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Regolamento (UE) 2024/1781

ID 22139 | | Visite: 114 | Marcatura CEPermalink: https://www.certifico.com/id/22139

Regolamento  UE  2024 1781

Regolamento (UE) 2024/1781 / Regolamento ecodesign

ID 22139 | 28.06.2024 / In allegato

Regolamento (UE) 2024/1781 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024, che stabilisce il quadro per la definizione dei requisiti di progettazione ecocompatibile per prodotti sostenibili, modifica la direttiva (UE) 2020/1828 e il regolamento (UE) 2023/1542 e abroga la direttiva 2009/125/CE

GU L 2024/1781 del 28.6.2024

Entrata in vigore: 18.07.2024

Abrogazione e disposizioni transitorie

La direttiva 2009/125/CE è abrogata a decorrere dal 18 luglio 2024, fatta eccezione per:

a) gli articoli 1 e 2, l'articolo 8, paragrafo 2, gli articoli 11, 14, 15, 18 e 19 e gli allegati I, II IV, V e VII della direttiva 2009/125/CE nella versione applicabile al 17 luglio 2024, che continuano ad applicarsi, in luogo degli articoli 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 19 e 20 e gli allegati I, II, III e IV del presente regolamento:

i) fino al 31 dicembre 2026, per quanto riguarda i pannelli fotovoltaici, gli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente e gli apparecchi di riscaldamento misti, gli scaldacqua, gli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente locale a combustibile solido, i condizionatori d'aria, comprese le pompe di calore aria-aria e i ventilatori, le caldaie a combustibile solido, i prodotti di riscaldamento e raffrescamento dell'aria, le unità di ventilazione, gli aspirapolvere, gli apparecchi di cottura, le pompe ad acqua, i ventilatori industriali, i circolatori, gli alimentatori esterni, i computer, i server e i prodotti di archiviazione dati, i trasformatori di potenza, le apparecchiature per la refrigerazione professionale e le apparecchiature per il trattamento di immagini;

ii) fino al 31 dicembre 2030, per quanto riguarda i prodotti disciplinati dalle misure di esecuzione adottate a norma dell'articolo 15 della direttiva 2009/125/CE, ma solo nella misura in cui siano necessarie modifiche per affrontare questioni tecniche relative a tali misure di esecuzione;

b) l'articolo 1, paragrafo 3, l'articolo 2, l'articolo 3, paragrafo 1, gli articoli 4, 5 e 8, l'articolo 9, paragrafo 3, gli articoli 10, 14 e 20 e gli allegati IV, V e VI della direttiva 2009/125/CE nella versione applicabile al 17 luglio 2024, che continuano ad applicarsi, in luogo degli articoli 1, 2, 27 e 29, dell'articolo 41, paragrafo 4, dell'articolo 43, paragrafo 2, degli articoli 44, 45 e 46 e dell'articolo 74 e degli allegati IV e V del presente regolamento, per quanto riguarda i prodotti disciplinati dalle misure di esecuzione adottate a norma dell'articolo 15 di tale direttiva fino a quando tali misure non saranno abrogate o dichiarate obsolete.

La lettera b) del presente paragrafo si applica una volta che la Commissione abbia adottato le misure di esecuzione a norma dell'articolo 15 della direttiva 2009/125/CE per i prodotti di cui alla lettera a), punti i) e ii).

Gli articoli 3 e 40 e da 66 a 71 del presente regolamento si applicano ai prodotti disciplinati dalle misure di esecuzione adottate a norma dell'articolo 15 della direttiva 2009/125/CE.

I riferimenti alla direttiva abrogata si intendono fatti al presente regolamento e si leggono secondo la tavola di concordanza di cui all'allegato VIII.

Per i prodotti immessi sul mercato o messi in servizio conformemente alla direttiva 2009/125/CE prima della data di applicazione di un atto delegato adottato a norma dell'articolo 4 del presente regolamento che disciplina i medesimi prodotti, il fabbricante mette a disposizione a fini di ispezione, per i 10 anni successivi alla data di fabbricazione dell'ultimo di tali prodotti, una versione elettronica della documentazione relativa alla valutazione della conformità e alla dichiarazione di conformità entro 10 giorni dal ricevimento della richiesta delle autorità di vigilanza del mercato o della Commissione.

...

Articolo 1 Oggetto e ambito di applicazione

1. Il presente regolamento istituisce un quadro per la definizione di requisiti di progettazione ecocompatibile che i prodotti devono rispettare per essere immessi sul mercato o messi in servizio, al fine di migliorare la sostenibilità ambientale dei prodotti per fare in modo che i prodotti sostenibili diventino la norma e per ridurre l'impronta di carbonio e l'impronta ambientale complessive dei prodotti nel corso del loro ciclo di vita, nonché al fine di assicurare la libera circolazione dei prodotti sostenibili nel mercato interno.

Il presente regolamento istituisce altresì un passaporto digitale di prodotto, dispone la definizione di requisiti obbligatori per gli appalti pubblici verdi e stabilisce un quadro per evitare la distruzione dei prodotti di consumo invenduti.

2. Il presente regolamento si applica a qualsiasi bene fisico immesso sul mercato o messo in servizio, compresi i componenti e i prodotti intermedi. Non si applica tuttavia:

a) agli alimenti quali definiti all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 178/2002;

b) al mangime quale definito all'articolo 3, punto 4), del regolamento (CE) n. 178/2002;

c) ai medicinali quali definiti all'articolo 1, punto 2), della direttiva 2001/83/CE;

d) ai medicinali veterinari quali definiti all'articolo 4, punto 1), del regolamento (UE) 2019/6;

e) alle piante, agli animali e ai microrganismi, vivi;

f) ai prodotti di origine umana;

g) ai prodotti di piante e animali collegati direttamente alla loro futura riproduzione;

h) ai veicoli di cui all'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 167/2013, all'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 168/2013 e all'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/858, in relazione agli aspetti del prodotto per i quali sono definiti requisiti nell'ambito di atti legislativi settoriali dell'Unione applicabili a tali veicoli.

[...]

Articolo 5 Requisiti di progettazione ecocompatibile

1. Al fine di affrontare gli impatti ambientali, e sulla base dei parametri di prodotto di cui all'allegato I, i requisiti di progettazione ecocompatibile contenuti negli atti delegati adottati a norma dell'articolo 4 sono tali da migliorare gli aspetti del prodotto seguenti («aspetti del prodotto»), qualora siano pertinenti per il gruppo di prodotti interessato:

a) durabilità;

b) affidabilità;

c) riutilizzabilità;

d) possibilità di miglioramento;

e) riparabilità;

f) possibilità di manutenzione e ricondizionamento;

g) presenza di sostanze che destano preoccupazione;

h) consumo di energia ed efficienza energetica;

i) uso dell'acqua ed efficienza idrica;

j) uso di risorse ed efficienza delle risorse;

k) contenuto di riciclato;

l) possibilità di rifabbricazione;

m) riciclabilità;

n) possibilità di recupero dei materiali;

o) impatti ambientali, comprese l'impronta di carbonio e l'impronta ambientale;

p) produzione prevista di rifiuti.

