovi. I regolamenti enfatizzano un approccio del ciclo di vita alla sicurezza, supportato da dati clinici.
È inoltre necessario che gli Operatori siano consapevoli del fatto che, durante il passaggio dalle direttive ai regolamenti e per alcuni anni dopo (fino al 2025), alcuni prodotti certificati ai sensi delle direttive e i prodotti certificati ai sensi dei nuovi regolamenti coesisteranno sul mercato.
I regolamenti introducono nuove regole per dispositivi interni, dispositivi personalizzati, indagini cliniche, rielaborazione di dispositivi monouso e vendite a distanza. Richiedono anche schede di impianto per i pazienti. Rafforzano le regole per la designazione degli organismi notificati.
Inoltre, i regolamenti introducono un sistema di identificatori di dispositivi unici (UDI) e un nuovo database europeo per dispositivi medici e dispositivi medico-diagnostici in vitro (EUDAMED). Ciò migliorerà l'apertura rendendo disponibili i dati e aumentando la quantità e la qualità dei dati e migliorando l'identificazione e la tracciabilità dei dispositivi medici.
Fonte: EC
Certifico Srl - IT | Rrev. 00 2019
©Copia autorizzata Abbonati
Collegati
[box-note]Regolamento (UE) 2017/745
Regolamento (UE) 2017/746
Il Regolamento Dispositivi Medici (UE) 2017/745 - (MDR)[/box-note]
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Guida e Informative regolamenti MD 2020 e IVD 2022 Rev. 00 2019.pdf Certifico S.r.l. Rev. 00 2019 |
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CAMD Transition Sub Group FAQ - MDR Transitional provisions V.1.0.pdf V. 1.0 |
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CAMD Transition Sub Group FAQ - IVDR Transitional provisions V.1.0.pdf V. 1.0 |
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Scheda informativa Operatori Sanitari e Istituzioni sanitarie.pdf |
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Scheda informativa Stati non UE ed SEE MD e IVD.pdf |
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Scheda informativa Mandatari - Importatori - Distributori MD e IVD.pdf |
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Infografica Timeline MD e IVD IT.pdf |
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ATEX Prodotti | Direttiva 2014/34/UE e NTA
ATEX Prodotti | Direttiva 2014/34/UE e NTA Aprile 2025
ID 8836 | Ed. 10.0 del 1° Aprile 2025 / In allegato
Disponibile il testo ATEX Prodotti in formato mobile EPUB sugli Store segnalati ed il formato PDF direttamente dal nostro sito, copiabile/stampabile riservato Abbonati Marcatura CE.
[box-info]Ed. 10.0 del 1° Aprile 2025
- Aggiornato Elenco consolidato Norme armonizzate direttiva 2014/34/UE ATEX, a seguito della pubblicazione nella GU L 2025/597 del 1° Aprile 2025, della Decisione di esecuzione (UE) 2025/597 della Commissione, del 28 marzo 2025, che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2022/1668 per quanto riguarda la norma armonizzata relativa alla prevenzione e alla protezione dall’esplosione in miniere sotterranee - Apparecchi e sistemi di protezione per il drenaggio del grisou.[/box-info]
L'ebook riporta:
[panel]- Direttiva 2014/34/UE
del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014 concernente l’armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative agli apparecchi e sistemi di protezione destinati a essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva (rifusione) (GU L 96/309 del 29.03.2014).
- Decreto Legislativo 19 maggio 2016 n. 85
Attuazione della direttiva 2014/34/UE concernente l’armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative agli apparecchi e sistemi di protezione destinati ad essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva.
(GU Serie Generale n.121 del 25-05-2016 - Suppl. Ordinario n. 16)
- Elenco consolidato Norme armonizzate ad Aprile 2025
Dal 1° dicembre 2018 i riferimenti delle norme armonizzate sono pubblicati e ritirati dalla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea non più come "Comunicazioni della Commissione" ma mediante "Decisioni di esecuzione della Commissione" (Vedasi Com.(2018) 764 EC).
I riferimenti pubblicati ai sensi della Direttiva 2014/34/UE sono contenuti nella:
1. Decisione di esecuzione (UE) 2022/1668 della Commissione del 28 settembre 2022 relativa alle norme armonizzate per gli apparecchi e i sistemi di protezione destinati a essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva elaborate a sostegno della direttiva 2014/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio. (GU L 251/6 del 29.9.2022). Entrata in vigore: 29.9.2022
La Decisione di esecuzione (UE) 2022/1668 abroga:
- La Decisione di esecuzione (UE) 2019/1202 della Commissione del 12 luglio 2019 relativa alle norme armonizzate sugli apparecchi e i sistemi di protezione destinati a essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva, elaborata a sostegno della direttiva 2014/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 189/71 del 15.07.2019).
- La comunicazione 2018/C 371/01Comunicazione della Commissione nell’ambito dell’applicazione della Direttiva ATEX Prodotti 2014/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio concernente l’armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative agli apparecchi e sistemi di protezione destinati a essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva. (GU C 371/1 12.010.2018).
Essa continua tuttavia ad applicarsi ai riferimenti delle norme armonizzate che figurano nell’allegato II della Decisione di esecuzione (UE) 2022/1668 fino alle date di ritiro di tali riferimenti.
2. Decisione di esecuzione (UE) 2023/601 della Commissione del 13 marzo 2023 che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2022/1668 per quanto riguarda le norme armonizzate per la progettazione e le prove degli aspirapolvere per l’utilizzo in atmosfere potenzialmente esplosive e i requisiti prestazionali dei rilevatori per gas infiammabili. (GU L 79/176 del 17.3.2023)
3. Decisione di esecuzione (UE) 2023/1587 della Commissione del 1° agosto 2023 che modifica la Decisione di esecuzione (UE) 2022/1668 per quanto riguarda le norme armonizzate relative ai requisiti di funzionamento e ai metodi di prova per le apparecchiature elettriche per la rilevazione e la misura di ossigeno (GU L 194/134 del 2.8.2023).
4. Decisione di esecuzione (UE) 2025/597 della Commissione, del 28 marzo 2025, che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2022/1668 per quanto riguarda la norma armonizzata relativa alla prevenzione e alla protezione dall’esplosione in miniere sotterranee - Apparecchi e sistemi di protezione per il drenaggio del grisou. (GU L 2025/597 dell'1.4.2025). Entrata in vigore: 1° Aprile 2025[/panel]
Vedi Elenco norme armonizzate Direttiva ATEX prodotti
Formato: pdf
Pagine: +120
Ed.: 10.0 2025
Pubblicato: 01/04/2025
Autore: Ing. Marco Maccarelli
Editore: Certifico s.r.l.
Lingue: Italiano
ISBN: 978-88-98550-06-7
Abbonati: Marcatura CE/2X/3X/4X/Full/Full Plus
Descrizione | Livello | Dimensione | Downloads | |
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ATEX Prodotti Direttiva 2014 34 UE Ed. 10.0 2025.pdf Certifico Srl - Ed. 10.0 Aprile 2025 |
3453 kB | 112 | |
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ATEX Prodotti Direttiva 2014 34 UE Ed. 9.0 2023.pdf Certifico Srl - Ed. 9.0 Agosto 2023 |
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ATEX Prodotti Direttiva 2014 34 UE Ed. 8.0 2023.pdf Certifico Srl - Ed. 8.0 Marzo 2023 |
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ATEX Prodotti Direttiva 2014 34 UE Ed. 7.0 2022.pdf Certifico Srl - Ed. 7.0 Settembre 2022 |
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ATEX Prodotti Direttiva 2014 34 UE Ed. 6.0 2022.pdf Certifico Srl - Ed. 6.0 Maggio 2022 |
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ATEX Prodotti Direttiva 2014 34 UE Ed. 5.0 2022.pdf Certifico Srl - Ed. 5.0 Marzo 2022 |
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ATEX Prodotti Direttiva 2014 34 UE Ed. 4.0 2021.pdf Certifico Srl - Ed. 4.0 2021 |
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ATEX Prodotti Direttiva 2014 34 UE Ed. 3.0 2021.pdf Certifico Srl - Ed. 3.0 2021 |
2349 kB | 66 | |
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ATEX Prodotti Direttiva 2014 34 UE Ed. 2.0 2020.pdf Certifico Srl - Ed. 2.0 2020 |
2392 kB | 143 | |
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ATEX Prodotti Direttiva 2014 34 UE Ed. 1.0 2019.pdf Certifico Srl - Ed. 1.0 2019 |
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RAPEX Report 28 del 12/07/2019 N. 29 A12/1010/19 Italia

RAPEX: Rapid Alert System for Non-Food Consumer Products
Report 28 del 12/07/2019 N. 29 A12/1010/19 Italia
Approfondimento tecnico: Bambola in plastica
Il prodotto, di marca sconosciuta, mod. GvC4369, A4596, è stato respinto alla frontiera perché non conforme al Regolamento (CE) n . 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006 concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE.
Il prodotto contiene bis (2-etilesil) ftalato (DEHP) (valore misurato: 0,1% in peso) e dibutilftalato (DBP) (valore misurato: 0,1% in peso).
Questi ftalati possono danneggiare la salute dei bambini, causando danni al sistema riproduttivo.
Regolamento (CE) n . 1907/2006
Allegato XVII
Restrizioni in materia di fabbricazione, immissione sul mercato e uso di talune sostanze, miscele e articoli pericolosi
51. ftalato di bis(2-etilesile) (DEHP), dibutilftalato (DBP), benzilbutilftalato (BBP)
1. Non possono essere utilizzati come sostanze o in miscele in concentrazioni superiori allo 0,1 % in peso del materiale plastificato, nei giocattoli e negli articoli di puericultura.
2. I giocattoli e gli articoli di puericultura contenenti tali ftalati in concentrazione superiore allo 0,1 % in peso del materiale plastificato non possono essere immessi sul mercato.
4. Ai fini della presente voce, per «articoli di puericultura» si intende qualsiasi prodotto destinato a conciliare il sonno, il rilassamento, l’igiene, il nutrimento e il succhiare dei bambini.
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RAPEX Report 28 del 12_07_2019 N. 29 A12_1010_19 Italia.pdf Bambola in plastica |
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Dichiarazione UE di Conformità RoHS III - Modello
Dichiarazione UE di Conformità RoHS III
Rev. 0.0 2019 (applicabile dal 22 luglio 2019)
[box-warning]AEE "Open scope" e RoHS III
Open Scope: A partire dal 22 luglio 2019 diventerà applicabile per la Direttiva 2011/65/EU (termine validità esenzione previsto dalla Direttiva (UE) 2017/2102), l'undicesima categoria dell'Allegato I: Cat. 11 “Altre AEE non comprese nelle categorie sopra elencate”. A partire da questa data, infatti, il costruttore di una qualsiasi apparecchiatura che dipende dall’energia elettrica per svolgere una delle proprie funzioni, dovrà attestare il rispetto della RoHS attraverso la marcatura CE, a meno che il prodotto non ricada in una delle esclusioni o delle esenzioni previste.
RoHS III: A partire dal 22 luglio 2019 entra anche in vigore la Direttiva delegata (UE) 2015/863 che aggiunge nuove sostanze all'Allegato I della Direttiva 2011/65/EU, tale inclusione è considerata la terza integrazione della RoHS (RoHS III).[/box-warning]
Direttiva 2011/65/UE RoHS II
Direttiva 2011/65/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio dell’8 giugno 2011 sulla restrizione dell’uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche.
Direttiva delegata (UE) 2015/863 RoHS III (si applica dal 22 luglio)
Direttiva delegata (UE) 2015/863 del 31 marzo 2015 recante modifica dell'allegato II della direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'elenco delle sostanze con restrizioni d'uso.
Articolo 13. Dichiarazione UE di conformità
1. La dichiarazione UE di conformità attesta che è stata dimostrata la conformità ai requisiti di cui all'articolo 4.
2. La dichiarazione UE di conformità ha la struttura tipo e contiene gli elementi indicati nell'allegato VI ed è aggiornata.
Essa è tradotta nella lingua o nelle lingue richieste dallo Stato membro sul cui mercato il prodotto è immesso o messo a disposizione.
Nei casi in cui altre normative applicabili dell’Unione richiedono l’applicazione di una procedura di valutazione della conformità che sia almeno altrettanto rigorosa, la conformità alle prescrizioni dell’articolo 4, paragrafo 1, della presente direttiva può essere dimostrata nel contesto di tale procedura.
Può essere redatta una documentazione tecnica unica.
3. Con la dichiarazione UE di conformità il fabbricante si assume la responsabilità della conformità dell’AEE alla presente direttiva.
Articolo 14. Principi generali della marcatura CE
La marcatura CE è soggetta ai principi generali esposti all'articolo 30 del regolamento (CE) n. 765/2008.
Articolo 15. Regole e condizioni per l’apposizione della marcatura CE
1. La marcatura CE è apposta sull'AEE finita o sulla targhetta segnaletica in modo visibile, leggibile e indelebile.
Qualora la natura dell'AEE non lo consenta o non lo giustifichi, essa è apposta sull'imballaggio e sui documenti di accompagnamento.
2. La marcatura CE è apposta sull'AEE prima della sua immissione sul mercato.
3. Gli Stati membri si avvalgono dei meccanismi esistenti per garantire un’applicazione corretta del regime che disciplina la marcatura CE e promuovono le azioni opportune contro l’uso improprio della marcatura CE.
Gli Stati membri prevedono altresi' sanzioni in caso di infrazione, incluse sanzioni penali per le infrazioni gravi.
Tali sanzioni sono proporzionate alla gravità dell’infrazione e costituiscono un deterrente efficace contro l’uso improprio.
[box-info]Direttiva 2011/65/UE
...
ALLEGATO I Categorie di AEE disciplinate dalla presente direttiva
1. Grandi elettrodomestici
2. Piccoli elettrodomestici
3. Apparecchiature informatiche e per telecomunicazioni
4. Apparecchiature di consumo
5. Apparecchiature di illuminazione
6. Strumenti elettrici ed elettronici
7. Giocattoli e apparecchiature per il tempo libero e per lo sport
8. Dispositivi medici
9. Strumenti di monitoraggio e controllo, compresi gli strumenti di monitoraggio e controllo industriali
10. Distributori automatici
11. Altre AEE non comprese nelle categorie sopra elencate (dal 22 luglio 2019) [/box-info]
[box-info]Direttiva 2011/65/UE
ALLEGATO II Sostanze con restrizioni d’uso di cui all’articolo 4, paragrafo 1, e valori delle concentrazioni massime tollerate per peso nei materiali omogenei
Piombo (0,1 %)
Mercurio (0,1 %)
Cadmio (0,01 %)
Cromo esavalente (0,1 %)
Bifenili polibromurati (PBB) (0,1 %)
Eteri di difenile polibromurato (PBDE) (0,1 %)
Ftalato di bis(2-etilesile) (DEHP) (0,1%) | Aggiunta da Direttiva delegata (UE) 2015/863 | ROHS III
Benzilbutilftalato (BBP) (0,1%) | Aggiunta da Direttiva Delegata delegata (UE) 2015/863 | ROHS III
Dibutilftalato (DBP) (0,1%) | Aggiunta da Direttiva delegata (UE) 2015/863 | ROHS III
Diisobutilftalato (DIBP) (0,1%) | New RoHS III | Aggiunta da Direttiva delegata (UE) 2015/863 | ROHS III [/box-info]
Open scope dal 22 luglio 2019: vedi la news
Certifico Srl - IT | Rev. 0.0 2019
©Copia autorizzata Abbonati
Collegati
[box-note]Direttiva RoHS III | Testo consolidato
Direttiva RoHS: Open Scope dal 22 luglio 2019
Direttiva RoHS: Evoluzioni
Direttiva (UE) 2015/863: Modifica all'allegato II RoHS II
Direttiva (UE) 2017/2102
Direttiva 2011/65/UE RoHS[/box-note]
Descrizione | Livello | Dimensione | Downloads | |
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Dichiarazione UE conformità RoHS III - Rev. 0.0 2019.docx Certifico Srl - Rev. 0.0 2019 |
36 kB | 268 | |
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Dichiarazione UE conformità RoHS III - Rev. 0.0 2019.pdf Certifico Srl - Rev. 0.0 2019 |
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Regolamento di esecuzione (UE) 2019/947
Regolamento di esecuzione (UE) 2019/947 / Testo consolidato al 04.04.2022
Regolamento di esecuzione (UE) 2019/947 della Commissione del 24 maggio 2019 relativo a norme e procedure per l'esercizio di aeromobili senza equipaggio
GU L 152/45 dell'11 giugno 2019
Entrata in vigore: 01.07.2019
Applicazione a decorrere dal 1° luglio 2020
________
In allegato Testi consolidati
Modifiche:
Regolamento di esecuzione (UE) 2020/639 (Testo consolidato 05.08.2021)
Regolamento di esecuzione (UE) 2020/746 (Testo consolidato 05.08.2021)
Regolamento di esecuzione (UE) 2021/1166 (Testo consolidato 05.08.2021)
Regolamento di esecuzione (UE) 2022/425 (Testo consolidato 04.04.2022)
...
Articolo 1 Oggetto
Il presente regolamento stabilisce le disposizioni dettagliate per l'esercizio di sistemi di aeromobili senza equipaggio nonché per il personale, compresi i piloti remoti, e per le organizzazioni coinvolte in tali operazioni.
Articolo 3 Categorie di operazioni UAS
Le operazioni UAS sono suddivise nelle categorie «aperta», «specifica» o «certificata» definite rispettivamente agli articoli 4, 5 e 6, soggette alle seguenti condizioni:
a) le operazioni UAS nella categoria «aperta» non sono soggette ad autorizzazione operativa preventiva né ad una dichiarazione operativa da parte dell'operatore UAS prima che l'operazione abbia luogo;
b) le operazioni UAS nella categoria «specifica» necessitano di un'autorizzazione operativa rilasciata dall'autorità competente a norma dell'articolo 12 o di un'autorizzazione ricevuta conformemente all'articolo 16 o, nelle circostanze di cui all'articolo 5, paragrafo 5, di una dichiarazione che deve essere presentata da un operatore UAS;
c) le operazioni UAS nella categoria «certificata» necessitano della certificazione dell'UAS a norma del regolamento delegato (UE) 2019/945, della certificazione dell'operatore e, se del caso, della licenza del pilota remoto.
Articolo 4 Categoria «aperta» delle operazioni UAS
1. Le operazioni sono classificate come operazioni UAS nella categoria «aperta» solo se sono soddisfatti i seguenti requisiti:
a) l'UAS appartiene a una delle classi stabilite nel Regolamento delegato (UE) 2019/945 o è stato costruito da privati o soddisfa le condizioni di cui all'articolo 20;
b) l'aeromobile senza equipaggio ha una massa massima al decollo inferiore a 25 kg;
c) il pilota remoto garantisce che l'aeromobile senza equipaggio sia mantenuto a distanza di sicurezza dalle persone e che non sorvoli assembramenti di persone;
d) il pilota remoto mantiene l'aeromobile senza equipaggio in VLOS in qualsiasi momento, tranne in caso di volo in modalità follow me o in caso di utilizzo di un osservatore dell'aeromobile senza equipaggio, come specificato nella parte A dell'allegato;
e) durante il volo l'aeromobile senza equipaggio è mantenuto entro 120 metri dal punto più vicino alla superficie terrestre, salvo in caso di sorvolo di un ostacolo, come specificato nella parte A dell'allegato;
f) durante il volo l'aeromobile senza equipaggio non trasporta merci pericolose e non lascia cadere alcun materiale;
2. le operazioni UAS nella categoria «aperta» sono suddivise in tre sottocategorie, conformemente ai requisiti di cui alla parte A dell'allegato.
Articolo 5 Categoria «specifica» delle operazioni UAS
1. Se uno dei requisiti di cui all'articolo 4 o alla parte A dell'allegato non è soddisfatto, l'operatore UAS è tenuto a ottenere dall'autorità competente dello Stato membro in cui l'UAS è immatricolato un'autorizzazione operativa a norma dell'articolo 12.
2. La domanda di autorizzazione operativa presentata all'autorità competente a norma dell'articolo 12 è corredata di una valutazione dei rischi effettuata dall'operatore in conformità all'articolo 11, comprendente le adeguate misure di attenuazione.
3. Conformemente alla parte B, punto UAS.SPEC.040, dell'allegato, l'autorità competente rilascia un'autorizzazione operativa se ritiene che i rischi operativi siano adeguatamente attenuati in conformità all'articolo 12.
4. L'autorità competente specifica se l'autorizzazione operativa riguarda:
a) l'approvazione di una singola operazione o di una serie di operazioni per cui sono specificati il tempo e/o il luogo. L'autorizzazione operativa include l'elenco preciso delle misure di attenuazione corrispondenti;
b) l'approvazione di un LUC, conformemente alla parte C dell'allegato.
5. Qualora l'operatore UAS presenti una dichiarazione all'autorità competente dello Stato membro di immatricolazione, in conformità alla parte B, punto UAS.SPEC.020, dell'allegato, per un'operazione conforme a uno scenario standard, come definito nell'appendice 1 di tale allegato, l'operatore UAS non è tenuto a ottenere un'autorizzazione operativa in conformità ai paragrafi da 1 a 4 del presente articolo e si applica la procedura di cui all'articolo 12, paragrafo 5.
6. Non è richiesta un'autorizzazione o una dichiarazione operativa per:
a) gli operatori UAS che possiedono un LUC con privilegi adeguati in conformità al punto UAS.LUC.060 dell'allegato;
b) le operazioni effettuate nell'ambito di club e associazioni di aeromodellismo che hanno ottenuto un'autorizzazione in conformità all'articolo 16.
Articolo 6 Categoria «certificata» delle operazioni UAS
1. Le operazioni sono classificate come operazioni UAS nella categoria «certificata» solo se sono soddisfatti i seguenti requisiti:
a) l'UAS è certificato a norma dell'articolo 40, paragrafo 1, lettere a), b) e c), del regolamento delegato (UE) 2019/945; e
b) l'operazione è effettuata in una delle seguenti condizioni:
i. è previsto il sorvolo di assembramenti di persone;
ii. è previsto il trasporto di persone;
iii. è previsto il trasporto di merci pericolose che può comportare un rischio elevato per terzi in caso di incidente.
2. Le operazioni UAS sono inoltre classificate come operazioni UAS nella categoria «certificata» se l'autorità competente, sulla base della valutazione dei rischi di cui all'articolo 11, ritiene che il rischio dell'operazione non possa essere adeguatamente attenuato senza la certificazione dell'UAS e dell'operatore UAS e, se del caso, senza rilasciare una licenza al pilota remoto.
...
Collegati:
[box-note]Regolamento delegato (UE) 2019/945
Droni: il Nuovo Regolamento Unico Europeo e marcatura CE a breve[/box-note]
Norme armonizzate Direttiva 2013/53/UE Imbarcazioni da diporto e moto d’acqua
Norme armonizzate Direttiva 2013/53/UE | Imbarcazioni da diporto e moto d’acqua / Aprile 2024
Elenco consolidato Norme armonizzate a Aprile 2024
Dal 1° dicembre 2018 i riferimenti delle norme armonizzate sono pubblicati e ritirati dalla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea non più come "Comunicazioni della Commissione" ma mediante "Decisioni di esecuzione della Commissione" (Vedasi Com.(2018) 764 EC).
I riferimenti pubblicati ai sensi della direttiva 2013/53/UE sono contenuti nelle:
1. Comunicazione della Commissione nell’ambito dell’attuazione della direttiva 2013/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle imbarcazioni da diporto e alle moto d’acqua e che abroga la direttiva 94/25/CE) Comunicazione 2018/C 209/05 del 15.06.2018 (GU C 209/137 del 15.06.2018)
2. Decisione di esecuzione 2019/919 della Commissione del 4 giugno 2019 relativa alle norme armonizzate per le imbarcazioni da diporto e le moto d'acqua elaborate a sostegno della direttiva 2013/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 146/106 del 05.06.2019).
3. Decisione di esecuzione 2020/50 della Commissione del 21 gennaio 2020 che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2019/919 della Commissione relativa alle norme armonizzate per le imbarcazioni da diporto e le moto d’acqua elaborate a sostegno della direttiva 2013/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’identificazione delle unità di piccole dimensioni, il sistema di codificazione, la costruzione dello scafo e il dimensionamento per unità monoscafo (GU L 17/3 del 22.01.2020)
4. Decisione di esecuzione (UE) 2021/117 della Commissione dell’1 febbraio 2021 che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2019/919 per quanto riguarda le norme armonizzate per le unità di piccole dimensioni relativamente alla ventilazione dei locali apparato motore benzina e/o dei locali serbatoio benzina e ai ventilatori elettrici. (GU L 36/39 del 02.02.2021)
5. Decisione di esecuzione (UE) 2021/1407 della Commissione del 26 agosto 2021 che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2019/919 per quanto riguarda le norme armonizzate relative a tubi per combustibile resistenti al fuoco, tubi per combustibile non resistenti al fuoco, valvole a scafo e passascafi, impianti del combustibile, petrolio e componenti di sistemi elettrici installati su motori diesel entrobordo e sistemi di governo (GU L 303/8 del 27.8.2021)
6. Decisione di esecuzione (UE) 2021/2173 della Commissione dell'8 dicembre 2021 che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2019/919 per quanto riguarda le norme armonizzate per i sistemi di trattamento delle acque reflue, le pompe di sentina azionate elettricamente, la targhetta del costruttore e la capacità di massimo carico delle unità di piccole dimensioni. (GU L 440/6 del 9.12.2021).
7. Decisione di esecuzione (UE) 2022/1029 della Commissione del 28 giugno 2022 che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2019/919 per quanto riguarda le norme armonizzate relative ai dati principali delle unità di piccole dimensioni, i sistemi di propulsione a GPL per imbarcazioni, yacht e altre unità e la determinazione della massima potenza di propulsione utilizzando la velocità di manovra per le unità con scafo di lunghezza compresa tra 8 m e 24 m (GU L 172/25 del 29.6.2022).
8. Decisione di esecuzione (UE) 2022/1954 della Commissione del 12 ottobre 2022 relativa alle norme armonizzate per le imbarcazioni da diporto e le moto d’acqua elaborate a sostegno della direttiva 2013/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 269/20 del 17.10.2022)
9. Decisione di esecuzione (UE) 2024/201 della Commissione, del 10 gennaio 2024, che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2022/1954 per quanto riguarda le norme armonizzate per i sistemi di governo comandati a distanza, gli impianti permanenti del combustibile e i sistemi idraulici di governo da remoto. (GU L 2024/201 del 12.01.2024).
10. Decisione di esecuzione (UE) 2024/1197 della Commissione, del 23 aprile 2024, che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2022/1954 per quanto riguarda le norme armonizzate per i sistemi elettrici - impianti a corrente alternata e continua - e gli impianti di pompaggio di sentina (GU L 2024/1197 del 25.4.2024)
e devono essere letti insieme, tenendo conto che l'ultima decisione modifica alcuni riferimenti pubblicati nella comunicazione e nelle decisioni precedenti pubblicate.
[box-download]In Allegato Documento PDF con l'elenco consolidato delle norme armonizzate Imbarcazioni da diporto e moto d’acqua a Aprile 2024 riservato Abbonati[/box-download]
Certifico Srl - IT | Rev. 8.0 2024
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Vedi la nuova sezione 2019/2024 "Norme armonizzate click"
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Elenco consolidato Norme armonizzate direttiva 2013/53/UE Imbarcazioni da diporto e moto d’acqua al 25 Aprile 2024
Testo consolidato con:
- Comunicazione 2018/C 209/05;
- Decisione di esecuzione 2019/919;
- Decisione di esecuzione 2020/50;
- Decisione di esecuzione (UE) 2021/117.