2. I requisiti di progettazione ecocompatibile assicurano, se del caso, sulla base dei parametri di prodotto di cui all'allegato I, che i prodotti non diventino precocemente obsoleti per motivi che includono le scelte di progettazione da parte dei fabbricanti, l'uso di componenti notevolmente meno robusti di altri, gli ostacoli allo smontaggio di componenti chiave, l'indisponibilità di informazioni utili alla riparazione o di pezzi di ricambio, la cessazione del funzionamento del software una volta aggiornato il sistema operativo o la mancata fornitura di aggiornamenti del software.

3. La Commissione seleziona o sviluppa gli strumenti o le metodologie, nella misura in cui siano necessari, per definire i requisiti di progettazione ecocompatibile.

4. I requisiti di progettazione ecocompatibile sono definiti per un gruppo specifico di prodotti. Essi possono essere differenziati per qualsiasi prodotto specifico appartenente a tale gruppo specifico di prodotti.

5. I prodotti il cui unico scopo è la difesa o la sicurezza nazionale sono esclusi dai gruppi di prodotti.

6. La Commissione può definire requisiti di progettazione ecocompatibile orizzontali anche per gruppi di prodotti o aspetti del prodotto che non siano stati inclusi nel piano di lavoro di cui all'articolo 18.

7. Se due o più gruppi di prodotti presentano una o più analogie che consentono di migliorare efficacemente un aspetto del prodotto sulla base di obblighi di informazione comuni o requisiti di prestazione comuni, è possibile definire requisiti di progettazione ecocompatibile orizzontali per tali gruppi di prodotti («requisiti di progettazione ecocompatibile orizzontali»). Nel valutare se definire requisiti di progettazione ecocompatibile orizzontali, la Commissione tiene anche conto degli effetti positivi di tali requisiti ai fini del conseguimento degli obiettivi del presente regolamento, in particolare la capacità di coprire un'ampia gamma di prodotti nello stesso atto delegato. La Commissione può integrare i requisiti di progettazione ecocompatibile orizzontali mediante la definizione di requisiti di progettazione ecocompatibile per un gruppo preciso di prodotti.

8. Un requisito di progettazione ecocompatibile può riguardare prodotti che rientrano nell'ambito di applicazione di una misura di autoregolamentazione inclusa nell'elenco contenuto nell'atto di esecuzione adottato a norma dell'articolo 21, paragrafo 3, nel caso in cui tale misura di autoregolamentazione non affronti gli aspetti del prodotto disciplinati dal requisito di progettazione ecocompatibile in questione.

9. I requisiti di progettazione ecocompatibile comprendono, secondo quanto opportuno per migliorare gli aspetti specifici del prodotto, uno dei seguenti elementi o entrambi:

a) i requisiti di prestazione di cui all'articolo 6;

b) gli obblighi di informazione di cui all'articolo 7.

10. Nell'elaborare i requisiti di progettazione ecocompatibile, la Commissione garantisce la coerenza con altro diritto dell'Unione e:

a) tiene conto degli elementi seguenti:

i) le priorità dell'Unione relative al clima, all'ambiente, all'efficienza energetica, all'uso efficiente delle risorse e alla sicurezza, inclusa l'economia circolare non tossica, e altre priorità e obiettivi correlati dell'Unione;

ii) il diritto pertinente dell'Unione, compresa la misura in cui vi sono affrontati gli aspetti del prodotto pertinenti;

iii) gli accordi internazionali pertinenti;

iv) le misure di autoregolamentazione;

v) il diritto nazionale pertinente in materia di ambiente;

vi) le norme europee e internazionali pertinenti;

b) effettua una valutazione d'impatto basata sui migliori dati e analisi disponibili e, se del caso, su studi e risultati di ricerca supplementari prodotti nell'ambito dei programmi di finanziamento dell'Unione. La definizione di requisiti di progettazione ecocompatibile relativi a determinati aspetti del prodotto non deve essere indebitamente ritardata da incertezze circa la possibilità di definire requisiti di progettazione ecocompatibile per migliorare altri aspetti del prodotto. Nella valutazione d'impatto la Commissione:

i) indica la metodologia utilizzata;

ii) assicura che tutti gli aspetti del prodotto siano analizzati e che la profondità dell'analisi degli aspetti del prodotto sia proporzionata alla loro importanza per il prodotto in questione;

iii) assicura che tutte le interdipendenze tra i diversi aspetti del prodotto siano analizzate;

iv) indica i cambiamenti previsti in termini di impatti ambientali, anche quantificati come impronta di carbonio e impronta ambientale ogniqualvolta possibile;

v) analizza la disponibilità di materie prime per il settore del ricondizionamento, se del caso;

vi) analizza gli eventuali impatti rilevanti sulla salute umana;

vii) prende in considerazione il livello minimo di prestazione di un prodotto o di un gruppo di prodotti per poter realizzare in futuro le priorità dell'Unione elencate alla lettera a), punto i);

c) prende in considerazione le informazioni tecniche pertinenti utilizzate come fondamento per il diritto o gli strumenti dell'Unione, tra cui il regolamento (CE) n. 66/2010, la direttiva 2010/75/UE, i criteri di vaglio tecnico adottati a norma del regolamento (UE) 2020/852 e i criteri per gli appalti pubblici verdi dell'UE, o da questi derivate;

d) prende in considerazione la protezione delle informazioni commerciali riservate;

e) tiene conto dei pareri espressi dal forum sulla progettazione ecocompatibile di cui all'articolo 19 e dal gruppo di esperti degli Stati membri di cui all'articolo 20.

11. I requisiti di progettazione ecocompatibile soddisfano i criteri seguenti:

a) non si producono ripercussioni negative significative sulla funzionalità del prodotto, dal punto di vista dell'utilizzatore;

b) non si produce alcun effetto nocivo per la salute e la sicurezza delle persone;

c) non si producono ripercussioni negative significative sui consumatori in termini di accessibilità economica dei prodotti, tenendo conto anche dell'accesso ai prodotti di seconda mano, della durabilità e del costo del ciclo di vita dei prodotti;

d) non si producono ripercussioni negative sproporzionate sulla competitività degli operatori economici e di altri soggetti della catena del valore, tra cui le PMI, in particolare le microimprese;

e) non è imposta alcuna tecnologia proprietaria ai fabbricanti o ad altri soggetti della catena del valore;

f) non si genera alcun onere amministrativo sproporzionato per i fabbricanti o altri soggetti della catena del valore, tra cui le PMI, in particolare le microimprese.