- Decisione di esecuzione (UE) 2021/1407
- Decisione di esecuzione (UE) 2021/2173
- Decisione di esecuzione (UE) 2022/1029
- Decisione di esecuzione (UE) 2022/1954
- Decisione di esecuzione (UE) 2024/201
- Decisione di esecuzione (UE) 2024/1197
OEN (1) |
Riferimento e titolo della norma (e documento di riferimento) |
Prima pubblicazione GU |
Riferimento della norma sostituita |
Data di cessazione della presunzione di conformità della norma sostituita Nota 1 |
Decisione di esecuzione |
CEN |
EN ISO 6185-1:2018 Battelli pneumatici - parte 1: Battelli con un motore di potenza massima di 4,5 kW (ISO 6185-1:2001) |
17.10.2022 |
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La norma è pubblicata con Dec. di esec. (UE) 2022/1954 |
CEN |
EN ISO 6185-2:2018 Battelli pneumatici - parte 2: Battelli con un motore di potenza massima compresa tra 4,5 kW e 15 kW inclusi (ISO 6185-2:2001) |
17.10.2022 |
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La norma è pubblicata con Dec. di esec. (UE) 2022/1954 |
CEN |
EN ISO 6185-3:2018 Battelli pneumatici - parte 3: Battelli con lunghezza dello scafo minore di 8 m con una potenza del motore maggiore o uguale a 15 kW (ISO 6185-3:2014) |
17.10.2022 |
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La norma è pubblicata con Dec. di esec. (UE) 2022/1954 |
CEN |
EN ISO 6185-4:2018 Battelli pneumatici - parte 4: Battelli con lunghezza dello scafo compresa tra 8 m e 24 m con una potenza del motore maggiore o uguale a 15 kW (ISO 6185-4:2011, versione rettificata 2014-08-01) |
17.10.2022 |
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La norma è pubblicata con Dec. di esec. (UE) 2022/1954 |
CEN |
EN ISO 7840:2018 Unità di piccole dimensioni - Tubi per combustibile resistenti al fuoco (ISO 7840:2013)
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05.06.2019 |
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Con Dec. di esec. (UE) 2022/1954 la norma è ritirata dal 27.02.2023 |
CEN |
EN ISO 7840:2021 Unità di piccole dimensioni - Tubi per combustibile resistenti al fuoco (ISO 7840:2021) |
17.10.2022 |
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La norma è pubblicata con Dec. di esec. (UE) 2022/1954 |
CEN |
EN ISO 8099-1:2018 Unità di piccole dimensioni - Sistemi di scarico - parte 1: Sistemi di ritenzione delle acque reflue (ISO 8099-1:2018) |
17.10.2022 |
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La norma è pubblicata con Dec. di esec. (UE) 2022/1954 |
CEN |
EN ISO 8099-2:2021 Unità di piccole dimensioni - Sistemi di scarico - parte 2: Sistemi di trattamento delle acque reflue (ISO 8099-2:2020) |
17.10.2022 |
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La norma è pubblicata con Dec. di esec. (UE) 2022/1954 |
CEN |
EN ISO 8469:2018 Unità di piccole dimensioni - Tubi per combustibile non resistenti al fuoco (ISO 8469:2013) |
05.06.2019 |
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Con Dec. di esec. (UE) 2022/1954 la norma è ritirata dal 27.02.2023 |
CEN |
EN ISO 8469:2021 Unità di piccole dimensioni - Tubi per combustibile non resistenti al fuoco (ISO 8469:2021) |
17.10.2022 |
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La norma è pubblicata con Dec. di esec. (UE) 2022/1954 |
CEN |
EN ISO 8665:2017 Unità di piccole dimensioni - Motori marini alternativi a combustione interna per la propulsione - Misurazioni e dichiarazioni di potenza (ISO 8665:2006) |
17.10.2022 |
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La norma è pubblicata con Dec. di esec. (UE) 2022/1954 |
CEN |
EN ISO 8666:2018 Unità di piccole dimensioni - Dati principali (ISO 8666:2016) |
05.06.2019 |
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Con Dec. di esec. (UE) 2022/1954 la norma è ritirata dal 29.12.2023 |
CEN |
EN ISO 8666:2020 Unità di piccole dimensioni - Dati principali (ISO 8666:2020) EN ISO 8666:2020/A11:2021 |
17.10.2022 |
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La norma è pubblicata con Dec. di esec. (UE) 2022/1954 |
CEN |
EN ISO 8846:2017 Unità di piccole dimensioni - Dispositivi elettrici - Protezione contro l’accensione di gas infiammabili nell’ambiente circostante (ISO 8846:1990) |
17.10.2022 |
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La norma è pubblicata con Dec. di esec. (UE) 2022/1954 |
CEN |
EN ISO 8847:2017 Unità di piccole dimensioni - Apparecchio di governo - Sistema del tipo a frenello (cavi, settore e puleggia) (ISO 8847:2004) |
15.12.2017 |
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Con Dec. di esec. (UE) 2022/1954 la norma è ritirata dal 10.09.2023
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CEN |
EN ISO 8847:2021 Unità di piccole dimensioni - Apparecchio di governo - Sistema del tipo su frenello (cavi, settore e puleggia) (ISO 8847:2021) |
17.10.2022 |
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La norma è pubblicata con Dec. di esec. (UE) 2022/1954 |
CEN |
EN ISO 8848:2017 Unità di piccole dimensioni - Sistemi di governo comandati a distanza (ISO 8848:1990) |
17.10.2022 |
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La norma è pubblicata con Dec. di esec. (UE) 2022/1954
La norma è soppressa con Dec. di esec. (UE) 2024/201 dal 12.07.2025 |
CEN |
EN ISO 8848:2022 |
12.01.2024 |
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La norma è pubblicata con Dec. di esec. (UE) 2024/201 |
CEN |
EN ISO 8849:2021 Unità di piccole dimensioni - Pompe di sentina azionate elettricamente a corrente continua (ISO 8849:2020) |
17.10.2022 |
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La norma è pubblicata con Dec. di esec. (UE) 2022/1954 |
CEN |
EN ISO 9093-1:2018 Unità di piccole dimensioni - Valvole a scafo e passascafi - parte 1: Costruzione metallica (ISO 9093-1:1994) |
05.06.2019 |
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Con Dec. di esec. (UE) 2022/1954 la norma è ritirata dal 27.02.2023
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CEN |
EN ISO 9093-2:2018 Unità di piccole dimensioni - Valvole a scafo e passascafi - parte 2: Costruzione non metallica (ISO 9093-2:2002) |
05.06.2019 |
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Con Dec. di esec. (UE) 2022/1954 la norma è ritirata dal 27.02.2023
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CEN |
EN ISO 9093:2021 Unità di piccole dimensioni - Valvole a scafo e passascafi (ISO 9093:2020) |
17.10.2022 |
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La norma è pubblicata con Dec. di esec. (UE) 2022/1954 |
CEN |
EN ISO 9094:2017 Unità di piccole dimensioni - Protezione antincendio (ISO 9094:2015) |
17.10.2022 |
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La norma è pubblicata con Dec. di esec. (UE) 2022/1954 |
CEN |
EN ISO 9775:2017 Unità di piccole dimensioni - Sistemi di governo comandati a distanza per motori fuoribordo singoli con potenza compresa tra 15 kW e 40 kW (ISO 9775:1990) |
15.12.2017 |
EN 29775:1993 Nota 2.1 |
28.2.2018 |
Con Dec. di esec. (UE) 2022/1954 la norma è ritirata dal 27.02.2023
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CEN |
EN ISO 10087:2019 Unità di piccole dimensioni - Identificazione dell’unità - Sistema di codificazione |
05.06.2019 |
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Con Dec. di esec. (UE) 2022/1954 la norma è ritirata dal 17.04.2024
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CEN |
EN ISO 10087:2022 Unità di piccole dimensioni - Identificazione dell’unità - Sistema di codificazione (ISO 10087:2022) |
17.10.2022 |
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La norma è pubblicata con Dec. di esec. (UE) 2022/1954 |
CEN |
EN ISO 10088:2017 Unità di piccole dimensioni - Impianti permanenti del combustibile (ISO 10088:2013) |
17.10.2022 |
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La norma è pubblicata con Dec. di esec. (UE) 2022/1954
La norma è soppressa con Dec. di esec. (UE) 2024/201 dal 12.07.2025 |
CEN |
EN ISO 10088:2023 Unità di piccole dimensioni - Impianti permanenti del combustibile (ISO 10088:2022) |
12.01.2024 |
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La norma è pubblicata con Dec. di esec. (UE) 2024/201 |
CEN |
EN ISO 10133:2017 Unità di piccole dimensioni - Sistemi elettrici - Impianti a bassissima tensione in corrente continua (ISO 10133:2012) |
17.10.2022 |
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La norma è pubblicata con Dec. di esec. (UE) 2022/1954
La norma è soppressa dal 25.10.2025 |
CEN |
EN ISO 10239:2017 Unità di piccole dimensioni - Impianti a gas di petrolio liquefatto (GPL) (ISO 10239:2014) |
17.10.2022 |
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La norma è pubblicata con Dec. di esec. (UE) 2022/1954 |
CEN |
EN ISO 10592:2017 Unità di piccole dimensioni - Sistemi idraulici di governo (ISO 10592:1994) |
17.10.2022 |
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La norma è pubblicata con Dec. di esec. (UE) 2022/1954
La norma è soppressa con Dec. di esec. (UE) 2024/201 dal 12.07.2025 |
CEN |
EN ISO 10592:2022 Unità di piccole dimensioni - Sistemi idraulici di governo da remoto (ISO 10592:2022) |
12.01.2024 |
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La norma è pubblicata con Dec. di esec. (UE) 2024/201 |
CEN |
EN ISO 11105:2020 Unità di piccole dimensioni - Ventilazione dei locali apparato motore benzina e/o dei locali serbatoio benzina (ISO 11105:2020) |
17.10.2022 |
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La norma è pubblicata con Dec. di esec. (UE) 2022/1954 |
CEN |
EN ISO 11192:2018 Unità di piccole dimensioni - Simboli grafici (ISO 11192:2005) |
17.10.2022 |
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La norma è pubblicata con Dec. di esec. (UE) 2022/1954 |
CEN |
EN ISO 11547:2018 Unità di piccole dimensioni - Dispositivo di protezione contro l’avviamento con asse in presa (ISO 11547:1994) |
17.10.2022 |
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La norma è pubblicata con Dec. di esec. (UE) 2022/1954 |
CEN |
EN ISO 11592-1:2016 Unità di piccole dimensioni - Determinazione della massima potenza di propulsione utilizzando la velocità di manovra - parte 1: Unità con scafo di lunghezza minore di 8 m (ISO 11592-1:2016) |
17.10.2022 |
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La norma è pubblicata con Dec. di esec. (UE) 2022/1954 |
CEN |
EN ISO 11592-2:2021 Unità di piccole dimensioni - Determinazione della massima potenza di propulsione utilizzando la velocità di manovra - parte 2: Unità con scafo di lunghezza compresa tra 8 m e 24 m (ISO 11592-2:2021) |
17.10.2022 |
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La norma è pubblicata con Dec. di esec. (UE) 2022/1954 |
CEN |
EN ISO 11812:2018 Unità di piccole dimensioni - Pozzetti stagni e pozzetti ad autosvuotamento rapido (ISO 11812:2001) |
17.10.2022 |
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La norma è pubblicata con Dec. di esec. (UE) 2022/1954 |
CEN |
EN ISO 12215-1:2018 Unità di piccole dimensioni - Costruzione dello scafo e dimensionamento - parte 1: Materiali: Resine termoindurenti, rinforzi di fibra di vetro, laminato di riferimento (ISO 12215-1:2000) |
17.10.2022 |
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La norma è pubblicata con Dec. di esec. (UE) 2022/1954 |
CEN |
EN ISO 12215-2:2018 Unità di piccole dimensioni - Costruzione dello scafo e dimensionamento - parte 2: Materiali: Materiale dell’anima per costruzioni a sandwich, materiali per fissaggio (ISO 12215-2:2002) |
17.10.2022 |
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La norma è pubblicata con Dec. di esec. (UE) 2022/1954 |
CEN |
EN ISO 12215-3:2018 Unità di piccole dimensioni - Costruzione dello scafo e dimensionamento - parte 3: Materiali: Acciaio, leghe di alluminio, legno, altri materiali (ISO 12215-3:2002) |
17.10.2022 |
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La norma è pubblicata con Dec. di esec. (UE) 2022/1954 |
CEN |
EN ISO 12215-4:2018 Unità di piccole dimensioni - Costruzione dello scafo e dimensionamento - parte 4: Cantieri e fabbricazione (ISO 12215-4:2002) |
17.10.2022 |
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La norma è pubblicata con Dec. di esec. (UE) 2022/1954 |
CEN |
EN ISO 12215-5:2019 Unità di piccole dimensioni - Costruzione dello scafo e dimensionamento - parte 5: Pressioni di progetto per unità monoscafo, sollecitazioni di progetto, determinazione del dimensionamento (ISO 12215-5:2019) |
17.10.2022 |
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La norma è pubblicata con Dec. di esec. (UE) 2022/1954 |
CEN |
EN ISO 12215-6:2018 Unità di piccole dimensioni - Costruzione dello scafo e dimensionamento - parte 6: Disposizioni e dettagli di costruzione (ISO 12215-6:2008) |
17.10.2022 |
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La norma è pubblicata con Dec. di esec. (UE) 2022/1954 |
CEN |
EN ISO 12215-8:2018 Unità di piccole dimensioni - Costruzione dello scafo e dimensionamento - parte 8: Timoni (ISO 12215-8:2009, comprensiva dell’errata corrige 1:2010) |
17.10.2022 |
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La norma è pubblicata con Dec. di esec. (UE) 2022/1954 |
CEN |
EN ISO 12215-9:2018 Unità di piccole dimensioni - Costruzione dello scafo e dimensionamento - parte 9: Appendici di imbarcazioni a vela (ISO 12215-9:2012) |
17.10.2022 |
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La norma è pubblicata con Dec. di esec. (UE) 2022/1954 |
CEN |
EN ISO 12216:2018 Unità di piccole dimensioni - Finestre, oblò, osteriggi, corazzette e porte - Requisiti di resistenza e di tenuta (ISO 12216:2002) |
17.10.2022 |
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La norma è pubblicata con Dec. di esec. (UE) 2022/1954 |
CEN |
EN ISO 12217-1:2017 Unità di piccole dimensioni - Valutazione e classificazione della stabilità e del galleggiamento - parte 1: Imbarcazioni non a vela con lunghezza dello scafo maggiore o uguale a 6 m (ISO 12217-1:2015) |
17.10.2022 |
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La norma è pubblicata con Dec. di esec. (UE) 2022/1954 |
CEN |
EN ISO 12217-2:2017 Unità di piccole dimensioni - Valutazione e classificazione della stabilità e del galleggiamento - parte 2: Imbarcazioni a vela con lunghezza dello scafo maggiore o uguale a 6 m (ISO 12217-2:2015) |
17.10.2022 |
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La norma è pubblicata con Dec. di esec. (UE) 2022/1954 |
CEN |
EN ISO 12217-3:2017 Unità di piccole dimensioni - Valutazione e classificazione della stabilità e del galleggiamento - parte 3: Imbarcazioni con lunghezza dello scafo minore di 6 m (ISO 12217-3:2015) |
17.10.2022 |
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La norma è pubblicata con Dec. di esec. (UE) 2022/1954 |
CEN |
EN ISO 13297:2018 Unità di piccole dimensioni - Sistemi elettrici - Impianti a corrente alternata (ISO 13297:2014) |
17.10.2022 |
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La norma è pubblicata con Dec. di esec. (UE) 2022/1954 La norma è soppressa dal 25.10.2025 |
CEN |
EN ISO 13297:2021 Unità di piccole dimensioni - Sistemi elettrici - Impianti a corrente alternata e continua (ISO 13297:2020) |
25.04.2024 |
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CEN |
EN ISO 13590:2018 Unità di piccole dimensioni - Moto d’acqua - Requisiti della costruzione e dell’installazione degli impianti (ISO 13590:2003) |
17.10.2022 |
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La norma è pubblicata con Dec. di esec. (UE) 2022/1954 |
CEN |
EN ISO 13929:2017 Unità di piccole dimensioni - Agghiaccio timone - Sistemi di trasmissione ad ingranaggi (ISO 13929:2001) |
17.10.2022 |
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La norma è pubblicata con Dec. di esec. (UE) 2022/1954 |
CEN |
EN ISO 14509-1:2018 Unità di piccole dimensioni - Rumore aereo generato dalle imbarcazioni da diporto a motore - parte 1: Procedure di misurazione per la prova al passaggio (ISO 14509-1:2008) |
17.10.2022 |
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La norma è pubblicata con Dec. di esec. (UE) 2022/1954 |
CEN |
EN ISO 14509-3:2018 Unità di piccole dimensioni - Rumore aereo generato dalle imbarcazioni da diporto con motore - parte 3: Valutazione del rumore attraverso l’utilizzo di calcoli e di procedure di misurazione (ISO 14509-3:2009) |
17.10.2022 |
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La norma è pubblicata con Dec. di esec. (UE) 2022/1954 |
CEN |
EN ISO 14895:2016 Unità di piccole dimensioni - Fornelli da cucina e apparecchiature di riscaldamento alimentati con carburante liquido (ISO 14895:2016) |
17.10.2022 |
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La norma è pubblicata con Dec. di esec. (UE) 2022/1954 |
CEN |
EN ISO 14945:2021 Unità di piccole dimensioni - Targhetta del costruttore (ISO 14945:2021) |
17.10.2022 |
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La norma è pubblicata con Dec. di esec. (UE) 2022/1954 |
CEN |
EN ISO 14946:2021 Unità di piccole dimensioni - Capacità di massimo carico (ISO 14946:2021) |
17.10.2022 |
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La norma è pubblicata con Dec. di esec. (UE) 2022/1954
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CEN |
EN ISO 15083:2018 Unità di piccole dimensioni - Impianti di pompaggio di sentina (ISO 15083:2003) |
17.10.2022 |
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La norma è pubblicata con Dec. di esec. (UE) 2022/1954 La norma è soppressa dal 25.10.2025 |
CEN |
EN ISO 15083:2020 Unità di piccole dimensioni - Impianti di pompaggio di sentina (ISO 15083:2020) EN ISO 15083:2020/A1:2022 EN ISO 15083:2020/A11:2023 |
25.04.2024 |
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CEN |
EN ISO 15084:2018 Unità di piccole dimensioni - Ancoraggio, ormeggio e rimorchio - Punti di forza (ISO 15084:2003) |
17.10.2022 |
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La norma è pubblicata con Dec. di esec. (UE) 2022/1954 |
CEN |
EN ISO 15085:2003 Unità di piccole dimensioni - Prevenzione contro le cadute in mare e mezzi di rientro a bordo (ISO 15085:2003) EN ISO 15085:2003/A1:2009 EN ISO 15085:2003/A2:2018 |
17.10.2022 |
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La norma è pubblicata con Dec. di esec. (UE) 2022/1954 |
CEN |
EN ISO 15584:2017 Unità di piccole dimensioni - Motori a benzina entrobordo - Impianti del combustibile e componenti elettriche installati sul motore (ISO 15584:2001) |
17.10.2022 |
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La norma è pubblicata con Dec. di esec. (UE) 2022/1954 |
CEN |
EN 15609:2012 Attrezzature e accessori per GPL - Sistemi di propulsione a GPL per imbarcazioni, yacht e altre unità |
12.2.2016 |
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Con Dec. di esec. (UE) 2022/1954 la norma è ritirata dal 29.12.2023
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CEN |
EN 15609:2021 Attrezzature e accessori per GPL - Sistemi di propulsione a GPL per imbarcazioni, yacht e altre unità - Requisiti di installazione |
17.10.2022 |
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La norma è pubblicata con Dec. di esec. (UE) 2022/1954 |
CEN |
EN ISO 15652:2017 Unità di piccole dimensioni - Sistemi di governo comandati a distanza per imbarcazioni entrobordo a idrogetto (ISO 15652:2003) |
15.12.2017 |
EN ISO 15652:2005 Nota 2.1 |
28.2.2018 |
Con Dec. di esec. (UE) 2022/1954 la norma è ritirata dal 27.02.2023
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CEN |
EN ISO 16147:2017 Unità di piccole dimensioni - Motori diesel entrobordo - Impianti del combustibile e componenti elettrici installati sul motore (ISO 16147:2002, comprensiva della modifica 1:2013) |
15.12.2017 |
EN ISO 16147:2002 Nota 2.1 |
28.2.2018 |
Con Dec. di esec. (UE) 2022/1954 la norma è ritirata dal 27.02.2023
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CEN |
EN ISO 16147:2021 Unità di piccole dimensioni - Motori diesel entrobordo - Impianti del combustibile, petrolio e componenti elettrici installati sul motore (ISO 16147:2020) |
17.10.2022 |
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La norma è pubblicata con Dec. di esec. (UE) 2022/1954 |
CEN |
EN ISO 16180:2018 Unità di piccole dimensioni - Luci di navigazione - Installazione, posizionamento e visibilità (ISO 16180:2013) |
17.10.2022 |
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La norma è pubblicata con Dec. di esec. (UE) 2022/1954 |
CEN |
EN ISO 16315:2016 Unità di piccole dimensioni - Sistema di propulsione elettrica (ISO 16315:2016) |
17.10.2022 |
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La norma è pubblicata con Dec. di esec. (UE) 2022/1954 |
CEN |
EN ISO 18854:2015 Unità di piccole dimensioni - Misurazione delle emissioni di gas di scarico dei motori alternativi a combustione interna - Banchi di prova per la misurazione delle emissioni di scarico gassose e del particolato (ISO 18854:2015) |
17.10.2022 |
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La norma è pubblicata con Dec. di esec. (UE) 2022/1954 |
CEN |
EN ISO 19009:2015 Unità di piccole dimensioni - Luci di navigazione elettriche - Prestazioni delle luci a LED (ISO 19009:2015) |
17.10.2022 |
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|
La norma è pubblicata con Dec. di esec. (UE) 2022/1954 |
CEN |
EN ISO 21487:2018 Unità di piccole dimensioni - Serbatoi per combustibile fissi a bordo per gasolio e benzina (ISO 21487:2012, comprensiva delle modifiche 1:2014 e 2:2015) |
17.10.2022 |
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La norma è pubblicata con Dec. di esec. (UE) 2022/1954 |
CEN |
EN ISO 23411:2021 Unità di piccole dimensioni - Sistemi di governo (ISO 23411:2020) |
17.10.2022 |
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La norma è pubblicata con Dec. di esec. (UE) 2022/1954 |
CEN |
EN ISO 25197:2018 Unità di piccole dimensioni - Sistema elettrico/elettronico per il controllo di direzione, invertitore e acceleratore (ISO 25197:2012, comprensiva della modifica 1:2014) |
17.10.2022 |
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La norma è pubblicata con Dec. di esec. (UE) 2022/1954 |
CEN |
EN 60092-507:2015 Impianti elettrici a bordo di navi - parte 507 - Imbarcazioni da diporto (IEC 60092-507:2014) |
17.10.2022 |
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La norma è pubblicata con Dec. di esec. (UE) 2022/1954 |
Nota 1: in genere la data di cessazione della presunzione di conformità coincide con la data di ritiro («dow»), fissata dall’organizzazione europea di normazione, ma è bene richiamare l’attenzione di coloro che utilizzano queste norme sul fatto che in alcuni casi eccezionali può avvenire diversamente.
Nota 2.1: la norma nuova (o modificata) ha lo stesso campo di applicazione della norma sostituita. Alla data stabilita, la norma sostituita cessa di dare la presunzione di conformità ai requisiti essenziali e agli altri requisiti previsti dalla normativa pertinente dell'Unione.
Nota 2.2: la nuova norma ha un campo di applicazione più ampio delle norme sostituite. Alla data stabilita le norme sostituite cessano di dare la presunzione di conformità ai requisiti essenziali e agli altri requisiti previsti dalla normativa pertinente dell'Unione.
Nota 2.3: la nuova norma ha un campo di applicazione più limitato rispetto alla norma sostituita. Alla data stabilita la norma (parzialmente) sostituita cessa di dare la presunzione di conformità ai requisiti essenziali e agli altri requisiti previsti dalla normativa pertinente dell'Unione per quei prodotti o servizi che rientrano nel campo di applicazione della nuova norma. La presunzione di conformità ai requisiti essenziali e agli altri requisiti previsti dalla normativa pertinente dell'Unione per i prodotti o servizi che rientrano ancora nel campo di applicazione della norma (parzialmente) sostituita, ma non nel campo di applicazione della nuova norma, rimane inalterata.
Nota 3: In caso di modifiche, la Norma cui si fa riferimento è la EN CCCCC:YYYY, comprensiva delle sue precedenti eventuali modifiche, e la nuova modifica citata. La norma sostituita perciò consiste nella EN CCCCC:YYYY e nelle sue precedenti eventuali modifiche, ma senza la nuova modifica citata. Alla data stabilita, la norma sostituita cessa di fornire la presunzione di conformità ai requisiti essenziali e agli altri requisiti previsti dalla normativa pertinente dell'Unione.
NOTA:
- Ogni informazione relativa alla disponibilità delle norme può essere ottenuta o presso le organizzazioni europee di normazione o presso gli organismi nazionali di normazione il cui l’elenco è pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea conformemente all'articolo 27 del regolamento (UE) n. 1025/2012 (2).
- Le norme armonizzate sono adottate dalle organizzazioni europee di normazione in lingua inglese (il CEN e il Cenelec pubblicano norme anche in francese e tedesco). Successivamente i titoli delle norme armonizzate sono tradotti in tutte le altre lingue ufficiali richieste dell'Unione europea dagli organismi nazionali di normazione. La Commissione europea non è responsabile della correttezza dei titoli presentati per la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale.
- La pubblicazione dei riferimenti alle rettifiche «…/AC:YYYY» avviene a solo scopo di informazione. Una rettifica elimina errori di stampa, linguistici o simili nel testo di una norma e può riferirsi a una o più versioni linguistiche (inglese, francese e/o tedesco) di una norma adottata da un'organizzazione europea di normazione.
- La pubblicazione dei riferimenti nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea non implica che le norme siano disponibili in tutte le lingue ufficiali dell'Unione.
- Il presente elenco sostituisce tutti gli elenchi precedenti pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. La Commissione europea assicura l'aggiornamento del presente elenco.
- Per ulteriori informazioni sulle norme armonizzate o altre norme europee, consultare il seguente indirizzo Internet:
http://ec.europa.eu/growth/single-market/european-standards/harmonised-standards/index_en.htm
_________
(1) OEN: Organizzazione europea di normazione:
- CEN: Rue de la Science 23, B-1040 Bruxelles, Tel.: +32 2 550 08 11; Fax: +32 2 550 08 19 (http://www.cen.eu)
- CENELEC: Rue de la Science 23, B-1040 Bruxelles, Tel.: +32 2 550 08 11; Fax: +32 2 550 08 19 (http://www.cenelec.eu)
- ETSI: 650, route des Lucioles, F-06921 Sophia Antipolis, Tel.+33 492 944200; fax +33 493 654716, (http://www.etsi.eu)
(2) GU C 338 del 27.9.2014, pag. 31
...
Collegati:
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Norme armonizzate Direttiva 2014/34/UE ATEX
Norme armonizzate Direttiva 2014/34/UE ATEX | 1° Aprile 2025
ID 8771 | Rev. 9.0 del 1° Aprile 2025
Elenco consolidato Norme armonizzate al 1° Aprile 2025 a seguito della pubblicazione della Decisione di esecuzione (UE) 2025/597 della Commissione del 28 marzo 2025 (GU L 2025/597 dell'1.4.2025).
Dal 1° dicembre 2018 i riferimenti delle norme armonizzate sono pubblicati e ritirati dalla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea non più come "Comunicazioni della Commissione" ma mediante "Decisioni di esecuzione della Commissione" (Vedasi Com.(2018) 764 EC).
I riferimenti pubblicati ai sensi della direttiva 2014/34/UE sono contenuti nella:
1. Decisione di esecuzione (UE) 2022/1668 della Commissione del 28 settembre 2022 relativa alle norme armonizzate per gli apparecchi e i sistemi di protezione destinati a essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva elaborate a sostegno della direttiva 2014/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio. (GU L 251/6 del 29.9.2022). Entrata in vigore: 29.9.2022
La Decisione di esecuzione (UE) 2022/1668 abroga:
- La Decisione di esecuzione (UE) 2019/1202 della Commissione del 12 luglio 2019 relativa alle norme armonizzate sugli apparecchi e i sistemi di protezione destinati a essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva, elaborata a sostegno della direttiva 2014/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 189/71 del 15.07.2019).
- La comunicazione 2018/C 371/01Comunicazione della Commissione nell’ambito dell’applicazione della Direttiva ATEX Prodotti 2014/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio concernente l’armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative agli apparecchi e sistemi di protezione destinati a essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva. (GU C 371/1 12.010.2018).
Essa continua tuttavia ad applicarsi ai riferimenti delle norme armonizzate che figurano nell’allegato II della Decisione di esecuzione (UE) 2022/1668 fino alle date di ritiro di tali riferimenti.
2. Decisione di esecuzione (UE) 2023/601 della Commissione del 13 marzo 2023 che modifica la Decisione di esecuzione (UE) 2022/1668 per quanto riguarda le norme armonizzate per la progettazione e le prove degli aspirapolvere per l’utilizzo in atmosfere potenzialmente esplosive e i requisiti prestazionali dei rilevatori per gas infiammabili. (GU L 79/176 del 17.3.2023)
3. Decisione di esecuzione (UE) 2023/1587 della Commissione del 1° agosto 2023 che modifica la Decisione di esecuzione (UE) 2022/1668 per quanto riguarda le norme armonizzate relative ai requisiti di funzionamento e ai metodi di prova per le apparecchiature elettriche per la rilevazione e la misura di ossigeno (GU L 194/134 del 2.8.2023).
4. Decisione di esecuzione (UE) 2025/597 della Commissione, del 28 marzo 2025, che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2022/1668 per quanto riguarda la norma armonizzata relativa alla prevenzione e alla protezione dall’esplosione in miniere sotterranee - Apparecchi e sistemi di protezione per il drenaggio del grisou. (GU L 2025/597 dell'1.4.2025).
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...
Elenco Norme armonizzate direttiva 2014/34/UE ATEX al 1° Aprile 2025
- Decisione di esecuzione (UE) 2022/1668 della Commissione del 28 settembre 2022 relativa alle norme armonizzate per gli apparecchi e i sistemi di protezione destinati a essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva elaborate a sostegno della direttiva 2014/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio. (GU L 251/6 del 29.9.2022). Entrata in vigore: 29.9.2022
- Decisione di esecuzione (UE) 2023/601 della Commissione del 13 marzo 2023 che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2022/1668 per quanto riguarda le norme armonizzate per la progettazione e le prove degli aspirapolvere per l’utilizzo in atmosfere potenzialmente esplosive e i requisiti prestazionali dei rilevatori per gas infiammabili. (GU L 79/176 del 17.3.2023). Entrata in vigore: 17.03.2023.