12. I requisiti di progettazione ecocompatibile devono essere verificabili. La Commissione individua gli strumenti di verifica adatti a specifici requisiti di progettazione ecocompatibile, compresi i controlli diretti del prodotto o sulla base della documentazione tecnica.

13. La Commissione pubblica gli studi e le analisi pertinenti, tra cui le valutazioni d'impatto di cui al paragrafo 10, lettera b), utilizzati per la definizione dei requisiti di progettazione ecocompatibile.

14. Per ciascun gruppo di prodotti interessato dai requisiti di progettazione ecocompatibile, la Commissione determina, se del caso, quali sostanze rientrano nella definizione di cui all'articolo 2, punto 27), lettera d), valutando almeno se:

a) sulla base delle tecnologie standard, le sostanze rendono il riutilizzo o il processo di riciclaggio più complicato, costoso, dannoso per l'ambiente o dispendioso in termini di energia o di risorse;

b) le sostanze compromettono le proprietà tecniche o le funzionalità, l'utilità o il valore del materiale riciclato proveniente dal prodotto o dei prodotti fabbricati a partire da tale materiale riciclato;

c) le sostanze hanno un impatto negativo sulle proprietà estetiche o olfattive del materiale riciclato.

Articolo 6 Requisiti di prestazione

1. I prodotti devono essere conformi ai requisiti di prestazione relativi agli aspetti del prodotto definiti negli atti delegati adottati a norma dell'articolo 4.

2. I requisiti di prestazione si basano sui parametri di prodotto pertinenti di cui all'allegato I e includono, a seconda del caso, uno dei seguenti elementi o entrambi:

a) livelli minimi o massimi rispetto a uno specifico parametro di prodotto o a una combinazione di parametri di prodotto;

b) requisiti non quantitativi che mirano a migliorare le prestazioni in relazione a uno o più di tali parametri di prodotto.

3. I requisiti di prestazione basati sul parametro di prodotto di cui all'allegato I, lettera f), non limitano, per motivi legati principalmente alla sicurezza chimica, la presenza di sostanze nei prodotti.

Tuttavia, la definizione di requisiti di prestazione riduce anche, se del caso, i rischi significativi per la salute umana o l'ambiente.

4. La Commissione definisce i requisiti di prestazione secondo la procedura che figura all'allegato II.

Articolo 7 Obblighi di informazione

1. I prodotti devono essere conformi agli obblighi di informazione relativi agli aspetti del prodotto definiti negli atti delegati adottati a norma dell'articolo 4.

2. Gli obblighi di informazione:

a) includono almeno i requisiti relativi al passaporto digitale di prodotto stabiliti al capo III e i requisiti relativi alle sostanze che destano preoccupazione stabiliti al paragrafo 5;

b) secondo i casi, esigono inoltre che i prodotti siano accompagnati da:

i) informazioni sulle prestazioni del prodotto rispetto a uno o più dei parametri di prodotto di cui all'allegato I, compreso un punteggio relativo alla riparabilità, un punteggio relativo alla durabilità, un'impronta di carbonio o un'impronta ambientale;

ii) informazioni ai clienti e ad altri soggetti sulle modalità di installazione, uso, manutenzione e riparazione del prodotto, al fine di ridurne al minimo l'impatto sull'ambiente e di assicurarne una durabilità ottimale, sulle modalità di installazione di sistemi operativi di terzi, ove pertinente, nonché sulla raccolta a fini di ricondizionamento o di rifabbricazione, e sulle modalità di restituzione o di trattamento del prodotto a fine vita;

iii) informazioni per gli impianti di trattamento in merito allo smontaggio, al riutilizzo, al ricondizionamento, al riciclaggio o allo smaltimento a fine vita;

iv) altre informazioni che potrebbero influenzare le scelte di prodotti sostenibili per i clienti e le modalità di trattamento del prodotto da parte di soggetti diversi dal fabbricante per facilitare un uso appropriato, operazioni di conservazione del valore e un trattamento corretto a fine vita;

c) sono chiari, facilmente comprensibili e adattati alle caratteristiche particolari dei gruppi di prodotti interessati e dei destinatari delle informazioni.

Può essere definito un obbligo di informazione per uno specifico parametro di prodotto indipendentemente dal fatto che per tale specifico parametro di prodotto sia definito un requisito di prestazione.

Se un atto delegato contiene requisiti di progettazione ecocompatibile orizzontali, la lettera a) del presente paragrafo non si applica.

3. Gli obblighi di informazione basati sul parametro di prodotto di cui all'allegato I, lettera f), non riguardano l'etichettatura di sostanze o miscele per motivi legati principalmente ai pericoli per la salute o per l'ambiente ad esse associati.

4. Nel definire gli obblighi di informazione di cui al paragrafo 2, lettera b), punto i), la Commissione determina, se del caso, tenuto conto della specificità del gruppo di prodotti, le classi di prestazione.

La Commissione può basare le classi di prestazione su singoli parametri o su punteggi aggregati. Dette classi di prestazione possono essere espresse in termini assoluti o in qualsiasi altra forma che consenta ai potenziali clienti di scegliere i prodotti con le prestazioni migliori.

Le classi di prestazione corrispondono a miglioramenti significativi dei livelli di prestazione.

Se le classi di prestazione sono basate su parametri in relazione ai quali sono definiti requisiti di prestazione, la classe più bassa corrisponde alla prestazione minima richiesta nel momento in cui le classi di prestazione iniziano ad applicarsi.

5. Salvo disposizione contraria a norma del paragrafo 6, lettera b), gli obblighi di informazione consentono di tracciare le sostanze che destano preoccupazione, nell'intero ciclo di vita dei prodotti in questione, a meno che tale tracciamento non sia già possibile in applicazione degli obblighi di informazione definiti in un altro atto delegato adottato a norma dell'articolo 4 relativo ai prodotti in questione, e comprendono almeno quanto segue:

a) il nome o il codice numerico delle sostanze che destano preoccupazione presenti nel prodotto, come segue:

i) il nome nella nomenclatura dell'Unione internazionale di chimica pura e applicata (IUPAC), o un altro nome internazionale se la denominazione IUPAC non è disponibile;

ii) altri nomi, compresi il nome corrente, il nome commerciale, l'abbreviazione;

iii) il numero della Comunità europea (CE), quale indicato nell'Inventario europeo delle sostanze chimiche esistenti a carattere commerciale (EINECS), nella lista europea delle sostanze chimiche notificate (ELINCS) o nell'elenco ex polimero (NLP), o il numero assegnato dall'Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA), se disponibile e appropriato;

iv) il nome e il numero del Chemical Abstract Service (CAS), se disponibili;

b) il punto in cui le sostanze che destano preoccupazione si trovano all'interno del prodotto;

c) la concentrazione, la concentrazione massima o l'intervallo di concentrazione delle sostanze che destano preoccupazione, a livello del prodotto, dei suoi componenti pertinenti o delle parti di ricambio;

d) istruzioni per l'uso sicuro del prodotto;

e) informazioni per lo smontaggio, la preparazione per il riutilizzo, il riutilizzo, il riciclaggio e la gestione ecologicamente corretta del prodotto a fine vita.

Secondo il gruppo di prodotti interessato, la Commissione può fissare soglie per l'applicazione dell'obbligo di informazione relativo alle sostanze che destano preoccupazione.

6. Qualora definisca obblighi di informazione in un atto delegato adottato a norma dell'articolo 4, la Commissione, se del caso:

a) stabilisce le date di applicazione di tali obblighi di informazione di cui al primo comma del paragrafo 5, operando ove necessario una differenziazione tra le sostanze che destano preoccupazione;

b) prevede esenzioni debitamente giustificate a tali obblighi di informazione di cui al primo comma del paragrafo 5 per le sostanze che destano preoccupazione o per tali obblighi di informazione, in base alla fattibilità tecnica o alla pertinenza del tracciamento delle sostanze che destano preoccupazione, all'esistenza di metodi analitici per rilevarle e quantificarle, alla necessità di proteggere informazioni commerciali riservate e in altri casi debitamente giustificati; le sostanze che destano preoccupazione rientranti nella definizione di cui all'articolo 2, punto 27), lettera a), non sono esentate se sono presenti nei prodotti, nei loro pertinenti componenti o nelle parti di ricambio in concentrazioni superiori allo 0,1 % in peso/peso; e

c) garantisce la coerenza con gli obblighi di informazione esistenti nel quadro del diritto dell'Unione e riduce al minimo l'onere amministrativo, anche attraverso soluzioni tecniche adeguate.

7. Gli obblighi di informazione indicano il modo in cui le informazioni prescritte devono essere rese disponibili. Se è disponibile un passaporto digitale di prodotto, le informazioni prescritte sono fornite nello stesso e, se necessario, anche sotto una o più delle seguenti forme:

a) sul prodotto stesso;

b) sull'imballaggio del prodotto;

c) su un'etichetta di cui all'articolo 16;

d) nel manuale utente o in altra documentazione che accompagna il prodotto;

e) su un sito web o un'applicazione ad accesso gratuito.

Le informazioni che consentono di tracciare le sostanze che destano preoccupazione a norma del paragrafo 5 sono riportate sul prodotto o sono accessibili tramite un supporto dati incluso nel prodotto.

8. Le informazioni da fornire conformemente agli obblighi di informazione sono redatte in una lingua che può essere facilmente compresa dai clienti, stabilita dallo Stato membro sul cui mercato il prodotto deve essere messo a disposizione o nel quale deve essere messo in servizio.

[...]

Articolo 27 Obblighi dei fabbricanti

1. Allorché immettono sul mercato o mettono in servizio i prodotti disciplinati da un atto delegato adottato a norma dell'articolo 4, i fabbricanti assicurano che:

a) i prodotti siano stati progettati e fabbricati conformemente ai requisiti di prestazione di cui agli atti delegati adottati a norma dell'articolo 4;

b) i prodotti siano accompagnati dalle informazioni prescritte dall'articolo 7 e dagli atti delegati adottati a norma dell'articolo 4; e

c) sia disponibile un passaporto digitale di prodotto conformemente all'articolo 9 e agli atti delegati adottati a norma dell'articolo 4, compresa una copia di riserva della versione più aggiornata del passaporto digitale di prodotto conservata presso un fornitore di servizi di passaporto digitale di prodotto conformemente all'articolo 10, paragrafo 4.

2. Prima di immettere sul mercato o mettere in servizio un prodotto disciplinato da un atto delegato adottato a norma dell'articolo 4, i fabbricanti eseguono la procedura di valutazione della conformità specificata in tale atto delegato, o la fanno eseguire per loro conto, e redigono la documentazione tecnica richiesta.

Se con tale procedura è stata dimostrata la conformità ai requisiti applicabili di un prodotto disciplinato da un atto delegato adottato a norma dell'articolo 4, i fabbricanti redigono una dichiarazione UE di conformità a norma dell'articolo 44 e appongono la marcatura CE a norma dell'articolo 46. Se però la Commissione ha stabilito disposizioni alternative a norma dell'articolo 4, paragrafo 6, lettera d), il fabbricante appone un marchio di conformità conformemente a tali disposizioni.

3. I fabbricanti conservano la documentazione tecnica e la dichiarazione UE di conformità per un periodo di 10 anni dalla data di immissione sul mercato o di messa in servizio di un prodotto disciplinato da un atto delegato adottato a norma dell'articolo 4, salvo che in detto atto delegato sia specificato un periodo differente.

4. I fabbricanti assicurano che siano predisposte procedure che garantiscano che i prodotti disciplinati da un atto delegato adottato a norma dell'articolo 4 che fanno parte di una produzione in serie continuino a essere conformi ai requisiti applicabili. I fabbricanti tengono debitamente conto delle modifiche apportate al processo di produzione, alla progettazione del prodotto o alle sue caratteristiche, nonché delle modifiche apportate alle norme armonizzate, alle specifiche comuni o ad altre specifiche tecniche in riferimento alle quali è dichiarata o in applicazione delle quali è verificata la conformità del prodotto e, se constatano che la conformità del prodotto è pregiudicata da tali modifiche, i fabbricanti effettuano, o fanno effettuare per proprio conto, una nuova valutazione secondo la procedura di valutazione della conformità applicabile di cui al paragrafo 2.

5. I fabbricanti assicurano che sui propri prodotti disciplinati da un atto delegato adottato a norma dell'articolo 4 sia apposto un numero di tipo, di lotto, di serie oppure qualsiasi altro elemento che ne consenta l'identificazione oppure, se le dimensioni o la natura del prodotto non lo consentono, che le informazioni prescritte siano fornite sull'imballaggio o in un documento di accompagnamento del prodotto.