- Decisione di esecuzione (UE) 2023/1587 della Commissione del 1° agosto 2023 che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2022/1668 per quanto riguarda le norme armonizzate relative ai requisiti di funzionamento e ai metodi di prova per le apparecchiature elettriche per la rilevazione e la misura di ossigeno (GU L 194/134 del 2.8.2023). Entrata in vigore: 02.08.2023
- Decisione di esecuzione (UE) 2025/597 della Commissione, del 28 marzo 2025, che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2022/1668 per quanto riguarda la norma armonizzata relativa alla prevenzione e alla protezione dall’esplosione in miniere sotterranee - Apparecchi e sistemi di protezione per il drenaggio del grisou. (GU L 2025/597 dell'1.4.2025). Entrata in vigore: 1° Aprile 2025
OEN |
Riferimento e titolo della norma (e documento di riferimento) |
Prima pubblicazione |
Riferimento della norma sostituita |
Data di cessazione della presunzione di conformità della norma sostituita Nota 1 |
Decisione di esecuzione Nota 4 |
(1) |
(2) |
(3) |
(4) |
(5) |
(6) |
CEN |
EN 1010-1:2004+A1:2010 Sicurezza del macchinario - Requisiti di sicurezza per la progettazione e la costruzione di macchine per la stampa e per la trasformazione della carta - parte 1: Requisiti comuni |
29.09.2022 |
Con Decis. di esec. (UE) 2022/1668 la norma è pubblicata |
||
CEN |
EN 1010-2:2006+A1:2010 Sicurezza del macchinario - Requisiti di sicurezza per la progettazione e la costruzione di macchine per la stampa e per la trasformazione della carta - parte 2: Macchine per la stampa e macchine laccatrici comprese le attrezzature per la pre-stampa |
29.09.2022 |
Con Decis. di esec. (UE) 2022/1668 la norma è pubblicata |
||
CEN |
EN 1127-1:2019 Atmosfere esplosive - Prevenzione dell’esplosione e protezione contro l’esplosione - parte 1: Concetti fondamentali e metodologia |
29.09.2022 |
Con Decis. di esec. (UE) 2022/1668 la norma è pubblicata |
||
CEN |
EN 1127-2:2014 Atmosfere esplosive - Prevenzione dell’esplosione e protezione contro l’esplosione - parte 2: Concetti fondamentali e metodologia per attività in miniera |
29.09.2022 |
Con Decis. di esec. (UE) 2022/1668 la norma è pubblicata |
||
CEN |
EN 1755:2015 Carrelli industriali - Requisiti di sicurezza e verifica - Requisiti supplementari per l’impiego in atmosfere potenzialmente esplosive |
29.09.2022 |
Con Decis. di esec. (UE) 2022/1668 la norma è pubblicata |
||
CEN |
EN 1834-1:2000 Motori alternativi a combustione interna - Requisiti di sicurezza per la progettazione e la costruzione di motori per l’utilizzo in atmosfere potenzialmente esplosive - parte 1: Motori del gruppo II per l’utilizzo in atmosfere di gas e vapori infiammabili |
29.09.2022 |
Con Decis. di esec. (UE) 2022/1668 la norma è pubblicata |
||
CEN |
EN 1834-2:2000 Motori alternativi a combustione interna - Requisiti di sicurezza per la progettazione e la costruzione di motori per l’utilizzo in atmosfere potenzialmente esplosive - parte 2: Motori del gruppo I per l’utilizzo in lavori sotterranei in atmosfere grisoutose con o senza polveri infiammabili |
29.09.2022 |
Con Decis. di esec. (UE) 2022/1668 la norma è pubblicata |
||
CEN |
EN 1834-3:2000 Motori alternativi a combustione interna - Requisiti di sicurezza per la progettazione e la costruzione di motori per l’utilizzo in atmosfere potenzialmente esplosive - parte 3: Motori del gruppo II per l’utilizzo in atmosfere di polveri infiammabili |
29.09.2022 |
Con Decis. di esec. (UE) 2022/1668 la norma è pubblicata |
||
CEN |
EN 1839:2017 Determinazione dei limiti di esplosione e della concentrazione limite di ossigeno (LOC) per gas e per vapori infiammabili |
29.09.2022 |
Con Decis. di esec. (UE) 2022/1668 la norma è pubblicata |
||
CEN |
EN 1953:2013 Apparecchiature di polverizzazione e spruzzatura per prodotti di rivestimento e finitura - Requisiti di sicurezza |
29.09.2022 |
Con Decis. di esec. (UE) 2022/1668 la norma è pubblicata |
||
CEN |
EN 12581:2005+A1:2010 Impianti di verniciatura - Macchinario per l’applicazione di prodotti vernicianti liquidi organici per immersione ed elettroforesi - Requisiti di sicurezza |
29.09.2022 |
Con Decis. di esec. (UE) 2022/1668 la norma è pubblicata |
||
CEN |
EN 12621:2006+A1:2010 Macchine per l’alimentazione e la circolazione sotto pressione di prodotti vernicianti - Requisiti di sicurezza |
29.09.2022 |
Con Decis. di esec. (UE) 2022/1668 la norma è pubblicata |
||
CEN |
EN 12757-1:2005+A1:2010 Apparecchiature di miscelazione dei prodotti vernicianti - Requisiti di sicurezza - parte 1: Apparecchiature di miscelazione per l’impiego di ritocco nell’autocarrozzeria |
29.09.2022 |
Con Decis. di esec. (UE) 2022/1668 la norma è pubblicata |
||
CEN |
EN 13012:2021 Stazioni di servizio - Costruzione e prestazione delle pistole automatiche di erogazione per utilizzo nei distributori di carburante |
29.09.2022 |
Con Decis. di esec. (UE) 2022/1668 la norma è pubblicata |
||
CEN |
EN 13012:2012 Stazioni di servizio - Costruzione e prestazione delle pistole automatiche di erogazione per utilizzo nei distributori di carburante |
8.4.2016 |
Con la Dec.di es. (UE) 2022/406 La norma è ritirata dal: 03.09.2023 |
||
CEN |
EN 13237:2012 Atmosfere potenzialmente esplosive - Termini e definizioni per apparecchi e sistemi di protezione destinati ad essere utilizzati in atmosfere potenzialmente esplosive |
29.09.2022 |
Con Decis. di esec. (UE) 2022/1668 la norma è pubblicata |
||
CEN |
EN 13616-1:2016 Dispositivi di troppopieno per serbatoi statici per combustibili liquidi - parte 1: Dispositivi di prevenzione del troppopieno con dispositivo di chiusura |
29.09.2022 |
Con Decis. di esec. (UE) 2022/1668 la norma è pubblicata |
||
CEN |
EN 13617-1:2021 Stazioni di servizio - parte 1: Requisiti di sicurezza per la costruzione e prestazioni dei distributori di carburante e delle unità di pompaggio remote |
29.09.2022 |
Con Decis. di esec. (UE) 2022/1668 la norma è pubblicata |
||
CEN |
EN 13617-1:2012 Stazioni di servizio - parte 1: Requisiti di sicurezza per la costruzione e prestazioni dei distributori di carburante e delle unità di pompaggio remote |
8.4.2016 |
Con la Dec.di es. (UE) 2022/406 La norma è ritirata dal: 03.09.2023 |
||
CEN |
EN 13617-2:2021 Stazioni di servizio - parte 2: Requisiti di sicurezza per la costruzione e prestazioni dei dispositivi di sicurezza per le pompe di dosaggio e distributori di carburante |
29.09.2022 |
Con Decis. di esec. (UE) 2022/1668 la norma è pubblicata |
||
CEN |
EN 13617-2:2012 Stazioni di servizio - parte 2: Requisiti di sicurezza per la costruzione e prestazioni dei dispositivi di sicurezza per le pompe di dosaggio e distributori di carburante |
8.4.2016 |
Con la Dec.di es. (UE) 2022/406 La norma è ritirata dal: 03.09.2023 |
||
CEN |
EN 13617-3:2021 Stazioni di servizio - parte 3: Requisiti di sicurezza per la costruzione e prestazioni delle valvole di sicurezza |
29.09.2022 |
Con Decis. di esec. (UE) 2022/1668 la norma è pubblicata |
||
CEN |
EN 13617-3:2012 Stazioni di servizio - parte 3: Requisiti di sicurezza per la costruzione e prestazioni delle valvole di sicurezza |
8.4.2016 |
Con la Dec.di es. (UE) 2022/406 La norma è ritirata dal: 03.09.2023 |
||
CEN |
EN 13617-4:2021 Stazioni di servizio - parte 4: Requisiti di sicurezza per la costruzione e prestazioni dei giunti girevoli per le pompe di dosaggio e distributori di carburante |
29.09.2022 |
Con Decis. di esec. (UE) 2022/1668 la norma è pubblicata |
||
CEN |
EN 13617-4:2012 Stazioni di servizio - parte 4: Requisiti di sicurezza per la costruzione e prestazioni dei giunti girevoli per le pompe di dosaggio e distributori di carburante |
8.4.2016 |
Con la Dec.di es. (UE) 2022/406 La norma è ritirata dal: 03.09.2023 |
||
CEN |
EN 13760:2021 Attrezzature e accessori per GPL - Sistema di rifornimento del GPL carburante per veicoli leggeri e pesanti - Pistola, requisiti di prova e dimensioni |
29.09.2022 |
Con Decis. di esec. (UE) 2022/1668 la norma è pubblicata |
||
CEN |
EN 13760:2003 Sistema di rifornimento del GPL carburante per veicoli leggeri e pesanti - Pistola, requisiti di prova e dimensioni |
8.4.2016 |
Dec. di es. (UE) 2022/784: la norma è ritirata dal 19.11.2023 |
||
CEN |
EN 13852-1:2013 Apparecchi di sollevamento - Gru per l’utilizzo in mare aperto - parte 1: Gru per l’utilizzo in mare aperto per impieghi generali |
29.09.2022 |
Con Decis. di esec. (UE) 2022/1668 la norma è pubblicata |
||
CEN |
EN 13852-3:2021 Apparecchi di sollevamento - Gru per l’utilizzo in mare aperto - parte 3: Gru per l’utilizzo in mare aperto leggere Nota 1: i riferimenti normativi di cui al punto 2 della norma armonizzata EN IEC 60079-0:2018 si intendono fatti alla norma EN IEC 60079-0:2018 rettificata dalla norma EN IEC 60079-0:2018/AC:2020-02 Nota 2: i riferimenti normativi di cui al punto 2 della norma armonizzata EN ISO 80079-36:2016 si intendono fatti alla norma EN ISO 80079-36:2016 rettificata dalla norma EN ISO 80079-36:2016/AC:2019. Limitazione: la presente pubblicazione non riguarda la seguente parte della norma: colonna «Osservazioni/Note» della tabella ZB.1 |
29.09.2022 |
Con Decis. di esec. (UE) 2022/1668 la norma è pubblicata |
||
CEN |
EN 14034-1:2004+A1:2011 Determinazione delle caratteristiche di esplosione di nubi di polvere - parte 1: Determinazione della pressione massima di esplosione pmax di nubi di polvere |
29.09.2022 |
Con Decis. di esec. (UE) 2022/1668 la norma è pubblicata |
||
CEN |
EN 14034-2:2006+A1:2011 Determinazione delle caratteristiche di esplosione di nubi di polvere - parte 2: Determinazione della velocità massima di aumento della pressione di esplosione (dp/dt)max di nubi di polvere |
29.09.2022 |
Con Decis. di esec. (UE) 2022/1668 la norma è pubblicata |
||
CEN |
EN 14034-3:2006+A1:2011 Determinazione delle caratteristiche di esplosione di nubi di polvere - parte 3: Determinazione del limite inferiore di esplosione LEL di nubi di polvere |
29.09.2022 |
Con Decis. di esec. (UE) 2022/1668 la norma è pubblicata |
||
CEN |
EN 14034-4:2004+A1:2011 Determinazione delle caratteristiche di esplosione di nubi di polvere - parte 4: Determinazione della concentrazione limite di ossigeno LOC di nubi di polvere |
29.09.2022 |
Con Decis. di esec. (UE) 2022/1668 la norma è pubblicata |
||
CEN |
EN 14373:2021 Sistemi di soppressione dell’esplosione |
29.09.2022 |
Con Decis. di esec. (UE) 2022/1668 la norma è pubblicata |
||
CEN |
EN 14373:2005 Sistemi di soppressione delle esplosioni |
8.4.2016 |
Dec. di es. (UE) 2022/784: la norma è ritirata dal 19.11.2023 |
||
CEN |
EN 14460:2018 Apparecchi resistenti all’esplosione |
29.09.2022 |
Con Decis. di esec. (UE) 2022/1668 la norma è pubblicata |
||
CEN |
EN 14491:2012 Sistemi di protezione mediante sfogo dell’esplosione di polveri |
29.09.2022 |
Con Decis. di esec. (UE) 2022/1668 la norma è pubblicata |
||
CEN |
EN 14492-1:2006+A1:2009 Apparecchi di sollevamento - Argani e paranchi motorizzati - parte 1: Argani motorizzati EN 14492-1:2006+A1:2009/AC:2010 |
29.09.2022 |
Con Decis. di esec. (UE) 2022/1668 la norma è pubblicata |
||
CEN |
EN 14492-2:2006+A1:2009 Apparecchi di sollevamento - Argani e paranchi motorizzati - parte 2: Paranchi motorizzati EN 14492-2:2006+A1:2009/AC:2010 |
29.09.2022 |
Con Decis. di esec. (UE) 2022/1668 la norma è pubblicata |
||
CEN |
EN 14522:2005 Determinazione della temperatura di auto accensione di gas e di vapori |
29.09.2022 |
Con Decis. di esec. (UE) 2022/1668 la norma è pubblicata |
||
CEN |
EN 14591-1:2004 Prevenzione dell’esplosione e protezione contro l’esplosione in miniere sotterranee - Sistemi di protezione - parte 1: Struttura di ventilazione resistente ad un’esplosione di 2 bar EN 14591-1:2004/AC:2006 |
29.09.2022 |
Con Decis. di esec. (UE) 2022/1668 la norma è pubblicata |
||
CEN |
EN 14591-2:2007 Prevenzione dell’esplosione e protezione contro l’esplosione in miniere sotterranee - Sistemi di protezione - parte 2: Barriere passive di contenitori d’acqua EN 14591-2:2007/AC:2008 |
29.09.2022 |
Con Decis. di esec. (UE) 2022/1668 la norma è pubblicata |
||
CEN |
EN 14591-4:2007 Prevenzione dell’esplosione e protezione contro l’esplosione in miniere sotterranee - Sistemi di protezione - parte 4: Sistemi automatici di estinzione per frese EN 14591-4:2007/AC:2008 |
29.09.2022 |
Con Decis. di esec. (UE) 2022/1668 la norma è pubblicata |
||
CEN |
EN 14677:2008 Sicurezza del macchinario - Metallurgia secondaria - Macchinario e attrezzatura per il trattamento dell’acciaio liquido |
29.09.2022 |
Con Decis. di esec. (UE) 2022/1668 la norma è pubblicata |
||
CEN |
EN 14678-1:2013 Attrezzature e accessori per GPL - Fabbricazione e prestazioni di attrezzature per GPL per le stazioni di servizio per autoveicoli - parte 1: Distributori |
29.09.2022 |
Con Decis. di esec. (UE) 2022/1668 la norma è pubblicata |
||
CEN |
EN 14681:2006+A1:2010 Sicurezza del macchinario - Requisiti di sicurezza di macchinari ed equipaggiamenti per la produzione di acciaio con forno elettrico ad arco |
29.09.2022 |
Con Decis. di esec. (UE) 2022/1668 la norma è pubblicata |
||
CEN |
EN 14797:2006 Dispositivi di sfogo dell’esplosione |
29.09.2022 |
Con Decis. di esec. (UE) 2022/1668 la norma è pubblicata |
||
CEN |
EN 14973:2015 Nastri trasportatori per utilizzo in installazioni sotterranee - Requisiti di sicurezza elettrica e di protezione contro l’infiammabilità |
29.09.2022 |
Con Decis. di esec. (UE) 2022/1668 la norma è pubblicata |
||
CEN |
EN 14983:2007 Prevenzione e protezione dall’esplosione in miniere sotterranee - Apparecchi e sistemi di protezione per il drenaggio del grisou |
29.09.2022 |
Con Decis. di esec. (UE) 2022/1668 la norma è pubblicata Con Decis. Di esec. (UE) 2025/597 è ritirata dal 01.10.2026 |
||
CEN |
EN 14983:2024 Prevenzione e protezione dall’esplosione in miniere sotterranee - Apparecchi e sistemi di protezione per il drenaggio del grisou |
01.04.2025 |
Con Decis. Di esec. (UE) 2025/597 è pubblicata |
||
CEN |
EN 14986:2017 Progettazione di ventilatori che operano in atmosfere potenzialmente esplosive |
29.09.2022 |
Con Decis. di esec. (UE) 2022/1668 la norma è pubblicata |
||
CEN |
EN 14994:2007 Sistemi di protezione mediante sfogo dell’esplosione di gas |
29.09.2022 |
Con Decis. di esec. (UE) 2022/1668 la norma è pubblicata |
||
CEN |
EN 15089:2009 Sistemi di isolamento dell’esplosione |
29.09.2022 |
Con Decis. di esec. (UE) 2022/1668 la norma è pubblicata |
||
CEN |
EN 15188:2020 Determinazione del comportamento di accensione spontanea degli accumuli di polvere |
29.09.2022 |
Con Decis. di esec. (UE) 2022/1668 la norma è pubblicata |
||
CEN |
EN 15188:2007 Individuazione del comportamento di accensione spontanea per accumuli di polvere |
8.4.2016 |
Con la Dec. di esec. (UE) 2021/845 la norma è ritirata dal: |
||
CEN |
EN 15198:2007 Metodologia per la valutazione del rischio di apparecchi e componenti non elettrici destinati a essere utilizzati in atmosfere potenzialmente esplosive |
29.09.2022 |
Con Decis. di esec. (UE) 2022/1668 la norma è pubblicata |
||
CEN |
EN 15233:2007 Metodologia per la valutazione della sicurezza funzionale di sistemi di protezione per atmosfere potenzialmente esplosive |
29.09.2022 |
Con Decis. di esec. (UE) 2022/1668 la norma è pubblicata |
||
CEN |
EN 15268:2008 Stazioni di servizio - Requisiti di sicurezza per la costruzione di sistemi di pompaggio sommergibili |
29.09.2022 |
Con Decis. di esec. (UE) 2022/1668 la norma è pubblicata |
||
CEN |
EN 15794:2009 Determinazione dei punti di esplosione di liquidi infiammabili |
29.09.2022 |
Con Decis. di esec. (UE) 2022/1668 la norma è pubblicata |
||
CEN |
EN 15967:2022 Determinazione della pressione massima di esplosione e della velocità massima di aumento della pressione di gas e vapori |
29.09.2022 |
Con Decis. di esec. (UE) 2022/1668 la norma è pubblicata |
||
CEN |
EN 15967:2011 Determinazione della pressione massima di esplosione e della velocità massima di aumento della pressione di gas e vapori |
8.4.2016 |
Con Decis. di esec. (UE) 2022/1668 la norma è ritirata dal 29.03.2024 |
||
CEN |
EN 16009:2011 Dispositivi di sfogo dell’esplosione senza fiamma |
29.09.2022 |
Con Decis. di esec. (UE) 2022/1668 la norma è pubblicata |
||
CEN |
EN 16020:2011 Deviatori dell’esplosione |
29.09.2022 |
Con Decis. di esec. (UE) 2022/1668 la norma è pubblicata |
||
CEN |
EN 16447:2014 Valvole a battente di isolamento dall’esplosione |
29.09.2022 |
Con Decis. di esec. (UE) 2022/1668 la norma è pubblicata |
||
CEN |
EN ISO 16852:2016 Fermafiamma - Requisiti prestazionali, metodi di prova e limiti di utilizzo (ISO 16852:2016) |
29.09.2022 |
Con Decis. di esec. (UE) 2022/1668 la norma è pubblicata |
||
CEN |
EN 17077:2018 |
29.09.2022 |
Con Decis. di esec. (UE) 2022/1668 la norma è pubblicata |
||
CEN |
EN 17348:2022 |
17.03.2023 |
Con la Decis. di esec. (UE) 2023/601 la norma è pubblicata |
||
Cenelec |
EN 50050-1:2013 |
29.09.2022 |
Con Decis. di esec. (UE) 2022/1668 la norma è pubblicata |
||
Cenelec |
EN 50050-2:2013 |
29.09.2022 |
Con Decis. di esec. (UE) 2022/1668 la norma è pubblicata |
||
Cenelec |
EN 50050-3:2013 |
29.09.2022 |
Con Decis. di esec. (UE) 2022/1668 la norma è pubblicata |
||
Cenelec |
EN 50104:2010 |
29.09.2022 |
Con Decis. di esec. (UE) 2022/1668 la norma è pubblicata Con Decis. di esec. (UE) 2023/1587 la norma è soppressa dal 02.02.2025 |
||
Cenelec |
EN 50104:2019 |
02.08.2023 |
Con Decis. di esec. (UE) 2023/1587 la norma è pubblicata |
||
Cenelec |
EN 50176:2009 |
29.09.2022 |
Con Decis. di esec. (UE) 2022/1668 la norma è pubblicata |
||
Cenelec |
EN 50177:2009 Apparecchiatura per impianti elettrostatici fissi per prodotti di rivestimento in polvere infiammabile - Prescrizioni disicurezza EN 50177:2009/A1:2012 |
29.09.2022 |
Con Decis. di esec. (UE) 2022/1668 la norma è pubblicata |
||
Cenelec |
EN 50223:2015 |
29.09.2022 |
Con Decis. di esec. (UE) 2022/1668 la norma è pubblicata |
||
Cenelec |
EN 50271:2018 |
29.09.2022 |
Con Decis. di esec. (UE) 2022/1668 la norma è pubblicata |
||
Cenelec |
EN 50281-2-1:1998 |
29.09.2022 |
Con Decis. di esec. (UE) 2022/1668 la norma è pubblicata |
||
Cenelec |
EN 50303:2000 |
29.09.2022 |
Con Decis. di esec. (UE) 2022/1668 la norma è pubblicata |
||
Cenelec | EN 50381:2004 Cabine ventilate trasportabili conosenza sorgente di emissione interna EN 50381:2004/AC:2005 |
29.09.2022 |
Con Decis. di esec. (UE) 2022/1668 la norma è pubblicata |
||
Cenelec |
EN 50495:2010 |
29.09.2022 |
Con Decis. di esec. (UE) 2022/1668 la norma è pubblicata |
||
Cenelec |
EN IEC 60079-0:2018 Atmosfere esplosive - parte 0: Apparecchiature - Prescrizioni generali (IEC 60079-0:2017) |
29.09.2022 |
Con Decis. di esec. (UE) 2022/1668 la norma è pubblicata |
||
Cenelec |
EN 60079-1:2014 Atmosfere esplosive - parte 1: Apparecchiature protette mediante custodie a prova d’esplosione «d» (IEC 60079-1:2014) |
29.09.2022 |
Con Decis. di esec. (UE) 2022/1668 la norma è pubblicata |
||
Cenelec |
EN 60079-2:2014 Atmosfere esplosive - parte 2: Apparecchiature con modo di protezione a sovrapressione «p» (IEC 60079-2:2014) EN 60079-2:2014/AC:2015 |
29.09.2022 |
Con Decis. di esec. (UE) 2022/1668 la norma è pubblicata |
||
Cenelec |
EN 60079-5:2015 Atmosfere esplosive - parte 5: Apparecchiature con modo di protezione a riempimento «q» (IEC 60079-5:2015) |
29.09.2022 |
Con Decis. di esec. (UE) 2022/1668 la norma è pubblicata |
||
Cenelec |
EN 60079-6:2015 Atmosfere esplosive - parte 6: Apparecchiature con modo di protezione a immersione in liquido «o» (IEC 60079-6:2015) |
29.09.2022 |
Con Decis. di esec. (UE) 2022/1668 la norma è pubblicata |
||
Cenelec |
EN 60079-7:2015 Atmosfere esplosive - parte 7: Apparecchiature con modo di protezione a sicurezza aumentata «e» (IEC 60079-7:2015) EN IEC 60079-7:2015/A1:2018 |
29.09.2022 |
Con Decis. di esec. (UE) 2022/1668 la norma è pubblicata |
||
Cenelec |
EN 60079-11:2012 Atmosfere esplosive - parte 11: Apparecchiature con modo di protezione a sicurezza intrinseca «i» (IEC 60079-11:2011) |
29.09.2022 |
Con Decis. di esec. (UE) 2022/1668 la norma è pubblicata |
||
Cenelec |
EN 60079-15:2010 Atmosfere esplosive - parte 15: Apparecchiature con modo di protezione «n» (IEC 60079-15:2010) |
29.09.2022 |
Con Decis. di esec. (UE) 2022/1668 la norma è pubblicata |
||
Cenelec |
EN 60079-18:2015 Atmosfere esplosive - parte 18: Apparecchiature con modo di protezione mediante incapsulamento «m» (IEC 60079-18:2014) EN 60079-18:2015/A1:2017 |
29.09.2022 |
Con Decis. di esec. (UE) 2022/1668 la norma è pubblicata |
||
Cenelec |
EN 60079-20-1:2010 Atmosfere esplosive - parte 20-1: Caratteristiche dei materiali per la classificazione di gas e vapori – Metodi di prova e dati (IEC 60079-20-1:2010) |
29.09.2022 |
Con Decis. di esec. (UE) 2022/1668 la norma è pubblicata |
||
Cenelec |
EN 60079-25:2010 Atmosfere esplosive - parte 25: Sistemi elettrici a sicurezza intrinseca (IEC 60079-25:2010) EN 60079-25:2010/AC:2013 |
29.09.2022 |
Con Decis. di esec. (UE) 2022/1668 la norma è pubblicata |
||
Cenelec |
EN 60079-26:2015 Atmosfere esplosive - parte 26: Apparecchiature con livello di protezione (EPL) Ga (IEC 60079-26:2014) |
29.09.2022 |
Con Decis. di esec. (UE) 2022/1668 la norma è pubblicata |
||
Cenelec |
EN 60079-28:2015 Atmosfere esplosive - parte 28: Protezione delle apparecchiature e dei sistemi di trasmissione che utilizzano radiazione ottica (IEC 60079-28:2015) |
29.09.2022 |
Con Decis. di esec. (UE) 2022/1668 la norma è pubblicata |
||
Cenelec |
EN 60079-29-1:2016 Atmosfere esplosive - parte 29-1: Rilevatori di gas infiammabili - Requisiti generali e di prestazione (IEC 60079-29-1:2016, (modificata)] |
29.09.2022 |
Con Decis. di esec. (UE) 2022/1668 la norma è pubblicata |
||
Cenelec |
EN 60079-29-1:2016 Atmosfere esplosive - parte 29-1: Rilevatori di gas - Requisiti prestazionali dei rilevatori per gas infiammabili EN 60079-29-1:2016/A1:2022 EN 60079-29-1:2016/A11:2022 |
17.03.2023 | Con la Decis. di esec. (UE) 2023/601 la norma è pubblicata | ||
Cenelec |
EN 60079-29-4:2010 Atmosfere esplosive - parte 29-4: Rilevatori di gas - Requisiti di prestazione delle apparecchiature a percorso aperto per gas infiammabili (IEC 60079-29-4:2009, (modificata)] |
29.09.2022 |
Con Decis. di esec. (UE) 2022/1668 la norma è pubblicata |
||
Cenelec |
EN 60079-30-1:2017 Atmosfere esplosive - parte 30-1: Resistenza elettrica riscaldante superficiale - Prescrizioni generali e di prova (IEC/IEEE 60079-30-1:2015, (modificata)] |
29.09.2022 |
Con Decis. di esec. (UE) 2022/1668 la norma è pubblicata |
||
Cenelec |
EN 60079-31:2014 Atmosfere esplosive - parte 31: Apparecchi con modo di protezione mediante custodie «t» destinati ad essere utilizzati in presenza di polveri combustibili (IEC 60079-31:2013) |
29.09.2022 |
Con Decis. di esec. (UE) 2022/1668 la norma è pubblicata |
||
Cenelec |
EN 60079-35-1:2011 Atmosfere esplosive - parte 35-1: Lampade a casco per uso in miniere con presenza di grisou - Prescrizioni generali - Costruzione e prove in relazione al rischio di esplosione (IEC 60079-35-1:2011) EN 60079-35-1:2011/AC:2011 |
29.09.2022 |
Con Decis. di esec. (UE) 2022/1668 la norma è pubblicata |
||
Cenelec |
EN ISO/IEC 80079-20-2:2016 Atmosfere esplosive - parte 20-2: Caratteristiche dei materiali - Metodi di prova per polveri combustibili (ISO/IEC 80079-20-2:2016) EN ISO/IEC 80079-20-2:2016/AC:2017 |
29.09.2022 |
Con Decis. di esec. (UE) 2022/1668 la norma è pubblicata |
||
Cenelec |
EN ISO/IEC 80079-34:2011 Atmosfere esplosive - parte 34: Applicazione dei sistemi di gestione per la qualità per la fabbricazione degli apparecchi (ISO/IEC 80079-34:2011) |
29.09.2022 |
Con Decis. di esec. (UE) 2022/1668 la norma è pubblicata |
||
Cenelec |
EN ISO 80079-36:2016 Atmosfere esplosive - parte 36: Apparecchi non elettrici destinati alle atmosfere esplosive - Metodo e requisiti di base (ISO 80079-36:2016) |
29.09.2022 |
Con Decis. di esec. (UE) 2022/1668 la norma è pubblicata |
||
Cenelec |
EN ISO 80079-37:2016 Atmosfere esplosive - parte 37: Apparecchi non elettrici destinati alle atmosfere esplosive - Tipo di protezione non elettrica per sicurezza costruttiva «c», per controllo della sorgente di accensione «b», per immersione in liquido «k» (ISO 80079-37:2016) |
29.09.2022 |
Con Decis. di esec. (UE) 2022/1668 la norma è pubblicata |
||
Cenelec |
EN ISO/IEC 80079-38:2016 Atmosfere esplosive - parte 38: Apparecchi e componenti destinati alle atmosfere esplosive in miniere sotterranee (ISO/IEC 80079-38:2016) EN ISO/IEC 80079-38:2016/A1:2018 |
29.09.2022 |
Con Decis. di esec. (UE) 2022/1668 la norma è pubblicata |
Nota 1: in genere la data di cessazione della presunzione di conformità coincide con la data di ritiro («dow»), fissata dall’organizzazione europea di normazione, ma è bene richiamare l’attenzione di coloro che utilizzano queste norme sul fatto che in alcuni casi eccezionali può avvenire diversamente.
Nota 2.1: la norma nuova (o modificata) ha lo stesso campo di applicazione della norma sostituita. Alla data stabilita, la norma sostituita cessa di dare la presunzione di conformità ai requisiti essenziali e agli altri requisiti previsti dalla normativa pertinente dell'Unione.
Nota 2.2: la nuova norma ha un campo di applicazione più ampio delle norme sostituite. Alla data stabilita le norme sostituite cessano di dare la presunzione di conformità ai requisiti essenziali e agli altri requisiti previsti dalla normativa pertinente dell'Unione.
Nota 2.3: la nuova norma ha un campo di applicazione più limitato rispetto alla norma sostituita. Alla data stabilita la norma (parzialmente) sostituita cessa di dare la presunzione di conformità ai requisiti essenziali e agli altri requisiti previsti dalla normativa pertinente dell'Unione per quei prodotti o servizi che rientrano nel campo di applicazione della nuova norma. La presunzione di conformità ai requisiti essenziali e agli altri requisiti previsti dalla normativa pertinente dell'Unione per i prodotti o servizi che rientrano ancora nel campo di applicazione della norma (parzialmente) sostituita, ma non nel campo di applicazione della nuova norma, rimane inalterata.
Nota 3: In caso di modifiche, la Norma cui si fa riferimento è la EN CCCCC:YYYY, comprensiva delle sue precedenti eventuali modifiche, e la nuova modifica citata. La norma sostituita perciò consiste nella EN CCCCC:YYYY e nelle sue precedenti eventuali modifiche, ma senza la nuova modifica citata. Alla data stabilita, la norma sostituita cessa di fornire la presunzione di conformità ai requisiti essenziali e agli altri requisiti previsti dalla normativa pertinente dell'Unione.
Nota 4: Dal 1° dicembre 2018 i riferimenti delle norme armonizzate sono pubblicati e ritirati dalla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea non più come "Comunicazioni della Commissione" ma mediante "Decisioni di esecuzione della Commissione" e devono essere letti insieme, tenendo conto che la decisione modifica alcuni riferimenti pubblicati nella comunicazione. (Vedasi Com.(2018) 764 EC).
- Ogni informazione relativa alla disponibilità delle norme può essere ottenuta o presso le organizzazioni europee di normazione o presso gli organismi nazionali di normazione il cui elenco è pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea conformemente all'articolo 27 del regolamento (UE) n. 1025/2012.
- Le norme armonizzate sono adottate dalle organizzazioni europee di normazione in lingua inglese (il CEN e il Cenelec pubblicano norme anche in francese e tedesco). Successivamente i titoli delle norme armonizzate sono tradotti in tutte le altre lingue ufficiali richieste dell'Unione europea dagli organismi nazionali di normazione. La Commissione europea non è responsabile della correttezza dei titoli presentati per la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale.
- La pubblicazione dei riferimenti alle rettifiche «…/AC:YYYY» avviene a solo scopo di informazione. Una rettifica elimina errori di stampa, linguistici o simili nel testo di una norma e può riferirsi a una o più versioni linguistiche (inglese, francese e/o tedesco) di una norma adottata da un'organizzazione europea di normazione.
- La pubblicazione dei riferimenti nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea non implica che le norme siano disponibili in tutte le lingue ufficiali dell'Unione.
- Il presente elenco sostituisce tutti gli elenchi precedenti pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. La Commissione europea assicura l'aggiornamento del presente elenco.
- Per ulteriori informazioni sulle norme armonizzate o altre norme europee, consultare il seguente indirizzo Internet:
__________
(1) OEN: Organizzazione europea di normazione:
- CEN: Rue de la Science 23, 1040 Bruxelles, Belgique, Tel. +32 25500811; Fax +32 25500819 (http://www.cen.eu)
- Cenelec: Rue de la Science 23, 1040 Bruxelles, Belgique, Tel. +32 255008 11; Fax +32 25500819 (http://www.cenelec.eu)
- ETSI: 650, route des Lucioles, 06921 Sophia Antipolis, France, Tel. +33 492944200; Fax +33 493654716, (http://www.etsi.eu)
...
Matrice Revisioni
Rev. | Data | Oggetto |
9.0 | 01.04.2025 | Decisione di esecuzione (UE) 2025/597 |
8.0 | 23.08.2023 | Decisione di esecuzione (UE) 2023/1587 |
7.0 | 17.03.2023 | Decisione di esecuzione (UE) 2023/601 |
6.0 | 29.09.2022 | Decisione di esecuzione (UE) 2022/1668 |
5.0 | 19.05.2022 | Decisione di esecuzione (UE) 2022/784 |
4.0 | 10.03.2022 | Decisione di esecuzione (UE) 2022/406 |
3.0 | 26.08.2021 | Decisione di esecuzione (UE) 2021/1403 |
2.0 | 27.05.2021 | Decisione di esecuzione (UE) 2021/845 |
1.0 | 26.02.2020 | Decisione di esecuzione (UE) 2020/260 |
0.0 | 15.07.2019 | Decisione di esecuzione (UE) 2019/1202 |
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Elenco consolidato Norme armonizzate ATEX 3.0 2021.pdf Certifico Srl - Rev. 3.0 2021 |
526 kB | 41 | |
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Elenco consolidato Norme armonizzate ATEX 2.0 2021.pdf Certifico Srl - Rev. 2.0 2021 |
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Elenco consolidato Norme armonizzate ATEX 07.2019.pdf Certifico Srl - Rev. 0.0 2019 |
276 kB | 83 |
Regolamento delegato (UE) 2019/1188
Regolamento delegato (UE) 2019/1188
Regolamento delegato (UE) 2019/1188 della Commissione del 14 marzo 2019 che integra il regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio mediante la definizione di classi di prestazione in relazione alla resistenza al vento per le tende esterne e i tendoni
GU L 187/11 del 12.07.2019
Entrata in vigore: 01.08.2019
[box-warning]Aggiunte nuove classi di resistenza al vento alla EN 13561:2008 - Tende esterne - Requisiti prestazionali compresa la sicurezza (Ed. 2008 armonizzata alla data news, Ed. 2015 non armonizzata CPR)
La norma europea per i prodotti EN 13561 riguardante tende esterne e tendoni è stata adottata inizialmente dal comitato europeo di normalizzazione (CEN) nel 2004 e modificata nel 2008.
Essa prevede quattro classi di prestazione per tende esterne e tendoni, in particolare per quanto riguarda la resistenza al vento di tali prodotti.
Le classi stabilite nella norma EN 13561 non sono sufficienti per tutti i prodotti attualmente disponibili sul mercato. I prodotti più recenti presentano una maggiore resistenza al vento. Ricorrere alle classi esistenti può, in alcuni casi, comportare problemi di sicurezza relativi al fissaggio dei prodotti.
È pertanto necessario aggiungere tre classi supplementari di classificazione in base alla resistenza al vento alla classificazione inclusa nella norma EN 13561. È inoltre necessario differenziare l'uso delle classi tra le sottofamiglie di prodotti contemplate dalla norma, in particolare per i tendoni a braccio pieghevole, le tende esterne con telo in guide laterali e i tendoni a pergolato.[/box-warning]
...
Articolo 1
Sono stabilite classi di prestazione in relazione alla resistenza al vento per le tende esterne e i tendoni in conformità all'allegato.
Allegato
Tabella 1
Classi di prestazione in relazione alla resistenza al vento per tende esterne con telo in guide laterali e tendoni a pergolato
Classi |
0 |
1 |
2 |
3 |
Pressione nominale del vento pN (N/m2) |
< 40 |
≥ 40 - < 70 |
≥ 70 - < 110 |
≥ 110 - < 170 |
Pressione di sicurezza del vento pS (N/m2) |
< 48 |
≥ 48 - < 84 |
≥ 84 - < 132 |
≥ 132 - < 204 |
Classi |
4 |
5 |
6 |
Pressione nominale del vento pN (N/m2) |
≥ 170 - < 270 |
≥ 270 - < 400 |
≥ 400 |
Pressione di sicurezza del vento pS (N/m2) |
≥ 204 - < 324 |
≥ 324 - < 480 |
≥ 480 |
Tabella 2
Classi di prestazione in relazione alla resistenza al vento per tendoni a pantografo, tendoni a braccio rotante, tendoni a braccio scorrevole, tendoni verticali, tende Italia, tendoni per facciate continue, tendoni per lucernari, tendoni per serre e zanzariere
Classi |
0 |
1 |
2 |
3 |
Pressione nominale del vento pN (N/m2) |
< 40 |
≥ 40 - < 70 |
≥ 70 - < 110 |
≥ 110 |
Pressione di sicurezza del vento pS (N/m2) |
< 48 |
≥ 48 - < 84 |
≥ 84 - < 132 |
≥ 132 |
Tabella 3
Classi di prestazione in relazione alla resistenza al vento per tendoni a braccio pieghevole
Classi |
0 |
1 |
2 |
Pressione nominale del vento pN (N/m2) |
< 40 |
≥ 40 - < 70 |
≥ 70 |
Pressione di sicurezza del vento pS (N/m2) |
< 48 |
≥ 48 - < 84 |
≥ 84 |
_______
Collegati:
[box-note]Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR) Armonizzato IT 2019
Norme armonizzate Regolamento (UE) 305/2011 CPR
Tende esterne: applicabile la Direttiva macchine secondo EN 13561:2015[/box-note]
Draft standardisation request as regards medical devices
Draft standardisation request as regards medical devices and in vitro diagnostic medical devices
Draft standardisation request as regards medical devices in support of Regulation (EU) 2017/745 and in vitro diagnostic medical devices in support of Regulation (EU) 2017/746
Article 1 Requested standardisation activities
1. The European Committee for Standardisation (CEN) and the European Committee for Electrotechnical Standardisation (Cenelec) are requested to revise the existing standards listed in Table 1 of Annex I to this Decision and to draft new standards listed in Table 2 of that Annex in support of Regulation (EU) 2017/745.
2. CEN and Cenelec are requested to revise the existing standards listed in Table 1 of Annex II to this Decision and to draft new standards listed in Table 2 of that Annex in support of Regulation (EU) 2017/746.
3. If, after the date of this Decision and prior to execution of the present request for any particular standard listed in Table 1 of Annex I or Table 1 in Annex II, CEN or Cenelec publishes a new version of that standard or an amendment to that standard, it shall consult the Commission as to whether the new version of the standard could be used as a basis for execution of the request, and whether a modification of Annex I or Annex II is needed.
4. The standards referred to in the first and second paragraph shall meet the requirements set.
[...]
Article 4 Development of standardsout in Annex III.
1. CEN and Cenelec shall include in each standard a clear and precise description of the relationship between its content and the corresponding requirements set out in Regulation (EU) 2017/745 or Regulation (EU) 2016/746 that it aims to cover.
2. Each standard developed on the basis of the request referred to in Article 1 shall refer to this Decision.
3. CEN and Cenelec shall include in each existing standard revised in accordance with Article 1 information on significant changes introduced in the standard following the revision of the standard on the basis of this Decision.
4. CEN and Cenelec shall provide the Commission with the titles of the requested standards in all official languages of the Union.
ANNEX I
List of existing standards to be revised and list of new standards to be drafted in support of Regulation (EU) 2017/745 as referred to in Article 1
Table 1: List of existing standards to be revised and deadlines for their adoption
Reference information |
Deadline for the adoption by the ESOs |
|
1. |
EN 556-1:2001+AC:2006 Sterilization of medical devices - Requirements for medical devices to be designated "STERILE" - Part 1: Requirements for terminally sterilized medical devices |
27/5/2024 |
2. |
EN 556-2:2015 Sterilization of medical devices - Requirements for medical devices to be designated ''STERILE" - Part 2: Requirements for aseptically processed medical devices |
27/5/2024 |
3. |
EN ISO 10993-1:2018 Biological evaluation of medical devices - Part 1: Evaluation and testing within a risk management process |
27/5/2024 |
4. |
EN ISO 10993-3:2014 Biological evaluation of medical devices - Part 3: Tests for genotoxicity, carcinogenicity and reproductive toxicity |
27/5/2024 |
5. |
EN ISO 10993-4:2017 Biological evaluation of medical devices - Part 4: Selection of tests for interactions with blood |
27/5/2024 |
6. |
EN ISO 10993-5:2009 Biological evaluation of medical devices - Part 5: Tests for in vitro cytotoxicity |
27/5/2024 |
7. |
EN ISO 10993-6:2016 Biological evaluation of medical devices - Part 6: Tests for local effects after implantation |
27/5/2024 |
8. |
EN ISO 10993-7:2008+AC:2009 Biological evaluation of medical devices - Part 7: Ethylene oxide sterilization residuals |
27/5/2024 |
9. |
EN ISO 10993-9:2009 Biological evaluation of medical devices - Part 9: Framework for identification and quantification of potential degradation products |
27/5/2024 |
10. |
EN ISO 10993-10:2010 Biological evaluation of medical devices - Part 10: Tests for irritation and skin sensitization |
27/5/2024 |
11. |
EN ISO 10993-11:2018 Biological evaluation of medical devices - Part 11: Tests for systemic toxicity |
27/5/2024 |
...segue in allegato
Fonte: EU
Collegati:
[box-note]Regolamento (UE) 2017/746
MDR Regolamento dispositivi medici | Reg. (UE) 2017/745
Regolamento (UE) 2017/745
Dichiarazione di conformità UE Regolamento (UE) 2017/745
Il Regolamento Dispositivi Medici (UE) 2017/745 - (MDR)[/box-note]
Descrizione | Livello | Dimensione | Downloads | |
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Draft standardisation request medical devices and in vitro diagnostic medical devices.pdf EU - June 2019 |
332 kB | 15 |
RAPEX Report 25 del 21/06/2019 N. 2 A12/0907/19 Slovenia

RAPEX: Rapid Alert System for Non-Food Consumer Products
Report 25 del 21/06/2019 N. 2 A12/0907/19 Slovenia
Approfondimento tecnico: Smerigliatrice angolare
Il prodotto, di marca Villager, modello VLN432, è stato sottoposto alla procedura di richiamo presso i consumatori perché non conforme alla Direttiva 2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, relativa alle macchine e che modifica la direttiva 95/16/CE ed alla norma tecnica EN 60745-1 “Sicurezza degli utensili elettrici a motore portatili Parte 1: Prescrizioni generali”
La protezione del disco cade in caso di rottura del disco stesso.
Di conseguenza, parti del disco proiettate in modo incontrollato possono causare lesioni all'utilizzatore.
Direttiva 2006/42/CE
Allegato I
1.4. Caratteristiche richieste per i ripari ed i dispositivi di protezione
1.4.1. Requisiti generali
I ripari e i dispositivi di protezione:
- devono essere di costruzione robusta,
- devono essere fissati solidamente,
- non devono provocare pericoli supplementari,
- non devono essere facilmente elusi o resi inefficaci,
- devono essere situati ad una distanza sufficiente dalla zona pericolosa,
- non devono limitare più del necessario l'osservazione del ciclo di lavoro, e
- devono permettere gli interventi indispensabili per l'installazione e/o la sostituzione degli utensili e per i lavori di manutenzione, limitando però l'accesso soltanto al settore in cui deve essere effettuato il lavoro e, se possibile, senza smontare il riparo o senza disattivare il dispositivo di protezione.
Inoltre, se possibile, i ripari devono proteggere dalla caduta e dalla proiezione di materiali od oggetti e dalle emissioni provocate dalla macchina.
EN 60745-1 “Sicurezza degli utensili elettrici a motore portatili Parte 1: Prescrizioni generali”
19 Pericoli meccanici
19.1 Le parti mobili e altre parti pericolose degli utensili devono essere disposte o racchiuse in modo che sia assicurata, compatibilmente con l’uso e il funzionamento dell’utensile, un’adeguata protezione delle persone nell’uso normale.
Gli involucri di protezione, gli schermi protettivi e simili devono avere una resistenza meccanica adeguata alla loro finalità. Non devono poter essere rimossi senza l’ausilio di un utensile.
Se viene usata per proteggere l’organo di lavoro, la protezione deve avere un mezzo facilmente accessibile di regolazione fine per minimizzare l’accesso alle parti pericolose.
L’uso e la regolazione di una protezione non devono creare ulteriori pericoli, per esempio riducendo oppure ostruendo la visuale dell’operatore, trasferendo calore o provocando altri rischi prevedibili.
Tutti gli organi di lavoro, incluse le funzioni speciali o gli attacchi che fanno parte dell’utensile, devono essere fissati in modo da non creare pericoli durante l’uso normale a causa di movimenti o sganciamenti non previsti dai normali vincoli operativi dell’utensile.
Descrizione | Livello | Dimensione | Downloads | |
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RAPEX Report 25 del 21_06_2019 N. 2 A12_0907_19 Slovenia.pdf Smerigliatrice angolare |
160 kB | 1 |
RAPEX Report 24 del 14/06/2019 N. 16 A12/0865/19 Finlandia

RAPEX: Rapid Alert System for Non-Food Consumer Products
Report 24 del 14/06/2019 N. 16 A12/0865/19 Finlandia
Approfondimento tecnico: Spaccalegna
Il prodotto, di marca Mag Pro Power Tools / FLS-001, mod. 1600 W, 7T, è stato sottoposto alla procedura di richiamo presso i consumatori perché non conforme alla Direttiva 2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006 , relativa alle macchine e che modifica la direttiva 95/16/CE ed alla norma tecnica EN 609-1 “Macchine agricole e forestali - Sicurezza degli spaccalegna - Parte 1: Spaccalegna a cuneo”.
Il dispositivo di comando a due mani non funziona correttamente e la piastra di pressione si muove molto rapidamente.
L'utente può quindi innescare lo splitter con una sola mano mantenendo la seconda mano/il braccio nella traiettoria della piastra di pressione o vicino al cuneo, aumentando il rischio di lesioni.
Direttiva 2006/42/CE
Allegato I
1.2.5 Selezione del modo di comando o di funzionamento
Il modo di comando o di funzionamento selezionato deve avere la priorità su tutti gli altri modi di comando o di funzionamento, salvo l’arresto di emergenza.
Se la macchina è stata progettata e costruita per consentire diversi modi di comando o di funzionamento che necessitano di misure di protezione e/o di procedure di lavoro diverse, essa deve essere munita di un selettore di modo di comando o di funzionamento che possa essere bloccato in ogni posizione. A ciascuna posizione del selettore, che deve essere chiaramente individuabile, deve corrispondere un solo modo di comando o di funzionamento.
Il selettore può essere sostituito da altri mezzi di selezione che limitino l’utilizzo di talune funzioni della macchina a talune categorie di operatori.
Se per alcune operazioni la macchina deve poter funzionare con un riparo spostato o rimosso e/o con il dispositivo di protezione neutralizzato, il selettore del modo di comando o di funzionamento deve simultaneamente:
- escludere tutti gli altri modi di comando o di funzionamento,
- autorizzare l’attivazione delle funzioni pericolose soltanto mediante dispositivi di comando che necessitano di un’azione continuata,
- autorizzare l’attivazione delle funzioni pericolose soltanto in condizioni di minor rischio, evitando i pericoli derivanti dal succedersi delle sequenze,
- impedire qualsiasi attivazione delle funzioni pericolose mediante un’azione volontaria o involontaria sui sensori della macchina.
Se queste quattro condizioni non possono essere soddisfatte simultaneamente, il selettore del modo di comando o di funzionamento deve attivare altre misure di protezione progettate e costruite per garantire una zona di intervento sicura.
Inoltre, al posto di manovra l’operatore deve avere la padronanza del funzionamento degli elementi sui quali agisce.
1.4.3 Requisiti particolari per i dispositivi di protezione
I dispositivi di protezione devono essere progettati e incorporati nel sistema di comando
in modo tale che:
- la messa in moto degli elementi mobili non sia possibile fintantoché l’operatore può raggiungerli,
- le persone non possano accedere agli elementi mobili in movimento, e
- la mancanza o il guasto di uno dei loro elementi impedisca l’avviamento o provochi l’arresto degli elementi mobili.
La loro regolazione deve richiedere un intervento volontario.
Descrizione | Livello | Dimensione | Downloads | |
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RAPEX Report 24 del 14_06_2019 N. 16 A12_0865_19 Finlandia.pdf Spaccalegna |
132 kB | 2 |
Direttiva (UE) 2019/944
Direttiva (UE) 2019/944
del Parlamento Europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019 relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che modifica la direttiva 2012/27/UE
GU L 158/125 del 14.06.2019
Entrata in vigore: 04.07.2019
_______
Modficata:
- Regolamento (UE) 2022/869 - Consolidato 23.06.2022
_______
[box-info]Recepimento:
Decreto legislativo 8 novembre 2021 n. 210
Attuazione della direttiva UE 2019/944, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che modifica la direttiva 2012/27/UE, nonche' recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento UE 943/2019 sul mercato interno dell'energia elettrica e del regolamento UE 941/2019 sulla preparazione ai rischi nel settore dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 2005/89/CE. (GU n.294 del 11.12.2021)
Entrata in vigore del provvedimento: 26/12/2021[/box-info]
...
Articolo 1 Oggetto
La presente direttiva stabilisce norme comuni per la generazione, la trasmissione, la distribuzione, lo stoccaggio e la fornitura dell'energia elettrica, unitamente a disposizioni in materia di protezione dei consumatori, al fine di creare nell'Unione europea mercati dell'energia elettrica effettivamente integrati, competitivi, incentrati sui consumatori, flessibili, equi e trasparenti.
La presente direttiva intende avvalersi dei vantaggi di un mercato integrato per assicurare ai consumatori energia a prezzi e costi accessibili e trasparenti, un alto grado di sicurezza dell'approvvigionamento e una transizione agevole verso un sistema energetico sostenibile a basse emissioni di carbonio. Essa definisce le principali norme relative all'organizzazione e al funzionamento del settore dell'energia elettrica dell'Unione, riguardanti in particolare la responsabilizzazione e la tutela dei consumatori, l'accesso aperto al mercato integrato, l'accesso dei terzi all'infrastruttura di trasmissione e di distribuzione, obblighi in materia di separazione e norme sull'indipendenza delle autorità di regolamentazione negli Stati membri.
La presente direttiva stabilisce inoltre le modalità di cooperazione tra gli Stati membri, le autorità di regolazione e i gestori dei sistemi di trasmissione nell'ottica di creare un mercato interno dell'energia elettrica totalmente interconnesso che accresca l'integrazione dell'energia elettrica da fonti rinnovabili, la libera concorrenza e la sicurezza dell'approvvigionamento.
Articolo 3 Mercato dell'energia elettrica competitivo, incentrato sui consumatori, flessibile e non discriminatorio
1. Gli Stati membri assicurano che il diritto nazionale non ostacoli indebitamente gli scambi transfrontalieri di energia elettrica, la partecipazione dei consumatori, anche mediante la gestione della domanda, gli investimenti, in particolare, nella generazione flessibile e variabile di energia, lo stoccaggio di energia, o la diffusione della mobilità elettrica o di nuovi interconnettori tra gli Stati membri, e assicurano altresì che i prezzi dell'energia elettrica rispecchino la domanda e l'offerta effettive.
2. Quando sviluppano nuovi interconnettori gli Stati membri tengono conto degli obiettivi di interconnessione elettrica di cui all'articolo 4, lettera d), punto 1, del regolamento (UE) 2018/1999.
3. Gli Stati membri assicurano che nel mercato interno dell'energia elettrica non vi siano barriere ingiustificate per quanto riguarda l'ingresso nel mercato, il suo funzionamento e l'uscita dallo stesso, fatte salve le competenze che gli Stati membri mantengono in relazione ai paesi terzi.
4. Gli Stati membri garantiscono condizioni di parità in cui le imprese elettriche sono soggette a norme, a oneri e a un trattamento trasparenti, proporzionati e non discriminatori, in particolare per quanto riguarda la responsabilità del bilanciamento, l'accesso ai mercati all'ingrosso, l'accesso ai dati, il procedimento di cambio fornitore e i regimi di fatturazione e, ove applicabile, la concessione di licenze.
5. Gli Stati membri assicurano che i partecipanti al mercato provenienti da paesi terzi che operano nel mercato interno dell'energia elettrica rispettino il diritto applicabile dell'Unione e nazionale, comprese le normative riguardanti la politica in materia di ambiente e sicurezza.
[...]
Articolo 70 Modifiche della direttiva 2012/27/UE
La direttiva 2012/27/UE è così modificata:
1) l'articolo 9 è così modificato:
a) il titolo è sostituito dal seguente:
«Misurazione del gas naturale»;
b) al paragrafo 1, il primo comma è sostituito dal seguente:
«1. Gli Stati membri provvedono affinché, nella misura in cui ciò sia tecnicamente possibile, finanziariamente ragionevole e proporzionato ai risparmi energetici potenziali, per il gas naturale i clienti finali ricevano a prezzi concorrenziali contatori individuali che riflettano con precisione il consumo effettivo e forniscano informazioni sul tempo effettivo d'uso.»;
c) il paragrafo 2 è così modificato:
i) la parte introduttiva è sostituita dalla seguente:
«2. Quando e nella misura in cui gli Stati membri adottano sistemi di misurazione intelligenti e introducono contatori intelligenti per il gas naturale conformemente alla direttiva 2009/73/CE:»; ii) le lettere c) e d) sono soppresse
2) l'articolo 10 è così modificato:
a) il titolo è sostituito dal seguente:
«Informazioni di fatturazione per il gas naturale»;
b) al paragrafo 1, il primo comma è sostituito dal seguente:
«1. Qualora i clienti finali non dispongano dei contatori intelligenti di cui alla direttiva 2009/73/CE, gli Stati membri provvedono affinché, entro il 31 dicembre 2014, le informazioni di fatturazione per il gas naturale siano affidabili, precise e fondate sul consumo reale, conformemente all'allegato VII, punto 1.1, qualora ciò sia tecnicamente possibile ed economicamente giustificato.»;
c) al paragrafo 2, il primo comma è sostituito dal seguente:
«2. I contatori installati conformemente alla direttiva 2009/73/CE consentono la fornitura di informazioni di fatturazione precise basate sul consumo effettivo. Gli Stati membri provvedono affinché i clienti finali abbiano la possibilità di accedere agevolmente a informazioni complementari sui consumi storici che consentano di effettuare controlli autonomi dettagliati.»;
3) all'articolo 11, il titolo è sostituito dal seguente:
«Costi dell'accesso alle informazioni sulla misurazione e sulla fatturazione del gas naturale»;
4) all'articolo 13, i termini «agli articoli da 7 a 11» sono sostituiti dai termini «agli articoli da 7 a 11 bis»;
5) l'articolo 15 è così modificato:
a) il paragrafo 5 è così modificato:
i) il primo e il secondo comma sono soppressi;
ii) il terzo comma è sostituito dal seguente:
«I gestori dei sistemi di trasmissione e i gestori dei sistemi di distribuzione rispettano i requisiti di cui all'allegato XII.»;
b) il paragrafo 8 è soppresso.
6) nell'allegato VII il titolo è sostituito dal seguente:
«Requisiti minimi in materia di informazioni di fatturazione e consumo basate sul consumo effettivo di gas naturale»;
Articolo 73 Entrata in vigore
La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
L'articolo 6, paragrafo 1, l'articolo 7, paragrafi da 2 a 5, articolo 8, paragrafo 1, l'articolo 8, paragrafo 2, lettere da a) a i) e lettera k), l'articolo 8, paragrafi 3 e 4, l'articolo 9, paragrafi 1, 3, 4 e 5, l'articolo 10, paragrafi da 2 a 10, gli articoli 25, 27, 30, 35 e 37, l'articolo 38, paragrafi 1, 3 e 4, l'articolo 39, l'articolo 41, gli articoli 43, 44 e 45, l'articolo 46, paragrafo 1, l'articolo 46, paragrafo 2, lettere a), b) e c), l'articolo 46, paragrafo 2, lettere da e) a h), l'articolo 46, paragrafi da 3 a 6, gli articoli da 47 a 50, gli articoli 52, 53, 55, 56, 60, 64 e 65 si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2021.