6. Per i prodotti disciplinati da un atto delegato adottato a norma dell'articolo 4 i fabbricanti indicano il proprio nome, la denominazione commerciale registrata o il marchio registrato, l'indirizzo postale e i mezzi elettronici di comunicazione mediante cui possono essere contattati:

a) sulla parte pubblica del passaporto digitale di prodotto, se applicabile; e

b) sul prodotto oppure, se ciò non è possibile, sull'imballaggio o in un documento di accompagnamento del prodotto.

L'indirizzo indica un punto unico presso cui il fabbricante può essere contattato. Le informazioni di contatto sono chiare, comprensibili e leggibili.

7. I fabbricanti assicurano che un prodotto disciplinato da un atto delegato adottato a norma dell'articolo 4 sia accompagnato da istruzioni in formato digitale riguardanti il prodotto («istruzioni digitali») in una lingua facilmente comprensibile, stabilita dallo Stato membro interessato. Le istruzioni digitali sono chiare, comprensibili e leggibili e includono almeno le informazioni di cui all'articolo 7, paragrafo 2, lettera b), punto ii), specificate in tale atto delegato.

Tuttavia, i fabbricanti forniscono su carta, in formato conciso, le informazioni sulla sicurezza e le istruzioni pertinenti per la salute e la sicurezza dei clienti e di altri soggetti interessati.

Quando fornisce le istruzioni digitali, il fabbricante le inserisce in un passaporto digitale di prodotto e le rende accessibili tramite il supporto dati corrispondente o, se non è applicabile il passaporto digitale di prodotto, indica le modalità di accesso alle istruzioni digitali sul prodotto stesso o, ove ciò non sia possibile, sull'imballaggio o in un documento di accompagnamento.

Il fabbricante presenta le istruzioni digitali in un formato che consenta di scaricarle e salvarle su un dispositivo elettronico in modo che l'utente possa accedervi in qualsiasi momento e le rende accessibili online durante il ciclo di vita previsto del prodotto e in ogni caso per almeno 10 anni dopo l'immissione sul mercato o la messa in servizio del prodotto.

Su richiesta del consumatore al momento dell'acquisto o fino a sei mesi dopo tale acquisto, il fabbricante fornisce gratuitamente le istruzioni digitali in formato cartaceo entro un mese dal ricevimento della richiesta.

Gli atti delegati adottati a norma dell'articolo 4 possono specificare che talune informazioni facenti parte delle istruzioni digitali devono essere fornite anche in formato cartaceo.

8. I fabbricanti che ritengono o hanno motivo di credere che un prodotto disciplinato da un atto delegato adottato a norma dell'articolo 4 da essi immesso sul mercato o messo in servizio non sia conforme ai requisiti definiti in tale atto delegato adottano senza indebito ritardo le misure correttive necessarie per renderlo conforme o per ritirarlo o richiamarlo immediatamente, secondo i casi.

I fabbricanti informano immediatamente le autorità di vigilanza del mercato degli Stati membri in cui hanno messo a disposizione il prodotto o lo hanno messo in servizio in merito alla sospetta non conformità e alle eventuali misure correttive intraprese.

9. I fabbricanti rendono accessibili al pubblico i canali di comunicazione, come ad esempio un numero di telefono, un indirizzo elettronico o un’apposita sezione del loro sito web, tenendo conto delle esigenze di accessibilità per le persone con disabilità, in modo da consentire ai clienti di presentare reclami o preoccupazioni in merito alla potenziale non conformità dei prodotti.

I fabbricanti tengono un registro dei reclami e delle preoccupazioni per il tempo necessario ai fini del presente regolamento, ma non oltre cinque anni dopo aver presentato e messo il registro a disposizione su richiesta di un’autorità di vigilanza del mercato.

10. Per i prodotti disciplinati da un atto delegato adottato a norma dell’articolo 4, i fabbricanti, a seguito di una richiesta motivata di un’autorità nazionale competente, forniscono tutte le informazioni e la documentazione necessarie per dimostrare la conformità di tali prodotti, compresa la documentazione tecnica, in una lingua che può essere facilmente compresa dall’autorità. Tali informazioni e tale documentazione sono fornite in formato cartaceo o elettronico il prima possibile e in ogni caso entro 15 giorni dal ricevimento di una richiesta da parte di tale autorità.

I fabbricanti cooperano con l’autorità nazionale competente in merito a qualsiasi misura correttiva adottata per porre rimedio a eventuali casi di non conformità ai requisiti definiti nell’atto delegato applicabile adottato a norma dell'articolo 4.

Articolo 28 Mandatari

1. Il fabbricante può nominare, mediante mandato scritto, un mandatario.

Gli obblighi di cui all'articolo 27, paragrafo 1, e la stesura della documentazione tecnica non rientrano nel mandato del mandatario.

2. Il mandatario esegue i compiti specificati nel mandato ricevuto dal fabbricante. Il mandato consente al mandatario di svolgere almeno i compiti seguenti:

a) tenere a disposizione delle autorità nazionali di vigilanza del mercato la dichiarazione UE di conformità e la documentazione tecnica per un periodo di 10 anni a decorrere dall'immissione sul mercato o dalla messa in servizio di un prodotto disciplinato da un atto delegato adottato a norma dell'articolo 4, salvo che in detto atto delegato sia specificato un periodo differente;

b) cooperare con le autorità nazionali competenti, su loro richiesta, a qualsiasi misura intrapresa in merito a casi di non conformità del prodotto che rientra nel suo mandato;

c) a seguito di una richiesta motivata di un'autorità nazionale competente, fornire a quest'ultima tutte le informazioni e la documentazione necessarie per dimostrare la conformità del prodotto, in una lingua che può essere facilmente compresa dall'autorità, quanto prima e in ogni caso entro 15 giorni dal ricevimento di tale richiesta; e

d) porre fine al mandato se il fabbricante agisce in modo contrario agli obblighi che gli sono imposti dal presente regolamento.

Articolo 29 Obblighi degli importatori

1. Riguardo ai prodotti disciplinati da un atto delegato adottato a norma dell'articolo 4, gli importatori immettono sul mercato solo i prodotti che rispettano i requisiti definiti negli atti delegati applicabili.

2. Prima di immettere sul mercato un prodotto disciplinato da un atto delegato adottato a norma dell'articolo 4, gli importatori si assicurano che:

a) il fabbricante abbia eseguito l'appropriata procedura di valutazione della conformità e redatto la documentazione tecnica;

b) il prodotto sia accompagnato dalle informazioni prescritte dall'articolo 7 e dagli atti delegati adottati a norma dell'articolo 4; e

c) sia disponibile un passaporto digitale di prodotto conformemente all'articolo 9 e agli atti delegati adottati a norma dell'articolo 4, compresa una copia di riserva della versione più aggiornata del passaporto digitale di prodotto conservata presso un fornitore di servizi di passaporto digitale di prodotto conformemente all'articolo 10, paragrafo 4.

L'importatore assicura anche che un prodotto disciplinato da un atto delegato adottato a norma dell'articolo 4 rechi la necessaria marcatura CE di cui all'articolo 45, se del caso, conformemente alle regole e alle condizioni di cui all'articolo 46, o il marchio di conformità alternativo previsto in un atto delegato adottato a norma dell'articolo 4, paragrafo 6, lettera d), e sia accompagnato dai documenti richiesti, e che il fabbricante abbia rispettato gli obblighi di cui all'articolo 27, paragrafi 5 e 6.

Qualora ritengano o abbiano motivo di credere che un prodotto non sia conforme ai requisiti definiti negli atti delegati applicabili adottati a norma dell'articolo 4, gli importatori non immettono il prodotto sul mercato né lo mettono in servizio finché non ne sia stata assicurata la conformità.

3. Per i prodotti disciplinati da un atto delegato adottato a norma dell'articolo 4, gli importatori indicano il proprio nome, la denominazione commerciale registrata o il marchio registrato, l'indirizzo postale e i mezzi elettronici di comunicazione mediante cui possono essere contattati:

a) sulla parte pubblica del passaporto digitale di prodotto, se del caso; e

b) sul prodotto oppure, se ciò non è possibile, sull’imballaggio o in un documento di accompagnamento del prodotto.

Le informazioni di contatto sono chiare, comprensibili e leggibili.

4. Gli importatori assicurano che un prodotto disciplinato da un atto delegato adottato a norma dell’articolo 4 sia accompagnato da istruzioni digitali in una lingua facilmente comprensibile stabilita dallo Stato membro interessato. Le istruzioni sono chiare, comprensibili e leggibili e includono almeno le informazioni di cui all'articolo 7, paragrafo 2, lettera b), punto ii), specificate negli atti delegati adottati a norma dell'articolo 4. Gli obblighi di cui all'articolo 27, paragrafo 7, quarto e quinto comma, si applicano mutatis mutandis.

5. Gli importatori assicurano che, mentre un prodotto è sotto la loro responsabilità, le condizioni di immagazzinamento o di trasporto non ne mettano a rischio la conformità ai requisiti definiti nell’atto delegato applicabile adottato a norma dell’articolo 4.

6. Gli importatori che ritengono o hanno motivo di credere che un prodotto disciplinato da un atto delegato adottato a norma dell’articolo 4 da essi immesso sul mercato non sia conforme ai requisiti definiti in tale atto delegato adottano senza indebito ritardo le misure correttive necessarie per renderlo conforme ovvero per ritirarlo o richiamarlo immediatamente, secondo i casi.

Gli importatori informano immediatamente le autorità di vigilanza del mercato degli Stati membri in cui hanno messo a disposizione il prodotto in merito alla sospetta non conformità e alle eventuali misure correttive adottate.

7. Gli importatori tengono una copia della dichiarazione UE di conformità a disposizione delle autorità di vigilanza del mercato e assicurano che, su richiesta, tale documentazione tecnica possa essere resa loro disponibile, per un periodo di 10 anni a decorrere dall’immissione sul mercato o dalla messa in servizio di un prodotto disciplinato da un atto delegato adottato a norma dell’articolo 4, salvo che in detto atto delegato sia specificato un periodo differente.

8. Per i prodotti disciplinati da un atto delegato adottato a norma dell’articolo 4, gli importatori, a seguito di una richiesta motivata di un’autorità nazionale competente, forniscono tutte le informazioni e la documentazione necessarie per dimostrare la conformità di tali prodotti, compresa la documentazione tecnica, in una lingua che può essere facilmente compresa dall’autorità. Tali informazioni e tale documentazione sono fornite in formato cartaceo o elettronico il prima possibile e in ogni caso entro 15 giorni dal ricevimento di una richiesta da parte di tale autorità.

Gli importatori cooperano con l’autorità nazionale competente in merito a qualsiasi misura correttiva adottata per porre rimedio a eventuali casi di non conformità ai requisiti definiti nell’atto delegato applicabile adottato a norma dell'articolo 4.

Articolo 30 Obblighi dei distributori

1. Nel mettere a disposizione sul mercato un prodotto disciplinato da un atto delegato adottato a norma dell'articolo 4, i distributori agiscono con la dovuta attenzione in relazione ai requisiti definiti negli atti delegati applicabili.

2. Prima di mettere a disposizione sul mercato un prodotto disciplinato da un atto delegato adottato a norma dell'articolo 4, i distributori verificano che:

a) il prodotto rechi la marcatura CE a norma degli articoli 45 e 46 o il marchio di conformità adottato a norma dell'articolo 4, paragrafo 6, lettera d), e, se del caso, che il prodotto sia etichettato o collegato a un passaporto digitale di prodotto in conformità dell'atto delegato;

b) il prodotto sia accompagnato dai documenti prescritti e da istruzioni digitali in una lingua facilmente comprensibile per i clienti stabilita dallo Stato membro interessato, e che tali istruzioni siano chiare, comprensibili e leggibili e includano almeno le informazioni di cui all'articolo 7, paragrafo 2, lettera b), punto ii), specificate nell'atto delegato adottato a norma dell'articolo 4; gli obblighi di cui all'articolo 27, paragrafo 7, quarto e quinto comma, si applicano mutatis mutandis; e

c) il fabbricante e l'importatore abbiano rispettato gli obblighi di cui all'articolo 27, paragrafi 5 e 6, e all'articolo 29, paragrafo 3.

3. Se, prima di mettere un prodotto a disposizione sul mercato, ritengono o hanno motivo di credere che un prodotto non sia conforme ai requisiti definiti negli atti delegati applicabili adottati a norma dell'articolo 4, o che il suo fabbricante non rispetti tali requisiti, i distributori non mettono il prodotto a disposizione sul mercato finché non sia stato reso conforme o finché il fabbricante non rispetti i requisiti.

I distributori assicurano che, mentre un prodotto è sotto la loro responsabilità, le condizioni di immagazzinamento o di trasporto non mettano a rischio la conformità ai requisiti definiti negli atti delegati applicabili adottati a norma dell’articolo 4.