L'articolo 70, punti da 1) a 3), punto 5), lettera b), e punto 6), si applica a decorrere dal 1° gennaio 2021.
L'articolo 70, paragrafo 5, lettera a), si applica a decorrere dal 1° gennaio 2020.
L'articolo 70, punto 4, si applica a decorrere dal 26 ottobre 2020.
...
Collegati:
[box-note]Direttiva 2012/27/UE[/box-note]
RAPEX Report 23 del 07/06/2019 N. 13 A12/0846/19 Repubblica Ceca

RAPEX: Rapid Alert System for Non-Food Consumer Products
Report 23 del 07/06/2019 N. 13 A12/0846/19 Repubblica Ceca
Approfondimento tecnico: Mouse di plastica
Il prodotto, di marca CUTE SUNLIGHT, mod. 44ST-799, è stato sottoposto alla procedura di ritiro dal mercato perché non conforme alla Direttiva 2011/65/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio dell’8 giugno 2011 sulla restrizione dell’uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche.
Quattro saldature nel giocattolo contengono quantità eccessive di piombo e cadmio (valori misurati rispettivamente fino a 45,3% e 0,13% in peso).
Piombo e cadmio sono pericolosi l'ambiente.
Direttiva 2011/65/UE
Allegato II
Sostanze con restrizioni d'uso di cui all'articolo 4, paragrafo 1, e valori delle concentrazioni massime tollerate per peso nei materiali omogenei
Piombo (0,1 %)
Mercurio (0,1 %)
Cadmio (0,01 %)
Cromo esavalente (0,1 %)
Bifenili polibromurati (PBB) (0,1 %)
Eteri di difenile polibromurato (PBDE) (0,1 %)
Ftalato di bis(2-etilesile) (DEHP) (0,1 %)
Benzilbutilftalato (BBP) (0,1 %)
Dibutilftalato (DBP) (0,1 %)
Diisobutilftalato (DIBP) (0,1 %)
La restrizione concernente DEHP, BBP, DBP e DIBP si applica ai dispositivi medici, compresi i dispositivi medici in vitro, e agli strumenti di monitoraggio e controllo, compresi gli strumenti di monitoraggio e controllo industriali a decorrere dal 22 luglio 2021.
La restrizione concernente DEHP, BBP, DBP e DIBP non si applica ai cavi o ai pezzi di ricambio destinati alla riparazione, al riutilizzo all'aggiornamento delle funzionalità o della capacità delle AEE commercializzate prima del 22 luglio 2019, e dei dispositivi medici, inclusi i dispositivi medici in vitro, e agli strumenti di monitoraggio e controllo, compresi gli strumenti di monitoraggio e controllo industriali, commercializzati prima del 22 luglio 2021.
La restrizione concernente DEHP, BBP e DBP non si applica ai giocattoli che sono già soggetti alla restrizione concernente DEHP, BBP e DBP di cui all'allegato XVII, voce 51, del regolamento (CE) n. 1907/2006.
Descrizione | Livello | Dimensione | Downloads | |
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RAPEX Report 23 del 07_06_2019 N. 13 A12_0846_19 Repubblica Ceca.pdf Mouse di plastica |
182 kB | 1 |
RAPEX Report 22 del 31/05/2019 N. 13 A12/0829/19 Regno Unito

RAPEX: Rapid Alert System for Non-Food Consumer Products
Report 22 del 31/05/2019 N. 13 A12/0829/19 Regno unito
Approfondimento tecnico: Saldatrice al plasma
Il prodotto, di marca Tosense, mod. CUT50 e ZXZ-200, è stato sottoposto alla procedura di ritiro dal mercato perché non conforme alla Direttiva 2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, relativa alle macchine e che modifica la direttiva 95/16/CE, alla Direttiva 2014/35/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014 , concernente l’armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato del materiale elettrico destinato a essere adoperato entro taluni limiti di tensione, alla norma tecnicha EN ISO 12100 “Sicurezza del macchinario - Principi generali di progettazione - Valutazione del rischio e riduzione del rischio” ed alla norma tecnica EN 60974 “Apparecchi di saldatura ad arco Parte 1: Sorgenti di corrente per saldatura”.
Il prodotto è stato, inoltre, rimosso da Amazon ed eBay.
Il cavo di alimentazione è inadeguato e può facilmente danneggiarsi a causa del surriscaldamento o delle scintille, esponendo le parti in tensione.
La pistola di saldatura è azionata da una leva a singola azione che potrebbe causare l’accensione accidentale del prodotto. Il funzionamento accidentale, quando non si indossano dispositivi di protezione, provoca l'esposizione a raggi UV e metalli caldi che possono causare lesioni agli occhi, ustioni e/o tagli.
Direttiva 2006/42/CE
Allegato I
Requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute relativi alla progettazione e alla costruzione delle macchine
1.5.1. Energia elettrica
Se la macchina è alimentata con energia elettrica, essa deve essere progettata, costruita ed equipaggiata in modo da prevenire o da consentire di prevenire tutti i pericoli dovuti all'energia elettrica.
Gli obiettivi di sicurezza fissati dalla direttiva 73/23/CEE si applicano alle macchine. Tuttavia gli obblighi concernenti la valutazione della conformità e l'immissione sul mercato e/o la messa in servizio di macchine in relazione ai pericoli dovuti all'energia elettrica sono disciplinati esclusivamente dalla presente direttiva.
1.5.5. Temperature estreme
Devono essere prese opportune disposizioni per evitare qualsiasi rischio di lesioni causate dal contatto o dalla vicinanza con parti della macchina o materiali a temperatura elevata o molto bassa.
Devono inoltre essere prese le disposizioni necessarie per evitare i rischi di proiezione di materiali molto caldi o molto freddi o per proteggere da tali rischi.
1.5.10. Radiazioni
Le emissioni indesiderabili di radiazioni da parte della macchina devono essere eliminate o essere ridotte a livelli che non producono effetti negativi sulle persone.
Ogni emissione di radiazioni ionizzanti funzionali deve essere ridotta al livello minimo sufficiente per il corretto funzionamento della macchina durante la regolazione, il funzionamento e la pulitura. Qualora sussistano rischi si devono prendere le necessarie misure di protezione.
Ogni emissione di radiazioni non ionizzanti funzionali durante la regolazione, il funzionamento e la pulitura deve essere ridotta a livelli che non producono effetti negativi sulle persone.
Direttiva 2014/35/UE
Allegato I
Elementi principali degli obiettivi di sicurezza del materiale elettrico destinato a essere adoperato entro taluni limiti di tensione
2. Protezione dai pericoli che possono derivare dal materiale elettrico
In conformità del punto 1, sono previste misure di carattere tecnico affinché:
a) le persone e gli animali domestici siano adeguatamente protetti dal pericolo di lesioni fisiche o altri danni che possono derivare da contatti diretti o indiretti;
b) non possano prodursi sovratemperature, archi elettrici o radiazioni che possano causare un pericolo;
c) le persone, gli animali domestici e i beni siano adeguatamente protetti dai pericoli di natura non elettrica che, come insegna l’esperienza, possono derivare dal materiale elettrico;
d) l’isolamento sia proporzionato alle sollecitazioni prevedibili.
3. Protezione dai pericoli dovuti all’influenza di fattori esterni sul materiale elettrico
In conformità del punto 1, sono previste misure di ordine tecnico affinché il materiale elettrico:
a) presenti le caratteristiche meccaniche richieste in modo da non causare pericolo alle persone, agli animali domestici e ai beni;
b) sia resistente a fenomeni di natura non meccanica nelle condizioni ambientali previste, in modo da non causare pericolo alle persone, agli animali domestici e ai beni;
c) nelle condizioni di sovraccarico prevedibili, non causi pericolo alle persone, agli animali domestici e ai beni.
EMC Prodotti | Direttiva 2014/30/UE e NTA
EMC Prodotti | Direttiva 2014/30/UE e NTA / Ed. 6.0 Giugno 2022
Disponibile il testo EMC Prodotti in formato mobile EPUB sugli Store segnalati ed il formato PDF direttamente dal nostro sito, copiabile/stampabile riservato Abbonati Marcatura CE.
[box-note]Ed. 6.0 del 10.06.2022
- Elenco consolidato Norme armonizzate a Giugno 2022
Dal 1° dicembre 2018 i riferimenti delle norme armonizzate sono pubblicati e ritirati dalla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea non più come "Comunicazioni della Commissione" ma mediante "Decisioni di esecuzione della Commissione" (Vedasi Com.(2018) 764 EC).
I riferimenti pubblicati ai sensi della direttiva 2014/30/UE sono contenuti nelle:
1. Comunicazione della Commissione nell'ambito dell'applicazione della direttiva 2014/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio concernente l’armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla compatibilità elettromagnetica. (2018/C 246/01) – (GU C 246/1 del 13.07.2018).
2. Decisione di esecuzione (UE) 2019/1326 della Commissione del 5 agosto 2019 relativa alle norme armonizzate per la compatibilità elettromagnetica elaborate a sostegno della direttiva 2014/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio(GU L 189/71 del 15.07.2019)
3. Decisione di esecuzione (UE) 2020/660 della Commissione del 15 maggio 2020 che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2019/1326 per quanto riguarda la compatibilità elettromagnetica dei contattori elettromeccanici e degli avviatori motore, dei dispositivi di spegnimento dell'arco, dei quadri di distribuzione destinati ad essere utilizzati da persone comuni e camion industriali. (GU L 155/16 del 18.05.2020)
4. Decisione di esecuzione (UE) 2020/1630 della Commissione del 3 novembre 2020 che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2019/1326 per quanto riguarda la compatibilità elettromagnetica di apparecchi industriali, scientifici e medicali, elettrodomestici, utensili elettrici e apparecchi similari, apparecchiature elettriche di illuminazione e apparecchiature similari, apparecchiature multimediali, apparecchiature a bassa tensione. (GU L 366/17 del 04.11.2020)
5. Decisione di esecuzione (UE) 2021/455 della Commissione del 15 marzo 2021 che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2019/1326per quanto riguarda le norme armonizzate sulla compatibilità elettromagnetica dei dispositivi per circuiti di comando, degli elementi di manovra e delle apparecchiature multimediali. (GU L 89/17 del 16.3.2021)
6. Decisione di esecuzione (UE) 2022/622 della Commissione del 7 aprile 2022 che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2019/1326 per quanto riguarda le norme armonizzate per la compatibilità elettromagnetica degli apparati per la misura dell’energia elettrica e degli interruttori per installazioni domestiche e similari. (GU L 115/85 del 13.4.2022)
7. Decisione di esecuzione (UE) 2022/910 della Commissione del 9 giugno 2022 che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2019/1326 relativa alle norme armonizzate per la compatibilità elettromagnetica delle apparecchiature a bassa tensione: interruttori di manovra, sezionatori, interruttori di manovra-sezionatori e unità combinate con fusibili e degli alimentatori esterni per telefoni mobili. (GU L 157/70 del 10.6.2022).
e devono essere letti insieme, tenendo conto che la decisione modifica alcuni riferimenti pubblicati nella comunicazione.[/box-note]
L'ebook riporta:
[panel]- Direttiva 2014/30/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014 concernente l’armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla compatibilità elettromagnetica. (GU L 096 dell'29.3.2014, pag. 79)
Testo consolidato con le modifiche di cui al:
- Regolamento (UE) 2018/1139 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 4 luglio 2018 recante norme comuni nel settore dell'aviazione civile, che istituisce un'Agenzia dell'Unione europea per la sicurezza aerea e che modifica i regolamenti (CE) n. 2111/2005, (CE) n. 1008/2008, (UE) n. 996/2010, (UE) n. 376/2014 e le direttive 2014/30/UE e 2014/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, e abroga i regolamenti (CE) n. 552/2004 e (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CEE) n. 3922/91 del Consiglio. (GU L 212/1 del 22.08.2018)
- Decreto Legislativo 6 novembre 2007 n. 194
Attuazione della direttiva 2004/108/CE relativa alla compatibilita' elettromagnetica, e della direttiva 2014/30/UE del 26 febbraio 2014, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla compatibilita' elettromagnetica che ne dispone l'abrogazione. (GU n.261 del 9-11-2007 - Suppl. Ordinario n. 228 )
Testo consolidato con le modifiche/abrogazioni di cui al:
- Decreto Legislativo 18 maggio 2016 n. 80 - Modifiche al decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 194, di attuazione della direttiva 2014/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, concernente l’armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla compatibilità elettromagnetica. GU Serie Generale n.121 del 25-5-2016 - Suppl. Ordinario n. 16
- Elenco consolidato Norme armonizzate a Giugno 2022[/panel]
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Ed. 6.0 2022
- Aggiornato Elenco consolidato Norme armonizzate a Giugno 2022
Ed. 5.0 2022
- Aggiornato Elenco consolidato Norme armonizzate ad Aprile 2022
Ed. 4.0 2021
- Aggiornato Elenco consolidato Norme armonizzate a Marzo 2021
Ed. 3.0 2020
- Aggiornato Elenco consolidato Norme armonizzate a Novembre 2020
Ed. 2.0 2020
- Aggiornato Elenco consolidato Norme armonizzate ad Maggio 2020
Ed. 1.0 2019
- Direttiva 2014/30/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014 concernente l’armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla compatibilità elettromagnetica. (GU L 096 dell'29.3.2014, pag. 79)
Testo consolidato con le modifiche di cui al:
- Regolamento (UE) 2018/1139 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 4 luglio 2018 recante norme comuni nel settore dell'aviazione civile, che istituisce un'Agenzia dell'Unione europea per la sicurezza aerea e che modifica i regolamenti (CE) n. 2111/2005, (CE) n. 1008/2008, (UE) n. 996/2010, (UE) n. 376/2014 e le direttive 2014/30/UE e 2014/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, e abroga i regolamenti (CE) n. 552/2004 e (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CEE) n. 3922/91 del Consiglio. (GU L 212/1 del 22.08.2018)
- Decreto Legislativo 6 novembre 2007 n. 194
Attuazione della direttiva 2004/108/CE relativa alla compatibilita' elettromagnetica, e della direttiva 2014/30/UE del 26 febbraio 2014, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla compatibilita' elettromagnetica che ne dispone l'abrogazione. (GU n.261 del 9-11-2007 - Suppl. Ordinario n. 228 )
Testo consolidato con le modifiche/abrogazioni di cui al:
- Decreto Legislativo 18 maggio 2016 n. 80 - Modifiche al decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 194, di attuazione della direttiva 2014/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, concernente l’armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla compatibilità elettromagnetica. GU Serie Generale n.121 del 25-5-2016 - Suppl. Ordinario n. 16
- Elenco consolidato Norme armonizzate ad Agosto 2019
...
Formato: pdf
Pagine: +110
Ed.: 6.0 2022
Pubblicato: 10/06/2022
Autore: Ing. Marco Maccarelli
Editore: Certifico s.r.l.
Lingue: Italiano
ISBN: 978-88-98550-08-1
Abbonati: Marcatura CE/2X/3X/4X/Full
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Direttiva 2014 30 UE - EMC Prodotti NTA Ed. 6.0 2022.pdf Certifico Srl - Ed. 6.0 Giugno 2022 |
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Direttiva 2014 30 UE - EMC Prodotti NTA Ed. 5.0 2022.pdf Certifico Srl - Ed. 5.0 Maggio 2022 |
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Direttiva 2014 30 UE - EMC Prodotti NTA Ed. 4.0 2021.pdf Certifico Srl - Ed. 4.0 Marzo 2021 |
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Direttiva 2014 30 UE - EMC Prodotti NTA Ed. 3.0 2020.pdf Certifico Srl - Ed. 3.0 Novembre 2020 |
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Direttiva 2014 30 UE - EMC Prodotti NTA Ed. 2.0 2020.pdf Certifico Srl - Ed. 2.0 maggio 2020 |
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Direttiva 2014 30 UE - EMC Prodotti NTA.pdf Certifico Srl - Ed. 1.0 Agosto 2019 |
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RAPEX Report 31 del 02/08/2019 N. 3 A12/1154/19 Bulgaria

RAPEX: Rapid Alert System for Non-Food Consumer Products
Report 31 del 02/08/2019 N. 3 A12/1154/19 Bulgaria
Approfondimento tecnico: Accendini
Il prodotto, di marca PROF, art. art.40009425 codice a16, è stato sottoposto alla procedura di ritiro del mercato perché non conforme alla norma tecnica EN ISO 9994:2019 “Accendini - Specifiche di sicurezza”.
L'accendino non è resistente alle alte temperature. Il prodotto potrebbe rompersi, a seguito di una caduta, ed esplodere. I pezzi dell'accendino esploso possono causare lesioni gravi. Il gas dell'accendino esploso può incendiarsi e provocare un incendio.
Secondo la norma tecnica EN ISO 9994:2019, paragrafo 5.5, l’accendino deve essere testato ad una temperatura di 65 °C per 4 ore durante la quale deve resistere senza rompersi.
Per quanto riguarda, invece, la rottura a seguito di una caduta, il test previsto dalla EN ISO 9994:2019 consiste nel verificare la resistenza dell’accendino sottoponendolo a 3 cadute consecutive da (1,5 ± 0,1) m.
Il test prevede che l’accendino venga fatto cadere orientandolo:
- con la base verso il basso;
- con la base verso l’alto;
- orizzontalmente.
L’accendino deve resistere alle 3 cadute senza rompersi.
Descrizione | Livello | Dimensione | Downloads | |
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RAPEX Report 31 del 02_08_2019 N. 3 A12_1154_19 Bulgaria.pdf Accendini |
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Regolamento (UE) 2019/1009
Regolamento (UE) 2019/1009 | Regolamento fertilizzanti (FPR) / Testo consolidato Novembre 2024
ID 8865 | 20.10.2025 / In allegato Testo consolidato 17.11.2024
Regolamento (UE) 2019/1009 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019 che stabilisce norme relative alla messa a disposizione sul mercato di prodotti fertilizzanti dell’UE, che modifica i regolamenti (CE) n. 1069/2009 e (CE) n. 1107/2009 e che abroga il regolamento (CE) n. 2003/2003
GU L 170/1 del 25.06.2019
Entrata in vigore: 15.07.2019
Applicazione a decorrere dal 16 luglio 2022.
Tuttavia:
a) l’articolo 4, paragrafo 3, e gli articoli 14, 42, 43, 44, 45, 46 e 47 si applicano a decorrere dal 15 luglio 2019; e
b) gli articoli da 20 a 36 si applicano a decorrere dal 16 aprile 2020.
...
Articolo 1 Ambito di applicazione
1. Il presente regolamento si applica ai prodotti fertilizzanti dell’UE.
Il presente regolamento non si applica:
a) ai sottoprodotti di origine animale o prodotti derivati che sono soggetti alle prescrizioni del regolamento (CE) n. 1069/2009 quando sono messi a disposizione sul mercato;
b) ai prodotti fitosanitari rientranti nell’ambito di applicazione del regolamento (CE) n. 1107/2009.
2. Il presente regolamento non pregiudica l’applicazione dei seguenti atti giuridici:
a) la direttiva 86/278/CEE;
b) la direttiva 89/391/CEE;
c) la direttiva 91/676/CEE;
d) la direttiva 2000/60/CE;
e) la direttiva 2001/18/CE;
f) il regolamento (CE) n. 852/2004;
g) il regolamento (CE) n. 882/2004;
h) il regolamento (CE) n. 1881/2006;
i) il regolamento (CE) n. 1907/2006;
j) il regolamento (CE) n. 834/2007;
k) il regolamento (CE) n. 1272/2008;
l) il regolamento (UE) n. 98/2013;
m) il regolamento (UE) n. 1143/2014;
n) il regolamento (UE) 2016/2031;
o) la direttiva (UE) 2016/2284;
p) il regolamento (UE) 2017/625.
Articolo 3 Libera circolazione
1. Gli Stati membri non ostacolano, per motivi legati alla composizione, all’etichettatura o ad altri aspetti disciplinati dal presente regolamento, la messa a disposizione sul mercato di prodotti fertilizzanti dell’UE conformi al presente regolamento.
2. In deroga al paragrafo 1 del presente articolo, lo Stato membro che, al 14 luglio 2019, benefici di una deroga all’articolo 5 del regolamento (CE) n. 2003/2003, concessa conformemente all’articolo 114, paragrafo 4, TFUE, in relazione al tenore di cadmio nei concimi, può continuare ad applicare ai prodotti fertilizzanti dell’UE i valori limite nazionali per il tenore di cadmio nei concimi applicabili in tali Stati membri al 14 luglio 2019 fino a quando non si applichino, a livello dell’Unione, valori limite armonizzati per il tenore di cadmio nei concimi fosfatici che siano uguali o inferiori ai valori limite applicabili nello Stato membro interessato al 14 luglio 2019.
3. Il presente regolamento non osta a che gli Stati membri mantengano o adottino disposizioni riguardanti l’uso di prodotti fertilizzanti dell’UE volte a proteggere la salute umana e l’ambiente che siano conformi ai trattati, purché tali disposizioni non richiedano la modifica di prodotti fertilizzanti dell’UE conformi al presente regolamento e non influenzino le condizioni per la loro messa a disposizione sul mercato.
Articolo 4 Prescrizioni sui prodotti
1. Un prodotto fertilizzante dell’UE:
a) soddisfa le prescrizioni stabilite nell’allegato I per la pertinente categoria funzionale del prodotto;
b) soddisfa le prescrizioni stabilite nell’allegato II per la categoria o le categorie pertinenti di materiali costituenti; e
c) è etichettato conformemente alle prescrizioni di etichettatura di cui all’allegato III.
2. Per gli aspetti non disciplinati dagli allegati I o II, i prodotti fertilizzanti dell’UE non presentano un rischio per la salute umana, animale o vegetale, per la sicurezza o per l’ambiente.
3. Entro il 16 luglio 2020, la Commissione pubblica un documento di orientamento per i fabbricanti e le autorità di vigilanza del mercato con informazioni chiare ed esempi sull’aspetto che dovrebbe avere l’etichetta di cui all’allegato III.
Articolo 5 Messa a disposizione sul mercato
I prodotti fertilizzanti dell’UE sono messi a disposizione sul mercato soltanto se sono conformi al presente regolamento.
Articolo 6 Obblighi dei fabbricanti
1. Al momento dell’immissione sul mercato dei prodotti fertilizzanti dell’UE, i fabbricanti garantiscono che essi siano stati formulati e fabbricati conformemente alle prescrizioni di cui agli allegati I e II.
2. Prima dell’immissione sul mercato dei prodotti fertilizzanti dell’UE, i fabbricanti redigono la documentazione tecnica ed eseguono o fanno eseguire la pertinente procedura di valutazione della conformità di cui all’articolo 15.
Qualora la conformità di un prodotto fertilizzante dell’UE alle prescrizioni applicabili stabilite nel presente regolamento sia stata dimostrata dalla procedura di valutazione della conformità, i fabbricanti redigono una dichiarazione UE di conformità e appongono la marcatura CE.
3. I fabbricanti conservano la documentazione tecnica e la dichiarazione UE di conformità per un periodo di cinque anni a decorrere dall’immissione sul mercato del prodotto fertilizzante dell’UE contemplato dai suddetti documenti.
Su richiesta, i fabbricanti mettono una copia della dichiarazione UE di conformità a disposizione di altri operatori economici.
4. I fabbricanti si assicurano che siano predisposte le procedure necessarie affinché i prodotti fertilizzanti dell’UE che sono fabbricati nell’ambito di una produzione in serie rimangano conformi al presente regolamento. Si tiene debitamente conto delle modifiche del processo produttivo o delle caratteristiche dei prodotti fertilizzanti dell’UE in questione, nonché delle modifiche delle norme armonizzate, delle specifiche comuni di cui all’articolo 14 o delle altre specifiche tecniche con riferimento alle quali è dichiarata o mediante applicazione delle quali è verificata la conformità di un prodotto fertilizzante dell’UE.
Laddove ritenuto necessario in considerazione delle prestazioni o dei rischi presentati da un prodotto fertilizzante dell’UE, i fabbricanti eseguono una prova a campione su tali prodotti fertilizzanti dell’UE messi a disposizione sul mercato, esaminano i reclami, i prodotti fertilizzanti dell’UE non conformi e i loro richiami, tengono, se del caso, un registro degli stessi e informano i distributori di tale monitoraggio.
5. I fabbricanti si accertano che sull’imballaggio dei prodotti fertilizzanti dell’UE da loro immessi sul mercato sia apposto un numero di tipo, un numero di lotto oppure qualsiasi altro elemento che ne consenta l’identificazione o, se i prodotti fertilizzanti dell’UE sono forniti senza imballaggio, che le informazioni prescritte siano fornite in un documento di accompagnamento per ciascun prodotto fertilizzante.
6. I fabbricanti indicano il loro nome, la loro denominazione commerciale registrata o il loro marchio registrato e l’indirizzo postale al quale possono essere contattati sull’imballaggio del prodotto fertilizzante dell’UE oppure, se quest’ultimo è fornito senza imballaggio, in un documento di accompagnamento del prodotto fertilizzante dell’UE. L’indirizzo postale indica un unico recapito presso il quale il fabbricante può essere contattato. Tali informazioni sono redatte in una lingua facilmente comprensibile per gli utilizzatori finali e le autorità di vigilanza del mercato e sono chiare, comprensibili e leggibili.
7. I fabbricanti garantiscono che i prodotti fertilizzanti dell’UE siano accompagnati dalle informazioni richieste ai sensi dell’allegato III. Se il prodotto fertilizzante dell’UE è fornito in un imballaggio, le informazioni sono riportate su un’etichetta apposta sull’imballaggio. Se l’imballaggio è di dimensioni troppo piccole per contenere tutte le informazioni, le informazioni che non possono essere fornite riportate sull’etichetta sono fornite in un foglietto separato che accompagna l’imballaggio. Tale foglietto è considerato parte dell’etichetta. Se il prodotto fertilizzante dell’UE è fornito senza imballaggio, tutte le informazioni sono fornite in un foglietto. L’etichetta e il foglietto sono accessibili a fini ispettivi quando il prodotto fertilizzante dell’UE è messo a disposizione sul mercato. Le informazioni sono redatte in una lingua facilmente comprensibile per gli utilizzatori finali, secondo quanto stabilito dallo Stato membro interessato, e sono chiare, comprensibili e intelligibili.
8. I fabbricanti che ritengano o abbiano motivo di ritenere che un prodotto fertilizzante dell’UE da essi immesso sul mercato non sia conforme al presente regolamento prendono immediatamente le misure correttive necessarie a rendere conforme tale prodotto fertilizzante dell’UE, a ritirarlo o a richiamarlo, a seconda dei casi. Inoltre, i fabbricanti che ritengano o abbiano motivo di ritenere che un prodotto fertilizzante dell’UE da essi immesso sul mercato presenti un rischio per la salute umana, animale o vegetale, per la sicurezza o per l’ambiente, ne informano immediatamente le autorità nazionali competenti degli Stati membri sul cui mercato hanno messo a disposizione i prodotti fertilizzanti dell’UE, fornendo in particolare i dettagli relativi alla non conformità e a qualsiasi misura correttiva adottata.
9. A seguito di una richiesta motivata presentata da un’autorità nazionale competente, i fabbricanti forniscono a quest’ultima, in forma cartacea o elettronica, tutte le informazioni e la documentazione necessarie a dimostrare la conformità del prodotto fertilizzante dell’UE al presente regolamento, in una lingua facilmente comprensibile da tale autorità. Essi collaborano con tale autorità, su sua richiesta, riguardo a qualsiasi azione intrapresa per eliminare i rischi presentati da un prodotto fertilizzante dell’UE che hanno immesso sul mercato.
Articolo 13 Presunzione di conformità
1. I prodotti fertilizzanti dell’UE conformi alle norme armonizzate o a parti di esse, i cui riferimenti sono stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, sono considerati conformi alle prescrizioni di cui agli allegati I, II e III contemplate da tali norme o parti di esse.
2. Le prove volte a verificare la conformità dei prodotti fertilizzanti dell’UE alle prescrizioni di cui agli allegati I, II e III sono effettuate in modo affidabile e riproducibile. Le prove conformi alle norme armonizzate o a parti di esse, i cui riferimenti sono stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, sono considerate affidabili e riproducibili nella misura in cui dette prove sono contemplate da tali norme o parti di esse.
Articolo 14 Specifiche comuni
1. La Commissione può adottare atti di esecuzione che stabiliscono specifiche comuni per le prescrizioni di cui all’allegato I, II o III o le prove di cui all’articolo 13, paragrafo 2, qualora:
a) tali prescrizioni o prove non siano contemplate dalle norme armonizzate o da parti di esse i cui riferimenti sono stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea;
b) rilevi indebiti ritardi nell’adozione delle norme armonizzate richieste; o
c) abbia deciso, conformemente alla procedura di cui all’articolo 11, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 1025/2012, di mantenere con limitazioni o ritirare i riferimenti alle norme armonizzate o a parti di esse da cui tali prescrizioni o prove siano contemplate.
Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 45, paragrafo 3.
2. I prodotti fertilizzanti dell’UE conformi a specifiche comuni o a parti di esse sono considerati conformi alle prescrizioni di cui agli allegati I, II e III contemplate da tali specifiche comuni o parti di esse.
3. Le prove volte a verificare la conformità dei prodotti fertilizzanti dell’UE alle prescrizioni di cui agli allegati I, II e III che sono conformi a specifiche comuni o a parti di esse sono considerate affidabili e riproducibili nella misura in cui le prove sono contemplate da tali specifiche comuni o parti di esse.
Articolo 15 Procedure di valutazione della conformità
1. La valutazione della conformità di un prodotto fertilizzante dell’UE alle prescrizioni stabilite dal presente regolamento è effettuata secondo la procedura di valutazione della conformità applicabile ai sensi dell’allegato IV.
2. I documenti e la corrispondenza relativi alle procedure di valutazione della conformità sono redatti nella lingua o nelle lingue ufficiali dello Stato membro in cui è stabilito l’organismo notificato che esegue le procedure di valutazione della conformità, o in una lingua accettata da tale organismo.
Articolo 16 Dichiarazione UE di conformità
1. La dichiarazione UE di conformità attesta che è stata dimostrata la conformità alle prescrizioni stabilite dal presente regolamento.
2. La dichiarazione UE di conformità ha la struttura tipo di cui all’allegato V, contiene gli elementi specificati nei pertinenti moduli di cui all’allegato IV ed è continuamente aggiornata. È tradotta nella lingua o nelle lingue richieste dallo Stato membro sul cui mercato il prodotto fertilizzante dell’UE è immesso o messo a disposizione.
3. Se a un prodotto fertilizzante dell’UE si applicano più atti dell’Unione che prescrivono una dichiarazione UE di conformità, viene compilata un’unica dichiarazione UE di conformità in rapporto a tutti questi atti dell’Unione. Tale dichiarazione indica gli atti dell’Unione interessati e i riferimenti della loro pubblicazione. Può consistere in un fascicolo comprendente le singole dichiarazioni UE di conformità pertinenti.
4. Con la dichiarazione UE di conformità il fabbricante si assume la responsabilità della conformità del prodotto fertilizzante dell’UE alle prescrizioni stabilite dal presente regolamento.
Articolo 17 Principi generali della marcatura CE
La marcatura CE è soggetta ai principi generali esposti all’articolo 30 del regolamento (CE) n. 765/2008.
Articolo 18 Regole e condizioni per l’apposizione della marcatura CE
1. La marcatura CE è apposta in modo visibile, leggibile e indelebile sull’imballaggio del prodotto fertilizzante dell’UE oppure, se quest’ultimo è fornito senza imballaggio, su un documento di accompagnamento del prodotto fertilizzante dell’UE.
2. La marcatura CE è apposta prima che il prodotto fertilizzante dell’UE sia immesso sul mercato.
3. La marcatura CE è seguita dal numero di identificazione dell’organismo notificato, ove richiesto ai sensi dell’allegato IV.
Il numero di identificazione dell’organismo notificato è apposto dall’organismo stesso o, in base alle sue istruzioni, dal fabbricante o dal suo rappresentante autorizzato.
4. Gli Stati membri si avvalgono dei meccanismi esistenti per garantire un’applicazione corretta del regime che disciplina la marcatura CE e promuovono le azioni opportune in caso di uso improprio di tale marcatura.
Articolo 19 Cessazione della qualifica di rifiuto
Il presente regolamento definisce criteri in conformità dei quali un materiale che costituisce un rifiuto secondo la definizione di cui alla direttiva 2008/98/CE può cessare di essere un rifiuto se contenuto in un prodotto fertilizzante dell’UE conforme. In tali casi l’operazione di recupero ai sensi del presente regolamento viene eseguita prima che il materiale cessi di essere un rifiuto e il materiale è ritenuto conforme alle condizioni di cui all’articolo 6 di tale direttiva e si considera pertanto che abbia cessato di essere un rifiuto dal momento in cui è stata redatta la dichiarazione UE di conformità.
Articolo 48 Sanzioni
Gli Stati membri stabiliscono norme relative alle sanzioni da irrogare in caso di violazione del presente regolamento e adottano le misure necessarie ad assicurare che tali sanzioni siano applicate. Le sanzioni previste sono effettive, proporzionate e dissuasive. Gli Stati membri notificano senza indugio alla Commissione tali norme e misure, nonché eventuali successive modifiche delle stesse.
Articolo 49 Relazione
Entro il 16 luglio 2026, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione in cui valuta l’applicazione del presente regolamento e il suo impatto complessivo per quanto concerne il raggiungimento dei relativi obiettivi, ivi compreso l’impatto sulle piccole e medie imprese. Tale relazione include:
a) una valutazione del funzionamento del mercato interno per quanto riguarda i prodotti fertilizzanti, compresa l’efficacia della valutazione della conformità e della vigilanza del mercato e un’analisi degli effetti dell’armonizzazione opzionale sulla produzione, sulle quote di mercato e sui flussi commerciali dei prodotti fertilizzanti dell’UE e dei prodotti fertilizzanti immessi sul mercato in base alle norme nazionali;
b) un riesame dei valori limite per il tenore di cadmio nei concimi fosfatici, al fine di valutare la fattibilità di ridurre tali valori limite a un livello inferiore appropriato sulla base delle tecnologie disponibili e dei dati scientifici relativi all’esposizione al cadmio e al suo accumulo nell’ambiente, tenendo conto dei fattori ambientali, in particolare nel contesto delle condizioni pedoclimatiche e dei fattori sanitari, come pure dei fattori socioeconomici, tra cui considerazioni di sicurezza dell’approvvigionamento;
c) una valutazione dell’applicazione delle limitazioni ai livelli di contaminanti fissati all’allegato I e una valutazione di eventuali nuovi dati scientifici pertinenti relativi alla tossicità e alla cancerogenicità dei contaminanti che diventino disponibili, inclusi i rischi derivanti dalla contaminazione da uranio nei prodotti fertilizzanti.
La relazione tiene debitamente conto del progresso tecnologico e dell’innovazione nonché dei processi di normazione che incidono sulla produzione e sull’uso di prodotti fertilizzanti. È corredata, se del caso, di una proposta legislativa.
Articolo 50 Riesame della biodegradabilità
Entro 16 luglio 2024, la Commissione procede a un riesame al fine di valutare la possibilità di determinare criteri di biodegradabilità per i teli pacciamanti e di integrarli nella categoria 9 dei materiali costituenti dell’allegato II, parte II.
Articolo 51 Abrogazione del regolamento (CE) n. 2003/2003
Il regolamento (CE) n. 2003/2003 è abrogato a decorrere dal 16 luglio 2022.
I riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti al presente regolamento.
Articolo 52 Disposizioni transitorie
Gli Stati membri non ostacolano la messa a disposizione sul mercato dei prodotti che sono stati immessi sul mercato come concimi classificati «concimi CE» a norma del regolamento (CE) n. 2003/2003 prima del 16 luglio 2022. Le disposizioni del capo V del presente regolamento si applicano tuttavia mutatis mutandis ai suddetti prodotti.
Articolo 53 Entrata in vigore e applicazione
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 16 luglio 2022.
Tuttavia:
a) l’articolo 4, paragrafo 3, e gli articoli 14, 42, 43, 44, 45, 46 e 47 si applicano a decorrere dal 15 luglio 2019; e
b) gli articoli da 20 a 36 si applicano a decorrere dal 16 aprile 2020.
...
ALLEGATO I Categorie funzionali del prodotto («PFC») per i prodotti fertilizzanti dell’UE
ALLEGATO II Categorie di materiali costituenti (CMC)
ALLEGATO III Prescrizioni di etichettatura
ALLEGATO IV Procedure di valutazione della conformità
ALLEGATO V Dichiarazione UE di conformità (n. XXX)
________
[box-info]Modifiche:
Regolamento delegato (UE) 2021/1768 Testo Consolidato 07.2022
Regolamento delegato (UE) 2021/2088 Testo Consolidato 07.2022
Regolamento delegato (UE) 2021/2087 Testo Consolidato 07.2022
Regolamento delegato (UE) 2021/2086 Testo Consolidato 07.2022
Regolamento delegato (UE) 2022/1171 Testo Consolidato 10.2022
Regolamento delegato (UE) 2022/1519 Testo Consolidato 10.2022
Regolamento delegato (UE) 2023/409 Testo Consolidato 03.2023
Regolamento delegato (UE) 2024/1682 Testo Consolidato 07.2024
Regolamento (UE) 2024/2516 [...]
Regolamento delegato (UE) 2024/2770 Testo Consolidato 11.2024
Regolamento delegato (UE) 2024/2786 [...]
Regolamento delegato (UE) 2024/2787 [...]
Regolamento delegato (UE) 2024/2788 [...]
Regolamento delegato (UE) 2024/2790 [...]
Rettifiche:
Rettifica del regolamento (UE) 2019/1009 - 28.10.2021 Testo Consolidato 07.2022
Rettifica del regolamento (UE) 2019/100 - 25.06.1019 - Testo Consolidato 06.2019
Rettifica del regolamento (UE) 2019/1009 | 16.06.2022 Testo Consolidato 10.2022
Rettifica regolamento (UE) 2019/1009 | 16.10.2023 [...][/box-info]
...
Collegati:
[box-note]Linea guida etichettatura prodotti fertilizzanti regolamento (UE) 2019/1009 (FPR)
Dichiarazione UE di conformità Fertilizzanti - Modello
Regolamento (CE) n. 1069/2009
Regolamento (CE) n.1107/2009
Regolamento (CE) n. 2003/2003
Concimi: in arrivo il regolamento che prevede la marcatura CE
Decreto legislativo 75/2010 | Disciplina fertilizzanti - Consolidato[/box-note]
RAPEX Report 30 del 26/07/2019 N. 18 A12/1126/19 Lussemburgo

RAPEX: Rapid Alert System for Non-Food Consumer Products
Report 30 del 26/07/2019 N. 18 A12/1126/19 Lussemburgo
Approfondimento tecnico: Slime giocattolo
Il prodotto, di marca RT BEHEER BV, mod. 2570197, è stato sottoposto al divieto di commercializzazione perché non conforme alla Direttiva 2009/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2009 sulla sicurezza dei giocattoli ed alle norme tecniche armonizzate EN 71-1 “Sicurezza dei giocattoli - parte 1: Proprietà meccaniche e fisiche” e EN 71-3 “Sicurezza dei giocattoli - parte 3: Migrazione di alcuni elementi”.
La migrazione del boro rispetto alla sostanza contenuta è troppo elevata (valore misurato 2360 mg/kg).
L'ingestione o il contatto con una quantità eccessiva di boro può nuocere alla salute dei bambini danneggiando il sistema riproduttivo. Inoltre, un bambino potrebbe soffocare con l'imballaggio a forma di piccola sfera tentando di aprirla con i denti.
Direttiva 2009/48/CE
Allegato II
Requisiti particolari di sicurezza
III. Proprietà Chimiche
13. Fatti salvi i punti 3, 4 e 5, non devono essere superati i seguenti limiti di migrazione degli elementi sotto indicati dai giocattoli o dai loro componenti:
Boro
- mg/kg di materiale per giocattoli secco, fragile, in polvere o flessibile = 1200
- mg/kg di materiale per giocattoli liquido o colloso = 300
- mg/kg di materiale rimovibile dal giocattolo mediante raschiatura = 15000
Descrizione | Livello | Dimensione | Downloads | |
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RAPEX Report 30 del 26_07_2019 N. 18 A12_1126_19 Lussemburgo.pdf Slime giocattolo |
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RAPEX Report 29 del 19/07/2019 N. 1 A12/1103/19 Slovenia

RAPEX: Rapid Alert System for Non-Food Consumer Products
Report 29 del 19/07/2019 N. 1 A12/1103/19 Slovenia
Approfondimento tecnico: Mouse ottico
Il prodotto, di marca TRUST, mod. ZIVA, è stato sottoposto alla procedura di ritiro dal mercato perché non conforme alla Direttiva 2011/65/UE del Parlamento e del Consiglio dell’8 giugno 2011 sulla restrizione dell’uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche - RoHS II.
Le saldature contengono una quantità eccessiva di piombo (valori misurati fino allo 0,35 % peso).
Il piombo è pericoloso per l'ambiente.
Direttiva 2011/65/UE
Articolo 4 - Prevenzione
1. Gli Stati membri provvedono affinché le AEE immesse sul mercato, compresi i cavi e i pezzi di ricambio destinati alla loro riparazione, al loro riutilizzo, all’aggiornamento delle loro funzionalità o al potenziamento della loro capacità, non contengano le sostanze di cui all’allegato II.
Allegato II
Sostanze con restrizioni d’uso di cui all’articolo 4, paragrafo 1, e valori delle concentrazioni massime tollerate per peso nei materiali omogenei
- Piombo (0,1 %)
- Mercurio (0,1 %)
- Cadmio (0,01 %)
- Cromo esavalente (0,1 %)
- Bifenili polibromurati (PBB) (0,1 %)
- Eteri di difenile polibromurato (PBDE) (0,1 %) - Ftalato di bis(2-etilesile) (DEHP) (0,1%) | Aggiunta da Direttiva Delegata (UE) 2015/863 | ROHS III
- Benzilbutilftalato (BBP) (0,1%) | Aggiunta da Direttiva Delegata (UE) 2015/863 | ROHS III
- Dibutilftalato (DBP) (0,1%) | Aggiunta da Direttiva Delegata (UE) 2015/863 | ROHS III
- Diisobutilftalato (DIBP) (0,1%) | Aggiunta da Direttiva Delegata (UE) 2015/863 | ROHS III
Descrizione | Livello | Dimensione | Downloads | |
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RAPEX Report 29 del 19_07_2019 N. 1 A12_1103_19 Slovenia.pdf Mouse ottico |
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Norme armonizzate Direttiva 2009/48/CE Giocattoli
Norme armonizzate Direttiva 2009/48/CE Giocattoli
ID 8819 | Update 05 Aprile 2023
Elenco consolidato Norme armonizzate a Aprile 2023
Dal 1° dicembre 2018 i riferimenti delle norme armonizzate sono pubblicati e ritirati dalla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea non più come "Comunicazioni della Commissione" ma mediante "Decisioni di esecuzione della Commissione" (Vedasi Com.(2018) 764 EC).
I riferimenti pubblicati ai sensi della direttiva 2009/48/CE sono contenuti nelle:
1. Comunicazione 2018/C 282/02 del 10 Agosto 2018 Comunicazione della Commissione nell'ambito dell'applicazione della direttiva 2009/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2009, sulla sicurezza dei giocattoli
2. Decisione di esecuzione (UE) 2019/1254 della Commissione del 22 luglio 2019 relativa alle norme armonizzate sulla sicurezza dei giocattoli redatte a sostegno della direttiva 2009/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 195/43 del 23.07.2019)
3. Decisione di esecuzione (UE) 2019/1728 della Commissione del 15 ottobre 2019 relativa alle norme armonizzate per i giocattoli redatte a sostegno della direttiva 2009/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 263/32 del 16.10.2019)
4. Decisione di esecuzione (UE) 2021/867 della Commissione del 28 maggio 2021 relativa alle norme armonizzate per i giocattoli redatte a sostegno della direttiva 2009/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 190/96 del 31.5.2021)
5. Decisione di esecuzione (UE) 2021/1992 della Commissione del 15 novembre 2021 relativa alle norme armonizzate per i giocattoli redatte a sostegno della direttiva 2009/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio. (GU L 405/14 del 16.11.2021). Abrogata dalla Decisione di esecuzione (UE) 2023/740
6. Decisione di esecuzione (UE) 2023/740 della Commissione del 4 aprile 2023 relativa alle norme armonizzate per i giocattoli redatte a sostegno della direttiva 2009/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio. (GU L 96/85 del 5.4.2023). Entrata in vigore: 05.04.2023
e devono essere letti insieme, tenendo conto che l'ultima decisione modifica alcuni riferimenti pubblicati nella comunicazione e nelle decisioni precedenti pubblicate.
[box-download]In Allegato Documento PDF con l'elenco consolidato delle norme armonizzate Direttiva Giocattoli a Aprile 2023 riservato Abbonati.[/box-download]
Certifico Srl - IT | Rev. 4.0 2023
©Copia autorizzata Abbonati
Vedi sezione 2019/2023 "Norme armonizzate click"
...
Elenco consolidato Norme armonizzate direttiva 2009/48/CE Giocattoli a Aprile 2023
Consolidato con:
1. Comunicazione 2018/C 282/02 del 10 Agosto 2018
2. Decisione di esecuzione (UE) 2019/1254
3. Decisione di esecuzione (UE) 2019/1728
4. Decisione di esecuzione (UE) 2021/867
5. Decisione di esecuzione (UE) 2021/1992
6. Decisione di esecuzione (UE) 2023/740
OEN (1) |
Riferimento e titolo della norma (e documento di riferimento) |
Prima pubblicazione GU |
Riferimento della norma sostituita |
Data di cessazione della presunzione di conformità della norma sostituita Nota 1 |
Decisione di esecuzione Nota 4 |
|||||||||
(1) |
(2) |
(3) |
(4) |
(5) |
(6) |
|||||||||
CEN |
EN 71-1:2014+A1:2018 Sicurezza dei giocattoli — parte 1: Proprietà meccaniche e fisiche |
05.04.2023 |
EN 71-1:2014 Nota 2.1 |
28.2.2019 |
Decisione di esecuzione (UE) 2023/740 Norma pubblicata: 05.04.2023 |
|||||||||
CEN |
EN 71-2:2020
|
05.04.2023 |
|
|
Decisione di esecuzione (UE) 2023/740 Norma pubblicata: 05.04.2023 |
|||||||||
CEN |
EN 71-3:2019+A1:2021 Sicurezza dei giocattoli - Parte 3: Migrazione di alcuni elementi |
05.04.2023 |
|
|
Decisione di esecuzione (UE) 2023/740 Norma pubblicata: 05.04.2023 |
|||||||||
CEN |
EN 71-4:2020
|
05.04.2023 |
|
|
Decisione di esecuzione (UE) 2023/740 Norma pubblicata: 05.04.2023 |
|||||||||
CEN |
EN 71-5:2015 Sicurezza dei giocattoli — parte 5: Giochi chimici (set), esclusi i set sperimentali per chimica |
05.04.2023 |
EN 71-5:2013 Nota 2.1 |
31.5.2016
|
Decisione di esecuzione (UE) 2023/740 Norma pubblicata: 05.04.2023 |
|||||||||
CEN |
EN 71-7:2014+A3:2020 Sicurezza dei giocattoli - Parte 7: Pitture a dito - Requisiti e metodi di prova |
05.04.2023 |
|
|
Decisione di esecuzione (UE) 2023/740 Norma pubblicata: 05.04.2023 |
|||||||||
CEN |
EN 71-8:2018 Sicurezza dei giocattoli - parte 8: Giocattoli di attività per uso domestico |
05.04.2023 |
EN 71-8:2011 |
28.2.2019 |
Decisione di esecuzione (UE) 2023/740 Norma pubblicata: 05.04.2023 |
|||||||||
CEN |
EN 71-12:2016 Sicurezza dei giocattoli — Parte 12: N-nitrosammine e sostanze N-nitrosabili Nota informativa: i valori limite di cui alla clausola 4.2, tabella 2, lettera a), della norma armonizzata "EN 71-12:2016 Sicurezza dei giocattoli — Parte 12: N-nitrosammine e sostanze N-nitrosabili" sono inferiori rispetto ai valori limite da rispettare fissati nell'allegato II, parte III, punto 8, della direttiva 2009/48/CE. In particolare, tali valori sono i seguenti:
|
05.04.2023 |
|
|
Decisione di esecuzione (UE) 2023/740 Norma pubblicata: 05.04.2023 |
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CEN |
EN 71-13:2021+A1:2022 |
05.04.2023 |
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|
Decisione di esecuzione (UE) 2023/740 Norma pubblicata: 05.04.2023 |
|||||||||
CEN |
EN 71-14:2018 Sicurezza dei giocattoli — parte 14: Trampolini per uso domestico |
05.04.2023 |
|
|
Decisione di esecuzione (UE) 2023/740 Norma pubblicata: 05.04.2023 |
|||||||||
Cenelec |
IEC 62115:2020 Sicurezza dei giocattoli elettrici IEC 62115:2020/A11:2020
|
05.04.2023 |
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Decisione di esecuzione (UE) 2023/740 Norma pubblicata: 05.04.2023 |
Nota 1: in genere la data di cessazione della presunzione di conformità coincide con la data di ritiro («dow»), fissata dall’organizzazione europea di normazione, ma è bene richiamare l’attenzione di coloro che utilizzano queste norme sul fatto che in alcuni casi eccezionali può avvenire diversamente.
Nota 2.1: la norma nuova (o modificata) ha lo stesso campo di applicazione della norma sostituita. Alla data stabilita, la norma sostituita cessa di dare la presunzione di conformità ai requisiti essenziali e agli altri requisiti previsti dalla normativa pertinente dell'Unione.
Nota 2.2: la nuova norma ha un campo di applicazione più ampio delle norme sostituite. Alla data stabilita le norme sostituite cessano di dare la presunzione di conformità ai requisiti essenziali e agli altri requisiti previsti dalla normativa pertinente dell'Unione.
Nota 2.3: la nuova norma ha un campo di applicazione più limitato rispetto alla norma sostituita. Alla data stabilita la norma (parzialmente) sostituita cessa di dare la presunzione di conformità ai requisiti essenziali e agli altri requisiti previsti dalla normativa pertinente dell'Unione per quei prodotti o servizi che rientrano nel campo di applicazione della nuova norma. La presunzione di conformità ai requisiti essenziali e agli altri requisiti previsti dalla normativa pertinente dell'Unione per i prodotti o servizi che rientrano ancora nel campo di applicazione della norma (parzialmente) sostituita, ma non nel campo di applicazione della nuova norma, rimane inalterata.
Nota 3:In caso di modifiche, la Norma cui si fa riferimento è la EN CCCCC:YYYY, comprensiva delle sue precedenti eventuali modifiche, e la nuova modifica citata. La norma sostituita perciò consiste nella EN CCCCC:YYYY e nelle sue precedenti eventuali modifiche, ma senza la nuova modifica citata. Alla data stabilita, la norma sostituita cessa di fornire la presunzione di conformità ai requisiti essenziali e agli altri requisiti previsti dalla normativa pertinente dell'Unione.
Nota 4: Dal 1° dicembre 2018 i riferimenti delle norme armonizzate sono pubblicati e ritirati dalla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea non più come "Comunicazioni della Commissione" ma mediante "Decisioni di esecuzione della Commissione" e devono essere letti insieme, tenendo conto che la decisione modifica alcuni riferimenti pubblicati nella comunicazione. (Vedasi Com.(2018) 764 EC).
NOTA:
- Ogni informazione relativa alla disponibilità delle norme può essere ottenuta o presso le organizzazioni europee di normazione o presso gli organismi nazionali di normazione il cui elenco è pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea conformemente all'articolo 27 del regolamento (UE) n. 1025/2012.
- Le norme armonizzate sono adottate dalle organizzazioni europee di normazione in lingua inglese (il CEN e il Cenelec pubblicano norme anche in francese e tedesco). Successivamente i titoli delle norme armonizzate sono tradotti in tutte le altre lingue ufficiali richieste dell'Unione europea dagli organismi nazionali di normazione. La Commissione europea non è responsabile della correttezza dei titoli presentati per la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale.
- La pubblicazione dei riferimenti alle rettifiche «…/AC:YYYY» avviene a solo scopo di informazione. Una rettifica elimina errori di stampa, linguistici o simili nel testo di una norma e può riferirsi a una o più versioni linguistiche (inglese, francese e/o tedesco) di una norma adottata da un'organizzazione europea di normazione.
- La pubblicazione dei riferimenti nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea non implica che le norme siano disponibili in tutte le lingue ufficiali dell'Unione.
- Il presente elenco sostituisce tutti gli elenchi precedenti pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. La Commissione europea assicura l'aggiornamento del presente elenco.
- Per ulteriori informazioni sulle norme armonizzate o altre norme europee, consultare il seguente indirizzo Internet:
http://ec.europa.eu/growth/single-market/european-standards/harmonised-standards/index_en.htm
_______
(1) OEN: Organzzazione europea di normazione:
- CEN: Rue de la Science 23, B-1040 Bruxelles, Telefono: +32 25500811; fax +32 25500819 (http://www.cen.eu)
- Cenelec: Rue de la Science 23, B-1040 Bruxelles, Telefono: +32 25500811; fax +32 25500819 (http://www.cenelec.eu)
- ETSI: 650, route des Lucioles, F-06921 Sophia Antipolis, tel.+33 492944200; fax +33 493654716, (http://www.etsi.eu)
...
Collegati:
Vedi la nuova sezione 2019/2023 "Norme armonizzate click"
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Elenco consolidato Norme armonizzate Giocattoli Aprile 2023.pdf Certifico Srl - Rev. 4.0 2023 |
168 kB | 12 | |
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Elenco consolidato Norme armonizzate Giocattoli Novembre 2021.pdf Certifico Srl - Rev. 3.0 2021 |
437 kB | 18 | |
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Elenco consolidato Norme armonizzate Giocattoli Maggio 2021.pdf Certifico Srl - Rev. 2.0 2021 |
419 kB | 4 | |
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Elenco consolidato Norme armonizzate Giocattoli Ottobre 2019.pdf Certifico Srl - Rev. 1.0 2019 |
429 kB | 16 | |
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Elenco consolidato Norme armonizzate Giocattoli Luglio 2019.pdf Certifico Srl - Rev. 0.0 2019 |
182 kB | 13 |
Direttiva RoHS: Open Scope dal 22 luglio 2019
Open scope Direttiva RoHS 2011/65/CE: dal 22 luglio 2019
ID 8793 | 18 Luglio 2019 | News in aggiornamento - Scheda allegata
A partire dal 22 luglio 2019 diventerà applicabile per la Direttiva Rohs 2011/65/UE (termine validità esenzione previsto dalla Direttiva (UE) 2017/2102), l'undicesima categoria dell'Allegato I: “Altre Aee non comprese nelle categorie sopra elencate”.
L’introduzione di una categoria generica ha l’obiettivo di definire un momento temporale a partire dal quale un campo di applicazione ben circoscritto diventi un campo di applicazione aperto (il cosiddetto “open scope”) che include tutte le Aee.
Si tratta di un importante punto di svolta poiché, a partire dal 22 luglio 2019, molti prodotti, ai quali la direttiva Rohs non è mai stata applicabile, cominceranno a doverne rispettare i requisiti.
A partire da questa data, infatti, il costruttore di una qualsiasi apparecchiatura che dipende dall’energia elettrica per svolgere una delle proprie funzioni, dovrà attestare il rispetto della RoHS attraverso la marcatura CE, a meno che il prodotto non ricada in una delle esclusioni o delle esenzioni previste.
Sono AEE:
1) «apparecchiature elettriche ed elettroniche» o «AEE», le apparecchiature che dipendono, per un corretto funzionamento, da correnti elettriche o campi elettromagnetici e le apparecchiature di generazione, trasferimento e misura di tali correnti e campi e progettate per essere usate con una tensione non superiore a 1 000 volt per la corrente alternata e a 1 500 volt per la corrente continua;
2) ai fini del punto 1, «che dipendono», in relazione alle AEE, indica il fatto che le apparecchiature necessitano di correnti elettriche o di campi elettromagnetici per espletare almeno una delle funzioni previste;
….
[box-info]Direttiva 2011/65/UE
...
ALLEGATO I Categorie di AEE disciplinate dalla presente direttiva
1. Grandi elettrodomestici
2. Piccoli elettrodomestici
3. Apparecchiature informatiche e per telecomunicazioni
4. Apparecchiature di consumo
5. Apparecchiature di illuminazione
6. Strumenti elettrici ed elettronici
7. Giocattoli e apparecchiature per il tempo libero e per lo sport
8. Dispositivi medici
9. Strumenti di monitoraggio e controllo, compresi gli strumenti di monitoraggio e controllo industriali
10. Distributori automatici
11. Altre AEE non comprese nelle categorie sopra elencate (dal 22 luglio 2019 / ndr) [/box-info]
[box-info]Direttiva 2011/65/UE
ALLEGATO II Sostanze con restrizioni d’uso di cui all’articolo 4, paragrafo 1, e valori delle concentrazioni massime tollerate per peso nei materiali omogenei
Piombo (0,1 %)
Mercurio (0,1 %)
Cadmio (0,01 %)
Cromo esavalente (0,1 %)
Bifenili polibromurati (PBB) (0,1 %)
Eteri di difenile polibromurato (PBDE) (0,1 %)
Ftalato di bis(2-etilesile) (DEHP) (0,1%) | Aggiunta da Direttiva delegata (UE) 2015/863
Benzilbutilftalato (BBP) (0,1%) | Aggiunta da Direttiva Delegata delegata (UE) 2015/863
Dibutilftalato (DBP) (0,1%) Aggiunta da Direttiva delegata (UE) 2015/863
Diisobutilftalato (DIBP) (0,1%) Aggiunta da Direttiva delegata (UE) 2015/863[/box-info]
[box-note]La modifica "Open scope"
Direttiva (UE) 2017/2102 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 novembre 2017 recante modifica della direttiva 2011/65/UE sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche (GU L 305/8 del 21.11.2017)
...
Art. 1
...