4. I distributori che ritengono o hanno motivo di credere che un prodotto che hanno messo a disposizione sul mercato non sia conforme ai requisiti definiti negli atti delegati applicabili adottati a norma dell'articolo 4 assicurano che siano adottate le misure correttive necessarie per renderlo conforme, ritirarlo o richiamarlo, secondo i casi.

I distributori informano immediatamente le autorità di vigilanza del mercato degli Stati membri in cui hanno messo a disposizione il prodotto in merito alla sospetta non conformità e alle eventuali misure correttive adottate.

5. I distributori, a seguito di una richiesta motivata di un'autorità nazionale competente, forniscono tutte le informazioni e la documentazione cui hanno accesso e che sono necessarie per dimostrare la conformità di un prodotto. Tali informazioni e tale documentazione sono fornite in formato cartaceo o elettronico entro 15 giorni dal ricevimento di una richiesta da parte di tale autorità.

I distributori collaborano con l'autorità nazionale competente in relazione a ogni azione intrapresa per porre rimedio ai casi di non conformità all'atto delegato applicabile adottato a norma dell'articolo 4.

Articolo 31 Obblighi dei rivenditori

1. I rivenditori assicurano che i loro clienti e potenziali clienti abbiano accesso a tutte le informazioni pertinenti che accompagnano i prodotti, quali prescritte dagli atti delegati adottati a norma dell'articolo 4, anche in caso di vendita a distanza.

2. I rivenditori assicurano che il passaporto digitale di prodotto sia facilmente accessibile ai clienti e potenziali clienti, anche in caso di vendita a distanza, come stabilito all'articolo 9, paragrafo 2, lettera e), e come specificato negli atti delegati applicabili adottati a norma dell'articolo 4.

3. Anche in caso di vendita a distanza i rivenditori:

a) espongono in modo visibile ai clienti e potenziali clienti le etichette previste dall'articolo 32, paragrafo 1, lettera b) o c);

b) nei messaggi pubblicitari visivi o nel materiale tecnico-promozionale di un dato modello rimandano alle informazioni contenute nelle etichette fornite a norma dell'articolo 32, paragrafo 1, lettera b) o c), conformemente agli atti delegati applicabili adottati a norma dell'articolo 4; e

c) non forniscono né espongono altri marchi, etichette, simboli o iscrizioni che possano indurre in errore o confondere i clienti e i potenziali clienti riguardo alle informazioni contenute nell'etichetta in merito ai requisiti di progettazione ecocompatibile.

Articolo 32 Obblighi relativi alle etichette

1. Qualora un atto delegato adottato a norma dell'articolo 4 preveda che i prodotti siano muniti di un'etichetta di cui all'articolo 16, gli operatori economici che immettono i prodotti sul mercato o che li mettono in servizio:

a) assicurano che i prodotti siano corredati, per ciascuna unità e gratuitamente, di etichette stampate conformemente all'atto delegato;

b) forniscono al rivenditore, su richiesta dello stesso, le etichette stampate o copie digitali dell'etichetta gratuitamente e rapidamente, in ogni caso entro cinque giorni lavorativi; e

c) assicurano l'accuratezza delle etichette e forniscono documentazione tecnica sufficiente per permettere di accertarne l'accuratezza.

2. Qualora un atto delegato adottato a norma dell'articolo 4 preveda che i prodotti siano muniti di un'etichetta di cui all'articolo 16, gli operatori economici che mettono a disposizione i prodotti o li mettono in servizio:

a) nei messaggi pubblicitari visivi o nel materiale tecnico-promozionale di un dato modello rimandano alle informazioni contenute nell'etichetta conformemente agli atti delegati applicabili adottati a norma dell'articolo 4;

b) non forniscono né espongono altri marchi, etichette, simboli o iscrizioni che possano indurre in errore o confondere i clienti o potenziali clienti riguardo alle informazioni contenute nell'etichetta in merito ai requisiti di progettazione ecocompatibile.

Articolo 33 Obblighi dei fornitori di servizi di logistica

I fornitori di servizi di logistica provvedono affinché, per i prodotti da essi trattati e disciplinati da un atto delegato adottato a norma dell'articolo 4, le condizioni di immagazzinamento, imballaggio, indirizzamento o spedizione non compromettano la conformità dei prodotti all'atto delegato.

Articolo 34 Casi in cui gli obblighi dei fabbricanti si applicano agli importatori e ai distributori

Gli importatori o i distributori sono considerati fabbricanti ai fini del presente regolamento se:

a) immettono sul mercato con il proprio nome o marchio un prodotto disciplinato da un atto delegato adottato a norma dell'articolo 4; o

b) modificano il prodotto già immesso sul mercato in modo da incidere sulla conformità ai requisiti definiti negli atti delegati applicabili adottati a norma dell'articolo 4.

Articolo 35 Obblighi dei fornitori dei mercati online e dei motori di ricerca online

1. Gli obblighi generali di cui agli articoli 11 e 30 del regolamento (UE) 2022/2065 si applicano ai fini del presente regolamento.

Fatti salvi gli obblighi generali di cui al primo comma, i fornitori dei mercati online cooperano con le autorità di vigilanza del mercato, su richiesta di queste ultime e in casi specifici, al fine di agevolare qualsiasi azione intrapresa per eliminare o, qualora ciò non sia possibile, attenuare la non conformità di un prodotto che è o è stato offerto per la vendita online attraverso i loro servizi.

2. Per quanto riguarda i poteri conferiti dagli Stati membri in conformità dell'articolo 14 del regolamento (UE) 2019/1020, gli Stati membri conferiscono alle rispettive autorità di vigilanza del mercato, per tutti i prodotti disciplinati da un atto delegato adottato a norma dell'articolo 4, il potere di ordinare a un fornitore di un mercato online di contrastare uno o più specifici contenuti che si riferiscono a un prodotto non conforme, anche procedendo alla loro rimozione. Tali contenuti sono considerati contenuti illegali ai sensi dell'articolo 3, lettera h), del regolamento (UE) 2022/2065. Le autorità di vigilanza del mercato possono, in conformità dell'articolo 9 del regolamento (UE) 2022/2065, emettere tali ordini.

3. Ogni fornitore di un mercato online stabilisce un unico punto di contatto ai fini della comunicazione diretta con le autorità di vigilanza del mercato degli Stati membri ai fini della conformità al presente regolamento.

Tale punto di contatto unico può essere lo stesso di cui all'articolo 22, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2023/988 del Parlamento europeo e del Consiglio (62) o di cui all'articolo 11, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2022/2065.