3) l'articolo 4 è così modificato:
a) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:
«3. Il paragrafo 1 si applica ai dispositivi medici e agli strumenti di monitoraggio e controllo immessi sul mercato a decorrere dal 22 luglio 2014, ai dispositivi medico-diagnostici in vitro immessi sul mercato a decorrere dal 22 luglio 2016, agli strumenti di monitoraggio e controllo industriali immessi sul mercato a decorrere dal 22 luglio 2017 e a tutte le altre AEE che non rientravano nell'ambito di applicazione della direttiva 2002/95/CE e che sono immesse sul mercato dal 22 luglio 2019 (campo aperto / ndr)»;
b) al paragrafo 4 è inserita la lettera seguente:
«e bis) tutte le altre AEE che non rientravano nell'ambito di applicazione della direttiva 2002/95/CE e che sono immesse sul mercato prima del 22 luglio 2019 (campo aperto / ndr);»
...
4) l'articolo 5 è così modificato:
a) al paragrafo 2, il secondo comma è sostituito dal seguente: «Per le esenzioni di cui all'allegato III al 21 luglio 2011, a meno che non sia specificato un periodo più breve, il periodo di validità massima, che può essere prorogato, è:
a) per le categorie da 1 a 7 e per la categoria 10 dell'allegato I, cinque anni a decorrere dal 21 luglio 2011;
b) per le categorie 8 e 9 dell'allegato I, sette anni a decorrere dalle date pertinenti stabilite all'articolo 4, paragrafo 3; e
c) per la categoria 11 dell'allegato I, cinque anni a decorrere dal 22 luglio 2019.»;
...[/box-note]
[box-info]Direttiva 2011/65/UE Consolidato 2019 (in rosso le modifiche della Direttiva (UE) 2017/2102)
...
Articolo 4 Prevenzione
1. Gli Stati membri provvedono affinché le AEE immesse sul mercato, compresi i cavi e i pezzi di ricambio destinati alla loro riparazione, al loro riutilizzo, all’aggiornamento delle loro funzionalità o al potenziamento della loro capacità, non contengano le sostanze di cui all’allegato II.
2. Ai fini della presente direttiva nei materiali omogenei è tollerata una concentrazione massima in peso non superiore a quella indicata nell’allegato II. La Commissione adotta, mediante atti delegati conformemente all’articolo 20 e fatte salve le condizioni di cui agli articoli 21 e 22, le modalità dettagliate per garantire la conformità ai predetti valori massimi di concentrazione, anche tenendo conto dei rivestimenti superficiali.
(Direttiva (UE) 2017/2102)
3. Il paragrafo 1 si applica ai dispositivi medici e agli strumenti di monitoraggio e controllo immessi sul mercato a decorrere dal 22 luglio 2014, ai dispositivi medico-diagnostici in vitro immessi sul mercato a decorrere dal 22 luglio 2016, agli strumenti di monitoraggio e controllo industriali immessi sul mercato a decorrere dal 22 luglio 2017 e a tutte le altre AEE che non rientravano nell'ambito di applicazione della direttiva 2002/95/CE (RoHS I abrogata da RoHS II direttiva 2011/65/UE / ndr) e che sono immesse sul mercato dal 22 luglio 2019.
4. Il paragrafo 1 non si applica ai cavi o ai pezzi di ricambio destinati alla riparazione, al riutilizzo, all’aggiornamento delle funzionalità o al potenziamento della capacità di:
a) AEE immesse sul mercato anteriormente al 1o luglio 2006;
b) dispositivi medici immessi sul mercato anteriormente al 22 luglio 2014;
c) dispositivi medici di diagnosi in vitro immessi sul mercato anteriormente al 22 luglio 2016;
d) strumenti di monitoraggio e controllo immessi sul mercato anteriormente al 22 luglio 2014;
e) strumenti di monitoraggio e controllo industriali immessi sul mercato anteriormente al 22 luglio 2017;
(Direttiva (UE) 2017/2102)
e bis) tutte le altre AEE che non rientravano nell'ambito di applicazione della direttiva 2002/95/CE (RoHS I abrogata da RoHS II direttiva 20112/65/UE / ndr) e che sono immesse sul mercato prima del 22 luglio 2019;
f) AEE che hanno beneficiato di un’esenzione e sono state immesse sul mercato prima della scadenza dell’esenzione medesima, relativamente all’esenzione specifica in questione.
…
Articolo 5 Adattamento degli allegati al progresso tecnico e scientifico
1. Al fine di adeguare gli allegati III e IV al progresso scientifico e tecnico e onde conseguire gli obiettivi di cui all’articolo 1, la Commissione, mediante singoli atti delegati conformemente all’articolo 20 e alle condizioni di cui agli articoli 21 e 22, adotta le misure seguenti:
a) l’inclusione dei materiali e componenti delle AEE per applicazioni specifiche nelle liste degli allegati III e IV, purché tale inclusione non indebolisca la protezione della salute umana e dell’ambiente offerta dal regolamento (CE) n. 1907/2006 e qualora sia soddisfatta una delle seguenti condizioni:
- la loro eliminazione o sostituzione mediante modifiche alla progettazione o mediante materiali e componenti che non richiedono i materiali o le sostanze di cui all’allegato II è scientificamente o tecnicamente impraticabile,
- l’affidabilità dei sostituti non è garantita,
- gli impatti negativi complessivi sull’ambiente, sulla salute e sulla sicurezza dei consumatori causati dalla sostituzione possono superare i benefici complessivi per l’ambiente, per la salute e per la sicurezza dei consumatori. Le decisioni in merito all’inclusione di materiali e componenti di AEE nelle liste degli allegati III e IV e alla durata di eventuali esenzioni tengono conto della disponibilità di sostituti e dell’impatto socioeconomico della sostituzione. Le decisioni sulla durata di eventuali esenzioni tengono conto di ogni potenziale impatto negativo sull’innovazione. È opportuna, se del caso, una riflessione improntata al ciclo di vita in merito agli effetti complessivi dell’esenzione;
b) la soppressione dei materiali e dei componenti delle AEE dalle liste degli allegati III e IV qualora non siano più soddisfatte le condizioni stabilite alla lettera a).
2. Le misure adottate ai sensi del paragrafo 1, lettera a), hanno una validità massima di cinque anni per le categorie da 1 a 7, 10 e 11 dell’allegato I e una validità massima di sette anni per le categorie 8 e 9 dell’allegato I.
I periodi di validità devono essere decisi caso per caso e possono essere prorogati.
(Direttiva (UE) 2017/2102)
Per le esenzioni di cui all'allegato III al 21 luglio 2011, a meno che non sia specificato un periodo più breve, il periodo di validità massima, che può essere prorogato, è:
a) per le categorie da 1 a 7 e per la categoria 10 dell'allegato I, cinque anni a decorrere dal 21 luglio 2011;
b) per le categorie 8 e 9 dell'allegato I, sette anni a decorrere dalle date pertinenti stabilite all'articolo 4, paragrafo 3; e
c) per la categoria 11 dell'allegato I, cinque anni a decorrere dal 22 luglio 2019.
Per le esenzioni di cui all’allegato IV il 21 luglio 2011, il periodo di validità massima, che può essere prorogato, è di sette anni a decorrere dalle date pertinenti di cui all’articolo 4, paragrafo 3, salvo che non sia specificato un periodo più breve.
3. La domanda di concessione, di rinnovo o di revoca di un’esenzione è inoltrata alla Commissione in conformità dell’allegato V.
4. La Commissione:
a) dà conferma scritta della domanda entro quindici giorni dal suo ricevimento; tale conferma reca la data di ricevimento della domanda;
b) informa senza indugio gli Stati membri in merito alla domanda e la mette a loro disposizione unitamente ad ogni altra informazione fornita dal richiedente;
(Direttiva (UE) 2017/2102)
b bis) entro un mese dal ricevimento di una domanda, invia al richiedente, agli Stati membri e al Parlamento europeo un calendario per l'adozione della sua decisione sulla domanda;
c) mette a disposizione del pubblico una sintesi della domanda;
d) valuta la domanda e la sua motivazione.
5. La domanda di rinnovo di un’esenzione è presentata al massimo diciotto mesi prima della scadenza dell’esenzione.
(Direttiva (UE) 2017/2102)
----------soppresso------------
L’esenzione in vigore resta valida finché la Commissione non adotta una decisione sulla domanda di rinnovo.
6. Qualora la domanda di rinnovo di un’esenzione sia rigettata o l’esenzione sia revocata, tale esenzione scade dopo un periodo minimo di dodici mesi e un periodo massimo di diciotto mesi a decorrere dalla data della decisione.
7. Prima di modificare gli allegati, la Commissione consulta, fra l’altro, gli operatori economici, gli operatori del settore del riciclaggio e del trattamento, le organizzazioni ambientaliste e le associazioni dei lavoratori e dei consumatori e rende pubblicamente disponibili le osservazioni che le sono pervenute.
8. La Commissione adotta un formato armonizzato per le domande di cui al paragrafo 3 del presente articolo, nonché orientamenti esaurienti per la presentazione di tali domande, tenendo conto della situazione delle PMI. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 19, paragrafo 2.
...[/box-info]
Certifico Srl - IT | Rev. 00 2019
©Copia autorizzata Abbonati
Allegato Scheda PDF e Parere Legale Avv. Maurizio Iorio (si ringrazia)
Collegati
[box-note]Direttiva RoHS III | Testo consolidato
Direttiva 2011/65/UE RoHS
Direttiva (UE) 2017/2102
Direttiva RoHS: Evoluzioni
Dichiarazione UE di Conformità RoHS III - Modello[/box-note]
Descrizione | Livello | Dimensione | Downloads | |
---|---|---|---|---|
![]() |
Direttiva RoHS Open Scope dal 22 luglio 2019.pdf Certifico Srl - Rev. 0.0 2019 |
138 kB | 75 | |
![]() |
Open Scoppe Direttiva RoHS.pdf Certifico Srl - Rev. 0.0 2019 |
486 kB | 48 |
Draft standardisation Regulation (EU) 2019/945
Draft standardisation Regulation (EU) 2019/945
Draft standardisation request to the European Committee for Standardisation as regards unmanned aircraft classes intended to be operated in the ‘open’ category of operations in support of Commission delegated Regulation (EU) 2019/945 of 12 March 2019
Article 1 Requested standardisation activities
The European Committee for Standardisation (CEN) is requested to draft new harmonised standards listed in Table 1 of Annex I to this Decision in support Chapter II of the Commission delegated Regulation (EU) 2019/945 laying down the requirements for the design and manufacture of unmanned aircraft systems (UAS) classes intended to be operated in the ‘open’ category of operations and remote identification add-on.
The standards referred to in the first paragraph shall meet the requirements set out in Annex II.
Article 2 Work programme
CEN shall prepare a work programme indicating all the standards referred to in the first paragraph of Article 1, the responsible technical bodies and a timetable for the execution of the requested standardisation activities in line with the deadlines set out in Annex I.
CEN shall submit the draft work programme to the Commission by 3 months after the notification of this Decision by the Commission and provide it with access to an overall project plan.
CEN shall inform the Commission of any amendments to the work programme.
...
Fonte: EC
Collegati:
[box-note]Regolamento delegato (UE) 2019/945
Droni: il Nuovo Regolamento Unico Europeo e marcatura CE a breve[/box-note]
Descrizione | Livello | Dimensione | Downloads | |
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![]() |
Draft standardisation request as regards unmanned aircraft classes.pdf EU 2019 |
804 kB | 2 |
Regolamento delegato (UE) 2019/945
Regolamento delegato (UE) 2019/945
della Commissione del 12 marzo 2019 relativo ai sistemi aeromobili senza equipaggio e agli operatori di paesi terzi di sistemi aeromobili senza equipaggio
GU L 152/1 dell'11.06.2019
Entrata in vigore: 01.07.2019
________
Modificato da:
- M1 Regolamento Delegato (UE) 2020/1058 della Commissione del 27 aprile 2020 (GU L 232 1 20.7.2020)
- M2 Regolamento delegato (UE) 2022/851 della Commissione del 22 marzo 2022 (GU L 150 del 1.6.2022)
________
Articolo 1 Oggetto
1. Il presente regolamento stabilisce i requisiti di progettazione e di fabbricazione dei sistemi aeromobili senza equipaggio (unmanned aircraft systems, «UAS») destinati a essere impiegati secondo le norme e le condizioni definite dal regolamento di esecuzione (UE) 2019/947 e dei componenti aggiuntivi di identificazione remota. Esso definisce inoltre i tipi di UAS per i quali la progettazione, produzione e manutenzione dovrebbero essere soggette a certificazione.
2. Il presente regolamento stabilisce inoltre le norme per la messa a disposizione sul mercato e per la libera circolazione nell'Unione degli UAS destinati a essere impiegati nella categoria «aperta» e dei componenti aggiuntivi di identificazione remota.
3. Il presente regolamento dispone altresì norme per gli operatori di UAS di paesi terzi nel momento in cui questi svolgono le operazioni UAS a norma del regolamento di esecuzione (UE) 2019/947 nello spazio aereo del cielo unico europeo.
Articolo 2 Ambito di applicazione
1. Il capo II del presente regolamento si applica ai seguenti prodotti:
a) gli UAS destinati a essere impiegati secondo le norme e le condizioni applicabili alla categoria «aperta» delle operazioni UAS a norma del regolamento di esecuzione (UE) 2019/947, con l'eccezione degli UAS costruiti da privati, e provvisti di un'etichetta di identificazione della classe come previsto nelle parti da 1 a 5 dell'allegato del presente regolamento, sulla quale sia indicata la classe di appartenenza tra le cinque classi di UAS di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2019/947;
b) i componenti aggiuntivi di identificazione remota di cui alla parte 6 dell'allegato del presente regolamento.
2. Il capo III del presente regolamento si applica agli UAS impiegati secondo le norme e le condizioni applicabili alle categorie «certificata» e «specifica» delle operazioni UAS a norma del regolamento di esecuzione (UE) 2019/947.
3. Il capo IV del presente regolamento si applica inoltre agli operatori di UAS che hanno la propria sede di attività principale, che sono stabiliti o che sono residenti in un paese terzo, se gli UAS sono utilizzati nell'Unione.
4. Il presente regolamento non si applica agli UAS destinati a essere impiegati esclusivamente in locali chiusi.
[...]
Articolo 4 Requisiti
1. I prodotti di cui all'articolo 2, paragrafo 1, sono conformi ai requisiti di cui alle parti da 1 a 6 dell'allegato.
2. Gli UAS che non sono considerati giocattoli a norma della direttiva 2009/48/CE sono conformi ai pertinenti requisiti di sicurezza e di tutela della salute di cui alla direttiva 2006/42/CE solo per quanto riguarda i rischi diversi da quelli legati alla sicurezza di volo degli UA.
3. L'aggiornamento di software di prodotti già messi a disposizione sul mercato è possibile solo se tali aggiornamenti non pregiudicano la conformità del prodotto.
...
Collegati:
[box-note]Droni: il Nuovo Regolamento Unico Europeo e marcatura CE a breve
Regolamento Delegato (UE) 2020/1058[/box-note]
Decreto 19 giugno 2019 | Modello DCI
Decreto 19 giugno 2019 | Modello Dichiarazione di costruzione o importazione (DCI)
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Approvazione del modello di Dichiarazione di costruzione o importazione (DCI)
(GU Serie Generale n.164 del 15-07-2019)
Entrata in vigore: 15-07-2019
[box-warning]Modello aggiornato con il Decreto 23 aprile 2011
Sulla base delle risultanze delle iniziali attività di esercizio del Sistema telematico centrale della nautica da diporto, si è reso necessario procedere all’aggiornamento del modello di Dichiarazione di costruzione o importazione
Vedi Modello 2021[/box-warning]
Art. 1.
1. La dichiarazione di costruzione o importazione (DCI) di un’unità da diporto, di cui all’art. 1, comma 2, del decreto del presidente della Repubblica 14 dicembre 2018, n. 152, è conforme al modello di cui all’allegato I del presente decreto.
2. La DCI di un’unità da diporto è rilasciata, dai soggetti di cui all’elenco all’uopo predisposto secondo le previsioni del decreto direttoriale n. 104 del 19/06/2019, previa presentazione, da parte dell’interessato, di apposita istanza, redatta conformemente all’allegato II del presente decreto.
3. I soggetti abilitati al rilascio della DCI sono tenuti a mantenere un proprio archivio delle certificazioni rilasciate, consentendone l’accesso alle Amministrazioni interessate.
4. Nei casi di accertata impossibilità del rilascio della DCI da parte dei soggetti di cui al punto 3, l’iscrizione dell’unità è comunque effettuata nel rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 19 e 20 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, e successive modifiche.
_______
Collegati:
[box-note]Decreto 23 aprile 2021
D.P.R. 14 dicembre 2018 n. 152
Codice della Nautica da Diporto
Sistema telematico centrale della nautica da diporto (Siste)[/box-note]
ISO 20607:2019 Redazione manuale di istruzioni
ISO 20607:2019 Redazione manuale di istruzioni
ID 8769 | 15.07.2019
[box-warning]EN ISO 20607:2019 Armonizzazione MD
Con la Decisione di esecuzione (UE) 2020/480 (GU L 102/6 del 02.04.2020), la EN ISO 20607:2019 entra in regime di armonizzazione per la Direttiva 2006/42/CE "macchine" a partire dalla data del 02 Aprile 2020.
La norma EN ISO 20607:2019 diventa il riferimento per la redazione del Manuale di Istruzioni per l'Uso e Manutenzione di macchine in Presunzione di Conformità alla Direttiva 2006/42/CE Macchine.[/box-warning]
Il presente elaborato, basato sulla norma tecnica ISO 20607:2019, illustra e dettaglia i contenuti da inserire all'interno di un manuale di istruzioni redatto per un prodotto rientrante nel campo di applicazione della Direttiva 2006/42/CE.
La norma tecnica ISO 20607:2019 specifica i requisiti di un manuale di istruzioni per i prodotti rientranti nel campo di applicazione della Direttiva 2006/42/CE Macchine.
La norma è una norma di tipo B secondo la classificazione riportata nella EN ISO 12100:2010.
La norma fornisce ulteriori specifiche per la redazione delle istruzioni per l’uso rispetto quanto già riportato al capitolo 6.4.5 della norma tecnica EN ISO 12100:2010.
(!) Traduzione non ufficiale IT (Licensed Certifico ISO - EN)
[box-info]INDICE
Premessa
Termini e definizioni
Gruppi cui è destinato il manuale di istruzioni
Le informazioni necessitano di
Vocabolario e terminologia comprensibili
Presentazione del manuale di istruzioni
Informazioni dai fornitori di componenti o sottosistemi
Leggibilità
Avvertenze, pittogrammi di pericolo e di sicurezza usati nel manuale di istruzioni
Struttura
Rischi residui
Segnali e dispositivi di allarme forniti con la macchina
Sicurezza informatica
Contenuto e struttura del manuale di istruzioni
Elementi base del manuale di istruzioni
Sommario
Sicurezza
Regole generali per la preparazione del capitolo "Sicurezza"
Situazioni di emergenza
Panoramica della macchina
Trasporto, movimentazione e stoccaggio
Assemblaggio della macchina
Posizionamento della macchina
Installazione
Controllo e collaudo dei sistemi di sicurezza
Messa in servizio
Impostazioni del Fabbricante
Funzionamento
Cambio di prodotto o capacità
Ispezione, test e manutenzione
Pulizia e sanificazione
Ricerca guasti / risoluzione dei problemi e riparazione
Smontaggio, disattivazione e rottamazione
Documenti e disegni
Indice
Glossario
Allegati
Lingua e formulazione/guida di stile
Versione (e) linguistica
Guida alla redazione delle istruzioni
Formulazione semplice per le istruzioni
Avvertenze
Forme di pubblicazione
Presentazione e formattazione (Allegato B)
Enfatizzare le informazioni
Titoli
Uso dei colori
Raccomandazioni per la scrittura delle istruzioni (Allegato C)[/box-info]
Data pubblicazione: 06.2019, Edizione 1
Comitato tecnico: ISO / TC 199 Sicurezza dei macchinari
[panel]EN ISO 12100:2010
6.4.5 Documenti di accompagnamento (in particolare manuale di istruzioni)
6.4.5.1 Contenuto
Il manuale di istruzioni o altre istruzioni scritte (per esempio, sull’imballaggio) devono contenere, tra l’altro, quanto segue:
a) informazioni relative al trasporto, alla movimentazione e all’immagazzinamento della macchina, come:
1) condizioni di immagazzinamento della macchina,
2) dimensioni, valore(i) della massa, posizione del(i) baricentro(i), e
3) indicazioni per la movimentazione (per esempio, disegni indicanti i punti di applicazione per l’attrezzatura di sollevamento);
b) informazioni relative all’installazione e alla messa in funzione della macchina, come:
1) requisiti per il fissaggio/ancoraggio e per la riduzione di rumore e vibrazioni,
2) condizioni di assemblaggio e di montaggio,
3) spazio richiesto per l'uso e la manutenzione,
4) condizioni ambientali ammissibili (per esempio, temperatura, umidità, vibrazioni, radiazioni elettromagnetiche),
5) istruzioni per il collegamento della macchina alla fonte di energia (in particolare riguardo alla protezione da sovraccarico elettrico),
6) indicazione sulla rimozione/smaltimento dei rifiuti, e
7) se necessario, raccomandazioni sulle misure di protezione da implementare da parte dell’utilizzatore - per esempio, mezzi di protezione supplementari (vedere figura 2, nota a piè di pagina d), distanze di sicurezza, segni e segnali di sicurezza;
c) informazioni relative alla macchina stessa, come:
1) descrizione dettagliata della macchina, suoi accessori, ripari e/o dispositivi di protezione,
2) gamma esaustiva delle applicazioni per cui è prevista la macchina, compresi gli eventuali usi non consentiti, tenendo conto delle eventuali variazioni della macchina originale,
3) diagrammi (in particolare la rappresentazione schematica delle funzioni di sicurezza),
4) dati sulla rumorosità e le vibrazioni generate dalla macchina e sulle radiazioni, i gas, i vapori e la polvere emessi dalla stessa, in riferimento ai metodi di misurazione utilizzati (comprese le incertezze di misurazione),
5) documentazione tecnica sull’equipaggiamento elettrico (vedere IEC 60204), e
6) documenti dichiaranti che la macchina soddisfa i requisiti obbligatori;
d) informazioni relative all’uso della macchina, come quanto segue:
1) uso previsto,
2) comandi manuali (attuatori),
3) messa a punto e regolazione,
4) modi e mezzi per l'arresto (in particolare arresto di emergenza),
5) rischi che non potrebbero essere eliminati mediante misure di protezione implementate dal progettista,
6) rischi particolari che possono essere generati da alcune applicazioni, mediante l’uso di particolari accessori, e su specifici mezzi di protezione necessari per tali applicazioni,
7) uso scorretto ragionevolmente prevedibile e applicazioni vietate,
8) identificazione e localizzazione delle avarie, per la riparazione e il riavviamento dopo un intervento, e
9) dispositivi di protezione individuale che è necessario utilizzare e formazione richiesta;
e) informazioni per la manutenzione, come:
1) natura e frequenza delle ispezioni per le funzioni di sicurezza,
2) specifiche delle parti di ricambio da utilizzare quando queste possono influire sulla salute e la sicurezza degli operatori,
3) istruzioni correlate a operazioni di manutenzione che richiedono una conoscenza tecnica definita o capacità particolari e di conseguenza devono essere eseguite esclusivamente da personale qualificato (per esempio, personale addetto alla manutenzione, specialisti),
4) istruzioni relative alle azioni di manutenzione (sostituzione di parti, ecc.) che non
richiedono capacità particolari e quindi possono essere eseguite dagli utilizzatori (per esempio
operatori), e
5) disegni e diagrammi che consentono al personale addetto alla manutenzione di eseguire le proprie mansioni in modo razionale (in particolare le mansioni della ricerca delle avarie);
f) informazioni relative a messa fuori servizio, smantellamento e smaltimento;
g) informazioni per situazioni di emergenza, come:
1) metodo operativo da seguire in caso di infortunio o rottura,
2) tipo di attrezzatura antincendio da utilizzare, e
3) un avvertimento su possibili emissioni o perdita di una sostanza(e) pericolosa(e) e, se possibile, indicazione dei mezzi per combatterne gli effetti;
h) istruzioni di manutenzione fornite per persone qualificate [voce e) 3) sopra] e istruzioni di manutenzione fornite per le persone non qualificate [voce e) 4) sopra], che è necessario appaiano chiaramente separate le une dalle altre.
6.4.5.2 Redazione del manuale di istruzioni
Quanto segue si applica alla redazione e presentazione del manuale di istruzioni.
a) Il carattere e la dimensione della stampa devono garantire la migliore leggibilità possibile. Avvertimenti e/o precauzioni di sicurezza dovrebbero essere enfatizzati dall'uso di colori, simboli e/o caratteri stampati in grande.
b) Le informazioni per l’uso devono essere fornite nella(e) lingua(e) del paese in cui la macchina è utilizzata per la prima volta e nella versione originale. Se più di una lingua è utilizzata, ogni lingua dovrebbe essere immediatamente distinguibile dall’altra e dovrebbero essere compiuti sforzi per mantenere insieme il testo tradotto e l’illustrazione pertinente.
Nota In alcuni paesi l’uso di una lingua(e) specifica(specifiche) è contemplato da requisiti legali.
c) Ogni qualvolta sia utile alla comprensione, il testo dovrebbe essere supportato da illustrazioni. Queste illustrazioni dovrebbero essere corredate di dettagli scritti che consentano, per esempio, di localizzare e identificare i comandi manuali (attuatori). Non dovrebbero essere separate dal testo di accompagnamento e dovrebbero seguire la sequenza delle operazioni.
d) Dovrebbe essere presa in considerazione una presentazione delle informazioni sotto forma di tabulati qualora questo agevoli la comprensione. Le tabelle dovrebbero essere poste accanto al testo pertinente.
e) Dovrebbe essere tenuto in considerazione l’uso dei colori, in particolare relativamente a componenti che richiedono una rapida identificazione.
f) Quando le informazioni per l’uso sono lunghe, dovrebbe essere fornito un sommario e/o un indice.
g) Le istruzioni relative alla sicurezza che implicano un’azione immediata dovrebbero essere fornite in una forma prontamente disponibile per l’operatore.
6.4.5.3 Stesura e redazione delle informazioni per l’uso
Quanto segue si applica alla stesura e alla redazione delle informazioni per l’uso.
a) Relazione con il modello: le informazioni devono chiaramente riferirsi allo specifico modello della macchina e, se necessario, ad altra identificazione appropriata (per esempio, numero di serie).
b) Principi di comunicazione: quando le informazioni per l'uso sono in fase di elaborazione, dovrebbe essere seguito il processo di comunicazione "vedere - pensare - utilizzare" per raggiungere il massimo effetto e dovrebbe rispettare la sequenza delle operazioni. Dovrebbero essere anticipate le domande "Come?" e "Perché?" e dovrebbero essere fornite le risposte.
c) Le informazioni per l’uso devono essere più semplici e più brevi possibile, e dovrebbero essere espresse in termini e unità coerenti, con una chiara spiegazione dei termini tecnici inusuali.
d) Quando si prevede che una macchina sia destinata a un uso non professionale, le istruzioni dovrebbero essere scritte in una forma immediatamente comprensibile all’utilizzatore non professionale. Se per l’utilizzo sicuro della macchina sono richiesti dispositivi di protezione individuale, dovrebbe essere fornita un’indicazione chiara, per esempio sull’imballaggio così come sulla macchina, in modo tale che questa informazione sia esposta in modo ben visibile presso il punto vendita.
e) Durata e disponibilità dei documenti: i documenti che forniscono istruzioni per l'uso dovrebbero essere prodotti in una forma durevole (cioè dovrebbero resistere a una manipolazione frequente da parte dell'utilizzatore). Può essere utile contrassegnarli con la dicitura “conservare per successiva consultazione”. Laddove le informazioni per l’uso siano conservate in formato elettronico (CD, DVD, nastro, disco rigido, ecc.) le informazioni relative ad aspetti della sicurezza che richiedono un’azione immediata devono essere sempre accompagnate da una copia cartacea immediatamente disponibile.[/panel]
Tabella di corrispondenza con la norma tecnica EN ISO 12100
Excursus
Termini e definizioni
Ai fini del presente documento, si applicano i termini e le definizioni indicati nella ISO 12100 e le seguenti.
ISO e IEC gestiscono database terminologici da utilizzare nel processo di creazione delle norme tecniche ai seguenti indirizzi:
- Piattaforma di navigazione online ISO: disponibile su https://www.iso.org/obp
- IEC Electropedia: disponibile all'indirizzo http://www.electropedia.org/
[panel]MANUALE DI ISTRUZIONI – parte delle istruzioni per l’uso fornite da un Fabbricante di macchine all’utilizzatore che contiene istruzioni ed avvertimenti per l’uso della macchina durante tutte le fasi del suo ciclo di vita.
Nota 1: il manuale di istruzioni è una parte delle informazioni per l’uso. Per ulteriori informazioni, fare riferimento alla ISO 12100:2010, 6.4
INTEGRATORE – colui che progetta, fornisce, produce o assembla un sistema di produzione integrato ed è incaricato di stabilire la strategia per la sicurezza, comprese le misure di protezione, le interfacce di controllo e le interconnessioni nel sistema di comando.
Nota 1: l’integratore può essere un Fabbricante, un assemblatore, una società di ingegneria o l’utilizzatore.
MISURA PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO – azioni o misure per l’eliminazione del pericolo o la riduzione del rischio
Nota 1: la frase “misura per la riduzione del rischio” usata in questo documento corrisponde alla frase “misure di protezione” usata nella ISO 12100.
Esempio: misure di protezione integrate nella progettazione, dispositivi di protezione, dispositivi di protezione personale, informazioni per l’uso e l’installazione, organizzazione del lavoro, addestramento, uso di attrezzature, supervisione.
UTENTE VULNERABILE – utente a maggior rischio di danno da prodotti o sistemi, a causa dell’età, del livello di alfabetizzazione, delle condizioni o limitazioni fisiche o mentali, o impossibilitato ad accedere alle informazioni sulla sicurezza del prodotto.[/panel]
____
Elementi base del manuale di istruzioni
Le seguenti informazioni devono essere incluse nel manuale di istruzioni, a seconda dei casi:
a) frontespizio;
- data di rilascio, versione della pubblicazione del manuale di istruzioni;
- designazione della macchina (modello e / o tipo);
- informazioni sufficienti per identificare le macchine alle quali si applica il manuale (ad es. Identificazione) numero, numero (i) di serie, periodo di riferimento);
b) indice;
c) introduzione/scopo di questo manuale di istruzioni;
d) come leggere e utilizzare il manuale di istruzioni;
e) nome del fabbricante e dettagli per contattarlo (indirizzo postale, numeri di telefono, indirizzo e-mail, sito web);
f) tipo di manuale di istruzioni (ad esempio, funzionamento, manutenzione, software di controllo, guida per l'utente);
g) data di fabbricazione;
h) contrassegni al fine di indicare la conformità con i requisiti obbligatori/legali;
i) elenco delle abbreviazioni utilizzate;
j) simboli e segni, quali strumenti di evidenziazione del testo.
Se un manuale di istruzioni è composto da più di una parte, a ciascuna parte viene assegnata una propria pagina dal titolo definito sopra. L'identificazione di queste informazioni deve essere in un posto prominente.
Se un manuale di istruzioni è costituito da più di una parte, ciascuna parte deve essere identificata in relazione a le altre parti (ad esempio, parte 2 di 5 parti). Devono essere inclusi i seguenti argomenti, a seconda dei casi:
- gruppi di destinatari;
- capacità/abilità richieste dai gruppi
- guida per il lettore/convenzioni sulla marcatura/struttura del manuale di istruzioni.
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Raccomandazioni per la scrittura delle istruzioni (Allegato C)
Questo allegato fornisce raccomandazioni ed esempi per:
- istruzioni (vedi Tabella 4.1);
- frasi (vedi Tabella 4.2);
- parole (vedi Tabella 4.3);
- verbi (vedi Tabella 4.4); e
- scrittura (vedi Tabella 4.5).
Tabella 4.1 – Istruzioni
...
segue in allegato
Fonti
ISO 20607:2019
(!) Traduzione non ufficiale IT (Licensed Certifico ISO - EN)
Certifico Srl - IT | Rev. 00 2019
©Copia autorizzata Abbonati
Collegati
[box-note]UNI EN ISO 20607:2019 | Manuale di istruzioni
ISO 20607:2019 Safety of machinery Instruction handbook
Direttiva macchine: Il Manuale di Istruzioni, redazione e validazione
Focus Direttiva macchine - Il Manuale di Istruzioni
EN ISO 12100 Valutazione del Rischio | File CEM
Direttiva macchine 2006/42/CE[/box-note]
Descrizione | Livello | Dimensione | Downloads | |
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ISO 20607 Principi di redazione del Manuale di Istruzioni Rev. 00 2019 IT.pdf Certifico Srl - Rev. 00 2019 |
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RAPEX Report 27 del 05/07/2019 N. 1 A12/0991/19 Finlandia

RAPEX: Rapid Alert System for Non-Food Consumer Products
Report 27 del 05/07/2019 N. 1 A12/0991/19 Finlandia
Approfondimento tecnico: Decorazione natalizia
Il prodotto, di marca Self Import Agencies, modello ACK-000020/261035, è stato sottoposto alla procedura di richiamo presso i consumatori perché non conforme alla Direttiva 2014/35/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, concernente l’armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato del materiale elettrico destinato a essere adoperato entro taluni limiti di tensione ed alle norme tecniche EN 60598 ed EN 61558.
L'isolamento elettrico e le distanze tra il circuito primario primario e quello secondario non sono sufficienti.
L'utente potrebbe toccare parti in tensione e ricevere una scossa elettrica.
Direttiva 2014/35/UE
Allegato I
Elementi principali degli obiettivi di sicurezza del materiale elettrico destinato a essere adoperato entro taluni limiti di tensione
1. Requisiti generali
a) Le caratteristiche essenziali del materiale elettrico, la cui conoscenza e osservanza sono indispensabili per un impiego conforme alla destinazione ed esente da pericolo, sono indicate sul materiale elettrico stesso oppure, qualora ciò non sia possibile, su un documento che l’accompagna;
b) il materiale elettrico e le sue parti costitutive sono costruiti in modo da poter essere assemblati e collegati in maniera sicura ed adeguata;
c) il materiale elettrico è progettato e fabbricato in modo da assicurare la protezione dai pericoli citati ai punti 2 e 3, sempre che esso sia adoperato in conformità della sua destinazione e osservando le norme di manutenzione.
2. Protezione dai pericoli che possono derivare dal materiale elettrico
In conformità del punto 1, sono previste misure di carattere tecnico affinché:
a) le persone e gli animali domestici siano adeguatamente protetti dal pericolo di lesioni fisiche o altri danni che possono derivare da contatti diretti o indiretti;
b) non possano prodursi sovratemperature, archi elettrici o radiazioni che possano causare un pericolo;
c) le persone, gli animali domestici e i beni siano adeguatamente protetti dai pericoli di natura non elettrica che, come insegna l’esperienza, possono derivare dal materiale elettrico;
d) l’isolamento sia proporzionato alle sollecitazioni prevedibili.
3. Protezione dai pericoli dovuti all’influenza di fattori esterni sul materiale elettrico
In conformità del punto 1, sono previste misure di ordine tecnico affinché il materiale elettrico:
a) presenti le caratteristiche meccaniche richieste in modo da non causare pericolo alle persone, agli animali domestici e ai beni;
b) sia resistente a fenomeni di natura non meccanica nelle condizioni ambientali previste, in modo da non causare pericolo alle persone, agli animali domestici e ai beni;
c) nelle condizioni di sovraccarico prevedibili, non causi pericolo alle persone, agli animali domestici e ai beni.
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RAPEX Report 27 del 05_07_2019 N. 1 A12_0991_19 Finlandia.pdf Decorazione Natalizia |
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RAPEX Report 26 del 28/06/2019 N. 5 A12/0945/19 Germania

RAPEX: Rapid Alert System for Non-Food Consumer Products
Report 26 del 28/06/2019 N. 5 A12/0945/19 Germania
Approfondimento tecnico: Braccialetto
Il prodotto, di marca sconosciuta, è stato sottoposoto alle procedure di richiamo presso i consumatori e ritiro dal mercato perché non conforme al Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006 concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE.
Il braccialetto rilascia una quantità eccessiva di nichel (valore misurato: 2,56 μg/cm²/settimana).
Il nichel può causare reazioni allergiche se presente in articoli che entrano in contatto diretto e prolungato con la pelle.
Allegato XVII
Restrizioni in materia di fabbricazione, immissione sul mercato e uso di talune sostanze, miscele e articoli pericolosi
27. Nickel
1. Non è consentito l’uso:
a) in tutti gli oggetti metallici che vengono inseriti negli orecchi perforati o in altre parti perforate del corpo umano, a meno che il tasso di cessione di nickel da tali oggetti metallici sia inferiore a 0,2 μg/cm2 per settimana (limite di migrazione);
b) in articoli destinati ad entrare in contatto diretto e prolungato con la pelle, quali:
- orecchini,
- collane, bracciali e catenelle, cavigliere, anelli,
- casse di orologi da polso, cinturini per orologi e chiusure di orologi,
- bottoni automatici, fermagli, rivetti, cerniere lampo e marchi metallici, se sono applicati agli indumenti, se il tasso di cessione di nickel dalle parti di questi articoli che vengono a contatto diretto e prolungato con la pelle è superiore a 0,5 μ/cm2/settimana;
c) negli articoli di cui alla lettera b) se hanno un rivestimento senza nickel, a meno che tale rivestimento sia sufficiente a garantire che il tasso di cessione di nickel dalle parti di tali articoli che sono a contatto diretto e prolungato con la pelle non superi 0,5 μg/cm2/settimana per un periodo di almeno due anni di uso normale dell’articolo.
2. Gli articoli che sono oggetto del paragrafo 1 non possono essere immessi sul mercato se non sono conformi alle prescrizioni di tale paragrafo.
3. Le norme adottate dal Comitato europeo di normalizzazione (CEN) sono utilizzate come metodi di prova per dimostrare la conformità degli articoli ai paragrafi 1 e 2.
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RAPEX Report 26 del 28_06_2019 N. 5 A12_0945_19 Germania.pdf Braccialetto |
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Regolamento (UE) 2019/1020
Regolamento (UE) 2019/1020 / Testo consolidato 25.03.2024
Regolamento (UE) 2019/1020 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, sulla vigilanza del mercato e sulla conformità dei prodotti e che modifica la direttiva 2004/42/CE e i regolamenti (CE) n. 765/2008 e (UE) n. 305/2011.
GU L 169/1 del 25.06.2019
Entrata in vigore: 15.07.2019
[box-warning]Adeguamento IT regolamento (UE) 2019/1020
Decreto Legislativo 12 ottobre 2022 n. 157 / Vigilanza del mercato IT
Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2019/1020 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, e semplificazione e riordino del relativo sistema di vigilanza del mercato. (GU n.248 del 22.10.2022) [/box-warning]
...
Articolo 1 Oggetto
1. L'obiettivo del presente regolamento è migliorare il funzionamento del mercato interno rafforzando la vigilanza del mercato sui prodotti oggetto della normativa di armonizzazione dell'Unione di cui all'articolo 2, per garantire che nel mercato dell'Unione siano disponibili soltanto prodotti conformi che soddisfano prescrizioni che offrono un livello elevato di protezione degli interessi pubblici, quali la salute e la sicurezza in generale, la salute e la sicurezza sul luogo di lavoro, la tutela dei consumatori, la protezione dell'ambiente, della sicurezza pubblica nonché di qualsivoglia altro interesse pubblico protetto da tale normativa,
2. Il presente regolamento stabilisce le norme e le procedure per gli operatori economici con riguardo ai prodotti oggetto di talune normative di armonizzazione dell'Unione e istituisce un quadro di riferimento per la cooperazione con gli operatori economici.
3. Il presente regolamento fornisce altresì un quadro per i controlli sui prodotti che entrano nel mercato dell'Unione.
Articolo 2 Ambito di applicazione
1. Il presente regolamento si applica ai prodotti soggetti alla normativa di armonizzazione dell'Unione che figura nell'allegato I («normativa di armonizzazione dell'Unione»), se la normativa di armonizzazione dell'Unione non contiene disposizioni specifiche aventi lo stesso obiettivo, che disciplinano più particolarmente determinati aspetti relativi alla vigilanza del mercato e all'applicazione delle norme.
2. Gli articoli 26, 25, 26, 27 e 28 si applicano a tutti i prodotti oggetto della normativa dell'Unione nella misura in cui non vi siano disposizioni specifiche nel diritto dell'Unione riguardo all'organizzazione dei controlli sui prodotti che entrano nel mercato dell'Unione.
3. L'applicazione del presente regolamento non impedisce alle autorità di vigilanza del mercato di adottare misure più specifiche, come previsto nella direttiva 2001/95/CE.
4. Il presente regolamento lascia impregiudicati gli articoli 12, 13, 14 e 15 della direttiva 2000/31/CE.
[...]
Art. 38 Modifiche della direttiva 2004/42/CE
Gli articoli 6 e 7 della direttiva 2004/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sono soppressi.
Articolo 39 Modifiche del regolamento (CE) n. 765/2008
1. Il regolamento (CE) n. 765/2008 è così modificato:
1) il titolo è sostituito dal seguente:
«Regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, che fissa le norme in materia di accreditamento e abroga il regolamento (CEE) n. 339/93»;
2) all'articolo 1, i paragrafi 2 e 3 sono abrogati;
3) all'articolo 2, i punti 1, 2, 14, 15, 17, 18 e 19 sono abrogati:
4) il capo III, che contiene gli articoli da 15 a 29, è abrogato;
5) l'articolo 32, paragrafo 1, è così modificato:
a) la lettera c) è sostituita dalla seguente:
«c) l'elaborazione e l'aggiornamento dei contributi agli orientamenti nei settori dell'accreditamento, della notifica alla Commissione degli organismi di valutazione della conformità e della valutazione della conformità»;
b) le lettere d) ed e) sono abrogate;
c) le lettere f) e g) sono sostituite dalle seguenti:
«f) l'esecuzione di attività preliminari o accessorie in relazione all'attuazione della valutazione della conformità, della metrologia, e delle attività di accreditamento legate all'applicazione della legislazione comunitaria, quali studi, programmi, valutazioni, orientamenti, analisi comparative, visite congiunte reciproche, lavori di ricerca, sviluppo e gestione di banche dati, attività di formazione, attività di laboratorio, prove di competenza, prove di idoneità, prove interlaboratorio e attività di valutazione della conformità;
g) attività svolte nell'ambito di programmi di assistenza tecnica, cooperazione con paesi terzi e promozione e miglioramento delle politiche e dei sistemi europei di valutazione della conformità, e accreditamento tra le parti interessate nella Comunità e a livello internazionale.».
2. I riferimenti alle disposizioni abrogate del regolamento (CE) n. 765/2008 si intendono fatti alle disposizioni del presente regolamento e devono essere letti secondo la tavola di concordanza di cui all'allegato III del presente regolamento.
Articolo 40 Modifiche del regolamento (UE) n. 305/2011
L'articolo 56, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (UE) n. 305/2011, è sostituito dal seguente:
«1. Se le autorità di vigilanza del mercato di uno Stato membro hanno sufficienti motivi per ritenere che un prodotto da costruzione che rientra nell'ambito di applicazione di una norma armonizzata o per il quale è stata rilasciata una valutazione tecnica europea non raggiunge la prestazione dichiarata e presenta un rischio per il rispetto dei requisiti di base delle opere da costruzione contemplate dal presente regolamento, esse effettuano una valutazione del prodotto interessato che copre i rispettivi requisiti stabiliti dal presente regolamento. Gli operatori economici interessati cooperano, se necessario, con le autorità di vigilanza del mercato.».
Articolo 41 Sanzioni
1. Gli Stati membri stabiliscono le norme relative alle sanzioni applicabili in caso di violazione del presente regolamento e della normativa di armonizzazione dell'Unione elencata nell'allegato II che impongono obblighi agli operatori economici e adottano tutte le misure necessarie per assicurare l'applicazione delle sanzioni conformemente al diritto nazionale.
2. Le sanzioni previste devono essere effettive, proporzionate e dissuasive.
3. Qualora non siano state notificate in precedenza, gli Stati membri notificano tali disposizioni alla Commissione, entro il 16 ottobre 2021 e provvedono a dare immediata notifica delle eventuali modifiche successive.
Articolo 44 Entrata in vigore e applicazione
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 16 luglio 2021. Tuttavia, gli articoli 29, 30, 31, 32, 33 e 36 si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2021.
______
Modificato da:
- M1 Regolamento (UE) 2023/1542 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 luglio 2023 (GU L 191 del 28.7.2023)
- M2 Regolamento (UE) 2024/1252 del Parlamento europeo e del Consiglio dell’11 aprile 2024 (GU L 1252 del 3.5.2024)
Rettificato da:
- C1 Rettifica, GU L 111 del 31.3.2021, pag. 35 (2019/1020)
- C2 Rettifica, GU L 440 del 9.12.2021, pag. 11 (2019/1020)
- C3 Rettifica, GU L 90589 dell’1.10.2024, pag. 1 (2024/1252)
...
Collegati:
[box-note]Decreto Legislativo 12 ottobre 2022 n. 157
Regolamento (CE) N. 765/2008
Direttiva COV
Regolamento Prodotti da Costruzione (UE) 305/2011 - CPR[/box-note]
Direttiva Macchine | Consultazione pubblica fino al 30.08.2019
Direttiva Macchine | Consultazione pubblica
EU, 07.06.2019
Nell’ambito dell’attività di valutazione di una possibile revisione della Direttiva Macchine, la Commissione Europea ha aperto una consultazione pubblica alla quale è possibile rispondere al seguente link:
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2018-6426989/public-consultation_en
La Consultazione sarà accessibile fino al 30 Agosto.
Le risposte saranno analizzate nell’ambito della realizzazione dello studio di impact assesment che la Commissione Europea ha affidato al consulente esterno VVA.
Fonte: EU
...
Collegati:
[box-note]Direttiva macchine 2006/42/CE
ISO/TR 22100-1: Relazione tra ISO 12100 e le norme di tipo B e C - Testo Requisiti pdf
Valutazione dei rischi EN ISO 12100: Esempio operativo
Guida Direttiva macchine 2006/42/CE - Ed. 2017 EN[/box-note]
Regno Unito: La Marcatura CE sarà sostituita dalla marcatura UKCA
Regno Unito: La Marcatura CE sarà sostituita dalla marcatura UKCA nel caso di Brexit no-deal.
La nuova marcatura UKCA (UK Conformity Assessed), sostituirà la marcatura CE senza intese commerciali al 31 Ottobre 2019 (Brexit no-deal).
La nuova marcatura UKCA, che sostituirà la marcatura CE per le macchine nel Regno Unito, è in approvazione parlamentare, e sarà valida se il Regno Unito lascerà l'UE senza accordi commerciali con UE.
Sostituirà anche la marcatura CE in altre aree, come beni elettrici e giocattoli. La nuova marcatura UKCA sarà richiesta sulle macchine immesse sul mercato nel Regno Unito, sia che siano fabbricate nel Regno Unito o importate nel Regno Unito dall'UE o altrove.
Le regole relative alla marcatura UKCA rispecchiano quelle che si applicano alla marcatura CE. Se attualmente si basano esclusivamente Dichiarazione di conformità per la marcatura CE delle macchine, sarà possibile utilizzare la marcatura UKCA (UK Conformity Assessed) basata sun una Dichiarazione di conformità simile. Simili potrebbero essere le procedure di Valutazione della Conformità, eventuali ON dovranno essere individuati in UK.
L'Unione ha concesso a Londra una nuova proroga della Brexit, i cui termini sono stati rimandati al 31 ottobre 2019. Il governo del Regno Unito ha affermato che le merci potranno ancora essere vendute nel Regno Unito se sono state fatte e valutate in base ai requisiti normativi dell'UE e successivamente marcate CE per un periodo di tempo transitorio con il governo che si consulterà con l'industria e fornirà un preavviso prima di terminare questo periodo.
Si noti che la marcatura UKCA non sarà riconosciuta nel mercato dell'UE; le macchine immesse sul mercato nell'UE continueranno a richiedere la marcatura CE.
Notizia seguita
Decisione di esecuzione (UE) 2019/939
Decisione di esecuzione (UE) 2019/939
della Commissione del 6 giugno 2019 che designa gli organismi di rilascio incaricati di gestire un sistema di attribuzione degli identificativi unici del dispositivo (UDI) nel settore dei dispositivi medici
GU L 149/73 del 07.06.2019
Entrata in vigore: 27.06.2019
[box-note]La designazione degli organismi di rilascio elencati nell’allegato della decisione di esecuzione (UE) 2019/939 è rinnovata per un periodo di cinque anni a decorrere dal 27 giugno 2024 fino al 27 giugno 2029 dalla Decisione di esecuzione (UE) 2024/2120[/box-note]
______
Articolo 1 Designazione degli organismi di rilascio
Gli organismi di rilascio elencati nell'allegato della presente decisione sono designati quali organismi incaricati di gestire un sistema di attribuzione degli UDI a norma del regolamento (UE) 2017/745 e di gestire un sistema di attribuzione degli UDI a norma del regolamento (UE) 2017/746.
Articolo 2 Condizioni di designazione
1. Le designazioni effettuate a norma dell'articolo 1 sono valide per un periodo di cinque anni a decorrere dal 27 giugno 2019. Trascorso tale periodo, ciascuna designazione può essere rinnovata per un ulteriore periodo di cinque anni se l'organismo di rilascio continua a soddisfare i criteri e le condizioni di designazione.
2. La Commissione può sospendere o revocare la designazione di un organismo di rilascio a norma dell'articolo 1 in qualsiasi momento se constata che l'organismo non soddisfa più i criteri di designazione di cui all'articolo 27, paragrafo 2, primo comma, del regolamento (UE) 2017/745 o all'articolo 24, paragrafo 2, primo comma, del regolamento (UE) 2017/746.
ALLEGATO
Elenco degli organismi di rilascio designati quali organismi incaricati di gestire un sistema di attribuzione degli UDI a norma del regolamento (UE) 2017/745 e un sistema di attribuzione degli UDI a norma del regolamento (UE) 2017/746
a) GS1 AISBL
b) Health Industry Business Communications Council (HIBCC)
c) ICCBBA
d) Informationsstelle für Arzneispezialitäten – IFA GmbH
...
Collegati:
[box-note]Regolamento (UE) 2017/745
Dichiarazione di conformità UE Regolamento (UE) 2017/745
Il Regolamento Dispositivi Medici (UE) 2017/745 - (MDR)[/box-note]
Decreto 15 aprile 2019
Decreto 15 aprile 2019
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare
Attuazione delle direttive delegate della Commissione europea 2018/736/UE, 2018/737/UE e 2018/738/UE del 27 febbraio 2018, 2018/739/UE, 2018/740/UE, 2018/741/UE, 2018/742/UE del 1° marzo 2018 e 2019/178/UE del 16 novembre 2018 di modifica dell'allegato III della direttiva 2011/65/CE sulla restrizione di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche (RoHS II).
(GU Serie Generale n.126 del 31-05-2019)
Le disposizioni di cui all’art. 1, comma 1, lettere da a) a g) si applicano a decorrere dal 1° luglio 2019.
La disposizione di cui all’art. 1, comma 1, lettera h) , si applica a decorrere dal 22 luglio 2019.
...
Art. 1. Modifiche all’allegato III del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 27
1. All’allegato III del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 27, sono apportate le seguenti modifiche:
a) la voce 6, lettera a), è sostituita dalla seguente:
«6 a) |
Piombo come elemento di lega nell’acciaio destinato alla lavorazione meccanica e nell’acciaio zincato contenente fino allo 0,35 % di piombo in peso |
Scade il: 21 luglio 2021 per le categorie 8 e 9 diverse dai dispositivi medico-diagnostici in vitro e dagli strumenti di monitoraggio e controllo industriali; 21 luglio 2023 per la categoria 8 - dispositivi medico- diagnostici in vitro; 21 luglio 2024 per la categoria 9 - strumenti di monito- raggio e controllo industriali, e per la categoria 11; |
6 a)-I |
Piombo come elemento di lega nell’acciaio destinato alla lavorazione meccanica contenente fino allo 0,35 % di piombo in peso e nei componenti di acciaio zincato per immersione a caldo per lotti e contenente fino allo 0,2 % di piombo in peso |
Scade il 21 luglio 2021 per le categorie da 1 a 7 e per la categoria 10». |
b) la voce 6, lettera b), è sostituita dalla seguente:
«6 b) |
Piombo come elemento di lega nell’alluminio contenente fino allo 0,4 % di piombo in peso |
Scade il: 21 luglio 2021 per le categorie 8 e 9 diverse dai dispositivi medico-diagnostici in vitro e dagli strumenti di monitoraggio e controllo industriali; 21 luglio 2023 per la categoria 8 - dispositivi medico- diagnostici in vitro; 21 luglio 2024 per la categoria 9 - strumenti di monito- raggio e controllo industriali, e per la categoria 11; |
6 b)-I |
Piombo come elemento di lega nell’alluminio contenente fino allo 0,4 % di piombo in peso, a condizione che derivi dal riciclaggio di rottami di alluminio contenenti piombo |
Scade il 21 luglio 2021 per le categorie da 1 a 7 e per la categoria 10 |
6 b)-II |
Piombo come elemento di lega nell’alluminio destinato alla lavorazione meccanica contenente fino allo 0,4 % di piombo in peso |
Scade il 18 maggio 2021 per le categorie da 1 a 7 e per la categoria 10». |
a) la voce 6, lettera c), è sostituita dalla seguente:
«6 c) |
Leghe di rame contenenti fino al 4 % di piombo in peso |
Scade il:21 luglio 2021 per le categorie da 1 a 7 e per la categoria 10; 21 luglio 2021 per le categorie 8 e 9 diverse dai dispositivi medico-diagnostici in vitro e dagli strumenti di monitoraggio e controllo industriali; 21 luglio 2023 per la categoria 8 dispositivi medico- diagnostici in vitro; 21 luglio 2024 per la categoria 9 -strumenti di monito- raggio e controllo industriali, e per la categoria 11». |
b) la voce 7, lettera a), è sostituita dalla seguente:
«7 a) |
Piombo in saldature ad alta temperatura di fusione (ossia leghe a base di piombo contenenti l’85 % o più di piombo in peso) |
Si applica alle categorie da 1 a 7 e alla categoria 10 (ad eccezione delle applicazioni di cui alla voce 24 del presente allegato) e scade il 21 luglio 2021. Per le categorie 8 e 9 diverse dai dispositivi medico- diagnostici in vitro e dagli strumenti di monitoraggio e controllo industriali la scadenza è il 21 luglio 2021; per i dispositivi medico-diagnostici in vitro della categoria 8 la scadenza è il 21 luglio 2023; per gli strumenti di monitoraggio e controllo industriali della categoria 9 e per la categoria 11 la scadenza è il 21 luglio 2024». |
c) la voce 7, lettera c)-I, è sostituita dalla seguente:
«7 c)-I |
Componenti elettrici ed elettronici contenenti piombo nel vetro o nella ceramica diversa dalla ceramica dielettrica dei condensatori, per esempio dispositivi piezoelettrici, o in una matrice di vetro o ceramica |
Si applica alle categorie da 1 a 7 e alla categoria 10 (ad eccezione delle applicazioni di cui alla voce 34) e scade il 21 luglio 2021. Per le categorie 8 e 9 diverse dai dispositivi medico- diagnostici in vitro e dagli strumenti di monitoraggio e controllo industriali la scadenza è il 21 luglio 2021; per i dispositivi medico-diagnostici in vitro della categoria 8 la scadenza è il 21 luglio 2023; per gli strumenti di monitoraggio e controllo industriali della categoria 9 e per la categoria 11 la scadenza è il 21 luglio 2024». |
d) la voce 24 è sostituita dalla seguente:
«24 |
Piombo nelle paste saldanti impiegate per la saldatura di reti capacitive multi- strato ceramiche realizzate con fori passanti metallizzati sia di tipo discoidale che di tipo planare |
Scade il: 21 luglio 2021 per le categorie da 1 a 7 e per la categoria 10; 21 luglio 2021 per le categorie 8 e 9 diverse dai dispositivi medico-diagnostici in vitro e dagli strumenti di monitoraggio e controllo industriali; 21 luglio 2023 per la categoria 8 -dispositivi medico- diagnostici in vitro; 21 luglio 2024 per la categoria 9 -strumenti di monito- raggio e controllo industriali, e per la categoria 11». |
g) la voce 34 è sostituita dalla seguente:
«34 |
Piombo in elementi dei potenziometri trimmer in cermet |
Applicabile a tutte le categorie, scade il: 21 luglio 2021 per le categorie da 1 a 7 e per la categoria 10; 21 luglio 2021 per le categorie 8 e 9 diverse dai dispositivi medico-diagnostici in vitro e dagli strumenti di monitoraggio e controllo industriali; 21 luglio 2023 per la categoria 8 - dispositivi medico- diagnostici in vitro; 21 luglio 2024 per la categoria 9 - strumenti di monito- raggio e controllo industriali, e per la categoria 11». |
b) dopo la voce 41 è aggiunta la seguente:
«41-bis |
Piombo in cuscinetti e pistoni per motori a combustione interna alimentati a diesel o a carburante gassoso applicati in apparecchiature non stradali a uso professionale:con cilindrata totale del motore ≥ 15 litri; oppure con cilindrata totale del motore ≤ 15 litri e con motore destinato a funzionare in applicazioni nelle quali il tempo che intercorre tra il segnale di inizio e il pieno carico deve essere inferiore a 10 secondi; o la cui regolare manutenzione è solitamente svolta in ambiente esterno sporco e difficile, come ad esempio applicazioni in ambito minerario, edile e agricolo. |
Si applica alla categoria 11, escluse le applicazioni contemplate dalla voce 6 c) del presente allegato.Scade il 21 luglio 2024. |
Art. 2. Disposizioni transitorie e finali
1. Le disposizioni di cui all’art. 1, comma 1, lettere da a) a g) si applicano a decorrere dal 1° luglio 2019.
2. La disposizione di cui all’art. 1, comma 1, lettera h) , si applica a decorrere dal 22 luglio 2019.
...
Collegati:
[box-note]Direttiva 2011/65/UE RoHS II
Decreto Legislativo 15 giugno 2016, n. 124
Dichiarazione UE di Conformità RoHS II - Modello
Direttiva RoHS 2 Testo Consolidato
Decreto Legislativo n. 27 del 4 Marzo 2014[/box-note]