Articolo 36 Obblighi di informazione degli organismi notificati

1. Nel mettere a disposizione sul mercato, mediante la vendita a distanza, un prodotto disciplinato da un atto delegato adottato a norma dell'articolo 4, gli operatori economici assicurano che l'offerta del prodotto fornisca in modo chiaro e visibile almeno le informazioni seguenti:

a) il nome, la denominazione commerciale registrata o il marchio registrato del fabbricante, nonché l'indirizzo postale ed elettronico al quale il fabbricante può essere contattato;

b) nel caso in cui il fabbricante non sia stabilito nell'Unione, il nome, l'indirizzo postale ed elettronico e il numero di telefono dell'operatore economico stabilito nell'Unione ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/1020; e

c) informazioni che consentono l'identificazione del prodotto, compresi un'immagine del prodotto, il tipo e qualsiasi altro identificatore del prodotto.

2. Gli operatori economici forniscono alle autorità di vigilanza del mercato che ne facciano richiesta motivata:

a) il nome di qualsiasi operatore economico che abbia fornito loro un prodotto rientrante nell'ambito di applicazione di un atto delegato adottato a norma dell'articolo 4;

b) il nome di qualsiasi operatore economico al quale abbiano fornito tali prodotti, nonché i quantitativi e i modelli esatti di tali prodotti.

Gli operatori economici garantiscono di essere in grado di fornire le informazioni di cui al primo comma per 10 anni a partire dal momento in cui hanno ricevuto i prodotti e durante i 10 anni successivi alla fornitura dei medesimi, salvo che nell'atto delegato di cui al paragrafo 1 sia specificato un periodo differente. Tali informazioni sono fornite in formato cartaceo o elettronico entro 15 giorni dal ricevimento di una richiesta da parte dell'autorità di vigilanza del mercato.

3. Nell'imporre ai fabbricanti, ai loro mandatari o agli importatori di rendere disponibili in formato digitale parti della documentazione tecnica relativa al prodotto ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 6, lettera a), punto iii), la Commissione tiene conto dei criteri seguenti:

a) la necessità di agevolare la verifica, da parte delle autorità di vigilanza del mercato, della conformità dei fabbricanti, dei loro mandatari e degli importatori ai requisiti applicabili; e

b) la necessità di evitare oneri amministrativi sproporzionati a carico degli operatori economici, in particolare delle PMI.

La Commissione specifica il modo in cui mettere a disposizione le parti pertinenti della documentazione tecnica. La documentazione tecnica è messa a disposizione attraverso il passaporto digitale di prodotto, ove disponibile.

[...]

Articolo 79 Abrogazione e disposizioni transitorie

1. La direttiva 2009/125/CE è abrogata a decorrere dal 18 luglio 2024, fatta eccezione per:

a) gli articoli 1 e 2, l'articolo 8, paragrafo 2, gli articoli 11, 14, 15, 18 e 19 e gli allegati I, II IV, V e VII della direttiva 2009/125/CE nella versione applicabile al 17 luglio 2024, che continuano ad applicarsi, in luogo degli articoli 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 19 e 20 e gli allegati I, II, III e IV del presente regolamento:

i) fino al 31 dicembre 2026, per quanto riguarda i pannelli fotovoltaici, gli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente e gli apparecchi di riscaldamento misti, gli scaldacqua, gli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente locale a combustibile solido, i condizionatori d'aria, comprese le pompe di calore aria-aria e i ventilatori, le caldaie a combustibile solido, i prodotti di riscaldamento e raffrescamento dell'aria, le unità di ventilazione, gli aspirapolvere, gli apparecchi di cottura, le pompe ad acqua, i ventilatori industriali, i circolatori, gli alimentatori esterni, i computer, i server e i prodotti di archiviazione dati, i trasformatori di potenza, le apparecchiature per la refrigerazione professionale e le apparecchiature per il trattamento di immagini;

ii) fino al 31 dicembre 2030, per quanto riguarda i prodotti disciplinati dalle misure di esecuzione adottate a norma dell'articolo 15 della direttiva 2009/125/CE, ma solo nella misura in cui siano necessarie modifiche per affrontare questioni tecniche relative a tali misure di esecuzione;

b) l'articolo 1, paragrafo 3, l'articolo 2, l'articolo 3, paragrafo 1, gli articoli 4, 5 e 8, l'articolo 9, paragrafo 3, gli articoli 10, 14 e 20 e gli allegati IV, V e VI della direttiva 2009/125/CE nella versione applicabile al 17 luglio 2024, che continuano ad applicarsi, in luogo degli articoli 1, 2, 27 e 29, dell'articolo 41, paragrafo 4, dell'articolo 43, paragrafo 2, degli articoli 44, 45 e 46 e dell'articolo 74 e degli allegati IV e V del presente regolamento, per quanto riguarda i prodotti disciplinati dalle misure di esecuzione adottate a norma dell'articolo 15 di tale direttiva fino a quando tali misure non saranno abrogate o dichiarate obsolete.

La lettera b) del presente paragrafo si applica una volta che la Commissione abbia adottato le misure di esecuzione a norma dell'articolo 15 della direttiva 2009/125/CE per i prodotti di cui alla lettera a), punti i) e ii).

2. Gli articoli 3 e 40 e da 66 a 71 del presente regolamento si applicano ai prodotti disciplinati dalle misure di esecuzione adottate a norma dell'articolo 15 della direttiva 2009/125/CE.

3. I riferimenti alla direttiva abrogata si intendono fatti al presente regolamento e si leggono secondo la tavola di concordanza di cui all'allegato VIII.

4. Per i prodotti immessi sul mercato o messi in servizio conformemente alla direttiva 2009/125/CE prima della data di applicazione di un atto delegato adottato a norma dell'articolo 4 del presente regolamento che disciplina i medesimi prodotti, il fabbricante mette a disposizione a fini di ispezione, per i 10 anni successivi alla data di fabbricazione dell'ultimo di tali prodotti, una versione elettronica della documentazione relativa alla valutazione della conformità e alla dichiarazione di conformità entro 10 giorni dal ricevimento della richiesta delle autorità di vigilanza del mercato o della Commissione.

Articolo 80 Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

[...]

Allegati

ALLEGATO I
Parametri di prodotto
ALLEGATO II
Procedura per la definizione dei requisiti di prestazione
ALLEGATO III
Passaporto digitale di prodotto
ALLEGATO IV
Controllo interno della produzione
(Modulo A)
ALLEGATO V
Dichiarazione UE di conformità
ALLEGATO VI
Criteri per le misure di autoregolamentazione
ALLEGATO VII
Prodotti di consumo di cui è vietata la distruzione da parte degli operatori economici
ALLEGATO VIII
Tavola di concordanza

...

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Regolamento ecodesign
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Tags: Marcatura CE Direttiva ecodesign

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